Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
……
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale
“................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..…..,
via………………………., n……….
2. La società ha per oggetto la seguente attività: ………………………………………………….
3. La durata della società è fissata fino al…………………………….
4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel
modo seguente:
- il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale
- il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale
- il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale.
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo
amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per
l’approvazione dei soci
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
- al socio X il 50% degli utili
- al socio Y il 40% degli utili
- al socio Z il 10% degli utili..
7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio
Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società
8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un
liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal
Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società
9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia.
…..
SCIOGLIMENTO
DELLA SOCIETÀ
per volontà di tutti i soci
alla scadenza del termine,
salvo proroga (anche tacita)
oggetto realizzato o
divenuto impossibile
per mancanza della
pluralità dei soci
sentenza di dichiarazione
di fallimento
altre ipotesi ex
contratto sociale
e non ricostituita
entro sei mesi
effetti dello
scioglimento
salvo revoca della
liquidazione
scioglimento
automatico
es., modifica oggetto
sociale divenuto
impossibile
apertura della fase
di liquidazione
amministratori:
solo affari urgenti
liquidatori
altrimenti:responsabilità
illimitata e solidale
nomina
consenso di tutti i soci
se disaccordo: Presidente
del Tribunale
poteri
nomina iscritta
nel R.I.
atti volti alla liquidazione
NO nuove operazioni
fase della liquidazione
presa in consegna beni
e documenti sociali
formazione
dell‘inventario
stato attivo e passivo
del patrimonio sociale
monetizzazione
dell‘attivo
pagamento dei
debiti sociali
anche: conferimenti ancora dovuti
anche: richiesta ai soci di somme aggiuntive
nei limiti e in proporzione
della partecipazione di
ciascuno alle perdite
solo se debiti sociali
integralmente pagati
ripartizione del residuo
attivo fra i soci
rimborso dei conferimenti
conferimenti d‘opera
di beni in godimento
liberazione dall‘obbligo
restituzione
ripartizione dell‘attivo
in misura della partecipazione
ai guadagni
richiesta la cancellazione
della società dal R.I.
crediti fatti valere nei confronti degli ex soci
SE ancora creditori
insoddisfatti
nei confronti dei liquidatori, se si dimostri che
il pagamento è dipeso da loro colpa
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
CONTRATTO DI SOCIETÀ SEMPLICE (esempio)
1 È costituita fra i Signori Roberto Davoli , Giulia Davoli e Silvio Bianchi una Società semplice
sotto la ragione sociale “ di AZIENDA AGRICOLA DAVOLI DI DAVOLI ROBERTO SOCIETÀ
SEMPLICE con sede in Trento (TN) via delle Ischie Frazione Mattarello – 38060
2. La società ha per oggetto la seguente attività non commerciale: colture frutticole (mele)
3. La durata della società è fissata fino al 31.12.2007. Alla scadenza, la società verrà prorogata
di diritto per 2 anni, tranne delibera unanime dei soci in senso contrario.
4. Il capitale sociale è di Euro 5.000 costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo
seguente:
- il socio Davoli Roberto Euro 1.000 pari al 20% del capitale sociale
- la socia Davoli Giulia Euro 2500… pari al 50% del capitale
sociale
- il socio Bianchi Silvio Euro 1500 pari al 30% del capitale sociale
5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al 31 dicembre; alla fine dell‘esercizio sociale
l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente
per l’approvazione dei soci.
6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro 60 giorni alla
distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate:
al socio Davoli Roberto, 40%
alla socia Davoli Giulia, 30%
al socio Bianchi Silvio 30%
7. Le perdite di esercizio saranno ripartite secondo le seguenti quote:
al socio Davoli Roberto, 50%
alla socia Davoli Giulia, 25%
al socio Bianchi Silvio, 25%.
8. Il socio Bianchi Silvio risponderà delle perdite sociali solo fino all’ammontare di 2000 Euro
9. L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano
disgiuntamente a ogni socio, tranne per le seguenti materie, per
le quali è richiesta la deliberazione congiunta dei soci
amministratori:
- alienazione beni sociali;
- sottoscrizione di contratti di mutuo bancario
10. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge in materia.
società in nome
collettivo
regolare

società
semplice
ci occupiamo solo delle
differenze!
quanto non menzionato
si intende sostanzialmente
uguale
SOCIETÀ SEMPLICE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
attività agricole
società di comodo
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
registrazione (attività agricola)
nella sezione speciale
del registro delle imprese
pubblicità
dichiarativa
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
No condizione
di validità
„GRIGLIA“
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
resposabilità illimitata
e solidale
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
di tutti i soci che hanno agito
in nome e per conto della
società
degli altri soci, salvo patto
di limitazione della responsabilità
portato a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei
iscrizione R.I.
beneficio di
escussione
„affievolito“
società semplice
snc regolare
indicazione beni
sui quali agevolmente
soddisfarsi
società
escutere
escutere
C
società
X
X
esercitato
azione
esecutiva
o dimostrata
incapienza del
patrimonio
sociale
escutere
X
escutere
C
POSIZIONE DEI CREDITORI
PARTICOLARI DEI SOCI
C
può chiedere la
liquidazione della quota
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativi
sulla quota
si
società
X
si
U
ove dimostri che gli altri beni
sono insufficienti a soddisfare
il proprio credito
C
quota da liquidare
entro tre mesi dalla
domanda
socio escluso
oppure
deliberazione di
scioglimento
della società
„GRIGLIA“
RAPPORTI FRA SOCI
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
NO divieto di
concorrenza
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE
SI divieto di concorrenza
RAPPORTI
FRA SOCI
SNC REGOLARE
creditori sociali
RAPPORTI
CON I TERZI
escussione diretta
socio, tranne
indicazione dei beni
SOCIETÀ SEMPLICE
creditori personali
NO LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
CON EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI
liquidazione
della quota
RAPPRESENTANZA
ciascun socio che agisce per la
società deve ritenersi munito
della rappresentanza sociale
terzo non
deve verificare
patti limitativi della responsabilità non
opponibili ai terzi, a meno che non si
provi che questi ne erano a conoscenza
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
SOCIETÀ DI
PERSONE
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
CAPITALI
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
SOCIETÀ DI
PERSONE
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
CAPITALI
CONTRATTO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (esempio)
Art. 1 - E costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "
Danini & C. Società in accomandita semplice di Roberto Danini
Art. 2 - La Società ha per oggetto l’importazione e l’esportazione di articoli informatici.
Art. 3 - La sede della Società è fissata in Trento Via Verdi n. 12.
Art. 4 - Il Signor Roberto Danini è socio accomandatario gerente, i Signori Ugo Bardo e
Carla Bianchi sono soci accomandanti, con responsabilità limitata alla loro quota di
capitale sociale.
Art. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro 10.000 e viene assunto e sottoscritto
dai soci nelle seguenti rispettive misure:
- Signor Roberto Danini Euro 3.000;
- Signor Ugo Bardo Euro 2.000;
-Signora Carla Bianchi Euro 5.000.
Art. 6 - La durata della Società è stabilita fino al 31.12.2008.
Alla scadenza del termine la Società si intenderà tacitamente prorogata, per un due anni,
qualora sei mesi prima della scadenza, come sopra fissata o di quella della eventuale
proroga, uno dei soci non abbia data disdetta agli altri soci mediante lettera raccomandata.
Art. 7 - La gestione e l'amministratore ordinaria e straordinaria della Società spettano al
socio accomandatario Sig. Roberto Danini il quale è investito della firma sociale e della
rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Art. 8 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 9 - Alla fine di ogni esercizio il socio accomandatario redigerà inventario delle attività
e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il bilancio ed il
conto perdite e profitti. Il bilancio ed il conto perdite e profitti verranno comunicati entro il successivo
mese di aprile ai soci accomandanti.
Art. 10 - Gli utili risultanti dal bilancio verranno ripartiti fra i Soci in proporzione delle loro quote di
partecipazione. Le eventuali perdite verranno supportate in proporzione al capitale, ferma restando
la responsabilità dei soci accomandatanti alla sola quota della loro partecipazione nel capitale
-Della Società.
Art. 11 - Per quanto qui non previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in merito.
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
RAGIONE
SOCIALE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
deve essere costituita dal nome
di almeno uno dei soci accomandatari
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
SE inserito nome dell‘accomandante
risponde illimitatamente e
solidalmente con gli
accomandatari per tutte le
obbligazioni sociali
deve indicare il rapporto sociale
se manca: ragione
sociale irregolare
„GRIGLIA“
RESPONSABILITÀ PER I
DEBITI DELLA SOCIETÀ
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
soci accomandatari
ILLIMITATA
CONTROLLO
SOLIDALE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
soci accomandanti
LIMITATA AL
CONFERIMENTO
tranne
immistione nella
amministrazione
inserimento nome
nella ragione sociale
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vii lezione