CAMERA
DEI
D E PU TATI —
«Tale somma verrà ripartita per decreto reale sul bilancio
passivo delle antiche provincie e su quelli della Lombardia,
dell'Emilia e della Toscana. »
Lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
« Art. 2. Saranno pure per decreto reale determinati i
modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi. »
Lo pongo ai voti.
(La Camera approva.)
Si procederà allo squittinio segreto.
(Segue lo scrutinio.)
SESSIONE
DEL
1860
Non essendovi il numero dei voti necessario per la validità della votazione, questa sarà rinnovata nella tornata di
lunedì.
Ordine del giorno per la seduta di lunedì :
i° Rinnovamento della votazione sul progetto di legge concernente una maggiore spesa sul bilancio 1860 per sussidi ad
emigrati politici;
2° Discussione del progetto di legge per una maggiore
spesa sul bilancio della marina 1860;
5° Relazione di petizioni.
TORNATA DEL 4 GIUGNO 1860
PRESIDENZA DEL VIC E - PRE S ID E N TE
ANDREU CCI.
SOMMARIO. Omaggio, rr Relazione del disegno di legge per la leva militare della classe 1859. —Votazione ed approvazione
dei disegni di legge per sussidi ad emigrati politici, e maggiori spese per la marineria sul bilancio del 1860— Relazione
suppletiva presentata dal ministro delle finanze, riguardante lo schema di legge per la manutenzione di un ponte presso
Buffalora. — Relazioni sopra petizioni.
La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.
C A V A L L I N I , segretario,
legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:
6690. La Camera notarile di Bergamo chiede che tutti i
contratti che portano trasferimento di proprietà sieno fatti
per atto pubblico notarile, e come pure i contratti nuziali, le
divisioni di beni stabili ed altri, e che si provveda a che la
custodia degli atti pubblici notarili venga eseguita con maggiori cautele.
6691. Demichelis Gaetana, vedova di Ferdinando Mainerò,
già luogotenente di fanteria, morto nella battaglia di San
Martino, chiede, in seguito a ripulse del Ministero, provveda
la Camera che le venga accordata la pensione stabilita dall'art. 27 della legge del 29 giugno 1850.
P R E S I D E N T E . Il signor Giuseppe Calvi fa omaggio alla
Camera di quattro esemplari d'una sua memoria intitolata :
Considerazioni sulla pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.
Il professore Antonio Salvoni fa omaggio alla Camera d'un
suo opuscolo intitolato : Appello al clero italiano.
Saranno ringraziati gli autori, e gli opuscoli verranno deposti nella biblioteca.
(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello,
il quale s'interrompe per il sopraggiungere di parecchi deputati.)
La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.
(È approvato.)
PHESEIT 4ZIOIE
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IT ¡VA R E L 1 Z I O I E
T A T O P E S C E T T O S UL P R O G E T T O D I
LI A B. EV A D E L L A C L A S S E
DEK
DEP U-
L EGGE
PER
ISSI*.
P R E S I D E N T E . Do la parola al deputato Pescelto per presentare una relazione..
P E S C E T T O , relatore. Ho l'onore di presentare la relazione
sulla legge proposta dal ministro della guerra per la leva della
classe 1859. (V. voi. Documenti )
P R E S I D E N T E . Sarà stampata e distribuita ai signori deputati.
V O T A Z I O N E DEE Ì SSSEGNS © ? A Ì EGGE P E R S U S S I D I A ©
E M I G R A T I P O L I T I C I , E M A G G I O R E S P E S A S UL R I «
LANCI O DEL L A
MAR I NER I A.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno porterebbe il rinnovamento dello scrutinio, che, per non essersi la Camera trovala
in numero alla fine della seduta di sabbato, rimase imperfetto
ed invalido, sul disegno di legge concernente una maggiore
spesa nel bilancio 1860 per sussidi ad emigrati politici. Ma
per abbreviare l'opera, e per seguitare l'usodi questa Camera,
si può procedere alla discussione dell'altro progetto di legge
che è all'ordine del giorno, per una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della marineria 1860, per la riforma di una
parte del materiale di guerra della marineria militare.
r
m
TORNATA DEL 4
Se non vi è osservazione in contrario, si procederà a questa
discussione.
Leggo la proposta di legge :
« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L; 6 0 0 , 0 0 0
per la riforma di una parte del materiale da guerra della
marineria militare.
« Art. 2 . Per l'applicazione di tale spesa è instituita apposita categoria sul bilancio 18G0 del Ministero della marineria,
col n° 43 e colla denominazione : Spesa straordinaria
per
cannoni rigati e proiettili cilindro-ogivali.
»
(Sono approvati senza discussione i due articoli della legge.)
Ora si passerà allo scrutinio segreto.
Risultamento della votazione sullo schema di legge:
« Sussidio agli emigrati politici. »
Presenti e votanti
178
Maggioranza
90
Voti favorevoli
176
Voti contrari
2
(La Camera approva.)
Votazione sullo schema di legge :
« Spese straordinarie sul bilancio della marineria per r i forma del materiale mobile. »
Presenti
181
Volanti
180
Maggioranza
91
Voli favorevoli
177
Voti contrari . . . . . . .
3
Si astenne
1
(La Camera approva.)
P B E S E I T A Z I O M R »'«MA. K E l l Z I O H E A G f i l l I I T I V à
AD UK D 1 S E K I O » 1 E.EGGE D E L M I N I S T R O P E R I-E
FINANZE.
VEGEZZI, ministro per le finanze. Ho l'onore di rassegnare alla Camera una domanda per una modificazione al disegno di legge, ch'io aveva già l'onore di presentare nella
seduta del primo di maggio, riguardante un credito maggiore
supplementare al Ministero dei lavori pubblici, relativo al
ponte all'americana, ed al ponte in barche sul Ticino. (V. volume
Documenti.)
Si era creduto dapprima che colla formazione del ponte
all'americana sul Ticino si potesse sopperire ai bisogni sia
del passaggio delle locomotive sulla via ferrata, sia anche al
passaggio ordinario ; ma l'esperienza ha dimostrato che bisognava di necessità lasciar sussistere il ponte in barche, perchè in quel tratto il passaggio tanto dei veicoli ordinari,
come delle locomotive, incagliava le comunicazioni e presentava eziandio dei pericoli.
Il ministro pei lavori pubblici fu quindi costretto di chiedere che la maggiore spesa di cui si chiedeva l'autorizzazione
fosse impiegata a conservare la manutenzione del ponte in
barche sino verso il fine di settembre, epoca in cui si spera
di aver compiuto il ponte maggiore.
Io quindi ho l'onore di rassegnare un'aggiunta di relazione
coi recapiti necessari.
PRESIDENTE. Essendovi titìà Commissione già nominata
per lo studio dello schema di Jegge, di cui il presente non è
che una modificazione, credo ohe la Camera stimerà opportuno di rimettere alla Commissione medesima quelle modificazioni al disegno di legge che furono presentate.
Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata questa proposta.
(È approvata.)
\
CAMERA DEI DEPUTATI—Discussioni del 1860.
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GIUGNO
RELAZIONI DI PETIZIONI.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione delle
petizioni.
Il relatore Chiaves ha quindi facoltà di parlare.
CHIAVES, relatore. Colla petizione 6614 il sindaco di San
Pier d'Arena, in seguito a deliberazioni del Consiglio comunale del 30 giugno 1858, e del Consiglio delegato del 14 gennaio 1859, le quali erano state motivale dall'adozione nella
tornala del Senato del regno, in data 21 maggio 1858, d'una
proposta di legge sulle servitù militari, rappresentava che per
tale proposta di legge stavano per essere soggette a servitù tutte
le proprietà fondiarie esistenti in tre date zone all'esterno delle
fortificazioni delle piazze e dei porti fortificati che, avuto riguardoallalineadellefortificazioni di S. Benigno e degli Angeli
sui bastioni occidentali di Genova, non che al posto fortificato di
Belvedere, tutta quanta la città di San Pier d'Arena resterebbe
compresa in dette zone, e colpita perciò di servitù militare;
che San Pier d'Arena, città di 13396 abitanti, giusta il recente
censimento, essendo situata sotto le fortificazioni occidentali
di Genova quasi in modo di sobborgo, costituisce uno di quei
casi speciali che meritano di essere per la loro rilevanza
espressamente contemplati dalla legge ; che rimaneva in sostanza estranea al campo della linea di difesa la sottoposta
pianura di San Pier d'Arena, dalla quale era impossibile temere
impedimenti o costruzioni dannose a fortificazioni molto e l e v a t e ; che di più il progetto di legge sulle servitù militari, venendo a proibire nelle zone ivi contemplate di tenere depositi
di qualsivoglia oggetto, salvo temporariamente ne' luoghi che
verranno indicati dalla direzione del Genio militare ; e siccome in San Pier d'Arena, pel movimento commerciale grandissimo, esistono depositi di oli, spiriti, legnami, sode, sali,
tabacchi, carboni fossili ed altre merci per grandissimo valore,
sarebbe stato tratto a rovina il commercio di San Pier d'Arena,
nel caso che quel progetto fosse andato in esecuzione ; invocando quindi l'esempio dell'impero francese il q u a l e , con
una sua legge del 1811, aveva esentata la pianura di San
Pier d'Arena dalla servitù militare, come l'aveva esentata nel
secolo xvii e nel secolo xvm la repubblica ligure;
Conchiudeva quindi perchè venissero nella proposta legge
adottati gli emendamenti opportuni onde l'abitato della città
di San Pier d'Arena non fosse colpito dalla servitù a cui quel
progetto di legge faceva cenno, o quanto meno ne fosse esentato dal decreto reale nella legge annunziato, sentiti i comuni
interessati.
La Commissione vostra non potè a meno di riconoscere che
la prima parte di queste conclusioni erasi resa illusoria, i n quantochè, fra le leggi pubblicatesi nel tempo dei pieni p o teri, ve ne fu pur una relativa precisamente alle servitù militari in data del 19 ottobre 1859. Però, siccome questa legge
riservava ancora la promulgazione di un decreto reale il quale
veniva a limitare le zone sottoposte a dette servitù, la vostra
Commissione pensò che le considerazioni fatte valere in
questa petizione potrebbero forse servire al Ministero per la
promulgazione di detto decreto. Essa si fece poi capace di
ciò che è bensì vero che, quando venisse esentata dalla servitù
militare la pianura di San Pier d'Arena, allorché in caso di
guerra ivi avvenissero atterramenti o modificazioni dell'abitato, dovrebbe forse il Governo sottostare a gravissime indennità; ma essa ritenne pur tuttavia che questa considerazione
non potesse reggere del paro con quell'altra a cui alludeva il
petente, relativa al commercio di San Pier d'Arena, il quale
sarebbe tratto a rovina quando fosse quella città compresa
nella zona di cui si parla.
CAMERA DEI DEPUTATI
La Commissione pertanto deliberava per questi motivi di
proporvi il rinvio di questa petizione al ministro della guerra,
affinchè egli ne tenga conto nell'occasione della promulgazione del reale decreto, a cui a c c e n n a l a legge 19 ottobre
1859.
(La Camera approva.)
Con petizione n° 6 5 9 9 alcuni individui componenti l'antico
corpo degli arcieri del vicariato di Torino rappresentano alla
Camera che con regio brevetto 17 febbraio 1 7 9 2 il Re Vittorio
Amedeo III aveva assegnato a ciascun membro di quel corpo
una livranza
militare ed una razione di pane, a similitudine
delle regie truppe ; che questa prestazione era stata mantenuta per sovrana munificenza con brevetto l i agosto 1 8 1 3 ;
quindi anGora da Re Carlo Alberto con brevetto S f e b braio 18 42.
Sciolto questo corpo, i componenti furono parte messi a
riposo con la voluta pensione, e parte collocati in servizio del
municipio, godendo colla prestazione anzidetta il soldo a n nesso al nuovo impiego.
Nel 1851 era stata loro tolta la prestazione così detta livranza militare, e nel 1 8 3 1 la prestazione del pane.
Espongono che, essendo ricorsi al Ministero, questo non
diede verun provvedimento in proposito.
Ricorrono quindi alla Camera, acciò veda modo di fare che
vengano reintegrati in quelle loro ragioni.
La Commissione, ritenuto la eccezionalità di queste prestazioni, che non potrebbero formare oggetto di alcun d i r i t t o ;
ritenuto risultare dalla stessa petizione che questi petenti in
parte furono collocati a riposo con pensione, in parte godono
della retribuzione annessa al nuovo impiego in cui sono ent r a t i ; che non vi è legge nella quale potessero radicare un
diritto qualsiasi a quelle eccezionali prestazioni ; che non vi
sarebbe poi opportunità di promuovere a tale riguardo un ordinamento qualsiasi, deliberava di proporvi, come per mezzo
mio vi propone, l'ordine del giorno puro e semplice.
(La Camera approva.)
Colla petizione 6 6 7 4 la Giunta municipale di Arsago, mandamento di Somma, circondario di Gallarate, provincia di Milano, unitamenteaCarullo Antonio Maria, dellostesso comune,
rappresenta che il Carullo Giuseppe Coronato, figlio del c o e sponente, era nel 1 8 5 6 stato requisito al servizio militare nella
leva austriaca in surrogazione di Tenconi Gaetano Angelo, il
quale, allora refrattario, erasi poi nel 1 8 6 0 costituito all'autorità militare, e che conseguentemente erasi sporto all'autorità militare una supplica onde ottenere la restituzione in famiglia di questo Carullo Giuseppe Coronato, stante la costituzione in servizio militare del già refrattario Tenconi Gaetano
Angelo ; che l'autorità militare aveva risposto non essere assistita in diritto questa domanda, nèdallesovrane provvidenze
dell'impero d'Austria del 1 8 2 0 , nè dal reale decreto 10 novembre 1 8 5 9 , il quale regolava le sorti dei militari austriaci,
e non aveva quindi fatto luogo alla domanda del petente.
Però il petente invoca il paragrafo 53 della stessa sovrana
provvidenza del 1 8 2 0 , ove è detto che è ammesso il caso di
rinvio dai corpi di quei militari stati prima supplenti, che
siano marciati invece dei legalmente assenti, allorché gli assenti medesimi siano stati presentati ed accettati al reggimento,
ed il loro comune abbia saldato il contingente. Accennava alla
sovrana provvigione del 1827 che questa disposizione estendeva anche al caso di requisiti in luogo di refrattari ; senza
che ostasse un decreto 17 giugno 1 8 5 9 , che aveva abrogato
ógni provvidenza al riguardo, posteriore all'editto del 1 8 2 0 ,
giacché la revisione del 1 8 2 7 non dovesse intendersi che una
s p i e g a t i v a di q u e l l ' e d i t t o ,
SESSIONE DEL
1860
La Commissione, a fronte di questa domanda, si fece la
questione se dovesse riguardarsi acquisito al Carullo un diritto
di rilascio, allorquando il refrattario si fosse costituito, e vide
che non potevasi ciò r i t e n e r e , dappoiché sta in fatto che il ritorno del Tenconi non avrebbe avuto luogo se non nel 1 8 6 0 ;
conseguentemente le disposizioni del 1 8 5 9 non potevano i n generare alcun diritto nel Carullo Giuseppe.
P e r ò , in seguito a ricapiti che si curò di ottenere da alcuni
fra i componenti questa Camera, che appartengono a quelle
Provincie, sulle prammatiche, le quali si osservassero in Lombardia a questo proposito, si ritenne che sin dal 1 8 5 9 coloro
che avessero dovuto prestare servizio in luogo di assenti o legalmente o illegalmente, erano rinviati a casa, quando questi
assenti si presentavano alle autorità militari.
Restava però sempre la questione, se il comune a cui appartiene questo Carullo potesse dirsi aver dato intero il c o n tingente che era tenuto a d a r e ; in quanto che, se non l'avesse
dato, non vi era ragione, nemmeno secondo le patenti del
1 8 2 0 , di richiamarlo a casa.
Quindi, dovendosi ancora chiarire questa circostanza di fatto,
la Commissione deliberava di proporre alla Camera il rinvio
della petizione al Ministero, acciò vengano appurati questi e lementi di fatto, ed, appurati i medesimi in ordine specialmente al saldo del contingente del comune di Arsago, p r o v veda in proposito.
(La Camera approva.)
Riferirò ancora la seguente petizione, quantunque la medesima non sia iscritta nell'ordine del giorno, perchè si tratta
di oggetto molto premuroso ed interessante, come udrà la
Camera.
Colla petizione 6 6 9 1 la signora Gaetana Demichelis, vedova
di Ferdinando Massuero, già luogotenente n e l l ' I ! reggimento
fanteria, morto sul campo di battaglia di S. Martino in L o m bardia, nel fatto d'armi del 24 giugno 1 8 5 9 , rappresenta alla
Camera che per la morte del marito, che la lasciava madre
d'un bambino di due anni, aveva ricorso alle autorità militari,
e prima al Consiglio d'amministrazione del corpo a cui suo
marito apparteneva, onde ottenere la pensione stabilita a
favore delle vedove dei militari morti in battaglia dalla legge
27 giugno 1 8 5 9 . Il Consiglio d'amministrazione consentiva
nella domanda; ma, venuta la pratica al Ministero, questo, con
suo dispaccio 7 ottobre 1 8 5 9 , respingeva la domanda della
vedova Massuero pei motivi che io leggerò in questa stessa
risposta, sottoscritta Valfrè :
« Quantunque nel settembre del 1 8 5 0 , epoca in cui contrasse matrimonio colla signora Gaetana Demichelis, il fu
luogotenente in cotesto reggimento Ferdinando Massuero
fosse al deposito degli uffiziali lombardi stabilito nella città
di Aosta, non è per questo che non fosse soggetto alla legge
militare per potersi ammogliare, senza uniformarsi al p r e scritto dalle regie patenti del 2 1 aprile 1 8 5 4 , ed averne r i portato il sovrano permesso, siccome male apponendosi m o strerebbe di credere il Consiglio di amministrazione di cotesto reggimento, per ciò che si rileva dalla nota apposta alla
sesta casella del modello n° 13 che va annesso alla pratica
relativa alla domanda di pensione della prementovata vedova,
statami dalla S. V. trasmessa con elenco del 3 cadente, n u mero 1 7 4 9 di protocollo.
« Conseguentemente a ciò, non avendo l a r i c o r r e n t e , giustail
disposto dall'art. 3 5 della legge 2 7 giugno 1 8 5 0 , diritto alla
invocata pensione, per non essere il suo matrimonio stato autorizzato nel modo prescritto dai regolamenti militari, io
prego la S. V. di volernela partecipare per sua norma cojqt
restituirle i qui annessi documenti. »
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I
—475—
TORNATA
DEL
L'art. 35 della legge 27 giugno 1850 è così concepito: « La
vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in
aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai
regolamenti militari. »
In seguito a questa ripulsa del Ministero, la petente ricorre
alla Camera esponendo che, dolorosamente sorpresa da questa
risposta del Ministero di guerra, e ridotta insieme al suo figliuoletto ad uno stato di crudele inopia, si risolse a rivolgersi
alla benignità e giustizia degli onorevoli rappresentanti che
seggono in codesta Camera, facendoloro presente come anche
in cospetto della legge succitata il brevetto 31 marzo 1851,
che confermava il di lei marito nel grado di sottotenente nell'esercito, e ad un tempo lo collocava in aspettativa a far capo
dalla sua data, chiaro dimostri come lo stato del marito della
ricorrente, dopo lo scioglimento dei corpi lombardi e prima
dell'ammessione sua a sottotenente nell'esercito, non potesse
in alcun modo dirsi nè stato di servizio attivo, nè condizione
di aspettativa a tenor di legge, e fosse quindi libero affatto di
contrar matrimonio senza l'assenso della superiore autorità
militare. Aggiunge la petente che, appoggiata alle risultanze
dei documenti che produce, osa ancora ricordare come insiffatta materia l'umanità e i riguardi verso l'armata e verso di
un valoroso uffiziale, morto combattendo nella più gloriosa e
terribile fra le recenti battaglie per l'indipendenza nazionale,
vietano d'interpretare in modo tanto sfavorevole la legge ; e
come d'altronde il caso attuale sia più unico che raro fra quelli
d'applicabilità della legge medesima, onde non avrebbe lo
Stato a temere a questo riguardo di gravoso precedente a carico dell'erario pubblico.
Chiede quindi alla Camera voglia prendere in benigna considerazione le esposte cose, e col suo efficace intervento provvedere a che venga a lei accordata la pensione stabilita dal
precitato articolo 27 della legge 27 giugno 1850.
In cospetto di questa petizione, ritenuto il disposto dell'articolo 27 della legge 27 giugno 1859, così concepito :
« Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio
comandato hanno diritto ad una pensione annua eguale alla
metà del maximum fissato pel grado del marito, qualunque
sia la durata dei servizi di lui ; »
Ritenutol'articolo 35della stessa legge, del tenore seguente:
« La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio, contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo
od in aspettativa, nonfuautorizzato nel modo allora prescritto
dai regolamenti militari; »
Ritenute, dico, queste disposizioni di legge, la vostra
Commissione prendeva a considerare se per avventura il
luogotenente Massuero all'epoca in cui contraeva matrimonio, cioè nel 1850, facendo parte del corpo degli ufficiali
delle sciolte schiere lombarde, potesse dirsi in servizio effettivo, od in aspettativa, e riconobbe che non poteva dirsi
in servizio effettivo, perchè quegli uffiziali allora non prestavano servizio; non poteva dirsi essere in aspettativa a fronte
dello stesso brevetto con cui il 31 marzo 1851 era stato confermato sottotenente nell'esercito nostro, in quanto che da
questo brevetto risulta come il sottotenente Massuero Ferdinando, mentre era confermato nel grado di sottotenente nell'esercito, era ad un tempo collocato in aspettativa, e perciò
pel tempo anteriore al 31 marzo 1851 non poteva considerarsi come in aspettativa nel senso della legge;
Non avverandosi adunque la condizione, nè del servizio attivo, nè dell'aspettativa, condizione richiesta onde gli fosse
necessario il domandare il permesso all'autorità superiore per
contrarre il matrimonio, la vostra Commissione concludeva
4
GIUGNO
che il matrimonio del Massuero in quella condizione contratto,
senza quell'autorizzazione, non poteva togliere alla vedova il
diritto alla pensione stabilita dall'articolo 37 che ho dianzi
citato.
Veniva adunque in questa deliberazione, che mi incaricò di
proporre alla Camera, e che io le propongo nei seguenti termini :
« Ritenuto che la legge 27 giugno 1850 non fa ostacoloache
sia accordata alla petente la pensione stabilita dall'articolo 27
della legge medesima, trasmette al Ministero della guerra la
presente acciò provveda in conseguenza. »
PRESIDENTE;. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.
(La Camera approva.)
BOfTEBO, relatore. Colla petizione 6683, 28 proprietari e commercianti del comune di Pieve Santo Stefano della
valle Tiberina toscana espongono che nel 15 febbraio1855 la
gran frana di Belinonte venne a far diga al corso del Tevere
e ad impedirne loscolo in guisa che la Pieve e le vicine campagne restarono interamente sommerse in un lago.
All'annunzio di tanta sciagura, la pubblica carità fu sollecita di accorrere in aiuto di questa popolazione di circa 2000
anime, trovatasi a un tratto spogliata di ogni avere, e in breve
tempo venne raccolta la cospicua somma di 100 mila lire,
parte della quale fu consacrala all'opera della liberazione e
prosciugamento delle terre sommerse. Maquest'opera dovette
rimanersi incompleta, parte per mancanza di mezzi, parte
perchè mal condotta.
Caduta la dinastia lorenese, il Governo provvisorio toscano
dichiarava opera dello Stato la liberazione della valle inondata ed affidava l'operazione della medesima alla direzione
generale delle acque e strade, assegnando a tal fine la somma
di lire 82,000.
Il progetto proposto a tale uopo ha due scopi : 1° l'abbassamento ed allargamento del canale già scavato nel terreno
franato ed il rialzamento del piano stradale dell'interno del
paese.
Contro a quest'ultimo lavoro sorgono a protestare i petenti, dichiarandolo contrario al libero scolo delle acque e
rovinoso per il comune, perchè seppellirebbe per metà le
case, deformerebbe in modo indegno il paese, mozzando oscenamente il bel palazzo pretorio ed i loggiati della piazza, e
comprometterebbe per ultimo tutti gl'interessi privati.
Chiedono impertanto che il Parlamento interponga la sua
autorità presso il Governo, acciò sia ordinata la sospensione
del rialzamento e sia inviato sul luogo apposito ingegnere.
Considerando che non consta da questa petizione che i sottoscritti si siano già rivolti al Governo, come avrebbero dovuto fare; considerando che la Camera non può trasformarsi
in ufficio di trasmissione di petizioni, se non quando le giuste
domande siano state dal Governo indebitamente respinte, la
vostra Commissione, sebbene reputi assai gravi le ragioni invocate dai petenti, vi propone tuttavia, con suo rammarico,
di passare all'ordine del giorno.
(La Camera approva.)
€.WAiiiii!*i e., relatore. 21 abitanti di Mompellato, frazione del comune di Rubiana, rappresentano che per uno
scoscendimento, avvenuto dodici anni ora sono, molti de'loro
terreni, situati in alpestri regioni, precipitarono su quelle
inferiormente poste, e che là, dove prima si distendevano
fruttifere campagne , attualmente non havvi che un caos
sparso di mucchi di rottami circondati da dirupi e balzi, in
cui la mano dell'agricoltore indarno s'affatica per trarre
dalle viscere della terra un qualche raccolto.
—476—
CAMERA DEI DEPUTATI
Dicono che il danno sofferto eccede le lire 17 mila, eche,
sebbene alcun di loro privi così della quasi totalità de' loro
beni fossero stati ridotti in istato d'indigenza, si astennero
tuttavia dal ricorrere all'autorità governativa per ottenere un
sussidio, nella speranza di potere ridurre di nuovo a coltura
quella proprietà.
Che, tornata ormai vana ogni lusinga di potere applicarvi
ulteriori utili lavori e per essere sempre in ristretta fortuna,
ricorrono alla Camera perchè voglia loro concedere un sussidio ed esonerarli daogni imposta gravitante sui fondi
che più non posseggono.
Ogniqualvolta avvengono disastri simili a quelli esposti
dai petenti, la carità privata edanche la mano benefica del
Governo non mancano mai di andare in sollievo delle necessità le più urgenti. Ma un soccorso invocato dodici anni dopo
il lamentato accidente non avrebbe lo stesso carattere di opportunità e di quella efficacia che porta naturalmente un subito ed immediato soccorso. Ciò per quanto spetta all'invocato sussidio.
Intorno all'altra domanda dei petenti, diretta ad ottenere
d'essere esonerati daogni imposta, le leggi indicano la via
a seguire perchè essi possano raggiungere lo scopo. La Camera non s'ingerisce in nessun ramo d'amministrazione, e
solo invigila e controlla l'operato del Governo, e lo eccita ad
emanare i necessari provvedimenti, od a modificare e rivocare anche i già dati, quand'ogni istanza dei privati sia
tornata frustranea.
La dignità della Camera non permette neppure che essa
debba ravvisarsi quale unsemplice organo di trasmissione
delle petizioni al Governo. Ipetenti non solo non hanno fatto
constare di avere già sporto ricorso al Governo, ma dichiararono invece inmodo esplicito che sinora s'astennero dal
rivolgersi all'autorità governativa nè per l'uno nè per l'altro
dei provvedimenti che chieggono.
In questo stato di cose la Commissione, coerente al sistema
sin qui tenuto dalla Camera, vi propone l'ordine del giorno.
(La Camera approva.)
BERTINI relatore. Colla petizione 6689 l'ingegnere Massimiliano Gabrielli, da Livorno, propone al Governo che gli
si ceda l'uso dell'acqua del fosso Macinate che scorre nel terreno di Pisa , onde usufruirne a benefizio di quelle pianure
circostanti : egli si propone di costituire una compagnia per
questo fine, ed offre il prezzo di lire 20,000
Siccome la Commissione ravvisa codesta petizione come
una semplice proposta privata, intorno alla quale non consta
che siasi fatta prima alcuna proposizione al Ministero , così
essa vi propone sulla medesima l'ordine del giorno puro e
semplice
(La Camera approva.)
di Cavour «., relatore. Avrei dovuto riferire alla Camera sulla petizione 6685, ma, siccome la medesima venne
due ore sono ritirata dal deputato che l'aveva presentata ,
non occorre più di occuparsene.
Passo ora alla petizione 6690.
Colla petizione 6690 i membri della Camera notarile di
Bergamo chiamano l'attenzione della Camera sullo stato affatto anomalo in cui trovasi l'istituzione del notariato nelle
Provincie lombarde dello Stato.
Essi espongono che vige tuttora in quelle provincie il regolamento organico del 17 giugno 1806, con cui l'imperatore
Napoleone fissava gli obblighi e le attribuzioni di quella categoria di pubblici ufficiali. Ma soggiungono che il Governo
austriaco con una serie di provvedimenti contrari agli interessi dei notai ha ridotte le cose a tal punto che poco o nulla
SESSIONE DEL 1860
resta a loro da fare, onde la loro professione scapitò grandemente e nella sua considerazione e nei propri interessi.
Asseriscono che, pella mancanza di precauzioni che assicurino la conservazione degli atti pubblici, spesso avviene che
sieno intieramente smarriti titoli di proprietà, scritture contenenti convenzioni matrimoniali, testamenti, ed altri documenti di suprema importanza, d'onde nascono poi gravissimi
inconvenienti per le famiglie.
La vostra Commissione ha considerato che ai preaccennati
inconvenienti provvederebbe in gran parte il nuovo Codice
civile riformato che si sta elaborando per tutte le provincie
del regno, e che in conseguenza di questo nuovo Codice occorrerà pure unificare le discipline vigenti intorno all'organamento del corpo dei notai, custodi, in moltissimi casi, della
fede pubblica.
Lapetizione, di cui si tratta, polendo poi somministrare utili
informazioni di fatto sopra quest'argomento di molto rilievo,
la vostra Commissione m'incarica di proporvi, o signori, di
ordinarne l'invio al Ministero di grazia e giustizia, come di
un documento che potrà utilmente consultarsi per lo studio
di progetti di legge e di regolamenti riflettenti l'esercizio del
notariato.
CA.SSIWIS, ministro di grazia e giustizia. Accettodi buon
grado le conclusioni della Commissione; edanzi, siccome
pochi giorni sono io dichiarava che avrei presentato al Consiglio di Stalo, per le sue osservazioni, un progetto di legge
relativo appunto all'ordinamento del notariato, annuncio alla
Camera che ho già fatto questa trasmissione.
Perciò, ripeto, di buon grado accetto le proposte conclusioni, non che quelle altre osservazioni in ordine al notariato,
le quali mi venissero comunicate, onde, assieme alla legge
stessa, possano essere esaminate e discusse.
BERNARDI. Io proporrei che questa petizione fosse deposta ad un tempo negli archivi della Camera, e ciò perchè
vedo che in essa la Camera notarile di Bergamo fa delle osservazioni sui contratti relativi a trasferimenti di proprietà,
e sulle revisioni di beni stabili, fatti per iscrittura privata.
Se sono esatte le mie informazioni, la Commissione per la
formazione del nuovo Codice civile avrebbe adottato un principio affatto diverso da quello che i petenti vorrebbero che
si adottasse.
Io mi riservo di combattere, a suo tempo, il sistema di far
risultare il trapasso delle proprietà stabili per mezzo di sole
scritture private per causa dei gravi inconvenienti ai quali ciò
dà luogo ; mi limito ora, acciocché a suo tempo, quando venga
in discussione un disegno di legge su questa materia, si possa
tener conto di quegli elementi di fatto a cui accenna la petizione, aproporre che essa sia trasmessa ad un tempo agli archivi della Camera.
»i Cavour
relatore. La Commissione aderisce.
presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio della petizione 1690 al Ministero di grazia e
giustizia.
(La Camera approva.)
Ora metto ai voti la proposta del deputato Bernardi pel
deposito della medesima petizione agli archivi della Camera.
(La Camera approva.)
sxiCHEiiiiwi «. b., relatore. Con una sola relazione comprenderò due petizioni le quali hanno identico scopo, e sono
comprese sotto il n° 6686. 84 cittadini di Lucca e24 di Pisa,
fondandosi sulla votazione che ebbe luogo in Toscana con
così grande spontaneità e così grande maggioranza per l'unione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele,
domandano che si eseguisca al più presto, e nel modo il più
TORNATA DEL 4
compiuto, la fusione tra la Toscana ed il rimanente dello
Stato. Essi desiderano soprattutto che alla Toscana sia estesa
la legislazione piemontese circa la repressione dei delitti di
stampa.
La Commissione, considerando che il voto dei petenti è
pure quello di ogni membro di questo Parlamento, non che
dell'intiero Ministero, come risulta dalle recenti solenni dichiarazioni di alcuni membri del Gabinetto; considerando
ancora che siamo liberi e liberissimi di attuare nel modo che
crediamo più opportuno quella fusione, senza che nessuna
potenza estera vi ponga il menomo ostacolo; ma che se tutti
vogliamo ad essa pervenire, si devono, attuandola, avere alcuni riguardi che sono richiesti dalla giustizia e dal pubblico
bene; considerando finalmente che quanto alla legislazione
sulla stampa già stanno per essere soddisfatti i desiderii dei
petenti, per la presentazione fatta dal Ministero della disposizione legislativa, mercè di cui la Toscana godrà delle stesse
tutele di cui gode il rimanente dello Stato, avrebbe dapprima
riconosciuto opportuno di passare all'ordine del giorno, inquantochè non abbiasi a prendere deliberazione sulla petizione; tuttavia, per dimostrare che tale è pure il desiderio
del Parlamento, ed affinchè il Ministero procuri che la fusione si faccia nel modo più spedito e più compiuto, essa vi
propone di mandarla al Consiglio dei ministri.
(La Camera approva.)
Petizione 6687. (Segni di attenzione) È noto a tutti, e non
mancano in questo recinto testimoni che potrebbero attestarlo,
che quando l'I 1 aprile fu restaurato il granduca di Toscana,
lo fu colla Costituzione del 1848 che egli aveva giurata. Tale
era l'intendimento e del popolo e di coloro che alla restaurazione presero parte. Ma un amaro disinganno non tardò
a dimostrar loro che il più de'sovrani prendono a scherno
i giuramenti, e che Leopoldo II non doveva, come il nostro
Vittorio Emanuele, costituire una splendida eccezione. In
fatti, se nei primi tempi della ristaurazione non fu violata la legge, se mite fu il reggimento, non tardò guari quel
Governo ad entrare nella via della reazione.
Lasciando alla storia severa ed imparziale l'annoverare gli
atti riprovevoli del sovrano spergiuro, e tributargli l'infamia
che merita, noi dobbiamo solamente qui avvertire che dal
maggio al luglio 1851 furono arrestati nella città di Livorno
47 cittadini, e consegnati ad un Consiglio di guerra, composto
unicamente di militari austriaci, dal quale con torture fisiche
e morali, e barbaro processo compilato su Codici austriaci,
furono il 22 dicembre di quell'anno condannati per delitto di
pretesa perduellione, 40 alla pena di morte, 7 alla pena del
carcere più o meno protratto. Quindi, per grazia del maresciallo Radetzky, furono a tutti commutate le pene con quella
del carcere a tempo più o meno lungo, a norma della maggiore o minore pretesa colpabilità degl'imputati.
Se non che, quantunque violato nel fatto, vigeva tuttavia
in diritto lo Statuto del 1848, il quale non fu abolito dal
granduca, come tutti sanno, che con decreto del 6 maggio
1852.
Ora, 15 delle suddette vittime della più odiosa tirannide,
considerando che i ministri, i quali reggevano allora la somma
delle cose in Toscana, devono aversi come ministri di un Go-
GIUGNO
verno costituzionale, e perciò risponsali dei loro atti secondo
che prescrive l'articolo 16 dello Statuto toscano; considerando
ch'essi hanno evidentemente violata la Costituzione, e segnatamente l'articolo 4, il quale proibisce i tribunali eccezionali,
e l'articolo 14, che proibisce di chiamare sul territorio dello
Stato truppa straniera, se non in virtù di una legge, dichiaravano volersi costituire parte civile contro i ministri costituzionali che diressero il Governo toscano dal 1° maggio 1851,
giorno in cui cominciarono gli arresti dei 47, al 6 maggio
1852, giorno in cui Leopoldo decretò l'abolizione dello Statuto
del 1848, e domandano al Parlamento di nominare una Commissione giudicante, la quale, costituita in tribunale supremo
speciale, conosca dei diritti e delle ragioni dei petitori.
Come ognuno scorge di leggeri, non è in facoltà della Camera, e non sarebbe nemmeno in facoltà dei tre poteri legislativi di aderire a tale domanda.
I tribunali eccezionali sonoirrevocabilmente condannati dal
diritto pubblico e dall'articolo 71 del nostro Statuto. Lasciamo
quest'obbrobrio a quei Governi di cui già è colma la misura
dell'infamia, a quei Governi che sono in perpetua lotta coi
loro popoli. Nominino essi Commissioni per commettere le più
atroci ingiustizie; noi non ne nomineremo nemmeno per rendere buona ed imparziale giustizia.
Siccome i petitori non hanno in vista che il risarcimento dei
danni ricevuti dai ministri, così ai tribunali ordinari debbono
essi dirigersi, non essendo punto da dubitare che ne! Codice
toscano esista una disposizione simile a quella contenuta nell'articolo 1500 del nostro Codice civile, secondo la quale
chiunque reca altrui danno è obbligato a risarcirlo, perchè
questa disposizione è fondata nella più evidente naturale giustizia.
Nello stato attuale delle cose sembra alla Commissione che
la Camera non debba intervenire fra i petenti e gli ex-ministri
toscani, e perciò essa vi propone di passare all'ordine del
giorno.
(La Camera approva.)
p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno è esaurito.
Debbo raccomandare ai signori relatori delle varie Commissioni a cui fu deferito l'esame di qualche proposta di
legge, di voler affrettare quanto più possono i loro lavori,
giacché altrimenti verrebbe a mancare materia per le tornate dei giorni successivi.
Per domani metterò all'ordine del giorno la discussione
del progetto di legge per la leva militare sopra i nati dei
1839, benché ne sia stata presentata soltanto quest'oggi la
relazione, in quanto si spera che potrà essere stampata e
distribuita domattina per tempo ai signori deputati.
La seduta è sciolta alle ore 3 1/4.
Ordine del giorno per la tornata di domani :
Discussione del progetto di legge per la leva militare sopra i giovani nati nel 1839 nelle antiche provincie dello
Stato (meno la Savoia e il circondario di Nizza) e nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravenna.
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Resoconto stenografico della seduta