65309
Laboratorista in biologia
Biologielaborant/Biologielaborantin
Laborant en biologie/Laborantine en biologie
A. Regolamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio
B. Programma d’insegnamento professionale
Laboratorista in biologia
A
Regolamento
concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio
del 14 marzo 1995 (Modifica del 5 settembre 1997)
Il Dipartimento federale dell’economia pubblica,
visti gli articoli 12 capoverso 1, 39 capoverso 1 e 43 capoverso 1 della legge federale
del 19 aprile 19781 sulla formazione professionale (detta qui di seguito «legge federale»);
visti gli articoli 1 capoverso 1, 9 capoversi 3 a 6, 13 e 32 della relativa ordinanza d’esecuzione del 7 novembre 19792,
e l’articolo 57 dell’ordinanza 1 del 14 gennaio 19663 concernente la legge sul lavoro,
e gli articoli 13 e 14 della Legge federale del 9 marzo 19784 sulla protezione degli animali (LPDA),
e gli articoli 60 e 61 capoverso 2 lettera a dell’Ordinanza del 27 maggio 19815 sulla
protezione degli animali (OPAn),
ordina:
1
11
Tirocinio
Condizioni
Art. 1
1 La
Designazione, inizio e durata
designazione della professione è laboratorista in biologia.
2 Il
laboratorista in biologia lavora con organismi biologici in laboratori di ricerca,
sviluppo, produzione, controllo e diagnostica. Per fare ciò utilizza metodi adatti e
valuta i risultati del lavoro.
1
2
3
4
5
RS 412.10
RS 412.101
RS 822.111
RS 455
RS 455.1
2002–0000
1
3 Il tirocinio dura tre anni. Esso inizia con l’anno scolastico della rispettiva scuola
professionale.
Art. 2
Idoneità dell’azienda
1 Gli
apprendisti possono essere formati soltanto nelle aziende che garantiscono di
impartire integralmente il programma d’insegnamento descritto all’articolo 5.
2 Le
aziende di tirocinio, che non sono in grado d’impartire l’insegnamento di singole parti del programma di formazione giusta l’articolo 5, possono formare apprendisti soltanto se si impegnano a lasciar apprendere loro tali campi in un’altra azienda.
Quest’ultima, il contenuto e la durata della formazione completiva sono contemplate
nel contratto di tirocinio.
3 Sono
autorizzati a formare apprendisti:
a.
i diplomati in scienze naturali o in medicina di un’università o di una scuola
tecnica superiore
b.
i laboratoristi diplomati, i laboratoristi in biologia diplomati (indirizzo professionale farmabiologia e indirizzo professionale agrobiologia) come pure
le laboratoriste mediche (CRS) con formazione superiore
c.
le persone in possesso dei seguenti titoli professionali, a condizione che dopo aver terminato la rispettiva formazione abbiano esercitato la professione
per almeno quattro anni:
– laboratoristi in biologia qualificati
– laboratoristi in biologia qualificati (indirizzo professionale farmabiologia e indirizzo professionale agrobiologia)
– laboratoristi qualificati con formazione prevalentemente nei settori igienebatteriologia-fisiologia
– laboratoristi qualificati con formazione prevalentemente nei settori biologia-agricoltura-chimica
– laboratoristi medici diplomati (CRS)
– assistenti medico-tecnici di laboratorio diplomati (CRS)
4 Per
garantire un’istruzione metodicamente corretta, la formazione avviene conformemente ad un modello di guida metodica6, elaborato in base all’articolo 5 del presente regolamento.
5 L’idoneità di un’azienda di tirocinio è determinata dalla competente autorità cantonale. Restano riservate le disposizioni generali per la formazione di apprendisti
contemplate nella legge federale.
Art. 3
1 Un’azienda
Numero massimo di apprendisti
di tirocinio può formare:
1 apprendista,
6
2
se il maestro di tirocinio lavora da solo; un secondo apprendista
può essere assunto al momento in cui il primo inizia il suo ultimo
anno di tirocinio;
Il modello di guida metodica può essere richiesto presso la Società svizzera delle industrie
chimiche (SSIC).
2 apprendisti,
se sono occupati stabilmente almeno due specialisti;
1 apprendista in più per ogni ulteriori due specialisti occupati stabilmente.
2 Sono
considerati specialisti, rispettivamente maestri di tirocinio, ai fini della determinazione del numero massimo di apprendisti le persone autorizzate a formare apprendisti a norma dell’articolo 2 capoverso 3 senza tener conto della durata della
pratica professionale richiesta.
3 L’assunzione
di apprendisti dev’essere ripartita proporzionalmente sui singoli anni
di tirocinio.
12
Programma di formazione per l’azienda
Art. 4
Direttive generali
1 All’inizio
del tirocinio, l’azienda assegna all’apprendista un posto di lavoro adeguato come pure l’attrezzatura e gli apparecchi necessari.
2 Allo
scopo di promuovere l’abilità professionale dell’apprendista, tutti i lavori devono essere ripetuti alternativamente. Egli dev’essere formato in modo che, alla fine
del tirocinio, sia in grado di eseguire da solo e in un periodo di tempo adeguato tutti
i lavori menzionati nel programma d’insegnamento.
3 Il
maestro di tirocinio redige periodicamente, di regola ogni semestre, un rapporto7
sullo stato di formazione dell’apprendista, rapporto che viene discusso con quest’ultimo e che dev’essere portato a conoscenza del suo rappresentante legale.
Art. 4bis
Norme straordinarie
1 Prima
dell’esecuzione di un nuovo lavoro, l’apprendista dev’essere informato tempestivamente sui pericoli d’infortunio e di pregiudizio per la salute, sull’uso e
l’applicazione di mezzi protettivi, personali e generali, nonché sui provvedimenti relativi alla salvaguardia dell’ambiente. A tale proposito occorre mettergli a disposizione le pertinenti prescrizioni, in particolare quelle:
–
della Legge sul lavoro e la relativa Ordinanza 3 (protezione della salute)
–
della Legge sugli infortuni professionali e la relativa Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni come pure
–
le direttive della commissione di coordinazione federale per la sicurezza sul
lavoro e dell’INSAI.
2 La
prima volta che l’apprendista esegue lavori pericolosi va seguito passo passo.
Nel corso dell’apprendistato, quando il grado di qualificazione aumenta, la sorveglianza può venir allentata.
3 L’articolo
5 del programma di formazione enumera le attività vietate ai giovani a
norma dell’articolo 54 lettera b dell’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.
L’esercizio di questa attività nell’ambito della formazione professionale è tuttavia
autorizzato dal presente regolamento in virtù dell’articolo 57 della citata ordinanza.
7
I fogli modello possono essere ottenuti presso l’Ufficio cantonale della formazione professionale e presso la segreteria della Conferenza degli uffici cantonali della formazione
professionale della Svizzera romanda e del Ticino.
3
4I
titolari dell’attestato di capacità di laboratorista in biologia sono autorizzati in base alla loro formazione ed alle disposizioni della legislazione sui veleni8, ad essere
designati nell’autorizzazione generale C) quali persone responsabili per il commercio dei veleni.
5 La legge sulla protezione degli animali permette di eseguire esperimenti sugli animali
sottoposti ad autorizzazione9 a scopo di ricerca e di diagnosi. Tuttavia, nell’ambito della formazione degli apprendisti, per esempio nei corsi d’introduzione e durante gli esami, questi esperimenti devono essere limitati. Le persone con titolo universitario responsabili degli esperimenti sugli animali, soggetti ad autorizzazione, dovranno essere
designate di caso in caso in modo inequivocabile.
6 Esperimenti
invasivi sugli animali aventi per scopo la formazione giusta il capoverso 5 sono permessi,
– a condizione che gli stessi siano assolutamente indispensabili a tal fine (art.
14 lett. d LPDA) e
– se non esiste nessun’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l’esercizio della professione
o per l’esecuzione di esperimenti su animali (art. 61 cpv. 2 lett. a OPAn).
7 L’esecuzione
di esperimenti sugli animali non sottoposti ad autorizzazione è permessa nell’ambito delle vigenti prescrizioni della legislazione sulla protezione degli
animali. Tuttavia gli esperimenti devono essere notificati alla competente autorità
cantonale.
Art. 5
1 La
Lavori pratici e conoscenze professionali
formazione pratica e le relative conoscenze professionali comprendono:
1.
La formazione di base giusta il capoverso 4 cifra 1, che costituisce la parte
fondamentale della formazione e deve essere insegnata a tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore d’attività specifico dell’azienda di tirocinio.
2.
La formazione specifica secondo il capoverso 4 cifra 2, che si riferisce al
settore d’attività specifica dell’azienda di tirocinio.
La formazione di base e la formazione specifica sono strettamente connesse.
2 Gli
obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all’apprendista alla fine di ogni fase d’insegnamento. Gli
obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali.
3 Obiettivi
generali per i singoli anni di tirocinio:
Primo anno
–
8
9
4
familiarizzarsi con le norme aziendali di protezione
– della salute
– dell’ambiente e
– degli animali, a condizione che si lavori con essi.
RS 814.801
Si può richiedere un opuscolo «esperimenti sugli animali nella formazione di specialisti»
(n. 800.16–4.02), che informa sugli esperimenti ammessi, all’Ufficio federale di veterinaria, Divisione della protezione degli animali.
–
eseguire lavori generali fondamentali di laboratorio
–
eseguire semplici lavori nell’ambito della formazione specifica.
Secondo anno
–
eseguire lavori nell’ambito della formazione di base e di quella specifica su
istruzione dell’azienda e secondo prescrizioni redatte in un inglese facilmente comprensibile o in italiano.
Terzo anno
–
prendere in modo autonomo delle disposizioni, eseguire, in un lasso di tempo adeguato, lavori secondo prescrizioni redatte in un inglese facilmente
comprensibile o in italiano e valutarne i risultati
–
usare metodi di lavoro particolari della formazione specifica e le relative conoscenze.
4 Obiettivi
1
particolari per i singoli campi, riferiti a tutta la durata del tirocinio.
Formazione di base
11 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
– usare metodi che servono alla protezione personale e all’igiene sul posto
di lavoro, prevenire e combattere gli incendi e comportarsi di conseguenza in caso di infortuni ed eventi che possono succedere in laboratorio
– immagazzinare, usare ed eliminare prodotti chimici e materiale biologico senza mettere in pericolo l’ambiente e la salute.
12 Apparecchi, dati sperimentali
– provvedere alla manutenzione dell’attrezzatura di laboratorio, controllare e utilizzare gli apparecchi di laboratorio e provvedere alla loro manutenzione
– registrare, rispettivamente mettere a protocollo in modo appropriato dati sperimentali, elaborare valori ottenuti da misurazioni con metodi statistici semplici, anche facendo ricorso ad elaboratori, eventualmente
rappresentarne graficamente i risultati e valutarli
– consultare e utilizzare, con l’ausilio dell’ordinatore, dati e metodi nella
relativa letteratura specifica (in lingua italiana o inglese).
13 Tecniche di lavoro
– calcolare e preparare soluzioni e dispersioni
– utilizzare le seguenti tecniche di ripartizione e di separazione: filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia ed elettroforesi
– usare le tecniche di riscaldamento e di raffreddamento
– misurare la massa, il volume, la temperatura, la pressione, il pH e
la concentrazione
– eseguire analisi con materiale biologico secondo prescrizioni e valutarne i risultati
– usare tecniche di lavoro sterili e asettiche
– usare procedimenti di conservazione, di disinfezione e di sterilizzazione
– allestire preparati microscopici nativi e colorati, valutarli ed eseguire conteggi con tecniche diverse
5
–
–
2
isolare organismi biologici, eseguirne delle colture, identificarli e
utilizzarli in modo adeguato
programmare, realizzare, osservare e valutare lavori su e con organismi biologici
– secondo principi etici ed economici come pure
– secondo le prescrizioni aziendali e legali
Formazione specifica
21 Scopo della formazione specifica
La formazione specifica amplia e approfondisce la formazione di base includendovi una selezione di metodi di lavoro dei campi di attività specifici
dell’azienda di tirocinio.
22 Modello di guida metodica
L’azienda di tirocinio completa il modello di guida metodica in base all’articolo 2 capoverso 4 con il piano di formazione interno che comprende gli obiettivi di formazione specifica.
13
Formazione nella scuola professionale
Art. 6
La scuola professionale impartisce l’istruzione in base al programma d’insegnamento
emanato dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro10.
2
21
Esame finale
Svolgimento
Art. 7
Norme generali
1 All’esame
finale di tirocinio l’apprendista deve dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi d’insegnamento descritti nel regolamento di formazione e nel programma d’insegnamento.
2 L’esame
Art. 8
è organizzato dai cantoni.
Organizzazione
1 L’esame
si svolge nell’azienda di tirocinio, in un’altra azienda appropriata o in una
scuola professionale. All’apprendista dev’essere assegnato un posto di lavoro e gli si
devono mettere a disposizione l’attrezzatura e gli apparecchi necessari. Il materiale
e i mezzi ausiliari che l’apprendista deve portare con sé all’esame gli sono resi noti
nella convocazione.
2 L’esame
nella materia «lavori pratici» può essere tenuto in base ad un progetto e può
venir associato alla materia «conoscenze professionali CP 2». Se l’apprendista viene
10
6
Appendice al presente regolamento.
esaminato in base ad un progetto, prima dell’esame può venir informato per iscritto sui
temi del lavoro di progetto compresi eventualmente quelli della materia conoscenze
professionali CP 2. La scelta dei temi determinerà il momento dell’orientamento.
L’informazione, vincolata ai temi, dev’essere formulata chiaramente. Il compito dettagliato viene consegnato all’inizio dell’esame. All’occorrenza si daranno all’apprendista
le spiegazioni del caso11.
3 Con
l’iscrizione all’esame bisogna comunicare all’autorità esaminatrice la formazione specifica nella quale l’apprendista ha acquisito le conoscenze teoriche e pratiche. Il piano di formazione interno dell’azienda, secondo l’articolo 5 capoverso 4 cifra 2, va messo a disposizione dei periti.
4 Nell’esame
della materia «lavori pratici» possono venir utilizzati, quali mezzi ausiliari, letteratura specializzata e documenti riguardanti la pratica.
Art. 9
Periti
1 L’autorità
cantonale designa i periti d’esame. In primo luogo ci si avvale di coloro
che hanno frequentato corsi per periti.
2I
periti provvedono affinché l’apprendista possa disporre di un periodo di tempo
adeguato in tutti i lavori prescritti, al fine di assicurare un apprezzamento ineccepibile e completo dell’esame. Essi rendono attento l’apprendista che la mancata esecuzione dei compiti viene apprezzata con la nota 1.
3 L’esecuzione
dei lavori d’esame viene sorvegliata ininterrottamente e scrupolosamente da almeno un perito. Ciò a valore, nel caso di esame inerente a un progetto,
per la fase iniziale e finale ed eventualmente per determinate fasi intermedie. Egli
prende nota delle osservazioni fatte.
4 L’apprezzamento
degli esami orali è effettuato da almeno due periti; uno di loro
prende nota del colloquio d’esame.
5I
periti esaminano il candidato con calma e benevolenza. Le loro osservazioni devono essere oggettive.
6 L’apprezzamento
dei lavori eseguiti è effettuato da almeno due periti.
22
Materie e materia d’esame
Art. 10
Materie d’esame11
1 L’esame
a.
b.
c.
d.
11
12
si suddivide nelle seguenti materie:
lavori pratici
16–20 ore
conoscenze professionali CP 1
(conoscenze di base, esame parziale)
4– 4½ ore
conoscenze professionali CP 2 (biologia applicata)
4– 4½ ore
cultura generale (in base al regolamento12 concernente la cultura generale agli
esami finali di tirocinio nelle professioni dell’industria e delle arti e mestieri).
Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998.
Regolamento emanato il 12 marzo 1997 dal DFEP, valido a decorrere dal 1° gennaio 1997.
7
2 L’esame
nella materia conoscenze professionali CP 1 ha luogo al più tardi al termine del secondo anno di tirocinio.
Materia d’esame13
Art. 11
1 Le
esigenze d’esame si situano nell’ambito degli obiettivi generali contemplati
dall’articolo 5 e dal programma d’insegnamento. Gli obiettivi particolari servono
quale base per la scelta dei lavori d’esame.
2 Una parte dell’esame della materia conoscenze professionali CP 2 può, per quanto
riguarda i contenuti e la durata, venir svolto in combinazione all’esame della materia «lavori pratici».
Lavori pratici
3 L’apprendista
deve eseguire uno o più compiti connessi. Essi devono contenere
una scelta il più possibile variata di lavori tratti dal programma della formazione di
base e di quella specifica.
Conoscenze professionali CP 1
4 L’esame
è composto dei campi d’insegnamento «basi di biologia», «calcolo/informatica» e «chimica». L’esame si svolge per iscritto o in combinazione al sistema di risposte a scelta.
Conoscenze professionali CP 2
5 Vengono
esaminate le conoscenze di biologia applicata. L’esame si svolge oralmente, per iscritto, secondo il sistema delle risposte a scelta o combinando questi tipi d’esame.
23
Apprezzamento e note
Art. 12
Apprezzamento13
1I
lavori d’esame vengono apprezzati in base alle materie e voci qui di seguito:
1.
Materia d’esame: Lavori pratici
Voce 1
Voce 2
Voce 3
Voce 4
disposizioni
osservazioni, riflessioni
procedimento di lavoro
risultati, relazione
2.
Materia d’esame: Conoscenze professionali CP 1
3.
Materia d’esame: Conoscenze professionali CP 2
2 Le
prestazioni in ciascuna voce d’esame sono apprezzate in base all’articolo 13. Se
per la determinazione della nota di una voce d’esame si ricorre dapprima a note parziali, quest’ultime vengono considerate conformemente alla loro importanza nell’ambito
della voce d’esame14.
13
14
8
Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998.
I moduli per l’iscrizione delle note possono essere richiesti presso la Società svizzera delle industrie chimiche.
3 Le
note delle materie sono determinate nel seguente modo:
a.
Materia d’esame: lavori pratici
La nota di materia è determinata dalla media delle note delle voci d’esame.
Essa è arrotondata fino a una decimale.
b.
Materia d’esame: conoscenze professionali CP 1 e conoscenze professionali
CP 2
La nota di materia è una nota secondo l’articolo 13.
Art. 13
Valore delle note
1 Le
prestazioni sono apprezzate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.
2 Graduatoria
delle note
Nota
Caratteristiche delle prove
6
5
4
3
2
1
ottime qualitativamente e quantitativamente
buone, confacenti alle esigenze
rispondenti ai requisiti minimi
deboli, incomplete
molto deboli
inutilizzabili o non eseguite
Art. 14
Risultato15
1 Il
risultato dell’esame finale di tirocinio è espresso con una nota complessiva determinata dalle note seguenti:
–
lavori pratici (conta il triplo);
–
conoscenze professionali CP 1;
–
conoscenze professionali CP 2;
–
insegnamento delle conoscenze professionali;
–
cultura generale.
2 La
nota di materia «insegnamento delle conoscenze professionali» è data dalla media
delle note semestrali del libretto scolastico nei campi d’insegnamento «conoscenze di
base» e «conoscenze professionali»16. Dev’essere arrotondata a una decimale.
3 I candidati che vengono ammessi all’esame finale senza esame nella materia conoscenze professionali CP 1 (conoscenze di base, esame parziale), devono sostenere
l’intero esame. I candidati che vengono ammessi all’esame finale con una nota insufficiente nella materia conoscenze professionali CP 1, possono sostenere l’intero
esame.
15
16
Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998.
In base alla tavola delle lezioni, cifra 132 del Programma d’insegnamento professionale.
9
4 I candidati secondo l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale, che possono
comprovare di aver ottenuto nella materia « insegnamento delle conoscenze professionali» per ogni materia d’insegnamento meno della metà di tutte le note semestrali, devono assolvere un esame scritto o un esame scritto e orale. Per lo stesso si prevede una durata di 4–4½ ore.
5 Per
i ripetenti che non frequentano l’insegnamento professionale, si tiene in considerazione la nota di materia dell’insegnamento delle conoscenze professionali. Per
coloro che frequentano nuovamente l’insegnamento professionale, fa stato la nuova
nota scolastica.
6 La
nota complessiva è data dalla media delle note di materia (1/7 della somma delle
note) ed è arrotondata a una decimale.
7 L’esame è superato se la nota nei lavori pratici, quella nelle conoscenze professionali CP 2, come pure la nota complessiva non risultano inferiori al 4,0.
Art. 15
Modulo delle note e rapporto dei periti
1 Le
asserzioni del candidato, secondo cui non sarebbe stato istruito nelle tecniche e
nelle conoscenze fondamentali, non possono essere prese in considerazione dai periti. Essi devono comunque annotare le sue affermazioni nel loro rapporto.
2 Qualora dall’esame risultassero lacune nella formazione aziendale o scolastica
dell’apprendista, i periti indicano esattamente, sul modulo delle note, le loro constatazioni.
3 Immediatamente
dopo l’esame il modulo delle note, firmato dai periti, dev’essere
inviato, unitamente al rapporto di quest’ultimi, alla competente autorità cantonale.
Art. 16
Attestato di capacità e diplomi equivalenti
1 Chi
ha superato l’esame riceve l’attestato federale di capacità, che conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione, legalmente protetta, di «laboratorista
in biologia qualificato»/«laboratorista in biologia qualificata».
2I
diplomi di laboratorista diplomato (CRS) e assistente medico-tecnico di laboratorio
(CRS) sono equipollenti all’attestato federale di capacità di laboratorista in biologia.
Art. 17
Rimedi giuridici
I ricorsi relativi all’esame finale di tirocinio e le note scolastiche assegnate sottostanno al diritto cantonale.
3
Disposizioni finali
Art. 18
Abrogazione del diritto previgente
Il regolamento provvisorio dell’11 giugno 197917 concernente il tirocinio e l’esame
finale di tirocinio dei laboratoristi in biologia è abrogato.
17
10
FF 1980 I 692
Art. 19
Diritto transitorio
1 Gli
apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1° luglio 1995 lo portano a termine in base al regolamento antecedente.
2 Fino
al 31 dicembre 2000 chi ripete l’esame viene esaminato, su richiesta, in base
all’antecedente regolamento.
Art. 20
Entrata in vigore
Le disposizioni concernenti il tirocinio entrano in vigore il 1° luglio 1995, quelle relative all’esame parziale il 1° gennaio 1997 e quelle relative all’esame finale di tirocinio il 1° gennaio 1998.
14 marzo 1995
Dipartimento federale dell’economia pubblica:
Delamuraz
11
Laboratorista in biologia
B
Programma
d’insegnamento professionale
del 14 marzo 1995 (Modifica del 5 settembre 1997)
L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML),
visto l’articolo 28 della legge federale del 19 aprile 197818 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 197619 sull’educazione
fisica nelle scuole professionali,
ordina:
1
11
In generale
Compito della scuola professionale
La scuola professionale impartisce all’apprendista le necessarie conoscenze teoriche
e di cultura generale. Oltre a far acquisire all’apprendista nozioni basate su fatti,
l’insegnamento ha lo scopo di metterlo in condizione di orientarsi e di promuovere
la riflessione e la comprensione delle correlazioni. Stimola ad imparare in modo autonomo e promuove un atteggiamento responsabile sia dal profilo individuale che
sociale. La scuola professionale impartisce l’istruzione in base al presente programma e, nella strutturazione dell’insegnamento, tiene conto degli obiettivi previsti, per i singoli anni, dall’articolo 5 del regolamento di tirocinio20. Su richiesta, il
programma di lavoro interno della scuola, stilato su queste basi, è messo a disposizione dell’azienda di tirocinio.
12
Organizzazione
Le classi vengono costituite in base agli anni di tirocinio. Le deroghe a questo disciplinamento necessitano dell’approvazione delle competenti autorità cantonali e dell’UFIAML.
L’insegnamento obbligatorio è organizzato in conformità alle caratteristiche regionali della scuola ed è coordinato con quello della scuola media professionale. Alle
aziende di tirocinio è data possibilità di esprimersi in materia.
18
19
20
12
RS 412.10
RS 415.022
Gli obiettivi d’insegnamento sono precisati nel «modello di guida metodica». Fonte: Società Svizzera delle industrie chimiche (SSIC).
Un giorno intero di scuola, ginnastica e sport inclusi, non deve comprendere più di
nove lezioni, una mezza giornata non più di cinque.
13
131
Tavola delle lezioni
In generale
Il numero di lezioni e la suddivisione nelle fasi d’insegnamento sono vincolanti. Le
deroghe relative alla loro ripartizione sugli anni di tirocinio necessitano dell’approvazione delle autorità cantonali e dell’UFIAML.
132
Tavola21, 22
Classificazione secondo il capo 2,
Insegnamento
Anni di tirocinio
1°
21 Conoscenze di base
500–540
22 Conoscenze professionali
23 Cultura generale23
24 Ginnastica e
sport24
3°
–
500–540
360–400
360–400
120 120 120
80
80
80
360
240
150025–1540
Totale
2
2°
Totale
delle lezioni
Insegnamento
Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all’apprendista alla fine del tirocinio. Gli obiettivi particolari
chiariscono nei dettagli quelli generali.
21
211
Conoscenze di base
Basi di biologia (circa 160 lezioni)
Obiettivi generali
21
22
23
24
25
–
familiarizzarsi con la struttura e le funzioni dei microrganismi, delle piante,
degli animali e dell’essere umano
–
saper riconoscere i processi e le correlazioni fondamentali nella natura vivente.
Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998.
Il lavoro di coordinamento con l’insegnamento della scuola media professionale può venire estratto dal modello di guida metodica. Fonte: Società Svizzera delle industrie chimiche
(SSIC).
Programma quadro d’insegnamento dell’8 agosto 1996 dell’UFIAML, in vigore dal 15 agosto 1996.
Secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 14 giugno 1976 sulla ginnastica e lo sport nelle
scuole professionali.
Il totale di 1500 lezioni corrisponde al programma del 14 marzo 1995.
13
Obiettivi particolari
Concetti fondamentali
–
menzionare i segni caratteristici degli esseri viventi
–
menzionare le caratteristiche sistematiche delle piante e degli animali.
Biologia cellulare
–
illustrare la struttura e le funzioni dei costituenti della cellula
–
commentare la struttura e i componenti della cellula
–
spiegare con esempi scelti il metabolismo della cellula
–
spiegare il concetto di pressione osmotica
–
mostrare dov’è situata la luce nello spettro elettromagnetico e descrivere la
composizione della luce bianca
–
descrivere i concetti di riflessione e rifrazione e la funzione delle lenti.
Genetica
–
spiegare i concetti della genetica e metterli in relazione tra loro
–
spiegare i processi della divisione del nucleo e della cellula (mitosi)
–
mostrare l’importanza delle leggi dell’ereditarietà.
Sistemi cellulari
–
illustrare l’interazione di cellule, tessuti e organi negli organismi autotrofi ed
eterotrofi.
Riproduzione
–
spiegare la riproduzione asessuale e sessuale nelle piante e negli animali
–
spiegare lo sviluppo embrionale di una fanerogama e di un mammifero.
Microbiologia
–
illustrare le caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei microrganismi
–
indicare la struttura ed il ciclo riproduttivo dei microrganismi
–
mostrare l’importanza, l’utilità e la nocività dei microrganismi.
Immunologia
–
distinguere tra risposta immunitaria specifica ed aspecifica
–
menzionare i concetti fondamentali dell’immunologia
–
spiegare i principi struttura-effetto dell’immunologia.
Biologia molecolare
14
–
usare i concetti utilizzati in biologia molecolare e ingegneria genetica
–
distinguere i concetti di ingegneria genetica e biotecnologia
–
definire l’importanza, l’utilità ed i pericoli della biologia molecolare.
Ecologia
– spiegare i concetti dell’ecologia
– descrivere i cicli della natura
– spiegare l’importanza delle popolazioni nell’ecosistema.
212
212.1
Calcolo, informatica (circa 160 lezioni)
Calcolo (circa 120 lezioni)
Obiettivi generali
– risolvere i problemi di calcolo professionale con i mezzi ausiliari abituali e
presentare in modo chiaro il procedimento
– verificare con delle stime i risultati dei calcoli ed esprimerli con una precisione adeguata.
Obiettivi particolari
Nozioni fondamentali
– usare le operazioni di calcolo fondamentali con numeri e lettere
– calcolare in modo adeguato alla pratica con potenze, logaritmi e radici
– risolvere aritmeticamente equazioni di primo grado con una variabile
– calcolare utilizzando le unità SI.
Calcolo in biologia
– calcolare con concentrazioni
– calcolare diluizioni, serie di diluizioni e miscugli
– calcolare dosaggi
– eseguire calcoli chimici semplici
– eseguire calcoli fotometrici
– rappresentare graficamente dei dati e determinare certi valori
– eseguire calcoli con metodi statistici semplici.
212.2
Informatica (circa 40 lezioni)
Obiettivi generali
Descrivere la struttura, il funzionamento e l’uso dell’ordinatore e utilizzarlo come
strumento di lavoro.
Obiettivi particolari
– descrivere le possibilità d’uso e le conseguenze dell’elaborazione elettronica
dei dati
– mostrare con esempi come si ottengono e si strutturano delle informazioni
– descrivere le relazioni fondamentali tra hardware e software
– usare l’ordinatore come strumento di lavoro.
15
213
Chimica (circa 220 lezioni)
Obiettivi generali
–
spiegare i principi elementari e le teorie della chimica con esempi pratici
–
descrivere la presenza, l’uso, le proprietà e le caratteristiche strutturali delle
sostanze inorganiche ed organiche
– di uso corrente in laboratorio e
– importanti per gli esseri viventi
–
spiegare con esempi le basi chimiche e le correlazioni del metabolismo degli
esseri viventi; conoscere le classi di sostanze e le sostanze biologicamente
attive che vi intervengono
– conoscere i concetti chimici fondamentali della biologia molecolare e
le loro applicazioni
– giustificare le misure di sicurezza prese per il lavoro con sostanze pericolose per la salute, verificare nella bibliografia il modo corretto di trattarle e di eliminarle e riportarne le informazioni essenziali per la pratica.
Obiettivi particolari
213.1
Chimica
Concetti fondamentali
–
spiegare i concetti e le correlazioni fondamentali per la conoscenza della struttura della materia e degli stati d’aggregazione delle sostanze
–
descrivere concetti importanti della termologia (come calore e temperatura)
e dell’elettrologia (come corrente, intensità di corrente, tensione e carica)
Struttura dell’atomo, sistema periodico degli elementi
–
spiegare la struttura dell’atomo e del sistema periodico degli elementi
–
menzionare i processi fisici che avvengono nel nucleo atomico e nelle orbite
elettronica e le loro conseguenze.
Legami chimici
–
descrivere con esempi i più importanti tipi di legami chimici
–
descrivere con esempi pratici i principi delle interazioni fisiche tra particelle
Tipi di formule
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–
distinguere tra formula bruta (o greggia), formula di struttura e formula di
struttura stereochimica e spiegare i principi della nomenclatura sistematica
per mezzo di esempi
–
spiegare i tipi di isomeri che possono esserci nei composti organici e biochimici.
Classi di sostanze
– riconoscere e denominare i gruppi funzionali delle classi di sostanze importanti dal punto di vista biologico
– menzionare le proprietà chimiche e fisiche di rappresentanti tipici di queste
classi di sostanze.
Reazioni chimiche
– spiegare le leggi della stechiometria e usarle per scrivere delle equazioni di
reazione
– descrivere con esempi l’equilibrio dinamico e gli influssi che può subire
– descrivere i fattori che influiscono sulla velocità di reazione
– descrivere gli scambi energetici che avvengono nelle reazioni chimiche
– illustrare con esempi pratici le reazioni di protolisi e semplici reazioni di ossido-riduzione (redox)
– spiegare con esempi pratici alcuni tipi di reazione importanti dal punto di vista biochimico (senza meccanismo di reazione).
Manipolazione dei veleni
– spiegare lo scopo e i concetti più importanti della legislazione sui veleni
– indicare come si devono contraddistinguere gli imballaggi e i recipienti e
quali iscrizioni devono figurarvi
– maneggiare ed eliminare sostanze chimiche, specialmente veleni secondo le
indicazioni dei testi specializzati e le disposizioni della legislazione sui veleni.
213.2
Biochimica e biologia molecolare
Conoscenza delle sostanze
– spiegare con esempi le proprietà e l’importanza di importanti rappresentanti
delle classi di sostanze biochimiche e delle sostanze biologicamente attive.
Enzimi
– descrivere le proprietà e il meccanismo d’azione degli enzimi.
Metabolismo
– rappresentare con schemi semplici processi fondamentali del metabolismo
cellulare e spiegare la loro importanza per l’organismo.
Biochimica della cellula
– spiegare la struttura e la funzione delle membrane biologiche
– descrivere le funzioni biochimiche di singoli compartimenti cellulari.
Biologia molecolare
– menzionare i tipi e le funzioni degli acidi nucleici e spiegare la sintesi delle
proteine
– descrivere l’importanza degli acidi nucleici e le loro funzioni nell’ingegneria
genetica.
17
22
221
Conoscenze professionali
Biologia applicata (circa 240 lezioni)
Obiettivi generali
–
approfondire temi biologici in base alle conoscenze acquisite nelle materie
«basi di biologia», «chimica» e «calcolo, informatica»
–
individuare, riconoscere e mostrare le correlazioni esistenti in seno alla natura
vivente partendo da organismi biologici provenienti dall’attività professionale.
Obiettivi particolari
–
mettere in relazione le leggi e le interazioni del metabolismo e della riproduzione con la possibilità di influirvi e di trarne profitto, tenendo conto dell’equilibrio ecologico
–
approfondire con esempi scelti le conoscenze acquisite nelle materie fondamentali
–
esporre le interazioni tra organismi biologici, tecniche moderne, sicurezza
sul lavoro e ambiente
–
sviluppare e rappresentare su organismi biologici scelti, con mezzi ausiliari,
le correlazioni secondo lo schema seguente:
Organismi biologici:
–
dall’informazione genetica all’oggetto biologico
–
interazioni tra sistemi biologici
–
interflussi esterni
–
trasposizione nella pratica
–
temi attuali della biologia.
222
Inglese (circa 160 lezioni)
Obiettivo generale
Disporre di un vocabolario elementare e specifico del ramo e di conoscenze grammaticali che permettano un uso appropriato della letteratura specializzata in inglese
e di comunicare in situazioni abituali nell’ambito del lavoro.
Obiettivi particolari
Grammatica
–
usare le regole grammaticali fondamentali più importanti
Comprensione della lettura
18
–
rendere, restando fedele all’originale, il senso di un testo inerente alla professione in una lingua nazionale, per iscritto e oralmente
–
usare un dizionario bilingue e la letteratura specializzata.
Comprensione all’ascolto, capacità di esprimersi
–
comprendere il contenuto di osservazioni e istruzioni di carattere professionale
–
partecipare attivamente a un semplice colloquio di carattere professionale
23
Cultura generale26
Fa stato il programma quadro d’insegnamento27 emanato dall’UFIAML.
24
Ginnastica e sport22
Fa stato il programma d’insegnamento28 emanato dall’UFIAML.
3
31
Disposizioni finali
Abrogazione del diritto previgente
Il programma provvisorio dell’11 giugno 197929 per l’insegnamento professionale
dei laboratoristi in biologia è abrogato.
32
Diritto transitorio
Gli apprendisti, che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1° luglio 1995, sono istruiti
in base al previgente programma provvisorio.
33
Entrata in vigore
Il presente programma d’insegnamento entra in vigore il 1° luglio 1995.
14 marzo 1995
Ufficio federale dell’industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Il direttore, Nordmann
26
27
28
29
Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998.
Programma quadro d’insegnamento dell’8 agosto 1996, in vigore dal 16 agosto 1996.
Programma d’insegnamento dell’8 marzo 1979 dell’UFIAML, in vigore dal 15 marzo 1979.
FF 1980 I 692
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Laboratorista in biologia Regolamento concernente il tirocinio e l