Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
INTRODUZIONE
Il metodo della programmazione
La programmazione finanziaria della Regione Siciliana segue un percorso diviso in tre
tappe fondamentali.
Si comincia dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF) che indica,
su un arco di tre anni, gli obiettivi della finanza pubblica, gli indirizzi per il loro
raggiungimento e i criteri per la predisposizione degli altri documenti di programmazione.
La seconda fase passa attraverso la presentazione della legge finanziaria che, in pratica,
trasforma in norme concrete e operative i criteri già indicati nel DPEF.
Infine si arriva al Bilancio annuale e pluriennale che accoglie gli effetti della legge
finanziaria autorizzando, di conseguenza, le spese che dovranno determinare la
realizzazione dei progetti elaborati attraverso DPEF e Finanziaria.
La legge finanziaria per l’anno 2002
La legge finanziaria per l’anno 2002 (più precisamente la l.r. del 26 marzo 2002, n. 2
recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002” pubblicata sulla
G.U.R.S. num. 14, parte prima, del 27 marzo 2002) ha avuto, insieme al DPEF e al
Bilancio, un iter travagliato. La motivazione è da ricondurre alla pesante eredità
accumulata, dalle amministrazioni precedenti, nella presentazione dei documenti e nelle
leggi di natura finanziaria relative agli anni passati, oltre che all’esiguità delle risorse
regionali in relazione alle molteplici esigenze e ai bisogni della collettività. Nonostante
tutto, questo Governo ha sentito, come impegno irrinunciabile e non differibile, la necessità
di effettuare una sintesi di tutte le difficoltà esistenti con il preciso scopo di imprimere una
svolta nella gestione delle risorse pubbliche a vantaggio del risanamento finanziario e
dello sviluppo economico.
Perché questo opuscolo
L’impegno per il rinnovamento, l’esigenza di determinare una crescita economica e
l’attenzione ai bisogni sociali si riflettono, oltre che nei contenuti, anche nella corposità di
questa legge finanziaria. La convinzione che questa legge sia vicina al popolo siciliano, nel
senso che ad esso è ispirata non fosse altro perché proprio i cittadini ne saranno i veri
fruitori, è stata la molla che ha fatto scattare l’idea di realizzare questa sorta di guida che,
in maniera semplice e immediata, illustra nel dettaglio ciascuna delle numerose norme che
compongono la manovra.
La finanziaria in tasca
La legge finanziaria appartiene a tutti i cittadini e ne coinvolge non pochi aspetti del vivere
quotidiano. All’interno di essa, infatti, ci sono molteplici opportunità da cogliere e non
soltanto vincoli che, comunque, è sempre opportuno conoscere. La numerosità degli
articoli e talvolta anche la complessità delle materie trattate hanno però una logica ben
precisa: innovare e rivoluzionare, anche culturalmente, la realtà socio-economica della
Sicilia.
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I risultati da raggiungere
La legge finanziaria si propone di sviluppare l’economia senza però dimenticare le
esigenze e le sollecitazioni che arrivano dalle fasce più deboli della popolazione. Un
risultato che si potrà raggiungere soltanto attraverso il necessario risanamento imposto
dalla difficile situazione finanziaria che questo Governo ha ereditato.
A tal proposito, il Commissario dello Stato, S.E. prefetto Gianfranco Romagnoli, nel ricorso
presentato contro alcune norme contenute nel testo approvato dall’Assemblea regionale,
ha autorevolmente dato atto che “il provvedimento legislativo […] contiene una manovra
finanziaria particolarmente articolata e complessa per l’anno in corso, improntata ad
estremo rigore nel contenimento della spesa pubblica…”.
E’ opportuno sottolineare anche che le norme impugnate dal Commissario dello Stato,
sebbene di qualità, non comportavano effetti finanziari e pertanto non hanno minimamente
intaccato la validità della legge.
Altrettanto importante è stato il riconoscimento del Presidente della II Commissione
legislativa dell’Ars, on. Nino Croce, che ha sottolineato come “l’approvazione di questa
manovra finanziaria […] si pone l’obiettivo ambizioso di rimettere ordine nei conti pubblici
quale condizione indispensabile per porre il bilancio della regione al servizio delle politiche
di sviluppo e di crescita della nostra società e della nostra economia. […] Un Bilancio e
una Finanziaria frutto di scelte difficili ma ben ponderate e finalizzate al bene comune”.
Nonostante gli effetti benefici si riscontreranno a pieno regime fra non meno di due anni, la
speranza che la manovra incida nel tessuto economico e sociale è più che fondata. Tutto
ciò nell’interesse della Sicilia e dei Siciliani. Infine è doveroso porgere sentiti
ringraziamenti al Parlamento siciliano nella sua interezza e, in modo particolare, all’Ufficio
di Presidenza dell’Assemblea regionale, nelle persone dell’on. Guido Lo Porto e dell’on.
Salvo Fleres.
Salvatore Cuffaro
(Presidente della Regione Siciliana)
Alessandro Pagano
(Assessore regionale al Bilancio e Finanze)
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Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI
ENTRATE
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Risultati differenziali
Servizio riscossione tributi Accesso dei
concessionari all'anagrafe comunale
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
Saldi liquidazione enti
Armonizzazione sistema previdenziale
Tributo ambientale
IRAP
Tassa per il diritto allo studio
Partecipazione al costo prestazioni sanitarie
Imposta sulle assicurazioni
Tassa sui rifiuti solidi urbani
Recupero fondi di rotazione
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI
ED AZIENDE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
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Contratti fornitura beni e servizi
Semplificazione procedure
Agenzia del demanio
Adesione circuito nazionale acquisti
Riduzione compensi agli organi
Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazione
Servizi strumentali
Vigilanza enti
Modalità erogazione in favore di enti, aziende ed
istituti
Trasferimento funzioni enti locali
Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica
Omesso – impugnato
Edilizia residenziale
Fondi per la realizzazione di alloggi popolari
Ristrutturazione della rete ospedaliera
Equilibrio economico aziende sanitarie
Risultato economico bilanci aziende sanitarie
Insediamenti in verde agricolo
Pareri tecnici
Cumulo di aiuti e controlli
Trasformazione A.S.T.
Privatizzazione Aziende termali
Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato
Taormina arte
Accelerazione delle operazioni di privatizzazione
Trasformazione E.A.S.
Assegnazione obiettivi di gestione
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Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Manifestazioni turistiche
Collegamenti isole minori
Bed and breakfast
Imprese turistiche
Fondo di rotazione per la progettazione
Sistema qualificazione imprese
Appalti di servizi
Impianti di marinocoltura
Fondo a gestione separata - CRIAS
Disposizione in materia di lavoro
Assegno integrativo
Servizio per l'impiego
Tirocini formativi e di orientamento
Società ' Stretto di Messina'
Mutui Forze di Polizia
Programmi annuali opere
Istituto sperimentale zootecnico
Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia
Agricoltura biologica ed indennità compensative
Competitività nel settore agricolo
Rifinanziamento consorzi di bonifica
Agevolazioni fiscali
Fondo regionale per la montagna
Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione
Parco archeologico Valle dei Templi
Valorizzazione beni culturali
Polo universitario di Enna
Consorzi universitari
Gas naturale
Impianti di distribuzione carburanti
Benzina verde
Cofinanziamento programmi energia alternativa
Destinazione risorse
Obbligazioni pregresse
Garanzie creditizie
Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria
Cartolarizzazione sanità
Assegnazioni agli enti locali
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
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Disposizioni in materia di residui attivi
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui
perenti
Adempimenti funzionari delegati
Corresponsione somme
Programma attività promozionali - impegni di spesa
Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e
prodotti bancari
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Art.
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Art.
Art.
Art.
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Art.
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Rideterminazione competenze Commissione
consultiva in materia di riscossione
Fondi comunitari
Interventi POP 1990-1993. Proroga termini
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 17
marzo 2000, n.8
Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi
ultraregionali
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Casa e premio Sicilia
Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta
ARS
Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali
Ufficio di Bruxelles
Utilizzazione personale
Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans
Funzionamento uffici speciali
Incarichi dirigenziali
Contributo Fondazione banco alimentare
Soppressione del Consiglio di amministrazione
dell'Azienda delle foreste demaniali
Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia
Conferenza Regione-autonomie locali
Comitato regionale comunicazioni
Istituzione nuovi Comuni - Consultazione
referendaria
Proroga programmi enti locali
Contributi alle associazioni antimafia
Revisione veicoli
Interventi via Pagano
Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio
teologico San Paolo
Omesso – impugnato
Convenzione per la statalizzazione di istituti
scolastici
Convenzioni Master di alta specializzazione
Debiti pregressi
Misure di salvaguardia piano regolatore
Fondo emergenza Argentina
Ortigia
Comodato d'uso immobili regionali
Smaltimento reflui
Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433
Servizi di vigilanza venatoria
Contributo immobili di interesse storico-artistico
Incarichi di collaudo
Contributo Associazione centro studi opera Don
Calabria
Nomine aziende sanitarie
Medicina riabilitativa
Associazione italiana sclerosi multipla
Assistenza sanitaria in forma indiretta
Donazione beni aziende sanitarie
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Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
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Informazione e comunicazione
Omesso – impugnato
Abrogazione e modifiche di norme
Fondi globali e tabelle
Effetti della manovra e copertura finanziaria
Pubblicazione GURS
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LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E FINANZIARIE PER L'ANNO 2002
Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario
ed in materia di entrate
Art. 1.
Risultati differenziali
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da
finanziare per l'anno 2002 resta determinato in termini di competenza in 67.334 migliaia di
euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in
413.166 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione
vigente, per l'anno 2003 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 48.603 migliaia
di euro mentre per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 41.481
migliaia di euro; il livello massimo di ricorso al mercato è fissato rispettivamente in 413.166
migliaia di euro e in 258.229 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche
ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare
le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.
**********
Vengono prima di tutto indicati per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 gli
obiettivi fondamentali della finanza pubblica regionale sotto forma del saldo netto
da finanziare per il 2002 (–67.334.000 euro) e il 2003 (–48.603.000 euro) o da
impiegare per il 2004 (+41.481.000 euro) e deI ricorso al mercato (413.166.000 euro
per il 2002 e il 2003, 258.229.000 euro per il 2004).
L’entità del ricorso al mercato è determinata dalla differenza tra spese ed
entrate complessive; si tenga presente che per legge le risorse da acquisire
possono essere destinate esclusivamente a spese di investimento o al rimborso di
altri prestiti.
Il saldo netto da finanziare è dato dalla differenza tra il totale delle entrate
finali, al netto di quelle per accensione di nuovi prestiti, e il totale delle spese, al
netto delle uscite per il rimborso dei prestiti già contratti, cui si somma il risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente.
Art. 2.
Servizio riscossione tributi
Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale
1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione
devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle
amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri
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archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti
con periodicità almeno trimestrale.
2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il
concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti
un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di
normalizzazione delle banche dati.
3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti
ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4. Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune
una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 76
della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento
regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237.
**********
Si fa obbligo ai comuni di fornire i dati aggiornati dei propri archivi anagrafici
sia ai Concessionari incaricati della riscossione attraverso ruolo, sia all’ Agenzia
delle entrate (ex Uffici imposte) per quanto attiene i tributi erariali di spettanza della
Regione Siciliana.
Per la prima volta il legislatore regionale interviene nel complesso
procedimento delle entrate erariali attraverso una norma che obbliga allo scambio
delle informazioni anagrafiche fra i vari enti preposti alla verifica e all’accertamento,
onde consentire agli stessi organi preposti, la corretta applicazione dei tributi e
contrastare con efficacia il fenomeno dell’evasione fiscale.
A regime, grazie a queste norme, i Comuni e la Regione potranno giovarsi di
un maggior flusso di entrate.
Art. 3.
Cessione e cartolarizzazione dei crediti
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione
dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la
realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.
2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei
limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto
generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.
3. Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione
l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di
cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei
connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione
finanziaria.
4. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla
cartolarizzazione dei crediti.
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L’art.3 tende a risolvere l’annosa questione dei crediti di imposta maturati e
non riscossi nei confronti dei contribuenti, cioè quelli derivanti da tributi non pagati.
Viene consentita la realizzazione di specifiche operazioni di “cartolarizzazione” che
permetteranno di anticipare l’incasso dei crediti in via di riscossione o insoluti.
Al di là del positivo impatto finanziario che dette operazioni di
cartolarizzazione avranno sul bilancio regionale, giova evidenziare che gli interventi
di verifica e selezione dei singoli crediti comporteranno l’introduzione di criteri di
analisi della gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità e di
conseguenziale valutazione dei risultati.
Art. 4.
Saldi liquidazione enti
1. L'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, è sostituito dal seguente:
'1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario
siciliano (EMS), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Azienda Asfalti
Siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere
destinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Attività produttive dell'Assemblea
regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al
comma 2.
2. Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate, a decorrere dall'anno 2003
e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed
interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in
cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dei
medesimi enti.'
2. All'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente comma:
'7 bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione
sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore
ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6.'
**********
Viene modificata la norma già esistente che disciplina la destinazione dei
saldi di liquidazione dei tre enti, precisando la cronologia delle operazioni che
interessano il bilancio regionale.
Si dispone, altresì, che durante il restante perio do delle rispettive procedure
di liquidazione, le disponibilità di cassa affluiscano nei sottoconti di tesoreria
regionale: in tal modo si migliora la liquidità della Regione senza nulla togliere ai
poteri del commissario liquidatore in ordine alla titolarità delle risorse.
Precedentemente le somme che giacevano nella tesoreria degli enti in
liquidazione rimanevano a lungo inutilizzate.
Art. 5.
Armonizzazione sistema previdenziale
1. Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a
quello statale, in conformità al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2002 i contributi di quiescenza e previdenza a
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carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23
febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento.
2. L'Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all'Istituto nazionale di previdenza
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del
trattamento pensionistico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio
1986, n. 21, il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
3. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita
convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei
trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui al
comma 2 nonchè di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni
finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse
presso la Tesoreria regionale, purchè non comportino oneri a carico del bilancio regionale
nè garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al
finanziamento della gestione separata di cui al comma 3.
5. Ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i
dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono
collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1
gennaio 2004.
6. Il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non
ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1
settembre 2003 e dall'1 settembre 2005.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della
Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in
applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa
convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici
del restante personale destinatario del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 21.
8. Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:
a) l'individuazione e la quantificazione del personale interessato;
b) l'individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare
alla suddetta gestione separata.
9. Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986,
n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti
alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle
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Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del
medesimo Istituto.
11. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva
dell'amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere
temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni
immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna
variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.
12. All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale
nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
**********
L’esigenza di queste norme nasce dall’assurdo economico-giuridico
dell’assenza di un fondo pensioni dei dipendenti regionali; ciò produce un danno
economico alla Regione e non tutela i lavoratori con un apposito fondo quiescenza.
L’Assessore al Bilancio è autorizzato a porre in essere iniziative utili alla nascita di
un fondo pensioni.
Inoltre si procede all’armonizzazione del sistema previdenziale regionale a
quello della generalità dei dipendenti pubblici.
Si prevede così sia l’aumento dei contributi a carico del personale regionale
assunto prima del 9 maggio 1986, sia la costituzione presso l’INPDAP di un apposita
gestione separata. A detta gestione vengono iscritti i neoassunti; dopo
l’approvazione di un disegno di legge che il Governo è tenuto a presentare entro
sessanta giorni, vi transiteranno altresì tutti i dipendenti già assoggettati al regime
pensionistico dei dipendenti statali, cioè il personale assunto dopo la data del 9
maggio 1986.
Particolarmente forte risulta l’azione prevista dai commi 5, 11 e 12 che
differisce i prepensionamenti voluti da una legge della precedente legislatura e che
consente ai Dirigenti Generali, con opportune cautele e modalità, di utilizzare il
personale anche in mansioni inferiori.
Art. 6.
Tributo ambientale
1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:
'1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno
ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle
quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a
finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità
dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.
2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è
la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione
siciliana.
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di
prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività:
trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.
5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri
pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi,
classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre
1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto
e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.
7. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al
comma 6.
8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi
entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita
una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente
precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153
euro per metro cubo di gasdotto.
9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del
10 per cento.
10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare
proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese
durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per
intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso
in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per
l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.
11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro
la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l'anno
solare in corso, intendendo per 'n' il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso
dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per
eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di
euro inferiori ai cinquanta centesimi.
12. I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente
gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio
dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova
dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.
13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono
presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma
12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno
solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri
debitamente di non essere più soggetto passivo.
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14. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto
del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il
dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre
2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonchè le modalità di
presentazione della stessa.
15. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni
presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di
calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei
criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonchè delle sanzioni e degli
interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del
quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.
16. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in
rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di
omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la
liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonchè delle sanzioni e degli
interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
17. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonchè
effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.
18. La notifica dell'avviso di liquidazione nonchè dell'avviso di accertamento può essere
effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
19. Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta,
sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine
di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonchè ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso
esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di
liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso
di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
scadenza del periodo di sospensione.
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20. Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso
delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo
di pagamento.
21. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola
rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per
cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
22. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa
dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
23. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per
cento della maggiore imposta dovuta.
24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
25. In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano
applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e
successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia
tributaria.
26. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.
27. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.'.
**********
Viene istituito il tributo ambientale per provvedere allo scopo di finanziare
investimenti finalizzati alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità
dell’ambiente nella nostra Regione.
Per rendere operante lo sviluppo di una nuova politica di tutela ambientale, il
nuovo tributo mira alla creazione di un fondo mediante il quale si potranno
predisporre ed attuare concreti programmi di interventi in materia ambientale.
L’articolo stabilisce i caratteri, gli elementi e la dinamica applicativa del
tributo.
L’imposta, che colpisce i proprietari dei gasdotti di maggiore portata e non
può ricadere sui consumatori in virtù della normativa statale sulla determinazione
del prezzo del gas, viene istituita nel pieno rispetto dell’ordinamento statale fiscale
ed in attuazione delle prerogative statutarie regionali in materia finanziaria.
Art. 7.
IRAP
1. In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a
decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di
cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per
cento.
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2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del
commercio, del turismo e dei servizi, nonchè per le cooperative, salvo quanto previsto dal
comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per
cento.
3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura
del 5, 25 per cento.
4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti
estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e
regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di
effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento.
5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle
attività produttive.
**********
Viene modulato l’incremento o il decremento della percentuale dell’aliquota
IRAP per alcuni settori di attività economica, secondo quanto consentito dal decreto
legislativo 446/97.
Esso, pur determinando una sostanziale invarianza del gettito, nel contempo
alleggerisce il carico fiscale per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel
campo dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le
cooperative e per quelle aziende i cui titolari si sono caratterizzati per una positiva
azione di denuncia di atti estorsivi compiuti ai loro danni.
Totale esenzione viene altresì stabilita per particolari categorie di contribuenti
quali le ONLUS, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali.
Quindi una chiara scelta di campo a vantaggio di quei settori che rappresentano la
spina dorsale della nostra economia.
Art. 8.
Tassa per il diritto allo studio
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal
seguente:
‘1. Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549,
costituisce entrata propria delle opere universitarie dell’Isola.’
2. All’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma
1 bis:
‘1 bis. Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari
e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana
sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all’opera universitaria
competente per territorio o ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea
ed i relativi servizi nel loro territorio di riferimento.’
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituto dal
seguente:
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‘4. Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per
l’erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di cui all’articolo 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.’
4. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
**********
Viene snellito un meccanismo in base al quale le somme versate dagli
studenti transitavano per il bilancio regionale; adesso invece la tassa viene versata
direttamente alle Opere Universitarie che possono così disporne immediatamente.
Tale razionalizzazione delle procedure determina evidenti vantaggi sia per la
certezza delle risorse destinate alle Opere Universitarie sia per l’eliminazione di
inutili attività burocratiche in ambito regionale.
Art. 9.
Partecipazione al costo prestazioni sanitarie
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie sono
assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le
previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come
disciplinate dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il
personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente
dell'eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.
3. L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con
l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la
determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4. Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa
correlata alle disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi
individuato.
**********
La norma reintroduce il ticket sulla prescrizione dei farmaci, richiamando la
disciplina statale in materia contenuta nel decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
in atto sospesa: in particolare si prevede il pagamento di euro 1,55 per singola
confezione prescritta o di euro 3,10, qualora la ricetta contenga la prescrizione di
più farmaci: la disposizione ha come sua finalità quella di fermare la lievitazione
della spesa farmaceutica, che negli anni passati ha avuto un incremento
esponenziale.
Inoltre viene fissata una compartecipazione anche per le prestazioni di pronto
soccorso che non presentino carattere di emergenza e urgenza, disponendo per
ogni accesso un costo di euro 25,82 , salvo i casi di esonero totale o parziale: si
disciplina così in maniera più razionale l’accesso alle prestazioni di pronto
soccorso, scoraggiando il ricorso “improprio” alle strutture d’urgenza a scapito
delle situazioni di reale gravità: questo fenomeno rappresenta nella nostra Isola il
66% di tutti i ricorsi al pronto soccorso.
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Va infine precisato che il ticket viene corrisposto solo dai componenti dei
nuclei familiari a capacità reddituale medio-alta, secondo le indicazioni del decreto
legislativo 124/98, e che eventuali variazioni alla misura di compartecipazione
verranno operate con decreto dell’Assessore regionale alla Sanità di concerto con
l’Assessore regionale al Bilancio e alle Finanze.
Art. 10.
Imposta sulle assicurazioni
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai
sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province
regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo
previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti
in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3. I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono
ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di
competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di
assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.
**********
Non si tratta di una nuova imposta, bensì si consente di recuperare a
vantaggio delle province regionali il gettito delle imposte sulle assicurazioni per la
responsabilità civile. Quindi vengono determinate le condizioni per recuperare
questo gettito che in passato veniva trattenuto dallo Stato.
Art. 11.
Tassa sui rifiuti solidi urbani
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono
aggiunte le parole 'e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5
settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
'11 bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
**********
La norma fa sì che la tassa per i rifiuti solidi urbani dei locali adibiti a sede di
istituti scolastici regionali venga a gravare sulle province regionali, invece che sugli
stessi istituti scolastici come accadeva nel passato.
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Art. 12.
Recupero fondi di rotazione
1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto
regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) sono riversate in entrata
del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione ex articolo 11 legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive
modifiche ed integrazioni, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 46 e
seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 - 5.259 migliaia di euro;
b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive
modifiche ed integrazioni - 1.016 migliaia di euro;
c) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive
modifiche ed integrazioni - 4.741 migliaia di euro.
2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di
Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di
ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione ex articolo 15 legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni - 8.780 migliaia di euro;
b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive
modifiche ed integrazioni - 8.625 migliaia di euro.
3. Le disponibilità residue esistenti nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente
minerario siciliano (E.M.S.) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.),
entrambi in liquidazione, sono riversate in entrata nel bilancio regionale ed i relativi fondi
sono estinti.
4. Le disponibilità individuate nei commi precedenti sono versate, senza oneri di
commissione, in entrata al bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e sono destinate a finalità produttive.
**********
Al fine di incrementare le risorse destinate alle finalità produttive, vengono
versate in entrata del bilancio della Regione le disponibilità non utilizzate di alcuni
fondi a gestione separata, rispettivamente assegnati all’IRFIS, al Banco di Sicilia,
all’EMS (in liquidazione) e all’Espi (in liquidazione).
Titolo II
Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e la trasformazione di
enti ed aziende
Art. 13.
Contratti fornitura beni e servizi
1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli
enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a
prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 6, comma 4,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore
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della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del 'prezzo chiuso' di
cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e di cui agli articoli 44 e 45
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in
quanto applicabili.
**********
Viene recepita la norma statale che impone l’inserimento in tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa della clausola di revisione periodica del prezzo.
Art. 14.
Semplificazione procedure
1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10
della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
**********
Vengono recepite le disposizioni statali sinteticamente descritte dal motto
“padroni in casa propria”.
Infatti in alternativa al ricorso al farraginoso sistema delle concessioni e
autorizzazioni edilizie, una serie di interventi edilizi possono realizzarsi in base a
semplice denunzia di inizio attività.
Da notare che le esigenze di celerità e snellimento dell’azione amministrativa
vengono coniugate a quelle di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale,
confermando per gli immobili sottoposti a vincolo, la necessità del rilascio del
prescritto parere o autorizzazione, la cui acquisizione può avvenire anche in sede di
conferenza di servizi.
Facile intuire il moltiplicatore economico che sarà generato da questa norma,
oltre al fatto che il cittadino sarà liberato da pastoie inutili.
Art. 15.
Agenzia del Demanio
1. Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21, nonchè per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione
dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario
2002, la spesa di 1.232 migliaia di euro.
**********
Viene finanziata la stipula della convenzione con l’Agenzia del Demanio
affinché detta Agenzia con criteri imprenditoriali e di mercato promuova l'impiego
ottimale dei beni del demanio e del patrimonio regionale anche attraverso la loro
riconversione o vendita.
Con questo semplice articolo di legge, quindi, parte l’operazione “vendiamo i
beni regionali superflui”.
Art. 16.
Adesione circuito nazionale acquisti
1. Al comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le
parole 'della Regione' sono aggiunte le parole 'e le restanti pubbliche amministrazioni.'
2. Il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n. 20, è soppresso.
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3. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001,n. 20, è aggiunto il seguente
comma:
'3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si
applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre
2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e
successive modifiche ed integrazioni.
**********
La norma impone a tutte le Amministrazioni pubbliche regionali di
approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni stipulate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze attraverso la CONSIP S.P.A., ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, della legge n. 488 del 1999.
Anche per le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere è prevista la
medesima procedura.
Si potrà così conseguire un apprezzabile risparmio di risorse pubbliche
mediante le forniture in parola, i cui prezzi risultano sensibilmente inferiori rispetto
a quelli ordinari di mercato.
Praticamente si tratta di appalti affidati “on line” a prezzi molto bassi e tempi
celerissimi.
Per la Pubblica Amministrazione regionale è un grande passo in avanti verso
la trasparenza e l’economicità
.
Art. 17.
Riduzione compensi agli organi
1. Le indennità spettanti al Presidente e agli assessori regionali sono ridotte del 10 per
cento.
2. Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai Presidenti e ai componenti di
organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonchè ai commissari
straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione
restano fissati nella misura in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione
ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
**********
Vengono ridotti i compensi per i componenti del governo regionale e per i
soggetti che fanno parte di comitati, collegi ed altri organi operanti nell’ambito
dell’Amministrazione regionale con evidenti risparmi di spesa per il bilancio
regionale.
Anche questo è un piccolo contributo per il risanamento dei conti della
Sicilia.
Art. 18.
Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni
1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della Legge 27 dicembre 1997 n.
449 si applicano alle amministrazioni regionali, nonché agli enti ed aziende sottoposte a
vigilanza e tutela della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.
2. La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione di cui al comma 1 possono
avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o
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Regione Siciliana
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gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle
predette attività.
3. I rapporti tra le amministrazioni, enti ed aziende e i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposite
convenzioni.
**********
Attraverso le convenzioni di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti
privati ed associazioni senza scopo di lucro, anche nella Regione Siciliana si
aprono nuove prospettive per quanto riguarda le modalità di perseguimento degli
interessi pubblici.
Va evidenziato comunque che le norme statali che vengono recepite
subordinano le iniziative da intraprendere alla verifica dell’inesistenza di forme di
conflitto di interesse tra attività pubblica e privata.
Art. 19.
Servizi strumentali
1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a
vigilanza e/o controllo della Regione comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere
valutano, con periodicità almeno triennale, le economie di gestione conseguibili mediante
affidamento all'esterno dei servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, ad
esclusione di quelli direttamente connessi alle attività sanitarie.
2. Ove, a seguito della valutazione di cui al comma 1, tenuto conto anche della possibilità
di un diverso impiego del relativo personale, si accerti la convenienza del trasferimento
all'esterno di uno o più servizi si procede ad attribuirne lo svolgimento a soggetti di diritto
privato in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
3. Per le finalità del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonchè delle altre norme in materia.
4. In sede di prima applicazione dei commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale è
autorizzata ad affidare all'esterno i servizi svolti dall'autoparco ed a ridistribuire il personale
in atto addetto alla conduzione degli autoveicoli tra le strutture regionali in conformità alla
normativa vigente, mantenendoli, previo assenso, alla guida degli autoveicoli e ferma
restando la ricollocazione nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento professionale.
**********
Si impone all’Amministrazione regionale, agli enti locali, agli enti pubblici non
economici vigilati dalla Regione e alle aziende sanitarie ed ospedaliere di affidare
l’esecuzione di servizi strumentali alla propria attività istituzionale a soggetti privati
esterni qualora, attraverso le verifiche e le valutazioni di economicità da compiere
obbligatoriamente almeno ogni tre anni, l’ente accerti che in tal modo si ottengano
costi minori rispetto a quelli derivanti dalla produzione diretta di detti servizi.
L’attribuzione all’esterno può avvenire attraverso:
a) la costituzione di soggetti di diritto privato;
b) l’attribuzione a soggetti privati mediante gara pubblica o l’adesione a
convenzioni già stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso
la CONSIP S.P.A..
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Nell’attribuire all’esterno i servizi strumentali le amministrazioni applicano le
norme vigenti in materia di utilizzazione dei soggetti già impegnati in lavori
socialmente utili.
Particolarmente avvantaggiate quelle società che, così come nel resto d’Italia,
provvedono ad assumere lavoratori socialmente utili o precari.
Art. 20.
Vigilanza enti
1. L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'articolo 6 della
legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:
'Art. 32 - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i
regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di
tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla
data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta
fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di
osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di
documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate
una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento
della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2. Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta
la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con
l'articolo 21 della presente legge.
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da
utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono
essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del
collegio dei revisori.
4. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della
legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica
agli enti di cui al comma 1.
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite
delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono
erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è
condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere
effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto
conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità,
detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1
sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche
disposizioni legislative.
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8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie
locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico
sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del
personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.
**********
Vengono stabilite regole più severe per gli enti pubblici regionali.
Il loro controllo, infatti, sarà così svolto:
a) l’Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze deve rendere il proprio parere,
preventivo ed obbligatorio, entro 30 giorni decorrenti dalla data del ricevimento
dei documenti;
b) il medesimo Assessorato può acquisire eventuali ulteriori elementi di giudizio,
chiarimenti o integrazioni di documentazioni, anche attraverso visite ispettive;
c) si è ritenuto opportuno precisare i contenuti del parere dell’Assessorato al
Bilancio e alle Finanze che consistono nell’accertamento della conformità dei
documenti alle norme di contabilità, nella valutazione delle relazioni
programmatiche e di consuntivo dell’attività dell’ente;
d) non è consentito erogare contributi mediante ordini di accreditamento;
e) si coinvolgono anche le A.U.S.L., le Aziende ospedaliere, le Aziende Policlinico,
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia e il CEFPAS di Caltanissetta.
Le novità introdotte tendono tutte a dare certezza giuridica e maggiore
speditezza ad un procedimento amministrativo complesso e delicato, invitando nel
contempo gli Enti soggetti a verifica a maggiorare efficienza e responsabilità in un
ottica di autentico risanamento.
Art. 21.
Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti
1. All'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000,n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:
'2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche
dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi
risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione
generale sui mezzi finanziari, e che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi
l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e
l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a
quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel
perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve
essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte
le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali
scostamenti.
3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di
beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime
spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli
enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali
per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura
percentuale pari alla mancata riduzione.
4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in
misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate
accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle
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entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei
trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio
della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a
contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e
sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla
copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6. All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza
della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui
al comma 4.'
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come
modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.
**********
Si introduce l’obbligo per gli Enti vigilati dalla Regione di predisporre una
relazione previsionale e programmatica relativa all’attività da svolgere nell’esercizio
finanziario nonché una relazione a consuntivo per la verifica dei programmi di
attività formulati con la prima: entrambe dette relazioni sono oggetto di valutazione
tecnica, ai sensi dell’articolo 20, da parte dell’Assessorato regionale al Bilancio e
alle Finanze.
Viene introdotto inoltre un sistema incentivante nei confronti degli Enti che
riescono ad operare riduzioni di costi di funzionamento e/o incremento di entrate
proprie, con speculari disincentivi per quegli enti che non perseguono detti
obiettivi.
Il premio consiste in maggiori contributi regionali e nell’esclusione dal
meccanismo di ripresa da parte della Regione della quota di avanzo di
amministrazione in tal modo conseguita; la sanzione consiste in una riduzione del
contributo regionale.
Le suddette norme vogliono essere un forte stimolo per gli enti vigilati ad una
gestione attenta e razionale delle risorse nonché all’autofinanziamento.
Art. 22.
Trasferimento funzioni enti locali
1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 la parola 'regolamenti' è sostituita con le parole 'Decreti del Presidente della
Regione';
b) al comma 1 dopo le parole 'della presente legge' sono aggiunte le parole 'previo parere
della Conferenza
Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione
bilancio
dell'Assemblea regionale siciliana';
c) al comma 2 la parola 'regolamento' è sostituita con 'Decreto presidenziale';
d) al comma 3 la parola 'regolamenti' è sostituita con 'Decreti presidenziali';
e) al comma 4 la parola 'regolamento' è sostituita con 'Decreto presidenziale'.
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**********
Le modifiche introdotte fanno sì che a tutta la materia del trasferimento di
funzioni dalla Regione agli enti locali, si dia esecuzione non più con regolamenti,
lunghissimi e farraginosi nella fase di emanazione, ma con decreti del Presidente
della Regione da emanarsi previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali
e delle Commissioni “Affari istituzionali” e “Bilancio” della Assemblea Regionale
Siciliana.
Art. 23.
Nuove disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica
1. I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1
della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che,
prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in
godimento legittimamente un alloggio, hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge
regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n.
21.
2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come
sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
'Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento
della cessione.'.
3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato della quota
spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati negli stessi alloggi negli
ultimi cinque anni dall'ente gestore.
4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante
successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano
acquisito il diritto alla locazione.
5. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e
successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano
l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o
all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche
successivamente alla data del 31 dicembre 1994.
7. Al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole
'non superiore a due pensioni minime INPS' sono aggiunte le seguenti 'con esclusione dei
redditi dei figli di età inferiore a 30 anni'.
8. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come
introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
'L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che
privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli
abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono
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redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed
approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso
di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.'
9. All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente
comma:
'5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24
dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un
alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.'.
**********
Vengono riaperti i termini per il riscatto per coloro che, prima dell’entrata in
vigore della legge regionale n.43 del 1994, legittimamente avevano in godimento un
alloggio. Nella facoltà di acquisto succedono i familiari conviventi che, alla morte
del titolare, sono subentrati nel rapporto locativo. Il prezzo di cessione viene
determinato applicando al valore di mercato corrente al momento della cessione,
incrementato della quota afferente ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati
nel quinquennio precedente, una riduzione del 30%, maggiorata dello 0,25% per
ogni anno di effettiva occupazione.
Nel solco dell’accelerazione delle procedure e delle economie di spesa che
tutta la legge finanziaria persegue, si colloca poi il comma 8 che prevede che le
graduatorie per l’assegnazione degli alloggi destinati a categorie disagiate, una
volta che le commissioni istituite presso gli Istituti autonomi case popolari abbiano
provveduto a completare quelle già in corso di formazione, vengano redatte da un
funzionario comunale e approvate dal Consiglio comunale. Questo ultimo aspetto è
una vera rivoluzione che renderà più trasparente e celere le assegnazioni di questi
immobili.
Art. 24.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto,
dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Art. 25.
Edilizia residenziale
1. Dopo il nono comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è
inserito il seguente comma:
'In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque
priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che
risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel
comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.'.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti
dai seguenti:
'1. I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a
carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di
utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di
localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa
provincia.
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2. Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24
luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative
edilizie e imprese di costruzioni edili.'.
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26,
sono aggiunte le parole 'fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno
1997.'
**********
Disposizioni di razionalizzazione del settore. Nell’assegnazione di alloggi
popolari mediante graduatoria intercomunale si attribuisce preferenza ai residenti
da almeno un anno nello stesso comune in cui ha sede l’alloggio.
Inoltre, viene dettata una disciplina uniforme in ordine alla localizzazione e
all’assegnazione di aree per la realizzazione dei programmi costruttivi, sinora trattati
diversamente se realizzati da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie; ciò al
fine di assicurare l’effettivo utilizzo dei relativi stanziamenti.
Viene ribadito che i canoni di edilizia residenziale pubblica a partire dal 1997
non possono superare lire 400.000.
Art. 26.
Fondi per la realizzazione di alloggi popolari
1. I fondi destinati alla realizzazione di alloggi popolari e per interventi di edilizia agevolata
e convenzionata, a richiesta dei comuni a parziale trasferimento degli abitati indicati nella
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, possono essere anche utilizzati con le procedure
ed i meccanismi di cui all'articolo 9 della citata legge regionale.
**********
Al fine di agevolare l’effettivo e completo utilizzo delle risorse destinate a
costruire alloggi popolari o ad interventi di edilizia agevolata e convenzionata, viene
consentita l’attuazione di procedure burocratiche più semplici e rapide.
Art. 27.
Ristrutturazione della rete ospedaliera
1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della
legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello
standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno
per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si
rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità
reddituale e dell'impatto sociale.
2. I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario
regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.
**********
La disposizione ribadisce la necessità da parte della Regione del rispetto del
vincolo di pervenire allo standard, stabilito a livello nazionale, di 4 posti letto ogni
mille abitanti per le patologie acute, nonché di 1 posto letto ogni mille abitanti per le
patologie riabilitative o di lungodegenza, con la conseguente soppressione dei posti
letto in esubero, tenendo conto delle divisioni ospedaliere che presentano un
indice di occupazione più basso, nonché della redditività del reparto e dell’impatto
sociale che conseguirebbe alla riduzione dei posti di ricovero.
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In verità la Sicilia già oggi è leader nazionale in questo specifico aspetto con
4,2 posti letto ogni 1.000 abitanti, ma nel rispetto della legge finanziaria dello Stato
si è voluto dare un ulteriore segnale in termini di razionalità con un risparmio che a
regime è quantificabile in almeno 150 milioni di euro.
Art. 28.
Equilibrio economico aziende sanitarie
1. Per l'anno 2002 le Aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di
bilancio e le Aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei
ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato
regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le
modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2. Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di
investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.
3. L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli
aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle Aziende
sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle
verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla
chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi
assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli
articoli 3 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua
sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi
straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
4. Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della
applicazione della sanzione.
5. Gli atti da sottoporre al controllo dell'Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di
bilancio, l'atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche
complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere
dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all'articolo 32 della legge
regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le
strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare
delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget
predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della
programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei
propri vincoli di bilancio.
7. Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle
disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di
servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si consegue una maggiore economicità.
**********
La norma sancisce il principio che va assicurato il pareggio economico per le
Aziende sanitarie e un utile pari almeno all’1% per le aziende ospedaliere.
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Quest’utile potrà essere reinvestito in spese in conto capitale, secondo i
meccanismi individuati all’articolo 29.
Si autorizzano inoltre le Aziende sanitarie al ricorso al mercato finanziario,
purché le somme ottenute vengano utilizzate per spese di investimento e la
restituzione di capitale e interessi abbia luogo con le risorse finanziarie
dell’Azienda, escludendosi dunque ogni intervento di ripiano da parte della Regione
o dello Stato.
Viene altresì introdotto il principio dell’assegnazione ai Direttori Generali da
parte dell’Assessore regionale alla Sanità e dell’Assessore regionale al Bilancio e
alle Finanze, all’inizio di ciascun anno, degli obiettivi finanziari di gestione e si
configura il meccanismo sanzionatorio della decadenza dall’incarico di Direttore
Generale nell’ipotesi di mancato conseguimento degli obiettivi.
E’ stata creata la condizione per attuare una puntuale verifica sull’attività dei
Direttori Generali.
Inoltre il comma 5 individua gli atti aziendali da sottoporre al controllo
preventivo dell’Assessorato regionale alla Sanità nelle determinazioni di particolare
rilevanza e/o aventi funzione programmatoria, in modo da snellire la procedura di
adozione degli atti di ordinaria amministrazione; contestualmente si introduce il
parere dell’Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze sui bilanci preventivi e
consuntivi.
Altro principio di rilievo è costituito dall’obbligo di negoziazione preventiva
delle prestazioni sanitarie erogabili per conto del S.S.N., con la fissazione
preventiva del budget per ogni struttura sanitaria accreditata al fine di evitare
sforamenti della spesa pubblica.
L’ultimo comma infine consente ai Direttori Generali la costituzione di società
miste per le attività per le quali è più vantaggioso l’affidamento all’esterno,
introducendo così un modello gestionale più flessibile, già in uso soprattutto
presso gli enti locali.
Art. 29.
Risultato economico bilanci aziende sanitarie
1. Gli avanzi di amministrazione delle Aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo
relativo all'esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire
dall'esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio,
possono essere destinati dalle singole Aziende sanitarie per la copertura di:
a) spese di investimento;
b) spese in conto esercizio;
c) incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;
d) costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio,
che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.
2. Le Aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e
gli utili di cui al comma 1 solo dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per la
sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo
risultato di esercizio.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle
gestioni stralcio di cui all'articolo 6 comma 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 la cui
destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell'Assessore regionale per la
sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
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4. I disavanzi di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che
si verifichino a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto
dall'Azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della
sanità.
5. Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite prevede un arco temporale non
superiore a tre anni, nonché le fonti di copertura interne alle Aziende e le modalità per il
ripiano utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo costituite negli esercizi precedenti,
ai sensi della lettera d) del comma 1.
**********
La disposizione autorizza le aziende sanitarie ad utilizzare gli avanzi di
amministrazione e gli utili di esercizio, una volta superato il controllo dei competenti
organi regionali sui bilanci consuntivi, per spese di investimento, spese in conto
esercizio, per oneri di personale derivanti da contrattazione aziendale e per la
costituzione di riserve di bilancio vincolate alla copertura di eventuali perdite future.
Viene contemplato un meccanismo di ripiano per i disavanzi di
amministrazione e le perdite di bilancio, che dovranno essere recuperati entro un
arco temporale di tre anni con un piano di copertura approvato dall’Assessorato
regionale per la Sanità.
Art. 30.
Insediamenti in verde agricolo
1. Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
'3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi
inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione
negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19
dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a
singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della
finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi
previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su
porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.'
2. All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed
integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
'Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde
agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con
regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di
ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il
rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonchè di sicurezza. Nelle zone agricole è
ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di
ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura
esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con
interessi ambientali e con
disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e
di ristorazione cessa automaticamente allorchè cessi la relativa attività.'.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo
ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
4. All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti
ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST
(programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al
Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.”
**********
Si tratta di norme tendenti a dare impulso allo sviluppo, nel rispetto
comunque delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente.
Vengono così ammessi nel verde agricolo insediamenti produttivi anche se
non assistiti da finanziamento pubblico, purché ci sia il rispetto delle condizioni e i
dei divieti precedentemente stabiliti e che almeno su una porzione dell’area
interessata esista già un impianto produttivo.
Parimenti, il mutamento di destinazione d’uso da civile abitazione a ricettivoalberghiera, anche ove solo per esercizio stagionale, può essere assentito dalle
amministrazioni competenti previa verifica della compatibilità ambientale e del
rispetto di ogni prescrizione di carattere igienico, sanitario e di sicurezza, e non può
dar luogo ad aumenti di cubatura.
Art. 31.
Pareri tecnici
1. In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una
revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione
degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione
idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09
del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi
dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti
dal Dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo
servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi
ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonchè sulle relative
perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante
fiduciario, da parte del Dipartimento regionale delle foreste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o
perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
**********
Con tale norma si sono volute accelerare le procedure di attuazione degli
interventi in materia forestale, con particolare riferimento a quelli finanziati con il
P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Mentre in passato i pareri tecnici previsti per i progetti inerenti tali interventi
venivano resi da organismi centrali quali il Comitato tecnico amministrativo delle
Azienda Foreste o dall’Ispettore regionale tecnico forestale, con tale nuova
disposizione si prevede che i pareri vengano formulati dagli Ispettori dipartimentali
delle foreste competenti per territorio o dal Dirigente tecnico forestale del servizio
del Dipartimento, secondo le rispettive competenze.
31
Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Tale decentramento rappresenta un chiaro esempio di semplificazione delle
procedure amministrative che rientra nell’ambito delle più generali azioni di riforma
della Pubblica Amministrazione.
Art. 32.
Cumulo di aiuti e controlli
1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come
modificato dal comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è
sostituito dal seguente:
'3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti
informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità
regionale e 'de minimis' erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o
privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e
gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro
dell'Assessorato del bilancio e delle finanze. L'Assessore regionale per il bilancio e le
finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina
le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo
il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa.
**********
Con tale norma si sono volute disciplinare le modalità di istituzione e di
gestione della banca dati per gli aiuti a finalità regionale e de minimis erogati alle
imprese.
La novità introdotta consiste nell’aver considerato non soltanto gli aiuti
erogati dalla Regione ma anche quelli erogati dagli enti locali o da altri soggetti
pubblici e privati, al fine di avere un quadro completo che consentirà alla Regione,
nonché ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate, da un lato di effettuare i
necessari controlli per verificare il rispetto della normativa comunitaria
nell’erogazione degli aiuti alle imprese (i limiti di cumulo), dall’altro di procedere ad
una distribuzione più efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
Art. 33.
Trasformazione A.S.T.
1. All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi
dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il
31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della
società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è
fatto divieto, all'A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle
disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.
**********
Si fissa il termine entro il quale deve concludersi la procedura di
trasformazione dell’A.S.T. da ente pubblico in S.P.A., mantenendo per un periodo
non superiore a tre anni dalla trasformazione il contributo già previsto a carico della
Regione da utilizzare esclusivamente per operazioni di ricapitalizzazione della
nuova società.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Finché permane l’intervento regionale è fatto divieto di procedere a nuove
assunzioni, fatta eccezione per la trasformazione dei rapporti di formazione e lavoro
in corso di svolgimento.
Art. 34.
Privatizzazione Aziende termali
1. A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle
Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre
2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in
applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione
stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di
ricapitalizzazione.
2. E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
**********
Si fissa il termine entro il quale deve concludersi la procedura di
trasformazione delle aziende termali regionali da enti pubblici in S.P.A., mantenendo
per il solo esercizio successivo alla trasformazione il contributo già previsto a
carico della Regione, da utilizzare esclusivamente per operazioni di
ricapitalizzazione delle nuove società.
Finché permane l’intervento regionale è fatto divieto di procedere a nuove
assunzioni a tempo indeterminato, resta pertanto salva la possibilità di ricorrere a
lavoratori stagionali.
Art. 35.
Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte
1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati
in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in
essere alla data della trasformazione.
3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e
dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e
sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante
nomina di commissari ad acta.
5. Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il
contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello
sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.
**********
Sulle orme di quanto operato dallo Stato per gli enti nazionali del settore,
sono trasformati in fondazioni di diritto privato l’Ente autonomo regionale Teatro
Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l’Ente autonomo regionale “Teatro di Messina”
e l’Ente autonomo Orchestra Sinfonica Siciliana (EAOSS) nonché il Comitato
Taormina-Arte.
Il processo di trasformazione sarà gestito da commissari ad acta
appositamente nominati.
Art. 36.
Accelerazione delle operazioni di privatizzazione
1. Al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, riducendo nel contempo la
spesa di funzionamento del settore pubblico regionale e altresì per favorire il successivo
collocamento sul mercato di quote azionarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore interessato, individua gli enti ed aziende
le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione e i cui servizi sono più
proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico regionale, prevedendone la
trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Il Presidente della
Regione propone il programma delle trasformazioni all'Assemblea regionale siciliana per
acquisire il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti che si intende
acquisito favorevolmente decorsi trenta giorni dall'assegnazione.
2. I contributi per spese di funzionamento previsti in favore degli enti trasformati in società
per azioni vengono mantenuti per un periodo non superiore a tre anni. Nella fissazione del
relativo importo per ciascun esercizio finanziario deve tenersi conto delle esigenze
finanziarie connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo della società accertate in base a
dettagliato piano di impresa che entro sei mesi dalla trasformazione la società deve
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti
Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui al comma 1 la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con
l'Assessore interessato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita fissati dal
documento di programmazione economico-finanziaria individua i restanti enti ed aziende
del settore pubblico regionale per i quali attivare processi di riordino stabilendone la
fusione o l'accorpamento ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le
organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
4. Le amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza o tutela sugli enti ed aziende
individuati ai sensi dei commi 1 e 3 procedono, per gli stessi enti ed aziende, alla nomina
di commissari.
**********
L’articolo traccia un percorso per un complessivo riassetto degli enti del
settore pubblico regionale prevedendo l’individuazione entro tre mesi di quelli da
trasformare in istituzioni private (rispettivamente società per azioni o fondazioni) e a
seguire l’attivazione, con riferimento ai rimanenti enti, dei necessari processi di
riordino.
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Nel caso in cui venga decisa la soppressione e la messa in liquidazione di un
ente o azienda regionale devono sentirsi le organizzazioni sindacali per i riflessi
sulla destinazione del personale.
Tutti i processi di trasformazione vengono gestiti da commissari all’uopo
nominati.
Art. 37.
Trasformazione E.A.S.
1. Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per
azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre
2002 in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.
2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo 'e
secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549' è
soppresso e dopo le parole 'per azioni' sono aggiunte le parole 'anche mediante la
creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività,'.
3. All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo il comma 2 bis sono
aggiunti i seguenti commi:
'2 ter. L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di
trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato
giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2 quater. Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano
prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi
concertati con le organizzazioni sindacali.
2 quinquies. Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con
oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2 sexies. Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale
dell'E.A.S. in quiescenza.'
4. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n.
30, continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come
disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
**********
Uno dei punti centrali del programma di Governo è rappresentato dalla
risoluzione definitiva dei problemi connessi alla carenza di risorse idriche che da
decenni affligge la nostra Isola.
Si interviene così nell’ambito del riordino dei soggetti gestori delle acque e
particolarmente dell’EAS, stabilendo tra l’altro che le procedure di trasformazione
dell’Ente debbono essere completate entro il 31 dicembre 2002 e disciplinando in
relazione all’utilizzo del personale.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 38.
Assegnazioni obiettivi di gestione
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua
con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambito del programma di
Governo, ciascun ramo d'Amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno.
2. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1 il Presidente e ciascun
assessore regionale assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi
operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati
rimodulando ove necessario le risorse umane finanziarie e materiali precedentemente
attribuite.
**********
Secondo tale disposizione normativa il Governo regionale assegna ai singoli
rami di Amministrazione le priorità da realizzare nel corso dell’anno, al fine di
tradurre in azione concreta gli obiettivi prefissati con il programma di governo.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di riforma
dell’Amministrazione regionale che, basandosi sulla distinzione tra la funzione di
indirizzo politico propria del Presidente e degli Assessori regionali e la gestione
amministrativa attribuita alla dirigenza, risulta orientato verso una gestione per
obiettivi e priorità ed il conseguente controllo sui risultati.
Ciò comporta una adeguata ridistribuzione all’interno dei singoli Dipartimenti
regionali delle risorse umane e materiali, ed eventualmente l’integrazione dei
contratti individuali già stipulati con la dirigenza.
Titolo III
Interventi per lo sviluppo economico
Art. 39.
Manifestazioni turistiche
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle
manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo
e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di
iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore
e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a
promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e
soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria,
manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di
realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite
massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo
stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1 e comunque nel limite del 30 per cento.
3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce
comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve,
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi
finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del
bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura
proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di
previsione dell'anno corrente di riferimento.
**********
L’Assessore regionale al Turismo predispone annualmente entro il 30 giugno
il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che
avranno luogo l’anno successivo sul territorio regionale.
Una quota non superiore al 30% delle risorse dell’unità previsionale dedicata
alla promozione turistica può essere utilizzata per promuovere e realizzare
direttamente o per partecipare finanziariamente ad iniziative promosse da altri
soggetti, entro il limite, comunque, del 20% delle spese dell’iniziativa considerate
ammissibili; in tal caso, l’Assessore, sempre entro il 30 giugno, predispone il piano
di interventi per l’anno successivo.
La norma propone un’attività programmatoria al fine di dare certezza agli
organismi e agli enti preposti alle realizzazioni delle iniziative e di predisporre una
adeguata attività promozionale, con il risultato di una migliore riuscita delle
manifestazioni.
Art. 40.
Collegamenti isole minori
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo
con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere
sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.
3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le
Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi
inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano
l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il
completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle
Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l'anno
finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.
5. La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi
eliportuali.
6. Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo,
individuati dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di
concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture territorialmente competenti, sono
attuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 utilizzando lo
stanziamento di cui al comma 4 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti
eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
7. Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al
perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale
alla Presidenza della Regione, predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i
quali provvedono ai relativi interventi.
**********
Al fine di consentire il collegamento marittimo con le isole minori, l’Assessore
regionale al Turismo è autorizzato a concedere contributi, previa convenzione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il termine per attuare il piano per il servizio di collegamento marittimo è
prorogato al 31.12.2002.
Nelle isole minori dove non è possibile l’atterraggio di mezzi aerei, la spesa
autorizzata è strettamente finalizzata alla realizzazione di strutture eliportuali da
parte dei Prefetti in base all’individuazione concertata tra il dipartimento statale di
protezione civile e la Regione siciliana.
Inoltre, per garantire il buon funzionamento degli eliporti già esistenti,
l’Assessore alla Presidenza predispone un piano di ripartizione ai comuni
interessati delle somme da destinare ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Art. 41.
Bed and breakfast
1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 27.
2. Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono
soppresse le parole 'stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio
di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
**********
Le strutture che esercitano l’attività del “bed and breakfast” (alloggio e prima
colazione), vengono riconosciute dalla norma quali strutture ricettive e per esse la
Provincia regionale competente non fissa più le tariffe minime e massime
applicabili.
Ovvia la valenza di questa norma, mirante ad incrementare strutture turistiche
non complesse e facili da realizzare senza complicarne l’attività organizzativa e
gestionale.
Art. 42.
Imprese turistiche
1. Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, entro
sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale
normativa.
**********
La norma recepisce i seguenti punti della normativa statale recante la riforma
della legislazione sul turismo:
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•
alle imprese turistiche sono estese le agevolazioni, i contributi, ed i benefici
di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria;
• l’apertura e il trasferimento dell’impresa turistico-ricettiva, nell’ottica della
semplificazione
amministrativa,
sono
soggetti
esclusivamente
all’autorizzazione del Sindaco, che abilita, altresì, ad esercitare, insieme
all’attività ricettiva altre attività ad essa collaterali (fornitura di giornali e
pellicole, organizzazione convegni etc.).
Le tipologie di imprese turistiche interessate dalla norma saranno definite con
Decreto dell’Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti.
Art. 43.
Fondo di rotazione per la progettazione
L’art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed
integrazioni, è così sostituito:
1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di
rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque
titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali,
enti o aziende regionali.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in
15.000 migliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o
per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3. In sede di prima applicazione il Fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali
proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti
integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione
negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di
utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti
criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa
regionali;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione
territoriale e al numero di abitanti.
5. A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione
anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
6. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di
cui all'articolo 5 comma undicesimo.'
**********
Il previgente Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di
opere pubbliche, al quale potevano accedere esclusivamente gli enti locali, viene
39
Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
sostituito da quello istituito con la nuova norma, che è destinato anche alle opere
realizzate direttamente dalla Regione o attuate mediante trasferimenti ad enti locali,
enti o aziende regionali.
Sono altresì indicati i criteri in base ai quali verranno stabilite, con decreto del
Presidente della Regione, le modalità di utilizzazione del fondo. Naturalmente le
spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo saranno restituite al
fondo stesso a seguito del finanziamento dell’opera da parte della Regione.
Inoltre in tale articolo, analogamente ad altre norme della presente legge
finanziaria, viene data priorità all’attuazione del P.O.R., prevedendo che in sede di
prima applicazione il Fondo di rotazione verrà utilizzato per il finanziamento della
redazione di progetti esecutivi delle opere rientranti nei P.I.T., presentati dagli enti
locali e finanziati dallo stesso P.O.R.
Art. 44.
Sistema qualificazione imprese
1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo
superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della
deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.
2. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore
a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della
deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola
iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro
prefettizio.
**********
La norma ha come sua finalità precipua lo snellimento delle procedure atte a
consentire la partecipazione delle imprese artigiane e cooperative alla realizzazione
di lavori pubblici, limitatamente agli appalti per importi inferiori a 150.000 euro e
dunque di entità più modesta.
In questa ipotesi, infatti, sarà sufficiente che l’impresa artigiana o cooperativa
sia iscritta da almeno due anni alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Per quanto concerne invece i lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro le imprese partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa nazionale in vigore al momento in cui viene deliberato il bando di
gara da parte della competente amministrazione pubblica.
Art. 45.
Appalti di servizi
1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti
di contrattazione programmata sul territorio, inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento
a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il
limite previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modifiche ed integrazioni.
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16
dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed
integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9,
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
**********
Per gli appalti di servizi di consulenza gestionale o affini, o attinenti
all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, o all’urbanistica e alla
paesaggistica, o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica o di
sperimentazione tecnica ed analisi, che non superino il valore di 200.000 euro,
l’Amministrazione regionale, gli enti locali territoriali e/o istituzionali e gli enti e le
aziende dipendenti o comunque vigilati dall’una o dagli altri possono procedere ad
affidare il servizio a trattativa privata.
Gli enti devono affidare gli incarichi nel rispetto del criterio del limite di
cumulo e di quello della valorizzazione delle professionalità nonché in base alle
esperienze dei professionisti, continuando ad applicare le altre limitazioni previste
dalla normativa vigente.
Dette disposizioni sono finalizzate a consentire la realizzazione degli
interventi previsti dal P.O.R., nonché da tutti gli strumenti di programmazione
negoziata.
Art. 46.
Impianti di marinocoltura
1. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29
possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura.
**********
Si prevede la concessione di contributi, nella misura non superiore al 75%
delle spese sostenute e documentate, per il ripristino degli impianti di
marinocoltura.
Art. 47.
Fondo a gestione separata - CRIAS
1. Il conferimento al fondo a gestione separata presso la CRIAS è incrementato, per
l'esercizio finanziario 2002, di 6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, capitolo 745606) da
destinare quanto a 3.000 migliaia di euro ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 48
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migliaia di euro per la
concessione di contributi in conto interessi ed in conto canoni di cui al medesimo articolo.
**********
Per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane viene incrementato il fondo di
rotazione gestito dalla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS),
in particolare per aiuti all’investimento da erogare in parte a fondo perduto ed in
parte in conto interessi o canoni.
Art. 48.
Disposizioni in materia di lavoro
1. Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui
all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed
integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle
attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24,
nonchè per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.
2. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia
di attività socialmente utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative
misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725
migliaia di euro.
3. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento
delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa
di 30.988 migliaia di euro.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2,
trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5. L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come sostituito
dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo
2, comma 3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole 'e
durante il periodo di fruizione dei contributi stessi' sono soppresse.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure non ancora definite.
**********
Gli interventi del presente articolo costituiscono la necessaria prosecuzione del
percorso di progressiva stabilizzazione dei numerosi lavoratori precari, già avviato
nel corso dell’anno 2001.
Viene pertanto finanziata per tutto l’anno 2002 la prosecuzione degli interventi in
materia di politica del lavoro che si elencano di seguito:
a) progetti di utilità collettiva con le relative misure di fuoruscita;
b) progetti di lavori socialmente utili con le relative misure di fuoruscita;
c) compensi a consulenti e consiglieri di parità;
d) piani di inserimento professionale e relative misure di fuoruscita;
e) esternalizzazione dei servizi.
I contributi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato possono essere
concessi anche a quelle imprese che durante il periodo di fruizione dei contributi
abbiano effettuato riduzioni di personale o sospensioni dal lavoro connesse a
procedure di interventi straordinari di integrazioni salariali; e ciò vale anche per le
procedure di assegnazione dei benefici già iniziate ma non ancora definite.
Art. 49.
Assegno integrativo
1. Per l'erogazione dell'importo integrativo e le relative coperture assicurative di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata,
per l'esercizio 2002, la spesa di un milione di euro.
**********
Viene finanziata per l’anno 2002 la corresponsione ai lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili dell’importo integrativo loro spettante nell’ipotesi
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
in cui essi siano chiamati a svolgere attività lavorativa per orari superiori a quelli
ridotti normalmente previsti.
Art. 50.
Servizi per l'impiego
1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell’UPB 7.3.1.3.1, capitolo 317704, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare i servizi per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di euro.
**********
La norma prevede autorizzazioni di spesa finalizzate a realizzare misure di
politica del lavoro a mezzo di convenzioni con enti ed organismi previsti dalla
norma, atti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili.
Art. 51.
Tirocini formativi e di orientamento
1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a
finanziarie, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d),
del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai
tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali
l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma
sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.
2. Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti
numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle
disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato
con decreto 25 marzo 1998, n. 142.
3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo
4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni,
gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o
inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
**********
Viene stabilito che l’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione
professionale utilizzi le somme assegnate dallo Stato alla Regione per interventi di
formazione professionale dando priorità ai tirocini formativi e di orientamento
propedeutici all’assunzione di lavoratori disoccupati o inoccupati.
A tal fine, inoltre, la Commissione regionale per l’impiego può determinare il
limite numerico dei tirocinanti presso aziende con più di venti dipendenti anche in
percentuale superiore al dieci per cento attualmente stabilito dalla normativa
statale.
Infine, viene introdotta la possibilità di destinare gli incentivi erogati alle
aziende per l’occupazione di soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, in caso di
mancata disponibilità di questi ultimi (che comunque decadono da tutti i benefici
relativi alla categoria) a disoccupati e inoccupati di lunga durata.
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Art. 52.
Società 'Stretto di Messina'
1. La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in
conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni
'Stretto di Messina' quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto
di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente
di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.
**********
Con la finalità di favorire l’aggiornamento del progetto per la realizzazione di
un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia ed il continente, la
Presidenza della Regione è autorizzata a concedere apposito contributo in favore
della S.p.A. Stretto di Messina.
Art. 53.
Mutui Forze di Polizia
1. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è
autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno
quindicennale di 517 migliaia di euro.
**********
Sono rinnovati gli interventi a favore delle forze di polizia impegnate in Sicilia
nella lotta contro la delinquenza mafiosa, consentendo ai componenti delle forze
dell’ordine di conseguire la proprietà della prima casa attraverso prestiti a tasso
agevolato, con oneri finanziari a parziale carico della Regione.
Art. 54.
Programmi annuali opere
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002,
ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e
672006, le somme relative all'esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali
di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo
competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito
dell'espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo
stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
**********
Si consente all’Amministrazione regionale dei lavori pubblici di realizzare con
le risorse del bilancio 2002 le opere comprese nei programmi annuali del 1999 e del
2000, purché per dette opere sia già stata aggiudicata la gara entro il 31.12.2001, e le
opere comprese nel programma annuale del 2001 purché la relativa gara sia stata
bandita entro l’esercizio stesso.
E’ necessario che gli enti interessati presentino apposita istanza.
Art. 55
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Istituto sperimentale zootecnico
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori
finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle
disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto
sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicoltura.
**********
All’interno delle disponibilità di bilancio del capitolo indicato, viene destinata
la somma di 775.000 euro in favore dell’istituto sperimentale zootecnico, anche per
la razionalizzazione della propria sezione di apicoltura.
Art. 56.
Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia
1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo
bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della
Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della
partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno
1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione
del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti
hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione dell'operazione
di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale
costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.
2. Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al
rispetto delle seguenti condizioni:
a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di
un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli
impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;
b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando
le garanzie attuali;
c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella
attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le
autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione
delle attività del Banco di Sicilia;
d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità
esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro
elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di
trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni
simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;
e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di
almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di
amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di
almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione
della Regione;
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f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e
conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente
rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;
g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand
Banca di Roma;
h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal
Presidente della Regione;
i) istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti
della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di
investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del
Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis). In detto Comitato i
rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i
programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.
3. Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding
Banca di Roma l'attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato
le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco
di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale
che per Statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione,
il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:
a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le
modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;
b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di
acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;
c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di
fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo
scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua
struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la
tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;
d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali
aree di attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di
strutture;
e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della
Regione;
f) stipula di specifici patti parasociali relativi all'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo
propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;
g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;
h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo
antecedente la costituzione della holding.
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4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte
di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al
comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione
azionaria.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di
Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.
6. Le azioni rinvenenti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della
Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.
7. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.
8. E' abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.
**********
In sintonia con il processo di ristrutturazione riguardante la holding Banca di
Roma, si prevede che la Regione sostituisca la propria attuale partecipazione
azionaria nel Banco di Sicilia SPA con azioni della holding e si approva la
convenzione all’uopo stipulata il 21.1.2002, indicando al contempo vincoli e
modalità riguardo sia all’attuazione della convenzione, sia alla gestione della
partecipazione azionaria nella holding, sia ai rapporti con il nuovo partner.
Più specificatamente la convenzione tutela alcuni fondamentali aspetti della
nuova azienda bancaria che sostituirà il Banco di Sicilia SPA quali il livello di
patrimonializzazione, gli impegni previdenziali assunti, la denominazione attuale, il
mantenimento a Palermo della sede sociale, del centro direzionale e del centro
elettronico, i livelli occupazionali, la designazione da parte della Regione di due
membri del Consiglio di Amministrazione e uno del Collegio sindacale della nuova
azienda bancaria, la salvaguardia del livello degli impieghi nel territorio regionale,
nonché la designazione da parte della Regione di un membro del Consiglio di
Amministrazione della holding.
La partecipazione azionaria della Regione nella holding dovrà essere gestita,
tra l’altro, attraverso la costituzione di un tavolo paritetico Regione – Banca di
Roma, con la garanzia del mantenimento nella nuova Banca dell’attuale assetto
territoriale, patrimoniale e di supporto informatico, anche attraverso la stipula di
patti parasociali concernenti l’IRFIS.
Art. 57.
Agricoltura biologica ed indennità compensative
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme
relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate
alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE
1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di
cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE
1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di
cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione delle indennità compensative di
cui all'articolo 14 del Reg. CEE 1257/99 mediante l'utilizzo di parte delle economie
realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.
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**********
Una norma statale consente alla Regione di disporre che alcune somme
assegnate dallo Stato per l’attuazione di leggi di settore nazionale che la Regione
non ha potuto utilizzare entro il 31.12.1998, vengano con legge regionale destinate
ad interventi nello stesso settore individuato inizialmente dallo Stato.
Pertanto risorse consistenti originariamente assegnate dallo Stato per il
fondo di solidarietà nazionale ed altre rivolte al credito all’agricoltura e non ancora
spese dalla Regione, vengono oggi riutilizzate per finanziare l’agricoltura biologica
e le indennità compensative per gli agricoltori che operano con aspettativa di
stabilità, in zone agricole svantaggiate, nel rispetto dell’ambiente e degli spazi
naturali.
Art. 58.
Competitività nel settore agricolo
1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo
siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma
societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle
cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti
e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono, la concessione di
finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare
specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se
non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi
i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed
animali.
2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del
comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula, fermo
restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli
interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno
2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per
l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30
dicembre 2002, ancorché già prorogati, purché contratti, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
**********
La Regione, nell’ambito dei programmi diretti a valorizzare e sviluppare le
produzioni agricole, autorizza gli istituti e gli enti anche regionali che esercitano
attività creditizia a concedere finanziamenti con preammortamento triennale, da
destinare al pagamento di tutte le passività pregresse.
La norma riconosce l’eventuale concorso pubblico nel pagamento degli
interessi, e proroga al 30/6/2003 le scadenze delle passività di carattere agricolo ed i
ratei relativi.
Art. 59.
Rifinanziamento consorzi di bonifica
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1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è
autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e
2003.
**********
I consorzi di bonifica, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali,
possono stipulare rapporti di lavoro avvalendosi delle somme a tal fine stanziate
per gli esercizi 2002 e 2003.
Art. 60.
Agevolazioni fiscali
1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e
ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma
dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data
del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui
all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e
catastale.
**********
Si introduce un incentivo mirato a favorire l’aggregazione fondiaria,
superando uno degli aspetti negativi che compromette la produttività delle nostre
aziende agricole: la frammentazione.
Grazie a questa norma si agevolerà il trasferimento dei fondi in un momento
di rinnovata attenzione per gli investimenti nel settore.
E’ previsto l’abbattimento, per cinque anni, delle imposte sugli atti di
compravendita dei fondi agricoli.
Art. 61.
Fondo regionale per la montagna
1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate
dal fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31
gennaio 1994, n. 97.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano
annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi
della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale
previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
**********
Per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, lo Stato ha
istituito il fondo nazionale per la montagna che eroga contributi alle regioni.
La Regione, in attuazione degli indirizzi nazionali, istituisce il fondo regionale
per la montagna alimentato anche dalle risorse statali: le disponibilità del fondo
regionale vengono utilizzate mediante apposito piano annuale predisposto
dall’Assessore regionale per l’Agricoltura e le Foreste ed approvato dalla Giunta
regionale previo parere della competente Commissione dell’Assemblea Regionale
Siciliana.
Art. 62.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione
1. Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione
della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 29 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso
articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso e nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti
stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.
2. Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei
crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci
lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile
2001, n. 142, nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previste
dall'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
**********
L’art. 29 della L.R. 6/2001, previo accertamento del debito della Regione nei
confronti delle imprese destinatarie dei contributi per l’assunzione di lavoratori a
tempo indeterminato, ha previsto che dette imprese potessero ottenere la
liquidazione del loro credito attraverso operazioni di cartolarizzazione.
Considerato che la determinazione del credito avveniva attraverso apposita
richiesta delle imprese interessate, si dispone adesso la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze da parte delle imprese che non si erano attivate in
tempo, nel rispetto comunque:
a) della spesa complessivamente già prevista a tale scopo dalla Regione;
b) della priorità già acquisita da coloro che, avendo presentato la dichiarazione di
conformità nei termini, risultano già inclusi nelle procedure in corso.
L’intervento viene esteso anche alle aziende cooperative beneficiarie degli
incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i crediti derivanti da detti
incentivi, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati.
Art. 63.
Parco archeologico Valle dei Templi
1. Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei
Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l'Assessorato
regionale dei beni Culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2002. Per gli
esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge
finanziaria.
**********
Viene istituito un contributo per garantire il funzionamento del Parco
archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento.
Art. 64.
Valorizzazione beni culturali
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione ai fini
della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di
antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni
pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni fondazioni o
società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i
servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
2. L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle
iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione
di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche
attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in
forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei
musei.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali per la pubblica
istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle
eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei
soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche,
dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
4. Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n.
26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione,
tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge
regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e
2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.
**********
Vengono recepite le norme statali che prevedono nuovi moduli organizzativi
per l’Amministrazione dei Beni culturali, puntando con varie formule all’integrazione
pubblico-privato.
Pur di sfruttare il nostro immenso patrimonio culturale, vengono previste
tutte le forme giuridiche ed economiche immaginabili: società, fondazioni, no profit.
Previsto pure l’utilizzo del Project financing e dell’affidamento all’esterno della
costruzione e gestione di siti museali.
Per l’individuazione dei criteri e delle modalità da seguire per l’attuazione di
tali sinergie si rimanda ad un decreto dell’Assessore regionale competente. Da
notare come il legislatore imponga un meccanismo che, fra i possibili partners,
privilegi quelli che impieghino il maggior numero di soggetti già impegnati in lavori
socialmente utili.
Art. 65.
Polo universitario di Enna
1. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998,
n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa di 2.000
migliaia di euro.
**********
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Vengono concessi finanziamenti, per gli anni 2002 e 2003, in favore della
Provincia regionale di Enna per il potenziamento del Consorzio Universitario di
Enna.
Art. 66.
Consorzi universitari
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi
universitari, costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei
universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di
studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non
fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti
corsi.
2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi
stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore
dei consorzi universitari provinciali già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro
costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che
gestiscono corsi universitari.
3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari,
operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un
contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei
consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di
attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di
cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari
frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio
universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province
regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a
riferimento l'anno accademico corrente.
5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi
universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.
6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma
1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione.
7. Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa
di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di
euro annui.
9. Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a
quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive
modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare
alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10. Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo
straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi
diverse da quelle di ateneo.
**********
Le norme in parola sono finalizzate ad incentivare la diffusione della cultura
universitaria anche al di fuori dei capoluoghi di provincia sedi di atenei universitari,
consentendo agli studenti universitari siciliani di usufruire di corsi di studi aventi
sede nel proprio ambito provinciale.
Viene razionalizzato il settore, compendiando in un'unica disciplina i
frammentati interventi legislativi previgenti.
A tal fine viene concesso un finanziamento regionale ai consorzi universitari,
costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni dove non abbiano sede gli atenei,
purché non fruiscano di finanziamenti statali.
I finanziamenti vengono concessi sulla base di una programmazione
elaborata da parte dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla
Pubblica Istruzione, ovvero, per l’anno in corso, a favore delle province regionali
che gestiscono corsi universitari.
Si tende anche a favorire le aggregazioni di attività tra più consorzi
universitari operanti in province regionali limitrofe, prevedendosi un apposito
contributo straordinario per la realizzazione delle stesse.
I parametri per l’assegnazione dei finanziamenti ordinari vengono determinati
in funzione della popolazione universitaria e del numero dei corsi attivati nell’anno
accademico corrente, prevedendosi altresì, al fine di un più puntuale controllo della
spesa, che dei collegi dei revisori dei consorzi facciano parte anche due
rappresentanti rispettivamente dell’Assessore Regionale al Bilancio e alle Finanze e
dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali ed alla Pubblica Istruzione.
Si dispongono infine misure economiche di incentivazione della mobilità del
personale universitario e del decentramento dell’offerta formativa universitaria.
Art. 67.
Gas naturale
1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante 'Attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di
cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della
Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.
2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i
loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati, da apposito contratto di servizio, sulla
base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali
si intendono comuni ed unione di comuni.
4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a
responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a
responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle
gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
5. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle
medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas
naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita,
indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività
di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente
gradualità:
a) dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
b) dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
c) dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
d) dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.
**********
Vengono attuate nel territorio della Regione siciliana le disposizioni, già
recepite a livello nazionale, della direttiva comunitaria 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale. Detta direttiva rende operativo per il
mercato del gas naturale il principio, sancito dal Trattato dell’Unione, della libera
circolazione delle merci.
La distribuzione del gas naturale viene qualificata come attività di servizio
pubblico il cui esercizio può essere affidato dagli enti locali con gara per periodi
non superiori a venti anni, anziché a dodici come fissato a livello nazionale.
Inoltre gli enti locali mantengono poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e
programmazione sulle attività di distribuzione del gestore con il quale stipuleranno
apposito contratto sulla base dello schema tipo fornito dall’Assessorato regionale
all’industria entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
La disposizione stabilisce quali imprese possono partecipare alle gare,
sottolineando la necessità di fissare requisiti non discriminatori.
Per le concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge, viene
sancito il divieto di proroga oltre la scadenza originariamente convenuta.
Infine, graduando l’obbligo nel tempo, si impone alle società che operano
unicamente nella distribuzione e vendita del gas la creazione di distinte società
rispettivamente per l’attività di distribuzione e per quella di vendita.
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Regione Siciliana
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Art. 68.
Impianti di distribuzione carburanti
1. A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle
apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento
non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere
consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da
permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la
pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6
della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.
**********
Al fine di fornire ulteriori servizi alla popolazione, viene eliminato il limite
massimo del 5% degli impianti esistenti nell’ambito provinciale per l’installazione di
apparecchiature automatiche di rifornimento self-service.
Permangono le ipotesi ostative preesistenti per le quali non è consentita
l’installazione in zone classificate “centri storici”, né sui marciapiedi quando ciò
costituisca ostacolo alla viabilità urbana ed extraurbana, né in tutti i casi in cui
rappresenti pericolo o intralcio per la circolazione.
Art. 69.
Benzina verde
1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non
comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'Assessorato regionale
dell'industria.
2. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto
cambio di destinazione all'amministrazione concedente.
**********
Continua l’opera di deburocratizzazione avviata in Sicilia. Infatti, a partire dal
1° gennaio 2002 viene liberalizzata la riconversione degli impianti di distribuzione
della benzina con piombo alla benzina verde: in luogo del decreto dell’Assessore
regionale per l’Industria, è prevista semplicemente la comunicazione dell’avvenuto
cambio di destinazione.
Art. 70.
Cofinanziamento programmi energia alternativa
1. A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato
a cofinanziare per l'anno 2002 il 'Programma solare termico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.
**********
E’ previsto che la Regione cofinanzi il “Programma solare termico” del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio utilizzando le disponibilità del
capitolo di spesa dedicato ai contributi a soggetti privati nell’ambito del programma
“tetti fotovoltaici”.
Ovvia la portata di questa norma: incrementare gli investimenti nel settore
dell’energia pulita avviando meccanismi virtuosi in campo economico.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 71.
Destinazione risorse
1. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 2000 (capitolo 4181), è iscritta, all'U.P.B. 8.2.2.6.5 (capitolo 742802)
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 197 migliaia di
euro, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.
2. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione fino al 31
dicembre 2001 (capitolo 1941), è iscritta, all'U.P.B. 11.2.2.6.2 (capitolo 842003) del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 922 migliaia di euro, in
attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.
**********
Alcune somme, già affluite in entrata del bilancio regionale in esercizi
finanziari precedenti, vengono destinate a finalità connesse a quei versamenti in
entrata, ed in particolare:
- all’erogazione di contributi in conto interessi in favore di cooperative edilizie e loro
consorzi che hanno contratto mutui per l’acquisizione di aree e per la costruzione di
alloggi popolari;
- al recupero ambientale dei luoghi in cui ricadono giacimenti minerari da cava.
Art. 72.
Obbligazioni pregresse
1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di
194 migliaia di euro.
2. Per permettere il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari rideterminato ai sensi
dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore limite di impegno per
13 anni di 310 migliaia di euro.
**********
Si prevede la necessaria copertura finanziaria per le obbligazioni della
Regione connesse al rimborso dell’anticipazione effettuata in favore dell’Ente
Acquedotti Siciliani dal suo istituto cassiere.
Si prevede inoltre la copertura finanziaria degli ulteriori oneri a carico della
Regione derivanti dalla variazione dei tassi agevolati posti a carico dei beneficiari,
dei mutui agevolati per il conseguimento della prima casa.
Art. 73.
Garanzie creditizie
1. Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad
insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti
accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante
utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui
fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste
impagate e alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
l'esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l'amministrazione
regionale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie
creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in
applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in
gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie
precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.
**********
Con riguardo ai finanziamenti agevolati concessi in virtù di leggi regionali
mediante utilizzo di fondi di rotazione appositamente istituiti, viene stabilito che le
perdite definitivamente accertate per insolvenza gravino sui medesimi fondi di
rotazione solo nella misura delle rate impagate e delle spese sostenute dall’ente
gestore per l’esperimento delle procedure esecutive.
Tale addebito è consentito previa autorizzazione dell’Assessorato regionale
competente d’intesa con l’Assessorato regionale al Bilancio e alle Finanze.
Non verranno più concesse garanzie della Regione per le operazioni di
credito previste da leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione e quelle già
concesse cessano di avere efficacia.
Art. 74.
Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria
1. Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi
del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito
dall'articolo 54, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria
al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della
assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1, dell'articolo 71, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
**********
La disposizione prevede che le somme a destinazione vincolata previste
dall’art. 54 della L.R. 30/93 vengano prioritariamente utilizzate nell’anno in corso per
finanziare la parte regionale di interventi in materia di riqualificazione
dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, per i quali la legge 448/98 ha
previsto appositi finanziamenti statali in favore delle Regioni, che sono però tenute
a compartecipare alla predetta spesa sulla base di specifici progetti per la
realizzazione degli interventi individuati.
Art. 75.
Cartolarizzazione sanità
1. I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912 migliaia di euro
ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al
comma 1 del predetto articolo.
**********
La L.R. 6/2001 aveva previsto di definire la situazione debitoria della Regione
nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
mediante il ricorso di queste a procedure di cartolarizzazione dei propri crediti,
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ponendo a carico della Regione l’onere del rimborso del capitale e a carico delle
Aziende l’onere finanziario dell’operazione di cartolarizzazione.
Oggi si prevede di porre a carico dell’Amministrazione regionale anche
l’onere finanziario della cartolarizzazione, in modo da far ottenere alle aziende
creditrici un ammontare corrispondente all’intero loro credito.
Art. 76.
Assegnazioni agli enti locali
1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed
i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1
dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti.
2. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie
locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al
comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze,
determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni
medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo
tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati
dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei
dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3. I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'articolo 24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste
dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti
locali.
4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane
nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto
forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla
promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali
nonchè per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai
10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze
previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed
integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla
base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore
somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per
gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in
convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al
restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità
alloggio e case famiglie dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione
dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata
e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero
degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo
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costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima
integrazione.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui
all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite
all'Assessorato regionale degli enti Locali.
7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti
ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi
regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti
previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13,e l'articolo 15 della legge regionale
17 marzo 2000,n.8.
9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di
polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto
1990, n. 17, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle
autonomie locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e
ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una
quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3
dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17. Restano in vigore le disposizioni
contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito
dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative alla istituzione ed al finanziamento del
fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti
disposizioni contrattuali.
**********
In attesa dell’attuazione del titolo IV della L.R. 10/2000 che prevede il
conferimento agli enti locali di tutte le funzioni amministrative che non richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale, si stabilisce innanzitutto che alla ripartizione
delle risorse si fa luogo sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, facendo
attenzione alle peculiari esigenze dei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti. Inoltre, aumenti e diminuzioni dei trasferimenti conseguono alle politiche
attive realizzate dagli enti per il miglioramento degli equilibri di bilancio e alla
capacità di investimento dagli stessi dimostrata.
Una quota pari al 5% delle risorse complessivamente disponibili è destinata a
contributi straordinari per gli enti locali che realizzino forme di cooperazione o per i
piccoli comuni colpiti da eventi calamitosi ovvero per i comuni che versino
comunque in situazione di disagio.
Viene altresì razionalizzato, includendo il relativo fondo nella disponibilità
complessivamente riservata al sostegno delle autonomie locali, l’intervento
finanziario per i servizi di polizia municipale: nell’ottica del rispetto della loro
autonomia, i comuni sono chiamati a provvedere direttamente al miglioramento dei
propri servizi di polizia municipale, riservando a tale fine la necessaria parte delle
assegnazioni regionali.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 77.
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica
utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per
opere pubbliche di competenza regionale.
2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui,
possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto
originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, finalizzato alla realizzazione di
opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di
spesa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento
sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto
conguaglio di contributo.
**********
Si consente agli enti locali di utilizzare la parte residua dei mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’esecuzione di ulteriori lavori riguardanti il
progetto già realizzato ovvero per la realizzazione di nuove opere, onde pervenire al
completo raggiungimento delle finalità delle originarie leggi di spesa.
Titolo IV
Disposizioni in materia di bilancio e contabilità
Art. 78.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 2000 a
fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2001, non corrispondono crediti da riscuotere
nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi
contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2001
medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, sentite le
competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai
sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della
Regione per l'esercizio finanziario 2001.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano
eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con
imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
**********
Norma tecnico-contabile che interviene nell’ambito della rendicontazione dei
residui attivi e della loro rilevanza ai fini della determinazione del risultato
finanziario di gestione dell’esercizio 2001.
La norma serve a fare “pulizia” nei conti della Regione rendendoli più
trasparenti.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 79.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1993 non reiscritte
in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto
generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2001. All'eventuale pagamento delle
spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della
Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei
capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in
mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da
effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si
procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti
decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio
2000 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1999, ad eccezione degli interventi
disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni,
o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui
alla chiusura dell'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati
dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di
gestione dell'esercizio 2001 medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come
definito dall’articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come
introdotto dall’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti
abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di
appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su
proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da
eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale
consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste
demaniali della Regione siciliana.
**********
Norma tecnico-contabile che interviene nell’ambito della rendicontazione dei
residui passivi e della loro rilevanza ai fini della determinazione del risultato
finanziario di gestione dell’esercizio 2001.
Anche questa norma assicura attendibilità alle scritture contabili della
Regione.
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Art. 80.
Adempimenti funzionari delegati
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
'4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del
funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.'
2. I commi 8 e 9, dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:
'8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati
devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito
modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento
disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro
possesso.
9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di
cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti
chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è
tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.'
3. All'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
'11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può
determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a
campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei
funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso.'
**********
Si perviene ad un notevole snellimento delle procedure relative al controllo
sull’attività dei funzionari delegati: essi, invece di trasmettere i rendiconti con tutta
la documentazione comprovante le spese effettuate, annualmente o ad esaurimento
di ciascun ordine di accreditamento, presenteranno semplici dichiarazioni attestanti
l’entità dei pagamenti effettuati e tratterranno presso di sé tutta la relativa
documentazione.
L’Amministrazione competente vigila sulla puntuale presentazione della
certificazione e può formulare rilievi e chiedere chiarimenti.
L’Assessore regionale al Bilancio e alle Finanze può formulare programmi di
verifica a campione dei rendiconti mediante le Ragionerie Centrali.
Si comprende facilmente la volontà del Governo regionale di limitare i
problemi causati dalla macchina burocratica.
Art. 81.
Corresponsione somme
1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002
ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in
tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima entro 15 giorni dall'approvazione del
bilancio stesso.
**********
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Viene stabilito che l’Amministrazione regionale deve corrispondere le somme
previste in bilancio in favore dell’Assemblea regionale in tre quote quadrimestrali
anticipate.
Art. 82.
Programma attività promozionali - Impegni di spesa
1. All'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, così come modificato
dall'articolo 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
'In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso
provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene
assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo.'
**********
Si consente all’Assessorato regionale della cooperazione di assumere
l’impegno di spesa per l’intera somma necessaria, già all’atto in cui si approva il
programma annuale di attività promozionale all’estero in favore dei prodotti siciliani.
La deroga alla norma generale di contabilità si giustifica con l’esigenza di
gestire compiutamente ed efficacemente l’intervento regionale in un campo
considerato strategico per l’economia siciliana.
Art. 83.
Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari
1. Presso il dipartimento regionale finanze e credito è istituito l'Osservatorio per il
monitoraggio dei servizi e prodotti bancari al fine di conoscere, con riferimento alle
condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano,
rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisite le informazioni di cui al
comma 1, relaziona annualmente all'Assemblea regionale siciliana.
**********
Viene istituito l’Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e dei prodotti
bancari al fine di conoscere e valutare tutte le informazioni riguardanti il settore
creditizio.
Si potranno così sviluppare comparazioni con quanto avviene nel resto del
paese per individuare ogni differenza penalizzante per coloro che lavorano e vivono
in Sicilia.
Art. 84.
Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione
1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono sostituiti
dai seguenti:
'5. La Commissione esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione, e all'attività degli
intermediari della riscossione;
e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.
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6. La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici
regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al
servizio della riscossione.'.
**********
Vengono rideterminate le competenze della Commissione consultiva in
materia di riscossione, adeguandole alla riforma operata in campo nazionale con il
decreto legislativo 112/99.
Art. 85.
Fondi comunitari
1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi
nel Programma Operativo Regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con
le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.
**********
La copertura finanziaria, per la parte a carico della Regione, degli interventi
comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel P.O.R.
Sicilia viene assicurata con le disponibilità del “fondo per il cofinanziamento
regionale degli interventi comunitari”.
Grazie a questo articolo aumentano le possibilità di spesa in conto capitale a
vantaggio delle nostre imprese.
Art. 86.
Interventi POP 1990-1993. Proroga termini
1. Il termine per il completamento degli interventi del programma operativo plurifondo
1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è
prorogato al 31 dicembre 2002.
**********
Viene ulteriormente prorogato il termine stabilito dalla L.R. 27/1998, già
rinviato da altre norme regionali, al fine di consentire il completamento degli
interventi del P.O.P. 1990-1993, le cui obbligazioni sono state assunte anteriormente
alla chiusura del Programma stesso, purché i lavori siano stati avviati entro il 31
dicembre 1997.
Con questo semplice intervento altre decine di milioni di euro saranno
immessi nel circuito imprenditoriale, attivando l’economia e consentendo il
completamento di importanti opere già iniziate a tutto vantaggio della collettività.
Art. 87.
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale
17 marzo 2000, n. 8
1. All'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 sono aggiunte le parole 'e statali;
b) è aggiunto il seguente comma '11. Per la misura 7.01 'assistenza tecnica', al fine di
migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo
organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del
dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione
delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, con le procedure di
cui ai commi precedenti, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza
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delle amministrazioni regionali capofila dei singoli fondi strutturali che attuano le singole
attività.
**********
Al fine di accelerare i procedimenti di attuazione delle singole misure, si
introducono due disposizioni concernenti l’attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Da un lato, infatti, si prevede che lo stanziamento previsto per ciascuna
misura può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati sia con fondi
regionali, sia con fondi statali.
Dall’altro lato viene semplificata la procedura di spesa stabilendo che le
risorse finanziarie assegnate alla misura dell’assistenza tecnica (7.01), fino a questo
momento di esclusiva competenza del Dipartimento regionale della
Programmazione, vengono iscritte nei capitoli di spesa delle Amministrazioni
regionali capofila dei fondi strutturali che attuano le singole attività. Il Dipartimento
della Programmazione continua ad assicurare l’unità organizzativa e funzionale
della misura.
Art. 88.
Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali
1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la
dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a
cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei
dipartimenti interessati.
3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le
partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a) partecipazione ad organismi ultraregionali comunque denominati o società;
b) stipula di convenzioni o accordi con soggetti ultraregionali;
c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione
vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata
in 500 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia
di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di Euro.
**********
Al fine di rendere più elastica la gestione del bilancio regionale riguardo alle
fattispecie di seguito indicate, vengono istituiti due fondi che possono essere
attivati con atto amministrativo al momento in cui si verifica l’esigenza:
a) il fondo per approntare le risorse relative al cofinanziamento regionale di
iniziative extraregionali in atto non considerate dal bilancio regionale;
b) il fondo per consentire, ove nel bilancio regionale non vi siano già appositi
stanziamenti, la partecipazione della Regione ad organismi ultraregionali o
società, la stipula di convenzioni o accordi con soggetti extraregionali, nonché la
stipula di convenzioni per studi e ricerche.
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Titolo V
Disposizioni varie e norme finali
Art. 89.
Casa e premio Sicilia
1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata 'Casa').
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità
di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o
associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si
sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la
previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti
dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente
da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del
Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli
sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione
con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia 'Archimede', d'ora in avanti 'premio'.
9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della
scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti
umani e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un
massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del
premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua 400 migliaia di euro.
**********
Per promuovere all’estero l’immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti
tipici e di qualità della Sicilia è istituita la “Casa Sicilia”.
La gestione di ciascuna Casa è affidata, previa convenzione, a titolo gratuito,
dal Presidente della Regione a privati, singoli o associati in qualsiasi forma
giuridica.
Per celebrare l’anniversario dell’autonomia regionale, il 15 maggio di ogni
anno viene assegnato il premio Sicilia “Archimede” ad eminenti personalità che si
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Regione Siciliana
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sono distinte nel campo della scienza, della cultura, dell’arte, dell’impegno sociale,
dell’economia e della difesa dei diritti umani e civili.
Art. 90.
Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars
1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana,
svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte
a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche
siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea
regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana e composto:
a) dal Presidente della Regione o da un assessore da lui delegato;
b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;
c) dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione;
d) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un consigliere
parlamentare da lui delegato;
e) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un dirigente di seconda
fascia da lui delegato;
f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;
g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale
siciliana.
2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e
delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002
ed il maggio 2003, per l'attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo
apposito programma e calendario.
3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44,
promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in
collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali
nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale.
Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le
relative istituzioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750
migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350
migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003.
**********
Il 25 maggio di quest’anno ricorre il 55° anniversario della prima seduta
dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per l’occasione presso la Presidenza
dell’Assemblea viene costituito un comitato con il compito di organizzare iniziative
e manifestazioni finalizzate alla celebrazione e alla valorizzazione del patrimonio
storico della Sicilia. Anche la Fondazione Federico II dà il suo contributo alla
celebrazione di tale evento.
Art. 91.
Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali
1. E' istituito L'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
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2. L'Ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con
proprio decreto, ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.
3. Al personale non dirigente dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Per l'individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di
almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l'italiano.
5. Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito
necessario.
6. L'Ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale
della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
7. Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l'eventuale indennità dell'unità di
personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli
scambi culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di
euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro.
**********
In coerenza con il nuovo ruolo assunto dalle regioni nell’ambito delle relazioni
internazionali, viene istituito l’ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali,
la cui regolamentazione viene demandata al Presidente della Regione.
Art. 92.
Ufficio di Bruxelles
1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso
preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles è riconosciuta una indennità mensile
forfettaria aggiuntiva rispetto al trattamento economico spettante pari a quella fissata dalla
tabella A del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali
corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa
di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000
migliaia di euro.
**********
L’ufficio di Bruxelles ha lo scopo primario di sviluppare e gestire i rapporti tra
la Regione e le istituzioni comunitarie: pertanto ne viene potenziato l’organico ed
incentivato il personale.
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Art. 93.
Utilizzazione personale
Il personale assunto con contratto a termine di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, può
essere trasferito presso il dipartimento regionale della programmazione per le attività del
P.O.R. 2000-2006.
**********
Al fine di intensificare le attività relative all’attuazione del P.O.R. 2000-2006,
con particolare riferimento alle misure connesse allo sviluppo dell’occupazione e
della formazione, si dispone che il personale assunto con contratto a termine di
diritto privato presso l’Agenzia regionale per l’impiego e per la formazione
professionale possa essere trasferito presso il Dipartimento regionale della
programmazione
.
Art. 94.
Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans
1. L'Ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare
lavori a trattativa privata entro il limite di 150 migliaia di euro nonché forniture di beni e di
servizi a trattativa privata entro il limite di 100 migliaia di euro, previa approvazione del
Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le
funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di
gestione delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la
spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia
di euro annui.
**********
Vengono fissati i limiti di spesa al di sotto dei quali l’ufficio del
sovrintendente del Palazzo d’Orleans, per l’affidamento di lavori nonché per la
fornitura di beni e servizi, può ricorrere alla trattativa privata.
Il Presidente della Regione con proprio decreto stabilirà le competenze e le
funzioni dell’ufficio e la composizione del Comitato intersettoriale che avrà il
compito di approvare le spese sopra indicate.
Art. 95.
Funzionamento uffici speciali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001,
n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché
quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge
regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area
interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione
effettuata con delibera della Giunta regionale.
**********
Al fine di contenere i costi ed evitare duplicazioni, la gestione di alcune spese
concernenti gli uffici speciali della Regione viene affidata ad un unico ufficio del
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Dipartimento che cura i servizi generali dell’Assessorato da cui l’ufficio speciale
dipende.
Art. 96.
Incarichi dirigenziali
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono
aggiunti i seguenti commi:
'7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere
revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale
nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti
con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dei
contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.
**********
Ad ogni nuovo insediamento del dirigente generale, gli incarichi
precedentemente conferiti ai dirigenti possono essere revocati, modificati o
rinnovati entro 90 giorni.
Si tratta dell’estensione ai rapporti tra dirigenza generale e dirigenza semplice
della regola dello “spoil sistem”, già applicata ai rapporti tra il vertice politico e
quello amministrativo.
Art. 97.
Contributo Fondazione Banco Alimentare
1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un
contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare
Onlus, per il sostegno all'attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche
attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di
generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente
impegnate nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di
povertà estrema.
**********
La Regione, ad integrazione dei finanziamenti statali, autorizza un contributo
in favore della Fondazione Banco Alimentare Onlus, la quale si pone l’obiettivo della
valorizzazione sociale delle eccedenze alimentari a scopo benefico. Questa norma
esprime in modo convinto la volontà della Regione di aiutare le fasce deboli della
società attraverso la Fondazione in oggetto che tanto si è fatta stimare in questi
anni per gli incredibili risultati raggiunti.
Art. 98.
Soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali
Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda
delle foreste demaniali.
**********
In applicazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che ha equiparato
l’Azienda regionale foreste demaniali ai Dipartimenti regionali, viene soppresso il
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
consiglio di amministrazione della stessa Azienda e i relativi poteri e funzioni
vengono attribuiti al Dirigente Generale, oggi responsabile della gestione
dell’attività amministrativa e dei conseguenti risultati.
Classica norma che semplifica i processi decisionali e le competenze,
eliminando superflue strutture che ormai non avevano più attualità.
Art. 99.
Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia
1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente
della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono determinate le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale
per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio
d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la composizione e la nomina
del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
2. Alle nomine degli organi dell'IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi
regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché
l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. Gli organi attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento degli organi
nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
**********
Con tale norma si intende agevolare lo sviluppo delle attività poste in essere
dall’Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia, la cui organizzazione interna
sarà disciplinata con decreto presidenziale su proposta dell’Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
In tal modo la normativa statale sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli istituti educativi, già recepita con la L.R. 6/2000, viene ulteriormente adeguata
alle particolari competenze in materia della Regione Siciliana.
Inoltre, al fine di semplificare la procedura di nomina degli organi di tale
istituto è stato escluso il parere della Commissione legislativa permanente
dell’Assemblea Regionale Siciliana per le questioni istituzionali così come non si
applicano le incompatibilità e i limiti previsti dalla normativa regionale per la
generalità degli incarichi.
Art. 100.
Conferenza Regione-autonomie locali
1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai
seguenti:
'2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che
abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra
ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può
essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze
rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione
dello stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il
Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli
enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il
presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti
rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della
Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie,
dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture
regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il
supporto tecnico e conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed
individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.'
**********
La Conferenza permanente Regione-autonomie locali, istituita con la legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il coordinamento delle politiche locali nel territorio
della Regione Siciliana con compiti di informazione, consultazione e raccordo in
relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle
funzioni proprie o delegate dei Comuni e delle Province, trova la sua specifica
disciplina nell’articolo in questione, che ne regolamenta sia le competenze che la
composizione ed il relativo funzionamento.
Si consente pertanto l’immediato avvio di tale organismo in armonia con
quanto già previsto nelle altre Regioni.
Art. 101.
Comitato regionale comunicazioni
1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo,
altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, composto da cinque membri,
di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea
regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in
possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non
incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato
elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo, previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le
competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e
quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della
Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di
personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di
euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n.12.
**********
Al fine di soddisfare le esigenze di decentramento sul territorio e di
assicurare le funzioni di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito
il Comitato regionale per le comunicazioni, cui sono altresì attribuite le competenze
svolte dal soppresso comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
L’Autorità per le garanzie delle comunicazioni individua i requisiti richiesti ai
componenti il Comitato, fissando altresì le cause di incompatibilità.
Art. 102.
Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è
aggiunto il seguente comma:
'6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di
origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è
aggiunto il seguente comma:
'7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del
comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti
del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del
territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a
condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della
popolazione complessiva del comune.
**********
Il divieto di istituzione di nuovi comuni, in atto previsto qualora anche uno
solo dei comuni coinvolti rimanga con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
non si applica se almeno due dei comuni di origine oltre quello istituendo abbiano
almeno 5.000 abitanti.
Ai fini della consultazione referendaria per le variazioni dei territori comunali,
per popolazione interessata deve intendersi, per ciascun comune, l’intera
popolazione comunale nell’ipotesi in cui la popolazione residente nella porzione di
territorio coinvolta sia superiore al 30 per cento di quella complessiva del comune;
viceversa, qualora sulla porzione di territorio interessata risieda una quota pari o
inferiore al 30 per cento di quella complessiva comunale, la consultazione
referendaria riguarderà soltanto detta quota.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 103.
Proroga programmi enti locali
1. In deroga al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 le
risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari 1998 e 1999, sono
utilizzate per i programmi che trovino attuazione entro il 2002.
**********
Si tratta di programmi annuali di interventi per l’occupazione che gli enti locali
devono realizzare con fondi regionali di norma entro il secondo anno successivo.
Si consente agli enti locali di utilizzare entro l’anno 2002 le risorse finanziarie
loro accreditate dalla Regione per gli anni 1998 e 1999.
Art. 104.
Contributi alle associazioni antimafia
1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono
prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n.
91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge
regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
19.
2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge
regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a
copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando
le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico
programma approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l'amministrazione
regionale effettua la compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di
inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non
rendicontate.
4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla
quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.
**********
Nelle more della piena attuazione della L.R. 20/99 concernente “Nuove norme
in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle
vittime della mafia e dei loro familiari”, una serie di interventi del settore anteriori a
detta legge di riordino, e da questa soppressi, vengono prorogati per l’anno 2002.
Pertanto, si prevedono i necessari finanziamenti per l’anno 2002 per detti
interventi ed in particolare:
- L.R. 31/84: Fondazione “Gaetano Costa” Centro Studi “Cesare Terranova”;
- L.R. 21/90 art. 10: Centro Studi Pio La Torre;
- L.R. 19/93 art. 15: Fondazione Giovanni e Francesca Falcone;
- L.R. 19/96 art. 11: Fondazione Pio La Torre.
Si introducono, altresì, norme per agevolare l’utilizzo delle risorse regionali
assegnate nel 2001 ad Associazioni antiracket, a fondazioni, a centri per
l’assistenza, la tutela e l’informazione delle vittime della mafia.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 105.
Revisione veicoli
1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione veicoli, di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi compreso l'acquisto dei
terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 20.000 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del
decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.
**********
Viene risolto finalmente il problema della carenza di stazioni provinciali di
controllo per la revisione dei veicoli, che tanti disagi ha creato ai cittadini che
debbono sottoporre i propri veicoli ai controlli periodici previsti dalla legge,
assicurando le dotazioni finanziarie necessarie per la costruzione di dette piazzole.
Art. 106.
Interventi via Pagano
1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire
proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.
**********
E’ concesso un ulteriore contributo da erogare in favore dei proprietari delle
unità adibite ad usi non abitativi colpite dal disastro di via Pagano.
Art. 107.
Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico
San Paolo
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla
Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno
dell'attività scientifica e di promozione culturale della stessa svolta nel territorio della
Regione.
2. Il contributo annuo da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da
parte della facoltà di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del
programma annuale di massima sull'attività, approvato dal competente organo della
facoltà.
3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è
abrogata.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di
138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.
**********
Vengono concessi alla facoltà Teologica di Sicilia e allo Studio San Paolo
contributi per lo svolgimento di attività scientifiche e di promozione culturale.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 108.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto,
dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Art. 109.
Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici
1. Alla fine dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunte le
parole 'e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti
musicali delle province regionali e dei comuni.
**********
Viene estesa la possibilità per l’Assessore regionale ai Beni Culturali ed
Ambientali e della Pubblica Istruzione di stipulare con il Ministero della Pubblica
Istruzione apposite convenzioni anche per la statalizzazione dei licei linguistici e dei
licei o istituti musicali delle province regionali e dei Comuni, ove gli enti locali
interessati ne facciano richiesta.
Art. 110.
Convenzioni Master di alta specializzazione
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base, a
sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta
specializzazione per le materie di competenza.
**********
Si autorizza l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l’artigianato e la pesca a stipulare convenzioni con consorzi universitari per istituire
master di alta specializzazione.
Art. 111.
Debiti pregressi
1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero
dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire
il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo
dell'ambiente marino costiero è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa
complessiva di 115 migliaia di euro.
**********
Al fine di assicurare il finanziamento, da parte dello Stato, della nuova attività
di monitoraggio inerente l’ambiente marino, la Regione Siciliana si impegna ad
adempiere al debito pregresso nei confronti del Ministero dell’ambiente, per l’attività
di monitoraggio già effettuata.
Art. 112.
Misure di salvaguardia piano regolatore
1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1
della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga
dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22 ha la durata di cinque anni, può
essere prorogata di ulteriori sei mesi.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
**********
L’efficacia delle misure di salvaguardia del territorio in pendenza
dell’approvazione del piano regolatore generale, già fissata in cinque anni, viene
elevata di ulteriori sei mesi.
Art. 113.
Fondo emergenza Argentina
1. E' istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e
l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi
per un ammontare compreso fra 1.000 e 3.000 euro, secondo la composizione del nucleo
familiare.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e
l'emigrazione adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
decreto per le modalità di erogazione dei sussidi e di individuazione dei destinatari.
4. Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente
normativa regionale in materia di emigrazione.
5. Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare
appositi accordi con le competenti autorità.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la
spesa di 2.000 migliaia di euro.
**********
In considerazione della grave crisi politico-economica creatasi in Argentina,
nazione che ospita molti emigrati siciliani, la Regione Siciliana ha istituito il Fondo
emergenza, attraverso il quale erogherà sussidi in favore di coloro che possiedono i
requisiti di sicilianità previsti dalla normativa regionale.
Art. 114.
Ortigia
1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come
sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.
**********
Viene previsto un contributo annuo in favore del comune di Siracusa da
destinare ad interventi di restauro e ad opere di ripristino edilizio del quartiere di
Ortigia.
Art. 115.
Comodato d'uso immobili regionali
1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all'articolo 20
della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 che perseguano finalità di natura
educativa e assistenziale.
**********
Gli enti no-profit che perseguono finalità di natura educativa e assistenziale
sono ammessi all’istituto del comodato gratuito degli immobili e delle strutture
costruiti dalla Regione sui loro fondi, così come è già consentito a congregazioni ed
enti religiosi.
Art. 116.
Smaltimento reflui
1. Nelle aree urbanistiche denominate 'B' e 'C' non servite da pubblica fognatura, le
richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38,
39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione
idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto
all'Albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello
smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.
**********
A salvaguardia della salute e dell’ambiente, si stabilisce che la richiesta di
concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi nelle aree urbanistiche B e C
non servite da pubblica fognatura deve contenere una relazione redatta da un
professionista geologo iscritto all’albo, dalla quale si evince la compatibilità dello
smaltimento dei reflui con le norme a tutela dell’ambiente.
Art. 117.
Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433
Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la
ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del
comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano
necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre
1991, n. 433.
**********
Le norme statali indicate prevedevano finanziamenti dello Stato finalizzati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre del 1990 nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa.
Il legislatore regionale consente adesso di definire le opere pubbliche già
programmate per il potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello
periferico per il cui completamento strutturale si siano resi necessari ulteriori
finanziamenti: ciò avviene attraverso l’utilizzo dei fondi già assegnati dallo Stato
anche per altri fini della legge 433/91, purché dette opere siano già state almeno
finanziate ed appaltate.
Art. 118.
Servizi di vigilanza venatoria
1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2,
capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata
annualmente con la legge finanziaria.
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**********
Viene definita la spesa da destinare ai servizi di vigilanza venatoria e
ambientalista per l’anno 2002. La quantificazione di tale spesa per gli anni
successivi verrà stabilita con la legge finanziaria.
Art. 119.
Contributo immobili di interesse storico-artistico
1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico- artistico, il contributo di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive
modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento
ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione
straordinaria e di restauro dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.
**********
Per la riparazione dei danni causati dall’alluvione del 13 marzo 1995 nella
provincia di Catania, il contributo destinato agli immobili di notevole interesse
storico-artistico viene adeguato alle esigenze di finanziamento degli interventi di
completamento, di riparazione, manutenzione straordinaria e restauro dell’intero
immobile.
Vengono stanziate le somme necessarie alla realizzazione degli interventi in
parola.
Art. 120.
Incarichi di collaudo
1. Il settimo comma, dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni è così sostituito:
'Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'amministrazione
regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe
professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non
diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.
**********
La norma modifica il campo di applicazione delle tariffe professionali relative
ad incarichi di collaudo affidati a commissioni o a più professionisti, che si devono
intendere assegnati ai professionisti riuniti in collegio, qualora non venga
diversamente specificato nell’atto di nomina.
Art. 121.
Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria
1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre
2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere, a
decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di 400 migliaia di euro in favore
dell'Associazione centro studi opera Don Calabria, per la realizzazione, nell'ambito delle
province siciliane, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi
sperimentali rivolti agli adolescenti devianti e/o inseriti nel circuito penitenziale, attraverso
modelli di accompagnamento nell'inserimento sociale che prevedono l'utilizzo di modalità
di mediazione.
**********
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
E’ previsto un contributo annuo all’Associazione centro studi opera Don
Calabria per la realizzazione, nell’ambito delle province siciliane, di interventi rivolti
all’inserimento sociale di adolescenti deviati o inseriti nel circuito penitenziale.
Art. 122.
Nomine aziende sanitarie
1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle
aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni
anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del
suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano
funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il
limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
**********
La norma, in deroga alla disciplina vigente a livello nazionale, autorizza i
Direttori Generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere e policlinico, a
nominare il direttore amministrativo e/o sanitario, individuandolo anche tra coloro
che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
Requisito necessario è che i soggetti individuati, al momento del compimento
del 65° anno di età, svolgano le funzioni di direttore generale, direttore
amministrativo o direttore sanitario e che comunque la nomina non superi il termine
biennale (67° anno di età) fissato dall’articolo 16 del decreto legislativo 503/92.
Art. 123.
Medicina riabilitativa
1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 24059 dell'11
dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la
definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono
essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito
decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo
terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica
dell'efficacia dello stesso.
**********
La norma in esame mantiene a carico del servizio sanitario nazionale le
prestazioni di medicina riabilitativa, che venivano escluse dal finanziamento
pubblico dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001,
che ha definito i livelli essenziali di assistenza (LEA).
A regolamentare la materia dovrà pertanto intervenire un decreto
dell’Assessore regionale alla Sanità, che dovrà determinare le condizioni
applicative, con particolare riferimento al protocollo terapeutico, all’accesso alle
prestazioni, alla durata e alla verifica dell’efficacia delle stesse.
Art. 124.
Associazione italiana sclerosi multipla
1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
**********
Viene stabilito il contributo in favore dell’Associazione italiana sclerosi
multipla per l’anno 2002.
Art. 125.
Assistenza sanitaria in forma indiretta
1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle
disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi criteri previsti per
l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel
rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.
**********
Viene prorogata sino al 30 giugno 2002 l’erogabilità delle prestazioni sanitarie
in forma indiretta, la cui disciplina presentava più peculiarità normative a livello
regionale rispetto alle previsioni della legislazione statale.
Detta proroga si è resa necessaria in attesa della definitiva emanazione delle
direttive in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, in corso di
elaborazione da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità.
Art. 126.
Donazione beni aziende sanitarie
1. I beni mobili e le attrezzature delle Aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per
obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas
diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, in base ad appositi
accordi in tal senso con le predette Aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature
nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.
2. Le Aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane
un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese
effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di
destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.
**********
Nell’ottica della solidarietà internazionale, viene disposto che i beni mobili e
le attrezzature dismessi delle aziende sanitarie ed ospedaliere, purché ancora
funzionanti ed utilizzabili, possono essere donati, in base ad appositi accordi, alle
CARITAS diocesane regionali ed all’Associazione internazionale Emergency, al fine
di essere riutilizzate presso i paesi in via di sviluppo dove vi è carenza di strutture
sanitarie.
Per il conseguimento delle finalità umanitarie, le predette Aziende
erogheranno anche un contributo pari al 95% delle spese sostenute per il trasporto
degli stessi presso i paesi poveri di destinazione, che graverà sul fondo sanitario
regionale.
Art. 127.
Informazione e comunicazione
1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9,
limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 'Disciplina delle
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
attività di informazione delle pubbliche amministrazioni'. Negli uffici stampa di cui
all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da
svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del
contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti
presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita la
qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto
nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29
ottobre 1985, n. 41.
3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale
di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari
vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori
regionali.
4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7
giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli assessori regionali è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in
ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'amministrazione regionale. Per gli anni
successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo
dell'amministrazione regionale.
5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle
spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale non
inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6,
comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di
informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto
personale, di ruolo (e non) (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana), frequenta appositi corsi di
qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.
**********
Attraverso il recepimento della normativa statale in materia, vengono
disciplinate le attività di informazione e comunicazione necessarie a rendere più
visibile ai cittadini l’attività svolta dalle Amministrazioni che operano nel settore
pubblico regionale: a tal fine tutti gli Enti sono tenuti a riservare a dette attività una
quota delle risorse dei propri bilanci.
Inoltre, per valorizzare le professionalità già formatesi all’interno degli Enti, i
dipendenti di ruolo già utilizzati nel campo della comunicazione vengono inquadrati
negli uffici di nuova formazione.
La norma accelera a grandi passi i processi di trasparenza e pubblicità verso i
cittadini.
Art. 128.
(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto,
dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
82
Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
Art. 129.
Abrogazione e modifiche di norme
1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:
'I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione
siciliana.'
2. L'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo
3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.
3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 'Ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana' è abrogato.
4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.
5. Il secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1, dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole
'l'Amministrazione regionale può sono sostituite dalle parole 'gli assessorati regionali
competenti possono. L'ultimo periodo è sostituito dal seguente 'Ai fini di cui al presente
comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.'
7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
8. Il comma 5, dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive
modifiche ed integrazioni è abrogato.
9. Al comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole
'ambiente naturali sono aggiunte le parole 'nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò
necessario'.
10. Al comma 3, dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le
seguenti parole 'anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la
potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza
tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo.'
11. All'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole 'dieci anni' con le parole 'cinque anni';
b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso 'La decadenza dal beneficio comporta la
restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo
vincolativo residuo';
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma '6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2
e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia
ancora completata.'
12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; l'articolo 4 della
legge regionale 28 marzo 1986, n. 16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
novembre 1993, n. 30; l'articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è
soppresso il Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n.
19, i cui compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della sanità, che può avvalersi,
ove necessario, delle aziende unità sanitaria locale.
13. L'ultimo comma, dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito
dal seguente:
'Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della
quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto
beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese
sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci
anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte
dell'Amministrazione regionale.'
14. Il comma 5, dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito
dal seguente:
'5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti
dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente
presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi
precedenti.'
15. Al comma 1, dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo le parole 'organi collegiali' aggiungere le parole 'di cui all'articolo 1 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15,’;
b) le parole 'nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15' sono sostituite con
le parole 'con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta
regionale,';
c) alla fine aggiungere 'e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.'
16. I commi 3 e 4, dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni sono soppressi.
17. Al terzo comma, dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le
parole 'all'esecuzione di opere' con le parole 'agli investimenti fissi lordi ed acquisti di
terreni.'
18. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è soppresso.
19. L'articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è soppresso.
20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'in forza del comma 1' aggiungere le parole 'o
comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione'.
21. Al comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le
parole 'il 60 per cento' con le parole 'il 75 per cento'.
22. L'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è soppresso.
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
23. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed
integrazioni, è soppresso.
24. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole 'con
qualifica non inferiore a dirigente' sono sostituite con la parola 'direttivo' e le parole 'con
qualifica non inferiore ad assistente' sono soppresse.
25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita
dalla seguente:
'c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di
spesa;'.
26. L'articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5
della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, è abrogato.
27. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole
'degli impianti in esercizio' sono sostituite con le parole 'delle reti irrigue in esercizio, dalle
secondarie all'utente'.
28. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni è abrogato.
29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22, è soppresso.
**********
Il corposo elenco delle norme che vengono soppresse o modificate è un
segnale evidente dell’opera di snellimento della legislazione che con questa legge
finanziaria si è voluto iniziare, nell’ottica della semplificazione delle procedure e dei
passaggi burocratici cui è soggetta sia l’attività dell’amministrazione regionale sia
quella dei cittadini.
Si consideri ad esempio la soppressione di alcuni organismi regionali che,
oltre all’accelerazione dei procedimenti nei quali erano inseriti, realizza anche un
risparmio di risorse.
Art. 130.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per
il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite
negli importi indicati, per l'anno 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nella
tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10,
così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6,
le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E
allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni
finanziari 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le
leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione è
demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alla presente
legge.
7. Per l'esercizio finanziario 2002 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di
associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le
altre spese continuative annue, di cui alla tabella H allegata alla presente legge, sono
iscritti in bilancio nella misura ivi prevista.
8. I destinatari dei contributi di cui al comma 7 che non abbiano fatto pervenire alla data
del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal
finanziamento per l'anno successivo.
9. Ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le
spese autorizzate relative agli interventi della citata legge che hanno ottenuto
l'autorizzazione comunitaria sono quelle indicate nella tabella I allegata alla presente
legge.
**********
L’articolato della legge finanziaria è corredato di una serie di tabelle che
quantificano e determinano gli aspetti finanziari della legge.
Si tratta delle tabelle nominate da A ad H, “sorrette” tutte dal presente articolo
ed i cui contenuti corrispondono a quelli codificati dall’art. 3 della L.R. 10/99 (Tabb.
da A ad F) o da altre fonti normative (Tabb. G ed I) ovvero derivano da scelte di
tecnica legislativa (tab. H).
Si tratta di:
- Tab. A relativa ai fondi globali di parte corrente: indica l’entità e le finalità delle
somme destinate al finanziamento di spese correnti derivanti da nuovi
provvedimenti legislativi da approvare entro l’esercizio 2002;
- Tab. B relativa ai fondi globali di conto capitale: ha la medesima finalità della
tabella A ma con riferimento alle spese in conto capitale;
- Tab. C: indica gli importi assegnati quali rifinanziamenti per un solo anno delle
principali leggi di spesa in conto capitale che nell’esercizio 2001 avevano il loro
ultimo finanziamento;
- Tab. D: indica le leggi in atto finanziate per le quale si vogliono ridurre le risorse
assegnate, ottenendo quindi risparmi di spesa, con i relativi importi in riduzione;
- Tab. E: vengono elencate le leggi che autorizzano spese per più di un anno e per
le quali si vuole operare una diversa distribuzione temporale (rimodulazione)
delle risorse complessivamente assegnate, senza ridurle né aumentarle
complessivamente;
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
-
Tab. F: vengono indicate le leggi di spesa da abrogare con i conseguenti
risparmi;
- Tab. G: in considerazione del fatto che più volte il legislatore, nell’istituire un
intervento, rimanda poi alla legge finanziaria la scelta della quantificazione delle
risorse da assegnare, quest’anno si è introdotta tale tabella che contempla tutti
questi casi;
- Tab. H: in detta tabella sono stati iscritti, per maggiore sistematicità e chiarezza
tutti i contributi o altri trasferimenti in favore dei soggetti indicati al comma 7,
insieme all’ammontare deliberato per ciascuno di essi; al riguardo il legislatore
ha voluto subordinare per ciascun ente l’erogazione del contributo regionale alla
puntuale presentazione del conto consuntivo per l’anno precedente;
- Tab. I: la L.R. 32/2000 recante “Disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.” ha proceduto al riordino del
sistema degli interventi regionali in favore dei diversi settori produttivi, senza
autorizzare i necessari finanziamenti ma rinviando, a tal fine, a successive leggi;
la legge finanziaria ha ricompreso tutte le suddette fattispecie normative da
finanziare nella Tab. I, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione
comunitaria.
Tutte le suddette tabelle non vengono qui riportate e per la loro consultazione si
rimanda alla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 131.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge
sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002.
**********
Il prospetto allegato riepiloga gli effetti dell’intera manovra indicandone i
risultati finali sul bilancio della Regione in linea con gli obiettivi fondamentali di
finanza regionale posti con l’articolo1.
Il prospetto comprende e coordina i risultati parziali discendenti dalle singole
tabelle previste dall’articolo precedente, insieme agli effetti finanziari determinati da
singole norme comprese nell’articolato della legge e non indicati nelle singole
tabelle.
Art. 132.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Salvatore Cuffaro
(Presidente della Regione Siciliana)
Alessandro Pagano
(Assessore regionale al Bilancio e Finanze)
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Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
PROSPETTO ALLEGATO (Articolo 131 legge finanziaria)
EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2002 - 2004
(importi in migliaia di euro)
OGGETTO
A – RISORSE
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI
ARTICOLATO:
Dirittti revisione veicoli – art. 105
Recupero fondi di rotazione - art. 12
Cessione Azasi-Espi-Ems - art 4
Cessione EAS - art. 37
Aumento contributi dipendenti - art. 5
TOTALE A1
A2. MINORI SPESE FINALI
Tab.D – Riduzione autorizzazioni di spesa
Tab.E – Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)
Tab.F – Abrogazione leggi di spesa
Tab.H – Rideterminazione contributi
Accantonamento a seguito manovra bilancio
ARTICOLATO:
Recupero risorse fondi non vincolati
Recupero risorse fondi vincolati
TOTALE A2
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)
B – ONERI
B1.MINORI ENTRATE FINALI
ARTICOLATO:
Agevolazioni fiscali per ricomposizione fondiaria e IRAP - artt.
60 e 7
TOTALE B1
B2.MAGGIORI SPESE FINALI
Tab. A – Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri
rispetto al fondo a legislazione vigente)
Tab.C – Rifinanziamento leggi di spesa
Tab.E – Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)
Tab.G – Quantificazione oneri leggi precedenti
Tab.I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale
32/2000
Adeguamento fondi riserva
ARTICOLATO:
Oneri articolato
Altre spese coperte con fondi statali
TOTALE B2
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE
RISULTANTE DAL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE (D)
SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A
SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (E) = (C + D)
RIMBORSO PRESTITI (F)
RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA
FINANZIARIA (H) = (E + F )
PRESTITI AUTORIZZATI A LEGISLAZIONE VIGENTE E
DALL'ART. 1 (I)
DIFFERENZA (L) = (H - I)
Palermo, 14 marzo 2002
88
2002
2003
2004
20.000
28.421
41.317
154.938
2.000
246.676
4.000
4.000
6.000
6.000
842
36.116
12.493
2.359
332.744
51.473
17.010
3.117
22.595
7.898
2.472
569.785
55.951
67.821
508.326
755.002
32.106
126.301
130.301
100.106
680.261
686.261
3.315
3.315
3.314
3.315
3.315
3.314
262.920
189.474
866.752
27.598
5.165
2.369
2.240
11.887
2.240
9.061
239.785
-
376.753
67.821
751.687
755.002
108.652
540.151
543.466
60.297
941.176
944.490
-67.334
413.166 364.563
258.229
299.710
67.334 -
48.603
41.481
345.832 413.166 -
364.563 413.166 -
299.710
258.229
413.166 -
413.166 -
258.229
0
0
-0
Regione Siciliana
L.R. n.° 2 del 26 marzo 2002
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 298 stralcio II - Legge finanziaria 2002.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Castiglione).
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 19 dicembre 2001.
Discusso dalla Commissione Bilancio
del 17 gennaio; n. 25 del 23 gennaio;
del 6 febbraio; n. 33 del 13 febbraio;
febbraio; n. 41 del 25 febbraio; n. 42
2002.
(II) nelle sedute n. 21 del 9 gennaio; nn. 22 e 23 del 16 gennaio; n. 24
n. 27 del 24 gennaio; n. 28 del 30 gennaio; n. 29 del 31 gennaio; n. 31
n. 34 del 14 febbraio; nn. 37 e 38 del 20 febbraio; nn. 39 e 40 del 21
del 26 febbraio; n. 43 del 27 febbraio; n. 44 del 28 febbraio - 1 marzo
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 28 febbraio - 1 marzo 2002.
Relatore di maggioranza: on. Croce.
Relatore di minoranza: on. Capodicasa.
Discusso dall' Assemblea nelle sedute nn. 37 e 38 del 6 marzo; n. 39 del 7 marzo; n. 43 del 12 marzo; n. 44
del 12-13 marzo; n. 45 del 13 marzo; n. 46 del 13-14 marzo; n. 47 del 14-15 marzo 2002.
Approvato dall' Assemblea nella seduta n. 47 del 14-15 marzo 2002
Pubblicata nella G.U.R.S. n. 14 del 27 marzo 2002
Ripubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 12 aprile 2002
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lr 2_2002 vers 1 maggio