Corso di aggiornamento per
Coordinatori per la Sicurezza
Marcello Libener
Tecnico della Prevenzione
ASL AL
Il DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N. 81
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
così come modificato dal D.Lgs. 106/09
X\
D.Lgs. 626/94
X
X
X
D.Lgs. 494/96
D.P.R. 164/56
D.Lgs. 187/05
X
X
X
D.P.R. 547/55
D.Lgs. 81/08
modificato da
D.Lgs. 106/09
D.P.R. 303/56
D.Lgs. 493/96
D.M. 10/03/98 antinc.
D.P.R. 462/01 imp. el.
D.M. 388/03 P.S.
DPR 177/11
luoghi
confinati
D.Lgs. 758/94 sist. sanz.
Il DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N. 81
E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati.
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81
Titolo I: Principi comuni
Titolo II: Luoghi di lavoro
Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili
Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale
Il DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008 N. 81
Titolo VIII: Agenti fisici
Titolo IX: Sostanze pericolose
Titolo X: Esposizione ad agenti biologici
Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive
Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale
Titolo XIII: Norme transitorie e finali
Datore di Lavoro
Dirigenti
Preposto
Lavoratori
RLS
Medico
competente
progettisti
Responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetti alle
emergenze
lavoratori autonomi
appaltatori committenti
fabbricanti installatori Coordinatori
Definizione di lavoratore
(da D.Lgs. 81/08)
persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere,un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Definizione di lavoratore
equiparato - (da D.Lgs. 81/08)
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività
per conto delle società e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
 l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni (LSU).
lavoratore “somministrato” ed
altri atipici (art. 3 D.Lgs. 81/08)
 per i prestatori di lavoro nell’ambito di contratti di
somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di cui al
D.Lgs. 81/08 sono a carico dell’utilizzatore
Per lavoratori a progetto il D.Lgs. 81/08 si applica ove
la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente
 vengono normati i lavori che prevedono il distacco di
lavoratori, le prestazioni occasionali, i lavoratori a
domicilio.
Definizione di Lavoratore
Autonomo
(art. 89 c. lett. d D.Lgs. 81/08)
persona
fisica
la
cui
attività
professionale
concorre
alla
realizzazione dell'opera senza vincolo
di subordinazione.
Definizione di lavoratore
volontario
(art. 3 c. 12 D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09)
Nei confronti dei volontari di cui alla Legge
266/91 e dei volontari in servizio civile si
applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi (vedi art. 21)
IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
Chi è
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il
lavoro (art. 2 lett.i)
R.L.S.
Può essere
 aziendale
 di sito produttivo
 territoriale o di comparto
R.L.S.
Se aziendale viene
 Di norma eletto nelle aziende fino a 15
lavoratori (in assenza individuato in
ambito territoriale o di comparto)
 Eletto o designato nell’ambito delle
RSA nelle aziende oltre i 15 lavoratori
(in assenza eletto dai lavoratori)
R.L.S.
Se l’azienda non ha RLS
 Partecipa al fondo costituito presso
l’INAIL (art. 52)
La verifica avviene attraverso l’obbligo
del Datore di Lavoro di comunicare
annualmente all’INAIL il nominativo del
RLS (art. 18 c. 1 lett. aa) – obbligo
prorogato al 01/01/2009 con D.L. 03/06/2008 n.
97 art. 4 poi rinviato a metà maggio 2009.
Compiti del RLS
Sono sostanzialmente quelli previsti nel D.Lgs. 626/94 e sono
elencati all’art. 50.
Prerogativa del RLS
“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione,
riceve copia del documento ….” di valutazione dei
rischi lavorativi - Art. 50 c. 4 D.Lgs. 81/08.
ma l’art.18 c. 1 lett. o) …………dice che il datore di
lavoro deve…………….
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di valutazione dei rischi lavorativi
anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo
rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni accaduti in azienda.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
Chi è il Datore di Lavoro?
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell'organizzazione
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita
i poteri decisionali e di spesa
REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’
DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate;
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i
sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
R.S.P.P.
persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Definizione di Preposto
(art. 2 D.Lgs. 81/08)
persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
Obblighi del preposto
art. 19 D.Lgs. 81/08
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
Obblighi del preposto (2)
art. 19 D.Lgs. 81/08
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
Formazione del dirigente e del
preposto
art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08
I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro
(e in azienda), un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
Può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici e le scuole edili
e presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori…..
vedi Accordo del 21/12/2011
N.B. In verde le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09
Obblighi – esercizio di fatto di
poteri direttivi
art. 299 D.Lgs. 81/08
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
b = datore di lavoro
d = dirigente
e = preposto
26
Obblighi del lavoratore
art. 20 D.Lgs. 81/08
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti,ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione
Obblighi del lavoratore (2)
art. 20 D.Lgs. 81/08
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d) (mezzi,
attrezzature e dispositivi), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui
alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori
Obblighi del lavoratore (3)
art. 20 D.Lgs. 81/08
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente;
nelle attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
Obblighi del lavoratore autonomo ed
altri
art. 21 D.Lgs. 81/08
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo
III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le proprie generalità e
l’indicazione del committente, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto.
N.B. Il L.A. è tenuto a rispettare inoltre gli obblighi previsti nel Titolo IV - Cantieri
N.B. Legge 13/08/2010 n. 136
Facoltà del lavoratore autonomo ed
altri
art. 21 D.Lgs. 81/08
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui
all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
L’attività di formazione dei
lavoratori, dei preposti e dei
dirigenti.
Accordo 21 dicembre 2011
Cosa dice il D.Lgs. 81/08- art. 37
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato,
previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai
rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia,
la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante 32 l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al
presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
L’accordo 21 dicembre 2011 lavoratori
I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro mediante:
Modulo di formazione generale non inferiore a 4 ore con
contenuti relativi a:
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza
L’accordo 21 dicembre 2011 lavoratori
I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro mediante:
Modulo di formazione specifica di durata non
inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda dei rischi
caratteristici del comparto.
N.B. Per il settore edile le 4 ore + 12 ore del settore con rischi elevati equivalgono
alle 16 ore di formazione di base già oggi previste dal sistema edile
L’accordo 21 dicembre 2011 –
lavoratori
I lavoratori già formati debbono essere aggiornati
entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro mediante:
Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza
distinzione di classe di rischio
L’accordo 21 dicembre 2011preposti
I preposti debbono essere formati in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro mediante:
Modulo di formazione generale di durata non inferiore a
4 ore coincidente con quella prevista per i lavoratori;
Modulo di formazione specifica di durata non inferiore a
4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio del
comparto coincidente con quella prevista per i lavoratori;
Modulo particolare ed aggiuntivo di durata non inferiore
a 8 ore
L’accordo 21 dicembre 2011 preposti
I preposti già formati debbono essere aggiornati entro
il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro mediante:
 Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza
distinzione di classe di rischio
L’accordo 21 dicembre 2011dirigenti
I Dirigenti debbono essere formati in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro mediante:
Modulo giuridico-normativo
Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo Comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori
per una durata non inferiore a 16 ore. La formazione dei
Dirigenti sostituisce integralmente quella dei lavoratori.
L’accordo 21 dicembre 2011dirigenti
I dirigenti già formati debbono essere aggiornati entro il
quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
mediante:
 Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza
distinzione di classe di rischio
Accordo Stato Regione Province
autonome
Formazione per l’uso di
attrezzature che richiedono
specifica abilitazione
Repertorio n.53/csr del
22/02/2012
G.U. n.60 del 12/03/2012
Repertorio n.53/csr del 22/02/2012

Individua le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, le modalità di riconoscimento, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi
In attuazione dell’art. 73 c.5 del D.Lvo 81/08 smi
Repertorio n.53/csr del 22/02/2012

La partecipazione ai corsi (come disposto
dall’art. 37 del D.Lvo 81/08) deve avvenire
in orario di lavoro e non può comportare
oneri economici per i lavoratori
Allegato A
A) Attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione




Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
Gru a torre;
Gru mobili;
Gru per autocarro;
Allegato A
A) Attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione

1.
2.
3.
Carrelli elevatori semoventi con
conduttore a bordo:
carrelli semoventi a braccio telescopico;
carrelli industriali semoventi;
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi
Allegato A
A) Attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione


1.
2.
3.
4.
5.
Trattori agricoli forestali
Macchine movimento terra:
escavatori idraulici;
escavatori a fune;
pale caricatrici frontali;
terne;
autoribaltabile a cingoli.
Allegato A
A) Attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione

Pompa per calcestruzzo
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81/08)



Aziende
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici
(solo loro lavoratori) delle attrezzature sopra
elencate, accreditate dalle Regioni e dalle
Province autonome;
Soggetti formatori con esperienza documentata
di almeno tre anni per le specifiche attrezzature
(accreditati);
Soggetti formatori con esperienza documentata
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(accreditati);
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81/08)


Enti bilaterali e organismi paritetici;
Scuole edili.
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81/08)

•
•
•
Requisiti dei docenti:
Personale con esperienza documentata
nella formazione (almeno triennale)
Personale con esperienza professionale
pratica documentata (almeno triennale)
Personale interno (aziende utilizzatrici) con
i requisiti sopra richiamati
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81/08)

•
•
•
•
•
Organizzazione:
Individuazione responsabile;
Tenuta registro presenze
Partecipanti max 24
Attività pratiche almeno 1 docente ogni 6
allievi (da effettuare in aree idonee)
Assenze ammesse 10% monte orario
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81708)

•
•
•
Articolazione percorso formativo:
Teorico;
Pratico;
Verifica intermedia e finale
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81708)

Aggiornamento ogni 5 anni (durata
minima 4 ore)
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c.
5 D.Lvo 81/08)

•
•
•
Riconoscimento formazione pregressa:
Corsi con durata non inferiore a quella prevista
dagli allegati (Teorico, Pratico e Verifica)
Corsi con durata inferiore ma con
aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in
vigore dell’accordo;
Corsi di qualsiasi durata senza verifica finale di
apprendimento con aggiornamento entro 24
mesi dall’entrata in vigore dell’accordo e verifica
finale di apprendimento.
Allegato A
B) Soggetti formatori, durata………(art.
71 c. 5 D.Lvo 81/08)

•
Norma transitoria:
I lavoratori che alla data di entrata in
vigore del presente accordo sono incaricati
dell’uso delle attrezzature specificate,
devono effettuare i corsi entro 24 mesi
dall’entrata in vigore.
ENTRATA IN VIGORE DAL 12/03/2012
ALLEGATO III

•
•
•
Piattaforma di lavoro elevabile – PLE
Modulo giuridico – normativo : 1 ora;
Modulo tecnico: 3 ore;
Modulo pratico: 4 ore (6 ore senza stab.)
ALLEGATO III

•
•
•
Gru su autocarro
Modulo giuridico – normativo : 1 ora;
Modulo tecnico: 3 ore;
Modulo pratico: 8 ore.
ALLEGATO III

•
•
•
Carrello elevatore con conducente
Modulo giuridico – normativo : 1 ora;
Modulo tecnico: 7 ore;
Modulo pratico: 4 ore.
L’art. 26 del D.L.vo 81/08 (ex
art. 7 D.Lgs. 626/94)
Il contratto d’appalto o
d’opera o di
somministrazione
L’art. 26 del D.L.vo 81/08 prevede in caso di
affidamento lavori, servizi e forniture ad
imprese appaltatrici o lavoratori autonomi,
l’obbligo per il datore di lavoro: 1°
Non ancora attivato
verificare (attraverso il sistema di qualificazione delle
imprese – citato da art. 6 c.8 lett.g ma anche art. 27)
l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o
dei lavoratori autonomi. In attesa che tale sistema sia
definito la verifica viene effettuata attraverso l’iscrizione
alla CCIAA e l’autocertificazione del possesso di tali
requisiti ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Sempre che il Datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo
…… e allora quali criteri uso???
(D.Lgs. 626/94)
I criteri ovviamente per verificare tale
“idoneità” erano molteplici e potevano
differire anche notevolmente in relazione
al lavoro oggetto dell’appalto.
Alcuni criteri

disponibilità di attrezzature, macchinari, impianti moderni
e comunque idonei allo svolgimento del lavoro.

lavori o opere già eseguiti in passato e relativi importi;


titoli
di
studio
o
grado
di
professionalità
dell’imprenditore
e
dei
dirigenti
dell’impresa,
organizzazione generale dell’azienda (???);
programma di investimenti attuati o previsti in relazione
a sicurezza e salute del lavoro (???);
2°
fornire
agli
stessi
soggetti
dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e protezione
adottate in relazione alla propria attività.
Quali informazioni fornire?
Il Committente ha l’obbligo di fornire alle
imprese informazioni che saranno tanto
più complesse quanto è elevato il rischio o
i rischi.
Le informazioni.

i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i
lavoratori delle imprese o lavoratori autonomi;

le misure di prevenzione e di emergenza individuate e da attuare in
relazione all’attività del committente;

la misure di cooperazione tra le diverse parti per attuare le misure di
prevenzione dei rischi relative all’oggetto dell’appalto;



il coordinamento degli interventi sulla base delle reciproche
informazioni per ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra i vari
lavori;
le misure di sicurezza richieste all’appaltatore;
l’organizzazione delle aree di lavoro, gli impianti o le attrezzature
considerate idonee al lavoro da svolgere, il bagaglio minimo di
conoscenze che devono possedere i lavoratori operanti presso
particolari impianti o aree.
La cooperazione e il
coordinamento
I Datori di Lavoro inoltre:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
La valutazione delle interferenze
– art. 26 c. 3
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al
contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi,
forniture.
In gergo questo documento viene anche chiamato DUVRI – Documento Unico
di Valutazione del Rischio Interferenze.
Redazione del DUVRI
deroga
Ferme restando le disposizioni relative a cooperazione
e coordinamento, l’obbligo di redazione del DUVRI
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
Allegato
XI
–
Rischi
particolari
E’ l’elenco che può individuare per i lavori edili particolari
modalità di valutazione dell’idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei L.A. (art. 90 c. 9)
E’ citato anche nell’art. 26 c. 3 –bis e nell’art. 100 c. 1
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta
dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente
aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e
dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche
acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal
70
comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
Allegato XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1
4.
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione.
5.
Lavori che espongono ad un rischio di
annegamento.
6.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7.
Lavori subacquei con respiratori.
8.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.
Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
Responsabilità residuali per
committente, appaltatore,
eventuali sub appaltatori – art. 26
c. 4 D.Lgs. 81/08
L’imprenditore committente risponde in
solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali sub-appaltatori,
per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’ appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato
ad opera dell’INAIL.
La cooperazione e il
coordinamento – art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche
qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente
decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi
dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di
cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento
ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono
accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Prerogativa del RLS
“Anche nel caso del DUVRI e dei relativi costi per la
sicurezza vi è il richiamo dell’art. 18 c. 1 lett. p) che
afferma che il datore di lavoro deve…….
elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda
Obblighi dei progettisti –
art. 22
D.Lgs. 81/08
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.
Obblighi dei fabbricanti e dei
fornitori – art. 23 D.Lgs. 81/08
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non
rispondenti
alle
disposizioni
legislative
e
regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a
procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono
essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa
documentazione.
Obblighi degli installatori –
art. 24
D.Lgs. 81/08
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature
di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti.
Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso – art. 72 D.Lgs. 81/08
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilita', che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V.
Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso (2) – art. 72 D.Lgs. 81/08
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di
lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di
sicurezza.
Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta
la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo.
La valutazione del rischio
La valutazione tiene conto di tutti i rischi lavorativi,
indirizza la scelta delle attrezzature, delle sostanze e
dei preparati chimici, verifica la sistemazione dei
luoghi di lavoro e comprende i rischi da stress
lavoro-correlati ed il rischio per le lavoratrici in stato
di gravidanza.
Art. 28 c. 1
Perché?
Lo scopo della valutazione dei rischi è quello
di consentire al datore di lavoro di adottare
tutte le misure necessarie per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui:
Prevenire i rischi occupazionali
Formare, informare, addestrare i lavoratori
Mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi
per attuare le misure necessarie, agendo sul piano
tecnico, organizzativo e procedurale.
... quindi capire dove e come intervenire !
OSHA – Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro
La valutazione dei rischi ed i contenuti
del relativo documento – art. 28 c. 2
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività‘ lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
Il documento di valutazione dei rischi deve essere datato
secondo le modalità previste dal c. 2 del D.Lgs. 81/08
La valutazione dei rischi ed i contenuti
del relativo documento – art. 28 c. 2
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
La valutazione dei rischi ed i contenuti
del relativo documento – art. 28 c. 2
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Le
Quando è possibile ricorrere
all’autocertificazione?
Nei casi previsti dall’art. 29 c. 5 D. Lgs. 81/08:
Aziende che occupano fino a dieci lavoratori tranne che per le
seguenti attività:
Aziende a rischio di incidente rilevante
Centrali termoelettriche
Installazioni con radiazioni ionizzanti
Aziende per esplosivi, polveri e munizioni
Strutture di ricovero e cura
Caso particolare il settore delle costruzioni (vedere Titolo IV
D.Lgs. 81/08).
N.B. Possibilità in essere fino al fine giugno 2013 a seguito di emanazione
delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi – D.L. 12/05/2012 n. 57
Valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato
DEFINIZIONE:
“Condizione che può essere accompagnata da disturbi
e disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è
conseguenza del fatto che taluni individui non si
sentono in grado di corrispondere alle richieste ed
aspettative riposte in loro”
Valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è
parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata dal Datore di Lavoro, avvalendosi del RSPP,
con la collaborazione del Medico Competente e previa
consultazione del RLS.
N.B. : la valutazione non prende di norma in considerazione il
singolo lavoratore ma gruppi omogenei e prende in
considerazione anche dirigenti e preposti
Valutazione preliminare del rischio
da stress lavoro-correlato
Verifica l’eventuale presenza di indicatori misurabili
relativi a tre gruppi di fattori:
1° gruppo: eventi sentinella quali:
alti indici infortunistici
numerose assenze per malattia
turnover
Frequenti procedimenti e sanzioni interne
Segnalazioni specifiche del medico competente
Lamentele esplicite dei lavoratori
Valutazione preliminare del rischio
da stress lavoro-correlato
Tre gruppi di fattori:
2° gruppo: fattori di contenuto del lavoro
Ambiente di lavoro
Carichi e ritmi di lavoro
Turnistica
Competenze dei lavoratori e requisiti professionali
N.B. Consultare RLS
Valutazione preliminare del rischio
da stress lavoro-correlato
Tre gruppi di fattori:
3° gruppo: fattori di contesto del lavoro
Ruolo nell’ambito dell’organizzazione
Autonomia decisionale e controllo
Conflitti interpersonali sul lavoro
Evoluzione e sviluppo di carriera
Incertezza su quanto richiesto dalla prestazione
N.B. Consultare RLS
Valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato 1° fase
Effettuare una valutazione semplificata mediante liste di
controllo.
Se da questa prima fase non emergono criticità non
sono necessarie azioni correttive, si inserisce nel DVR e
si effettua un monitoraggio periodico del rischio.
N.B. : la valutazione non prende di norma in considerazione il
singolo lavoratore ma gruppi omogenei e prende in
considerazione anche dirigenti e preposti
Valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato eventuale 2° fase
Nel caso emergano criticità il Datore di Lavoro individua
ed applica misure correttive di tipo organizzativo,
tecnico, procedurale, comunicativi, formativi.
Nel caso tali misure non siano sufficienti il Datore di
Lavoro pianifica ulteriori misure.
N.B. : la valutazione in questa fase prende in considerazione la
percezione soggettiva e non più di gruppo
Valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori la
valutazione può essere effettuata mediante riunioni in
cui sia garantito il coinvolgimento dei lavoratori alla
ricerca di soluzioni ed indicazioni correttive relative al
rischio specifico.
N.B. : la valutazione deve essere intrapresa, almeno per la prima
fase, entro il 31/12/2010 mentre gli eventuali ulteriori interventi
devono risultare dalla pianificazione riportata nel DVR.
La valutazione dei rischi ed i contenuti
del relativo documento – art. 28 c. 3
Il contenuto del documento di valutazione del rischio deve
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del decreto:
Luoghi di lavoro
Uso di attrezzature di lavoro e DPI
Impianti elettrici
Cantieri temporanei o mobili tra cui i lavori in quota
Segnaletica di sicurezza
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature a videoterminale
Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche, microclima)
Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, amianto,
biologici)
Atmosfere esplosive
Data del documento
Il documento può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve
essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti
informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di
lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
del medico competente, ove nominato
Ancora sul documento di
valutazione dei rischi
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività – 28 c. 3-bis
Ancora sul documento di
valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in
occasione di:
modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione
a seguito di infortuni significativi
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. In tali occasioni il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Art. 29 c. 3
I modelli di organizzazione e di
gestione – art. 30
•Cosa sono
•A cosa servono
•Quali vantaggi comporta la loro
adozione
I modelli di organizzazione e di
gestione – Cosa sono
Sono modelli di organizzazione aziendale che verificano
l’adempimento degli obblighi giuridici in merito a:
Rispetto standard strutturali di legge
Valutazione e predisposizione misure
Organizzazione delle varie funzioni di sicurezza ( primo
soccorso, appalti, consultazioni)
Sorveglianza sanitaria
Formazione /informazione/ addestramento
Vigilanza – documentazione e certificazioni
verifiche periodiche dell’efficacia delle procedure
I modelli di organizzazione e di
gestione – Cosa sono
Attualmente (art. 30) sono riconosciuti i modelli
organizzativi proposti da UNI-INAIL – SGLS del 28/09/2001
e il British Standards OHSAS 18001:2007
L’adozione di uno dei modelli in aziende fino a 50
lavoratori è finanziabile (art. 11)
I modelli di organizzazione e di gestione –
A cosa servono (da UNI_INAIL)
Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di
salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in una
efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
 ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e
sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e
malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere
esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
 aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione;
 contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
 migliorare l’immagine interna ed esterna dell’
impresa/organizzazione.
I modelli di organizzazione e di
gestione – Vantaggi
Oltre ai vantaggi descritti nelle finalità dei sistemi si
rileva che hanno efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al D.Lgs. 231/01 (vedi art. 300 D.Lgs. 81/08).
L’art. 300 richiama tra l’altro l’art. 589 del Codice Penale
(Omicidio colposo) e l’art. 590 ( lesioni colpose gravi o
gravissime)
La riunione periodica di
sicurezza
E’ prevista dall’art. 35 e ricalca sostanzialmente i
contenuti dell’art. 11 D.Lgs. 626/94.
Della riunione viene redatto verbale che deve
essere messo a disposizione dei partecipanti.
Nel corso della riunione il M.C. comunica per
iscritto i risultati anonimi della sorveglianza
sanitaria e fornisce indicazioni sul loro
significato per attuare misure di prevenzione e
protezione
La comunicazione dei dati sugli
infortuni
L’art. 18 c. 1 lett. r) prevede che siano comunicati
ad INAIL i dati relativi agli infortuni che hanno
comportato una inabilità di almeno un giorno (oltre
a quello dell’evento)
La presenza e la compilazione del Registro degli Infortuni, in
attesa dell’emanazione di un Decreto Interministeriale,
rimangono obbligatori (art. 55 ultimo comma)
Comunicazioni e trasmissioni
di documentazione
Possono avvenire tramite sistemi informatizzati
secondo modalità stabilite dalle amministrazioni
riceventi.
Titolo I Capo III Sezione V del D.
L.vo 81/2008: sorveglianza sanitaria

Art. 38: titoli e requisiti del M.C.

Art. 39: svolgimento dell'attività di M.C.

Art. 40: rapporti del M.C. con il S.S.N.

Art. 41: sorveglianza sanitaria

Art.42: provvedimenti in caso di inidoneità
alla mansione specifica
Art. 25: obblighi del M.C. (Titolo I Capo III
Sezione I: misure di tutela e obblighi)
Chi è il medico competente
I
medici in possesso dei requisiti
necessari sono iscritti nell'elenco dei
M.C. istituito presso il Ministero della
Salute
Chi nomina il medico competente
IL D. di L. deve nominare il M.C. (art. 18
comma 1 lett. a) nei casi previsti dall’art. 41
comma 1: la sorveglianza san. è effettuata dal
M.C.
 Nei
casi previsti dalla normativa vigente,
nonché
dalle
indicazioni
fornite
dalla
Commissione consultiva (art. 6)

Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi
lavorativi
Compiti del medico competente (art. 25)




Collabora con il D. di L. e con il S.P.P. alla valutazione dei
rischi, alla predisposizione delle misure di tutela, all'attività
di formazione e informazione, all'organizzazione
del
servizio di primo soccorso, all'attuazione di programmi
volontari di promozione della salute
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso
protocolli sanitari aggiornati mirati ai rischi specifici
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio (all. 3A)
Consegna al D. di L. alla cessazione dell'incarico la
documentazione sanitaria nel rispetto del segreto prof.
Compiti del medico competente
• Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di
lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio e gli
fornisce le informazioni necessarie relative alla sua
conservazione; l'originale della cartella deve essere
conservata dal datore di lavoro (nel rispetto del D. Lvo
196/03) per almeno 10 anni
• Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della
sorveglianza sanitaria e nel caso di agenti con effetti a
lungo termine sulla necessità di ulteriori controlli (a
richiesta anche agli RLS)
• Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria e a richiesta rilascia copia della
documentazione in posseso
Compiti del medico competente
• Comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria nel corso della riunione periodica (art.
35)
• Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con
cadenza diversa che va comunicata al D. di L. per
l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi
• Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori
• Comunica mediante autocertificazione il possesso dei
requisiti per lo svolgimento dell'attività di M.C. al Ministero
del Lavoro, della salute entro 6 mesi dall'entrata in vigore
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria consiste nella
valutazione periodica medico-fisiologica dei
lavoratori esposti a fattori di rischio con
l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire
l’insorgenza di patologie correlate al lavoro
Lo scopo principale della sorveglianza sanitaria è
quindi quello di individuare il più precocemente
possibile la presenza di eventuali effetti sulla
salute del lavoratore
N.B. Il M.C. utilizza e compila per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di
rischio secondo il modello di cui al D.M. 9 luglio 2012.
Sorveglianza sanitaria
La Sorveglianza sanitaria è uno dei compiti del Medico
Competente e comprende:
• Visita medica preventiva: viene effettuata prima che il
lavoratore sia adibito alla mansione lavorativa assegnata
• Visita medica periodica: di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa stabilita dal M.C. o disposta dall'Organo di
Vigilanza
• Visita medica su richiesta del lavoratore
• Visita medica in occasione del cambio mansione
• Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro:
chimici, amianto
agenti
• Visita medica preventiva in fase preassuntiva
• Visita medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di
assenza per motivi di salute > 60 giorni
Nei casi ed alle condizioni previsti previsti
dall'ordinamento (Provvedimenti 16 marzo
2006 e 30 ottobre 2007) le visite
preventive, periodiche e di cambio
mansione sono anche finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti
DPR 309 del 09/10/1990 Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
Art. 125 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto ......
sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito
del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di
assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. il decreto di cui al comma 1 determina anche la
periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza
nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto
a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione
che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute
dei terzi.
Provvedimento 30 ottobre 2007 in
materia di assenza di tossicodipendenza
Per le mansioni indicate nell'allegato 1 è obbligatoria la sorveglianza
sanitaria
Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprendono visita medica ed esami complementari tossicologici di
laboratorio da effettuare in conformità a modalità da individuare con
accordo tra stato e regioni da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente intesa
Fino all'emanazione dell'accordo suddetto si applicano le procedure e
le modalità disciplinate nel decreto del Ministero della Sanità 12 luglio
1990 n. 186 per accertare l'uso abituale di sostanze psicotrope
Allegato I – mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza l'incolumità e la salute dei
terzi
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per
l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo
1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30
dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della
patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale
rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento
treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e
coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina,
limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio
di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico
delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività
off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei
trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della
produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della
vendita di esplosivi.
Accordo 18 settembre 2008
(GU n. 236 del 08/10/2008)
Procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori
addetti a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di
terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30
ottobre 2007.
DGR n. 13-10928 del 09/03/2009
Linee di indirizzo regionali per le procedure
relative agli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi
dell'Intesa Stato/Regioni del 30/10/2007 e
dell'Accordo Stato/Regioni del 18/09/2008.
Procedure per gli accertamenti
Due macrofasi
PRIMO LIVELLO
competente.
accertamenti
del
medico
SECONDO LIVELLO approfondimento diagnosticoaccertativo a carico delle strutture sanitaria
competenti (SERT).
LAVORATORI
GIA' ASSUNTI
Il D. di L. provvede che i lavoratori siano
sottoposti ad accertamenti sanitari da
parte del M.C. con periodicità almeno
annuale
Il M.C. sottopone il lavoratore ad
accertamento sanitario
accertamento positivo ossia il
M.C. sospetta un'eventuale
stato di tossicodipendenza
accertamento
negativo
emissione
giudizio idoneità
il lavoratore
prosegue attività
Il SERT dispone, entro
10 giorni, un nuovo
accertamento
In caso di ulteriore
assenza il lavoratore
viene sanzionato (art. 93
comma 1 lett. b) D.L.vo
626/94
Il M.C. invia il lavoratore al
SERT competente per territorio
che esegue accertamenti
Accertamenti
negativi
Il lavoratore
non si presenta
al SERT
Il D.di L. lo fa cessare
dalla mansione
La sospensione non
comporta
il
licenziamento
l'automatico (cambio
mansione)
Il D.di L.
cessare
mansione
Accertamenti
positivi
lo fa
dalla
può essere adibito a mansioni
diverse, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 124 comma 1 del
DPR 309 del 1990
Riferimenti normativi alcol


Legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcol correlati”.
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie Autonome.

D.G.R. 22/10/2012 n. 21-4814 Regione Piemonte

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81:

Allegato IV Punti 1.11.3.2 e 1.11.3.3.

Art. 111 comma 8.

Art. 41 comma 4.
L'attuale normativa prevede schematicamente
due aree di intervento:


Divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
Esecuzione della sorveglianza sanitaria per
escludere una condizione di alcoldipendenza.
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 1
Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome
1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici
b) conduzione di generatori di vapore
c) attivita' di fochino
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali
e) vendita di fitosanitari;
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
g) manutenzione degli ascensori.
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI
INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 2
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza
dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR n. 547
(luoghi confinati?!?);
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di:
medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia;
medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita'
diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica
caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi
materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie
svolte in strutture pubbliche e private;
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese
le attivita' di guardia particolare e giurata;
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI
INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 3
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘ richiesto il possesso della
patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato
di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio
con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI
INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 4
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con
binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri
ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad
attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI
INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA,
L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 5
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione,
trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le
mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili,
settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
MODALITA’ APPLICATIVE PER VERIFICHE DEL DIVIETO DI
ASSUNZIONEE SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE E
DELL’ASSENZA DI ALCOL DIPENDENZE.
Attenersi alla D.G.R. 22/10/2012
n. 21-4814 Regione Piemonte
Formulazioni dei giudizi alla mansione
Il M.C. sulla base delle risultanze delle visite mediche
esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:




Giudizio di idoneità
Giudizio di idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni
Giudizio di inidoneità temporanea (indicando
i limiti temporali)
Giudizio di inidoneità permanente
Il M.C. informa per iscritto il datore di lavoro e
il lavoratore riguardo il giudizio emesso (art. 41
comma 8)
Avverso i giudizi emessi dal M.C. è ammesso, da
parte del lavoratore o del datore di lavoro, il
ricorso all’organo di vigilanza entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del giudizio stesso
(art. 41 comma 9)
Principali contenuti dei titoli
dal II al XI
Luoghi di lavoro – Titolo II
Richiama le caratteristiche minime dei luoghi di lavoro
(vedere l’allegato IV).
Si ricordano gli obblighi dell’art. 64 che riguardano tutti i
luoghi di lavoro in generale.
Luoghi di lavoro – art. 64
le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Attrezzature di lavoro e dispositivi di
protezione individuale (DPI)– Titolo III
Le verifiche di prima installazione e periodiche
delle attrezzature
I controlli previsti
-D.Lvo 81/08-
I controlli previsti
I controlli previsti
Art. 70 D.Lvo 81/08
Requisiti di sicurezza
Art. 70 D.L.vo 81/08
Requisiti di sicurezza
Controli previsti
(obblighi datore di lavoro art. 71 D.Lvo 81/08)
Controlli previsti
Art. 71 comma 12 D.Lvo 81/08

Per l’effettuazione delle verifiche di cui al
comma 11, le ASL e l’ISPESL (ora INAIL)
possono avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura pubblica titolare della funzione.
Art. 71 comma 13 D.Lvo 81/08

Le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’allegato VII, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico,
……….. (D.M. 11/04/2011 e s.m.i.)
Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche





Soggetti verificatori: ASL, INAIL, soggetti pubblici o
privati abilitati
Finalità: valutare l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini della sicurezza
Periodicità delle verifiche: variano a seconda della
tipologia dell’attrezzatura e sono indicate nell’allegato VII
del D. Lgs. 81/08.
Tempi: i tempi di risposta alla richiesta del datore di
lavoro sono 60 giorni per quelli che effettuano la prima
verifica periodica, 30 giorni le verifiche successive alla
prima.
Oggetto: le procedure del DM 11/4/2011 si applicano
esclusivamente alle attrezzature di lavoro elencate
all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 installate in ambienti
di lavoro
D.M. 11 aprile 2011
I contenuti:



Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato
VII
Criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
Ruolo di ASL, INAIL (ex ISPESL), Ministero del Lavoro ed
rapporto con i soggetti abilitati
La struttura:
Pochi articoli
Allegati:
 I. Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati
 II. Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
 III. Modalità organizzative per l’abilitazione ed il controllo sui
soggetti abilitati
 IV. Schede identificative delle attrezzature di lavoro e Modelli di
verbale di verifica

D.M. 11 aprile 2011
ENTRATO IN VIGORE
23/05/2012
D.M. 11 aprile 2011
 Relazione
con l’allegato VII del
D.Lvo 81/08
Le attrezzature si dividono in Gruppi
• Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
ed idroestrattori a forza centrifuga
• Gruppo SP - Sollevamento persone
• Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
Gruppo SC
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed
idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore
a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200
kg
Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra
• Tipo mobile/trasferibile e tipo fisso,
• Età maggiore o minore di 10 anni
• Con modalità di utilizzo particolari (es. costruzioni oppure no)
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP
Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente
Gruppo GVR (Gas, Vapore,
Riscaldamento)
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3
2.
3.
4.
5.
decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000)
Generatori di vapor d'acqua
Generatori di acqua surriscaldata
Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con
temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116
kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi:
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come
insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Messa in esercizio di
attrezzature da lavoro
Datore di lavoro:
a) Sceglie l’attrezzatura;
b) Esegue controlli per l’accettazione dell’attrezzatura
c) Invia la comunicazione all’INAIL di messa in esercizio
Fornitore/installatore:
a) Installa l’attrezzatura;
b) Effettua i controlli
c) Rilascia la documentazione
•Dichiarazione CE
•Manuale d’uso e istruzione
Variazioni

Il datore di lavoro deve comunicare alla
sede INAIL competente per territorio la
cessazione dell'esercizio, l'eventuale
trasferimento di proprietà
dell'attrezzatura di lavoro e lo
spostamento delle attrezzature per
l'inserimento in banca dati.
Verifiche periodiche
Successivamente alla messa in servizio
l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica
secondo le periodicità indicate nell'allegato VII
 Per le apparecchiature non ancora verificate la
periodicità decorre dalla data della
comunicazione di messa in servizio
 Per le apparecchiature già verificate la
periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica
periodica effettuata
I verificatori


INAIL “soggetto titolare della funzione” per la prima verifica
ARPA “soggetto titolare della funzione” per le verifiche successive
Ricevono le richieste di verifica. Possono eseguire le verifiche con
proprio personale e sono tenuti al rispetto dei tempi stabiliti dal
decreto (60 gg dalla richiesta per la prima verifica, 30 gg dalla
richiesta per le successive).
ARPA ed INAIL possono sviluppare accordi tra di loro o con le
Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l’erogazione di tali prestazioni, oppure avvalersi di:

Soggetti pubblici o privati abilitati, ovvero organismi pubblici o
privati in possesso dei requisiti di cui all’allegato I del decreto ed
iscritti nei registri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Indagine supplementare
In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi
necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese come:

“Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie,
prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio
da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina
potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali
relative nuove portate nominali.”
Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla base
delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente, cicli di
carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità con cui
effettuare “indagini supplementari”; tale periodicità non potrà essere
superiore a 20 anni
Impianti ed attrezzature elettriche –
Titolo III capo III
Il Datore di Lavoro deve valutare il rischio elettrico (art.
80 ) – anche la fulminazione indiretta e tenendo conto
delle eventuali interferenze.
Impianti ed attrezzature elettriche –
Titolo III capo III
Il principio è la regola d’arte che è ottenuta seguendo le
norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX (norme
CEI ed altre).
L’uso e la manutenzione degli impianti deve avvenire
secondo quanto indicato in tali norme ed eventualmente
nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature
prodotte secondo direttive di prodotto.
N.B. Il DPR 462/01 non è stato abrogato e quindi le verifiche periodiche
minime rimangono in essere: biennali per cantieri – locali medici –
locali a maggior rischio d’incendio , ogni cinque anni negli altri casi.
Cantieri temporanei e mobili- Titolo IV
Tratta del settore delle costruzioni con complesse e
specifiche norme su tale ambito di attività.
Capo I: determina misure prevalentemente
organizzative (ex D.Lgs. 494/96):
Capo II: determina misure di sicurezza sul lavoro (ex
DPR 164/56)
Segnaletica di di sicurezza – Titolo V
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività
o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute
sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale.
Movimentazione Manuale dei carichiTitolo VI
Prevede misure per contenere i danni ai lavoratori derivanti
dal Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC).
Tra le misure di prevenzione e protezione dei rischi, oltre ad
una buona organizzazione delle lavorazioni, anche l’attività
di informazione e formazione dei lavoratori esposti.
Attrezzature munite di videoterminaleTitolo VII
Si considera esposto a tale rischio chi lavora a VDT
almeno 20 ore/settimanali.
Le postazioni a VDT devono avere le caratteristiche di cui
all’allegato XXXIV
Agenti fisici - Titolo VIII
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
(comma 1)
Ai fini del presente decreto legislativo per agenti
fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere
iperbariche che possono comportare rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Agenti fisici - Titolo VIII
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
(comma 2)
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo,
per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a
vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti
esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo
IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni
ottiche artificiali si applica il capo V.
Valori di esposizione: limite ed
azione
Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h =
87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa - 140 dB(C) riferito a
20 micro Pa
Valori superiori di azione rispettivamente LEX,8h = 85
dB(A) e Ppeak = 140 Pa - 137 dB(C) riferito a 20
micro Pa
Valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h = 80
dB(A) e Ppeak = 112 Pa - 135 dB(C) riferito a 20
micro Pa
Valori di esposizione: significato
Sopra gli 87 rischio inaccettabile
LEX,8h = 87 dB(A)Tra 85 ed 87 rischio elevato
LEX,8h = 85 dB(A)
Tra 80 ed 85 rischio non elevato ma
presente
LEX,8h = 80 dB(A)
Sotto gli 80 rischio accettabile
Obblighi del Datore di
Lavoro
Valutazione dei rischi con eventuale
misurazione
 Misure di prevenzione e protezione
 DPI
 Misure per limitare l’esposizione
 Informazione e formazione
 Sorveglianza sanitaria

Uso dei DPI – art. 193 (1)
Il Datore di Lavoro:
mette a disposizione DPI per l’udito quando sono
superati i valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h = 80
dB(A) e Ppeak = 135 dB(C)
Esige che i lavoratori utilizzino i DPI per l’udito nel caso
l’esposizione sia pari o superiore ai valori superiori di azione
rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 137 dB(C)
Sceglie i DPI previa consultazione dei lavoratori o loro
rappresentanti
Verifica l’efficacia dei DPI.
Uso dei DPI – art. 193 (2)
Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare l’efficienza dei DPI ed il rispetto dei
valori limite di esposizione.
I DPI sono considerati adeguati quando
correttamente usati mantengono un livello di
rischio sotto i livelli inferiori di azione
Misure di prevenzione e
protezione – art. 192 c.2 (4)
Comma 2 –
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190
risulta che i valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e
Ppeak = 140 Pa - 137 dB(C) riferito a 20 micro Pa) sono
oltrepassati il datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l’esposizione al rumore considerando in
particolare le misure di cui al comma 1 (vedi elenco).
Modificato dal D.Lgs. 106/09 –
prima era indicato “inferiori
Confronto tra i principali adempimenti della
precedente e della nuova normativa (1)
D.Lgs. 81/08
Valori di azione
inferiori oltre i
quali
sono obbligatori:
informazione e
la formazione;
fornitura di DPI
per l’udito;
sorveglianza
sanitaria su
richiesta del
lavoratore e
conferma del
medico
80
dB(A)
e
135
dB(C)
picco
D.Lgs. 277/1991
80 dB(A)
Valore oltre il
quale sono
obbligatori:
informazione;
sorveglianza
sanitaria su
richiesta del
lavoratore e
conferma del
medico
Confronto tra i principali adempimenti della
precedente e della nuova normativa (2)
D.Lgs. 81/08
Valori di azione
superiori oltre i
quali
sono obbligatori:
sorveglianza
sanitaria;
segnaletica e la
delimitazione
delle aree;
uso dei DPI per
l’udito
85
dB(A)
e
137
dB(C)
picco
D.Lgs. 277/1991
85 dB(A)
Valore oltre il
quale sono
obbligatori:
formazione;
sorveglianza
sanitaria
almeno
biennale;
fornitura di
DPI per l’udito
Confronto tra i principali adempimenti della
precedente e della nuova normativa (3)
D.Lgs. 81/08
Valori limite di
esposizione oltre i
quali è obbligatoria
l’adozione di
misure
immediate di
riduzione
dell’esposizione.
Nota: non sono più
previsti la tenuta
del registro esposti
e la consegna del
registro a ISPESL e
ASL
87
dB(A)
e
140
dB(C)
picco
con
otoprote
ttori
D.Lgs. 277/1991
90 dB(A)
e
140 dB
picco
senza
otoprotet
tori
Valore oltre il
quale è
obbligatorio:
uso dei DPI;
segnaletica e
delimitazione
delle aree
sorveglianza
sanitaria almeno
annuale;
tenuta del
registro esposti;
consegna registro
a
ISPESL e ASL
Il Rischio Vibrazioni nel T.U.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
(comma 2)
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo,
per le attività comportanti esposizione a rumore si
applica il capo II, per quelle comportanti
esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per
quelle comportanti esposizione a campi
elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle
comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali
si applica il capo V.
Definizioni

Vibrazioni trasmesse al sistema mano
braccio: le vibrazioni meccaniche
che, se trasmesse al sistema manobraccio nell’uomo, comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici
o muscolari.
Definizioni

Vibrazioni trasmesse al corpo intero:
le vibrazioni meccaniche che, se
trasmesse
al
corpo
intero,
comportano rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare
lombalgie e traumi del rachide.
Valore limite di esposizione
e valori di azione (art. 201)




Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano
braccio:
Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore
= 2.5 m/s2
Valore limite di esposizione
normalizzato a 8 ore = 5 m/s2
giornaliero
Valore limite su brevi (???) periodi = 20 m/s2
Valori di esposizione vibrazioni al
sistema mano braccio:
Sopra 5,0 m/s significato
su 8 ore il
2
Sopra i 20 m/s2 per brevi periodi
il rischio è inaccettabile
rischio è inaccettabile
N.B. Breve periodo circa 1 minuto

A(8) = 5,0 m/s2
Tra 2,5 e 5,0 m/s2 su 8 ore rischio presente

A(8) = 2,5 m/s2
Sotto i 2,5 m/s2 su 8 ore rischio accettabile
Risultati di alcune misurazioni di
vibrazioni del sistema mano-braccio
Avvitatrici pneum.
Decespug. a. filo
Decespugliatori lama
Giraviti elettriche
Giraviti pneumatiche
Levigatrici orb.el.
Motosega
Seghe circ. elettr.
Smerigliatrici ang.
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
6
3
2
1
1
1
3
1
1
8
5
4
2
2
2
4
1
2
10
6
4
2
2
2
5
1
2
11
6
5
3
2
3
6
1
3
13
7
6
3
2
3
6
2
3
14
8
6
3
3
3
7
2
3
15
8
7
4
3
4
7
2
4
16
9
7
4
3
4
8
2
4
Esempi di misurazioni medie per alcune attrezzature
Valore limite di esposizione
e valori di azione




Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato
a 8 ore = 1.00 m/s2
Valore limite su brevi periodi (???) = 1.5 m/s2
Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore =
0.5 m/s2
Valore ridotto da 1.15 m/s2
Valori di esposizione vibrazioni al
corpo intero: significato
Sopra 1,0 m/s2 su 8 ore il
rischio è inaccettabile
Sopra i 1,5 m/s2 per brevi periodi il
rischio è inaccettabile
N.B. Breve periodo circa 3 minuti

A(8) = 1,0 m/s2
Tra 0,5 e 1,0 m/s2 su 8 ore rischio presente

A(8) = 0,5 m/s2
Sotto i 0,5 m/s2 su 8 ore rischio accettabile
Risultati di alcune misurazioni di
vibrazioni trasmesse al corpo intero
1h
0.74
Autobus urbano gr.
0.18
0.21
Autogru
Camion cassonato
0.35
Macch. per inerti cing. 0.35
0.35
Carrelli elevatori
Trattore cing. erpice 0.39
Trattore gom. erpice 0.46
Mountain bike
1.06
Ambulanza
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
1.05
0.25
0.30
0.50
0.50
0.50
0.55
0.65
1.50
1.29
0.31
0.37
0.61
0.61
0.61
0.67
0.80
1.84
1.48
0.35
0.42
0.71
0.71
0.71
0.78
0.92
2.12
1.66
0.40
0.47
0.79
0.79
0.79
0.95
1.03
2.37
1.82
0.43
0.52
0.87
0.87
0.87
1.04
1.13
2.60
1.96
0.47
0.56
0.94
0.94
0.94
1.12
1.22
2.81
2.10
0.50
0.60
1.00
1.00
1.00
1.20
1.30
3.00
Esempi di misurazioni medie a bordo di alcuni mezzi
Protezione da sostanze pericolose Titolo IX
Capo I: protezione da agenti chimici
Capo II:protezione da agenti cancerogeni e
mutageni
Capo III: protezione dai rischi connessi
all’esposizione da amianto
Protezione da agenti chimici - Titolo IX
capo I
Il capo I è quello che ha un’applicazione più diffusa
mentre i capi II e III riguardano situazioni meno
frequenti.
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti
chimici pericolosi deve seguire i criteri di cui all’art. 223.
La valutazione del rischio di
esposizione ad agenti chimici
L’esposizione ad agenti chimici – intesi come agenti chimici
pericolosi – è prevista dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 – testo
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
La principale normativa in materia di
classificazione ed etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi
Le norme che hanno regolato la classificazione, l’imballaggio
ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi negli
ultimi anni sono:
 D.L.vo 3 febbraio 1997 n. 52 che regola le sostanze
pericolose
 D.L.vo 14 marzo 2003 n. 65 poi modificato dal D.L.vo 28
luglio 2004 n. 260 che regola i preparati pericolosi
 D.M. 7 settembre 2002 del Ministero della Salute sui
contenuti minimi delle schede di sicurezza.
Ma……………………………….
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE (DSP) e 1999/45/CE (DPP) e che
reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
(G.U.E. L 353 del 31.12.08)
Regolamento CLP
(Classification Labelling and Packaging)
riprende il Globally
Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals
(Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche dell’ONU)
Perché armonizzare classificazione
ed etichettatura????
Regolamento CLP: etichettatura (identificazione prodotto)
1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
per le SOSTANZE: identità chimica
per le MISCELE: identità chimica di tutti i componenti pericolosi
In precedenza chiamati “preparati”
Regolamento CLP: etichettatura (pittogramma)
2. Pittogramma: composizione grafica che include un simbolo ed altri
elementi grafici (bordo e sfondo) destinato a dare un’informazione
specifica
Le caratteristiche:
forma: rombo
simbolo: nero
sfondo: bianco
bordo: rosso
SIMBOLI DSP/DPP
PITTOGRAMMI
Regolamento CLP: etichettatura (Signal word: danger/ warning)
3. Avvertenza: parola che indica il livello relativo di entità del rischio e
allerta il lettore dell’etichetta per il potenziale rischio
“PERICOLO”
(per le categorie di rischio più elevato)
“ATTENZIONE”
(per categorie di rischio inferiore)
Frasi di rischio [R]
e frasi di sicurezza [S] (sistema UE)
Frasi di rischio - Frasi R
Dalle frasi “R”…………
R1 Esplosivo allo stato secco
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria
R7 Può provocare un incendio
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili
R10 Infiammabile
R11 Facilmente infiammabile
R12 Estremamente infiammabile
R14 Reagisce violentemente con l'acqua
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
R19 Può formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
Consigli di prudenza [S]
S1 Conservare sotto chiave
…….e frasi “S”…………
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S3 Conservare in luogo fresco
S4 Conservare lontano da locali di abitazione
S5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
S6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
S7 Conservare il recipiente ben chiuso
S8 Conservare al riparo dall'umidità
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
S20 Non mangiare né bere durante l'impiego
S21 Non fumare durante l'impiego
S22 Non respirare le polveri
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da
parte del produttore)
Regolamento CLP: etichettatura (Hazard statements)
Alle frasi H…………
4. Frase di rischio: frase assegnata a una classe e categoria di rischio
che descrive la natura dei pericoli di un prodotto pericoloso, compreso, se
appropriato, il grado di pericolo
(codice univoco
"Hxxx"
che identifica ogni dichiarazione di
pericolosità)
Esempi di frasi di rischio sono:
"Facilmente infiammabile liquido e vapore" (H225)
"Tossico a contatto con la pelle" (H311)
"Nocivo per la vita acquatica" (H402)
Regolamento CLP: etichettatura (Precautionary statements)
……….e P…………
5. Consigli di prudenza:
frasi (e/o pittogrammi) che descrivono
misure precauzionali che dovrebbero essere adottate per prevenire o ridurre
al minimo gli effetti negativi derivanti da esposizione ad un prodotto
pericoloso, da stoccaggio improprio o da manipolazione di un prodotto
pericoloso
(codice univoco
prudenza)
“Pxxx“
che identifica ogni consiglio di
Regolamento CLP: etichettatura (Precautionary statements)
5. Consigli di prudenza tipologie di consigli di prudenza:
generali (codice “P1xx”)
prevenzione (codice “P2xx”)
risposta in caso di fuoriuscita o esposizione (codice “P3xx”)
stoccaggio (codice “P4xx”)
smaltimento (codice “P5xx”)
ETICHETTATURA
direttive 67/548/CEE (DSP) - 1999/45/CE (DPP)
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli per la S A L U T E
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo - pericoli per la S A L U T E
- anche le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) sono
contrassegnate da questo pittogramma. La corrispondente frase H indica se si tratta di un
sospetto o di una sostanza effettivamente di tipo CMR -
Etichettatura CLP
Cat. 1A o 1B (1 o 2 CE) – Pericolo
H350: Può provocare il
cancro.
Cancerogenicità
H340: Può provocare
alterazioni genetiche
Mutagenicità sulle
cellule germinali
Etichettatura CLP
Cat. 2 (3)- Attenzione
H351: Sospettato di provocare il
cancro
Cancerogenicità
H341: Sospettato di provocare
alterazioni genetiche
Mutagenicità sulle
cellule germinali
Regolamento CLP: pittogrammi per classi di pericolo per la salute
Classe di pericolo
Pittogrammi
Classe di pericolo
Pittogrammi
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli per la S A L U T E
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I
- esempi di possibili fonti di innesco: scintille di origine elettrica o meccanica, fiamme
libere, sigarette, cariche elettrostatiche, superfici calde - i liquidi contrassegnati dalla frase H estremamente o facilmente infiammabili sono
particolarmente pericolosi - i loro vapori, a contatto con l'aria, possono formare una miscela
esplosiva già a temperatura ambiente -
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I
ETICHETTATURA
Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS)
pittogrammi di pericolo – pericoli per l’A M B I E N T E
Regolamento CLP: etichettatura (RIASSUMENDO)
di
La fase valutativa secondo i criteri del
D.Lgs. 626/94 estesi al D.Lgs. 81/08
Identificazione dei pericoli
Liste delle sostanze e preparati
– processi lavorativi – frasi R
L’applicazione delle misure
di prevenzione di legge è
idonea? ( art. 224)
SI
Valutazione preliminare
Prevista dall’art. 223 c. 1
NO
Provvedere alla
revisione delle misure di
prevenzione
Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi – art. 224
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di
lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi – art. 224 (2)
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in
funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici
La fase valutativa secondo i criteri del
D.Lgs. 626/94 estesi al D.Lgs. 81/08
Identificazione dei pericoli
Liste delle sostanze e preparati
– processi lavorativi – frasi R
L’applicazione delle misure
di prevenzione di legge è
idonea? ( art. 224)
NO
Provvedere alla
revisione delle misure di
prevenzione
SI
Valutazione preliminare
Prevista dall’art. 223 c. 1
NO
E’ necessario
approfondire la
valutazione del rischio?
SI
Valutazione approfondita
Misurazioni e/o algoritmi
SI
Il risultato della
valutazione è “basso”?
Giustificazione art. 223
c. 5
Rischio “basso”
Rischio “basso”
Indicare i criteri seguiti
per definizione.
NO
Definizione di rischio non basso per la sicurezza e rilevante per la salute
Si applicano: misure specifiche - misure di emergenza - sorveglianza sanitaria - cartelle
sanitarie e di rischio (art. 225 e successivi)
Rischio “basso” – art. 224 c. 2
(ex rischio moderato)
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in
relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico
pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale
agente presente sul luogo di lavoro, vi é solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225,
226, 229, 230 D.Lgs. 81/08
Cosa si intende per “rischio “basso”
per la sicurezza ed irrilevante per la
salute dei lavoratori?
Con i decreti di cui all’art. 232 comma 2 é determinato il
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,
alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche
tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione
europea e dei parametri di sicurezza.
Chi definisce per “rischio basso per
la sicurezza ed irrilevante” per la
salute dei lavoratori?
Nelle more dell’adozione dei decreti ......, con uno o più decreti dei Ministri
………. possono essere stabiliti, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per
l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute
dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate
comparativamente
rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori
é comunque effettuata dal datore di lavoro.
Basso per la sicurezza ed irrilevante
per la salute – 4 casi
Non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute
Basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute
Non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute
Basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute
Protezione da agenti biologici - Titolo X
Tratta di una tipologia di rischio non sempre presente
nei luoghi di lavoro.
Protezione da atmosfere esplosive
Titolo IX – art. 292
La protezione da atmosfere esplosive viene riconfermata
nei contenuti rispetto al D.Lgs. 626/94.
Viene tuttavia inserita una norma - art. 292 – confermativa
degli obblighi di gestione delle interferenze previsti
dall’art. 26.
Protezione da atmosfere esplosive
Titolo IX – art. 292
Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri
temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro
operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro
é responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun
datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il
datore di lavoro che é responsabile del luogo di lavoro,
coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel
documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di
attuazione di detto coordinamento.
Protezione da atmosfere esplosive
Titolo IX – art. 296
Si ricorda che le installazioni elettriche nelle aree
classificate debbono essere sottoposte alle verifiche
previste dal DPR 462/01 (verifiche preventive e
periodiche).
Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento (luoghi confinati)
DPR 177/11
Tratta dei lavori in luoghi confinati quali pozzi neri,
camini, fogne, fosse, gallerie, tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos e simili ove si sospetta la possibilità di
inquinamento e di assenza di ossigeno – vedi artt. 66 –
121 e cap. 3 dell’allegato IV D.Lgs. 81/08
LIBENER Marcello
Via Venezia 6
Alessandria
[email protected]
0131 307814
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lavoratore