COMMISSIONE EUROPEA RELAZIONE CONSOLIDATA FINALE DESTINATA ALLA COMMISSIONE TEMPORANEA DEL PARLAMENTO EUROPEO INCARICATA DI VERIFICARE IL SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI L'ESB -----------------8 ottobre 1997 INTRODUZIONE A febbraio di quest'anno il Parlamento europeo ha presentato le proprie raccomandazioni sull'ESB. Da allora si è instaurata una stretta e costruttiva cooperazione fra il Parlamento europeo e la Commissione che ha collocato al centro di un importante impegno politico comune la salute dei consumatori e la sicurezza alimentare. Ciononostante, la fiducia ormai scossa dei consumatori nella sicurezza alimentare non è ancora completamente ripristinata. Negli ultimi mesi, il commercio fraudolento di carni bovine provenienti dal Regno Unito ha compromesso i progressi compiuti a partire dall'inizio di quest'anno. La Commissione è pienamente consapevole dell'esigenza di riconquistare credibilità in questo settore nei confronti dell'opinione pubblica e proseguirà i suoi sforzi miranti a rassicurare i consumatori per quanto riguarda la sicurezza della loro alimentazione. La Commissione è convinta che il Parlamento europeo continuerà ad essere un alleato deciso in quest'opera. La fiducia può essere ripristinata solo se le tre istituzioni (PE, Consiglio, Commissione) e gli Stati membri cooperano strettamente sulla base di un impegno permanente per la protezione della salute dei consumatori. È ovvio che tutti gli Stati membri dovranno assumersi le proprie responsabilità, in particolare per quanto riguarda i controlli, se si vuole vincere definitivamente la battaglia contro l'ESB. Risultati Le fondamenta sono state gettate da una serie di risultati importanti a partire da febbraio 1997. Alcuni hanno un impatto generale sulla sicurezza alimentare e sulla protezione dei consumatori. - La Commissione ha elaborato un nuovo approccio nei settori della consulenza scientifica, dell'analisi del rischio nonché dei controlli e delle ispezioni, nella sua comunicazione sulla salute dei consumatori e la sicurezza alimentare. Questo approccio è basato sulla separazione delle responsabilità per la legislazione, da un lato, e la consulenza scientifica nonché controllo ed ispezione dall'altro. Esso è sfociato in una profonda riorganizzazione dei servizi della Commissione mirante ad assicurare che la Commissione si in grado di reagire adeguatamente alle sfide nel settore della salute dei consumatori. Le future azioni nel campo della consulenza scientifica, dell'analisi del rischio nonché di controllo ed ispezione saranno basate sui principi dell'eccellenza, indipendenza e trasparenza. - È stato pubblicato un Libro verde sulla legislazione alimentare. Alle consultazioni, appena concluse, hanno dato un contributo importante le associazioni dei consumatori. Una conferenza congiunta con il Parlamento europeo avrà luogo ai primi di novembre. La Commissione ha deciso di presentare una proposta di direttiva sull'estensione della responsabilità del prodotto ai prodotti agricoli naturali. - È stato firmato il trattato di Amsterdam. L'articolo 129 fornisce una nuova base giuridica per la codecisione fra il Parlamento europeo e il Consiglio sulle questioni veterinarie e fitosanitarie direttamente collegate alla protezione della sanità pubblica. La politica dei consumatori in generale è rafforzata dalla revisione dell'articolo 129 A. Purtroppo, la proposta della Commissione di estendere la codecisione alla politica agricola è stata respinta dagli Stati membri. - Le proposte dell'Agenda 2000 contengono importanti riforme all'interno della PAC in relazione all'agricoltura sostenibile e alla produzione di alimenti sani e sicuri. Si sono inoltre registrati importanti sviluppi, concentrati specificatamente sulla lotta contro l'ESB. - L'origine della crisi ESB risiede nella somministrazione di farine di carne ed ossa di ruminanti ai ruminanti. Di conseguenza, la Comunità ha vietato, a partire dal 1994, la somministrazione di farine di carne ed ossa di mammiferi ai ruminanti, ma restano aperte altre importante questioni. Per questo motivo, assieme al Parlamento europeo, è stata organizzata a luglio 1997 una importante conferenza sull'impiego di farine di carne ed ossa, alla quale hanno partecipato molti eminenti scienziati di fama internazionale. Un ampio consenso è stato raggiunto sulla necessità di reperire fonti sicure, di impiegare il miglior metodo di produzione disponibile e di mantenere in vigore il divieto di somministrare ai ruminanti farine di carne ed ossa di mammiferi. I risultati della Conferenza saranno pubblicati e sarà perseguita attivamente l'applicazione delle sue conclusioni. - La Comunità ha destinato circa 50 milioni di ecu alla ricerca sull'ESB. Sono state adottate le prime decisioni sul finanziamento. L'accordo del 23 settembre 1997 sull'integrazione finanziaria al Quarto programma quadro ha sbloccato i restanti 35 milioni di ecu, sulla base dei quali era già stata effettuata una valutazione progettuale, in previsione di un compromesso fra Parlamento europeo e Consiglio. - La Commissione ha deciso di vietare a livello comunitario l'impiego di materiale bovino specifico a rischio, in particolare cervello e midollo spinale. Questa misura è una parte importante del piano d'azione della Commissione sulle misure ESB adottate il 26 maggio 1997. Va inoltre ricordato che la Commissione aveva proposto questa misura ancora nel 1996. - La Commissione è intervenuta con forza per assicurare il rispetto della legislazione comunitaria in materia di ESB. I servizi d'ispezione veterinaria e antifrode hanno contribuito in misura significativa agli interventi contro le esportazioni fraudolente di carni bovine provenienti dal Regno Unito. - La situazione è insoddisfacente per quanto riguarda l'applicazione delle norme comunitarie per la produzione di farine di carne ed ossa. Di conseguenza, sono state avviate procedure di infrazione contro un certo numero di Stati membri trasgressori. - Il Consiglio europeo di Firenze aveva convenuto cinque condizioni preliminari per l'abrogazione graduale del divieto per quanto riguarda il Regno Unito che, dal canto suo, ha adottato delle misure per rispettare tali condizioni. La Commissione riceve ogni 15 giorni relazioni dal Regno Unito e ha effettuato una serie di missioni al fine di verificare i progressi compiuti in materia di eradicazione e controllo. Tutte queste azioni sono destinate ad accelerare l'eradicazione dell'ESB, a proteggere la salute pubblica e animale ed a ripristinare la fiducia dei consumatori. - Altre missioni sono state effettuate nel Regno Unito per accertare che esso rispetti la legislazione comunitaria, ed in particolare il divieto di esportazione. A seguito di ciò, l'8 luglio 1997 è stata inviata una lettera (prima fase della procedura di infrazione) al Regno Unito in relazione alla mancanza di chiarezza e trasparenza della legislazione sul divieto di esportazione, all'applicazione insufficiente delle norme e ai controlli inadeguati nei macelli e in altri impianti di lavorazione delle carni. Ad agosto 1997, nel Regno Unito è entrata in vigore la nuova legislazione che prevede poteri chiari e rafforzati per intervenire contro i tentativi di violazione del divieto di esportazione. Considerati i risultati della recente ispezione veterinaria, sembra che il Regno Unito continui a violare i propri obblighi per quanto riguarda i controlli nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione delle carni. Di conseguenza, a settembre 1997, la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 169, in merito a questo particolare aspetto. La Commissione è consapevole che il Parlamento europeo ha tuttora contenziosi aperti, relativi soprattutto al passato. Per quanto riguarda il futuro, la Commissione, basandosi sulle conclusioni della commissione d'inchiesta, ha attuato importanti misure di riorganizzazione che assicureranno una gestione efficace. In relazione alle misure disciplinari, alle procedure amministrative contro il Regno Unito e alla mancata comparizione del ministro per l'Agricoltura, la pesca e l'alimentazione del Regno Unito dinanzi alla commissione d'inchiesta, la Commissione ha chiaramente espresso la sua opinione nella relazione principale. La Commissione esprime la propria solidarietà alle vittime della nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (nvCJD). I recenti risultati scientifici pubblicati su "Nature" il 2 ottobre 1997 hanno individuato chiare analogie fra il morbo nvCJD negli esseri umani e l'ESB negli animali. Le famiglie delle vittime hanno inoltrato al governo del Regno Unito richieste di risarcimento "no-fault". In uno spirito di solidarietà, la Commissione concorda con il Parlamento europeo che il finanziamento dovrebbe avvenire attraverso il bilancio comunitario ed essere integrato dai mezzi resi disponibili dagli Stati membri, a condizione che le iniziative corrispondenti siano avviate da questi ultimi. Secondo la Commissione, il metodo migliore sarebbe la concessione di sovvenzioni ad associazioni operanti nel settore (ad esempio l'associazione delle famiglie dei malati di nvCJD) per contribuire al loro sviluppo e alle loro attività, in linea con la proposta della Commissione sulle malattie rare, che prevede un analogo programma di sovvenzioni. Questioni importanti Nel quadro del processo di cooperazione con il Parlamento europeo a partire da febbraio 1997, sono emerse importanti questioni politiche che vanno ben al di là delle misure concrete previste nel programma di lavoro. In primo luogo, l'Unione europea deve prendere le decisioni in un ambiente globale. Essendo il blocco commerciale più vasto al mondo, l'UE ha un interesse esistenziale ad assicurare che siano rispettate le norme commerciali internazionali. È importante garantire che la legislazione e le procedure rassicurino in forma adeguata i nostri partner commerciali e che le nostre esportazioni non debbano affrontare restrizioni ingiustificate nell'accesso al mercato mondiale. La comunità deve essere in grado di fissare il livello di protezione della salute umana che ritiene appropriato. Conformemente alle norme internazionali, le misure di sicurezza devono essere basate su principi scientifici e non possono essere mantenute in vigore senza sufficiente supporto scientifico. La Commissione condivide l'opinione del PE secondo cui la trasparenza dei metodi di lavoro e delle procedure decisionali nelle organizzazioni internazionali riveste la massima importanza ed è convinta che occorre promuovere miglioramenti in tal senso. Nel 1998 sarà effettuata una verifica su funzionamento e attuazione dell'accordo relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie. La Commissione è decisa ad usare questa opportunità per difendere gli interessi della Comunità nel campo della sicurezza alimentare. In secondo luogo, per i prodotti farmaceutici, l'analisi del rischio deve tener conto anche dei loro effetti benefici. A tale riguardo, esiste una differenza fondamentale nella valutazione del rischio, ad esempio rispetto agli alimenti. La Commissione è certa che anche il Parlamento europeo è pienamente consapevole di questa differenza fondamentale. I derivati del sego e la gelatina sono ingredienti nei prodotti farmaceutici ed una serie di medicine molto importanti, talvolta salvavita, derivano da materiale specifico a rischio. Considerati questi effetti positivi dei prodotti medicinali, non dovrebbero esservi quindi divergenze di opinioni fra la Commissione e il Parlamento europeo in merito al fatto che, sulla base delle raccomandazioni scientifiche, sarebbe opportuno prevedere una deroga per questi medicinali al fine di evitare che i medicinali essenziali e salvavita scarseggino. I derivati del sego non sono importanti solo per i prodotti farmaceutici ma anche per i cosmetici. Per questo motivo, il comitato scientifico per la cosmetologia è stato consultato in merito alla sicurezza dei derivati del sego. Il comitato è giunto alla conclusione che questi derivati possono essere ritenuti sicuri se si applicano metodi di produzione chiaramente specificati. L'inattivazione nel quadro di questi processi è tale che non appare necessaria l'esclusione del materiale specifico a rischio. Di conseguenza, la Commissione confida che sarà appoggiata dal Parlamento europeo quando autorizzerà l'impiego di derivati del sego, a condizione che siano rispettati (certificazione) i metodi di produzione specifici. Nel contesto, la Commissione dovrà anche affrontare il problema del sego impiegato come materia prima per la produzione dei suoi derivati, data l'esigenza di assicurare un controllo adeguato. In terzo luogo, l'effettivo controllo del modo in cui la legislazione comunitaria è applicata rientra nella responsabilità degli Stati membri, mentre alla Commissione spetta sostanzialmente il compito di controllare in che modo le autorità degli Stati membri compiano questo dovere. Nell'effettuare i controlli stabiliti dalla legislazione veterinaria e fitosanitaria della Comunità, le singole autorità nazionali operano al fine di garantire l'applicazione di standard di sicurezza non solo sul proprio territorio ma sull'intero territorio UE. Di conseguenza, il sistema può funzionare solo se gli Stati membri sono in grado di garantire un livello equivalente nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo. Anche se l'organizzazione dei servizi di controllo è diversa, la gestione nei singoli Stati membri dovrebbe rispettare standard comuni al fine di assicurare l'equivalenza. La Commissione e il Parlamento europeo sembrano concordare sul fatto che l'attuale situazione è insoddisfacente in quanto le amministrazioni nazionali destinano sforzi, risorse e un impegno diversi ai servizi d'ispezione e controllo. La Commissione ha iniziato ad applicare questo nuovo approccio ai controlli e alle ispezioni attraverso l'Ufficio alimentare e veterinario, basato su controlli sull'intera catena alimentare, animale e vegetale, procedure formali di valutazione del rischio per individuare le priorità ai fini del controllo e sistemi di auditing per controllare l'operato delle competenti autorità. Sulla base di tale verifica, l'Ufficio alimentare e veterinario formulerà delle raccomandazioni per migliorare i sistemi di controllo nazionali. Ciò richiederà qualche tempo e sarebbe quindi altamente auspicabile che gli Stati membri adottassero sin d'ora un approccio più uniforme per quanto riguarda procedure e manuali, criteri organizzativi e operativi, standard di formazione e istruzione. In quarto luogo, non è facile convincere i consumatori, sulla base di prove scientifiche e raccomandazioni. In alcuni casi, le preoccupazioni dei consumatori hanno portato ad una nuova valutazione del rischio. Ciò è imputabile a tre importanti ragioni: gli scienziati potrebbero non essere d'accordo su un argomento; inoltre, in alcuni casi, la consulenza scientifica potrebbe non essere totalmente libera da interessi specifici e, infine, le conoscenze scientifiche evolvono e elementi considerati sicuri dagli scienziati in una certa epoca possono dimostrarsi pericolosi, alla luce delle nuove conoscenze. In linea con le preoccupazioni del Parlamento europeo in materia, la Commissione ha preso le necessarie misure per controbattere le due prime obiezioni, rendendo noti i pareri di minoranza e accertandosi che la consulenza scientifica sia fornita in modo indipendente. La terza obiezione è difficile da controbattere ma una posizione possibilista e disponibile ad approfondire potenziali fonti di rischio potrebbe avere un effetto rassicurante. La trasparenza e la franchezza sono essenziali per convincere il consumatore europeo che la consulenza scientifica fornita alla Commissione è realmente in grado di proteggere la loro salute. Oltre ai pareri scientifici chiari e tempestivi, grande importanza rivestono un dialogo permanente ed una discussione approfondita fra le organizzazioni dei consumatori, l'industria, i produttori ed altri operatori socioeconomici, i consulenti scientifici e gli artefici delle decisioni politiche. * * * * * La Commissione è pienamente consapevole che è necessario fare di più, partendo dai risultati conseguiti a partire da febbraio 1997. Di conseguenza, la presente relazione illustra un ambizioso programma di lavoro, sintetizzato nell'allegata tabella A. Occorre comunque sottolineare che il programma di lavoro non dipende solo dalla Commissione. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto colegislatori, avranno un importante ruolo da svolgere. Nel perseguire questo programma, la Commissione desidera continuare la sua stretta collaborazione, sulla base di normali procedure, con il Parlamento europeo e intende riferire due volte l'anno sui progressi compiuti al Parlamento europeo e al Consiglio. 1. Trasparenza della politica di lotta contro l'ESB 1.1. Organica politica informativa per garantire una diffusione quanto più possibile ampia dei dati e dei risultati dell'indagine Nella sua comunicazione su salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari del 30 aprile 1997 (COM(97)183 def.), la Commissione ha ribadito il proprio impegno in materia di trasparenza per quanto riguarda la valutazione del rischio (ivi compresa la consulenza scientifica), nonché il controllo e la gestione del rischio. La comunicazione del rischio, si sottolinea, è un importante elemento della trasparenza. Continueranno gli sforzi per potenziare la trasparenza e l'accessibilità di dati e risultati delle ricerche. Ciò comprende l'impiego sistematico di tutti i mezzi tecnici esistenti di comunicazione e distribuzione dati per informare in modo esauriente il pubblico in generale e quello specializzato. 1.1.1. Accesso al pubblico specializzato Per quanto riguarda l'informazione sui Comitati scientifici è garantito il più ampio accesso possibile: immediatamente dopo la loro approvazione, ordini del giorno, processi verbali e pareri dei comitati scientifici sono sistematicamente messi a disposizione del pubblico interessato, ivi compresi gli Stati membri, in particolare le autorità sanitarie, il Parlamento europeo, i cittadini, i consumatori e le associazioni dei consumatori, i produttori e le loro associazioni ed altri operatori socioeconomici. I mezzi prescelti sono Internet e comunicati stampa, ma anche pubblicazioni, relazioni, lettere ecc. Circa 100 delle maggiori associazioni dei consumatori ricevono questi documenti rapidamente via fax, sempre, comunque, rispettando la riservatezza commerciale. Saranno potenziati gli sforzi per presentare l'informazione in modo tale che sia compresa dai non addetti ai lavori. È stato di recente assunto personale specializzato a tale scopo. I risultati della ricerca che sono rilevanti ai fini della salute dei consumatori e provengono da progetti di RST finanziati dall'UE sono pubblicati attraverso i normali canali scientifici, vale a dire riviste specializzate, conferenze, Internet, ecc. A tale riguardo, la Commissione pretende un impegno particolare dai suoi appaltatori. Essa prepara inoltre regolarmente cataloghi ecc. che sintetizzano i progetti RST e i loro risultati. È allegata una documentazione sui progetti di ricerca EST finanziati nel quadro del programma FAIR, comprendente una descrizione dettagliata dei progetti approvati nel quadro dell'iniziativa in corso, una descrizione dei progetti di ricerca sostenuti in passato e gli elementi principali dei progetti che potrebbero essere presi in considerazione nel quadro di un nuovo bando di gara. Informazioni specifiche su progetti di ricerca EST, finanziati nel quadro del programma FAIR, saranno fornite su Internet. A partire dall'edizione 1997, la relazione annuale sulla politica agricola comune comprenderà un capitolo specifico sulla ricerca relativa alle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Per quanto riguarda i programmi d'azione concernenti la sanità pubblica, sono trasmessi al Parlamento europeo gli ordini del giorno, i risultati delle votazioni e i documenti di lavoro per le riunioni del comitato competente per il programma. Il Parlamento europeo e gli Stati membri ricevono informazioni dettagliate sulla attuazione di ciascuno di questi programmi, ivi compresi l'utilizzazione del bilancio, i progetti finanziati ed una analisi annuale dell'andamento dei programmi. L'opuscolo "PREVENZIONE" destinato agli artefici delle politiche europee, alle istituzioni ed alle organizzazioni nazionali interessate alla sanità pubblica illustra il progresso nell'attuazione dei relativi programmi. L'opuscolo è pubblicato tre o quattro volte l'anno ed è distribuito gratuitamente. Su iniziativa della Commissione, le autorità preposte alla sorveglianza negli Stati membri pubblicano una rivista mensile dal titolo "EuroSurveillance" sugli sviluppi relativi alle malattie trasmissibili. Per quanto riguarda l'informazione specifica sugli sviluppi relativi alle malattie trasmissibili, su iniziativa della Commissione è stata creata una nuova rivista dal titolo "EuroSurveillance", prodotta mensilmente dalle autorità competenti per la sorveglianza negli Stati membri. Inoltre, un bollettino settimanale su Internet fornisce informazioni aggiornate e preannuncia eventuali problemi. Entrambi gli strumenti sono finanziati dalla Commissione. I membri del Parlamento europeo possono accedere a questa informazione sul seguente sito Internet: www.eurosurv.org. Un gran numero di informazioni riguardanti le attività comunitarie in materia di sanità pubblica sono inoltre accessibili al pubblico sul sito Internet della Commissione il quale contiene, ad esempio, elenchi dei progetti finanziati. Man mano che si sviluppa, presenterà i risultati principali dei progetti. (http://europa.eu.int/en/comm/dg05/health/ph/main.htm). Per quanto riguarda specificatamente il morbo di Creutzfeldt-Jacob, va sottolineato che si sta assicurando la massima trasparenza possibile, ad esempio rispondendo a tutte le domande/interrogazioni pervenute, e distribuendo tutte le nuove informazioni sulla malattia, non da ultimo attraverso le riunioni del Consiglio Sanità, al quale sono regolarmente trasmessi i documenti di lavoro, con copia al Parlamento europeo, sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST). Questi documenti contengono le informazioni più aggiornate sull'epidemiologia del morbo CJD e le sue varianti nonché le misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri. Infine, i servizi della Commissione pubblicano, attraverso gli strumenti appropriati (la Gazzetta ufficiale ed altre pubblicazioni), le informazioni richieste dalle organizzazioni che desiderano partecipare ai programmi comunitari. La Commissione organizzerà regolari riunioni informative sulle questioni legate ai consumatori per le parti interessate, quali il Parlamento europeo, gli Stati membri e i consumatori. Riunioni specifiche saranno organizzate per i giornalisti. 1.1.2. Immissione sulla rete Internet delle relazioni sull'attività e i risultati del gruppo di ricerca interdisciplinare e del "gruppo interservizi" della DG XXIV nonché ordini del giorno, verbali e decisioni dei comitati veterinari (scientifico e permanente) e dei pertinenti testi giuridici delle istituzioni europee Il sito Internet per i Comitati scientifici è pienamente operativo dal 10 giugno 1997 (http://europa.eu.int/en/comm/spc/spc.html). I Comitati scientifici sono in via di riorganizzazione. Gli ordini del giorno, i pareri (ivi compresi eventuali pareri di minoranza) e i processi verbali approvati dal comitato scientifico multidisciplinare/comitato direttivo scientifico (CSM/CDS) e dai comitati scientifici che assistono la Commissione sulle questioni relative alla salute dei consumatori (alimentazione, sanità pubblica/veterinaria, salute e benessere animale, alimentazione animale, pesticidi, tossicologia ed ecotossicologia e cosmetologia) sono sistematicamente inseriti su Internet. Quando il nuovo sistema sarà operativo, saranno disponibili su Internet anche le informazioni relative al comitato direttivo scientifico e ai nuovi comitati scientifici (generi alimentari, alimentazione animale, benessere e salute animale, salute pubblica nella veterinaria, piante, prodotti cosmetici e prodotti di consumo non alimentari, prodotti medicinali e presidi medici, tossicologia, ecotossicologia e ambiente). Sono stati inseriti immediatamente su Internet anche gli inviti a manifestare interesse che erano stati pubblicati separatamente per il comitato direttivo scientifico e gli 8 comitati scientifici. Parti rilevanti di queste informazioni sono pubblicate attraverso vari canali diretti, che comprendono un ampio e crescente indirizzario (fax) contenente più di 100 ONG/Organizzazioni dei consumatori a livello europeo o nazionale, 150-200 organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria o del commercio nel campo dell'alimentazione, un elenco di persone interessate che desiderano essere informate, un elenco di deputati, i loro assistenti e addetti ai lavori presso il Segretariato del Parlamento europeo e delle rappresentanze permanenti. Questi elenchi sono costantemente aggiornati. I relativi testi giuridici sono disponibili su CELEX/Internet ed accessibili tramite abbonamento. A partire da dicembre 1996, la Commissione informa sistematicamente il Parlamento europeo sugli ordini del giorno e le votazioni in questi comitati. I risultati delle riunioni del comitato veterinario permanente saranno resi accessibili ad un pubblico più ampio: ad esempio, le registrazioni delle riunioni del comitato veterinario permanente saranno conservate per cinque anni. Un verbale sintetizzato di una pagina delle riunioni dei comitati permanenti sarà pubblicato sul server EUROPA della Commissione. La stessa informazione sarà inoltre distribuita al Parlamento europeo e al pubblico interessato automaticamente via fax. 1.2. Modifiche al regolamento che disciplina il funzionamento dei comitati scientifici consultivi Nella sua comunicazione su salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari la Commissione ha illustrato le sue intenzioni per quanto riguarda l'attività dei comitati scientifici. Ha deciso di costituire il comitato direttivo scientifico (GU L 169/85 del 27.6.97) ed i comitati scientifici (GU L 237 del 28.8.97) operando una profonda revisione dei loro regolamenti. Per quanto riguarda il Comitato direttivo scientifico, la valutazione era basata sui criteri di selezione pubblicati in allegato all'invito a manifestare interesse e seguiva la procedura in esso specificata (cfr. punto 1.4.3). La valutazione iniziale è stata effettuata dai rappresentanti della Commissione, sotto la presidenza di un esperto esterno indipendente. La Commissione ha nominato otto membri del Comitato direttivo scientifico il 29.7.97. Il passo successivo, vale a dire la nomina di tutti i membri dei comitati sulla base di un trasparente processo di selezione e di un invito a manifestare interesse sarà completato prima della fine di ottobre. Saranno nominati fino a 19 esperti indipendenti per ciascuno degli 8 comitati scientifici, sulla base dell'esame di oltre 1.100 manifestazioni di interesse pervenute da più di 800 esperti distribuiti su tutto il territorio dell'Unione europea. Saranno i comitati stessi ad adottare i propri regolamenti interni. 1.2.1. Garanzia dell'indipendenza dei componenti attraverso la nomina basata esclusivamente sulle loro qualifiche professionali obiettive La descrizione della procedura e dei criteri di selezione per i membri indipendenti del Comitato direttivo scientifico e dei comitati scientifici è stata pubblicata nelle Gazzette ufficiali (GU C 187/6 del 19.6.1997 e GU C 233 dell'1.8.1997) unitamente agli inviti a manifestare interesse. La presidenza del CDS è assicurata dal prof. J. Schell dell'Istituto Max Planck per la ricerca riproduttiva. Per gli 8 comitati scientifici la stessa funzione sarà svolta da 8 membri del CDS nominati di recente. La commissione di selezione costituirà un sottogruppo ad hoc per ciascun comitato scientifico al fine di esaminare le relative manifestazioni d'interesse. Ciascun membro del CDS assumerà la presidenza di uno di questi sottogruppi. Uno di questi 8 membri del CDS fungerà da presidente della commissione di selezione. Osservatori del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati invitati ad entrambe le selezioni. Mentre il Consiglio ha deciso di non essere presente, il Parlamento ha inviato il sig. Augustin, segretario della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB, quale osservatore alla prima procedura di selezione e la sig.ra Magnano membro del segretariato della stessa commissione ad hoc, alla seconda procedura di selezione. 1.2.2. Nomina dei membri da parte di un Consiglio scientifico neutrale e interdisciplinare che garantisca la composizione super partes dei comitati scientifici La Commissione nominerà i membri dei comitati scientifici sulla base di un invito a manifestare interesse e di una procedura di selezione predeterminata, basata su criteri già pubblicati (cfr. quanto detto sopra). Gli 8 membri indipendenti del Comitato direttivo scientifico consiglieranno la Commissione nella selezione dei membri degli 8 comitati scientifici. Ciascuno di essi presiederà uno degli 8 sottogruppi ad hoc della commissione di selezione. In caso di disaccordo, i presidenti dei sottogruppi avranno il voto decisivo sulla classificazione di ciascun candidato. Essi consiglieranno inoltre la Commissione sul trattamento degli esperti idonei a partecipare a più comitati scientifici. 1.2.3. Illustrazione delle posizioni di minoranza Qualora i membri dei comitati scientifici o del comitato direttivo scientifico non riescano a trovare un accordo, i verbali della riunione e i pareri eventualmente adottati illustreranno anche la posizione di minoranza. Le posizioni di minoranza dovrebbero essere attribuite ai membri del comitato solo su loro specifica richiesta. 1.2.4. Disponibilità di adeguati mezzi finanziari La Commissione ha presentato un bilancio rettificativo e suppletivo per il 1997, che è stato discusso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Questo bilancio è essenziale per far fronte ai nuovi impegni. Per il 1998 sono richieste risorse sufficienti. 1.2.5. Revisione delle procedure amministrative per il rimborso spese con l'obiettivo di facilitare la partecipazione di scienziati indipendenti La Commissione intende adoperarsi affinché siano accelerate le procedure di pagamento. Si è deciso inoltre di corrispondere un'indennità ai membri dei comitati e agli esperti esterni che forniscono consulenza scientifica. 1.2.6. Partecipazione di dottori in medicina umana anche per i temi di "salute animale", per poter valutare meglio eventuali rischi per la salute pubblica Gli esperti di medicina umana sono già compresi nel comitato scientifico veterinario, sezione sanità pubblica veterinaria. Contestualmente alla nomina dei membri dei comitati scientifici riorganizzati, la Commissione garantirà che gli esperti di medicina umana siano rappresentati nella nuova formazione del comitato scientifico per la sanità pubblica. Essi sono inoltre invitati ad esprimere il proprio interesse a partecipare in qualità di membri della sezione "salute animale" del comitato scientifico su "salute e benessere degli animali". 1.2.7. Ruolo puramente consultivo, di natura apolitica, dei comitati La Commissione concorda su questo principio e questa posizione è sottolineata dall'importanza attribuita alla preminenza scientifica quale principale criterio di selezione per i membri del CDS e dei comitati scientifici. 1.3. Istituzione di un organo comune, su base temporanea, della Commissione e del Parlamento europeo, incaricato di verificare l'attuazione delle misure contenute nella relazione sull'ESB e di riferire al Parlamento europeo La Commissione considera come uno sforzo congiunto la sua cooperazione con la commissione temporanea del Parlamento europeo sulla verifica del seguito dato alle raccomandazioni relative all'ESB. L'esperienza è stata molto positiva. 1.4. Garanzia della trasparenza dei risultati dei dibattiti dei comitati scientifici consultivi In relazione ai comitati scientifici consultivi, si vedano anche le risposte ai paragrafi 1.1.1 e 1.1.2, in particolare per quanto riguarda i pareri di minoranza. La Commissione è disposta a mettere a disposizione, su richiesta, la documentazione di base, rispettando l'esigenza della riservatezza commerciale. 1.4.1. Esauriente informazione sulle riunioni dei comitati permanenti Esiste una differenza fondamentale fra i comitati che si basano sull'autonomia della Commissione per quanto riguarda l'esercizio delle proprie competenze e quelli connessi ai suoi poteri di applicazione. Essi sono disciplinati da regole molto diverse: a) I comitati permanenti rientrano fra i comitati creati dal Consiglio e dal Parlamento europeo attraverso atti legislativi quadro che conferiscono competenze applicative alla Commissione. I comitati sono composti di rappresentanti degli Stati membri e presieduti da un rappresentante della Commissione. Il comitato veterinario permanente e il comitato permanente per i prodotti alimentari rientrano in questa categoria. Da dicembre 1996, la Commissione informa sistematicamente il Parlamento europeo sugli ordini del giorno e le votazioni in questi comitati. I risultati delle riunioni del comitato veterinario permanente saranno resi accessibili ad un pubblico più ampio: le registrazioni delle riunioni del comitato scientifico veterinario saranno ad esempio conservate per 5 anni. Un verbale sintetizzato di una pagina delle riunioni dei comitati permanenti sarà pubblicato sul server EUROPA della Commissione. La stessa informazione sarà inoltre distribuita al PE e al pubblico interessato automaticamente via fax. b) Comitati creati dalla Commissione: questi comitati, ivi compreso il comitato direttivo scientifico e i comitati scientifici, consigliano la Commissione nell'elaborazione delle proposte legislative o altre iniziative. I comitati scientifici, ad esempio, devono assicurare che le basi scientifiche dell'attività della Commissione siano corrette. Per il loro sistema di informazione, si vedano le risposte ai paragrafi 1.1.1, 1.1.2 e 1.4. 1.4.2. Accesso del Parlamento europeo a tali informazioni Il Parlamento europeo è uno dei destinatari delle informazioni relative ai comitati scientifici consultivi e alla loro attività, come lo è il pubblico più in generale. La Commissione invierà, su richiesta, al Parlamento materiale di base, nel rispetto delle regole sulla riservatezza (si veda anche il paragrafo 1.4.5). 1.4.3. Accesso garantito dell'opinione pubblica all'elenco dei componenti dei comitati scientifici consultivi I nomi e la posizione dei membri di nuova nomina del CDS sono su Internet e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU C 235/5 del 2.8.1997). La decisione sui comitati scientifici prevede la stessa procedura per la nomina dei loro membri. Elenco dei membri del comitato direttivo scientifico nominati dalla Commissione il 29.7.1997 (in ordine alfabetico) Prof. Michael J. Gibney: Capo dell'Unità di nutrizione e dietetica, Dipartimento di medicina clinica, Trinity College Medical School, Dublino Prof. W. Philip James: Direttore dell'Istituto di ricerca Rowett, Aberdeen Prof. Werner Klein: Direttore dell'Istituto Fraunhofer per la chimica ambientale e l'ecotossicologia, Schmallenberg Prof. Robert Kroes: Università di Utrecht Direttore dell'Istituto di ricerca tossicologica (RITOX), Prof. Gérard Pascal: Direttore del Centro nazionale di studi e raccomandazioni sulla nutrizione e l'alimentazione (C.N.E.R.N.A.) Prof. Vittorio Silano: della Sanità, Roma Prof. Marcel Vanbelle: Direttore generale del Servizio farmaceutico, Ministero Professore all'Università cattolica di Lovanio Prof. Per Jonas F.M. Wierup: Capo del Servizio nazionale di salute animale, Stoccolma I nomi dei partecipanti, compresi gli esperti ad hoc, saranno inclusi nei verbali di riunione dei comitati. 1.4.4. Pubblicazione dei criteri per la loro nomina ed attribuzione degli specifici settori di competenza I criteri di selezione per il CDS (GU C 187/6 del 19.6.1997) e dei comitati scientifici (GU C 233 dell'1.8.97) sono stati pubblicati sulle Gazzette ufficiali (si veda quanto detto sopra). La nomina dei membri è basata su questi criteri, tenendo conto di un equilibrio globale in termini di preparazione scientifica nella composizione dei comitati. Essendo organismi collegiali, i comitati nominano relatori per compiti specifici, a seconda della loro preparazione. I nomi dei relatori sono riportati nei verbali delle riunioni. Nei loro regolamenti interni, i comitati possono decidere di assegnare aree specifiche ai propri membri, il che si rifletterà nei verbali della pertinente riunione. 1.4.5. Accesso garantito dei relatori del Parlamento europeo alle informazioni e ai documenti dei comitati consultivi I relatori del Parlamento europeo possono ricevere copie dei documenti dei comitati, fatte salve le stesse regole di riservatezza cui sono soggetti gli esperti nei comitati. In tal modo, il Parlamento europeo acquisirà il più vasto accesso possibile all'attività dei comitati scientifici. Ciò comprende tutta la documentazione a disposizione dei membri degli stessi comitati, compresi i documenti riservati. Inoltre, i responsabili presso i servizi della Commissione e i presidenti dei comitati scientifici risponderanno alle domande e saranno presenti alle discussioni quando è necessario. Comunque, non sarà possibile la partecipazione diretta dei deputati del Parlamento europeo in questi comitati, al fine di assicurare una chiara divisione di competenze fra la Commissione e il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può essere certo dell'indipendenza dei comitati scientifici. 1.5. Altre raccomandazioni in materia di trasparenza 1.5.1. Diffusione più ampia possibile della relazione della commissione d'inchiesta sull'ESB tra le istituzioni comunitarie e i governi degli Stati membri La relazione è stata ampiamente distribuita all'interno dei servizi della Commissione sotto il codice SEC(97)301. 1.5.2. Intensificazione dell'attività del gruppo interservizi, creato su iniziativa della sig.ra Bonino, nonché massima diffusione possibile dei suoi studi e risultati Facendo seguito ad una proposta della Commissione presentata il 27 marzo 1996, il 2 aprile 1996 è stato costituito un gruppo interservizi per l'informazione dei consumatori sull'ESB. Il gruppo partecipa attivamente alla diffusione di informazioni all'interno della Commissione e ai consumatori, segnatamente elaborando e distribuendo la guida ESB "Informazioni per i consumatori" (Vademecum). Questo gruppo continua la sua attività sotto un nuovo nome, e cioè "Gruppo di lavoro ESB". Il 26 febbraio 1997, la Commissione ha deciso di creare: - un gruppo "salute dei consumatori", composto da Commissari e presieduto dal Presidente Santer, - un gruppo direttivo composto dai capi di gabinetto dei Commissari appartenenti al gruppo "salute dei consumatori", presieduto dal gabinetto del Presidente Santer, - un gruppo interservizi sulla salute dei consumatori, presieduto dal direttore generale della DG XXIV. Il "Gruppo di lavoro ESB", un sottogruppo del gruppo interservizio sulla salute dei consumatori, mira ad assicurare che i consumatori siano tenuti informati, segnatamente attraverso una terza edizione rivista ed aggiornata dalla guida ESB "Informazioni per i consumatori". Esso ha inoltre partecipato alla preparazione della conferenza scientifica internazionale sulle farine di carni ed ossa che ha avuto luogo a Bruxelles il 1? e 2 luglio 1997. 1.5.3. Ritiro dei documenti confutati dall'attività della commissione d'inchiesta, ad esempio: - la documentazione presentata alla stampa il 16.12.1996 dal servizio del portavoce della Commissione Il comunicato stampa della Commissione del 16 dicembre 1996 è stato ritirato da Internet. - pubblicazioni della DG XXIV (ad esempio la "Guida per l'informazione dei consumatori") Si deve trattare di un malinteso perché la guida "Informazioni per i consumatori" era stata valutata positivamente nella relazione Medina ed è un'importante fonte di informazione per i consumatori. 2. Controllo delle misure nell'ambito della lotta contro l'ESB e di tutela della sanità pubblica e della salute animale 2.1. Rafforzamento dei meccanismi di controllo ed ispezione comunitari allo scopo di garantire il rispetto del diritto comunitario e la protezione della salute della popolazione e degli animali nel mercato interno Proposte di modifica alla vigente legislazione comunitaria sull'attuazione di ispezioni veterinarie da parte dei servizi della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi sono state discusse in sede di comitato veterinario permanente il 23 settembre 1997. Le modifiche principali sono le seguenti: - ridurre il periodo di tempo consentito fra il completamento della missione d'ispezione e la trasmissione della relazione da parte della Commissione alle autorità competenti a livello nazionale, portandolo da 2 mesi a 20 giorni lavorativi - ridurre il periodo di tempo consentito fra il ricevimento della relazione sulla missione da parte delle competenti autorità nazionali e l'invio di osservazioni alla Commissione, portandolo da 2 mesi a 20 giorni lavorativi - introdurre una procedura formale per le notifiche di emergenze, quando si individui un rischio significativo per la salute o il benessere animale. La Commissione informerà le competenti autorità dei risultati il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro 10 giorni lavorativi dal completamento della missione d'ispezione. Analogamente, le competenti autorità nazionali hanno un massimo di 10 giorni lavorativi a disposizione per presentare osservazioni sulla relazione relativa alla missione. Questa procedura non incide sui poteri della Commissione di adottare immediate misure di salvaguardia se ciò è necessario in difesa della salute - autorizzare la comunicazione dei risultati contenuti nelle relazioni sulle missioni e delle successive raccomandazioni di intervento al Parlamento europeo e all'opinione pubblica, fatta salva l'esigenza di rispettare la riservatezza commerciale. Si propone di sottoporre tali proposte alla votazione del comitato veterinario permanente alla fine di ottobre. Oltre alle modifiche delle procedure di ispezione, delineate al paragrafo 2.1.1, che serviranno a potenziare il funzionamento dell'Ufficio alimentare e veterinario, si riconosce pienamente l'importanza di un adeguato seguito. Questo approccio comporta non solo il mantenimento di stretti contatti con gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle raccomandazioni, ma anche l'attuazione di missioni di "follow-up" per controllare gli sviluppi in loco. L'uso di questo approccio si può vedere chiaramente nelle azioni avviate per quanto riguarda la decisione 96/239/CE ed in particolare il "divieto di esportazione" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel Regno Unito: a seguito delle missioni di aprile e luglio 1996, nel corso delle quali erano state constatate gravi deficienze, a settembre/ottobre 1996 era stata effettuata un'altra missione di verifica (doc. VI/8056/96 e VI/1918/97) e, a seguito dei sospetti casi di frode, di nuovo a giugno 1997. La missione di luglio aveva rivelato che non esisteva un sistema di sorveglianza portuale. Di conseguenza, la Commissione ha esercitato pressioni sul governo britannico perché lo introducesse. Come si afferma nella relazione sulla missione svolta a settembre/ottobre, proprio nel momento in cui si svolgeva tale missione si stava mettendo a punto un sistema di sorveglianza portuale per individuare i movimenti verso gli Stati membri che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 1, lettera a. La missione del giugno 1997 ha individuato importanti carenze nel sistema di sorveglianza portuale che si sono tradotte nell'invio di una lettera di notifica (pre-infrazione) in data 8 luglio 1997. Analogamente, si stanno effettuando missioni di verifica in relazione alle precedenti missioni sull'ESB compiute nel 1996 in tutti gli Stati membri (cfr. paragrafo 6.3). 2.1.1. Costituzione di strutture amministrative adeguate negli Stati membri a livello UE I servizi di controllo e di ispezione alimentare, veterinaria e fitosanitaria della Commissione sono stati riuniti nell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) a partire dal 1? aprile 1997. Sono state introdotte una serie di modifiche gestionali iniziali al fine di migliorare l'efficienza operativa dell'FVO. È stata modificata in particolare la ripartizione delle responsabilità fra le esistenti unità tecniche per facilitare l'introduzione di ispezioni e controlli di gruppo lungo l'intera catena di produzione alimentare. È stata creata un'unità separata competente per gli aspetti amministrativi e gestionali dell'FVO. Occorre comunque tener presente che il trasferimento dell'Ufficio in Irlanda ha provocato problemi transitori di gestione. La comunicazione della Commissione (COM(97)183 def.) su salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari comprende proposte relative ad una significativa espansione e riorganizzazione dei suoi servizi di controllo e di ispezione alimentare, veterinaria e fitosanitaria, basate su questi principi: - controlli sull'intera catena produttiva alimentare, animale e vegetale Il programma di missioni dell'FVO per il semestre luglio-dicembre 1997 ricorre ampiamente a gruppi di ispezione multidisciplinari, in grado di sorvegliare l'attività delle competenti autorità nazionali e l'applicazione delle norme sanitarie comunitarie lungo l'intera catena di produzione alimentare selezionata. Questo approccio sarà sviluppato ulteriormente e in futuro costituirà la base delle attività di ispezione e controllo dell'Ufficio. - valutazione del rischio per individuare le missioni prioritarie La selezione dei settori produttivi e dei paesi nel programma di missioni lugliodicembre 1997 dell'FVO era basata su una valutazione informale dei relativi rischi sanitari. In seno all'FVO è stato costituito un gruppo di lavoro interno, comprendente esperti dell'Unità per l'analisi del rischio della DG XXIV per formulare una procedura più formale di valutazione del rischio al fine di determinare le future missioni prioritarie. Si prevede che le raccomandazioni di questo gruppo saranno disponibili prima della fine di novembre e saranno impiegate nell'elaborazione del programma di missioni a partire da gennaio 1998.- impiego esteso di tecniche di verifica per controllare l'attività delle competenti autorità I gruppi di lavoro interni sono stati costituiti per sviluppare metodi standardizzati di lavoro e notifica nonché tecniche di verifica idonee al futuro impiego da parte dell'FVO. Si propone di costituire un "gruppo qualità" all'interno dell'FVO, che avrà il compito di sviluppare le raccomandazioni espresse dai gruppi di lavoro ed introdurre sistemi di verifica interna e garanzia della qualità in seno all'FVO. Si ritiene che ciò sia particolarmente importante per assicurare che l'FVO operi in futuro in modo trasparente e responsabile. È attualmente in fase di elaborazione un programma di formazione per il personale che sarà assunto nel 1997 e nel 1998 e per il personale esistente. All'inizio il programma si concentrerà sull'insegnamento di tecniche di verifica e la comprensione del nuovo approccio all'ispezione. 2.1.2. Messa a disposizione delle risorse umane e materiali necessarie Il 24 luglio 1997 il Consiglio Ecofin non ha discusso il BRS, come ci si attendeva dopo la prima lettura da parte del Parlamento nella tornata di luglio. Il BRS dovrebbe essere ora adottato alla fine di ottobre. Esso metterà a disposizione della DG XXIV 35 posti di categoria A che saranno assegnati principalmente all'FVO e al segretariato dei comitati scientifici. Se i posti previsti nel BRS sono il primo passo verso il rafforzamento dell'FVO, come previsto dall'audit ISG, un ulteriore aumento degli organici al livello previsto sarà necessario nel 1998 se si vuole che l'FVO sia in grado di svolgere l'intera gamma di compiti di ispezione e controllo sanitario in modo efficiente ed efficace. Il gran numero di missioni non effettuate indicato nella terza relazione trasmessa alla commissione temporanea dimostra che l'FVO non è in grado di rispettare i propri impegni partendo dalle risorse disponibili. Ma è anche necessario potenziare le risorse dei servizi coinvolti nel seguito legislativo dell'attività di controllo e d'ispezione. 2.2. Creazione di un'Agenzia europea di ispezione veterinaria e fitosanitaria La Commissione ha ritirato la proposta originaria relativa alla creazione di questa agenzia. L'Ispettorato generale dei servizi (IGS) della Commissione sta effettuando un'approfondita revisione della struttura, della gestione e del funzionamento dei servizi di controllo in tutti gli Stati membri e in taluni paesi terzi (USA, Canada, Nuova Zelanda). Questo studio mira ad individuare le prassi migliori a livello mondiale, allo scopo di utilizzarle in futuro per lo sviluppo dei servizi di controllo e d'ispezione alimentare, veterinaria e fitosanitaria della Commissione. La relazione IGS sarà completata in ottobre e una copia sarà messa a disposizione del Parlamento europeo. La Commissione esaminerà le raccomandazioni della relazione molto accuratamente per individuare la struttura operativa più efficace per i suoi servizi di controllo ed ispezione. 2.2.1. Creazione dell'Agenzia in stretta cooperazione con il Parlamento europeo Il Parlamento sarà tenuto al corrente del risultato di qualsiasi decisione sulla futura struttura dei servizi di controllo della Commissione. 2.2.2. Strutture di ispezione e di controllo nell'Unione europea e negli Stati membri a garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari, corrispondenti alle norme internazionali di ispezione (serie EN 45000; garanzia della qualità dei servizi d'ispezione) La Commissione si impegna ad esaminare i benefici potenziali derivanti dall'applicazione di un sistema di controllo della qualità verificato esternamente alla gestione e all'operatività dei suoi servizi di controllo. Uno dei compiti principali di questo "gruppo qualità", di cui al paragrafo 2.1.1, sarà quello di esaminare i benefici che si potrebbero ottenere e gli interventi necessari per istituire tale sistema. 2.2.3. Garanzia di massimo coordinamento fra gli organismi legislativi ed i servizi che hanno il compito di verificare il rispetto delle norme e constatare le carenze all'atto dell'applicazione pratica L'accordo raggiunto il 4 luglio 1997 fra le direzioni generali III, IV, VI e XXIV in relazione alle procedure di cooperazione interservizio stabilisce regole dettagliate per i collegamenti fra i servizi legislativi e i servizi di controllo della Commissione. Copia del manuale (modus operandi) che illustra in dettaglio tali procedure è stato trasmesso alla commissione temporanea il 10 luglio come "Comunicazione ai membri n. 5". Il manuale è soggetto a revisione continua e le procedure esistono per essere regolarmente aggiornate quando l'esperienza pratica indichi che ciò è necessario. 2.2.4. Competenze dell'Agenzia: l'insieme dei controlli fitosanitari, di salute animale, di igiene e sicurezza alimentare nonché qualità degli alimenti Si veda il paragrafo 2.2. 2.2.5. Funzionamento in base ai principi della norma europea EN 45004 in relazione a strutture e procedure dei servizi d'ispezione Si veda il paragrafo 2.2.2. 2.2.6. Accesso garantito dell'opinione pubblica alle relazioni dell'Agenzia La Commissione desidera riferire la questione all'ufficio alimentare e veterinario (FVO). Nella sua comunicazione (COM(97)183 def.) su salute del consumatore e sicurezza dei generi alimentari, ed in particolare nella sezione 4.8, la Commissione delinea l'azione che intende adottare per assicurare che l'opinione pubblica sia informata delle attività dei servizi di controllo. Esse comprendono una serie di iniziative miranti ad assicurare che l'FVO operi in modo trasparente e responsabile. Come indicato al paragrafo 2.1, la Commissione ha presentato una serie di proposte al comitato veterinario permanente per quanto riguarda la messa a disposizione dei risultati delle missioni di ispezione e controllo e le successive raccomandazioni al Parlamento e ai consumatori. Si auspica che sia fatto ampio uso del sito Internet della DG XXIV per i programmi delle missioni, i risultati e le raccomandazioni espresse dall'FVO. Queste informazioni saranno disponibili, su richiesta, anche ai richiedenti esterni. L'Ufficio presenterà una relazione annuale di attività che avrà una distribuzione ampia e sarà messa a disposizione anche di richiedenti esterni. 2.3. Miglioramento dell'organizzazione e della politica del personale di taluni servizi (compiti, comunicazioni, controllo, sanzioni), onde evitare che non adempiano alle proprie funzioni Come indicato al paragrafo 2.1.1, è stata effettuata una serie di cambiamenti nella gestione interna dell'FVO al fine di assicurare che sia meglio in grado di svolgere le proprie attività di controllo ed ispezione. Questi nuovi sistemi di gestione saranno soggetti a regolare revisione e ulteriormente migliorati quando, in base all'esperienza, lo si ritenga necessario. I gruppi di lavoro interni su metodologia e audit riconoscono elevata priorità all'elaborazione di un manuale interno di procedura che stabilisca la metodologia per lo svolgimento delle attività dell'FVO. Il manuale fornirà un quadro chiaro all'interno del quale l'FVO opererà e contribuirà ad assicurare che esso operi in qualsiasi momento in modo trasparente, indipendente e responsabile. A seguito del trasferimento dell'FVO in Irlanda il 1? settembre 1997, è stata istituita un'unità di collegamento all'interno della direzione generale XXIV a Bruxelles per assicurare che si mantengano stretti rapporti di lavoro. L'organizzazione dell'unità DG VII-BII.2, responsabile della legislazione veterinaria, è stata riesaminata ed è stato nominato un nuovo capo unità. Inoltre, sono stati definiti più chiaramente i suoi obiettivi e le sue responsabilità. A tale scopo, sono state create delle sezioni che si occuperanno di questioni orizzontali ed internazionali, nonché di benessere degli animali, sanità degli animali, sanità pubblica nel campo della veterinaria, procedure amministrative e programmi di eradicazione delle malattie. 3. Adozione di ogni misura opportuna per la protezione della salute pubblica 3.1. Definizione di basi giuridiche idonee 3.1.1. Proposta alla Conferenza intergovernativa relativa alla modifica dell'articolo 129 del trattato CE con l'obiettivo di creare una base giuridica univoca in forza della quale l'UE possa assumere competenze nel settore della sanità pubblica 3.1.2. Limitazione dell'articolo 43 del trattato CE (procedura di consultazione) alla gestione corrente, alla gestione dei mercati agricoli e delle organizzazioni comuni di mercato 3.1.3. Intervento comune della Commissione e del Parlamento europeo in sede di Conferenza intergovernativa al fine di introdurre la procedura di codecisione per tutta la legislazione nel settore agricolo, per la quale finora è richiesta una maggioranza qualificata in seno al Consiglio 3.1.4. Applicazione dell'articolo 100 A del trattato CE quale base giuridica per tutte le questioni legate alla salute animale, alla tutela della salute nonché alla qualità e alla sicurezza degli alimenti 3.3. Proposte della Commissione alla Conferenza intergovernativa miranti a migliorare la ripartizione delle competenze fra gli organi UE e gli Stati membri nel settore della protezione della salute e dei consumatori, comprendenti una chiara definizione delle competenze per la verifica globale del rispetto dei compiti stabiliti per legge (La seguente risposta è valida per i punti 3.1-3.1.4 e per il punto 3.3). 1. Sulla questione della sanità pubblica e delle basi giuridiche appropriate, va ricordato che la posizione della Commissione è duplice e cioè: - l'attuale trattato non contiene un'adeguata base giuridica corrispondente alle attuali esigenze in materia di sanità pubblica a livello comunitario; - data la struttura dell'articolo 43, il ruolo del Parlamento è insufficiente per quanto riguarda gli aspetti legati alla sanità pubblica nel quadro della politica agricola comune (semplice consultazione). 2. Al fine di porre rimedio a queste due carenze, la Commissione ha avviato le seguenti azioni: - La Commissione ha presentato alla Conferenza intergovernativa una proposta di modifica dell'articolo 129 relativo alla sanità pubblica. La proposta mirava a rafforzare il coordinamento delle azioni degli Stati membri in questo settore, ma suggeriva in particolare l'adozione delle seguenti misure sulla base della procedura di codecisione: - misure di armonizzazione nel settore veterinario e fitosanitario aventi come oggetto la protezione della sanità pubblica e - misure per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali aventi come oggetto la protezione della sanità pubblica. Sfortunatamente, il trattato di Amsterdam non recepisce testualmente la proposta della Commissione e in particolare la parte riguardante il ravvicinamento delle misure relative alla sanità pubblica (secondo trattino summenzionato). Ciò nonostante è chiaro che, in futuro, una situazione analoga a quella che ha suscitato le gravi preoccupazioni del Parlamento europeo ed è stata il catalizzatore della commissione d'inchiesta sarà completamente coperta dal nuovo articolo 129. È stato quindi istituito un collegamento indissolubile fra i settori veterinario/fitosanitario e la sanità pubblica nel contesto della procedura di codecisione. Per questi settori, un tempo disciplinati dall'articolo 43, la base giuridica idonea sarà l'articolo 129 e la procedura appropriata per l'adozione sarà la codecisione. Comunque, è anche chiaro che la proposta della Commissione andava oltre in altri settori della sanità pubblica, ma che ciò non è stato recepito nel trattato di Amsterdam. - La Commissione ha inoltre presentato alla Conferenza intergovernativa una proposta mirante ad inserire una nuova disposizione nell'articolo 129 A (protezione dei consumatori) al fine di assicurare che alla Commissione siano conferite le competenze: - per contribuire alla protezione della salute, alla sicurezza e agli interessi economici dei consumatori nonché promuovere il loro diritto all'informazione, all'istruzione e ad organizzarsi per difendere i propri interessi, e - per tener conto delle esigenze del consumatore in termini di protezione della salute nella definizione ed attuazione di altre attività e politiche comunitarie. Il nuovo articolo 129 A realizza queste ambizioni in quanto migliora la ripartizione delle competenze. - In attesa dell'entrata in vigore del nuovo trattato, la Commissione ha già agito in tal senso, al fine di assicurare che per una proposta il cui principale obiettivo è la protezione della salute umana nel quadro della costituzione e del funzionamento del mercato interno, sia utilizzata la base giuridica dell'articolo 100 A, assicurando in tal modo la piena partecipazione del Parlamento nella sua qualità di colegislatore. La Commissione ha quindi modificato la sua proposta di direttiva sull'etichettatura dei prodotti a base di carne e l'identificazione dei bovini, sostituendo l'articolo 43 con l'articolo 100 A quale base giuridica. Il Consiglio, però, ha adottato il regolamento 220/97 sulla base dell'articolo 43. Di conseguenza, la Commissione ha portato il Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendo l'annullamento del regolamento. La Commissione ribadisce che il regolamento è stato adottato usando una base giuridica impropria e che questo fatto, in particolare, ha privato, di conseguenza, il Parlamento del suo ruolo di colegislatore. Dinanzi alla Corte la Commissione ha messo in evidenza non solo questa violazione delle prerogative del Parlamento ma anche il fatto che l'obiettivo principale del regolamento è la protezione della sanità pubblica, nel quadro del mercato interno, e non la creazione di una politica agricola comune e che ciò richiede la base giuridica dell'articolo 100 A. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato la correlazione fra le misure in materia di sanità pubblica nel quadro del mercato interno e la procedura di codecisione. Le argomentazioni sono quindi in linea con le proposte sulla sanità pubblica presentate dalla Commissione alla Conferenza intergovernativa e quindi con il testo del trattato di Amsterdam. 3.2. Elaborazione di una direttiva quadro sul diritto alimentare europeo dopo un ampio processo di consultazione dei responsabili della catena alimentare e delle organizzazioni dei consumatori allo scopo di migliorare la protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini; nel contesto occorre modificare al più tardi entro settembre 1997 anche le norme giuridiche comunitarie sulla responsabilità del prodotto al fine di comprendervi anche la responsabilità primaria nonché presentare una proposta legislativa sulla responsabilità del rischio collegato all'attività Responsabilità per i prodotti agricoli naturali: la Commissione ha appena proposto al Parlamento europeo e al Consiglio, nel contesto del follow up alle raccomandazioni espresse dal PE sull'ESB, di modificare la direttiva del Consiglio 85/374/CEE del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per quanto riguarda la responsabilità per i prodotti difettosi, estendendo il campo di applicazione ai prodotti agricoli naturali (COM(97)478 dell'1.10.1997). La mancanza di fiducia nella sicurezza dei prodotti agricoli a seguito dell'ESB richiede la revisione della direttiva 85/374/CEE al fine di estendere su tutta la Comunità l'obbligo dei produttori agricoli di risarcire i danni causati dai loro prodotti. L'inserimento dei prodotti agricoli di base nel campo di applicazione della direttiva costituisce una prima risposta alle attese della società per quanto riguarda il potenziamento della difesa della salute e implica un maggiore ravvicinamento delle norme nazionali sulla responsabilità civile per i produttori di prodotti agricoli di base. Attualmente, solo Grecia, Lussemburgo, Finlandia e Svezia assoggettano tali prodotti al campo di applicazione della direttiva, conformemente alla deroga di cui all'articolo 15. Le modifiche proposte non avranno effetto retroattivo e riguarderanno solo i prodotti agricoli naturali e i prodotti della caccia immessi sul mercato dopo l'attuazione delle modifiche da parte degli Stati membri o, al più tardi, a partire dal termine ultimo per la trasposizione fissato al 1? gennaio 1999. La Commissione sottolinea, tuttavia, che questa norma non impedisce l'applicazione di altre norme di legge sulla responsabilità contrattuale o non contrattuale ai prodotti immessi sul mercato prima della data in questione, in conformità con l'articolo 13 della direttiva 85/374/CEE che lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare nel quadro di tali norme. La Commissione continua a seguire l'impatto della direttiva sul buon funzionamento del mercato interno e sulla protezione dei consumatori. Nel contesto, sarà avviata una consultazione di tutti i settori implicati per valutare se sia necessario rivedere altri aspetti della direttiva (rischi di progettazione, tetti finanziari, limiti statutari, ecc.). Il 30 aprile 1997 la Commissione ha approvato il Libro Verde sui principi generali che disciplinano la legislazione alimentare nell'Unione europea mirante ad avviare un'intensa consultazione degli Stati membri e dei gruppi interessati, ivi comprese le organizzazioni dei consumatori, sui futuri sviluppi della legislazione alimentare comunitaria. Il Libro Verde considera esplicitamente la possibilità di una direttiva generale sul diritto alimentare. Inoltre, il Libro Verde prevede la possibilità di introdurre nel diritto comunitario nuovi obblighi per i produttori al fine di garantire che siano immessi sul mercato solo generi alimentari sani e sicuri. Il termine per l'invio di osservazioni sul Libro Verde è scaduto il 19 settembre 1997 e la Commissione sta organizzando, assieme al Parlamento europeo, una Conferenza specifica con tutte le parti interessate per il 3 e 4 novembre 1997. La Commissione valuterà se siano necessarie ulteriori misure una volta completato il processo avviato dal Libro Verde. Oltre alla Conferenza sul diritto alimentare, è stata riconosciuta priorità alla semplificazione della legislazione sull'igiene veterinaria e alla messa a punto di un testo unico di norme igieniche che comprendano tutte le sostanze alimentari. Un'importante azione è stata avviata con l'aiuto del Comitato consultivo veterinario per mettere a punto una guida sulla legislazione veterinaria contenuta in 14 direttive diverse. La guida è stata oggetto di ampie consultazioni con le parti interessate, i consumatori, l'industria, i produttori, i lavoratori e i trasportatori nonché con la professione veterinaria. Sulla base di questa consultazione, è stata messa a punto una versione rivista del documento al fine di consolidare, armonizzare e semplificare condizioni e requisiti. Tutte le disposizioni comuni entreranno a far parte delle condizioni orizzontali, mentre i requisiti specifici per i singoli prodotti saranno inseriti in diversi allegati. È ora in corso una seconda tornata di consultazioni con tutte le parti interessate. Una volta concluso questo processo e valutate le osservazioni, la Commissione elaborerà una proposta formale di atto legislativo comprendente una panoramica globale di tutte le condizioni/requisiti veterinari, a misura di utente, che sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel corso del primo semestre 1998. 3.4. Costituzione di un servizio per la protezione della sanità pubblica 3.4.1. Status: direzione generale autonoma oppure dipendente da una direzione generale esistente (ad esempio DG V o DG XXIV) Lasciando inalterate le responsabilità della DG V nel settore della sanità pubblica, la Commissione ha deciso di conferire alla DG XXIV una responsabilità particolare per la protezione della salute dei consumatori per quanto riguarda consulenza scientifica, valutazione del rischio e ispezione, confermando che la responsabilità dell'elaborazione dei testi legislativi sarebbe rimasta di pertinenza dei servizi precedentemente competenti per questi aspetti. La Commissione ritiene che una chiara separazione delle competenze in materia di consulenza scientifica, legislazione e controllo sia il metodo più appropriato per raggiungere l'obiettivo globale che è la protezione della salute dei consumatori. Le responsabilità legislative per cosmetici, giocattoli e tessili sono state trasferite dalla DG XXIV alla DG III. 3.4.2. Disponibilità dei mezzi necessari Il personale che all'interno della Commissione si occupava di consulenza ed ispezione è stato riassegnato alla DG XXIV sulla base di un rapporto dell'Ispettorato generale dei servizi. Dato che la riassegnazione è insufficiente considerato il richiesto rafforzamento delle funzioni in questione, la Commissione ha presentato, come primo passo, una proposta di bilancio rettificativo e suppletivo contenente ulteriori risorse finanziarie e di personale (97 posti), in particolare per l'Ufficio veterinario e alimentare, nonché operato un ulteriore trasferimento di 57 posti da altri servizi della Commissione nonché a titolo dell'organico previsto per il 1997 e 1998. È comunque estremamente necessario potenziare anche le risorse dei servizi coinvolti nella preparazione e nel seguito legislativo dei pareri scientifici. (Si veda a tale proposito anche il paragrafo 2.1.2). 3.4.3. Compiti: responsabilità del coordinamento delle competenze comunitarie Un compito prioritario della Commissione è assicurare che le decisioni siano adottate tenendo pienamente conto della miglior consulenza scientifica disponibile. L'elaborazione della legislazione implica una stretta cooperazione fra i servizi della Commissione. Orientamenti operativi che tengono conto della nuova struttura dei servizi sono stati stabiliti fra le direzioni generali III, V, VI e XXIV (si veda al riguardo anche il paragrafo 2.2.3). Per quanto riguarda la sanità pubblica, il coordinamento fra i pertinenti servizi della Commissione avviene nel quadro di un gruppo specifico interservizi che funge da forum per lo scambio di informazioni e la discussione fra le direzioni generali e coordina la posizione dei servizi in relazione alla sanità pubblica e ad altre questioni ad essa collegate che la Commissione potrebbe successivamente considerare, anche in merito alla sua posizione nelle riunioni delle organizzazioni internazionali competenti nella sfera della sanità pubblica. 3.4.4. Compiti ulteriori: valutazione delle politiche comunitarie in relazione alla protezione della sanità pubblica, ivi compresa la possibilità di formulare idonee proposte legislative od obiettivi prioritari in appositi programmi di lavoro A partire dal 1995, la Commissione pubblica una relazione annuale sull'integrazione dei requisiti in materia di protezione della salute nelle politiche comunitarie, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 129 del trattato per assicurare che le esigenze di protezione della salute costituiscano una componente delle altre politiche della Comunità. Queste relazioni forniscono una panoramica onnicomprensiva di strumenti, programmi ed azioni nella Comunità che hanno un impatto sulla salute. Esse contribuiscono a potenziare la sensibilizzazione in merito agli effetti che le politiche comunitarie in altri settori hanno sulla salute nonché a promuovere l'impatto in profondità e gli studi di valutazione. 3.4.5. Responsabilità: misure normative in campo alimentare, per la qualità e l'igiene degli alimenti, la tutela della salute umana e animale e la protezione dei consumatori Le misure summenzionate sono gestite dalle DG III, V, VI, XII, dal Centro comune di ricerca e dalla DG XXIV conformemente all'attribuzione delle competenze decisa dalla Commissione e alle conseguenti procedure di cooperazione interservizi. Al fine di potenziare la portata delle azioni comunitarie (nel settore della sanità pubblica), la Commissione ha proposto una modifica all'articolo 129 del trattato, nel quadro della Conferenza intergovernativa. Il 30 aprile 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sui principi generali del diritto alimentare nell'Unione europea mirante a lanciare un dibattito in profondità con tutte le parti interessate sul futuro approccio legislativo in materia alimentare. Una Conferenza specifica, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Commissione, avrà luogo il 3 e 4 novembre con tutte le parti interessate. L'esito di questa Conferenza sarà valutato dalla Commissione in vista delle azioni future. 3.4.6. Raggruppamento delle attuali competenze comunitarie delle direzioni generali III, V, VI, XI e XXIV in materia di protezione della sanità pubblica nel Servizio di protezione della sanità pubblica Come summenzionato, la Commissione ha trasferito la consulenza scientifica, la valutazione del rischio nonché l'ispezione alimentare, veterinaria e fitosanitaria alla direzione generale XXIV, mentre l'elaborazione della legislazione resta di competenza dei corrispondenti servizi. Questa decisione della Commissione è basata sulla convinzione che una chiara separazione fra legislazione, da un lato, e consulenza scientifica ed ispezione, dall'altro, sia la strategia più appropriata per raggiungere l'obiettivo globale, vale a dire la protezione della salute dei consumatori. 3.5. Lotta al morbo di Creutzfeldt-Jacob (CJD) Alla luce dell'annuncio del 20 marzo 1996 su un possibile legame fra ESB e CJD, la Commissione ha organizzato il 10 aprile 1996 una riunione congiunta del Comitato ad alto livello sulla sanità, composto da funzionari di livello elevato dei ministeri della Sanità nonché degli Uffici nazionali della sanità. Era presente inoltre la divisione dell'OMS che si occupa del monitoraggio e del controllo delle malattie emergenti e di altre malattie trasmissibili. L'obiettivo della riunione era assicurare un adeguato coordinamento fra gli Stati membri e creare un consenso sulla linea di condotta migliore nel campo della sanità pubblica. Sulla base dei documenti di lavoro della Commissione, i partecipanti alla riunione hanno convenuto conclusioni e raccomandazioni riguardanti la sorveglianza e le misure di risposta in relazione a tutti i tipi di CJD, sia a livello nazionale che comunitario. Le conclusioni si basano dall'esperienza acquisita tramite il progetto di ricerca sul monitoraggio del morbo CJD, al quale hanno partecipato 5 Stati membri, finanziato dalla Commissione. Sulla base dell'esito della riunione, i servizi della Commissione hanno istituito un meccanismo per la notifica dei casi di CJD in tutti gli Stati membri. I relativi dati sono compilati in un documento di lavoro interno della Commissione, elaborato ad intervalli regolari, basato su un questionario armonizzato trasmesso a tutti gli Stati membri in modo da consentire revisione e confronto degli sviluppi. Ciò comprende inoltre una sintesi delle analisi di laboratorio nonché delle misure di sorveglianza e di protezione adottate a livello nazionale e comunitario. Finora sono stati elaborati tre documenti di lavoro di questo tipo e trasmessi al Consiglio il 14 maggio 1996, il 12 novembre 1996 e il 5 giugno 1997 per assistere i ministri della Sanità nel dibattito sulle EST, ed in particolare sul CJD. Copie di questi documenti sono state inviate anche al Parlamento europeo. Il documento del 5 giugno presenta l'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda tutte le forme di CJD. Il prossimo documento sarà completato a metà novembre 1997. In futuro, questi documenti saranno trasmessi regolarmente. Inoltre, una volta messa a punto la rete comunitaria per la sorveglianza e il controllo delle malattie trasmissibili (si veda oltre), questa funzione nonché la sorveglianza sistematica ed omogenea delle EST umane poggeranno su una base formale. Aggiornamento sui casi di nvCJD Sulla base delle informazioni fornite dallo strumento di notifica, la situazione attuale (4 settembre 1997) registra 20 casi confermati e 1 probabile nel Regno Unito ed un caso confermato in Francia. Altre azioni ed iniziative I. A parte l'azione sul monitoraggio del morbo CJD, la Commissione ha avviato un'importante iniziativa per affrontare l'emergenza o la diffusione di una serie di malattie trasmissibili. Fondamentale a tale scopo è la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, a norma dell'articolo 129, di istituire una rete comunitaria per la sorveglianza ed il controllo delle malattie trasmissibili. È significativo il fatto che la proposta è stata presentata l'8 marzo 1996, prima dell'annuncio di un eventuale collegamento fra ESB e CJD; essa prevedeva la notifica obbligatoria, l'allarme ed altre misure sanitarie pubbliche per una serie di malattie, compreso il morbo CJD. Il PE ha espresso parere favorevole sulla proposta il 13 novembre 1996, come ha fatto ECOSOC il 25 settembre 1996 e il CoR il 13 giugno 1996. Il 5 febbraio 1997 la Commissione ha presentato poi una proposta modificata, che recepiva la maggior parte degli emendamenti del Parlamento. La proposta mira ad assicurare un ampio strumento operativo (una decisione) all'interno del quale possano essere promulgate una serie di ulteriori decisioni da parte della Commissione o del Consiglio su questioni specifiche. I settori coperti sono: - la creazione di una rete per lo scambio di informazioni convalidate derivanti dalla sorveglianza di patologie selezionate, compreso il morbo CJD (elencate in un allegato); - la fissazione delle condizioni/requisiti per i metodi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica utilizzati, ivi compresa la definizione dei casi e la forma dei dati da trasmettere; - l'impiego della rete per un rapido allarme in caso di esplosione di epidemie/emergenze all'interno e all'esterno della Comunità e relative alle patologie specifiche elencate nell'allegato; - l'impiego della rete per fornire informazioni agli Stati membri sulle misure di controllo applicate ed i risultati di indagini specifiche sulle epidemie; - consultazione e coordinamento fra gli Stati membri per quanto riguarda le misure di protezione; - misure di protezione a livello comunitario. Il 22 luglio 1997 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta in questione. La Commissione si è riservata il giudizio in quanto ritiene che il testo concordato dal Consiglio annacqui in misura considerevole le sue proposte iniziali, in particolare per quanto riguarda le misure comunitarie. Essa ha sottolineato che l'obiettivo del sistema proposto è l'introduzione di adeguate contromisure sia a livello nazionale che comunitario e che quindi l'esclusione o l'esonero di quest'ultimo avrebbe privato il sistema di buona parte della sua validità. La posizione comune del Consiglio e la comunicazione della Commissione in materia sono state trasmesse al Parlamento europeo per la seconda lettura. Quando il Parlamento europeo avrà espresso il proprio parere sulla posizione comune del Consiglio, la Commissione potrebbe presentare al Consiglio una proposta modificata affinché Consiglio e Parlamento possano raggiungere una decisione comune su questa importante misura. II. Un ulteriore importante passo è stato compiuto il 26 maggio 1997 in un settore collegato; infatti, la Commissione ha presentato una comunicazione ed una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare (GU C 203 del 3 luglio 1997, pag. 6), sulla falsariga della proposta della Commissione relativa ad un programma sulle malattie rare (COM(97)225 def.). Il programma è stato presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, ai fini della codecisione, nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica. Uno degli obiettivi del programma è quello di promuovere azioni a favore dei gruppi di sostegno ai pazienti e ai loro familiari che sono stati direttamente o indirettamente colpiti da malattie rare, ivi comprese le patologie neurodegenerative. Le azioni previste per conseguire tale obiettivo comprendono: - promuovere la creazione di gruppi di persone colpite dalle stesse malattie rare o di persone professionalmente coinvolte al fine di diffondere le loro esperienze, agevolare la formazione e coordinare la loro attività a livello nazionale e comunitario; - promuovere la collaborazione e il collegamento in rete dei gruppi e le attività degli enti che li assistono, concentrandosi in particolare sugli sforzi volti ad incoraggiare la continuità del lavoro e la cooperazione transnazionale. Il programma riconosce esplicitamente che i gruppi di sostegno ai pazienti possono svolgere un ruolo chiave in relazione alle malattie rare, in quanto spesso mancano informazioni e strutture sanitarie relative a tali malattie, il che crea particolari difficoltà ai malati e ai loro familiari. I gruppi di sostegno ai pazienti si sono dimostrati di valido aiuto nell'affrontare tali difficoltà, data l'ampiezza delle loro conoscenze ed esperienze con queste malattie. III. La legislazione dell'Unione europea copre tutte le attività lavorative che potrebbero comportare un rischio occupazionale di esposizione alle EST, indipendentemente dal fatto che tale esposizione sia intenzionale o meno (ad esempio gli addetti nei laboratori, nei macelli, i veterinari, i medici, gli agricoltori e i guardiani negli zoo). Queste attività sono coperte in particolare dalla direttiva del Consiglio 90/679/CEE e dalle sue modifiche contenute nella direttiva del Consiglio 93/88/CEE nonché dalla direttiva della Commissione 95/30/CEE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici, le quali prevedono una serie di misure miranti a proteggere i lavoratori interessati. Le direttive sono state approvate sulla base di proposte della Commissione, ai sensi dell'articolo 118 A del trattato CE, che conferisce poteri specifici alla Comunità per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori. La direttiva del 1993 fa riferimento a "agenti non classici associati con la malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD)" e li classifica come agenti biologici che possono costituire per i lavoratori un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Già nel 1993, le disposizioni delle direttive raccomandavano il livello di contenimento 2 (applicato agli agenti che possono provocare malattie agli esseri umani e possono costituire un rischio per i lavoratori; è improbabile che si diffondano nella comunità; esistono di norma un trattamento od una profilassi efficaci) almeno come misura precauzionale per l'attività in laboratorio. Da allora, le direttive sono state sottoposte a continua revisione e, avendo recentemente ottenuto un parere favorevole dal comitato sul progresso tecnico, la Commissione intende adottare una direttiva che raccomanda un livello di contenimento più rigido per l'attività di laboratorio che comporta il rischio di esposizione all'agente responsabile dell'ESB. La Commissione tiene sotto controllo queste direttive e presenterà tutte le proposte necessarie alla luce delle nuove conoscenze scientifiche relative al rischio di esposizione alle EST. IV. Per quanto riguarda i prodotti medicinali, a partire dal 1991 l'industria farmaceutica applica gli orientamenti adottati dal comitato per i prodotti medicinali e pubblicati dalla Commissione al fine di minimizzare il rischio di trasmissione iatrogena degli agenti responsabili delle encefalopatie spongiformi animali. Questi orientamenti consigliano, in ordine di priorità, la selezione di materiali innanzitutto sulla base dell'origine geografica degli animali in questione, prendendo solo quelli provenienti dalle aree esenti da ESB e unicamente sulla base del potenziale di infettività dei tessuti impiegati e infine di applicare il metodo di inattivazione raccomandato ai materiali alla fine selezionati. L'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (AEVM), su richiesta della Commissione, ha intrapreso a novembre 1995 una revisione degli orientamenti che devono essere adeguati ai nuovi dati scientifici e al nuovo quadro legislativo comunitario, in particolare per tener conto della decisione della Commissione relativa al divieto di impiegare materiale a rischio per quanto riguarda le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Parallelamente, i servizi della Commissione hanno chiesto all'AEVM (per quanto riguarda i prodotti medicinali autorizzati dalla Comunità) e alle competenti autorità nazionali (per i prodotti approvati a livello nazionale) di verificare quali prodotti medicinali potrebbero essere interessati dalla summenzionata decisione della Commissione. Alla luce dei risultati di questa valutazione, la Commissione esaminerà la possibilità di introdurre misure specifiche e/o deroghe per i medicinali al fine di evitare che vengano a mancare nella Comunità medicine salvavita. V. Nel campo dei cosmetici, è già stata adottata una misura importante attraverso la 20a direttiva 97/1/CE recante adeguamento del testo originale della direttiva sui cosmetici 76/768/CEE. La direttiva 97/1/CE è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (GU L 16 del 18.1.1997). La direttiva inserisce nell'allegato 2 della direttiva sui cosmetici dal titolo "Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici" tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi e ingredienti derivati. Gli Stati membri devono conformarsi a questa direttiva al più tardi il 1? giugno 1997, escludendo i materiali summenzionati dai prodotti cosmetici. Nel frattempo, il comitato scientifico sulla cosmetologia ha espresso un parere il 24.6.1997 in cui si dichiara che i derivati del sego potrebbero essere considerati sicuri se ottenuti tramite idrolisi (200-240 ? C, 40 bar, 20 minuti). Il comitato scientifico multidisciplinare/il comitato direttivo scientifico hanno espresso un parere nella riunione dell'8.9.1997. Sulla base di questi pareri la Commissione proporrà di modificare la direttiva sui cosmetici. 3.5.1. Creazione di strutture e mezzi adeguati per l'attuazione di programmi di ricerca autonomi, specifici per l'ESB e il CJD Dopo l'annuncio delle autorità del Regno Unito, il 20 marzo 1996, della comparsa di una nuova variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob (nvCJD), la Commissione ha intrapreso le seguenti misure per quanto riguarda la questione summenzionata: Aprile 1996: la Commissione chiede a un gruppo di scienziati presieduto dal prof. C. Weissmann di elaborare un inventario delle conoscenze acquisite e proporre priorità per la ricerca sull'ESB. 20 giugno 1996: la Commissione rende pubblica l'intenzione di proporre un piano d'azione per la ricerca sul CJD e sull'ESB. 7 ottobre 1996: la Commissione esprime tale intenzione al Consiglio Ricerca comunicando che è necessario un finanziamento supplementare. Il Consiglio Ricerca invita la Commissione a potenziare la cooperazione e il coordinamento degli sforzi in materia di ricerca e scambio di informazioni in questo settore e a potenziare tali sforzi. 16 ottobre 1996: la relazione Weissmann è presentata alla Commissione. 13 novembre 1996: la Commissione decide un piano d'azione per la ricerca sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) che tenga conto delle raccomandazioni della relazione Weissmann e del comitato scientifico multidisciplinare, nonché delle attività di ricerca in corso a livello nazionale e comunitario. La dotazione finanziaria di questa iniziativa è stimata in 50,7 mecu, di cui 15,7 mecu a titolo di risorse esistenti e 35 mecu a titolo di finanziamento supplementare nel contesto dell'integrazione finanziaria al 4? programma quadro, soggetto alla procedura di conciliazione fra Parlamento e Consiglio. Il piano d'azione comprende due livelli: - il coordinamento delle attività fra gli Stati membri mirante ad armonizzare la raccolta dei dati e i criteri diagnostici, essenziale ai fini di un'adeguata comparabilità dei dati, - bandi specifici per proposte miranti a promuovere gli sforzi in materia di ricerca a livello comunitario. 5 dicembre 1996: la Commissione presenta il piano d'azione sulle EST al Consiglio Ricerca il quale esprime parere favorevole e adotta una posizione comune concernente l'integrazione finanziaria del 4? programma quadro con una dotazione di 100 mecu, di cui 35 mecu da destinarsi alle attività di ricerca nel campo delle EST. La posizione comune è formalmente adottata dal Consiglio il 27 gennaio 1997. 15 dicembre 1996: un bando specifico per attività di RST sulle EST è lanciato nel quadro del programma specifico per l'agricoltura e la pesca (FAIR) riguardante l'ESB e la salute animale. Prima della scadenza dei termini, vale a dire il 14 febbraio 1997, vengono presentate 24 proposte. 13 marzo 1997: nella sua seconda lettura, il Parlamento europeo propone di aumentare l'importo globale del supplemento finanziario al 4? programma quadro portandolo a 200 mecu e quindi raddoppiando l'importo da destinarsi a varie attività, ad eccezione delle EST, che conservano un budget potenziale di 35 mecu. 18 aprile 1997: in seconda lettura il Consiglio conferma la sua posizione concernente il supplemento finanziario al 4? programma quadro. 29 aprile 1997: La Commissione lancia un invito congiunto a presentare proposte sulle EST, subordinato all'esito positivo della procedura di conciliazione fra Parlamento e Consiglio sull'integrazione finanziaria, per la selezione finale dei progetti, che contiene tutti gli elementi specificati nel piano di azione. A tale invito a presentare proposte verrà data attuazione nel quadro dei seguenti programmi comunitari di ricerca: Biomedicina e salute (BIOMED), Biotecnologia (BIOTECH) e Agricoltura e pesca (FAIR). l'invito comprende sei settori principali di ricerca: 1. ricerca clinica, sociale ed epidemiologica sulle encefalopatie spongiformi umane (SE) 2. agente infettivo e suoi meccanismi di trasmissione, 3. diagnosi delle ES, 4. valutazione del rischio di ES, 5. trattamento e prevenzione delle ES, 6. coordinamento delle attività di ricerca tra gli Stati membri. Il termine per la presentazione di proposte era stato fissato per il 15 luglio 1997. 16 luglio 1997: La Commissione decide di selezionare per il finanziamento 8 progetti presentati in occasione dell'invito a presentare proposte sulla ESB nel quadro del programma FAIR del 15 dicembre 1996. Tali progetti sono volti principalmente allo sviluppo di metodi di diagnosi e controllo delle EST nei bovini, ovini e caprini. I negoziati contrattuali con i partecipanti a tali progetti sono attualmente in corso. Cfr. allegato per una descrizione dettagliata di tali progetti. 23 settembre 1997: Un accordo è stato raggiunto nell'ambito della seconda riunione della procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio in merito all'integrazione finanziaria del IV programma quadro. Dei 115 MECU concordati, 35 sono riservati alla ricerca in materia di EST. L'approvazione ufficiale da parte della Commissione dei progetti da selezionare sulla base dell'invito congiunto a presentare proposte del 29 abile 1997 (la valutazione è stata completata) è in attesa della terza lettura del Parlamento e di una riunione del Consiglio per una decisione sull'integrazione finanziaria. Una descrizione dettagliata del contenuto dei progetti sarà resa disponibile dopo la loro approvazione. 3.5.2. Varo di programmi di ricerca per l'identificazione degli agenti specifici dell'ESB e delle sue nuove varianti nonché possibili misure di profilassi e terapia della nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jacob Dal 1990 e nel quadro dei programmi comunitari di ricerca Biomedicina e ricerca nel settore della salute (BIOMED 1 e 2, 1990-1994; 1994-1998), Biotecnologia (BIOTECH 1990-1994; 1994-1998) e Agricoltura e Pesca AIR 1990-1994; FAIR 1994-1998), la Commissione ha sponsorizzato la ricerca nel settore. Sulla base di tali impegni, 14 progetti, con un contributo comunitario complessivo pari a 5.15 MECU, sono stati sovvenzionati in numerosi settori, in particolare: individuazione dell'agente, epidemiologia e sorveglianza, neuropatologia e criteri diagnostici, diffusione e barriera delle specie negli animali transgenici ed altri modelli. Più in dettaglio, e come risultato del secondo invito a presentare proposte nell'ambito del programma BIOMED 2, è stato selezionato un progetto denominato "CJD nell'Unione europea - incidenza e fattori di rischio". Il progetto rappresenta la continuazione di un precedente progetto, sovvenzionato nel quadro di BIOMED 1, che ha costituito l'analisi silematica della CJD più approfondita mai effettuata. Essa ha portato alla scoperta della nuova variante di CJD ("Monitoraggio del CJD nell'Unione europea"; coordinatore: Dott. R. Will, Unità di monitoraggio CJD, Regno Unito, 1992-1995). Questo nuovo progetto, avviato nel maggio 1997 e coordinato anch'esso dall'Unità di monitoraggio sul CJD nel Regno Unito, è concentrato sull'incidenza della nuova variante e mira a valutare potenziali fattori di rischio. Inoltre, il progetto intende continuare ad assicurare il monitoraggio delle forme classiche di CJD e a fornire materiale, compresi i campioni di tessuti per altri progetti di ricerca, nonché sviluppare materiale didattico per i parenti dei pazienti e informazioni per il pubblico in generale. Il progetto raccoglie partner provenienti da Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Australia e Canada. La ricerca in questo settore è ulteriormente rafforzata dal piano di azione sulle EST deciso dalla Commissione il 13 novembre 1996. Il fabbisogno finanziario per la piena attuazione di questo piano è stato quantificato in 50,7 Mecu, di cui 15,7 a titolo di risorse esistenti e 35 Mecu a titolo di finanziamenti supplementari nel contesto dell'integrazione finanziaria al quarto programma quadro, subordinata alla conciliazione fra Parlamento e Consiglio. 5,9 Mecu dei 15,7 Mecu reperiti da risorse esistenti saranno impiegati per progetti di ricerca sulle EST che sono o stanno per essere finanziati a seguito dell'invito a presentare proposte nel quadro dei programmi BIOMED e FAIR, mentre 8,8 Mecu saranno riassegnati all'interno dei settori rilevanti per le EST dei programmi BIOTECH e FAIR (cioè invito specifico a presentare proposte sulla ESB, nel quadro del programma FAIR, termine ultimo il 16 febbraio 199). Inoltre, come parte del piano d'azione sulle EST, il 29 aprile la Commissione ha lanciato un invito congiunto a presentare proposte in materia di EST, che verranno attuate nell'ambito dei tre programmi di ricerca BIOMED, BIOTECH e FAIR. Numerose azioni fondamentali, proposte per il V programma quadro, permetteranno il proseguimento di tali ricerche per il periodo 1998-2002. 3.5.3. Coordinamento dei programmi di ricerca negli Stati membri con i relativi programmi UE Su iniziativa della Commissione, il 5 giugno 1996 si è tenuta a Bruxelles una riunione dei Direttori Generali per la ricerca. Questa riunione si proponeva di scambiare informazioni e opinioni sulla ricerca nel settore delle EST, avviata a livello nazionale e comunitario, con l'obiettivo di creare un meccanismo per rafforzare la cooperazione e il coordinamento in questo settore La Commissione è stata invitata a coordinare la raccolta delle informazioni sulla ricerca in corso e a considerare la pubblicazione di un invito specifico a presentare proposte per incoraggiare nuove iniziative in questo campo. A seguito di detta riunione e sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha elaborato una panoramica sulle attività svolte nel settore a livello nazionale. Il primo documento è stato pubblicato il 1? febbraio 1997 ed inviato a tutte le parti interessate nei singoli Stati membri. La seconda panoramica è stata pubblicata il 1? luglio 1997. Il coordinamento delle attività di ricerca tra gli Stati membri verrà inoltre ulteriormente potenziato come parte dell'invito congiunto a presentare proposte sulle EST lanciato dalla Commissione il 29 aprile 1997. Il bando prevede il seguente coordinamento delle attività tra gli Stati membri: - standardizzazione delle definizioni dei casi per la raccolta di dati, delle analisi dei dati e della diffusione delle informazioni al fine di assicurare una sorveglianza adeguata; - procedure armonizzate per l'individuazione e la diagnosi precoce della(e) malattia(e); - aggiornamento e diffusione continui delle conoscenze scientifiche in tale settore; - diffusione rapida e continua di tali dati; - attivazione di un sistema di preallarme in caso di sviluppi critici; - scambi e mobilità, ivi compresa la formazione del personale di ricerca; - inventario permanente dei progressi realizzati quanto ai programmi nazionali di ricerca; - armonizzazione e controllo dei metodi diagnostici per le encefalopatie spongiformi umane e animali. Come precedentemente indicato (paragrafo 3.5.1), il finanziamento dei progetti da selezionare sulla base dell'invito a presentare proposte è in attesa della terza lettura del Parlamento e di una riunione del Consiglio che decida l'integrazione finanziaria del IV programma quadro. 3.5.4. Sostegno alle attività di ricerca nel Regno Unito sui nuovi casi del morbo di Creutzfeld-Jacob riguardanti soggetti di giovane età Nel contesto del sostegno della Commissione all'attività di ricerca Nel Regno Unito sulla nuova variante di CJD e nel quadro del programma BIOMED 2, è in corso di sponsorizzazione un progetto denominato "CJD nell'Unione europea - Incidenza e fattori di rischio". Il progetto, coordinato dall'Unità di monitoraggio CJD nel Regno Unito (Edimburgo) intende concentrarsi sull'incidenza della nuova variante del CJD e tentare di valutare i potenziali rischi. Inoltre, il progetto continuerà ad assicurare il monitoraggio delle forme classiche di CJD nonché a fornire materiale, ivi compresi campioni di tessuti per altri progetti di ricerca e svilupperà materiale didattico per i parenti dei pazienti nonché informazioni destinate al pubblico in generale. Il progetto comprende partner provenienti da Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Canada e Australia. 3.5.5. Incremento della dotazione finanziaria (in generale) Il 13 novembre 1996, la Commissione ha deciso un piano di azione per la ricerca sulle EST (cfr. paragrafo 3.5.1). L'iniziativa comprende un piano d'azione articolato su due livelli: - il coordinamento delle attività tra gli Stati membri; - un invito specifico a presentare proposte, mirante ad incentivare gli impegni di ricerca a livello comunitario, che identifica 6 grandi settori di ricerca con 24 argomenti specifici. La dotazione finanziaria dell'iniziativa è stata quantificata in ragione di 50,7 Mecu, di cui 15,7 Mecu a titolo di risorse esistenti e 35 Mecu a titolo di risorse supplementari nel contesto dell'integrazione finanziaria al quarto programma quadro, subordinata all'esito positivo della conciliazione fra il Parlamento e il Consiglio. Si tratta di requisiti minimi sia in termini di quantità di ricerca ad alta priorità che di costo globale, basati sui costi medi di un progetto di ricerca di alta qualità (ca. 1 Mecu) e sui costi particolarmente elevati delle attività di coordinamento previste (che comprendono informatizzazione, creazione di banche dati e programmi di formazione). 3.5.6. Incremento delle dotazioni di bilancio a livello nazionale e comunitario, specificamente per individuare ed eliminare il pericolo di trasmissione del morbo attraverso medicinali, prodotti farmaceutici e cosmetici nonché per individuare surrogati sicuri per i prodotti di origine animale e umana che costituiscono un rischio; utilizzo di tali risorse di bilancio anche per individuare ed eliminare i rischi che possono insorgere in casi di trasfusioni, trapianti o altri interventi chirurgici Nel contesto delle sue attività di ricerca, la Commissione ha adottato un piano d'azione per la ricerca in materia di EST (cfr. sezione 3.5.1), i seguenti elementi permetteranno di condurre la ricerca nei settori sopracitati: 1. "La procedura di identificazione dei casi sospetti e la sensibilità del sistema di sorveglianza". A tale riguardo si potrebbe prevedere lo sviluppo di sistemi di sorveglianza, ivi compresa l'emovigilanza. 2. "I meccanismi di propagazione, trasporto e patogenesi". Questo argomento consentirebbe di esplorare ulteriormente la possibilità di trasmissione ematica di queste malattie. 3. "Le basi della barriera fra le specie che limita la trasmissione inter e intraspecie". Questo argomento consentirebbe di studiare i meccanismi coinvolti nella potenziale trasmissione di queste malattie attraverso il sangue. 4. "Sviluppo di test diagnostici precoci, rapidi e sensibili, comprendenti markers sostitutivi, in particolare in animali vivi ed esseri umani". Questo argomento contribuirebbe ad ampliare le conoscenze sullo sviluppo di un test diagnostico delle malattie nel sangue. 5. "Valutazione delle modalità di trasmissione delle encefalopatie spongiformi". Questo argomento consentirebbe di applicare le conoscenze sul rischio di trasmissione per via ematica delle malattie. I progetti selezionati sulla base dell'invito a presentare proposte del 16 dicembre 1996 affrontano alcune di dette questioni. Altre rientrano nelle proposte presentate in seguito all'invito congiunto del 29 aprile 1997. 3.5.7. Presentazione di una proposta per il risarcimento dei danni subiti a causa del morbo di Creutzfeldt-Jacob dagli ammalati e dai loro familiari ed iscrizione delle relative dotazioni nel progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 1998 La Commissione esprime piena solidarietà alle vittime della nuova variante della malattia di Creutzfeld-Jacob (nvCJD). Recenti scoperte scientifiche pubblicate su "Nature" il 2 ottobre 1997 hanno individuato chiare analogie tra la nvCJD negli esseri umani e la ESB negli animali. Le famiglie delle vittime si sono rivolte al governo britannico chiedendo l'istituzione di un "regime di compensazione senza riserve". Nella prospettiva della solidarietà, la Commissione concorda con il Parlamento europeo sul fatto che il finanziamento potrebbe essere fornito grazie al bilancio comunitario, in aggiunta agli stanziamenti resi disponibili dagli Stati membri, a condizione che iniziative analoghe vengano adottate da questi ultimi. Ad avviso della Commissione, il modo più opportuno per procedere a tale operazione sarebbe attraverso sovvenzioni ad associazioni attive nel settore (ad esempio, la "nvCJD Families Association) per assistere il loro sviluppo e le loro attività. Ciò sarebbe conforme alla proposta della Commissione sulle malattie rare (cfr. paragrafo 3.5 II) in cui si è previsto un analogo regime di sovvenzioni. 3.5.8. Presentazione di una proposta di storno all'autorità di bilancio per sbloccare quanto prima risorse da destinarsi alla ricerca sull'ESB - Come menzionato ai paragrafi 3.5.1 e 3.5.5, il 13 novembre 1996 la Commissione ha approvato un piano si azione sulle EST, quantificato nell'ordine di 50.7 MECU, di cui 35 MECU a titolo di risorse supplementari nel contesto dell'integrazione finanziaria al IV programma quadro, concordato mediante procedura di conciliazione ed oggetto esclusivamente all'approvazione definitiva del Parlamento e del Consiglio. 3.5.9. Massima trasparenza possibile attraverso l'informazione regolare degli organi comunitari e dell'opinione pubblica La Commissione ha deciso di privilegiare la massima trasparenza possibile quanto alla CJD e alla sua nuova variante, rispondendo apertamente alle domande che riceve e distribuendo tutte le nuove informazioni su tale morbo, in particolare mediante le riunioni del Consiglio "Sanità". La prossima edizione della guida ESB "informazioni ai consumatori" (Vademecum) conterrà un aggiornamento sulla questione. La guida è attualmente in preparazione e sarà ampiamente distribuita sia alle istituzioni comunitarie che al pubblico, nonché accessibile via Internet. 3.6. Potenziamento della cooperazione dei servizi comunitari responsabili della salute umana e animale con l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Ufficio internazionale delle epizoozie su basi scientificamente rigorose Adottando la sua comunicazione sulla salute dei consumatori e la sicurezza alimentare, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un'attiva partecipazione nelle sedi internazionali, con l'obiettivo che le sue raccomandazioni, standard od orientamenti acquisiscano una base scientifica. L'organizzazione di seminari congiunti è considerata essere uno strumento importante verso la realizzazione di tale obiettivo. Alla Conferenza sulla normativa dei prodotti alimentari del novembre del 1997, sono invitati rappresentanti sia di SPS che di Codex. Attualmente, sono in corso preparativi per organizzare una grande Conferenza sull'eradicazione delle malattie animali nel 21? secolo. La partecipazione alla manifestazione avverrà su invito dell'OIE. La Commissione condivide l'opinione del Parlamento europeo secondo cui la trasparenza dei metodi di lavoro e delle procedure per l'adozione delle decisioni in seno alle organizzazioni internazionali è della massima importanza ed è opportuno promuovere miglioramenti a tale riguardo. I. OMS Nel settore generale delle malattie trasmissibili, la stretta collaborazione con l'OMS si è sviluppata su varie questioni: - la Commissione europea partecipa attivamente al processo di revisione dei regolamenti sanitari internazionali (RSI) che, adottati nel 1969 dall'Assemblea mondiale sulla sanità, devono essere rivisti alla luce degli importanti cambiamenti che sono intervenuti nel frattempo nell'evoluzione delle malattie trasmissibili. La Commissione europea partecipa a questo processo a due livelli: - un esperto dei servizi della Commissione partecipa e fornisce il proprio contributo nel piccolo gruppo di lavoro che attualmente si occupa della revisione delle IHR; La Commissione europea verrà consultata ufficialmente sull'evoluzione dei lavori. L'OMS è stata inoltre invitata a partecipare agli sforzi compiuti nel quadro della task force tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulle malattie trasmissibili. La Divisione Malattie emergenti ed altre Malattie trasmissibili - sorveglianza e controllo è regolarmente consultata da tre gruppi di lavoro insediati da questa task force. Durante il dibattito all'interno della task force, questa divisione ha pubblicato un documento dell'OMS su "Collaborazione nella sorveglianza globale delle malattie trasmissibili e risposta alle epidemie". Infine, l'OMS è presente in qualità di osservatore in vari progetti di sorveglianza delle malattie trasmissibili finanziati dalla Commissione. È questo il caso, ad esempio, del progetto epidemiologico europeo (EPIET) al quale partecipano tirocinanti dell'OMS, a sue spese. Parallelamente, i tirocinanti EPIET sono inviati a svolgere indagini internazionali coordinate dall'OMS. Inoltre, l'OMS è presente in qualità di consulente scientifico in talune reti di sorveglianza delle malattie trasmissibili, in particolare se tali reti coprono paesi dell'Europa orientale (ad esempio la rete di sorveglianza su AIDS e HIV e la rete di sorveglianza sulla tubercolosi). Per quanto concerne in particolare l'informazione scientifica sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili, i funzionari della Commissione hanno mantenuto stretti contatti con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), compresi rappresentanti OMS presso l'UE a Bruxelles, e hanno partecipato a riunioni ESB in qualità di osservatori. Per sottolineare tale stretta collaborazione con l'OMC, nel corso della 50? Assemblea mondiale sulla sanità (Ginevra, maggio 1997), il rappresentante della Commissione ha posto in evidenza che le misure di salvaguardia adottate nell'UE si basavano su consulenze scientifiche che tenevano conto ed erano coerenti con quanto consigliato dagli esperti nel corso delle riunioni OMS, cui hanno partecipato numerosi esperti membri dei comitati scientifici della Commissione europea. A sua volta, nella sua relazione l'OMS ha indicato come vi fosse stata una stretta collaborazione con la Commissione su questioni scientifiche relative alla ESB. L'importanza del proseguimento della cooperazione tra la Commissione europea e l'OMS è stata sottolineata ancora una volta nel corso della recente riunione della Commissione regionale OMS per l'Europa (Istambul, 15-19 settembre 1997). II. UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE EPIZOOZIE (OIE) Funzionari della Commissione hanno mantenuto stretti contatti con l'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) e hanno partecipato alla riunioni in qualità di osservatori. Tuttavia, la Comunità non gode dello status di membro; per la sua adesione è necessaria un modifica negli statuti fondamentali dell'organizzazione. Nel frattempo, la Commissione continuerà a svolgere pienamente il suo ruolo, assicurando lo sviluppo scientifico e il coordinamento in questo e in altri settori, nella sua veste attuale di osservatore. L'OIE è un'organizzazione costituita da Stati in cui, nonostante il fatto che sia solo un osservatore, la Commissione svolge un ruolo crescente. Al fine di migliorare la trasparenza dell'attività dell'OIE la Commissione metterà a disposizione del Parlamento europeo i pareri e le informazioni ricevute da questa organizzazione. Inoltre, la Commissione si premurerà di assicurare che i pareri di minoranza siano iscritti a verbale nelle riunioni OIE. La sua struttura L'ufficio centrale ha sede a Parigi (rue de Pony) ed è composto di circa 20 persone ed articolato in: servizio amministrativo e finanziario, servizio scientifico e tecnico, servizio di informazione e commercio internazionale e servizio delle pubblicazioni. 1) Statuto: Istituita nel 1921 da un "arrangement international", comprende attualmente 143 paesi membri. È l'unica organizzazione internazionale veterinaria nel settore della salute animale. Gli statuti dell'OIE possono essere modificati solo all'unanimità degli Stati membri. Nessuna organizzazione internazionale è membro dell'OIE. 2) Ruolo regolamentare L'OIE esprime in particolare raccomandazioni internazionali per quanto riguarda la salute animale (codice della salute animale) applicabili nel commercio di animali e prodotti animali (cfr. SPS). 3) Ruolo d'informazione e monitoraggio della salute animale a livello mondiale a) Gli Stati membri dell'OIE devono informare tale organismo su qualsiasi modifica alla loro situazione sanitaria, in particolare per le malattie dell'elenco A. L'OIE trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri. b) L'OIE effettua ogni anno una valutazione della situazione sanitaria mondiale e riconosce i laboratori di riferimento a livello mondiale. Funzionamento L'OIE è composta di paesi, rappresentati nelle sessioni plenarie dai direttori/responsabili dei servizi veterinari nazionali. Processo decisionale nel quadro del Codice della salute animale - la Commissione per il Codice della salute animale è una delle commissioni dell'OIE. Essa prepara l'attività relativa al Codice della salute animale. - I membri di questa commissione sono designati nella sessione generale. - I gruppi di lavoro della Commissione per il Codice della salute animale che elaborano i progetti di emendamento al codice sono designati: .dall'OIE sulla base dei suoi elenchi di persone operanti nei laboratori di riferimento a livello mondiale. .dalla commissione per il Codice della salute animale. - I progetti di emendamento sono presentati dalla Commissione per il Codice della salute animale e trasmessi a tutti gli Stati membri che dovranno inviare le proprie osservazioni scritte (dicembre/gennaio). - Il testo è modificato dalla Commissione per il Codice della salute animale sulle basi delle varie osservazioni ricevute dai paesi membri. Esso è poi trasmesso ai paesi membri (aprile) per la sessione generale (maggio). Prima della sessione generale, i paesi membri esprimono le proprie osservazioni scritte sulle nuove proposte. - I testi distribuiti in aprile sono discussi e posti in votazione (eventualmente modificati in seguito al dibattito) durante la sessione generale: voto a maggioranza semplice, ma in pratica spirito di consenso. La Commissione, pur essendo solo un osservatore, svolge in ruolo sempre più importante La Commissione svolge solo un ruolo di osservatore: Il ruolo di osservatore è molto limitato perché gli statuti non specificano neppure che la Commissione può parlare. La Commissione svolge un ruolo sempre più importante: 1) le ragioni del potenziamento del ruolo della Commissione: - nel settore veterinario, le legislazioni sono armonizzate e la Commissione ha una competenza negoziale internazionale (SPS); è quindi logico che coordini le azioni degli Stati membri nell'ambito dell'unica organizzazione internazionale che riguarda la salute animale. - adottando una posizione comune, gli Stati membri aumentano il proprio peso nel processo decisionale. 2) a partire dal 1995, la Commissione svolge un ruolo sempre più importante: - per quanto concerne il codice sulla salute animale la Commissione: - per quanto riguarda le proposte della Commissione per il Codice della salute animale: la Commissione riceve le proposte della Commissione per il Codice della salute animale dell'OIE. Essa elabora (DG VI in stretto collegamento con DG XXIV ed eventualmente previa consultazione di altre DG) un progetto di posizione comune che è presentato al Consiglio. La posizione della Comunità è approvata dai gruppi di lavoro del COREPER. Tale posizione è quindi trasmessa per iscritto all'OIE dalla Commissione e dal Consiglio ed è difesa e sostenuta nella sessione generale dalla Presidenza del Consiglio. - Nel quadro della Commissione regionale per l'Europa (Allegato 3.6.A.3). 3) Questo coordinamento ha consentito di ottenere i seguenti successi: - ESB: dopo l'ultima riunione del maggio 1997, su iniziativa della Commissione, l'OIE ha adottato norme più restrittive e più precise per la definizione degli Stati membri esenti da ESB. - Grazie ad un'azione coordinata della Comunità, i rappresentanti dell'Unione hanno ottenuto posizioni chiave in seno all'OIE. Adesione La Commissione non aderisce all'O.I.E., ma sottoporrà nuovamente tale questione all'ordine del giorno del Consiglio. La Comunità continuerà ad adoperarsi per divenire membro dell'OIE o, se ciò appare impossibile, la Commissione vaglierà tutte le possibilità al fine di modificare le norme di procedura per poter intervenire a nome della Comunità. Nel corso di varie discussioni in merito all'adesione della Commissione, gli Stati membri hanno espresso le proprie riserve e non hanno dato il proprio assenso. Finora la Commissione svolge con successo il ruolo di coordinatore delle posizioni comunitarie, in particolare nell'ambito della Commissione per il Codice della salute animale e nella Commissione regionale per l'Europa. Sono state adottate iniziative in seno ai Servizi della Commissione per avviare i negoziati relativi all'adesione all'OIE. Sono altresì indicate le modifiche apportate durante la sessione generale del Comitato internazionale. Il Codice zoosanitario ha solo lo status di raccomandazione, sebbene l'accordo SPS (come citato nella descrizione dell'accordo SPS) attribuisca particolare importanza alle norme OIE in materia di sanità animale. Le raccomandazioni non sono sempre recepite dalla Comunità, che di norma agisce su consulenza specifica del Comitato scientifico veterinario. Tale parere viene normalmente richiesto per far fronte a una situazione particolare sorta nell'Unione europea ed è più dettagliato dei codici generali OIE. Il recepimento di tali pareri nella legislazione può, a volte, tradursi in un allontanamento dal codice OIE. La Comunità ha adottato misure che vanno al di là delle raccomandazioni dell'OIE. III. CODEX ALIMENTARIUS Il Codex Alimentarius è responsabile dell'attuazione del programma congiunto FAO/OMS sugli standard alimentari, il cui obiettivo è proteggere la salute dei consumatori e assicurare prassi eque nel settore della commercializzazione degli alimenti. Il Codex si occupa dell'elaborazione degli standard alimentari internazionali. Attualmente, circa 170 paesi sono membri del Codex Alimentarius. L'adesione al Codex è aperta a qualsiasi membro dell'OMS o della FAO. Attualmente, la Comunità non partecipa al Codex in qualità di membro, ma ha lo status di osservatore. Tuttavia, in virtù della sua appartenenza alla FAO, la Comunità può divenire membro del Codex. Il Consiglio ha conferito un mandato negoziale in vista dell'adesione della Comunità al Codex e la Commissione ha formalmente scritto al Direttore generale della FAO per comunicargli l'intenzione della Comunità di aderirvi. Sono state tuttavia sollevate alcune questioni delicate riguardanti la ripartizione delle competenze fra Stati membri e Comunità sulle questioni legate al Codex e il ruolo del Parlamento nell'elaborazione delle posizioni comunitarie in relazione al Codex. Al vertice della struttura Codex si colloca la Commissione Codex Alimentarius che si riunisce ogni due anni. L'attività della Commissione è preparata da una serie di comitati che si riuniscono di solito una o due volte l'anno. L'elenco di questi comitati fornisce un'utile indicazione della portata delle questioni affrontate dal Codex. Comitati orizzontali Principi generali Comitati settoriali Cacao e coccolata Comitati regionali Africa Additivi e contaminanti Igiene alimentare Etichettatura degli alimenti Metodi di analisi e campionatura Residui di medicinali veterinari Sistemi di certificazione e di ispezione per importazione/esportazione Alimentazione ed alimenti per impiego dietetico specifico Zuccheri Prodotti ortofrutticoli trasformati Grassi e oli Carni Igiene delle carni Derivati di carni e pollame Prodotti della pesca Gelati commestibili Cereali e leguminose Proteine vegetali Ortofrutticoli freschi Latte e prodotti lattieri Acque minerali naturali Asia Europa America Latina+ Caraibi America settentrionale + Pacifico S.O. Preparazione delle norme Codex Le norme Codex sono elaborate seguendo una procedura uniforme e graduale: -fasi 1-3, si elabora una prima bozza che viene distribuita ai membri e agli osservatori i quali trasmetteranno i propri commenti. - Fase 4, la bozza è discussa dal competente Comitato Codex. - Fase 5, il progetto di norma è discusso dalla Commissione Codex Alimentarius o dal Comitato esecutivo in vista della sua adozione come progetto di norma. - Fase 6, il progetto di norma è distribuito ai membri e agli osservatori che dovranno esprimere le proprie osservazioni. - Fase 7, il progetto di norma è nuovamente discusso dal competente Comitato Codex. - Fase 8, il progetto di norma è presentato alla Commissione Codex Alimentarius per l'adozione finale. In casi urgenti o non controversi, le fasi 6 e 7 possono essere omesse. Ciò significa che i tempi minimi richiesti per l'adozione di una norma Codex sono di circa due anni. In pratica, la media si avvicina di più ai 4 anni, ma può superarli in casi difficili o controversi. Dopo l'adozione di una norma si applica una formale procedura di notifica dell'accettazione a Codex. Per l'accettazione di una norma Codex, è necessario elaborare una proposta da trasmettere all'istituzione competente, conformemente alle normali procedure legislative interne della Comunità. Sono state espresse preoccupazioni [per quanto riguarda 1) il numero di voti richiesti per approvare le norme, 2) la natura confidenziale dei dati industriali e 3) la selezione degli esperti che fanno parte dei comitati scientifici di Codex] per la mancanza di trasparenza nell'attività del Codex Alimentarius, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei consumatori. La questione è stata esaminata nella 22a sessione della Commissione Codex Alimentarius che ha avuto luogo a Ginevra dal 23 al 27 giugno 1997. Da parte sua, la Commissione è fautrice della maggiore trasparenza possibile nell'attività del Codex. Nella riunione in questione, Consumer International ha chiesto maggiore trasparenza durante i lavori preparatori, soprattutto sull'attività scientifica. Consumer International ha chiesto che le ONG siano consultate da Codex sui documenti in esame. La richiesta è stata apertamente sostenuta da numerose delegazioni, Commissione compresa. Status delle norme Codex A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), l'attività di Codex è divenuta il primo punto di riferimento in caso di dispute sulla legittimità delle norme nazionali o comunitarie. Ai fini della sicurezza alimentare, le norme, gli orientamenti e le raccomandazioni stabilite dalla Commissione Codex Alimentarius relative ad additivi alimentari, residui di pesticidi e medicinali veterinari, contaminanti, metodi di analisi e di campionatura nonché codici ed orientamenti per le pratiche igieniche sono considerate norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo SPS, sono ritenute necessarie e compatibili con l'accordo SPS, le misure sanitarie e fitosanitarie conformi alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni internazionali finalizzate a salvaguardare la vita o la salute umana, animale o vegetale. Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, i membri possono introdurre o mantenere in vigore misure sanitarie o fitosanitarie che si traducono in un livello più elevato di protezione rispetto a quello ottenibile con le misure basate sulle norme internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o come conseguenza del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che uno Stato membro ritenga appropriato. Attualmente, l'interpretazione corretta di questa disposizioni è controversa (nei comitati che si occupano delle carni trattate con ormoni). Ciononostante, è già chiaro che SPS comporterà importanti modifiche nelle prassi operative di Codex, in quanto i progetti di norme sono oggetto di un esame molto più severo rispetto al passato. Il ruolo della Comunità in seno a Codex Come summenzionato, la Comunità non è membro di Codex, ma ha lo status di osservatore. Ciononostante, la Comunità svolge un ruolo attivo nelle riunioni della Commissione Codex Alimentarius e nei relativi comitati. Il coordinamento avviene prima della riunione Codex, in seno al Consiglio "Gruppo Codex Alimentarius" sulla base di un documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione. Il documento definisce la posizione della Comunità su ciascun punto di interesse comunitario all'ordine del giorno. Prima di elaborare il documento, i servizi della Commissione si consultano, ogni qualvolta è possibile, con le parti interessate. Tuttavia, all'atto pratico, le effettive possibilità di consultazione sono limitate dal fatto che molti documenti Codex sono distribuiti poco tempo prima delle relative riunioni. Sia la Commissione che gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di una distribuzione tempestiva dei documenti per consentire un'adeguata consultazione. Per le questioni disciplinate dalla legislazione comunitaria in vigore, di competenza della Comunità, la posizione concordata è illustrata dal rappresentante della Commissione. In altri settori, la posizione concordata è presentata dalla Presidenza del Consiglio o dal rappresentante della Commissione, a seconda dei casi. Se è necessario, hanno luogo ulteriori riunioni di coordinamento, a margine della riunione Codex per adeguare la posizione concordata agli sviluppi che possono emergere durante le discussioni. Oltre a preparare le riunioni formali dei comitati Codex, la Commissione fa del suo meglio per assicurare che gli interessi della Comunità siano adeguatamente rappresentati nei gruppi informali di redazione delle norme Codex che possono essere istituiti di tanto in tanto per elaborare progetti preliminari di norme, attraverso la partecipazione di funzionari comunitari o, in mancanza di essi, di funzionari nazionali. Le norme Codex relative agli additivi alimentari e ai contaminanti, ai residui di medicinali veterinari o pesticidi sono di solito elaborate conformemente alle valutazioni scientifiche espresse dal Comitato paritetico di esperti sugli additivi alimentari, che si occupa anche di contaminanti e medicinali veterinari, e dalla Riunione paritetica sui residui di pesticidi. Questi comitati consultivi sono formalmente indipendenti da Codex ed i loro membri sono designati dall'OMS e dalla FAO su base temporanea per fornire consulenze scientifiche indipendenti. Senza voler cercare di influenzare in alcun modo la consulenza scientifica fornita, la Commissione mira ad assicurare che gli scienziati comunitari indipendenti e riconosciuti, in particolare membri dei comitati consultivi scientifici della Comunità, partecipino attivamente a questo lavoro. La Commissione esercita pressioni affinché sia migliorata la trasparenza dell'attività di questi organismi. È necessario comunque fare di più per migliorare effettivamente l'autonomia, l'imparzialità e la qualità degli scienziati che fanno parte dei comitati Codex. Analogamente, la Commissione incoraggia la partecipazione di scienziati comunitari alle consultazioni scientifiche ad hoc sulle questioni legate alla sicurezza alimentare, che possono essere convocate di tanto in tanto dalla FAO o dalla OMS e che alla fine possono servire da base per l'elaborazione di norme Codex. In anni recenti sono stati intrapresi sforzi notevoli per migliorare la presentazione delle posizioni comunitarie in seno a Codex e, nel quadro delle limitazioni istituzionali imposte, l'attuale modus vivendi funziona abbastanza bene nel caso di dossier non controversi. Tuttavia, il modus vivendi permane piuttosto fragile e molto dipende dalla buona volontà dei rappresentanti degli Stati membri, dei funzionari Codex e dei presidenti dei comitati Codex. Talvolta si sono verificate situazioni in cui singoli Stati membri non hanno seguito la posizione concordata a livello comunitario o dove paesi terzi hanno cercato di sfruttare la posizione incerta della Comunità in seno a Codex. Per questi motivi, la Commissione ritiene essenziale che la Comunità diventi membro a pieno titolo di Codex Alimentarius quanto prima possibile. La 22a sessione di Codex Alimentarius ha avuto luogo a Ginevra dal 23 al 28 giugno 1997. Durante questa riunione, il punto di vista della Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e dei suoi Stati membri, rappresentati dalla Presidenza del Consiglio, è stato recepito in diverse occasioni. Su questioni controverse, come l'uso della BST (somatropina bovina), gli standard per le acque minerali naturali e la valutazione ed accettazione dei sistemi di ispezione alimentare, la Commissione Codex ha dovuto procedere ad un voto formale. Le proposte della Comunità europea su tali questioni hanno ottenuto la maggioranza. IV. OMC E L'ACCORDO SPS: rapporto ed attività L'obiettivo dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie è quello di assicurare che le misure necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale non costituiscano un pretesto per restrizioni al commercio internazionale, ovvero discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili fra suoi membri. L'accordo riguarda l'applicazione delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla salute animale e vegetale che possono direttamente o indirettamente interessare il commercio internazionale. L'accordo riconosce ai governi il diritto di adottare misure sanitarie e fitosanitarie, ma stabilisce che siano basate su cognizioni scientifiche, applicate solo in quanto necessarie per la salvaguardia della salute e della vita umana, animale e vegetale e, come summenzionato, non devono essere usate come una restrizione pretestuosa sugli scambi né operare discriminazioni fra Stati membri che presentano condizioni identiche o analoghe. Si incoraggiano i membri a basare le proprie misure sulle norme, gli orientamenti o le raccomandazioni internazionali espresse dagli organismi competenti, come il Codex, e dall'OIE, ove esistono. Tuttavia, i membri possono mantenere in vigore o introdurre misure che si traducono in un livello di protezione più elevato rispetto a quello che si otterrebbe con le misure basate su norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali, se esiste una giustificazione scientifica o se sono conseguenza del livello di protezione sanitaria e fitosanitaria ritenuto appropriato dai membri, purché tali misure siano altrimenti in sintonia con le disposizioni dell'accordo. Il significato esatto e le conseguenze pratiche di queste disposizioni sono poco chiari ed attualmente oggetto di procedure di conciliazione in seno all'OMC nei panel sulle carni prive di ormoni. I membri dovrebbero accettare come equivalenti le misure sanitarie e fitosanitarie di altri Stati se il paese esportatore obiettivamente dimostra al paese importatore che tali misure raggiungono il livello di protezione sanitaria vigente nel paese importatore. L'accordo stabilisce che i governi notifichino in anticipo le nuove norme o le modifiche alle norme sanitarie e fitosanitarie. Un paese membro deve fornire il motivo se non intende applicare una norma, un orientamento o una raccomandazione internazionale per l'importazione. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dispone di un forum per il monitoraggio e l'applicazione delle norme e per consultazioni e dibattiti su questioni aventi un potenziale impatto sul commercio. Nelle intenzioni, l'accordo SPS verrà sottoposto a revisione nel corso del 1998. Tale revisione dovrebbe essere considerata alla luce delle esperienze pratiche maturate e dell'esito delle controversie pertinenti. Sintesi delle attività dell'Enquiry Point SPS/CE Ciascuna parte dell'accordo SPS deve notificare al Segretariato SPS a Ginevra e agli altri membri dell'"Enquiry Point" competente a tale riguardo, l'introduzione di nuove misure sanitarie e fitosanitarie ovvero la modifica delle misure vigenti. L'Enquiry Point fornisce copia dei testi giuridici delle misure previste e fornisce, su richiesta, informazioni o spiegazioni sulle misure proposte. Un periodo di 60 giorni, durante il quale formulare osservazioni, dovrebbe essere rispettato prima dell'entrata in vigore della misura prevista. In caso di urgenza (misura di salvaguardia), le misure possono essere oggetto di notifica successiva all'entrata in vigore. L'Enquiry Point formula inoltre osservazioni sulle misure adottate da altri membri. La Commissione (DG VI) è l'Enquiry Point per la Comunità europea. a) Notifiche Nel 1996 sono state esaminate 192 notifiche dei paesi terzi e della CE. Ogni notifica comporta la redazione di una serie di note per diffondere la notifica ed ottenere il relativo testo dalle autorità competenti. Per gestire tale procedura, nel corso dell'anno sono state inviate circa 370 note. In caso di osservazioni ricevute o espresse su un qualsiasi progetto, l'Enquiry Point CE è responsabile del coordinamento con i relativi servizi della Commissione e deve adoperarsi, se necessario, nei comitati pertinenti, per ottenere l'accordo delle direzioni generali e degli Stati membri dell'UE sulla versione finale. b) Riunioni Il Comitato SPS si riunisce tre volte l'anno a Ginevra. L'Enquiry Point è responsabile del coordinamento interservizi e del coordinamento con gli Stati membri su tutte le questioni pertinenti da discutere a Ginevra. A tale scopo, sono convocate riunioni interservizio e di coordinamento con rappresentanti degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri ricevono su base mensile informazioni sulle attività dell'Enquiry Point SPS e del Comitato SPS nel quadro dei comitati permanenti della DG VI sulla salute pubblica, animale e vegetale. N.B.: Gli allegati sono stati trasmessi al Parlamento europeo come parte della seconda relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione. 3.7. Questioni legate all'alimentazione animale, in particolare alla somministrazione di farine di carne e ossa 3.7.1. (con il Parlamento europeo) Convocazione urgente di una conferenza scientifica che analizzi la problematica dell'impiego di proteine animali negli alimenti destinati agli animali e fornisca la base di una futura proposta della Commissione al Consiglio, eventualmente per raccomandarne il divieto La Conferenza scientifica internazionale sulle farine di carne e ossa, organizzata dal Parlamento europeo e dalla Commissione, ha avuto luogo l'1 e 2 luglio 1997 a Bruxelles. 25 oratori hanno illustrato gli aspetti scientifici, regolamentari, ecologici, economici e di controllo relativi alle farine animali e successivamente le prospettive dei consumatori sulla questione a circa 350 partecipanti direttamente interessati: scienziati, consumatori, produttori, commercianti, agricoltori, ecologisti. È in fase di preparazione un documento di consultazione al fine di esaminare le varie opzioni, come ha fatto la Conferenza sulle farine di carne ed ossa, in relazione alle conseguenze economiche, scientifiche, ambientali, etiche, commerciali e altro derivanti dall'esclusione di animali morti e di scarti di macellazione ("materiale ad alto rischio") dalla catena alimentare animale nonché dall'introduzione del divieto di somministrare proteine animali ai ruminanti. Tale documento sarà pronto entro l'ottobre del 1997. Al fine di garantirne una diffusione più ampia, ne è stato previsto l'inserimento su Internet. Inoltre, la Commissione riesaminerà la legislazione comunitaria relativa alla produzione di farina di carne ed ossa, oltre alle misure già adottate o in fase di approvazione (eliminazione del materiale specificato a rischio dalla catena alimentare umana e animale, etichettatura dei mangimi e norme sugli scambi di MBM). Inoltre, la Commissione assicurerà che prima della conclusione dell'anno, la controversia sulla sicurezza delle procedure di inattivazione dei MBM venga affrontata dal comitato scientifico competente. Il centro comune di ricerca esamina gli sviluppi in materia e l'eventuale convalida dei metodi di sperimentazione per sorvegliare l'osservanza degli standard di trattamento ed individuare la farina di carne e di ossa nei mangimi. 3.7.2. Presentazione sollecita di proposte di regolamento che disciplinino le questioni inerenti all'alimentazione animale Le proposte richieste dal Parlamento sono state presentate e la legislazione è stata adottata, come segue: 3.7.2.1. Conferma del divieto generalizzato di somministrare ai ruminanti farine di carne e ossa La somministrazione di proteine di mammiferi ai ruminanti è stata vietata con la decisione della Commissione 94/381/CE, adottata il 27 giugno 1994 ed entrata in vigore entro 30 giorni dalla notifica. Era possibile una deroga per gli Stati membri che applicano un sistema che consente di distinguere fra ruminanti e non ruminanti, per consentire la somministrazione di proteine di specie diverse dai ruminanti ai ruminanti, con una procedura stabilita nella decisione. Tuttavia, la Commissione non ha riconosciuto tale deroga ad alcuno Stato membro. Deroghe sono possibili anche per determinati prodotti, segnatamente latte, gelatina, aminoacidi, bifosfato di calcio, sangue ed emoderivati. 3.7.2.2. Divieto di alimentare gli animali di allevamento con carcasse e residui della macellazione di animali malati Il divieto di impiegare animali abbattuti (cioè morti nelle aziende agricole) e residui della macellazione nella produzione di farine di carne e ossa da destinare all'alimentazione animale ha implicazioni ecologiche e sanitarie e non può essere introdotto senza prevedere altre misure per uno smaltimento sicuro. Nel documento consultivo di cui al paragrafo 3.7.1., verranno esaminate le conseguenze economiche, scientifiche, ambientali, etiche, commerciali ed eventualmente di altro tipo, derivanti dall'esclusione degli animali morti nelle aziende agricole e dei residui della macellazione ("materiale ad alto rischio") dalla catena alimentare e dell'introduzione di un divieto di alimentare i ruminanti con proteine animali. All'inizio del prossimo anno, la Commissione presenterà proposte concrete alla luce dei risultati ottenuti grazie alla consultazione. Paragrafi 3.7.2.2 e 3.7.2.3; proposta per escludere materiale specificato ad alto rischio dalla catena alimentare umana ed animale (proposta MSR) La decisione della Commissione sul divieto di utilizzare materiali specificati ad alto rischio nella catena alimentare umana e animale (proposta MSR) si basa sul parere del comitato scientifico veterinario dell'ottobre 1996 e prevede l'armonizzazione al livello più elevato della tutela della salute umana e animale. Il progetto di proposta è stato illustrato alla commissione temporanea di verifica sull'EBS il 23 giugno 1997 dalla Commissione. La proposta è stata discussa per la prima volta con gli Stati membri in una riunione del Comitato veterinario permanente il 20 giugno 1997. Diversi Stati membri l'hanno accolta con riserva, soprattutto perché ritengono che il rischio di EST sia assente sui loro territori e che, di conseguenza, non dovrebbero essere assoggettati alle stesse rigide norme. La proposta è stata posta in votazione nel corso della riunione del Comitato veterinario permanente del 10 luglio 1997. Il 23 luglio è stata presentata al Consiglio, che non l'ha approvata a maggioranza qualificata, né respinta a maggioranza semplice. A favore della misura ha votato una maggioranza semplice degli Stati membri. La misura è stata definitivamente adottata dalla Commissione il 30 luglio 1997, come Decisione della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (Decisione 97/534/CE, GU L 216 dell'8.8.97, pag. 95 Allegato.). La decisione proibisce qualsiasi impiego, per la produzione di prodotti commestibili e non, di materiale specifico a rischio. Sono definiti materiale specifico a rischio: il cranio, compreso il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di bovini, ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi e la milza di ovini e caprini indipendentemente dalla loro età. Inoltre, è proibita l'utilizzazione della colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini per la produzione di carni separate meccanicamente. Il materiale specifico a rischio dev'essere tinto con un colorante al momento in cui viene rimosso e distrutto mediante incenerimento oppure sotterrato. In circostanze eccezionali, il materiale specifico a rischio può essere bruciato o sotterrato senza essere tinto. Deroghe sono previste per l'insegnamento, la ricerca e l'alimentazione di animali da pelliccia. I prodotti di origine animale e i prodotti medici, farmaceutici e cosmetici o i rispettivi materiali di partenza o i prodotti intermedi, quando importati nella Comunità, devono essere accompagnati da un certificato completato da una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che il prodotto non contiene materiale specifico a rischio, né sia derivato da tale materiale. La decisione prevede inoltre una disposizione relativa all'osservanza degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali della CE (mediante l'accordo SPS). Tutte le richieste di deroga relativamente alle zone esenti da EST saranno oggetto di riesame scientifico prima di essere sottoposte alla valutazione del comitato veterinario permanente. Un periodo minimo di sei anni di vigilanza attiva è necessario per dimostrare l'esenzione di una zona. La regionalizzazione all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda il divieto MSR non è prevista, in quanto nessuno Stato membro può, nelle attuali circostanze come dimostrato dai rapporti di ispezione - provare la sua situazione di indennità dalle EST, in virtù di una serie di fattori di rischio non quantificabili: sorveglianza inadeguata delle EST - in particolare cenurosi e ESB, sistemi inadeguati di trasformazione delle carcasse e dei residui, introduzione tardiva del divieto di somministrare proteine derivanti da mammiferi a ruminanti, applicazione inadeguata del divieto, con potenziale contaminazione incrociata a livello di aziende agricole e di fabbriche di mangimi, applicazione inadeguata dei divieti nazionali contro le importazioni di farina di carne e di ossa provenienti dal Regno Unito, esportazione di animali vivi dal Regno Unito prima dell'introduzione del divieto CE all'esportazione del 1989, decisione della Commissione 89/469/CE. La decisione è stata notificata all'OMC nel quadro della procedura SPS. Sono da prevedere notevoli reazioni a livello internazionale, come evidenziato dalle iniziative diplomatiche intraprese da numerosi paesi terzi in seguito all'adozione della decisione in parola. Il comitato scientifico multidisciplinare/comitato scientifico di gestione si riunirà ancora il 16 ottobre 1997, occasione nella quale verranno esaminate numerose questioni: I. Elenco delle MSR II. Dovrebbe essere abolito il limite di età per quanto concerne l'esclusione degli animali più giovani (età inferiore ai 12 mesi)? Se necessario, la decisione verrà modificata alla luce di nuovi dati scientifici. La Commissione sta riesaminando le implicazioni della sua decisione relativa alle MSR in merito ai prodotti medicinali e i dispositivi medici e presenterà una proposta per modificare la decisione MSR al fine di assicurare un'adeguata disponibilità dei medicinali necessari. 3.7.2.3. Alimentazione esclusivamente con residui di macellazione utilizzabili per il consumo umano previa sufficiente sterilizzazione (133? C, 3 bar, 20 min.), ad animali non ruminanti come suini, volatili e pesci La Commissione sottoporrà a revisione la sua posizione al riguardo, alla luce dell'esito della conferenza sulle farine animali. Cfr. anche il paragrafo 5.4. 3.7.3. Garanzia al Parlamento europeo che la decisione 96/449/CE è applicata in tutta la Comunità a partire dal 1? aprile 1997 per quanto riguarda gli standard applicabili alla trasformazione di farine di carne e che non verranno concesse deroghe agli Stati membri Gli standard applicabili alla trasformazione della farina di carne e ossa sono fissati nella decisione della Commissione 96/449/CE (trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale) e quelli applicabili all'impiego di tessuti di mammiferi nei mangimi destinati a ruminanti nella decisione della Commissione 94/381/CE. La Commissione ritiene che l'applicazione meticolosa di entrambi i testi rivesta un'importanza vitale se si intende eradicare l'ESB e evitare possibili rischi per la salute umana in attesa dell'eradicazione. Al fine di rafforzare le norme applicabili, il 26 giugno 1997, la Commissione ha deciso di avviare la prima fase della procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE, contro dieci Stati membri in relazione all'apparente mancata applicazione integrale di taluni aspetti della legislazione comunitaria sull'ESB (si veda anche il paragrafo 5.4). La Commissione sta attualmente esaminando una serie di reclami contro gli Stati membri per presunta violazione degli impegni derivanti dal mercato interno, riconducibile a misure unilaterali nazionali che vanno al di là di quelle introdotte a livello comunitario. Cfr. paragrafi 3.8 e 5.4. 3.8. (con il Consiglio, entro il 1? settembre 1997) Misure volte ad assicurare il rispetto generalizzato delle garanzie massime per lo smaltimento di farine animali sospette e di residui animali pericolosi o considerati tali, nonché divieto di esportazione di tali prodotti verso paesi terzi Il 9-10 settembre, il Comitato veterinario permanente ha esaminato un progetto di decisione della Commissione concernente le misure di protezione nell'ambito della commercializzazione della farina di crani e di ossa. Un progetto rivisto verrà posto in votazione in seno al Comitato veterinario permanente il 7-8 ottobre 1997. Tale progetto stabilisce che le farine di carni e di ossa di mammiferi non prodotte in conformità delle nuove norme non possano essere commercializzate nell'Unione europea, e nemmeno esportate verso paesi terzi. Inoltre, la proposta chiarisce che tutte le farine di carne e di ossa non prodotte conformemente alle nuove norme non possono essere impiegate per l'alimentazione di animali. Gli Stati membri dovranno inviare immediatamente alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure adottate a tale riguardo. Infine, conformemente alle conclusioni della Conferenza sulle farine di carne e ossa dell'1-2 luglio, la proposta definisce un modello di documento commerciale che deve accompagnare tutte le spedizioni di farine di carni e ossa destinate alla commercializzazione. Oltre a tale documento, si è definito un modello di dichiarazione ufficiale che certifichi che la farina di carni e ossa è stata prodotta conformemente alle nuove norme applicabili in materia di trasformazione delle carcasse e dei residui. Tali misure assicureranno la rintracciabilità delle farine in parola dal momento della loro produzione a quello del loro impiego come mangimi. 3.9. Modifica della legislazione in materia di alimentazione animale volta a far sì che l'etichetta contenga una dichiarazione obbligatoria ed esplicita del produttore del mangime che consenta di identificare chiaramente i componenti e le origini degli ingredienti e contenga chiare istruzioni per l'impiego del prodotto In seguito all'adozione delle raccomandazioni del Parlamento europeo sulla ESB, la Commissione ha adottato nuovi atti legislativi concernenti il divieto di utilizzare proteine di mammiferi nell'alimentazione di ruminanti nonché l'etichettatura degli ingredienti negli alimenti composti per animali. a) Direttiva 97/47/CE, che modifica le disposizioni in materia di etichettatura delle direttive 77/101/CEE e 79/373/CEE sulla commercializzazione degli alimenti semplici e composti per animali, con l'obiettivo di impedire che alimenti contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi siano somministrati ai ruminanti, avvertendo a tal fine gli utilizzatori mediante un'etichettatura adeguata. Tale direttiva sopprime altresì la categoria dei "prodotti derivati di animali terrestri" dal testo della direttiva 91/357/CEE, stabilendo le categorie di ingredienti che possono essere impiegati ai fini dell'etichettatura degli alimenti composti per animali affinchè gli allevatori siano pienamente informati riguardo al fatto che gli alimenti composti utilizzati contengano o meno proteine derivate da tessuti di mammiferi e, in caso affermativo, siano consapevoli che tale somministrazione è vietata. b) Decisione 97/582/CEE che, per motivi di coerenza giuridica, integra il divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi ai ruminanti (definito dalla decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi) nella decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali. I progetti di entrambi i testi legislativi sono stati comunicati al Parlamento Ulteriori sviluppi concernenti l'etichettatura dei prodotti animali nel contesto delle misure per combattere l'ESB. Per il futuro, la Commissione prevede le seguenti misure: Misure previste per il futuro 1) I consumatori e le autorità di ispezione dovrebbero essere in grado di individuare immediatamente e senza difficoltà la provenienza del mangime, così come di accertare che le norme applicabili al trattamento delle farine di carne e ossa, per garantire la sicurezza sanitaria, siano state osservate. A tal fine, la Commissione sta elaborando una proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento. Si prevede la futura inclusione dei seguenti elementi nelle informazioni da fornire obbligatoriamente in merito agli ingredienti dei mangimi: Nome o ragione sociale dell'impresa e sede dello stabilimento di produzione registrato, numero di riconoscimento veterinario dell'impresa e numero di riferimento del lotto, nonché ogni altra dichiarazione che assicuri la rintracciabilità degli ingredienti del mangime. Tale proposta verrà presentata al Parlamento e al Consiglio prima della fine dell'anno in corso. 2) La Commissione si è impegnata ad esaminare la possibilità di includere nella legislazione sui mangimi una norma che stabilisca l'obbligo di indicare le percentuali degli ingredienti negli alimenti composti per animali. Affinchè tale disposizione possa essere applicabile, sarà necessario che le autorità dispongano degli strumenti per controllare le informazioni fornite dai produttori. Conformemente alle norme esistenti, il produttore degli alimenti composti deve dichiarare la natura degli ingredienti (ad esempio, farine di pesce, farina di carni, alimenti di glutine di granoturco), riportati in ordine decrescente di peso. Tuttavia, i produttori non sono obbligati ad indicare la quantità di ciascun ingrediente presente nel mangime, requisito he rivestirebbe un notevole interesse, a condizione di disporre di adeguati metodi di analisi. Pertanto, i servizi della Commissione si accingono ad organizzare l'elaborazione di uno studio informale, che consenta di ottenere una panoramica dei metodi esistenti attualmente per determinare la qualità e la quantità degli ingredienti (in particolare, farina di carne e ossa) presenti in un alimento composto per animali, utilizzando la microscopia e, eventualmente, altri metodi. Tutti i laboratori ufficiali con esperienza nell'analisi dei mangimi mediante microscopia, così come un numero limitato di laboratori privati, verranno inclusi nello studio precitato. Esperti di tutti gli Stati membri verranno consultati in occasione dell'88? riunione del comitato di esperti sulla legislazione in materia di mangimi (sottogruppo "Metodi di analisi"). L'obiettivo è di definire quanto prima dei parametri per lo studio in questione, affinchè quest'ultimo possa essere avviato non più tardi del 1? gennaio 1998 ed essere completato intorno alla metà dell'anno. Nel corso della riunione del comitato di esperti già citata, è stata anche esaminata la possibilità di definire norme a livello comunitario sui metodi di analisi. Qualora i risultati degli studi di ricerca permettano di concludere che è possibile controllare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti, la Commissione proporrà una modifica della legislazione vigente in materia di mangimi, al fine di prevedere obbligatoriamente una dichiarazione quantitativa degli ingredienti. 3) Per quanto concerne la dichiarazione di origine delle proteine presenti negli alimenti composti per animali, la Commissione è disposta a studiare la possibilità di controllare questo tipo di informazione. Fino ad oggi, la legislazione vigente ha prescritto solo la dichiarazione delle proteine crude contenute nei mangimi, indipendentemente dalla loro origine; attualmente, sono possibili tutta una serie di origini diverse, considerando l'elevato numero di ingredienti presenti in un alimento composto per animali (15 circa). In passato, la Commissione ha cercato di introdurre la dichiarazione di "proteine digeribili"; la Commissione ritiene che ciò fornisca all'allevatore l'informazione più importante. Tuttavia, l'idea è stata abbandonata, in quanto all'epoca non erano disponibili metodi affidabili di analisi. 4. Adozione di misure per il ripristino di un corretto funzionamento dei mercati ·Potenziamento del sistema dei controlli veterinari Una precondizione per l'efficace funzionamento del mercato delle carni bovine è rappresentato da un sistema affidabile di controlli in tutta la Comunità. Dalle inchieste condotte dall'UCLAF e del UFV risulta chiaramente che il sistema ufficiale di controlli della produzione di carne nel Regno Unito e in altri Stati membri presenta carenze e che il sistema vigente deve essere potenziato. La Commissione adotterà misure per rafforzare il sistema dei controlli veterinari, al fine di potenziare la lotta contro le frodi. Per esaminare con urgenza le iniziative da intraprendere sulla base di dette risultanze, è stato istituito un gruppo interservizio ad hoc (DG VI, DG XXIV e UCLAF) Sono state individuate le seguenti linee di azione: - Potenziamento dei controlli nel regno Unito Trasporto nel Regno Unito Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure: per evitare le frodi collegate al transito potenziale attraverso il Regno Unito, dovrebbero essere previste misure per l'apposizione di sigilli ufficiali ai mezzi di trasporto. La rimozione dei sigilli dovrebbe essere effettuata da un funzionario. Le spedizioni dovrebbero essere accompagnate da certificati veterinari. Nel caso di scambi intracomunitari, esse dovrebbero essere comunicate dalle competenti autorità - che rilasciano il certificato veterinario - all'autorità competente del luogo di destinazione mediante messaggio computerizzato (sistema ANIMO) o telefax. Trasformazione delle carni provenienti da bovini macellati al di fuori del regno Unito Per quanto concerne la spedizione di carni e prodotti a base di carne provenienti da bovini macellati al di fuori del Regno Unito (come previsto all'articolo 1 bis della decisione 96/239/CE), potrebbero essere adottate le seguenti misure: ·per le carni utilizzate ai sensi dell'articolo 1 bis dovrebbero essere accettati solo gli esemplari originali dei certificati veterinari ovvero, nel caso di carni provenienti da paesi terzi, i certificati rilasciati dal posto di controllo CE; ·i certificati veterinari per le spedizioni originarie del Regno Unito dovrebbero comprendere un riferimento a tutti gli stabilimenti in cui le carni sono state immagazzinate e trattate; ·nel Regno Unito, tutti gli stabilimenti di immagazzinaggio, trattamento o trasformazione delle carni, di cui all'articolo 1 bis dovrebbero essere approvati; ·l'immagazzinaggio e il trattamento delle carni di cui all'articolo 1 bis dovrebbero effettuarsi in tempi o luoghi distinti da quelli previsti per le carni non ammesse; ·le carni di cui all'articolo 1 bis dovrebbero essere immagazzinate in locali speciali, chiusi a chiave, sigillati quando il funzionario controllore non è presente; ·dovrebbero essere applicati controlli incrociati in entrata e in uscita dei materiali utilizzati di cui all'articolo 1 bis; ·un funzionario dovrebbe controllare tutti i trattamenti aventi per oggetto le carni di cui all'articolo 1 bis; ·i bolli sanitari non dovrebbero essere rimossi intenzionalmente dalle carni, se non quando ciò risulti inevitabile nel processo di dissezione; ·i contrassegni sanitari e le etichette speciali per indicare la produzione di cui all'articolo 1 bis dovrebbero riportare un numero di serie e dovrebbero essere consegnati al funzionario controllore in ragione della produzione giornaliera; ·la spedizione di prodotti di cui all'articolo 1 bis da e verso il Regno Unito dovrebbe aver luogo con mezzi di trasporto sigillati ufficialmente; ·nel caso di consegne di prodotti di cui all'articolo 1 bis ad altri Stati membri, le autorità competenti che rilasciano il certificato veterinario dovrebbero comunicare la spedizione alla competente autorità del luogo di destinazione, mediante messaggio computerizzato (sistema ANIMO) o telefax. - Potenziare i controlli nell'Unione europea Per quanto concerne la più generale questione del potenziamento del controllo comunitario, sono all'esame una serie di iniziative, tra cui: Armonizzazione dei piani di controllo e miglioramento della collaborazione all'interno dell'Unione ·applicazione dell'articolo 16 della direttiva 89/662, a norma del quale gli Stati membri comunicano i loro piani di controllo alla Commissione, con la possibilità per quest'ultima di raccomandare modifiche; ·applicazione della direttiva sulla mutua assistenza (89/608/CEE) e, ove necessario, modifiche che prevedano la designazione di punti di contatto in tutti gli Stati membri e partecipazione obbligatoria della Commissione relativamente alla salute umana e animale nonché ai problemi collegati alle frodi; Potenziamento dei controlli quando trovano applicazione misure di emergenza ·comunicazione tramite il sistema computerizzato ANIMO di taluni movimenti di prodotti di origine animale, cioè di quelli in uscita, transito o entrata da zone soggette a limitazioni per la tutela della salute umana o animale; ·incremento della sorveglianza veterinaria presso gli impianti, in particolare quelli di dissezione e nei magazzini refrigerati, che vada oltre i requisiti previsti per le circostanze di routine; ·gli Stati membri devono incrementare e potenziare i loro controlli fisici sulle esportazione di carni bovine nel quadro del regolamento (CE) n. 2221/95, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione Potenziamento delle sanzioni ·deve essere previsto e armonizzato un efficace insieme di misure deterrenti con l'applicazione di sanzioni; Potenziamento dei controlli di routine ·incremento della sorveglianza veterinaria negli stabilimenti, in particolare negli impianti di dissezione e nei depositi refrigerati; ·maggiori poteri attribuiti ai servizi ufficiali, in particolare controllo diretto di tutti gli strumenti per la marcatura sanitaria da parte dei veterinari ufficiali; ·numerazione in serie dei contrassegni sanitari, prevedendo che il servizio ufficiale compili un registro dei numeri riportati sui certificati sanitari o sui documenti commerciali; ·i bolli sanitari non devono essere rimossi intenzionalmente dalle carni, tranne nei casi in cui ciò sia inevitabile durante il processo di dissezione. 4.1. Impegno a cooperare il più possibile con le autorità britanniche al fine di facilitare il rapido superamento della crisi Il documento riportante la posizione della Commissione sulla graduale abrogazione del divieto è stato accolto favorevolmente dal Consiglio europeo di Firenze del giugno 1996. I cinque requisiti essenziali previsti in tale documento sono: A. attuazione del programma di macellazione selettiva, B. miglioramento dei mezzi di asportazione di materiali bovini specificati, C. introduzione di un sistema di passaporti per gli animali nati dopo il 1? luglio 1996, D. misure per l'eliminazione delle farine di carne ed ossa dalle aziende di produzione di mangimi e dalle aziende agricole a partire dal 1? agosto 1996, E. applicazione efficace della regola "oltre tre mesi" (schema OTM). Il Regno Unito ha adottato iniziative per adempiere a tali condizioni. La Commissione riceve relazioni bisettimanali dal Regno Unito ed ha effettuato una serie di missioni per verificare i progressi compiuti nell'eradicazione e nel controllo. Tali azioni sono destinate ad accelerare l'eradicazione dell'ESB, a proteggere la salute umana ed animale e a ripristinare la fiducia dei consumatori. ·Il programma britannico per l'eradicazione dell'ESB Il programma britannico per l'eradicazione dell'ESB è stato approvato dalla Commissione il 24 giugno 1996. Gli elementi principale di detto piano sono: - macellazione selettiva obbligatoria degli animali, - miglioramento del sistema di identificazione del bestiame (passaporto animali), - intensificazione dei controlli sull'industria dei mangimi, - indagini dettagliate sugli animali che possono essere stati esposti a farine di carne ed ossa contaminate. Il Regno Unito ha rinviato l'attuazione del programma di macellazione selettiva. Tuttavia, dopo una verifica, il paese in questione ha avviato la macellazione selettiva nel gennaio 1997. Il Comitato consultivo britannico sull'encefalopatia spongiforme ha concluso che la trasmissione per via fetale potrebbe avvenire in circa il 7% dei casi. Alla luce di tale informazione, la Commissione ha chiesto al Regno Unito di rivedere il proprio programma di macellazione. Altre misure, cofinanziate dalla Comunità, sono state introdotte al fine di migliorare la protezione della salute pubblica e di ripristinare la fiducia del consumatore. In particolare, la Commissione richiama l'attenzione del Parlamento sul "regime relativo ai capi di oltre 3 mesi", che prevede l'eliminazione dalle catene alimentari umana e animale di tutti i capi di oltre 30 mesi. ·Risultati della missione sulla scorta delle precondizioni di Firenze: Il 9-13 giugno 1997 (cfr. infra) si è svolta una missione nel Regno Unito per esaminare l'attuazione delle misure destinate a rispondere alle precondizioni stabilite nelle conclusioni del vertice di Firenze. Il progetto del resoconto della missione è stato inviato al RU in luglio. Il resoconto definitivo sarà trasmesso agli Stati membri e al Parlamento. - Programma di macellazione selettiva I progressi sono stati molto più rapidi nell'Irlanda del Nord anziché in Gran Bretagna. In generale si può concludere che tale condizione dell'accordo di Firenze è stata rispettata per l'IN ma non per la GB. Il Regno Unito ha proposto varie modifiche del programma alla Commissione ed è stato invitato a presentare una modifica ufficiale del programma già adottato dalla Commissione, tra cui la sua risposta alla trasmissione per via fetale. - Identificazione dei capi e registrazione dei movimenti Dal 1? luglio 1996 in GB tutti i bovini soggetti a spostamenti devono avere una carta d'identità ufficiale che riporta tutte le ubicazioni in cui il capo ha soggiornato. Inoltre, i proprietari debbono custodire registri dei movimenti. Non esiste però, tuttora, una banca di dati informatica. In Irlanda del Nord tutti i movimenti sono registrati in una banca dati informatica centralizzata. Non vengono rilasciate carte d'identità. - Normativa in merito all'eliminazione di FCO di mammiferi dai mangimifici e dagli allevamenti È stata introdotta una serie di normative, l'ultima delle quali il divieto di possedere o custodire FCO proveniente da mammiferi nei mangimifici e negli allevamenti, con decorrenza 1? agosto 1996. Sono stati raccolti campioni da analizzare che, dall'agosto 1996, non hanno registrato casi di presenza di tali farine nel mangime destinato ai ruminanti. - Regime relativo ai capi di oltre 30 mesi In base a questo regime, i capi di età pari o superiore a 30 mesi devono essere eliminati in macelli specificamente destinati all'uopo e le carcasse e tutte le parti di carcassa sottoposte a colorazione, trattamento e distrutte. Considerata la limitata capacità di incenerimento, le carcasse sono trasformate in farina di carne ed ossa che viene depositata sotto controllo ufficiale in attesa della distruzione definitiva. Tutti i depositi refrigerati della Gran Bretagna non contengono ormai più materiali congelati provenienti da capi di oltre 30 mesi e, secondo le previsioni, l'Irlanda del Nord non ne dovrebbe più avere entro la fine dell'anno. Continuano ad essere effettuate consegne di farina di carne ed ossa (FCO) destinate all'eliminazione in un inceneritore industriale ad elevata temperatura; fino ad oggi sono state trattate circa 4 200 t. Si sono svolte varie missioni ispettive, che comportavano altresì controlli veterinari e finanziari. All'inizio sono stati individuati i problemi, gran parte dei quali sono stati però risolti. Tuttavia, il RU detiene ancora una sottocapacità di incenerimento del materiale consegnato. Nel giugno 1997, ai componenti della missione è stato comunicato che sono in corso discussioni con centrali elettriche e contatti con gestori per quanto riguarda l'incenerimento delle carcasse. Non è stata tuttavia trovata una soluzione definitiva. Sono attualmente custodite in deposito oltre 250 000 t di FCO. L'attuale capacità di incenerimento si situa a 15 000 t/anno. Il resoconto della missione del 9-13 giugno 1997 precisa che: "ciò pone un grave problema in termini di distruzione definitiva dei capi, come previsto dal regolamento 716/96, nella forma modificata" (pag. 18). Il resoconto conclude: "per quanto riguarda il rispetto di tale precondizione, il principale problema risiede nella disposizione in base alla quale essa comprende la "distruzione". Anche prevedendo la distruzione definitiva, l'attuale capacità di incenerimento assai limitata implica che tale distruzione non potrà effettivamente essere realizzata a breve termine". L'eliminazione di ogni materiale contaminato proveniente dalle catene alimentari animale e umana va tuttavia sostanzialmente nel senso del rispetto dell'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare stabilito al Consiglio europeo di Firenze. Per questo, il deposito in materiale contaminato in condizioni di sicurezza deve essere garantito. - Miglioramento dei metodi per l'eliminazione di materiale bovino specifico dalle carcasse La missione ha constatato che si è registrato un sostanziale miglioramento per quanto riguarda il livello dell'osservanza, dovuto a miglioramenti in termina di procedura e controlli, ma non sono stati introdotti nuovi metodi. È chiaro che si sono registrati notevoli miglioramenti che comporteranno un'effettiva riduzione dal rischio di esposizione a tale fonte della popolazione umana ed animale. ·Documenti presentati dal Regno Unito - Regime di certificazione delle mandrie per l'esportazione Il Regno Unito ha presentato un documento rivisto in materia, tenendo conto di alcune delle osservazioni contenute nel parere del comitato scientifico veterinario dell'11 giugno 1997 e rispondendo ad altre qualora i suggerimenti non siano stati inclusi nel nuovo regime. Il riesame delle condizioni escluderebbe i capi che non provengono direttamente dalla mandria di origine, a meno che l'intera loro esistenza non sia registrata in una banca dati informatica ufficiale. Attualmente, la seconda condizione è applicabile in IN. Sarebbe consentita l'esportazione solo delle carni preparate in base alle specifiche per il disossamento e la rimozione di tessuti specifici, stabilite nella decisione della Commissione 94/474/CE. Il piano rivisto è stato esaminato e adottato dal comitato scientifico veterinario il 17 settembre 1997. Il comitato ha precisato che gli adeguamenti al programma del Regno Unito in linea con le raccomandazioni minori non richiederebbero un ulteriore esame e approvazione da parte del comitato scientifico. Il parere del comitato scientifico veterinario sul regime rivisto in materia di certificazione delle mandrie per l'esportazione risulta promettente per quanto riguarda la parziale revoca del divieto per le regioni in cui esista un sistema informatizzato di identificazione. Tuttavia, è necessario un attento esame sia degli aspetti scientifici che degli aspetti di controllo. In effetti, il comitato precisa che "si potrebbero apportare piccole modifiche ad aspetti minori del programma su richiesta dei servizi ispettivi o legislativi a fini di rispetto dei requisiti di certificazione o di controllo". Sarà necessario tenere ulteriori contatti tra la Commissione e il RU. - Regime di esportazione in funzione della data Il regime è stato presentato ufficialmente alla Commissione il 2 ottobre 1997. Tale approccio si basa sul fatto che i capi nati dopo la data effettiva del divieto di alimentazione dovrebbero essere considerati esenti dal rischio di esposizione da alimenti. La data da considerare è il 1? agosto 1996. In base alle conclusioni di Firenze, la proposta sarà presentata per parere ai comitati scientifici pertinenti non appena possibile. ·Ulteriori proposte del Regno Unito Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione altre possibili proposte concernenti due aspetti: - modifiche alla macellazione selettiva già approvata, per tener conto di alcuni problemi operativi, - una proposta che prevede la macellazione dei capi nati dopo il 1? agosto 1996 da tutti i casi di ESB, in risposta alle recenti notizie sulla trasmissione per via fetale. In base alle conclusioni del vertice di Firenze, quando il Regno Unito presenta documenti di lavoro ufficiali sugli aspetti sopracitati, li invia per parere ai comitati scientifici pertinenti. La Commissione interverrà opportunamente sulla base del parere scientifico. ·Finanziamento FEAOG per ripristinare l'equilibrio di mercato L'elenco dei provvedimenti adottati per ripristinare l'equilibrio di mercato e il normale funzionamento dei mercati figura in allegato. I principali provvedimenti adottati sono quelli elencati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato. Le conseguenze più consistenti derivano dal regime relativo ai capi di oltre 30 mesi, in base al quale sono già stati eliminati 1 700 000 capi. Il pagamento per tali capi è ormai fissato a: - 0,8 ecu/kg di peso vivo per le vacche, - 0,9 ecu/kg di peso vivo per gli altri animali. Il finanziamento FEAOG copre 291 ecu per vacca e 328 ecu per gli altri animali, una volta eliminato l'animale (basato su un tasso di cofinanziamento del 70%). Tuttavia, il FEAOG eroga un anticipo del 50% al RU previa consegna, per far fronte al grande arretrato di incenerimento. Su richiesta del RU e al fine di non creare una situazione in cui sia vantaggioso ingrassare eccessivamente i capi prima dell'eliminazione, è stato introdotto un limite massimo di 560 kg per ogni pagamento. Sin dall'avvio dei provvedimenti di sostegno per l'ESB nel Regno Unito, i servizi della Commissione hanno cercato, in un quadro di sana gestione, di assistere le autorità britanniche nell'istituzione di un adeguato sistema di gestione e controllo. L'assistenza è stata principalmente realizzata attraverso una serie di missioni destinate a garantire l'adozione di adeguate misure amministrative e di controllo nell'applicazione del regime relativo ai capi di oltre 30 mesi e di quello relativo alla macellazione selettiva. Per quanto riguarda il regime relativo ai capi di oltre 30 mesi sono state compiute, tra l'aprile 1996 e l'aprile 1997, cinque missioni, tre delle quali hanno visto la partecipazione del servizio veterinario della Commissione. Una di queste missioni (aprile 1977) ha inoltre preso in esame le procedure di macellazione selettiva e i problemi riscontrati sono stati seguiti in una successiva missione nel luglio 1997. In seguito sono state inviate lettere di commento alle autorità britanniche corredate di raccomandazioni in materia di miglioramenti da apportare alle procedure applicate ai fondi comunitari di salvaguardia e garantire che gli animali macellati in base ai regimi non fossero dirottati. Si sono svolte riunioni a Bruxelles, in cui si è resa necessaria un'ulteriore chiarificazione. 4.2. Le seguenti osservazioni sono da considerarsi elementi fondamentali delle future modifiche dei regolamento PAC Il 15 luglio 1997 la Commissione ha adottato la sua Agenda 2000 "Per un'Unione più forte e più ampia". Il 16 luglio, il Presidente SANTER l'ha presentata al Parlamento. Il pacchetto comprende importanti proposte di riforma della PAC, basate sui seguenti obiettivi: - miglioramento della competitività sui mercati, tanto interni che esterni, per garantire ai produttori UE di beneficiare degli sviluppi positivi del mercato mondiale; - garantire la sicurezza e la qualità delle derrate che costituiscono un obbligo fondamentale nei confronti dei consumatori e un importante fattore di competitività; - garantire un equo livello di vita per la popolazione agricola e contribuire alla stabilità dei redditi agricoli; - integrazione degli obiettivi ambientali; - creazione di fonti di reddito e occupazione alternative per gli agricoltori e le loro famiglie; - contribuire alla coesione economica all'interno dell'Unione; - semplificazione della legislazione UE. La sicurezza e la qualità delle derrate sono state quindi riconosciute dalla Commissione come parte integrante del pacchetto di riforma della PAC che essa ha proposto. 4.2.1. La priorità degli interessi di mercato delle OCM rappresenta solo un'opzione politica miope per la PAC Nel capitolo agricolo dell'Agenda 2000 la Commissione stabilisce obiettivi strategici per la PAC (cfr. supra). In particolare, la sicurezza e la qualità delle derrate sono riconosciute come priorità assoluta. La Commissione elabora quindi proposte concrete riguardanti soprattutto le organizzazioni comuni di mercato e le misure di accompagnamento rurale, che formano la base della PAC. Tuttavia, gli strumenti della PAC non possono affrontare tutti i problemi connessi alla sicurezza e alla qualità delle derrate. Altre politiche sono altresì interessate. In particolare, la Commissione si è costantemente prodigata per stabilire norme in materia di sicurezza degli alimenti. Lo stesso dicasi per le norme veterinarie. Le azioni riguardanti l'ESB formano materia dell'attuale relazione sullo stato di avanzamento. Per quanto riguarda il miglioramento della qualità, sin dal 1992 è stato istituito un quadro giuridico volto a garantire l'elevata qualità dei prodotti agricoli di natura specifica e la denominazione geografica dei prodotti agricoli. Inoltre, l'aiuto specifico per la commercializzazione di tali prodotti, compresi quelli biologici, costituisce un'importante opzione per il cofinanziamento UE e rimarrà tale anche in futuro. 4.2.2. Il ripristino della fiducia dei consumatori, tramite garanzie idonee per la tutela della sanità pubblica, è l'unica via praticabile per garantire una politica agricola sostenibile che soddisfi nel contempo consumatori e produttori L'immagine dei prodotti europei sui mercati interni e internazionali dipende dalla completa affidabilità dal punto di vista della sicurezza degli alimenti e da sforzi costanti destinati a migliorare tale qualità. Il modo più importante per ripristinare e rafforzare la fiducia dei consumatori negli alimenti è garantirne la sicurezza. Occorre quindi mettere in atto le necessarie strutture per dimostrarlo al consumatore. Per quanto riguarda le carni, la Commissione sta già intervenendo sulla scorta della presente relazione sullo stato di avanzamento. In particolare, due importanti misure proposte dalla Commissione (identificazione e registrazione dei bovini nonché etichettatura delle carni) sono state adottate dal Consiglio nell'aprile 1997. 4.3. Presentazione sollecita di una proposta concernente un sistema di certificazione armonizzata per le carni per ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore 4.3.1. Identificazione dei capi ed etichettatura delle carni Al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori nelle carni occorre fornire sufficienti garanzie quanto alla sicurezza e alla qualità delle carni. È necessario quindi, conditio sine qua non, far uscire la carne dall'anonimato di un prodotto di massa, individualizzarla e predisporre un efficace sistema di rintracciabilità. Ciò significa che è necessario un sistema affidabile di identificazione e registrazione dei bovini. Il regolamento (CE) n. 820/97 istituisce: - un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini che assicura un rafforzamento della vecchia direttiva 92/102, principalmente attraverso: › la sostituzione della direttiva con un regolamento che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; › il rafforzamento del fattore registrazione del sistema, obbligando ogni Stato membro a creare una base di dati informatizzata in cui siano registrati tutti i bovini e i loro movimenti; › il miglioramento dei capi (due marchi auricolari, definizione e codificazione europee in materia di marchio auricolare); - un sistema di etichettatura delle carni bovine che: › da ora fino al 31 dicembre 1999 è volontario; gli Stati membri i quali dispongono già di un adeguato sistema di identificazione e registrazione dei capi possono, però, iniziare sin d'ora ad applicare un sistema obbligatorio per le carni provenienti da capi nati, allevati e macellati sul loro territorio. La Commissione ha chiesto agli Stati membri i loro progetti in materia di ricorso a tale regime. Finora solo la Francia vi sembra interessata e ha annunciato che inizierà al 1? ottobre 1997, ma non ha ancora introdotto il suo piano di lavoro alla Commissione. Un'approvazione preventiva della Commissione è tuttavia necessaria; › dal 1? gennaio 2000 in poi sarà obbligatorio, ma gli Stati membri potranno decidere che rimanga volontario per le carni commercializzate sul loro territorio. Le norme dettagliate di applicazione per questo sistema obbligatorio dovranno comunque essere proposte e approvate (Consiglio e Parlamento). La Commissione e il Parlamento hanno insistito sulla definizione, sin da ora, più dettagliata del sistema obbligatorio applicabile dal 1? gennaio 2000 in poi, sulla base della procedura di codecisione ex articolo 100 A del trattato. La decisione del Consiglio è stata adottata all'unanimità, contro la Commissione e contro il parere formulato dal Parlamento. La Commissione ha contestato la decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C 269/97, presentata il 22.7.1997). La Commissione proseguirà i suoi sforzi per indurre gli Stati membri ad anticipare, per quanto possibile, la scadenza. Secondo la Commissione, la presentazione di una nuova proposta basata sull'articolo 100 A non avrebbe alcuna possibilità di anticipare le questioni, considerati i ritardi decisionali e la causa pendente in Corte di giustizia. I servizi della Commissione stanno lanciando un progetto pilota chiamato IDEA. Il progetto include la singola identificazione elettronica di circa 1 milione di capi, nonché un sistema globale di riferimento. Dovrebbe durare tre anni e coinvolgere sette Stati membri. 4.3.2. Finanziamento dell'etichettatura delle carni bovine Per il momento non vi è cofinanziamento diretto delle attività di etichettatura. Tuttavia: - tutte le carni preconfezionate che beneficiano del nostro regime di cofinanziamento per le carni di qualità devono essere etichettate conformemente al nostro nuovo sistema di etichettatura (R 820/97), garantendo una piena identificazione del singolo capo o del gruppo di capi interessati; - nella proposta di regolamento sulla promozione delle carni bovine, che è per il momento in discussione in seno al Consiglio e al Parlamento, la Commissione propone di inserire nel regime di finanziamento per la promozione delle carni bovine misure pubblicitarie volte ad informare il consumatore in merito alle garanzie offerte dal sistema di etichettatura CE introdotto con il regolamento (CE) n. 20/97. Nel corso della discussione svoltasi nella tornata di settembre del PE in merito a tale proposta di regolamento, la Commissione ha accolto un emendamento del Parlamento europeo che modifica la base giuridica dall'articolo 43 all'articolo 43 e 129 A. 5. Adozione di misure che rispondano alle responsabilità constatate dalla commissione di inchiesta 5.1. Presentazione di proposte legislative che consentano di imputare i costi dell'ESB agli organismi che hanno consentito l'insorgere e lo sviluppo della malattia I costi connessi all'ESB potrebbero includere quelli derivanti, direttamente o indirettamente: ·dal regolamento (CE) della Commissione n. 716/96, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito(1); ·dai regolamenti della Commissione che istituiscono misure eccezionali in altri Stati membri(1); ·dalla decisione 96/385/CE della Commissione che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'ESB nel Regno Unito(1); ·dalle decisioni della Commissione che approvano i piani e il controllo dell'eradicazione dell'ESB in altri Stati membri(1); ·dall'intervento: acquisti comunitari di carni bovine(1), nonché dall'aiuto comunitario all'ammasso privato nel settore delle carni bovine(1); ·premi alla trasformazione e commercializzazione dei giovani vitelli maschi(1); ·dal sostegno temporaneo al reddito degli agricoltori colpiti dallo scoppio dell'ESB(1). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) GU L 99/1996, pag. 14, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2423/96 (GU L 329/1996, pag. 43). Ad es., regolamento (CE) della Commissione n. 717/96 (GU L 99/1996, pag. 16) (Belgio, Francia e Paesi Bassi). GU L 151/1996, pag. 39. Ad es., decisione 97/18/CE della Commissione (GU L 6/1997, pag. 43) (Francia). Cfr., a titolo esclusivamente esemplificativo, il regolamento (CE) n. 1358/96 della Commissione (GU L 175/1996, pag. 12) e il regolamento (CE) n. 1124/96 della Commissione (GU L 149/1996, pag. 23). Regolamento (CE) n. 830/96 della Commissione (GU L 112/1996, pag. 7). Previsti dal regolamento (CE) del Consiglio n. 805/68 (GU L 148/1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU L 296/1996, pag. 50), art. 4 i. La questione preliminare è determinare la natura effettiva di tali provvedimenti. Secondo la Commissione (e probabilmente il Consiglio) non si tratta di misure volte a risarcire danni specifici, ma misure di solidarietà, analoghe a quelle adottate in varie occasioni in passato nel quadro della politica agricola comune. Inoltre, se si perseguisse un approccio di "risarcimento danni", anziché di "solidarietà", un altro problema sarebbe quello di identificare coloro i quali sono considerati responsabili del danno. Sarebbe il Regno Unito? L'azione giudiziaria contro il Regno Unito viene esaminata infra al punto 5.3. Sarebbero coloro i quali hanno contribuito, alimentando i ruminanti con tali prodotti (vale a dire gli agricoltori)? Risulterebbe arduo conciliare tale azione con gli sforzi costanti della Comunità per sostenere i produttori di carni bovine. La terza possibilità potrebbe essere costituita da coloro i quali hanno partecipato alla produzione di farine di carne ed ossa provenienti dai mammiferi e destinate ai ruminanti. Occorrerà rilevare che non esiste alcun indizio del fatto che tali produttori abbiano in qualche momento violato la normativa comunitaria. È assai dubbio che la Comunità disponga della competenza di imporre tali costi a coloro i quali siano considerati responsabili per legislazione, in mancanza di qualsiasi mezzo di ricorso giudiziario. È altresì assai dubbio che tale approccio sia accettato dal Consiglio. Un altro notevole ostacolo giuridico a tale legislazione sarebbe costituito dal principio di non retroattività del diritto comunitario. Non sarebbe possibile adottare una normativa comunitaria con effetto retroattivo. Inoltre, è assai dubbio che la Comunità abbia il potere di imporre un'imposta o un'onere generali sulle attuali attività commerciali di tali operatori al fine di incrementare il reddito inteso a compensare i costi connessi all'ESB, soprattutto se si proponesse che tale onere sia imposto solo agli operatori del Regno Unito. È inoltre assai dubbio che tale approccio sia accettato dal Consiglio. 5.2. Adozione delle necessarie misure disciplinari e in materia di personale in relazione al comportamento scorretto dei funzionari della Commissione La Commissione intende innanzitutto ricordare, in linea generale, che, come qualsiasi amministrazione il cui comportamento dia luogo a critiche, essa è condotta ad esaminare se l'origine delle difficoltà in causa sia di natura strutturale o se, per contro, essa implichi mancanze individuali. Nella fattispecie, nella vicenda ESB essa ha esaminato in modo approfondito, in seguito alla relazione della commissione di inchiesta, le possibili cause degli eventi criticati dalla commissione di inchiesta. Nella riorganizzazione amministrativa, la Commissione ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni della relazione dell'ispezione generale dei servizi del gennaio 1996, elaborata in seguito a difficoltà constatate nella gestione di altri fascicoli veterinari. - La Commissione ha ritenuto che la crisi dell'ESB ha evidenziato carenze nell'organizzazione dei servizi. Di conseguenza, essa ha adottato le misure (1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 1357/96 (GU L 175/1996, pag. 9). amministrative necessarie sia in materia di riorganizzazione delle strutture, quali sviluppate nella presente relazione, che di riassegnazione di funzionari. Tali provvedimenti sono stati adottati al fine di creare un nuovo quadro e di ristabilire l'efficacia del funzionamento. Alcuni posti di inquadramento ancora vacanti saranno coperti a breve termine. Nell'insieme, l'operazione è stata condotta a termine e la Commissione è convinta che l'onere del passato sia stato eliminato e che solide basi siano state gettate per l'avvenire. - Per quanto riguarda il comportamento di taluni funzionari rilevato nella citata relazione, essa ha esaminato se tali comportamenti rientrassero in una mancanza volontaria o in negligenza verso gli obblighi cui i funzionari in causa sono tenuti a titolo statutario (art. 11 e segg. - Titolo II). In effetti, la constatazione di tali mancanze costituisce la premessa indispensabile di una sanzione di carattere disciplinare. Inoltre, queste mancanze devono essere sufficientemente identificate alla luce delle disposizioni pertinenti dello statuto e della giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda i funzionari i cui nomi sono stati citati dalla commissione incaricata del seguito in occasione dell'audizione del 17 settembre 1997, la Commissione, come affermato dal commissario LIIKANEN, non ha constatato motivi fondati di natura tale da giustificare l'apertura di una procedura disciplinare a loro carico, compreso il caso ancora allo studio in occasione di detta audizione. 5.3. Qualora la Commissione neghi le proprie responsabilità, come prospettato dal Presidente della Commissione il 15 gennaio 1997 dinanzi ai membri della commissione di inchiesta sull'ESB, presentazione di un ricorso amministrativo contro il Regno Unito per ottenere la restituzione di tutti gli importi corrisposti negli ultimi anni per l'eradicazione dell'ESB Obiettivo di tale azione giudiziaria sarebbe la restituzione, da parte del Regno Unito, di tutti gli importi relativi all'eradicazione dell'ESB. Si potrebbero prendere in considerazione, almeno in parte, i seguenti fattori quale origine dei costi relativi all'eradicazione dell'ESB: ·regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (macellazione dei capi di oltre 30 mesi)(1); ·regolamenti della Commissione che istituiscono misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in altri Stati membri (macellazione di capi provenienti dal Regno Unito)(1); ·decisione 96/385/CE della Commissione che approva il piano per il controllo e l'eradicazione dell'ESB nel Regno Unito(1); (1) (2) (3) GU L 99/1996, pag. 14, modificato da ultimo dal regolamento (CE n. 2423/96 (GU L 329/1996, pag. 43). Ad es., regolamento (CE) della Commissione n. 717/96 (GU L 99/1996, pag. 16) (Belgio, Francia e Paesi Bassi). GU L 151/1996, pag. 39. ·decisioni della Commissione che approvano i piani per il controllo e l'eradicazione dell'ESB in altri Stati membri(1). Vi sono seri ostacoli giuridici per la restituzione di tali costi da parte del Regno Unito: ·a parte la liquidazione dei conti (cfr. infra), il diritto comunitario non prevede procedure che consentano un'azione giudiziaria contro il Regno Unito per la restituzione degli importi corrisposti dalla Comunità al Regno Unito, in luogo degli importi corrisposti dal Regno Unito agli agricoltori a norma della legislazione comunitaria come il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione; ·l'unica possibilità rimanente sarebbe un'azione per danni contro il Regno Unito. Tale azione non è prevista dai trattati. Rimane da vedere se sia o meno possibile prevedere tale azione contro il Regno Unito nell'ambito della giurisdizione britannica. Azione per danni Per quanto riguarda le responsabilità giuridiche, nel decidere se avviare o meno un'azione dinanzi a una corte, la Commissione deve esaminare quali siano le sue prospettive di successo. Tale esame comprende una valutazione autonoma dei fatti e del diritto. Per questo motivo la Commissione è tenuta, nell'esaminare quale tipo di azione legale avviare, a valutare dove possa risiedere la responsabilità, da una prospettiva puramente giuridica. Ciò significa identificare i responsabili sotto il profilo giuridico. La Commissione non può procedere in materia giuridica solo sulla base delle responsabilità politiche individuate dalla commissione di inchiesta. Questo tipo di azione non massimizzerebbe le prospettive di successo della Commissione in un determinato foro giuridico. Non tutte le azioni umane effettivamente o potenzialmente, per intero o in parte, direttamente o indirettamente, pregiudizievoli per altri danno adito alla possibilità di un'azione legale. Esiste una serie di prove o ostacoli giuridici che il potenziale ricorrente deve soddisfare. In altre parole, la portata per l'attribuzione giuridica di responsabilità è ridotta rispetto alla portata dell'attribuzione politica di responsabilità. Tale esercizio d'identificazione della responsabilità giuridica lascia totalmente impregiudicati i risultati della commissione di inchiesta quanto alle responsabilità politiche. In taluni casi, le possibilità di successo sono così remote, anzi inesistenti, che l'avvio di un'azione legale sarebbe inutile, se non controproducente. Questa è la conclusione cui la Commissione perviene per quanto riguarda un'azione per danni contro il Regno Unito. Questo è il motivo per cui la Commissione non ritiene che ciò costituirebbe un'idonea linea di condotta. Il diritto inglese in materia di responsabilità extracontrattuale è estremamente tecnico e complicato e in costante evoluzione. La giurisprudenza è sofisticata e non riconducibile a sintesi. Naturalmente la complessità non osta all'azione. Per vincere un'azione contro il Regno Unito per "illecito di negligenza" sarebbe necessario dimostrare che, nella faccenda in questione, il Regno Unito ha nei confronti (1) Ad es., decisione 97/18/CE della Commissione (GU L 6/1997, pag. 43) (Francia). della Comunità un "dovere di diligenza", e che è stato violato il "modello di diligenza" incombente al Regno Unito. Queste nozioni non si possono sintetizzare in modo generico e astratto. Sono funzioni dei particolari fatti di singoli casi. Nel caso attuale, qualsiasi azione dovrebbe essere basata sull'assunto che vi è stata una "violazione del dovere legale" (vale a dire, ad. es., la mancanza di un ministro di rispettare un dovere o un obbligo impostogli per legge), e che il danno è stato sostenuto in seguito ad un'azione o un'inazione amministrativa. Una prima grave difficoltà consiste nel fatto che la Commissione non ha identificato alcuna base di azione per violazione di dovere legale. Tuttavia, anche se si potesse identificare la violazione di un dovere legale, la Commissione ritiene che ciò non darebbe adito al diritto da parte della Comunità di recuperare i danni. Le violazioni di un obbligo legale danno esclusivamente adito a un diritto a danni qualora il tribunale constati che l'intenzione del legislatore era quella di conferire tale diritto oltre ai normali mezzi legali amministrativi, come le dichiarazioni che annullano atti illeciti. La prova è una prova rigorosa. Non vi è un mezzo di rimedio generale. L'atto violato deve esplicitamente concedere il diritto ad ottenere i danni o implicitamente essere considerato prevederlo. La Commissione è del parere che la giurisprudenza Francovich non venga in aiuto. Non può essere estesa onde consentire alla Comunità stessa di recuperare i danni da parte di uno Stato membro. I trattati stabiliscono i diritti delle istituzioni e degli Stati membri e forniscono il quadro per la soluzione delle controversie fra di essi, segnatamente attraverso il ricorso all'articolo 169. La Commissione è stata informata che, per tali motivi, i tribunali inglesi constaterebbero che nessuna azione per danni per violazione di un obbligo legale penderebbe a favore della Comunità contro il Regno Unito, intendendo i trattati che le controversie si risolvano attraverso i meccanismi in essi previsti. Questa grave difficoltà sarebbe affiancata, secondo la Commissione, da altre due difficoltà: la difficoltà di stabilire il nesso di causalità e i danni recuperabili. Per quanto riguarda la questione del presunto "danno", la Commissione rinvia alla legislazione comunitaria sopracitata. Caratterizzare la spesa derivante da tali misure in quanto danni nel quadro di norme che disciplinano la responsabilità extracontrattuale sarebbe altamente problematico. La spesa è stata sostenuta non come inesorabile conseguenza di presunte violazioni delle leggi pertinenti, ma in seguito a decisioni strategiche effettuate a norma della politica agricola comune. Per quanto riguarda il nesso di causalità, anche presupponendo che la spesa in questione possa essere definita in quanto danno, come sopra precisato, sta di fatto che la spesa è stata effettuata a norma di atti adottati dalle istituzioni comunitarie e non è stata sostenuta come inevitabile conseguenza di presunte violazioni delle norme pertinenti. La Commissione ne conclude che un'azione del genere non avrebbe alcuna possibilità di successo. Sarebbe pertanto assolutamente inutile tentare di avviare un'azione del genere che potrebbe, in effetti, essere controproducente. Non è da escludere la possibilità di un controricorso contro la Comunità, per quanto inverosimile ciò possa apparire. Quanto alle esportazioni di carne bovina dal Regno Unito in contrasto con la decisione della Commissione n. 96/239, si tratta di atti illeciti commessi da singoli che saranno soggetti alle sanzioni previste dal diritto del Regno Unito. Qualora, applicando la decisione 96/239, il Regno Unito non abbia ottemperato al diritto comunitario, la Commissione adotta e adotterà l'azione idonea a norma dell'articolo 169 del trattato. Se venisse alla luce che le carni esportate hanno beneficiato delle disposizioni introdotte dal regolamento 716/96, ne conseguirebbe che le condizioni di tale regolamento (che richiede la distruzione delle carni bovine che ne beneficiano) non sono state rispettate. Ne conseguirebbe che un idoneo correttivo sarebbe apportato nel quadro della procedura della liquidazione dei conti. Liquidazione dei conti La Commissione non è oggi legalmente in grado di recuperare l'intera spesa connessa alle misure ESB che le autorità britanniche hanno imputato al FEAOG dallo scoppio della crisi dell'ESB nel marzo 1996, nella misura in cui le autorità britanniche rispettino i regolamenti comunitari che autorizzano la spesa e la relativa imputazione al bilancio comunitario. Tuttavia, occorre sottolineare che i servizi della Commissione, nell'ambito delle procedure di liquidazione dei conti, hanno effettuato seri controlli sul regime relativo ai capi di oltre 30 mesi e a quello della macellazione selettiva, formulando varie raccomandazioni in materia di miglioramenti delle misure di controllo. La Commissione non esiterà a trarre le conseguenze finanziarie dalle proprie risultanze su queste misure di eradicazione dell'ESB, analogamente a quanto fa per tutti gli altri regimi, se ciò dovesse essere giustificato da qualsiasi inosservanza da parte delle autorità britanniche dei regolamenti comunitari. Qualsiasi correzione finanziaria può essere effettuata prima dell'erogazione degli importi rimanenti dovuti al Regno Unito. Esse devono tuttavia riguardare la spesa effettivamente sostenuta. Le inadempienze a effettuare la spesa, ad esempio quando sia stata ritardata l'attuazione del regime di macellazione selettiva, non possono essere sanzionate attraverso la procedura di liquidazione. La spesa sostenuta dagli Stati membri nel 1996 è in fase di liquidazione. Sono state finora adottate due decisioni: ·la decisione 97/316/CE della Commissione, del 5 maggio 1997, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1996 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 138/1997, pag. 24); ·la decisione 97/609/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alla liquidazione dei conti presentati da alcuni Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1996, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 245/1997, pag. 25). Tali decisioni, adottate sulla base dell'informazione contabile, non pregiudicano decisioni da adottare successivamente da parte della Commissione che escludano dal finanziamento comunitario le spese non effettuate in conformità delle norme comunitarie. Il regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (cosiddetto regolamento "lista nera"), e il regolamento (CE) n. 745/96 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, contengono disposizioni che consentono agli Stati membri di individuare gli operatori i quali abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, un'irregolarità ai danni del bilancio comunitario o sui quali gravi un fondato sospetto in tal senso. In applicazione di dette misure, gli Stati membri sono responsabili dell'identificazione dei singoli operatori e della notifica. La procedura viene avviata dallo Stati membri in cui sia stato accertato il rischio di "inaffidabilità" dell'operatore. Sotto tale profilo, le persone le quali, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95, si siano rese corresponsabili di un'irregolarità o sui quali incombe l'obbligo di assumersi la responsabilità per un'irregolarità o garantire che essa non sia commessa, devono essere identificate e notificate in base alla procedura della "lista nera". I servizi della Commissione sono responsabili della gestione di tali regolamenti, compreso il sistema di comunicazione utilizzato per la trasmissione di ogni informazione tra gli Stati membri. L'11 settembre 1997 la Commissione ha trasmesso una comunicazione a tutti gli Stati membri per rammentarne gli obblighi previsti dai regolamenti della "lista nera". Benché i regolamenti non prevedano la possibilità che i servizi della Commissione identifichino e notifichino le imprese di propria iniziativa, un'altra lettera è stata inviata dalla Commissione agli Stati membri il 29 settembre 1997, che conteneva un elenco degli operatori i quali, stando alle conoscenze dei servizi della Commissione, sono stati implicati nel traffico illecito di carni bovine britanniche e che potrebbero essere considerati "operatori che presentano un rischio di inaffidabilità" di cui alla definizione dei regolamenti sopracitati. I servizi della Commissione sono in attesa di risposte degli Stati membri. I servizi della Commissione hanno avviato contatti con taluni paesi terzi al fine di prevedere un "sistema di allarme preventivo" per le consegne che potrebbero essere oggetto di frode e che potrebbero anche interessare la salute pubblica e degli animali. 5.4. Applicazione dell'articolo 169 del trattato contro gli Stati membri che non hanno rispettato gli obblighi derivanti del trattato I. Osservazioni generali - Sintesi consolidata delle tre precedenti relazioni Il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi loro incombenti in base al diritto comunitario per quanto riguarda l'ESB è stato sottoposto ad uno stretto controllo da parte dei servizi della Commissione. Ogni nuovo risultato di ispezioni effettuate negli Stati membri sarà esaminato attentamente in ordine a eventuali violazioni del diritto comunitario. Nei casi in cui si sia accertato che le prassi di diritto nazionale e amministrative all'interno di uno Stato membro non riflettevano gli obblighi di detto Stato o che lo Stato membro interessato non ha proceduto ad applicare la legislazione pertinente all'interno del proprio territorio, la Commissione è intervenuta presso lo Stato membro al fine di garantirne l'osservanza. Nei casi in cui non si è verificata una tempestiva osservanza da parte di uno Stato membro a seguito di un intervento della Commissione, è stata avviata una procedura di infrazione in base all'articolo 169 del trattato CE. Pertanto, il 26 giugno 1997 la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro dieci Stati membri per quanto riguarda la loro palese mancanza di attuare alcuni aspetti della legislazione comunitaria in materia di ESB. L'oggetto di queste procedure iniziali era costituito principalmente dall'inadeguata attuazione della decisione 96/449/CE della Commissione (sistema di trattamento tecnico per la trasformazione di rifiuti di origine animale), nonché il mancato sufficiente controllo del rispetto della decisione 94/481/CE della Commissione che vieta l'uso di tessuti provenienti dai mammiferi nell'alimentazione destinata ai ruminanti. La Commissione ritiene vitale la scrupolosa attuazione di questi due testi se si intende eradicare l'ESB ed evitare gli eventuali rischi alla salute dell'uomo in attesa dell'eradicazione. Gli Stati membri interessati dalle procedure di infrazioni sopracitate sono i seguenti: 1. La Francia non ha attuato la decisione 96/449/CE in quanto contesta l'efficacia dei parametri tecnici per la trasformazione di rifiuti di origine animale imposti dalla decisione e mette in causa la base giuridica sulla quale il testo è stato approvato. 2 e 3. Belgio e Lussemburgo. Adozione di misure inadeguate per attuare la decisione 94/381/CE. 4. Paesi Bassi: mancato completamento dell'autorizzazione di tutti gli impianti che trasformano rifiuti di origine animale e mancata fornitura dell'elenco di tutti gli impianti interessati. Inoltre, attuazione incompleta della decisione 96/449/CE. 5. Germania: mancata attuazione della decisione 96/449/CE quanto al parametro relativo alle dimensioni dei pezzi. Inoltre, deroga nazionale ai requisiti di trasformazione di cui alla decisione 96/449/CE di taluni sottoprodotti utilizzati per l'alimentazione animale di materiale di trasformazione idoneo al consumo umano. 6. La Spagna: la Spagna sostiene che il materiale a basso rischio trasformato in mangime per gli animali non ha bisogno di essere trattato in conformità dei parametri della direttiva 96/449/CE. Inadeguata applicazione del divieto di alimentazione imposto dalla decisione 94/381/CE in quanto non viene effettuata alcuna analisi ufficiale dei mangimi per evidenziare farine di carne ed ossa provenienti da mammiferi. Mancata assicurazione che un impianto di trasformazione dei rifiuti ottenesse la convalida dei propri procedimenti di trasformazione, come richiesto dalla normativa comunitaria. 7. Svezia: mancata trasposizione dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CE entro il tempo debito. Mancata approvazione ufficiale degli impianti di trasformazione, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/667/CEE. La Svezia contesta l'interpretazione data dalla Commissione della decisione 96/449/CE per quanto riguarda la trasformazione delle ossa idonee all'alimentazione umana in mangime per animali. L'applicazione da parte della Svezia del divieto di cui alla decisione 94/381/CE di incorporare materiale proveniente dai mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti è ritenuta inadeguata, in quanto il regime di controllo della Svezia prevede solo analisi annuali di 100 campioni. 8. Finlandia: carcasse di ruminanti morti utilizzate come alimentazione per taluni animali selvatici, in contrasto con la direttiva 90/667/CEE e la decisione 96/449/CE. Inadeguata attuazione del divieto di alimentazione di cui alla decisione 94/381/CE in quanto si applicano controlli inadeguati imposti per rilevare proteine provenienti da mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti (segnatamente, assenza di esami microscopici). 9. Italia: controllo del rispetto del divieto di somministrare ai ruminanti materiale proveniente da mammiferi (attuazione della decisione 94/381/CE inadeguata). 10. Portogallo: mancata cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le risposte alle domande scritte per violazione dell'informazione di cui all'articolo 5 del trattato CE. Oltre alla violazione degli obblighi sopramenzionati, le missioni di controllo veterinario effettuate in Portogallo dal 15 al 21 giugno 1997 hanno registrato infrazioni della direttiva 90/67/CEE e della decisione 96/449/CE. Una lettera preinfrazione è stata inviata al governo portoghese il 20 agosto 1997. Non è pervenuta alcuna risposta e si proporrà l'avvio della procedura ex articolo 169. II. Posizione alla data di pubblicazione dell'attuale (4ª) relazione sullo stato di avanzamento per quanto riguarda gli Stati membri, ad esclusione del Regno Unito 1. Posizione in relazione ai 10 Stati membri inizialmente interessati Lo stato di avanzamento delle procedure di infrazione avviate contro 10 Stati membri di cui al progetto 1 è riportato nella tabella. La Commissione intende avviare ulteriori azioni che si rendano necessarie per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno regolarizzato la loro posizione. 2. Posizione in relazione agli Stati membri - Movimentazione delle esportazioni illecite dal Regno Unito Per quanto riguarda le esportazioni illecite di carni bovine, la Commissione sta altresì continuando ad esaminare se gli Stati membri in cui sono state movimentate carni illecite dopo aver lasciato il Regno Unito abbiano altresì mancato di controllare adeguatamente il rispetto della legislazione comunitaria. A tale proposito, vi è stato uno scambio di corrispondenza con le autorità belghe e tedesche. 3. Posizione per quanto riguarda ulteriori infrazioni da parte del Portogallo Per quanto riguarda il Portogallo, l'esame della relazione della missione del servizio alimentare e veterinario, svoltasi tra il 15 e il 21 giugno 1997, ha evidenziato infrazioni della direttiva 90/667/CEE e della decisione 96/449/CE. Una lettera di preinfrazione è stata inviata al governo portoghese il 20 agosto 1997. Non è pervenuta alcuna risposta e si proporrà l'avvio della procedura ex articolo 169. 4. Posizione per quanto riguarda gli Stati membri che applicano misure più rigorose di quanto richiesto dalla normativa comunitaria La Commissione continua ad esaminare i casi in cui gli Stati membri sono accusati di aver violato gli obblighi del mercato unico, applicando misure più rigorose di quanto non richieda la legislazione comunitaria in materia di ESB. In tale contesto non sono state ancora avviate procedure di infrazione. Stato membro Data della lettera art. 169 Data della risposta Osservazioni Belgio 7.7.1997 17.8.1997 Risposta incompleta; la Commissione chiederà ulteriori ragguagli. Finlandia 7.7.1997 non pervenuta La procedura di infrazione dovrebbe continuare per mancata risposta. Francia 7.7.1997 3.9.1997 La Francia mantiene la propria posizione; si dovrebbe proporre la continuazione della procedura. Germania 7.7.1997 23.9.1997 La Germania ha accettato di regolarizzare uno dei due motivi dell'infrazione. Mantiene la propria posizione per quanto riguarda la trasformazione delle ossa idonea per il consumo dell'uomo. - la procedura di infrazione dovrebbe continuare su quest'ultimo aspetto. Italia 7.7.1997 22.8.1997 Risposta ancora in corso di esame. Lussemburgo 7.7.1997 20.8.1997 Solo risposta parziale. La Commissione chiederà ulteriori ragguagli. Paesi Bassi 7.7.1997 29.8.1997 La risposta indica il rispetto di gran parte dei requisiti della Commissione. Portogallo 10.7.1997 non pervenuta La procedura di infrazione dovrebbe continuare per mancata risposta. Spagna 7.7.1997 non pervenuta La procedura di infrazione dovrebbe continuare per mancata risposta. Svezia 7.7.1997 6.8.1997 La risposta indica il rispetto di due dei motivi per l'infrazione, la disponibilità a rispondere alle preoccupazioni della Commissione per quanto riguarda il terzo e il mantenimento della propria posizione per quanto riguarda il quarto (trasformazione di ossa idonee all'alimentazione umana). Risulta necessario continuare la procedura di infrazione per quanto riguarda quest'ultimo aspetto Regno Unito 22.9.1977 Tempo concesso 1 mese dalla data della lettera art. 169 Non ancora scaduto il termine ultimo per la risposta. III. Posizione alla data di pubblicazione della presente (4ª) relazione sullo stato di avanzamento per quanto riguarda il Regno Unito La Commissione ha recentemente ottenuto prova di esportazioni fraudolente di carni bovine dal Regno Unito verso altri Stati membri e paesi terzi. La legislazione del Regno Unito, comunicata alla Commissione dalle autorità britanniche e da esse illustrata, vieta l'esportazione di carni di bovini macellati nel Regno Unito e di altri prodotti soggetti alla decisione 96/239/CE modificata. Tenendo conto della possibilità che una certa mancanza di chiarezza e trasparenza della legislazione e delle misure amministrative del Regno Unito in materia di divieto di esportazione di carni bovine, oltre ad un'adeguata applicazione di tali norme e delle norme comunitarie applicabili nei macelli e negli impianti di trasformazione delle carni, potrebbero aver facilitato le esportazioni illecite che sono venute alla luce, la Commissione, in data 8 luglio 1997, ha inviato una lettera di preinfrazione al Regno Unito. Il ministro britannico per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, ricevuta la lettera, si è impegnato ad avviare un'azione urgente per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. Il 1? agosto 1997 è entrata in vigore in Gran Bretagna una nuova legislazione che rafforza ed amplia gli attuali poteri in relazione al divieto di esportazione, legislazione che è stata seguita alcuni giorni dopo dalla corrispondente legislazione nell'Irlanda del Nord. Considerata l'azione avviata dal Regno Unito, la Commissione ha rinviato l'esame riguardante l'avvio della procedura di infrazione fino al settembre 1997. La legislazione del Regno Unito sui controlli portuali sembra ormai contenere tutti i poteri necessari ad assicurare l'applicazione del divieto alle esportazioni. L'applicazione pratica delle norme è stata soggetta ad ulteriori ispezioni della Commissione dal 29 settembre al 3 ottobre 1997. I partecipanti alla missione hanno rilevato che è stato attuato un rafforzato e più flessibile sistema di controlli portuali. Tali controlli sono proficui, pur essendo il loro effetto limitato per la quota ridottissima di autotreni sottoposti a controllo fisico delle merci. Tuttavia, tenendo conto delle recenti relazioni di controllo veterinario, sembra ancora che il Regno Unito violi gli obblighi comunitari per quanto riguarda i controlli negli impianti di trasformazione. La Commissione ha pertanto avviato, con notifica ufficiale in data 22 settembre 1997, la procedura ex articolo 169 per quanto riguarda tale aspetto. IV. Ispezioni per quanto riguarda la decisione 96/449/CE Sono stati compiuti sopralluoghi nei seguenti Stati membri da parte dell'Ufficio alimentare e veterinario per controllare l'attuazione della "decisione della Commissione 96/449/CE relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamenti termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefaopatia spongiforme": Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Grecia. Gli altri Stati membri (salvo il Lussemburgo) saranno visitati entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno saranno altresì finalizzate le relazioni di controllo. Tali relazioni tratteranno dei seguenti aspetti: - legislazione nazionale destinata a garantire il rispetto della decisione; - requisiti di trasformazione utilizzati dall'industria di trasformazione; - uso di deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 2 e dall'articolo 2, paragrafo 5 della decisione; - sistema di autorizzazione, controllo e convalida ufficiali, come previsto dall'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 della decisione; - verifica in loco. Inoltre, in risposta a missioni effettuate nel 1996, sono sottoposte all'attuale giro di ispezioni punti critici per quanto riguarda la trasformazione dei rifiuti di origine animale. I risultati preliminari delle missioni effettuate finora evidenziano i seguenti punti di preoccupazione: - sono state riscontrate nuove prove secondo le quali in taluni Stati membri la legislazione e le procedure amministrative nazionali non forniscono il quadro di attuazione della decisione 96/449/CE. Non sempre esistono disposizioni atte a garantire che gli impianti di trasformazione pertinenti trasformino la loro materia prima in base agli standard stabiliti nella decisione o che i materiali da proteine non adeguatamente trattati siano eliminati, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5 della decisione; - sono state constatate nuove prove di carenze in materia di convalida e controlli. Anche qualora le autorità competenti predispongano frequenti visite regolari di un veterinario e l'impianto sia dotato degli strumenti idonei, non in tutti i casi sono stati garantiti una convalida, un controllo e una trasformazione adeguati in linea con la decisione. Le nuove informazioni raccolte dagli ispettori saranno messe a disposizione, a tempo debito, dei servizi della Commissione responsabili per le procedure di infrazione. 5.5. (Previo sollecito del Parlamento europeo): Presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea contro il governo britannico per l'assenza del ministro dell'agricoltura Hogg, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio e Commissione del 19 aprile 1995 e dell'articolo 169 del trattato Le procedure in base all'articolo 169 del trattato devono basarsi su una violazione di un obbligo di diritto comunitario. La questione fondamentale è se il Regno Unito fosse tenuto a inviare un ministro che comparisse dinanzi alla commissione di inchiesta. L'articolo 3 della decisione interistituzionale del 19 aprile 1995, recante modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta, stabilisce gli elementi, in termini di testimoni e documentazione, che sono necessari per consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. La decisione prevede due regimi distinti per quanto riguarda la comparsa di testimoni, a seconda che si tratti di ministri o funzionari. Per quanto riguarda i ministri, l'articolo del secondo paragrafo dell'articolo 3 della decisione stabilisce che: "la commissione temporanea di inchiesta può trasmettere un invito ... o al governo di uno Stato membro affinché designino un loro membro a partecipare ai suoi lavori". Il testo non è redatto in termini tali da costituire un obbligo sul governo invitato ad agire. Un invito non costituisce, di per sé, un atto di natura obbligatoria. Tale formulazione va raffrontata a quella del paragrafo 3 concernente i funzionari. Il paragrafo 3 dell'articolo 3 stabilisce: "su richiesta motivata della commissione temporanea di inchiesta, gli Stati membri interessati ... designano il dipendente o l'agente che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea di inchiesta". Questo testo ha carattere vincolante e pertanto lo Stato membro, in base al paragrafo 3, è tenuto a designare un dipendente. A tale proposito, occorre ricordare che il governo inviò in effetti un dipendente di alto livello per partecipare alla commissione. La formulazione del paragrafo 2, pertanto, non corrobora la presenza di un obbligo giuridico per lo Stato membro di rispondere all'invito designando un ministro. Pertanto, la procedura ex articolo 169 in base ad una violazione dell'articolo 3 della decisione non sarebbe legalmente idonea. Si è posto il problema se il Regno Unito abbia violato il suo obbligo generale di cui all'articolo 5 del trattato di facilitare "quest'ultima [la Comunità] nell'adempimento dei propri compiti". È chiaro che è inerente alla natura stessa del lavoro di una commissione di inchiesta chiedere agli Stati membri di fare tutto quanto necessario per facilitare il compito della commissione. In effetti, tale assunto è stabilito nel secondo considerando della decisione. È altrettanto vero che il fatto che il ministro britannico per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione non sia comparso dinanzi alla commissione di inchiesta non è stato utile dal punto di vista della cooperazione interistituzionale, ma questo fatto non è in sé sufficiente ad avviare una procedura di infrazione basata sulla violazione dell'articolo 5 del trattato. La formulazione dell'articolo 5 richiede che gli Stati membri facilitino la Comunità nell'adempimento dei propri compiti. In altre, parole, nel contesto in questione, occorre quindi dimostrare che il comportamento denunciato non era, di diritto e di fatto, tale da facilitare l'adempimento delle mansioni della commissione di inchiesta. Pur stabilendo l'articolo 138 C del trattato i compiti di una commissione di inchiesta, si sostiene che la decisione dell'aprile 1995 serve a stabilire modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta e quali siano i necessari poteri e gli obblighi concomitanti ai fini del suo funzionamento. In effetti, il secondo considerando della decisione corrobora tale interpretazione(1). Pertanto, per quanto riguarda gli obblighi, l'articolo 3 stabilisce i parametri della cooperazione auspicabile da parte dei governi degli Stati membri per quanto riguarda la comparsa di testimoni. Pertanto, il fatto che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della decisione non ponga l'obbligo ad un ministro di partecipare può essere interpretato nel senso che si ritiene che una commissione possa espletare le sue mansioni senza la comparsa di un ministro. In tale contesto, è importante che il RU abbia inviato un dipendente di alto livello, il che è assolutamente coerente con la natura vincolante del paragrafo 3 dell'articolo 3 e, pertanto, con il fatto che tale partecipazione è considerata necessaria per facilitare i compiti della commissione. Anche se la Commissione può riconoscere che la decisione del 1995 non è esauriente per quanto riguarda l'elenco dei mezzi necessari a una commissione di inchiesta per espletare i suoi compiti e che quindi, nell'evoluzione di un'inchiesta specifica, si potrebbero rendere necessari ed essere invocati mezzi ulteriori non elencati, ciò non implicherebbe tuttavia che le materie già elencate nella decisione possano essere unilateralmente modificate per trasformare in obbligo, ad esempio, un "mezzo" non definito come vincolante. Alla luce delle esperienze di questo caso, la Commissione ritiene che la rappresentanza degli Stati membri dinanzi alla commissione di inchiesta del Parlamento europeo dovrebbe essere esaminata nel corso della revisione della decisione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995, al fine di garantire una rappresentanza politica soddisfacente ed istituzionalmente equilibrata dinanzi a una commissione di inchiesta del Parlamento europeo. 6. Altre raccomandazioni 6.1. Proposte alla Conferenza intergovernativa concernenti una modifica del trattato che consenta un voto di sfiducia contro singoli membri della Commissione (art. 144; con la stessa maggioranza richiesta per il voto di sfiducia contro l'intera Commissione) La questione della singola mozione di sfiducia di membri della Commissione è stata oggetto di discussioni durante la CIG nel contesto della composizione, (1) "Considerando che le commissioni temporanee di inchiesta devono poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle nello svolgimento di tali compiti." dell'organizzazione e del funzionamento dell'istituzione, ma tali discussioni non hanno comportato alcuna modifica del trattato. Per quanto riguarda la Commissione, essa ritiene che la singola mozione di sfiducia di membri dell'istituzione sia difficilmente conciliabile con il principio della collegialità; un tale principio contribuisce, secondo la Commissione, in modo decisivo all'espletamento efficace e indipendente dei propri compiti nell'interesse generale della Comunità. 6.2. Presentazione di proposte da parte del commissario competente per l'agricoltura concernenti la ristrutturazione dell'attuale PAC e comprendenti: l'Agenda 2000 comprende importanti proposti di riforma della PAC. Esse si basano sugli obiettivi strategici di cui al punto 4.2 e possono essere sintetizzate nel modo seguente: ·colmare il divario tra prezzi UE e prezzi mondiali; ·ulteriore passaggio dal sostegno ai prezzi ai pagamenti diretti agli agricoltori; ·sviluppo di una politica rurale coerente che accompagni tale processo; ·semplificazione della normativa UE e decentramento dell'attuazione della politica. I principali settori interessati dalle proposte di riforma sono quello dei seminativi (cereali, semi oleosi e piante proteiche), le carni bovine e il settore lattiero-caseario. Inoltre, la Commissione ha già presentato le sue relazioni sul tabacco e l'olio d'oliva (attualmente all'esame in seno alle altre istituzioni CE) ed annuncia una nuova proposta sul vino. Nell'Agenda 2000, la Commissione propone di ridurre gradualmente l'effettivo sostegno di mercato alle carni bovine del 30%, passando da 2 780 Ecu/t a 1 950 Ecu/t, nel periodo 2000-2002. Questa sostanziale riduzione contribuirà a sviluppare nuovi sbocchi di mercato per le carni di elevata qualità senza sovvenzioni, in particolare verso i paesi asiatici. In seguito a tale proposta, si ridurrebbe sensibilmente l'affidamento a elevate sovvenzioni all'esportazione, il che diminuirebbe considerevolmente il rischio di frode connesso a tale strumento. 6.2.1. Aiuti all'agricoltura estensiva Oltre agli aspetti già evidenziati nella seconda relazione sullo stato di avanzamento, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sui seguenti punti contenuti nelle proposte di Agenda 2000: ·esclusione dal regime di sostegno dei cereali, semi oleosi e piante proteiche dei cereali insilati, che sono collegati ad un allevamento intensivo; ·per quanto riguarda il fattore di densità, aumento dell'importanza dei premi alle carni bovine (pagamenti per capo): ciò indurrà i produttori ad aumentare le zone destinate a foraggio; ·rafforzamento e miglioramento dell'efficacia dei vari incentivi all'estensivazione della produzione, in particolare il "regime di estensivazione"; ·graduale trasformazione del regime di sostegno concernente le regioni più svantaggiate in uno strumento fondamentale per mantenere e promuovere sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi; ·consentire agli Stati membri di subordinare i pagamenti diretti al rispetto delle norme ambientali: ·rafforzamento delle misure agroambientali mirate (reg. n. 2078/92) attraverso maggiori risorse di bilancio e, ove necessario, maggiori tassi di cofinanziamento; l'estensivazione costituisce un obiettivo centrale di tali misure. Nel novembre di quest'anno la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e l'esperienza acquisita dagli attuali programmi a titolo delle misure agroambientali (reg. n. 2078/92). 6.2.2. Ampliamento delle superfici coltivate Tale questione è collegata alla precedente (6.2.1), in quanto l'estensivazione comporta tendenzialmente un ampliamento delle superfici coltivate. Oltre alle proposte già menzionate, la Commissione propone altresì di stabilire il tasso di riferimento per la messa a riposo obbligatoria allo 0%, in luogo del 17,5%. Questo fatto, oltre alla riduzione dei prezzi dei cereali, dovrebbe contribuire ad un ampliamento delle superfici coltivate in modo più estensivo. 6.2.3. Divieto di qualsivoglia modello di gestione che possa essere dannoso per la salute umana e animale a) Mangimi Varie misure sono state adottate nel quadro della legislazione concernente i mangimi, al fine di proteggere meglio la salute degli animali. Per quanto riguarda l'uso degli additivi nei mangimi, la Commissione ha proibito fin dal 1970 15 antibiotici che, a suo parere, dovevano essere esclusi dall'uso veterinario o medico. Fra le sostanze vietate compaiono in particolare tutte le tetracicline, la penicillina e la streptomicina. Recentemente è stato inoltre vietato, come misura precauzionale, l'avoparcina. Inoltre, la Commissione ha istituito un programma di monitoraggio della resistenza microbica agli antibiotici che dovrebbe diventare operativo all'inizio del 1998. L'adozione della direttiva 74/63/CEE e il suo regolare aggiornamento hanno consentito inoltre di ridurre sostanzialmente la contaminazione degli alimenti destinati agli animali da parte dei metalli pesanti (piombo, mercurio, ecc.), micotossine (aflatossine), alcaloidi, ecc. La Commissione ha fissato l'elenco di ingredienti di cui è proibito l'uso in mangimi composti. Tale elenco è aggiornato in funzione dello sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche. b) Rassegna della legislazione CE in materia di benessere di animali da allevamento La Commissione riserva una elevata priorità alle questioni connesse alla normativa sul benessere degli animali. Le responsabilità in tale settore rientrano nelle seguenti tre grandi categorie: prassi di allevamento, trasporto di animali e macellazione di animali. In tutti questi settori esiste una legislazione comunitaria che è in via di affinamento e modifica per tener conto delle modifiche e degli avanzamenti nella conoscenza scientifica. 1. Gli aspetti connessi al benessere delle galline ovaiole in batteria sono operativi sin dal 1988 (direttiva del Consiglio 88/166/CEE, la cosiddetta "direttiva sulle galline in batteria"). Attualmente la Commissione è impegnata in una revisione del benessere delle galline ovaiole in base a vari sistemi di allevamento, con una richiesta al comitato scientifico veterinario di rivedere e aggiornare la relazione del 1992. Si sono svolte consultazioni con l'industria, i consumatori e le organizzazioni di tutela e la Commissione presenterà nel prossimo futuro le idonee proposte legislative al Consiglio e al Parlamento europeo. 2. Il Consiglio ha recentemente adottato la revisione della direttiva del Consiglio 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli e che entrerà in vigore entro il gennaio 1998. Sono ormai rafforzate le condizioni in cui devono essere tenuti in vitelli e fissate disposizioni sull'alimentazione e gli attacchi degli animali. 3. La Comunità dispone, sin dal 1977, di norme sulla protezione degli animali durante il trasporto. Tali norme sono state aggiornate per tener conto della creazione del mercato unico nel 1992 (direttiva del Consiglio 91/628/CEE). Nel giugno 1995 il Consiglio ha adottato norme più ampie per il trasporto di animali vivi, che gli Stati membri sono tenuti a trasporre nella legislazione nazionale e applicare integralmente entro il 1? gennaio 1997. 4. La Commissione ha presentato una proposta al Consiglio in base alla quale il pagamento delle restituzioni alle esportazioni sarebbe subordinato al rispetto delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto. I servizi della Commissione stanno attualmente elaborando un regolamento della Commissione che contiene norme dettagliate in materia. 5. Quanto al benessere degli animali al momento della macellazione o dell'eliminazione, l'Unione europea dispone di una normativa in vigore dal 1974. Dal 1? gennaio 1995, una nuova direttiva sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'eliminazione sostituisce la vecchia normativa (direttiva del Consiglio 93/119/CE). La nuova direttiva sostituisce i metodi di eliminazione/macellazione e disciplina taluni problemi specifici sorti in applicazione della direttiva precedente (eliminazione di animali a fini di controllo epizootico, eliminazione di animali da pelliccia ed eliminazione di pulcini di un giorno). 6.3. Verifica rigorosa di tutte le denunce di casi di ESB in tutta l'Unione europea, considerato il fondato sospetto che in taluni casi le informazioni non sono state fornite L'ESB è una malattia con obbligo di notifica in tutti gli Stati membri a partire almeno dal 1990. Ciò significa che ogni caso sospetto deve essere notificato alle autorità competenti per un'ulteriore indagine. I casi conclamati devono essere notificati da tali autorità alla Commissione europea senza indugio. Un incentivo fondamentale alla notifica consiste nel prevedere un indennizzo adeguato per incoraggiare gli allevatori a riferire i casi di malattia. Le missioni effettuate dagli ispettori della Commissione nel 1996 per esaminare i controlli in loco in relazione all'ESB negli Stati membri hanno sollevato interrogativi, in alcuni casi, sull'efficacia delle procedure di notifica per i casi sospetti e delle tecniche diagnostiche impiegate. Di conseguenza, non è stato possibile escludere la possibilità che le notifiche dei casi di malattia fossero inferiori alla realtà. A partire dalla prima relazione della Commissione destinata alla commissione temporanea del Parlamento europeo sull'attuazione delle raccomandazioni espresse dalla commissione d'inchiesta sull'ESB in giugno, le relazioni finali sulle missioni e le discussioni con gli Stati membri concernenti le procedure di notifica per i casi sospetti nonché le pertinenti tecniche diagnostiche sono state discusse dal Comitato veterinario permanente (CVP) in giugno e in luglio. Inoltre, durante le missioni di controllo ulteriori ispezioni sono state già effettuate (Paesi Bassi, Portogallo) o saranno effettuate nel prossimo futuro (Germania, Italia, Svezia). Il sottogruppo del Comitato scientifico veterinario incaricato di consigliare la Commissione sulle misure di sorveglianza e monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nella Comunità e nei paesi terzi da cui sono consentite importazioni, ha presentato la sua relazione, che è stata approvata dal Comitato scientifico veterinario (CSV) l'11 giugno 1997. Tale relazione ha stabilito anche la situazione riguardo alle EST della Nuova Zelanda. Il 17 settembre 1997 il Comitato scientifico veterinario ha approvato le relazioni concernenti "La situazione della EST in Australia e negli USA" e "Il programma di eradicazione della scrapie in Norvegia". Pertanto, la Commissione sta ora procedendo ad esaminare il suo futuro corso d'azione in questo campo. Si terrà conto dei risultati della sessione generale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie del maggio 1997, in cui sono stati concordati a livello internazionale orientamenti di massima per la sorveglianza dell'ESB e criteri per stabilire l'assenza della malattia. Il Comitato scientifico veterinario ha segnalato la necessità di adottare programmi di sorveglianza sia attiva sia passiva sull'ESB. Esso ha inoltre raccomandato, per quanto riguarda la scrapie, che il programma dovrebbe portare ad una distinzione tra le mandrie affette e quelle non affette da scrapie e, per i paesi dove c'è la scrapie, ad una stima della sua diffusione. È necessario controllare sia ovini che caprini. La sorveglianza passiva dovrebbe consistire nella dichiarazione dei casi sospetti da parte di allevatori, veterinari ed altri. La sorveglianza attiva dovrebbe svolgersi sotto il controllo dell'autorità competente e rivolgersi in generale alle mandrie per le quali le prove epidemiologiche suggeriscono un rischio di esposizione ad agenti delle EST. Per quanto riguarda l'ESB, sono state fatte raccomandazioni in merito ai metodi e alle dimensioni dei campionamenti. Si è sottolineato che i discendenti dei capi affetti da ESB, qualora non vengano macellati, debbono essere inclusi nei controlli. Nella decisione della Commissione 97/534/CE sul divieto di utilizzare materiali a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili, la Commissione ha dichiarato che presenterà proposte volte ad istituire un'efficace sorveglianza delle EST negli Stati membri. Nell'elaborare le proposte di regolamento, la Commissione baserà il proprio lavoro sulle raccomandazioni dei Comitati scientifici. È stato preso in considerazione come mezzo di sorveglianza l'eventuale campionamento di animali clinicamente sani in occasione della macellazione ordinaria, ma il Comitato scientifico veterinario ha ritenuto che esso non risulterebbe efficace, poiché l'incidenza della malattia è probabilmente troppo bassa per poter essere rilevata con i metodi e le prove di campionamento attualmente disponibili. Questa opzione sarà ripresa in esame qualora diventi disponibile un test per gli animali vivi economico, affidabile e sensibile. Tuttavia, il Comitato ha altresì rilevato l'importanza della disponibilità di test diagnostici per facilitare una sorveglianza maggiormente accurata. Test pienamente convalidati per gli animali vivi non sono ancora disponibili. Lo sviluppo di test diagnostici e di relativi metodi per individuare la malattia costituisce pertanto un elemento importante del programma FAIR nel campo della salute animale valutata secondo le procedure approvate dalla Comunità. È stato elaborato un piano per la futura legislazione concernente la sorveglianza, il controllo e l'eradicazione della malattia. Si sta terminando una prima versione di proposta di regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza delle EST. La proposta segue le raccomandazioni formulate dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) sulla sorveglianza dell'ESB. 6.4. Revisione della decisione di Firenze dell'11 giugno 1996 (96/362) concernente l'abrogazione del divieto di importazione di gelatina di origine bovina Tale decisione ha stabilito una serie di condizioni e procedure che avrebbero consentito l'esportazione di gelatina fabbricata a partire da materie prime provenienti dal Regno Unito. Alla luce di informazioni successive, secondo cui l'inattivazione dell'agente dell'ESB non avrebbe potuto essere garantita nel processo produttivo, l'applicazione della decisione è stata effettivamente sospesa. Il 14 maggio 1997 la Commissione ha approvato una comunicazione concernente ulteriori misure relative all'ESB. Essa ha confermato, tra l'altro, la necessità di intraprendere un'azione volta a modificare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione della Commissione 96/362 in merito alla gelatina fabbricata a partire da materie prime di origine britannica, in attesa di nuove prove scientifiche. Nel contempo, la Commissione introdurrà un requisito giuridico relativo alla rintracciabilità della gelatina fabbricata nel Regno Unito a partire da materie prime non britanniche. Questo sistema di rintracciamento si applicherà anche a certi altri sottoprodotti affini fabbricati nel Regno Unito. Il Comitato scientifico multidisciplinare/Comitato scientifico direttivo nella sua riunione dell'8 settembre 1997 ha approvato: - un parere sul sego, i derivati del sego, lo sperma e gli embrioni; - e sta esaminando la situazione concernente certi prodotti elencati nell'allegato 1 della decisione della Commissione 96/362/CE (fosfato dicalcico, amminoacidi e peptidi). Riguardo allo sperma e agli embrioni, il parere afferma che non si può raccomandare il commercio di sperma ed embrioni se non si può fornire la garanzia dell'assenza della malattia (ESB) in ambedue i genitori. Il seguito dato a questo parere richiede un attento esame. In merito al sego, il parere dichiara che esso deve provenire da animali atti ad essere destinati al consumo umano, previa rimozione dei materiali specifici a rischio (MSR) e previo trattamento secondo la norma dei 133? C, 20 minuti e 3 bar di pressione. Non è chiaro a quali impieghi potenziali e a quali aree geografiche si applichino queste norme. In attesa di un chiarimento da parte degli scienziati, si prevede di modificare i procedimenti attualmente richiesti per il sego che può essere esportato in deroga al divieto concernente il Regno Unito. Una proposta di modifica della decisione concernente il divieto per il Regno Unito (96/239/CE) al fine di (re)introdurre la gelatina nel divieto e chiarirne la portata, in particolare per quanto riguarda il cibo per animali domestici, è stata elaborata ed è pronta per essere presentata alla riunione del Comitato veterinario permanente che si terrà all'inizio di settembre. Tuttavia, alla luce dei pareri del Comitato scientifico direttivo, dell'8 settembre 1997, e del Comitato scientifico veterinario, del 17 settembre 1997, nonché dell'ampiezza del commercio illegale di carni bovine britanniche recentemente scoperto, sono necessarie ulteriori modifiche. Di conseguenza, la proposta succitata è stata ritirata dall'ordine del giorno della riunione del Comitato veterinario permanente del 10 settembre. 6.5. Cooperazione con gli Stati membri affinché la popolazione sia informata sistematicamente ed esaurientemente in merito a tutti gli aspetti dell'alimentazione rilevanti per la sanità pubblica Nel contesto dei programmi di azione relativi alla sanità pubblica si stanno svolgendo una serie di attività relative all'alimentazione e alla salute. Nell'ambito del programma sul cancro è attualmente in corso, con il sostegno della Commissione, la più ampia ricerca mai effettuata sul cancro e la nutrizione, e si stanno altresì effettuando studi sulla prevenzione dell'adenoma e sul potenziale di prevenzione, la sostenibilità e la trasferibilità della dieta mediterranea. Nel contesto del programma per la promozione della salute si finanziano azioni sulla nutrizione nelle scuole e in altri istituti di istruzione, l'elaborazione di strategie di sanità pubblica in materia di nutrizione destinate a gruppi specifici ma anche alla popolazione in genere, nonché la creazione di una base di dati paneuropea sugli atteggiamenti dei consumatori nei confronti della nutrizione. Per quanto riguarda l'ESB, la Commissione attualmente sta elaborando la terza edizione del "Vademecum sull'ESB - Informazioni destinate ai consumatori". La diffusione del vademecum è prevista per la fine del 1997. Nel progetto preliminare di bilancio 1998 la Commissione ha proposto una campagna di informazione sulla sicurezza dell'alimentazione a titolo della linea di bilancio B5-103: per tale campagna si prevede uno stanziamento di 5,3 milioni di ecu. Nella misura del possibile, la Commissione attuerà detta campagna in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il Parlamento europeo. Inoltre, è in atto una serie di attività relative alla nutrizione e alla salute nel contesto dei programmi d'azione per la sanità pubblica concernenti il cancro nonché la promozione, l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di sanità. 6.6. Revisione della PAC volta a creare condizioni quadro che consentano e rafforzino la responsabilità delle aziende agricole per la produzione di alimenti sani mediante metodi agricoli sostenibili Si vedano le proposte dell'"Agenda 2000", in particolare al paragrafo 6.2.1 e sulla responsabilità ampliata del produttore, al paragrafo 3.2. TABELLA A Azioni promesse nella relazione finale consolidata della Commissione destinate alla commissione temporanea del Parlamento europeo sull'attuazione delle raccomandazioni espresse dalla commissione d'inchiesta sull'ESB N. di rif. Azione promessa Calendario indicativo 1.2 Nomina dei membri del Comitato scientifico (CS) Ottobre 1997 1.2.5 Accelerazione delle procedure di pagamento per i membri del CS Pagamento dell'indennità ai membri del CS Dal 1? .1.1998, DG24 responsabile Per nuovi comitati: dalla loro prima riunione 2.1 Sostituzione di due decisioni della Commissione relative all'attuazione di controlli sul posto Comitato veterinario permanente (CVP) votazione ottobre 1997, entrata in vigore della decisione novembre 1997 2.1.2 Assunzione di personale a titolo del BRS 1997 Ulteriore aumento di personale dello UAV (Ufficio alimentare e veterinario) Entro fine anno. Nel 1998 2.2 Ricezione della relazione IGS (Ispettorato generale dei servizi) e risposta Ottobre 1997 2.3 Sviluppo di procedure manuali interne da parte dello UAV Inizio 1998 3.2 Procedure di consultazione su altre modifiche della direttiva 85/375/CEE Esame delle risposte al Libro verde sulla legislazione alimentare e organizzazione di una conferenza sulla legislazione alimentare Consultazione prevista per l'inizio 1998 Novembre 1997 N. di rif. Azione promessa Calendario indicativo Completamento della semplificazione della legislazione in materia di igiene veterinaria 1998/1999 Istituzione di una rete comunitaria per la sorveglianza e il controllo delle malattie notificabili. Approvazione della modifica della direttiva 93/88/CE concernente livelli di protezione più rigorosi per il lavoro di laboratorio sull'ESB 1998 3.5.1 Approvazione da parte della Commissione di progetti di ricerca EST a seguito dell'appello congiunto del 29 aprile 1997 a presentare proposte Dicembre 1997 3.5.9 Produzione e distribuzione di vademecum sull'ESB di informazione ai consumatori Entro fine 1997 3.6 Sviluppo di piena adesione all'OMS e all'UIE da parte della Commissione Calendario incerto 3.7.1 Documento consultivo della Commissione sull'esclusione del materiale ad alto rischio dalla catena alimentare e sul divieto di nutrire i ruminanti con proteine animali Ottobre/novembre 1997 3.7.2.3 CSMD/CSD discute elenco di MSR (materiale specifico a rischio) e abolizione dei limiti d'età sull'esclusione degli animali più giovani 16 ottobre 1997 3.8 Votazione in seno al CVP sulla proposta di embargo sulla FCO non fabbricata secondo le nuove norme e sulla restrizione del suo impiego Votazione in seno al CVP ottobre 1997 Entrata in vigore della decisione novembre 1997 3.9 Organizzazione e completamento dello studio di metodi volti a stabilire la quantità e la qualità dei materiali alimentari negli alimenti per animali composti 1998 4. Azione adeguata sulla base di pareri scientifici su "Export Certified Herd Scheme" del Regno Unito Probabile presentazione della proposta britannica riveduta Ottobre 1997 Presentazione al PE della relazione della missione nel R.U. del 9-13.6.1997 Presentazione ai comitati scientifici competenti, affinché diano il loro parere, della proposta britannica relativa ad uno schema di esportazione informatizzato con base di dati Proposta britannica ufficiale del 2 ottobre da esaminare in novembre Avvio di un'azione adeguata, a norma dell'articolo 169 del trattato, qualora il Regno In corso 3.5 5.3 Inizio 1998 N. di rif. Azione promessa Unito non applicasse la decisione 96/239/CE Conseguenze finanziarie delle scoperte relative al programma di macellazione dei capi di oltre 30 mesi d'età e al programma di abbattimento selettivo, qualora le autorità britanniche fornissero giustificazioni del mancato rispetto delle disposizioni comunitarie Calendario indicativo In corso (liquidazione della procedura contabile) 5.4 Presentazione ai servizi della Commissione responsabili per le procedure di infrazione di nuove informazioni ottenute dagli ispettori dell'UAV riguardo all'applicazione della decisione 96/449/CE Ottobre-dicembre 1997 6.3 Realizzazione di ulteriori missioni di verifica concernenti la notifica di tutti i casi di ESB in Germania, Italia e Svezia.. Proposta di regolamento del Consiglio su un'efficace sorveglianza delle EST negli Stati membri Ottobre-dicembre 1997 Introduzione di un requisito giuridico di rintracciabilità della gelatina e di certi altri prodotti fabbricati nel Regno Unito a partire da materiale non britannico. Intensificazione dei controlli veterinari in relazione alla decisione 96/239/CE. Intensificazione dei controlli veterinari nell'Unione europea: - armonizzazione dei piani di controllo - applicazione della direttiva 89/608/CEE - modifica della direttiva 89/608/CEE, se necessario - intensificazione dei controlli in caso di applicazione di misure di emergenza - inasprimento delle sanzioni - intensificazione dei controlli ordinari Entro fine 1997 6.4 Entro fine 1997 Entro fine 1997 Inizio 1998 Ottobre 1997, in corso 1998/1999 Ottobre 1997, in corso 1998/1999 1998/1999 (da basare almeno in parte sull'articolo 100 A) CASI CONFERMATI DI ESB NEGLI STATI MEMBRI E IN SVIZZERA 1986-1997 30 settembre 1997 1990 1991 1992 DE 0 0 0 1 0 3 0 0 2 FR 0 0 5 0 1 4 3 12 2 NL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 UK 10.188 14.407 IR 15 14 17 18 16 19 16 73 54 DK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PO 0 1 1 0 3 12 14 29 10.203 CH(1) 0 1994 1995 1996 25.359 37.280 35.091 24.434 14.560 8.151 3.819 19 14.422 25.382 37.300 35.121 24.474 14.593 8.265 2 9.336 1993 1997(1) 1985 1989 14.424 8 15 29 64 25.390 37.315 35.150 24.538 68 45 14.661 29 8.310 Allegato al punto 3.5 - Azione contro la malattia di Creutzfeld-Jakob (CJD) INVITO SPECIFICO "FAIR" A PRESENTARE PROPOSTE SULLE EST N. del progetto (1) (2) Titolo Partecipanti Osservazioni Fonte: per tutti i paesi fino al 1997 UIE - ESB; per gli Stati membri durante il 1997 ADNS (Sistema di notifica delle malattie animali). Fonte: fino al 1997 UIE - ESB; per il 1997 informazioni personali fornite dalle autorità svizzere. N. del progetto Titolo Partecipanti Osservazioni PL973311 Analisi dei fattori molecolari che interessano la variabilità nella predisposizione all'ESB e alla scrapie UK, I, N Studio dei fattori genetici relativi alla predisposizione dei bovini all'ESB e degli ovini alla scrapie. Studio sistematico del locus PrP in ambedue le specie, comprese le regioni non codificanti, eventuale ruolo di altri loci nel genoma che influenzano il risultato dell'impatto con l'agente patogeno. Lo studio rivelerà tutti i polimorfismi nella popolazione e la possibile associazione del polimorfismo alla malattia. Completerà l'informazione molecolare di base necessaria per studiare la malattia. PL973314 Rapporto tra conformazione della PrP, infettività e patogenicità dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) come base diagnostica D, UK, D F, D, F, D Sviluppo di test diagnostici attraverso lo studio delle caratteristiche di base dell'ESB e delle malattie prioniche in generale. Fornirà valide informazioni sulla biologia molecolare e cellulare della PrP. Particolare attenzione alle caratteristiche di ceppo dell'agente dell'ESB. Contribuirà a delucidare l'ipotesi del prione. PL973304 Creazione di topi transgenici recanti PrP bovina e ovina per lo sviluppo di prove biologiche perfzionate atte ad individuare l'agente dell'ESB e della scrapie D UK F Generazione di topi transgenici bovini e ovini. La nuova impostazione prevista dovrebbe fornire strumenti per rilevare con elevata sensibilità l'infettività e per studiare la funzione della PrP. Approfondimento delle conoscenze sulla patogenesi. PL973306 Nuovi approcci alla diagnosi e al controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. IR E UK SE SE Sviluppo di test diagnostici volti a rilevare gli animali che stanno incubando la malattia, adatti ad animali vivi e a tessuti di carcasse animali. Nuovi metodi per la produzione di anticorpi specifici in grado di distinguere tra la PrP normale e gli isoformi PrPsc abnormi. La ricerca ha già descritto i marcatori della malattia in diversi liquidi e tessuti. Ricerca di nuovi marcatori. Sviluppo di topi transgenici bovini e suini. Studio sulla trasmissione dell'ESB ai suini e tra suini. PL973301 Misure volte a ridurre la contaminazione delle carni e dell'ambiente con tessuto SNC UK F IR Metodi volti a ridurre od eliminare il rischio di contaminazione della carne con materiale di SNC. N. del progetto Titolo Partecipanti Osservazioni durante la macellazione e la trasformazione di bovini ed ovini UK UK Risultati utili per la decisione politica a livello nazionale e comunitario concernente l'eliminazione di cervello/midollo spinale nei procedimenti di macellazione. PL973305 Migliorare le prospettive per il controllo della scrapie negli ovini e nei caprini tramite lo studio di genotipi ospiti, ceppi isolati di EST e loro interazione in vivo e in vitro F, UK, NL, D, IS GR, IR N, CY Rete europea per lo studio dei fattori genetici della predisposizone alla scrapie delle principali razze ovine e caprine europee e la loro interazione con gli isolati della scrapie. Impatto sulle strategie di allevamento. PL973315 Sviluppo di un nuovo approccio diagnostico per i procedimenti di controllo della qualità nella produzione europea delle carni D, UK IL UK UK SE Diverse impostazioni dello sviluppo di test ematologici per la diagnosi delle 'EST in vivo e nei tessuti di animali macellati. PL973308 Separazione, identificazione e caratterizzazione dell'isoforma normale e anormale della proteina prionica nei pesci normali e infettati in via sperimentale I, I, F, E I I Isolamento e caratterizzazione della proteina prionica normale nei pesci. Valutazione della possibilità di trasmissione della scrapie e dell'ESB ai pesci. Importanti informazioni filogenetiche. Progetti approvati a seguito dell'appello specifico FAIR a presentare proposte re lative alle EST PL973311: Analisi dei fattori molecolari che interessano la variabilità nella predisposizione all'ESB e alla scrapie Coordinatore: J. Williams, Roslin Institute (Edimburgo), Divisione di biologia molecolare (Regno Unito) Partecipanti: - L. Ferretti, Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per la difesa e valorizzazione del germoplasma animale (Italia) - I. Olsaker, Collegio norvegese di medicina veterinaria, dipartimento di morfologia, genetica e biologia acquatica (Norvegia) - P. Kitchin, Rosgen Ltd, società con sede in Scozia (Regno Unito) Questo progetto esaminerà i fattori genetici interessati nella predisposizione degli ovini alla scrapie e se esistono fattori genetici interessati nella predisposizione dei bovini all'ESB. Si è lavorato molto per quanto riguarda gli ovini sul rapporto tra forme particolari del gene PrP e la diffusione della scrapie naturale, osservando l'associazione tra forme particolari in razze definite e un'elevata incidenza della malattia (Hoinville e altri Vet. Rec. 136 312). Gli studi finora si sono incentrati sulle variazioni nelle regioni del gene che codificano per la proteina, e in particolare su una parte specifica del gene - la regione di ripetizione octapeptide. Non si dispone di alcuna informazione relativa al modo in cui le diverse forme del gene influenzano la predisposizione alla malattia o sulle regioni del gene che ne regolano l'espressione. Inoltre, benché gli esperimenti zootecnici abbiano indicato che la PrP è il principale fattore che governa la progressione della scrapie negli ovini, non si è svolto alcun lavoro per escludere formalmente il coinvolgimento di altri geni. Nonostante la gravità e l'ampiezza dell'epidemia di ESB nel Regno Unito, scarso lavoro è stato dedicato all'esame della genesi dell'infezione e della progressione della malattia nei bovini. La regione codificante della PrP è stata sequenziata due volte, e sono stati trovati tre polimorfismi (Goldmann e altri 1991; J. Gen. Virol. 72 201). Lo studio sull'effetto delle varie forme di PrP sulla predisposizione all'ESB si è dimostrato non conclusivo (Neiburgs e altri, Anim Genet 25 313), mentre l'esame dell'incidenza della malattia nei vitelli partoriti da mucche affette e non affette dall'ESB suggerisce la presenza di una variazione genetica nella predisposizione alla malattia (Hoinville e altri 1995; Vet. Rec. 136 312). Il lavoro che si svolgerà nell'ambito di questo progetto aumenterà le conoscenze dei fattori genetici interessati nello sviluppo della scrapie negli ovini e esaminerà se esistono fattori genetici che influenzano la predisposizione dei bovini all'ESB. Lo studio si concentrerà sui seguenti livelli: 1) Il gene completo della PrP, comprese le regioni regolatrici limitrofe, sarà sequenziato a partire sia da ovini che da bovini. Queste informazioni saranno impiegate per identificare il maggior numero di polimorfismi nel gene per ambedue le specie. Le frequenze dei polimorfismi ritrovati saranno misurate trasversalmente in diverse razze e popolazioni. I polimorfismi selezionati, con particolare attenzione agli elementi regolatori e conservati del gene, saranno successivamente sottoposti a test per determinarne il ruolo nello sviluppo della malattia negli ovini e nei bovini mediante analisi di associazione. 2) Si esamineranno il livelli di espressione del gene della PrP negli individui malati rispetto a quelli sani per vedere se il livello di espressione della PrP sia associato alla predisposizione alla malattia. 3) Si esaminerà la regione cromosomica limitrofa al gene della PrP, alla ricerca di altri geni che potrebbero essere interessati nella malattia. Tale ricerca utilizzerà inizialmente marker genetici, selezionati da mappe genetiche, che saranno sottoposti a test volti a individuarne l'interessamento alla malattia mediante analisi di segregazione. Inoltre, si ricercheranno nuove sequenze espresse vicino al gene della PrP, che potrebbero conferire una diversa predisposizione alla malattia, mediante l'intrappolamento dell'esone utilizzando cloni di cromosoma di lievito artificiale (YAC) in ampi frammenti che coprano la regione cromosomica contenente il gene della PrP. Il presunto ruolo delle sequenze espresse individuate nello sviluppo della scrapie sarà sottoposto a test mediante l'esame dei livelli di espressione negli ovini malati rispetto a quelli sani. 4) Infine, si esaminerà l'intero genoma per trovare ulteriori loci interessati nello sviluppo dell'ESB nei bovini. Impiegando marker microsatellitari prescelti per coprire l'intero genoma ad intervalli di circa 20 cM (1/150esimo del genoma), si rintraccerà l'eredità di regioni cromosomiche da genitori selezionati in discendenti sani e malati. La segregazione distorta dei marker tra i discendenti sani e malati rivelerà loci che potrebbero essere interessati alla malattia. Questo lavoro completerà le informazioni molecolari di base necessarie allo studio della malattia. Allegato 3.5 (continua) PL973314: Rapporto tra conformazione PrP, infettività e patogenicità dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) come base diagnostica. Coordinatore: D. Riesnev, Heinrich-Heine - Universitaet Dusseldorf, Institut für Physikalische Biologie (DE) Partecipanti: - R. Jackman, Veterinary Laboratory Agency, Central Veterinary Laboratory (CVL) Addlestone (UK) - S. Weis, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Biochemie Genzentrum del LMU München (DE) - D. Dormont, Commissariat à l'Energie Atomique, Direction des Sciences du Vivant Département de Recherche Médicale, Service de Neurovirologie (FR) - H. Kretzschmar, Georg-August-Universität, Institut für Neuropathologie (DE) - J. Rossier, Centre National de la Recherche Scientifique, Ile de France - Secteur Paris B, Unité de Recherche Associée 2054, Neurobiologie de la Diversité Cellulaire (FR) - C. Reiter, Connex Gesellschaft zur Optimierung von Forschung und Entwicklung MbH, Connex GmbH (DE) Secondo l'ipotesi prionica, l'ESB viene trasmessa da un agente patogeno proteinaceo (prione); la componente principale è una proteina ospite, la cosiddetta proteina prionica, che è presente in forma cellulare, la PrPc e, dopo il contagio, nella forma anomala PrPBSE. L'isoforma anomala del PrP scatena la trasformazione della forma cellulare in quella anomala moltiplicando quindi l'agente. La conoscenza delle caratteristiche fondamentali di tipo biologico, biochimico e biofisico del PrPBSE viene considerata una condizione preliminare per sviluppare nuove tecniche diagnostiche. Saranno definite le proprietà molecolari della PrPc, del PrPBSE e dei peptidi PrP del sistema bovino e raffrontate a quelle della scrapie e della CJD, per distinguere i principi generali delle malattie prioniche e le caratteristiche particolari dell'ESB come il cosiddetto ceppo ESB dell'agente prionico. Saranno applicati metodi di biologia molecolare, di biochimica e biofisica. Come metodo alternativo per una rapida ed affidabile diagnosi dell'ESB, si costituirà una coltura cellulare vulnerabile all'infezione ESB con trasferimento della PrP bovina. Saranno studiati sistematicamente anticorpi specifici e altri leganti interattivi PrP per distinguere PrPc e PrPBSE. Saranno studiati in colture cellulari nervose il meccanismo di neurodegenerazione e la comparsa di marker precoci dopo il contagio da ESB. Nel corso del progetto, i partecipanti studieranno il rapporto tra infezione ESB, accumulo PrP, conformazione PrP, leganti interattivi, comparsa di marker precoci e svilupperanno un concetto ottimale per una diagnosi ottimale. Allegato 3.5 (continua) PL973304: Creazione di topi transgenici recanti PrP bovina e ovina per lo sviluppo di prove biologiche perfezionate atte a individuare l'agente ESB e della scrapie. Coordinatore: M.H. Groschup, Federal Research for Virus Disease of Animals, Institute for Vaccines, Federal Research Centre for Virus Diseases of Animals (DE) Participanti: - M. Dawson, Veterinary Laboratories Agency, Virology Department, Research and Development Division, Addleston (UK) - J. L. Vilotte, Institut National de la Recherche Agronomique - Bâtiment des Biotechnologies (FR) È evidente la necessità di disporre di modelli di prove biologiche più sensibili ed efficienti sotto il profilo dei costi per quanto riguarda l'infettività dell'ESB e della scrapie. L'obiettivo di tale progetto è creare topi transgenici recanti la proteina prionica bovina e ovina. Tutti i topi transgenici saranno analizzati sotto il profilo immunochimico per quanto riguarda l'espressione di PrPc, la specificità tissutale di espressione e, sotto il profilo istopatologico, per quanto riguarda la neuromiodegenerazione spontanea negli animali anziani. In base alla teoria dei prioni, la somiglianza tra sequenza degli aminoacidi nelle proteine prioniche di un donatore e quella della specie ricettiva determina ampiamente l'efficacia della trasmissione di un agente patogeno. Pertanto, i topi transgenici recanti proteine prioniche dei ruminanti dovrebbero essere più vulnerabili all'ESB o alla scrapie rispetto ai topi tradizionali e quindi essere utili per lo sviluppo di prove biologiche altamente sensibili per l'identificazione dell'agente. I topi transgenici recanti proteine prioniche bovine e ovine saranno quindi inoculati con omogenati cerebrali di animali colpiti da ESB e scrapie al fine di determinarne la vulnerabilità. Se gli animali si ammalano, saranno analizzati ricorrendo all'istopatologia, all'immunocitochimica e all'immunoassorbimento per evidenziare le lesioni cerebrali spongiformi e l'accumulo della proteina prionica patologica. I topi transgenici saranno infine sottoposti a omogenati cerebrali ESB la cui infettività inerente sia già stata determinata da test di inoculazione del bestiame. Allegato 3.5 (continua) PL973306: Nuovi approcci alla diagnosi e al controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Coordinatore: M. Rogers, University College Dublin, University Dept. of Zoology and Biotechnology Centre (IE) Participanti: - J. M. Sánchez-Vizcaíno, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) (ES) - B. Adaier, the Queen's University of Belfast, Department of Veterinary Sciences (UK) - T. Linne, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Veterinary Microbiology, Section of Virology - Unit of Molecular Virology (SE) - M. Merza, Svanova Biotech (SE) Il progetto adotta un approccio comprensivo allo sviluppo di test diagnostici per l'ESB e altre EST. In particolare, la proposta intende: - sviluppare test diagnostici per l'ESB e altre EST che possano essere utilizzati per individuare i capi che stanno incubando il morbo ma che non evidenziano sintomi clinici, sia nell'ambito di prove biologiche (in loco) che in tessuti di carcasse. Un test preclinico per l'ESB identificherà PrPSC o qualche altro specifico marker del morbo. Inizialmente, il migliore marker candidato è la PrPsc benché tale proteina sia scarsamente immunogenica e non siano disponibili anticorpi che possano distinguere tra le isoforme normali e quelle tipiche del morbo. La proposta stabilisce nuovi metodi che consentiranno l'isolamento di anticorpi monoclonali PrPSC. Una volta identificati gli anticorpi idonei contro la PrPSC o altre proteine marker, saranno sviluppate e ottimizzate le prove biologiche utilizzando tali reagenti. - creare topi transgenici recanti PrP bovina e suina che forniscano metodi rapidi per valutare il livello dell'agente patogeno nei tessuti animali o nei loro prodotti. Tali animali dovrebbero fornire test sensibili e abbastanza rapidi per l'ESB in vari tessuti e fluidi derivati da animali potenzialmente contagiati. - determinare la relativa efficienza del contagio ESB verso e tra i suini per via orale e intracerebrale, come parte di una ricerca più generale in materia di EST. Parte di tale lavoro utilizzerà inoltre un modello di topo transgenico recante il gene suino PrP, analogo al modello bovino descritto sopra. In conclusione, tale progetto presenta un approccio comprensivo e completo allo sviluppo di test diagnostici per l'ESB e fornisce modelli animali sensibili per una analisi abbastanza rapida delle carni bovine e dei prodotti di carni bovine in ordine all'ESB. Allegato 3.5 (continua) PL973301: Misure per ridurre la contaminazione delle carni e dell'ambiente con tessuto SNC durante la macellazione e la trasformazione di bovini e ovini. Coordinatore: D. Harbour, Department of Clinical Veterinary Science, Division of Molecular and Cellular Biology, University of Bristol (UK) Partecipanti: - J. P. Frencia, Association pour le Développent de l'Institut de la Viande, Clermont Ferrrand (FR) - J. Sheridadn, Teagasc, the National Food Centre, Dublin (IE) - D. Tinker, Silsoe Research Institute, Company Ltd, Bedford (UK) - M. Owen, Meat and Livestock Commission, Public Corporation, Milton Keynes (UK). Saranno sviluppate tecniche innovative destinate a valutare, direttamente o indirettamente, il livello di contaminazione incrociata dovuta a materiale SNC durante la macellazione, la trasformazione e il commercio tradizionali di bovini e suini. A fini di misurazione diretta, saranno sviluppate prove biologiche basate sull'acido nucleico (RT-PCR) e sull'antigene proteinico (ELISA), per evidenziare rispettivamente mRNA e proteine specifiche al SNC. Inoltre, sarà sviluppata una tecnica innovativa per scoprire la proteina prionica (PrP), basata sull'affinità della PrP con le proteine "chaperon" molecolari. A fini di misurazione indiretta della contaminazione incrociata, si valuterà l'uso di coloranti traccianti e K12 Escherichia coli iniettata nel SNC. Queste prove biologiche dirette e indirette saranno utilizzate per monitorare la contaminazione incrociata di carcasse, strutture e ambiente (compresa l'atmosfera) dei macelli dovuta a materiale SNC durante durante la macellazione, la trasformazione e il commercio tradizionali di bovini e ovini, al fine di individuare i metodi critici. Sulla base del risultato di tali studi, saranno proposte modifiche ai metodi convenzionali che saranno sottoposte a test sperimentali per valutare la possibilità di ridurre la contaminazione incrociata. In concomitanza, sarà sviluppato e sottoposto a test materiale innovativo (in particolare seghe e aspiratori) per una sicura rimozione di materiale SNC, per valutarne la capacità di ridurre o eliminare la contaminazione incrociata. Le prassi o le strutture che diminuiscono effettivamente i rischi in via sperimentale saranno valutati sotto il profilo commerciale per la praticabilità economica concreta. Le nuovi prassi o i nuovi impianti saranno valutati e dimostrati all'industria. Sarà elaborata e presentata alla CE una serie di orientamenti per evitare la contaminazione incrociata SNC nel settore delle carni. Allegato 3.5 (continua) PL973305: Migliorare le prospettive per il controllo della scrapie in ovini e caprini tramite lo studio di genotipi ospiti, ceppi isolati di EST e loro interazione in vivo e in vitro. Coordinatore: J. M. Elsen, Institut National de la Recherche Agronomique, Station d'Amélioration Génétique des Animaux, Auzeville (FR) Participanti: - M. Dawson, Veterinary Laboratories Agency, Virology Department, Research and Development Division, Addlestone (UK) - N. Hunter, Institute for Animal Health, BBSRC y MRC Neuropathogenesis Unit, Edinburgh (UK) - M. A. Smits, DLO Institute for Animal Science and health, Lelystad (NL) - M. Groschup, Federal Research Centre for Virus Disease of Animals, Institute for Vaccines at the Federal Research Centre for Virus Diseases of Animals, Tübigen (DE) - A. Palsdottir, Institute of Experimental Pathology, University of Iceland, Keldur (IS) - O. Papadopoulos, Laboratory of Microbiology and infectious Diseases Faculty of Veterinary Medicine Aristotle University, Thessaloniki (GR) - J. Roche, University College Dublin, Department of Animal Husbandry and Production (IE) - J. Jarp, Department of Epidemiology, National Veterinary Institute, Oslo (NO) - T. Baron, Laboratoire de Pathologie Bovine, Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, Lyon (FR) - M. Y. Boscher, Laboratoire d'Analyses Génétiques pour les Espèces Animales, Jouy En Josas (FR) - P. Economides, Central Veterinary Laboratory, Department of Veterinary Services, Government Services, Nicosia (CY) Le disparità delle triplette di aminoacido 136, 154 e 171 PrP ovina sono chiaramente associate alla vulnerabilità alla scrapie in gran parte dei casi e ciò ha aperto l'opportunità di allevare animali resistenti alla scrapie. Tuttavia, la scrapie è stata individuata in pochi animali da genotipi da cui si attendeva una resistenza e, d'altro canto, sono rimasti sani animali di cui si prevedeva un'elevata vulnerabilità. È importante quindi capire perché si siano registrati tali casi, al fine di controllare efficacemente l'esplosione del morbo ed evitare ogni possibilità che la scrapie compaia in greggi a presunta resistenza. Precedenti studi di scrapie sperimentale hanno indicato che vi possono essere vari ceppi di scrapie che mirano a diversi genotipi PrP e lo stesso si può dire per lo scrapie naturale. Le differenze dei ceppi possono essere evidenziate con trasmissione ai topi e sulla scorta di caratteristiche biochimiche di PrPSC estratta da animali infetti. Gli obiettivi sono: in primo luogo creare una rete di genetisti della PrP ovina in tutta Europa e applicare la genotipizzazione delle tre più importanti triplette negli ovini di vari paesi e razze a quelli che sono stati sottoposti precedentemente a test. Al fine di sostenere tale sforzo, saranno sviluppate migliori tecniche di genotipizzazione. Studi sulla trasmissione (ai topi) secondo un certo tipo di ceppo saranno effettuati a partire da casi scelti di scrapie in vari paesi e raffrontati con precedenti contagi di scrapie e ESB. Inoltre, saranno migliorati i metodi di tipicizzazione biochimica del ceppo PrPSC valutando le differenze delle zone cerebrali danneggiate dal morbo. La potenziale capacità degli ovini di fungere da portatori del morbo sarà esaminata utilizzando tecniche analoghe. Gli ovini che si discostino dalla reazione attesa alla scrapie saranno esaminati in ordine a qualsiasi influenza di altre varianti polimorfiche del gene PrP e di geni diversi dal gene PrP nell'incidenza del morbo. Allegato 3.5 (continua) PL973315: Sviluppo di un nuovo approccio diagnostico per i procedimenti di controllo della qualità nella produzione europea delle carni (DIAQAM). Coordinatore: H. Schroeder, Institut für Physioligische Chemie, Johannes GutenbergUniversität Mainz (DE) Partecipanti: - J. Forrest, Cellular and Environmental Physiology, Scottish Crop Research Institute, Dundee (UK) - B. Solomon, Department of Molecular Microbiology and Biotechnology, Tel-Aviv University (IL) - D. Barber, Veterinary Services, The Scottish Agricultural Services, Edinburgh (UK) - S. J. Holmes, ADGEN Diagnostic Systems, Auchincruive (UK) - T. Olsson, Research and Development, Boule Diagnostic AB (SE) Gli obiettivi del progetto sono: 1) Sviluppo di un test sanguigno destinato a individuare l'ESB preclinica nel bestiame vivo. 2) Sviluppo di un test che utilizzi tonsille o occhi e tessuto nervoso connesso per individuare l'ESB preclinica nei capi di recente macellazione. 3) Fornitura di un kit per ulteriore test in tutta Europa. Le diagnosi delle EST, comprese la scrapie degli ovini e l'ESB, sono attualmente confermate dopo il decesso attraverso un esame istologico destinato a rivelare la presenza delle zone spongiformi del cervello ovvero attraverso l'individuazione immunoistochimica della proteina prione anomala PrPSC, un isomero conformazionale del normale PrPC. Il mutamento conformazionale lo rende insolubile e parzialmente resistente al degrado da parte della proteinasi K. Poiché non è possibile distinguere sierologicamente le due isoforme , vi si procederà tramite trattamento del tessuto cerebrale con la proteinasi K e successivo riconoscimento del frammento residuo Pr2730 con un anticorpo specifico. Recenti esperimenti su ovini, tuttavia, hanno indicato che la scrapie può essere individuata preclinicamente identificando PrPSC nelle biopsie di tonsille anziché di cervello. Il tessuto tonsillare si potrebbe rivelare prezioso dal punto di vista diagnostico nei bovini, ma raccogliere campioni dai capi vivi è meno conveniente di quanto non sia raccogliere sangue e la migliore soluzione sarebbe quella di ottenere tonsille dai capi di recente macellazione. Anziché le tonsille che potrebbero rivelarsi esenti da PrPSC nei bovini, si potrebbero utilizzare gli occhi e il tessuto nervoso connesso per un test sulle carcasse. Potrebbe inoltre essere possibile diagnosticare l'ESB verificando la presenza di PrPSC o di alcuni nuovi marker nel sangue. La conformazione dei peptidi potrebbe svolgere un ruolo importante nel determinare la tossicità del prione. Si è constatato che una maggiore struttura ß-sheet è correlata ad una rafforzata attività neurotossica. La neurotossicità delle proteine prioniche, estratte da campioni biologici di animali malati o sospetti, sulla coltura di cellule nervose potrebbe costituire un ulteriore strumento diagnostico per l'evidenziazione di PrPSC nell'ESB. L'individuazione delle zone sulle molecole di prioni in cui avvengono i mutamenti conformazionali patologici potrebbe facilitare la concezione e l'allestimento di anticorpi o di piccoli composti che potrebbero prevenire tale passaggio e potrebbero ritardare o ostacolare il morbo. Esiste un consorzio di sei partner (1 DE, 3 GB, 1 IL, 1 SE). L'inserimento di due PMI fornisce la capacità di produrre prototipi di kit che potrebbero essere utilizzati per diagnosticare l'ESB in tutta Europa. Allegato 3.5 (continua) PL973308: Separazione, individuazione e caratterizzazione dell'isoforma normale e anomala delle proteine prioniche nei pesci normali e in quelli infettati in via sperimentale Coordinatore: C. G. Bolis, Institute of Pharmacological Sciences, Faculty of Pharmacy, University of Milan (IT) Participanti: - S. Ronchi, Instituto di Fisiologia Veterinaria e Biochimica, Faculty of Veterinary Medicine, University of Milan (IT) - B. Lahlou, Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Moléculaire UMR CNRS, Université de Nice Sophia Antipolis, Nice (FR) - A. Figueras, Instituto de Ciencias Marinas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vigo (ES) - M. Pocchiari, Laboratory of Virology, Istituto Superiore di Sanita, Rome (IT) - P. Pietta, Istituto di Tecnologie Biomediche Avanzate, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Segrate (IT) È stata recentemente descritta la presenza dell'isoforma normale PrP nel cervello del salmone. Si tratta di una scoperta molto importante filogeneticamente in quanto per la prima volta si è identificata nei vertebrati acquatici. Tale scoperta sarà importante per contribuire a una migliore comprensione delle funzioni delle proteine isoformi normali di PrP e il rapporto interspecie. La presenza dell'isoforma normale è stata molto ben descritta, compresa la caratterizzazione molecolare in varie specie di vertebrati terrestri. È stata inoltre descitta nella Drosophila (tripetide). Obiettivo principale dello studio è separare, individuare e realizzare la caratterizzazione molecolare dell'isoforma normale della proteina prionica a partire da pesci normali e pesci infettati in via sperimentale. ALLEGATO AL PUNTO 4.0 Misure di mercato destinate a ripristinare il corretto funzionamento dei mercati 1. Finanziamento dell'abbattimento dei capi di oltre 30 mesi nel Regno Unito. Iniziato il 29 aprile 1996, sono stati ormai abbattuti 1.700.000 capi. 2. Finanziamento dell'abbattimento selettivo in vari Stati membri. 3. Finanziamento della distruzione di vitelli provenienti dal Regno Unito in Belgio, Francia e Paesi Bassi 4. Distruzione delle vecchie riserve d'intervento del Regno Unito. 5. Operazione di ammasso privato destinato ai vitelli, per fine di arrestare le riduzioni dei prezzi sul mercato dei vitelli. 6. Norme più flessibili applicabili all'intervento pubblico (maggiore peso massimo, più categorie e qualità, ecc.). Per il 1996, il massimale è passato da 400.000 a 550.000. Per il 1997, il massimale è passato da 350.000 a 500.000. 7. È stato fornito sostegno diretto al reddito ai produttori di carni, per un totale di - nel luglio 1996: 850 mecu - nel dicembre 1996: 500 mecu. 8. Nel novembre 1996, il Consiglio ha concordato un pacchetto globale di misure volte a riequilibrare il mercato delle carni: - arresto del secondo pagamento del premio per i giovani bovini (con una temporanea esenzione per una limitata produzione estensiva); - riduzione del 20% del massimale per quanto riguarda il numero di premi speciali erogati agli animali maschi (che corrisponde in media ad una riduzione del 5% sul numero delle domande presentate nel 1994 o 1995); - ogni Stato membro è tenuto a introdurre sul suo territorio almeno una delle seguenti misure: - premio alla trasformazione dei vitelli - premio per la commercializzazione precoce erogato ai vitelli macellati ad un peso inferiore del 15% al peso tradizionale dello Stato membro interessato. ALLEGATO AL PUNTO 4.0 RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI Le tabelle in appresso evidenziano quanto segue: 1. La prima tabella indica i prezzi UE per i giovani bovini e le vacche, l'importo della restituzione e il prezzo d'esportazione FOB. Questo tipo di calcolo è effettuato su base assai regolare da parte del servizi della Commissione, oltre alla verifica del quantitativo per cui vengono applicate licenze rispetto al quantitativo disponibile OMC (due volte la settimana). La tabella evidenzia la riduzione dei prezzi rivelatasi necessaria per sostenere il nostro mercato con le esportazioni all'inizio della crisi ESB e il ritorno alla situazione normale in meno di nove mesi. 2. La tabella 2 indica le restituzioni in percentuale sul valore UE delle carcasse. In quattro anni la percentuale è calata di un terzo per le carcasse di maschi e di circa metà per le carcasse di femmine. 3. La tabella 3 raffronta le restituzioni con gli importi fissati all'inizio del 1993. Essa indica il notevole calo registrato (che è normale in virtù delle riduzioni di prezzo decise nella riforma del 1992 oltre alla verifica più rigorosa delle nostre capacità da esportazione e della concorrenza creata in seguito all'introduzione del massimale di esportazioni OMC). 4. Infine, l'ultima tabella indica il rapporto tra la restituzione fissata per gli animali vivi e quella fissata per le carcasse. ALLEGATO AL PUNTO 4.0 1. Evoluzione dei prezzi e restituzioni nel settore delle carni(1) Prezzi 14.1.93 27.1.94 26.1.95 11.1.96 3.5.96(1) 30.1.97 5.9.97 3.268 3.292 3.144 2.965 2.685 2.843 2.766 (1) - ecu/ton - gli importi prima dell'1.2.1995 sono stati convertiti in nuovi ecu tramite coefficiente 1,20795 - restituzione per l'Africa, Medio Oriente, Russia (2) Incremento della restituzione dopo l'inizio della crisi ESB giovani bovini Restituzione Prezzi fob 2.078 1.196 1.782 1.510 1.691 1.453 1.320 1.645 1.550 1.135 1.395 1.448 1.165 1.601 Prezzi vacche Restituzione Prezzi fob 2.510 1.528 1.196 2.517 1.310 1.207 2.469 1.244 1.225 2.171 970 1.201 2.197 1.140 1.057 1.929 1.025 904 2.236 770 1.466 2. Evoluzione della percentuale delle restituzioni sul valore di una carcassa nell'UE 14.1.93 27.1.94 26.1.95 11.1.96 3.5.96 30.1.97 5.9.97 Maschio 63% 54% 54% 45% 58% 49% 42% Femmina 61% 52% 50% 45% 52% 53% 34% ALLEGATO AL PUNTO 4.0 3. Evoluzione della restituzione rispetto a quella fissata nel 1993 14.1.93 27.1.94 26.1.95 11.1.96 3.5.96 30.1.97 5.9.97 Maschio 100% 86% 82% 64% 75% 67% 56% Femmina 100% 86% 81% 63% 75% 67% 50% A partire dall'aumento effettuato all'inizio della crisi ESB, le restituzioni sono state ridotte in varie occasioni, per il 25% quanto alle carcasse di maschi e il 32% per le altre. 4. Evoluzione del rapporto tra restituzioni per animali vivi e quelle per le carcasse Gennaio 1993 Gennaio 1994 Gennaio 1995 Gennaio 1996 Gennaio 1997 5.9.97 Maschio vivo Carcassa Rapporto Femmina viva Carcassa Rapporto 1.347 1.051 1.087 620 655 545 2.072 1.782 1.691 1.20 1.395 1.165 0,65 0,59 0,64 0,47 0,47 0,47 1.033 767 695 505 490 365 1.528 1.310 1.244 970 1.025 770 0,68 0,59 0,56 0,52 0,48 0,47