Seminario in
materia di
igiene e
sicurezza sul
lavoro
Principio di gerarchia delle fonti
FONTI PRIMARIE





costituzione, leggi costituzionali,
atti legislativi
(decreti legge - leggi di conversione
leggi delega - decreti legislativi )
Direttive e regolamenti comunitari
FONTI SECONDARIE

(regolamenti, decreti, circolari)
Principi
costituzionali I
ART. 32 : “ La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.”
Il diritto alla salute è un diritto indisponibile ed inalienabile; pertanto:
- Diritto/Dovere del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche
obbligatorie;
- Obbligo del lavoratore di usare i dispositivi di protezione individuale.
Principi
costituzionali II
ART. 41: “ L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla
dignità umana.”
IL PRINCIPIO DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA HA COME LIMITI
-CONTRASTO CON L’UTILITA’ SOCIALE, (dando fondamento a tutte le norme a
protezione dell’ambiente)
-LESIVITA’ PER L’INDIVIDUO :
a) ALLA SICUREZZA, (norme che limitano talune lavorazioni)
b) ALLA LIBERTA’, (norme che regolano, ad esempio, l’orario e le condizioni di
lavoro)
c) ALLA DIGNITA’ UMANA, norme che disciplinano, ad esempio, il trattamento dei
dati personali e vietano le discriminazioni)
Codice civile I
IL CODICE CIVILE ( R.D. 262/42) REGOLA I RAPPORTI TRA I CITTADINI
ART. 2087:

“ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il “DEBITO DI SICUREZZA” a carico del datore di lavoro e dei suoi
collaboratori implica un costante monitoraggio ed un
aggiornamento del sistema ex art. 26 d.lgs. 81/08, nel quale oggi – il lavoratore assume un ruolo proattivo ex art. 20 d. lgs.
81/08.
Codice civile II
PARTICOLARITA’ DEL LAVORO :
Conoscenza specifica che l’imprenditore deve avere o
comunque deve ricercare, anche in collaboratori esperti,
dell’attività lavorativa che vuole intraprendere.
L’obiettivo è quello di costruire l’azienda, predisponendo
l’ambiente di lavoro, acquistando le attrezzature e
selezionando i propri collaboratori nel modo più appropriato,
non solo per l’ottimizzazione del risultato produttivo, ma anche
per la tutela dei lavoratori e di tutti coloro che potrebbero trarre
nocumento dell’esercizio dell’impresa.
Codice civile III
ESPERIENZA: Attenzione, da parte dell’imprenditore e
dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono
nell’esercizio della attività lavorativa e nel
proprio settore merceologico, con
particolare riferimento agli incidenti, agli
infortuni ed alle malattie professionali.
TECNICA: Il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo
criteri di prudenza, diligenza e perizia, oltre
ad adottare inizialmente ogni accorgimento
per garantire l’incolumità dei lavoratori,
seguono l’evoluzione tecnico – scientifica del
settore per garantire la sicurezza.
La Giurisprudenza ha stabilito che per aggiornamento tecnico scientifico
debba intendersi il massimo tecnologicamente possibile: non l’ultima
Invenzione, ma la tecnologia ormai di uso comune in proporzione alla
tipologia ed alla gravità dei rischi della propria attività.
Statuto dei lavoratori
LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300
“ STATUTO DEI LAVORATORI “
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
ART. 9
Accertamenti sanitari
Conferisce al lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
nonché “di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”
La norma ha modificato il contenuto dell’art. 2087 c.c, perché
abbandona la prospettiva che vede l’imprenditore “come unico
agente della politica prevenzionistica, e impegna direttamente in
questi compiti i lavoratori nella loro azione collettiva, costituendo così
una porta aperta verso la contrattazione”.
Statuto dei lavoratori II
ART. 5
Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
Statuto dei lavoratori III
ART. 37
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economiche. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da
norme speciali.
ART. 118 Trattato istitutivo CEE
Trattato di Amsterdam ratificato con L.16.06.98 n.209:

Art. 136 - La Comunità e gli Stati membri … hanno come obiettivi…
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta …
una protezione sociale adeguata;

Art. 137 - Per conseguire gli obiettivi previsti nell’art. 136, la
Comunità sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
- miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per
proteggere
la
sicurezza
e
la
salute
dei
lavoratori.
A Tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni
minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni
e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.

Art. 140 - Per conseguire gli obiettivi dell’art. 136, la Commissione
incoraggia la cooperazione degli Stati membri, in particolare nelle
materie riguardanti…la protezione contro gli infortuni e le malattie
professionali
D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626
attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE,
89/656/CEE, 89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
Cass. Pen. Sez. III 21 novembre
1997
.
Con l’introduzione del D. Lgs. 626/94 non si è
prodotta alcuna cesura con la disciplina
precedente ma si sono ampliati e potenziati gli
obblighi precedenti in una mutata impostazione
del modo con cui affrontare le tematiche della
sicurezza e della prevenzione sul lavoro
Il soggetto responsabile
Per il combinato disposto dell’art. 2087 c.c,
dell’art. 4 D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e dell’art. 9
della
L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei
Lavoratori), ricade sul datore di lavoro l’obbligo
giuridico di tutelare l’integrità psicofisica dei
dipendenti mediante l’adozione ed il
mantenimento in efficienza dei presidi
antinfortunistici atti, secondo le comuni tecniche
di sicurezza, a preservare i lavoratori dai rischi
connessi alla mancata attuazione dei presidi e
delle disposizioni, vigilando, quindi, con prudente
e continua attenzione affinché i mezzi di tutela
siano effettivamente attuati.
Datore di lavoro
Nozione che privilegia l’effettività delle funzioni esercitate e dei poteri rivestiti, e
non i criteri che solo formalmente attribuiscono ad un soggetto la qualifica di
datore.
Il criterio dell’effettività per l’applicazione del quale è necessario valutare la
suddivisione dei poteri e degli obblighi all’interno dell’organizzazione produttiva, è
particolarmente efficace in tutti quei casi in cui, essendo civilisticamente datore di
lavoro un soggetto collettivo e stante il principio che la responsabilità penale è
personale, esso consente d’individuare la persona fisica responsabile in primis
della sicurezza in azienda.
Nelle pubbliche amministrazioni (art.1, co. 2, D.Lgs. 165/2001), si intende per
datore di lavoro “ il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale” (art. 2, co. 1 lett.b).
Con particolare riferimento alla nozione di datore di lavoro privato, in base all’art.2,
co.1, lett a D.Lgs. 626/1994, rilevano due parametri: la titolarità del rapporto di
lavoro e l’effettivo esercizio dei poteri direttivi all’interno dell’impresa o dell’unità
produttiva.
Datore di lavoro II
L’attribuzione dei poteri gestionali e di spesa a soggetti diversi
dal titolare del rapporto di lavoro rileva, se è riferita all’intera
impresa ed anche soltanto ad una parte di essa (unità
produttiva).
Nell’ipotesi di impresa organizzata in modo individuale, i due
criteri concorrono e si sovrappongono, in quanto la titolarità
formale del rapporto coincide, di regola, con il pieno esercizio
delle prerogative della posizione datoriale.
In tutti i casi, invece, di dissociazione tra proprietà dell’impresa,
e quindi titolarità del rapporto di lavoro, ed effettivo esercizio dei
poteri direttivi e gestionali, il criterio prevalente e costituito
proprio da quest’ultimo: è pertanto il dirigente o comunque la
figura di vertice, dotata dei poteri direttivi e di spesa, che ha
l’obbligo (e la conseguente responsabilità) di garantire l’obbligo
di sicurezza.
La responsabilità
del datore di lavoro
Ai sensi del’art.2 D.Lgs. 626/1994, dell’obbligo di sicurezza è responsabile il datore di lavoro,
privato o pubblico che sia.
Il suo compito non è limitato all’adozione delle misure di sicurezza, ma si estende anche al
controllo, alla sorveglianza e all’accertamento che tali misure vengano, in concreto, osservate,
in pratica, il datore di lavoro “deve controllare che gli strumenti adeguati vengano
concretamente utilizzati e che le modalità del processo di lavorazione vengano rispettate”
(Cass. pen., IV sez.12-4-2005, n. 13251).
Ciò premesso occorre verificare se il datore di lavoro possa ritenersi responsabile anche
dell’infortunio derivato al lavoratore per sua stessa colpa.
In proposito, vanno ricordati alcuni casi sottoposti ai giudici di legittimità. Il primo ha riguardato la
dichiarazione di responsabilità di un datore di lavoro pubblico per l’infortunio occorso al
lavoratore che aveva avuto un comportamento imprudente (sent. Cass.pen., IV sez.24-6-2005,
n.23729).
La cassazione non ha escluso la responsabilità del datore di lavoro perché questi non aveva
comunque adottato tutte le misure di sicurezza, sicché egli non poteva in tal caso neanche
richiamare l’aspettativa della doverosa diligenza del lavoratore, versando egli stesso in re
illecita. Ad avviso della Corte, infatti, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso
di incidente originato dall’assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna colpa
può attribuirsi al comportamento del lavoratore.
La responsabilità
del datore di lavoro II
La Suprema Corte ha affermato che le norme dettate in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il
lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,
ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed
imprudenza dello stesso. Pertanto, il datore di lavoro è sempre
responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando
ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non
accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso
da parte del dipendente. Ne consegue che può escludersi la
responsabilità del datore di lavoro solo se la condotta dello stesso
lavoratore infortunato presenta i caratteri dell’abnormità,
inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva
dell’evento ( Cass. 8-3-2006, n. 4980; Cass. 14-3-2006. n. 5493).
I beneficiari della tutela
prevenzionale
Il D.Lgs. 626/1994 fornisce all.2 una apposita definizione di lavoratore
quale “creditore” dell’obbligo di sicurezza, specificando inoltre che nel
novero dei soggetti destinatari della disciplina sono da comprendere
anche i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato speciale:







Rapporto di apprendistato o tirocinio
Lavoro a tempo parziale
Contratto di formazione o lavoro e ora (contratto d’inserimento)
Collaboratori dell’ impresa familiare o dell’ impresa artigiana individuale
Soci lavoratori di società anche di fatto o di cooperative
Stage o periodi di orientamento presso datori di lavoro
Collaboratori a progetto
Legge n.123/2007
Le novità introdotte dalla L.n.123/2007
1) Principi informatori della Riforma
2)Il provvedimento della sospensione
3)Il tesserino di riconoscimento
4) Appalti e subappalti sotto sorveglianza speciale
5)Il rappresentante per la sicurezza
6)La sicurezza esce dal condono sul nero
7)Organi preposti alla nuova vigilanza sulla sicurezza del lavoro
8)La Diffida e l’azione di regresso dell’INAIL
9)Le altre novità
Le novità introdotte dalla
L.n.123/2007
1) Principi informatori della Riforma







Semplificazione
degli
adempimenti
formali,
introduzione dell’interpello sui quesiti relativi alla
materia dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, bonus alle imprese sotto forma di credito
d’imposta
Rafforzamento dell’attività di vigilanza
Inasprimento delle sanzioni legate alle violazioni
delle norme in materia di salute e sicurezza
pubblica
Estensione a tutte le imprese (non più solo al
settore edile) della sanzione della sospensione
delle attività (lavoro nero, violazioni dell’orario di
lavoro,ecc.)
Introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime per violazione delle
norme in materia di sicurezza
Attenzione particolare ai costi della sicurezza
Estensione della riforma a tutti i settori delle attività,
2)Il provvedimento della sospensione
Art.5 L. n.123/2007 prevede:

La sospensione dell’attività colpisce tutte le attività imprenditoriali;

Introduzione di un nuovo presupposto per la sospensione
dell’attività, “quello delle reiterate e gravi violazioni in materia di
sicurezza sul lavoro”;


Estensione al personale ispettivo delle ASL del potere e dell’obbligo
di adozione del provvedimento di sospensione ;
Previsione di una nuova sanzione amministrativa per la revoca della
sanzione
2.I Presupposti della sospensione
1) Occupazione di manodopera in
nero in misura percentuale
superiore al 20% dei lavoratori
regolarmente occupati;
2) Reiterate violazioni in materia di
riposi e superamento dell’orario di
lavori settimanale;
3) Gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di sicurezza.
1) Occupazione in nero
Con riferimento al personale “non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria”:




Il Ministero ha precisato che lo stesso va individuato nel personale
totalmente sconosciuto alla P.A. perchè non iscritto in nessun atto o
documentazione obbligatoria nè oggetto di alcuna comunicazione
prescritta dalla normativa in materia di lavoro e previdenza;
Restano esclusi da tale definizione gli eventuali rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto poichè iscritti sul
Libro matricola;
(D.Lgs n.38/2000);
La percentuale del lavoro in nero va commisurata allla totalità dei
lavoratori
dell’impresa
come
risultante
da
scritture
e
documentazioni.
2. Irregolarità nei tempi di lavoro

Il termine “reiterate” è da intendersi come ripetizione di una
o più condotte illecite contemplate, riferita ad un lavoratore,
in un determinato arco di tempo, così da poter escludere
che condotta fosse meramente occasionale (circ.
N.29/2006);

Per “irregolarità” si intende:
a) superamento dei tempi di lavoro (art.4 dlgs n.66/2003);
b) violazioni della disciplina in materia di riposo giornaliero (art.7
dlgs n.66/2003);
c) violazioni in materia di riposo settimanale (art.9 dlgs
n.66/2003).
3. Violazioni alla sicurezza
Per “gravi violazioni”, il Ministero del Lavoro ha indicato dei
parametri (circ.n.10797/2007):
Trattansi di sanzioni punite con le pene più gravi, sia di carattere
detentivo che pecuniario (tra le quali, gli illeciti le cui sanzioni
sono previste dall’art. 89 dlgs n. 626/1994)
Per “reiterazione” si intende la “recidiva aggravata”, ossia come
riferita a una violazione della stessa indole e commessa nei
cinque anni precedenti all’ultima condotta oggetto di prescrizione
obbligatoria o di giudicato penale.
Tale requisito è verificato dall’Ispettorato con ausilio dello stesso
datore di lavoro.
Le sanzioni per l’inosservanza della sospensione dei lavori configura
l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p.
Prescrizione obbligatoria per
la
sicurezza
(D.lgs.n.758/1994)
Attraverso questo atto l’ispettore ordina all’impresa irregolare
di regolarizzare la propria posizione entro un determinato
termine. Fino allo scadere di questo termine l’esercizio
dell’azione penale rimane sospeso ed anche l’attività.
Potere
discrezionale
dell’ispettore
Tuttavia, il provvedimento non può essere adottato quando:
- il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di
lieve entità in relazione alla specifica attività svolta;
- quando l’interruzione dell’attività d’impresa può determinare
una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle
altre
imprese
del
cantiere
;
- quando l’interruzione comporti un degrado irrimediabile
degli impianti o delle attrezzature.
Preclusione alla partecipazione degli
appalti e Revoca della sospensione
Art. 5 L. n. 123/2007 stabilisce che:

L’adozione del provvedimento di sospensione deve essere comunicata
alle competenti amministrazioni, al fine di emanare da parte di queste
ultime un provvedimento interdittivo alla partecipazione a gare pubbliche
di durata pari alla sospensione stessa nonché per un eventuale periodo
di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e
comunque non superiore a due anni.




I requisiti per la revoca del provvedimento da parte del personale
ispettivo sono:
A) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture e da altra
documentazione obbligatoria;
B)accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro;
C)pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, pari a un quinto
delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. Il tesserino di riconoscimento
Per “lavori edili o di ingegneria civile”,il D.Lgs. N. 494/1996 intende:
1. “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse,permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. “
2. “Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
Apparato sanzionatorio previsto
dalla vigente normativa
Con la risposta ad interpello n. 22/2007 del 14.08.2007, il Ministero ha
chiarito che:
- I dipendenti dei cantieri edili devono indossare il tesserino di
riconoscimento;
- I lavoratori autonomi che vi lavorano, devono esporre il tesserino,
anche se vi provvedono per proprio conto;
Illeciti amministrativi
Fonte
Illecito
normativa
Art.36 bis,c.3 e
4.,
L.248/06
Cantieri edili: obbligo di
munire i lavoratori della
tessera di riconoscimento
per non aver il datore di
lavoro consegnato ai
lavoratori presenti sul
cantiere idonea tessera di
riconoscimento
o
alternativamente per non
ave restituito, non aver
correttamente
tenuto,
aver rimosso il registro di
cantiere o per non averlo
aggiornato
Norma
Importo
sanziona sanzione
-toria
Art.36
bis
c.5L.248/
2006
Da €.100 a
€.500 per
ciascun
lavoratore
Diffidabile
NO
Illeciti amministrativi
Fonte
Illecito
normativa
Art.36-bis,
co.3,L.248
/2006
Cantieri edili: obbligo per il
lavoratore di esporre la tessera di
riconoscimento. Per non aver il
lavoratore esposto la propria
tessera di riconoscimento pur
essendone provvisto
Norma
sanzionatoria
Importo
sanzione
Diffida
Art.36
bis
c.5L.248/
2006
Da €.50 a NO
€.300 a
carico del
lavoratore
inadempie
nte
Illeciti amministrativi
Fonte
Illecito
normativa
Art.6 co.1
e 2,
L.127/200
3
Lavoratori impiegati in appalti
o subappalti: obbligo per i
dipendenti dell’appaltatore di
esporre
il
badge
di
riconoscimento. Per non aver il
lavoratore occupato nell’appalto
esposto la propria tessera di
riconoscimento pur essendone
provvisto.
Norma Importo
sanzio- sanzione
natoria
Art.6
co.3
L.n.127
/2003
Diffida
Da €.50 a NO
€.300 a
carico del
lavoratore
inadempie
nte
Illeciti amministrativi
Fonte
normativa
Illecito
Norma
sanzio
natoria
Importo
sanzione
Diffida
Art.6,
co.1 e
2,L.n.127/
2003
Lavoratori impiegati in appalti o
subappalti: obbligo di munire i
lavoratori
della
tessera
di
riconoscimento.
Per non aver il datore di lavoro
consegnato, ai lavoratori impiegati
nell’appalto, idonea tessera di
riconoscimento
o,
alternativamente(per le imprese
con meno di 10 dipendenti), per
non aver istituito, non aver
correttamente tenuto, aver rimosso
il registro equipollente o per non
averlo aggiornato.:
Art.6
co.3
L.n.127
/2003
Da €.100 NO
a €.500
per
ciascun
lavoratore
4. Appalti e subappalti sotto sorveglianza
speciale
Contratto di appalto (art.1655 c.c.): contratto con il quale,
una parte assume, con organizzazione di mezzi necessarie con
gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro.
Contratto di subappalto non ha una specifica
definizione ma l’art. 1656 c.c. stabilisce che l’appaltatore
non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se
non è stato autorizzato dalla committente.
Cass. Pen. Sez. IV
18 gennaio 1999 n. 516

In materia prevenzionale, il titolare della società appaltante e
il direttore tecnico di cantiere sono responsabili dell’infortunio
occorso al lavoratore dipendente di altra ditta appaltatrice dei
lavori, se sia provata la simulazione del contratto di
appaltatrice di appalto e la finalità meramente intermediatrice
di manodopera. La reale natura del rapporto di lavoro può
essere valutata in base a dichiarazioni testimoniali, alla
struttura organizzativa della ditta appaltatrice e alla
interpretazione delle scritture e della documentazione
intercorsa tra le parti di causa.
Novità in tema di appalti:
a) Modifiche all’art. 7 del D.Lgs.n.626/1994;
b) Riformulazione dell’art.86, co.3-bis, del codice dei
contratti pubblici (D.Lgs.n.163/2006);
c) Riscrittura della disciplina sul tesserino di riconoscimento
(art.6 L. n.123/2007).
Appalti e sicurezza
Un solo documento di valutazione dei
rischi
Nei casi di affidamento di lavoro a imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi, il datore di
lavoro committente è tenuto a elaborare un unico
documento di valutazione dei rischi finalizzato a
indicare le misure adottate per eliminare le
interferenze tra le varie ditte.
Costi indicati dettagliatamente
Nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto vanno indicati i costi relativi alla
sicurezza del lavoro. Questi dati, a richiesta,
possono essere visionati dal rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o dalle organizzazioni
sindacali.
Badge obbligatorio
Dal 1 settembre 2007, il personale dipendente da
imprese appaltatrici e/o subappaltatrici di
qualunque settore di attività deve essere munito
di tessera di riconoscimento. L’obbligo grava
anche sui lavoratori autonomi.
Screening dei costi
Nel predisporre le gare di appalto e la valutazione
delle anomalie nelle offerte, gli enti aggiudicatari
devono valutare la congruità riferita sia al costo
del lavoro che a quello della sicurezza. I costi
della sicurezza non possono essere oggetto di
ribasso dell’asta.
Ulteriore novità introdotta dalla L. n. 123/2007:
Responsabilità in solido del committente e appaltatore e con
ciascun subappaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’Inail.
5. Il rappresentante per la sicurezza
La designazione del rappresentante
per la sicurezza avviene:
nomina del rappresentante per la
Unità produttive con meno La
sicurezza avviene di norma per elezione
di 15 dipendenti
diretta da parte dei lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino
a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più
aziende nell’ambito territoriale ovvero nel
comparto produttivo
Unità produttive con più di
15 dipendenti
Nelle aziende, ovvero unità produttive,
con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell’azienda al loro interno.
Compiti del Rappresentante per
la sicurezza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Accedere ai luoghi di lavori
Accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le relative misure preventive
Promuovere iniziative per l’attuazione delle misure di prevenzione e formulare
osservazioni
Formulare osservazioni in occasione delle visite e delle verifiche effettuate dalle autorità
competenti
Partecipare alle riunioni periodiche indette per discutere i problemi attinenti la
prevenzione e la protezione dei rischi
Avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati e ricorrere agli organi competenti qualora
si ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza
Disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione
Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Essere consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordina e
alla valutazione dei rischi, all’individuazione , programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nei locali aziendali
Essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, sull’attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei
lavoratori
Essere consultato dal datore di lavoro in merito all’organizzazione della formazione
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Art. 18 D.Lgs. 626/94
Eletto o designato dai lavoratori
Svolge compiti
Informazione su:
-documenti di sicurezza
-servizi di vigilanza
Consultazione su:
Verifica e accesso su:
-valutazione dei rischi
-Designazione addetti servizi
-Formazione
-Luoghi di lavoro
-Documentazione esistente
in azienda
6.La sicurezza esce dal condono sul nero
La sanatoria del sommerso divisa in tre fasi:
I)Accordo sindacale
- Presupposto è la stipula da parte del datore di lavoro di un
accordo sindacale con le organizzazioni sindacali aderenti alle
associazioni nazionali comparativamente più rappresentative,
finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.
- Accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei rapporti di
lavoro per mezzo di stipula di contratti di lavoro subordinato.
L’accordo promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione
individuale che producono l’effetto conciliativo con riferimento ai
diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti dai fatti e per i
periodi indicati nell’istanza di sanatoria.
II) Domanda all’INPS
- Per aderire alla sanatoria il datore di lavoro deve presentare apposita
istanza alla sede Inps territorialmente competente.
L’istanza deve indicare:

Generalità dei lavoratori che si intendono regolarizzare;

I singoli periodi di sanantoria con riferimento a ognuno dei lavoratori
che si intendono regolarizzare. All’istanza deve essere allegato
l’accordo sindacale.
III) Regolarizzazione

Il condono si perfeziona con il pagamento da parte del datore di lavoro di una
somma pari a due terzi di quanto dovuto sui periodi regolarizzati ai fini
contributivi e assicurativi. I lavoratori invece sono esclusi dal pagamento dei
contributi a proprio carico.

Le somme dovute vanno versate :
- per un quinto all’atto dell’istanza;
- la restante parte in 60 rate mensili di pari importo senza interessi

Effetti del condono: estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al
versamento dei contributi e premi
7.Organi preposti alla nuova
vigilanza sulla sicurezza del lavoro
La L. n. 123/2007 detta principi direttivi del coordinamento delle attività
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
1)L’attività di coordinamento è affidata al Presidente della Provincia
2)Il ruolo di vigilantes speciali con possibilità di effettuare e/o di
denunciare le imprese irregolari agli ispettori del ministero del
lavoro e dell’asl è affidato agli organi paritetici.
Vigilanza mirata
Il coordinamento delle attività di
Coordinamento
vigilanza e prevenzione verrà
disciplinato da un apposito
dpcm individuando: a)i settori
prioritari di intervento, piani di
attività e progetti operativi da
attuare a livello territoriale;
b)l’esercizio di poteri sostitutivi
in caso di inadempimento da
parte di amministratori e enti
pubblici
Poteri agli organi
paritetici
Tali organismi possono
effettuare, sul territorio di
rispettiva competenza,
sopralluoghi nei luoghi di lavoro
al fine di valutare l’applicazione
delle norme sulla sicurezza
Risorse
Per l’anno 2007 sono disponibili
4,250 milioni di euro
.
Per Organi paritetici si intendono
(art 7Ln. 123/2007): organismi di
emanazione contrattuale a cui viene affidata
l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali
nazionali e territoriali, nel campo della
prevenzione degli infortuni, della formazione
professionale, degli adempimenti contributivi.
Sono paritetici in quanto al loro funzionamento
provvede un comitato di gestione formato da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali e
delle corrispettive controparti imprenditoriali
(quali, casse edili, la Commissione nazionale
paritetica per le casse edili, la commissione
nazionale dei comitati paritetici territoriali,…)
Con la L. n. 123/2007 la diffida diventa obbligatoria da
parte del personale amministrativo degli istituti
previdenziali
che accertino
violazioni
sanabili
8)La
Diffida e l’azione
di regresso
dell’INAIL
Ambito di applicazione
Il potere di diffida si applica a tutte le materie di
competenza degli ispettori, compresa la sicurezza sul
lavoro nelle competenze che residuano in capo allo
Stato. Dal 25 agosto 2007 la diffida è estesa alle
violazioni previdenziali sanabili accertate d’ufficio dal
personale amministrativo degli istituti previdenziale.
Carattere obbligatorio
L’obbligatorietà è condizione della procedibilità
dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in
materia di lavoro, legislazione sociale e previdenziale.
Regolarizzazione
La diffida consente la regolarizzazione di un
inadempimento. Pertanto è praticabile soltanto nelle
ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora
materialmente realizzabile e si tratti di adempimenti
formali di natura documentale o burocratica.
Sanabilità delle violazioni
Tale requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze
consistenti in comportamenti materialmente
realizzabili, purchè non riguardanti norme poste a
diretta tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore
L’azione di regresso dell’ Inail
Presupposti dell’azione di regresso
esperibile contro l’imprenditore tenuto a
rispondere di un infortunio o malattia
professionale occorso a proprio dipendente
assicurato sono:
.
1) l’esistenza della responsabilità;
.
2) l’ammissione del caso ad indennizzo,
cioè a liquidazione di prestazioni
assicurative.
. 1. La responsabilità sussiste solo con sentenza penale
passata in giudicato ovvero nel giudizio civile conseguito
all’estinzione del reato per morte del reo, amnistia o
prescrizione, ovvero anche nei casi in cui il procedimento
penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo
dipendente si sia concluso con sentenza di assoluzione o
con proscioglimento in sede istruttoria o sia stato emesso
decreto di archiviazione o la sentenza di condanna non
faccia stato nel giudizio civile instaurato dall’Inail dato per
non essere stato il datore di lavoro posto in grado di
parteciparvi.
Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2008 N. 81
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA
LEGGE N. 123 DEL 3 AGOSTO 2007, IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Punti fondamentali
1
SANZIONI PIU’ SEVERE, RISPETTO ALLA PRECEDENTE
NORMATIVA
VIGENTE, PER LE IMPRESE CHE VIOLANO NORME SULLA SICUREZZA
2.
IN CASO DI INCIDENTI GRAVI CON COLPA DELL’AZIENDA,
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ E SANZIONI AMMINISTRATIVE
3.
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
4.
ESTENSIONE DELLA TUTELA AI LAVORATORI FLESSIBILI (PRINCIPIO
DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA)
5.
RAPP.TE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN CIASCUNA AZIENDA
(OVE NON VI SIANO E’ PREVISTA LA FIGURA DEL RAPP.TE SU BASE
TERRITORIALE)
RAFFORZAMENTO DELLE PREROGATIVE DELLE RAPPRESENTANZE
IN AZIENDA
6.
Campo di applicazione
.
.
.
IL DECRETO SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’
PUBBLICI E PRIVATI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI
RISCHIO, A TUTTI I LAVORATORI E LE LAVORATRICI,
SUBORDINATI ED AUTONOMI ED AI SOGGETTI
EQUIPARATI
NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, GLI
OBBLIGHI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO A
CARICO DELL’UTILIZZATORE, SALVO L’OBBLIGO IN
CAPO AL SOMMINISTRATORE DI INFORMARE E
FORMARE IL LAVORATORE
NEI CONTRATTI A PROGETTO E NELLE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE, LE NORME DEL
DECRETO SI APPLICANO QUANDO LA PRESTAZIONE
LAVORATIVA E’ EFFETTUATA NEI LUOGHI DI LAVORO
DEL COMMITTENTE
Struttura decreto
.
DISPOSIZIONI GENERALi
.
LUOGHI DI LAVORO
.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
.
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
.
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
.
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
.
AGENTI FISICI
.
SOSTENZE PERICOLOSE
.
ESPOSIZIONEAD AGENTI BIOLOGICI
.
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPOLSIVE
.
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
.
DISPOSIZIONI FINALI
Sistema istituzionale
.
.
.
.
.
COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE
DELLE
POLITICHE
ATTIVE
E
PER
IL
COORDINAMENTO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ DI
VIGILANZA
COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE
COMITATI REGIONALI DI COORDINAMENTO
SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE
PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
ENTI PUBBLICI
PER
LA
.
.
.
.
IN CASO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI IL DECRETO
SI APPLICA AD ECCEZIONE DEI PICCOLI LAVORI
DOMESTICI DI CARATTERE STRAORDINARIO
IN CASO DI LAVORATORI A DOMICILIO VIGE UN
OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO, DI INFORMARE E
FORMARE
IN CASO DI LAVORO A DISTANZA DI TIPO
SUBORDINATO EFFETTUATO MEDIANTE
COLLEGAMENTO INFORMATICO E TELEMATICO SI
APPLICANO LE NORME DEL DECRETO DI CUI AL
TITOLO VII
NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI EX
ART. 2222 C.C., TROVANO APPLICAZIONE GLI ARTT. 21
E 26 DEL DECRETO (IMPRESA FAMILIARE E APPALTO)
Strumenti
. INTERPELLO
. VIGILANZA
Contrasto lavoro irregolare 1
GLI ORGANI DI VIGILANZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE POSSONO:
.
1)
2)
3)
SOSPENDERE L’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE QUANDO RISULTI:
IMPIEGO PERSONALE NON RISULTANTE DA SCRITTURE IN
MISURA PARI O SUPERIORE AL 20% DEL TOTALE DEI
LAVORATORI
REITERATE VIOLAZIONI DEL DECRETO LGS. 66/2003 IN TEMA DI
RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE
REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
Contrasto lavoro irregolare 2
.
REVOCARE PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE IN CASO DI:
1)
REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI
2)
ACCERTAMENTO DEL RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
3)
PAGAMENTO SOMMA AGGIUNTIVA
UNICA DI €. 2.500,0 OLTRE LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARE
PREVISTE
Misure generali di tutela 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE
ELIMINAZIONE DEI RISCHI
RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
RIDUZIONE DEI RISCHI
SOSTITUZIONE DI TUTTO QUELLO RITENUTO PERICOLOSO
LIMITAZIONE AL MINIMO DEI LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO
UTILIZZO LIMITATO DI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
PRIORITA’ DI MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA
CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI
Misure generali di tutela 2
. ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL’ESPOSIZIONE AL
RISCHIO
.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI
DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI RAPP.TI PER LA
SICUREZZA
.
ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI
. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI E DEI
RAPP.TI PER LA SICUREZZA
. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE IDONEE A GARANTIRE
UN ALTO LIVELLO DI SICUREZZA
.
ADOZIONE DI MISURE DI EMERGENZA
.
UTILIZZO DI SEGNALI DI SICUREZZA
.
REGOLARE MANUTENZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SISTEMI DI
SICUREZZA
Datore di lavoro:Obblighi 1
1)
NOMINA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA ed invia i lavoratori a visita medica (L.106/2009)
2)
DESIGNA I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE DI PREVENZIONE
3)
FORNISCE AI LAVORATORI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
4)
VERIFICA L’ EFFETTIVA OSSERVANZA DELLE NORME SULLA
SICUREZZA (VIGILANZA-RESPONSABILITA’ DATORE DI
LAVORO L.106/2009)
5)
INFORMA I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO
6)
ADEMPIE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
7)
SI ASTIENE DAL RICHIEDERE AI LAVORATORI LA RIPRESA
DELLE ATTIVITA’ IN CASO DI PERICOLO
Obblighi datore di lavoro 2
1)
COMUNICA AGLI ENTI
PREPOSTI I DATI RELATIVI
AGLI INFORTUNI ED I
NOMINATIVI DEI RAPP.TI
PER LA SICUREZZA
2)
IN REGIME DI APPALTO O
SUBAPPALTO, MUNISCE I
LAVORATORI DI TESSERINO
DI RICONOSCIMENTO
Obblighi datore di lavoro 3
1)
2)
CONSENTE AI LAVORATORI LA VERIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA, TRAMITE IL RAPP.TE
PER LA SICUREZZA
ELABORA IL DOCUMENTO DI RISCHIO
4)
CONSEGNA AL RAPP.TE PER LA SICUREZZA IL
DOCUMENTO DI RISCHIO
5)
SI ADOPERA AFFINCHE’ DALLE
MISURE DI
SICUREZZA UTILIZZATE, NON DERIVINO DANNI
AMBIENTALI O RISCHI PER LA POPOLAZIONE
Obblighi datore di lavoro 4
FUNZIONI DELEGABILI
.
DELEGA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO CON DATA
CERTA.
.
POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ IN CAPO
AL DELEGATO
.
CONFERIMENTO DI DIVERSI POTERI DI ORGANIZZAZIONE,
DI GESTIONE E DI AUTONOMIA DI SPESA AL DELEGATO
FUNZIONI NON DELEGABILI
.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E REDAZIONE DEL
RELATIVO DOCUMENTO
.
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Obblighi dei lavoratori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CONTRIBUIRE
OSSERVARE
UTILIZZARE CORRETTAMENTE
SEGNALARE
PARTECIPARE
ASTENERSI
SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI
ESPORRE TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
Appalto
IL DATORE DI LAVORO DEVE:
.
.
.
VERIFICARE L’IDONEITÀ DELLE IMPRESE
APPALTATRICI TRAMITE LA PRODUZIONE DI CERTIFICATI
FORNIRE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI APPALTO O DI
OPERA (ENTRO 31/12/08 PER I CONTRATTI
ANCORA IN ESSERE PER TALE DATA)
Appalto
.
RISPONDERE IN SOLIDO CON L’APPALTATORE E
CON
CIASCUNO
DEGLI
EVENTUALI
SUBAPPALTATORI DEI DANNI OCCORSI AI
LAVORATORI NON INDENNIZZATI DA INAIL O
IPSEMA
.
INDICARE A PENA DI NULLITA’ EX ART. 1418
C.C.,I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL
LAVORO. A TALI DATI POSSONO ACCEDERE IL
RAPP.TE PER LA SICUREZZA E I SINDACATI
(ORGANI LOCALI PIU’ RAPPRESENTATIVI)
Sistema di qualificazione
NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PERMANENTE SI INDIVIDUANO SETTORI E CRITERI
PER
LA
DEFINIZIONE
DI
UN
SISTEMA
DI
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
AUTONOMI CHE CONSENTA LA VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI (IN TEMA DI
SICUREZZA DEL LAVORO) ALLA PARTECIPAZIONE A
GARE E APPALTI E L’ACCESSO AD AGEVOLAZIONI E
FINANZIAMENTI
Valutazione dei rischi 1
TALE VALUTAZIONE RIGUARDA TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI, COMPRESO IL COSIDDETTO STRESS DA LAVORO CORRELATO
ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI.
IL DOCUMENTO CHE NE DERIVA DEVE AVERE DATA CERTA E CONTENERE:
.
.
RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
.
IL PROGRAMMA DELLE MISURE OPPORTUNE PER IL MIGLIORAMENTO DEI
LIVELLI DI SICUREZZA
.
INDICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA E DEL PERSONALE CHE VI DOVRA’ PROVVEDERE (SOGGETTI IN
POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE)
Valutazione dei rischi 2
.
IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPP.TE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA, DEL MEDICO
COMPETENTE
.
INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE ESPONGONO
I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI
Servizio di prevenzione e
protezione 1
ORGANIZZATO DAL DATORE DI LAVORO O DA PERSONE O
SERVIZI ESTERNI (SENZA ESONERO DI RESPONSABILITA’), E’
OBBLIGATORIO PER:
.
AZIENDE INDUSTRIALI EX ART. 2 DECRETO LGS. 334/1999
.
CENTRALI TERMOELETTRICHE
.
AZIENDE INDUSTRIALI CON PIU’ DI 200 LAVORATORI
.
INDUSTRIE ESTRATTIVE CON OLTRE 50 DIPENDENTI
Servizio di prevenzione e
protezione 2
SERVIZIO UTILIZZATO DAL DATORE DI LAVORO CON
FUNZIONE DI:
.
INDIVIDUARE FATTORI DI RISCHIO
.
ELABORARE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
.
ELABORARE PROCEDURE DI SICUREZZA
.
PROPORRE PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
.
PARTECIPARE A CONSULTAZIONI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
.
INFORMARE (RIUNIONE PERIODICA)
Formazione e informazione 1
IL
DATORE DI LAVORO
ALL’INFORMAZIONE
PROVVEDE
. PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO,
MISURE ANTINCENDIO
.
NOMINATIVI RESPONSABILI DELLA
SICUREZZA
.
RISCHI SPECIFICI E PERICOLI
CONNESSI ALL’ATTIVITA’ COMPIUTA
IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE ALLA
FORMAZIONE
.
CONCETTO DI RISCHIO, PERICOLO,
PREVENZIONE E PROTEZIONE
.
RISCHIO RIFERITO ALLE MANSIONI
SVOLTE
Formazione e informazione 2
LA FORMAZIONE AVVIENE IN OCCASIONE DELLA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, DEL
TRASFERIMENTO
AD
ALTRE
MANSIONI,
DELL’INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE.
L’ADDESTRAMENTO VIENE EFFETTUATO DA PERSONA
ESPERTA E SUL LUOGO DI LAVORO
IL RAPP.TE PER LA SICUREZZA HA DIRITTO AD UNA
FORMAZIONE PARTICOLARE, I CUI TERMINI SONO STABILITI
IN SEDE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
Medico competente 1
PERSONALE SPECIALIZZATO IN MEDICINA DEL LAVORO O IN MEDICINA
PREVENTIVA DEI LAVORATORI O IN MEDICINA LEGALE CHE SVOLGE LA
PROPRIA FUNZIONE COME:
.
.
.
DIPENDENTE DI UNA STRUTTURA ESTERNA
LIBERO PROFESSIONISTA
DIPENDENTE DEL DATORE DI LAVORO
ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE LA CARTELLA SANITARIA
(L. 106/2009)
LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE:
.
VISITA PREVENTIVA PER VALUTARE IDONEITÀ
.
VISITA PERIODICA PER VALUTARE LA PERMANENZA DELL’IDONEITÀ
Medico competente 2
.
VISITA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DI MANSIONE
.
VISITA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE
L’ESITO DELLA VISITA ESPRIME UN GIUDIZIO RELATIVO
ALLA MANSIONE SPECIFICA SU:
1.
IDONEITÀ
2.
IDONEITÀ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE
3.
INIDONEITÀ TEMPORANEA
4.
INIDONEITÀ PERMANENTE
Pericolo grave e immediato
ART. 14 D. LGS. 626/94 E ART. 8 DIRETTIVA CEE
391/89
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD ALLONTANARSI
DAL POSTO DI LAVORO, SENZA SUBIRE
PREGIUDIZIO ALCUNO E QUALORA INTRAPRENDA
MISURE AUTONOME PER EVITARE IL PERICOLO,
NON PUO’ SUBIRE PREGIUDIZIO SE NON PER
GRAVE NEGLIGENZA
Rappresentante per la sicurezza
IN TUTTE LE AZIENDE E LE UNITA’ PRODUTTIVE E’ ELETTO O DESIGNATO
.
FINO A 15 DIEPENDENTI VIENE ELETTO DAI LAVORATORI AL LORO INTERNO
.
OLTRE 15 DIPENDENTI VIENE ELETTO NELL’AMBITO DELLE
.
RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA
.
N. 1 RAPP.TE IN AZIENDE SINO A 200 LAVORATORI
.
N. 3 RAPP.TI IN AZIENDE DA 201 A 1000 LAVORATORI
.
N. 6 RAPP.TI IN AZIENDE CON OLTRE 1.OOO LAV.

.
AVVERTE IL RESPONSABILE DI EVENTUALI RISCHI
.
RICORRE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI IN CASO DI INADEGUATEZZA
DELLE MISURE ADOTTATE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Funzioni del rappresentante per
la sicurezza
.
.
ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO
VIENE CONSULTATO PREVENTIVAMENTE E
TEMPESTIVAMENTE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI, LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ALLA
PREVENZIONE,
ALL’ORGANIZZAZIONE
DELLA
FORMAZIONE
.
RICEVE DOC.NE AZIENDALE, INFORMAZIONI
.
FORMULA OSSERVAZIONI, PROMUOVE ELABORAZIONI
.
FA PROPOSTE
Sanzioni datore di lavoro
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA DA €. 4.000,0 A €.
12.000,0 PER OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI E
ADOZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO O OMESSA
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
.
.
ARRESTO DA 6 MESI A 1 ANNO QUANDO LE SUDDETTE
OMISSIONI AVVENGONO IN AZIENDE AD ALTO RISCHIO
.
AMMENDA DA €. 5.000,0 A €. 15.000,0 QUANDO IL
DOCUMENTO VENGA REDATTO SENZA LE MODALITA’
PRESCRITTE , OVVERO SENZA CONSULTAZIONE DEL
RAPP.TE PER LA LA PREVENZIONE E DEL
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA E SENZA
L’INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ATTUATE IN AZIENDA E SENZA L’INDICAZIONE DEL
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
E PROTEZIONE
.
VIOLAZIONE
ART. 17, 28,
18
.
VIOLAZIONE
ART. 31
.
VIOLAZIONE
ART. 17, 28,
29
Sanzioni datore di lavoro
.
.
.
.
.
.
.
ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA
DA €. 800,0 A € 3.000,0
ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA
DA €. 2.000,0 A € 5.000,
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA
DA €. 1.500,0 A € 6.000,0
ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMMENDA
DA E. 2.000,0 A €. 4.000,0
AMMENDA DA €. 800,0 A €. 3.000,0
ARRESTO DA 3 A 6 MESI O AMMENDA
DA E. 3.000,0 A €. 10.000,0
SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER LE
ALTRE VIOLAZIONI
.
VIOLAZIONE ART. 18, 34, 36, 43
.
VIOLAZIONE ART. 18 COMMA 1
LETT. C)
.
VIOLAZIONE ART. 26, 34, 37
.
VIOLAZIONE ART. 18 COMMA 1
LETT. L)
.
VIOLAZIONE ART. 18 COMMA 1
LETT. R)
.
OMESSA NOMINA EX ART. 18
COMMA 1 LETT. A)
.
VIOLAZIONE ART. 18 COMMA 1
LETT. A), R), S), U), ART. 26
COMMA 8
Sanzioni di lavoro
SONO PREVISTE SANZIONI ANCHE PER IL
MEDICO COMPETENTE PER LE VIOLAZIONI
DELL’ART. 25 DEL DECRETO ATTUATIVO
(ARRESTO FINO A 3 MESI) E SANZIONI PER
GLI STESSI LAVORATORI PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 20 (ARRESTO FINO A 1 MESE)
IMPIANTO
SANZIONATORIO
Il T.U. rivede in misura incisiva le sanzioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori
da un lato
accentuando gli interventi punitivi e dall’altro
consentendo diverse opportunita’ deflattive cosi’
riassumibili:
1.) OBLAZIONE ex art. 162 c.p.;
2.) PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA ex D.lgs. 758/94;
3.) SOSTITUZIONE DELLA PENA.
IMPIANTO
SANZIONATORIO
In tema di illeciti amministrativi trovano applicazione
le disposizioni contenute nella L. 689/81 quanto nel D.lgs. 124/04 ed in
particolare nell’art. 13:
DIFFIDA
OBBLIGATORIA
In caso di inosservanza alle norme in tema di sicurezza il personale
ispettivo provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione
delle inosservanze sanabili;
In caso di ottemperanza il datore di lavoro è ammesso al pagamento
dell’importo delle sanzioni pari al minimo previsto;
La diffida interrompe i termini di cui all’art. 14 L.689/81
Disposizioni in tema di processo penale:
1.)
PRINCIPIO DI SPECIALITA’
2.) L’INAIL PUO’ COSTITUIRSI PARTE CIVILE ED
ESERCITARE AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI
ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE PER OMICIDIO
COLPOSO O LESIONE PERSONALI COLPOSE,
QUANDO IL FATTO E’ COMMESSO IN VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA SICUREZZA
3.) LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI
DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL
LAVORO POSSONO ESERCITARE I DIRITTI
SPETTANTI ALLA PERSONA OFFESA EX ARTT. 91 E
92 CPP PER REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA SICUREZZA
OHSAS 18001: norma
internazionale di riferimento per
la certificazione del Sistema di
Gestione per la Sicurezza
SISTEMA DI GESTIONE :
Parte del sistema complessivo di
gestione che facilita la gestione dei
rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro associati al business dell’
organizzazione. Include la struttura
organizzativa,
le
attività
di
pianificazione, le responsabilità, le
pratiche, le procedure, i processi e le
risorse necessarie per sviluppare,
implementare,
raggiungere,
riesaminare e mantenere la politica
dell’organizzazione in materia
salute e sicurezza sul lavoro.
di
Ciclo PDCA di Deming


Plan : Analisi iniziale, Politica,
Organizzazione,
Pianificazione attività
Do : Assegnazione risorse,
Esecuzione attività

Check : Monitoraggio dei risultati

Act : Gestione non conformità –
correggi
politica/organizzazione
Ciclo di un Sistema di Gestione della
Sicurezza secondo standard OHSAS
18001
ESAME INIZIALE

Politica

Pianificazione

Attuazione e funzionamento

Controlli e azioni correttive

Riesame della direzione

Miglioramento continuo
Applicazione normativa
prevenzionale nell’ambito della
Difesa
Con il D.Lgs. 626/94 come modificato con il D.Lgs. 272/96, e ripreso nel T.U., che
viene chiarito che le disposizioni da esso contemplate trovano applicazione anche
nei riguardi delle Forze armate, comunque “tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato”.
Con riferimento alla materia antinfortunistica successiva all’emanazione del D.Lgs
626/94, vediamo come il Ministero della Difesa ha provveduto a:
_ Definire compiti e responsabilità delle Strutture di Vertice, confermando in
SEGREDIFESA l’organismo deputato a regolamentare, in primis, l’applicazione della
normativa della salute e sicurezza antinfortunistica in ambito Difesa;
_ Fissare i criteri per l’individuazione della figura del Datore di Lavoro nell’ambito della
Difesa ( D.M. 1 febbraio 1997 );
_ Emanare il regolamento d’attuazione dei decreti legislativi 277/91, 626/94 in materia
di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell’ambito dell’A.D.
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