PROFESSIONE GEOMETRA NEWS EDIZIONE SPECIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA Carissimi Lettori, l’estate è stata breve, ma profondamente intensa riguardo le novità. Sono arrivare una pioggia di misure a favore delle famiglie e delle imprese per sbloccare la macchina burocratica e dare uno scossone alla crescita economica. Dall'impignorabilità della prima casa, alla semplificazione della vita del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, tra cui alcuni che riguardano il settore dell'edilizia. Decreto del Fare sono riportate nell'art. 30 che è intitolato proprio Semplificazioni in materia di edilizia. più Costruire, in caso di interventi in presenza di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici, è abolito il silenzio assenso, per cui, decorsi i termini necessari per l'adozione di un provvedimento, in mancanza di una risposta da parte dell'ente, la domanda deve intendersi respinta. Tuttavia il responsabile del procedimento dovrà comunicare al richiedente il diniego e indicargli le autorità a cui è possibile fare eventuale ricorso. La misure relative a questo ultimo aspetto contenute nel La Per quanto concerne, invece, le misure relative al Permesso di importante novità introdotta Il Decreto del Fare, ha snellito anche gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini prevedendo il collegamento tra consiste nell'estensione del concetto di ristrutturazione edilizia agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con sagoma differente da quelli preesistenti. In pratica, se si demolisce e ricostruisce un fabbricato anche con sagoma diversa, ma con la stessa volumetria, non sarà più necessario richiedere il Permesso di Costruire, ma sarà sufficiente presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questa procedura semplificata consentirà pertanto anche di iniziare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata l'istanza, ad eccezione degli interventi compiuti nei centri storici o in zone di particolare pregio storico, artistico o ambientale, dove sarà necessario attendere 30 giorni. Il decreto prevede anche la possibilità di proroga di due anni, dei termini relativi all'inizio e alla fine dei lavori, per Permessi di costruire, Dia e Scia, rilasciati prima della sua entrata in vigore (21 giugno 2013) ma non ancora scaduti. In caso di interventi di edilizia libera, il tecnico incaricato, nella relazione tecnica da allegare alla comunicazione, le banche dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò comporterà per il cittadino, alcune semplificazioni, come ad esempio quelle relative all'acquisizione di alcuni atti di assenso, come autorizzazione sismica, paesaggistica, ecc., necessarie al Comune per il rilascio dei titoli, che gli enti acquisiranno tra loro automaticamente. Si dovrà comunque attendere, prima di dare inizio ai lavori, che l'ente abbia dato comunicazione dell'avvenuta acquisizione degli atti. Per le imprese, come previsto dall'art. 31, Semplificazioni in materia di Durc, arriva invece l'allungamento della durata del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che passa da 90 a 120 giorni. Esso potrà inoltre essere acquisito per via telematica. Questo numero pertanto raccoglie una miriade di notizie per lo svolgimento dell’attività, arricchito di tanti opuscoli a tema riservati agli Associati. Potete seguirci giornalmente su Facebook. Basta cercare Professione Geometra ed il contatto è garantito. Bentornati dal periodo di riposo, si riparte affrontando l’autunno con tante novità!!!!!!! non sarà più tenuto a comunicare l'insussistenza di vincoli di dipendenza dall'impresa o dal committente. Altra novità riguarda il Certificato di Agibilità, che potrà essere sostituito da una dichiarazione del direttore dei lavori o di un altro tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori al progetto presentato e l'agibilità dell'immobile. Sarà possibile anche richiedere un certificato di agibilità parziale, relativo ad una determinata porzione di edificio o a una singola unità immobiliare che ne faccia parte, purchè tali parti siano funzionalmente autonome e purchè siano state completate e collaudate le parti strutturali, completati e certificati gli impianti, e siano state completate e dichiarate funzionali le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'edificio. Noi della Redazione “Professione Geometra” Siamo fatti di stelle.... Margherita Hack Consigliere Onorario dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra” L'astrofisica Margherita Hack è stata una delle menti più rappresentative del mondo scientifico e astronomico italiano. Una personalità enorme, una vita dedicata a vivere la scienza, la razionalità e la laicità; una vita dedicata a combattere l’ottusità e il fanatismo. Noi dell’ Associazione Nazionale “Donne Geometra” l’abbiamo conosciuta di persona ed è diventata subito una sorella, un’amica, una guida…è diventata Consigliere Onorario dell’Associazione…..si proprio lei una donna laureata in fisica, professoressa ordinaria di Astronomia, all’Università di Trieste è diventata “geometra”. Lo ricordiamo molto bene quel giorno. E’ impresso dentro il cuore. Tu Margherita, colma di tanti riconoscimenti ti sei emozionata come una bambina dentro le tue spalle curve, occhi lucidi, aria sbarazzina, giovane nell’animo, con tanta voglia di condividere spazi di vita….ringraziavi un po’ smarrita, con il timore di non poterci dare abbastanza…ed invece sei diventata punto di riferimento costante. Ci sono persone che con poche parole riescono a tracciare un percorso…e Margherita Hack ha fatto questo. E’ stata una sorpresa continua, un susseguirsi di suggerimenti con quel tono umile, l’animo generoso. Una donna piccola, fragile, camminava non proprio diritta, ma la forza morale e umana che emanava era accecante, come la sua fede nella ragione umana, nonostante ogni barbarie. Quanti suggerimenti e indicazioni ci hai regalato. Anelli di pensieri, che formavano una catena…da come riqualificare i centri urbani, al rispetto per l’ambiente, le piste ciclabili, i parchi giochi per i bambini, le case essenziali per farci vivere l’uomo, senza ingabbiarlo. E’ stato un colpo al cuore non saperti più tra di noi…..nel sempre più triste panorama della cultura italiana mancherai, e molto. Hai lasciato tanto in eredità a tutti, ma a Noi dello staff dell’Associazione hai lasciato un testamento morale che nessuno potrà mai cancellare. Per te quelle di Platone e Kant erano tutte elucubrazioni astruse. Molto meglio la scienza di Newton e Einstein! Diversa è la questione dei racconti e dei romanzi; ci ha raccontato di averli “leggiucchiati”, da “Pinocchio” alle storie di antropofagi, amatissime quand’era bambina, fino alla fantascienza e a Thomas Mann. Poi c’è la saggistica politica, essenziale per una donna impegnata sul fronte sociale e civile da decenni, da quel lontano 1938 in cui, improvvisamente, prendesti coscienza della drammatica realtà. Classe 1922. Hai donato la tua vita all’astrofisica, portando l’eccellenza italiana a livello mondiale. Si potrebbe discutere su tutto ciò che hai studiato, scoperto, analizzato e scritto in quest’ambito. Ti è battuta affinché la scienza e la cultura fossero difese, in un paese che potrebbe vivere di sola scienza e di sola cultura. Hai sostenuto con orgoglio il tuo diritto ad essere atea. Convinta che l’etica non derivasse dalla religione, ma da “principi di coscienza” che permettono a chiunque di avere una visione laica della vita, ovvero rispettosa del prossimo, della sua individualità e della sua libertà. Da quando sei volata per sempre tra le stelle, il tuo nome è comparso spesso, troppo spesso sui giornali e in televisione. Tutti a commemorarne la morte. “Si è spenta una stella.” “Starà discutendo con Dio convincendolo a diventare ateo.” “La via del firmamento la conosce già.” Tante parole, tante metafore, tante analogie. Eppure ciò che ci è rimasto impresso è quando ti abbiamo chiesto se fossi mai stata discriminata nel tuo lavoro per il fatto di essere donna. Ci hai risposto di Sì… E come hai reagito Margherita? “Con VIOLENZA - hai risposto!” Esiste una violenza buona…..è quella di Margherita Hack, che ci ha spronato a proseguire sul nostro percorso, convinta che gli scopi fossero nobili e preziosi. Non mollate mai - ci hai detto! Non lo faremo Margherita…. tu portavi con orgoglio l’orologio che ti ricordava di Noi….. e per continuare ad animare le lancette con ciò che ci hai insegnato, abbiamo istituito una borsa di studio in tuo onore, per farti vivere ancora nei giovani meritevoli che accompagneremo nel sentiero della formazione professionale. Con il tuo caschetto misto bianco e il tuo sorriso…..sarai sempre con Noi. Ciao Margherita Noi dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra” VITA DI CATEGORIA MADE EXPO 2013 Dal 2 al 5 Ottobre si terrà a Milano Fiera il Made Expo – la Fiera Biennale Internazionale per il Mondo delle Costruzioni. Sarà una vetrina per la riqualificazione urbana, la tutela e la manutenzione del territorio e delle infrastrutture, la prevenzione antisismica ed il risparmio energetico. Il Consiglio Nazionale dei Geometri, la Cassa Nazionale di Previdenza e la Geoweb parteciperanno al Forum delle Tecnologie e delle Costruzioni sul tema “ Sicurezza del patrimonio pubblico e privato: interventi per la messa in opera di edifici pubblici e privati – diagnosi terapie e agevolazioni fiscali”. Ci sarà inoltre la partecipazione del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Convegno divenuta punto di riferimento internazionale per rappresentare annualmente lo stato dell’arte in materia di Architettura Sostenibile ed Efficienza energetica degli edifici, sul tema l’energia intelligente: Quali professioni per il futuro? E’ ora di cambiare o di scomparire? Come cambiano i progettisti di fronte alle sfide che hanno davanti? Che cosa stanno facendo per innovare la loro attività, per rispondere alle nuove esigenze costruttive? Un forum tecnico che dà voce ai progettisti, agli ordini professionali e che si interroga sulle trasformazioni in atto all’interno della professionalità del progettare. Un momento di riflessione a più voci sulle opportunità professionali nuove e in evoluzione, quale veicolo per superare la crisi: il mestiere dell’energia efficiente per l’occupazione qualificata di domani. Condurrà il giornalista Alfredo Martini, parteciperanno il Presidente del Dipartimento Progetto e Innovazione CNAPPC Matteo Capuani, Thomas Miorin Direttore di Habitech Distretto Tecnologico Trentino, Fausto Savoldi Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Chiara Tonelli del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi "Roma 3" , Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, Leopoldo Freyrie Presidente del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Per partecipare all’evento occorre registrarsi cliccando qui L’evento radunerà decine di migliaia di progettisti, imprese, produttori, istituzioni, che animeranno convegni, seminari, workshop, incontri tecnici one-to- Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Laureati allo Smart Village, la Mostra- 1 one, offrendo un'autorevole occasione di promozione per i professionisti e le aziende che presentano le soluzioni più innovative negli ambiti sui quali è previsto il rilancio dell'industria delle costruzioni del futuro: architettura sostenibile ed energeticamente efficiente, riqualificazione energetica degli edifici, contributo attivo degli impianti e della domotica al contenimento energetico. Ad ogni partecipante ai convegni sarà rilasciato l'Attestato di partecipazione utile ai fini del rilascio dei crediti formativi autorizzati dai singoli Collegi professionali di appartenenza. Per iscriversi agli altri Convegni in scaletta e ricevere i biglietti omaggio, occorre riempire apposita scheda. Gli eventi e il modulo di partecipazione è reperibile cliccando qui Parteciperanno nomi importanti del settore edilizio, sismico, energetico, ecc. E’ atteso l’intervento di Mauro Dolce Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e Direttore dell’Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Franco Braga Presidente ANIDIS - Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica, Edoardo Cosenza dell’Università di Napoli ’Federico II’, fondatore del Consorzio ReLuis, Regione Campania, Gaetano Manfredi dell’Università di Napoli ’Federico II’, Direttore del Dipartimento di Ing. Strutturale. PER SCARICARE L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CNG CLICCA QUI CLICCA QUI SAIE 2013 La 49esima edizione di SAIE, il Salone dell’Innovazione Edilizia che rappresenta da sempre il mondo del cantiere e delle tecnologie per le costruzioni si svolgerà a Bologna dal 16 al 19 ottobre 2013. SAIE conferma l’impegno di rimettere in movimento e far lavorare insieme tutti i soggetti del mondo dell’edilizia per promuovere in Italia il rilancio dell’industria delle costruzioni puntando su: ricerca e innovazione, incontro tra imprese e professionisti, sostegno alle piccole e medie imprese. Il tema centrale di SAIE 2013, scelto dal Comitato scientifico, sarà Better Buildingri chiamandosi al titolo del programma per il costruire sicuro e sostenibile assunto nel 2011 dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il nuovo SAIE è concentrato sulla presentazione delle tecnologie per la ristrutturazione e la riqualificazione, per la sicurezza antisismica e del lavoro, per la sostenibilità ed efficienza energetica, per il cantiere ecosostenibile, per i software e tutti gli strumenti di progettazione. Per visionare il programma clicca qui Per ottenere i biglietti di accesso gratuiti da scaricare online clicca qui Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNG 2 RISCHIO IDROGEOLOGICO Si è tenuto a Roma l’importante incontro tra numerose associazioni, sindaci, ordini professionali, l’obiettivo tecnici comune ed di esperti riflettere con per sviluppare percorsi risolutivi in grado di rispondere in modo efficacie alle ripetute emergenze legate al rischio idrogeologico nel nostro Paese. Emergenze che scattano ormai sistematicamente ogni autunno, a causa della mancanza di un’adeguata politica di prevenzione e di governo del territorio. Temi che – per la prima volta – sono stati affrontati in un percorso programmatico e propositivo per sfruttare al meglio la lucidità e la lungimiranza che l’agire in emergenza non può permettere. Hanno partecipato Coldiretti, Anci, Consiglio nazionale dei geologi, Consiglio nazionale degli architetti, Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, Consiglio nazionale degli Cirf, Aipin, Sigea, Aiab, Tavolo nazionale dei contratti di fiume Ag21 Italy, Federparchi, Gruppo 183. Il messaggio principale dell’appuntamento è che le politiche per la mitigazione del rischio idrogeologico non si possono limitare all’attuazione di interventi puntuali. Serve un’azione nazionale di difesa del suolo che rilanci, come peraltro previsto dalle direttive europee, il bacino idrografico come elemento base per un adeguato governo del territorio, per riprogettare un’azione urgente, efficace e concreta per la mitigazione del rischio, la prevenzione e l’avvio di un’efficace azione di rinaturazione diffusa. E’ necessario quindi stabilire strumenti e priorità d’intervento e risorse economiche adeguate, senza dimenticare una necessaria attività di informazione e formazione dei cittadini su questi temi. Un approccio che superi la logica di emergenza che ha caratterizzato l’azione delle istituzioni in questi ultimi dieci anni, che non ha permesso l’applicazione delle importanti direttive “Acqua” e “Rischio alluvionale” e ha consentito il controproducente abbandono di qualsiasi logica pianificatoria, tanto più necessaria ora, alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici in atto e alle conseguenze di una gestione dissennata che ha reso ancor più vulnerabile il nostro territorio. L’attuazione di tutto questo non solo produrrà un beneficio in termini di sicurezza, ma anche come rilancio occupazionale ed economico dei territori. Il debito pubblico e lo spread non possono rappresentare le motivazioni per non intervenire in questo settore, per il quale è necessario trovare meccanismi finanziari adeguati. Infatti, per attivare questi programmi è necessario un supporto tecnico qualificato e diffuso localmente, prevedendo la possibilità di attivare l’intervento anche di addetti del settore agricolo e forestale, piuttosto che dell’edilizia con la possibilità di creare nuova occupazione. PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNG CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Inu, Ance, Anbi, WWF, Touring Club Italiano, Slow Food Italia, 3 IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI FIRMA LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E’ nata la “Rete delle professioni tecniche”. L’istituzione mette assieme gli architetti con gli altri professionisti dell’area tecnica, tradizionalmente riuniti nel PAT (ingegneri, geologi, periti industriali, geometri, periti agrari, chimici, tecnologi alimentari, dottori agronomi e forestali). L’obiettivo è quello di mettere assieme risorse, competenze e organizzazione, al fine di offrire nuove concrete proposte per lo sviluppo del Paese. I Consigli Nazionali dei singoli organismi che rappresentano i circa 600 mila professionisti dell’area tecnica hanno sottoscritto lo statuto, al cospetto del Notaio Giuseppe Celeste. Per il Consiglio Nazionale dei geometri e Geometri laureati è intervenuto il Segretario Enrico Rispoli. “Le forze in campo sono ormai schierate e siamo consapevoli che grazie all’apporto del sapere e della davvero a cuore il futuro del Paese Italia”. Con queste parole i rappresentanti dei professionisti tecnici italiani hanno salutato il varo del nuovo organismo. La “Rete delle professioni tecniche” si propone come interlocutore privilegiato e strategico in grado di rappresentare in forma unitaria gli obiettivi e le proposte di tutti i professionisti tecnici italiani. Si tratta di un importante approdo cui si giunge dopo un intenso e fruttuoso confronto cui s’è dato vita, per esempio, in occasione della recente riforma delle professioni. Un approccio che consente alle professioni dell’area tecnica di proporsi alle istituzione come interlocutore credibile. PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI PER SCARICARE L’ATTO COSTITUTIVO CLICCA QUI V° CORSO INTERNAZIONALE PER GEOMETRI Dal 10 al 18 Ottobre si terrà a Lisbona il V° Corso Internazionale per i geometri in materia specialistica di Topografia, Strumentazioni Tecniche per il rilievo e restituzione grafica con il patrocinio della Federazione Internazionale Geometri (FIG), il Gruppo Geometri Europei (Egos) e l’Unione Geometri dell’Area Mediterranea. Il Corso è stato organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con il supporto della Geoweb, in collaborazione del Colegio de Engenharia Geografica Ordem dos Engenherios. I partecipanti sono 50 giovani europei e italiani. Il programma è disponibile cliccando qui . Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE professionalità di ciascuno possano arrivare soluzioni positive, frutto della concertazione e del confronto tra chi ha 4 CASSA GEOMETRI: AVVISO PER I PENSIONATI La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri ha ricordato ai pensionati che il termine di presentazione on line del modello DF- RED 2013 è fissato al 30 settembre p.v. Qualora entro il citato termine non pervengano i suddetti modelli, la CIPAG si riserva di sospendere o ridurre le eventuali prestazioni collegate al reddito erogate, non potendo accertare i dati reddituali indispensabili per la quantificazione delle stesse. Nell'ipotesi in cui i dati comunicati comportino una riduzione delle detrazioni di imposta a favore attualmente applicate sulla pensione, i maggiori conguagli fiscali negativi che la CIPAG - in qualità di sostituto d'imposta - provvederà a recuperare, saranno rateizzati a partire dalla prima rata utile compresa la tredicesima. Il servizio di inoltro telematico del modello DF-RED è disponibile h.24 sul sito www.cassageometri.it accedendo all'Area Riservata con le modalità comunicate in precedenza e che comunque sono visualizzate nella sezione "Le guide" alla voce "istruzioni modello DF-RED". I pensionati potranno avvalersi per la compilazione e l'inoltro on line del modello anche della collaborazione del Collegio di appartenenza presso il quale dovranno recarsi muniti dei dati necessari. E' stato avviato dalla Cassa Geometri il recupero delle irregolarità contributive per il periodo 2007-2011. Gli interessati stanno ricevendo una comunicazione via PEC (in via residuale con raccomandata R.R.) nella quale sono invitati ad accedere al Portale dei Pagamenti e regolarizzare la morosità pendente, prima dell'emissione del ruolo di recupero prevista per il mese di ottobre. La regolarizzazione spontanea - da effettuarsi sul Portale dei pagamenti presente nell'area riservata del sito web - comporta l'applicazione del regime sanzionatorio agevolato (10% piuttosto che 25% per le sanzioni relative all'omissione del reddito e interessi nella misura del 2,5% anziché il 4%) e la possibilità di rateizzare il dovuto ottenendo anche il certificato di regolarità contributiva. Si fa presente che una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile regolarizzare la morosità sul Portale. Ulteriori informazioni sul calcolo delle morosità e dei relativi oneri accessori, oltre a modalità e termini dei versamenti, sono presenti sulle Istruzioni del Portale dei Pagamenti. Per comunicare con la CIPAG sull'argomento è sempre attivo il contact center. PER ACCEDERE AL CONTACT CENTER DELLA CASSA GEOMETRI CLICCA QUI AVVIO VERIFICA FINANZE:2007-2008-2009 La CIPAG ha avviato una VERIFICA FINANZE PER GLI ANNI DI IMPOSTA 20072008-2009 che coinvolge le posizioni degli iscritti i cui dati reddituali presentino difformità con quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate . Gli interessati che hanno ricevuto comunicazione in tal senso, possono aderire e allineare i propri redditi con quelli comunicati all'Agenzia o contestare le divergenze riscontrate, utilizzando Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE CASSA GEOMETRI: RECUPERO IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE ANNI 2007-2011 5 l'apposita procedura presente sul web, realizzata ed utilizzabile direttamente anche dai Collegi, entro il termine improrogabile del 30 settembre 2013. In caso di adesione l'associato deve, comunque, sanare sia le irregolarità riferite all'anno in verifica, sia le ulteriori irregolarità ricadenti nello stesso anno, stante l'unicità dell'anno previdenziale. La regolarizzazione spontanea, oltre ad un regime sanzionatorio molto più favorevole (sanzioni per dichiarazione infedele a seguito di verifica finanze abbattute al 50%, sanzioni sulle omissioni nei pagamenti pari al 10% anziché al 25%, interessi calcolati al tasso legale, nessun costo aggiuntivo legato alla cartella esattoriale), comporta il vantaggio di poter rateizzare il debito maturato ed ottenere il certificato di regolarità contributiva. In caso di contestazione, invece, l'associato deve inviare esclusivamente tramite la stessa procedura informatica entro il termine del 30 settembre le proprie deduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. Conclusa l'analisi della contestazione, la CIPAG invierà apposita comunicazione contenente l'esito della verifica. In caso di mancata adesione entro il termine del 30 settembre o di rigetto della contestazione senza la regolarizzazione del dovuto, la CIPAG, senza ulteriori comunicazioni, procederà d'ufficio ad allineare definitivamente gli imponibili previdenziali con quelli fiscali ed alla conseguente predisposizione del ruolo esattoriale di recupero, con l'applicazione quindi del regime sanzionatorio più severo. Sarà sempre possibile nel lasso di tempo intercorrente tra la predisposizione del ruolo esattoriale e la sua emissione regolarizzare sul Portale dei pagamenti le somme abbattuta della metà. Una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile regolarizzare il dovuto sul Portale. Si fa presente che nell'area riservata sono contenute tutte le informazioni relative alla verifica reddituale e si invita vivamente ad utilizzare il servizio di contact center per comunicare con la CIPAG ed - in caso di contestazione - utilizzare esclusivamente il servizio on line verifiche finanze che garantisce la tracciabilità e la ricezione da parte della CIPAG della contestazione stessa e ne assicura la risposta di accoglimento o di rigetto. CASSA GEOMETRI: NUOVO PRESTITO ONLINE PER GLI ISCRITTI CIPAG E’ stata stipulata con la Banca Popolare di Sondrio la Convenzione che consente a tutti gli iscritti CIPAG di accedere online alle opportunità di credito a condizioni agevolate. Gli interessati potranno compilare online la domanda di finanziamento inserendo i dati necessari in un form presente all'interno dell'area riservata del sito CIPAG. La nuova procedura per la richiesta online dei prestiti in favore degli iscritti alla CIPAG è attiva dal 1 agosto 2013. La concessione di finanziamenti e importo finanziabile è la seguente: a) per l'avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività professionale - fino ad un massimo di euro 30.000,00; b) per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o similari e soggetti privati) di uno o più incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale dell'incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00; c) esigenze di liquidità, fino a un massimo di euro 15.000,00. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE accertate, ma la sanzione relativa alla difformità del reddito accertato dovrà essere versata per intero e non più 6 Requisiti di accesso: • • • • • • Almeno due anni di iscrizione; Regolarità contributiva e volume d'affari, negli ultimi 2 anni maggiore di euro 15.000,00 per anno; Età anagrafica non superiore a 70 anni; Titolare di partita IVA; Svolgere l'attività professionale in modo individuale; Avere accesso all'area riservata del sito internet della Cassa. Durata del finanziamento: il prestito è concesso su durate di 19, 24, 36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e 60 mesi per la tipologia a). Modalità di rimborso: in rate mensili posticipate consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale e interessi. Tasso nominale annuo fisso pari a: • • tasso BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti, per le durate da 19 a 36 mesi; (nell'attualità 4,25%) tasso IRS di periodo maggiorato di 3,75 punti, per le durate 48 e 60 mesi. Spese di istruttoria trattenute all'atto dell'erogazione : pari a euro 30,00 per importi fino a euro 8.000 euro; pari a euro 50,00 per importi superiori. (in caso di addebito su conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare di Sondrio, tali spese saranno dimezzate). Le spese d'incasso ammontano a euro 2,00 per ciascuna rata. Estinzione anticipata: Nessuna commissione applicata. SOCIETA’ DI INGEGNERIA: AL VIA LA PROCEDURA INFORMATICA TRASMISSIONE VOLUMI D’AFFARI PER IL 2013 La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri ha reso obbligatorio per le Società di Ingegneria iscritte alla Cassa stessa, l'invio in forma telematica della comunicazione del proprio volume d'affari IVA entro gli stessi termini fissati annualmente per l'invio del modello "Unico p.f." allo Stato. Tale comunicazione, che deve essere inoltrata dal rappresentante legale della Società, va trasmessa nel 2013, entro il 30 settembre p.v. Si ricorda che, a tal fine, è necessario munirsi delle credenziali di accesso fornite alle Società all'atto della registrazione presso la CIPAG. Dopo aver effettuato l'accesso nell'area riservata inserendo nome utente e password si potrà procedere alla compilazione e relativa trasmissione telematica del modello "SI" Il relativo contributo integrativo da versare - dovuto dalla Società indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente finale - verrà generato automaticamente e verrà emesso il relativo M.Av, che dovrà essere saldato entro e non oltre il 30 ottobre p.v. TRASMISSIONE DEI DATI POSTA CERTIFICATA(PEC) AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA I dati identificativi, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti iscritti ad Albi o Elenchi Istituiti sono stati trasferiti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 - art 8. E’ possibile eseguire l’aggiornamento o la Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE • • 7 cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file ComunicazioneSoggetti.xml opportunamente compilato all’indirizzo di PEC utilizzato nell’operazione di prima registrazione. Nella sezione Documenti della presente scheda è possibile scaricare un FAC-SIMILE semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE. Per la compilazione si consigli di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio: NotePad++ con plugin XMLTOOL per la validazione). LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE INSIEME IN UN CAMMINO CONDIVISO Come è noto l’approvazione della “Riforma delle Professioni” ha modificato profondamente le corporazioni ordinistiche, intervenendo in ambiti sensibili quali la riorganizzazione di Albi, Ordini e Collegi professionali; la disciplina, la formazione, il tirocinio; le modalità di riconoscimento delle Associazioni professionali. Il riconoscimento delle Associazioni specifiche – che ben si differenziano dalle organizzazioni privatistiche non regolamentate – fornisce una risposta adeguata all’esigenza espressa dal mondo delle professioni, dalla committenza e dagli utenti finali, di valorizzare competenze tradizionali e moderne, nel pieno rispetto delle Associazioni della Categoria dei Geometri italiani - sono indicati dalla normativa nazionale di cui al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 “Riforma delle professioni ordinistiche”, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012. Secondo quanto stabilito dal decreto, le Associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria e non prevedono vincoli di rappresentanza esclusiva. Tra le attività proprie figurano la promozione della formazione permanente per i propri iscritti e rappresentano un freno all’operato delle Associazioni non regolamentate riconosciute recentemente dal Legislatore – che in virtù del libero mercato si stanno sempre di più inserendo nei campi operativi che fino ad oggi sono stati serviti esclusivamente da liberi professionisti iscritti nei rispettivi Ordini e/o Collegi. E’ stato predisposto un Quaderno con le finalità e la missione di ogni Associazione con la presentazione del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Fausto Savoldi e della Cassa Geometri Fausto Amadasi, disponibile sul portale della Fondazione dei Geometri italiani. PER SCARICARE IL QUADERNO DELL ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CLICCA QUI CONSULTA I TUOI CREDITI FORMATIVI L’obbligo della formazione professionale continua è oramai una condizione essenziale per essere iscritto all’Albo professionale. Potrà essere sospeso solo in caso di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio. La sospensione, su istanza dell’iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio e, all’accoglimento dell’istanza, l’iscritto sarà sospeso dall’obbligo formativo dei CFP minimi annuali e quinquennali, in ragione della frazione del periodo interessato. Per verificare i crediti formativi è necessario collegarsi al sito del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, inserire il proprio nome e cognome e password. clicca qui Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE regole deontologiche. Il profilo e il ruolo delle Associazioni specifiche – tra le quali legittimamente figurano le 8 FORMAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO EDIFICIO SALUBRE : Seminario a MODENA I Geometri Italiani hanno posto l’accento già da qualche anno sugli effetti che la Sindrome dell’Edificio Malato può avere sulla collettività e sono oramai tantissime le aziende dei materiali sani che esaltano la preparazione e la lungimiranza della Categoria dei Geometri. Il Presidente di AISMT e amministratore delegato di Dorken Italia, Gabriele Nicoli – ha dichiarato che “la problematica dell'SBS è particolarmente sentita anche nelle stime immobiliari, visto che molti difetti progettuali e costruttivi o materiali non salubri, incidono considerevolmente sul valore degli edifici. È qui che entra in campo la nuova figura professionale dell’esperto in edificio salubre, un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, in grado di individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e presenti nell’impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell’aria, dell’igiene, della salubrità, e così via. Una figura professionale nuova che in Italia è approdata grazie all'Associazione nazionale Donne Geometra e che per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli, vista l’importanza sostanziale della materia. "In Italia a tutti gli effetti manca la figura di un progettista a ricoprire questo ruolo e colmare questa lacuna", ha commentato Nicoli. Vista l’importanza della materia e gli sbocchi operativi che offre nel campo dell’edilizia, delle stime di valutazione, nelle relazioni tecniche d’Ufficio dei Tribunali, i geometri si stanno aggiornando per progettare contro la "sindrome dell'edificio malato", ovvero i malesseri di cui possono soffrire coloro che vivono e lavorano in edifici di scarsa qualità ambientale. Sono già da tempo partiti Seminari di Formazione Professionale presso i Collegi territoriali, che hanno visto la partecipazione di tantissimi professionisti, ai quali è stato rilasciato un attestato di apprendimento. A chi è rivolto il Seminario di Formazione?. Ai geometri liberi professionisti ed ai praticanti. Il Seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ed ai partecipanti saranno riconosciuti 4 crediti formativi. All’evento possono partecipare i geometri di altri Collegi, così come previsto dal Regolamento della Formazione Continua e Obbligatoria. Obiettivo. L'obiettivo del seminario è sensibilizzare il professionista tecnico, consentendogli di affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla "sindrome dell'edificio malato", sia in fase di progettazione che di ristrutturazione. Intervenire su questi fronti "dovrebbe contribuire ad un rilevante aumento della produttività all'interno delle strutture, ad un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo, alla diminuzione delle patologie generate dall'edificio malato". Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE della fisica tecnica dell'edificio, che invece c'è in Germania. L’esperto in edificio salubre potrebbe quindi andare 9 Il relatore. L'evento sarà tenuto dal prof. dott. Nicola Fiotti, ricercatore di fama internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste. Svolge attività di revisore per importanti riviste scientifiche internazionali. Ha un trascorso come “Assistant Professor” presso il dipartimento di Chirurgia, della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA) e attualmente è ricercatore cardiovascolari”. Salubri. nel settore scientifico disciplinare “malattie Ed allora riprendono gli studi dopo la pausa estiva per i Geometri Italiani, Esperti di Edifici L’appuntamento è presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena martedi 29 Ottobre 2013. Per ogni informazione si prega contattare la segreteria del Collegio dei Geometri di Modena : Tel. 059 343585 oppure scrivere a : [email protected] Il corso di aggiornamento professionale per geometri, realizzato da Geosport e diretto da Gino Zavanella, progettista anche dello Juventus stadium, si è concluso con l’elaborazione di un complesso progetto urbanistico per la realizzazione del nuovo stadio pisano, nell'area artigianale di Ospedaletto. I faldoni consegnati al comune e al club nerazzurro contengono il video, il progetto del nuovo stadio cittadino realizzato dall'architetto Zavanella e gli studi preparatori effettuati dai 130 geometri corsisti che hanno sostenuto l'aggiornamento professionale: ''Con questo atto formale e simbolico - ha spiegato Zavanella - si chiude il corso in progettazione d'impianti sportivi, un'esperienza bella e importante che ci ha fatto conoscere in modo ancora piu' approfondito la citta' di Pisa''. Realizzare l'impianto costera' circa 40 milioni di euro con oltre 20 mila posti a sedere tutti coperti. Attorno sorgeranno quasi 29 ettari di aree a verde, tre volte e mezzo oltre le previsioni e 8 ettari di servizi. Soddisfatto il sindaco Filippeschi: ''Esprimo la mia gratitudine alla Geosport e al Consiglio Nazionale dei Geometri per aver scelto di svolgere il corso a Pisa e all'architetto Zavanella per il progetto avveniristico che ci lascia”. Le fasi salienti del progetto e le motivazioni dell’iniziative sono raccolte nell’opuscolo a tema, contenente la testimonianza di Eleonora Dore geometra sarda che è stata una delle protagoniste del progetto. PER SCARICARE L’OPUSCOLO DEL PROGETTO STADIO DI PISA CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE I GEOMETRI E LO STADIO DI PISA 10 FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESTERO: IN FINLANDIA CON LA BORSA DI STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE “DONNE GEOMETRA” Investire sul comparto edilizio e sulla riqualificazione urbana ed energetica è fondamentale, non solo per accrescere il livello di sostenibilità del sistema ma anche per la creazione di buoni e utili posti di lavoro. Fra le mille stime che girano sui green jobs, infatti, ce n’è una recente secondo la quale se si procedesse a un vasto piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare, si potrebbe arrivare a creare qualcosa come 30mila posti di lavoro nel prossimo decennio. Di questo l’Associazione Nazionale “Donne Geometra” si è convinta al Congresso di Categoria tenutosi a Rimini, dove la green economy, è stato il tema che ha ricevuto ampi consensi visti gli aspetti professionali, culturali, sociali, economici che coinvolge. E’ l’organizzazione di quel Convegno al quale hanno preso parte grandi nomi della sostenibilità ambientale ed edilizia che ha convinto il Direttivo dell’Associazione ad investire nella formazione all’estero, se si considera che l’edilizia, in questo caso sostenibile (edifici sostenibili, green buildings), è uno dei settori nevralgici su cui occorre capitalizzare per accelerare le conoscenze dei tecnici professionisti per I geometri, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici in genere non possono permettere che siano solamente giovani specialisti formati presso scuole di specializzazione, senza un titolo di studio con indirizzo tecnico a cogliere questa opportunità, occorre organizzare e puntare su una formazione permanente adeguata, guardando anche oltre confine per apprendere da chi ha fatto della sostenibilità ambientale un modello di vita da sempre. E così è nata la “borsa di studio” messa a disposizione di una giovane geometra Anna Agnello iscritta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Palermo, da parte dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra”, per sperimentare un nuovo approccio alla formazione, cogliendo in Finlandia i concetti basilari della bioedilizia che rispondono alle esigenze di un vivere “green”, visto che proprio Helsinki è stata dichiarata la capitale mondiale del design e dell’architettura. Un progetto riuscito, che potrebbe essere da stimolo in ogni realtà territoriale. Per uscire dal “conosciuto ovvio” è importante educare i professionisti a puntare sulla formazione professionale, sull’aggiornamento e la riqualificazione personale e tecnica. Le azioni di formazione, debbono mirare: • • all’adeguamento delle professionalità ai continui mutamenti tecnologici, organizzativi e gestionali; al continuo rinforzo delle competenze dei soggetti, per garantire loro maggiori scelte professionali e maggiore autonomia nel prefigurare percorsi professionali innovativi. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE vederli vincenti nei nuovi settori operativi. 11 Istituire borse di studio è il modo migliore per spaziare nei panorami economici più attivi, facendo nascere opportunità di studio e scambi culturali, un modo che rafforza ulteriormente il concetto di “professioni liberali”. La Cina, il Giappone, i Paesi del Nord, sono i protagonisti economici di livello mondiale ormai da anni. La specializzazione in una moltitudine di settori, dall’informatico al manifatturiero, dal tessile all’architettonico, fa di queste culture, Paesi ricchi di opportunità e, proprio in questo periodo, al centro di progetti economici di gran rilievo. Questo attivismo produttivo è incentivante per il sapere di una Categoria professionale. Per le informazioni sulla formazione in Finlandia contattare la Segreteria : [email protected] FORMAZIONE PROFESSIONALE IN FINLANDIA PER SCARICARE L’OPUSCOLO CLICCA QUI I FUTURI GEOMETRI CON LO SGUARDO RIVOLTO ALLA FINLANDIA. IL PROGETTO PARTE A RAVENNA culturale per conoscere tradizioni spesso nascoste agli occhi dei più: questo è lo spirito con il quale si muove “PATHS”, ovvero People And Their Hidden Sorroundings, progetto di scambio organizzato dall’Istituto Tecnico per Geometri Morigia con una importante scuola finlandese di Helsinki. Il dirigente scolastico ha sottolineato l’importanza dell’idea: “Tutto parte dal progetto europeo Comenius e ha un grande valore culturale in quanto simbolo dell’unione tra stati europei, in questo caso tra Ravenna e Helsinki. Vogliamo plasmare un’interazione scuola-famiglia che apra a un confronto continuativo e coinvolgere, insieme, il territorio di Ravenna presentando una realtà poco conosciuta come quella, per esempio, dei capanni da pesca”. La responsabile di PATHS, sottolinea: “Noi volevamo guardare a quello che era nascosto, a dei sentieri (da qui il nome acronimo PATHS) che fossero diversi da quelli del turismo. In questo progetto biennale, nel quale saranno coinvolti alcuni professori e venti ragazzi delle classi quarte per l’italia e altrettanti giovani per la Finlandia, ospitati dalle rispettive famiglie, i giovani potranno approfondire temi classici quali le lingue, l’arte e la storia, ma scopriranno anche aspetti della cultura finlandese utili per il loro corso di studi, come i capanni sui laghi o le opere dell’architetto Hugo Alvar Henrik Aalto. Il tutto in una grande città come Helsinki che, nel 2012, è stata la capitale mondiale del design, dell’architettura e avanguardia sul fronte dell’istruzione”. Il progetto, poi, potrà avere altre utili ricadute a ulteriormente dichiarato la responsabile di PATHA: “I ragazzi impareranno il vero lavoro di gruppo, le basi della programmazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione, oltre che una base obbligatoria della lingua finlandese; le fasi del progetto saranno tutte descritte su un blog e sui social network”. L’esperienza di PATHS è da guardare con curiosità per il suo proporre una meta diversa dal solito: “Avevo anticipato questa idea agli studenti già quando erano in terza– e i loro buoni risultati mi hanno spinto a fare questo tentativo. Per loro è sicuramente un’esperienza unica anche se non nascondono, dovendo recarsi in Finlandia in gennaio, il loro timore per il freddo!” Un augurio ai futuri Geometri da parte dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra”. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Il progetto Paths permetterà agli studenti del Morigia di esplorare il design e l'architettura di Helsinki. Un viaggio 12 PROFESSIONE GEOMETRA – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 Ti ricordiamo che è scaduta la quota associativa, per non perdere i diritti acquisiti di Socio e i servizi riservati, occorre rinnovare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2013. Per rinnovare la propria iscrizione effettuare il versamento della quota annuale 2012 di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, N° DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2013 Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale N° DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2013 La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a [email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109 PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc), occorre Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla CLICCA QUI) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti) Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013 Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. - IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013 La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a [email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109 IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17 Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17 13 NEWS TECNICHE DURC : I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Dal 21 agosto 2013 la durata della validità del Durc è passata a 120 giorni. Lo ricorda la Circolare 6 settembre 2013, n. 36 con la quale la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, d’intesa con gli Istituti, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”. I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento. Il Ministero del Lavoro ricorda da ultimo che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati. PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI CONDOMINIO: LA RIFORMA LASCIA DENTRO IL DUBBIO Dal 18 giugno 2013 nel condominio tutto è cambiato: perché poco cambi, si potrebbe dire, visto che buona parte delle riforme immaginate dal legislatore sono rimaste lettera morta. È sulle singole situazioni piuttosto che nell’impianto generale che la riforma produce i suoi effetti più chiari. La più controversa resta l’obbligo di costituire tutto e subito il fondo spese straordinarie prima dell’appalto dei Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE La nuova disciplina prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito: 14 lavori. Giudicato da tutti come assurdo in tempi di crisi, anche per i timori di non avere un controllo diretto sulle somme e sul loro pagamento a fronte dei lavori svolti, non trova soluzione. Anche la lettura “correttiva” della norma, che trova proprio nel Tribunale di Genova, le posizioni più avanzate in campo nazionale, e cioè la costituzione progressiva del fondo spese in modo corrispondente allo stato di avanzamento lavori pattuito nel contratto d’appalto, non risolve: in caso di morosità i lavori si bloccano ed il condominio é esposto alle conseguenze per l’inadempimento. L’aumento della morosità, oggi superiore al venti per cento é l’altro elemento frenerà sicuramente gli interventi di manutenzione, anche dove le riparazioni sono urgenti e necessarie. Se la riforma del condominio era stata presentata come la possibilità del distacco del riscaldamento e di detenere cani e gatti negli edifici laddove il regolamento lo vietava, si è subito capito che nulla era cambiato. Sul distacco del riscaldamento il decreto del fare ha portato altre novità, rendendolo di fatto impossibile, se non con spese ingenti e grandi difficoltà operative. Un buco nero nelle nuove modalità di gestione del “supercondominio”: nei complessi di più edifici con più di sessanta condomini, la nomina dell’amministratore e la gestione delle spese ordinarie avverrà con la nomina del “rappresentante” nominato dall’assemblea del singolo edificio. Se l’esigenza era quella di semplificare, la nuova regola sarà mal percepita dai singoli che partecipavano e che non potranno più decidere su questioni importanti: le sole assemblee aperte ai singoli condomini saranno quelle per la manutenzione straordinaria. Un capitolo a parte meriterebbe il discorso della morosità: la riforma consente ai a pagare. COME SI REDIGE UN DOCFA. ARRIVA IL VADEMECUM DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Territorio ha pubblicato una utilissima guida sull’accatastamento dei fabbricati con l’applicativo Docfa. Il prontuario ha il duplice scopo di delineare le linee guida per la compilazione dei documenti di aggiornamento del Catasto Fabbricati con l’ausilio del Docfa e di descrivere le procedure per la gestione di casistiche ordinarie e particolari. Il vademecum è suddiviso in 5 parti: Dichiarazione Docfa Causali Planimetrie Elaborato planimetrico ed elenco subalterni Appendice Il documento fornisce le indicazioni su come operare in caso di : Dichiarazioni di Nuova Costruzione Dichiarazioni di Variazione Divisioni Frazionamenti Fusioni Ampliamenti Demolizioni Variazione destinazione d’uso PER SCARICARE IL VADEMECUM CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE creditori di rivolgersi direttamente ai condomini morosi, ma il problema non si risolve se questi non continuano 15 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DEL NOTARIATO Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito alcuni aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) introdotto dal D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013. In particolare, la Legge prevede che “l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. Un primo chiarimento era stato fornito dal Notariato con la Nota del 2 agosto 2013, in relazione al fatto che l’obbligo di allegare l’APE deve intendersi esteso a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e non solo per la compravendita di immobili. Con l’ultima Nota del 9 settembre 2013, il Notariato fornisce un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’Ape il libretto dell’impianto. L'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, infatti, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione energetica, afferma che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all'Attestato di Prestazione Energetica”. considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno. PER SCARICARE LO STUDIO DEL 2 AGOSTO CLICCA QUI PER SCARICARE LO STUDIO DEL 9 SETTEMBRE CLICCA QUI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI : LE NORME TECNICHE-QUADRO Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha diffuso le “Linee guida per le architetture interne delle scuole”. Un documento in cui, accanto a una serie di ovvietà, viene fornito un elenco di “Norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili”. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, viene valorizzata la building automation, prevedendo la possibilità di accendere le luci, riscaldare, rinfrescare, attivare la sicurezza e illuminare solo una parte dell’edificio, ma anche di regolare la temperatura degli ambienti in funzione della tipologia di utenti presenti e dell'attività svolta. Il documento pone inoltre l'accento sulla manutenzione impiantistica e, in particolare, sulla telegestione, con un'attenzione specifica per gli aspetti connessi alla regolazione della temperatura. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Anche in questo caso, secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere 16 Per quanto riguarda l'illuminazione, invece, viene consigliato di “utilizzare sorgenti luminose a basso consumo, sistemi di controllo della luminosità dei locali e sensori di presenza persone, ma senza che questo “prevalga sulla qualità del paesaggio luminoso e della prestazione luminosa delle varie lampade”. Un'attenzione particolare, anche in considerazione del particolare ambiente, è stata riservata alla sicurezza a fronte dei rischi elettrici. Per tale ragione gli impianti dovranno essere sezionati e protetti da interruttori differenziali. Il documento, inoltre, prende in considerazione la necessità di proteggere la strumentazione informatica, imponendo l'impiego si scaricatori di sovratensione per salvaguardare le apparecchiature dai rischi connessi alle scariche elettriche. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOLO PER CHI FIRMA IL PROGETTO L’assicurazione professionale è obbligatoria dal 15 agosto 2013 solo per chi firma i progetti e ha rapporti diretti con la clientela, ma a volte può risultare utile anche per regolare i rapporti all’interno degli studi o delle società professionali. Lo ha chiarito il centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sostenendo che l’obbligo di assicurazione è decorre quindi dal momento dell’assunzione del primo incarico, non dall’iscrizione all’Albo o dal ritiro del timbro professionale. Non deve stipulare un’assicurazione neanche il professionista che non firma i progetti, cioè che lavora per conto di uno studio o di un altro professionista e non assume l’incarico direttamente dal cliente. La stessa conclusione vale per il professionista con partita iva che collabora in modo stabile con una società di ingegneria o di architettura e che non entra in contatto diretto con la clientela. Secondo il Cni, però, il collaboratore potrebbe stipulare un’assicurazione per regolare i rapporti all’interno della società o dello studio, cioè per tutelarsi da possibili azioni di rivalsa da parte del professionista che ha accettato l’incarico dal cliente e che è stato contestato dopo aver affidato il lavoro ad un altro professionista a lui sottoposto. Le stesse regole valgono se i professionisti sono dipendenti o collaboratori di imprese private. Anche in questo caso, infatti, solo la firma del progetto e il contatto diretto con il cliente per l’assunzione dell’incarico fanno scattare l’obbligo di stipulare un’assicurazione. Se un professionista esercita la professione in qualità di amministratore di una società, l’obbligo di tutela della clientela attraverso la stipula di una polizza deve essere assolto dai professionisti o dalla società per conto della quale agiscono. Se l’attività svolta per conto della società è esclusiva il professionista può chiedere che sia la società ad assumersi l’onere del pagamento della polizza assicurativa. Se invece il professionista svolge anche altri incarichi all’esterno della società, dovrà provvedere da solo alla stipula dell’assicurazione. Non sono tenuti all’obbligo di stipulare un’assicurazione i ricercatori universitari e i docenti, a meno che questi non svolgano, anche solo occasionalmente, attività di progettazione per la quale entrino in contatto con la Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e 17 clientela e firmino gli elaborati. Per far sorgere l’obbligo assicurativo, non è necessario essere titolari di partita Iva. Gli elementi determinanti sono infatti il rapporto col cliente e la firma del progetto. La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il professionista è socio copre solamente i rischi derivanti dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si svolge la professione anche in forma personale, all’esterno dello studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se l’attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore. Nel caso in cui l’attività sia svolta in forma societaria, nelle società di persone è sufficiente che tutti i soci formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari. Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma della società di capitali, che avendo autonomia patrimoniale potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti, il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla L’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare. LA NOTA REDATTA DALL’AVVOCATO NICOLA COLACINO E’ RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI DECRETO DEL FARE: COSA CAMBIA NEL SETTORE EDILIZIO Dal 21 agosto 2013 è in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto “del Fare” (Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69). Con la legge di conversione sono state introdotte alcune modifiche e integrazioni all’art. 30 - relativo alle misure di semplificazione in materia edilizia. In materia di ristrutturazione edilizia (articolo 30, comma 1, lett. a), c), e sono state confermate le seguenti previsioni normative: A. eliminazione del vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia; B. previsione nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia anche degli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza; C. salvo alcuni casi, estensione della Scia agli interventi di ristrutturazione edilizia nonché delle cd. “varianti minori” ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE società. 18 Le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004. La legge di conversione ha, inoltre, introdotto un’ulteriore limitazione con riferimento agli interventi ricadenti nei centri storici. In particolare, nel nuovo articolo 23 bis del Dpr 380/2001, come introdotto dal dall’art. 30, comma 1, lett. f del decreto legge 69/2013, poi modificato dalla legge di conversione, è stato specificato che all’interno delle zone A di cui al Dm 1444/68 e in quelle equipollenti, i Comuni dovranno entro il 30 giugno 2014 individuare, con propria deliberazione, le aree nelle quali non è consentito eseguire con SCIA un intervento di demolizione e ricostruzione, o presentare una variante al permesso di costruire, che comportino modifica della sagoma. Decorso tale termine e in mancanza di un intervento sostitutivo della Regione la norma prevede la nomina di un Commissario ad acta nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nelle aree in cui sarà consentito eseguire i lavori con SCIA gli stessi non potranno iniziare immediatamente, ma decorsi 30 giorni. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione la possibilità di eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione, o presentare una variante al permesso di costruire con SCIA che comportino modifiche della sagoma è, quindi, esclusa per gli immobili: o la Dia in alternativa); ricadenti nella zona A del DM 1444/68 o in quelle equipollenti, fino a quando il comune non abbia assunto il provvedimento di individuazione (termine massimo 30/06/2014) o al successivo intervento sostitutivo. Si richiama l'attenzione sul fatto che non è stato previsto né un termine, né le modalità per l'esercizio di tale potere sostitutivo il cui esercizio potrebbe essere oggetto anche di istanza da parte del soggetto interessato. Demolizione e fedele ricostruzione senza vincolo della sagoma (comma 1, lett. a) L’art. 30, comma 1, lett. a), rivede la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Tali interventi anche senza il rispetto della sagoma originaria (intesa come conformazione planovolumetrica della costruzione e del suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale) non saranno più inquadrati come nuove costruzioni, ma rientreranno nell’alveo delle ristrutturazioni edilizie salvo, come detto si tratti di interventi: su immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004. In tali casi la demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma sarà considerata sempre nuova costruzione e soggetta a permesso di costruire o Dia in alternativa; su immobili ricadenti nei centri storici. In tali casi saranno i Comuni che entro il 30/06/2014 dovranno decidere in quali aree non sarà consentito eseguire l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma con Scia. Al fine di comprendere la portata della norma si ritiene necessario riassumere brevemente i termini della questione. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004 (in questo caso è necessario sempre il permesso di costruire 19 Il decreto legge 69/2013, come convertito in Legge 98/2013 definisce, infatti, una delle questioni di maggior dibattito a livello giurisprudenziale e dottrinale. Il Dpr 380/2001 ricomprende all'interno della "ristrutturazione edilizia" (art. 3, comma 1, lett. d) l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile. Il successivo D.lgs. 301/2002 che ha coordinato il Testo Unico Edilizia con la legge 443/2001 c.d. Legge obiettivo, ha ampliato la nozione di demolizione con successiva ricostruzione, indicando come elementi limitativi unicamente il rispetto della stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, mentre sono stati eliminati il rispetto dell'area di sedime e dei materiali originari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 309/2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 della legge della Regione Lombardia 12/2005 nella parte in cui escludeva il rispetto della sagoma nella ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. In particolare, la Corte ha ribadito la titolarità dello Stato nell’individuazione delle categorie di intervento in quanto principi fondamentali dato che è in conformità a queste ultime che viene disciplinato il regime dei titoli abilitativi con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi ed alle relative sanzioni, anche penali. Gli effetti di tale pronuncia hanno creato molti problemi non solo per gli interventi futuri, ma anche pericolosi abilitativi edilizi. Le azioni di molte Associazioni di Categoria, tra cui l’Ance sono state, pertanto, finalizzate a rimuovere tale ostacolo nella consapevolezza che gli interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di intervento in espansione (vedi anche decreto legge 70/2011) e quindi di importanza vitale per il settore delle costruzioni. Molteplici sono i riflessi che determina l’inquadramento della demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma nell’alveo della ristrutturazione edilizia anziché della nuova costruzione. Si evidenzia che, come affermato anche dalla giurisprudenza, in caso di ristrutturazione edilizia, anche mediante la demolizione e ricostruzione, ai fini della conformità urbanistica la normativa di riferimento sarà quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto e, non invece, quella sopravvenuta al momento dell’esecuzione dei lavori (Tar Puglia n. 2341/2006; Tar Puglia n. 3210/2004). Ne consegue che, diversamente da un intervento qualificato di “nuova costruzione”, si potranno mantenere i parametri edilizi e urbanistici (es. distanze, altezze ecc.) esistenti al momento della realizzazione del fabbricato senza necessità di doversi conformare alle successive e mutate discipline urbanistiche. Ristrutturazione edilizia - interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti (comma 1, lett. a) L’art. 30, comma 1, lett. a), aggiunge all’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia, anche gli “interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. La modifica definisce in via legislativa un'ulteriore questione dibattuta a livello giurisprudenziale. La qualificazione come ristrutturazione della demolizione e successiva fedele ricostruzione richiede necessariamente la sussistenza del fabbricato da ristrutturare. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE vuoti normativi e situazioni di incertezza nei confronti di interventi in corso ed oggetto di legittimi titoli 20 Una struttura identificabile come organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce, la cui opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione, ha portato la giurisprudenza ad essere concorde nel considerare l’immobile un rudere e la relativa ricostruzione come intervento di “nuova costruzione” non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (tra le tante Cons. Stato n. 5375/2006), con tutte le conseguenze negative del caso in merito alle disposizioni in tema di distanze, altezze ecc. In particolare, la demolizione per essere ricondotta alla nuova nozione legislativa di “ristrutturazione edilizia” deve essere contestualizzata temporalmente nell’ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio dei lavori (Cass. pen. n. 14455/2003). Con le modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal decreto legge 69/2013, come convertito nella Legge 98/2013, gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione saranno considerati “ristrutturazione edilizia” purché sia possibile “accertarne la preesistente consistenza”. Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire di Stato con la sentenza n. 5791 del 2004 ha stabilito che sulla base delle planimetrie in possesso del Comune era “tecnicamente verificabile” la ricostruzione della volumetria). Anche in questo caso si specifica che tale modifica non si applica agli interventi su immobili soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004. In tali casi la fattispecie integrerà la nuova costruzione. Scia per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché delle varianti minori ai permessi di costruire con modifica sagoma (comma 1, lett. c , e) Consequenziali alle modifiche apportate con l’eliminazione della sagoma sono quelle relative al regime dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia o delle cd. “varianti minori” ai permessi di costruire. In particolare, viene eliminato il riferimento della sagoma all’art. 10, comma 1 lett. c) e specificato, all’art. 22, comma 2 del Dpr 380/2001, che le varianti ai permessi di costruire sono realizzabili con DIA (ora SCIA) purché non alterino la sagoma dell’immobile “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004”. Pertanto, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le cd “varianti minori” ai permessi di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 2 Dpr 380/2001 che comportino modifiche della sagoma non saranno più soggette a permesso di costruire o a Dia in alternativa al permesso di costruire, ma a Scia. Tale semplificazione non sarà applicabile nei casi di interventi su immobili vincolati per i quali sarà sempre necessario il permesso di costruire o in alternativa la Dia. DECRETO DEL FARE SCARICA IL TESTO RISERVATO AGLI ASSOCIATI IL VADEMECUM ESPLICATIVO DEL DECRETO DEL FARE IN EDILIZIA Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE all’amministrazione comunale elementi utili per poter ricavare l’effettiva consistenza del fabbricato (il Consiglio 21 DECRETO DEL FARE: TERRE E ROCCE DA SCAVO Con la conversione in legge il c.d. decreto del "Fare" (d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013), sono state introdotte sostanziali novità per la gestione delle terre e rocce da scavo. La materia, precedentemente regolata dall'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, è stata oggetto di recenti e molteplici interventi, susseguitisi a così breve distanza l'uno dall'altro che appare quanto mai opportuno cercare di ripercorrere i passi fondamentale dell'evoluzione normativa. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la gestione delle terre e rocce da scavo è stata affidata all'art. 186, il quale stabiliva i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica nell'ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell'intervento. L'art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 ha, quindi, previsto che il citato art. 186 venisse abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1/2012 avente Con il d.m. n. 161/2012, dunque, il Ministero dell'Ambiente ha dato attuazione al citato art. 49 del c.d. decreto "Cresci Italia", stabilendo che le previsioni regolamentari si applicassero "alla gestione dei materiali da scavo" in generale, con la sola esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. L'applicazione del regolamento a tutti gli scavi in generale aveva fin da subito destato perplessità e preoccupazione da parte degli operatori del settore, soprattutto rispetto ai cantieri di piccole dimensioni che, ai sensi dell'art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbero dovuto beneficiare di una disciplina ad hoc. Proprio le pressanti critiche al D.M. 161 portavano il Ministero dell'Ambiente a chiarire immediatamente che la nuova disciplina regolamentare non doveva trovare applicazione rispetto ai cantieri la cui produzione di materiali da risulta fosse stata inferiore a 6.000 metri cubi. Nonostante il chiarimento interpretativo, il legislatore nazionale, con il c.d. Decreto "emergenze" (d.l. n. 43/2013 convertito in legge n. 71/2013), ha ritenuto comunque opportuno prevedere espressamente l'esonero dei piccoli cantieri dagli adempimenti previsti dal citato D.m. 161/2012. Quest'ultimo, dunque, avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione solo per i cantieri relativi ad opere sottoposte a VIA o AIA. Si poneva, però, il dubbio di quale disciplina dovesse applicarsi ai piccoli cantieri e agli altri cantieri non sottoposti a VIA o AIA. Con la conversione in legge del c.d. decreto del "fare" è stato chiarito l'ambito di applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata che regola i piccoli cantieri. LA MATERIA E’ STATA ULTERIORMENTE TRATTATA NELL’APPROFONDIMENTO DI QUESTO NUMERO Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. 22 PROROGHE TITOLI EDILIZI E AUTORIZZAZIONI La novità, che integra una disposizione del decreto Fare (DL n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013) è stata introdotta con un emendamento al disegno di legge n. 1014 di conversione in legge del decreto Cultura(decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), che proroga di 3 anni del termine di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche. CON IL DECRETO FARE PROROGA DI 2 ANNI DEI TITOLI EDILIZI. Ricordiamo inoltre che l'articolo 30, comma 3 del decreto del fare ha prorogato di 2 anni l'efficacia dei titoli abilitativi edilizi sia per l'inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi. L’interessato non deve presentare nessuna richiesta di proroga né specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione: per ottenere la proroga è sufficiente effettuare una comunicazione senza alcuna discrezionalità da parte del comune. (Dia) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia). La proroga è consentita a condizione che i termini di inizio e fine lavori non siano ancora decorsi al momento della comunicazione da parte dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La norma fa comunque salve le diverse discipline adottate dalle Regioni. PROROGA DI 3 ANNI DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE. Inoltre, il decreto del Fare ha prorogato di 3 anni il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati a livello regionale. La proroga triennale vale anche per i termini di inizio e fine lavori e dei relativi titoli abilitativi rilasciati per l’esecuzione delle opere previste in convenzione o negli accordi similari. La proroga si applica alle convenzioni o agli accordi stipulati fino al 31 dicembre 2013. DECRETO CULTURA, PROROGA DI 3 ANNI PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. Ad integrazione della norma della Legge n. 98/2013, la commissione Istruzione e Beni culturali del Senato ha approvato un emendamento al decreto Cultura che proroga di 3 anni il termine di validità delle autorizzazioni paesaggistiche. In materia di autorizzazione paesaggistica, l'articolo 39 del decreto Fare ha stabilito che qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi. È quindi sufficiente l’inizio dei lavori per evitare la decadenza dell’autorizzazione allo scadere del quinquennio: i lavori potranno proseguire anche dopo la scadenza di tale termine per tutta la durata degli stessi, ferma restando la necessità di ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica in presenza di modifiche del progetto già approvato che determinano una procedura di variante ovvero di modifiche o integrazioni alle prescrizioni d’uso del vincolo incompatibili con l’intervento assentito. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE La proroga di 2 anni si applica non solo ai permessi di costruire ma anche alle denunce di inizio attività 23 Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è stata soppressa la norma che eliminava la possibilità per il comune di indire una conferenza di servizi nel caso in cui il soprintendente non avesse espresso il proprio parere sull’intervento nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, previsto dall’art. 146, comma 8 del D.lgs. 42/2004. Inoltre, è stato ridotto da 90 a 45 giorni il termine entro cui deve essere reso il parere del Soprintendente; in caso di inutile decorso di tale termine, è prevista la sostituzione del silenzio-assenso con l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente. PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DOCET PER L’SPORTAZIONE DELL’APE L'Istituto per le Tecnologie della Costruzioni del CNR e l'ENEA hanno aggiornato il Docet, il software per la diagnosi e la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti, che segue la metodologia di calcolo semplificata. E' ora disponibile la procedura aggiornata per l'esportazione dell'APE: l'attestato di prestazione energetica. in Gazzetta del Decreto 63/2013, che ha sostituito l'attestato di certificazione energetica (Ace) con l'attestato di prestazione energetica (Ape).In seguito il ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che la metodologia di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti. Fino ad allora l'attestato cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le procedure e le metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate. Il software si allinea a queste ultime novità. Per scaricare il Docet aggiornato: www.docet.itc.cnr.it . TORNA LA MEDIAZIONE CIVILE TORNA OBBLIGATORIA IN VIA SPERIMENTALE Dal 21 settembre è tornata la mediazione civile obbligatoria, come previsto dal Decreto del Fare. La mediazione era stata già sperimentata nel biennio 2011-2012, prima di subire lo stop da parte della Corte Costituzionale, che ne aveva bloccato l'obbligatorietà. L'obiettivo è esattamente quello che ne aveva ispirato l'introduzione due anni fa: accelerare i tempi del contenzioso. La reintroduzione civile obbligatoria sarà in via sperimentale: l'obbligatorietà sarà della durata di 4 anni al massimo. Decorso tale periodo si stabilirà, in base ai risultati raggiunti e ad un'analisi dei benefici riscontrati, se renderla definitivamente obbligatoria oppure no. L'Istituto della mediazione obbligatoria è esteso anche al risarcimento dei danni derivanti dalle professioni sanitarie e non si limiterà più solo a quelle mediche. Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono quindi: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE L'aggiornamento del software si è reso necessario con la pubblicazione 24 RIPRISTINATA L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER GLI APPALTI PUBBLICI Con la “Legge del Fare” l’anticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici non è più vietata. Il vecchio articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, prevedeva il "divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di lavori” pubblici. Con l’articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto l’obbligo di anticipare il 10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino al 31/12/2014. In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eccezione dei seguenti casi: contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: l’anticipazione andrà compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile; contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno: l’anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell’anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile. CERTIFICAZIONE ESECUZIONE PRESTAZIONI-MODIFICATO IL MODELLO Il comma 3-bis dell’art. 42 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti provvedano ad inserire nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNC), secondo il modello predisposto e pubblicato dall’AVCP, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 42 del Codice, rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio. In ottemperanza a questa disposizione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha elaborato un “Modello unico di certificazione esecuzione prestazioni”, valido per lavori, servizi e forniture e lo ha posto in consultazione pubblica fino all'8 luglio scorso. A seguito della consultazione online, l’AVCP ha accolto alcuni dei suggerimenti e delle osservazioni pervenuti dalle associazioni di categoria e dalle stazioni appaltanti e ad ogni contributo da parte dei soggetti interessati ha anche fornito alcune risposte. È stato quindi modificato in parte il Modello di certificazione esecuzione prestazioni che sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il relativo parere. E’ possibile accedere ai seguenti documenti cliccando sopra di essi : Documento di consultazione Documento di consultazione con Modello allegato – formato.pdf 400kb Esiti consultazione on line La prima grande novità sarà che la responsabilità ricadrà su tutti gli operatori della filiera, ovvero su produttori, importatori, mandatari, distributori, quindi tutti avranno la responsabilità di vendere prodotti con la dovuta marcatura CE, se prevista, per quel prodotto. Anche le imprese edili e i progettisti, dal conto loro (specie i direttori di cantiere), saranno responsabili di acquistare prodotti marchiati CE. PER SCARICARE LA LINEA GUIDA: CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE 25 NEWS FISCALI POS OBBLIGATORIO PER I PROFESIONISTI DAL 1 GENNAIO 2014 Dal 1° gennaio 2014 gli Studi Professionali dovranno utilizzare il POS (Point of Sale) per ricevere i pagamenti dai clienti. Il motivo della decisione, confermata definitivamente tramite la pubblicazione del decreto sviluppo bis in Gazzetta Ufficiale avvenuta nel dicembre 2012, è da ricercare nella volontà di aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale. Tutto porterà a utilizzare meno i contanti e quindi a una maggiore tracciabilità dei pagamenti. Già il d.lgs 231/2007 aveva imposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro. Con l’introduzione del POS obbligatorio, il professionista dovrà accettare il pagamento tramite moneta elettronica. Il POS (bancomat) accreditando l’importo direttamente in conto corrente. Oltre al bancomat, se l’onere a loro carico non supera quello di quest’ultimo, i professionisti dovranno accettare le carte di credito e le carte prepagate. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE Il D.L. 12/09/2013, n. 104, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12/09/2013 e recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, dispone anche, all'art. 26, modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In primo luogo, a partire dal 01/01/2014, è elevato ad € 200 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di € 168 da disposizioni vigenti anteriormente a detta data. In particolare, l'aumento ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire dal 01/01/2014, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Inoltre il decreto-legge interviene sull'art. 10, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23. Il comma 1 del citato art. 10 (modificando il D.P.R. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro) definisce, a partire dal 01/01/2014, l'imposta di registro nella misura del 9% per «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE permetterà agli studi di leggere e accettare pagamenti tramite carte di debito 26 coattivi» e pari al 2% «se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». Il successivo comma 2 stabilisce che l'imposta non può essere inferiore a € 1.000. In particolare il D.L. 214 modifica il comma 3 del D. Leg.vo 23/2011, stabilendo che «gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.». Si ricorda che il testo vigente del comma 3 prevede l'esenzione anche dalle imposte ipotecaria e catastale. Dunque, in sintesi, per gli atti soggetti ad imposta di registro pari al 9% o al 2%, le imposte ipotecaria e catastale sono stabilite pari a € 50. PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in particolare, un Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia di IMU, abitazioni e Cassa Integrazione Guadagni. A seguito di questo decreto l’ IMU: l’Imposta municipale sugli immobili, relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali, non è dovuta per l’anno 2013; in particolare il Decreto Legge prevede l’intervento immediato sulla prima rata 2013, mentre la seconda rata sarà abolita con un Decreto Legge contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo. ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI : CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre ha chiarito le misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio. Il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013). Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30 giugno 2014). Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI 27 Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La circolare tratta: gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati: interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre 2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla normalità. Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE 2013”. 28 bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013). Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31 dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013. I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente l’esecuzione di opere: per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”. Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi: di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo 29 Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento. In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati. PER SCARICARE IL TESTO DELLA CIRCOLARE CLICCA QUI DETRAZIONE DEL 65% PER GLI IMMOBILI DA AFFITTARE Le detrazioni del 65% possono essere applicate anche agli edifici delle imprese immobiliari destinati alla locazione. È la conclusione della Commissione Tributaria provinciale di Varese, che con la sua decisione ha caso esaminato dalla Commissione Tributaria, una società immobiliare aveva fatto ricorso contro l’invio di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva annullato la detrazione fiscale del 55% (aumentata al 65% fino al 31 dicembre 2013 con la Legge Ecobonus) di cui l’impresa aveva beneficiato, chiedendo l’omesso versamento dell’Ires, delle sanzioni e degli interessi correlati. A detta dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale inizialmente concessa alla società immobiliare per la riqualificazione energetica degli immobili destinati alla locazione doveva essere disconosciuta perché in contrasto con la Risoluzione 340/E del 2008. Secondo la risoluzione, ha fatto notare il Fisco, per fruire dei bonus deve essere accertato che l’intervento ha fatto conseguire una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In base a questa interpretazione, l’agevolazione non varrebbe quindi per i beni oggetto dell’attività esercitata, come ad esempio gli immobili destinati dalla società ad essere locati a terzi. Le Entrate avrebbero invece riconosciuto la detrazione agli interventi di riqualificazione degli immobili strumentali, utilizzabili per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Per la società immobiliare, invece, bisognava considerare che l’agevolazione ha un obiettivo generalizzato oggettivo, che riguarda tutte le unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e uno soggettivo perché si applica a persone fisiche, imprenditori e non, società ed enti titolari di reddito di impresa. La Commissione Tributaria provinciale di Varese ha dato ragione alla società immobiliare riconoscendo che la finalità sociale della detrazione fiscale è quella di incentivare il risparmio energetico, elemento che condiziona positivamente lo sviluppo industriale. Per questo motivo ha affermato che per fruire del bonus è necessario solo il rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, indicati nel DM 19 febbraio 2007, che certifichino il risparmio energetico ottenuto grazie all’intervento agevolato. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE invertito la prassi dell’Agenzia delle Entrate. el 30 DETRAZIONE 50% ANCHE PER LA RIMOZIONE ETERNIT La detrazione del 50% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione dell’eternit dagli vale edifici. anche per Per questa la rimozione tipologia di intervento valgono i criteri generali previsti dal bonus fiscale prorogato nelle scorse settimane dal Decreto 63/2013 fino al 31 dicembre 2013. Dunque le spese per lo smaltimento di eternit, amianto o asbesto su edifici privati ad uso abitativo possono essere sottoposte alla detrazione entro un tetto massimo di 96 mila euro. Lo sgravio viene poi ripartito in 10 rate annuali, la prima scatta nello stesso anno di attuazione dell’intervento di bonifica. La rimozione del materiale cancerogeno è da considerarsi come intervento di ristrutturazione. Di conseguenza se ad esempio la rimozione dell’eternit avviene dal tetto della propria abitazione, essa non dovrà essere accompagnata da nessun altro tipo di intervento (sostituzione delle tegole, dei canali di scolo etc.) affinché possa essere sottoposto all’agevolazione fiscale del 50%. riferimento agli interventi riportati nel Documento di inizio attività (Dia). Se l’intervento si inquadra in un contesto di cantiere è obbligatorio comunicare alla Asl competente le informazioni sulla sicurezza. Nei condomini è l’amministratore a dover certificare il rispetto degli obblighi di legge sulla sicurezza. E’ inoltre importante che l’impresa che esegue i lavori conservi il consenso all’avvio dei lavori firmato dal proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento. La detrazione del 50% vale per tutti gli interventi attuati dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. A fare fede è la data di emissione del bonifico bancario o postale finalizzato al pagamento delle spese di intervento. Perché la detrazione sia valida il bonifico deve indicare il codice fiscale del contribuente, la partita Iva dell’impresa che ha il compito di eseguire i lavori e i riferimenti alla legge che introduce le agevolazioni nella causale. IL REDDITOMETRO PARTE DALLE SPESE CERTE Il nuovo redditometro prenderà in considerazione solo le spese certe, vale a dire quelle già conosciute dal Fisco perché vengono comunicate all'Anagrafe tributaria o perché sono state indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi. Ci sarà un doppio contraddittorio con il contribuente. I soggetti da sottoporre a controlli saranno scelti in base a un'analisi del rischio evasione. E comunque il Fisco tollererà uno scostamento del 20% tra capacità di spesa e reddito dichiarato. Sono i principali chiarimenti della circolare 24/E con cui l'agenzia delle Entrate ha precisato il funzionamento del nuovo strumento di accertamento attuato dal decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2012. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Per dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori e la spesa effettiva da sottoporre alla detrazione si deve fare 31 Non è prevista nessuna retroattività. La versione 2.0 si applica agli accertamenti a partire dall'anno d'imposta 2009, in pratica ai redditi dichiarati con il modello Unico 2010 o con il 730/2010. Per gli anni d'imposta precedenti su usa il vecchio metodo. Una chiusura - peraltro già anticipata nel corso di Telefisco 2013 - sull'ultilizzo retroattivo del nuovo strumento. Le spese conosciute. La circolare punta a offrire maggiori garanzie al contribuente anche dopo le polemiche sorte all'indomani dalla pubblicazione del decreto attuativo in «Gazzetta Ufficiale». Le medie Istat saranno utilizzate solo in un secondo momento. Mentre il Fisco partirà solo dalle spese già conosciute. Ma quali sono? Si tratta di: spese a certe carico sostenute risultanti direttamente dall'Anagrafe dal contribuente tributaria o indicate o dal dal familiare contribuente fiscalmente stesso in dichiarazione dei redditi; le spese per elementi certi, ottenute applicando ai valori presenti in Anagrafe tributaria o, comunque, disponibili (come potenza delle auto, lunghezza delle barche) altri parametri ricavati per esempio da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici; la quota relativa agli incrementi patrimoniali; La selezione. Le spese certe entrano in gioco già nella fase di selezione. Con una precisa indicazione fornita dalla circolare: «La prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di accertamento è costituita da un'attenta attività di analisi che porta all'individuazione delle posizioni a maggior rischio evasione». Saranno selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa, «avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica - si legge nella circolare - e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in tutto o in parte i redditi conseguiti». PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI FISCO SULLA CASA : AGGIORNATA LA GUIDA DEL CONTRIBUENTE L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione Fisco sulla casa dell’Annuario del Contribuente, in virtù delle ultime disposizioni normative. La guida al Fisco sulla Casa tratta i seguenti argomenti: la tassazione sugli immobili le imposte sulle compravendite le locazioni la successione e la donazione di immobili le detrazioni fiscali del 50 e del 55% In particolare, nel primo capitolo, dedicato alla “tassazione degli immobili”, sono stati aggiornati i seguenti argomenti: Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE la quota del risparmio formatasi nell'anno. 32 IVIE, l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero (la nuova disciplina è stata riscritta dalla Legge di Stabilità 2013) IMU, l’imposta municipale propria IRPEF sugli immobili Nel secondo capitolo, “Le imposte sulle compravendite”, sono stati riassunti e semplificati i chiarimenti contenuti in due importanti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzione n. 105/2011 e Risoluzione n. 112/2012) in tema di decadenza dalle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”. Nel capitolo terzo, dedicato alle locazioni dei fabbricati, è stato integrato il paragrafo sul regime della cedolare secca (immobili interessati e opzione) e aggiornata la parte dedicata al regime ordinario di tassazione. Nel quarto capitolo, infine, trova spazio l’ultima novità, quella contenuta nella risoluzione n. 11 del 13 febbraio 2013, con la quale l’Agenzia ha precisato che non è più necessario allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali degli immobili. PER SCARICARE IL TESTO DELLA GUIDA DEL CONTRIBUNTE CLICCA QUI PRESTAZIONI URBANISTICHE AGGIORNAMENTO ISTAT operai ed impiegati (FOI) del mese di agosto 2013, la variazione percentuale del medesimo indice rispetto al dicembre 1969, utile per l'adeguamento della Tariffa per le prestazioni urbanistiche, è pari a +1716,3%. PARTITE IVA: NO ALLO SPESOMETRO CON L’INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE I contribuenti titolari di partita IVA che provvedono ad inviare telematicamente alle Entrate le fatture di acquisto e vendita sono esonerati dallo speso metro. Il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 in vigore dal 21 agosto) stabilisce infatti, per i titolari di partita IVA, la soppressione dell'obbligo dello spesometro se inviano all'Agenzia delle Entrate per via telematica tutte le fatture di acquisto e di vendita relative alla loro attività. Sarà possibile, inoltre, scegliere di effettuare un invio giornaliero delle fatture. Tutto ciò dal 1° gennaio 2015. La scelta di adottare il canale telematico per l'invio delle fatture è opzionale. AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO: LA GUIDA DELLE ENTRATE L`Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico divisa in quattro sezioni principali, la prima delle quali fornisce spiegazioni in merito all`agevolazione per il risparmio di energia, ed in particolare in cosa consiste, chi puo` usufruirne e la possibilita` di cumulabilita`della stessa con altre agevolazioni. La seconda parte analizza nello specifico quali sono gli interventi ammessi all`agevolazione fiscale, che riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull`involucro degli edifici, l`installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE A seguito dell'aggiornamento dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 33 Si passa poi ad una sezione che individua le tipologie di spese detraibili, che comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all`intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l`intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Infine, la Guida fornisce un quadro completo circa gli adempimenti richiesti per ottenere l`agevolazione: la certificazione necessaria, i documenti utili da trasmettere, come effettuare i pagamenti, un quadro dei principali adempimenti e altro. PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI FISCALITA’ CATASTALE: METRI QUADRATI AL POSTO DEI VANI La Riforma del Catasto è indirizzata verso la sostituzione dei vani con i metri quadri e l’individuazione di algoritmi per determinare il valore degli immobili, ma anche l’accatastamento telematico e l’attribuzione di maggiori risorse ai Comuni per l’emersione degli immobili non dichiarati, nonché la revisione delle categorie unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria(gruppi A, B e C, come abitazioni, uffici, biblioteche, magazzini sotterranei, negozi, stabilimenti balneari, tettoie e autorimesse) sarà determinato dal valore di mercato per metro quadro. A questo valore si applicheranno dei coefficienti in base alla localizzazione e alle caratteristiche edilizie dell'immobile. Per determinare il valore delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale (gruppo D in cui rientrano opifici, capannoni industriali, alberghi) si userà invece un sistema di stima diretta grazie all'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio reddituale o, per gli immobili strumentali, quello del costo. La rendita catastale sarà calcolata sulla base dei redditi da locazione medi. Il valore delle locazioni al metro quadro, cui deve essere applicata una riduzione per le spese di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, verrà moltiplicato per la superficie e il risultato sarà il valore della rendita. Per le unità immobiliari di interesse storico e artistico dovranno invece essere studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite che tengano conto dei più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, del complesso dei vincoli legislativi per la destinazione, l'utilizzo e il restauro. 30 SETTEMBRE: TERMINE ULTIMO PER IL 730 I contribuenti privi di sostituto di imposta, sono tenuti a presentare il modello 730-situazioni particolari al fine di ottenere i legittimi rimborsi fiscali. La scadenza riguarda i contribuenti disoccupati che hanno perso e quindi cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il modello deve essere presentato, dai soggetti privi di sostituto di imposta, entro la fine di settembre, ad un CAF o a un professionista abilitato (professionisti iscritti nell`albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell`albo dei consulenti del Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE catastali per rispondere ai cambiamenti del mercato. In base al nuovo sistema, il valore patrimoniale delle 34 lavoro, o geometri fiscalisti). Si ricorda che gli interessati sono i contribuenti che presentano dichiarazioni con esito contabile finale a credito di almeno 13 euro. CEDOLARE SECCA: QUANDO CONVIENE? La cedolare secca è un’opzione che consente a chi vuole dare in affitto un immobile di proprietà di pagare sul reddito generato dal canone di affitto un’imposta sostitutiva del 19% (dal 2013 è stata abbassata al 15%) anziché la normale IRPEF (e relative addizionali regionali/comunali). Di contro, optando per la formula della cedolare secca, non sarà possibile il proprietario dell’immobile: Inserire l’adeguamento ISTAT al canone di locazione, che dovrà essere quindi fisso fino a scadenza. annuale dell’imposta sostitutiva. Defalcare eventuali detrazioni di imposta dall’importo per la cedolare secca non conviene, o potrebbe non convenire, quando: Si prevede un aumento dell’inflazione durante il periodo contrattuale: l’impossibilità di adeguare il canone di locazione all’inflazione dichiarata da ISTAT per tutta la durata del contratto porterebbe a un’erosione del valore reale del canone di locazione stesso. Non si hanno altri redditi: anche chi non ha altri redditi se non gli affitti di uno o più immobili potrebbe trovare sconveniente la cedolare secca. La mancanza di detrazioni di imposta sulla prima parte del reddito e l’impossibilità di detrarre altre forme di spese (ex. spese mediche) dalle tasse versate potrebbero rendere più vantaggioso inquadrare le entrate di affitto come reddito sottoposto a tassazione IRPEF dato che la stessa, al di sotto di un certo reddito, ha un’aliquota effettiva più bassa del 15% e consente la deduzione e la detrazione di diversi costi e vantaggi fiscali (ex. spese mediche, detrazioni per ristrutturazioni o riqualificazione energetica, ecc..) Quando conviene la cedolare secca. Di contro la cedolare secca può essere molto conveniente se il proprietario dell’immobile ha già altri redditi sottoposti a tassazione IRPEF. Il vantaggio aumenta con l’aumentare del reddito diverso dall’affitto: se l’affitto producesse reddito ai fini IRPEF potrebbe andare ad essere tassato su scaglio via via più svantaggiosi fino a pagare, nell’ipotesi peggiore, il 43% di IRPEF più addizionali: più del doppio del costo che si avrebbe con la cedolare secca. Attenzione quindi a non confrontare con leggerezza la cedolare secca con il normale contratto di affitto: può essere spesso vantaggiosa, ma non sempre. COME RIDURRE IL CANONE-GLI ADEMPIMENTI FISCALI L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010 ha decretato che l’accordo tra le parti, locatore e conduttore, non deve essere obbligatoriamente comunicatoall’Amministrazione finanziaria, non rientrando nelle ipotesi di: cessione, risoluzione o proroga del contratto di affitto; eventi successivi alla registrazione del contratto di affitto. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Quando non conviene la cedolare secca. Date le caratteristiche della cedolare secca è facile capire che optare 35 Al contrario, vi è l’obbligo di denunciare “eventi (…) che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta” entro 20 giorni, come l’aumento contrattuale, che comporta la liquidazione di una maggiore imposta di registro. • • dell’imposta di registro (a decorrere dall’anno successivo); delle imposte sui redditi; dell’IVA. Ciò è possibile, giuridicamente, solo in virtù di una data certa, che può essere dimostrata dinanzi a terzi solo in base ad una registrazione, anche se di carattere volontario. In tal caso le imposte da versare sono le seguenti: imposta di registro in misura fissa pari a 67 euro; imposta di bollo per la scrittura privata che stabilisce la riduzione del canone di affitto pari a 16 euro per foglio. ADDIZIONALE IRPEF Sono 1.989 su un totale di 8.096 i Comuni italiani che hanno deciso di adottare l’addizionale Irpef per compensare il mancato gettito Imu. Tra questi 267 adotteranno l’aliquota massima, pari allo 0,8% senza prevedere alcuna esenzione o aliquote scaglionate a seconda del reddito. Altri 164 Comuni invece, hanno deciso di applicare l’aliquota massimo dello 0,8%, ma prevedendo anche di riconoscere delle esenzioni a seconda del reddito. Di seguito una tabella che riassume la aliquote già decise dai Comuni italiani: Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE • • • Registrazione volontaria. Nonostante non sia prevista la comunicazione obbligatoria, registrare la riduzione del canone di affitto potrebbe essere una decisione vantaggiosa ai fini fiscali visto che dalla riduzione del canone deriva la diminuzione della base imponibile e un trattamento fiscale più favorevole ai fini: 36 SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AGRICOLA E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell`economia". Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis, introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in materia agricola. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione. In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e` consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati. TARES – DUBBI SUL CALENDARIO DELLA MAGGIORAZIONE Se un Comune ha fissato la scadenza dell'ultima rata della Tares al 30 dicembre o ai primi mesi del 2014, deve inviare ai contribuenti un altro bollettino a parte per permettere loro di pagare la maggiorazione della Tares entro il 16 dicembre La Risoluzione n. 9/DF del Dipartimento delle Finanze relativa alla Tares ha sollevato alcuni dubbi. Il documento di prassi, infatti, ha precisato che i Comuni possono anche decidere di far slittare al 2014 l'ultima rata della Tares, prevista per dicembre, ma ha altresì affermato che la maggiorazione statale di 0,30 centesimi a metro quadrato deve comunque essere pagata entro il 16 dicembre. Ciò implica che, se un Comune ha stabilito, come scadenza dell'ultima rata della Tares, il 30 dicembre o i primi mesi del 2014, deve inviare ai contribuenti un altro bollettino a parte per permettere loro di pagare la maggiorazione della Tares entro il 16 dicembre. COME SOSPENDERE LE RATE DEL MUTUO E’ di nuovo attivo dal 29 aprile 2013 il fondo di solidarietà mutui del ministero dell'economia per le famiglie in difficoltà, che permette la sospensione del pagamento per un periodo massimo di 12 mesi nei casi di: • perdita del lavoro o cessazione del contratto a termine; Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e 37 • • entrata in cassa integrazione; morte o grave infortunio con condizioni di non autosufficienza. Per consentire l’accesso al piano, tali condizioni devono essersi verificate entro il 31 dicembre 2012, ma la richiesta, come detto, può essere presentata entro il 31 gennaio 2013. La sospensione, inoltre, riguarda esclusivamente i mutui di importo non superiore a 150.000 euro, erogati con finalità di acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale a soggetti con reddito massimo imponibile annuo di 40.000 euro. L’iniziativa è preclusa a chi ha già beneficiato in precedenza della sospensione delle rate e a chi ha accumulato un ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni consecutivi. Per presentare la richiesta, è sufficiente recarsi presso la propria banca e compilare l’apposito modulo predisposto dall’Abi, fornendo inoltre la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari. SOCIAL CARD FINO AL 2015: ECCO COME RICHIEDERLA La nuova Social Card è una carta prepagata che permetterà acquisti del valore di 404 euro mensili per i nuclei famigliari con più di 5 componenti, 331 euro per quelli con 4 componenti, 281 La richiesta della nuova Social Card va effettuata direttamente presso il Comune di appartenenza, mentre la graduatoria su base tipo patrimoniale e reddituale. nazionale verrà elaborata dall’INPS. I criteri per accedere alla nuova Social Card sono di Nei criteri di tipo patrimoniale ricade il computo di beni mobili ed immobili; in particolare, per accedere al servizio è necessario che il valore ICI di eventuali abitazioni possedute sia inferiore a 30 mila euro, e che anche il patrimonio mobiliare sia inferiore a 8 mila euro. Bisogna inoltre dimostrare che il nucleo famigliare non possiede veicoli immatricolati negli ultimi 12 mesi e che eventuali veicoli posseduti siano di cilindrata inferiore a 250 cc per le due ruote e 1300 cc se a quattro ruote. Il reddito ISEE per accedere al trattamento deve essere inferiore a 3 mila euro da almeno un anno. Per quanto riguarda l’aspetto reddituale si deve inoltre dimostrare di non essere già beneficiari di trattamenti previdenziali per un valore superiore a 600 euro mensili, che nessun componente sia attualmente titolare di un’occupazione o che al massimo un solo componente del nucleo famigliare percepisce un reddito da lavoro, ma per un cifra non superiore ai 4 mila euro annui. Un ultimo aspetto riguarda la composizione del nucleo famigliare. Bisogna infatti dare prova che all’interno della famiglia è presente almeno un minore, ed a parità di punteggio, nello stilare la graduatoria, verrà data precedenza nell’accesso al servizio alle famiglie con il maggior numero di minori presenti all’interno del nucleo stesso. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE per quelli con 3 componenti e 231 per quelli che ne hanno solo 2. 38 NOTAI E PROFESSIONI TECNICHE: IL DM SUI PARAMETRI IN GAZZETTA Sono disponibili le nuove tabelle con gli importi per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria degli onorari dovuti alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. E' quanto contenuto nel D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2013, n. 223) che ha modificato, tra gli altri, gli artt. 30 e 32 del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 sui compensi professionali. In particolare, per quanto riguarda i notai, il provvedimento specifica che l'attività notarile si articola in tre fasi, ossia fase istruttoria, fase di stipula fase successiva alla stipula (disattendendo quindi le indicazioni del Consiglio di Stato contenute nel Parere 26 febbraio 2013, n. 905) e fornisce esempi in merito: nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa' di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali. I nuovi importi sono contenuti nelle allegate tabelle A (atti immobiliari), B (atti mobiliari), C (atti societari) e D (altri atti come ad esempio l'autentica di firma, l'atto notorio, l'accettazione dell'eredità...) con una suddivisione in fasce di valore e relativa percentuale riferita al valore medio. Ricordiamo che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 capitolo 5 artt. 33-39, contiene altresì le Tabelle per le prestazioni tecniche riferite anche ai geometri liberi professionisti . PER SCARICARE LE NUOVE TABELLE COMPENSI DEI NOTAI CLICCA QUI PER SCARICARE LE NUOVE TABELLE COMPENSI PRESTAZIONI TECNICHE CLICCA QUI Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo 39 SENTENZE GLI ORDINI PROFESSIONALI POSSONO IMPUGNARE ATTI REGOLARMENTE ILLEGITTIMI Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 383 del 22 maggio 2013 Gli Ordini professionali, quali enti esponenziali di interessi collettivi, possono direttamente impugnare gli atti regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento, per chiederne l’annullamento, al fine di tutelare interessi omogenei degli appartenenti al gruppo. Il tribunale amministrativo ha condiviso l’orientamento secondo cui «l’interesse dell’ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell’atto impugnato, che l’ordine assuma invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria. È in questa prospettiva che è stata riconosciuta la legittimazione degli Ordini ad agire anche contro procedure di evidenza pubblica, se l’interesse fatto valere è quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, anche nel caso in cui, dalla Nella fattispecie le designazioni fatte dall’Ordine professionale degli architetti circa la composizione della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, previste per legge, erano state disattese dall’Amministrazione comunale. Il comune, dopo aver ricevuto le varie designazioni, recependo una proposta dello sportello unico dell’edilizia aveva suddiviso per aree tematiche le competenze richieste ai candidati e, dopo aver ritenuto idonee quattro designazioni e inidonee cumulativamente tutte le altre, senza altra specificazione né dei nominativi né delle ragioni, emanava un avviso pubblico rivolto ai professionisti per la presentazione delle candidature. L’Ordine degli architetti, attesa la dichiarata inidoneità dei propri professionisti designati, impugnava gli atti regolamentari dell’ente comunale deducendone l’illegittimità. Il Tar mette fine alla questione accogliendo il ricorso. STUDIO SUPER ATTREZZATO EQUIVALE A REDDITO D’IMPRESA - GEOMETRI Corte di Cassazione, Sentenza n. 13509 del 29 maggio 2013 L’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni snaturano l’attività svolta dal professionista legittimando la tassazione dei redditi prodotti come fossero d’impresa. Questo è quanto ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 13509 del 29 maggio che, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha ribadito la mancanza di coincidenza tra la nozione di reddito di impresa secondo l’ordinamento civile e quello tributario. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE procedura selettiva, si sia stato avvantaggiato un singolo professionista». 40 La vicenda. Il caso trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un geometra al fine della rettifica dei redditi prodotti, in un determinato periodo di imposta, riferibili, secondo l’Amministrazione finanziaria, a reddito di impresa e non di lavoro autonomo come, invece, ritenuto dal contribuente. Avverso la diversa pretesa impositiva, il contribuente adì la Commissione di primo grado, che accolse la tesi difensiva del professionista, annullando gli atti notificati dagli uffici finanziari. Di giudizio diametralmente opposto, la Commissione tributaria di secondo grado che riformò la decisione adottata dai giudici di prime cure. In particolare, la Ctr chiarì che, nel caso di specie, l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni avevano snaturato l’attività svolta dal contribuente, caratterizzata dall’assunzione di dati, dalla loro elaborazione e dalla redazione e illustrazione di carte topografiche in modo tale che l’organizzazione di beni e di persone non poteva che “ampiamente supportare il lavoro del geometra e costituire certamente la preminenza sul lavoro intellettuale la professione di geometra era al servizio della ponderosa organizzazione che, complessa com'era la struttura imprenditoriale, poteva benissimo agire in modo indipendente e fuori dalla stragrande maggioranza dei casi dal controllo tecnico del geometra”. Il giudizio fu confermato anche dalla Commissione tributaria centrale, che respinse l’appello presentato dal contribuente. Quest’ultimo, poi, ricorse in Cassazione. L’ordinanza. La prima parte del ricorso di legittimità è stato improntato, dalla difesa del professionista, su questioni procedurali poste a far cadere la sentenza di merito e che, non essendo di interesse fiscale, si ritiene non abbiano correttamente inquadrato la diversa fattispecie giuridica che norma l’attività svolta dal professionista rispetto a quella svolta dall’imprenditore, non avendo tenuto conto del carattere personale delle prestazioni erogate (articolo 2233 cc), delle caratteristiche e delle misure del compenso percepito e del diverso rischio che grava sull’imprenditore rispetto al prestatore d’opera intellettuale. La stessa Amministrazione finanziaria, inoltre, nella nuova pretesa impositiva (tassazione del reddito come se fosse stato prodotto da un imprenditore invece che da un libero professionista) non aveva mai contestato la presenza o meno delle succitate caratteristiche nell’esercizio della professione da parte del geometra e che dunque non avrebbe potuto qualificare il reddito prodotto come reddito di impresa. La Ctr aveva considerato il reddito prodotto dal contribuente imputabile a reddito di impresa, perché l’attività svolta dal geometra si avvaleva di una consistente struttura autonomamente organizzata rispetto alla prestazione dell’opera intellettuale. La Corte di cassazione, con l’ordinanza 13509 del 29 maggio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato dal professionista, ha ricordato che “la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva”. Infine, il Collegio ha ricordato che l’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, della riconducibilità della cessione di un bene all’esercizio di un’attività di commercio posta in essere nell’esercizio abituale e professionale di un’impresa, valutato in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell’atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE opportuno non approfondire. Nel ricorso in Cassazione è stato rappresentato come i giudici di secondo grado 41 COMMISSIONE EDILIZIA RUOLI E POTERI Consiglio di Stato, sentenza n. 4532 del 13 settembre 2013 Secondo il Consiglio di Stato, il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non rappresenta una emanazione definitiva della decisione dell'amministrazione: in altri termini, esso non costituisce un "provvedimento" sotto il profilo formale o sostanziale. Questo significa che il parere della Commissione edilizia rappresenta, in altri termini, un atto cd. "endoprocedimentale" e, come tale, non può essere impugnato avanti le autorità giudiziarie. La sentenza in commento offre spunti pratici interessanti chiarendo quali siano le condizioni al cui ricorrere il • parere della commissione edilizia potrà comunque essere oggetto di impugnazione: il parere della Commissione andrà, infatti, immediatamente impugnato quando esso costituisce parte di un documento dell'ente competente all'emanazione dei permessi di costruzione. Se ad esempio, il parere della Commissione viene incluso, formalmente e sostanzialmente, in un documento che può essere qualificato come "provvedimento" della pubblica amministrazione, esso produrrà effetto - mediato - nella sfera giuridica degli interessati e, quindi, la giurisprudenza ne ammette l'immediata impugnabilità. competenti - a cui si allega il parere della Commissione o la semplice notifica del parere da parte del Sindaco: in tali casi, l'ente competente al rilascio dei titoli edilizi recepisce le determinazioni della commissione in un proprio atto imprimendogli la configurazione di una definitiva determinazione dell'Amministrazione sull'istanza • di permesso. Non viene in rilievo, al contrario, la qualificazione o l'intestazione che viene impressa sul parere. Se ad esempio, il parere si intitola formalmente "Determinazione in merito alla domanda di permesso di costruire", la mera auto qualificazione non vale da sola a conferire al documento un valore provvedimentale né a qualificarlo come una "determinazione" sostanziale. Non trattandosi, quindi, di una manifestazione di volontà della Pa, il parere della Commissione non potrà essere legittimamente impugnato. L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NON COSTITUISCE MISURA ASSISTENZIALE Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.08.2013 n° 18440 L’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge che dal punto di vista economico è più debole. La stessa tuttavia può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma comunque considerati non autosufficienti economicamente. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 18440/2013 respingendo il ricorso proposto dalla moglie contro la pronuncia della Corte territoriale che revocava l’assegnazione della casa coniugale. Nel caso di specie la coppia non aveva avuto figli e quindi la moglie non era affidataria. Nessuno spazio, pertanto, vi era per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie basata sull'unico profilo dell'essere il coniuge Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE I casi pratici possono essere molteplici, un provvedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune - firmato dai soggetti 42 economicamente più debole neppure se unito alla dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito. Sul tema, in dottrina ed in giurisprudenza, si registrano due orientamenti contrastanti. Da un lato vi è chi ammette l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario solo in presenza di un provvedimento di affidamento della prole; dall’altro chi estende l’ambito di applicabilità dell’istituto in parola anche al ricorrere di presupposti ulteriori ed alternativi. La Corte con la sentenza in esame ha accolto l’orientamento restrittivo, ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale non possa considerarsi una misura assistenziale ma adempie, soltanto, alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi. In buona sostanza, solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita sono gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il diritto di proprietà. LOCARE IMMOBILE A PROSTITUTA NON È FAVOREGGIAMENTO... SE A PREZZO DI MERCATO Cassazione penale , sez. III, sentenza 31.07.2013 n° 33160 Non è reato locare un appartamento ad una prostituta se il canone è conforme ai prezzi di mercato. E' quanto emerge dalla sentenza 31 luglio 2013, n. 33160 della Terza Sezione Penale della Cassazione. Il reato di locazione al fine di esercizio di una casa di prostituzione, contemplato dall'art. 3, secondo comma, della non solo il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone nel locale, ma anche e soprattutto l'esistenza, all'interno nello stesso locale, di una certa organizzazione finalizzata appunto all'attività di prostituzione. Nella fattispecie è, altresì, da escludere la sussistenza del reato di favoreggiamento della prostituzione. Secondo l'orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 1971, n. 999, Campo, m. 119000; Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 1984, n. 4996, Siclari, m. 164513; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 1991, n. 6400, Tebaldi, m. 188540; Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 1999, n. 8600, Campanella, m. 214228). NON RAPRESENTA UNA SPESA URGENTE RIFARE LA FACCIATA PER MIGLIORARE L’IMMAGINE DELL’HOTEL IN CONDOMINIO Cassazione civile, sentenza del 3 settembre 2013, n. 20151 Nel condominio la "trascuranza" degli altri partecipanti e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di "spese urgenti". Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., Sez. 2, 6 dicembre 1984, n. 6400; Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n. 4364), l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE legge 20 febbraio 1958, n. 75, richiede, come ricordano i giudici della Suprema Corte, quali elementi costitutivi, 43 La disposizione dell'art. 1134 cod. civ., invero, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previsti dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105, quarto comma, cod. civ.) al fine di ovviare alla inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la conservazione ed il godimento dell'edificio. Il diritto al rimborso in seguito all'attività gestoria, svolta dal singolo condomino in deroga alla competenza dell'assemblea e dell'amministratore, si giustifica, quindi, soltanto in ragione dell'urgenza delle spese. (Nella specie Il Tribunale nel considerare che le spese effettuate muovevano dall'esigenza "di provvedere senza indugio all'adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l'attività alberghiera" esercitata nel complesso condominiale, non aveva tenuto adeguatamente conto che molte delle spese sostenute dal condomino erano piuttosto finalizzate al mero miglioramento dell'immagine del condominio e, quindi, all'accrescimento delle possibilità di vendita dei soggiorni.) SE I LAVORI SONO PESSIMI IL CONDOMINIO NON PUO’ EVITARE DI PAGARE IN ATTESA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO RICHIESTO Cassazione civile, sentenza n. 20207 del 10 settembre 2013 In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato. CONDOMINIO : USO DELLA COSA COMUNE Corte di Cassazione, Sentenza 18 settembre 2013, n.21395 In tema di utilizzazione del muro perimetrale dell'edificio condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune, alla stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 c.c., le aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell'edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione e possono dar luogo all'acquisto di una servitù (di passaggio) a carico della proprietà condominiale. Nell'ipotesi di preesistenza di un varco di passaggio nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, l'apertura di altro e diverso varco da parte del singolo condomino non può essere ritenuta una semplice modalità di esercizio "ampliativa" della preesistente facoltà o in essa ricompresa ai sensi dell'art. 1027 c.c., ma determina un onere nuovo e diverso a carico del fondo servente sì da porre le premesse per la costituzione di una ulteriore servitù, imponendosi un ulteriore peso a carico delle strutture dell'edificio, escludendosi così l'ipotesi del semplice aggravio della servitù preesistente. VIZI DI COSTRUZIONE Corte di Cassazione, Sentenza n. 20644 del 9 settembre 2013 Ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 CC - il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione-,deve aversi riguardo alla "scoperta" del vizio, che si identifica con la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata. Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto 44 i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica. La nozione di grave difetto di costruzione, infatti, ricomprendendo ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità dell'opera che la sua normale utilizzazione, è riferibile anche alle parti comuni di un edificio in condominio e, quindi, anche ai viali di accesso pedonali. DIVISIONE ED AZIONE DI RIDUZIONE Corte di Cassazione, Sentenza n. 20143 del 3 settembre 2013 Il coerede, convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione della liberalità compiuta in vita dal de cuius nei confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni. Alla morte del de cuius, il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, ma è necessario, a tal fine, che egli manifesti positivamente la volontà di rinunciare al suo diritto di conseguire l'integrazione spettantegli. Ove manchi una rinuncia espressa in tal senso, si può giungere a soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. Ma è da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l’inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari; sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante ad altro legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della sua quota di riserva. Nel caso di pluralità di legittimare, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva e non già all'intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di riduzione. CONFERENZA DI SERVIZI E SILENZIO ASSENSO Consiglio di stato, Sentenza n. 4507 del 11 settembre 2013 La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di conseguenza, qualora nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi e che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica. Il provvedimento espresso che reitera gli effetti del provvedimento implicito di assenso non costituisce atto meramente confermativo di Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE ritenere l'esistenza di una rinuncia tacita solo in base ad un comportamento inequivoco e concludente del 45 quest’ultimo in quanto presuppone, con tutta evidenza, l’esperimento di un’autonoma istruttoria, i cui risultati devono confluire nella motivazione del provvedimento espresso. PROCEDURA DI GARA Consiglio di stato, Sentenza n. 4433 del 4 settembre 2013 La terza sezione del Consiglio di Stato interviene a chiarire la portata dei poteri della stazione appaltante nel corso della procedura di evidenza pubblica, ritenendo che sia improprio parlare di “revoca” dell’aggiudicazione provvisoria. Difatti la mancata approvazione dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce esito di un procedimento di secondo grado – com’è nel caso in cui s’intervenga sull'aggiudicazione definitiva – bensì integra la conclusione “in senso negativo” dello stesso ed unico procedimento di evidenza pubblica, “a causa della sopravvenuta non utilità del contratto, ancora in itinere, all’interesse creditorio, mutato per factum principis non derogabile e tale da non rendere conveniente l’attivazione del rapporto negoziale”. Sicché, non viene in rilievo se occorra, come nei procedimenti di autotutela, una congrua motivazione circa il modo con cui la P.A. contempera i contrastanti interessi nel momento della emanazione dell'atto di revoca. Tuttavia “è parimenti indubbio che, l’adeguatezza della motivazione in ordine alla ‘revoca’ de qua, ossia dell’esito relative somme in bilancio, o alla necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e del patto di stabilità o al mutato assetto organizzativo che discende dai nuovi vincoli finanziari”. ABBAINI E DISTANZE LEGALI Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013 n. 4501 È illegittimo il permesso di costruire che autorizza la sostituzione di abbaini al posto di lucernai in violazione delle distanze previste dalle norme tecniche di attuazione comunali. Il caso oggetto della sentenza esaminata. Il ricorrente chiedeva l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune ad un altro condomino per il frazionamento, di un unico fabbricato, in due unità immobiliari; opere che prevedevano, per quanto qui interessa, la realizzazione di cinque abbaini in sostituzione di cinque lucernai. L’annullamento del provvedimento veniva richiesto per “violazione dell’art. 16 delle note tecniche di attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale, relativamente al mancato rispetto della norma che prevede tra gli edifici la distanza minima di 5 metri dal confine”. Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che la costruzione da parte del condomino dei cinque abbaini al posto di altrettanti lucernai avesse “modificato la sagoma del tetto, determinando un avanzamento ed un innalzamento dell’edificio”. Gli abbaini, infatti, seppure di modeste dimensioni sono considerati, in conformità della giurisprudenza sopra richiamata (Cass. Civ. sent. n. 21059/2009), come nuova costruzione e pertanto avrebbero dovuto Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE negativo del procedimento d’evidenza pubblica si commisura solo con riferimento o all'indisponibilità delle 46 necessariamente rispettare le distanze imposte della Norme Tecniche di attuazione del Comune. Il Collegio, inoltre, ha richiamato il principio, ormai consolidato, al quale attenersi per il calcolo delle distanze: “la distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”. Per costante giurisprudenza, infatti, tale calcolo va effettuato “prescindendo anche dal fatto che esse (ndr. le parti dei fabbricati) siano o meno in posizione parallela” (Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731; ivi, sentenza 5 dicembre 2005, n. 6909). Nella pronuncia in commento, infine, è stato chiarito che il limite dei 5 metri risultava applicabile nonostante fosse stato introdotto successivamente alla realizzazione dell’edificio. La realizzazione degli abbaini, infatti, in quanto “nuova costruzione” avrebbe dovuto essere autorizzata applicando la normativa in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire come qualsiasi altra nuova edificazione. SOLO PICCOLE CREPE NEI MURI? NON CHIAMATELO RISANAMENTO CONSERVATIVO Consiglio di Stato, sentenza n. 3968 del 25 luglio 2013 Costituisce vera e propria costruzione "ex novo" e non già ristrutturazione né mero restauro o risanamento conservativo la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuino, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso (Conferma della sentenza del T.a.r. Umbria Perugia, n. 927/2000). CONDONO EDILIZIO:IL DIRITTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4494 dell'11 settembre 2013 Il mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni non è ostativo al rilascio del condono edilizio. Il condono edilizio attiene al rapporto pubblicistico tra il comune e il richiedente, nel senso che viene sanata la violazione delle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio nei (soli) rapporti tra l'amministrazione e il richiedente. Resta salva la possibilità dei proprietari limitrofi di far valere ildiritto al rispetto delle distanze davanti al giudice ordinario, a tutela del diritto di proprietà. APPALTI PUBBLICI E PRIVATI:REQUISITI PER LE SOCIETA’ CONTROLLATE Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4198 del 20 agosto 2013 Nelle gare d'appalto l'art. 38, comma 1, lett. m quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), come modificato dal decreto legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del 2009, dispone che sono esclusi dalla gara is oggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. (v. sotto) o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. L'applicazione della norma, specie con riferimento alla ipotesi della "relazione anche di fatto" deve basarsi su rigorosi, obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del diritto di impresa. In particolare, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto l'esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele 47 NO AL GARAGE INTERRATO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4114 del 6 agosto 2013 Il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. DA ALBERGO A COMPLESSO RESIDENZIALE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3755 del 12 luglio 2013 La modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata attraverso la parcellizzazionedell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente configura il reato di lottizzazione abusiva pur laddove l'area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale. DIFFOMITA’ TOTALE O PARZIALE: QUANDO C’E’ LA DEMOLIZIONE? A norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), si verificano difformità totale del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera. REQUISITI ACUSTICI:ILLEGITTIMA LA NORMA CHE ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLE VENDITE A PRIVATI Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 29 maggio 2013 E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008), nella parte in cui prevede che il citato art. 11 sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato." Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3676 del 10 luglio 2013 48 MOSTRE & CONCORSI EXPO LAVORI PUBBLICI - PIACENZA 8-10 OTTOBRE '13 La seconda edizione di Expo Lavori Pubblici si terrà a Piacenza dall’8 al 10 ottobre 2013. Una nuova manifestazione ai professionisti, ai tecnici comunali ed ai funzionari delle pubbliche amministrazioni che devono scegliere e mantenersi aggiornati sulle attrezzature più adatte per la manutenzione del appaltatrici di lavori pubblici come alla Protezione Civile o agli enti, aziende e comunità di grandi dimensioni quali golf, campeggi, parchi divertimento… che hanno problematiche assimilabili a quelle di comuni, province, regioni, comunità montane, società di gestione strade e autostrade, aziende municipalizzate e multiservizi, società di trasporto urbano, parchi, consorzi di bonifica, aeroporti, porti.... Si potranno quindi trovare soluzioni per la pulizia delle strade, la raccolta rifiuti ma anche illuminazione e mezzi ed attrezzature per il soccorso e la sicurezza. Grande importanza sarà data al fattore “sicurezza sul lavoro” con la possibilità di partecipare a corsi e convegni sull’argomento. Le aziende saranno libere di organizzare corsi di formazione riguardanti i propri prodotti, rilasciando certificati di partecipazione che attestino l’avvenuta formazione all’uso degli stessi.Expo Lavori Pubblici sarà quindi una fiera multisettore per addetti ai lavori, con ingresso e parcheggi gratuiti, comodamente raggiungibile da tutto il centro ed il nord Italia vista la posizione strategica di Piacenza Expo. IMMAGINE E PERSUASIONE. Capolavori del Seicento dalle chiese di Ferrara Capolavori del Seicento dalle Chiese di Ferrara è una mostra davvero importante. Innanzitutto perché richiama l’attenzione sui danni provocati dal terremoto del 2012, ma anche perché ha il merito di accendere riflettori sul Seicento ferrarese, a torto considerato “minore”. Figlia di un altro sisma, quello ben più drammatico che colpì la città nel 1570, nonché delle innovazioni liturgiche e devozionali seguite al Concilio di Trento, questa stagione determina attraverso numerosi cantieri e commissioni artistiche un profondo rinnovamento del volto della città estense. Quello vissuto da Ferrara fu così un grandissimo Seicento, sino ad ora considerato ingiustamente subalterno ai fasti cosmopoliti della casata degli Este nel Quattro e Cinquecento. La piccola ma stupefacente mostra allestita dal 14 settembre 2013 al 6 gennaio 2014 a Palazzo Trotti Costabili, sede del Seminario Vecchio, svelerà al pubblico le grandi opere di Carlo Bononi, dello Scarsellino, di Francesco Costanzo Catanio, nonché quelle di Ludovico Carracci e del Guercino e si svolgerà in contemporanea con quella dedicata a Zurbarán a Palazzo dei Diamanti: due facce del Seicento, due visioni diverse eppure egualmente affascinanti. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE proprio territorio. La manifestazione risulterà utile a tutte le ditte 49 Mostra a cura di Giovanni Sassu, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Seminario Arcivescovile di Ferrara, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e i Musei Civici di Arte Antica VAJONT Paesaggio e architettura a cinquant'anni dal disastro A 50 anni dal disastro la mostra illustra il Paesaggio e i Beni Culturali del Vajont quali testimonianza del "prima". Ricordarli, ritrovarli o solo individuarli, contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria. La mostra è itinerante Altre Sedi: ERTO E CASSO (PN) municipio storico di Erto via Roma, dal 4 al 10 ottobre PORDENONE biblioteca civica piazza XX settembre, dal 29 novembre al 15 dicembre UDINE Soprintendenza BAP via Zanon, dal 4 ottobre al 15 dicembre TECH STORIES - 150° Politecnico di Milano La Mostra, diretta dai proff. Federico Bucci e Luisa Collina, curata dai proff. Sara Protasoni, Edoardo Rovida e Beppe Finessi e co-curata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, sarà organizzata in due parti. particolari” che costituiranno l’oggetto di singoli approfondimenti ad esempio l’ inaugurazione il 29 novembre 1863 o la consegna, a Stoccolma nel 1963, del premio Nobel a Giulio Natta. La seconda parte della mostra, che coinvolgerà tutto il Museo, prevede la progettazione di una serie di “percorsi politecnici”, che saranno resi permanenti, attraverso i pezzi già presenti nelle collezioni del Museo. In collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Per informazioni più dettagliate clicca il sito http://www.150.polimi.it/#techstories MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2013 Dal 3 al 6 ottobre 2013 al cinema Apollo di Milano si svolgerà la prima edizione di Milano Design Film Festival, rassegna internazionale di film documentari dedicati all'architettura e al design. L'idea nasce con il supporto della fondazione americana no-profit Design Onscreen. L'istituzione, che ha sede a Denver dal 2007, si occupa della produzione, del restauro e della promozione di pellicole che hanno come tema principale la progettazione, i suoi protagonisti, la società e la nostra epoca. In scena, un inedito Philip Johnson che in prima persona racconta come e perché ha progettato la sua Glass House; la mano sicura del graphic designer Milton Glaser che disegna con leggerezza e ironia; lo studio della designer olandese Hella Jongerius - che attraverso i suoi progetti, prototipi e lavori incompiuti - spiega la sua visione sul design in relazione all'Art&Craft contemporaneo e alla tecnologia. E ancora, la voce di Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio che insieme a Charles Renfro hanno firmato uno dei piú importanti progetti di riqualificazione urbana degli ultimi anni: l'High Line di New York, un tempo percorso ferroviario e oggi tra le piú belle passeggiate nel verde, di fronte all'Hudson river. Con una selezione di oltre venti film documentari girati negli ultimi anni, MDFF presenta sul grande schermo le storie di edifici, di città, di designer. Il vissuto delle grandi opere, gli aneddoti del mestiere di progettista e le immagini degli scenari urbani. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Nella prima si svolgerà il “nastro” dei 150 anni del Politecnico, dal quale verranno scelte alcune “giornate 50 Il Festival - patrocinato dal Comune di Milano - sarà un momento di incontro e dialogo tra designer, progettisti, registi, critici, docenti e studenti di provenienza internazionale, ma anche un'occasione unica per far conoscere al grande pubblico cosa significa progettare una casa, ripensare a un'area urbana abbondonata o disegnare una sedia. E soprattutto diffondere una passione che è vitale per chi dedica la propria vita al design e all'architettura. MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2013 Apollo Spazio Cinema - Galleria de Cristoforis 3, Milano. 3 - 6 ottobre 2013 web milanodesignfilmfestival.com | ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria BERGAMO SCIENZA Incontri su architettura e "smart cities" alla XI edizione di BergamoScienza, la rassegna di divulgazione scientifica che, dal 4 al 20 ottobre 2013, propone conferenze, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, open days e incontri con premi Nobel, scienziati di fama internazionale e ricercatori. Tutti gli eventi sono aperti gratuitamente al pubblico. Sabato 12 ottobre si terrà l'incontro Senseable cities and smarter citiziens che vedrà protagonista Carlo considerazione che le aree urbane stanno subendo un cambiamento epocale in cui i cittadini hanno un ruolo da protagonisti, Ratti dimostrerà come città "senseable" possano diventare sostenibili, usando le tecnologie innovative create dal suo team, e come i cittadini possano assumere il loro nuovo ruolo di sensori viventi. Inoltre CAI di Bergamo terrà il convegnoCostruire in quota (venerdì 11 ottobre, Auditorium di Piazza della Libertà), in cui verranno illustrati alcuni progetti e realizzazioni significative di cantieri d'alta quota. Novità di quest'anno è il sodalizio con il World Science Festival di New York, che sottolinea il carattere internazionale della manifestazione, la prima di una serie di collaborazioni di respiro mondiale. Il co-fondatore e direttore del festival statunitense, il fisico Brian Greene, sarà protagonista di una videoconferenza in diretta da Amsterdam sabato 5 ottobre. Appuntamento: Bergamo, 4 - 20 ottobre 2013 Programma completo e info: www.bergamoscienza.it SISTEMI DI RIVELAZIONE DEI FUMI E DI EVACUAZIONE Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia presenta un convegno tecnico sulla progettazione e sul dimensionamento dei sistemi di rivelazione incendi e di evacuazione vocale di emergenza. Il convegno è valido per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti nelle liste del ministero dell'Interno. Il convegno affronta l'ultima evoluzione normativa (UNI 7240-19; EN 54-1, UNI 995 con cenni alla versione 2013 in fase di rilascio). L'evento seguirà una linea tecnica volta a chiarire e offrire una risposta ai principali quesiti progettuali e installativi che potrebbero compromettere l'intera conformità dell'impianto. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Ratti (MIT), architetto-ingegnere e figura dominante nel dibattito sulle Città Intelligenti. Partendo dalla 51 L'iscrizione, a numero chiuso, è gratuita, le adesioni potranno essere inviate via fax o via mail mediante compilazione di un apposito modulo allegato al programma. Dato il numero limitato di posti disponibili si prega di confermare la partecipazione ed il numero dei partecipanti al convegno entro il 2 ottobre. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Relatori: • Ing.Guglielmo Guglielmo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia • Ing. Fabrizio Vestrucci, funzionario del ministero dell'Interno • Ing. Andrea Moneta, membro UNI Working Group "Rivelazione incendi" TC 72 • Ing. Moreno Zampieri • Ing. Roberto Silla, membro CEI TC 20 Appuntamento: venerdì 4 ottobre 2013 ore 9.00 - Villa Bellavista, Via Livornese 28 - località Santa Maria BUGGIANO (PT). Sarà lo storico e monumentale Arsenale di Venezia la cornice privilegiata della prima edizione del Premio Codega, dedicato alle migliori soluzioni di LED Lighting Design, realizzate nell'ultimo anno nel settore Commercial (dell'Horeca, del Fitness, dell'Office e del Sociale). L'11 ottobre prossimo, designer, architetti e professionisti dell'illuminazione si daranno, infatti, appuntamento nella città lagunare per dar vita a una kermesse che mira a coinvolgere circa duecento partecipanti. Durante la serata di gala, una giuria tecnica composta da esperti nazionali ed esteri, personalità del mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale e dell'associazionismo assegnerà diversi premi alle soluzioni che, basate su tecnologia LED e in ottemperanza alle caratteristiche espresse nel bando relativo al Premio, hanno saputo coniugare al meglio eccellenza nel design e tecnologia d'avanguardia, innovazione, efficienza energetica e creatività. La luce e le sue diverse interpretazioni, saranno dunque protagoniste del Premio Codega, il cui nome deriva dall'antica figura del "portatore di luce" in voga nella Venezia del 1400, che rischiarava con l'ausilio di una lanterna nobili e fanciulle nelle passeggiate serali. L'evento si terrà in concomitanza con la Biennale di Venezia e rientra nel contesto di Illuminotronica, la mostra-convegno sovranazionale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni di Solid State Lighting e dell'elettronica applicata alla luce, in calendario dal 10 al 12 ottobre presso la Fiera di Padova e fortemente orientata all'eccellenza della professione del LED Lighting Designer. Appuntamento: venerdì 11 ottobre 2013 Arsenale di Venezia Per informazioni: www.illuminotronica.it Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE VENEZIA SI ILLUMINA CON IL CODEGA 52 CONCORSO MISSION GIFTS / MISSIONE REGALO L'obiettivo di questa missione è quello di indagare nei gusti, nei mood, nelle tendenze di questo millennio per identificare l'arredo o il complemento che si fa regalo. C'è quella della mamma, del papà, Natale, San Valentino, Halloween, compleanni, anniversari, onomastici, ricorrenze varie che durante l'anno si rincorrono e creano ansie da prestazione in tutti noi, lo stress aumenta, si va avanti e indietro consumando suole e benzina alla ricerca del regalo perfetto, per poi incartare assieme all'oggetto anche dubbi sul se e quanto piacerà. Si cerca un'idea originale, non scontata, che faccia centro. Non troppo piccola, non troppo grande - il divano 3 posti o il tavolo da 6 forse occuperebbero troppo spazio sotto l'albero - non troppo semplice, ma neanche troppo sofisticata. Via libera quindi a piccoli arredi come sgabelli, pouf, contenitori, piccole librerie, consolle, e anche a complementi d'arredo come mensole e portaoggetti, svuotatasche, tappeti, appendiabiti, cuscini, ecc. I progetti devono rispettare alcuni fondamentali requisiti: rappresentare un arredo o un complemento d'arredo (quindi non possono essere candidati progetti di lampade, oggettistica, e giochi), devono essere realizzabili con le capacità produttive e i materiali - legno massello o pannelli, imbottiti con varie finiture - usati dalle aziende partner di Formabilio. Altro requisito fondamentale è la dimensione dell'imballo che non deve superare i 230 cm devono poter essere montati e installati agevolmente da chi li comprerà e ispirarsi ai principi dell'ecodesign. Le proposte vanno inviate utilizzando l'apposita sezione del sito dalle 10:00 del 25 settembre alle ore 18.00 del 23 ottobre 2013. La community di Formabilio avrà tempo di votare gli elaborati fino alle ore 18:00 del 6 novembre 2013 e i vincitori verranno proclamati entro il 20 novembre 2013. I vincitori vedranno la realizzazione dei loro progetti e Formabilio riconoscerà un fee del 7% sui ricavati della vendita sul sito formabilio.com Per partecipare e avere ulteriori informazioni sul contest: https://it.formabilio.com/concorso-design/missione-regalo CONCORSO MARCHIO HOTEL NOLOGO Sulla piattaforma youcrea.com è possibile partecipare al concorso di grafica per la realizzazione del marchio dell'Hotel Nologo, una struttura in nuova apertura a Genova. L'Hotel NoLogo è un hotel 2 stelle a tema musicale e abbraccerà la filosofia del no-brand, rivolgendosi ad un clientela che predilige servizi semplici ed essenziali senza rinunciare all'originalità. La partecipazione al concorso è libera e prevede la proclamazione di un unico e solo vincitore, al quale spetterà un premio in denaro e la possibilità di una eventuale collaborazione continuativa con l'Hotel. Ulteriori informazioni su come partecipare sul sito www.youcrea.com e sulle pagine Facebook, Twitter e Flickr del profilo Hotel Nologo. chiusura concorso 21 ottobre 2013 Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE di lunghezza e i 30 kg di peso per ciascun collo, in modo da non incidere troppo sulla spedizione. Infine, i progetti 53 CURIOSITA’ dal WEB SALUTE: L'INDAGINE, ITALIANI IN VACANZA I PIU' INDISCIPLINATI A TAVOLA L'eccezione diventa la regola e lo strappo è senza sensi di colpa, così quasi un italiano su due dimentica le regole del mangiar bene in vacanza. E' quanto emerge da un sondaggio del sito di viaggi TripAdvisor, che ha coinvolto oltre 4.800 persone di quattro paesi europei, tra cui oltre 1.100 italiani. In base ai dati emersi dall'indagine, gli italiani sono tra i peggiori in Europa per abitudini alimentari in vacanza. Se il 42% degli italiani cerca di mangiare come a casa anche in viaggio, quasi uno su due (47%) ammette, invece, di mangiare in maniera meno salutare durante le proprie vacanze, dimostrando un'attenzione all'alimentazione inferiore rispetto ad altre nazionalità. Le professioni di “ingegnere”, “architetto” e “geometra” e le altre professioni tecniche in ambito scientifico, ingegneristico e della produzione sono considerate “ad alto tasso di disparità di genere”. Ad affermarlo è il ministero del Lavoro, che nei due decreti interdipartimentale del 2 settembre scorso ha individuato per il 2013 e il 2014 settori e professioni nell'ambito privato che risultano caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna oltre il 25%, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge. L'incentivo, secondo quanto stabilito dal regolamento n. 800/2008 della Commissione Ue del 6 agosto 2008 per i settori e categorie di lavoratori svantaggiati, viene applicato alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali europei. I settori che possono beneficiare di questo incentivo vengono individuati ogni anno dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell’Economia, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat in relazione alla media annua del 2012. Nello specifico, il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2012, a quota 10,2%. La soglia sopra la quale una professioni è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media del 12,7%. Nel 2012 il tasso di disparità per ingegneri, architetti geometri e professioni assimilate ha toccato quota 65,5%. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE LA DISPARITA' DI GENERE NELLE PROFESSIONI TECNICHE RAGGIUNGE IL 65,5% 54 PIANTE CENTENARIE E SEPOLTE DAI GHIACCI TORNANO IN VITA DOPO 4 SECOLI Alcune piante rimaste sepolte per oltre 400 anni sotto ai ghiacci canadesi hanno ripreso a germogliare in laboratorio sotto gli occhi attoniti degli scienziati, come se i secoli e il gelo non le avessero minimamente scalfite. L'evento, oltre ad avere dell'incredibile, potrebbe svelare dati interessanti su come gli ecosistemi reagiscono dopo lo scioglimento dei ghiacci che li ricoprono, un settore di studio che sta tornando all'avanguardia a causa degli effetti del global warming. PIRAMIDE MAYA DEMOLITA PER ERRORE Una piramide Maya eretta in Belize 2300 anni fa, è stata abbattuta per sbaglio da un'impresa locale impegnata nei lavori di ristrutturazione di alcune strade. Era sopravvissuta all'incuria e alle intemperie ma è crollata miseramente sotto la benna di una ruspa. archeologico di Noh Mul ("collina grande" per i Maya) è stato abbattuto dagli operai che cercavano nuova ghiaia per riempire il selciato. Solo il nucleo centrale della piramide è rimasto in piedi, come testimonia la foto scattata da un reporter del posto. COSA E’ LA DISPOSOFOBIA? ACCUMULO CONVULSIVO Definita anche sindrome da accumulo compulsivo, (o, in inglese,hoarding) si caratterizza dalla paura impellente di gettare via per sbaglio qualcosa di importante. Chi è colpito da questo disturbo non riesce più a distinguere tra le cose importanti e ciò che non ha alcun valore, arrivando ad accumulare anche imballaggi e spazzatura. Questa patologia prende anche il nome di mentalità di Messie, espressione mutuata dalla parola inglese mess, ossia disordine, sporcizia. Il disturbo può colpire chiunque sin dall’adolescenza, soprattutto se si vive in condizioni economicamente ed emotivamente disagiate. Accumulare acquista un nuovo significato: preservare qualcosa che in futuro potrà servire e che forse non ci si potrà permettere. Disagi economici e situazioni di vita precarie, rendono gli hoarders dapprima parsimoniosi. Poi, magari a causa di eventi fortemente stressanti, come la perdita del lavoro, una separazione o il cambio di casa e città. Nella fase più live dell’hoarding (quella limitata ai piccoli accumuli), è sufficiente prendersi del tempo per fare ordine e gettare ciò che non serve. Aiutandoci con un elenco di cose indispensabili, possiamo buttare le cose che non ci servono con cadenza mensile. Per gli accumulatori più avanzati è necessario entrare in empatia col loro spirito di conservazione e attaccamento, cercando di interpretare correttamente i sentimenti che nutrono nei confronti delle cose che hanno conservato. Si può iniziare sistemando le cose in scatoloni per poi guidarli verso la libertà. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE L'edificio, che fungeva da luogo di culto per il complesso 55 ALZHEIMER ED ECCESSIVA IGIENE, C’È UNA RELAZIONE Molti studi nel corso degli anni hanno dimostrato come il lavarsi eccessivamente possa provocare secchezza, dermatiti, ragadi, disturbi intestinali, obesità, allergie da contatto, funghi e autismo. Ma anche l'Alzheimer. I malati di questa terribile patologia, che colpisce il sistema nervoso, sono circa 30 milioni nel mondo, ma è stato calcolato che nel 2050 una persona su 85 ne soffrirà. Sono state 192 le nazioni prese in esame, la maggiore incidenza della malattia è stata registrata nei Paesi più sviluppati, mentre in quelli in via di sviluppo le percentuali sono minori. Sono state prese in considerazione più variabili per ottenere un dato il più possibile affidabile. I ricercatori, comunque, invitano a una certa prudenza. "Sappiamo da tempo che il numero di persone affette dal morbo varia da paese a paese - ha spiegato il dott. James Pickett, il capo equipe - Il fatto che questa discrepanza possa essere legata alle condizioni igieniche è una teoria avvincente e si lega bene alle connessioni che esistono tra infiammazione e malattia”. potrebbe dipendere dai linfociti T. Nel cervello dei malati di Alzheimer c'è una quantità ridotta di linfociti T, cellule che svolgono un ruolo particolarmente importante nello sviluppo del sistema immunitario. SUDOKU: UN TOCCASANA PER IL CERVELLO, MEGLIO DI VITAMINE E SPORT Fare un Sudoku serve a rimanere vivi e preservare il cervello. Dimenticate le vitamine e l'esercizio fisico, se si vuole evitare il declino mentale provare il gioco di logica inventato dal matematico svizzero Eulero da Basilea, parola di scienziati. Una revisione di vari studi condotti su come preservare la capacità intellettuali, ha trovato che solo un allenamento mentale può fare la differenza nella vita adulta. In Gran Bretagna, circa 820.000 persone sono vittime di demenza senile, la maggior parte delle quali affette dal morbo di Alzheimer. Alcune ricerche negli ultimi anni hanno evidenziato come l'esercizio fisico possa ridurre il rischio di demenza, mentre altri studi hanno suggerito di fare le parole crociate, giocare a carte o utilizzare un computer. Si tratta di informazioni che vanno un po' in conflitto tra di loro, come ha evidenziato il dottor Raza Naqvidell'Università di Toronto, in Canada, che ha guidato lo studio revisionale. GOCE TORNA SULLA TERRA: LE COSE DA SAPERE ll satellite Goce, dopo quattro anni di onorato servizio nello spazio, sta per rientrare sulla Terra. E, come è già accaduto in passato, il suo ritorno a casa potrebbe essere piuttosto violento: gli esperti stimano infatti che alcuni pezzi del satellite – circa una cinquantina per un peso complessivo di 250 kg – potrebbero cadere sul nostro pianeta in una fascia lunga oltre 900 km. E’ stato lanciato dall’ESA nel 2009 per misurare con estrema precisione il campo gravitazionale terrestre e le correnti oceaniche. Per portare a termine questo compito il satellite ha avuto a Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Gli ambienti meno asettici dei paesi sembrano aver favorito una maggiore resistenza all’Alzheimer. Il legame 56 disposizione 41 kg di combustibile che sono serviti per alimentare i suoi motori elettrici e mantenerlo alla quota operativa di 260.000 metri. Il carburante ormai si sta esaurendo e tra il 13 e 14 ottobre prossimo GOCE potrebbe non essere più in grado di resistere all’attrazione terrestre. Goce è uno dei gioielli della tecnologia italiana. Realizzato da diverse aziende europee sotto la guida di Thales Alenia Space Italia, è stato assemblato a Torino. La sua discesa verso la Terra sarà monitorata dagli scienziati dell’Inter-Agency Space Debris Committee, (IADC, Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali) e dell’ESA, che renderanno noto, soprattutto nei momenti precedenti l’impatto, la rotta del satellite e le possibili zone di collisione. Ogni anno cadono sul nostro pianeta circa 40 tonnellate di rifiuti spaziali prodotti dall’uomo: possono sembrare tante, ma secondo gli esperti è comunque più facile essere centrati da un meteorite che da uno di questi rottami. IN AEREO: CHE COSA SI PUÒ DAVVERO PORTARE NEL BAGAGLIO A MANO? A stabilire la lista degli oggetti e delle sostanze proibite in cabina (e dunque nel bagaglio a mano) sono le autorità aeronautiche internazionali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei voli e di prevenire le minacce terroristiche. In Italia a controllare che queste norme vengano applicate è l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), l’autorità di vigilanza in campo aeronautico. In qualche caso le restrizioni risultano persino ovvie – come qualche altro, invece, possono scapparci delle sorpresa. Qualche esempio? Sono ammessi gliombrelli, le stampelle e gli “altri mezzi per deambulare”, ma sono vietate, per dire, le stecche da biliardo, perché considerate “strumenti smussati che possono causare lesioni”. Lo stesso vale per gli skateboard e per le canne da pesca. Un altro articolo “proibito” sono i pattini per il ghiaccio, perché appartenenti alla lista delle “armi appuntite e oggetti taglienti”. Le forbici sono ammesse purché abbiano lame lunghe meno di 6 centimentri. Qualche sorpresa anche tra le sostanze infiammabili: tra queste ci sono anche alcune grappe e i “liquori centerbe” che, per il loro contenuto volumetrico di alcol superiore al 70%, non sono ammesse nemmeno nel bagaglio in stiva. Uno dei capitoli più “dolorosi” (per chi affronta in modo forse troppo superficiale i controlli) è quello deiliquidi, categoria che comprende anche “sciroppi, gel e prodotti di consistenza analoga”. Al momento la norma consente il trasporto di fluidi in contenitori della capacità massima di 100 millilitri (in pratica, un decimo di litro o, volendo, 100 cc) che, a loro volta, possono essere trasportati in una busta trasparente il cui volume non può superare il litro. Il motivo: proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida. Vale la pena sottolineare che non fa testo la quantità di liquido, ma la capacità del contenitore: un flacone di shampoo da 300 cc non sarà duqnue ammesso a bordo, nemmeno se fosse semivuoto. Nutella sì, ma solo nel panino! Vietata in barattolo, ma consentita nel panino. Attenzione perché, a questo tipo di restrizione, sono soggetti anche altri prodotti che potrebbero sfuggire alla nostra attenzione al momento di preparare i bagagli, ma non ai Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE quando parliamo di armi da fuoco, di oggetti taglienti come asce olance, di esplosivi e sostanzeinfiammabili – in 57 successivi controlli in aeroporto. Occhio al limite dei 100 cc, dunque, se state pensando di mettere in borsa uno spray per pulire gli occhiali o le bolle di sapone dei bambini, le cupoline-souvenir in plexiglass E la sigaretta elettronica? Può essere trasportata a bordo, ma non si può usare. Buon Volo! SE SCAPPA LA PIPÌ SI DECIDE MEGLIO? La condizione ideale per prendere decisioni è... avere la vescica piena! Lo sostiene uno studio dell’Università olandese di Twente che ha indagato la relazione fra l’autocontrollo necessario a trattenere stimoli primari (fame, sete, pipì...) e lacapacità decisionale: trattenere lo stimolo aiuta a controllare anche l’impulso a ottenere gratificazioni immediate e permette di scegliere opzioni più convenienti a lungo termine. QUALI SONO LE BISTECCHE PIÙ CARE DEL MONDO? Sono quelle ottenute dalla carne della razza di manzo wagyu, allevata nella zona di Kobe (Giappone). Sono caratterizzate da numerose tenerezza per cui sono famose anche al di fuori dell’arcipelago nipponico. Per raggiungere questi risultati, ai bovini vengono praticati dei massaggi, in modo che si rilassino e che il grasso si distribuisca uniformemente nella carne. Agli animali è anche fatta bere birra, sempre, sembra, per le stesse ragioni. Se un chilogrammo di carne “normale” costa circa 12 euro, i prezzi per il manzo di Kobe possono toccare i 200 euro al chilo! Anche per questo, il piatto è consumato di solito in occasioni speciali, oppure da persone particolarmente facoltose. È VERO CHE LE BIBITE GASATE DILATANO LO STOMACO? Sì, ma l’effetto è solo temporaneo e la credenza secondo cui le bibite gasate fanno venire la pancia è infondata. Una volta che la bevanda è ingerita, infatti, l’anidride carbonica (il gas che costituisce le bollicine) è smaltita rapidamente: in parte viene assorbita dalla mucosa gastrica e in parte viene invece espulsa dalla bocca con i rutti. Le bevande gasate possono invece causare bruciore di stomaco, soprattutto se si è a digiuno. Infatti, l’anidride carbonica stimola la secrezione di acido cloridrico da parte delle pareti dello stomaco. Questo, tuttavia, favorisce la digestione. Molte bibite gasate sono anche ricche di zucchero e un loro consumo smodato non è consigliato. COME CURARE IL MAL DI GOLA - I RIMEDI DELLA NONNA Non avrà un buon sapore ma funziona: provate i gargarismi con l'aceto di mele, miscelando in un bicchiere di acqua calda un cucchiaio di miele, uno di aceto di mele. Un'alternativa è la tisana col rafano, che si fa mescolando in acqua calda un cucchiaio di miele, uno di rafano e un cucchiaino di chiodi di garofano. Con il bicarbonato invece basta mettere a bollire una pentola piena d'acqua e a bollore raggiunto togliere dal fuoco e aggiungere due cucchiai di polvere. Poi, muniti di un asciugamano per coprire la testa, mettetevi sopra la pentola per respirare i fumi per almeno dieci minuti. Il bicarbonato può anche essere usato per fare dei gargarismi, sciogliendo un cucchiaino in un bicchiere d'acqua tiepida. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE venature intramuscolari che danno loro un aspetto marmorizzato e una 58 APPROFONDIMENTO Decreto del FARE Novità per la gestione delle terre e rocce da scavo Con la conversione in legge il c.d. decreto del "Fare" (d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013), sono state introdotte molte novità per la gestione delle terre e rocce da scavo. del d.lgs. n. 152/2006, è stata oggetto di recenti e molteplici interventi, susseguitisi a così breve distanza l'uno dall'altro che appare quanto mai opportuno cercare di ripercorrere i passi fondamentale dell'evoluzione normativa. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la gestione delle terre e rocce da scavo è stata affidata all'art. 186, il quale stabiliva i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica nell'ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell'intervento. L'art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 ha, quindi, previsto che il citato art. 186 venisse abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1/2012 avente proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo. Con il d.m. n. 161/2012, dunque, il Ministero dell'Ambiente ha dato attuazione al citato art. 49 del c.d. decreto "Cresci Italia", stabilendo che le previsioni regolamentari si applicassero "alla gestione dei materiali da scavo" in generale, con la sola esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. L'applicazione del regolamento a tutti gli scavi in generale aveva fin da subito destato perplessità e preoccupazione da parte degli operatori del settore, soprattutto rispetto ai cantieri di piccole dimensioni che, ai sensi dell'art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbero dovuto beneficiare di una disciplina ad hoc. Proprio le pressanti critiche al D.M. 161 portavano il Ministero dell'Ambiente a chiarire immediatamente che la nuova disciplina regolamentare non doveva trovare applicazione rispetto ai cantieri la cui produzione di materiali da risulta fosse stata inferiore a 6.000 metri cubi. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE La materia, precedentemente regolata dall'art. 186 59 Nonostante il chiarimento interpretativo, il legislatore nazionale, con il c.d. Decreto "emergenze" (d.l. n. 43/2013 convertito in legge n. 71/2013), ha ritenuto comunque opportuno prevedere espressamente l'esonero dei piccoli cantieri dagli adempimenti previsti dal citato D.m. 161/2012. Quest'ultimo, dunque, avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione solo per i cantieri relativi ad opere sottoposte a VIA o AIA. Si poneva, però, il dubbio di quale disciplina dovesse applicarsi ai piccoli cantieri e agli altri cantieri non sottoposti a VIA o AIA. Con la conversione in legge del c.d. decreto del "fare" è stato chiarito l'ambito di applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata che regola i piccoli cantieri. L'art. 41, comma 2, del d.l. 69/2013 (convertito in legge 98/2013) aggiunge all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 un ulteriore comma conclusivo (2bis) secondo cui "il decreto del Con la conversione in legge del c.d. decreto del "fare" è stato chiarito l'ambito di applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata che regola i piccoli cantieri. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall' articolo 109 del presente decreto". Tale previsione, dunque, sostituisce quella già contenuta nel decreto "emergenze" e restringe definitivamente l'ambito di applicazione del d.m. 161 ai soli cantieri soggetti a VIA o AIA. Per quanto riguarda, invece, i piccoli cantieri, la legge di conversione del decreto del "fare" ha introdotto il nuovo articolo 41 bis che contiene una disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il primo comma del citato art. 41 bis richiama espressamente l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 relativo ai cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc) e subordina il riutilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti alla dimostrazione di quattro condizioni essenziali: a) b) l'utilizzo diretto dei materiali presso più siti o cicli produttivi deve essere certo; in caso di riutilizzo sul suolo (recuperi, ripristini, ecc.) devono essere rispettate le CSC di riferimento e i materiali da scavo non devono costituire una fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee (salvi i valori naturali di fondo); c) il riutilizzo in cicli produttivi non deve determinare rischi per la salute o variazioni qualitative e quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime; d) il riutilizzo dei materiali da scavo non presuppone alcun trattamento, fatta salva la normale pratica industriale. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all' 60 La semplificazione più rilevante consiste nel fatto che il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra può essere attestato dal proponente o dal produttore attraverso una propria dichiarazione ad ARPA, contenente le quantità di materiali da scavo destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo (max un anno, salvo che l'opera in cui è previsto il riutilizzo abbia tempistiche diverse). La dichiarazione di utilizzo non sostituisce i permessi o le autorizzazioni necessarie per gli scavi o per le opere o cicli in cui avviene il riutilizzo, le quali, quindi, devono comunque essere ottenute ai sensi della normativa applicabile. Ogni eventuale modifica rispetto ai requisiti e alle condizioni di riutilizzo deve essere comunicata entro trenta giorni al comune in cui avvengono gli scavi. Invero, tale previsioni pare contrastare con la dichiarazione iniziale che, invece, deve essere inviata ad ARPA. Quest'ultima, dunque, dovrebbe essere ragionevolmente coinvolta anche nel Tutti i piccoli cantieri, ricadrebbero nella procedura semplificata con conseguente ulteriore ristringimento del campo di applicazione del d.m. 161 caso di modifiche relative alle modalità di riutilizzo. deve comunicare ad ARPA e Comune l'avvenuto riutilizzo in conformità quanto dichiarato. a L'art. 41 bis, dunque, dopo aver semplificato la gestione dei piccoli cantieri, fornisce indicazioni anche per le modalità di gestione degli altri cantieri la cui produzione è superiore a 6.000 mc di materiali da scavo e che non riguardano opere sottoposte a VIA o AIA (i quali sono esclusi - in forza del nuovo comma 2 bis dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 - dall'ambito di applicazione del D.m. 161). Il comma 5 dell'art. 41 bis, infatti, prevede espressamente che "le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 bis dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto". In estrema sintesi, dunque, la procedura semplificata di cui al citato art. 41 bis (commi da 1 a 4) trova applicazione sia per i piccoli cantieri, sia per tutti gli altri cantieri che non sono sottoposti a VIA o AIA, con conseguente sostanziale riduzione del campo di applicazione del d.m. 161/2012. Si pone poi il problema di capire se i piccoli cantieri relativi ad opere sottoposte a VIA o AIA rientrino sempre o comunque nell'ambito di applicazione del d.m. 161 o possano anch'essi beneficiare della procedura semplificata. Occorrerebbe, quindi, comprendere quale sia la disposizione speciale che prevale su quella generale. Un aiuto interpretativo è offerto dal primo comma dell'art. 41 bis, secondo cui "in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE Infine, il produttore dei materiali scavati (e non il proponente) 61 prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 …". L'espresso riferimento alla portata "derogatoria" della norma recentemente introdotta rispetto alla disciplina regolamentare e, quindi, il rapporto gerarchico tra le due fonti (norma di rango primario e norma regolamentare), porterebbe a ritenere plausibile una lettura secondo cui tutti i piccoli cantieri, anche quelli sottoposti a VIA o AIA, ricadrebbero comunque nella procedura semplificata con conseguente ulteriore ristringimento del campo di applicazione del d.m. 161. Deporrebbe ulteriormente a favore di tale lettura anche il principio di parità di trattamento, che imporrebbe l'applicazione della medesima procedura semplificata a casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc), rispetto ai quali gli eventuali impatti ambientali non discenderebbero tanto dagli scavi edilizi in sé (piuttosto esigui), quanto evidentemente da altri aspetti legati all'opera nel suo complesso. Con la conversione in legge del decreto del "fare", dunque, è stata riscritta in modo sostanziale la disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo attraverso l'introduzione di molte semplificazioni, il ristringimento del campo di applicazione del d.m. 161/2012 e la definitiva abrogazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006. Federico Vanetti Partner dello Studio Legale Internazionale DLA Piper, è avvocato amministrativista specializzato in tematiche ambientali e di sviluppo del territorio. Già autore di pubblicazioni in tema di bonifiche, rifiuti, valutazioni ambientali e riqualificazione di aree dismesse, Federico Vanetti è membro del Direttivo di Audis e partecipa in qualità di relatore a convegni, incontri e seminari (tra cui Remtech, Ecomondo). Insieme ad Annalisa Gussoni è autore del volume "La gestione delle terre e rocce da scavo" appena pubblicato da Wolters Kluwer Italia. Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE da Edionline 62