Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio 2013 (Trento, 30 giugno 2014). Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2013 – nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio – è stato approvato dalla Giunta provinciale il 30 maggio 2014 e trasmesso nella sua interezza alla Corte dei conti in data 5 giugno 2014. Gli esiti dell’attività istruttoria svolta dalla Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti sono stati approvati con la deliberazione n. 14 del 24 giugno 2014 e, successivamente, trasmessi alle Sezioni riunite per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol ed alla Procura regionale, ai fini della prescritta parifica ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 305/1988. L’Amministrazione ha fornito le proprie osservazioni finali con note trasmesse il 16 – 24 giugno 2014. Il contraddittorio orale si è svolto con la partecipazione della Procura regionale in data 17 giugno 2014. Si espongono di seguito gli elementi di fatto essenziali emersi dalle verifiche svolte. Le entrate di competenza accertate a consuntivo, al netto delle partite di giro, sono pari a 4.611 milioni di euro (+4,75% rispetto all’anno precedente), a fronte di una previsione iniziale (escluso avanzo) di 4.240 milioni di euro e una finale (escluso avanzo) di 4.342 milioni di euro, con un livello di accertamento del 106,21%. Le riscossioni sono pari al 90,12% degli accertamenti di competenza (nel 2012: 86,02%) e al 58,33% (nel 2012: 55,34%) degli accertamenti complessivi (competenza e residui). Gli impegni di competenza, al netto delle partite di giro, ammontano a 4.565 milioni di euro (con una diminuzione del 1,35% rispetto all’esercizio precedente), a fronte di previsioni finali di 4.602 milioni di euro, con un indice di utilizzo delle risorse 1 disponibili pari al 99,20%. Gli impegni delle spese correnti incidono sul totale delle spese (contabilità speciali escluse) per il 62,91% (nel 2012: 61,69%; nel 2011: 62,01%; nel 2010: 61,88%). Gli impegni destinati ad investimenti sono diminuiti di un importo pari a 79,73 milioni di euro (-4,51% rispetto al 2012). L’entità dei residui attivi finali fa registrare un incremento del 1,07% rispetto all’esercizio precedente, passando da 3.239,83 a 3.274,38 milioni di euro. In particolare, i residui attivi contabilizzati nel titolo I delle entrate del rendiconto della Provincia autonoma di Trento ammontano ad euro 2.711,1 milioni di euro per quanto riguarda la quota fissa e a 27,5 milioni di euro per quanto riguarda la quota variabile di tributi erariali. Sulla gestione dei residui attivi, si segnala la scarsa capacità di riscossione dei crediti vetusti (ante 2009) : sono stati incassati solo nella misura del 1,36%, quelli del Titolo I, e per il 2,21% quelli del Titolo III. Tuttavia, l’ammontare complessivo di tali poste contabili non appare particolarmente significativo (in totale circa 183 milioni di euro di residui attivi vetusti, di cui circa euro 31 milioni dei Titoli I e III). L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 ammonta a 372 milioni di euro (nel 2012: 295 milioni di euro); su di esso l’Amministrazione non appone alcun vincolo. In fase di previsione l’Amministrazione applica al bilancio l’avanzo presunto senza considerare quanto recentemente statuito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 70/2012 e n. 192/2012) che ha avuto modo di affermare che l’avanzo di amministrazione non ancora accertato con l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente si sostanzia in una mera stima provvisoria priva di valore giuridico. Il conto di cassa al 31 dicembre 2013 registra un saldo pari a 937 milioni di euro. È pervenuta, in data 20 giugno u.s., la certificazione del Tesoriere a riscontro dell’allineamento con le risultanze del rendiconto. Non risulta depositato presso la Sezione giurisdizionale di Trento il conto giudiziale del Tesoriere della Provincia autonoma di Trento, né quelli del Consiglio provinciale e dei Gruppi consiliari riferiti all’esercizio 2013. Il giudizio di conto (artt. 45 e ss. del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), nel quale l’agente contabile è tenuto a produrre tutta la documentazione giustificativa a comprova delle spese erogate, si svolge con le garanzie del procedimento giurisdizionale e costituisce una tutela 2 rafforzata delle ragioni dell’erario. In relazione alle anticipazioni di tesoreria, l’Amministrazione ha comunicato che nel corso del 2013 l’anticipazione di cassa è stata utilizzata dalla Provincia per due giorni per un importo massimo di utilizzo pari ad euro 3.648.111,34 e senza addebito di interessi passivi. In proposito si osserva che nel rendiconto tra gli oneri finanziari è compreso il capitolo n. 901150 “interessi passivi sulle anticipazioni di cassa” sul quale nel 2013 non sono stati registrati pagamenti in conto competenza, ma si riscontrano pagamenti in conto residui per 70.673,91 euro (residui 2011 e 2012). La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 7/79, iscrive le anticipazioni di tesoreria tra le partite di giro, anziché nel titolo IV dell’entrata e nel titolo III della spesa. Si rileva che nell’ultimo quinquennio ad esse si è fatto ricorso in quattro esercizi su cinque (solo nel 2011 la Provincia non ha fatto ricorso ad anticipazioni). Con riguardo alle contabilizzazioni nelle partite di giro, si rileva che nella generica voce “altre partite di giro” sono comprese poste contabili che non sembrano avere attinenza con la natura tipica delle contabilità speciali. Sul punto l’Amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle suddette atipiche contabilizzazioni, evidenziando altresì che tali poste non sono suscettibili di produrre alterazioni negli equilibri di bilancio. Tuttavia, i capitoli delle entrate e delle spese in parola hanno un effetto meramente figurativo (dando luogo alla contemporanea insorgenza di un credito e di un debito di corrispondente ammontare) e quindi non potrebbero essere discrezionalmente determinati dall’Amministrazione. Il conto del patrimonio evidenzia alla chiusura dell’esercizio una consistenza netta di 4.125 milioni di euro, con un miglioramento netto nell’anno di 108 milioni di euro. Tuttavia, la Provincia ancora non utilizza, nonostante i ripetuti solleciti di questa Corte, i criteri di valutazione delle poste attive del conto del patrimonio stabiliti dal regolamento (CE) n. 2223/1996, del Consiglio del 25 giugno 1996, istitutivo del “Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della comunità” (SEC ’95), che, come è noto, trova immediata applicazione in ciascuno Stato membro senza necessità di norme di adeguamento e la cui inosservanza, come in ogni caso di inadempimento agli obblighi comunitari, potrebbe dar luogo ad ipotesi di responsabilità amministrativa per danni all’erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei funzionari che vi avessero eventualmente dato causa. 3 Riguardo all’indebitamento e al rispetto dei relativi vincoli la Provincia ha comunicato che l’ammontare complessivo del debito al 31 dicembre 2013 è pari a zero, avendo in corso solo operazioni di indebitamento con oneri a carico dello Stato per euro 17.714.513. Si rileva, tuttavia, che nel conto del patrimonio risulta iscritto nella voce “debiti diversi” l’importo di euro 60 milioni nei confronti della Regione autonoma Trentino Alto Adige. L’operazione viene identificata dall’Amministrazione come concessione di un credito infruttifero, della durata di quindici anni, per “Fondo sviluppo del territorio” ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e dell’art. 15 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25. Con riferimento alla finalizzazione delle risorse in esame al fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, l’Amministrazione rappresenta “come lo stesso di fatto sia destinato al sostegno degli investimenti delle imprese del territorio”. Al riguardo, si rileva che pur trattandosi di un prestito espressamente qualificato dalla legge regionale come infruttifero, non sono state indicate dall’Amministrazione le modalità di ammortamento, oggi richieste anche dall’art. 119 della Costituzione. Potrebbero inoltre far sorgere forti perplessità la finalizzazione per “strumenti finanziari” del prestito regionale, per un importo pari a 75 milioni di euro, somma comunque non erogata nel corso del 2013. Va anche evidenziato che le società controllate dalla Provincia che, in base alle regole europee, rientrano nel perimetro di determinazione del debito pubblico nazionale e che, conseguentemente, sono ricomprese nella disciplina provinciale afferente la stabilizzazione del debito, al 31 dicembre 2013 avevano in essere un volume di debito pari a 1.103 milioni di euro; a tale importo si aggiunge il debito delle società esterne al predetto perimetro (ITEA e Trentino Trasporti) pari a 201 milioni di euro, nonché le operazioni di indebitamento dell’Università degli studi di Trento pari a 9,9 milioni di euro. Si rileva che dal prospetto “elenco dei crediti e debiti diversi” allegato al rendiconto 2013 parte delle gestioni fuori bilancio non risulta tuttora approvata dalla Giunta provinciale. Si riscontra, inoltre, un rilevante numero di disposizioni legislative provinciali di autorizzazioni di gestioni fuori bilancio, istituto che dovrebbe avere, per sua natura, carattere di assoluta eccezionalità. L’Amministrazione ha comunicato di non aver sottoscritto nuovi contratti finanziari nel corso del 2013. Restano operativi, pertanto, due contratti finanziari stipulati dalla Provincia nel 2006 e collegati a prestiti obbligazionari emessi da enti e società da essa controllate. Ha fatto presente, inoltre, che tali contratti non presentano caratteri 4 di aleatorietà e sono privi di rischio, in quanto i flussi pagati e incassati e le relative date di scambio sono stabiliti contrattualmente alla data di stipula delle operazioni e non risentono dell’andamento di alcun parametro finanziario. Si rileva, tuttavia, che, avendo la Provincia accettato la delegazione di pagamento sulle emissioni obbligazionarie, si è resa coobbligata in caso di inadempimento del debitore principale, ossia dell’ente che ha emesso il prestito obbligazionario, costituendo quindi tali operazioni passività potenziali che potrebbero ulteriormente gravare il bilancio nel caso di inadempimento, anche parziale, del suddetto debitore. Non risultano trasmessi alla Corte dei conti nel corso del 2013 provvedimenti di riconoscimento di debito, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Sul punto l’Amministrazione ha comunicato di non aver ritenuto di dover disciplinare procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio, escludendo il verificarsi di tale fattispecie, e che valuterà la previsione di tale disciplina in sede di adeguamento delle norme contabili alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Fermo restando che non sembra possibile escludere che in corso di gestione si producano debiti fuori bilancio per spese non previste (a titolo di esempio, risultano liquidate spese per liti e risarcimento danni per circa 1,43 milioni di euro), si rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64/2005, ha interpretato la soprarichiamata norma statale come espressione di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, tendente a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno”, definendola “conforme al principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Per quanto concerne il patto di stabilità per l’anno 2013, a fronte dell’obiettivo programmatico annuale 2013 (-124.877 migliaia di euro) e di una quota obiettivo inizialmente attribuita agli enti locali per 9,7 milioni di euro e successivamente azzerata con il riassorbimento a carico dei Comuni stessi del predetto importo, il Presidente della Provincia, il Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari e il Dirigente del Servizio bilancio e Ragioneria hanno prodotto la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno. Con riguardo all’accordo sulla finanza locale per l’anno 2013, la Provincia ha comunicato che tutti i Comuni hanno certificato il raggiungimento del proprio obiettivo. Risulta, tuttavia, non adempiuto l’obbligo di monitoraggio al Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine agli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, con 5 riferimento ai dati analitici relativi alle voci che per ciascun ente concorrono alla formazione del saldo programmatico di comparto, come richiesto alla Provincia dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Trattasi, quest’ ultimo informativo, statistico di ed adempimento informatico, rilevante ai nonché fini del rispondente coordinamento alle esigenze di consolidamento e di uniformità dei dati finanziari, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 31, commi 19 e 20, della legge n. 183/2011, secondo il quale la mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto medesimo. In ordine alle verifiche e ai controlli interni all’ordinamento provinciale, premettendo che non risulta ancora costituito un Collegio dei revisori (Corte Cost. 23/2014), non essendo stati inviati dall’Organismo di valutazione alla Corte dei conti esiti del controllo riferiti al 2013, ma soltanto alcuni esiti riferiti alla gestione 2012, non si è potuto disporre di dati utilizzabili o, comunque, significativi in questa sede di parificazione del rendiconto, né si sono ricevute da tale Organismo delle valutazioni puntuali in termini di legittimità, economicità, efficienza ed efficacia, come previsto anche dall’ art. 79 dello Statuto di autonomia. Nel concreto, gli esiti pervenuti alla Corte con riguardo al controllo sulla gestione di Agenzie, Enti pubblici strumentali, Fondazioni e Società della Provincia riferiti, al 2012 possono assumere, ad oggi, una rilevanza meramente statistica e non contengono alcuna analisi o osservazione del revisore; manca, infatti, un giudizio sull’andamento delle gestioni e un rilievo sulle eventuali criticità. Anche il rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale è riportato solo a livello aggregato e non per singolo ente. Soltanto in limitatissimi casi si possono apprezzare osservazione specifiche. Nessun esito, poi, è pervenuto alla Corte con riferimento al controllo svolto dall’Organismo di valutazione in relazione agli altri enti previsti dall’art. 79 dello Statuto, in particolare agli enti locali. Con riguardo alle altre tipologie di controllo previste, si evidenzia che per il controllo di gestione non si è avuta comunicazione della misurazione dei risultati, dell’analisi degli scostamenti, delle azioni correttive e della riprogrammazione degli obiettivi conseguenti all’iniziale fissazione degli stessi; per i controlli sulla trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa manca una relazione almeno di sintesi degli esiti; per il controllo strategico non si sono avuti riscontri che consentano una valutazione dei risultati conseguiti anche in base ad indicatori prestabiliti e a target predeterminati di performance dei servizi. Va anche rilevato che la metodologia di valutazione del personale dirigenziale e direttivo non prevede una connessione con le verifiche effettuate dal controllo di gestione. 6 La spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza) ha inciso per il 26,56% sulla spesa finale del bilancio, partite di giro escluse (nel 2012: 26,48%; nel 2011: 26,40%). La parte corrente nel 2013 è stata pari al 92,88% del totale della spesa sanitaria (spesa impegnata in conto competenza). La spesa del personale da rendiconto della Provincia (con riferimento agli stanziamenti definitivi) registra, a fronte di una consistenza organica del personale dipendente (comparto autonomie locali e ricerca) pari a n. 3.327 unità a tempo pieno, una diminuzione in termini assoluti rispetto al 2012 corrispondente al 1,60% (passando da circa 220 milioni a circa 216,7 milioni di euro). A carico del bilancio provinciale sono poste, altresì, le spese del personale del comparto della scuola, insegnanti e personale amministrativo (n. 1.936 unità) che hanno registrato una diminuzione rispetto al 2012 in termini di stanziamenti definitivi pari al 0,75% (passando da circa 485 milioni di euro a circa 481,5 milioni di euro). Con riferimento alle spese correnti per il funzionamento degli Organi istituzionali, si registra per il Consiglio Provinciale, rispetto al 2012, un decremento sia degli impegni che dei pagamenti (questi ultimi passano da 9,26 a 8,07 milioni di euro), e per la Giunta un incremento sia degli impegni che dei pagamenti (che passano da 1,95 a 2,14 milioni di euro). Sulle spese sostenute dai Gruppi consiliari si è svolto il previsto controllo della Corte sui rendiconti dei gruppi consiliari relativi al periodo 1 gennaio-21 novembre 2013, i cui esiti sono esposti nella deliberazione n. 11/2014 della Sezione di controllo di Trento. In merito agli obblighi di copertura delle leggi di spesa si evidenzia la particolare importanza che assume la relazione tecnica prevista per i disegni di legge di iniziativa della Giunta (art. 23, L.P. n. 4/1996 e art. 92, comma 3, del Regolamento consiliare n. 3/1991). Il corretto adempimento di tali obblighi presuppone due distinte fasi di accertamento: la quantificazione degli oneri finanziari e di gestione recati da ciascuna disposizione e l’indicazione della relativa copertura finanziaria. Tale procedimento non sembra essere stato costantemente adottato, cosicché non tutte le disposizioni normative provinciali esaminate (v. ad es. legge provinciale 1° luglio 2013, n. 13) appaiono supportate da idonea ed intellegibile documentazione tecnica che ne accerti la copertura finanziaria. 7 L’Amministrazione ha comunicato che “la Provincia si è dotata di una stretta e rigorosa disciplina relativa alla predisposizione di atti normativi, rivista da ultimo nel corso del 2013 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013. Si ribadisce, al riguardo, quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza contabile, ovverosia che la copertura delle leggi deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza. *** L’Amministrazione ha comunicato gli importi per incarichi di consulenza e collaborazione affidati nel 2013. In particolare, è emerso quanto segue: per la Provincia sono stati registrati impegni per euro 7.110.710,77 e pagamenti per euro 2.340.680,54; per le Agenzie impegni per euro 1.393.067,06 e pagamenti per euro 943.492,53; per gli Enti strumentali, ivi inclusa l’Azienda sanitaria, impegni per euro 8.199.792 e pagamenti non comunicati; per gli Organismi partecipati sono stati indicati i corrispettivi totali, ma al netto di IVA ed oneri, per un importo pari ad euro 2.887.615,00. Pertanto, gli impegni di spesa assunti nel 2013 dall’intero comparto provinciale per incarichi di consulenza e collaborazione ammontano complessivamente ad euro 19.591.184,83. Tale importo appare, tra l’altro, sottostimato, giacché non comprende i dati inerenti agli incarichi affidati dalle fondazioni, dalla camera di commercio, dall’Università e si riferisce – per le società partecipate dalla Provincia – al corrispettivo percepito dal consulente/collaboratore e non al costo effettivo sostenuto dalle società. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Amministrazione ha comunicato i seguenti importi: corrispettivi pari ad euro 3.233.839,00 e pagamenti pari ad euro 1.435.161,00 (escluse le attività defensionali ed i rimborsi spese). Al riguardo la Corte aveva già evidenziato l’esigenza di chiarezza nella determinazione dell’esatto ammontare della spesa per incarichi esterni, sollecitando l’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio in cui includere tutte le spese per collaborazioni/consulenze, al fine di garantire una completa rintracciabilità e trasparenza in tale ambito gestionale. La Provincia, nelle proprie controdeduzioni scritte, ha evidenziato che le direttive per 8 il contenimento delle spese discrezionali, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2945 del 30 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 2 della L.P. 18/2011 (legge finanziaria per il 2012) prevedono che tali spese, a partire dall’esercizio finanziario 2012, siano imputate esclusivamente su specifici capitoli di bilancio. Tuttavia, come segnalato anche dalla Provincia stessa, su tali capitoli vengono imputate unicamente le spese per consulenze, collaborazioni, studi e ricerche aventi carattere discrezionale. Sono dunque esclusi tutti gli incarichi non affidati ai sensi del capo I bis della L.P. n. 23/1990, oltre che alcuni incarichi che, pur regolati da tale normativa, sono ritenuti di natura istituzionale (tanto è vero che sui capitoli indicati dall’Amministrazione provinciale l’importo degli impegni per incarichi ammonta solo ad euro 1.186.337,96). Non sembrano, dunque, superate le osservazioni formulate da questa Corte in occasione dei precedenti giudizi di parifica. L’individuazione in bilancio di appositi capitoli dedicati alle spese per consulenze e collaborazioni consentirebbe di evidenziarle con sufficiente chiarezza ed agevolerebbe la necessaria attività di verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dal piano di miglioramento provinciale, anche al fine di poterne misurare l’incidenza sulla spesa del personale (v., da ultimo, D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014). Non sono stati comunque forniti i dati riferiti a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, contemplati dal comma 5 bis dell’articolo 1 del D.L. 101/2013, come inserito, in sede di conversione, dalla Legge n. 135/2013. La Provincia ha motivato tale lacuna informativa richiamando la propria regolamentazione degli istituti relativi agli affidamenti di incarichi di consulenza e di collaborazione (capo I bis della legge provinciale n. 23/1990). Al riguardo, si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 417/2005 e sentenza n. 88/2014) in materia di obblighi di comunicazione dei dati alle Autorità statali che rientrano nell’ambito del coordinamento informativo e statistico di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera r, Cost.). Tuttavia, sul punto, l’Amministrazione ha fatto presente che, da ultimo, con la recente legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (art. 11), entrata in vigore il 4 giugno 2014, è stato recepito anche nell’ordinamento provinciale quanto già previsto a livello statale dal citato art. 1, comma 5-bis del D.L. n. 101/2013. *** Sulla problematica del recepimento, in via legislativa e/o amministrativa, delle 9 disposizioni di coordinamento finanziario della spesa pubblica per l’anno 2013, ed in merito alla richiesta della Corte di evidenziare le eventuali misure compensative attivate, rispetto ai risparmi previsti dalla normativa statale, la Provincia ha fornito alcune indicazioni in ordine ai relativi provvedimenti già adottati in via legislativa e alle direttive impartite alle proprie Agenzie ed enti strumentali, richiamandosi all’attuazione dell’art. 79 dello Statuto. Le indicazioni fornite dall’Amministrazione, tuttavia, non sempre sono risultate idonee a consentire un riscontro dell’esatta quantificazione delle singole misure compensative adottate per il conseguimento dei risparmi di spesa. Il piano di miglioramento approvato dalla Giunta provinciale prevede oltretutto alcune eccezioni ed esclusioni alle misure di spending review deliberate, che non consentono, in special modo per quanto riguarda le direttive impartite ai vari organismi partecipati, di apprezzare concretamente i risultati conseguiti in termini di effettivi risparmi di spesa. Inoltre, deve essere evidenziato, in conformità all’interpretazione della Consulta (sentenza n. 221/2013 e n. 127/2014), che l’art. 79 dello Statuto di autonomia detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno. Per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione autonoma Trentino - Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo Statuto speciale. Ove, pertanto, la Provincia ritenga di modulare diversamente i risparmi di spesa, deve comunque indicare la quantificazione delle singole misure che compongono l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire al fine di ottenere risultati quantomeno confrontabili a quelli indicati dal legislatore statale nelle norme di coordinamento finanziario. *** Con riguardo alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia ha comunicato l’intenzione di adeguare la propria normativa alla legislazione statale solo al momento dell’emanazione dei decreti legislativi statali applicativi, quindi al termine della sperimentazione prevista dal D.lgs. n. 118/2011. Si segnala, in proposito, che la Legge costituzionale n. 1/2012 ha attribuito alla competenza esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, scorporandola da quella del coordinamento della finanza pubblica, non residuando, pertanto, in tale settore, alcuno spazio per la normativa primaria locale. Al riguardo, nel rilevare che per il settore sanitario le relative disposizioni di armonizzazione decorrono a partire dall’esercizio 2014, si evidenzia l’esigenza della 10 modifica dei termini previsti nella legge di contabilità provinciale per l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di gestione. Tale modifica normativa, unitamente a quella che prescriverebbe il differimento al 31 luglio della data di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio, agevolerebbe il controllo intestato a questa Corte, oggi necessariamente svolto nei termini ristretti concessi dalle scadenze della normativa provinciale, certamente non adeguati all’importanza e al ruolo essenziale che riveste la parificazione nel sistema degli strumenti di controllo della finanza pubblica. In termini più generali, si attendono le misure di adeguamento anche con riguardo alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), in materia di equilibri di bilanci, di ricorso all’indebitamento e di sostenibilità del debito, quantomeno per la parte in cui tale legge non è di immediata applicazione (v. Corte costituzionale n. 88/2014 e, in particolare sull’indebitamento, si veda anche Corte costituzionale n. 175/2014). *** Per quanto concerne le società partecipate, va evidenziato, che non è ancora stata disposta un’effettiva ricognizione delle partecipazioni possedute, essendosi limitata la Giunta provinciale (deliberazione n. 3093 del 30 dicembre 2010) a confermare il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute, senza valutare la sussistenza dei presupposti prescritti dalla normativa nazionale (art. 3, c. 27, L. n.244/2007), ma unicamente richiamando l’art. 24, c. 1, della L.P. n. 27/2010. Va quindi rimarcata la necessità di effettuare (da parte della Giunta o del Consiglio provinciale) un approfondito esame in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni possedute dalla Provincia, valutando non solo l’attinenza (in concreto) dell’oggetto sociale con le finalità istituzionali (con particolare riferimento, ad esempio, agli istituti di credito, quali Mediocredito e Cassa centrale), ma soprattutto l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle gestioni, quali corollari del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Inoltre, non è stato possibile effettuare una compiuta verifica in ordine al rispetto delle direttive di miglioramento e di spending review diramate dalla Provincia ed esaminate dall’Organismo di valutazione solo nei valori aggregati e non per singola società. Direttive che, tuttavia, va ribadito, si caratterizzano per la previsione di alcune eccezioni ed esclusioni agli obiettivi di contenimento delle spese che rischiano di rendere i risultati attesi meno significativi di quanto ipotizzato nei provvedimenti medesimi. In proposito va anche rilevato che la Corte costituzionale, nelle sentenze 11 n. 61/2014 e 148/2012, ha statuito che varie norme del D.L. n. 78/2010 (tra le quali l’art. 9, c. 29, in tema di assunzioni di personale delle società partecipate) attengono alla materia dell’ordinamento civile di competenza primaria ed esclusiva dello Stato a cui, quindi, la Provincia autonoma può solo adeguarsi. *** Nell’ambito del controllo a campione sulle singole poste del rendiconto sono stati effettuati, anche per il 2013, approfondimenti mirati riguardo al capitolo di rendiconto concernente le spese riservate del Presidente della Provincia. In merito, l’Amministrazione ha comunicato che per l’anno 2013, al Presidente della Provincia è stato assegnato l’importo di euro 39.000,00 per spese riservate (deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2013) di cui risulta utilizzato l’importo di euro 18.445,36 (importo non speso euro 20.554,64), mentre per il 2014 non è stata stanziata alcuna somma a tale titolo (deliberazione n. 2762 del 30 dicembre 2013). La rendicontazione di tali spese, che già nella passata gestione era stata segnalata dalla Corte come effettuata su un capitolo di bilancio privo di fondamento legislativo, è risultata mancante di idonea documentazione giustificativa. Conseguentemente, non risulta possibile esprimersi riguardo alla regolarità della gestione del relativo capitolo. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza gli esiti del controllo a campione hanno evidenziato che la motivazione della spesa sostenuta è risultata spesso carente o generica e meramente di stile, rendendo impossibile apprezzare l’effettiva corrispondenza della spesa sostenuta alle concrete finalità istituzionali di rappresentanza. Inoltre, l’indicazione nei modelli di liquidazione delle tipologie di spese sostenute (ai sensi della deliberazione n. 86/2007, art. 2, lett. a, b, c, d, e) è stata spesso trascurata, risultando quindi complessa la catalogazione delle stesse. In proposito appare utile evidenziare che, per poter essere legittimamente ricondotte alla funzione di rappresentanza, tali spese devono risultare direttamente quanto esclusivamente funzionali al compimento dei fini istituzionali della Provincia autonoma (come peraltro rimarcato dall’art. 7 della L.P. n. 16/2013). Ne consegue che tutte le spese effettuate non a scopo promozionale (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell’ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso ovvero spese per ristoranti in occasione di c.d. “pranzi di lavoro”), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l’Ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (il tipico caso, emerso dalla giurisprudenza contabile, è quello degli opuscoli informativi finalizzati non tanto a pubblicizzare l’attività dell’ente 12 ed i servizi offerti dall’Ente, bensì a fornire un’immagine positiva dei vertici istituzionali dell’Ente connessa all’attività politica). Ma oltre allo scopo promozionale, tali tipologie di spese devono rispettare ulteriori requisiti ormai consolidati nella giurisprudenza contabile, quali l’inerenza ai fini istituzionali, la congruità e la sobrietà della spesa, l’ufficialità della spesa (cioè che siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini), il carattere eccezionale rispetto all’ordinaria attività amministrativa, la riconducibilità della spesa agli organi di vertice rappresentativi dell’Ente e la destinazione ad autorità o a soggetti esterni particolarmente qualificati giacché istituzionalmente rappresentativi dell’Ente di appartenenza. Inoltre, suscita perplessità la procedura di impegno preventivo sulla base di un programma di spese di rappresentanza (ex art. 32 della LP n. 23/1990), considerato che tale tipologia di spesa si caratterizza, come appena detto, per la natura straordinaria rispetto alla normale e ripetitiva attività amministrativa. Pertanto, tali spese dovrebbero essere impegnate solo in occasione dello specifico evento istituzionale ed a fine esercizio le somme stanziate, ed eventualmente non utilizzate, dovrebbero confluire nel risultato di amministrazione quali economie di spesa, senza possibilità di formazione, sostanzialmente automatica con il meccanismo dell'impegno preventivo, di impropri residui passivi. Infine, si è potuto riscontrare che in taluni casi i limiti quantitativi previsti per alcune tipologie di spese di rappresentanza, stabiliti concretamente da deliberazioni della Giunta provinciale (n. 86/2007, recentemente sostituita dalla delibera n. 221/2014 – si vedano gli articoli 3, c. 4 e c. 5), sono stati superati, tenuto conto che tali limiti dovrebbero riferirsi esclusivamente all’intera categoria di spesa e giammai al singolo bene, come peraltro emerge dall’interpretazione dell’art. 7, c. 4, lett. a), della L.P. n. 16/2013. Va tuttavia rilevato che lo stanziamento per spese di rappresentanza ha registrato nel corso degli anni una costante decurtazione, risultando nel 2014 inferiore del 30% rispetto al 2012 (passando quindi da euro 182.000 del 2012 ad euro 127.400 nel 2014). Tale è lo stato degli atti. I Magistrati relatori Dario Provvidera Massimo Agliocchi 13 14