La sicurezza sociale in Svizzera
Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei
Paesi membri della CE residenti in Svizzera.
1
2
La sicurezza sociale in Svizzera
Informazioni per cittadini svizzeri o cittadini dei
Paesi membri della CE residenti in Svizzera.
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Abbreviazioni
AD
AI
AINF
AMal
AVS
CE
CI
HMO
LAMal
PC
PP
seco
SUVA
UFAS
UFCL
Assicurazione contro la disoccupazione
Assicurazione invalidità
Assicurazione infortuni
Assicurazione malattie
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Comunità Europea *
Conto individuale
Health Maintenance Organization
Legge sull’assicurazione malattie
Prestazioni complementari all’AVS e all’AI
Previdenza professionale
Segretariato di Stato dell’economia
Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ufficio federale delle costruzioni e della
logistica
* Nella lingua corrente viene usato anche il termine Unione Europea (UE).
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Indice
Pagina
L’accordo sulla libera circolazione (accordo
sulla libera circolazione delle persone)
6
Il sistema di sicurezza sociale determinante
10
Le caratteristiche del sistema
svizzero di sicurezza sociale
13
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(AVS, primo pilastro)
17
L’assicurazione invalidità (AI)
27
La previdenza professionale
(PP, secondo pilastro)
34
La previdenza individuale (terzo pilastro)
40
L’assicurazione malattie (AMal)
43
L’assicurazione contro gli infortuni (AINF)
51
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) 61
Gli assegni familiari
66
Indirizzi e siti Internet
70
5
L’accordo sulla libera circolazione delle persone
Cos’è l’accordo sulla libera circolazione?
Una normativa sulla libera circolazione delle
persone tra la Svizzera e la CE.
Con l’accordo sulla libera circolazione viene introdotta la libera
circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE mediante un’apertura progressiva del mercato del lavoro. Questo diritto viene completato con il riconoscimento
reciproco dei diplomi professionali e la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale.
Stati membri della CE:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia.
6
L’accordo sulla libera circolazione delle persone
Cosa implica l’accordo nell’ambito della
previdenza sociale?
La coordinazione dei vari sistemi nazionali di
sicurezza sociale.
L’accordo sulla libera circolazione coordina i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale. Non comporta tuttavia alcuna uniformazione dei singoli
sistemi. La struttura, il tipo e gli importi delle prestazioni previsti dalle assicurazioni
sociali di ogni singolo Paese vengono mantenuti.
Gli elementi principali dell’accordo:
• uguaglianza di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini dei Paesi CE;
• riduzione o soppressione delle ripercussioni negative che il cambiamento di
occupazione o di Paese di residenza può avere sulla protezione assicurativa.
L’accordo sulla libera circolazione in buona parte rimpiazza le
convenzioni vigenti in materia di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e i singoli Paesi CE. Queste ultime continuano però ad essere applicabili alle persone
toccate dall’accordo, in particolare a quelle senza attività lucrativa e a quelle che
non hanno né la cittadinanza svizzera né quella di un Paese CE.
7
L’accordo sulla libera circolazione delle persone
Quali sono i settori assicurativi interessati?
Tutti i settori della sicurezza sociale fatta
eccezione per l’aiuto sociale.
L’accordo sulla libera circolazione si applica a tutte le disposizioni
legali relative alla copertura assicurativa
• durante la vecchiaia,
• in caso d’invalidità,
• per i superstiti,
• in caso di malattia e di maternità,
• in caso d’infortuni professionali e di malattie professionali,
• in caso di disoccupazione,
• per le famiglie.
L’aiuto sociale non è compreso nell’accordo.
8
L’accordo sulla libera circolazione delle persone
A quali persone si applica l’accordo?
Ai cittadini svizzeri o ai cittadini di un Paese CE
che lavorano in un Paese CE o in Svizzera oppure
si trasferiscono dalla Svizzera in un Paese CE o
viceversa.
L’accordo riguarda
• le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività lucrativa (beneficiari di
rendite, disoccupati);
• gli studenti e i loro familiari (solo per ciò che concerne l’assicurazione malattie);
• i familiari o i superstiti di persone che esercitano o hanno esercitato un’attività
lucrativa, qualunque sia la loro nazionalità;
• gli apolidi e i rifugiati, a condizione che risiedano in Svizzera o in un Paese CE.
Le persone senza attività lucrativa e quelle che non hanno né la
cittadinanza svizzera né quella di un Paese CE (salvo se sono familiari o superstiti
nel senso summenzionato) non sono toccate dall’accordo. Per loro continuano a
valere le convenzioni di sicurezza sociale stipulate tra la Svizzera e i singoli Paesi.
Presso le casse di compensazione si ottengono ulteriori specifiche informazioni.
9
Il sistema di sicurezza sociale determinante
A quale sistema di sicurezza sociale sono
soggette le persone esercitanti un’attività
lucrativa?
Di regola al sistema di sicurezza sociale di un
solo Paese.
Le persone che svolgono un’attività lucrativa di regola sono
soggette al sistema di sicurezza sociale di un solo Paese, anche se lavorano in
più Paesi. Questo significa che devono versare i contributi assicurativi solo nel
Paese in questione.
A quale sistema assicurativo sono soggette
le persone esercitanti un’attività lucrativa in
un solo Paese?
Al sistema assicurativo del Paese in cui lavorano.
I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE che esercitano
un’attività lucrativa in un solo Paese sono soggetti al sistema assicurativo di
questo Paese - anche se risiedono in un altro Paese o se la sede dell’azienda o
del datore di lavoro si trova in un altro Paese.
A quale sistema assicurativo sono soggette
le persone esercitanti un’attività lucrativa in
più Paesi?
Al sistema assicurativo del Paese in cui
risiedono, a condizione di lavorarvi.
I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE che esercitano
un’attività in più Paesi di regola sono soggetti al sistema assicurativo del Paese
di residenza. Se non risiedono in alcuno dei Paesi in cui lavorano, sono soggetti
al sistema assicurativo del Paese in cui svolgono l’attività principale o nel quale
si trova la sede principale del datore di lavoro.
10
Il sistema di sicurezza sociale determinante
Eccezione
Chi esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente
in un Paese e una dipendente in un altro, nella maggior parte dei casi è soggetto all’obbligo assicurativo in entrambi i Paesi. Questa regola si applica ad
esempio ad una persona che svolge un’attività indipendente in Svizzera e una
dipendente in un Paese CE.
A quale sistema assicurativo sono soggette
le persone distaccate in Svizzera per un
breve periodo da un’azienda con sede in un
Paese CE?
Al sistema assicurativo vigente nel Paese CE in
cui si trova la sede dell’azienda.
I cittadini svizzeri e i cittadini di un Paese CE distaccati
temporaneamente in Svizzera da un’azienda con sede in un Paese CE rimangono
soggetti al sistema assicurativo vigente nello Stato in cui si trova la sede
dell’azienda, ma soltanto se il distacco non dura più di 12 mesi. Se il distacco
dura più a lungo, l’assicurazione può essere mantenuta su richiesta.
Sono previste disposizioni particolari per il personale di
aziende di trasporto internazionali, i marinai, i funzionari, il personale di ambasciate e consolati, i dipendenti di aziende che si trovano al confine tra la
Svizzera e un Paese CE nonché per le persone prestanti servizio militare.
11
Il sistema di sicurezza sociale determinante
Le persone senza attività lucrativa Per principio l’accordo
non si applica alle persone senza attività lucrativa, assoggettate al sistema
assicurativo del Paese di residenza (vedi pagina 9). L’assicurazione malattie
costituisce un’eccezione (vedi pagina 43).
12
Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale
Cosa offre il sistema svizzero di
sicurezza sociale?
Protezione contro i rischi sociali.
In Svizzera esiste una rete molto fitta di assicurazioni sociali che
offre alle persone che ci vivono e ci lavorano e ai loro familiari un’ampia protezione
contro i rischi di cui non possono fronteggiare da soli le conseguenze finanziarie.
Il sistema vigente offre una buona protezione.
Com’è suddiviso il sistema di
sicurezza sociale?
Consta di quattro settori.
•
•
•
•
Il sistema svizzero di sicurezza sociale comprende quattro settori:
la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (sistema dei tre pilastri);
la protezione contro i postumi di una malattia o di un infortunio;
l’assicurazione contro la disoccupazione;
gli assegni familiari.
La protezione offerta da queste assicurazioni consiste nel
versamento di prestazioni quali rendite, indennità di perdita di guadagno o assegni
familiari o nella copertura di spese dovute a malattia o infortunio.
13
Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale
Il sistema dei tre pilastri
La previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità poggia su tre pilastri:
• il primo pilastro, costituito dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (AVS/AI), è un’assicurazione per tutta la popolazione e serve a
coprire il fabbisogno vitale;
• il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza professionale (PP).
Unitamente al primo pilastro, persegue l’obiettivo di garantire il tenore di vita
abituale;
• il terzo pilastro è costituito dalla previdenza individuale facoltativa.
La previdenza
per la vecchiaia, l’invalidità e la morte
La previdenza
statale
(AVS, AI)
Obbligatoria
per tutti
La previdenza
professionale
Obbligatoria
per chi
esercita
una professione *
La previdenza
individuale
Facoltativa
1° pilastro
2° pilastro
3° pilastro
* Tutti i salariati affiliati all’AVS che percepiscono almeno un reddito minimo stabilito.
14
Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale
Com’è finanziato il sistema svizzero di
sicurezza sociale?
Mediante contributi sul reddito dell’attività
lucrativa, premi individuali e sussidi federali e
cantonali.
Le prestazioni dei singoli rami assicurativi vengono finanziate
in primo luogo con contributi sul reddito dell’attività lucrativa. Nell’assicurazione
malattie ogni assicurato versa un premio. Confederazione e Cantoni partecipano in misura diversa al finanziamento delle assicurazioni sociali (AVS/AI)
oppure le finanziano totalmente (prestazioni complementari, PC) o aiutando le
persone di modeste condizioni economiche a pagare i premi (riduzione dei premi
nell’assicurazione malattie).
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Le caratteristiche del sistema svizzero di sicurezza sociale
ll finanziamento delle assicurazioni sociali
Forme di finanziamento
Ramo delle assicurazioni sociali
Contributi di
Premi
datori di lavoro e individuali
salariati (quote
dei redditi
delle attività
lavorative)
Assicurazione
per la vecchiaia
e i superstiti
Assicurazione
invalidità
Previdenza
professionale
Assicurazione
malattie
Assicurazione
contro gli
infortuni
x
Assicurazione
contro la
disoccupazione
x
x
Assegni
familiari
16
x
x
x
Contributi di
Confederazione
e Cantoni
x
x
x
x
x
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
In generale
Cos’è l’AVS?
Un’assicurazione che offre protezione versando
prestazioni di vecchiaia o per superstiti.
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) rappresenta
il pilastro più importante della previdenza sociale in Svizzera. L’AVS deve coprire
almeno in parte la diminuzione o la perdita del reddito proveniente da attività
lucrativa in seguito a vecchiaia o decesso.
Le casse di compensazione
Le casse di compensazione sono competenti per la riscossione
dei contributi e il versamento delle prestazioni dell’AVS.
Chi è affiliato all’AVS?
Tutti coloro che sono domiciliati in Svizzera o vi
esercitano un’attività lucrativa.
L’AVS è un’assicurazione obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa.
17
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Contributi
Chi paga i contributi AVS?
Tutte le persone affiliate all’AVS.
Sono tenute a pagare i contributi tutte le persone affiliate all’AVS,
vale a dire tutti coloro che sono domiciliati in Svizzera o vi lavorano. Sono soggette
all’obbligo contributivo anche le persone sposate senza attività lucrativa. I loro
contributi sono considerati pagati se il coniuge esercitante un’attività lucrativa ha
versato all’AVS contributi pari almeno al doppio del contributo minimo. I datori di
lavoro deducono dal salario i contributi dei dipendenti e li versano, unitamente ai
propri contributi, alla cassa di compensazione.
Quanto dura l’obbligo contributivo?
Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui si compiono i 17 anni fino all’età pensionabile
ordinaria.
Le persone esercitanti un’attività lucrativa devono versare
contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 17
anni fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Per gli assicurati
che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio
dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni.
Anni di contribuzione mancanti possono comportare una
riduzione delle prestazioni.
18
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Contributi
Come vengono calcolati i contributi AVS?
Per le persone esercitanti un’attività lucrativa in
base al reddito e per le persone senza attività
lucrativa in base alle loro condizioni economiche.
• In caso di attività lucrativa dipendente, i contributi vengono versati per metà
ciascuno dai lavoratori e dai datori di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a versare
il contributo complessivo direttamente alla cassa di compensazione.
• In caso di attività indipendente, la cassa di compensazione AVS fissa l’importo in
base al reddito proveniente dall’attività lucrativa. Se il reddito annuo è inferiore
a un determinato importo, il tasso contributivo è ridotto.
• I contributi degli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono calcolati
in funzione della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendite e
vengono fissati dalla cassa di compensazione AVS.
In ogni caso però bisogna versare un contributo minimo. Per ulteriori informazioni può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi
e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info,
rubrica «Opuscoli informativi».
Cos’è il conto individuale?
Funge da base per il calcolo delle rendite.
Sul conto individuale (CI) vengono registrati tutti i redditi provenienti da attività lucrativa, i periodi di contribuzione e gli accrediti per compiti
assistenziali, che costituiranno la base per il calcolo di una rendita di vecchiaia,
per superstiti o d’invalidità. Chi desiderasse verificare se la propria durata di contribuzione è completa o se il datore di lavoro ha versato i contributi dedotti alla
cassa di compensazione può richiedere per iscritto un estratto del CI indicando
il numero d’assicurato.
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L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Contributi
Il certificato d’assicurazione – il numero d’assicurato
Al momento dell’affiliazione all’assicurazione tutte le persone
tenute a versare i contributi ricevono un certificato d’assicurazione personale
contenente il numero personale dell’assicurato e i numeri delle casse di compensazione AVS che ne tengono il conto individuale.
Il certificato d’assicurazione dev’essere assolutamente conservato e presentato al datore di lavoro in caso di cambiamento d’impiego o allegato alla richiesta di prestazioni AVS.
20
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
Quali prestazioni vengono fornite
dall’AVS?
Rendite, assegni per grandi invalidi e mezzi
ausiliari.
Le rendite di vecchiaia e per superstiti e gli assegni per grandi
invalidi costituiscono la maggior parte delle prestazioni dell’AVS. Queste prestazioni vengono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
La rendita di vecchiaia
Le persone che raggiungono l’età di pensionamento hanno diritto a una rendita di vecchiaia. Fino al 2004 l’età pensionabile delle donne è
fissata a 63 anni, in seguito a 64 anni. Gli uomini raggiungono l’età ordinaria
di pensionamento a 65 anni.
Chi desidera anticipare la propria rendita di vecchiaia di 1 o 2
anni rispetto all’età ordinaria di pensionamento riceve una rendita ridotta. Chi
ne rinvia la riscossione da 1 ad un massimo di 5 anni percepisce al contrario
una rendita più elevata.
La rendita per figli
Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a
una rendita per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni o che non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale (ma solo fino al compimento
dei 25 anni).
21
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
Il diritto a rendite di Stati CE
Se una persona è stata assicurata in più Stati CE, riceve una rendita parziale da ogni Stato in cui è stata assicurata almeno per 1 anno. L’importo
della singola rendita è calcolato basandosi sul periodo di assicurazione compiuto
in ciascun Stato. Se il periodo durante il quale una persona è stata assicurata in
uno Stato non è sufficiente a darle diritto a una rendita, vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in altri Stati. In questo caso comunque
l’importo della rendita non beneficia di nessun aumento.
L’AVS fornisce anche le prestazioni seguenti:
La rendita per vedove o vedovi
Le vedove hanno diritto a una rendita vedovile se, al momento
della morte del coniuge,
• hanno uno o più figli o
• hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate per almeno 5 anni. Se una
vedova si è sposata più volte, si tiene conto della durata complessiva dei
diversi matrimoni.
Le donne divorziate, il cui ex coniuge è deceduto, hanno diritto a una rendita
vedovile se soddisfano determinate condizioni.
Gli uomini la cui moglie o ex moglie è deceduta ricevono una
rendita per vedovi fintanto che hanno figli di età inferiore ai 18 anni.
22
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
La rendita per orfani
L’AVS versa una rendita per orfani ai figli cui è morto il padre
o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori vengono concesse due
rendite per orfani. Il diritto a tale rendita si estingue quando l’orfano compie i
18 anni o al termine della formazione, ma al più tardi a 25 anni compiuti.
L’assegno per grandi invalidi
L’assegno per grandi invalidi serve a coprire spese di assistenza particolari. Ne hanno diritto i beneficiari di rendite di vecchiaia o di
prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera se
• presentano un’invalidità di grado elevato o medio e
• la grande invalidità dura ininterrottamente da almeno 1 anno.
Mezzi ausiliari
Mezzi ausiliari quali apparecchi acustici o carrozzelle permettono di ridurre o superare problemi che possono insorgere nella vecchiaia.
L’AVS versa contributi ai costi per diversi mezzi ausiliari consegnati a beneficiari di rendite di vecchiaia domiciliati in Svizzera.
23
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
In che modo gli assicurati possono far
valere il proprio diritto a prestazioni?
Rivolgendosi all’ultima cassa di compensazione
AVS cui hanno versato contributi.
Chi vuole far valere il proprio diritto a una prestazione dell’AVS
deve inoltrare una richiesta. I moduli di richiesta sono disponibili presso le casse
di compensazione.
Chi ha diritto a prestazioni dell’AVS?
Le persone che hanno versato contributi all’AVS.
Hanno diritto a prestazioni le persone
• che presentano una durata di contribuzione di almeno 1 anno o
• il cui coniuge esercitante un’attività lucrativa ha versato, durante almeno
1 anno in cui loro stesse erano assicurate, contributi pari al doppio del
contributo minimo o
• alle quali possono essere conteggiati accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Per ciò che concerne le prestazioni per superstiti, queste condizioni devono essere adempiute dal coniuge deceduto.
Quando inizia il diritto a una rendita
di vecchiaia?
Una volta raggiunta l’età di pensionamento.
Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età pensionabile e si estingue alla
fine del mese in cui l’avente diritto è deceduto.
24
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
Consiglio pratico
Si raccomanda d’inoltrare la richiesta per la riscossione della rendita di vecchiaia 3 o 4 mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento.
Le prestazioni vengono pagate retroattivamente soltanto per un periodo limitato.
Come vengono calcolate le rendite AVS?
In base alla durata di contribuzione e al
reddito annuo.
Il calcolo della rendita è determinato dagli elementi seguenti:
• anni di contribuzione computabili,
• reddito proveniente dall’attività lucrativa,
• accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Chi presenta una durata di contribuzione completa ha diritto a
una rendita completa. Se la durata di contribuzione è incompleta, viene versata
una rendita parziale.
I contributi versati ad assicurazioni pensioni estere e il periodo in
cui questi sono stati versati non possono essere trasferiti all’AVS né essere presi
in considerazione in altro modo nell’assicurazione svizzera.
Gli accrediti per compiti educativi
Questi accrediti costituiscono redditi fittizi di cui si tiene conto
al momento del calcolo della rendita. Vengono computati agli assicurati per
ogni anno in cui esercitano l’autorità parentale su uno o più figli di età inferiore
ai 16 anni. Corrispondono al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua
minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita. Per le persone sposate
l’accredito viene diviso a metà tra i coniugi.
25
L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS, primo pilastro)
Prestazioni
Gli accrediti per compiti assistenziali
Anche questi accrediti sono redditi fittizi che vengono presi in
considerazione al momento del calcolo della rendita. Ne hanno diritto le persone che si occupano di parenti bisognosi di cure e che vivono in comunione
domestica con essi. Contrariamente a quanto avviene per gli accrediti per
compiti educativi, gli assicurati devono far valere questo diritto ogni anno
presso la cassa di compensazione cantonale. Per gli anni in cui sussiste contemporaneamente il diritto ad accrediti per compiti educativi non possono
essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.
Cosa succede se le prestazioni AVS, compresi
eventuali altri redditi, non bastano?
Vengono versate prestazioni complementari
(PC).
Le PC vengono concesse se le rendite e gli altri redditi non
sono sufficienti a coprire il fabbisogno vitale minimo. Vengono versate soltanto in
Svizzera.
A chi ci si può rivolgere per informazioni
in merito all’AVS?
Alle casse di compensazione.
Per ulteriori informazioni si vedano i promemoria disponibili
presso le casse di compensazione. L’elenco di tutte le casse di compensazione
AVS figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.
26
L’assicurazione invalidità (AI)
In generale
Cos’è l’AI?
È la «sorella dell’AVS»
L’assicurazione svizzera per l’invalidità (AI) è, come lo sono l’AVS
e l’assicurazione malattie, un’assicurazione obbligatoria. Il suo scopo è di garantire,
in caso d’invalidità, il sostentamento agli assicurati mediante provvedimenti
d’integrazione o prestazioni finanziarie.
Chi è assicurato presso l’AI?
Tutte le persone che vivono o lavorano in
Svizzera.
Hanno l’obbligo di assicurarsi presso l’AI
• tutte le persone che abitano in Svizzera e
• tutte le persone che lavorano in Svizzera.
L’invalidità
L’AI definisce l’invalidità in quanto incapacità al guadagno cagionata da un danno alla salute fisica, psichica o mentale, o come incapacità
di svolgere le mansioni abituali (p. es. nell’economia domestica). Questa incapacità deve sussistere in permanenza o per un lungo lasso di tempo (almeno
1 anno). È irrilevante se il danno sia presente già al momento della nascita o
sia la conseguenza di una malattia o di un infortunio.
27
L’assicurazione invalidità (AI)
Contributi
Come sono calcolati i contributi per l’AI
e chi è tenuto a versarli?
Per l’AI sussistono le stesse disposizioni valide
per l’AVS.
Per l’AI sussistono le stesse disposizioni valide per l’AVS (vedi
AVS, pagine 18 e19).
28
L’assicurazione invalidità (AI)
Prestazioni
Secondo quale principio l’AI fornisce
le proprie prestazioni?
L’integrazione è prioritaria rispetto al versamento
di una rendita.
Il primo scopo dell’assicurazione invalidità è di motivare persone
invalide a provvedere parzialmente o totalmente al proprio sostentamento e vivere
possibilmente in modo indipendente.
I provvedimenti d’integrazione stanno quindi al primo posto tra le
prestazioni previste atte a migliorare in modo notevole e duraturo la capacità di
guadagno o a mantenerla. Le persone invalide devono poter continuare a lavorare
o a svolgere le proprie mansioni abituali (come ad es. nell’economia domestica).
La rendita d’invalidità è considerata solo in seconda linea e viene
corrisposta solamente quando i provvedimenti d’integrazione non hanno sortito
l’effetto desiderato. Le persone invalide che dipendono dall’aiuto di terze persone
possono inoltre richiedere un assegno per grandi invalidi.
Le prestazioni dell’AI sono:
• i provvedimenti d’integrazione,
• la rendita d’invalidità,
• l’assegno per grandi invalidi.
29
L’assicurazione invalidità (AI)
Prestazioni
Cosa sono i provvedimenti d’integrazione?
Sono provvedimenti atti a migliorare in modo
notevole e duraturo la capacità di guadagno.
Perché possano continuare a lavorare o rimanere attive nel
proprio ambito lavorativo, le persone invalide vengono sostenute dall’AI mediante
differenti provvedimenti d’integrazione. I singoli provvedimenti d’integrazione
sono:
• i provvedimenti sanitari,
• le cure a domicilio,
• i provvedimenti professionali,
• i provvedimenti scolastici,
• i mezzi ausiliari,
• i sussidi d’assistenza ai minorenni grandi invalidi,
• le indennità giornaliere e il rimborso per le spese di viaggio come prestazioni
supplementari.
Provvedimenti d’integrazione sono per principio corrisposti solo
in Svizzera.
Quando le persone invalide ricevono
una rendita d’invalidità?
Quando i provvedimenti d’integrazione non
hanno successo.
Le rendite d’invalidità vengono versate quando i provvedimenti
d’integrazione non raggiungono lo scopo prefissato o lo fanno solo parzialmente.
Come viene calcolato il grado d’invalidità di
persone che esercitano un’attività lucrativa?
Secondo la perdita di guadagno, espressa in
percentuale.
Il grado d’invalidità viene definito attraverso un confronto dei
redditi (reddito precedente l’invalidità rapportato al reddito dopo l’insorgenza
dell’invalidità).
30
L’assicurazione invalidità (AI)
Prestazioni
Come viene calcolata la rendita d’invalidità?
Secondo il grado d’invalidità, la durata di
contribuzione e il reddito.
Per calcolare la rendita AI viene utilizzato lo stesso sistema
previsto per il calcolo della rendita AVS (vedi AVS, pagina 25).
Il grado d’invalidità determina la rendita percepita da una
persona invalida:
Grado d’invalidità in %
Rendita
40–50
quarto di rendita
50–66 2/3 *
mezza rendita
almeno 66 2/3
rendita intera
* per i casi di rigore economici anche tra il 40 e il 50%.
Le persone invalide che, immediatamente prima dell’insorgenza
dell’incapacità lavorativa, esercitavano un’attività lucrativa hanno diritto, a certe
condizioni, ad una rendita completiva AI per il coniuge.
Il diritto ad una rendita per figli, sommata a quella d’invalidità,
sussiste per figlie e figli di età inferiore ai 18 anni o che non abbiano ancora
terminato la loro formazione (e che non abbiano ancora compiuto i 25 anni).
31
L’assicurazione invalidità (AI)
Prestazioni
Quando si ha diritto ad una rendita AI?
Una volta esaminata la richiesta d’invalidità.
Per avere diritto ad una rendita AI una persona dev’essere
invalida e contare almeno 1 anno intero di contribuzione, oppure essere invalida
dalla nascita o essere considerata come invalida precoce.
Quando cessa il diritto ad una rendita AI?
Al più tardi al raggiungimento dell’età
pensionabile.
Il diritto a rendite AI si estingue quando le condizioni per le
prestazioni non sono più soddisfatte o, in ogni caso, al momento in cui la persona
assicurata raggiunge l’età pensionabile ottenendo quindi il diritto ad una rendita
di vecchiaia.
Quando si ha diritto ad assegni per
grandi invalidi?
Quando lo svolgimento di atti ordinari della vita
necessita un aiuto esterno.
Assegni per grandi invalidi vengono concessi agli assicurati
domiciliati e con dimora abituale in Svizzera che necessitino, per via della loro
invalidità, dell’aiuto permanente di terzi o di un’assistenza personale per svolgere
gli atti ordinari della vita.
32
L’assicurazione invalidità (AI)
Prestazioni
In che modo gli assicurati possono far
valere il proprio diritto alle prestazioni?
Non v’è prestazione senza annuncio.
Perché possano ricevere prestazioni dall’AI, gli assicurati devono
annunciarsi presso l’ufficio AI del Cantone di domicilio. I moduli di richiesta sono
disponibili presso gli uffici AI, le casse di compensazione e le loro agenzie. È
importante annunciarsi a tempo debito, soprattutto nel caso si dovesse delineare
una lunga incapacità lavorativa. Non è consigliabile attendere fino all’esaurimento
delle prestazioni della cassa malati o dell’assicurazione contro gli infortuni.
Cosa succede se le prestazioni AI non
risultano sufficienti?
In questo caso vengono corrisposte prestazioni
complementari.
Le prestazioni complementari sono di aiuto quando le rendite,
aggiunte al reddito rimanente, non sono sufficienti a coprire i costi esistenziali
minimi. Le prestazioni complementari sono versate unicamente in Svizzera.
Dove potete informarvi sull’AI?
Per informazioni gli uffici AI sono a Vostra
disposizione.
Ulteriori informazioni sono contenute nei promemoria disponibili
presso gli uffici AI. Troverete gli indirizzi negli elenchi telefonici.
33
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
In generale
Cos’è la previdenza professionale?
È un’assicurazione che vuole permettere ai propri
assicurati, dopo il pensionamento, di mantenere
in modo adeguato un tenore di vita simile a quello
avuto in precedenza.
La PP si pone l’obiettivo di costituire, insieme alle rendite
AVS/AI, una rendita che raggiunga almeno il 60% dell’ultimo salario.
La previdenza professionale si basa su di una procedura di
risparmio individuale. La legge prevede solo delle prestazioni minime. Gli istituti
di previdenza possono tuttavia introdurre nei propri regolamenti una previdenza
più ampia.
Chi è assicurato presso la PP?
Tutti i salariati soggetti all’obbligo di
contribuzione AVS e che conseguono un salario
minimo determinato.
I lavoratori cui un datore di lavoro corrisponde un salario minimo
determinato, sono coperti obbligatoriamente contro l’invalidità e la morte a partire
dal primo gennaio seguente il compimento del 17° anno di età, così come sono
assicurati per la vecchiaia a partire dall’inizio dell’anno seguente il compimento
del 24° anno di età. Il salario da assicurare obbligatoriamente è limitato da un
importo massimo.
Per ulteriori informazioni sul salario da assicurare obbligatoriamente può essere consultata la tavola sinottica dei tassi, dei contributi e dei
premi disponibile in francese e in tedesco sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica
«Opuscoli informativi».
34
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
Contributi
Chi paga i contributi PP?
I salariati e i datori di lavoro.
Il datore di lavoro corrisponde entrambi i contributi all’istituto di
previdenza, vale a dire che i contributi del salariato vengono detratti direttamente
dal salario.
A quanto ammontano i contributi PP?
Il loro importo è fissato dal regolamento del relativo istituto di previdenza.
Ogni istituto di previdenza indica nel proprio regolamento
l’ammontare dei contributi da versare da parte dei datori di lavoro e dei salariati.
I contributi del datore di lavoro devono ammontare almeno alla totalità dei contributi dei dipendenti.
35
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
Prestazioni
Quali prestazioni fornisce la PP?
Essa fornisce prestazioni di vecchiaia,
d’invalidità, per i superstiti e nel quadro della
promozione della proprietà d’abitazioni.
Le persone assicurate presso la previdenza professionale hanno
diritto a:
• una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, cioè
a 63 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini;
• una rendita d’invalidità se ai sensi dell’AI sono considerate invalide nella misura
del 50% almeno e se erano assicurate all’insorgenza dell’invalidità. Una mezza
rendita è concessa per un’invalidità del 50 % almeno. Una rendita intera viene
corrisposta quando il grado d’invalidità raggiunge il 66 2/3% almeno.
• Una rendita per superstiti viene versata se la persona deceduta era assicurata
oppure se percepiva una rendita al momento del decesso.
Allo scopo di acquistare un’abitazione, la persona assicurata può,
a determinate condizioni, costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni o farsi
versare una parte o la totalità dei suoi averi PP.
La rendita per superstiti
Una vedova ottiene una rendita per vedove,
• se deve provvedere al sostentamento dei propri figli, oppure
• se ha compiuto i 45 anni ed è stata sposata per almeno 5 anni.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, viene pagata
un’indennità unica corrispondente alla somma delle rendite di 3 anni. Il diritto
alla rendita per vedove si estingue col passaggio a nuove nozze.
La donna divorziata il cui ex coniuge è deceduto ha diritto ad
una rendita vedovile, se
• il matrimonio è durato almeno 10 anni e
• l’ex coniuge ha dovuto corrispondere alimenti.
In caso di morte, i regolamenti possono prevedere prestazioni
per altre persone (vedovi, genitori, fratelli e sorelle, compagni/e di vita). Questi
regolamenti possono essere richiesti alla cassa pensioni alla quale è affiliato il
datore di lavoro. In aggiunta, si ottiene di regola un certificato di assicurazione
con i dati relativi.
36
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
Prestazioni
Come vengono calcolate le prestazioni?
In base all’avere di vecchiaia, vale a dire, in
sintesi, a seconda dell’avere a risparmio della
persona assicurata.
La rendita di vecchiaia annua ammonta al 7,2% dell’avere di
vecchiaia della persona assicurata, compresi gli interessi maturati fino al pensionamento.
La rendita d’invalidità ammonta al 7,2% dell’avere di vecchiaia
posseduto dalla persona assicurata fino all’insorgenza dell’invalidità aumentato
degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età
pensionabile, senza gli interessi.
La rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al
20% della rendita intera d’invalidità cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.
È possibile un pensionamento anticipato?
Si, se è previsto dal regolamento dell’istituto di
previdenza.
La riscossione delle prestazioni di previdenza per la vecchiaia
può avvenire anche prima del raggiungimento dell’età pensionabile ma comporta
una riduzione delle prestazioni.
Come vengono computati i contributi
versati agli istituti di previdenza
professionale esteri?
Essi non vengono presi in considerazione per la
PP svizzera.
37
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
Prestazioni
Cosa può fare una persona esercitante
un’attività lucrativa se non è soggetta
all’assicurazione obbligatoria?
Aderire all’assicurazione facoltativa.
L’assicurazione facoltativa rappresenta una possibilità di previdenza professionale per i lavoratori indipendenti o per i salariati i cui datori di
lavoro non sottostanno all’obbligo di versare contributi AVS.
I lavoratori indipendenti possono affiliarsi facoltativamente:
• presso l’istituto di previdenza della propria associazione professionale, oppure
• presso lo stesso istituto di previdenza in cui sono assicurati i propri dipendenti, oppure
• presso l’istituto collettore.
I salariati affiliati all’AVS i cui datori di lavoro non sono soggetti
all’obbligo di versare contributi AVS possono assicurarsi facoltativamente addossandosi i contributi completi, alla stessa stregua dei lavoratori indipendenti.
Cosa succede dell’avere accumulato in caso
di cambiamento del posto di lavoro o di
cessazione dell’attività lucrativa?
L’avere viene trasferito presso l’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, su un conto o su
una polizza di libero passaggio.
Nel caso in cui l’assicurato lascia l’istituto di previdenza prima
dell’insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia, morte o invalidità), ha diritto ad
una prestazione d’uscita, chiamata anche prestazione di libero passaggio. Questo
può succedere in seguito sia ad un cambiamento del posto di lavoro, sia ad una
cessazione dell’attività lucrativa prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Nel caso di cambiamento del posto di lavoro l’istituto di previdenza
trasferisce la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Nel caso di cessazione dell’attività lucrativa prima del
raggiungimento dell’età pensionabile la persona assicurata deve annunciare
38
La previdenza professionale (PP, secondo pilastro)
Prestazioni
all’istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la
previdenza. Le persone assicurate hanno la scelta se aprire un conto di libero
passaggio presso una banca oppure se stipulare una polizza di libero passaggio
presso un’assicurazione. La copertura assicurativa risulta garantita in entrambi i
casi.
Se la persona assicurata non si dovesse annunciare, la prestazione d’uscita viene versata all’istituto collettore al più tardi 2 anni dopo
l’insorgenza del caso di libero passaggio.
Custodia dei
documenti
assicurativi
Si la
personne assurée
ne communique pas ses intentions,
l’institution de prévoyance est tenue de transférer la prestation de sortie à l’institution
supplétive au plusTutti
tard i2documenti
ans après laassicurativi
survenance delle
du cascasse
de librepensioni
passage.devono
essere custoditi dagli assicurati.
Ricerca di averi dimenticati
Se una persona non sa se dispone di averi legati al secondo pilastro,
può rivolgersi all’apposito «Ufficio centrale del 2° pilastro» che può dare informazioni
riguardo a giacenze di averi previdenziali, conti o polizze di libero passaggio.
Riscossione anticipata
A certe condizioni, i soldi della previdenza professionale possono essere usati per il finanziamento della propria abitazione. A tale scopo
va presentata una richiesta di riscossione anticipata al relativo istituto di previdenza o di libero passaggio.
Dov’è possibile informarsi sulla PP?
Informazioni possono essere ottenute presso le
casse pensioni, le autorità cantonali di vigilanza
LPP e l’istituto collettore.
Sarà il Vostro datore di lavoro a comunicarvi con quale cassa
pensione è collegata la Vostra attività.
39
La previdenza individuale (terzo pilastro)
In generale
Cos’è la previdenza individuale?
Un’ulteriore possibilità di previdenza per
la vecchiaia.
La previdenza individuale facoltativa permette ulteriori risparmi
che servono a mantenere il livello di vita abituale nella vecchiaia.
La previdenza vincolata
La legge incoraggia questa forma di previdenza attraverso
agevolazioni fiscali, vale a dire che una determinata quota dei Vostri contributi
alla previdenza facoltativa è deducibile dal reddito imponibile. I soldi possono
essere prelevati solamente all’insorgenza di un caso assicurato (vecchiaia,
decesso o invalidità) oppure, a determinate condizioni, per l’acquisto della
propria abitazione.
La previdenza libera
La previdenza libera è accessibile a tutti e non comporta alcun
limite superiore d’investimento. Non dà alcun vantaggio fiscale.
40
La previdenza individuale (terzo pilastro)
Contributi
Chi paga i contributi alla previdenza
facoltativa?
Tutti coloro che desiderano assicurarsi
facoltativamente.
Ogni persona che desidera mantenere il proprio livello
di vita abituale anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa ha la
possibilità d’intraprendere le relative misure presso una fondazione bancaria o
un’assicurazione.
41
La previdenza individuale (terzo pilastro)
Prestazioni
Quali prestazioni è possibile ottenere dalla
previdenza facoltativa?
Prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i
superstiti.
Le prestazioni della previdenza individuale a favore di una persona assicurata, nella forma (capitale o rendita) e nell’importo definiti dalla convenzione bancaria o dal contratto con l’assicurazione, vanno ad aggiungersi alle
rendite dell’AVS/AI e della previdenza professionale.
Quando e come le persone assicurate
possono far valere le proprie richieste?
Al momento dell’insorgenza di un evento assicurato (vecchiaia, decesso o invalidità) oppure,
a determinate condizioni, per l’acquisto della
propria abitazione.
Le prestazioni della previdenza vincolata sono corrisposte secondo le condizioni contenute nel contratto stipulato. Le prestazioni di vecchiaia
vengono versate al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.
In singoli casi, quali l’invalidità, l’acquisto di una propria abitazione
o la creazione di un’attività lavorativa indipendente, è possibile ottenere un versamento anticipato.
Nel caso di prestazioni della previdenza libera, la o lo stipulante
possono decidere liberamente di quando disporre del capitale.
Dov’è possibile ottenere informazioni sulla
previdenza facoltativa?
Presso le banche o le assicurazioni.
42
L’assicurazione malattie (AMal)
In generale
Cosa offre l’assicurazione malattie?
Protezione contro malattia, maternità e
infortunio.
L’assicurazione malattie garantisce a tutti gli assicurati
un’assistenza sanitaria di buona qualità. In caso di malattia o d’infortunio assicura
una cura medica, qualora questa non sia coperta dall’assicurazione contro gli
infortuni.
Chi deve affiliarsi all’assicurazione
malattie?
Chiunque sia domiciliato in Svizzera e talune
altre categorie di persone.
Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono tenute ad assicurarsi. Inoltre, l’accordo sulla libera circolazione delle persone sancisce l’obbligo
di affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera per certi altri gruppi di persone (vedi
i due riquadri qui di seguito). Si può scegliere liberamente il proprio assicuratoremalattie. Ciascun membro della famiglia (adulto o minore) deve essere assicurato
individualmente. Le persone che soggiornano in Svizzera per 3 mesi o per un
periodo più lungo devono assicurarsi entro 3 mesi. Parimenti, i neonati devono
essere assicurati entro 3 mesi dalla nascita.
Di regola spetta alla persona tenuta ad assicurarsi, e non al
datore di lavoro, provvedere all’affiliazione presso un assicuratore-malattie.
43
L’assicurazione malattie (AMal)
In generale
1° caso particolare:
luogo di lavoro in Svizzera - domicilio in uno Stato CE
L’accordo sulla libera circolazione prevede che anche le persone domiciliate in un Paese CE, ma che lavorano in Svizzera sono tenute
per principio ad affiliarsi presso un assicuratore-malattie svizzero. Questo vale
anche per i loro familiari che non svolgono un’attività lucrativa. Vi sono però
numerose eccezioni:
• le persone esercitanti un’attività lucrativa e i loro familiari residenti in Germania,
Italia, Austria, Finlandia o Francia possono essere esentate dall’obbligo
d’assicurazione se dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia nel loro Paese di residenza. La stessa regola si applica alle persone
esercitanti un’attività lucrativa in Portogallo;
• i familiari senza attività lucrativa residenti in Danimarca, Portogallo o Svezia
rimangono automaticamente assoggettati all’assicurazione del Paese in
cui vivono e sono esentati dall’obbligo di affiliarsi all’assicurazione malattie
svizzera.
Per principio le persone residenti in un Paese CE e tenute
ad assicurarsi in Svizzera non possono scegliere i modelli particolari di assicurazione elencati più avanti (franchigia opzionale, assicurazione con bonus,
HMO) in quanto hanno diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del
loro Paese di residenza.
2° caso particolare:
luogo di lavoro in uno Stato CE - domicilio in Svizzera
I cittadini svizzeri e i cittadini dei Paesi CE che risiedono in
Svizzera, ma che lavorano in uno Stato CE sono assoggettati all’assicurazione
estera. I frontalieri residenti in Svizzera che, ad esempio, lavorano in Germania
e i loro familiari senza attività lucrativa devono assicurarsi contro le malattie
in Germania. Qualora si ammalassero, sarebbero curati in Svizzera come
lo sarebbero le persone ivi assicurate e i costi verrebbero assunti
dall’assicurazione estera.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi agli indirizzi elencati
a pagina 72.
44
L’assicurazione malattie (AMal)
Premi
Chi paga i premi dell’assicurazione
malattie?
L’assicurato stesso.
A seconda della cassa malati, gli assicurati possono beneficiare
di premi ridotti:
• la franchigia opzionale: l’assicurato può aumentare l’importo della franchigia
annua, beneficiando così di un premio mensile inferiore a quello previsto in caso
di franchigia ordinaria (230 franchi);
• una scelta limitata dei fornitori di prestazioni (ad es. HMO o modello del medico
di famiglia). L’assicurato può scegliere di farsi curare esclusivamente da un
gruppo di medici, denominato HMO (Health Maintenance Organization). Può
anche impegnarsi a consultare dapprima un medico di famiglia, che deciderà
se ricorrere o meno ad un medico specialista (modello del medico di famiglia).
Questi modelli permettono all’assicurato che rinuncia alla libertà di scelta del
medico e dell’ospedale (fatta eccezione per i casi urgenti) di beneficiare di una
riduzione del premio;
• l’assicurazione con bonus: l’assicurato beneficia di una riduzione del premio
per ogni anno in cui non ha chiesto alcun rimborso di spese di malattia
all’assicurazione.
Qual è l’importo dei premi?
Varia a seconda dell’assicuratore, del luogo di
residenza e del modello assicurativo.
L’importo dei premi non dipende dal reddito e viene determinato
in base all’assicuratore-malattie, al luogo di residenza e al modello assicurativo
scelto.
45
L’assicurazione malattie (AMal)
Prestazioni
Quali prestazioni copre l’assicurazione
malattie?
La diagnosi e la cura di malattie.
L’assicurazione malattie obbligatoria assume i costi delle prestazioni fornite in caso di malattia, infortunio (se questo non è coperto
dall’assicurazione contro gli infortuni) e maternità.
Vengono assunti i costi:
• delle prestazioni necessarie alla diagnosi o alla cura di una malattia e delle sue
conseguenze, vale a dire esami, terapie e cure ambulatoriali od ospedaliere;
• di mezzi ed apparecchi, medicamenti, di contributi alle cure balneari prescritte
dal medico e provvedimenti di riabilitazione medica;
• di determinati esami di medicina preventiva, ad esempio in relazione ad una
gravidanza oppure nel caso di neonati o di bambini.
Per quanto tempo si può far valere il diritto
ad una prestazione?
Per un periodo illimitato.
Il diritto alla prestazione nasce all’inizio della cura. La durata della
stessa non è per principio limitata.
46
L’assicurazione malattie (AMal)
Prestazioni
Quali costi devono essere assunti dagli
assicurati stessi?
I premi, la franchigia, l’aliquota percentuale e,
in certi casi, un contributo ai costi di degenza
ospedaliera.
Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, la partecipazione ai costi della persona assicurata consta di un importo
annuale fisso (franchigia) e del 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale). Franchigia e aliquota percentuale non devono, però, superare
insieme un determinato importo massimo annuale. In certi casi, per ogni giorno
trascorso in ospedale dovrà inoltre essere versato un piccolo contributo. Per
prestazioni in caso di maternità le casse malati non possono richiedere alcuna
partecipazione ai costi.
47
L’assicurazione malattie (AMal)
Prestazioni
Cosa succede quando una persona
assicurata si ammala o subisce un
infortunio mentre si trova all’estero?
La cassa malati si addossa le spese della cura
all’estero.
Chiunque sia assicurato e risieda in Svizzera e si dovesse ammalare durante un suo soggiorno in un Paese CE, ad es. durante le ferie, verrebbe
curato dai medici e negli ospedali locali come lo sarebbe una persona assicurata
del Paese in questione. Le spese verrebbero assunte dall’assicuratore svizzero
competente. Lo stesso vale per gli infortuni.
Viceversa, chiunque si dovesse ammalare durante un suo soggiorno
in Svizzera ma abitasse e fosse assicurato in un Paese CE, verrebbe curato dai medici
ed in ospedali svizzeri alle spese dell’assicurazione del Paese di provenienza.
Assicurati domiciliati in Svizzera Le persone assicurate in
Svizzera e che soggiornano provvisoriamente in un Paese CE possono percepire
le prestazioni di una cassa malati del Paese di soggiorno se le loro condizioni
di salute lo rendessero necessario. In questo caso il modulo E 111 va richiesto
alla propria cassa malati e trasmesso al fornitore di prestazioni (il medico)
o alla cassa malati del Paese CE in questione cui è chiesto d’intervenire.
I costi di cura vengono assunti, a seconda del Paese, dall’organo locale e quindi
addebitati alla cassa malati svizzera, come può anche essere chiesto all’assicurato
di coprire provvisoriamente i costi di persona e richiederne il rimborso successivamente.
Per la copertura di prestazioni fornite in un Paese CE valgono le
norme locali vigenti concernenti la partecipazione ai costi.
Assicurati domiciliati in un Paese CE Le persone assicurate contro le malattie in Svizzera ma che vivono in un Paese CE ricevono dalla
cassa malati del Paese in questione le stesse prestazioni che otterrebbero le
persone ivi assicurate.
Gli assicurati domiciliati in Germania, Austria, Belgio e Paesi
Bassi, come anche i frontalieri domiciliati in altri Paesi, hanno in ogni momento la
possibilità di farsi curare in Svizzera.
48
L’assicurazione malattie (AMal)
Prestazioni
Per contro, i familiari del frontaliere assicurati in Svizzera non
possono, di regola, usufruire di questa possibilità: essi possono essere curati
al di fuori dei confini del proprio Paese solo se la cura si rendesse necessaria
d’urgenza.
I costi delle cure sono assunti, a seconda del Paese, dall’organo
estero relativo per poi essere addebitati alla cassa malati svizzera dell’assicurato,
oppure attraverso il pagamento provvisorio da parte della persona assicurata, che
chiederà in seguito il rimborso.
Per le prestazioni fornite nel Paese di residenza valgono le
norme locali concernenti la partecipazione ai costi.
L’assicurazione d’indennità giornaliera (indennità di malattia)
L’assicurazione d’indennità giornaliera serve alla copertura
parziale della perdita di guadagno in caso di malattia o d’infortunio, come
anche di altri costi causati dalla malattia o dall’infortunio, che non siano
coperti in altro modo. La stipulazione è facoltativa e può essere conclusa con
un’assicurazione diversa da quella presso la quale si ha la propria copertura
obbligatoria di base. Se una persona è già affetta da una malattia al momento
dell’affiliazione, l’assicuratore ha il diritto di escluderla dal diritto alle prestazioni per la malattia in questione per un periodo massimo di 5 anni. I periodi
assicurativi d’indennità giornaliera di cui si è goduto all’estero possono essere
detratti da questi 5 anni. Gli assicuratori-malattie offrono, inoltre, delle assicurazioni complementari d’indennità giornaliera.
49
L’assicurazione malattie (AMal)
Prestazioni
L’assicurazione di base – gli assicurazioni complementari
Oltre alla copertura di base obbligatoria gli assicuratori-malattie offrono anche assicurazioni complementari, p.es. per cure dentarie o
speciali. Visto che l’offerta è vasta, è consigliabile informarsi presso i vari assicuratori.
Consiglio pratico
La richiesta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie dev’essere inoltrata entro 3 mesi dal trasferimento in Svizzera o
dall’inizio dell’obbligo di assicurazione. È quindi consigliabile annunciarsi immediatamente presso una cassa malati di propria scelta.
Dov’è possibile informarsi
sull’assicurazione malattie?
Presso la propria cassa malati.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica ogni anno,
nel mese di ottobre, un compendio relativo ai premi assicurativi dell’anno successivo suddivisi per Cantoni e per assicuratori. Troverete l’indice delle casse malati
riconosciute sul sito Internet dell’UFAS (www.ufas.admin.ch).
Le persone assicurate in uno Stato CE che soggiornano in Svizzera devono rivolgersi all’istituzione comune LAMal (Gemeinsame Einrichtung
KVG) di Soletta per far valere il diritto all’aiuto reciproco in materia di prestazioni.
Gli uffici indicati dai Cantoni danno informazioni in merito
all’esonero dall’obbligo di assicurazione.
50
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
In generale
Cosa offre l’assicurazione contro gli infortuni
alla LAINF?
Copertura in caso di infortuni professionali,
di infortuni non professionali e di malattie
professionali.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è un’assicurazione di
persone, che si occupa delle conseguenze economiche degli infortuni professionali e
non professionali e delle malattie professionali. Con le sue prestazioni contribuisce a
rimediare al danno causato alla salute e all’attività lucrativa nel caso in cui un assicurato
subisce un infortunio o è affetto da una malattia professionale.
Gli infortuni
Sono considerate infortuni le conseguenze improvvise, involontarie e
lesive di un fattore esterno inconsueto sul corpo umano. Sono equiparate agli infortuni
determinate lesioni corporali analoghe a quelle causate da un infortunio.
Gli infortuni professionali
Sono considerati infortuni professionali quelli di cui è vittima
l’assicurato durante l’esercizio della sua professione. Gli infortuni verificatisi durante
le pause, come pure prima o dopo il lavoro sono considerati infortuni professionali
nella misura in cui l’assicurato era autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro
la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale.
Gli infortuni non professionali
Sono considerati infortuni non professionali tutti quelli che non
rientrano nel novero degli infortuni professionali, in particolare gli infortuni occorsi
sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno e nel tempo libero, quali
p. es. gli infortuni occorsi durante un’attività sportiva, nel traffico o al domicilio. Le
persone che lavorano a tempo parziale e la cui durata di lavoro è inferiore a 8 ore
settimanali presso un datore di lavoro non sono assicurati contro gli infortuni non
professionali. Gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di
ritorno rientrano, in tal caso, negli infortuni professionali.
51
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
In generale
Le malattie professionali
Sono considerate malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell’esercizio dell’attività professionale. Altre malattie sono considerate professionali solo nel caso in cui è provato che sono state provocate esclusivamente
o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale.
Chi è tenuto ad assicurarsi?
Tutte le persone che lavorano in Svizzera.
Sono tenute ad assicurarsi tutte le persone che esercitano la loro
professione in Svizzera. Rientrano in questa categoria anche:
• i lavoratori a domicilio,
• gli apprendisti,
• i tirocinanti,
• i volontari,
• le persone che lavorano in centri d’apprendistato o laboratori per invalidi,
• il personale domestico,
• il personale delle pulizie in economie domestiche private.
Inoltre, di regola anche le persone disoccupate sono assicurate d’obbligo.
Non sono assicurate le seguenti persone che non esercitano
un’attività lucrativa:
• i casalinghi e le casalinghe,
• i bambini,
• gli studenti,
• i pensionati.
Queste persone sono tenute ad assicurarsi contro gli infortuni nel quadro
dell’assicurazione malattie obbligatoria.
52
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
In generale
Quando inizia e quando finisce
l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni?
Con l’inizio dell’attività lucrativa e l’estinzione del
diritto al semisalario.
L’assicurazione inizia il primo giorno di lavoro previsto o effettivo, tuttavia al più tardi al momento in cui la persona si avvia al lavoro. Termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto
ad almeno il semisalario. Sono considerate salario anche le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare,
dell’assicurazione per l’invalidità, delle indennità per perdita di guadagno, degli
assicuratori-malattie e degli assicuratori privati contro malattie e infortuni che
sostituiscono il pagamento del salario nonché le prestazioni di un’assicurazione
maternità cantonale.
Mediante accordo la persona assicurata può protrarre la copertura degli infortuni non professionali fino a 180 giorni supplementari.
Per le persone che lavorano a tempo parziale che non sono affiliate a un’assicurazione contro gli infortuni non professionali l’assicurazione obbligatoria termina l’ultimo giorno di lavoro, non appena hanno percorso il tragitto
di ritorno dal luogo di lavoro.
Nel caso in cui un lavoratore di un datore di lavoro domiciliato o
con sede in Svizzera è occupato all’estero per un periodo limitato, l’assicurazione
non è sospesa.
Sospensione dalla copertura contro gli infortuni
nell’assicurazione malattie
I lavoratori assicurati d’obbligo sia contro gli infortuni professionali che contro quelli non professionali possono sospendere la copertura
contro gli infortuni presso l’assicuratore-malattie. Il premio dell’assicurazione
malattie è ridotto di conseguenza.
53
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
In generale
Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?
I lavoratori indipendenti e i loro familiari che
collaborano nell’impresa.
I lavoratori indipendenti e i membri della loro famiglia che lavorano nell’impresa e che non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria possono
assicurarsi facoltativamente conformemente alla LAINF.
Chi esegue l’assicurazione contro
gli infortuni?
L’INSAI e gli assicuratori-infortuni autorizzati.
Sia l’assicurazione obbligatoria sia quella facoltativa sono eseguite, in base alla categoria di assicurati, dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o da altri assicuratori-infortuni autorizzati.
54
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
Premi
Chi paga i premi dell’assicurazione?
I datori di lavoro e i lavoratori
I premi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro. I premi per gli infortuni non professionali
sono in linea di principio a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è debitore della
totalità dell’importo e trattiene dal salario del lavoratore la relativa quota parte.
Si stabilisce un premio provvisorio che sarà versato dal datore
di lavoro. Il premio definitivo per l’anno in questione è calcolato retroattivamente
sulla base del conteggio annuale del salario. Allo stesso tempo, il premio così
calcolato costituisce la base del calcolo del premio provvisorio per l’anno successivo.
A quanto ammontano i premi
dell’assicurazione?
Variano secondo il reddito e il tipo d’impresa.
I premi sono calcolati in per mille del guadagno soggetto ai
premi. I premio si ottiene sommando un premio netto fissato secondo il rischio e
i vari supplementi. Per il calcolo dei premi le imprese sono classificate, in base al
tipo e alla dimensione, in categorie e livelli della tariffa dei premi.
Per ulteriori informazioni può essere consultata la tavola sinottica
dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco sul sito
Internet www.avs-ai.info, rubrica «Opuscoli informativi».
Il guadagno soggetto ai premi
Il guadagno soggetto ai premi è in linea di massima quello determinante per il calcolo delle prestazioni pecuniarie (vedi «Guadagno assicurato»). La parte del reddito che supera l’importo massimo del guadagno
assicurato non è presa in considerazione.
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L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
Prestazioni
Quali prestazioni fornisce l’assicurazione
contro gli infortuni?
Cure mediche e aiuti finanziari.
A. Prestazioni in natura:
prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
La persona assicurata ha diritto a una cura appropriata dei postumi d’infortunio,
segnatamente:
• alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o del chiropratico nonché,
previa prescrizione medica, del personale paramedico,
• ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico,
• alla cura, al vitto e all’alloggio nel reparto comune di un ospedale,
• alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico,
• ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
Le spese per cure mediche all’estero, cure domiciliari e mezzi
ausiliari ordinati dal medico e danni causati da infortunio a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione sono presi a carico dall’assicuratore.
Sono pure rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché le
spese di trasporto della salma e le spese funerarie.
B. Prestazioni pecuniarie
Il guadagno assicurato
La base per le prestazioni pecuniarie dell’assicurazione contro
gli infortuni è il guadagno assicurato, ossia il salario determinante per l’AVS
con alcune aggiunte. L’importo massimo del guadagno assicurato è fissato in
modo tale che il 92 – 96 % delle persone tenute ad assicurarsi siano coperte
per il guadagno integrale.
Per il calcolo delle indennità giornaliere è determinante
l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio, per il calcolo delle rendite quello
riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. L’indennità per menomazione
dell’integrità e l’assegno per grandi invalidi sono calcolati per tutti gli assicurati
in base all’importo massimo del guadagno assicurato stabilito dalla legge.
56
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
Prestazioni
L’indennità giornaliera Ha diritto all’indennità giornaliera la
persona assicurata totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d’infortunio. L’indennità giornaliera è versata dal terzo giorno successivo a quello
dell’infortunio per ogni giorno dell’anno civile. In caso d’incapacità lavorativa totale
è pari all’80% del guadagno assicurato, in caso d’incapacità lavorativa parziale è
ridotta in proporzione. Il diritto all’indennità giornaliera si estingue con il riacquisto
della piena capacità lavorativa, la nascita del diritto a una rendita d’invalidità o il
decesso della persona assicurata. Per persone infortunatesi durante la disoccupazione l’indennità giornaliera è pari all’indennità di disoccupazione.
La rendita d’invalidità Qualora una persona assicurata
diventi invalida a seguito d’infortunio, ossia se la sua attività lucrativa è alterata
presumibilmente in modo permanente o a lungo termine, ha diritto a una rendita
d’invalidità. Il diritto nasce quando da un proseguimento delle cure mediche
non sia da attendersi un consistente miglioramento della salute dell’assicurato
e siano conclusi eventuali provvedimenti d’integrazione dell’AI. Per il calcolo
del grado d’invalidità è determinante il confronto tra la possibilità di guadagno
dell’assicurato con e senza la limitazione della sua capacità di guadagno. In caso
d’invalidità totale l’importo della rendita è pari all’80% del guadagno assicurato,
in caso d’invalidità parziale è ridotto in proporzione. L’assicurazione contro gli
infortuni versa agli assicurati aventi diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI una
rendita complementare di importo pari alla differenza tra il 90% del guadagno
assicurato e la rendita AVS/AI, ma non superiore all’importo previsto per l’invalidità
totale o parziale della rendita d’invalidità dovuta ad infortunio.
Il diritto alla rendita si estingue con il riacquisto della piena capacità di guadagno, l’assegnazione di un’indennità unica complessiva, il riscatto
della rendita o il decesso dell’assicurato.
57
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
Prestazioni
L’indennità per menomazione dell’integrità Se la persona
assicurata ha subito a seguito d’infortunio una menomazione importante e
durevole dell’integrità fisica o mentale (p. es. perdita di un rene o di una gamba,
tetraplegia, cecità totale), ha diritto ad un’equa indennità per menomazione
dell’integrità. L’indennità sotto forma di prestazione in capitale è graduata in
funzione della gravità della menomazione dell’integrità.
L’assegno per grandi invalidi Se la persona assicurata a
causa della sua invalidità necessita dell’aiuto permanente di terzi per compiere
gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale, ha diritto all’assegno
per grandi invalidi. L’importo dell’assegno è stabilito in base al grado di grande
invalidità.
La rendita per superstiti Il coniuge superstite (a determinate
condizioni) e i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se la persona assicurata
decede a seguito d’infortunio. Se la vittima dell’infortunio era tenuta a versare
la pensione alimentare al coniuge divorziato, questo è parificato alla vedova o al
vedovo.
La rendita per i superstiti è espressa in percentuale al guadagno
assicurato determinante e ammonta al 40% per le vedove e i vedovi, al 15% per
gli orfani di padre o di madre e al 25% per gli orfani di padre e di madre, ma
complessivamente al 70% al massimo in caso di più superstiti. La rendita per
superstite al coniuge divorziato è pari al 20% del guadagno assicurato, ma al
massimo all’importo della pensione alimentare.
Ai superstiti che hanno diritto a una rendita AVS o AI
l’assicurazione contro gli infortuni versa una rendita complementare (vedi la rendita d’invalidità). In casi particolari, alla vedova o alla moglie divorziata viene versata un’indennità unica in sostituzione della rendita.
Il diritto del coniuge superstite si estingue di regola con un nuovo
matrimonio, il decesso o il riscatto della rendita; il diritto dei figli si estingue di
regola con il compimento dei 18 anni d’età o la conclusione della formazione, ma
non oltre il compimento dei 25 anni.
58
L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF
Prestazioni
In che modo gli assicurati possono far
valere il diritto a prestazioni?
Comunicando l’infortunio al datore di lavoro o
all’assicurazione contro gli infortuni.
Infortunio in Svizzera Infortuni occorsi in Svizzera devono immediatamente essere comunicati dalla persona infortunata o dai suoi familiari al
datore di lavoro o all’assicuratore interessato.
Infortunio in un Paese CE In caso di infortunio o di malattia
professionali in un Paese CE, la persona infortunata o affetta da malattia dovrebbe rivolgersi senza indugio all’organo interlocutore competente dello Stato
in questione (vedi sotto). Questo assume provvisoriamente i costi delle cure ed
effettua più tardi un conteggio con l’assicuratore-infortuni svizzero interessato.
Anche un infortunio o il decesso dovrebbero essere immediatamente comunicati
al datore di lavoro in Svizzera.
Dove si possono ottenere informazioni
sull’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni secondo la LAINF?
Presso gli assicuratori-infortuni.
Un elenco degli assicuratori- infortuni è disponibile sul sito Internet dell’UFAS (www.ufas.admin.ch) e può essere ordinato presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
59
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
60
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
In generale
Cos’è l’assicurazione contro la
disoccupazione?
Un’assicurazione contro la perdita di guadagno
nel caso in cui un lavoratore perde il posto di
lavoro.
L’AD fornisce prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto,
sospensione del lavoro causa difficili condizioni meteorologiche e insolvenza del
datore di lavoro. Inoltre versa prestazioni di reintegrazione.
Chi è assicurato conformemente l’AD?
In linea di massima tutti i salariati assicurati
presso l’AVS.
Tutti i salariati ad eccezione, in alcuni casi, dei familiari occupati
nell’azienda agricola e delle persone che hanno raggiunto l’età del pensionamento
sono tenuti ad assicurarsi. I lavoratori indipendenti non sono assicurati.
61
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Contributi
Chi paga i contributi AD?
I salariati e i datori di lavoro in parti uguali.
I salariati e i datori di lavoro versano i contributi in ragione di
metà ciascuno.
I salariati dipendenti da un datore di lavoro straniero che non
sottostà all’obbligo di pagare i contributi in Svizzera sono tenuti a pagare loro
stessi l’intero contributo.
A quanto ammontano i contributi AD?
L’importo varia secondo il reddito.
Il calcolo dei contributi AD si effettua in base al reddito determinante per l’AVS/AI. Per ulteriori informazioni può essere consultata la tavola
sinottica dei tassi, dei contributi e dei premi disponibile in francese e in tedesco
sul sito Internet www.avs-ai.info, rubrica «Opuscoli informativi».
62
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Prestazioni
Quali prestazioni fornisce l’AD in caso di
disoccupazione?
L’AD copre la perdita di guadagno temporanea nel
caso in cui un lavoratore perde il posto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione ammonta al 70% del guadagno
assicurato ed è versata sotto forma di indennità giornaliere. Le persone che
devono adempiere a obblighi di mantenimento e la cui indennità giornaliera è
inferiore a 130 franchi percepiscono l’80% del guadagno assicurato. L’importo
massimo del guadagno assicurato è pari a quello dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni. È possibile percepire complessivamente al massimo 520 indennità giornaliere nell’arco di 2 anni.
Oltre all’indennità di disoccupazione l’AD fornisce le seguenti
prestazioni:
• l’indennità per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
• l’indennità per lavoro ridotto,
• l’indennità per intemperie,
• l’indennità per insolvenza del datore di lavoro.
63
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Prestazioni
Chi ha diritto all’indennità di
disoccupazione?
Chi è disoccupato e ha esercitato entro un
determinato termine quadro per almeno 6 mesi
un’attività soggetta all’obbligo di pagare
i contributi.
Ha diritto all’indennità di disoccupazione la persona disoccupata
che ha esercitato durante 6 mesi entro il termine quadro dei 2 anni precedenti la
disoccupazione un’attività soggetta all’obbligo di pagare i contributi.
Qualora la persona avesse lavorato meno a lungo in Svizzera, i
periodi di assicurazione compiuti in un Paese CE sono computati se ha perso
l’occupazione in Svizzera. L’importo dell’indennità è calcolato in base al reddito percepito in Svizzera. Inoltre la perdita di lavoro deve essere computabile e la persona
deve essere idonea al collocamento nonché soddisfare i requisiti di controllo.
Le persone disoccupate hanno ora la possibilità di cercare
lavoro in un Paese CE e di percepirvi le prestazioni svizzere, ma una sola volta
nell’intervallo tra due occupazioni e durante un periodo non superiore a 3 mesi.
Inoltre sono tenute a presentarsi all’ufficio di collocamento del Paese interessato
e devono soddisfare i requisiti di controllo locali.
64
L’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Prestazioni
Casi particolari
Frontalieri In caso di piena disoccupazione i frontalieri ricevono l’indennità di disoccupazione dallo Stato in cui abitano. In caso di lavoro
ridotto e sospensione del lavoro per difficili condizioni meteorologiche, invece,
ricevono prestazioni dall’assicurazione svizzera.
Stagionali I lavoratori stagionali che hanno esercitato l’ultima
occupazione in Svizzera durante 8 mesi al massimo possono scegliere se richiedere l’indennità di disoccupazione svizzera o quella del loro Stato di provenienza.
Dimoranti temporanei È definito persona dimorante temporaneamente chi ha concluso un contratto di lavoro della durata inferiore a un
anno. I dimoranti temporanei hanno diritto a un’indennità di disoccupazione per
un periodo transitorio di 7 anni dall’entrata in vigore dell’accordo solo se hanno
raggiunto la durata minima contributiva esercitando un’attività in Svizzera. Se
non è il caso devono riscuotere l’indennità nel loro Stato di provenienza.
Dove si possono ottenere informazioni
sull’AD?
Presso le casse di disoccupazione.
Informazioni sulle prestazioni AD sono disponibili presso le casse
di disoccupazione e il Segretariato di Stato dell’economia (seco, Direzione del
lavoro).
65
Gli assegni familiari
In generale
Cosa sono gli assegni familiari?
Prestazioni di compensazione parziale dei costi
cagionati dai figli.
Accanto alle agevolazioni fiscali, gli assegni familiari sono lo
strumento più importante della compensazione degli oneri familiari e rientrano
nell’ambito delle assicurazioni sociali. Contrariamente alle prestazioni delle altre assicurazioni sociali, però, non costituiscono una sostituzione del reddito, bensì un suo
completamento.
66
Gli assegni familiari
Contributi
Chi finanzia gli assegni familiari?
Il datore di lavoro.
Gli assegni familiari per i salariati sono finanziati quasi esclusivamente dal datore di lavoro e in linea di massima versati sotto forma di percentuale
del salario. I lavoratori indipendenti versano contributi per finanziare in parte i
loro assegni, nella maggior parte dei casi però solo se loro stessi riscuotono tali
assegni.
A quanto ammontano i contributi?
L’importo varia secondo la cassa di compensazione per gli assegni familiari.
Il tasso contributivo varia a seconda del Cantone, del ramo e della
cassa di compensazione per gli assegni familiari. Una tabella illustrativa è disponibile sul sito Internet dell’UFAS (www.ufas.admin.ch).
67
Gli assegni familiari
Prestazioni
Chi ha diritto agli assegni familiari?
I genitori di figli fino ai 15-25 anni (in base alla
formazione).
Si distingue tra assegni familiari federali e cantonali.
Gli assegni familiari federali interessano unicamente i lavoratori
dipendenti e indipendenti nell’agricoltura. Consistono in assegni per i figli e assegni
per l’economia domestica (i secondi esclusivamente per i lavoratori dipendenti). I
figli danno diritto agli assegni fino al compimento dei 16 anni d’età oppure finché
seguono una formazione, ma non oltre il compimento dei 25 anni.
I tipi e gli importi degli assegni familiari cantonali variano a seconda del Cantone. I salariati hanno diritto agli assegni familiari in tutti i Cantoni, i
lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa solo in alcuni Cantoni. Il
limite d’età si situa, secondo il Cantone, tra il compimento dei 15 anni e, in caso di
formazione, il compimento dei 25 anni.
Le persone disoccupate ricevono dall’assicurazione contro la disoccupazione un supplemento analogo all’assegno per i figli e all’assegno di formazione previsti dalla legge.
Caso particolare: i figli all’estero
I genitori che lavorano in Svizzera e i cui figli vivono all’estero
hanno diritto agli assegni familiari quanto i genitori di figli che vivono in Svizzera. Qualora anche un genitore lavorasse nel Paese in cui vive il figlio, vi è
diritto in primo luogo agli assegni familiari del Paese in questione. Nel caso in
cui la prestazione svizzera fosse superiore a quella estera, verrebbe versata
la differenza.
68
Gli assegni familiari
Prestazioni
Consiglio pratico: tassi contributivi
Per ulteriori informazioni si consulti il compendio «Arten und
Ansätze der Familienzulagen» d/f, disponibile sul sito Internet dell’UFAS
(www.ufas.admin.ch) oppure presso l’UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003
Berna.
Chi intende far valere il suo diritto ad assegni familiari deve
presentare la relativa richiesta presso il datore di lavoro, che la trasmetterà
alla cassa di compensazione competente.
Dove si possono ottenere informazioni
sugli assegni familiari?
Presso le casse di compensazione cantonali.
Per ulteriori informazioni vogliate consultare i promemoria disponibili presso le casse di compensazione. L’elenco di tutte le casse di compensazione
figura sulle ultime pagine degli elenchi telefonici.
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Indirizzi e siti Internet
I rami delle assicurazioni sociali (esclusa l’AD):
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS)
• Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna
Tel. ++41 (0)31 322 90 11, fax ++41 (0)31 322 78 80
Posta elettronica: [email protected], sito Internet: http://www.ufas.admin.ch
70
Indirizzi e siti Internet
Singoli rami delle assicurazioni:
AVS/AI/PC
• Casse di compensazione (gli indirizzi figurano sulle ultime pagine degli elenchi
telefonici) e uffici AI (anch’essi sugli elenchi telefonici)
• Sito Internet dell’Istituzione AVS-AI (indirizzi, promemoria, formulari ecc.)
http://www.avs-ai.info
PP
• Fondo di garanzia LPP, Organo di direzione, Belpstrasse 23, 3007 Berna
Indirizzo: casella postale 5032, 3001 Berna
Tel. ++41 (0)31 320 61 71, fax ++41 (0)31 320 68 43
Sito Internet: http://www.sfbvg.ch/
• Istituto collettore LPP
Indirizzi vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.06
• Autorità di vigilanza LPP
Indirizzi vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.06
AINF
• Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA),
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna
Indirizzo: casella postale, 6002 Lucerna
Tel. --.12 franchi/min., ++41 (0)848 830 830
Fax --.12 franchi/min., ++41 (0)848 830 831
Sito Internet: http://www.suva.ch
• Associazione svizzera d’assicurazioni ASA, C.F. Meyer-Strasse 14, 8002 Zurigo
Tel. ++41 (0)1 208 28 28, fax ++41 (0)1 208 28 00
Sito Internet: http://www.svv.ch
71
Indirizzi e siti Internet
Singoli rami delle assicurazioni:
AD
• Segretariato di Stato dell’economia (seco, Direzione del lavoro),
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione,
Bundesgasse 8, 3003 Berna
Tel. ++41 (0)31 322 28 35, fax ++41 (0)31 323 56 78
Posta elettronica: [email protected]
Sito Internet: http://www.seco.admin.ch
• Informazioni generali concernenti il problema della disoccupazione:
Uffici regionali di collocamento (URC)
Sito Internet: http://www.urc.ch/
• Informazioni sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione:
Sito Internet: http://www.arbeitslosenkasse.ch
AMal
• Associazione dei settori degli assicuratori-malattie svizzeri:
santésuisse, Römerstrasse 20, 4500 Soletta
Tel. ++41 (0)32 625 41 41, fax ++41 (0)32 625 41 51
Posta elettronica: [email protected]
Sito Internet: http://www.santesuisse.ch
• Organo di collegamento:
Istituzione comune LAMal, Coordinazione internazionale Assicurazione
malattia, Gibelinstrasse 25, casella postale, 4503 Soletta
Tel. ++41 (0)32 625 48 20, fax ++41 (0)32 625 48 29
Sito Internet: http://www.kvg.org
• Uffici cantonali competenti per le domande d’esenzione dall’obbligo
assicurativo e uffici cantonali competenti per la riduzione dei premi:
vedi Internet (www.avs-ai.info) Promemoria 6.07
72
Indirizzi e siti Internet
Singoli rami delle assicurazioni:
In generale
• Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna
Tel. ++41 (0)31 325 50 50, fax ++41 (0)31 325 50 58
Sito Internet: http://www.admin.ch/edmz (possibilità di ordinare via Internet)
• Informazioni generali sugli accordi bilaterali Svizzera-CE
e sull’integrazione europea:
Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE, Palazzo federale Est, 3003 Berna
Tel. ++41 (0)31 322 22 22, fax ++41 (0)31 312 53 17
Posta elettronica: [email protected]
Sito Internet: http://www.europa.admin.ch
• Entrata/dimora:
Ufficio federale degli stranieri, Quellenweg 15, 3003 Berna-Wabern
Tel. ++41 (0)31 325 95 11, fax ++41 (0)31 325 96 51
Sito Internet: www.auslaender.ch
• Unione europea:
Sito Internet: http://europa.eu.int
73
Impressum
Testo: Centro d’informazione AVS/AI, Ufficio federale delle
assicurazioni sociali e Segretariato di Stato dell’economia
Prima edizione: aprile 2002
© Centro d’informazione AVS/AI
2002
74
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La sicurezza sociale in Svizzera - Enciclopedia di Medicina popolare