CENTRO U F F I C I b ROMA CENTRO h s a l f FISCAL N. 1 Anno XIV - Gennaio 2007 P.zza Castroreale, 9 U F F I C I ROMA P.zza Castroreale, 9 Collegato alla Finanziaria 2007 Molte le novità in vigore dal 2006 di Oliviero Franceschi È stato definitivamente approvato il decreto legge n. 262/06 meglio noto come “collegato fiscale 2007”. Il provvedimento che “accompagna” la legge finanziaria, contiene importanti disposizioni in materia fiscale: si va dalla reintroduzione dell’imposta di successione e donazione, alla stretta sulla deducibilità dei costi delle auto aziendali, dai maggiori poteri agli agenti della riscossione, alle nuove sanzioni per chi non rilascia lo scontrino fiscale, eccetera. Il provvedimento già convertito in Legge (pubblicata sul supplemento Ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2006) potrebbe subire ancora modifiche dalla legge finanziaria che, al momento di andare in stampa con il nostro mensile, è ancora in corso di approvazione. Di seguito proponiamo una carrellata sulle novità più rilevanti. diverse a seconda del rapporto che intercorre tra le parti. In particolare, sul valore complessivo dell’asse ereditario (o dei beni donati), si applica l’aliquota del: - 4% se i beneficiari sono il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore netto che eccede per ciascun beneficiario, la franchigia di 1.000.000 di euro; - 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado; - 8% per tutti gli altri soggetti. Per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili, infine, restano dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura, rispettivamente, del 2 e dell’1%. Le imposte sono invece dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna, se il beneficiario (anche uno solo in caso di pluralità di beneficiari) possiede i requisiti “prima casa”. Le novità si applicano alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006 ed alle donazioni effettuate dal 29 novembre 2006. sostitutiva da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili. Ricordiamo che per poter applicare l’imposta sostitutiva (alternativa alla ordinaria tassazione Irpef), la parte venditrice deve farne espressa richiesta al notaio, il quale provvederà all’applicazione e al versamento dell’imposta per conto del cedente. No tax area per i non residenti La modifica alle regole di determinazione del reddito imponibile Sommario 2-3 Collegato alla Finanziaria 2007 4-15 Nel 2007 si pagano gli errori L’Esperto risponde 5 8 Fisco severo sulle spese di rappresentanza Imposta sostitutiva Successioni e donazioni sulle plusvalenze Lo sapevate che... 10 Ritorna l’imposta sulle succes- È stata aumentata dal 12,50 al Scadenze sioni e donazione con aliquote 20% l’aliquota dell’imposta 14 I.P. SER VIZI CGN PER I PROFESSIONISTI WWW.CGN.IT 2 dei non residenti (non spettanza della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione), introdotta dal decreto legge n. 223/2006, varrà a partire dall’anno 2007. In altre parole, per il 2006 i contribuenti non residenti in Italia possono ancora usufruire della deduzione no tax area in sede di determinazione del reddito imponibile Irpef. Mancata emissione di scontrini fiscali Commercianti ed artigiani che vengono sorpresi tre volte nell’arco di un quinquennio a non emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale saranno soggetti alla sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo che va da tre giorni a un mese. Il periodo di sospensione sale da un mese a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera i 50 mila euro. La chiusura dei locali o la sospensione dell’attività sarà immediata in quanto non occorrerà più il definitivo accertamento delle tre violazioni, ma sarà sufficiente la semplice contestazione delle stesse. Il provvedimento di sospensione, inoltre, è immediatamente esecutivo: la semplice impugnazione, cioè, non potrà più bloccarne l’applicazione. Infine, sul sigillo apposto nei locali sarà indicata oltre alla misura sanzionatoria la relativa motivazione (ad esempio: locale chiuso per omissione dello scontino fiscale). Queste nuove “sanzioni” si applicano alle violazioni constatate dal 29 novembre 2006. Stock option Con le modifiche apportate dal “collegato d’autunno”, il regime fiscale agevolato previsto per le stock option è subordinato al verificarsi di ulteriori Fiscal Flash condizioni (che devono ricorrere congiuntamente): 1) l’opzione deve essere esercitabile non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione; 2) al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati; 3) il beneficiario deve mantenere per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Il regime agevolato, ricordiamo, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione ed il prezzo corrisposto effettivamente dal dipendente. Fabbricati strumentali in leasing Viene esteso anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria l’indeducibilità del costo del terreno occupato dalla costruzione, limitatamente alla quota capitale dei canoni leasing. Auto aziendali Con effetto dal 1° gennaio 2006, le spese relative ai mezzi di trasporto (compreso l’ammortamento, i canoni leasing, ecc,) di artisti e professionisti sono deducibili nella misura del 25% (contro il precedente 50%), sempre con il limite di un solo veicolo. Per le imprese, invece, non è più possibile dedurre il 50% delle quote di ammortamento, canoni leasing, carburanti e altre spese. Resta solo la deduzione integrale per i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio, per il servizio di taxi) e per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (per esempio, imprese di auto- noleggio, autoscuole, imprese funebri, ecc.). Resta immutata all’80% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Soppressa, infine, la possibilità di dedurre al 100% le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti: è deducibile solo l’importo che costituisce fringe benefit per il lavoratore dipendente, ossia una retribuzione in natura. Allo stesso tempo è stato modificato il criterio per determinare questo fringe benefit: ora si assume il 50% (anziché il 30% previsto in precedenza) del costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, come indicato nelle tabelle Aci (probabile decorrenza da legge Finanziaria: 2007). Auto intracomunitarie e importate Alla richiesta di immatricolazione (o successiva voltura) di auto e moto di provenienza intracomunitaria, si dovrà allegare la copia del modello F24 con cui è stata pagata l’Iva relativa alla prima cessione in ambito nazionale, dal quale risulti, per ciascun mezzo, anche il numero di telaio. Per immatricolare, invece, gli stessi beni oggetto di importazione sarà necessario esibire la certificazione doganale che attesta il pagamento dell’Iva. L’entrata in vigore è demandata ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Nuovo bollo sulle moto A partire dal 2007 aumenta la tassa di possesso sulle moto di cilindrata superiore ai 50 cc; gli incrementi sono maggiori per i mezzi più inquinanti. Per le quattro classificazioni (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3), è prevista una tariffa base (rispettivamente 26,00, 23,00, 21,00 e Fiscal Flash 19,11 euro) fino a 11 kw, a cui va aggiunto un importo per ogni kw di potenza in più (rispettivamente 1,70, 1,30, 1,00 e 0,88 euro). Fabbricati del gruppo “E” Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da E1 ad E6 ed E9 che risultano avere destinazione commerciale, industriale, ad uso ufficio o usi diversi e che presentano autonomia funzionale e reddituale, deve essere richiesto, da parte dei proprietari, un classamento autonomo entro il 3 luglio 2007 (si tratta in sostanza di edicole, negozi e spazi espositivi dislocati in stazioni, aeroporti, ecc.). Le nuove rendite dichiarate o attribuite dal Catasto producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2007. Rivalutazione fabbricati del gruppo “B” Dal 3 ottobre 2006, ai fini dell’imposta di registro, il moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (es. collegi, convitti, case di cura, scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) è rivalutato del 40% (passando così da 120 a 168). Fabbricati rurali Per poter classificare un fabbricato tra quelli rurali lo stesso deve essere posseduto o utilizzato da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese. I fabbricati non più risultanti rurali a seguito di tale nuove previsione, devono essere dichiarati in catasto entro il 30 giugno 2007. Produttori agricoli I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non 3 superiore a 7.000 euro (costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/72), sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della dichiarazione Iva annuale). Resta unicamente l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. In alternativa al regime di esonero, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. I produttori agricoli che non rinunciano al regime di esonero sono esonerati dall’Irap. Pignoramenti dei crediti verso terzi D’ora in poi gli agenti della riscossione all’atto del pignoramento dei crediti del debitore verso altri soggetti, potranno ordinare al terzo debitore di pagargli direttamente il credito vantato nei confronti del debitore evitando, in tal modo, la procedura innanzi al giudice dell’esecuzione. Gli unici crediti esclusi sono quelli pensionistici. Inoltre, gli agenti della riscossione, in caso di mancato pagamento di importi iscritti a ruolo per più di 25 mila euro, possono accedere nei locali del debitore moroso con gli stessi poteri di indagine riconosciuti agli uffici finanziari (articoli 33 del Dpr 600/73 e 52 del Dpr 633/72), per acquisire copia di tutta la documentazione utile a individuare i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi. Viene, infine, previsto che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, gli agenti della riscossione possono chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo, di indicare le somme e le cose da loro dovute al creditore. Chi non evade la richiesta o trasmette dati non veri o incompleti, rischia una sanzione da 2.065,83 a 20.658,28 euro (ridotta alla metà se il ritardo non supera 15 giorni). Debiti con il fisco: pagamenti bloccati Prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti superiori a 10 mila euro, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il beneficiario risulta moroso nei confronti del Fisco per il mancato pagamento di una o più cartelle di pagamento di importo complessivo pari almeno a 10 mila euro. In caso affermativo il pagamento non verrà effettuato e verrà segnalata tale circostanza all’agente della riscossione competente. Le modalità attuative della disposizione saranno stabilite con un successivo decreto dell’Agenzia delle entrate. Le cartelle esattoriali si pagano con i rimborsi L’Agenzia delle entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta, dovrà verificare se il beneficiario sia debitore di importi iscritti a ruolo. In tal caso segnalerà tale circostanza all’agente della riscossione, che notificherà al contribuente una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero. Se il debitore, nei successivi 60 giorni, accetta la proposta si provvederà alla compensazione. In caso di rifiuto, invece, riprenderà la procedura di riscossione delle somme iscritte e la mancata adesione verrà comunicata all’Agenzia delle entrate. 4 Fiscal Flash Nel 2007 si pagano gli errori Il nuovo calendario riduce il tempo per ravvedere Irpef, Ici e acconto Iva di Alessandra Mancusi P er iniziare al meglio questo nuovo anno e lasciarsi alle spalle insolvenze e morosità con il Fisco, la strada è una sola e si chiama ravvedimento operoso. Questa sorta di indulto fiscale permette al contribuente di sanare gli omessi, tardivi o insufficienti versamenti, senza incorrere in maxi sanzioni: basta pagare, oltre alle imposte dovute e non versate, la sanzione ridotta (del 3,75 o del 6%) e una manciata di interessi legali. Pertanto, prima ci si ravvede e più si risparmia. Quest’anno poi, si dovranno fare i conti con il nuovo calendario fiscale, che ha anticipato i termini di scadenza relativi alla presentazione di tutte le dichiarazioni, riducendo così anche il periodo di tempo necessario per il ravvedimento. Questa avvertenza torna particolarmente utile a chi, per distrazione o necessità, ha saltato l’appuntamento con i pagamenti di novembre e dicembre 2006. Vediamo quindi cosa cambia. Le vie del perdono Distratti e ritardatari possono cavarsela a buon mercato e dribblare la sanzione del 30% normalmente applicabile per gli omessi, tardivi, o insufficienti versamenti delle imposte. Questa penalità, infatti, si riduce al 3,75% se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), oppure al 6% se si paga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo). La manovra bis però ha modificato le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni. Pertanto, ricordiamo che chi intende usufruire del ravvedimento lungo, potrà farlo entro il 30 giugno 2007 (invece del 31 luglio), se presenta l’Unico 2007 in banca o alla posta, ed entro il 31 luglio (anziché il 31 ottobre), se, invece, si avvale del canale telematico. Affinché il ravvedimento operoso sia valido è necessario pagare l’imposta, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi entro il termine previsto, il ravvedimento non si perfeziona, con la conseguenza che resta applicabile la sanzione piena del 30%. Altra condizione è che la violazione commessa, e cioè il tardivo o mancato pagamento, non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento riguardanti i tributi o i periodi interessati. 2007 (31 luglio per chi presenta Unico on-line), la sanzione è del 6%, sempre più gli interessi legali maturati giorno per giorno. Lasciata andare anche questa chance, non resta che aspettare l’avviso di liquidazione con cui il Comune chiederà il pagamento della sanzione pari al 30% dell’Ici non pagata o pagata in ritardo e gli interessi per ritardato pagamento (2,5% per ogni semestre compiuto). Pagamento Il pagamento si effettua con le stesse modalità e utilizzando lo stesso bollettino di conto corrente postale che serve per pagare l’Ici. La somma da versare deve essere arrotondata al centesimo di euro e deve comprendere, oltre all’imposta, anche la sanzione e gli interessi, mentre nelle caselline “abitazione principale”, “altri fabbricati”, ESEMPIO RAVVEDIMENTO ICI Il signor Mario non ha pagato il saldo Ici 2006 di 510 euro e decide di “ravvedersi” il 18 gennaio 2007. L’importo da pagare complessivamente sarà di 530,14 euro così determinato: Sanzione = 510 x 3,75% = 19,13 Giorni di ritardo dal 21 dicembre 2006 al 18 gennaio 2007 = 29 Interessi del 2,5% dovuti dal 21 dicembre 2006 al 18 gennaio 2007 (510 x 29 giorni x 2,5): 36500 = 1,01 euro Totale da versare (€ 510 + € 19,13 + € 1,01) = euro 530,14 Ravvedimento saldo Ici 2006 Chi si è accorto di aver pagato meno del dovuto, o ha addirittura saltato il versamento del saldo Ici 2006 (in scadenza il 20 dicembre 2006), può rimediare pagando, oltre all’Ici dovuta o alla differenza non versata, la sanzione ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno. Se il ravvedimento avviene entro il prossimo 19 gennaio, si paga la sanzione del 3,75% più gli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati dal 21 dicembre fino al giorno del pagamento compreso. Dopo il 20 gennaio e fino al 30 giugno ecc., vanno indicati solo gli importi corrispondenti all’Ici dovuta. Chi possiede immobili in uno dei Comuni convenzionati con l’Agenzia delle Entrate può utilizzare il modello F24 anche per il ravvedimento operoso. L’elenco completo dei comuni convenzionati è sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Ricordiamo che la delega di versamento F24 consente, tra l’altro, di compensare gli importi da pagare con gli eventuali crediti di altri tributi risultanti dal modello Unico 2006. segue a pagina 15 Fiscal Flash 5 L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 PRIMA CASA: QUALE DATA? Il 31/07/2003 ho acquistato un appartamento con le agevolazioni prima casa. Il 13/09/2003 ho trasferito la residenza nella casa acquistata. L’atto di compravendita è stato registrato dal notaio il 10/08/2003. Vorrei sapere quale data devo considerare ai fini del compimento dei 5 anni di residenza? ? L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto (nel caso specifico 31 luglio 2003), a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. IMMOBILE DEL CONIUGE Ho eseguito dei lavori di ristrutturazione detraibili ai fini Irpef (36%), intestando le fatture e i bonifici a mia moglie, quale proprietaria dell’immobile. Come posso beneficiare della detrazione, tenuto conto che il denaro speso è stato da me versato per eseguire i bonifici su un conto corrente cointestato a entrambi i coniugi? ? La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese. Benché la norma preveda che nel bonifico siano riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alle spese e che le fatture siano intestate agli stessi nominativi, l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 55/2001, ha precisato che in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modello di comunicazione al Centro operativo di Pescara, il diritto alla detrazione da parte di altri soggetti non viene meno qualora venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione, il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario. MUTUO CONTRATTO PER AIUTARE LA FIGLIA Nel mese di gennaio mia figlia ha acquistato un appartamento da adibire ad abitazione principale. Poiché non aveva tutti i soldi per l’acquisto abbiamo contratto insieme un mutuo ipotecario che, in realtà, pago soprattutto io. Vorrei sapere se nella prossima dichiarazione dei redditi potrò detrarre gli interessi passivi. ? La risposta al lettore è negativa. Gli interessi passivi, infatti, sono detraibili solo dall’acquirente dell’immobile che sia anche intestatario del mutuo. Sarà quindi la figlia a detrarre eventualmente la parte di inte- ressi di sua competenza in proporzione alla propria quota. AFFITTASI PRIMA CASA Alcuni anni fa ho acquistato un appartamento con i benefici prima casa e sono andato ad abitarvi. In questi ultimi mesi, avendo trovato lavoro in un quartiere molto lontano da dove abito, sto pensando di trasferirmi vicino al luogo di lavoro, prendendo in affitto un monolocale. Posso, allo stesso tempo, locare il mio appartamento senza decadere dai benefici prima casa? ? La risposta al quesito è positiva. Infatti, la normativa sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa non richiede che l’immobile sia effettivamente utilizzato come abitazione principale né che non debba essere affittato a terzi. SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI Sono un amministratore di condominio con partita Iva. Ho una ricca “collezione” di ricevute di ristorante che cestino abitualmente; vorrei sapere se ed in che misura sono deducibili le spese sostenute dal professionista per i ristoranti? ? Sempre che siano inerenti la professione, le spese relative alle prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e 6 Fiscal Flash L' Esperto risponde a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651 bevande nei pubblici esercizi sono deducibili entro il limite del 2% dei compensi percepiti dal professionista nel periodo di imposta. INGEGNERE DIPENDENTE ED AUTONOMO Sono un ingegnere lavoratore dipendente presso una società privata con contratto a tempo indeterminato. Quest’anno ho aperto la partita Iva per svolgere nelle ore libere, generalmente il sabato, delle attività professionali di lavoro autonomo. Mi è stato detto che devo iscrivermi anche alla Gestione Separata Inps e pagare il 2% alla Inarcassa. È vero? ? Sì. Gli ingegneri e architetti che, oltre ad lavoratori dipendenti, esercitano anche attività di lavoro autonomo devono applicare in fattura il contributo integrativo del 2% e versarlo all’Inarcassa. Devono inoltre iscriversi alla Gestione separata Inps (non potendosi iscrivere all’Inarcassa) e versare il contributo pari al 10% del reddito professionale realizzato nell’anno (compensi incassati meno spese dell’attività). Il lettore ha comunque la facoltà di addebitare al cliente in fattura una maggiorazione pari al 4% dell’onorario a titolo di rivalsa del contributo Inps. Ipotizzando una prestazione da 1.000 euro la fattura sarà la seguente: Imponibile = 1.000 rivalsa Inps 4% = 40 Totale = 1.040 Contributo integrativo (2% di 1.040) = 20,80 Base imponibile Iva = 1.060,80 Iva 20% = 212,16 Totale fattura = 1.272,96 Meno ritenuta d’acconto (20% di 1.040) = 208,00 Netto = 1.064,96 CONTRIBUTO DI BONIFICA Vorrei sapere se il contributo obbligatorio versato a un consorzio di bonifica è detraibile ai fini Irpef. È possibile conoscere anche il relativo riferimento normativo? che si utilizzano per il pagamento dell’imposta e quindi la sezione Erario. Gli interessi vanno pagati con il codice tributo 4034, mentre la sanzione va indicata con il codice 8901. Ricordiamo che da gennaio i titolari di partita Iva possono effettuare i versamenti solo tramite il canale telematico (F24 on line, home banking o tramite gli intermediari). ? La risposta al quesito del lettore è positiva. Tali contributi sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 917/86. RAVVEDIMENTO PER TARDIVO PAGAMENTO Ho pagato tardivamente la seconda rata di acconto Irpef. Un collega mi ha detto che sarebbe opportuno versare anche la sanzione e gli interessi prima che arrivi la comunicazione delle Entrate. Ho già fatto tutti i calcoli ma vorrei sapere quali sono le modalità pratiche per indicare tale “mora” tramite il ravvedimento, nel modello F24. ? Trattandosi di versamento tardivo il lettore dovrà pagare tramite ravvedimento operoso solo la sanzione ridotta (oramai si presume quella 6%) e gli interessi, visto che l’imposta è stata già pagata. La sezione da compilare nella delega F24 è la stessa ASSUNZIONE DI UNA COLF Tra non molto assumerò una colf parttime che percepirà circa 6.000 euro all’anno lordi. Quali sono i suoi obblighi fiscali? Io, persona fisica senza partita Iva, diventerò un sostituto d’imposta? A quali obblighi fiscali vado incontro? ? Il datore di lavoro non titolare di partita Iva non assume la qualifica di sostituto d’imposta e quindi non è tenuto a effettuare alcuna ritenuta fiscale oltre quelle previdenziali. Gli unici obblighi saranno quelli relativi al versamento dei contributi previdenziali ed al rilascio, a fine anno, di una certificazione, in carta libera, riportante l’ammontare degli emolumenti corrisposti nell’anno solare e dei contributi versati nonché l’indicazione del periodo di lavoro prestato nell’anno. La collaboratrice domestica dal canto suo dovrà verificare l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi consultando le istruzioni alla compilazione del modello unico, paragrafo “esonero dalla dichiarazione dei redditi”. A. Cannioto - G. Maccarone Lavoro Finanziaria 2007 € 16,00 pagg. 160 Le novità su lavoro e previdenza Nov i tà Le nuove aliquote e detrazioni IRPEF La riforma del TFR Le nuove norme sul collocamento La sanatoria contributiva del lavoro nero In appendice il testo coordinato definitivo della Finanziaria 2007 In vendita nelle migliori cartolibrerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845 Si, desidero ricevere in contrassegno n. copie di “Finanziaria 2007” di A. Cannioto e G. Maccarone Totale € Cognome e nome/Rag. Sociale Cod. Fiscale/Part. IVA CAP Telefono Indirizzo Città Prov. Fax 8 Fiscal Flash Fisco severo sulle spese di rappresentanza Imprese: sconto pieno solo per omaggi fino a 25,82 euro di Daniele Cuppone I regali di Natale, si sa, appartengono ormai a quel genere di “doveri” dai quali non è più possibile astenersi. Vuoi per immagine, riconoscenza o convenienza, gli omaggi natalizi sono diventati come le tasse: un oneroso adempimento che incide fortemente sul bilancio familiare e professionale. Ma se non è possibile risparmiare sulla pelliccia per la fidanzata o sulla cravatta di seta per il suocero, i titolari di partita Iva possono almeno “limare” il conto di quelle piccole operazioni di marketing che si traducono nell’acquisto di bottiglie di spumante, agende, penne, panettoni e quant’altro, per i migliori clienti. Ecco come. Artisti e professionisti I titolari di partita Iva possono dedurre dal reddito professio- nale, le spese per omaggi e le spese di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno. Così, ad esempio, supponiamo che nel corso del 2006 un architetto incassi 80 mila euro. Spendendo nell’anno 1.000 euro per omaggi alla clientela, potrà portare in deduzione dal reddito 2006 un importo massimo di 800 euro (1% di 80mila). Gli imprenditori Per le imprese, il discorso è più complesso: imprenditori, artigiani e commercianti, possono dedurre interamente gli omaggi di valore unitario (Iva compresa) fino a 25,82 euro. Il valore unitario è il valore dell’omaggio nel suo complesso, anche se formato da beni autonomamente “utilizzabili” (ad esempio, il cesto natalizio composto da una serie di prodotti dolciari e non). In questo caso, ciascun prodotto ha il suo costo, ma ciò che OMAGGI NATALIZI Artisti/professionisti Imprese OMAGGI AI CLIENTI Redditi deducibili fino a 1% dei compensi incassati (1) Costo unitario del bene (Iva compresa) fino a € 25,82= deduzione al 100% Costo unitario del bene (Iva compresa) oltre € 25,82= deduzione per 1/3 in 5 anni Iva Detraibile se costo unitario del bene non supera € 25,82 (al netto Iva) OMAGGI AI DIPENDENTI (2) Artisti/professionisti costo per il personale Non detraibile Imprese deducibile al 100% (1) (2) Beni non rientrati nell’attività propria dell’impresa. Qualsiasi sia il costo unitario del bene. Esiste comunque un limite annuo di 258,23 euro oltre il quale il regalo concorre a formare il reddito del dipendente. conta è il valore complessivo del pacco che viene regalato. Gli omaggi di importo unitario superiore a 25,82 euro, invece, sono deducibili solo per 1/3 del loro ammontare, da ripartire però in cinque anni. Ad esempio, un’impresa che nel 2006 ha speso 6 mila euro per gli omaggi alla clientela, potrà dedurre solo 2.000 euro (1/3 di 6.000) “spalmando” lo sconto in cinque anni: vale a dire 400 euro nel 2006, altri 400 nel 2007 e così fino ad arrivare al 2010. La differenza di 4.000 euro rimasta (6.000 – 2.000), non può essere “scaricata”. Lo stesso limite alla deducibilità vale anche per quei beni caratterizzati da loghi, denominazioni o comunque riferimenti che li distinguono come prodotti dell’impresa. Questione Iva L’Iva relativa agli omaggi è detraibile soltanto per l’acquisto di beni di costo unitario fino a 25,82 euro. Oltre questa soglia, non è possibile detrarla, ma resta comunque la possibilità di dedurne il costo ai fini dell’imposta sui redditi. Ricordiamo che per evitare future noie con il Fisco, è necessario conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare l’effettivo impiego dei beni per spese di rappresentanza. “Premi produzione” Gli omaggi ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza e quindi sono sempre deducibili dal reddito come spese per prestazioni di lavoro. L’Iva, invece, non è detraibile. Ricordiamo, in ogni caso, che per documentare l’uscita degli omaggi, è opportuno recapitarli con una ricevuta o un documento di trasporto. N. 1 Anno XIV - Gennaio 2007 - FiscalFlash pubblicazione mensile, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20 lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati Raccolta Fiscale a cura di Oliviero Franceschi € 24,00 Novità Fiscali 2007 Testi Coordinati Definitivi Nov i tà Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06) Collegato alla Finanziaria (D.L. n. 262/06) Legge Visco-Bersani (D.L. n. 223/06) Con le circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate spagg. 464 In vendita nelle migliori cartolibrerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845 Si, desidero ricevere in contrassegno n. copie di “Novità Fiscali 2007” di Oliviero Franceschi Totale € Cognome e nome/Rag. Sociale Cod. Fiscale/Part. IVA CAP Telefono Indirizzo Città Prov. Fax 10 Fiscal Flash Lo sapevate che................... IVA ORDINARIA PER UTENZE DOMESTICHE AD USO PROMISCUO ARCHIVIO DIGITALE: CONSERVARE I DOCUMENTI Le forniture di gas metano a uso domestico promiscuo (cottura cibi e produzione di acqua calda, nonché riscaldamento) sono soggette ad Iva ordinaria del 20%. Lo ha precisato la Corte di Cassazione ricordando che per usufruire dell’aliquota ridotta del 10% è necessario che: L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla tenuta e conservazione di libri e documenti contabili e fiscali su supporto informatico. Tra i documenti trattabili rientrano, ad esempio, le scritture, i libri e i registri contabili (quali libro giornale e libro degli inventari), le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili, il bilancio d’esercizio, i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni fiscali, i modelli di pagamento F23 e F24. In linea generale possono essere informatizzati tutti i documenti rilevanti ai fini tributari, ad eccezione di quelli inerenti il settore doganale, le accise e le imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Tuttavia, la rilevanza fiscale di un documento non implica automaticamente la possibilità per lo stesso di essere “informatizzato”; infatti, la memorizzazione esclusivamente informatica non è ammissibile, ad esempio, per la ricevuta o lo scontrino fiscale, in quanto tali documenti devono essere emessi in duplice esemplare su appositi bollettari a ricalco “madre” e “figlia” o tramite apparecchi misuratori fiscali. Oltre a chiarire la differenza tra documenti informatici e documenti analogici (questi ultimi, – il gas venga utilizzato esclusivamente per uso domestico, vale a dire presso l’abitazione privata dell’utente (sono comunque comprese anche le scuole, le caserme, asili, case di riposo e conventi) e non nell’esercizio di impresa o professione; – che la fornitura sia impiegata esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. In tutti gli altri casi, compreso quindi anche l’utilizzo del gas metano per riscaldamento, si applica l’Iva ordinaria del 20%. I giudici della Suprema Corte, allineandosi all’orientamento del Fisco, hanno ribadito che se non è possibile distinguere l’utilizzo del combustibile a causa della mancanza di contatori separati, l’aliquota Iva da applicare all’intera fornitura è comunque quella ordinaria del 20%. Sentenza della Corte di Cassazione n. 20220 del 18 settembre 2006. contrariamente ai primi sono documenti materiali, solo successivamente informatizzati), le Entrate dettano, poi, utili informazioni sulle modalità e termini di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico; l’imposta di bollo da applicare; le norme sanzionatorie delle violazioni inerenti il trattamento dei dati informatizzati. Tra le novità, si ricordano le nuove modalità di determinazione dell’imposta di bollo per il libro giornale e il libro inventari, dovuta nella misura di 14,62 euro per ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse. Per corrispondere l’imposta, da pagare tramite modello F23, codice tributo 458T, è necessario presentare una comunicazione all’ufficio dell’Entrate, contenente il numero presuntivo degli atti, documenti e registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, l’imposta dovuta su ogni singolo documento, l’importo globale dell’imposta relativo a ogni articolo della tariffa, la somma complessivamente dovuta e gli estremi del pagamento. Inoltre, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo, il contribuente deve presentare una comunicazione contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente, e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta, oppure la richiesta di rimborso o di compensazione. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36/E del 6 dicembre 2006. continua a pagina 12 Nov i tà € 14,00 pagg. 112 In vendita nelle migliori cartolibrerie oppure direttamente utilizzando il seguente coupon da spedire a Via Voghera 62 - 00182 Roma o al Fax. 06 70.13.845 Si, desidero ricevere in contrassegno n. copie di “Il contratto di Lavoro Domestico” di Gianna Tessitore Totale € Cognome e nome/Rag. Sociale Cod. Fiscale/Part. IVA CAP Telefono Indirizzo Città Prov. Fax 12 Fiscal Flash Lo sapevate che................... continua da pagina 10 IL FISCO SPIEGA LE COMPRAVENDITE A seguito delle numerose novità introdotte dalla manovra bis (decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006) in materia di compravendite immobiliari, l’Agenzia delle Entrate torna a fare il punto sull’argomento dedicando al tema il V numero del periodico bimestrale “l’agenzia informa”. La pubblicazione è distribuita come sempre gratuitamente presso tutti gli uffici delle Entrate e può anche essere consultata on line nella biblioteca di FISCOoggi (www.fiscooggi.it) e su www.agenziaentrate.gov.it, dove è disponibile anche la versione multimediale audio/video. La “Guida fiscale alla compravendita della casa” è stata aggiornata con le rilevanti modifiche normative intervenute recentemente. Dopo aver illustrato quali sono le diverse imposte da versare quando si acquista casa a seconda di chi sia il venditore (privato o impresa), l’opuscolo si sofferma sulle novità introdotte dagli ultimi provvedimenti legislativi, in particolare la legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e il decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006. Nella guida, infine, vengono spiegate in dettaglio le agevolazioni fiscali per la prima casa, il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e la detrazione Irpef spettante in caso di acquisto di un immobile che si trovi in un fabbricato interamente ristrutturato. LE NOVITÀ DEL CUD 2007 È stato approvato il nuovo schema di certificazione unica, Cud 2007, con le relative istruzioni, che i sostituti d’imposta dovranno rilasciare ai propri dipendenti per certificare le somme corrisposte nel periodo d’imposta 2006, a titolo di redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ricordiamo che il termine ultimo per il rilascio della certificazione ai soggetti percipienti resta fissato al 15 marzo 2007, in quanto le modifiche introdotte dalla manovra bis (che spostano la scadenza al 28 febbraio di ciascun anno), entreranno in vigore soltanto a partire dal 1° maggio 2007. Rispetto al modello dello scorso anno, nella versione 2007 sono state inserite alcune nuove caselle. Si tratta, ad esempio, di quella relativa al “Codice attività”, o codice di classificazione delle attività economiche (desunto dalla tabella “ATECOFIN 2004”), che deve essere riportato dal soggetto che rilascia la certificazione. Tale informazione risponde a esigenze meramente statistiche e, in particolare, consente ai Caf di ordinare per ramo di attività economica i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, monitorandone il livello reddituale. Tra le nuove caselle, ricordiamo anche quella riservata agli “Eventi eccezionali” (Parte A - Dati Generali), da compilare nei casi in cui il contribuente beneficia della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006. PRONTE LE NUOVE TABELLE ACI 2007 Sono state approvate dall’Aci le nuove tabelle nazionali per determinare il reddito derivante dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli, ciclomotori ai dipendenti nel corso del 2007. A tali soggetti, ricordiamo, è imputato come reddito un importo pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza media di 15 mila chilometri, calcolato sul costo chilometrico di esercizio ricavato, appunto, dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto in busta paga. Comunicato dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2007. Abbonati a Fiscalflash Chi sceglie Edipro non passa inosservato. Da sempre attenta a dare visibilità ai suoi rivenditori, Edipro ha scelto di presentare ogni mese i punti vendita personalizzati che valorizzano il suo marchio e i suoi prodotti. L’obiettivo di Edipro, infatti, è di far crescere l’azienda e chi ne fa parte. Perché chi fa conoscere Edipro, merita di essere conosciuto. 14 Fiscal Flash Le scadenze di Gennaio lazione può essere regolarizzata con il versamento della sanzione di 32 euro per ciascuna dichiarazione contenuta nel modello Unico. REGISTRO Registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2007 e versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta, con il mod. F23 ed i codici tributo: 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1a annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; INTRASTAT 108T - Imposta di registro per affitPresentazione elenchi Intrastat del- to fondi rustici; VERSAMENTI UNIFICATI Versamento dell’Iva a debito relativa le cessioni e/o acquisti intracomu- 113T - Imposta di registro per risoal mese di dicembre con il codice nitari del mese di dicembre (opera- luzioni. tributo 6012 - Versamento IVA men- tori mensili). sile dicembre. Vanno inoltre versate le ritenute operate nel mese di dicembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad EREDI agenti o rappresentanti di commercio. IVA RAVVEDIMENTO Gli eredi delle persone decedute dopo DICHIARAZIONI D’INTENTO Regolarizzazione dell’omesso o il 31 marzo 2006 devono presentare I contribuenti Iva devono presenta- insufficiente versamento dell’ac- (se non lo hanno già fatto) il Modelre per via telematica la comunicazione conto IVA per il 2006 scaduto lo lo Unico 2006 per conto del de-cuius. dei dati relativi alle lettere d’intento scorso 27 dicembre (vedi art. a pag. IVA INTRACOMUNITARIA ricevute nel mese di dicembre 2006 4). Si paga solo con modalità tele- Presentazione degli elenchi Intrada parte degli esportatori abituali matiche. stat delle cessioni e/o acquisti intrache possono effettuare acquisti sencomunitari effettuati nel 4° trimeza applicazione dell’IVA. stre 2006 o nell’anno 2006 (operatori obbligati alla presentazione annuale). CANONE RAI UNICO 2006: RITARDATARI Ultimo giorno per effettuare il pagaPresentazione telematica dell’Unico mento (senza sanzioni) dell’abbo2006 da parte di persone fisiche, namento Rai relativo al 2007. MagRAVVEDIMENTO OPEROSO Regolarizzazione degli omessi, tar- società di persone e soggetti Ires, che giori informazioni sul sito internet divi o insufficienti versamenti di non hanno presentato la dichiarazio- www.abbonamenti.rai.it o al numeimposte o ritenute non effettuati ne entro il 31 ottobre 2006. La vio- ro 199.123.000 “risponderai”. entro il 18 dicembre 2006 con l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75% e degli interessi del 2,5% Attenzione: dal 1/1/2007 i titolari di partita Iva annuo calcolati dal 19 dicembre fino effettuano i pagamenti del mod. F24 con modaal giorno del pagamento. I principali lità telematiche (F24 on-line). codici tributo per pagare le sanzioni sono i seguenti: REGISTRO Registrazione dei contratti di loca- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; zione di immobili con decorrenza 8906 - Sanzione pecuniaria sostitu1/12/2006 e versamento dell’impo- ti d’imposta. sta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. RAVVEDIMENTO ACCONTO ICI RAVVEDIMENTO NOVEMBRE Ultimo giorno per regolarizzare gli Regolarizzazione dell’omesso, carenomessi o tardivi versamenti relativi te o tardivo versamento del saldo alla seconda o unica rata di accon- Ici 2006 (scaduto il 20 dicembre to Irpef e Ires scaduti il 30 novem- scorso), usufruendo della sanzione bre scorso usufruendo della san- ridotta del 3,75% (vedi art. a pag. 4). zione ridotta del 3,75%. Martedì 2 Venerdì 19 Martedì 16 Sabato 20 Venerdì 26 Martedì 30 Mercoledì 17 Mercoledì 31 153 Fiscal Flash continua da pagina 4 Con il modello F24, gli interessi e la sanzione vanno pagati con appositi codici tributo. In particolare per l’Ici sono stati istituiti i seguenti codici: 3901: Ici per l’abitazione principale; 3902: Ici per i terreni agricoli; 3903: Ici per le aree fabbricabili; 3904: Ici per gli altri fabbricati; 3905: Credito Ici; 3906: Ici – interessi; 3907: Ici – sanzioni. Nello spazio codice ente/comune, va indicato il codice catastale del comune in cui è situato l’immobile e nel campo anno di riferimento, l’anno 2006. Non dimenticate, infine, di barrare la casella “ravvedimento” presente sul conto corrente postale o sul modello F24: è l’unico modo per far capire al Comune che avete fatto “mea culpa”. Ritardi Irpef e Irap Strada aperta al ravvedimento anche per chi non ha pagato la seconda o unica rata dell’acconto 2006 Irpef. Sanzioni ridotte e interessi si calcolano come abbiamo già visto. In particolare, chi si regolarizza entro la data di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (30 giugno 2007 per chi presenta il modello Unico in banca o alla posta, oppure 31 luglio per chi si avvale dell’invio on-line), oltre all’imposta non versata, deve pagare subito la sanzione del 6% (o del 3,75% se si pagava entro il 30 dicembre 2006), più gli interessi del 2,5% calcolati dal 1° dicembre 2006 fino alla data di versamento. Dopo di che, la sanzione passa al 30% e verrà iscritta a ruolo direttamente dall’Amministrazione finanziaria, oltre agli interessi. Ricordiamo comunque che se si paga il dovuto entro 30 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazio- ne del fisco, la sanzione si riduce al 10%. Almeno per quest’anno, invece, è stata bloccata la possibilità di rimediare al mancato o insufficiente versamento dell’acconto Irap. Professionisti ed imprenditori che hanno “saltato” la scadenza del 30 novembre scorso, dunque, non dovranno far altro che attendere l’avviso con la sanzione ordinaria. ESEMPIO RAVVEDIMENTO IRPEF Il signor Antonio, entro il 30 novembre 2006, non ha versato la seconda rata di acconto Irpef pari a € 205,54. Il 14 gennaio 2007 regolarizza la situazione usufruendo del ravvedimento operoso. Sanzione dovuta = € 12,33 (6% di € 205,54) Giorni di ritardo = 45 (dal 1° dicembre 2006 al 14 gennaio 2007) Interessi dovuti = 205,54 x 45 gg. x 2,5% = € 0,63 365 Totale da versare = 205,54 + 12,33 + 0,63 = € 218,50 L’importo della seconda rata Irpef, comprensiva degli interessi (quindi 206,17 euro), va versata utilizzando il codice tributo 4034, mentre per il versamento della sanzione (12,33 euro) il codice tributo è 8901. Acconto Iva I contribuenti titolari di partita Iva, dovevano versare entro il 27 dicembre scorso, se dovuto, l’acconto Iva per il 2006. Chi ha “saltato” la scadenza o ha pagato in ritardo, può rimediare entro il 26 gennaio 2007, pagando la sanzione del 3,75%, più gli interessi legali del 2,5% calcolati dal 28 dicembre 2006 fino al giorno in cui effettua il pagamento. Dopo il 26 gennaio e fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2006, la sanzione passa al 6%, sempre più gli interessi legali. Il versamento Imposta, sanzioni e interessi devono essere versati con la delega F24. Le sezioni del modello da utilizzare sono le stesse che si sarebbero dovute utilizzare per il pagamento dell’imposta. Ricordiamo che gli interessi vanno sommati direttamente al tributo, mentre la sanzione deve essere indicata a parte, con il relativo codice (ad esempio 8901 per l’Irpef; 8904 per l’Iva). COME ABBONARSI A FISCAL FLASH (da inviare per posta a: CEDAF SRL Piazza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 Roma, o via fax allo 06/7014651) Desidero abbonarmi per un anno alla rivista mensile "Fiscal Flash" Intendo rinnovare l'abbonamento alla rivista mensile "Fiscal Flash" Ho versato € 29,00 sul c/c n. 12970000 intestato alla CEDAF SRL Vi ho rimesso assegno bancario N.T. di € 29,00 intestato a CEDAF SRL (Cognome e Nome / Ragione sociale) (Indirizzo) Data (telefono) (prov.) (CAP) Firma LA RICEVUTA DI VERSAMENTO COSTITUISCE DOCUMENTO IDONEO PER LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DPR 917/86