Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza Marcello Libener Tecnico della Prevenzione ASL AL Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. così come modificato dal D.Lgs. 106/09 X\ D.Lgs. 626/94 X X X D.Lgs. 494/96 D.P.R. 164/56 D.Lgs. 187/05 X X X D.P.R. 547/55 D.Lgs. 81/08 modificato da D.Lgs. 106/09 D.P.R. 303/56 D.Lgs. 493/96 D.M. 10/03/98 antinc. D.P.R. 462/01 imp. el. D.M. 388/03 P.S. DPR 177/11 luoghi confinati D.Lgs. 758/94 sist. sanz. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E’ costituito da XIII Titoli e 51 allegati. Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo I: Principi comuni Titolo II: Luoghi di lavoro Titolo III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII: attrezzature munite di videoterminale Il DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 Titolo VIII: Agenti fisici Titolo IX: Sostanze pericolose Titolo X: Esposizione ad agenti biologici Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII: Disposizioni in materia penale e di procedura penale Titolo XIII: Norme transitorie e finali Datore di Lavoro Dirigenti Preposto Lavoratori RLS Medico competente progettisti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Addetti alle emergenze lavoratori autonomi appaltatori committenti fabbricanti installatori Coordinatori Definizione di lavoratore (da D.Lgs. 81/08) persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Definizione di lavoratore equiparato - (da D.Lgs. 81/08) il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (LSU). lavoratore “somministrato” ed altri atipici (art. 3 D.Lgs. 81/08) per i prestatori di lavoro nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 sono a carico dell’utilizzatore Per lavoratori a progetto il D.Lgs. 81/08 si applica ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente vengono normati i lavori che prevedono il distacco di lavoratori, le prestazioni occasionali, i lavoratori a domicilio. Definizione di Lavoratore Autonomo (art. 89 c. lett. d D.Lgs. 81/08) persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Definizione di lavoratore volontario (art. 3 c. 12 D.Lgs. 81/08 introdotto dal D.Lgs. 106/09) Nei confronti dei volontari di cui alla Legge 266/91 e dei volontari in servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi (vedi art. 21) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Chi è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 lett.i) R.L.S. Può essere aziendale di sito produttivo territoriale o di comparto R.L.S. Se aziendale viene Di norma eletto nelle aziende fino a 15 lavoratori (in assenza individuato in ambito territoriale o di comparto) Eletto o designato nell’ambito delle RSA nelle aziende oltre i 15 lavoratori (in assenza eletto dai lavoratori) R.L.S. Se l’azienda non ha RLS Partecipa al fondo costituito presso l’INAIL (art. 52) La verifica avviene attraverso l’obbligo del Datore di Lavoro di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa) – obbligo prorogato al 01/01/2009 con D.L. 03/06/2008 n. 97 art. 4 poi rinviato a metà maggio 2009. Compiti del RLS Sono sostanzialmente quelli previsti nel D.Lgs. 626/94 e sono elencati all’art. 50. Prerogativa del RLS “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento ….” di valutazione dei rischi lavorativi - Art. 50 c. 4 D.Lgs. 81/08. ma l’art.18 c. 1 lett. o) …………dice che il datore di lavoro deve……………. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi lavorativi anche su supporto informatico nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati sugli infortuni accaduti in azienda. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. Chi è il Datore di Lavoro? il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa REQUISITI ESSENZIALI PER LA VALIDITA’ DELLE DELEGHE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – art.16 D.Lgs. 81/08 che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; che alla delega sia data tempestiva ed adeguata pubblicità La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al DdL anche attraverso i sistemi di verifica e controllo – art. 30 c. 4 D.Lgs. 81/08. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.S.P.P. persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Definizione di Preposto (art. 2 D.Lgs. 81/08) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa Obblighi del preposto art. 19 D.Lgs. 81/08 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Obblighi del preposto (2) art. 19 D.Lgs. 81/08 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Formazione del dirigente e del preposto art. 37 c. 7 D.Lgs. 81/08 I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (e in azienda), un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici e le scuole edili e presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori….. vedi Accordo del 21/12/2011 N.B. In verde le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/09 Obblighi – esercizio di fatto di poteri direttivi art. 299 D.Lgs. 81/08 Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. b = datore di lavoro d = dirigente e = preposto 26 Obblighi del lavoratore art. 20 D.Lgs. 81/08 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione Obblighi del lavoratore (2) art. 20 D.Lgs. 81/08 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d) (mezzi, attrezzature e dispositivi), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori Obblighi del lavoratore (3) art. 20 D.Lgs. 81/08 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente; nelle attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro Obblighi del lavoratore autonomo ed altri art. 21 D.Lgs. 81/08 a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. N.B. Il L.A. è tenuto a rispettare inoltre gli obblighi previsti nel Titolo IV - Cantieri N.B. Legge 13/08/2010 n. 136 Facoltà del lavoratore autonomo ed altri art. 21 D.Lgs. 81/08 a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. L’attività di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Accordo 21 dicembre 2011 Cosa dice il D.Lgs. 81/08- art. 37 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante 32 l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi L’accordo 21 dicembre 2011 lavoratori I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di formazione generale non inferiore a 4 ore con contenuti relativi a: Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo ed assistenza L’accordo 21 dicembre 2011 lavoratori I lavoratori debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di formazione specifica di durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda dei rischi caratteristici del comparto. N.B. Per il settore edile le 4 ore + 12 ore del settore con rischi elevati equivalgono alle 16 ore di formazione di base già oggi previste dal sistema edile L’accordo 21 dicembre 2011 – lavoratori I lavoratori già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio L’accordo 21 dicembre 2011preposti I preposti debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di formazione generale di durata non inferiore a 4 ore coincidente con quella prevista per i lavoratori; Modulo di formazione specifica di durata non inferiore a 4, 8 o 12 ore a seconda della classe di rischio del comparto coincidente con quella prevista per i lavoratori; Modulo particolare ed aggiuntivo di durata non inferiore a 8 ore L’accordo 21 dicembre 2011 preposti I preposti già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio L’accordo 21 dicembre 2011dirigenti I Dirigenti debbono essere formati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo giuridico-normativo Modulo gestione ed organizzazione della sicurezza Modulo Individuazione e valutazione dei rischi Modulo Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori per una durata non inferiore a 16 ore. La formazione dei Dirigenti sostituisce integralmente quella dei lavoratori. L’accordo 21 dicembre 2011dirigenti I dirigenti già formati debbono essere aggiornati entro il quinquennio in materia di igiene e sicurezza sul lavoro mediante: Modulo di durata non inferiore a 6 ore senza distinzione di classe di rischio Accordo Stato Regione Province autonome Formazione per l’uso di attrezzature che richiedono specifica abilitazione Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 G.U. n.60 del 12/03/2012 Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 Individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi In attuazione dell’art. 73 c.5 del D.Lvo 81/08 smi Repertorio n.53/csr del 22/02/2012 La partecipazione ai corsi (come disposto dall’art. 37 del D.Lvo 81/08) deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori Allegato A A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione Piattaforme di lavoro mobili elevabili; Gru a torre; Gru mobili; Gru per autocarro; Allegato A A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 1. 2. 3. Carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi Allegato A A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 1. 2. 3. 4. 5. Trattori agricoli forestali Macchine movimento terra: escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabile a cingoli. Allegato A A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione Pompa per calcestruzzo Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (solo loro lavoratori) delle attrezzature sopra elencate, accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome; Soggetti formatori con esperienza documentata di almeno tre anni per le specifiche attrezzature (accreditati); Soggetti formatori con esperienza documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro (accreditati); Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) Enti bilaterali e organismi paritetici; Scuole edili. Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • • • Requisiti dei docenti: Personale con esperienza documentata nella formazione (almeno triennale) Personale con esperienza professionale pratica documentata (almeno triennale) Personale interno (aziende utilizzatrici) con i requisiti sopra richiamati Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • • • • • Organizzazione: Individuazione responsabile; Tenuta registro presenze Partecipanti max 24 Attività pratiche almeno 1 docente ogni 6 allievi (da effettuare in aree idonee) Assenze ammesse 10% monte orario Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81708) • • • Articolazione percorso formativo: Teorico; Pratico; Verifica intermedia e finale Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81708) Aggiornamento ogni 5 anni (durata minima 4 ore) Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • • • Riconoscimento formazione pregressa: Corsi con durata non inferiore a quella prevista dagli allegati (Teorico, Pratico e Verifica) Corsi con durata inferiore ma con aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo; Corsi di qualsiasi durata senza verifica finale di apprendimento con aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo e verifica finale di apprendimento. Allegato A B) Soggetti formatori, durata………(art. 71 c. 5 D.Lvo 81/08) • Norma transitoria: I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature specificate, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore. ENTRATA IN VIGORE DAL 12/03/2012 ALLEGATO III • • • Piattaforma di lavoro elevabile – PLE Modulo giuridico – normativo : 1 ora; Modulo tecnico: 3 ore; Modulo pratico: 4 ore (6 ore senza stab.) ALLEGATO III • • • Gru su autocarro Modulo giuridico – normativo : 1 ora; Modulo tecnico: 3 ore; Modulo pratico: 8 ore. ALLEGATO III • • • Carrello elevatore con conducente Modulo giuridico – normativo : 1 ora; Modulo tecnico: 7 ore; Modulo pratico: 4 ore. L’art. 26 del D.L.vo 81/08 (ex art. 7 D.Lgs. 626/94) Il contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione L’art. 26 del D.L.vo 81/08 prevede in caso di affidamento lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, l’obbligo per il datore di lavoro: 1° Non ancora attivato verificare (attraverso il sistema di qualificazione delle imprese – citato da art. 6 c.8 lett.g ma anche art. 27) l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. In attesa che tale sistema sia definito la verifica viene effettuata attraverso l’iscrizione alla CCIAA e l’autocertificazione del possesso di tali requisiti ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Sempre che il Datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo …… e allora quali criteri uso??? (D.Lgs. 626/94) I criteri ovviamente per verificare tale “idoneità” erano molteplici e potevano differire anche notevolmente in relazione al lavoro oggetto dell’appalto. Alcuni criteri disponibilità di attrezzature, macchinari, impianti moderni e comunque idonei allo svolgimento del lavoro. lavori o opere già eseguiti in passato e relativi importi; titoli di studio o grado di professionalità dell’imprenditore e dei dirigenti dell’impresa, organizzazione generale dell’azienda (???); programma di investimenti attuati o previsti in relazione a sicurezza e salute del lavoro (???); 2° fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività. Quali informazioni fornire? Il Committente ha l’obbligo di fornire alle imprese informazioni che saranno tanto più complesse quanto è elevato il rischio o i rischi. Le informazioni. i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i lavoratori delle imprese o lavoratori autonomi; le misure di prevenzione e di emergenza individuate e da attuare in relazione all’attività del committente; la misure di cooperazione tra le diverse parti per attuare le misure di prevenzione dei rischi relative all’oggetto dell’appalto; il coordinamento degli interventi sulla base delle reciproche informazioni per ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra i vari lavori; le misure di sicurezza richieste all’appaltatore; l’organizzazione delle aree di lavoro, gli impianti o le attrezzature considerate idonee al lavoro da svolgere, il bagaglio minimo di conoscenze che devono possedere i lavoratori operanti presso particolari impianti o aree. La cooperazione e il coordinamento I Datori di Lavoro inoltre: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La valutazione delle interferenze – art. 26 c. 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi, forniture. In gergo questo documento viene anche chiamato DUVRI – Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze. Redazione del DUVRI deroga Ferme restando le disposizioni relative a cooperazione e coordinamento, l’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Allegato XI – Rischi particolari E’ l’elenco che può individuare per i lavori edili particolari modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei L.A. (art. 90 c. 9) E’ citato anche nell’art. 26 c. 3 –bis e nell’art. 100 c. 1 Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a metri 1.5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a metri 2 , se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro e dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo N.B. Introdotto dalla Legge 01/10/2012 n. 178 che entra in vigore il 02/11/2012 ma le modifiche acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del DM Difesa previsto dal 70 comma 2 dell’art. 1 della L. 178/12 Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. Allegato XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Responsabilità residuali per committente, appaltatore, eventuali sub appaltatori – art. 26 c. 4 D.Lgs. 81/08 L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’ appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL. La cooperazione e il coordinamento – art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Prerogativa del RLS “Anche nel caso del DUVRI e dei relativi costi per la sicurezza vi è il richiamo dell’art. 18 c. 1 lett. p) che afferma che il datore di lavoro deve……. elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda Obblighi dei progettisti – art. 22 D.Lgs. 81/08 I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori – art. 23 D.Lgs. 81/08 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. Obblighi degli installatori – art. 24 D.Lgs. 81/08 Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso – art. 72 D.Lgs. 81/08 Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (2) – art. 72 D.Lgs. 81/08 Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo. La valutazione del rischio La valutazione tiene conto di tutti i rischi lavorativi, indirizza la scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati chimici, verifica la sistemazione dei luoghi di lavoro e comprende i rischi da stress lavoro-correlati ed il rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza. Art. 28 c. 1 Perché? Lo scopo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra cui: Prevenire i rischi occupazionali Formare, informare, addestrare i lavoratori Mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi per attuare le misure necessarie, agendo sul piano tecnico, organizzativo e procedurale. ... quindi capire dove e come intervenire ! OSHA – Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro La valutazione dei rischi ed i contenuti del relativo documento – art. 28 c. 2 a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività‘ lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); Il documento di valutazione dei rischi deve essere datato secondo le modalità previste dal c. 2 del D.Lgs. 81/08 La valutazione dei rischi ed i contenuti del relativo documento – art. 28 c. 2 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; La valutazione dei rischi ed i contenuti del relativo documento – art. 28 c. 2 e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Le Quando è possibile ricorrere all’autocertificazione? Nei casi previsti dall’art. 29 c. 5 D. Lgs. 81/08: Aziende che occupano fino a dieci lavoratori tranne che per le seguenti attività: Aziende a rischio di incidente rilevante Centrali termoelettriche Installazioni con radiazioni ionizzanti Aziende per esplosivi, polveri e munizioni Strutture di ricovero e cura Caso particolare il settore delle costruzioni (vedere Titolo IV D.Lgs. 81/08). N.B. Possibilità in essere fino al fine giugno 2013 a seguito di emanazione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi – D.L. 12/05/2012 n. 57 Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato DEFINIZIONE: “Condizione che può essere accompagnata da disturbi e disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste ed aspettative riposte in loro” Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal Datore di Lavoro, avvalendosi del RSPP, con la collaborazione del Medico Competente e previa consultazione del RLS. N.B. : la valutazione non prende di norma in considerazione il singolo lavoratore ma gruppi omogenei e prende in considerazione anche dirigenti e preposti Valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato Verifica l’eventuale presenza di indicatori misurabili relativi a tre gruppi di fattori: 1° gruppo: eventi sentinella quali: alti indici infortunistici numerose assenze per malattia turnover Frequenti procedimenti e sanzioni interne Segnalazioni specifiche del medico competente Lamentele esplicite dei lavoratori Valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato Tre gruppi di fattori: 2° gruppo: fattori di contenuto del lavoro Ambiente di lavoro Carichi e ritmi di lavoro Turnistica Competenze dei lavoratori e requisiti professionali N.B. Consultare RLS Valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato Tre gruppi di fattori: 3° gruppo: fattori di contesto del lavoro Ruolo nell’ambito dell’organizzazione Autonomia decisionale e controllo Conflitti interpersonali sul lavoro Evoluzione e sviluppo di carriera Incertezza su quanto richiesto dalla prestazione N.B. Consultare RLS Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 1° fase Effettuare una valutazione semplificata mediante liste di controllo. Se da questa prima fase non emergono criticità non sono necessarie azioni correttive, si inserisce nel DVR e si effettua un monitoraggio periodico del rischio. N.B. : la valutazione non prende di norma in considerazione il singolo lavoratore ma gruppi omogenei e prende in considerazione anche dirigenti e preposti Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato eventuale 2° fase Nel caso emergano criticità il Datore di Lavoro individua ed applica misure correttive di tipo organizzativo, tecnico, procedurale, comunicativi, formativi. Nel caso tali misure non siano sufficienti il Datore di Lavoro pianifica ulteriori misure. N.B. : la valutazione in questa fase prende in considerazione la percezione soggettiva e non più di gruppo Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori la valutazione può essere effettuata mediante riunioni in cui sia garantito il coinvolgimento dei lavoratori alla ricerca di soluzioni ed indicazioni correttive relative al rischio specifico. N.B. : la valutazione deve essere intrapresa, almeno per la prima fase, entro il 31/12/2010 mentre gli eventuali ulteriori interventi devono risultare dalla pianificazione riportata nel DVR. La valutazione dei rischi ed i contenuti del relativo documento – art. 28 c. 3 Il contenuto del documento di valutazione del rischio deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del decreto: Luoghi di lavoro Uso di attrezzature di lavoro e DPI Impianti elettrici Cantieri temporanei o mobili tra cui i lavori in quota Segnaletica di sicurezza Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature a videoterminale Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima) Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, amianto, biologici) Atmosfere esplosive Data del documento Il documento può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato Ancora sul documento di valutazione dei rischi In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività – 28 c. 3-bis Ancora sul documento di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di: modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. In tali occasioni il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Art. 29 c. 3 I modelli di organizzazione e di gestione – art. 30 •Cosa sono •A cosa servono •Quali vantaggi comporta la loro adozione I modelli di organizzazione e di gestione – Cosa sono Sono modelli di organizzazione aziendale che verificano l’adempimento degli obblighi giuridici in merito a: Rispetto standard strutturali di legge Valutazione e predisposizione misure Organizzazione delle varie funzioni di sicurezza ( primo soccorso, appalti, consultazioni) Sorveglianza sanitaria Formazione /informazione/ addestramento Vigilanza – documentazione e certificazioni verifiche periodiche dell’efficacia delle procedure I modelli di organizzazione e di gestione – Cosa sono Attualmente (art. 30) sono riconosciuti i modelli organizzativi proposti da UNI-INAIL – SGLS del 28/09/2001 e il British Standards OHSAS 18001:2007 L’adozione di uno dei modelli in aziende fino a 50 lavoratori è finanziabile (art. 11) I modelli di organizzazione e di gestione – A cosa servono (da UNI_INAIL) Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici. Tale sistema, infatti, si propone di: ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.); aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’impresa/organizzazione; contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; migliorare l’immagine interna ed esterna dell’ impresa/organizzazione. I modelli di organizzazione e di gestione – Vantaggi Oltre ai vantaggi descritti nelle finalità dei sistemi si rileva che hanno efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D.Lgs. 231/01 (vedi art. 300 D.Lgs. 81/08). L’art. 300 richiama tra l’altro l’art. 589 del Codice Penale (Omicidio colposo) e l’art. 590 ( lesioni colpose gravi o gravissime) La riunione periodica di sicurezza E’ prevista dall’art. 35 e ricalca sostanzialmente i contenuti dell’art. 11 D.Lgs. 626/94. Della riunione viene redatto verbale che deve essere messo a disposizione dei partecipanti. Nel corso della riunione il M.C. comunica per iscritto i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul loro significato per attuare misure di prevenzione e protezione La comunicazione dei dati sugli infortuni L’art. 18 c. 1 lett. r) prevede che siano comunicati ad INAIL i dati relativi agli infortuni che hanno comportato una inabilità di almeno un giorno (oltre a quello dell’evento) La presenza e la compilazione del Registro degli Infortuni, in attesa dell’emanazione di un Decreto Interministeriale, rimangono obbligatori (art. 55 ultimo comma) Comunicazioni e trasmissioni di documentazione Possono avvenire tramite sistemi informatizzati secondo modalità stabilite dalle amministrazioni riceventi. Titolo I Capo III Sezione V del D. L.vo 81/2008: sorveglianza sanitaria Art. 38: titoli e requisiti del M.C. Art. 39: svolgimento dell'attività di M.C. Art. 40: rapporti del M.C. con il S.S.N. Art. 41: sorveglianza sanitaria Art.42: provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Art. 25: obblighi del M.C. (Titolo I Capo III Sezione I: misure di tutela e obblighi) Chi è il medico competente I medici in possesso dei requisiti necessari sono iscritti nell'elenco dei M.C. istituito presso il Ministero della Salute Chi nomina il medico competente IL D. di L. deve nominare il M.C. (art. 18 comma 1 lett. a) nei casi previsti dall’art. 41 comma 1: la sorveglianza san. è effettuata dal M.C. Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (art. 6) Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal M.C. correlata ai rischi lavorativi Compiti del medico competente (art. 25) Collabora con il D. di L. e con il S.P.P. alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela, all'attività di formazione e informazione, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, all'attuazione di programmi volontari di promozione della salute Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari aggiornati mirati ai rischi specifici Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio (all. 3A) Consegna al D. di L. alla cessazione dell'incarico la documentazione sanitaria nel rispetto del segreto prof. Compiti del medico competente • Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla sua conservazione; l'originale della cartella deve essere conservata dal datore di lavoro (nel rispetto del D. Lvo 196/03) per almeno 10 anni • Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e nel caso di agenti con effetti a lungo termine sulla necessità di ulteriori controlli (a richiesta anche agli RLS) • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta rilascia copia della documentazione in posseso Compiti del medico competente • Comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria nel corso della riunione periodica (art. 35) • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa che va comunicata al D. di L. per l'annotazione nel documento di valutazione dei rischi • Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori • Comunica mediante autocertificazione il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di M.C. al Ministero del Lavoro, della salute entro 6 mesi dall'entrata in vigore Sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti a fattori di rischio con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire l’insorgenza di patologie correlate al lavoro Lo scopo principale della sorveglianza sanitaria è quindi quello di individuare il più precocemente possibile la presenza di eventuali effetti sulla salute del lavoratore N.B. Il M.C. utilizza e compila per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di rischio secondo il modello di cui al D.M. 9 luglio 2012. Sorveglianza sanitaria La Sorveglianza sanitaria è uno dei compiti del Medico Competente e comprende: • Visita medica preventiva: viene effettuata prima che il lavoratore sia adibito alla mansione lavorativa assegnata • Visita medica periodica: di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal M.C. o disposta dall'Organo di Vigilanza • Visita medica su richiesta del lavoratore • Visita medica in occasione del cambio mansione • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: chimici, amianto agenti • Visita medica preventiva in fase preassuntiva • Visita medica precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute > 60 giorni Nei casi ed alle condizioni previsti previsti dall'ordinamento (Provvedimenti 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007) le visite preventive, periodiche e di cambio mansione sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti DPR 309 del 09/10/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti Art. 125 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto ...... sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi. Provvedimento 30 ottobre 2007 in materia di assenza di tossicodipendenza Per le mansioni indicate nell'allegato 1 è obbligatoria la sorveglianza sanitaria Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono visita medica ed esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità a modalità da individuare con accordo tra stato e regioni da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa Fino all'emanazione dell'accordo suddetto si applicano le procedure e le modalità disciplinate nel decreto del Ministero della Sanità 12 luglio 1990 n. 186 per accertare l'uso abituale di sostanze psicotrope Allegato I – mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza l'incolumità e la salute dei terzi 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. Accordo 18 settembre 2008 (GU n. 236 del 08/10/2008) Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007. DGR n. 13-10928 del 09/03/2009 Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni del 30/10/2007 e dell'Accordo Stato/Regioni del 18/09/2008. Procedure per gli accertamenti Due macrofasi PRIMO LIVELLO competente. accertamenti del medico SECONDO LIVELLO approfondimento diagnosticoaccertativo a carico delle strutture sanitaria competenti (SERT). LAVORATORI GIA' ASSUNTI Il D. di L. provvede che i lavoratori siano sottoposti ad accertamenti sanitari da parte del M.C. con periodicità almeno annuale Il M.C. sottopone il lavoratore ad accertamento sanitario accertamento positivo ossia il M.C. sospetta un'eventuale stato di tossicodipendenza accertamento negativo emissione giudizio idoneità il lavoratore prosegue attività Il SERT dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento In caso di ulteriore assenza il lavoratore viene sanzionato (art. 93 comma 1 lett. b) D.L.vo 626/94 Il M.C. invia il lavoratore al SERT competente per territorio che esegue accertamenti Accertamenti negativi Il lavoratore non si presenta al SERT Il D.di L. lo fa cessare dalla mansione La sospensione non comporta il licenziamento l'automatico (cambio mansione) Il D.di L. cessare mansione Accertamenti positivi lo fa dalla può essere adibito a mansioni diverse, fermo restando quanto stabilito dall'art. 124 comma 1 del DPR 309 del 1990 Riferimenti normativi alcol Legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”. Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome. D.G.R. 22/10/2012 n. 21-4814 Regione Piemonte D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Allegato IV Punti 1.11.3.2 e 1.11.3.3. Art. 111 comma 8. Art. 41 comma 4. L'attuale normativa prevede schematicamente due aree di intervento: Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Esecuzione della sorveglianza sanitaria per escludere una condizione di alcoldipendenza. ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 1 Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici b) conduzione di generatori di vapore c) attivita' di fochino d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali e) vendita di fitosanitari; f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari g) manutenzione degli ascensori. ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 2 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR n. 547 (luoghi confinati?!?); 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata; ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 3 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘ richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 4 8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto: f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci; ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 5 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza; 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. MODALITA’ APPLICATIVE PER VERIFICHE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONEE SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE E DELL’ASSENZA DI ALCOL DIPENDENZE. Attenersi alla D.G.R. 22/10/2012 n. 21-4814 Regione Piemonte Formulazioni dei giudizi alla mansione Il M.C. sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: Giudizio di idoneità Giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni Giudizio di inidoneità temporanea (indicando i limiti temporali) Giudizio di inidoneità permanente Il M.C. informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore riguardo il giudizio emesso (art. 41 comma 8) Avverso i giudizi emessi dal M.C. è ammesso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, il ricorso all’organo di vigilanza entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso (art. 41 comma 9) Principali contenuti dei titoli dal II al XI Luoghi di lavoro – Titolo II Richiama le caratteristiche minime dei luoghi di lavoro (vedere l’allegato IV). Si ricordano gli obblighi dell’art. 64 che riguardano tutti i luoghi di lavoro in generale. Luoghi di lavoro – art. 64 le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI)– Titolo III Le verifiche di prima installazione e periodiche delle attrezzature I controlli previsti -D.Lvo 81/08- I controlli previsti I controlli previsti Art. 70 D.Lvo 81/08 Requisiti di sicurezza Art. 70 D.L.vo 81/08 Requisiti di sicurezza Controli previsti (obblighi datore di lavoro art. 71 D.Lvo 81/08) Controlli previsti Art. 71 comma 12 D.Lvo 81/08 Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL (ora INAIL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Art. 71 comma 13 D.Lvo 81/08 Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ……….. (D.M. 11/04/2011 e s.m.i.) Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche Soggetti verificatori: ASL, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati Finalità: valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza Periodicità delle verifiche: variano a seconda della tipologia dell’attrezzatura e sono indicate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/08. Tempi: i tempi di risposta alla richiesta del datore di lavoro sono 60 giorni per quelli che effettuano la prima verifica periodica, 30 giorni le verifiche successive alla prima. Oggetto: le procedure del DM 11/4/2011 si applicano esclusivamente alle attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 installate in ambienti di lavoro D.M. 11 aprile 2011 I contenuti: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII Criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati Ruolo di ASL, INAIL (ex ISPESL), Ministero del Lavoro ed rapporto con i soggetti abilitati La struttura: Pochi articoli Allegati: I. Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati II. Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche III. Modalità organizzative per l’abilitazione ed il controllo sui soggetti abilitati IV. Schede identificative delle attrezzature di lavoro e Modelli di verbale di verifica D.M. 11 aprile 2011 ENTRATO IN VIGORE 23/05/2012 D.M. 11 aprile 2011 Relazione con l’allegato VII del D.Lvo 81/08 Le attrezzature si dividono in Gruppi • Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga • Gruppo SP - Sollevamento persone • Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra • Tipo mobile/trasferibile e tipo fisso, • Età maggiore o minore di 10 anni • Con modalità di utilizzo particolari (es. costruzioni oppure no) d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente Gruppo GVR (Gas, Vapore, Riscaldamento) a) Attrezzature a pressione: 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 2. 3. 4. 5. decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000) Generatori di vapor d'acqua Generatori di acqua surriscaldata Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Messa in esercizio di attrezzature da lavoro Datore di lavoro: a) Sceglie l’attrezzatura; b) Esegue controlli per l’accettazione dell’attrezzatura c) Invia la comunicazione all’INAIL di messa in esercizio Fornitore/installatore: a) Installa l’attrezzatura; b) Effettua i controlli c) Rilascia la documentazione •Dichiarazione CE •Manuale d’uso e istruzione Variazioni Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati. Verifiche periodiche Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate nell'allegato VII Per le apparecchiature non ancora verificate la periodicità decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio Per le apparecchiature già verificate la periodicità decorre dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata I verificatori INAIL “soggetto titolare della funzione” per la prima verifica ARPA “soggetto titolare della funzione” per le verifiche successive Ricevono le richieste di verifica. Possono eseguire le verifiche con proprio personale e sono tenuti al rispetto dei tempi stabiliti dal decreto (60 gg dalla richiesta per la prima verifica, 30 gg dalla richiesta per le successive). ARPA ed INAIL possono sviluppare accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’erogazione di tali prestazioni, oppure avvalersi di: Soggetti pubblici o privati abilitati, ovvero organismi pubblici o privati in possesso dei requisiti di cui all’allegato I del decreto ed iscritti nei registri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Indagine supplementare In base allo stato di esercizio dell’apparecchiatura può rendersi necessaria l’esecuzione di “indagini supplementari” intese come: “Attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.” Si tratta di un termine “ultimo”, ovvero il datore di lavoro, sulla base delle condizioni di esercizio dell’attrezzatura (ambiente, cicli di carico, modalità di utilizzo, …) deve valutare la periodicità con cui effettuare “indagini supplementari”; tale periodicità non potrà essere superiore a 20 anni Impianti ed attrezzature elettriche – Titolo III capo III Il Datore di Lavoro deve valutare il rischio elettrico (art. 80 ) – anche la fulminazione indiretta e tenendo conto delle eventuali interferenze. Impianti ed attrezzature elettriche – Titolo III capo III Il principio è la regola d’arte che è ottenuta seguendo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX (norme CEI ed altre). L’uso e la manutenzione degli impianti deve avvenire secondo quanto indicato in tali norme ed eventualmente nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature prodotte secondo direttive di prodotto. N.B. Il DPR 462/01 non è stato abrogato e quindi le verifiche periodiche minime rimangono in essere: biennali per cantieri – locali medici – locali a maggior rischio d’incendio , ogni cinque anni negli altri casi. Cantieri temporanei e mobili- Titolo IV Tratta del settore delle costruzioni con complesse e specifiche norme su tale ambito di attività. Capo I: determina misure prevalentemente organizzative (ex D.Lgs. 494/96): Capo II: determina misure di sicurezza sul lavoro (ex DPR 164/56) Segnaletica di di sicurezza – Titolo V una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Movimentazione Manuale dei carichiTitolo VI Prevede misure per contenere i danni ai lavoratori derivanti dal Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC). Tra le misure di prevenzione e protezione dei rischi, oltre ad una buona organizzazione delle lavorazioni, anche l’attività di informazione e formazione dei lavoratori esposti. Attrezzature munite di videoterminaleTitolo VII Si considera esposto a tale rischio chi lavora a VDT almeno 20 ore/settimanali. Le postazioni a VDT devono avere le caratteristiche di cui all’allegato XXXIV Agenti fisici - Titolo VIII Capo I Disposizioni generali Art. 180. Definizioni e campo di applicazione (comma 1) Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Agenti fisici - Titolo VIII Capo I Disposizioni generali Art. 180. Definizioni e campo di applicazione (comma 2) 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. Valori di esposizione: limite ed azione Valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa - 140 dB(C) riferito a 20 micro Pa Valori superiori di azione rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa - 137 dB(C) riferito a 20 micro Pa Valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa - 135 dB(C) riferito a 20 micro Pa Valori di esposizione: significato Sopra gli 87 rischio inaccettabile LEX,8h = 87 dB(A)Tra 85 ed 87 rischio elevato LEX,8h = 85 dB(A) Tra 80 ed 85 rischio non elevato ma presente LEX,8h = 80 dB(A) Sotto gli 80 rischio accettabile Obblighi del Datore di Lavoro Valutazione dei rischi con eventuale misurazione Misure di prevenzione e protezione DPI Misure per limitare l’esposizione Informazione e formazione Sorveglianza sanitaria Uso dei DPI – art. 193 (1) Il Datore di Lavoro: mette a disposizione DPI per l’udito quando sono superati i valori inferiori di azione rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 135 dB(C) Esige che i lavoratori utilizzino i DPI per l’udito nel caso l’esposizione sia pari o superiore ai valori superiori di azione rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 137 dB(C) Sceglie i DPI previa consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti Verifica l’efficacia dei DPI. Uso dei DPI – art. 193 (2) Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI ed il rispetto dei valori limite di esposizione. I DPI sono considerati adeguati quando correttamente usati mantengono un livello di rischio sotto i livelli inferiori di azione Misure di prevenzione e protezione – art. 192 c.2 (4) Comma 2 – Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’art. 190 risulta che i valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa - 137 dB(C) riferito a 20 micro Pa) sono oltrepassati il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore considerando in particolare le misure di cui al comma 1 (vedi elenco). Modificato dal D.Lgs. 106/09 – prima era indicato “inferiori Confronto tra i principali adempimenti della precedente e della nuova normativa (1) D.Lgs. 81/08 Valori di azione inferiori oltre i quali sono obbligatori: informazione e la formazione; fornitura di DPI per l’udito; sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore e conferma del medico 80 dB(A) e 135 dB(C) picco D.Lgs. 277/1991 80 dB(A) Valore oltre il quale sono obbligatori: informazione; sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore e conferma del medico Confronto tra i principali adempimenti della precedente e della nuova normativa (2) D.Lgs. 81/08 Valori di azione superiori oltre i quali sono obbligatori: sorveglianza sanitaria; segnaletica e la delimitazione delle aree; uso dei DPI per l’udito 85 dB(A) e 137 dB(C) picco D.Lgs. 277/1991 85 dB(A) Valore oltre il quale sono obbligatori: formazione; sorveglianza sanitaria almeno biennale; fornitura di DPI per l’udito Confronto tra i principali adempimenti della precedente e della nuova normativa (3) D.Lgs. 81/08 Valori limite di esposizione oltre i quali è obbligatoria l’adozione di misure immediate di riduzione dell’esposizione. Nota: non sono più previsti la tenuta del registro esposti e la consegna del registro a ISPESL e ASL 87 dB(A) e 140 dB(C) picco con otoprote ttori D.Lgs. 277/1991 90 dB(A) e 140 dB picco senza otoprotet tori Valore oltre il quale è obbligatorio: uso dei DPI; segnaletica e delimitazione delle aree sorveglianza sanitaria almeno annuale; tenuta del registro esposti; consegna registro a ISPESL e ASL Il Rischio Vibrazioni nel T.U. Capo I Disposizioni generali Art. 180. Definizioni e campo di applicazione (comma 2) 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. Definizioni Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema manobraccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Definizioni Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Valore limite di esposizione e valori di azione (art. 201) Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio: Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore = 2.5 m/s2 Valore limite di esposizione normalizzato a 8 ore = 5 m/s2 giornaliero Valore limite su brevi (???) periodi = 20 m/s2 Valori di esposizione vibrazioni al sistema mano braccio: Sopra 5,0 m/s significato su 8 ore il 2 Sopra i 20 m/s2 per brevi periodi il rischio è inaccettabile rischio è inaccettabile N.B. Breve periodo circa 1 minuto A(8) = 5,0 m/s2 Tra 2,5 e 5,0 m/s2 su 8 ore rischio presente A(8) = 2,5 m/s2 Sotto i 2,5 m/s2 su 8 ore rischio accettabile Risultati di alcune misurazioni di vibrazioni del sistema mano-braccio Avvitatrici pneum. Decespug. a. filo Decespugliatori lama Giraviti elettriche Giraviti pneumatiche Levigatrici orb.el. Motosega Seghe circ. elettr. Smerigliatrici ang. 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 6 3 2 1 1 1 3 1 1 8 5 4 2 2 2 4 1 2 10 6 4 2 2 2 5 1 2 11 6 5 3 2 3 6 1 3 13 7 6 3 2 3 6 2 3 14 8 6 3 3 3 7 2 3 15 8 7 4 3 4 7 2 4 16 9 7 4 3 4 8 2 4 Esempi di misurazioni medie per alcune attrezzature Valore limite di esposizione e valori di azione Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: Valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a 8 ore = 1.00 m/s2 Valore limite su brevi periodi (???) = 1.5 m/s2 Valore d’azione giornaliero normalizzato a 8 ore = 0.5 m/s2 Valore ridotto da 1.15 m/s2 Valori di esposizione vibrazioni al corpo intero: significato Sopra 1,0 m/s2 su 8 ore il rischio è inaccettabile Sopra i 1,5 m/s2 per brevi periodi il rischio è inaccettabile N.B. Breve periodo circa 3 minuti A(8) = 1,0 m/s2 Tra 0,5 e 1,0 m/s2 su 8 ore rischio presente A(8) = 0,5 m/s2 Sotto i 0,5 m/s2 su 8 ore rischio accettabile Risultati di alcune misurazioni di vibrazioni trasmesse al corpo intero 1h 0.74 Autobus urbano gr. 0.18 0.21 Autogru Camion cassonato 0.35 Macch. per inerti cing. 0.35 0.35 Carrelli elevatori Trattore cing. erpice 0.39 Trattore gom. erpice 0.46 Mountain bike 1.06 Ambulanza 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 1.05 0.25 0.30 0.50 0.50 0.50 0.55 0.65 1.50 1.29 0.31 0.37 0.61 0.61 0.61 0.67 0.80 1.84 1.48 0.35 0.42 0.71 0.71 0.71 0.78 0.92 2.12 1.66 0.40 0.47 0.79 0.79 0.79 0.95 1.03 2.37 1.82 0.43 0.52 0.87 0.87 0.87 1.04 1.13 2.60 1.96 0.47 0.56 0.94 0.94 0.94 1.12 1.22 2.81 2.10 0.50 0.60 1.00 1.00 1.00 1.20 1.30 3.00 Esempi di misurazioni medie a bordo di alcuni mezzi Protezione da sostanze pericolose Titolo IX Capo I: protezione da agenti chimici Capo II:protezione da agenti cancerogeni e mutageni Capo III: protezione dai rischi connessi all’esposizione da amianto Protezione da agenti chimici - Titolo IX capo I Il capo I è quello che ha un’applicazione più diffusa mentre i capi II e III riguardano situazioni meno frequenti. La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi deve seguire i criteri di cui all’art. 223. La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici L’esposizione ad agenti chimici – intesi come agenti chimici pericolosi – è prevista dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 – testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La principale normativa in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi Le norme che hanno regolato la classificazione, l’imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi negli ultimi anni sono: D.L.vo 3 febbraio 1997 n. 52 che regola le sostanze pericolose D.L.vo 14 marzo 2003 n. 65 poi modificato dal D.L.vo 28 luglio 2004 n. 260 che regola i preparati pericolosi D.M. 7 settembre 2002 del Ministero della Salute sui contenuti minimi delle schede di sicurezza. Ma………………………………. REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE (DSP) e 1999/45/CE (DPP) e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) (G.U.E. L 353 del 31.12.08) Regolamento CLP (Classification Labelling and Packaging) riprende il Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche dell’ONU) Perché armonizzare classificazione ed etichettatura???? Regolamento CLP: etichettatura (identificazione prodotto) 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO per le SOSTANZE: identità chimica per le MISCELE: identità chimica di tutti i componenti pericolosi In precedenza chiamati “preparati” Regolamento CLP: etichettatura (pittogramma) 2. Pittogramma: composizione grafica che include un simbolo ed altri elementi grafici (bordo e sfondo) destinato a dare un’informazione specifica Le caratteristiche: forma: rombo simbolo: nero sfondo: bianco bordo: rosso SIMBOLI DSP/DPP PITTOGRAMMI Regolamento CLP: etichettatura (Signal word: danger/ warning) 3. Avvertenza: parola che indica il livello relativo di entità del rischio e allerta il lettore dell’etichetta per il potenziale rischio “PERICOLO” (per le categorie di rischio più elevato) “ATTENZIONE” (per categorie di rischio inferiore) Frasi di rischio [R] e frasi di sicurezza [S] (sistema UE) Frasi di rischio - Frasi R Dalle frasi “R”………… R1 Esplosivo allo stato secco R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria R7 Può provocare un incendio R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili R10 Infiammabile R11 Facilmente infiammabile R12 Estremamente infiammabile R14 Reagisce violentemente con l'acqua R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti R17 Spontaneamente infiammabile all'aria R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili R19 Può formare perossidi esplosivi R20 Nocivo per inalazione Consigli di prudenza [S] S1 Conservare sotto chiave …….e frasi “S”………… S2 Conservare fuori della portata dei bambini S3 Conservare in luogo fresco S4 Conservare lontano da locali di abitazione S5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) S6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) S7 Conservare il recipiente ben chiuso S8 Conservare al riparo dall'umidità S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande S14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) S15 Conservare lontano dal calore S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare S17 Tenere lontano da sostanze combustibili S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela S20 Non mangiare né bere durante l'impiego S21 Non fumare durante l'impiego S22 Non respirare le polveri S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da parte del produttore) Regolamento CLP: etichettatura (Hazard statements) Alle frasi H………… 4. Frase di rischio: frase assegnata a una classe e categoria di rischio che descrive la natura dei pericoli di un prodotto pericoloso, compreso, se appropriato, il grado di pericolo (codice univoco "Hxxx" che identifica ogni dichiarazione di pericolosità) Esempi di frasi di rischio sono: "Facilmente infiammabile liquido e vapore" (H225) "Tossico a contatto con la pelle" (H311) "Nocivo per la vita acquatica" (H402) Regolamento CLP: etichettatura (Precautionary statements) ……….e P………… 5. Consigli di prudenza: frasi (e/o pittogrammi) che descrivono misure precauzionali che dovrebbero essere adottate per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti da esposizione ad un prodotto pericoloso, da stoccaggio improprio o da manipolazione di un prodotto pericoloso (codice univoco prudenza) “Pxxx“ che identifica ogni consiglio di Regolamento CLP: etichettatura (Precautionary statements) 5. Consigli di prudenza tipologie di consigli di prudenza: generali (codice “P1xx”) prevenzione (codice “P2xx”) risposta in caso di fuoriuscita o esposizione (codice “P3xx”) stoccaggio (codice “P4xx”) smaltimento (codice “P5xx”) ETICHETTATURA direttive 67/548/CEE (DSP) - 1999/45/CE (DPP) ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli per la S A L U T E ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo - pericoli per la S A L U T E - anche le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) sono contrassegnate da questo pittogramma. La corrispondente frase H indica se si tratta di un sospetto o di una sostanza effettivamente di tipo CMR - Etichettatura CLP Cat. 1A o 1B (1 o 2 CE) – Pericolo H350: Può provocare il cancro. Cancerogenicità H340: Può provocare alterazioni genetiche Mutagenicità sulle cellule germinali Etichettatura CLP Cat. 2 (3)- Attenzione H351: Sospettato di provocare il cancro Cancerogenicità H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche Mutagenicità sulle cellule germinali Regolamento CLP: pittogrammi per classi di pericolo per la salute Classe di pericolo Pittogrammi Classe di pericolo Pittogrammi ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli per la S A L U T E ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I - esempi di possibili fonti di innesco: scintille di origine elettrica o meccanica, fiamme libere, sigarette, cariche elettrostatiche, superfici calde - i liquidi contrassegnati dalla frase H estremamente o facilmente infiammabili sono particolarmente pericolosi - i loro vapori, a contatto con l'aria, possono formare una miscela esplosiva già a temperatura ambiente - ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli F I S I C I ETICHETTATURA Regolamento 1272/2008 cd CLP (GHS) pittogrammi di pericolo – pericoli per l’A M B I E N T E Regolamento CLP: etichettatura (RIASSUMENDO) di La fase valutativa secondo i criteri del D.Lgs. 626/94 estesi al D.Lgs. 81/08 Identificazione dei pericoli Liste delle sostanze e preparati – processi lavorativi – frasi R L’applicazione delle misure di prevenzione di legge è idonea? ( art. 224) SI Valutazione preliminare Prevista dall’art. 223 c. 1 NO Provvedere alla revisione delle misure di prevenzione Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi – art. 224 a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi – art. 224 (2) e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici La fase valutativa secondo i criteri del D.Lgs. 626/94 estesi al D.Lgs. 81/08 Identificazione dei pericoli Liste delle sostanze e preparati – processi lavorativi – frasi R L’applicazione delle misure di prevenzione di legge è idonea? ( art. 224) NO Provvedere alla revisione delle misure di prevenzione SI Valutazione preliminare Prevista dall’art. 223 c. 1 NO E’ necessario approfondire la valutazione del rischio? SI Valutazione approfondita Misurazioni e/o algoritmi SI Il risultato della valutazione è “basso”? Giustificazione art. 223 c. 5 Rischio “basso” Rischio “basso” Indicare i criteri seguiti per definizione. NO Definizione di rischio non basso per la sicurezza e rilevante per la salute Si applicano: misure specifiche - misure di emergenza - sorveglianza sanitaria - cartelle sanitarie e di rischio (art. 225 e successivi) Rischio “basso” – art. 224 c. 2 (ex rischio moderato) Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi é solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230 D.Lgs. 81/08 Cosa si intende per “rischio “basso” per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori? Con i decreti di cui all’art. 232 comma 2 é determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. Chi definisce per “rischio basso per la sicurezza ed irrilevante” per la salute dei lavoratori? Nelle more dell’adozione dei decreti ......, con uno o più decreti dei Ministri ………. possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori é comunque effettuata dal datore di lavoro. Basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute – 4 casi Non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute Basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute Non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute Basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute Protezione da agenti biologici - Titolo X Tratta di una tipologia di rischio non sempre presente nei luoghi di lavoro. Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX – art. 292 La protezione da atmosfere esplosive viene riconfermata nei contenuti rispetto al D.Lgs. 626/94. Viene tuttavia inserita una norma - art. 292 – confermativa degli obblighi di gestione delle interferenze previsti dall’art. 26. Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX – art. 292 Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro é responsabile per le questioni soggette al suo controllo. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che é responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. Protezione da atmosfere esplosive Titolo IX – art. 296 Si ricorda che le installazioni elettriche nelle aree classificate debbono essere sottoposte alle verifiche previste dal DPR 462/01 (verifiche preventive e periodiche). Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (luoghi confinati) DPR 177/11 Tratta dei lavori in luoghi confinati quali pozzi neri, camini, fogne, fosse, gallerie, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos e simili ove si sospetta la possibilità di inquinamento e di assenza di ossigeno – vedi artt. 66 – 121 e cap. 3 dell’allegato IV D.Lgs. 81/08 LIBENER Marcello Via Venezia 6 Alessandria [email protected] 0131 307814