REGOLAMENTO DI
POLI ZIA URBANA
APPROVATO CON DELIBERA
C.C. N° 13 DEL 02/03/1994.
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CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA
La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinente secondo
la legge 08 Giugno 1990 n° 142.
Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della
vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini
e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi a
servitù dì pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
ARTICOLO 2
VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE, DELLE NORME DI POLIZIA URBANA
Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, ed í controlli in materia sono svolti dalla Polizia
Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle
rispettive mansioni.
Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle
scale, nelle botteghe, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e
locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque sì svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con
obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare
ogni violazione amministrativa.
ARTICOLO 3
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI
PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno
in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
1) personalmente al titolare;
2) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse
e di ritenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della
concessione data;
4) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero
necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, nel caso di inosservanza o di abuso.
Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere
redatte in carta legale.
CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO
ARTICOLO 4
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE
La vigilanza sull’inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27
luglio 1934 n.° 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia
dall’inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.
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ARTICOLO 5
SUOLO PUBBLICO
Per suolo pubblico s'intende sia il suolo demaniale, sia il terreno di proprietà privata soggetta a servitù di
pubblico passaggio.
Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche e salve le
disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione dì suolo pubblica nonché, dello spazio; ad
essa sovrastante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.
L e c o n c e s s i o n i p e r o c c u p a z i o n i di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se
non costruzioni di manufatti od installazioni d'impianti, sono considerate permanenti.
Le concessioni per i periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per di spazi
ed aree pubbliche e, in ogni mancanza di tale regolamento, secondo le norme dì legge e secondo le
disposizioni prescritte dell'Amministrazione Comunale.
L e c o n c e s s i o n i permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state
a Giunta Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.
La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione di
imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel precedente
articolo 3.
L e c o n c e s s i o n i s cadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro a
tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitare se non ,previo versamento
della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver a tassa dovuta, comporta,
oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.
ARTICOLO 6
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI
In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di
occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia
per il mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione ovvero per
ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
Nei casi urgenti ì funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la
sospensione della concessione.
Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo dei solo rimborso all'intestatario della quota di
tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra !a revoca e la scadenza fissata.
ARTICOLO 7
ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della
riscossione che rilascerà apposita bolletta.
La tassa invece per occupazioni permanenti sarà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero
mediante ruoli.
ARTICOLO 8
MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI
Le autorizzazioni dì carico e scarico dì merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano
effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempi di ingombro del
occorre ottenere un permesso speciale dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla
osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione
della pavimentazione stradale.
Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza
interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha a effettuato 1e
operazioni suddette.
In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli
inadempienti e senza pregiudizio di responsabilità dì questi ultimi per eventuali danni a terzi.
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ARTICOLO 9
SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI
E’ vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione
Comunale.
Qualsiasi trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi
genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio.
ARTICOLO 10
COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA
PUBBLICA
L’ autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio
con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi
stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.
Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.
Comunque sul marciapiedi o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di
almeno mt. 1,20 di larghezza.
L’ Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero
rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico
interesse.
I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori
intonati e sempre puliti. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione
dei veicoli e pedoni
ARTICOLO 11
INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI
Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in
ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore
a mt. 2,20.
Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, [a sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80
cm.
Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi
dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso,
dal Sindaco, fatte salve le ragioni di viabilità e la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.
Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso, stabilito
se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali luoghi come pure in ogni edificio
che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere fanali dell'illuminazione, i
cartelli indicatori la segnaletica stradale verticale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa
destinata a pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
Le diverse misure dettare nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo
stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
ARTICOLO 12
INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA’ LUMINOSA
Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è
vietata l’ esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere,
visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione, possono
ingenerare confusione con i segnali stradali e con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne
difficile la comprensione. E' altresì vietala l'installazione di sorgenti luminose che possono produrre
abbagliamento.
L’ istallazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità
Comunale.
In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di
mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale
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rimozione e la ricollocazione in ripristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano
stradale, a loro spese, rischio e pericolo.
ARTICOLO 13
ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI
(modificato con delibera C.C. n° 15 del 11/02/1995)
Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono
consentite, nel rispetto delle leggi vigenti, per una larghezza massima di mt. 0,60 e per una lunghezza pari ai
2/3 del fronte espositivo del negozio.
Qualunque esposizione deve, in ogni caso, quando avviene sul marciapiede, consentire una superficie minima
dello stesso per il transito pedonale, non inferiore a mt. 1,00.
Tali disposizioni saranno autorizzate dal Sindaco o suo delegato, previo parere del Comandante della Polizia
Municipale in materia di viabilità e traffico.
Le richieste che riguardano l'occupazione di superfici maggiori saranno sottoposte all'esame della Giunta
Municipale quando comportino soltanto l’ utilizzo di strutture mobili (bancarelle, ecc).
Altre istanze che comportino la richiesta di occupazione di suolo pubblico attraverso l’installazione di
strutture fisse (box - manufatti- ecc) vanno rilasciate dalla Giunta Municipale e dalla Commissione Edilizia,
così come previsto dall’ art. 17 del “Regolamento COSAP”.
ARTICOLO 14
FIERE E MERCATI
Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La
concessione delle licenze per l'occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento
spazi ed aree pubbliche ed ai sensi della legge 28/03/1991 n° 112.
L’ assegnazione dei posti dì vendita è effettuata dall'ufficio di Polizia Municipale o da funzionario
appositamente incaricato.
L’ occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non reca diritti di sorta per l’ occupante.
Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.
E’ vietato ai venditori di occupare, sul pubblico mercato, uno spazio superiore a quello assegnato come pure
di spostarsi da un luogo ad un altro, senza i1 permesso dell' ufficio di Polizia Municipale.
La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta sul
suolo.
ARTICOLO 15
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(modificato con delibera C.C. n° 15 del 11/02/1995)
Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28/03/1991 n°112 e dal relativo regolamento di
esecuzione ed è consentito soltanto su aree stabilite.
Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi
atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda per
particolare contingenza.
Tali autorizzazioni sono rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve,
od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.
Utilizzare salo ed esclusivamente in casi di effettiva ed accertata necessità la normativa di cui al 2° e 3°
comma.
ARTICOLO 16
PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE
Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti
all’ aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o
rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del
Comando di Polizia Municipale.
Ad istallazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini
statici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'ufficio tecnico comunale.
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ARTICOLO 17
INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E EDICOLE
La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di
qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni
o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del
Comando di Polizia Municipale.
In nessun caso, sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25,00 dagli incroci e di mt. 15,00 dall'
inizio di curve e lungo le stesse.
La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.
ARTICOLO 18
DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e
compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed
intralcio alla circolazione.
ARTICOLO 19
COLLOCAMENTO DI STRUTTURE
Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, gli impianti di linee telefoniche e
genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc, sono seguito a regolare
domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle
eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da
accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l’ osservanza delle prescrizioni in
vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.
Le mensole ed i pali di sostegno, dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo
uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di
manutenzione.
Il concessionario avrà l'obbligo dì rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del
Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli
edifici pubblici.
Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono
stato, le installazioni eseguite.
Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa,
manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la
copertura del tetto e ciò all' atto dell'impianto, oppure in seguito.
I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date
dall’ ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà
principio al lavoro avendone informato anche l' ufficio di Polizia Municipale.
Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’
Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le
medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente,a
spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione Comunale può provvedere
direttamente a spese degli stessi proprietari.
L’ Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e
di manutenzione di tali linee, condotte e impianti da controllare.
CAPO III°
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI
ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al Comune ed è effettuato dal personale
appositamente addetto.
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Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico
passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri
da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del
giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e
di rifiuto (compresi i veicoli non più circolanti), ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il
suolo.
Lo spurgo dei pozzi neri deve essere eseguito con automezzi a sistema inodore e l’ operazione di pulizia deve
avvenire dalle ore 04:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 nel periodo invernale mentre nel
periodo estivo (ora legale) dalle ore 04:00 alle ore 09:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00.
ARTICOLO 21
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
E’ proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o
in qualsiasi modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo
pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata
immediatamente.
ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI
MESTIERI GIROVAGHI
E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o
abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
ARTICOLO 23
PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE
I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili, ed ogni altro simile accessorio o pertinenza
degli edifici aperti o esposti al pubblico, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere tenuti
costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti
cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l' uso
normale o nuoccia al decoro dell' edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di
impedimento.
ARTICOLO 24
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE
E’ proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle
pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
ARTICOLO 25
TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE
Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie,
sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da
evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere
convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell' aria.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all' immediata pulizia
del suolo pubblico. Se nel caricare e scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe
poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste
dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le
merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
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ARTICOLO 26
DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI
SU AREE PUBBLICHE
E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.
Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili,
salvo che siano determinate da forza maggiore o cause fortuite.
ARTICOLO 27
DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGiANA ED INDUSTRIALE SU
AREE PUBBLICHE
E’ proibito lavare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o
mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell' autorità competente.
ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI
E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti ai pubblico o, comunque di pubblico
transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
E’ vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei
luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, gli animali di cui sopra con o
senza gabbione.
Il transito di gruppi animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia previa autorizzazione del Sindaco,
il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
ARTICOLO 29
DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI
E’ vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed
altri oggetti.
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto dal Sindaco.
ARTICOLO 30
DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA
Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI
ARTICOLO 31
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei
negozi nonché gli infissi prospicienti l' esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere
curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di
provvedere ai restauri dell' intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne
venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.
E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre
visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Spetta all’
Amministrazione la sola prima fornitura della targa col relativo numero civico. Uguali obblighi incombono ai
proprietari d'insegne.
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente
regolamento edilizio.
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E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare,
macchiare, tingere con colori, con matita, carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i ed
i manufatti pubblici.
Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
ARTICOLO 32
COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI
Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché del codice della strada, il
collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche se luminose, ed in genere di ogni opera
esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere
vietato a tutela dell’ estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all' arte ed alla storicità dei
luoghi.
E’ vietato esporre in pubblico fotografie, disegni, figure e pubblicazioni che offendano la moralità e il buon
costume e che ledano il prestigio delle istituzioni.
Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non
potrà essere consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'
apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che si armonizzi con il
carattere artistico del fabbricato.
Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od in genere, di
qualunque mezzo di pubblicità.
ARTICOLO 33
COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, piazze pubbliche o comunque in
altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'
osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle
opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L' Amministrazione Comunale
nel concedere il permesso, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
ARTICOLO 34
ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI
Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.)
posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell’
innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o
sulle abitazioni sottostanti.
ARTICOLO 35
DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA
Nelle proprietà private esposte alla pubblica via è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che
nuoccia all’ estetica ed al decoro della città.
ARTICOLO 36
LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI
La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è ammessa fuori dei locali e recinti privati.
E’ vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui
terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo
Pubblico.
ARTICOLO 37
SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI
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E’ vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie
e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08:00 sino alle ore 10:00 del
Mattino.
E’ rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale
di abitazioni.
ARTICOLO 38
BAGNI
Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico, è
vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità
Comunale o Marittima è rese note con appositi avvisi ai pubblico.
L’ Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è possibile bagnarsi.
Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltre che dalla competente Autorità Marittima, anche
dall’ Autorità Comunale.
ARTICOLO 39
BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI
Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e veterinarie e dai regolamenti di igiene e veterinario, è vietato
esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni
macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente
ufficio veterinario ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.
ARTICOLO 40
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI
E’ vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti
domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
I rifiuti domestici contenuti in buste di plastica dovranno essere depositati nei cassonetti appositamente
predisposti.
ARTICOLO 41
VIALI E GIARDINI PUBBLICI
Nei viali e giardini pubblici è vietato:
1) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri
animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
2) passare o coricarsi sulle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
3) guastare o lordare i sedili danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti,
scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
4) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici
luoghi;
5) dedicarsi a giochi che possono arrecare molestia, pericolo o danno alle persone e che siano espressamente
vietati dall'Autorità;
6) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.
E’ consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori
stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a
persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili
esistenti nelle vie e piazze della città.
ARTICOLO 42
VASCHE E FONTANE
E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E'
vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla
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con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti,
indumenti e simili.
E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le
pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.
ARTICOLO 43
ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO AL DECORO ED
ALLA MORALITA'
E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici
pubblici delle chiese e delle abitazioni private.
E’ del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti,
sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili,
camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
E’ vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico
per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
ARTICOLO 44
RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO
I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la
proprietà in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale,
quando ciò sia necessaria alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
La recinzione dovrà essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di
Aspetto decoroso.
E’ comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che
possano costituire pericolo per i passanti.
CAPO V°
QUIETE PUBBLICA
ARTICOLO 45
ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIA
Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.
Chi esercita un’ arte, mestiere o industria o esegue lavori con l' uso di strumenti meccanografici deve
comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
Salva speciale autorizzazione del Sindaco per casi eccezionali, è vietato esercitare mestieri che siano causa di
rumore o di disturbo dalle ore 14:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino; dal 1° Aprile
al 30 Settembre tale divieto vale dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del mattino.
Comunque nelle vicinanze di ospedali, scuole e istituti di educazione, chiese e uffici pubblici, ecc. è
assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo.
Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, sei rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.
I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e
promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i
rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto
dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l' esercizio dell'
arte, dell’ industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
Tutti coloro che, all'atto di approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che
creino rumori percepibili all' esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione
entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le
modifiche che dovessero essere richieste.
Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell' azienda in
altra sede.
Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che
comportino l’uso di sostanze ritenute nocive.
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ARTICOLO 46
IMPIANTI DI MACCHINARI
L’ impianti di esercizi con macchine azionate da motori, o dall'opera dell' uomo, in fabbricati destinati a
civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è vietato.
Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da
installarsi con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la
descrizione generale dell'impianto.
La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro
il raggio di non meno 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure, essere
corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in
pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizione adottate per le strutture di
fondazione e per gli organi di trasmissione.
Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza, e le dimensioni di ingombro.
Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si dovesse
apportare agl’ impianti per i quali sia stata già ottenuta l'autorizzazione.
La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il
permesso sarà revocato quando:
1) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
2) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
3) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.
Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell' aria o nei muri o in
Qualsiasi modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni di
qualsiasi genere. Nel caso che ciò non sia effettuabile perle particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà
essere munito di un’ adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando, su mensole fissate a muri in comune o a confine
con altre proprietà, o locali abitati da altri inquilini.
Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere
collocati sufficientemente vicini.
Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente
tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
Il propagarsi dei rumori nell' aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell’ ubicazione rispetto al
collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il
propagarsi nell’ aria di vibrazioni moleste.
In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile procedendo alla
ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
ARTICOLO 47
PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI
E’ vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute
ovvero risultino nauseanti per la comunità.
Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l' inquinamento atmosferico, il Sindaco
può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo impianti di
depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività
inquisita.
ARTICOLO 48
FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE IN CASE DI ABITAZIONE
Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che non producano
rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
L’ Autorità Comunale ha la facoltà dì prescrivere limitazioni nei casi particolari.
E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella
zona urbana il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas,
provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
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ARTICOLO 49
RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E NEI PP.EE.
Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque
specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini.
A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
ARTICOLO 50
USO DI STRUMENTI SONORI
E’ vietato l’ uso di sirene o di altri strumenti sonori.
Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di
cessazione del lavoro.
In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti oo
macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che , per la loro insistenza e tonalità, siano tali
da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti
o di altri apparecchi sonori e di amplificazione se non preventivamente autorizzata dal Sindaco.
Il suono delle campane è proibito da un' ora dopo il tramonto dei sole all' alba, fatta eccezione per l' annuncio
delle funzioni prescritte dal rito religioso. Comunque, nelle prime ore della giornata e nella serata le campane
stesse potranno essere azionate con suono sommesso.
ARTICOLO 51
CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE
Dalle ore 21:00 alle ore 07:00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci,
derrate , ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da
non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più
possibile il rumore.
ARTICOLO 52
VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI
I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese,
caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è
ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti, sostare successivamente a meno
di 100 mt. dalla sosta precedente.
Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di
autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia
Municipale.
Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad
alta voce ed è comunque vietato l’ uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
Sino all’ emanazione del regolamento di cui allo 8° comma dell’ art. 23 del nuovo C.d.S., i venditori itineranti,
possono effettuare la pubblicità fonica dietro pagamento della tassa sulla pubblicità secondo le modalità del
presente articolo.
ARTICOLO 53
SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI - VIGILANZA SUGLI INCAPACI
Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e suoni
nell' interno dei locali pubblici.
I bambini ed i malati di mente, nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente
controllati, onde evitare che arrechino disturbo ai passanti, o danno a se stessi, alle persone o cose, salvo che
il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente.
ARTICOLO 54
DETENZIONI DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI
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E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e
giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con
guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.
Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non
assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da
non aggredire o mordere chicchessia.
Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del
proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l' animale che abbia dato luogo all' infrazione ed a
porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Ove la diffida non sia osservata, l' animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza
canina.
ARTICOLO 55
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
Le sale da ballo, i cinema, le discoteche ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed
attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all' esterno. Qualora fossero gestiti all' aperto, il
Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non arrechi disturbo alla quiete pubblica,
impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.
ARTICOLO 56
NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI,
GIRADISCHI E SIMILI
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere
fatti funzionare all' interno, nelle seguenti ore:
1)
al mattino, dopo le ore 09:00 e fino alle ore 13:00;
2)
al pomeriggio dopo le ore 16:00 e non oltre le ore 20:00.
Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e
gli abitanti vicini.
CAPO VI°
NORME D1 SICUREZZA NEGLI ABITATI
ARTICOLO 57
SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
Salvo quanto espressamente disposto dal T.U., delle leggi di PS n° 773 del 18/06/1931 e del relativo
regolamento approvato con R.D. n° 635 del 06/05/1940, e successive modificazioni, nonché dai decreti del
ministero 31/07/1934 (G.U. n° 228 del 28/09/1934) e 12/05/1937 (G.U. n° 145 del 24/06/1937) è vietato
tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza
autorizzazione dell'Autorità Comunale.
Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono
anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955.
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna
da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa,
lino, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche,
plastiche e derivati.
La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, non dovessero
risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel casa in cui le eventuali opere e provvidenze
imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
ARTICOLO 58
REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI
I depositi ed i luoghi di vendita dì combustibili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con
ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro
abitato.
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Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l' attivazione anche all' interno dell'abitato se i locali
siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti di volta reale, con pareti e soffitta di struttura
incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere
convenientemente coperte.
ARTICOLO 59
DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI
EDIFICI
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari
per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per i forni di pane, pasticcerie o
simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano
in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E’ vietato di costruirvi ammassi
materiale da imballaggio, di carta straccia, e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai
essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di
reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito in incentivi infiammabili.
Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali
facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse od altri ingombri che ostacolino il passaggio delle
persone.
Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
1) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all' esterno dei locali ove trovasi l'
apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie comunicanti con l' interno dei locale ed areate
direttamente verso l'esterno;
2) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina
metallica verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l' interno;
3) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto
flessibile di collegamento tra quella fissa e l' apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale
resistente all' usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia
alla tubazione sia all' apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da
evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
4) per evitare la fuoriuscita di gas di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno
essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso di gas.
Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in
vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".
ARTICOLO 60
ACCATASTAMENTO DI LEGNA O DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE
NEI CORTILI E SCANTINATI
E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di tre lati,
legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il
Sindaco riterrà di dover prescrivere ove ciò sia possibile e non arrechi nocumento a terzi.
E’ pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
ARTICOLO 61
FUCINE E FORNI
Non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le
precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa,
che deve essere costruita esclusivamente in muratura e ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una
seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in
mattoni.
La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca alla
stessa.
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ARTICOLO 62
USO DI FIAMMA LIBERA
E’ assolutamente vietato:
1) l' uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
2) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma
libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
3) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di
fiamme libere.
ARTICOLO 63
ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI
Nell’ ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi
infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili a fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al
Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od atri incidenti.
ARTICOLO 64
ANIMALI PERICOLOSI - CANI
Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l’ incolumità dei cittadini, non potranno essere introdotti in
città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni
pericolo danno alle persone, e seguendo l’ itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani di qualunque razza o taglia possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico solo se
uniti di museruola a paniere. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lup ed altri di razza
molosside (mastini) devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio, e
non potranno mai essere abbandonati quei cani che hanno l’ abitudine di incutere spavento o dare molestia
alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i
molossidi, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di
accoglienza.
Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della
sanzione pecuniaria.
Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in
modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni
sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
ARTICOLO 65
STRUMENTI DA TAGLIO
E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente
smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
ARTICOLO 66
TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli
estremi.
Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collegati gli opportuni ripari.
Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune
cautele onde evitare danni alle persone.
ARTICOLO 67
TRASPORTO DI ACQUA GASSATA O DI SELTZ
I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acqua gassata, devono essere muniti di idonea
protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.
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ARTICOLO 68
SCALPELLAMENTO DI VIE E PIAZZE
Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche
o altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso
luoghi di passaggio.
ARTICOLO 69
MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA
NEGLI EDIFICI
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e
convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve, dai tetti o dai canali di
gronda sul suolo pubblico.
L’ Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle
spese.
ARTICOLO 70
MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di
proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del
proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili, esistenti sul suolo pubblico.
ARTICOLO 71
SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE DI COSTRUZIONE
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili,
dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
Queste dovranno osservarsi sino all' ultimazione dell' opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o
più lumi a giudizio dell' Ufficio Tecnico Comunale ed in conformità con quanto stabilito dal codice della
strada. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura,
il ponte lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno, inoltre, essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall' Ispettorato del Lavoro.
ARTICOLO 72
MATERIALE DA DEMOLIZIONE
E’ proibito gettare in basso sulla pubblica via o luoghi adiacenti, sia dai ponti di servizio sia all' interno delle
fabbriche, i materiali di demolizione od altro.
ARTICOLO 73
INSEGNE, PERSIANE, VETRATE E FINESTRE
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.
Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno
di ferro od altro mezzo idoneo.
ARTICOLO 74
RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello
ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e
materiali qualsiasi.
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ARTICOLO 75
ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI
I portici le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private, di libero
accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminate.
Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi
all' accendersi delle lampade dell' illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo
accesso e che sia illuminato sino all' alba.
CAPO VII°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
ARTICOLO 76
ORARI DEGLI ESERCIZI
Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi dì vendita al pubblico, sono
stabiliti con ordinanza del Sindaco.
ARTICOLO 77
DISCIPLINA DEI PREZZI
Gli esercenti hanno l' obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo, esposte sui banchi
di vendita o nelle vetrine o all' esterno del negozio, ai sensi delle vigenti disposizioni dì legge.
Fuori, dall' obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, é d' obbligo
l' indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte.
ARTICOLO 78
PESATURE DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben
esposto alla luce ed alla vista dei compratori.
Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi
destinati a venire in contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.
ARTICOLO 79
VENDITA E SCORTA DELLE MERCI
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se non richiesti in misura
minima, né rifiutare la merce per accaparramento ed occultamento dei prodotti.
I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti
quantitativi di merce da corrispondere alle normali richieste del pubblico.
ARTICOLO 80
VENDITA DEL PANE
La panificazione è disciplinata dalle leggi dello Stato.
Il pane posto in vendita, deve essere custodito in appositi recipienti, difeso dalle mosche, e situati in modo da
vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l' esercente, se l' acquirente lo domandi,
dall' obbligo di pesare il pane all' atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario
stabilito per chilogrammo.
La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben
visibile nell' esercizio.
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ARTICOLO 81
VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI
Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita, sulle strade, sulle piazze e nei luoghi
pubblici, di prodotti stagionali, come angurie, cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili
prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.
ARTICOLO 82
MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI – SURROGATI
Gli esercenti, che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'
obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che
esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.
I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di
surrogato che contengono.
ARTICOLO 83
ESALAZIONE DI MERCI
I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché siano
attenuate mediante immersioni nell' acqua e rinnovazione frequente di essa, e garantire la conservazione delle
merci suddette in speciali contenitori.
ARTICOLO 84
TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE
I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai
cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'
indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
ARTICOLO 85
REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA
Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
L' esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte
caso per caso in relazione al genere del commercio che effettua.
ARTICOLO 86
APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI
Il Sindaco potrà sempre proibire l' apertura o il trasferimento di esercizi commerciali, ove non siano
rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi o per ragione di pubblico
interesse e per ogni facoltà riconosciuta dal Comune dalle leggi e dai regolamenti.
CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 87
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità
Comunale, ed è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 88
PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO
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Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione
all'Autorità Comunale.
ARTICOLO 89
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE
PUBBLICHE
La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi)
è soggetta oltre che al l' autorizzazione comunale, alla vigilanza dell' Ufficio di Sanità ed Igiene.
CAPO IX°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
ARTICOLO 90
ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI
Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune,
anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuta la licenza
dell'Autorità Comunale.
E' vietato l' esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente
assegnati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l' offerta
di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.
ARTICOLO 91
ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE
L’ esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono
richiedere autorizzazione al Sindaco. Sul l' autorizzazione loro rilasciata saranno indicati quali siano i musei e
i monumenti che le guide sono autorizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche autorizzate nell’ esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l’
indicazione "guida autorizzata".
ARTICOLO 92
BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI
Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli,
divertimenti popolari o per qualsiasi scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla
vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.
Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le
disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari mantenute pulite ed in perfette
condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta essere stabilite
dalla Civica Amministrazione.
ARTICOLO 93
DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI
AMBULANTI
Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di
concessione e potrà essere riconfermata di anno in anno.
Il Sindaco, previo parere dell' Autorità di P.S., revocherà la licenza a coloro che contravvengono
reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell’
esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non
paghino i dovuti diritti.
inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito
personalmente della stessa, salvo che ciò non derivi da motivi di salute fatti costatare mediante certificato
medico da esibire all' Ufficio di Polizia Municipale.
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Tutte le autorizzazioni dovranno avere il parere del Comando di Polizia Municipale.
CAPO X°
VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONE E CORTEI
ARTICOLO 94
DENUNCIA DI VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE
Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone conviventi o il trasferimento di abitazione,
debbono essere denunciate all' Ufficio Anagrafico del comune a cura degli interessati.
Quando più persone convivono, non legate da rapporti famigliari, la denuncia deve essere fatta dal capo della
convivenza e, in difetto, da ogni singolo convivente.
ARTICOLO 95
CORTEI FUNEBRI
E’ consentito il corteo di persone a piedi, solo dall’ abitazione dell' estinto o dal luogo dove si trova il feretro
sino alla Chiesa in cui si svolgono i riti funebri.
ARTICOLO 96
PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI
Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno
seguire itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in
contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
CAPO XI°
SANZIONI
ARTICOLO 97
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sano accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia
Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 2.000.000.
Ai sensi dell' articolo 16 della legge n° 689 del 24/11/1981 e dall'articolo 107 del T. LI. n° 383 del
03/03/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamenta possono
essere conciliate all' atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell'
agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'
Amministrazione Comunale ha ammesso il pagamento e ne ha fissato la misura.
Nel caso di mancato pagamento immediato per la rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si
applicheranno le procedure di cui alla legge n° 689 del 24/11/1981.
ARTICOLO 98
RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO
Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e
disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all' articolo 38 della legge n° 142 del 08/06/1990, l' esecuzione
di ufficio a spese degli interessati.
ARTICOLO 99
SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE
I funzionari e gli agenti, all' atto di accertare l' infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose
che servirono o furono destinate a commettere l' infrazione e debbano procedere al sequestro cautelare delle
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cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l' infrazione.
Nell' effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale
per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge n° 689 del 24/11/1981 e del D.P.R. n° 571 del
27/07/1982.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario. Il relativo
verbale va trasmesso sollecitamente all' Autorità competente.
ARTICOLO 100
SOSPENSIONE DELLE LICENZE
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso
di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o
autorizzazione nei seguenti casi:
1) per recidiva nell' inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell'
attività specifica dei concessionario;
2) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto
inflazionale;
3) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della
concessione.
La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa i protrarrà sino a quando non si sia
adempiuto agli obblighi, da parte del trasgressore, per la cui inosservanza, la sospensione stessa fu inflitta.
CAPO XII°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 101
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed ì tempi stabiliti dagli articoli 45 e 46 della
Legge 142 del 08/06/1990 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie
disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 13 DEL 02/03/1994.
MODIFICATI GLI ARTICOLI 13 E 15 CON DELIBERA DEL C.C. N° 15 DEL 11/02/1995.
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA