La Costituzione
La Costituzione è la legge fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano.
Il 2 giugno 1946 in Italia si tennero contemporaneamente il referendum
istituzionale con cui il popolo doveva scegliere tra repubblica e monarchia e
l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente il cui compito sarebbe stato
quello di redigere la nuova Costituzione.
L’Assemblea Costituente era formata da 556 membri che appartenevano in
prevalenza all’area cattolica, a quella socialista e a quella comunista.
Il nuovo testo della Costituzione venne approvato, a larga maggioranza, il 22
dicembre 1947 ed il 1° gennaio 1948 entrò in vigore.
Struttura della Costituzione
La Costituzione è composta da 139 articoli.
I primi 12 articoli costituiscono i Principi fondamentali, seguiti da una prima parte
“Diritti e doveri dei cittadini” che va dall’art. 13 all’art. 54, e da una seconda parte
“Ordinamento della Repubblica” che va dall’art. 55 all’art. 139 e prende in
considerazione gli organi fondamentali dello Stato.
Infine troviamo XVIII articoli che costituiscono le “Disposizioni transitorie e finali”.
Caratteri della Costituzione
 VOTATA – nel senso che è stata redatta da rappresentanti eletti dal popolo, a
differenza dello Statuto Albertino che fu concesso al popolo dal re Carlo Alberto
di Savoia
 COMPROMISSORIA – in quanto ad essa hanno partecipato forze politiche che
esprimevano ideologie diverse ma che sono riuscite a trovare un punto di
accordo
 LUNGA – perché non si limita a trattare dell’organizzazione dello Stato ma
riconosce una pluralità di diritti ai cittadini
 RIGIDA – le norme costituzionali non possono essere modificate con leggi
ordinarie ma solo con leggi costituzionali
 DEMOCRATICA – in quanto prevede che il popolo eserciti la sua sovranità
attraverso istituti di democrazia sia diretta (es. referendum) sia indiretta (es.
elezioni dei rappresentanti)
 PROGRAMMATICA – in quanto essa consisteva in un programma che le forze
politiche si impegnavano ad attuare con una serie di leggi successive. Tra queste,
le più importanti sono state: lo Statuto dei lavoratori, l’istituzione delle Regioni, la
riforma del diritto di famiglia
I principi fondamentali della
Costituzione
L'art. 1 della Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica. La
parola “democrazia” deriva dal greco e significa letteralmente “governo del
popolo”. Ciò vuol dire che i cittadini partecipano alla gestione del potere
attraverso i propri rappresentanti.
Infine, l’articolo aggiunge che la repubblica è "fondata sul lavoro". Si è voluto con
ciò ribadire che il benessere e la vita stessa dello Stato nascono essenzialmente
dal lavoro dei cittadini. Il lavoro viene considerato come diritto-dovere
riconosciuto a ciascuno.
L’art. 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo sia in quanto membro di organizzazioni sociali.
La seconda parte dell’articolo prevede anche l’adempimento di doveri di
solidarietà politica (es.: osservare le leggi, eleggere i propri rappresentanti),
economica (es.: pagare i tributi), sociale (es.: impegnarsi in forme di assistenza
morale e materiale).
I principi fondamentali della
Costituzione
L’art. 3 enuncia il fondamentale principio di uguaglianza.
Il primo comma dell’articolo fa riferimento all’uguaglianza formale ed afferma che
tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza,
religione, ecc.
Il secondo comma, invece, basandosi sul fatto che non tutti partono da uguali
condizioni, afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che
limitano l’uguaglianza dei cittadini. Tale principio viene indicato con l’espressione
“uguaglianza sostanziale”.
L’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro nel senso che lo Stato si
impegna a creare le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione. Il
lavoro viene considerato anche un dovere perché in tal modo ciascuno
contribuisce al progresso della collettività.
I principi fondamentali della
Costituzione
L’art. 5 riconosce l’unità e l’indivisibilità dello Stato ma, tenendo conto delle
profonde differenze tra le diverse parti del Paese, introduce il principio del
decentramento del potere in quanto attraverso le autonomie locali (Regioni,
Province, Comuni) lo Stato può gestire meglio gli interessi dei cittadini.
L’art. 6 afferma che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche presenti nel
Paese.
I principi fondamentali della
Costituzione
Gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo Stato e le
altre confessioni religiose.
Si afferma che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ma, data la
diffusione della religione cattolica nel nostro Paese, i rapporti tra Stato e Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi stipulati nel 1929 e formati da un
Trattato ed un Concordato. Il Concordato fu modificato nel 1984.
La libertà religiosa è inoltre estesa a tutte le confessioni diverse da quella
cattolica.
I principi fondamentali della
Costituzione
L’art. 9 afferma che lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e la
tutela del paesaggio che deve essere inteso in senso ampio come tutela
dell’ambiente.
L’art. 10 stabilisce che l’Italia, in quanto membro della comunità internazionale, si
conforma alle norme di diritto internazionale. Esse si applicano, quindi,
all’ordinamento giuridico italiano.
I principi fondamentali della
Costituzione
L’art. 11, dopo aver affermato che l’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali, aggiunge che, per garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, lo
Stato può limitare la propria sovranità uniformandosi alle decisioni di istituzioni
sovranazionali (es.: ONU).
I principi fondamentali si chiudono con l’art. 12 che descrive il tricolore come
simbolo ideale dell’identità nazionale.
Diritti e doveri dei cittadini



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La prima parte della Costituzione, intitolata “Diritti e
doveri dei cittadini”, è divisa in 4 titoli:
Rapporti civili
Rapporti etico-sociali
Rapporti economici
Rapporti politici
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Negli articoli che vanno dal 13 al 28 la Costituzione prende in
considerazione tutte le libertà che riguardano l’uomo come
persona fisica, come essere spirituale e come individuo che
vive nella collettività.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
L’art. 13 tutela la libertà personale intesa come libertà dell’individuo da interventi
esterni che potrebbero limitare la sua libertà di movimento, per esempio con un
arresto o un fermo.
La libertà personale è inviolabile e le restrizioni di libertà sono di competenza
della Magistratura che può porle in essere solo nei casi previsti dalla legge e solo
con provvedimenti motivati.
Con il principio dell’inviolabilità del domicilio, sancito dall’art. 14, la Costituzione
ha inteso tutelare il diritto dell’individuo ad avere una propria sfera privata senza
interferenze dall’esterno.
L’art. 15 della Costituzione garantisce come inviolabili la libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
All’art. 16 la Costituzione tutela poi la libertà di circolazione e di soggiorno: ogni
cittadino è libero di fissare il proprio domicilio o la propria residenza in qualsiasi
luogo del territorio nazionale. Solo la legge può limitare tale libertà ed
esclusivamente per motivi di sanità e sicurezza. Viene garantita anche la libertà di
espatrio.
Gli artt. 17 e 18 contemplano il diritto di riunione e di associazione, due elementi
indispensabili per la vita di una società democratica.
Mentre la riunione, in quanto raggruppamento temporaneo di persone, è un
evento occasionale; l’associazione, definita come un insieme di persone
organizzate in forma stabile, ha carattere duraturo.
L’art. 18 proibisce le associazioni segrete e quelle politiche che si avvalgono di
organizzazioni di carattere militare.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Gli artt. 19 e 20 riconoscono ad ognuno il diritto di professare liberamente il
proprio credo e di riunirsi e associarsi per fini religiosi.
L’art. 21 sancisce il principio di libertà di manifestazione del pensiero.
Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente opinioni, giudizi, valutazioni in
campo culturale, economico, politico, religioso con qualsiasi strumento di
comunicazione.
L’interesse generale all’informazione implica l’esistenza di una pluralità di fonti
d’informazione.
Questo articolo fissa le basi giuridiche del pluralismo dell’informazione, uno dei
principali pilastri su cui si fondano tutte le società democratiche.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
L’art. 22 afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
L’art. 23 esclude che lo Stato possa imporre ai cittadini prestazioni personali (es:
servizio militare) o patrimoniali (es.: pagamento delle imposte), se non in base alla
legge.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
Le libertà giurisdizionali, che riguardano, cioè, i rapporti tra il cittadino e la
giustizia, sono trattate negli articoli che vanno dal 24 al 27 della Costituzione.
L’art. 24 introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti ed il diritto alla difesa.
Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un giudice per far
valere i propri diritti.
Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie
ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere una sentenza
favorevole.
Il giudice, nello svolgimento delle sue funzioni, deve essere imparziale, cioè al di
sopra delle parti. Questo spiega perché l’art. 25 precisa che quando una persona
è sottoposta a giudizio è la legge che stabilisce i criteri territoriali e di competenza
che determinano la scelta del magistrato che si occuperà del caso.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
L’art. 26 consente l’estradizione soltanto per i reati comuni e la esclude per i reati
politici.
L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella
consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo
territorio, ad un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale.
L’art. 27 sancisce il carattere personale della responsabilità penale, il fatto cioè
che ognuno è responsabile soltanto per la propria condotta. Aggiunge che:
 l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva
(presunzione di non colpevolezza)
 le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ dunque vietata qualsiasi
violenza fisica o morale verso i condannati
 non è ammessa la pena di morte
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti civili (artt. 13 - 28)
L’art. 28 stabilisce la responsabilità personale dei pubblici dipendenti: se una
persona che presta la sua attività alle dipendenze dello Stato viola, con il suo
comportamento, un diritto del cittadino ne risponde personalmente.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
Negli articoli che vanno dal 29 al 34 vengono presi in
considerazione alcuni valori che hanno grande importanza
sia per l’individuo sia per la collettività: la famiglia, la salute,
la scuola.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
L’art. 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Definire la famiglia come società naturale significa accogliere l’idea che essa
rappresenti la prima cellula della società per cui la Repubblica italiana non
attribuisce i diritti alla famiglia bensì li riconosce in quanto essi preesistono alla
nascita dell’ordinamento giuridico italiano.
Tuttavia l’art. 29 fa riferimento solo alla famiglia fondata sul matrimonio che può
essere civile (cioè celebrato dal Sindaco) o concordatario (celebrato da un
sacerdote) e non fa alcun cenno alla famiglia di fatto, cioè ai legami familiari tra
persone non unite in matrimonio.
Al secondo comma è prevista espressamente l’uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi.
L’art. 30 garantisce la stessa tutela giuridica ai figli legittimi ed ai figli nati fuori del
matrimonio. I figli adottivi sono giuridicamente equiparati ai figli legittimi.
Entrambi i genitori hanno il diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
L’art. 31 attribuisce alla Repubblica il compito di agevolare, con apposite misure
economiche, la creazione della famiglia.
L’art. 32 riconosce e tutela il diritto alla salute come “fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”. Ha per oggetto la tutela dell’integrità
fisica e psichica della persona umana.
La salute non viene intesa solo come assenza di malattia, bensì come uno stato di
benessere fisico, mentale e sociale.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti etico-sociali (artt. 29 - 34)
L’art. 33 enuncia la libertà dell’arte e della scienza che, in concreto, consiste nella
libertà di tutti di poter trasmettere il proprio patrimonio di conoscenze.
L’art. 34 stabilisce che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita e lo Stato
deve garantire aiuti materiali alle famiglie affinchè i figli possano esercitare
effettivamente il diritto allo studio.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
Negli articoli che vanno dal 35 al 40 emerge il carattere
democratico – sociale del nostro Stato e si parla del lavoro.
Negli articoli che vanno dal 41 al 47 emerge il carattere
economico e si prevede l’intervento dello Stato
nell’economia, finalizzato a conciliare l’interesse della
collettività con quello dell’iniziativa e della proprietà privata.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 35 ribadisce il principio della tutela del lavoro “in tutte le sue forme e
applicazioni”. E’ quindi prevista un’uguale protezione per tutti i tipi i tipi di lavoro,
senza alcuna distinzione tra lavoro manuale o intellettuale, dipendente (chi lavora
alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro) o autonomo.
L’art. 36 fissa alcuni criteri fondamentali relativi alle condizioni di lavoro: la
retribuzione, l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le ferie annuali.
La retribuzione non va commisurata solo alle ore di lavoro prestate e deve
comunque essere sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa al
lavoratore ed alla sua famiglia.
La durata massima della giornata lavorativa deve essere stabilita dalla legge.
Il lavoratore, inoltre, non può rinunciare né al riposo settimanale né alle ferie
annuali retribuite.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 37 prevede la tutela della donna lavoratrice che gode degli stessi diritti e
della stessa retribuzione che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono, inoltre, consentire alla donna di svolgere la sua
funzione nell’ambito familiare.
L’ultimo comma prevede l’emanazione di leggi che tutelino il lavoro minorile.
L’art. 38 stabilisce il dovere dello Stato di provvedere ai cittadini più indifesi dal
punto di vista economico (disoccupati) o psicofisico (anziani, inabili, ecc.) e
sancisce il diritto all’assistenza e al mantenimento per chi ne ha bisogno.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 39 prevede la libertà di associazione sindacale. Ciascun lavoratore è libero
di aderire o meno ad un sindacato e di scegliere quello che più rispecchia il suo
modo di sentire. Inoltre le organizzazioni sindacali sono libere di svolgere la loro
attività senza impedimenti o controlli da parte dello Stato.
Il compito principale dei sindacati è quello di stipulare il contratto collettivo di
lavoro che è l’accordo stipulato tra le associazioni dei datori di lavoro e i
sindacati dei lavoratori di un certo settore. Nei contratti collettivi sono definite le
condizioni retributive minime e le condizioni di lavoro valide per tutti gli
appartenenti a quel determinato settore.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 40 sancisce il diritto di sciopero.
Lo sciopero è il diritto riconosciuto ai lavoratori di astenersi collettivamente dal
lavoro per la difesa dei propri diritti e la promozione dei propri interessi. Il
riconoscimento di tale diritto comporta che il lavoratore che non lavora perché
aderisce ad uno sciopero organizzato non può essere considerato inadempiente.
Tuttavia una legge del 1990 ha regolamentato il diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali quali la sanità, i trasporti, la scuola, al fine di assicurare le
prestazioni ritenute indispensabili per garantire i diritti dei cittadini.
L’art. 41 garantisce la libertà di iniziativa economica privata in ogni campo. Al
secondo comma, però, aggiunge che l’iniziativa economica privata non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e con la sicurezza, la libertà e la dignità
umana. Ciò spiega la necessità dell’intervento dello Stato che effettua gli
opportuni controlli per evitare che l’attività economica privata provochi danni alla
collettività.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 42 afferma il cosiddetto “pluralismo economico”, nel senso che i beni
possono essere di proprietà pubblica o privata.
La Costituzione precisa che la proprietà deve essere resa accessibile a tutti e
deve svolgere una funzione sociale, cioè non deve soddisfare solo i fini
individuali del proprietario ma procurare anche un vantaggio alla collettività.
L’art. 43 consente allo Stato, per fini di pubblica utilità, di sottrarre ai privati la
gestione di attività economiche che riguardano servizi pubblici essenziali (es.:
trasporti, sanità) oppure fonti di energia o, ancora, attività che rappresentano
situazioni di monopolio.
L’art. 44 prevede un particolare intervento dello Stato riguardo alla proprietà
terriera.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti economici (artt. 35 - 47)
L’art. 45 attribuisce un valore specifico alla cooperazione, il cui fine è quello di
gestire in comune attività economiche e procurarsi un vantaggio reciproco.
L’art. 46 riconosce ai lavoratori il diritto a collaborare alla gestione delle aziende
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
In realtà tale articolo non ha trovato attuazione in alcuna legge.
L’art. 47 riguarda la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito.
Il risparmio, oltre a rappresentare una fonte di tranquillità per il risparmiatore e a
consentirgli di provvedere ai suoi bisogni futuri, ha una funzione fondamentale
per lo sviluppo dell’intera collettività perché i prestiti dei risparmiatori consentono
alle imprese di produrre nuova ricchezza e allo Stato di garantire determinati
servizi.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
Negli articoli che vanno dal 48 al 54 vengono previsti quei
diritti grazie ai quali i cittadini partecipano direttamente
(referendum, petizione, iniziativa legislativa) o indirettamente
(diritto di eleggere e di essere eletti) alla vita dello Stato.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
L’art. 48 riconosce il diritto di elettorato, cioè il diritto dei cittadini di partecipare
all’elezione degli organi dello Stato (diritto di voto o elettorato attivo) e di essere
eletti a ricoprire cariche pubbliche (elettorato passivo).
Per suffragio universale si intende il diritto di voto di tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Al secondo comma sono indicate le caratteristiche del voto:
 personale, perché può essere espresso solo dall’interessato che non può
delegarlo ad altri
 uguale, in quanto tutti i voti hanno lo stesso valore
 libero, poiché ogni elettore vota secondo il proprio convincimento politico
 segreto, perché nessuno deve venire a conoscenza del voto altrui in modo da
assicurare a tutti la libertà di voto
Il voto è un dovere civico ma il non esercizio non comporta sanzioni.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
L’art. 49 riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti
politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
I partiti sono associazioni di persone unite da un’ideologia comune che mirano a
raggiungere fini politici. Essi svolgono una funzione di tramite tra il popolo e le
istituzioni.
L’art. 50 prevede la petizione, che è un istituto di democrazia diretta che consente
ai cittadini di chiedere provvedimenti legislativi o di esporre comuni necessità alle
Camere.
L’art. 51 disciplina l’accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive ribadendo al
riguardo l’uguaglianza di tutti i cittadini.
Diritti e doveri dei cittadini
Rapporti politici (artt. 48 - 54)
L’art. 52 prevede uno dei doveri più significativi contenuti nella Costituzione:
quello di difendere la patria. Esso viene definito sacro. Questo dovere si
manifesta essenzialmente nello svolgimento del servizio militare, che, però, a
partire dal 2005, è riservato solo ai volontari.
L’art. 53 prevede per i cittadini un dovere economico fondamentale , cioè quello di
concorrere alle spese pubbliche sostenute dallo Stato per garantire i servizi
pubblici. Esso enuncia il principio della capacità contributiva in base al quale il
livello della tassazione deve essere commisurato alla situazione economica di
ciascun contribuente.
L’art. 54 prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica che si manifesta innanzi tutto
con l’osservanza delle leggi.
Ordinamento della Repubblica
Nella seconda parte della Costituzione vengono definiti gli organi dello Stato e le
loro funzioni, cioè il cosiddetto Stato-apparato.
Secondo il principio della separazione dei poteri, formulato per la prima volta dal
filosofo francese Montesquieu nel 1748, ogni potere dello Stato deve essere
affidata a un organismo diverso per evitare l’accentramento dei poteri in una sola
persona come accadeva nello stato assoluto.
I tre principali poteri sono:
 legislativo, potere di emanare le norme giuridiche poste alla base
dell’ordinamento giuridico. Spetta al Parlamento.
 esecutivo, consiste nel potere di realizzare concretamente i fini dello Stato
secondo le norme vigenti. Spetta al Governo.
 giurisdizionale, relativo al potere di applicare le norme giuridiche a casi
particolari e concreti per risolvere eventuali controversie. Spetta alla Magistratura.
Il Parlamento
L’organo più importante della Repubblica è il Parlamento. Ad esso è affidata la
funzione legislativa. È formato da:
Camera dei
Deputati
Senato della
Repubblica
Si parla di bicameralismo perfetto perché le due Camere hanno le stesse funzioni.
In alcuni casi il Parlamento si riunisce in seduta comune:
elezione del Presidente
della Repubblica. In
questo caso sono
presenti anche tre
delegati per ogni
Regione (tranne la
Valle d’Aosta che ne ha
uno).
elezione di cinque
membri della Corte
Costituzionale.
elezione di otto membri
del Consiglio Superiore
della Magistratura.
Il Parlamento
La Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti dai cittadini che hanno
compiuto 18 anni (elettorato attivo). Possono essere eletti coloro che hanno
compiuto 25 anni (elettorato passivo).
La sede è Montecitorio.
Il Senato della Repubblica è formato da 315 senatori elettivi e dai senatori a vita.
Possono eleggere i senatori coloro che hanno compiuto 25 anni (elettorato attivo).
Possono essere eletti coloro che hanno compiuto 40 anni (elettorato passivo).
Sono di diritto senatori a vita tutti gli ex Presidenti della Repubblica. Inoltre
ciascun Presidente della Repubblica può nominare durante il suo mandato cinque
senatori a vita scelti tra i cittadini che si sono distinti per meriti particolari nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
La sede è Palazzo Madama.
Il Parlamento
I sistemi elettorali
I sistemi elettorali sono stabiliti con legge ordinaria. Possiamo avere:
sistema proporzionale nel quale i
seggi sono distribuiti in proporzione
al numero dei voti ottenuto da
ciascuna lista. Garantisce il principio
democratico ma dà vita ad un
governo instabile.
sistema maggioritario nel quale i seggi
di un collegio elettorale sono attribuiti
ai candidati che hanno raggiunto il
maggior numero di voti. È meno
democratico ma dovrebbe dar vita ad
un governo più stabile.
Il Parlamento
Organizzazione
PRESIDENTI: vengono eletti dai componenti di ciascuna Camera ed hanno il
compito di dirigere i lavori dell’assemblea, interpretare e rispettare il regolamento
e rappresentare le Camere all’esterno. Il Presidente della Camera dei deputati
presiede anche il Parlamento in seduta comune. Il Presidente del Senato
supplisce il Presidente della Repubblica quando questi non può svolgere le sue
funzioni per malattia o per impegni all’estero.
UFFICIO DI PRESIDENZA: è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai
questori e dai segretari ed ha il compito di programmare e di preparare i lavori
dell’assemblea.
GIUNTE: le giunte parlamentari sono nominate dal presidente di ciascuna camera
e hanno funzioni diverse. Es.: giunta per elezioni, per le autorizzazioni a
procedere ecc…
Il Parlamento
Organizzazione
GRUPPI: sono raggruppamenti di deputati e senatori che si formano in base allo
schieramento politico di appartenenza. Il gruppo decide il comportamento da
assumere in merito alle decisioni da prendere in aula o nelle commissioni. Sono
formati da almeno 20 deputati che eleggono un presidente. Entro due giorni dalla
prima riunione, i parlamentari devono dichiarare a quale gruppo appartengono
altrimenti vengono iscritti nel gruppo misto.
COMMISSIONI PERMANENTI: rispecchiano in proporzione la consistenza dei
gruppi. Sono delle assemblee in formato ridotto composte da circa 50 deputati.
Hanno competenza per specifiche materie, es.: bilancio, sanità, giustizia, affari
esteri, cultura, ecc… Ogni progetto di legge deve passare all’esame della
commissione di merito. Il testo elaborato dalla commissione viene portato in aula
per l’approvazione.
COMMISSIONI BICAMERALI : sono formate da deputati e senatori e cercano di far
luce, con gli stessi poteri e limiti dell’autorità giudiziaria, su temi di interesse
generale.
Ogni Camera ha un proprio regolamento interno.
Il Parlamento
La durata delle Camere è di cinque anni e questo periodo si chiama legislatura. Le
Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica
sentiti i Presidenti delle due Camere. Tuttavia i poteri delle Camere scadute sono
prorogati finchè non si insediano le nuove Camere.
Il parlamentare non è legato da un vincolo di mandato con gli elettori che lo hanno
votato. Egli rappresenta, infatti, gli interessi della collettività e non quelli degli
elettori che lo hanno votato.
INSINDACABILITA’: al fine di assicurare ai parlamentari la piena libertà e di
preservare il Parlamento da ingerenze esterne l’art. 68 riconosce ai parlamentari
l’immunità per le opinioni espresse nel senso che essi non possono essere
perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
IMMUNITA’ PENALE: è necessaria l’autorizzazione a procedere della Camera di
appartenenza per le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche e gli arresti. Non,
invece, per sottoporre ad indagine i parlamentari.
Il Parlamento
Funzione legislativa
La funzione più importante del Parlamento è quella legislativa che consiste nel
potere di emanare le leggi.
Agli artt. 70 e ss. è indicato il procedimento di formazione delle leggi che si
articola in 5 fasi:
1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento
2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso e
approvato dalle due Camere
3. PROMULGAZIONE – il testo di legge viene firmato dal Presidente della
Repubblica
4. PUBBLICAZIONE – la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
5. ENTRATA IN VIGORE – la legge, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diviene
esecutiva e deve essere rispettata da tutti
Il Parlamento
Funzione legislativa
INIZIATIVA - L’iniziativa spetta a 5 soggetti: al Governo, al popolo (con la raccolta
di 50.000 firme), a ciascun parlamentare, ai Consigli regionali, al CNEL (Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro). Quando l’iniziativa viene dal Governo si
parla di disegno di legge, negli altri casi di proposta di legge.
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – Il progetto di legge viene presentato alla
Presidenza di una delle due Camere e da questa viene assegnato alla
Commissione competente per materia indicando se deve operare in sede
referente o deliberante.
SEDE REFERENTE: la Commissione analizza il testo di legge, ne discute, lo
presenta in aula e l’assemblea lo vota articolo per articolo. Poi il testo passa
all’altro ramo del Parlamento che segue la stessa procedura. Se vengono
apportate modifiche (emendamenti) la legge deve ritornare al primo ramo del
Parlamento, altrimenti è definitivamente approvata.
SEDE DELIBERANTE: in alcuni casi la legge può essere approvata direttamente in
Commissione senza passare per l’aula.
Il Parlamento
Funzione legislativa
PROMULGAZIONE – La legge per diventare esecutiva deve essere promulgata,
cioè il Presidente della Repubblica firma ufficialmente la legge ed essa viene
inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti. Il Capo dello Stato può
anche rifiutarsi di promulgare la legge e rinviarla alle Camere chiedendo una
nuova deliberazione. Laddove, però, le Camere riapprovassero lo stesso identico
testo il Presidente della Repubblica dovrebbe promulgarla per forza.
PUBBLICAZIONE – Dopo la promulgazione la legge viene pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
ENTRATA IN VIGORE – Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore,
cioè diviene esecutiva e deve essere rispettata da tutti.
Referendum abrogativo
Con il referendum abrogativo il popolo viene chiamato direttamente a decidere se
cancellare o meno una legge o una parte di essa.
Il referendum non è ammesso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Può essere richiesto o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.
La Corte di cassazione sottopone il referendum ad un giudizio di legittimità per
verificare il numero e l’autenticità delle firme.
La Corte Costituzionale valuta se la richiesta ha rispettato i limiti previsti dalla
Costituzione.
Deve votare la maggioranza dei cittadini e deve essere a favore dell’abrogazione
la maggioranza dei votanti.
Il Parlamento
Funzione di indirizzo politico
La funzione di indirizzo politico consiste nel determinare le scelte politiche
fondamentali del Paese e si concretizza nel momento in cui il Parlamento è
chiamato ad esprimere un “voto di fiducia” sul programma politico che il Governo
presenta alle Camere.
La mozione è un quesito rivolto da più parlamentari al Governo al fine di sollevare
un dibattito in aula riguardo ad una certa materia.
Particolare importanza ha la mozione con cui si chiede all’aula di votare la fiducia
al Governo (mozione di fiducia).
Il Parlamento
Funzione di controllo
Le interrogazioni e le interpellanze sono gli strumenti che la legge dà al
Parlamento per effettuare la sua funzione di controllo.
L’interrogazione è un quesito che
un senatore o un deputato può
rivolgere al Governo per iscritto
per avere chiarimenti in merito a
un certo avvenimento
L’interpellanza è una richiesta scritta
rivolta al Governo da un parlamentare
per conoscere i motivi della posizione
assunta in merito ad una questione di
particolare rilievo
Il Parlamento
L’art. 78 sancisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari per gestire la particolare situazione in cui si trova il
Paese.
L’art. 79 tratta dell’amnistia e dell’indulto che possono essere concessi con atto
del Parlamento.
L’amnistia è un provvedimento a
favore di una pluralità di persone
con cui lo Stato rinuncia ad
applicare la pena a reati commessi
anteriormente all’emanazione
dell’atto di clemenza (estingue il
reato).
L’indulto è un provvedimento a favore
di una pluralità di persone con cui lo
Stato condona o commuta una pena
che è già stata inflitta (estingue la
pena).
L’art. 81 stabilisce le modalità di controllo del Parlamento sull’attività finanziaria
del Governo. Il Governo predispone i bilanci preventivi (entrate e spese previste)
e il rendiconto consuntivo (entrate riscosse e spese erogate) che devono essere
approvati con legge dal Parlamento.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è un organo indipendente ed imparziale che
assicura l’equilibrio del sistema, rappresenta l’unità nazionale e garantisce
l’osservanza della Costituzione.
Viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni
Regione (a parte la Valle d’Aosta che ne ha solo 1). Per i primi tre scrutini è
richiesta la maggioranza di 2/3 dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente
la maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.
Può essere eletto Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano che
abbia compiuto 50 anni e goda dei pieni diritti civili e politici. La sede è Palazzo
del Quirinale.
Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. Una volta eletto presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al
Parlamento in seduta comune.
Se il Presidente non può assolvere temporaneamente le sue funzioni viene
sostituito provvisoriamente dal Presidente del Senato.
Il Presidente della Repubblica
Poteri
Il Capo dello Stato interviene in tutti e tre i poteri per mantenere l’equilibrio
istituzionale.
Potere legislativo:
Potere esecutivo:
Potere giurisdizionale:
indice le elezioni
nomina il Presidente del
Consiglio e, su sua
proposta, i ministri
presiede il Consiglio
superiore della magistratura
indice il referendum
promulga le leggi
autorizza la presentazione dei
disegni di legge
ha il comando delle Forze
armate
ratifica i trattati
emana i decreti e i regolamenti internazionali
del Governo
può sciogliere le Camere
nomina cinque membri della
Corte Costituzionale
può concedere la grazia. La
grazia è un provvedimento a
favore di una singola
persona e comporta
l’estinzione della pena già
inflitta in seguito ad una
sentenza irrevocabile
Il Presidente della Repubblica
Poteri
Tra le funzioni più delicate del Presidente della Repubblica vi è il potere di
sciogliere anticipatamente le Camere a causa dell’instabilità del governo.
Il Presidente della Repubblica si avvale di questo potere dopo aver sentito
i Presidenti delle Camere.
Non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo mandato (semestre bianco).
Il Presidente della Repubblica
Responsabilità
L’art. 90 prevede due casi specifici in cui il Capo dello Stato è responsabile:
alto tradimento
se si accorda con autorità straniere
per sovvertire l’ordinamento
democratico (colpo di Stato)
attentato alla Costituzione
quando assume un comportamento
contrario ai principi della Costituzione
In questi casi, mai verificatisi, il Presidente della Repubblica viene messo in stato
d’accusa dal Parlamento in seduta comune ed è giudicato dalla Corte
Costituzionale.
Il Governo
Il Governo è l’organo costituzionale, titolare del potere esecutivo, che realizza la
politica nazionale e dirige l’attività della Pubblica Amministrazione.
È un organo complesso composto da una pluralità di organi: il Presidente del
Consiglio e i ministri che, insieme, formano il Consiglio dei ministri.
Fanno parte del governo anche altri organi come il vice Presidente del Consiglio, i
Viceministri, i Sottosegretari, i Comitati interministeriali e il Consiglio di gabinetto.
Il Governo
Composizione e funzioni
Il Presidente del Consiglio è “primus inter pares” nel senso che non ha un potere
di supremazia nei confronti dei singoli ministri. Egli:
dirige la politica generale
del Governo e coordina
l’attività dei singoli
ministri
predispone il programma
di Governo
convoca e presiede il
Consiglio dei ministri
Il Presidente del Consiglio è responsabile di fronte al Parlamento per tutti gli atti
relativi alla direzione del Governo.
Il Governo
Composizione e funzioni
I ministri concorrono a determinare l’azione di Governo. Svolgono una funzione di
direzione politica e amministrativa come responsabili dei rispettivi ministeri.
Fanno parte del Governo anche i ministri senza portafoglio che hanno compiti di
carattere politico ma non dirigono alcun ministero.
Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale formato dal Presidente del
Consiglio e dai singoli ministri. I suoi membri hanno uguale peso politico.
Esso:
 ha funzioni deliberative in merito alle decisioni di politica generale
 approva i regolamenti, i decreti legge, i decreti legislativi, i disegni di legge
 nomina i più alti funzionari della Pubblica Amministrazione
Il Governo
Formazione
Il Governo è espressione della maggioranza parlamentare e deve attuarne la
volontà. Il nostro sistema si fonda, infatti, sul rapporto di fiducia tra questi due
organi.
Il Presidente del Consiglio riceve l’incarico di formare il Governo dal Presidente
della Repubblica. I ministri sono nominati dal Capo dello Stato su proposta del
Presidente del Consiglio.
Il Governo si forma o quando si rinnovano le Camere (elezioni politiche) e si deve
formare un Governo che sia espressione del nuovo Parlamento o quando, nel
corso della legislatura, viene a mancare la fiducia (crisi di governo) del
Parlamento ed il Governo è costretto a rassegnare le dimissioni.
Il Governo
Formazione
La crisi si apre con le dimissioni da parte del Presidente del Consiglio al
Presidente della Repubblica il quale dà avvio ad una serie di consultazioni per
individuare la persona che ha le maggiori possibilità di formare un Governo che
possa ottenere la fiducia del Parlamento.
Il Presidente incaricato mette a punto il suo programma e predispone la lista dei
ministri.
A questo punto il Presidente del Consiglio e i ministri prestano giuramento
davanti al Presidente della Repubblica e si presentano davanti alle Camere per
ottenere il voto di fiducia.
Il Governo
Potere normativo
Il Governo, in determinati casi, ha il potere di emanare atti aventi forza di
legge. Sono i decreti legislativi e i decreti legge:
i decreti legislativi sono emanati
dal Governo su iniziativa del
Parlamento, il quale con una
legge (legge delega) dà incarico
al Governo di emanare un
decreto indicando la materia ed i
principi cui il Governo deve
attenersi
i decreti legge sono provvedimenti
aventi forza di legge emanati dal
Governo in casi straordinari di
necessità e di urgenza.
Si tratta di provvedimenti
provvisori in quanto essi devono
essere convertiti in legge dal
Parlamento entro 60 giorni
altrimenti perdono efficacia
La Pubblica Amministrazione
L’attività amministrativa è l’attività concreta attraverso la quale il Governo mette in
pratica le scelte politiche e le disposizioni di legge.
La Pubblica Amministrazione è il complesso degli organi e degli enti pubblici che
svolgono l’attività amministrativa per il perseguimento degli interessi pubblici.
La Pubblica Amministrazione è organizzata in forma gerarchica: a capo
dell’amministrazione statale vi è il Governo.
Ogni singolo Ministero ha invece al vertice il ministro competente.
La Pubblica Amministrazione
L’art. 97 stabilisce che l’amministrazione deve obbedire a principi di:
IMPARZIALITA’
BUON ANDAMENTO
ovvero ha l’obbligo di trattare tutti i
cittadini allo stesso modo.
nel senso di efficienza.
L’amministrazione deve realizzare
gli scopi prefissati producendo
risultati efficaci e fornendo servizi
soddisfacenti.
Organi ausiliari del Governo
Sono:
il Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro
CNEL che è un organo di
consulenza del Parlamento e
del Governo in merito ai
provvedimenti relativi alla sfera
economico-sociale.
il Consiglio di Stato con
compiti di consulenza e
giurisdizionali. Esprime
pareri (facoltativi o
vincolanti) su richiesta di
qualunque settore della
Pubblica Amministrazione.
Risolve i conflitti tra i
cittadini e la Pubblica
Amministrazione come
giudice di secondo grado
contro le decisioni dei
Tribunali Amministrativi
Regionali (TAR).
la Corte dei Conti che
svolge funzioni di
controllo. Controlla i
conti dello Stato e
giudica i pubblici
funzionari riguardo alla
responsabilità contabile.
La Magistratura
La magistratura è l’insieme degli organi che costituiscono il potere giudiziario.
La funzione giurisdizionale consiste nell’applicazione delle norme giuridiche
generali e astratte ai casi concreti. Si giudicano, cioè, i comportamenti e i fatti
contrari alla legge e si applicano le relative sanzioni.
L’art. 101 comma 2 della Costituzione stabilisce che “i giudici sono soggetti
soltanto alla legge”: la soggezione dei giudici solo alla legge ne garantisce
l’indipendenza.
I giudici, poi, sono in una posizione di uguaglianza tra di loro e si distinguono
esclusivamente per le funzioni che svolgono.
La Magistratura
Distinguiamo tre tipi di giurisdizione:
civile
penale
amministrativa
si occupa delle
controversie tra privati o
tra privati e la Pubblica
Amministrazione in materia
di diritti soggettivi (es:
diritto di proprietà).
ha il compito di perseguire i
reati nell’interesse della
collettività (es.: furto,
omicidio).
si occupa delle
controversie tra i privati e la
Pubblica Amministrazione
per la tutela degli interessi
legittimi. Con questa
espressione si intende la
situazione giuridica in base
alla quale il titolare può
pretendere che l’attività
della Pubblica
Amministrazione sia svolta
nel rispetto delle norme
giuridiche.
La Magistratura
Il processo è lo strumento attraverso il quale viene attuato il potere giurisdizionale
dello Stato. Al termine del processo i soggetti coinvolti, definiti parti, ottengono
una decisione concreta che è contenuta nella sentenza.
Se al termine del processo (giudizio di primo grado) una parte non è soddisfatta
può proporre appello contro la sentenza contestando i motivi addotti dal giudice.
In tal caso per la stessa controversia si svolgerà un secondo processo davanti a
un altro giudice (giudizio di secondo grado) che si concluderà con una nuova
sentenza con cui il giudice potrà confermare la sentenza di primo grado o
modificarla.
Contro la sentenza di appello le parti possono ulteriormente ricorrere alla Corte di
Cassazione davanti alla quale si instaura sulla stessa causa un giudizio di terzo
grado. La Corte di cassazione, però, non può riesaminare i fatti ma valuta soltanto
se il giudice di appello ha interpretato correttamente la legge.
La Magistratura
La sentenza della Corte di Cassazione è definitiva e contro di essa non si può più
proporre impugnazione.
I tre gradi di giudizio rappresentano la massima garanzia per le parti al fine di
evitare errori giudiziari.
Essi, però, non sono obbligatori: se la parte interessata non impugna la sentenza
di primo o secondo grado, trascorsi i termini per l’impugnazione, la sentenza
passa in giudicato.
La Magistratura
Giurisdizione civile
Le parti del processo civile sono:
l’attore, che è colui che promuove il
giudizio civile mediante l’atto di citazione
il convenuto, che è colui che è chiamato
a comparire davanti all’autorità
giudiziaria per una controversia civile
Gli organi della giurisdizione civile sono:
 il giudice di pace, che è un giudice monocratico, cioè una singola persona, che decide su
controversie di modesta importanza
 il Tribunale, che può essere composto da un unico magistrato (giudice unico) o da tre
magistrati (giudice collegiale). Si occupa di tutte le cause civili che non sono di competenza
del giudice di pace. È poi giudice d’appello per le sentenze emesse dal giudice di pace
 la Corte d’appello che è composta da tre magistrati e giudica esclusivamente sulle
controversie sulle quali si è già pronunciato il Tribunale (giudice di secondo grado)
 la Corte di Cassazione, che ha sede a Roma, è un organo collegiale composto
normalmente da 5 membri. È l’organo supremo dell’apparato giudiziario
La Magistratura
Giurisdizione penale
Le parti del processo penale sono:
il Pubblico Ministero, che promuove l’azione
penale a tutela degli interessi dello Stato in
quanto il reato oltre ad offendere un certo
soggetto colpisce tutta la collettività
l’imputato, che viene chiamato in giudizio
ed è assistito da un difensore
Gli organi della giurisdizione penale sono:
 il giudice di pace, che è competente in primo grado per cause penali relative ad alcuni
reati non gravi
 il Tribunale, a composizione monocratica o collegiale, che è sia giudice di primo grado sia
giudice di secondo grado per le sentenze del giudice di pace
 la Corte d’appello, organo di appello contro le decisioni del Tribunale
 la Corte d’Assise, che è un organo collegiale composto da due magistrati e sei giudici
popolari. È giudice di primo grado per i reati più gravi, cioè quelli per i quali è prevista una
pena detentiva superiore a 24 anni
 la Corte d’Assise d’appello, organo di appello contro le sentenze della Corte d’Assise
 la Corte di Cassazione
La Magistratura
Giurisdizione amministrativa
Le parti del processo amministrativo sono:
il ricorrente, che è colui che presenta un
ricorso contro un determinato
provvedimento della Pubblica
Amministrazione lesivo di un suo
interesse legittimo
la parte resistente, ovvero l’autorità
amministrativa che ha emanato il
provvedimento
Gli organi della giurisdizione amministrativa sono:
 i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che hanno sede nei capoluoghi di Regione e
sono competenti per le controversie relative alla lesione di interessi legittimi da parte della
Pubblica Amministrazione
 il Consiglio di Stato, giudice di appello contro le sentenze dei TAR
Consiglio Superiore della
Magistratura
Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei
giudici ed ha il compito di garantirne l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato.
È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da 27 membri, di cui
3 di diritto (Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione,
Procuratore generale della Corte di Cassazione) e 24 elettivi che durano in carica
4 anni.
Il CSM è l’unico organo in grado di emanare disposizioni in merito all’impiego e
alla carriera dei giudici: gestisce i concorsi per l’assunzione di nuovi magistrati,
dispone l’assegnazione ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni ed i
provvedimenti disciplinari.
La Magistratura
La polizia giudiziaria comprende tutti quei soggetti che collaborano, in particolare
con il Pubblico Ministero, alla ricerca delle notizie di reato e dei colpevoli. Gli
appartenenti alla polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza sono tutti
agenti di polizia giudiziaria e sono in rapporto di subordinazione con il Pubblico
Ministero, per cui quest’ultimo può disporne direttamente.
L’art. 111 della Costituzione afferma il principio del giusto processo. Il processo si
deve svolgere nel rispetto del diritto dell’accusato alla presunzione d’innocenza,
nel diritto al contraddittorio tra le parti, osservando la parità tra accusa e difesa,
ed in un tempo ragionevole.
Le autonomie locali
La Costituzione dedica l’intero titolo quinto alle autonomie locali.
Regioni, Province e Comuni sono enti pubblici territoriali o locali.
Gli enti locali sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia
costituzionalmente garantita. Cooperano con lo Stato per il conseguimento di fini
pubblici e hanno gli stessi elementi costitutivi di quest’ultimo: il popolo, la
sovranità e il territorio.
Regioni
Lo Stato ha progressivamente ceduto alle Regioni diverse funzioni che prima
spettavano al potere centrale. Ogni Regione è dotata di:
 autonomia politica, può cioè attuare un proprio indirizzo politico
 autogoverno, è dotata di organi di governo liberamente scelti dai cittadini
 autonomia legislativa, può emanare leggi in modo da garantire una tutela più
adeguata agli interessi della comunità locale
 autonomia statutaria, delibera uno statuto al fine di regolamentare
l’organizzazione e il funzionamento dell’ente per adattarlo alle esigenze della
realtà locale
 autonomia amministrativa, emana atti amministrativi
Regioni
Le Regioni italiane sono 20 e si distinguono in:
regioni a statuto speciale che
sono disciplinate da statuti, detti
speciali, diversi da regione a
regione e approvati dal
Parlamento con legge
costituzionale. Sono 5: Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto
Adige, Valle d’Aosta, Sicilia e
Sardegna. Sono regioni che
vivono situazioni particolari
(regioni di confine o isole)
regioni a statuto ordinario che
hanno una minore autonomia
rispetto a quelle a statuto
speciale. Sono disciplinate da
statuti approvati o modificati dal
Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti
Regioni
Potestà legislativa
La potestà legislativa delle Regioni consiste nel potere di emanare leggi regionali
in determinate materie. L’art. 117 della Costituzione prevede tre diverse modalità
per esercitare la potestà legislativa:
competenza legislativa
esclusiva dello Stato in
materie quali, ad es., la
politica estera,
l’immigrazione, la
difesa, la politica
monetaria, le leggi
elettorali, l’ordine
pubblico, le norme
generali sull’istruzione,
ecc…
competenza legislativa
concorrente delle Regioni
in materie quali, ad es.,
ricerca scientifica e
tecnologica, salute,
protezione civile, beni
culturali ed ambientali. In
queste materie le Regioni
possono emanare norme
nei limiti dei principi
fondamentali che sono
stabiliti da leggi statali
competenza esclusiva delle
Regioni per tutte le altre
materie non espressamente
indicate
Regioni
Gli organi della Regione sono:
il Consiglio regionale
è l’organo deliberativo
e legislativo della
Regione. È composto
da un numero di
consiglieri (da 30 a 80)
che varia in
proporzione alla
popolazione. Dura in
carica 5 anni.
il Presidente della
Regione
presiede la Giunta
regionale, dirige e
coordina l’attività della
Regione e la rappresenta
all’esterno. Viene eletto a
suffragio universale e
diretto. Dirige e coordina
l’attività della Giunta e ne
è responsabile, promulga
le leggi regionali,
rappresenta la Regione.
la Giunta regionale
è l’organo esecutivo della
Regione. È nominata dal
Presidente della Regione, è
composta dal Presidente
della Regione e da un
numero di assessori che
varia da 6 a 12. Ogni
assessore si occupa di un
determinato settore:
istruzione, lavori pubblici,
sanità, trasporti, ecc. La
giunta attua le delibere del
Consiglio.
Province
La Provincia è un ente intermedio tra Regione e Comune. Comprende più Comuni,
ma non è un ente superiore ai Comuni. Svolge un ruolo di coordinamento e di
programmazione degli interventi dei Comuni. Si occupa degli interventi relativi
all’assetto del territorio nonché alle politiche di valorizzazione dei beni culturali,
dell’edilizia scolastica, dell’igiene e della profilassi, della viabilità e dei trasporti.
Gli organi della Provincia sono:
il Consiglio provinciale
è l’organo deliberativo.
Viene eletto ogni 4 anni
ed è costituito da un
numero di consiglieri
che varia in base alla
popolazione.
il Presidente della Provincia
è eletto a suffragio
universale e diretto dal
corpo elettorale
contemporaneamente al
Consiglio provinciale.
Rappresenta la Provincia e
resta in carica 4 anni.
la Giunta provinciale
è l’organo esecutivo. È
composto dal Presidente
della Provincia e da un
numero di assessori che
varia da 4 a 8 e che sono
scelti dal Presidente.
Comuni
Il Comune è l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo. È il più piccolo degli enti territoriali ma il ruolo che svolge
è fondamentale.
Tra i compiti più importanti abbiamo:
 la gestione dei servizi sociali, in quanto il Comune ha specifiche competenze in
materia di assistenza sociale e scolastica (es.: asili nido)
 la gestione del territorio, in particolare con la predisposizione del Piano
regolatore generale con cui stabilisce come devono essere utilizzate le aree del
territorio, la cura degli spazi verdi, ecc…
 lo sviluppo economico, in quanto il Comune stabilisce dove possono sorgere
gli esercizi commerciali, si occupa dei mercati, del commercio ambulante, delle
fiere
 inoltre al Comune sono delegate alcune funzioni statali: l’anagrafe, i registri
dello stato civile (nascite, morti), le liste elettorali, la celebrazione dei matrimoni
civili
Comuni
Gli organi del Comune sono:
il Consiglio comunale
il Sindaco
la Giunta comunale
è l’organo di indirizzo
e di controllo degli altri
organi del Comune. È
eletto ogni 4 anni ed è
composto dal Sindaco,
che lo presiede e da un
numero di consiglieri
che varia in base alla
popolazione. Delibera
su diverse materie,
controlla l’operato del
Sindaco (a cui può
togliere la fiducia) e
della Giunta.
è a capo del Comune e lo
rappresenta all’esterno. È
eletto direttamente dai
cittadini e rimane in carica 4
anni. È dotato di ampi poteri:
nomina e revoca gli
assessori, convoca e
presiede la Giunta.
è l’organo esecutivo e
deliberativo del Comune.
È formata dal Sindaco e
da un numero di
assessori da lui nominati,
che varia a seconda della
dimensione del Comune.
Ognuno di essi si occupa
di un ramo particolare
dell’amministrazione
(trasporti, edilizia,
istruzione, ecc…).
La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è un organo posto a garanzia della Costituzione in quanto il suo
compito è quello di salvaguardare le norme fondamentali dell’ordinamento dello Stato. Ha
sede a Roma nel palazzo della Consulta. È composto da 15 membri che restano in carica 9
anni. Essa si pronuncia:
sulla legittimità costituzionale
delle leggi, dei provvedimenti
del Governo e delle Regioni
aventi forza di legge. La
questione di legittimità può
essere sollevata da un
giudice, dallo Stato o da una
regione. La sentenza emessa
dalla Corte può essere o di
accoglimento se riconosce la
norma illegittima e la cancella
dall’ordinamento giuridico o
di rigetto se ritiene la norma
conforme al testo
costituzionale.
sui conflitti di
attribuzione tra i
poteri dello Stato
e su quelli tra lo
Stato e le
Regioni e tra le
Regioni stesse.
La Corte risolve
il conflitto
stabilendo a chi
compete il potere
in quella
determinata
materia.
sulle accuse
promosse dal
Parlamento contro
il Presidente della
Repubblica. Il
Presidente della
Repubblica può
essere messo in
stato d’accusa per
alto tradimento e
attentato alla
Costituzione.
sull’ammissibilità
delle richieste di
referendum
abrogativo. Si deve
accertare se le
materie sulle quali si
propone il
referendum non
siano quelle vietate
dalla Costituzione
(es.: leggi tributarie,
di bilancio, ecc…).
Leggi costituzionali
L’art. 138 della Costituzione indica la procedura da seguire per modificare la
Costituzione (leggi di revisione costituzionale) o per integrarla (leggi
costituzionali).
Per queste leggi l’iniziativa spetta solo al Parlamento ed al Governo ed il
procedimento di approvazione è aggravato.
Le due Camere devono approvare per due volte successive lo stesso testo a un
intervallo di 3 mesi.
Se nella seconda votazione la proposta ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3
delle assemblee la legge è approvata definitivamente.
Se, invece, la legge viene approvata a maggioranza assoluta entro 3 mesi può
essere sottoposta a referendum popolare. Se la consultazione è favorevole la
legge entra in vigore altrimenti è come se non fosse mai stata approvata.
Se trascorrono i 3 mesi senza che sia stato richiesto il referendum la legge entra
comunque in vigore.
I soggetti del sistema economico
Lo Stato
Lo Stato, come operatore del sistema economico, persegue fini sociali prelevando
tributi dai cittadini ed offrendo loro beni e servizi pubblici (difesa, giustizia, ordine
pubblico, strade, ferrovie, sanità, istruzione…).
Lo Stato, per assolvere ai suoi compiti, ha bisogno di risorse (entrate) da
impiegare (spese) per raggiungere i suoi fini. L’attività che lo Stato compie per
procurarsi le entrate e per erogare le spese viene detta attività finanziaria.
La spesa pubblica è il complesso delle risorse impiegate dallo Stato per offrire
servizi pubblici e realizzare fini di politica economica e sociale.
È compito del Governo predisporre il programma (bilancio dello Stato) da
proporre al Parlamento. Da tale documento risulta la ripartizione della spesa
pubblica fra i vari servizi pubblici e la scelta dei mezzi per farvi fronte.
Una volta che il Parlamento ha approvato il bilancio il Governo lo attua attraverso
la Pubblica Amministrazione e soddisfa, così, i bisogni collettivi con i servizi
pubblici.
I soggetti del sistema economico
Lo Stato
Le entrate pubbliche sono i mezzi finanziari che lo Stato e gli altri enti pubblici si
procurano per finanziare la spesa pubblica. Esse si distinguono in:
entrate extratributarie
entrate tributarie
sono quelle che provengono
dal patrimonio dello Stato o
degli altri enti pubblici o dalla
gestione di imprese
pubbliche.
sono quelle che lo Stato
preleva direttamente dai
cittadini.
I soggetti del sistema economico
Lo Stato
Le entrate tributarie si dividono in:
imposte
tasse
l’imposta è un prelievo coattivo la tassa è un tributo corrisposto
da chi richiede un determinato
di ricchezza effettuato dallo
Stato nei confronti dei privati per servizio pubblico. Essa viene
garantire loro servizi indivisibili, versata nel momento in cui si
usufruisce del servizio stesso
cioè quei servizi di cui
(servizi divisibili).
beneficiano tutti.
L’imposta è progressiva quando
l’aliquota aumenta al crescere
della ricchezza, è proporzionale
se l’aliquota è fissa. Il nostro
sistema è improntato su criteri di
progressività.
Le imposte si dicono dirette se
colpiscono direttamente il
reddito, indirette se colpiscono i
consumi.
contributi
il contributo è un prelievo
di ricchezza da parte dello
Stato o di un altro ente
pubblico nei confronti di
una o più persone che
ricavano un beneficio
maggiore da un servizio
pubblico offerto all’intera
collettività.
Mercato dei beni
Lo scambio è il trasferimento di un bene o di un servizio da un soggetto ad un
altro in cambio di altri beni o servizi o di moneta.
La prima forma di scambio fu il baratto che presentava, però, una serie di
inconvenienti. Per esempio:
 bisognava trovare qualcuno che desiderava avere ciò che noi potevamo cedere
e che, allo stesso tempo, ci offriva in cambio quello che a noi serviva
 la merce ceduta doveva avere lo stesso valore di quella che si voleva acquistare
L’introduzione della moneta ha semplificato i rapporti di scambio e ha introdotto
lo scambio monetario o compravendita che è il trasferimento di un bene o di un
servizio da un soggetto ad un altro in cambio di una certa quantità di moneta.
Il prezzo è la quantità di moneta che si scambia con un’unità di un bene.
Mercato dei beni
Il mercato è l’insieme delle contrattazioni tra venditori e compratori,
indipendentemente dal luogo in cui esse si svolgono, con le quali viene fissato il
prezzo di un determinato bene. In qualunque mercato si possono individuare tre
elementi fondamentali:
i soggetti
sono i compratori che
domandano beni e i
venditori che li offrono
i beni o servizi oggetto
di scambio
qualunque bene
economico destinato
allo scambio viene detto
merce
il prezzo
è la quantità di moneta
che i consumatori
cedono ai produttori per
ricevere la merce, ossia
il valore della merce
stessa
Mercato dei beni
La domanda
Il prezzo dipende dall’incontro tra la domanda e l’offerta.
La domanda di un bene è la quantità del bene stesso che i compratori sono disposti ad
acquistare ad un certo prezzo in un determinato momento.
La domanda può essere influenzata da diversi fattori tra cui i più importanti sono:
prezzo
se il prezzo diminuisce la
domanda aumenta, mentre se il
prezzo aumenta la domanda
diminuisce. La domanda di un
bene varia in modo
inversamente proporzionale al
variare del prezzo
gusti dei
consumatori
spesso questi sono
influenzati dalla
pubblicità
reddito
se il reddito aumenta anche la
domanda aumenta e
viceversa. La domanda di un
bene varia in modo
direttamente proporzionale al
variare del prezzo
La domanda di un bene è rigida se non muta in modo significativo al variare del prezzo (es.:
beni di prima necessità e di lusso). Quando invece una piccola variazione del prezzo ha un
effetto rilevante sulla quantità domandata di un bene si parla di domanda elastica (es.: beni
voluttuari).
Mercato dei beni
L’offerta
L’offerta di un bene è la quantità di quel bene che i produttori sono disposti a vendere a un
certo prezzo in un determinato momento.
Anche l’offerta può essere influenzata da diversi fattori tra cui i più importanti sono:
prezzo
costi di produzione
prezzo degli altri beni
se il prezzo aumenta
l’offerta aumenta e
viceversa. L’offerta di un
bene varia in modo
direttamente proporzionale
al variare del prezzo
dall’aumento o dalla
diminuzione del costo di
uno qualunque dei fattori
produttivi dipende la
quantità di beni che il
produttore è disposto ad
offrire. Se aumenta il
prezzo di un fattore il
guadagno diminuirà e
l’offerta sarà minore
se lo stesso produttore può
produrre beni di diversa
natura anche il prezzo degli
altri beni influirà sull’offerta
del bene considerato. Egli,
infatti, aumenterà la
produzione di quei beni i cui
prezzi sono più elevati e
diminuirà l’offerta del bene
considerato
Il prezzo di equilibrio è il prezzo in corrispondenza del quale la quantità domandata e quella
offerta si eguagliano.
Mercato dei beni
Forme di mercato
Per forma di mercato si intendono le diverse condizioni in cui operano i compratori e i
venditori. Esse sono:
concorrenza perfetta
monopolio
è la forma di mercato
caratterizzata dalla
presenza di numerosi
venditori ed acquirenti. I
venditori offrono prodotti
identici che hanno un
unico prezzo. Il mercato
deve consentire la libertà
di ingresso e deve essere
trasparente nel senso che
tutti devono poter
accedere alle
informazioni. In realtà
non esiste nella pratica
è la forma di
mercato in cui
l’offerta è
concentrata in un
solo offerente che
può stabilire il
prezzo, la domanda
è rappresentata da
molti acquirenti.
Può aversi
monopolio
naturale (un’acqua
minerale), legale
(tabacchi), di fatto
concorrenza
imperfetta o
monopolistica
è la forma di mercato
in cui una pluralità di
imprese offre a
numerosi acquirenti
beni differenziati a
prezzi diversi. Si
tratta di prodotti
simili ma non identici
tra loro
oligopolio
è la forma di
mercato
caratterizzata dalla
presenza di poche
imprese che
offrono beni a
numerosi
acquirenti al prezzo
stabilito dagli
offerenti
Moneta
La moneta è un bene accettato da tutti come mezzo di pagamento nella
compravendita di beni e servizi e come mezzo di estinzione delle obbligazioni.
La moneta è dunque:
intermediaria
negli scambi
mezzo di
pagamento
misura del valore nel
senso che il valore di
tutte le merci viene
calcolato in forma
monetaria
riserva di valore
perché permette
la formazione del
risparmio
accumulando il
valore nel tempo
Tipi di moneta
Distinguiamo quattro tipi di moneta:
moneta legale
moneta bancaria
moneta commerciale
moneta elettronica
è rappresentata
dalle banconote
emesse dalla
Banca Centrale e
dalle monete
metalliche. Essa
deve essere
accettata da tutti
come mezzo di
pagamento
presuppone
l’esistenza presso
la banca di un
deposito in
denaro. È
costituita dagli
assegni, che
possono essere
bancari o circolari
è rappresentata dai
mezzi di pagamento
impiegati per effettuare
acquisti a credito. Tali
mezzi di pagamento
vengono accettati sulla
base della fiducia. Tipica
è la cambiale che è un
titolo di credito che
attribuisce al suo
possessore il diritto di
farsi pagare una
determinata somma di
denaro alla sua
scadenza
è basata sempre
sull’utilizzo di fondi
depositati presso la
banca dal titolare.
Si tratta del
bancomat e delle
carte di credito
Valore della moneta
Si può fare riferimento a quattro diversi valori:
nominale
intrinseco
è il valore
impresso sulla
moneta
è il valore del
materiale da cui
è costituita la
moneta ed è
praticamente
nullo
reale o potere
d’acquisto
è la quantità di beni e
servizi che si
possono acquistare
con una unità di
moneta
esterno o cambio
è la quantità di
moneta nazionale
necessaria per
ottenere un’unità
di moneta estera
Inflazione
L’inflazione è l’aumento del livello generale di prezzi che determina la perdita del potere
d’acquisto della moneta.
Se i prezzi lievitano in maniera lenta e costante (2 - 4%) si parla di inflazione strisciante e
non è molto preoccupante. Se il tasso supera il 5% siamo di fronte ad un’inflazione
galoppante che rende necessari interventi di politica economica.
A seconda delle cause che provocano l’inflazione distinguiamo:
inflazione da domanda
inflazione da costi
inflazione importata
è l’aumento dei prezzi
determinato dall’eccesso della
domanda di beni e servizi
rispetto alla capacità produttiva
di un sistema
è determinata
dall’aumento del
costo di
produzione dei
beni e dei servizi
che provoca, a sua
volta, l’incremento
del livello generale
dei prezzi
si ha quando l’incremento dei
costi di produzione scaturisce
dall’aumento del prezzo delle
materie prime che un Paese
importa
Inflazione
Effetti
 L’aumento del costo della vita determina una distribuzione diseguale della
ricchezza a danno dei percettori di redditi fissi (lavoratori dipendenti e pensionati)
perché se le loro entrate rimangono invariate mentre i prezzi aumentano il loro
tenore di vita diminuisce.
 In un primo momento l’inflazione può procurare dei vantaggi agli imprenditori
perché i prezzi aumentano più velocemente dei costi di produzione e quindi gli
imprenditori possono avvantaggiarsi della differenza. Ma quando l’inflazione si
protrae nel tempo cala la domanda ed è danneggiata anche la produzione.
 L’inflazione ha effetti sui rapporti di credito, in particolare danneggia chi presta
denaro perché questi riceverà moneta che ha un potere d’acquisto inferiore. Di
conseguenza anche il risparmio sarà danneggiato dall’inflazione: nessuno
risparmierà denaro che rischia di perdere potere d’acquisto.
Banche
Il credito è uno scambio diviso nel tempo, cioè uno scambio tra un bene presente
e uno futuro.
Le banche si collocano in una posizione intermedia tra chi domanda prestiti e chi
li offre. Sono imprese che raccolgono denaro da chi è disposto a cederlo in
cambio di un compenso (interesse passivo) e lo offrono ad un prezzo maggiore
(interesse attivo) a chi ha bisogno di prestiti.
Le banche svolgono quindi due compiti molto importanti:
da un lato una funzione di
intermediazione perché mettono
in contatto coloro che possiedono
risparmi con coloro che hanno
bisogno di denaro
dall’altro una funzione creditizia in
quanto prestano denaro alle
famiglie e alle imprese agevolando,
così, lo svolgimento dell’attività
produttiva
Banche
Le operazioni bancarie più importanti sono classificate in operazioni attive ed
operazioni passive:
le operazioni attive sono quelle
mediante le quali la banca fa
credito, ossia investe il denaro
che si è procurata. Sono attive
perché la banca diventa
creditrice del cliente al quale
presta il denaro e dal quale
riceverà un interesse (interesse
attivo).
Le principali operazioni attive
sono lo sconto cambiario,
l’apertura di credito,
l’anticipazione bancaria, il mutuo
le operazioni passive sono quelle
relative alla raccolta dei fondi
necessari per svolgere le attività
bancarie. Sono passive perché la
banca diventa debitrice nei
confronti del cliente al quale
pagherà un interesse (interesse
passivo).
La principale operazione
bancaria passiva è il deposito. La
forma più importante di deposito
è il conto corrente
Mercato monetario, finanziario e
borse valori
Il mercato monetario è il complesso della domanda e dell’offerta dei mezzi
monetari a breve termine.
Il mercato finanziario è il complesso della domanda e dell’offerta di prestiti a
media e a lunga scadenza.
Le Borse valori sono i mercati nei quali avvengono le contrattazioni dei valori
mobiliari pubblici e privati, cioè la vendita e l’acquisto di titoli. Attraverso la Borsa
è possibile mettere in contatto le imprese, soprattutto di grandi dimensioni, che
necessitano di denaro, con i risparmiatori.
Il prezzo del singolo titolo dipende dalla domanda e dall’offerta del titolo stesso.
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Diritti e doveri dei cittadini