IL NUOVO APPRENDISTATO Decreto Legislativo 167/2011 – Testo Unico per l’apprendistato A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Torino, 3, 11 e 17 ottobre 2012 SOMMARIO EVOLUZIONE NORMATIVA IL NUOVO TESTO UNICO I RUOLI IN GIOCO 2 EVOLUZIONE NORMATIVA 3 UN PO’ DI STORIA Legge 25/55: “Disciplina dell’Apprendistato” Art. 2. L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa. 4 UN PO’ DI STORIA Legge 56/87: “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” - Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO ….. PUO’ ESSERE TRASFORMATO IN QUALSIASI MOMENTO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Legge 196/97: dell’occupazione” “Norme in materia di promozione Art. 16 – APPRENDISTATO ETA’ DA 16 A 24 ANNI DURATA => CCNL – 18 MESI – 4 ANNI OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE ESTERNA 5 LA CONFLUENZA DI DUE PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO - Legge 30/2003 : Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro - Legge 53/2003 : Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione D. Lgs. 276/2003, artt. 47 - 54 6 IL PERCORSO EDUCAZIONE – ISTRUZIONE – FORMAZIONE L. 53/2003: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale“. D. Lgs. 226/2005: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.” Riferimenti normativi per la definizione della qualifica o diploma professionale e standard minimi formativi ai fini dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale. 7 IL PERCORSO DELLA DISCIPLINA SUL LAVORO L. 30/2003: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro“ D. Lgs. 276/2003: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" D. Lgs 167/2011: “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247” L. 92/2012: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. 8 IL D. LGS. 276/2003 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI NUN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA L’operatività del nuovo apprendistato è condizionata da una serie di provvedimenti attuativi. Legge 80/2005: fino all’approvazione della legge regionale la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai CCNL PASSAGGI SUCCESSIVI L. 183/2010 – Collegato al lavoro – Deleghe al Governo in materia di […] apprendistato, […] 5/5/2011 – Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legislativo 7/7/2011 – la Conferenza Stato Regioni approva con modifiche il testo governativo 11/7/2011- Le Parti Sociali approvano il documento della Conferenza Stato Regioni, dichiarando di condividere i contenuti essenziali del TU, riservandosi di avanzare proposte di modifica e interventi tecnici in sede di dibattito parlamentare. 27/7/2011 – Pareri favorevoli delle Commissioni Camera e Senato. IL NUOVO TESTO UNICO 11 FINALITA’ Utilizzo dell’apprendistato qualificato. come veicolo di occupazione La riforma dell’apprendistato, i cui vantaggi sono stati rafforzati dalla L. 92/2012, ha voluto renderlo più conveniente, sul piano dei costi, rispetto ai contratti di collaborazione esterna a progetto o con partita iva, fortemente penalizzati dalla l. 92 la quale, inoltre: ha anche abrogato il contratto di inserimento. ha previsto una durata minima di 6 mesi 12 BENEFICI PER L’IMPRESA Esclusione dal computo ai fini dei limiti numerici previsti da leggi e ccnl per l’applicazione di specifiche norme e istituti; Sono confermati i benefici economici relativi al sistema retributivo e al trattamento contributivo agevolato, che sussiste fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato. Legge di stabilità 2012 (l. 183/2011): Art. 22 – per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. A decorrere dall’anno 2012, il Ministero del lavoro destina annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia s. 13 DEFINIZIONE – ART. 1 Co 1 L’apprendistato è un contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Conferma dell’orientamento del Ministero del Lavoro (risposta a interpello 79/2009), secondo la quale il contratto di apprendistato è da ritenersi contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente al termine per il completamento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus per il contratto a tempo determinato”. E’ prevista una deroga per l’apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali 14 TIPOLOGIE – Art. 1 Co 2 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE per gli under 25 con la possibilità di conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA per conseguire titoli di studio specialistici,universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato (APPRENDISTATO - FORMAZIONE RIQUALIFICANTE - PER I LAVORATORI IN MOBILITA’) – ART . 7 Co 4 15 DISCIPLINA GENERALE – Art. 2 c.1 La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale UNIFORMITA’ A LIVELLO NAZIONALE 16 PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1 a) Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da stipulare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. a bis) durata minima non inferiore a 6 mesi b) Divieto di retribuzione a cottimo. c) Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria spettante secondo il CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio. d) Presenza di un tutore o referente aziendale (non più competenza delle regioni) e) Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni. f) Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti. 17 PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1 g. registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. h. Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto,superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. i. Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. l. Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. m. Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 18 GARANZIE PER GLI APPRENDISTI – Art. 2 c.2 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Assicurazione contro le malattie. Assicurazione contro invalidità e vecchiaia. Maternità. Assegno familiare. Mancano strumenti in deroga per la copertura della disoccupazione involontaria 19 LIMITI – Art. 2 c.3 Numero di apprendisti al massimo pari a quello delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. => l. 92/2012: tre apprendisti ogni due qualificati o specializzati (rimane il rapporto 1:1 per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti) MA … => E’ in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione non si applica alle imprese artigiane (legge 443/85, art. 4). 20 LIMITI – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012) L’Assunzione di nuovi apprendisti (dal 1° gennaio 2013) è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (30% nella fase transitoria) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. In caso contrario è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Il limite non si applica ai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. 21 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE SOGGETTI: dai 15 anni compiuti e fino al compimento del venticinquesimo anno di età (anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione). FINALITA’: contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro: l’apprendistato di primo livello diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale. DURATA: è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 22 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI E’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. 23 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005). FINALITA’: Acquisizione delle competenza tecnico – professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Acquisizione della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. DISCIPLINA: Rinvio agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi per la definizione della durata e delle modalità di erogazione della formazione e la durata, del contratto, che nella sua componente formativa non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. 24 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE O TRASVERSALI La formazione di tipo personalizzante o di mestiere svolta sotto la responsabilità dell’azienda è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali Monte ore massimo complessivo: 120 ore per la durata del triennio Disciplina: attribuita alle regioni sentite la parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista 25 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005). FINALITA’: Attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della formazione post universitaria (dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche) o per esperienze professionali. DISCIPLINA: La regolamentazione è demandata, per i soli profili che attengono la formazione, alle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative e di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le istituzioni formative e di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 26 GLI STANDARD Art. 6 • STANDARD PROFESSIONALI: requisiti minimi delle competenze necessarie per svolgere una professione • STANDARD FORMATIVI: specifiche degli insegnamenti e delle qualifiche: obiettivi di apprendimento, contenuto dei programmi, articolazione dei percorsi formativi . • STANDARD DI CERTIFICAZIONE: regole per l’ottenimento di un certifivcato o di un diploma e relativi diritti acquisiti . 27 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Accordo in Conferenza Stato regioni del 15/3/2012 Competenze di base: • Primo biennio => Regolamento sull’obbligo dell’istruzione, DM 139/07 allegati 1 e 2 • Terzo e quarto anno => Decreto Interministeriale 11/11/2011 che accoglie gli accordi triangolari del 27/07/2011 Competenze tecnico professionali: • Comuni (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) => All. 3 del DM 15/6/2010 che recepisce gli accordi del 29/3/2010; • Per figura professionale => Accordo del 27/7/2011 che istituisce Il Repertorio dell’offerta nazionale di istruzione e formazione professionale 28 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 • I percorsi formativi in apprendistato devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna, per un numero di ore non inferiore a 400 annue, tenuto conto della possibilità, per gli apprendisti di età superiore a 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso. • Le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva. • L’erogazione dell’ulteriore formazione aziendale deve avvenire nel rispetto del Piano formativo ed essere tracciabile secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome. 29 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 • Nei percorsi formativi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dovrà essere posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base. • I percorsi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non devono fare necessariamente riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo. • La durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista (crediti formativi in ingresso). • Le modalità e i modelli di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 226/05. 30 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi Apprendistato professionalizzante e di ricerca- Art. 6 Co 2 TUA Gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nel CCNL di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche nel corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza del datore di lavoro. 31 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Repertorio delle professioni – Art. 6 Co 3 TUA • Istituito allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite con le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali • Predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei ccnl (in coerenza con le intese triangolari del 17/2/2010) • Curato da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca , le associazioni dei datori e prestatori di lavoro e i rappresentanti della Conferenza Stato – Regioni. 32 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Certificazione delle competenze – Art. 6 Co 4 TUA • Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del Repertorio delle professioni. • Nelle more della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi standard regionali esistenti. • 19/4/2012: Accordo Stato – Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato. 33 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Principali contenuti dell’accordo del 19/4/2012 • Al centro del processo di certificazione sta la persona, di cui le competenze sono un attributo. • La certificazione è un atto pubblico • Il carattere pubblico è garantito dall’ente titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma) • Un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale e pubblicamente conosciuti a livello nazionale e accessibili in rete. • Non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze, bensì competenze o aggregati di competenze. 34 SANZIONI – ART 7 Inadempimento della formazione di cui sia unicamente responsabile il datore di lavoro • Differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta per il livello di inquadramento da raggiungere, maggiorata del 100% • Assegnazione di un congruo termine per adempiere Altre violazioni (forma scritta del contratto, retribuzione a cottimo, inquadramento): • Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro • In caso di recidiva: da 300 a 1500 euro • La sanzione è comminata con la procedura della diffida ex D. Lgs. 124/04. 35 LAVORATORI IN MOBILITA’– ART 7 Possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità: • Se il contratto è stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. • Per essi trovano applicazione, in deroga al divieto di cui all’art. 2 Co 1 lettera l, le norme sui licenziamenti individuali. • Si applicano gli incentivi di cui alla legge 223/91 sul collocamento dei lavoratori in mobilità (contributo mensile e contribuzione agevolata). 36 PERIODO TRANSITORIO – ART 7 • Per le regioni e i settori ove la disciplina del TU non sia immediatamente operativa, potevano applicazione, fino al 24/3/2012, le regolazioni previgenti. • Ai contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore del TU (25/9/2011) si applica la normativa vigente al momento dell’assunzione. 37 SETTORE PUBBLICO – ART 7 • E’ prevista la possibilità di applicare il contratto di apprendistato (escluso quello per la qualifica e per il diploma professionale) ai settori di attività pubblici. • La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché le modalità applicative del contratto, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU. 38 SETTORE PUBBLICO – ART 7 • E’ prevista la possibilità di applicare il contratto di apprendistato (escluso quello per la qualifica e per il diploma professionale) ai settori di attività pubblici. • La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché le modalità applicative del contratto, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU. 39 I RUOLI IN GIOCO 40 I RUOLI IN GIOCO STATO REGIONI RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA - ENTI BILATERALI DATORI DI LAVORO APPRENDISTI ATTRIBUZIONI DI STATO E REGIONI SENTENZA DELLA C. COSTITUZIONALE 50/2005 La competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l’istruzione e la formazione che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture regionali, sia mediante accordi tra privati. La formazione aziendale rientra nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile Poiché per i contratti a contenuto formativo si verifica un intreccio tra competenze esclusive statali e competenze concorrenti e residuali delle Regioni, soltanto una procedura che preveda intese tra Stato e Regioni può tutelare sia l’autonomia regionale sia la garanzia da parte dello Stato dei livelli essenziali del diritto all’istruzione. INERZIA DELLE REGIONI DL 235 del 14 marzo 2005 => INTRODUZIONE DEL Co 5bis all’ART. 49 DEL D. Lgs. 276/2003 Fino all’approvazione della legge regionale che dovrebbe regolamentare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, tale disciplina è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005 • Il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell’istituto, affida la disciplina agli stessi soggetti che stipulano i CCNL, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento. • Rappresentatività dei. • Sperimentazioni regionali in corso PARERE DEGLI ENTI BILATERALI CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005 • • • Ai contratti collettivi nazionali di lavoro e agli enti bilaterali è assegnato, in via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità di erogazione e l’articolazione della formazione. Sono legittime le clausole dei contratti collettivi che prevedono, per l’applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell’istituto, il necessario parere di conformità da parte dell’ente bilaterale. Non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, all’iscrizione all’ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale. PARERE DEGLI ENTI BILATERALI CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO 30/2005 (segue) • E’ tuttavia ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi, là dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale Tale orientamento è stato confermato da una risposta del Ministero del 2007 (interpello 4/2007), che aggiunge però, a ulteriore chiarimento: Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva quale fonte regolatrice in via sussidiaria, lo stesso no può comunque rivestire carattere autorizzatorio. PARERE DEGLI ENTI BILATERALI LA POSIZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO • Il rilascio del parere di conformità previsto dai CCNL non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro. Non esiste alcun riferimento in tale senso nel Testo Unico. ART. 23 DL 112/2008 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Aggiunta del Co 5 ter all’art. 49 del D. Lgs. 276/2003 • FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE : in questo caso la regolamentazione dei profili formativi non è rimessa alle regioni, ma integralmente ai CCNL o agli enti bilaterali, i quali: • definiscono la nozione di formazione aziendale • determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità del riconoscimento della qualifica professionale, ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA’ – Corte Costituzionale, sentenza 176/2010 ART 49, Co 5 ter D. Lgs. 276/2003 • • • In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 [la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni …]. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo SENTENZA CC 176/2000 • • • “Proiezione esterna” dell’apprendistato professionalizzante quanto all’acquisizione da parte dell’apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell’istruzione – la cui disciplina è competenza concorrente – per l’eventuale conseguimento di titoli di studio. La definizione della nozione di formazione aziendale costituisce il presupposto dell’applicazione della normativa di cui si tratta e il fatto che lo Stato abbia stabilito come tale definizione debba avvenire e quindi, implicitamente, come vada definita la formazione esterna (di competenza regionale) denota che esso si è attribuito una “competenza sulle competenze” estranea al nostro ordinamento. Anche nell’ipotesi di apprendistato con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa. SENTENZA CC 176/2000 ART 49, Co 5 ter D. Lgs. 276/2003 In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 [la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni …]. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo GRAZIE 51 IN SINTESI Contratto stipulabile anche dalla PA Apertura anche a percorsi misti di lavoro e ricerca (alta formazione) Possibilità di apprendistato per i praticanti di professioni ordinistiche Forte rimando alla contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto. per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime. verrà istituito il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro. 52