PMI Combi Basilese
L’assicurazione per le imprese
di prestazione di servizio
Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali
Edizione 2015
La vostra sicurezza ci sta a cuore.
2 Informazione sul prodotto
Informazione sul prodotto
Condizioni contrattuali dalla pagina 5
L’informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.
1. Partner
contrattuale
Per il contenuto
e la determinazione dell’estensione dei2
reciproci diritti
e doveri
fanno
testo esclusivamente il con-2
2. Estensione
della
copertura
assicurativa
tratto d’assicurazione e le condizioni contrattuali (CC).
3. Validità temporale e territoriale
3
Il
contratto
sottostà al diritto svizzero,3
4. Inizio
della d’assicurazione
copertura assicurativa
in particolare alla Legge sul contratto d’assicurazione
5. Durata della copertura assicurativa
3
(LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del
6. Premi
e franchigie
Liechtenstein
in cui la legge lo prescrive, sarà applicata3
la leggenelrispettiva.
casi sono
7. Mora
pagamentoIne questi
conseguenze
della valide
diffida in comple4
mento
a
queste
CC
le
«Disposizioni
supplementari
per
8. Altri obblighi del contraente
4i
contratti d’assicurazione soggetti alla legislazione del
9. Danno causato per propria colpa
4
Liechtenstein».
10. Fine della copertura assicurativa
4
11. Protezione dei dati
5
12. Reclami5
1. Partner contrattuale
Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.
In internet ci troverà presso: www.baloise.ch.
2. Estensione della copertura assicurativa
Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d’insieme semplificata. Per una descrizione generale completa
della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.
L’assicurazione PMI Basilese permette di comporre la copertura assicurativa in modo ottimale in funzione dei fabbisogni individuali. L’assicurazione comprende 5 moduli di base (B1 – B5) che possono essere
conclusi individualmente o in combinazione con i moduli supplementari (S1 – S12).
Responsabilità civile d’impresa (B1)
L’assicurazione responsabilità civile d’impresa offre la copertura assicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo
rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario
durante le attività svolte per l’azienda assicurata. Noi versiamo l’indennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e riduzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati
(funzione di protezione giuridica).
La copertura di base copre i seguenti danni:
→→ morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali)
→→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali)
→→ danni a terzi derivanti da edifici ed impianti difettosi (rischio d’installazioni)
→→ danni a terzi derivanti da attività aziendali (rischio d’esercizio)
→→ danni a terzi derivanti dalla fabbricazione o vendita di prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti)
→→ responsabilità civile del contraente in qualità di committente
→→ responsabilità civile del contraente come detentore o utente di veicoli a motore non immatricolati
→→ responsabilità civile del contraente in qualità di utente di biciclette
e motorini
→→ protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura
disciplinare di diritto pubblico
→→ rischi accessori
La sicurezza della vostra impresa ci sta
a cuore.
Per esempio con
→→ una copertura assicurativa senza lacune per tutti i
rischi importanti
→→ un semplice e chiaro contratto collettivo
→→ moduli di base selezionabili individualmente
→→ coperture complementari fatte su misura
→→ la prevenzione nell’ambito del Mondo della sicurezza della Basilese
Altri consigli di sicurezza li trovate su www.baloise.ch
nonché i moduli di sicurezza:
→→ garanzia doppia
→→ pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione
sulla protezione dei dati
La copertura responsabilità civile d’impresa può essere completata dai
seguenti moduli supplementari:
→→ Danni da locatario a locali affittati (S1)
La responsabilità civile per i danni causati a dei locali presi in locazione, in leasing o in affitto.
→→ Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna (S2)
La responsabilità civile per i danni a cose prese in consegna o ricevute da un’assicurato, per farne uso o lavorarle.
→→ Danni da carico e scarico (S3)
La responsabilità civile per i danni a veicoli a motore di terzi compresi soprastrutture e rimorchi come pure container, durante le operazioni di carico e scarico.
3
Informazione sul prodotto
Protezione giuridica impresa (B2)
La protezione giuridica impresa prevede la copertura di molteplici questioni giuridiche, con le quali la sua impresa potrebbe confrontarsi. Si
compone delle seguenti coperture: protezione giuridica aziendale impresa, protezione giuridica immobili, protezione giuridica concernente
i viaggi professionali e - se esplicitamente indicato nel contratto di assicurazione - protezione giuridica complementare in materia di contratti.
L’assicurazione copre l’assicurato, la sua famiglia ed il/la partner impiegato/a nell’azienda, i soci e i dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni per l’azienda assicurata. La consulenza ed il disbrigo del caso giuridico assicurato vengono gestiti da Assista Protezione giuridica SA.
Inventario del commercio (B3 – B5)
Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che
sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi.
La copertura d’assicurazione può essere completata con i seguenti moduli supplementari:
→→ Riserva per l’inventario del commercio (S4)
Riserva sulla somma assicurativa per nuovi acquisti ed aumenti di
valore.
→→ Interruzione d’esercizio (S5)
Perdita della cifra d’affari nonché spese supplementari ulteriori dovute a un’interruzione dell’esercizio dell’azienda.
→→ Danni di ripercussione (S5.1)
Perdita della cifra d’affari e spese supplementari, se un esercizio di
terzi viene toccato da un danno (B3 – B5), e in seguito a ciò l’esercizio del contraente viene interrotto momentaneamente, parzialmente
o in modo totale.
→→ Cose particolari e spese (S6)
→→ Valori pecuniari (S7)
Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi.
Incendio/Eventi naturali (B3)
Danni dovuti ad incendio (p. es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) ed i
seguenti eventi della natura: piena, inondazione, tempesta, grandine,
valanga, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti
(ma non terremoti).
La copertura assicurativa può essere completata con il seguente modulo
supplementare:
→→ Copertura assicurativa estesa (S8)
Danni causati da disordini interni e danneggiamento doloso. Sono
anche assicurati danni dovuti a liquidi, danni dovuti alla massa in fusione, urto di veicoli e crollo di stabili.
Furto con scasso/rapina (B4)
Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo.
I seguenti moduli supplementari possono essere conclusi con i seguenti moduli di base B1, B3, B4 e B5:
→→ Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi (S10)
Danni ad apparecchi ETI, apparecchi elettrici ed elettronici d’ufficio,
di cassa, di comunicazione, di sicurezza, di sorveglianza, di misure e
di controllo tecnico così come le insegne luminose.
→→ Assicurazione dei dati (S10.1)
Le spese per la ricostituzione dei dati su supporti di dati dopo una
perdita o un danneggiamento fisico dei supporti di dati.
→→ Interruzione d’esercizio (S5)
Spese supplementari per il mantenimento dell’attività nelle stesse
condizioni precedenti un danno assicurato secondo S10 e S10.1 e provocato agli apparecchi ETI, altri apparecchi ed ai dati.
→→ Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S11)
Perdita e avaria dell’inventario del commercio (merci e installazioni
compresi i materiali da fiera e d’esposizione) durante i trasporti, fiere
ed esposizioni, per una durata massima di 30 giorni.
Il seguente modulo supplementare può essere concluso con ogni modulo di base:
→→ Assistenza visitatori (S12)
Spese per il trasporto in taxi di un visitatore o cliente infortunatosi
presso il contreante come pure le spese per la sostitizione o la pulizia di vestiti o cose danneggiate.
La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d’assicurazione convenuta, sono definite
nel contratto d’assicurazione.
3. Validità temporale e territoriale
L’assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità contrattuale.
La validità territoriale dipende dalla scelta della copertura assicurativa.
I luoghi e paesi nei quali i rischi sono coperti, sono menzionati nelle CC
e nel contratto d’assicurazione.
La garanzia accordata per i danni della natura come pure per i disordini
interni e il danneggiamento doloso resta limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel
caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assicurazione.
4. Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d’assicurazione.
5. Durata della copertura assicurativa
Acque (B5)
Danni dovuti a fuoriuscita di acqua e di liquidi da condutture, infiltrazione nello stabile di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di
neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell’acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde freatiche e le acque di scorrimento all’interno dello stabile.
Se l’assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore,
trascorsa la validità contrattuale concordata il contratto d’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga
disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi.
I moduli di base B3 – B5 possono essere completati con il seguente modulo supplementare:
Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo. L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e
dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali
o trimes­t rali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento.
→→ Rottura vetri (S9)
Danni da rottura di vetrate di edifici e mobilia.
6. Premi e franchigie
4 Informazione sul prodotto
Se il contratto d’assicurazione è annullato prima della scadenza
dell’anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di
premio non utilizzata in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento
dell’annullamento del contratto, se
→→ il contraente disdice il contratto d’assicurazione entro 12 mesi dalla
conclusione dello stesso a seguito di un sinistro
→→ il contratto d’assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese.
In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell’avente
diritto.
7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida
Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se
quest’ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).
9. Danno causato per propria colpa
In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.
10. Fine della copertura assicurativa
Il contratto d’assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure
per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.
Parte recedente
Motivi del recesso
Termine di recesso
Momento
dell’espirazione
Ambedue le parti
contrattuali
Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel
contratto d’assicurazione
3 mesi
Scadenza del
contratto
Caso di sinistro per
il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della
Basilese
Assicuratore:
al più tardi al momento del pagamento
30 giorni dopo la
ricezione della
disdetta da parte
del contraente
Contraente:
al più tardi 14 giorni
dopo aver preso atto
del pagamento
14 giorni dopo la
ricezione della dis­
detta da parte
dell’assicuratore
La cosa assicurata
cambia nell’insieme
il proprietario
(cambiamento di proprietà, non valevole
per persone giuridiche)
Assicuratore:
14 giorni dopo aver
preso atto del nuovo
proprietario
30 giorni dopo la
ricezione della dis­
detta da parte del
nuovo proprietario
Acquisitore:
30 giorni dal cambiamento di proprietà
Passaggio di
proprietà
Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d’assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per
la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa
per il periodo dell’interruzione neppure dopo la riattivazione.
Il contratto d’assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14
giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami
legalmente il premio dovuto (esecuzione).
8. Altri obblighi del contraente
Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa
in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale).
Durante la validità del contratto d’assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati nella proposta assicurativa e nel contratto d’assicurazione (aggravamento del rischio).
Contraente
In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.
Il contraente è tenuto, durante e dopo un sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione
del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate
che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della
causa del danno o della sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati
necessari per la giustificazione del diritto all’indennizzo (obbligo di informazione). Per l’ammontare del danno spetta al contraente l’onere
della prova (ricevute, giustificativi).
In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la
cosa rubata o se ne riceverà informazione.
Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o
mediante una procedura peritale.
In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce le
trattative con il danneggiato. Se essa ritiene necessario ricorrere ai servizi di un avvocato, il contraente deve darle la necessaria procura a tale
scopo.
In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d’assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può
ridurre o addirittura negare una sua prestazione.
Assicuratore
Prima della fine
Aumento di premio e
della franchigia, p. es dell’anno assicurain seguito a modifiche tivo in corso
tariffarie
Fine dell’anno assicurativo in corso
Aumento di premio in
seguito ad un importante aggravamento
del rischio
30 giorni a partire
dalla ricezione della
notifica di aumento
del premio
30 giorni dopo la
ricezione della
disdetta
Contravvenzione
all’obbligo di informazione precontrattuale secondo l’art.
3 LCA
4 settimane a partire
dal momento in cui
se ne viene a conoscenza, al più tardi 1
anno dopo la conclusione del contratto
Ricezione della
disdetta
Contravvenzione
all’obbligo di notifica
precontrattuale
4 settimane a partire
dal momento in cui
si viene a conoscenza
della contravvenzione
Ricezione della
disdetta
Importante aggravamento del rischio
30 giorni a partire
dalla ricezione della
notifica dell’aggra­
vamento
30 giorni dopo
la ricezione della
disdetta
Doppia assicurazione
e coassicurazione
entro 14 giorni dalla
ricezione della notifica
30 giorni dopo
la ricezione della
­disdetta
Frode assicurativa
Nessuno
Ricezione della
disdetta
Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l’intero contratto d’assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.
Motivi dell’espirazione
Momento dell’espirazione
Durata contrattuale inferiore a 12 mesi
Scadenza del contratto
Fallimento del contraente
Apertura del fallimento
5
Informazione sul prodotto | Condizioni contrattuali | Responsabilità civile d’impresa
Condizioni contrattuali
11. Protezione dei dati
Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze
contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all’elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente
alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Clausola per la concessione d’autorizzazione: In vista dell’elaborazione dei dati, la proposta d’assicurazione contiene una clausola per la
concessione d’autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l’elaborazione dei dati in conformità alla legge.
Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con
i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati,
come la ricerca, la custodia, l’uso, la rielaborazione, la notifica, l’archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per
le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze
contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del
contraente riportati nella proposta d’assicurazione e nella notifica dei
sinistri. Se necessario, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.:
assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche
nell’ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta di assicurazione il contraente viene informato in merito al proprio diritto di negare per iscritto alla Basilese l’uso
dei dati personali a scopo pubblicitario.
Scambio dei dati: Nell’interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze
lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all’estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni
della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti
con sede in Svizzera e in parte anche all’estero. Di conseguenza, per
gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle
norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna
che esterna dei dati.
Intermediari: possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro
particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.
Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha
il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno
elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.
12. Reclami
L’accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:
Basilese Assicurazione SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea
Telefono: 00800 24 800 800
Fax: +41 58 285 90 73
E-mail: [email protected]
Responsabilità civile d’impresa (B1)
Modulo
di base
Responsabilità civile d’impresa (B1) Danni da locatario a locali affittati (S1) Copertura assicurativa
Danni ad oggetti lavorati o presi in consegna (S2)
5
9
9
RCI1
Danni
da carico e scarico (S3) 10
È assicurata la responsabilità civile legale che incombe all’impresa
Protezione giuridica impresa (B2)
10
designata nel contratto in caso di danni risultanti da
Inventario
del commercio (B3 – B5) 13
→
→ rischio d’installazioni
→→ rischio derivante dai prodotti
Riserva per l’inventario del commercio (S4)
13
→→ rischio d’esercizio
Interruzione d’esercizio (S5)
14
in seguito a
Danni
di ripercussione
(S5.1)
14
→
→ morte,
ferite o altri danni
alla salute di persone (danni corporali)
→→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali).
Cose particolari e spese (S6) 15
Non è considerato danno materiale una cosa che viene pregiudiValori
(S7) sua
funzionalità senza ripercussioni sulla sua
17
cata pecuniari
soltanto nella
sostanza.
Incendio/Eventi naturali (B3) 17
La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita
Copertura assicurativa estesa (S8) 17
di animali sono equiparati ai danni materiali, il risarcimento avFurto
con
scasso/Rapina
(B4) giuridici
18
viene
però
secondo i principi
qui previsti.
Acque (B5) RCI2
19
Rottura
vetri (S9)
20
Le
prestazioni
della Basilese comprendono
→→ il risarcimento delle pretese fondate
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi
→→ la difesa contro le pretese infondate
(S10)21
RCI3
Assicurazione dei dati (S10.1) 21
Nell’ambito della somma d’assicurazione convenuta, le prestazioni
Cargo – Trasporti,
fiere edanche
esposizioni (S11)
22
contrattuali
comprendono
→→ le spese di perizia
Assistenza visitatori (S12)
24
→→ le spese d’avvocato
Generalità24
→
→ le spese giudiziarie
→→ gli interessi del danno
In caso di sinistro
27
L’insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima
causa (p. es.: più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d’istruzione, dallo stesso difetto o errore di un prodotto o del
materiale o dallo stesso atto, rispettivamene dalla stessa omissione)
viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero di
danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è
irrilevante.
Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni
del contratto d’assicurazione (comprese quelle relative alla somma
d’assicurazione ed alla franchigia), che erano in vigore al momento
del verificarsi del danno secondo le disposizioni sotto Generalità
G6, cpv. 2.
La copertura assicurativa si estende in particolare a
RCI10
Rischio d’installazioni
La responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà (ma
non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti, e questo indipendentemente dal fatto che servano o
meno all’impresa assicurata.
P. es.: a causa di un difetto alle scale un cliente cade e si ferisce. Noi
paghiamo il danno subito dal cliente danneggiato.
6 Condizioni contrattuali | Responsabilità civile d’impresa
RCI11
Rischio derivante da prodotti
La responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione di prodotti.
RCI12
Danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio
all’ambiente
La responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto
con un pregiudizio all’ambiente, purché questo sia la conseguenza di
un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure
immediate. È considerato pregiudizio all’ambiente la perturbazione
durevole dello stato naturale dell’aria, dei corsi d’acqua (anche delle
acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da
immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come
«danno all’ambiente».
RCI13
Rischio del committente
La responsabilità civile del contraente quale committente fino a un
costo di costruzione globale di CHF 250 000 per le pretese risultanti
da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di
demolizione, di scavo o di costruzione.
Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali
lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l’esecuzione
della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se
il costo di costruzione supera CHF 250 000, purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività.
P. es.: in seguito a delle misure inesatte, durante lo scavo, vengono spostate masse di terra con conseguenti crepe allo stabile vicino.
RCI14
Veicoli a motore e biciclette
→→ La responsabilità civile come detentore o in seguito all’uso di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore,
purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e
legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L’obiezione concernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente
autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono
verificati nel perimetro dell’impresa del contraente.
È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall’utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l’esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali
non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione
svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un’assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore.
→→ La responsabilità civile come utilizzatore di biciclette, nonché ciclomotori, biciclette elettriche e mezzi equiparati a veicoli, purché
il danno non sia o non debba essere coperto da un’assicurazione
responsabilità civile legalmente prescritta.
P. es.: durante una corsa all’interno del recinto dell’impresa, il carrello
elevatore danneggia la vettura di un visitatore.
RCI15
Spese di modifica di serrature
Le spese necessarie per la modifica o la sostituzione di serrature e relative/i chiavi/badges in caso di perdita di chiavi/badges affidate/i di
immobili, locali ed impianti estranei all’impresa, nei quali le persone
assicurate devono svolgere dei lavori.
RCI16
Danni ad installazioni di telecomunicazione
La responsabilità civile per danni causati ad installazioni fisse prese
in affitto o in leasing, che servono solamente alle telecomunicazioni,
come: apparecchi telefonici stazionari, telefax, videotelefoni, installazioni per videoconferenze, segreterie telefoniche, nonché cavi che
collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la
centrale dello stabile (installazioni interne).
RCI17
Spese di prevenzione e di riduzione di danni
Le spese a seguito di misure appropriate per scongiurare la sopravvenienza imminente di un danno corporale o materiale assicurato,
consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni)
come pure per limitare un danno corporale o materiale assicurato
già verificatosi (spese di riduzione di danni).
P. es.: evacuazione di clienti messi in pericolo dal rischio di esplosione
di una conduttura di gas.
RCI18
Persone assicurate
È assicurata la responsabilità civile
→→ del contraente, così come dei suoi rappresentanti
→→ dei dipendenti ed ausiliari del contraente
nell’adempimento delle loro attività per conto dell’impresa assicurata
È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro
qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente
un diritto di superficie.
RCI19
Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della
legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza)
Le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione
delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto
con dati personali. È ugualmente assicurato l’indennizzo dei danni
immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto
della personalità.
RCI20
Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di
procedura disciplinare di diritto pubblico
Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal
presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese si assume
→→ le spese per la necessaria rappresentanza legale dell’assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico
→→ le spese per le perizie richieste dal tribunale o dall’avvocato incaricato con l’accordo della Basilese
→→ le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell’assicurato
→→ le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte
Se risulta necessario l’incarico ad un difensore penale, la Basiese, di
comune accordo con l’assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato.
Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli
stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l’avvocato
che sarà incaricato della difesa. L’assicurato non è autorizzato a dare
mandato ad un avvocato senza l’autorizzazione della Basilese.
7
Condizioni contrattuali | Responsabilità civile d’impresa
La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o
l’appello ad un’istanza superiore contro una sentenza, se sulla base
di quanto risulta dagli atti d’inchiesta, un successo sarebbe improbabile.
Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all’assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché
esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall’assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati.
L’assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della
Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura
penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle
disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese, lo fa
per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato
risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell’ambito delle citate disposizioni.
RCI21
Rischi accessori
La responsabilità civile legale derivante
→→ dall’organizzazione e dall’esecuzione di manifestazioni nell’interesse dell’impresa assicurata quali «giornate delle porte aperte»,
congressi o altre manifestazioni analoghe per il proprio personale
o terzi
→→ dalla partecipazione a fiere ed esposizioni
→→ da manifestazioni d’impresa di ogni genere, quali feste dell’impresa, uscite d’impresa, corsi di formazione
→→ da istituzioni sociali a favore del personale dell’impresa, quali
mense, nidi d’infanzia, ecc., anche se sono occasionalmente utilizzate da terzi, derivante dalla messa a disposizione di club sportivi
dell’impresa e dei loro membri di terreni, locali e materiale, nonché alla responsabilità civile di questi
→→ dal possesso e l’utilizzazione di sostanze tossiche, infiammabili o
esplosive
→→ dall’attività dei medici d’impresa a titolo principale o accessorio,
nonché dei loro ausiliari
→→ dall’attività dei vigili del fuoco d’impresa, anche in caso d’interventi ed esercitazioni al di fuori dell’impresa
→→ dal funzionamento di distributori di benzina, stazioni di servizio
e officine per la manutenzione di veicoli, anche se questi impianti
sono utilizzati dal personale e occasionalmente da terzi
→→ dalla qualità di detentore di cani da guardia
Nessuna copertura assicurativa per
RCI30
Danni propri
le pretese per danni
→→ subiti dal contraente
→→ che colpiscono la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno)
→→ subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l’assicurato responsabile.
RCI31
Crimini e delitti
la responsabilità dell’autore di un crimine o di un delitto intenzionale.
P. es.: furto ad opera di un dipendente presso un cliente.
RCI32
Accettazione di responsabilità
le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le
prescrizioni legali.
P. es.: prolungamento di un termine di garanzia.
RCI33
Inadempimento dell’obbligo d’assicurazione
le pretese derivanti dall’inadempimento di obblighi d’assicurazione
legali o contrattuali.
P. es: non è stata conclusa l’assicurazione obbligatoria LAINF.
RCI34
Subappaltatore
la responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti
ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori.
Rimangono assicurate le pretese per i danni causati da questi imprenditori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono
avanzate nei confronti di un assicurato.
RCI35
Pretese di regresso
le pretese di regresso di terzi avanzate contro persone assicurate che
non esercitano alcuna funzione dirigenziale.
P. es.: un dipendente dell’assicurato causa colposamente un danno d’acqua. Il regresso dell’assicuratore cose verso l’autore del danno è escluso.
RCI36
Veicoli
la responsabilità civile
→→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di veicoli automobili
nella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamente coperta nell’ambito di RCI14 del modulo di base Responsabilità
civile d’impresa (B1)
P. es.: un dipendente causa un incidente con un veicolo della ditta.
→→ in qualità di detentore e/o in seguito all’uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l’obbligo
legale di concludere un’assicurazione responsabilità civile, risp. di
fornire garanzie, o che sono immatricolati all’estero
→→ derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla
vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che
sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o
manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa
disposizione è applicabile per analogia alle astronavi, risp. parti di
astronavi.
RCI37
Danni prevedibili
la responsabilità civile per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante e dalle
persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell’impresa.
Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente
ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali.
RCI38
Danni all’ambiente
la responsabilità civile per il danno all’ambiente propriamente detto
(danno ecologico).
8 Condizioni contrattuali | Responsabilità civile d’impresa
RCI39
Pretese in rapporto con un pregiudizio all’ambiente
→→ derivante da luoghi contaminati (p. es.: suolo inquinato)
→→ causato da installazioni di deposito, trattamento, riciclaggio o
eliminazione di rifiuti appartenenti o che servono all’impresa, a
meno che non si tratti di installazioni che servono al deposito intermedio di rifiuti di breve durata o di installazioni che servono al
trattamento delle acque di scolo o al compostaggio
→→ se le misure di prevenzione, di diminuzione o di riparazione del
danno sono state occasionate solo dall’azione simultanea di più
eventi simili quanto ai loro effetti, mentre non sarebbero necessarie per eventi unici della stessa natura
P. es.: infiltrazioni occasionali goccia a goccia nel suolo, di sostanze
nocive, deflussi ripetuti di sostanze liquide da recipienti mobili.
→→ derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate
dalle autorità
→→ verificatosi negli USA o nel Canada, nonché i danni e le spese che
ne risultano, anche se la causa del danno è riconducibile ad un
evento accidentale, repentino ed imprevisto.
RCI40
Installazioni di deposito di rifiuti
la responsabilità civile per danni cagionati ad installazioni destinate
al deposito, al riciclaggio, al trattamento o all’eliminazione di rifiuti dalle materie apportatevi, ad eccezione degli impianti destinati al
trattamento delle acque di scolo.
P. es.: l’olio usato provoca un incendio in una discarica.
RCI41
Danni nucleari
la responsabilità civile per danni di origine nucleare ai sensi della
legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare,
nonché le relative spese.
RCI42
Danni patrimoniali
le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da un danno
corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato
al danneggiato. Restano riservate le disposizioni RCI15 e RCI19 del
modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1).
RCI43
Spese di prevenzione e di riduzione dei danni
→→ provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazione di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento ed il riempimento
di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (p. es.: spese di risanamento)
→→ consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del
contratto, come l’eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate
o fornite e lavori effettuati.
RCI44
Spese di richiamo
le pretese per spese in relazione con il ritiro o la ripresa di cose e relative necessarie misure di preparazione di queste attività o al posto
del ritiro o della ripresa, con effettivi costi per ulteriori misure; queste non sono da considerarsi neanche come spese di prevenzione.
RCI45
Danni a cose affidate
i danni a cose prese in locazione o in affitto, o prese o ricevute in un
altro modo da un assicurato.
P. es.: la fotocopiatrice noleggiata viene danneggiata durante l’utilizzo.
RCI46
Danni a cose lavorate o su cui viene svolta un’attività
i danni a cose su o con le quali un’attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato. Sono anche considerate attività
in questo senso l’elaborazione di progetti, la direzione, l’impartire
istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili.
Se un’attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l’esclusione
riguarda soltanto le pretese per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell’attività.
P. es.: durante la fase di cambio di una batteria, l’apparecchio fotografico del cliente cade sul pavimento e viene danneggiato.
RCI47
Danni di garanzia
→→ le pretese tendenti all’esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni compensatrici a causa di inesecuzione o di esecuzione
imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale
P. es.: l’originale difettoso di un opuscolo pubblicitario deve essere
rifatto.
→→ le pretese e/o spese in relazione con la constatazione o l’eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da
lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché
le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecutivi a tali difetti o danni.
RCI48
Consegna di brevetti, licenze ecc.
la responsabilità civile derivante dalla consegna di brevetti, licenze,
risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando da software).
RCI49
Danni a software e a dati informatici
le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o
messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non sia
la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati.
P. es.: a seguito di un cortocircuito vanno persi i dati del Laptop.
RCI50
Punitive damages
le pretese relative ad indennità di carattere penale, in particolare
i«punitive» o «exemplary damages».
RCI51
Sostanze e prodotti particolari
le pretese in relazione con
→→ l’amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose
specifiche dell’amianto
→→ l’ureaformaldeide
→→ gli impianti di silicone
RCI52
Organismi modificati geneticamente o patogeni
la responsabilità per danni derivanti dall’utilizzazione di
→→ organismi modificati geneticamente o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico
→→ organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche
9 Condizioni contrattuali | Responsabilità civile d’impresa | Danni da locatario a locali affittati | Danni ad oggetti lavorati o presi in
consegna
a condizione che l’impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un
obbligo d’autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente
utilizzazione all’estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera.
Danni dovuti alla graduale influenza di umidità così come danni sopraggiunti a poco a poco.
Per più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli organismi geneticamente modificati.
Spese per il ripristino dello stato originario di una cosa per voluta
modifica della stessa da parte di un assicurato o su sua richiesta.
RCI53
Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della
legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza)
le pretese
→→ derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e
cancellazioni nonché le spese derivatene; inoltre le multe, le pene e
le spese legate a tali procedure
→→ di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d’unione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capitalistica
RCI54
LL11
LL12
LL13
Danni al mobilio come a macchine e apparecchiature, pur se collegate in modo fisso con il terreno, con lo stabile o i locali, purché non si
tratti di installazioni per riscaldamento e approvvigionamento d’acqua calda, scale mobili, ascensori e montacarichi come pure impianti
di climatizzazione, aerazione e sanitari.
Danni ad oggetti lavorati o presi in
consegna (S2)
Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di
procedura disciplinare di diritto pubblico
→→ obblighi che rivestano carattere penale o simile (p. es.: le multe)
→→ prestazioni purché siano assicurate dal modulo di base B2
Modulo supplementare
Danni da locatario a locali affittati (S1)
La responsabilità civile per danni a cose prese in consegna o ricevute
da un assicurato, per farne uso o lavorarle.
Copertura assicurativa
OL1
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
LL1
La responsabilità civile per danni causati a locali presi in locazione,
in leasing o in affitto.
LL2
La responsabilità civile per danni a parti di stabili e locali utilizzati
in comune con altri locatari, prenditori di leasing o affittuari, o con
il proprietario.
OL2
La responsabilità civile per danni a cose su cui o con cui un assicurato ha esercitato o avrebbe dovuto esercitare un’attività.
Nessuna copertura assicurativa per
OL10
Danni a cose prese in consegna o ricevute da un assicurato per custodirle o trasportarle, in commissione o per motivi di esposizione o
che ha preso in locazione, in leasing o in affitto. In caso di coassicurazione del modulo supplementare Danni da locatario a locali affittati (S1) restano riservate le relative disposizioni.
OL11
Nessuna copertura assicurativa per
LL10
Danni
→→ causati da incendio, fulmine, esplosione, piena, inondazione, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di
sassi e scoscendimenti
→→ causati da acqua fuoriuscita dalle condutture, acqua piovana o dal
fondersi della neve o del ghiaccio, dal rigurgito dell’acqua di scarico della canalizzazione o dell’acqua del sottosuolo
→→ a vetri (come finestre, vetrine, pavimenti, tetti, porte e pareti in vetro)
Questa esclusione è però limitata a danni agli oggetti stessi presi in
locazione, in leasing o in affitto e non è valida per perdite d’esercizio
o altri pregiudizi economici consecutivi a tali danni.
Danni a cose o parti di esse con o sulle quali un’attività è stata o
avrebbe dovuto essere eseguita direttamente. Per attività s’intende
anche progettazione e direzione, impartire istruzioni e disposizioni,
sorveglianza e controllo e lavori simili, inoltre prove di funzionamento indipendentemente da chi vengono svolte.
OL12
Danni a veicoli a motore, natanti o aeromobili. In caso di coassicurazione del modulo supplementare Danni da carico e scarico (S3) restano riservate le relative disposizioni.
10 Condizioni contrattuali | Danni da carico e scarico | Protezione giuridica impresa
PGI3
Danni da carico e scarico (S3)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
CS1
La responsabilità civile per danni a veicoli a motore e natanti di terzi,
che non siano però presi a noleggio, in prestito o in leasing, compresi
soprastrutture e rimorchi come pure container, durante le operazioni di carico e scarico, rispettivamente di riempimento e svuotamento.
Nessuna copertura assicurativa per
Diritto delle assicurazioni
Litigi dell’assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, situate
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento
coperto dalla presente assicurazione.
PGI4
Contratto di affitto e di locazione
Litigi in qualità di locatario o affittuario di edifici o locali situati in
Svizzera e utilizzati dall’impresa assicurata medesima per lo svolgimento della propria attività aziendale.
PGI5
Contratto di lavoro
Litigi del contraente in qualità di datore di lavoro.
PGI6
CS10
Danni da carico e scarico di merci alla rinfusa (con eccezione di prodotti liquidi) così come da eccessivo riempimento o sovraccarico. Per
merci alla rinfusa s’intendono cose che vengono caricate o scaricate in
maniera non ferma e non imballate, come cereali, sabbia, ghiaia, pietre, pezzi di roccia, carbone, rifiuti, materiale da demolizione e scavo.
Protezione giuridica impresa (B2)
Modulo di base
Copertura assicurativa
PGI1
Persone assicurate
Sono assicurate le seguenti persone nell’ambito delle attività professionali dichiarate dall’impresa
→→ il contraente (persona fisica o giuridica)
→→ l’associato che vi lavora
→→ persone legate all’impresa da un contratto di lavoro
→→ i membri di famiglia, il coniuge o partner del contraente che lavorano per l’impresa
Salvo indicazione contraria, la copertura territoriale applicabile in
seguito è quella Svizzera.
PGI2
Diritto della responsabilità civile
Pretese legali dell’assicurato in risarcimento del danno (compreso
un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un
terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per
legge, comprese richieste di risarcimento dell’assicurato derivanti
dalla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
Contratto di fornitura di energia
Litigi dell’assicurato derivanti da un contratto concluso con un prestatore di energia elettrica, gas, o acqua destinati agli edifici o locali utilizzati dall’impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività.
PGI7
Altri contratti legati al bisogno proprio dell’azienda
Litigi dell’assicurato derivanti dai seguenti contratti concernenti
materiali e animali destinati direttamente ed esclusivamente all’uso
proprio dell’azienda assicurata (lista esaustiva):
→→ contratto di compravendita
→→ contratto di locazione
→→ contratto di appalto
→→ contratto di leasing
→→ contratto di mutuo
→→ contratto di comodato
→→ contratto di deposito, di spedizione e di trasporto
→→ contratto di manutenzione e di servizio
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI8
Procedura amministrativa
Difesa dell’assicurato nell’ambito di procedure amministrative concernenti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l’impresa
assicurata.
PGI9
Diritto di proprietà e altri diritti reali legati ai beni mobiliari
Litigi dell’assicurato derivanti dal diritto della proprietà, del possesso o di altri diritti reali su animali e beni mobiliari che servono
all’impresa assicurata.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
Diritto penale e penale-amministrativo
PGI10
Difesa dell’assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se
l’assicurato viene accusato di un’infrazione intenzionale, non viene
fornita alcuna prestazione assicurativa prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l’assicurato venga
integralmente prosciolto, nel merito, dall’accusa a lui mossa, o venga
11 Condizioni contrattuali | Protezione giuridica impresa
riconosciuta l’esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno
stato di necessità.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI11
Intervento dell’assicurato in qualità di accusatore privato se questo
intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento
danni e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente coperto e legato allo svolgimento dell’attività aziendale.
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
PGI12
Consulenza giuridica telefonica
Consulenza telefonica all’assicurato su questioni giuridiche di diritto
svizzero negli ambiti risultanti dall’attività aziendale dell’impresa assicurata, secondo le possibilità e competenze del personale di Assista.
PGI13
Protezione giuridica immobili
Per gli edifici o locali situati in Svizzera, di proprietà dell’azienda assicurata o da essa presi in locazione o in affitto, che vengono utilizzati dall’impresa assicurata per svolgere attività legate direttamente
alla propria azienda, sono coperti i seguenti rischi (lista esaustiva):
→→ diritto di vicinato
Litigi dell’assicurato nell’ambito del diritto civile nei confronti dei
vicini diretti (lista esaustiva)
>> immissioni (rumore, fumo, odori)
>> manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi
→→ diritto della proprietà e altri diritti reali
Litigi dell’assicurato concernenti (lista esaustiva)
>> le servitu a carico o a beneficio nonche gli oneri fondiario
→→ contratto di appalto e mandato propriamente detto (in qualità di
mandante)
Controversie dell’assicurato in relazione con un contratto d’appalto e/o di mandato propriamente detto, che si riferisce a lavori
all’edificio o ai locali assicurati, a condizione che non necessitino
di un’autorizzazione ufficiale. Nel caso in cui un’autorizzazione
ufficiale fosse necessaria (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale della costruzione non supera
CHF 100 000.
PGI14
Protezione giuridica in relazione a viaggi professionali
Litigi dell’assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in
previsione o nell’ambito di un viaggio professionale all’estero (lista
esaustiva):
→→ trasporto di bagagli e di persone
→→ viaggio «tutto compreso»
→→ alloggio e albergo
→→ noleggio di un veicolo per la circolazione stradale
Per questi litigi si applica la copertura Europa.
Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali
Protezione giuridica complementare in materia di contratti
PGI15
I rischi complementari in ambito contrattuale sono assicurati se il
contratto non menziona la loro esclusione.
Litigi dell’assicurato con clienti e fornitori nell’ambito dell’attività
aziendale dell’impresa assicurata e inerenti ai seguenti contratti (lista esaustiva):
→→ compravendita, permuta e donazione di beni mobiliari
→→ locazione di beni mobiliari
→→ contratto di mandato propriamente detto
→→ contratto di manutenzione
→→ commissione
→→ contratto di deposito
→→ contratto di insegnamento
→→ contratto di vendita con consegna successiva
→→ contratto di abbonamento
→→ contratto di spedizione
→→ contratto di trasporto
→→ contratto di trasporto di bagagli e di persone
→→ contratto di viaggio
→→ contratto di albergo
→→ contratto di alloggio
come pure
→→ contratto di appalto: sono coperti i litigi dell’assicurato nella sua
qualità di impresario (costruttore dell’opera), nel caso in cui la
mercede pattuita non superi CHF 100 000.
→→ contratto di distribuzione esclusivo e franchising inerenti a beni
mobili e servizi: sono coperti litigi dell’assicurato con il fornitore,
rispettivamente il datore del franchise.
Per questi litigi vale la copertura Europa.
PGI16
Presa a carico dei costi
→→ le spese e gli onorari d’avvocato preprocessuali e processuali
→→ le spese di perizia ordinate da Assista o da un tribunale
→→ le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell’assicurato
→→ le tasse di giustizia e spese di tribunali arbitrali, previo accordo
di Assista
→→ le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell’assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all’assicurato spettano ad Assista
→→ le necessarie spese di trasferta dell’assicurato in caso di citazione
giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento all’estero,
nella misura in cui la sua presenza sia assolutamente indispensabile. Queste spese vengono assunte fino a CHF 5000
→→ le spese di un interprete per traduzioni, nella misura in cui siano
state ordinate da un tribunale o da un’autorità
→→ le spese d’incasso delle indennità accordate all’assicurato, fino
all’ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un importo massimo
di CHF 5000
→→ le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista
→→ la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva nel contesto di un caso coperto. Questa prestazione viene concessa soltanto
a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. Al di fuori
dell’Europa viene anticipata una cauzione penale di CHF 15 000 al
massimo
12 Condizioni contrattuali | Protezione giuridica impresa
Qualora diversi litigi risultino dal medesimo evento o da fatti ad esso
collegati, sono considerate in maniera globale come un unico caso
giuridico.
Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell’assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al
grado di colpa.
PGI17
Valore litigioso minimo nel diritto civile
I casi con un valore litigioso inferiore a CHF 2000 danno diritto unicamente all’intervento extragiudiziario del servizio giuridico di Assista. La presa a carico di prestazioni esterne è tuttavia garantita se
nei confronti dell’assicurato è stata avviata un’azione giudiziaria e la
controparte è difesa da un avvocato.
PGI18
Franchigia
L’assicurato assume il 10 % dei costi esterni, ma almeno CHF 500.
Questa franchigia decade se l’assicurato si affida a un legale consigliato da Assista.
PGI27
Litigi in relazione con fusione, ripresa totale o parziale di un’impresa
o di un capitale.
PGI28
Litigi in relazione con beni confiscati o sequestrati nell’ambito di
procedure giudiziarie o da parte di autorità.
PGI29
La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuale avanzate nei confronti dell’assicurato.
PGI30
I litigi tra persone assicurate dallo stesso contratto ad eccezione della
difesa degli interessi giuridici del contraente.
PGI31
Litigi in relazione con il diritto delle società, delle associazioni e delle
fondazioni (comprese le società semplici), nonché le pretese fondate
sulla responsabilità dei loro organi.
PGI32
Nessuna copertura assicurativa per
PGI20
Tutte le persone, ambiti giuridici e rischi non espressamente menzionati come assicurati negli artt. PGI1 – PGI16.
PGI21
Litigi dell’assicurato in qualità di
→→ acquirente, proprietario, comodatario/mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore, ad eccezione di conducenti di un veicolo a noleggio secondo PGI14
→→ proprietario e comproprietario di un oggetto o bene immobiliare
(inclusa proprietà per piani), ad eccezione dei rischi assicurati tramite la protezione giuridica immobili secondo PGI13
→→ locatore o sublocatore di immobili
PGI22
Litigi in relazione con assunzione di debiti, gioco e scommesse, acquisto, vendita e permuta di carte valori, partecipazioni ad imprese,
gestione patrimoniale, operazioni di borsa, operazioni speculative o
operazioni a termine, nonché ogni altra operazione finanziaria o di
investimento.
PGI23
Incasso di pretese non contestate.
PGI24
Litigi derivanti dall’uso di software informatici e di hosting di siti
internet.
PGI25
Litigi in relazione con la progettazione, lo sviluppo e la produzione
di software.
PGI26
Litigi in relazione con pretese e obbligazioni cedute all’assicurato o
da lui acquisite per successione.
Litigi in relazione con una procedura di fallimento o di concordato,
con una realizzazione forzata di fondi o di partecipazioni ad una impresa, nonché i litigi in relazione con procedure di sequestro o sullo
stato della graduatoria.
PGI33
I litigi dell’assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o
delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o amministrative, compreso il loro tentativo.
PGI34
Litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di
qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché dai cambiamenti della struttura nucleare dell’atomo.
PGI35
Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.
PGI36
Litigi concernenti attività aziendali di filiali e succursali dell’impresa
asssicurata stabilite all’estero.
PGI37
Litigi in relazione con i diritti immateriali, il diritto dei cartelli, il
diritto sulla concorrenza sleale e con la tutela degli interessi giuridici
nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari.
PGI38
Diritto pubblico, come per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto pubblico relativo alle costruzioni e alla
pianificazione del territorio.
PGI39
Litigi dell’assicurato in relazione con
→→ l’acquisizione/l’alienazione (vendita, permuta, donazione, ecc.) di
immobili ed edifici
→→ i pegni immobiliari
→→ la progettazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere. Sono esclusi i rischi coperti secondo gli
13 Condizioni contrattuali | Protezione giuridica impresa | Inventario del commercio | Riserva per l’inventario del commercio
PGI13 (contratto di appalto e mandato propriamente detto in qualità di mandante) e gli PGI 15 (contratto di appalto)
PGI40
I litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.
PGI41
Il danno subito dall’assicurato.
PGI42
Le spese che incombono a terzi o a un’assicurazione di responsabilità
civile.
→→ veicoli a motore d’esercizio senza targhe di controllo come macchine da lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori e biciclette
→→ costruzioni mobili
→→ installazioni edili purché non debbano essere assicurate con lo
stabile
Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l’assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l’assicurazione incendio stabili» della Basilese.
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
PGI43
Le multe inflitte all’assicurato.
PGI44
Le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure penali e penali-amministrative, e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate.
Nessuna copertura assicurativa per
IC10
cose che sono assicurate o devono essere assicurate presso un istituto
cantonale d’assicurazione.
IC11
cose per le quali esiste un’assicurazione separata.
Inventario del commercio (B3 – B5)
Moduli di base
IC12
gli altri veicoli a motore e i rimorchi.
IC13
Copertura assicurativa
roulotte, abitazioni mobili, veicoli nautici, rotabili e aeromobili, ferrovie e materiele rotabile.
Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che
sono prese in affitto o in locazione e che sono di proprietà di terzi.
cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S6.
IC14
IC1
Merci
Per esempio
→→ merci di propria fabbricazione (merci in corso di fabbricazione e
prodotti finiti)
→→ merci acquistate (materie prime, prodotti semi­fabbricati e finiti)
→→ prodotti naturali dopo la loro produzione resp. raccolta
→→ materiale d’esercizio come coloranti, prodotti chimici, prodotti d’ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale
d’imballaggio e d’ufficio
→→ materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei
dati
Base d’indennizzo = prezzo di mercato
IC2
Installazioni
per esempio
→→ macchine compresi le loro fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice
→→ strumenti ed attrezzatura
→→ pezzi di ricambio
→→ mobilia d’esercizio e di deposito
→→ mobilia d’ufficio e tecnica di comunicazione
→→ apparecchi ETI ed altri apparecchi
→→ materiale da esposizione e da fiera
Riserva per l’inventario del commercio
(S4)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
RI1
La riserva vale per i nuovi acquisti ed aumenti di valore dell’inventario del commercio nei luoghi d’assicurazione. In caso di sinistro,
la somma d’assicurazione della riserva sarà addizionata a quella
dell’inventario del commercio.
Riserva = fino al 10 % della somma d’assicurazione per l’inventario
del commercio nei luoghi d’assicurazione.
Esempio
CHF 200 000 somma d’assicurazione per l’inventario del commercio
CHF 20 000 somma d’assicurazione per la riserva
CHF 220 000 somma d’assicurazione totale
14 Condizioni contrattuali | Interruzione d’esercizio | Danni di ripercussione
Interruzione d’esercizio (S5)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
Secondo convenzione nel contratto d’assicurazione sono assicurati
Eventi assicurati
IE1
Interruzione d’esercizio
Danni che avvengono quando l’esercizio del contraente non può proseguire momentaneamente o solo in modo parziale in seguito ad un
avvenimento secondo IE2 o IE3.
IE2
Danno materiale causato da
→→ Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3
→→ un evento della Copertura assicurativa estesa secondo il modulo
supplementare S8
→→ Furto con scasso/Rapina secondo il modulo di base B4
→→ Acque secondo il modulo di base B5
Il danno materiale deve avvenire all’inventario del commercio, a veicoli o a stabili.
IE3
Danno materiale causato da
→→ perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi
secondo il modulo supplementare S10
→→ un evento dell’Assicurazione dei dati secondo il modulo supplementare S10.1
Sono assicurati i danni originati da cause per le quali il fabbricante,
il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le riparazioni o manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto.
Ricavi e spese assicurati
IE4
Cifra d’affari
La cifra d’affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di
merci o beni fabbricati o da servizi forniti senza l’imposta sul valore
aggiunto a carico del cliente.
IE5
Spese supplementari
Le spese necessarie per il mantenimento dell’esercizio durante il periodo d’interruzione. Si tratta di
→→ spese per la limitazione del danno come per esempio
>> noleggio provvisorio di locali e cose (p.es. apparecchi ETI ed
altri apparecchi)
>> straordinari del personale
>> spese di trasporto supplementari
>> assegnazione di lavori fuori dall’azienda
→→ spese speciali fino al 20 % della somma d’assicurazione. Sono considerate tali le spese che, nel corso della durata della garanzia, non attenuano il danno o che lo attenuano soltanto una volta terminata la
garanzia, per esempio
>> spese pubblicitarie supplementari
>> penali convenzionali
Nessuna copertura assicurativa per
IE10
Danni a seguito di
→→ danni corporali così come di circostanze che non hanno alcun
rapporto di causalità con il danno materiale
→→ disposizioni di diritto pubblico
→→ ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l’evento dannoso
→→ mancanza di capitale causata dall’evento dannoso
→→ anni d’interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi
IE11
Spese supplementari
→→ spese che secondo queste condizioni contrattuali possono essere
incluse in altri moduli di base o supplementari
→→ prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni ligate a prestare soccorso
→→ spese per provare il dannoI
IE12
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri
apparecchi (S10), Assicurazione dei dati (S10.1)
→ perdita della cifra d’affari (IE4)
→ sinistri relativi ad eventi e danni non fisici, in particolare per:
>> intrusione non autorizzata nei sistemi informatici (hacking)
>> malware come i virus informatici ed i rischi similari
>> errore di manipolazione (per es. salvataggio sbagliato o cancellazione dei dati)
>> guasto/indisponibilità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi
o delle relative infrastrutture, senza un danneggiamento fisico
esistente (per es. interruzione di corrente)
Danni di ripercussione (S5.1)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
Secondo convenzione nel contratto d’assicurazione sono assicurati
DR1
Danni che si sviluppano quando un’azienda di terzi viene colpita da
un sinistro secondo DR2 e di conseguenza l’azienda del contraente
non può momentaneamente proseguire l’esercizio o può farlo solo
in parte.
DR2
Danni materiali causati da
→→ Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3
→→ un evento della Copertura assicurativa estesa secondo il modulo
supplementare S8
→→ Furto con scasso/Rapina secondo il modulo di base B4
→→ Acque secondo il modulo di base B5
15 Condizioni contrattuali | Danni di ripercussione | Cose particolari e spese
Nessuna copertura assicurativa per
DR10
Danni di ripercussione a seguito di
→→ eventi naturali al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechten­
stein e delle enclavi di Büsingen e Campione
→→ danni materiali a ponti, canalizzazioni, strade, sentieri e gallerie
→→ danni corporali così come a seguito di circostanze che non hanno
alcun rapporto di causalità con il danno materiale
→→ disposizioni di diritto pubblico
→→ ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l’evento dannoso
→→ mancanza di capitale causata dall’evento dannoso
CS6
Spese di spostamento e di protezione
Spese necessarie, consecutive ad un evento assicurato, per lo spostamento, la modifica o la protezione di altre cose, previste per la ricos­
tituzione o nuovi acquisti di altre cose coperte dall’assicurazione (p.
es. le spese di spostamento e di protezione sono in particolare delle
spese per lo smontaggio o il montaggio di macchine, per le forature,
la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l’allargamento di aperture).
La copertura assicurativa è sussidiaria, ossia prende a suo carico le spese che non sono indennizzate da un istituto cantonale d’assicurazione.
Base d’indennità = spese effettive
CS7
Cose particolari e spese (S6)
Perdite su debitori
Le perdite di incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i giustificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili.
Modulo supplementare
Base d’indennità = Gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il
sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettivamente realizzati
Copertura assicurativa
Durata di garanzia = 6 mesi
CS1
Proprietà di terzi affidata
Cose affidate di proprietà di terzi.
Base d’indennità
Merci = prezzo di mercato
Installazioni = valore a nuovo
Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
CS2
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari
all’esterno degli stabili
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari
all’esterno degli stabili proprietà del contraente
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale
CS3
Effetti
Effetti del personale, di clienti e di visitatori. Le biciclette sono comprese nell’assicurazione.
Base d’indennizzo = valore a nuovo
CS4
Veicoli a motore di terzi
I veicoli di terzi che non sono assicurati o che lo sono insufficientemente dal loro proprietario e sono affidati in custodia al contraente.
Vengono risarciti anche singole parti di autoveicoli come pure accessori di autoveicoli avvitati o chiusi sotto chiave.
Base d’indennità = valore attuale
CS8
Spese di decontaminazione
Spese per
→→ l’esame, la decontaminazione e la sostituzione di suolo contaminato (comprese fauna e flora) rispettivamente per l’eliminazione
di acqua d’estinzione sul proprio terreno o su di un terreno affittato o appaltato, sul quale si è verificato il sinistro
→→ il trasporto di terra contaminata o di acqua d’estinzione in un impianto di trattamento come pure le spese di ritorno al luogo del
sinistro
→→ il trasporto di terra contaminata o di acqua d’estinzione nella discarica adeguata più vicina nonché il relativo deposito o la sua eliminazione
→→ il ripristino dell’area dell’impresa assicurata affittata o appaltata allo
stato in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro assicurato.
Sono assicurate le spese di decontaminazione se
→→ riguardano una decontaminazione verificatasi in modo dimostrabile in seguito ad un sinistro coperto dall’assicurazione sulla proprietà propria, presa in affitto o appaltata
→→ risultano necessarie a seguito di disposizioni di diritto pubblico
emanate nell’arco di un anno dall’avvento del sinistro e che si basano su leggi e ordinanze che erano in vigore prima che sopraggiungesse il sinistro assicurato
→→ non sono indennizzate da un altro contratto assicurativo.
Se a seguito di un sinistro assicurato si verifica un aumento della
contaminazione del suolo già esistente e vi è obbligo di risarcimento, saranno rimborsate unicamente le spese che superano l’importo
necessario per l’eliminazione della contaminazione preesistente, e
questo indipendentemente da se e quando tale importo sarebbe stato
impiegato senza il danno.
Base d’indennità = spese effettive
CS5
Spese di sgombero e di evacuazione
Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate
ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le
spese di deposito, d’evacuazione e d’eliminazione.
Spese di spegnimento incendio
Oneri dei pompieri ed altre spese di spegnimento, che sono state prese dal contraente o che gli sono state imposte.
Base d’indennizzo = spese effettive
Base d’indennità = spese effettive
CS9
16 Condizioni contrattuali | Cose particolari e spese
CS10
Fluttuazione del prezzo di mercato per merci
Va a carico del contraente la differenza tra il prezzo effettivo di riacquisto per le merci e il prezzo di mercato per queste merci il giorno
del sinistro.
Questa copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il
giorno di lavoro che segue il giorno del sinistro e nel quale il riacquisto è possibile.
Base d’indennità = spese supplementari effettive
CS11
Rincaro ulteriore per installazioni
La differenza tra il valore di sostituzione al giorno del sinistro e quella al giorno di sostituzione.
Base d’indennità = le spese supplementari che subentrano entro la
garanzia di 2 anni a partire dalla data del sinistro
Nessuna copertura assicurativa per
CS20
Proprietà di terzi affidata
→→ valori pecuniari secondo il modulo supplementare S7
→→ cose prese in leasing o affittate
CS21
Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari
all’esterno degli stabili
→→ Cose che sono o che devono essere assicurate altrove (p.es. presso
un istituto cantonale d’assicurazione) per le prestazioni ivi assicurate o da assicurare.
→→ Piante
CS22
Effetti
Valori pecuniari secondo il modulo supplementare S7.
CS12
Misure d’emergenza
Sono determinanti le spese per vetrate, porte e serrature d’emergenza.
Base d’indennità = spese effettive
CS13
Spese per la prova del sinistro e spese di esperti
Le spese di esperti scelti in comune o da parte della Basilese per stabilire la prova di un sinistro coperto.
Base d’indennità = spese effettive
CS14
Spese di cambiamento delle serrature
Determinanti sono le spese per la modifica o per il rimpiazzo delle
chiavi, di badges e simili o di serrature.
Base d’indennizzo = spese effettive
CS15
Spese di ricostituzione
Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri contabili, atti, registri, microfilm, supporto dei dati, di suoni e immagini,
nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati fabbricati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e
specifica di certi prodotti o per la verificazione di essi.
Base d’indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall’insorgenza del sinistro
CS16
Spese consecutive necessarie
Le spese consecutive necessarie che hanno un legame diretto e immediato con l’evento di un sinistro materiale assicurato, fino al 10 %
della somma d’assicurazione delle cose particolari e spese secondo il
modulo supplementare S6.
Base d’indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall’insorgenza del sinistro
CS23
Spese di sgombero e di smaltimento
Spese d’evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora)
anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.
CS24
Spese di spostamento e di protezione
Spese per
→→ la decontaminazione di cose assicurate
→→ la decontaminazione della terra e dell’acqua
→→ l’eliminazione, il deposito o la sostituzione di terra o d’acqua contaminata
CS25
Spese di spegnimento incendio
Le spese per prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dal
servizio pubblico sulla base di disposizioni legali.
CS26
Spese di ricostituzione
Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se
non esistono degli originali o delle copie.
CS27
Spese consecutive necessarie
→→ spese e costi secondo CS23 – CS26
→→ spese che possono essere assicurate con l’assicurazione Interruzione d’esercizio secondo il modulo supplementare S5
→→ spese legate ai danni di persone o all’ambiente
→→ spese per i miglioramenti del rischio così come le misure preventive
→→ danni materiali e finanziari presso terzi
→→ costi per le spese di avvocati e di tribunali
Indipendentemente dal fatto di sapere se e quando le spese sarebbero
state sostenute anche in assenza di sinistro:
→→ le spese di eliminazione di una contaminazione preesistente
→→ le spese che sarebbero insorte anche senza il danno materiale
17 Condizioni contrattuali | Valori pecuniari | Incendio/Eventi naturali | Copertura assicurativa estesa
Valori pecuniari (S7)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
VP1
Valori pecuniari di proprietà dell’impresa compresi i valori pecuniari affidati di proprietà di terzi
→→ denaro contante
→→ giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte
di credito
→→ carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio
→→ monete e medaglie
→→ metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci)
→→ pietre preziose o perle non incastonate
→→ biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni
→→ vignette autostradali
Base d’indennizzo = spese effettive
Incendio/Eventi naturali (B3)
Modulo di base
Copertura assicurativa
IEN1
Incendio
→→ incendio
→→ azione repentina ed effetto accidentale di fumo
→→ fulmine
→→ esplosione
→→ implosione
→→ meteoriti ed altri corpi celesti
→→ la caduta e l’atterraggio di fortuna di aereoplani, veicoli spaziali e
loro parti
→→ abbruciacchiature, che non sono la conseguenza di un incendio,
fino a CHF 5000
IEN2
Eventi naturali
→→ piene
→→ inondazioni
→→ tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate)
→→ grandine
→→ valanghe
→→ pressione della neve
→→ frane
→→ caduta di sassi
→→ scoscendimenti
IEN3
Incendio/eventi naturali
Danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni d’incendio ed eventi naturali.
Nessuna copertura assicurativa per
IEN10
Incendio
→→ le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio,
oltre i CHF 5000
→→ danni provocati a cose assicurate che sono state esposte al fuoco
o al calore
→→ danni in seguito a riscaldamento, fermentazione o alterazione interna, quali i danni dovuti al riscaldamento delle provviste
→→ azione normale ed effetto progressivo del fumo
→→ danni causati da irruzione d’acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d’esercizio
→→ danni causati dallo scoppio di pneumatici
→→ danni a macchine, apparecchi, cordoni, condotte elettriche sotto
tensione, causati dall’effetto dell’energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico
→→ danni ad installazioni di protezione elettriche, come fusibili, risultanti durante il loro normale funzionamento
IEN11
Eventi naturali
→→ cedimento del terreno
→→ cattivo terreno da costruzione
→→ costruzione difettosa
→→ deficiente manutenzione dello stabile
→→ omissione di misure protettive
→→ movimenti artificiali del terreno
→→ neve che scivola dai tetti
→→ acque dal sottosuolo
→→ piene e straripamenti di acque che, secondo l’esperienza, sono ricorrenti ad intervalli brevi o lunghi
→→ rigurgito d’acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa
→→ danni d’esercizio con i quali, secondo l’esperienza, si deve contare,
come i danni causati in seguito a lavori di sopra­e sottostruttura, a
costruzioni di sbarramenti, all’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia
o argilla
→→ danni dovuti a scosse causate dal crollo di una cavità artificiale
→→ danni dovuti a tempesta ed acqua a natanti e navi trovatisi sull’acqua
Copertura assicurativa estesa (S8)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
CE1
Disordini interni
Violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. I danni dovuti a saccheggio in rapporto
diretto con disordini interni sono pure assicurati.
CE2
Danneggiamento doloso
Danneggiamento o distruzione intenzionale (anche in occasione di
sciopero e serrata).
18 Condizioni contrattuali | Copertura assicurativa estesa | Furto con scasso/Rapina
CE3
Danni dovuti a liquidi
Distruzione o danneggiamento dovuti alla fuoriuscita improvvisa,
imprevedibile e contraria alla destinazione normale di liquidi da impianti di condutture, cisterne e serbatoi.
CE4
Danni dovuti alla massa in fusione
Distruzione o danneggiamento dovuti al calore in seguito alla fuoriuscita improvvisa, imprevedibile e contraria alla destinazione normale di massa di fusione.
→→ danni a beni in occasione del loro carico e scarico
→→ danni coperti da un’assicurazione responsabilità civile obbligatoria
CE15
Crollo di stabili
→→ danni dovuti alla deficiente manutenzione dello stabile e al cattivo
terreno da costruzione
→→ danni causati da oggetti che si trovano in fase di costruzione o di
trasformazione
CE5
Urto di veicoli
Danneggiamento o distruzione dovuti all’urto di veicoli.
CE6
Crollo di stabili
Danneggiamento o distruzione dovuti al crollo di stabili o parti di essi.
Nessuna copertura assicurativa per
CE10
Generalità
→→ danni che sono o possono essere assicurati tramite un altro modulo
di base o supplementare secondo le presenti condizioni contrattuali
→→ danni a cose che si trovano in trasporto
→→ danni ad oggetti in fase di montaggio e ad installazioni per il
montaggio, a prestazioni in materia di costruzione e ad installazioni per la costruzione
CE11
Danneggiamento doloso
→→ danni cagionati da collaboratori dell’azienda e da persone estranee che lavorano nell’azienda, sempre che non siano causati in relazione con sciopero o serrata
→→ cose smarrite
CE12
Danni dovuti a liquidi
→→ danni secondo il modulo di base B5
→→ danni al liquido fuoriuscito stesso nonché la sua perdita
→→ danni a impianti di condutture, cisterne e serbatoi dovuti al logoramento, all’usura, alla ruggine ed alla corrosione
→→ danni dovuti a deficiente manutenzione e omissione di misure
protettive
→→ le spese per l’eliminazione della causa del sinistro che ha condotto
alla fuoriuscita del liquido
CE13
Danni dovuti alla massa in fusione
→→ danni alla massa stessa in fusione fuoriuscita nonché la sua perdita
→→ le spese per il ricupero della massa in fusione fuoriuscita
→→ le spese per l’eliminazione della causa del sinistro che ha condotto
alla fuoriuscita della massa in fusione
CE14
Urto di veicoli
→→ danni ai veicoli (compreso il loro carico) coinvolti nell’evento
dannoso
Furto con scasso/Rapina (B4)
Modulo di base
Copertura assicurativa
Danni comprovati da tracce, dei testimoni o di tutt’altro modo probante, causati da
FSR1
Furto con scasso
Furto con azione violenta
→→ introducendosi in uno stabile o in uno dei suoi locali
→→ scassinando un contenitore all’interno di uno stabile
→→ scassinando una baracca o un container
→→ scassinando un veicolo
È assimilato al furto con scasso, il furto commesso impiegando le
chiavi regolari o i codici, se l’autore se ne è appropriato mediante furto con scasso o rapina.
FSR2
Danneggiamento/vandalismo
In caso di furto con scasso, furto in evaione, rapina o tentativi di essi
→→ all’inventario del commercio
→→ a stabili indicati come luogo di assicurazione nel contratto di assicurazione
FSR3
Rapina
Furto
→→ commesso con minacce o atti di violenza contro il contraente, i
suoi dipendenti e i membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica con lui, come pure le persone che al momento
dell’azione si trovano nei luoghi menzionati nel contratto d’assicurazione
→→ durante incapacità di opporre resistenza a seguito di incidente,
svenimento o decesso
FSR4
Furto in evasione
Furto con azione violenta nell’atto di sortire da uno stabile o da uno
dei suoi locali, commesso da parte dell’autore rimastovi rinchiuso.
FSR5
Furto di veicoli
Per i veicoli a motore di terzi secondo il modulo supplementare S6,
sono assicurati danni causati da
19 Condizioni contrattuali | Furto con scasso/Rapina | Acque
→→ furto semplice
→→ furto d’uso (p. es. veicoli usati illecitamente)
Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave anche quando sono rubati senza
il veicolo.
Acque (B5)
Modulo di base
Copertura assicurativa
Nessuna copertura assicurativa per
FSR10
danni causati da persone che vivono in comunione domestica con
il contraente o dai suoi dipendenti, se le funzioni di servizio hanno
loro permesso l’accesso ai locali d’assicurazione.
FSR11
danni a seguito di furto semplice (questa disposizione non si applica
per FSR5).
FSR12
appropriazione indebita o fraudolenta.
FSR13
perdita o smarrimento.
FSR14
borseggio e furto con stratagemma.
FSR15
furto di denaro o di merci per mezzo di carte bancomat, postomat,
carte di credito di clienti e simili, indipendentemente dalla causa
della loro scomparsa.
FSR16
furto di oggetti di bigiotteria, in metallo prezioso (da titolo 500), pietre preziose e perle incastonate così come orologi da polso e da tasca
di ogni genere.
FSR17
furto di valori pecuniari secondo il modulo supplementare S7 e oggetti d’arte da veicoli, baracche, container e costruzioni non terminate.
FSR18
danni di puro vandalismo, vale a dire danni causati all’inventario
del commercio, allo stabile ed ai veicoli, che non sono in relazione
con un furto o tentativo di furto.
FSR19
danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di
base B3.
A1
Fuoriuscita d’acqua e di liquidi da
→→ condutture di liquidi che servono soltanto all’esercizio o stabile
assicurato nel quale si trovano le cose assicurate come pure le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati
→→ impianti o serbatoi per il riscaldamento e per la produzione di calore o da installazioni frigorifere
A2
Improvvisa ed accidentale fuoriuscita d’acqua e di liquidi da fontane
ornamentali, acquari, materassi ad acqua, condizionatori d’aria ed
umidificatori mobili.
A3
Infiltrazione d’acqua piovana o dal fondersi della neve o del ghiaccio
all’interno dello stabile
→→ da canali di scarico esterni e dalle grondaie
→→ attraverso il tetto
→→ attraverso finestre, porte e lucernari chiusi
A4
Reflusso dell’acqua di scarico dalla canalizzazione, d’acqua del sottosuolo e falde idriche di versante (acqua sotterranea) all’interno dello
stabile.
Sono ugualmente assicurati
A5
Spese di scongelamento e riparazione di installazioni di condutture
che trasportano dei liquidi gelati o danneggiate dal gelo, se questi
sono stati installati all’interno dello stabile dal contraente come locatario, come pure gli apparecchi che vi sono collegati.
A6
Danni acque secondo A1 – A4 in e a containers e baracche.
Nessuna copertura assicurativa per
A10
danni ai liquidi fuoriusciti ed alle loro perdita.
A11
danni causati dall’acqua piovana o dal fondersi della neve o del
ghiaccio che s’infiltra nello stabile da aperture nel tetto durante la
costruzione, i lavori di trasformazione o di altro genere.
A12
danni verificatisi durante il riempimento di contenitori di liquidi e
condutture e durante i lavori di revisione o riparazione a condutture
e contenitori di liquidi, a installazioni e agli apparecchi collegati.
20 Condizioni contrattuali | Acque | Rottura vetri
A13
danni causati da rigurgito per i quali il proprietario della canalizzazione è responsabile.
A14
danni agli impianti frigoriferi, causati da gelo prodotto artificialmente.
A15
danni agli impianti frigoriferi, scambiatori di calore o a circuiti di
pompe a calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o
gas all’interno di questi sistemi.
A16
danni causati da cedimento del terreno, da cattivo terreno da costruzione, da costruzione difettosa, in particolare modo in seguito al
mancato rispetto delle norme di costruzione (norme SIA).
A17
danni dovuti a deficiente manutenzione dello stabile o omissione di
misure protettive.
RV2
Vetri della mobilia
Rottura vetri
→→ vetrate della mobilia
→→ superfici di tavoli in pietra
Base d’indennizzo = valore a nuovo
RV3
Generalità
Sono ugualmente assicurati
→→ rottura vetri causati da disordini interni
→→ spese per vetrate d’emergenza
→→ materiali simili al vetro che vengono utilizzati al posto del vetro
assicurato
Sono ugualmente assicurati in collegamento con una rottura vetri, i
danni
→→ a pitture, scritte, rivestimenti di vernice o sotto forma di foglia,
vetrate con disegni incisi e corrosi
→→ successivi all’inventario del commercio
Base d’indennizzo = valore a nuovo
A18
spese per la rimozione della causa del sinistro (esclusi i danni causati dal gelo) così come per la manutenzione e per la prevenzione del
danno.
A19
danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di
base B3.
Rottura vetri (S9)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
RV1
Vetrate dello stabile
Rottura vetri a
→→ vetrate dello stabile, inclusi rivestimenti in vetro di facciate e di
pareti
→→ vetrate delle costruzioni immobiliari e di altre infrastrutture immobiliari all’esterno degli stabili del contraente
→→ installazioni sanitarie in vetro, materia plastica, ceramica, porcellana o pietra
→→ piani di cottura in vetroceramica
→→ rivestimenti di cucina e bagno in pietra
→→ cupole-lucernari
→→ insegne di ditte ed lanterne pubblicitarie (inclusi tubi fluorescenti
ed al neon)
→→ vetri di collettori solari e installazioni fotovoltaiche
→→ rivestimenti murali e facciate in vetro
→→ vetri delle vetrine e distributori automatici utilizzati dal contraente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein
→→ specchi di sicurezza stradale che fanno parte dell’edificio, sono
applicati ad esso o si trovano sul terreno ad esso appartenente
Base d’indennizzo = valore a nuovo
Nessuna copertura assicurativa per
RV10
→→ merci
→→ vetri ottici
→→ vasellame in vetro, specchi portatili
→→ vetri concavi (p. es.: vasi)
→→ lampade
→→ lampadine elettriche
→→ tubi fluorescenti ed al neon (esclusi tubi fluorescenti e al neon di
lanterne pubblicitarie)
→→ pareti e pavimenti rivestiti da piastrelle
→→ condutture
→→ vetri TV, di schermi e displays di ogni genere
→→ danni alla superficie di vasche da bagno e da doccia (p. es. danneg­
giamenti dello smalto)
→→ danni ad installazioni meccaniche ed elettriche
Queste esclusioni non sono valide per i danni successivi all’inventario del commercio secondo RV3.
RV11
danneggiamenti a vetrate durante lavori, installazioni e trasposizioni (incl. incorniciature).
RV12
danni provocati dall’usura.
RV13
danni provocati dall’usura. danni causati da incendio o eventi naturali secondo il modulo di base B3.
21 Condizioni contrattuali | Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri apparecchi | Assicurazione dei dati
Perdita e danneggiamento di
apparecchi ETI ed altri apparecchi (S10)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
Le seguenti cose appartenenti al contraente, comprese le cose che gli
sono state affidate, prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà
di terzi.
PDE1
La totalità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi
Apparecchi per l’elaborazione elettronica dei dati, apparecchi elettrici ed elettronici d’ufficio, di cassa, di comunicazione, di sicurezza,
di sorveglianza, di misure e di controllo tecnico compresi i supporti
di dati, i sistemi operativi e le infrastrutture ETI (rete aziendale, aria
condizionata nel locale dei server, gruppi elettrogeni, UPS, protezione contro le sovratensioni e protezione contro i fulmini) così come le
insegne luminose.
Base d’indennizzo
→→ in caso di danno parziale = spese di riparazione
→→ in caso di danno totale = valore a nuovo/valore attuale
PDE2
Spese di sgombero e di evacuazione in seguito ad un danno assicurato. Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come
le spese di deposito, evacuazione e di eliminazione.
Base d’indennizzo = spese effettive
PDE3
Sono assicurati il danneggiamento e la distruzione che sopraggiungono in modo improvviso ed imprevisto in seguito
→→ all’azione di forze esterne
P. es. penetrazione di corpi estranei o liquidi, errori di manipolazione, azioni dannose intenzionali, cadute, urti, sovracorrente o
sovratensioni
→→ a cause interne
P. es. corto circuito, vizi di costruzione, materiale o fabbricazione
PDE4
Sono assicurati nel caso non esistesse alcuna copertura assicurativa
grazie ad un altro modulo di base del contratto, un altro contratto
della Basilese o un altro assicuratore:
→→ furto con scasso/rapina secondo modulo di base B4
→→ furto semplice
→→ acque secondo modulo di base B5
→→ incendio/eventi naturali secondo modulo di base B3
Nessuna copertura assicurativa per
PDE10
Cose
→→ macchine e automatici (distributori automatici e macchine da gioco)
→→ piccoli apparecchi mobili con un schermo di una diagonale inferiore a 7˝ (17,78 cm)
→→ merci (p. es. cose destinate alla vendita)
→→ cose prese in consegna dal contraente o da terzi per essere lavorate, riparate, mantenute, trattate, stoccate, trasportate
→→ dati, programmi, diritti di licenza, chiavi hardware di protezione
software (dongle)
→→ materiali di consumo come toner, cartucce di inchiostro, lampade, tubi (eccezione: tubi neon per le insegne luminose)
PDE11
Spese
→→ per installazione di programmi d’utilizzazione
→→ per modifiche, miglioramenti, revisioni o lavori di manutenzione
→→ per lo smaltimento di aria, acqua e terreno (comprese fauna e flora), anche quando questi elementi si trovano mescolati a degli oggetti assicurati o ricoperti da questi ultimi
PDE12
Danni
→→ dovuti a modifiche e perdite dei sistemi operativi che non sono
direttamente dovuti al danneggiamento o alla distruzione dei
supporti di dati (p. es. causati da virus informatici, cancellazione
dei dati)
→→ per i quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata
della riparazione, del montaggio o della manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto
→→ dovuti all’influenza inevitabile dell’utilizzazione conforme di una
cosa assicurata (p. es. usura, invecchiamento o corrosione)
→→ dovuti ad appropriamento indebito o fraudolento, a perdita o
smarrimento
Assicurazione dei dati (S10.1)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
AD1
Spese per la ricostituzione dei
→→ dati
informazioni salvate sotto forma elettronica su supporti di dati
(p. es. dati di base e dati modificabili di schedari e di banche dati,
schedari di testo, grafici)
→→ programmi
Base d’indennizzo = spese effettive, sostenute durante un periodo di
un anno dall’evento del sinistro
AD2
Data Basis
Danni in seguito a
→→ danneggiamento, distruzione fisica o perdita dei supporti di dati
dovuti ad un evento coperto secondo il modulo supplementare S10
→→ cariche atmosferiche (fulmini) dimostrabili
Sono ugualmente assicurati i danni originati da cause per le quali il
fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le riparazioni o manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un
contratto.
22 Condizioni contrattuali | Assicurazione dei dati | Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
Nessuna copertura assicurativa per
AD10
Generalità
→→ i supporti di dati (p. es. dischi rigidi)
→→ i programmi non ancora pronti all’esercizio o i programmi non
autorizzati
→→ i danni conseguenti alle modifiche o alle perdite di dati e programmi
AD11
Spese
→→ che eccedono quelle della ricostituzione dei dati e dei programmi
(p. es. un valore intrinseco dei dati)
→→ per il riacquisto o l’aggiornamento di licenze e di programmi, che
non possono piu essere utilizzati a causa del sistema (p. es. perché
l’hardware/i sistemi operativi vengono modificati o sostituiti)
→→ per ripristinare i dati ed i programmi persi (p. es. perché non esistono né originali né copie dei documenti)
→→ conseguenti alla modifica o al miglioramento di dati o programmi
a seguito di un danno
→→ per l’eliminazione di errori nei programmi
→→ per la correzione di dati con registrazione manuale difettosa
→→ per il riacquisto di licenze di programmi protetti contro la pirateria con chiavi hardware (dongle)
AD12
Danni
→→ dovuti a:
>> una perdita di capacità di memorizzazione e di lettura dei supporti di dati (invecchiamento/usura)
>> mancanza di riguardo, pulizia insufficiente o stoccaggio difettoso dei supporti di dati
→→ causati dall’applicazione di decisioni emanate da organi dello stato, in particolare delle misure procedurali, di sequestro o di confisca
→→ che, in seguito a prescrizioni legali, sono o devono essere assicurati presso altre istituzioni d’assicurazione
AD13
Modifiche e perdite di dati e programmi
senza un danneggiamento fisico, una distruzione o perdita dei supporti di dati, p. es. dovuti a:
→→ un errore di programmazione, di registrazione o di salvataggio
→→ una cancellazione, una distruzione dei dati o una formattazione
→→ campi magnetici
→→ un guasto o un’interruzione di corrente
→→ variazioni di tensione
→→ programmi e processi che hanno causato la distruzione o la modifica dei dati e dei programmi (p. es malware come i virus informatici e i rischi similari)
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
(S11)
Modulo supplementare
Copertura assicurativa
CTE1
Perdita e avaria dell’inventario del commercio (merci e
installazioni compresi i materiali da fiera e da esposizione)
dell’impresa
→→ durante i trasporti
→→ durante fiere ed esposizioni per una durata massima di 30 giorni
Base d’indennizzo per
merci = prezzo di mercato
installazioni, compresi i materiali da fiera e da esposizione = valore
a nuovo
CTE2
Precisazioni relative alla copertura assicurativa
→→ deterioramento delle merci a seguito degli influssi della temperatura, causato dall’arresto completo delle installazioni frigorifere o
termiche. Una franchigia del 3 % viene applicata sulla partita di
merce. Se la partita di merce è suddivisa su vari mezzi di trasporto, la franchigia viene applicata ad ogni lotto di merce caricato sul
mezzo di trasporto
→→ miscuglio, inquinamento (contaminazione) e colaggio. L’assicurazione è valevole a condizione che siano state prese tutte le misure
necessarie in modo che solamente i propri ed adeguati serbatoi
vengano utilizzati. In caso di sinistro, una relativa attestazione
deve essere richiesta. Inoltre, i pesi e le misure devono essere determinati con precisione, per mezzo di trasporto e/o per serbatoio
→→ merce caricata alla rinfusa, inventario dell’impresa non imballato
come pure animali vivi e piante. Sono assicurati la perdita e l’avaria come pure la morte o l’abbattimento di animali decretato da
un’autorità ufficiale o da un veterinario, nella misura in cui questi
siano attribuibili ad un evento elencato di seguito
>> collisione del mezzo di trasporto
>> incendio/eventi naturali secondo il modulo di base B3
>> terremoto ed eruzione vulcanica secondo il modulo supplementare G1
>> crollo di opere d’arte
>> caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo
o scarico
>> perdita delle merci a seguito di furto e smarrimento di colli
interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell’intero
carico
CTE3
Trasporto assicurato
Trasporto di merci assicurate che precedono immediatamente il
viaggio, il carico sul veicolo, il viaggio, i soggiorni intermedi inerenti
al trasporto, limitati tuttavia al massimo a 60 giorni per soggiorno,
lo scarico come pure il trasporto che fa immediatamente seguito allo
scarico del veicolo dopo il suo arrivo.
23 Condizioni contrattuali | Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
CTE4
Sciopero, disordini sociali e terrorismo
Sono assicurati
→→ la perdita e l’avaria che sono la conseguenza diretta di eventi d’ordine politico e sociale causati da persone che partecipano a scioperi, serrate o sommosse di qualsiasi natura
→→ la perdita e l’avaria delle merci assicurate causate dall’intervento delle forze dell’ordine, del potere pubblico in relazione a questi eventi
CTE7
Spese supplementari
Sono ugualmente assicurate le spese supplementari a seguito di un evento assicurato e menzionato qui sotto, fino al 10 % della somma assicurata
→→ invii espressi e invii per corrieri espressi in caso di consegna sostitutiva
→→ spese aeree, invii per posta aerea, trasporti aerei in caso di consegna sostitutiva comprovata
→→ eventuali ore supplementari
→→ spese di sgombero, di salvataggio e di eliminazione
CTE5
Guerra
In deroga alle esclusioni previste dalle condizioni generali d’assicurazione concernenti la conseguenze di eventi d’ordine politico o sociale, l’assicurazione copre.
→→ la perdita e l’avaria di merce assicurata
→→ i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce
assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente
valido, così come la merce divenuta inutilizzabile a causa di un’avaria generale quando questi siano direttamente causati da
>> guerra
>> eventi analoghi alla guerra
>> guerra civile, rivoluzione, ribellione
>> preparativi e misure belliche
>> esplosioni o altri effetti di mine, torpedini, bombe o altri ordigni bellici
>> confisca, requisizione, sequestro, prelievo o ritenzione da parte
di governi, autorità o organi di potere in relazione agli avvenimenti previsti
L’assicurazione ha inizio non appena la merce è trasportata a bordo
di una nave o di un aereo.
L’assicurazione ha termine non appena la merce abbandona la nave o
l’aereo nel porto o aeroporto di destinazione oppure decorsi 15 giorni
dal momento in cui la nave o l’aereo sono arrivati nel porto o all’aeroporto di destinazione.
Qualora le merci siano traspordati in un luogo intermedio, l’assicurazione è sospesa decorsi 15 giorni dall’arrivo del mezzo di trasporto
in questo luogo intermedio.
Spedizioni postali
La copertura assicurativa ha inizio con la consegna alla posta e termina con la consegna al destinatario da parte della posta.
Fino a quando il viaggio non ha inizio, la Basilese può disdire in ogni
momento l’assicurazione prestata in base a questa clausola con un
preavviso di 24 ore.
CTE6
Generalità
Sono ugualmente assicurati
→→ i contributi alle avarie comuni, attribuite alle merci assicurate da
un verbale giuridico valevole
→→ le spese d’intervento del commissario di avaria come pure le spese
previste per prevenire o attenuare il danno
→→ durante un evento assicurato, le spese supplementari del trasbordo, del magazzinaggio provvisorio e della rispedizione
Queste spese saranno ugualmente indennizzate se, cumulate con altre indennità, oltrepassano la somma assicurata.
CTE8
Modulo di sicurezza ammende contrattuali
In relazione ai termini di consegna sono assicurate ammende contrattuali del contraente, precedentemente concordate per iscritto,
dovute in caso di ritardo di consegna a causa di
→→ un sinistro soggetto a rimborso nell’ambito dell’assicurazione trasporti
→→ un incidente del mezzo di trasporto anche se i beni trasportati non
ne sono danneggiati.
La somma assicurata convenuta corrisponde a una garanzia unica
per anno d’assicurazione.
Nessuna copertura di assicurazione per
CTE10
Software
Le spese sopraggiunte per la ricostituzione manuale dei dati.
CTE11
Cose
→→ valori pecuniari come da modulo supplementare S7
→→ articoli di bigiotteria, in metallo prezioso, (tenore di purezza 500),
pietre preziose montate e perle, come pure orologi da polso e orologi da tasca di ogni genere
→→ oggetti che hanno un valore artistico o d’amatore
→→ merci che viaggiano sui loro propri assi
→→ francobolli
→→ notebooks come pure vari e piccoli articoli elettronici (come agenda elettronica, PC portatile, cellulari con viva voce, GPS, e altri
apparecchi mobili per la registrazione)
CTE12
Sinistri
→→ dovuti ad un imballaggio insufficiente oppure inappropriato
→→ che non riguardano direttamente le merci stesse (p. es. il ritardo
nella spedizione o consegna, perdite d’interessi, perdite per uso
privato ecc.)
→→ a seguito di uno stivaggio inappropriato sul mezzo di trasporto
oppure nel container da parte del contraente
→→ a seguito di confisca, rimozione o trattenuta da parte del governo
oppure di un’autorità
→→ dovuti agli influssi della temperatura durante i trasporti senza installazioni frigorifere o termiche
→→ a seguito di bruciature
→→ danni attribuibili alla natura stessa delle merci, quali autodeterioramento, riscaldamento, incendi spontanei, perdita normale di
peso e volume, scarti, spreco ordinario
→→ i parassiti provenienti dalla merce assicurata
→→ l’usura normale
24 Condizioni contrattuali | Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni | Assistenza visitatori | Generalità
→→ l’energia nucleare e la radioattività, come pure l’azione di armi
chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
→→ fintantoché una copertura assicurativa è rilasciata tramite un altro modulo di base o modulo supplementare
CTE13
Modulo di sicurezza ammende contrattuali
Le esclusioni contenute nelle S11 si applicano anche al modulo di sicurezza ammende contrattuali. Non sono assicurate le sanzioni dovute a incapacità finanziaria del contraente.
CTE14
Sciopero, disordini sociali e terrorismo
Danni indiretti, anche quando questi sono attribuibili al fatto che,
a seguito di eventi come da CTE4, il viaggio non ha potuto iniziare,
terminare oppure è stato ritardato.
CTE15
Guerra
→→ la perdita e l’avaria provocate con intenzione ostile, da ordigni
bellici che abbiano determinato fissione nucleare, fusione nucleare
o un evento similare, oppure dovute all’impiego di energia nucleare o di sostanze radioattive
→→ la perdita e l’avaria, conformente sulla base di provvedimenti e decreti in vigore dall’inizio del viaggio
→→ i danni indiretti
→→ i contributi di guerra
CTE16
Spese di sgombero e di smaltimento
Spese d’evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora)
anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti.
Visitatori e clienti
AV4
Sono considerati come visitatori e clienti del contraente le persone
→→ che sono autorizzate a soffermarsi nell’azienda o sul suo areale
→→ che si trovano all’esterno dell’impresa assicurata, sui cantieri,
presso i fornitori e i clienti di referenza, finché sono accompagnati
dal contraente, dai suoi rappresentanti e dai suoi collaboratori
AV5
Premessa per queste prestazioni è la telefonata del contraente al numero di chiamata 00800 24 800 800.
AV6
Indennità
→→ per il rimborso delle spese del contraente, devono essere fornite
alla Basilese le relative ricevute e fatture
→→ la fattura per il mazzo di fiori sarà direttamente saldata dalla Basilese
Nessuna copertura assicurativa per
AV10
Le prestazioni in caso di infortunio
→→ degli artigiani
→→ dei fornitori
→→ degli appaltatori
nell’adempimento delle loro incombenze di servizio per l’azienda assicurata.
Generalità
Assistenza visitatori (S12)
Modulo supplementare
Eventi catastrofici
G1
Copertura assicurativa
Se un visitatore o un cliente si infortuna
AV1
La Basilese rimborsa al contraente le spese per
→→ il trasporto in taxi dell’infortunato, fino al più vicino medico,
ospedale o al suo domicilio
→→ la sostituzione (valore a nuovo) o la pulizia dei vestiti e le cose
danneggiate che il visitatore o cliente aveva su di sé o con sé
AV2
Su richiesta del contraente e a suo nome, la Basilese organizza e paga
l’invio di un mazzo di fiori all’infortunato.
AV3
È considerato come infortunio l’azione repentina involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano del visitatore o del cliente, dovuta a
fattore esterno straordinario.
Se non è concordato altrimenti, non esiste alcuna copertura assicurativa per danni causati da
→→ eventi bellici
→→ violazione della neutralità
→→ rivoluzioni
→→ ribellioni
→→ rivolte
→→ disordini interni (atti di violenza diretti contro persone o cose in
occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure
che ne conseguono
→→ terremoti (scoscendimenti causati da fenomeni tettonici della crosta terrestre)
→→ eruzioni vulcaniche
→→ acqua di laghi artificiali o altri impianti idrici, indipendentemente
dalla loro causa
→→ danni a causa di radiazioni radioattive o reazioni nucleari o contaminazione radioattiva, controllata o non, direttamente o indirettamente, dentro o al di fuori dell’impresa o causati o maggiorati tramite un danno assicurato
25 Condizioni contrattuali | Generalità
Validità territoriale
G2
Responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione ha validità per i danni che sopravvengono in tutto
il mondo. Per danni si intendono anche le misure di prevenzione di
danni nonché eventuali altre spese assicurate.
La copertura assicurativa è valida, per quanto riguarda gli USA e il
Canada, solo per i danni causati da
→→ prodotti che sono pervenuti negli USA o nel Canada all’insaputa
degli assicurati. Sono considerati prodotti in questo senso le cose
di ogni genere che sono estratte, fabbricate, lavorate, montate e/o
vendute dagli assicurati.
→→ un assicurato, nel compimento di attività professionali (ad esclusione di lavori di montaggio, manutenzione o riparazione) durante viaggi o soggiorni d’affari
→→ cose che, è stato dimostrato, abbiano fatto parte di un invio di
campioni del contraente negli USA rispett. nel Canada
G3
Protezione giuridica impresa
La copertura è valida in Svizzera e, in caso di menzione espressa, anche in Europa.
→→ Svizzera
La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in
Svizzera o nel Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente si trovi nei territori sopra menzionati, che sia applicabile il
diritto di uno di questi paesi, e che la decisione sia ivi eseguibile.
→→ Europa
La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti nei
paesi membri dell’Unione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) come pure in Andorra, Monaco e
San Marino, a condizione che il tribunale competente si trovi nei
territori sopra menzionati, che sia applicabile il diritto di uno di
questi paesi, e che la decisione sia ivi eseguibile.
G4
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
G5
Altri moduli d’assicurazione
L’assicurazione è valevole nei luoghi menzionati nel contratto d’assicurazione e secondo convenzioni contrattuali, in un qualsiasi luogo
→→ in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclavi di Büsingen e Campione
→→ nel mondo intero
Per le prestazioni menzionate di seguito, anche per la conclusione di
una copertura all’esterno dei luoghi d’assicurazione, la protezione
d’assicurazione è data unicamente nei luoghi d’assicurazione menzionati nel contratto d’assicurazione:
→→ Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari
all’esterno degli stabili (CS2)
→→ Veicoli a motore di terzi (CS4)
→→ Spese di spostamento e di protezione (CS6)
→→ Spese di decontaminazione (CS8)
→→ Spese di cambiamento delle serrature (CS14)
Per le spese di cambiamento delle serrature, la copertura si estende inoltre anche alle cassette di sicurezza bancarie e caselle postali affittate.
L’assicurazione rottura vetri per le vetrate dello stabile è valevole nei
luoghi menzionati nel contratto d’assicurazione esclusivamente per i
locali utilizzati dal contraente.
L’assicurazione danni di ripercussione (S5.1) è valevole per le imprese
di terzi nel mondo intero.
Per i danni della natura come pure per i disordini interni ed i danneggiamenti dolosi, la copertura è limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel
caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i
luoghi di assicurazione.
Validità temporale
G6
Responsabilità civile d’impresa
L’assicurazione comprende i danni che si verificano nel corso della
durata del contratto e sono annunciati alla Basilese al più tardi nel
termine di 60 mesi a partire dalla fine del contratto.
È considerato momento in cui il danno si è verificato, quello in cui un
danno è constatato per la prima volta (non importa da chi). Un danno
corporale è considerato verificato, in caso di dubbio, nel momento in
cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico in relazione
ai sintomi consecutivi a questa lesione fisica, anche se il nesso causale
viene messo in evidenza solo ulteriormente. È considerato data del verificarsi per le spese di prevenzione di danni il momento in cui l’imminenza di un danno assicurato è constatata per la prima volta.
Tutti i danni di un danno di serie secondo RCI3, cpv. 2 del modulo di
base Responsabilità civile d’impresa (B1), sono considerati verificati
nel momento in cui il primo di questi danni si è verificato conformemente al precedente capoverso. Se il primo danno di una serie si
è verificato prima dell’entrata in vigore del contratto, l’insieme delle
pretese connesse alla stessa serie sono escluse dall’assicurazione.
Danni e/o spese causati prima dell’entrata in vigore del contratto
sono assicurati solo se l’assicurato dichiara in modo credibile che al
momento della conclusione del contratto non aveva conoscenza di
nessun atto o omissione che possa coinvolgere la sua responsabilità.
Vale lo stesso per le pretese per danni di un danno di serie secondo
RCI3, cpv. 2 del modulo di base Responsabilità civile d’impresa (B1),
se i danni o le spese appartenenti a una serie sono stati cagionati prima dell’entrata in vigore del contratto.
Se i danni e/o spese ai sensi del precedente capoverso sono coperti da
un’eventuale assicurazione anteriore, il presente contratto accorda
una copertura in differenza di somme nell’ambito delle sue disposizioni (assicurazione complementare). Le prestazioni dell’assicurazione anteriore prevalgono e vengono in deduzione della somma
d’assicurazione del presente contratto.
Se nel corso della durata del contratto, l’estensione della copertura
(compresa la somma d’assicurazione e/o la franchigia) è modificata, i
due precedenti capoversi si applicano per analogia.
Protezione giuridica impresa
G7
Sono coperti i casi giuridici sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo. È considerata come data determinante:
→→ nel diritto della responsabilità civile
la data dell’evento che ha provocato il danno.
26 Condizioni contrattuali | Generalità
→→ nel diritto delle assicurazioni
la data dell’evento che richiama il diritto a una prestazione assicurativa. In particolare, per prestazioni relative ad un danno alla
salute consecutivo a un incidente, è determinante la data dell’incidente; per le prestazioni legate a malattia, è determinante la data
dell’inizio dell’incapacità al lavoro.
→→ nel diritto dei contratti
la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.
→→ nel diritto penale e penale-amministrativo
la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.
→→ nel diritto amministrativo
la data della domanda; in assenza di una domanda, la data di apertura della procedura amministrativa.
→→ nel diritto di vicinato, diritto della proprietà e altri diritti reali
la data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo legale.
G8
A partire dalla validità del presente contratto o dall’inclusione di
nuovi rischi, si applica un termine di attesa di tre mesi per tutti i
litigi, eccetto che per i seguenti rischi coperti: diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto penale e diritto penale-amministrativo. Un litigio sopraggiunto durante il termine di
attesa non è coperto.
Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata
stipulata in precedenza un’assicurazione per lo stesso rischio e non
sussista un’interruzione temporale di copertura.
G9
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni
L’assicurazione è valida per trasporti, fiere ed esposizioni che hanno
avuto inizio nel corso della validità contrattuale.
cata. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l’ultimo
giorno dell’anno d’assicurazione in corso.
Obbligo di notifica
G14
In caso di reticenza nell’osservanza dell’obbligo di notifica
precontrat­tuale da parte del contraente, la Basilese può disdire il
contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta
entra in vigore con la ricezione da parte del contraente.
In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo
di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro
insorgere o la loro estensione
→→ è stata influenzata dalla mancata o dall’inesatta notifica del fatto
rilevante alla valutazione del rischio
→→ è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell’osservanza
dell’obbligo di notifica.
Aggravamento e diminuzione del rischio
G15
Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e
del quale le parti abbiano determinato l’estensione alla conclusione
del contratto, dev’essere immediatamente comunicata per iscritto
alla Basilese.
Cambiamenti di cifra d’affari o della somma annuale dei salari AVS
sono determinanti per l’apprezzamento del rischio qualora la differenza raggiunga il 30 % in rapporto ai dati indicati nel contratto.
G16
G10
Altri moduli d’assicurazione
L’assicurazione è valevole per i sinistri che si verificano nel corso della durata del contratto.
Inizio e durata dell’assicurazione
G11
L’assicurazione decorre dalla data indicata nel contratto d’assicurazione.
Il contratto è stipulato per la durata indicata nel contratto d’assicurazione. Alla data di scadenza esso si rinnova tacitamente di 12 mesi se
al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti contrattuali non riceve una disdetta per iscritto.
Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a 12 mesi,
esso si estingue alla data convenuta.
Modifiche di premi, franchigie e limiti d’indennizzo
In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire
dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando
un termi­ne di un mese. Se il contraente non fosse d’accordo con l’aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la
Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell’aggravamento del rischio
fino all’espirazione del contratto.
G17
In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa
per il rischio modificato.
Obblighi
G18
Il contraente è tenuto ad usare tutta la diligenza e ad intraprendere le
necessarie misure idonee, in base alle circostanze, per proteggere le
cose assicurate contro i rischi assicurati.
G12
La Basilese può modificare i premi, le franchigie e le limitazioni d’indennità in caso di eventi naturali per l’inizio del nuovo anno d’assicurazione. Questa informa il contraente almeno 30 giorni prima
della scadenza dell’anno d’assicurazione in corso.
G13
Se il contraente non è d’accordo con la modifica, ha allora il diritto di
disdire il contratto nella sua totalità o solamente per la parte modifi-
G19
Per la sicurezza dei dati elettronici, il contraente è tenuto ad installare e mantenere in funzione un sistema sufficiente per il salvataggio
dei dati della sua attività commerciale, che soddisfi i seguenti requisiti minimi:
→→ creazione periodica, almeno settimanale, di copie di sicurezza
(backup) dei dati rilevanti per l’attività in base al principio di generazione
27 Condizioni contrattuali | Generalità | In caso di sinistro
→→ utilizzo di un supporto di dati esterno separato per ogni generazione, per garantire di poter ricorrere alla generazione precedente
in caso di guasto di una generazione nuova
→→ custodia delle copie di sicurezza e degli originali di programmi in
modo che si possa escludere il danno contemporaneo ai dati ed ai
programmi in caso di sinistro:
>> che siano protetti contro l’accesso di persone non autorizzate
>> che siano dislocati in edifici diversi o in una sezione antincendio diversa
→→ verifica e verbalizzazione periodica (almeno semestrale) della possibilità di riprodurre e utilizzare nuovamente i dati protetti.
G20
Nell’assicurazione danni da acque il contraente deve in particolare
→→ mantenere in efficienza le condutture d’acqua, le installazioni e gli
apparecchi che vi sono collegati
→→ far pulire le installazioni idrauliche ingorgate e prendere le misure
atte a impedire il congelamento dell’acqua
Fintanto che i luoghi sono disabitati, anche solo temporaneamente, le
condutture d’acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere vuotati, a meno che il contraente non mantenga in
esercizio, sotto adeguato controllo, l’impianto di riscaldamento.
Doppia assicurazione e coassicurazione
G21
Se per cose già assicurate il contraente stipula altre assicurazioni
contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, egli deve
darne immediata notifica alla Basilese. La Basilese ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con il
preavviso di 30 giorni.
Se il contraente si è impegnato ad assumere in proprio una parte del
danno, egli non potrà stipulare altrove un’altra assicurazione per la
parte scoperta. In caso contrario l’indennità sarà ridotta in misura
tale, che egli abbia a sopportare la parte convenuta del danno.
Notifiche
G22
Tutte le notifiche e comunicazioni del contraente o dell’avente diritto
devono essere indirizzate all’agenzia competente o alla sede Svizzera
della Basilese. Le dichiarazioni di disdetta e di recesso devono essere
recapitate prima della scadenza del termine.
Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie
G25
La copertura assicurativa è soppressa nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie sono applicabili in virtù
di legge e si oppongono a ogni prestazione derivante dal contratto.
Controversie giuridiche
G26
I ricorsi relativi al modulo giuridico sono da presentare a:
Assista Protezione giuridica SA
Ch. de Blandonnet 4
1214 Vernier/Ginevra
G27
I ricorsi relativi a tutti gli altri moduli sono da presentare a:
Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basilea
In caso di sinistro
Misure d’urgenza
SI1
Informazione
In caso di sinistro la Basilese deve essere informata immediatamente
al numero 00800 24 800 800. In caso di mancato funzionamento
dall’estero +41 58 285 28 28.
In caso di furto, danneggiamenti dolosi e disordini interni inoltre:
→→ avvisare immediatamente la polizia, proporre un’inchiesta ufficiale
e non cancellare o modificare le tracce senza il consenso della polizia
→→ prendere nel modo migliore e, secondo le istruzioni della polizia o
della Basilese, tutte le misure atte a scoprire il colpevole ed a ricuperare le cose rubate
→→ avvisare immediatamente la Basilese se vengono ricuperate cose
rubate oppure se il contraente riceve notizie al loro riguardo
SI2
Tasse
G23
Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest’ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti
anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch
Protezione giuridica impresa
L’assicurato notifica immediatamente il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista. Se viene conferito mandato
a un avvocato, avviata un’azione legale o interposto ricorso prima
che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare l’assunzione della totalità dei costi.
SI3
G24
Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d’assicurazione in merito alle
conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa
allo scadere del termine di diffida.
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri
apparecchi (S10), Assicurazione dei dati (S10.1)
Le riparazioni degli apparecchi ETI ed altri apparecchi e la ricostituzione dei dati e dei programmi devono essere eseguite solo previo
accordo con la Basilese.
28 Condizioni contrattuali | In caso di sinistro
SI4
Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S11)
→→ in caso di sinistro è necessario far intervenire immediatamente
in Svizzera la Basilese, all’estero il commissario d’avaria in base
all’elenco
→→ qualora la Basilese non abbia designato alcun commissario d’avaria, deve essere richiesto l’intervento «dell’agente dei Lloyd’s» o, in
mancanza di questo, di un altro commissario d’avaria nominato
dalla Basilese
→→ nel caso in cui il danno si sia verificato durante un trasporto effettuato per via postale, via ferroviaria o via aerea, deve essere richiesto all’impresa di trasporto il processo verbale di constatazione
→→ le misure prese dalla Basilese o dal commissario d’avaria concernenti il danno ed i diritti di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione della Basilese
→→ se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la Basilese è
liberata dall’obbligo di risarcimento
Il contraente ha l’obbligo di salvaguardare i diritti nei confronti di
terzi che possono essere considerati responsabili del danno.
Vanno in particolare adottate le seguenti misure
→→ per danni esternamente riscontrabili deve essere formulata riserva
scritta al vettore prima dell’accettazione della merce
→→ per danni non esternamente riscontrabili nonché per danni presunti, devono essere fatte le dovute riserve, giuridicamente valide
entro i termini legali e contrattuali
Il vettore deve essere convocato per partecipare alla comune constatazione del danno.
Senza il consenso della Basilese il contraente non può accettare un
indennizzo offerto da terzi.
SI5
Limitazione dell’estensione del danno
Durante e dopo il sinistro, devono essere prese tutte le misure appropriate per salvaguardare e salvare le cose assicurate e per limitare
l’estensione del danno. Eventuali disposizioni della Basilese devono
essere osservate.
Al verificarsi di un sinistro causato da un’interruzione d’esercizio il
contraente deve provvedere a limitare il danno per il periodo della
garanzia. La Basilese si riserva il diritto di esigere durante questo periodo l’applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure prese.
SI6
Divieto di modifiche
→→ devono essere tralasciate le modifiche alle cose danneggiate che
renderebbero difficile o impedirebbero la constatazione delle cause o dell’entità del danno
→→ è fatta eccezione per le misure che permettono la diminuzione del
danno o che riguardano l’interesse pubblico
Determinazione e trattazione del sinistro
Responsabilità civile d’impresa
SI7
In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce in
modo vincolante le trattative con il danneggiato.
SI8
Gli assicurati sono tenuti a rinunciare a qualsiasi trattativa diretta con
il danneggiato o il rappresentante di questi, per tutto ciò che riguarda
le pretese di risarcimento, nonché il riconoscimento di responsabilità
o di pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indennità, a meno che la Basilese gliene abbia dato autorizzazione.
SI9
Se non è possibile giungere ad un accordo con il danneggiato e viene
intentato un processo, l’assicurato è tenuto ad affidare la gestione del
processo civile alla Basilese
SI10
Gli assicurati non sono autorizzati senza il consenso della Basilese
a cedere al danneggiato o a un terzo pretese derivanti dalla presente
assicurazione.
SI11
Per quanto possibile, gli assicurati sono tenuti a sostenere la Basilese
nel trattamento del sinistro.
Protezione giuridica impresa
SI12
Il trattamento dei sinistri è di competenza di:
Assista Protezione giuridica SA
Ch. de Blandonnet 4
1214 Vernier/Ginevra
SI13
Gestione
Assista informa l’assicurato dei suoi diritti e dispone le misure necessarie per difendere i suoi interessi.
L’assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di
prova disponibili.
L’assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative condotte da
Assista. In particolare non affida alcun mandato, non inizia alcuna
procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione.
SI14
Libera scelta dell’avvocato
Quando l’assicurato lo richiede, egli può, dopo aver ricevuto l’autorizzazione di Assista, scegliere liberamente e conferire il mandato a
un avvocato territorialmente competente, qualora in quel momento
necessario per la difesa dei suoi interessi.
L’assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Inoltre lo autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e a mettere a sua disposizione tutti i
documenti importanti del caso.
Nel caso in cui il sinistro coperto sia sopraggiunto all’estero, è Assista che esamina e decide se conferire mandato ad un legale all’estero
o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato ad un legale
all’estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra Assista e
l’assicurato.
SI15
Procedura arbitrale
In caso di divergenza di opinione tra l’assicurato e Assista nell’ambito di un caso coperto in merito alle misure da disporre per liquidare
29 Condizioni contrattuali | In caso di sinistro
il sinistro, o alle probabilità di successo di una misura, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la posizione giuridica da lei assunta e informa l’assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni
dalla ricezione della presa di posizione di Assista, al procedimento
arbitrale. Dalla ricezione dello scritto l’assicurato risponde personalmente del rispetto di eventuali termini posti a tutela dei suoi diritti.
Se l’assicurato non richiede l’avvio del procedimento arbitrale entro
il termine, si ritiene vi abbia rinunciato.
I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuno, e posti a carico della parte soccombente. Il
mancato versamento dell’anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione di controparte.
Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un unico scambio di scritti e imputa le spese di
procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo
sulla designazione dell’arbitro unico e per quanto qui non indicato si
applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.
Nel caso di un rifiuto della prestazione assicurativa, se l’assicurato
intenta un processo a sue spese e ottiene, con sentenza cresciuta in
giudicato, una soluzione più favorevole rispetto a quella indicata in
forma scritta da Assista o al risultato del procedimento arbitrale, Assista assume le necessarie spese conformemente alla proprie condizioni generali di assicurazione.
SI16
Violazione degli obblighi
In caso di violazione colpevole di disposizioni legali o contrattuali,
o di incombenze, l’indennità può essere ridotta proporzionalmente
all’influsso di tale violazione sul sinistro, sull’entità o sulla prova del
danno, a meno che il contraente provi che il suo comportamento non
ha avuto alcun influsso sul sinistro, sull’entità o sulla prova del danno.
Se l’assicurato viola i suoi doveri di annuncio e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. In particolare, in caso di violazione degli obblighi di collaborazione, Assista
fissa all’assicurato un congruo termine per far fronte a questa mancanza, avvisandolo che il mancato ossequio può comportare l’esclusione di copertura del sinistro.
Altri moduli d’assicurazione
SI17
Obbligo d’informazione
→→ dare alla Basilese ogni informazione in merito alla causa, all’importanza e alle circostanze particolari del danno e permetterle
ogni inchiesta utile a tale riguardo
→→ sono da fornire le indicazioni necessarie a giustificazione del suo
diritto all’indennità e dell’entità dell’obbligo di risarcimento, su
richiesta anche per iscritto
→→ su richiesta e da presentare alla Basilese una distinta firmata delle
cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa con l’indicazione del valore
In caso di un sinistro Interruzione d’esercizio il contraente deve inoltre:
→→ avvisare la Basilese della ripresa totale dell’attività dell’azienda se
ciò avviene nel periodo della garanzia
→→ stabilire, a richiesta della Basilese, all’inizio e alla fine dell’interruzione d’esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio. Resta convenuto che la Basilese o il suo perito si riserva il
diritto di collaborare alla compilazione dell’inventario
→→ su richiesta della Basilese mettere a disposizione i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, le altre pezze giustificative
e gli altri dati relativi all’esercizio precedente la conclusione del
contratto, a quello dell’anno in corso ed ai tre esercizi precedenti,
come pure i contratti d’assicurazione ed i conteggi relativi all’indennità risultante da questi contratti
SI18
Obbligo della prova
→→ l’entità del danno deve essere provata con ricevute e pezze giustificative
→→ la somma d’assicurazione non costituisce una prova né dell’esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.
SI19
Accertamento del danno
Il danno viene accertato dalle parti stesse, da un comune perito o
tramite una procedura peritale.
Per principio, il danno dell’interruzione d’esercizio viene stabilito
allo spirare della durata della garanzia. Se le parti sono d’accordo,
esso può essere valutato prima.
In caso di assicurazione per conto di terzi, l’accertamento del danno
avviene esclusivamente tra il contraente e la Basilese.
La Basilese non è obbligata a prendere possesso di cose tratte in salvo
o danneggiate.
L’avente diritto deve restituire, deduzione fatta di un certo importo
per un eventuale minore valore, l’indennità che gli è stata versata per
le cose ricuperate o metterle a disposizione alla Basilese.
La Basilese può, a sua scelta, far eseguire le riparazioni necessarie da
artigiani da essa incaricati o versare l’indennità in contanti.
SI20
Procedura peritale
Ogni parte può chiedere l’applicazione della procedura peritale. Le
parti designano, ognuna un perito e questi nominano a loro volta un
arbitro prima dell’inizio dell’ accertamento del danno.
I periti determinano il valore delle cose assicurate immediatamente
prima e dopo il sinistro, in caso di un’interruzione d’esercizio rispettivamente l’ammontare dell’indennizzo. Se i valori di stima divergono, l’arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. I valori di stima a cui giungono i periti vincolano le
parti, se non viene provato che si differenziano in modo evidente e
considerevole dalla reale situazione di fatto. La parte che sostiene la
differenza deve portarne la prova. Ognuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell’arbitro.
Base di calcolo dell’indennità
Inventario del commercio (B3–B5), Cose particolari e spese
(S6), Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni (S11), Assistenza
visitatori (S12)
SI21
Prezzo di mercato
Prezzo immediatamente prima del sinistro per merci di stessa qualità ed entità, deduzione fatta per il valore dei resti della merce danneggiata.
30 Condizioni contrattuali | In caso di sinistro
Per la merce acquistata il prezzo di mercato equivale al prezzo d’acquisto inclusi i costi per trasporto, dogana, camionaggio, scarico,
magazzinaggio, controlli di qualità e quantità come iscrizioni e registrazioni. Sconti e ribassi vengono dedotti.
Valori pecuniari (S7)
Per la merce di produzione propria il prezzo di mercato equivale
al prezzo di vendita, cioè significa costi di produzione della merce
aggiunti le spese d’amministrazione e di distribuzione come pure il
guadagno; vengono dedotti sconti, ribassi e altri rimborsi.
Per cartevalori e titoli, la spesa di procedura d’ammortamento come
pure l’eventuale perdita d’interesse e di dividendo. Se la procedura
d’ammortamento non porta all’annullamento, la Basilese indennizza
il danno per le cartevalori e i titoli non ammortizzati. La Basilese ha
il diritto di risarcire le cartevalori in natura.
SI22
Valore a nuovo
L’importo che richiede l’acquisto di oggetti nuovi o la rimessa a nuovo immediatamente prima del sinistro inclusi i costi per trasporto,
dogana, come pure per montaggio e messa in esercizio. Deduzione
fatta per il valore dei resti delle cose danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un valore personale d’affezione non
viene preso in considerazione.
In deroga vale per Cargo – Trasporti, fiere ed esposizioni secondo il
modulo supplementare S11, che i costi di montaggio e messa in funzione non vengono considerati.
SI23
Valore attuale
Valore a nuovo con deduzione fatta del deprezzamento dovuto all’uso o ad altra causa. I resti esistenti vengono calcolati al valore attuale.
Un valore personale d’affezione non viene preso in considerazione.
SI24
Cose danneggiate
Le spese di riparazione, al massimo però il valore di un nuovo acquisto, in caso d’assicurazione al valore attuale al massimo il valore attuale. Per merci, i costi di riparazione, al massimo il prezzo di
mercato.
Interruzione d’esercizio (S5)
SI25
Perdita della cifra d’affari
Cifra d’affari presunta senza l’evento dannoso, dedotta la cifra d’affari realizzata durante il periodo della garanzia, dedotte le spese risparmiate, come per esempio l’acquisto ridotto di merci.
SI26
Spese supplementari
Spese supplementari effettive economicamente indispensabili, per il
mantenimento dell’esercizio, rispettivamente per la rimessa in attività dell’esercizio, meno le spese risparmiate.
SI27
Bilancio intermedio
La Basilese, in caso di perdita della cifra d’affari assicurata, può esigere un bilancio intermedio.
SI28
Cessazione d’attività
Se l’esercizio non viene ripreso saranno risarcite solo le spese effettive continue, se senza l’interruzione sarebbero state coperte dalla
cifra d’affari. Per questo ci si riferirà nei limiti della garanzia, alla
presunta durata dell’interruzione.
SI29
Base d’indennità = spese effettive
Perdita e danneggiamento di apparecchi ETI ed altri
apparecchi (S10)
SI30
Spese di riparazione
Sono indennizzate
→→ le spese per il ripristino dell’oggetto nello stato immediatamente
prima del sinistro incluse le spese di dogana, trasporto, smontaggio e rimontaggio
→→ le spese reali se la riparazione è effettuata dal contraente o da personale dell’azienda
→→ i sopracosti per le ore supplementari in caso di lavori di riparazione ed i supplementi per le spedizioni mediante invii veloci al
massimo fino al valore attuale
Un plusvalore risultante dalla riparazione sarà dedotto (p. es. in seguito all’aumento del valore attuale, a dei risparmi realizzati sulle
spese di revisione, manutenzione o di pezzi di ricambio, al prolungamento della durata tecnica). Non sarà applicata nessuna deduzione
nei primi 5 anni a partire dalla prima messa in funzione di una cosa.
Un eventuale deprezzamento risultante dalla riparazione non sarà
indennizzato.
Le spese di lavoro non vengono ammortizzate.
SI31
Danno totale
È considerato danno totale quando le spese di ripristino sono superiori al valore attuale, una riparazione non è più possibile o un’installazione rubata non viene ritrovata entro le 4 settimane che seguono la sua sparizione.
È indennizzato
→→ il valore a nuovo per i danni dovuti a
>> forze esterne e cause interne nei primi 5 anni a partire dalla
loro prima messa in funzione di una cosa
>> incendio/eventi naturali, acque, furto con scasso, rapina e furto
semplice
→→ negli altri casi, le spese per il ripristino dell’oggetto nello stato
immediatamente prima del sinistro così come il valore attuale
maggiorato del 20 % del valore a nuovo della cosa assicurata danneggiata
SI32
Valore a nuovo
L’importo che richiede l’acquisto di oggetti nuovi immediatamente
prima del sinistro inclusi le spese di trasporto, dogana, montaggio
e messa in esercizio, deduzione fatta per il valore dei resti delle cose
danneggiate. Resti esistenti vengono calcolati al valore a nuovo. Un
valore personale d’affezione non viene preso in considerazione.
31 Condizioni contrattuali | In caso di sinistro
SI33
Valore attuale
Per valore attuale si intende il valore a nuovo dedotto un deprezzamento (ammortamento) equivalente della durata tecnica di una cosa
e tenendo conto del genere d’impiego della stessa.
Il deprezzamento (ammortamento) è per apparecchi ETI: 1 % per
ogni mese iniziato, a partire dalla prima messa in esercizio.
Il deprezzamento (ammortamento) massimo è del 70 %.
SI34
Limite dell’indennità
Se la cosa non viene ripristinata o sostituita o se i pezzi di ricambio
fabbricati in serie non sono più disponibili per la cosa danneggiata,
l’indennità sarà limitata in caso di danno totale al valore attuale ed
in caso di danno parziale al costo stimato della riparazione.
SI35
Indennità in natura
La Basilese si riserva ugualmente il diritto, se lo reputa opportuno, di
fornire un’indennità in natura.
Assicurazione dei dati (S10.1)
SI36
Le spese sostenute per il recupero di dati e programmi su supporti di
dati nel loro stato immediatamente prima del sinistro.
Ciò comprende il ripristino meccanico dei dati da supporti di dati
di sicurezza, al massimo il reinserimento manuale dei dati da documenti originali o da programmi originali e la nuova installazione di
programmi o, in caso di perdita assicurata, i costi per il riacquisto.
Spese per la limitazione del danno
SI37
Nel limite della somma d’assicurazione vengono indennizzate anche
le spese per la limitazione del danno secondo la condizione SI5. Se
queste spese e l’indennizzo superano insieme la somma d’assicurazione, esse sono risarcite soltanto se si tratta di spese fatte per ordine
della Basilese.
Spese per le prestazioni di pompieri pubblici, della polizia e di altre
istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono indennizzate.
Riduzione dell’indennità
Sottoassicurazione
SI38
Se la somma d’assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.
La sottoassicurazione viene calcolata su ogni prestazione menzionata nel contratto.
Nell’assicurazione a «primo rischio» il danno viene risarcito fino a
concorrenza della somma d’assicurazione convenuta, senza riguardo
per un’eventuale sottoassicurazione.
SI39
Se per l’assicurazione Interruzione d’esercizio la cifra d’affari dichiarata nel contratto è inferiore a quella realizzata, il danno sarà risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella
constatata. È determinante l’anno d’esercizio dichiarato nel contratto.
SI40
La Basilese rinuncia all’applicazione di una sottoassicurazione, per
quanto il sinistro non superi il 10 % della somma d’assicurazione, al
massimo CHF 20 000. Questo non si applica per l’assicurazione dei
danni in seguito a eventi naturali secondo l’ordinanza sulla sorveglianza (art. 171 segg. OS).
Violazione degli obblighi
SI41
Se un assicurato viola in modo colposo le prescrizioni legali, contrattuali o gli obblighi, il risarcimento può essere ridotto nella misura
in cui il suo comportamento ha influenzato il verificarsi del danno,
l’ammontare o la prova dello stesso, a meno che il contraente apporti
la prova contraria.
Se un assicurato non elimina una situazione pericolosa che potrebbe
causare un danno di responsabilità civile e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi confronti, a meno che l’esecuzione dell’obbligo non avrebbe comunque
impedito il verificarsi del danno.
Limitazioni delle prestazioni per danni della natura
SI42
Secondo l’art. 176 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS) l’indennizzo può essere ridotto (limite d’indennizzo per singolo avente diritto
CHF 25 milioni, per evento globale CHF 1 miliardo), per quanto l’indennizzo per danni a beni mobili e stabili non viene sommato.
I danni separati in ordine di tempo e di luogo costituiscono un unico
evento se sono da attribuire alla stessa causa atmosferica o tettonica.
Premessa per la copertura di un evento è che il contratto assicurativo
sia in vigore al momento del verificarsi dell’evento.
Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
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La vostra sicurezza ci sta a cuore.
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Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea
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