Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE VENETO DIVISIONE CALCIO FEMMINILE VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE) CENTRALINO: 041 25.24.111 – DIVISIONE FEMMINILE: 041 25.24.114 FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140 Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2008/2009 COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 15 Luglio 2008 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 2 del 1/07/2008 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1.1. Visite mediche di accertamento dell’idoneità all’attività agonistica Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica prima dell’inizio della pratica sportiva. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 1.2. Conclusione Attività Agonistica L.N.D.- Stagione sportiva 2008/09 In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008-2009, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2009. Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 1.3. Orari Ufficiali – Stagione Sportiva 2008/2009 Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare fissati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2008/2009: • • • • • • • dal dal dal dal dal dal dal 10 21 26 1° 29 3 1° agosto settembre ottobre febbraio marzo maggio giugno 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 ore 16.00 ore 15.30 ore 14.30 ore 15.00 ore 16.00 ore 16.30 ore 17.00 Il C.D. del C.R. Veneto inviata a tenere presente che – in assenza di diversa indicazione – le squadre devono attenersi alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d’inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui Comunicati Ufficiali. 2/18 1.4. Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi d’informazione dalle stesse dipendenti Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2008-2009, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l’attività del Comitato Interregionale: a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nullaosta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2008-2009. b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2008/2009 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione. c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società. Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca. d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Regolamento. Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite. Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali. Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva». REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente: REGOLAMENTO 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2008/2009, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento. 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2008/2009, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva: - per l’esercizio della cronaca radiofonica: trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi; - per l’esercizio della cronaca televisiva: sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti. 3) L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00. 2/19 4) Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all’art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che: a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta; b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69; c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69; d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle; e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi. 5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno. 6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4; b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo; c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Emittente stessa; d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4. La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo. 7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente: a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4; b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti. 8) Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7. Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro. 9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale. La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente stessa. In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico. 2/20 10) E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive: - di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti; - di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori; - di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo; - di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi; - di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori; - di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio. 11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse. Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11. In fede Il Legale Rappresentante dell’Emittente _______________________________________ 1.5. Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009. Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l’attività del Comitato Interregionale. Art. 1 ACCESSO AGLI STADI Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti: a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l.; b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente circolare; c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare; d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 2 del 1 luglio 2008. Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare. 2/21 Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963. Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare. Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi. Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare. I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco. Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre. L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali». Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi. L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi: a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi; b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare. Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare. Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca. Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE L’art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine. In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni. Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco. Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2008/2009. Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni: a/1 a/2 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili; le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2008/2009; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata; 2/22 a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2008/2009; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso; a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante; a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante; a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»; a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente circolare; a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori. Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali. Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno: a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti; b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorché in possesso della «Tessera - Stampa»; c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni. Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 3 del 1/07/2008 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2.1. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore nel periodo dal 1°luglio 2008 al 30 giugno 2012 Si informa che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie per i tesserati e dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012 (vedi Com. uff. LND n. 6 del 1° luglio 2008). Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (convenzione infortuni con relativa tabella lesioni, responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela giudiziaria) prevedono le garanzie indicate negli allegati al presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante. Si allega, altresì, lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei sinistri. Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’ pari a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D.. 2/23 Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00. Si ricorda, inoltre, che e’ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450 È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet WWW.CARIGEASSICURAZIONI.IT/LND CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER CONTO E A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI CONTRAENTE: LEGA NAZIONALE DILETTANTI DOMICILIO: Via PO, 36 – 00198 ROMA CODICE FISCALE: 02006911008 PARTITA IVA: 02006911008 EFFETTO: ore 24,00 del 30/06/2008 SCADENZA: ore 24.00 del 30/06/2012 Tra la LEGA NAZIONALE DILETTANTI e la Compagnia Carige Assicurazioni SpA designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie contro Lesioni/Morte, Invalidità permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro, Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi tesserati. Le prestazioni garantite sono disciplinate nell’allegato “REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI”. Tale regolamento forma parte integrante della presente Convenzione. Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione di attività - purchè rientrante negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono: • la Tessera nominativa e numerata; • per le Società sportive l’affiliazione alla Contraente; La tessera verrà rilasciata a cura della Contraente anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare. Si precisa inoltre che la Contraente è da intendersi automaticamente assicurata. 2/24 Art. 2 Durata e decorrenza della convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni quattro, non rescindibile, per entrambe le parti, con inizio dalle ore 24,00 del 30/06/2008 e scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2012 con tacito rinnovo per uguale periodo salvo disdetta da una delle Parti da comunicarsi 180 giorni prima della scadenza del 30/06/2012. Art. 3 Aggravamento del Rischio La Contraente si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle proprie norme ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere dall’accordo. Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Oneri fiscali Le imposte e gli altri oneri, presenti e futuri, stabiliti per legge, in conseguenza del contratto, sono a carico della Contraente. Art. 6 - Assicurazione obbligatoria degli sportivi L’art. 51 della legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 e s.m.i. prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione Infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Per tanto, in deroga a quanto previsto all’art. 7 ed all’art. 18, Assicuratore e Contraente concordano che l’Assicuratore è sempre tenuto a risarcire l’Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti della Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa. Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio …omissis… Art. 8 Pagamento del premio anticipato …omissis… Art. 9 Sinistri L’Assicuratore si impegna a : • mettere a disposizione a proprie spese un call center con numero verde (n. 800-903.407) al quale l’Assicurato potrà fare riferimento per i seguenti servizi: I - Informazioni sul contratto assicurativo e modalità di denuncia/apertura del sinistro II – ricezione e gestione della documentazione riguardante il sinistro III - Informazioni sullo stato del sinistro: (in lavorazione, respinto, in attesa di documentazione, ecc) IV Informazioni sulla definizione del sinistro: (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza) • • • 24h su 24h Tutti i giorni Orari ufficio Tutti i giorni, escluso i festivi Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Tutti i martedì e giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tutti i venerdì escluso i festivi Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Tutti i martedì e giovedì Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tutti i venerdì escluso i festivi effettuare un incontro trimestrale con un incaricato delle Lega Nazionale Dilettanti, per l’analisi dei sinistri non liquidati; fornire, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, riepiloghi informativi in relazione a: o numero sinistri denunciati; o numero sinistri senza seguito; o numero sinistri liquidati e relativo importo; o numero sinistri in trattazione e loro importo preventivato; fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre alla Contraente, anche su formato elettronico, l’elenco nominativo degli assicurati che hanno denunciato un sinistro fornendo per ciascuna posizione le seguenti informazioni: o nome e cognome; o data di accadimento del sinistro; 2/25 • o stato della pratica; o importo di liquidazione; o importo di riserva; fornire, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno assicurativo, l’elenco dei sinistri portati a riserva e i relativi importi. Art. 10 Variazioni nella figura della Contraente Nel caso di fusione della Contraente, il contratto continua con l'Associazione che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'Associazione stessa nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione La Contraente è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro i successivi 15 giorni dal loro verificarsi all'Assicuratore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'avviso, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni. Art. 11 Foro competente - clausola arbitrale Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall’altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l’osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma Art. 12 Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di Legge. Art. 13 Clausola Broker La Contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della convenzione, mandato di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione a L.I.F.E. s.r.l. via XX settembre 98/G 00187 Roma. L’Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (codice delle assicurazioni) e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker, con il Broker incaricato dalla Contraente. Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti dal Broker per conto della Contraente. Art. 14 Coassicurazione L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all’art. 1911 del Codice Civile. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una all'altra parte unicamente tramite la delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse, successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici. LA CONTRAENTE CARIGE ASSICURAZIONI SPA __________________ __________________ NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 15 Identificazione delle persone assicurate La Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la materiale identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli elenchi ed alla documentazione ufficiale riportanti i nominativi dei tesserati e/o iscritti redatti dalla Contraente o dalle Società ad essa affiliate. 2/26 Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894). Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, L’Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l’Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Art. 17 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione, ai sensi dell’art. 1 “Titoli che danno diritto all’assicurazione” e cessa il 30 Giugno successivo di ogni anno. Art. 18 Termine di Rispetto I premi devono essere pagati all’Assicuratore per il tramite del broker. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Art. 19 Ritardato pagamento del premio e rivalsa dell’Assicuratore Trascorso il termine di cui al precedente Art. 17, salvo quanto previsto ai precedenti art. 6 e 8, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Art. 20 Modifiche dell’Assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 21 Estensione territoriale L’assicurazione vale per il Mondo intero. Art. 22 Limite di età L’assicurazione vale per le persone senza limiti di età. Art. 23 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato. Art. 24 Altre Assicurazioni L’Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio. Art. 25 Rescissione del contratto L’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 2 “Durata e decorrenza della Convenzione” . Art. 26 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 27 Denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato (o dai suoi aventi causa) all’Assicuratore tramite lettera raccomandata, fax o servendosi dell'apposito numero verde, entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui 2/27 l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile. Art. 28 Foro competente Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Assicuratore e Assicurato il foro competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell’Assicurato. LA CONTRAENTE CARIGE ASSICURAZIONI SPA ________________ __________________ SEZIONE I - INFORTUNI SETTORE A) CALCIATORI, TECNICI e DIRIGENTI Art. 29 Persone assicurate CATEGORIA A), B), C). Art. 30 Oggetto dell’assicurazione L'assicurazione prestata con la presente polizza, comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i limiti dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, in occasione di: • partecipazione a gara di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla Federazione competente; • allenamenti, purché questi siano preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione sportiva competente e siano svolti per preparazione fisico-atletica. L'assicurazione comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante: 1. i trasferimenti collegiali effettuati su ordinari mezzi pubblici di trasporto, dalla residenza al luogo della manifestazione o dell'allenamento cui gli Assicurati stessi devono partecipare; o dal luogo dell'allenamento a quello della manifestazione e ritorno, sempreché il viaggio venga effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori. Ai fini delle norme del presente articolo, si considerano "mezzi pubblici di trasporto" anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di complessi di atleti o squadre; compreso il mezzo di proprietà della squadra. 2. i trasferimenti effettuati con mezzi privati limitatamente ai trasferimenti compiuti per partecipare alle gare ed allenamenti ufficiali controllati; partecipazione che dovrà risultare da documentazione ufficiale. 3. i trasferimenti su mezzi adibiti a pronto soccorso o privati, durante il trasporto al più vicino luogo di ricovero. Tale assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in una località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della copertura in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso la tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell’attività stessa. Gli allenamenti ufficiali controllati devono intendersi come effettuati sotto il controllo di un tecnico e/o allenatore tesserato, o di un dirigente della Società anch'esso tesserato, che eventualmente sarà chiamato, insieme al Presidente, a controfirmare la denuncia, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati. Art. 31 Garanzie prestate Morte, Perdita Anno Scolastico, Indennità Forfetaria HIV, Lesioni, Rimborso spese di cura ospedaliere, Rimborso Spese di Cura Grandi Interventi, Spese di cura pre-post intervento chirurgico, Rimborso spese specialistiche, Indennità giornaliera in caso di ricovero, Rimborso per cure dentarie e/o protesi dentarie, Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e/o inamovibile, Danno estetico, Indennità Aggiuntiva. Art. 32 Somme Assicurate L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo Assicurato, per le seguenti somme: 1. Morte: 2. Perdita Anno Scolastico 3. Indennità Forfetaria HIV: 4. Lesioni come da Tabella allegato A): 5. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere 6. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere in caso di “grandi interventi” € € € € € € 80.000,00 3.000,00 16.000,00 80.000,00 7.000,00 16.000,00 2/28 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Spese di Cura pre-post Intervento Chirurgico Rimborso Spese Specialistiche Indennità Giornaliera In Caso Di Ricovero Rimborso Per Cure Dentarie e/o Protesi Dentarie Indennità Forfettaria Per Applicazione Di Apparecchio gessato Danno Estetico Indennità Aggiuntiva € 2.000,00 € 750,00 € 100,00 € 6.000,00 € 500,00 € 1.500,00 € 12.000,00 SETTORE B) “DIRIGENTI” Art. 33 Persone assicurate CATEGORIA D) Art. 34 Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività di Dirigente, comprese missioni e trasferimenti, delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo le regole del proprio mandato non sempre ricavabili da verbali, registrazioni e/o relazioni, che abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. Art. 35 Somme assicurate L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo Assicurato, per le seguenti somme: 1. 2. MORTE: INVALIDITA’ PERMANENTE € 10.000,00 € 10.000,00 ESTENSIONI DI GARANZIA Art. 36 Perdita anno scolastico per i tesserati studenti. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato sia costretto ad un'assenza dalle regolari lezioni, tale da comportare la perdita dell'anno scolastico, espressamente motivata e convalidata dall'organismo scolastico preposto, l'Assicuratore liquida all'Assicurato un'indennità ulteriore pari a €uro 3.000,00 Art. 37 Contagio da H.I.V. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e per causa di una trasfusione ematica avvenuta nel corso delle cure necessarie per l'infortunio stesso, l'Assicurato contragga il virus H I V, l'Assicuratore liquida un'ulteriore indennità forfetaria pari a €uro 15.494,00. Art. 38 Rappresentativa nazionale In occasione delle convocazioni per la Rappresentativa Nazionale e regionali, per gli infortuni avvenuti sul terreno di gioco, i massimali s'intendono triplicati. Art. 39 Caso Lesioni L’assicuratore corrisponde gli indennizzi nella misura prevista alla Tabella Lesioni allegata. In caso di evento che produca più lesioni comprese nella Tabella, l'Assicuratore non corrisponderà complessivamente indennizzi superiori al capitale assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale Art. 40 Rimborso spese di cura ospedaliere In caso di infortunio che comporti un ricovero, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza della somma prevista per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a: • onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale di intervento; • accertamenti diagnostici, cure; • rette di degenze; I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 200,00 per sinistro, in caso di Day Hospital tale minimo è elevato ad € 250,00; 2/29 Art. 41 Rimborso spese per “Grandi Interventi” Il Rimborso delle spese ospedaliere in caso di “grandi interventi” a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza verranno risarcite fino alla concorrenza della somma pattuita per persona e per anno assicurativo. Per Grandi interventi si intendono: Collo Resezioni e plastiche tracheali Esofago Interventi per lesioni traumatiche Torace Lobectomie, bilolectomie, pneumonectomie Stomaco-duodeno intestino tenue Resezione intestinale per via laparoscopica Colon-retto Colectomia totale con ileorectoanastomosi senza o con ileostomia Fegato e vie biliari Resezioni epatiche maggiori o minori Anastomosi bilio-digestive Pancreas-milza-surrene Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia) Chirurgia maxillo facciale Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale Ricostruzione della mandibola con innesti ossei Ricostruzione della mandibola con materiale alioplastico Cardio Chirurgia Interventi per corpi estranei Sutura del cuore per ferite Neurochirurgia Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali Cranioplastica ricostruttiva Chirurgia vascolare Interventi sull’arteria succlavia vertebrale o carotide extracranica (monolaterali) Interventi sulle arterie viscerali o renali Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (monolaterali) Trattamento delle lesioni traumatiche della aorta Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo Chirurgia Ortopedia Artrodesi grandi segmenti Artrodesi vertebrale per via anteriore Arteoprotesi totale del ginocchio Artroprotesi di spalla Artroprotesi di anca parziale e totale Disarticolazione interscapolo – toracica Emipelvectomia Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilofistesi Osteosintesi vertebrale Chirurgia Urologia Nefrectomia polare Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o etrotopica Resezione uretrale e uretrorafia Chirurgia ginecologica Laparotomia per ferite o rotture uterine 2/30 Chirurgia Oculistica Vitrectomia anteriore e posteriore Trapianto corneale a tutto spessore Orchiaggio per distacco di retina Chirurgia Otorinolaringoiatria Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico Laringectomia sopraglottica o subtotale Laringectomie parziali verticali Laringectomia e Faringoiarigenctomia totale Art. 42 Spese di cura pre-post intervento chirurgico In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, viene messa a disposizione dell'Assicurato un'ulteriore somma per spese mediche sostenute entro i 90 giorni prima e/o dopo l'intervento chirurgico. Nell'ambito di tale somma vengono stabiliti ulteriori limiti di indennizzo per sinistro: • € 500,00 per sinistro, per le spese relative a trattamenti fisioterapici; • € 300,00 per le spese di visite mediche. Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro. Art. 43 Rimborso prestazioni specialistiche In caso di infortunio, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, le seguenti prestazioni specialistiche: • TAC; • Risonanza Magnetica; • Radiografie; • Ecografie; • Tutori ortopedici; • Artroscopia diagnostica; Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già contemplate in polizza. Il rimborso delle prestazioni di cui sopra è prestato nel limite previsto al precedente art. 32 Somme Assicurate per persona, per sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro. Art. 44 Indennita' Giornaliera in caso di ricovero In caso di ricovero ospedaliere per infortunio indennizzabile a termini di polizza, corresponsione della diaria giornaliera prevista al precedente art. 32 "Somme Assicurate" per un massimo indennizzabile per anno assicurativo di 90 giorni. I primi due giorni del 1° ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria. Nel caso in cui si abbiano più ricoveri a seguito di un unico sinistro, si procederà come segue: • la franchigia verrà applicata sul primo ricovero; • per i ricoveri successivi di durata pari o inferiore a 2 giorni, non verrà corrisposta alcuna indennità giornaliera; • per i ricoveri successivi di durata superiore ai 2 giorni, verrà corrisposta l’indennità giornaliera senza nuova applicazione della franchigia di 2 giorni. • In caso di Day-Hospital non verrà corrisposta alcuna Indennità Giornaliera. La presente garanzia non è cumulabile con il Rimborso Spese da Ricovero. Art. 45 Rimborso spese per cure dentarie e/o protesi dentarie Nell'ambito della somma assicurata riferita alla garanzia "Rimborso spese da ricovero", l'assicurazione comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per cure dentarie, conseguenti ad infortunio, anche se non effettuate in regime di ricovero, con il limite previsto per anno assicurativo e con una franchigia fissa di € 100,00 per sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente. Sono riconosciuti eventuali danni a protesi dentarie. Le spese sostenute per cure dentarie saranno ammesse a rimborso solo se l'infortunio che le ha determinate sia avvenuto nel corso di una partita ufficiale e ne sia stata fatta menzione nel referto arbitrale. Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica. Art. 46 Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato In caso di applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile a seguito di infortunio che abbia per conseguenza una frattura radiologicamente accertata e/o rottura di legamenti, l’Assicuratore riconoscerà all'Assicurato un importo forfettario per sinistro. Per infortuni che abbiano per conseguenza fratture al viso, alle costole, o lussazioni della spalla, saranno considerati come apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile le applicazioni o fasciature di ogni genere. Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà solo dietro presentazione di regolare documentazione medica rilasciata a Istituto 2/31 di Cura all'infortunato, dove si certifica l'applicazione e rimozione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile. La presente Indennità Forfettaria non è operante a favore della CTG. B) di persone assicurate: Calciatori partecipanti all'attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una Stagione Sportiva). Art. 47 Danno estetico Si conviene che, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborserà all’assicurato, fino ad un massimo stabilito, le spese ospedaliere sostenute per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, allo scopo di ridurre o eliminare i danni estetici conseguenti a lesioni al viso con sfregi o con deformazioni permanenti. In caso di assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno verranno rimborsate tutte le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva E’ stabilito che restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o correzione di difetti fisici al viso preesistenti all’evento, nonché le spese relative a protesi, interventi e cure in genere odontoiatriche. Per le spese sostenute all’estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi. Art. 48 Indennità Aggiuntive Nel caso di morte di un assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente o superiore al 50%. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, avvenuto durante l'esercizio dell'attività sportiva, derivi un'Invalidità Permanente non inferiore al 65%, l'Assicurazione liquida all'Assicurato un'indennità ulteriore necessaria per la costituzione di una rendita immediata di importo pari a €uro 12.000,00 annui, pagabile in due semestralità anticipate per la durata di 10 anni, mediante la stipulazione di un apposito contratto di assicurazione con lo stesso Assicuratore. Art. 49 Rischi compresi Si intendono compresi in garanzia anche: • l'asfissia non derivante da malattia; • l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento involontari di sostante nocive; • l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi si sole o di calore o di freddo; • le conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali in genere, con l'esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari; • gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; • le lesioni, escluse le ernie non traumatiche, determinate da sforzi; • gli infortuni derivanti da atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; • atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; • movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe ed uragani. Si precisa comunque che qualora più Assicurati con l'Assicurazione, anche con altre polizze, siano colpiti da infortunio causato dalle predette calamità naturali, l'esborso massimo dell'Assicurazione non potrà superare la somma di € 4.131.656,00 per un anno assicurativo. Art. 50 Rischio volo L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il capitale di: Per persona: • € 1.035.000,00 per il caso di Morte; • € 1.035.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. Complessivamente per aeromobile: • € 5.165.000,00 per il caso di Morte; • € 5.165.000,00 per il caso di Invalidità Permanente. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. 2/32 Art. 51 Responsabilità del Contraente Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 53 – Morte, della presente polizza, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione dell’infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, rimangano in esse soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi avente diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI Art. 52 Criteri di indennizzabilità L’Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che-si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In. caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 54 - Invalidità Permanente, della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 53 Morte L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell' Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Art. 54 Invalidità Permanente L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica- anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio. Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano Perdita di tutte le dita della mano Perdita del pollice e del primo metacarpo Perdita totale del pollice Perdita totale dell’indice Perdita della falange ungueale del pollice Perdita della falange ungueale dell’indice Perdita della falange ungueale del medio Destro Sinistro 85 80 75 65 65 35 28 15 15 7 11 75 70 65 55 55 30 23 13 12 6 9 Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita della capacità visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi 15 60 35 40 2/33 Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente Compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace Perdita di un rene con integrità del rene superstite Perdita della Milza senza alterazioni della crasi ematica Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza Limitazione del movimento del braccio Perdita totale del dito medio Perdita totale del dito anulare Perdita totale del dito mignolo Perdita della falange ungueale del medio Perdita della falange ungueale dell’anulare Perdita della falange ungueale del mignolo Perdita delle ultime due falangi del medio Perdita delle ultime due falangi dell’anulare Perdita delle ultime due falangi del mignolo Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non possibile l’applicazione di un apparecchio articolato Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede Perdita dell’avanpiede alla linea tarso-metatarso Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso Perdita totale del solo alluce Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta Perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato 8 18 11 30 25 15 5 12 8 12 5 3 5 8 6 8 80 70 65 55 50 30 16 7 3 Se la lesione comporta una minoranza, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa. Art. 55 Morte ed Invalidità Permanente per altre cause Relativamente alle sole garanzie morte ed invalidità permanente, sono considerati infortunio anche l'infarto cardiaco, l'ictus provocato da emorragia cerebrale, la trombosi cerebrale, l'embolia, la rottura di aneurisma, l'arresto cardiacocircolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo), le cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardico emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie, che causino la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 60% della totale (grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio), verificatisi durante l'esercizio dell'attività sportiva, sul campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa. In ogni caso, l’assicurazione è operante a condizione che l’infortunato sia in regola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. Art. 56 Franchigia assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 2/34 Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia. Art. 57 Precisazioni limitatamente alla garanzia Lesioni • • • • • • • • • Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura. Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo. Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato). Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne una duplicazione ne una maggiorazione dell'indennizzo indicato. Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo per le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo. Per lussazione s'intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna. Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, gli verrà indennizzato un capitale pari a quello spettante per il caso morte. Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso. Art. 58 Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS (o sindromi correlate) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L'eventuale incasso di premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente. Art. 59 Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari In deroga agli arti. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 60 Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 5.165.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. Art. 61 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi avente diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio ad esclusione degli infortunati derivanti da circolazione su strada. Art. 62 Rischi esclusi Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: • dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; • dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo; • dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto dall' art. 50 - Rischio Volo, della presente polizza; • dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere; • dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; • da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; • da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; • • • • • dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati o dalla partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o sportivo; di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata; da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica; da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere. Sono altresì escluse: • le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che: • qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; • qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale; qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all' Art. 65 - Controversie, della presente polizza. Art. 63 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi In caso d’infortunio, la denuncia dovrà essere inviata all'Assicuratore dall'infortunato (o dai suoi aventi causa) tramite lettera raccomandata, fax o servendosi dell'apposito Numero Verde, che fa capo all'Ufficio Gestione L.N.D., la struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. La denuncia deve essere inviata all'Assicuratore, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'infortunio. Per i sinistri mortali o gravemente invalidanti, che comportino cioè una liquidazione presumibile superiore a € 50.000,00, la denuncia deve essere inviata all’Assicuratore, a pena di decadenza, entro 360 giorni dall’infortunio. La denuncia deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo determinarono. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. Trascorsi i predetti termini per la presentazione, la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la causa del ritardo ed a chiunque fosse imputabile tale ritardo. La denuncia, firmata dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all'Assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici dell'Assicuratore ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Dopo la denuncia, l'infortunato è tenuto a far pervenire all'Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l'infortunato ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell'infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. L'infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Al completamento delle cure mediche, l'infortunato dovrà presentare all'Assicuratore il certificato di guarigione, anche se non richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta semplice dal medico curante. Qualora l’infortunio interessi solo ed esclusivamente le Cure Dentarie, l’infortunato non è tenuto a presentare all’assicuratore il certificato di guarigione. La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'Assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa sino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, ne l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. L'Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni dell'Assicuratore nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio riportate nel presente Regolamento, e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in false o reticenti dichiarazioni. Art. 64 Liquidazione e pagamento Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, verificata l'operatività delle garanzie prestate e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento. L'indennizzo verrà corrisposto in Italia. 2/35 Art. 65 Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni In caso di disaccordo sul nesso casuale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità, a richiesta delle Parti si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico, di cui i due primi componenti saranno designati dalle Parti stesse ed il terzo scelto d'accordo dai primi due componenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunisci il Collegio Medico. Tale Collegio Medico risiede presso l'ispettorato Sinistri della Società geograficamente competente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento della Lesione o l'accertamento definitivo dell'Invalidità ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 66 Cumulo di indennizzi Gli indennizzi per le prestazioni di Morte, Lesioni e/o Invalidità Permanente non sono cumulabili tra loro. Art. 67 Esonero denuncia infermità pregresse II Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute. E' tuttavia espressamente confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo il disposto dell'articolo inerente i Criteri di indennizzabilità. E' parimenti confermato il punto "Limiti di età - Persone non assicurabili"; pertanto qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo premio sarà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente. IL CONTRAENTE _______________ CARIGE ASSICURAZIONI SPA _______________________ SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA Art. 68 Soggetti Assicurati La Lega Nazionale Dilettanti, le Società, le Categorie A), B), C) e D). Art. 69 Oggetto dell'Assicurazione A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli Allenatori. B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.) L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione; per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai dipendenti infortunati, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa; 2/36 ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai dipendenti, di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL. C) Esonero denuncia posizioni INAIL L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in sede di regolazione del premio - di comunicare il numero degli assicurati tesserati. D) Assicurazione Responsabilità Civile Personale del Calciatore (R.C.P.C.) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante sempreché: II sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo, amichevole purché preventivamente autorizzata dal competente Comitato della F.I.G.C.); II sinistro abbia come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P .; risultanti in una invalidità permanente pari o superiore al 5%; La responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato. Art. 70 Rischi Compresi La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo. A) Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi, per: I rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o riproduzione audio-televisiva in genere; Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni; Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point. Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità competenti, sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti e dalle stesse autorizzato; Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate; B) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme: L'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso; la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione; II massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione dell'Assicuratore per anno assicurativo. Sono pertanto esclusi dalla garanzia: • Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto; • Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali; • I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi. In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostante, si farà riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo 2/37 grado). In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque garantita la responsabilità personale derivante a Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito. C) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da: Veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato; Cose trovate sui veicoli sopraindicati. La garanzia di cui al presente punto C) viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €. 350,00 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovate sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato. Nel caso di danni ad autovetture di proprietà di arbitri e giudici di linea, la garanzia è operante purché gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore, in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 500,00 e con limite per sinistro e per anno assicurativo di €. 51.646,00. D) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto successivamente previsto all'articolo "Esclusioni" dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per: danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute (fino ad un limite massimo di €. 517,00); danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi (fino ad un limite massimo di €. 51.646,00 - per sinistro), quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. E) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti, etc.). La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni. F) Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata (fermi i massimali nella stessa indicati) in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale coperture R.C.A.. G) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'ari. 14 della Legge 12/6/1984 n° 222. H) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati nel caso di morte o lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine, atti di teppismo e vandalismo. I) L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere. La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario per le manifestazioni assicurate. La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale. Art. 71 Delimitazione dell'Assicurazione Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi rispetto all’assicurato tutte le persone fisiche e/o giuridiche con l’esclusione: 1) dei legali rappresentanti del Contraente; 2) dei tesserati non in regola con le visite mediche annuali. Art. 72 Esclusioni L'Assicurazione non copre i danni: • da furto; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; • da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; 2/38 • di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Art. 73 Precisazioni ed estensioni varie di garanzia L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli Associati per danni cagionati a terzi. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di tutte le persone delle quali debbano rispondere a norma di legge. Gli Associati sono considerati terzi con esclusione dei danni che possono cagionarsi fra loro. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto: di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, ne ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia; dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse. La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti (compreso stadio e relative tribune) e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva. La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non associate. L'Assicurazione vale per le Perdite Pecuniarie cagionate alle Società Sportive assicurate a seguito di danni alle strutture sportive causate da sostenitori delle stesse Società, sempreché tali danni siano stati rilevati e riconosciuti con delibere del Giudice Sportivo competente. Sono esclusi i danni alle persone, cagionati alle Società Sportive dai propri sostenitori, ai manti erbosi, comunque subiti da oggetti (comprese autovetture) di spettatori in genere, di dirigenti di Società Sportive o di calciatori. Art. 74 Gestione delle Vertenze di danno - Spese Legali La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente all'Assicuratore, il quale agisce in qualsiasi sede o modo in nome dell'Assicurato, che è tenuto a prestare la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiati sono a carico dell'Assicuratore nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile. Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse a carico dell'Assicuratore; peraltro ove l'interesse di questo cessi durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico dell'Assicuratore fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Assicuratore non riconosce spese da essa non autorizzate. Art. 75 Rinuncia al diritto di rivalsa L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti ell'Assicurato, della L.N.D. e sue Associate. Art. 76 Massimali di Garanzia La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di: Responsabilità Civile verso Terzi €. 5.164.569,00 per ogni sinistro, ma con limiti; €. 5.164.569,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali; €. 5.164.569,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone. Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera €. 5.164.569,00 per ogni sinistro ma con il limite di €. 516.457,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali. Responsabilità Civile Personale del Calciatore €. 50.000,00 per ogni sinistro. Art. 77 Franchigia Per danni a cose, la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 775,00 per sinistro. IL CONTRAENTE ______________________ CARIGE ASSICURAZIONI SPA ____________________ 2/39 SEZIONE III ASSISTENZA NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA Art. 78 Persone Assicurate Categorie A), B), C) e D) Art. 79 Oggetto dell’Assicurazione La Società fornisce le prestazioni di assistenza di cui ai successivi articoli, entro i limiti di polizza, qualora l’Assicurato si venga a trovare in difficoltà a seguito di un di un infortunio durante la partecipazione ad attività sportive in qualità di tesserato della LND. Art. 80 Efficacia e durata delle prestazioni di Assistenza Per ogni singolo viaggio all’Estero, durante il periodo di validità della polizza, le prestazioni di assistenza decorrono dalle ore 00:00 del giorno di partenza e cessano alle ore 24:00 del giorno del rientro in Italia. Fermo restando che la durata massima della copertura/permanenza è di 30 giorni consecutivi. Art. 81 Massima Esposizione In caso di sinistro catastrofale che coinvolga una pluralità di assicurati le spese di intervento della Società non potranno essere superiori a €. 400.000,00. Art. 82 Centrale Operativa La centrale operativa è a disposizione dell’Assicurato per fornire pronta assistenza mediante Linea Verde dedicata, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Numero verde 800.903.407 Dall’estero +39.06.42.115.564 Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Art. 83 Validità territoriale delle Garanzie prestate Le garanzie di cui ai successivi articoli 7 e 8 hanno validità sul territorio Italiano, mentre le altre hanno validità all’esterno del territorio italiano Art. 84 Assistenza notturna in caso di ricovero Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un Istituto di Cura a seguito di infortunio, necessiti di assistenza specializzata, la Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare personale infermieristico o socio-assistenziale presso la struttura dove è ricoverato. La ricerca e selezione saranno effettuate in base alla tipologia del problema dell’Assicurato secondo il parere dell’equipe medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante. Per ciascun anno di validità della polizza le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Assicurato fino ad un massimo di 3 volte per Assicurato e di 24 ore lavorative per sinistro, con il limite di Euro 40,00 per ora. Art. 85 Rientro dell’Assicurato Convalescente dopo le cure Qualora l’Assicurato, ancorché convalescente a seguito di infortunio, sia dimesso dall’istituto di cura presso il quale era ricoverato ma non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza, potrà richiedere alla Centrale operativa l’organizzazione del suo trasferimento. Il trasporto potrà essere effettuato con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto con i medici dell’ospedale, utilizzando: • l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; • il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; • l’autoambulanza. Se le circostanze lo richiederanno la Società metterà a disposizione un accompagnatore. Per ciascun anno di validità della polizza le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Assicurato fino ad un massimo di 3 volte per Assicurato e di Euro 520,00 per sinistro. Art. 86 Consulenza medica telefonica Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici della Centrale Operativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da fornire. Art. 87 Reperimento ed invio di un medico nei casi di urgenza Qualora poi dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l’intervento di un medico, provvederà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Società fosse immediatamente disponibile e/o qualora le 2/40 circostanze lo rendessero necessario, la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino. Anche in questo caso il costo resta a carico della Società. Art. 88 Trasferimento Sanitario in un centro Ospedaliero attrezzato Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio sia affetto da una patologia ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera dove è stato ricoverato, per caratteristiche obiettivamente accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà ad: • individuare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura più vicino e ritenuto attrezzato per la patologia dell’Assicurato; • organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: • aereo sanitario; • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto, autoambulanza, senza limiti di percorso, • assistere l’Assicurato durante il trasporto con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera presso cui l’Assicurato è stato ricoverato, nonché le terapie riabilitative, le malattie infettive e ogni altra patologia nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali o internazionali. Art. 89 Collegamento continuo con il Centro Ospedaliero Durante il Ricovero dell’Assicurato sono attivati i contatti telefonici con la struttura ospedaliera e la famiglia per fornire ogni utile notizia clinica. Art. 90 Interprete La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo sino ad otto ore lavorative. Art. 91 Trasmissione Messaggi urgenti La Centrale Operativa, in caso di necessità conseguente a ricovero all’estero, provvederà all’inoltro di messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Art. 92 Rimpatrio Sanitario dal Centro Ospedaliero Attrezzato Qualora l’Assicurato convalescente venga dimesso dal centro ospedaliero presso il quale era ricoverato, e non sia in grado di rientrare autonomamente in Italia presso la propria residenza o presso un altro centro medico per la continuazione delle cure, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell’Assicurato: • aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; • treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto; • autoambulanza, senza limiti di percorso. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. Art. 93 Obbligo dell’Assicurato in Caso di Sinistro Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società al numero verde 800.903.407. Nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero:+39.06.48.18.960. La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre dovrà qualificarsi come Assicurato “LND” e comunicare: • cognome e nome; • prestazione richiesta ; • suo indirizzo o recapito temporaneo; • numero di telefono al quale essere contattato. Resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro, dovrà farlo non appena ne sarà in grado. Art. 94 Trasmissione dei dati Al fine di consentire l’attivazione dei servizi da parte della centrale Operativa, al momento dell’entrata in vigore della copertura, la Contraente provvederà a comunicare su supporto informatico predefinito (nome e cognome, società sportiva di appartenenza, numero tessera LND, data partenza, data rientro) l’elenco di tutti gli Assicurati che parteciperanno alla trasferta/viaggio all’estero. IL CONTRAENTE ______________________ CARIGE ASSICURAZIONI SPA ____________________ 2/41 SEZIONE IV TUTELA LEGALE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 95 Persone assicurate Sono soggetti dell'assicurazione tutti i calciatori, allenatori, tecnici, massaggiatori e Presidenti o legali rappresentanti delle Società affiliate alla L.N.D.. Art. 96 Oggetto dell’Assicurazione L'Assicuratore si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni della presente Polizza e nei limiti di indennizzo assicurati, le spese legali e peritali che l'Assicurato debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere, in procedimenti civili o penali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale in controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata sul campo da gioco od entro il limite dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, anche se conseguenti a comportamenti caratterizzati da colpa grave. Art. 97 Validità Temporale dell’Assicurazione L'assicurazione è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza, indipendentemente dall'origine dei fatti o degli atti che li abbiano determinati e per i quali l'azione di tutela si inizia nel medesimo periodo. Art. 98 Limiti di Indennizzo La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €. 20.000,00 per Assicurato e per sinistro, senza limite per anno assicurativo. Art. 99 Esclusioni L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto: • Violazioni civili o penali relativi a rapporti con imprese di assicurazione ed Istituti od Enti di assistenza e previdenza; • Fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore; • Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; • Vertenza in materia amministrativa; • Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale. • Art. 100 Gestione delle Vertenze di danno – Libera scelta del Legale e del Perito L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare un unico Legale, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire il proprio mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore. Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può dare corso ad azioni, ne raggiungere accordi, ne addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall'Assicurato stesso. L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti. Art. 101 Recupero di Somme Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate. 2/42 Art. 102 Penale Doloso L'assicurazione è estesa alla difesa in procedimenti penali per i delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione, con decisione passata in giudicato; restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Esclusivamente per i procedimenti di cui alla presente estensione, l'Assicuratore provvede al rimborso delle spese sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Art. 103 Presenza di Garanzia di Responsabilità Civile Qualora l'Assicurato abbia in corso una polizza contro la Responsabilità Civile, si da atto che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza a titolo spese di resistenza (art. 1917 Cod. Civ.) e fino a concorrenza dei massimali pattuiti. IL CONTRAENTE ______________________ CARIGE ASSICURAZIONI SPA ____________________ Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni “Rami Elementari” (predisposta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97, N.347/D paragrafi 7 ed 8 del 5.11.98, N.420/D del 7.11.2000, N.502D del 25.3.2003 e N.518/D del 21.11.2003) Informazioni relative alla Società La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano. Informazioni generali sul contratto Legge applicabile Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dall’ordinamento italiano. La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. Reclami in merito al contratto ai sinistri Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax od e-mail alla Società presso il seguente recapito: Carige Assicurazioni S.p.A., Ufficio Revisori Interni Viale Certosa 222 20156 Milano fax 02.45.402.417 e-mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. Nell’Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 “Codice in materie di protezione dei dati personali” Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 2/43 Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), CARIGE ASSICURAZIONI intende informarla in merito ai punti sotto indicati. 1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione. 2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità: A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile). B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). 3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. 4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società: a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la società e’ tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA;ULAV. b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa. c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento. 2/44 Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l’opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C). 7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO) La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare: - di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi; - di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222 – 20156 Milano – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. - Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. - Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società. - Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile). REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER CONTO E A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI DEFINIZIONI Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente la Lega Nazionale Dilettanti, comprese le strutture periferiche, le Società partecipanti al Campionato LND affiliate alla stessa, i Tesserati e gli Ausiliari ed in particolare: Categoria A) Tutti i calciatori, Allenatori, Tecnici e Massaggiatori tesserati per le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, con esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico: 2/45 B) Tutti i calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a una Stagione Sportiva); C) I Dirigenti delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti esclusivamente durante lo svolgimento dell'Attività di Assistenti all'Arbitro durante Gare Ufficiali; D) I Dirigenti delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti durante lo svolgimento dell'Attività di Dirigente delle Società o degli Organismi di Lega, esclusa l’attività di Assistenti all'Arbitro durante Gare Ufficiali; Assicuratore Il soggetto che presta l'assicurazione e stipula il relativo contratto.. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Assistenza: L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro. Associati Tutti i Tesserati delle suindicate Società, esclusivamente mentre esplicano la loro attività per conto delle stesse. Ausiliari Tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo. Beneficiario L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato. Broker L.I.F.E. S.r.l. Via XX Settembre 98/G 00187 Roma Centrale operativa: la struttura della Compagnia, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza. E' composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto. Contraente: la Lega Nazionale Dilettanti Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali Day- Hospital: la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato e con lui stabilmente convivente nell’abitazione così come risultante dallo stato di famiglia. Franchigia: l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico dell'Assicurato. Frattura: Una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da infortunio Inabilità temporanea: Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni. Indennizzo: La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro. 2/46 Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Invalidità permanente: Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. Istituto di cura: Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani. Lesione: Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purchè determinata da infortunio. Polizza: I Documenti che provano l'Assicurazione Post- ricovero: Periodo di convalescenza successivo al ricovero Premio: La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale in Italia. Ricovero: periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purchè certificata da cartella clinica. Rimpatrio Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’Estero in Italia. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: si intende la Società o l'Associazione sportiva presso cui l'Assicurato è tesserato Trasferimento Sanitario: il trasporto dell’Assicurato ad insindacabile giudizio della centrale Operativa: a) dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso; b) dal luogo del sinistro al più vicino ed idoneo istituto di cura; c) dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato al proprio domicilio, in caso di dimissione. Trasporto Sanitario: l’organizzazione del trasferimento dell’Assicurato con il mezzo più idoneo (ambulanza, treno, aereo di linea, sanitario) ad insindacabile giudizio della centrale operativa. Trattamento chirurgico: Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura. Viaggio: qualunque località al di fuori dell’Italia sia durante i trasferimenti che durante il soggiorno 2/47 PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO PER GLI ASSICURATI CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. DELLA L.N.D. 1. La denuncia di sinistro potrà essere anticipata telefonicamente servendosi dell’apposito Numero Verde 800.903.407, che fa capo all’Ufficio Gestione Sinistri L.N.D., struttura centralizzata dell’Assicuratore che gestisce i sinistri in oggetto; dovrà comunque pervenire allo stesso Ufficio in forma scritta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, trasmessa dall’Infortunato (o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa), tramite lettera Raccomandata R.R. o in alternativa via fax allo 06/4817974. 1ª fase operativa: “ricezione della denuncia e apertura del sinistro”. • • • chiamando il numero verde (sarà a disposizione un risponditore automatico che fornirà le opportune indicazioni di accesso ai servizi), l’Infortunato attiverà l’apertura del sinistro presso il centro servizi dell’Assicuratore; alla denuncia telefonica viene contestualmente assegnato un NUMERO di riferimento di SINISTRO ed uno di DOSSIER; gli operatori richiederanno i dati utili all’apertura del sinistro e forniranno all’Infortunato (o a chi ne fa le veci o ai suoi aventi causa), il numero di riferimento di SINISTRO e di DOSSIER, nonché tutte le informazioni utili alla compilazione ed al successivo invio al centro servizi del Modulo di Denuncia Sinistro. La Società Sportiva/il Dirigente Sportivo non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia. 2. La denuncia deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo determinarono. Dati richiesti dall’operatore al momento della denuncia telefonica: nome della squadra di calcio di appartenenza, indirizzo, n° di matricola della squadra; comitato regionale di appartenenza; tutti i dati dell’Assicurato (cognome nome, residenza, data nascita e numero di telefono al quale essere rintracciato); TIPO e NUMERO DI TESSERA; descrizione sintetica del sinistro. Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall’Infortunato alla Società Sportiva o scaricato dal sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd. 3. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. 4. La denuncia, firmata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva. 2ª fase operativa: “invio del Modulo di Denuncia di Sinistro compilato, della documentazione relativa all’infortunio ed alle spese mediche sostenute, al Centro Liquidazione Sinistri dell’Assicuratore”. L’invio del Modulo di Denuncia Sinistro deve avvenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’evento; l’invio dell’ulteriore documentazione medica, comprensiva del certificato di guarigione, può essere effettuato in un’unica soluzione entro 1 anno dalla data di pervenimento della denuncia in forma scritta, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione medica, l’Infortunato dovrà comunicare - prima delle scadenze di 30 giorni ed un anno - l’impossibilità ad adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e prescrizione del diritto all’indennizzo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o in alternativa via fax allo 06/4817974. Non appena l’Infortunato avrà raccolto la documentazione completa, a guarigione clinica ultimata, dovrà inviare il Modulo di Denuncia Sinistro compilato e la relativa documentazione compreso il certificato di guarigione (fatture in originale, certificati anche in copia),con lettera Raccomandata R.R. citando sulla busta: Centro Liquidazioni Sinistri L.N.D. – Carige Assicurazione S.p.A. c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma 5. L’Infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sull’infortunio. In seguito l’Infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. L’Infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. Al completamento delle cure mediche, l’Infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di guarigione. 2/48 6. Per tutte le comunicazioni l’infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo di Denuncia Sinistro. 7. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo. Ove l’infortunato, autorizzato o non, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. 8. 3ª fase operativa: “ Criteri di liquidazione”. Arrivo del certificato di guarigione presso il centro liquidazione sinistri. Se i documenti sono incompleti. L’Ufficio Liquidazione Sinistri invia a mezzo fax presso la sede della Società Sportiva o per posta al domicilio dell’Infortunato, una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale). La pratica resterà sospesa in attesa di ricevere i documenti mancanti. L’Ufficio Liquidazione Sinistri effettuerà tale verifica solo ed esclusivamente nel momento in cui nella pratica risulta esserci il certificato di guarigione. Se i documenti sono completi ed il diritto all’indennizzo non risulta decaduto o prescritto, si liquida (tramite emissione di assegno per traenza o con bonifico bancario, se tale opzione è richiesta nel Modulo di Denuncia Sinistro). I. settore CALCIATORI e TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività di assistenti all’arbitro durante le gare ufficiali): a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari; b) l’indennizzo delle Lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella Lesioni. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’Infortunato. Per importi superiori ad Euro 7.746,85 l’Infortunato dovrà firmare la quietanza che dovrà restituire all’Assicuratore; c) il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell’Infortunato; d) l’indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuato a favore dell’Infortunato; e) l’indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza di certificato in originale che certifichi l’applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’Infortunato. II. settore DIRIGENTI esclusa l’attività di Assistenti all’Arbitro durante Gare Ufficiali: a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari; b) l’invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’infortunato. Resta inteso che per la valutazione e liquidazione dell’indennizzo l’infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale. In questo caso l’ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale dando contestuale comunicazione al domicilio dell’infortunato. Sarà poi cura dell’infortunato e del medico legale concordare la data della visita. Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia l'importo calcolato viene liquidato per la differenza. non si liquida L’Ufficio Liquidazione Sinistri invia lettera di reiezione, via fax presso la sede della Società Sportiva di appartenenza o per posta al domicilio dell’Infortunato: a) quando le lesioni o le spese mediche o l’indennità giornaliera in caso di ricovero o l’indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i Dirigenti l’invalidità permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia. ATTENZIONE LA POLIZZA NON PREVEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO In tutti i casi la restituzione dei documenti avviene solo se richiesti dall’Infortunato. 9. 4ª fase operativa: “informazioni sulla liquidazione dei sinistri”. Chiamando il numero verde 800.903.407 l’Infortunato ha accesso diretto all’Ufficio Gestione Sinistri per: 2/49 I - Informazioni sul contratto assicurativo e modalità di denuncia/apertura del sinistro 24h su 24h Tutti i giorni II – Ricezione e gestione della documentazione riguardante il sinistro Orari ufficio Tutti i giorni, escluso i festivi III - Informazioni sullo stato del sinistro: (in lavorazione, respinto, in attesa di documentazione, ecc) IV - Informazioni sulla definizione del sinistro: (pagato totale, pagato parziale, fuori garanzia di polizza) Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tutti i martedì e giovedì Tutti i venerdì escluso i festivi Tutti i martedì e giovedì Tutti i venerdì escluso i festivi Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno sempre fornire il numero sinistro per avere accesso ai dati. 10. Collegandosi all’indirizzo www.carigeassicurazioni.it/lnd, sono disponibili nell’area riservata alla Lega Nazionale Dilettanti, le pagine Web della Carige Assicurazioni S.p.A.. In particolare è possibile consultare: • le garanzie attive per tutti i tesserati; • le garanzie Integrative e Facoltative e Modalità di Adesione; • come fare per denunciare un Sinistro; • la posizione Sinistro. Tutte le sezioni sono di libera consultazione tranne che per la sezione “Posizione Sinistro”. In tale sezione, ottemperando alla legge 196/2003, per poter accedere alla consultazione bisogna indicare i seguenti codici identificativi (in possesso solo dell’interessato): • n° sinistro; • data di accadimento del sinistro. MODULO DI DENUNCIA SINISTRO - TESSERATI L.N.D. (DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO) N. SINISTRO .............. N. DOSSIER ............. DATI DELL’INFORTUNATO COGNOME ________________________________ NOME __________________________________________ NATO A __________________________________________________ IL ______________________________ PATERNITA’ e MATERNITA’ (obbligatoria per infortunio a minore) _____________________________________ INDIRIZZO _______________________________________________________________ N. _______________ COMUNE _____________________________________________ PROV ___________ CAP _______________ COD. FISC. ____________________________________ TEL. ___________/____________________________ FAX (solo di Ab. o Uff.) _________/_______________________ CELL. ________ /________________________ N° TESSERA LND dell’Infortunato __________________________ E-MAIL _____________________________ TIPO TESSERA LND dell’Infortunato: CALCIATORI e TECNICI □ DIRIGENTI □ Si richiede che l’eventuale liquidazione del sinistro venga effettuata tramite bonifico bancario: SI □ NO □ Banca ___________________________________________ Agenzie di ____________________________ c/c n. _________________ intestato a ___________________________ABI __________ CAB __________ 2/50 ESTREMI INFORTUNIO DATA _______________ ORA ________ Gara/Allenamento/Trasferimento ______________________________ LUOGO ________________________________________________________ PROV______________________ DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA E DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO ____________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ TESTIMONI (nome, cognome, indirizzo e telefono) __________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ INFORTUNI PRECEDENTI: SI □ NO □ IN DATA ____________________________QUALI LESIONI AVEVA RIPORTATO? _______________________________________________________________________________ DATA ______________ FIRMA dell’Infortunato o di chi ne fa le veci o dell’avente causa ____________________ DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA Il tesserato ha aderito alla polizza integrativa Carige Assicurazioni: Calciatore fino a 14 anni (cartellino rosa) □ Calciatore oltre 14 anni, allenatori e tecnici □ SOCIETA’ _____________________________________ MATRICOLA NUMERO __ INDIRIZZO _______________________________________________________________ N. _______________ COMUNE _____________________________________________PROV ____________CAP _______________ TEL.FAX ______________________________________E-MAIL ______________________________________ DATA ________________ TIMBRO ___________________ FIRMA ___________________________________ PRIMA DI SPEDIRE IL PRESENTE MODULO PER RACCOMANDATA R.R. A: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.903.407 PER FARSI COMUNICARE IL NUMERO DI SINISTRO E IL N. DI DOSSIER CHE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI NEL PRESENTE MODULO, che potrà essere anticipato, quando compilato, al n° di fax 06-48.17974. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali/aziendali sono e saranno effettuati dalla scrivente, salvo contrario avviso dell’interessato, al solo scopo di gestire la presente pratica e nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003. P R O M E M O R I A per il Tesserato L.N.D. Norme da seguire in caso di infortunio La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, telefonicamente o via posta, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termine, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo. La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della denuncia. Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.903.407 per ottenere il numero di sinistro e il n. di dossier che dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro. Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato e sottoscritto, riportante anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all’infortunio, a: CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al numero di fax o all’indirizzo e-mail indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro. L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di denuncia Sinistro debitamente compilato al n° di fax 06/4817974. Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro un anno dalla data di avvenimento dell’infortunio, resta a carico dell’assicurato/beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile. 2/51 La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente ai documenti sotto indicati (se previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente): 1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale); 2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale); 3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale); 4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale); 5. Certificato Medico di Guarigione (in originale); 6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle radiografie stesse), ecografici, analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale); 7. fotocopia della tessera LND. Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante l’infortunio o, in mancanza di questo, una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell’infortunio. N.B.: L’Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l’avente causa, sono gli unici ad avere diritto all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l’onere di ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro. Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione. IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere, è necessario specificare l’ora di accadimento del sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove veniva svolta l’attività sportiva. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale); Fotocopia tessera LND; Certificato di morte (in originale); Stato di famiglia (in originale); Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori; Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni; Verbale delle Autorità intervenute; Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso; Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto; Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione. ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio. È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet WWW.CARIGEASSICURAZIONI.IT/LND 2/52 2/53 2/54 2/55 2/56 2/57 2/58 Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 4 del 3/07/2008 Comitato Regionale Veneto L.N.D. Orario d’apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria Si comunica che da lunedì 21 luglio a sabato 23 Agosto 2008 gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico soltanto al mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Consiglio Direttivo 3.1.1. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 1° LUGLIO 2008 Si riportano, per stralcio, gli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto in occasione della riunione tenutasi a Ve-Marghera il 1° Luglio 2008 : In apertura di riunione il Presidente, i Consiglieri e tutti gli intervenuti, hanno rivolto rivolgono un vivo plauso alla Società Liventina Gorghense che ha vinto il titolo di Campione d’Italia nella categoria Allievi/dilettanti, bissando il successo conquistato nella scorsa stagione 2/59 Comunicazioni del Presidente Il Presidente Guardini ha relazionato sugli esiti degli incontri ai quali ha preso parte a Roma venerdì 27 Giugno (riunione del Consiglio Direttivo della LND) e Lunedì 30 Giugno a Milano (Riunione dei Presidenti dell’Area Nord). Sembra che le Assemblee delle Società per il rinnovo delle cariche dei dirigenti in ambito ai Comitati Regionali, per la conclusione del mandato quadriennale, possano essere indette nel mese di novembre 2008. Guardini ha informato poi che sono già a disposizione presso tutte le Delegazioni provinciali e periferiche i cartellini per il tesseramento annuale dei giovani calciatori; al momento attuale le tasse di tesseramento rimangono invariate, nell’attesa di conferma da parte della competente FIGC: - cartellino verde per pulcini ed esordienti E 6.50 - cartellino giallo per giovanissimi ed allievi E 11.50 Il Presidente Guardini ha concluso portando a conoscenza che due squadre rappresentative regionali, di calcio undici e di calcio femminile, composte da atleti in età giovanile, su invito del CONI, hanno preso parte al Torneo Alpe Adria disputatosi in Ungheria, ottenendo un lusinghiero successo di immagine ed ampi riconoscimenti da parte dei dirigenti del CONI stesso. Graduatorie domande di ammissione ai Campionati di 2^ Categoria ed Juniores Regionale Il Consiglio Direttivo, presa visione delle domande pervenute, ha provveduto alla compilazione delle graduatorie di merito per il completamento degli organici delle squadre partecipanti ai Campionati di 2^ Categoria ed Juniores Regionali della prossima stagione sportiva 2008/2009 (vedi altra parte del presente Comunicato). Contributi straordinari Con il parere favorevole espresso – per quanto di competenza - dai Delegati provinciali e distrettuali, il C.D. ha deliberato l’erogazione di contributi straordinari in favore di Società ritenute meritevoli del riconoscimento. Amministrative Il C.D. ha ratificato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale, dal 20 al 25/6/2008, per complessivi Euro 1.010,00. Supercoppa 2008 Il C.D. ha stabilito di organizzare per sabato 30 agosto p.v. le gare di Supercoppa 2008, intitolate ai Dirigenti veneti Antonio Ricchieri e Guerrino Martellato. Le squadre interessate alla manifestazione sono : Conselve Fanton con Longare Costozza nel Memorial Ricchieri e Bagnoli San Siro con Real Martellago nel Memorial Martellato. Sarà cura del CRV individuare tempestivamente la località di svolgimento ed il programma della manifestazione. Graduatorie Campionati Allievi e Giovanissimi regionali Il C.D. ha delegato il Presidente regionale, unitamente al Coordinatore federale veneto del SGS, alla predisposizione delle graduatorie di merito per l’ammissione delle società ai prossimi Campionati regionali nelle categorie Allievi e Giovanissimi. Convenzione con Assicurazioni Generali Il C.D. ha deliberato il rinnovo della convenzione assicurativa complementare e facoltativa per gli infortuni, già in atto con Assicurazioni Generali, per la quale vengono confermati i premi a garanzia dei giocatori e dei tecnici già praticati nella scorsa stagione sportiva (vedi altra parte del presente Comunicato). 3.2. Segreteria 3.2.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ Si comunica che le Società : Matricola “ “ “ 780908 917307 780674 780841 A.C. NUOVA CAORLE 2003 A.S.D. A.S.D RIVER TEAM A.C. UNITED SONA A.S.D. A.S.D F.C. CAPRINO di Caorle (Ve) di Adria (Ro) di Sona (Vr) di Caprino Veronese (Vr) hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2008/2009. Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell’affiliazione. Diviene inoltre operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato. 2/60 3.2.2. CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI - FACOLTATIVA Il CR Veneto ha prorogato la validità della convenzione già in atto con la compagnia Assicurazioni Generali, con la richiesta dei seguenti premi individuali: - garanzia per ogni Giocatore fino all’età di 14 anni: - garanzia per ogni Giocatore oltre l’età di 14 anni: - garanzia per Allenatori e/o Tecnici: € 25,50 € 33,00 € 34,60. Le Società interessate alla convenzione - integrativa e facoltativa - dovranno provvedere ad inoltrare l’adesione direttamente a: ASSICURAZIONI GENERALI - Via Liberazione n. 13 - 32032 FELTRE BL avvalendosi della scheda di copertura contenuta nell’opuscolo esplicativo della convenzione, che sarà cura del C.R. Veneto fare pervenire tempestivamente a tutte le Società. Si ricorda che tutti gli assegni, bancari o circolari, inviati a copertura delle adesioni, dovranno essere esclusivamente intestati a : Assicurazioni Generali - Venezia Centro. Si ricorda inoltre che le coperture assicurative in corso cesseranno automaticamente alle ore 24.00 del 18/9/2008; per il loro rinnovo dovrà essere inviato entro tale data – a mezzo raccomandata – la nuova adesione per l’attività della stagione sportiva 2008/2009. 4. ATTIVITA’ SCOLASTICA 4.1. Convenzioni Scuola – Società sportiva 2007/2008 Si pubblica l’elenco delle “Convenzioni Scuola-Società sportiva” attive nell’anno scolastico 2007-2008 precisando che: le convenzioni rinnovate sono contrassegnate dal simbolo ( =) le convenzioni sottoscritte da Scuole Calcio qualificate dal simbolo (&) le nuove convenzioni sono contrassegnate dal simbolo ( >) Società sportive Delegazione di BELLUNO U.S. Feltreseprealpi U.S. Feltreseprealpi A.C. Belluno 1905 U.S. Calcio Val Zoldana U.S.D. Alpago U.S. Lentiai Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol.2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2006-2007 S.Primaria Circolo Didattico di Feltre S.Elem. Ist. Canossiano di Feltre S. Elem.Paritaria Agosti di Belluno I.C. Forno di Zoldo I.C. Puos d’Alpago I.C. Mel = = = = = Delegazione di PADOVA A.C. Montagnana A.S. Cittadella S.r.l. A.C. Vigonza Noventa Calcio SSD Arl Calcio Padova SpA Dall’anno scol. 2000-2001 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Educan. S.Benedetto di Montagnana I.C. L.B.Alberti di Fontaniva PD I.C. Don Milani di Vigenza I.C. A.Frank di Noventa Padovana VII° Dir. Didattica di Padova = = = = = = Delegazione di ROVIGO A.C. Guarda Veneta Pol. S.Sofia Lendinara U.S. Villa Azzurra U.S. Canalbianco di Villamarzana RO U.S. Canalbianco di Villamarzana RO U.S. Canalbianco di Villamarzana R Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 S. Elem. di Guarda Veneta RO Ist. Immacolata Lendinara S. Elem. di Bagnolo Po I.C. Costa di Rovigo-S.E. Frassinelle I.C. Costa di Rovigo-S.E. Villamarzana I.C. Costa di Rovigo – S.Elementare Delegazione di TREVISO A.D.C. Eclisse Careni Pieve A.C. Liventina Gorghense F.M. U.S. Silea U.S. Fontane A.C. Villorba U.S.D. Opitergina A.C. Salgareda A.C. Casier Dosson A.C. Vedelago Treviso A.C. Ponte di Piave A.S.D. DIBIESSE Calcetto Miane A.S.D. Altamarca Group (C a 5) Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2006-2007 Dall’anno scol. 2006-2007 Collegio Balbi di Pieve di Soligo S.El. G.Aleandro di Motta di Livenza I.C. Silea – S. Elementare S.Elem. Marconi di Catena TV S.Elem. M.Polo di Villorba TV Collegio Brandolini di Oderzo I.C. I. Nievo di Salgareda S.M.S. A. Vivaldi I.C. Stat. di Vedelago I.C. di Ponte i Piave I.C. Fogazzaro Follina TV I.S.I.S.S. G.Verdi Valdobbiadene = = = = & = = & & & & = & = = = & = = = = = = = = Scuole 2/61 & & A.S. Cipriano Cà Tron A.S.D. Union C.S.V. U.S. Calcio Paese A.S.D. Liapiave Dall’anno scol. 2007-2008 Dall’anno scol. 2007-2008 Dall’anno scol. 2007-2008 Dall’anno scol. 2007-2008 Dir. Didattica di Roncade TV Sc. Med. Stat. “F.Grava” Conegliano Dir. Didattica di Paese Ist. Compr. di S.Polo di Piave Delegazione di VENEZIA/San Donà A.S. Annonese F.C. G.S. Veternigo A.C.D. Robeganese Fulgor Salzano Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2006-2007 Dall’anno scol. 2006-2007 S.Elem. P.e A.Rampulla di Annone Ven. I.C. Cordenons S.E. Plesso Veternigo I.C. D. Alighieri S.E. Salzano = = = = = = = = = = = = = = Delegazione di VERONA U.S. Corbiolo A.S.D. Pescantina S.Lorenzo ACF. D. San Martino (B.Alb) A.C.D. Audace S.M.E. A.C.D. Audace S.M.E. U.S.D. Atlas VR 83 A.S.D. Ares Juventina Poiano A.S.D. Calcio Sambonifacese A.S.D. Calcio Sambonifacese A.C. Legnago Salus U.S. Fortitudo Mozzecane U.S. Fortitudo Mozzecane U.S.D. Virtus Vecomp Verona A.S.D. G.C. Castelnuovosandrà A.S.D.C. S.Giovanni Lupatoto Dall’anno scol. 2001-2002 Dall’anno scol. 2002-2003 Dall’anno scol. 2002-2003 Dall’anno scol. 2002-2003 Dall’anno scol. 2002-2003 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2006-2007 Dall’anno scol. 2007-2008 I.C. di Boscochiesanuova I.C. di Pescantina 9° Circolo Didattico di Verona S.Elem. Dorigo di Verona S.Elem. Simoni di Verona S.M. Fincato Rosani di Verona Scuola S.Giuseppe di Verona 2°Circ. Did. di San Bonifacio VR S. Media Stat. Di San Bonifacio VR S.Media Fratini di Legnago S. Primaria di Mozzecane S. Media Stat. di Mozzecane Dir. Did. Statale VII Circolo di Verona I.C. Castelnuovo del Garda II Cir.Did. San Giovanni Lupatoto VR = = = = = = = = = = = = = = = = Delegazione di VICENZA/Bassano U.P. Union Prix U.S.C.D. Eurocalcio 2007 F.C. Soccer Five Mason A.S.D. A.C. Virtus Romano G.S. Canarini Rosatesi G.S. Canarini Rosatesi G.S. Canarini Rosatesi G.S. Canarini Rosatesi U.S. Marosticense U.S. Marosticense U.S. Marosticense U.S. Marosticense U.S. Marosticense Bassano Virtus 55 S. T. S.r.l. A.S. S.Croce U.S. Futsal Marano 92 A.S.D. A.C.D. Romano d’Ezzelino Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2002-2003 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2004-2005 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2005-2006 Dall’anno scol. 2003-2004 Dall’anno scol. 2006-2007 Dall’anno scol. 2007-2008 I.C. 2 S.Elem. P.Lioy di Vicenza D.D. di San Giuseppe di Cassola VI I.C. di Mason Vicentino – Scuole Medie D.D. di Crespano del Grappa S.Elem. Dir. Didattica d Rosà VI S.Elem. Plesso di Cusinati di Rosà VI S.Elem. Ples. di San Pietro di Rosà VI S.Elem. Plesso di Sant’Anna VI S.Elem. Dir. Didattica di Marostica S.Elem. Plesso di Marsan VI S.Elem. Plesso di San Luca VI S.Elem. Plesso di Vallonara VI S.Elem. Plesso di Valle San Floriano VI Dir. Did. 3° Circolo 25 Aprile di Bassano S.E.S.Giuseppe di Bassano del Grappa I.C. Stat. di Fara Vicentino Dir. Did. di Romano D’Ezzelino > > & = & = & = & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 4.2. 43^ Edizione della Coppa Primavera 13^ Coppa nazionale Giovanissimi Organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, si sono svolte in Toscana, zona di Chianciano Terme, dal 21 al 29 giugno 2008, la 43^ Coppa Primavera, riservata alle Rappresentative regionali della categoria Allievi e la 13^ Coppa Nazionale, riservata alle Rappresentative regionali della Categoria Giovanissimi Qui di seguito si riportano i risultati conseguiti dalle Rappresentative del C.R. Veneto: 43^ Coppa Primavera – Categoria Allievi Veneto – Sardegna Sicilia – Veneto Veneto – Campania Lombardia – Veneto 3–0 2–1 5–0 2–6 13^ Coppa Nazionale – Categoria Giovanissimi Veneto – Sardegna Sicilia – Veneto Veneto – Campania Lombardia – Veneto 4–0 1–0 2–0 0–1 2/62 Com’é evidente dalla lettura dei risultati, soltanto una giornata “nera” ha impedito alle Rappresentative del C.R. Veneto di accedere alla fase Finale in entrambe le Coppe; va evidenziato che i numerosi spettatori neutrali che hanno assistito alle diverse gare, hanno concordato che le rappresentative venete hanno messo in pratica il calcio più bello. Agli atleti, dirigenti e tecnici, giunga comunque il più sentito ringraziamento e plauso dal parte del Comitato Regionale Veneto. Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 5 del 3/07/2008 4.3. Segreteria 4.3.1. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI PER “ACCORDO” EX ART. 108 DELLE N.O.I.F. Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha ratificato le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per accordo” presentate dai calciatori e calciatrici – qui di seguito elencati – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 108 delle NOIF. Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art. 108 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 Marzo 2009, sottoscrivendo l’apposito stampato di colore giallo denominato “Aggiornamento di Tesseramento”: Matricola 4672017 4080341 3665736 3932588 4648685 4012641 4173562 4301633 3677801 3540588 3591619 3843893 4483868 3373069 3483325 3603668 3910222 3809978 4204059 4204062 3564626 3923923 3810008 4067197 3466648 3467002 3882501 3903099 3883702 3675230 4204421 3470207 3642171 3951680 3902790 3573713 3470204 3732781 3661296 3659950 4217738 3662390 4255747 3482923 3455640 Nominativo del calciatore Data di nascita ACCIARDI LUIGI 30/11/1987 ACERBI GIOVANNI 10/9/1991 ADAMI MICHELE 8/8/1987 AGNOLETTO PIERO 16/1/1989 AGUILAR ROMERO FRANCO 7/7/1988 ALBERTINI GIULIO 6/9/1990 AMATO GIULIANO 13/1/1990 AMBROSO JONATHAN 23/8/1990 ANNESE VINCENZO ALBERT 22/9/1984 ANNICCHIARICO MARCO 8/11/1984 ARANCIO MATIA 2/6/1987 AVESANI SOCRATE 11/5/1988 AZZENA GIAN PAOLO 13/7/1989 BACCHIN GIOVANNI 25/4/1984 BAGGIO NICOLA 15/8/1985 BALDON MATTEO 30/3/1984 BALLARIN FEDERICO 22/11/1986 BANZATO LUCA 4/3/1989 BARALDO NICOLA 9/4/1989 BARANA FEDERICO 19/10/1989 BARBIERO MATTIA 8/11/1985 BARTOLOMEI MIRCO 9/10/1987 BASSI MARCO 6/3/1989 BAU ERIK 27/1/1989 BAVARESCO FEDERICO 22/4/1984 BELLAN IVAN 1/12/1984 BELLATO CRISTIANO 21/5/1987 BELLIN STEFANO 8/1/1988 BENTIVENGA MARCO 9/10/1988 BERNARDO DIEGO 26/6/1984 BERSANI MIRKO 28/3/1990 BERTOTTO MATTIA 23/3/1985 BEVILACQUA GIANMARCO 21/3/1984 BIANCATO FABIO 5/6/1988 BIASIO LEOPOLDO 3/11/1988 BINOTTO ROBERTO 9/9/1986 BIOLO CARLO 16/6/1985 BIONDARO SIMONE 23/11/1984 BISCARO ELVIO 25/5/1985 BISSOLI GIACOMO 25/1/1987 BIZZOTTO MICHELE 31/5/1990 BIZZOTTO UMBERTO 11/3/1987 BOEM MARCO 18/11/1989 BOIN MATTEO 19/8/1985 BOLCATO ALBERTO 25/1/1985 Codice Società 45120 917129 57550 920591 780338 81197 64158 66847 915742 1150 780337 780002 57747 915655 70572 780784 918767 58627 913860 71116 780894 39420 69809 52090 43460 780079 65356 8910 59327 52090 66847 915642 918771 20070 913866 780616 780076 780613 780601 1150 29390 780338 780166 43150 780002 Denominazione Società S. ZENO A.C. TRISSINO A.C.D. ZEVIO A.C. VEDELAGO 2008 ASD A.C. ALBA BORGO ROMA A.C.D. AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD EDO MESTRE A.S.D. F.C. PORTO U.S.D. GAV VERONA SAN MICHELE A.P.D. CASALEONE 1956 ASD US VITTSANGIACOMO ASD CARIANESE CALCIO U.S. ABANO CALCIO SRL FUTSAL CITTADELLA A.S.D. CAVAZZALE U.S.D. PORTO VIRO A.C. MESTRINA 1929 U.S.D. STIENTESE A.S.D. POL. BASSA PADOVANA A.S.D. BELFIORESE POL. D. GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO A.S. S.P.F. A.S. BELLELLIENG GAIBA ASD C.S. BELVEDERE A.C.D. ROSSANO 2004 ASD U.C. VIGONTINA CALCIO S.R.L. S.S.D. POVE U.S. CAMINESE A.S. SALVATRONDA U.S.D. BELVEDERE A.C.D. PORTO U.S.D. DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D. SAN FORTUNATO BASSANO A.C.D. SCORZE PESEGGIA A.C.D. LIMENA A.C. RADIO BIRIKINA LUPARENSE A.S. REAL CAMPALTO ASD CASALE DI SCODOSIA U.S. OLMI CALLALTA A.S. CASALEONE 1956 ASD US MAROSTICENSE U.S. ALBA BORGO ROMA A.C.D. MUSILE CALCIO ROMANO D EZZELINO A.C. CARIANESE CALCIO U.S. 2/63 Matricola 4229750 3906329 4052008 3895559 4409427 4162999 3664563 4316709 3570338 3563878 4255729 3465240 3590269 3696034 4205050 4021195 3566153 3962952 4080290 4023010 3686659 3889652 4255745 3998094 3478565 4003612 3678086 3847223 3642257 3748226 3566592 3933129 3467574 3365905 3664831 3604235 3553807 3803040 4075541 3845809 3358078 3732798 4217744 3905721 5016966 3467000 3901807 3902259 5325872 4598573 3890515 3486269 5497503 4052145 4235178 3901991 4074541 3170585 3470051 5180468 3889811 3463811 3841589 3810530 3279679 3379309 4579350 4194338 3751632 3692970 4080364 3902793 3693744 Nominativo del calciatore Data di nascita BOLGAN MANUEL 2/5/1988 BOLOGNESI GIACOMO 27/8/1992 BONAMIGO RICCARDO 9/5/1989 BONANDINI ANDREA 23/3/1985 BONFANTE NICOLA 4/10/1987 BONOTTO ALBERTO 20/1/1989 BORDIGNON TOMMASO 14/10/1986 BORDIN DANIEL 29/11/1989 BORSATO RICCARDO 5/1/1986 BORTOLATO EROS 5/4/1986 BORTOLUZZO NICOLA 19/1/1989 BOTTERI ANDREA 27/1/1983 BRASSON JACOPO 14/8/1983 BREGOLIN RICCARDO 15/5/1987 BRENTEGANI ANDREA 25/10/1989 BRESOLIN RICCARDO 28/4/1989 BROGGIO MANUEL 24/6/1986 BRUGNEROTTO SIMONE 31/7/1989 BRUNELLO FABIO 14/9/1988 BUGHETTO PIETRO 28/3/1991 BUONANSEGNA GESUALDO 19/3/1987 BUOSO LUCA 13/4/1988 BURATO RICCARDO 24/2/1989 BUSATO FRANCESCO 8/8/1990 CACCIAVILLANI NAZZARENO 13/10/1984 CACCO FRANCESCO 22/10/1991 CALDERAZZO NICOLA 9/7/1985 CALDONAZZO MIRKO 4/6/1988 CAMALORI MARCO 23/12/1986 CANELLA NICOLA 18/1/1988 CANELLA SAMUELE 8/8/1986 CANESSO ALESSANDRO 15/3/1990 CANTALE MAURO 7/11/1984 CAPPELLAZZO DANIEL 15/5/1984 CAPUZZO ANDREA 12/8/1985 CARDIN ANTONIO 31/1/1986 CARIGI CRISTIAN 6/12/1985 CARRERI MORENO 31/12/1987 CASAGRANDE ALEX 10/4/1991 CASOTTO LUCA 5/3/1985 CASTIONI ALBERTO 7/10/1983 CAVALLIN ALESSANDRO 7/8/1985 CECCHIN DANIELE 23/6/1990 CELIO MARCO 14/8/1990 CESTARO ROBERTO 20/3/1990 CESTER MARCO 13/2/1985 CHECCHIN LUCA 22/8/1987 CIATTO RICCARDO 30/9/1988 CICOGNA MARCO 24/3/1990 CIPOLATO ANDREA 5/8/1989 COMELATO MATTIA 13/1/1988 COMISSO MARCO 2/4/1985 CONA CHIARA 19/2/1991 CONFENTE GABRIELE 7/5/1989 CONTE MIRCO 9/2/1988 CORRA ALESSANDRO 30/4/1989 CORRADI NICOLA 5/5/1988 CORRENT ANDREA 31/5/1982 CORTELLINI PAOLO 26/8/1985 COSENZA SERGIO ROBERTO 4/12/1984 COSTA SALVATORE 10/7/1985 COTTINI ALESSANDRO 7/1/1985 CRACCO MASSIMO 20/3/1988 CREPALDI LUCA 11/10/1989 CRISTOFALO RICCARDO 10/8/1982 CURTI MAURO 21/5/1984 CUSIMANO MAURO 7/2/1986 CUZZI MARCO 23/9/1986 D ARSIE ROBERTO 7/8/1987 DAL CAPPELLO MATTEO 12/1/1987 DAL CASON ALBERTO 18/7/1988 DAL LAGO GIACOMO 27/9/1989 DAL PIVA CHRISTIAN 2/3/1986 Codice Società 13900 780895 780016 780076 69498 38900 58659 920529 66842 780350 26340 74881 780693 58646 780783 29390 780669 780780 58642 38900 917142 915654 780277 914280 76069 915522 69493 70572 780784 69498 780026 780638 33320 44120 58652 780026 71116 69809 38900 67747 780778 780612 29390 915543 913866 780076 915648 780210 780571 780599 918767 780601 780946 780778 64410 780899 918767 28140 64411 915646 917421 71116 59329 69809 917421 31890 73509 915655 62497 10620 780899 913866 27630 Denominazione Società UNION CSV A.S.D. GREGORENSE TRINITAS A.S.D. CASSOLA S.MARCO A.C. REAL CAMPALTO ASD NOVENTA CALCIO SSD ARL PONZANO CALCIO U.S. GRANTORTO U.S. BORGO SCALIGERO SOAVE ASD CALDOGNO RETTORGOLE U.S.D. MIRANESE U.S.D. LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD ARCELLA U.S. LUPIA MAGGIORE A.C. CURTAROLESE 97 A.C. TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE A.C.D. MAROSTICENSE U.S. OPPEANO A.C.D. CAMPODARSEGO A.C.D. MM SAREGO A.S.D. A.C. PONZANO CALCIO U.S. CEREA A.S.D. GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D. JESOLO A.C.D. REAL MARTELLAGO G.S. ALMISANO U.C. STRA RIVIERA DEL BRENTA A.S.D. CAMPODORO S.P. CAVAZZALE U.S.D. PORTO VIRO A.C. NOVENTA CALCIO SSD ARL CIRC. SPORT. RICREAT. TEOLO A.S.D. BESSICA ASDPOL NERVESA A.S.D. F.C. S.ELENA U.S. VO U.S. CIRC.SPORT.RICREAT.TEOLO A.S.D. BELFIORESE POL. D. BELLELLIENG GAIBA ASD C.S. PONZANO CALCIO U.S. CRISTOFORO COLOMBO A.S.D. VIGASIO A.S.D. A.C. VIGODARZERE U.S.D. MAROSTICENSE U.S. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. LIMENA A.C. REAL CAMPALTO ASD BORGORICCO U.S.D. SALESE G.S. CALCIO LIDO DI VENEZIA A.S.D. ZERO BRANCO F.B.C. 1932 MESTRINA 1929 U.S.D. OLMI CALLALTA A.S. LA TORRE C.F. VIGASIO A.S.D. A.C. ECOPOLIFIX ISTRANA A.C.D. SARCEDO SMALVIC A.C. MESTRINA 1929 U.S.D. LUGAGNANO A.C. PIOVESE CALCIO 1919 A.S.D. MESTRE A.C. FOSSO U.S.D. BELFIORESE POL. D. SOSSANO A.C. BELLELLIENG GAIBA ASD C.S. FOSSO U.S.D. MONTELLO U.S. SOLESINESE U.C.D. FUTSAL CITTADELLA A.S.D. PRO REFRONTOLO U.S. CASELLE POL. SARCEDO SMALVIC A.C. LIMENA A.C. LIMANA U.S.D. 2/64 Matricola 4076960 3923924 4206492 3932119 3602479 4168522 3664858 4206581 3960330 3693969 4012307 3855573 4372332 3903097 5433513 5016958 4218750 3819368 3570335 3370391 3882503 4685045 3693970 4027383 3810732 3952148 3661318 3461931 3909465 3909466 3952967 4207333 4023126 4013031 4007791 3750368 3904840 4002671 3367762 4207503 3902569 3871327 3904244 4354481 3903091 4012303 3384674 3881152 3571397 3901888 3562877 3219776 3987469 3904808 4080328 4208063 3668142 3373489 3454322 3511527 3753379 4748656 3453109 3903101 3998170 3903064 3585225 3962393 3901676 3570074 3661313 3871365 3663540 Nominativo del calciatore Data di nascita DALLA VECCHIA MATTEO 20/6/1988 DALLA VIA ENRICO 6/10/1987 DANTE ANDREA 14/9/1989 DARTORA JACOPO 14/9/1989 DE CAO FABIO 12/5/1985 DE COPPI MICHELE 3/6/1989 DE FAVERI GIULIO 11/3/1985 DE GUIDI MARCO 16/12/1990 DE LUCA ALESSANDRO 9/6/1990 DE MONTIS ALESSANDRO 19/6/1985 DE PAOLIS ALBERTO 5/11/1990 DE SANTI ALBERTO 25/7/1986 DI MARTINO RAFFAELE 14/5/1990 DIONISIO FILIPPO 6/7/1988 DOARDO DANIELE 27/12/1984 DUREGON MICHELE 26/5/1990 DUSSIN ALBERTO 29/4/1991 DUSSIN EMANUELE 28/3/1987 ERMILANI EMANUELE 24/1/1986 FACCI MATTIA 18/8/1984 FAVARON SAVERIO 26/2/1988 FERRADINO ANTONIO 28/6/1990 FERRANTE DIEGO 6/8/1986 FERRARESE LUCA ELIA 19/5/1989 FERRARI ANDREA 15/7/1988 FERRARI FILIPPO 19/9/1989 FERRAZZO MATTIA 5/3/1987 FERRONATO FRANCESCO 20/4/1985 FILON ALBERTO 4/4/1989 FILON ALESSANDRO 4/4/1989 FIORIN NICOLA 12/7/1989 FIORIO ELIA 26/9/1988 FIOROT PAOLO 7/11/1986 FLEGO ALBERTO 6/4/1990 FOCHESATO ANDREA 28/11/1986 FONTI ANTONIO 27/2/1988 FONTOLAN MARCO 21/1/1988 FRAGOMENI GIANLUCA 15/5/1990 FRANCESCHETTI SIRO 14/1/1984 FRIGGI EMANUELE 24/5/1988 FUMIAN LUIGI 2/1/1986 FURLAN FREGUIA DANIEL 24/12/1987 FURLAN MARCO 3/9/1986 GAETANI FILIPPO MARIA 22/8/1987 GALLETTI ANDREA 8/12/1990 GAMBATO FILIPPO 17/8/1990 GARDIN GIOVANNI 12/8/1984 GASPARIN MARCO 1/5/1986 GATTO DAVIDE 11/3/1986 GAVASSO MATTIA 4/1/1987 GAZZIGNATO TOMMASO 2/12/1985 GIOIA ANTONIO 26/9/1982 GIORDANO LUCA 12/4/1990 GOLIN NICOLO 16/2/1990 GONZATO LUCA 3/8/1990 GRANZAROLO MATTEO 9/1/1987 KRAWCZYK KRYSTIAN 28/10/1984 LAZZARI DANIELE 15/2/1984 LAZZARI MICHELE 6/1/1985 LO PRESTI ORAZIO MARTINO11/11/1983 LOMBARDO CALOGERO 3/1/1985 LORENZATTI FEDERICO 28/8/1986 LORENZI GIACOMO 30/12/1984 LOTTO SIMONE 22/4/1988 LUCANO JACOPO 31/7/1990 LUNARDI LUCA 1/2/1988 MAGGIOLO MANUEL 10/12/1984 MAIERONI MARCO 19/10/1989 MAISTRELLO EDY 26/10/1986 MALOSSI MARCO 21/9/1983 MARANO MICHELE 10/3/1987 MARCHETTI FEDERICO 26/7/1988 MARCHIORI MASSIMO 3/1/1987 Codice Società 916254 917134 80142 81197 917129 45050 25130 780776 203610 780784 81197 780048 915543 74881 918781 913866 917124 917124 780413 28140 780210 38900 65190 58642 73509 780129 38550 69498 62487 62847 9080 780783 780075 780083 915654 915642 62477 780210 20150 780590 919321 780166 74881 780895 915543 780129 918772 33320 913868 918758 780210 28140 918767 913866 915654 76597 70156 780350 780710 915646 920564 780421 915654 915543 918767 25040 914280 76605 780703 780535 780083 8920 780262 Denominazione Società SIGGI SCHIO A.C.D. FIDES SAN PIETRO IN GU A.S.D. BEVILACQUA CALCIO A.S.D. AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD TRISSINO A.C.D. S.VENDEMIANO A.C.D. LA SERNAGLIA PIAVE S.U.S. BONARUBIANA U.S. CAMPOLONGO A.S.D. PORTO VIRO A.C. AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD TOMBOLO A.C. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. ARCELLA U.S. MARCHI MARANO VENEZIANO A.S.D. LIMENA A.C. RIESE VALLA CALCIO G.S.D. RIESE VALLA CALCIO G.S.D. PETRARCA CALCIO A.S. LUGAGNANO A.C. SALESE G.S. PONZANO CALCIO U.S. BOARA PISANI G.S. MM SAREGO A.S.D. A.C. SOLESINESE U.C. CAMPONOGARESE A.C. PONTE CREPALDO U.S. NOVENTA CALCIO SSD ARL POZZONOVO S.P. POZZONOVO S.P. CAMPETRA A.P.D. TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE A.C.D. PONTE DI PAIVE A.C. REAL SAN MARCO A.S.D. G.S. GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D. DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D. MURIALDINA ASD G.S. SALESE G.S. FUMANESE CEMENTI ROSSI U.S.D. LEGNAGO SALUS A.C. ITALWIN CONSELVE A.S.D. MUSILE CALCIO ARCELLA U.S. GREGORENSE TRINITAS A.S.D. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. CAMPONOGARESE A.C. SANTA LUCIA MILLE A.P.D. NERVESA A.S.D. F.C. LIVENTINAGORGHENSE ASD CALCIOMONSELICE1926SWEDEN ASD SALESE G.S. LUGAGNANO A.C. MESTRINA 1929 U.S.D. LIMENA A.C. GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D. COLOGNOLA AI COLLI A.C.D. CALCIO CAORLE A.S.D. U.S. MIRANESE U.S.D. CALCIO SCHIO 1905 MESTRE A.C. SALI0NZEVALEGGIO 2002 A.C.D. CALCIO SPINEA A.S.D. GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. MESTRINA 1929 U.S.D. LA ROCCA MONSELICE A.C.D. REAL MARTELLAGO G.S. VETREGO A.C.D. CALTANA A.S.D. RIVIERA C5 A.S.D. REAL S.MARCO A.S.D. G.S. CAMISANO A.S.D. CALCIO THIENE S.R.L. 2/65 Matricola 3663727 4208981 3363456 4223803 3732787 2956450 3748996 4371355 3991779 3421431 3905718 5208092 3182960 3693831 5229688 3680929 5503593 3819363 3360700 3904811 3674270 3409393 4336609 4218573 3383529 4185040 3902213 4998577 4302362 3866208 3857355 3923912 3661175 3391104 3840384 3667853 3907464 3881139 3960188 3557281 3275565 4209828 4001955 3755410 3902053 3935502 3692699 3488489 3271282 3636702 3908489 3932615 4174051 3959724 3826345 4522255 4031001 3912313 4210238 4210269 4182609 3905717 3474535 3564897 3855005 3660570 3918613 3693039 3811530 3584226 4322678 4023131 3909691 Nominativo del calciatore MARCON ALESSANDRO MARCONCIN GIULIO MARIN ANDREA MAROSTICA ALBERTO MARTELLATO GILBERTO MARTINELLI FRANCESCO MASETTI MICHELE MASIERO ALEX MASIERO MARCO MASIN MIRCO MASO STEFANO MASOLA AXEL MASSA LORENZO MASSALONGO LUCA MATTEAZZI DANIELE MAULE ALESSIO MAZZARO GIOVANNI MAZZAROLO MATTEO MEDA LORENZO MENIN EMANUELE MERCANZIN MARCO MICHIELAN RICCARDO MICHIELLI ROBERTO MILANI CRISTIAN MINET MASSIMO MION NICOLO MIOTTO SIMONE MODONESE DANIELE MOLON NICOLA MONTRESOR FEDERICO MORANDELLI DANIEL MORELLO MATTEO MORET GIANLUCA MORETTI ENRICO MORETTO ANDREA MORTARO LORENZO MURRONE STEFANO MUSSO MATTEO NALON ALEX NANI MORGAN NARDI GIORGIO NASOLE STEFANO NEGRATO CARLO NEGRO MARCO NICETTO MARTINO NIERO MATTIA NOCERINO ANDREA NOGARA MATTIA NONNATO ALESSANDRO NORDIO FEDERICO NORIDO GIULIA ORLANDI MATTEO ORSO NICOLA PALADO ELENA PARMA MATTIA PASETTO ORLANDO JOSE PASINATO FRANCESCO PASQUETTI MATTEO PASSARINI FABIO PAVAN FEDERICO PAVAN MATTIA PEGORARO MATTIA PELLIZZARO MATTEO PELLIZZON FRANCESCO PENZO ALESSANDRO PEPE DANIELE PERALE GIANMARCO PERAZZOLO SIMONE PERINELLI MICHELE PERON JACOPO PEROTTI DIEGO PETTENO THOMAS PETTENON DANIEL Data di nascita 23/1/1986 8/3/1988 8/3/1984 5/1/1988 23/6/1985 4/3/1974 3/1/1988 10/3/1989 25/4/1991 8/12/1983 24/4/1990 28/8/1990 23/7/1981 15/2/1985 3/2/1989 9/10/1985 17/3/1991 13/12/1987 19/7/1983 28/7/1990 3/12/1986 14/12/1983 29/10/1990 10/11/1987 24/12/1983 11/7/1989 15/10/1990 13/9/1988 3/3/1989 15/10/1987 18/2/1988 19/7/1988 2/1/1987 30/8/1979 5/9/1986 26/1/1985 16/3/1991 19/3/1988 10/8/1988 18/3/1986 6/11/1981 27/3/1988 16/4/1990 2/5/1988 12/10/1989 9/3/1988 2/6/1986 25/8/1984 15/7/1983 12/1/1986 24/1/1989 12/7/1986 24/8/1988 4/5/1990 8/7/1988 17/3/1986 22/8/1988 20/9/1989 19/7/1990 22/11/1987 19/9/1990 23/3/1990 1/2/1985 14/2/1986 15/3/1986 8/3/1987 19/2/1988 11/8/1987 23/5/1990 19/2/1986 25/3/1990 2/5/1990 27/8/1990 Codice Società 52090 57550 43460 780616 780210 33160 45120 913866 917129 917341 915543 915543 74881 915649 70566 10620 915646 780360 28140 913866 918781 80993 72511 59327 64159 38900 780025 64158 917129 10620 43340 75608 780337 918772 780776 10620 780895 780703 780129 48450 28140 780613 69824 780350 70581 914280 780076 66847 700 780154 920594 38900 780606 920594 780210 780710 29390 43460 780590 66847 43150 915543 74863 914280 780693 69498 780199 74863 58627 19090 919093 780076 913866 Denominazione Società BELVEDERE A.C.D. ZEVIO A.C. ROSSANO 2004 ASD U.C. RADIO BIRIKINA LUPARENSE A.S. SALESE G.S. NAPOLEONICA S.S. S. ZENO A.C. LIMENA A.C. TRISSINO A.C.D. PASTRENGO 2006 A.S.D. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. ARCELLA U.S. OLIMPIA STADIO POL. D. GAZZO A.C. CASELLE POL. MESTRE A.C. GIOVANILE EZZELINA A.C. LUGAGNANO A.C. LIMENA A.C. MARCHI MARANO VENEZIANO A.S.D. COM.SILE OSPEDALETTO U.S. CORTINA S.C. SALVATRONDA U.S.D. CORDIGNANO A.C. PONZANO CALCIO U.S. SAN LORENZO U.S.D. EDO MESTRE A.S.D. F.C. TRISSINO A.C.D. CASELLE POL. ROSA A.C. A.S.D. S.MARIA CAMISANO A.C.D. VITTSANGIACOMO ASD SANTA LUCIA MILLE A.P.D. BONARUBIANA U.S. CASELLE POL. GREGORENSE TRINITAS A.S.D. CALTANA A.S.D. CAMPONOGARESE A.C. SCARDOVARI S.S. LUGAGNANO A.C. CASALE DI SCODOSIA U.S. S.GIACOMO 3 BASELEGHE MIRANESE U.S.D. SELVAZZANO 2000 A.S.D. U.S. REAL MARTELLAGO G.S. REAL CAMPALTO ASD PORTO U.S.D. ADRIESE U.S. S.GIOVANNI BATTISTA POL. ZENSKY PADOVA FEMMINILE ASD PONZANO CALCIO U.S. LUGO CALVENE A.C. ZENSKY PADOVA FEMMINILE ASD SALESE G.S. CALCIO SCHIO 1905 MAROSTICENSE U.S. ROSSANO 2004 ASD U.C. LEGNAGO SALUS A.C. PORTO U.S.D. ROMANO D' EZZELINO A.C. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. GAZZOLO G.S.D. REAL MARTELLAGO G.S. LUPIA MAGGIORE A.C. NOVENTA CALCIO SSD ARL ACINQUE VENEZIA ASD GAZZOLO G.S.D. STIENTESE A.S.D. POL. FONTANIVESE S. GIORGIO ASD U.S. VALDADIGE A.S.D. REAL CAMPALTO ASD LIMENA A.C. 2/66 Matricola 3564780 4213823 3484443 3811572 3811574 3530412 3388582 3562909 4210884 3384712 4641011 4174613 3904806 3389973 4954121 3883832 4012639 3571826 3564974 3373867 4211225 4288267 3887480 4017399 3959967 3962322 3668342 3960241 3664624 5410580 3600040 3406900 4676313 4025709 3695758 3905710 3470217 3568930 3663730 3944555 3683467 4001951 3819147 3568127 3649535 3454726 3811920 3663519 3572130 3660076 4212391 3996845 3567433 3968210 3998004 3391454 3486513 3486430 3885816 4212819 4234883 3693554 3665248 4045776 4213045 3525586 3902792 3924484 3907457 4023370 4922590 4149549 3919710 Nominativo del calciatore PIACENTINI MARCO PIZZINI ALVISE PIZZINI ANDREA POLASTRI MICHELE POLASTRI MIRKO POLELLI GUIDO POLES ROBERTO POLI ALESSANDRO POZZATO LUCA POZZEBON FILIPPO PROTTI ALICE PUCHULU ANTU QUAGLIA EDOARDO QUAGLIA MARCO RAMPADO MATTEO REGINATO YARI RIGHETTO ALESSIO RIGON CHRISTIAN RIGON FABIO RINALDINI ANDREA RIZZATO ANDREA ROCCO NICOLO ROMANO MARCO ROSSATO ANDREA ROSSETTI NICOLO RUZZENE NICOLO SABATINO DANTE SANDI ANDREA SCANTAMBURLO GIORGIA SCARAMI FILIPPO SCARSETTO EMANUEL SCHENATO ROBERTO SCHIROLI JODY SCHIVO STEFANO SCOMPARIN MATTEO SILVESTRI MARCO SILVESTRO ALESSIO SIMONI VALERIO SOLIMAN FILIPPO SPERANDIO NICOLO SPOLAOR LUCA STRASSERA DAVIDE SULPASSO FRANCESCO TACCHIA NICOLA TACCONI MATTIA TADDEI LUCA TAFURI MARCO TASCA ANDREA TEGON ISACCO TIENI EUGENIO TITTARELLI ALESSANDRO TONINI MIRKO TOSIN MATTEO TREVISAN GIORDANO VAIRO DIMOS VALDARNINI MARCO VALLE JONATHAN VANIN GIORDANO VARETTO DAVIDE VEDOVELLI MAURO VETTORI FABIO VICENZI GIOVANNI VILLA STEFANO VIOLA ANDREA VISENTIN NICOLA VOLTAN ANDREA ZAMPIERI RICCARDO ZANON MAURO ZANON TOMMASO ZANOTTO LEONARDO Data di nascita 14/6/1986 25/4/1989 29/5/1985 21/2/1989 2/2/1989 18/12/1984 11/6/1984 16/4/1986 11/7/1989 9/8/1984 29/9/1989 2/6/1987 15/2/1989 14/7/1983 18/5/1989 11/6/1989 2/6/1990 24/6/1985 8/2/1986 9/7/1984 20/7/1990 14/6/1989 24/5/1986 4/5/1992 27/5/1988 9/5/1988 11/4/1987 28/8/1988 28/6/1987 22/7/1987 9/9/1986 26/3/1984 30/12/1989 19/9/1990 2/5/1987 27/7/1990 7/4/1985 25/10/1985 21/12/1985 21/12/1986 4/3/1987 2/6/1990 26/8/1985 21/1/1986 16/1/1984 18/1/1985 19/11/1989 22/11/1986 8/9/1983 8/3/1987 15/4/1988 3/8/1991 8/2/1985 11/4/1989 17/6/1991 5/2/1984 28/6/1985 19/8/1985 15/4/1987 20/4/1989 25/6/1988 9/2/1987 2/6/1985 13/11/1988 4/11/1989 15/2/1984 13/8/1989 31/7/1988 9/9/1988 19/9/1986 ZARDETTO GUSTAVO GABRIEL 25/10/1987 ZARDO MATTEO 10/1/1991 ZARDO WALTER 25/12/1988 Codice Società 75022 780002 62484 69809 69809 780163 917132 71120 75022 780599 780114 780337 913866 8910 780129 780360 81197 66850 43150 915646 66847 38900 57917 918760 62477 33050 780784 780894 780717 780619 58642 74600 780590 780710 38900 915543 64158 64411 66104 58646 61648 69824 780613 70584 917341 71120 780005 33810 64158 80142 75022 915646 780262 80142 915646 780693 10620 780260 81747 780402 780601 1150 780277 59329 74863 8910 913866 780638 780703 780339 43340 917124 780605 Denominazione Società CONCORDIA P.G.S. CARIANESE CALCIO U.S. GARGAGNAGO A.C. BELLELLIENG GAIBA ASD C.S. BELLELLIENG GAIBA ASD C.S. ERIDANO U.S. LIAPIAVE A.S.D. S.GIOVANNI LUPATOTO ASD.C. CONCORDIA P.G.S. ZERO BRANCO F.B.C. 1932 KERALPEN BELLUNO A.S.D. VITTSANGIACOMO ASD LIMENA A.C. CAMINESE A.S. CAMPONOGARESE A.C. GIOVANILE EZZELINA A.C. AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD MINERBE A.S. ROMANO D' EZZELINO A.C. MESTRE A.C. PORTO U.S.D. PONZANO CALCIO U.S. FAVARO 1948 A.S.D. CALVI NOALE ASD U.S. MURIALDINA ASD G.S. MURANESE A.C. PORTO VIRO A.C. GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO A.S. REAL S.ANNA A.S.D. PIONCA POL. MM SAREGO A.S.D. A.C. CASTELGOMBERTO LUX U.S.D. LEGNAGO SALUS A.C. CALCIO SCHIO 1905 PONZANO CALCIO U.S. THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D. EDO MESTRE A.S.D. F.C. PIOVESE CALCIO 1919 A.S.D. NUOVA VALDAGNO A.C. CURTAROLESE 97 A.C. BALLO SCALTENIGO A.C. S.GIACOMO 3 BASELEGHE CASALE DI SCODOSIA U.S. AMBROSIANA POL. PASTRENGO 2006 A.S.D. S.GIOVANNI LUPATOTO ASD.C. LAPE CEREGNANO U.C. NOVE CERAMICA STEFANI SSD A.C. EDO MESTRE A.S.D. F.C. BEVILACQUA CALCIO A.S.D. CONCORDIA P.G.S. MESTRE A.C. CALCIO THIENE S.R.L. BEVILACQUA CALCIO A.S.D. MESTRE A.C. LUPIA MAGGIORE A.C. CASELLE POL. PORTOMANSUE A.C.D. BASSANELLOGUIZZA A.C. GARDA A.C. OLMI CALLALTA A.S. CASALEONE 1956 ASD US JESOLO A.C.D. SOSSANO A.C. GAZZOLO G.S.D. CAMINESE A.S. LIMENA A.C. BESSICA ASDPOL CALTANA A.S.D. MIRA CALCIO A.S.D. ROSA A.C. A.S.D. RIESE VALLA CALCIO G.S.D. CALCIO SPINEDA A.C.D. 2/67 Matricola 3570321 3486357 3962259 3458552 3373226 Nominativo del calciatore ZAVATTIN MASSIMO ZENARI PIERFILIPPO ZENNARO ANDREA ZOLIN MATTEO ZUIN MARCO Data di nascita 18/7/1986 28/5/1985 30/11/1988 3/1/1985 12/8/1984 Codice Società 26340 66104 33050 69498 780421 Denominazione Società LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD NUOVA VALDAGNO A.C. MURANESE A.C. NOVENTA CALCIO SSD ARL CALCIO SPINEA A.S.D. 4.3.2. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI PER SPORTIVA” EX ART. 109 DELLE N.O.I.F. “INATTIVITÀ Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha accolto le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per inattività” presentate dai calciatori e calciatrici – qui di seguito elencati – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 109 delle NOIF. Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art. 109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 Marzo 2009, sottoscrivendo l’apposito stampato di colore giallo denominato “Aggiornamento di Tesseramento”: Matricola Nominativo del calciatore 3809973 3955147 4633908 3745576 3903778 3575805 5218665 3278159 3458378 4961785 3924088 4213620 3665055 4234518 3391392 3570056 3466924 3406831 4022849 3810371 3408472 3872088 3573208 3895236 4201975 4780608 3903126 3904805 5241662 3376531 3844677 4168054 3932627 3671368 3486505 3952735 4235441 4023217 4780616 3504627 4002124 3924595 3824821 3810914 3938214 3683135 4235664 3569053 4702835 4208607 3499537 BALLO ALESSANDRO BARDELLA LUCA BARETTA EMANUELE BATTILANA FABIO BATTISTI ANDREA BELLAN NICOLA BELLINI GIULIANO BERGAMIN NICOLA BETTIO DAVIDE BONFANTE WENDY BORSETTO DANIELE BRAGANTINI MATTIA BRENDOLIN DAVIDE BRESSAN ANDREA BRUNI DANIELE BUCCIOL SAMUELE BUZZI FILIPPO CANTARO GIOVANNI CAPOZZI UMBERTO CASTRUCCI NICOLA CAVALLON ELIA CECCATO ENRICO CECCATO STEFANO CHIAMPAN ANDREA CHINAGLIA MATTEO CICALONE PARIDE CLEMENTE LUCA CLIMA GIANLUCA CONTERNO ELIA CORRIAS MARCO CORSI LUCA DALLA PALMA LUCA DASSIE ALBERTO DE FRANCESCHI ANDREA DE PAOLINI NICOLO FALESCHINI NICOLA FIDONE SEBASTIANO FIN STEFANO FINCO FABRIZIO FIOCCO CHRISTIAN FIORESE NICOLO FOLETTO NICOLO FORASACCO CRISTIAN GHIDONI MANUEL GIRARDI FABIO GOTTARDO LUCA GRRAZIO FRANCO GRUMOLATO MARCO LANZA DANIELE LUCCHIARI NICOLO MARAGNO MARCO Data di nascita 15/1/1985 4/12/1988 6/9/1988 2/3/1987 26/4/1990 17/2/1986 8/8/1986 4/9/1983 8/1/1985 29/4/1991 22/5/1986 26/6/1990 19/7/1987 4/6/1988 18/1/1984 13/5/1984 10/6/1985 2/4/1984 20/8/1988 22/5/1986 22/9/1983 18/7/1988 17/8/1986 22/1/1987 1/10/1986 9/9/1985 16/12/1988 22/4/1988 18/6/1985 17/4/1984 1/1/1986 30/5/1988 27/3/1987 31/5/1987 12/4/1985 16/9/1988 24/9/1987 15/10/1988 28/5/1969 12/9/1984 13/1/1990 23/4/1987 30/6/1987 14/1/1987 20/3/1989 19/9/1986 1/8/1990 28/4/1986 13/8/1990 29/8/1990 10/12/1984 Codice Società 53660 780161 918760 78822 913863 64411 917347 780626 780079 500269 81747 920528 57917 49310 32520 780311 780243 917124 780346 780163 780583 61604 780158 63719 56020 917347 918760 70592 917347 780340 69807 38900 920591 780013 8610 20070 780006 25060 917347 58652 205525 66822 43460 780163 780262 780693 74599 79238 64413 917347 56020 Denominazione Società CMP RIVER TEAM BOTTRIGHE ASD CIPRIANOCATRON A.S. CALVI NOALE ASB U.S. ANGARANO AZZURRA U.S. DUE STELLE ASD A.P. PIOVESE CALCIO 1919 ASD PRESSANA C5 A.D.C. LOREGGIOLA 2000 APD.C. VIGONTINA CALCIO SRL S.S.D. LIBERTAS CASTAGNARO U.S.D. BASSANELLOGUIZZA A.C. ARES CALCIO VERONA ASD FAVARO1948 ASD SILEA U.S. LA CONTEA POL.D. BASSANO CALCIO A5 ASD SAN GIORGIO VILLAFRANCA POL. RIESE VALLA CALCIO G.S.D. FELTRESEPREALPI U.S. ERIDANO U.S. S. STEFANO ZIMELLA POL.D. S.FLORIANO U.S. DAL SANTO FOSSALUNGA A.C. RALDON A.C. VILLANOVESE S.S. PRESSANA C5 A.D.C. CALVI NOALE ASB U.S. VIRTUS VILLAFRANCA ASD U.S. PRESSANA C5 A.D.C. AURORA SAN NICOLO ASD BORGO S. PANCRAZIO POL. PONZANO CALCIO U.S. VEDELAGO 2008 ASD A.C. CRAZY COLOMBO U.S. CALCIO CALDIERO TERME SCORZE PESEGGIA A.C.D. UNION PREGANZIOL ASD A.C. CALCIO MEOLO ASD PRESSANA C5 A.D.C. VO U.S. MONIEGO CALCIO PRIMOMAGGIO U.S.D. ROSSANO 2004 ASD U.S. ERIDANO U.S. CALCIO THIENE SRL ACD LUPIA MAGGIORE A.C. CONDOR S. ANGELO POL.D. VIRTUS POL. GALLIERA A.C.D. PRESSANA C5 A.D.C. VILLANOVESE S.S. 2/68 Matricola 3463815 3844197 3593234 3487884 3674181 4066533 5218810 3373650 4250860 3362042 3469347 3909063 3603823 3871355 3361767 3914825 3674195 5216880 3889767 5298748 3882327 3889779 3811819 5218825 4223114 3811877 3559160 3902700 3366533 3483733 4239251 3929144 4005387 3594706 3585476 4213245 3812191 3708111 3898417 Nominativo del calciatore MASSELLA MANUEL MASSIGNAN SIMONE MILANI STEFANO MONTRESOR DAVIDE NATALIZI MARCO NOVELLO CARLO PEGORARO MARCO PESCE GIANLUCA PICCOLI FEDERICO PIGARI ALESSIO PIOVESAN MAURO PIVA SIMONE POSER GIOVANNI PULEO FILIPPO RIGHETTO CRISTIANO RODA NICOLA ROSSATO LUCA ROSTELLO ENRICO RUGA ALESSIO SAGGIORATO MATTEO SALMASO PAOLO SAMBO JACOPO SCARZELLA MICHELE SEGHETTO PAOLO SGUARIO MATTEO SOLLAI FRANCESCO STOCCHER DEVIS TASSO LUCA TOAIARI ALESSIO TONELLA EVA TRUCCOLO MATTIA VECLANI DANIELE VIANELLO ANDREA ZAMBON MARZIA ZAMPIERI RICCARDO ZANELLA PIETRO ZERBIN ANDREA ZESI DAVIDE ZOCCANTE DAMIANO Data di nascita 29/4/1985 25/6/1988 24/12/1983 20/3/1985 17/5/1987 28/5/1989 28/11/1984 3/5/1984 30/12/1987 24/1/1984 3/1/1985 3/9/1986 15/9/1985 27/9/1985 23/6/1983 13/7/1987 19/1/1987 21/10/1988 17/1/1986 18/8/1978 3/11/1987 10/11/1987 25/7/1988 21/4/1982 21/8/1989 9/1/1990 18/6/1985 26/3/1987 26/1/1984 26/5/1985 27/11/1987 5/12/1985 3/3/1992 9/8/1986 23/9/1983 1/4/1989 5/5/1987 9/2/1984 9/9/1986 Codice Società 69807 917347 56020 76343 206486 74067 917347 20070 65190 917138 38900 917137 47270 780163 61648 780349 780267 917347 57917 917347 59325 70571 780163 917347 33810 780163 917138 73509 917138 780114 2300 780827 780421 914072 917133 780338 780422 780163 63715 Denominazione Società BORGO S. PANCRAZIO POL. PRESSANA C5 A.D.C. VILLANOVESE S.S. VILLAFRANCA VERONESE ASD S. PAOLO G.S. CONCORDIA P.G.S. PRESSANA C5 A.D.C. SCORZE PESEGGIA A.C.D. BOARA PISANI G.S. ASPARETTO CEREA ASD PONZANO CALCIO U.S. BATTAGLIA MONTECROTTO T. ASD SANFIORESE CALCIO A.S. ERIDANO U.S. BALLO SCALTENIGO A.C. UNION RIPA LA FENADORA ACD MAERNE U.S. PRESSANA C5 A.D.C. FAVARO1948 ASD PRESSANA C5 A.D.C. CALCIO MARCON ASD ORIAGO A.C.D. ERIDANO U.S. PRESSANA C5 A.D.C. NOVE CERAMICA STEFANI S.S.D. A.C. ERIDANO U.S. ASPARETTO CEREA ASD SOLESINESE U.C.D. ASPARETTO CEREA ASD KERALPEN BELLUNO ASD ANNONESE F.C. A.S. FUTSAL MESTRE ASD CALCIO SPINEA ASD UNION VILLANOVA ASD LEODARI SOLE VICENZA ASD ALBA BORGO ROMA A.C.D. DELTA 2000 U.S. ERIDANO U.S. VALDALPONE S.S. Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 6 del 9/07/2008 5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 5.1. Attività Giovanile 5.1.1. ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 Il Comitato Regionale Veneto L.N.D., nell’attesa della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale, comunica che andrà ad organizzare, direttamente o attraverso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, nella stagione sportiva 2008/2009, i seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili: − − − − − − − − − − 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Campionato Allievi Regionali Campionato Allievi Regionali “fascia B” Campionato Giovanissimi Regionali Campionato Giovanissimi Regionali “fascia B” Coppa Veneto Campionato Allievi Provinciali Campionato Giovanissimi Provinciali Attività di Base Attività di calcio Femminile e di Calcio a cinque Attività delle Rappresentative 2/69 1) Campionato Allievi Regionali 2008/2009 Articolazione Il Campionato Allievi Regionali 2008/2009 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1992 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. Adempimenti economico – finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 2) Campionato Allievi Regionali – Fascia B 2008/2009 Articolazione Il Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” 2008/2009 è articolato in 1 girone di 16 squadre. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati nell’anno 1993, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1994. Adempimenti economico – finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali di Fascia B nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 3) Campionato Giovanissimi Regionali 2008/2009 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Regionali 2008/2009 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1994 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. Adempimenti economico – finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 4) Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B 2008/2009 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” 2008/2009 è articolato in 1 girone di 16 squadre. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008. 2/70 Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati nell’anno 1995, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1996. Adempimenti economico – finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 5) Coppa Veneto - 2008/2009 Il Comitato regionale Veneto organizzerà, come nelle ultime stagioni sportive, la Coppa Veneto, manifestazione riservata alle Categorie Allievi e Giovanissimi. Le modalità di ammissione saranno pubblicate con un prossimo Comunicato. 6) Campionato Allievi Provinciali - 2008/2009 Articolazione Il Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano inserite in Gironi diversi. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1992 in poi, che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. Adempimenti Le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciale, entro la data fissata dalla Delegazione di competenza. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la Categoria. 7) Campionato Giovanissimi Provinciali - 2008/2009 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Provinciale 2008/2009, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un numero di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali 2008/2009, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano inserite in Gironi diversi. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1994 in poi, che comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. 2/71 Adempimenti Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali, entro la data fissata dalla Delegazione di competenza. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la Categoria. 8) Attività di Base - 2008/2009 L’organizzazione dell’attività per le categorie - Scuole di Calcio - Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti sarà oggetto di programmazione su un prossimo Comunicato Ufficiale. 9) Attività di Calcio femminile e di Calcio a cinque - 2008/2009 Le modalità di svolgimento dell’attività organizzata, sia in ambito regionale che presso le Delegazioni, saranno rese note attraverso un prossimo Comunicato ufficiale pubblicato direttamente dalle competenti Delegazioni regionali di Calcio femminile e di Calcio a cinque. 10) Attività delle Rappresentative - 2008/2009 Anche l’attività delle Rappresentative Regionali e di quella delle Delegazioni, nelle diverse Categorie, sarà oggetto di argomento di un prossimo Comunicato ufficiale, 5.1.2. ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2008-2009 Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti per la partecipazione all’attività giovanile 2008/2009, che dovranno essere versati contestualmente alle domande d’iscrizione, precisando che gli importi indicati sono in corso di ratifica da parte della F.I.G.C. e, pertanto, suscettibili di variazione. CAMPIONATI REGIONALI Diritto di Partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali - Società Professionista - Società Dilettanti - Società di Puro Settore € € € 350.00 250.00 200.00 Deposito Cauzionale Le sole Società di Puro Settore Giovanile, devono costituire un deposito cauzionale nella misura di seguito indicata: Iscrizione di una sola squadra • a Campionati Regionali • a Campionati Provinciali € € 420,00 260,00 Iscrizione di più squadre • a Campionati Regionali • a Campionati Regionali e Provinciali • a Campionati Provinciali € € € 620,00 520,00 310,00 CAMPIONATI e TORNEI REGIONALI Per i Campionati e Tornei Provinciali non é previsto il versamento di alcun diritto di partecipazione TASSA DI ADESIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Per singola Società € 25.00 2/72 5.1.3. AMMISSIONI I CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2008/2009 Si comunica che il C.R. Veneto, esaminate le domande ritualmente pervenute e valutate sulla base dei criteri di pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3/4/2008, ha deliberato l’ammissione delle sottonotate società ai campionati Regionale Allievi e Giovanissimi della corrente stagione sportiva 2008/2009, precisando trattasi della situazione ufficiosa alla data del 9 Luglio 2008 che potrebbe subire variazione a seguito di eventuali ripescaggi di società da parte della Lega Professionisti (Serie C) e/o del Comitato Interregionale (Serie D), disponendo che eventuali osservazioni da parte delle società interessate dovranno pervenire al C.R.Veneto entro e non oltre Giovedì 17 Luglio 2008 : SOCIETA’ AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2008/2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ALLIEVI GIOVANISSIMI ABANO CALCIO SRL ADRIESE ALBA BORGO ROMA ALBIGNASEGO CALCIO SRL ALPAGO (VCT) AMATORI NOGARA AUDACE S.M.E. BELLUNO 1905 SRL BOVOLONE BUSSOLENGO CALCIO MONTEBELLUNA SRL CALCIO S.STINO CALCIO SAMBONIFACESE CALCIO SPINEA CAMISANO CANARINI ROSATESE ASD CASALEONE 1956 CASIER DOSSON ASD CASTELNUOVOSANDRA (VCT) CAVARZANO OLTRARDO CHIOGGIA SOTTOMARINA CIPRIANOCATRON CITTA DI JESOLO SRL COLOGNA VENETA CORNUDA CROCETTA 1920 CRAZY COLOMBO DOLO RIVIERA DEL BRENTA ECLISSE CARENI PIEVIGINA FAIZANE 1931 FAVARO 1948 FELTRESEPREALPI GAN THIENE VILLAVERLA SRL GARCIA MORENO ARZIGNANO GIORGIONE CALCIO 2000 LA MARENESE LA ROCCA MONSELICE LEGNAGO SALUS LIVENTINAGORGHENSE F.M. LONIGO SRL LUGAGNANO MALO MIRANESE MONTECCHIO MAGGIORE SRL NOVENTA CALCIO SSD ARL OLMI CALLALTA PESCANTINA SAN LORENZO PHARMA BAG S.PAOLO PIOVESE CALCIO 1919 PONTE NELLE ALPI PONZANO CALCIO RADIO BIRIKINA LUPARENSE REAL SAN MARCO ASD ROMANO D’EZZELINO ABANO CALCIO SRL ADRIESE (VCT) ALBA BORGO ROMA ALBIGNASEGO CALCIO SRL AMATORI NOGARA ARES JUVENTINA POIANO AUDACE S.M.E. BASSA PADOVANA BELFIORESE BELLUNO 1905 SRL CALCIO MONTEBELLUNA SRL CALCIO S.STINO CALCIO SAMBONIFACESE CALCIO SPINEA (VCT) CAMISANO CAMPODARSEGO CANARINI ROSATESE ASD (VICE C) CASIER DOSSON ASD CASTELNUOVOSANDRA CAVARZANO OLTRARDO CHIOGGIA SOTTOMARINA CIPRIANOCATRON CITTA DI JESOLO SRL COLOGNA VENETA CORNUDA CROCETTA 1920 CRAZY COLOMBO DOLO RIVIERA DEL BRENTA ECLISSE CARENI PIEVIGINA FAIZANE 1931 FAVARO 1948 FELTRESEPREALPI GARCIA MORENO ARZIGNANO GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO GIORGIONE CALCIO 2000 LA ROCCA MONSELICE LEGNAGO SALUS LEODARI SOLE VICENZA LIVENTINAGORGHENSE F.M. LONIGO SRL LUGAGNANO MALO MIRANESE MONTECCHIO MAGGIORE SRL NOVENTA CALCIO SSD ARL OLMI CALLALTA PESCANTINA SAN LORENZO PHARMA BAG S.PAOLO PIOVESE CALCIO 1919 PONTE NELLE ALPI PONZANO CALCIO POOL VENEZIAALVISIANA RADIO BIRIKINA LUPARENSE REAL SAN MARCO ASD 2/73 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. ROSSANO 2004 ASD ROVIGO CALCIO SRL SAGITTARIA JULIA SANDONA 1922 SRL SOLESINESE SONA M.MAZZA SPEME STRA RIVIERA DEL BRENTA TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE UNION CSV UNION QUINTO VEDELAGO VETERNIGO VIGONTINA CALCIO SRL VILLAFRANCA VERONESE VILLORBA (VICE C) VIRTUSVECOMP VERONA ROMANO D’EZZELINO ROSSANO 2004 ASD ROVIGO CALCIO SRL S.GIOVANNI LUPATOTO SOCCERGIOVANILEASSOCIATO SOLESINESE SONA M.MAZZA SPEME STRA RIVIERA DEL BRENTA TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE UNION CSV UNION QUINTO VEDELAGO VIGONTINA CALCIO SRL VILLAFRANCA VERONESE VILLORBA VIRTUSVECOMP VERONA Nuove ammesse 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ALLIEVI GIOVANISSIMI AURORA TREVISO DUE (VCT) AZZURRA SANDRIGO (VCT-G) BIBIONE (VCT) CEREA (VCT-G) CHIAMPO (VICE C) EDO MESTRE (VCT) FULGOR TREVIGNANO (VCT-G) LASTIMMA DON BOSCO (VCT-G) REAL MONTEFORTE (VICE C) ROSA’ (VCT-G) TORREBELVICINO (VCT) AZZURRA SANDRIGO (VCT) CALCIO MARCON (VICE C) CEREA (VCT) FULGOR TREVIGNANO (VCT) LASTIMMA DON BOSCO (VCT) ROSA’ (VCT) SCHIARA (VCT) UNION CAMPO S.MARTINO (VICE C) VILLANOVA (VICE C) VIRTUS POL (VICE C) Completamento organico (11/12 ripescate – punto 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ALLIEVI GIOVANISSIMI CAMPODARSEGO BELFIORESE ROBEGANESE PORTO VIRO MUSILE 1919 CADORE RUBANO MAROSTICENSE GIOVANILE PIZZOCCO CALCIO MONSELICE Classifica Punto 5 ALLIEVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. MAROSTICENSE S.GIOVANNI LUPATOTO GIOVANILE PIZZOCCO ARES JUVENTINA P. FIAMMA VIV. CADIDAVID SELVAZZANO S.GIUSEPPE TV PRIX LE TORRI MESTRINO COLOGNOLA AI COLLI SOCCER GIOV.ASS. CALCIO TREBASELEGHE GIOVANISSIMI 53 43 40 39 37 37 36 34 34 34 34 33 33 VETERNIGO COLOGNOLA AI COLLI PRO MOGLIANO EDO MESTRE SOTTOMARINA LIDO BNC NOI ROBEGANESE FULGOR CONCORDIA PGS LIA PIAVE CADIDAVID OPITERGINA S.SOFIA LEND. PUNTO MESTRE 48 43 41 41 37 36 35 34 32 32 30 29 28 2/74 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. CALCIO MARCON SOTTOMARINA LIDO LIAPIAVE CALDOGNO RETTORG. OPITERGINA BASSA PADOVANA TAGLIOLESE S.SOFIA LEND. CONCORDIA PGS BASSANELLO GUIZZA VIRTUS VILL. PD UNION CAMPO S.M. POOL VENEZIAALVISIANA PRO MOGLIANO UNION ALTAVILLA ZERO BRANCO ARCOBALENO PUNTO MESTRE CALVI NOALE VITTORIO FALMEC SCLEDUM 93 S.DOMENICO SAVIO CASALSERUGO VIGASIO RUBANO C.CAERANO 33 32 32 31 30 30 29 29 29 29 28 27 27 26 25 24 24 23 23 22 21 20 20 18 18 15 FIAMMA VIC. SAN DOMENICO SAVIO MESTRINO VITTORIO FALMEC SCLEDUM 93 CASALSERUGO BASSANELLO GUIZZA M.M.SAREGO 27 25 23 22 21 20 19 16 Società precluse ALLIEVI ATLETICO 2000 BAGNOLI S.S. CALCIO MONSELICE EUROTEZZE LAPE CEREGNANO LORIA 96 CALCIO MESTRE NERVESA PEDEMONTE PRIX DUEVILLE ESTE NUOVA PIOMBINESE GIOVANISSIMI NO PULC. NO PULC. 13^ NO ES/PULC. NO GIOV/ES/PULC. NO ALL. NO GIOV/ES/PULC. NO PULC. 13^ 13^ RETR. ECC.ZA NO MODELLI BAGNOLI S.S. BOVOLENTA BUSSOLENGO LORIA 96 ESTE NUOVA PIOMBINESE 5.1.4. GRADUATORIA TORNEO ALLIEVI FASCIA “B” 1 2 3 4 5/A 6 7 TOT. CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres. 1 BASSANO VIRTUS 2 CHIEVO VR 3 CITTADELLA 4 HELLAS VERONA 5 PADOVA 6 PORTOGRUARO S. 7 TREVISO 8 VENEZIA 9 VICENZA 10 C.MONTEBELLUNA 11 LIVENTINAGORGH. 12 NOVENTA C. 30 25 15 5 10 10 0 0 4 9 8 7 44 43 36 NO PULC. NO ALL. RETR. NO ALL. RETR. ECC.ZA NO MODELLI 2/75 13 ROMANO 14 C.SAMBONIFACESE 15 MONTECCHIO M. 16 PIOVESE 10 5 10 0 10 15 10 0 9 15 5 4 8 15 5 4 7 10 10 4 6 15 5 0 7 10 5 4 7 4 10 4 7 10 5 0 8 10 5 4 4 10 5 0 8 4 5 4 8 8 5 0 7 6 10 0 8 -5 0 5 7 6 6 5 0 7 4 5 0 7 4 5 0 7 0 5 4 4 0 5 0 7 0 5 4 3 0 5 0 4 CASTELNUOVOSANDRA' ALBA BORGO ROMA VIGONTINA CIPRIANO CATRON ALBIGNASEGO COLOGNA V.TA SONA MAZZA VILLAFRANCA VR ABANO UNION CSV FIAMMA VICENTINA MALO DOLO LA ROCCA GARCIA MORENO REAL S.MARCO S.SOFIA LENDINARA SAGITTARIA JULIA 35 34 32 31 30 27 26 25 23 23 23 21 20 19 18 18 16 16 13 12 12 9 Preclusa, perché non ammessa, ad oggi, con la squadra “A” ESTE 5.1.5. GRADUATORIA TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA “B” 1 2 3 4 5/B 6 7 TOT. CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres. 1 BASSANO VIRTUS 2 CHIEVO VR 3 CITTADELLA 4 HELLAS VERONA 5 PADOVA 6 PORTOGRUARO S. 7 TREVISO 8 VENEZIA 9 VICENZA 10 UNION CSV 11 LIVENTINAGORGH. 12 NOVENTA C. 13 C.MONTEBELLUNA 14 C.SAMBONIFACESE 15 ROVIGO 16 GIORGIONE VIGONTINA MONTECCHIO M. ALBIGNASEGO CITTA' DI JESOLO LEGNAGO SALUS 25 20 15 15 15 25 8 10 15 15 10 4 7 5 10 10 10 5 10 5 2 5 5 5 5 10 4 7 4 7 0 0 7 4 0 0 7 4 8 8 8 9 9 8 7 7 8 7 4 7 -5 47 45 37 36 34 33 31 31 28 27 26 25 2/76 C.MARCON GARCIA MORENO CIPRIANO CATRON ROMANO POOL VENEZIAALV. SOTTOMARINA ABANO PIOVESE SONA MAZZA REAL S.MARCO S.SOFIA LENDINARA 8 10 4 0 8 6 0 8 0 0 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 7 0 0 4 0 7 0 4 0 0 4 3 7 7 7 7 6 7 7 8 7 3 -5 23 22 21 21 20 18 18 16 16 12 12 Preclusa, perché non ammessa, ad oggi, con la squadra “A” ESTE N.B. : Si informa che sarà cura del Comitato Regionale Veneto trasmettere – tempestivamente - i moduli per l’iscrizione direttamente alle Società che saranno ammesse. 5.2. Segreteria 5.2.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ Si comunica che le Società : Matricola Matricola 780823 780880 G.S. PROVAGNA U.I.S.P. UNION AURORA CALCIO di Longarone (Bl) di Cassola (Vi) hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2008/2009. Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell’affiliazione. Diviene inoltre operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato. 5.2.2. VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI A cura dell’Ufficio tesseramento di questo Comitato, é stato predisposto un apposito “vademecum” nell’intento di fornire ad ogni Società interessata tutte le notizie inerenti il tesseramento di calciatori stranieri, sia per quanto riguarda la “prima richiesta di tesseramento” che per un successivo “rinnovo”. L’opuscolo trova pubblicazione in allegato al presente Comunicato. 5.2.3. APPELLO SOCIETÀ A.S.D. BOVOLONE – DELIBERA DISCIPLINARE NAZIONALE DELLA COMMISSIONE Si Comunica che la Commissione Disciplinare Nazionale, con sua decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1/CDN del 2 luglio 2008, ha accolto l’appello proposto dalla Società ASD Bovolone, avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla Società e l’inibizione per tre mesi al Presidente sig. Mauro Bezzetto, inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Veneto, a seguito di deferimento del Procuratore federale, deliberando: - la riduzione dell’inibizione a carico de dirigente Mauro Bezzetto a mesi due; - la riduzione dell’ammenda a carico della Società a € 300,00-. 2/77 Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 15 Luglio 2008. Il Segretario (Maurizio Pozzi) Il Delegato Regionale (Sergio Rienzi) Il Presidente (Giovanni Guardini)