CAMERA DEI D E PU TATI — «Tale somma verrà ripartita per decreto reale sul bilancio passivo delle antiche provincie e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana. » Lo metto ai voti. (La Camera approva.) « Art. 2. Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi. » Lo pongo ai voti. (La Camera approva.) Si procederà allo squittinio segreto. (Segue lo scrutinio.) SESSIONE DEL 1860 Non essendovi il numero dei voti necessario per la validità della votazione, questa sarà rinnovata nella tornata di lunedì. Ordine del giorno per la seduta di lunedì : i° Rinnovamento della votazione sul progetto di legge concernente una maggiore spesa sul bilancio 1860 per sussidi ad emigrati politici; 2° Discussione del progetto di legge per una maggiore spesa sul bilancio della marina 1860; 5° Relazione di petizioni. TORNATA DEL 4 GIUGNO 1860 PRESIDENZA DEL VIC E - PRE S ID E N TE ANDREU CCI. SOMMARIO. Omaggio, rr Relazione del disegno di legge per la leva militare della classe 1859. —Votazione ed approvazione dei disegni di legge per sussidi ad emigrati politici, e maggiori spese per la marineria sul bilancio del 1860— Relazione suppletiva presentata dal ministro delle finanze, riguardante lo schema di legge per la manutenzione di un ponte presso Buffalora. — Relazioni sopra petizioni. La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. C A V A L L I N I , segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni: 6690. La Camera notarile di Bergamo chiede che tutti i contratti che portano trasferimento di proprietà sieno fatti per atto pubblico notarile, e come pure i contratti nuziali, le divisioni di beni stabili ed altri, e che si provveda a che la custodia degli atti pubblici notarili venga eseguita con maggiori cautele. 6691. Demichelis Gaetana, vedova di Ferdinando Mainerò, già luogotenente di fanteria, morto nella battaglia di San Martino, chiede, in seguito a ripulse del Ministero, provveda la Camera che le venga accordata la pensione stabilita dall'art. 27 della legge del 29 giugno 1850. P R E S I D E N T E . Il signor Giuseppe Calvi fa omaggio alla Camera di quattro esemplari d'una sua memoria intitolata : Considerazioni sulla pubblicità delle sedute dei Consigli comunali. Il professore Antonio Salvoni fa omaggio alla Camera d'un suo opuscolo intitolato : Appello al clero italiano. Saranno ringraziati gli autori, e gli opuscoli verranno deposti nella biblioteca. (La Camera non essendo in numero, si procede all'appello, il quale s'interrompe per il sopraggiungere di parecchi deputati.) La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale. (È approvato.) PHESEIT 4ZIOIE »1 IT ¡VA R E L 1 Z I O I E T A T O P E S C E T T O S UL P R O G E T T O D I LI A B. EV A D E L L A C L A S S E DEK DEP U- L EGGE PER ISSI*. P R E S I D E N T E . Do la parola al deputato Pescelto per presentare una relazione.. P E S C E T T O , relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sulla legge proposta dal ministro della guerra per la leva della classe 1859. (V. voi. Documenti ) P R E S I D E N T E . Sarà stampata e distribuita ai signori deputati. V O T A Z I O N E DEE Ì SSSEGNS © ? A Ì EGGE P E R S U S S I D I A © E M I G R A T I P O L I T I C I , E M A G G I O R E S P E S A S UL R I « LANCI O DEL L A MAR I NER I A. P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno porterebbe il rinnovamento dello scrutinio, che, per non essersi la Camera trovala in numero alla fine della seduta di sabbato, rimase imperfetto ed invalido, sul disegno di legge concernente una maggiore spesa nel bilancio 1860 per sussidi ad emigrati politici. Ma per abbreviare l'opera, e per seguitare l'usodi questa Camera, si può procedere alla discussione dell'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno, per una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della marineria 1860, per la riforma di una parte del materiale di guerra della marineria militare. r m TORNATA DEL 4 Se non vi è osservazione in contrario, si procederà a questa discussione. Leggo la proposta di legge : « Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L; 6 0 0 , 0 0 0 per la riforma di una parte del materiale da guerra della marineria militare. « Art. 2 . Per l'applicazione di tale spesa è instituita apposita categoria sul bilancio 18G0 del Ministero della marineria, col n° 43 e colla denominazione : Spesa straordinaria per cannoni rigati e proiettili cilindro-ogivali. » (Sono approvati senza discussione i due articoli della legge.) Ora si passerà allo scrutinio segreto. Risultamento della votazione sullo schema di legge: « Sussidio agli emigrati politici. » Presenti e votanti 178 Maggioranza 90 Voti favorevoli 176 Voti contrari 2 (La Camera approva.) Votazione sullo schema di legge : « Spese straordinarie sul bilancio della marineria per r i forma del materiale mobile. » Presenti 181 Volanti 180 Maggioranza 91 Voli favorevoli 177 Voti contrari . . . . . . . 3 Si astenne 1 (La Camera approva.) P B E S E I T A Z I O M R »'«MA. K E l l Z I O H E A G f i l l I I T I V à AD UK D 1 S E K I O » 1 E.EGGE D E L M I N I S T R O P E R I-E FINANZE. VEGEZZI, ministro per le finanze. Ho l'onore di rassegnare alla Camera una domanda per una modificazione al disegno di legge, ch'io aveva già l'onore di presentare nella seduta del primo di maggio, riguardante un credito maggiore supplementare al Ministero dei lavori pubblici, relativo al ponte all'americana, ed al ponte in barche sul Ticino. (V. volume Documenti.) Si era creduto dapprima che colla formazione del ponte all'americana sul Ticino si potesse sopperire ai bisogni sia del passaggio delle locomotive sulla via ferrata, sia anche al passaggio ordinario ; ma l'esperienza ha dimostrato che bisognava di necessità lasciar sussistere il ponte in barche, perchè in quel tratto il passaggio tanto dei veicoli ordinari, come delle locomotive, incagliava le comunicazioni e presentava eziandio dei pericoli. Il ministro pei lavori pubblici fu quindi costretto di chiedere che la maggiore spesa di cui si chiedeva l'autorizzazione fosse impiegata a conservare la manutenzione del ponte in barche sino verso il fine di settembre, epoca in cui si spera di aver compiuto il ponte maggiore. Io quindi ho l'onore di rassegnare un'aggiunta di relazione coi recapiti necessari. PRESIDENTE. Essendovi titìà Commissione già nominata per lo studio dello schema di Jegge, di cui il presente non è che una modificazione, credo ohe la Camera stimerà opportuno di rimettere alla Commissione medesima quelle modificazioni al disegno di legge che furono presentate. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata questa proposta. (È approvata.) \ CAMERA DEI DEPUTATI—Discussioni del 1860. $0 GIUGNO RELAZIONI DI PETIZIONI. PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione delle petizioni. Il relatore Chiaves ha quindi facoltà di parlare. CHIAVES, relatore. Colla petizione 6614 il sindaco di San Pier d'Arena, in seguito a deliberazioni del Consiglio comunale del 30 giugno 1858, e del Consiglio delegato del 14 gennaio 1859, le quali erano state motivale dall'adozione nella tornala del Senato del regno, in data 21 maggio 1858, d'una proposta di legge sulle servitù militari, rappresentava che per tale proposta di legge stavano per essere soggette a servitù tutte le proprietà fondiarie esistenti in tre date zone all'esterno delle fortificazioni delle piazze e dei porti fortificati che, avuto riguardoallalineadellefortificazioni di S. Benigno e degli Angeli sui bastioni occidentali di Genova, non che al posto fortificato di Belvedere, tutta quanta la città di San Pier d'Arena resterebbe compresa in dette zone, e colpita perciò di servitù militare; che San Pier d'Arena, città di 13396 abitanti, giusta il recente censimento, essendo situata sotto le fortificazioni occidentali di Genova quasi in modo di sobborgo, costituisce uno di quei casi speciali che meritano di essere per la loro rilevanza espressamente contemplati dalla legge ; che rimaneva in sostanza estranea al campo della linea di difesa la sottoposta pianura di San Pier d'Arena, dalla quale era impossibile temere impedimenti o costruzioni dannose a fortificazioni molto e l e v a t e ; che di più il progetto di legge sulle servitù militari, venendo a proibire nelle zone ivi contemplate di tenere depositi di qualsivoglia oggetto, salvo temporariamente ne' luoghi che verranno indicati dalla direzione del Genio militare ; e siccome in San Pier d'Arena, pel movimento commerciale grandissimo, esistono depositi di oli, spiriti, legnami, sode, sali, tabacchi, carboni fossili ed altre merci per grandissimo valore, sarebbe stato tratto a rovina il commercio di San Pier d'Arena, nel caso che quel progetto fosse andato in esecuzione ; invocando quindi l'esempio dell'impero francese il q u a l e , con una sua legge del 1811, aveva esentata la pianura di San Pier d'Arena dalla servitù militare, come l'aveva esentata nel secolo xvii e nel secolo xvm la repubblica ligure; Conchiudeva quindi perchè venissero nella proposta legge adottati gli emendamenti opportuni onde l'abitato della città di San Pier d'Arena non fosse colpito dalla servitù a cui quel progetto di legge faceva cenno, o quanto meno ne fosse esentato dal decreto reale nella legge annunziato, sentiti i comuni interessati. La Commissione vostra non potè a meno di riconoscere che la prima parte di queste conclusioni erasi resa illusoria, i n quantochè, fra le leggi pubblicatesi nel tempo dei pieni p o teri, ve ne fu pur una relativa precisamente alle servitù militari in data del 19 ottobre 1859. Però, siccome questa legge riservava ancora la promulgazione di un decreto reale il quale veniva a limitare le zone sottoposte a dette servitù, la vostra Commissione pensò che le considerazioni fatte valere in questa petizione potrebbero forse servire al Ministero per la promulgazione di detto decreto. Essa si fece poi capace di ciò che è bensì vero che, quando venisse esentata dalla servitù militare la pianura di San Pier d'Arena, allorché in caso di guerra ivi avvenissero atterramenti o modificazioni dell'abitato, dovrebbe forse il Governo sottostare a gravissime indennità; ma essa ritenne pur tuttavia che questa considerazione non potesse reggere del paro con quell'altra a cui alludeva il petente, relativa al commercio di San Pier d'Arena, il quale sarebbe tratto a rovina quando fosse quella città compresa nella zona di cui si parla. CAMERA DEI DEPUTATI La Commissione pertanto deliberava per questi motivi di proporvi il rinvio di questa petizione al ministro della guerra, affinchè egli ne tenga conto nell'occasione della promulgazione del reale decreto, a cui a c c e n n a l a legge 19 ottobre 1859. (La Camera approva.) Con petizione n° 6 5 9 9 alcuni individui componenti l'antico corpo degli arcieri del vicariato di Torino rappresentano alla Camera che con regio brevetto 17 febbraio 1 7 9 2 il Re Vittorio Amedeo III aveva assegnato a ciascun membro di quel corpo una livranza militare ed una razione di pane, a similitudine delle regie truppe ; che questa prestazione era stata mantenuta per sovrana munificenza con brevetto l i agosto 1 8 1 3 ; quindi anGora da Re Carlo Alberto con brevetto S f e b braio 18 42. Sciolto questo corpo, i componenti furono parte messi a riposo con la voluta pensione, e parte collocati in servizio del municipio, godendo colla prestazione anzidetta il soldo a n nesso al nuovo impiego. Nel 1851 era stata loro tolta la prestazione così detta livranza militare, e nel 1 8 3 1 la prestazione del pane. Espongono che, essendo ricorsi al Ministero, questo non diede verun provvedimento in proposito. Ricorrono quindi alla Camera, acciò veda modo di fare che vengano reintegrati in quelle loro ragioni. La Commissione, ritenuto la eccezionalità di queste prestazioni, che non potrebbero formare oggetto di alcun d i r i t t o ; ritenuto risultare dalla stessa petizione che questi petenti in parte furono collocati a riposo con pensione, in parte godono della retribuzione annessa al nuovo impiego in cui sono ent r a t i ; che non vi è legge nella quale potessero radicare un diritto qualsiasi a quelle eccezionali prestazioni ; che non vi sarebbe poi opportunità di promuovere a tale riguardo un ordinamento qualsiasi, deliberava di proporvi, come per mezzo mio vi propone, l'ordine del giorno puro e semplice. (La Camera approva.) Colla petizione 6 6 7 4 la Giunta municipale di Arsago, mandamento di Somma, circondario di Gallarate, provincia di Milano, unitamenteaCarullo Antonio Maria, dellostesso comune, rappresenta che il Carullo Giuseppe Coronato, figlio del c o e sponente, era nel 1 8 5 6 stato requisito al servizio militare nella leva austriaca in surrogazione di Tenconi Gaetano Angelo, il quale, allora refrattario, erasi poi nel 1 8 6 0 costituito all'autorità militare, e che conseguentemente erasi sporto all'autorità militare una supplica onde ottenere la restituzione in famiglia di questo Carullo Giuseppe Coronato, stante la costituzione in servizio militare del già refrattario Tenconi Gaetano Angelo ; che l'autorità militare aveva risposto non essere assistita in diritto questa domanda, nèdallesovrane provvidenze dell'impero d'Austria del 1 8 2 0 , nè dal reale decreto 10 novembre 1 8 5 9 , il quale regolava le sorti dei militari austriaci, e non aveva quindi fatto luogo alla domanda del petente. Però il petente invoca il paragrafo 53 della stessa sovrana provvidenza del 1 8 2 0 , ove è detto che è ammesso il caso di rinvio dai corpi di quei militari stati prima supplenti, che siano marciati invece dei legalmente assenti, allorché gli assenti medesimi siano stati presentati ed accettati al reggimento, ed il loro comune abbia saldato il contingente. Accennava alla sovrana provvigione del 1827 che questa disposizione estendeva anche al caso di requisiti in luogo di refrattari ; senza che ostasse un decreto 17 giugno 1 8 5 9 , che aveva abrogato ógni provvidenza al riguardo, posteriore all'editto del 1 8 2 0 , giacché la revisione del 1 8 2 7 non dovesse intendersi che una s p i e g a t i v a di q u e l l ' e d i t t o , SESSIONE DEL 1860 La Commissione, a fronte di questa domanda, si fece la questione se dovesse riguardarsi acquisito al Carullo un diritto di rilascio, allorquando il refrattario si fosse costituito, e vide che non potevasi ciò r i t e n e r e , dappoiché sta in fatto che il ritorno del Tenconi non avrebbe avuto luogo se non nel 1 8 6 0 ; conseguentemente le disposizioni del 1 8 5 9 non potevano i n generare alcun diritto nel Carullo Giuseppe. P e r ò , in seguito a ricapiti che si curò di ottenere da alcuni fra i componenti questa Camera, che appartengono a quelle Provincie, sulle prammatiche, le quali si osservassero in Lombardia a questo proposito, si ritenne che sin dal 1 8 5 9 coloro che avessero dovuto prestare servizio in luogo di assenti o legalmente o illegalmente, erano rinviati a casa, quando questi assenti si presentavano alle autorità militari. Restava però sempre la questione, se il comune a cui appartiene questo Carullo potesse dirsi aver dato intero il c o n tingente che era tenuto a d a r e ; in quanto che, se non l'avesse dato, non vi era ragione, nemmeno secondo le patenti del 1 8 2 0 , di richiamarlo a casa. Quindi, dovendosi ancora chiarire questa circostanza di fatto, la Commissione deliberava di proporre alla Camera il rinvio della petizione al Ministero, acciò vengano appurati questi e lementi di fatto, ed, appurati i medesimi in ordine specialmente al saldo del contingente del comune di Arsago, p r o v veda in proposito. (La Camera approva.) Riferirò ancora la seguente petizione, quantunque la medesima non sia iscritta nell'ordine del giorno, perchè si tratta di oggetto molto premuroso ed interessante, come udrà la Camera. Colla petizione 6 6 9 1 la signora Gaetana Demichelis, vedova di Ferdinando Massuero, già luogotenente n e l l ' I ! reggimento fanteria, morto sul campo di battaglia di S. Martino in L o m bardia, nel fatto d'armi del 24 giugno 1 8 5 9 , rappresenta alla Camera che per la morte del marito, che la lasciava madre d'un bambino di due anni, aveva ricorso alle autorità militari, e prima al Consiglio d'amministrazione del corpo a cui suo marito apparteneva, onde ottenere la pensione stabilita a favore delle vedove dei militari morti in battaglia dalla legge 27 giugno 1 8 5 9 . Il Consiglio d'amministrazione consentiva nella domanda; ma, venuta la pratica al Ministero, questo, con suo dispaccio 7 ottobre 1 8 5 9 , respingeva la domanda della vedova Massuero pei motivi che io leggerò in questa stessa risposta, sottoscritta Valfrè : « Quantunque nel settembre del 1 8 5 0 , epoca in cui contrasse matrimonio colla signora Gaetana Demichelis, il fu luogotenente in cotesto reggimento Ferdinando Massuero fosse al deposito degli uffiziali lombardi stabilito nella città di Aosta, non è per questo che non fosse soggetto alla legge militare per potersi ammogliare, senza uniformarsi al p r e scritto dalle regie patenti del 2 1 aprile 1 8 5 4 , ed averne r i portato il sovrano permesso, siccome male apponendosi m o strerebbe di credere il Consiglio di amministrazione di cotesto reggimento, per ciò che si rileva dalla nota apposta alla sesta casella del modello n° 13 che va annesso alla pratica relativa alla domanda di pensione della prementovata vedova, statami dalla S. V. trasmessa con elenco del 3 cadente, n u mero 1 7 4 9 di protocollo. « Conseguentemente a ciò, non avendo l a r i c o r r e n t e , giustail disposto dall'art. 3 5 della legge 2 7 giugno 1 8 5 0 , diritto alla invocata pensione, per non essere il suo matrimonio stato autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti militari, io prego la S. V. di volernela partecipare per sua norma cojqt restituirle i qui annessi documenti. » - • - - ' ~ • . 1 I —475— TORNATA DEL L'art. 35 della legge 27 giugno 1850 è così concepito: « La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. » In seguito a questa ripulsa del Ministero, la petente ricorre alla Camera esponendo che, dolorosamente sorpresa da questa risposta del Ministero di guerra, e ridotta insieme al suo figliuoletto ad uno stato di crudele inopia, si risolse a rivolgersi alla benignità e giustizia degli onorevoli rappresentanti che seggono in codesta Camera, facendoloro presente come anche in cospetto della legge succitata il brevetto 31 marzo 1851, che confermava il di lei marito nel grado di sottotenente nell'esercito, e ad un tempo lo collocava in aspettativa a far capo dalla sua data, chiaro dimostri come lo stato del marito della ricorrente, dopo lo scioglimento dei corpi lombardi e prima dell'ammessione sua a sottotenente nell'esercito, non potesse in alcun modo dirsi nè stato di servizio attivo, nè condizione di aspettativa a tenor di legge, e fosse quindi libero affatto di contrar matrimonio senza l'assenso della superiore autorità militare. Aggiunge la petente che, appoggiata alle risultanze dei documenti che produce, osa ancora ricordare come insiffatta materia l'umanità e i riguardi verso l'armata e verso di un valoroso uffiziale, morto combattendo nella più gloriosa e terribile fra le recenti battaglie per l'indipendenza nazionale, vietano d'interpretare in modo tanto sfavorevole la legge ; e come d'altronde il caso attuale sia più unico che raro fra quelli d'applicabilità della legge medesima, onde non avrebbe lo Stato a temere a questo riguardo di gravoso precedente a carico dell'erario pubblico. Chiede quindi alla Camera voglia prendere in benigna considerazione le esposte cose, e col suo efficace intervento provvedere a che venga a lei accordata la pensione stabilita dal precitato articolo 27 della legge 27 giugno 1850. In cospetto di questa petizione, ritenuto il disposto dell'articolo 27 della legge 27 giugno 1859, così concepito : « Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del maximum fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui ; » Ritenutol'articolo 35della stessa legge, del tenore seguente: « La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa, nonfuautorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari; » Ritenute, dico, queste disposizioni di legge, la vostra Commissione prendeva a considerare se per avventura il luogotenente Massuero all'epoca in cui contraeva matrimonio, cioè nel 1850, facendo parte del corpo degli ufficiali delle sciolte schiere lombarde, potesse dirsi in servizio effettivo, od in aspettativa, e riconobbe che non poteva dirsi in servizio effettivo, perchè quegli uffiziali allora non prestavano servizio; non poteva dirsi essere in aspettativa a fronte dello stesso brevetto con cui il 31 marzo 1851 era stato confermato sottotenente nell'esercito nostro, in quanto che da questo brevetto risulta come il sottotenente Massuero Ferdinando, mentre era confermato nel grado di sottotenente nell'esercito, era ad un tempo collocato in aspettativa, e perciò pel tempo anteriore al 31 marzo 1851 non poteva considerarsi come in aspettativa nel senso della legge; Non avverandosi adunque la condizione, nè del servizio attivo, nè dell'aspettativa, condizione richiesta onde gli fosse necessario il domandare il permesso all'autorità superiore per contrarre il matrimonio, la vostra Commissione concludeva 4 GIUGNO che il matrimonio del Massuero in quella condizione contratto, senza quell'autorizzazione, non poteva togliere alla vedova il diritto alla pensione stabilita dall'articolo 37 che ho dianzi citato. Veniva adunque in questa deliberazione, che mi incaricò di proporre alla Camera, e che io le propongo nei seguenti termini : « Ritenuto che la legge 27 giugno 1850 non fa ostacoloache sia accordata alla petente la pensione stabilita dall'articolo 27 della legge medesima, trasmette al Ministero della guerra la presente acciò provveda in conseguenza. » PRESIDENTE;. Metto ai voti le conclusioni della Commissione. (La Camera approva.) BOfTEBO, relatore. Colla petizione 6683, 28 proprietari e commercianti del comune di Pieve Santo Stefano della valle Tiberina toscana espongono che nel 15 febbraio1855 la gran frana di Belinonte venne a far diga al corso del Tevere e ad impedirne loscolo in guisa che la Pieve e le vicine campagne restarono interamente sommerse in un lago. All'annunzio di tanta sciagura, la pubblica carità fu sollecita di accorrere in aiuto di questa popolazione di circa 2000 anime, trovatasi a un tratto spogliata di ogni avere, e in breve tempo venne raccolta la cospicua somma di 100 mila lire, parte della quale fu consacrala all'opera della liberazione e prosciugamento delle terre sommerse. Maquest'opera dovette rimanersi incompleta, parte per mancanza di mezzi, parte perchè mal condotta. Caduta la dinastia lorenese, il Governo provvisorio toscano dichiarava opera dello Stato la liberazione della valle inondata ed affidava l'operazione della medesima alla direzione generale delle acque e strade, assegnando a tal fine la somma di lire 82,000. Il progetto proposto a tale uopo ha due scopi : 1° l'abbassamento ed allargamento del canale già scavato nel terreno franato ed il rialzamento del piano stradale dell'interno del paese. Contro a quest'ultimo lavoro sorgono a protestare i petenti, dichiarandolo contrario al libero scolo delle acque e rovinoso per il comune, perchè seppellirebbe per metà le case, deformerebbe in modo indegno il paese, mozzando oscenamente il bel palazzo pretorio ed i loggiati della piazza, e comprometterebbe per ultimo tutti gl'interessi privati. Chiedono impertanto che il Parlamento interponga la sua autorità presso il Governo, acciò sia ordinata la sospensione del rialzamento e sia inviato sul luogo apposito ingegnere. Considerando che non consta da questa petizione che i sottoscritti si siano già rivolti al Governo, come avrebbero dovuto fare; considerando che la Camera non può trasformarsi in ufficio di trasmissione di petizioni, se non quando le giuste domande siano state dal Governo indebitamente respinte, la vostra Commissione, sebbene reputi assai gravi le ragioni invocate dai petenti, vi propone tuttavia, con suo rammarico, di passare all'ordine del giorno. (La Camera approva.) €.WAiiiii!*i e., relatore. 21 abitanti di Mompellato, frazione del comune di Rubiana, rappresentano che per uno scoscendimento, avvenuto dodici anni ora sono, molti de'loro terreni, situati in alpestri regioni, precipitarono su quelle inferiormente poste, e che là, dove prima si distendevano fruttifere campagne , attualmente non havvi che un caos sparso di mucchi di rottami circondati da dirupi e balzi, in cui la mano dell'agricoltore indarno s'affatica per trarre dalle viscere della terra un qualche raccolto. —476— CAMERA DEI DEPUTATI Dicono che il danno sofferto eccede le lire 17 mila, eche, sebbene alcun di loro privi così della quasi totalità de' loro beni fossero stati ridotti in istato d'indigenza, si astennero tuttavia dal ricorrere all'autorità governativa per ottenere un sussidio, nella speranza di potere ridurre di nuovo a coltura quella proprietà. Che, tornata ormai vana ogni lusinga di potere applicarvi ulteriori utili lavori e per essere sempre in ristretta fortuna, ricorrono alla Camera perchè voglia loro concedere un sussidio ed esonerarli daogni imposta gravitante sui fondi che più non posseggono. Ogniqualvolta avvengono disastri simili a quelli esposti dai petenti, la carità privata edanche la mano benefica del Governo non mancano mai di andare in sollievo delle necessità le più urgenti. Ma un soccorso invocato dodici anni dopo il lamentato accidente non avrebbe lo stesso carattere di opportunità e di quella efficacia che porta naturalmente un subito ed immediato soccorso. Ciò per quanto spetta all'invocato sussidio. Intorno all'altra domanda dei petenti, diretta ad ottenere d'essere esonerati daogni imposta, le leggi indicano la via a seguire perchè essi possano raggiungere lo scopo. La Camera non s'ingerisce in nessun ramo d'amministrazione, e solo invigila e controlla l'operato del Governo, e lo eccita ad emanare i necessari provvedimenti, od a modificare e rivocare anche i già dati, quand'ogni istanza dei privati sia tornata frustranea. La dignità della Camera non permette neppure che essa debba ravvisarsi quale unsemplice organo di trasmissione delle petizioni al Governo. Ipetenti non solo non hanno fatto constare di avere già sporto ricorso al Governo, ma dichiararono invece inmodo esplicito che sinora s'astennero dal rivolgersi all'autorità governativa nè per l'uno nè per l'altro dei provvedimenti che chieggono. In questo stato di cose la Commissione, coerente al sistema sin qui tenuto dalla Camera, vi propone l'ordine del giorno. (La Camera approva.) BERTINI relatore. Colla petizione 6689 l'ingegnere Massimiliano Gabrielli, da Livorno, propone al Governo che gli si ceda l'uso dell'acqua del fosso Macinate che scorre nel terreno di Pisa , onde usufruirne a benefizio di quelle pianure circostanti : egli si propone di costituire una compagnia per questo fine, ed offre il prezzo di lire 20,000 Siccome la Commissione ravvisa codesta petizione come una semplice proposta privata, intorno alla quale non consta che siasi fatta prima alcuna proposizione al Ministero , così essa vi propone sulla medesima l'ordine del giorno puro e semplice (La Camera approva.) di Cavour «., relatore. Avrei dovuto riferire alla Camera sulla petizione 6685, ma, siccome la medesima venne due ore sono ritirata dal deputato che l'aveva presentata , non occorre più di occuparsene. Passo ora alla petizione 6690. Colla petizione 6690 i membri della Camera notarile di Bergamo chiamano l'attenzione della Camera sullo stato affatto anomalo in cui trovasi l'istituzione del notariato nelle Provincie lombarde dello Stato. Essi espongono che vige tuttora in quelle provincie il regolamento organico del 17 giugno 1806, con cui l'imperatore Napoleone fissava gli obblighi e le attribuzioni di quella categoria di pubblici ufficiali. Ma soggiungono che il Governo austriaco con una serie di provvedimenti contrari agli interessi dei notai ha ridotte le cose a tal punto che poco o nulla SESSIONE DEL 1860 resta a loro da fare, onde la loro professione scapitò grandemente e nella sua considerazione e nei propri interessi. Asseriscono che, pella mancanza di precauzioni che assicurino la conservazione degli atti pubblici, spesso avviene che sieno intieramente smarriti titoli di proprietà, scritture contenenti convenzioni matrimoniali, testamenti, ed altri documenti di suprema importanza, d'onde nascono poi gravissimi inconvenienti per le famiglie. La vostra Commissione ha considerato che ai preaccennati inconvenienti provvederebbe in gran parte il nuovo Codice civile riformato che si sta elaborando per tutte le provincie del regno, e che in conseguenza di questo nuovo Codice occorrerà pure unificare le discipline vigenti intorno all'organamento del corpo dei notai, custodi, in moltissimi casi, della fede pubblica. Lapetizione, di cui si tratta, polendo poi somministrare utili informazioni di fatto sopra quest'argomento di molto rilievo, la vostra Commissione m'incarica di proporvi, o signori, di ordinarne l'invio al Ministero di grazia e giustizia, come di un documento che potrà utilmente consultarsi per lo studio di progetti di legge e di regolamenti riflettenti l'esercizio del notariato. CA.SSIWIS, ministro di grazia e giustizia. Accettodi buon grado le conclusioni della Commissione; edanzi, siccome pochi giorni sono io dichiarava che avrei presentato al Consiglio di Stalo, per le sue osservazioni, un progetto di legge relativo appunto all'ordinamento del notariato, annuncio alla Camera che ho già fatto questa trasmissione. Perciò, ripeto, di buon grado accetto le proposte conclusioni, non che quelle altre osservazioni in ordine al notariato, le quali mi venissero comunicate, onde, assieme alla legge stessa, possano essere esaminate e discusse. BERNARDI. Io proporrei che questa petizione fosse deposta ad un tempo negli archivi della Camera, e ciò perchè vedo che in essa la Camera notarile di Bergamo fa delle osservazioni sui contratti relativi a trasferimenti di proprietà, e sulle revisioni di beni stabili, fatti per iscrittura privata. Se sono esatte le mie informazioni, la Commissione per la formazione del nuovo Codice civile avrebbe adottato un principio affatto diverso da quello che i petenti vorrebbero che si adottasse. Io mi riservo di combattere, a suo tempo, il sistema di far risultare il trapasso delle proprietà stabili per mezzo di sole scritture private per causa dei gravi inconvenienti ai quali ciò dà luogo ; mi limito ora, acciocché a suo tempo, quando venga in discussione un disegno di legge su questa materia, si possa tener conto di quegli elementi di fatto a cui accenna la petizione, aproporre che essa sia trasmessa ad un tempo agli archivi della Camera. »i Cavour relatore. La Commissione aderisce. presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio della petizione 1690 al Ministero di grazia e giustizia. (La Camera approva.) Ora metto ai voti la proposta del deputato Bernardi pel deposito della medesima petizione agli archivi della Camera. (La Camera approva.) sxiCHEiiiiwi «. b., relatore. Con una sola relazione comprenderò due petizioni le quali hanno identico scopo, e sono comprese sotto il n° 6686. 84 cittadini di Lucca e24 di Pisa, fondandosi sulla votazione che ebbe luogo in Toscana con così grande spontaneità e così grande maggioranza per l'unione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele, domandano che si eseguisca al più presto, e nel modo il più TORNATA DEL 4 compiuto, la fusione tra la Toscana ed il rimanente dello Stato. Essi desiderano soprattutto che alla Toscana sia estesa la legislazione piemontese circa la repressione dei delitti di stampa. La Commissione, considerando che il voto dei petenti è pure quello di ogni membro di questo Parlamento, non che dell'intiero Ministero, come risulta dalle recenti solenni dichiarazioni di alcuni membri del Gabinetto; considerando ancora che siamo liberi e liberissimi di attuare nel modo che crediamo più opportuno quella fusione, senza che nessuna potenza estera vi ponga il menomo ostacolo; ma che se tutti vogliamo ad essa pervenire, si devono, attuandola, avere alcuni riguardi che sono richiesti dalla giustizia e dal pubblico bene; considerando finalmente che quanto alla legislazione sulla stampa già stanno per essere soddisfatti i desiderii dei petenti, per la presentazione fatta dal Ministero della disposizione legislativa, mercè di cui la Toscana godrà delle stesse tutele di cui gode il rimanente dello Stato, avrebbe dapprima riconosciuto opportuno di passare all'ordine del giorno, inquantochè non abbiasi a prendere deliberazione sulla petizione; tuttavia, per dimostrare che tale è pure il desiderio del Parlamento, ed affinchè il Ministero procuri che la fusione si faccia nel modo più spedito e più compiuto, essa vi propone di mandarla al Consiglio dei ministri. (La Camera approva.) Petizione 6687. (Segni di attenzione) È noto a tutti, e non mancano in questo recinto testimoni che potrebbero attestarlo, che quando l'I 1 aprile fu restaurato il granduca di Toscana, lo fu colla Costituzione del 1848 che egli aveva giurata. Tale era l'intendimento e del popolo e di coloro che alla restaurazione presero parte. Ma un amaro disinganno non tardò a dimostrar loro che il più de'sovrani prendono a scherno i giuramenti, e che Leopoldo II non doveva, come il nostro Vittorio Emanuele, costituire una splendida eccezione. In fatti, se nei primi tempi della ristaurazione non fu violata la legge, se mite fu il reggimento, non tardò guari quel Governo ad entrare nella via della reazione. Lasciando alla storia severa ed imparziale l'annoverare gli atti riprovevoli del sovrano spergiuro, e tributargli l'infamia che merita, noi dobbiamo solamente qui avvertire che dal maggio al luglio 1851 furono arrestati nella città di Livorno 47 cittadini, e consegnati ad un Consiglio di guerra, composto unicamente di militari austriaci, dal quale con torture fisiche e morali, e barbaro processo compilato su Codici austriaci, furono il 22 dicembre di quell'anno condannati per delitto di pretesa perduellione, 40 alla pena di morte, 7 alla pena del carcere più o meno protratto. Quindi, per grazia del maresciallo Radetzky, furono a tutti commutate le pene con quella del carcere a tempo più o meno lungo, a norma della maggiore o minore pretesa colpabilità degl'imputati. Se non che, quantunque violato nel fatto, vigeva tuttavia in diritto lo Statuto del 1848, il quale non fu abolito dal granduca, come tutti sanno, che con decreto del 6 maggio 1852. Ora, 15 delle suddette vittime della più odiosa tirannide, considerando che i ministri, i quali reggevano allora la somma delle cose in Toscana, devono aversi come ministri di un Go- GIUGNO verno costituzionale, e perciò risponsali dei loro atti secondo che prescrive l'articolo 16 dello Statuto toscano; considerando ch'essi hanno evidentemente violata la Costituzione, e segnatamente l'articolo 4, il quale proibisce i tribunali eccezionali, e l'articolo 14, che proibisce di chiamare sul territorio dello Stato truppa straniera, se non in virtù di una legge, dichiaravano volersi costituire parte civile contro i ministri costituzionali che diressero il Governo toscano dal 1° maggio 1851, giorno in cui cominciarono gli arresti dei 47, al 6 maggio 1852, giorno in cui Leopoldo decretò l'abolizione dello Statuto del 1848, e domandano al Parlamento di nominare una Commissione giudicante, la quale, costituita in tribunale supremo speciale, conosca dei diritti e delle ragioni dei petitori. Come ognuno scorge di leggeri, non è in facoltà della Camera, e non sarebbe nemmeno in facoltà dei tre poteri legislativi di aderire a tale domanda. I tribunali eccezionali sonoirrevocabilmente condannati dal diritto pubblico e dall'articolo 71 del nostro Statuto. Lasciamo quest'obbrobrio a quei Governi di cui già è colma la misura dell'infamia, a quei Governi che sono in perpetua lotta coi loro popoli. Nominino essi Commissioni per commettere le più atroci ingiustizie; noi non ne nomineremo nemmeno per rendere buona ed imparziale giustizia. Siccome i petitori non hanno in vista che il risarcimento dei danni ricevuti dai ministri, così ai tribunali ordinari debbono essi dirigersi, non essendo punto da dubitare che ne! Codice toscano esista una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 1500 del nostro Codice civile, secondo la quale chiunque reca altrui danno è obbligato a risarcirlo, perchè questa disposizione è fondata nella più evidente naturale giustizia. Nello stato attuale delle cose sembra alla Commissione che la Camera non debba intervenire fra i petenti e gli ex-ministri toscani, e perciò essa vi propone di passare all'ordine del giorno. (La Camera approva.) p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno è esaurito. Debbo raccomandare ai signori relatori delle varie Commissioni a cui fu deferito l'esame di qualche proposta di legge, di voler affrettare quanto più possono i loro lavori, giacché altrimenti verrebbe a mancare materia per le tornate dei giorni successivi. Per domani metterò all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la leva militare sopra i nati dei 1839, benché ne sia stata presentata soltanto quest'oggi la relazione, in quanto si spera che potrà essere stampata e distribuita domattina per tempo ai signori deputati. La seduta è sciolta alle ore 3 1/4. Ordine del giorno per la tornata di domani : Discussione del progetto di legge per la leva militare sopra i giovani nati nel 1839 nelle antiche provincie dello Stato (meno la Savoia e il circondario di Nizza) e nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravenna.