A cura dell’Associazione di Promozione Sociale
“LE ROSE DI ATACAMA”
IL PROGETTO
LE POLITICHE DELLA REGIONE BASILICATA NEL SETTORE
DELL’ACCOGLIENZA E DELL’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI
Nel corso degli ultimi anni la Regione Basilicata ha promosso importanti iniziative attraverso diversi strumenti normativi e finanziari:
• Legge regionale n.21/1996 “Interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata ed istituzione della Commissione
Regionale dell’immigrazione”; la Regione elabora ed attua specifici
programmi finalizzati a migliorare l’integrazione sociale degli immigrati presenti sul territorio regionale;
I programmi hanno finanziato attività rientranti in tre tipologie di
progetti:
- sportelli informativi per immigrati e centri di accoglienza;
- progetti e azioni di integrazione, socializzazione e solidarietà sociale;
- progetti innovativi.
• Fondo regionale per le politiche sociali previsto dalla legge
328/2000 e altri fondi ministeriali destinati alla specifica tematica
dell’immigrazione; la Regione finanzia progetti specifici nel settore
culturale, dell’accoglienza e della ricerca. Si tratta di progetti specifici
non rientranti nei programmi previsti dalla legge 21/1996 e realizzati
sulla base di specifiche esigenze rilevate e/o pervenute presso l’ente
regionale;
• La Regione approva i “Programmi di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi extracomunitari”
realizzati dalle Aziende Sanitarie Locali, l’Azienda Ospedaliera San
Carlo di Potenza e dal C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ);
• FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi).
Far&Network
Fight Against Racism & Network (Lotta contro il razzismo & Network) ha come propria
missione quella di sensibilizzare, informare e formare i cittadini, le associazioni e le scuole perché l’intolleranza non possa trovarvi cittadinanza. Il progetto si pone come obiettivo
generale la promozione di una serie di interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione nel pubblico, nel terzo settore e nelle scuole al fine di impedire e contrastare il
generarsi o il perdurare di comportamenti discriminatori che incidono negativamente sul
patrimonio culturale. Il progetto mira ad accrescere l’attenzione e approfondire la conoscenza sui temi dell’integrazione e della coesione sociale per creare una società capace
di vivere la complessità multietnica, multirazziale e multiculturale come occasione di ricchezza e di stimolo allo sviluppo.
Partendo da queste considerazioni, il progetto “Far&Network” si pone come obiettivi specifici:
• Creare una società capace di vivere la complessità multietnica, multirazziale e multiculturale come occasione di ricchezza e di stimolo allo sviluppo;
• Infondere l’idea che la diversità non equivale ad esclusione dalla partecipazione attiva
alla vita sociale e civile, ma comporta lo stesso uguaglianza nei diritti e doveri e l’obbligo di rispetto reciproco a prescindere dall’essere immigrati o autoctoni;
• Promuovere, coordinare e supportare la Rete dell’ambito territoriale d’intervento
(Potenza e Matera) con lo scopo di favorire sinergie e collaborazioni operative tra istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito in un’ottica aperta al
confronto nazionale ed europeo;
• Creare un Comitato di Immigrati che avrà un ruolo attivo nella Rete e che si propone
di essere una forma di collegamento tra associazioni, organizzazioni, attivisti, gruppi o
singoli che esprimono lo sforzo di autorganizzazione per l’affermazione dei diritti, della
dignità e della libertà dei cittadini immigrati in Italia;
• Costituire l’ Osservatorio/Centro Regionale e l’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione seguendo le linee guida dell’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali;
• Promuovere, coordinare e supportare la Rete dell’ambito territoriale (Potenza e Matera) con lo scopo di favorire la collaborazione tra istituzione, associazioni e organizzazioni, già impegnate in tale ambito, in un’ottica aperta al confronto nazionale ed europeo;
• Realizzare un percorso di formazione rivolto ai soggetti istituzionali che costituiscono
la rete territoriale e che si occupano di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime
di discriminazione;
• Promuovere il principio della parità di trattamento indipendentemente dalla razza, dal
genere, dall’origine etnica, dalla religione, dalle differenze culturali, attraverso azioni di
sensibilizzazione e percorsi interculturali nelle scuole aderenti al progetto;
• Costruire l’Osservatorio/Centro Regionale e l’antenna territoriale anti-discriminazione
per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni.
SOGGETTI COINVOLTI: Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona - Capofila, Province di Matera e Potenza, Associazione di Promozione Sociale “Le Rose di
Atacama” - Partners.
DESTINATARI
I destinatari diretti sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale e iscritti negli uffici anagrafici e nei Centri per l’impiego delle due Province di
Potenza e Matera, gli operatori pubblici e del terzo settore che direttamente o indirettamente operano sui temi dell’immigrazione, dell’ integrazione, delle pari opportunità e
dell’antidiscriminazione e che a vario titolo si interfacciano con cittadini stranieri residenti sul territorio nonché 200 studenti dell’ Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco
Saverio Nitti” (Sedi associate: Istituto Tecnico Statale Economico “Francesco Saverio
Nitti” – “G. Falcone”, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e turistici “G. Racioppi”) di Potenza e l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Isabella Morra” di Matera.
ATTIVITÀ NELLE SCUOLE
• Programmazione e realizzazione di interventi multietnici presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Francesco Saverio Nitti” di Potenza e l’Istituto professionale per i Servizi
Sociali “Isabella Morra” di Matera.
• Realizzazione di prodotti, espressione delle attività svolte dagli studenti delle scuole
coinvolte, che verranno presentati in un evento finale (cartelloni pubblicitari con articoli
di giornali locali con chiari pregiudizi razzisti, per mostrare come è più semplice porre
l’accento sulla nazionalità piuttosto che sulle qualità di una persona, e/o mostra interattiva con filmati, foto, racconti).
Pagina Facebook: Far&network FEI 2012 AZ 7 REG PROG 104436
IL RAZZISMO NELLA STORIA
Fin dall’antichità molti popoli o gruppi sociali tesero a chiudersi agli
altri, escludendo o discriminando i diversi, con un atteggiamento
che si può definire xenofobo o etnocentrico più che razzista in senso
proprio, per la mancanza di un esplicito riferimento a una superiorità
biologica: i fondamenti della propria presunta superiorità erano linguistici, culturali, religiosi. Greci e romani definivano ‘barbari’ i popoli che
non parlavano la loro lingua (bar-bar indicava onomatopeicamente il
loro balbettio incomprensibile); l’Europa cristiana perseguitò e ghettizzò per secoli gli ebrei, accusati dell’uccisione di Cristo. I Greci non
rappresentavano la specie umana come divisa in razze, ma divisa in
popoli. I Romani ebbero la tendenza a concedere progressivamente il
diritto di cittadinanza a tutti i popoli sottomessi. Nel 212 d.C. L’imperatore Caracalla con un editto dichiarò tutti i sudditi dell’impero cittadini
con parità di diritti e di doveri. Una prima forma di razzismo biologico
si presentò dopo la scoperta dell’America, per giustificare lo sfruttamento schiavistico di indios e africani deportati: nel 16° sec. J. Ginés
de Sepúlveda sosteneva l’inferiorità degli indios rispetto ai conquistadores e la necessità della conquista per portare l’evangelizzazione
nelle Americhe. Sepúlveda definiva i nativi americani come uomini
humuncoli, cioè esseri simili all’uomo, ma in realtà inferiori rispetto
alla razza umana. Nei suoi scritti si può appurare come elogi i conquistadores che, secondo lo scrittore, portarono la civiltà e il Vangelo a
questi popoli dalla quale sono distanti quasi quanto gli uomini dalle
bestie. In uno scritto del 1547 La scoperta dei selvaggi, descrive
i selvaggi come popoli non del tutto privi di umanità, infatti tende a
precisare che possedevano un minimo di istruzione anche se allo
stato primitivo. Sepúlveda giustificava la guerra contro i nativi come
un’opera propedeutica alla successiva evangelizzazione. Egli vide nei
conquistadores degli angeli punitivi che sottomettevano gli “infedeli” per poi guidarli
sulla retta via, ovvero quella della cristianità. Nel Medioevo i cattolici europei si consideravano superiori a tutte le altre popolazioni del mondo non solo per motivi culturali
ma anche e soprattutto per motivi religiosi: di qui il disprezzo e le persecuzioni di ebrei,
musulmani, eretici, pagani (incluse le guerre all’interno dello stesso cristianesimo, fra
cattolici e ortodossi, fra cattolici e protestanti).
Nel XVIII sec. si formò una vera e propria ideologia razzista. Essa partiva dalla differenza dei tratti somatici e del colore della pelle per affermare una differenza di carattere
biologico ereditario e quindi una inferiorità intellettuale e morale, oltre che genetica.
Nel XIX sec. si passa a interpretare la storia come una competizione tra razze forti e
razze deboli. La decadenza delle grandi civiltà viene spiegata con l’incrocio delle razze
che impoverirebbe la purezza del sangue.
Le prime teorie razziste, basate sulla superiorità biologica e culturale di una razza sull’altra, comparsero e si svilupparono nel ‘500, col sorgere dei grandi imperi coloniali;
cioè quando spagnoli e portoghesi iniziarono il traffico degli schiavi africani da utilizzare
nelle miniere e nelle piantagioni americane di cotone.
La teoria dell’inferiorità razziale era stata creata per giustificare lo sfruttamento dei neri
da parte dei bianchi. Fu solo nell’Ottocento che gli schiavisti cominciarono a perdere le
loro battaglie: in Inghilterra la schiavitù venne abolita nel 1808, in Francia nel 1848, in
Olanda nel 1863. Lo schiavismo aveva trovato i suoi più accaniti sostenitori tra gli aristocratici possidenti del sud degli Stati Uniti. Qui la schiavitù venne abolita da Abramo
Lincoln nel 1861.
La prima teoria ‘scientifica’ della differenziazione biologica dell’umanità in razze fu la
classificazione in base al colore della pelle operata da C. Linneo nel 1735. Il testo che
diede un impulso decisivo alla diffusione delle idee razziste fu il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane (1853-55) del conte J.-A. de Gobineau. Successivamente
l’inglese H.S. Chamberlain, forte ammiratore dei tedeschi, riprese le teorie di de Go-
bineau, sostenendo che ogni uomo, solo per il fatto di appartenere a una certa razza,
possiede delle qualità destinate a realizzare determinati fini. Per quanto riguarda i tedeschi il loro fine particolare è il dominio del mondo. Con Chamberlain nasce anche
la giustificazione teorica dell’antisemitismo e la valorizzazione del concetto di “razza
ariana”. Per H.S. Chamberlain (I fondamenti del 19° secolo, 1900) la storia era un’eterna
lotta tra ariani, razza spiritualmente nobile, ed ebrei, ignobili e meschini.
L’antiebraismo religioso si era trasformato in antisemitismo razzista, diffuso in gran
parte d’Europa, dalla Russia dei pogrom alla Francia dell’affaire Dreyfus. Tutte le sue
idee vennero accettate dal nazismo. Hitler, nel libro Mein Kampf, affermò che l’incrocio
delle razze determina il decadimento fisico e spirituale della razza superiore.
E’ inutile ricercare -diceva Hitler - quale sia la razza originaria portatrice della cultura
umana: ciò che conta sono i risultati attuali, nel senso che la razza superiore è quella
che riesce a dimostrare d’essere la più forte e la migliore in ogni campo. E quella tedesca coincide con la razza ariana.
Anche l’evoluzionismo di C. Darwin fu strumentalizzato per cercare di avvalorare le
tesi razziste sostenendo che il dominio imperialistico sul mondo dimostrerebbe la superiorità biologica della razza bianca, più adatta ad affrontare la lotta per la vita e la
selezione naturale. Inoltre, furono condotte misurazioni antropometriche che avrebbero
dovuto rivelare la maggior intelligenza, vitalità e moralità della razza bianca e furono
avanzate teorie eugenetiche che invitavano a preservare i caratteri migliori della razza
impedendo il meticciato e la riproduzione degli individui peggiori.
Negli Stati Uniti, nonostante l’abolizione della schiavitù (1865), i neri continuarono a
essere discriminati, nonché perseguitati dal terrorismo del Ku-Klux-Klan, fino al 1964,
quando un’ondata di manifestazioni antirazziste ottenne il divieto di ogni legge discriminatoria. Ciononostante l’emarginazione sociale, dei neri come degli ispanici, non è
ancora del tutto scomparsa.
L’espressione più tragica del razzismo si ebbe nella Germania nazista (1933-45). A. Hitler, che con A. Rosenberg (Il mito del 20° secolo, 1930) riprese le idee di Chamberlain,
cercò di realizzare la supremazia della razza ariana riducendo in schiavitù gli slavi ed
eliminando gli ebrei, considerati “subumani”. La “soluzione finale”, decisa durante la
Seconda guerra mondiale, portò allo sterminio nei Lager di 6 milioni di ebrei. Anche
l’Italia fascista adottò leggi razziali (1938) e contribuì alla deportazione nei Lager degli
ebrei italiani. Il nazismo praticò anche l’eugenetica; in particolare essa era mirata a
quanti furono identificati come “vite di nessun valore” (in Tedesco: Lebenunwertes Le-
ben): deviati, “degenerati”, dissidenti, ritardati e persone con difficoltà di apprendimento, persone sterili, omosessuali, persone pigre, malati mentali, ebrei, deboli, zingari
ecc. A questi avrebbe dovuto essere impedito di riprodursi, in modo da non diffondere i
propri geni all’interno della popolazione. Oltre 400.000 persone subirono la sterilizzazione coatta, e 70.000 furono uccise nel corso dell’Aktion T4.
Il Razzismo scientifico, espressione utilizzata per indicare una particolare forma storica di razzismo organizzato, fondata a partire dal XIX secolo in Europa e nelle Americhe,
nato in ambito universitario tra le scienze naturali e sociali dell’epoca, prendendo inizio
dalla biologia, dall’antropologia, dalla genetica, dalla medicina, dalla criminologia e
dalla sociologia, rifacendosi alla teoria evoluzionista di Charles Darwin, venne rifiutato politicamente e scientificamente solo dopo la fine della seconda guerra mondiale,
quando con la pubblicazione della «Dichiarazione sulla razza» nel 1950 l’UNESCO
decretò in modo ufficiale la non esistenza della razze umane e incoraggiò i numerosi
biologi a ricordare costantemente l’assenza di validità scientifica della nozione di “razze
umane”.
Anche il razzismo come elemento della politica di governo cadde largamente in discredito dopo la seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, la decolonizzazione liberò molti
popoli dall’oppressione coloniale, ma non impedì l’affermazione di regimi segregazionisti, come l’apartheid in Sudafrica, dove il razzismo fu sancito e applicato ufficialmente.
La minoranza bianca costrinse la maggioranza nera a vivere segregata nei bantustan.
La condanna dell’ONU e dell’opinione pubblica mondiale e le battaglie dell’African National Congress di N. Mandela portarono all’abolizione dell’apartheid (1990), ma nel
mondo continuano a verificarsi situazioni di discriminazione o emarginazione, come
quelle degli aborigeni in Oceania o degli indios nel Chiapas messicano. In Europa e in
Italia rigurgiti di razzismo si sono ripresentati a fine secolo con le massicce immigrazioni dai paesi più poveri, nonostante gli immigrati costituiscano una risorsa preziosa per
il Vecchio Continente. Ha provocato orrore la ripresa negli anni Novanta di pratiche di
pulizia etnica, che si speravano scomparse con la fine del nazismo, nella ex Iugoslavia
che hanno coinvolto serbi, croati e albanesi del Kosovo. Massacri provocati da conflitti
etnici si sono verificati anche in altri continenti, come tra gli hutu e i tutsi in Ruanda
(1994). Non si possiedono statistiche attendibili circa la capacità di penetrazione degli
atteggiamenti razzisti. Là dove il razzismo aveva trovato un terreno fertile nei secc. XIX
e XX, tali atteggiamenti sembravano più diffusi.
Tuttavia in Francia, che pure non aveva in passato favorito i movimenti razzisti, il razzismo è affiorato dopo la guerra. La Germania - la nazione che ha portato il razzismo al
suo trionfo - non ha visto il suo risveglio, sebbene molti dei vecchi atteggiamenti razzisti
continuino a sussistere, in attesa forse di un’epoca di crisi per riemergere. L’Europa
orientale, essendo diventata comunista, ha represso gli atteggiamenti razzisti (che, peraltro, con molta probabilità sopravvivono). Anche l’Italia, che non ha avuto, in passato,
una vera e propria tradizione razzista, è rimasta relativamente immune dal razzismo
dopo la seconda guerra mondiale. Gli atteggiamenti razzisti si sono rivelati più pronunciati in quei paesi che, dopo la guerra, hanno avuto problemi con le minoranze.
Negli Stati Uniti il razzismo - ridotto in gran parte dell’Europa a un’esistenza sotterranea - ha determinato, seppure a livello subconscio, l’atteggiamento di larghi strati
della popolazione sia al Nord che al Sud. La Gran Bretagna, che non aveva una radicata tradizione razzista, ha conosciuto un’ondata di razzismo in seguito all’immigrazione
dall’India occidentale e dal Pakistan. Questo tipo di razzismo trova le sue radici nei
problemi sociali associati alla concorrenza per l’occupazione, gli alloggi e lo status sociale. Cionondimeno, è in genere considerato sconveniente esprimere pubblicamente
opinioni razziste.
Grazie ai più recenti studi di genetica, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, la
biologia considera ormai assodato il fatto che le differenze tra le razze sono minime,
e che esse costituiscano un solo insieme omogeneo e che due gruppi etnici qualsiasi,
il cui aspetto sia stato modificato dall’adattamento ad ambienti esterni diversi, possano essere apparentemente molto diversi, ma, in realtà, assai vicini dal punto di vista
genetico. Al contrario, popolazioni che condividono un aspetto simile possono essere
geneticamente più distanti rispetto a popolazioni di “razze” diverse. Il termine razza non
è in ogni modo utilizzato in biologia per la classificazione tassonomica ma solo in zootecnia e viene applicato solamente agli animali domesticati. Nonostante il capolinea del
razzismo scientifico, rigettato come pseudoscienza alla fine del novecento, al razzismo
si sono aggiunti fenomeni di xenofobia, avversione e intolleranza contro diverse etnie,
popoli e culture religiose, nonché intolleranze di tipo omofobo.
I DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI….
Ventisette milioni di persone vivono in schiavitù, ossia più del doppio
rispetto a quando il commercio degli schiavi era al massimo livello.
E oltre un miliardo di adulti non sa leggere.
Con una tale quantità di persone ignara dei propri diritti più fondamentali, chi si assicurerà che i diritti umani vengano promossi,
protetti e resi una realtà?
Per rispondere a questa domanda, possiamo ispirarci a coloro che
fecero la differenza e aiutarono a creare i diritti umani di cui oggi
godiamo. Questi uomini si batterono per i diritti umani, perché si
rendevano conto che in loro assenza, non si sarebbero mai ottenuti
pace e progresso. Ognuno di loro, in modo significativo, ha cambiato
il mondo.
MAHATMA GANDHI (1869-1948)
Mohandas Karamchand Gandhi viene
ampiamente riconosciuto come uno dei
maggiori leader politici e spirituali del
ventesimo secolo. Onorato in India come
il padre della nazione, fu pioniere e praticante del principio del Satyagraha, ossia
la resistenza alla tirannia tramite la disobbedienza civile non violenta delle masse.
Mentre guidava campagne a livello nazionale per ridurre la povertà, garantire maggiori diritti alle donne, costruire l’armonia
tra le religioni e le razze ed eliminare le
ingiustizie del sistema delle caste, Gandhi
applicò al sommo livello i principi della
disobbedienza civile non violenta al fine
di liberare l’India dalla dominazione
straniera. Fu spesso incarcerato per le sue
azioni, a volte per anni, ma ottenne il suo
scopo nel 1947, quando l’India conquistò
l’indipendenza dalla Gran Bretagna. A
causa della sua levatura, ci si riferì a lui
col nome di Mahatma, che significa “grande anima”. Mahatma Gandhi, ha descritto
la non violenza come “la più grande forza
a disposizione dell’umanità. È più potente
della più potente arma di distruzione che
sia mai stata concepita dall’ingegnosità
dell’uomo.” Da Martin Luther King Jr. a
Nelson Mandela, hanno riconosciuto in
Gandhi la fonte d’ispirazione delle loro
battaglie per ottenere uguali diritti per la
loro gente.
MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968)
Martin Luther King Jr. fu uno dei più noti
promotori del cambiamento sociale tramite la non violenza del XX secolo. Nacque ad Atlanta, in Georgia, e la sua eccezionale oratoria e coraggio personale,
attrassero l’attenzione di tutta la nazione
per la prima volta nel 1955, quando lui
ed altri attivisti per i diritti civili furono
arrestati per aver guidato il boicottaggio
della compagnia dei trasporti pubblici
di Montgomery, in Alabama, la quale
aveva preteso che le persone di colore
lasciassero il posto ai bianchi e stessero
o sedessero nella parte posteriore degli
autobus. Per tutti i dieci anni successivi,
Martin Luther King Jr. scrisse, tenne discorsi e organizzò proteste e dimostrazioni di massa non violente per attirare
l’attenzione del pubblico sulla discriminazione razziale, e per richiedere una
legislazione sui diritti civili che proteggesse i diritti degli afroamericani.
Nel 1963, a Birmingham, in Alabama,
Martin Luther King Jr. guidò dimostrazioni di massa pacifiche che furono contrastate dalla polizia dei bianchi con cani ed
idranti, creando una polemica che finì sui
titoli in prima pagina dei giornali in tutto
il mondo. Le successive dimostrazioni di
massa di molte comunità culminarono in
una marcia che raccolse oltre 250.000
dimostranti in protesta a Washington,
dove King pronunciò il suo famoso discorso “Ho un sogno”, nel quale concepiva un mondo in cui i popoli non fossero
più divisi in base alla razza. Il movimen-
to da lui ispirato fu tanto potente, che il
Congresso promulgò la Legge sui Diritti
Civili nel 1964, lo stesso anno in cui King
ricevette il Premio Nobel per la Pace.
Riconosciuto dopo la sua morte con la
Medaglia Presidenziale per la Libertà,
Martin Luther King Jr. è un’icona del
movimento per i diritti civili. La sua vita
e le sue opere simboleggiano la ricerca
dell’uguaglianza e della non discriminazione che stanno alla base del sogno
americano, e di quello umano. Celebre
è una sua affermazione: “L’ingiustizia in
qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.”
ELEANOR ROOSEVELT (1884-1962)
In qualità di presidente e di membro con
maggiore influenza della Commissione
delle Nazioni Unite per i Diritti Umani,
Eleanor Roosevelt fu la forza motrice
della creazione, nel 1948, dello statuto
delle libertà che sarà sempre considerato
il suo retaggio: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nata a New York,
Eleanor sposò l’allora esordiente uomo
politico Franklin Delano Roosevelt nel
1905 e si immerse completamente nelle
attività di servizio pubblico. Entro il 1933,
quando giunsero alla Casa Bianca come
Presidente e First Lady, era già profondamente coinvolta in questioni riguardanti i diritti umani e la giustizia sociale.
Continuando la sua opera nell’interesse
del popolo, sostenne l’ottenimento di
pari diritti per le donne, per gli afroamericani e per i lavoratori del periodo della
Grande Depressione, portando attenzione sulle loro cause. Coraggiosamente
schietta, aiutò pubblicamente Marian
Anderson, quando nel 1939 alla cantante di colore venne negato l’accesso al
Constitution Hall di Washington a causa
della suo colore. Eleanor si assicurò che
Marian potesse invece esibirsi sui gradini del monumento Lincoln Memorial,
creando un’immagine duratura e ispiratrice in quanto a coraggio personale e
diritti umani. Nel 1946, Eleanor fu nominata delegato presso le Nazioni Unite dal
Presidente Harry Truman, che salì alla
Casa Bianca dopo la morte di Franklin
Roosevelt nel 1945. In qualità di capo
della Commissione per i Diritti Umani,
Eleanor Roosevelt svolse un ruolo molto
importante nella formulazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
che presentò all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite con le seguenti parole:
“Ci troviamo oggi alla soglia di un grande momento nell’esistenza delle Nazioni
Unite e dell’Umanità. Questa dichiarazione
potrebbe diventare la Magna Carta internazionale, per ogni uomo ed in ogni luogo”.
Chiamata dal Presidente Truman “la
First Lady del Mondo” per i conseguimenti umanitari ottenuti nell’arco di tutta
la sua vita, Eleanor Roosevelt lavorò fino
alla fine dei suoi giorni per ottenere l’accettazione e l’attuazione dei diritti contemplati nella Dichiarazione. Il retaggio
delle sue parole e delle sue opere compare nelle costituzioni di molte nazioni,
ed in un corpo di leggi internazionali in
evoluzione che ora protegge i diritti degli
uomini e delle donne in tutto il mondo.
“Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore,
poiché verrai criticato comunque. Sarai
dannato se lo fai, dannato se non lo fai.”
-Eleanor Roosevelt
CÉSAR CHÁVEZ (1927-1993)
Lavoratore americano di origine messicana, sindacalista e attivista dei diritti civili,
César Chávez creò tramite le sue azioni
delle condizioni migliori per i lavoratori
agricoli. Nato nella fattoria della sua famiglia vicino a Yuma, in Arizona, Chávez
fu testimone delle terribili condizioni sofferte dalle persone che lavoravano nella
fattoria. Queste venivano costantemente
sfruttate dai datori di lavoro, spesso non
venivano pagate e vivevano in baracche,
come scambio per la loro manodopera,
senza assistenza medica o altre strutture
fondamentali. Senza una voce unita, non
avevano mezzi per migliorare le proprie
condizioni. Chávez cambiò tutto questo
quando dedicò la sua vita alla conquista
del riconoscimento dei diritti dei lavoratori agricoli, ispirandoli e organizzandoli
nell’Associazione Nazionale dei Lavoratori Agricoli, che divenne poi il sindacato
noto come Lavoratori Agricoli Uniti.
Tramite marce, scioperi e boicottaggi, Chávez costrinse i datori di lavoro a
pagare salari adeguati e a fornire altri
benefici, e fu responsabile della prima
legge che mise in atto il Documento
dei Diritti dei lavoratori agricoli. Grazie
al suo impegno per la giustizia sociale,
e per aver dedicato tutta la sua vita al
miglioramento delle condizioni di vita del
suo prossimo, Chávez ricevette, dopo la
sua morte, la più elevata onorificenza
civile, la Medaglia Presidenziale per la
Libertà.
battaglia contro l’oppressione per raggiungere le mete che lui ed altri avevano
stabilito quasi quarant’anni prima. Nel
maggio del 1994, Mandela fu proclamato il primo presidente nero del Sudafrica
e rimase in carica fino al 1999.
NELSON MANDELA (1918-2013)
Nelson Mandela, uno dei simboli dei diritti umani più riconosciuti della nostra
epoca, è un uomo la cui dedizione alla
libertà del suo popolo è d’ispirazione
per i sostenitori dei diritti umani di tutto
il mondo. Nato a Transkei, in Sudafrica,
figlio di un capo tribù, Mandela si laureò in giurisprudenza. Nel 1944 si unì
al Congresso Nazionale Africano (African National Congress, ANC) e operò
attivamente per abolire la politica dell’apartheid stabilita dal Partito Nazionale
al potere. Processato per le sue azioni,
Mandela dichiarò: “Ho lottato contro
il dominio bianco e contro il dominio
nero. Ho coltivato l’ideale di una società democratica e libera nella quale tutti
potessero vivere uniti in armonia e con
pari opportunità. È un ideale per il quale spero di poter vivere e che spero di
ottenere. Ma se necessario, è un ideale
per il quale sono pronto a morire.” Condannato all’ergastolo, Mandela divenne
un potente simbolo di resistenza per
il nascente movimento anti-apartheid,
rifiutando ripetutamente di scendere a
compromessi con la sua posizione politica per ottenere la sua libertà. Rilasciato
infine nel febbraio del 1990, intensificò la
Guidò la transizione delle leggi elitarie
e dell’apartheid, conquistando il rispetto
internazionale grazie al suo impegno per
la riconciliazione nazionale ed internazionale. Nel 2008, in occasione del suo
90° compleanno, è stata tenuta una celebrazione internazionale in onore della
sua vita, dedicata alle sue mete di libertà
ed eguaglianza.
“Se parli ad un uomo in una lingua che
comprende, farai centro. Se gli parli nella
sua lingua, arriverai al suo cuore.” - Nelson Mandela
Questi sono solo alcune delle persone
che, tramite il pensiero e le azioni, hanno
fatto la differenza ed hanno cambiato il
nostro mondo.
UNITI CONTRO IL RAZZISMO….TUTTO CIO’
NON BASTA, SI DEVE FARE DI PIU’!
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.” - Articolo 1, Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite
I diritti umani sono diritti che appartengono a tutte le persone, senza
eccezioni; e non vengono acquisiti dalle persone in base alla cittadinanza, alla loro occupazioni o a qualsiasi altra condizione sociale.
Un principio fondamentale del diritto internazionale dei diritti umani,
consiste negli obblighi per gli Stati non solo di rispettare, ma anche di
proteggere e realizzare i diritti umani. L’obbligo del rispetto impone
allo Stato di non intraprendere delle attività che violino direttamente un particolare diritto. L’obbligo di protezione richiede agli Stati di
garantire la tutela dei diritti attraverso la legislazione, le politiche e
la buona prassi amministrativa, compresa l’adozione di strumenti per
impedire la violazione dei diritti da parte di terzi. L’obbligo di realizzare i diritti umani impone allo Stato di facilitare, fornire e promuovere
l’accesso ai diritti umani.
La Dichiarazione universale dei diritti umani, è stata nel tempo integrata e supportata da altri trattati e svariati strumenti regionali sui diritti umani di portata generale: il Patto sui diritti economici, sociali e
culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle liberta
fondamentali (CEDU) con i suoi Protocolli e la Carta sociale europea
nell’ambito del Consiglio d’Europa; la Dichiarazione americana dei
diritti e dei doveri dell’uomo, la Convenzione americana sui diritti
umani ed il suo Protocollo addizionale nell’area dei diritti economici, sociali e culturali (Protocollo di San Salvador), per il sistema
inter-americano di protezione dei diritti umani; la Carta africana sui
diritti umani e dei popoli per il sistema africano; e la Carta araba
sui diritti umani per il sistema arabo. Altri trattati sui diritti umani a
carattere particolare sviluppano ulteriormente il contesto giuridico per
il rispetto, la tutela, la promozione e la realizzazione dei diritti umani verso specifiche
categorie di persone oppure sono dedicati a specifici diritti umani, tra questi ricordiamo per esempio la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne, la Convenzione sui diritti del fanciullo e i suoi protocolli, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la Convenzione internazionale per
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione Razziale, la Convenzione contro
la tortura e altre forme di punizione o di trattamento crudele, inumano o degradante e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le
sparizioni forzate.
In osservanza degli obblighi giuridici internazionali assunti dall’Italia con la ratifica dei
principali Trattati dell’ONU in materia di diritti umani, il nostro Paese – negli anni – ha
non solo ribadito il pieno rispetto per il principio di uguaglianza e non discriminazione,
ma ha cercato di darne piena attuazione nel rispetto delle indicazioni promananti sia
dagli organi di controllo dei Trattati di cui sopra – i c.d. Treaty Bodies - sia dalle Procedure Speciali dell’ONU frutto di visite in Italia. Entrambe queste categorie di meccanismi
sono note in quanto volte a monitorare l’effettiva osservanza degli obblighi ed impegni
internazionali in materia di diritti umani, assunti dal Paese a livello internazionale.
Nell’ottica del rispetto dei diritti umani, i costruttori dell’Europa hanno lanciato il processo di edificazione europea con la fondazione del Consiglio d’Europa nel 1949, l’istituzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) nel 1950 e della
Comunità economica europea (CEE) nel 1957. Questi uomini di dialogo, che hanno
vissuto a cavallo delle due guerre mondiali e sono entrati in contatto con diverse culture
europee, risultano essere i precursori di un’Europa di pace fondata sui valori di diritti
umani, democrazia e stato di diritto.
Il Consiglio d’Europa promuove la libertà di espressione e dei media, la libertà di riunione, l’uguaglianza e la protezione delle minoranze. Ha lanciato campagne su questioni
quali la protezione dei bambini, il discorso dell’odio su Internet, e i diritti dei Rom, la minoranza più grande d’Europa. Il Consiglio d’Europa aiuta gli Stati membri a combattere
la corruzione e il terrorismo e a intraprendere le riforme giudiziarie necessarie. Il suo
gruppo di esperti di diritto costituzionale, conosciuto come la Commissione di Venezia,
offre consulenza legale ai paesi di tutto il mondo. Il Consiglio d’Europa promuove i diritti
umani attraverso le convenzioni internazionali, come la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la
Convenzione sulla criminalità informatica. Monitora il progresso degli Stati membri in
questi ambiti e presenta raccomandazioni attraverso organi di controllo specializzati
e indipendenti tra cui la Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza
(ECRI). L’ECRI è un organo indipendente di monitoraggio istituito dal Consiglio d’Europa
per la tutela dei diritti umani e specializzato nelle questioni relative al razzismo e all’intolleranza. E’ composta da membri indipendenti e imparziali, designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo,
la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza. Nell’ambito delle sue attività statutarie,
l’ECRI svolge un’attività di monitoraggio “paese per paese’’, tramite la quale analizza la
situazione in ciascuno degli Stati membri in materia di razzismo e di intolleranza e formula suggerimenti e proposte su come affrontare i problemi individuati. Il monitoraggio
“paese per paese” permette di prendere in esame allo stesso modo e su un piede di
parità tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tale monitoraggio è svolto in cicli di
5 anni, e permette di analizzare ogni anno la situazione di 9/10 paesi. I rapporti relativi
al primo ciclo sono stati completati alla fine del 1998, quelli riguardanti il secondo ciclo
alla fine del 2002 e quelli del terzo ciclo alla fine del 2007. La fase relativa al quarto
ciclo è iniziata nel gennaio 2008. I metodi di lavoro per la stesura dei rapporti prevedono
delle analisi di fonti documentarie, una visita nel paese oggetto dell’esame e un dialogo
confidenziale con le autorità nazionali. I rapporti dell’ECRI non sono frutto di indagini o
di fatti documentati da testimonianze. Si tratta di analisi basate su una vasta serie di
informazioni raccolte da varie fonti. Gli studi documentari si basano su numerose fonti
scritte nazionali e internazionali. La visita nel paese fornisce l’occasione di incontrare
direttamente gli ambienti interessati (governativi e non governativi), al fine di raccogliere informazioni dettagliate. Il dialogo confidenziale impostato con le autorità nazionali
consente alle stesse, se lo ritengono necessario, di formulare dei commenti sulla bozza
di rapporto, al fine di correggere ogni eventuale errore fattuale nel rapporto finale. A
conclusione del dialogo, le autorità nazionali possono eventualmente richiedere, che le
loro opinioni siano allegate al rapporto finale dell’ECRI.
La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa ha pubblicato in data 21 febbraio 2012 il suo nuovo rapporto relativo all’Italia. Il
Presidente ad interim dell’ECRI, ha osservato che, nonostante i progressi registrati in
alcuni campi, è ancora necessario un maggiore impegno per combattere i discorsi di
incitazione all’odio e proteggere i Rom e gli immigrati dalla violenza e dalla discriminazione.
L’effettività del principio di parità di trattamento è tra i principali obiettivi del processo
di integrazione europea, in quanto rappresenta la condizione necessaria per l’attuazione del principio di eguaglianza tra le persone senza distinzione di genere, di nascita,
di origine, di appartenenza religiosa o politica, di età o di orientamento sessuale. Nel
corso di questi ultimi anni, la legislazione europea ha ampliato ed approfondito l’area
di protezione delle discriminazioni predisponendo un sistema organico di norme volte a
riconoscere e tutelare il diritto alla parità di trattamento.
In tale contesto normativo, il Consiglio dell’Unione Europea, con la Direttiva 2000/43/CE
ha previsto per ogni stato membro l’istituzione di un organismo per l’attuazione della
parità di trattamento a cui in Italia è stata data attuazione con l’emanazione del decreto
legislativo 9 luglio 2003 che ha istituito, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, denominato UNAR ovvero Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con la
funzione di costituire un presidio di garanzia e di controllo della parità di trattamento
e dell’operatività degli strumenti di tutela per le discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica.
Per rendere rapida ed efficace la tutela contro ogni forma di discriminazione è attivo il
Contact Center dell’UNAR: 800.90.10.10, numero verde gratuito, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.
All’effettività dell’azione amministrativa dell’UNAR giova l’ampiezza dell’ambito di applicazione della normativa, in base alla quale il principio di parità di trattamento si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato della vita sociale quali l’occupazione, la protezione sociale, compresi la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria,
l’istruzione, l’accesso ai beni e ai servizi a disposizione del pubblico, tra cui gli alloggi.
Attualmente l’UNAR, in attuazione degli indirizzi e dei criteri stabiliti con Direttiva del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali delegato per le Pari Opportunità, ha ampliato
il suo raggio di azione promuovendo la parità di trattamento e garantendo la tutela contro ogni forma di discriminazione anche originata da fattori diversi dalla razza e l’etnia,
quali le convinzioni personali e religiose, l’età, la disabilità, l’orientamento sessuale e
l’identità di genere.
Ad oggi l’UNAR è la risposta italiana all’effettività della tutela antidiscriminatoria, tutela
che ogni società civile, che possa dirsi effettivamente libera e democratica, è tenuta a
garantire.
L’attività dell’UNAR consiste essenzialmente nella prevenzione dei comportamenti
discriminatori, promozione della parità di trattamento, rimozione delle condotte discriminatorie, monitoraggio e verifica dell’applicazione del principio di parità di trattamento e conseguente rendicontazione al Parlamento. Sono state aumentate le risorse a
disposizione dell’UNAR per sviluppare i contatti con le vittime di discriminazione e sono
ora oltre 450 le ONG autorizzate a rappresentare in tribunale le vittime. L’UNAR ha inoltre siglato un certo numero di accordi miranti a garantire uno stretto coordinamento tra
i vari livelli di autorità che operano nel campo della lotta contro la discriminazione. La
Camera dei Deputati, da parte sua, ha istituito nel 2009, un Osservatorio sui fenomeni
di xenofobia e razzismo, per dare un seguito alla volontà espressa da numerosi deputati di fornire il contributo della prospettiva parlamentare alla lotta contro il razzismo
e la xenofobia e di raccordarsi con le varie istituzioni già attive in questo campo. L’Osservatorio è composto pariteticamente da deputati appartenenti ai vari partiti politici.
L’UNAR ha istituito un centro per il monitoraggio dei media e ha dedicato una sezione
speciale del suo sito web per permettere l’individuazione di qualsiasi testo contenente
materiale discriminatorio e la segnalazione a chi di dovere. Numerose ONG hanno inoltre creato recentemente una rete per potere redigere rapporti regolari sul razzismo nei
media. La Federazione nazionale della stampa italiana e l’Ordine dei Giornalisti hanno
adottato un codice di condotta (la “Carta di Roma”), destinato a riportare i fatti relativi a
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti con la massima obiettività.
Le vittime di reati razzisti o di discriminazione razziale che sporgono denuncia sono
ancora poco numerose e pertanto sono raramente applicate sia le disposizioni del diritto penale contro il razzismo, che le disposizioni contro la discriminazione. L’UNAR
non è ancora autorizzato ad avviare un procedimento giudiziario e dipende sempre dal
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sembra
in aumento il discorso razzista e xenofobo in politica, che prende di mira neri, africani,
rom, romeni, richiedenti asilo e immigrati in generale; in certi casi, certe dichiarazioni
hanno provocato atti di violenza contro questi gruppi. Gli immigrati sono regolarmente
presentati come una causa di insicurezza e il discorso razzista e xenofobo rispecchia
o provoca misure e politiche discriminatorie; sono fattori che alimentano la discriminazione razziale, la xenofobia e il razzismo all’interno della popolazione e tendono a
legittimare tali fenomeni. Servizi e titoli sensazionali continuano ad apparire nei media
e numerosi siti Internet contengono messaggi di odio razziale e perfino di istigazione
alla violenza razziale.
Purtroppo anche il mondo dello sport non è estraneo ad episodi di razzismo.
Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un exhalation di incidenti razzisti negli stadi di
calcio in Italia, in particolare consistenti in aggressioni verbali contro giocatori neri. Tali
episodi hanno condotto le autorità ad adottare provvedimenti per combattere il razzismo nello sport. L’ECRI nota con interesse che le autorità italiane hanno adottato
testi legislativi volti a prevenire gli atti di violenza motivati dal razzismo nel corso di
eventi sportivi, prevedendo sanzioni più severe per tali comportamenti e istituendo un
osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Oltre alla possibilità di applicare
sanzioni penali, ove necessario, possono essere adottate delle misure amministrative,
tra cui la sospensione della partita in caso di incidenti razzisti. Sono inoltre previste
delle misure preventive, come per esempio la facoltà di vietare l’accesso agli stadi agli
spettatori violenti noti alle autorità, o quella di fare giocare una partita a porte chiuse,
in caso di rischio grave per l’ordine pubblico. Sono state ugualmente promosse delle
iniziative di sensibilizzazione, in particolare attraverso la diffusione di spot televisivi
contro il razzismo. Varie squadre di calcio stanno attivamente conducendo delle campagne contro il razzismo.
Nel suo terzo rapporto, l’ECRI aveva raccomandato alle autorità italiane di intensificare
gli sforzi compiuti per fornire agli allievi non italiani il sostegno scolastico necessario
perché possano godere veramente di pari opportunità a livello dell’insegnamento, in
particolare migliorando la qualità dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua.
Come già fatto osservare in altre parti del presente rapporto, tutti i bambini hanno diritto all’istruzione in Italia, indipendentemente dal loro status giuridico.
Sono previsti percorsi di sostegno temporanei per facilitare l’apprendimento dell’italiano da parte degli alunni che non lo padroneggiano sufficientemente. L’ECRI nota con
interesse tale misura, ricordando la sua Raccomandazione di politica generale n° 10,
che stabilisce che le politiche educative devono evitare di creare classi separate per
bambini appartenenti a gruppi minoritari; è importante che tali classi siano limitate
nel tempo, siano giustificate da criteri oggettivi e ragionevoli e siano previste unicamente nell’interesse superiore del bambino. L’ECRI sottolinea inoltre la necessità di
garantire che gli insegnanti elementari e della scuola secondaria siano formati in numero sufficiente per fornire un sostegno linguistico ai bambini. L’ECRI incoraggia le
autorità italiane a proseguire gli sforzi per garantire che nessun allievo debba trovarsi
svantaggiato nel sistema scolastico a causa dell’insufficiente padronanza della lingua
italiana e raccomanda alle autorità di ispirarsi al riguardo alla sua Raccomandazione di
politica generale n° 10. Nel suo terzo rapporto, l’ECRI aveva raccomandato alle autorità
italiane di adottare dei provvedimenti per impedire il verificarsi di stigmatizzazioni in
ambito scolastico nei confronti degli allievi che non frequentano le lezioni di religione
cattolica e di proporre loro adeguate possibilità di usufruire di corsi alternativi. In virtù
di un accordo siglato tra lo Stato e la Santa Sede nel 1984, lo Stato è tenuto a fornire un
insegnamento della religione cattolica nelle scuole, ma tale insegnamento è facoltativo
per gli allievi. Altri corsi, che non devono necessariamente essere di religione, possono
essere proposti agli allievi che non seguono le lezioni di religione, ma non sono obbligatori. A seguito di una vertenza riguardante i crediti scolastici attribuiti agli alunni che
seguono l’insegnamento della religione cattolica, il Consiglio di Stato ha stabilito che i
crediti saranno attribuiti agli alunni che frequentano l’ora di religione o l’insegnamento
alternativo, ma non agli alunni che decidono di non frequentare le lezioni alternative
all’ora di religione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non ci fosse discriminazione nei
confronti degli alunni che non frequentano l’ora di religione, poiché hanno la possibilità
di seguire un insegnamento facoltativo che può essere proposto dall’istituto scolastico.
I rappresentanti della società civile hanno tuttavia indicato all’ECRI che tale possibilità
esiste spesso soltanto in teoria: tali lezioni infatti sono rare, per mancanza di fondi.
L’ECRI sottolinea che in un contesto in cui la maggior parte degli alunni frequenta l’ora
di religione, e le lezioni alternative non sono sempre disponibili, l’assenza di un voto per
l’insegnamento della religione cattolica ha inevitabilmente una connotazione specifica
che crea una distinzione tra gli alunni che hanno riportato tale voto e quelli che non
hanno il voto in tale materia. Inoltre, il fatto di prendere in considerazione il voto di religione per la media scolastica può avere un impatto negativo importante per gli alunni
che non hanno potuto seguire un insegnamento alternativo, malgrado il loro desiderio
di avvalersi di tale possibilità, dal momento che potrebbero essere penalizzati, o perché
non avrebbero la possibilità di migliorare la loro media totale grazie all’ora facoltativa di
loro scelta, oppure perché si sentirebbero obbligati a frequentare l’ora di religione contro il loro desiderio. Ancora in ambito di educazione e sensibilizzazione l’ECRI nota che
una nuova materia scolastica, “Cittadinanza e Costituzione”, è stata introdotta nel 2009,
che copre, tra gli altri, il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione. Il Ministero
dell’Istruzione ha organizzato seminari di formazione per i docenti e il personale ausiliario delle scuole, che comprendevano temi quali l’inclusione scolastica dei bambini
rom o come promuovere l’integrazione a scuola.
Altro ambito dove frequenti sono i casi di discriminazione e razzismo è il mondo del
lavoro. Nel suo terzo rapporto, l’ECRI aveva raccomandato alle autorità italiane di
adottare ulteriori provvedimenti per ridurre le disparità tra i cittadini italiani e quelli di
cittadinanza non italiana sul mercato del lavoro e, in particolare, di vigilare affinché le
disposizioni legislative antidiscriminazione in campo occupazionale fossero adeguate e
pienamente applicate. Come nei rapporti precedenti, l’ECRI nota che il lavoro sommerso
sembra essere ancora un fenomeno comune sul mercato del lavoro italiano, soprattutto
nelle regioni meridionali e nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, del lavoro domestico
e dei servizi alla persona e del turismo. Continua a essere svolto in particolare da persone di cittadinanza non italiana, che sono pertanto maggiormente esposte ai rischi di
sfruttamento e di discriminazione che il lavoro sommerso comporta. Persistono ugualmente i pregiudizi contro gli stranieri e i lavoratori migranti, che incidono negativamente
sulle loro possibilità di accesso a un lavoro e sul loro trattamento sul posto di lavoro e
che, nelle loro peggiori manifestazioni, hanno talvolta provocato scontri violenti. I lavoratori migranti sono stati inoltre particolarmente colpiti dalla crisi economica, e hanno
in particolare subito i licenziamenti in maniera sproporzionata.
Sin dal 2004 l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)
ha cercato di sviluppare delle politiche e delle attività contro il Razzismo per l’intera
regione europea.
Nel corso di varie Conferenze internazionali ed in base alle Decisioni sia del Consiglio
Permanente che di quelle Ministeriali dell’OSCE è stato “identificato il bisogno di affrontare la violenza razzista con un’appropriata normativa in materia di crimini determinati
dall’odio razziale e da adeguate forme di sensibilizzazione ed educazione”. A tale scopo,
è essenziale che gli Stati membri dell’OSCE adottino una legislazione adeguata, unitamente a strategie e strutture ad hoc.
Nel corso delle ultime conferenze di settore, le cosidette Human Rights Dimensions
Conferences, si è intensificato e maggiormente strutturato il messaggio anti-razzista,
invitando i leaders politici e le strutture governative a pronunciarsi contro tutte le forme
di violenza motivate dall’odio razziale. In occasione di tavole rotonde specifiche, l’OSCE
ha presentato molteplici raccomandazioni volte soprattutto a sviluppare un approccio
incentrato sulla condizione della vittima (vittimo-centrico), vero focus di qualsiasi azione sistemica efficace. Con riguardo all’Italia, il focus afferisce all’uso politico del discorso razzista ed al razzismo nello sport, due questioni per le quali l’OSCE ha più volte
richiesto alle Autorità italiane di intervenire con modifiche del dettato normativo e con
adeguate misure di monitoraggio.
IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO IN
MATERIA DI DISCRIMINAZIONE…..
DALLA COSTITUZIONE AI GIORNI NOSTRI
a) Il principio costituzionale di eguaglianza
La solenne proclamazione del principio di eguaglianza di tutti gli individui, già contenuta nelle dichiarazioni dei diritti del Settecento, trova il
suo formale e compiuto riconoscimento, in seno alle società occidentali, nelle carte costituzionali del secondo Novecento.
A seguito della seconda guerra mondiale, invero, dopo che le più
efferate barbarie contro la libertà e dignità della persona sono state
consumate, l’idea sublime dei diritti fondamentali ed inalienabili della
persona si afferma con vigore, inducendo il legislatore costituente ad
elaborare valide garanzie a presidio di quei diritti, affinché gli stessi non restino solo l’espressione di nobili principi, bensì il paradigma
fondante degli ordinamenti giuridici delle moderne società democratiche.
Così, la Carta costituzionale dell’Italia repubblicana e democratica
del 1948, all’art.2 sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”, riconoscendo pertanto l’assoluto valore della persona umana e l’intangibilità dei propri diritti.
La stessa Carta, all’art. 3 dispone che “Tutti i cittadini hanno pari
dignità e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,
razza, religione, lingua. E’ compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione economica e sociale del paese”.
Per tale via, quindi, il costituente ha positivizzato in maniera inequivoca il principio di eguaglianza e non discriminazione che costituisce il
parametro fondamentale nell’interpretazione dell’intera normativa in
tema di tutela dei diritti inviolabili dell’individuo. Particolare rilievo assume, peraltro,
la circostanza per cui il costituente abbia previsto l’intervento dello Stato nel rimuovere tutte quelle situazioni e comportamenti di fatto lesivi della pari dignità e del pieno
sviluppo della persona umana, assicurando pertanto il passaggio dal principio di eguaglianza formale al principio di eguaglianza sostanziale.
La lettura congiunta di detti articoli, pertanto, fortifica ed amplia la portata del principio
di eguaglianza e della sua specifica previsione di non discriminazione, assicurando il
godimento dei diritti inalienabili della persona ad ogni individuo.
Siffatti principi sono poi, ulteriormente corroborati dalle norme di diritto internazionale
consuetudinario e pattizio, nonché da quelle di diritto comunitario, in materia di tutela
dei diritti della persona e libertà fondamentali che hanno trovano ingresso nel nostro
ordinamento in virtù degli artt. 10, 11, 81 e 117 della nostra Costituzione.
Parimenti, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha nel corso del tempo vivificato ed esteso la valenza dei principi fondamentali della persona, compiendo via, via
quella complessa e delicata opera di bilanciamento tra i restanti principi supremi a cui
si ispira la Carta costituzionale.
Ne consegue, con evidenza, un quadro ordinamentale particolarmente cospicuo e
composito, in cui i diritti fondamentali della persona si pongono come principi supremi
di riferimento, qualificando la stessa struttura democratica dello Stato.
b) Gli strumenti di carattere civilistico a tutela delle vittime di discriminazione
Il principio di non discriminazione sancito dall’art. 3 della nostra Carta Costituzionale
trova concreta applicazione in campo civile prima con la Legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e poi con il
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che,
nel riprendere quanto sancito dalla Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ha
introdotto nel nostro ordinamento una compiuta definizione di discriminazione razziale,
intesa come “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica” (art. 43 TU immigrazione), accompagnando
tale definizione con la previsione di una specifica azione a tutela del diritto a non es-
sere discriminati (art. 44 TU immigrazione). Tale quadro è stato successivamente
ampliato dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e nel Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per
la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” che,
per quanto attiene al nostro ambito di interesse, vieta, tra le altre, le discriminazioni
fondate sulla religione o sulle convinzioni personali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro.
Occorre sottolineare che i citati decreti contengono non solo una puntuale definizione
delle discriminazioni siano esse dirette (quando una persona, per la razza o l’origine
etnica, per la religione, o le convinzioni personali è trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe tratta un’altra in una situazione analoga) o indirette
(quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza,
origine etnica, religione o convinzioni personali in una posizione particolare di svantaggio rispetto ad altre persone) ma dettano anche norme volte a tutelare le vittime
di discriminazioni attraverso il rinvio ad un particolare procedimento giurisdizionale
attualmente disciplinato dall’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) e dall’art. 44, comma 11, del
Testo unico immigrazione.
Secondo quanto stabilito dall’art. 28, comma 1, le controversie in materia di discriminazioni, tra le quali occorre citare quelle di cui all’art. 44 del TU immigrazione
(discriminazioni per motivi etnici, razziali, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi), quelle di cui all’art. 4 del d.lgs. 215/2003 (discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica) e, per la parte che interessa la presente trattazione,
quelle di cui all’art. 4 del d.lgs. 216/2003 (discriminazioni fondate sulla religione
o sulle convinzioni personali per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di
lavoro), sono regolate dal rito civile sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e
ss. c.p.c.., un rito speciale che, per le sue caratteristiche, consente di arrivare ad una
rapida conclusione del giudizio nei casi in cui il Tribunale giudica in composizione
monocratica grazie all’emanazione di un provvedimento immediatamente esecutivo
su cui, in mancanza di appello, si forma il giudicato. L’art. 5 del d.lgs. 215/2003 e del
d.lgs. 216/2003 attribuisce, alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco
approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
delegato alle pari opportunità la legittimazione ad agire in giudizio in nome e per
conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione o la legittimazione diretta
nei casi di discriminazione collettiva.
È stato, inoltre, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le pari opportunità - il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività
nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento
e che rispondano ai requisiti di cui all’art. 6 del d.lgs. 215/2003.
c) Le misure di repressione degli atti di matrice razzista e la Legge n. 205/1993
(“Legge Mancino”)
Oltre agli strumenti di carattere civilistico posti a tutela delle vittime di discriminazione
la legislazione italiana contiene disposizioni volte a sanzionare penalmente i comportamenti discriminatori posti in essere, in particolare, per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
Le prime disposizioni adottate in materia vanno individuate nella legge n. 645/1952
(Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della
Costituzione) che vieta e sanziona penalmente la riorganizzazione del disciolto partito
fascista (art. 1) e qualifica i reati di apologia di fascismo, di istigazione e reiterazione
delle pratiche tipiche e proprie del partito e del regime cessati (art. 4) e nella legge n.
962/1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio) che, accanto ad una
serie di disposizioni che puniscono la distruzione parziale o totale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (art. 1), l’imposizione di marchi o segni distintivi (art.
6), sanziona l’apologia o l’istigazione a commettere lesioni o atti di violenza per ragioni
di etnia o di religione (art. 8).
Ma è solo nel 1975, con l’approvazione della Legge 13 ottobre 1975, n. 654, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, che
lo Stato italiano si è dotato di una normativa diretta, in modo specifico, a combattere
la discriminazione razziale, intesa come “ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica,
che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento,
il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica” (art. 1, Parte I della Convenzione di New York).
In particolare, l’art. 3 della citata legge, come modificato dal decreto legge n. 122
del 1993 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d.
Legge Mancino) e, successivamente, dall’art. 13 della Legge 24 febbraio 2006, n.
85, sanziona le seguenti fattispecie:
- la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
l’istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione fino ad un anno e 6
mesi e multa fino a 6.000 euro) (1° comma, lett. a));
- l’istigazione a commettere e la commissione, o la provocazione alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da 6 mesi a 4 anni)
(1° comma, lett. b));
- la partecipazione o l’assistenza ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reclusione da
6 mesi a 4 anni) (3° comma, secondo capoverso);
- la promozione o la direzione di tali forme associative (reclusione da uno a
sei anni) (3° comma, ultimo capoverso).
Alla condanna per uno di questi reati possono seguire una serie di pene accessorie di
carattere temporaneo aventi funzione disincentivante rispetto alla ripetizione dei fatti
per cui è stata disposta la condanna quali, ad esempio, l’obbligo di prestare attività non
retribuita a favore della collettività, l’obbligo di dimora, la sospensione dei documenti
validi per l’espatrio, il divieto di detenere armi o di partecipare, per un dato periodo, ad
attività di propaganda elettorale (art. 1, comma 1-bis, decreto legge n. 122/1993).
NUMEROSI SONO I PASSI AVANTI CHE SI SONO FATTI
NELLA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO MA LA STRADA
DA PERCORRERE È ANCORA LUNGA….
GLOSSARIO
APARTHEID
‹apàrtheit; all’ital., apartàid› s. f.,
afrikaans [comp. dell’ingl. apart «separato, appartato» (che è dal fr. à part «a
parte») e del suff. oland. -heid indicante stato, condizione]. – Segregazione
razziale. In partic., nella Repubblica Sudafricana, la politica (ora formalmente
abolita) messa in atto dal governo dopo
il 1948 nei confronti dei cittadini di colore, caratterizzata da una serie di leggi
che regolavano la separazione sociale,
residenziale, economica e politica tra il
gruppo bianco e quello di colore, con il
fine ultimo del mantenimento della supremazia bianca e dello sviluppo di comunità separate relativamente autonome, controllate dal governo sudafricano.
Il termine è stato anche usato per indicare la politica della Rhodesia nei confronti
della popolazione di colore, dopo la proclamazione d’indipendenza del 1965. Per
estens., qualsiasi tipo di emarginazione
attuato nei confronti di persone o gruppi
considerati diversi o inferiori.
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
Nel contesto del diritto internazionale,
consiste in “ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore della pelle, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che
abbia lo scopo o l’effetto di annullare o
di compromettere il riconoscimento, il
godimento o l’esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro
settore della vita pubblica”. La discriminazione razziale è proibita dal diritto
internazionale.
EMARGINAZIONE
s. f. [der. di emarginare]. Esclusione da
una società, da una comunità, dalla partecipazione ai diritti e ai benefici di cui
altri godono e che dovrebbero essere
comuni a tutti: il fenoneno dell’e.; l’ingiusta e. degli anziani dalla vita attiva della
società; e. sociale, come esclusione dal
ciclo produttivo e dal mondo del lavoro,
con conseguente isolamento individuale
e di gruppo; l’e. culturale provocata dall’analfabetismo e dall’indigenza.
ETNIA
s. f. [dal fr. ethnie, der. del gr. «razza,
popolo»]. – In etnologia e antropologia,
aggruppamento umano basato su caratteri culturali e linguistici. Spesso usato,
nel linguaggio giornalistico, con il sign.
di minoranza nazionale, gruppo etnico
minoritario.
ETNOCENTRISMO
s. m. [der. di etnocentrico, sull’esempio
dell’ingl. ethnocentrism]. – In sociologia
e psicologia sociale, tendenza a giudicare i membri, la struttura, la cultura, la
storia e il comportamento di altri gruppi
etnici con riferimento ai valori, alle nor-
me e ai costumi del gruppo a cui si appartiene, per acritica presunzione di una
propria superiorità culturale.
EUGENETICA:
s. f. [dall’ingl. eugenics, der. del gr. «di
buona nascita»]. – Teoria (detta anche
eugenetica) che si propone di ottenere
un miglioramento della specie umana,
attraverso le generazioni, in modo analogo a quanto si fa per gli animali e le
piante in allevamento, distinguendo i caratteri ereditarî in favorevoli, o eugenici,
e sfavorevoli o disgenici, e cercando di
favorire la diffusione dei primi (e. positiva) e di impedire quella dei secondi (e.
negativa).
GENERE:
Attributi, ruoli, attività, responsabilità e
bisogni socialmente costruiti che sono
principalmente connessi all’essere uomo
o donna in una determinata società o comunità in un determinato momento.
GENOCIDIO:
Uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte,
un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso, ad esempio:
a) uccidere membri del gruppo;
b) causare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al
gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone
appartenenti al gruppo a condizioni di
vita tali da comportare la distruzione fisi-
ca, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le
nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso.
GRUPPO OGGETTO DI PERSECUZIONE:
Questo è un concetto generale che non
ha alcuna definizione giuridica nei singoli Stati membri. “Gruppo” è interpretato
nel senso ampio e può riferirsi a persone
con determinate convinzioni religiose,
sociali (ad esempio omosessuali) e/o
provenienti da una regione particolare all’interno di un paese. In ogni caso
mentre un gruppo può essere perseguitato, le domande di asilo nei singoli Stati
membri sono trattate individualmente e
non tutte insieme come un unico gruppo. Il concetto qui proposto è preso dalle
sentenze dell’Alto tribunale amministrativo della Germania. I rifugiati godono
del diritto di asilo in Germania se sono
vittime di persecuzioni politiche, subite
individualmente o in qualità di componenti di una parte della popolazione (un
“gruppo”), che soffre l’oppressione oppure viene minacciata nel suo complesso secondo uno dei criteri contenuti nella
Convenzione di Ginevra, nella misura in
cui i membri di tale gruppo siano non
solo velatamente o potenzialmente a rischio, ma, in maniera piuttosto tangibile
e imminente. Se si verifica la persecuzione di un gruppo, si suppone generalmente che ogni membro di tale gruppo possa
essere vittima di atti di persecuzione.
Così il termine aiuta nel dare credibilità alla denuncia dell’esistenza di una
persecuzione politica. ll presupposto
di persecuzione di un gruppo implica
una certa intensità di persecuzione su
ogni membro del gruppo che giustifichi
il considerarla generale, indipendentemente dal fatto che un individuo sia stato
vittima individualmente di tale persecuzione. La persecuzione di gruppo richiede la minaccia ad un così gran numero
di violazioni dei diritti protetti dalla legge
in materia di asilo, da andare oltre alle
singole infrazioni o a un largo numero di
infrazioni individuali, costituendo piuttosto, in un determinato territorio e verso
un gruppo nel suo insieme, l’incremento
di atti di persecuzione che si ripetono e si
diffondono a tal punto da rappresentare
il pericolo imminente per ogni singolo
membro del gruppo di diventarne vittima. Tenendo in considerazione il principio generale di sussidiarietà nel diritto
dei rifugiati, la persecuzione di gruppo
dà diritto unicamente alla protezione di
rifugiati all’estero, se il pericolo è presente in tutto il territorio del paese di
origine, cioè se non vi è alternativa per
la protezione interna. Quando persiste il
pericolo di persecuzione dopo il ritorno
e non si verifica un’alternativa interna,
la protezione al rifugiato deve essere
ragionevole e accessibile dal paese di
accoglienza.
INTEGRAZIONE:
Nel contesto dell’Unione Europea, l’integrazione è un processo dinamico e
bilaterale di adattamento reciproco sia
da parte degli immigrati che dei residenti
degli Stati membri (PCB1). La promozione dei diritti fondamentali, la non discriminazione e le pari opportunità per tutti
sono gli argomenti chiave dell’integrazione. A livello comunitario, la politica di
integrazione è sviluppata nell’ambito dei
Principi Comuni di Base PCB.
INTOLLERANZA:
s. f. [dal lat. intolerantia; v. intollerante].
Attaccamento rigido alle proprie idee e
convinzioni, per cui non si ammettono in
altri opinioni diverse e si cerca di impedirne la libera espressione, partendo dal
presupposto dell’unicità della verità, e
dalla convinzione di essere in possesso
della verità stessa: i. politica, religiosa;
fatti, episodî, manifestazioni d’intolleranza.
OMOFOBIA:
s. f. [comp. di omo(sessuale) e -fobia].
Avversione ossessiva per gli omosessuali e l’omosessualità.
PARITA’ DI TRATTAMENTO:
Principio per il quale non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a
causa della razza o dell’origine etnica:
a) sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favore-
volmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione
analoga, per motivi di razza o di origine
etnica;
b)sussiste discriminazione indiretta
quando una disposizione, un criterio o
una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata
razza o origine etnica in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ad altre,
a meno che tale disposizione, criterio o
prassi siano oggettivamente giustificati
da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano
appropriati e necessari.
PERSECUZIONE:
Insieme di atti che comprende le violazioni dei diritti umani o altri gravi danni,
portati avanti spesso, ma non sempre, in
maniera sistematica o ripetitiva.
PROTEZIONE:
Concetto che comprende tutte le attività finalizzate all’ottenimento del pieno
rispetto dei diritti della persona in conformità con il testo e con lo spirito dei
diritti dell’uomo, dei rifugiati e del diritto
umanitario internazionale. La protezione
implica creare un ambiente favorevole
al rispetto delle persone, prevenendo
e/o attenuando gli effetti immediati di
un determinato abuso, ripristinando le
condizioni di vita dignitose attraverso la
riparazione, restituzione e riabilitazione.
PULIZIA ETNICA:
Rendere un’area etnicamente omogenea
utilizzando la forza o le intimidazioni per
eliminare da quella data zona persone di
un altro gruppo etnico o religioso, violando il diritto internazionale.
Nota: L’espressione pulizia etnica è stata
spesso utilizzata in riferimento ai fatti
di Bosnia-Erzegovina. La Risoluzione
47/121 dell’Assemblea Generale cita nel
suo preambolo le “ripugnanti politiche di
pulizia etnica, che, come quelle portate
avanti in Bosnia - Erzegovina, costituiscono forme di genocidio.... Questa (la
pulizia etnica) può costituire una forma
di genocidio solo entro il significato che
viene dato a questo nell’apposita Convenzione (sul Genocidio), se corrisponde
o ricade in una delle categorie di atti proibiti dall’Art. II della Convenzione stessa.
Dal punto di vista politico, né l’intento di
rendere un’area “etnicamente omogenea”, né le attività che possono essere
portate avanti per attuare tale politica
possono considerarsi genocidio: l’intento che caratterizza il genocidio è quello
di “distruggere, in tutto o in parte” un determinato gruppo. Deportare o dislocare
i membri di un gruppo, anche con la forza, non implica necessariamente la distruzione di quel gruppo, né rappresenta
una automatica conseguenza dello sfollamento. Con ciò non si vuole sostenere
che le pratiche di “pulizia etnica” non costituiscano mai genocidio; vi è genocidio
se, per esempio, queste sono attuate per
“sottoporre deliberatamente il gruppo a
condizioni di vita intese provocandone la
distruzione fisica, totale o parziale” contrariamente all’Art. II par. (c) della Convenzione, portando avanti tali pratiche
con il necessario specifico intento (dolus
specialis), cioè con la volontà di distruggere il gruppo, al di là dello spostamento
da una determinata regione. Come ha
statuito il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia sebbene “vi siano
delle ovvie somiglianze tra le pratiche
di genocidio e quelle, comunemente
chiamate, di pulizia etnica” (caso Krstic,
IT-98-33-T, Camera di prima istanza, 2
Agosto 2001, par.562), tuttavia la distruzione fisica di un gruppo e la sua mera
dissoluzione devono ancora chiaramente
distinguersi. L’espulsione di un gruppo o
di una sua parte non sono di per sè sufficienti a costituire genocidio.
RAZZA:
s. f. [dal fr. ant. haraz «allevamento di
cavalli», prob. attraverso un’agglutinazione e falsa deglutinazione dell’articolo:
l’arazz, da cui la razz(a)].
In biologia, popolazione o insieme di popolazioni di una specie che condividono
caratteristiche morfologiche, genetiche,
ecologiche o fisiologiche differenti da
quelle di altre popolazioni della stessa
specie: l’esistenza di razze in una specie è
indice della presenza di fenomeni di divergenza intraspecifica, spesso determinati
da isolamento geografico prolungato nel
tempo (come nel caso delle popolazioni
che vivono su isole). Da un punto di vista
sistematico, la razza si identifica con la
sottospecie (o r. geografica); in base alle
principali caratteristiche discriminanti, si
parla di r. ecologica (o ecotipo) quando
esistono evidenti adattamenti specifici a
condizioni ambientali locali (fenomeno
diffuso nelle piante), e di r. cromosomica
quando popolazioni localizzate presentano assetti cariotipici particolari.
In antropologia fisica, popolazione o gruppo di popolazioni che presentano particolari caratteri fenotipici comuni (colorito
della pelle, tipo dei capelli, forma del viso,
del naso, degli occhi, ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi (per
es., r. bianca, gialla, nera; r. australiana,
sudanese, nilotica, ecc.); più specificamente, nella classificazione tradizionale,
la terza unità sistematica dopo il ramo e
il ceppo: così la r. mediterranea è fatta appartenere al ceppo europide e questo al
ramo europoide. Tale suddivisione della
specie umana ha costituito il preteso fondamento scientifico per una concezione
delle r. umane come gruppi intrinsecamente differenti e da porre in rapporto gerarchico l’uno rispetto all’altro; in partic.,
con riferimento ai principî e alla prassi
del nazifascismo, e più in generale di ogni
forma di razzismo: le r. inferiori, superiori;
la difesa della r. (ariana, bianca); discriminazioni di razza. Le analisi della struttura
genetica umana hanno, più di recente,
dato risultati che non confermano le
classificazioni tradizionali e suggeriscono
diversi possibili raggruppamenti basati
sulla somiglianza genetica.
RESPONSABILE DI PERSECUZIONE:
Responsabile di persecuzione o di danno
grave può essere:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente
del territorio dello Stato;
c) soggetti non governativi statuali, se
può essere dimostrato che i responsabili
di cui alle lettere a)
e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono
fornire protezione contro persecuzioni o
danni gravi, come definito all’articolo 7
della Direttiva 2004/83/CE.
SEGREGAZIONE RAZZIALE:
s. f. [dal lat. tardo segregatio -onis, der.
di segregare (v. segregare);
separazione delle razze, soprattutto
come sistema applicato da governi razzisti in alcune nazioni a popolazione mista,
per tenere separato l’elemento di colore
da quello bianco (nei quartieri d’abitazione, in luoghi di ritrovo, in esercizî e
servizî pubblici), operando forti discriminazioni dell’uno in favore dell’altro sul
piano dei diritti politici e civili (accesso a
professioni e cariche pubbliche, alla frequenza di scuole, ecc.); la locuz. equivale
all’afrikaans apartheid, istituto formalmente abolito in Sud Africa nel 1991 e
sostituito da una completa parità politica
tra bianchi e neri, sancita dal voto a suffragio universale (1994).
VITTIMIZZAZIONE:
Trattamento sfavorevole o conseguenza
sfavorevole quale reazione a una denuncia o a procedure finalizzate a un’effettiva attuazione del Principio di parità di
trattamento.
XENOFOBIA:
s. f. [comp. di xeno- e -fobia, sul modello del fr. xénophobie]. Sentimento di
avversione generica e indiscriminata per
gli stranieri e per ciò che è straniero, che
si manifesta in atteggiamenti e azioni
di insofferenza e ostilità verso le usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri
paesi, senza peraltro comportare una
valutazione positiva della propria cultura, come è invece proprio dell’etnocentrismo; si accompagna tuttavia spesso a
un atteggiamento di tipo nazionalistico,
con la funzione di rafforzare il consenso
verso i modelli sociali, politici e culturali
del proprio paese attraverso il disprezzo
per quelli dei paesi nemici, ed è perciò
incoraggiata soprattutto dai regimi totalitarî. Il termine è usato, per estens., anche in etologia, per indicare l’avversione
di popolazioni animali legate a un territorio verso le popolazioni esterne.
BIBLIOGRAFIA
• Basso Pietro, Razze schiave e razze signore. Critica dei fondamenti sociali del razzismo. Vol. 1, Franco
Angeli
• Biddiss, M., Father of racist ideology: the social and political thought of Count Gobineau, London 1970.
• Burgio Alberto, Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia, Il Mulino, Bologna 1999.
• Burgio Alberto, L’invenzione delle razze. Studi sul razzismo e revisionismo storico, Manifestolibri
• Cavalli-Sforza LL, “Genes, peoples, and languages.” Proc Natl Acad Sci U S A 1997; 94: 15: 7719-24
• Commissione Internazionale di Giuristi (ICJ), Courts and Legal Enforcement of Economic, Social and
Cultural Rights; Comparative Experiences of Justiciability, ICJ Human Rights and Rule of Law Series n. 2,
Ginevra, 2008.
• Delacampagne Christian, L’invenzione del razzismo. Antichità e Medioevo, Ibis
• Ferrarotti Franco, La tentazione dell’oblio. Razzismo, antisemitismo e neonazismo, Laterza
• Ford Glyn, Xenofobia e razzismo in Europa, Calice
• Fredrickson George M., Breve storia del razzismo, Donzelli
• Giustinelli Franco, Razzismo, scuola, società. Le origini dell’intolleranza e del pregiudizio, La Nuova
Italia
• Hitler Adolf Mein Kampf Schutzumschlag Franz Eher Verlag München, 1925 prima stesura originale del
primo volume DHM, Berlin
• Kershaw Ian, Hitler: A Profile in Power, Chapter VI, first section (London, 1991, rev. 2001)
• Loring C. Brace “Race” Is a Four-Letter Word. The Genesis of the Concept, SBN13 9780195173512
ISBN10 0195173511, Oxford Press, Paperback, 2005
• Mosse George L., Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza
• Rapporto dell’ECRI sull’Italia (Quarto ciclo di monitoraggio), Adottato il 6 dicembre 2011 e Pubblicato il 21
Febbraio 2012
• Siebert Renate, Il razzismo. Il riconoscimento negato, Carocci
• Wieviorka Michel, Il razzismo, Laterza
• Razzismo ieri e oggi. Verso una cultura della solidarietà, Edizioni Associate
SITOGRAFIA
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/guida_normativa_antidiscriminazione_ago2013.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf
http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=it
http://www.emn.europa.eu Glossario EMN Migrazione e Asilo
http://www.humanrights.com/it/about-us/what-is-united-for-human-rights.html
http://www.treccani.it/vocabolario/
http://www.unar.it/
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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