DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO
ORNELLA COLLI
CRI marzo 2008
1
D.I.U. Genesi e sviluppo
Il Codice Lieber (1863) è il primo manuale sistematico di leggi e procedure di
guerra.
Nasce durante la guerra civile tra l’Unione Federale e i 10 Stati della
Confederazione del Sud.
Contiene norme relative a:
combattenti legittimi
protezione del personale sanitario
protezione dei civili e loro beni
protezione dei beni culturali
prigionieri di guerra.
Questo codice non ha valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati
2
dell’Unione che combattevano nella Guerra di Secessione Americana.
La Prima Convenzione di Ginevra
Tradizionalmente si fa risalire la sistematica codifica del Diritto Internazionale
Umanitario alla fondazione della Croce Rossa (1863) o comunque alla
Prima Convenzione di Ginevra (1864),
per il “miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna”.
3
La Prima Convenzione di Ginevra
Questa famosa Convenzione sancisce per la prima volta i principi fondamentali:
• “che i soldati feriti o malati saranno raccolti e curati a qualunque nazione essi
appartengano”
4
La Prima Convenzione di Ginevra
• “che si rispetteranno e proteggeranno le ambulanze, gli ospedali, il personale
sanitario destinato al soccorso dei feriti”
5
La Prima Convenzione di Ginevra
• “che si adotterà come segno visibile di tale protezione l’emblema della Croce
Rossa su fondo bianco”.
Questo emblema costituisce in termini di colori l’inverso della bandiera
Svizzera, in omaggio al Paese di origine di Henry Dunant fondatore della
Croce Rossa.
6
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Successivamente, altre Convenzioni sono intervenute sulla materia ma si deve
arrivare al 12 agosto 1949 per avere i principali trattati di Diritto Internazionale
Umanitario.
Infatti in tale data, dopo gli orrori della 2° guerra mondiale, furono adottate le
4 Convenzioni di Ginevra,
ratificate da 194 Stati (nel 2006 hanno aderito la Repubblica di Nauru – Oceania e
la Repubblica del Montenegro).
7
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
1° Convenzione,
per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle Forze Armate in
campagna
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
2° Convenzione,
per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle Forze
Armate sul mare
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
3° Convenzione,
per il trattamento dei prigionieri di guerra
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
4° Convenzione,
per la protezione delle persone civili in tempo di guerra
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
L’8 giugno 1977 furono poi approvati
2 protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
che segnarono un’ulteriore evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario resa
necessaria dall’evolversi dei problemi connessi ai conflitti armati.
In particolare le norme dei trattati relativi alla condotta delle ostilità non erano
state aggiornate successivamente ai trattati dell’Aja del 1907, risultando dunque
del tutto inadeguate
12
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
1° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali
Con il termine conflitto armato internazionale si intende un combattimento tra
Forze Armate di almeno due Stati.
Gli Stati che hanno aderito sono 166.
2° Protocollo: protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali
Con il termine conflitto armato non internazionale si intende un combattimento
che avviene sul territorio di uno Stato tra le Forze Armate regolari e gruppi armati
identificabili o fra gruppi armati identificabili che si combattono tra loro.
Gli Stati che hanno aderito sono 162.
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Il 2° Protocollo è stato adottato per il sempre più frequente diffondersi di situazioni
di guerriglia e di guerra civile in molte parti del mondo.
Integra, riprendendolo ampiamente, le disposizioni contenute nell’articolo 3
comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, il quale garantiva una
protezione alle vittime di tutti i conflitti interni.
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
I Principi Fondamentali su cui riposano le Convenzioni e i Protocolli sono
essenzialmente due:
1.
La distinzione tra combattenti e popolazione civile, tra obiettivi militari
e beni civili (Diritto di Ginevra)
2.
La proporzionalità tra necessità militare ed esigenze umanitarie, tra
vantaggi militari e danni indiretti (Diritto dell’Aja).
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Il primo principio afferma che
la violenza bellica può essere esercitata solo dai combattenti legittimi (Forze
Armate regolari, milizie e corpi volontari, membri di movimenti di
resistenza organizzati, persone che seguono le Forze Armate senza farne
parte, leva di massa)
contro i combattenti legittimi della Parte avversa.
Devono essere sempre rispettati e
protetti coloro che non prendono o
non prendono più parte alle
ostilità.
16
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Il primo principio afferma anche che
la violenza bellica può essere unicamente diretta contro obiettivi militari.
Vanno dunque salvaguardati i beni civili e sono in conseguenza vietati gli
attacchi indiscriminati.
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Il secondo principio da una parte definisce che non esiste un diritto illimitato
nella scelta dei mezzi e dei metodi guerra; sono infatti vietati quelli che possano
aggravare inutilmente le sofferenze degli uomini e causare mali superflui
(necessità militare vs. esigenze umanitarie).
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Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i
Protocolli Aggiuntivi del 1977
Dall’altra, poiché la violenza bellica difficilmente ha effetti limitati ai soli
obiettivi militari, afferma che gli effetti indiretti prodotti dagli attacchi
(perdite tra la popolazione civile e distruzione di beni civili) non devono
essere sproporzionati ai vantaggi militari concretamente perseguiti
(vantaggi militari vs. danni indiretti).
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Feriti, malati e naufraghi:
definizioni
Dell’argomento se ne occupa la 1°, la 2° Convenzione e il 1° Protocollo
Aggiuntivo.
FERITI E MALATI
Con i termini “feriti” e “malati” si intendono le persone, combattenti legittimi e
civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità
fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da
qualsiasi atto di ostilità.
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Feriti, malati e naufraghi:
definizioni
NAUFRAGHI
Con il termine “naufraghi” si intendono le persone, militari e civili, che si
trovano in situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un
infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l’aeromobile che le
trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.
Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità,
continueranno ad essere considerati naufraghi durante il loro salvataggio, fino a che
non abbiano acquisito un altro stato in virtù delle Convenzioni e del 1° Protocollo
(ad es. ferito o malato o prigioniero di guerra).
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Feriti, malati e naufraghi:
principi fondamentali
1.
Inviolabilità dei feriti e dei malati degli eserciti combattenti (dovere di
astenersi da arrecare violenza bellica verso combattenti feriti o malati)
2.
Obbligo di raccogliere e curare feriti e malati di qualsiasi nazionalità e a
qualsiasi esercito appartengano, dando loro lo status di prigioniero di guerra
3.
Status particolare di medici e cappellani
4.
Inviolabilità di ospedali e formazioni sanitarie destinate al ricovero di
feriti e malati
22
Feriti, malati e naufraghi:
principi fondamentali
5.
Obbligo di rispettare e proteggere persone e luoghi che rechino con
legittimità il segno della Croce Rossa
6.
Obbligo di assicurare il rispetto dei caduti (sottrarli al saccheggio); dovere
di dare degna sepoltura
7.
Obbligo di rispettare i privati che prestino soccorso o ospitino i feriti
delle Forze Armate in campagna
8.
Proibizione di rappresaglie verso feriti e malati, personale e formazioni
sanitarie.
I naufraghi sono tutelati come i feriti e i malati.
23
Personale sanitario e
religioso
Il personale sanitario e religioso delle Parti in conflitto, sia esso militare o
civile, sarà rispettato e protetto in ogni circostanza.
La disposizione è riferita a personale (medici, infermieri, porta – barella,…)
assegnato, in via permanente o temporanea, a compiti sanitari, a personale
adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, e al
personale religioso, militare o civile, assegnato al proprio ministero.
24
Personale sanitario e
religioso
E’ considerato personale protetto anche il personale delle Società nazionali
della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di soccorso,
debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a
funzioni analoghe a quelle precedentemente indicate.
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Personale sanitario e
religioso
Il personale di cui sopra se cade in potere della Parte avversaria, sarà
trattenuto soltanto nella misura in cui l’esigano le condizioni sanitarie, i
bisogni spirituali e il numero dei prigionieri di guerra.
I membri del personale trattenuti in tal modo non saranno considerati come
prigionieri di guerra. Tuttavia essi fruiranno almeno di tutte le disposizioni della
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
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Unità sanitarie
Le unità sanitarie, siano esse militari o civili, sono protette dalle Convenzioni
e dal 1° Protocollo.
Per unità sanitarie si intendono gli stabilimenti e altre formazioni organizzate per
fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento
dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie.
Naturalmente la protezione dovuta alle unità mediche cesserà qualora di esse
ne fosse fatto uso per commettere atti dannosi al nemico.
27
Trasporti sanitari
Con l’espressione trasporto sanitario si intende il trasporto via terra, acqua
o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del
materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal I Protocollo.
I trasporti di feriti e di malati o di materiale sanitario saranno rispettati e
protetti.
28
Zone e località sanitarie
Le Parti contraenti, fin dal tempo di
pace, e le Parti in conflitto, dopo
l’apertura delle ostilità, potranno
istituire sul loro territorio, … delle zone
e località sanitarie organizzate in modo
da proteggere dagli effetti della guerra i
feriti e i malati, nonché il personale
incaricato di organizzare e amministrare
queste zone e località e di curare le
persone che vi si troveranno concentrate.
Le Parti interessate potranno conchiudere
tra di loro accordi per il riconoscimento
delle zone e località sanitarie da esse
istituite.
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Zone e località sanitarie
Le zone sanitarie:
non rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato dalla
Potenza che le ha istituite
saranno lontano da ogni obiettivo militare e da ogni impianto industriale o
amministrativo importante
non saranno situate in regioni che possono avere importanza per la
condotta della guerra
le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto che tali zone potranno
comprendere non saranno utilizzate per spostamenti di personale o materiale
militare, neppure a scopo di semplice transito
non saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
30
Trattamento dei prigionieri
di guerra
La 3° Convenzione di Ginevra e il 1° Protocollo Aggiuntivo riguardano la
protezione accordata ai prigionieri di guerra.
Si considerano prigionieri di guerra solo i combattenti legittimi, caduti in
potere del nemico.
31
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Combattenti legittimi sono definiti:
Forze Armate in campagna, nonché milizie e corpi volontari che fanno parte
delle F.A.
milizie e corpi volontari che appartengano a movimenti di resistenza
organizzata (abbiano un responsabile, portino apertamente le armi ed un segno
distintivo, si uniformino alle leggi di guerra)
persone che seguono le F.A.senza farne parte, corrispondenti di guerra,
membri di unità di lavoro,…
la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi del nemico,
prenda spontaneamente le armi, purchè porti apertamente le armi e si uniformi
alle leggi di guerra (leva di massa)
membri di equipaggi della marina mercantile e dell’aviazione civile delle
Parti in conflitto, che già non fruiscano di trattamento più favorevole in virtù
32 di
altre disposizioni del diritto internazionale.
Trattamento dei prigionieri
di guerra
… Un membro delle Forze Armate di una parte in conflitto caduto in potere
di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio (raccoglie o
cerca di raccogliere informazioni in modo deliberatamente clandestino), non
avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra…
Un mercenario (reclutato per combattere dietro remunerazione materiale
nettamente superiore a quella corrisposta ai combattenti di uguale rango e
funzioni) non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra…
33
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Personale sanitario e religioso trattenuto per
assistere i prigionieri di guerra
I membri del personale sanitario e religioso
trattenuti in potere della potenza detentrice
per assistere i prigionieri di guerra, non
saranno considerati come prigionieri di
guerra.
Tuttavia essi usufruiranno almeno di tutti i
vantaggi e della protezione della presente
Convenzione, come pure di tutte le
facilitazioni necessarie per permettere loro di
apportare le cure mediche e la loro assistenza
religiosa ai prigionieri di guerra.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
PROTEZIONE GENERALE
1.
I prigionieri di guerra sono in potere della potenza nemica ma non degli
individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati (3° Conv. Art.12)
2.
I Prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità… In
particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una
mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi
natura, che non sia giustificato dalla cura medica e che non sia nell’interesse
del prigioniero…I prigionieri di guerra devono essere protetti
specialmente contro gli atti di violenza o di intimidazione, contro gli
insulti e la pubblica curiosità (3° Conv. Art.13)
3.
I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della
loro persona e del loro onore… Le donne devono essere trattate con tutti
i riguardi dovuti al loro sesso… (3° Conv. Art.14)
35
Trattamento dei prigionieri
di guerra
4.
La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere
gratuitamente al loro sostentamento ed accordare loro gratuitamente
le cure mediche che il loro stato di salute richiede (3° Conv. Art.15)
5.
… I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla
Potenza detentrice, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole
basata sulla razza, nazionalità, religione, opinioni politiche… (3° Conv.
Art.16)
36
Trattamento dei prigionieri
di guerra
6.
Fin dall’inizio del conflitto, ogni Parte in conflitto istituirà un Ufficio
Statale d’informazioni sui prigionieri di guerra che sono in suo
potere…
Ogni Parte belligerante fornirà, entro il più breve termine possibile, al Suo
Ufficio le generalità ed ogni evento riguardanti i prigionieri di guerra
caduti in suo potere…
Tale Ufficio farà giungere d’urgenza queste informazioni alle Potenze
interessate per il tramite delle Potenze protettrici e dell’Agenzia centrale
del C.I.C.R. (3° Conv. Art.122)
37
Trattamento dei prigionieri
di guerra
INIZIO DELLA PRIGIONIA: CATTURA DEL PRIGIONIERO
Il prigioniero quando catturato dovrà:
1.
Dichiarare cognome, nome, grado e numero di matricola
2.
Consegnare le armi e le munizioni, i denari di cui otterrà ricevuta
3.
Conservare ogni oggetto di uso personale, le insegne del grado e le
decorazioni, oggetti di valore a carattere affettivo.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
La Potenza detentrice provvederà, tramite l’Ufficio Informazioni appositamente
costituito, a dare notizia dell’avvenuta cattura alla Potenza di Origine.
La Potenza detentrice dovrà anche internare i prigionieri in aree lontane
dalle zone dei combattimenti.
39
Trattamento dei prigionieri
di guerra
PERMANENZA DEI PRIGIONIERI NEI CAMPI DI INTERNAMENTO
Campi di internamento
Dovranno offrire garanzie relative alla condizione igienico sanitaria dei
prigionieri,raggruppati secondo la loro nazionalità, lingua e costume
Dovranno garantire tutte le misure protettive delle quali gode la
popolazione civile
Dovranno essere opportunamente contrassegnati (PG - PW) e la loro
ubicazione comunicata alle Potenze interessate.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
Alloggio, alimentazione e vestiario
Le condizioni di alloggio non dovranno
essere meno favorevoli rispetto a quelle
previste per le truppe della Potenza
Detentrice
L’alimentazione dovrà essere fornita in
qualità, quantità, e varietà tali che non
vengano arrecati danni fisici ai prigionieri
Il vestiario dovrà tenere conto della
situazione climatica ed essere fornito in
quantità sufficiente.
41
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Disciplina
Ogni campo di internamento avrà un Ufficiale
Responsabile appartenente alle Forze Armati
regolari dello Stato detentore
Nel campo verrà affissa una copia della
Convenzione di Ginevra
Tutti i prigionieri saranno tenuti ad osservare
i regolamenti della Potenza Detentrice; la non
osservanza potrà dare luogo a sanzioni
disciplinari (ammende, servizi di fatica,…) mai
brutali, pericolose o inumane o avere ad oggetto
il vitto.
42
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Sanzioni penali
I prigionieri saranno sottoposti alla legge penale dello
Stato detentore. Non potranno essere:
Condannati per fatti non previsti come reati al
tempo in cui sia stato commesso,
Subire pressioni morali o materiali per essere
indotti a dichiararsi colpevoli,
Essere condannati senza avere potuto difendersi
ed essere assistiti da un difensore qualificato.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
Lavoro
•
I prigionieri di guerra possono essere impiegati in
lavori agricoli, nei trasporti, nell’industrie produttive
(con esclusione di quelle metallurgiche, meccaniche e
chimiche), in attività commerciali, servizi domestici o
pubblici
•
Gli ufficiali non possono essere obbligati al lavoro
•
Sono sempre proibiti lavori malsani, pericolosi, e
umilianti
•
I prigionieri dovranno essere sottoposti a visite mediche
di accertamento, godere di riposi, nutrimento e
vestiario adeguati al lavoro che svolgono
•
Il lavoro sarà sempre retribuito, secondo quanto
equamente stabilito dallo Stato detentore, in franchi
svizzeri.
44
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Altre attività e relazioni con l’esterno
I prigionieri potranno spedire e ricevere
corrispondenza e pacchi sanitari, alimentari o
altro materiale inerente studi o religione
Essi potranno dedicarsi ad attività sportive, di
studio, ed alle pratiche religiose.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
I prigionieri di guerra potranno sempre contattare e presentare eventuali
reclami alle autorità detentrici, al Comitato Internazionale di Croce Rossa; ed
eleggere propri rappresentanti che li rappresentino presso tali Entità.
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
CONCLUSIONE DELLA PRIGIONIA
Morte del prigioniero

Nel caso che durante la prigionia si verifichi il decesso di un prigioniero, il
certificato di morte dovrà essere inoltrato alla Potenza interessata

La Potenza Detentrice sarà responsabile della conservazione dei luoghi di
sepoltura
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Trattamento dei prigionieri
di guerra
Evasione

I prigionieri di guerra hanno diritto alla fuga, che non può essere
considerato un illecito. E’ da tenersi conto che taluni Stati fanno obbligo al
loro personale militare catturato di tentare la fuga.

Le armi possono essere usate contro prigionieri in fuga solo come ultima
risorsa e tale uso deve comunque essere preceduto da avvertimenti
appropriati alle circostanze
48
Trattamento dei prigionieri
di guerra

Ad ogni tentativo di fuga non può seguire alcuna sanzione penale, ma solo
un provvedimento disciplinare (alcune volte pena pecuniaria).

Le infrazioni compiute dai prigionieri nel tentativo di evadere
(prigionieri che non abbiano portato violenza alle persone, ma abbiano solo
usato documenti falsi, o portato abiti civili), saranno punite anch’esse con
sanzioni disciplinari.
49
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Rimpatrio diretto o ricovero in ospedali di Paesi neutrali
Prigionieri feriti o malati incurabili o colpiti da menomazioni fisiche o
psichiche gravi o permanenti possono venire rimpatriati
Prigionieri feriti o malati guaribili in un tempo non inferiore ad un anno
possono essere ricoverati in ospedali di paesi neutrali soprattutto se tali
cure possano facilitare la guarigione o quando si consideri che la guarigione
sia compromessa dal prolungarsi della prigionia.
50
Trattamento dei prigionieri
di guerra
Fine delle ostilità
La prigionia finirà ovviamente con il cessare delle ostilità.
La Potenza detentrice dovrà predisporre ed attuare un piano idoneo per
favorire il rimpatrio nel minore tempo possibile.
51
La protezione delle persone civili
Delle persone civili si occupano la 4° Convenzione di Ginevra e il 1° Protocollo
Aggiuntivo,che sanciscono tra l’altro:
1.
La popolazione civile a meno che partecipi direttamente alle ostilità non
può essere attaccata,
2.
Le parti in conflitto hanno il dovere di rispettare e proteggere gli ospedali
civili, nonché il personale sanitario e i trasporti sanitari civili;
3.
Le parti in conflitto hanno il dovere di concedere libero passaggio ai
medicinali e materiale sanitario destinati alla popolazione civile;
4.
I feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezione e
rispetto particolari; i morti e i feriti vanno ricercati, i naufraghi e le altre
persone esposte a pericoli vanno soccorsi e protetti;
52
La protezione delle persone civili
5.
Le parti in conflitto hanno il dovere di assistere i minori rimasti orfani o
separati dalla famiglia; di facilitare la riunione delle famiglie divise a
causa della guerra e comunque lo scambio di corrispondenza. Il Comitato
Internazionale di Croce Rossa ha un ruolo fondamentale attraverso l’Agenzia
delle Ricerche.
53
La protezione delle persone civili
6.
Le parti in conflitto hanno facoltà di concordare la creazione di zone
sanitarie e di sicurezza e zone neutralizzate in cui mettere al riparo dagli
effetti della guerra feriti, malati, invalidi, vecchi, minori fino ai 15 anni di età,
donne incinte e madri di fanciulli sotto i 7 anni.
54
La protezione dei beni civili
I beni di carattere civile sono protetti dalla 4° Convenzione di Ginevra e dal
1° Protocollo Aggiuntivo.
In particolare sono protetti i beni indispensabili alla sopravvivenza della
popolazione civile (derrate alimentari e zone agricole che le producono,
raccolti, bestiame, installazioni e riserve di acqua potabile, opere di
irrigazione, ecc.).
55
La protezione dei beni civili
Sono altresì protetti dalla 4° Convenzione e dal 1° Protocollo Aggiuntivo:
Zone sanitarie e zone neutralizzate
Campi di internati civili (in territorio occupato civili che sono ritenuti
pericolosi)
Installazioni e opere che racchiudono forze pericolose (centrali nucleari per
la produzione di energia elettrica, dighe di protezione o di ritenuta)
56
Simboli distintivi e protettivi
1.
Croce Rossa o Mezzaluna Rossa su fondo bianco (ospedali, trasporti e zone
strettamente sanitarie)
2.
Strisce rosse diagonali su fondo bianco (zone sanitarie e di sicurezza per
categorie protette)
3.
Lettere PG o PW per campi di prigionieri di guerra
4.
Lettere IC per campi di internati civili
5.
Triangolo equilatero blu su sfondo arancione per protezione civile
6.
Gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo per installazioni pericolose
7.
Scudo appuntito in basso con croce di Sant’Andrea blu e bianca
all’interno per i beni culturali.
57
Repressione di infrazioni
a Convenzioni e Protocolli
Le alte Parti Contraenti (delle Convenzioni di Ginevra) s’impegnano a
prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni penali
adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o dato ordine di
commettere una infrazione grave alle Convenzioni e ai Protocolli (crimini
contro l’umanità e crimini di guerra) tra cui:
l’omicidio intenzionale
la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici,
il cagionare intenzionalmente grandi sofferenze,
attentati gravi all’integrità fisica o alla salute,
la distruzione e l’appropriazione di beni non giustificate da necessità
militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
58
Repressione di infrazioni
a Convenzioni e Protocolli
Ogni Parte contraente avrà l’obbligo di ricercare le persone imputate di aver
commesso, o di aver dato l’ordine di commettere dette infrazioni gravi e
dovrà qualunque sia la loro nazionalità deferirle ai propri tribunali, perché
venga comminata la pena prevista dai propri codici.
59
La Corte Penale Internazionale
Con il passare del tempo prese spazio anche il convincimento che se la repressione
non veniva effettuata dagli Stati, essa doveva essere compiuta da entità
internazionali. Spesso infatti gli Stati non avevano ordinamento interno adeguato.
Negli anni ‘90 con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, vennero creati
alcuni Tribunali ad hoc:
• Tribunale Internazionale per l’ex Iugoslavia,
• Tribunale per il Rwanda,
• Tribunale per la Sierra Leone
costituiti per delitto di genocidio, crimini contro l’umanità.
60
La Corte Penale Internazionale
Si arriva dunque alla costituzione della Corte Penale Internazionale, con il
Trattato di Roma del 1998, legittimata nel suo agire (attribuzione, estensione o
diminuzione di competenza) da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Lo statuto è entrato in vigore nel 2002, non ratificato da Stati quali USA, Cina,
Israele,…
61
La Corte Penale Internazionale
Sono vincolati quindi esclusivamente gli Stati che hanno sottoscritto. Ed in
particolare la Corte giudica solo:
1.
Quando il crimine internazionale è stato commesso su territorio di uno
Stato contraente,
2.
L’imputato ha cittadinanza di Stato contraente.
In alcuni casi il Consiglio di Sicurezza dell’ONU può incaricare il procuratore di
indagare ed agire anche al di fuori di questi due casi (Darfur).
Nelle operazioni delle Nazioni Unite con militari degli Stati Uniti, questi sono
sempre sottratti dalla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, non
avendo infatti gli USA sottoscritto il Trattato.
62
La Corte Penale Internazionale
La Corte Penale Internazionale ha competenze sui seguenti crimini:
genocidio (atti commessi con l’intento di distruggere un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso)
crimini contro l’umanità (omicidi, torture e trattamenti inumani)
crimini di guerra (violazioni alle Convenzioni di Ginevra)
crimini di aggressione ad altro Stato.
La Corte ha competenza solo nel caso di incapacità o mancanza di volontà ad
agire da parte dello Stato di appartenenza delle persone giudicate.
Commina sentenze, ma le sanzioni sono demandate agli Stati.
63
Le Convenzioni sui beni culturali
Tra gli oggetti che possono restare vittime dei Conflitti Armati sicuramente
possiamo annoverare i beni di interesse culturale.
I beni culturali comprendono i monumenti architettonici, le località di interesse
archeologico, le opere d’arte, i libri e i manoscritti, le collezioni scientifiche e gli
archivi.
64
Le Convenzioni sui beni culturali
Si ricorda l’ episodio clamoroso della distruzione avvenuta nel 1993 del ponte
medievale di Mostar (ex Jugoslavia).
Questo non è che un esempio dei disastrosi danni ai beni culturali avvenuti
durante i Conflitti Armati.
65
Le Convenzioni sui beni culturali
Un primo intervento a favore dei beni culturali è rappresentato dal patto di
Roerich (1935) interamericano, rimasto quasi sconosciuto.
Si giunge all’importante Convenzione dell’Aja (1954), frutto di una
Conferenza organizzata dall’UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura.
La Convenzione non è stata ratificata da USA e Gran Bretagna. I contraenti si
sono impegnati ad istruire convenientemente le loro Forze Armate.
Tale Convenzione è diventata legge dello Stato Italiano a partire dal 1958.
La convenzione è costituita da un 1° Protocollo nella stessa data e un 2°
Protocollo nel 1999.
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Le Convenzioni sui beni culturali
La Convenzione prevede un livello di protezione generale secondo il quale i
firmatari
si impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio,
che su quello delle Alte Parti contraenti,
astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo
astenendosi dall’utilizzare tali beni, i loro dispositivi di protezione e le loro
immediate vicinanze, per scopi militari (che potrebbero esporli a distruzione o
deterioramento in caso di conflitto armato).
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Le Convenzioni sui beni culturali
Viene accordata una protezione speciale, con iscrizione in apposito registro, a un
numero limitato di rifugi destinati a proteggere beni culturali di altissima
importanza per l’umanità (Vaticano e alcuni rifugi in Svizzera e Austria) che:
si trovino ad adeguata distanza da centri industriali ed obiettivi militari
non siano usati a scopi militari.
Il contrassegno dei beni a protezione generale è uno scudo appuntito in basso
con la Croce di Sant’Andrea di blu reale.
Il contrassegno triplice distingue i beni a protezione speciale.
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Le Convenzioni sui beni culturali
Una speciale carta di identità viene rilasciata al personale di controllo addetto
alla protezione.
Pur essendo prevista l’ applicazione di sanzioni contro i violatori delle norme
della Convenzione, la possibilità di punizione effettiva rimaneva assolutamente
aleatoria.
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Le Convenzioni sui beni culturali
2^ Protocollo dell’Aja (1999)
Si modificano le protezioni previste nella Convenzione del 1954 in protezione
generale e rinforzata (in entrambi i casi l’utilizzo del bene protetto come obiettivo
militare fa perdere allo stesso l’immunità di cui eventualmente gode).
La protezione rinforzata è prevista per:
beni di particolare importanza per l’umanità
protetti da misure interne, giuridiche ed amministrative prese già in tempo
di pace
non utilizzati a scopo militare o per proteggere luoghi militari
iscritti nell’apposito registro internazionale.
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Le Convenzioni sui beni culturali
Per i beni a protezione rinforzata viene creato il Comitato Internazionale dello
Scudo Blu, che può proporre l’iscrizione nella lista (nella quale per ora nessun
bene è ancora iscritto); è anche prevista la creazione di un fondo, per eventuali atti
di assistenza ai beni.
Nessuna deroga è prevista alla salvaguardia dei beni a protezione rinforzata. Il non
rispetto è crimine di guerra.
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Le Convenzioni sulle armi convenzionali
Dell’argomento si occupa la Convenzione di
Ginevra dell’ottobre 1980, sul divieto o
limitazione di alcune armi classiche specifiche.
Alla Convenzione sono stati allegati tre protocolli,
ciascuno relativo ad una categoria di armi.
Il 1° Protocollo vieta qualsiasi arma che ferisca
mediante schegge non individuabili nel corpo
umano con raggi X.
Il 3° Protocollo si occupa delle armi incendiarie
(armi per dare fuoco agli oggetti o provocare
ustioni a persone attraverso fiamme o calore). Non
contiene nessuna norma per proteggere i
combattenti da tali armi. Sono protetti solo i
civili.
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Le Convenzioni sulle armi convenzionali
Il 2° Protocollo si occupa di
mine terrestri (ordigno posto sopra o sotto il suolo o altra superficie, o nelle
vicinanze, concepito in modo che esploda in conseguenza della presenza, vicinanza
o contatto con una persona o veicolo),
trappole (dispositivo per uccidere o ferire e che funzioni all’improvviso quando
si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo, o si compie un atto
apparentemente privo di pericolo).
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Le Convenzioni sulle armi convenzionali
Si vieta:
di dirigere dette armi contro la popolazione civile (ed in particolare di
impiegare tali armi nelle città e nei villaggi)
di utilizzare tali armi con un impiego indiscriminato (in luogo non costituente
obiettivo militare, da cui ci si può attendere che provochino incidentalmente perdite
di vite umane tra la popolazione civile)
di non prendere precauzioni per proteggere la popolazione civile affiggendo
segnali di allarme.
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Le Convenzioni sulle armi convenzionali
Viene prescritto che su ciascuna di esse sia utilizzato un meccanismo di
neutralizzazione concepito per disattivare o per provocare l’autodistruzione.
Si dettano norme per la registrazione e pubblicazione della ubicazione dei
campi minati. Tale documentazione deve essere conservata e consegnata alla parte
avversaria e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena le ostilità siano
cessate.
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Le Convenzioni sulle armi convenzionali
TRATTATO DI OTTAWA (ratificato nel 1999)
Ritorna sul tema delle mine, proibendone la messa a punto, lo stockaggio e
l’utilizzo.
Si prevede che gli stock esistenti debbano essere distrutti al più tardi entro 4 anni
dall’entrata in vigore della Convenzione e che la disinfestazione dalle mine
esistenti debba avvenire entro 10 anni.
Il problema oggi esistente è duplice:
1.
Si continuano comunque a produrre mine per addestrare il personale addetto
allo sminamento;
2.
Si stimano in 100 milioni le mine inesplose; ogni anno ne vengono rimosse
circa 100.000. Occorrerebbero dunque 1000 anni per la totale eliminazione.
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La Carta delle Nazioni Unite
La Carta delle Nazioni Unite (1946) vieta l’uso della forza con attacco armato
fra due Stati. Ogni controversia deve essere risolta con metodi pacifici.
Solo due casi autorizzano il ricorso alla violenza bellica:
1.
La legittima difesa
2.
L’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza.
Anche chi ha violato queste disposizioni in realtà ha sempre cercato poi di
giustificarsi, ammettendone dunque l’esistenza.
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La Carta delle Nazioni Unite
1.
Il principio di legittima difesa consente,
attraverso l’art.51 della Carta N.U.,
l’autodifesa armata (anche da parte di
Stati alleati - NATO) fino a che il Consiglio
di Sicurezza intervenga a ripristinare le
condizioni di pace.
La risoluzione 1373 (successiva all’attacco alle
Torri Gemelle del settembre 2001)
sottolinea che l’autodifesa è legittima anche
quando l’attacco proviene da un’entità non
statale,ad esempio terroristica. L’autodifesa
è lecita quando sia proporzionata e
immediata.
L’intervento in questi casi (Usa in Afghanistan)
così come in casi di emergenze umanitarie
(Nato in Kossovo) non deve attendere
l’autorizzazione del CdS.
78
La Carta delle Nazioni Unite
2.
L’uso della forza può essere poi autorizzato dal Consiglio di Sicurezza.
La Carta delle Nazioni Unite disponeva che il Consiglio di Sicurezza agisse
direttamente, con forze proprie messe a disposizione dagli Stati (esercito
permanente). In realtà così non è stato e il CdS ha solo il monopolio di
decidere quando e chi debba usare la forza.
Le autorizzazioni sono di due tipi:
Operazioni di peace keeping
Autorizzazione ad uno o più Stati di prendere tutte le misure necessarie
per ripristinare la pace.
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La Carta delle Nazioni Unite
Le missioni di peace keeping
Sono operazioni con forze armate messe a
disposizione dagli Stati membri delle Nazioni
Unite. Si tratta dunque di forze di pace
costituite con accordi ad hoc.
Il Segretario Generale su incarico del Consiglio
reperisce il contingente, conservando la
direzione strategica delle operazioni. Sul
campo i contingenti rispondono naturalmente
ai rispettivi comandanti.
Le forze di peace keeping sono forze di
interposizione tra contendenti. Hanno il
compito di mantenere una situazione di pace.
In teoria possono usare la forza solo per
legittima difesa. (India – Cashmire, caschi blu
della Nato in Bosnia ).
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La Carta delle Nazioni Unite
Queste missioni hanno subito nel tempo un’evoluzione, arrivando a configurarsi
come missioni polifunzionali con competenze di amministrazione civile,
di controllo delle elezioni e di rispetto dei diritti umani, di aiuto
umanitario.
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La Carta delle Nazioni Unite
Le autorizzazioni da parte del Consiglio di Sicurezza
Queste per molti anni non sono state adottate.
Effettive autorizzazioni cominciano negli anni ’90. In occasione dell’invasione
del Kuwait da parte dell’Iraq, il CdS autorizza l’uso di tutti i mezzi necessari
per ristabilire la pace. Alcuni Stati (tra cui USA, Inghilterra, e Francia)
aderiscono e conducono direttamente le azioni militari.
Afghanistan 2001 (consenso generalizzato; i talebani non avevano ottemperato
alla richiesta di consegnare i membri di Al Quaeda). Risoluzione successiva
all’intervento.
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La Carta delle Nazioni Unite
Irak 2002: non era dimostrato collegamento con Al Quaeda. USA ha richiesto
autorizzazione (risoluzione per inadempimento all’obbligo di disarmo delle
armi di distruzione di massa).
La risoluzione 1511 16/10/2003 contiene una sorta di sanatoria a posteriori. Nel
punto 13 il CdS autorizza la forza multinazionale ad adottare tutte le misure
necessarie per ristabilire e mantenere la pace nella regione.
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