CENTRO DI FORMAZIONE
IN EUROPROGETTAZIONE
INTRODUZIONE
ALL’UNIONE EUROPEA
Giampaolo Peccolo
Direttore del Centro di Formazione
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Questa mattina parliamo di :
- Dalle Comunità europee all’Unione europea
- L’organizzazione e le istituzioni dell’UE
- Il funzionamento dell’Unione europea e
l’articolazione delle politiche europee
Buon viaggio!
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LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA:
TRATTATO DI PARIGI (1951): CECA
TRATTATO DI ROMA (1957): CEE e EURATOM
TRATTATO DI FUSIONE (1965)
ATTO UNICO EUROPEO (1986) e TRATTATO DI MAASTRICHT
(1992): Unione europea (UE), Comunità europea (CE), Unione
economica e monetaria
TRATTATO DI AMSTERDAM (1997), TRATTATO DI NIZZA
(2001), TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE
PER L’EUROPA (ROMA 2004)
TRATTATO DI LISBONA (2007, in vigore da dicembre 2009)
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DALLE COMUNITA’ ALL’UNIONE:
GLI STATI MEMBRI
1951 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi (6)
1973 Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
1981 Grecia (10)
1986 Portogallo, Spagna (12)
1995 Austria, Finlandia, Svezia (15)
2003 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
2007 Bulgaria, Romania (27)
2013 Croazia (28)
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LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE MONETARIA
1° gennaio 1999: undici stati sono ammessi alla terza e
ultima fase dell’Unione economica e monetaria e
adottano l’euro (Austria, Belgio, Finlandia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna)
1° gennaio 2002: l’euro entra ufficialmente in circolazione
in dodici stati (gli undici ammessi nel 1999, più la
Grecia ammessa nel 2001)
1° marzo 2002: l’euro è moneta unica circolante negli Stati
che hanno attuato i criteri di convergenza (sono stati
successivamente ammessi Slovenia, Cipro, Malta,
Slovacchia, Estonia: al 2012 sono diciassette stati in
tutto)
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I TRATTATI DOPO LISBONA
TUE
Trattato sull’Unione europea
TFUE
Trattato sul funzionamento dell’Unione europa
(ex Trattato che istituisce la Comunità europea, Tce)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
“Ha lo stesso valore giuridico dei trattati» (art. 6 Tue)
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IL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
• Preambolo
• Titolo I: disposizioni comuni (artt. 1-8)
• Titolo II: disposizioni relative ai principi
democratici (artt. 9-12)
• Titolo III: disposizioni relative alle istituzioni (artt.
13-19)
• Titolo IV: disposizioni sulle cooperazioni rafforzate
(art. 20)
• Titolo V: disposizioni generali sull’azione esterna
dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica
estera e di sicurezza comune (artt. 21-46)
• Titolo VI: disposizioni finali (artt. 47-55)
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COOPERAZIONI RAFFORZATE
Le cooperazioni non possono essere instaurate che nei settori di
competenza non esclusiva dell’unione.
Servono a promuovere la realizzazione degli obiettivi e la tutela degli
interessi dell’Unione, nonché a rafforzare il suo processo di
integrazione.
La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal
Consiglio a due condizioni. La prima è che alla cooperazione
partecipino almeno nove Stati, la seconda è che il Consiglio stabilisca
che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti
entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme.
La cooperazione è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri
dell’Unione e anche gli Stati che non ne fanno parte possono
partecipare, pur senza il diritto di voto, alle deliberazioni interne alla
cooperazione.
Gli atti adottati nel quadro della cooperazione rafforzata vincolano solo
gli Stati partecipanti, e non entrano a far parte dell’acquis comunitario.
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ART. 1 TUE
«Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti
istituiscono tra loro un’UNIONE EUROPEA,
in appresso denominata “Unione”,
alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per
conseguire i loro obiettivi comuni.
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli
dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
L’Unione si fonda sul presente trattato
e sul trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(in appresso denominati “i trattati”).
I due trattati hanno lo stesso valore giuridico.
L’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea».
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IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA
Preambolo
Parte prima Principi (1-17)
Parte seconda Non discriminazione e cittadinanza
dell’Unione (18-25)
Parte terza
Politiche e azioni interne dell’Unione (26-197)
Parte quarta Associazione dei paesi e territori d’oltremare
(198-204)
Parte quinta Azione esterna dell’Unione (205-222)
Parte sesta
Disposizioni istituzionali finanziarie (223-334)
Parte settima Disposizioni generali e finali (335-358)
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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE
EUROPEA
Le istituzioni dell’Unione sono:
– il Parlamento europeo [art 14 Tue, artt 223-234 Tfue]
– il Consiglio europeo [art 15 Tue, artt 235-236 Tfue]
– il Consiglio [art 16 Tue, artt 237-243 Tfue]
– la Commissione europea [art 17 Tue, art 244-250 Tfue]
– la Corte di giustizia [art 19 Tue, artt 251-281 Tfue],
– la Banca centrale europea [artt 127-133, 282-284 Tfue]
– la Corte dei conti [artt 285-287 Tfue].
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IL CONSIGLIO EUROPEO
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
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È composto dai Capi di stato o di governo degli Stati
membri, dal suo Presidente e dal Presidente della
Commissione
Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi
È presieduto dal presidente del Consiglio europeo, eletto
per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola
volta (non può avere incarichi nazionali)
È l’organo di indirizzo politico dell’UE («dà all’Unione
l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita
funzioni legislative»)
Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni,
previste dai trattati, mediante votazione)
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IL CONSIGLIO
È composto da un rappresentante per ogni Stato membro a
livello di Ministro (= 28 membri) autorizzato a impegnare il
proprio Governo.
Si riunisce in 9 “configurazioni”:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Affari generali e relazioni esterne
Affari economici e finanziari (ECOFIN)
Giustizia e affari interni
Occupazione, politica sociale, salute e tutela dei consumatori
Concorrenza (mercato interno, industria e ricerca)
Trasporti, telecomunicazioni ed energia
Agricoltura e pesca
Ambiente
Istruzione, gioventù e cultura
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IL CONSIGLIO
E’ presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato membro per
sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto dall’alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza)
Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio (insieme al
Parlamento europeo)
Decide a maggioranza qualificata (a meno che i trattati non
dispongano diversamente, ad es. sulla politica estera e di sicurezza
comune): 55% degli Stati membri i quali rappresentino almeno il 65%
della popolazione dell’Unione, ma tre soli Stati non possono bloccare
le decisioni anche se la loro popolazione supera il 35% (dal 2014)
Ogni seduta è divisa in due parti, pubblica (quando il Consiglio
discute e vota progetti di atti legislativi) e non pubblica
Le riunioni sono preparate da un comitato di rappresentanti
permanenti degli stati membri (Co.re.per)
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IL PARLAMENTO EUROPEO
• Conta 736 membri (legislatura 2009-2014; dal 2014: 751)
• Eletti a suffragio universale diretto per 5 anni
• I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25
deputati eletti in almeno un quarto degli Stati)
• I lavori sono suddivisi in venti commissioni
• Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri
• Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi
Sede: Strasburgo – Bruxelles
Segretariato generale: Lussemburgo
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IL PARLAMENTO EUROPEO (751 membri)
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96 seggi Germania
74 seggi Francia
73 seggi Italia, Regno Unito
54 seggi: Spagna
51 seggi: Polonia
32 seggi: Romania
26 seggi: Paesi Bassi
21 seggi: Belgio, Grecia, Portogallo, Rep. Ceca, Ungheria
20 seggi: Svezia
18 seggi: Austria
17 seggi: Bulgaria
13 seggi: Danimarca, Finlandia, Slovacchia
11 seggi: Irlanda, Lituania, Croazia
8 seggi: Lettonia, Slovenia
6 seggi: Cipro, Estonia, Lussemburgo, Malta
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I GRUPPI ALL’INTERNO
IL PARLAMENTO EUROPEO
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Gruppo del Partito popolare europeo (17 italiani)
Gruppo dell’Alleanza progressista dei socialisti e
democratici al Parlamento europeo (31)
Gruppo dell’Alleanza dei democratici e dei liberali (0)
Gruppo Europa della libertà e della democrazia (17)
Gruppo Verde/Alleanza libera europea (0)
Conservatori e riformisti europei (0)
Gruppo confederale della Sinistra unitaria
europea/Sinistra verde nordica (3)
+ 5 non iscritti
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L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO
A STRASBURGO
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L’AULA DEL PARLAMENTO EUROPEO
A BRUXELLES
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IL PARLAMENTO EUROPEO
Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione
legislativa (nella maggior parte dei casi secondo la
procedura legislativa ordinaria) e la funzione di
bilancio (secondo una procedura legislativa speciale)
Esercita funzioni di controllo politico
Elegge il presidente della Commissione e ha il potere
di obbligare alle dimissioni collettive i membri della
Commissione
Può istituire commissioni d’inchiesta
Può rivolgere interrogazioni alla Commissione e
raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante
per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Elegge il Mediatore europeo
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LA COMMISSIONE EUROPEA
• Tanti componenti quanti sono gli Stati, incluso il
presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza (che è uno dei vicepresidenti)
• Dura in carica 5 anni
• È l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione
e adotta le iniziative appropriate a tal fine»
• Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono
sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i
governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a
non cercare di influenzarli)
• Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del
suo Presidente (che decide l’organizzazione interna,
ripartisce le competenze e può obbligare alle dimissioni
un qualsiasi membro)
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LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
A BRUXELLES
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LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
A BRUXELLES
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NOMINA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
CONSIGLIO EUROPEO
propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente
della Commissione (considerando i risultati delle elezioni europee)
PARLAMENTO EUROPEO
elegge il candidato presidente a maggioranza dei membri
CONSIGLIO
adotta l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri
della Commissione in base alle proposte degli stati
PARLAMENTO EUROPEO
approva la Commissione (Presidente, Alto rappresentante, altri membri)
CONSIGLIO
nomina la Commissione in seguito all’approvazione del Parlamento
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POTERI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
•
Ha il potere di iniziativa degli atti legislativi (che spetta
alla Commissione e a nessun altro organo)
•
Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione
•
Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione al
bilancio (cioè ha il potere di spesa)
•
Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione
•
Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la procedura
•
Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche
economiche e di bilancio, e può iniziare una procedura per
d’infrazione
disavanzo eccessivo
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LE DIREZIONI GENERALI DELLA COMMISSIONE
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LA CORTE DI GIUSTIZIA
•
•
•
•
•
•
È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati, assistiti
da 8 avvocati generali
I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni
dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e
competenza
I giudici eleggono al proprio interno il Presidente
Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e
un proprio regolamento
Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati»
Giudica le controversie fra Stati membri, fra l’Unione e uno
Stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone
fisiche o giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi)
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IL TRIBUNALE
Si affianca alla Corte di giustizia ed è composto di
un giudice per Stato membro
È competente per le azioni intraprese da persone
fisiche o giuridiche (non per ricorsi degli stati o
delle istituzioni), nonché per le controversie fra
l’Unione e i propri funzionari
Le sue decisioni sono impugnabili davanti alla
Corte di giustizia solo per motivi di legittimità
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LA BANCA CENTRALE EUROPEA
È dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado
di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi
Ad essa sono attribuiti poteri normativi
Gli organi della Bce sono il Presidente e il Comitato esecutivo,
che insieme ai governatori delle banche centrali nazionali
costituiscono il Consiglio direttivo
Il presidente e gli altri cinque membri del comitato esecutivo
sono nominati dal Consiglio europeo per 8 anni, con
mandato non rinnovabile
Ha «il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote
in euro all’interno dell’Unione»
La Bce e le bance centrali nazionali costituiscono il Sistema
europeo delle banche centrali (Sebc), con il compito di
assicurare «il mantenimento della stabilità dei prezzi» e
sostenere «le politiche economiche generali dell’Unione»
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GLI ALTRI ORGANI DELL’UNIONE
Corte dei Conti: composta da tanti membri quanti sono gli
Stati membri, nominati per 6 anni dal Consiglio previa
consultazione del Parlamento europeo. Assicura il controllo
dei conti attraverso l’esame di tutte le entrate e le spese
dell’Unione e di ogni organo da essa istituito. Controlla «la
legittimità e la regolarità» delle entrate e delle spese e accerta
«la sana gestione finanziaria»
Comitato economico e sociale: organo consultivo costituito
da rappresentanti delle categorie economiche, fino a 350,
nominati dal Consiglio su proposta degli Stati
Comitato delle regioni: organo consultivo costituito da
rappresentanti degli enti regionali e locali, fino a 350,
nominati dal Consiglio su proposta degli Stati
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I NOMI DELL’UNIONE EUROPEA
Consiglio europeo: Donald Tusk (PL)
Consiglio: Dal 1° luglio la presidenza di turno spetta all’Italia (nel I
semestre 2015: Lettonia); presidente del Consiglio affari esteri è
l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
Federica Mogherini (I)
Parlamento europeo: Martin Schulz (D)
Commissione: Jean Claude Juncker (L)
Corte di giustizia: Vassilios Skouris (GR)
Corte dei conti: Vitor Manuel da Silva Caldeira (P)
Banca centrale europea: Mario Draghi (I)
Comitato Economico e Sociale: Henri Malosse (F)
Comitato delle Regioni: Michel Lebrun (B)
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LE CITTA’ DELLE ISTITUZIONI EUROPEE
• Consiglio europeo: Bruxelles
• Consiglio: Bruxelles (tranne alcune sessioni a Lussemburgo)
• Parlamento europeo: Strasburgo (plenarie), Bruxelles (plenarie
aggiuntive e commissioni), Lussemburgo (segretariato
generale)
• Commissione: Bruxelles (tranne alcune servizi a Lussemburgo)
• Corte di giustizia e Tribunale: Lussemburgo
• Corte dei conti: Lussemburgo
• Banca centrale europea: Francoforte
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LE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO
Fonti originarie: i Trattati
Trattato Ue - Trattato Tfue - Carta dei diritti fondamentali
Fonti derivate
Regolamenti - Direttive - Decisioni
Altre fonti
Raccomandazioni - Pareri
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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO
Art. 289 Tfue
1.
La procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione
congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una
decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio
su proposta della Commissione. Tale procedura è definita
all’articolo 294.
2.
Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un
regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte
del Parlamento europeo con la partecipazione del
Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione
del Parlamento europeo costituisce una procedura
legislativa speciale.
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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO
COMMISSIONE (iniziativa):
presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
PARLAMENTO EUROPEO (prima lettura):
approva un testo e lo trasmette al Consiglio
CONSIGLIO (prima lettura):
a) approva lo stesso testo (l’atto si considera adottato)
b) approva il testo con emendamenti e lo trasmette al Parlamento
COMMISSIONE:
illustra la sua posizione al Parlamento
PARLAMENTO EUROPEO (seconda lettura):
a) approva lo stesso testo o non si pronuncia entro 3 mesi (l’atto è adottato)
b) respinge il testo (l’atto si considera non adottato)
c) approva emendamenti e il testo torna al Consiglio e alla Commissione
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IL PROCEDIMENTO NORMATIVO ORDINARIO
COMMISSIONE:
formula un parere sugli emendamenti del Parlamento
CONSIGLIO (seconda lettura):
a) approva tutti gli emendamenti del Parlamento, all’unanimità in caso di
parere negativo della Commissione (l’atto si considera adottato)
b) non approva tutti gli emendamenti del Parlamento e viene
convocato un comitato di conciliazione
COMITATO DI CONCILIAZIONE PARLAMENTO/CONSIGLIO:
(con la partecipazione della Commissione):
a) approva un progetto comune entro sei settimame (l’atto deve essere
successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio in terza lettura)
b) non approva un progetto comune (l’atto si considera non adottato)
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PROCEDIMENTO NORMATIVO SPECIALE
Es.: art. 113 Tfue
«Il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una
procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale, adotta le disposizioni che riguardano
l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte
sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo ed altre
imposte indirette, nella misura in cui detta
armonizzazione sia necessaria per assicurare
l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno
ed evitare le distorsioni di concorrenza».
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LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA
PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE:
«L’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi
stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene
agli Stati membri» (Art. 5.2 Tue).
• Competenza esclusiva nei settori di cui all’art. 3 Tfue: «solo l’Unione può
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti» (es.: unione doganale,
politica monetaria per gli stati della zona euro, politica commerciale
comune…)
• Competenza concorrente nei settori di cui all’art. 4 Tfue: «gli Stati membri
esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato»
o «ha deciso di cessare di esercitare la propria» (es.: mercato interno,
agricoltura e pesca, ambiente, spazio di libertà, sicurezza e giustizia…)
• Competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l’azione degli Stati membri» nei settori di cui all’art. 6 Tfue: l’Unione non si
sostituisce tuttavia alla competenza degli stati (es.: tutela della salute umana,
industria, cultura, turismo…)
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LE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’:
«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono
di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in
quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere
conseguiti meglio a livello dell’Unione» (Art. 5.2 Tue)
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’:
«In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma
dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il
conseguimento degli obiettivi dei trattati» (Art. 5.3 Tue)
LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA
PARTE TERZA TFUE (ARTT. 26-198)
Mercato interno
Libera circolazione delle merci
Agricoltura e pesca
Libera circolazione persone, servizi, capitali
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Trasporti
Norme comuni sulla concorrenza, sulla
fiscalità e sul ravvicinamento delle
legislazioni
Politica economica e monetaria
Occupazione
Politica sociale
Fondo sociale europeo
Istruzione, formazione professionale,
gioventù, sport
Cultura
Sanità pubblica
Protezione dei consumatori
Reti transeuropee
Industria
Coesione economica, sociale e territoriale
Ricerca e sviluppo tecnologico, spazio
Ambiente
Energia
Turismo
Protezione civile
Cooperazione amministrativa
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Grazie per l’attenzione.
Giampaolo Peccolo
Direttore del Centro di Formazione
[email protected]
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1 – Introduzione all`Unione Europea