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STATUTO
Titolo
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Disposizioni generali
Art.
1
con sede a Pasian di Prato (UD), in Via Orientale n. L2, costituita con atto costitutivo
in data 1 Maggio 2009.
2. L'Associazione è costituita tempo indeterminato.
Art.
2
Statuto
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e
regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
A't.
3
Carattere associativo
L'Associazione di Promozione Sociale "Minoranza Creativa" è un'organizzazione
estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro,
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata
prevalentemente sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
1.
2. Essa opera all'interno dei confini territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. I contenuti e la struttura
dell Associazione sono democratici, basati su principi
solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività
dell'Associazione.
4. L'Associazione s'ispira ai principi della legge 383/2000; essa si adegua ed adempie
alle previsioni normative della L.R. L2/95.
5. LAssociazione è composta dai soggetti che si riconoscono pienamente nei principi e
nelle finalità di cui all'art. 4.
L'Associazione è composta in maniera prevalente, ma non esclusiva, da persone nate
e/o cresciute in famiglie numerose.
6.
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L'Associazione indica come "famiglie numerose" nuclei familiari aventi almeno 6
(sei) componenti, individuabili in:
,
.
.
o
Genitori;
figli naturali, adottivi o in qualsiasi forma di affido;
nohrìi residenti insieme alla famiglia;
1. LAssociazione
4ft. 4
Principi e finalità
riconoscendo alla famiglia, intesa come unione civile o religiosa tra
un uomo ed una donna, il ruolo di
fondamento della società, intende sostenerla
accrescendo il suo ruolo all'interno della società e migliorando la qualità di vita dei
suoi membri.
2.
L'Associazione ha come fine principale dare ai propri membri la possibilità di
condividere, mettere in atto e sviluppare le loro competenze derivanti
dall'esperienza di vita all'interno di una famiglia unita, considerando un valore
\
'. aggiunto l'appartenenza ad un nucleo numeroso;
ottimizzando così
il loro
aspetto
,testimoniale nei confronti dei loro coetanei.
.
I
,i
3.-.'L'Associazione, inoltre, vuole favorire l'inserimento lavorativo dei giovani
coinvolgendoli al fine di mettere in atto e sviluppare competenze derivanti dalla
-;/ loro
formazione.
4.
LAssociazione vede nella scuola uno degli elementi cardine della nostra società e
mira, attraverso strutture integrative, a sviluppare la sua capacità di offrire una
formazione critica che vada al di là del mero scambio di nozioni ma che offra anche
la possibilità di sviluppare competenze sociali, civili e umane.
5. Nel perseguire il proprio scopo, l'Associazione:
.
.
o
o
.
e fornirà il proprio sostegno, economico e logistico, nella
realizzazione delle varie fasi dei programmi o progetti aventi finalità similari all'
Art 4 comma 1. Tale sostegno si concretizzerà con la raccolta di fondi e
l'impiego dei soci o di perSonale esterno qualificato per compiti di assistenza
tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio di tali progetti;
informerà e sensibilizzerà, attraverso l'educazione, i cittadini e le istituzioni, sia
pubbliche sia private, sui problemi delle famiglie, in particolare di quelle
numerose ;
proiltuoverà l'organizzazione e la realizzazione di tutti quei servizi che possano
contribuire allo sviluppo della famiglia fondata sul matrimonio inteso come
unione civile o religiosa di due persone eterosessuali;
produrrà e diffonderà propri studi e ricerche connessi alle finalità
dellAssociazione anche per mezzo di materiali didattici, opuscoli, libri, riviste ed
audiovisivi, compact disc e quanto riterrà utile agli scopi dellAssociazione
stessa e ciò con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli scopi e le
attività dell Associazione;
organizzerà e realizzerà incontri di socializzazione e formazione allo scopo di
avviare nei giovani associati e non uno strumento capace di operazioni critiche
nei confronti della società che ci circonda.
parteciperà
6. È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate
nel
presente statuto sociale.
7. LAssociazione potrà tuttavia
svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti
dal D.Lgs. 4 dicembre t997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare l'Associazione si riserva, previa valutazione, di sostenere i progetti che
abbiano come fine la valorizzazione della famiglia e del suo ruolo nella società.
Titolo
\,:] l";i
, .,f'ù
II
Risorse ed attività economiche
Art. 5
Patrimonio
1. rl patrimonio dellAssociazione è formato :
. dalle entrate che sono costituite come segue:
(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei Soci che
potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell'Associazione;
(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni
pubbliche, enti locali - finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività e progetti istituti di credito, enti in genere ed altre
persone fisiche e giuridiche;
(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, oblazioni, donazioni e lasciti di terzi o di
associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in
armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) ilasciti
testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del
Consiglio direttivo, dal Presidente,il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le
(d) convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il
Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
(e) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività
commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
(e)dai beni dell?ssociazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
(f) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
2. I beni
immobili ed i beni mobili
dallAssociazione e sono ad essa intestati.
registrati possono essere
acquistati
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario,
depositato presso la sede dellAssociazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. I
beni immobili ed
i
beni mobili possono essere ceduti a terzi solo previa
autorizzazione della maggioranza dei presenti nell'Assemblea dei Soci.
4ft.
1.
I
6
Durata del periodo di contribuzione
contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro
il
marzo di ogni anno. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'assemblea.
mese di
2. Le quote sociali dei nuovi Soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia
il rnomento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di
far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto
l'anno sociale in corso.
Art.. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale
1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti,
neanche in modo indiretto, durante Ia vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni di Promozione Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà andare necessariamente a
beneficio di un'altra Associazione con finalità analoghe designata dall'Assemblea o a
fini di pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
1
rI
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Art. 8
rraarararLir:+À
r-ai^,r assicurazione
Responsabilità ed
LlAssociazione di Promozione Sociale "Minoranza Creativa" risponde solo degli
ir'gpbgni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli
àderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
1.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività in nome e per conto
dell?ssociazione sono assicurati per malattie, infoftunio e per la responsabilità civile
verso i terzi.
3. LAssociazione risponde con i propri beni
dei danni causati per l'inosservanza delle
convenzioni o dei contratti stipulati.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organ izzazione
stessa.
4.
Titolo
III
Soci
4ft.
9
Ammissione
1. All Associazione di Promozione Sociale "Minoranza Creativa" possono associarsi tutti
i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli
obiettivi perseguiti dallAssociazione.
2,
L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa
presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del
versamento della quota sociale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'eventuale provvedimento
di
diniego, esaurientemente rnotivato, deve essere
comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di Socio non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni
temporanee.
4. I
Soci partecipano alla vita dell'Associazione nelle forme previste dal presente
statuto. La qualifica di Socio può essere perduta per dimissioni volontarie, per decesso
o per esclusione.
5. Il Socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto e
all'eventuale
regolamento interno o si comporti scorrettamente nei confronti dell'Associazione può
essere escluso dall'Associazione stessa con delibera motivata dal Consiglio Direttivo,
che comunicherà all'interessato Ia decisione entro B (otto) giorni dalla delibera.
r
j
il.
l
4ft. 10
Diritti degli Soci
Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rappoto associativo
associative.
e delle modalità
2. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, purché in regola con
il pagamento della quota associativa, ma solo quelli di maggiore età hanno diritto di
essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. I Soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
statuto.
4. I Soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti
preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Aft. 11
Doveri
1. I Soci devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli
scopi dell Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale e prevalentemente in
maniera volontaria e gratuita. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il
rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente
sostenute e documentate.
3. Il compoftamento verso gli altri Soci, nei confronti di quanti a diverso titolo
partecipano alla vita associativa e all'esterno dell?ssociazione deve essere improntato
all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli Soci s'impegnano, altresì, al
versamento di un contributo annuale ed a
partecipare alle spese, almeno per l'impofto che sarà determinato annualmente
dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
Il contributo
associativo è intrasrnissibile ad eccezione dei trasferimenti
morte e non è rivalutabile.
Att.
a causa
di
12
Recesso ed esclusione
1, La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
.
2.
-
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi
Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dallAssociazione dando
oppoftuna comunicazione scritta.
alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio direttivo,svolga
attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione può essere escluso
dall'Associazione stessa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che
comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera oppure con
libera motivata dell'Assemblea.
.
4. Il Socio escluso potrà proporre ricorso all?ssemblea dei Soci facendone richiesta a
me4zo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della
coml,rnicazione scritta di esclusione.
I
I
-
Orqani dell'Associazione
4ft.
,
13
Organi
1. Sono organi dellAssociazione:
. l'Assemblea dei Soci;
. il Consiglio Direttivo;
. il Presidente;
4ft.
14
Composizione dell'Assemblea dei Soci
1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica. Hanno diritto di voto e di elezione
solamente i soci maggiorenni.
2. L?ssemblea è presieduta dal
"
_
'
Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua
assenza, dal Vicepresidente. In caso entrambe le cariche fossero impossibilitate a
paftecipare, il Rappresentante dei Soci avrà funzione di presiedere l'Assemblea.
_ In caso di impossibilità permanente del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal
Presidente Temporaneo.
3ì
All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, non sono
ammesse deleghe di nessun tipo.
4ft.
-
15
Convocazione dell'Assemblea dei Soci
1. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno,
il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun Soci almeno 30 (trenta)
giornlprima della data di convocazione dell'assemblea. Copia della convocazione viene
àffisu'inoltre nella sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
3. L,assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo, entro e non oltre il 30 giugno'
4. L,assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza
del
mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi'
5. L,Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o
la maggio ranza Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di
almen6-t/3 (un terzo) dei Soci effettivi, aventi diritto di voto e di elezione; in questo
caso l,Assemblea Oovrà aver luogo entro la fine del mese successivo a quello della
richiesta. La convocazione dovrà essere recapitata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni
prima della data di convocazione dell'Assemblea.
Art. 16
Validità dell'Assemblea dei Soci
t. ulRssemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
pÉsenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno
un'ora dopo la primà, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
'h,l
... I
"-t
dei presenti.
Z. L,Assemblea ordinaria e straordinaria non può considerarsi regolare quando
manchino contemporaneamente il Presidente, il Vicepresidente e il Rappresentante dei
Soci.
Art, t7
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea
1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni
concernenti persone Saranno Sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L,Assemblea ordinaria delibera a
maggioranza
di voti. In
caso
di parità di
preferenze, il voto del Presidente è da considerarsi doppio;
deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto occorre la
presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi
dei presenti.
3. per le
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
occprre la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole di almeno
due terzi degli Soci.
4. per deliberare lo scioglimento
5. Ogni Socio ha diritto a un voto.
6. Sono ammessi al voto solo i Soci maggiori di età.
Aft. 18
Verbal izzazione del l'Assem blea
1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in
caso di sua assenza da un componente dell'Assernblea e sottoscritto dal Presidente e
dal redattore.
2. Il verbale sarà distribuito ad ogni Socio e consultabile in ogni momento presso la
sede sociale.
3. Copia delle deliberazioni e delle decisioni degli organi sociali viene comunque affissa
in apposita bacheca nella sede sociale e ciascun socio può prenderne visione.
Com
piti
Aft.
19
del l'Assemblea
lAssemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
. eleggere i membri del Consiglio direttivo il cui Presidente rimane in carica per
quattro anni con possibilità di rinnovo, mentre gli altri componenti rimangono in
carica per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo. L'elezione verrà fatta
determinando in maniera diretta il Presidente. L?ssemblea eleggerà inoltre altri
4 soci che andranno a comporre il Consiglio Direttivo;
. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da
essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenzai
.
.
.
.
.
o
deliberare
su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo;
sede straordinariat
deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla
sua approvazione dal Consiglio direttivo.
destituire qualsiasi incarico all'interno dell'Associazione, in presenza di almeno
la metà più uno dei Soci con diritto di voto, con votazione favorevole di almeno
due terzi dei presenti.
in
Art. 20
Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto da 5 (cinque)
membri eletti dallAssemblea dei Soci (Presidente, Vicepresidente, Segretario,
Tesoriere, Rappresentate dei Soci)
2. ln caso di dimissioni o decadenza di uno solo dei componenti, il Consiglio Direttivo
sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al
numero dei voti ricevuti; in caso di dimissioni o decadenza del Presidente o di almeno
tre dei componenti del Consiglio direttivo si provvederà a nuova elezione entro 30
giorni dal l'effettivo decadimento.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei
consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro
ha diritto ad un voto. In caso di parità nella votazione, quello del Presidente varrà
doppio; non è ammessa delega,
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contente l'ordine del
giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 10 (dieci)
giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con
preavviso inferiore, a mezza telegramma o comunicazione telefonica.
Non è dovuto nessun compenso ai membri del Consiglio.
7. Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che
ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo o rendiconto annuale ed
all'ammontare della quota sociale.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o, in
mancanza di quest'ultimo, dal Rappresentante dei Soci. Nei casi previsti all'Art. 24 può
essere presieduto dal Presidente Temporaneo. Delle riunioni viene redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
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'I
Art. 21
Durata e funzioni
1. 11 Presidente dura in carico per un periodo di anni 4 (quattro) ed è rieleggibile, i
consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il
loro incarico può essere revocato da l'Assemblea.
l
I
2. Il
Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le
indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando ne facciano
richiesta almeno 3 consiglieri.
4. Il Consiglio direttivo:
. svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che
sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
'
-
o predispone il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
. cura l'esecuzione delle deliberazioni dellAssemblea;
. approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio
dell'Associazione;
o sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
. delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
. determina la quota sociale annua;
o provV€de ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e
da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici
da esso nominati, i quali possono paftecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di
voto.
Il
Art, 22
Presidente
1. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza civile e processuale dell'Associazione e compie
tutti gli atti giuridici che impegnano Ia stessa; in caso di assenza o impedimento è
sostituito
dal
Vice-Presidente o dal Rappresentante dei Soci con gli stessi poteri.
Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura
l'ordinato svolgimento dei Iavori. In caso di impedimento è sostituito dal VicePresidente, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Rappresentante dei Soci.
3. Il
4. In caso di inadempienza permanente è tenuto a comunicarlo al Vice-Presidente che
diventa automaticamente Presidente Temporaneo ai sensi dell' Art. 24 del presente
Statuto.
5. Il
Presidente sottoscrive
il
verbale dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo
curandone la custodia presso la sede dell'Associazione,
6. Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da.pafte di questo alla prima riunione.
'':,,r\
, ;ì
Art.23
Il Vice-Presidente
1. ['fssociazione ha un Vicepresidente nominato dall'Assemblea dei Soci il quale
coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed inoltre:
a) sostituisce il Presidente in caso di assenza;
b) in caso di inadempienza permanente del Presidente, diventa automaticamente
Presidente Temporaneo fino ad una nuova elezione;
c) in caso di comunicazione di inadempienza da parte del Presidente e di impossibilità
ad esercitare il ruolo di Presidente Temporaneo è tenuto a comunicarlo al
Rappresentante dei Soci che viene automaticamente investito di tale carica.
Att. 24
Il Presidente Temporaneo
1. L'Associazione ha un Presidente Temporaneo individuabile nella persona del VicePresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, nel Rappresentante dei Soci. Il
Presidente Temporaneo assume i poteri del Presidente quando quest'ultimo non possa
più adempiere ai suoi compiti.
Inoltre:
a) ha il compito di convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalle efFettive
dimissioni del Presidente pena la decadenza immediata dei poteri;
b) assicurare la continuità e la correttezza del lavoro dell'Associazione fino al termine
del suo mandato;
c) assicurare la piena regolarità delle successive elezioni.
2. Llincarico non può essere revocato dallAssemblea dei Soci prima della
convocazione dell'Assemblea.
10
Art. 25
II Segretario
1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Assemblea dei Soci il quale coordina
le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
d) è responsabile della corrispondenza dell?ssociazione;
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2.Il
Segretario eletto dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile;
l'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei Soci, qualora sia presente la metà
uno dei soci e le preferenze t'"""^:.t: terzi dei presenti'
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fl Tesoriere
'
'
'
1. L'associazione ha un Tesoriere nominato dallAssemblea dei Soci il quale coordina le
attività economico-tributarie ed inoltre :
a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e
contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
b) svolge i compiti di economo.
2. Il Tesoriere eletto dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile;
l'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei Soci.
Art.. 27
1. LAssociazione ha un *.001§?,?3rl;';ll3ll:nt"J,;ffi dan'Assembrea, ir quare ri
rappresenta nel Consiglio Direttivo ed inoltre;
a) ha il compito di far rispettare le direttive dellAssemblea dei Soci;
b) ha il compito di verificare che il presente Statuto venga rispettato in ogni sua
parte, in particolare nello Spirito Etico e Morale che lo ha animato;
c) In caso di inadempienza permanente del Presidente e del Vicepresidente
diventa a uto matica mente Presidente Tem pora neo ;
2. II Rappresentante dei Soci è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per
tre anni; tale carica è rieleggibile, e può essere revocata dallAssemblea dei Soci con
2/3 di preferenze.
Titolo V
Il
.
\
bilancio
Art. 28
Bilancio consuntivo
1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione
dicembre di ogni anno.
è annuale e decorre dal 1 gennaio al
ll
31
2. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio direttivo e depositato presso la sede
sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà
approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti e viene
consegnata a ciascun Socio nell'Assemblea successiva.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono
essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. Il bilancio deve essere sottoposto allAssemblea per la sua approvazione entro il 30
giugno dell'anno successivo.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all'aft. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a
favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
",a
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 29
Regolamento interno
1. Pafticolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del
Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea dei Soci si riserva di modificare il presente statuto con mozioni
sostenute da almeno due terzi dei Soci maggiorenni.
Art. 30
Scioglimento
estingue per delibera dell'Assemblea quando
L'Associazione si
divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
1.
il
patrimonio
è
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la
liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico
o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'aft. 3 comma 190 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
vigente al momento dello scioglimento.
Art,27
Rinvio
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di
legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ord
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Statuto_M.C.uff - Minoranza Creativa