Anno 0 n. 3 Mese Novembre 2012 Coordinamento Femminile Sanità – Roma INFORMARE AL FEMMINILE Non daremo niente per scontato, ma, in maniera semplice, cercheremo di informarVi. Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma Perché un Coordinamento Femminile? Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dei diritti delle donne nel mondo del lavoro in ambito sanitario. Dove siamo? Il Coordinamento Femminile è presente in tutte le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere di Roma e Provincia. Attività Si occupa delle politiche di conciliazione e delle pari opportunità. Favorisce la formazione e l’informazione delle donne su argomenti inerenti l’attività lavorativa e si allarga ad esplorare tutta la sfera femminile garantendo, in questo modo, la tutela delle donne. Quali obiettivi? Creare una rete di comunicazione fra donne a sostegno delle donne. Come contattarci e come partecipare alle nostre iniziative - Consultare il sito della CISL FP Roma/Sanità – www.fproma.cisl.it - Contatti: Marisa Bloise Coordinatrice Femminile CISL Fp Roma e.mail: [email protected] – tel. 3206192839 Marisa Bloise Patrizia Proietti Norma Carapellotti Vanessa Tagliaferri Eleonora Bittoni Elisa Susini Debora Gislao Valentina Cuomo Buracchini Luisa Stefania Perrocchi Sabrina Pierini Andreina Petruccioli Cinzia Vanzo Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/A Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/B Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/C Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/D Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/E Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/G Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/H Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. Sant’Andrea Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Camillo Forlanini Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Filippo Neri Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Giovanni Addolorata Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico Umberto I° Coordinatrice Femminile CISL Sanità ARES 118 A partire da questo mese, saranno distribuiti, a mesi alterni, in tutte le aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere del circuito sanità di roma e provincia, dei mini opuscoli informativi. LA RIFORMA DELLE PENSIONI Fino agli inizi degli anni Novanta il sistema previdenziale italiano era fondamentalmente pubblico, a carattere obbligatorio, gestito ed erogato da enti pubblici a carattere generale (INPS), o settoriale (es. INPDAI; INPDAP), o anche direttamente dallo Stato per i dipendenti di questo. Questa parte del sistema previdenziale viene chiamata, oggi, primo pilastro, secondo il linguaggio comunitario. Esistevano inoltre forme di previdenza integrativa di tipo privatistico individuale (prevalentemente polizze vita e PAC realizzati con fondi comuni) oppure collettivo (cd. “vecchi fondi” o “ vecchie casse di previdenza”). Sempre partire dai primi anni Novanta (L. 23.10.1992 n. 421, D.Lgs. 21.4.1993 n. 124 e L. 8.8.1995 n. 335 e successive modif. e integrazioni) il sistema previdenziale viene riorganizzato introducendo un nuovo modello pensionistico in base al quale la previdenza poggia su tre elementi fondamentali: pensione pubblica (primo pilastro), fondi pensione a carattere collettivo (secondo pilastro) forme individuali (terzo pilastro). IL SISTEMA PENSIONISTICO IN ITALIA: IERI ED OGGI. Dal 1° gennaio 2012 è stata data una svolta alle pensioni italiane. Da questa data infatti entra in vigore per tutti i lavoratori il sistema di calcolo contributivo cioè basato sui contributi effettivamente versati durante l’intera vita lavorativa. Si distingue da quello retributivo, fondato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. Finora esistevano due tipi di pensioni: pensione di anzianità: al raggiungimento di un determinato numero di anni di lavoro indipendentemente dall’età anagrafica massima; pensione di vecchiaia: al raggiungimento di una determinata età anagrafica, indipendentemente dai contributi versati. CONTRIBUTIVO PER TUTTI Le vecchie regole La riforma Dini (L- 335/1995) aveva già introdotto il metodo contributivo. Tale cambiamento non aveva però toccato in egual modo tutti i lavoratori. In particolare: a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continuava ad applicarsi il sistema retributivo a chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applicava invece un sistema misto (anche detto pro-rata): retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente. a chi aveva cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si applicava il sistema di calcolo contributivo. La nuova regola La principale novità della riforma è l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i lavoratori. Dal 1°gennaio 2012 tutte le pensioni verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo Come viene calcolato il metodo contributivo? Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio “più versi, più prendi”. I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita del PIL. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall’età di pensionamento. In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la pensione. Come viene calcolato il sistema retributivo? Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall’anzianità maturata. Prescinde sia dall’età, sia dall’ammontare dei contributi versati. Che cosa cambia L’estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, cioè con il sistema misto, in cui verrà applicato il calcolo del sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo per gli anni maturati dal 01 gennaio 2012 fino alla cessazione dal servizio. Che cosa non cambia Nulla cambia, invece, per coloro i quali: avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Per loro era già previsto, dalla precedente riforma Dini, che la pensione fosse calcolata con il sistema contributivo Tabella di sintesi Anzianità contribuiva maturata al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 Calcolo Retributivo Anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2011 Calcolo Retributivo 18 anni o più Meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Calcolo contributivo Nessuna anzianità contributiva Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo LE NUOVE PENSIONI Pensioni di anzianità Dal 1° gennaio 2012 non ci sono più le pensioni di anzianità I lavoratori potranno contare su due tipi di pensione: la nuova pensione di vecchiaia la pensione anticipata La nuova pensione di vecchiaia Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età (la c.d. età pensionabile). L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne. Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo e la riforma lo porta a compimento. L’età pensionabile, a partire dal 2013, verrà aggiornata alla longevità. In ogni caso, nel 2021, per effetto di un vincolo europeo, non potrà essere inferiore a 67 anni Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età pensionabile è fissata dal 1° gennaio 2012 a 66 anni, così per gli uomini, sia dipendenti che autonomi. Pensione anticipata Il secondo tipo di pensione introdotta dalla riforma è la cosiddetta pensione anticipata. Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo, o 41 anni e 1 mese se donna. I requisiti contributivi sono aumentati di ulteriori mesi per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch’essi all’adeguamento alla speranza di vita. Requisiti 2012 Requisiti 2013 Requisiti 2014 Donne 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi Uomini 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi Inoltre chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni dovrà accettare una piccola penalizzazione che sarà pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni (da 60 a 62 anni), e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due( per ogni anno che manca al compimento dei 60 anni). - 1 anno Soglia dei 62 anni - 1% - 2 anni - 2% - 3 anni - 4% - 4 anni - 6% Speranza di vita Sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata sono adeguate nei requisiti di età e di anzianità contributiva all’ evoluzione dell’aspettativa di vita calcolata dall’Istat . Più aumenta l’aspettativa di vita, più saliranno l’età pensionabile e l’anzianità contributiva . L’età pensionabile diventa quindi flessibile, dai 62 ai 70 anni per le donne, dai 66 ai 70 anni per gli uomini, con un meccanismo che premia chi va in pensione più tardi. NASCE IL SUPER INPS Con la manovra finanziaria Monti, approvata il 6 dicembre 2011, è stato stabilito che i due Istituti previdenziali Enpals ed Inpdap chiudessero i battenti per confluire nell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ( INPS), sia dal punto di vista delle funzioni che dei rapporti attivi e passivi che dei dipendenti. Le modalità di attuazione sono contenute nell’articolo 21, commi da 1 a 9. Nasce così il Super Inps. Obiettivo: tagliare i costi Lo scopo è: tagliare i costi e raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014. Secondo la relazione tecnica diffusa, il tutto dovrebbe far risparmiare allo Stato circa 20 milioni di euro già dal prossimo anno, mentre dal 2013 si dovrebbe salire a 50 milioni di euro nel 2013 e dal 2014 a 100 milioni di euro. ll ruolo del Super Inps Accorpare Enpals, Inpdap e Inps rappresenta un’operazione complessa che attribuisce di fatto all’Inps il ruolo di principale Ente previdenziale di riferimento per quasi tutti i lavoratori italiani: subordinati, pubblici, privati, autonomi e professionisti con Casse pensionistiche. Per questo l’Istituto, così rinnovato, è stato ribattezzato Super Inps. Per ulteriori informazioni tutti i lavoratori potranno consultare il sito della CISLFP alla voce : Consulenza previdenziale, dove si possono chiedere anche pareri ad un esperto, via email. IL FONDO PERSEO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SSN La revisione del sistema pensionistico del primo pilastro (pensione pubblica) determinata dalla riforma Monti-Fornero ha reso indispensabile per il lavoratore, in particolare per le nuove generazioni ma anche per chi rientra nel sistema misto, pianificare il futuro introito pensionistico attraverso l’adesione al cosiddetto secondo pilastro del sistema previdenziale : la previdenza complementare negoziale. L’adesione libera e volontaria al secondo pilastro della previdenza consente ai lavoratori di migliorare sia la prestazione pensionistica e sia il proprio trattamento di fine rapporto. I lavoratori appartenenti al SSN possono aderire sin d’ora al FONDO PERSEO . Esso è costituito dalle organizzazioni datoriali ( A.Ra.N.) e dai lavoratori (OO.SS.) con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire una pensione complementare che integri quella obbligatoria, così da affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo e compensare la riduzione del tasso di sostituzione tra l’ultimo stipendio percepito e prestazione pensionistica di primo pilastro. A tale scopo raccoglie contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. Tra i vantaggi che l’adesione al fondo offre, vanno valutati con molta attenzione i seguenti: La difesa del futuro tenore di vita; I vantaggi fiscali ( deducibilità dal reddito dei contributi e tassazione agevolata dei rendimenti e delle prestazioni); la contribuzione aggiuntiva versata dal datore di lavoro ( 1% della retribuzione utile per tutti gli associati e contribuzione aggiuntiva dell’1.5% della base imponibile utile al TFS per i lavoratori assunti prima del 01/01/2001) e prevista solo per l’adesione al fondo PERSEO; i costi ridotti garantiti dalla particolare natura associativa ( 16.5 E annui) e senza scopo di lucro del Fondo; al fine di garantire la massima trasparenza, l’intero settore della previdenza complementare presenta numerose forme di controllo, interne ed esterne al fondo stesso, tese a salvaguardare l’interesse del lavoratore e del suo risparmio previdenziale. Tutti i lavoratori possono ricevere maggiori informazioni : 1. rivolgendosi ai delegati sindacali della CISL FP aziendale; 2. collegandosi al sito www.fproma.cisl.it; 3. collegandosi al sito www.fondoperseo.it; 4. collegandosi alla pagina Facebook : www.facebook.com/FondoPerseo . NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Governo Italiano, 6 dicembre 2011, La manovra Monti, “decreto salva-Italia”, Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ( “Riforma Fornero”) - Legge 30 luglio 2010 , n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge Dini) - D. Lgs.21 Aprile 1993, n. 124, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 4213 - Legge 24 dicembre 2007 n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale - Legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria - Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), Art. 5. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche complementari - Roma, novembre 2009, Gli andamenti Finanziari del sistema pensionistico obbligatorio Coordinamento Femminile Sanità – Roma