Le criticità del sistema italiano d’accoglienza nel quadro della cosiddetta «emergenza Nord Africa» Università La Sapienza 20/03/2013 Andrea De Bonis Le norme in materia di accoglienza dei richiedenti asilo sono contenute nel D. Lgs. 140/05 di attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. L’accoglienza dei richiedenti asilo é un obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Unione europea. L’art. 13 comma 2: “Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo”. Il D. Lgs. 140/05 deve essere letto congiuntamente al decreto Qualifiche n. 251/2007 e al Decreto Procedure Il richiedente asilo “privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari” (art. 5, co. 2 D. Lgs. 140/05) La presentazione della domanda di asilo entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, salvo ricorrano cause di forza maggiore. No ad altri requisiti, ad esempio, la dichiarazione di ospitalità, ovvero l’elezione di un domicilio al fine di permettere la verbalizzazione della domanda di asilo. L’accoglienza ha inizio dal momento della presentazione della domanda di asilo (art. 5, co. 5 D. Lgs. 140/05). Quando un richiedente asilo può essere considerato tale? •La presentazione della domanda di asilo non è vincolata ad alcuna forma precisa e può avvenire anche in via verbale. •Art. 4, comma 2, Regolamento Dublino «La domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità. Nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile. CPA: L. 563/1995, cd. Legge Puglia, si limita a disciplinare le attività di prima assistenza per un preciso arco temporale e in una determinata area geografica. CARA: Il questore dispone l’invio del richiedente in un CARA, se ricorrono le specifiche ipotesi di accoglienza di cui all’art. 20, o in un CIE per i casi in cui l’art. 21 dispone il trattenimento (art. 26, co. 4 e artt. 20-21D. Lgs. 25/08) Quando la Questura non ha riscontrato i presupposti per l’accoglienza nel CARA o il trattenimento nel CIE - ed il richiedente asilo chieda di essere ospitato in una struttura di accoglienza poiché indigente - la Prefettura-UTG cerca un posto disponibile in accoglienza nello SPRAR. CARA o SPRAR: Il Decreto Accoglienza stabilisce in via generale che “la Prefettura-UTG, cui viene trasmessa, da parte della Questura, la documentazione di cui al co. 1 [richiesta di accesso alle misure di accoglienza], valutata, l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, (...), accerta, (...), la disponibilità di posti all’interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati” (art. 6, co. 2 D. Lgs. 140/05). Articolo 6 comma 3: In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d‘accoglienza per richiedenti asilo ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione Nel caso di invio ai CARA, allo scadere dei 20-35 giorni, il richiedente asilo dovrebbe godere, pertanto, dei medesimi diritti previsti per i richiedenti accolti nello SPRAR. Il permesso di soggiorno: Il Questore “rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale”(art. 26, co. 4 e art. 20, co. 3 D. Lgs. 25/08). N.B: La dimora abituale del richiedente asilo: ai sensi dell’art.6 del Testo unico sull’immigrazione, “la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un Poiché l’accoglienza é disposta per consentire al richiedente asilo di vivere dignitosamente nel Paese ospitante durante lo svolgimento della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, “le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (art. 5, co. 6 D. Lgs. 140/05). Art. 11 comma 1 D. lgs 140/2005. “Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.” In caso di decisione negativa, se il richiedente asilo presenta ricorso giurisdizionale ed é ammesso a permanere sul territorio lo stesso ha diritto all’accoglienza “per il periodo in cui non gli é consentito il lavoro, ai sensi dell’art. 11, co. 1 ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro”(art. 5, co. 7 D. Lgs. 140/05, come ribadito dalla comunicazione del Ministero dell’Interno, prot. 4089 – 13.7.10). Tra queste particolari “condizioni fisiche”, possono rientrare le vulnerabilità di cui all’art. 8 del D.Lgs 140/05. Le condizioni materiali di accoglienza: le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere. Art. 8, DPR 303/04 (Regolamento asilo) Funzionamento 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro (...) predispone servizi al fine di assicurare una qualita’ di vita che garantisca dignita’ e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita’ dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel Paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Art. 9, DPR 303/04 Modalita di permanenza nel centro 1. E garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne. 3. All’ingresso nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza (…) Il Diritto al lavoro dopo sei mesi; La tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile; La possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato ≪ACNUR≫, ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 11 del regolamento. L’istruzione dei minori. Il Decreto Accoglienza prevede all’art. 10, co. 2 che “i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’art.38 del Testo unico”, ossia con applicazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunita scolastica. La disposizione del D. Lgs. 140/05, tuttavia, esclude il periodo di permanenza dei minori nel “Centro di identificazione, Le misure di accoglienza possono essere revocate per i seguenti motivi previsti dalla legge: - allontanamento dal CARA (ossia l’assenza per un periodo superiore alle ore diurne per le quali e garantita la liberta di circolazione ex art. 20, co. 4 D. Lgs. 25/08), senza giustificato motivo (art. 22, co. 2 D. Lgs. 25/08); - violazione grave e ripetuta da parte del richiedente asilo delle regole del Centro di accoglienza ovvero suoi comportamenti gravemente violenti (art. 12, co. 1, lett. e D. Lgs. 140/05); - accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza (art. 12, co. 1, lett. d D. Lgs. 140/05). Se sussiste una delle ipotesi di revoca, l’ente gestore del Centro e tenuto a comunicarla alla Prefettura-UTG, che dispone la revoca con proprio decreto motivato, efficace dal momento della sua comunicazione all’interessato – validamente effettuata presso il Centro in cui lo stesso e ospitato - e che puo essere impugnato con ricorso al TAR Le categorie vulnerabili sono indicate dall’art. 8 del Decreto Accoglienza: - minori, - disabili, - anziani, - donne in stato di gravidanza, - genitori singoli con figli minori, - vittime di tortura, - vittime di violenza sessuale o di altre gravi forme di abuso psicologico o fisico. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, e importante notare che, ai sensi dell’art. 26, co. 6 del Decreto Procedure, “in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21” ossia nei CARA e nei CIE. Art. 9, DPR 303/04 Modalita di permanenza nel centro 2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per acc ertare la qualita' dei servizi erogati. Art. 22 Schema di Capitolato, parte generale; La Prefettura-UTG svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione del Centro “diretta a verificare il rispetto delle modalita di erogazione dei servizi ... nonche la garanzia della qualità, della quantità e delle caratteristiche dei beni forniti” Arrivi via mare e domande di protezione internazionale 2007-2011 Arrivi via mare Domande di protezione 68.000 62.692 64.000 60.000 56.000 52.000 48.000 44.000 36.000 31.723 32.000 n erso .p N 37.350 36.951 40.000 28.000 24.000 20.455 19.090 20.000 16.000 12.000 13.310 12.121 9.573 8.000 4.406 4.000 0 Anno L’UNHCR invita il Governo italiano a garantire un’adeguata disponibilità di posti in accoglienza per i richiedenti asilo in tutto il Paese, anche in caso di situazioni di arrivi significativi, assicurando che ciascun richiedente asilo privo di mezzi abbia tempestivo accesso ad un’accoglienza adeguata, in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE sulle condizioni minime di accoglienza. Il sistema di accoglienza dovrebbe essere più flessibile, anche per adattarsi al numero di domande di asilo ed alla durata della procedura. Le condizioni e gli standard di accoglienza nelle varie strutture preposte dovrebbero essere uniformati ad un livello qualitativamente accettabile. In considerazione delle diversità esistenti tra le varie tipologie di strutture (CARA, SPRAR, centri delle aree metropolitane e “Piano d’accoglienza per i migranti”), l’attuale approccio dovrebbe essere riconsiderato, garantendo alti standard per tutti i richiedenti asilo. In ogni caso l’assistenza in attesa della decisione sulla domanda di asilo non dovrebbe essere limitata ad un massimo di sei mesi. Sarebbe infine preferibile evitare la permanenza dei richiedenti asilo per Le misure specifiche per gli individui con necessità particolari, come le vittime di tortura e di violenza sessuale o di genere, MNAS, donne sole o in stato di gravidanza e persone con disabilità dovrebbero essere ampliate. L’UNHCR, inoltre, sostiene l’adozione di procedure operative standardizzate per l’invio delle diverse categorie di persone vulnerabili nelle strutture predisposte al fine di garantire un’adeguata assistenza e una qualificata presa in carico. L’UNHCR incoraggia l’adozione di meccanismi di consultazione e di partecipazione attiva dei richiedenti asilo nelle strutture d’accoglienza e l’introduzione di meccanismi efficaci di reclamo. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta alle differenze di genere, alle eventuali vulnerabilità legate all’età ed ai bisogni individuali. L’UNHCR invita il Governo italiano a rafforzare i sistemi di monitoraggio e controllo della qualità o ad introdurne altri più efficaci. Alcuni aspetti innovativi introdotti nel 2011 nell’ambito dell’emergenza NordAfrica dal “Piano d’accoglienza per i migranti”, ad esempio il sistema delle quote, il coinvolgimento delle Regioni, la predisposizione di un “Comitato di coordinamento” e la creazione del “Gruppo di Monitoraggio ed Assistenza”,