Traduzione esterna
PARLAMENTO EUROPEO
2004
«««
«
«
«
«
«
«
«««
2009
Commissione per le petizioni
28.03.2006
COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Petizione 823/2004, presentata da Trevor Evans, cittadino britannico, sul suo diritto di
voto alle elezioni del Parlamento europeo in Germania
1.
Sintesi della petizione
Il firmatario riferisce che un opuscolo ufficiale a cura del governo tedesco del marzo 2004
sulle elezioni del Parlamento europeo recita che "ogni cittadino dell'Unione europea residente
in Germania può votare a condizione che, il giorno delle elezioni, non abbia perso il diritto di
voto in Germania o in un altro Stato membro dell'Unione". Inoltre, fa riferimento al modulo di
registrazione elettorale esistente in Germania, in base al quale la persona che desidera essere
iscritta nelle liste elettorali è tenuta a dichiarare di non essere stata privata del diritto di voto
nel proprio paese d'origine. Il firmatario afferma di non poter essere iscritto nelle liste
elettorali nel Regno Unito giacché vive all'estero da più di trent'anni. Pertanto si considera
interdetto dal diritto di voto in Germania.
2.
Ricevibilità
Dichiarata ricevibile l'11 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
3.
Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2005
"Il sig. Trevor Evans, cittadino britannico, risiede e lavora in Germania da trent'anni. Egli fa
riferimento alla comunicazione della Commissione relativa alla sua petizione 18/2003, nella
quale egli denunciava il fatto che la legislazione britannica non garantisce il diritto di voto alle
elezioni per il Parlamento europeo ai cittadini britannici residenti da oltre 15 anni al di fuori
del Regno Unito. Egli ha inoltre spiegato che, ai sensi dell'ordinamento tedesco, è stato
interdetto dal diritto di voto in Germania nell'ambito delle elezioni per il Parlamento europeo.
Nella petizione 823/2004, il firmatario sostiene che l'opuscolo ufficiale a cura del governo
tedesco del marzo 2004 sulle elezioni del Parlamento europeo recita che 'ogni cittadino
CM\612181IT.doc
IT
PE 362.448/riv.
IT
dell'Unione europea residente in Germania può votare a condizione che, il giorno delle
elezioni, non abbia perso il diritto di voto in Germania o in un altro Stato membro
dell'Unione'. Inoltre, egli sostiene che, secondo quanto previsto dal modulo di registrazione
elettorale, la persona che desidera essere iscritta nelle liste elettorali è tenuta a dichiarare di
non essere interdetta dal diritto di voto nel proprio paese d'origine.
I cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro hanno diritto di voto e
di eleggibilità, in tale paese, nell'ambito delle elezioni per il Parlamento europeo, ai sensi
della direttiva del Consiglio 93/109/CE1.
L'articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva stabilisce che le disposizioni della direttiva fanno
salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei
propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale, nell'ambito delle elezioni del
Parlamento europeo.
Nessuna disposizione del diritto comunitario impedisce agli Stati membri di non garantire il
diritto di voto ai propri cittadini che risiedono al di fuori del territorio della loro madrepatria.
Il diritto di voto degli elettori dell'Unione nello Stato membro di residenza può, entro il campo
di applicazione personale della direttiva, essere limitato se essi sono decaduti dal diritto di
voto per le elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro d'origine per effetto di una
decisione individuale in materia civile o penale, come sancito dall'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva.
Il firmatario non è decaduto dal suo diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nel
Regno Unito per effetto di una sentenza civile o penale individuale, bensì ex lege, ovvero in
forza a un provvedimento legislativo nazionale.
Il suo diritto di voto in Germania non deve essere influenzato dal fatto che, nel frattempo, egli
è decaduto da tale diritto nel suo paese d'origine per effetto di una legge nazionale.
Ciononostante, il firmatario afferma di non poter votare alle elezioni per il Parlamento
europeo in Germania.
Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione invierà una lettera alle
autorità tedesche, chiedendo loro di esprimersi in merito ad una possibile violazione del
diritto comunitario durante le ultime elezioni del Parlamento europeo in Germania."
4.
Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006
"Come spiegato dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo in merito
alla petizione, le domande sollevate sono state portate all'attenzione della rappresentanza
permanente della Germania.
La rappresentanza permanente della Germania ha replicato con lettera del 4 ottobre 2005,
1
GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
PE 362.448/riv.
IT
2/3
CM\612181IT.doc
fornendo la propria interpretazione della legislazione tedesca sulle elezioni del Parlamento
europeo.
L'articolo 6 bis, paragrafo 2 della Europawahlgesetz sancisce chiaramente che gli elettori
comunitari non sono ammessi a partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo in
Germania qualora il loro diritto di voto nello Stato membro d'origine sia decaduto, per effetto
di una decisione individuale in materia civile o penale, come sancito dall'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 93/109/CE.
L'articolo 17 bis, paragrafi 4, 2 e 5 dell'Europawahlordnung – regolamento applicativo della
Europawahlgesetz – stabilisce che gli elettori comunitari non hanno diritto a partecipare alle
elezioni in Germania se il loro diritto di voto alle elezioni nei loro Stati membri d'origine è
decaduto. Tuttavia, tale disposizione deve essere letta congiuntamente alla normativa che
attua.
Il modulo di registrazione alle liste degli aventi diritto al voto include una dichiarazione
attestante che l'elettore non è stato interdetto da tale diritto nello Stato membro d'origine. La
nota 11 dell'allegato a tale modulo precisa, chiaramente e giustamente, che ciò si applica solo
qualora il diritto di voto dell'elettore sia decaduto per effetto di una decisione individuale in
materia civile o penale.
È stato chiesto alle autorità elettorali tedesche di interpretare la legislazione conformemente al
diritto comunitario.
Il firmatario avrebbe diritto a votare alle elezioni per il Parlamento europeo in Germania
malgrado la dicitura, piuttosto telegrafica, dell'opuscolo ufficiale diffuso dal governo tedesco
nel marzo 2004.
Alla luce delle informazioni fornite dalla rappresentanza permanente tedesca, la Commissione
propone di archiviare la petizione, poiché non ravvisa alcuna violazione del diritto
comunitario in merito alle elezioni per il Parlamento europeo in Germania."
CM\612181IT.doc
3/3
PE 362.448/riv.
IT
Scarica

opuscolo