La Costituzione La Costituzione è la legge fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. Il 2 giugno 1946 in Italia si tennero contemporaneamente il referendum istituzionale con cui il popolo doveva scegliere tra repubblica e monarchia e l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente il cui compito sarebbe stato quello di redigere la nuova Costituzione. L’Assemblea Costituente era formata da 556 membri che appartenevano in prevalenza all’area cattolica, a quella socialista e a quella comunista. Il nuovo testo della Costituzione venne approvato, a larga maggioranza, il 22 dicembre 1947 ed il 1° gennaio 1948 entrò in vigore. Struttura della Costituzione La Costituzione è composta da 139 articoli. I primi 12 articoli costituiscono i Principi fondamentali, seguiti da una prima parte “Diritti e doveri dei cittadini” che va dall’art. 13 all’art. 54, e da una seconda parte “Ordinamento della Repubblica” che va dall’art. 55 all’art. 139 e prende in considerazione gli organi fondamentali dello Stato. Infine troviamo XVIII articoli che costituiscono le “Disposizioni transitorie e finali”. Caratteri della Costituzione VOTATA – nel senso che è stata redatta da rappresentanti eletti dal popolo, a differenza dello Statuto Albertino che fu concesso al popolo dal re Carlo Alberto di Savoia COMPROMISSORIA – in quanto ad essa hanno partecipato forze politiche che esprimevano ideologie diverse ma che sono riuscite a trovare un punto di accordo LUNGA – perché non si limita a trattare dell’organizzazione dello Stato ma riconosce una pluralità di diritti ai cittadini RIGIDA – le norme costituzionali non possono essere modificate con leggi ordinarie ma solo con leggi costituzionali DEMOCRATICA – in quanto prevede che il popolo eserciti la sua sovranità attraverso istituti di democrazia sia diretta (es. referendum) sia indiretta (es. elezioni dei rappresentanti) PROGRAMMATICA – in quanto essa consisteva in un programma che le forze politiche si impegnavano ad attuare con una serie di leggi successive. Tra queste, le più importanti sono state: lo Statuto dei lavoratori, l’istituzione delle Regioni, la riforma del diritto di famiglia I principi fondamentali della Costituzione L'art. 1 della Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica. La parola “democrazia” deriva dal greco e significa letteralmente “governo del popolo”. Ciò vuol dire che i cittadini partecipano alla gestione del potere attraverso i propri rappresentanti. Infine, l’articolo aggiunge che la repubblica è "fondata sul lavoro". Si è voluto con ciò ribadire che il benessere e la vita stessa dello Stato nascono essenzialmente dal lavoro dei cittadini. Il lavoro viene considerato come diritto-dovere riconosciuto a ciascuno. L’art. 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia in quanto membro di organizzazioni sociali. La seconda parte dell’articolo prevede anche l’adempimento di doveri di solidarietà politica (es.: osservare le leggi, eleggere i propri rappresentanti), economica (es.: pagare i tributi), sociale (es.: impegnarsi in forme di assistenza morale e materiale). I principi fondamentali della Costituzione L’art. 3 enuncia il fondamentale principio di uguaglianza. Il primo comma dell’articolo fa riferimento all’uguaglianza formale ed afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, religione, ecc. Il secondo comma, invece, basandosi sul fatto che non tutti partono da uguali condizioni, afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini. Tale principio viene indicato con l’espressione “uguaglianza sostanziale”. L’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro nel senso che lo Stato si impegna a creare le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione. Il lavoro viene considerato anche un dovere perché in tal modo ciascuno contribuisce al progresso della collettività. I principi fondamentali della Costituzione L’art. 5 riconosce l’unità e l’indivisibilità dello Stato ma, tenendo conto delle profonde differenze tra le diverse parti del Paese, introduce il principio del decentramento del potere in quanto attraverso le autonomie locali (Regioni, Province, Comuni) lo Stato può gestire meglio gli interessi dei cittadini. L’art. 6 afferma che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche presenti nel Paese. I principi fondamentali della Costituzione Gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Si afferma che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ma, data la diffusione della religione cattolica nel nostro Paese, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi stipulati nel 1929 e formati da un Trattato ed un Concordato. Il Concordato fu modificato nel 1984. La libertà religiosa è inoltre estesa a tutte le confessioni diverse da quella cattolica. I principi fondamentali della Costituzione L’art. 9 afferma che lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio che deve essere inteso in senso ampio come tutela dell’ambiente. L’art. 10 stabilisce che l’Italia, in quanto membro della comunità internazionale, si conforma alle norme di diritto internazionale. Esse si applicano, quindi, all’ordinamento giuridico italiano. I principi fondamentali della Costituzione L’art. 11, dopo aver affermato che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, aggiunge che, per garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, lo Stato può limitare la propria sovranità uniformandosi alle decisioni di istituzioni sovranazionali (es.: ONU). I principi fondamentali si chiudono con l’art. 12 che descrive il tricolore come simbolo ideale dell’identità nazionale. Diritti e doveri dei cittadini La prima parte della Costituzione, intitolata “Diritti e doveri dei cittadini”, è divisa in 4 titoli: Rapporti civili Rapporti etico-sociali Rapporti economici Rapporti politici Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) Negli articoli che vanno dal 13 al 28 la Costituzione prende in considerazione tutte le libertà che riguardano l’uomo come persona fisica, come essere spirituale e come individuo che vive nella collettività. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) L’art. 13 tutela la libertà personale intesa come libertà dell’individuo da interventi esterni che potrebbero limitare la sua libertà di movimento, per esempio con un arresto o un fermo. La libertà personale è inviolabile e le restrizioni di libertà sono di competenza della Magistratura che può porle in essere solo nei casi previsti dalla legge e solo con provvedimenti motivati. Con il principio dell’inviolabilità del domicilio, sancito dall’art. 14, la Costituzione ha inteso tutelare il diritto dell’individuo ad avere una propria sfera privata senza interferenze dall’esterno. L’art. 15 della Costituzione garantisce come inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) All’art. 16 la Costituzione tutela poi la libertà di circolazione e di soggiorno: ogni cittadino è libero di fissare il proprio domicilio o la propria residenza in qualsiasi luogo del territorio nazionale. Solo la legge può limitare tale libertà ed esclusivamente per motivi di sanità e sicurezza. Viene garantita anche la libertà di espatrio. Gli artt. 17 e 18 contemplano il diritto di riunione e di associazione, due elementi indispensabili per la vita di una società democratica. Mentre la riunione, in quanto raggruppamento temporaneo di persone, è un evento occasionale; l’associazione, definita come un insieme di persone organizzate in forma stabile, ha carattere duraturo. L’art. 18 proibisce le associazioni segrete e quelle politiche che si avvalgono di organizzazioni di carattere militare. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) Gli artt. 19 e 20 riconoscono ad ognuno il diritto di professare liberamente il proprio credo e di riunirsi e associarsi per fini religiosi. L’art. 21 sancisce il principio di libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente opinioni, giudizi, valutazioni in campo culturale, economico, politico, religioso con qualsiasi strumento di comunicazione. L’interesse generale all’informazione implica l’esistenza di una pluralità di fonti d’informazione. Questo articolo fissa le basi giuridiche del pluralismo dell’informazione, uno dei principali pilastri su cui si fondano tutte le società democratiche. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) L’art. 22 afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. L’art. 23 esclude che lo Stato possa imporre ai cittadini prestazioni personali (es: servizio militare) o patrimoniali (es.: pagamento delle imposte), se non in base alla legge. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) Le libertà giurisdizionali, che riguardano, cioè, i rapporti tra il cittadino e la giustizia, sono trattate negli articoli che vanno dal 24 al 27 della Costituzione. L’art. 24 introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto alla difesa. Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti. Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole. Il giudice, nello svolgimento delle sue funzioni, deve essere imparziale, cioè al di sopra delle parti. Questo spiega perché l’art. 25 precisa che quando una persona è sottoposta a giudizio è la legge che stabilisce i criteri territoriali e di competenza che determinano la scelta del magistrato che si occuperà del caso. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) L’art. 26 consente l’estradizione soltanto per i reati comuni e la esclude per i reati politici. L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale. L’art. 27 sancisce il carattere personale della responsabilità penale, il fatto cioè che ognuno è responsabile soltanto per la propria condotta. Aggiunge che: l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (presunzione di non colpevolezza) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ dunque vietata qualsiasi violenza fisica o morale verso i condannati non è ammessa la pena di morte Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) L’art. 28 stabilisce la responsabilità personale dei pubblici dipendenti: se una persona che presta la sua attività alle dipendenze dello Stato viola, con il suo comportamento, un diritto del cittadino ne risponde personalmente. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34) Negli articoli che vanno dal 29 al 34 vengono presi in considerazione alcuni valori che hanno grande importanza sia per l’individuo sia per la collettività: la famiglia, la salute, la scuola. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34) L’art. 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Definire la famiglia come società naturale significa accogliere l’idea che essa rappresenti la prima cellula della società per cui la Repubblica italiana non attribuisce i diritti alla famiglia bensì li riconosce in quanto essi preesistono alla nascita dell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia l’art. 29 fa riferimento solo alla famiglia fondata sul matrimonio che può essere civile (cioè celebrato dal Sindaco) o concordatario (celebrato da un sacerdote) e non fa alcun cenno alla famiglia di fatto, cioè ai legami familiari tra persone non unite in matrimonio. Al secondo comma è prevista espressamente l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. L’art. 30 garantisce la stessa tutela giuridica ai figli legittimi ed ai figli nati fuori del matrimonio. I figli adottivi sono giuridicamente equiparati ai figli legittimi. Entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34) L’art. 31 attribuisce alla Repubblica il compito di agevolare, con apposite misure economiche, la creazione della famiglia. L’art. 32 riconosce e tutela il diritto alla salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Ha per oggetto la tutela dell’integrità fisica e psichica della persona umana. La salute non viene intesa solo come assenza di malattia, bensì come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34) L’art. 33 enuncia la libertà dell’arte e della scienza che, in concreto, consiste nella libertà di tutti di poter trasmettere il proprio patrimonio di conoscenze. L’art. 34 stabilisce che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita e lo Stato deve garantire aiuti materiali alle famiglie affinchè i figli possano esercitare effettivamente il diritto allo studio. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) Negli articoli che vanno dal 35 al 40 emerge il carattere democratico – sociale del nostro Stato e si parla del lavoro. Negli articoli che vanno dal 41 al 47 emerge il carattere economico e si prevede l’intervento dello Stato nell’economia, finalizzato a conciliare l’interesse della collettività con quello dell’iniziativa e della proprietà privata. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 35 ribadisce il principio della tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”. E’ quindi prevista un’uguale protezione per tutti i tipi i tipi di lavoro, senza alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale, dipendente (chi lavora alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro) o autonomo. L’art. 36 fissa alcuni criteri fondamentali relativi alle condizioni di lavoro: la retribuzione, l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie annuali. La retribuzione non va commisurata solo alle ore di lavoro prestate e deve comunque essere sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia. La durata massima della giornata lavorativa deve essere stabilita dalla legge. Il lavoratore, inoltre, non può rinunciare né al riposo settimanale né alle ferie annuali retribuite. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 37 prevede la tutela della donna lavoratrice che gode degli stessi diritti e della stessa retribuzione che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono, inoltre, consentire alla donna di svolgere la sua funzione nell’ambito familiare. L’ultimo comma prevede l’emanazione di leggi che tutelino il lavoro minorile. L’art. 38 stabilisce il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi dal punto di vista economico (disoccupati) o psicofisico (anziani, inabili, ecc.) e sancisce il diritto all’assistenza e al mantenimento per chi ne ha bisogno. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 39 prevede la libertà di associazione sindacale. Ciascun lavoratore è libero di aderire o meno ad un sindacato e di scegliere quello che più rispecchia il suo modo di sentire. Inoltre le organizzazioni sindacali sono libere di svolgere la loro attività senza impedimenti o controlli da parte dello Stato. Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare il contratto collettivo di lavoro che è l’accordo stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori di un certo settore. Nei contratti collettivi sono definite le condizioni retributive minime e le condizioni di lavoro valide per tutti gli appartenenti a quel determinato settore. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 40 sancisce il diritto di sciopero. Lo sciopero è il diritto riconosciuto ai lavoratori di astenersi collettivamente dal lavoro per la difesa dei propri diritti e la promozione dei propri interessi. Il riconoscimento di tale diritto comporta che il lavoratore che non lavora perché aderisce ad uno sciopero organizzato non può essere considerato inadempiente. Tuttavia una legge del 1990 ha regolamentato il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali quali la sanità, i trasporti, la scuola, al fine di assicurare le prestazioni ritenute indispensabili per garantire i diritti dei cittadini. L’art. 41 garantisce la libertà di iniziativa economica privata in ogni campo. Al secondo comma, però, aggiunge che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e con la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò spiega la necessità dell’intervento dello Stato che effettua gli opportuni controlli per evitare che l’attività economica privata provochi danni alla collettività. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 42 afferma il cosiddetto “pluralismo economico”, nel senso che i beni possono essere di proprietà pubblica o privata. La Costituzione precisa che la proprietà deve essere resa accessibile a tutti e deve svolgere una funzione sociale, cioè non deve soddisfare solo i fini individuali del proprietario ma procurare anche un vantaggio alla collettività. L’art. 43 consente allo Stato, per fini di pubblica utilità, di sottrarre ai privati la gestione di attività economiche che riguardano servizi pubblici essenziali (es.: trasporti, sanità) oppure fonti di energia o, ancora, attività che rappresentano situazioni di monopolio. L’art. 44 prevede un particolare intervento dello Stato riguardo alla proprietà terriera. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti economici (artt. 35 - 47) L’art. 45 attribuisce un valore specifico alla cooperazione, il cui fine è quello di gestire in comune attività economiche e procurarsi un vantaggio reciproco. L’art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. In realtà tale articolo non ha trovato attuazione in alcuna legge. L’art. 47 riguarda la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito. Il risparmio, oltre a rappresentare una fonte di tranquillità per il risparmiatore e a consentirgli di provvedere ai suoi bisogni futuri, ha una funzione fondamentale per lo sviluppo dell’intera collettività perché i prestiti dei risparmiatori consentono alle imprese di produrre nuova ricchezza e allo Stato di garantire determinati servizi. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti politici (artt. 48 - 54) Negli articoli che vanno dal 48 al 54 vengono previsti quei diritti grazie ai quali i cittadini partecipano direttamente (referendum, petizione, iniziativa legislativa) o indirettamente (diritto di eleggere e di essere eletti) alla vita dello Stato. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti politici (artt. 48 - 54) L’art. 48 riconosce il diritto di elettorato, cioè il diritto dei cittadini di partecipare all’elezione degli organi dello Stato (diritto di voto o elettorato attivo) e di essere eletti a ricoprire cariche pubbliche (elettorato passivo). Per suffragio universale si intende il diritto di voto di tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Al secondo comma sono indicate le caratteristiche del voto: personale, perché può essere espresso solo dall’interessato che non può delegarlo ad altri uguale, in quanto tutti i voti hanno lo stesso valore libero, poiché ogni elettore vota secondo il proprio convincimento politico segreto, perché nessuno deve venire a conoscenza del voto altrui in modo da assicurare a tutti la libertà di voto Il voto è un dovere civico ma il non esercizio non comporta sanzioni. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti politici (artt. 48 - 54) L’art. 49 riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti sono associazioni di persone unite da un’ideologia comune che mirano a raggiungere fini politici. Essi svolgono una funzione di tramite tra il popolo e le istituzioni. L’art. 50 prevede la petizione, che è un istituto di democrazia diretta che consente ai cittadini di chiedere provvedimenti legislativi o di esporre comuni necessità alle Camere. L’art. 51 disciplina l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive ribadendo al riguardo l’uguaglianza di tutti i cittadini. Diritti e doveri dei cittadini Rapporti politici (artt. 48 - 54) L’art. 52 prevede uno dei doveri più significativi contenuti nella Costituzione: quello di difendere la patria. Esso viene definito sacro. Questo dovere si manifesta essenzialmente nello svolgimento del servizio militare, che, però, a partire dal 2005, è riservato solo ai volontari. L’art. 53 prevede per i cittadini un dovere economico fondamentale , cioè quello di concorrere alle spese pubbliche sostenute dallo Stato per garantire i servizi pubblici. Esso enuncia il principio della capacità contributiva in base al quale il livello della tassazione deve essere commisurato alla situazione economica di ciascun contribuente. L’art. 54 prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica che si manifesta innanzi tutto con l’osservanza delle leggi. Ordinamento della Repubblica Nella seconda parte della Costituzione vengono definiti gli organi dello Stato e le loro funzioni, cioè il cosiddetto Stato-apparato. Secondo il principio della separazione dei poteri, formulato per la prima volta dal filosofo francese Montesquieu nel 1748, ogni potere dello Stato deve essere affidata a un organismo diverso per evitare l’accentramento dei poteri in una sola persona come accadeva nello stato assoluto. I tre principali poteri sono: legislativo, potere di emanare le norme giuridiche poste alla base dell’ordinamento giuridico. Spetta al Parlamento. esecutivo, consiste nel potere di realizzare concretamente i fini dello Stato secondo le norme vigenti. Spetta al Governo. giurisdizionale, relativo al potere di applicare le norme giuridiche a casi particolari e concreti per risolvere eventuali controversie. Spetta alla Magistratura. Il Parlamento L’organo più importante della Repubblica è il Parlamento. Ad esso è affidata la funzione legislativa. È formato da: Camera dei Deputati Senato della Repubblica Si parla di bicameralismo perfetto perché le due Camere hanno le stesse funzioni. In alcuni casi il Parlamento si riunisce in seduta comune: elezione del Presidente della Repubblica. In questo caso sono presenti anche tre delegati per ogni Regione (tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno). elezione di cinque membri della Corte Costituzionale. elezione di otto membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Parlamento La Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti dai cittadini che hanno compiuto 18 anni (elettorato attivo). Possono essere eletti coloro che hanno compiuto 25 anni (elettorato passivo). La sede è Montecitorio. Il Senato della Repubblica è formato da 315 senatori elettivi e dai senatori a vita. Possono eleggere i senatori coloro che hanno compiuto 25 anni (elettorato attivo). Possono essere eletti coloro che hanno compiuto 40 anni (elettorato passivo). Sono di diritto senatori a vita tutti gli ex Presidenti della Repubblica. Inoltre ciascun Presidente della Repubblica può nominare durante il suo mandato cinque senatori a vita scelti tra i cittadini che si sono distinti per meriti particolari nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La sede è Palazzo Madama. Il Parlamento I sistemi elettorali I sistemi elettorali sono stabiliti con legge ordinaria. Possiamo avere: sistema proporzionale nel quale i seggi sono distribuiti in proporzione al numero dei voti ottenuto da ciascuna lista. Garantisce il principio democratico ma dà vita ad un governo instabile. sistema maggioritario nel quale i seggi di un collegio elettorale sono attribuiti ai candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. È meno democratico ma dovrebbe dar vita ad un governo più stabile. Il Parlamento Organizzazione PRESIDENTI: vengono eletti dai componenti di ciascuna Camera ed hanno il compito di dirigere i lavori dell’assemblea, interpretare e rispettare il regolamento e rappresentare le Camere all’esterno. Il Presidente della Camera dei deputati presiede anche il Parlamento in seduta comune. Il Presidente del Senato supplisce il Presidente della Repubblica quando questi non può svolgere le sue funzioni per malattia o per impegni all’estero. UFFICIO DI PRESIDENZA: è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai questori e dai segretari ed ha il compito di programmare e di preparare i lavori dell’assemblea. GIUNTE: le giunte parlamentari sono nominate dal presidente di ciascuna camera e hanno funzioni diverse. Es.: giunta per elezioni, per le autorizzazioni a procedere ecc… Il Parlamento Organizzazione GRUPPI: sono raggruppamenti di deputati e senatori che si formano in base allo schieramento politico di appartenenza. Il gruppo decide il comportamento da assumere in merito alle decisioni da prendere in aula o nelle commissioni. Sono formati da almeno 20 deputati che eleggono un presidente. Entro due giorni dalla prima riunione, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo appartengono altrimenti vengono iscritti nel gruppo misto. COMMISSIONI PERMANENTI: rispecchiano in proporzione la consistenza dei gruppi. Sono delle assemblee in formato ridotto composte da circa 50 deputati. Hanno competenza per specifiche materie, es.: bilancio, sanità, giustizia, affari esteri, cultura, ecc… Ogni progetto di legge deve passare all’esame della commissione di merito. Il testo elaborato dalla commissione viene portato in aula per l’approvazione. COMMISSIONI BICAMERALI : sono formate da deputati e senatori e cercano di far luce, con gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria, su temi di interesse generale. Ogni Camera ha un proprio regolamento interno. Il Parlamento La durata delle Camere è di cinque anni e questo periodo si chiama legislatura. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica sentiti i Presidenti delle due Camere. Tuttavia i poteri delle Camere scadute sono prorogati finchè non si insediano le nuove Camere. Il parlamentare non è legato da un vincolo di mandato con gli elettori che lo hanno votato. Egli rappresenta, infatti, gli interessi della collettività e non quelli degli elettori che lo hanno votato. INSINDACABILITA’: al fine di assicurare ai parlamentari la piena libertà e di preservare il Parlamento da ingerenze esterne l’art. 68 riconosce ai parlamentari l’immunità per le opinioni espresse nel senso che essi non possono essere perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. IMMUNITA’ PENALE: è necessaria l’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza per le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche e gli arresti. Non, invece, per sottoporre ad indagine i parlamentari. Il Parlamento Funzione legislativa La funzione più importante del Parlamento è quella legislativa che consiste nel potere di emanare le leggi. Agli artt. 70 e ss. è indicato il procedimento di formazione delle leggi che si articola in 5 fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e approvato dalle due Camere 3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della Repubblica 4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti Il Parlamento Funzione legislativa INIZIATIVA - L’iniziativa spetta a 5 soggetti: al Governo, al popolo (con la raccolta di 50.000 firme), a ciascun parlamentare, ai Consigli regionali, al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Quando l’iniziativa viene dal Governo si parla di disegno di legge, negli altri casi di proposta di legge. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – Il progetto di legge viene presentato alla Presidenza di una delle due Camere e da questa viene assegnato alla Commissione competente per materia indicando se deve operare in sede referente o deliberante. SEDE REFERENTE: la Commissione analizza il testo di legge, ne discute, lo presenta in aula e l’assemblea lo vota articolo per articolo. Poi il testo passa all’altro ramo del Parlamento che segue la stessa procedura. Se vengono apportate modifiche (emendamenti) la legge deve ritornare al primo ramo del Parlamento, altrimenti è definitivamente approvata. SEDE DELIBERANTE: in alcuni casi la legge può essere approvata direttamente in Commissione senza passare per l’aula. Il Parlamento Funzione legislativa PROMULGAZIONE – La legge per diventare esecutiva deve essere promulgata, cioè il Presidente della Repubblica firma ufficialmente la legge ed essa viene inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti. Il Capo dello Stato può anche rifiutarsi di promulgare la legge e rinviarla alle Camere chiedendo una nuova deliberazione. Laddove, però, le Camere riapprovassero lo stesso identico testo il Presidente della Repubblica dovrebbe promulgarla per forza. PUBBLICAZIONE – Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. ENTRATA IN VIGORE – Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore, cioè diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti. Referendum abrogativo Con il referendum abrogativo il popolo viene chiamato direttamente a decidere se cancellare o meno una legge o una parte di essa. Il referendum non è ammesso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Può essere richiesto o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. La Corte di cassazione sottopone il referendum ad un giudizio di legittimità per verificare il numero e l’autenticità delle firme. La Corte Costituzionale valuta se la richiesta ha rispettato i limiti previsti dalla Costituzione. Deve votare la maggioranza dei cittadini e deve essere a favore dell’abrogazione la maggioranza dei votanti. Il Parlamento Funzione di indirizzo politico La funzione di indirizzo politico consiste nel determinare le scelte politiche fondamentali del Paese e si concretizza nel momento in cui il Parlamento è chiamato ad esprimere un “voto di fiducia” sul programma politico che il Governo presenta alle Camere. La mozione è un quesito rivolto da più parlamentari al Governo al fine di sollevare un dibattito in aula riguardo ad una certa materia. Particolare importanza ha la mozione con cui si chiede all’aula di votare la fiducia al Governo (mozione di fiducia). Il Parlamento Funzione di controllo Le interrogazioni e le interpellanze sono gli strumenti che la legge dà al Parlamento per effettuare la sua funzione di controllo. L’interrogazione è un quesito che un senatore o un deputato può rivolgere al Governo per iscritto per avere chiarimenti in merito a un certo avvenimento L’interpellanza è una richiesta scritta rivolta al Governo da un parlamentare per conoscere i motivi della posizione assunta in merito ad una questione di particolare rilievo Il Parlamento L’art. 78 sancisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari per gestire la particolare situazione in cui si trova il Paese. L’art. 79 tratta dell’amnistia e dell’indulto che possono essere concessi con atto del Parlamento. L’amnistia è un provvedimento a favore di una pluralità di persone con cui lo Stato rinuncia ad applicare la pena a reati commessi anteriormente all’emanazione dell’atto di clemenza (estingue il reato). L’indulto è un provvedimento a favore di una pluralità di persone con cui lo Stato condona o commuta una pena che è già stata inflitta (estingue la pena). L’art. 81 stabilisce le modalità di controllo del Parlamento sull’attività finanziaria del Governo. Il Governo predispone i bilanci preventivi (entrate e spese previste) e il rendiconto consuntivo (entrate riscosse e spese erogate) che devono essere approvati con legge dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica è un organo indipendente ed imparziale che assicura l’equilibrio del sistema, rappresenta l’unità nazionale e garantisce l’osservanza della Costituzione. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni Regione (a parte la Valle d’Aosta che ne ha solo 1). Per i primi tre scrutini è richiesta la maggioranza di 2/3 dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei pieni diritti civili e politici. La sede è Palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. Una volta eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Se il Presidente non può assolvere temporaneamente le sue funzioni viene sostituito provvisoriamente dal Presidente del Senato. Il Presidente della Repubblica Poteri Il Capo dello Stato interviene in tutti e tre i poteri per mantenere l’equilibrio istituzionale. Potere legislativo: Potere esecutivo: Potere giurisdizionale: indice le elezioni nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri presiede il Consiglio superiore della magistratura indice il referendum promulga le leggi autorizza la presentazione dei disegni di legge ha il comando delle Forze armate ratifica i trattati emana i decreti e i regolamenti internazionali del Governo può sciogliere le Camere nomina cinque membri della Corte Costituzionale può concedere la grazia. La grazia è un provvedimento a favore di una singola persona e comporta l’estinzione della pena già inflitta in seguito ad una sentenza irrevocabile Il Presidente della Repubblica Poteri Tra le funzioni più delicate del Presidente della Repubblica vi è il potere di sciogliere anticipatamente le Camere a causa dell’instabilità del governo. Il Presidente della Repubblica si avvale di questo potere dopo aver sentito i Presidenti delle Camere. Non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco). Il Presidente della Repubblica Responsabilità L’art. 90 prevede due casi specifici in cui il Capo dello Stato è responsabile: alto tradimento se si accorda con autorità straniere per sovvertire l’ordinamento democratico (colpo di Stato) attentato alla Costituzione quando assume un comportamento contrario ai principi della Costituzione In questi casi, mai verificatisi, il Presidente della Repubblica viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune ed è giudicato dalla Corte Costituzionale. Il Governo Il Governo è l’organo costituzionale, titolare del potere esecutivo, che realizza la politica nazionale e dirige l’attività della Pubblica Amministrazione. È un organo complesso composto da una pluralità di organi: il Presidente del Consiglio e i ministri che, insieme, formano il Consiglio dei ministri. Fanno parte del governo anche altri organi come il vice Presidente del Consiglio, i Viceministri, i Sottosegretari, i Comitati interministeriali e il Consiglio di gabinetto. Il Governo Composizione e funzioni Il Presidente del Consiglio è “primus inter pares” nel senso che non ha un potere di supremazia nei confronti dei singoli ministri. Egli: dirige la politica generale del Governo e coordina l’attività dei singoli ministri predispone il programma di Governo convoca e presiede il Consiglio dei ministri Il Presidente del Consiglio è responsabile di fronte al Parlamento per tutti gli atti relativi alla direzione del Governo. Il Governo Composizione e funzioni I ministri concorrono a determinare l’azione di Governo. Svolgono una funzione di direzione politica e amministrativa come responsabili dei rispettivi ministeri. Fanno parte del Governo anche i ministri senza portafoglio che hanno compiti di carattere politico ma non dirigono alcun ministero. Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale formato dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri. I suoi membri hanno uguale peso politico. Esso: ha funzioni deliberative in merito alle decisioni di politica generale approva i regolamenti, i decreti legge, i decreti legislativi, i disegni di legge nomina i più alti funzionari della Pubblica Amministrazione Il Governo Formazione Il Governo è espressione della maggioranza parlamentare e deve attuarne la volontà. Il nostro sistema si fonda, infatti, sul rapporto di fiducia tra questi due organi. Il Presidente del Consiglio riceve l’incarico di formare il Governo dal Presidente della Repubblica. I ministri sono nominati dal Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio. Il Governo si forma o quando si rinnovano le Camere (elezioni politiche) e si deve formare un Governo che sia espressione del nuovo Parlamento o quando, nel corso della legislatura, viene a mancare la fiducia (crisi di governo) del Parlamento ed il Governo è costretto a rassegnare le dimissioni. Il Governo Formazione La crisi si apre con le dimissioni da parte del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica il quale dà avvio ad una serie di consultazioni per individuare la persona che ha le maggiori possibilità di formare un Governo che possa ottenere la fiducia del Parlamento. Il Presidente incaricato mette a punto il suo programma e predispone la lista dei ministri. A questo punto il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e si presentano davanti alle Camere per ottenere il voto di fiducia. Il Governo Potere normativo Il Governo, in determinati casi, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Sono i decreti legislativi e i decreti legge: i decreti legislativi sono emanati dal Governo su iniziativa del Parlamento, il quale con una legge (legge delega) dà incarico al Governo di emanare un decreto indicando la materia ed i principi cui il Governo deve attenersi i decreti legge sono provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta di provvedimenti provvisori in quanto essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perdono efficacia La Pubblica Amministrazione L’attività amministrativa è l’attività concreta attraverso la quale il Governo mette in pratica le scelte politiche e le disposizioni di legge. La Pubblica Amministrazione è il complesso degli organi e degli enti pubblici che svolgono l’attività amministrativa per il perseguimento degli interessi pubblici. La Pubblica Amministrazione è organizzata in forma gerarchica: a capo dell’amministrazione statale vi è il Governo. Ogni singolo Ministero ha invece al vertice il ministro competente. La Pubblica Amministrazione L’art. 97 stabilisce che l’amministrazione deve obbedire a principi di: IMPARZIALITA’ BUON ANDAMENTO ovvero ha l’obbligo di trattare tutti i cittadini allo stesso modo. nel senso di efficienza. L’amministrazione deve realizzare gli scopi prefissati producendo risultati efficaci e fornendo servizi soddisfacenti. Organi ausiliari del Governo Sono: il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL che è un organo di consulenza del Parlamento e del Governo in merito ai provvedimenti relativi alla sfera economico-sociale. il Consiglio di Stato con compiti di consulenza e giurisdizionali. Esprime pareri (facoltativi o vincolanti) su richiesta di qualunque settore della Pubblica Amministrazione. Risolve i conflitti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione come giudice di secondo grado contro le decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR). la Corte dei Conti che svolge funzioni di controllo. Controlla i conti dello Stato e giudica i pubblici funzionari riguardo alla responsabilità contabile. La Magistratura La magistratura è l’insieme degli organi che costituiscono il potere giudiziario. La funzione giurisdizionale consiste nell’applicazione delle norme giuridiche generali e astratte ai casi concreti. Si giudicano, cioè, i comportamenti e i fatti contrari alla legge e si applicano le relative sanzioni. L’art. 101 comma 2 della Costituzione stabilisce che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”: la soggezione dei giudici solo alla legge ne garantisce l’indipendenza. I giudici, poi, sono in una posizione di uguaglianza tra di loro e si distinguono esclusivamente per le funzioni che svolgono. La Magistratura Distinguiamo tre tipi di giurisdizione: civile penale amministrativa si occupa delle controversie tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione in materia di diritti soggettivi (es: diritto di proprietà). ha il compito di perseguire i reati nell’interesse della collettività (es.: furto, omicidio). si occupa delle controversie tra i privati e la Pubblica Amministrazione per la tutela degli interessi legittimi. Con questa espressione si intende la situazione giuridica in base alla quale il titolare può pretendere che l’attività della Pubblica Amministrazione sia svolta nel rispetto delle norme giuridiche. La Magistratura Il processo è lo strumento attraverso il quale viene attuato il potere giurisdizionale dello Stato. Al termine del processo i soggetti coinvolti, definiti parti, ottengono una decisione concreta che è contenuta nella sentenza. Se al termine del processo (giudizio di primo grado) una parte non è soddisfatta può proporre appello contro la sentenza contestando i motivi addotti dal giudice. In tal caso per la stessa controversia si svolgerà un secondo processo davanti a un altro giudice (giudizio di secondo grado) che si concluderà con una nuova sentenza con cui il giudice potrà confermare la sentenza di primo grado o modificarla. Contro la sentenza di appello le parti possono ulteriormente ricorrere alla Corte di Cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa causa un giudizio di terzo grado. La Corte di cassazione, però, non può riesaminare i fatti ma valuta soltanto se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge. La Magistratura La sentenza della Corte di Cassazione è definitiva e contro di essa non si può più proporre impugnazione. I tre gradi di giudizio rappresentano la massima garanzia per le parti al fine di evitare errori giudiziari. Essi, però, non sono obbligatori: se la parte interessata non impugna la sentenza di primo o secondo grado, trascorsi i termini per l’impugnazione, la sentenza passa in giudicato. La Magistratura Giurisdizione civile Le parti del processo civile sono: l’attore, che è colui che promuove il giudizio civile mediante l’atto di citazione il convenuto, che è colui che è chiamato a comparire davanti all’autorità giudiziaria per una controversia civile Gli organi della giurisdizione civile sono: il giudice di pace, che è un giudice monocratico, cioè una singola persona, che decide su controversie di modesta importanza il Tribunale, che può essere composto da un unico magistrato (giudice unico) o da tre magistrati (giudice collegiale). Si occupa di tutte le cause civili che non sono di competenza del giudice di pace. È poi giudice d’appello per le sentenze emesse dal giudice di pace la Corte d’appello che è composta da tre magistrati e giudica esclusivamente sulle controversie sulle quali si è già pronunciato il Tribunale (giudice di secondo grado) la Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un organo collegiale composto normalmente da 5 membri. È l’organo supremo dell’apparato giudiziario La Magistratura Giurisdizione penale Le parti del processo penale sono: il Pubblico Ministero, che promuove l’azione penale a tutela degli interessi dello Stato in quanto il reato oltre ad offendere un certo soggetto colpisce tutta la collettività l’imputato, che viene chiamato in giudizio ed è assistito da un difensore Gli organi della giurisdizione penale sono: il giudice di pace, che è competente in primo grado per cause penali relative ad alcuni reati non gravi il Tribunale, a composizione monocratica o collegiale, che è sia giudice di primo grado sia giudice di secondo grado per le sentenze del giudice di pace la Corte d’appello, organo di appello contro le decisioni del Tribunale la Corte d’Assise, che è un organo collegiale composto da due magistrati e sei giudici popolari. È giudice di primo grado per i reati più gravi, cioè quelli per i quali è prevista una pena detentiva superiore a 24 anni la Corte d’Assise d’appello, organo di appello contro le sentenze della Corte d’Assise la Corte di Cassazione La Magistratura Giurisdizione amministrativa Le parti del processo amministrativo sono: il ricorrente, che è colui che presenta un ricorso contro un determinato provvedimento della Pubblica Amministrazione lesivo di un suo interesse legittimo la parte resistente, ovvero l’autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento Gli organi della giurisdizione amministrativa sono: i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che hanno sede nei capoluoghi di Regione e sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi legittimi da parte della Pubblica Amministrazione il Consiglio di Stato, giudice di appello contro le sentenze dei TAR Consiglio Superiore della Magistratura Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei giudici ed ha il compito di garantirne l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato. È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 27 membri, di cui 3 di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore generale della Corte di Cassazione) e 24 elettivi che durano in carica 4 anni. Il CSM è l’unico organo in grado di emanare disposizioni in merito all’impiego e alla carriera dei giudici: gestisce i concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati, dispone l’assegnazione ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari. La Magistratura La polizia giudiziaria comprende tutti quei soggetti che collaborano, in particolare con il Pubblico Ministero, alla ricerca delle notizie di reato e dei colpevoli. Gli appartenenti alla polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza sono tutti agenti di polizia giudiziaria e sono in rapporto di subordinazione con il Pubblico Ministero, per cui quest’ultimo può disporne direttamente. L’art. 111 della Costituzione afferma il principio del giusto processo. Il processo si deve svolgere nel rispetto del diritto dell’accusato alla presunzione d’innocenza, nel diritto al contraddittorio tra le parti, osservando la parità tra accusa e difesa, ed in un tempo ragionevole. Le autonomie locali La Costituzione dedica l’intero titolo quinto alle autonomie locali. Regioni, Province e Comuni sono enti pubblici territoriali o locali. Gli enti locali sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia costituzionalmente garantita. Cooperano con lo Stato per il conseguimento di fini pubblici e hanno gli stessi elementi costitutivi di quest’ultimo: il popolo, la sovranità e il territorio. Regioni Lo Stato ha progressivamente ceduto alle Regioni diverse funzioni che prima spettavano al potere centrale. Ogni Regione è dotata di: autonomia politica, può cioè attuare un proprio indirizzo politico autogoverno, è dotata di organi di governo liberamente scelti dai cittadini autonomia legislativa, può emanare leggi in modo da garantire una tutela più adeguata agli interessi della comunità locale autonomia statutaria, delibera uno statuto al fine di regolamentare l’organizzazione e il funzionamento dell’ente per adattarlo alle esigenze della realtà locale autonomia amministrativa, emana atti amministrativi Regioni Le Regioni italiane sono 20 e si distinguono in: regioni a statuto speciale che sono disciplinate da statuti, detti speciali, diversi da regione a regione e approvati dal Parlamento con legge costituzionale. Sono 5: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Sono regioni che vivono situazioni particolari (regioni di confine o isole) regioni a statuto ordinario che hanno una minore autonomia rispetto a quelle a statuto speciale. Sono disciplinate da statuti approvati o modificati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti Regioni Potestà legislativa La potestà legislativa delle Regioni consiste nel potere di emanare leggi regionali in determinate materie. L’art. 117 della Costituzione prevede tre diverse modalità per esercitare la potestà legislativa: competenza legislativa esclusiva dello Stato in materie quali, ad es., la politica estera, l’immigrazione, la difesa, la politica monetaria, le leggi elettorali, l’ordine pubblico, le norme generali sull’istruzione, ecc… competenza legislativa concorrente delle Regioni in materie quali, ad es., ricerca scientifica e tecnologica, salute, protezione civile, beni culturali ed ambientali. In queste materie le Regioni possono emanare norme nei limiti dei principi fondamentali che sono stabiliti da leggi statali competenza esclusiva delle Regioni per tutte le altre materie non espressamente indicate Regioni Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale è l’organo deliberativo e legislativo della Regione. È composto da un numero di consiglieri (da 30 a 80) che varia in proporzione alla popolazione. Dura in carica 5 anni. il Presidente della Regione presiede la Giunta regionale, dirige e coordina l’attività della Regione e la rappresenta all’esterno. Viene eletto a suffragio universale e diretto. Dirige e coordina l’attività della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi regionali, rappresenta la Regione. la Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. È nominata dal Presidente della Regione, è composta dal Presidente della Regione e da un numero di assessori che varia da 6 a 12. Ogni assessore si occupa di un determinato settore: istruzione, lavori pubblici, sanità, trasporti, ecc. La giunta attua le delibere del Consiglio. Province La Provincia è un ente intermedio tra Regione e Comune. Comprende più Comuni, ma non è un ente superiore ai Comuni. Svolge un ruolo di coordinamento e di programmazione degli interventi dei Comuni. Si occupa degli interventi relativi all’assetto del territorio nonché alle politiche di valorizzazione dei beni culturali, dell’edilizia scolastica, dell’igiene e della profilassi, della viabilità e dei trasporti. Gli organi della Provincia sono: il Consiglio provinciale è l’organo deliberativo. Viene eletto ogni 4 anni ed è costituito da un numero di consiglieri che varia in base alla popolazione. il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale contemporaneamente al Consiglio provinciale. Rappresenta la Provincia e resta in carica 4 anni. la Giunta provinciale è l’organo esecutivo. È composto dal Presidente della Provincia e da un numero di assessori che varia da 4 a 8 e che sono scelti dal Presidente. Comuni Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È il più piccolo degli enti territoriali ma il ruolo che svolge è fondamentale. Tra i compiti più importanti abbiamo: la gestione dei servizi sociali, in quanto il Comune ha specifiche competenze in materia di assistenza sociale e scolastica (es.: asili nido) la gestione del territorio, in particolare con la predisposizione del Piano regolatore generale con cui stabilisce come devono essere utilizzate le aree del territorio, la cura degli spazi verdi, ecc… lo sviluppo economico, in quanto il Comune stabilisce dove possono sorgere gli esercizi commerciali, si occupa dei mercati, del commercio ambulante, delle fiere inoltre al Comune sono delegate alcune funzioni statali: l’anagrafe, i registri dello stato civile (nascite, morti), le liste elettorali, la celebrazione dei matrimoni civili Comuni Gli organi del Comune sono: il Consiglio comunale il Sindaco la Giunta comunale è l’organo di indirizzo e di controllo degli altri organi del Comune. È eletto ogni 4 anni ed è composto dal Sindaco, che lo presiede e da un numero di consiglieri che varia in base alla popolazione. Delibera su diverse materie, controlla l’operato del Sindaco (a cui può togliere la fiducia) e della Giunta. è a capo del Comune e lo rappresenta all’esterno. È eletto direttamente dai cittadini e rimane in carica 4 anni. È dotato di ampi poteri: nomina e revoca gli assessori, convoca e presiede la Giunta. è l’organo esecutivo e deliberativo del Comune. È formata dal Sindaco e da un numero di assessori da lui nominati, che varia a seconda della dimensione del Comune. Ognuno di essi si occupa di un ramo particolare dell’amministrazione (trasporti, edilizia, istruzione, ecc…). La Corte Costituzionale La Corte Costituzionale è un organo posto a garanzia della Costituzione in quanto il suo compito è quello di salvaguardare le norme fondamentali dell’ordinamento dello Stato. Ha sede a Roma nel palazzo della Consulta. È composto da 15 membri che restano in carica 9 anni. Essa si pronuncia: sulla legittimità costituzionale delle leggi, dei provvedimenti del Governo e delle Regioni aventi forza di legge. La questione di legittimità può essere sollevata da un giudice, dallo Stato o da una regione. La sentenza emessa dalla Corte può essere o di accoglimento se riconosce la norma illegittima e la cancella dall’ordinamento giuridico o di rigetto se ritiene la norma conforme al testo costituzionale. sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni stesse. La Corte risolve il conflitto stabilendo a chi compete il potere in quella determinata materia. sulle accuse promosse dal Parlamento contro il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione. sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. Si deve accertare se le materie sulle quali si propone il referendum non siano quelle vietate dalla Costituzione (es.: leggi tributarie, di bilancio, ecc…). Leggi costituzionali L’art. 138 della Costituzione indica la procedura da seguire per modificare la Costituzione (leggi di revisione costituzionale) o per integrarla (leggi costituzionali). Per queste leggi l’iniziativa spetta solo al Parlamento ed al Governo ed il procedimento di approvazione è aggravato. Le due Camere devono approvare per due volte successive lo stesso testo a un intervallo di 3 mesi. Se nella seconda votazione la proposta ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 delle assemblee la legge è approvata definitivamente. Se, invece, la legge viene approvata a maggioranza assoluta entro 3 mesi può essere sottoposta a referendum popolare. Se la consultazione è favorevole la legge entra in vigore altrimenti è come se non fosse mai stata approvata. Se trascorrono i 3 mesi senza che sia stato richiesto il referendum la legge entra comunque in vigore. I soggetti del sistema economico Lo Stato Lo Stato, come operatore del sistema economico, persegue fini sociali prelevando tributi dai cittadini ed offrendo loro beni e servizi pubblici (difesa, giustizia, ordine pubblico, strade, ferrovie, sanità, istruzione…). Lo Stato, per assolvere ai suoi compiti, ha bisogno di risorse (entrate) da impiegare (spese) per raggiungere i suoi fini. L’attività che lo Stato compie per procurarsi le entrate e per erogare le spese viene detta attività finanziaria. La spesa pubblica è il complesso delle risorse impiegate dallo Stato per offrire servizi pubblici e realizzare fini di politica economica e sociale. È compito del Governo predisporre il programma (bilancio dello Stato) da proporre al Parlamento. Da tale documento risulta la ripartizione della spesa pubblica fra i vari servizi pubblici e la scelta dei mezzi per farvi fronte. Una volta che il Parlamento ha approvato il bilancio il Governo lo attua attraverso la Pubblica Amministrazione e soddisfa, così, i bisogni collettivi con i servizi pubblici. I soggetti del sistema economico Lo Stato Le entrate pubbliche sono i mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano per finanziare la spesa pubblica. Esse si distinguono in: entrate extratributarie entrate tributarie sono quelle che provengono dal patrimonio dello Stato o degli altri enti pubblici o dalla gestione di imprese pubbliche. sono quelle che lo Stato preleva direttamente dai cittadini. I soggetti del sistema economico Lo Stato Le entrate tributarie si dividono in: imposte tasse l’imposta è un prelievo coattivo la tassa è un tributo corrisposto da chi richiede un determinato di ricchezza effettuato dallo Stato nei confronti dei privati per servizio pubblico. Essa viene garantire loro servizi indivisibili, versata nel momento in cui si usufruisce del servizio stesso cioè quei servizi di cui (servizi divisibili). beneficiano tutti. L’imposta è progressiva quando l’aliquota aumenta al crescere della ricchezza, è proporzionale se l’aliquota è fissa. Il nostro sistema è improntato su criteri di progressività. Le imposte si dicono dirette se colpiscono direttamente il reddito, indirette se colpiscono i consumi. contributi il contributo è un prelievo di ricchezza da parte dello Stato o di un altro ente pubblico nei confronti di una o più persone che ricavano un beneficio maggiore da un servizio pubblico offerto all’intera collettività. Mercato dei beni Lo scambio è il trasferimento di un bene o di un servizio da un soggetto ad un altro in cambio di altri beni o servizi o di moneta. La prima forma di scambio fu il baratto che presentava, però, una serie di inconvenienti. Per esempio: bisognava trovare qualcuno che desiderava avere ciò che noi potevamo cedere e che, allo stesso tempo, ci offriva in cambio quello che a noi serviva la merce ceduta doveva avere lo stesso valore di quella che si voleva acquistare L’introduzione della moneta ha semplificato i rapporti di scambio e ha introdotto lo scambio monetario o compravendita che è il trasferimento di un bene o di un servizio da un soggetto ad un altro in cambio di una certa quantità di moneta. Il prezzo è la quantità di moneta che si scambia con un’unità di un bene. Mercato dei beni Il mercato è l’insieme delle contrattazioni tra venditori e compratori, indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono, con le quali viene fissato il prezzo di un determinato bene. In qualunque mercato si possono individuare tre elementi fondamentali: i soggetti sono i compratori che domandano beni e i venditori che li offrono i beni o servizi oggetto di scambio qualunque bene economico destinato allo scambio viene detto merce il prezzo è la quantità di moneta che i consumatori cedono ai produttori per ricevere la merce, ossia il valore della merce stessa Mercato dei beni La domanda Il prezzo dipende dall’incontro tra la domanda e l’offerta. La domanda di un bene è la quantità del bene stesso che i compratori sono disposti ad acquistare ad un certo prezzo in un determinato momento. La domanda può essere influenzata da diversi fattori tra cui i più importanti sono: prezzo se il prezzo diminuisce la domanda aumenta, mentre se il prezzo aumenta la domanda diminuisce. La domanda di un bene varia in modo inversamente proporzionale al variare del prezzo gusti dei consumatori spesso questi sono influenzati dalla pubblicità reddito se il reddito aumenta anche la domanda aumenta e viceversa. La domanda di un bene varia in modo direttamente proporzionale al variare del prezzo La domanda di un bene è rigida se non muta in modo significativo al variare del prezzo (es.: beni di prima necessità e di lusso). Quando invece una piccola variazione del prezzo ha un effetto rilevante sulla quantità domandata di un bene si parla di domanda elastica (es.: beni voluttuari). Mercato dei beni L’offerta L’offerta di un bene è la quantità di quel bene che i produttori sono disposti a vendere a un certo prezzo in un determinato momento. Anche l’offerta può essere influenzata da diversi fattori tra cui i più importanti sono: prezzo costi di produzione prezzo degli altri beni se il prezzo aumenta l’offerta aumenta e viceversa. L’offerta di un bene varia in modo direttamente proporzionale al variare del prezzo dall’aumento o dalla diminuzione del costo di uno qualunque dei fattori produttivi dipende la quantità di beni che il produttore è disposto ad offrire. Se aumenta il prezzo di un fattore il guadagno diminuirà e l’offerta sarà minore se lo stesso produttore può produrre beni di diversa natura anche il prezzo degli altri beni influirà sull’offerta del bene considerato. Egli, infatti, aumenterà la produzione di quei beni i cui prezzi sono più elevati e diminuirà l’offerta del bene considerato Il prezzo di equilibrio è il prezzo in corrispondenza del quale la quantità domandata e quella offerta si eguagliano. Mercato dei beni Forme di mercato Per forma di mercato si intendono le diverse condizioni in cui operano i compratori e i venditori. Esse sono: concorrenza perfetta monopolio è la forma di mercato caratterizzata dalla presenza di numerosi venditori ed acquirenti. I venditori offrono prodotti identici che hanno un unico prezzo. Il mercato deve consentire la libertà di ingresso e deve essere trasparente nel senso che tutti devono poter accedere alle informazioni. In realtà non esiste nella pratica è la forma di mercato in cui l’offerta è concentrata in un solo offerente che può stabilire il prezzo, la domanda è rappresentata da molti acquirenti. Può aversi monopolio naturale (un’acqua minerale), legale (tabacchi), di fatto concorrenza imperfetta o monopolistica è la forma di mercato in cui una pluralità di imprese offre a numerosi acquirenti beni differenziati a prezzi diversi. Si tratta di prodotti simili ma non identici tra loro oligopolio è la forma di mercato caratterizzata dalla presenza di poche imprese che offrono beni a numerosi acquirenti al prezzo stabilito dagli offerenti Moneta La moneta è un bene accettato da tutti come mezzo di pagamento nella compravendita di beni e servizi e come mezzo di estinzione delle obbligazioni. La moneta è dunque: intermediaria negli scambi mezzo di pagamento misura del valore nel senso che il valore di tutte le merci viene calcolato in forma monetaria riserva di valore perché permette la formazione del risparmio accumulando il valore nel tempo Tipi di moneta Distinguiamo quattro tipi di moneta: moneta legale moneta bancaria moneta commerciale moneta elettronica è rappresentata dalle banconote emesse dalla Banca Centrale e dalle monete metalliche. Essa deve essere accettata da tutti come mezzo di pagamento presuppone l’esistenza presso la banca di un deposito in denaro. È costituita dagli assegni, che possono essere bancari o circolari è rappresentata dai mezzi di pagamento impiegati per effettuare acquisti a credito. Tali mezzi di pagamento vengono accettati sulla base della fiducia. Tipica è la cambiale che è un titolo di credito che attribuisce al suo possessore il diritto di farsi pagare una determinata somma di denaro alla sua scadenza è basata sempre sull’utilizzo di fondi depositati presso la banca dal titolare. Si tratta del bancomat e delle carte di credito Valore della moneta Si può fare riferimento a quattro diversi valori: nominale intrinseco è il valore impresso sulla moneta è il valore del materiale da cui è costituita la moneta ed è praticamente nullo reale o potere d’acquisto è la quantità di beni e servizi che si possono acquistare con una unità di moneta esterno o cambio è la quantità di moneta nazionale necessaria per ottenere un’unità di moneta estera Inflazione L’inflazione è l’aumento del livello generale di prezzi che determina la perdita del potere d’acquisto della moneta. Se i prezzi lievitano in maniera lenta e costante (2 - 4%) si parla di inflazione strisciante e non è molto preoccupante. Se il tasso supera il 5% siamo di fronte ad un’inflazione galoppante che rende necessari interventi di politica economica. A seconda delle cause che provocano l’inflazione distinguiamo: inflazione da domanda inflazione da costi inflazione importata è l’aumento dei prezzi determinato dall’eccesso della domanda di beni e servizi rispetto alla capacità produttiva di un sistema è determinata dall’aumento del costo di produzione dei beni e dei servizi che provoca, a sua volta, l’incremento del livello generale dei prezzi si ha quando l’incremento dei costi di produzione scaturisce dall’aumento del prezzo delle materie prime che un Paese importa Inflazione Effetti L’aumento del costo della vita determina una distribuzione diseguale della ricchezza a danno dei percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati) perché se le loro entrate rimangono invariate mentre i prezzi aumentano il loro tenore di vita diminuisce. In un primo momento l’inflazione può procurare dei vantaggi agli imprenditori perché i prezzi aumentano più velocemente dei costi di produzione e quindi gli imprenditori possono avvantaggiarsi della differenza. Ma quando l’inflazione si protrae nel tempo cala la domanda ed è danneggiata anche la produzione. L’inflazione ha effetti sui rapporti di credito, in particolare danneggia chi presta denaro perché questi riceverà moneta che ha un potere d’acquisto inferiore. Di conseguenza anche il risparmio sarà danneggiato dall’inflazione: nessuno risparmierà denaro che rischia di perdere potere d’acquisto. Banche Il credito è uno scambio diviso nel tempo, cioè uno scambio tra un bene presente e uno futuro. Le banche si collocano in una posizione intermedia tra chi domanda prestiti e chi li offre. Sono imprese che raccolgono denaro da chi è disposto a cederlo in cambio di un compenso (interesse passivo) e lo offrono ad un prezzo maggiore (interesse attivo) a chi ha bisogno di prestiti. Le banche svolgono quindi due compiti molto importanti: da un lato una funzione di intermediazione perché mettono in contatto coloro che possiedono risparmi con coloro che hanno bisogno di denaro dall’altro una funzione creditizia in quanto prestano denaro alle famiglie e alle imprese agevolando, così, lo svolgimento dell’attività produttiva Banche Le operazioni bancarie più importanti sono classificate in operazioni attive ed operazioni passive: le operazioni attive sono quelle mediante le quali la banca fa credito, ossia investe il denaro che si è procurata. Sono attive perché la banca diventa creditrice del cliente al quale presta il denaro e dal quale riceverà un interesse (interesse attivo). Le principali operazioni attive sono lo sconto cambiario, l’apertura di credito, l’anticipazione bancaria, il mutuo le operazioni passive sono quelle relative alla raccolta dei fondi necessari per svolgere le attività bancarie. Sono passive perché la banca diventa debitrice nei confronti del cliente al quale pagherà un interesse (interesse passivo). La principale operazione bancaria passiva è il deposito. La forma più importante di deposito è il conto corrente Mercato monetario, finanziario e borse valori Il mercato monetario è il complesso della domanda e dell’offerta dei mezzi monetari a breve termine. Il mercato finanziario è il complesso della domanda e dell’offerta di prestiti a media e a lunga scadenza. Le Borse valori sono i mercati nei quali avvengono le contrattazioni dei valori mobiliari pubblici e privati, cioè la vendita e l’acquisto di titoli. Attraverso la Borsa è possibile mettere in contatto le imprese, soprattutto di grandi dimensioni, che necessitano di denaro, con i risparmiatori. Il prezzo del singolo titolo dipende dalla domanda e dall’offerta del titolo stesso.