Le entrate dello Stato




classificazione delle entrate basata sulla natura delle norme che la
disciplinano e non sulla struttura del rapporto o dei fatti che li
costituiscono. Abbiamo pertanto:
Entrate di diritto privato
entrate di diritto privato speciale
entrate tributarie :




imposte
tasse
contributi
monopoli fiscali.
1
Il tributo


Prestazione patrimoniale imposta, caratterizzata
dall’attitudine a determinare il concorso delle pubbliche
spese.
E’ un’ obbligazione nascente dalla legge la quale
ricollega sempre autoritativamente la prestazione di
dare una somma di denaro a fatti rispetto ai quali il
diverso combinarsi della volontà del privato e dell’agire
della pubblica amministrazione risulti idoneo a
manifestarne la capacità contributiva.
2
L’imposta




Prelevamento coattivo per ottenere i mezzi necessari
alla produzione di servizi pubblici indivisibili
Il presupposto consiste in un fatto o atto posto in
essere dal soggetto passivo senza alcuna relazione con
l’attività dell’ente impositore.
I suoi limiti sono nell’art. 23 e 53 cost.
Oggetto: prestazione di dare una somma di denaro
3
L’imposta


 dirette colpiscono una manifestazione diretta di capacità contributiva
colpiscono immediatamente e in misura esatta la capacità
contributiva del soggetto passivo (sul reddito/ periodiche).
si provvede al prelievo generale su tutta la ricchezza posseduta, prodotta o
accumulata.
 indirette tutte le altre, per il verificarsi di un fatto istantaneo
(es.trasferimenti). colpiscono una manifestazione indiretta di
capacità contributiva
Colpiscono ulteriormente gli impieghi della ricchezza posseduta
( spesa, consumo, trasferimenti..) consentendo di gravare più
selettivamente le diverse manifestazioni di capacità contributiva.
4
L’imposta


 personali (aliquota progressiva) tengono conto oltre che dell’
indice di ricchezza anche delle condizioni familiari e sociali
- POSSESSO DEL REDDITO
- residenza
 reali ( aliquota proporzionale) si riferiscono ai singoli
redditi, patrimoni, trasferimenti senza tener conto delle
condizioni familiari o personali, considerano gli indici di
ricchezza indipendentemente dal fatto che affluiscono nella
disponibilità del soggetto.
- PRODUZIONE DI REDDITO
- redditi prodotti nel territorio nazionale
5
La tassa


prestazione che lo Stato o altri enti pubblici possono
imporre al fine di procurarsi un’entrata in stretta
correlazione all’espletamento di attività che riguardano
specificamente l’obbligato e nell’ambito di un rapporto
di scambio di utilità, è quindi una prestazione ispirata al
principio della corrispettività
contrariamente l’imposta è una prestazione contributiva
6
La tassa



PRESUPPOSTO: - svolgimento di attività della pubblica
- prestazioni pubbliche divisibili[1]
- coattività della prestazione imposta (coattività desunta ora dalla sua
attitudine ad alterare il libero esplicarsi delle regole di mercato,
ora dall’impiego dello strumento giuridico dell’obbligazione ex
legge)

[1] ‘’I servizi divisibili sono quelli utilizzabili individualmente dai
cittadini (es. istruzione, trasporti). All’onere derivante
dall’erogazione dei servizi dvisibili si può far fronte facendo
pagare a ciascuno dei singoli utenti una parte del relativo costo e
quindi, una tassa.’’ Russo-Manuale di diritto tributario 1994
7
IL CONTRIBUTO

Prelievo coatto a carico di determinati soggetti
per il fatto che traggono vantaggio diretto o
indiretto da determinati servizi pubblici anche
senza che essi li abbiano richiesti.
8
Il monopolio fiscale


Monopolio: un soggetto è l’unico a svolgere una
certa attività economica nell’ambito di un
determinato mercato.
Una situazione di monopolio può verificarsi,
assumendo precisa rilevanza giuridica, anche per
effetto di una norma di una norma di legge che
vieti ai privati di svolgere un attività economica
la quale, nel contempo, viene riservata in via
esclusiva allo Stato o ad un altro ente pubblico.
9
Il monopolio fiscale


monopoli di diritto: sono introdotti per fini di
utilità generale concernenti beni e servizi che il
legislatore reputa di particolare interesse
pubblico
monopoli fiscali: rispondono all’esigenza di
procurare un’entrata tributaria.’’(Russo). I
monopoli fiscali rimasti in vigore sono i tabacchi
e il gioco del lotto
10
Il monopolio fiscale


Se la definizione di tributo è imperniata sui suoi
caratteri fiscali, il monopolio fiscale non è un tributo
(Giannini scriveva che la somma pagata per l’acquisto di
un genere di monopolio non è un’imposta ma il
corrispettivo dovuto per l’effetto di un normale
contratto di compravendita);
se invece ci si basa sulla funzione o scopo degli istituti
fiscali (il conseguimento di entrate), anche il monopolio
è un tributo, posto che esso viene istituito allo scopo di
conseguire entrate.
11
Le prestazioni imposte
Art.23 Cost.
“Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge”
12
Le prestazioni imposte
PRESTAZIONI
PERSONALI:
attività
comportanti l’esplicazione di energie fisiche
ed intellettuali con conseguente limitazione
per il privato della possibilità di determinare
liberamente la destinazione delle energie
medesime.
13
Le prestazioni imposte
PRESTAZIONI PATRIMONIALI: attitudine a
produrre una decurtazione del patrimonio
del privato.
La
decurtazione
patrimoniale
può
discendere tanto dalla perdita di un diritto
reale o di un credito quanto dalla nascita di
un’obbligazione avente ad oggetto anche
beni diversi dal denaro.
14
Il principio di legalità
Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento
giuridico:
le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare norme
dello stesso grado, o norme di grado inferiore, e devono
conformarsi alle norme di grado superiore.
Le fonti primarie sono le leggi, quelle secondarie sono i
regolamenti.
15
Il principio di legalità
1.
2.
3.
4.
Rinvio alla legge
Riserva di legge
Integrazione della disciplina legislativa
La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti
con gli altri principi costituzionali
16
Il principio di legalità
1.
Significato di rinvio alla legge:
Ar. 23 C. “nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge”
la formula dell’art. 23 si riferisce agli atti definibili leggi secondo il
criterio formale, cioè emanati dagli organi e con il procedimento
previsti dalla Costituzione (art. 70-74).
Si tratta di leggi in senso stretto, anche di rango costituzionale,
nonché (Atti aventi forza di legge) dei decreti legge e di quelli
legislativi.(Riserva relativa)
La previsione si estende, secondo la stessa Corte costituzionale (sent.
64/1965) alle leggi delle regioni sia a statuto speciale che a statuto
ordinario nonchè a quelle delle province autonome di Trento e di
17
Bolzano.
Il principio di legalità
2. La riserva di legge
L’art.23 fissa il principio della riserva di legge o
meglio di legalità tributaria
Le riserve di legge relative sono quelle che
consentono al legislatore di attribuire una parte
della disciplina ad atti normativi diversi dalla
legge.
Le riserve di legge assolute determinano che
tutta la materia deve essere disciplinata
esclusivamente per legge.
18
Il principio di legalità
Problematica
individuazione delle parti della disciplina
che devono essere comunque riservate
alla legge
19
Il principio di legalità
individuazione delle parti della disciplina
che
devono
essere
comunque
riservate alla legge
la base legislativa sia realizzata quando la legge
disciplina almeno gli elementi essenziali che
identificano la prestazione
il fatto al verificarsi del quale la prestazione è dovuta
(presupposto), il soggetto cui tale fatto è ricollegabile e che
deve la prestazione (soggetto passivo), i criteri di
determinazione quantitativa della prestazione stessa (base
imponibile e aliquota).
20
Il principio di legalità
Per quanto riguarda la misura del tributo la
Corte Costituzionale reputa rispettato il precetto
ex art. 23 se la legge indica la misura massima
dell’aliquota, o fissa criteri idonei a determinare la
discrezionalità dell’ente impositore, cui la legge
demanda la potestà normativa di fissare il
quantum, mediante la previsione di opportuni
limiti e controlli.
21
Il principio di legalità
3. Gli atti cui può essere rimessa l’integrazione
della disciplina legislativa
Il limite è trovato in principi costituzionali quali
UGUAGLIANZA (art. 3 Cost.)
CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (ART. 53 Cost.)
22
Il principio di legalità
4. La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti con gli altri
principi costituzionali
L’origine storica dell’art.23 : funzione sostanzialmente
garantistica.
La Corte Costituzionale ha, su tale base, fin dalle prime
sentenze riconosciuto la funzione garantistica dell’art. 23
come limite della sfera di libertà personale e patrimoniale
del privato di fronte all’imposizione autoritativa.
Esaminando le diverse teorie si denota un progressivo
spostamento della ratio della riserva dall’interesse del
privato alla propria libertà personale e patrimoniale
all’interesse generale o a molteplici interessi generali. Si
sostiene così che il fondamento ultimo della riserva
consiste nell’affermazione del principio democratico.
23
Le leggi e gli atti aventi forza di legge
LA
COSTITUZIONE
 LE LEGGI COSTITUZIONALI
Le norme
tributarie contenute in queste leggi si impongono
a quelle di rango inferiore e ne determinano
l’illegittimità costituzionale in caso di contrasto.
Più numerose e importanti :
 NORME POSTE CON LEGGE ORDINARIA E
CON ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
a seguito della riserva in favore di tali atti posta
dall’art. 23 Cost.
24
La riserva di legge
La riserva si risolve nel rispetto della
disciplina procedimentale dell’attività
legislativa.
Nel diritto tributario un limite alle
leggi-provvedimento è posto dagli
art. 3 e 53 della Costituzione che
vietano discriminazioni irragionevoli e
ingiustificate.
25
La riserva di legge
Il principio della delegazione legislativa è contenuto nell’art.76 Cost.:
‘’ L’esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e
criteri direttivi e solo per tempo limitato
e per oggetti definiti.’’
Decreto
legislativo
si giustifica con l’opportunità di sottrarre alle
assemblee parlamentari e di riservare agli organi
tecnici dell’esecutivo materie estremamente
complesse ed a elevato contenuto tecnico. E’
questa la ragione per cui, storicamente, le
principali riforme in materia tributaria e gli interventi
legislativi più importanti sono stati realizzati con il
meccanismo della delega.
26
La riserva di legge
I decreti legge
consentiti in casi straordinari di necessità ed
urgenza ex art.77 Cost.
Art.4 L.212/2000
“non si può disporre con decreto legge
l’istituzione di nuovi tributi né prevedere
l’applicazione di tributi esistenti ad altre
categorie di soggetti”
27
La riserva di legge
Regolamenti
In campo tributario vi è sempre una
previsione
legislativa
del
potere
normativo secondario che ne determina
l’ambito e le modalità di esecuzione.
il regolamento ancorchè delegato non può
surrogarsi alla legge bensì intervenire con
riguardo a quella parte della disciplina che
attiene alla determinazione quantitativa
della prestazione ed alla sua attuanzione,
nei limiti della disciplina fissata con legge.
28
La riserva di legge
Fonti comunitarie
“Con l’adesione al trattato, l’Italia ha operato una
limitazione della propria sovranità pienamente
legittimata dall’art. 11 Cost.: il che comporta deroga
alle norme costituzionali sia in materia di potestà
legislativa, sia in materia di riserva di legge. I
regolamenti comunitari, quindi, non violano l’art. 23
Cost.; essi operano in un proprio ambito, perché
appartengono all’ordinamento proprio della Comunità: il
diritto di questa ed il diritto interno dei singoli Stati
membri possono configurarsi come sistemi giuridici
autonomi e distinti, ancorchè coordinati secondo la
ripartizione di competenze stabilita e garantita dal
29
Art. 53 C.




C.1:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva.
C.2:
..il sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
30
Art. 53 C. & PRINCIPI




Principio di territorialità:
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche: sia che
siano soggetti residenti che non.
Tutti coloro che producono fatti espressivi di capacità
contributiva nel territorio dello stato.
funzione solidaristica
31
Art. 53 C. & PRINCIPI



Principio di capacità contributiva:
“In ragione della loro capacità contributiva”:
“Capacità del contribuente di contribuire alla spesa pubblica”
Deve essere assoggettata a tassazione la ricchezza complessiva del
soggetto sul quale viene ad appuntarsi il dovere di concorrere alle spese
pubbliche; tale obiettivo non è realizzabile tramite l’istituzione di
un’unica imposta, ma in concreto mediante la coesistenza di più tributi,
ciascuno dei quali volto a colpire, pur se nelle sue diverse
manifestazioni, una specifica forza economica assunta nella sua
globalità (come il reddito complessivo, il patrimonio complessivo, i suoi
incrementi di valore, la spesa complessiva).



Principio di attualità:
Principio di effettività:
funzione garantistica.
32
Art. 53 C. & PRINCIPI







Principio di attualità:
Il presupposto (fatto espressivo di capacità contributiva) deve essere
attuale (non futuro o passato) rispetto al momento genetico della
prestazione tributaria.
Principio di effettività:
La base imponibile su cui si applica il tributo deve essere effettiva(non
potenziale)
Limite:
le risorse economiche indispensabili per il soddisfacimento dei
fabbisogni del contribuente non possono essere assoggettate ad
imposizione (minimo vitale)
Il soggetto passivo del tributo è colui che avendo la titolarità giuridica
delle foni di ricchezza assoggettate al prelievo, ne può disporre.
33
Art. 53 C. & PRINCIPI




Progressività
Considerata la circostanza che il sacrificio recato al singolo dal
concorso alle spese pubbliche risulta tanto maggiore quanto
minore è la ricchezza posseduta, e viceversa è tanto minore quanto
maggiore è la ricchezza posseduta, il legislatore, al fine di garantire
il Principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 c.2), ha introdotto un
sistema di tassazione di tipo progressivo.
Le aliquote (e l’onere tributario) crescono in misura più che
proporzionale rispetto alla crescita della ricchezza.
Nel campo delle imposte dirette (sui redditi) tale principio è reso
tecnicamente mediante il sistema degli scaglioni.
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La riserva di legge a cura di Clelia Buccico