Studio Fiam S.A.
Gestioni e consulenze aziendali
INVESTIRE
IN
SVIZZERA
ASPETTI LEGALI E FISCALI
Febbraio 2012
Stabile Mercurio, P.a Col. Bernasconi 5
CH 6830 CHIASSO
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1.
INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 3
2.
INFORMAZIONI GENERALI......................................................................................................... 3
3.
ASPETTI LEGALI ............................................................................................................................ 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA E TIPOLOGIA SOCIETARIA ............................................................. 3
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA ....................................................................................................... 4
SOCIETÀ ANONIMA ............................................................................................................................ 4
SUCCURSALI DI SOCIETÀ ESTERE ....................................................................................................... 6
REGISTRO DI COMMERCIO ................................................................................................................. 6
4.
NORME CONTABILI E DEPOSITO DEI BILANCI .................................................................... 6
5.
ASPETTI FISCALI ............................................................................................................................ 7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
NOZIONI GENERALI ........................................................................................................................... 7
IMPOSTA DI BOLLO ............................................................................................................................ 8
IMPOSTA SUL REDDITO ...................................................................................................................... 8
IMPOSTA SUL CAPITALE ..................................................................................................................... 8
IMPOSTA IMMOBILIARE ..................................................................................................................... 8
IMPOSTA PREVENTIVA ....................................................................................................................... 9
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ...................................................................................................... 9
6.
SOCIETÀ A TASSAZIONE SPECIALE ......................................................................................... 9
7.
PROMOVIMENTO DEGLI INVESTIMENTI ............................................................................. 10
8.
MERCATO DEL LAVORO............................................................................................................ 10
8.1
8.2
9.
PERMESSI DI LAVORO, DI DOMICILIO E DI DIMORA ........................................................................... 10
ONERI SOCIALI ................................................................................................................................ 11
ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ................................................................................................. 11
10. TRATTATI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE ................................................................. 11
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1.
Introduzione
Scopo di questa pubblicazione è di dare una panoramica delle condizioni generali d’investimento in
Svizzera, illustrando in particolare i principali aspetti fiscali legati alla costituzione di una società in
Svizzera.
Considerando il carattere generale e sintetico di questa pubblicazione e la larga autonomia legislativa dei
Cantoni svizzeri, nessuna decisione potrà essere presa solamente sulla base delle indicazioni qui
contenute, ma ogni caso concreto dovrà essere studiato in dettaglio.
2.
Informazioni generali
La tradizionale apertura verso i mercati esteri ha portato la Svizzera a stringere delle strette relazioni
commerciali con tutti i maggiori paesi industrializzati. La Svizzera è stata tra i membri fondatori
dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), è membro dell’OCSE e del GATT, ha sottoscritto
già dal 1972 un accordo con la C.E. per la creazione di una zona europea di libero scambio e coopera
attivamente con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Di tradizioni neutrali, la
Svizzera non è parte della C.E., benché i numerosi accordi con la C.E. o con singoli paesi membri e la
stretta interdipendenza economica creano di fatto un avvicinamento delle rispettive legislazioni.
La Svizzera è uno dei centri finanziari e di servizi più importanti al mondo e la sua valuta è da
considerarsi tra le più forti. La Costituzione Federale garantisce la libertà di commercio, limitata solo in
alcuni settori particolari. La sua posizione al centro dell’Europa, la stabilità politica ed economica, un
sistema di trasporti e di telecomunicazioni altamente sviluppato, la qualificazione e la motivazione del
personale, l’elevato numero di ore lavorative annuali, il livello qualitativo della sua produzione, la
produttività, la pace sociale e la conseguente mancanza di scioperi, un sistema bancario molto sviluppato,
il segreto bancario e quello professionale per avvocati e notai, i bassi costi del capitale e la relativamente
bassa fiscalità rendono la Svizzera molto competitiva per insediamenti di imprese e di centri di servizi.
La Svizzera è uno stato federale formato da 26 Cantoni con una larga autonomia legislativa. Le
competenze sono suddivise tra Confederazione, Cantoni e Comuni: quelle della Confederazione sono
definite esaustivamente nella Costituzione, tutte le altre sono prerogativa cantonale.
3.
Aspetti legali
3.1 Scelta della forma giuridica e tipologia societaria
Il Codice svizzero delle Obbligazioni (CO) prevede, oltre alla ditta individuale, le seguenti forme
societarie:
-
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita
società anonima
società in accomandita per azioni
società a garanzia limitata
società cooperativa
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L’iscrizione al registro di commercio è obbligatoria per tutte le forme societarie, ad eccezione della
società semplice. Unicamente nel caso di una ditta individuale, si può rinunciare all’iscrizione nel caso in
cui l’attività commerciale non supera CHF 100.000 annui.
La scelta della forma giuridica più confacente dipende da molti fattori. A determinate condizioni è
possibile una sua successiva modifica.
In pratica, le forme giuridiche di maggiore interesse per un investitore straniero sono la società a garanzia
limitata e la società anonima. Le altre forme giuridiche non verranno quindi trattate qui di seguito.
La costituzione della società (persona giuridica) avviene con atto pubblico notarile, previo il versamento
del capitale sociale su un conto dedicato presso una banca Svizzera, la quale riverserà i fondi sul conto
corrente societario dopo avvenuta costituzione. Il capitale sociale può anche venir liberato tramite
conferimento in natura, è però necessario un atto di conferimento scritto e un atto di costituzione
verificato da un revisore abilitato.
L’iscrizione a registro di commercio è costitutiva, i soci fondatori possono però già operare a nome della
costituenda società, rispondendo nel qual caso personalmente degli impegni contratti fino alla loro
cessione alla nuova società.
I tempi di costituzione sono normalmente di 1 settimana.
3.2 Società a garanzia limitata
Benché i recenti cambiamenti della legislazione abbiano reso più attraente questa forma sociale, essa
rimane di interesse limitato se paragonata alla società anonima, in particolar modo per gli investitori
stranieri. Verranno quindi descritti per completezza solo gli aspetti principali.
La società a garanzia limitata (Sagl) deve avere almeno un socio. I soci possono essere sia persone fisiche
che giuridiche. La Sagl ha personalità giuridica propria ed una ditta (ragione sociale) propria. Il capitale
sociale minimo è CHF 20.000, di cui almeno il 50 % versato. Il valore nominale delle quote sociali non
può essere inferiore a CHF 100. Non vi è più alcun limite massimo del capitale sociale (precedentemente
CHF 2.000.000).
Nonostante la legge limita la responsabilità della Sagl al proprio patrimonio sociale, lo statuto può
prevedere ulteriori obblighi per i singoli soci.
L’iscrizione al registro di commercio è obbligatoria e comprende, a differenza della società anonima,
anche il nome dei singoli soci con indicazione della propria quota sociale. La trasmissione delle quote
avviene in forma scritta e secondo le modalità definite nello statuto.
I soci e gli amministratori possono essere anche stranieri, almeno una persona autorizzata a rappresentare
la società deve però essere residente in Svizzera.
Rispetto alla società anonima una Sagl permette una maggiore personalizzazione dello statuto e richiede
pertanto un’attenta definizione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione.
3.3 Società anonima
La società anonima (SA) è una persona giuridica con ragione sociale propria, il cui capitale (capitale
azionario) si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale risponde esclusivamente il patrimonio
sociale.
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Il capitale azionario minimo è CHF 100.000. Almeno il 20 % del capitale azionario deve essere liberato
alla costituzione, al minimo però CHF 50.000.
Le azioni possono essere sia al portatore che nominative, il valore nominale minimo è CHF 0,01. Nel
caso di azioni nominative la società deve tenere un libro soci, e il loro trasferimento può essere vincolato
all’adempimento di determinate condizioni. Normalmente si opta per azioni al portatore in quanto
possono venire trasferite più facilmente tramite semplice cessione del titolo ed offrono il vantaggio della
completa anonimità dell’azionista. Azioni al portatore non possono però venire emesse se il capitale
sociale non è stato interamente liberato.
Con le recenti modifiche della legge è possibile costituire una SA già sin dall’inizio con un solo socio,
che può anche essere rappresentato fiduciariamente da terzi.
La costituzione di una SA avviene con atto pubblico previo versamento del capitale sociale su un conto
bloccato presso una banca. Il capitale sociale può anche venir versato in natura, è però necessario un atto
di conferimento scritto e un atto di costituzione verificato da un revisore.
Al momento della costituzione (o in caso di successivi aumenti) è dovuta la tassa di bollo dell’ 1 % sul
capitale sociale, se superiore a CHF 1.000.000. Se il capitale sociale è inferiore a questo importo
l’imposta di bollo non è dovuta.
Lo statuto contiene obbligatoriamente: ragione sociale, sede, scopo sociale, capitale azionario e eventuali
conferimenti, numero delle azioni e loro valore nominale, tipo di azioni emesse, norme relative alla
convocazione dell’assemblea generale, diritto di voto, organi della società e forma delle pubblicazioni
sociali. Inoltre, a seguito delle recenti modifiche nella legge, lo statuto deve comprendere la decisione
dell’assemblea generale in merito alla forma della revisione contabile (vedi sotto punto 4.1).
Gli organi della società sono l’assemblea generale degli azionisti, il consiglio di amministrazione e
l’ufficio di revisione.
L’assemblea generale degli azionisti è l’organo supremo della società e si riunisce almeno una volta
all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (assemblea ordinaria), o su richiesta di azionisti
rappresentanti almeno 10 % del capitale sociale, del consiglio di amministrazione o dell’ufficio di
revisione (assemblea straordinaria). L’assemblea generale ha i seguenti poteri inalienabili: approvazione e
modifica dello statuto, nomina del consiglio di amministrazione e dei membri dell’ufficio di revisione,
approvazione del conto annuale (bilancio, conto economico e allegato), delibera sull’impiego dell’utile e
determinazione del dividendo, discarico al consiglio di amministrazione, altri compiti definiti dallo
statuto societario.
Il consiglio di amministrazione (CdA) si occupa della conduzione degli affari e della rappresentanza della
società verso l’esterno. Può delegare parte dei suoi compiti a singoli membri o a terzi fissandone le
competenze in un regolamento di organizzazione, la legge prevede però determinati compiti inalienabili.
Esso si compone di uno o più membri che non devono necessariamente essere azionisti. Almeno un
membro del CdA oppure un direttore autorizzato a rappresentare la società deve avere il domicilio in
Svizzera. Non vi sono vincoli di nazionalità o simile.
L’ufficio di revisione può essere sia una persona fisica che giuridica, premesso che sia autorizzato ad
esercitare la professione dall’autorità di vigilanza sui revisori contabili. Inoltre, deve essere indipendente
e in certi casi soddisfare determinati requisiti professionali. L’ufficio di revisione verifica il conto annuale
e la tenuta della contabilità, come pure la proposta d’impiego dell’utile di bilancio, e ne riporta l’esito in
una relazione scritta indirizzata all’assemblea generale degli azionisti. Per ulteriori dettagli vedi sotto
punto 4.1.
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3.4 Succursali di società estere
Non ci sono particolari restrizioni ad operare come succursale di una ditta estera. La succursale è
sottoposta al diritto svizzero e deve essere iscritta al registro di commercio, ha quindi l’obbligo di tenere
la contabilità e di allestire i bilanci in CHF. Almeno una persona autorizzata a rappresentare la succursale
deve essere domiciliata in Svizzera.
Una succursale soggiace alle imposte svizzere. L’utile imponibile corrisponde normalmente all’utile
determinato dalla contabilità della succursale. Una compensazione con perdite della sede estera della
società non è ammessa. Sulla distribuzione dell’utile non viene trattenuta l’imposta preventiva.
3.5 Registro di commercio
Tutte le imprese e le persone esercitanti un’attività commerciale in Svizzera hanno l’obbligo di iscrizione
al registro di commercio, in alcuni casi (ad es. per la SA e la Sagl) l’iscrizione è necessaria
all’ottenimento della personalità giuridica. Il registro di commercio può essere consultato da chiunque e le
iscrizioni sono pubblicate sul Foglio Ufficiale.
L’iscrizione avviene dove si trova la sede sociale, nel caso di una succursale anche dove quest’ultima ha
la sua sede.
L’iscrizione comprende tra l’altro la ragione sociale, la sede e il diritto di firma. Nel caso di una società
anonima anche il capitale sociale, il valore nominale, il consiglio di amministrazione, l’ufficio di
revisione e la forma della revisione stessa (vedi sotto punto 4.1), nel caso di una società a garanzia
limitata anche il nome dei soci, il valore delle loro quote e il nominativo dei gerenti.
L’iscrizione al registro di commercio comporta l’obbligo di tenere la contabilità secondo i principi
generalmente ammessi dalla pratica commerciale.
4.
Norme contabili e prescrizioni legali
In Svizzera non esiste l’obbligo di depositare il conto annuale presso un istituto statale o simile.
Le norme contabili Svizzere sono definite nel Codice delle Obbligazioni, attualmente è in elaborazione
una legge specifica inerente i principi contabili e l’allestimento del conto annuale.
La norma contabile di maggior rilevanza è il principio della prudenza. A differenza infatti dei paesi della
C.E. e dei paesi anglosassoni, dove vige il principio della “true and fair view”, è ammessa la costituzione
di riserve occulte a carico degli utili, con lo scopo di garantire una maggiore protezione dei creditori. Il
limite massimo delle riserve occulte ammesse è stabilito dalle norme di valutazione fiscale. Le riserve
occulte vengono normalmente costituite su:
-
magazzino (forfettariamente fino a 1/3 del valore lordo);
debitori (forfettariamente fino a 5 % dei debitori svizzeri e 10 % di quelli esteri);
sostanza fissa materiale (ammortamenti accelerati);
La costituzione di queste riserve permette in particolare in fase di espansione di posticipare il carico
fiscale, con conseguente miglioramento della liquidità. Un’eventuale effetto netto sul risultato economico
a seguito dello scioglimento di queste riserve occulte è da riportare nell’allegato al conto annuale.
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4.1 Revisione contabile
Dal 2008, con l’entrata in vigore della modifica al diritto societario, l’obbligo di revisione per le SA è
venuto a cadere. La nuova normativa non si limita più alla forma giuridica della società, bensì si basa
sull’importanza economica delle società, indistintamente dalla forma legale.
L’obbligo di revisione ordinaria è definito per le società che adempiono almeno uno dei seguenti criteri:
-
i cui titoli sono quotati in borsa
che sono debitrici di un prestito in obbligazioni
società obbligate ad allestire un conto di gruppo
Per i primi due punti sono soggette a revisione ordinaria anche società che contribuiscono almeno per il
20% degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo.
Inoltre sono soggette a revisione ordinaria, le società che in due anni consecutivi superano 2 dei seguenti
parametri:
-
somma di bilancio CHF 20.000.000
cifra d’affari CHF 40.000.000
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua
Anche se questi parametri non sono raggiunti, lo statuto può prevedere una revisione ordinaria. Inoltre,
soci della società che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere una revisione
ordinaria.
Le società che non adempiono i criteri per una revisione ordinaria, sono soggette ad una revisione
“limitata”, questa è paragonabile ad un “review” secondo gli standard internazionali di revisione (ISA).
Unicamente nel caso di società soggette a revisione limitata è possibile rinunciare totalmente alla
revisione, premesso che la società non impieghi più di 10 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e
che tutti gli azionisti siano d’accordo. Questa decisione è da comunicare al registro di commercio per
iscritto, che provvederà alla pubblicazione della stessa e all’iscrizione.
5.
Aspetti fiscali
5.1 Nozioni generali
Le imposte più importanti a livello societario sono: imposta di bollo, imposta sull’utile, imposta sul
capitale, imposta immobiliare, imposta preventiva e imposta sul valore aggiunto.
L’imposizione avviene a tre livelli:
-
Federale
Cantonale
Comunale (espressa normalmente come percentuale dell’imposizione cantonale)
Ogni cantone ha la sua legislazione tributaria, che può variare non solo per quanto concerne l’aliquota ma
anche in relazione al calcolo dell’utile e del capitale imponibile e del sistema applicato (progressivo o
proporzionale, computo delle perdite riportate, deduzioni, basi temporali, ecc.). Questa pubblicazione può
quindi solo dare delle indicazioni di carattere generale.
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Le autorità fiscali sono generalmente ben disposte a discutere la situazione fiscale del contribuente, è
quindi sempre consigliabile discutere in anticipo casi e situazioni particolari.
5.2 Imposta di bollo
L’imposta di bollo federale è dovuta sul capitale sociale al momento della costituzione e sui suoi
successivi aumenti. L’aliquota è dell’ 1%, ma non è dovuta sui primi CHF 1.000.000 di capitale sociale.
L’imposta di bollo Cantonale è dovuta su determinate transazioni, quali:
a)
Contratti per scrittura privata enumerati dalla legge
- contratti che hanno come oggetto il trasferimento di proprietà
- mutui di denaro o di altre cose fungibili
- appalti di qualsiasi natura
- mediazione immobiliare
b) Gli atti notarili
c) Le cartelle ipotecarie
d) Specifici documenti bancari enumerati dalla legge (qui non meglio specificati)
Il Cantone preleva un imposta pari all’ 1%o sul valore della transazione determinante, oppure a tariffa
fissa per atti ufficiali.
5.3 Imposta sull’utile
Per quanto riguarda la determinazione dell’utile si rimanda ai cenni descritti al punto 4.
L’imposta federale è dovuta con un’aliquota nominale dell’ 8,5% (l’aliquota reale è inferiore poiché le
imposte sono considerati costi deducibili).
L’imposta cantonale varia da cantone a cantone (vedi sopra punto 5.1), e può essere sia proporzionale che
progressiva in funzione del rapporto tra utile imponibile e mezzi propri. L’imposta comunale è espressa in
percento dell’imposta cantonale. Le imposte sono normalmente deducibili dall’utile imponibile,
riducendo quindi l’aliquota fiscale effettiva.
Le perdite possono venire riportate per un certo numero di anni a dipendenza del cantone, e per 7 anni a
livello federale. Utili da dividendi e da plusvalenze su partecipazioni sono normalmente esenti da imposte
in relazione al rapporto tra redditi da dividendi e altri redditi (lordi o netti).
L’aliquota massima effettiva (federale, cantonale e comunale) può variare tra ca. 13 % e 33 %.
5.4 Imposta sul capitale
L’imposta sul capitale è normalmente calcolata sul valore del capitale sociale e delle riserve, ed è dovuta
solo a livello cantonale (aliquota tra 1%o e 3%o) e comunale (calcolata in percento, normalmente 60% 100%, dell’imposta cantonale).
5.5 Imposta immobiliare
Non esiste alcuna imposta immobiliare a livello federale e solo circa la metà dei cantoni svizzeri
prelevano un’imposta immobiliare (ca. 1 %o - 2 %o sul valore fiscale della proprietà immobiliare situata
nel cantone).
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L’imposizione dei plusvalori immobiliari al momento dell’alienazione, quali redditi imponibili in via
ordinaria o separatamente, varia pure da cantone a cantone.
5.6 Imposta preventiva
L’imposta preventiva viene prelevata su:
-
distribuzione di utili (incluso utili da liquidazione, distribuzioni mascherate di utile e emissione
di azioni gratuite)
interessi maturati su conti bancari in Svizzera
interessi su obbligazioni emesse da istituti o società domiciliati in Svizzera
Non esiste imposta preventiva su interessi pagati su prestiti a società svizzere o su royalties e diritti di
licenza.
L’aliquota applicabile è 35%.
L’imposta preventiva, pagabile dalla società entro 30 giorni dalla distribuzione dell’utile, viene
rimborsata ai contribuenti e alle società imponibili in Svizzera che hanno dichiarato regolarmente il
reddito colpito dall’imposta preventiva. Alle persone fisiche e alle società estere l’imposta preventiva
svizzera può venire ridotta o eliminata completamente in applicazione dei numerosi trattati contro la
doppia imposizione conclusi dalla Svizzera (vedi sotto punto 10).
5.7 Imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata introdotta con effetto dal 1.1.95 (in sostituzione della
precedente imposta sulla cifra d’affari) ed è dovuta su beni e servizi venduti o importati in Svizzera. Le
esportazioni sono esenti. Dal 1.1.2011 sono state introdotte le nuove regole in merito al luogo della
prestazione di servizi, per allinearsi alla normativa Europea.
Con la recente revisione della legge IVA, chiunque esercita un’attività commerciale è assoggettato
all’IVA. I piccoli commerci (cifra d’affari inferiore a CHF 100.000) possono richiedere l’esenzione
dall’assoggettamento tramite richiesta scritta all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC).
Procedure semplificate (es. aliquota saldo) esistono per piccole attività, previa autorizzazione da parte
dell’AFC.
Le aliquote applicabili sono:
-
-
0 % su alcuni beni esenti (ad es. assicurazioni, affitti e vendite di beni immobili, la maggioranza
delle operazioni bancarie, servizi postali, cure mediche, assicurazioni sociali, educazione, sport,
ecc.):
2,5 % (es. prodotti farmaceutici, giornali e riviste, cibo e bevande, ecc.);
3,8 % su alcune prestazioni legate al turismo;
8,0 % su tutti gli altri beni e servizi.
L’IVA è calcolata trimestralmente entro 60 giorni dalla fine del trimestre e viene pagata entro 30 giorni.
Nel caso delle aliquote saldo il conteggio avviene semestralmente.
6.
Società a tassazione speciale
La legislazione fiscale prevede diverse forme di società a tassazione ridotta, che sottostanno alla stessa
normativa delle normali società ma che godono di particolari vantaggi fiscali. In molti casi possono
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venire utilizzati i trattati contro la doppia imposizione stipulati dalla Svizzera, a condizione che vengano
rispettati i criteri contro l’uso abusivo stabiliti dal Consiglio Federale (vedi sotto punto 10). Esse possono
quindi rappresentare, all’interno di gruppi internazionali o singolarmente, delle valide alternative o delle
soluzioni complementari a strutture equivalenti sviluppate da altri paesi.
Le società a tassazione speciale sono:
-
la società holding
la società di amministrazione
la società di servizi
La normativa relativa è cantonale e può quindi variare sostanzialmente da cantone a cantone.
Per una descrizione particolareggiata di queste società si rimanda al nostro opuscolo “Società svizzere a
tassazione speciale”.
7.
Promovimento degli investimenti
Aiuti agli investimenti e a nuovi insediamenti industriali vengono concessi a livello federale, cantonale e
comunale. Questi variano da regione a regione, in linea di principio possono venire concessi i seguenti
aiuti:
-
8.
fidejussione su prestiti bancari (fino a 1/3 dell’investimento)
contributi ai costi finanziari
sgravi fiscali
sussidi a fondo perso sul valore totale dell’investimento materiale e immateriale (fino a 25%)
contributi ai costi di formazione del personale
sussidi aggiuntivi per investimenti in zone economicamente minacciate, di montagna, ecc.
contributi per la certificazione di qualità
contributi ai costi di partecipazione a fiere, cataloghi collettivi, ecc..
contributi sugli oneri sociali dovuti dall’azienda
Mercato del lavoro
8.1 Permessi di lavoro, di domicilio e di dimora
Stranieri che intendono vivere e lavorare in Svizzera necessitano di un permesso di lavoro e di dimora. A
seguito della sottoscrizione egli accordi di Schengen, per i cittadini UE vale il principio della libera
circolazione delle persone. Per cittadini non appartenenti alla UE, la concessione di un permesso di lavoro
dipende essenzialmente dalla disponibilità di manodopera equivalente in Svizzera. In caso di nuovi
insediamenti vengono normalmente concessi i permessi necessari.
Speciali regolamentazioni esistono per i frontalieri. E’ pure possibile ottenere dei permessi di lavoro a
tempo determinato (es. 120 giorni non consecutivi all’anno), rinnovabili annualmente.
Permessi di dimora sono sempre limitati nel tempo (un anno), ma possono venire prorogati su richiesta.
Dopo 5 anni può venir richiesto un permesso di domicilio.
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8.2 Oneri sociali
Il sistema delle assicurazioni sociali prevede la trattenuta dal salario del premio per l’assicurazione
vecchiaia e superstiti (AVS), per l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) e per l’assicurazione
infortuni professionali (Lainf). Il costo per il datore di lavoro è mediamente di ca. 11,1%, quello per il
dipendente di ca. 9,2% del salario lordo.
La cassa pensione è obbligatoria per tutti i dipendenti, il premio medio a carico del datore di lavoro è ca.
7% fino a un salario massimo di CHF 125.280 (i premi effettivi sono individuali per ogni singola società
a dipendenza del tipo di contratto stipulato con la società di assicurazione).
Non esiste una normativa sull’indennità di fine lavoro paragonabile a quella di altri paesi della C.E.
9.
Acquisto di beni immobili
Al fine di moderare gli effetti sui prezzi degli immobili e dei terreni dovuti ad un eccesso di domanda,
l’acquisto di beni immobili in Svizzera da parte di cittadini stranieri o di società in cui tali persone
occupano una posizione preponderante è stata soggetta per molti anni ad autorizzazione sulla base della
“Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero”. E’ equiparato all’acquisto di un
bene immobile anche la partecipazione a società i cui attivi sono costituiti per più di un terzo da beni
immobili in Svizzera.
A partire dal 1.10.97 questa legge è stata sostanzialmente modificata, in particolare:
-
non è più soggetto ad autorizzazione l’acquisto della residenza primaria da parte di stranieri
residenti o dimoranti in Svizzera;
le limitazioni riguardanti la metratura massima di residenze primarie di cittadini stranieri sono
state abolite, fermo restante che non si sia di fronte a possibili speculazioni edilizie;
l’acquisto di immobili adibiti a scopi aziendali non è più soggetto ad autorizzazione (sia che
siano utilizzati in proprio, sia che vengano riaffittati). Restano soggetti ad autorizzazione per
contro l’acquisto di residenze di vacanza e gli acquisti a carattere speculativo (compra vendita).
10. Trattati contro la doppia imposizione
La Svizzera ha concluso numerosi trattati contro la doppia imposizione. E’ da notare al riguardo che
solamente il trattato con gli USA prevede lo scambio di informazioni, e solamente i trattati con l’Italia, la
Germania, la Francia e il Belgio contengono delle clausole specifiche relative all’utilizzo abusivo di
questi trattati.
Il Consiglio Federale ha emanato delle disposizioni che caratterizzano l’utilizzo abusivo di un trattato
contro la doppia imposizione. Questo è dato quando i ricavi per cui si richiede uno sgravio:
a)
vengono utilizzati in maniera preponderante per soddisfare diritti di persone che non avrebbero
avuto diritto ad utilizzare la convenzione;
b) sono a beneficio di una persona giuridica con sede in Svizzera in cui persone che non avrebbero
avuto diritto ad utilizzare la convenzione partecipano direttamente o indirettamente in maniera
preponderante, e che non procedono a distribuzioni appropriate di dividendi;
c) sono a beneficio di un fiduciante, sulla base di un contratto fiduciario, che non avrebbe avuto
diritto ad utilizzare la convenzione;
Stabile Mercurio, P.a Col. Bernasconi 5
CH 6830 CHIASSO
Tel.: +41 (0)91 695.10.70 / Fax: +41 (0)91 682.66.72
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Gestioni e consulenze aziendali
d) sono a beneficio di una fondazione di famiglia con sede in Svizzera o a una società di persone
con sede in Svizzera senza però svolgervi un’impresa in cui persone che non avrebbero avuto
diritto ad utilizzare la convenzione sono interessate in maniera preponderante.
Nel caso l’imposta alla fonte estera non potesse venire completamente rimborsata sulla base del trattato
contro la doppia imposizione, è normalmente possibile un computo dell’imposta residua con le imposte
dovute in Svizzera.
I paesi con cui la Svizzera ha concluso trattati contro la doppia imposizione sono elencati nella tabella
seguente.
Con i paesi dell’UE è inoltre in vigore l’accordo sull’Euroritenuta, che prevede a determinate condizioni
la completa esenzione dalla ritenuta sui dividendi pagati.
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Trattati contro la doppia imposizione conclusi dalla Svizzera (situazione al 1.1.2010)
Nazione
Nazione
Nazione
Albania
Algeria
Antigua e Barbuda
Argentina (non in vigore)
Armenia
Australia
** Austria
Azerbaigian
Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Belgio
Belize
Bulgaria
+ Canada
* Chile
Cina
Colombia (non in vigore)
+ Corea del Sud
Costa d’Avorio
Croazia
* Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
Estonia
Filippine
* Finlandia
* Francia
Gambia
Georgia (non in vigore)
+ Germania
Ghana
+ Giappone
Granada
+ Grecia
Hong Kong (non in vigore)
+ India
Indonesia
Iran
Irlanda
Islanda
Italia
Israele
Jamaica
+ Kazakistan
Kirghizistan
Kenya
Kuwait
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malesia
Malawi
+ Malta (non in vigore)
* Messico
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Marocco
* Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
+ Polonia
Portogallo
* Qatar
+ Regno Unito
Repubblica Ceca
+ Romania
Russia
Santa Lucia
Saint-Vincent
Serbia
+ Singapore
+ Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Sudafrica
+ Svezia
Tagikistan (non in vigore)
Tailandia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia (non in vigore)
Ungheria
U.S.A.
Ucraina
Uruguay (non in vigore)
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Note:
1) Vi sono vari altri accordi in essere qui non elencati
2) Vari di questi trattati sono in fase di rinegoziazione per quanto concerne lo scambio di
informazioni e altri aspetti, quali p.es. l’imposta preventiva minima.
3) * nuovo / modificato nel 2010/2011, in vigore dal 1.1.2011
4) ** nuovo / modificato, in vigore dal 1.1.2012
5) + aggiunta / modifiche soggetti a rinegoziazione, non ancora in vigore
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