Traduzione esterna
PARLAMENTO EUROPEO
2004
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2009
Commissione per le petizioni
3.07.2006
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Petizione 260/2005, presentata da Fransisco Guillan y Suarez, cittadino di nazionalità
sconosciuta, sulla normativa comunitaria in materia di sicurezza degli ascensori
1.
Sintesi della petizione
Il firmatario denuncia un caso presunto di abuso di posizione dominante da parte di
un'organizzazione europea (ELA) di società attive nel settore dell'installazione e
manutenzione di ascensori, detentrici dell'80% del volume di affari nel mercato belga, che
avrebbe esercitato con successo pressioni sull'esecutivo per fare introdurre a livello europeo
una sorta di regolamentazione obbligatoria per rafforzare la sicurezza degli impianti. Il
firmatario, oltre a sottolineare la manipolazione di dati statistici su cui si è fondata l'azione di
lobbying, critica la disinformazione, a livello nazionale, che ha accompagnato l'emanazione
delle normative nazionali, presentate come strumenti di attuazione di obblighi derivanti dal
diritto comunitario. In particolare, egli cita un decreto reale belga, nel cui preambolo si fa
riferimento ad una raccomandazione della Commissione europea 95/216 dell'8/6/95, divulgata
nella stampa e nelle pubblicazioni specializzate come se fosse una direttiva. In definitiva, la
manovra si sarebbe rivelata controproducente per la stessa Commissione, che di fronte alla
pubblica utenza è additata come la responsabile di una normativa superflua ed onerosa, in un
settore come quello immobiliare che risponde ad un bisogno primario dei cittadini, e che
sarebbe stato fondo d'indebito arricchimento per le società all'origine della manovra di
lobbying.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 19 luglio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006.
La petizione andrebbe considerata alla luce dei seguenti elementi:
(a)
L'unica normativa comunitaria in materia di sicurezza degli ascensori è la direttiva
95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
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ascensori. Si tratta di una normativa del mercato unico, basata sull'articolo 95 del
trattato CE (ex articolo 100A CE) e riguarda pertanto esclusivamente l'installazione di
nuovi ascensori. La manutenzione, l'ispezione periodica e il miglioramento della
sicurezza degli ascensori installati prima dell'entrata in vigore della direttiva, nel luglio
1999 (definiti gli "ascensori esistenti") non rientrano nell'ambito di applicazione della
normativa comunitaria. Tale ambito è soggetto esclusivamente alle disposizioni
nazionali.
(b)
In un primo tempo il Parlamento europeo aveva auspicato l'inserimento di disposizioni
sulla sicurezza degli ascensori esistenti nella direttiva 95/16/CE. Il Consiglio e la
Commissione hanno respinto tale ipotesi, vista l'assenza di una base nel trattato CE per
la normativa comunitaria in tale ambito. Nel corso della procedura di conciliazione, il
Parlamento europeo ha accettato la direttiva 95/16/CE soltanto a condizione che la
Commissione adottasse una raccomandazione sulla sicurezza degli ascensori esistenti.
Tale raccomandazione viene citata in uno dei considerandi della direttiva 95/16/CE.
La raccomandazione 95/216/CE dell'8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza
degli ascensori esistenti1 si basa sull'ex articolo 155 CE (ora articolo 211 CE). Non è
una normativa comunitaria e non è vincolante per gli Stati membri, che restano liberi
di legiferare o meno in tale ambito, alla luce dell'analisi della situazione nazionale e
della normativa esistente.
(c)
Alla luce della raccomandazione 95/216/CE, vari Stati membri hanno introdotto, negli
ultimi anni, disposizioni nazionali nuove o modificate nel settore della manutenzione o
nel miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti. Altri Stati membri hanno
ritenuto sufficienti le disposizioni esistenti, monitorando nel contempo lo stato degli
ascensori esistenti. Molti degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 stanno
avviando un esame della sicurezza degli ascensori esistenti, alla luce della
raccomandazione.
I progetti di misure nazionali relative alla sicurezza degli ascensori esistenti sono
comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione, conformemente alle procedure
stabilite nella direttiva 98/34/CE. Tali progetti sono esaminati nell'ottica della loro
compatibilità con il trattato CE e con il diritto comunitario derivato. La Commissione
non esprime opinioni in merito al contenuto di tali misure con riferimento alla
situazione nazionale.
(d)
Nel 2003, in Belgio, sono state adottate disposizioni di legge per migliorare la
sicurezza degli ascensori esistenti. Tali misure si sono scontrate con l'opposizione
manifestata da alcuni proprietari immobiliari che contestano l'esigenza di talune
misure e ritengono che comportino costi eccessivi. In risposta a tale opposizione, sono
state apportate modifiche alle misure belghe, in particolare per concedere più tempo
per la loro applicazione.
Si è verificata una certa confusione in merito allo status giuridico delle misure belghe
dovuta, in parte, al fatto che un opuscolo ufficiale pubblicato dalle autorità belghe le
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GU L 134 del 20.6.1995, pagg. 37-38
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aveva erroneamente presentate come attuative di una direttiva europea (anche se il
testo giuridico stesso facesse correttamente riferimento alla raccomandazione
95/216/CE). Una confusione analoga è emersa in altri Stati membri.
(e)
Tale problema è stato ampiamente chiarito in una serie di riunioni tra i servizi della
Commissione e l'Unione internazionale della proprietà immobiliare (cfr. relazione
delle riunioni in allegato) e la risposta fornita il 30 marzo 2005 dal vice presidente
Verheugen ad un'interrogazione scritta del MdPE Manolis Mavrommatis (cfr. risposta
in allegato).
Inoltre, nel corso del 2005, i servizi della Commissione hanno inviato tre risposte al
firmatario Guillan y Suarez, spiegando lo stato e il contesto della raccomandazione
95/216/CE (cfr. lettere in allegato).
Il 7 ottobre 2005 la Commissione europea ha presentato una comunicazione degli
addebiti ai produttori di ascensori di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, in
merito alla presunta violazione dell'articolo 81 del trattato CE. Le presunte violazioni,
a seconda del paese interessato, comprendevano accordi o intese volti a concedere
appalti e contratti per la vendita, installazione, assistenza e ammodernamento di
ascensori ai partecipanti al cartello. Le presunte violazioni si sono verificate nel corso
di vari anni, in base alla società.
.
La comunicazione degli addebiti segna l'avvio della procedura per inadempimento e
contiene la valutazione preliminare della Commissione. Le parti hanno diritto a
presentare le rispettive memorie difensive per iscritto, oltre che nel corso di un'udienza
orale.
Conclusioni:
(a)
La petizione riguarda essenzialmente il contenuto e l'applicazione delle disposizioni
giuridiche nazionali relative alla sicurezza degli ascensori esistenti, adottate in assenza
di una normativa comunitaria vincolante in un settore che è di responsabilità esclusiva
degli Stati membri. In questo senso, la petizione non riguarda "una materia che rientra
nel campo di attività della Comunità" nel significato dell'articolo 194 del trattato CE.
Le autorità nazionali interessate sono le uniche a poter fornire una risposta alle
osservazioni contenute nella petizione, relative al contenuto e all'applicazione pratica
di misure nazionali.
(b)
Per quanto attiene al diritto in materia di concorrenza, la petizione fa riferimento ad un
presunto abuso di posizione dominante da parte di aziende che installano ed eseguono
la manutenzione degli ascensori in Europa, segnatamente in Belgio. Tale presunto
abuso rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 82 del trattato. I servizi
della DG Concorrenza non hanno trovato alcun riscontro di tale presunta violazione.
Tuttavia, la Commissione può confermare che, ai sensi di una disposizione giuridica diversa
in materia di concorrenza, vale a dire l'articolo 81 del trattato CE, ha deciso di avviare un
procedimento formale e di inviare una comunicazione degli addebiti ai vari produttori di
ascensori. L'articolo 81 proibisce i comportamenti concertati o gli accordi tra aziende che
abbiano per oggetto o per effetto di limitare la concorrenza. Dopo aver ascoltato la difesa
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delle aziende, la Commissione adotterà una decisione definitiva che potrebbe comportare
l'irrogazione di multe fino ad un massimo del 10 % del fatturato annuo delle aziende.
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