IL GOVERNO
LA FUNZIONE ESECUTIVA: DEFINIZIONE
«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel
porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di
scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire
anche amministrazione. Amministrare significa tradurre
continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben
individuati destinatari le scelte del legislatore»
• Governo come potere esecutivo
• Governo come vertice dell’amministrazione
COME E’ COMPOSTO IL GOVERNO (ART. 92.1 COST.)
Il governo è un organo complesso composto da:
• presidente del Consiglio dei ministri (presidenza del Consiglio)
• ministri (vertice delle amministrazioni: ministeri) e ministri senza
portafoglio (delega di funzioni del presidente del Consiglio)
• Consiglio dei ministri, organo collegiale costituito del primo, che
lo presiede, e dei secondi
COME È COMPOSTO IL GOVERNO
Altri organi (legge 400/1988):
• vicepresidente o vicepresidenti del Consiglio dei ministri
• sottosegretari di stato
• viceministri
• consiglio di gabinetto e comitati di ministri
• comitati interministeriali
• commissari straordinari
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Art. 95 Cost., art. 5 legge 400/1988
• Dirige la politica generale del governo
• Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo,
promuove e coordina l’attività dei ministri:
- indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative
- può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e
sottoporli al consiglio
- concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la
responsabilità dei ministri
segue...
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
• Pone la questione di fiducia
• Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa,
sottopone al presidente della Repubblica gli atti aventi forza di
legge e i regolamenti governativi
• Solleva la questione di costituzionalità delle leggi regionali e
conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o una
regione
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 2 legge 400/1988
• Determina la politica generale del governo e l’indirizzo
generale dell’azione amministrativa
• Dirime i conflitti di competenza fra ministri
• Esprime l’assenso all’iniziativa del presidente del Consiglio di
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere
• Delibera sulla presentazione dei disegni di legge, sugli atti
aventi forza di legge e sui regolamenti governativi
• Delibera se sollevare la questione di costituzionalità o conflitto
di attribuzione
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E PRINCIPIO COLLEGIALE
Art. 95 Cost.
Il presidente del Consiglio è:
«responsabile della politica generale del governo»
I ministri sono:
«responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri
e individualmente degli atti dei loro dicasteri»
COME SI FORMA IL GOVERNO
Art. 92.2 Cost.
«Il presidente della Repubblica nomina il presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»
consultazioni del
presidente della
Repubblica
conferimento
dell’incarico
presentazione
della lista dei
ministri
presentazione
alle Camere
per la fiducia
nomina dei
sottosegretari
di stato
giuramento
e firma dei
decreti di
nomina
SOTTOSEGRETARI E VICEMINISTRI
• Sottosegretari (decreto del presidente della Repubblica, su
proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito
il consiglio dei ministri)
= esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale
• Sottosegretari alla presidenza del Consiglio
- di cui un sottosegretario con funzioni di segretario del Consiglio
dei ministri
• Sottosegretari con il titolo di viceministro
= esercitano le deleghe relative ad aree o progetti di competenza
di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni
generali, conferite dal ministro competente e approvate dal
Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio
dei ministri
LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Es.: il governo Prodi (2006)
16 maggio: consultazioni del presidente della Repubblica
(presidenti delle due Camere, 11 rappresentanze parlamentari,
2 capi delle coalizioni, 3 ex presidenti della Repubblica);
conferimento dell’incarico di formare il governo
17 maggio: scioglimento della riserva e presentazione della
lista dei ministri; nomina e giuramento, primo Consiglio dei
ministri
18 maggio: nomina dei sottosegretari; presentazione alle
Camere
19 maggio: fiducia del Senato
23 maggio: fiducia della Camera
IL GIURAMENTO DEL GOVERNO DAVANTI AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente
la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a
maggioranza semplice
Es. (2006): «La Camera,
udite le dichiarazioni programmatiche del presidente del
Consiglio dei ministri,
le approva e passa all'ordine del giorno»
LA MOZIONE DI FIDUCIA
Mozione motivata, votata per appello nominale, a
maggioranza semplice
Es. (2006): «Il Senato,
udita la relazione del presidente del Consiglio dei ministri,
introduttiva del dibattito sulla fiducia al governo della
Repubblica,
esprime la fiducia al governo e passa all’ordine del giorno»
LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
• responsabilità politica con il Parlamento (ciascuna delle due
Camere: doppio rapporto fiduciario)
• responsabilità politica diffusa
• responsabilità penale nell’esercizio delle funzioni (reati
ministeriali: art. 96 Cost.)
COME CESSA DALLE FUNZIONI IL GOVERNO
• Crisi parlamentari: mozione di sfiducia (o voto contrario a una
questione di fiducia)
• Crisi extraparlamentari: dimissioni del presidente del
Consiglio
Il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto
da un semplice voto contrario (art. 94.3 Cost.).
LA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART. 94.4 COST.)
La fiducia può essere revocata mediante mozione motivata:
• firmata da almeno un decimo dei componenti di una camera
• messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione
• votata per appello nominale, a maggioranza semplice
Il regolamento della Camera (art. 115) prevede che «la stessa
disciplina si applica alle mozioni con le quali si richiedono le
dimissioni di un ministro: sfiducia individuale
LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
CARATTERI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Attività amministrativa e attività normativa
«L’attività amministrativa si distingue dall’attività normativa
in questo: la prima consiste nel provvedere con atti
specifici alla cura di determinati interessi pubblici, mentre
la seconda consiste nel prevedere casi e situazioni cui
applicare norme generali e astratte»
Attività amministrativa e attività giurisdizionale
«L’attività amministrativa si distingue dall’attività
giurisdizionale perché interviene a prescindere dal
verificarsi di una controversia, in posizione di imparzialità,
ma senza porsi, al pari del giudice, come terzo»
AMMINISTRAZIONI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Le pubbliche amministrazioni operano come:
• autorità amministrativa
attività amministrativa di diritto pubblico (diritto amministrativo)
• soggetti erogatori di servizi pubblici
attività amministrativa di diritto privato (diritto comune)
Attività amministrativa come:
• attività autoritativa
atti amministrativi
• produzione di beni o servizi
amministrazione diretta, per enti, per regole
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Prima della riforma
Dopo la riforma
• Ministero degli affari esteri
• Ministero degli affari esteri
• Ministero dell’interno
• Ministero dell’interno
• Ministero della giustizia
• Ministero della giustizia
• Ministero della difesa
• Ministero della difesa
• Ministero dell’economia e delle
• Ministero del tesoro
finanze
• Ministero del bilancio e della
programmazione economica
• Ministero delle finanze
• Ministero delle attività
• Ministero dell’industria, del
produttive
commercio e dell’artigianato
• Ministero del commercio con
l’estero
• Ministero delle comunicazioni
• Ministero delle comunicazioni
segue…
I MINISTERI PRIMA E DOPO LA RIFORMA (1999-2001)
Dopo la riforma
Prima della riforma
• Ministero per le politiche agricole • Ministero per le politiche
agricole e forestali
e forestali
• Ministero dell’ambiente e della
• Ministero dell’ambiente
tutela del territorio
• Ministero delle infrastrutture e
• Ministero dei lavori pubblici
dei trasporti
• Ministero dei trasporti e della
navigazione
• Ministero del lavoro e delle
• Ministero del lavoro e della
politiche sociali
previdenza sociale
• Ministero della salute
• Ministero della sanità
• Ministero dell’istruzione,
• Ministero della pubblica
dell’università e della ricerca
istruzione
• Ministero dell’università e della
• Ministero per i beni e le attività
ricerca scientifica e tecnologica
culturali
• Ministero per i beni e le attività
culturali
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Ieri
Oggi
• Ministero delle attività produttive • Ministero dello sviluppo
economico
• Ministero del commercio
• Ministero per le politiche
internazionale
agricole e forestali
• Ministero delle politiche agricole
• Ministero dell’ambiente e della
alimentari e forestali
tutela del territorio
• Ministero dell’ambiente e della
• Ministero delle infrastrutture e
tutela del territorio e del mare
dei trasporti
• Ministero delle infrastrutture
• Ministero dei trasporti
segue…
LO «SPACCHETTAMENTO» DEI MINISTERI (GOVERNO
PRODI, 2006)
d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006
Ieri
• Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
• Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Oggi
• Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
• Ministero della solidarietà
sociale
• Ministero della pubblica
istruzione
• Ministero dell’università e della
ricerca
Totale ministeri: oggi 18 (ieri 14)
Ministri senza portafoglio
Oltre ad i ministri veri e propri, entrano a far parte dei Consiglio dei ministri i
ministri senza portafoglio, che vengono così definiti poiché essi non fanno
capo ad un ministero ma a dipartimenti istituiti presso la Presidenza dei
Consiglio.
I ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente
del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n.
400/1988.
Nel corso della XIV legislatura sono stati nominati i seguenti ministri senza
portafoglio:
Ministro per gli affari regionali;
Ministro per gli italiani nel mondo;
Ministro per l'attuazione programma
di governo;
Ministro per le pari opportunità;
Ministro per la funzione pubblica;
Ministro per le riforme istituzionali e
devoluzione;
Ministro per l'innovazione e
tecnologie;
Ministro per le politiche comunitarie;
Ministro per i rapporti con il Parlamento.
GLI ORGANI AUSILIARI
• Consiglio di stato: organo di consulenza giuridicoamministrativa (in sede consultiva: pareri facoltativi o pareri
obbligatori) e di tutela della giustizia nell’amministrazione
• Corte dei conti: organo che esercita il controllo di legittimità sugl
atti del governo e il controllo successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato; partecipa al controllo sulla gestione degli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria (riferendo alle Camere)
• Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo di
consulenza delle Camere e del governo (ha l’iniziativa legislativa)
LE AUTORITA’ INDIPENDENTI
Autorità > potere di nomina
• Commissione nazionale per le società e la borsa > governo
• Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo > governo
• Autorità garante della concorrenza e del mercato > presidenti delle
Camere
• Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali > presidenti delle Camere
• Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici > presidenti delle
Camere
• Autorità per l’energia elettrica e il gas > governo, previo parere
commissioni parlamentari
• Garante per la protezione dei dati personali > Camera e Senato
• Autorità per le garanzie nelle comunicazioni > governo, previo parere
comm. parlamentari (presidente), Camera e Senato (altri membri)
L’AUTORITÀ ANTITRUST
Legge 287/1990
Collegio: presidente e 4 componenti
Competenze: tutela della concorrenza e del mercato
• Intese restrittive della libertà di concorrenza
• Abuso di posizione dominante
• Operazioni di concentrazione
LA BANCA D’ITALIA
d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario, modificato dalla l.
262/2005)
• Parte integrante del Sistema europeo di banche centrali
• Funzioni di vigilanza e tutela della concorrenza (in
collaborazione con la Consob, l’Isvap e l’Agcm)
• Indipendenza e trasparenza
• Governatore e altri membri del direttorio in carica per sei anni
(possibilità di un solo rinnovo)
• Governatore nominato con d.p.r., su proposta del presidente
del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia
PRINCIPI RELATIVI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
• Principio dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.)
• Riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione (art. 97 Cost.)
• Principio di legalità dell’attività amministrativa
• Principio del giusto procedimento (l. 241/1990)
• Principio del buon andamento (art. 97 Cost.)
• Principio di imparzialità (art. 97 Cost.)
• Distinzione fra attività di governo e attività di gestione amministrativa
(d.lgs. 267/2000, d.lgs. 165/2001)
• Principio di responsabilità delle pubbliche amministrazioni e dei
funzionari (art. 28 Cost.)
• Principio del concorso pubblico (art. 97 Cost.)
• Diritto di azione contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113
Cost.)
LA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Legge 241/1990 (modificata dalla l. 15/2005)
«L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge» (art. 1)
• Principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza
dell’attività amministrativa
• Individuazione del responsabile del procedimento
• Partecipazione dei soggetti interessati all’istruttoria
• Diritto di accesso ai documenti amministrativi
• Obbligo di provvedere nel termine
• Obbligo di motivazione dei provvedimenti
I VIZI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Incompetenza
• Violazione di legge
• Eccesso di potere
- illogicità manifesta
- contraddittorietà interna o fra più provvedimenti
- insufficienza di motivazione
- disparità di trattamento
- ingiustizia manifesta
- travisamento dei fatti
- non giustificata violazione della prassi
- non rispetto del principio di ragionevolezza
- non rispetto del principio di proporzionalità
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: IL SISTEMA DUALISTICO
diritti soggettivi
Interessi legittimi
giudice ordinario
giudice amministrativo
disapplicazione dell’atto
illegittimo
annullamento dell’atto
illegittimo
Competenza esclusiva del giudice amministrativo
(diritti e interessi): nelle materie indicate dalla legge
I RICORSI CONTRO GLI ATTI AMMINISTRATIVI
• Ricorsi amministrativi
- ricorso in opposizione
- ricorso gerarchico
• Ricorsi giurisdizionali
- ricorso al tribunale amministrativo regionale
- ricorso in appello al Consiglio di stato
• Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica
Rimedi alternativi: o ricorrere in sede giurisdizionale o ricorrere al
presidente della Repubblica ovvero ricorrere preliminarmente in sede
amministrativa ed eventualmente impugnare in sede giurisdizionale o
con ricorso straordinario.
LE RIFORME AMMINISTRATIVE
• Riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello Stato
• Decentramento delle funzioni amministrative dello Stato alle
regioni e agli enti locali
• Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
• Semplificazione dei procedimenti
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(ART. 83 COST.)
Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali
1°, 2°, 3° votazione
votazioni successive
maggioranza dei due
terzi dei componenti
maggioranza
assoluta dei
componenti
LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
• Requisiti: cittadino che abbia compiuto 50 anni e che goda dei
diritti politici e civili
• Incompatibilità con qualsiasi altra carica
• Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge
• Durata in carica: 7 anni
• Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del
Senato
• Senatore di diritto dopo la cessazione della carica
I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 87 Cost.
«Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale»
Obbligo di controfirma in base all’art. 89 Cost. (presidente del
consiglio dei ministri, ministri proponenti o competenti) per tutti
gli atti presidenziali:
- atti sostanzialmente presidenziali
- atti formalmente presidenziali
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla rappresentanza esterna:
• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
• ratifica i trattati
• dichiara lo stato di guerra
• effettua visite ufficiali all’estero
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• nomina i senatori a vita
• può convocare le Camere in seduta straordinaria
• indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
• può inviare messaggi alle Camere
• può sciogliere le Camere
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per
una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
del governo
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo:
• conduce le consultazioni per la formazione del governo
• nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i
ministri
• accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
• autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
• emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
• nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
• ha il comando delle Forze armate
• presiede il Consiglio supremo di difesa
• emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
• procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a
seguito di referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della sovranità popolare:
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI
In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa:
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il Consiglio superiore della magistratura
• può concedere la grazia e commutare le pene
• adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli
atti amministrativi
L’ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione
Comitato parlamentare
per i procedimenti di
accusa
archiviazione
relazione
(istruttoria)
Corte costituzionale
integrata
Parlamento in seduta
comune
(giudizio)
(messa in stato di
accusa)
IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE
CAMERE
Art. 88 Cost.
• obbligo di consultare previamente i presidenti delle due
Camere (parere non vincolante)
• divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi del presidente
(c.d. semestre bianco)
Lo scioglimento come potere presidenziale o come potere del governo?
«Il potere di convocare le elezioni anticipate è uno strumento di
stabilizzazione primario del governo parlamentare (la minaccia di farvi
ricorso che non l’uso di esso), uno strumento «politico» per eccellenza»
I PRESIDENTI E IL POTERE DI SCIOGLIMENTO
• Einaudi (1948-1955): I leg. 1948-1953
• Gronchi (1955-1962): II leg. 1953-1958
• Segni (1962-1964): III leg. 1958-1963
• Saragat (1964-1971): IV leg. 1963-1968
• Leone (1971-1978): V leg. 1968-1972, VI leg. 1972-1976
• Pertini (1978-1985): VII leg. 1976-1979, VIII leg. 1979-1983
• Cossiga (1985-1992): IX leg. 1983-1987, X leg. 1987-1992
• Scalfaro (1992-1999): XI leg. 1992-1994, XII leg. 1994-1996
• Ciampi (1999-2006): XIII leg. 1996-2001, XIV leg. 2001-2006
• Napolitano (2006-): XV leg. 2006-
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI
13 maggio 1999
1° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza
dei due terzi
990
990
0
674
CIAMPI
707 VOTI
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO
10 maggio 2006
4° scrutinio
Presenti
Votanti
Astenuti
Maggioranza
assoluta
1000
990
10
505
NAPOLITANO
543 VOTI
LA GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE
DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE
«La funzione volta ad assicurare il rispetto delle norme
della costituzione, attraverso la risoluzione in forma
giurisdizionale delle controversie relative alla legittimità
costituzionale degli atti legislativi o relative alle attribuzioni
di organi e soggetti costituzionali»
ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Il judicial review of legislation negli Stati Uniti (Corte suprema,
sentenza Marbury vs. Madison del 1803)
> sistema diffuso
• Il modello kelseniano in Austria (Costituzione del 1920-1929)
> sistema accentrato
MODELLI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
• Sistema diffuso (tutti gli organi giudiziari)
> disapplicazione della legge e principio dello stare decisis
• Sistema accentrato (tribunale costituzionale ad hoc)
> annullamento della legge con efficacia erga omnes
• Controllo preventivo o successivo
> attivato prima o dopo l’entrata in vigore della legge
• Controllo in via d’azione o in via incidentale
> con impugnazione diretta o indiretta dei soggetti legittimati
LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE
Art. 135.1 Cost.
Presidente della Repubblica > 5 giudici
Parlamento in seduta comune > 5 giudici
Supreme magistrature ordinaria e amministrative > 5 giudici
- 3 Corte di cassazione
- 1 Consiglio di stato
- 1 Corte dei conti
LA CORTE COSTITUZIONALE: FUNZIONI
Art. 134 Cost.
La Corte costituzionale è competente a giudicare:
• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e sui conflitti tra
lo Stato e le regioni e tra regioni
• sulle accuse promosse dal Parlamento in seduta comune
contro il presidente della Repubblica per alto tradimento e
attentato alla Costituzione
• sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (art. 2
l. cost. 1/1953)
LE FONTI DI DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
• Costituzione (artt. 134-137)
• Legge costituzionale ex art. 137.1 Cost. (l. cost. 1/1948, l.
cost. 1/1953, l. cost. 2/1967)
• Legge ordinaria ex art. 137.2 Cost. (l. 87/1953, l. 20/1962)
• Regolamenti della Corte ex art. 14 l. 87/1953 (norme
integrative del 1956, regolamento generale del 1966)
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE
COSTITUZIONALE
Accesso diretto (in via d’azione)
STATO
contro leggi
regionali
REGIONI
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi di altre regioni
CORTE COSTITUZIONALE
I MODI DI ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Accesso indiretto (in via incidentale)
Giudice a quo
contro leggi e atti aventi
forza di legge dello Stato
o leggi regionali
CORTE COSTITUZIONALE
L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
• Leggi costituzionali e leggi di revisione costituzionale
• Leggi ordinarie dello Stato
• Decreti legge
• Decreti legislativi
• Leggi regionali e delle province autonome
I VIZI SINDACABILI
• Vizi formali: vizi dell’atto in quanto tale
• Vizi sostanziali: vizi di contenuto
- vizio per incompetenza
- vizio di irragionevolezza della legge
Art. 28 l. 87/1953: «Il controllo di legittimità della Corte
costituzionale... esclude ogni valutazione di natura politica
e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del
Parlamento»
IL GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE
Ordinanza del giudice a quo
(d’ufficio o su istanza di una delle parti del giudizio)
«Sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo... della
legge... [norma oggetto] per violazione dell’articolo... della
Costituzione [norma parametro]»
Rilevanza
È necessaria l’applicazione della disposizione di legge oggetto della
questione di costituzionalità per definire il giudizio?
Non manifesta infondatezza
Sussiste un dubbio sulla costituzionalità della legge che si tratta di
applicare?
I GIUDIZI SULLE LEGGI:
LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanze
La Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità o la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Sentenze
• di accoglimento
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della
legge
• di rigetto
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale
I GIUDIZI SULLE LEGGI:
LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sentenze
• interpretative di accoglimento
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
della legge, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione
• interpretative di rigetto
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione
ALTRI TIPI DI SENTENZE DI ACCOGLIMENTO
• Sentenze di accoglimento parziale
(«nella parte in cui prevede...»)
• Sentenze sostitutive
(«nella parte in cui prevede... anziché...»)
• Sentenze additive e additive di principio
(«nella parte in cui non prevede...»)
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Conflitti interorganici: tra poteri dello Stato
Ricorso
Giudizio di
ammissibilità del
conflitto
Giudizio per
conflitto di
attribuzione
(ordinanza)
(sentenza)
A quale potere spettano le attribuzioni in contestazione?
I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE
Conflitti intersoggettivi:
tra lo Stato e le regioni e tra le regioni
Ricorso
Eventuale
sospensiva dell’atto
impugnato
Giudizio per
conflitto
di attribuzione
(ordinanza)
(sentenza)
Spetta allo Stato o alla regione la competenza dell’atto?
QUALI SONO I POTERI DELLO STATO
«organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà dei poteri cui appartengono» (art. 37 l. 87/1953)
• Potere legislativo
• Potere giurisdizionale
- Camera
- giudici ordinari
- Senato
- giudici speciali (es. Corte dei conti)
- commiss. in sede deliberante - procure della Repubblica
- commissioni d’inchiesta
- tribunale dei ministri
- commiss. di vigilanza radiotv
• Altri poteri-organo
- Presidente della Repubblica
• Potere esecutivo
- Consiglio dei ministri
- Corte costituzionale
- presidente del Consiglio
- CSM
- ministri
- comitati promotori di referendum
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
N... Sentenza... (data)
[massima]
La Corte costituzionale... [collegio]
ha pronunciato la seguente sentenza… [testo]
Nel giudizio...
Ritenuto in fatto
(...)
Ritenuto in diritto
(...)
Per questi motivi
Dichiara... [dispositivo]
Il presidente...
Il redattore...
GIURISDIZIONE ITALIANA
1° grado
2°grado
Giudice di pace
Tribunale
Giurisdizione civile
Tribunale
Tribunale
Giurisdizione penale
Tribunali amministrativi
Giurisdizione tributaria
Comm. Tribut. Provinciali
Giurisdizione contabile
Corte dei Conti - Sez
Giurisdizione militare
Tribunale
Corte d’Assise
Corte d’Assise
Giurisdizione amministrativa
Corte d’Appello
Tribunale militare
Corte d’Assise
d’Appello
Consiglio di Stato
Comm. Tribut. Regionali
Corte dei Conti
Sez. Unite
Corte Militare
d’Appello
Controllo di
legittimità delle
decisioni
Controllo di
legittimità delle
leggi
LE GARANZIE
GIURISDIZIONALI
IL GIUDICE NEGLI ORDINAMENTI DI
COMMON LAW E DI CIVIL LAW
Gran Bretagna e Stati
Uniti
Europa continentale
(modello francese)
il giudice professionista
il giudice funzionario
DEFINIZIONE DI FUNZIONE GIURISDIZIONALE
«Funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su
impulso delle parti (passività del giudice), per risolvere un
conflitto o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto
terzo (terzietà del giudice), vincolato solo alla legge, nel rispetto
del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del
procedimento e della motivazione delle decisioni»
Le parti nel processo:
• attore e convenuto (processo civile)
• pubblico ministero e imputato (processo penale)
• ricorrente e resistente (processo amministrativo)
UNITÀ DELLA GIURISDIZIONE
E PLURALITÀ DELLE GIURISDIZIONI
Giurisdizione ordinaria (civile e penale)
«la funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari...» (art. 102.1 Cost.)
Giurisdizioni speciali
«... non possono essere istituti giudici straordinari,
o giudici speciali...» (art. 102.2 Cost.)
• giurisdizione amministrativa (art. 103.1 Cost.)
• giurisdizione contabile (art. 103.2 Cost.)
• giurisdizione militare (art. 103.3 Cost.)
• altre giurisdizioni (es. tributaria: VI disp. trans. e fin. Cost.)
I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia civile
1° grado
2° grado
Giudice di pace
(giudice monocratico)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Corte di appello
(giudice
collegiale)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni civili)
I GIUDICI ORDINARI: I GRADI DI GIURISDIZIONE
Competenza in materia penale
Tribunale
(giudice monocratico
o collegiale)
Corte di assise
(collegio+giudici
popolari)
Tribunale
Corte di appello
2° grado (giudice monocratico
(giudice
o collegiale)
collegiale)
Corte di assise
di appello
(coll.+giudici pop.)
1° grado
Giudice di pace
(giudice
monocratico)
ricorso in cassazione per soli motivi di legittimità
Corte di cassazione (sezioni penali)
LA MAGISTRATURA ORDINARIA
• Magistrati
con funzioni giudicanti (giudici)
- giudice di pace
- giudice di tribunale
- giudice di corte di appello
- giudice di corte di cassazione
• Magistrati con funzioni requirenti (pubblici
ministeri)
- procuratore della Repubblica presso il tribunale
- procuratore generale della Repubblica presso la
corte d’appello
- procuratore generale presso la corte di cassazione
LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
Giudici
amministrativi
Giudici contabili
(Corte dei conti)
1° grado
Tribunali amministrativi
regionali (TAR)
Sezioni giurisdizionali
regionali
2° grado
Consiglio di stato
Sezioni giurisdizionali
centrali di appello
ricorso in cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione
Corte di cassazione
INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA
INTERNA
«La giustizia è amministrata in nome del popolo»
(art. 101.1 Cost.)
Principi costituzionali sul potere giudiziario:
• soggezione dei giudici alla sola legge
• autonomia e indipendenza da ogni altro potere
• distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni
• nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati
onorari
• inamovibilità dei magistrati
• riserva di legge in materia di norme sull’ordinamento giudiziario
IL PUBBLICO MINISTERO
Garanzie e indipendenza del p.m.:
• «gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario» (art.
107.4 Cost.)
• «ha l’obbligo di esercitare l’azione penale»
(art. 112 Cost.)
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
Art. 104 Cost., legge 195/1958
Composizione del CSM:
• 3 membri di diritto: presidente della Repubblica
(che lo presiede), primo presidente e procuratore
generale della corte di cassazione
• 16 membri eletti dai magistrati ordinari: membri
togati
• 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune:
membri laici, tra i quali il CSM elegge il
vicepresidente
ATTRIBUZIONI DEL CSM
E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Consiglio superiore della magistratura
• carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzioni,
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti
disciplinari (art. 105 Cost.)
Ministro della giustizia
• organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia (art. 110 Cost.)
Contro i provvedimenti disciplinari del CSM è ammesso il
ricorso in cassazione; gli altri provvedimenti del CSM possono
essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
LA RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI
Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio)
Ministro della giustizia
o procuratore generale
della cassazione
Sezione disciplinare del
consiglio superiore
della magistratura
(azione disciplinare)
(sanzioni disciplinari)
Responsabilità civile (dolo o colpa grave e diniego di giustizia
Richiesta di risarcimento
Stato
Azione di rivalsa sul
magistrato
I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL
PROCESSO
• Diritto alla tutela
giurisdizionale
• Diritto di difesa
• Gratuito patrocinio
• Giudice naturale
• Irretroattività delle norme
penali
• Responsabilità penale
personale
• Presunzione di non
colpevolezza
• Giusto processo regolato dalla
legge
• Contraddittorio tra le parti
• Parità tra accusa e difesa
• Giudice terzo e imparziale
• Ragionevole durata
• Contraddittorio nella
formazione della prova
• Obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali
• Possibilità di ricorso in
cassazione per violazione di
legge
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
MAGISTRATURA
I giudici sono nominati sulla base di concorsi e possono
ricoprire sia la funzione giudicante sia la funzione inquirente
INQUIRENTE
Giudicante
GIP
GUP
Giudice per le
indagini preliminari
Giudice dell’udienza
preliminare
Organo di controllo
degli atti del PM
Decide di rinviare a giudizio o
di emettere sentenza di non
luogo a procedere
Pubblico
ministero
Procura della
Repubblica
Organo inquirente
1° grado
Ufficio del PM
Procura della
Repubblica
Il capo, gli altri Pm sono
sostituti procuratori
Giudice di
pace
Tribunale
ordinario
Corte
d’Assise
Magistrato che
resta in carica
per quattro anni
Costituito dal giudice
unico di primo grado
che emana sentenze in
materia civile e penale
Composta da otto
giudici giudica reati
gravi
Procuratore
della Repubblica
presso il
Tribunale
Il Pm dei processi in
Tribunale e in Corte
d’Assise
Procuratore
generale
2° grado
Corte d’Appello
Corte d’Assise d’Appello
Composta da tre giudici di
carriera. Riesamina le sentenze
del giudice unico del Tribunale
Composta come la Corte d’Assise.
Riesamina le sentenze della Corte
d’Assise
Il Pm dei processi
d’appello
Procuratore
generale presso la
Corte di
Cassazione
Il Pm dei processi in
Cassazione
Antimafia
3° grado
Organo inquirente
Corte di Cassazione
Decide sui ricorsi e verifica che la legge sia stata
applicata correttamente
Altri organi :Tribunale dei minorenni, Tribunale di sorveglianza- Tribunale
militare, Tribunale superiore delle acque pubbliche
Procuratore
nazionale antimafia
Coordina e dirige i sostituti
procuratori impegnati nei
delitti a sfondo mafioso
DDA
Direzione distrettuale
antimafia
Pool antimafia presso le
più grandi sedi
giudiziarie
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