REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA AREA SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI, SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA Verme delle radici del mais Il verme delle radici del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte è un coleottero crisomelide che vive sulle graminacee, ma il mais è l’unica coltura che permette lo sviluppo di elevate popolazioni. Negli USA è stato segnalato un popolazione in grado di adattarsi alla rotazione soia – mais: le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell’anno successivo. ORIGINE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E’ un insetto originario del Nord America dove produce gravissimi danni economici e ambientali. In Europa è stato rinvenuto per la prima volta in Serbia nel 1992 e si è rapidamente diffuso nei Paesi limitrofi della penisola balcanica (Romania, Ungheria, Croazia, Bosnia, Bulgaria, Montenegro), oltre che in Svizzera e Austria. E’ stato trovato per la prima volta in Italia nel 1998, in coltivazioni di mais adiacenti l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Attualmente è diffuso nelle regioni Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Veneto e provincia di Trento. Nell’agosto 2008 il Servizio Fitosanitario del Lazio ha accertato la presenza dell’insetto nel Comune di Fiumicino, località Maccarese. Il focolaio laziale nel 2009 ha registrato un ampliamento. Sempre nel 2009 un focolaio d’infestazione è stato rilevato anche in provincia di Bolzano. 1 – Femmina adulta 2 – Maschio e femmina MORFOLOGIA Adulti: sono di colore giallo-verde scuro e misurano 5 – 7 mm.. Le elitre dei maschi sono, di solito, quasi completamente scure, salvo due macchie giallastre nella parte caudale. Le elitre delle femmine hanno di solito tre strisce simmetriche scure su fondo giallo. Le antenne sono piuttosto lunghe, soprattutto nei maschio (foto 1 e 2). Uova: sono di colore giallo chiaro e hanno un diametro di circa mezzo millimetro. Larve: sono bianche, con il capo nero ed una placca bruna sulla parte superiore dell’ultimo segmento addominale; sono lunghe circa 15 mm (foto 3). Pupe: sono bianche e si formano nel terreno a pochi cm di profondità. (foto 4). 3 – Larva 4 - Pupa BIOLOGIA La specie presenta una generazione all’anno. In Italia settentrionale gli adulti fuoriescono dal terreno normalmente da metà giugno a tutto ottobre, con un picco tra luglio e agosto. Le femmine depongono nel suolo le uova a partire dalla seconda metà di luglio. Le uova vanno in diapausa e svernano. La loro schiusura inizia in maggio e prosegue per quasi tutto il mese di giugno. Le larve si sviluppano a spese dell’apparato radicale delle piante di mais, nel quale scavano delle gallerie nel senso della lunghezza. Dopo tre stadi larvali si forma la pupa e quindi l’adulto. DANNI Le piante di mais danneggiate dalle larve presentano uno sviluppo ridotto (foto 5) e, in alcuni casi, si verificano diffusi allettamenti della coltura (foto 6). Le piante talvolta tendono a risollevarsi, assumendo un portamento a “collo d’oca”. Gli adulti si alimentano sia delle foglie sia delle spighe: le erosioni fogliari ( foto 7) normalmente non sono consistenti mentre l’alimentazione sulle sete fiorali delle spighe può determinare la mancata allegagione di ampie porzioni dell’infiorescenza. Nel complesso, quindi, il danno è rappresentato dalla diminuzione della produzione e dalle perdite alla raccolta per l’allettamento delle piante. 5 – Apparati radicali a vari stadi di danneggiamento 6 – Piante di mais allettate PREVENZIONE E LOTTA OBBLIGATORIA La lotta contro la Diabrotica del mais è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l’introduzione e la diffusione, ai sensi del D.M. 08.04.2009 7 – Erosioni fogliari prodotte da adulti di Diabrotica 8 – Trappola a ferormoni sessuali Con il rinvenimento ufficiale dell’insetto in un’area dell’Agro romano la Regione Lazio ha proceduto alla delimitazione di un’area focolaio, all’interno della quale si deve procedere all’applicazione di misure di eradicazione del parassita e una relativa area di sicurezza, di almeno 5 Km di larghezza attorno al focolaio. Le delimitazioni di che trattasi sono riportate nella Determinazione dirigenziale C3055 del 20.10.2009. All’interno della zona dichiarata focolaio le norme di lotta obbligatoria impongono l’adozione delle seguenti misure: a) divieto di trasporto di piante allo stato fresco di Zea mais L. o loro parti allo stato fresco al di fuori di tale zona nel periodo 15 giugno – 31 ottobre; b) divieto di trasporto della terra dei campi di granturco, che si trovano nella suddetta zona, al di fuori di essa; c) divieto di raccolta del granturco nel periodo 15 giugno – 31 ottobre; d) attuazione nei campi di granturco di una rotazione delle colture in base alla quale cui il granturco è coltivato una sola volta ogni tre anni consecutivi; e) effettuazione di un trattamento fitosanitario ad inizio post-fioritura con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro Diabrotica virgifera virgifera, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento; f) ripulire le macchine agricole utilizzate nei campi di granturco da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona del focolaio; g) rimuovere le piante spontanee di granturco dai campi non coltivati a granturco e distruggerle; All’interno della zona dichiarata di sicurezza sono imposte le seguenti misure: a) attuare una rotazione delle colture in base alla quale il granturco è coltivato una sola volta ogni due anni consecutivi; oppure b) effettuare, nel 2009, un trattamento fitosanitario, ad inizio post-fioritura, con prodotti di bassa classe tossicologica registrati sulla coltura contro Diabrotica virgifera virgifera, informando preventivamente il Servizio Fitosanitario Regionale sulla data di effettuazione del trattamento; Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori di terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del D.Lgs 214/05 o, nei casi di legge, la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del codice penale. Per eventuali segnalazioni utilizzare l’apposita scheda, scaricabile dal sito web regionale, all’indirizzo: http://www.regione.lazio.it/agriservizi/portale/portale.php?el=vocemenu&ar=fito&val=55&par=Lotte+obbligatorie Per ulteriori chiarimenti contattare REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Agricoltura Area Servizi Tecnici e Scientifici, Servizio Fitosanitario Regionale Tel.: 06/51684047 – 06/51686821 FAX 06.51686828 [email protected] Le foto 2 e 3 sono state tratte dal sito web www.ent.iastate.edu Le foto 4 e 5 sono state tratte dal sito web www.agron.missouri.edu Le foto 6 è stata tratta dal sito web www.agricoltura.regione.lombardia.it. La foto 7 è stata concessa dal dott. Lorenzo Furlan Le altre foto sono del SFR Lazio