I disturbi specifici dell’apprendimento
DSA
LA NORMATIVA di RIFERIMENTO
21/12/2015
Nera Maria Matilde
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Presentazione
Il percorso prende avvio da un interrogativo: Perché si è ritenuto di dover
emanare una legge apposita in materia di disturbi specifici di
apprendimento? La scuola, con le sue disposizioni normative generali, non
garantiva già una giusta considerazione di ciascun alunno e, quindi, anche
dei ragazzi con disturbi specifici di apprendimento?
Quindi centra il focus sulla legge 170/2010 che detta Nuove norme in materia
di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e sui successivi
provvedimenti applicativi non senza, prima, gettare uno sguardo a indicazioni
e disposizioni che ne hanno preparato il terreno.
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Prima della legge 170/2010
 DPR n. 275/ 1999
(art. 4 c.1; art. 4 c.2)
 D.L.gvo n. 59/2004
(art.3 c.2– scuola
dell’infanzia; art. 7 c. 2 scuola primaria; art. 10 c.2
– scuola secondaria di I
grado)
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Le istituzioni scolastiche






realizzano il diritto ad apprendere
sostengono la crescita educativa di tutti gli alunni
riconoscono e valorizzano le diversità
promuovono le potenzialità di ciascuno
favoriscono il successo formativo.
regolano i tempi dell'insegnamento e dello
svolgimento delle singole discipline e attività nel
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni.

I docenti curano
 la personalizzazione delle attività educative
(scuola infanzia)
 la personalizzazione dei piani di studio
(scuola primaria) (scuola sec. I grado)-
Nera Maria Matilde
3
Riconoscimento
e Valorizzazione
delle diversità
Promozione delle
potenzialità, delle
aspirazioni di
ciascuno
Attenzione ai
tempi e ai ritmi di
apprendimento
Personalizzazione dei
piani di studio
realizzazione del diritto ad apprendere
crescita educativa di tutti gli alunni
successo formativo
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I versi, mutuati da una poesia di W. Szymborska evocano
sensazioni, ansie, inquietudini che - possiamo immaginare attraversano la mente e il cuore di chi, incompreso, vive la
condizione di dislessico.
Con la disposizione a comprendere, nutrita di empatia e
creatività, avviamo un percorso di conoscenza di norme,
strumenti, risorse che possono aiutare gli insegnanti a
riorientare modalità di intervento consolidate ed esplorare
con fiducia sentieri inediti.
*”C’è pure chi educa…sognando gli altri come ora non sono:
*ciascuno cresce solo se sognato”.
*(Danilo Dolci)
Nera Maria Matilde
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Verso la legge 170/2010
Nota
Prot. n 4099/A/4
del 05.10.2004
sollecitazioni dei genitori.
cos’è la dislessia.
strumenti compensativi
strumenti dispensativi
iniziative di formazione
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Altre note del MIUR
• Nota del 5.1.2005 “Iniziative relative alla dislessia”
(necessità della diagnosi specialistica).
• Nota del 1.3.2005 “Esami di Stato 2004-2005- alunni affetti
da dislessia” (consentire tempi più lunghi ).
• Nota del 27.7.2005 “Attività di programmazione
dell’integrazione scolastica degli alunni…a.s. 20052006”(strumenti compensativi e misure dispensative).
• Nota del 10.5.2007 “Disturbi di apprendimento Indicazioni operative” (impossibilità di esonerare dalle
prove scritte; valutazione più attenta ai contenuti che alla
forma).
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Con le note ministeriali è iniziato
un cammino
di attenzione ai disturbi specifici di apprendimento
Gli insegnanti hanno avviato riflessioni comuni per saperne di più.
Nel linguaggio professionale sono entrati termini come strumenti
compensativi e misure dispensative.
Si è cominciato a parlare di diagnosi specialistica.
Si è data la possibilità di assegnare tempi più lunghi per lo
svolgimento delle prove di verifica.
In sede di valutazione si è raccomandato di prestare attenzione ai
contenuti piuttosto che alla forma.
Si sono consigliati interventi di aggiornamento e di formazione
per gli insegnanti.
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un riconoscimento importante
un articolo dedicato
•
Legge 30 ottobre 2008, n. 169
“Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università”, art. 3 comma 5
•
“Con regolamento …, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto
anche
dei
disturbi
specifici
di
apprendimento…”
•
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni . Art. 10. Valutazione degli
alunni con difficoltà' specifica di
apprendimento (DSA)
•
1. Per gli alunni con difficoltà' specifiche di
apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, …, devono tenere
conto
delle
specifiche
situazioni
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell‘ attività' didattica e delle
prove di esame, sono adottati, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine
degli esami non viene fatta menzione
delle modalità' di svolgimento e della
differenziazione delle prove.
•
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LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170
Nuove norme in materia di
disturbi specifici di
apprendimento
in ambito scolastico.
(entrata in vigore il 2 novembre 2010)
definisce i diritti e indica iniziative e misure necessarie per una adeguata
promozione dello sviluppo delle caratteristiche degli alunni
Articolazione della Legge 170/2010
•
•
•
•
•
•
•
•
1. riconoscimento e definizione dei DSA
2. finalità
3. diagnosi
4. formazione
5. misure educative e didattiche
6. misure per i familiari
7. disposizioni di attuazione
8. competenze regioni a statuto speciale e province
autonome
• 9. invarianza finanziaria
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1. “La legge riconosce la dislessia,
la disgrafia, la disortografia e la
discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento («DSA»), che si
manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire
una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana.”
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Disturbi specifici di apprendimento in sintesi
• Dislessia
si manifesta attraverso una minore correttezza e
rapidità della lettura
• Disortografia
difficoltà nel tradurre correttamente i suoni che
compongono le parole; si manifesta attraverso una
minore correttezza del testo scritto
• Disgrafia
difficoltà nel tracciare in modo fluido, regolare e
riconoscibile i segni grafici
• Discalculia
riguarda la lettura e scrittura dei numeri, l’abilità di
calcolo
in Comorbilità
compresenza dei disturbi descritti e altri disturbi
(disturbi dell’attenzione con iperattività, disturbi del linguaggio…)
Nera Maria Matilde
a volte
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I disturbi specifici dell’apprendimento
non hanno impedito né impediscono
di raggiungere mete ambiziose
come dimostrano dislessici, disgrafici, disortografici,
discalculici famosi
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.
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“Il mio principale punto
debole è stato la cattiva
memoria, specialmente la
cattiva memoria per le
parole e i testi”
in Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e
scienza del cervello che legge. Vita e Pensiero,
Milano, 2009, p. 218
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Nel mio caso, non
sono stato in grado
di leggere per quasi
due anni.
Ero due anni
indietro rispetto
alla mia classe.
Ero imbarazzato
all’idea di alzarmi in
piedi e leggere
davanti a tutti”.
“
(Steven Spielberg)
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Troppo tardi ho scoperto
di essere dislessico,
pesantemente.
Ecco perché a scuola, la
mia
prima
grande
nemica, non ce la facevo,
non riuscivo. Ed ero pure
balbuziente.
Ma ora con gli audiolibri
mi si è aperto un mondo.
Meraviglioso.
(Roberto Cavalli)
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A scuola non andavo bene
perché ero dislessico
ma nessuno lo capiva.
Sono stato a casa un anno a
suonare il piano e studiare
canto con un’insegnante
russa finché non ho trovato
una scuola speciale:
invece di scrivere facevo
disegni e li univo visualmente
con delle frecce, registravo le
lezioni e le riascoltavo per
memorizzarle.
Le canzoni, invece, le scrivevo
a orecchio, come faccio
ancora ora. A 17 anni ho
risolto il problema, ma ormai
vivevo in un mondo
fantastico”.(Mika)
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La legge 170/2010
FINALITA’
in sintesi
Sviluppo
potenzialità
Diritto
all’istruzione
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Formazione
adeguata
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Successo
scolastico
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IMPEGNI
Assicurazione di uguali
opportunità di sviluppo
delle capacità
collaborazione tra famiglia,
scuola e servizi sanitari
forme di verifica e
di valutazione
adeguate
riduzione disagi relazionali
ed emozionali
preparazione
insegnanti e
sensibilizzazione
genitori
diagnosi precoce e
percorsi didattici
riabilitativi
misure didattiche di
supporto
scuola
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D.M. 12/7/2011 Art. 2 individuazione di alunni e studenti con DSA
le istituzioni scolastiche
provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali
evidenze di un possibile disturbo specifico di
apprendimento.
gli Uffici Scolastici Regionali
attivano tutte le necessarie iniziative e procedure
per favorire il rilascio di una certificazione
diagnostica dettagliata e tempestiva da parte
delle strutture preposte.
La certificazione di DSA viene consegnata dalla
famiglia ovvero dallo studente di maggiore età
alla scuola o all’università, che intraprendono le
iniziative ad essa conseguenti.
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Dall’osservazione alla diagnosi
Gli insegnanti
identificano i casi
sospetti
La famiglia
richiede la
valutazione
alle strutture
accreditate
programmano attività di
recupero
didattico mirato
E in caso di
persistenti difficoltà
comunicano alla
famiglia le difficoltà
Iter diagnostico
Le asl o le strutture
accreditate effettuano
la diagnosi e la
consegnano alla
famiglia
La famiglia consegna la
diagnosi alla scuola
La scuola progetta
adeguati e mirati percorsi
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Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA
(Conferenza permanente Stato, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano
24-7-2012 )
• Deve essere tempestiva (non oltre il 31 marzo per gli alunni che
frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo).
• Può essere rilasciata da strutture accreditate
Criteri per l’accreditamento:
– documentata esperienza nell’attività diagnostica dei DSA
– disponibilità di un’équipe multidisciplinare (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, altri
professionisti sanitari
– dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA e i risultati
della Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità.
• Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto degli
interventi educativo-didattici (una anticipazione eccessiva aumenta la rilevazione di falsi
positivi).
• Contiene le informazioni necessarie per delineare un profilo di
funzionamento (caratteristiche individuali, punti di forza e di debolezza). Il profilo deve
essere aggiornato al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e ogni
qualvolta si ritenga necessario.
• Deve essere scritta in termini comprensibili e traducibile in indicazioni
operative per la prassi didattica.
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Linee guida per l’individuazione precoce dei casi
sospetti
(decreto Miur-Ministero della Salute - 17 aprile 2013)
• Scuola dell’infanzia:
 Osservazione sistematica .
 Rilevazione delle potenziali difficoltà (anche attraverso strumenti di
rilevazione utilizzati dagli insegnanti adeguatamente formati ).
 Sviluppo di data base informatizzati per la raccolta dei risultati per la
ricerca e per il monitoraggio dell’efficacia degli strumenti utilizzati in
relazione agli esiti.
 Proposta di specifiche attività educative e didattiche condivise con la
famiglia.
 Solo i bambini con disturbo del linguaggio conclamato possono essere
avviati ad un percorso diagnostico.
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Linee guida per l’individuazione precoce dei casi sospetti
(decreto Miur-Ministero della Salute aprile 2013)
• Scuola primaria
 Individuazione di indicatori di rischio nel corso del I anno (osservazione
degli apprendimenti, utilizzo di procedure di rilevazione utilizzate dagli
insegnanti adeguatamente formati ).
 Percorso didattico mirato a piccoli gruppi o a singoli bambini.
 Segnalazione alle famiglie delle difficoltà persistenti per l’invio ai servizi
sanitari ( la diagnosi viene effettuata durante il II quadrimestre della seconda
classe per la dislessia e disortografia; al termine del terzo anno per la discalculia e
disgrafia).
Protocolli regionali di intesa (USR, Istituzioni scolastiche, Regioni, Servizi
sanitari)per la realizzazione delle attività di individuazione precoce
 Ruolo e competenze delle istituzioni e professionalità coinvolte.
 Modalità e tempi per la rilevazione e l’indicazione di strumenti efficaci.
 Modalità di collaborazione tra scuole e servizi sanitari.
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Formazione del personale docente e dirigenziale
delle scuole di ogni ordine e grado comprese le scuole
dell’infanzia (legge 170/2010, art. 4)
 competenza
per individuare
precocemente i segnali di rischio
preparazione
riguardo alle
problematiche
relative ai
DSA
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 capacità di applicare strategie
didattiche, metodologiche
valutative adeguate.
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e
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Legge 170/2010, art. 5 Misure educative e didattiche
di supporto
• didattica individualizzata e personalizzata
• strumenti compensativi, misure dispensative
• per l'insegnamento delle lingue straniere, è
prevista anche la possibilità dell'esonero.
• adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami
universitari, gli esami di Stato, di ammissione
all'università.
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didattica individualizzata e
personalizzata
• La didattica individualizzata
attività di
recupero
individuale
per
potenziare
determinate abilità o per acquisire specifiche
competenze.
• La didattica personalizzata
accrescimento
dei punti di forza di ciascun alunno, sviluppo
consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo
talento.
(dalle Linee guida)
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STRUMENTI COMPENSATIVI: tabella dell’alfabeto, tavola
pitagorica, sintesi vocale, registratore, programmi di videoscrittura con
correttore ortografico, audiolibri, libri digitali, calcolatrice, formulari,
mappe concettuali…
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misure dispensative
da alcune prestazioni non essenziali
ai fini della qualità dei concetti da apprendere
•
•
•
•
•
dalla lettura ad alta voce
dalla scrittura veloce sotto dettatura
dall’uso del vocabolario
dallo studio mnemonico delle tabelline
dallo studio della lingua straniera in forma
scritta
• dallo studio mnemonico delle tabelline
• ….
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Art. 6
Misure per i familiari
I familiari
hanno diritto di usufruire
di orari di lavoro flessibili.
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Decreto ministeriale
n.5669
del 12 luglio 2011
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Decreto ministeriale del 12 luglio 2011
Finalità
• le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici,
• le misure educative e didattiche di supporto
utili a sostenere il corretto processo di
insegnamento/apprendimento
• le forme di verifica e di valutazione per
garantire il diritto allo studio
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D.M. 12/7/2011 Art. 5 Interventi didattici
individualizzati e personalizzati
• 1. La scuola garantisce ed esplicita interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche
attraverso la redazione di un Piano didattico
personalizzato, con l’indicazione degli
strumenti compensativi e delle misure
dispensative adottate.
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Articolazione del Piano didattico personalizzato
• 1. dati relativi all’alunno
• 2. descrizione del funzionamento delle abilità di lettura
(velocità, correttezza, comprensione), scrittura (grafia,
tipologia di errori, produzione), calcolo (mentale, per iscritto)
• 3. strategie metodologiche e didattiche adottate (utilizzo di
linguaggi diversi dal codice scritto, di mappe concettuali,
attività laboratoriali, tutoraggio tra pari…)
• 4. misure dispensative, strumenti compensativi, tempi
aggiuntivi); strategie e strumenti utilizzati dall’alunno
• 8. criteri e modalità di verifica e valutazione
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D.M. 12/7/2011
art.6 forme di verifica e di valutazione
• Le Commissioni degli esami di Stato
• possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari;
• l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri
valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.
• Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad
alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere,
privilegiando l’espressione orale e ricorrendo agli strumenti compensativi
e alle misure dispensative più opportune.
• Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua
straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, se c’è una
certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita
richiesta di dispensa dalle prove scritte.
•
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.
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D.M. 12/7/2011
art. 6 Forme di verifica e di valutazione
•
•
•
Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in
comorbilità con altri disturbi o patologie, l’alunno o lo studente possono – su
richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere
esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico
differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un
percorso didattico differenziato possono sostenere prove differenziate finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione .
In ambito universitario, gli Atenei assicurano agli studenti con DSA l’accoglienza, il
tutorato, la mediazione con l’organizzazione didattica e il monitoraggio
dell’efficacia delle prassi adottate.
Per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono previsti
tempi aggiuntivi, comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti
per la generalità degli studenti.
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coerente con gli interventi
pedagogico-didattici .
considerazione delle
specifiche situazioni
soggettive
criteri valutativi attenti ai
contenuti piuttosto che
alla forma
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attenzione alla padronanza
dei contenuti disciplinari
Verifica e
Valutazione
per la verifica delle
lingue straniere,
privilegiare
l’espressione orale
Nera Maria Matilde
utilizzazione di
idonei
strumenti
compensativi
riservare tempi più
lunghi
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D.M. 12/7/2011 Art. 7 Interventi per la formazione
• a)
•
•
•
•
•
la legge 8 ottobre 2010, n. 170;
b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;
c) principali strumenti per l’individuazione precoce
del rischio di DSA;
d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e
di aiuto compensativo;
e) gestione della classe in presenza di alunni con
DSA;
f) forme adeguate di verifica e di valutazione;
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D.M. 12/7/2011 Art. 7 Interventi per la formazione
• g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure
educative e didattiche;
• h) forme di orientamento e di accompagnamento per
il prosieguo degli studi in ambito universitario,
dell’alta formazione e dell’istruzione tecnica
superiore;
• i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per
implementare buone pratiche didattiche.
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formazione: CHI FA…CHE COSA…
Il Ministero predispone appositi piani di formazione, anche in
convenzione con università, enti di ricerca, società
scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali.
Gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi
con le facoltà di Scienze della Formazione per l’attivazione di
corsi di perfezionamento o master in didattica e
psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento.
Le istituzioni scolastiche possono attivare, in base alle necessità
ed alle risorse, interventi formativi in materia.
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D.M. 12/7/2011
Art. 8 Centri Territoriali di Supporto
• 1. Le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto dei Centri Territoriali di
Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
• I CTS sono centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio.
Art. 9 Gruppo di lavoro nazionale
• 1. Sarà istituito un Gruppo di lavoro nazionale con il compito di monitorare
l’attuazione delle norme della Legge 170/2010 e delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonché con compiti di supporto tecnico all’attività di
coordinamento delle iniziative in materia di DSA.
• Il gruppo avrà compiti consultivi e propositivi, con particolare riguardo:
- alla formulazione di eventuali proposte di revisione delle presenti disposizioni e
delle Linee guida, sulla base dei progressi della ricerca scientifica, degli esiti dei
monitoraggi e dell’evoluzione normativa in materia;
- alla sperimentazione e innovazione metodologico-didattica e disciplinare.
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LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
allegate al decreto ministeriale
12 luglio 2011
dalle Linee guida (6.1.)
gli Uffici scolastici regionali
• Predisposizione di protocolli per condividere
procedure e comportamenti (strategie per individuare i
segnali di rischio, modelli di piani didattici personalizzati, di
contratto formativo con le famiglie…)
• Gruppi di coordinamento
• Accordi con le associazioni e con il sistema
sanitario
• Formazione
• Potenziamento centri territoriali di supporto per
tecnologie e disabilità (CTS)
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dalle Linee guida (6.2)
Il dirigente scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Raccordo scuola-territorio
Trasmissione comunicazioni alle famiglie
Attività di formazione; seminari informativi
Promozione, valorizzazione, coordinamento di progetti
mirati
Definizione, su proposta del collegio docenti, delle modalità
di documentazione e revisione dei piani personalizzati
Gestione delle risorse umane e strumentali
Intensificazione dei rapporti tra docenti e famiglie
Monitoraggio
Il dirigente potrà avvalersi della collaborazione di un
docente referente
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dalle Linee guida (6.3)
Il referente di istituto
con formazione adeguata
•
•
•
•
•
•
•
•
Informazioni circa la normativa
Indicazioni su strumenti compensativi e misure dispensative
Collaborazione alla elaborazione di strategie mirate
Supporto ai colleghi riguardo a materiali didattici e di valutazione
Cura della dotazione bibliografica e dei sussidi
Diffusione delle iniziative di formazione
Informazioni riguardo alle associazioni/Enti/istituzioni/Università
Informazioni circa siti o piattaforme on line per la condivisione di
buone pratiche
• Mediazione tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi
sanitari, EE.LL., agenzie formative accreditate
• Supporto agli insegnanti supplenti
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dalle Linee guida (6.4)
I docenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rilevazione dei segnali di rischio
Acquisizione e Rafforzamento dei prerequisiti
Strategie di recupero
Segnalazione alla famiglia della persistenza delle
difficoltà
Presa visione della certificazione diagnostica
Documentazione, in collaborazione con i colleghi, dei
percorsi individualizzati e personalizzati
Strategie di potenziamento e aiuto compensativo
Adozione di misure dispensative
Verifica e valutazione adeguate
Realizzazione di incontri di continuità
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Dalle Linee guida ( 6.5)
la famiglia
Cosa fa la famiglia
Cosa fa la scuola per la famiglia
•
• Guida alla conoscenza del
problema.
• Informazione costante sulle
strategie didattiche, sulle
verifiche, sui risultati.
• Incontri a cadenza mensile o
bimestrale.
•
•
•
•
•
•
•
Sollecitazione alla scuola a una
osservazione mirata
Richiesta di valutazione per la
diagnosi.
Consegna della diagnosi alla scuola.
Condivisione
dei
percorsi
individualizzati e personalizzati
Formalizzazione di un Patto
formativo
(autorizzazione
ai
docenti
a
usare
strumenti
compensativi
e
strategie
dispensative).
Verifica lo svolgimento dei compiti
a casa.
Assicurazione che vengano portati
a scuola i materiali richiesti.
Incoraggiamento.
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Nera Maria Matilde
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dalle Linee guida (6.6)
GLI STUDENTI
• Diritto a una chiara informazione riguardo alla
diversa modalità di apprendimento e alle
strategie di supporto allo sviluppo delle
potenzialità.
• Diritto a una didattica individualizzata e
personalizzata e all’utilizzo di strumenti
compensativi e misure dispensative.
• Dovere dell’impegno nel lavoro scolastico.
• Indicazione di strategie di apprendimento
maturate autonomamente.
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Dalle linee guida (6.7)
Gli atenei
• Acquisizione della diagnosi[non superiore a 3 anni dalla
data di rilascio] (o individuazione di casi sospetti).
• Concessione di tempi aggiuntivi (30% in più) per i
test di ammissione.
• In caso di gravità gli atenei possono adottare
ulteriori misure atte a garantire pari
opportunità nell’espletamento delle prove.
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Gli atenei
Misure dispensative
Strumenti compensativi
• privilegiare verifiche orali
• prevedere nelle prove
scritte la riduzione
quantitativa, ma non
qualitativa
• nella valutazione delle
prove considerare i
contenuti piuttosto che la
forma
• Registrazione delle lezioni
• Utilizzo di testi in formato
digitale
• Programmi di sintesi vocale
• Altri strumenti tecnologici
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Gli atenei
Servizi di
tutorato
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• Supporto di tutor
specializzati
• Consulenza per
l’organizzazione dello
studio
• Costituzione di gruppi di
studio fra studenti dislessici
e non
• Lezioni o esercizi on line
• Mediazione didattica
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Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”
Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.
Punti di forza
a) Potenziamento della cultura del’inclusione
b) Approccio educativo (individuare strategie e
metodologie di intervento)
c) Riconoscimento dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
(riferimento al modello ICF).
d) Estensione a tutti gli studenti con bisogni educativi
speciali del diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento.
e) Corresponsabilità di tutta la comunità educante
nella presa in carico dei BES.
f) Ridefinizione dei compiti dei gruppi di lavoro a
livello di singola istituzione scolastica e territoriale.
bisogni educativi speciali
BES
• area della disabilità
• area dei disturbi evolutivi specifici
(disturbi specifici dell’apprendimento, deficit
del linguaggio, delle abilità non verbali, disturbi
dell’attenzione e dell’iperattività…)
• area dello svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale
“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare bisogni educativi speciali:
o per motivi fisici, biologici, fisiologici,
rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”
diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento
per tutti gli studenti
con bisogni educativi speciali
Le misure previste dalla legge 170/2010 sono estese agli alunni con BES.
Il piano didattico personalizzato
• redatto collegialmente (corresponsabilità)
• deliberato in consiglio di classe o team docente
• firmato dal dirigente scolastico, dai docenti e
dalla famiglia
• ha lo scopo di
definire
monitorare
documentare
le strategie di intervento più idonee
i criteri di valutazione degli apprendimenti
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Per una didattica inclusiva
Formazione dei docenti
piano del MIUR
in convenzione con le Università
Corsi/master in Didattica e psicopedagogia dei
DSA, per l’autismo, l’ADHD, le disabilità
intellettive e i funzionamenti intellettivi limite,
l’educazione psicomotoria e le disabilità
sensoriali.
c) Centri territoriali
di supporto – CTS
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c) Centri territoriali
di supporto – CTS
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L’équipe di docenti specializzati
• In ogni CTS è presente una équipe di docenti specializzati - sia
curricolari sia per il sostegno – che offrono alle scuole
supporto e consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione.
L’équipe è composta da tre operatori, di cui uno specializzato
sui DSA.
• Si tratta di risorse interne (docenti che hanno maturato
competenze relative ai bisogni educativi speciali).
• Per quanto riguarda l’area della disabilità si tratterà in primis
di docenti specializzati in attività di sostegno (senza però
escludere docenti curricolari esperti nelle tecnologie per
l’inclusione).
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verso una società
sempre più inclusiva
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Riferimenti bibliografici
Giacomo Stella, Storie di dislessia. I bambini di oggi e i
bambini di ieri raccontano la loro battaglia quotidiana,
Libri liberi, Firenze, 2007.
Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza
del cervello che legge. Vita e Pensiero, Milano, 2009, p.
218.
Bruna Grasselli, Leggere la dislessia. Resilienza,
Riconoscimento, Competenze, Armando, Roma 2012.
A. Esposito, L. Chiappetta Cajola, I disturbi specifici di
apprendimento. Aspetti giuridici, clinici, psicologici e
didattico-metodologici, Anicia, Roma, 2012.
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Riferimenti normativi
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•
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Nota ministeriale prot. N. 4099/A/4 del 5 ottobre 2004.
Nota ministeriale n.26 del 5.1. 2005 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità
Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”
Nota del 1.3.2005 “Esami di Stato 2004-2005 – Alunni affetti da dilsessia”.
Nota del 27.7.2005 “Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni , a.s. 2005-2006”.
Nota del 10.5.2007 n. 4674“Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”.
C.M. n. 28 del 15 marzo 2007 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e
paritarie per l’anno scolastico 2006-2007”. Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare il
punto 4.
Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole
statali
e
non
statali.
Anno
scolastico
2006/2007”.
Per quanto riguarda gli alunni con DSA si veda in particolare l'art. 12, 7° comma, quarto punto.
D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni”. Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà' specifica di apprendimento (DSA) .
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”- G. U. n. 244 del 18 ottobre 2010.
Consensus Conference “Disturbi specifici dell’apprendimento “ Roma 6-7- dicembre 2010.
Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011.
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al D.M. del 12 luglio
2011.
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Riferimenti normativi
• Accordo tra governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano su
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di
apprendimento (DSA) 24-7-2012.
• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “ Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”.
• Circolare Ministeriale n.8, prot. 561 del 6 marzo 2013 “Direttiva
ministeriale 27 dicembre 2012 strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”. Indicazioni operative.
• Decreto Miur- Ministero della Salute del 17 -4 -2013 “Linee guida per la
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione
precoce dei casi sospetti di DSA.”
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Sitografia di supporto alla scuola
www.istruzione.cts.it
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
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LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi