La riforma del mercato del lavoro
Il collocamento ordinario
Evoluzione storica
• L’evoluzione della normativa del collocamento e
dell’avviamento al lavoro: una “lunga marcia” da
un assetto vincolistico e rigido verso la
liberalizzazione.
• Liberalizzazione non significa assenza di qualsiasi
regola ma meno vincoli e più spazio alle
autonomie private, più promozione dell’incontro
tra domanda ed offerta di forza lavoro.
….
• Il collocamento è stato concepito sin dall’inizio
come una funzione pubblica e gratuita di
mediazione con lo scopo di tutelare il lavoratore
dalla speculazione degli intermediari privati e
dagli effetti negativi dello squilibrio tra offerta e
domanda di lavoro.
• Obiettivo del collocamento pubblico: equa
ripartizione dei posti disponibili (regolazione della
concorrenza tra lavoratori al fine di evitare
discriminazioni nelle assunzioni).
Fase pre-corporativa
• Attività di mediazione gestita da agenzie
private, strutture statali e comunali e
associazioni sindacali. Scopo del sindacato
è quello di tutelare i lavoratori nella ricerca
dell’occupazione e di rafforzare il potere
contrattuale mediante condizionamento
nelle assunzioni.
Periodo corporativo
• Il collocamento assume le vesti di funzione
pubblica e di monopolio pubblico, con
divieto di mediazione privata, anche se
gratuita. Esercizio da parte delle
organizzazioni sindacali corporative,
soggetti di diritto pubblico, controllati dallo
Stato.
Fase post-corporativa e
costituzionale
•
Intervento in materia importante (l. 264/1949)
ma sostanzialmente ripetitivo del contenuto delle
leggi emanate durante il periodo corporativo.
• Si ribadisce:
a) la funzione pubblica del collocamento;
b) il monopolio statale, con divieto di mediazione
privata tra domanda ed offerta di forza lavoro;
c) la gestione pubblico statale con partecipazione
consultiva delle contrapposte organizzazioni
sindacali;
…
d) L’assunzione attraverso la regola della
richiesta numerica da parte dell’impresa
(mera indicazione dei lavoratori da
assumere, della loro categoria e qualifica
professionale) agli uffici periferici di
collocamento (eccezione richiesta
nominativa e chiamata diretta);
…
e) Considerazione della manodopera
disoccupata ed inoccupata (la mediazione
pubblica non era necessaria per manodopera
che traslava da un’occupazione all’altra
(passaggio diretto);
f) Iscrizione del lavoratore alle liste di
collocamento e onere di richiesta del
libretto di lavoro.
Fonti
• d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181
(Disposizioni per agevolare l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’art. 45, c. 1, lett. a) della l. n.
144/1999), come modificato dal
d.lgs. 19 dicembre 2002 n. 297.
Fonti
• Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 181 stabiliscono tanto i
principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in
materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di
collocamento nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 469/1997,
quanto i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali
destinatari di misure di promozione all’inserimento nel
mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione
secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione
di lunga durata (art. 1, c. 1, d. n. 181 come sostituito da art. 1 d. n.
297).
• L’intervento è teso a riconoscere alla Regione un ruolo centrale,
già affermato dal d.lgs. 469/1997 ma certamente rafforzato dalla
modifica del titolo V della Costituzione (in particolare dall’art.
117 Cost.
Stato di disoccupazione
• Il d.lgs. n. 181/2000 ridefinisce lo “stato di
disoccupazione”, fissando la seguente nozione generale
(art. 1, c. 2, lett. c, sostituito dall’art. 1 d.lgs. 297/02):
• “Condizione del soggetto privo di lavoro che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento e
alla ricerca di un’attività lavorativa , secondo
modalità definite con i servizi competenti”.
• I servizi competenti sono i centri per l’impiego (art. 4
d.lgs. 469/1997) e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità
delle norme regionali e delle province autonome di Trento
e Bolzano.
…
• Il d.lgs. n. 181 definisce inoltre
“disoccupati di lunga durata”:
• “coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un’attività
di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da
più di dodici mesi o da più di sei
mesi se giovani”.
…
• “inoccupati di lunga durata”:
• “coloro che, senza aver
precedentemente svolto un’attività
lavorativa, siano alla ricerca di una
occupazione da più di dodici mesi o
da più di sei mesi se giovani”.
…
• “donne in reinserimento lavorativo”:
• “quelle che, già precedentemente
occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due
anni di inattività”.
…
• “adolescenti”: “minori di età compresa tra
i 15 e i 18 anni che non siano più soggetti
all’obbligo scolastico”;
• “giovani”: soggetti di età superiore a 18
anni e fino a 25 anni compiuti, o, se in
possesso di una laurea, fino a 29 anni
compiuti, ovvero la superiore età definita
in conformità agli indirizzi dell’Unione
europea.
Come si verifica lo stato di disoccupazione
• La condizione di “stato di disoccupazione” è comprovata
dalla presentazione dell’interessato presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio,
accompagnata da una dichiarazione (ai sensi del DPR n.
445/2000) che attesti l’eventuale attività lavorativa svolta
nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa (art. 2, c. 1, d.lgs. 181/2000 come
sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 297/2002).
• Nei rapporti con la p.a. e con i concessionari e i gestori di
pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato
con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza,
sottoscritte dall’interessato. In tali casi, come in quelli di
cui al c. 1, si applica il dPR n. 445/2000 (art. 2, c. 5, d.lgs.
181/2000 come sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 297/2002).
…
• Alle Regioni è demandato il compito di
definire gli indirizzi operativi per
l’accertamento e la verifica dello stato di
disoccupazione da parte dei servizi
competenti (art. 2, c. 3, d.lgs. 181/2000
come sostituito dall’art. 3 d.lgs. 297/2002).
…
• La verifica dell’effettiva permanenza
nello stato di disoccupazione è effettuata dai
servizi competenti con le seguenti modalità (art.
2, c. 3, d.lgs. 181/2001 come sostituito dall’art. 3
d.lgs. 297/2002):
• a) comunicazioni a cui sono tenute i datori di
lavoro (in base all’art. 4-bis d.lgs. 181/2000);
• b) rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.
Conservazione e perdita dello stato di
disoccupazione
• Alle Regioni è demandato il compito di stabilire i criteri
per l’adozione da parte dei servizi competenti di
procedure uniformi in materia di accertamento dello stato
di disoccupazione sulla base dei seguenti principi (art. 4
d.lgs. 181/2000, come sostituito dall’art. 5 d.lgs. 297/02):
a) conservazione dello stato di disoccupazione a
seguito di svolgimento di attività lavorative tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da imposizione (tale soglia di
reddito non si applica ai soggetti di cui all’art. 8, c. 2 e 3,
d.lgs. 468/1997);
…
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione
del servizio competente nell’ambito delle misure di
prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto
senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro
a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro
temporaneo, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si
tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal
domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti
dalle Regioni;
…
d) sospensione dello stato di disoccupazione
in caso di accettazione di un’offerta di
lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi,
ovvero di quattro mesi se si tratta di
giovani.
Quali azioni per prevenire la disoccupazione di lunga
durata (a. 3 d.lgs. 181 come sostituito da a. 4 d.lgs. 297)
 Le Regioni definiscono obiettivi ed indirizzi operativi
delle azioni, che i servizi competenti effettuano, al fine
di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e
contrastare la disoccupazione di lunga durata,
sottoponendo i “disoccupati” (di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs.
181/2000) ad interviste periodiche e ad altre misure di
politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo
almeno i seguenti interventi:
…
a) colloquio di orientamento entro tre mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di
inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra
misura che favorisca l’integrazione
professionale (nei confronti degli adolescenti,
dei giovani e delle donne in cerca di
reinserimento lavorativo non oltre quattro mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione; nei
confronti di altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione).
Dalle liste di collocamento all’elenco anagrafico
(art. 1-bis d. n. 181 aggiunto dall’art. 2 d. n. 297)
• Sono soppresse tutte le liste di collocamento ordinarie e
speciali, ad eccezione di quelle relative al collocamento
dei disabili (l. n. 68 del 1999), alla mobilità dei
lavoratori (art. 6 l. 223/1991), ai lavoratori dello
spettacolo (art. 16 dPR 2053/1963), ai lavoratori italiani
disponibili a svolgere attività di lavoro all’estero in
Paesi extracomunitari.
• Il collocamento della gente di mare sarà disciplinato con
apposito regolamento governativo prevedendo il
superamento dell’attuale sistema di collocamento
obbligatorio.
…
 Non vi è più dunque l’obbligo di iscrizione nelle liste di
collocamento.
• Il lavoratore che si presenta nei centri per l’impiego è
inserito nell’elenco anagrafico in base ai dati contenuti
nella scheda anagrafica e nella scheda professionale che
costituiscono la base dei dati del sistema informativo del
lavoro (ora borsa nazionale continua del lavoro).
• Con decreto del Ministro del lavoro, d’intesa con la
Conferenza unificata Stato-Regioni, sono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione e
il sistema di classificazione dei dati contenuti nelle
predette schede anagrafica e professionale.
Modalità di assunzione (art. 4-bis d. n.
181 aggiunto dall’art. 6 d. 297
• Regola: datori di lavoro
privati ed enti pubblici
economici procedono
all’assunzione diretta di
tutti i lavoratori, per
qualsiasi tipologia di
rapporto di lavoro, fatto
salvo l’obbligo di
assunzione mediante
concorso previsto dagli
statuti degli
e.p.economici.
• Eccezione: chiamata
nominativa e nulla osta
preventivo per assunzione
di lavoratori italiani
disponibili a svolgere
attività di lavoro all’estero
in Paesi extracomunitari;
le disposizioni speciali per
assunzione lavoratori
extracomunitari e per
l’assunzione dei lavoratori
disabili.
Vincolo alla libertà di assunzione
diretta: precedenze
• Lavoratori licenziati per riduzione di personale
ovvero messi in mobilità rispetto alle loro ex ditte
che avanzino richieste entro 6 mesi dal
licenziamento.
• Lavoratori disoccupati a seguito di trasferimenti di
azienda rispetto all’acquirente, affittuario o
subentrante che effettuino assunzione entro 1 anno
dal trasferimento o un periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi.
Vincolo alla libertà di assunzione diretta: precedenze
• Lavoratori a tempo parziale rispetto alle aziende che procedano a
nuove assunzioni a tempo pieno (solo se previsto dal contratto
individuale: art. 5, c. 2, d.lgs. 61/2000 come modificato da art.46
d.lgs. 276/2003).
• Lavoratori assunti con contratti a tempo determinato per svolgere
attività stagionali ovvero per far fronte alle cd. Punte stagionali di
attività: è affidato ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la
individuazione di un diritto di precedenza nell’assunzione. In ogni
caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla
cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore può esercitarlo a
condizione che manifesti in tal senso la propria volontà entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso(v. art. 10, c. 9 e
10, d.lgs. 368/2001).
Eventuale riserva regionale per categorie a
rischio di esclusione sociale (a. 4-bis, c. 3)
• Le Regioni, fermo restando il principio
dell’assunzione diretta, possono prevedere
che una quota delle assunzioni effettuate dai
datori di lavoro privati e dagli enti pubblici
economici sia riservata a particolari
categorie di lavoratori a rischio di
esclusione sociale.
Obblighi di informazione dei datori
di lavoro a favore dei lavoratori
• All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli e.
p. economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
dichiarazione contenente i dati di registrazione effettuata
nel libro matricola.
• Inoltre sono tenuti alle comunicazioni previste dal d.lgs.
152 del 1997 (in forma scritta; sui dati essenziali del
contratto di lavoro: identità delle parti, data
dell’assunzione, tipologia contrattuale, qualifica,
trattamento economico e normativo; entro 30 gg. dalla
data dell’assunzione; a pena di sanzione amministrativa.
… e a favore degli uffici competenti
• I datori di lavoro privati, gli e.p.e. e le p.a.
sono tenuti a comunicare al servizio
competente, nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro, i seguenti dati:
dati anagrafici del lavoratore, dati essenziali
del contratto e del trattamento economico e
normativo contestualmente all’assunzione
ovvero entro il termine di 5 gg. quando
l’assunzione avvenga in giorno festivo,
nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, nonché nell’ipotesi in cui
l’assunzione riguardi lavoratori stagionali
con rapporto di durata superiore a 5 gg.
• Variazione del
rapporto di lavoro
entro 10 gg.
• Cessazione dei
rapporti di lavoro
entro 5 gg.
Registrazione nel libro matricola
• All’atto di assunzione per i datori di lavoro
privato e gli e.p.e.
• Consegna al lavoratore di una dichiarazione
sottoscritta dei dati relativi alla registrazione
• A pena di sanzioni amministrative.
Bibliografia essenziale
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Regole del collocamento ordinario