Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 17 AI RESOCONTI Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 nei mesi scorsi una delegazione di parlamentari italiani ed europei, composta dagli onorevoli Locatelli, Khalil e Poletti, si è recata in Marocco per perorare, presso il Governo locale l’istanza di grazia a favore del signor Abou Elkassim Britel; signor Abou Elkassim Britel al fine di ottenere la sua definitiva liberazione. purtroppo tale grazia non è stata concessa ed il signor Elkassim Britel continua ad essere detenuto in Marocco; (Sezione 2 – Iniziative con riguardo alla situazione dell’organico del tribunale di Parma, in vista dello svolgimento del processo sul caso Parmalat) il 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha votato la propria « risoluzione sul presunto uso dei Paesi europei da parte della Cia per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri » nella quale: « 63. Condanna la consegna straordinaria del cittadino italiano Abou Elkassim Britel, che era stato arrestato in Pakistan nel marzo 2002 dalla polizia pakistana ed interrogato da funzionari degli Stati uniti d’America e pakistani e successivamente consegnato alle autorità marocchine e imprigionato nella prigione “Temara”, dove è ancora detenuto; sottolinea che le indagini penali in Italia contro Abou Elkassim Britel erano state chiuse senza che egli fosse incriminato; 64. Si rammarica che, secondo la documentazione trasmessa alla commissione temporanea dall’avvocato di Abou Elkassim Britel, il ministero dell’interno italiano all’epoca fosse in “costante cooperazione” con servizi segreti stranieri in merito al caso di Abou Elkassim Britel dopo il suo arresto in Pakistan; 65. Invita il Governo italiano a prendere misure concrete per ottenere l’immediato rilascio di Abou Elkassim Britel e a fare in modo che Abu Omar possa essere processato dal tribunale di Milano » –: (2-00890) « Locatelli, Migliore, Khalil detto Alı̀ Rashid, Mantovani, Siniscalchi ». B) I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che: nel dicembre 2003, nel nostro Paese si è verificato uno scandalo economico senza precedenti che ha visto coinvolta la Parmalat, gigante italiano di latticini e alimentari a proprietà familiare con affari commerciali e manifatturieri che nel 2002 si estendevano in oltre cento Paesi; la vicenda ha rivelato come la rapida ascesa della Parmalat fu facilitata da prestiti enormi concessi da banche e istituzioni finanziarie, da una complessa struttura organizzativa internazionale e da trucchi finanziari messi in atto per coprire evasioni fiscali e perdite economiche ingenti; il collasso della Parmalat è stato il più grande scandalo finanziario in Europa, provocato da oscure e spregiudicate transazioni finanziarie finalizzate alla appropriazione indebita di fondi, tramite l’utilizzo di complessi strumenti finanziari e la deviazione di fondi tramite consociate, il tutto con il benestare di revisori dei conti, banche, istituzioni finanziarie e società di valutazione; quali iniziative intendano intraprendere per verificare e perseguire le responsabilità di Jeppesen planning e Air routing international, nonché dei servizi di intelligence dei vari Paesi, nel rapimento di un cittadino italiano; è noto come la Parmalt sia stata travolta alla fine da oltre 14 miliardi di euro di debiti e che tale scandalo finanziario sia stato provocato da ben quindici anni di bilanci falsi approvati con il silenzio colpevole di chi doveva controllarli; cosa intendano fare i Ministri interpellati in relazione alla situazione del nel mese di luglio 2007 sono stati rinviati a giudizio 56 imputati e il dibat- Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 18 AI RESOCONTI timento per la storica bancarotta del dicembre 2003 dovrebbe aprirsi il 14 marzo 2008, con oltre trentacinquemila parti civili ammesse in aula e ben duecentocinquanta testate giornalistiche accreditate a conferma che l’attenzione sul processo raggiunge i massimi livelli; il dibattimento unificato raccoglie i cinque tronconi principali dell’inchiesta, quello sul crack di 14 miliardi di euro dell’azienda alimentare, con imputati principali l’ex patron Callisto Tanzi e il direttore finanziario Fausto Tonna accusati di bancarotta fraudolenta, il fallimento di Parmatour, e infine il cosiddetto filone Ciappazzi, ovvero la controversa vendita dell’omonima azienda di acque minerali per cui è rinviato a giudizio l’ex presidente di Capitalia Cesare Geronzi; tanto per non dimenticare che siamo in un Paese dove il ritardo della giustizia rappresenta un problema insoluto da decenni e dove il rischio prescrizione incombe sulla conclusione dei processi, un noto quotidiano (Il Corriere della Sera del 6 dicembre 2007) ha richiamato l’attenzione su « una carenza di giudici che affligge il palazzo di giustizia parmigiano in vista del processo del secolo », tanto che a meno di quattro mesi dall’inizio del processo non risulta ancora costituito il collegio giudicante che dovrà studiare una mole di 6 milioni di pagine; secondo quanto riportato dal quotidiano le cause dello stallo sono molteplici, legate al fatto che la maggior parte dei magistrati giudicanti del tribunale penale di Parma risulta incompatibile con il processo per aver già trattato il caso in sede di indagini o udienza preliminari, che molti magistrati civili si rifiutano di passare alla sezione penale e che fino ad ora è mancata una applicazione delle tabelle; in data 25 ottobre 2007 anche il Consiglio superiore della magistratura ha sottolineato come « gli uffici giudiziari di Parma siano sottoposti ad impegni e tensioni incompatibili con le dimensioni e le risorse degli uffici stessi » come il processo Parmalat costituisca una « straordinaria emergenza »; Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 sembrerebbe, tuttavia, prossima una decisione per la copertura di due posti vacanti scoperti nell’organico, come richiesto tempestivamente dal presidente del tribunale di Parma dottor Stellario Bruno, affinché siano destinati in applicazione tre magistrati esperti nel settore penale di cui al richiesta dello stesso presidente dottor Bruno; va tuttavia considerato che il tempo che intercorre tra il bando per il trasferimento temporaneo e l’arrivo del magistrato nella sede prescelta può arrivare a diciotto mesi, risulta inoltre che manchino i magistrati necessari a comporre il collegio penale dell’udienza fissata il 14 marzo 2008 e che il presidente della sezione penale si rifiuterebbe di presiedere l’udienza del 14 marzo 2008, vanificando cosı̀ ogni sforzo per comporre il collegio ancora mancante; infine, il presidente della sezione penale avrebbe chiesto la composizione del collegio penale prelevando gli stessi magistrati dal settore civile, con ciò vanificando l’attività delle sezioni civili ed influendo negativamente sulle qualità professionali dei componenti del collegio di estrazione diversa da quella per la quale verrebbero ora destinati –: se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle recenti notizie di stampa riguardanti la grave situazione creatasi presso il tribunale di Parma e quali iniziative di sua competenza, ferma restando l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura, intenda adottare per garantire lo svolgimento di un processo che interessa ben trentacinquemila parti civili. (2-00902) « Alessandri, Fava, Barbieri, Fugatti, Fabbri, Gibelli, Filippi, Marcazzan, Pini, Bernardo, Brigandı̀, Goisis, Bezzi, Buontempo, Allasia, Bricolo, Dussin, Bodega, Pottino, Cota, Caparini, Grimoldi, Garavaglia, Costa, Poretti, Paroli, Lussana, Montani, Beltrandi, Misiti, Barbieri ». Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 19 AI RESOCONTI (Sezione 3 – Indirizzi e criteri per la localizzazione di discariche, con particolare riferimento alla realizzazione di una discarica nel comune di Pignataro – Caserta) C) I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, per sapere – premesso che: il commissario per l’emergenza rifiuti, prefetto Pansa, con proprio decreto n. 2942 del 30 novembre 2007 notificato al sindaco di Pignataro il 2 dicembre 2007, ha comunicato che, in esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza n. 425/ 2007, si immetterà nel possesso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Pignataro, distinti al catasto al foglio 27 particella 28, al foglio 28 particelle 2, 3, 4 e 8, per gli studi di fattibilità di una discarica di rifiuti solidi urbani; i terreni oggetto dell’intervento sono beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge n. 575 del 1965 e sulla particella 9 del foglio 28 insistono strutture abitative che ospitano persone svantaggiate come da progetto presentato dalla cooperativa sociale a cui il comune le affidò in gestione con provvedimento n. 11670 del 18 dicembre 2001 per il riuso sociale dei beni; detti beni sono stati, con progetto esecutivo approvato dal comune e finanziato dalla regione Campania per circa un milione di euro, in parte già oggetto di adeguamento e ristrutturazione per l’utilizzo ai fini sociali cui sono destinati e risultano già occupati da persone svantaggiate che seguono corsi di recupero e formazione; detti beni immobili e aziendali confiscati fanno parte del patrimonio indisponibile del comune e la destinazione d’uso degli stessi è stata effettuata con provvedimento del direttore centrale del Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 demanio del ministero dell’economia e della finanze e pertanto ai sensi dell’articolo 828 del codice civile gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano; trattandosi di beni confiscati ai sensi della normativa antimafia, a precetti di natura giuridica si sommano motivi etici per il rilievo peculiare che, nell’ambito della lotta contro la criminalità organizzata, assume l’utilizzo e il riuso a scopo sociale dei beni; ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; sono stati disposti accertamenti tecnico-scentifici che hanno evidenziato potenziali devastazioni ambientali e danni alla salute ove mai sul sito viene realizzata la discarica provinciale, come da relazioni: del professor Corrado Buondonno dell’università degli studi di Napoli Federico II; del professor Franco Ortolani ordinario di geologia dell’università di Napoli Federico II e dei geologi dottor Giuseppe Cuccaro e dottor Giuseppe D’Onofrio con allegato stralcio della relazione geologica allegata al piano regolatore generale del comune di Pignataro; è emerso, quindi, da uno studio di fattibilità, degli enti locali interessati, che la realizzazione di una discarica in un’area ad altissima fertilità e potenzialità produttiva dove le falde acquifere affiorano a 50 centimetri dal piano di campagna nei periodi di massima alimentazione meteorica sarebbe causa di un vero disastro ambientale con possibili ed estesi contagi di infezioni e patologie varie in danno dei cittadini di tutti i comuni limitrofi e il rischio di una devastazione ambientale dell’ecosistema che si è creato rei dintorni del paese, è certamente insito il pericolo di una lesione al diritto alla salute che merita adeguata tutela; Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 20 AI RESOCONTI è stata accertata, sotto diversi profili, l’assoluta inadeguatezza del sito per la realizzazione della discarica perché è il presupposto certo di un preciso danno ambientale a cui si aggiunge una serie interminabile di danni ulteriori a tutto il comparto agricolo individuato dal disciplinare del consorzio tutela di bufala campana come territorio per la produzione del formaggio a marchio denominazione origine protetta; dai fatti sopra esposti si evidenzia, secondo gli interpellanti, un disinvolto e disattento uso del potere emergenziale e derogatorio. Per vero anche in situazioni di emergenza che richiedono l’apertura di una discarica, l’ubicazione della stessa non può essere disposta in deroga alle prescrizioni poste a specifica garanzia degli stessi interessi pubblici (salute pubblica ed ambiente salubre) prioritari e non disponibili, cui gli interventi urgenti per lo smaltimento dei rifiuti dovrebbero ovviare (vedi Consiglio di Stato 12 ottobre 1999, n. 5) –: se non ritengano di verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e, ove confermato, se non ritengano opportuno disporre quanto necessario alla tutela della salute dei cittadini adottando provvedimenti di indirizzo volti alla localizzazione delle discariche in zone improduttive e sterili prive di pregio naturalistico; se non ritengano di accertare i criteri tecnici e/o le indicazioni seguite dal prefetto Pansa per l’individuazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata per la localizzazione della discarica provinciale. (2-00892) « Zinzi, Adolfo, Ciro Alfano, Barbieri, Bosi, Capitanio Santolini, Ciocchetti, Compagnon, D’Agrò, D’Alia, De Laurentiis, Delfino, Dionisi, Drago, Forlani, Formisano, Galletti, Greco, Lucchese, Marcazzan, Martinello, Mazzoni, Mereu, Oppi, Peretti, Pisacane, Romano, Ronconi, Ruvolo, Tassone, Tucci ». Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 (Sezione 4 – Vicende relative al naufragio del gommone con 44 migranti avvenuto l’8 agosto 2007 tra Tunisi e Lampedusa, e iniziative per il pieno rispetto dei diritti dei migranti) D) I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che: la notte dell’8 agosto 2007, sette pescatori tunisini imbarcati su due pescherecci (il Mortadha e il Mohammed), partiti dal porto tunisino di Teboulba, hanno intercettato un gommone con a bordo 44 migranti tra i quali 11 donne e 2 bambini che stavano naufragando nel braccio di Mediterraneo tra Tunisi e Lampedusa con un mare forza 4; compiuta l’attività di salvataggio, l’equipaggio dei due pescherecci è stato arrestato appena entrato nel porto di Lampedusa con l’accusa di favoreggiamento della clandestinità a scopo di lucro; dalle carte del processo, ancora in corso, risulta che « i clandestini, originari di Sudan, Eritrea, Etiopia, Marocco, Togo e Costa d’Avorio, si erano imbarcati il 4 di agosto 2007 in una spiaggia libica » e che « il soccorso è avvenuto a 37 miglia da Lampedusa e a 80 miglia da Tunisi, in acque internazionali »; sempre secondo quanto dichiarato, durante l’udienza di convalida dell’arresto, dal comandante di una delle due imbarcazioni tunisine (confermato poi da alcune testimonianze dei naufraghi), il primo mezzo intervenuto, quello della Guardia di finanza, avrebbe inizialmente intimato ai pescherecci di avvicinarsi alle acque dell’isola di Lampedusa, solo dopo una visita medica, che avrebbe escluso un’emergenza SAR, i mezzi della Capitaneria di porto hanno poi (in prossimità delle acque di Lampedusa) intimato agli stessi di fare rotta verso le coste nordafricane comunicando a gesti che in caso contrario sarebbero stati arrestati; Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 21 AI RESOCONTI nel frattempo, date le condizioni del mare e di salute dei naufraghi, le imbarcazioni tunisine avevano comunque deciso di far sbarcare i naufraghi in territorio italiano, alcuni tra loro sono stati immediatamente ricoverati in ospedale, di cui due donne incinte e due bambini, smentendo dunque la versione confusa del medico che aveva escluso un’emergenza SAR; l’articolo 54 del codice penale, che fa riferimento allo stato di necessità come causa esimente che esclude la responsabilità penale dı̀ chi agevola un ingresso irregolare nel territorio italiano, si amplia sensibilmente per effetto del dettato dell’articolo 12 del testo unico dell’immigrazione del 1998 che afferma espressamente che « non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria nei confronti degli stranieri in condizione di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato », come pure che « l’obbligo dello Stato di cooperare per la conclusione dell’operazione di soccorso in mare, consentendo lo sbarco dei naufraghi, impone comportamenti consequenziali che prescindono dal potere dello Stato stesso di perseguire i presunti favoreggiatori (comandante ed equipaggio) o di adottare verso i clandestini i provvedimenti previsti dalla legge »; nella ricostruzione fornita dalle autorità italiane alla magistratura sembra non abbia assunto alcun rilievo che tra i naufraghi vi potessero essere, e vi siano realmente, potenziali richiedenti asilo, il tutto in esplicita violazione del divieto di refoulement previsto dall’articolo 33 della convenzione di Ginevra; tutte le pratiche di respingimento in mare rivolte indistintamente verso un gruppo di migranti che comportano un’assenza di identificazione individuale, configurano infatti la violazione del divieto di respingimento collettivo poiché impediscono nei fatti un esame delle singole posizioni e una assistenza legale, disattendendo cosı̀ sia gli articoli 10 e 24 della Costituzione italiana, sia le norme di sal- Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 vaguardia dei diritti dell’uomo stabiliti nella Carta di Nizza del 2000 e dalla Convenzione europea; lunedı̀ 10 settembre 2007 è stata concessa la liberazione di cinque dei sette pescatori tunisini mentre i due capitani delle navi (Abdelbasset Jenzan e Rayoudh Abdellcarim) sono stati trattenuti agli arresti domiciliari con l’obbligo di non lasciare la Sicilia; successivamente, il 21 settembre 2007, il tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disponendo l’immediata liberazione dei due comandanti, accogliendo la tesi definitiva degli avvocati, Leonardo Marino e Giacomo La Russa, che hanno sempre sostenuto la legittimità della condotta degli imputati dell’ingresso nelle acque territoriali italiane, determinata dalla necessità, imposta dal dovere di soccorso e dallo stato di necessità indotto dalle condizioni di salute degli extracomunitari o di alcuni di essi –: se, al momento in cui i pescherecci effettuavano l’intervento di salvataggio fosse già intervenuta l’autorizzazione dello stato di bandiera (la Tunisia) come prescritto dalle convenzioni internazionali; per quali ragioni l’attività delle forze dell’ordine preposte in occasione del blocco dei due pescherecci tunisini nelle acque del canale di Sicilia è stata rivolta esclusivamente ad escludere la ricorrenza di un’emergenza sanitaria (SAR), con accertamenti medici sommari e contradditori, mentre alcuna misura immediata di soccorso è stata adottata nei confronti di persone che si trovano in condizioni di salute tali da richiedere un ricovero urgente in ospedale subito dopo lo sbarco a Lampedusa; che cosa si intenda fare per procedere al dissequestro delle imbarcazioni che ancora sono trattenute dalle autorità italiane sebbene siano l’unico mezzo di sopravvivenza per queste famiglie di pescatori; Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 22 AI RESOCONTI quali siano state le intese operative con la Tunisia, maturate durante le operazioni di salvataggio condotte dai due pescherecci tunisini e su quale base legale siano fondate; quali misure legislative o amministrative si intendano varare per rendere effettivo l’accesso alla procedura di asilo in attuazione all’articolo 10 della Costituzione italiana anche nei casi come quelli verificatosi in occasione del salvataggio dei naufraghi da parte dei pescatori tunisini. Si sa per certo che almeno 8 migranti salvati in quella occasione, di nazionalità eritrea e sudanese, hanno fatto istanza di asilo e sono stati ammessi alla relativa procedura; quali siano state le disposizioni impartite dal ministero dell’interno; quale politica intenda adottare il Governo italiano a fronte degli accordi stipulati tra i diversi Paesi europei previsti dall’agenzia di controllo delle frontiere esterne (Frontex) per garantire la difesa della vita umana e del diritti di asilo; se non si ritenga opportuno promuovere un’iniziativa congiunta per modificare il decreto interministeriale del 14 luglio del 2003 che fa riferimento ad una zona contigua alle acque territoriali precisando cosı̀ le competenze di controllo e di soccorso; se non si ritenga opportuno emanare una norma di interpretazione dell’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione circa gli interventi di salvataggio in acque internazionali; se non si ritenga utile formalizzare l’accesso delle associazioni di tutela dei diritti dei migranti nei luoghi di frontiera; se, come iscritto nel programma dell’Unione, il Governo intenda sottoporre a ratifica del Parlamento tutti gli accordi bilaterali, compresi quelli esistenti, previa eventuale rinegoziazione nell’ambito di un’azione diplomatica generalizzata per il pieno rispetto dei diritti dei migranti in Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 base alla convenzione di Ginevra e alla convenzione Onu per i diritti del fanciullo. (2-00885) « Mascia, Zaccaria, Frias, Bonelli, Venier, Migliore, Di Salvo, Amici ». (Sezione 5 – Misure relative alla pratica delle macellazioni rituali delle carni) E) I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell’interno e della salute, per sapere – premesso che: le macellazioni rituali sono pratiche conseguenti a prescrizioni religiose sul consumo delle carni degli animali domestici e si inquadrano in un più ampio complesso di prescrizioni alimentari, che interessano in particolare la religione islamica (prescrizioni sul cibo halal) e quella ebraica (note come prescrizioni sul cibo kashèr); il decreto legislativo n. 333 del 1o settembre 1998, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione, definisce lo stordimento come « qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non interviene la morte per dissanguamento ». Pertanto, nelle normali macellazioni, lo stordimento degli animali è obbligatorio e precede immediatamente l’operazione di dissanguamento, ottenuto mediante recisione di almeno una delle due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono. I metodi ammessi per lo stordimento delle diverse specie animali, sanciti dal decreto legislativo 333/98 sono: 1) pistola a proiettile captivo, 2) commozione cerebrale, 3) elettronarcosi, 4) esposizione al biossido di carbonio; le macellazioni rituali possono essere svolte esclusivamente presso macelli autorizzati e registrati, inseriti in uno specifico elenco ministeriale degli stabilimenti nei quali vengono praticate le macellazioni Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 23 AI RESOCONTI secondo riti religiosi Per l’inserimento nell’elenco ministeriale, i titolari degli stabilimenti di macellazione comunicano al servizio veterinario, per il successivo inoltro al ministero della salute, di essere in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di dette macellazioni. La macellazione rituale deve essere svolta da personale adeguatamente formato in materia di igiene degli alimenti e in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tale attività. I macellatori devono essere in possesso sia dell’attestato di abilitazione rilasciato dall’autorità religiosa che dell’attestato di formazione igienica in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria. La verifica della corretta esecuzione del rito è esercitata, cosı̀ come sancito dal decreto legislativo 333 del 1998, dall’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa a sua volta, opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le disposizioni igienico sanitarie; il costante flusso migratorio che si sta verificando da alcuni anni, verso il nostro Paese, ha interessato in maniera particolare la provincia di Reggio Emilia, il cui tasso d’immigrazione è più alto rispetto alla media nazionale. La distribuzione della popolazione extracomunitaria residente nei comuni della provincia si caratterizza per la presenza di quattro gruppi etnici principali, con usi, consuetudini e tradizioni peculiari: gli africani del nord, gli est europei, gli asiatici del centro sud e gli africani dell’ovest. Il mantenimento da parte di queste etnie delle proprie tradizioni alimentari, unitamente al rispetto di prescrizioni alimentari religiose, ha determinato un incremento nella produzione e nella commercializzazione di sostanze alimentari tipiche. L’introduzione nel mercato locale di queste produzioni ha fatto, a volte, mutare la strategia dei controlli dei servizi del dipartimento di sanità pubblica. Particolare attenzione al fine del rispetto delle norme sul benessere animale, della prevenzione delle malattie infettive e diffusive trasmissibili all’uomo e agli animali, meritano le macellazioni rituali praticate sugli ovini. L’incremento di Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 tali macellazioni, si verifica, per la comunità islamica, soprattutto in occasione della festa del sacrificio, che cade il 70o giorno dopo la fine del ramadan, e che quest’anno è prevista dal 20 al 23 dicembre 2007. Nel corso di questa ricorrenza le macellazioni rituali sono talmente numerose da suscitare l’interesse da parte degli organi politici, sanitari e associazioni animaliste locali e in gran parte non avvengono nei luoghi e con le modalità stabilite per legge. Nell’attuale frammentazione e vuoto giuridico si suggerisce un nuovo dispositivo legislativo e amministrativo in grado di definire un’unica autorità competente a livello regionale affinché si realizzino le condizioni necessarie sanitarie e di legalità, nell’esercizio di questo rito religioso; il comando della polizia municipale di Reggio Emilia ha previsto con una circolare (protocollo 1184 del 2004) un « aggiornamento professionale in materia di macellazione non conforme alla legislazione nazionale. Macellazione secondo i riti religiosi ebraici e islamici ». Nel provvedimento, riguardo queste macellazioni, si prevede che: « l’attività svolta è da considerarsi lecita, ancorché non eseguita secondo i dettami di legge, in quanto è prevalente il riconoscimento della legittimità dei riti religiosi rispetto alle norme in materia di macellazione. Di conseguenza la centrale operativa, gli ispettori e quanti in servizio assumano responsabilità di coordinamento operativo delle pattuglie impiegate sul territorio non daranno corso ad alcun intervento, ma risponderanno ai possibili richiedenti che l’attività svolta è lecita »; la sezione provinciale dell’ente nazionale protezione animali di Reggio Emilia ha eseguito una diffida ai fini di rettifica urgente della circolare della polizia municipale di Reggio Emilia. Nella diffida si legge che l’associazione ha avuto « conferma, a seguito di recenti incontri con competenti autorità istituzionali e veterinarie, che le macellazioni rituali, proprie di qualsiasi confessione religiosa devono avvenire obbligatoriamente ad opera di Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 24 AI RESOCONTI personale appositamente istruito ed autorizzato e presso strutture di macellazione specificatamente approvate, registrate ed iscritte in elenchi ministeriali a ciò dedicati e considerate infine le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 333 del 1998 ». Per questo in vista dell’imminente periodo di esercizio delle pratiche di macellazione, previste dal rituale islamico, il comandante della polizia municipale, dottor Antonio Russo, è stato invitato a rettificare la circolare per la parte che indebitamente omette l’indicazione della illegittimità della uccisione a domicilio ed al di fuori dei macelli autorizzati; il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, autorità competente all’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale, benessere e sanità animale, da diversi anni ha realizzato varie iniziative sulla pratica delle macellazioni rituali: stesura di linee guida provinciali, stesura e divulgazione di locandine-opuscoli informativi tradotti in più lingue, incontri ufficiali informativi con i leader delle varie comunità religiose locali. Tutte queste iniziative di informazione e sensibilizzazione hanno determinato un crescente interesse e presa di responsabilità da parte dei leader religiosi che all’atto pratico si è tradotto in un maggior rispetto della normativa cogente non solo relativa alla macellazione degli animali ma anche alle attività correlate quali compravendita, detenzione e trasporto degli stessi; il servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale di Reggio Emilia insieme agli altri servizi delle aziende sanitarie locali contermini, ha portato queste tematiche all’attenzione del servizio veterinario e igiene degli alimenti della regione Emilia Romagna. La conseguenza è stata che, nel corso del 2007, si è avviato un confronto a livello regionale con i rappresentanti delle comunità religiose islamiche nell’intento di stendere un protocollo di intesa da attuare negli impianti di macellazione della regione, in grado di rispettare i principi sanitari e religiosi delle comunità ebraica e islamica, di limitare gli effetti Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 dell’azione traumatica di iugulazione sull’animale cosciente –: se i Ministri interpellati intendano chiarire quale sia la corretta interpretazione delle disposizioni normative alla luce della circolare della polizia municipale di Reggio Emilia che ritiene « prevalente » rispettare i dettami del rito religioso invece che i dettami della legge dello Stato italiano; quali provvedimenti i Ministri intendano prendere per fronteggiare questa emergenza e per fare in modo che le leggi che disciplinano le macellazioni rituali siano rispettate. (2-00896) « Poretti, Alessandri, Del Bue, Allam, Allasia, Astore, Azzolini, Baiamonte, Bandoli, Barani, Beltrandi, Bodega, Bucchino, Buglio, Burtone, Cancrini, Castellani, Ceccacci Rubino, Chiaromonte, Cota, Crema, Dato, D’Elia, Di Gioia, Di Girolamo, Dozzo, Fava, Garavaglia, Gibelli, Goisis, Grillini, Grimoldi, Mancini, Mellano, Paoletti Tangheroni, Pedica, Pellegrino, Picchi, Piro, Schirru, Turci, Turco ». (Sezione 6 – Interventi per la piena funzionalità delle scuole, con particolare riferimento all’assegnazione di risorse per incarichi di supplenza) F) I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che: le nomine dei supplenti servono ad assicurare lo svolgimento delle lezioni, in caso di assenza dell’insegnante titolare e, pertanto, servono a garantire da parte dello Stato il diritto dell’alunno alla prestazione; Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 25 AI RESOCONTI Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 tutte le scuole italiane, purtroppo, lamentano insufficienza di fondi a tal fine, con particolare riguardo alle scuole di Milano e della Lombardia, come riportato anche da Il Corriere della Sera del 19 novembre 2007; parte del ministero della pubblica istruzione senza i passaggi intermedi degli uffici scolastici regionali o provinciali, ha comportato, di fatto, paradossalmente, un’ulteriore dilazione nei tempi di assegnazione; le scuole maggiormente in crisi sono le materne e le elementari, dove i supplenti vanno chiamati anche solo per pochissimi giorni di assenza del titolare; le scuole lamentano una scarsa attenzione al problema da parte del ministero –: le scuole, costrette ad effettuare continue anticipazioni di cassa, non hanno più fondi per le attività relative ai progetti, vanificando, quindi, qualsiasi seria programmazione, e in alcune scuole la situazione debitoria giunge persino a 100.000 euro; si è rivelata insufficiente la misura adottata con il decreto legge n. 147 del 2007, che ha trasferito a carico del ministero dell’economia e delle finanze la spesa per le supplenze per maternità, ma ha lasciato a carico delle scuole quelle, altrettanto lunghe, per i congedi parentali; le risorse assegnate dal ministero della pubblica istruzione sono, comunque, insufficienti in quanto invece di basarsi sul trend della spesa media effettivamente sostenuta dalle scuole negli ultimi anni, sono costituite da una somma iniziale, calcolata sui parametri del decreto ministeriale n. 21 del 2007, e successive integrazioni anch’esse, comunque insufficienti per la copertura della spesa; le scuole, tra l’altro, non sono messe in condizione di verificare i conti in caso di discordanza tra il conteggio loro risultante e gli importi assegnati dal ministero, dal momento che i finanziamenti arrivano alle scuole senza più distinzioni di voci, afferendo ad un unico capitolo, e sono comprensivi, oltre al pagamento dei supplenti, anche dei costi del contratto integrativo di scuola, delle funzioni strumentali dei docenti e delle funzioni aggiuntive del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; il tanto reclamizzato accreditamento diretto dei finanziamenti alle scuole, da quali interventi il Ministro interpellato abbia adottato e, soprattutto, intenda adottare per garantire nelle scuole la piena funzionalità. (2-00874) « Frassinetti, La Russa ». (Sezione 7 – Stato dei lavori di riqualificazione della strada statale n. 36 tra Monza e Cinisello Balsamo) G) I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture, per sapere – premesso che: a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto la legittimità della prima gara d’appalto vinta da Impregilo spa, i lavori di riqualificazione della strada statale n. 36, che interessano viale Lombardia nel comune di Monza e Cinisello Balsamo, sono stati riavviati con un unico lotto diviso in due tratti. La realizzazione del primo tratto, che riguarderebbe opere di superficie propedeutiche all’interramento della strada statale n. 36 in comune di Monza e contemplerebbe lo svincolo di Cinisello con l’autostrada A4, la cosiddetta « tangenzialina di Muggiò » e la riqualificazione degli svincoli con la A52, dopo una serie di ritardi dovuti a ragioni economiche, progettuali, giuridiche e burocratiche sembra in procinto di avvio; il progetto esecutivo del secondo tratto, che prevede un tunnel artificiale in sostituzione del viale Lombardia di Monza (strada statale n. 36), da quanto risulta e da quanto promesso dovrebbe essere pronto entro la data del 31 dicembre 2007, Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 26 AI RESOCONTI compresa la perizia di variante con un miglioramento e un aggiornamento del progetto; lo stesso Ministro interpellato, il 19 maggio 2007, in occasione di una visita alla città di Monza, aveva rassicurato i cittadini sui tempi di realizzazione dell’opera e sulla scadenza del 31 dicembre 2007; queste ultime rassicurazioni del Ministro interpellato sono state ripetute dallo stesso Ministro durante gli incontri formali di questo autunno con gli enti locali coinvolti e alla presenza dei rappresentanti di Anas; gli stessi rappresentanti di Anas durante un incontro informale tenutosi a Roma con i comitati per l’interramento di viale Lombardia e alla presenza del primo firmatario della presente interpellanza hanno garantito la scadenza del 31 dicembre 2007; anche in risposta all’interpellanza n. 2-00310, il 18 gennaio 2007, il Governo aveva fatto sapere in Parlamento che il progetto sull’interramento di viale Lombardia, con galleria artificiale della strada statale n. 36 in comune di Monza, lunga all’incirca 2 chilometri, sarebbe stato pronto entro il 31 dicembre 2007; i continui ritardi verificatisi in questi anni per la realizzazione di questo tunnel costituiscono un rischio per la salute dei cittadini, a causa dell’inquinamento acustico ed atmosferico, e provocano pesanti danni economici alle attività produttive della zona, mettendo in crisi la competitività del territorio; viale Lombardia (strada statale n. 36) rappresenta l’unica strada di passaggio per città quali Desio, Seregno, Lissone e l’unico collegamento locale tra Milano e la parte est della provincia di Como e per le province di Lecco e Sondrio; infatti, la strada è percorsa ogni giorno da oltre 100.000 veicoli fra auto e tir e si trova nel cuore della neo-istituita Provincia di Monza e Brianza, terza Provincia del Paese per dinamicità economica e pil; Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 i cittadini di Monza, che da 12 anni aspettano una soluzione, nell’avvicinarsi della data del 31 dicembre 2007 restano allarmati per la serie di ritardi e promesse vane fatte da Anas e dalle rappresentanze istituzionali del Governo di Roma negli anni, nonostante siano incominciate da una ventina di giorni minime opere di superficie del primo tratto; i sindaci di alcuni dei maggiori comuni della Brianza e non solo, Desio, Mariano Comense, Lissone, Seregno e Monza, con una lettera indirizzata al Presidente del consiglio di amministrazione dell’Anas hanno manifestato la loro crescente preoccupazione per il troppo incerto evolversi della questione, che è di estremo rilievo territoriale, chiedendo una soluzione certa e operativa che corrisponda con l’imminente scadenza annunciata –: se le promesse e le garanzie esposte in premessa rispondano al vero; se, a meno di un mese dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, l’Anas sia realmente in procinto di concludere il progetto esecutivo, di predisporre la perizia di variante e di rispettare detta scadenza. (2-00875) « Grimoldi, Maroni ». (Sezione 8 – Chiarimenti in merito all’eventuale commercializzazione in Italia della pillola abortiva RU486) H) I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che: nei prossimi giorni l’Agenzia italiana del farmaco valuterà, secondo la procedura di mutuo riconoscimento, la documentazione scientifica sul mifepristone, o Ru486, per autorizzarne l’eventuale commercializzazione in Italia; l’articolo « Ru486: efficacia e sicurezza di un farmaco che non c’è », pubblicato sul bollettino Aifa n. 4 del 2007 Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 27 AI RESOCONTI allo scopo di offrire « un aggiornamento dettagliato su questa molecola » presenta una bibliografia non aggiornata sul numero delle morti collegate all’assunzione del farmaco; nell’articolo citato si fa riferimento a sei casi di morte per sepsi, ed altre tre per altre cause, per un totale di nove donne morte; invece, il dossier pubblicato il 6 dicembre 2007 sull’inserto èvita del quotidiano Avvenire ci informa che le donne morte per sepsi sono nove, alle quali vanno aggiunte altre sette, sempre a seguito di aborto medico, per cause differenti, per un totale di almeno 16 decessi conosciuti a tutt’oggi; si riporta di seguito l’elenco: 1. Canada - agosto 2001, somministrazione non nota, morte da Clostridium Sordellii; 2. Usa, California, 17 settembre 2003, Holly Patterson, 200 mg Ru486 + 800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 3. Usa, California, 29 dicembre 2003, Hoa Thuy Tran, 200 mg Ru486 + 800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 4. Usa, California, 14 gennaio 2004, Chanelle Bryant, 200 mg Ru486 + 800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 5. Usa, California, 14 giugno 2005, Oriane Shevin, 200 mg Ru486 + 800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Sordellii; 6. Cuba, non c’è nome né data, assunzione del solo misoprostol, morte da Clostridium non meglio specificato; 7. Usa, non c’è nome né data, 200 mg Ru486 orale, + 800 mcg misoprostol vaginale, morte da Clostridium Perfringes; 8. Usa, non c’è nome né data, misoprostol vaginale + laminaria, morte da Clostridium Perfringes; 9. Usa, non c’è nome né data, 200 mg Ru486 orale + 800 mcg misoprostol orale, morte da Clostridium Sordellii. Morti avvenute per altre cause: 10. Francia, 8 aprile 1991, Nadine Walkowiak, morte da shock cardiovascolare; 11. Usa, 12 settembre 2001, Brenda Vise, morte dovuta a gravidanza ectopica; 12. Svezia, 3 giugno 2003, Rebecca Tell Berg, morte da emorragia mas- Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 siva; Gran Bretagna, due donne, senza nome e data, non si conosce la somministrazione, comunicazione avvenuta durante un’indagine parlamentare inglese; 13. Gran Bretagna, gennaio 2006, una donna, senza nome, non si conosce la somministrazione, comunicazione avvenuta durante un’indagine parlamentare australiana; 14. Taiwan, dicembre 2006, una donna, senza nome, solo mifepristone, morte dovuta a porpora trombotica; il dossier di Avvenire riporta anche la segnalazione della morte di una cittadina britannica, per eziologia sconosciuta, che non si sa se sia già compresa nel computo delle tre morti inglesi emerse durante le due interrogazioni parlamentari. Se non fosse stata considerata, le morti note salirebbero a 17. La reticenza delle autorità sanitarie della Gran Bretagna, e persino della stampa inglese, su questi casi è inspiegabile. Nel dossier si ricorda anche che su almeno due ulteriori decessi negli Stati uniti d’America ancora non si è fatta luce; negli Stati uniti d’America il Cdc (Center for disease control and prevention), l’autorità sanitaria per il controllo e la prevenzione delle malattie, insieme alla Fda (Food and drug administration), l’ente di controllo dei farmaci, hanno avviato un’indagine internazionale, rivolta ai vari provider di aborti negli Stati uniti d’America, e poi all’Oms, alla Ippf (International planned parenthood federation) e a Cina, Finlandia, Francia, Svezia e Gran Bretagna per identificare casi di infezioni severe o morti associate con aborto indotto con mifepristone o misoprostol », ma « nessun caso al di fuori degli Usa è stato identificato ». Non è chiaro, dal testo, se le autorità interpellate non hanno risposto, o hanno risposto negando che vi siano stati eventi avversi e fatali. In entrambi i casi il silenzio internazionale non corrisponde all’assenza di decessi e tantomeno di complicanze. Né il caso di severa infezione anomala segnalato dalla Nuova Zelanda, né le morti cubane (n. 6) e di Taiwan (n. 14) sono emerse durante l’inchiesta; l’aborto farmacologico è una procedura a più passi, che prevede l’assunzione di Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 28 AI RESOCONTI due farmaci, il mifepristone (la vera e propria Ru486) e una prostaglandina; la prostaglandina indicata nei protocolli europei è di solito il misoprostol, prodotto dall’azienda Searle con il marchio Cytotec. Se l’Ivg fosse affidata esclusivamente alla Ru486 le percentuali di efficacia del metodo chimico crollerebbero, e non sarebbero considerate accettabili: l’associazione con la prostaglandina è dunque indispensabile; la Searle non ha mai registrato il proprio prodotto per l’uso abortivo. Le indicazioni ufficiali del Cytotec sono quelle per la prevenzione dell’ulcera gastrica. L’Aifa quindi non ha mai registrato il Cytotec per i suoi effetti di uterotonico, perché l’azienda non ha mai chiesto che fosse commercializzato a questo scopo, e non ha mai fornito la documentazione scientifica necessaria per farlo. Se la Ru486 sarà autorizzata, però, il protocollo richiederà che sia associata all’uso del Cytotec off label, cioè fuori dalle indicazioni previste per quel farmaco dalla stessa Aifa; la Searle non soltanto non ha mai voluto autorizzare l’uso del farmaco per indurre l’aborto, ma ha anche ufficialmente messo in guardia dal farlo. In un documento diffuso dalla Direzione scientifica della Searle, e firmato dal dottor Michael Cullen, si legge: « L’uso off label del Cytotec nelle donne in gravidanza ha prodotto seri eventi avversi, tra cui la morte materna o fetale; l’iperstimolazione uterina, la rottura o perforazione dell’utero, emboli da fluido amniotico, emorragie severe, ritenzione placentare, choc, eccetera. La Searle non ha condotto ricerche sull’uso del Cytotec a scopo abortivo o per indurre il travaglio, e non intende condurle. Quindi la Searle non è in grado di offrire informazioni esaurienti sui rischi del Cytotec quando usato a questi scopi »; le informazioni sulle morti da Ru486 sono di difficile acquisizione, non sono reperibili con completezza nemmeno sulle pubblicazioni scientifiche, e l’articolo citato sul bollettino Aifa dimostra che anche l’ente di controllo dei farmaci forse non possiede tutte le necessarie informazioni; Camera dei Deputati — — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 soltanto avendo a disposizione tutti i dati si può decidere garantendo la tutela della salute pubblica –: cosa intenda fare per acquisire i dati effettivi sulle morti in seguito ad Ivg farmacologica, sia in seguito all’assunzione di mifepristone che di misoprostol, e metterli a disposizione dell’Aifa; se intenda chiedere alle autorità sanitarie britanniche quante siano effettivamente le donne decedute in Inghilterra, e quale ne sia l’eziologia; se intenda chiedere alla Fiapac la documentazione relativa al decesso comunicato al convegno internazionale svolto a Roma nel 2006, e mai reso pubblico (gli interpellanti ricordano che golden sponsor del convegno era la Exelgyn, ditta produttrice della Ru486); se intenda svolgere un’indagine internazionale per acquisire informazioni sui decessi e gli eventi avversi in seguito a Ivg farmacologica dalle autorità sanitarie dei singoli paesi in cui la Ru486 è legale; se sia prassi consolidata che l’Aifa autorizzi un farmaco (in questo caso il mifepristone) adoperato in associazione con un altro (il misoprostol), di cui non è stata chiesta la registrazione a scopo abortivo, e che la stessa ditta produttrice mette in guardia dall’usare a tale scopo; se sia prassi consolidata che l’Aifa autorizzi un protocollo in cui un farmaco venga utilizzato al di fuori delle indicazioni fornite per quel farmaco dallo stesso ente; cosa il Ministro intenda fare, nel caso un simile protocollo venga approvato, per conciliarlo con la normativa vigente, che vieta l’uso di farmaci off label se non all’interno di sperimentazioni cliniche, come confermato dal Ministro (per bocca del Sottosegretario Patta) in risposta a una precedente nostra interpellanza (n. 200350); cosa intenda fare per acquisire i dati sulle percentuali di donne che non seguono il follow up, e non si presentano Atti Parlamentari XV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 29 AI RESOCONTI alla visita finale di controllo nei paesi in cui la Ru486 è legale, con grave rischio per la loro salute; se, inoltre, la documentazione scientifica fornita dalla Francia all’Aifa sia disponibile al pubblico, e se non lo è, se il Ministro intenda renderla tale, a garanzia di una totale trasparenza sui criteri adottati per respingere o autorizzare un farmaco tanto discusso. (2-00907) « Volontè, Casini, Lupi, Mazzocchi, Giro, Cesa, Palmieri, Campa, Tabacci, Sanza, Giuseppe Fini, Palumbo, Pelino, — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2007 — N. 262 Angela Napoli, Giulio Conti, Acerbo, Licastro Scardino, Mazzaracchio, Paroli, Giovanardi, Vietti, Galati, Gibelli, Fugatti, Alessandri, Dussin, Cota, Caparini, Garavaglia, Filipponio Tatarella, Romagnoli, Cossiga, Bertolini, Proietti Cosimi, Cirielli, Bocciardo, Carlucci, Pili, Di Virgilio, Ceccacci Rubino, Gardini, Menia, Pedrizzi, Alfredo Vito, Elio Vito, Santori, Rosso, Lisi, Castellani ».