43
2009
9 novembre
Scudo fiscale
l’applicazione ai lavoratori dipendenti
Le notizie flash
Lavoro occasionale:
comunicazione
all’Inail via fax
Aggiornamenti professionali
UniEMens: nuovo
documento tecnico
Formulari e check list
Edili: pubblicato il
modulo per ottenere la
riduzione contributiva
INDICE
Le notizie flash
• Sconto edili: i chiarimenti dell’Inps
pag.
3
• Meno vincoli per i cantieri edili non complessi
pag.
3
• Pubblicato il piano per l’occupazione dei giovani ''Italia 2020''
pag.
3
• Artigiani e commercianti neoiscritti Inps: a novembre doppio versamento
• Versamento dei contributi per colf e badanti per i periodi precedenti alla
pag.
3
pag.
4
pag.
4
pag.
4
pag.
5
pag.
5
pag.
5
pag.
5
pag.
5
pag.
6
pag.
6
pag.
6
pag.
6
pag.
7
• L’interesse allo scudo fiscale da parte dei lavoratori dipendenti
pag.
8
• Contenzioso amministrativo e richiesta del Durc
pag. 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sanatoria
Pubblicata la bozza del modello 730/2010
Lavoro occasionale: comunicazioni all’Inail via fax
Pubblicata la bozza del modello Irap
Tredicesima più ricca per i pensionati
Pubblicate le aliquote per la ricongiunzione
Riforma previdenziale Enpacl approvata dal Ministero del Lavoro
Morti bianche: pubblicata la guida per gli interventi a sostegno di vittime e
familiari
Approvato il regolamento per la formazione dei consulenti del lavoro
Tfr e contratti di solidarietà: dietrofront del Ministero
Contratto di solidarietà esteso alle piccole e medie imprese
Mancato rispetto del progetto: presunzione assoluta di lavoro subordinato
Risarcimento del danno biologico e assicurazione per la responsabilità
civile
Il punto di pratica professionale
Aggiornamenti professionali
• UniEMens: le novità del documento tecnico del 26 ottobre 2009
pag. 20
Sintesi operative Paghe e Contributi
• UniEMens: dal progetto alla realizzazione (seconda parte)
pag. 22
Formulari e check list
• Riduzione contributiva edili: il modulo e le indicazioni Inps
pag. 36
Il calendario delle scadenze
• Calendario delle scadenze dal 16 al 30 novembre
pag. 39
Le notizie flash - a cura di Marina Ducci e Sara Cunego
IN PRIMO PIANO
Sconto edili: i chiarimenti dell’Inps.
L’Inps, con circolare n.115 del 5 novembre 2009, ricorda che il decreto 16
luglio 2009, pubblicato in G.U. il 14 ottobre, ha reso applicabile anche per il
2009 la riduzione contributiva dell’11,5% per le aziende de settore edile
inquadrate con i codici Istat dal 45.11 al 45.45.2.
La riduzione non spetta per gli operai assunti a tempo parziale e per i soggetti
che hanno diritto a riduzioni contributive ad altro titolo.
I conguagli potranno essere effettuati tramite DM10 inserendo nel quadro ‘D’
il codice ‘206’ e per i periodi pregressi il codice ’207’; l’Istituto si riserva di
fornire ulteriori indicazioni per la compilazione del flusso UniEMens.
Per maggiori approfondimenti sul tema si veda l’articolo pubblicato a pagina
36 della presente Circolare di Lavoro e Previdenza.
Meno vincoli per i cantieri edili non complessi.
Il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con circolare n.30
del 29 ottobre 2009, chiarisce che, nel caso di cantieri edili non soggetti a
permesso di costruzione, il committente può nominare il solo coordinatore per
l’esecuzione del cantiere, il quale coordinerà anche la progettazione, visto
che l’entità delle mansioni è relativa e può essere affidata all’unica figura del
coordinatore per l’esecuzione.
Infatti Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro prevede con riguardo ai cantieri temporanei o mobili, che: “La
disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a
permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Pubblicato il piano per l’occupazione dei giovani ''Italia 2020''.
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il piano di azione per
l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro.
Tale piano delinea delle linee di azione comuni ai Ministeri del Lavoro e
dell’Istruzione per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema
formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei
lavoratori più giovani.
Sono sei le priorità individuate: facilitare la transizione dalla scuola al lavoro,
rilanciare l'istruzione tecnico-professionale ed il contratto di apprendistato,
ripensare il ruolo della formazione universitaria, aprire i dottorati di ricerca al
sistema produttivo e al mercato del lavoro.
Il Ministero sottolinea che sulle linee di azione sarà convocato un tavolo con
le parti sociali e le associazioni di categoria.
Inps
Circolare
05/11/2009
n.115
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali,
Circolare
29/10/2009
n.30
Piano di azione Italia
2020
Sintesi Piano di azione
Italia 2020
CONTRIBUTI E PREMI
Artigiani e commercianti neoiscritti Inps: a novembre doppio versamento.
L’Inps, con messaggio n.25248/09 del 5 novembre 2009, ricorda che per
artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno è prevista una doppia
scadenza nel mese di novembre. Entro il 16 novembre dovranno infatti
essere versati i contributi relativi al terzo trimestre 2009, determinati in base
al minimale di reddito e alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di
reddito per i periodi pregressi. Il 30 novembre, invece, dovranno essere
versati i contributi relativi al saldo 2008 e anni precedenti e all’acconto 2009,
in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.
Inps
Messaggio
25/11/2009
n.25249
Circolare n. 43/2009, pag. 3
Versamento dei contributi per colf e badanti per i periodi precedenti alla
sanatoria.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 2 novembre 2009 è stato pubblicato il D.M.
2 settembre 2009 del Ministero del Lavoro, contenente le modalità di
versamento delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di
contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa ai periodi lavorativi
antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario di €
500,00.
I datori di lavoro dovranno presentare domanda all'Inps e poi potranno
versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i
relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti al primo aprile 2009 in
un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, con le seguenti
maggiorazioni:
• fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
• fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal
venticinquesimo mese.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Decreto
02/09/2009
G.U.
02/11/2009
n.255
MODULISTICA E SOFTWARE
Pubblicata la bozza del modello 730/2010.
È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello
730/2010, che presenta novità nelle sezioni: prospetto “Coniuge e familiari a
carico”, nel quadro ‘C’ “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, nel quadro
‘E’ “Oneri e Spese” e nel quadro ‘G’ “Crediti d’imposta”.
Le principali innovazioni vengono riepilogate dall’Agenzia in un comunicato,
nel quale si sottolinea che:
• è stata eliminata la colonna ‘8’, funzionale alla richiesta del “bonus
straordinario” nel prospetto coniuge e familiari a carico”;
• il rigo ‘C5’ è stato rinominato “Somme per incremento di produttività”
poiché è stato eliminato il riferimento al “lavoro straordinario e/o
supplementare”;
• è stata inserita la sezione V nel quadro ‘C’ per l’inserimento del beneficio,
determinato dal sostituto d’imposta, che riguarda il personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
• nella sezione IV del quadro ‘E’, riservata alle spese per le quali spetta la
detrazione d’imposta del 20%, è stata introdotta la colonna 4 al fine di
indicare le spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici,
apparecchi televisivi e computer, finalizzati all’arredo dell’immobile
ristrutturato;
• nella sezione V del quadro ‘E’, riservata alle spese per le quali spetta la
detrazione d’imposta del 55%, è stata introdotta la nuova colonna 4
“Rideterminazione rate”, al fine di consentire agli eredi e agli acquirenti di
immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica, realizzati nel
2008, la rideterminazione del numero delle rate residue;
• nel quadro ‘G’ è stata introdotta la sezione IV al fine di consentire ai
contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo di fruire del credito d’imposta con
riferimento alle spese sostenute per la riparazione, la ricostruzione o
l’acquisto dell’immobile danneggiato.
Lavoro occasionale: comunicazioni all’Inail via fax.
L’Inail, con nota n.9627 datata 30 ottobre 2009, rende noto di aver
predisposto la modulistica da inviare via fax per la comunicazione preventiva
e variazione dati prestazioni occasionali di lavoro accessorio e l’elenco delle
codifiche delle attività lavorative di lavoro accessorio da inserire nella
modulistica.
I moduli dovranno essere compilati e inviati al n.800.657.657.
Agenzia delle Entrate
Bozza modello
730/2010
Comunicato sulle
novità
Inail
Nota
30/10/2009
n.9627
Moduli
Elenco codifiche
Circolare n. 43/2009, pag. 4
Pubblicata la bozza del modello Irap.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza del modello di
dichiarazione Irap da presentare nell’anno 2010 per il periodo d’imposta
2009, il quale presenta delle novità nel quadro IR “ripartizione della base
imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e nel quadro IS
“prospetti vari”. Insieme alla bozza è stato pubblicato anche un comunicato
che evidenzia le principali novità del prospetto rispetto a quello del 2009.
Agenzia delle Entrate
Bozza modello IRAP
Comunicato sulle
novità
PREVIDENZA
Tredicesima più ricca per i pensionati.
L’Inps, con messaggio n.24950, rende noto che con la rata di dicembre della
pensione verrà erogata la tredicesima, il cui importo sarà maggiorato di €
155,00. Tale maggiorazione sarà erogata solamente ai pensionati,
appartenenti a qualsiasi Ente di previdenza, che ricevono una pensione il cui
importo complessivo non è maggiore del trattamento minimo.
Tal beneficio previsto dalla Finanziaria 2001 soggiace alle seguenti
condizioni: il pensionato non deve avere redditi assoggettabili all'Irpef
d'importo superiore a una volta e mezza il minimo; il reddito della coppia non
deve superare tre volte il minimo; non deve comunque essere superato il
limite personale di euro 8.926,32. Inoltre, quando la pensione supera il
minimo, ma l'ammontare del reddito resta entro i limiti stabiliti, l'aggiunta alla
tredicesima viene proporzionalmente ridotta.
Pubblicate le aliquote per la ricongiunzione.
L’Inps, con circolare n.114 del 5 novembre 2009, rende note le aliquote
contributive e retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D., da
applicare in sede di attuazione delle costituzioni di posizioni assicurative per i
dipendenti pubblici che non hanno diritto alla pensione (L. n.322/58) e per la
ricongiunzione dei periodi assicurativi (L. n.29/79).
Riforma previdenziale Enpacl approvata dal Ministero del Lavoro.
Il presidente dell’Enpacl, in una news del 20 ottobre scorso, comunica che il
tavolo tecnico sulle Casse presso il Ministero del Lavoro si è concluso con
l’approvazione della riforma varata dall'Assemblea nel giugno 2008, ad
esclusione della modularità contributiva, cioè alla possibilità per il
professionista di versare contributi maggiori per poi avere una pensione
maggiore. Le principali novità prevedono l'aumento della contribuzione
soggettiva, l'abolizione della restituzione dei contributi per coloro che si
cancellano senza aver maturato i requisiti minimi, l'introduzione della
pensione di vecchiaia contributiva a requisiti ridotti.
La riforma del sistema pensionistico, a regime già dal 1° gennaio 2010,
entrerà ufficialmente in vigore solo dopo la pubblicazione del relativo avviso
sulla Gazzetta Ufficiale.
Inps
Messaggio
n.24950
Inps
Circolare
05/11/2009
n.114
Presidente Enpacl
News
29/10/2009
Regolamento Enpacl
SALUTE E SICUREZZA
Morti bianche: pubblicata la guida per gli interventi a sostegno di
vittime e familiari.
Sul sito del Ministero dell'Interno è stata pubblicata una guida alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali a sostegno delle vittime di incidenti sul lavoro e
dei loro familiari.
L’opuscolo si compone di due sezioni:
• la prima è dedicata alle prestazioni in favore delle vittime di infortuni sul
lavoro che scaturiscono da disposizioni normative o dall’impegno di enti ed
istituzioni;
• la seconda descrive le prestazioni previste per i familiari delle vittime degli
infortuni sul lavoro.
Ministero dell’interno
Guida “gli incidenti sul
lavoro - interventi a
sostegno delle vittime
e dei familiari”
Circolare n. 43/2009, pag. 5
ADEMPIMENTI
Approvato il regolamento per la formazione dei consulenti del lavoro.
In data 30 ottobre 2009 è stato approvato il testo definitivo del regolamento
della Formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro, che in tredici
punti innova la modalità di maturazione dei crediti formativi a partire dal
prossimo 14 novembre. Le principali novità riguardano:
• l’obbligo di conseguire almeno 50 crediti per biennio (il credito formativo
unitario equivale a un’ora di formazione), di cui almeno 6 nelle materie di
ordinamento professionale e deontologia;
• il numero minimo di crediti formativi da conseguire nell’anno formativo, pari a 16;
• la possibilità di scegliere la formazione e-learning nel limite massimo di 15
ore per biennio;
• l’obbligo di valutare a posteriori la qualità dell'intervento formativo, tramite
un test di verifica, affinché la formazione a distanza sia valida. Una volta
superato il test, la piattaforma formativa dovrà rilasciare automaticamente
l'attestato personalizzato che certifica il credito maturato;
• per il triennio sperimentale 2008/2010 i crediti da maturare saranno 75, di
cui tre nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico.
Consiglio Nazionale
dei Consulenti del
Lavoro
Regolamento
Formazione continua
30/10/2009
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Tfr e contratti di solidarietà: dietrofront del Ministero.
Il Ministero del Lavoro, con nota n.16582 del 3 novembre scorso, rettifica
quanto precedentemente affermato con la nota n.11025 del 30 luglio 2009 e
chiarisce che il Tfr non rientra nella base retributiva ai fini del calcolo del
contributo integrativo spettante all'impresa e ai lavoratori che stipulano
contratti di solidarietà difensivi.
La nota ricorda che la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo
integrativo è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito
durante il periodo nel quale l’azienda ha disposto la riduzione dell’orario di
lavoro, pertanto comprende unicamente le voci connotate dal requisito
dell’immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà. Per
questo motivo il rateo del Tfr non può essere incluso nella base retributiva,
poiché, sebbene sia caratterizzato dalla stabilità dell’erogazione e non sia
maturato a titolo occasionale, costituisce elemento differito.
Contratto di solidarietà esteso alle piccole e medie imprese.
Il Ministero del Lavoro, con nota n.22114 del 3 novembre scorso, rende noto
che è stata estesa anche alle imprese con meno di 15 dipendenti la possibilità
di fruire del contratto di solidarietà difensiva, al fine di evitare licenziamenti
plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. Il ricorso a questa tipologia
di ammortizzatore, previsto dalla L. n.33/09 anche per le piccole imprese,
consente al datore di lavoro di ottenere un contributo economico pari alla metà
delle retribuzioni non erogate. La nota ricorda che per accedere al beneficio i
datori di lavoro interessati devono stipulare un accordo sindacale con le
associazioni maggiormente rappresentative.
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Nota
03/11/2009
n.16582
Ministero del Lavoro,
della Salute e delle
Politiche Sociali
Nota
03/11/2009
n.22114
CONTENZIOSO
Mancato rispetto del progetto: presunzione assoluta di lavoro subordinato.
Il tribunale di Milano, con la sentenza del 15 ottobre 2009, ha stabilito che le
irregolarità nell’esecuzione del progetto, derivanti dallo svolgimento di attività
estranee allo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.69, D.Lgs.
n.269/03 e, pertanto, i relativi rapporti di lavoro sono stati trasformati in lavoro
subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio.
Nel caso oggetto della decisione, in sede ispettiva era stato verificato che il
committente utilizzava le prestazioni di diversi collaboratori a progetto al di
fuori dei limiti che quest’ultimo individuava, in quanto l’attività svolta si era di
fatto risolta in una generica messa a disposizione delle proprie energie
lavorative a favore della società committente.
Tribunale di Milano
Sentenza
24/09/2009
n.4098
Circolare n. 43/2009, pag. 6
Risarcimento del danno biologico e assicurazione per la responsabilità
civile.
La Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza 26 ottobre 2009, n.22608,
ha chiarito che la polizza sottoscritta dal datore di lavoro, in relazione alla
responsabilità civile per i danni verso terzi e verso i propri lavoratori, non è
estesa al danno biologico nel caso in cui sia stata sottoscritta prima
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.38/00, in quanto tale polizza si riferiva alla
stessa copertura prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
La polizza faceva infatti riferimento agli artt.10 e 11 del DPR n.1124/65,
norme che prevedono una copertura assicurativa non riferibile al danno
biologico, in quanto le indennità ivi previste sono collegate e commisurate
esclusivamente ai “riflessi che la menomazione psicofisica ha sull’attitudine al
lavoro dell’assicurato”.
www.cslavoro.it
I Servizi interattivi dedicati
Corte di Cassazione
Sezione III
Sentenza
26/10/2009
n.22608
Area Riservata Abbonati
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di riferimento, o sul sito, di prelevare i documenti, i
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Circolare n. 43/2009, pag. 7
Il punto di pratica professionale
L’interesse allo scudo fiscale da parte
dei lavoratori dipendenti
a cura di Maurizio Tozzi – Esperto tributario
Il perché dello
scudo fiscale
Lo scudo fiscale ha caratterizzato il recente periodo divenendo l’argomento
maggiormente dibattuto dalla stampa specializzata. La principale attenzione
è stata posta soprattutto nei confronti dei contribuenti che hanno in primis
violato le disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi in Italia,
occultando conseguentemente tali redditi all’estero. Per questi soggetti, in
effetti, lo scudo rappresenta un’opportunità unica, potendo evitare qualsiasi
conseguenza accertativa o sanzionatoria. Ciò nondimeno, interessati allo
scudo sono anche i contribuenti, come i lavoratori dipendenti, che mai
hanno evaso imponibili in Italia, ma che detenendo all’estero i capitali in
violazione delle regole sul monitoraggio fiscale sono oggi esposti a
conseguenze sanzionatorie.
È
innegabile,
anzitutto, che lo
Scudo
fiscale
rappresenta
il
tentativo
di
far
rientrare in Italia
capitali utili ai fini
del
rilancio
del
sistema
impresa,
nonché
di
supportare la capacità del sistema finanziario di concedere l’adeguato credito alle stesse imprese.
Da questo punto di vista non deve sfuggire che la disposizione in argomento è in stretta
connessione con due ulteriori agevolazioni che attengono il mondo imprenditoriale, vale a dire:
¾ la ricapitalizzazione agevolata delle società, cui viene riconosciuto un bonus consistente in
un’ulteriore deduzione per cinque anni del 3% dei conferimenti effettuati da parte dei soci
persone fisiche, fino ad un massimo di 500,00 mila euro. Evidentemente, i principali benefattori
saranno le società con soci che “scudano” capitali detenuti all’estero e hanno l’opportunità di un
impiego legittimo e agevolato in Italia;
¾ la c.d. Tremonti-ter, ossia la possibilità di procedere ad investimenti agevolati, laddove si ottiene
come beneficio l’ulteriore deduzione del 50% del costo sostenuto per l’acquisto del bene. Anche
in tal caso, i maggiori benefici saranno a vantaggio di coloro che hanno fatto rientrare i capitali in
Italia e, sia transitando per la ricapitalizzazione sia con intervento diretto nel caso delle imprese
individuali, legittimamente possono acquistare beni necessari all’attività fruendo della relativa
agevolazione.
A fronte di tale “incrocio” di agevolazioni, deve però sottolinearsi anche una forte “stretta” sul piano
dei controlli e delle sanzioni applicabili verso coloro che continuano a detenere capitali all’estero in
violazione delle regole sul c.d. monitoraggio fiscale, in special modo se trattasi di Paesi che
rientrano nella nota black list di cui al D.M. 4 maggio 1999. In tale ambito, infatti, oltre a dover
segnalare la creazione di una task force integrata tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza,
deve rammentarsi che il legislatore della Manovra Estiva è intervenuto in tre direzioni:
F incrementando le sanzioni in caso di violazione della compilazione del quadro RW per quanto
attiene agli investimenti e alle attività detenute all’estero;
F introducendo una presunzione legale relativa secondo cui i capitali detenuti all’estero in
Paesi black list sono stati formati mediante redditi sottratti a tassazione in Italia;
F inasprendo le disposizioni in materia di esimente per la disapplicazione della normativa CFC
(Controlled Foreign Companies – controllate estere).
Circolare n. 43/2009, pag. 8
Le casistiche che potrebbero riguardare il lavoratore dipendente
Tralasciando le problematiche che riguardano le società CFC, è necessario riflettere
adeguatamente sulle altre variazioni normative, che possono riguardare anche il lavoratore
dipendente.
Nulla vieta, infatti, che il lavoratore dipendente, anche in presenza del totale rispetto della
normativa italiana in tema di dichiarazione dei redditi, nonché delle convenzioni contro le doppie
imposizioni nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta direttamente all’estero, decida di
impiegare i suoi redditi in investimenti all’estero. Probabilmente, la maggior parte delle casistiche
riguarderà soggetti che:
` avendo prestato lavoro all’estero o anche frequentando corsi di specializzazione o
perfezionamento, hanno aperto dei conti correnti presso degli intermediari del Paese
estero o comunque hanno maturato altre attività. Il caso tipico è rappresentato dai manager
che solitamente ricevono, a seguito dell’incarico all’estero, un “pacchetto retributivo”
comprensivo di diversi benefit, quali premi assicurativi, incentivi, stock options, etc1;
` hanno acquistato un immobile all’estero;
` pur essendo non italiani, sono residenti in Italia per motivi di lavoro ed hanno inviato al
Paese di origine i propri risparmi legittimamente dichiarati provvedendo ai relativi impieghi.
La precedente elencazione non deve stupire. Erroneamente, si ritiene che lo scudo fiscale
sia rivolto solo agli evasori fiscali, così come, di converso, il sistema del monitoraggio fiscale
raramente è preso in considerazione per quanto concerne i contribuenti in regola con le
dichiarazioni fiscali.
Sul punto deve necessariamente rammentarsi che le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale
dei capitali detenuti all’estero riguardano tutti i soggetti residenti in Italia. In particolare, il D.L.
n.167/90 reca l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Finanziaria la consistenza dei propri
investimenti all’estero ed i flussi ad essi relativi, nonché di evidenziare eventuali trasporti all’estero,
o dall’estero, di denaro e altre attività effettuate senza il tramite di intermediari residenti, ovvero
ricorrendo al c.d. trasporto al seguito del contante. Detto monitoraggio avviene mediante il quadro
RW di Unico, ad eccezione delle casistiche del c.d. trasporto al seguito, laddove si rende
necessaria una dichiarazione doganale secondo quanto previsto dagli artt.3 e seguenti del D.Lgs.
19 novembre 2008, n.195. In estrema sintesi, il quadro RW si compone di tre sezioni in cui
indicare:
i trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o
titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari
residenti, per un importo complessivo superiore a 10 mila euro (sezione I di RW, esclusi i
trasferimenti estero su estero);
1
Per tali soggetti deve comunque tenersi conto, se esistente, della causa ostativa rappresentata dal questionario inviato dall’Agenzia
delle Entrate, di cui si dirà nel prosieguo.
Circolare n. 43/2009, pag. 9
la detenzione al termine del periodo d’imposta di investimenti all’estero o attività di natura
finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro suscettibili di produrre redditi di fonte
estera imponibili in Italia (sezione II di RW);
l’effettuazione di trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto attività e investimenti
all’estero, di importo superiore a 10 mila euro, anche se alla fine dell’anno non si detengono
tali attività e investimenti (sezione III di RW).
La violazione di tale obbligo di monitoraggio, esteso a tutti i contribuenti residenti in Italia,
comporta:
F l’applicazione delle relative sanzioni che, come detto, sono state incrementate dalla Manovra
Estiva2;
F la possibilità di accedere allo Scudo fiscale per evitare dette sanzioni.
Da quanto sopra, emerge che anche il comune lavoratore dipendente può essere
interessato allo Scudo fiscale, pur avendo sempre legittimamente dichiarato i propri redditi
in Italia. Infatti, non è importante se i redditi con cui sono stati acquisiti i capitali all’estero siano
stati o meno interamente dichiarati in Italia; l’aspetto fondamentale è la mancata compilazione del
quadro RW, oppure l’aver effettuato il trasporto al seguito del denaro contante senza ottemperare
alla necessaria dichiarazione doganale. Aver effettuato tale violazione significa essere esposti al
relativo regime sanzionatorio, con necessità dunque di effettuare lo Scudo fiscale3.
Relativamente al “mondo” dei lavoratori dipendenti che detengono capitali all’estero, pertanto, lo
Scudo fiscale serve nella generalità dei casi soltanto ad evitare l’applicazione delle relative
sanzioni, non essendo necessario fruire dello “schermo” verso futuri accertamenti, salvo che lo
stesso dipendente non abbia altro da “nascondere”. Ciò nondimeno, il costo dell’operazione resta
2
In particolare, il sistema sanzionatorio previsto dal citato D.L. n.167/90, in virtù delle recenti modifiche è così strutturato:
- in caso di mancata compilazione della sezione I, si applica la sanzione nella misura dal 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la
confisca dei beni di corrispondente valore;
- relativamente alla sezione II, la sanzione è incrementata dalla precedente misura del 5-25%, nella misura del 10-50% degli importi
non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore;
- infine, nel caso di violazioni relative alla sezione III, la sanzione applicabile è nella misura dal 10 al 50% (anche in tal caso raddoppio
delle sanzioni precedenti, pari a 5-25%), non essendo invece prevista la confisca per equivalente.
3
L’ovvia alternativa è “confidare” nelle difficoltà del fisco di venir a conoscenza di tali capitali all’estero, ma sul punto si sottolinea un
aspetto ben preciso: nell’era dell’informatica è certamente semplice per l’Amministrazione Finanziaria, nell’ambito dei costanti scambi di
informazione, venire a conoscenza dell’intestazione di un immobile o dell’esistenza di un conto corrente, mentre invece resta difficile
seguire le tracce di coloro che sono altamente strutturati e magari detengono i capitali in questione tramite una serie di “schermi”
societari dislocati in diversi Paesi esteri. Pertanto, i più esposti a tali controlli di base sembrano essere proprio i contribuenti che mai
hanno concepito l’investimento all’estero come forma di evasione, bensì come lecito investimento di redditi dichiarati in Italia.
Circolare n. 43/2009, pag. 10
lo stesso, pari al 5% dei capitali detenuti all’estero, assolutamente non rilevando se trattasi di
capitali creati a fronte di redditi legittimamente detenuti e dichiarati4.
Deve comunque sottolinearsi che anche per i lavoratori dipendenti lo Scudo fiscale effettuato, oltre
ad eliminare il rischio sanzionatorio, potrà essere utilizzato in tutte quelle fattispecie in cui
l’eventuale accertamento posto in essere in Italia potrebbe essere astrattamente riconducibile ai
redditi detenuti illegalmente all’estero, come nel caso del redditometro.
Infine, nei confronti dei lavoratori dipendenti che per svariati motivi detengono capitali in
Paesi rientranti nella c.d. black list, lo Scudo fiscale deve essere quanto mai consigliato. Si
è detto in precedenza che proprio tali soggetti, essendo i meno strutturati e forse anche i meno
preoccupati nell’ottica di un controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria5, potrebbero altresì
essere i primi ad essere individuati sulla base di semplici scambi di informazioni, considerato che
diversi Paesi “black list” stanno cercando di aderire in vario modo alle richieste Ocse, divenendo
più trasparenti. Basti pensare al classico caso del manager di un’azienda che ha lavorato per anni
in un Paese black list, è stato regolarmente tassato in Italia essendo a tutti gli effetti un cittadino
residente ma allo stesso tempo ha deciso di aprire e tenere ancora attivo un conto corrente nel
predetto Paese estero, pur essendo ritornato in Italia. Orbene, la nuova disposizione in materia
prevede che in caso di violazione delle regole sul monitoraggio fiscale (in tal caso, infedele
compilazione della dichiarazione non avendo compilato la seconda sezione del quadro RW), si
hanno le seguenti conseguenze:
` presunzione che i capitali detenuti all’estero sono stati realizzati, salvo prova contraria, con
redditi evasi in Italia;
` raddoppio delle sanzioni ordinarie.
Tornando all’esempio, il nostro manager, ferma restando la sanzione per omessa compilazione
della II sezione del quadro RW (dal 10 al 50% dell’ammontare non indicato), dovrà anzitutto
preoccuparsi di “tracciare” le modalità con cui è stato costituito ed alimentato il conto corrente
all’estero per evitare, in caso di accertamento, la presunzione di realizzazione con redditi evasi. Se
non è in grado di supportare tale prova, scatterà la presunzione con recupero non soltanto delle
imposte evase mediante l’applicazione delle ordinarie aliquote italiane, ma anche delle sanzioni
irrogate nella misura dal 200 al 400%. Di fatto, vi è il rischio concreto non solo di perdere per intero
il capitale detenuto all’estero, ma anche qualcosa in più. Si pensi ad un importo di 100 mila euro, la
cui tassazione, mediamente, si aggira intorno al 38% (incluso le addizionali). Il fisco italiano, in
assenza di prova contraria, recupererà non soltanto le imposte pari a circa 38 mila euro, ma
applicherà anche la sanzione pari almeno a 76 mila euro (200% come sanzione minima in caso di
infedele dichiarazione, altrimenti almeno 240% in caso di omessa dichiarazione), cui devono
aggiungersi anche le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW (5% quale sanzione
minima negli anni passati, ora 10%). In totale, il recupero impositivo si aggira ad almeno il 120%
del capitale detenuto, ossia approssimativamente, nel caso ipotizzato, 120 mila euro.
Lo Scudo in pillole
Le osservazioni precedenti chiariscono perché l’operazione “Scudo fiscale” debba essere esposta
anche ai lavoratori dipendenti. È d’obbligo chiedersi, infatti, quanti di loro abbiano detenuto
immobili all’estero o altre attività, sia finanziarie che patrimoniali, così come, per quanto sia
paradossale, si rende necessario analizzare la posizione di tanti lavoratori non italiani ma residenti
in Italia e tenuti ai relativi adempimenti dichiarativi6. Senza dimenticare la situazione delicata dei
manager che hanno ricevuto il questionario predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
4
È appena il caso di sottolineare l’iniquità dello Scudo fiscale, che allo stesso costo consente a coloro che hanno anche evaso, non
dichiarando in Italia i redditi accumulati all’estero, di sanare non soltanto gli aspetti sanzionatori (al pari dei “nostri” lavoratori dipendenti
che non hanno monitorato i propri investimenti all’estero), ma di ottenere pure una franchigia da utilizzare nell’evenienza di un
accertamento.
5
Magari proprio perché non hanno mai omesso la dichiarazione dei redditi percepiti in Italia e quindi si considerano al riparo di qualsiasi
contestazione.
6
Purtroppo le disposizioni sul monitoraggio fiscale non distinguono tra cittadini italiani o meno. Pertanto, sono interessati agli
adempimenti, ad esempio, anche tutti gli extra-comunitari che risiedono in Italia. Al riguardo, si pensi al continuo invio di capitali da parte
di tali soggetti ai familiari rimasti nel Paese di origine. Dovrebbero essere monitorati, infatti, anche i relativi impieghi (conti correnti
all’estero, immobili, etc). Il condizionale è d’obbligo non tanto sul piano dell’adempimento, che anche in considerazione del silenzio
dell’Agenzia delle Entrate sembra confermato, quanto soprattutto in considerazione della difficile conoscenza di tutti i dati necessari,
oltre che in forza della semplice osservazione del come, quando e con quale efficacia sarà possibile da parte dell’Amministrazione
Finanziaria controllare anche tali soggetti, nonché esperire eventuali forme di aggressione nei Paesi di origine. In tale direzione, a far
dormire sonni tranquilli sembra essere il caso “Maradona” laddove, a fronte di un contenzioso di vecchia data e di circa 35 milioni di
euro, verso il campione sportivo le uniche forme di aggressione sono state effettuate in ordine ai “capitali” disponibili in Italia, vale a dire,
nel tempo, un rolex e un paio di orecchini con diamanti.
Circolare n. 43/2009, pag. 11
In tale sede non si vogliono affatto analizzare le molteplici implicazioni della procedura,
opportunamente vagliate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.43 del 10 ottobre 2009, cui si
rinvia per ulteriori approfondimenti. In estrema sintesi:
` interessati allo Scudo fiscale sono i contribuenti persone fisiche, anche se titolari di partita Iva,
gli enti non commerciali e le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’art.5 del
Tuir, che detengono le attività all’estero, anche mediante interposizione fittizia;
` le attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione devono essere detenute all’estero ad
una data non successiva al 31 dicembre 2008 e possono essere rimpatriate in Italia ovvero
anche solo regolarizzate (cioè mantenute all’estero);
` per accedere allo scudo è necessaria la presentazione di una dichiarazione riservata ad un
intermediario del settore finanziario, da effettuare nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009
ed il 15 dicembre 2009, data fissata a seguito dell’emendamento Fleres e rispetto alla quale si
7
ritiene probabile una futura proroga ;
` la procedura si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva fissata, in misura forfetaria,
al 5% dell’importo emerso. In particolare, il perfezionamento avviene con la fornitura della
provvista necessaria all’intermediario finanziario, che può anche attingere direttamente dalle
risorse rimpatriate;
` con l’emersione si ottengono degli effetti preclusivi rispetto agli accertamenti fiscali e
contributivi, fino a concorrenza dell’importo fatto emergere, l’estinzione delle sanzioni di natura
amministrativa e di diversi reati tributari, nonché di altri reati penali e societari in rapporto di
causalità con i predetti reati tributari.
Con particolare riguardo ai contribuenti lavoratori dipendenti, sembra opportuno soffermare
l’attenzione su due aspetti ben precisi:
F l’emersione di un conto corrente all’estero;
F la regolarizzazione dell’immobile.
Il conto corrente all’estero
Si è detto in precedenza che la detenzione di un conto corrente all’estero è presumibilmente
l’evento più diffuso tra i lavoratori dipendenti. Non rileva la modalità con cui tale conto corrente si è
alimentato, potendo trattarsi di depositi e conti correnti bancari costituiti anche a seguito di
accrediti di stipendi, di pensione o di compensi. Ovviamente, non devono essere “scudati” i
depositi e i conti correnti da cui derivino risultati reddituali di natura finanziaria riscossi attraverso
l’intervento degli intermediari italiani, che applicano le relative disposizioni fiscali italiane. Pertanto,
deve trattarsi di conti detenuti all’estero, di ammontare almeno superiore a 10 mila euro e mai
“monitorati” nel quadro RW.
Le soluzioni al riguardo che si offrono al lavoratore dipendente italiano sono:
1
rimpatrio materiale, nel qual caso le attività finanziarie devono essere depositate presso
un intermediario finanziario italiano che attiva un rapporto di amministrazione e custodia o
eventualmente di gestione patrimoniale. Il deposito avviene alternativamente mediante
ordine di trasferimento all’intermediario estero che provvederà all’emissione del
necessario bonifico, oppure ricorrendo al trasporto al seguito. La prima modalità,
ovviamente, consente il massimo grado di riservatezza, atteso che le attività finanziarie
sono depositate in un conto segretato il cui contenuto non è comunicato al fisco italiano,
mentre nel secondo caso, rendendosi necessaria la dichiarazione doganale, il
contribuente perde l’effetto “riservatezza” in quanto l’amministrazione finanziaria è
informata dell’avvenuto rimpatrio;
2
rimpatrio giuridico, laddove è sufficiente che l’intermediario italiano assuma in custodia,
deposito, etc, le attività depositate o esistenti all’estero, anche senza procedere al
materiale afflusso nel territorio dello Stato. È necessario però che i conti di deposito o sub
deposito siano aperti non più a nome dell’interessato, ma a nome dell’intermediario
italiano che ha curato l’operazione;
7
In effetti, l’anticipazione della chiusura della procedura è probabilmente dettata da esigenze di bilancio statale, ma se si considerano le
problematiche di attuazione dello Scudo fiscale in determinate fattispecie è lecito attendersi un allungamento dei termini
Circolare n. 43/2009, pag. 12
3
regolarizzazione, che comporta la rimanenza all’estero delle attività in oggetto. In
particolare, in tale evenienza il contribuente deve allegare un’apposita certificazione
rilasciata dagli intermediari esteri in cui si attesta che le attività siano in deposito presso gli
stessi. Se le attività sono presso delle cassette di sicurezza, è necessario il deposito
presso l’intermedio estero che rilascia la documentazione.
L’emersione degli immobili
Gli immobili, con tutta evidenza, possono essere oggetto esclusivamente di
regolarizzazione, salva l’ipotesi di ricorrere indirettamente al rimpatrio non dell’immobile, bensì,
alternativamente, dei capitali derivanti dalla vendita dello stesso oppure procedendo al
conferimento dell’immobile stesso in una società con relativa emersione delle partecipazioni della
società stessa. Considerata la platea dei contribuenti cui stiamo rivolgendo l’attenzione, è possibile
semplificare la questione dicendo che le alternative sono:
F regolarizzare l’immobile, se si tratta di una proprietà localizzata in uno dei Paesi verso cui tale
procedura di emersione è ammessa. I Paesi sopraccitati sono quelli appartenenti alla CE, la
Norvegia e l’Islanda, nonché altri Stati, individuati dalla citata circolare n.43/09. Anche se non
richiesto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ritiene “necessaria” una perizia di stima al fine di
individuare il valore di emersione dell’immobile da indicare nella dichiarazione riservata;
F vendere l’immobile e procedere al rimpatrio del ricavato secondo quanto esposto in precedenza
(rimpatrio effettivo, anche con trasporto al seguito, o rimpatrio giuridico). Al riguardo, si sottolinea
che l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso tale procedura, sostenendo che oggetto
dell’emersione possono essere anche attività qualitativamente diverse da quelle detenute al 31
dicembre 20088.
L’emersione dell’immobile, comunque, necessita di una puntualizzazione in ordine alla condizione
primaria del momento in cui, in relazione a tale immobile, è stata commessa la violazione nella
compilazione del quadro RW.
Come confermato dall’Amministrazione Finanziaria nella circolare n.43/09, in relazione alle
annualità interessate dallo Scudo fiscale, il contribuente doveva comportarsi nel modo seguente:
• non indicare, nel quadro RW sezione II, gli immobili non produttivi di reddito. Il caso di scuola è
rappresentato dall’abitazione tenuta a disposizione in Francia, Paese in cui non è prevista una
tassazione catastale degli immobili9;
• indicare nel quadro RW, sezione II, gli immobili produttivi di reddito, sia perché tassati su base
catastale (come in Spagna), sia in quanto destinati ad altri utilizzi “redditizi”, come ad esempio le
locazioni o la realizzazione di plusvalenze10.
Il contribuente lavoratore dipendente, dunque, a prescindere dalle modalità con cui ha acquistato o
ottenuto (anche per donazione o eredità) l’immobile, per comprendere se deve effettuare lo Scudo
fiscale e se lo stesso è concretamente possibile, deve procedere nel modo seguente:
™ analizzare le modalità di tassazione degli immobili nel Paese estero;
™ se gli immobili sono tassati, osservare se trattasi di un Paese verso il quale è possibile la
regolarizzazione e procedere alla stessa;
™ laddove non sia possibile regolarizzare, effettuare il rimpatrio giuridico riferito ai proventi della
vendita dell’immobile.
Infine, è opportuno segnalare che nella circolare n.43 del 2009 l’Amministrazione Finanziaria, a
scanso di equivoci, stabilisce che a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi Unico 2010, in
relazione agli immobili detenuti all’estero, non rilevano più le distinzioni particolari richiamate in
precedenza, dovendosi sempre procedere alla compilazione della II sezione del quadro RW,
anche quando si è in presenza di un immobile, come quelli a disposizione in Francia, non produttivi
di reddito.
8
Evidentemente, per i contribuenti lavoratori dipendenti l’alternativa di conferire l’immobile in una società appositamente creata per poi
rimpatriare le quote di partecipazione sembra una soluzione scarsamente praticabile.
9
Ad ogni buon conto, l’Agenzia delle Entrate ha aperto “una scappatoia” a quanti, anche in tali situazioni, sono comunque interessati
allo Scudo fiscale, asserendo che lo stesso può essere effettuato qualora sia stata commessa la violazione delle regole sul
monitoraggio fiscale in relazione al trasporto al seguito di contante non dichiarato agli uffici doganali e utilizzato per l’acquisto
dell’immobile in questione.
10
È evidente, dunque, che l’elemento discriminante è rappresentato dalle effettive modalità di tassazione all’estero, rispetto alle quali si
rinvia allo studio della Fondazione Telos reperibile consultando il sito internet dell’Odcec di Roma.
Circolare n. 43/2009, pag. 13
I casi critici: frontalieri, residenti a Campione d’Italia e contribuenti che hanno
ricevuto il questionario dell’Agenzia delle Entrate
Avendo affrontato la tematica dello Scudo fiscale in relazione ai lavoratori dipendenti, si rendono
opportuni alcuni chiarimenti in ordine a tre situazioni che potrebbero creare incertezza:
¾ i capitali all’estero detenuti dai lavoratori dipendenti c.d. frontalieri;
¾ i lavoratori dipendenti residenti a Campione d’Italia;
¾ coloro che hanno ricevuto il questionario dell’Amministrazione Finanziaria in riferimento a
precise attività eventualmente detenute all’estero e non monitorate.
Nella prima fattispecie, non vi sono eccezioni esplicite sia normative che a seguito delle
precisazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Dunque i c.d. frontalieri, nel caso di
detenzione di capitali all’estero mai monitorati ai sensi di legge, devono valutare l’opportunità dello
Scudo fiscale, secondo quanto illustrato in precedenza.
In merito ai residenti a Campione d’Italia, invece, è indispensabile richiamare quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.43/09, secondo cui sono esclusi dalla compilazione del
quadro RW e dunque in via di principio non interessati allo Scudo fiscale “i residenti nel comune di
Campione d’Italia in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici in base alle
disposizioni valutarie specificamente riferite al predetto territorio. Tale esclusione è limitata alle
disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività
lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto Comune”. Ovviamente,
in relazione ad ulteriori disponibilità, sia derivanti da altre fonti reddituali, anche realizzate in Italia,
sia detenute in altri Paesi, anche per i residenti a Campione d’Italia si pone il problema di valutare
il ricorso allo Scudo fiscale.
Particolare, invece, è la situazione dei soggetti (circa 40 mila) che hanno ricevuto a metà ottobre il
questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui si sottolineava la necessità di monitorare
specifiche attività all’estero e le sanzioni previste al riguardo. Tale questionario, in effetti,
rappresenta uno degli eventi più singolari della “campagna” di sensibilizzazione allo Scudo fiscale
considerato che, a seguito della relativa formale notifica, si è in presenza potenzialmente di una
delle cause di esclusione dall’accesso allo Scudo fiscale: in sostanza, l’effetto “incentivo”
all’emersione è stato perseguito in via indiretta, “immolando” presumibilmente i contribuenti che
hanno problematiche di basso rilievo e agendo, sotto forma di monito, nei confronti dei contribuenti
ancora titubanti. Infatti:
™ i questionari sono stati inviati solo ai contribuenti ex iscritti all’Aire, ossia proprio quei soggetti
che nel tempo avevano evidenziato al fisco il proprio status e, agendo alla luce del sole,
presumibilmente hanno sempre rispettato le regole impositive, attenendosi alle indicazioni
contenute nelle diverse convenzioni contro le doppie imposizioni e magari soltanto dimenticando
di adempiere agli obblighi compilativi del quadro RW come previsto dalla normativa in materia di
monitoraggio fiscale;
™ rappresentando potenzialmente una causa ostativa all’accesso allo Scudo fiscale, lasciano i
contribuenti in balia delle eventuali sanzioni per non aver monitorato, ad esempio, il conto
corrente o l’immobile detenuti all’estero conseguiti regolarmente nel periodo di iscrizione all’Aire;
™ in tal modo, pur escludendo un certo numero di contribuenti dallo Scudo fiscale, si è ottenuto un
forte effetto incentivante nei confronti di tutti gli altri contribuenti che detengono illegalmente
capitali all’estero, per il tramite dell’implicito messaggio che l’Amministrazione Finanziaria è
“attenta” a tali situazioni ed è in continuo perfezionamento degli strumenti di contrasto11.
Nel dettaglio, il questionario inviato chiede informazioni circa determinate tipologie di investimenti
ed operazioni finanziarie a rischio di violazione delle regole del monitoraggio:
• atti di disposizione a favore di trust, fondazioni e organizzazioni similari;
• forme di previdenza individuale o collettiva organizzate e gestite da società ed enti di diritto
estero, che danno diritto a percepire prestazioni in forma di rendita o capitale successivamente
alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• donazioni o altri atti di liberalità, effettuate ovvero ricevute;
• contratti assicurativi di qualsiasi natura con imprese non aventi sede nel territorio dello Stato,
che danno diritto ad attribuzioni patrimoniali;
11
In sostanza, il “sacrificio” degli ex iscritti all’Aire, che probabilmente detengono, in maniera complessiva, capitali di non rilevante entità
all’estero, agendo come monito verso gli altri contribuenti che, anche e soprattutto a seguito di tecniche evasive più o meno gravi,
hanno accumulato considerevoli ricchezze, avrà un positivo effetto nelle casse erariali.
Circolare n. 43/2009, pag. 14
• strumenti finanziari anche di natura non partecipativa o diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di
azioni o strumenti finanziari di medesima natura12.
COSA ACCADE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL QUESTIONARIO?
Al momento è possibile fare riferimento solo ad alcune anticipazioni dei vertici dell’Agenzia delle
Entrate, ancora non formalizzate in documenti ufficiali dell’Amministrazione Finanziaria. Ebbene, il
questionario inviato rappresenta con certezza una causa ostativa all’accesso allo Scudo fiscale per
coloro che hanno detenuto i predetti investimenti senza procedere al relativo monitoraggio. Non
solo, sembrerebbe che la causa ostativa operi anche in riferimento ad ulteriori investimenti detenuti
all’estero dagli stessi soggetti destinatari del questionario, sempreché siano detenute anche le
attività dapprima elencate (ancorché tale posizione sembri opinabile, atteso che la causa ostativa
dovrebbe operare limitatamente a quanto richiesto nel questionario). Non vi è invece ostacolo allo
Scudo fiscale se:
¾ lo stesso è stato perfezionato prima della notifica del questionario, anche se riferito parzialmente
o in toto alle attività oggetto della richiesta e pur se il contribuente effettivamente detenga le
stesse;
¾ il destinatario del questionario non ha mai detenuto all’estero le predette attività ed intende
“scudare” altri investimenti detenuti all’estero.
In termini pratici, il manager destinatario del questionario che effettivamente ha detenuto, ad
esempio, degli strumenti finanziari non potrà effettuare lo Scudo sia per quanto concerne gli stessi
strumenti finanziari che in ordine ad altre eventuali attività. Di contro, il manager che non ha mai
detenuto le attività oggetto della richiesta, anche se destinatario del questionario, potrà comunque
effettuare lo Scudo in riferimento ad altri investimenti, quali ad esempio un conto corrente o un
immobile.
12
È evidente che i principali destinatari delle richieste sono prevalentemente i manager che hanno prestato la propria attività all’estero.
Circolare n. 43/2009, pag. 15
Il punto di pratica professionale
Contenzioso amministrativo e richiesta
del Durc
a cura di Aldo Forte – Esperto in materia previdenziale
Decreto
ministeriale 24
ottobre 2007
Il Documento unico di regolarità contributiva, Durc, è una certificazione di cui
le aziende, ormai, non possono fare a meno, dato che esso serve per
incassare i pagamenti relativi a gare di appalto, liquidazione fatture, stato
avanzamento lavori, nonché per poter usufruire di agevolazioni e incentivi.
Riguardo al rilascio di tale documento da parte degli Enti preposti, la
pendenza del contenzioso amministrativo rappresenta una situazione
particolarmente delicata, dato che in caso di ricorso giudiziario il Durc
dovrebbe essere sempre rilasciato.
In pendenza di
contenzioso
amministrativo
e
sino alla decisione
sullo stesso, la
regolarità contributiva va sempre rilasciata. Questa una delle precisazioni contenute nella circolare
n.5/08, con la quale il Ministero del Lavoro ha dato le prime istruzioni applicative sul Durc in
seguito all’emanazione del D.M. 24 ottobre 2007, confermate sia dall’Inail (circolare n.7/08), che
dall’Inps (circolare n.51/08).
Particolare importanza riveste l’art.8 del D.M. in trattazione, in quanto rende più agevole, per le
aziende, il rilascio del Durc.
In maniera specifica, viene precisato che il Durc è rilasciato anche nelle ipotesi in cui vi siano
crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a
seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
Ma la novità di particolare interesse concerne il ricorso amministrativo; infatti viene stabilito che,
relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso
amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il
ricorso.
È da sottolineare che, per quanto concerne il ricorso amministrativo, precedentemente era stabilito
che la regolarità potesse essere dichiarata unicamente qualora il ricorso presentato su questioni
controverse dal punto di vista interpretativo sia adeguatamente motivato e non manifestamente
presentato a scopi dilatori o pretestuosi. Questa previsione, in pratica, permetteva agli enti
interessati una certa discrezionalità sul rilascio o meno del Durc.
Ora, con la nuova previsione, non ci sarà più da valutare se il ricorso sia stato presentato con
fini pretestuosi o dilatori, togliendo quindi ogni discrezionalità nella decisione, in quanto, in
caso di presentazione di ricorso amministrativo, si “potrà” rilasciare il Durc fino al momento della
decisione che respinge il ricorso.
Tuttavia, l’art.8 del D.M. prevede che la regolarità “può” essere rilasciata e non “va” rilasciata,
come precisato dal ministero nella circolare citata. A tal proposito, sembra utile fare qualche
considerazione in merito all’interpretazione da dare al concetto “decisione che respinge il ricorso”.
Infatti, esiste in materia una prassi consolidata, con la quale spesso non si arriva ad una decisione
vera e propria di accoglimento o di reiezione del ricorso.
Le norme in materia di ricorsi amministrativi stabiliscono, quasi sempre, un silenzio rigetto; cioè,
trascorso un determinato termine entro il quale l’organo cui viene presentato il ricorso non si
pronuncia, il ricorso deve essere inteso come respinto.
A tal proposito era stato auspicato un intervento-chiarimento da parte del ministero del Lavoro e
dagli Enti previdenziali per spiegare meglio la questione.
Circolare n. 43/2009, pag. 16
Cioè, bisogna capire se trascorso il termine entro cui l’organo doveva pronunciarsi, questo possa
essere interpretato come una decisione implicita, o sia necessaria materialmente una decisione
con la quale viene definito il ricorso amministrativo.
Recenti interventi
A fornirci qualche spiegazione sulla materia, finalmente, è intervenuto il Ministero del Lavoro che,
con una risposta ai quesiti posti dalla Confcommercio in materia di Durc, con l’interpello n.64/09 ha
precisato che, trascorso il termine per decidere il ricorso, lo stesso deve essere inteso come
respinto.
In particolare, la Confcommercio aveva chiesto, tra l’altro, se, trascorso il termine entro cui l’organo
amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso proposto dall’impresa, ciò possa essere interpretato
come decisione implicita o se sia comunque necessaria una decisione esplicita di definizione del
ricorso amministrativo e, quindi, fino a quale momento l’Istituto o Ente demandato al rilascio del
Durc possa attestare la regolarità contributiva dell’azienda.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per la decisione su un ricorso
amministrativo, il passare del tempo è considerato come definizione implicita del ricorso (c.d.
silenzio rigetto), il quale ha la medesima valenza di una decisione espressa.
Ne consegue che, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto
e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità
contributiva dell’impresa.
Ricorso amministrativo e concessione del Durc
Inail
L'Inail, con la nota n.8523 del 17 settembre 2009, recependo quanto affermato dal Ministero del
Lavoro con l'interpello n.64 del 31 luglio 2009, sopraccitato, ha fornito alcuni chiarimenti in merito
alla concessione del Durc in caso di ricorso amministrativo.
In particolare, l'Inail specifica che, in caso di rigetto di ricorso amministrativo, come avviene
quando l’Istituto non risponde al ricorso entro i termini previsti (silenzio rigetto), il rilascio del Durc
regolare potrà essere effettuato solo qualora si intraprenda anche un ricorso giudiziario.
Come chiarito dal Ministero, “il trascorrere del tempo per la decisione di un ricorso amministrativo è
considerato quale decisione implicita del ricorso (c.d. silenzio rigetto), il quale ha la medesima
valenza di una decisione espressa”.
Pertanto, superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in
assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità
contributiva dell'impresa.
Sulla base di quanto sopra detto, nel caso dei ricorsi amministrativi in materia tariffaria Inail,
decorso il termine previsto dei 180 giorni per la comunicazione della decisione, opera il principio
del silenzio rigetto. Di conseguenza, il ricorso è da ritenersi respinto e, in assenza di pendenza di
ricorso giudiziario, le Sedi non potranno certificare la regolarità contributiva all’impresa.
Inps
In tema di ricorso avverso a cartella Inps sarebbe auspicabile anche un intervento da parte
dell’Istituto stesso. In attesa, possiamo ricordare che le norme che regolano il contenzioso con
l’Istituto nazionale di previdenza sociale prevedono, generalmente, un termine di 90 giorni entro
cui l’organo adito debba pronunciarsi, trascorsi i quali il ricorrente potrà intraprendere la via
giudiziaria.
Di conseguenza, anche in questo caso, si presume si possa applicare la regola che, trascorso
inutilmente il termine senza che l’interessato abbia avuto alcuna risposta, il ricorso si intende
respinto ed il Durc potrà essere rilasciato solo se si sia intrapresa la strada del ricorso giudiziario.
Circolare n. 43/2009, pag. 17
LE PRINCIPALI REGOLE DA RICORDARE IN MATERIA
DI RILASCIO DEL DURC IN CASO DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Art.8 del DM 24 ottobre 2007 - Cause non ostative al rilascio del Durc
1. Il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla
decisione che respinge il ricorso; 8 omissis).
Art.6, DPR n.1199/71 - Silenzio
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo
adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello
straordinario al Presidente della Repubblica.
Ministero del Lavoro - Interpello n.64/09
Superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso amministrativo è da intendersi respinto
e, in assenza di pendenza di un ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità
contributiva dell’impresa.
Inail - nota n.8523 del 17 settembre 2009
Trascorso il termine di 180 giorni, per la comunicazione della decisione il ricorso si intende
respinto e per ottenere il Durc bisogna presentare ricorso giudiziario.
Norme della L. n.88/89 che riguardano i termini per i ricorsi
Art.47 - Contenzioso in materia di contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi
1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti
attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle
rispettive gestioni.
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi
dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui
all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n.9.
3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni dalla data del
provvedimento impugnato.
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati
hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria (omissis).
Art.50 - Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro
1. Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai
fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato il ricorso
al comitato esecutivo, ora Consiglio di Amministrazione, entro novanta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede
provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.
2. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di
mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.
Circolare n. 43/2009, pag. 18
Art.17 – Decreto legislativo n.124/04
Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di
lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal
Direttore regionale dell'Inps e dal Direttore regionale dell'Inail.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni
provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e
assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di
lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento
motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla
base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso
dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la
direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
Circolare n. 43/2009, pag. 19
Aggiornamenti Professionali
UNIEMENS: LE NOVITÀ DEL DOCUMENTO TECNICO
DEL 26 OTTOBRE 2009
a cura di Cristian Valsiglio – Consulente del Lavoro in Varese
L’Inps ha rilasciato il nuovo documento tecnico dell’UniEMens release 1.1. del 26
ottobre 2009.
L’impressione è che tale documento possa ancora non essere la versione
definitiva; tuttavia, con il nuovo aggiornamento, si sono risolti alcuni dubbi
applicativi evidenziati in precedenti interventi (si veda la “Circolare di Lavoro e
Previdenza” n.38/09, p.7).
Tralasciando l’aggiunta e la modifica di
alcune parti poco rilevanti, almeno per ciò
che riguarda il disegno tecnico del nuovo
flusso, è bene soffermarci sull’implemen-
tazione
prevista
per
l’elemento
<VarRetributive>,
data
la
valenza
contributiva
con
risvolti
di
carattere
amministrativo e di quadratura post calcolo di
paga.
La gestione delle variabili retributive
permette, soprattutto ai datori di lavoro che
utilizzano il calendario c.d. sfasato nella
gestione delle retribuzione, di ricondurre
l’imponibile erogato nella corretta annualità e
nel corretto periodo contributivo.
Per il motivo sopraesposto, l’elemento
<AnnoMeseVarRetr> risulta particolarmente
rilevante in quanto permette di identificare
l’anno e il mese della denuncia originaria
sulla quale deve agire la variabile retributiva
(in caso di variazione riferita all’intero anno o
ad un periodo di più mesi, la variazione potrà
essere attribuita all’ultimo mese denunciato
nell’anno).
Alla predetta variazione retribuita deve
essere associata una determina causa
rilevabile dall’elemento <CausaleVarRetr>.
L’elemento <CausaleVarRetr> potrà essere
compilato con le seguenti causali:
¾ AUMIMP e DIMIMP: identificano le variabili
retributive (in aumento e diminuzione)
generalmente collegate alle ex voci DM10
A000 e D000, utilizzabili nelle denunce di
gennaio e febbraio e riferibili all’elemento
<imponibile>.
Al
fine
prettamente
contributivo il documento tecnico evidenzia
che la relativa contribuzione è già stata
assolta con l’elemento <contributo> del
mese corrente.
UniEMens e retribuzioni variabili
Circolare n. 43/2009, pag. 20
¾ AIMPFI e DIMPFI: identificano le variabili
retributive (in aumento e diminuzione)
utilizzabili nelle denunce di gennaio e
febbraio
e
riferibili
all’elemento
<ImponibileFondoIntegr>.
Al
fine
prettamente contributivo il documento
tecnico
evidenzia
che
la
relativa
contribuzione è già stata assolta con
l’elemento <ContributoFondoIntegr> del
mese corrente.
¾ FERIE: identifica l’avvenuta fruizione delle
ferie precedentemente assoggettate a
contribuzione previdenziale; tale gestione
determina la diminuzione dell’imponibile
del mese della denuncia originaria ed il
recupero, sulla denuncia corrente, della
relativa contribuzione. La compilazione
dell’elemento <VarRetributive> con tale
causale impone di compilare anche
l’elemento
<ContributoVarRetr>
per
permettere il recupero contributivo.
¾ IMPNEG: identifica che l’imponibile del
mese della denuncia originaria sul quale
deve agire la variabile retributiva deve
essere diminuito del valore indicato, in
conseguenza all’errato assoggettamento a
contribuzione, in quel mese, dell’analogo
importo (tale causale consente anche di
indicare il dato dell’imponibile negativo).
Tale gestione permette di:
a) sotto
l’aspetto
assicurativo
individuale: diminuire dell’imponibile
della denuncia originaria;
b) sotto
l’aspetto
contributivo:
recuperare la contribuzione tramite
l’elemento <ContributoVarRetr> sulla
denuncia corrente.
¾ DIMMAS
e
AUMMAS:
identificano
rispettivamente la diminuzione e l’aumento
della quota dell’imponibile eccedente il
massimale Ivs avvenuto per errore. Tale
particolare
situazione
permette
di
conseguenza il recupero o il versamento di
maggiore
contribuzione
Ivs
tramite
l’elemento <ContribVarRetr>.
Nell’elemento <ImponibileVarRetr> dovrà
essere indicato l’importo dell’imponibile che
determina l’aumento o la diminuzione
dell’imponibile dell’anno di riferimento.
Nell’elemento <ContributoVarRetr> deve
essere indicato, ove previsto, l’importo della
contribuzione riferita alle quote di imponibile
oggetto della variabile retributiva. Tale
elemento, pertanto, non dovrà essere
compilato in caso di causale AUMIMP,
DIMIMP, AIMPFA e DIMPFI; mentre sarà
obbligatorio per le causali: FERIE, IMPNEG,
DIMMAS e AUMAS.
Con il nuovo elemento <InquadramentoLav>
all’interno dell’elemento <VarRetributive>
potranno essere indicati i seguenti elementi:
• <Matricola>: matricola aziendale se
diversa da quella corrente (ad es. in caso
di operazioni societarie);
• <Qualifica1> <Qualifica2> <Qualifica3>;
• <TipoContribuzione>;
• <TipoLavoratore>.
L’elemento
<InquadramentoLav>
potrà
essere omesso nel caso in cui vi sia
coincidenza con i dati della denuncia del
mese corrente.
UniEMens e Massimale Ivs
Altra modifica rilevante presente nel nuovo
documento tecnico è la gestione dei
lavoratori soggetti a massimale Ivs.
Le prime indicazioni sono rilevabili dalle
modifiche degli elementi <Imponibile> e
<Contributo>:
 l’imponibile no comprende la quota
eccedente del massimale;
 l’importo
della
contribuzione
non
comprende la quota relativa all’eccedenza
del massimale.
A seguito di tale indicazione è stato aggiunto
all’UniEMens Individuale, riferito al singolo
dipendente,
l’elemento
<Eccedenza
Massimale>,
laddove
nell’elemento
<ImponibileEccMass> deve essere indicato il
valore della retribuzione imponibile eccedente
il
massimale
Ivs
e
nell’elemento
<ContributoEccMass> deve essere indicata
la contribuzione minore da versare.
Circolare n. 43/2009, pag. 21
Sintesi operative
Paghe e contributi
UniEMens: dal progetto alla
realizzazione (seconda parte)
U
Congedo parentale e donazione di
sangue∗
a cura di Alessandra Gerbaldi – Consulente del lavoro in Roma
e di Luca Caratti – Consulente del lavoro in Vercelli
Nella circolare n.42 del 2 novembre 2009 è stata pubblicata la prima parte
dell’articolo che esaminava le tappe che hanno portato al compimento del
progetto UniEMens, riassumendone le principali novità.
Il pezzo precedentemente pubblicato riportava a chiusura dell’articolo due
esempi di compilazione modelli DM e F24, denuncia EMens e nuova denuncia
UNiEMens riguardanti le seguenti casistiche:
¾ la busta paga dell’impiegato in malattia – Ccnl commercio.
¾ la busta paga dell’impiegata in congedo di maternità (ex astensione
obbligatoria) – Ccnl Studio Professionale.
Al fine di completare la casistica precedentemente analizzata e di evidenziare, il
più possibile, le novità introdotte dall’UniEMens, si riportano di seguito alcuni
esempi che, partendo dalla compilazione del Libro Unico del Lavoro, sezione
retributiva, e del DM10 (quest’ultimo così come previsto sino al periodo di paga
di dicembre 2009), arrivano poi all’analisi del flusso UniEMens individuale
(obbligatorio dal periodo di paga di gennaio 2010), con l’esplicitazione degli
elementi principali costituenti il flusso stesso.
I due esempi che analizzeremo sono i seguenti:
F la busta paga dell’operaia in congedo parentale (ex astensione facoltativa) –
Ccnl metalmeccanica industria
F la busta paga del dipendente assente per donazione di sangue - Ccnl Studio
Professionale.
∗
Altri esempi di calcolo sono stati pubblicati nel numero 42 della circolare a pagina 18.
Circolare n. 43/2009, pag. 22
LA BUSTA PAGA DELL’OPERAIA IN CONGEDO PARENTALE
(ex ASTENSIONE FACOLTATIVA)
MODELLI DM E F24
DENUNCIA EMENS E NUOVA DENUNCIA UNIEMENS
Di seguito si riportano le modalità di esposizione nei modelli DM10 ed F24 e nella denuncia EMens
e da gennaio 2010 nella nuova denuncia UniEMens di un esempio di busta paga di un’operaia,
dipendente a tempo pieno e indeterminato di un’azienda metalmeccanica, rientrante nel settore
industriale, che non occupa più di 15 dipendenti.
La lavoratrice, rientrata in servizio al termine del periodo di congedo di maternità, ha
successivamente presentato domanda di congedo parentale (ex astensione facoltativa),
prima del compimento del 3° anno di vita del figlio, per astenersi dal lavoro dal 1° al 13
maggio.
Calendario del mese in corso (ipotizziamo maggio)
CONGEDO PARENTALE dall’1 al 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D
D
D
D
1 2 3 4
F
D
ELABORAZIONE CEDOLINO PAGA
PERIODO RETRIBUZIONE
MATRICOLA
LIVELLO/QUALIFICA
1° CAT
OPERAIA
maggio 2009
NATO
ASSUNTO
GG. RETR.
2 gennaio 2009
16
SET. INPS
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
MINIMO
EDR
SUPERMINIMO
1.058,10
10,33
1,57
TOTALE
1.070,00
Retribuzione ordinaria
Festività
Maternità facoltativa c/Inps
IMPORTO UNITARIO/
IMPONIBILI
GIORNI/ORE/
ALIQUOTE
41,15384
41,15384
15
1
Imponibile Previdenziale
IMPORTI
FIGURATIVI
COMPETENZE
TRATTENUTE
617,31
41,15
123,45
658,00
IMPONIBILI
ALIQUOTE
658,00
9,19%
IMPONIBILE FISCALE
IMPOSTA LORDA
DETRAZIONI
LAV.DIP.
IMPOSTA
NETTA
721,44
165,93
129,58
36,35
ARR. PREC. (-)
ARR. ATT. (+)
0,21
0,12
Contributo Fondo pensioni
TRATTENUTE
60,47
TOT.
COMPETENZE
781,91
TOT.
TRATTENUTE
96,82
NETTO
685,00
Circolare n. 43/2009, pag. 23
COMPILAZIONE MODELLO DM10/2 FINO A DICEMBRE 2009
Compilazione
DM10/2
Le modalità di compilazione del modello DM10 sottoriportate valgono fino al
mese di dicembre 2009.
Da gennaio 2010, infatti, i dati prima contenuti nel modello DM10 andranno
esposti nella nuova denuncia UniEMens, che da tale data sostituirà ed
unificherà il modello DM10 e la denuncia EMens.
Compilazione quadri B e C
Con il codice “10” va riportata la retribuzione imponibile dell’operaia del nostro
esempio, dipendente di un’azienda del settore industriale, che occupa fino a 15
dipendenti.
Nelle caselle successive dovrà essere indicato il numero dei dipendenti “1” ed il
numero delle giornate complessivamente retribuite, in questo caso “16”.
L’ammontare delle retribuzioni imponibili corrisposte nel mese è di € 658,00 e le
corrispondenti somme a debito, da indicare nel quadro C, sono pari ad € 264,00,
ossia al 40,07 per cento (30,88% a carico azienda + 9,19% a carico
dipendente) dell’imponibile.
Nel primo e nel secondo rigo successivi va riportata l’indicazione dei dati
statistici relativi alla forza aziendale e alla distinzione dei lavoratori tra uomini e
donne, da esporre nel modo seguente:
¾ codice “FZ00” = numero dei dipendenti occupati, per questo dipendente "1”;
¾ codice “FE00” = numero dei dipendenti di sesso femminile, per questa
dipendente “1”.
Nei righi 24 del quadro B e 33 (totale A) del quadro C è esposta la somma
algebrica dei dati indicati sopra.
Quadri B e C
Compilazione del quadro D
Va indicata la somma di € 123,00, pari all’indennità per congedo parentale
(ex maternità facoltativa) a carico dell’Inps, anticipata dal datore di lavoro
nel periodo di paga al quale si riferisce la denuncia e che in questo modo
viene recuperata dai contributi dovuti all’Istituto. Tale importo deve essere
preceduto dalla dicitura “Ind. Maternità facoltativa” e dal codice “L050”.
Il totale delle somme indicate nel quadro D, da esporre nel rigo 57 (totale B),
costituisce il totale delle somme a credito del datore di lavoro.
In questo caso, nel Totale A - B va indicata la differenza a debito da versare da
parte dell’azienda.
Di seguito proponiamo il modello DM10/2 relativo al mese dell’esempio, che
dovrà essere trasmesso telematicamente all’Inps, entro la fine del mese
successivo.
Quadro D
Circolare n. 43/2009, pag. 24
Codice Guida
22
Mod. DM 10/2
Denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti
e delle eventuali somme a credito del datore di lavoro
COPIA PER IL DATORE DI LAVORO
A
AZIENDA DEL SETTORE INDUSTRIALE FINO A 15 DIPENDENTI
€
MATRICOLA
CSC
CODICI AUTORIZZAZIONE
SEDE DI
4971717199 00
PERIODO
MM
05
B
Operai
Impiegati
FORZA AZ.
N. FEMMINE
AAAA
DATA ESECUTIVITA'
GG
MM
AAAA
2009
N. DIPENDENTI
OCCUPATI
TIPO DEN.
CODICE ISTAT
LAV. TEMPO DET.
Dati retributivi
Cod.
N. dipendenti N.giornate
10
11
FZ00
FE00
1
16
Retribuzioni
658,00
C
Somme a
debito
264,00
D
Somme a credito del datore di lavoro
Assegni correnti
per nucleo familiare
CIG ordinaria
1
1
CIG straordinaria
Sgravio capitario
Indennità di malattia
Indennità maternità
obbligatoria
Indennità malattia
L. 88/87
I.MAT. FAC.
Apprendisti
soggetti INAIL
Lavoro
straordinario
Trattenute a
pensionati AGO
TOTALI
TOTALE A
20
21
22
23
24
33
EURO
1
Sgravio L. 183/76
Apprendisti non
soggetti INAIL
CODICE FISCALE
MILANO
35
39
40
45
49
52
53
54
L050
123,00
N. settimane
N. settimane
N.ore
TOTALE B
3
16
658,00
57
Differenza a debito da versare
dal datore
TOT A - B
264,00
Differenza a credito
123,00
141,00
TOT B - A
Circolare n. 43/2009, pag. 25
AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIALE
FINO A 15 DIPENDENTI
OPERAI – AL 1° GENNAIO 2009
IVS (1) (2)
Disoccupazione
Fondo Garanzia TFR
CUAF
CIG
Malattia
Maternità
TOTALE
Di cui dipendente (1)
Di cui azienda
33,00
1,61
0,20
0,68
1,90
2,22
0,46
40,07
9,19
30,88
(1) Il contributo a carico del dipendente aumenta dell’1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di
retribuzione pensionabile, che per il 2009 è pari a 42.069,00 Euro (3.506,00 mensili).
(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 i contributi Ivs e l’1% aggiuntivo a carico del
dipendente sono dovuti nel limite del massimale contributivo e pensionabile che, per il 2009, è pari a €
91.507,00 annui.
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA EMENS E DELLA NUOVA DENUNCIA
UNIEMENS DA GENNAIO 2010
Compilazione
EMens
e UniEMens
Le particolari caratteristiche dell’esempio proposto, oltre ad avere una specifica
esposizione nel modello DM10/2, vanno anche segnalate all’Inps nel momento
in cui si compila il modello EMens.
Dal mese di gennaio 2010 la nuova denuncia UniEMens unificherà i dati
contenuti nelle denunce retributive EMens e contributive DM10, raccogliendo, a
livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive e
prevedendo, quindi, l’invio di un’unica comunicazione telematica mensile.
Di seguito riportiamo i dati principali da indicare per il caso esaminato nella
denuncia mensile EMens del mese di maggio 2009, da trasmettere
telematicamente all’Istituto entro la fine del mese successivo quello cui si
riferisce, evidenziando i dati aggiuntivi richiesti da gennaio 2010 nella
nuova denuncia UniEMens.
Denuncia
individuale
F Elemento <Denuncia individuale> - <Lavoratore dipendente>
Dati inquadramento del lavoratore
• <Qualifica 1> va indicato il codice 2, poiché la qualifica del dipendente è
quella di operaia.
• <Qualifica 2> si indica la lettera F, perché si tratta di un contratto a tempo
pieno.
• <Qualifica 3> si indica la lettera I poiché il contratto è a tempo
indeterminato.
• <Cittadinanza> si indica 000, perché la cittadinanza del lavoratore è
Italiana. Il codice è lo stesso previsto per la Comunicazione obbligatoria
unificata d’assunzione.
• <Codice comune> si indica H501, perché l’attività lavorativa viene svolta
nel comune di Roma.
• <Codice contratto> si indica il codice 113, perché il contratto collettivo
applicato è quello per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private.
Circolare n. 43/2009, pag. 26
• <Orario contrattuale> si indica 4000, perché il contratto di lavoro prevede
40 ore settimanali ed il valore va espresso in centesimi.
• <Numero mensilità> si indica 13000, perché il numero delle mensilità
retribuite nell’anno sono 13 ed il valore va espresso in millesimi.
Dati retributivi
F Elemento <Dati retributivi>
• <Imponibile> si indica 658, pari all’imponibile previdenziale complessivo
del mese.
• <Contributo> si indica 263,66, pari all’importo della contribuzione
calcolata sull’imponibile precedentemente esposto. Nel nostro esempio,
quindi, pari al 40,07 per cento (30,88% a carico azienda + 9,19% a
carico dipendente) dell’imponibile di 658,00 euro
F Elemento <Maternità> - <Maternità a credito>
• <Indennità Congedo Parentale> si indica 123,45, pari all’importo
dell’indennità per congedo parentale (ex maternità facoltativa)
anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga al quale si riferisce
la denuncia e che in questo modo viene recuperata dai contributi dovuti
all’Istituto. Corrisponde all’ex codice L050 del modello DM 10.
F Elemento <Settimana>
Maternità
Settimana
• <IdSettimana> si indica 18, ossia il numero progressivo assoluto della
settimana (da domenica a sabato), in quanto la settimana che è iniziata
domenica 26 aprile e termina sabato 2 maggio è la 18ª settimana
dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica 2, perché in tale settimana la retribuzione ha
subito una riduzione a causa di alcuni giorni di assenza per congedo
parentale (ex astensione facoltativa).
• <Codice evento> va indicato il codice MA2, che è identificativo
dell’assenza per periodi di congedo parentale ex art.35, co.1, D.Lgs.
n.151/01.
• <IdSettimana> si indica 19, in quanto la settimana da domenica 3 a
sabato 9 maggio è la 19ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica 1, perché la settimana è totalmente non
retribuita a causa dell’assenza per congedo parentale (ex astensione
facoltativa).
• <Codice evento> va indicato il codice MA2, che è identificativo
dell’assenza per periodi di congedo parentale ex art.35, co.1, D.Lgs.
n.151/01.
• <IdSettimana> si indica 20, in quanto la settimana da domenica 10 a
sabato 16 maggio è la 20ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica 2, perché in tale settimana la retribuzione ha
subito una riduzione a causa di alcuni giorni di assenza per congedo
parentale (ex astensione facoltativa).
• <Codice evento> va indicato il codice MA2, che è identificativo
dell’assenza per periodi di congedo parentale ex art.35, co.1, D.Lgs.
n.151/01.
• <IdSettimana> si indica 21, in quanto la settimana da domenica 17 a
sabato 23 maggio è la 21ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
Circolare n. 43/2009, pag. 27
• <IdSettimana> si indica 22, in quanto la settimana da domenica 24 a
sabato 30 maggio è la 22ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
• <IdSettimana> si indica 23, in quanto la settimana da domenica 31
maggio a sabato 6 giugno è la 23ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
Differenze
accredito
F Elemento <Differenze Accredito>
• <Codice evento> va ripetuto il codice MA2, che identifica l’evento di
congedo di parentale intervenuto nel mese.
• <DiffAccredito> si indica 412, pari all’importo imponibile perso
nell’intero mese a seguito dell’evento precedentemente indicato e che è
dato da:
10/26esimi persi nel periodo di congedo parentale (dal 1° al 13, esclusa la
festività del 1°) = € 1.070,00 : 26 x 10 = € 411,54
• <Giorni retribuiti> va indicato 16, pari al numero dei giorni retribuiti nel
mese.
• <Giorni contribuiti> va indicato 16, pari al numero dei giorni per i quali
è stata versata contribuzione nel mese.
F Elemento <Denuncia aziendale>
• <TrattQuotaLav> va indicato S, in quanto il datore di lavoro attesta
l’avvenuta effettuazione delle trattenute contributiva a carico del
lavoratore.
• <NumLavoratori> va indicato 1, in quanto si suppone che questo sia
l’unico lavoratore in forza in azienda.
• <Forza Aziendale> va indicato 1, in quanto si suppone che questo sia
l’unico dipendente dell’azienda. Corrisponde all’ex codice FZ00 del
modello DM10.
F Elemento <DatiQuadraturaRetrContr>
• <Numero denunce individuali va indicato 1, pari al numero delle
denunce individuali inviate complessivamente nel mese.
• <Totale a debito> va indicato 264, pari all’importo totale delle
contribuzioni
presenti
nelle
denunce
individuali
inviate
complessivamente nel mese (ex totale A del modello DM10). Nel
nostro caso pari, quindi, alla contribuzione dovuta per l’unico dipendente
dell’azienda, pari al 40,07 per cento (30,88% a carico azienda +
9,19% a carico dipendente) dell’imponibile di 658,00 euro.
• <Totale a credito> si indica 123, pari all’importo totale dei conguagli
presenti nelle denunce individuali inviate complessivamente nel mese
(ex totale B del modello DM10). Nel nostro esempio, quindi, pari
all’indennità per congedo parentale (ex maternità facoltativa)
anticipata dal datore di lavoro nel periodo di paga al quale si riferisce
la denuncia e che in questo modo viene recuperata dai contributi dovuti
all’Istituto.
Denuncia
aziendale
DatiQuadratura
RetrContr
Circolare n. 43/2009, pag. 28
Di conseguenza, l’importo effettivamente a debito dell’azienda da versare con il
modello F24 sottoriportato, sarà dato da:
<Totale a debito> dell’azienda
<Totale a credito> dell’azienda
€ 264,00 –
€ 123,00 =
Importo a debito dell’azienda
€ 141,00
DM10
4971717199 00
05 2009
141 00
141 00
141 00
Circolare n. 43/2009, pag. 29
LA BUSTA PAGA DEL DIPENDENTE ASSENTE PER DONAZIONE DI SANGUE
MODELLI DM E F24
DENUNCIA EMENS E NUOVA DENUNCIA UNIEMENS
Di seguito si riportano le modalità di esposizione nei modelli DM10 ed F24 e nella denuncia EMens
e da gennaio 2010 nella nuova denuncia UniEMens di un esempio di busta paga di un esempio
di busta paga di un operaio, dipendente di uno Studio professionale, che nel mese di gennaio è
stato assente il 3 del mese, giornata nella quale ha goduto del riposo per aver donato
gratuitamente il sangue.
Calendario del mese in corso (ipotizziamo marzo)
1
D
2
3 4
ds
5
6
7
8 9
D
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D
D
D
ELABORAZIONE CEDOLINO PAGA
PERIODO RETRIBUZIONE
MATRICOLA
LIVELLO/QUALIFICA
marzo 2009
5
5 LIV
OPERAIO
GG. RETR.
SET. INPS
NATO
ASSUNTO
18/06/1969
25
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
PAGA BASE
CONGLOBATA
CONTINGENZA
1.042,20
352,08
TOTALE
1.394,28
Retribuzione ordinaria
Donazione sangue
IMPORTO UNITARIO/
IMPONIBILI
GIORNI/ORE/
ALIQUOTE
53,62615
53,62615
25
1
Imponibile Previdenziale
Contributo Fondo pensioni
IMPORTI
FIGURATIVI
COMPETENZE
TRATTENUTE
1.340,65
53,63
1.341,00
IMPONIBILI
ALIQUOTE
1.341,00
9,19%
TRATTENUTE
123,24
Rata add.le regionale A.P.
Rata add.le comunale A.P.
Rata acconto add.le comunale
IMPONIBILE FISCALE
IMPOSTA LORDA
DETRAZIONI
CONIUGE
DETRAZIONI
FIGLI
DETRAZIONI
LAV. DIP.
1271,04
293,18
57,50
61,00
105,88
ARR. PREC. (-)
ARR. ATT.
(+)
TOT.
COMPETENZE
0,04
0,80
1.394,28
8,50
2,00
1,50
IMPOSTA
NETTA
68,80
TOT.
TRATTENUTE
204,04
NETTO
1.191,00
Circolare n. 43/2009, pag. 30
COMPILAZIONE MODELLO DM10/2 FINO A DICEMBRE 2009
Compilazione
DM10/2
Le modalità di compilazione del modello DM10 sotto riportate valgono fino al
mese di dicembre 2009.
Da gennaio 2010, infatti, i dati prima contenuti nel modello DM10 andranno
esposti nella nuova denuncia UniEMens, che da tale data sostituirà ed
unificherà il modello DM10 e la denuncia EMens.
Compilazione quadri B e C
Con il codice “10” va riportata la retribuzione imponibile dell’operaio, dipendente
di un datore di lavoro del settore Terziario, non rientrante nell’ambito di
applicazione della Cigs.
Nelle caselle successive dovrà essere indicato il numero dei dipendenti “1” ed il
numero delle giornate complessivamente retribuite, in questo caso “25”, in
quanto l’operaio ha goduto di una giornata di riposo per aver donato il sangue, a
fronte della quale è stata anticipata dall’azienda, per conto dell’Inps, la relativa
indennità. L’ammontare delle retribuzioni imponibili corrisposte nel mese è di €
1.341,00 e le corrispondenti somme a debito, da indicare nel quadro C, sono
pari a € 512,00, ossia pari al 38,17 per cento (28,98 c/azienda + 9,19
c/dipendente) dell’imponibile.
Nel primo e nel secondo rigo successivi va riportata l’indicazione dei dati
statistici relativi alla forza aziendale e alla distinzione dei lavoratori tra uomini e
donne, da esporre nel modo seguente:
• codice “FZ00” = numero dei dipendenti occupati, per questo dipendente "1”;
• codice “MA00” = numero dei dipendenti di sesso maschile, per questo
dipendente “1”.
Nel rigo 24 va riportata la somma algebrica dei dati indicati nelle varie colonne e
nel rigo 33 (Totale A) il totale delle somme a debito (€ 512,00).
Quadri B e C
Compilazione del quadro D
Va indicato l’importo relativo all’indennità, anticipata dal datore di lavoro, per
la giornata di riposo retribuito dell’operaio che ha donato il proprio
sangue. La somma di € 54,00, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione
normale, è a carico dall’Inps ed il datore di lavoro la recupera in questo quadro,
indicandola con la descrizione “Donatori di sangue” ed il codice “S110”.
Il totale delle somme indicate nel quadro D va esposto nel rigo 57 (totale B) ed
operando la somma algebrica fra totale A e totale B, si determina l’importo a
debito nei confronti dell’Inps, da versare attraverso il modello F24.
Di seguito proponiamo il modello DM10/2 relativo al mese in esempio, che dovrà
essere trasmesso telematicamente all’Inps, entro la fine del mese successivo
quello cui si riferisce.
Quadro D
Circolare n. 43/2009, pag. 31
Codice Guida
22
Mod. DM 10/2
Denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti
e delle eventuali somme a credito del datore di lavoro
COPIA PER IL DATORE DI LAVORO
A
AZIENDA DEL SETTORE TERZIARIO NON RIENTRANTE NELL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA CIGS
€
MATRICOLA
CSC
CODICI AUTORIZZAZIONE
SEDE DI
7070717104 05
PERIODO
MM
3
B
Operai
Impiegati
FORZA AZ.
N. MASCHI
AAAA
DATA ESECUTIVITA'
GG
MM
AAAA
2009
N. DIPENDENTI
OCCUPATI
TIPO DEN.
CODICE ISTAT
LAV. TEMPO DET.
Dati retributivi
Cod.
N. dipendenti N.giornate
10
11
FZ00
MA00
1
25
Retribuzioni
1.341,00
C
Somme a
debito
512,00
D
Somme a credito del datore di lavoro
Assegni correnti
per nucleo familiare
CIG ordinaria
1
1
CIG straordinaria
Sgravio capitario
Indennità di malattia
Indennità maternità
obbligatoria
Indennità malattia
L. 88/87
DON SANGUE
Apprendisti non
soggetti INAIL
Lavoro
straordinario
Trattenute a
pensionati AGO
TOTALI
TOTALE A
20
21
22
23
24
33
EURO
1
Sgravio L. 183/76
Apprendisti
soggetti INAIL
CODICE FISCALE
ROMA
35
39
40
45
49
52
53
54
S110
54,00
N. settimane
N. settimane
N.ore
TOTALE B
3
25
1.341,00
57
Differenza a debito da versare
dal datore
TOT A - B
512,00
Differenza a credito
54,00
458,00
TOT B - A
Circolare n. 43/2009, pag. 32
AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO
NON RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS
OPERAI ED IMPIEGATI - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS
AL 1° GENNAIO 2009
IVS (1) (2)
Disoccupazione
Fondo Garanzia TFR
CUAF
Malattia
Maternità
TOTALE
Di cui dipendente (1)
Di cui azienda
33,00
1,61
0,20
0,68
2,44
0,24
38,17
9,19
28,98
(1) Il contributo a carico del dipendente aumenta dell’1% sulla retribuzione eccedente la prima fascia di
retribuzione pensionabile che, per il 2009, è pari a 42.069,00 Euro (3.506,00 mensili).
(2) Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 i contributi Ivs e l’1% aggiuntivo a carico del
dipendente sono dovuti nel limite del massimale contributivo e pensionabile che, per il 2009, è pari a €
91.507,00 annui.
COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA EMENS E DELLA NUOVA DENUNCIA
UNIEMENS DA GENNAIO 2010
Compilazione
EMens
e UniEMens
Le particolari caratteristiche dell’esempio proposto, oltre ad avere una specifica
esposizione nel modello DM10/2, vanno anche segnalate all’Inps nel momento
in cui si compila il modello EMens.
Dal mese di gennaio 2010 la nuova denuncia UniEMens unificherà i dati
contenuti nelle denunce retributive EMens e contributive DM10, raccogliendo, a
livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive e
prevedendo, quindi, l’invio di un’unica comunicazione telematica mensile.
Di seguito riportiamo i dati principali da indicare per il caso esaminato nella
denuncia mensile EMens del mese di marzo 2009, da trasmettere
telematicamente all’Istituto entro la fine del mese successivo quello cui si
riferisce, evidenziando i dati aggiuntivi richiesti da gennaio 2010 nella
nuova denuncia UniEMens.
Denuncia
individuale
F Elemento <Denuncia individuale> - <Lavoratore dipendente>
Dati inquadramento del lavoratore
• <Qualifica 1> va indicato il codice 1, poiché la qualifica del dipendente è
quella di operaio.
• <Qualifica 2> si indica la lettera F, perché si tratta di un contratto a tempo
pieno.
• <Qualifica 3> si indica la lettera I poiché il contratto è a tempo
indeterminato.
• <Cittadinanza> si indica 000, perché la cittadinanza del lavoratore è
Italiana. Il codice è lo stesso previsto per la Comunicazione obbligatoria
unificata d’assunzione.
• <Codice comune> si indica H501, in quanto l’attività lavorativa viene svolta
nel comune di Roma.
• <Codice contratto> si indica il codice 152, perché il contratto collettivo
applicato è quello per i dipendenti degli Studi Professionali.
Circolare n. 43/2009, pag. 33
• <Orario contrattuale> si indica 4000, perché il contratto di lavoro prevede
40 ore settimanali ed il valore va espresso in centesimi.
• <Numero mensilità> si indica 14000, perché il numero delle mensilità
retribuite nell’anno sono 14 ed il valore va espresso in millesimi.
F Elemento <Dati retributivi>
Dati retributivi
• <Imponibile> si indica 1341, pari all’imponibile previdenziale complessivo
del mese.
• <Contributo> si indica 511,86, pari all’importo della contribuzione
calcolata sull’imponibile precedentemente esposto. Nel nostro esempio,
quindi, pari al 38,17 per cento (28,98 c/azienda + 9,19 c/dipendente)
dell’imponibile di 1.341,00 euro.
F Elemento <Malattia> - <Malattia a credito Altre>
• <Causale RecMal> si indica S110, che indica la causale del recupero,
ovvero la donazione di sangue, utilizzando lo stesso codice previsto
per il modello DM10.
• <Importo RecMal> si indica 53,63, pari all’importo dell’indennità per
donazione di sangue anticipata dal datore di lavoro nel periodo di
paga al quale si riferisce la denuncia e che in questo modo viene
recuperata dai contributi dovuti all’Istituto.
F Elemento <Settimana>
Malattia
Settimana
• <IdSettimana> si indica 10, ossia il numero progressivo assoluto della
settimana (da domenica a sabato), in quanto la settimana che è iniziata
domenica 1 e termina sabato 7 marzo è la 10ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica indica 2, perché in tale settimana la
retribuzione ha subito una riduzione a causa del giorno di assenza per
donazione sangue.
• <Codice evento> va indicato il codice DON, che identifica l’assenza per
donazione di sangue (art.13 della legge 04/05/1990, n.107).
• <IdSettimana> si indica 11, in quanto la settimana da domenica 8 a
sabato 14 marzo è la 11ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
• <IdSettimana> si indica 12, in quanto la settimana da domenica 15 a
sabato 21 marzo è la 12ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
• <IdSettimana> si indica 13 in quanto la settimana da domenica 22 a
sabato 28 marzo è la 13ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
• <IdSettimana> si indica 14, in quanto la settimana iniziata domenica 29
marzo e che terminerà sabato 4 aprile è la 14ª settimana dell’anno.
• <Tipo copertura> si indica X, perché la settimana è totalmente retribuita.
Differenze
accredito
F Elemento <Differenze Accredito>
• <Codice evento> va ripetuto il codice DON, che identifica l’evento di
donazione sangue intervenuto nel mese.
• <DiffAccredito> si indica 54, pari all’importo imponibile perso nell’intero
mese a seguito dell’evento precedentemente indicato e che è dato da:
1/26esimo perso nella giornata di donazione sangue
€ 53,63
Circolare n. 43/2009, pag. 34
• <Giorni retribuiti> va indicato 25, pari al numero dei giorni retribuiti nel
mese.
• <Giorni contribuiti> va indicato 25, pari al numero dei giorni per i quali
è stata versata contribuzione nel mese.
Denuncia
aziendale
F Elemento <Denuncia aziendale>
• <TrattQuotaLav> va indicato S, in quanto il datore di lavoro attesta
l’avvenuta effettuazione delle trattenute contributive a carico del
lavoratore.
• <NumLavoratori> va indicato 1, in quanto si suppone che questo sia
l’unico lavoratore in forza in azienda.
• <Forza Aziendale> va indicato 1, in quanto si suppone che questo sia
l’unico dipendente dell’azienda. Corrisponde all’ex codice FZ00 del
modello DM10.
F Elemento <DatiQuadraturaRetrContr>
• <Numero denunce individuali va indicato 1, pari al numero delle
denunce individuali inviate complessivamente nel mese.
• <Totale a debito> va indicato 512, pari all’importo totale delle
contribuzioni presenti nelle denunce individuali inviate complessivamente
nel mese (ex totale A del modello DM10). Nel nostro caso pari, quindi,
alla contribuzione dovuta per l’unico dipendente dell’azienda, pari al
38,17 per cento (28,98 c/azienda + 9,19 c/dipendente) dell’imponibile
di 1.341,00 euro.
• <Totale a credito> si indica 54, pari all’importo totale dei conguagli
presenti nelle denunce individuali inviate complessivamente nel mese (ex
totale B del modello DM10). Nel nostro esempio, quindi, pari
all’indennità per donazione di sangue anticipata dal datore di lavoro
nel periodo di paga al quale si riferisce la denuncia e che in questo modo
viene recuperata dai contributi dovuti all’Istituto.
DatiQuadratura
RetrContr
Di conseguenza, l’importo effettivamente a debito dell’azienda da versare con il
modello F24 sottoriportato, sarà dato da:
<Totale a debito> dell’azienda
€ 512,00 –
<Totale a credito> dell’azienda
€ 54,00 =
Importo a debito dell’azienda
DM10
7070717104 05
03 2009
€ 458,00
458 00
458 00
458 00
Circolare n. 43/2009, pag. 35
Formulari e check list
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI:
IL MODULO E LE INDICAZIONI INPS
a cura di Aldo Forte – Esperto in materia previdenziale
Sono state stabilite le modalità per la riduzione contributiva del settore edile per l’anno 2009; è
stata l’Inps, con circolare n.115 del 5 novembre 2009, a diramarle.
Va ricordato che la materia è stata rivisitata dalla L. n.247/07, il cui art.1, co.51, modificando
l’originario testo del D.L. n.244/95, convertito con modificazioni dalla L. n.341/95 - ha reintrodotto in
maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili,
introdotta dall’art.29 della citata L. n.341/95.
In particolare, la nuova norma stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno il Governo verifichi la
possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31
luglio) la misura della riduzione contributiva.
È da sottolineare che la L. n.247 citata ha introdotto un meccanismo di salvaguardia,
prevedendo l’applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che opera - in assenza di decreto
ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del previsto decreto, salvo
conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata
ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.
Per l’anno 2009, il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n.239 del 14
ottobre 2009, conferma nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta
dall’art.29, co.2, della L. n.341/95.
La riduzione
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – pari all’11,50 per cento sulla parte di
contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, e si applica soltanto agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
settimanali.
Di conseguenza, sono esclusi gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo saranno quelle in vigore, per i diversi
settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1° gennaio 2009.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di
cui all’art.120, co.1 e 2, della L. n.388/00 e all’art.1, co.361 e 362, della L. n.266/05; la
determinazione della base di calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative
eventualmente spettanti.
I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici Istat dal “45.11”
al “45.45.2”.
È da rilevare che l’agevolazione:
` spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009;
` non trova applicazione sul contributo previsto dall’art.25, co.4 della legge 21 dicembre 1978,
n.845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della
disoccupazione involontaria ;
` è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art.6, co. da 9 a 13, della L. n.389/89 per
l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal co.1 in materia di retribuzione
imponibile.
L’Istituto di previdenza sociale ribadisce che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori
per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad es. assunzione dalle
liste di mobilità, contratti di inserimento /reinserimento, ecc).
Inoltre è da ricordare che sulla materia è intervenuta anche la legge 4 agosto 2006, n.248, la quale
- in sede di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.223 – ha introdotto all’art.36-bis, co.8, ulteriori
requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione, stabilendo che i datori di lavoro del
settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
Circolare n. 43/2009, pag. 36
regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono aver riportato
condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Tenendo conto che la verifica del possesso dei requisiti inerenti la regolarità contributiva
avverrà secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende
vengono invitate ad attestare, tramite autodichiarazione, l’assenza di condanne passate in
giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio
precedente ed il possesso dei requisiti per il rilascio del della certificazione di regolarità contributiva
anche da parte delle Casse edili.
A tal riguardo, l’Inps ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità, da far
pervenire alla sede dell’Istituto competente per territorio. La dichiarazione è vincolante per
l’accesso alla riduzione contributiva in argomento; nelle ipotesi in cui venga accertata la non
veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili,
continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art.29, co.3, del D.L. n.244/95,
convertito in L. n.341/95.
Modalità operative
Il riconoscimento della riduzione avverrà attraverso il controllo da parte della procedura delle
denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di
autorizzazione attribuiti alle aziende.
Per quanto concerne le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:
¾ calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si
riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;
¾ determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante, ove non già
operata per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2009”, e lo
indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207.
Circolare n. 43/2009, pag. 37
preleva
il documento
Riduzione contributiva edilizia – Dichiarazione relativa ai requisiti
previsti dall’art.36-bis, co.8, della L. n.248/06
Circolare n. 43/2009, pag. 38
Calendario delle scadenze dal 16 al 30 novembre
Tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali.
Ricordiamo che, nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono nei giorni festivi si
intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
ADEMPIMENTI FISCALI
SOSTITUTI D’IMPOSTA – ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale
trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del
mese precedente, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto
di lavoro.
16 novembre
lunedì
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente, a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE
Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai
sostituti d’imposta nel mese precedente.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – VERSAMENTI RITENUTE DA MODELLO
730
Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle
retribuzioni erogate nel mese precedente ai lavoratori che si sono avvalsi
dell’assistenza fiscale ed hanno optato per la rateizzazione del debito
risultante dal modello 730.
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
LAVORATORI DIPENDENTI – CONTRIBUZIONE INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai
datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
16 novembre
lunedì
SPETTACOLO E SPORTIVI PROFESSIONISTI – CONTRIBUZIONE
ENPALS
Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle imprese dello spettacolo
e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
GESTIONE SEPARATA – CONTRIBUZIONE INPS
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata
Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
Circolare n. 43/2009, pag. 39
PESCATORI AUTONOMI – CONTRIBUZIONE INPS
Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei
pescatori autonomi.
16 novembre
lunedì
GIORNALISTI E PRATICANTI – CONTRIBUZIONE INPGI
Versamento dei contributi Inpgi, relativi al mese precedente, per le
aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.
IMPRESE ARMATORIALI – VERSAMENTI IPSEMA
Scade il termine per il versamento dei contributi di malattia e maternità
per il personale marittimo.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – CONTRIBUZIONE INPS
Versamento dei contributi, relativi al 3° trimestre 2009, dovuti all’Inps sul
minimale da parte di artigiani e commercianti.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – VERSAMENTO PREMIO
Scade il termine per il versamento dell’ultima rata, maggiorata degli
interessi, del premio Inail, relativo al saldo 2008 e all’acconto 2009, da
parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.
CASSA DI PREVIDENZA CONSULENTI DEL LAVORO
Versamento della quarta rata del contributo soggettivo relativo all’anno
2009.
LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI – CONTRIBUZIONE INPS
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps relativi alla 3° rata
del 2009.
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
GIORNALISTI E PRATICANTI – CONTRIBUZIONE CASAGIT
Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit, relativi al mese
precedente, per i datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.
20 novembre
venerdì
FONCHIM – CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare
Fonchim.
ENASARCO – VERSAMENTO CONTRIBUTI
Versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi al 3° trimestre
2009, dovuti per agenti e rappresentanti di commercio.
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
IMPIEGATI AZIENDE AGRICOLE – CONTRIBUZIONE ENPAIA
Versamento dei contributi Enpaia, relativi al mese precedente, per gli
impiegati delle aziende agricole.
SPETTACOLO E
MENSILE ENPALS
SPORTIVI
PROFESSIONISTI
–
25 novembre
mercoledì
DENUNCIA
Denuncia mensile unificata all’Enpals, da parte delle aziende dello
spettacolo e dello sport, delle retribuzioni corrisposte nel mese
precedente.
Circolare n. 43/2009, pag. 40
INPS – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS
Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs per
effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in
una settimana scaduta entro il mese precedente.
25 novembre
mercoledì
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DM10/2
Termine per la trasmissione telematica del modello DM10/2 relativo al
mese precedente.
30 novembre
lunedì
INPS – TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO EMENS
Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al
mese precedente.
FASI – VERSAMENTO CONTRIBUTI
Pagamento dei contributi relativi al 4° trimestre dell’anno in corso, dovuti
al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI
INPS
Versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti sul
reddito eccedente il minimale in base alla dichiarazione dei redditi come
secondo acconto per l’anno 2009.
LAVORATORI AUTONOMI – SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI
INPS
Versamento del secondo acconto 2009 dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dai liberi professionisti tenuti all’iscrizione
nell’apposita Gestione Separata Inps dei lavoratori autonomi.
Circolare n. 43/2009, pag. 41
LEGENDA ICONE
Le notizie flash
Il caso del mese
La raccolta di tutte le novità legislative, di prassi
e giurisprudenza divise per argomento e
brevemente commentate.
I due simboli distinguono le notizie a contenuto
professionale (lente) da quello operativo (computer).
L’analisi di un caso aziendale reale, con le
indicazioni per gestirne le problematiche
connesse e i suggerimenti sulle possibili
soluzioni.
Il punto di pratica professionale
Ispezioni e ricorsi – i casi in azienda
Un’analisi pratica – operativa di specifiche
tematiche di diritto del lavoro, previdenziale e
fiscale che incidono sugli adempimenti mensili,
periodici e annuali degli Operatori e dei
Consulenti; ricca di esempi, carte di lavoro e
tabelle riassuntive.
Una guida alla gestione della difesa da
ispezioni in azienda attraverso l’esame di
verbali, con flow–chart che schematizzano le
procedure e le tempistiche da seguire,
corredata da fac-simili di ricorsi.
Aggiornamenti professionali
La sicurezza sul lavoro
Un aggiornamento costante e approfondito
sugli
argomenti
di
maggior
interesse
professionale del periodo, commentati ed
analizzati dai nostri Esperti, per permetterVi di
essere sempre aggiornati in tempo reale.
L’analisi della normativa in materia di salute e
sicurezza, commentata dagli Operatori del
settore, come supporto applicativo alla
consulenza del Professionista.
Il lavoro e le sue agevolazioni
Sintesi Operative Paghe e Contributi
Uno strumento semplice e immediato per
l’accesso ai bandi di agevolazione in materia
lavoristica. L’operatore viene accompagnato nei
vari passaggi della procedura e ha a
disposizione i collegamenti ipertestuali che
rimandano alle pagine dei relativi siti web.
Un corso operativo per l’elaborazione delle
paghe e per lo svolgimento degli
adempimenti contributivi e fiscali, con esempi
di busta paga, compilazione del modello
DM10, F24, CUD, EMens e modello 770.
Formulari e check list
Il calendario delle scadenze
Utili carte di lavoro e formulari per la consulenza
dello studio, brevemente commentati, con la
spiegazione delle procedure da seguire per
l’utilizzo. Tutti i fac-simili sono prelevabili e
archiviabili in formato WORD.
A cadenza quindicinale, tutte le scadenze
previdenziali e fiscali del periodo.
EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference S.p.a.
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via E. Fermi, 11/A – 37135 Verona
STAMPA
Pubblicazione diffusa per e-mail
Autorizzazione del Tribunale di Verona
n.1447 del 29 giugno 2001
DIRETTORE RESPONSABILE
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sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.
Circolare n. 43/2009, pag. 42
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Scudo fiscale - Studio Gualdani