PROFESSIONE
GEOMETRA
NEWS
EDIZIONE SPECIALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Carissimi Lettori,
l’estate è stata breve, ma profondamente intensa riguardo le
novità. Sono arrivare una pioggia di misure a favore delle
famiglie e delle imprese per sbloccare la macchina
burocratica e dare uno scossone alla crescita economica.
Dall'impignorabilità della prima casa, alla semplificazione
della vita del cittadino nei rapporti con la pubblica
amministrazione, tra cui alcuni che riguardano il settore
dell'edilizia.
Decreto del Fare sono riportate nell'art. 30 che è intitolato
proprio Semplificazioni in materia di edilizia.
più
Costruire, in caso di interventi in presenza di vincoli
ambientali, culturali e paesaggistici, è abolito il silenzio
assenso, per cui, decorsi i termini necessari per l'adozione di
un provvedimento, in mancanza di una risposta da parte
dell'ente, la domanda deve intendersi respinta. Tuttavia il
responsabile
del
procedimento
dovrà
comunicare
al
richiedente il diniego e indicargli le autorità a cui è possibile
fare eventuale ricorso.
La misure relative a questo ultimo aspetto contenute nel
La
Per quanto concerne, invece, le misure relative al Permesso di
importante
novità
introdotta
Il Decreto del Fare, ha snellito anche gli adempimenti
burocratici a carico dei cittadini prevedendo il collegamento
tra
consiste
nell'estensione del concetto di ristrutturazione edilizia agli
interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con
sagoma differente da quelli preesistenti.
In pratica, se si demolisce e ricostruisce un fabbricato anche
con sagoma diversa, ma con la stessa volumetria, non sarà
più necessario richiedere il Permesso di Costruire, ma sarà
sufficiente presentare una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA).
Questa procedura semplificata consentirà pertanto anche di
iniziare i lavori nello stesso giorno in cui viene presentata
l'istanza, ad eccezione degli interventi compiuti nei centri
storici o in zone di particolare pregio storico, artistico o
ambientale, dove sarà necessario attendere 30 giorni.
Il decreto prevede anche la possibilità di proroga di due
anni, dei termini relativi all'inizio e alla fine dei lavori, per
Permessi di costruire, Dia e Scia, rilasciati prima della sua
entrata in vigore (21 giugno 2013) ma non ancora scaduti.
In caso di interventi di edilizia libera, il tecnico incaricato,
nella relazione tecnica da allegare alla comunicazione,
le
banche
dati delle
pubbliche
amministrazioni.
Ciò comporterà per il cittadino, alcune semplificazioni, come
ad esempio quelle relative all'acquisizione di alcuni atti di
assenso, come autorizzazione sismica, paesaggistica, ecc.,
necessarie al Comune per il rilascio dei titoli, che gli enti
acquisiranno
tra
loro
automaticamente.
Si dovrà comunque attendere, prima di dare inizio ai lavori,
che
l'ente
abbia
dato
comunicazione
dell'avvenuta
acquisizione degli atti.
Per le imprese, come previsto dall'art. 31, Semplificazioni
in materia di Durc, arriva invece l'allungamento della
durata del Documento Unico di Regolarità Contributiva,
che passa da 90 a 120 giorni. Esso potrà inoltre essere
acquisito per via telematica.
Questo numero pertanto raccoglie una miriade di notizie per
lo svolgimento dell’attività, arricchito di tanti opuscoli a tema
riservati agli Associati.
Potete seguirci giornalmente su Facebook. Basta cercare
Professione Geometra ed il contatto è garantito.
Bentornati dal periodo di riposo, si riparte affrontando
l’autunno con tante novità!!!!!!!
non sarà più tenuto a comunicare l'insussistenza di vincoli
di dipendenza dall'impresa o dal committente.
Altra novità riguarda il Certificato di Agibilità, che potrà
essere sostituito da una dichiarazione del direttore dei lavori o
di un altro tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori
al progetto presentato e l'agibilità dell'immobile.
Sarà possibile anche richiedere un certificato di agibilità
parziale, relativo ad una determinata porzione di edificio o a
una singola unità immobiliare che ne faccia parte, purchè tali
parti siano funzionalmente autonome e purchè siano state
completate e collaudate le parti strutturali, completati e
certificati gli impianti, e siano state completate e dichiarate
funzionali le opere di urbanizzazione primaria necessarie
all'edificio.
Noi della Redazione “Professione Geometra”
Siamo fatti di stelle....
Margherita Hack
Consigliere Onorario dell’Associazione Nazionale “Donne
Geometra”
L'astrofisica Margherita Hack è stata una delle menti
più rappresentative del mondo scientifico e astronomico
italiano. Una personalità enorme, una vita dedicata a
vivere la scienza, la razionalità e la laicità; una vita
dedicata a combattere l’ottusità e il fanatismo.
Noi dell’ Associazione Nazionale “Donne Geometra” l’abbiamo conosciuta di persona ed è diventata
subito una sorella, un’amica, una guida…è diventata Consigliere Onorario dell’Associazione…..si
proprio lei una donna laureata in fisica, professoressa ordinaria di Astronomia, all’Università di Trieste
è diventata “geometra”.
Lo ricordiamo molto bene quel giorno. E’ impresso dentro il cuore.
Tu Margherita, colma di tanti riconoscimenti ti sei emozionata come una bambina dentro le tue spalle
curve, occhi lucidi, aria sbarazzina, giovane nell’animo, con tanta voglia di condividere spazi di
vita….ringraziavi un po’ smarrita, con il timore di non poterci dare abbastanza…ed invece sei diventata
punto di riferimento costante.
Ci sono persone che con poche parole riescono a tracciare un percorso…e Margherita Hack ha fatto
questo. E’ stata una sorpresa continua, un susseguirsi di suggerimenti con quel tono umile, l’animo
generoso. Una donna piccola, fragile, camminava non proprio diritta, ma la forza morale e umana che
emanava era accecante, come la sua fede nella ragione umana, nonostante ogni barbarie.
Quanti suggerimenti e indicazioni ci hai regalato. Anelli di pensieri, che formavano una catena…da
come riqualificare i centri urbani, al rispetto per l’ambiente, le piste ciclabili, i parchi giochi per i
bambini, le case essenziali per farci vivere l’uomo, senza ingabbiarlo.
E’ stato un colpo al cuore non saperti più tra di noi…..nel sempre più triste panorama della cultura
italiana mancherai, e molto. Hai lasciato tanto in eredità a tutti, ma a Noi dello staff dell’Associazione
hai lasciato un testamento morale che nessuno potrà mai cancellare.
Per te quelle di Platone e Kant erano tutte elucubrazioni astruse. Molto meglio la scienza di Newton e
Einstein! Diversa è la questione dei racconti e dei romanzi; ci ha raccontato di averli “leggiucchiati”, da
“Pinocchio”
alle
storie
di
antropofagi,
amatissime quand’era bambina, fino alla
fantascienza e a Thomas Mann. Poi c’è la
saggistica politica, essenziale per una donna
impegnata sul fronte sociale e civile da decenni,
da quel lontano 1938 in cui, improvvisamente,
prendesti coscienza della drammatica realtà.
Classe
1922. Hai donato la tua vita
all’astrofisica, portando l’eccellenza italiana a
livello mondiale. Si potrebbe discutere su tutto
ciò che hai studiato, scoperto, analizzato e
scritto in quest’ambito. Ti è battuta affinché la scienza e la cultura fossero difese, in un paese che
potrebbe vivere di sola scienza e di sola cultura. Hai sostenuto con orgoglio il tuo diritto ad essere atea.
Convinta che l’etica non derivasse dalla religione, ma da “principi di coscienza” che permettono a
chiunque di avere una visione laica della vita, ovvero rispettosa del prossimo, della sua individualità e
della sua libertà.
Da quando sei volata per sempre tra le stelle, il tuo nome è comparso spesso, troppo spesso sui giornali e
in televisione. Tutti a commemorarne la morte. “Si è spenta una stella.” “Starà discutendo con Dio
convincendolo a diventare ateo.” “La via del firmamento la conosce già.” Tante parole, tante metafore,
tante analogie. Eppure ciò che ci è rimasto impresso è quando ti abbiamo chiesto se fossi mai stata
discriminata nel tuo lavoro per il fatto di essere donna. Ci hai risposto di Sì…
E come hai reagito Margherita?
“Con VIOLENZA - hai risposto!”
Esiste una violenza buona…..è quella di Margherita Hack, che ci ha spronato a proseguire sul nostro
percorso, convinta che gli scopi fossero nobili e preziosi.
Non mollate mai - ci hai detto!
Non lo faremo Margherita…. tu portavi con orgoglio l’orologio che ti ricordava di Noi….. e per
continuare ad animare le lancette con ciò che ci hai insegnato, abbiamo istituito una borsa di studio in
tuo onore, per farti vivere ancora nei giovani meritevoli che accompagneremo nel sentiero della
formazione professionale.
Con il tuo caschetto misto bianco e il tuo sorriso…..sarai sempre con Noi.
Ciao Margherita
Noi dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra”
VITA DI
CATEGORIA
MADE EXPO 2013
Dal 2 al 5 Ottobre si terrà a Milano Fiera il Made Expo – la Fiera Biennale Internazionale per il Mondo delle
Costruzioni. Sarà una vetrina per la riqualificazione urbana, la tutela e la
manutenzione del territorio e delle infrastrutture, la prevenzione antisismica ed
il risparmio energetico. Il Consiglio Nazionale dei Geometri, la Cassa Nazionale
di Previdenza e la Geoweb parteciperanno al Forum delle Tecnologie e delle
Costruzioni sul tema “ Sicurezza del patrimonio pubblico e privato: interventi per la
messa in opera di edifici pubblici e privati – diagnosi terapie e agevolazioni fiscali”. Ci
sarà inoltre la partecipazione del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri
Convegno divenuta punto di riferimento
internazionale
per
rappresentare
annualmente lo stato dell’arte in materia
di Architettura
Sostenibile ed Efficienza
energetica degli edifici, sul tema l’energia
intelligente: Quali professioni per il
futuro? E’ ora di cambiare o di
scomparire?
Come
cambiano
i
progettisti di fronte alle sfide che
hanno
davanti?
Che
cosa
stanno
facendo per innovare la loro attività,
per rispondere alle nuove esigenze costruttive? Un forum tecnico che dà voce ai progettisti, agli ordini
professionali e che si interroga sulle trasformazioni in atto all’interno della professionalità del progettare. Un
momento di riflessione a più voci sulle opportunità professionali nuove e in evoluzione, quale veicolo per
superare la crisi: il mestiere dell’energia efficiente per l’occupazione qualificata di domani. Condurrà il
giornalista Alfredo Martini, parteciperanno il Presidente del Dipartimento Progetto e Innovazione CNAPPC
Matteo Capuani, Thomas Miorin Direttore di Habitech Distretto Tecnologico Trentino, Fausto Savoldi
Presidente del
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Chiara Tonelli del Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi "Roma 3" , Armando Zambrano Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri, Leopoldo Freyrie Presidente del Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Per partecipare all’evento
occorre registrarsi cliccando qui
L’evento radunerà decine di migliaia di progettisti, imprese, produttori,
istituzioni, che animeranno convegni, seminari, workshop, incontri tecnici one-to-
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
Laureati allo Smart Village, la Mostra-
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one, offrendo un'autorevole occasione di promozione per i professionisti e le aziende che presentano le soluzioni
più innovative negli ambiti sui quali è previsto il rilancio dell'industria delle costruzioni del futuro: architettura
sostenibile ed energeticamente efficiente, riqualificazione energetica degli edifici, contributo attivo degli impianti
e della domotica al contenimento energetico.
Ad ogni partecipante ai convegni sarà rilasciato l'Attestato di partecipazione utile ai fini del rilascio
dei crediti formativi autorizzati dai singoli Collegi professionali di appartenenza.
Per iscriversi agli altri Convegni in scaletta e ricevere i biglietti omaggio, occorre riempire apposita scheda. Gli
eventi e il modulo di partecipazione è reperibile cliccando qui
Parteciperanno nomi importanti del settore edilizio, sismico, energetico, ecc. E’ atteso l’intervento di Mauro
Dolce Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni e Direttore dell’Ufficio Valutazione, prevenzione e
mitigazione del rischio sismico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Franco Braga Presidente ANIDIS - Associazione Nazionale di Ingegneria Sismica, Edoardo Cosenza
dell’Università di Napoli ’Federico II’, fondatore del Consorzio ReLuis, Regione Campania, Gaetano Manfredi
dell’Università di Napoli ’Federico II’, Direttore del Dipartimento di Ing. Strutturale.
PER SCARICARE L’INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CNG
CLICCA QUI
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SAIE 2013
La 49esima edizione di SAIE, il Salone dell’Innovazione Edilizia che
rappresenta da sempre il mondo del cantiere e delle tecnologie per le
costruzioni si svolgerà a Bologna dal 16 al 19 ottobre 2013.
SAIE conferma l’impegno di rimettere in movimento e far lavorare insieme
tutti i soggetti del mondo dell’edilizia per promuovere in Italia il rilancio
dell’industria delle costruzioni puntando su: ricerca e innovazione,
incontro tra imprese e professionisti, sostegno alle piccole e medie imprese. Il tema centrale di SAIE 2013, scelto
dal Comitato scientifico, sarà Better Buildingri chiamandosi al titolo del programma per il costruire sicuro e
sostenibile assunto nel 2011 dal Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il nuovo SAIE è concentrato sulla
presentazione delle tecnologie per la ristrutturazione e la riqualificazione, per la sicurezza antisismica e del
lavoro, per la sostenibilità ed efficienza energetica, per il cantiere ecosostenibile, per i software e tutti
gli strumenti di progettazione.
Per visionare il programma clicca qui
Per ottenere i biglietti di accesso gratuiti da scaricare online clicca qui
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PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNG
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RISCHIO IDROGEOLOGICO
Si è tenuto a Roma l’importante incontro
tra numerose associazioni, sindaci, ordini
professionali,
l’obiettivo
tecnici
comune
ed
di
esperti
riflettere
con
per
sviluppare percorsi risolutivi in grado di
rispondere in modo efficacie alle ripetute
emergenze legate al rischio idrogeologico
nel nostro Paese. Emergenze che scattano
ormai sistematicamente ogni autunno, a
causa della mancanza di un’adeguata
politica di prevenzione e di governo del territorio. Temi che – per la prima volta – sono stati affrontati in un
percorso programmatico e propositivo per sfruttare al meglio la lucidità e la lungimiranza che l’agire in
emergenza non può permettere. Hanno partecipato Coldiretti, Anci, Consiglio nazionale dei geologi, Consiglio
nazionale degli architetti, Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, Consiglio nazionale degli
Cirf, Aipin, Sigea, Aiab, Tavolo nazionale dei contratti di fiume Ag21 Italy, Federparchi, Gruppo 183. Il messaggio
principale dell’appuntamento è che le politiche per la mitigazione del rischio idrogeologico non si possono
limitare all’attuazione di interventi puntuali. Serve un’azione nazionale di difesa del suolo che rilanci, come
peraltro previsto dalle direttive europee, il bacino idrografico come elemento base per un adeguato governo del
territorio, per riprogettare un’azione urgente, efficace e concreta per la mitigazione del rischio, la prevenzione e
l’avvio di un’efficace azione di rinaturazione diffusa. E’ necessario quindi stabilire strumenti e priorità
d’intervento e risorse economiche adeguate, senza dimenticare una necessaria attività di informazione e
formazione dei cittadini su questi temi. Un approccio che superi la logica di emergenza che ha caratterizzato
l’azione delle istituzioni in questi ultimi dieci anni, che non ha permesso l’applicazione delle importanti direttive
“Acqua” e “Rischio alluvionale” e ha consentito il controproducente abbandono di qualsiasi logica
pianificatoria, tanto più necessaria ora, alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici in atto e alle conseguenze
di una gestione dissennata che ha reso ancor più vulnerabile il nostro territorio. L’attuazione di tutto questo non
solo produrrà un beneficio in termini di sicurezza, ma anche come rilancio occupazionale ed economico dei
territori. Il debito pubblico e lo spread non possono rappresentare le motivazioni per non intervenire in questo
settore, per il quale è necessario trovare meccanismi finanziari adeguati. Infatti, per attivare questi programmi è
necessario un supporto tecnico qualificato e diffuso localmente, prevedendo la possibilità di attivare l’intervento
anche di addetti del settore agricolo e forestale, piuttosto che dell’edilizia con la possibilità di creare nuova
occupazione.
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ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Inu, Ance, Anbi, WWF, Touring Club Italiano, Slow Food Italia,
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IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI FIRMA LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
E’ nata la “Rete delle professioni tecniche”.
L’istituzione mette assieme gli architetti con gli
altri
professionisti
dell’area
tecnica,
tradizionalmente riuniti nel PAT (ingegneri,
geologi, periti industriali, geometri, periti agrari,
chimici, tecnologi alimentari, dottori agronomi e
forestali). L’obiettivo è quello di mettere
assieme risorse, competenze e organizzazione,
al fine di offrire nuove concrete proposte per
lo sviluppo del Paese.
I Consigli Nazionali dei singoli organismi che rappresentano i circa 600 mila professionisti dell’area tecnica
hanno sottoscritto lo statuto, al cospetto del Notaio Giuseppe Celeste. Per il Consiglio Nazionale dei geometri e
Geometri laureati è intervenuto il Segretario Enrico Rispoli.
“Le forze in campo sono ormai schierate e siamo consapevoli che grazie all’apporto del sapere e della
davvero a cuore il futuro del Paese Italia”. Con queste parole i rappresentanti dei professionisti tecnici italiani
hanno salutato il varo del nuovo organismo.
La “Rete delle professioni tecniche” si propone come interlocutore privilegiato e strategico in grado di
rappresentare in forma unitaria gli obiettivi e le proposte di tutti i professionisti tecnici italiani. Si tratta di un
importante approdo cui si giunge dopo un intenso e fruttuoso confronto cui s’è dato vita, per esempio, in
occasione della recente riforma delle professioni. Un approccio che consente alle professioni dell’area tecnica di
proporsi alle istituzione come interlocutore credibile.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE
CLICCA QUI
PER SCARICARE L’ATTO COSTITUTIVO
CLICCA QUI
V° CORSO INTERNAZIONALE PER GEOMETRI
Dal 10 al 18 Ottobre si terrà a Lisbona il V° Corso Internazionale per i geometri in materia
specialistica di Topografia, Strumentazioni Tecniche per il rilievo e restituzione grafica con il
patrocinio della Federazione Internazionale Geometri (FIG), il Gruppo Geometri Europei (Egos) e
l’Unione Geometri dell’Area Mediterranea.
Il Corso è stato organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri con il supporto della Geoweb, in collaborazione
del Colegio de Engenharia Geografica Ordem dos Engenherios. I partecipanti sono 50 giovani europei e italiani. Il
programma è disponibile cliccando qui .
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professionalità di ciascuno possano arrivare soluzioni positive, frutto della concertazione e del confronto tra chi ha
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CASSA GEOMETRI: AVVISO PER I PENSIONATI
La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri ha ricordato ai
pensionati che il termine di presentazione on line del modello DF-
RED 2013 è fissato al 30 settembre p.v. Qualora entro il citato
termine non pervengano i suddetti modelli, la CIPAG si riserva di
sospendere o ridurre le eventuali prestazioni collegate al reddito
erogate, non potendo accertare i dati reddituali indispensabili per la
quantificazione delle stesse. Nell'ipotesi in cui i dati comunicati
comportino una riduzione delle detrazioni di imposta a favore attualmente applicate sulla pensione, i maggiori
conguagli fiscali negativi che la CIPAG - in qualità di sostituto d'imposta - provvederà a recuperare, saranno
rateizzati a partire dalla prima rata utile compresa la tredicesima.
Il servizio di inoltro telematico del modello DF-RED è disponibile h.24 sul sito www.cassageometri.it accedendo
all'Area Riservata con le modalità comunicate in precedenza e che comunque sono visualizzate nella sezione "Le
guide" alla voce "istruzioni modello DF-RED". I pensionati potranno avvalersi per la compilazione e l'inoltro on
line del modello anche della collaborazione del Collegio di appartenenza presso il quale dovranno recarsi muniti
dei dati necessari.
E' stato avviato dalla Cassa Geometri il recupero delle irregolarità contributive per il periodo 2007-2011. Gli
interessati stanno ricevendo una comunicazione via PEC (in via residuale con raccomandata R.R.) nella quale
sono invitati ad accedere al Portale dei Pagamenti e regolarizzare la morosità pendente, prima dell'emissione
del ruolo di recupero prevista per il mese di ottobre. La regolarizzazione spontanea - da effettuarsi sul Portale
dei pagamenti presente nell'area riservata del sito web - comporta l'applicazione del regime sanzionatorio
agevolato (10% piuttosto che 25% per le sanzioni relative all'omissione del reddito e interessi nella misura del
2,5% anziché il 4%) e la possibilità di rateizzare il dovuto ottenendo anche il certificato di regolarità
contributiva. Si fa presente che una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile
regolarizzare la morosità sul Portale. Ulteriori informazioni sul calcolo delle morosità e dei relativi oneri
accessori, oltre a modalità e termini dei versamenti, sono presenti sulle Istruzioni del Portale dei Pagamenti.
Per comunicare con la CIPAG sull'argomento è sempre attivo il contact center.
PER ACCEDERE AL CONTACT CENTER DELLA CASSA GEOMETRI
CLICCA QUI
AVVIO VERIFICA FINANZE:2007-2008-2009
La CIPAG ha avviato una VERIFICA FINANZE PER GLI ANNI DI IMPOSTA 20072008-2009 che coinvolge le posizioni degli iscritti i cui dati reddituali presentino
difformità con quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate . Gli interessati che hanno
ricevuto comunicazione in tal senso, possono aderire e allineare i propri redditi con
quelli comunicati all'Agenzia o contestare le divergenze riscontrate, utilizzando
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CASSA GEOMETRI: RECUPERO IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE ANNI 2007-2011
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l'apposita procedura presente sul web, realizzata ed utilizzabile direttamente anche dai Collegi, entro il termine
improrogabile del 30 settembre 2013. In caso di adesione l'associato deve, comunque, sanare sia le
irregolarità riferite all'anno in verifica, sia le ulteriori irregolarità ricadenti nello stesso anno, stante l'unicità
dell'anno previdenziale. La regolarizzazione spontanea, oltre ad un regime sanzionatorio molto più
favorevole (sanzioni per dichiarazione infedele a seguito di verifica finanze abbattute al 50%, sanzioni
sulle omissioni nei pagamenti pari al 10% anziché al 25%, interessi calcolati al tasso legale, nessun costo
aggiuntivo legato alla cartella esattoriale), comporta il vantaggio di poter rateizzare il debito maturato
ed ottenere il certificato di regolarità contributiva. In caso di contestazione, invece, l'associato deve
inviare esclusivamente tramite la stessa procedura informatica entro il termine del 30 settembre le proprie
deduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. Conclusa l'analisi della contestazione, la CIPAG invierà
apposita comunicazione contenente l'esito della verifica. In caso di mancata adesione entro il termine del 30
settembre o di rigetto della contestazione senza la regolarizzazione del dovuto, la CIPAG, senza ulteriori
comunicazioni, procederà d'ufficio ad allineare definitivamente gli imponibili previdenziali con quelli
fiscali ed alla conseguente predisposizione del ruolo esattoriale di recupero, con l'applicazione quindi
del regime sanzionatorio più severo. Sarà sempre possibile nel lasso di tempo intercorrente tra la
predisposizione del ruolo esattoriale e la sua emissione regolarizzare sul Portale dei pagamenti le somme
abbattuta della metà. Una volta consegnato il ruolo ad Equitalia non sarà più possibile regolarizzare il
dovuto sul Portale. Si fa presente che nell'area riservata sono contenute tutte le informazioni relative alla
verifica reddituale e si invita vivamente ad utilizzare il servizio di contact center per comunicare con la
CIPAG ed - in caso di contestazione - utilizzare esclusivamente il servizio on line verifiche finanze che
garantisce la tracciabilità e la ricezione da parte della CIPAG della contestazione stessa e ne assicura la
risposta di accoglimento o di rigetto.
CASSA GEOMETRI: NUOVO PRESTITO ONLINE PER GLI ISCRITTI CIPAG
E’ stata stipulata con la Banca Popolare di Sondrio la Convenzione
che consente a tutti
gli iscritti CIPAG di accedere online alle
opportunità di credito a condizioni agevolate. Gli interessati
potranno compilare online la domanda di finanziamento inserendo
i dati necessari in un form presente all'interno dell'area riservata
del sito CIPAG. La nuova procedura per la richiesta online dei
prestiti in favore degli iscritti alla CIPAG è
attiva dal 1 agosto 2013.
La concessione di finanziamenti e importo finanziabile è la seguente:
a) per l'avvio dello studio professionale, inteso come acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali
necessarie allo svolgimento dell'attività professionale - fino ad un massimo di euro 30.000,00;
b) per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o similari e soggetti privati) di uno o più
incarichi professionali; anticipazione non superiore al 70% del totale dell'incarico, fino a un massimo di euro 30.000,00;
c) esigenze di liquidità, fino a un massimo di euro 15.000,00.
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accertate, ma la sanzione relativa alla difformità del reddito accertato dovrà essere versata per intero e non più
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Requisiti di accesso:
•
•
•
•
•
•
Almeno due anni di iscrizione;
Regolarità contributiva e volume d'affari, negli ultimi 2 anni maggiore di euro 15.000,00 per anno;
Età anagrafica non superiore a 70 anni;
Titolare di partita IVA;
Svolgere l'attività professionale in modo individuale;
Avere accesso all'area riservata del sito internet della Cassa.
Durata del finanziamento:
il prestito è concesso su durate di 19, 24, 36 mesi per tutte le tipologie, fino a 48 e 60 mesi per la tipologia a).
Modalità di rimborso: in rate mensili posticipate consecutive e senza interruzione, comprensive di capitale e interessi.
Tasso nominale annuo fisso pari a:
•
•
tasso BCE vigente tempo per tempo maggiorato di 3,75 punti, per le durate da 19 a 36 mesi; (nell'attualità 4,25%)
tasso IRS di periodo maggiorato di 3,75 punti, per le durate 48 e 60 mesi.
Spese di istruttoria trattenute all'atto dell'erogazione :
pari a euro 30,00 per importi fino a euro 8.000 euro;
pari a euro 50,00 per importi superiori.
(in caso di addebito su conto corrente intrattenuto presso Banca Popolare di Sondrio, tali spese saranno dimezzate).
Le spese d'incasso ammontano a euro 2,00 per ciascuna rata.
Estinzione anticipata: Nessuna commissione applicata.
SOCIETA’ DI INGEGNERIA: AL VIA LA PROCEDURA INFORMATICA TRASMISSIONE
VOLUMI D’AFFARI PER IL 2013
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri ha reso obbligatorio per le Società di Ingegneria iscritte
alla Cassa stessa, l'invio in forma telematica della comunicazione del proprio volume d'affari IVA entro gli stessi
termini fissati annualmente per l'invio del modello "Unico p.f." allo Stato. Tale comunicazione, che deve
essere inoltrata dal rappresentante legale della Società, va trasmessa nel 2013, entro il 30 settembre p.v. Si
ricorda che, a tal fine, è necessario munirsi delle credenziali di accesso fornite alle Società all'atto della
registrazione presso la CIPAG. Dopo aver effettuato l'accesso nell'area riservata inserendo nome utente e
password si potrà procedere alla compilazione e relativa trasmissione telematica del modello "SI" Il relativo
contributo integrativo da versare - dovuto dalla Società indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da
parte del committente finale - verrà generato automaticamente e verrà emesso il relativo M.Av, che dovrà
essere saldato entro e non oltre il 30 ottobre p.v.
TRASMISSIONE DEI DATI POSTA CERTIFICATA(PEC) AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
I dati identificativi, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti iscritti ad Albi o Elenchi
Istituiti sono stati trasferiti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia,
secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 - art 8. E’ possibile eseguire l’aggiornamento o la
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
•
•
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cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo
precedentemente inviato, inoltrando il file ComunicazioneSoggetti.xml opportunamente compilato all’indirizzo di
PEC utilizzato nell’operazione di prima registrazione. Nella sezione Documenti della presente scheda è possibile
scaricare un FAC-SIMILE semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel
RegIndE. Per la compilazione si consigli di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio: NotePad++ con plugin
XMLTOOL per la validazione).
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE INSIEME IN UN CAMMINO CONDIVISO
Come è noto l’approvazione della “Riforma delle Professioni” ha
modificato profondamente le corporazioni ordinistiche, intervenendo
in ambiti sensibili quali la riorganizzazione di Albi, Ordini e Collegi
professionali; la disciplina, la formazione, il tirocinio; le modalità di
riconoscimento delle Associazioni professionali.
Il riconoscimento delle Associazioni specifiche – che ben si differenziano dalle organizzazioni privatistiche
non regolamentate – fornisce una risposta adeguata all’esigenza espressa dal mondo delle professioni, dalla
committenza e dagli utenti finali, di valorizzare competenze tradizionali e moderne, nel pieno rispetto delle
Associazioni della Categoria dei Geometri italiani - sono indicati dalla normativa nazionale di cui al D.P.R. 7
agosto 2012 n. 137 “Riforma delle professioni ordinistiche”, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
Secondo quanto stabilito dal decreto, le Associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria e
non prevedono vincoli di rappresentanza esclusiva. Tra le attività proprie figurano la promozione della
formazione permanente per i propri iscritti e rappresentano un freno all’operato delle Associazioni non
regolamentate riconosciute recentemente dal Legislatore – che in virtù del libero mercato si stanno sempre di
più inserendo nei campi operativi che fino ad oggi sono stati serviti esclusivamente da liberi professionisti iscritti
nei rispettivi Ordini e/o Collegi. E’ stato predisposto un Quaderno con le finalità e la missione di ogni
Associazione con la presentazione del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Fausto Savoldi e della Cassa
Geometri Fausto Amadasi, disponibile sul portale della Fondazione dei Geometri italiani.
PER SCARICARE IL QUADERNO DELL ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CLICCA QUI
CONSULTA I TUOI CREDITI FORMATIVI
L’obbligo della formazione professionale continua è oramai una condizione essenziale per
essere iscritto all’Albo professionale. Potrà essere sospeso solo in caso di impedimento dovuto
a maternità, grave malattia o grave infortunio. La sospensione, su istanza dell’iscritto, dovrà
essere deliberata dal Consiglio del Collegio e, all’accoglimento dell’istanza, l’iscritto sarà
sospeso dall’obbligo formativo dei CFP minimi annuali e quinquennali, in ragione della frazione
del periodo interessato. Per verificare i crediti formativi è necessario collegarsi al sito del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, inserire il proprio nome e cognome e password. clicca qui
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
regole deontologiche. Il profilo e il ruolo delle Associazioni specifiche – tra le quali legittimamente figurano le
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FORMAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO EDIFICIO SALUBRE : Seminario a MODENA
I Geometri Italiani hanno posto l’accento già da qualche anno sugli effetti che la Sindrome dell’Edificio Malato
può avere sulla collettività e sono oramai tantissime le aziende dei materiali
sani che esaltano la preparazione e la lungimiranza della Categoria dei
Geometri. Il Presidente di AISMT e amministratore delegato di Dorken Italia,
Gabriele Nicoli – ha dichiarato che “la problematica dell'SBS è particolarmente
sentita anche nelle stime immobiliari, visto che molti difetti progettuali e
costruttivi o materiali non salubri, incidono considerevolmente sul valore degli
edifici. È qui che entra in campo la nuova figura professionale dell’esperto
in edificio salubre, un tecnico competente conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali intelligenti a ridotte
o zero emissioni di anidride carbonica, inquinanti o nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, in grado di
individuare i difetti nella progettazione di un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua costruzione e
presenti nell’impiantistica, nel riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per verificare la qualità dell’aria,
dell’igiene, della salubrità, e così via. Una figura professionale nuova che in Italia è approdata grazie
all'Associazione nazionale Donne Geometra e che per la quale si stimano sbocchi operativi considerevoli,
vista l’importanza sostanziale della materia. "In Italia a tutti gli effetti manca la figura di un progettista
a ricoprire questo ruolo e colmare questa lacuna", ha commentato Nicoli.
Vista l’importanza della materia e gli sbocchi operativi che offre
nel campo dell’edilizia, delle stime di valutazione, nelle relazioni
tecniche d’Ufficio dei Tribunali, i geometri si stanno aggiornando
per progettare contro la "sindrome dell'edificio malato", ovvero i
malesseri di cui possono soffrire coloro che vivono e lavorano in
edifici di scarsa qualità ambientale.
Sono già da tempo partiti Seminari di Formazione
Professionale presso i Collegi territoriali, che hanno visto la
partecipazione di tantissimi professionisti, ai quali è stato
rilasciato un attestato di apprendimento.
A chi è rivolto il Seminario di Formazione?. Ai geometri liberi professionisti ed ai praticanti. Il Seminario è
accreditato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ed ai partecipanti saranno riconosciuti 4
crediti formativi. All’evento possono partecipare i geometri di altri Collegi, così come previsto dal Regolamento
della Formazione Continua e Obbligatoria.
Obiettivo. L'obiettivo del seminario è sensibilizzare il professionista tecnico, consentendogli di affrontare
e risolvere i problemi derivanti dalla "sindrome dell'edificio malato", sia in fase di progettazione che di
ristrutturazione. Intervenire su questi fronti "dovrebbe contribuire ad un rilevante aumento della produttività
all'interno delle strutture, ad un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell'assenteismo lavorativo,
alla diminuzione delle patologie generate dall'edificio malato".
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
della fisica tecnica dell'edificio, che invece c'è in Germania. L’esperto in edificio salubre potrebbe quindi andare
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Il relatore. L'evento sarà tenuto dal prof. dott. Nicola Fiotti, ricercatore di fama
internazionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trieste. Svolge
attività di revisore per importanti riviste scientifiche internazionali. Ha un trascorso
come “Assistant Professor” presso il dipartimento di Chirurgia, della
University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA) e attualmente
è
ricercatore
cardiovascolari”.
Salubri.
nel
settore
scientifico
disciplinare
“malattie
Ed allora riprendono gli studi dopo la pausa estiva per i Geometri Italiani, Esperti di Edifici
L’appuntamento è presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena martedi 29 Ottobre 2013.
Per ogni informazione si prega contattare la segreteria del Collegio dei Geometri di Modena :
Tel. 059 343585 oppure scrivere a : [email protected]
Il corso di aggiornamento professionale per geometri,
realizzato da
Geosport e diretto da Gino Zavanella,
progettista anche dello Juventus stadium, si è concluso con
l’elaborazione di un complesso progetto urbanistico per la
realizzazione del nuovo stadio pisano, nell'area artigianale di
Ospedaletto. I faldoni consegnati al comune e al club
nerazzurro contengono il video, il progetto del nuovo stadio
cittadino realizzato dall'architetto Zavanella e gli studi
preparatori effettuati dai 130 geometri corsisti che hanno
sostenuto l'aggiornamento professionale: ''Con questo atto formale e simbolico - ha spiegato Zavanella - si chiude
il corso in progettazione d'impianti sportivi, un'esperienza bella e importante che ci ha fatto conoscere in modo
ancora piu' approfondito la citta' di Pisa''. Realizzare l'impianto costera' circa 40 milioni di euro con oltre 20
mila posti a sedere tutti coperti. Attorno sorgeranno quasi 29 ettari di aree a verde, tre volte e mezzo
oltre le previsioni e 8 ettari di servizi. Soddisfatto il sindaco Filippeschi: ''Esprimo la mia gratitudine alla
Geosport e al Consiglio Nazionale dei Geometri per aver scelto di svolgere il corso a Pisa e all'architetto
Zavanella per il progetto avveniristico che ci lascia”.
Le fasi salienti del progetto e le motivazioni dell’iniziative sono raccolte nell’opuscolo a tema, contenente la
testimonianza di Eleonora Dore geometra sarda che è stata una delle protagoniste del progetto.
PER SCARICARE L’OPUSCOLO DEL PROGETTO STADIO DI PISA
CLICCA QUI
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I GEOMETRI E LO STADIO DI PISA
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FORMAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESTERO:
IN FINLANDIA CON LA BORSA DI STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE “DONNE GEOMETRA”
Investire sul comparto edilizio e sulla riqualificazione urbana ed energetica
è fondamentale, non solo per accrescere il livello di sostenibilità del sistema ma
anche per la creazione di buoni e utili posti di lavoro. Fra le mille stime che
girano sui green jobs, infatti, ce n’è una recente secondo la quale se si procedesse
a un vasto piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare, si potrebbe
arrivare a creare qualcosa come 30mila posti di lavoro nel prossimo decennio.
Di questo l’Associazione Nazionale “Donne Geometra” si è convinta al Congresso di Categoria tenutosi a
Rimini, dove la green economy, è stato il tema che ha ricevuto ampi consensi visti gli aspetti professionali,
culturali, sociali, economici che coinvolge. E’ l’organizzazione di quel Convegno al quale hanno preso parte grandi
nomi della sostenibilità ambientale ed edilizia che ha convinto il Direttivo dell’Associazione ad investire nella
formazione all’estero, se si considera che l’edilizia, in questo caso sostenibile (edifici sostenibili, green buildings),
è uno dei settori nevralgici su cui occorre capitalizzare per accelerare le conoscenze dei tecnici professionisti per
I geometri, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici in genere non possono permettere che siano solamente giovani
specialisti formati presso scuole di specializzazione, senza un titolo di studio con indirizzo tecnico a cogliere
questa opportunità, occorre organizzare e puntare su una formazione permanente adeguata, guardando anche
oltre confine per apprendere da chi ha fatto della sostenibilità ambientale un modello di vita da sempre.
E così è nata la “borsa di studio” messa a disposizione di una
giovane geometra Anna Agnello iscritta al Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di Palermo, da parte dell’Associazione
Nazionale “Donne Geometra”, per sperimentare un nuovo approccio
alla formazione, cogliendo in Finlandia i concetti basilari della
bioedilizia che rispondono alle esigenze di un vivere “green”, visto
che proprio Helsinki è stata dichiarata la capitale mondiale del
design e dell’architettura.
Un progetto riuscito, che potrebbe essere da stimolo in ogni realtà territoriale. Per uscire dal “conosciuto
ovvio” è importante educare i professionisti a puntare sulla formazione professionale, sull’aggiornamento e la
riqualificazione personale e tecnica. Le azioni di formazione, debbono mirare:
•
•
all’adeguamento delle professionalità ai continui mutamenti tecnologici,
organizzativi e gestionali;
al continuo rinforzo delle competenze dei soggetti, per garantire loro maggiori
scelte professionali e maggiore autonomia nel prefigurare percorsi professionali
innovativi.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
vederli vincenti nei nuovi settori operativi.
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Istituire borse di studio è il modo migliore per spaziare nei panorami economici più attivi, facendo nascere
opportunità di studio e scambi culturali, un modo che rafforza ulteriormente il concetto di “professioni liberali”.
La Cina, il Giappone, i Paesi del Nord, sono i protagonisti economici di livello mondiale ormai da anni. La
specializzazione in una moltitudine di settori, dall’informatico al manifatturiero, dal tessile all’architettonico, fa
di queste culture, Paesi ricchi di opportunità e, proprio in questo periodo, al centro di progetti economici di gran
rilievo. Questo attivismo produttivo è incentivante per il sapere di una Categoria professionale.
Per le informazioni sulla formazione in Finlandia contattare la Segreteria : [email protected]
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN FINLANDIA
PER SCARICARE L’OPUSCOLO
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I FUTURI GEOMETRI CON LO SGUARDO RIVOLTO ALLA FINLANDIA.
IL PROGETTO PARTE A RAVENNA
culturale per conoscere tradizioni spesso nascoste agli occhi dei più: questo è lo spirito con il quale si muove
“PATHS”, ovvero People And Their Hidden Sorroundings, progetto di scambio organizzato dall’Istituto Tecnico
per Geometri Morigia con una importante scuola finlandese di Helsinki. Il dirigente scolastico ha sottolineato
l’importanza dell’idea: “Tutto parte dal progetto europeo Comenius e ha un grande valore culturale in quanto
simbolo dell’unione tra stati europei, in questo caso tra Ravenna e Helsinki. Vogliamo plasmare un’interazione
scuola-famiglia che apra a un confronto continuativo e coinvolgere, insieme, il territorio di Ravenna presentando
una realtà poco conosciuta come quella, per esempio, dei capanni da pesca”.
La responsabile di PATHS, sottolinea: “Noi volevamo guardare a quello che era nascosto, a dei sentieri (da qui il
nome acronimo PATHS) che fossero diversi da quelli del turismo. In questo progetto biennale, nel quale saranno
coinvolti alcuni professori e venti ragazzi delle classi quarte per l’italia e altrettanti giovani per la Finlandia,
ospitati dalle rispettive famiglie, i giovani potranno approfondire temi classici quali le lingue, l’arte e la storia, ma
scopriranno anche aspetti della cultura finlandese utili per il loro corso di studi, come i capanni sui laghi o le opere
dell’architetto Hugo Alvar Henrik Aalto. Il tutto in una grande città come Helsinki che, nel 2012, è stata la capitale
mondiale del design, dell’architettura e avanguardia sul fronte dell’istruzione”.
Il progetto, poi, potrà avere altre utili ricadute a ulteriormente dichiarato la responsabile di PATHA: “I ragazzi
impareranno il vero lavoro di gruppo, le basi della programmazione e l’uso delle tecnologie dell’informazione, oltre
che una base obbligatoria della lingua finlandese; le fasi del progetto saranno tutte descritte su un blog e sui social
network”. L’esperienza di PATHS è da guardare con curiosità per il suo proporre una meta diversa dal solito:
“Avevo anticipato questa idea agli studenti già quando erano in terza– e i loro buoni risultati mi hanno spinto a fare
questo tentativo. Per loro è sicuramente un’esperienza unica anche se non nascondono, dovendo recarsi in Finlandia
in gennaio, il loro timore per il freddo!” Un augurio ai futuri Geometri da parte dell’Associazione Nazionale “Donne
Geometra”.
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
Il progetto Paths permetterà agli studenti del Morigia di esplorare il design e l'architettura di Helsinki. Un viaggio
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PROFESSIONE GEOMETRA – RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013
Ti ricordiamo che è scaduta la quota associativa, per non perdere i diritti acquisiti di Socio e i servizi
riservati, occorre rinnovare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2013.
Per rinnovare la propria iscrizione effettuare il versamento della quota annuale 2012 di Euro 20,00 (per
i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti)
Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza
Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N
02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, N° DI ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2013
Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. -
IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale N° DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE e la causale
RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2013
La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere
inviate tramite posta elettronica a
[email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109
PROFESSIONE GEOMETRA – ISCRIVITI ALL’ASSOCIAZIONE
Per iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra, e usufruire di
tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni,
allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc),
occorre
Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE (per scaricarla
CLICCA QUI) ed effettuare il versamento della quota annuale di Euro
20,00 (per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro
150,00 (Collegi provinciali e Enti)
Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredito – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza
Barberini n. 40 – Roma - intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice Iban : IT 07 N
02008 05075 000401061451 - IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale
NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013
Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. -
IMPORTANTE: Indicare nel bollettino postale la causale NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2013
La domanda, la copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a
[email protected] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109
IMPORTANTE: L’invio della domanda di iscrizione è condizione necessaria per l’inserimento nell’Albo
Soci, pertanto non si potranno perfezionare le iscrizioni con il solo versamento della quota associativa
Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17
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Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17
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NEWS
TECNICHE
DURC : I CHIARIMENTI DEL MINISTERO
Dal 21 agosto 2013 la durata della validità del Durc è passata a 120 giorni. Lo ricorda la Circolare 6
settembre 2013, n. 36 con la quale la Direzione generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, d’intesa con gli
Istituti, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31
del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto
Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine
al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).
per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
per la stipula del contratto;
per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture;
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di
verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del
saldo finale”.
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve
essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo
adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.
Il Ministero del Lavoro ricorda da ultimo che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità
del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.
PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI
CONDOMINIO: LA RIFORMA LASCIA DENTRO IL DUBBIO
Dal 18 giugno 2013 nel condominio tutto è cambiato: perché poco cambi, si potrebbe dire, visto che buona parte
delle riforme immaginate dal legislatore sono rimaste lettera morta.
È sulle singole situazioni piuttosto che nell’impianto generale che la riforma produce i suoi effetti più chiari. La
più controversa resta l’obbligo di costituire tutto e subito il fondo spese straordinarie prima dell’appalto dei
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La nuova disciplina prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito:
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lavori. Giudicato da tutti come assurdo in tempi di crisi, anche per i timori di non avere un controllo diretto sulle
somme e sul loro pagamento a fronte dei lavori svolti, non trova soluzione. Anche la lettura “correttiva” della
norma, che trova proprio nel Tribunale di Genova, le posizioni più avanzate in campo nazionale, e cioè la
costituzione progressiva del fondo spese in modo corrispondente allo stato di avanzamento lavori pattuito nel
contratto d’appalto, non risolve: in caso di morosità i lavori si bloccano ed il condominio é esposto alle
conseguenze per l’inadempimento. L’aumento della morosità, oggi superiore al venti per cento é l’altro elemento
frenerà sicuramente gli interventi di manutenzione, anche dove le riparazioni sono urgenti e necessarie. Se la
riforma del condominio era stata presentata come la possibilità del distacco del riscaldamento e di detenere cani
e gatti negli edifici laddove il regolamento lo vietava, si è subito capito che nulla era cambiato. Sul distacco del
riscaldamento il decreto del fare ha portato altre novità, rendendolo di fatto impossibile, se non con spese ingenti
e grandi difficoltà operative. Un buco nero nelle nuove modalità di gestione del “supercondominio”: nei
complessi di più edifici con più di sessanta condomini, la nomina dell’amministratore e la gestione delle spese
ordinarie avverrà con la nomina del “rappresentante” nominato dall’assemblea del singolo edificio. Se l’esigenza
era quella di semplificare, la nuova regola sarà mal percepita dai singoli che partecipavano e che non potranno
più decidere su questioni importanti: le sole assemblee aperte ai singoli condomini saranno quelle per la
manutenzione straordinaria. Un capitolo a parte meriterebbe il discorso della morosità: la riforma consente ai
a pagare.
COME SI REDIGE UN DOCFA. ARRIVA IL VADEMECUM DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Territorio ha pubblicato una
utilissima guida sull’accatastamento dei fabbricati con l’applicativo Docfa. Il
prontuario ha il duplice scopo di delineare le linee guida per la compilazione dei
documenti di aggiornamento del Catasto Fabbricati con l’ausilio del Docfa e di
descrivere le procedure per la gestione di casistiche ordinarie e particolari.
Il vademecum è suddiviso in 5 parti:
Dichiarazione Docfa
Causali
Planimetrie
Elaborato planimetrico ed elenco subalterni
Appendice
Il documento fornisce le indicazioni su come operare in caso di :
Dichiarazioni di Nuova Costruzione
Dichiarazioni di Variazione
Divisioni
Frazionamenti
Fusioni
Ampliamenti
Demolizioni
Variazione destinazione d’uso
PER SCARICARE IL VADEMECUM
CLICCA QUI
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creditori di rivolgersi direttamente ai condomini morosi, ma il problema non si risolve se questi non continuano
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DEL NOTARIATO
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito alcuni aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di
Prestazione
Energetica
(Ape)
introdotto
dal
D.L.
63/2013
convertito
in
Legge
n.
90/2013.
In particolare, la Legge prevede che “l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli
stessi contratti”.
Un primo chiarimento era stato fornito dal Notariato con la Nota del 2 agosto 2013, in
relazione al fatto che l’obbligo di allegare l’APE deve intendersi esteso a tutti gli atti
traslativi a titolo oneroso e non solo per la compravendita di immobili. Con l’ultima Nota
del 9 settembre 2013, il Notariato fornisce un secondo chiarimento sull’eventualità di
allegare all’Ape il libretto dell’impianto.
L'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, infatti, nel descrivere le condizioni di validità dell'attestazione di prestazione
energetica, afferma che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all'Attestato di Prestazione
Energetica”.
considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito all’attestato come un unico documento, ma
semplicemente come una documentazione di corredo.
Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità, ma
va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.
PER SCARICARE LO STUDIO DEL 2 AGOSTO
CLICCA QUI
PER SCARICARE LO STUDIO DEL 9 SETTEMBRE
CLICCA QUI
NUOVI EDIFICI SCOLASTICI : LE NORME TECNICHE-QUADRO
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha diffuso le “Linee guida per le architetture interne
delle scuole”.
Un documento in cui, accanto a una serie di ovvietà, viene fornito un elenco di “Norme tecniche-quadro,
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie
in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili”.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, viene valorizzata la building automation, prevedendo
la possibilità di accendere le luci, riscaldare, rinfrescare, attivare la sicurezza e illuminare solo una parte
dell’edificio, ma anche di regolare la temperatura degli ambienti in funzione della tipologia di utenti presenti e
dell'attività svolta.
Il documento pone inoltre l'accento sulla manutenzione impiantistica e, in particolare, sulla telegestione, con
un'attenzione specifica per gli aspetti connessi alla regolazione della temperatura.
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Anche in questo caso, secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere
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Per quanto riguarda l'illuminazione, invece, viene consigliato di “utilizzare sorgenti luminose a basso consumo,
sistemi di controllo della luminosità dei locali e sensori di presenza persone, ma senza che questo “prevalga sulla
qualità del paesaggio luminoso e della prestazione luminosa delle varie lampade”.
Un'attenzione particolare, anche in considerazione del particolare ambiente, è stata riservata alla sicurezza a
fronte dei rischi elettrici. Per tale ragione gli impianti dovranno essere sezionati e protetti da interruttori
differenziali. Il documento, inoltre, prende in considerazione la necessità di proteggere la strumentazione
informatica, imponendo l'impiego si scaricatori di sovratensione per salvaguardare le apparecchiature dai rischi
connessi alle scariche elettriche.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOLO PER CHI FIRMA IL PROGETTO
L’assicurazione professionale è obbligatoria dal 15 agosto 2013 solo per chi firma i progetti e ha rapporti
diretti con la clientela, ma a volte può risultare utile anche per
regolare i rapporti all’interno degli studi o delle società
professionali. Lo ha chiarito il centro studi del Consiglio nazionale
degli ingegneri sostenendo che l’obbligo di assicurazione è
decorre quindi dal momento dell’assunzione del primo incarico, non
dall’iscrizione all’Albo o dal ritiro del timbro professionale.
Non deve stipulare un’assicurazione neanche il professionista che
non firma i progetti, cioè che lavora per conto di uno studio o di un altro professionista e non assume
l’incarico direttamente dal cliente.
La stessa conclusione vale per il professionista con partita iva che collabora in modo stabile con una
società di ingegneria o di architettura e che non entra in contatto diretto con la clientela.
Secondo il Cni, però, il collaboratore potrebbe stipulare un’assicurazione per regolare i rapporti all’interno della
società o dello studio, cioè per tutelarsi da possibili azioni di rivalsa da parte del professionista che ha accettato
l’incarico dal cliente e che è stato contestato dopo aver affidato il lavoro ad un altro professionista a lui
sottoposto.
Le stesse regole valgono se i professionisti sono dipendenti o collaboratori di imprese private. Anche in questo
caso, infatti, solo la firma del progetto e il contatto diretto con il cliente per l’assunzione dell’incarico fanno
scattare l’obbligo di stipulare un’assicurazione.
Se un professionista esercita la professione in qualità di amministratore di una società,
l’obbligo di tutela della clientela attraverso la stipula di una polizza deve essere assolto dai
professionisti o dalla società per conto della quale agiscono. Se l’attività svolta per conto
della società è esclusiva il professionista può chiedere che sia la società ad assumersi
l’onere del pagamento della polizza assicurativa. Se invece il professionista svolge anche
altri incarichi all’esterno della società, dovrà provvedere da solo alla stipula dell’assicurazione.
Non sono tenuti all’obbligo di stipulare un’assicurazione i ricercatori universitari e i docenti, a meno che questi
non svolgano, anche solo occasionalmente, attività di progettazione per la quale entrino in contatto con la
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
subordinato allo svolgimento effettivo dell’attività professionale e
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clientela e firmino gli elaborati. Per far sorgere l’obbligo assicurativo, non è necessario essere titolari di partita
Iva. Gli elementi determinanti sono infatti il rapporto col cliente e la firma del progetto.
La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il professionista è socio copre solamente i rischi derivanti
dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si svolge la professione anche in forma personale,
all’esterno dello studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se l’attività è occasionale e riguarda
incarichi di modesto valore.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in forma societaria, nelle società di persone è sufficiente che tutti i soci
formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.
Non avrebbe alcuna utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della società dato che questa non
gode di autonomia patrimoniale.
La società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci firmatari degli incarichi rispetto ai danni
eventualmente cagionati a terzi da collaboratori o soci non firmatari.
Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma della società di capitali, che avendo autonomia
patrimoniale potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le azioni di risarcimento verso i
soci firmatari degli incarichi assunti, il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei soci
risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela per gli incarichi professionali assunti dalla
L’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il DL 138/2011 e con
il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un
incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa
prescrizione costituisce un illecito disciplinare.
LA NOTA REDATTA DALL’AVVOCATO NICOLA COLACINO E’ RISERVATA AI SOLI ASSOCIATI
DECRETO DEL FARE: COSA CAMBIA NEL SETTORE EDILIZIO
Dal 21 agosto 2013 è in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98 di
conversione del decreto “del Fare” (Decreto Legge del 21 giugno 2013, n.
69). Con la legge di conversione sono state introdotte alcune modifiche e
integrazioni all’art. 30 - relativo alle misure di semplificazione in materia
edilizia.
In materia di ristrutturazione edilizia (articolo 30, comma 1, lett. a), c), e
sono state confermate le seguenti previsioni normative:
A. eliminazione del vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi
di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia;
B. previsione nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia anche degli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza;
C. salvo alcuni casi, estensione della Scia agli interventi di ristrutturazione edilizia nonché delle cd. “varianti
minori” ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma.
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società.
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Le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004.
La legge di conversione ha, inoltre, introdotto un’ulteriore limitazione con riferimento agli interventi ricadenti
nei centri storici. In particolare, nel nuovo articolo 23 bis del Dpr 380/2001, come introdotto dal dall’art. 30,
comma 1, lett. f del decreto legge 69/2013, poi modificato dalla legge di conversione, è stato specificato che
all’interno delle zone A di cui al Dm 1444/68 e in quelle equipollenti, i Comuni dovranno entro il 30
giugno 2014 individuare, con propria deliberazione, le aree nelle quali non è consentito eseguire con
SCIA un intervento di demolizione e ricostruzione, o presentare una variante al permesso di costruire,
che comportino modifica della sagoma. Decorso tale termine e in mancanza di un intervento sostitutivo della
Regione la norma prevede la nomina di un Commissario ad acta nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Nelle aree in cui sarà consentito eseguire i lavori con SCIA gli stessi non potranno iniziare immediatamente, ma
decorsi 30 giorni.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione la possibilità di eseguire un intervento di demolizione
e ricostruzione, o presentare una variante al permesso di costruire con SCIA che comportino modifiche della
sagoma è, quindi, esclusa per gli immobili:
o la Dia in alternativa);
ricadenti nella zona A del DM 1444/68 o in quelle equipollenti, fino a quando il comune non abbia
assunto il provvedimento di individuazione (termine massimo 30/06/2014) o al successivo intervento
sostitutivo.
Si richiama l'attenzione sul fatto che non è stato previsto né un termine, né le modalità per l'esercizio di tale
potere sostitutivo il cui esercizio potrebbe essere oggetto anche di istanza da parte del soggetto interessato.
Demolizione e fedele ricostruzione senza vincolo della sagoma (comma 1, lett. a)
L’art. 30, comma 1, lett. a), rivede la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel Testo Unico Edilizia
eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001 il riferimento alla “sagoma”.
Tali interventi anche senza il rispetto della sagoma originaria (intesa come conformazione planovolumetrica
della costruzione e del suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale) non saranno più inquadrati
come nuove costruzioni, ma rientreranno nell’alveo delle ristrutturazioni edilizie salvo, come detto si tratti di
interventi:
su immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004. In tali casi la
demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma sarà considerata sempre
nuova costruzione e soggetta a permesso di costruire o Dia in alternativa;
su immobili ricadenti nei centri storici. In tali casi saranno i Comuni che entro il
30/06/2014 dovranno decidere in quali aree non sarà consentito eseguire
l’intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma con Scia.
Al fine di comprendere la portata della norma si ritiene necessario riassumere brevemente i termini della
questione.
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soggetti a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004 (in questo caso è necessario sempre il permesso di costruire
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Il decreto legge 69/2013, come convertito in Legge 98/2013 definisce, infatti, una delle questioni di maggior
dibattito a livello giurisprudenziale e dottrinale.
Il Dpr 380/2001 ricomprende all'interno della "ristrutturazione edilizia" (art. 3, comma 1, lett. d) l'intervento di
demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile.
Il successivo D.lgs. 301/2002 che ha coordinato il Testo Unico Edilizia con la legge 443/2001 c.d. Legge obiettivo,
ha ampliato la nozione di demolizione con successiva ricostruzione, indicando come elementi limitativi
unicamente il rispetto della stessa volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, mentre sono stati eliminati il
rispetto dell'area di sedime e dei materiali originari.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 309/2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 della legge della
Regione Lombardia 12/2005 nella parte in cui escludeva il rispetto della sagoma nella ristrutturazione edilizia
mediante demolizione e ricostruzione.
In particolare, la Corte ha ribadito la titolarità dello Stato nell’individuazione delle categorie di intervento in
quanto principi fondamentali dato che è in conformità a queste ultime che viene disciplinato il regime dei titoli
abilitativi con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi ed alle relative sanzioni, anche penali.
Gli effetti di tale pronuncia hanno creato molti problemi non solo per gli interventi futuri, ma anche pericolosi
abilitativi edilizi.
Le azioni di molte Associazioni di Categoria, tra cui l’Ance sono state, pertanto, finalizzate a rimuovere tale
ostacolo nella consapevolezza che gli interventi di sostituzione edilizia rappresentano una tipologia di intervento
in espansione (vedi anche decreto legge 70/2011) e quindi di importanza vitale per il settore delle costruzioni.
Molteplici sono i riflessi che determina l’inquadramento della demolizione e ricostruzione con modifica della
sagoma nell’alveo della ristrutturazione edilizia anziché della nuova costruzione.
Si evidenzia che, come affermato anche dalla giurisprudenza, in caso di ristrutturazione edilizia, anche mediante
la demolizione e ricostruzione, ai fini della conformità urbanistica la normativa di riferimento sarà quella vigente
all’epoca della realizzazione del manufatto e, non invece, quella sopravvenuta al momento dell’esecuzione dei
lavori (Tar Puglia n. 2341/2006; Tar Puglia n. 3210/2004).
Ne consegue che, diversamente da un intervento qualificato di “nuova costruzione”, si potranno mantenere i
parametri edilizi e urbanistici (es. distanze, altezze ecc.) esistenti al momento della realizzazione del fabbricato
senza necessità di doversi conformare alle successive e mutate discipline urbanistiche.
Ristrutturazione edilizia - interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti (comma 1, lett. a)
L’art. 30, comma 1, lett. a), aggiunge all’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico Edilizia, relativo agli interventi di
ristrutturazione edilizia, anche gli “interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
La modifica definisce in via legislativa un'ulteriore questione dibattuta a livello giurisprudenziale.
La qualificazione come ristrutturazione della demolizione e successiva fedele ricostruzione richiede
necessariamente la sussistenza del fabbricato da ristrutturare.
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vuoti normativi e situazioni di incertezza nei confronti di interventi in corso ed oggetto di legittimi titoli
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Una struttura identificabile come organismo edilizio del quale rimangano soltanto pochi residui e tracce, la cui
opera muraria non consenta, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario
e, quindi, la sua fedele ricostruzione, ha portato la giurisprudenza ad essere concorde nel considerare l’immobile
un rudere e la relativa ricostruzione come intervento di “nuova costruzione” non equiparabile alla
ristrutturazione edilizia (tra le tante Cons. Stato n. 5375/2006), con tutte le conseguenze negative del caso in
merito alle disposizioni in tema di distanze, altezze ecc.
In particolare, la demolizione per essere ricondotta alla nuova nozione legislativa di “ristrutturazione edilizia”
deve essere contestualizzata temporalmente nell’ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla
conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio
dei lavori (Cass. pen. n. 14455/2003).
Con le modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal decreto legge 69/2013, come convertito nella Legge
98/2013, gli interventi di ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione saranno considerati “ristrutturazione edilizia” purché sia possibile “accertarne la preesistente
consistenza”.
Ciò potrà essere dimostrato, ad esempio, con documentazione catastale, tecnica, iconografica al fine di fornire
di Stato con la sentenza n. 5791 del 2004 ha stabilito che sulla base delle planimetrie in possesso del Comune era
“tecnicamente verificabile” la ricostruzione della volumetria).
Anche in questo caso si specifica che tale modifica non si applica agli interventi su immobili soggetti a vincolo ai
sensi del Dlgs 42/2004. In tali casi la fattispecie integrerà la nuova costruzione.
Scia per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché delle varianti minori ai permessi di costruire
con modifica sagoma (comma 1, lett. c , e)
Consequenziali alle modifiche apportate con l’eliminazione della sagoma sono quelle relative al regime dei titoli
abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia o delle cd. “varianti minori” ai
permessi di costruire.
In particolare, viene eliminato il riferimento della sagoma all’art. 10, comma 1 lett. c) e specificato, all’art. 22,
comma 2 del Dpr 380/2001, che le varianti ai permessi di costruire sono realizzabili con DIA (ora SCIA) purché
non alterino la sagoma dell’immobile “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004”.
Pertanto, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le cd “varianti minori” ai permessi di costruire ai sensi
dell’art. 22, comma 2 Dpr 380/2001 che comportino modifiche della sagoma non saranno più soggette a
permesso di costruire o a Dia in alternativa al permesso di costruire, ma a Scia.
Tale semplificazione non sarà applicabile nei casi di interventi su immobili vincolati per i quali sarà sempre
necessario il permesso di costruire o in alternativa la Dia.
DECRETO DEL FARE
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RISERVATO AGLI ASSOCIATI IL VADEMECUM ESPLICATIVO DEL DECRETO DEL FARE IN EDILIZIA
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all’amministrazione comunale elementi utili per poter ricavare l’effettiva consistenza del fabbricato (il Consiglio
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DECRETO DEL FARE: TERRE E ROCCE DA SCAVO
Con la conversione in legge il c.d. decreto del "Fare" (d.l. 69/2013
convertito in legge n. 98/2013), sono state introdotte sostanziali
novità per la gestione delle terre e rocce da scavo.
La materia, precedentemente regolata dall'art. 186 del d.lgs. n.
152/2006, è stata oggetto di recenti e molteplici interventi,
susseguitisi a così breve distanza l'uno dall'altro che appare quanto
mai opportuno cercare di ripercorrere i passi fondamentale
dell'evoluzione normativa.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la gestione delle terre e rocce da scavo è stata affidata all'art.
186, il quale stabiliva i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica
nell'ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell'intervento.
L'art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 ha, quindi, previsto che il citato art. 186 venisse abrogato a
seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1/2012 avente
Con il d.m. n. 161/2012, dunque, il Ministero dell'Ambiente ha dato attuazione al citato art. 49 del c.d.
decreto "Cresci Italia", stabilendo che le previsioni regolamentari si applicassero "alla gestione dei
materiali da scavo" in generale, con la sola esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di
interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.
L'applicazione del regolamento a tutti gli scavi in generale aveva fin da subito destato perplessità e
preoccupazione da parte degli operatori del settore, soprattutto rispetto ai cantieri di piccole dimensioni che, ai
sensi dell'art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbero dovuto beneficiare di una disciplina ad hoc.
Proprio le pressanti critiche al D.M. 161 portavano il Ministero dell'Ambiente a chiarire immediatamente che la
nuova disciplina regolamentare non doveva trovare applicazione rispetto ai cantieri la cui produzione di
materiali da risulta fosse stata inferiore a 6.000 metri cubi.
Nonostante il chiarimento interpretativo, il legislatore nazionale, con il c.d. Decreto "emergenze" (d.l. n.
43/2013 convertito in legge n. 71/2013), ha ritenuto comunque opportuno prevedere espressamente
l'esonero dei piccoli cantieri dagli adempimenti previsti dal citato D.m. 161/2012.
Quest'ultimo, dunque, avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione solo per i cantieri relativi ad opere
sottoposte a VIA o AIA.
Si poneva, però, il dubbio di quale disciplina dovesse applicarsi ai piccoli cantieri e agli altri cantieri non
sottoposti a VIA o AIA. Con la conversione in legge del c.d. decreto del "fare" è stato chiarito l'ambito di
applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata che regola i piccoli cantieri.
LA MATERIA E’ STATA ULTERIORMENTE TRATTATA NELL’APPROFONDIMENTO DI QUESTO NUMERO
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proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
22
PROROGHE TITOLI EDILIZI E AUTORIZZAZIONI
La novità, che integra una disposizione del decreto
Fare (DL n. 69/2013, convertito nella legge n.
98/2013) è stata introdotta con un emendamento
al disegno di legge n. 1014 di conversione in legge
del decreto Cultura(decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), che proroga di 3 anni del termine di
efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche.
CON IL DECRETO FARE PROROGA DI 2 ANNI DEI TITOLI EDILIZI. Ricordiamo inoltre che l'articolo 30, comma
3 del decreto del fare ha prorogato di 2 anni l'efficacia dei titoli abilitativi edilizi sia per l'inizio lavori che per il
termine di ultimazione degli stessi. L’interessato non deve presentare nessuna richiesta di proroga né specificare
alcuna motivazione o attendere un provvedimento di concessione: per ottenere la proroga è sufficiente
effettuare una comunicazione senza alcuna discrezionalità da parte del comune.
(Dia) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia). La proroga è consentita a condizione che i termini
di inizio e fine lavori non siano ancora decorsi al momento della comunicazione da parte dell’interessato e
sempre che i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La
norma fa comunque salve le diverse discipline adottate dalle Regioni.
PROROGA DI 3 ANNI DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE. Inoltre, il decreto del Fare ha prorogato di 3 anni
il termine di validità delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati a livello
regionale. La proroga triennale vale anche per i termini di inizio e fine lavori e dei relativi titoli abilitativi
rilasciati per l’esecuzione delle opere previste in convenzione o negli accordi similari. La proroga si applica alle
convenzioni o agli accordi stipulati fino al 31 dicembre 2013.
DECRETO CULTURA, PROROGA DI 3 ANNI PER LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. Ad integrazione
della norma della Legge n. 98/2013, la commissione Istruzione e Beni culturali del Senato ha approvato un
emendamento al decreto Cultura che proroga di 3 anni il termine di validità delle
autorizzazioni paesaggistiche.
In materia di autorizzazione paesaggistica, l'articolo 39 del decreto Fare ha stabilito che
qualora i lavori siano iniziati nei cinque anni dal rilascio, l’autorizzazione si considera
efficace per tutta la durata degli stessi. È quindi sufficiente l’inizio dei lavori per evitare la
decadenza dell’autorizzazione allo scadere del quinquennio: i lavori potranno proseguire
anche dopo la scadenza di tale termine per tutta la durata degli stessi, ferma restando la necessità di ottenere
una nuova autorizzazione paesaggistica in presenza di modifiche del progetto già approvato che determinano
una procedura di variante ovvero di modifiche o integrazioni alle prescrizioni d’uso del vincolo incompatibili con
l’intervento assentito.
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La proroga di 2 anni si applica non solo ai permessi di costruire ma anche alle denunce di inizio attività
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Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è stata soppressa la norma
che eliminava la possibilità per il comune di indire una conferenza di servizi nel caso in cui il soprintendente non
avesse espresso il proprio parere sull’intervento nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, previsto
dall’art. 146, comma 8 del D.lgs. 42/2004.
Inoltre, è stato ridotto da 90 a 45 giorni il termine entro cui deve essere reso il parere del Soprintendente; in caso
di inutile decorso di tale termine, è prevista la sostituzione del silenzio-assenso con l’adozione del
provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente.
PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DOCET PER L’SPORTAZIONE DELL’APE
L'Istituto per le Tecnologie della Costruzioni del CNR e l'ENEA hanno
aggiornato il Docet, il software per la diagnosi e la certificazione energetica degli
edifici residenziali esistenti, che segue la metodologia di calcolo semplificata. E'
ora disponibile la procedura aggiornata per l'esportazione dell'APE: l'attestato di
prestazione energetica.
in Gazzetta del Decreto 63/2013, che ha sostituito l'attestato di certificazione
energetica (Ace) con l'attestato di prestazione energetica (Ape).In seguito il ministero dello Sviluppo
economico ha chiarito che la metodologia di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti. Fino ad allora
l'attestato cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le procedure e le
metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate.
Il software si allinea a queste ultime novità.
Per scaricare il Docet aggiornato: www.docet.itc.cnr.it
.
TORNA LA MEDIAZIONE CIVILE TORNA OBBLIGATORIA IN VIA SPERIMENTALE
Dal 21 settembre è tornata la mediazione civile obbligatoria, come previsto dal Decreto del Fare. La mediazione
era stata già sperimentata nel biennio 2011-2012, prima di subire lo stop da parte della Corte Costituzionale, che
ne aveva bloccato l'obbligatorietà. L'obiettivo è esattamente quello che ne aveva ispirato l'introduzione due anni
fa: accelerare i tempi del contenzioso. La reintroduzione
civile obbligatoria sarà in via sperimentale:
l'obbligatorietà sarà della durata di 4 anni al massimo. Decorso tale periodo si stabilirà, in base ai risultati
raggiunti e ad un'analisi dei benefici riscontrati, se renderla definitivamente obbligatoria oppure no. L'Istituto
della mediazione obbligatoria è esteso anche al risarcimento dei danni derivanti dalle professioni sanitarie e non
si limiterà più solo a quelle mediche. Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono
quindi: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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L'aggiornamento del software si è reso necessario con la pubblicazione
24
RIPRISTINATA L’ANTICIPAZIONE DEL 10% PER GLI APPALTI PUBBLICI
Con la “Legge del Fare” l’anticipazione dell’importo contrattuale per gli appalti relativi a lavori pubblici non è più
vietata. Il vecchio articolo 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito in L. 28/05/1997 n. 140, infatti, prevedeva
il "divieto alle amministrazioni pubbliche di concedere, anticipazioni del prezzo di contratti di appalti di
lavori” pubblici. Con l’articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto l’obbligo di anticipare il
10% dell’importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare
bandite successivamente al 21 agosto 2013 e fino al 31/12/2014.
In merito all’erogazione ed alle modalità di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,

commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, ad eccezione dei seguenti casi:
contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: l’anticipazione andrà compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;
contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno: l’anticipazione sarà effettuata nel
primo mese dell’anno successivo e sarà compensata nel corso del medesimo anno contabile.
CERTIFICAZIONE ESECUZIONE PRESTAZIONI-MODIFICATO IL MODELLO
Il comma 3-bis dell’art. 42 del Codice dei Contratti prevede che le stazioni appaltanti provvedano ad inserire
nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNC), secondo il modello predisposto e pubblicato dall’AVCP,
la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 42 del Codice, rese dai fornitori e
dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio.
In ottemperanza a questa disposizione, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha elaborato un “Modello
unico di certificazione esecuzione prestazioni”, valido per lavori, servizi e forniture e lo ha posto in consultazione
pubblica fino all'8 luglio scorso. A seguito della consultazione online, l’AVCP ha accolto alcuni dei suggerimenti e
delle osservazioni pervenuti dalle associazioni di categoria e dalle stazioni appaltanti e ad ogni contributo da
parte dei soggetti interessati ha anche fornito alcune risposte. È stato quindi modificato in parte il Modello di
certificazione esecuzione prestazioni che sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il
relativo parere.
E’ possibile accedere ai seguenti documenti cliccando sopra di essi :
Documento di consultazione
Documento di consultazione con Modello allegato – formato.pdf 400kb
Esiti consultazione on line
La prima grande novità sarà che la responsabilità ricadrà su tutti gli operatori della filiera, ovvero su
produttori, importatori, mandatari, distributori, quindi tutti avranno la responsabilità di vendere prodotti con la
dovuta marcatura CE, se prevista, per quel prodotto.
Anche le imprese edili e i progettisti, dal conto loro (specie i direttori di cantiere), saranno responsabili di
acquistare prodotti marchiati CE.
PER SCARICARE LA LINEA GUIDA: CLICCA QUI
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25
NEWS
FISCALI
POS OBBLIGATORIO PER I PROFESIONISTI DAL 1 GENNAIO 2014
Dal 1° gennaio 2014 gli Studi Professionali dovranno utilizzare il POS (Point of Sale) per ricevere i pagamenti
dai clienti. Il motivo della decisione, confermata definitivamente tramite la pubblicazione del decreto sviluppo
bis in Gazzetta Ufficiale avvenuta nel dicembre 2012, è da ricercare nella volontà di aumentare i pagamenti in
moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale. Tutto porterà a utilizzare meno i contanti e quindi a
una maggiore tracciabilità dei pagamenti.
Già il d.lgs 231/2007 aveva imposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme
maggiori o uguali a 1.000 euro. Con l’introduzione del POS obbligatorio, il
professionista dovrà accettare il pagamento tramite moneta elettronica. Il POS
(bancomat) accreditando l’importo direttamente in conto corrente. Oltre al
bancomat, se l’onere a loro carico non supera quello di quest’ultimo, i
professionisti dovranno accettare le carte di credito e le carte prepagate.
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE
Il D.L. 12/09/2013, n. 104, pubblicato sulla G.U. n. 214 del
12/09/2013 e recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca, dispone anche, all'art. 26, modifiche alle
imposte
di
registro,
ipotecaria
e
catastale.
In primo luogo, a partire dal 01/01/2014, è elevato ad € 200
l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di € 168 da disposizioni vigenti
anteriormente a detta data.
In particolare, l'aumento ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire dal
01/01/2014, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla
medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande
di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
Inoltre il decreto-legge interviene sull'art. 10, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23.
Il comma 1 del citato art. 10 (modificando il D.P.R. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro) definisce,
a partire dal 01/01/2014, l'imposta di registro nella misura del 9% per «atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi
la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti
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permetterà agli studi di leggere e accettare pagamenti tramite carte di debito
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coattivi» e pari al 2% «se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9».
Il successivo comma 2 stabilisce che l'imposta non può essere inferiore a € 1.000.
In particolare il D.L. 214 modifica il comma 3 del D. Leg.vo 23/2011, stabilendo che «gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare
gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali
catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro cinquanta.».
Si ricorda che il testo vigente del comma 3 prevede l'esenzione anche dalle imposte ipotecaria e catastale.
Dunque, in sintesi, per gli atti soggetti ad imposta di registro pari al 9% o al 2%, le imposte ipotecaria e catastale
sono stabilite pari a € 50.
PER SCARICARE IL DECRETO
CLICCA QUI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in particolare, un Decreto Legge recante disposizioni urgenti in materia di
IMU, abitazioni e Cassa Integrazione Guadagni.
A seguito di questo decreto l’ IMU: l’Imposta municipale sugli immobili, relativamente alla prima casa, ai
terreni agricoli e ai fabbricati rurali, non è dovuta per l’anno 2013; in particolare il Decreto Legge prevede
l’intervento immediato sulla prima rata 2013, mentre la seconda rata sarà abolita con un Decreto Legge
contestuale alla legge di Stabilità dell’ottobre prossimo.
ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI :
CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29 del 18 settembre ha chiarito le
misure introdotte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge
3 agosto 2013, n. 90 che contiene agevolazioni dirette a favorire il
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del
patrimonio edilizio.
Il citato decreto-legge ha definito la proroga, fino al 31 dicembre 2013, delle detrazioni d’imposta previste sia
per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sia per quelli di ristrutturazione edilizia, innalzando
contestualmente le rispettive aliquote di detrazione, dal 55 al 65% e dal 36 al 50%, a partire dalle spese
sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013).
Per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le
unità immobiliari di cui si compone il condominio, sono previsti ulteriori sei mesi di agevolazione (30
giugno 2014).
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IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI
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Nell’ambito del bonus (50%) riservato alle opere di recupero del patrimonio edilizio, poi, ha raddoppiato
l’importo massimo agevolabile (da 48 a 96mila euro) e aggiunto, tra le spese rilevanti, anche quelle sostenute per
l’acquisto di mobili ed grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La circolare tratta:
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di
efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto.
Il comma 1 stabilisce che “Le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n.
220, e successive modificazioni, si applicano nella misura
del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre
La proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art.
1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati:
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti geotermici a bassa entalpia
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio sono oramai parte del Tuir (articolo 16-bis) e, anche se
le misure sono state per il momento “ritoccate” (cioè, fino al 31 dicembre
2013 la percentuale di detrazione è del 50% e il massimo di spesa
ammissibile è pari a 96mila euro), con il nuovo anno tutto tornerà alla
normalità.
Nella circolare il paragrafo 2.2 è dedicato alle precisazioni a proposito del
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2013”.
28
bonus in caso di interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma
1-bis del Dl 63/2013).
Le unità immobiliari interessate sono quelle adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive, a
prescindere dalla loro categoria catastale e lo sconto d’imposta, per questo tipo di interventi, è innalzato
al 65% delle spese sostenute (per un ammontare massimo di 96mila euro) e può essere applicato fino al 31
dicembre 2013, a patto che le procedure autorizzative siano state avviate dal 4 agosto scorso, data di
entrata in vigore della legge di conversione del Dl 63/2013.
I lavori agevolabili sono quelli indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir e precisamente
l’esecuzione di opere:
per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio;
per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
L’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate
per favorire la ripresa economica, prevede che “Ai contribuenti che
fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta
ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese
documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.” Il
medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
Nella circolare viene precisato che l’agevolazione è collegata agli interventi:
di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale;
di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art.
3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei
lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
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una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
29
Un ulteriore chiarimento fornito sulla detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è contenuto
nel paragrafo 3.6 e riguarda le modalità di pagamento.
In sostanza, i contribuenti hanno a disposizione due vie: quella classica, che prevede l’effettuazione di un bonifico
bancario o postale, obbligatoria per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione, e quella “straordinaria” con carte
di credito o di debito, possibilità concessa in considerazione del tipo di beni comperati.
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DETRAZIONE DEL 65% PER GLI IMMOBILI DA AFFITTARE
Le
detrazioni
del
65%
possono
essere
applicate anche agli edifici delle imprese
immobiliari destinati alla locazione.
È la conclusione della Commissione Tributaria
provinciale di Varese, che con la sua decisione ha
caso esaminato dalla Commissione Tributaria,
una società immobiliare aveva fatto ricorso
contro l’invio di una cartella di pagamento con cui
l’Agenzia delle Entrate aveva annullato la detrazione fiscale del 55% (aumentata al 65% fino al 31 dicembre
2013 con la Legge Ecobonus) di cui l’impresa aveva beneficiato, chiedendo l’omesso versamento dell’Ires, delle
sanzioni e degli interessi correlati. A detta dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale inizialmente concessa
alla società immobiliare per la riqualificazione energetica degli immobili destinati alla locazione doveva essere
disconosciuta perché in contrasto con la Risoluzione 340/E del 2008. Secondo la risoluzione, ha fatto notare il
Fisco, per fruire dei bonus deve essere accertato che l’intervento ha fatto conseguire una riduzione dei consumi
energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In base a questa interpretazione, l’agevolazione non
varrebbe quindi per i beni oggetto dell’attività esercitata, come ad esempio gli immobili destinati dalla società ad
essere locati a terzi. Le Entrate avrebbero invece riconosciuto la detrazione agli interventi di riqualificazione
degli immobili strumentali, utilizzabili per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Per la società
immobiliare, invece, bisognava considerare che l’agevolazione ha un obiettivo generalizzato oggettivo, che
riguarda tutte le unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e uno soggettivo perché si applica
a persone fisiche, imprenditori e non, società ed enti titolari di reddito di impresa.
La Commissione Tributaria provinciale di Varese ha dato ragione alla società immobiliare riconoscendo che la
finalità sociale della detrazione fiscale è quella di incentivare il risparmio energetico, elemento che condiziona
positivamente lo sviluppo industriale.
Per questo motivo ha affermato che per fruire del bonus è necessario solo il rispetto di alcuni adempimenti
formali e sostanziali, indicati nel DM 19 febbraio 2007, che certifichino il risparmio energetico ottenuto grazie
all’intervento agevolato.
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invertito la prassi dell’Agenzia delle Entrate. el
30
DETRAZIONE 50% ANCHE PER LA RIMOZIONE ETERNIT
La detrazione del 50% sulle spese per gli interventi di
ristrutturazione
dell’eternit dagli
vale
edifici.
anche
per
Per questa
la rimozione
tipologia
di
intervento valgono i criteri generali previsti dal bonus
fiscale prorogato nelle scorse settimane dal Decreto
63/2013 fino al 31 dicembre 2013. Dunque le spese
per lo smaltimento di eternit, amianto o asbesto su
edifici privati ad uso abitativo possono essere
sottoposte alla detrazione entro un tetto massimo di
96 mila euro. Lo sgravio viene poi ripartito in 10 rate
annuali, la prima scatta nello stesso anno di attuazione dell’intervento di bonifica.
La rimozione del materiale cancerogeno è da considerarsi come intervento di ristrutturazione. Di
conseguenza se ad esempio la rimozione dell’eternit avviene dal tetto della propria abitazione, essa non dovrà
essere accompagnata da nessun altro tipo di intervento (sostituzione delle tegole, dei canali di scolo etc.) affinché
possa essere sottoposto all’agevolazione fiscale del 50%.
riferimento agli interventi riportati nel Documento di inizio attività (Dia). Se l’intervento si inquadra in un
contesto di cantiere è obbligatorio comunicare alla Asl competente le informazioni sulla sicurezza. Nei
condomini è l’amministratore a dover certificare il rispetto degli obblighi di legge sulla sicurezza. E’ inoltre
importante che l’impresa che esegue i lavori conservi il consenso all’avvio dei lavori firmato dal proprietario
dell’immobile oggetto dell’intervento.
La detrazione del 50% vale per tutti gli interventi attuati dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. A fare fede è
la data di emissione del bonifico bancario o postale finalizzato al pagamento delle spese di intervento. Perché
la detrazione sia valida il bonifico deve indicare il codice fiscale del contribuente, la partita Iva dell’impresa che
ha il compito di eseguire i lavori e i riferimenti alla legge che introduce le agevolazioni nella causale.
IL REDDITOMETRO PARTE DALLE SPESE CERTE
Il nuovo redditometro prenderà in considerazione solo le spese certe, vale a
dire quelle già conosciute dal Fisco perché vengono comunicate all'Anagrafe
tributaria o perché sono state indicate dal contribuente stesso in
dichiarazione dei redditi. Ci sarà un doppio contraddittorio con il
contribuente. I soggetti da sottoporre a controlli saranno scelti in base a
un'analisi del rischio evasione. E comunque il Fisco tollererà uno
scostamento del 20% tra capacità di spesa e reddito dichiarato. Sono i
principali chiarimenti della circolare 24/E con cui l'agenzia delle Entrate ha
precisato il funzionamento del nuovo strumento di accertamento attuato dal decreto del ministero
dell'Economia del 24 dicembre 2012.
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Per dimostrare l’avvenuta esecuzione dei lavori e la spesa effettiva da sottoporre alla detrazione si deve fare
31
Non è prevista nessuna retroattività. La versione 2.0 si applica agli accertamenti a partire dall'anno
d'imposta 2009, in pratica ai redditi dichiarati con il modello Unico 2010 o con il 730/2010. Per gli anni
d'imposta precedenti su usa il vecchio metodo. Una chiusura - peraltro già anticipata nel corso di Telefisco
2013 - sull'ultilizzo retroattivo del nuovo strumento.
Le spese conosciute. La circolare punta a offrire maggiori garanzie al contribuente anche dopo le
polemiche sorte all'indomani dalla pubblicazione del decreto attuativo in «Gazzetta Ufficiale».
Le medie Istat saranno utilizzate solo in un secondo momento. Mentre il Fisco partirà solo dalle spese già
conosciute. Ma quali sono?
Si tratta di:
spese
a
certe
carico
sostenute
risultanti
direttamente
dall'Anagrafe
dal
contribuente
tributaria
o
indicate
o
dal
dal
familiare
contribuente
fiscalmente
stesso
in
dichiarazione dei redditi;
le spese per elementi certi, ottenute applicando ai valori presenti in Anagrafe tributaria o, comunque,
disponibili (come potenza delle auto, lunghezza delle barche) altri parametri ricavati per esempio da
analisi degli operatori appartenenti ai settori economici;
la quota relativa agli incrementi patrimoniali;
La selezione. Le spese certe entrano in gioco già nella fase di selezione. Con una precisa indicazione fornita
dalla circolare: «La prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di
accertamento è costituita da un'attenta attività di analisi che porta all'individuazione delle posizioni a
maggior rischio evasione». Saranno selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito
dichiarato e capacità di spesa, «avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica - si legge nella
circolare - e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano in
tutto o in parte i redditi conseguiti».
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FISCO SULLA CASA : AGGIORNATA LA GUIDA DEL CONTRIBUENTE
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione Fisco sulla casa dell’Annuario del Contribuente, in virtù delle
ultime disposizioni normative.
La guida al Fisco sulla Casa tratta i seguenti argomenti:
la tassazione sugli immobili
le imposte sulle compravendite
le locazioni
la successione e la donazione di immobili
le detrazioni fiscali del 50 e del 55%
In particolare, nel primo capitolo, dedicato alla “tassazione degli immobili”, sono stati aggiornati i seguenti
argomenti:
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la quota del risparmio formatasi nell'anno.
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IVIE, l’imposta dovuta dalle persone fisiche che possiedono immobili all’estero (la nuova disciplina è stata riscritta dalla Legge di
Stabilità 2013)
IMU, l’imposta municipale propria
IRPEF sugli immobili
Nel secondo capitolo, “Le imposte sulle compravendite”, sono stati riassunti e semplificati i chiarimenti contenuti
in due importanti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzione n. 105/2011 e Risoluzione n. 112/2012) in tema di
decadenza dalle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”.
Nel capitolo terzo, dedicato alle locazioni dei fabbricati, è stato integrato il paragrafo sul regime della cedolare
secca (immobili interessati e opzione) e aggiornata la parte dedicata al regime ordinario di tassazione.
Nel quarto capitolo, infine, trova spazio l’ultima novità, quella contenuta nella risoluzione n. 11 del 13 febbraio
2013, con la quale l’Agenzia ha precisato che non è più necessario allegare alla dichiarazione di successione gli
estratti catastali degli immobili.
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PRESTAZIONI URBANISTICHE AGGIORNAMENTO ISTAT
operai ed impiegati (FOI) del mese di agosto 2013, la variazione percentuale del
medesimo indice rispetto al dicembre 1969, utile per l'adeguamento della Tariffa per
le prestazioni urbanistiche, è pari a +1716,3%.
PARTITE IVA: NO ALLO SPESOMETRO CON L’INVIO TELEMATICO DELLE FATTURE
I contribuenti titolari di partita IVA che provvedono ad inviare telematicamente alle Entrate le fatture di acquisto
e vendita sono esonerati dallo speso metro.
Il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 in vigore dal 21 agosto) stabilisce infatti,
per i titolari di partita IVA, la soppressione dell'obbligo dello spesometro se inviano all'Agenzia delle
Entrate per via telematica tutte le fatture di acquisto e di vendita relative alla loro attività. Sarà possibile,
inoltre, scegliere di effettuare un invio giornaliero delle fatture. Tutto ciò dal 1° gennaio 2015.
La scelta di adottare il canale telematico per l'invio delle fatture è opzionale.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO: LA GUIDA DELLE ENTRATE
L`Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico divisa in quattro sezioni principali, la prima delle quali fornisce spiegazioni in
merito all`agevolazione per il risparmio di energia, ed in particolare in cosa consiste, chi
puo` usufruirne e la possibilita` di cumulabilita`della stessa con altre agevolazioni. La
seconda
parte
analizza
nello
specifico quali
sono
gli
interventi
ammessi
all`agevolazione fiscale, che riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti,
gli interventi sull`involucro degli edifici, l`installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
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A seguito dell'aggiornamento dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
33
Si passa poi ad una sezione che individua le tipologie di spese detraibili, che comprendono sia i costi per i
lavori edili relativi all`intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie
per realizzare l`intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Infine, la Guida fornisce un quadro completo circa gli adempimenti richiesti per ottenere l`agevolazione: la
certificazione necessaria, i documenti utili da trasmettere, come effettuare i pagamenti, un quadro dei principali
adempimenti e altro.
PER SCARICARE LA GUIDA
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FISCALITA’ CATASTALE: METRI QUADRATI AL POSTO DEI VANI
La Riforma del Catasto è indirizzata verso la sostituzione dei vani con i metri quadri e l’individuazione di
algoritmi per determinare il valore degli immobili, ma anche l’accatastamento telematico e l’attribuzione di
maggiori risorse ai Comuni per l’emersione degli immobili non dichiarati, nonché la revisione delle categorie
unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria(gruppi A, B e C, come abitazioni, uffici, biblioteche,
magazzini sotterranei, negozi, stabilimenti balneari, tettoie e autorimesse) sarà determinato dal valore di
mercato per metro quadro. A questo valore si applicheranno dei coefficienti in base alla localizzazione e alle
caratteristiche edilizie dell'immobile.
Per determinare il valore delle unità immobiliari a destinazione catastale speciale (gruppo D in cui rientrano
opifici, capannoni industriali, alberghi) si userà invece un sistema di stima diretta grazie all'applicazione di
metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si userà il criterio reddituale o,
per gli immobili strumentali, quello del costo.
La rendita catastale sarà calcolata sulla base dei redditi da locazione medi. Il valore delle locazioni al metro
quadro, cui deve essere applicata una riduzione per le spese di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, verrà
moltiplicato per la superficie e il risultato sarà il valore della rendita. Per le unità immobiliari di interesse
storico e artistico dovranno invece essere studiate riduzioni dei valori patrimoniali e delle rendite che tengano
conto dei più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, del complesso dei vincoli legislativi per la
destinazione, l'utilizzo e il restauro.
30 SETTEMBRE: TERMINE ULTIMO PER IL 730
I contribuenti privi di sostituto di imposta, sono tenuti a presentare il modello 730-situazioni particolari al fine
di ottenere i legittimi rimborsi fiscali. La scadenza riguarda i contribuenti disoccupati che hanno perso e quindi
cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il modello deve essere presentato, dai soggetti
privi di sostituto di imposta, entro la fine di settembre, ad un CAF o a un professionista abilitato
(professionisti iscritti nell`albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell`albo dei consulenti del
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catastali per rispondere ai cambiamenti del mercato. In base al nuovo sistema, il valore patrimoniale delle
34
lavoro, o geometri fiscalisti). Si ricorda che gli interessati sono i contribuenti che presentano dichiarazioni con
esito contabile finale a credito di almeno 13 euro.
CEDOLARE SECCA: QUANDO CONVIENE?
La cedolare secca è un’opzione che consente a chi vuole dare in
affitto un immobile di proprietà di pagare sul reddito generato dal
canone di affitto un’imposta sostitutiva del 19% (dal 2013 è stata
abbassata al 15%) anziché la normale IRPEF (e relative addizionali
regionali/comunali).
Di contro, optando per la formula della cedolare secca, non sarà
possibile il proprietario dell’immobile:
Inserire l’adeguamento ISTAT al canone di locazione, che
dovrà essere quindi fisso fino a scadenza.
annuale dell’imposta sostitutiva.
Defalcare eventuali detrazioni di imposta dall’importo
per la cedolare secca non conviene, o potrebbe non convenire, quando:

Si prevede un aumento dell’inflazione durante il periodo contrattuale: l’impossibilità di adeguare il canone di locazione
all’inflazione dichiarata da ISTAT per tutta la durata del contratto porterebbe a un’erosione del valore reale del canone di

locazione stesso.
Non si hanno altri redditi: anche chi non ha altri redditi se non gli affitti di uno o più immobili potrebbe trovare
sconveniente la cedolare secca. La mancanza di detrazioni di imposta sulla prima parte del reddito e l’impossibilità di detrarre
altre forme di spese (ex. spese mediche) dalle tasse versate potrebbero rendere più vantaggioso inquadrare le entrate di
affitto come reddito sottoposto a tassazione IRPEF dato che la stessa, al di sotto di un certo reddito, ha un’aliquota effettiva
più bassa del 15% e consente la deduzione e la detrazione di diversi costi e vantaggi fiscali (ex. spese mediche, detrazioni per
ristrutturazioni o riqualificazione energetica, ecc..)
Quando conviene la cedolare secca. Di contro la cedolare secca può essere molto conveniente se il proprietario
dell’immobile ha già altri redditi sottoposti a tassazione IRPEF. Il vantaggio aumenta con l’aumentare del reddito
diverso dall’affitto: se l’affitto producesse reddito ai fini IRPEF potrebbe andare ad essere tassato su scaglio via
via più svantaggiosi fino a pagare, nell’ipotesi peggiore, il 43% di IRPEF più addizionali: più del doppio del costo
che si avrebbe con la cedolare secca.
Attenzione quindi a non confrontare con leggerezza la cedolare secca con il normale contratto di affitto:
può essere spesso vantaggiosa, ma non sempre.
COME RIDURRE IL CANONE-GLI ADEMPIMENTI FISCALI
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010 ha decretato che l’accordo tra le parti,
locatore e conduttore, non deve essere obbligatoriamente comunicatoall’Amministrazione finanziaria, non
rientrando nelle ipotesi di:
cessione, risoluzione o proroga del contratto di affitto;
eventi successivi alla registrazione del contratto di affitto.
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Quando non conviene la cedolare secca. Date le caratteristiche della cedolare secca è facile capire che optare
35
Al contrario, vi è l’obbligo di denunciare “eventi (…) che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta” entro 20
giorni, come l’aumento contrattuale, che comporta la liquidazione di una maggiore imposta di registro.
•
•
dell’imposta di registro (a decorrere dall’anno successivo);
delle imposte sui redditi;
dell’IVA.
Ciò è possibile, giuridicamente, solo in virtù di una data certa, che può essere dimostrata dinanzi a terzi solo in
base ad una registrazione, anche se di carattere volontario. In tal caso le imposte da versare sono le seguenti:
imposta di registro in misura fissa pari a 67 euro;
imposta di bollo per la scrittura privata che stabilisce la riduzione del canone di affitto pari a 16 euro per foglio.
ADDIZIONALE IRPEF
Sono 1.989 su un totale di 8.096 i Comuni italiani che hanno deciso di adottare l’addizionale Irpef per
compensare il mancato gettito Imu. Tra questi 267 adotteranno l’aliquota massima, pari allo 0,8% senza
prevedere alcuna esenzione o aliquote scaglionate a seconda del reddito. Altri 164 Comuni invece, hanno
deciso di applicare l’aliquota massimo dello 0,8%, ma prevedendo anche di riconoscere delle esenzioni a seconda
del reddito.
Di seguito una tabella che riassume la aliquote già decise dai Comuni italiani:
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•
•
•
Registrazione volontaria. Nonostante non sia prevista la comunicazione obbligatoria, registrare la riduzione
del canone di affitto potrebbe essere una decisione vantaggiosa ai fini fiscali visto che dalla riduzione del canone
deriva la diminuzione della base imponibile e un trattamento fiscale più favorevole ai fini:
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SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA AGRICOLA
E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013
(Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di
conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni
urgenti
per
il
rilancio
dell`economia".
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis,
introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in
materia agricola.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la
vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`.
La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione.
In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e`
consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di
destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati.
TARES – DUBBI SUL CALENDARIO DELLA MAGGIORAZIONE
Se un Comune ha fissato la scadenza dell'ultima rata della Tares al 30 dicembre o ai primi mesi del 2014, deve
inviare ai contribuenti un altro bollettino a parte per permettere loro di pagare la maggiorazione della Tares
entro il 16 dicembre
La Risoluzione n. 9/DF del Dipartimento delle Finanze relativa alla Tares ha sollevato alcuni dubbi. Il
documento di prassi, infatti, ha precisato che i Comuni possono anche decidere di far slittare al 2014 l'ultima
rata della Tares, prevista per dicembre, ma ha altresì affermato che la maggiorazione statale di 0,30
centesimi a metro quadrato deve comunque essere pagata entro il 16 dicembre. Ciò implica che, se un
Comune ha stabilito, come scadenza dell'ultima rata della Tares, il 30 dicembre o i primi mesi del 2014,
deve inviare ai contribuenti un altro bollettino a parte per permettere loro di pagare la maggiorazione della
Tares entro il 16 dicembre.
COME SOSPENDERE LE RATE DEL MUTUO
E’ di nuovo attivo dal 29 aprile 2013 il fondo di solidarietà mutui del ministero dell'economia per le famiglie in
difficoltà, che permette la sospensione del pagamento per un periodo massimo di 12 mesi nei casi di:
•
perdita del lavoro o cessazione del contratto a termine;
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disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e
37
•
•
entrata in cassa integrazione;
morte o grave infortunio con condizioni di non autosufficienza.
Per consentire l’accesso al piano, tali condizioni devono essersi verificate entro il 31 dicembre 2012, ma la
richiesta, come detto, può essere presentata entro il 31 gennaio 2013. La sospensione, inoltre, riguarda
esclusivamente i mutui di importo non superiore a 150.000 euro, erogati con finalità di acquisto, ristrutturazione
o costruzione dell’abitazione principale a soggetti con reddito massimo imponibile annuo di 40.000 euro.
L’iniziativa è preclusa a chi ha già beneficiato in precedenza della sospensione delle rate e a chi ha accumulato un
ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni consecutivi. Per presentare la richiesta, è sufficiente recarsi
presso la propria banca e compilare l’apposito modulo predisposto dall’Abi, fornendo inoltre la
documentazione che dimostra il possesso dei requisiti necessari.
SOCIAL CARD FINO AL 2015: ECCO COME RICHIEDERLA
La nuova Social Card è una carta prepagata che permetterà
acquisti del valore di 404 euro mensili per i nuclei famigliari con
più di 5 componenti, 331 euro per quelli con 4 componenti, 281
La richiesta della nuova Social Card va effettuata direttamente
presso il Comune di appartenenza, mentre la graduatoria su base
tipo patrimoniale e reddituale.
nazionale verrà elaborata dall’INPS.
I criteri per accedere alla nuova Social Card sono di
Nei criteri di tipo patrimoniale ricade il computo di beni mobili ed immobili; in particolare, per accedere al
servizio è necessario che il valore ICI di eventuali abitazioni possedute sia inferiore a 30 mila euro, e che anche
il patrimonio mobiliare sia inferiore a 8 mila euro.
Bisogna inoltre dimostrare che il nucleo famigliare non possiede veicoli immatricolati negli
ultimi 12 mesi e che eventuali veicoli posseduti siano di cilindrata inferiore a 250 cc per le
due ruote e 1300 cc se a quattro ruote.
Il reddito ISEE per accedere al trattamento deve essere inferiore a 3 mila euro da almeno
un anno.
Per quanto riguarda l’aspetto reddituale si deve inoltre dimostrare di non essere già
beneficiari di trattamenti previdenziali per un valore superiore a 600 euro mensili, che nessun componente sia
attualmente titolare di un’occupazione o che al massimo un solo componente del nucleo famigliare percepisce un
reddito da lavoro, ma per un cifra non superiore ai 4 mila euro annui. Un ultimo aspetto riguarda la
composizione del nucleo famigliare.
Bisogna infatti dare prova che all’interno della famiglia è presente almeno un minore, ed a parità di punteggio,
nello stilare la graduatoria, verrà data precedenza nell’accesso al servizio alle famiglie con il maggior numero di
minori presenti all’interno del nucleo stesso.
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per quelli con 3 componenti e 231 per quelli che ne hanno solo 2.
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NOTAI E PROFESSIONI TECNICHE: IL DM SUI PARAMETRI IN GAZZETTA
Sono disponibili le nuove tabelle con gli importi per la
liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria degli
onorari
dovuti
alle
professioni
vigilate
dal
Ministero della Giustizia.
E' quanto contenuto nel D.M. Giustizia 2 agosto 2013, n. 106 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2013,
n. 223) che ha modificato, tra gli altri, gli artt. 30 e 32 del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 sui compensi
professionali.
In particolare, per quanto riguarda i notai, il provvedimento specifica che l'attività notarile si articola in tre fasi,
ossia fase istruttoria, fase di stipula fase successiva alla stipula (disattendendo quindi le indicazioni del Consiglio
di Stato contenute nel Parere 26 febbraio 2013, n. 905) e fornisce esempi in merito:
nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie,
analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio,
verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o
iscrizioni pregiudizievoli all'atto;
della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di
costituzione di societa' di capitali;
nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con
versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e
catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle
notifiche previste dalle leggi speciali.
I nuovi importi sono contenuti nelle allegate tabelle A (atti immobiliari), B (atti mobiliari),
C (atti societari) e D (altri atti come ad esempio l'autentica di firma, l'atto notorio,
l'accettazione dell'eredità...) con una suddivisione in fasce di valore e relativa percentuale
riferita al valore medio.
Ricordiamo che il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 22 agosto 2012 capitolo 5 artt. 33-39, contiene altresì le Tabelle per le prestazioni tecniche riferite
anche ai geometri liberi professionisti .
PER SCARICARE LE NUOVE TABELLE COMPENSI DEI NOTAI
CLICCA QUI
PER SCARICARE LE NUOVE TABELLE COMPENSI PRESTAZIONI TECNICHE
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nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo
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SENTENZE
GLI ORDINI PROFESSIONALI POSSONO IMPUGNARE ATTI REGOLARMENTE ILLEGITTIMI
Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 383 del 22 maggio 2013
Gli Ordini professionali, quali enti esponenziali di interessi collettivi, possono direttamente impugnare gli atti
regolamentari illegittimi, prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli
appartenenti alla categoria di riferimento, per chiederne l’annullamento, al fine di tutelare interessi omogenei
degli appartenenti al gruppo. Il tribunale amministrativo ha condiviso l’orientamento secondo cui «l’interesse
dell’ordine professionale va riconosciuto anche nell’ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto di interessi tra
ordine professionale e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell’atto impugnato, che l’ordine assuma
invece essere lesivo dell’interesse istituzionalizzato della categoria. È in questa prospettiva che è stata riconosciuta
la legittimazione degli Ordini ad agire anche contro procedure di evidenza pubblica, se l’interesse fatto valere è
quello all’osservanza di prescrizioni a garanzia della par condicio dei partecipanti, anche nel caso in cui, dalla
Nella fattispecie le designazioni fatte dall’Ordine professionale degli architetti circa la composizione della
Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, previste per legge, erano state disattese
dall’Amministrazione comunale. Il comune, dopo aver ricevuto le varie designazioni, recependo una proposta
dello sportello unico dell’edilizia aveva suddiviso per aree tematiche le competenze richieste ai candidati e, dopo
aver ritenuto idonee quattro designazioni e inidonee cumulativamente tutte le altre, senza altra specificazione né
dei nominativi né delle ragioni, emanava un avviso pubblico rivolto ai professionisti per la presentazione delle
candidature. L’Ordine degli architetti, attesa la dichiarata inidoneità dei propri professionisti designati,
impugnava gli atti regolamentari dell’ente comunale deducendone l’illegittimità. Il Tar mette fine alla questione
accogliendo il ricorso.
STUDIO SUPER ATTREZZATO EQUIVALE A REDDITO D’IMPRESA - GEOMETRI
Corte di Cassazione, Sentenza n. 13509 del 29 maggio 2013
L’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni snaturano
l’attività svolta dal professionista legittimando la tassazione dei redditi prodotti
come fossero d’impresa.
Questo è quanto ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 13509 del 29
maggio che, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha ribadito
la mancanza di coincidenza tra la nozione di reddito di impresa secondo
l’ordinamento civile e quello tributario.
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procedura selettiva, si sia stato avvantaggiato un singolo professionista».
40
La vicenda. Il caso trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un geometra al fine
della rettifica dei redditi prodotti, in un determinato periodo di imposta, riferibili, secondo l’Amministrazione
finanziaria, a reddito di impresa e non di lavoro autonomo come, invece, ritenuto dal contribuente.
Avverso la diversa pretesa impositiva, il contribuente adì la Commissione di primo grado, che accolse la tesi
difensiva del professionista, annullando gli atti notificati dagli uffici finanziari. Di giudizio diametralmente
opposto, la Commissione tributaria di secondo grado che riformò la decisione adottata dai giudici di prime cure.
In particolare, la Ctr chiarì che, nel caso di specie, l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie
dimensioni avevano snaturato l’attività svolta dal contribuente, caratterizzata dall’assunzione di dati, dalla loro
elaborazione e dalla redazione e illustrazione di carte topografiche in modo tale che l’organizzazione di beni e di
persone non poteva che “ampiamente supportare il lavoro del geometra e costituire certamente la preminenza sul
lavoro intellettuale la professione di geometra era al servizio della ponderosa organizzazione che, complessa
com'era la struttura imprenditoriale, poteva benissimo agire in modo indipendente e fuori dalla stragrande
maggioranza dei casi dal controllo tecnico del geometra”. Il giudizio fu confermato anche dalla Commissione
tributaria centrale, che respinse l’appello presentato dal contribuente. Quest’ultimo, poi, ricorse in Cassazione.
L’ordinanza. La prima parte del ricorso di legittimità è stato improntato, dalla difesa del professionista, su
questioni procedurali poste a far cadere la sentenza di merito e che, non essendo di interesse fiscale, si ritiene
non abbiano correttamente inquadrato la diversa fattispecie giuridica che norma l’attività svolta dal
professionista rispetto a quella svolta dall’imprenditore, non avendo tenuto conto del
carattere personale delle prestazioni erogate (articolo 2233 cc), delle caratteristiche e
delle misure del compenso percepito e del diverso rischio che grava sull’imprenditore
rispetto al prestatore d’opera intellettuale. La stessa Amministrazione finanziaria, inoltre,
nella nuova pretesa impositiva (tassazione del reddito come se fosse stato prodotto da un
imprenditore invece che da un libero professionista) non aveva mai contestato la presenza
o meno delle succitate caratteristiche nell’esercizio della professione da parte del geometra e che dunque non
avrebbe potuto qualificare il reddito prodotto come reddito di impresa. La Ctr aveva considerato il reddito
prodotto dal contribuente imputabile a reddito di impresa, perché l’attività svolta dal geometra si avvaleva di
una consistente struttura autonomamente organizzata rispetto alla prestazione dell’opera intellettuale.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 13509 del 29 maggio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato
dal professionista, ha ricordato che “la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide
con quella civilistica, giacché l'art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate
in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e
imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività
svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva”. Infine, il Collegio ha ricordato che
l’accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, della riconducibilità della cessione di un bene all’esercizio di
un’attività di commercio posta in essere nell’esercizio abituale e professionale di un’impresa, valutato in
relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell’atto, costituisce poi un accertamento di
fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
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opportuno non approfondire. Nel ricorso in Cassazione è stato rappresentato come i giudici di secondo grado
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COMMISSIONE EDILIZIA RUOLI E POTERI
Consiglio di Stato, sentenza n. 4532 del 13 settembre 2013
Secondo il Consiglio di Stato, il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale è privo di propria
autonomia funzionale e strutturale e non rappresenta una emanazione definitiva della decisione
dell'amministrazione: in altri termini, esso non costituisce un "provvedimento" sotto il profilo formale o
sostanziale. Questo significa che il parere della Commissione edilizia rappresenta, in altri termini, un atto cd.
"endoprocedimentale" e, come tale, non può essere impugnato avanti le autorità giudiziarie.
La sentenza in commento offre spunti pratici interessanti chiarendo quali siano le condizioni al cui ricorrere il
•
parere della commissione edilizia potrà comunque essere oggetto di impugnazione:
il parere della Commissione andrà, infatti, immediatamente impugnato quando esso costituisce parte di
un documento dell'ente competente all'emanazione dei permessi di costruzione. Se ad esempio, il parere
della Commissione viene incluso, formalmente e sostanzialmente, in un documento che può essere
qualificato come "provvedimento" della pubblica amministrazione, esso produrrà effetto - mediato - nella
sfera giuridica degli interessati e, quindi, la giurisprudenza ne ammette l'immediata impugnabilità.
competenti - a cui si allega il parere della Commissione o la semplice notifica del parere da parte del Sindaco: in
tali casi, l'ente competente al rilascio dei titoli edilizi recepisce le determinazioni della commissione in un
proprio atto imprimendogli la configurazione di una definitiva determinazione dell'Amministrazione sull'istanza
•
di permesso.
Non viene in rilievo, al contrario, la qualificazione o l'intestazione che viene impressa sul parere. Se ad
esempio, il parere si intitola formalmente "Determinazione in merito alla domanda di permesso di
costruire", la mera auto qualificazione non vale da sola a conferire al documento un valore provvedimentale
né a qualificarlo come una "determinazione" sostanziale.
Non trattandosi, quindi, di una manifestazione di volontà della Pa, il parere della Commissione non potrà essere
legittimamente impugnato.
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NON COSTITUISCE MISURA ASSISTENZIALE
Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.08.2013 n° 18440
L’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge che dal punto di vista
economico è più debole. La stessa tuttavia può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero
collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma comunque considerati non
autosufficienti economicamente. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 18440/2013 respingendo il
ricorso proposto dalla moglie contro la pronuncia della Corte territoriale che revocava l’assegnazione della casa
coniugale.
Nel caso di specie la coppia non aveva avuto figli e quindi la moglie non era affidataria. Nessuno spazio, pertanto,
vi era per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie basata sull'unico profilo dell'essere il coniuge
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I casi pratici possono essere molteplici, un provvedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune - firmato dai soggetti
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economicamente più debole neppure se unito alla dichiarazione di addebito della separazione a carico del
marito. Sul tema, in dottrina ed in giurisprudenza, si registrano due orientamenti contrastanti. Da un lato vi è chi
ammette l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario solo in presenza di un provvedimento di
affidamento della prole; dall’altro chi estende l’ambito di applicabilità dell’istituto in parola anche al ricorrere di
presupposti ulteriori ed alternativi. La Corte con la sentenza in esame ha accolto l’orientamento restrittivo,
ritenendo che l’assegnazione della casa coniugale non possa considerarsi una misura assistenziale ma adempie,
soltanto, alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.
In buona sostanza, solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a
conservare un minimo di continuità e regolarità di vita sono gli unici motivi che possono spingere a sacrificare il
diritto di proprietà.
LOCARE IMMOBILE A PROSTITUTA NON È FAVOREGGIAMENTO... SE A PREZZO DI
MERCATO
Cassazione penale , sez. III, sentenza 31.07.2013 n° 33160
Non è reato locare un appartamento ad una prostituta se il canone è conforme ai prezzi di mercato. E' quanto
emerge dalla sentenza 31 luglio 2013, n. 33160 della Terza Sezione Penale della Cassazione.
Il reato di locazione al fine di esercizio di una casa di prostituzione, contemplato dall'art. 3, secondo comma, della
non solo il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone nel locale, ma anche e soprattutto
l'esistenza, all'interno nello stesso locale, di una certa organizzazione finalizzata appunto all'attività di
prostituzione.
Nella fattispecie è, altresì, da escludere la sussistenza del reato di favoreggiamento della prostituzione. Secondo
l'orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della
prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore
potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la
locataria vi eserciterà la prostituzione (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 1971, n. 999, Campo, m. 119000; Cass. pen.,
Sez. III, 5 marzo 1984, n. 4996, Siclari, m. 164513; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 1991, n. 6400, Tebaldi, m. 188540;
Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 1999, n. 8600, Campanella, m. 214228).
NON RAPRESENTA UNA SPESA URGENTE RIFARE LA FACCIATA PER MIGLIORARE
L’IMMAGINE DELL’HOTEL IN CONDOMINIO
Cassazione civile, sentenza del 3 settembre 2013, n. 20151
Nel
condominio
la
"trascuranza"
degli
altri
partecipanti
e
dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza
interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro
consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di
"spese urgenti". Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria
iniziativa opere relative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere
urgenti, intendendosi quelle che, secondo il criterio del buon padre di
famiglia, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se
non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., Sez. 2, 6 dicembre 1984, n.
6400; Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n. 4364), l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità di evitare che
la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero
alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità.
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legge 20 febbraio 1958, n. 75, richiede, come ricordano i giudici della Suprema Corte, quali elementi costitutivi,
43
La disposizione dell'art. 1134 cod. civ., invero, è diretta ad impedire indebite e non strettamente indispensabili
interferenze dei singoli partecipanti alla gestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo
previsti dalle norme processuali strumenti alternativi (art. 1105, quarto comma, cod. civ.) al fine di ovviare alla
inerzia nella adozione o nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavia necessari per la
conservazione ed il godimento dell'edificio.
Il diritto al rimborso in seguito all'attività gestoria, svolta dal singolo condomino in deroga alla competenza
dell'assemblea e dell'amministratore, si giustifica, quindi, soltanto in ragione dell'urgenza delle spese.
(Nella specie Il Tribunale nel considerare che le spese effettuate muovevano dall'esigenza "di provvedere senza
indugio all'adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica
disciplinanti l'attività alberghiera" esercitata nel complesso condominiale, non aveva tenuto adeguatamente
conto che molte delle spese sostenute dal condomino erano piuttosto finalizzate al mero miglioramento
dell'immagine del condominio e, quindi, all'accrescimento delle possibilità di vendita dei soggiorni.)
SE I LAVORI SONO PESSIMI IL CONDOMINIO NON PUO’ EVITARE DI PAGARE IN ATTESA
DEL RISARCIMENTO DEL DANNO RICHIESTO
Cassazione civile, sentenza n. 20207 del 10 settembre 2013
In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione
adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato.
CONDOMINIO : USO DELLA COSA COMUNE
Corte di Cassazione, Sentenza 18 settembre 2013, n.21395
In tema di utilizzazione del muro perimetrale dell'edificio condominiale da parte del singolo condomino,
costituiscono uso indebito della cosa comune, alla stregua dei criteri indicati negli artt. 1102 e 1122 c.c., le
aperture praticate dal condomino nel detto muro per mettere in collegamento locali di sua esclusiva proprietà,
esistenti nell'edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano
la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione e possono dar luogo all'acquisto di una
servitù (di passaggio) a carico della proprietà condominiale.
Nell'ipotesi di preesistenza di un varco di passaggio nel muro perimetrale dell'edificio condominiale, l'apertura
di altro e diverso varco da parte del singolo condomino non può essere ritenuta una semplice modalità di
esercizio "ampliativa" della preesistente facoltà o in essa ricompresa ai sensi dell'art. 1027 c.c., ma determina un
onere nuovo e diverso a carico del fondo servente sì da porre le premesse per la costituzione di una ulteriore
servitù, imponendosi un ulteriore peso a carico delle strutture dell'edificio, escludendosi così l'ipotesi del
semplice aggravio della servitù preesistente.
VIZI DI COSTRUZIONE
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20644 del 9 settembre 2013
Ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 CC - il primo di decadenza per
effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di
prescrizione per promuovere l'azione-,deve aversi riguardo alla "scoperta" del vizio, che si
identifica con la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi
con l'attività progettuale e costruttiva espletata.
Ai fini della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti
dell'edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'opus, ma anche
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diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto
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i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa
fornisca l'utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell'edificio, ovvero il
distacco dell'intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell'edificio, alteri, per la notevole estensione
delle superfici interessate, il normale godimento dell'immobile e la sua funzione economica. La nozione di grave
difetto di costruzione, infatti, ricomprendendo ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo
significativo sia la funzionalità dell'opera che la sua normale utilizzazione, è riferibile anche alle parti comuni di
un edificio in condominio e, quindi, anche ai viali di accesso pedonali.
DIVISIONE ED AZIONE DI RIDUZIONE
Corte di Cassazione, Sentenza n. 20143 del 3 settembre 2013
Il coerede, convenuto nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, può, dopo il passaggio in giudicato
della sentenza di divisione, esperire l'azione di riduzione della liberalità compiuta in vita dal de cuius nei
confronti di altro coerede dispensato dalla collazione, lamentando l'eccedenza della donazione rispetto alla
disponibile e chiedendo la reintegrazione della quota di riserva, con le conseguenti restituzioni.
Alla morte del de cuius, il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della
sua quota di riserva, ma è necessario, a tal fine, che egli manifesti positivamente la volontà di rinunciare al suo
diritto di conseguire l'integrazione spettantegli. Ove manchi una rinuncia espressa in tal senso, si può giungere a
soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. Ma è da
escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro
coerede esprima l’inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato
giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge. Il diritto alla reintegrazione
della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari,
non essendo espressione di un'azione collettiva spettante complessivamente al gruppo dei legittimari; sicché il
giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno di essi - se non può avere l'effetto di operare
direttamente la reintegrazione spettante ad altro legittimario che abbia preferito, pur essendo presente nel
processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivo - neppure preclude a
quest'ultimo di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della
sua quota di riserva. Nel caso di pluralità di legittimare, ciascuno ha diritto ad una frazione della quota di riserva
e non già all'intera quota, o, comunque, ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri
facessero valere il loro diritto e, quindi, ciascun legittimario può ottenere soltanto la parte a lui spettante della
quota di riserva e non pure quella di coloro che sono rimasti inattivi o che hanno rinunciato all'azione di
riduzione.
CONFERENZA DI SERVIZI E SILENZIO ASSENSO
Consiglio di stato, Sentenza n. 4507 del 11 settembre 2013
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere
endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente
determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di
conseguenza, qualora nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di
recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è
l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi e che deve
essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica. Il provvedimento espresso che
reitera gli effetti del provvedimento implicito di assenso non costituisce atto meramente confermativo di
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ritenere l'esistenza di una rinuncia tacita solo in base ad un comportamento inequivoco e concludente del
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quest’ultimo in quanto presuppone, con tutta evidenza, l’esperimento di un’autonoma istruttoria, i cui risultati
devono confluire nella motivazione del provvedimento espresso.
PROCEDURA DI GARA
Consiglio di stato, Sentenza n. 4433 del 4 settembre 2013
La terza sezione del Consiglio di Stato interviene a chiarire la portata dei poteri della stazione appaltante nel
corso della procedura di evidenza pubblica, ritenendo che sia improprio parlare di “revoca” dell’aggiudicazione
provvisoria. Difatti la mancata approvazione dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce esito di un
procedimento di secondo grado – com’è nel caso in cui s’intervenga sull'aggiudicazione definitiva – bensì integra
la conclusione “in senso negativo” dello stesso ed unico procedimento di evidenza pubblica, “a causa della
sopravvenuta non utilità del contratto, ancora in itinere, all’interesse creditorio, mutato per factum principis non
derogabile e tale da non rendere conveniente l’attivazione del rapporto negoziale”.
Sicché, non viene in rilievo se occorra, come nei procedimenti di autotutela, una congrua motivazione circa il
modo con cui la P.A. contempera i contrastanti interessi nel momento della emanazione dell'atto di revoca.
Tuttavia “è parimenti indubbio che, l’adeguatezza della motivazione in ordine alla ‘revoca’ de qua, ossia dell’esito
relative somme in bilancio, o alla necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e del patto di
stabilità o al mutato assetto organizzativo che discende dai nuovi vincoli finanziari”.
ABBAINI E DISTANZE LEGALI
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013 n. 4501
È illegittimo il permesso di costruire che autorizza la sostituzione
di abbaini al posto di lucernai in violazione delle distanze
previste dalle norme tecniche di attuazione comunali.
Il caso oggetto della sentenza esaminata. Il ricorrente
chiedeva l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato
dal Comune ad un altro condomino per il frazionamento, di un
unico fabbricato,
in due unità
immobiliari; opere che
prevedevano, per quanto qui interessa, la realizzazione di cinque
abbaini in sostituzione di cinque lucernai. L’annullamento del
provvedimento veniva richiesto per “violazione dell’art. 16 delle note tecniche di attuazione (NTA) del vigente
Piano Regolatore Generale, relativamente al mancato rispetto della norma che prevede tra gli edifici la distanza
minima di 5 metri dal confine”.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che la costruzione da parte del condomino dei cinque abbaini al
posto di altrettanti lucernai avesse “modificato la sagoma del tetto, determinando un avanzamento ed un
innalzamento dell’edificio”.
Gli abbaini, infatti, seppure di modeste dimensioni sono considerati, in conformità della giurisprudenza
sopra richiamata (Cass. Civ. sent. n. 21059/2009), come nuova costruzione e pertanto avrebbero dovuto
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negativo del procedimento d’evidenza pubblica si commisura solo con riferimento o all'indisponibilità delle
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necessariamente rispettare le distanze imposte della Norme Tecniche di attuazione del Comune. Il
Collegio, inoltre, ha richiamato il principio, ormai consolidato, al quale attenersi per il calcolo delle distanze: “la
distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”. Per
costante giurisprudenza, infatti, tale calcolo va effettuato “prescindendo anche dal fatto che esse (ndr. le parti dei
fabbricati) siano o meno in posizione parallela” (Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731;
ivi, sentenza 5 dicembre 2005, n. 6909). Nella pronuncia in commento, infine, è stato chiarito che il limite dei 5
metri risultava applicabile nonostante fosse stato introdotto successivamente alla realizzazione dell’edificio. La
realizzazione degli abbaini, infatti, in quanto “nuova costruzione” avrebbe dovuto essere autorizzata applicando
la normativa in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire come qualsiasi altra nuova edificazione.
SOLO PICCOLE CREPE NEI MURI? NON CHIAMATELO RISANAMENTO CONSERVATIVO
Consiglio di Stato, sentenza n. 3968 del 25 luglio 2013
Costituisce vera e propria costruzione "ex novo" e non già ristrutturazione né mero restauro o risanamento
conservativo la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuino, al momento
della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta
volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del
ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso (Conferma della sentenza del T.a.r. Umbria Perugia, n. 927/2000).
CONDONO EDILIZIO:IL DIRITTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISTANZE
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4494 dell'11 settembre 2013
Il mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni non è ostativo al rilascio del condono edilizio. Il
condono edilizio attiene al rapporto pubblicistico tra il comune e il richiedente, nel senso che viene sanata la
violazione delle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio nei (soli) rapporti tra l'amministrazione e il
richiedente. Resta salva la possibilità dei proprietari limitrofi di far valere ildiritto al rispetto delle distanze
davanti al giudice ordinario, a tutela del diritto di proprietà.
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI:REQUISITI PER LE SOCIETA’ CONTROLLATE
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4198 del 20 agosto 2013
Nelle gare d'appalto l'art. 38, comma 1, lett. m quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli
appalti), come modificato dal decreto legge n. 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 166 del
2009, dispone che sono esclusi dalla gara is oggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. (v. sotto) o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale. L'applicazione della norma, specie con riferimento alla ipotesi della "relazione anche di
fatto" deve basarsi su rigorosi, obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del
diritto di impresa. In particolare, nel caso di collegamento sostanziale deve essere provata in concreto
l'esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di
segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti.
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caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele
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NO AL GARAGE INTERRATO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4114 del 6 agosto 2013
Il divieto di incremento di volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova
edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro
tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di
un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
DA ALBERGO A COMPLESSO RESIDENZIALE: LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3755 del 12 luglio 2013
La modifica di destinazione d'uso di una struttura alberghiera in complesso residenziale realizzata
attraverso la parcellizzazionedell'immobile in numerosi alloggi suscettibili di essere occupati stabilmente
configura il reato di lottizzazione abusiva pur laddove l'area sia urbanizzata e gli strumenti urbanistici generali
consentano una utilizzabilità alternativa di tipo alberghiero e residenziale.
DIFFOMITA’ TOTALE O PARZIALE: QUANDO C’E’ LA DEMOLIZIONE?
A norma degli artt. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), si verificano difformità totale del manufatto o
variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella
prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si
configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non
essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle
strutture essenziali dell'opera.
REQUISITI ACUSTICI:ILLEGITTIMA LA NORMA CHE ESCLUDE L’APPLICAZIONE DELLE
VENDITE A PRIVATI
Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 29 maggio 2013
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 15, comma 1, lettera c), della
legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge
comunitaria 2008), nella parte in cui prevede che il citato art. 11 sia sostituito dalla norma di interpretazione
autentica secondo la quale "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma
1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da
pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un
tecnico abilitato."
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Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3676 del 10 luglio 2013
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MOSTRE &
CONCORSI
EXPO LAVORI PUBBLICI - PIACENZA 8-10 OTTOBRE '13
La seconda edizione di Expo Lavori Pubblici si terrà a Piacenza dall’8 al 10
ottobre 2013.
Una nuova manifestazione ai professionisti, ai tecnici comunali ed ai
funzionari delle pubbliche amministrazioni che devono scegliere e
mantenersi aggiornati sulle attrezzature più adatte per la manutenzione del
appaltatrici di lavori pubblici come alla Protezione Civile o agli enti, aziende
e comunità di grandi dimensioni quali golf, campeggi, parchi divertimento…
che hanno problematiche assimilabili a quelle di comuni, province, regioni,
comunità montane, società di gestione strade e autostrade, aziende municipalizzate e multiservizi, società di
trasporto urbano, parchi, consorzi di bonifica, aeroporti, porti.... Si potranno quindi trovare soluzioni per la
pulizia delle strade, la raccolta rifiuti ma anche illuminazione e mezzi ed attrezzature per il soccorso e la
sicurezza. Grande importanza sarà data al fattore “sicurezza sul lavoro” con la possibilità di partecipare a corsi e
convegni sull’argomento. Le aziende saranno libere di organizzare corsi di formazione riguardanti i propri
prodotti, rilasciando certificati di partecipazione che attestino l’avvenuta formazione all’uso degli stessi.Expo
Lavori Pubblici sarà quindi una fiera multisettore per addetti ai lavori, con ingresso e parcheggi gratuiti,
comodamente raggiungibile da tutto il centro ed il nord Italia vista la posizione strategica di Piacenza Expo.
IMMAGINE E PERSUASIONE. Capolavori del Seicento dalle chiese di Ferrara
Capolavori del Seicento dalle Chiese di Ferrara è una mostra davvero importante. Innanzitutto perché richiama
l’attenzione sui danni provocati dal terremoto del 2012, ma anche perché ha il merito di accendere riflettori sul
Seicento ferrarese, a torto considerato “minore”. Figlia di un altro sisma, quello ben più drammatico che colpì la
città nel 1570, nonché delle innovazioni liturgiche e devozionali seguite al Concilio di Trento, questa stagione
determina attraverso numerosi cantieri e commissioni artistiche un profondo rinnovamento del volto della città
estense. Quello vissuto da Ferrara fu così un grandissimo Seicento, sino ad ora considerato ingiustamente
subalterno ai fasti cosmopoliti della casata degli Este nel Quattro e Cinquecento. La piccola ma stupefacente
mostra allestita dal 14 settembre 2013 al 6 gennaio 2014 a Palazzo Trotti Costabili, sede del Seminario
Vecchio, svelerà al pubblico le grandi opere di Carlo Bononi, dello Scarsellino, di Francesco Costanzo Catanio,
nonché quelle di Ludovico Carracci e del Guercino e si svolgerà in contemporanea con quella dedicata a Zurbarán
a Palazzo dei Diamanti: due facce del Seicento, due visioni diverse eppure egualmente affascinanti.
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proprio territorio. La manifestazione risulterà utile a tutte le ditte
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Mostra a cura di Giovanni Sassu, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Seminario Arcivescovile di
Ferrara, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e i Musei Civici di Arte Antica
VAJONT Paesaggio e architettura a cinquant'anni dal disastro
A 50 anni dal disastro la mostra illustra il Paesaggio e i Beni Culturali del Vajont quali testimonianza del "prima".
Ricordarli, ritrovarli o solo individuarli, contribuisce a riallacciare i fili spezzati della memoria.
La mostra è itinerante
Altre Sedi:
ERTO E CASSO (PN) municipio storico di Erto via Roma, dal 4 al 10 ottobre
PORDENONE biblioteca civica piazza XX settembre, dal 29 novembre al 15 dicembre
UDINE Soprintendenza BAP via Zanon, dal 4 ottobre al 15 dicembre
TECH STORIES - 150° Politecnico di Milano
La Mostra, diretta dai proff. Federico Bucci e Luisa Collina, curata dai proff. Sara Protasoni, Edoardo Rovida e
Beppe Finessi e co-curata dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, sarà organizzata in due parti.
particolari” che costituiranno l’oggetto di singoli approfondimenti ad esempio l’ inaugurazione il 29 novembre
1863 o la consegna, a Stoccolma nel 1963, del premio Nobel a Giulio Natta.
La seconda parte della mostra, che coinvolgerà tutto il Museo, prevede la progettazione di una serie di “percorsi
politecnici”, che saranno resi permanenti, attraverso i pezzi già presenti nelle collezioni del Museo.
In collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
Per informazioni più dettagliate clicca il sito http://www.150.polimi.it/#techstories
MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2013
Dal 3 al 6 ottobre 2013 al cinema Apollo di Milano si svolgerà la prima edizione di Milano Design Film
Festival, rassegna internazionale di film documentari dedicati all'architettura e al design.
L'idea nasce con il supporto della fondazione americana no-profit Design Onscreen. L'istituzione, che ha sede a
Denver dal 2007, si occupa della produzione, del restauro e della promozione di pellicole che hanno come tema
principale la progettazione, i suoi protagonisti, la società e la nostra epoca.
In scena, un inedito Philip Johnson che in prima persona racconta come e perché ha progettato la sua Glass
House; la mano sicura del graphic designer Milton Glaser che disegna con leggerezza e ironia; lo studio della
designer olandese Hella Jongerius - che attraverso i suoi progetti, prototipi e lavori incompiuti - spiega la sua
visione sul design in relazione all'Art&Craft contemporaneo e alla tecnologia. E ancora, la voce di Elizabeth
Diller e Ricardo Scofidio che insieme a Charles Renfro hanno firmato uno dei piú importanti progetti di
riqualificazione urbana degli ultimi anni: l'High Line di New York, un tempo percorso ferroviario e oggi tra le
piú belle passeggiate nel verde, di fronte all'Hudson river.
Con una selezione di oltre venti film documentari girati negli ultimi anni, MDFF presenta sul grande schermo le
storie di edifici, di città, di designer. Il vissuto delle grandi opere, gli aneddoti del mestiere di progettista e le
immagini degli scenari urbani.
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Nella prima si svolgerà il “nastro” dei 150 anni del Politecnico, dal quale verranno scelte alcune “giornate
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Il Festival - patrocinato dal Comune di Milano - sarà un momento di incontro e dialogo tra designer, progettisti,
registi, critici, docenti e studenti di provenienza internazionale, ma anche un'occasione unica per far conoscere al
grande pubblico cosa significa progettare una casa, ripensare a un'area urbana abbondonata o disegnare una
sedia. E soprattutto diffondere una passione che è vitale per chi dedica la propria vita al design e
all'architettura.
MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2013 Apollo Spazio Cinema - Galleria de Cristoforis 3, Milano. 3 - 6 ottobre
2013
web milanodesignfilmfestival.com | ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria
BERGAMO SCIENZA
Incontri su architettura e "smart cities" alla XI edizione di BergamoScienza, la rassegna di divulgazione
scientifica che, dal 4 al 20 ottobre 2013, propone conferenze, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, open
days e incontri con premi Nobel, scienziati di fama internazionale e ricercatori. Tutti gli eventi sono aperti
gratuitamente al pubblico.
Sabato 12 ottobre si terrà l'incontro Senseable cities and smarter citiziens che vedrà protagonista Carlo
considerazione che le aree urbane stanno subendo un cambiamento epocale in cui i cittadini hanno un ruolo da
protagonisti, Ratti dimostrerà come città "senseable" possano diventare sostenibili, usando le tecnologie
innovative create dal suo team, e come i cittadini possano assumere il loro nuovo ruolo di sensori viventi.
Inoltre CAI di Bergamo terrà il convegnoCostruire in quota (venerdì 11 ottobre, Auditorium di Piazza della
Libertà), in cui verranno illustrati alcuni progetti e realizzazioni significative di cantieri d'alta quota.
Novità di quest'anno è il sodalizio con il World Science Festival di New York, che sottolinea il carattere
internazionale della manifestazione, la prima di una serie di collaborazioni di respiro mondiale. Il co-fondatore e
direttore del festival statunitense, il fisico Brian Greene, sarà protagonista di una videoconferenza in diretta da
Amsterdam sabato 5 ottobre.
Appuntamento: Bergamo, 4 - 20 ottobre 2013
Programma completo e info: www.bergamoscienza.it
SISTEMI DI RIVELAZIONE DEI FUMI E DI EVACUAZIONE
Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia presenta un convegno tecnico sulla progettazione e sul
dimensionamento dei sistemi di rivelazione incendi e di evacuazione vocale di emergenza. Il convegno è valido
per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti nelle liste del ministero dell'Interno. Il convegno
affronta l'ultima evoluzione normativa (UNI 7240-19; EN 54-1, UNI 995 con cenni alla versione 2013 in fase di
rilascio). L'evento seguirà una linea tecnica volta a chiarire e offrire una risposta ai principali quesiti progettuali
e installativi che potrebbero compromettere l'intera conformità dell'impianto.
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Ratti (MIT), architetto-ingegnere e figura dominante nel dibattito sulle Città Intelligenti. Partendo dalla
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L'iscrizione, a numero chiuso, è gratuita, le adesioni potranno essere inviate via fax o via mail mediante
compilazione di un apposito modulo allegato al programma. Dato il numero limitato di posti disponibili si prega
di confermare la partecipazione ed il numero dei partecipanti al convegno entro il 2 ottobre.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Relatori:
• Ing.Guglielmo Guglielmo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia
• Ing. Fabrizio Vestrucci, funzionario del ministero dell'Interno
• Ing. Andrea Moneta, membro UNI Working Group "Rivelazione incendi" TC 72
• Ing. Moreno Zampieri
• Ing. Roberto Silla, membro CEI TC 20
Appuntamento: venerdì 4 ottobre 2013 ore 9.00 - Villa Bellavista, Via Livornese 28 - località Santa Maria
BUGGIANO (PT).
Sarà lo storico e monumentale Arsenale di Venezia la cornice privilegiata
della prima edizione del Premio Codega, dedicato alle migliori soluzioni di
LED Lighting Design, realizzate nell'ultimo anno nel settore Commercial
(dell'Horeca, del Fitness, dell'Office e del Sociale).
L'11
ottobre
prossimo,
designer,
architetti
e
professionisti
dell'illuminazione si daranno, infatti, appuntamento nella città lagunare per
dar vita a una kermesse che mira a coinvolgere circa duecento partecipanti.
Durante la serata di gala, una giuria tecnica composta da esperti nazionali ed esteri, personalità del mondo
accademico, imprenditoriale, istituzionale e dell'associazionismo assegnerà diversi premi alle soluzioni che,
basate su tecnologia LED e in ottemperanza alle caratteristiche espresse nel bando relativo al Premio, hanno
saputo coniugare al meglio eccellenza nel design e tecnologia d'avanguardia, innovazione, efficienza energetica e
creatività.
La luce e le sue diverse interpretazioni, saranno dunque protagoniste del Premio Codega, il cui nome deriva
dall'antica figura del "portatore di luce" in voga nella Venezia del 1400, che rischiarava con l'ausilio di una
lanterna nobili e fanciulle nelle passeggiate serali.
L'evento si terrà in concomitanza con la Biennale di Venezia e rientra nel contesto di Illuminotronica, la
mostra-convegno sovranazionale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni di Solid State Lighting e dell'elettronica
applicata alla luce, in calendario dal 10 al 12 ottobre presso la Fiera di Padova e fortemente orientata
all'eccellenza della professione del LED Lighting Designer.
Appuntamento: venerdì 11 ottobre 2013 Arsenale di Venezia
Per informazioni: www.illuminotronica.it
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VENEZIA SI ILLUMINA CON IL CODEGA
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CONCORSO MISSION GIFTS / MISSIONE REGALO
L'obiettivo di questa missione è quello di indagare nei gusti, nei mood, nelle tendenze di questo millennio per
identificare l'arredo o il complemento che si fa regalo. C'è quella della mamma, del papà, Natale, San Valentino,
Halloween, compleanni, anniversari, onomastici, ricorrenze varie che durante l'anno si rincorrono e creano ansie
da prestazione in tutti noi, lo stress aumenta, si va avanti e indietro consumando suole e benzina alla ricerca del
regalo perfetto, per poi incartare assieme all'oggetto anche dubbi sul se e quanto piacerà.
Si cerca un'idea originale, non scontata, che faccia centro. Non troppo piccola, non troppo grande - il divano
3 posti o il tavolo da 6 forse occuperebbero troppo spazio sotto l'albero - non troppo semplice, ma neanche
troppo sofisticata. Via libera quindi a piccoli arredi come sgabelli, pouf, contenitori, piccole librerie, consolle, e
anche a complementi d'arredo come mensole e portaoggetti, svuotatasche, tappeti, appendiabiti, cuscini, ecc.
I progetti devono rispettare alcuni fondamentali requisiti: rappresentare un arredo o un complemento d'arredo
(quindi non possono essere candidati progetti di lampade, oggettistica, e giochi), devono essere realizzabili con
le capacità produttive e i materiali - legno massello o pannelli, imbottiti con varie finiture - usati dalle aziende
partner di Formabilio. Altro requisito fondamentale è la dimensione dell'imballo che non deve superare i 230 cm
devono poter essere montati e installati agevolmente da chi li comprerà e ispirarsi ai principi dell'ecodesign.
Le proposte vanno inviate utilizzando l'apposita sezione del sito dalle 10:00 del 25 settembre alle ore 18.00 del
23 ottobre 2013. La community di Formabilio avrà tempo di votare gli elaborati fino alle ore 18:00 del 6
novembre 2013 e i vincitori verranno proclamati entro il 20 novembre 2013.
I vincitori vedranno la realizzazione dei loro progetti e Formabilio riconoscerà un fee del 7% sui ricavati della
vendita sul sito formabilio.com
Per partecipare e avere ulteriori informazioni sul contest:
https://it.formabilio.com/concorso-design/missione-regalo
CONCORSO MARCHIO HOTEL NOLOGO
Sulla piattaforma youcrea.com è possibile partecipare al concorso di grafica per la realizzazione del marchio
dell'Hotel Nologo, una struttura in nuova apertura a Genova. L'Hotel NoLogo è un hotel 2 stelle a tema musicale e
abbraccerà la filosofia del no-brand, rivolgendosi ad un clientela che predilige servizi semplici ed essenziali senza
rinunciare all'originalità. La partecipazione al concorso è libera e prevede la proclamazione di un unico e solo
vincitore, al quale spetterà un premio in denaro e la possibilità di una eventuale collaborazione continuativa con
l'Hotel.
Ulteriori informazioni su come partecipare sul sito www.youcrea.com e sulle pagine Facebook, Twitter e Flickr
del profilo Hotel Nologo.
chiusura concorso 21 ottobre 2013
Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra EDIZIONE SPECIALE
di lunghezza e i 30 kg di peso per ciascun collo, in modo da non incidere troppo sulla spedizione. Infine, i progetti
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CURIOSITA’
dal WEB
SALUTE: L'INDAGINE, ITALIANI IN VACANZA I PIU' INDISCIPLINATI A TAVOLA
L'eccezione diventa la regola e lo strappo è senza sensi di colpa, così quasi un italiano su due dimentica le regole
del mangiar bene in vacanza. E' quanto emerge da un sondaggio del sito di viaggi TripAdvisor, che ha coinvolto
oltre 4.800 persone di quattro paesi europei, tra cui oltre 1.100 italiani. In base ai dati emersi dall'indagine, gli
italiani sono tra i peggiori in Europa per abitudini alimentari in vacanza. Se il 42% degli italiani cerca di mangiare
come a casa anche in viaggio, quasi uno su due (47%) ammette, invece, di mangiare in maniera meno salutare
durante le proprie vacanze, dimostrando un'attenzione all'alimentazione inferiore rispetto ad altre nazionalità.
Le professioni di “ingegnere”, “architetto” e “geometra” e le altre professioni
tecniche in ambito scientifico, ingegneristico e della produzione sono
considerate “ad alto tasso di disparità di genere”. Ad affermarlo è il ministero
del Lavoro, che nei due decreti interdipartimentale del 2 settembre scorso ha
individuato per il 2013 e il 2014 settori e professioni nell'ambito privato che
risultano caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna oltre il 25%, ai
fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge.
L'incentivo, secondo quanto stabilito dal regolamento n. 800/2008 della
Commissione Ue del 6 agosto 2008 per i settori e categorie di lavoratori
svantaggiati, viene applicato alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali europei.
I settori che possono beneficiare di questo incentivo vengono individuati ogni anno dal ministero del Lavoro, di
concerto con il ministero dell’Economia, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat in relazione alla
media annua del 2012. Nello specifico, il tasso di disparità medio è stato rilevato, per l’anno 2012, a quota 10,2%.
La soglia sopra la quale una professioni è caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno
del 25% la disparità media del 12,7%. Nel 2012 il tasso di disparità per ingegneri, architetti geometri e
professioni assimilate ha toccato quota 65,5%.
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LA DISPARITA' DI GENERE NELLE PROFESSIONI TECNICHE RAGGIUNGE IL 65,5%
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PIANTE CENTENARIE E SEPOLTE DAI GHIACCI TORNANO IN VITA DOPO 4 SECOLI
Alcune piante rimaste sepolte per oltre 400 anni sotto ai ghiacci canadesi hanno ripreso a germogliare in
laboratorio sotto gli occhi attoniti degli scienziati, come se i secoli e il gelo non le avessero minimamente scalfite.
L'evento, oltre ad avere dell'incredibile, potrebbe svelare dati interessanti su come gli ecosistemi reagiscono
dopo lo scioglimento dei ghiacci che li ricoprono, un settore di studio che sta tornando all'avanguardia a causa
degli effetti del global warming.
PIRAMIDE MAYA DEMOLITA PER ERRORE
Una piramide Maya eretta in Belize 2300 anni fa, è stata
abbattuta per sbaglio da un'impresa locale impegnata nei
lavori
di
ristrutturazione
di
alcune
strade.
Era
sopravvissuta all'incuria e alle intemperie ma è crollata
miseramente sotto la benna di una ruspa.
archeologico di Noh Mul ("collina grande" per i Maya) è
stato abbattuto dagli operai che cercavano nuova ghiaia per
riempire il selciato. Solo il nucleo centrale della piramide è rimasto in piedi, come testimonia la foto scattata da
un reporter del posto.
COSA E’ LA DISPOSOFOBIA? ACCUMULO CONVULSIVO
Definita anche sindrome da accumulo compulsivo, (o, in inglese,hoarding) si caratterizza dalla paura impellente
di gettare via per sbaglio qualcosa di importante. Chi è colpito da questo disturbo non riesce più a distinguere tra
le cose importanti e ciò che non ha alcun valore, arrivando ad accumulare anche imballaggi e spazzatura. Questa
patologia prende anche il nome di mentalità di Messie, espressione mutuata dalla parola inglese mess, ossia
disordine, sporcizia. Il disturbo può colpire chiunque sin dall’adolescenza, soprattutto se si vive in condizioni
economicamente ed emotivamente disagiate. Accumulare acquista un nuovo significato: preservare qualcosa che
in futuro potrà servire e che forse non ci si potrà permettere. Disagi economici e situazioni di vita precarie,
rendono gli hoarders dapprima parsimoniosi. Poi, magari a causa di eventi fortemente stressanti, come la perdita
del lavoro, una separazione o il cambio di casa e città.
Nella fase più live dell’hoarding (quella limitata ai piccoli accumuli), è sufficiente prendersi del tempo per fare
ordine e gettare ciò che non serve. Aiutandoci con un elenco di cose indispensabili, possiamo buttare le cose che
non ci servono con cadenza mensile. Per gli accumulatori più avanzati è necessario entrare in empatia col loro
spirito di conservazione e attaccamento, cercando di interpretare correttamente i sentimenti che nutrono nei
confronti delle cose che hanno conservato. Si può iniziare sistemando le cose in scatoloni per poi guidarli verso la
libertà.
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L'edificio, che fungeva da luogo di culto per il complesso
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ALZHEIMER ED ECCESSIVA IGIENE, C’È UNA RELAZIONE
Molti studi nel corso degli anni hanno dimostrato come il lavarsi
eccessivamente possa provocare secchezza, dermatiti, ragadi,
disturbi intestinali, obesità, allergie da contatto, funghi e autismo.
Ma anche l'Alzheimer. I malati di questa terribile patologia, che
colpisce il sistema nervoso, sono circa 30 milioni nel mondo, ma è
stato calcolato che nel 2050 una persona su 85 ne soffrirà.
Sono state 192 le nazioni prese in esame, la maggiore incidenza
della malattia è stata registrata nei Paesi più sviluppati, mentre in quelli in via di sviluppo le percentuali sono
minori. Sono state prese in considerazione più variabili per ottenere un dato il più possibile affidabile. I
ricercatori, comunque, invitano a una certa prudenza. "Sappiamo da tempo che il numero di persone affette dal
morbo varia da paese a paese - ha spiegato il dott. James Pickett, il capo equipe - Il fatto che questa discrepanza
possa essere legata alle condizioni igieniche è una teoria avvincente e si lega bene alle connessioni che esistono tra
infiammazione e malattia”.
potrebbe dipendere dai linfociti T. Nel cervello dei malati di Alzheimer c'è una quantità ridotta di linfociti T,
cellule che svolgono un ruolo particolarmente importante nello sviluppo del sistema immunitario.
SUDOKU: UN TOCCASANA PER IL CERVELLO, MEGLIO DI VITAMINE E SPORT
Fare un Sudoku serve a rimanere vivi e preservare il cervello. Dimenticate le vitamine e l'esercizio fisico, se si
vuole evitare il declino mentale provare il gioco di logica inventato dal matematico svizzero Eulero da Basilea,
parola di scienziati. Una revisione di vari studi condotti su come preservare la capacità intellettuali, ha trovato
che solo un allenamento mentale può fare la differenza nella vita adulta. In Gran Bretagna, circa 820.000
persone sono vittime di demenza senile, la maggior parte delle quali affette dal morbo di Alzheimer. Alcune
ricerche negli ultimi anni hanno evidenziato come l'esercizio fisico possa ridurre il rischio di demenza, mentre
altri studi hanno suggerito di fare le parole crociate, giocare a carte o utilizzare un computer. Si tratta di
informazioni che vanno un po' in conflitto tra di loro, come ha evidenziato il dottor Raza Naqvidell'Università di
Toronto, in Canada, che ha guidato lo studio revisionale.
GOCE TORNA SULLA TERRA: LE COSE DA SAPERE
ll satellite Goce, dopo quattro anni di onorato servizio nello spazio, sta per
rientrare sulla Terra. E, come è già accaduto in passato, il suo ritorno a casa
potrebbe essere piuttosto violento: gli esperti stimano infatti che alcuni pezzi
del satellite – circa una cinquantina per un peso complessivo di 250 kg –
potrebbero cadere sul nostro pianeta in una fascia lunga oltre 900 km. E’ stato
lanciato dall’ESA nel 2009 per misurare con estrema precisione il campo
gravitazionale terrestre e le correnti oceaniche. Per portare a termine questo compito il satellite ha avuto a
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Gli ambienti meno asettici dei paesi sembrano aver favorito una maggiore resistenza all’Alzheimer. Il legame
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disposizione 41 kg di combustibile che sono serviti per alimentare i suoi motori elettrici e mantenerlo alla quota
operativa di 260.000 metri. Il carburante ormai si sta esaurendo e tra il 13 e 14 ottobre prossimo GOCE
potrebbe non essere più in grado di resistere all’attrazione terrestre. Goce è uno dei gioielli della tecnologia
italiana. Realizzato da diverse aziende europee sotto la guida di Thales Alenia Space Italia, è stato assemblato a
Torino. La sua discesa verso la Terra sarà monitorata dagli scienziati dell’Inter-Agency Space Debris Committee,
(IADC, Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali) e dell’ESA, che renderanno noto, soprattutto nei momenti
precedenti l’impatto, la rotta del satellite e le possibili zone di collisione. Ogni anno cadono sul nostro pianeta
circa 40 tonnellate di rifiuti spaziali prodotti dall’uomo: possono sembrare tante, ma secondo gli esperti è
comunque più facile essere centrati da un meteorite che da uno di questi rottami.
IN AEREO: CHE COSA SI PUÒ DAVVERO PORTARE NEL BAGAGLIO A MANO?
A stabilire la lista degli oggetti e delle sostanze proibite in cabina (e dunque nel bagaglio a mano) sono le autorità
aeronautiche internazionali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei voli e di prevenire le minacce
terroristiche. In Italia a controllare che queste norme vengano applicate è l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione
civile), l’autorità di vigilanza in campo aeronautico. In qualche caso le restrizioni risultano persino ovvie – come
qualche altro, invece, possono scapparci delle sorpresa.
Qualche esempio? Sono ammessi gliombrelli, le stampelle e gli “altri mezzi per deambulare”, ma sono vietate,
per dire, le stecche da biliardo, perché considerate “strumenti smussati che possono causare lesioni”. Lo
stesso vale per gli skateboard e per le canne da pesca.
Un altro articolo “proibito” sono i pattini per il ghiaccio, perché appartenenti alla lista delle “armi appuntite e
oggetti taglienti”. Le forbici sono ammesse purché abbiano lame lunghe meno di 6 centimentri.
Qualche sorpresa anche tra le sostanze infiammabili: tra queste ci sono anche alcune grappe e i
“liquori centerbe” che, per il loro contenuto volumetrico di alcol superiore al 70%, non sono ammesse
nemmeno nel bagaglio in stiva.
Uno dei capitoli più “dolorosi” (per chi affronta in modo forse troppo superficiale i controlli) è quello deiliquidi,
categoria che comprende anche “sciroppi, gel e prodotti di consistenza analoga”. Al momento la norma consente
il trasporto di fluidi in contenitori della capacità massima di 100 millilitri (in pratica, un decimo di litro o,
volendo, 100 cc) che, a loro volta, possono essere trasportati in una busta trasparente il cui volume non può
superare il litro. Il motivo: proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita
dagli esplosivi in forma liquida. Vale la pena sottolineare che non fa testo la quantità di
liquido, ma la capacità del contenitore: un flacone di shampoo da 300 cc non sarà
duqnue ammesso a bordo, nemmeno se fosse semivuoto.
Nutella sì, ma solo nel panino! Vietata in barattolo, ma consentita nel panino.
Attenzione perché, a questo tipo di restrizione, sono soggetti anche altri prodotti che
potrebbero sfuggire alla nostra attenzione al momento di preparare i bagagli, ma non ai
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quando parliamo di armi da fuoco, di oggetti taglienti come asce olance, di esplosivi e sostanzeinfiammabili – in
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successivi controlli in aeroporto. Occhio al limite dei 100 cc, dunque, se state pensando di mettere in borsa
uno spray per pulire gli occhiali o le bolle di sapone dei bambini, le cupoline-souvenir in plexiglass
E la sigaretta elettronica? Può essere trasportata a bordo, ma non si può usare. Buon Volo!
SE SCAPPA LA PIPÌ SI DECIDE MEGLIO?
La condizione ideale per prendere decisioni è... avere la vescica piena! Lo sostiene uno studio dell’Università
olandese di Twente che ha indagato la relazione fra l’autocontrollo necessario a trattenere stimoli primari
(fame, sete, pipì...) e lacapacità decisionale: trattenere lo stimolo aiuta a controllare anche l’impulso a ottenere
gratificazioni immediate e permette di scegliere opzioni più convenienti a lungo termine.
QUALI SONO LE BISTECCHE PIÙ CARE DEL MONDO?
Sono quelle ottenute dalla carne della razza di manzo wagyu, allevata
nella zona di Kobe (Giappone). Sono caratterizzate da numerose
tenerezza per cui sono famose anche al di fuori dell’arcipelago
nipponico. Per raggiungere questi risultati, ai bovini vengono praticati
dei massaggi, in modo che si rilassino e che il grasso si distribuisca
uniformemente nella carne. Agli animali è anche fatta bere birra,
sempre, sembra, per le stesse ragioni. Se un chilogrammo di carne “normale” costa circa 12 euro, i prezzi per il
manzo di Kobe possono toccare i 200 euro al chilo! Anche per questo, il piatto è consumato di solito in occasioni
speciali, oppure da persone particolarmente facoltose.
È VERO CHE LE BIBITE GASATE DILATANO LO STOMACO?
Sì, ma l’effetto è solo temporaneo e la credenza secondo cui le bibite gasate fanno venire la pancia è infondata.
Una volta che la bevanda è ingerita, infatti, l’anidride carbonica (il gas che costituisce le bollicine) è smaltita
rapidamente: in parte viene assorbita dalla mucosa gastrica e in parte viene invece espulsa dalla bocca con i rutti.
Le bevande gasate possono invece causare bruciore di stomaco, soprattutto se si è a digiuno. Infatti, l’anidride
carbonica stimola la secrezione di acido cloridrico da parte delle pareti dello stomaco. Questo, tuttavia, favorisce
la digestione. Molte bibite gasate sono anche ricche di zucchero e un loro consumo smodato non è consigliato.
COME CURARE IL MAL DI GOLA - I RIMEDI DELLA NONNA
Non avrà un buon sapore ma funziona: provate i gargarismi con l'aceto di mele, miscelando in un bicchiere di
acqua calda un cucchiaio di miele, uno di aceto di mele. Un'alternativa è la tisana col rafano, che si fa mescolando
in acqua calda un cucchiaio di miele, uno di rafano e un cucchiaino di chiodi di garofano. Con il bicarbonato
invece basta mettere a bollire una pentola piena d'acqua e a bollore raggiunto togliere dal fuoco e aggiungere due
cucchiai di polvere. Poi, muniti di un asciugamano per coprire la testa, mettetevi sopra la pentola per respirare i
fumi per almeno dieci minuti. Il bicarbonato può anche essere usato per fare dei gargarismi, sciogliendo un
cucchiaino in un bicchiere d'acqua tiepida.
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venature intramuscolari che danno loro un aspetto marmorizzato e una
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APPROFONDIMENTO
Decreto del FARE
Novità per la gestione delle terre e
rocce da scavo
Con la conversione in legge il c.d. decreto del "Fare"
(d.l. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013), sono
state introdotte molte novità per la gestione delle
terre e rocce da scavo.
del d.lgs. n. 152/2006, è stata oggetto di recenti e
molteplici interventi, susseguitisi a così breve
distanza l'uno dall'altro che appare quanto mai opportuno cercare di ripercorrere i passi fondamentale
dell'evoluzione normativa.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la gestione delle terre e rocce da scavo è stata affidata all'art.
186, il quale stabiliva i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica
nell'ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell'intervento.
L'art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010 ha, quindi, previsto che il citato art. 186 venisse abrogato a
seguito dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1/2012 avente
proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.
Con il d.m. n. 161/2012, dunque, il Ministero dell'Ambiente ha dato attuazione al citato art. 49 del c.d.
decreto "Cresci Italia", stabilendo che le previsioni regolamentari si applicassero "alla gestione dei
materiali da scavo" in generale, con la sola esclusione dei rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di
interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.
L'applicazione del regolamento a tutti gli scavi in generale aveva fin da subito destato perplessità e
preoccupazione da parte degli operatori del settore, soprattutto rispetto ai cantieri di piccole dimensioni che, ai
sensi dell'art. 266 del d.lgs. n. 152/2006, avrebbero dovuto beneficiare di una disciplina ad hoc.
Proprio le pressanti critiche al D.M. 161 portavano il Ministero dell'Ambiente a chiarire immediatamente che la
nuova disciplina regolamentare non doveva trovare applicazione rispetto ai cantieri la cui produzione di
materiali da risulta fosse stata inferiore a 6.000 metri cubi.
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La materia, precedentemente regolata dall'art. 186
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Nonostante il chiarimento interpretativo, il legislatore nazionale, con il c.d. Decreto "emergenze" (d.l. n.
43/2013 convertito in legge n. 71/2013), ha ritenuto comunque opportuno prevedere espressamente
l'esonero dei piccoli cantieri dagli adempimenti previsti dal citato D.m. 161/2012.
Quest'ultimo, dunque, avrebbe dovuto continuare a trovare applicazione solo per i cantieri relativi ad opere
sottoposte a VIA o AIA.
Si poneva, però, il dubbio di quale disciplina dovesse applicarsi ai piccoli cantieri e agli altri cantieri non
sottoposti a VIA o AIA.
Con la conversione in legge del c.d. decreto del "fare" è stato chiarito
l'ambito di applicazione del d.m. 161 e la disciplina semplificata
che regola i piccoli cantieri.
L'art. 41, comma 2, del d.l. 69/2013 (convertito in legge
98/2013) aggiunge all'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 un
ulteriore comma conclusivo (2bis) secondo cui "il decreto del
Con la conversione in legge
del c.d. decreto del "fare" è
stato chiarito l'ambito di
applicazione del d.m. 161 e
la disciplina semplificata che
regola i piccoli cantieri.
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10
articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da
attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il
decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall' articolo 109 del
presente decreto".
Tale previsione, dunque, sostituisce quella già contenuta nel decreto "emergenze" e restringe definitivamente
l'ambito di applicazione del d.m. 161 ai soli cantieri soggetti a VIA o AIA.
Per quanto riguarda, invece, i piccoli cantieri, la legge di conversione del decreto del "fare" ha introdotto il
nuovo articolo 41 bis che contiene una disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo.
Il primo comma del citato art. 41 bis richiama espressamente l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 relativo
ai cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc) e subordina il riutilizzo dei materiali da scavo come
sottoprodotti alla dimostrazione di quattro condizioni essenziali:
a)
b)
l'utilizzo diretto dei materiali presso più siti o cicli produttivi deve essere certo;
in caso di riutilizzo sul suolo (recuperi, ripristini, ecc.) devono essere rispettate le CSC di riferimento e i
materiali da scavo non devono costituire una fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee
(salvi i valori naturali di fondo);
c)
il riutilizzo in cicli produttivi non deve determinare rischi per la salute o variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;
d)
il riutilizzo dei materiali da scavo non presuppone alcun trattamento, fatta salva la normale pratica
industriale.
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agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'
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La semplificazione più rilevante consiste nel fatto che il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra può
essere attestato dal proponente o dal produttore attraverso una propria dichiarazione ad ARPA,
contenente le quantità di materiali da scavo destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo
(max un anno, salvo che l'opera in cui è previsto il riutilizzo abbia tempistiche diverse).
La dichiarazione di utilizzo non sostituisce i permessi o le autorizzazioni necessarie per gli scavi o per le opere o
cicli in cui avviene il riutilizzo, le quali, quindi, devono comunque essere ottenute ai sensi della normativa
applicabile.
Ogni eventuale modifica rispetto ai requisiti e alle condizioni di
riutilizzo deve essere comunicata entro trenta giorni al comune
in cui avvengono gli scavi.
Invero, tale previsioni pare contrastare con la dichiarazione
iniziale che, invece, deve essere inviata ad ARPA. Quest'ultima,
dunque, dovrebbe essere ragionevolmente coinvolta anche nel
Tutti i piccoli cantieri,
ricadrebbero nella
procedura semplificata con
conseguente ulteriore
ristringimento del campo di
applicazione del d.m. 161
caso di modifiche relative alle modalità di riutilizzo.
deve comunicare ad ARPA e Comune l'avvenuto riutilizzo in conformità
quanto dichiarato.
a
L'art. 41 bis, dunque, dopo aver semplificato la gestione dei piccoli cantieri, fornisce indicazioni anche per le
modalità di gestione degli altri cantieri la cui produzione è superiore a 6.000 mc di materiali da scavo e
che non riguardano opere sottoposte a VIA o AIA (i quali sono esclusi - in forza del nuovo comma 2 bis
dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 - dall'ambito di applicazione del D.m. 161).
Il comma 5 dell'art. 41 bis, infatti, prevede espressamente che "le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del
comma 2 bis dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2
dell'articolo 41 del presente decreto".
In estrema sintesi, dunque, la procedura semplificata di cui al citato art. 41 bis (commi da 1 a 4) trova
applicazione sia per i piccoli cantieri, sia per tutti gli altri cantieri che non sono sottoposti a VIA o AIA,
con conseguente sostanziale riduzione del campo di applicazione del d.m. 161/2012.
Si pone poi il problema di capire se i piccoli cantieri relativi ad opere sottoposte a VIA o AIA rientrino
sempre o comunque nell'ambito di applicazione del d.m. 161 o possano anch'essi beneficiare della
procedura semplificata.
Occorrerebbe, quindi, comprendere quale sia la disposizione speciale che prevale su quella generale.
Un aiuto interpretativo è offerto dal primo comma dell'art. 41 bis, secondo cui "in relazione a quanto disposto
dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a
quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento,
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Infine, il produttore dei materiali scavati (e non il proponente)
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prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui
all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 …".
L'espresso riferimento alla portata "derogatoria" della norma recentemente introdotta rispetto alla disciplina
regolamentare e, quindi, il rapporto gerarchico tra le due fonti (norma di rango primario e norma
regolamentare), porterebbe a ritenere plausibile una lettura secondo cui tutti i piccoli cantieri, anche quelli
sottoposti a VIA o AIA, ricadrebbero comunque nella procedura semplificata con conseguente ulteriore
ristringimento del campo di applicazione del d.m. 161.
Deporrebbe ulteriormente a favore di tale lettura anche il principio di parità di trattamento, che imporrebbe
l'applicazione della medesima procedura semplificata a casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc), rispetto ai quali
gli eventuali impatti ambientali non discenderebbero tanto dagli scavi edilizi in sé (piuttosto esigui), quanto
evidentemente da altri aspetti legati all'opera nel suo complesso.
Con la conversione in legge del decreto del "fare", dunque, è stata riscritta in modo sostanziale la disciplina sulla
gestione delle terre e rocce da scavo attraverso l'introduzione di molte semplificazioni, il ristringimento del
campo di applicazione del d.m. 161/2012 e la definitiva abrogazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006.
Federico Vanetti
Partner dello Studio Legale Internazionale DLA Piper, è avvocato amministrativista specializzato in tematiche ambientali e di sviluppo del territorio. Già autore di pubblicazioni in
tema di bonifiche, rifiuti, valutazioni ambientali e riqualificazione di aree dismesse, Federico Vanetti è membro del Direttivo di Audis e partecipa in qualità di relatore a convegni,
incontri e seminari (tra cui Remtech, Ecomondo). Insieme ad Annalisa Gussoni è autore del volume "La gestione delle terre e rocce da scavo" appena pubblicato da Wolters Kluwer
Italia.
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