Anno 0
n. 3
Mese Novembre 2012
Coordinamento Femminile
Sanità – Roma
INFORMARE AL
FEMMINILE
Non daremo niente per scontato, ma, in maniera semplice,
cercheremo di informarVi.
Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma
Perché un Coordinamento Femminile?
Il Coordinamento Femminile CISL Sanità Roma nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela dei diritti
delle donne nel mondo del lavoro in ambito sanitario.
Dove siamo?
Il Coordinamento Femminile è presente in tutte le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere
di Roma e Provincia.
Attività
Si occupa delle politiche di conciliazione e delle pari opportunità.
Favorisce la formazione e l’informazione delle donne su argomenti inerenti l’attività lavorativa e si
allarga ad esplorare tutta la sfera femminile garantendo, in questo modo, la tutela delle donne.
Quali obiettivi?
Creare una rete di comunicazione fra donne a sostegno delle donne.
Come contattarci e come partecipare alle nostre iniziative
- Consultare il sito della CISL FP Roma/Sanità – www.fproma.cisl.it
- Contatti: Marisa Bloise Coordinatrice Femminile CISL Fp Roma
e.mail: [email protected] – tel. 3206192839
Marisa Bloise
Patrizia Proietti
Norma Carapellotti
Vanessa Tagliaferri
Eleonora Bittoni
Elisa Susini
Debora Gislao
Valentina Cuomo
Buracchini Luisa
Stefania Perrocchi
Sabrina Pierini
Andreina Petruccioli
Cinzia Vanzo
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/A
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/B
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/C
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/D
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/E
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/G
Coordinatrice Femminile CISL Sanità RM/H
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. Sant’Andrea
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Camillo Forlanini
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Filippo Neri
Coordinatrice Femminile CISL Sanità A.O. San Giovanni Addolorata
Coordinatrice Femminile CISL Sanità Policlinico Umberto I°
Coordinatrice Femminile CISL Sanità ARES 118
A partire da questo mese, saranno distribuiti, a mesi alterni, in tutte le aziende sanitarie locali ed
aziende ospedaliere del circuito sanità di roma e provincia, dei mini opuscoli informativi.
LA RIFORMA DELLE PENSIONI
Fino agli inizi degli anni Novanta il sistema previdenziale italiano era fondamentalmente pubblico,
a carattere obbligatorio, gestito ed erogato da enti pubblici a carattere generale (INPS), o
settoriale (es. INPDAI; INPDAP), o anche direttamente dallo Stato per i dipendenti di questo.
Questa parte del sistema previdenziale viene chiamata, oggi, primo pilastro, secondo il
linguaggio comunitario. Esistevano inoltre forme di previdenza integrativa di tipo privatistico
individuale (prevalentemente polizze vita e PAC realizzati con fondi comuni) oppure collettivo
(cd. “vecchi fondi” o “ vecchie casse di previdenza”).
Sempre partire dai primi anni Novanta (L. 23.10.1992 n. 421, D.Lgs. 21.4.1993 n. 124 e L. 8.8.1995
n. 335 e successive modif. e integrazioni) il sistema previdenziale viene riorganizzato
introducendo un nuovo modello pensionistico in base al quale la previdenza poggia su tre
elementi fondamentali:
 pensione pubblica (primo pilastro),
 fondi pensione a carattere collettivo (secondo pilastro)
 forme individuali (terzo pilastro).
IL SISTEMA PENSIONISTICO IN ITALIA: IERI ED OGGI.
Dal 1° gennaio 2012 è stata data una svolta alle pensioni italiane. Da questa data infatti entra in
vigore per tutti i lavoratori il sistema di calcolo contributivo cioè basato sui contributi
effettivamente versati durante l’intera vita lavorativa. Si distingue da quello retributivo, fondato
sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro.
Finora esistevano due tipi di pensioni:
 pensione di anzianità: al raggiungimento di un determinato numero di anni di lavoro
indipendentemente dall’età anagrafica massima;
 pensione di vecchiaia: al raggiungimento di una determinata età anagrafica,
indipendentemente dai contributi versati.
CONTRIBUTIVO PER TUTTI
Le vecchie regole
La riforma Dini (L- 335/1995) aveva già introdotto il metodo contributivo.
Tale cambiamento non aveva però toccato in egual modo tutti i lavoratori.
In particolare:
 a chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continuava ad applicarsi il
sistema retributivo
 a chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applicava invece un
sistema misto (anche detto pro-rata): retributivo per le anzianità maturate fino al 31
dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente.
 a chi aveva cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si applicava il sistema di
calcolo contributivo.
La nuova regola
La principale novità della riforma è l’estensione del metodo di calcolo contributivo a tutti i
lavoratori.
Dal 1°gennaio 2012 tutte le pensioni verranno calcolate con il sistema di calcolo contributivo
Come viene calcolato il metodo contributivo?
Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati
secondo il principio “più versi, più prendi”. I contributi versati si accumulano su un ipotetico conto
corrente previdenziale e sono rivalutati di anno in anno al tasso medio quinquennale di crescita
del PIL.
Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto
montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti (i coefficienti di
trasformazione del montante in rendita) che dipendono dall’età di pensionamento.
In particolare, più elevata è l’età, più alta sarà la pensione.
Come viene calcolato il sistema retributivo?
Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende dalla retribuzione media degli ultimi anni
di lavoro e dall’anzianità maturata. Prescinde sia dall’età, sia dall’ammontare dei contributi
versati.
Che cosa cambia
L’estensione a tutti del metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle
prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995
Ad essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, cioè con il sistema misto,
in cui verrà applicato il calcolo del sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre
2011 e del sistema contributivo per gli anni maturati dal 01 gennaio 2012 fino alla cessazione dal
servizio.
Che cosa non cambia
Nulla cambia, invece, per coloro i quali:
 avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
 che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.
Per loro era già previsto, dalla precedente riforma Dini, che la pensione fosse calcolata con il
sistema contributivo
Tabella di sintesi
Anzianità contribuiva
maturata al 31
dicembre 1995
Anzianità contributiva
maturata fino al 31
dicembre 1995
Anzianità contributiva
maturata dal 1°
gennaio 2012
Calcolo Retributivo
Anzianità contributiva
maturata dal 1°
gennaio 1996 al 31
dicembre 2011
Calcolo Retributivo
18 anni o più
Meno di 18
Calcolo Retributivo
Calcolo Contributivo
Calcolo contributivo
Nessuna anzianità contributiva
Calcolo Contributivo
Calcolo Contributivo
Calcolo Contributivo
LE NUOVE PENSIONI
Pensioni di anzianità
Dal 1° gennaio 2012 non ci sono più le pensioni di anzianità
I lavoratori potranno contare su due tipi di pensione:
 la nuova pensione di vecchiaia
 la pensione anticipata
La nuova pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età (la c.d. età
pensionabile). L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne.
Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo e la riforma lo porta a
compimento.
L’età pensionabile, a partire dal 2013, verrà aggiornata alla longevità.
In ogni caso, nel 2021, per effetto di un vincolo europeo, non potrà essere inferiore a 67 anni
Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, l’età pensionabile è fissata dal 1° gennaio 2012 a
66 anni, così per gli uomini, sia dipendenti che autonomi.
Pensione anticipata
Il secondo tipo di pensione introdotta dalla riforma è la cosiddetta pensione anticipata.
Si tratta di una prestazione che è indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha
un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo, o 41 anni e 1 mese se donna.
I requisiti contributivi sono aumentati di ulteriori mesi per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti
anch’essi all’adeguamento alla speranza di vita.
Requisiti 2012
Requisiti 2013
Requisiti 2014
Donne
41 anni e
1 mese
41 anni
e
5 mesi
41 anni
e
6 mesi
Uomini
42 anni e
1 mese
42 anni
e
5 mesi
42 anni
e
6 mesi
Inoltre chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni dovrà accettare una piccola penalizzazione
che sarà pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni (da 60 a 62 anni), e al 2%
per ogni anno ulteriore ai primi due( per ogni anno che manca al compimento dei 60 anni).
- 1 anno
Soglia dei 62 anni
- 1%
- 2 anni
- 2%
- 3 anni
- 4%
- 4 anni
- 6%
Speranza di vita
Sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata sono adeguate nei requisiti di età e di anzianità
contributiva all’ evoluzione dell’aspettativa di vita calcolata dall’Istat .
Più aumenta l’aspettativa di vita, più saliranno l’età pensionabile e l’anzianità contributiva .
L’età pensionabile diventa quindi flessibile, dai 62 ai 70 anni per le donne, dai 66 ai 70 anni per gli
uomini, con un meccanismo che premia chi va in pensione più tardi.
NASCE IL SUPER INPS
Con la manovra finanziaria Monti, approvata il 6 dicembre 2011, è stato stabilito che i due Istituti
previdenziali Enpals ed Inpdap chiudessero i battenti per confluire nell’Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale ( INPS), sia dal punto di vista delle funzioni che dei rapporti attivi e passivi che
dei dipendenti.
Le modalità di attuazione sono contenute nell’articolo 21, commi da 1 a 9.
Nasce così il Super Inps.
Obiettivo: tagliare i costi
Lo scopo è: tagliare i costi e raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014.
Secondo la relazione tecnica diffusa, il tutto dovrebbe far risparmiare allo Stato circa 20 milioni di
euro già dal prossimo anno, mentre dal 2013 si dovrebbe salire a 50 milioni di euro nel 2013 e dal
2014 a 100 milioni di euro.
ll ruolo del Super Inps
Accorpare Enpals, Inpdap e Inps rappresenta un’operazione complessa che attribuisce di fatto
all’Inps il ruolo di principale Ente previdenziale di riferimento per quasi tutti i lavoratori italiani:
subordinati, pubblici, privati, autonomi e professionisti con Casse pensionistiche.
Per questo l’Istituto, così rinnovato, è stato ribattezzato Super Inps.
Per ulteriori informazioni tutti i lavoratori potranno consultare il sito della CISLFP alla voce :
Consulenza previdenziale, dove si possono chiedere anche pareri ad un esperto, via email.
IL FONDO PERSEO
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI
DEL SSN
La revisione del sistema pensionistico del primo pilastro (pensione pubblica) determinata dalla
riforma Monti-Fornero ha reso indispensabile per il lavoratore, in particolare per le nuove
generazioni ma anche per chi rientra nel sistema misto, pianificare il futuro introito pensionistico
attraverso l’adesione al cosiddetto secondo pilastro del sistema previdenziale :
la previdenza complementare negoziale.
L’adesione libera e volontaria al secondo pilastro della previdenza consente ai lavoratori di
migliorare sia la prestazione pensionistica e sia il proprio trattamento di fine rapporto.
I lavoratori appartenenti al SSN possono aderire sin d’ora al FONDO PERSEO .
Esso è costituito dalle organizzazioni datoriali ( A.Ra.N.) e dai lavoratori (OO.SS.) con l’obiettivo
di permettere ai lavoratori di costruire una pensione complementare che integri quella
obbligatoria, così da affrontare con maggiore serenità il periodo post-lavorativo e compensare la
riduzione del tasso di sostituzione tra l’ultimo stipendio percepito e prestazione pensionistica di
primo pilastro.
A tale scopo raccoglie contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni.
Tra i vantaggi che l’adesione al fondo offre, vanno valutati con molta attenzione i seguenti:
La difesa del futuro tenore di vita;
I vantaggi fiscali ( deducibilità dal reddito dei contributi e tassazione agevolata dei
rendimenti e delle prestazioni);
la contribuzione aggiuntiva versata dal datore di lavoro ( 1% della retribuzione utile per
tutti gli associati e contribuzione aggiuntiva dell’1.5% della base imponibile utile al TFS per
i lavoratori assunti prima del 01/01/2001) e prevista solo per l’adesione al fondo PERSEO;
i costi ridotti garantiti dalla particolare natura associativa ( 16.5 E annui) e senza scopo di
lucro del Fondo;
al fine di garantire la massima trasparenza, l’intero settore della previdenza complementare
presenta numerose forme di controllo, interne ed esterne al fondo stesso, tese a salvaguardare
l’interesse del lavoratore e del suo risparmio previdenziale.
Tutti i lavoratori possono ricevere maggiori informazioni :
1. rivolgendosi ai delegati sindacali della CISL FP aziendale;
2. collegandosi al sito www.fproma.cisl.it;
3. collegandosi al sito www.fondoperseo.it;
4. collegandosi alla pagina Facebook : www.facebook.com/FondoPerseo .
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Governo Italiano, 6 dicembre 2011, La manovra Monti, “decreto salva-Italia”,
Capo IV Riduzioni di spesa. Pensioni Art. 24
- Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ( “Riforma Fornero”)
- Legge 30 luglio 2010 , n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(legge Dini)
- D. Lgs.21 Aprile 1993, n. 124, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 4213
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su
previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori
norme in materia di lavoro e previdenza sociale
- Legge 23 agosto 2004, n. 243, Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), Art. 5. Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Disciplina delle forme pensionistiche
complementari
- Roma, novembre 2009, Gli andamenti Finanziari del sistema pensionistico obbligatorio
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