Corso di Diritto Ecclesiastico
Erasmus – Dott.ssa Federica Botti
L’articolo 20 della
Costituzione
A.A. 2010/2011
Art. 20 Cost.
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività. (Riprodotto nel testo dell’art.
7 del Concordato del 1984)
Art. 20 Cost.
• Necessità di impedire l’adozione di provvedimenti
sfavorevoli per gli enti ecclesiastici.
Lo Stato non può più sopprimere unilateralmente gli Enti
eccl. come invece era successo in passato
(V.: leggi Siccardi - le leggi n. 1013 del 9 aprile 1850 e n.
1037 del 5 giugno 1850 dell'allora Regno di Sardegna,
che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero
cattolico. Furono seguite dalla legge Rattazzi n. 878 del
29 maggio 1855 e dalle cosiddette leggi eversive L. n.
3036 del 7 luglio 1866 e n. 3848 del 15 agosto 1867)
Leggi Eversive
• Con l'avvento del Regno d'Italia – 1861il Governo rivendicò la competenza in
materia di interventi di carattere sociale
dello Stato a favore dei cittadini,
ssottraendo tale compito alla Chiesa e
annettendosi i patrimoni degli Enti
ecclesiastici tramite le cosiddette Leggi
eversive.
Leggi Eversive
• La Legge 7 luglio 1866 di soppressione degli
Ordini e delle Corporazioni religiose
• La legge 15 agosto 1867 per la liquidazione
dell'Asse ecclesiastico
Le leggi eversive facevano parte di una politica
apertamente anticlericale, già delineata con le
leggi Siccardi. L'eversione causò un dissidio
politico con la Santa Sede, che sarà ricomposto
solo con la firma dei Patti Lateranensi nel 1929.
Leggi eversive
• Lo Stato soppresse tutti gli enti secolari ritenuti
superflui per la vita religiosa del Paese ed
estinse gli Ordini religiosi della Chiesa cattolica
ritenuti di vita contemplativa (es.: benedettini,
ordini di clausura). Progressivamente soppresse
anche gli altri (francescani, domenicani, gesuiti).
• Furono preservati invece gli Enti con cura
d’anime perché considerati di utilità sociale.
Leggi eversive
Lo Stato poteva:
- Trasformare la ragione sociale degli Enti
ecclesiastici
- Disporre la conversione del patrimonio
immobiliare
- Imporre tributi speciali per contrastare la c.d.
Manomorta ecclesiastica
La manomorta
ecclesiastica
• Consisteva in una condizione giuridica di
privilegio concernente l'insieme dei beni (in
genere immobili) appartenenti ad un Ente
ecclesiastico i quali, non potendo essere
trasmessi per successione ereditaria mortis
causa a terzi, stante la continuità temporale del
soggetto giuridico ecclesiastico per secoli o
addirittura millenni, non potevano altresì essere
assoggettati alle imposte di successione dello
Stato in cui si trovavano.
Art. 20 Cost.
Lo Stato può emanare misure che
impediscono l’accumulo delle proprietà in
capo agli Enti, ma SOLO se sono norme
GENERALI che riguardano TUTTI gli Enti
Morali e non solo quelli ecclesiastici
Art. 20 Cost.: funzioni
• Garantisce i singoli e le Confessioni religiose di
costituire Enti diversi da quelli di Diritto Comune
• Norma di chiusura: completa la tutela
costituzionale del fenomeno religioso nel caso di
una interpretazione restrittiva degli artt. 3, 7, 8,
19 Cost.
Art. 20 Cost.: funzioni
• Garantisce il pluralismo religioso poiché si
rivolge a TUTTI gli Enti,
indipendentemente dalla confessione di
appartenenza
• Estende agli Enti delle Confessioni
religiose diverse dalla cattolica le garanzie
previste per gli Enti cattolici.
Art. 20 Cost.: finalità
• Ogni discriminazione degli Enti religiosi è
illegittima, sia rispetto agli Enti di diritto
comune, sia rispetto ad enti della stessa
categoria.
• Ogni disciplina di favore è legittima. È
ammessa una tutela di favore degli interessi
religiosi e di culto nel quadro della promozione e
dello sviluppo della persona umana.
Art. 20 Cost.: pluralismo aperto
• Rientra nella più ampia tutela del
sentimento religioso, la tutela dei nuovi
gruppi, movimenti, associazioni aventi
finalità di religione e di culto non
ricompresi nella disciplina di cui agli artt. 7
e 8 Cost., perché non organizzati o
collegati a qualche confessione religiosa.
Art. 20 Cost.: i soggetti
destinatari
• Associazioni o Istituzioni di carattere
ecclesiastico aventi finalità di religione e di
culto.
• Enti ecclesiastici: non sono solo quelli cattolici,
ma ogni Ente esponenziale di una chiesa
cristiana. Le chiese non cristiane usano la
denominazione di Ente confessionale
(Comunità Ebraica, Buddisti, Testimoni di
Geova).
La disciplina degli Enti
• La disciplina degli Enti è di competenza
dello Stato, anche se gli Statuti (art.8,
2°c.Cost) delle Confessioni religiose
contengono previsioni diverse.
L’amministrazione degli Enti
• Viene Abrogata con effetto retroattivo ogni norma che
prevedeva l’autorizzazione governativa per gli acquisti
e per le alienazioni di immobili da parte di persone
giuridiche, associazioni, fondazioni.
• Il Codice dei beni culturali e paesaggistici prevede
l’autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per
l’alienazione di tali beni appartenenti, tra le altre, anche
per persone giuridiche private senza fine di lucro (tra cui
gli Enti ecclesiastici).
• No contrasto art. 20 Cost.
L’amministrazione degli Enti
Con il Concordato del 1984 è venuto meno il
controllo governativo sugli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione degli Enti cattolici
che ricevevano il supplemento di congrua
(diocesi e parrocchie)
La gestione degli Enti delle Confessioni religiose
non subisce ingerenze da parte dello Stato.
La legge sui culti ammessi del 1929 è comunque
discriminatoria poiché prevede la vigilanza e la
tutela governativa del Ministero degli Interni.
Grazie
Dott.ssa Federica Botti
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