Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) …… 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n………. 2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società 8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società 9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. ….. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ per volontà di tutti i soci alla scadenza del termine, salvo proroga (anche tacita) oggetto realizzato o divenuto impossibile per mancanza della pluralità dei soci sentenza di dichiarazione di fallimento altre ipotesi ex contratto sociale e non ricostituita entro sei mesi effetti dello scioglimento salvo revoca della liquidazione scioglimento automatico es., modifica oggetto sociale divenuto impossibile apertura della fase di liquidazione amministratori: solo affari urgenti liquidatori altrimenti:responsabilità illimitata e solidale nomina consenso di tutti i soci se disaccordo: Presidente del Tribunale poteri nomina iscritta nel R.I. atti volti alla liquidazione NO nuove operazioni fase della liquidazione presa in consegna beni e documenti sociali formazione dell‘inventario stato attivo e passivo del patrimonio sociale monetizzazione dell‘attivo pagamento dei debiti sociali anche: conferimenti ancora dovuti anche: richiesta ai soci di somme aggiuntive nei limiti e in proporzione della partecipazione di ciascuno alle perdite solo se debiti sociali integralmente pagati ripartizione del residuo attivo fra i soci rimborso dei conferimenti conferimenti d‘opera di beni in godimento liberazione dall‘obbligo restituzione ripartizione dell‘attivo in misura della partecipazione ai guadagni richiesta la cancellazione della società dal R.I. crediti fatti valere nei confronti degli ex soci SE ancora creditori insoddisfatti nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che il pagamento è dipeso da loro colpa TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI CONTRATTO DI SOCIETÀ SEMPLICE (esempio) 1 È costituita fra i Signori Roberto Davoli , Giulia Davoli e Silvio Bianchi una Società semplice sotto la ragione sociale “ di AZIENDA AGRICOLA DAVOLI DI DAVOLI ROBERTO SOCIETÀ SEMPLICE con sede in Trento (TN) via delle Ischie Frazione Mattarello – 38060 2. La società ha per oggetto la seguente attività non commerciale: colture frutticole (mele) 3. La durata della società è fissata fino al 31.12.2007. Alla scadenza, la società verrà prorogata di diritto per 2 anni, tranne delibera unanime dei soci in senso contrario. 4. Il capitale sociale è di Euro 5.000 costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio Davoli Roberto Euro 1.000 pari al 20% del capitale sociale - la socia Davoli Giulia Euro 2500… pari al 50% del capitale sociale - il socio Bianchi Silvio Euro 1500 pari al 30% del capitale sociale 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al 31 dicembre; alla fine dell‘esercizio sociale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci. 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro 60 giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: al socio Davoli Roberto, 40% alla socia Davoli Giulia, 30% al socio Bianchi Silvio 30% 7. Le perdite di esercizio saranno ripartite secondo le seguenti quote: al socio Davoli Roberto, 50% alla socia Davoli Giulia, 25% al socio Bianchi Silvio, 25%. 8. Il socio Bianchi Silvio risponderà delle perdite sociali solo fino all’ammontare di 2000 Euro 9. L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano disgiuntamente a ogni socio, tranne per le seguenti materie, per le quali è richiesta la deliberazione congiunta dei soci amministratori: - alienazione beni sociali; - sottoscrizione di contratti di mutuo bancario 10. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia. società in nome collettivo regolare società semplice ci occupiamo solo delle differenze! quanto non menzionato si intende sostanzialmente uguale SOCIETÀ SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE attività agricole società di comodo CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO registrazione (attività agricola) nella sezione speciale del registro delle imprese pubblicità dichiarativa MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO No condizione di validità „GRIGLIA“ RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ COSTITUZIONE CONFERIMENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO resposabilità illimitata e solidale BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO di tutti i soci che hanno agito in nome e per conto della società degli altri soci, salvo patto di limitazione della responsabilità portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei iscrizione R.I. beneficio di escussione „affievolito“ società semplice snc regolare indicazione beni sui quali agevolmente soddisfarsi società escutere escutere C società X X esercitato azione esecutiva o dimostrata incapienza del patrimonio sociale escutere X escutere C POSIZIONE DEI CREDITORI PARTICOLARI DEI SOCI C può chiedere la liquidazione della quota può rivalersi sugli utili può compiere atti conservativi sulla quota si società X si U ove dimostri che gli altri beni sono insufficienti a soddisfare il proprio credito C quota da liquidare entro tre mesi dalla domanda socio escluso oppure deliberazione di scioglimento della società „GRIGLIA“ RAPPORTI FRA SOCI COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO NO divieto di concorrenza SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE SI divieto di concorrenza RAPPORTI FRA SOCI SNC REGOLARE creditori sociali RAPPORTI CON I TERZI escussione diretta socio, tranne indicazione dei beni SOCIETÀ SEMPLICE creditori personali NO LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CON EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI liquidazione della quota RAPPRESENTANZA ciascun socio che agisce per la società deve ritenersi munito della rappresentanza sociale terzo non deve verificare patti limitativi della responsabilità non opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza TIPI di società società semplice società in nome collettivo SOCIETÀ DI PERSONE società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI CAPITALI TIPI di società società semplice società in nome collettivo SOCIETÀ DI PERSONE società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI CAPITALI CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (esempio) Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale " Danini & C. Società in accomandita semplice di Roberto Danini Art. 2 - La Società ha per oggetto l’importazione e l’esportazione di articoli informatici. Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n. 12. Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario gerente, i Signori Ugo Bardo e Carla Bianchi sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di capitale sociale. Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000 e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure: - Signor Roberto Danini Euro 3.000; - Signor Ugo Bardo Euro 2.000; -Signora Carla Bianchi Euro 5.000. Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2008. Alla scadenza del termine la Società si intenderà tacitamente prorogata, per un due anni, qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella della eventuale proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata. Art. 7 - La gestione e l'amministratore ordinaria e straordinaria della Società spettano al socio accomandatario Sig. Roberto Danini il quale è investito della firma sociale e della rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno comunicati entro il successivo mese di aprile ai soci accomandanti. Art. 10 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di partecipazione. Le eventuali perdite verranno supportate in proporzione al capitale, ferma restando la responsabilità dei soci accomandatanti alla sola quota della loro partecipazione nel capitale -Della Società. Art. 11 - Per quanto qui non previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in merito. „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE RAGIONE SOCIALE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO SE inserito nome dell‘accomandante risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali deve indicare il rapporto sociale se manca: ragione sociale irregolare „GRIGLIA“ RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE soci accomandatari ILLIMITATA CONTROLLO SOLIDALE BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO soci accomandanti LIMITATA AL CONFERIMENTO tranne immistione nella amministrazione inserimento nome nella ragione sociale