Manuale Operativo
Gestione Agricoltura
UR041150000
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comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a
quanto disponibile all’utente.
INDICE
FLUSSO OPERATIVO ............................................................................................................................ 4
Introduzione .................................................................................................................................. 4
Soggetti IVA in agricoltura.............................................................................................................. 4
Cessioni di prodotti agricoli di tab.A/1 (art.34, comma 1) ...................................................................... 4
Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2) .............................................................................. 6
Imprese miste (art.34, comma 5) ...................................................................................................... 10
Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93) ....................................................................... 12
Cessioni intracomunitarie .................................................................................................................. 12
Cessioni di bovini e suini ................................................................................................................... 13
Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3).................................................................................. 14
Operazioni relative ad attività agricole connesse ................................................................................. 15
Gestione attività agricole connesse soggetti ordinari ........................................................................... 16
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FLUSSO OPERATIVO
Introduzione
Il presente opuscolo si pone l’obiettivo di sintetizzare dal punto di vista della normativa IVA (art. 34,
D.P.R.633/72), le operazioni agricole più importanti, e di proporne la soluzione operativa.
Si pone, dunque, a metà strada tra una trattazione IVA ed un manuale operativo.
La normativa evidenziata nel documento è quella in vigore al 10/04/2004, data di revisione del documento
(originale del 20/11/1998). Si segnala peraltro che in fase di revisione si è deciso di mantenere in lire,
anziché convertire in euro, tutti quegli esempio estrapolati dalla C.M.328/E del 24/12/1997 per i quali gli
importi in euro avrebbero reso difficoltoso un confronto diretto con la Circolare stessa.
Soggetti IVA in agricoltura
Possiamo classificare, ai fini IVA, i soggetti che operano in agricoltura nel seguente modo:
 soggetti esonerati: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume d’affari non
superiore a 2.582,28€ o 5 milioni di lire, ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire per chi esercita l’attività
in particolari comuni montani (esonero totale dagli adempimenti, salvo la conservazione fatture e
autofatture);
 soggetti in regime speciale: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume
d’affari superiore a 2.582,28€ o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire), determinano
l’IVA sulla base delle percentuali di compensazione (dal 2005 gli imprenditori agricoli di cui al comma 2,
lettera a) che supereranno i 20.658,28€ o 40 milioni di lire non potranno più rientrare nel regime
speciale);
 soggetti in regime semplificato: sono quelli che nell’anno precedente hanno raggiunto un volume
d’affari superiore a 2.582,28€ o 5 milioni di lire (ovvero 7.746,85€ o 15 milioni di lire) e fino a
20.658,28€ o 40 milioni di lire, purché composto da almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli o ittici
di Tabella A parte 1 (determinano l’IVA in modo analogo ai soggetti in regime speciale, ma non
eseguono le liquidazioni, né versano l’acconto di dicembre);
 soggetti in regime normale: sono quelli che hanno optato per il regime ordinario ovvero, dal 2005,
coloro che avranno superato i 20.658,28€ o 40 milioni di lire di volume d’affari nell’esercizio
precedente; tali soggetti non rientrano nella disciplina IVA degli agricoltori di cui all’art.34.
Configurazione dell’anagrafica
I test da valorizzare sono quelli in grassetto:
 soggetti esonerati: non hanno contabilità IVA
 soggetti in regime speciale: TER / Liquid. S
 soggetti in regime semplificato: TER / Liquid. N
 soggetti non regime speciale: Normale / Liquid. N
Cessioni di prodotti agricoli di tab.A/1 (art.34, comma 1)
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e` forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma
6, primo e secondo periodo (in regime di esonero).
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In pratica la norma spiega che il calcolo dell’IVA può seguire due strade:
 cessioni normali: a debito aliquota ordinaria, a credito aliquota ridotta (di compensazione)
 cessioni a cooperative o cessioni effettuate da soggetti esonerati: a debito e a credito aliquota
ridotta (di compensazione)
I conferimenti a cooperative (formate da aggregazioni di agricoltori e di altri soci) consistono in cessioni in
cui il corrispettivo non è concordato; solo dopo la vendita dei prodotti conferiti, la cooperativa potrà
determinare il prezzo (di solito il momento coincide con l’approvazione del bilancio della cooperativa stessa)
e dunque pagare ai soci un corrispettivo relativo ai loro conferimenti.
A tal fine la normativa IVA prevede il differimento dell’effettuazione, che viene a coincidere con il pagamento
del prezzo al produttore agricolo socio da parte della cooperativa (sempre che non vi sia stata una
fatturazione anticipata oppure il pagamento di un acconto oppure ancora il socio non abbia optato per il
regime normale uscendo dal regime speciale).
Solo dal momento di effettuazione decorrerà l’esigibilità e ci saranno i connessi obblighi di versamento (v/
C.M.328/E del 24/12/1997, par. 6.6.4).
Cessioni normali
Ipotizziamo il caso di una cessione di un prodotto agricolo di tab.A/1 con aliquota ordinaria 20% e di
compensazione 4% (nell’esempio si è usato il codice “CAN” della canapa greggia, macerata, stigliata): con
un imponibile di 10.000,00€, l’IVA a debito sarà di 2.000,00€, quella a credito di 400,00€ e si verserà la
differenza di 1.600,00€.
Esempio di registrazione
Esempio di liquidazione
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Conferimenti (cessioni) di soci a cooperative
Il conferimento di socio a cooperativa viene effettuato con aliquota di compensazione sia a debito che a
credito, come riporta il comma 1, dell’art.34.
Nell’esempio una cessione con aliquota di compensazione del 20%.
Esempio di registrazione
Esempio di liquidazione
Produttori agricoli e cooperative (art.34, comma 2)
Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano
attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri
molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti
in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati
dei prodotti stessi;
c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello
stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche
previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in
cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le
disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31
gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti
soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel
regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla
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parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra
l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire
del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti,
acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì , nei modi
ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o
partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di
prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta
assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti
conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare
complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento
da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei
confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
La norma precisa chi sono i produttori agricoli:
a) l’imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame e attività connesse;
b) gli organismi pubblici di intervento (E.I.M.A.) che operano in agricoltura;
c) le cooperative di soci agricoltori o non, e tutte le forme di aggregazione delle stesse
cooperative (consorzi, associazioni, unioni)
La parte più interessante è però quella in cui vengono trattati i conferimenti dei soci, agricoltori e non, alle
cooperative; in questo caso la cooperativa dovrà calcolare un particolare pro-rata di detrazione sulla parte di
operazioni imponibili effettuate. Di seguito riportiamo un estratto della Circolare 328/E del 24/12/1997 che
esemplifica il trattamento.
Liquidazioni periodiche – Prorata di detrazione
Come già precisato la compresenza nella compagine sociale di una pluralità di soci, di cui alcuni produttori
agricoli cui si rende applicabile il nuovo regime speciale agricolo ed altri non in possesso delle condizioni
richieste per poterne fruire, influenza l'applicazione del regime speciale di detrazione da parte delle
cooperative, enti ed altri organismi associativi di cui al comma 2, lettera c), dell'art. 34 ed impone a tali
soggetti di effettuare, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, particolari calcoli
proporzionali, cosiddetti "prorata" di detrazione, al fine di determinare l'esatto importo dell'imposta detraibile
nel periodo.
Il citato comma 2, lett.c), prevede al riguardo che i costi dei predetti soggetti siano distinti nei gruppi
sottoindicati, a seconda che concernano conferimenti da parte di soci "agevolabili" (1), conferimenti di soci
"non agevolabili" (2) unitamente ad acquisti e importazioni di altri prodotti agricoli presso terzi (3) ovvero
acquisti ed importazioni di altri beni e servizi non agricoli (4).
Tale adempimento deve essere posto in essere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del regime
speciale di detrazione, con la particolarità che, non assumendo rilevanza nel periodo transitorio per la
generalità dei soci il volume d'affari conseguito, la ripartizione tra il primo e il secondo gruppo, per quanto
riguarda i soci o partecipanti, sarà in funzione esclusivamente della qualità di produttore agricolo posseduta
o meno dal socio per i beni conferiti; infatti i conferimenti di beni da parte di soggetti “non produttori”
debbono essere equiparati, ai fini della detrazione, agli acquisti di prodotti agricoli presso terzi.
Distinzione dei costi ai fini della detrazione applicabile:
1 - Costi con detrazione forfetizzata relativi ai conferimenti di soci agevolabili
La detrazione compete in relazione ai conferimenti effettuati da parte dei soci, associati o partecipanti
"agevolabili", che possono, cioè, applicare il regime speciale agricolo, ancorché di fatto siano in regime
normale per opzione .
L'imposta detraibile forfetariamente è determinata quindi applicando alle operazioni imponibili effettuate
dall'organismo associativo la percentuale ottenuta dal seguente rapporto:
Determinata così la parte di operazioni imponibili corrispondente ai conferimenti "agevolabili", si applicherà a
tale importo la percentuale di compensazione corrispondente al prodotto ceduto dall'organismo associativo e
si otterrà la detrazione spettante relativa ai conferimenti effettuati dai soci "agevolabili".
Qualora la cooperativa, consorzio od ente effettui cessioni di più prodotti agricoli, per le quali sono stabilite
differenti percentuali di compensazione, si rende necessario determinare dapprima la misura di incidenza
delle diverse percentuali di compensazione relative ai prodotti ceduti sulle vendite effettuate e,
successivamente, ripartire la detrazione forfetaria come sopra determinata sulla base di tale misura
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2 - Costi con detrazione analitica relativi ai conferimenti di soci "non agevolabili"ed agli acquisti
di prodotti agricoli e ittici da terzi
La detrazione compete per l'intero importo dell'imposta assolta sui conferimenti effettuati dai soci che non
possono applicare il regime speciale agricolo e sugli acquisti effettuati presso soggetti non associati né
partecipanti.
3 - Restanti acquisti e importazioni di beni e servizi necessari all'esercizio dell'attività( es.
spese generali)
La detrazione in tal caso compete in proporzione ai conferimenti ricevuti da soggetti "non agevolabili" ed agli
acquisti e importazioni effettuati presso terzi. L'imposta detraibile è determinata applicando all'imposta
assolta sui predetti acquisti e importazioni la percentuale ottenuta dal seguente rapporto (e corrispondente
al complemento a 100 della percentuale dei costi del gruppo 1)
Si riporta a chiarimento il seguente esempio (l’esempio viene mantenuto in lire in quanto tratto
direttamente dalla C.M.328/1997).
Si consideri una cooperativa che effettua cessioni di vino nel corso dell'anno xxxx (mese/trimestre) per
complessive € 150.000,00 di imponibile e di € 30.000,00 di IVA (20%).
A fronte di tali incassi, abbia ricevuto conferimenti imputabili allo stesso periodo per i seguenti importi:
Descrizione
Imponibile
Aliquota
Imposta
1- Conferimenti di uva da soci produttori in regime
speciale di detrazione (perc.comp.) (1a)
Conferimenti di uva da soci produttori in regime normale
per opzione (aliq.ord.) (1b)
2- Conferimenti di uva da soci non produttori (aliq.ord)
(2)
e acquisti da terzi (aliq.ord.) (3
3- Spese generali (aliq.ord.) (4)
60.000,00
4%
2.400,00
25.000,00
10%
2.500,00
8.000,00
10%
800,00
6.000,00
6.000,00
10%
20%
600,00
1.200,00
Liquidazione dell'imposta relativa al periodo in esame
 IVA relativa alle operazioni imponibili 30.000,00
MENO
 IVA detraibile:
1 -Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili
60.000,00 + 25.000,00 (1a + 1b)
-----------------------------------------------------------------60.000,00+25.000,00+8.000,00+6.000,00 (1a + 1b + 2 + 3)
86 % di 150.000,00 = 129.000,00
129.000,00 x 9%(perc.comp.vino) = 11.610,00 (detr.forfetaria) - 11.610,00
=86%
2 - Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di prodotti agricoli da terzi:
(800,00 + 600,00) = - 1.400,00
3 - Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali)
14.000,00 (complemento a 100 della percentuale dell'86%)
---------------------------------------------------------------------------------------- = 14%
99.000,00 ( 60.000,00 + 25.000,00 + 8.000,00 + 6.000,00 )
14% di 1.200,00 (IVA su spese generali) = 168,00 (detr.forfetaria) - 168,00
Descrizione
Importo
IVA relativa alle operazioni imponibili
Detrazione sui conferimenti di soci agevolabili
Detrazione sui conferimenti di soci non agevolabili e su acquisti di
prodotti agricoli da terzi
Detrazione su altri acquisti residuali (spese generali)
IVA dovuta nel periodo
30.000,00
- 11.610,00
- 1.400,00
- 168,00
16.822,00
Naturalmente i pro-rata di detrazione relativi alle fasce di acquisti sopra indicati, possono variare nel corso
dell'anno in relazione al periodo in cui avvengono i conferimenti da parte dei soci; si rende pertanto
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necessario ricalcolare i prorata di detrazione definitivi relativi all'intero anno solare in sede di dichiarazione
annuale ed effettuare in tale occasione i relativi conguagli.
In merito a quali conferimenti occorre comprendere nelle liquidazioni di un determinato anno, si precisa che
necessita tener conto delle regole applicabili al produttore agricolo conferente nel periodo in cui è sorta
l'obbligazione tributaria (momento impositivo - aliquote applicabili - fatturazione) secondo lo schema
riportato al paragrafo 6.7.5.
In particolare, se al socio conferente si applica il regime speciale, occorrerà tener conto di tutti quei
conferimenti per i quali nel periodo di riferimento è stato pagato il prezzo al produttore agricolo ovvero per i
quali è stata emessa fattura; se invece il socio è in regime normale ,è al momento della consegna o
spedizione dei prodotti che occorre fare riferimento ovvero al momento di fissazione del prezzo, qualora al
suddetto momento di effettuazione dell'operazione il prezzo non sia ancora determinato.
Si precisa inoltre che per tutti quei periodi ( mesi o trimestri ) in cui si verificano soltanto operazioni di
vendita da parte dell'ente o organismo associativo, la detrazione forfetizzata non subisce limitazioni, fermo
restando ovviamente l'obbligo di effettuare il conguaglio annuale mediante l'applicazione dei sistemi
proporzionali in precedenza descritti, sulla base del complesso delle operazioni attive e passive effettuate
nell'anno.(n.d.r.: confronta anche i casi previsti dalla Circolare 154/E del 19/06/1998)
Esempio di registrazione
Riproponiamo l’esempio della Circolare:
Le registrazioni saranno le seguenti:
Caus
Cod
200
181
181
181
181
181
100
20
9
NI
10
10
20
20
I.V.A.
Imponibile
Imposta
Bdr-Conto
Descrizione
150.000,00
129.000,00
44.000,00
8.000,00
6.000,00
840,00
5.160,00
30.000,00
11.610,00
N
N
N
N
N
N
N
VENDITE
ACQUISTO
ACQUISTO
ACQUISTO
ACQUISTO
ACQUISTO
ACQUISTO
800,00
600,00
168,00
1.032,00
-
901001
801001
801001
801001
801001
801001
801001
Nella seconda registrazione, il secondo rigo rettifica contabilmente i conferimenti ricevuti (acquisti),
che sono stati di 85.000,00 (cioè 60.000,00 + 25.000,00); l’IVA da detrarre forfetariamente si
determina però sul prezzo di cessione (150.000,00) ridotto della percentuale di detrazione (86%,
pari a 129.000,00); di conseguenza per ottenere 85.000,00 occorrerà sottrarre a 129.000,00
l’importo di 44.000,00.
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Esempio di liquidazione
Imprese miste (art.34, comma 5)
Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da
quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di
liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la
produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
La Circolare 328/E del 24/12/1997 precisa che si possono avere situazioni con:
 sistematiche operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; nel qual caso è
obbligatoria la separazione delle attività a norma dell’art.36;
 occasionali operazioni imponibili diverse dalle cessioni di prodotti agricoli; in questo caso si
potrebbero verificare due possibilità:
1) si dovrà detrarre analiticamente dall’imposta riscossa quella relativa agli acquisti ed alle importazioni di
beni non ammortizzabili e dei servizi esattamente individuati ed utilizzati in via esclusiva per la
produzione di quei beni e servizi che formano oggetto delle operazioni stesse;
2) in caso di cessioni di prodotti agricoli ottenuti in parte dalla produzione dell'imprenditore agricolo e in
parte da acquisti effettuati presso altri imprenditori agricoli o terzi per migliorare qualitativamente e
quantitativamente i beni di propria produzione (es. acquisti da terzi di uve o vini da taglio), ai fini della
determinazione dell'imposta dovuta per tali operazioni, distintamente calcolata in sede di liquidazione
periodica, è consentito computare in detrazione, l'imposta relativa ai citati acquisti di prodotti agricoli
presso terzi risultante dalle relative fatture d'acquisto; la detrazione forfetaria invece sarà consentita
nella misura proporzionale in cui i prodotti agricoli, che saranno poi oggetto di cessione, siano
provenienti dalla propria produzione agricola, per gli acquisti di beni (non agricoli) necessari all’esercizio
dell’attività (spese generali, ad esempio le spese di imbottigliamento).
Il punto 2 necessita di un esempio tratto dalla suddetta Circolare 328/E.
Un’impresa agricola mista che produce vino utilizzando vino da taglio acquistato presso terzi nella misura del
10% del vino complessivamente ottenuto quale produzione vinicola.
Totale produzione 10.000 litri di vino, di cui il 10% (1.000 litri) proveniente da vino acquistato da terzi al
prezzo di € 2,50 il litro, ed il resto ottenuto con vino di propria produzione.
Prezzo di vendita del vino € 3,50 + IVA (20%)
Totale da fatture emesse
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e corrispettivi riscossi ................... € 35.000,00 + IVA € 7.000,00 (A)
Totale da fatture di acquisto:
vino € 2,50x1.000=2.500,00+IVA 20% 2.500,00 + IVA 500,00 (B)
Spese di imbottigliamento
€ 5.000,00 + IVA € 1.000,00 (C)
Liquidazione mese/trimestre xxxx - Annotazione distinta per operazioni diverse da quelle agricole
+
IVA relativa alle operazioni imponibili
7.000,00 (A)
IVA detraibile relativa ad acquisti presso terzi utilizzati nella produzione
500,00 (B)
agricola
IVA detraibile relativa alle spese di imbottigliamento del vino acquistato da
100,00 (D)
terzi
10 % di 1.000,00
(C)
IVA detraibile forfetariamente (regime speciale di detrazione)
2.835,00
90%x35.000,00 = 31.500,00 (E)
31.500,00x9%(perc.di compensazione vino)= 2
=
IVA dovuta
3.565,00
Esempio di registrazione
Innanzitutto occorre precisare che la causale 182 non deve essere più utilizzata, in quanto si riferisce alla
vecchia normativa IVA delle imprese miste, ora non più in vigore.
Occorre:
generare un codice IVA con classificazione fiscale zero e aliquote a zero (consigliato codice IVA “-”);
generare un prodotto agricolo con codice IVA ordinario del bene (es.20%) e con il codice IVA di
compensazione di cui sopra (con aliquote a zero); nell’esempio che segue è stato generato il prodotto
agricolo LA2.
Il calcolo della percentuale di detrazione forfetaria è naturalmente a carico dell’utente.
Caus
Cod
% Ord
Imponibile
Imposta
% Com
Bdr - Conto
Descrizione
205
205
LAN
LA2
20
20
31.500,00
3.500,00
6.300,00
700,00
9
901001
901001
VENDITA
VENDITA
Caus
Cod
% Ord
Imponibile
Imposta
% Detr
Bdr - Conto
Descrizione
181
20
20
2.500,00
500,00
100
N - 801001
ACQUISTO
Caus
Cod
% Ord
Imponibile
Imposta
% Detr
Bdr - Conto
Descrizione
181
100
20
20
20
20
500,00
4.500,00
100,00
900,00
100
100
N - 801001
S - 801001
ACQUISTO
ACQUISTO
Esempio di liquidazione
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Acquisti intracomunitari (art.38, comma 5, d.l.331/93)
Non costituiscono acquisti intracomunitari:
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti
indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma
dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di
cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16
milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli
acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto
nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
Dunque siamo in presenza di due casi per gli agricoltori in regime speciale più il caso degli agricoltori
esonerati:
 acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell’esercizio
precedente (e in corso) non hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso non si
tratta di veri e propri acquisti intracomunitari, ma di normali acquisti in cui vi è l’IVA da assolvere nel
paese di origine (in pratica si pagano al fornitore Ue imponibile ed IVA; questi provvederà a versare
l’IVA nel suo Paese);
 acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori in regime speciale che nell’esercizio
precedente (e in corso) hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; in tal caso le fatture di
acquisto vanno integrate applicando le aliquote ordinarie e registrate nei registri vendite ed acquisti,
senza però poter detrarre l’imposta (v/ C.M.13, del 23/02/94, paragr.13.1, lettera b));
 acquisti di beni (con alcune eccezioni) effettuati da agricoltori esonerati che nell’esercizio precedente (e
in corso) hanno superato i 16 milioni di acquisti intracomunitari; ad oggi sembra trattarsi di un caso
puramente teorico, essendo il limite di volume d’affari di soli 5 (o 15) milioni; in ogni caso tali soggetti,
oltre a particolari adempimenti in merito alla conservazione della documentazione e alle comunicazioni
all’Ufficio IVA, devono versare l’IVA nei termini previsti per la dichiarazione IVA annuale.
Esempio di liquidazione
È sufficiente utilizzare il prefisso 40 con la normale causale di acquisto (es.40100 o 40104); di seguito viene
esposta la liquidazione relativa ad un acquisto di € 5.000,00 con IVA 20%.
Cessioni intracomunitarie
 Possiamo schematizzare la disciplina delle cessioni intracomunitarie in questo modo:
fino al 13/03/1997: erano assoggettate ad IVA con percentuale di compensazione (v/ C.M..13 del
23/02/1994, paragrafo 13.2)
 dal 14/02/1997, poiché è stato modificato l’art.51, D.L.331/93, abbiamo due casi:
1) normalmente tali cessioni sono non imponibili, art.41, comma 1, D.L.331/93
2) se effettuate nei confronti di soggetti di cui all’art.38, comma 5, D.L.331/93 (si tratta di cessioni ad
agricoltori che nell’anno precedente hanno avuto acquisti intracomunitari non superiori a 16 milioni),
sono imponibili in Italia (in realtà non si tratta neppure di operazioni intracomunitarie).
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N.D.R.: data la complessità di interpretazione delle suddette norme e i contrastanti commenti, quella sopra
illustrata è la nostra interpretazione, suscettibile però di eventuali integrazioni in caso di chiarimenti
ministeriali.
Recupero dell’IVA teorica (art.34, comma 9)
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8,
primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il
rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
Gli agricoltori che effettuano relativamente ai prodotti agricoli di Tab. A:
cessioni intracomunitarie;
esportazioni;
cessioni non imponibili con lettera d’intento,
recuperano l’IVA teorica a credito applicando l’aliquota di compensazione; il recupero di questa IVA sembra
essere possibile già in liquidazione e comunque in IVA annuale, mediante la compilazione dell’apposito rigo
E6.
Occorre quindi:
generare un codice IVA con classificazione fiscale 20 ed aliquota pari all’aliquota di compensazione
del prodotto agricolo;
creare un prodotto agricolo con codice IVA ordinario il codice di cui sopra, e codice IVA di
compensazione un qualsiasi altro codice, in quanto ininfluente nel conteggio (consigliato codice IVA “”, di cui al paragrafo delle imprese miste).
Esempio di liquidazione
Cessioni di bovini e suini
La normativa sulle cessioni di bovini e suini non è più in vigore dal 01/01/1998; essa è stata sostituita dalla
più generale disciplina della rettifica alla detrazione prevista dall’art.19-bis2, comma 3 (vedi apposito
paragrafo).
Per allineare la vecchia disciplina alla nuova, la C.M.154/E del 19/06/1998 ha previsto la possibilità di
utilizzare il credito del rigo VG21 della dichiarazione IVA /98 già nelle liquidazioni IVA periodiche del 1998.
Circolare 19 giugno 1998 Numero 154/E Parte 1 (estratto)
Si fa presente in premessa che la compilazione della Sezione 5 del quadro VG della dichiarazione IVA relativa
all'anno 1997 concerne il ricalcolo della detrazione d'imposta per gli acquisti e le importazioni di animali vivi
della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina, effettuati nel corso dell'anno 1997, da eseguire ai
sensi del penultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente prima del 1 gennaio
1998. Si ricorda che tale detrazione deve ritenersi spettante agli allevatori che avevano in precedenza optato
per l'applicazione dell'imposta nei modi normali, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni
degli animali medesimi effettuate nell'anno. Al riguardo si precisa che l'eventuale eccedenza detraibile
risultante al codice VG 21, riportata all'anno 1998, può essere interamente computata in detrazione nelle
liquidazioni periodiche di tale anno, senza alcuna limitazione atteso che la disposizione sopra richiamata non
è stata riprodotta nel nuovo testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto con decorrenza 1.1.1998
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997. Ciò a seguito della nuova disposizione recata dall'art. 19-bis
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2, comma 3, concernente la rettifica della detrazione da operare nell'ipotesi di mutamento nel regime di
detrazione dell'imposta.
Rettifica alla detrazione (art.19-bis2, comma 3)
I passaggi da regime speciale a regime ordinario, e viceversa, comportano la necessità di rettificare le
detrazioni già effettuate nei periodi precedenti; immaginiamo il caso di un soggetto in regime ordinario che
abbia acquistato prodotti agricoli detraendo l’imposta; nel passaggio a regime speciale, la cessione di tali
prodotti determinerebbe una seconda detrazione con l’aliquota di compensazione. Nel caso opposto
l’agricoltore perderebbe ogni detrazione.
Per correggere tali distorsioni, l’art.19-bis2, comma 3 prevede alcuni correttivi.
Comma 3: Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la
rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
In particolare, il paragrafo 6.9 della C.M.328/E del 24/12/1997, risolve la problematica per gli agricoltori.
Rettifica delle detrazioni conseguenti al mutamento di regime
Le diverse ipotesi di mutamento di regime sopra descritte, possono comportare un diverso obbligo di calcolo
della detrazione d'imposta rispetto a quella già operata. In tal caso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis2
è necessario eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta già operata limitatamente ai beni e servizi non
ancora ceduti o utilizzati. In particolare, ciò si verifica nelle ipotesi specifiche di passaggio dal regime
ordinario a quello speciale e viceversa.
Nel primo caso, il soggetto che operava in regime ordinario, all'atto dell'acquisto dei beni e servizi ha
effettuato la detrazione prevista dall'articolo 19, con recupero di tutta l'imposta addebitatagli in fattura,
prima dell'effettiva cessione degli stessi. Passato al regime speciale, all'atto della cessione dei prodotti
agricoli giacenti e rimasti invenduti nel regime precedente, a tale contribuente compete un'ulteriore
detrazione d'imposta in misura forfetaria, secondo quanto stabilito dal nuovo regime speciale disciplinato
dall'articolo 34. Pertanto, per evitare tale illegittima doppia detrazione, l'articolo 19-bis2 stabilisce che su
questi beni giacenti al momento del passaggio di regime - da inventariare per natura, qualità e quantità nei
modi e termini previsti nell'apposito paragrafo del capitolo della detrazione - dovrà essere determinato
l'ammontare dell'imposta precedentemente recuperata nel regime ordinario sulla base delle percentuali di
compensazione vigenti al momento della rettifica; tale importo dovrà essere conteggiato a debito in un'unica
soluzione nella prima liquidazione periodica utile (cioè, per le rettifiche da operare nell'anno 1998, quella
scadente dopo il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1997) e confermato in via
definitiva in sede di dichiarazione annuale. Ovviamente, nell'ipotesi di acquisti effettuati senza pagamento
dell'IVA (per esempio acquisti in sospensione d'imposta, di cui all'articolo 8, secondo comma del D.P.R. n.
633 del 1972 ecc.), giacenti al momento del passaggio di regime - da indicarsi distintamente nei registri IVA
- dovrà essere effettuata la rettifica nel passaggio al regime speciale, in quanto, l'IVA deve considerarsi per
tali operazioni come pagata e detratta.
Nel secondo caso (passaggio dal regime speciale al regime ordinario) il soggetto che operava in regime
speciale verrebbe a perdere la detrazione forfettaria sui prodotti agricoli che saranno oggetto di cessione
nell'anno in cui opererà in regime normale. Pertanto, sui beni giacenti al momento del passaggio dal regime
speciale a quello ordinario, da inventariare nei modi previsti nell'apposito paragrafo, del capitolo riguardante
la detrazione, il contribuente dovrà determinare l'ammontare dell'imposta incorporata in detti prodotti
agricoli finiti e in quelli in corso di lavorazione (es. prodotti della silvicoltura, prodotti della zootecnica,
compresi gli animali nati in azienda, ecc.) applicando al valore normale dei prodotti stessi le percentuali di
compensazione vigenti al momento della rettifica. Per quanto riguarda invece le materie prime (es. mangimi,
concimi, fertilizzanti ecc.) la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata sulla base delle fatture di
acquisto dei singoli beni con recupero dell'imposta applicata.
L'ammontare della rettifica così determinata rappresenta in tale caso un credito d'imposta da utilizzare, come
sopra precisato, nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui all'art.
23 (fatture). Anche tale rettifica deve essere confermata in sede di redazione della dichiarazione annuale da
presentare per l'anno cui si riferisce la rettifica stessa.
Si precisa altresì che la rettifica in tutte le ipotesi sopra individuate, concerne anche i beni immateriali
ammortizzabili ed i frutti pendenti valorizzati alla data del passaggio di regime.
Esempio di registrazione
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 328/E del 24.12.97 ha stabilito che il credito/debito derivante dal
cambiamento di regime da soggetto agricolo a normale e viceversa deve essere annotato sul registro delle
fatture ed utilizzato già dalla prima liquidazione periodica successiva alla presentazione della dichiarazione
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annuale.
Per considerare tali importi è stata prevista una nuova procedura, Credito mutamento agricolo, presente nel
menu IVA periodica/Estremi liquidazioni che consente di indicare l’eventuale debito/credito di imposta
derivato da tale passaggio.
Tale importo deve essere inserito in corrispondenza del periodo di effettivo utilizzo; in fase di liquidazione
IVA periodica tale import verrà indicato separatamente dagli altri nella parte riservata al riepilogo.
L’annotazione sui registri IVA deve essere effettuata manualmente a cura dell’utente utilizzando le causali
118 Acquisti fuori campo IVA o 216 Cessioni non IVA con codice IVA NI.
Operazioni relative ad attività agricole connesse
La Legge Finanziaria 350/2003 ha introdotto con l'art.2, comma 7, il nuovo art.34-bis del D.P.R.633/72.
La nuova norma prevede la possibilità di effettuare “Cessioni relative ad attività agricole connesse” per le
quali l’IVA è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo
ammontare a titolo di detrazione forfetaria.
Causali Contabili
Per gestire la problematica sono state predisposte le due nuove causali :
 208 “Cessioni Agr. connesse A.34-bis” con Raggruppamento IVA 34 “Cessioni Agr. connesse A.34-bis”;
 310 “Corrisp. Agr. connesse A.34-bis” con Raggruppamento IVA 35 “Corrisp. Agr. connesse A.34-bis”.
Tabella prodotti agricoli
Nella tabella dei prodotti agricoli sono stati predisposti i tre seguenti codici:
 C20 “Attività agricole connesse 20% art.34-b DPR633/72” con codice IVA ordinario 20% e codice IVA
compensativo 10%;
 C10 “Attività agricole connesse 10% art.34-b DPR633/72” con codice IVA ordinario 10% e codice IVA
compensativo 5%;
 C4 “Attività agricole connesse 4% art.34-b DPR633/72” con codice IVA ordinario 4% e codice IVA
compensativo 2%.
Codici IVA
Nella tabella dei Codici IVA è stato rilasciato il nuovo Codice IVA 5 (aliquota 5%), IVA compensativa del
codice C10.
Chiusura IVA
In fase di chiusura IVA, le cessioni relative ad attività agricole connesse (Art. 34-bis) vanno a confluire nel
dettaglio assieme alle altre cessioni di tabella A/1.
Nel riepilogo invece sono stati appositamente creati i due righi :
 “I.V.A. SU CESSIONI RELATIVE AD ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)”
 “I.V.A. IN DETRAZIONE FORFETARIA SU ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE (ART. 34-bis)”
per distinguere tale IVA ordinaria e compensabile, dall’IVA sulle cessioni di tabella A/1.
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Esempio di liquidazione
Gestione attività agricole connesse soggetti ordinari
I soggetti ordinari che gestiscono attività agricole connesse devono effettuare la normale liquidazione
dell’IVA (non quella dei soggetti “Ter”).
Per questo motivo nelle “Informazioni contabili azienda” presenti nell’anagrafica è stato inserito il nuovo test
“Attività agricole connesse”, come sotto riportato :
Nel caso in cui il campo “Modello IVA da stampare” viene valorizzato a (N)ormale viene abilitato all’input il
nuovo test “Attività agric. connesse”; tale campo può essere valorizzato ad “S” oppure “N”.
I soggetti che inseriscono il valore “S” sono soggetti “normali” che in più hanno la necessità di gestire delle
attività agricole connesse.
Per tali soggetti vengono :
Sbloccate le causali 208 e 310, ossia quest’ultime possono essere utilizzate.
Modificate la stampa della Simulazione/Chiusura IVA dei soggetti “normali” inserendo il dettaglio delle
operazioni di tabella A1 e nel riepilogo le informazioni relative a tali operazioni (ed anche la
Simulazione/Chiusura IVA per l’Articolo 36).
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Esempio di liquidazione soggetti ordinari con attività agricole connesse
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