REGOLAMENTO DI POLI ZIA URBANA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 13 DEL 02/03/1994. 1 CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinente secondo la legge 08 Giugno 1990 n° 142. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi a servitù dì pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade. ARTICOLO 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE, DELLE NORME DI POLIZIA URBANA Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, ed í controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nelle botteghe, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque sì svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate: 1) personalmente al titolare; 2) senza pregiudizio dei diritti di terzi; 3) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di ritenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; 4) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, nel caso di inosservanza o di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale. CAPO II° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO ARTICOLO 4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE La vigilanza sull’inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.° 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall’inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque. 2 ARTICOLO 5 SUOLO PUBBLICO Per suolo pubblico s'intende sia il suolo demaniale, sia il terreno di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio. Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione dì suolo pubblica nonché, dello spazio; ad essa sovrastante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale. L e c o n c e s s i o n i p e r o c c u p a z i o n i di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non costruzioni di manufatti od installazioni d'impianti, sono considerate permanenti. Le concessioni per i periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee. Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per di spazi ed aree pubbliche e, in ogni mancanza di tale regolamento, secondo le norme dì legge e secondo le disposizioni prescritte dell'Amministrazione Comunale. L e c o n c e s s i o n i permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state a Giunta Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel precedente articolo 3. L e c o n c e s s i o n i s cadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitare se non ,previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver a tassa dovuta, comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore. ARTICOLO 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per il mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto. Nei casi urgenti ì funzionari e gli appartenenti alla Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo dei solo rimborso all'intestatario della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra !a revoca e la scadenza fissata. ARTICOLO 7 ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE La tassa dovuta per l'occupazione giornaliera sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta. La tassa invece per occupazioni permanenti sarà pagata all'atto del rilascio dell'autorizzazione ovvero mediante ruoli. ARTICOLO 8 MODALITA' PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI Le autorizzazioni dì carico e scarico dì merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempi di ingombro del occorre ottenere un permesso speciale dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha a effettuato 1e operazioni suddette. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio di responsabilità dì questi ultimi per eventuali danni a terzi. 3 ARTICOLO 9 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI E’ vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio. ARTICOLO 10 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA L’ autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiedi o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza. L’ Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni ARTICOLO 11 INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, [a sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal Sindaco, fatte salve le ragioni di viabilità e la sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso, stabilito se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori la segnaletica stradale verticale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata a pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico. Le diverse misure dettare nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse. ARTICOLO 12 INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA’ LUMINOSA Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni, è vietata l’ esposizione di insegne, cartelli, altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione, possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietala l'installazione di sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento. L’ istallazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale 4 rimozione e la ricollocazione in ripristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo. ARTICOLO 13 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI (modificato con delibera C.C. n° 15 del 11/02/1995) Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono consentite, nel rispetto delle leggi vigenti, per una larghezza massima di mt. 0,60 e per una lunghezza pari ai 2/3 del fronte espositivo del negozio. Qualunque esposizione deve, in ogni caso, quando avviene sul marciapiede, consentire una superficie minima dello stesso per il transito pedonale, non inferiore a mt. 1,00. Tali disposizioni saranno autorizzate dal Sindaco o suo delegato, previo parere del Comandante della Polizia Municipale in materia di viabilità e traffico. Le richieste che riguardano l'occupazione di superfici maggiori saranno sottoposte all'esame della Giunta Municipale quando comportino soltanto l’ utilizzo di strutture mobili (bancarelle, ecc). Altre istanze che comportino la richiesta di occupazione di suolo pubblico attraverso l’installazione di strutture fisse (box - manufatti- ecc) vanno rilasciate dalla Giunta Municipale e dalla Commissione Edilizia, così come previsto dall’ art. 17 del “Regolamento COSAP”. ARTICOLO 14 FIERE E MERCATI Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per l'occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento spazi ed aree pubbliche ed ai sensi della legge 28/03/1991 n° 112. L’ assegnazione dei posti dì vendita è effettuata dall'ufficio di Polizia Municipale o da funzionario appositamente incaricato. L’ occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non reca diritti di sorta per l’ occupante. Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto. E’ vietato ai venditori di occupare, sul pubblico mercato, uno spazio superiore a quello assegnato come pure di spostarsi da un luogo ad un altro, senza i1 permesso dell' ufficio di Polizia Municipale. La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta sul suolo. ARTICOLO 15 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (modificato con delibera C.C. n° 15 del 11/02/1995) Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28/03/1991 n°112 e dal relativo regolamento di esecuzione ed è consentito soltanto su aree stabilite. Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda per particolare contingenza. Tali autorizzazioni sono rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possano recare intralcio alla circolazione. Utilizzare salo ed esclusivamente in casi di effettiva ed accertata necessità la normativa di cui al 2° e 3° comma. ARTICOLO 16 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’ aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale. Ad istallazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'ufficio tecnico comunale. 5 ARTICOLO 17 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E EDICOLE La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale. In nessun caso, sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25,00 dagli incroci e di mt. 15,00 dall' inizio di curve e lungo le stesse. La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere. ARTICOLO 18 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione. ARTICOLO 19 COLLOCAMENTO DI STRUTTURE Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, gli impianti di linee telefoniche e genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc, sono seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l’ osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno, dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l'obbligo dì rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato, le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all' atto dell'impianto, oppure in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall’ ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro avendone informato anche l' ufficio di Polizia Municipale. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’ Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente,a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L’ Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte e impianti da controllare. CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Il servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani spetta al Comune ed è effettuato dal personale appositamente addetto. 6 Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto (compresi i veicoli non più circolanti), ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere eseguito con automezzi a sistema inodore e l’ operazione di pulizia deve avvenire dalle ore 04:00 alle ore 10:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 nel periodo invernale mentre nel periodo estivo (ora legale) dalle ore 04:00 alle ore 09:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00. ARTICOLO 21 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E’ proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare o imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI PER I COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI E’ proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. ARTICOLO 23 PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili, ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici aperti o esposti al pubblico, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere tenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l' uso normale o nuoccia al decoro dell' edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento. ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE E’ proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. ARTICOLO 25 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell' aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all' immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare e scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. 7 ARTICOLO 26 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE E’ proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo che siano determinate da forza maggiore o cause fortuite. ARTICOLO 27 DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGiANA ED INDUSTRIALE SU AREE PUBBLICHE E’ proibito lavare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell' autorità competente. ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI E’ vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti ai pubblico o, comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. E’ vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Il transito di gruppi animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. ARTICOLO 29 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI E’ vietato, nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto dal Sindaco. ARTICOLO 30 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna. CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI ARTICOLO 31 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l' esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell' intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale. E’ fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Spetta all’ Amministrazione la sola prima fornitura della targa col relativo numero civico. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. 8 E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore. ARTICOLO 32 COLLOCAMENTO DEI CARTELLI ED ISCRIZIONI Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, nonché del codice della strada, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche se luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell’ estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all' arte ed alla storicità dei luoghi. E’ vietato esporre in pubblico fotografie, disegni, figure e pubblicazioni che offendano la moralità e il buon costume e che ledano il prestigio delle istituzioni. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non potrà essere consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l' apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che si armonizzi con il carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. ARTICOLO 33 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l' osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L' Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. ARTICOLO 34 ORNAMENTO ESTERNO DEI FABBRICATI Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell’ innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. ARTICOLO 35 DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA Nelle proprietà private esposte alla pubblica via è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che nuoccia all’ estetica ed al decoro della città. ARTICOLO 36 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è ammessa fuori dei locali e recinti privati. E’ vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo Pubblico. ARTICOLO 37 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI 9 E’ vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08:00 sino alle ore 10:00 del Mattino. E’ rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazioni. ARTICOLO 38 BAGNI Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico, è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità Comunale o Marittima è rese note con appositi avvisi ai pubblico. L’ Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è possibile bagnarsi. Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltre che dalla competente Autorità Marittima, anche dall’ Autorità Comunale. ARTICOLO 39 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e veterinarie e dai regolamenti di igiene e veterinario, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo o farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente ufficio veterinario ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. ARTICOLO 40 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI E’ vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. I rifiuti domestici contenuti in buste di plastica dovranno essere depositati nei cassonetti appositamente predisposti. ARTICOLO 41 VIALI E GIARDINI PUBBLICI Nei viali e giardini pubblici è vietato: 1) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola; 2) passare o coricarsi sulle aiuole, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie; 3) guastare o lordare i sedili danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie; 4) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; 5) dedicarsi a giochi che possono arrecare molestia, pericolo o danno alle persone e che siano espressamente vietati dall'Autorità; 6) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici. E’ consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città. ARTICOLO 42 VASCHE E FONTANE E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla 10 con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E’ altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane o attingere, con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche. ARTICOLO 43 ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO AL DECORO ED ALLA MORALITA' E’ vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici delle chiese e delle abitazioni private. E’ del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. E’ vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. ARTICOLO 44 RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessaria alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione dovrà essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di Aspetto decoroso. E’ comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. CAPO V° QUIETE PUBBLICA ARTICOLO 45 ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIA Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un’ arte, mestiere o industria o esegue lavori con l' uso di strumenti meccanografici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione del Sindaco per casi eccezionali, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 14:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino; dal 1° Aprile al 30 Settembre tale divieto vale dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del mattino. Comunque nelle vicinanze di ospedali, scuole e istituti di educazione, chiese e uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che arrechino disturbo. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, sei rumori o il disturbo possono recare particolare molestia. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l' esercizio dell' arte, dell’ industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Tutti coloro che, all'atto di approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all' esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste. Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell' azienda in altra sede. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l’uso di sostanze ritenute nocive. 11 ARTICOLO 46 IMPIANTI DI MACCHINARI L’ impianti di esercizi con macchine azionate da motori, o dall'opera dell' uomo, in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro il raggio di non meno 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizione adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza, e le dimensioni di ingombro. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si dovesse apportare agl’ impianti per i quali sia stata già ottenuta l'autorizzazione. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando: 1) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento; 2) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso; 3) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell' aria o nei muri o in Qualsiasi modo, ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni di qualsiasi genere. Nel caso che ciò non sia effettuabile perle particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un’ adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando, su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà, o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell' aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell’ ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell’ aria di vibrazioni moleste. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici. ARTICOLO 47 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI E’ vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l' inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiede, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita. ARTICOLO 48 FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE IN CASE DI ABITAZIONE Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati apparecchi che non producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L’ Autorità Comunale ha la facoltà dì prescrivere limitazioni nei casi particolari. E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. 12 ARTICOLO 49 RUMORI IN CASE DI ABITAZIONE E NEI PP.EE. Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. ARTICOLO 50 USO DI STRUMENTI SONORI E’ vietato l’ uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti oo macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che , per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o di altri apparecchi sonori e di amplificazione se non preventivamente autorizzata dal Sindaco. Il suono delle campane è proibito da un' ora dopo il tramonto dei sole all' alba, fatta eccezione per l' annuncio delle funzioni prescritte dal rito religioso. Comunque, nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere azionate con suono sommesso. ARTICOLO 51 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE Dalle ore 21:00 alle ore 07:00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate , ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore. ARTICOLO 52 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti, sostare successivamente a meno di 100 mt. dalla sosta precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli Agenti di Polizia Municipale. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l’ uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia. Sino all’ emanazione del regolamento di cui allo 8° comma dell’ art. 23 del nuovo C.d.S., i venditori itineranti, possono effettuare la pubblicità fonica dietro pagamento della tassa sulla pubblicità secondo le modalità del presente articolo. ARTICOLO 53 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI - VIGILANZA SUGLI INCAPACI Sono vietate le grida, gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e suoni nell' interno dei locali pubblici. I bambini ed i malati di mente, nei luoghi pubblici devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che arrechino disturbo ai passanti, o danno a se stessi, alle persone o cose, salvo che il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente. ARTICOLO 54 DETENZIONI DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI 13 E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l' animale che abbia dato luogo all' infrazione ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non sia osservata, l' animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina. ARTICOLO 55 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI Le sale da ballo, i cinema, le discoteche ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all' esterno. Qualora fossero gestiti all' aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non arrechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso. ARTICOLO 56 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all' interno, nelle seguenti ore: 1) al mattino, dopo le ore 09:00 e fino alle ore 13:00; 2) al pomeriggio dopo le ore 16:00 e non oltre le ore 20:00. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini. CAPO VI° NORME D1 SICUREZZA NEGLI ABITATI ARTICOLO 57 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI Salvo quanto espressamente disposto dal T.U., delle leggi di PS n° 773 del 18/06/1931 e del relativo regolamento approvato con R.D. n° 635 del 06/05/1940, e successive modificazioni, nonché dai decreti del ministero 31/07/1934 (G.U. n° 228 del 28/09/1934) e 12/05/1937 (G.U. n° 145 del 24/06/1937) è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 620 del 28/06/1955. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel casa in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate. ARTICOLO 58 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI I depositi ed i luoghi di vendita dì combustibili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato. 14 Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l' attivazione anche all' interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti di volta reale, con pareti e soffitta di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte. ARTICOLO 59 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per i forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E’ vietato di costruirvi ammassi materiale da imballaggio, di carta straccia, e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito in incentivi infiammabili. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse od altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 1) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all' esterno dei locali ove trovasi l' apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie comunicanti con l' interno dei locale ed areate direttamente verso l'esterno; 2) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l' interno; 3) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l' apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all' usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all' apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; 4) per evitare la fuoriuscita di gas di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso di gas. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi". ARTICOLO 60 ACCATASTAMENTO DI LEGNA O DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di tre lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere ove ciò sia possibile e non arrechi nocumento a terzi. E’ pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati. ARTICOLO 61 FUCINE E FORNI Non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura e ferro. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca alla stessa. 15 ARTICOLO 62 USO DI FIAMMA LIBERA E’ assolutamente vietato: 1) l' uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; 2) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda; 3) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere. ARTICOLO 63 ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI Nell’ ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili a fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od atri incidenti. ARTICOLO 64 ANIMALI PERICOLOSI - CANI Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l’ incolumità dei cittadini, non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo danno alle persone, e seguendo l’ itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani di qualunque razza o taglia possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico solo se uniti di museruola a paniere. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lup ed altri di razza molosside (mastini) devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio, e non potranno mai essere abbandonati quei cani che hanno l’ abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i molossidi, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati. ARTICOLO 65 STRUMENTI DA TAGLIO E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. ARTICOLO 66 TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collegati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone. ARTICOLO 67 TRASPORTO DI ACQUA GASSATA O DI SELTZ I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acqua gassata, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori. 16 ARTICOLO 68 SCALPELLAMENTO DI VIE E PIAZZE Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio. ARTICOLO 69 MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve, dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. L’ Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese. ARTICOLO 70 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili, esistenti sul suolo pubblico. ARTICOLO 71 SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE DI COSTRUZIONE Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino all' ultimazione dell' opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell' Ufficio Tecnico Comunale ed in conformità con quanto stabilito dal codice della strada. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, il ponte lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno, inoltre, essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall' Ispettorato del Lavoro. ARTICOLO 72 MATERIALE DA DEMOLIZIONE E’ proibito gettare in basso sulla pubblica via o luoghi adiacenti, sia dai ponti di servizio sia all' interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. ARTICOLO 73 INSEGNE, PERSIANE, VETRATE E FINESTRE Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo. ARTICOLO 74 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi. 17 ARTICOLO 75 ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI I portici le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private, di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminate. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi all' accendersi delle lampade dell' illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato sino all' alba. CAPO VII° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI ARTICOLO 76 ORARI DEGLI ESERCIZI Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi dì vendita al pubblico, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. ARTICOLO 77 DISCIPLINA DEI PREZZI Gli esercenti hanno l' obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo, esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all' esterno del negozio, ai sensi delle vigenti disposizioni dì legge. Fuori, dall' obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, é d' obbligo l' indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte. ARTICOLO 78 PESATURE DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista dei compratori. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme. ARTICOLO 79 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate, anche se non richiesti in misura minima, né rifiutare la merce per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce da corrispondere alle normali richieste del pubblico. ARTICOLO 80 VENDITA DEL PANE La panificazione è disciplinata dalle leggi dello Stato. Il pane posto in vendita, deve essere custodito in appositi recipienti, difeso dalle mosche, e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l' esercente, se l' acquirente lo domandi, dall' obbligo di pesare il pane all' atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell' esercizio. 18 ARTICOLO 81 VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita, sulle strade, sulle piazze e nei luoghi pubblici, di prodotti stagionali, come angurie, cocomeri, castagne, uva ecc. nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc. ARTICOLO 82 MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI – SURROGATI Gli esercenti, che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l' obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo. I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono. ARTICOLO 83 ESALAZIONE DI MERCI I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché siano attenuate mediante immersioni nell' acqua e rinnovazione frequente di essa, e garantire la conservazione delle merci suddette in speciali contenitori. ARTICOLO 84 TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l' indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita. ARTICOLO 85 REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L' esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che effettua. ARTICOLO 86 APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI Il Sindaco potrà sempre proibire l' apertura o il trasferimento di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta dal Comune dalle leggi e dai regolamenti. CAPO VIII° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ARTICOLO 87 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dall'Autorità Comunale, ed è disciplinato da apposito regolamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. ARTICOLO 88 PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO 19 Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione all'Autorità Comunale. ARTICOLO 89 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre che al l' autorizzazione comunale, alla vigilanza dell' Ufficio di Sanità ed Igiene. CAPO IX° DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI ARTICOLO 90 ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuta la licenza dell'Autorità Comunale. E' vietato l' esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l' offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi. ARTICOLO 91 ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE L’ esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sul l' autorizzazione loro rilasciata saranno indicati quali siano i musei e i monumenti che le guide sono autorizzate ad illustrare. Le guide pubbliche autorizzate nell’ esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l’ indicazione "guida autorizzata". ARTICOLO 92 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione. ARTICOLO 93 DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER I MESTIERI AMBULANTI Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione e potrà essere riconfermata di anno in anno. Il Sindaco, previo parere dell' Autorità di P.S., revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell’ esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti. inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò non derivi da motivi di salute fatti costatare mediante certificato medico da esibire all' Ufficio di Polizia Municipale. 20 Tutte le autorizzazioni dovranno avere il parere del Comando di Polizia Municipale. CAPO X° VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONE E CORTEI ARTICOLO 94 DENUNCIA DI VARIAZIONE DI FAMIGLIA E DI ABITAZIONE Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone conviventi o il trasferimento di abitazione, debbono essere denunciate all' Ufficio Anagrafico del comune a cura degli interessati. Quando più persone convivono, non legate da rapporti famigliari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e, in difetto, da ogni singolo convivente. ARTICOLO 95 CORTEI FUNEBRI E’ consentito il corteo di persone a piedi, solo dall’ abitazione dell' estinto o dal luogo dove si trova il feretro sino alla Chiesa in cui si svolgono i riti funebri. ARTICOLO 96 PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. CAPO XI° SANZIONI ARTICOLO 97 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sano accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 2.000.000. Ai sensi dell' articolo 16 della legge n° 689 del 24/11/1981 e dall'articolo 107 del T. LI. n° 383 del 03/03/1934 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamenta possono essere conciliate all' atto della contestazione mediante pagamento da parte del trasgressore nelle mani dell' agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l' Amministrazione Comunale ha ammesso il pagamento e ne ha fissato la misura. Nel caso di mancato pagamento immediato per la rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge n° 689 del 24/11/1981. ARTICOLO 98 RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all' articolo 38 della legge n° 142 del 08/06/1990, l' esecuzione di ufficio a spese degli interessati. ARTICOLO 99 SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE I funzionari e gli agenti, all' atto di accertare l' infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l' infrazione e debbano procedere al sequestro cautelare delle 21 cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l' infrazione. Nell' effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge n° 689 del 24/11/1981 e del D.P.R. n° 571 del 27/07/1982. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all' Autorità competente. ARTICOLO 100 SOSPENSIONE DELLE LICENZE Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi: 1) per recidiva nell' inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, attinenti alla disciplina dell' attività specifica dei concessionario; 2) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionale; 3) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa i protrarrà sino a quando non si sia adempiuto agli obblighi, da parte del trasgressore, per la cui inosservanza, la sospensione stessa fu inflitta. CAPO XII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 101 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed ì tempi stabiliti dagli articoli 45 e 46 della Legge 142 del 08/06/1990 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 13 DEL 02/03/1994. MODIFICATI GLI ARTICOLI 13 E 15 CON DELIBERA DEL C.C. N° 15 DEL 11/02/1995. 22