65309 Laboratorista in biologia Biologielaborant/Biologielaborantin Laborant en biologie/Laborantine en biologie A. Regolamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio B. Programma d’insegnamento professionale Laboratorista in biologia A Regolamento concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio del 14 marzo 1995 (Modifica del 5 settembre 1997) Il Dipartimento federale dell’economia pubblica, visti gli articoli 12 capoverso 1, 39 capoverso 1 e 43 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 19781 sulla formazione professionale (detta qui di seguito «legge federale»); visti gli articoli 1 capoverso 1, 9 capoversi 3 a 6, 13 e 32 della relativa ordinanza d’esecuzione del 7 novembre 19792, e l’articolo 57 dell’ordinanza 1 del 14 gennaio 19663 concernente la legge sul lavoro, e gli articoli 13 e 14 della Legge federale del 9 marzo 19784 sulla protezione degli animali (LPDA), e gli articoli 60 e 61 capoverso 2 lettera a dell’Ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali (OPAn), ordina: 1 11 Tirocinio Condizioni Art. 1 1 La Designazione, inizio e durata designazione della professione è laboratorista in biologia. 2 Il laboratorista in biologia lavora con organismi biologici in laboratori di ricerca, sviluppo, produzione, controllo e diagnostica. Per fare ciò utilizza metodi adatti e valuta i risultati del lavoro. 1 2 3 4 5 RS 412.10 RS 412.101 RS 822.111 RS 455 RS 455.1 2002–0000 1 3 Il tirocinio dura tre anni. Esso inizia con l’anno scolastico della rispettiva scuola professionale. Art. 2 Idoneità dell’azienda 1 Gli apprendisti possono essere formati soltanto nelle aziende che garantiscono di impartire integralmente il programma d’insegnamento descritto all’articolo 5. 2 Le aziende di tirocinio, che non sono in grado d’impartire l’insegnamento di singole parti del programma di formazione giusta l’articolo 5, possono formare apprendisti soltanto se si impegnano a lasciar apprendere loro tali campi in un’altra azienda. Quest’ultima, il contenuto e la durata della formazione completiva sono contemplate nel contratto di tirocinio. 3 Sono autorizzati a formare apprendisti: a. i diplomati in scienze naturali o in medicina di un’università o di una scuola tecnica superiore b. i laboratoristi diplomati, i laboratoristi in biologia diplomati (indirizzo professionale farmabiologia e indirizzo professionale agrobiologia) come pure le laboratoriste mediche (CRS) con formazione superiore c. le persone in possesso dei seguenti titoli professionali, a condizione che dopo aver terminato la rispettiva formazione abbiano esercitato la professione per almeno quattro anni: – laboratoristi in biologia qualificati – laboratoristi in biologia qualificati (indirizzo professionale farmabiologia e indirizzo professionale agrobiologia) – laboratoristi qualificati con formazione prevalentemente nei settori igienebatteriologia-fisiologia – laboratoristi qualificati con formazione prevalentemente nei settori biologia-agricoltura-chimica – laboratoristi medici diplomati (CRS) – assistenti medico-tecnici di laboratorio diplomati (CRS) 4 Per garantire un’istruzione metodicamente corretta, la formazione avviene conformemente ad un modello di guida metodica6, elaborato in base all’articolo 5 del presente regolamento. 5 L’idoneità di un’azienda di tirocinio è determinata dalla competente autorità cantonale. Restano riservate le disposizioni generali per la formazione di apprendisti contemplate nella legge federale. Art. 3 1 Un’azienda Numero massimo di apprendisti di tirocinio può formare: 1 apprendista, 6 2 se il maestro di tirocinio lavora da solo; un secondo apprendista può essere assunto al momento in cui il primo inizia il suo ultimo anno di tirocinio; Il modello di guida metodica può essere richiesto presso la Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC). 2 apprendisti, se sono occupati stabilmente almeno due specialisti; 1 apprendista in più per ogni ulteriori due specialisti occupati stabilmente. 2 Sono considerati specialisti, rispettivamente maestri di tirocinio, ai fini della determinazione del numero massimo di apprendisti le persone autorizzate a formare apprendisti a norma dell’articolo 2 capoverso 3 senza tener conto della durata della pratica professionale richiesta. 3 L’assunzione di apprendisti dev’essere ripartita proporzionalmente sui singoli anni di tirocinio. 12 Programma di formazione per l’azienda Art. 4 Direttive generali 1 All’inizio del tirocinio, l’azienda assegna all’apprendista un posto di lavoro adeguato come pure l’attrezzatura e gli apparecchi necessari. 2 Allo scopo di promuovere l’abilità professionale dell’apprendista, tutti i lavori devono essere ripetuti alternativamente. Egli dev’essere formato in modo che, alla fine del tirocinio, sia in grado di eseguire da solo e in un periodo di tempo adeguato tutti i lavori menzionati nel programma d’insegnamento. 3 Il maestro di tirocinio redige periodicamente, di regola ogni semestre, un rapporto7 sullo stato di formazione dell’apprendista, rapporto che viene discusso con quest’ultimo e che dev’essere portato a conoscenza del suo rappresentante legale. Art. 4bis Norme straordinarie 1 Prima dell’esecuzione di un nuovo lavoro, l’apprendista dev’essere informato tempestivamente sui pericoli d’infortunio e di pregiudizio per la salute, sull’uso e l’applicazione di mezzi protettivi, personali e generali, nonché sui provvedimenti relativi alla salvaguardia dell’ambiente. A tale proposito occorre mettergli a disposizione le pertinenti prescrizioni, in particolare quelle: – della Legge sul lavoro e la relativa Ordinanza 3 (protezione della salute) – della Legge sugli infortuni professionali e la relativa Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni come pure – le direttive della commissione di coordinazione federale per la sicurezza sul lavoro e dell’INSAI. 2 La prima volta che l’apprendista esegue lavori pericolosi va seguito passo passo. Nel corso dell’apprendistato, quando il grado di qualificazione aumenta, la sorveglianza può venir allentata. 3 L’articolo 5 del programma di formazione enumera le attività vietate ai giovani a norma dell’articolo 54 lettera b dell’Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. L’esercizio di questa attività nell’ambito della formazione professionale è tuttavia autorizzato dal presente regolamento in virtù dell’articolo 57 della citata ordinanza. 7 I fogli modello possono essere ottenuti presso l’Ufficio cantonale della formazione professionale e presso la segreteria della Conferenza degli uffici cantonali della formazione professionale della Svizzera romanda e del Ticino. 3 4I titolari dell’attestato di capacità di laboratorista in biologia sono autorizzati in base alla loro formazione ed alle disposizioni della legislazione sui veleni8, ad essere designati nell’autorizzazione generale C) quali persone responsabili per il commercio dei veleni. 5 La legge sulla protezione degli animali permette di eseguire esperimenti sugli animali sottoposti ad autorizzazione9 a scopo di ricerca e di diagnosi. Tuttavia, nell’ambito della formazione degli apprendisti, per esempio nei corsi d’introduzione e durante gli esami, questi esperimenti devono essere limitati. Le persone con titolo universitario responsabili degli esperimenti sugli animali, soggetti ad autorizzazione, dovranno essere designate di caso in caso in modo inequivocabile. 6 Esperimenti invasivi sugli animali aventi per scopo la formazione giusta il capoverso 5 sono permessi, – a condizione che gli stessi siano assolutamente indispensabili a tal fine (art. 14 lett. d LPDA) e – se non esiste nessun’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o acquisire nozioni necessarie per l’esercizio della professione o per l’esecuzione di esperimenti su animali (art. 61 cpv. 2 lett. a OPAn). 7 L’esecuzione di esperimenti sugli animali non sottoposti ad autorizzazione è permessa nell’ambito delle vigenti prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. Tuttavia gli esperimenti devono essere notificati alla competente autorità cantonale. Art. 5 1 La Lavori pratici e conoscenze professionali formazione pratica e le relative conoscenze professionali comprendono: 1. La formazione di base giusta il capoverso 4 cifra 1, che costituisce la parte fondamentale della formazione e deve essere insegnata a tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore d’attività specifico dell’azienda di tirocinio. 2. La formazione specifica secondo il capoverso 4 cifra 2, che si riferisce al settore d’attività specifica dell’azienda di tirocinio. La formazione di base e la formazione specifica sono strettamente connesse. 2 Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all’apprendista alla fine di ogni fase d’insegnamento. Gli obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali. 3 Obiettivi generali per i singoli anni di tirocinio: Primo anno – 8 9 4 familiarizzarsi con le norme aziendali di protezione – della salute – dell’ambiente e – degli animali, a condizione che si lavori con essi. RS 814.801 Si può richiedere un opuscolo «esperimenti sugli animali nella formazione di specialisti» (n. 800.16–4.02), che informa sugli esperimenti ammessi, all’Ufficio federale di veterinaria, Divisione della protezione degli animali. – eseguire lavori generali fondamentali di laboratorio – eseguire semplici lavori nell’ambito della formazione specifica. Secondo anno – eseguire lavori nell’ambito della formazione di base e di quella specifica su istruzione dell’azienda e secondo prescrizioni redatte in un inglese facilmente comprensibile o in italiano. Terzo anno – prendere in modo autonomo delle disposizioni, eseguire, in un lasso di tempo adeguato, lavori secondo prescrizioni redatte in un inglese facilmente comprensibile o in italiano e valutarne i risultati – usare metodi di lavoro particolari della formazione specifica e le relative conoscenze. 4 Obiettivi 1 particolari per i singoli campi, riferiti a tutta la durata del tirocinio. Formazione di base 11 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente – usare metodi che servono alla protezione personale e all’igiene sul posto di lavoro, prevenire e combattere gli incendi e comportarsi di conseguenza in caso di infortuni ed eventi che possono succedere in laboratorio – immagazzinare, usare ed eliminare prodotti chimici e materiale biologico senza mettere in pericolo l’ambiente e la salute. 12 Apparecchi, dati sperimentali – provvedere alla manutenzione dell’attrezzatura di laboratorio, controllare e utilizzare gli apparecchi di laboratorio e provvedere alla loro manutenzione – registrare, rispettivamente mettere a protocollo in modo appropriato dati sperimentali, elaborare valori ottenuti da misurazioni con metodi statistici semplici, anche facendo ricorso ad elaboratori, eventualmente rappresentarne graficamente i risultati e valutarli – consultare e utilizzare, con l’ausilio dell’ordinatore, dati e metodi nella relativa letteratura specifica (in lingua italiana o inglese). 13 Tecniche di lavoro – calcolare e preparare soluzioni e dispersioni – utilizzare le seguenti tecniche di ripartizione e di separazione: filtrazione, centrifugazione, estrazione, cromatografia ed elettroforesi – usare le tecniche di riscaldamento e di raffreddamento – misurare la massa, il volume, la temperatura, la pressione, il pH e la concentrazione – eseguire analisi con materiale biologico secondo prescrizioni e valutarne i risultati – usare tecniche di lavoro sterili e asettiche – usare procedimenti di conservazione, di disinfezione e di sterilizzazione – allestire preparati microscopici nativi e colorati, valutarli ed eseguire conteggi con tecniche diverse 5 – – 2 isolare organismi biologici, eseguirne delle colture, identificarli e utilizzarli in modo adeguato programmare, realizzare, osservare e valutare lavori su e con organismi biologici – secondo principi etici ed economici come pure – secondo le prescrizioni aziendali e legali Formazione specifica 21 Scopo della formazione specifica La formazione specifica amplia e approfondisce la formazione di base includendovi una selezione di metodi di lavoro dei campi di attività specifici dell’azienda di tirocinio. 22 Modello di guida metodica L’azienda di tirocinio completa il modello di guida metodica in base all’articolo 2 capoverso 4 con il piano di formazione interno che comprende gli obiettivi di formazione specifica. 13 Formazione nella scuola professionale Art. 6 La scuola professionale impartisce l’istruzione in base al programma d’insegnamento emanato dall’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro10. 2 21 Esame finale Svolgimento Art. 7 Norme generali 1 All’esame finale di tirocinio l’apprendista deve dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi d’insegnamento descritti nel regolamento di formazione e nel programma d’insegnamento. 2 L’esame Art. 8 è organizzato dai cantoni. Organizzazione 1 L’esame si svolge nell’azienda di tirocinio, in un’altra azienda appropriata o in una scuola professionale. All’apprendista dev’essere assegnato un posto di lavoro e gli si devono mettere a disposizione l’attrezzatura e gli apparecchi necessari. Il materiale e i mezzi ausiliari che l’apprendista deve portare con sé all’esame gli sono resi noti nella convocazione. 2 L’esame nella materia «lavori pratici» può essere tenuto in base ad un progetto e può venir associato alla materia «conoscenze professionali CP 2». Se l’apprendista viene 10 6 Appendice al presente regolamento. esaminato in base ad un progetto, prima dell’esame può venir informato per iscritto sui temi del lavoro di progetto compresi eventualmente quelli della materia conoscenze professionali CP 2. La scelta dei temi determinerà il momento dell’orientamento. L’informazione, vincolata ai temi, dev’essere formulata chiaramente. Il compito dettagliato viene consegnato all’inizio dell’esame. All’occorrenza si daranno all’apprendista le spiegazioni del caso11. 3 Con l’iscrizione all’esame bisogna comunicare all’autorità esaminatrice la formazione specifica nella quale l’apprendista ha acquisito le conoscenze teoriche e pratiche. Il piano di formazione interno dell’azienda, secondo l’articolo 5 capoverso 4 cifra 2, va messo a disposizione dei periti. 4 Nell’esame della materia «lavori pratici» possono venir utilizzati, quali mezzi ausiliari, letteratura specializzata e documenti riguardanti la pratica. Art. 9 Periti 1 L’autorità cantonale designa i periti d’esame. In primo luogo ci si avvale di coloro che hanno frequentato corsi per periti. 2I periti provvedono affinché l’apprendista possa disporre di un periodo di tempo adeguato in tutti i lavori prescritti, al fine di assicurare un apprezzamento ineccepibile e completo dell’esame. Essi rendono attento l’apprendista che la mancata esecuzione dei compiti viene apprezzata con la nota 1. 3 L’esecuzione dei lavori d’esame viene sorvegliata ininterrottamente e scrupolosamente da almeno un perito. Ciò a valore, nel caso di esame inerente a un progetto, per la fase iniziale e finale ed eventualmente per determinate fasi intermedie. Egli prende nota delle osservazioni fatte. 4 L’apprezzamento degli esami orali è effettuato da almeno due periti; uno di loro prende nota del colloquio d’esame. 5I periti esaminano il candidato con calma e benevolenza. Le loro osservazioni devono essere oggettive. 6 L’apprezzamento dei lavori eseguiti è effettuato da almeno due periti. 22 Materie e materia d’esame Art. 10 Materie d’esame11 1 L’esame a. b. c. d. 11 12 si suddivide nelle seguenti materie: lavori pratici 16–20 ore conoscenze professionali CP 1 (conoscenze di base, esame parziale) 4– 4½ ore conoscenze professionali CP 2 (biologia applicata) 4– 4½ ore cultura generale (in base al regolamento12 concernente la cultura generale agli esami finali di tirocinio nelle professioni dell’industria e delle arti e mestieri). Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. Regolamento emanato il 12 marzo 1997 dal DFEP, valido a decorrere dal 1° gennaio 1997. 7 2 L’esame nella materia conoscenze professionali CP 1 ha luogo al più tardi al termine del secondo anno di tirocinio. Materia d’esame13 Art. 11 1 Le esigenze d’esame si situano nell’ambito degli obiettivi generali contemplati dall’articolo 5 e dal programma d’insegnamento. Gli obiettivi particolari servono quale base per la scelta dei lavori d’esame. 2 Una parte dell’esame della materia conoscenze professionali CP 2 può, per quanto riguarda i contenuti e la durata, venir svolto in combinazione all’esame della materia «lavori pratici». Lavori pratici 3 L’apprendista deve eseguire uno o più compiti connessi. Essi devono contenere una scelta il più possibile variata di lavori tratti dal programma della formazione di base e di quella specifica. Conoscenze professionali CP 1 4 L’esame è composto dei campi d’insegnamento «basi di biologia», «calcolo/informatica» e «chimica». L’esame si svolge per iscritto o in combinazione al sistema di risposte a scelta. Conoscenze professionali CP 2 5 Vengono esaminate le conoscenze di biologia applicata. L’esame si svolge oralmente, per iscritto, secondo il sistema delle risposte a scelta o combinando questi tipi d’esame. 23 Apprezzamento e note Art. 12 Apprezzamento13 1I lavori d’esame vengono apprezzati in base alle materie e voci qui di seguito: 1. Materia d’esame: Lavori pratici Voce 1 Voce 2 Voce 3 Voce 4 disposizioni osservazioni, riflessioni procedimento di lavoro risultati, relazione 2. Materia d’esame: Conoscenze professionali CP 1 3. Materia d’esame: Conoscenze professionali CP 2 2 Le prestazioni in ciascuna voce d’esame sono apprezzate in base all’articolo 13. Se per la determinazione della nota di una voce d’esame si ricorre dapprima a note parziali, quest’ultime vengono considerate conformemente alla loro importanza nell’ambito della voce d’esame14. 13 14 8 Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. I moduli per l’iscrizione delle note possono essere richiesti presso la Società svizzera delle industrie chimiche. 3 Le note delle materie sono determinate nel seguente modo: a. Materia d’esame: lavori pratici La nota di materia è determinata dalla media delle note delle voci d’esame. Essa è arrotondata fino a una decimale. b. Materia d’esame: conoscenze professionali CP 1 e conoscenze professionali CP 2 La nota di materia è una nota secondo l’articolo 13. Art. 13 Valore delle note 1 Le prestazioni sono apprezzate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti. 2 Graduatoria delle note Nota Caratteristiche delle prove 6 5 4 3 2 1 ottime qualitativamente e quantitativamente buone, confacenti alle esigenze rispondenti ai requisiti minimi deboli, incomplete molto deboli inutilizzabili o non eseguite Art. 14 Risultato15 1 Il risultato dell’esame finale di tirocinio è espresso con una nota complessiva determinata dalle note seguenti: – lavori pratici (conta il triplo); – conoscenze professionali CP 1; – conoscenze professionali CP 2; – insegnamento delle conoscenze professionali; – cultura generale. 2 La nota di materia «insegnamento delle conoscenze professionali» è data dalla media delle note semestrali del libretto scolastico nei campi d’insegnamento «conoscenze di base» e «conoscenze professionali»16. Dev’essere arrotondata a una decimale. 3 I candidati che vengono ammessi all’esame finale senza esame nella materia conoscenze professionali CP 1 (conoscenze di base, esame parziale), devono sostenere l’intero esame. I candidati che vengono ammessi all’esame finale con una nota insufficiente nella materia conoscenze professionali CP 1, possono sostenere l’intero esame. 15 16 Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. In base alla tavola delle lezioni, cifra 132 del Programma d’insegnamento professionale. 9 4 I candidati secondo l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale, che possono comprovare di aver ottenuto nella materia « insegnamento delle conoscenze professionali» per ogni materia d’insegnamento meno della metà di tutte le note semestrali, devono assolvere un esame scritto o un esame scritto e orale. Per lo stesso si prevede una durata di 4–4½ ore. 5 Per i ripetenti che non frequentano l’insegnamento professionale, si tiene in considerazione la nota di materia dell’insegnamento delle conoscenze professionali. Per coloro che frequentano nuovamente l’insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica. 6 La nota complessiva è data dalla media delle note di materia (1/7 della somma delle note) ed è arrotondata a una decimale. 7 L’esame è superato se la nota nei lavori pratici, quella nelle conoscenze professionali CP 2, come pure la nota complessiva non risultano inferiori al 4,0. Art. 15 Modulo delle note e rapporto dei periti 1 Le asserzioni del candidato, secondo cui non sarebbe stato istruito nelle tecniche e nelle conoscenze fondamentali, non possono essere prese in considerazione dai periti. Essi devono comunque annotare le sue affermazioni nel loro rapporto. 2 Qualora dall’esame risultassero lacune nella formazione aziendale o scolastica dell’apprendista, i periti indicano esattamente, sul modulo delle note, le loro constatazioni. 3 Immediatamente dopo l’esame il modulo delle note, firmato dai periti, dev’essere inviato, unitamente al rapporto di quest’ultimi, alla competente autorità cantonale. Art. 16 Attestato di capacità e diplomi equivalenti 1 Chi ha superato l’esame riceve l’attestato federale di capacità, che conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione, legalmente protetta, di «laboratorista in biologia qualificato»/«laboratorista in biologia qualificata». 2I diplomi di laboratorista diplomato (CRS) e assistente medico-tecnico di laboratorio (CRS) sono equipollenti all’attestato federale di capacità di laboratorista in biologia. Art. 17 Rimedi giuridici I ricorsi relativi all’esame finale di tirocinio e le note scolastiche assegnate sottostanno al diritto cantonale. 3 Disposizioni finali Art. 18 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento provvisorio dell’11 giugno 197917 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio dei laboratoristi in biologia è abrogato. 17 10 FF 1980 I 692 Art. 19 Diritto transitorio 1 Gli apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1° luglio 1995 lo portano a termine in base al regolamento antecedente. 2 Fino al 31 dicembre 2000 chi ripete l’esame viene esaminato, su richiesta, in base all’antecedente regolamento. Art. 20 Entrata in vigore Le disposizioni concernenti il tirocinio entrano in vigore il 1° luglio 1995, quelle relative all’esame parziale il 1° gennaio 1997 e quelle relative all’esame finale di tirocinio il 1° gennaio 1998. 14 marzo 1995 Dipartimento federale dell’economia pubblica: Delamuraz 11 Laboratorista in biologia B Programma d’insegnamento professionale del 14 marzo 1995 (Modifica del 5 settembre 1997) L’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), visto l’articolo 28 della legge federale del 19 aprile 197818 sulla formazione professionale; visto l’articolo 16 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 giugno 197619 sull’educazione fisica nelle scuole professionali, ordina: 1 11 In generale Compito della scuola professionale La scuola professionale impartisce all’apprendista le necessarie conoscenze teoriche e di cultura generale. Oltre a far acquisire all’apprendista nozioni basate su fatti, l’insegnamento ha lo scopo di metterlo in condizione di orientarsi e di promuovere la riflessione e la comprensione delle correlazioni. Stimola ad imparare in modo autonomo e promuove un atteggiamento responsabile sia dal profilo individuale che sociale. La scuola professionale impartisce l’istruzione in base al presente programma e, nella strutturazione dell’insegnamento, tiene conto degli obiettivi previsti, per i singoli anni, dall’articolo 5 del regolamento di tirocinio20. Su richiesta, il programma di lavoro interno della scuola, stilato su queste basi, è messo a disposizione dell’azienda di tirocinio. 12 Organizzazione Le classi vengono costituite in base agli anni di tirocinio. Le deroghe a questo disciplinamento necessitano dell’approvazione delle competenti autorità cantonali e dell’UFIAML. L’insegnamento obbligatorio è organizzato in conformità alle caratteristiche regionali della scuola ed è coordinato con quello della scuola media professionale. Alle aziende di tirocinio è data possibilità di esprimersi in materia. 18 19 20 12 RS 412.10 RS 415.022 Gli obiettivi d’insegnamento sono precisati nel «modello di guida metodica». Fonte: Società Svizzera delle industrie chimiche (SSIC). Un giorno intero di scuola, ginnastica e sport inclusi, non deve comprendere più di nove lezioni, una mezza giornata non più di cinque. 13 131 Tavola delle lezioni In generale Il numero di lezioni e la suddivisione nelle fasi d’insegnamento sono vincolanti. Le deroghe relative alla loro ripartizione sugli anni di tirocinio necessitano dell’approvazione delle autorità cantonali e dell’UFIAML. 132 Tavola21, 22 Classificazione secondo il capo 2, Insegnamento Anni di tirocinio 1° 21 Conoscenze di base 500–540 22 Conoscenze professionali 23 Cultura generale23 24 Ginnastica e sport24 3° – 500–540 360–400 360–400 120 120 120 80 80 80 360 240 150025–1540 Totale 2 2° Totale delle lezioni Insegnamento Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche e pratiche richieste all’apprendista alla fine del tirocinio. Gli obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali. 21 211 Conoscenze di base Basi di biologia (circa 160 lezioni) Obiettivi generali 21 22 23 24 25 – familiarizzarsi con la struttura e le funzioni dei microrganismi, delle piante, degli animali e dell’essere umano – saper riconoscere i processi e le correlazioni fondamentali nella natura vivente. Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. Il lavoro di coordinamento con l’insegnamento della scuola media professionale può venire estratto dal modello di guida metodica. Fonte: Società Svizzera delle industrie chimiche (SSIC). Programma quadro d’insegnamento dell’8 agosto 1996 dell’UFIAML, in vigore dal 15 agosto 1996. Secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 14 giugno 1976 sulla ginnastica e lo sport nelle scuole professionali. Il totale di 1500 lezioni corrisponde al programma del 14 marzo 1995. 13 Obiettivi particolari Concetti fondamentali – menzionare i segni caratteristici degli esseri viventi – menzionare le caratteristiche sistematiche delle piante e degli animali. Biologia cellulare – illustrare la struttura e le funzioni dei costituenti della cellula – commentare la struttura e i componenti della cellula – spiegare con esempi scelti il metabolismo della cellula – spiegare il concetto di pressione osmotica – mostrare dov’è situata la luce nello spettro elettromagnetico e descrivere la composizione della luce bianca – descrivere i concetti di riflessione e rifrazione e la funzione delle lenti. Genetica – spiegare i concetti della genetica e metterli in relazione tra loro – spiegare i processi della divisione del nucleo e della cellula (mitosi) – mostrare l’importanza delle leggi dell’ereditarietà. Sistemi cellulari – illustrare l’interazione di cellule, tessuti e organi negli organismi autotrofi ed eterotrofi. Riproduzione – spiegare la riproduzione asessuale e sessuale nelle piante e negli animali – spiegare lo sviluppo embrionale di una fanerogama e di un mammifero. Microbiologia – illustrare le caratteristiche morfologiche e fisiologiche dei microrganismi – indicare la struttura ed il ciclo riproduttivo dei microrganismi – mostrare l’importanza, l’utilità e la nocività dei microrganismi. Immunologia – distinguere tra risposta immunitaria specifica ed aspecifica – menzionare i concetti fondamentali dell’immunologia – spiegare i principi struttura-effetto dell’immunologia. Biologia molecolare 14 – usare i concetti utilizzati in biologia molecolare e ingegneria genetica – distinguere i concetti di ingegneria genetica e biotecnologia – definire l’importanza, l’utilità ed i pericoli della biologia molecolare. Ecologia – spiegare i concetti dell’ecologia – descrivere i cicli della natura – spiegare l’importanza delle popolazioni nell’ecosistema. 212 212.1 Calcolo, informatica (circa 160 lezioni) Calcolo (circa 120 lezioni) Obiettivi generali – risolvere i problemi di calcolo professionale con i mezzi ausiliari abituali e presentare in modo chiaro il procedimento – verificare con delle stime i risultati dei calcoli ed esprimerli con una precisione adeguata. Obiettivi particolari Nozioni fondamentali – usare le operazioni di calcolo fondamentali con numeri e lettere – calcolare in modo adeguato alla pratica con potenze, logaritmi e radici – risolvere aritmeticamente equazioni di primo grado con una variabile – calcolare utilizzando le unità SI. Calcolo in biologia – calcolare con concentrazioni – calcolare diluizioni, serie di diluizioni e miscugli – calcolare dosaggi – eseguire calcoli chimici semplici – eseguire calcoli fotometrici – rappresentare graficamente dei dati e determinare certi valori – eseguire calcoli con metodi statistici semplici. 212.2 Informatica (circa 40 lezioni) Obiettivi generali Descrivere la struttura, il funzionamento e l’uso dell’ordinatore e utilizzarlo come strumento di lavoro. Obiettivi particolari – descrivere le possibilità d’uso e le conseguenze dell’elaborazione elettronica dei dati – mostrare con esempi come si ottengono e si strutturano delle informazioni – descrivere le relazioni fondamentali tra hardware e software – usare l’ordinatore come strumento di lavoro. 15 213 Chimica (circa 220 lezioni) Obiettivi generali – spiegare i principi elementari e le teorie della chimica con esempi pratici – descrivere la presenza, l’uso, le proprietà e le caratteristiche strutturali delle sostanze inorganiche ed organiche – di uso corrente in laboratorio e – importanti per gli esseri viventi – spiegare con esempi le basi chimiche e le correlazioni del metabolismo degli esseri viventi; conoscere le classi di sostanze e le sostanze biologicamente attive che vi intervengono – conoscere i concetti chimici fondamentali della biologia molecolare e le loro applicazioni – giustificare le misure di sicurezza prese per il lavoro con sostanze pericolose per la salute, verificare nella bibliografia il modo corretto di trattarle e di eliminarle e riportarne le informazioni essenziali per la pratica. Obiettivi particolari 213.1 Chimica Concetti fondamentali – spiegare i concetti e le correlazioni fondamentali per la conoscenza della struttura della materia e degli stati d’aggregazione delle sostanze – descrivere concetti importanti della termologia (come calore e temperatura) e dell’elettrologia (come corrente, intensità di corrente, tensione e carica) Struttura dell’atomo, sistema periodico degli elementi – spiegare la struttura dell’atomo e del sistema periodico degli elementi – menzionare i processi fisici che avvengono nel nucleo atomico e nelle orbite elettronica e le loro conseguenze. Legami chimici – descrivere con esempi i più importanti tipi di legami chimici – descrivere con esempi pratici i principi delle interazioni fisiche tra particelle Tipi di formule 16 – distinguere tra formula bruta (o greggia), formula di struttura e formula di struttura stereochimica e spiegare i principi della nomenclatura sistematica per mezzo di esempi – spiegare i tipi di isomeri che possono esserci nei composti organici e biochimici. Classi di sostanze – riconoscere e denominare i gruppi funzionali delle classi di sostanze importanti dal punto di vista biologico – menzionare le proprietà chimiche e fisiche di rappresentanti tipici di queste classi di sostanze. Reazioni chimiche – spiegare le leggi della stechiometria e usarle per scrivere delle equazioni di reazione – descrivere con esempi l’equilibrio dinamico e gli influssi che può subire – descrivere i fattori che influiscono sulla velocità di reazione – descrivere gli scambi energetici che avvengono nelle reazioni chimiche – illustrare con esempi pratici le reazioni di protolisi e semplici reazioni di ossido-riduzione (redox) – spiegare con esempi pratici alcuni tipi di reazione importanti dal punto di vista biochimico (senza meccanismo di reazione). Manipolazione dei veleni – spiegare lo scopo e i concetti più importanti della legislazione sui veleni – indicare come si devono contraddistinguere gli imballaggi e i recipienti e quali iscrizioni devono figurarvi – maneggiare ed eliminare sostanze chimiche, specialmente veleni secondo le indicazioni dei testi specializzati e le disposizioni della legislazione sui veleni. 213.2 Biochimica e biologia molecolare Conoscenza delle sostanze – spiegare con esempi le proprietà e l’importanza di importanti rappresentanti delle classi di sostanze biochimiche e delle sostanze biologicamente attive. Enzimi – descrivere le proprietà e il meccanismo d’azione degli enzimi. Metabolismo – rappresentare con schemi semplici processi fondamentali del metabolismo cellulare e spiegare la loro importanza per l’organismo. Biochimica della cellula – spiegare la struttura e la funzione delle membrane biologiche – descrivere le funzioni biochimiche di singoli compartimenti cellulari. Biologia molecolare – menzionare i tipi e le funzioni degli acidi nucleici e spiegare la sintesi delle proteine – descrivere l’importanza degli acidi nucleici e le loro funzioni nell’ingegneria genetica. 17 22 221 Conoscenze professionali Biologia applicata (circa 240 lezioni) Obiettivi generali – approfondire temi biologici in base alle conoscenze acquisite nelle materie «basi di biologia», «chimica» e «calcolo, informatica» – individuare, riconoscere e mostrare le correlazioni esistenti in seno alla natura vivente partendo da organismi biologici provenienti dall’attività professionale. Obiettivi particolari – mettere in relazione le leggi e le interazioni del metabolismo e della riproduzione con la possibilità di influirvi e di trarne profitto, tenendo conto dell’equilibrio ecologico – approfondire con esempi scelti le conoscenze acquisite nelle materie fondamentali – esporre le interazioni tra organismi biologici, tecniche moderne, sicurezza sul lavoro e ambiente – sviluppare e rappresentare su organismi biologici scelti, con mezzi ausiliari, le correlazioni secondo lo schema seguente: Organismi biologici: – dall’informazione genetica all’oggetto biologico – interazioni tra sistemi biologici – interflussi esterni – trasposizione nella pratica – temi attuali della biologia. 222 Inglese (circa 160 lezioni) Obiettivo generale Disporre di un vocabolario elementare e specifico del ramo e di conoscenze grammaticali che permettano un uso appropriato della letteratura specializzata in inglese e di comunicare in situazioni abituali nell’ambito del lavoro. Obiettivi particolari Grammatica – usare le regole grammaticali fondamentali più importanti Comprensione della lettura 18 – rendere, restando fedele all’originale, il senso di un testo inerente alla professione in una lingua nazionale, per iscritto e oralmente – usare un dizionario bilingue e la letteratura specializzata. Comprensione all’ascolto, capacità di esprimersi – comprendere il contenuto di osservazioni e istruzioni di carattere professionale – partecipare attivamente a un semplice colloquio di carattere professionale 23 Cultura generale26 Fa stato il programma quadro d’insegnamento27 emanato dall’UFIAML. 24 Ginnastica e sport22 Fa stato il programma d’insegnamento28 emanato dall’UFIAML. 3 31 Disposizioni finali Abrogazione del diritto previgente Il programma provvisorio dell’11 giugno 197929 per l’insegnamento professionale dei laboratoristi in biologia è abrogato. 32 Diritto transitorio Gli apprendisti, che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1° luglio 1995, sono istruiti in base al previgente programma provvisorio. 33 Entrata in vigore Il presente programma d’insegnamento entra in vigore il 1° luglio 1995. 14 marzo 1995 Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro: Il direttore, Nordmann 26 27 28 29 Modifica del 5 settembre 1997, in vigore dal 1° gennaio 1998. Programma quadro d’insegnamento dell’8 agosto 1996, in vigore dal 16 agosto 1996. Programma d’insegnamento dell’8 marzo 1979 dell’UFIAML, in vigore dal 15 marzo 1979. FF 1980 I 692 19