Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE VENETO
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111 – DIVISIONE FEMMINILE: 041 25.24.114
FAX: 041 25.24.120 – 041 25.24.140
Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2008/2009
COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 15 Luglio 2008
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 2 del 1/07/2008
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
1.1. Visite mediche di accertamento dell’idoneità all’attività agonistica
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle
N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità
all’attività agonistica prima dell’inizio della pratica sportiva.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili
e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della
suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.
1.2. Conclusione Attività Agonistica L.N.D.- Stagione sportiva 2008/09
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività agonistica
ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008-2009, dovrà essere
conclusa entro il termine del 30 giugno 2009.
Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno
essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
1.3. Orari Ufficiali – Stagione Sportiva 2008/2009
Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare fissati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2008/2009:
•
•
•
•
•
•
•
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
10
21
26
1°
29
3
1°
agosto
settembre
ottobre
febbraio
marzo
maggio
giugno
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
ore 16.00
ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.00
Il C.D. del C.R. Veneto inviata a tenere presente che – in assenza di diversa indicazione – le squadre devono attenersi
alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d’inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui
Comunicati Ufficiali.
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1.4. Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi
d’informazione dalle stesse dipendenti
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private
Radiotelevisive per la stagione sportiva 2008-2009, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per
l’attività del Comitato Interregionale:
a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D.,
dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nullaosta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2008-2009.
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva
2008/2009 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal
Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso
del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro,
partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio
della necessaria autorizzazione per l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla
competenza delle singole società.
Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del
previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti
occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di
cronaca.
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando
che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Regolamento.
Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare
interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto
delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.
Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative
ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al
Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.
Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE
ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della stessa sede locale
e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:
REGOLAMENTO
1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2008/2009, le Emittenti Radiotelevisive private
ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società
associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva
2008/2009, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:
- per l’esercizio della cronaca radiofonica:
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti
Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata
complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi;
- per l’esercizio della cronaca televisiva:
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti.
3) L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale
delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali
trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole
Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo
restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno
in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano
inizio dopo le h. 17.00.
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4) Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all’art. 2)
viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle
Emittenti private che:
a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio della stazione
radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta;
b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni
vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel
rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;
d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;
e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali
danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli
stadi.
5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e
comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.
6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva
Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai
documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo;
c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Emittente stessa;
d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4.
La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e
ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.
7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente:
a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare
i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del
presente Regolamento.
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione
e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.
8) Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti
private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società
organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è
programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso,
valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.
Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della
Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.
Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l’ingresso dei
giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole
per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro.
9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all’Albo dei
giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del
tesserino di iscrizione all’Ordine professionale.
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere
accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di
fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente stessa.
In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a consentire
l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.
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10) E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa
e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le
proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o
intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio.
11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società
organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento
dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone
e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.
Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine
che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e
segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.
In fede
Il Legale Rappresentante dell’Emittente
_______________________________________
1.5. Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi di
informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi
di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2008/2009,
fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l’attività del Comitato Interregionale.
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:
a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l.;
b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente circolare;
c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità
specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare;
d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del
«Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 2
del 1 luglio 2008.
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA
Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa
esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società
calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare.
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Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA
Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o
dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio
1963.
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in
possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e
a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare.
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al recinto di giuoco
dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel
rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare.
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di
giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da
quelle ad essi riservate.
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto
l’accesso al recinto di giuoco.
Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei
radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell’arbitro e delle due
squadre.
L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione
delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei
radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.
L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici
radiofonici e televisivi:
a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI
In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.)
potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi
accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare,
nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente
Circolare.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre
prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle
Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di
informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca.
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
L’art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le
autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con
finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi
mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d’accesso» allo
stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per
l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla
stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2008/2009.
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti
alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:
a/1 a/2 -
le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate
per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2008/2009; i «tagliandi di accesso» saranno
validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
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a/3 -
le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio
della attività agonistica della stagione sportiva 2008/2009; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso»
dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa
della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge
n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società
calcistica ospitante;
a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3
febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica
ospitante;
a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e
televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta
di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della
cronaca radiotelevisiva»;
a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale; le richieste dovranno
essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di
informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi
che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente
circolare;
a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno
accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza di realizzare i servizi
radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società
calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di
riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna
Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di
due tecnici e/o operatori.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega
Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:
a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorché in possesso della «Tessera - Stampa»;
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto
il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.
Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi
dell’art. 1 del C.G.S.
Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 3 del 1/07/2008
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore nel
periodo dal 1°luglio 2008 al 30 giugno 2012
Si informa che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha approvato le nuove coperture assicurative obbligatorie per i tesserati e
dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE
ASSICURAZIONI S.p.a., le quali saranno in vigore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012 (vedi Com. uff. LND
n. 6 del 1° luglio 2008).
Le polizze obbligatorie a favore dei soggetti assicurati (convenzione infortuni con relativa tabella lesioni,
responsabilità civile terzi e dipendenti, assistenza e tutela giudiziaria) prevedono le garanzie indicate negli allegati al
presente Comunicato che ne costituiscono parte integrante.
Si allega, altresì, lo schema relativo alle procedure da seguire in caso di sinistro, oltre al modulo di denuncia dei
sinistri.
Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’
pari a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D..
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Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della
L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata:
ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle
Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro
180,00;
ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere
un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00;
ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e
Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.
Si ricorda, inoltre, che e’ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura
assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile nei
giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il
numero telefonico 335.8280450
È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet WWW.CARIGEASSICURAZIONI.IT/LND
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE,
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO,
ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER CONTO E A FAVORE DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE
SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
CONTRAENTE:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DOMICILIO:
Via PO, 36 – 00198 ROMA
CODICE FISCALE:
02006911008
PARTITA IVA:
02006911008
EFFETTO:
ore 24,00 del 30/06/2008
SCADENZA:
ore 24.00 del 30/06/2012
Tra la LEGA NAZIONALE DILETTANTI e la Compagnia Carige Assicurazioni SpA designate per brevità nel testo che
segue rispettivamente con le parole Contraente e Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione per le
garanzie contro Lesioni/Morte, Invalidità permanente, Responsabilità Civile verso Terzi, verso Prestatori di lavoro,
Assistenza e Tutela Legale per conto e a favore della Lega Nazionale Dilettanti, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle
Società Affiliate e dei suoi tesserati.
Le prestazioni garantite sono disciplinate nell’allegato “REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI”.
Tale regolamento forma parte integrante della presente Convenzione.
Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione
I titoli che costituiscono diritto alle garanzie assicurative - senza distinzione di attività - purchè rientrante negli scopi della
Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, sono:
• la Tessera nominativa e numerata;
• per le Società sportive l’affiliazione alla Contraente;
La tessera verrà rilasciata a cura della Contraente anche a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali,
Provinciali, territoriali, Società affiliate) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene
di adottare.
Si precisa inoltre che la Contraente è da intendersi automaticamente assicurata.
2/24
Art. 2 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni quattro, non rescindibile, per entrambe le parti, con inizio
dalle ore 24,00 del 30/06/2008 e scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2012 con tacito rinnovo per uguale periodo salvo
disdetta da una delle Parti da comunicarsi 180 giorni prima della scadenza del 30/06/2012.
Art. 3 Aggravamento del Rischio
La Contraente si impegna a comunicare all’Assicuratore tutte le modifiche delle proprie norme ed ogni altra circostanza
che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile,
riservandosi in ogni caso l’Assicuratore la facoltà di recedere dall’accordo.
Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri, presenti e futuri, stabiliti per legge, in conseguenza del contratto, sono a carico della
Contraente.
Art. 6 - Assicurazione obbligatoria degli sportivi
L’art. 51 della legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 e s.m.i. prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione Infortuni per atleti,
tecnici e dirigenti. Per tanto, in deroga a quanto previsto all’art. 7 ed all’art. 18, Assicuratore e Contraente concordano che
l’Assicuratore è sempre tenuto a risarcire l’Assicurato, salvo il diritto di rivalersi nei confronti della
Contraente,
per
le
garanzie
previste
dal
regolamento
di
attuazione
della
legge
stessa.
Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
…omissis…
Art. 8 Pagamento del premio anticipato
…omissis…
Art. 9 Sinistri
L’Assicuratore si impegna a :
• mettere a disposizione a proprie spese un call center con numero verde (n. 800-903.407) al quale l’Assicurato
potrà fare riferimento per i seguenti servizi:
I - Informazioni sul contratto
assicurativo e modalità di
denuncia/apertura del sinistro
II – ricezione e gestione della
documentazione riguardante il
sinistro
III - Informazioni sullo stato del
sinistro:
(in lavorazione, respinto, in
attesa di documentazione, ecc)
IV
Informazioni
sulla
definizione del sinistro:
(pagato totale, pagato parziale,
fuori garanzia di polizza)
•
•
•
24h su 24h
Tutti i giorni
Orari ufficio
Tutti i giorni, escluso i festivi
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Tutti i martedì e giovedì
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tutti i venerdì escluso i
festivi
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Tutti i martedì e giovedì
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tutti i venerdì escluso i
festivi
effettuare un incontro trimestrale con un incaricato delle Lega Nazionale Dilettanti, per l’analisi dei sinistri non
liquidati;
fornire, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, riepiloghi informativi in relazione a:
o numero sinistri denunciati;
o numero sinistri senza seguito;
o numero sinistri liquidati e relativo importo;
o numero sinistri in trattazione e loro importo preventivato;
fornire entro il mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre alla Contraente, anche su formato elettronico,
l’elenco nominativo degli assicurati che hanno denunciato un sinistro fornendo per ciascuna posizione le seguenti
informazioni:
o nome e cognome;
o data di accadimento del sinistro;
2/25
•
o stato della pratica;
o importo di liquidazione;
o importo di riserva;
fornire, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno assicurativo, l’elenco dei sinistri portati a riserva e i relativi
importi.
Art. 10 Variazioni nella figura della Contraente
Nel caso di fusione della Contraente, il contratto continua con l'Associazione che rimane sussistente o che risulta dalla
fusione. Nei casi di trasformazione di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con
l'Associazione stessa nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento
della Contraente o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione
La Contraente è tenuta a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro i successivi 15 giorni dal loro verificarsi
all'Assicuratore, il quale, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'avviso, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone
comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 11 Foro competente - clausola arbitrale
Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad
arbitri, inerenti l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla
decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con
funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal
Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine
di giorni venti dalla richiesta fattale dall’altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via
rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l’osservanza del rispetto del principio del contraddittorio.
La sede del Collegio sarà Roma
Art. 12 Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le Norme di Legge.
Art. 13 Clausola Broker
La Contraente dichiara di affidare, per l’intera durata della convenzione, mandato di assistenza e consulenza nella fase di
determinazione, gestione ed esecuzione della presente convenzione a L.I.F.E. s.r.l. via XX settembre 98/G 00187 Roma.
L’Assicuratore si obbliga a rapportarsi in conformità alla legge (codice delle assicurazioni) e della conseguente prassi
negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo al broker, con il Broker incaricato dalla Contraente.
Tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti dal Broker per conto della Contraente.
Art. 14 Coassicurazione
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate. Ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione
integrale e ciò in esplicita deroga all’art. 1911 del Codice Civile.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi
da una all'altra parte unicamente tramite la delegataria.
Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.
Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra
propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
La delegataria riceve benestare dalle coassicuratrici per firmare le variazioni, concordate con le coassicuratrici stesse,
successive al perfezionamento del contratto originario anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle
coassicuratrici.
LA CONTRAENTE
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
__________________
__________________
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 15 Identificazione delle persone assicurate
La Contraente è esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la
materiale identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli elenchi ed alla documentazione ufficiale riportanti i
nominativi dei tesserati e/o iscritti redatti dalla Contraente o dalle Società ad essa affiliate.
2/26
Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
(ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, L’Assicuratore può richiedere la relativa
modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l’Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta
comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica
diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione
fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio
durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o
inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al
maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art. 17 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. Il
rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui
consegua il titolo che dà diritto all’assicurazione, ai sensi dell’art. 1 “Titoli che danno diritto all’assicurazione” e cessa il 30
Giugno successivo di ogni anno.
Art. 18 Termine di Rispetto
I premi devono essere pagati all’Assicuratore per il tramite del broker.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Art. 19 Ritardato pagamento del premio e rivalsa dell’Assicuratore
Trascorso il termine di cui al precedente Art. 17, salvo quanto previsto ai precedenti art. 6 e 8, senza che la Contraente
abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui
verrà effettuato il pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 20 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il Mondo intero.
Art. 22 Limite di età
L’assicurazione vale per le persone senza limiti di età.
Art. 23 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in
senso favorevole all'Assicurato.
Art. 24 Altre Assicurazioni
L’Assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall’obbligo di denunciare all’Assicuratore eventuali altre polizze da esso
stipulate per il medesimo rischio.
Art. 25 Rescissione del contratto
L’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente
Articolo 2 “Durata e decorrenza della Convenzione” .
Art. 26 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 27 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato (o dai suoi aventi causa) all’Assicuratore tramite
lettera raccomandata, fax o servendosi dell'apposito numero verde, entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui
2/27
l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice
Civile.
Art. 28 Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Assicuratore e Assicurato il foro competente sarà quello di residenza e/o
domicilio dell’Assicurato.
LA CONTRAENTE
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
________________
__________________
SEZIONE I - INFORTUNI
SETTORE A) CALCIATORI, TECNICI e DIRIGENTI
Art. 29 Persone assicurate
CATEGORIA A), B), C).
Art. 30 Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione prestata con la presente polizza, comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i
limiti dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, in occasione di:
• partecipazione a gara di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla Federazione
competente;
• allenamenti, purché questi siano preventivamente autorizzati o controllati dalla organizzazione sportiva
competente e siano svolti per preparazione fisico-atletica.
L'assicurazione comprende gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante:
1. i trasferimenti collegiali effettuati su ordinari mezzi pubblici di trasporto, dalla residenza al luogo della
manifestazione o dell'allenamento cui gli Assicurati stessi devono partecipare; o dal luogo dell'allenamento a
quello della manifestazione e ritorno, sempreché il viaggio venga effettuato in comitiva regolarmente organizzata
ed assistita dagli appositi accompagnatori. Ai fini delle norme del presente articolo, si considerano "mezzi pubblici
di trasporto" anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell'impresa, per
spostamenti collettivi di complessi di atleti o squadre; compreso il mezzo di proprietà della squadra.
2. i trasferimenti effettuati con mezzi privati limitatamente ai trasferimenti compiuti per partecipare alle gare ed
allenamenti ufficiali controllati; partecipazione che dovrà risultare da documentazione ufficiale.
3. i trasferimenti su mezzi adibiti a pronto soccorso o privati, durante il trasporto al più vicino luogo di ricovero.
Tale assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in una località compresa lungo una direttrice di marcia
compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della copertura in data ed
orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso la tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo
necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell’attività stessa.
Gli allenamenti ufficiali controllati devono intendersi come effettuati sotto il controllo di un tecnico e/o allenatore tesserato,
o di un dirigente della Società anch'esso tesserato, che eventualmente sarà chiamato, insieme al Presidente, a
controfirmare la denuncia, assumendosi la responsabilità della veridicità dei dati.
Art. 31 Garanzie prestate
Morte, Perdita Anno Scolastico, Indennità Forfetaria HIV, Lesioni, Rimborso spese di cura ospedaliere, Rimborso Spese
di Cura Grandi Interventi, Spese di cura pre-post intervento chirurgico, Rimborso spese specialistiche, Indennità
giornaliera in caso di ricovero, Rimborso per cure dentarie e/o protesi dentarie, Indennità forfettaria per applicazione di
apparecchio gessato e/o immobilizzante e/o inamovibile, Danno estetico, Indennità Aggiuntiva.
Art. 32 Somme Assicurate
L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo Assicurato, per le seguenti somme:
1.
Morte:
2. Perdita Anno Scolastico
3. Indennità Forfetaria HIV:
4. Lesioni come da Tabella allegato A):
5. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere
6. Rimborso Spese di Cura Ospedaliere in caso di “grandi interventi”
€
€
€
€
€
€
80.000,00
3.000,00
16.000,00
80.000,00
7.000,00
16.000,00
2/28
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Spese di Cura pre-post Intervento Chirurgico
Rimborso Spese Specialistiche
Indennità Giornaliera In Caso Di Ricovero
Rimborso Per Cure Dentarie e/o Protesi Dentarie
Indennità Forfettaria Per Applicazione Di Apparecchio gessato
Danno Estetico
Indennità Aggiuntiva
€ 2.000,00
€
750,00
€
100,00
€ 6.000,00
€
500,00
€ 1.500,00
€ 12.000,00
SETTORE B) “DIRIGENTI”
Art. 33 Persone assicurate
CATEGORIA D)
Art. 34 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività di Dirigente,
comprese missioni e trasferimenti, delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo le regole del
proprio mandato non sempre ricavabili da verbali, registrazioni e/o relazioni, che abbiano per conseguenza la morte
oppure una invalidità permanente.
Art. 35 Somme assicurate
L'assicurazione si intende prestata, per ogni singolo Assicurato, per le seguenti somme:
1.
2.
MORTE:
INVALIDITA’ PERMANENTE
€ 10.000,00
€ 10.000,00
ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 36 Perdita anno scolastico per i tesserati studenti.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l'Assicurato sia costretto ad un'assenza dalle regolari
lezioni, tale da comportare la perdita dell'anno scolastico, espressamente motivata e convalidata dall'organismo
scolastico preposto, l'Assicuratore liquida all'Assicurato un'indennità ulteriore pari a €uro 3.000,00
Art. 37 Contagio da H.I.V.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e per causa di una trasfusione ematica avvenuta nel
corso delle cure necessarie per l'infortunio stesso, l'Assicurato contragga il virus H I V, l'Assicuratore liquida un'ulteriore
indennità forfetaria pari a €uro 15.494,00.
Art. 38 Rappresentativa nazionale
In occasione delle convocazioni per la Rappresentativa Nazionale e regionali, per gli infortuni avvenuti sul terreno di
gioco, i massimali s'intendono triplicati.
Art. 39 Caso Lesioni
L’assicuratore corrisponde gli indennizzi nella misura prevista alla Tabella Lesioni allegata.
In caso di evento che produca più lesioni comprese nella Tabella, l'Assicuratore non corrisponderà complessivamente
indennizzi superiori al capitale assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta
l’applicazione di una percentuale
Art. 40 Rimborso spese di cura ospedaliere
In caso di infortunio che comporti un ricovero, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza
della somma prevista per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese
chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a:
•
onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale
di intervento;
• accertamenti diagnostici, cure;
• rette di degenze;
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con uno scoperto del 20%, con un minimo di € 200,00 per sinistro, in caso di
Day Hospital tale minimo è elevato ad € 250,00;
2/29
Art. 41 Rimborso spese per “Grandi Interventi”
Il Rimborso delle spese ospedaliere in caso di “grandi interventi” a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza
verranno risarcite fino alla concorrenza della somma pattuita per persona e per anno assicurativo.
Per Grandi interventi si intendono:
Collo
Resezioni e plastiche tracheali
Esofago
Interventi per lesioni traumatiche
Torace
Lobectomie, bilolectomie, pneumonectomie
Stomaco-duodeno intestino tenue
Resezione intestinale per via laparoscopica
Colon-retto
Colectomia totale con ileorectoanastomosi senza o con ileostomia
Fegato e vie biliari
Resezioni epatiche maggiori o minori
Anastomosi bilio-digestive
Pancreas-milza-surrene
Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
Chirurgia maxillo facciale
Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore
Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale
Ricostruzione della mandibola con innesti ossei
Ricostruzione della mandibola con materiale alioplastico
Cardio Chirurgia
Interventi per corpi estranei
Sutura del cuore per ferite
Neurochirurgia
Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali
Cranioplastica ricostruttiva
Chirurgia vascolare
Interventi sull’arteria succlavia vertebrale o carotide extracranica (monolaterali)
Interventi sulle arterie viscerali o renali
Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (monolaterali)
Trattamento delle lesioni traumatiche della aorta
Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo
Chirurgia Ortopedia
Artrodesi grandi segmenti
Artrodesi vertebrale per via anteriore
Arteoprotesi totale del ginocchio
Artroprotesi di spalla
Artroprotesi di anca parziale e totale
Disarticolazione interscapolo – toracica
Emipelvectomia
Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilofistesi
Osteosintesi vertebrale
Chirurgia Urologia
Nefrectomia polare
Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o etrotopica
Resezione uretrale e uretrorafia
Chirurgia ginecologica
Laparotomia per ferite o rotture uterine
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Chirurgia Oculistica
Vitrectomia anteriore e posteriore
Trapianto corneale a tutto spessore
Orchiaggio per distacco di retina
Chirurgia Otorinolaringoiatria
Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico
Laringectomia sopraglottica o subtotale
Laringectomie parziali verticali
Laringectomia e Faringoiarigenctomia totale
Art. 42 Spese di cura pre-post intervento chirurgico
In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, viene messa a disposizione
dell'Assicurato un'ulteriore somma per spese mediche sostenute entro i 90 giorni prima e/o dopo l'intervento chirurgico.
Nell'ambito di tale somma vengono stabiliti ulteriori limiti di indennizzo per sinistro:
• € 500,00 per sinistro, per le spese relative a trattamenti fisioterapici;
• € 300,00 per le spese di visite mediche.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro.
Art. 43 Rimborso prestazioni specialistiche
In caso di infortunio, la Compagnia Assicuratrice rimborsa all'Assicurato, le seguenti prestazioni specialistiche:
• TAC;
• Risonanza Magnetica;
• Radiografie;
• Ecografie;
• Tutori ortopedici;
• Artroscopia diagnostica;
Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico già
contemplate in polizza.
Il rimborso delle prestazioni di cui sopra è prestato nel limite previsto al precedente art. 32 Somme Assicurate per
persona, per sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di € 75,00 per sinistro.
Art. 44 Indennita' Giornaliera in caso di ricovero
In caso di ricovero ospedaliere per infortunio indennizzabile a termini di polizza, corresponsione della diaria giornaliera
prevista al precedente art. 32 "Somme Assicurate" per un massimo indennizzabile per anno assicurativo di 90 giorni.
I primi due giorni del 1° ricovero non prevedono la corresponsione di alcuna diaria.
Nel caso in cui si abbiano più ricoveri a seguito di un unico sinistro, si procederà come segue:
• la franchigia verrà applicata sul primo ricovero;
• per i ricoveri successivi di durata pari o inferiore a 2 giorni, non verrà corrisposta alcuna indennità giornaliera;
• per i ricoveri successivi di durata superiore ai 2 giorni, verrà corrisposta l’indennità giornaliera senza nuova
applicazione della franchigia di 2 giorni.
• In caso di Day-Hospital non verrà corrisposta alcuna Indennità Giornaliera.
La presente garanzia non è cumulabile con il Rimborso Spese da Ricovero.
Art. 45 Rimborso spese per cure dentarie e/o protesi dentarie
Nell'ambito della somma assicurata riferita alla garanzia "Rimborso spese da ricovero", l'assicurazione comprende il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per cure dentarie, conseguenti ad infortunio, anche se non
effettuate in regime di ricovero, con il limite previsto per anno assicurativo e con una franchigia fissa di € 100,00 per
sinistro e fino ad un massimo di € 500,00 per dente.
Sono riconosciuti eventuali danni a protesi dentarie. Le spese sostenute per cure dentarie saranno ammesse a rimborso
solo se l'infortunio che le ha determinate sia avvenuto nel corso di una partita ufficiale e ne sia stata fatta menzione nel
referto arbitrale.
Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del
tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
Art. 46 Indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato
In caso di applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile a seguito di infortunio che abbia per
conseguenza una frattura radiologicamente accertata e/o rottura di legamenti, l’Assicuratore riconoscerà all'Assicurato un
importo forfettario per sinistro.
Per infortuni che abbiano per conseguenza fratture al viso, alle costole, o lussazioni della spalla, saranno considerati
come apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile le applicazioni o fasciature di ogni genere. Il diritto al
riconoscimento dell'indennizzo maturerà solo dietro presentazione di regolare documentazione medica rilasciata a Istituto
2/31
di Cura all'infortunato, dove si certifica l'applicazione e rimozione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e
inamovibile.
La presente Indennità Forfettaria non è operante a favore della CTG. B) di persone assicurate:
Calciatori partecipanti all'attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con
vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore ad una
Stagione Sportiva).
Art. 47 Danno estetico
Si conviene che, in caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Società rimborserà all’assicurato, fino ad un
massimo stabilito, le spese ospedaliere sostenute per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, allo scopo di ridurre o
eliminare i danni estetici conseguenti a lesioni al viso con sfregi o con deformazioni permanenti.
In caso di assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno verranno rimborsate tutte le spese sostenute per
interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva
E’ stabilito che restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o correzione di difetti fisici al viso
preesistenti all’evento, nonché le spese relative a protesi, interventi e cure in genere odontoiatriche. Per le spese
sostenute all’estero il rimborso sarà effettuato in Italia ed in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la
spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
Art. 48 Indennità Aggiuntive
Nel caso di morte di un assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli
minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente o superiore al 50%.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, avvenuto durante l'esercizio dell'attività sportiva, derivi
un'Invalidità Permanente non inferiore al 65%, l'Assicurazione liquida all'Assicurato un'indennità ulteriore necessaria per
la costituzione di una rendita immediata di importo pari a €uro 12.000,00 annui, pagabile in due semestralità anticipate
per la durata di 10 anni, mediante la stipulazione di un apposito contratto di assicurazione con lo stesso Assicuratore.
Art. 49 Rischi compresi
Si intendono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non derivante da malattia;
• l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento involontari di sostante nocive;
• l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi si sole o di calore o di freddo;
• le conseguenze obiettivamente constatabili di morsi o punture di animali in genere, con l'esclusione delle malattie
di cui certi insetti sono portatori necessari;
• gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• le lesioni, escluse le ernie non traumatiche, determinate da sforzi;
• gli infortuni derivanti da atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte
attiva;
• atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe ed uragani.
Si precisa comunque che qualora più Assicurati con l'Assicurazione, anche con altre polizze, siano colpiti da infortunio
causato dalle predette calamità naturali, l'esborso massimo dell'Assicurazione non potrà superare la somma di €
4.131.656,00 per un anno assicurativo.
Art. 50 Rischio volo
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati
in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli
stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società
non potrà superare il capitale di:
Per persona:
• € 1.035.000,00 per il caso di Morte;
• € 1.035.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
Complessivamente per aeromobile:
• € 5.165.000,00 per il caso di Morte;
• € 5.165.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso
rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in
caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
2/32
Art. 51 Responsabilità del Contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile
responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 53 – Morte,
della presente polizza, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione dell’infortunio, l’indennizzo
dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile,
detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse
tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l’infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall’azione di
responsabilità civile, rimangano in esse soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione,
a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi
avente diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
Art. 52 Criteri di indennizzabilità
L’Assicuratore corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento
dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che-si
sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In. caso di
perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 54 - Invalidità
Permanente, della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 53 Morte
L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della
polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell' Assicurato in parti
uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il
pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di
questo l'Assicurato muore, gli eredi dell' Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto
soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 54 Invalidità Permanente
L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica- anche
successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità
Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado
d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità
Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno
1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione
della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa
per il caso di infortunio.
Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità
Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo omerale
b) per amputazione al terzo superiore
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano
Perdita di tutte le dita della mano
Perdita del pollice e del primo metacarpo
Perdita totale del pollice
Perdita totale dell’indice
Perdita della falange ungueale del pollice
Perdita della falange ungueale dell’indice
Perdita della falange ungueale del medio
Destro
Sinistro
85
80
75
65
65
35
28
15
15
7
11
75
70
65
55
55
30
23
13
12
6
9
Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita della capacità visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi
15
60
35
40
2/33
Stenosi nasale assoluta unilaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente Compromessa la funzione
masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
Perdita della Milza senza alterazioni della crasi ematica
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza Limitazione del movimento del
braccio
Perdita totale del dito medio
Perdita totale del dito anulare
Perdita totale del dito mignolo
Perdita della falange ungueale del medio
Perdita della falange ungueale dell’anulare
Perdita della falange ungueale del mignolo
Perdita delle ultime due falangi del medio
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare
Perdita delle ultime due falangi del mignolo
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo femorale o amputazione alta
che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non
sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non
possibile
l’applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
Perdita dell’avanpiede alla linea tarso-metatarso
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso
Perdita totale del solo alluce
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma
ove comporta Perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato
8
18
11
30
25
15
5
12
8
12
5
3
5
8
6
8
80
70
65
55
50
30
16
7
3
Se la lesione comporta una minoranza, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali indicate vengono
ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra,
l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi
od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per
ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al
lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano
sinistra e viceversa.
Art. 55 Morte ed Invalidità Permanente per altre cause
Relativamente alle sole garanzie morte ed invalidità permanente, sono considerati infortunio anche l'infarto cardiaco,
l'ictus provocato da emorragia cerebrale, la trombosi cerebrale, l'embolia, la rottura di aneurisma, l'arresto cardiacocircolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo), le cardiopatie traumatiche (da
lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare,
versamento pericardico emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS
(Adult Respiratory Distress Syndrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie, che causino la
morte o un'invalidità permanente non inferiore al 60% della totale (grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le
percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo
Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni
intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all'applicazione della
franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio), verificatisi durante l'esercizio dell'attività sportiva, sul
campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa.
In ogni caso, l’assicurazione è operante a condizione che l’infortunato sia in regola con le visite mediche annuali previste
dalle vigenti disposizioni regolamentari.
Art. 56 Franchigia assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al
5%.
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
2/34
Nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza
deduzione di alcuna franchigia.
Art. 57 Precisazioni limitatamente alla garanzia Lesioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo
segmento (quello più favorevole all'assicurato).
Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno ne una duplicazione ne una
maggiorazione dell'indennizzo indicato.
Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la
corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo per le fratture
biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni
diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione
ai fini dell'indennizzo.
Per lussazione s'intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per
causa violenta, fortuita ed esterna.
Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco di 60 giorni dall'evento, tetraplegia o
paraplegia, gli verrà indennizzato un capitale pari a quello spettante per il caso morte.
Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento
chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
Art. 58 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS (o sindromi correlate) o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. L'eventuale incasso di premio dopo che si siano verificate le condizioni
sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente.
Art. 59 Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari
In deroga agli arti. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato,
nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 60 Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza
di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di €
5.165.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno
proporzionalmente ridotti.
Art. 61 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi avente diritto, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 c.c.
verso i terzi responsabili dell’infortunio ad esclusione degli infortunati derivanti da circolazione su strada.
Art. 62 Rischi esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
• dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle
relative prove;
• dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al
momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo;
• dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto
disposto dall' art. 50 - Rischio Volo, della presente polizza;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata
libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting,
canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere;
• dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano
carattere ricreativo;
• da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
• da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
•
•
•
•
•
dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati o dalla partecipazione a risse o tumulti o
dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o sportivo;
di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti
remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata;
da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle
atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi
genere.
Sono altresì escluse:
• le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, che:
• qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l'indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea
fino ad un massimo di 30 giorni;
• qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente
un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico
di cui all' Art. 65 - Controversie, della presente polizza.
Art. 63 Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi
In caso d’infortunio, la denuncia dovrà essere inviata all'Assicuratore dall'infortunato (o dai suoi aventi causa) tramite
lettera raccomandata, fax o servendosi dell'apposito Numero Verde, che fa capo all'Ufficio Gestione L.N.D., la struttura
centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. La denuncia deve essere inviata all'Assicuratore, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dall'infortunio.
Per i sinistri mortali o gravemente invalidanti, che comportino cioè una liquidazione presumibile superiore a € 50.000,00,
la denuncia deve essere inviata all’Assicuratore, a pena di decadenza, entro 360 giorni dall’infortunio.
La denuncia deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo
determinarono.
Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. Trascorsi
i predetti termini per la presentazione, la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la causa del ritardo ed
a chiunque fosse imputabile tale ritardo. La denuncia, firmata dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, deve essere
controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle
dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a
verificarsi il sinistro. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni,
fornire all'Assicuratore ed ai suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della
pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire
alle visite dei medici dell'Assicuratore ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Dopo la denuncia,
l'infortunato è tenuto a far pervenire all'Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l'infortunato
ha l'obbligo di comunicare all'Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso
dell'infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso.
L'infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle
lesioni.
Al completamento delle cure mediche, l'infortunato dovrà presentare all'Assicuratore il certificato di guarigione, anche se
non richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta semplice dal medico curante.
Qualora l’infortunio interessi solo ed esclusivamente le Cure Dentarie, l’infortunato non è tenuto a presentare
all’assicuratore il certificato di guarigione. La validità dell'assicurazione è sospesa dalla data dell'infortunio sino alla
guarigione clinica delle lesioni
di infortunio, come sopra documentato, segnalata all'Assicuratore con certificato definitivo. In assenza di certificato di
guarigione la validità dell’assicurazione è sospesa sino alla data di prescrizione del sinistro. Ove l'infortunato, autorizzato
o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l'Assicuratore non riconoscerà
eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, ne l'eventuale conseguente aggravamento delle
precedenti lesioni.
L'Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni dell'Assicuratore
nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio riportate nel presente Regolamento, e del pari decadono da
ogni diritto ove fossero incorsi in false o reticenti dichiarazioni.
Art. 64 Liquidazione e pagamento
Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, verificata l'operatività delle garanzie prestate e compiuti gli
accertamenti del caso, l'Assicuratore liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento.
L'indennizzo verrà corrisposto in Italia.
2/35
Art. 65 Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni
In caso di disaccordo sul nesso casuale tra evento e lesione, sulla natura o conseguenze delle lesioni o sul grado di
invalidità, a richiesta delle Parti si procederà mediante arbitrato di un Collegio Medico, di cui i due primi componenti
saranno designati dalle Parti stesse ed il terzo scelto d'accordo dai primi due componenti o, in caso di disaccordo, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunisci il Collegio Medico. Tale
Collegio Medico risiede presso l'ispettorato Sinistri della Società geograficamente competente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento della Lesione o l'accertamento
definitivo dell'Invalidità ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto
concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con
dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo
verbale.
Art. 66 Cumulo di indennizzi
Gli indennizzi per le prestazioni di Morte, Lesioni e/o Invalidità Permanente non sono cumulabili tra loro.
Art. 67 Esonero denuncia infermità pregresse
II Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare malattie, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti o
che dovessero in seguito sopravvenire. Gli Assicurati sono pertanto inclusi in garanzia indipendentemente dalle loro
condizioni fisiche e di salute. E' tuttavia espressamente confermato che l'indennizzabilità e la liquidazione di eventuali
infortuni avverrà secondo il disposto dell'articolo inerente i Criteri di indennizzabilità. E' parimenti confermato il punto
"Limiti di età - Persone non assicurabili"; pertanto qualora l'infortunio colpisca una persona non assicurabile, il relativo
premio sarà restituito dall'Assicuratore a richiesta del Contraente.
IL CONTRAENTE
_______________
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
_______________________
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO PRESTATORI D'OPERA
Art. 68 Soggetti Assicurati
La Lega Nazionale Dilettanti, le Società, le Categorie A), B), C) e D).
Art. 69 Oggetto dell'Assicurazione
A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
L'Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e materiali,
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è
stipulata l'assicurazione.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone
delle quali debba rispondere.
L'Assicurazione è inoltre operante per la responsabilità civile personale dei Presidenti delle Società Sportive e degli
Allenatori.
B) Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, e successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni
per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di
giudizio ai dipendenti infortunati, di cui al precedente punto a), o agli aventi causa;
2/36
ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124, cagionati ai
dipendenti, di cui al precedente punto a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi
dell'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità, anche se l'Assicurato non è in regola con
gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia
o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
C) Esonero denuncia posizioni INAIL
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo - in
sede di regolazione del premio - di comunicare il numero degli assicurati tesserati.
D) Assicurazione Responsabilità Civile Personale del Calciatore (R.C.P.C.)
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il calciatore delle somme che egli sia tenuto a pagare ad altri calciatori a titolo
di risarcimento (capitali, interessi e spese) per morte e lesioni derivanti da fasi di gioco. La garanzia è operante
sempreché:
II sinistro si sia verificato durante lo svolgimento di una fase di gioco e solo in occasione di gare ufficiali e/o amichevoli fra
squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (per gare ufficiali si intendono quelle di campionato, torneo,
amichevole purché preventivamente autorizzata dal competente Comitato della F.I.G.C.);
II sinistro abbia come conseguenza morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P .;
risultanti in una invalidità permanente pari o superiore al 5%;
La responsabilità del calciatore sia accertata con sentenza passata in giudicato.
Art. 70 Rischi Compresi
La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e
non limitativo.
A) Si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato, anche in semplice qualità di committente quando
l'esecuzione delle sotto riportate attività sia affidata a terzi, per:
I rischi derivanti dalla proprietà, uso, esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature e tutto il
materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, comprese apparecchiature per la produzione e/o
riproduzione audio-televisiva in genere;
Proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
Tutti i rischi finalizzati a soddisfare le esigenze gestionali interne dell'Assicurato quali, a titolo puramente esemplificativo e
non limitativo, servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestionali del CRAL aziendale,
operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali, compresa la proprietà e/o gestione di
distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni,
esposizioni, meeting, congressi etc.), compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point.
Servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di
manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle
Autorità competenti, sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti
e dalle stesse autorizzato;
Esecuzione di lavoro ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività
assicurate;
B) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di alimentari e
farmaceutici, e si estende anche alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni provocati a terzi dai prodotti
dopo la somministrazione e vendita. Per questa specifica estensione di garanzia, valgono anche le seguenti norme:
L'assicurazione è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall'Assicurato e comunque non
contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;
la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità
dell'assicurazione;
II massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione dell'Assicuratore per anno assicurativo.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia:
• Le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del
prodotto;
• Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
• I danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono
tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.
In caso di controversia sugli scopi e finalità per i quali siano state assunte tali sostante, si farà riferimento al verdetto degli
Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed
eventualmente Corti Federali in ultimo
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grado). In ogni caso ed indipendentemente dalle finalità con cui sono state somministrate tali sostanze, è comunque
garantita la responsabilità personale derivante a Presidente e/o altro legale rappresentante della Società Sportiva quando
sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneità e non conoscenza del fatto illecito.
C) L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:
Veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
Cose trovate sui veicoli sopraindicati.
La garanzia di cui al presente punto C) viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €. 350,00 per ogni
veicolo danneggiato e/o per le cose trovate sullo stesso; si conferma che restano comunque esclusi i danni da furto,
nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.
Nel caso di danni ad autovetture di proprietà di arbitri e giudici di linea, la garanzia è operante purché gli stessi si siano
attenuti alle disposizioni in vigore, in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Società Sportiva.
La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 500,00 e con limite per sinistro e per anno assicurativo di €.
51.646,00.
D) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto successivamente previsto all'articolo "Esclusioni" dalle
Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute (fino ad un limite
massimo di €. 517,00);
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi
(fino ad un limite massimo di €. 51.646,00 - per sinistro), quando conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
E) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario
l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'Assicurato, compresi impianti sportivi
(tribune, stadi, palazzetti, etc.).
La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di
ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti,
sopraelevazioni e demolizioni.
F) Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico
esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla
presente polizza viene prestata (fermi i massimali nella stessa indicati) in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a
tale coperture R.C.A..
G) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi
dell'ari. 14 della Legge 12/6/1984 n° 222.
H) L'Assicurazione comprende la responsabilità civile degli Assicurati nel caso di morte o lesioni personali cagionate a
terzi in occasione di rapine, atti di teppismo e vandalismo.
I) L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di Tornei, esibizioni,
incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.
La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessario
per le manifestazioni assicurate.
La garanzia non è operante per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, ed
imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio e gare di tiro, per la responsabilità civile personale dei
gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale.
Art. 71 Delimitazione dell'Assicurazione
Ai fini dell'Assicurazione R.C.T., sono considerati terzi rispetto all’assicurato tutte le persone fisiche e/o giuridiche con
l’esclusione:
1) dei legali rappresentanti del Contraente;
2) dei tesserati non in regola con le visite mediche annuali.
Art. 72 Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni:
• da furto;
• da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore,nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
• da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a
norma delle disposizioni in vigore;
• a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate,
rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
• derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
2/38
•
di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera,
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni, impoverimento o deviazione di
sorgenti e di corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 73 Precisazioni ed estensioni varie di garanzia
L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato e degli Associati per danni cagionati a terzi.
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatto doloso di tutte le
persone delle quali debbano rispondere a norma di legge. Gli Associati sono considerati terzi con esclusione dei danni
che possono cagionarsi fra loro.
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alle Società per fatto:
di soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Società assicurata, ne ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui
l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione dell'attività oggetto della garanzia;
dei medici sociali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto delle Società stesse.
La garanzia comprende anche i rischi derivanti dall'esercizio delle attrezzature e degli impianti (compreso stadio e relative
tribune) e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.
La garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alla disciplina sportiva persone non
associate. L'Assicurazione vale per le Perdite Pecuniarie cagionate alle Società Sportive assicurate a seguito di danni
alle strutture sportive causate da sostenitori delle stesse Società, sempreché tali danni siano stati rilevati e riconosciuti
con delibere del Giudice Sportivo competente.
Sono esclusi i danni alle persone, cagionati alle Società Sportive dai propri sostenitori, ai manti erbosi, comunque subiti
da oggetti (comprese autovetture) di spettatori in genere, di dirigenti di Società Sportive o di calciatori.
Art. 74 Gestione delle Vertenze di danno - Spese Legali
La difesa contro le pretese ed azioni dei danneggiati spetta esclusivamente all'Assicuratore, il quale agisce in qualsiasi
sede o modo in nome dell'Assicurato, che è tenuto a prestare la sua collaborazione. Le spese sostenute per resistere
all'azione dei danneggiati sono a carico dell'Assicuratore nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del Codice Civile.
Le spese di difesa nel processo penale sono anch'esse a carico dell'Assicuratore; peraltro ove l'interesse di questo cessi
durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a carico dell'Assicuratore fino ad esaurimento del
giudizio nel grado in cui questo si trova. L'Assicuratore non riconosce spese da essa non autorizzate.
Art. 75 Rinuncia al diritto di rivalsa
L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione in favore dei dipendenti ell'Assicurato, della L.N.D. e sue
Associate.
Art. 76 Massimali di Garanzia
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:
Responsabilità Civile verso Terzi
€. 5.164.569,00 per ogni sinistro, ma con limiti;
€. 5.164.569,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali;
€. 5.164.569,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera
€. 5.164.569,00 per ogni sinistro ma con il limite di
€. 516.457,00 per ogni persona deceduta che abbia subito lesioni personali.
Responsabilità Civile Personale del Calciatore
€. 50.000,00 per ogni sinistro.
Art. 77 Franchigia
Per danni a cose, la garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 775,00 per sinistro.
IL CONTRAENTE
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CARIGE ASSICURAZIONI SPA
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SEZIONE III ASSISTENZA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Art. 78 Persone Assicurate
Categorie A), B), C) e D)
Art. 79 Oggetto dell’Assicurazione
La Società fornisce le prestazioni di assistenza di cui ai successivi articoli, entro i limiti di polizza, qualora l’Assicurato si
venga a trovare in difficoltà a seguito di un di un infortunio durante la partecipazione ad attività sportive in qualità di
tesserato della LND.
Art. 80 Efficacia e durata delle prestazioni di Assistenza
Per ogni singolo viaggio all’Estero, durante il periodo di validità della polizza, le prestazioni di assistenza decorrono dalle
ore 00:00 del giorno di partenza e cessano alle ore 24:00 del giorno del rientro in Italia. Fermo restando che la durata
massima della copertura/permanenza è di 30 giorni consecutivi.
Art. 81 Massima Esposizione
In caso di sinistro catastrofale che coinvolga una pluralità di assicurati le spese di intervento della Società non potranno
essere superiori a €. 400.000,00.
Art. 82 Centrale Operativa
La centrale operativa è a disposizione dell’Assicurato per fornire pronta assistenza mediante Linea Verde dedicata, 24
ore su 24 e 7 giorni su 7.
Numero verde 800.903.407
Dall’estero +39.06.42.115.564
Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l’Assicurato
sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Art. 83 Validità territoriale delle Garanzie prestate
Le garanzie di cui ai successivi articoli 7 e 8 hanno validità sul territorio Italiano, mentre le altre hanno validità all’esterno
del territorio italiano
Art. 84 Assistenza notturna in caso di ricovero
Qualora l'Assicurato, ricoverato presso un Istituto di Cura a seguito di infortunio, necessiti di assistenza specializzata, la
Centrale Operativa provvederà a reperire ed inviare personale infermieristico o socio-assistenziale presso la struttura
dove è ricoverato. La ricerca e selezione saranno effettuate in base alla tipologia del problema dell’Assicurato secondo il
parere dell’equipe medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante. Per ciascun anno di validità della
polizza le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Assicurato fino ad
un massimo di 3 volte per Assicurato e di 24 ore lavorative per sinistro, con il limite di Euro 40,00 per ora.
Art. 85 Rientro dell’Assicurato Convalescente dopo le cure
Qualora l’Assicurato, ancorché convalescente a seguito di infortunio, sia dimesso dall’istituto di cura presso il quale era
ricoverato ma non sia in grado di rientrare autonomamente alla propria residenza, potrà richiedere alla Centrale operativa
l’organizzazione del suo trasferimento. Il trasporto potrà essere effettuato con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai
medici della Centrale Operativa dopo il consulto con i medici dell’ospedale, utilizzando:
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’autoambulanza.
Se le circostanze lo richiederanno la Società metterà a disposizione un accompagnatore. Per ciascun anno di validità
della polizza le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Assicurato
fino ad un massimo di 3 volte per Assicurato e di Euro 520,00 per sinistro.
Art. 86 Consulenza medica telefonica
Qualora, a seguito di infortunio, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente, o
tramite il proprio medico curante, con i medici della Centrale Operativa, che valuteranno quale sia la prestazione più
opportuna da fornire.
Art. 87 Reperimento ed invio di un medico nei casi di urgenza
Qualora poi dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse
necessario l’intervento di un medico, provvederà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il
relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Società fosse immediatamente disponibile e/o qualora le
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circostanze lo rendessero necessario, la Società potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l’Assicurato, il suo
trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso più vicino. Anche in questo caso il costo resta a carico della
Società.
Art. 88 Trasferimento Sanitario in un centro Ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio sia affetto da una patologia ritenuta non curabile nell’ambito
dell’organizzazione ospedaliera dove è stato ricoverato, per caratteristiche obiettivamente accertate dai medici della
Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà ad:
• individuare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura più vicino e ritenuto attrezzato per la
patologia dell’Assicurato;
• organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato, treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto,
autoambulanza, senza limiti di percorso,
• assistere l’Assicurato durante il trasporto con il personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici
della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera
presso cui l’Assicurato è stato ricoverato, nonché le terapie riabilitative, le malattie infettive e ogni altra patologia nel caso
in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali o internazionali.
Art. 89 Collegamento continuo con il Centro Ospedaliero
Durante il Ricovero dell’Assicurato sono attivati i contatti telefonici con la struttura ospedaliera e la famiglia per fornire
ogni utile notizia clinica.
Art. 90 Interprete
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all’estero, e limitatamente ai paesi ove
esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo sino ad
otto ore lavorative.
Art. 91 Trasmissione Messaggi urgenti
La Centrale Operativa, in caso di necessità conseguente a ricovero all’estero, provvederà all’inoltro di messaggi urgenti a
persone residenti in Italia.
Art. 92 Rimpatrio Sanitario dal Centro Ospedaliero Attrezzato
Qualora l’Assicurato convalescente venga dimesso dal centro ospedaliero presso il quale era ricoverato, e non sia in
grado di rientrare autonomamente in Italia presso la propria residenza o presso un altro centro medico per la
continuazione delle cure, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo rientro con il mezzo che i medici della
Centrale Operativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza
medica infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
Art. 93 Obbligo dell’Assicurato in Caso di Sinistro
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non
oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società al numero verde 800.903.407.
Nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax al numero:+39.06.48.18.960.
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste. Inoltre dovrà qualificarsi come Assicurato
“LND” e comunicare:
• cognome e nome;
• prestazione richiesta ;
• suo indirizzo o recapito temporaneo;
• numero di telefono al quale essere contattato.
Resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata
impossibilità di denunciare il sinistro, dovrà farlo non appena ne sarà in grado.
Art. 94 Trasmissione dei dati
Al fine di consentire l’attivazione dei servizi da parte della centrale Operativa, al momento dell’entrata in vigore della
copertura, la Contraente provvederà a comunicare su supporto informatico predefinito (nome e cognome, società sportiva
di appartenenza, numero tessera LND, data partenza, data rientro) l’elenco di tutti gli Assicurati che parteciperanno alla
trasferta/viaggio all’estero.
IL CONTRAENTE
______________________
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
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SEZIONE IV TUTELA LEGALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 95 Persone assicurate
Sono soggetti dell'assicurazione tutti i calciatori, allenatori, tecnici, massaggiatori e Presidenti o legali rappresentanti delle
Società affiliate alla L.N.D..
Art. 96 Oggetto dell’Assicurazione
L'Assicuratore si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni della presente Polizza e nei limiti di indennizzo
assicurati, le spese legali e peritali che l'Assicurato debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere,
in procedimenti civili o penali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale in controversie relative a fatti ed atti connessi allo
svolgimento dell'attività assicurata sul campo da gioco od entro il limite dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento
dell'attività stessa, anche se conseguenti a comportamenti caratterizzati da colpa grave.
Art. 97 Validità Temporale dell’Assicurazione
L'assicurazione è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente
polizza, indipendentemente dall'origine dei fatti o degli atti che li abbiano determinati e per i quali l'azione di tutela si inizia
nel medesimo periodo.
Art. 98 Limiti di Indennizzo
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €. 20.000,00 per Assicurato e per sinistro, senza limite per anno
assicurativo.
Art. 99 Esclusioni
L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:
• Violazioni civili o penali relativi a rapporti con imprese di assicurazione ed Istituti od Enti di assistenza e
previdenza;
• Fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore;
• Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
• Vertenza in materia amministrativa;
• Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
• Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede
penale.
•
Art. 100 Gestione delle Vertenze di danno – Libera scelta del Legale e del Perito
L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque
entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia
assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della
notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare un unico Legale, residente nel
luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che
assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a
provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire il proprio mandato. L'Assicurato ha
comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto
di interessi con l'Assicuratore.
Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può dare corso ad azioni, ne raggiungere accordi, ne
addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che
giudiziale, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari
sostenuti dall'Assicurato stesso. L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.
Art. 101 Recupero di Somme
Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano
integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o
concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate.
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Art. 102 Penale Doloso
L'assicurazione è estesa alla difesa in procedimenti penali per i delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o
assoluzione, con decisione passata in giudicato; restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Esclusivamente per i procedimenti di cui alla presente estensione, l'Assicuratore provvede al rimborso delle spese
sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Art. 103 Presenza di Garanzia di Responsabilità Civile
Qualora l'Assicurato abbia in corso una polizza contro la Responsabilità Civile, si da atto che la presente assicurazione
viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza a titolo spese di resistenza (art. 1917
Cod. Civ.) e fino a concorrenza dei massimali pattuiti.
IL CONTRAENTE
______________________
CARIGE ASSICURAZIONI SPA
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Nota Informativa per i Contratti di Assicurazione Danni
“Rami Elementari”
(predisposta ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17.3.95 N. 175 ed in conformità a quanto disposto con la
circolare ISVAP n. 303 del 2.6.97, N.347/D paragrafi 7 ed 8 del 5.11.98, N.420/D del 7.11.2000, N.502D del 25.3.2003 e
N.518/D del 21.11.2003)
Informazioni relative alla Società
La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.
Informazioni generali sul contratto
Legge applicabile
Ai sensi dell'Art. 122 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
La Società Carige Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata Società, propone di applicare al contratto che verrà
stipulato la legislazione italiana.
Reclami in merito al contratto ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a mezzo lettera, fax
od e-mail alla Società presso il seguente recapito:
Carige Assicurazioni S.p.A.,
Ufficio Revisori Interni
Viale Certosa 222
20156 Milano
fax 02.45.402.417
e-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione della prestazione e l’attribuzione della responsabilità si ricorda
che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c.
Nell’Assicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 “Codice in materie di protezione dei dati personali”
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni
sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”),
CARIGE ASSICURAZIONI
intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1.
FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un
contratto.
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo
definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti
politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A)
connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC;
Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile).
B)
di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti
esclusivamente
all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge;
C)
di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla
soddisfazione
dei
clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi
servizi
offerti
dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).
3.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici,
telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure
necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4.
COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte dalla CARIGE ASSICURAZIONI può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti
terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività
svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie:
sono quelle comunicazioni che la società e’ tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o
disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI,
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati
è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti
in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di
difesa dalla grandine e da altri eventi naturali); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.); organismi
associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni
Marittime; CID; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA;ULAV.
b)
Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione
delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti
appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e
SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri,
autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o
di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il
controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e
b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c)
Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società:
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a
Società che collaborano con CARIGE ASSICURAZIONI, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE,
società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
2/44
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo
consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle
finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico,
ma preclude l’opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e
delle Società che collaborano con noi.
5.
DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività
relative alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2,
lettera C).
7.
DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
- di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei
dati stessi;
- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. , con sede in Viale Certosa, 222 –
20156 Milano – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede
della Società e presso l’Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la
Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità
di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile).
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L’ASSICURAZIONE LESIONI/MORTE, INVALIDITA’ PERMANENTE,
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO,
ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER CONTO E A FAVORE DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE
SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
DEFINIZIONI
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente la Lega Nazionale Dilettanti, comprese le
strutture periferiche, le Società partecipanti al Campionato LND affiliate alla stessa, i Tesserati e gli Ausiliari ed in
particolare:
Categoria
A) Tutti i calciatori, Allenatori, Tecnici e Massaggiatori tesserati per le Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti,
con esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e
Scolastico:
2/45
B) Tutti i calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa ed Amatoriale (attività non agonistica, legata allo svolgimento di
Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore
a una Stagione Sportiva);
C) I Dirigenti delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti esclusivamente durante lo svolgimento
dell'Attività di Assistenti all'Arbitro durante Gare Ufficiali;
D) I Dirigenti delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti durante lo svolgimento dell'Attività di
Dirigente delle Società o degli Organismi di Lega, esclusa l’attività di Assistenti all'Arbitro durante Gare Ufficiali;
Assicuratore
Il soggetto che presta l'assicurazione e stipula il relativo contratto..
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza:
L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
Sinistro.
Associati
Tutti i Tesserati delle suindicate Società, esclusivamente mentre esplicano la loro attività per conto delle stesse.
Ausiliari
Tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed organizzare l'attività per la quale è prestata
l'assicurazione, quali allenatori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti,
accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo.
Beneficiario
L’Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o
testamentari dell’Assicurato.
Broker
L.I.F.E. S.r.l. Via XX Settembre 98/G 00187 Roma
Centrale operativa:
la struttura della Compagnia, costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno,
per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza. E' composta dalla Centrale Telefonica, che riceve le chiamate degli
Assicurati e attiva le assistenze, e dalla Rete Esterna che effettua gli interventi sul posto.
Contraente:
la Lega Nazionale Dilettanti
Cose:
sia gli oggetti materiali, sia gli animali
Day- Hospital:
la degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura.
Familiare:
la persona legata da vincolo di parentela con l’Assicurato e con lui stabilmente convivente nell’abitazione così come
risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia:
l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di
polizza, per restare a carico dell'Assicurato.
Frattura:
Una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da infortunio
Inabilità temporanea:
Temporanea incapacità fisica dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni.
Indennizzo:
La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro.
2/46
Infortunio:
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali
hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente:
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura:
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza
ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno
prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per
anziani.
Lesione:
Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purchè
determinata da infortunio.
Polizza:
I Documenti che provano l'Assicurazione
Post- ricovero:
Periodo di convalescenza successivo al ricovero
Premio:
La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore.
Residenza:
il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale in Italia.
Ricovero:
periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital,
purchè certificata da cartella clinica.
Rimpatrio Sanitario:
il trasferimento dell’Assicurato dall’Estero in Italia.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
si intende la Società o l'Associazione sportiva presso cui l'Assicurato è tesserato
Trasferimento Sanitario:
il trasporto dell’Assicurato ad insindacabile giudizio della centrale Operativa:
a) dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso;
b) dal luogo del sinistro al più vicino ed idoneo istituto di cura;
c) dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato al proprio domicilio, in caso di dimissione.
Trasporto Sanitario:
l’organizzazione del trasferimento dell’Assicurato con il mezzo più idoneo (ambulanza, treno, aereo di linea, sanitario) ad
insindacabile giudizio della centrale operativa.
Trattamento chirurgico:
Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di
cura.
Viaggio:
qualunque località al di fuori dell’Italia sia durante i trasferimenti che durante il soggiorno
2/47
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO
PER GLI ASSICURATI CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. DELLA L.N.D.
1. La denuncia di sinistro potrà essere anticipata telefonicamente servendosi dell’apposito Numero Verde 800.903.407,
che fa capo all’Ufficio Gestione Sinistri L.N.D., struttura centralizzata dell’Assicuratore che gestisce i sinistri in
oggetto; dovrà comunque pervenire allo stesso Ufficio in forma scritta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla
data dell’infortunio, trasmessa dall’Infortunato (o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa), tramite lettera
Raccomandata R.R. o in alternativa via fax allo 06/4817974.
1ª fase operativa: “ricezione della denuncia e apertura del sinistro”.
•
•
•
chiamando il numero verde (sarà a disposizione un risponditore automatico che fornirà le opportune
indicazioni di accesso ai servizi), l’Infortunato attiverà l’apertura del sinistro presso il centro servizi
dell’Assicuratore;
alla denuncia telefonica viene contestualmente assegnato un NUMERO di riferimento di SINISTRO ed uno di
DOSSIER;
gli operatori richiederanno i dati utili all’apertura del sinistro e forniranno all’Infortunato (o a chi ne fa le veci o
ai suoi aventi causa), il numero di riferimento di SINISTRO e di DOSSIER, nonché tutte le informazioni utili
alla compilazione ed al successivo invio al centro servizi del Modulo di Denuncia Sinistro.
La Società Sportiva/il Dirigente Sportivo non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione
della denuncia.
2. La denuncia deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e
circostanze che lo determinarono.
Dati richiesti dall’operatore al momento della denuncia telefonica: nome della squadra di calcio di appartenenza,
indirizzo, n° di matricola della squadra; comitato regionale di appartenenza; tutti i dati dell’Assicurato (cognome
nome, residenza, data nascita e numero di telefono al quale essere rintracciato); TIPO e NUMERO DI TESSERA;
descrizione sintetica del sinistro.
Il modulo di denuncia deve essere richiesto dall’Infortunato alla Società Sportiva o scaricato dal
sito internet www.carigeassicurazioni.it/lnd.
3. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro 15 giorni dal fatto.
4. La denuncia, firmata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o dai suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal
maggiore esponente della Società Sportiva.
2ª fase operativa: “invio del Modulo di Denuncia di Sinistro compilato, della documentazione relativa all’infortunio ed
alle spese mediche sostenute, al Centro Liquidazione Sinistri dell’Assicuratore”.
L’invio del Modulo di Denuncia Sinistro deve avvenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di
accadimento dell’evento; l’invio dell’ulteriore documentazione medica, comprensiva del certificato di guarigione,
può essere effettuato in un’unica soluzione entro 1 anno dalla data di pervenimento della denuncia in forma
scritta, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Qualora non fosse possibile rispettare i tempi di invio della denuncia scritta e della successiva documentazione
medica, l’Infortunato dovrà comunicare - prima delle scadenze di 30 giorni ed un anno - l’impossibilità ad
adempiere agli obblighi previsti, al fine di interrompere i termini rispettivamente di decadenza e prescrizione
del diritto all’indennizzo.
Anche in questo caso la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o in
alternativa via fax allo 06/4817974.
Non appena l’Infortunato avrà raccolto la documentazione completa, a guarigione clinica ultimata, dovrà inviare il
Modulo di Denuncia Sinistro compilato e la relativa documentazione compreso il certificato di guarigione (fatture in
originale, certificati anche in copia),con lettera Raccomandata R.R. citando sulla busta:
Centro Liquidazioni Sinistri L.N.D. – Carige Assicurazione S.p.A.
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A.
Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma
5. L’Infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sull’infortunio.
In seguito l’Infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni
relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. L’Infortunato è obbligato a
sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.
Al completamento delle cure mediche, l’Infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di guarigione.
2/48
6. Per tutte le comunicazioni l’infortunato è tenuto a citare il NUMERO SINISTRO, riportato nel Modulo di Denuncia
Sinistro.
7. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio,
come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo.
Ove l’infortunato, autorizzato o non, riprenda l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa,
l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale
conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.
8. 3ª fase operativa: “ Criteri di liquidazione”.
Arrivo del certificato di guarigione presso il centro liquidazione sinistri.
Se i documenti sono incompleti. L’Ufficio Liquidazione Sinistri invia a mezzo fax presso la sede della Società Sportiva
o per posta al domicilio dell’Infortunato, una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale).
La pratica resterà sospesa in attesa di ricevere i documenti mancanti. L’Ufficio Liquidazione Sinistri effettuerà tale
verifica solo ed esclusivamente nel momento in cui nella pratica risulta esserci il certificato di guarigione.
Se i documenti sono completi ed il diritto all’indennizzo non risulta decaduto o prescritto, si liquida (tramite
emissione di assegno per traenza o con bonifico bancario, se tale opzione è richiesta nel Modulo di Denuncia
Sinistro).
I. settore CALCIATORI e TECNICI (dirigenti esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività di assistenti all’arbitro
durante le gare ufficiali):
a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene
effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
b) l’indennizzo delle Lesioni, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla Tabella
Lesioni. La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’Infortunato. Per importi superiori ad Euro
7.746,85 l’Infortunato dovrà firmare la quietanza che dovrà restituire all’Assicuratore;
c) il rimborso delle spese mediche presentate in originale, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione
completa. Il rimborso viene effettuato a favore dell’Infortunato;
d) l’indennità giornaliera in caso di ricovero (in assenza di spese mediche), entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione completa. La liquidazione viene effettuato a favore dell’Infortunato;
e) l’indennità forfettaria per applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile, in presenza
di certificato in originale che certifichi l’applicazione e la rimozione dello stesso, entro 30 giorni dalla ricezione
della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata a favore dell’Infortunato.
II.
settore DIRIGENTI esclusa l’attività di Assistenti all’Arbitro durante Gare Ufficiali:
a) la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La
liquidazione viene effettuata a favore degli eredi legittimi o testamentari;
b) l’invalidità permanente, entro 30 giorni dalla chiusura del sinistro, nella misura prevista dalla polizza. La
liquidazione dell’indennizzo viene effettuata a favore dell’infortunato. Resta inteso che per la valutazione e
liquidazione dell’indennizzo l’infortunato dovrà, in presenza di postumi, entro sei mesi (periodo di
stabilizzazione) dalla data del certificato di guarigione richiedere di essere sottoposto a visita medico legale.
In questo caso l’ufficio liquidazione provvederà a nominare il medico legale per competenza territoriale dando
contestuale comunicazione al domicilio dell’infortunato. Sarà poi cura dell’infortunato e del medico legale
concordare la data della visita.
Nel caso in cui la valutazione medico-legale superi i 5 punti di franchigia l'importo calcolato viene liquidato
per la differenza.
non si liquida
L’Ufficio Liquidazione Sinistri invia lettera di reiezione, via fax presso la sede della Società Sportiva di appartenenza o
per posta al domicilio dell’Infortunato:
a) quando le lesioni o le spese mediche o l’indennità giornaliera in caso di ricovero o l’indennità forfettaria per
applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile o, solo per i Dirigenti l’invalidità
permanente, non rientrano tra le garanzie di polizza o sono assorbite dalla franchigia.
ATTENZIONE LA POLIZZA NON PREVEDE IL RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO
In tutti i casi la restituzione dei documenti avviene solo se richiesti dall’Infortunato.
9. 4ª fase operativa: “informazioni sulla liquidazione dei sinistri”.
Chiamando il numero verde 800.903.407 l’Infortunato ha accesso diretto all’Ufficio Gestione Sinistri per:
2/49
I - Informazioni sul contratto
assicurativo e modalità di
denuncia/apertura del sinistro
24h su 24h
Tutti i giorni
II – Ricezione e gestione della
documentazione riguardante il
sinistro
Orari ufficio
Tutti i giorni, escluso i
festivi
III - Informazioni sullo stato del
sinistro:
(in lavorazione, respinto, in
attesa di documentazione, ecc)
IV - Informazioni sulla definizione
del sinistro:
(pagato totale, pagato parziale,
fuori garanzia di polizza)
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tutti i martedì e giovedì
Tutti i venerdì escluso i
festivi
Tutti i martedì e giovedì
Tutti i venerdì escluso i
festivi
Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’infortunato (o chi ne fa le veci o i suoi aventi causa) dovranno
sempre fornire il numero sinistro per avere accesso ai dati.
10. Collegandosi all’indirizzo www.carigeassicurazioni.it/lnd, sono disponibili nell’area riservata alla
Lega Nazionale Dilettanti, le pagine Web della Carige Assicurazioni S.p.A..
In particolare è possibile consultare:
• le garanzie attive per tutti i tesserati;
• le garanzie Integrative e Facoltative e Modalità di Adesione;
• come fare per denunciare un Sinistro;
• la posizione Sinistro.
Tutte le sezioni sono di libera consultazione tranne che per la sezione “Posizione Sinistro”.
In tale sezione, ottemperando alla legge 196/2003, per poter accedere alla consultazione bisogna indicare i seguenti
codici identificativi (in possesso solo dell’interessato):
• n° sinistro;
• data di accadimento del sinistro.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO - TESSERATI L.N.D.
(DA COMPILARSI IN OGNI SUA SINGOLA VOCE IN STAMPATELLO)
N. SINISTRO ..............
N. DOSSIER .............
DATI DELL’INFORTUNATO
COGNOME ________________________________ NOME __________________________________________
NATO A __________________________________________________ IL ______________________________
PATERNITA’ e MATERNITA’ (obbligatoria per infortunio a minore) _____________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________ N. _______________
COMUNE _____________________________________________ PROV ___________ CAP _______________
COD. FISC. ____________________________________ TEL. ___________/____________________________
FAX (solo di Ab. o Uff.) _________/_______________________ CELL. ________ /________________________
N° TESSERA LND dell’Infortunato __________________________ E-MAIL _____________________________
TIPO TESSERA LND dell’Infortunato: CALCIATORI e TECNICI □
DIRIGENTI □
Si richiede che l’eventuale liquidazione del sinistro venga effettuata tramite bonifico bancario:
SI □
NO □
Banca ___________________________________________ Agenzie di ____________________________
c/c n. _________________ intestato a ___________________________ABI __________ CAB __________
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ESTREMI INFORTUNIO
DATA _______________ ORA ________ Gara/Allenamento/Trasferimento ______________________________
LUOGO ________________________________________________________ PROV______________________
DESCRIZIONE CHIARA E CIRCOSTANZIATA E DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO ____________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
TESTIMONI (nome, cognome, indirizzo e telefono) __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
INFORTUNI PRECEDENTI: SI □
NO □
IN DATA ____________________________QUALI LESIONI AVEVA
RIPORTATO? _______________________________________________________________________________
DATA ______________ FIRMA dell’Infortunato o di chi ne fa le veci o dell’avente causa ____________________
DA COMPILARSI A CURA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Il tesserato ha aderito alla polizza integrativa Carige Assicurazioni:
Calciatore fino a 14 anni (cartellino rosa) □
Calciatore oltre 14 anni, allenatori e tecnici □
SOCIETA’ _____________________________________ MATRICOLA NUMERO __
INDIRIZZO _______________________________________________________________ N. _______________
COMUNE _____________________________________________PROV ____________CAP _______________
TEL.FAX ______________________________________E-MAIL ______________________________________
DATA ________________ TIMBRO ___________________ FIRMA ___________________________________
PRIMA DI SPEDIRE IL PRESENTE MODULO PER RACCOMANDATA R.R. A:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A.
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA
CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.903.407 PER FARSI COMUNICARE IL NUMERO DI SINISTRO E IL N. DI DOSSIER CHE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI
NEL PRESENTE MODULO, che potrà essere anticipato, quando compilato, al n° di fax 06-48.17974.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali/aziendali sono e saranno effettuati dalla scrivente, salvo contrario avviso dell’interessato, al solo
scopo di gestire la presente pratica e nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003.
P R O M E M O R I A per il Tesserato L.N.D.
Norme da seguire in caso di infortunio
La denuncia del sinistro deve essere effettuata dall’Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, telefonicamente o via
posta, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. In caso di sinistro mortale, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma,
effettuato entro 15 giorni dal fatto. Trascorsi tali termine, l’assicurato o i suoi aventi causa, decadono da qualsiasi diritto all’indennizzo.
La Società Sportiva/Dirigente non ha responsabilità per la ritardata o la mancata presentazione della
denuncia.
Contattare entro 30 giorni dal giorno dell’infortunio il Numero Verde 800.903.407 per ottenere il numero di sinistro e il n. di dossier che
dovranno essere riportato nel Modello di Denuncia Sinistro.
Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il Modello di Denuncia Sinistro, debitamente compilato e sottoscritto, riportante
anche la sottoscrizione dal Presidente della Società Sportiva, con allegata la documentazione medica relativa all’infortunio, a:
CENTRO LIQUIDAZIONE SINISTRI L.N.D. - CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
c/o INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A.
VIA ANTONIO SALANDRA, 18 - 00187 ROMA
Le eventuali successive comunicazioni da parte del centro liquidazione sinistri, verranno inviate al numero di fax o all’indirizzo e-mail
indicati, ove presenti, nel Modulo di Denuncia Sinistro.
L’invio della documentazione dell’infortunio potrà avvenire, in unica soluzione, a guarigione clinica ultimata, attestata da idoneo
Certificato Medico di Guarigione, entro un anno dalla data della denuncia. Qualora lo si desideri, si potrà anticipare il solo Modulo di
denuncia Sinistro debitamente compilato al n° di fax 06/4817974.
Nel caso in cui il sinistro non si concluda entro un anno dalla data di avvenimento dell’infortunio, resta
a carico dell’assicurato/beneficiario l’onere di inviare una comunicazione al centro liquidazione
sinistri, entro lo stesso termine, al fine di interrompere la prescrizione ai sensi del codice civile.
2/51
La liquidazione del sinistro potrà avvenire solo al ricevimento del Certificato di Guarigione unitamente ai documenti sotto indicati (se
previsti nella copertura assicurativa per il settore di appartenenza tessera calciatore o tecnico/tessera dirigente):
1. Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
2. Certificato di pronto soccorso (qualora presente in originale);
3. fatture, notule, ricevute di spese mediche (in originale);
4. copia conforme della cartella clinica (ove presente in originale);
5. Certificato Medico di Guarigione (in originale);
6. Referti degli esami diagnostici. Come ad esempio quelli radiografici (con esclusione delle radiografie stesse), ecografici,
analisi, risonanza magnetica, ecc. (ove presenti in originale);
7. fotocopia della tessera LND.
Per le cure dentarie ed odontoiatriche è necessario allegare il referto arbitrale attestante l’infortunio o, in mancanza di questo,
una dichiarazione del Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza in cui sia fatta menzione dell’infortunio.
N.B.: L’Infortunato/assicurato con Tessera LND, o chi ne fa le veci o l’avente causa, sono gli unici ad avere diritto
all’eventuale liquidazione del sinistro e sono gli unici ad avere l’onere di ottemperare all’obbligo di denuncia del sinistro.
Le informazioni sullo stato del sinistro verranno fornite dal Call-Center solo dopo il ricevimento del certificato di guarigione.
IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE I TRASFERIMENTI - in itinere, è necessario specificare l’ora di accadimento del
sinistro, il luogo di partenza, il luogo e l’ora dove veniva svolta l’attività sportiva.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI DECESSO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Modulo di Denuncia Sinistro debitamente compilato e firmato (in originale);
Fotocopia tessera LND;
Certificato di morte (in originale);
Stato di famiglia (in originale);
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai fini successori;
Certificato di idoneità alla pratica sportiva in caso di decesso dovuto agli eventi gravi previsti dalla polizza infortuni;
Verbale delle Autorità intervenute;
Cartella Clinica e copia referto autoptico o certificato medico attestante le cause cliniche che hanno provocato il decesso;
Eventuali dichiarazioni di terzi presenti al fatto;
Copia del rapporto di gara se l’infortunio è avvenuto durante una competizione.
ATTENZIONE: la polizza non prevede il rimborso delle spese di patrocinio.
È possibile visionare il testo di polizza completo sul sito internet WWW.CARIGEASSICURAZIONI.IT/LND
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Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 4 del 3/07/2008
Comitato Regionale Veneto L.N.D.
Orario d’apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria
Si comunica che
da lunedì 21 luglio a sabato 23 Agosto 2008
gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico
soltanto al mattino
dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
3.1.1. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 1° LUGLIO 2008
Si riportano, per stralcio, gli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto in occasione della riunione tenutasi a
Ve-Marghera il 1° Luglio 2008 :
In apertura di riunione il Presidente, i Consiglieri e tutti gli intervenuti, hanno rivolto rivolgono un vivo plauso alla Società
Liventina Gorghense che ha vinto il titolo di Campione d’Italia nella categoria Allievi/dilettanti, bissando il successo
conquistato nella scorsa stagione
2/59
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Guardini ha relazionato sugli esiti degli incontri ai quali ha preso parte a Roma venerdì 27 Giugno (riunione
del Consiglio Direttivo della LND) e Lunedì 30 Giugno a Milano (Riunione dei Presidenti dell’Area Nord).
Sembra che le Assemblee delle Società per il rinnovo delle cariche dei dirigenti in ambito ai Comitati Regionali, per la
conclusione del mandato quadriennale, possano essere indette nel mese di novembre 2008.
Guardini ha informato poi che sono già a disposizione presso tutte le Delegazioni provinciali e periferiche i cartellini per il
tesseramento annuale dei giovani calciatori; al momento attuale le tasse di tesseramento rimangono invariate, nell’attesa
di conferma da parte della competente FIGC:
- cartellino verde per pulcini ed esordienti
E 6.50
- cartellino giallo per giovanissimi ed allievi
E 11.50
Il Presidente Guardini ha concluso portando a conoscenza che due squadre rappresentative regionali, di calcio undici e di
calcio femminile, composte da atleti in età giovanile, su invito del CONI, hanno preso parte al Torneo Alpe Adria
disputatosi in Ungheria, ottenendo un lusinghiero successo di immagine ed ampi riconoscimenti da parte dei dirigenti del
CONI stesso.
Graduatorie domande di ammissione ai Campionati di 2^ Categoria ed Juniores Regionale
Il Consiglio Direttivo, presa visione delle domande pervenute, ha provveduto alla compilazione delle graduatorie di merito
per il completamento degli organici delle squadre partecipanti ai Campionati di 2^ Categoria ed Juniores Regionali della
prossima stagione sportiva 2008/2009 (vedi altra parte del presente Comunicato).
Contributi straordinari
Con il parere favorevole espresso – per quanto di competenza - dai Delegati provinciali e distrettuali, il C.D. ha deliberato
l’erogazione di contributi straordinari in favore di Società ritenute meritevoli del riconoscimento.
Amministrative
Il C.D. ha ratificato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale, dal 20 al 25/6/2008, per complessivi
Euro 1.010,00.
Supercoppa 2008
Il C.D. ha stabilito di organizzare per sabato 30 agosto p.v. le gare di Supercoppa 2008, intitolate ai Dirigenti veneti
Antonio Ricchieri e Guerrino Martellato.
Le squadre interessate alla manifestazione sono : Conselve Fanton con Longare Costozza nel Memorial Ricchieri e
Bagnoli San Siro con Real Martellago nel Memorial Martellato.
Sarà cura del CRV individuare tempestivamente la località di svolgimento ed il programma della manifestazione.
Graduatorie Campionati Allievi e Giovanissimi regionali
Il C.D. ha delegato il Presidente regionale, unitamente al Coordinatore federale veneto del SGS, alla predisposizione
delle graduatorie di merito per l’ammissione delle società ai prossimi Campionati regionali nelle categorie Allievi e
Giovanissimi.
Convenzione con Assicurazioni Generali
Il C.D. ha deliberato il rinnovo della convenzione assicurativa complementare e facoltativa per gli infortuni, già in atto con
Assicurazioni Generali, per la quale vengono confermati i premi a garanzia dei giocatori e dei tecnici già praticati nella
scorsa stagione sportiva (vedi altra parte del presente Comunicato).
3.2. Segreteria
3.2.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ
Si comunica che le Società :
Matricola
“
“
“
780908
917307
780674
780841
A.C. NUOVA CAORLE 2003 A.S.D.
A.S.D RIVER TEAM
A.C. UNITED SONA A.S.D.
A.S.D F.C. CAPRINO
di Caorle (Ve)
di Adria (Ro)
di Sona (Vr)
di Caprino Veronese (Vr)
hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2008/2009.
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza
dell’affiliazione.
Diviene inoltre operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma i calciatori tesserati in favore
delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.
2/60
3.2.2.
CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI - FACOLTATIVA
Il CR Veneto ha prorogato la validità della convenzione già in atto con la compagnia Assicurazioni Generali, con la
richiesta dei seguenti premi individuali:
- garanzia per ogni Giocatore fino all’età di 14 anni:
- garanzia per ogni Giocatore oltre l’età di 14 anni:
- garanzia per Allenatori e/o Tecnici:
€ 25,50
€ 33,00
€ 34,60.
Le Società interessate alla convenzione - integrativa e facoltativa - dovranno provvedere ad inoltrare l’adesione
direttamente a:
ASSICURAZIONI GENERALI - Via Liberazione n. 13 - 32032 FELTRE BL
avvalendosi della scheda di copertura contenuta nell’opuscolo esplicativo della convenzione, che sarà cura del C.R.
Veneto fare pervenire tempestivamente a tutte le Società.
Si ricorda che tutti gli assegni, bancari o circolari, inviati a copertura delle adesioni, dovranno essere esclusivamente
intestati a : Assicurazioni Generali - Venezia Centro.
Si ricorda inoltre che le coperture assicurative in corso cesseranno automaticamente alle ore 24.00 del 18/9/2008; per il
loro rinnovo dovrà essere inviato entro tale data – a mezzo raccomandata – la nuova adesione per l’attività della stagione
sportiva 2008/2009.
4. ATTIVITA’ SCOLASTICA
4.1. Convenzioni Scuola – Società sportiva 2007/2008
Si pubblica l’elenco delle “Convenzioni Scuola-Società sportiva” attive nell’anno scolastico 2007-2008 precisando che:
le convenzioni rinnovate sono contrassegnate dal simbolo ( =)
le convenzioni sottoscritte da Scuole Calcio qualificate dal simbolo (&)
le nuove convenzioni sono contrassegnate dal simbolo ( >)
Società sportive
Delegazione di BELLUNO
U.S. Feltreseprealpi
U.S. Feltreseprealpi
A.C. Belluno 1905
U.S. Calcio Val Zoldana
U.S.D. Alpago
U.S. Lentiai
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol.2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2006-2007
S.Primaria Circolo Didattico di Feltre
S.Elem. Ist. Canossiano di Feltre
S. Elem.Paritaria Agosti di Belluno
I.C. Forno di Zoldo
I.C. Puos d’Alpago
I.C. Mel
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=
=
=
=
Delegazione di PADOVA
A.C. Montagnana
A.S. Cittadella S.r.l.
A.C. Vigonza
Noventa Calcio SSD Arl
Calcio Padova SpA
Dall’anno scol. 2000-2001
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Educan. S.Benedetto di Montagnana
I.C. L.B.Alberti di Fontaniva PD
I.C. Don Milani di Vigenza
I.C. A.Frank di Noventa Padovana
VII° Dir. Didattica di Padova
=
=
=
=
=
=
Delegazione di ROVIGO
A.C. Guarda Veneta
Pol. S.Sofia Lendinara
U.S. Villa Azzurra
U.S. Canalbianco di Villamarzana RO
U.S. Canalbianco di Villamarzana RO
U.S. Canalbianco di Villamarzana R
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
S. Elem. di Guarda Veneta RO
Ist. Immacolata Lendinara
S. Elem. di Bagnolo Po
I.C. Costa di Rovigo-S.E. Frassinelle
I.C. Costa di Rovigo-S.E. Villamarzana
I.C. Costa di Rovigo – S.Elementare
Delegazione di TREVISO
A.D.C. Eclisse Careni Pieve
A.C. Liventina Gorghense F.M.
U.S. Silea
U.S. Fontane
A.C. Villorba
U.S.D. Opitergina
A.C. Salgareda
A.C. Casier Dosson
A.C. Vedelago Treviso
A.C. Ponte di Piave
A.S.D. DIBIESSE Calcetto Miane
A.S.D. Altamarca Group (C a 5)
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2006-2007
Dall’anno scol. 2006-2007
Collegio Balbi di Pieve di Soligo
S.El. G.Aleandro di Motta di Livenza
I.C. Silea – S. Elementare
S.Elem. Marconi di Catena TV
S.Elem. M.Polo di Villorba TV
Collegio Brandolini di Oderzo
I.C. I. Nievo di Salgareda
S.M.S. A. Vivaldi
I.C. Stat. di Vedelago
I.C. di Ponte i Piave
I.C. Fogazzaro Follina TV
I.S.I.S.S. G.Verdi Valdobbiadene
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Scuole
2/61
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A.S. Cipriano Cà Tron
A.S.D. Union C.S.V.
U.S. Calcio Paese
A.S.D. Liapiave
Dall’anno scol. 2007-2008
Dall’anno scol. 2007-2008
Dall’anno scol. 2007-2008
Dall’anno scol. 2007-2008
Dir. Didattica di Roncade TV
Sc. Med. Stat. “F.Grava” Conegliano
Dir. Didattica di Paese
Ist. Compr. di S.Polo di Piave
Delegazione di VENEZIA/San Donà
A.S. Annonese F.C.
G.S. Veternigo
A.C.D. Robeganese Fulgor Salzano
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2006-2007
Dall’anno scol. 2006-2007
S.Elem. P.e A.Rampulla di Annone Ven.
I.C. Cordenons S.E. Plesso Veternigo
I.C. D. Alighieri S.E. Salzano
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Delegazione di VERONA
U.S. Corbiolo
A.S.D. Pescantina S.Lorenzo
ACF. D. San Martino (B.Alb)
A.C.D. Audace S.M.E.
A.C.D. Audace S.M.E.
U.S.D. Atlas VR 83
A.S.D. Ares Juventina Poiano
A.S.D. Calcio Sambonifacese
A.S.D. Calcio Sambonifacese
A.C. Legnago Salus
U.S. Fortitudo Mozzecane
U.S. Fortitudo Mozzecane
U.S.D. Virtus Vecomp Verona
A.S.D. G.C. Castelnuovosandrà
A.S.D.C. S.Giovanni Lupatoto
Dall’anno scol. 2001-2002
Dall’anno scol. 2002-2003
Dall’anno scol. 2002-2003
Dall’anno scol. 2002-2003
Dall’anno scol. 2002-2003
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2006-2007
Dall’anno scol. 2007-2008
I.C. di Boscochiesanuova
I.C. di Pescantina
9° Circolo Didattico di Verona
S.Elem. Dorigo di Verona
S.Elem. Simoni di Verona
S.M. Fincato Rosani di Verona
Scuola S.Giuseppe di Verona
2°Circ. Did. di San Bonifacio VR
S. Media Stat. Di San Bonifacio VR
S.Media Fratini di Legnago
S. Primaria di Mozzecane
S. Media Stat. di Mozzecane
Dir. Did. Statale VII Circolo di Verona
I.C. Castelnuovo del Garda
II Cir.Did. San Giovanni Lupatoto VR
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=
Delegazione di VICENZA/Bassano
U.P. Union Prix
U.S.C.D. Eurocalcio 2007
F.C. Soccer Five Mason A.S.D.
A.C. Virtus Romano
G.S. Canarini Rosatesi
G.S. Canarini Rosatesi
G.S. Canarini Rosatesi
G.S. Canarini Rosatesi
U.S. Marosticense
U.S. Marosticense
U.S. Marosticense
U.S. Marosticense
U.S. Marosticense
Bassano Virtus 55 S. T. S.r.l.
A.S. S.Croce
U.S. Futsal Marano 92 A.S.D.
A.C.D. Romano d’Ezzelino
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2002-2003
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2004-2005
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2005-2006
Dall’anno scol. 2003-2004
Dall’anno scol. 2006-2007
Dall’anno scol. 2007-2008
I.C. 2 S.Elem. P.Lioy di Vicenza
D.D. di San Giuseppe di Cassola VI
I.C. di Mason Vicentino – Scuole Medie
D.D. di Crespano del Grappa
S.Elem. Dir. Didattica d Rosà VI
S.Elem. Plesso di Cusinati di Rosà VI
S.Elem. Ples. di San Pietro di Rosà VI
S.Elem. Plesso di Sant’Anna VI
S.Elem. Dir. Didattica di Marostica
S.Elem. Plesso di Marsan VI
S.Elem. Plesso di San Luca VI
S.Elem. Plesso di Vallonara VI
S.Elem. Plesso di Valle San Floriano VI
Dir. Did. 3° Circolo 25 Aprile di Bassano
S.E.S.Giuseppe di Bassano del Grappa
I.C. Stat. di Fara Vicentino
Dir. Did. di Romano D’Ezzelino
>
>
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4.2.
43^ Edizione della Coppa Primavera
13^ Coppa nazionale Giovanissimi
Organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, si sono svolte in Toscana, zona di Chianciano Terme, dal 21 al 29 giugno
2008, la 43^ Coppa Primavera, riservata alle Rappresentative regionali della categoria Allievi e la 13^ Coppa Nazionale,
riservata alle Rappresentative regionali della Categoria Giovanissimi
Qui di seguito si riportano i risultati conseguiti dalle Rappresentative del C.R. Veneto:
43^ Coppa Primavera – Categoria Allievi
Veneto – Sardegna
Sicilia – Veneto
Veneto – Campania
Lombardia – Veneto
3–0
2–1
5–0
2–6
13^ Coppa Nazionale – Categoria Giovanissimi
Veneto – Sardegna
Sicilia – Veneto
Veneto – Campania
Lombardia – Veneto
4–0
1–0
2–0
0–1
2/62
Com’é evidente dalla lettura dei risultati, soltanto una giornata “nera” ha impedito alle Rappresentative del C.R. Veneto di
accedere alla fase Finale in entrambe le Coppe; va evidenziato che i numerosi spettatori neutrali che hanno assistito alle
diverse gare, hanno concordato che le rappresentative venete hanno messo in pratica il calcio più bello.
Agli atleti, dirigenti e tecnici, giunga comunque il più sentito ringraziamento e plauso dal parte del Comitato Regionale
Veneto.
Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 5 del 3/07/2008
4.3. Segreteria
4.3.1. LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI PER “ACCORDO” EX
ART. 108 DELLE N.O.I.F.
Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha ratificato le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per
accordo” presentate dai calciatori e calciatrici – qui di seguito elencati – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla
propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 108 delle NOIF.
Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art. 108 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva
in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 Marzo 2009, sottoscrivendo l’apposito
stampato di colore giallo denominato “Aggiornamento di Tesseramento”:
Matricola
4672017
4080341
3665736
3932588
4648685
4012641
4173562
4301633
3677801
3540588
3591619
3843893
4483868
3373069
3483325
3603668
3910222
3809978
4204059
4204062
3564626
3923923
3810008
4067197
3466648
3467002
3882501
3903099
3883702
3675230
4204421
3470207
3642171
3951680
3902790
3573713
3470204
3732781
3661296
3659950
4217738
3662390
4255747
3482923
3455640
Nominativo del calciatore
Data di nascita
ACCIARDI LUIGI
30/11/1987
ACERBI GIOVANNI
10/9/1991
ADAMI MICHELE
8/8/1987
AGNOLETTO PIERO
16/1/1989
AGUILAR ROMERO FRANCO 7/7/1988
ALBERTINI GIULIO
6/9/1990
AMATO GIULIANO
13/1/1990
AMBROSO JONATHAN
23/8/1990
ANNESE VINCENZO ALBERT 22/9/1984
ANNICCHIARICO MARCO
8/11/1984
ARANCIO MATIA
2/6/1987
AVESANI SOCRATE
11/5/1988
AZZENA GIAN PAOLO
13/7/1989
BACCHIN GIOVANNI
25/4/1984
BAGGIO NICOLA
15/8/1985
BALDON MATTEO
30/3/1984
BALLARIN FEDERICO
22/11/1986
BANZATO LUCA
4/3/1989
BARALDO NICOLA
9/4/1989
BARANA FEDERICO
19/10/1989
BARBIERO MATTIA
8/11/1985
BARTOLOMEI MIRCO
9/10/1987
BASSI MARCO
6/3/1989
BAU ERIK
27/1/1989
BAVARESCO FEDERICO
22/4/1984
BELLAN IVAN
1/12/1984
BELLATO CRISTIANO
21/5/1987
BELLIN STEFANO
8/1/1988
BENTIVENGA MARCO
9/10/1988
BERNARDO DIEGO
26/6/1984
BERSANI MIRKO
28/3/1990
BERTOTTO MATTIA
23/3/1985
BEVILACQUA GIANMARCO
21/3/1984
BIANCATO FABIO
5/6/1988
BIASIO LEOPOLDO
3/11/1988
BINOTTO ROBERTO
9/9/1986
BIOLO CARLO
16/6/1985
BIONDARO SIMONE
23/11/1984
BISCARO ELVIO
25/5/1985
BISSOLI GIACOMO
25/1/1987
BIZZOTTO MICHELE
31/5/1990
BIZZOTTO UMBERTO
11/3/1987
BOEM MARCO
18/11/1989
BOIN MATTEO
19/8/1985
BOLCATO ALBERTO
25/1/1985
Codice Società
45120
917129
57550
920591
780338
81197
64158
66847
915742
1150
780337
780002
57747
915655
70572
780784
918767
58627
913860
71116
780894
39420
69809
52090
43460
780079
65356
8910
59327
52090
66847
915642
918771
20070
913866
780616
780076
780613
780601
1150
29390
780338
780166
43150
780002
Denominazione Società
S. ZENO A.C.
TRISSINO A.C.D.
ZEVIO A.C.
VEDELAGO 2008 ASD A.C.
ALBA BORGO ROMA A.C.D.
AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD
EDO MESTRE A.S.D. F.C.
PORTO U.S.D.
GAV VERONA SAN MICHELE A.P.D.
CASALEONE 1956 ASD US
VITTSANGIACOMO ASD
CARIANESE CALCIO U.S.
ABANO CALCIO SRL
FUTSAL CITTADELLA A.S.D.
CAVAZZALE U.S.D.
PORTO VIRO A.C.
MESTRINA 1929 U.S.D.
STIENTESE A.S.D. POL.
BASSA PADOVANA A.S.D.
BELFIORESE POL. D.
GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO A.S.
S.P.F. A.S.
BELLELLIENG GAIBA ASD C.S.
BELVEDERE A.C.D.
ROSSANO 2004 ASD U.C.
VIGONTINA CALCIO S.R.L. S.S.D.
POVE U.S.
CAMINESE A.S.
SALVATRONDA U.S.D.
BELVEDERE A.C.D.
PORTO U.S.D.
DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D.
SAN FORTUNATO BASSANO A.C.D.
SCORZE PESEGGIA A.C.D.
LIMENA A.C.
RADIO BIRIKINA LUPARENSE A.S.
REAL CAMPALTO ASD
CASALE DI SCODOSIA U.S.
OLMI CALLALTA A.S.
CASALEONE 1956 ASD US
MAROSTICENSE U.S.
ALBA BORGO ROMA A.C.D.
MUSILE CALCIO
ROMANO D EZZELINO A.C.
CARIANESE CALCIO U.S.
2/63
Matricola
4229750
3906329
4052008
3895559
4409427
4162999
3664563
4316709
3570338
3563878
4255729
3465240
3590269
3696034
4205050
4021195
3566153
3962952
4080290
4023010
3686659
3889652
4255745
3998094
3478565
4003612
3678086
3847223
3642257
3748226
3566592
3933129
3467574
3365905
3664831
3604235
3553807
3803040
4075541
3845809
3358078
3732798
4217744
3905721
5016966
3467000
3901807
3902259
5325872
4598573
3890515
3486269
5497503
4052145
4235178
3901991
4074541
3170585
3470051
5180468
3889811
3463811
3841589
3810530
3279679
3379309
4579350
4194338
3751632
3692970
4080364
3902793
3693744
Nominativo del calciatore
Data di nascita
BOLGAN MANUEL
2/5/1988
BOLOGNESI GIACOMO
27/8/1992
BONAMIGO RICCARDO
9/5/1989
BONANDINI ANDREA
23/3/1985
BONFANTE NICOLA
4/10/1987
BONOTTO ALBERTO
20/1/1989
BORDIGNON TOMMASO
14/10/1986
BORDIN DANIEL
29/11/1989
BORSATO RICCARDO
5/1/1986
BORTOLATO EROS
5/4/1986
BORTOLUZZO NICOLA
19/1/1989
BOTTERI ANDREA
27/1/1983
BRASSON JACOPO
14/8/1983
BREGOLIN RICCARDO
15/5/1987
BRENTEGANI ANDREA
25/10/1989
BRESOLIN RICCARDO
28/4/1989
BROGGIO MANUEL
24/6/1986
BRUGNEROTTO SIMONE
31/7/1989
BRUNELLO FABIO
14/9/1988
BUGHETTO PIETRO
28/3/1991
BUONANSEGNA GESUALDO 19/3/1987
BUOSO LUCA
13/4/1988
BURATO RICCARDO
24/2/1989
BUSATO FRANCESCO
8/8/1990
CACCIAVILLANI NAZZARENO 13/10/1984
CACCO FRANCESCO
22/10/1991
CALDERAZZO NICOLA
9/7/1985
CALDONAZZO MIRKO
4/6/1988
CAMALORI MARCO
23/12/1986
CANELLA NICOLA
18/1/1988
CANELLA SAMUELE
8/8/1986
CANESSO ALESSANDRO
15/3/1990
CANTALE MAURO
7/11/1984
CAPPELLAZZO DANIEL
15/5/1984
CAPUZZO ANDREA
12/8/1985
CARDIN ANTONIO
31/1/1986
CARIGI CRISTIAN
6/12/1985
CARRERI MORENO
31/12/1987
CASAGRANDE ALEX
10/4/1991
CASOTTO LUCA
5/3/1985
CASTIONI ALBERTO
7/10/1983
CAVALLIN ALESSANDRO
7/8/1985
CECCHIN DANIELE
23/6/1990
CELIO MARCO
14/8/1990
CESTARO ROBERTO
20/3/1990
CESTER MARCO
13/2/1985
CHECCHIN LUCA
22/8/1987
CIATTO RICCARDO
30/9/1988
CICOGNA MARCO
24/3/1990
CIPOLATO ANDREA
5/8/1989
COMELATO MATTIA
13/1/1988
COMISSO MARCO
2/4/1985
CONA CHIARA
19/2/1991
CONFENTE GABRIELE
7/5/1989
CONTE MIRCO
9/2/1988
CORRA ALESSANDRO
30/4/1989
CORRADI NICOLA
5/5/1988
CORRENT ANDREA
31/5/1982
CORTELLINI PAOLO
26/8/1985
COSENZA SERGIO ROBERTO 4/12/1984
COSTA SALVATORE
10/7/1985
COTTINI ALESSANDRO
7/1/1985
CRACCO MASSIMO
20/3/1988
CREPALDI LUCA
11/10/1989
CRISTOFALO RICCARDO
10/8/1982
CURTI MAURO
21/5/1984
CUSIMANO MAURO
7/2/1986
CUZZI MARCO
23/9/1986
D ARSIE ROBERTO
7/8/1987
DAL CAPPELLO MATTEO
12/1/1987
DAL CASON ALBERTO
18/7/1988
DAL LAGO GIACOMO
27/9/1989
DAL PIVA CHRISTIAN
2/3/1986
Codice Società
13900
780895
780016
780076
69498
38900
58659
920529
66842
780350
26340
74881
780693
58646
780783
29390
780669
780780
58642
38900
917142
915654
780277
914280
76069
915522
69493
70572
780784
69498
780026
780638
33320
44120
58652
780026
71116
69809
38900
67747
780778
780612
29390
915543
913866
780076
915648
780210
780571
780599
918767
780601
780946
780778
64410
780899
918767
28140
64411
915646
917421
71116
59329
69809
917421
31890
73509
915655
62497
10620
780899
913866
27630
Denominazione Società
UNION CSV A.S.D.
GREGORENSE TRINITAS A.S.D.
CASSOLA S.MARCO A.C.
REAL CAMPALTO ASD
NOVENTA CALCIO SSD ARL
PONZANO CALCIO U.S.
GRANTORTO U.S.
BORGO SCALIGERO SOAVE ASD
CALDOGNO RETTORGOLE U.S.D.
MIRANESE U.S.D.
LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD
ARCELLA U.S.
LUPIA MAGGIORE A.C.
CURTAROLESE 97 A.C.
TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE A.C.D.
MAROSTICENSE U.S.
OPPEANO A.C.D.
CAMPODARSEGO A.C.D.
MM SAREGO A.S.D. A.C.
PONZANO CALCIO U.S.
CEREA A.S.D.
GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D.
JESOLO A.C.D.
REAL MARTELLAGO G.S.
ALMISANO U.C.
STRA RIVIERA DEL BRENTA A.S.D.
CAMPODORO S.P.
CAVAZZALE U.S.D.
PORTO VIRO A.C.
NOVENTA CALCIO SSD ARL
CIRC. SPORT. RICREAT. TEOLO A.S.D.
BESSICA ASDPOL
NERVESA A.S.D. F.C.
S.ELENA U.S.
VO U.S.
CIRC.SPORT.RICREAT.TEOLO A.S.D.
BELFIORESE POL. D.
BELLELLIENG GAIBA ASD C.S.
PONZANO CALCIO U.S.
CRISTOFORO COLOMBO A.S.D.
VIGASIO A.S.D. A.C.
VIGODARZERE U.S.D.
MAROSTICENSE U.S.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
LIMENA A.C.
REAL CAMPALTO ASD
BORGORICCO U.S.D.
SALESE G.S.
CALCIO LIDO DI VENEZIA A.S.D.
ZERO BRANCO F.B.C. 1932
MESTRINA 1929 U.S.D.
OLMI CALLALTA A.S.
LA TORRE C.F.
VIGASIO A.S.D. A.C.
ECOPOLIFIX ISTRANA A.C.D.
SARCEDO SMALVIC A.C.
MESTRINA 1929 U.S.D.
LUGAGNANO A.C.
PIOVESE CALCIO 1919 A.S.D.
MESTRE A.C.
FOSSO U.S.D.
BELFIORESE POL. D.
SOSSANO A.C.
BELLELLIENG GAIBA ASD C.S.
FOSSO U.S.D.
MONTELLO U.S.
SOLESINESE U.C.D.
FUTSAL CITTADELLA A.S.D.
PRO REFRONTOLO U.S.
CASELLE POL.
SARCEDO SMALVIC A.C.
LIMENA A.C.
LIMANA U.S.D.
2/64
Matricola
4076960
3923924
4206492
3932119
3602479
4168522
3664858
4206581
3960330
3693969
4012307
3855573
4372332
3903097
5433513
5016958
4218750
3819368
3570335
3370391
3882503
4685045
3693970
4027383
3810732
3952148
3661318
3461931
3909465
3909466
3952967
4207333
4023126
4013031
4007791
3750368
3904840
4002671
3367762
4207503
3902569
3871327
3904244
4354481
3903091
4012303
3384674
3881152
3571397
3901888
3562877
3219776
3987469
3904808
4080328
4208063
3668142
3373489
3454322
3511527
3753379
4748656
3453109
3903101
3998170
3903064
3585225
3962393
3901676
3570074
3661313
3871365
3663540
Nominativo del calciatore
Data di nascita
DALLA VECCHIA MATTEO
20/6/1988
DALLA VIA ENRICO
6/10/1987
DANTE ANDREA
14/9/1989
DARTORA JACOPO
14/9/1989
DE CAO FABIO
12/5/1985
DE COPPI MICHELE
3/6/1989
DE FAVERI GIULIO
11/3/1985
DE GUIDI MARCO
16/12/1990
DE LUCA ALESSANDRO
9/6/1990
DE MONTIS ALESSANDRO
19/6/1985
DE PAOLIS ALBERTO
5/11/1990
DE SANTI ALBERTO
25/7/1986
DI MARTINO RAFFAELE
14/5/1990
DIONISIO FILIPPO
6/7/1988
DOARDO DANIELE
27/12/1984
DUREGON MICHELE
26/5/1990
DUSSIN ALBERTO
29/4/1991
DUSSIN EMANUELE
28/3/1987
ERMILANI EMANUELE
24/1/1986
FACCI MATTIA
18/8/1984
FAVARON SAVERIO
26/2/1988
FERRADINO ANTONIO
28/6/1990
FERRANTE DIEGO
6/8/1986
FERRARESE LUCA ELIA
19/5/1989
FERRARI ANDREA
15/7/1988
FERRARI FILIPPO
19/9/1989
FERRAZZO MATTIA
5/3/1987
FERRONATO FRANCESCO
20/4/1985
FILON ALBERTO
4/4/1989
FILON ALESSANDRO
4/4/1989
FIORIN NICOLA
12/7/1989
FIORIO ELIA
26/9/1988
FIOROT PAOLO
7/11/1986
FLEGO ALBERTO
6/4/1990
FOCHESATO ANDREA
28/11/1986
FONTI ANTONIO
27/2/1988
FONTOLAN MARCO
21/1/1988
FRAGOMENI GIANLUCA
15/5/1990
FRANCESCHETTI SIRO
14/1/1984
FRIGGI EMANUELE
24/5/1988
FUMIAN LUIGI
2/1/1986
FURLAN FREGUIA DANIEL 24/12/1987
FURLAN MARCO
3/9/1986
GAETANI FILIPPO MARIA
22/8/1987
GALLETTI ANDREA
8/12/1990
GAMBATO FILIPPO
17/8/1990
GARDIN GIOVANNI
12/8/1984
GASPARIN MARCO
1/5/1986
GATTO DAVIDE
11/3/1986
GAVASSO MATTIA
4/1/1987
GAZZIGNATO TOMMASO
2/12/1985
GIOIA ANTONIO
26/9/1982
GIORDANO LUCA
12/4/1990
GOLIN NICOLO
16/2/1990
GONZATO LUCA
3/8/1990
GRANZAROLO MATTEO
9/1/1987
KRAWCZYK KRYSTIAN
28/10/1984
LAZZARI DANIELE
15/2/1984
LAZZARI MICHELE
6/1/1985
LO PRESTI ORAZIO MARTINO11/11/1983
LOMBARDO CALOGERO
3/1/1985
LORENZATTI FEDERICO
28/8/1986
LORENZI GIACOMO
30/12/1984
LOTTO SIMONE
22/4/1988
LUCANO JACOPO
31/7/1990
LUNARDI LUCA
1/2/1988
MAGGIOLO MANUEL
10/12/1984
MAIERONI MARCO
19/10/1989
MAISTRELLO EDY
26/10/1986
MALOSSI MARCO
21/9/1983
MARANO MICHELE
10/3/1987
MARCHETTI FEDERICO
26/7/1988
MARCHIORI MASSIMO
3/1/1987
Codice Società
916254
917134
80142
81197
917129
45050
25130
780776
203610
780784
81197
780048
915543
74881
918781
913866
917124
917124
780413
28140
780210
38900
65190
58642
73509
780129
38550
69498
62487
62847
9080
780783
780075
780083
915654
915642
62477
780210
20150
780590
919321
780166
74881
780895
915543
780129
918772
33320
913868
918758
780210
28140
918767
913866
915654
76597
70156
780350
780710
915646
920564
780421
915654
915543
918767
25040
914280
76605
780703
780535
780083
8920
780262
Denominazione Società
SIGGI SCHIO A.C.D.
FIDES SAN PIETRO IN GU A.S.D.
BEVILACQUA CALCIO A.S.D.
AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD
TRISSINO A.C.D.
S.VENDEMIANO A.C.D.
LA SERNAGLIA PIAVE S.U.S.
BONARUBIANA U.S.
CAMPOLONGO A.S.D.
PORTO VIRO A.C.
AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD
TOMBOLO A.C.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
ARCELLA U.S.
MARCHI MARANO VENEZIANO A.S.D.
LIMENA A.C.
RIESE VALLA CALCIO G.S.D.
RIESE VALLA CALCIO G.S.D.
PETRARCA CALCIO A.S.
LUGAGNANO A.C.
SALESE G.S.
PONZANO CALCIO U.S.
BOARA PISANI G.S.
MM SAREGO A.S.D. A.C.
SOLESINESE U.C.
CAMPONOGARESE A.C.
PONTE CREPALDO U.S.
NOVENTA CALCIO SSD ARL
POZZONOVO S.P.
POZZONOVO S.P.
CAMPETRA A.P.D.
TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE A.C.D.
PONTE DI PAIVE A.C.
REAL SAN MARCO A.S.D. G.S.
GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D.
DOLO RIVIERA DEL BRENTA F.C.D.
MURIALDINA ASD G.S.
SALESE G.S.
FUMANESE CEMENTI ROSSI U.S.D.
LEGNAGO SALUS A.C.
ITALWIN CONSELVE A.S.D.
MUSILE CALCIO
ARCELLA U.S.
GREGORENSE TRINITAS A.S.D.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
CAMPONOGARESE A.C.
SANTA LUCIA MILLE A.P.D.
NERVESA A.S.D. F.C.
LIVENTINAGORGHENSE ASD
CALCIOMONSELICE1926SWEDEN ASD
SALESE G.S.
LUGAGNANO A.C.
MESTRINA 1929 U.S.D.
LIMENA A.C.
GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D.
COLOGNOLA AI COLLI A.C.D.
CALCIO CAORLE A.S.D. U.S.
MIRANESE U.S.D.
CALCIO SCHIO 1905
MESTRE A.C.
SALI0NZEVALEGGIO 2002 A.C.D.
CALCIO SPINEA A.S.D.
GARCIA MORENO ARZIGNANO U.S.D.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
MESTRINA 1929 U.S.D.
LA ROCCA MONSELICE A.C.D.
REAL MARTELLAGO G.S.
VETREGO A.C.D.
CALTANA A.S.D.
RIVIERA C5 A.S.D.
REAL S.MARCO A.S.D. G.S.
CAMISANO A.S.D.
CALCIO THIENE S.R.L.
2/65
Matricola
3663727
4208981
3363456
4223803
3732787
2956450
3748996
4371355
3991779
3421431
3905718
5208092
3182960
3693831
5229688
3680929
5503593
3819363
3360700
3904811
3674270
3409393
4336609
4218573
3383529
4185040
3902213
4998577
4302362
3866208
3857355
3923912
3661175
3391104
3840384
3667853
3907464
3881139
3960188
3557281
3275565
4209828
4001955
3755410
3902053
3935502
3692699
3488489
3271282
3636702
3908489
3932615
4174051
3959724
3826345
4522255
4031001
3912313
4210238
4210269
4182609
3905717
3474535
3564897
3855005
3660570
3918613
3693039
3811530
3584226
4322678
4023131
3909691
Nominativo del calciatore
MARCON ALESSANDRO
MARCONCIN GIULIO
MARIN ANDREA
MAROSTICA ALBERTO
MARTELLATO GILBERTO
MARTINELLI FRANCESCO
MASETTI MICHELE
MASIERO ALEX
MASIERO MARCO
MASIN MIRCO
MASO STEFANO
MASOLA AXEL
MASSA LORENZO
MASSALONGO LUCA
MATTEAZZI DANIELE
MAULE ALESSIO
MAZZARO GIOVANNI
MAZZAROLO MATTEO
MEDA LORENZO
MENIN EMANUELE
MERCANZIN MARCO
MICHIELAN RICCARDO
MICHIELLI ROBERTO
MILANI CRISTIAN
MINET MASSIMO
MION NICOLO
MIOTTO SIMONE
MODONESE DANIELE
MOLON NICOLA
MONTRESOR FEDERICO
MORANDELLI DANIEL
MORELLO MATTEO
MORET GIANLUCA
MORETTI ENRICO
MORETTO ANDREA
MORTARO LORENZO
MURRONE STEFANO
MUSSO MATTEO
NALON ALEX
NANI MORGAN
NARDI GIORGIO
NASOLE STEFANO
NEGRATO CARLO
NEGRO MARCO
NICETTO MARTINO
NIERO MATTIA
NOCERINO ANDREA
NOGARA MATTIA
NONNATO ALESSANDRO
NORDIO FEDERICO
NORIDO GIULIA
ORLANDI MATTEO
ORSO NICOLA
PALADO ELENA
PARMA MATTIA
PASETTO ORLANDO JOSE
PASINATO FRANCESCO
PASQUETTI MATTEO
PASSARINI FABIO
PAVAN FEDERICO
PAVAN MATTIA
PEGORARO MATTIA
PELLIZZARO MATTEO
PELLIZZON FRANCESCO
PENZO ALESSANDRO
PEPE DANIELE
PERALE GIANMARCO
PERAZZOLO SIMONE
PERINELLI MICHELE
PERON JACOPO
PEROTTI DIEGO
PETTENO THOMAS
PETTENON DANIEL
Data di nascita
23/1/1986
8/3/1988
8/3/1984
5/1/1988
23/6/1985
4/3/1974
3/1/1988
10/3/1989
25/4/1991
8/12/1983
24/4/1990
28/8/1990
23/7/1981
15/2/1985
3/2/1989
9/10/1985
17/3/1991
13/12/1987
19/7/1983
28/7/1990
3/12/1986
14/12/1983
29/10/1990
10/11/1987
24/12/1983
11/7/1989
15/10/1990
13/9/1988
3/3/1989
15/10/1987
18/2/1988
19/7/1988
2/1/1987
30/8/1979
5/9/1986
26/1/1985
16/3/1991
19/3/1988
10/8/1988
18/3/1986
6/11/1981
27/3/1988
16/4/1990
2/5/1988
12/10/1989
9/3/1988
2/6/1986
25/8/1984
15/7/1983
12/1/1986
24/1/1989
12/7/1986
24/8/1988
4/5/1990
8/7/1988
17/3/1986
22/8/1988
20/9/1989
19/7/1990
22/11/1987
19/9/1990
23/3/1990
1/2/1985
14/2/1986
15/3/1986
8/3/1987
19/2/1988
11/8/1987
23/5/1990
19/2/1986
25/3/1990
2/5/1990
27/8/1990
Codice Società
52090
57550
43460
780616
780210
33160
45120
913866
917129
917341
915543
915543
74881
915649
70566
10620
915646
780360
28140
913866
918781
80993
72511
59327
64159
38900
780025
64158
917129
10620
43340
75608
780337
918772
780776
10620
780895
780703
780129
48450
28140
780613
69824
780350
70581
914280
780076
66847
700
780154
920594
38900
780606
920594
780210
780710
29390
43460
780590
66847
43150
915543
74863
914280
780693
69498
780199
74863
58627
19090
919093
780076
913866
Denominazione Società
BELVEDERE A.C.D.
ZEVIO A.C.
ROSSANO 2004 ASD U.C.
RADIO BIRIKINA LUPARENSE A.S.
SALESE G.S.
NAPOLEONICA S.S.
S. ZENO A.C.
LIMENA A.C.
TRISSINO A.C.D.
PASTRENGO 2006 A.S.D.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
ARCELLA U.S.
OLIMPIA STADIO POL. D.
GAZZO A.C.
CASELLE POL.
MESTRE A.C.
GIOVANILE EZZELINA A.C.
LUGAGNANO A.C.
LIMENA A.C.
MARCHI MARANO VENEZIANO A.S.D.
COM.SILE OSPEDALETTO U.S.
CORTINA S.C.
SALVATRONDA U.S.D.
CORDIGNANO A.C.
PONZANO CALCIO U.S.
SAN LORENZO U.S.D.
EDO MESTRE A.S.D. F.C.
TRISSINO A.C.D.
CASELLE POL.
ROSA A.C. A.S.D.
S.MARIA CAMISANO A.C.D.
VITTSANGIACOMO ASD
SANTA LUCIA MILLE A.P.D.
BONARUBIANA U.S.
CASELLE POL.
GREGORENSE TRINITAS A.S.D.
CALTANA A.S.D.
CAMPONOGARESE A.C.
SCARDOVARI S.S.
LUGAGNANO A.C.
CASALE DI SCODOSIA U.S.
S.GIACOMO 3 BASELEGHE
MIRANESE U.S.D.
SELVAZZANO 2000 A.S.D. U.S.
REAL MARTELLAGO G.S.
REAL CAMPALTO ASD
PORTO U.S.D.
ADRIESE U.S.
S.GIOVANNI BATTISTA POL.
ZENSKY PADOVA FEMMINILE ASD
PONZANO CALCIO U.S.
LUGO CALVENE A.C.
ZENSKY PADOVA FEMMINILE ASD
SALESE G.S.
CALCIO SCHIO 1905
MAROSTICENSE U.S.
ROSSANO 2004 ASD U.C.
LEGNAGO SALUS A.C.
PORTO U.S.D.
ROMANO D' EZZELINO A.C.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
GAZZOLO G.S.D.
REAL MARTELLAGO G.S.
LUPIA MAGGIORE A.C.
NOVENTA CALCIO SSD ARL
ACINQUE VENEZIA ASD
GAZZOLO G.S.D.
STIENTESE A.S.D. POL.
FONTANIVESE S. GIORGIO ASD U.S.
VALDADIGE A.S.D.
REAL CAMPALTO ASD
LIMENA A.C.
2/66
Matricola
3564780
4213823
3484443
3811572
3811574
3530412
3388582
3562909
4210884
3384712
4641011
4174613
3904806
3389973
4954121
3883832
4012639
3571826
3564974
3373867
4211225
4288267
3887480
4017399
3959967
3962322
3668342
3960241
3664624
5410580
3600040
3406900
4676313
4025709
3695758
3905710
3470217
3568930
3663730
3944555
3683467
4001951
3819147
3568127
3649535
3454726
3811920
3663519
3572130
3660076
4212391
3996845
3567433
3968210
3998004
3391454
3486513
3486430
3885816
4212819
4234883
3693554
3665248
4045776
4213045
3525586
3902792
3924484
3907457
4023370
4922590
4149549
3919710
Nominativo del calciatore
PIACENTINI MARCO
PIZZINI ALVISE
PIZZINI ANDREA
POLASTRI MICHELE
POLASTRI MIRKO
POLELLI GUIDO
POLES ROBERTO
POLI ALESSANDRO
POZZATO LUCA
POZZEBON FILIPPO
PROTTI ALICE
PUCHULU ANTU
QUAGLIA EDOARDO
QUAGLIA MARCO
RAMPADO MATTEO
REGINATO YARI
RIGHETTO ALESSIO
RIGON CHRISTIAN
RIGON FABIO
RINALDINI ANDREA
RIZZATO ANDREA
ROCCO NICOLO
ROMANO MARCO
ROSSATO ANDREA
ROSSETTI NICOLO
RUZZENE NICOLO
SABATINO DANTE
SANDI ANDREA
SCANTAMBURLO GIORGIA
SCARAMI FILIPPO
SCARSETTO EMANUEL
SCHENATO ROBERTO
SCHIROLI JODY
SCHIVO STEFANO
SCOMPARIN MATTEO
SILVESTRI MARCO
SILVESTRO ALESSIO
SIMONI VALERIO
SOLIMAN FILIPPO
SPERANDIO NICOLO
SPOLAOR LUCA
STRASSERA DAVIDE
SULPASSO FRANCESCO
TACCHIA NICOLA
TACCONI MATTIA
TADDEI LUCA
TAFURI MARCO
TASCA ANDREA
TEGON ISACCO
TIENI EUGENIO
TITTARELLI ALESSANDRO
TONINI MIRKO
TOSIN MATTEO
TREVISAN GIORDANO
VAIRO DIMOS
VALDARNINI MARCO
VALLE JONATHAN
VANIN GIORDANO
VARETTO DAVIDE
VEDOVELLI MAURO
VETTORI FABIO
VICENZI GIOVANNI
VILLA STEFANO
VIOLA ANDREA
VISENTIN NICOLA
VOLTAN ANDREA
ZAMPIERI RICCARDO
ZANON MAURO
ZANON TOMMASO
ZANOTTO LEONARDO
Data di nascita
14/6/1986
25/4/1989
29/5/1985
21/2/1989
2/2/1989
18/12/1984
11/6/1984
16/4/1986
11/7/1989
9/8/1984
29/9/1989
2/6/1987
15/2/1989
14/7/1983
18/5/1989
11/6/1989
2/6/1990
24/6/1985
8/2/1986
9/7/1984
20/7/1990
14/6/1989
24/5/1986
4/5/1992
27/5/1988
9/5/1988
11/4/1987
28/8/1988
28/6/1987
22/7/1987
9/9/1986
26/3/1984
30/12/1989
19/9/1990
2/5/1987
27/7/1990
7/4/1985
25/10/1985
21/12/1985
21/12/1986
4/3/1987
2/6/1990
26/8/1985
21/1/1986
16/1/1984
18/1/1985
19/11/1989
22/11/1986
8/9/1983
8/3/1987
15/4/1988
3/8/1991
8/2/1985
11/4/1989
17/6/1991
5/2/1984
28/6/1985
19/8/1985
15/4/1987
20/4/1989
25/6/1988
9/2/1987
2/6/1985
13/11/1988
4/11/1989
15/2/1984
13/8/1989
31/7/1988
9/9/1988
19/9/1986
ZARDETTO GUSTAVO GABRIEL 25/10/1987
ZARDO MATTEO
10/1/1991
ZARDO WALTER
25/12/1988
Codice Società
75022
780002
62484
69809
69809
780163
917132
71120
75022
780599
780114
780337
913866
8910
780129
780360
81197
66850
43150
915646
66847
38900
57917
918760
62477
33050
780784
780894
780717
780619
58642
74600
780590
780710
38900
915543
64158
64411
66104
58646
61648
69824
780613
70584
917341
71120
780005
33810
64158
80142
75022
915646
780262
80142
915646
780693
10620
780260
81747
780402
780601
1150
780277
59329
74863
8910
913866
780638
780703
780339
43340
917124
780605
Denominazione Società
CONCORDIA P.G.S.
CARIANESE CALCIO U.S.
GARGAGNAGO A.C.
BELLELLIENG GAIBA ASD C.S.
BELLELLIENG GAIBA ASD C.S.
ERIDANO U.S.
LIAPIAVE A.S.D.
S.GIOVANNI LUPATOTO ASD.C.
CONCORDIA P.G.S.
ZERO BRANCO F.B.C. 1932
KERALPEN BELLUNO A.S.D.
VITTSANGIACOMO ASD
LIMENA A.C.
CAMINESE A.S.
CAMPONOGARESE A.C.
GIOVANILE EZZELINA A.C.
AMBROSIANA - SAMBRUSON ASD
MINERBE A.S.
ROMANO D' EZZELINO A.C.
MESTRE A.C.
PORTO U.S.D.
PONZANO CALCIO U.S.
FAVARO 1948 A.S.D.
CALVI NOALE ASD U.S.
MURIALDINA ASD G.S.
MURANESE A.C.
PORTO VIRO A.C.
GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO A.S.
REAL S.ANNA A.S.D.
PIONCA POL.
MM SAREGO A.S.D. A.C.
CASTELGOMBERTO LUX U.S.D.
LEGNAGO SALUS A.C.
CALCIO SCHIO 1905
PONZANO CALCIO U.S.
THERMAL CECCATO MOTORS A.S.D.
EDO MESTRE A.S.D. F.C.
PIOVESE CALCIO 1919 A.S.D.
NUOVA VALDAGNO A.C.
CURTAROLESE 97 A.C.
BALLO SCALTENIGO A.C.
S.GIACOMO 3 BASELEGHE
CASALE DI SCODOSIA U.S.
AMBROSIANA POL.
PASTRENGO 2006 A.S.D.
S.GIOVANNI LUPATOTO ASD.C.
LAPE CEREGNANO U.C.
NOVE CERAMICA STEFANI SSD A.C.
EDO MESTRE A.S.D. F.C.
BEVILACQUA CALCIO A.S.D.
CONCORDIA P.G.S.
MESTRE A.C.
CALCIO THIENE S.R.L.
BEVILACQUA CALCIO A.S.D.
MESTRE A.C.
LUPIA MAGGIORE A.C.
CASELLE POL.
PORTOMANSUE A.C.D.
BASSANELLOGUIZZA A.C.
GARDA A.C.
OLMI CALLALTA A.S.
CASALEONE 1956 ASD US
JESOLO A.C.D.
SOSSANO A.C.
GAZZOLO G.S.D.
CAMINESE A.S.
LIMENA A.C.
BESSICA ASDPOL
CALTANA A.S.D.
MIRA CALCIO A.S.D.
ROSA A.C. A.S.D.
RIESE VALLA CALCIO G.S.D.
CALCIO SPINEDA A.C.D.
2/67
Matricola
3570321
3486357
3962259
3458552
3373226
Nominativo del calciatore
ZAVATTIN MASSIMO
ZENARI PIERFILIPPO
ZENNARO ANDREA
ZOLIN MATTEO
ZUIN MARCO
Data di nascita
18/7/1986
28/5/1985
30/11/1988
3/1/1985
12/8/1984
Codice Società
26340
66104
33050
69498
780421
Denominazione Società
LIBERTAS CEGGIA 1910 FCD
NUOVA VALDAGNO A.C.
MURANESE A.C.
NOVENTA CALCIO SSD ARL
CALCIO SPINEA A.S.D.
4.3.2. LISTE
DI SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI DILETTANTI PER
SPORTIVA” EX ART. 109 DELLE N.O.I.F.
“INATTIVITÀ
Si comunica che il Comitato regionale Veneto ha accolto le domande di inclusione nelle “Lista di svincolo d’autorità per
inattività” presentate dai calciatori e calciatrici – qui di seguito elencati – che hanno inteso ottenere la libertà sportiva dalla
propria Società di appartenenza avvalendosi di quanto previsto dall’Art. 109 delle NOIF.
Gli atleti svincolati in base al sopra-citato Art. 109 delle NOIF potranno nuovamente vincolarsi – per la stagione sportiva
in corso – in favore di qualsiasi Società nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 Marzo 2009, sottoscrivendo l’apposito
stampato di colore giallo denominato “Aggiornamento di Tesseramento”:
Matricola
Nominativo del calciatore
3809973
3955147
4633908
3745576
3903778
3575805
5218665
3278159
3458378
4961785
3924088
4213620
3665055
4234518
3391392
3570056
3466924
3406831
4022849
3810371
3408472
3872088
3573208
3895236
4201975
4780608
3903126
3904805
5241662
3376531
3844677
4168054
3932627
3671368
3486505
3952735
4235441
4023217
4780616
3504627
4002124
3924595
3824821
3810914
3938214
3683135
4235664
3569053
4702835
4208607
3499537
BALLO ALESSANDRO
BARDELLA LUCA
BARETTA EMANUELE
BATTILANA FABIO
BATTISTI ANDREA
BELLAN NICOLA
BELLINI GIULIANO
BERGAMIN NICOLA
BETTIO DAVIDE
BONFANTE WENDY
BORSETTO DANIELE
BRAGANTINI MATTIA
BRENDOLIN DAVIDE
BRESSAN ANDREA
BRUNI DANIELE
BUCCIOL SAMUELE
BUZZI FILIPPO
CANTARO GIOVANNI
CAPOZZI UMBERTO
CASTRUCCI NICOLA
CAVALLON ELIA
CECCATO ENRICO
CECCATO STEFANO
CHIAMPAN ANDREA
CHINAGLIA MATTEO
CICALONE PARIDE
CLEMENTE LUCA
CLIMA GIANLUCA
CONTERNO ELIA
CORRIAS MARCO
CORSI LUCA
DALLA PALMA LUCA
DASSIE ALBERTO
DE FRANCESCHI ANDREA
DE PAOLINI NICOLO
FALESCHINI NICOLA
FIDONE SEBASTIANO
FIN STEFANO
FINCO FABRIZIO
FIOCCO CHRISTIAN
FIORESE NICOLO
FOLETTO NICOLO
FORASACCO CRISTIAN
GHIDONI MANUEL
GIRARDI FABIO
GOTTARDO LUCA
GRRAZIO FRANCO
GRUMOLATO MARCO
LANZA DANIELE
LUCCHIARI NICOLO
MARAGNO MARCO
Data di nascita
15/1/1985
4/12/1988
6/9/1988
2/3/1987
26/4/1990
17/2/1986
8/8/1986
4/9/1983
8/1/1985
29/4/1991
22/5/1986
26/6/1990
19/7/1987
4/6/1988
18/1/1984
13/5/1984
10/6/1985
2/4/1984
20/8/1988
22/5/1986
22/9/1983
18/7/1988
17/8/1986
22/1/1987
1/10/1986
9/9/1985
16/12/1988
22/4/1988
18/6/1985
17/4/1984
1/1/1986
30/5/1988
27/3/1987
31/5/1987
12/4/1985
16/9/1988
24/9/1987
15/10/1988
28/5/1969
12/9/1984
13/1/1990
23/4/1987
30/6/1987
14/1/1987
20/3/1989
19/9/1986
1/8/1990
28/4/1986
13/8/1990
29/8/1990
10/12/1984
Codice Società
53660
780161
918760
78822
913863
64411
917347
780626
780079
500269
81747
920528
57917
49310
32520
780311
780243
917124
780346
780163
780583
61604
780158
63719
56020
917347
918760
70592
917347
780340
69807
38900
920591
780013
8610
20070
780006
25060
917347
58652
205525
66822
43460
780163
780262
780693
74599
79238
64413
917347
56020
Denominazione Società
CMP RIVER TEAM BOTTRIGHE ASD
CIPRIANOCATRON A.S.
CALVI NOALE ASB U.S.
ANGARANO AZZURRA U.S.
DUE STELLE ASD A.P.
PIOVESE CALCIO 1919 ASD
PRESSANA C5 A.D.C.
LOREGGIOLA 2000 APD.C.
VIGONTINA CALCIO SRL S.S.D.
LIBERTAS CASTAGNARO U.S.D.
BASSANELLOGUIZZA A.C.
ARES CALCIO VERONA ASD
FAVARO1948 ASD
SILEA U.S.
LA CONTEA POL.D.
BASSANO CALCIO A5 ASD
SAN GIORGIO VILLAFRANCA POL.
RIESE VALLA CALCIO G.S.D.
FELTRESEPREALPI U.S.
ERIDANO U.S.
S. STEFANO ZIMELLA POL.D.
S.FLORIANO U.S.
DAL SANTO FOSSALUNGA A.C.
RALDON A.C.
VILLANOVESE S.S.
PRESSANA C5 A.D.C.
CALVI NOALE ASB U.S.
VIRTUS VILLAFRANCA ASD U.S.
PRESSANA C5 A.D.C.
AURORA SAN NICOLO ASD
BORGO S. PANCRAZIO POL.
PONZANO CALCIO U.S.
VEDELAGO 2008 ASD A.C.
CRAZY COLOMBO U.S.
CALCIO CALDIERO TERME
SCORZE PESEGGIA A.C.D.
UNION PREGANZIOL ASD A.C.
CALCIO MEOLO ASD
PRESSANA C5 A.D.C.
VO U.S.
MONIEGO CALCIO
PRIMOMAGGIO U.S.D.
ROSSANO 2004 ASD U.S.
ERIDANO U.S.
CALCIO THIENE SRL ACD
LUPIA MAGGIORE A.C.
CONDOR S. ANGELO POL.D.
VIRTUS POL.
GALLIERA A.C.D.
PRESSANA C5 A.D.C.
VILLANOVESE S.S.
2/68
Matricola
3463815
3844197
3593234
3487884
3674181
4066533
5218810
3373650
4250860
3362042
3469347
3909063
3603823
3871355
3361767
3914825
3674195
5216880
3889767
5298748
3882327
3889779
3811819
5218825
4223114
3811877
3559160
3902700
3366533
3483733
4239251
3929144
4005387
3594706
3585476
4213245
3812191
3708111
3898417
Nominativo del calciatore
MASSELLA MANUEL
MASSIGNAN SIMONE
MILANI STEFANO
MONTRESOR DAVIDE
NATALIZI MARCO
NOVELLO CARLO
PEGORARO MARCO
PESCE GIANLUCA
PICCOLI FEDERICO
PIGARI ALESSIO
PIOVESAN MAURO
PIVA SIMONE
POSER GIOVANNI
PULEO FILIPPO
RIGHETTO CRISTIANO
RODA NICOLA
ROSSATO LUCA
ROSTELLO ENRICO
RUGA ALESSIO
SAGGIORATO MATTEO
SALMASO PAOLO
SAMBO JACOPO
SCARZELLA MICHELE
SEGHETTO PAOLO
SGUARIO MATTEO
SOLLAI FRANCESCO
STOCCHER DEVIS
TASSO LUCA
TOAIARI ALESSIO
TONELLA EVA
TRUCCOLO MATTIA
VECLANI DANIELE
VIANELLO ANDREA
ZAMBON MARZIA
ZAMPIERI RICCARDO
ZANELLA PIETRO
ZERBIN ANDREA
ZESI DAVIDE
ZOCCANTE DAMIANO
Data di nascita
29/4/1985
25/6/1988
24/12/1983
20/3/1985
17/5/1987
28/5/1989
28/11/1984
3/5/1984
30/12/1987
24/1/1984
3/1/1985
3/9/1986
15/9/1985
27/9/1985
23/6/1983
13/7/1987
19/1/1987
21/10/1988
17/1/1986
18/8/1978
3/11/1987
10/11/1987
25/7/1988
21/4/1982
21/8/1989
9/1/1990
18/6/1985
26/3/1987
26/1/1984
26/5/1985
27/11/1987
5/12/1985
3/3/1992
9/8/1986
23/9/1983
1/4/1989
5/5/1987
9/2/1984
9/9/1986
Codice Società
69807
917347
56020
76343
206486
74067
917347
20070
65190
917138
38900
917137
47270
780163
61648
780349
780267
917347
57917
917347
59325
70571
780163
917347
33810
780163
917138
73509
917138
780114
2300
780827
780421
914072
917133
780338
780422
780163
63715
Denominazione Società
BORGO S. PANCRAZIO POL.
PRESSANA C5 A.D.C.
VILLANOVESE S.S.
VILLAFRANCA VERONESE ASD
S. PAOLO G.S.
CONCORDIA P.G.S.
PRESSANA C5 A.D.C.
SCORZE PESEGGIA A.C.D.
BOARA PISANI G.S.
ASPARETTO CEREA ASD
PONZANO CALCIO U.S.
BATTAGLIA MONTECROTTO T. ASD
SANFIORESE CALCIO A.S.
ERIDANO U.S.
BALLO SCALTENIGO A.C.
UNION RIPA LA FENADORA ACD
MAERNE U.S.
PRESSANA C5 A.D.C.
FAVARO1948 ASD
PRESSANA C5 A.D.C.
CALCIO MARCON ASD
ORIAGO A.C.D.
ERIDANO U.S.
PRESSANA C5 A.D.C.
NOVE CERAMICA STEFANI S.S.D. A.C.
ERIDANO U.S.
ASPARETTO CEREA ASD
SOLESINESE U.C.D.
ASPARETTO CEREA ASD
KERALPEN BELLUNO ASD
ANNONESE F.C. A.S.
FUTSAL MESTRE ASD
CALCIO SPINEA ASD
UNION VILLANOVA ASD
LEODARI SOLE VICENZA ASD
ALBA BORGO ROMA A.C.D.
DELTA 2000 U.S.
ERIDANO U.S.
VALDALPONE S.S.
Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 6 del 9/07/2008
5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
5.1. Attività Giovanile
5.1.1. ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Il Comitato Regionale Veneto L.N.D., nell’attesa della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e
Scolastico nazionale, comunica che andrà ad organizzare, direttamente o attraverso le Delegazioni Provinciali e
Distrettuali, nella stagione sportiva 2008/2009, i seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Campionato Allievi Regionali
Campionato Allievi Regionali “fascia B”
Campionato Giovanissimi Regionali
Campionato Giovanissimi Regionali “fascia B”
Coppa Veneto
Campionato Allievi Provinciali
Campionato Giovanissimi Provinciali
Attività di Base
Attività di calcio Femminile e di Calcio a cinque
Attività delle Rappresentative
2/69
1) Campionato Allievi Regionali 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Allievi Regionali 2008/2009 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1992 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
Adempimenti economico – finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali nei
termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.
2) Campionato Allievi Regionali – Fascia B 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” 2008/2009 è articolato in 1 girone di 16 squadre.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2008/2009, nati nell’anno 1993, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1994.
Adempimenti economico – finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali di Fascia
B nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.
3) Campionato Giovanissimi Regionali 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Regionali 2008/2009 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1994 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno
di età.
Adempimenti economico – finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali
nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.
4) Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” 2008/2009 è articolato in 1 girone di 16 squadre.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 55 del 3 aprile 2008.
2/70
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati
per la stagione sportiva 2008/2009, nati nell’anno 1995, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1996.
Adempimenti economico – finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali di
Fascia “B” nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti
gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.
5) Coppa Veneto - 2008/2009
Il Comitato regionale Veneto organizzerà, come nelle ultime stagioni sportive, la Coppa Veneto, manifestazione riservata
alle Categorie Allievi e Giovanissimi.
Le modalità di ammissione saranno pubblicate con un prossimo Comunicato.
6) Campionato Allievi Provinciali - 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14
squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno
valutate dal Consiglio Direttivo regionale.
Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, tutte le Società affiliate, che ne faranno
richiesta.
L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano
inserite in Gironi diversi.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Provinciali 2008/2009, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D.,
dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2008/2009, nati dall’ 1/1/1992 in poi, che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
Adempimenti
Le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciale, entro la data fissata dalla
Delegazione di competenza.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la
Categoria.
7) Campionato Giovanissimi Provinciali - 2008/2009
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Provinciale 2008/2009, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un numero di 14
squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno
valutate dal Consiglio Direttivo regionale.
Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali 2008/2009, tutte le Società affiliate, che ne
faranno richiesta.
L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano
inserite in Gironi diversi.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dalle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2008/2009, nati dall’ 1/1/1994 in poi, che comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età.
2/71
Adempimenti
Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali, entro la data
fissata dalla Delegazione di competenza.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la
Categoria.
8) Attività di Base - 2008/2009
L’organizzazione dell’attività per le categorie
- Scuole di Calcio
- Piccoli Amici
- Pulcini
- Esordienti
sarà oggetto di programmazione su un prossimo Comunicato Ufficiale.
9) Attività di Calcio femminile e di Calcio a cinque - 2008/2009
Le modalità di svolgimento dell’attività organizzata, sia in ambito regionale che presso le Delegazioni, saranno rese note
attraverso un prossimo Comunicato ufficiale pubblicato direttamente dalle competenti Delegazioni regionali di Calcio
femminile e di Calcio a cinque.
10) Attività delle Rappresentative - 2008/2009
Anche l’attività delle Rappresentative Regionali e di quella delle Delegazioni, nelle diverse Categorie, sarà oggetto di
argomento di un prossimo Comunicato ufficiale,
5.1.2. ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2008-2009
Si indicano, qui di seguito, gli importi relativi agli oneri finanziari previsti per la partecipazione all’attività giovanile
2008/2009, che dovranno essere versati contestualmente alle domande d’iscrizione, precisando che
gli importi indicati sono in corso di ratifica da parte della F.I.G.C. e, pertanto, suscettibili di variazione.
CAMPIONATI REGIONALI
Diritto di Partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali
- Società Professionista
- Società Dilettanti
- Società di Puro Settore
€
€
€
350.00
250.00
200.00
Deposito Cauzionale
Le sole Società di Puro Settore Giovanile, devono costituire un deposito cauzionale nella misura di seguito indicata:
Iscrizione di una sola squadra
• a Campionati Regionali
• a Campionati Provinciali
€
€
420,00
260,00
Iscrizione di più squadre
• a Campionati Regionali
• a Campionati Regionali e Provinciali
• a Campionati Provinciali
€
€
€
620,00
520,00
310,00
CAMPIONATI e TORNEI REGIONALI
Per i Campionati e Tornei Provinciali non é previsto il versamento di alcun diritto di partecipazione
TASSA DI ADESIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
- Per singola Società
€
25.00
2/72
5.1.3. AMMISSIONI I CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2008/2009
Si comunica che il C.R. Veneto, esaminate le domande ritualmente pervenute e valutate sulla base dei criteri di pubblicati
sul Com. Uff. n. 55 del 3/4/2008, ha deliberato l’ammissione delle sottonotate società ai campionati Regionale Allievi e
Giovanissimi della corrente stagione sportiva 2008/2009, precisando trattasi della situazione ufficiosa alla data del 9
Luglio 2008 che potrebbe subire variazione a seguito di eventuali ripescaggi di società da parte della Lega Professionisti
(Serie C) e/o del Comitato Interregionale (Serie D), disponendo che eventuali osservazioni da parte delle società
interessate dovranno pervenire al C.R.Veneto entro e non oltre Giovedì 17 Luglio 2008 :
SOCIETA’ AMMESSE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2008/2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
ALLIEVI
GIOVANISSIMI
ABANO CALCIO SRL
ADRIESE
ALBA BORGO ROMA
ALBIGNASEGO CALCIO SRL
ALPAGO (VCT)
AMATORI NOGARA
AUDACE S.M.E.
BELLUNO 1905 SRL
BOVOLONE
BUSSOLENGO
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO S.STINO
CALCIO SAMBONIFACESE
CALCIO SPINEA
CAMISANO
CANARINI ROSATESE ASD
CASALEONE 1956
CASIER DOSSON ASD
CASTELNUOVOSANDRA (VCT)
CAVARZANO OLTRARDO
CHIOGGIA SOTTOMARINA
CIPRIANOCATRON
CITTA DI JESOLO SRL
COLOGNA VENETA
CORNUDA CROCETTA 1920
CRAZY COLOMBO
DOLO RIVIERA DEL BRENTA
ECLISSE CARENI PIEVIGINA
FAIZANE 1931
FAVARO 1948
FELTRESEPREALPI
GAN THIENE VILLAVERLA SRL
GARCIA MORENO ARZIGNANO
GIORGIONE CALCIO 2000
LA MARENESE
LA ROCCA MONSELICE
LEGNAGO SALUS
LIVENTINAGORGHENSE F.M.
LONIGO SRL
LUGAGNANO
MALO
MIRANESE
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
NOVENTA CALCIO SSD ARL
OLMI CALLALTA
PESCANTINA SAN LORENZO
PHARMA BAG S.PAOLO
PIOVESE CALCIO 1919
PONTE NELLE ALPI
PONZANO CALCIO
RADIO BIRIKINA LUPARENSE
REAL SAN MARCO ASD
ROMANO D’EZZELINO
ABANO CALCIO SRL
ADRIESE (VCT)
ALBA BORGO ROMA
ALBIGNASEGO CALCIO SRL
AMATORI NOGARA
ARES JUVENTINA POIANO
AUDACE S.M.E.
BASSA PADOVANA
BELFIORESE
BELLUNO 1905 SRL
CALCIO MONTEBELLUNA SRL
CALCIO S.STINO
CALCIO SAMBONIFACESE
CALCIO SPINEA (VCT)
CAMISANO
CAMPODARSEGO
CANARINI ROSATESE ASD (VICE C)
CASIER DOSSON ASD
CASTELNUOVOSANDRA
CAVARZANO OLTRARDO
CHIOGGIA SOTTOMARINA
CIPRIANOCATRON
CITTA DI JESOLO SRL
COLOGNA VENETA
CORNUDA CROCETTA 1920
CRAZY COLOMBO
DOLO RIVIERA DEL BRENTA
ECLISSE CARENI PIEVIGINA
FAIZANE 1931
FAVARO 1948
FELTRESEPREALPI
GARCIA MORENO ARZIGNANO
GAZZERAOLIMPIACHIRIGNAGO
GIORGIONE CALCIO 2000
LA ROCCA MONSELICE
LEGNAGO SALUS
LEODARI SOLE VICENZA
LIVENTINAGORGHENSE F.M.
LONIGO SRL
LUGAGNANO
MALO
MIRANESE
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
NOVENTA CALCIO SSD ARL
OLMI CALLALTA
PESCANTINA SAN LORENZO
PHARMA BAG S.PAOLO
PIOVESE CALCIO 1919
PONTE NELLE ALPI
PONZANO CALCIO
POOL VENEZIAALVISIANA
RADIO BIRIKINA LUPARENSE
REAL SAN MARCO ASD
2/73
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
ROSSANO 2004 ASD
ROVIGO CALCIO SRL
SAGITTARIA JULIA
SANDONA 1922 SRL
SOLESINESE
SONA M.MAZZA
SPEME
STRA RIVIERA DEL BRENTA
TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE
UNION CSV
UNION QUINTO
VEDELAGO
VETERNIGO
VIGONTINA CALCIO SRL
VILLAFRANCA VERONESE
VILLORBA (VICE C)
VIRTUSVECOMP VERONA
ROMANO D’EZZELINO
ROSSANO 2004 ASD
ROVIGO CALCIO SRL
S.GIOVANNI LUPATOTO
SOCCERGIOVANILEASSOCIATO
SOLESINESE
SONA M.MAZZA
SPEME
STRA RIVIERA DEL BRENTA
TEAM SANTA LUCIA GOLOSINE
UNION CSV
UNION QUINTO
VEDELAGO
VIGONTINA CALCIO SRL
VILLAFRANCA VERONESE
VILLORBA
VIRTUSVECOMP VERONA
Nuove ammesse
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
ALLIEVI
GIOVANISSIMI
AURORA TREVISO DUE (VCT)
AZZURRA SANDRIGO (VCT-G)
BIBIONE (VCT)
CEREA (VCT-G)
CHIAMPO (VICE C)
EDO MESTRE (VCT)
FULGOR TREVIGNANO (VCT-G)
LASTIMMA DON BOSCO (VCT-G)
REAL MONTEFORTE (VICE C)
ROSA’ (VCT-G)
TORREBELVICINO (VCT)
AZZURRA SANDRIGO (VCT)
CALCIO MARCON (VICE C)
CEREA (VCT)
FULGOR TREVIGNANO (VCT)
LASTIMMA DON BOSCO (VCT)
ROSA’ (VCT)
SCHIARA (VCT)
UNION CAMPO S.MARTINO (VICE C)
VILLANOVA (VICE C)
VIRTUS POL (VICE C)
Completamento organico (11/12 ripescate – punto 4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ALLIEVI
GIOVANISSIMI
CAMPODARSEGO
BELFIORESE
ROBEGANESE
PORTO VIRO
MUSILE
1919 CADORE
RUBANO
MAROSTICENSE
GIOVANILE PIZZOCCO
CALCIO MONSELICE
Classifica Punto 5
ALLIEVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
MAROSTICENSE
S.GIOVANNI LUPATOTO
GIOVANILE PIZZOCCO
ARES JUVENTINA P.
FIAMMA VIV.
CADIDAVID
SELVAZZANO
S.GIUSEPPE TV
PRIX LE TORRI
MESTRINO
COLOGNOLA AI COLLI
SOCCER GIOV.ASS.
CALCIO TREBASELEGHE
GIOVANISSIMI
53
43
40
39
37
37
36
34
34
34
34
33
33
VETERNIGO
COLOGNOLA AI COLLI
PRO MOGLIANO
EDO MESTRE
SOTTOMARINA LIDO
BNC NOI
ROBEGANESE FULGOR
CONCORDIA PGS
LIA PIAVE
CADIDAVID
OPITERGINA
S.SOFIA LEND.
PUNTO MESTRE
48
43
41
41
37
36
35
34
32
32
30
29
28
2/74
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
CALCIO MARCON
SOTTOMARINA LIDO
LIAPIAVE
CALDOGNO RETTORG.
OPITERGINA
BASSA PADOVANA
TAGLIOLESE
S.SOFIA LEND.
CONCORDIA PGS
BASSANELLO GUIZZA
VIRTUS VILL. PD
UNION CAMPO S.M.
POOL VENEZIAALVISIANA
PRO MOGLIANO
UNION ALTAVILLA
ZERO BRANCO
ARCOBALENO
PUNTO MESTRE
CALVI NOALE
VITTORIO FALMEC
SCLEDUM 93
S.DOMENICO SAVIO
CASALSERUGO
VIGASIO
RUBANO
C.CAERANO
33
32
32
31
30
30
29
29
29
29
28
27
27
26
25
24
24
23
23
22
21
20
20
18
18
15
FIAMMA VIC.
SAN DOMENICO SAVIO
MESTRINO
VITTORIO FALMEC
SCLEDUM 93
CASALSERUGO
BASSANELLO GUIZZA
M.M.SAREGO
27
25
23
22
21
20
19
16
Società precluse
ALLIEVI
ATLETICO 2000
BAGNOLI S.S.
CALCIO MONSELICE
EUROTEZZE
LAPE CEREGNANO
LORIA 96
CALCIO MESTRE
NERVESA
PEDEMONTE
PRIX DUEVILLE
ESTE
NUOVA PIOMBINESE
GIOVANISSIMI
NO PULC.
NO PULC.
13^
NO ES/PULC.
NO GIOV/ES/PULC.
NO ALL.
NO GIOV/ES/PULC.
NO PULC.
13^
13^
RETR. ECC.ZA
NO MODELLI
BAGNOLI S.S.
BOVOLENTA
BUSSOLENGO
LORIA 96
ESTE
NUOVA PIOMBINESE
5.1.4. GRADUATORIA TORNEO ALLIEVI FASCIA “B”
1
2
3
4
5/A
6
7 TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres.
1 BASSANO VIRTUS
2 CHIEVO VR
3 CITTADELLA
4 HELLAS VERONA
5 PADOVA
6 PORTOGRUARO S.
7 TREVISO
8 VENEZIA
9 VICENZA
10 C.MONTEBELLUNA
11 LIVENTINAGORGH.
12 NOVENTA C.
30
25
15
5
10
10
0
0
4
9
8
7
44
43
36
NO PULC.
NO ALL.
RETR.
NO ALL.
RETR. ECC.ZA
NO MODELLI
2/75
13 ROMANO
14 C.SAMBONIFACESE
15 MONTECCHIO M.
16 PIOVESE
10 5 10 0 10
15
10 0 9
15
5 4 8
15
5 4 7
10
10 4 6
15
5 0 7
10
5 4 7
4
10 4 7
10
5 0 8
10
5 4 4
10
5 0 8
4
5 4 8
8
5 0 7
6
10 0 8 -5
0
5 7 6
6
5 0 7
4
5 0 7
4
5 0 7
0
5 4 4
0
5 0 7
0
5 4 3
0
5 0 4
CASTELNUOVOSANDRA'
ALBA BORGO ROMA
VIGONTINA
CIPRIANO CATRON
ALBIGNASEGO
COLOGNA V.TA
SONA MAZZA
VILLAFRANCA VR
ABANO
UNION CSV
FIAMMA VICENTINA
MALO
DOLO
LA ROCCA
GARCIA MORENO
REAL S.MARCO
S.SOFIA LENDINARA
SAGITTARIA JULIA
35
34
32
31
30
27
26
25
23
23
23
21
20
19
18
18
16
16
13
12
12
9
Preclusa, perché non ammessa, ad oggi, con la squadra “A”
ESTE
5.1.5. GRADUATORIA TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA “B”
1
2
3
4
5/B
6
7 TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres.
1 BASSANO VIRTUS
2 CHIEVO VR
3 CITTADELLA
4 HELLAS VERONA
5 PADOVA
6 PORTOGRUARO S.
7 TREVISO
8 VENEZIA
9 VICENZA
10 UNION CSV
11 LIVENTINAGORGH.
12 NOVENTA C.
13 C.MONTEBELLUNA
14 C.SAMBONIFACESE
15 ROVIGO
16 GIORGIONE
VIGONTINA
MONTECCHIO M.
ALBIGNASEGO
CITTA' DI JESOLO
LEGNAGO SALUS
25
20
15
15
15
25
8
10
15
15
10
4
7
5
10
10
10
5
10
5
2
5
5
5
5
10
4
7
4
7
0
0
7
4
0
0
7
4
8
8
8
9
9
8
7
7
8
7
4
7
-5
47
45
37
36
34
33
31
31
28
27
26
25
2/76
C.MARCON
GARCIA MORENO
CIPRIANO CATRON
ROMANO
POOL VENEZIAALV.
SOTTOMARINA
ABANO
PIOVESE
SONA MAZZA
REAL S.MARCO
S.SOFIA LENDINARA
8
10
4
0
8
6
0
8
0
0
5
5
10
10
5
5
5
5
5
5
5
7
0
0
4
0
7
0
4
0
0
4
3
7
7
7
7
6
7
7
8
7
3
-5
23
22
21
21
20
18
18
16
16
12
12
Preclusa, perché non ammessa, ad oggi, con la squadra “A”
ESTE
N.B. : Si informa che sarà cura del Comitato Regionale Veneto trasmettere – tempestivamente - i moduli per l’iscrizione
direttamente alle Società che saranno ammesse.
5.2.
Segreteria
5.2.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ
Si comunica che le Società :
Matricola
Matricola
780823
780880
G.S. PROVAGNA U.I.S.P.
UNION AURORA CALCIO
di Longarone (Bl)
di Cassola (Vi)
hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2008/2009.
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza
dell’affiliazione.
Diviene inoltre operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma i calciatori tesserati in favore
delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.
5.2.2. VADEMECUM PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI
A cura dell’Ufficio tesseramento di questo Comitato, é stato predisposto un apposito “vademecum” nell’intento di fornire
ad ogni Società interessata tutte le notizie inerenti il tesseramento di calciatori stranieri, sia per quanto riguarda la “prima
richiesta di tesseramento” che per un successivo “rinnovo”.
L’opuscolo trova pubblicazione in allegato al presente Comunicato.
5.2.3. APPELLO SOCIETÀ A.S.D. BOVOLONE – DELIBERA
DISCIPLINARE NAZIONALE
DELLA
COMMISSIONE
Si Comunica che la Commissione Disciplinare Nazionale, con sua decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1/CDN del 2
luglio 2008, ha accolto l’appello proposto dalla Società ASD Bovolone, avverso le sanzioni dell’ammenda di € 500,00 alla
Società e l’inibizione per tre mesi al Presidente sig. Mauro Bezzetto, inflitte dalla Commissione Disciplinare Territoriale
presso il CR Veneto, a seguito di deferimento del Procuratore federale, deliberando:
- la riduzione dell’inibizione a carico de dirigente Mauro Bezzetto a mesi due;
- la riduzione dell’ammenda a carico della Società a € 300,00-.
2/77
Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 15 Luglio 2008.
Il Segretario
(Maurizio Pozzi)
Il Delegato Regionale
(Sergio Rienzi)
Il Presidente
(Giovanni Guardini)
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COM_N02 - FIGC Veneto