Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali messe a disposizione dalla Sua Cassa Raiffeisen di Andriano Soc. coop. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Albo Banca d’Italia - ABI n. 08015-0 R.E.A. presso l’Ufficio del Registro Imprese della CCIAA di Bolzano n. 00141740217 C. Fiscale e P. Iva n. 00141740217 Sede Legale e Direzione 39010 Andriano – Piazza San Urbano, 10 Tel. 0471 510241 - Telefax 0471 510264 - e-mail [email protected] Le indicazioni contenute nel presente fascicolo perseguono lo scopo di informare il Cliente su circostanze che per lo stesso possono essere rilevanti nell’attività di investimento con la Banca. Codeste indicazioni, peraltro, non possono in alcun modo sostituire i necessari accordi contrattuali tra la Banca ed il Cliente. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 Versione MiFID 201304 Indice I. La Banca......................................................................................................................................................... 3 1. L’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento ................................................................... 3 2. La comunicazione con la Banca ................................................................................................................... 3 II. Le attività e le prestazioni d’impresa ........................................................................................................... 3 I servizi d’investimento offerti dalla Banca .................................................................................................... 3 1. I servizi offerti ............................................................................................................................................... 3 2. Le informazioni sui prodotti finanziari (Avvertenze sui rischi) ................................................................ 4 2.1. Rischi generali connessi agli investimenti in prodotti finanziari........................................................ 4 2.2. Obbligazioni (chiamati anche titoli di debito, titoli a reddito fisso) ................................................... 6 2.3. Azioni ...................................................................................................................................................... 7 2.4. Fondi comuni d’investimento e Sicav ................................................................................................... 8 2.5. Opzioni .................................................................................................................................................... 9 2.6. Prodotti strutturati............................................................................................................................... 10 2.7. Strumenti del mercato monetario ....................................................................................................... 13 2.8. Prodotti finanziari assicurativi ........................................................................................................... 14 3. L’informativa e i rendiconti ai clienti ........................................................................................................ 15 III. La classificazione dei clienti....................................................................................................................... 15 IV. Le operazioni al di fuori della consulenza in materia di investimenti ..................................................... 15 V. Documento di Sintesi sulla Strategia di trasmissione degli ordini ......................................................... 16 1. Principi generali in tema di best execution .......................................................................................... 16 2. Informazioni sulla politica di esecuzione e trasmissione ........................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 2. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini ................................................................... 16 3. Avvertenze .............................................................................................................................................. 16 VI. Execution Only ............................................................................................................................................ 17 VII. La consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli ...... Fehler! Textmarke nicht definiert. VIII. I conflitti d’interesse e gli incentivi ............................................................................................................ 18 1. Le disposizioni normative ........................................................................................................................... 18 2. I conflitti d’interesse ................................................................................................................................... 19 3. La gestione dei conflitti di interesse da parte della Banca ....................................................................... 19 4. La gestione degli incentivi .......................................................................................................................... 20 IX. La custodia di prodotti finanziari per conto della Clientela ..................................................................... 21 1. La custodia presso terzi .............................................................................................................................. 21 2. La custodia all’estero .................................................................................................................................. 21 3. La tutela dei prodotti finanziari e delle somme depositate in contanti ................................................... 22 4. I pegni e le garanzie..................................................................................................................................... 22 X. Le condizioni contrattuali e le spese ......................................................................................................... 22 1. Il contratto wenn MOD-816: per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine (mod. 816 wenn MOD-816: W) ......................................................................................... 22 2. Le spese e le tarife ....................................................................................................................................... 22 3. Le operazioni in valuta ............................................................................................................................... 22 4. I pagamenti del Cliente ............................................................................................................................... 22 XI. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie .................................................... 23 XII. Allegati.......................................................................................................................................................... 23 INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 2/35 I. La Banca 1. L’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento La Banca è stata autorizzata alla prestazione di servizi d’investimento da parte della Banca d’Italia, filiale di Bolzano. Da ciò scaturisce per la Banca la possibilità di offrire ai propri clienti attività di investimento ed operazioni in valori mobiliari. Le Autorità di vigilanza competenti sono le seguenti: Banca d’Italia Filiale di Bolzano Via Orazio, 1/E 39100 Bolzano (BZ) CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) Via Broletto, 7 20121 Milano (MI) Internet: www.consob.it La Banca, ai fini della vendita di prodotti finanziari ed ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005) e del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006, è iscritta nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi al numero D000027108. L’iscrizione risulta nel sito internet www.isvap.it. 2. La comunicazione con la Banca Clienti ed interessati possono contattarci personalmente, per iscritto, per telefono, fax, oppure via e-mail. Gli estremi di contatto sono i seguenti: Indirizzo: Cassa Raiffeisen di Andriano Soc. coop. Piazza San Urbano, 10 39010 Andriano Telefono: 0471 510241/fax: 0471 510264 Internet: www.raiffeisen.it/andriano L’impartizione di ordini aventi ad oggetto prodotti finanziari avviene esclusivamente allo sportello e giusto accordo aggiuntivo e separato al contratto elettronicamente (Trading Online). Se il Cliente desidera partecipare al Raiffeisen Trading Online (RTO), deve richiederlo anticipatamente. Le comunicazioni da parte della Banca indirizzate ai Clienti avvengono per iscritto per le vie postali ovvero – se pattuito – con recapito alla rispettiva casella di posta elettronica dei Clienti. Una trasmissione di comunicazioni via e-mail è possibile se il Cliente ha dato la sua esplicita approvazione a tale via di trasmissione. Lingua: Per il rapporto contrattuale con i suoi Clienti la Banca si serve della lingua italiana e tedesca. II. Le attività e le prestazioni d’impresa La Banca ed i suoi dipendenti perseguono l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno standard massimo possibile in tutti i rapporti d’affari. L’operare in maniera legittima, la diligenza, la professionalità ed in particolare l’agire nell’interesse dei clienti costituiscono pretese della Banca verso i suoi dipendenti. Disposizioni normative rappresentano in ciò lo standard minimo. Nei casi in cui dipendenti violino la normativa, i regolamenti o le direttive vigenti della Banca, questi devono tener conto di misure disciplinari. Tuttavia informiamo che – per poter mettere a disposizione ai nostri Clienti in futuro i nostri servizi con elevata qualità a prezzi adeguati – dobbiamo in parte anche ponderare gli interessi del singolo Cliente, gli interessi di altri Clienti nonché la nostra attività imprenditoriale (vedasi “Conflitti di interesse” alla parte VIII). I servizi d’investimento offerti dalla Banca 1. I servizi offerti La Banca offre i seguenti servizi d’investimento nell’ambito delle attività di investimento e delle operazioni in valori mobiliari: a) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 3/35 Per l’offerta di determinati prodotti finanziari al momento della loro emissione, la Banca ha stipulato con gli emittenti ovvero gli offerenti degli stessi delle convenzioni di collocamento, senza, peraltro, avere l’obbligo nei confronti delle società terze di assumere a fermo un certo quantitativo dei prodotti in questione ovvero senza prestare la garanzia nei confronti delle rispettive società prodotto di collocare un determinato quantitativo di tali prodotti presso i suoi clienti. I prodotti finanziari offerti nell’ambito di tale servizio di investimento sono: • le quote di fondi comuni di investimento (denominati anche OICR, ‘organismi di investimento collettivo del risparmio’), • le quote di fondi pensione aperti (prodotti di previdenza complementare), • i prodotti finanziari assicurativi (come ad es. le polizze del tipo unit linked), • le gestioni di portafogli, • determinati titoli obbligazionari e • determinati certificati di investimento. b) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari La Banca, nell’ambito di tale servizio di investimento, riceve ordini di acquisto o vendita (anche scambio) di uno o più strumenti finanziari, trasmettendo gli stessi successivamente alla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., la quale o trasmette a sua volta l’ordine a una sede di esecuzione (borsa, sistema multilaterale di negoziazione – MTF), oppure negozia tale ordine per conto proprio eseguendo lo stesso lei stessa in nome del Cliente della Banca. Ordini aventi ad oggetto titoli obbligazionari e titoli rappresentativi di capitale emessi da emittenti diversi dalla Banca nonché altri strumenti finanziari come certificati d’investimento e derivati, vengono trasmessi anche dalla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. a una sede di esecuzione. Gli ordini aventi invece ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca e successivamente vendute o acquistate sul mercato secondario, vengono trasmessi alla Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. per l’esecuzione. Il servizio di investimento in questione configura la prestazione di attività senza alcuna premessa e alcun contenuto consulenziale. Oltre a questi servizi di investimento, per la prestazione dei quali la Banca dispone di apposita autorizzazione, la Banca presta anche i seguenti servizi accessori: a) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali La Banca custodisce prodotti finanziari per conto dei suoi clienti, avvalendosi regolarmente di soggetti terzi professionali per la gestione accentrata. Per strumenti finanziari di emissione propria, come ad esempio titoli obbligazionari, la Banca può fungere da depositario. Inoltre, la Banca svolge anche l’amministrazione dei prodotti finanziari per conto dei suoi clienti, accreditando le cedole d’interessi ed i dividendi ecc. b) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari Nelle altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari rientrano le raccomandazioni generiche su tipologie di prodotti finanziari, senza entrare in merito ad un prodotto specifico e senza considerare le caratteristiche e le aspettative del Cliente. 2. Le informazioni sui prodotti finanziari (Avvertenze sui rischi) Una descrizione generale dei prodotti finanziari oggetto dei servizi d’investimento offerti dalla Banca viene fornita nelle seguenti informazioni (Avvertenze sui rischi). Premessa Di seguito viene fornita una descrizione di vari prodotti d’investimento e dei connessi rischi. Per rischio è da intendersi il non raggiungimento di una rendita attesa del capitale investito e/oppure la perdita del capitale investito sino all’importo totale dello stesso. Le cause di tale rischio – a seconda della struttura del prodotto – possono essere varie e traggono origine dal prodotto, dai mercati oppure dall’emittente. Non sempre questi rischi sono prevedibili cosicché la presentazione che segue non è da considerarsi esaustiva. Il rischio risultante dalla solidità economica dell’emittente è comunque in funzione del singolo caso. A tale rischio il Cliente deve perciò una particolare attenzione. La descrizione dei prodotti d’investimento si orienta alle caratteristiche più usuali degli stessi. Decisiva risulta comunque sempre la struttura del prodotto concreto. La presente descrizione non può perciò sostituire l’esame approfondito del prodotto concreto da parte del Cliente. 2.1. Rischi generali connessi agli investimenti in prodotti finanziari INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 4/35 Rischio di cambio Se si sceglie un’operazione in valuta estera, la redditività ovvero l’andamento del valore di tale operazione non dipende unicamente dalla rendita locale del prodotto finanziario nel mercato estero, ma dipende fortemente dall’andamento del tasso di cambio della valuta estera sulla valuta di base del Cliente (ad es. euro). La variazione del tasso di cambio può perciò far lievitare o diminuire la redditività ed il valore dell’investimento. Rischio di trasferimento Nelle operazioni riferite all’estero (ad es. con debitore estero) sussiste il rischio aggiuntivo, dipendente dal rispettivo paese, che attraverso misure politiche o valutarie venga evitata o resa più difficoltosa la realizzazione dell’investimento. Inoltre, possono sorgere problemi nell’esecuzione di un ordine. Nelle operazioni in valuta estera misure del genere possono anche causare la non più libera convertibilità di tale valuta. Rischio paese Il rischio paese è rappresentato dal rischio di solvibilità dello stesso. Se lo Stato in questione rappresenta un rischio politico od economico, questa circostanza può avere conseguenze negative su tutte le controparti residenti in tale Stato. Rischio di liquidità La possibilità di acquistare, vendere ovvero regolare in qualsiasi momento un investimento a prezzi di mercato è chiamata negoziabilità (= liquidità). Si può parlare di un mercato liquido se un Cliente può negoziare i suoi prodotti finanziari senza che un ordine di media grandezza (misurato in funzione del volume di mercato usuale) causi variazioni sensibili nelle quotazioni e non possa essere eseguito oppure possa essere eseguito su un livello di quotazione significativamente diverso. Rischio di insolvenza Per rischio di insolvenza si intende il pericolo che la controparte non possa più puntualmente o definitivamente adempiere ai suoi obblighi, come al pagamento dei dividendi, al pagamento degli interessi, all’estinzione ecc. Terminologie alternative al rischio di insolvenza sono quelle di rischio debitore o rischio. È possibile stimare tale rischio con l’ausilio del cosiddetto „rating“. Un rating consiste nella scala di valutazione per il giudizio sulla solvenza di un emittente. Il rating viene assegnato da agenzie di rating stimando queste ultime in particolar modo il rischio di insolvenza ed il rischio paese. La scala di rating di Standard & Poor’s va da “AAA” (miglior solvenza) sino a „SD-D“ (peggior solvenza), quella di Moody’s va da “Aaa” (miglior solvenza) sino a „D“ (peggior solvenza), mentre la scala di rating di Fitch va da “AAA” (miglior solvenza) sino a “DDD-D” (peggior solvenza). Rischio di tasso d’interesse Il rischio di tasso d’interesse deriva dalla possibilità di variazioni future del livello dei tassi d’interesse di mercato. Un livello crescente di tali tassi provoca durante la vita di titoli di debito a tasso fisso perdite nelle quotazioni, un livello calante di tali tassi comporta invece guadagni nelle quotazioni. Rischio di volatilità Per rischio di volatilità si intendono le possibili oscillazioni nel valore di singoli investimenti. Il rischio di volatilità nel caso di impegni per operazioni con passività potenziali derivanti da posizioni non coperte (ad es. operazioni a termine di valuta, futures, vendite di opzioni da parte del Cliente) può rendere necessaria una garanzia (margine) ovvero aumentare l’importo dell’impegno ossia impegnare liquidità. Rischio di perdita totale Per rischio di perdita totale si intende il rischio che un investimento possa far annullare il proprio valore, ad es. per la struttura dello stesso come diritto a termine. Una perdita totale può verificarsi in particolar modo allorquando l’emittente di un prodotto finanziario per motivi economici o legali non è più in grado di adempiere ai suoi impegni di pagamento (insolvenza). Acquisto di prodotti finanziari tramite finanziamento L’acquisto di prodotti finanziari tramite finanziamento rappresenta un rischio maggiore. Il finanziamento ricevuto deve essere ripagato indipendentemente dal successo dell’investimento. Inoltre, i costi del finanziamento riducono la redditività dell’investimento. Impartizione di ordini Ordini di acquisto o vendita impartiti alla Banca (impartizione di ordini) devono almeno contenere le informazioni sull’investimento, il numero di quote/valore nominale, il prezzo e la durata dello stesso. Limite di prezzo Con l’aggiunta della dicitura „nel miglior modo“ (senza limite di prezzo) il Cliente accetta ogni possibile quotazione; perciò non può essere stabilito a priori il capitale da impegnare/l’introito dalla vendita. Con un limite d’acquisto il Cliente può limitare il prezzo d’acquisto di un ordine di borsa e con ciò il capitale da impegnare; acquisti oltre il limite di prezzo non vengono eseguiti. Con un limite di vendita il Cliente stabilisce il minimo prezzo di vendita per lui accettabile; vendite al di sotto del limite di prezzo non vengono eseguite. Attenzione: un ordine di stop market viene attivato allorquando la quotazione di borsa corrisponde al prescelto limite. L’ordine dalla sua attivazione è valido come „ordine nel miglior modo“ ovvero senza limite. Il prezzo effettivamente realizzato può perciò discostarsi notevolmente dal limite prescelto, soprattutto nel caso di titoli a basso flottante. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 5/35 Limite temporale Il Cliente ha la possibilità di limitare temporalmente la validità del suo ordine. La validità di ordini senza limite temporale dipende dalle consuetudini della rispettiva sede di esecuzione. I nostri consulenti informano su ulteriori aggiunte in relazione agli ordini da impartire. Garanzie Il concetto di garanzia può essere utilizzato con significati diversi. Da un lato si configura nella promessa di un terzo diverso dall’emittente, con la quale il soggetto terzo garantisce l’adempimento delle obbligazioni dell’emittente. Dall’altro lato può configurarsi nella promessa dell’emittente stesso di effettuare una determinata prestazione, indipendentemente dall’andamento di determinati indicatori che sarebbero di per se determinanti per la misura dell’obbligo dell’emittente. Le garanzie si possono, inoltre, riferire alle più svariate altre circostanze. Garanzie sul capitale hanno di consueto validità solamente a scadenza (estinzione), potendo sorgere perciò oscillazioni delle quotazioni (perdite da quotazione) prima della scadenza. La qualità di una garanzia sul capitale dipende sostanzialmente dalla solvenza del garante. Aspetti fiscali I nostri consulenti informano volentieri sugli aspetti fiscali in generale dei vari investimenti. Consigliamo ai nostri Clienti di effettuare la valutazione degli effetti di un investimento sulla loro personale situazione fiscale con uno dei nostri consulenti. Rischi presso le borse, in particolar modo situate in paesi emergenti (ad es. Europa Orientale, America Latina, …) Non esiste alcun collegamento diretto con la maggior parte delle borse situate nei paesi emergenti. Ciò significa che tutti gli ordini debbano essere trasmessi telefonicamente, cosicché errori o ritardi non possono essere esclusi completamente. In alcuni mercati del genere non sono possibili ordini limitati d’acquisto e di vendita su azioni. Per tale motivo ordini limitati possono essere impartiti solamente dopo aver effettuato la richiesta telefonica al broker locale, e ciò può comportare dei ritardi. Può anche darsi che tali ordini non vengano neppure eseguiti. Per alcune borse di paesi emergenti è difficile ottenere continuamente quotazioni attuali rendendo più difficile una valutazione attuale di posizioni di clienti in essere. Se viene sospesa una notizia sulle negoziazioni presso una borsa od un’altra sede di esecuzione, può essere che non sia più possibile vendere tali titoli tramite tale borsa. Un trasferimento su altra borsa o sede di esecuzione può anch’esso comportare dei problemi. Gli orari di apertura di alcune borse di paesi emergenti sono ancora lungi dagli standard occidentali. Brevi orari di apertura di tali borse di circa tre o quattro ore al giorno possono portare ad impasse ovvero la non considerazione di ordini su azioni. 2.2. Obbligazioni (chiamati anche titoli di debito, titoli a reddito fisso) Definizione Obbligazioni (= titoli di debito) sono dei valori mobiliari per i quali l’emittente (=debitore) si obbliga alla corresponsione di interessi sul capitale ricevuto ed al rimborso dello stesso nei confronti del possessore (=creditore, acquirente) ai sensi di contratto. Accanto a questi titoli di debito in senso stretto esistono obbligazioni che si discostano anche notevolmente dalle caratteristiche citate e dalla descrizione seguente. In particolar modo rinviamo alle obbligazioni descritte al paragrafo 2.6 denominato “Prodotti strutturati”. Proprio nell’ambito dei titoli di debito è perciò valida l’asserzione che per gli specifici rischi del prodotto non è determinante la denominazione come titolo di debito oppure obbligazione, ma bensì la struttura concreta del prodotto. Proventi Il reddito da un titolo di debito si compone degli interessi sul capitale e di una eventuale differenza tra prezzo di acquisto e prezzo raggiungibile alla vendita/estinzione. Il reddito può perciò essere indicato anticipatamente solo per il caso che il titolo di debito venga detenuto sino alla scadenza. Nel caso di interessi variabili sul prestito obbligazionario non è possibile alcuna indicazione sul reddito in via anticipata. Come paragone/misura del reddito viene utilizzato il reddito a scadenza calcolato secondo criteri consueti a livello internazionale. Se un titolo di debito offre un reddito sensibilmente superiore a quello di titoli di debito con scadenza paragonabile, devono sussistere cause particolari, come ad es. un rischio di insolvenza maggiore. Nel caso di vendita prima dell’estinzione è incerto il prezzo di vendita ottenibile. Il reddito può perciò essere maggiore o minore del reddito calcolato originariamente. Nel calcolo del reddito si deve considerare anche l’addebito delle spese. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 6/35 Rischio di insolvenza Sussiste il rischio che il debitore non possa adempiere o possa adempiere solo parzialmente ai suoi obblighi, ad esempio a causa di una insolvenza. Nella Sua decisione d’investimento deve perciò considerare la solvenza del debitore. Un’indicazione per valutare la solvenza del debitore può essere fornita dal cosiddetto rating (= giudizio sulla solvenza del debitore da parte di un’agenzia di rating indipendente). Il rating “AAA” ovvero „Aaa“ significa solvenza migliore; minore risulta il rating (ad es. “B-“ oppure “minus”-rating), maggiore risulta essere il rischio insolvenza – maggiore è probabilmente anche la corresponsione di interessi (premio al rischio) sul titolo, al costo di un rischio d’insolvenza maggiore del debitore. Investimenti con un rating paragonabile a “BBB-” o migliore vengono indicati come “investment grade” ovvero ”qualità da investimento”. Rischio di volatilità Se il titolo di debito è detenuto sino a scadenza, il Cliente al momento dell’estinzione riceve il reddito stabilito secondo contratto. A questo proposito è da badare – se previsto nel contratto – al rischio di un rimborso anticipato da parte dell’emittente. Nel caso di vendita prima della scadenza riceve il prezzo di mercato (quotazione). Lo stesso dipende dall’offerta e della domanda che a loro volta dipendono, tra l’altro, dall’attuale livello dei tassi d’interesse. Ad esempio nel caso di titoli di debito a reddito fisso la quotazione calerà quando gli interessi per scadenze paragonabili salgono, viceversa il valore del titolo di debito aumenterà nuovamente quando gli interessi per scadenze paragonabili diminuiscono. Anche una variazione della valutazione della solvenza del debitore può comportare degli effetti sulla quotazione del titolo di debito. Nel caso di titoli di debito a tasso variabile e di una curva degli interessi tendente a diventare piatta ovvero piatta, il rischio di quotazione dei titoli di debito, il cui tasso d’interesse viene adeguato agli interessi del mercato dei capitali, è nettamente più alto dei titoli di debito il cui tasso d’interesse dipende dal livello degli interessi del mercato monetario. La misura della variazione della quotazione di un titolo di debito in conseguenza ad una modifica del livello dei tassi d’interesse viene quantificata con la “duration”. La duration dipende dalla durata residua del titolo di debito. Quanto maggiore è la durata del titolo di debito, tanto maggiore è l’effetto delle variazioni del livello generale dei tassi d’interesse sull’andamento della quotazione, sia in segno positivo che negativo. Rischio di liquidità La negoziabilità dei titoli di debito può dipendere da diversi fattori, ovvero il volume dell’emissione, la durata residua, le prassi delle sedi di negoziazione, la situazione del mercato. Un titolo di debito può anche essere cedibile solo con difficoltà o non affatto e dovrebbe essere in questo caso posseduto fino all’estinzione. Negoziazione dei titoli di debito I titoli di debito vengono scambiati tramite una borsa, un sistema multilaterale di negoziazione, un internalizzatore di ordini oppure al di fuori delle citate sedi di negoziazione. Normalmente la Banca può rendere noti al Cliente il prezzo di acquisto e di vendita di determinati titoli di debito. Non può però essere avanzata alcuna pretesa di negoziabilità. Nel caso di titoli di debito negoziati anche nelle accennate sedi di negoziazione, le quotazioni ivi raggiunte possono differire in modo sostanziale dai prezzi al di fuori di esse. Mediante l’aggiunta di un limite il rischio di una scarsa negoziazione è limitabile. Alcuni casi particolari di prestiti Prestiti di capitale supplementare Si tratta di titoli di debito subordinati di banche, per i quali la corresponsione degli interessi avviene solo in caso di utili annuali (prima della movimentazione delle riserve). Un rimborso di capitale prima della liquidazione avviene solo in seguito alla detrazione della quota delle perdite nette registrate durante la durata totale del titolo di debito di capitale supplementare. Prestiti subordinati In questo caso si tratta di titoli di debito che vengono rimborsati al Cliente, in caso di liquidazione o di fallimento del debitore, solo dopo che tutte le altre passività non subordinate del debitore siano state pagate. Non è consentita la compensazione del diritto di rimborso dei prestiti subordinati con i crediti del debitore. I nostri consulenti sono volentieri a disposizione dei Clienti per fornire ulteriori informazioni relativamente ad altre forme particolari di titoli di debito, come ad esempio obbligazioni convertibili oppure titoli di debito zero-coupon. 2.3. Azioni Definizione Le azioni sono titoli che attestano la partecipazione ad un’impresa (società per azioni). INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 7/35 I diritti principali dell’azionista sono la partecipazione agli utili dell’impresa ed il diritto di voto durante l’assemblea generale dei soci (eccezione: azioni privilegiate). Proventi Il reddito di investimenti in azioni è composto dai pagamenti dei dividendi e dagli utili/dalle perdite dalla quotazione dell’azione e non può essere determinato con sicurezza in anticipo. Il dividendo è l’utile dell’impresa distribuito attraverso delibera dell’assemblea generale. L’ammontare del dividendo è determinato o come importo assoluto per azione, oppure in percentuale del valore nominale. Il ricavo derivante dal dividendo, riferito alla quotazione dell’azione, viene chiamato rendita del dividendo. Questa è di norma nettamente al di sotto del dividendo espresso il valore percentuale. La componente più rilevante dei redditi da investimenti in azioni deriva regolarmente dall’andamento del valore e della quotazione dell’azione (cfr. rischio di volatilità). Rischio di volatilità L’azione è un titolo che nella maggior parte dei casi viene negoziato in borsa, in un sistema multilaterale di negoziazione o da un internalizzatore sistematico. Di regola viene stabilita giornalmente una quotazione in base all’offerta ed alla domanda. Gli investimenti in azioni possono condurre a perdite notevoli. In generale la quotazione dell’azione riflette l’andamento gestionale dell’impresa così come la congiuntura economica e politica. Anche fattori irrazionali (rumours, opinioni) possono influire sull’andamento della quotazione e quindi il ricavo dell’investimento. Rischio di insolvenza In quanto azionista il Cliente partecipa all’impresa. In particolare, in seguito ad un’eventuale insolvenza della stessa, la partecipazione dello stesso può assumere un valore nullo. Rischio di liquidità La negoziabilità di titoli a basso flottante (in particolare, quotazioni su mercati non regolamentati, negoziazione OTC) può risultare problematica. Anche nel caso di quotazione di un’azione su diverse sedi di negoziazione si possono avere differenze nella negoziabilità sulle stesse a livello internazionale (per esempio negoziazione di un’azione statunitense a Francoforte). Negoziazione di azioni Le azioni vengono negoziate tramite una borsa, un sistema multilaterale di negoziazione, un internalizzatore di ordini, o, caso per caso, al di fuori delle citate sedi di negoziazione. Nel caso di negoziazione in una delle citate sedi di negoziazione, devono essere rispettate le rispettive usanze delle sedi di negoziazione stesse (unità di chiusura, tipologia degli ordini, regolamenti della valuta, ecc.). Se un’azione è quotata in più sedi di negoziazione in diverse valute (ad esempio, un’azione statunitense è quotata alla borsa di Francoforte in Euro), il rischio di volatilità comprende anche un rischio di valuta. Su quest’aspetto informano i nostri consulenti. All’acquisto di un’azione in una sede di negoziazione estera, è da considerare che dalle stesse vengono imputate sempre “spese di terzi” che si aggiungono a quelle praticate comunemente dalle banche. Sull’esatto ammontare di queste informano i nostri consulenti. 2.4. Fondi comuni d’investimento e Sicav I. Fondi d’investimento e Sicav conformi alle Direttive UCIT (cosiddetti fondi armonizzati) Considerazioni generali Le quote di fondi comuni d’investimento e le azioni di Sicav sono strumenti finanziari che attestano la comproprietà di un organismo di investimento collettivo di risparmio (OICR). Tali OICR (alias fondi), fondi comuni o Sicav che siano, investono il denaro dei titolari secondo il principio della distribuzione del rischio. I fondi possono investire, a secondo dell’indirizzo prescelto (vedasi benchmark), nei valori mobiliari più svariati, quali gli strumenti del mercato monetario, i prodotti finanziari, i derivati, e a loro volta in quote e azioni di fondi. Le tre tipologie principali di fondi sono i fondi obbligazionari, i fondi azionari ed i fondi misti che investono sia in azioni che in obbligazioni. Le strategie d’investimento dei fondi possono essere ricondotte a due fattispecie. I fondi “classici” cercano di ottenere dei risultati migliore a quelli dei mercati di riferimento. I fondi “absolute return” invece adottano delle strategie, che dovrebbero in qualsiasi momento garantire dei risultati positivi. Inoltre, si distingue tra fondi a distribuzione, fondi a capitalizzazione e fondi dei fondi. Diversamente dal fondo a distribuzione, nel caso di un fondo a capitalizzazione non vengono distribuiti i ricavi che vengono invece reinvestiti nel fondo. Fondi dei fondi invece investono in altri subfondi nazionali e/o esteri. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 8/35 Proventi Il ricavo dai fondi si compone dell’andamento del valore del fondo e dei dividendi distribuiti annualmente (nel caso di fondi a distribuzione) e dall’andamento del valore del fondo e non può essere quantificato in anticipo. L’andamento del valore dipende dalla strategia d’investimento stabilita nelle disposizioni del fondo e dall’andamento del mercato delle singole componenti patrimoniali del fondo stesso. A seconda della composizione del fondo sono da tenere presente anche le avvertenze sui rischi dei titoli di debito e delle azioni nonché delle opzioni. Rischio di volatilità/rischio di valutazione Le quote e azioni dei fondi possono essere rimborsate in qualsiasi momento al prezzo di rimborso che corrisponde all’ultimo NAV (valore netto della quota) calcolato. Il calcolo del NAV avviene, a secondo del fondo, quotidianamente ovvero a scadenza settimanale. In circostanze straordinarie il rimborso può essere temporaneamente sospeso sino alla vendita di valori patrimoniali del fondo e l’introito dei rispettivi ricavi. I nostri consulenti sono a disposizione dei Clienti per qualsiasi informazione sulle eventuali spese ovvero sul giorno di esecuzione del rispettivo ordine di acquisto o di vendita. La durata del fondo dipende dalle disposizioni del fondo stesso ed è di regola indeterminata. È da considerare che, di regola, le quote o azioni dei fondi, al contrario dei titoli di debito, non prevedono l’estinzione e perciò neanche una quotazione fissa al momento dell'estinzione. Il rischio di un investimento in un fondo dipende - come già accennato al punto “Proventi” - dalla strategia d’investimento e dall’andamento di mercato. Non si può escludere una perdita. I fondi– come le azioni – possono essere negoziati in borsa, in un sistema multilaterale di negoziazione o presso un internalizzatore sistematico. Le quotazioni che si formano sulle rispettive sedi di negoziazione possono divergere dal prezzo di rimborso. Al riguardo si rimanda alle avvertenze sui rischi delle azioni e degli altri prodotti finanziari. Conseguenze fiscali Il trattamento fiscale dei ricavi varia in funzione della tipologia di fondo. Mentre i fondi conformi alle Direttive UCIT vengono trattati alla pari di altri prodotti finanziari distribuiti in Italia, i risultati dei fondi che non rientrano in tale categoria sono soggetti alla tassazione progressiva dei redditi. II. Fondi non conformi alle Direttive UCIT (fondi non armonizzati) Fanno parte di questa categoria: a) fondi hedge che non si sono adeguati alle Direttive UCIT (la maggior parte dei fondi hedge non europei) b) fondi immobiliari non nazionali a capitale variabile e fisso c) fondi che investono in particolari valori e non sono quotati (fondi che investono in vini, in opere d’arte ecc.) d) fondi speciali che seguono una politica di investimento prestabilita in un accordo specifico. I fondi che fanno parte di questa categoria sono soggetti alle disposizioni normative estere che possono differire notevolmente da quelle vigenti in Italia. In particolare, la rispettiva regolamentazione di vigilanza estera può sovente essere meno stringente che a livello nazionale, soprattutto se si tratta di fondi con sede in cosiddetti centri off-shore. Questo fa sì che il livello di protezione dell’investitore è sicuramente minore. Tali fondi danno in genere la possibilità di riscattare le quote a scadenze prolungate, in genere entro un mese. Il rischio di chiusura temporanea o permanente di tali fondi (con la conseguente impossibilità di riscattare le quote) è da considerarsi alto. III. Exchange Traded Funds (ETF) Gli Exchange Traded Funds (ETFs) sono quote di fondi che sono negoziate su una borsa, un sistema di negoziazione multilaterale o presso un internalizzatore, al pari di un azione. Un ETF di regola riproduce un paniere di titoli (per es. un paniere di azioni) che riflette la composizione di un indice, ossia riproduce l’indice in un titolo attraverso i titoli contenuti nell’indice e la loro attuale ponderazione all’interno dello stesso. Questa è la ragione per cui gli ETFs spesso vengono denominati come azioni indicizzate. Proventi Il ricavo dipende dall’andamento dei valori base contenuti nel paniere di titoli. Rischio Il rischio dipende dal valore dei titoli sottostanti all’interno del paniere. Rischio di insolvenza Sovente gli ETF contengono strumenti derivati OTC ai quali rispondono singoli emittenti. Se questi vanno in default, anche il patrimonio separato dell’ETF non è più solvente. 2.5. Opzioni INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 9/35 Definizione Le opzioni sono un tipo particolare di strumento finanziario derivato che conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) ad un determinato prezzo e ad o entro una determinata data il titolo sottostante. Proventi Il possessore del titolo con l’acquisto ha fissato il prezzo base dell’opzione. Il provento deriva dalla differenza tra il prezzo di mercato del prezzo base e l’esborso costituito dal premio. Il possessore ha poi il diritto di acquistare al prezzo base e di vendere al prezzo di mercato. Normalmente l’aumento del prezzo base ha come conseguenza l’aumento sproporzionato della quota dell’opzione (effetto leva), così che il grande numero di investitori raggiungono il massimo profitto vendendo l’opzione. Lo stesso è per le opzioni put. Questi normalmente aumentano nel prezzo se il prezzo base perde quota. Il provento dalla negoziazione con opzioni non può essere previsto in antecedenza. La perdita massima possibile è il premio pagato più le commissioni di negoziazione dovute all'intermediario. Rischio di volatilità Il rischio di investimenti in opzioni deriva dal fatto che il prezzo base non si sviluppi in modo tale da giustificare la decisione d’acquisto. Nel caso estremo ciò può portare alla perdita del capitale impiegato. A parte questo, la quotazione dell’opzione dipende anche da altri fattori: • La volatilità del prezzo base (fluttuazione prevista del prezzo base al momento dell’acquisto) Una volatilità alta comporta un maggior prezzo dell’opzione. • La durata dell’opzione (più lontana è la scadenza del contratto e quanto più il prezzo di mercato è superiore). Un rallentamento della volatilità o una durata residua decrescente possono avere l’effetto che la quotazione dell’opzione rimanga senza variazione o diminuisca. Non consigliamo l’acquisto di un’opzione poco prima della scadenza della stessa. Un tale acquisto con volatilità elevata rincara l’investimento ed è altamente speculativo. Rischio di liquidità Di regola opzioni sono emesse in quantità ridotta. Per questo sono soggette ad elevato rischio di liquidità che per singole opzioni si può manifestare in una fluttuazione delle quotazioni elevata. Rischio di insolvenza Il prezzo dell’opzione ed il suo esercizio sono in funzione anche del grado di solvibilità dell’emittente. Negoziazione di opzioni La negoziazione viene svolta per la grande parte fuori dalle borse. Tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di vendita normalmente esiste una differenza, la quale va a carico dell’acquistante. Se le opzioni vengono trattate in borsa, spesso la liquidità è ridotta. Condizioni I tipi di opzioni non sono standardizzati. Per questo è importante informarsi precisamente sull’assetto dell’opzione, in specifico su: Tipo di pratica: l'opzione può essere esercitata solamente alla scadenza, (opzione europea) o il possessore ha il diritto di esercitare l'opzione per tutto il tempo che intercorre tra la sottoscrizione dell'opzione stessa e la sua scadenza (opzione americana)? Punto di rapporto: quante singole opzioni sono necessarie per raggiungere il prezzo base? Esecuzione: è prevista la consegna del prezzo base o la compensazione in contante? Scadenza: quando si estingue il diritto? Si deve considerare che la Banca non fa valere il diritto senza una richiesta espressa. Ultimo giorno di negoziazione: questo può anche essere parecchi giorni prima della scadenza; per questo il giorno di scadenza non è da considerarsi ultimo giorno di negoziazione. 2.6. Prodotti strutturati Per prodotti di investimento “strutturati” si intendono prodotti di investimento, per i quali il provento e/o il rimborso di capitale non sono fissati, ma dipendono da futuri eventi ed andamenti. Può essere anche previsto che se, per esempio, il traguardo anteposto è raggiunto, tali prodotti di investimento vengano disdetti prima della loro scadenza, o sono disdetti in automatico. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 10/35 In seguito vengono descritti diversi tipi di prodotti strutturati. A causa dei tanti punti di collegamento, di combinazione e di corresponsione si sono evoluti diversi tipi di prodotti di investimento strutturati, per le quali spesso la terminologia usata sui mercati non è uniforme e spesso la terminologia usata si discosta dall’impostazione del prodotto stesso. Per questo è sempre necessario esaminare i termini dei singoli prodotti. I nostri collaboratori sono sempre disponibili ad informare sulla diversità dei vari prodotti di investimento. Rischi 1. Se sono previste ripartizioni degli interessi/proventi, questi possono dipendere da eventi od andamenti futuri (indici, panieri di valori mobiliari o di merci (baskets), azioni, prezzi su metalli e materie prime ecc.) e per questo cessare parzialmente o totalmente. 2. I rimborsi di capitale possono dipendere da eventi od andamenti futuri (indici, panieri, azioni, prezzi su metalli e materie prime ecc.) e per questo cessare parzialmente o totalmente. 3. Per le ripartizioni degli interessi/proventi e per i rimborsi di capitale sono da considerare il rischio di interesse, il rischio di cambio, il rischio imprenditoriale, il rischio settoriale, il rischio paese e il rischio tasse. 4. I rischi indicati ai punti 1. a 3. possono, durante la durata del contratto, anche in presenza di garanzie su interessi, garanzie su proventi o garanzie su capitale, causare delle fluttuazioni di quotazioni, complicare o impedire una vendita. Titoli “cash or share” Questi titoli sono composti da tre parti, il cui rischio è a carico del Cliente acquistante. Il titolo comprende oltre al tasso anche un premio per “stare fermo”. Con questa struttura il tasso di interesse è più elevato rispetto ad un normale titolo comparabile. Il rimborso viene effettuato in contante o in azioni in relazione al titolo sottostante (componente di azione). Il compratore è titolare di un “put” e vende a terzi il diritto che questi possono venderli azioni, obbligandosi a fare valere le tendenze negative contro di se, e di prendersi a carico il rischio incassando il premio. Se il titolo non viene tenuto fino alla scadenza oltre al rischio descritto c’è da tenere presente anche il rischio di cambio che è a carico del compratore. Un eventuale cambiamento nel livello di interesse comporta una modifica anche della quota del titolo e per questo comporta la riduzione del provento realizzato. Sono da tenere presenti anche i rischi descritti per le azioni alle sezioni “Rischio di insolvenza” e “Rischio di volatilità”. Strumenti finanziari “spread sul tasso” (constant maturity swap) Questi strumenti di tipo obbligazionario sono dotati con un cedola fissa per un primo periodo, e vengono convertiti in tasso variabile dopo la scadenza del periodo. La cedola, che viene nella maggior parte dei casi corrisposta annualmente dipende dal livello attuale (curva) dei tassi. Inoltre, gli strumenti possono essere combinati con una variante “tasso obiettivo” che comporta la vendita del titolo dopo il realizzo dell’obiettivo posto. Proventi Il Cliente può realizzare proventi più alti rispetto alle obbligazione normalmente presenti sul mercato. Nella fase di tasso variabile ha inoltre la possibilità di raggiungere cedole più alte in confronto a titoli a tasso fisso. Rischio Oscillazioni di quota durante il periodo condizionati dall’andamento dei marcati. Certificati di garanzia Nei certificati di garanzia il valore nominale o una percentuale stabilita viene restituito indipendentemente dall’andamento del valore base. Proventi Il provento si realizza dall’andamento del valore del prezzo base. Può essere stato convenuto nei termini di contratto una limitazione ad un importo massimo o una limitazione nella partecipazione al andamento del valore dello stesso prezzo. Non è previsto il pagamento di dividendi o il rimborso di premi simili. Rischio Il valore del certificato può, almeno durante il periodo, andare sotto la soglia minima di rimborso convenuta, che dipende anche dalla solvibilità del emittente. Certificati di sconto Il Cliente riceve il prezzo base (azioni sottostanti o index) con un disagio sul prezzo attuale, partecipa pero poi solo fino ad un massimo stabilito nel rialzo della quota del prezzo base (“cap” o prezzo di riferimento). L’emittente alla scadenza ha la possibilità o di rimborsare al prezzo massimo (“cap”), di mettere a disposizione azioni o di rimborsare in contante rispettando l’index del prezzo base. Proventi Il provento massimo è la differenza tra la quota base dell’acquisto rettificato con il disagio e il massimo di quota determinato dal “cap”. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 11/35 Rischio Nel caso di un andamento delle quotazioni negativo alla scadenza vengono restituite azioni (il valore delle azioni in tale data sarà al di sotto del valore d’acquisto). In questo caso sono da tenere presenti i rischi connessi con azioni. Certificati bonus Sono obbligazioni per le quali, alla scadenza, oltre al valore nominale viene anche pagato un bonus o l’andamento favorevole del prezzo base. Certificati bonus hanno una durata fissa. Dai termini di contratto è previsto che alla scadenza avviene il pagamento di una somma in denaro o il pagamento del prezzo base. Ammontare e tipo del pagamento dipendono dal andamento del prezzo base. Per i certificati viene stabilito un livello di partenza, und livello al di sotto (livello barriera) e al di sopra (livello bonus) di esso. Se il prezzo base va sul o sotto il livello barriera alla scadenza viene pagato solo il prezzo base senza bonus, negli altri casi viene pagato il valore nominale e il bonus. Proventi Con un certificato bonus, il Cliente acquista dall’emittente il diritto al pagamento di un importo, il cui valore dipende dallo sviluppo del sottostante. Il provento dipende dallo sviluppo del relativo sottostante. Rischio Il rischio dipende dal relativo sottostante. In caso di fallimento dell’emittente, il sottostante non presenta un credito privilegiato. Certificati indicizzati Certificati indicizzati sono obbligazioni (di norma quotati in borsa) ed offrono al Cliente la possibilità di partecipare ad un certo indice, senza che egli deve possedere personalmente i valori compresi nello stesso. Di norma, l’indice sottostante è rappresentato 1:1; si tiene conto di tutte le variazioni nel relativo indice. Proventi Con un certificato indicizzato, il Cliente acquista dall’emittente il diritto al pagamento di un importo che dipende dal valore del indice sottostante. Il provento dipende dallo sviluppo del relativo indice. Rischio Il rischio dipende dei valori sottostanti all’indice. In caso di fallimento dell’emittente, il sottostante non presenta un credito privilegiato. Certificati basket Certificati basket sono obbligazioni ed offrono al Cliente la possibilità di partecipare all’andamento del valore di un determinato portafoglio titoli (basket), senza che egli deve possedere personalmente i titoli compresi nello stesso. La composizione del basket sottostante è di competenza dell’emittente. I titoli compresi nel basket possono essere ponderati in modo uguale o differente. La composizione può eventualmente essere adattata a date definite (es. annualmente). Certificati knock-out (certificati turbo) I certificati “knock-out“ sono certificati che incorporano il diritto all’acquisto o alla vendita di un determinato valore base, se lo stesso, durante la durata, non raggiunge la soglia prestabilita (soglia knock-out). Se la soglia prestabilita viene raggiunta anche una volta sola, l’operazione di investimento termina e di norma si perde l’investimento. Dalle attese tendenziali riguardo lo sviluppo del relativo valore di base, si differenzia tra i certificati knock-out-long, concepiti per mercati crescenti ed i certificati knock-out-short, concepiti per mercati decrescenti. Oltre i certificati knock-out normali, si emettono anche certificati knock-out di leva, normalmente denominati certificati turbo (o certificati leva). La leva (turbo) comporta che il valore del certificato turbo, dal punto di vista percentuale, reagisce con maggiore intensità sulla volatilità dello strumento base e, pertanto, sale o scende anche in modo maggiore. Con investimenti minori si possono realizzare guadagni superiori, altrettanto sale però il rischio di perdita. Proventi Un provento può derivare dalla differenza positiva tra prezzo d’acquisto o prezzo di mercato e prezzo d’esercizio (possibilità dell’acquisto del valore di base al prezzo d’esercizio minore nonché della vendita al prezzo d’esercizio maggiore). Rischio Se la soglia knock-out viene raggiunta durante la durata, il certificato si annulla e non vale nulla o viene pagato un valore residuo determinato (il prodotto si “estingue”). Per alcuni emittenti basta anche solo il raggiungimento della soglia knock-out durante una giornata di negoziazione (intraday) per “chiudere” il certificato. Più vicino è il valore di borsa attuale rispetto al valore di base, tanto maggiore è l’effetto leva. Contemporaneamente aumenta il rischio che si scende sotto la soglia knock-out e che il certificato non vale nulla o viene pagato il valore residuo determinato. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 12/35 Certificati a margine di fluttuazione Certificati a margine di fluttuazione offrono la possibilità, in attesa di una aspettata volatilità del valore azionario o indice, di partecipare, entro un margine di partenza e di arrivo definito (margine di fluttuazione), allo sviluppo di un valore di base in maniera sproporzionale. Proventi Il provento può derivare dalla partecipazione sproporzionale allo svolgimento del valore di base. Rischio Se il valore accertato alla data di valutazione è inferiore al valore di partenza, il certificato rappresenta esclusivamente lo sviluppo del valore del sottostante (underlying). In caso di variazione del valore sotto il valore di partenza, il Cliente riceve alla scadenza un valore di rimborso fisso, senza poter partecipare ad un rialzo del prezzo. Certificati twin win I possessori di certificati twin win ricevono alla scadenza dall’emittente un importo di estinzione che dipende dallo sviluppo di valore del relativo sottostante. I certificati sono muniti di una barriera. Se (di regola) durante la durata del certificato twin win non si raggiunge la barriera o si va al di sotto della stessa, il Cliente partecipa alla performance assoluta dello strumento di base, partendo dal prezzo di base determinato dall’emittente; ciò significa che anche perdite dello strumento di base si possono tradurre in utili del certificato. Se durante la durata la barriera del certificato twin win viene raggiunta o si va al di sotto della stessa, il rimborso avrà luogo con riferimento all’andamento dello strumento sottostante. Sopra il prezzo di base (se così stabilito dall'emittente) può essere previsto una partecipazione sproporzionale allo sviluppo del prezzo dello strumento di base. L’importo massimale di rimborso può comunque essere limitato. Proventi Al non raggiungimento della barriera, il Cliente può approfittarne anche da sviluppi di valore negativi, visto che partecipa alla performance assoluta; perdite dello strumento di base possono perciò esser trasformati in utili. Il certificato può, in base a diversi fattori (es. margine di fluttuazione dello strumento di base, durata residua, distanza dello strumento di base alla barriera), reagire più o meno forte su oscillazioni dello strumento di base. Rischio Certificati twin win sono strumenti d’investimento rischiosi. Se il valore di base del relativo certificato twin win si sviluppa in maniera sfavorevole, si può manifestare una perdita essenziale o addirittura totale del capitale investito. Certificati express Un certificato express partecipa allo sviluppo dello strumento di base con la possibilità di un rimborso anticipato. Se lo strumento di base, in una giornata di accertamento, soddisfa le condizioni di soglia, il certificato scade in anticipo e viene rimborsato automaticamente dall’emittente con pagamento dell’importo definito nel piano di ammortamento. Se lo strumento di base non soddisfa neanche l’ultimo giorno di accertamento le condizioni di soglia, il rimborso avviene al corso finale dello strumento di base relativo ai certificati che è stato accertato alla scadenza/all’ultimo giorno di accertamento. Se, in questo caso, alla partenza dell’emissione del certificato, la emittente dovesse aver fissato una barriera e il corso dello strumento di base, durante il periodo di osservazione, dovesse aver raggiunto o superato la stessa, il rimborso avviene per lo meno al rimborso minimo definito dall’emittente. Proventi Certificati express offrono la possibilità di un realizzo anticipato della performance positiva dello strumento di base. Anche in caso di non adempimento delle condizioni di soglia predefinite si può avere un rimborso minimo, se la barriera non è stata raggiunta o superata. Il certificato, in seguito a diversi fattori (es. margine di fluttuazione dello strumento di base rispetto la barriera) può reagire più o meno forte su oscillazioni dello strumento di base. Rischio Certificati express sono strumenti d’investimento rischiosi. Se il corso dello strumento di base relativo al certificato express si evolve in modo sfavorevole, si può subire la perdita di una parte rilevante del capitale investito o addirittura di tutto il capitale investito. 2.7. Strumenti del mercato monetario Definizione Fanno parte degli strumenti del mercato monetario gli investimenti nel mercato monetario cartolarizzati come, ad esempio, certificati di deposito, global note facilities, commercial papers e tutte le Notes con durata di capitale fino a ca. cinque anni e condizioni di tasso di interesse fino a ca. un anno. Inoltre, fanno parte degli strumenti del mercato monetario i pronti contro termine. Componente reddituale e di rischio Le componenti reddituale e di rischio degli strumenti del mercato monetario corrispondono in linea di principio a quelle delle obbligazioni (dei titoli di debito). Particolarità si nota riguardo il rischio di liquidità. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 13/35 Rischio di liquidità Per determinati strumenti del mercato monetario, come ad esempio le obbligazioni pubbliche a breve termine, emesse dallo Stato Italiano BOT („Buoni Ordinari del Tesoro“), oppure le CDO („collateral debt obligations“)sussistono dei mercati secondari regolamentati. Per altri strumenti del mercato monetario, invece, non esistono tipicamente dei mercati secondari regolamentati. Pertanto, per tali strumenti non è garantita la negoziabilità in ogni momento. Il rischio di liquidità passa in seconda linea se l’emittente garantisce il rimborso del capitale investito e se lo stesso ha la dovuta bontà. Strumenti del mercato monetario spiegati in maniera semplice BOT: Commercial papers: Global note facilities: Notes: CDO: titoli di credito trimestrali, semestrali e annuali, emessi dallo Stato Italiano e privi di cedole poiché vengono collocati sul mercato al valore attuale, cioè al valore nominale meno uno sconto. Come altri titoli di Stato i BOT si possono prenotare e acquistare in asta o sul mercato secondario. titoli del mercato monetario, titoli di credito a breve termine con durata da 5 a 270 giorni, emessi da grandi imprese. variante del commercial paper facility che permette l’emissione contempo-ranea negli Stati Uniti e sui mercati europei. titoli di capitale a breve termine, di regola con durata da uno fino a cinque anni. „collateral debt obligations“: obbligazioni che hanno come garanzia (collaterale) un debito. L’emissione di Cdo parte da una “società veicolo” (Siv) cui vengono conferite una serie di attività finanziarie: mutui a persone fisiche, prestiti immobiliari per uffici o fabbriche o centri commerciali, obbligazioni societarie ad alto rendimento, e altro. L’enorme numero di debiti individuali sottostanti il singolo Cdo rende di fatto molto difficile valutare i rischi di ciascuno strumento. 2.8. Prodotti finanziari assicurativi Società assicurative emettono tre tipologie di prodotti finanziari–assicurativi nell’ambito delle polizze del ramo vita: 1. 2. 3. Polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari; Polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR; Polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata. Proventi e rischi Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Il grado di rischiosità del prodotto finanziario assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall’Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l’Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo. 1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “index linked” I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l’investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, il Cliente-contraente assume il rischio connesso all’andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per il Cliente-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico del Cliente-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell’investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked (vedasi il successivo punto 2), nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell’irrilevanza dei volumi trattati. 2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo “unit linked” Questi prodotti prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dal Cliente-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi: • la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l’investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 14/35 • • • • l’eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell’investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come ”protetto” e/o “garantito”, i rischi a carico del Cliente-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito). la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dal Cliente-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse. l’utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l’utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all’effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso. 3. Polizze di capitalizzazione I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per il Cliente-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l’iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le index linked e per le unit linked. Entweder: La Banca, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuta a proporre esclusivamente i contratti delle imprese di assicurazione Assimoco Vita S.p.A. e Clerical Medical Investment Group Ltd. 3. L’informativa e i rendiconti ai clienti La Banca informa continuamente la sua Clientela sui servizi d’investimento, in ottemperanza alle rispettive disposizioni di legge. In particolare, vengono immediatamente, ed al massimo entro un giorno lavorativo dopo l’esecuzione completa dell’ordine del Cliente, messi a disposizione dello stesso le rendicontazioni sulle operazioni in prodotti finanziari per le vie pattuite (per via postale, per via elettronica o tramite la stampante degli estratti conto). Le distinte di deposito sui prodotti finanziari custoditi per conto del Cliente vengono per ciascun esercizio – se non pattuito diversamente – messe a disposizione dello stesso durante il primo trimestre dell’anno successivo. III. La classificazione dei clienti La Banca classifica i suoi clienti come clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, e comunica la categoria di appartenenza al rispettivo Cliente. Clienti al dettaglio fruiscono di un maggiore livello di tutela ed ottengono informazioni più approfondite rispetto ai clienti professionali. Clienti vengono classificati come professionali se soddisfanno i requisiti di cui all’allegato n. 3 al Regolamento CONSOB degli intermediari n. 16190 del 29/10/2007, ad esempio perché si tratta di una banca, un’impresa di investimento od una società di assicurazione. Su richiesta i clienti professionali possono, in ottemperanza all’allegato n. 3, sezione I del Regolamento CONSOB degli intermediari n. 16190 del 29/10/2007, farsi classificare anche come clienti al dettaglio. Clienti che non soddisfanno i requisiti di cui all’allegato n. 3 al Regolamento CONSOB degli intermediari n. 16190 del 29/10/2007, vengono classificati dalla Banca come clienti al dettaglio. I clienti al dettaglio possono, in ottemperanza ai criteri indicati nell’allegato n. 3 del Regolamento CONSOB degli intermediari n. 16190 del 29/10/2007, farsi classificare come clienti professionali. La Banca in questi casi avvertirà per iscritto il Cliente al dettaglio che con la variazione della classificazione non valgono più le regole di tutela per i clienti al dettaglio. IV. Le operazioni al di fuori della consulenza in materia di investimenti Se il Cliente impartisce ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, si tratta di un’operazione “al di fuori della consulenza”. Provvederemo a tal’uopo, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del Regolamento Intermediari n. 16190 del INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 15/35 29/10/2007 della CONSOB, a raffrontare l’esperienza e le conoscenze del Cliente nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento con la complessità dello strumento richiesto, per valutare l’appropriatezza dell’operazione. Nel caso la decisione di investimento del Cliente non dovesse corrispondere all’esperienza ed alle conoscenze nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento, il Cliente riceverà dalla Banca un avviso di inappropriatezza. Se la Banca non dovesse ricevere dal Cliente le informazioni necessarie alla valutazione dell’appropriatezza, informa quest’ultimo dell’impossibilità di valutare l’appropriatezza dell’investimento. Il Cliente ha comunque la possibilità di fare eseguire l’ordine su sua richiesta, una volta sottoscritto l’avviso dell’inappropriatezza ovvero dell’impossibilità di valutazione della stessa da parte della Banca. V. Documento di Sintesi sulla Strategia di trasmissione degli ordini 1. Principi generali in tema di best execution La presente informativa descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per la trasmissione degli ordini della Clientela adottate dalla Banca in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa MiFID (Direttiva 2004/39/CE). La MiFID disciplina, tra l’altro, i principi e gli obblighi relativi alla c.d. “best execution” a cui le banche devono attenersi nell’esecuzione e trasmissione degli ordini della propria Clientela. La “best execution” può essere definita come l’obbligo dell’intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo. Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare un’ampia protezione degli investitori classificati nella categoria dei “clienti al dettaglio” e “clienti professionali”, con la sola esclusione delle “controparti qualificate” in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi fondamentali della “best execution” a cui far riferimento sono declinati nell’ambito del Regolamento Intermediari della CONSOB agli articoli 45 e seguenti. La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. 2. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini La Banca nel prestare il servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa. Nella prestazione del servizio di Ricezione e trasmissione degli ordini, la Banca ha selezionato la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., con sede a Bolzano, via Laurin, 1, in ragione delle strategie di esecuzione e trasmissione adottate da quest’ultima. L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella sua Strategia di esecuzione e trasmissione, alla quale si fa rinvio. Tale documento è disponibile sul sito internet http://www.raiffeisen.it/it/cassacentrale/la-mia-banca/mifid.html. 3. Avvertenze Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del Cliente in merito all’esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall’onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal Cliente, la Banca esegue l’ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 16/35 VI. Execution Only Gli ordini impartiti dal Cliente o da un suo delegato su strumenti finanziari non complessi – sono da includere ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29/10/2007 della CONSOB ad esempio quote di fondi comuni d’investimento o di Sicav armonizzati, azioni negoziate su mercati regolamentati o equiparabili ad essi, strumenti del mercato monetario, obbligazioni ed altri titoli di debito cartolarizzati senza che sia incorporato und derivato – rappresentano per la Banca, ai sensi delle citate disposizioni della CONSOB, una mera operazione di mera esecuzione (execution only). Nel caso di un’operazione di execution only la Banca non verifica se la decisione di investimento effettuata dal Cliente corrisponde all’esperienza e alle conoscenze dello stesso nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento, ai suoi obiettivi d’investimento e alla sua situazione finanziaria, ovvero che non valutiamo l’appropriatezza di cui agli articoli 39 e 40 del citato Regolamento CONSOB n. 16190 del 29/10/2007. Pertanto, il Cliente non fruisce della tutela delle specifiche regole di buona condotta e gode di un livello minimo di tutela. Quindi, prima della decisione d’investimento da parte del Cliente raccomandiamo di lasciarsi consigliare in modo competente. La gestione di portafogli Se i nostri partner commerciali Alpenbank S.p.A., con sede in Bolzano, Piazza del Grano, 2, ovvero Aureo Gestioni S.p.A., con sede in Milano, via Giuseppe Revere, 14, amministrano il patrimonio del Cliente sotto forma di gestione di portafogli, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29/10/2007 della CONSOB la Alpenbank S.p.A. ovvero Aureo Gestioni S.p.A. chiedono al Cliente informazioni non soltanto riguardo alle conoscenze e all’esperienza dello stesso nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento, ma anche in relazione ai suoi obiettivi d’investimento, alla sua situazione finanziaria e alla sua propensione al rischio. Queste informazioni sono necessarie per porter offrire al Cliente una particolare strategia d’investimento adeguata per lo stesso. Se non ottengono queste informazioni, la Alpenbank S.p.A. ovvero Aureo Gestioni S.p.A. non possono offrire una gestione di portafogli. Informazioni precontrattuali relative al servizio di gestione di portafogli Informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente La valorizzazione degli strumenti finanziari in portafoglio è effettuata con frequenza giornaliera secondo i seguenti criteri e in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente: a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla successiva lettera b; b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a, il prezzo è determinato con riferimento al minore tra il costo medio ponderato storico eventualmente aggiornato, secondo il motivato prudente apprezzamento della Alpenbank S.p.A., sulla base di elementi oggettivi (bilancio annuale, offerte pubbliche, ecc.) e quello corrispondente alle concrete possibilità di realizzo, tenendo conto, per i titoli di debito, dell’andamento dei tassi d’interesse; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. 'over the counter'), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. 'mark to market'); la metodologia utilizzata per valutare gli strumenti finanziari non quotati sarà inserita nella rendicontazione trimestrale o con diversa periodicità, come richiesto dalla normativa in vigore; c) per i titoli trattati al 'corso secco', il prezzo è espresso al corso secco con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato; d) per i titoli zero coupon il prezzo è espresso comprensivo dei ratei di interesse maturati; e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Alpenbank S.p.A. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquistati dopo la data di sospensione; f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento; g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale; h) gli interessi sulla liquidità depositata presso la Alpenbank S.p.A. saranno imputati nella misura riconosciuta dalla stessa; i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento. Descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 17/35 Il parametro di riferimento (definito come 'benchmark') di ciascuna linea di gestione di cui alla sezione del contratto di gestione di portafogli denominata 'Condizioni particolari', è costruito sulla base di indici, calcolati da soggetti terzi e di comune utilizzo, con criteri che lo rendono coerente con le caratteristiche della linea di gestione e con la strategia operativa prevista per la medesima. Il parametro di riferimento al quale viene confrontato il rendimento della gestione è indicato nell’ambito della descrizione della linea di gestione nelle 'Condizioni particolari' del contratto di gestione di portafogli. Il parametro di riferimento è un indicatore finanziario coerente con le caratteristiche delle linee di gestione e al quale commisurare i risultati di queste ultime, e in nessun caso il parametro di riferimento può essere ritenuto garanzia di un rendimento minimo, o comunque potenziale, della linea di gestione prescelta. Inoltre, il parametro di riferimento anche in funzione della specificità delle caratteristiche della linea di gestione prescelta, può non essere in grado di replicare o di riflettere specularmente l’andamento del portafoglio, il cui risultato può, tra l’altro, risultare differente rispetto al parametro di riferimento a causa di istruzioni od ordini del Cliente, nonché della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo esemplificativo oneri fiscali, spese e costi di transazione. Il parametro di riferimento non costituisce un indicatore di risultati attesi o promessi dalla Alpenbank S.p.A., la quale è sin d’ora espressamente esonerata da ogni responsabilità qualora il rendimento della gestione risultasse inferiore, anche in misura considerevole, all’andamento del parametro di riferimento. In virtù degli ordini, istruzioni, o disposizioni trasmessi dal Cliente, il parametro di riferimento inizialmente prescelto può perdere, in tutto o in parte, di significatività. Analoga conseguenza potrà prodursi qualora il Cliente richieda, nell’ambito dei limiti previsti dalla linea di Gestione prescelta, modifiche alla composizione del portafoglio ed al relativo bilanciamento. Nel caso in cui non sia fattibile l’adozione di un parametro di riferimento in considerazione di specifici obiettivi e istruzioni particolari del Cliente, verrà indicato chiaramente nel contratto sottoscritto o successivamente con lettera raccomandata inviata al Cliente, spiegandone i motivi, il parametro alternativo con cui misurare (raffrontare) le performance. Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti La Alpenbank S.p.A., nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, investe il patrimonio del Cliente nelle categorie di strumenti finanziari indicati nelle 'Condizioni particolari' del contratto di gestione e su tali categorie di strumenti finanziari può realizzare le seguenti tipologie di operazioni: - compravendite a pronti; - compravendite a termine; - vendite allo scoperto; - compravendite a premio; - operazioni di prestito titoli e di riporto; - operazioni di pronti contro termine; - esercizio di qualsivoglia diritto, anche accessorio, di carattere patrimoniale; - sottoscrizioni dirette presso gli emittenti o i soggetti collocatori incaricati; - sottoscrizioni e rimborsi nonché acquisti e vendite di quote e azioni di OICR in osservanza dei rispettivi regolamenti. Obiettivi di gestione, livello di rischio entro il quale la Alpenbank S.p.A. può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità Gli obiettivi di gestione e il livello di rischio sono indicati nella descrizione delle linee di gestione nelle 'Condizioni particolari' del contratto di gestione. Dettagli di eventuali deleghe di gestione e ampiezza della delega Nel corso dell’esecuzione del contratto, la Alpenbank S.p.A. potrà in ogni momento delegare a soggetti terzi lo svolgimento dell’incarico in relazione ad una parte o all’intero portafoglio, senza limiti e condizioni. La Alpenbank S.p.A. comunicherà per iscritto ai Clienti gli estremi identificativi dell’intermediario delegato ed il contenuto della delega conferita prima dell’avvio dell’operatività della delega di gestione. Analoga comunicazione verrà inviata in caso di successive variazioni. In ogni caso la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della Alpenbank S.p.A. che resta, fra l’altro, soggetta alle disposizioni di cui al Regolamento Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29/10/2007, anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato. VII. I conflitti d’interesse e gli incentivi 1. Le disposizioni normative Le banche quali imprese di investimento sottostanno ad un vasto numero di disposizioni normative. In base a norme di diritto europeo a partire dall’1 novembre 2007 entra in vigore una nuova regolamentazione sulla base della direttiva sui mercati finanziari (in inglese: Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID“). In aggiunta e precisazione alle attuali disposizioni, le imprese di investimento sono obbligate ad implementare ed adottare un processo di identificazione e gestione dei conflitti di interesse (art. 25 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-CONSOB in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento del 29/10/2007). Conflitti d’interesse non gestibili devono essere resi noti al Cliente, di modo che INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 18/35 questi possa valutare in relazione alla sua classificazione se richiedere il servizio da parte di un’impresa di investimento. 2. I conflitti d’interesse Conflitti d’interesse possono insorgere, in particolare, a causa di diversi settori d’attività, di diversi servizi d’investimento e di collaborazione con imprese collegate. Si possono verificare nelle seguenti relazioni: • • • Cliente – Banca ovvero società collegata/e Cliente – dipendente clienti tra di loro. L’obiettivo dell’identificazione di potenziali conflitti d’interesse è la valutazione sulla misura in cui la Banca, i suoi dipendenti, oppure le imprese controllate, a causa della prestazione dei servizi d’investimento ed accessori: • • • • • conseguono un vantaggio finanziario a sfavore dei clienti oppure potrebbero evitare una perdita (vantaggio finanziario); hanno interesse nel risultato di un’operazione nell’ambito dei servizi prestati alla Clientela che non coincide con l’interesse del Cliente in questo risultato (interesse diverso); percepiscono un incentivo finanziario o di altro tipo, che ponga l’interesse di un Cliente o di un gruppo di clienti sopra gli interessi di altri clienti (incentivi); attengono alla stessa attività dei clienti (situazione di concorrenza), oppure percepiscono o potrebbero percepire da terzi un incentivo, oltre alla commissione usuale, in relazione al servizio (incentivi). La Banca è obbligata a evitare conflitti d’interesse identificati e in ogni caso a gestirli in modo che gli interessi dei clienti vengano rispettati sufficientemente. Quali misure di gestione si ritengono, tra le altre, le misure all’efficace impedimento e controllo di uno scambio di informazioni, l’indipendenza della retribuzione dei dipendenti da quella di altri dipendenti con altre mansioni o da risultati d’impresa, l’impedimento dell’influenza non appropriata sull’attività dei dipendenti nonché il controllo separato dei dipendenti in settori di attività particolarmente soggetti ai conflitti di interesse. La gestione ed il monitoraggio dei conflitti d’interesse attraverso le misure indicate vengono eseguiti da una specifica funzione all’interno dell’impresa (compliance) che a sua volta deve rispettare requisiti specifici in relazione all’indipendenza, all’organizzazione ed al comportamento. 3. La gestione dei conflitti di interesse da parte della Banca La Banca svolge una complessa analisi riguardante conflitti di interesse effettivi e potenziali. Per il caso concreto, quanto possibile e ammissibile, vengono eliminati tali conflitti con provvedimenti adeguati. Per quanto riguarda i provvedimenti organizzativi, questi sono: • la creazione di aree di informazione contenute e di aree di riservatezza (chinese walls); • la divisione in aree di competenze; • l’implementazione di un sistema di controllo per le operazioni personali; • criteri di massima per il processo di vendita e per la gestione dei clienti in genere e principi per la gestione dei conflitti di interessi in specifico; • qualificazione e informazione dei dipendenti addetti; • l’inammissibilità di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività; • liste di osservazione e limiti per certi prodotti finanziari; • regole per la raccolta di mandati esterni (per. es. comitati di consulta). Se, nonostante le procedure sopra riportate, un conflitto di interesse sia inevitabile, la Banca informa il Cliente in modo generale prima nonché in maniera specifica all’atto dell’impartizione del ordine, così che il Cliente possa, alla luce del conflitto di interesse esistente, prendere la sua decisione. Segue l’elenco dei conflitti di interesse che per la nostra attività sono state considerate come sostanziali e settoriali, e per questo non possono essere evitati interamente: Conflitti di interesse in relazione alla prestazione di uno o più servizi di investimento La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta il prodotto finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione ovvero è emesso da una società terza che paga incentivi sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, non corrispondenti ai compensi, commissioni o prestazioni non monetarie usuali per tale servizio. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 19/35 4. La gestione degli incentivi Le disposizioni vigenti, emanate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia in materia di servizi di investimento in attuazione della Direttiva comunitaria 2004/39/CE (cosiddetta MiFID) nonché in attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, abbreviato “TUF”), accrescono la trasparenza dei mercati finanziari e, soprattutto, la tutela del Cliente della Banca. In sintesi, la predetta normativa, nell’ambito degli incentivi, disciplina sia il comportamento della Banca nella prestazione dei servizi di investimento sia l’informativa che la stessa Banca deve rendere al Cliente prima che il servizio sia stato erogato. In particolare, l’art. 52 del Regolamento Intermediari, emanato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29/10/2007 in ottemperanza a quanto previsto al riguardo nell’art. 6 del TUF, individua le seguenti tipologie di incentivi: a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati/forniti da/a/ un Cliente o da chi agisca per conto di questi a fronte del servizio prestato dalla Banca; b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da o a un terzo o da o a chi agisca per conto di questi; c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. La normativa prevede che la tipologia degli incentivi pagati o ricevuti da/a un terzo o una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo se: comunicati ai clienti prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; in grado di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacolino l’obbligo della Banca di servire al meglio gli interessi del Cliente. Informativa sugli incentivi pagati da o forniti a un terzo Conformemente alla predetta normativa, la Banca ha effettuato un’analisi degli incentivi pagati da o forniti a un terzo in relazione ai servizi prestati, verificando che gli stessi sono idonei e quindi ammissibili in quanto accrescono la qualità del servizio offerto al Cliente e non ostacolano l’adempimento da parte della Banca stessa dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. Sulla base delle predette analisi, la Banca ha individuato gli incentivi percepiti sulla base degli accordi di distribuzione con le Società prodotto nell’ambito del servizio di collocamento. Detti incentivi consistono nella retrocessione alla Banca, da parte delle Società stesse, di una quota percentuale delle commissioni incassate, calcolate su base percentuale (aliquote) dei volumi investiti ovvero dell’outperformance realizzata. Gli incentivi percepiti riguardano le seguenti categorie di prodotti: 1. OICR; La Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di: commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 3,80%); commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,45%); commissioni legate al rendimento (attualmente non previste); le aliquote della commissione di gestione sono fissate in funzione della complessità della gestione finanziaria ed amministrativa degli OICR; 2. fondi pensione aperti La Banca riceve dal gestore la retrocessione delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 1,05%), quale remunerazione per il servizio di collocamento; 3. prodotti assicurativi a contenuto finanziario (index linked, unit linked, prodotti di capitalizzazione) La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti index linked, unit linked, e di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di: commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 0,70%); commissioni di gestione (aliquota massima 0,725%); le aliquote della commissione di gestione dei prodotti unit linked sono fissate in funzione della complessità della gestione finanziaria, assicurativa ed amministrativa dei prodotti stessi e sono superiori a quelle dei contratti di capitalizzazione; 4. certificati di investimento INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 20/35 La Banca riceve dalle società emittenti certificati di investimento, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni d’ingresso (aliquota massima 3,00%); 5. gestioni di portafogli che investono in strumenti finanziari (GPM); La Banca riceve dalla banca incaricata, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di: commissioni di ingresso (aliquota massima 2,16%); commissioni di gestione (aliquota massima 1,56%); commissioni di performance (aliquota massima 0,63%); 6. obbligazioni La Banca riceve dalle società emittenti obbligazioni, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di: commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 3,00%); commissioni di gestione (aliquota massima 0,50%). Alla stessa stregua la Banca ha individuato gli incentivi percepiti nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di prodotti finanziari. Detti incentivi consistono in un riconoscimento alla Banca di una quota percentuale dei volumi investiti da parte dell’emittente, delle società facenti parte di un consorzio di collocamento ovvero da parte di altre società terze. Gli incentivi percepiti riguardano le seguenti categorie di prodotti/servizi: 1. obbligazioni La Banca riceve, quale remunerazione per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, una commissione per la copertura delle spese amministrative sostenute, nella misura massima dello 0,75%. A seguito dell’identificazione, la Banca ha verificato che la ricezione dei predetti incentivi permette un accrescimento della qualità dei servizi prestati al Cliente, in quanto: - viene ampliata la gamma dei prodotti a disposizione della Clientela e, conseguentemente, la possibilità di individuare il prodotto che corrisponda alle esigenze del Cliente; permette un costante aggiornamento professionale dei dipendenti mediante l’erogazione di corsi di formazione interni ed esterni, necessario per realizzare efficacemente la fase di pre-investimento nella quale si illustrano le caratteristiche dei prodotti; permette l’efficace realizzazione di una fase post-investimento consistente in un’attività di cura e di assistenza del Cliente nel mantenimento dei rapporti con le Società emittenti i prodotti che si renderà possibile per verificarne i bisogni e fornirgli la necessaria assistenza. Nel caso in cui gli incentivi di cui sopra dovessero subire delle modifiche tra il momento della consegna dell’informativa precontrattuale al rispettivo Cliente e quello della stipula del contratto del Cliente con la Banca ovvero il momento successivo dell’impartizione dell’ordine avente ad oggetto prodotti finanziari da parte del Cliente, per cui i valori riportati nella presente brochure informativa al momento della stipula del contratto ovvero dell’ordine non corrispondono più a quelli degli incentivi effettivamente ricevuti o pagati, il Cliente può comunque consultare la versione di questa brochure informativa pubblicata sul sito internet della Banca che contiene in ogni momento i valori attuali degli incentivi ricevuti o eventualmente corrisposti. Su richiesta, il Cliente riceve dalla Banca la versione integrale delle Linee guida per la rilevazione e la gestione degli incentivi della nostra Banca. È comunque fatto salvo il diritto del Cliente di chiedere ulteriori informazioni in merito agli accordi conclusi dalla Banca con riferimento al singolo prodotto rientrante nelle categorie di cui sopra. VIII. La custodia di prodotti finanziari per conto della Clientela 1. La custodia presso terzi Prodotti finanziari, quali la Banca è tenuta a custodire sono – nel rispetto di una maggiore sicurezza – inoltrati a istituti specializzati nella custodia di prodotti finanziari, le cosiddette societá di gestione accentrata di tali prodotti. La Banca è responsabile per i danni da negligenza colpevole o omissione causati dalla parte terza. Nel caso remoto di una parte terza insolvente la Banca può chiedere la consegna dei prodotti finanziari custoditi. 2. La custodia all’estero Può risultare necessario, che i prodotti finanziari devono essere custoditi all’estero, anche al di fuori del mercato comunitario. In questi casi i prodotti finanziari sono soggetti alle norme e leggi dello stato nel quale vengono INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 21/35 custoditi. Questi leggi possono deviare anche notevolmente da quelli in vigore in Italia e non presentano necessariamente lo stesso livello di tutela del Cliente. 3. La tutela dei prodotti finanziari e delle somme depositate in contanti Per la tutela dei prodotti finanziari la Banca si serve di misure di sicurezza che sono in sintesi con i più alti standard. Peraltro la Banca si serve solo di parti terze per le quali è data la seriosità e la professionalità. La Banca aderisce al „Fondo Nazionale di Garanzia“ (sito internet: www.fondonazionaledigaranzia.it), previsto dall’art. 62, comma 1 del D.Lgs. n. 415/1996. Questa istituzione funge da garante per la Clientela per quanto riguarda le operazioni in prodotti finanziari. Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 (tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi. Cliente Il risarcimento derivante dalla perdita di prodotti finanziari è previsto se – nel caso di liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della Banca – il patrimonio del Cliente è stato ridotto in modo illegittimo, e la Banca non è in grado di restituire il patrimonio. 4. I pegni e le garanzie I valori, presi in custodia dalla Banca, sono soggetti a diritto di pegno a garanzia di tutti i crediti verso la Clientela da parte della stessa. IX. Le condizioni contrattuali e le spese 1. Il contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine (mod. 816W) Il Cliente riceve una bozza del contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, che potrà stipulare con la Banca in caso di interesse a effettuare operazioni in prodotti finanziari. 2. Le spese e le tarife Dal documento di sintesi, che è parte integrante della bozza di contratto e viene consegnato al Cliente assieme alle presenti informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari, sono desumibili i corrispettivi dovuti dal Cliente alla Banca per la prestazione dei servizi di investimento e per la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari. Oltre agli oneri indicati nel documento di sintesi, la Banca, nell’esecuzione degli ordini della Clientela, deve pagare spese a terzi (in particolare spese di terzi, prezzo d’acquisto o corso dei prodotti finanziari acquistati nonché spese di brokers interpellati). Anche queste spese in contanti sono a carico del Cliente. 3. Le operazioni in valuta Se l’esecuzione dell’ordine impartito alla Banca richiede pagamenti in valuta o la conversione di somme in entrata in Euro, la relativa conversione verrà effettuata al corso ufficiale della Banca Centrale Europea, pubblicato sul sito web della stessa (www.ecb.int) il secondo giorno lavorativo ante regolamento dell’operazione in prodotti finanziari. Per le valute non ufficialmente negoziate, la conversione delle stesse avverrà con il corso impartito dalla controparte. Tutte le altre spese spettanti alla Banca per la conversione di valute sono evidenziate nel documento di sintesi. 4. I pagamenti del Cliente Importi che il Cliente ha da corrispondere alla Banca nell’ambito di operazioni in prodotti finanziari saranno addebitati sul conto corrente del Cliente presso la stessa, se non diversamente pattuito. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 22/35 X. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie La Banca è costantemente impegnata a svolgere le operazioni in modo tale da raggiungere il più alto grado di soddisfazione dei clienti. Se, nonostante ciò, si dovessero manifestare disaccordi relativi all’interpretazione ed applicazione del contratto e non fosse possibile risolvere gli stessi con il consulente di fiducia, il Cliente, prima di adire l’autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie. A tal fine il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Cassa Raiffeisen di Andriano Soc. coop. – Piazza San Urbano, 10 – 39010 Andriano o [email protected]). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il Cliente ha ricevuto una risposta insoddisfacente o non ne ha ricevuto alcuna, può rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato della CONSOB. Per saper come rivolgersi alla Camera di conciliazione si può consultare il sito www.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il Cliente – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – può, inoltre, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Il Cliente può, altresì, rivolgersi al’Ombudsman–Giurì bancario, istituito presso il conciliatore BancarioFinanziario. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. XI. Allegati I seguenti documenti formano parte integrante del presente fascicolo informativo nell’ambito dell’informativa precontrattuale: • Contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine, incluso il documento di sintesi. 14.03.2014 INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 23/35 (01210170001017) MOD-816 Numero deposito .../.../.. Numero Cliente 00.000-0 Sigla PA Documento di sintesi relativo al contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine stipulato il DD.MM.YYYY tra la …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….. e .................................................................................................................................................................... PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI, INCLUSI LA CUSTODIA E I SERVIZI CONNESSI VOCI CUSTODIA COSTI SPESE/PROVVIGIONI per anno con addebito: ... Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) Titoli di Stato a medio/lungo termine Strumenti finanziari di propria emissione Obbligazioni emesse in Italia Obbligazioni emesse all'estero Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR) Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di amministrazione nonchè dei diritti di custodia AMMINISTRAZIONE ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... % sul controvalore , min. ... euro e max. ... euro ... euro SPESE/PROVVIGIONI per operazione Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano) Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero Rimborso di strumenti finanziari estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano) Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione Aumenti di capitale, incluse altre operazioni sul capitale su strumenti di credito negoziati in Italia Aumenti di capitale, incluse altre operazioni sul capitale su strumenti di credito negoziati all'estero Conversioni di capitale di strumenti finanziari di negoziati in Italia Conversioni di capitale di strumenti finanziari di negoziati all'estero ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ... euro ALTRO ALTRO SPESE/PROVVIGIONI per operazione Ritiro di strumenti finanziari negoziati in Italia Ritiro di strumenti finanziari negoziati all'estero Ritiro di strumenti finanziari di propria emissione Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso società italiane Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalle Casse Raiffeisen con sede in Provincia di Bolzano, la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA e la Alpenbank SpA, e depositati presso società estere Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero Imposta di bollo su estratto conto inviato a persone fisiche ... euro ... euro ... euro Le spese applicate esclusivamente da controparti terze sono riportate nel rispettivo rendiconto. Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria. Imposta di bollo su estratto conto inviato a persone giuridiche Comunicazione elettronica di cui alle norme sulla trasparenza INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 0,00 euro 24/35 Comunicazione cartacea di cui alle norme sulla trasparenza ... euro Come servizio aggiuntivo, la Banca offre ai suoi clienti la possibilità di stipulare un’assicurazione globale infortuni. Tale assicurazione sarà stipulata dalla Banca su incarico del Cliente con Assimoco SpA. Il premio annuale dell’assicurazione attualmente ammonta a euro .... Sono assicurati infortuni, dai quale derivi la morte oppure un'invalidità permanente con conseguente inabilità di grado pari o superiore al 50% a svolgere un'attività lavorativa. L’importo liquidato in caso di infortunio è commisurato al saldo di chiusura del conto e sarà liquidato dall’Ufficio sinistri Assimoco, Via De Lai 16, 39100 Bolzano, tel. 0471-307500, e-mail [email protected]. Informazioni dettagliate sull’assicurazione infortuni sono contenute nel foglio "Assicurazione infortuni Assimoco per clienti Raiffeisen", a disposizione in tutte le filiali della Banca. VALUTE sul conto collegato al deposito. Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti finanziari Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana ed estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano) Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione VALUTE L'ultimo giorno del calendario del periodo. Quella prevista nei rispettivi decreti di emissione. giorn/o/i calendari/o giorn/o/i calendari/o giorn/o/i calendari/o giorn/o/i calendari/o giorn/o/i calendari/o giorn/o/i calendari/o COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI SENZA ASSUNZIONE A FERMO E SENZA ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE COLLOCAMENTO SPESE/PROVVIGIONI per operazione Alle Kosten und Gebühren anführen, die für den Kunden in Zusammenhang mit dieser Wertpapierdienstleistung anfallen. Quote di fondi comuni di investimento (OICR) (le commissioni e base di calcolo sono riportate nel rispettivo modulo di sottoscrizione) Quote di fondi pensione aperti Prodotti finanziari assicurativi (le commissioni e base di calcolo sono riportate nel rispettivo modulo di sotto-scrizione) Certificati d'investimento (le commissioni e base di calcolo sono riportate nel rispettivo modulo di sottoscrizione) Gestioni di portafogli (le commissioni e base di calcolo sono riportate nel rispettivo modulo di sottoscrizione) Obbligazioni (le commissioni e base di calcolo sono riportate nel rispettivo modulo di sottoscrizione) VB: Text 1 IT...... VB: Text 2 IT...... VB: Text 3 IT...... VB: Text 4 IT...... VB: Text 5 IT...... VB: Text 6 IT...... RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: SPESE/PROVVIGIONI per operazione OBBLIGAZIONI emesse dallo Stato Italiano Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata: - fino a 80 giorni - tra 81 e170 giorni - tra 171 e 330 giorni - oltre 331 giorni Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata: - trimestrale - semestrale - annuale nicht bei Handel für eigene Rechnung: di AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI OBBLIGAZIONI, AZIONI ED ALTRI Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni della controparte) propria emissione di altri emittenti Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore: Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 ... % min. ... euro max. ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro ... % min. ... euro max. ... euro ... euro 25/35 STRUMENTI FINANZIARI Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente ... euro eventuell: NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO NEGOZIAZIONE Die angegebenen Werte müssen denen der Informationsbroschüre entsprechen. SPESE/PROVVIGIONI per operazione Strumenti finanziari di propria emissione Altri strumenti finanziari ... euro ... euro Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 il prezzo è pattuito direttamente con il Cliente. ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DIE CLIENTI ESECUZIONE Die angegebenen Werte müssen denen der Informationsbroschüre entsprechen. SPESE/PROVVIGIONI per operazione Strumenti finanziari, esclusi quelli di propria emissione ... euro Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 il prezzo è pattuito direttamente con il Cliente. Documento n. 0 del DD.MM.YYYY Rimane inteso che il presente documento di sintesi costituisce contestualmente allegato al contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine e parte integrante del contratto stesso, fungendo da prospetto delle condizioni economiche. BOLZANO, DD.MM.YYYY La Banca …………………………………………… …………………………………………… INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 L'Investitore ........................................................................................ in qualità di legale rappresentante/in qualità di rappresentante 26/35 MOD-816 Contratto per il deposito di prodotti finanziari, per la prestazione dei servizi di investimento, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca e per le operazioni di pronti contro termine Numero deposito .../.../... Numero Cliente 00.000-0 Sigla PA In data DD.MM.YYYY a BOZEN tra la ………………………………………………………………………………………………………………………., indicata in seguito "Banca", e ......................................................................................................................................................................., iscritta nel Reg. Impr. VB: ............................. n. , eventuell (bei Minderjährigen): rappresentato/a dal legale rappresentante ..................., entweder (bei Gesellschaften falls der Vertrag vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnet wird): rappresentato/a dal legale rappresentante ..................., oder (bei Gesellschaften, falls der Vertrag von einem Bevollmächtigten unterzeichnet wird): rappresentato/a dal rappresentante ............, indicato di seguito "Investitore", si conviene e si stipula quanto segue: La Banca apre il deposito titoli a custodia ed amministrazione. Il contratto è regolato dalle clausole particolari nonché dalle condizioni riportate nell'allegato prospetto. Tale allegato è il documento di sintesi che costituisce frontespizio del contratto e contestualmente allegato al contratto e parte integrante e sostanziale del contratto stesso, fungendo da prospetto delle condizioni economiche. Per quanto non previsto nell'allegato prospetto, si applicano le condizioni pubblicizzate ai sensi dell'art. 117, comma 7 del D.Lgs. n. 385/93. Wenn mehrere Inhaber: Rimane inteso che ai cointestatari è attribuita la facoltà sia di disporre del deposito sia di ordinare ogni servizio di investimento, entweder: congiuntamente oder: disgiuntamente, rimanendo inteso che i cointestatari potranno compiere le operazioni tenendo conto del profilo meno rischioso rilevato dalla Banca: Numero Cliente ... - nome - codice fiscale wenn Bevollmächtigte: L'investitore autorizza le seguenti persone a rappresentarlo nei confronti della Banca: Numero Cliente ... - nome - codice fiscale La revoca e la modifica delle deleghe conferite deve pervenire alla Banca in forma scritta. wenn mehrere Bevollmächtigte: Rimane inteso che le persone delegate potranno compiere le operazioni tenendo conto del profilo meno rischioso rilevato dalla Banca relativamente ai cointestatari. Il seguente indirizzo vale come recapito per tutte le relative comunicazioni, ivi comprese le eventuali notifiche: ... eventuell: Clausole particolari: Il presente contratto sostituisce il contratto "Deposito titoli e Servizi di investimento" in essere. A parziale modifica delle disposizioni dell’articolo 2.3 – Conferimento degli ordini (Sezione II) il conferimento degli ordini avviene esclusivamente: zutreffendes auswählen allo sportello, telefonicamente e giusto accordo aggiuntivo e separato al presente contratto mediante e-mail e fax e elettronicamente (Trading Online). L'Investitore conferisce alla Banca l'incarico per il servizio di: Si No ricezione e trasmissione di ordini negoziazione per conto proprio esecuzione di ordini per conto della clientela collocamento consulenza in materia di investimenti acquisto/vendita di certificati di deposito di emesse dalla Banca acquisto /vendita di obbligazioni, di altri prodotti finanziari emesse dalla Banca e/o di prodotti finanziari assicurativi operazioni di pronti contro termine La Banca è autorizzata ad accreditare e addebitare tutti gli importi sul ................... n. ................... intestato a .......... (numero Cliente .........). Il deposito a custodia ed amministrazione di prodotti finanziari, nonché i servizi sopra specificati sono regolati dalle norme sotto riportate, rimanendo inteso che i termini ivi previsti sono i seguenti: INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 27/35 art. 1.3 c. 2: giorni .. - art. 1.4 c. 1: giorni .. - art. 1.4 c. 2: giorni .. - art. 1.7 c. 2: giorni .. - art. 2.6 c. 1: giorni .. - art. 8.6: giorni .. entweder: L'investitore dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86. oder: L'investitore dichiara ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/97 di NON optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), D.P.R. 917/86. entweder: L'Investitore prende atto di essere stato classificato come Cliente al dettaglio dichiarando di aver ricevuto i documenti contenenti: dalla brochure Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali: - informazioni sulla Banca e sui relativi servizi in materia di investimenti; - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca; - informazioni sugli strumenti finanziari; - informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti; - informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini; (tutti dall'opuscolo informativo "Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali") - informazioni sui costi e sugli oneri (dal Prospetto delle condizioni economiche); oder: L'Investitore prende atto di essere stato classificato come Cliente professionale dichiarando di aver ricevuto i documenti contenenti: dalla brochure Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali: - informazioni sugli strumenti finanziari; - informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse rilevanti; - informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini; (tutti dall'opuscolo informativo "Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali") L'Investitore dichiara altresì • di aver ricevuto documenti contenenti informazioni appropriate sulla strategia di esecuzione degli ordini e di prestare il consenso su tale strategia di esecuzione; • di aver prestato il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione; • di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento; L'Investitore prende atto che la Banca, nella prestazione dei servizi di investimento, gli chiederà le informazioni necessarie per la valutazione dell'appropriatezza delle operazioni richieste. L'Investitore incarica la Banca a stipulare l'assicurazione globale infortuni "utenti" in nome e per conto suo. L'Investitore conferma che la Banca gli ha consegnato le informazioni in ordine a tale assicurazione. Il premio annuale di assicurazione globale infortuni "utenti" attualmente ammonta a euro .... Tale premio potrà essere aggiornato anno per anno entro l'ammontare massimo di euro 55,55, se la Banca riterrà di rinnovare la relativa polizza. Sezione I - Deposito a custodia e amministrazione di prodotti finanziari Art. 1.1 - Svolgimento del servizio 1. La Banca custodisce i prodotti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto dell'Investitore e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso dell'Investitore rilasciato per iscritto. Oggetto del deposito possono essere sia prodotti finanziari cartacei sia prodotti finanziari dematerializzati. Per i prodotti finanziari dematerializzati il servizio di deposito sarà espletato attraverso appositi conti. Le operazioni relative a tali prodotti sono effettuate attraverso iscrizioni contabili restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. 2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni all'Investitore e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell'Investitore. 3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati l'Investitore è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza. Art. 1.2 - Presentazione di prodotti finanziari cartacei 1. L'Investitore deve presentare i prodotti finanziari cartacei accompagnati da una distinta contenente gli INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 28/35 estremi necessari per identificarli. Art. 1.3 - Rappresentanza 1. L'Investitore è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e siano trascorsi i giorni lavorativi sopra indicati; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 4. L'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Art. 1.4 - Ritiro dei prodotti finanziari 1. Per il parziale o totale ritiro dei prodotti finanziari cartacei l'Investitore deve far pervenire prima avviso alla Banca, rispettando il termine sopra indicato. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso. 2. In caso di parziale o totale ritiro di titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 1.10 e 1.11, la Banca provvederà alla loro restituzione all'Investitore entro i giorni lavorativi sopra indicati, successivi alla riconsegna dei titoli da parte degli organismi subdepositari. Art. 1.5 - Comunicazioni 1. entweder: E' convenuto, che tutte le comunicazioni relative al contratto potranno essere trasmesse nel modo già convenuto con l'Investitore entweder: in forma cartacea oder: via Internet al seguente indirizzo email: .................... oder: attraverso il Servizio ONLINE-BANKING, e cioè su supporto durevole non modificabile. Wenn über Online-Banking: L'investitore provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni. Valgono al riguardo le condizioni stabilite in occasione della pattuizione sul modo della comunicazione. L'Investitore si obbliga a comunicare alla Banca eventuali modifiche riguardanti i presupposti necessari per la trasmissione delle comunicazioni. nicht bei Papierform: In mancanza delle capacità tecniche della Banca, quest'ultima si riserva in ogni caso di trasmettere le citate comunicazione in forma cartacea. oder: È convenuto che tutte le comuncazioni relative al contratto vengono trasmesse all'Investitore in forma cartacea. Art. 1.6 - Cointestazione - rappresentanza 1. Quando il deposito è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per tutto ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'art. 1.3. 3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari; in ogni caso però si applica quanto disposto all'art. 1.3. 4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale. Art. 1.7 - Cointestazione - Compimento di operazioni 1. Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre dei prodotti finanziari immessi nel deposito, compresi i prodotti finanziari azionari e nominativi in genere, anche se intestati ad una sola di esse, e incassare il corrispettivo delle operazioni, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Nel caso di cui sopra la Banca può dare corso a tutti gli ordini (di acquisto, vendita, riporto, ecc.) impartiti da uno solo dei cointestatari senza obbligo per la Banca di dare comunicazione delle operazioni agli altri intestatari. 2. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi i giorni lavorativi sopra indicati. Art. 1.8 - Cointestazione - morte o incapacità di agire 1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 2. Nei casi di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Art. 1.9 - Custodia dei prodotti finanziari cartacei 1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso all'Investitore. Art. 1.10 - Sub-deposito dei prodotti finanziari dematerializzati 1. L'Investitore autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, i prodotti finanziari dematerializzati presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati. 2. L'Investitore prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 29/35 detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. 3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato. 4. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita all'Investitore. 5. In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, l'Investitore prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Art. 1.11 - Sub-deposito dei prodotti finanziari cartacei 1. L'Investitore autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, i prodotti finanziari cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati. 2. In relazione ai titoli subdepositati, l'Investitore prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Art. 1.12 - Comunicazioni periodiche 1. La Banca invia all'Investitore almeno ... una posizione dei prodotti finanziari in deposito. Trascorsi sessanta giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta e approvata. Sezione II - Servizi di investimento - disposizioni generali Art. 2.1 - Diligenza della Banca 1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori la Banca deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. Art. 2.2 - Conflitti di interesse rilevanti 1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse di cui all'art. 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/CONSOB, la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per identificarli e per gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti. 2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'Investitore, lo informa della natura e delle fonti del conflitto. Art. 2.3 - Conferimento degli ordini 1. Gli ordini e le revoche degli stessi sono conferiti per iscritto, in via elettronica o telefonicamente. 2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente della Banca. 3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. 4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dall'Investitore, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. 5. E' in facoltà della Banca non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione all'Investitore stesso. Art. 2.4 - Operazioni non appropriate 1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli prestati alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento CONSOB 16190/2007, avverte l'Investitore dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. 2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti l'Investitore, precisando le ragioni di tale valutazione. In entrambi i casi, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. 3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 3.3 del presente contratto. Art. 2.5 - Garanzie relative alle operazioni richieste su strumenti derivati e versamento dei margini 1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, l'Investitore è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità pattuite, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa. Art. 2.6 - Inadempimento dell'Investitore 1. Se l'Investitore non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine sopra indicato decorrente dal ricevimento della lettera. 2. Se l'Investitore rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei prodotti finanziari depositati. 3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione dell'Investitore. 4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei prodotti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. Art. 2.7 - Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 30/35 1. Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Investitore e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, l'Investitore - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 2 e 3. 2. L'Investitore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (………………………………, ………………………., ……………………., ……………………). La Banca risponde entro VB: ............. giorni. Se l'Investitore non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi alla Camera di conciliazione e arbitrato della CONSOB. Per saper come rivolgersi alla Camera di conciliazione si può consultare il sito www.consob.it oppure chiedere alla Banca. 3. L'Investitore può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). L'Investitore può altresì rivolgersi all'Ombudsman-Giurì bancario, istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario. 4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Investitore di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente. Sezione III - Esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini Art. 3.1 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni 1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini dell'Investitore la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. 2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche dell'Investitore, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alla quali l'ordine può essere diretto. 3. Qualora l'Investitore impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. Art. 3.2 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni 1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini dell'Investitore la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate agli investitori. 2. In ogni caso, qualora l'Investitore impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. Art. 3.3 - Mera esecuzione o ricezione di ordini 1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento CONSOB 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento, b) i servizi siano stati prestati a iniziativa dell'Investitore, c) l'Investitore sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'Investitore non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia e d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse. Art. 3.4 - Operazioni con passività potenziali 1. Per i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, nel caso di operatività che possa determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel prospetto allegato al presente contratto è indicata la soglia delle perdite, convenuta tra Banca e l'Investitore, oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare all'Investitore l'entità della perdita effettiva. 2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo bancario successivo. Art. 3.5 - Collocamento di prodotti finanziari senza assunzione a fermo (ovvero senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente) 1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari, ivi compresi quelli emessi da società terze. 2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce all'Investitore e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente. 3. Per l'adesione ad ogni collocamento, l'Investitore deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. 4. In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto. Sezione IV - Consulenza in materia di investimento Art. 4.1 - Contenuto del servizio 1. La prestazione di raccomandazioni personalizzate all'Investitore, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate. 2. La prestazione del servizio presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 31/35 rispetto all'Investitore, effettuata ai sensi dell'art. 40 del Regolamento CONSOB 16190/2007. A tal fine la Banca acquisisce dall'Investitore le informazioni necessarie individuate nell'art. 39 dello stesso Regolamento; ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio. 3. L'Investitore che abbia fornito le informazioni di cui al comma precedente, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi. 4. Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche dell'Investitore e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione. Art. 4.2 - Raccomandazioni personalizzate 1. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per l'Investitore o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione. 2. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano l'Investitore, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento. 3. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata. Art. 4.3 - Prestazione del servizio 1. Il servizio di consulenza è prestato in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e delle operazioni disciplinati nel presente contratto e ha ad oggetto i prodotti sopra specificati. Nello svolgimento del servizio la Banca si avvale delle informazioni tratte dalla stampa economica e da agenzie di informazione in materia, avendo riguardo all'andamento dei principali mercati finanziari, alle caratteristiche di rischio/rendimento dei prodotti finanziari e alle ipotesi di allocazione di portafoglio individuate in funzione del profilo di rischio dell'Investitore. 2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca non fornisce consulenza in ordine alla detenzione, alla successiva vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative in relazione ai prodotti finanziari acquistati sulla base della consulenza effettuata dalla Banca stessa. Sezione V - Vendita di certificati di deposito emessi dalla Banca Art. 5.1 - Caratteristiche dei certificati di deposito 1. I certificati di deposito sono emessi individualmente e su richiesta del singolo Cliente. 2. Il certificato di deposito può essere, a scelta dell'Investitore, nominativo o al portatore. 3. Se il titolo è nominativo, il certificato viene rimborsato all'intestatario o al suo rappresentante appositamente nominato per iscritto. È ammessa l'intestazione del certificato a più persone. 4. Se il titolo è al portatore, la Banca considera il possessore legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione della somma depositata, oltre alla corresponsione dei relativi interessi, e ciò anche se il certificato è contrassegnato da un nome diverso da quello del possessore. 5. Nel caso il certificato di deposito venga emesso senza la consegna materiale del titolo, la Banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato, e l'Investitore può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi. Art. 5.2 - Modalità e tassi di interesse dell'operazione 1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelevamenti totali o parziali prima della scadenza. 2. Sulla somma depositata viene applicato, secondo quanto pattuito all'atto della richiesta del certificato, un tasso nominale annuo di interesse fisso oppure indicizzato nella misura riportata sul documento. 3. Per i certificati a tasso variabile, la misura dell'interesse riportata sul fronte del documento indica il tasso nominale annuo iniziale; le relative variazioni derivanti dall'andamento del parametro di indicizzazione decorrono secondo i tempi e i criteri indicati sul certificato. 4. Nell'ipotesi di mancata rilevazione o di soppressione del parametro di indicizzazione prescelto, la Banca ha facoltà di individuare un indice sostitutivo, tale da non comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata. 5. La capitalizzazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul documento rappresentativo del certificato di deposito. Art. 5.3 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi 1. Il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi alla scadenza sono effettuati, previa presentazione del titolo o della ricevuta sostitutiva, presso lo sportello della Banca al quale è stata richiesta l'emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento è effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Art. 5.4 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale 1. Nel caso di esplicito mancato rinnovo a scadenza, i diritti dei titolari dei certificati di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data della scadenza degli stessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui il certificato è divenuto rimborsabile. Art. 5.5 - Procedura di ammortamento 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di deposito, è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla legge 30 luglio 1951, n. 948. 2. Se l'importo del certificato di deposito non supera euro 516,46, si applica anche al certificato al portatore la procedura semplificata prevista per i certificati nominativi dalla legge 948/1951 e si può procedere al rilascio del duplicato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida. Art. 5.6 - Garanzia 1. Unicamente i certificati di deposito nominativi sono coperti, nel limite di euro 100.000,00 per ogni depositante, dalla tutela del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 32/35 Sezione VI - Vendita di obbligazioni e di altri prodotti finanziari emessi dalla Banca - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Art. 6.1 - Caratteristiche delle obbligazioni bancarie 1. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito, nominativi o al portatore, con le caratteristiche di cui all'art. 2414 c.c. e vengono emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine. Art. 6.2 - Modalità di vendita 1. Le obbligazioni emesse dalla Banca sono trattate interamente dalla Banca e dalle sue filiali ovvero, nel caso di operatività fuori sede, dai promotori finanziari della stessa. 2. La vendita delle obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita scheda predisposta dalla Banca che deve essere consegnata presso la stessa e le sue filiali ovvero nel caso di operatività fuori sede, presso gli uffici dei promotori finanziari o, se richiesto, presso il domicilio dell'Investitore. Art. 6.3 - Emissione di obbligazioni 1. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il regolamento del prestito obbligazionario e tutte le altre informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel prospetto informativo redatto e pubblicato secondo le modalità indicate dalla CONSOB. Art. 6.4 - Emissione di prodotti finanziari diversi dai certificati di deposito e dalle obbligazioni bancarie 1. La Banca può emettere prodotti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, nonché di quelle contenute nel presente contratto. Art. 6.5 - Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi 1. Per prodotti finanziari assicurativi si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005. 2. Prima della sottoscrizione di tali prodotti, la Banca consegna gratuitamente all'Investitore la scheda sintetica, la Parte I e II e, ove richiesto dall'Investitore medesimo, anche la Parte III del prospetto informativo che le imprese di assicurazione hanno messo a disposizione della Banca. Per quanto concerne i prodotti finanziari assicurativi di tipo unit linked e i prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'Investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli Oicr cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata. 3. Per la distribuzione di tali prodotti si osservano, oltre alle clausole del presente contratto per quanto compatibili, anche le disposizioni di cui all'art. 85, commi 2, 3 e 4 del Regolamento CONSOB 16190/2007. 4. L'informativa normativamente prevista viene fornita all'Investitore su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile e accessibile per l'Investitore. Ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora l'Investitore ne faccia richiesta, tale informativa può essere anticipata verbalmente con riserva della Banca di fornirla su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre due giorni lavorativi. Sezione VII - Operazioni di pronti contro termine Art. 7.1 - Caratteristiche dell'operazione 1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato o obbligazioni non convertibili. 2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore dell'Investitore ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dall'Investitore alla Banca. 3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà dell'Investitore acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che l'Investitore sino a tale momento possa comunque disporne. 4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano all'Investitore acquirente a pronti. Art. 7.2 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti 1. L'Investitore è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. 2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente dell'Investitore per l'importo corrispondente al prezzo pattuito. Art. 7.3 - Clausola risolutiva espressa 1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: • in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c.c.; • al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Investitore in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca; • all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli, qualunque sia il motivo. 2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Investitore. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte all'Investitore le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito. Art. 7.4 - Remunerazione dell'operazione 1. La remunerazione dell'Investitore per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. Sezione VIII - Disposizioni finali INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 33/35 Art. 8.1 - Commissioni e spese 1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nell'allegato prospetto, che ne forma parte integrante. Gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento CONSOB 16190/2007 ed informazioni su di essi sono indicati nella brochure "Informazioni sugli investimenti in prodotti finanziari per clienti effettivi e potenziali". 2. L'Investitore è tenuto altresì a pagare i diritti di custodia, le commissione e le spese indicati nel prospetto di cui al comma 1, nonché le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su prodotti finanziari, sono interamente a carico dell'Investitore, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 3. La Banca è comunque autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. Art. 8.2 - Rendicontazione 1. La rendicontazione dei servizi prestati all'Investitore è realizzata secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 53 e 56 del Regolamento CONSOB 16190/2007. Art. 8.3 - Modifiche alle condizioni 1. Con riferimento al deposito a custodia e amministrazione dei prodotti finanziari, le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per l'Investitore, i prezzi e le altre condizioni rispettando le prescrizioni dell' art. 118 del Testo unico bancario, d.lgs. 01.09.1993, n. 385. La variazione sfavorevole all'Investitore delle condizioni economiche potrà avvenire in presenza di un giustificato motivo, quale ad esempio: la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, etc. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto - ad esclusione di quello di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli - osservando, in caso di variazioni sfavorevoli all'Investitore, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo n. 206/2005. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole all'Investitore, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 8.4 - Diritto di pegno e ritenzione 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui prodotti finanziari di pertinenza dell'Investitore detenuti dalla Banca o da terzi o che pervengano ad essi successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile - già in essere o che dovesse sorgere verso l'Investitore. Art. 8.5 - Foro competente e legge regolatrice 1. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca; la presente disposizione si applica all'Investitore che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo n. 206/2005. 2. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana. Art. 8.6 - Durata del contratto 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a .. giorni, da darsi con lettera raccomandata. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. La Banca …………………………….. …………………………….. L'Investitore ........................................................................................ in qualità di legale rappresentante/in qualità di rappresentante L'Investitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma c.c., le seguenti condizioni: art. 1.3, secondo e terzo comma (revoca di rappresentanza); art. 1.6, secondo e terzo comma (revoca di rappresentanza); art. 1.12 (approvazione tacita della posizione di conto); art. 2.3, ultimo comma (facoltà di non dare esecuzione ai singoli ordini); art. 2.5, (versamento dei margini di garanzia); art. 2.6 (inadempimento dell'Investitore); art. 4.2, comma 3 (limitazione di responsabilità); art. 7.3 (clausola risolutiva); art. 8.3 (modificazione delle condizioni), art. 8.4 (diritto di pegno e ritenzione) e art. 8.5 (foro) INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 34/35 L'Investitore ........................................................................................ in qualità di legale rappresentante/in qualità di rappresentante L'Investitore dichiara di aver ricevuto dalla Banca prima della sottoscrizione del contratto una copia completa del testo contrattuale compreso il prospetto delle condizioni economiche. L'Investitore ........................................................................................ in qualità di legale rappresentante/in qualità di rappresentante wenn NDG Kontoinhaber ungleich NDG Depotinhaber: In qualità di intestatario del n. dichiaro di accettare le norme su esposte del contratto e di consentire l'utilizzo dello stesso da conto di riferimento. L'Investitore INFO ZUM ANLAGEGESCHÄFT ITALIENISCH 13.0 ........................................................................................ 35/35