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FISCAL
N. 1 Anno XIV - Gennaio 2007
P.zza Castroreale, 9
U F F I C I
ROMA
P.zza Castroreale, 9
Collegato alla Finanziaria 2007
Molte le novità in vigore dal 2006
di Oliviero Franceschi
È
stato definitivamente
approvato il decreto legge n. 262/06 meglio noto
come “collegato fiscale 2007”.
Il provvedimento che “accompagna” la legge finanziaria, contiene importanti disposizioni in
materia fiscale: si va dalla reintroduzione dell’imposta di successione e donazione, alla stretta sulla deducibilità dei costi
delle auto aziendali, dai maggiori poteri agli agenti della
riscossione, alle nuove sanzioni
per chi non rilascia lo scontrino
fiscale, eccetera.
Il provvedimento già convertito
in Legge (pubblicata sul supplemento Ordinario n. 233 alla
Gazzetta Ufficiale n. 277 del
28/11/2006) potrebbe subire
ancora modifiche dalla legge
finanziaria che, al momento di
andare in stampa con il nostro
mensile, è ancora in corso di
approvazione. Di seguito proponiamo una carrellata sulle
novità più rilevanti.
diverse a seconda del rapporto
che intercorre tra le parti. In
particolare, sul valore complessivo dell’asse ereditario (o dei
beni donati), si applica l’aliquota del:
- 4% se i beneficiari sono il
coniuge e i parenti in linea retta,
sul valore netto che eccede per
ciascun beneficiario, la franchigia di 1.000.000 di euro;
- 6% per gli altri parenti fino al
quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.
Per i trasferimenti aventi ad
oggetto immobili, infine, restano
dovute le imposte ipotecaria e
catastale nella misura, rispettivamente, del 2 e dell’1%. Le
imposte sono invece dovute nella misura fissa di 168 euro ciascuna, se il beneficiario (anche
uno solo in caso di pluralità di
beneficiari) possiede i requisiti
“prima casa”. Le novità si applicano alle successioni aperte dal 3
ottobre 2006 ed alle donazioni
effettuate dal 29 novembre 2006.
sostitutiva da applicare alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque
anni e di terreni edificabili.
Ricordiamo che per poter applicare l’imposta sostitutiva (alternativa alla ordinaria tassazione
Irpef), la parte venditrice deve
farne espressa richiesta al notaio,
il quale provvederà all’applicazione e al versamento dell’imposta per conto del cedente.
No tax area per i non residenti
La modifica alle regole di determinazione del reddito imponibile
Sommario
2-3
Collegato alla
Finanziaria 2007
4-15 Nel 2007 si pagano
gli errori
L’Esperto risponde
5
8
Fisco severo sulle spese
di rappresentanza
Imposta sostitutiva
Successioni e donazioni
sulle plusvalenze
Lo sapevate che...
10
Ritorna l’imposta sulle succes- È stata aumentata dal 12,50 al
Scadenze
sioni e donazione con aliquote 20% l’aliquota dell’imposta 14
I.P.
SER VIZI CGN PER I PROFESSIONISTI
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2
dei non residenti (non spettanza
della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione),
introdotta dal decreto legge n.
223/2006, varrà a partire dall’anno 2007. In altre parole, per
il 2006 i contribuenti non residenti in Italia possono ancora
usufruire della deduzione no tax
area in sede di determinazione del
reddito imponibile Irpef.
Mancata emissione
di scontrini fiscali
Commercianti ed artigiani che
vengono sorpresi tre volte nell’arco di un quinquennio a non
emettere lo scontrino o la ricevuta
fiscale saranno soggetti alla
sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo che va da tre giorni a un
mese. Il periodo di sospensione
sale da un mese a sei mesi se
l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera i 50 mila euro. La
chiusura dei locali o la sospensione dell’attività sarà immediata in quanto non occorrerà
più il definitivo accertamento
delle tre violazioni, ma sarà sufficiente la semplice contestazione delle stesse. Il provvedimento di sospensione, inoltre, è
immediatamente esecutivo: la
semplice impugnazione, cioè,
non potrà più bloccarne l’applicazione. Infine, sul sigillo
apposto nei locali sarà indicata
oltre alla misura sanzionatoria la
relativa motivazione (ad esempio: locale chiuso per omissione
dello scontino fiscale).
Queste nuove “sanzioni” si applicano alle violazioni constatate dal
29 novembre 2006.
Stock option
Con le modifiche apportate dal
“collegato d’autunno”, il regime fiscale agevolato previsto
per le stock option è subordinato al verificarsi di ulteriori
Fiscal Flash
condizioni (che devono ricorrere congiuntamente): 1) l’opzione deve essere esercitabile
non prima che siano trascorsi
tre anni dalla sua attribuzione; 2)
al momento in cui l’opzione è
esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati; 3) il beneficiario deve
mantenere per almeno i cinque
anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei
titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il
valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Il regime agevolato, ricordiamo, prevede la non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente della differenza tra il valore delle azioni
al momento dell’assegnazione ed
il prezzo corrisposto effettivamente dal dipendente.
Fabbricati strumentali
in leasing
Viene esteso anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria l’indeducibilità del costo
del terreno occupato dalla costruzione, limitatamente alla quota
capitale dei canoni leasing.
Auto aziendali
Con effetto dal 1° gennaio 2006,
le spese relative ai mezzi di trasporto (compreso l’ammortamento, i canoni leasing, ecc,)
di artisti e professionisti sono
deducibili nella misura del 25%
(contro il precedente 50%), sempre con il limite di un solo veicolo. Per le imprese, invece,
non è più possibile dedurre il
50% delle quote di ammortamento, canoni leasing, carburanti e altre spese. Resta solo
la deduzione integrale per i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad
esempio, per il servizio di taxi)
e per quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa (per esempio, imprese di auto-
noleggio, autoscuole, imprese
funebri, ecc.). Resta immutata
all’80% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Soppressa, infine, la possibilità
di dedurre al 100% le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti: è deducibile solo l’importo che costituisce fringe benefit per il lavoratore dipendente, ossia una
retribuzione in natura.
Allo stesso tempo è stato modificato il criterio per determinare questo fringe benefit: ora si
assume il 50% (anziché il 30%
previsto in precedenza) del costo
chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri, come indicato nelle
tabelle Aci (probabile decorrenza da legge Finanziaria: 2007).
Auto intracomunitarie
e importate
Alla richiesta di immatricolazione (o successiva voltura) di
auto e moto di provenienza intracomunitaria, si dovrà allegare
la copia del modello F24 con
cui è stata pagata l’Iva relativa
alla prima cessione in ambito
nazionale, dal quale risulti, per
ciascun mezzo, anche il numero
di telaio.
Per immatricolare, invece, gli
stessi beni oggetto di importazione
sarà necessario esibire la certificazione doganale che attesta il
pagamento dell’Iva. L’entrata in
vigore è demandata ad apposito
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Nuovo bollo sulle moto
A partire dal 2007 aumenta la
tassa di possesso sulle moto di
cilindrata superiore ai 50 cc;
gli incrementi sono maggiori
per i mezzi più inquinanti. Per
le quattro classificazioni (Euro
0, Euro 1, Euro 2, Euro 3), è prevista una tariffa base (rispettivamente 26,00, 23,00, 21,00 e
Fiscal Flash
19,11 euro) fino a 11 kw, a cui
va aggiunto un importo per
ogni kw di potenza in più
(rispettivamente 1,70, 1,30,
1,00 e 0,88 euro).
Fabbricati del gruppo “E”
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da
E1 ad E6 ed E9 che risultano
avere destinazione commerciale, industriale, ad uso ufficio o
usi diversi e che presentano
autonomia funzionale e reddituale, deve essere richiesto, da
parte dei proprietari, un classamento autonomo entro il 3
luglio 2007 (si tratta in sostanza di edicole, negozi e spazi
espositivi dislocati in stazioni,
aeroporti, ecc.).
Le nuove rendite dichiarate o
attribuite dal Catasto producono effetto fiscale dal 1° gennaio 2007.
Rivalutazione fabbricati
del gruppo “B”
Dal 3 ottobre 2006, ai fini dell’imposta di registro, il moltiplicatore da applicare alle rendite
catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (es.
collegi, convitti, case di cura,
scuole, uffici pubblici, biblioteche, ecc.) è rivalutato del 40%
(passando così da 120 a 168).
Fabbricati rurali
Per poter classificare un fabbricato tra quelli rurali lo stesso deve essere posseduto o utilizzato da imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle
imprese. I fabbricati non più
risultanti rurali a seguito di tale
nuove previsione, devono essere dichiarati in catasto entro il 30
giugno 2007.
Produttori agricoli
I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio
di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non
3
superiore a 7.000 euro (costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr
633/72), sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli
obblighi documentali e contabili
(fatturazione, registrazione,
liquidazione e presentazione
della dichiarazione Iva annuale).
Resta unicamente l’obbligo di
numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. In alternativa al regime di esonero, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
I produttori agricoli che non
rinunciano al regime di esonero
sono esonerati dall’Irap.
Pignoramenti dei crediti
verso terzi
D’ora in poi gli agenti della
riscossione all’atto del pignoramento dei crediti del debitore verso altri soggetti, potranno
ordinare al terzo debitore di
pagargli direttamente il credito
vantato nei confronti del debitore evitando, in tal modo, la
procedura innanzi al giudice
dell’esecuzione. Gli unici crediti esclusi sono quelli pensionistici.
Inoltre, gli agenti della riscossione, in caso di mancato pagamento di importi iscritti a ruolo per più di 25 mila euro, possono accedere nei locali del
debitore moroso con gli stessi
poteri di indagine riconosciuti
agli uffici finanziari (articoli
33 del Dpr 600/73 e 52 del Dpr
633/72), per acquisire copia di
tutta la documentazione utile a
individuare i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi.
Viene, infine, previsto che
decorso inutilmente il termine
di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, gli
agenti della riscossione possono chiedere a soggetti terzi,
debitori del soggetto iscritto a
ruolo, di indicare le somme e le
cose da loro dovute al creditore. Chi non evade la richiesta
o trasmette dati non veri o
incompleti, rischia una sanzione da 2.065,83 a 20.658,28
euro (ridotta alla metà se il
ritardo non supera 15 giorni).
Debiti con il fisco:
pagamenti bloccati
Prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti superiori
a 10 mila euro, le Amministrazioni pubbliche e le società a
prevalente partecipazione pubblica devono verificare se il
beneficiario risulta moroso nei
confronti del Fisco per il mancato
pagamento di una o più cartelle
di pagamento di importo complessivo pari almeno a 10 mila
euro. In caso affermativo il pagamento non verrà effettuato e
verrà segnalata tale circostanza
all’agente della riscossione competente.
Le modalità attuative della disposizione saranno stabilite con un
successivo decreto dell’Agenzia
delle entrate.
Le cartelle esattoriali
si pagano con i rimborsi
L’Agenzia delle entrate, prima di erogare un rimborso
d’imposta, dovrà verificare se
il beneficiario sia debitore di
importi iscritti a ruolo. In tal
caso segnalerà tale circostanza
all’agente della riscossione,
che notificherà al contribuente
una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero. Se
il debitore, nei successivi 60
giorni, accetta la proposta si
provvederà alla compensazione. In caso di rifiuto, invece,
riprenderà la procedura di
riscossione delle somme iscritte e la mancata adesione verrà
comunicata all’Agenzia delle
entrate.
4
Fiscal Flash
Nel 2007 si pagano gli errori
Il nuovo calendario riduce il tempo per ravvedere Irpef, Ici e acconto Iva
di Alessandra Mancusi
P
er iniziare al meglio questo
nuovo anno e lasciarsi alle
spalle insolvenze e morosità
con il Fisco, la strada è una sola e si
chiama ravvedimento operoso.
Questa sorta di indulto fiscale permette al contribuente di sanare gli
omessi, tardivi o insufficienti versamenti, senza incorrere in maxi sanzioni: basta pagare, oltre alle imposte dovute e non versate, la sanzione
ridotta (del 3,75 o del 6%) e una
manciata di interessi legali. Pertanto, prima ci si ravvede e più si
risparmia. Quest’anno poi, si dovranno fare i conti con il nuovo calendario fiscale, che ha anticipato i
termini di scadenza relativi alla
presentazione di tutte le dichiarazioni, riducendo così anche il periodo di tempo necessario per il ravvedimento. Questa avvertenza torna particolarmente utile a chi, per
distrazione o necessità, ha saltato
l’appuntamento con i pagamenti
di novembre e dicembre 2006.
Vediamo quindi cosa cambia.
Le vie del perdono
Distratti e ritardatari possono
cavarsela a buon mercato e dribblare la sanzione del 30% normalmente applicabile per gli omessi, tardivi, o insufficienti versamenti delle imposte. Questa penalità, infatti, si riduce al 3,75% se il
versamento viene effettuato entro
30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), oppure al 6% se si
paga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento
lungo). La manovra bis però ha
modificato le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni.
Pertanto, ricordiamo che chi intende usufruire del ravvedimento lungo, potrà farlo entro il 30 giugno
2007 (invece del 31 luglio), se
presenta l’Unico 2007 in banca o
alla posta, ed entro il 31 luglio
(anziché il 31 ottobre), se, invece,
si avvale del canale telematico.
Affinché il ravvedimento operoso
sia valido è necessario pagare
l’imposta, unitamente alla sanzione ridotta e agli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo. Pertanto, se non si versano
tutti gli importi dovuti, a titolo di
imposta, sanzioni ed interessi entro
il termine previsto, il ravvedimento non si perfeziona, con la
conseguenza che resta applicabile la sanzione piena del 30%.
Altra condizione è che la violazione
commessa, e cioè il tardivo o mancato pagamento, non sia stata già
constatata e, comunque, non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche
o altre attività amministrative di
accertamento riguardanti i tributi
o i periodi interessati.
2007 (31 luglio per chi presenta
Unico on-line), la sanzione è del
6%, sempre più gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Lasciata andare anche questa chance, non resta che aspettare l’avviso di liquidazione con cui il Comune chiederà il pagamento della
sanzione pari al 30% dell’Ici non
pagata o pagata in ritardo e gli
interessi per ritardato pagamento
(2,5% per ogni semestre compiuto).
Pagamento
Il pagamento si effettua con le
stesse modalità e utilizzando lo
stesso bollettino di conto corrente
postale che serve per pagare l’Ici.
La somma da versare deve essere
arrotondata al centesimo di euro e
deve comprendere, oltre all’imposta, anche la sanzione e gli interessi, mentre nelle caselline “abitazione principale”, “altri fabbricati”,
ESEMPIO RAVVEDIMENTO ICI
Il signor Mario non ha pagato il saldo Ici 2006 di 510 euro e decide di “ravvedersi” il 18 gennaio 2007. L’importo da pagare complessivamente sarà
di 530,14 euro così determinato:
Sanzione = 510 x 3,75% = 19,13
Giorni di ritardo dal 21 dicembre 2006 al 18 gennaio 2007 = 29
Interessi del 2,5% dovuti dal 21 dicembre 2006 al 18 gennaio 2007
(510 x 29 giorni x 2,5): 36500 = 1,01 euro
Totale da versare (€ 510 + € 19,13 + € 1,01) = euro 530,14
Ravvedimento saldo Ici 2006
Chi si è accorto di aver pagato
meno del dovuto, o ha addirittura
saltato il versamento del saldo Ici
2006 (in scadenza il 20 dicembre
2006), può rimediare pagando,
oltre all’Ici dovuta o alla differenza non versata, la sanzione
ridotta e gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Se il ravvedimento avviene entro
il prossimo 19 gennaio, si paga
la sanzione del 3,75% più gli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati dal 21 dicembre fino al giorno del pagamento compreso. Dopo
il 20 gennaio e fino al 30 giugno
ecc., vanno indicati solo gli importi corrispondenti all’Ici dovuta.
Chi possiede immobili in uno dei
Comuni convenzionati con l’Agenzia delle Entrate può utilizzare
il modello F24 anche per il ravvedimento operoso.
L’elenco completo dei comuni
convenzionati è sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ricordiamo che la delega di versamento F24 consente, tra l’altro,
di compensare gli importi da
pagare con gli eventuali crediti di
altri tributi risultanti dal modello
Unico 2006.
segue a pagina 15
Fiscal Flash
5
L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
PRIMA CASA:
QUALE DATA?
Il 31/07/2003 ho acquistato un appartamento
con le agevolazioni prima casa. Il 13/09/2003
ho trasferito la residenza nella casa
acquistata. L’atto di compravendita è stato registrato dal
notaio il 10/08/2003. Vorrei sapere quale data devo considerare ai
fini del compimento dei 5 anni di
residenza?
?
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando
vende o dona l’abitazione prima
che sia decorso il termine di
cinque anni dalla data di acquisto (nel caso specifico 31 luglio
2003), a meno che entro un anno
non proceda al riacquisto di un
altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
IMMOBILE
DEL CONIUGE
Ho eseguito dei lavori
di ristrutturazione detraibili ai fini Irpef
(36%), intestando le
fatture e i bonifici a mia moglie,
quale proprietaria dell’immobile. Come posso beneficiare
della detrazione, tenuto conto
che il denaro speso è stato da me
versato per eseguire i bonifici su
un conto corrente cointestato a
entrambi i coniugi?
?
La detrazione per le spese di
ristrutturazione edilizia compete
anche al familiare convivente del
possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati
i lavori, purché ne sostenga le
spese. Benché la norma preveda
che nel bonifico siano riportati i
nominativi di tutti i soggetti che
hanno partecipato alle spese e
che le fatture siano intestate agli
stessi nominativi, l’Amministrazione finanziaria, con circolare n.
55/2001, ha precisato che in presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e
dell’indicazione nel bonifico bancario del solo codice fiscale del
soggetto che ha trasmesso il
modello di comunicazione al Centro operativo di Pescara, il diritto alla detrazione da parte di altri
soggetti non viene meno qualora
venga esposto nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa
agli oneri per i quali compete la
detrazione, il codice fiscale già
riportato sul bonifico bancario.
MUTUO CONTRATTO
PER AIUTARE
LA FIGLIA
Nel mese di gennaio
mia figlia ha acquistato un appartamento
da adibire ad abitazione principale.
Poiché non aveva tutti i soldi
per l’acquisto abbiamo contratto insieme un mutuo ipotecario
che, in realtà, pago soprattutto io.
Vorrei sapere se nella prossima
dichiarazione dei redditi potrò
detrarre gli interessi passivi.
?
La risposta al lettore è negativa.
Gli interessi passivi, infatti,
sono detraibili solo dall’acquirente dell’immobile che sia
anche intestatario del mutuo.
Sarà quindi la figlia a detrarre
eventualmente la parte di inte-
ressi di sua competenza in proporzione alla propria quota.
AFFITTASI
PRIMA CASA
Alcuni anni fa ho acquistato un appartamento
con i benefici prima
casa e sono andato ad
abitarvi. In questi ultimi mesi,
avendo trovato lavoro in un quartiere molto lontano da dove abito, sto pensando di trasferirmi
vicino al luogo di lavoro, prendendo in affitto un monolocale.
Posso, allo stesso tempo, locare
il mio appartamento senza decadere dai benefici prima casa?
?
La risposta al quesito è positiva.
Infatti, la normativa sulle agevolazioni per l’acquisto della
prima casa non richiede che
l’immobile sia effettivamente
utilizzato come abitazione principale né che non debba essere
affittato a terzi.
SPESE PER ALBERGHI
E RISTORANTI
Sono un amministratore di condominio con
partita Iva. Ho una ricca “collezione” di ricevute di ristorante che cestino
abitualmente; vorrei sapere se ed
in che misura sono deducibili le
spese sostenute dal professionista per i ristoranti?
?
Sempre che siano inerenti la professione, le spese relative alle
prestazioni alberghiere e per la
somministrazione di alimenti e
6
Fiscal Flash
L' Esperto risponde
a cura dello studio di consulenza tributaria di Oliviero Franceschi
I quesiti, redatti in maniera breve e concisa, possono essere inoltrati via fax al n. 06/7014651
bevande nei pubblici esercizi sono
deducibili entro il limite del 2% dei
compensi percepiti dal professionista nel periodo di imposta.
INGEGNERE
DIPENDENTE
ED AUTONOMO
Sono un ingegnere
lavoratore dipendente presso una società
privata con contratto
a tempo indeterminato. Quest’anno ho aperto la partita Iva
per svolgere nelle ore libere,
generalmente il sabato, delle
attività professionali di lavoro
autonomo. Mi è stato detto che
devo iscrivermi anche alla
Gestione Separata Inps e pagare il 2% alla Inarcassa. È vero?
?
Sì. Gli ingegneri e architetti che,
oltre ad lavoratori dipendenti,
esercitano anche attività di lavoro autonomo devono applicare in
fattura il contributo integrativo
del 2% e versarlo all’Inarcassa.
Devono inoltre iscriversi alla
Gestione separata Inps (non
potendosi iscrivere all’Inarcassa) e versare il contributo pari al
10% del reddito professionale
realizzato nell’anno (compensi
incassati meno spese dell’attività). Il lettore ha comunque la
facoltà di addebitare al cliente in
fattura una maggiorazione pari
al 4% dell’onorario a titolo di
rivalsa del contributo Inps. Ipotizzando una prestazione da 1.000
euro la fattura sarà la seguente:
Imponibile = 1.000
rivalsa Inps 4% = 40
Totale = 1.040
Contributo integrativo (2% di
1.040) = 20,80
Base imponibile Iva = 1.060,80
Iva 20% = 212,16
Totale fattura = 1.272,96
Meno ritenuta d’acconto (20%
di 1.040) = 208,00
Netto = 1.064,96
CONTRIBUTO DI
BONIFICA
Vorrei sapere se il contributo obbligatorio
versato a un consorzio di bonifica è detraibile ai fini Irpef. È possibile
conoscere anche il relativo riferimento normativo?
che si utilizzano per il pagamento dell’imposta e quindi la
sezione Erario. Gli interessi
vanno pagati con il codice tributo
4034, mentre la sanzione va
indicata con il codice 8901.
Ricordiamo che da gennaio i
titolari di partita Iva possono
effettuare i versamenti solo tramite il canale telematico (F24 on
line, home banking o tramite
gli intermediari).
?
La risposta al quesito del lettore è positiva. Tali contributi
sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del d.p.r. 917/86.
RAVVEDIMENTO PER
TARDIVO PAGAMENTO
Ho pagato tardivamente la seconda rata
di acconto Irpef. Un
collega mi ha detto che
sarebbe opportuno versare anche
la sanzione e gli interessi prima
che arrivi la comunicazione delle Entrate. Ho già fatto tutti i calcoli ma vorrei sapere quali sono
le modalità pratiche per indicare tale “mora” tramite il ravvedimento, nel modello F24.
?
Trattandosi di versamento tardivo
il lettore dovrà pagare tramite
ravvedimento operoso solo la
sanzione ridotta (oramai si presume quella 6%) e gli interessi,
visto che l’imposta è stata già
pagata. La sezione da compilare nella delega F24 è la stessa
ASSUNZIONE
DI UNA COLF
Tra non molto assumerò una colf parttime che percepirà circa 6.000 euro all’anno
lordi. Quali sono i suoi obblighi
fiscali? Io, persona fisica senza
partita Iva, diventerò un sostituto
d’imposta? A quali obblighi
fiscali vado incontro?
?
Il datore di lavoro non titolare
di partita Iva non assume la qualifica di sostituto d’imposta e
quindi non è tenuto a effettuare
alcuna ritenuta fiscale oltre quelle previdenziali. Gli unici obblighi saranno quelli relativi al versamento dei contributi previdenziali ed al rilascio, a fine anno, di
una certificazione, in carta libera, riportante l’ammontare degli
emolumenti corrisposti nell’anno
solare e dei contributi versati
nonché l’indicazione del periodo
di lavoro prestato nell’anno. La
collaboratrice domestica dal canto suo dovrà verificare l’obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi consultando le
istruzioni alla compilazione del
modello unico, paragrafo “esonero
dalla dichiarazione dei redditi”.
A. Cannioto - G. Maccarone
Lavoro
Finanziaria
2007
€ 16,00
pagg. 160
Le novità su lavoro
e previdenza
Nov i tà
Le nuove aliquote e detrazioni IRPEF
La riforma del TFR
Le nuove norme sul collocamento
La sanatoria contributiva del lavoro nero
In appendice il testo coordinato
definitivo della Finanziaria 2007
In vendita nelle migliori cartolibrerie oppure direttamente utilizzando il seguente
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Fiscal Flash
Fisco severo sulle spese di rappresentanza
Imprese: sconto pieno solo per omaggi fino a 25,82 euro
di Daniele Cuppone
I
regali di Natale, si sa, appartengono ormai a quel genere
di “doveri” dai quali non è
più possibile astenersi. Vuoi per
immagine, riconoscenza o convenienza, gli omaggi natalizi
sono diventati come le tasse: un
oneroso adempimento che incide fortemente sul bilancio familiare e professionale. Ma se non
è possibile risparmiare sulla pelliccia per la fidanzata o sulla
cravatta di seta per il suocero, i
titolari di partita Iva possono
almeno “limare” il conto di quelle piccole operazioni di marketing
che si traducono nell’acquisto
di bottiglie di spumante, agende,
penne, panettoni e quant’altro, per
i migliori clienti. Ecco come.
Artisti e professionisti
I titolari di partita Iva possono
dedurre dal reddito professio-
nale, le spese per omaggi e le
spese di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti
nell’anno. Così, ad esempio, supponiamo che nel corso del 2006
un architetto incassi 80 mila
euro. Spendendo nell’anno 1.000
euro per omaggi alla clientela,
potrà portare in deduzione dal
reddito 2006 un importo massimo di 800 euro (1% di 80mila).
Gli imprenditori
Per le imprese, il discorso è più
complesso: imprenditori, artigiani e commercianti, possono
dedurre interamente gli omaggi di valore unitario (Iva compresa) fino a 25,82 euro.
Il valore unitario è il valore dell’omaggio nel suo complesso,
anche se formato da beni autonomamente “utilizzabili” (ad
esempio, il cesto natalizio composto da una serie di prodotti dolciari e non). In questo caso, ciascun
prodotto ha il suo costo, ma ciò che
OMAGGI NATALIZI
Artisti/professionisti
Imprese
OMAGGI AI CLIENTI
Redditi
deducibili fino a 1%
dei compensi incassati
(1)
Costo unitario del bene
(Iva compresa)
fino a € 25,82=
deduzione al 100%
Costo unitario del bene
(Iva compresa)
oltre € 25,82=
deduzione per 1/3 in 5 anni
Iva
Detraibile se costo
unitario del bene
non supera € 25,82
(al netto Iva)
OMAGGI AI DIPENDENTI (2)
Artisti/professionisti
costo per il personale
Non detraibile
Imprese
deducibile al 100%
(1)
(2)
Beni non rientrati nell’attività propria dell’impresa.
Qualsiasi sia il costo unitario del bene. Esiste comunque un limite annuo di 258,23 euro oltre il quale il
regalo concorre a formare il reddito del dipendente.
conta è il valore complessivo del
pacco che viene regalato.
Gli omaggi di importo unitario
superiore a 25,82 euro, invece,
sono deducibili solo per 1/3 del
loro ammontare, da ripartire però
in cinque anni. Ad esempio, un’impresa che nel 2006 ha speso 6
mila euro per gli omaggi alla
clientela, potrà dedurre solo 2.000
euro (1/3 di 6.000) “spalmando”
lo sconto in cinque anni: vale a dire
400 euro nel 2006, altri 400 nel
2007 e così fino ad arrivare al
2010. La differenza di 4.000 euro
rimasta (6.000 – 2.000), non può
essere “scaricata”.
Lo stesso limite alla deducibilità
vale anche per quei beni caratterizzati da loghi, denominazioni o
comunque riferimenti che li distinguono come prodotti dell’impresa.
Questione Iva
L’Iva relativa agli omaggi è detraibile soltanto per l’acquisto di
beni di costo unitario fino a 25,82
euro. Oltre questa soglia, non è
possibile detrarla, ma resta comunque la possibilità di dedurne il
costo ai fini dell’imposta sui redditi. Ricordiamo che per evitare
future noie con il Fisco, è necessario conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare l’effettivo impiego dei
beni per spese di rappresentanza.
“Premi produzione”
Gli omaggi ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza e quindi sono sempre deducibili dal reddito come spese per
prestazioni di lavoro. L’Iva, invece, non è detraibile. Ricordiamo,
in ogni caso, che per documentare l’uscita degli omaggi, è opportuno recapitarli con una ricevuta o
un documento di trasporto.
N. 1 Anno XIV - Gennaio 2007 - FiscalFlash pubblicazione mensile, edizione CEDAF S.r.l. - Piazza di Villa Fiorelli, 1 Roma - Spediz. in abbon. post. comma 20
lett. b) Legge 662/96 Roma - Stampato da: Pubbliprint Service snc - Tel. 06 2031165 Dir. resp.: Paolo Ricci - Iscr.Trib. Roma n.134-14/3/95 - Tutti i diritti riservati
Raccolta Fiscale
a cura di Oliviero Franceschi
€ 24,00
Novità
Fiscali
2007
Testi
Coordinati
Definitivi
Nov i tà
Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06)
Collegato alla Finanziaria (D.L. n. 262/06)
Legge Visco-Bersani (D.L. n. 223/06)
Con le circolari esplicative
dell’Agenzia delle Entrate
spagg. 464
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IVA ORDINARIA PER
UTENZE DOMESTICHE
AD USO PROMISCUO
ARCHIVIO DIGITALE:
CONSERVARE
I DOCUMENTI
Le forniture di gas metano a
uso domestico promiscuo (cottura cibi e produzione di acqua
calda, nonché riscaldamento)
sono soggette ad Iva ordinaria
del 20%. Lo ha precisato la
Corte di Cassazione ricordando che per usufruire dell’aliquota ridotta del 10% è necessario che:
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla tenuta e conservazione di libri
e documenti contabili e fiscali su
supporto informatico.
Tra i documenti trattabili rientrano,
ad esempio, le scritture, i libri
e i registri contabili (quali libro
giornale e libro degli inventari),
le scritture ausiliarie nelle quali
devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, le
scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili, il bilancio d’esercizio,
i registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
le dichiarazioni fiscali, i modelli di pagamento F23 e F24.
In linea generale possono essere
informatizzati tutti i documenti
rilevanti ai fini tributari, ad eccezione di quelli inerenti il settore
doganale, le accise e le imposte
di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Tuttavia,
la rilevanza fiscale di un documento non implica automaticamente la possibilità per lo stesso
di essere “informatizzato”; infatti, la memorizzazione esclusivamente informatica non è
ammissibile, ad esempio, per la
ricevuta o lo scontrino fiscale, in
quanto tali documenti devono
essere emessi in duplice esemplare su appositi bollettari a ricalco “madre” e “figlia” o tramite
apparecchi misuratori fiscali.
Oltre a chiarire la differenza tra
documenti informatici e documenti analogici (questi ultimi,
– il gas venga utilizzato esclusivamente per uso domestico,
vale a dire presso l’abitazione
privata dell’utente (sono
comunque comprese anche le
scuole, le caserme, asili, case
di riposo e conventi) e non
nell’esercizio di impresa o
professione;
– che la fornitura sia impiegata
esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione di
acqua calda.
In tutti gli altri casi, compreso
quindi anche l’utilizzo del gas
metano per riscaldamento, si
applica l’Iva ordinaria del 20%.
I giudici della Suprema Corte, allineandosi all’orientamento del Fisco, hanno ribadito che se non è possibile
distinguere l’utilizzo del combustibile a causa della mancanza di contatori separati, l’aliquota Iva da applicare all’intera fornitura è comunque quella ordinaria del 20%.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20220 del 18 settembre 2006.
contrariamente ai primi sono
documenti materiali, solo successivamente informatizzati), le
Entrate dettano, poi, utili informazioni sulle modalità e termini di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico;
l’imposta di bollo da applicare;
le norme sanzionatorie delle violazioni inerenti il trattamento
dei dati informatizzati.
Tra le novità, si ricordano le
nuove modalità di determinazione dell’imposta di bollo per il
libro giornale e il libro inventari, dovuta nella misura di 14,62
euro per ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Per corrispondere l’imposta, da
pagare tramite modello F23, codice tributo 458T, è necessario presentare una comunicazione all’ufficio dell’Entrate, contenente il
numero presuntivo degli atti,
documenti e registri che potranno essere emessi o utilizzati
durante l’anno, l’imposta dovuta
su ogni singolo documento, l’importo globale dell’imposta relativo
a ogni articolo della tariffa, la
somma complessivamente dovuta e gli estremi del pagamento.
Inoltre, entro la fine del mese di
gennaio dell’anno successivo, il
contribuente deve presentare una
comunicazione contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per
tipologia, formati nell’anno precedente, e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza
dell’imposta, oppure la richiesta
di rimborso o di compensazione.
Circolare dell’Agenzia delle
Entrate n.36/E del 6 dicembre 2006.
continua a pagina 12
Nov i tà
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IL FISCO SPIEGA LE
COMPRAVENDITE
A seguito delle numerose novità
introdotte dalla manovra bis (decreto legge n. 223/2006, convertito,
con modificazioni, nella legge n.
248/2006) in materia di compravendite immobiliari, l’Agenzia
delle Entrate torna a fare il punto
sull’argomento dedicando al tema
il V numero del periodico bimestrale “l’agenzia informa”.
La pubblicazione è distribuita
come sempre gratuitamente presso tutti gli uffici delle Entrate e
può anche essere consultata on
line nella biblioteca di FISCOoggi (www.fiscooggi.it) e su
www.agenziaentrate.gov.it, dove
è disponibile anche la versione
multimediale audio/video.
La “Guida fiscale alla compravendita della casa” è stata aggiornata con le rilevanti modifiche
normative intervenute recentemente.
Dopo aver illustrato quali sono
le diverse imposte da versare
quando si acquista casa a seconda di chi sia il venditore (privato o impresa), l’opuscolo si sofferma sulle novità introdotte
dagli ultimi provvedimenti legislativi, in particolare la legge
n. 266/2005 (Finanziaria per il
2006) e il decreto legge n.
223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006.
Nella guida, infine, vengono
spiegate in dettaglio le agevolazioni fiscali per la prima casa,
il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e la
detrazione Irpef spettante in
caso di acquisto di un immobile che si trovi in un fabbricato
interamente ristrutturato.
LE NOVITÀ
DEL CUD 2007
È stato approvato il nuovo schema di certificazione unica, Cud
2007, con le relative istruzioni, che i sostituti d’imposta
dovranno rilasciare ai propri
dipendenti per certificare le somme corrisposte nel periodo d’imposta 2006, a titolo di redditi
di lavoro dipendente, redditi di
pensione e redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
Ricordiamo che il termine ultimo
per il rilascio della certificazione
ai soggetti percipienti resta fissato
al 15 marzo 2007, in quanto le
modifiche introdotte dalla manovra bis (che spostano la scadenza
al 28 febbraio di ciascun anno),
entreranno in vigore soltanto a partire dal 1° maggio 2007.
Rispetto al modello dello scorso anno, nella versione 2007
sono state inserite alcune nuove
caselle. Si tratta, ad esempio,
di quella relativa al “Codice
attività”, o codice di classificazione delle attività economiche
(desunto dalla tabella “ATECOFIN 2004”), che deve essere
riportato dal soggetto che rilascia
la certificazione.
Tale informazione risponde a
esigenze meramente statistiche e,
in particolare, consente ai Caf
di ordinare per ramo di attività
economica i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, monitorandone il livello reddituale.
Tra le nuove caselle, ricordiamo
anche quella riservata agli “Eventi eccezionali” (Parte A - Dati
Generali), da compilare nei casi
in cui il contribuente beneficia
della sospensione dei termini
relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del
6 dicembre 2006.
PRONTE LE NUOVE
TABELLE ACI 2007
Sono state approvate dall’Aci le
nuove tabelle nazionali per determinare il reddito derivante dalla
concessione in uso promiscuo
di autoveicoli, motocicli, ciclomotori ai dipendenti nel corso
del 2007. A tali soggetti, ricordiamo, è imputato come reddito
un importo pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una
percorrenza media di 15 mila
chilometri, calcolato sul costo
chilometrico di esercizio ricavato, appunto, dalle tabelle Aci,
al netto di quanto eventualmente trattenuto in busta paga.
Comunicato dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233 alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2007.
Abbonati a
Fiscalflash
Chi sceglie Edipro non passa inosservato. Da sempre attenta a dare visibilità ai suoi rivenditori, Edipro ha scelto di
presentare ogni mese i punti vendita personalizzati che valorizzano il suo marchio e i suoi prodotti. L’obiettivo di
Edipro, infatti, è di far crescere l’azienda e chi ne fa parte. Perché chi fa conoscere Edipro, merita di essere conosciuto.
14
Fiscal Flash
Le scadenze di Gennaio
lazione può essere regolarizzata con
il versamento della sanzione di 32
euro per ciascuna dichiarazione contenuta nel modello Unico.
REGISTRO
Registrazione dei nuovi contratti di
locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2007 e versamento
dell’imposta di registro (2% o 1%
per alcune locazioni effettuate da
soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente
presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta, con il mod.
F23 ed i codici tributo:
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1a annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero
periodo;
114T - Imposta di registro per proroghe;
INTRASTAT
108T - Imposta di registro per affitPresentazione elenchi Intrastat del- to fondi rustici;
VERSAMENTI UNIFICATI
Versamento dell’Iva a debito relativa le cessioni e/o acquisti intracomu- 113T - Imposta di registro per risoal mese di dicembre con il codice nitari del mese di dicembre (opera- luzioni.
tributo 6012 - Versamento IVA men- tori mensili).
sile dicembre. Vanno inoltre versate
le ritenute operate nel mese di dicembre sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati, sui compensi di lavoro
autonomo e sulle provvigioni ad
EREDI
agenti o rappresentanti di commercio. IVA RAVVEDIMENTO
Gli eredi delle persone decedute dopo
DICHIARAZIONI D’INTENTO Regolarizzazione dell’omesso o il 31 marzo 2006 devono presentare
I contribuenti Iva devono presenta- insufficiente versamento dell’ac- (se non lo hanno già fatto) il Modelre per via telematica la comunicazione conto IVA per il 2006 scaduto lo lo Unico 2006 per conto del de-cuius.
dei dati relativi alle lettere d’intento scorso 27 dicembre (vedi art. a pag. IVA INTRACOMUNITARIA
ricevute nel mese di dicembre 2006 4). Si paga solo con modalità tele- Presentazione degli elenchi Intrada parte degli esportatori abituali matiche.
stat delle cessioni e/o acquisti intrache possono effettuare acquisti sencomunitari effettuati nel 4° trimeza applicazione dell’IVA.
stre 2006 o nell’anno 2006 (operatori
obbligati alla presentazione annuale).
CANONE RAI
UNICO 2006: RITARDATARI
Ultimo giorno per effettuare il pagaPresentazione telematica dell’Unico mento (senza sanzioni) dell’abbo2006 da parte di persone fisiche, namento Rai relativo al 2007. MagRAVVEDIMENTO OPEROSO
Regolarizzazione degli omessi, tar- società di persone e soggetti Ires, che giori informazioni sul sito internet
divi o insufficienti versamenti di non hanno presentato la dichiarazio- www.abbonamenti.rai.it o al numeimposte o ritenute non effettuati ne entro il 31 ottobre 2006. La vio- ro 199.123.000 “risponderai”.
entro il 18 dicembre 2006 con l’applicazione della sanzione ridotta del
3,75% e degli interessi del 2,5%
Attenzione: dal 1/1/2007 i titolari di partita Iva annuo calcolati dal 19 dicembre fino
effettuano i pagamenti del mod. F24 con modaal giorno del pagamento. I principali
lità telematiche (F24 on-line).
codici tributo per pagare le sanzioni
sono i seguenti:
REGISTRO
Registrazione dei contratti di loca- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
zione di immobili con decorrenza 8906 - Sanzione pecuniaria sostitu1/12/2006 e versamento dell’impo- ti d’imposta.
sta di registro (2% o 1% per alcune
locazioni effettuate da soggetti Iva)
sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente.
RAVVEDIMENTO ACCONTO
ICI RAVVEDIMENTO
NOVEMBRE
Ultimo giorno per regolarizzare gli Regolarizzazione dell’omesso, carenomessi o tardivi versamenti relativi te o tardivo versamento del saldo
alla seconda o unica rata di accon- Ici 2006 (scaduto il 20 dicembre
to Irpef e Ires scaduti il 30 novem- scorso), usufruendo della sanzione
bre scorso usufruendo della san- ridotta del 3,75% (vedi art. a pag. 4).
zione ridotta del 3,75%.
Martedì 2
Venerdì 19
Martedì 16
Sabato 20
Venerdì 26
Martedì 30
Mercoledì 17
Mercoledì 31
153
Fiscal Flash
continua da pagina 4
Con il modello F24, gli interessi
e la sanzione vanno pagati con
appositi codici tributo. In particolare per l’Ici sono stati istituiti i seguenti codici:
3901: Ici per l’abitazione principale;
3902: Ici per i terreni agricoli;
3903: Ici per le aree fabbricabili;
3904: Ici per gli altri fabbricati;
3905: Credito Ici;
3906: Ici – interessi;
3907: Ici – sanzioni.
Nello spazio codice ente/comune, va indicato il codice catastale
del comune in cui è situato l’immobile e nel campo anno di riferimento, l’anno 2006.
Non dimenticate, infine, di barrare la casella “ravvedimento”
presente sul conto corrente postale o sul modello F24: è l’unico
modo per far capire al Comune
che avete fatto “mea culpa”.
Ritardi Irpef e Irap
Strada aperta al ravvedimento anche
per chi non ha pagato la seconda o
unica rata dell’acconto 2006 Irpef.
Sanzioni ridotte e interessi si calcolano come abbiamo già visto. In
particolare, chi si regolarizza entro
la data di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (30
giugno 2007 per chi presenta il
modello Unico in banca o alla
posta, oppure 31 luglio per chi si
avvale dell’invio on-line), oltre
all’imposta non versata, deve pagare subito la sanzione del 6% (o
del 3,75% se si pagava entro il
30 dicembre 2006), più gli interessi
del 2,5% calcolati dal 1° dicembre
2006 fino alla data di versamento.
Dopo di che, la sanzione passa al
30% e verrà iscritta a ruolo direttamente dall’Amministrazione finanziaria, oltre agli interessi. Ricordiamo comunque che se si paga il
dovuto entro 30 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazio-
ne del fisco, la sanzione si riduce al
10%. Almeno per quest’anno, invece, è stata bloccata la possibilità
di rimediare al mancato o insufficiente versamento dell’acconto Irap.
Professionisti ed imprenditori che
hanno “saltato” la scadenza del 30
novembre scorso, dunque, non
dovranno far altro che attendere
l’avviso con la sanzione ordinaria.
ESEMPIO RAVVEDIMENTO IRPEF
Il signor Antonio, entro il 30 novembre 2006, non ha versato la seconda
rata di acconto Irpef pari a € 205,54. Il 14 gennaio 2007 regolarizza la
situazione usufruendo del ravvedimento operoso.
Sanzione dovuta = € 12,33 (6% di € 205,54)
Giorni di ritardo = 45 (dal 1° dicembre 2006 al 14 gennaio 2007)
Interessi dovuti = 205,54 x 45 gg. x 2,5% = € 0,63
365
Totale da versare = 205,54 + 12,33 + 0,63 = € 218,50
L’importo della seconda rata Irpef, comprensiva degli interessi (quindi 206,17
euro), va versata utilizzando il codice tributo 4034, mentre per il versamento
della sanzione (12,33 euro) il codice tributo è 8901.
Acconto Iva
I contribuenti titolari di partita
Iva, dovevano versare entro il 27
dicembre scorso, se dovuto, l’acconto Iva per il 2006.
Chi ha “saltato” la scadenza o ha
pagato in ritardo, può rimediare
entro il 26 gennaio 2007, pagando
la sanzione del 3,75%, più gli
interessi legali del 2,5% calcolati
dal 28 dicembre 2006 fino al giorno in cui effettua il pagamento.
Dopo il 26 gennaio e fino alla
data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al
2006, la sanzione passa al 6%,
sempre più gli interessi legali.
Il versamento
Imposta, sanzioni e interessi devono essere versati con la delega F24.
Le sezioni del modello da utilizzare
sono le stesse che si sarebbero
dovute utilizzare per il pagamento dell’imposta. Ricordiamo che gli
interessi vanno sommati direttamente al tributo, mentre la sanzione deve essere indicata a parte,
con il relativo codice (ad esempio
8901 per l’Irpef; 8904 per l’Iva).
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