PON IT 161 PO 001 ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI SISTEMA – MISURA II.2
Progetto TRAGUARDI
Guida a informazione e pubblicità
I NDICE
,1752'8=,21(
L’importanza dell’informazione e della comunicazione sugliinterventi
dei Fondi Strutturali
pag. 2
&$3,72/2,
La normativa relativa alle azioni di informazione e pubblicità che gli Stati
membri devono condurre per gli interventi dei fondi strutturali (2000-2006
pag. 5
&$3,72/2,,
Gli obblighi dello stato membro: il Piano della Comunicazione
pag. 34
&$3,72/2,,,
La Legge n.150/2000 in materia di Informazione e Comunicazione della P.A.
pag. 38
&$3,72/2,9
L’Informazione e la Pubblicita’ nel P.O.R. Calabria 2000/2006
pag. 43
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
1
I NTRODUZIONE
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Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
2
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6WUXWWXUDOL
Le attività di informazione e comunicazione sugli interventi dei Fondi Strutturali rivestono un
ruolo fondamentale nella politica europea in materia di aiuti economici, nel rispetto del principio
della trasparenza e dell’accesso, di ogni cittadino europeo, alle informazioni sulle politiche
strutturali.
Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi Strutturali consentono, infatti, di
aumentare la notorietà e la trasparenza dell'
azione dell'
Unione europea e di dare in tutti gli Stati
membri un'
immagine omogenea degli interventi stessi.
Per raggiungere questi obiettivi, l’Unione europea destina molte risorse finanziarie proprio
all’attività di informazione e comunicazione (quasi un terzo del suo budget), con l’intento di
porre rimedio alla situazione di fatto che vede l’informazione pubblica in Europa spesso
frammentaria e molto dispersa1.
L’Unione europea, inoltre, stabilisce una serie di obblighi che garantiscono la trasparenza dei
meccanismi di erogazione dei contributi e dell'
uso che ne viene fatto attraverso una normativa
valida in tutto il territorio europeo, che sancisce il diritto all'
informazione dei cittadini, come dei
potenziali beneficiari, in tutte le fasi di realizzazione di un programma.
I tre imperativi su cui si basa la necessità di comunicazione sugli interventi dei Fondi Strutturali
sono:
-
informare tutti i potenziali beneficiari dell’esistenza dei Fondi Strutturali e di come
possono accedervi, al fine di assicurare che venga presentato un elevato numero di
progetti;
-
assicurare la trasparenza nell’uso dei fondi pubblici;
-
incrementare la consapevolezza tra il pubblico delle azioni portate avanti dall’Unione
europea in partnership con gli Stati membri.
1
Libro Verde della Commissione europea “L’informazione del settore pubblico”, 1999.
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Ovviamente questa attività di informazione richiede un attento lavoro preparatorio. E a tale
scopo, la Commissione europea ha sollecitato gli Stati membri a non affidarsi al caso, ma a
predisporre piani di comunicazione pluriennali, che consentano ai responsabili dei programmi di
far conoscere ai potenziali ideatori di progetti quali finanziamenti sono disponibili e come
ottenerli, attraverso tutti gli strumenti esistenti, dai più tradizionali (opuscoli, depliant, spot
radiofonici, programmi televisivi, ecc.), ai più recenti (Internet, CD Rom).
Le misure di informazione e pubblicità attuate dagli Stati membri dovranno quindi essere
presentate in forma strutturata per ogni programma operativo o documento unico di
programmazione, indicando chiaramente gli obiettivi e i destinatari a cui le misure sono rivolte, il
contenuto e la strategia delle azioni e lo stanziamento previsto.
Si richiede inoltre agli Stati membri di indicare un responsabile del coordinamento e della
sorveglianza delle azioni di comunicazione a livello nazionale, nonché presso ogni Autorità di
gestione, in modo che la Commissione europea possa svolgere in modo più efficace la sua
funzione di animazione del partenariato.
La Commissione desidera che gli Stati membri, i responsabili della gestione dei programmi e i
politici locali fungano da anello di collegamento e da moltiplicatori a uso dei beneficiari e dei
potenziali soggetti attivi dei Fondi Strutturali europei.
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CAP. I
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5
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GHYRQRFRQGXUUHSHUJOLLQWHUYHQWLGHLIRQGLVWUXWWXUDOL
3ULQFLSLJHQHUDOL
Data l'entità del bilancio dei Fondi Strutturali, la Commissione europea, d'intesa con gli Stati
membri, ha stabilito una serie di obblighi che garantiscono la trasparenza dei meccanismi di
erogazione dei contributi e dell'uso che ne viene fatto, attraverso una normativa europea che
sancisce il diritto all'informazione dei cittadini e dei potenziali beneficiari.
Il 24 maggio 2000, per accentuare la visibilità della politica strutturale dell'Unione, la
Commissione europea ha adottato la versione definitiva del regolamento relativo alle azioni di
informazione e di pubblicità che devono essere condotte dagli Stati membri durante il periodo
2000-2006. Si tratta del regolamento n.1159/ 20002 che sancisce il principio in base al quale le
regole di informazione e pubblicità comuni devono servire essenzialmente ad informare, con la
massima trasparenza, i beneficiari dei Fondi Strutturali e a sensibilizzare l'opinione pubblica sul
ruolo svolto dall'Unione nello sviluppo delle regioni.
In base a questa norma ogni programma deve sviluppare una strategia di comunicazione avente
due obiettivi. Da una parte, attraverso la pubblicità bisogna assicurare che i programmi di
finanziamento vengano utilizzati effettivamente e che tutti i potenziali beneficiari possano
godere delle stesse opportunità; dall’altra è importante che al pubblico arrivi il messaggio che
l’Unione europea e gli Stati membri stanno lavorando insieme per le regioni e le categorie sociali
in difficoltà e che, perseguendo gli stessi obiettivi, uniscono le loro risorse finanziarie.
Deve essere chiaro, insomma, che i contributi dell’Unione europea si vanno a sommare agli
investimenti regionali al fine di ottenere un impatto migliore e più incisivo in termini di sviluppo.
Inoltre il pubblico deve poter comprendere i motivi e i risultati raggiunti attraverso la politica
strutturale. E’ importante cioè informare i cittadini anche su come i loro soldi vengono spesi: la
trasparenza sull’uso dei fondi pubblici è un requisito essenziale per ogni democrazia.
2
Regolamento CE n.1159/2000 della Commissione Europea, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a
cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali. Entrato in vigore il 31 maggio 2000 e direttamente applicabile in tutti gli
Stati membri.
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Infine, un altro aspetto importante è che il pubblico capisca che la politica strutturale dà un
contributo essenziale all’integrazione politica ed economica dell’Europa e al mantenimento di una
certa stabilità.
Il regolamento n.1159/ 00 definisce gli obiettivi della comunicazione, i gruppi di riferimento, il
contenuto dei messaggi e gli obblighi per l’Autorità di gestione e per i promotori dei progetti, i
quali devono essere coinvolti attivamente.
,O5HJRODPHQWR&(1
Il settore dell’informazione e della pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali era già stato
affrontato dal regolamento n.1260/ 1999 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi Strutturali.
Questo provvedimento, all’articolo 34, paragrafo 1, lettera h), attribuisce all’Autorità di gestione
incaricata dell’esecuzione di un intervento strutturale comunitario la responsabilità, tra le altre
cose, del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità così come specificati
all’articolo 46 dello stesso regolamento.
L’articolo 463, in materia di azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi
Strutturali, dispone che l'
Autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'
intervento sia
reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni
professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra
uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte
dall'
intervento, nonché l'
opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore
dell'
intervento e sui risultati conseguiti da quest'
ultimo.
Lo stesso articolo prevede in capo agli Stati membri un obbligo di consultazione della
Commissione conformemente all’articolo 37, paragrafo 2 e di informazione, con cadenza
annuale, circa le iniziative assunte in materia di informazione e comunicazione. A norma dello
stesso articolo, i rapporti redatti dagli Stati membri devono fornire indicazioni sulle misure di
3
Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1260/ 1999.
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competenza dell'Autorità di gestione e del Comitato di Sorveglianza intese e garantire la qualità
e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa.
Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a
disposizione del pubblico, previo accordo del Comitato di Sorveglianza sulla valutazione
intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre.
A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n.1260/ 1999, i Comitati di
Sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli
interventi prima che siano trasmessi alla Commissione.
Infine, in forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, dello stesso
regolamento,
per
ciascun programma operativo e per
ciascun documento unico di
programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono
garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.
,/5(*2/$0(172&(1
Il regolamento n.1159/ 2000 definisce il dettaglio delle norme in materia di informazione e di
pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali di cui al regolamento 1260/ 1999.
In particolare, il regolamento definisce gli obblighi delle Autorità di gestione in materia di misure
sull’informazione e sulla pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali e precisa che le azioni
informative e pubblicitarie mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione
dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in
causa.
Tali azioni riguardano gli interventi:
-
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
-
del Fondo Sociale Europeo (FSE);
-
del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), sezione
"orientamento";
-
dello Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP).
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Le azioni informative e pubblicitarie si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai
Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di
iniziativa comunitaria definiti dal regolamento n.1260/ 1999.
Il regolamento precisa inoltre che la pubblicità in loco spetta alle Autorità di gestione competenti
per l'esecuzione degli interventi e che viene effettuata di concerto con i servizi della
Commissione, che vengono informati sulle misure adottate.
Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative
necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni del regolamento e per
cooperare con i servizi della Commissione.
2ELHWWLYLLQQRYD]LRQLHSULRULWjGHOUHJRODPHQWRQ
Una delle novità introdotte dal regolamento è la definizione dell’attività di informazione come
una componente essenziale dell’attività di gestione. Per la prima volta nella storia dei Fondi
Strutturali, infatti, la logica di programmazione prevede anche la comunicazione. In base a
questo concetto, la gestione di un programma deve coprire necessariamente anche le azioni di
comunicazione e, come per ogni altra misura di sviluppo, la loro implementazione deve essere
monitorata.
Si può dire, inoltre, che il regolamento abbia due punti “forti e innovativi” rispetto al periodo
della programmazione dei Fondi Strutturali 1994-1999. In primo luogo l’obbligo per l’Autorità di
gestione di redigere un
riferimento
3LDQRGHOOD&RPXQLFD]LRQH
(destinatari),
, il quale deve indicare obiettivi, gruppi di
strategia
di
comunicazione,
budget
indicativo,
dipendente
amministrativo o soggetto responsabile per lo sviluppo del Piano e il nome della persona a capo
del dipartimento (in Italia il nome del responsabile del procedimento).
Il piano dovrà poi essere incluso nei Complementi di programmazione dei programmi cofinanziati
dai fondi Strutturali.
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Il secondo elemento innovativo riguarda invece la
YDOXWD]LRQH
delle azioni di comunicazione. Il
piano della comunicazione deve includere, infatti, una serie di criteri di valutazione al fine di
verificare e misurare la qualità e l’efficacia delle azioni intraprese. L’obiettivo di questa
valutazione è ottenere una verifica sul raggiungimento degli intenti fissati dal regolamento
n.1159/ 00 in termini di trasparenza e coinvolgimento del pubblico.
In merito alla valutazione le Autorità di gestione devono:
-
dare prova di quello che è stato fatto attraverso gli strumenti di comunicazione
(pubblicazioni, prodotti multimediali, cartelloni, etc.) e una descrizione di ogni altra
azione, come ad esempio l’organizzazione di un evento;
-
provare la qualità e l’efficacia delle azioni intraprese in base ad indicatori e fornire i
risultati alla Commissione;
-
riportare i risultati al Comitato di monitoraggio;
-
redigere uno specifico capitolo, nell’ambito del rapporto annuale, per mettere insieme
tutte le informazioni trasmesse al Comitato di monitoraggio.
Per quanto riguarda gli
VFRSL
, il regolamento sancisce, al punto 2, due obiettivi principali da
conseguire attraverso l’attività di informazione e pubblicità: il primo riguarda la trasparenza nei
confronti dei potenziali beneficiari finali e l’accessibilità delle procedure e, l’altro, l’informazione
dell'
opinione pubblica.
In relazione a questo secondo punto, il pubblico dovrà essere informato in merito alle azioni
dell’Unione europea e degli Stati membri e ai risultati raggiunti, oltre che agli obiettivi dei Fondi
Strutturali e alla partecipazione finanziaria dell’Unione europea.
Essenzialmente il regolamento pone l’accento su quattro aspetti fondamentali:
1. la necessità di raggiungere un vasto pubblico (necessità che non contempla solo i
potenziali beneficiari dei fondi, ma tutta la società interessata dalle azioni intraprese);
2. la necessità di mobilizzare i media (radio, tv, giornali, web ecc.) al fine di raggiungere il
grande pubblico;
3. le obbligazioni a carico dell’Autorità di gestione e dei promotori dei progetti (in
riferimento ad ogni singolo progetto), in quanto nel momento in cui un promotore
diventa beneficiario si può considerare anche come un nuovo produttore di informazione;
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4. il ruolo delle nuove tecnologie dell’informazione come strumento di comunicazione.
Inoltre il regolamento prevede anche altri tre aspetti fondamentali:
5. gli obblighi in termini visibilità: stabilendo gli strumenti di informazione il cui uso è
obbligatorio (placche, poster ecc.);
6. la visibilità del cofinanziamento: ossia deve essere chiaro il ruolo della Commissione
europea; e questo viene garantito tramite una frase standard, anche se possono essere
usate altre espressioni basate su parole più comuni o in grado di attirare maggiormente
l’attenzione o di spiegare meglio il concetto in questione;
7. l’uso dei simboli: il regolamento infatti stabilisce che il simbolo dell’Unione europea deve
essere presentato in accordo con le specifiche correnti; la bandiera europea deve essere
accompagnata dalla indicazione Unione europea scritta per esteso.
/¶REEOLJRGLWUDVSDUHQ]D
Il regolamento n.1159/ 00 prevede la necessità di assicurare che
LSRWHQ]LDOLEHQHILFLDUL
siano
informati sulle opportunità a loro disposizione. Questa informazione deve generare il desiderio di
essere coinvolti, spiegare le procedure, assicurare eguali opportunità ai soggetti candidati,
incoraggiare lo sviluppo di progetti di qualità e aiutare a fare un buon uso dei fondi disponibili.
Obiettivo principale di quest’obbligo in termini di trasparenza è pubblicizzare le opportunità
offerte dai vari programmi e la possibilità di poterne usufruire.
Destinatari dell’informazione sono tutti i potenziali beneficiari, in particolar modo le piccole e
medie imprese, e tutti i partners, vale adire tutti i soggetti pubblici o privati che sono in grado
ritrasmettere le informazioni ai promotori.
Le informazioni devono mirare a raggiungere i seguenti obiettivi.
Informare sull’esistenza dei programmi e di come essi si sviluppano durante il periodo della
programmazione.
Bisognerà quindi pubblicizzare il fatto che sono disponibili fondi nazionali e comunitari attraverso
la pubblicazione e la circolazione del testo del programma e fornire continuamente informazioni
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sui progressi del programma attraverso la sua implementazione (per esempio, per mezzo di
newsletter).
Sarà necessario, inoltre, assicurare che le misure di informazione coprano i tre aspetti della
gestione, dello sviluppo e della valutazione.
Sarebbe opportuno che ogni comunicazione sull’esistenza dei fondi e su come accedervi fosse
accompagnata da un messaggio sullo scopo dei Fondi Strutturali (“The Tasks of the Structural
Founds”).
Assicurare che le procedure per l’accesso ai fondi siano comprese chiaramente.
I bandi di finanziamento per i progetti e le proposte devono indicare chiaramente le condizioni
che i promotori devono soddisfare per poter ottenere il finanziamento. Per fare questo è
importante limitare l’uso di termini amministrativi o burocratici e fornire un glossario esplicativo
per chiarire con un linguaggio di tutti i giorni i concetti ed i termini più difficili.
Sarebbe utile anche una lista di FAQ (Frequently Asked Questions), ossia di domande
maggiormente presentate, evitando però di fornire le stesse risposte in occasioni ripetute.
A titolo di esempio si può citare l’esperienza del Regno Unito, dove a Cornwall e nell’Isola di
Scilly, aree Obiettivo 1, vengono utilizzati diversi strumenti per assicurare che le procedure siano
trasparenti e accessibili, tra cui un servizio telefonico gratuito (help line) per mettere in contatto
i potenziali beneficiari e i gestori dei programmi. Questi ultimi devono rispondere ai quesiti in 710 giorni, tranne per alcuni tipi di domande per le quali il termine si riduce a 72 ore. Ogni tre
mesi l’amministrazione pubblica una newsletter (www.objectiveone.com).
Spiegare come presentare le candidature.
Ogni amministrazione ha il suo modo di lavorare e quindi di gestire le procedure di
finanziamento. E’ quindi necessario spiegare i vari passi attraverso i quali l’amministrazione
decide di finanziare un progetto: questo aiuta a creare una relazione di fiducia tra i promotori
dei progetti e l’amministrazione.
È utile inoltre, fare in modo che il procedimento amministrativo che si applica a tutte le richieste
di finanziamento sia trasparente dall’inizio alla fine.
Chiarire come verranno distribuite le risorse e come verrà garantita una parità di opportunità tra
i promotori dei progetti.
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È importante dimostrare che il processo di selezione per i progetti e per le parti contraenti è
imparziale e rigoroso. Questo è il motivo per cui i criteri di selezione e coinvolgimento per i bandi
vedono essere in linea con le direttive europee e le pratiche nazionali.
I criteri di selezione devono essere anche molto chiari e precisi al fine di facilitare la scelta di
progetti di qualità.
Fare conoscere i punti di contatto quali fonti di informazione sulle modalità di funzionamento dei
vari programmi e sui criteri per ricevere assistenza.
Le informazioni fornite attraverso i canali prescelti possono non essere sufficienti. È necessario
che l’amministrazione si prepari nell’eventualità in cui sia chiamata a rispondere a domande
addizionali.
Dovrà essere in grado di spiegare come opera l’assistenza e come funzionano i criteri di
selezione. E’ quindi essenziale creare dei punti di contatto diretto tra le amministrazioni e le parti
interessate.
Possono essere creati punti di contatto nazionali, regionali e locali e i riferimenti di questi punti
devono essere inviati alle parti interessate. Questi punti di contatto devono essere in grado di
fornire informazioni e risposte rapidamente, mentre le pubblicazioni devono contenere i
riferimenti del soggetto responsabile per l’informazione e dell’Autorità di gestione designata per
l’assistenza.
Devono inoltre essere specificate le caratteristiche che un progetto deve avere per poter essere
finanziato:questo aspetto aiuta i promotori e gli amministratori a risparmiare tempo.
A titolo di esempio si può citare la regione di Nord Pas de Calais in Francia, dove c’è una forte
convinzione dell’utilità di una comunicazione “face to face”, ossia da persona a persona,
attraverso un contatto umano. Nel luglio del 2002 la Segreteria Generale degli Affari Regionali
(SGAR) ha creato una “Unità di animazione e supporto territoriale” che si pone come punto di
contatto tra i potenziali beneficiari dei fondi e i servizi dello Stato e della regione. Tra le attività,
l’Unità offre delle giornate di approfondimento nell’ambito delle quali viene fornita assistenza ai
soggetti che stanno preparando una proposta di finanziamento.
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Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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Il regolamento n.1159/ 00 prevede, tra i compiti dell’Autorità di gestione, il miglioramento della
visibilità e della conoscenza dell’esistenza delle azioni dell’Unione europea tra il grande pubblico.
Per comprendere al meglio questo obiettivo è necessario approfondire alcuni concetti generali.
Innanzitutto è bene sottolineare che esiste un collegamento tra visibilità e consapevolezza. Fatti
e idee vengono resi visibili e disseminati tra il pubblico: la visibilità è un passo intermedio nel
processo che porta alla conoscenza. Il piano della comunicazione perciò deve iniziare questo
processo e portarlo avanti fino ad una conclusione di successo.
L’obiettivo principale è informare il pubblico generale sui seguenti punti:
-
l’Unione europea e gli stati membri stanno lavorando insieme;
-
questa collaborazione tende a specifici obiettivi e produce risultati;
-
l’Unione europea finanzia in parte tutte le iniziative.
C’è la necessità di spiegare chiaramente questi concetti se si vuole che le persone siano
consapevoli del processo. La forma da dare al messaggio dipende dai soggetti ai quali è diretto:
questo è il motivo per cui il piano della comunicazione deve analizzare i gruppi di riferimento
molto attentamente. Inoltre deve emergere che il ruolo dell’Unione europea non è solo di
cofinanziatore, ma anche di operatore nella strategia di sviluppo condivisa a livello comunitario e
nazionale. Non c’è un solo modo per spiegare la cooperazione che c’è tra gli Stati membri e
l’Unione europea.
Alcuni esempi mostrano che è possibile trasmettere il messaggio senza usare parole complesse
o messaggi burocratici. Può ad esempio citarsi l’esperienza di una zona del centro della Francia,
zona Obiettivo 2, dove è stata utilizzata l’espressione “A Europe for Your Project” per far sentire
i beneficiari al centro dell’attenzione dell’Unione.
,OUXRORGHOO¶8QLRQHHXURSHDXQDSROLWLFDFRQGLYLVD
È molto importante informare il grande pubblico sul ruolo che l’Unione europea riveste nel
settore dei Fondi Strutturali, o, in altre parole, su “l’azione dell’Unione europea” o “il
coinvolgimento dell’Unione europea”.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
14
La comunicazione spesso fallisce nel difficile compito di rendere giustizia al ruolo dell’Unione,
riducendolo spesso ad un ruolo di mero cofinanziatore.
Il finanziamento, invece, non è lo scopo ultimo dell’Unione, ma solo la conseguenza di una
strategia di sviluppo condivisa a livello nazionale e comunitario.
Non c’è un unico modo per spiegare la cooperazione esistente tra gli Stati membri e l’Unione
europea quale risultato di una politica strutturale.
Alcuni esempi di messaggi utilizzati in altri paesi, possono meglio rendere l’idea.
In Francia, per esempio è stata utilizzata la frase “Un’Europa per i tuoi progetti” , uno slogan
amichevole, che rende l’idea di un’Europa vicina ai soggetti e attenta alle loro necessità piuttosto
che di un’entità astratta e lontana. Nell’isola olandese di Flevoland, per un progetto relativo alle
eguali opportunità è stato utilizzato lo slogan “My Idea”, la mia idea, accompagnato dalla frase
“Con il sostegno europeo aiutiamo le donne a trovare lavoro”. Ancora, in Finlandia il Ministero
dell’interno ha creato la frase “ Strength from EU programmes”, forza dai programmi europei,
con l’intento di dare un volto “umano” ai programmi europei.
,OUXRORGHOOD&RPPLVVLRQH
La Commissione europea ha un ruolo di supporto tecnico per lo sviluppo del regolamento
n.1159/ 00.
Nello spirito di partnership che vige nel settore dei Fondi Strutturali, la Commissione mette a
disposizione la sua esperienza e le sue strutture; fornisce un supporto nell’attività di scambio di
esperienze e nella organizzazione di network informali di gestori dell’informazione.
Inoltre la Commissione è rappresentata in tutti i Paesi europei da uffici ubicati in quasi tutte le
città principali. Questi uffici mettono a disposizione delle Autorità di gestione le loro competenze
in materia di informazione e collaborano per creare i giusti contatti con i media e
l’organizzazione di eventi quali conferenze, seminari, gare, esposizioni ecc.
/DIXQ]LRQHGHL)RQGL6WUXWWXUDOL
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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I Fondi Strutturali sono il braccio operativo di una politica basata sulla solidarietà finanziaria tra
gli Stati membri e l’Unione europea.
Ogni fondo persegue obiettivi diversi che le misure di informazione e pubblicità devono spiegare:
-
ULGXUUH OD GLVXJXDJOLDQ]D HFRQRPLFD H VRFLDOH
: migliorare le condizioni di vita di
milioni di persone dando contributi concreti alle problematiche relative a formazione,
lavoro, ambiente, salute, trasporti, ecc.;
-
FUHDUH ODYRUR
: mettere tutti in grado di trovare un lavoro sviluppando lo spirito di
impresa e l’abilità di adattarsi al mondo del lavoro, creare eguali opportunità per le
donne e investire in risorse umane;
-
VYLOXSSR UXUDOH
: conservare il collegamento tra le coltivazioni e la terra, migliorare la
competitività dell’agricoltura, assicurare la diversificazione delle attività, aiutare le
comunità a vivere in aree rurali, conservare e migliorare l’ambiente, il paesaggio e
l’eredità rurale;
-
OR VYLOXSSR GHOOD SHVFD
: aiutare a raggiungere un equilibrio sostenibile tra le risorse
marine e il loro sfruttamento, modernizzare le strutture della pesca per assicurare un
futuro dell’industria di questo settore, aiutare a mantenere un settore dinamico e
competitivo e rivitalizzare le aree che dipendono dalla pesca, incrementare l’uso (anche
alimentare) dei prodotti della pesca.
Ogni programma inoltre ha specifici obiettivi di cui il regolamento n.1159/ 00 non fa menzione,
ma la cui valorizzazione viene lasciata ai soggetti che gestiscono l’informazione
al fine di
collegarli con gli obiettivi principali dei Fondi Strutturali. Per fare in modo che sia più facile
imparare e ricordare i messaggi, il regolamento indica la frase da menzionare in relazione a
ciascun Fondo.
&RPHSUHVHQWDUHOHLQIRUPD]LRQL
Una volta che è stato stabilito il contenuto e quindi il testo del messaggio, si pone il problema
della presentazione, ossia di rendere le informazioni in una forma capace di raggiungere i gruppi
di riferimento in maniera efficace.
In merito a questo punto ci sono tre raccomandazioni:
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
16
-
è essenziale che l’informazione venga formulata in modo tale da rimanere impressa nella
mente del pubblico generale e degli operatori economici;
-
per raggiungere il pubblico il linguaggio “ufficiale” deve essere evitato, così come vanno
evitati concetti generali, frasi vuote, gergo e propaganda. Il linguaggio deve essere
semplice e diretto;
-
per trasmettere il messaggio è consigliato portare qualche esempio di progetti attuali la
cui realizzazione è stata possibile grazie ai Fondi Strutturali. È importante spiegare
correttamente come il progetto risolve un problema e in che termini incide sul
miglioramento della qualità della vita della popolazione.
Alcuni esempi possono essere utili. A Newcastle, in Inghilterra, è stata usata la frase “The Metro
in the colours of Europe”, per pubblicizzare la collaborazione tra Stato e Unione europea per
l’estensione della linea della metropolitana e il treno è stato dipinto con i colori dell’Europa
(giallo e blu).
In Belgio, regione della Wallonia, è stato creato un collegamento tra Fondi Strutturali e sport, e
sono state usate frasi del tipo “the sports card”, “nobody stays on the sideline”.
,OUXRORGHLPHGLD
Il regolamento sottolinea numerose volte l’importanza del coinvolgimento dei mezzi di
comunicazione per implementare la visibilità dell’azione dell’Unione europea e quindi rendere il
pubblico consapevole di quello che accade nel settore dei Fondi Strutturali.
Le informazioni comunicate ai media devono coprire tutti i concetti generali, quali:
-
l’idea di un’azione congiunta;
-
la finalità di ciascun Fondo Strutturale;
-
il concetto di cofinanziamento;
-
gli obiettivi specifici del programma.
Inoltre il contatto con i media deve essere garantito durante tutto l’arco della vita del
programma dal lancio, allo sviluppo e alla chiusura.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
17
/DYLVLELOLWjGHLSURJHWWL
Anche i singoli progetti richiedono una certa visibilità. Non si tratta di rendere visibile qualcosa
che non lo è, ma di attirare l’attenzione del pubblico su:
-
la realizzazione di questi progetti;
-
la loro origine, ossia la cooperazione tra l’Unione europea e il singolo Paese;
-
il cofinanziamento che deriva da questa cooperazione.
Per questo motivo devono essere rispettate una serie di istruzioni affinché i progetti siano visibili
allo stesso modo e affinché i cittadini possano riconoscere lo stesso comune denominatore.
Questo è il significato della frase “ una immagine coerente dell’assistenza” che si trova nel
regolamento.
Questo non significa che l’intenzione è quella di utilizzare un linguaggio standard, senza tenere
in considerazione gli aspetti tipici della regione o dello Stato membro. Gli slogan e le parole
possono variare, riflettendo le differenze e le peculiarità regionali e nazionali, ma il ruolo del
contributo europeo deve essere percepito in maniera uniforme.
,35,1&,3,23(5$7,9,
,GHVWLQDWDULHLOFRQWHQXWRGHOO¶LQIRUPD]LRQH
Come previsto dal regolamento n.1159/ 2000, le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi
dei Fondi Strutturali devono mirare a informare tutti i potenziali soggetti coinvolti e l’opinione
pubblica sugli obiettivi e i contenuti perseguiti.
In particolare, il regolamento prevede che le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di
informare sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'
Unione europea e
dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza ai soggetti di seguito indicati:
-
i potenziali beneficiari finali;
-
le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti;
-
le organizzazioni professionali e gli ambienti economici;
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
18
-
le parti economiche e sociali;
-
le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle
pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
-
gli operatori o i promotori dei progetti.
Le azioni informative e pubblicitarie mirano, inoltre ad informare l'opinione pubblica sul ruolo
svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri.
$WWXD]LRQHGHOOHD]LRQLLQIRUPDWLYHHSXEEOLFLWDULH
Secondo il regolamento le azioni informative e pubblicitarie devono essere presentate sotto
forma di
SLDQR GHOOH D]LRQL GL FRPXQLFD]LRQH
per ciascun programma operativo e ciascun
documento unico di programmazione. Se necessario, i piani vengono presentati a livello del
Q.C.S. (Quadro Comunitario di Sostegno).
Il piano delle azioni di comunicazione deve menzionare in particolare:
-
gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte;
-
i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e le azioni da
condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo Strutturale;
-
il bilancio di previsione;
-
i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione;
-
i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.
Il soggetto responsabile dell’esecuzione dei piani è l'Autorità di gestione designata.
Le Autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili
dell'informazione e della pubblicità e comunicano alla Commissione i nominativi dei responsabili,
oltre a presentare, in occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del
regolamento n.1260/ 1999, un resoconto alla Commissione sull'attuazione delle attività
informazione e pubblicità.
Il piano delle azioni di comunicazione deve essere inserito nel complemento di programmazione,
conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n.1260/ 1999.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
19
Per quanto riguarda le modalità di
ILQDQ]LDPHQWR
il regolamento stabilisce che gli importi
stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri
Comunitari di Sostegno, dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione alla
voce assistenza tecnica, come stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la
valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo
2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n.1260/ 1999.
&RQWHQXWLHVWUDWHJLDGHOOHD]LRQLLQIRUPDWLYHHSXEEOLFLWDULH
Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2
del regolamento, vale a dire:
-
trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali;
-
informazione dell'opinione pubblica.
Per quanto riguarda la
soggetti
WUDVSDUHQ]D
nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di
(autorità, parti economiche e sociali, organizzazioni…), i compiti dell’Autorità di
gestione si possono così riassumere:
-
pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi
Strutturali, nonché diffondere i documenti summenzionati e metterli a disposizione degli
interessati;
-
informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo
di programmazione;
-
attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli
interventi dei Fondi Strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per
l'assistenza tecnica di ciascun intervento.
Inoltre le Autorità di gestione dovrebbero presentare il materiale informativo e pubblicitario
realizzato in modo omogeneo
a norma delle modalità previste per la realizzazione degli
strumenti d'informazione e di pubblicità (in particolare, materiale informativo e pubblicitario). A
tal fine il regolamento consiglia l’utilizzo di messaggi specifici per spiegare la missione di ciascun
Fondo.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
20
)(65
“contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il
FONDO EUROPEO DI
ritardo delle regioni meno favorite; contribuire alla correzione dei
SVILUPPO REGIONALE
principali squilibri regionali esistenti nella comunità, partecipando allo
sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo,
nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni”
)6(
“contribuire allo sviluppo dell'occupazione favorendo l'impiegabilità, lo
FONDO SOCIALE EUROPEO
spirito imprenditoriale, la capacità di adattamento, le pari opportunità,
nonché investire nelle risorse umane”
)($2*
“affermare il nesso polifunzionale tra agricoltura e territorio; potenziare e
FONDO EUROPEO
sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto attività centrale delle
AGRICOLO DI
zone rurali; garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali;
ORIENTAMENTO E DI
agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne; preservare e
GARANZIA
migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio”
6)23
“contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse
STRUMENTO FI NANZIARIO
alieutiche e lo sfruttamento delle medesime; ammodernare le strutture
DI ORIENTAMENTO ALLA
alieutiche per garantire il futuro del settore; contribuire a mantenere
PESCA
dinamico e competitivo il settore della pesca e a rivitalizzare le zone
dipendenti dalla pesca; migliorare l'approvvigionamento del mercato
comunitario dei prodotti della pesca”
L'Autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema
appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti
dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le piccole e medie imprese.
Tali informazioni devono indicare in modo chiaro:
-
le pratiche amministrative da espletare;
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
21
-
i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d’appalto
e i criteri di valutazione degli interventi;
-
i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere
per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.
Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni
pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, si prevede che l'informazione debba
essere trasmessa tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle
imprese.
Per quanto riguarda il settore della formazione professionale il regolamento dispone che
l’Autorità di gestione debba predisporre un sistema appropriato di divulgazione delle
informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero
di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce
la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi
attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici e
delle organizzazioni non governative.
In merito al secondo obiettivo ( LQIRUPDUH O
RSLQLRQH SXEEOLFD, il regolamento comunitario
affida un ruolo importante ai mezzi di comunicazione di massa (stampa, radio, televisione..), i
quali devono essere utilizzati dall’Autorità di gestione designata per sensibilizzare l'opinione
pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi strutturali e sui risultati
conseguiti.
Nelle informazioni ai mezzi di comunicazione di massa deve essere indicata obiettivamente la
partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi,
presentando le priorità specifiche degli interventi in questione.
Le Autorità di gestione dovranno inoltre informare direttamente i mezzi di comunicazione di
massa dell'avvio degli interventi (previa adozione da parte della Commissione) e le fasi salienti di
realizzazione degli stessi. A questo scopo si può ricorrere a comunicati stampa, inserti,
supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
22
d’informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e
concorsi basati sulle migliori esperienze.
Nel caso di ricorso ad un'
inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa
o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'
Unione europea e
occorrerà
garantire una cooperazione appropriata con l'
ufficio di rappresentanza della
Commissione europea in Italia.
Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:
Per gli investimenti in infrastrutture il cui
costo totale supera 500 000 EUR, in
–
cartelloni fissi in loco
–
targhe esplicative permanenti per le infrastrutture
caso di operazioni cofinanziate dallo
SFOP
accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le
modalità stabilite nel regolamento (punto 6 dell’Allegato)
Per gli investimenti in infrastrutture il cui
costo totale supera i 3 milioni di EUR in
tutti gli altri casi
Per le azioni co-finanziate in materia di
–
formazione e di occupazione
far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che
stanno partecipando ad una iniziativa finanziata
dall’Unione europea
–
sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto
dall’Unione europea nel settore della formazione
professionale, dell’occupazione e dello sviluppo delle
risorse umane
Per gli investimenti produttivi, le misure
di sviluppo del potenziale endogeno e
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
–
far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad
un’azione finanziata dall’Unione europea (manifesti e
23
qualsiasi altra azione che goda del
pubblicazioni)
contributo finanziario della Comunità
0RGDOLWj
GL
DOOHVWLPHQWR
GHO
PDWHULDOH
LQIRUPDWLYR
H
SXEEOLFLWDULR
JOL
VWUXPHQWLREEOLJDWRUL
Il regolamento prevede che l'Autorità di gestione competente sia responsabile delle azioni
informative e pubblicitarie sulle attività o sulle opere realizzate attraverso il cofinanziamento di
uno dei Fondi Strutturali.
Per garantire la visibilità delle attività realizzate, lo stesso regolamento fissa le modalità di
allestimento delle informazioni prevedendo una serie di strumenti obbligatori e definendo anche
le modalità ed i tempi di utilizzo di questi strumenti.
&DUWHOORQL
Cartelloni fissi devono essere installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti
infrastrutturale cofinanziati i cui costi superano l’importo globale di 3 milioni di euro (o 500.000
euro per le operazioni finanziate in parte dallo SFOP, lo strumento finanziario di orientamento
alla pesca).
È necessario che sui cartelloni sia riservato uno spazio all'indicazione della partecipazione
dell'Unione europea.
Questi strumenti di comunicazione devono essere posizionati sul luogo del progetto e le
dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.
Inoltre ogni cartellone deve menzionare che il progetto è parzialmente finanziato dall’Unione
europea, mentre la menzione del Fondo strutturale interessato è facoltativa.
Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:
-
occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone;
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
24
-
recare l'emblema europeo normalizzato (la bandiera) e il testo “Unione europea”, per
esteso, disposti come segue: l'emblema deve essere raffigurato secondo le norme vigenti
e i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea
devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma
possono presentare una veste tipografica diversa.
Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento
nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato
con un apposito cartellone. In tal caso, si applicano le stesse regole sopra esposte.
I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da
targhe commemorative secondo le indicazioni previste dal regolamento stesso.
7DUJKHHVSOLFDWLYHFRPPHPRUDWLYH
Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni di infrastrutture cofinanziate
dai Fondi Strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti,
stazioni, ecc.). Le targhe vengono affisse quando vengono rimossi i cartelloni, al termine dei
lavori.
Nel caso d'investimenti materiali da parte delle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse
dopo un anno. Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che faccia riferimento al
cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.
La partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata se un'autorità competente o un
beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare
pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a
500.000 euro, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di euro, in tutti gli altri
casi.
0DQLIHVWL
Per informare i beneficiari e l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori
dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale, dell'occupazione, degli
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
25
investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le Autorità di gestione dispongono l'affissione di
manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, al Fondo
interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che
ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di
commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.). Si tratta, anche in
questo caso, di strumenti obbligatori.
,ORJKLHODEDQGLHUD
La normativa comunitaria, ed in particolare l’art. 46 del regolamento n.1260/ 99 ed il
regolamento n.1159/ 00, raccomandano la più ampia diffusione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali e sottolineano la necessità che le azioni informative e pubblicitarie siano “mirate
ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell’Unione Europea e a dare a tutti gli Stati membri
un’immagine omogenea degli interventi in causa”.
L’immagine dell’Unione europea è rappresentata graficamente dalla bandiera accompagnata
dalle parole “Unione europea” scritte per esteso.
Per ragioni di coerenza e di efficacia è opportuno, innanzitutto, inserire l’immagine grafica
dell’Unione in tutti gli strumenti di comunicazione. Questa prescrizione diventa obbligatoria solo
nel caso in cui si tratti di pubblicazioni dove appare la bandiera nazionale o quella regionale o
entrambe.
La dicitura “Unione europea” che accompagna la bandiera serve per differenziare la
comunicazione ufficiale da una comune e crescente pratica in cui la bandiera, da sola, viene
utilizzata per usi pubblicitari e commerciali senza nessun collegamento con gli scopi dell’Unione
europea e dei Fondi Strutturali.
Il regolamento non impone di adottare un simbolo per ogni singolo Fondo. Nonostante ciò alcuni
programmi hanno sviluppato simboli specifici e grafici per creare un comune denominatore
identificativo delle iniziative sviluppate nell’ambito di quel programma.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
26
Inoltre, va ricordato che in ogni materiale divulgativo utilizzato (opuscolo, pieghevole, manifesto,
cartellone, inserzione pubblicitaria sui quotidiani, internet, televideo, ecc.) deve essere data
puntuale evidenza alla partecipazione dell’Unione europea in conformità ai seguenti principi:
-
nel rispetto dello “spirito” del regolamento, gli organismi che realizzano le azioni sono
tenuti a seguire una gerarchia dei loghi non accostando in modo indifferenziato il logo
FSE a quello di altri che non hanno il medesimo peso nella realizzazione dell’azione
stessa;
-
nello stesso frontespizio potrà inoltre essere collocato - preferibilmente in fondo ed al
centro - il logo dell’organismo intermedio e/ o dell’ente promotore/ attuatore;
-
oltre all’emblema europeo normalizzato, bisogna riportare anche il testo “Progetto
cofinanziato dall’Unione europea”, preferibilmente in testa all’annuncio, come richiesto
per gli opuscoli informativi (per analogia) del regolamento;
-
i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell’Unione non devono
essere di dimensioni inferiori al resto dell’annuncio. Nell’allestimento del materiale
informativo e pubblicitario occorre rispettare precisi criteri di stampa, colore e
dimensioni;
-
“mettere in evidenza”, come richiede il regolamento, esclude in ogni caso il relegare tali
informazioni a piè di pagina, con caratteri più piccoli e accostate ad altri loghi.
$OWURPDWHULDOHG
LQIRUPD]LRQHHGLFRPXQLFD]LRQH
Possono essere utilizzati altri strumenti di comunicazione e informazione oltre a quelli previsti dal
regolamento. In questo caso, però la norma stabilisce che, se vengono utilizzati, dovranno avere
le stesse caratteristiche di visibilità degli strumenti obbligatori, in termini di ruolo dell’Unione
europea e contributo finanziario.
Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi), anche elettroniche, concernenti gli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina o nel
titolo, o nella home page di un sito internet, l’indicazione della partecipazione dell'
Unione
europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'
emblema europeo qualora vi figuri
l'
emblema nazionale o regionale.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
27
Questi prodotti dovranno fare il possibile per fornire agli interessati il maggior numero possibile
di informazioni e garantire di ottenere altre informazioni se necessarie. Questo è il motivo per
cui nel testo devono sempre essere indicate le generalità dell'organismo responsabile
dell'informazione e dell'Autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in
questione e i riferimenti per contattarli.
I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via
elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.
In sede di elaborazione del piano per le azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove
tecnologie, le quali consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche
instaurare un dialogo con un vasto pubblico.
Nei siti web sui Fondi Strutturali sarebbe opportuno:
-
menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato
quanto meno sulla pagina iniziale (“home page”);
-
creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi
Strutturali.
0DQLIHVWD]LRQLLQIRUPDWLYH
Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni,
concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, si fa obbligo
agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della
bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.
Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto
necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni.
3DUWHQDULDWRHVFDPELGLHVSHULHQ]H
Le Autorità di gestione possono adottare misure supplementari, in particolare iniziative che
contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi Strutturali.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
28
Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare
adeguatamente alla loro realizzazione. Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del
regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità.
Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e
nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di
esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento n.1260/ 1999 e organizza reti
informali tra responsabili dell'informazione.
1RWLILFDDLEHQHILFLDUL
Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti
deve essere indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo
o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.
/DYRULGHL&RPLWDWLGL6RUYHJOLDQ]D
I Comitati di Sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi
informano, nella misura possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli
interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del
presidente e agli incontri partecipano i rappresentanti della Commissione.
Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si
svolgano importanti
manifestazioni collegate alle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, quali ad esempio incontri ad
alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.
Il Comitato di Sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del
regolamento n.1260/ 1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e
pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento.
L'Autorità di gestione sottopone ai Comitati di Sorveglianza una comunicazione sulla qualità e
l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
29
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell’articolo 46 del regolamento
n.1260/ 1999, tutti gli elementi d’informazione di cui essa deve tener conto nella relazione
annuale contemplata all’articolo 45 del suddetto regolamento.
/$9$/87$=,21(
Insieme al piano delle azioni di comunicazione, il regolamento n.1159/ 00 ha introdotto un’altra
innovazione che riguarda la valutazione degli interventi di comunicazione adottati, al fine di
stabilirne la qualità e l’efficacia.
Poiché il regolamento prevede la necessità di un trasferimento di conoscenza ai potenziali
beneficiari e al pubblico, è necessario effettuare una valutazione precedente riguardo al grado di
conoscenza su alcuni punti, quali le procedure di accesso ai programmi dei Fondi (i beneficiari
potrebbero, infatti essere già in possesso di alcune informazioni) ed il ruolo dell’Unione nei Fondi
Strutturali.
Sulla base di queste considerazioni sarà poi possibile definire una strategia della comunicazione
e indicare un budget approssimativo.
Per ottenere queste informazioni è possibile coinvolgere i target group (destinatari) con un
sondaggio, per mezzo di un questionario, preciso e dettagliato, nel quale chiedere se i soggetti
già ricevono informazioni sui Fondi Strutturali, come le ricevono, come vorrebbero riceverle,
ecc.. Per questo sondaggio è possibile che l’amministrazione si rivolga a società esterne,
coinvolgendo magari università ed enti di ricerca, i quali garantiscono assistenza metodologica
ed un servizio qualitativamente valido.
La valutazione delle misure, degli strumenti e della strategia di comunicazione successiva alla
realizzazione.
Il regolamento contiene alcuni riferimenti espliciti all’elemento della valutazione:
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
30
-
“l’informazione sulla qualità e l’efficacia delle misure di informazione e pubblicità e una
prova della stessa (tipo foto) deve essere riportata dall’Autorità di gestione al Comitato di
monitoraggio”;
-
“ogni piano della comunicazione deve contenere, tra le altre cose, i criteri per valutare le
misure intraprese”;
-
“il rapporto annuale deve contenere una sezione su informazione e pubblicità”.
Il regolamento impone i seguenti obblighi:
-
provare la realizzazione delle misure e degli strumenti di informazione fornendo esempi
concreti o, in mancanza, fotografie (per esempio di eventi, campagne, cartelloni e tutto
quello che non può essere materialmente riportato al Comitato);
-
provare, al Comitato di monitoraggio, la qualità e l’efficacia delle misure, degli strumenti
e della strategia attuata;
-
indicare i criteri di valutazione applicati alle misure; questi criteri devono poter servire a
misurare qualità ed efficacia e dovrebbero essere presentati nel piano della
comunicazione;
-
nel report annuale del programma deve essere incluso un sommario annuale delle
misure intraprese.
Gli indicatori di misura
Valutare significa necessariamente misurare. A tal fine devono essere identificati e poi utilizzati
specifici indicatori i quali possono essere di efficacia o di qualità.
Gli indicatori di efficacia
Tra gli indicatori di efficacia possono distinguersi indicatori di impatto, indicatori di risultato,
indicatori di realizzazione e indicatori economici.
I primi, quelli di
-
LPSDWWR
, sono collegati ai principi base del regolamento:
cambiamento (in positivo o negativo) nel livello della trasparenza (conoscenza del
significato dell’accesso ai Fondi Strutturali);
-
cambiamento nel livello di consapevolezza (conoscenza dell’azione dell’Unione europea
attraverso i Fondi Strutturali).
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
31
Gli indicatori diULVXOWDWR invece, riguardano la valutazione degli effetti diretti ed immediati dello
strumento o della misura su un gruppo di riferimento. Questi indicatori di impatto e di risultato
devono essere usati attraverso questionari iniziali, intermedi e finali sulle misure di informazione
e pubblicità. Andranno poi registrati i cambiamenti in termini di trasparenza e consapevolezza e
in termini di risultati prodotti dalle misure e dagli strumenti.
Gli indicatori di
UHDOL]]D]LRQH
misure e degli strumenti
o di sviluppo, riguardano la effettiva implementazione delle
realizzati in comparazione con quelli indicati nel piano della
comunicazione.
Gli indicatori di
EXGJHW
riguardano infine la valutazione delle somme utilizzate per
l’informazione e la pubblicità in comparazione con i fondi disponibili.
Gli indicatori di qualità
Sono specifici indicatori per ogni misura/ prodotto realizzato. Il metodo per utilizzare questi
indicatori consiste nell’intervistare i gruppi di riferimento sugli strumenti di informazione e
pubblicità in relazione alla qualità dei prodotti realizzati.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
32
CAP. II
2%%/,*+,'(//267$720(0%52
,/3,$12'(//$&2081,&$=,21(
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
33
*/,2%%/,*+,'(//267$720(0%52,/3,$12'(//$&2081,&$=,21(
L’attività di informazione richiede un attento lavoro preparatorio. E a tale scopo, la Commissione
ha sollecitato gli Stati membri a non affidarsi al caso, ma a predisporre
FRPXQLFD]LRQH
SLDQL
GL
pluriennali, che consentano ai responsabili dei programmi di far conoscere, ai
potenziali ideatori di progetti, quali finanziamenti sono disponibili e come ottenerli, attraverso
tutti gli strumenti esistenti, dai più tradizionali (opuscoli, depliant, spot radiofonici, programmi
televisivi, ecc.) ai più recenti (Internet, CD Rom ecc).
Le misure di informazione e pubblicità attuate dagli Stati membri dovranno quindi essere
presentate in
IRUPD VWUXWWXUDWD
per ogni programma operativo o documento unico di
programmazione, indicando chiaramente gli obiettivi e i destinatari a cui le misure sono rivolte, il
contenuto e la strategia delle azioni e lo stanziamento previsto.
Si richiede inoltre agli Stati membri di indicare un responsabile del coordinamento e della
sorveglianza delle azioni di comunicazione a livello nazionale, nonché presso ogni Autorità di
gestione, in modo che la Commissione europea possa svolgere in modo più efficace la sua
funzione di animazione del partenariato.
L’Autorità di gestione deve assicurare la pubblicità dell'
intervento, in particolare informando i
potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli
organismi per la promozione delle pari opportunità e le organizzazioni non governative
interessate, nonché l'
opinione pubblica in merito al ruolo svolto dall’Unione europea in favore
dell'
intervento e ai risultati conseguiti.
Per quanto riguarda il
SLDQR GHOOD FRPXQLFD]LRQH
, la redazione e l’implementazione di uno
strumento di questo tipo è, ora, obbligatoria, così come lo è il procedimento di valutazione.
Un ben costruito piano della comunicazione si compone di tre elementi e fasi principali quali la
diagnosi, la strategia e l’azione.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
34
Per quanto riguarda la
GLDJQRVL
, produrre un piano della comunicazione globale è
raccomandabile, innanzi tutto, prendere atto della situazione del momento, affinché sia possibile
l’individuazione delle misure principali della strategia da seguire.
Nella fase della
VWUDWHJLD
invece assume rilevanza il problema di risolvere due questioni
principali relative all’oggetto della comunicazione (cosa si vuole comunicare) e ai destinatari
della medesima (a chi si vuole comunicare). La strategia dovrà, naturalmente, anche tenere in
conto il modo in cui la comunicazione dovrà operare (come comunicare).
Il piano della comunicazione deve fornire un’analisi in profondità dei gruppi di destinatari in
questione, ognuno dei quali possiede un livello di conoscenza e caratteristiche differenti.
Questa analisi deve rendere possibile l’identificazione dei bisogni e delle aspettative dei vari
gruppi di riferimento in modo tale da assicurare che essi vengano raggiunti da ogni programma
attuato.
Per raggiungere gli obiettivi previsti ed i gruppi di destinatari in modo efficace, bisognerebbe
riuscire a creare un “tema aggregante” attraverso l’utilizzazione di una sola immagine grafica e
di un messaggio chiave. Questi elementi dovrebbero essere presentati come una sorta di
marchio in tutti i prodotti della comunicazione.
Passando poi al momento dell’D]LRQH e cioè del piano operativo, va rilevato che, dopo avere
determinato la direzione da intraprendere attraverso la strategia, si può procedere alla
determinazione degli strumenti attraverso i quali il messaggio deve essere comunicato ai vari
gruppi di riferimento. Il piano d’azione infatti copre tutti gli strumenti compresi nella strategia e
cerca di definire:
-
gli strumenti d’azione da usare;
-
il collegamento tra questi strumenti;
-
le risorse umane;
-
il budget;
-
la tempistica.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
35
Per quanto riguarda gli strumenti, per sceglierne uno è necessario conoscere il suo potenziale ed
i suoi limiti.
È opportuno, inoltre, che nel piano operativo venga previsto un collegamento tra le misure e gli
strumenti all’interno di un unico strumento coerente. Questo strumento deve infatti presentare i
collegamenti tra le varie iniziative programmate e gli obiettivi ultimi del regolamento, oltre a
spiegare come queste iniziative interagiscono tra loro.
Per l’utilizzo delle risorse umane ci sono due possibilità:
-
può essere costituito uno specifico gruppo di lavoro per concepire, sviluppare e valutare
le misure di informazione e pubblicità relative ai Fondi Strutturali. In questo caso è
opportuno che il gruppo rimanga in contato costante con il gruppo che si occupa della
gestione;
-
la seconda ipotesi è molto più comune tra le Autorità di gestione: il gruppo di lavoro che
si occupa della gestione è anche responsabile delle misure di informazione e pubblicità.
Spesso, poiché i soggetti dell’Autorità di gestione non sono esperti del settore, si trovano
a dover imparare in fretta e la soluzione ideale è quella di fornire loro un training ad hoc.
Qualche volta, poi,
la soluzione è più semplice di quello che si possa pensare:
l’amministrazione spesso dispone al suo interno di soggetti validi i quali possono essere
utilizzati per un trasferimento di conoscenze ai soggetti che ne hanno la necessità.
Per quanto riguarda il budget va detto che i fondi disponibili, che variano da un programma
all’altro, devono costituire un elemento da considerare attentamente nel momento in ci si
scelgono gli strumenti da utilizzare. È generalmente molto utile farsi un’idea dei costi dei vari
prodotti in modo tale che i preventivi risultino corretti.
Anche la tempistica è un elemento molto importante. Attraverso una buona pianificazione
temporale bisogna cercare di inserire e collegare le attività di informazione e comunicazione
nelle varie fasi di attuazione del programma, dato che l’informazione è un elemento della
gestione, e deve contribuire al suo successo.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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CAP. III
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3$
La legge 7 giugno 2000, n. 1504, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni.
La legge definisce in primo luogo quali sono le attività di informazione e comunicazione
istituzionale, affermando che, nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti
richiesti dalle carte deontologiche, sono da considerarsi tali le attività poste in essere in Italia o
all'estero dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire:
-
l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici;
-
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa;
-
la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
In particolare le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l'applicazione;
b) illustrare le attivitá delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e
sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel
mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale,
nazionale ed internazionale.
4
Pubblicata in G.U. n. 136, 13 giugno 2000, Serie Generale.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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Per quanto riguarda le forme e gli strumenti, la legge prevede che le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le
distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la
partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi e sono attuate con ogni mezzo di
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la
strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti
civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
La legge disciplina inoltre:
-
le modalità di utilizzo dei messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse che la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito;
-
la formazione professionale ed i titoli del personale da adibire alle attività di informazione
e comunicazione (artt. 4 e 5);
-
le strutture dell’attività di informazione e comunicazione: portavoce, ufficio stampa,
ufficio relazione con il pubblico o analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli
sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per
le imprese.
In particolare, per quanto riguarda l’uIILFLRSHUOHUHOD]LRQLFRQLOSXEEOLFRla legge prevede
che la relativa attività, indirizzata ai cittadini singoli e associati, deve perseguire i seguenti
obiettivi:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle
amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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e) garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il
pubblico delle varie amministrazioni.
Infine, l’articolo 11 prevede che le amministrazioni statali sono tenute ad elaborare annualmente
il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo,
comprensivo dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, sulla base delle indicazioni
metodologiche fornite del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il programma deve essere trasmesso entro il mese di novembre di ogni
anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono
essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel
corso dell'anno e devono comunque essere tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
Una copia del piano approvato é trasmessa alle amministrazioni e ciascuna di esse realizza il
piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Per l'attuazione dei programmi di comunicazione, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai
fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche
fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica
presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i
criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le
relative tariffe.
Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del
piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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CAP. IV
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In Calabria l’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale è individuata nella
5HJLRQH
. Il Dipartimento Bilancio e Finanza, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico -
Settore Programmazione, Sviluppo Economico e Politiche U.E. svolge la funzione di
coordinamento dell'
attuazione del Programma Operativo.
All'
Autorità di gestione compete la responsabilità della gestione del Programma Operativo,
nonché dell'
efficacia e della regolarità della sua attuazione. In particolare essa è responsabile:
-
dell'
istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici, affidabili,
sull'
attuazione, di supporto all'
attività di sorveglianza e alla valutazione, nonché della
trasmissione di tali dati secondo modalità concordate con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica e la Commissione;
-
dell'
adattamento e dell'
attuazione del complemento di programmazione;
-
dell'
elaborazione e della presentazione alla Commissione, previa approvazione del
Comitato di sorveglianza, del rapporto annuale di esecuzione;
-
dell'
organizzazione, in collaborazione con la Commissione e il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione, Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari, della valutazione
intermedia;
-
dell'
adozione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all'
attuazione
dell'
intervento, di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile
appropriata per la registrazione di tutti gli atti contemplati dall'
intervento;
-
della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell'
intervento, segnatamente
dell'
attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione
finanziaria e dell'
attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38,
par.4, regolamento n.1260/ 99) o raccomandazioni di adattamento (art.38, par.2,
regolamento n.1260/ 99);
-
della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito all'
articolo 12 del
regolamento n.1260/ 99;
-
del rispetto degli obblighi in materia di
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
LQIRUPD]LRQHHSXEEOLFLWj
.
43
A norma dello Statuto della Regione Calabria spetta al Consiglio Regionale l’approvazione dei
piani e dei programmi, generali e settoriali, adottati dalla Giunta (art. 16). Gli strumenti di
attuazione della programmazione sono, invece, di competenza dell’esecutivo regionale (art. 27).
Per quanto riguarda le attività di informazione e pubblicità, è l'
Autorità di gestione che provvede
a rendere pubblico il programma operativo, informandone i potenziali beneficiari finali, le
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle
pari opportunità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative che possono essere
interessate alle possibilità offerte dall'
intervento.
Inoltre, l'
Autorità di gestione informa l'
opinione pubblica in merito al ruolo svolto dall'
Unione
Europea in favore dell'
intervento e ai risultati conseguiti da quest'
ultimo.
Il Piano delle Azioni di Comunicazione è inserito nel complemento di programmazione,
conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento n.1260/ 1999.
Gli importi stanziati per l’informazione e la pubblicità rientrano nella Misura 7.1 – Attività di
accompagnamento del programma operativo e di assistenza tecnica.
La Regione Calabria ha elaborato il Piano di Azioni di Comunicazione del P.O.R. Calabria in
conformità a quanto previsto dai succitati regolamenti comunitari (riportato nell’allegato III del
Complemento dei programmazione5).
Inoltre va sottolineato che il punto 1.5.9 del Complemento di programmazione del P.O.R.
Calabria prevede che le misure cofinanziate dal FSE del P.O.R. Calabria devono prevedere, ove
opportuno, specifiche azioni di sensibilizzazione, informazione e pubblicità. Questo tipo di azioni,
che sono specifiche del FSE e sono strettamente finalizzate per contenuti e modalità di
erogazione/ fruizione agli specifici destinatari degli interventi, non possono essere comprese nel
Piano di Comunicazione del P.O.R. Calabria che ha finalità, strategie e strumenti informativi
5
Il piano di comunicazione della Regione Calabria per il triennio 2000/2002 è stato approvato con la Deliberazione della Giunta
Regionale 17 dicembre 2001, n. 1105: P.O.R. Calabria 2000-2006 - Asse III Risorse Umane - Piano di informazione e
comunicazione istituzionale F.S.E. - Atto di indirizzo.
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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destinati a target più ampi e che richiedono, nella gran parte dei casi, un’informazione di primo
livello.
Per le azioni cofinanziate dal FSE si ritengono necessarie, proprio per il ruolo strategico che
hanno, campagne di sensibilizzazione e comunicazione ad hoc per gli specifici target, da
condurre in maniera innovativa e costante nel tempo e che necessitano di risorse finanziarie
superiori a quelle destinate al Piano di Comunicazione del P.O.R..
Progetto TRAGUARDI - CALABRIA
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Guida a informazione e pubblicità