CORTE DEI CONTI
MOD 251
0019958-31/05/2012-SCCLfl-PCGEPRE-P
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante
"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in
particolare, l'art. 22 concernente il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo;
VISTO l'Accordo-Quadro sottoscritto in data 23 settembre 2010 tra il Ministro prò tempore
per il turismo ed il Presidente prò tempore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), volto a promuovere il turismo nazionale e a realizzare ogni utile collaborazione al
fine di coordinare e rendere sinergiche le azioni di interesse per gli Enti locali, in coerenza con
il rilancio del sistema turistico italiano perseguito dal Ministro prò tempore per il turismo,
debitamente vistato ed annotato al n. 3356 in data 19 ottobre 2010 da parte dell'Ufficio del
bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
VISTO, in particolare, l'articolo 9 del citato Accordo-Quadro che prevede la realizzazione del
progetto "Gioielli d'Italia";
CONSIDERATO che obiettivo generale del progetto "Gioielli d'Italia" è promuovere Yltalian
life style, attraverso il circuito "Gioielli d'Italia", creando una rete di eccellenza e qualità nel
campo dell'ospitalità turistica, che induca i Comuni ad intraprendere azioni volte al
miglioramento della qualità della vita e dell'accoglienza nel proprio territorio;
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VALUTATO altresì opportuno provvedere all'attribuzione di uno specifico riconoscimento a
favore di quei Comuni medio-piccoli che evidenzino una particolare attrattività turistica in
ragione della loro capacità di valorizzazione delle tradizioni e del territorio, tramite la
pubblicazione di un bando;
RAVVISATA pertanto l'esigenza di far precedere l'emanazione del bando per la selezione dei
Comuni che ambiscono al riconoscimento "Gioielli d'Italia", dall'individuazione dei criteri di
selezione;
SENTITA l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 201 1 con il quale il dott. Piero
Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, con il
quale al Ministro, dott. Piero Gnudi, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del
Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto disciplina l'attribuzione del riconoscimento "Gioielli d'Italia" quale
sistema di valorizzazione dell'offerta turistica dei Comuni con popolazione residente non
superiore ai 60.000 abitanti.
Art. 2
(Criteri di selezione)
1. I criteri di selezione per l'attribuzione del riconoscimento "Gioielli d'Italia" si basano sui
seguenti requisiti:
a) patrimonio architettonico ambientale:
- piani particolareggiati, di recupero e/o di colore per il centro storico;
- interventi infrastnitturali e misure di attuazione di politiche per la mobilità e
l'ambiente per il miglioramento della qualità urbana (presenza di isole pedonali,
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b)
e)
d)
e)
f)
piste ciclabili, parcheggi decentrati, spazi verdi attrezzati, adozione di un piano
del verde urbano, ottenimento della certificazione ISO 14001, ammontare della
spesa sostenuta per la manutenzione dell'arredo urbano, adozione di un sistema
di raccolta differenziata dei rifiuti, presenza di centri naturali commerciali);
ospitalità ed accoglienza turistica:
- offerta ricettiva alberghiera ed extralberghiera (campeggi, alloggi in affitto,
agriturismi e bed&breakfast, ecc.);
- offerta ristorativa;
- presenza di punti informativi turistici;
- presenza di segnaletica turistica mirata;
- disponibilità di un sito web per la promozione turistica e di guide multimediali
per dispositivi mobili;
- presenza di consorzi turistici;
sistema di attrattive comprendente:
- offerta culturale (musei, area archeologiche, biblioteche, fiere d'arte, ecc.);
- patrimonio architettonico di particolare interesse storico e/o monumentale;
- presenza di litorali turisticamente fruibili;
- presenza di aree per il turismo verde e montano (parchi, riserve naturali, impianti
sciistici, ecc.);
- contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio;
politiche di promozione dell'offerta culturale:
- organizzazione di eventi culturali, religiosi ed enogastronomici;
- presenza di prodotti enogastronomici tipici certificati da marchi di tutela;
- presenza di percorsi storici, culturali ed enogastronomici;
accessibilità e mobilità:
- sistema dei servizi di trasporto locale;
- interventi di riduzione delle barriere architettoniche;
vocazione turistica non del tutto sviluppata o adeguatamente valorizzata.
Art. 3
(Logo)
1. L'appartenenza di un Comune al circuito "Gioielli d'Italia" è identificata dal logo grafico
riportato nell'allegato A), parte integrante del presente decreto, con possibilità di
raffigurarlo in varie dimensioni, ma con osservanza della leggibilità e della proporzione
degli elementi grafici.
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2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita
del turismo è titolare in via esclusiva del logo di cui al comma 1.
3. I Comuni riconosciuti appartenenti al circuito "Gioielli d'Italia" possono utilizzare per un
periodo di cinque anni la denominazione "Gioielli d'Italia" e il logotipo con l'indicazione
dell'anno di concessione su tutti i documenti di comunicazione (ad es: bollettino
municipale, capolettera sui documenti ufficiali, opuscoli informativi, vetrofanie, cartelloni,
prodotti editoriali, sito internet) e per qualsiasi altra azione di promozione o pubblicità in
materia turistica.
4. Il Comune utilizza il logo fino a quando restano soddisfatte le condizioni che ne hanno
permesso la concessione.
Art.4
(Riconoscimento di "Gioielli d'Italia")
1. II riconoscimento "Gioielli d'Italia" viene concesso ogni due anni dal Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport a favore di venti Comuni, come individuati all'articolo
1, che, su candidatura volontaria ovvero su segnalazione, dimostrino di possedere i
requisiti richiesti.
2. Per la candidatura volontaria, le modalità di presentazione delle domande e la tipologia di
documentazione utile alla partecipazione, nonché il sistema di pesatura dei requisiti di cui
all'articolo 2, le modalità di utilizzo del logo ed il termine per ottenere il riconoscimento
"Gioielli d'Italia" sono definite nel bando di partecipazione, emanato dal Capo del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo entro il 31 gennaio di ogni
anno. In sede di prima attuazione, il bando è pubblicato entro trenta giorni dalla
registrazione del presente decreto.
3. La segnalazione di Comuni ritenuti idonei al riconoscimento di "Gioielli d'Italia" deve
essere proposta al Comitato di cui all'articolo 5, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2,
da enti e associazioni, anche senza scopo di lucro, con riconosciute competenze nel settore
secondo le modalità definite nel bando di cui al precedente comma 2.
4. La valutazione e la selezione delle candidature presentate viene effettuata dal Comitato di
cui all'articolo 5. Della conclusione del procedimento viene data comunicazione sul sito
internet del Dipartimento.
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5. La concessione del logo è disposta con decreto del Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, a seguito della valutazione positiva espressa dal Comitato di cui
all'articolo 5.
6. La concessione del riconoscimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5
(Comitato di valutazione)
1. E' istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo il Comitato
di valutazione con il compito di individuare i Comuni "Gioielli d'Italia".
2. Il Comitato di valutazione è composto da un Presidente e da quattro esperti di comprovata
esperienza e professionalità nel settore turistico-ricettivo e nella valorizzazione ambientale
e paesaggistica, di cui il Presidente e due membri sono designati dal Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport e due membri dall'ANCI.
3. La durata in carica dei componenti è di quattro anni.
4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi di alcun tipo in relazione all'incarico
conferito, fatto salvo il rimborso delle spese di missione di cui alla normativa vigente.
Art. 6
(Promozione "Gioielli d'Italia")
1. I Comuni riconosciuti "Gioielli d'Italia" sono inseriti nell'omonimo circuito di promozione
turistica, da realizzarsi a cura delle strutture afferenti al Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport d'intesa con l'ANCI.
2. Il piano di promozione può prevedere la realizzazione di immagini ad alta definizione, spot
televisivi, la loro diffusione su reti web e televisive, l'organizzazione di iniziative
specifiche, ed altro.
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Art.7
(Verifiche e controlli)
II Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita del turismo e l'ANCI concorderanno le
attività da realizzare per monitorare e controllare, anche avvalendosi di organismi terzi
accreditati, che i Comuni cui è stato concesso il diritto d'uso del logo continuino a
soddisfare i requisiti che hanno reso possibile la loro adesione al circuito "Gioielli
d'Italia".
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 maggio 2012
II Ministro per gli Affari Regionali,
il Turismo e lo Sport
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
dott. P/OTO Gnudù
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ1 AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL
Roma li.
L SERVIZIO
Dott. Renato Vsspia
Pres. Cons. Ministri
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Allegato A)
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