Anno 0 n. 1 Mese Giugno 2012 Coordinamento Femminile Sanità – Roma PERIODICO INFORMAZIONE BIMESTRALE INFORMARE AL FEMMINILE Non daremo niente per scontato, ma, in maniera semplice, cercheremo di informarVi. Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma Perché un Coordinamento Femminile? Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dei diritti delle donne nel mondo del lavoro in ambito sanitario. Dove siamo? Il Coordinamento Femminile è presente in tutte le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere di Roma e Provincia. Attività Si occupa delle politiche di conciliazione e delle pari opportunità. Favorisce la formazione e l’informazione delle donne su argomenti inerenti l’attività lavorativa e si allarga ad esplorare tutta la sfera femminile garantendo, in questo modo, la tutela delle donne. Quali obiettivi? Creare una rete di comunicazione fra donne a sostegno delle donne. Come contattarci e come partecipare alle nostre iniziative - Consultare il sito della CISL FP Roma/Sanità – www.fproma.cisl.it - Contatti: Marisa Bloise Coordinatrice Femminile CISL Fp Roma e.mail: [email protected] – tel. 3206192839 Marisa Bloise Patrizia Proietti Norma Carapellotti Vanessa Tagliaferri Eleonora Bittoni Elisa Susini Debora Gislao Valentina Cuomo Buracchini Luisa Stefania Perrocchi Sabrina Pierini Andreina Petruccioli Cinzia Vanzo Simona Rinaudo Lorena Usai Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/A Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/B Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/C Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/D Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/E Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/G Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/H Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. Sant’Andrea Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Camillo Forlanini Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Filippo Neri Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Giovanni Addolorata Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico Umberto I° Coordinatrice Femminile CISL Sanità ARES 118 Coordinatrice Femminile CISL Sanità Privata (ADM) Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico A. Gemelli A partire da questo mese, saranno distribuiti, a mesi alterni, in tutte le aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere del circuito sanità di roma e provincia, dei mini opuscoli informativi. MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI “Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità” approvato con il D. Lgs 151/2001 coordina in un unico provvedimento non solo tutte le norme nuove e vecchie relative alla tutela della maternità, ma anche tutte le disposizioni relative al lavoro notturno, agli oneri contributivi e previdenziali. Un’importante novità, rispetto al T.U., è stata introdotta dal D. Lgs 119/2011, che ha modificato l’art. 33 del T.U., prevedendo un prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni – comprensivo dei periodi di astensione facoltativa per congedo parentale – in favore della madre o, in alternativa del padre di minore con disabilità grave fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino. La legislazione vigente stabilisce che: a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. Divieto di licenziamento:La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. E’ obbligatorio tuttavia, per le donne comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato. Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate presso la Direzione Provinciale del lavoro. (Sono escluse da tale norma le colf. Il divieto, inoltre non si applica nei casi di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine). Controlli pre-natali: Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. Congedo Maternità/Paternità (Astensione Obbligatoria) La maternità obbligatoria spetta per un massimo di 5 mesi da usufruire: Retribuzione • • 2 mesi prima e 3 dopo il parto oppure 1 mese prima e 4 dopo il parto a condizione che il medico specialista del SSN attesti che non ci siano rischi alla gestante e al nascituro Madre Indennità economica all’80% della retribuzione Parto Prematuro: i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto si aggiungono al periodo postpartum Padre Adozione: diritto all’astensione obbligatoria nei primi 3 mesi successivi all’entrata in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni 3 mesi dopo il parto o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre Copertura previdenziale 100% Congedo Parentale (Astensione Facoltativa) Genitore • • • • • • Normativa 6 mesi continuativi o frazionati dopo l’astensione obbligatoria Madre fino a 8 anni di vita del bambino 6 mesi continuativi o frazionati elevabili a 7 nel caso in cui abbia effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro, fino a 8 anni di Padre vita del bambino Il diritto all’astensione spetta a ciascun genitore; Il congedo può essere fruito contemporaneamente dai genitori e il padre può goderne durante l’astensione obbligatoria della madre; Il limite massimo di durata del congedo in caso di un unico genitore e di 10 mesi; Il limite massimo del congedo in caso di utilizzo da parte di ambedue genitori è di 10 mesi elevabili a 11 mesi; Possibilità di recuperare i periodi di congedo non utilizzati sino al compimento degli 8 anni di vita del bambino; I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di assentarsi nei primi 3 anni dall’ingresso nella famiglia del minore di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Trattamento Economico Indennità economica pari al 30% della retribuzione fino al 3° anno di vita del bambino e per un periodo complessivo di 6 mesi Per i periodo successivi e fino agli 8 anni di vita del bambino spetta l’indennità del 30% della retribuzione SOLO se il reddito del singolo genitore interessato all’astensione, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione ( per il 2006 pari a € 11.117,08) Copertura previdenziale: • • Fino al 3° anno di vista del bambino è del 100%; Fra i 3-8 anni la copertura è ridotta Malattia del Bambino Genitore Madre/Padre Normativa Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per malattia del bambino: • • Trattamento economico Retribuzione: nessuna Copertura previdenziale: Fino ai 3 anni di vita: senza limiti temporali; Da 3-8 anni di vita: 5 giorni lavorativi per ciascun genitore • • Fino ai 3 anni 100%; Da 3-8 anni la copertura è ridotta Riposi Giornalieri per Allattamento Genitore Normativa Durante il 1° anno di vita del bambino spettano: • Madre • 2 ore di riposo giornaliero ( un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore); In caso di parto plurimo le ore si raddoppiano • La madre lavoratrice non ne usufruisce - Novità: al padre lavoratore anche se la mamma è casalinga Padre • • • La madre lavoratrice, ma non con qualifica di lavoratrice dipendente Padre affidatario esclusivo dei figli In caso di parto plurimo il padre può utilizzare le ore aggiuntive Trattamento economico Retribuzione: 100% Riposi e permessi per i figli con handicap grave Trattamento economico: • • • Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito; Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese; Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva Retribuzione: 100% Copertura previdenziale: Per i 3 giorni mensili spetta la contribuzione figurativa Per i restanti casi è ridotta Riferimenti normativi: Legge 53/2000 - Decreto Legislativo n. 151 del 26/3/01 - Novità: Decreto Legislativo n. 119/2011: dal 1° aprile 2012 la richiesta d’interdizione per gravidanza a rischio per gravi complicanze o preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza debbono essere presentate alla ASL di appartenenza fino a nuove modalità che saranno definite con Accardo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Coordinamento Femminile Sanità – Roma