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COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 17 aprile 2012.
Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno,
Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte,
D’Alema, D’Amico, Dal Lago, Della Vedova,
Distaso, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone,
Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi,
Lussana, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre,
Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti,
Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando,
Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Volontè, Zaccaria.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno,
Boniver, Bratti, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli,
Colucci, Commercio, Gianfranco Conte,
D’Alema, D’Amico, Dal Lago, Della Vedova,
Distaso, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Iannaccone,
Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi,
Lussana, Mantini, Mazzocchi, Melchiorre,
Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti,
Moffa, Mura, Nucara, Leoluca Orlando,
Pecorella, Picchi, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Togni, Valducci, Volontè, Zaccaria.
Annunzio di una proposta di legge.
In data 16 aprile 2012 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta
di legge d’iniziativa del deputato:
JANNONE: « Disposizioni per l’inserimento dell’acufene grave nell’elenco delle
malattie croniche o invalidanti » (5128).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di un deputato
a una proposta di legge.
La proposta di legge MATTESINI ed
altri: « Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di
oggetti preziosi usati e l’estensione delle
disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure
per la promozione del settore orafo nazionale » (4281) è stata successivamente
sottoscritta dal deputato Boccia.
Trasmissione dal ministro della salute.
Il ministro della salute, con lettera del
10 aprile 2012, ha trasmesso una nota
relativa all’attuazione data all’ordine del
giorno BINETTI ed altri n. 9/4829-A/81,
accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 16 dicembre 2011, volto a
garantire la presenza di personale qualificato negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci di fascia C.
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La suddetta nota è a disposizione degli
onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa
alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.
Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.
La Commissione europea, in data 16
aprile 2012, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, la
relazione della Commissione al Consiglio e
al Parlamento europeo – Funzionamento
del reattore ad alto flusso nel 2010
(COM(2012)171 final), che è assegnata, ai
sensi dell’articolo 127 del regolamento,
alla X Commissione (Attività produttive),
con il parere della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea).
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24, comma 1, della legge 15 dicembre
2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2009/
52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (466).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del
comma 4 dell’articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia) nonché, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 126 del
regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), che dovranno
esprimere il prescritto parere entro il 27
maggio 2012. È altresì assegnata, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio),
che dovrà esprimere i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario entro
il 7 maggio 2012.
Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.
Atti di controllo e di indirizzo.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 aprile 2012,
ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e
Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
A) Interrogazione
Iniziative per la prevenzione e la cura
delle malattie rare – 3-02141
BINETTI. – Ai Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze. – Per sapere
– premesso che:
numerosi sono gli atti di sindacato
ispettivo e di indirizzo depositati in questo
ramo del Parlamento riguardanti l’ampia
problematica legata alle malattie rare, da
ultimo la mozione bipartisan n. 1-00780
discussa e approvata in Assemblea;
nel contesto generale di trascuratezza
nel quale si trovano le malattie rare in
Italia, vi è l’obbligo di stipulare un’assicurazione specifica per ogni sperimentazione
spontanea, che, di fatto, impedisce la sperimentazione stessa per mancanza di fondi
delle aziende sanitarie;
il decreto ministeriale del 14 luglio
2009, con l’articolo 3, impone all’azienda
sanitaria od ospedaliera di « estendere la
propria copertura assicurativa prevista per
l’attività assistenziale della propria struttura o di munirsi, eventualmente tramite
una ulteriore polizza, di una specifica
copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla attività di sperimentazione clinica » e « che la copertura
del rischio sia di almeno 10 anni quando
si svolge su minori e quando si tratta di
terapie geniche, terapie cellulari e radio
farmaci »;
la conseguenza dell’entrata in vigore
di tale norma, nel marzo 2010, è stata
l’arresto dell’attività di ricerca spontanea,
quella particolarmente rivolta alle malattie
rare e ai bambini malati, perché le aziende
sanitarie non hanno fondi per adempiere
all’obbligo di cui al citato articolo 3:
alcune pongono a carico delle associazioni
onlus che promuovono la sperimentazione
il costo del premio, che nel caso di pazienti adulti si aggira in media attorno ai
10.000 euro;
l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),
interpellata in merito alle difficoltà interpretative dell’articolo 3, nel confermare il
disagio generale, non ha fornito diverse
indicazioni. Le sperimentazioni spontanee
sono bloccate perché le compagnie di
assicurazione chiedono premi esagerati,
soprattutto quando si tratta di bambini: ad
esempio, 75.000 euro sono stati chiesti per
sperimentare compresse da 300 milligrammi al giorno di vitamina B6 su 50
bambini con sindromi autistiche. L’autorizzazione del comitato etico, che era già
stata concessa nella primavera del 2010, è
stata sospesa in attesa del finanziamento
che non è mai stato trovato dall’azienda
sanitaria locale di Bologna. In questo
modo si vanifica l’attività delle associazioni di genitori di malati rari e si mortifica la capacità di fare ricerca dei sanitari, in un settore che dovrebbe costituire
una delle punte dello sviluppo economico
e sociale;
la giunta regionale dell’Emilia-Romagna il 1o febbraio 2010 ha approvato la
delibera n. 107 del 2010, con la quale ha
istituito lo screening delle malattie meta-
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boliche rare per tutti i neonati, sul modello di quanto fatto dalla regione Toscana
fin dal 2004, ma a differenza della Toscana ha deciso di non comunicare ai
genitori l’esito del test per 17 di queste 40
patologie;
al momento attuale non esiste terapia efficace: si dimentica che la gran
parte delle terapie per le malattie rare
sono state messe in atto per l’interessamento delle associazioni di genitori, che
hanno trovato i fondi e la disponibilità di
sanitari ad effettuare sperimentazioni
spontanee, almeno finché il decreto ministeriale del 14 luglio 2009 non ha
imposto il blocco;
la patologia rara è ancora una « non
patologia »: si dimentica che la conseguenza di queste « non patologie » è il
ritardo mentale lieve, che non è certamente un problema lieve;
i genitori non dovrebbero sapere
della patologia finché non si manifesta,
godendosi l’illusione che il figlio sia sano:
si dimentica che i genitori con un figlio
appena nato potrebbero generare un altro
figlio, che avrebbe molte probabilità di
avere la stessa patologia del fratello maggiore, senza essere avvisati del rischio –:
quali iniziative di competenza, anche
normative, intendano assumere per garantire che vengano adottate, uniformemente
in tutto il Paese, iniziative volte a tutelare
il diritto alla salute e a vedere opportunamente diagnosticata una malattia che,
se presa in tempo, potrebbe non avere le
drammatiche conclusioni che, con elevate
probabilità, si avrebbero se diagnosticata
in ritardo;
se non si ritenga necessario assumere, tempestivamente, iniziative volte ad
adottare un piano nazionale per le malattie rare, finalizzato ad assicurare prevenzione, sorveglianza, diagnosi tempestiva,
trattamento e riabilitazione ai pazienti con
malattie rare e a garantire equo accesso ai
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servizi sociosanitari a tutti i pazienti con
malattie rare sul territorio nazionale, conformemente agli impegni derivanti dall’approvazione della mozione n. 1-00780.
(3-02141)
B) Interpellanza
Elementi ed iniziative di competenza in
ordine alla decisione della giunta comunale di Bologna di istituire tre istituti
scolastici omnicomprensivi – 2-01246
Il sottoscritto chiede di interpellare il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, per sapere – premesso che:
si fa riferimento alla grave decisione
della giunta comunale di Bologna che ha
deciso di creare tre istituti scolastici onnicomprensivi, nonostante il parere contrario degli organi collegiali e di gran parte
del corpo docente, a giudizio dell’interpellante in contrasto con la legislazione nazionale che prevede un numero minimo di
alunni per istituto nelle città di media e
grande dimensione come Bologna;
è stata votata in consiglio regionale
dell’Emilia-Romagna una delibera contenente indirizzi in merito all’organizzazione della rete scolastica, sulla quale si è
basata la decisione della giunta comunale,
che, ad avviso dell’interpellante, rischia di
interferire con le competenze del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
tale vicenda ha, secondo l’interpellante, origini solamente in logiche politiche
non certo funzionali al bene della scuola
e delle sue componenti –:
se intenda acquisire elementi con
riferimento a quanto descritto in premessa.
(2-01246)
« Garagnani ».
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C) Interrogazione
D) Interrogazioni
Iniziative per la manutenzione e la messa
in sicurezza dell’istituto di scuola primaria di Pomarico (Matera) – 3-02072
Iniziative per diffondere nelle scuole la
conoscenza dei tragici eventi per i quali è
stato istituito il Giorno del ricordo
– 3-02098, 3-02114
BURTONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per
sapere – premesso che:
la scuola primaria di Pomarico (Matera), realizzata nel 1959, è ubicata in una
parte del paese a forte rischio idrogeologico;
l’intero comune di Pomarico, come
avuto modo di esporre in altri documenti
di sindacato ispettivo, è interessato da
pericolosissimi movimenti franosi che necessitano interventi urgenti;
oltre al monitoraggio agli interventi
di consolidamento strutturali, l’istituto
che ospita i bambini di Pomarico ha
bisogno di interventi, basta guardarlo dall’esterno, di manutenzione straordinaria a
partire dall’impermeabilizzazione di alcuni ambienti;
i genitori degli alunni sono fortemente preoccupati e hanno chiesto di
agire presto;
diventa improcrastinabile un intervento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in
materia di edilizia scolastica volto ad implementare quanto già previsto in sede di
conferenza Stato-regioni –:
se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda attivare, nell’ambito
delle sue competenze, in merito alla manutenzione e messa in sicurezza dell’istituto di scuola primaria di Pomarico.
(3-02072)
MENIA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le
attività culturali. – Per sapere – premesso
che:
in occasione del Giorno del ricordo,
che in Italia viene celebrato il 10 febbraio
per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata (legge n. 92 del
2004), il presidente del Cudir (Comitato
unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane) e attuale sindaco di Pistoia,
Renzo Berti, ha fatto sapere che donerà
alle scuole superiori pistoiesi il libro di
Giacomo Scotti dal titolo « Dossier Foibe »,
volume che – come si legge in un comunicato stampa – « fornisce nuovi strumenti
documentari per interpretare gli eventi
istriani del settembre-ottobre 1943 », ovvero secondo la ricostruzione, ad avviso
dell’interrogante, assurda di Scotti « le
sanguinose vicende che vanno sotto il
nome di foibe non si ripeterono in Istria
dopo il 1943 »;
l’autore del volume è il signor Giacomo Scotti, napoletano che scelse la
strada inversa agli esuli che se ne andavano da Fiume per essere liberi e italiani
e si stabili nel 1947 nel capoluogo quarnerino scegliendo di essere jugoslavo; fu
parte attiva del Partito comunista jugoslavo e della sua opera molto raccontano
gli esuli da Fiume. Dedicò, infatti, poesie a
Tito, il maresciallo infoibatore di italiani,
con versi come quelli sotto riportati: « Tito,
un uomo come noi si scriveva sui muri
Tito Tito nome probito gridato anche da
noi stirpe italiana nelle battaglie della
libertà. Lo abbiamo avuto padre nelle
disgrazie per lui abbracciavamo i popoli
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come fratelli anche nell’ombra della solitudine. Domani i posteri forse ci invidieranno la nostra presenza con Tito. »;
Scotti ha dedicato la sua attività di
« storico » a negare e giustificare lo sterminio delle foibe, quelle che, in un suo
famoso intervento, chiama le « cosiddette
foibe istriane »: secondo lui (che scrive
anche un libello intitolato « Foibe e fobie ») si tratta di invenzioni della propaganda della destra nazionalista italiana,
cui si rammarica aderisca ora anche la
sinistra italiana. In proposito afferma che
« queste mistificazioni non fanno certamente onore ai vivi che vedono travolta la
realtà dei fatti, né fanno onore ai morti.
Dietro c’è una voglia di giustificazione del
tradimento, del collaborazionismo e dei
crimini di guerra commessi dai fascisti »;
a parere dell’interrogante, è evidente
che l’iniziativa del sindaco di Pistoia appare in palese e voluta contraddizione con
i principi e il senso della ricorrenza del 10
febbraio e risulta offensiva nei confronti
delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata –:
se il Governo sia a conoscenza dei
fatti sopra citati e se e come intenda
intervenire in questa e simili situazioni al
fine di conciliare, con lo spirito di unione
e riconciliazione nazionale sotteso alla
legge, le iniziative che - come recita la
norma - sono « previste per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado »
e favorire « da parte di istituzioni ed enti,
la realizzazione di studi, convegni, incontri
e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende ».
(3-02098)
MENIA. – Al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. – Per sapere
– premesso che:
in occasione del Giorno del ricordo,
che viene celebrato il 10 febbraio per
onorare le vittime delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata (legge n. 92 del 2004), il
comune di Milano, tramite una convenzione stipulata tra Palazzo Marino e Anpi,
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iscrive nel bilancio del settore zona 3 la
stampa di 150 opuscoli a colori firmati da
Enrico Wieser, già presidente dell’Anpisezione Ortica, nei quali si definisce il
dramma delle foibe prima come « Un
episodio marginale della guerra », poi
come « La risposta (sbagliata e irrazionale)
alla persecuzione fascista » e, senza nemmeno provare a celare l’intento pedagogico
fazioso e antistorico, come un argomento
« politicamente usato per la battaglia anticomunista, per addossare al comunismo
colpe che non ha avuto »;
l’opuscolo in questione ha ricevuto,
oltre al patrocinio del comune di Milano e
al logo del consiglio di zona 3, persino i
finanziamenti pubblici per la stampa delle
copie e su di esse spicca la firma del primo
cittadino di Milano, che dunque sottoscrive esplicitamente frasi come la seguente: « Il rancore e l’odio accumulati da
sloveni e croati per la criminale oppressione fascista può spiegare i comportamenti degli jugoslavi nei confronti della
popolazione italiana che veniva identificata in blocco come nemico storico del
nazionalismo sloveno e croato »;
il sindaco Pisapia, che non ha mai
menzionato i crimini del comunismo durante il suo contestato discorso del 10
febbraio del 2012 e che nel 2004 aveva
votato in Parlamento contro la legge che
istituiva il Giorno del ricordo, ha ritenuto
legittimo affidare, nel suo primo anno di
giunta, esclusivamente all’associazione dei
partigiani la testimonianza dell’orrore
delle foibe e del dramma dell’esodo, noncurante delle vibranti proteste degli esuli
dell’associazione nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia, che avevano inviato una lettera al primo cittadino per esprimere lo
sdegno riguardo alle iniziative del comune,
decidendo così di annullare la mostra
prevista a Palazzo Marino per celebrare il
Giorno del ricordo;
a parere dell’interrogante è evidente
che l’iniziativa del sindaco di Milano appare in palese e voluta contraddizione con
i principi e il senso della ricorrenza del 10
febbraio, che mira a creare una memoria
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condivisa senza piegare l’orrore all’ideologia, e risulta offensiva nei confronti delle
vittime delle foibe e dell’esodo giulianodalmata –:
se il Governo sia a conoscenza dei
fatti sopra citati e se e come intenda
intervenire in questa e in altre simili
circostanze, al fine di conciliare, con lo
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spirito di unione e riconciliazione nazionale sotteso alla legge, le iniziative che come recita la norma - sono « previste per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi
presso i giovani delle scuole di ogni ordine
e grado » e favorire « da parte di istituzioni
ed enti, la realizzazione di studi, convegni,
incontri e dibattiti in modo da conservare
la memoria di quelle vicende ». (3-02114)
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TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FRONER ED
ALTRI; ANNA TERESA FORMISANO; BUTTIGLIONE ED ALTRI;
DELLA VEDOVA E CAZZOLA; QUARTIANI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN
ORDINI O COLLEGI (A.C. 1934-2077-3131-3488-3917-A)
A.C. 1934-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1, nonché sull’emendamento 2.100 della
Commissione.
oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative, nonché
sull’emendamento 2.100 della Commissione.
A.C. 1934-A – Articolo 1
A.C. 1934-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti trasmessi dall’Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull’emendamento 11.10 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
ART. 1.
(Oggetto e definizioni).
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi dell’Unione
europea in materia di concorrenza e di
libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per
« professione non organizzata in ordini o
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collegi », di seguito denominata « professione », si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo, con esclusione
delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività
e dei mestieri artigianali, commerciali e di
pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. L’esercizio della professione è libero
e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del
pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
4. La professione è esercitata in forma
individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente
i contratti di lavoro collettivi e individuali
contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonché l’assenza
di conflitti di interessi, anche in caso di
rapporto di lavoro a tempo parziale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 1.
(Oggetto e definizioni).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6;
all’articolo 7, comma 1, lettera d),
sopprimere le parole: , tra cui l’attivazione
dello sportello di cui all’articolo 2,
comma 4;
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sopprimere l’articolo 9;
all’articolo 11, comma 1, sostituire le
parole: degli articoli 6, comma 4, e con le
seguenti: dell’articolo.
1. 10.
Cimadoro, Borghesi, Paladini.
Al comma 1, sostituire la parola: professioni con le seguenti: prestazioni di
servizi.
Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
« professione non organizzata in ordini o
collegi », di seguito denominata « professione », si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo, con esclusione
delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi con le seguenti: « prestazione
di servizi non organizzata in ordini o
collegi », di seguito denominata « prestazione », si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo, con esclusione
delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi professionali;
al comma 3, sostituire le parole: professione è libero e fondato sull’autonomia,
sulle competenze e sull’indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto
dei princìpi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della
correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della
responsabilità del professionista con le
seguenti: prestazione di servizi è libero e
fondato sull’autonomia, sulle competenze
e sull’indipendenza di giudizio intellettuale
e tecnica, nel rispetto dei princìpi di buona
fede, dell’affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell’amplia-
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mento e della specializzazione dell’offerta
dei servizi, della responsabilità del prestatore di servizi;
al comma 4, sostituire le parole: La
professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente i
contratti di lavoro collettivi e individuali
contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista con le seguenti:
L’attività di prestazione di servizi è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella
forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi
di lavoro dipendente i contratti di lavoro
collettivi e individuali contengono apposite
garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del prestatore di
servizi;
all’articolo 2:
comma 1, sostituire le parole: la
professione di cui all’articolo 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere
professionale con le seguenti: l’attività di
prestazione di servizi di cui all’articolo 1,
comma 2, possono costituire associazioni;
comma 2, sopprimere la parola:
professionali;
comma 3, sostituire le parole: professionali promuovono, anche attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, vigilano sulla condotta professionale con le seguenti: promuovono, anche
attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, vigilano sulla condotta;
comma 4, sostituire le parole: professionali possano rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, ai
sensi dell’articolo 27-ter del codice del
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consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale con le seguenti: di servizi possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i
singoli prestatori, ai sensi dell’articolo 27ter del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività;
comma 6, sostituire la parola: professionisti con le seguenti: prestatori di
servizi;
sostituire la rubrica con la seguente:
Forme associative di prestatori di servizi;
all’articolo 3:
comma 1, sopprimere la parola:
professionali;
comma 3, sostituire le parole: professionali che rappresentano, nonché di
divulgazione delle informazioni e delle
conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali. Su mandato delle
singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni,
ai fini della verifica del rispetto e della
congruità degli standard professionali e
con le seguenti: che rappresentano, nonché
di divulgazione delle informazioni e delle
conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi
politiche e istituzionali. Su mandato delle
singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni,
ai fini della verifica del rispetto e della
congruità degli standard;
all’articolo 4:
comma 1, sopprimere la parola:
professionali;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
alla rubrica, sopprimere la parola:
professionali;
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
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AI RESOCONTI
all’articolo 5, comma 1:
alinea, sopprimere la parola: professionali;
lettera b), sopprimere la parola:
professionali;
lettera e), sostituire le parole: professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di
procedere all’aggiornamento professionale
con le seguenti: oggetto dell’associazione,
all’eventuale obbligo degli appartenenti di
procedere all’aggiornamento;
all’articolo 6:
comma 1, sostituire le parole: le
professioni con le seguenti: le attività di
prestazione di servizi;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
comma 3, sopprimere la parola:
professionale;
comma 4, sostituire le parole: professionisti e agli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti
organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attività professionali con le
seguenti: prestatori di servizi e agli utenti
riguardo all’avvenuta adozione, da parte
dei competenti organismi, di una norma
tecnica UNI relativa alle attività;
all’articolo 7:
comma 1:
alinea, sostituire le parole: servizi
professionali, le associazioni professionali
con le seguenti: servizi, le associazioni;
lettera a), sostituire la parola:
professionista con le seguenti: prestatore di
servizi;
lettera c), sopprimere la parola:
professionale;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità stipulata
dal prestatore di servizi;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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N.
622
lettera f), sostituire la parola: del
professionista iscritto con le seguenti: dell’iscritto;
comma 2, sopprimere la parola:
professionale;
all’articolo 8:
comma 1, primo periodo, sostituire
le parole: professionista risulta iscritto
all’associazione professionale con le seguenti: prestatore di servizi risulta iscritto
all’associazione;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il prestatore di servizi iscritto all’associazione e che ne utilizza l’attestazione
ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione
e delle competenze riconosciute;
all’articolo 9:
comma 1:
primo periodo, sostituire le parole: professionali di cui all’articolo 2 e le
forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa
tecnica UNI relativa alle singole attività
professionali con le seguenti: di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui
all’articolo 3 collaborano all’elaborazione
della normativa tecnica UNI relativa alle
singole attività;
secondo periodo, sostituire le parole: , imparzialità e professionalità con le
seguenti: e imparzialità;
comma 2, sostituire le parole: professionista anche non iscritto ad alcuna
associazione, il certificato di conformità
alla norma tecnica UNI definita per la
singola professione con le seguenti: anche
non iscritto ad alcuna associazione, il
certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola attività;
al titolo, sostituire la parola: professioni con le seguenti: attività di prestazione
di servizi.
1. 11.
Siliquini.
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
Al comma 2, dopo le parole: 2229 del
codice civile aggiungere le seguenti: , di
quelle regolamentate e di quelle tipiche.
Conseguentemente, all’articolo 2, comma
6, dopo le parole: specifiche categorie di
soggetti aggiungere le seguenti: , di quelle
regolamentate e di quelle tipiche.
1. 12.
14
Siliquini.
A.C. 1934-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
ART. 2.
(Associazioni professionali).
1. Coloro che esercitano la professione
di cui all’articolo 1, comma 2, possono
costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su
base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di
valorizzare le competenze degli associati,
diffondere tra essi il rispetto di regole
deontologiche, agevolando la scelta e la
tutela degli utenti nel rispetto delle regole
sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative
delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli
assetti associativi, la dialettica democratica
tra gli associati, l’osservanza dei princìpi
deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità
dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta
ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabi-
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SEDUTA DEL
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622
liscono le sanzioni disciplinari da irrogare
agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme
di garanzia a tutela dell’utente, tra cui
l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso
il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di
contenzioso con i singoli professionisti, ai
sensi dell’articolo 27-ter del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nonché ottenere
informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi
da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in
ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’articolo 1,
comma 2, anche se iscritti alle associazioni
di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali
riservate dalla legge a specifiche categorie
di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino
il possesso dei requisiti previsti dalla legge
e l’iscrizione al relativo albo professionale.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 2.
(Associazioni professionali).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 3, 4, 5 e 6;
all’articolo 7, comma 1, lettera d),
sopprimere le parole: , tra cui l’attivazione
dello sportello di cui all’articolo 2,
comma 4;
sopprimere l’articolo 9;
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AI RESOCONTI
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SEDUTA DEL
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all’articolo 11, comma 1, sostituire le
parole: degli articoli 6, comma 4, e con le
seguenti: dell’articolo.
mico da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 11.
Conseguentemente,
all’articolo
11,
comma 1, dopo le parole: Dall’attuazione
degli articoli aggiungere le seguenti: 2,
comma 7.
Borghesi, Cimadoro, Paladini.
Al comma 3, dopo le parole: Le associazioni professionali promuovono aggiungere le seguenti: , in accordo con le Regioni.
2. 12.
Torazzi, Fava.
2. 14. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda,
Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Al comma 6, sopprimere le parole da: ,
salvo il caso fino alla fine del comma.
2. 15.
Siliquini.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le Associazioni professionali, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5,
6 e 7, sono elencate in un apposito repertorio istituito e reso pubblico dal Ministero dello sviluppo economico con modalità da stabilire con decreto del Ministro
dello sviluppo economico da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Conseguentemente,
all’articolo
11,
comma 1, dopo le parole: Dall’attuazione
degli articoli aggiungere le seguenti: 2,
comma 7.
2. 13. Froner, Lulli, Colaninno, Fadda,
Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Le Associazioni professionali, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5,
6 e 7, sono elencate in un apposito repertorio istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico. Le modalità di accertamento dei requisiti sono stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
7. Le Associazioni professionali che
operano in conformità agli obblighi di
pubblicità di cui all’articolo 4 e di conoscibilità di cui all’articolo 5, che abbiano
provveduto a dare comunicazione al Ministero dello sviluppo economico sulla
base delle disposizioni di cui all’articolo 81
del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, sono inserite in un apposito elenco
di pubblica consultazione tenuto presso lo
stesso Ministero.
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, dopo le parole: Dall’attuazione degli
articoli aggiungere le seguenti: 2, comma 7.
2. 10. Mantini, Anna Teresa Formisano,
Rao.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
« 7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle
forme aggregative di cui all’articolo 3 che
dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di
essere in possesso dei requisiti ivi previsti
e di rispettare per quanto applicabili le
prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, è
pubblicato dal Ministero dello sviluppo
economico sul proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente
legge ».
Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 11 sostituire le parole: « degli articoli
Atti Parlamentari
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XVI LEGISLATURA
ALLEGATO
A
AI RESOCONTI
6, comma 4, e 10 » con le seguenti: « degli
articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 ».
2. 100.
16
La Commissione.
(Approvato)
A.C. 1934-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
ART. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).
1. Le associazioni possono costituire
forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti
autonomi.
2. Le forme aggregative rappresentano
le associazioni aderenti e agiscono in piena
indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni
di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e
delle conoscenze ad esse connesse e di
rappresentanza delle istanze comuni nelle
sedi politiche e istituzionali. Su mandato
delle singole associazioni, esse possono
controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e
della congruità degli standard professionali
e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei
codici di condotta definiti dalle stesse
associazioni.
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comma 2, sopprimere le parole: o
della forma aggregativa;
all’articolo 9, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le forme
aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3.
3. 11.
Cimadoro, Borghesi, Paladini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le associazioni professionali di cui
all’articolo 2, mantenendo propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di
natura privatistica.
3. 10.
Saglia.
(Approvato)
A.C. 1934-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
ART. 4.
(Pubblicità delle associazioni professionali).
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
(Forme aggregative delle associazioni).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
all’articolo 4:
comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le forme aggregative delle
associazioni di cui all’articolo 3;
1. Le associazioni professionali di cui
all’articolo 2 e le forme aggregative delle
associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi
informativi che presentano utilità per il
consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in
cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di
qualità dei propri servizi, anche ai sensi
degli articoli 7 e 8 della presente legge,
osservano anche le prescrizioni di cui
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