Csv.net - Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato
I Centri di servizio
per il volontariato in Italia
presenza, struttura e servizi
III Rapporto: Centri istituiti sino al 2003 - Attività 2002
A cura
Gruppo ricerca di Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per volontariato
Cesiav (Centro studi e iniziative per l’associazionismo e il volontariato)
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Nota al rapporto
Questa versione a stampa del III Rapporto 2002, segue la sintesi predisposta per la presentazione tenuta a Roma il 30 gennaio, insieme alla
presentazione che l’Istat ha fatto della propria indagine biennale su Le
organizzazioni di volontariato in Italia e differisce da quella sintesi per una
revisione del testo, da alcuni errori di battitura corretti, da un’appendice
sulla legislazione riguardante i Centri di servizio per il volontariato.
Rispetto al Rapporto 2001 cambia il promotore della ricerca, che da
Collegamento Nazionale dei Centri di servizio al volontariato, portando a
compimento un cammino già allora iniziato, è diventato Csv.net Coordinamento Nazionale dei Centri di servizio al volontariato.
La rete di collegamento tra i Centri, avviatasi nel 1998 l’anno dopo la
nascita dei primi Centri, che ha avuto la prima sua tappa di crescita nel
Collegamento, ora si è costituita in associazione al fine di meglio svolgere
i propri compiti di servizio e rappresentanza dei Centri.
Nel Rapporto 2002 sono contenute informazioni sulle attività dei Centri
nel corso del 2002 e sui Centri istituiti entro il 2003, anche se non ancora
funzionanti come quelli calabresi e pugliesi, che sono stati istituiti a
settembre del 2003, ma per i quali i Comitati di gestione relativi non
hanno ancora provveduto, nel momento in cui scriviamo, a deliberare
alcun finanziamento.
aprile 2004
Csv.net - Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato
Sede legale: via dei Mille, 6 – 00185 Roma – CF 97299690582
Sede operativa: corso Italia 9 – 20122 Milano
tel. 02.45475850 fax 02.45475458
e-mail: [email protected]
sito internet: www.centriserviziovolontariato.it
Rilevazione a cura:
Gruppo ricerca di Csv.net - Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per
volontariato
Giovanni Durante, Maurizio Ampollini, Riccardo Bresciani, Anna Camposeragna,
Rosario Ceraolo, Luca Dall’Ara, Nanda Sedda, Michele Grippa, Guido Memo, Nevio
Meneguz, Enzo Morricone, Leonardo Morsiani, Tina Paggi, Alessandro Ricchiuto,
Sonia Rosati, Patrizia Tenisci, Vittorio Sfarra
Rapporto ed elaborazioni:
Cesiav (Centro studi e iniziative per l’associazionismo e il volontariato)
Guido Memo, Marco Landucci, Sarah Klingeberg, Corinna Muzi.
Testi a cura di:
Guido Memo, consulente CSV.net e Marco Granelli, presidente CSV.net
Supplemento al numero 1, aprile 2004 di Reti Solidali, anno 3, direttore responsabile Antonio
D’Alessandro. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 558702 del 2/9/2002.
Editore: Centro di Servizio per il Volontariato Roma. Spedizione in abbonamento postale Comma
20 lett. C, legge 662/96, art. 2.
Stampa: Multiprint di Giardino Buonamico Nicola Via Braccio da Montone 109 - 00176 Roma
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Indice
Introduzione
pag. 6
Note metodologiche
pag. 11
Cap. 1. La presenza sul territorio
dei centri di servizio per il volontariato
1.1 I Centri di Servizio per il Volontariato
1.2 Cronologia dell’istituzione dei Centri di Servizio
1.3 La rete dei Centri di Servizio nel 2003
1.4 Ambito di competenza territoriale
1.5 Copertura e presenza territoriale: i punti di servizio
1.6 Orari di apertura dei punti di servizio
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Cap. 2. Le attività dei centri di servizio per il volontariato
2.1. Le attività previste e le prestazioni fornite
2.2 I destinatari delle attività
2.3 Principali attività
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Cap. 3. Il volontariato nella gestione dei Centri
di servizio: Enti Gestori, Soci e Organi Statutari
3.1. L’ente che gestisce il Centro di servizio
3.2. La base associativa dei Centri di servizio:
la partecipazione del volontariato
3.3 Organi sociali e impegno di partecipazione
pag. 35
pag. 35
pag. 37
pag. 40
Cap. 4. I Centri di servizio: strutture,
risorse umane, risorse economiche
4.1 Le strutture
4.2 Le risorse umane
4.3 Le risorse economiche
pag.
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Cap. 5. I rapporti con i Comitati di gestione
5.1 L’azione di vigilanza sui Csv
5.2 L’azione del Comitato di gestione in relazione ai programmi
di attività e alle rendicontazioni richieste per la verifica
5.3 La ripartizione dei fondi fra più Csv
pag. 48
pag. 49
Cap. 6. Forme di coordinamento regionale fra i Centri di servizio
pag. 51
pag. 47
pag. 47
Appendice
Premessa
Cap. 1. I meccanismi legislativi che regolano
l’istituzione e il funzionamento dei Csv e dei Cdg
pag. 54
Cap. 2. I Comitati di Gestione
pag. 57
Cap. 3. L’Atto di indirizzo Visco
pag. 60
pag. 53
Cap. 4. Proposte di modifica della legge quadro
per il volontariato 266/94
La riforma della Legge sul Volontariato: chiediamo e proponiamo
un percorso consapevole e partecipato Gruppo Volontariato promosso
dal Forum Permanente del Terzo Settore
pag. 62
Cap. 5. La legislazione riguardante i Csv
Art. 1. Fondi speciali presso le regioni
Osservatorio nazionale per il volontariato
Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale
Ministero del Tesoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Sociali
Le Fondazioni di origine bancaria. Soggetti delle Libertà Sociali
pag.
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pag.
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Introduzione
I perché di un rapporto e gli sviluppi attuali del
sistema Csv per un futuro di sviluppo del volontariato.
Dopo i monitoraggi dei primi anni commissionati al Cesiav
dall’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, questo è il terzo rapporto
prodotto dagli stessi Centri di servizio attraverso la propria forma di collegamento, ora Csv.net, e con la collaborazione del Cesiav. Si tratta di una
serie di elaborati che stanno accompagnando l’evoluzione del sistema dei
Csv voluto dalla legge quadro sul volontariato e oggi al centro del dibattito sulla sua riforma. Un sistema non ancora completato (mancano
Campania e Bolzano) e che ha iniziato a muovere i primi passi visibili nel
1997 con la costituzione dei primi Csv italiani
Nell’introdurre il report di quest’anno può essere utile porsi due
domande e formulare le risposte all’interno di un contesto complesso, ma
che oggi richiede scelte risolutive e responsabili in un’ottica di interesse
generale e sussidiarietà, due termini significativi dell’ultimo comma di
quel nuovo articolo della Costituzione, il 118, così importante per lo
sviluppo della partecipazione dei cittadini nei prossimi anni.
Perché un rapporto nazionale sui Csv? è la prima domanda.
Csv.net, coordinamento che raccoglie la gran parte dei Csv istituiti, ha
posto questo rapporto annuale fra le sue principali attività nella sua
comunicazione istituzionale, per parlare ai propri interlocutori (volontariato, istituzioni, fondazioni di origine bancaria) non più solo sulla base
di impressioni o visioni locali, ma di un quadro nazionale, sicuramente da
approfondire, ma comunque indicativo di una realtà che oggi esiste ed è
conosciuta nel mondo del volontariato. Una base dati, meglio se condivisa, è uno strumento indispensabile per valutare il percorso attuato, la
sperimentazione effettuata e da qui trarne sensate indicazioni per migliorare gli strumenti di sostegno allo sviluppo e alla promozione del volontariato. Nello stesso tempo uno strumento indispensabile per Csv.net per
guardarsi dentro, per confrontarsi, per cogliere luci ed ombre complessivi
del suo esistere e rispondere alla propria missione. Un’operazione
complessa proprio per la specificità dei Csv nati localmente in base ad
una normativa nazionale, per sostenere e qualificare il volontariato di un
luogo preciso. Questo è ancor più importante alla luce dei recenti dati sul
volontariato1 che confermano come il volontariato sia un fenomeno caratterizzato dal radicamento territoriale, dal suo legame con la comunità
locale, con organizzazioni di dimensioni prevalentemente ridotte, con una
maggioranza di enti con un numero di volontari inferiore a 20.
Una seconda domanda si inserisce nella riflessione. Perché un report
sull’attività e sulla composizione dei Csv? La scelta di questi anni è stata
quella di osservare l’evoluzione dei Csv da due punti di vista: con uno
sguardo attento al processo, al soggetto Csv, al suo esprimere e cercare
di attuare la locuzione inserita nell’art. 15 “da queste gestiti” rivolto alle
–––––––––––––––––––
1 Istat, Statistiche in breve: le organizzazioni di volontariato in Italia – 2001, Roma, gennaio 2004.
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
organizzazioni di volontariato, che ci indica con chiarezza l’identità dei Csv
come strumenti appartenenti al mondo del volontariato che lì trovano il
proprio essere e il loro modo di esistere; l’altro sguardo attento alle
azioni, ai servizi, alle prestazioni, insomma a tutto quanto riempie di
contenuto l’altra significativa frase dell’art. 15 “a disposizione delle organizzazioni di volontariato, […] con la funzione di sostenerne e qualificarne
l’attività”.
Il primo sguardo è centrato sul processo costitutivo e partecipativo così
importante per i Csv per identificarne l’identità e sostenerne il ruolo. Uno
strumento fortemente intriso del principio di sussidiarietà nel senso che
affida allo stesso volontariato il compito di individuare i servizi e i
sostegni per il proprio sviluppo. Ma ancor di più si potrebbe rilevare come
in questa frase formulazione della legge si indichi il significato necessariamente pluralistico e partecipativo della realtà del volontariato di un
territorio, affinché il Csv possa sempre più essere rappresentativo di quel
volontariato, di tutte le sue dimensioni, appartenenze culturali, etiche,
antropologiche, e dei differenti ambiti e specializzazioni di attività. Lo
stesso documento della Conferenza nazionale del Volontariato del 2002 di
Arezzo affermava questo concetto con forza, trasformandolo in un invito
a potenziare sempre più la partecipazione diffusa del volontariato ai
processi costitutivi dei Csv. Uno sguardo che anche quest’anno trova nelle
pagine del report la documentazione un aumento considerevole della
partecipazione del volontariato ai Csv. Passando in un anno dalle 2.668
(2001) alle 4.275 (2002) Organizzazioni socie dei Csv istituiti. Questo
concetto si può anche verificare attraverso un altro indicatore: quello che
misura come i Csv valorizzano le eccellenze del volontariato e individuano
le sue reti come partner principali nella realizzazione dei propri servizi istituzionali. Infatti nel 2002 i Csv hanno realizzato le proprie attività istituzionali avvalendosi di 320 convenzioni con organizzazioni di volontariato
di cui la metà per l’attività di formazione. Queste convenzioni rappresentano il 55% di quelle attivate dai Csv con altri soggetti del non profit e
del profit. Inoltre, se osserviamo le attività di formazione o di promozione,
la percentuale di attività realizzate in partnership con il volontariato
rappresenta rispettivamente il 46% e il 43% del totale delle stesse attività.
Il secondo sguardo si concentra sulle prestazioni, sui servizi, sulle attività, testimoniando un considerevole aumento rispetto al 2001 sia in
termini quantitativi e sia in termini di maggiore differenziazione e articolazione dei servizi: 38.000 consulenze, 20.000 servizi logistici, 1.550
iniziative formative per più di 42.000 volontari, 800 interventi di promozione e 800 di sostegno alla progettazione. Uno sguardo per ora prevalentemente quantitativo ma che con l’impegno in atto nel biennio 2003 e
2004 diverrà sempre più qualitativo grazie alle sempre più diffuse esperienze di realizzazione di bilanci sociali dei Csv (Parma, Genova, Toscana,
Novara, Como, ….) e di indagini di soddisfazione da parte degli utenti.
Questo terzo report si colloca in un contesto particolare, in un
momento certamente di criticità, ma che potrebbe anche favorire una
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
svolta importante per il mondo del volontariato.
Dopo i 10 anni della legge sul volontariato e l’anno internazionale dei
volontari si è assistito ad alterne fasi di dibattito sul volontariato, sulle
varie proposte di riforma della legge 266/91, sul rapporto fra volontariato
e terzo settore, sui luoghi di confronto e rappresentanza, sul rapporto fra
volontariato e istituzioni, sugli strumenti a disposizione sul volontariato
per accedere a maggiori risorse e a maggiori volontari. Negli stessi anni
si è sviluppata la riforma delle fondazioni di origine bancaria, anche qui
con alterne vicende e con un dibattito intenso che ha visto però consolidarsi uno scenario dove le fondazioni stanno trovando sempre più forme
definite per la loro rinnovata identità. Un’identità richiamata dalle recenti
sentenze 300 e 301 della Corte Costituzionale che sottolineano la caratteristica delle fondazioni di soggetti privati e, alla luce del principio di
sussidiarietà, differenziano i ruoli di indirizzo e di controllo. Un percorso
che spesso ha visto uniti rappresentanti delle fondazioni e del terzo
settore.
La legge sul volontariato con l’art. 15 aveva inserito nel panorama
italiano ed europeo una particolarità inedita, sicuramente con la finalità
di fornire al volontariato maggiori strumenti, ma probabilmente anche con
l’intenzione di favorire un avvicinamento e un maggiore rapporto tra
fondazioni di origine bancaria e mondo del volontariato. Un rapporto che
da sempre ha potuto evidenziare un sostegno economico delle fondazioni
alle azioni del volontariato. Fino ad oggi ci sono state esperienze positive
di applicazione dell’art.15, ma anche ricorsi, lentezze applicative, difficoltà
e personalismi, tentativi di utilizzare l’esperienza solo per alcuni e non per
tutti, ingerenze e tentativi di limitare l’autonomia del volontariato. Tutto il
processo è stato lento, tanto è vero che solo nel 1997 sono stati istituiti
i primi Csv, solo alla fine del 2003 sono stati istituiti in Puglia e Calabria
e ad oggi mancano ancora in Campania e a Bolzano. Ancora irrisolto è il
contenzioso davanti al TAR del Lazio sul tentativo di dimezzare i fondi a
disposizione dei Csv, e nonostante un chiaro pronunciamento del
Consiglio di Stato di conferma della sospensiva, la quasi totalità delle
fondazioni di origine bancaria stanno continuando a mettere a disposizione solo una parte dei fondi.
Noi crediamo che sia possibile un rapporto diverso fra fondazioni e
volontariato, utilizzando i Csv ormai consolidati come esperienza e strumento per sviluppare un rapporto con il volontariato, non viceversa
facendo a meno di essi o ridimensionandone il ruolo. Da una parte il
volontariato può investire maggiormente nei Csv, mettendo a disposizione
la migliore classe dirigente e le proprie eccellenze, per rendere sempre più
questo strumento capace di cogliere i reali bisogni e rispondervi in
maniera efficace ed efficiente. Dall’altra parte le fondazioni potrebbero
considerare e pubblicizzare i fondi destinati da loro ai Csv come un importante loro contributo al volontariato, ancor più significativo proprio per il
fatto che il volontariato li utilizza in autonomia per il proprio sviluppo.
Oggi il quadro dei rapporti è piuttosto freddo e contrapposto. Le fondazioni e spesso i Comitati di Gestione composti in maggioranza dai loro
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
rappresentanti, lamentano la difficoltà ad effettuare controlli approfonditi
e una supposta ritrosia dei Csv agli stessi controlli, chiedono maggior
ruolo entrando anche nel merito di come vengono utilizzati i fondi, esercitando un ruolo di indirizzo che dovrebbe essere del volontariato, chiedono di gestire direttamente una parte dei fondi destinati ai Csv. I Csv
lamentano ritardi nelle procedure di esame dei progetti ed erogazione dei
fondi, tanto è vero che alla fine del 2003 solo il 30% circa delle somme
accantonate era stato effettivamente erogato. Oggi sono sempre più
numerosi e tendono ad aumentare i contenziosi aperti tra i vari Comitati
di Gestione e i Csv.
Forse sarebbe più opportuno e produttivo per il comune obiettivo dello
sviluppo del volontariato e della cultura di solidarietà cooperare maggiormente per evidenziare come i fondi dell’un quindicesimo producano realmente servizi, rispondano ai bisogni del volontariato, siano fondamentali
per la crescita del volontariato delle comunità locali. Forse servirebbe una
maggiore attenzione da parte dei Csv ad evidenziare che tutta la loro attività si realizza grazie ai fondi messi a disposizione dalle fondazioni, una
maggiore attenzione a coinvolgere le fondazioni nei processi di analisi di
quanto effettuato, nei tentativi di elaborazione dei bilanci sociali, dei
processi di crescita e certificazione della qualità. Parimenti sarebbe necessario un approccio maggiormente collaborativo dei Comitati di gestione
teso soprattutto a collaborare per rafforzare il proprio ruolo di controllo,
inteso in senso complessivo e concertativo e non solo procedurale, burocratico od ostativo. Si pensi ad esempio a come potrebbe essere utile per
le fondazioni inserire nei propri bilanci sociali i bilanci sociali dei Csv, che
testimoniano come i fondi messi a disposizione dalle fondazioni abbiano
prodotto crescita e qualificazione del volontariato.
Certamente la volontà dichiarata della Consulta Nazionale dei Comitati
di Gestione di far gestire ai Comitati direttamente una parte dei fondi e le
loro dichiarazioni che tese a far rilevare un’incapacità dei Csv a svolgere
il proprio ruolo, non aiutano a creare un contesto collaborativo e di reciproca fiducia.
Questo rapporto intende contribuire alla creazione di questo contesto
rinnovato. Il confronto più volte auspicato sui dati, sulle procedure, sulla
qualità dei risultati, sulla “produttività” dei fondi messi a disposizione,
utilizzando anche altre ricerche come ad esempio quella commissionata
all’IRS, l’istituto di ricerche sociali di Milano, dalla stessa ACRI
(L’Associazione Casse di Risparmio Italiane, che raccoglie le fondazioni di
origine bancaria), potrebbero essere tutti modi concreti per cercare un
dialogo possibile, costruttivo e capace di rafforzare gli strumenti oggi a
disposizione del volontariato per un suo sviluppo.
Roma, aprile 2004
Marco Granelli
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Note metodologiche
Questo III Rapporto su i Centri di servizio per il volontariato in Italia, è
stato curato dal Gruppo ricerca di CSV.net – Coordinamento nazionale dei
Centri di servizio per il Volontariato e dal Cesiav (Centro studi e ricerche
per l’associazionismo e il volontariato), che ha curato l’elaborazione dei
dati.
Il lavoro che viene qui presentato è, anche nella sua veste grafica, come
un aggiornamento del precedente Rapporto 2001.
Risultati e limiti della rilevazione
La ricerca è stata svolta utilizzando come strumento di rilevazione un
questionario, che tratta tutti gli aspetti di vita dei Csv, e come rilevatori i
componenti del Gruppo di ricerca di CSV.net. Ciò ha permesso la rilevazione di un’elevata quantità di dati e una buona affidabilità delle informazioni raccolte e delle conseguenti elaborazioni.
Le informazioni relative ai 71 Csv sinora istituiti sono così riportate:
su tutti i 71 Csv si forniscono informazioni relative al periodo dell’istituzione e all’ambito di competenza, Tav. 1-2-3.
69 sono i Centri attivi nel 2003 che hanno risposto alla nostra indagine, non avendoci fornito dati il Csv V.S.S.P., Sviluppo e Solidarietà in
Piemonte, di Torino e il C.S.V.S.S., Centro Servizio per il Volontariato
Solidarietà e Sussidiarietà di Domodossola e Verbania.
50 sono i Csv che ci hanno fornito informazioni sull’attività 2002, dei
54 allora in funzione. Non ha fornito alcun dato il Csv V.S.S.P. di Torino e
dati parziali il Csv di Venezia. Inoltre a Padova e Bologna nel corso del
2002 era stato indetto un bando per la nuova gestione del Csv e quindi
l’attività era svolta con forme e modalità di gestione provvisorie, di cui il
nuovo ente gestore non ha i dati. Da rilevare che tra questi vi sono i 2
interprovinciali del Piemonte, oggi non più esistenti.
21 sono i Csv che ci hanno fornito dati sul solo ente di gestione. Uno
di questi è il Csv di Venezia, che benché attivo nel 2002 non ci ha fornito
dati sulle attività svolte. Gli altri 20 sono costituiti da Csv entrati in attività nel 2003. Di questi: 7 sono quelli del Piemonte; Padova e Bologna
dove era decaduto il vecchio ente di gestione e attraverso bando ne è
subentrato uno nuovo; infine 5 sono i Csv della Calabria e 6 quelli della
Puglia, di cui 2 a Foggia, istituiti nel settembre 2003.
Ancora sul Piemonte, è da rilevare che i dati sulle attività del 2002 sono
relativi ai soli due Csv interprovinciali allora presenti in Piemonte,
l’A.C.S.V. (di Biella, Novara, Vercelli, Verbania-Cusio-Ossola) e l’Univol-Csv
(di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino); l’unico centro provinciale allora
esistente, il Csv V.S.S.P. di Torino, non ha risposto.
Il primo gennaio 2003 i due centri interprovinciali istituiti nel 1997 sono
stati sostituiti da 8 Centri provinciali, che si vanno ad aggiungere al
V.S.S.P. In totale quindi oggi sono 9 i Csv in Piemonte, di cui 2 a Torino,
di questi 7 hanno risposto alla nostra indagine, due come già detto,
V.S.S.P. Torino e C.S.V.S.S. Domodossola-Verbania, non hanno risposto.
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Legenda
Per le parole più ricorrenti nel testo abbiamo usato le seguenti sintesi
e acronimi:
Csv, Centri di servizio per il volontariato
Cdg, Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato
Nord Ovest, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria
Nord Est, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna
Centro, Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Sud, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria
Isole, Sardegna e Sicilia
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
1. LA PRESENZA SUL TERRITORIO DEI CENTRI
DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
1.1. I Centri di Servizio per il Volontariato
I Centri di servizio per il volontariato «aa favore del volontariato e da essi
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività» previsti
dall’art. 15 della 266/91 sono un’innovazione importante nella legislazione
italiana, non solo per quanto riguarda il volontariato ed il Terzo settore,
ma più in generale per la formazione ed il sostegno alla cittadinanza attiva.
Le modalità per la loro istituzione e i loro compiti sono definiti dal
decreto interministeriale del 8 ottobre 1997. In quest’ultimo si indica che
«I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di
volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi
a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali».
Ad oggi i Csv sono ormai una realtà presente in buona parte del territorio nazionale, in cui il volontariato non è solo destinatario dei servizi ma
anche gestore degli stessi, come previsto sempre dall’art.15 della L. 266/91.
Recentemente inoltre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
sono state avanzate delle proposte di modifica di diversi articoli della
266/91, ma di queste modifiche di maggior rilievo concernenti proprio l’art.
15 diamo conto nell’appendice dedicata alla legislazione e alla giurisprudenza riguardante all’istituzione dei Centri di servizio.
1.2 Cronologia dell’istituzione dei Centri di Servizio
L’istituzione dei Csv ha avuto un percorso travagliato, dovuto alla
complessità del sistema e della normativa prevista, ai vari ricorsi alla Corte
Costituzionale, alla difficoltà di organizzare un nuovo sistema che doveva
mettere in connessione soggetti diversi, e infine alla complessità dello stesso
mondo del volontariato.
L’istituzione dei Csv è legata all’insediamento dei Comitati di gestione dei
fondi speciali per il volontariato (in seguito Cdg). Dei 15 membri del Cdg 6
sono di nomina regionale, ed inoltre avendo essi ambito di attività regionale,
di fatto l’avvio e il rinnovo è soprattutto legato al ruolo e all’iniziativa della
Regione in oggetto. Nel corso del 1995, conclusosi l’iter dei ricorsi di fronte
alla Corte Costituzionale, che con tre distinte sentenze tra il 1992 e la fine
del 1993 ha confermato la validità dell’art. 15 della legge 266/91 e del relativo decreto applicativo, il Ministro Ossicini sollecitava formalmente le regioni
a nominare i membri dei Cdg di sua competenza e a insediare gli stessi
Comitati. A partire dal marzo del 1996 alcune Regioni hanno cominciato ad
insediare i primi Comitati. In questi otto anni, mano mano tutte le regioni
italiane, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, hanno provveduto ad
insediare i Cdg, l’ultima in ordine di tempo è la Campania che ha insediato
il Cdg nel luglio del 2003. Comitato che ha avviato le procedure per l’istitu-
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
zione de Csv in Campania.
Dopo l’istituzione dei primi Comitati di Gestione nel 1996, l’anno successivo, nel 1997, ha avuto inizio l’istituzione dei Centri, la tavola seguente
evidenzia il processo di istituzione, che si è sviluppato a partire dal Nord
Italia e dal Centro e successivamente si è esteso al Sud.
La costruzione della rete nazionale dei Centri non è ancora completata, in
particolare: in Puglia e Calabria sono stati istituiti nel settembre del 2003,
ma né il Cdg della Puglia, né quello della Calabria hanno ancora provveduto
a stanziare i fondi di loro competenza, quindi anche se istituiti non hanno
neppure cominciato ad operare; in Campania è stato pubblicato il 15 gennaio
sul Bur il bando che avvia l’istituzione dei Csv, che dovrebbe avvenire entro
il 2004. Da rilevare infine che in Piemonte nel nel 1997 erano stati istituiti
3 Csv, di cui 2 interprovinciali. Questi ultimi con un nuovo bando il primo
gennaio 2003 sono sostituiti da 8 Centri provinciali, che si vanno ad aggiungere a quello provinciale già esistente: quindi oggi sono in totale 9 i Csv in
Piemonte. A Bologna e a Padova, a seguito di cancellazione dei precedenti
Centri, con un nuovo bando il Csv è stato affidato ad un nuovo ente gestore.
Grafico 1
L’istituzione dei Csv
1° semestre 1997
1° semestre 1998
2° semestre 1997
2° semestre 1998
2000
1999
2001
2003
In corso
di istituzione
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III Rapporto
1.3. La rete dei Centri di Servizio nel 2003
A tutt’oggi i Centri istituiti in Italia sono 71, in tutte le Regioni, escluse
la Provincia autonoma di Bolzano e la Campania. In Campania il Cdg ha
già deliberato il bando istitutivo, che è stato pubblicato il 15 gennaio
scorso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Comitato di Gestione inizialmente istituito, non ci risulta sia stato più rinnovato. Non a caso fu
proprio quella Provincia a ricorrere alla Corte costituzionale contro il
decreto che normava l’istituzione dei Cds, previsto dallo stesso art. 15
della 266/91, ciò al fine di ampliare i poteri di decisione della Provincia
autonoma, del resto già molto più ampi di quelli previsti per le regioni a
statuto ordinario in quel decreto. La Corte nel 1992 non solo non accolse
il ricorso della Provincia, ma restrinse i poteri dello regioni a statuto
speciale e provincie autonome, parificandoli a quelli delle regioni a
statuto ordinario, e stabilì inoltre che la competenza nello stabilire le
norme istitutive e di funzionamento dei Csv dovesse essere dello Stato,
perché i Csv tutelavano un diritto fondamentale del cittadino, che doveva
potersi esercitare in egual misura su tutto il territorio nazionale. Nel 1996
il Presidente della Provincia di Bolzano sollevò ancora al Ministero della
solidarietà sociale obiezioni all’applicazione di quel decreto, manifestando
l’intenzione di addivenire ad una distribuzione dei fondi alle associazioni,
cosa che effettivamente dovrebbe essere stata fatta dal primo Cdg istituito. Se sia proseguita la distribuzione dei fondi non sappiamo, di certo
non sono stati nel frattempo istituiti i Centri.
I Csv istituiti hanno identiche finalità e compiti, ma si differenziano per
alcuni aspetti, determinati da condizioni e processi locali:
– ambito di competenza territoriale;
– assetto e profilo giuridico dell’ente gestore;
– caratteristiche e composizione degli enti gestori.
1.4. Ambito di competenza territoriale
L’aspetto su cui in ogni regione all’atto dell’istituzione più si è esercitata l’autonomia del Cdg è stato quello di stabilire l’ambito di competenza
territoriale dei Centri, che poteva essere regionale, interprovinciale,
provinciale e subprovinciale. Era una decisione formale che riguardava i
Cdg, ma che spesso è stata preceduta da una discussione tra le organizzazioni di volontariato, che direttamente interessate si erano mobilitate
prima dei Cdg, finendo in genere per influenzarne gli orientamenti.
15
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Tav. 1 - Csv Istituiti per competenza territoriale, anno 2003
Territorio di competenza
Territorio di competenza del Csv
Area geografica
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
Italia
Rispondenti
24
18
6
19
4
71
Sub
Inter
Provinciale
Regionale
provinciale
provinciale
22
2
22
17
2
16
1
58
11
2
3
1
1
4
1
1
8
1 Fino alla fine del 2003 nelle provincie di Cremona e Lodi c’è stato un unico centro
interprovinciale; dal 1 gennaio 2004 due Csv provinciali.
2 Due dei tre centri del Molise hanno una competenza sub provinciale, uno provinciale.
Grafico 2
I Csv istituiti per competenza territoriale anno 2003
Csv Regionale
Csv Interprovinciale
Csv Provinciale
Csv Circondariale
16
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Ciò che più ha pesato nella decisione se istituire un Csv regionale o Csv
provinciali è stata l’esistenza più o meno sviluppata nel territorio di reti e
rapporti tra le organizzazioni di volontariato, ma anche caratteristiche
proprie di ciascuna regione, quanto al rapporto tra realtà ed organi di
governo regionali e realtà provinciali. La tendenza che comunque si è
affermata è quella di far coincidere l’ambito di competenza territoriale o
con la provincia o con la regione. Solo in Molise si è divisa in due una
provincia, quella di Campobasso. I Csv interprovinciali, inizialmente più
numerosi, sono stati sostituiti nella maggior parte dei casi (due in
Piemonte, 2 in Lombardia) da Centri provinciali, rimangono solo due Csv
interprovinciali in Sicilia. I Csv regionali hanno provveduto progressivamente (anche in relazione ai vincoli statutari, che prevedono il decentramento degli organi istituzionali e delle strutture operative) alla copertura
dell’intero territorio di competenza, mediante la realizzazione di
Delegazioni di livello provinciale o sub provinciale e di sportelli di ambito
circondariale.
I Csv provinciali hanno anch’essi ulteriormente radicato la presenza
operativa nel territorio di competenza mediante la diffusione di sportelli
locali.
1.5. Copertura e presenza territoriale: i punti di
servizio
84% delle Province italiane risulta presidiato
Al 31 dicembre 2002 l’8
dalla presenza e dall’attività di un Csv, come si può vedere dalla successiva tavola.
I Centri servizio costituiscono sul territorio una rete di punti di servizio.
Tale rete non è però costituita solo dalle sedi centrali, altre presenze sono
costituite in genere da delegazioni e sportelli.
Le delegazioni sono un punto di servizio e un momento decentrato di
partecipazione alla direzione del Csv in un determinato ambito locale,
provinciale o subprovinciale. Quindi oltre all’attività degli operatori locali
del Centro, nelle sedi delle delegazioni si tengono assemblee delle associazioni che discutono della gestione del Csv, riunioni di gruppi di lavoro
e degli organi sociali delle delegazioni. La delegazione costituisce una
vera e propria articolazione territoriale del Centro non solo come decentramento dei servizi, ma anche con una gestione e programmazione delle
attività del Csv da parte dalle associazioni del territorio.
Gli sportelli sono invece esclusivamente punti di servizio dove sono
presenti operatori locali del Centro.
In generale la rete territoriale dei punti di servizio attua l’art. 15 della
legge 266/91, là dove si afferma che i Csv sono «a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività», rispondendo a tre missioni:
1. avvicinare i momenti di erogazione dei servizi dei Csv ai destinatari
(associazioni locali);
2. favorire la partecipazione dei destinatari stessi dei servizi (associa-
17
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
zioni locali) alle attività di orientamento e controllo del Csv;
3. fornire sedi e strumenti per le attività di coordinamento e di incontro
delle associazioni locali (i servizi logistici: sale riunioni, segreteria,
centri stampa, servizi informatici).
L’attuale rete territoriale dei Punti di servizio a livello nazionale alla fine
del 2002 è la seguente:
Tav. 2 - Delegazioni e sportelli operativi nel 2002
Articolazione Csv
Area geografica
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
Italia
18
Delegazioni
Sportelli
18
18
6
8
4
8
10
21
2
0
63
38
52
8
43
54
41
204
Sedi centrali
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Grafico 3
Punti di servizio dei Centri in ciascuna regione nel 2002
7
28
27
16
13
2
1
7
2
4
1
1
6
1
7
10
Sedi
3
9
Delegazioni
13
6
Sportelli
22
6
11
11
4
5
1
4
2
1
34
4
4
5
3
2
2
1
1
9
3
Complessivamente quindi possiamo affermare che in Italia al termine
del 2002 erano presenti 299 punti di servizio dove è possibile entrare in
contatto con il Csv o accedere ad un servizio.
Tav. 3 - Punti di servizio nel 2002
1998
2000
2001
2002
44
51
55
54
Delegazioni
-
46
47
41
Sportelli
-
121
139
204
44
218
241
299
Tipologia
Csv sedi centrali
Punti di servizio
19
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Tra il 2001 e il 2002 non sono stati istituiti nuovi Csv, mentre i due Csv
della Basilicata si sono unificati, e quindi vi è stata una diminuzione del
numero dei Centri. Ciò nonostante i punti di servizio sono in continuo
sviluppo: soprattutto per lo sviluppo dei rapporti con il territorio, che ha
portato alla continua crescita dei punti di servizio, in particolare degli
sportelli che sono aumentati del 43%.
1.6. Orari di apertura dei punti di servizio
I punti di servizio a disposizione del volontariato hanno diversi orari di
apertura.
I Csv sono organizzazioni multiservizio, presso le cui sedi si svolge
un’ampia gamma di funzioni e di attività: di organizzazione, produzione e
erogazione dei servizi destinati alle associazioni e ai volontari; di relazione con le associazioni e il volontariato; di gestione e supporto alle attività del Centro e delle attività di sostegno ai progetti delle associazioni.
Importanza rilevante hanno quindi sia le attività interne (organizzative
e amministrative), che le attività di servizio al pubblico (relazione con le
associazioni, produzione ed erogazione dei servizi), che richiedono strutture e orari sempre più estesi nell’arco del giorno e delle settimana per
rispondere ad una crescente domanda ed alla diversificazione di orari di
accesso fruibili per le varie tipologie di volontari.
I Csv operano durante tutti i giorni della settimana e in tutte le fasce
orarie diurne, spesso anche fino alle 19.00 / 20.00. Solo alcuni Csv hanno
la sede aperta al pubblico il sabato mattina, mentre non è praticata l’apertura serale.
Tav. 4
Numero di giorni di apertura settimanale della sede centrale
Numero giorni
5 giorni
6 giorni
Totale centri
N. Csv
%
31
19
50
62,0
38,0
100,0
Tav. 5
Numero di ore di apertura al pubblico complessive nella sede centrale
Ore
Tra 10 e 19 ore settimanali
Tra 20 e 29 ore settimanali
Tra 30 e 39 ore settimanali
Tra 40 e 49 ore settimanali
Tra 50 e 60 ore settimanali
Più di 60 ore settimanali
Totale centri
20
N.
di Csv
7
14
7
17
3
2
50
%
14,0
28,0
14,0
34,0
6,0
4,0
100,0
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Tav. 6
Numero di giorni di apertura settimanale delle delegazioni
Numero giorni
N.
delegazioni
%
2 giorni
3 giorni
5 giorni
6 giorni
Totale delegazioni
1
1
31
5
38
2,6
2,6
81,6
13,2
100,0
Tav. 7
Numero di giorni di apertura settimanale degli sportelli
Numero giorni
1 giorno
2 giorni
3 giorni
4 giorni
5 giorni
6 giorni
Totale sportelli
21
N.
sportelli
3
12
18
12
45
18
108
%
2,8
11,1
16,7
11,1
41,7
16,7
100,0
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
2. LE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO
2.1. Le attività previste e le prestazioni fornite
Come afferma il D.I. 8 ottobre 1997 «I Centri di Servizio hanno lo scopo
di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le
proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra
l’altro:
approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato;
offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di
volontariato locale e nazionale.»
2.2. I destinatari delle attività
Nella rilevazione sul 2002 rispetto a quella 2001 è stato possibile calcolare con maggiore attendibilità il numero degli utenti, essendo migliorata
la registrazione da parte dei Csv delle attività svolte.
Al fine di una verifica abbiamo chiesto il numero di utenti: sia nella
domanda che ha dato luogo al grafico (Graf. 4 e 5) e alla tavola che segue
(Tav. 8), dove i servizi erogati sono distinti per categorie di utenti (organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte, associazioni di promozione sociale, ecc.), sia nelle domande relative all’erogazione dei principali servizi, da cui si sono ricavate le tavole riportate più avanti (Tav. 1021). Il numero complessivo di utenti che emerge da queste ultime tavole,
è sostanzialmente concordante con quello della Tav. 8.
23
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Grafico 4
Soggetti che hanno usufruito dei servizi
nel 2001 e 2002
35,0
30,0
25,0
20,0
%
1 5,0
1 0,0
5,0
altri
s ingoli
enti profit
ente loca le
altro ente no profit
co op s ociali
as s . prom z s oc.
org . non is critte ai r.r.v.
org . is critte ai r.r.v.
0,0
2002
2001
Tav. 8 - Soggetti che hanno avuto accesso ai servi nel corso del 2002
2002
Ser vizi for niti per tipologia di soggetti
soggetti
n.
2001
prestazioni
soggetti prestazioni
%
n.
%
%
%
Organizzazioni di volontariato iscritte al registro
11.692
Organizzazioni di volontariato non iscritte al registro 8.248
Singoli
8.374
Altri enti non profit
1.766
Associazioni di promozione sociale
1.853
Enti locali
1.278
Cooperative sociali
420
Enti profit
83
Altri
294
34,4
24,3
24,6
5,2
5,4
3,8
1,2
0,2
0,9
45.838
28.012
10.125
5.273
3.270
1.831
638
331
824
47,7
29,1
10,5
5,5
3,4
1,9
0,7
0,3
0,9
34,7
26,1
23,0
4,5
6,2
3,8
1,2
0,5
0,1
40,6
28,8
13,9
5,2
6,1
3,3
0,7
1,5
0,0
Totale
100,0
96.142
100,0
100,0
100,0
34.008
Dal confronto con il 2001 emerge un peso ancor più rilevante del volontariato nella fruizione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda il
numero di prestazioni: infatti le organizzazioni di volontariato rappresentano il 58,7% dei soggetti che vi accedono, ma ancor più significativamente ad esse vanno il 76,8% delle prestazioni rese, segnando un
aumento proporzionale poiché nel 2001 questa quota era il 69,4%. Se
alle organizzazioni di volontariato aggiungiamo le persone singole che in
genere accedono ai Csv sia per costituire una nuova organizzazione di
24
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
volontariato, come per conoscere e accedere al mondo del volontariato:
si giunge così nel 2002 all’83,3% di soggetti e l’87,3% di prestazioni
erogate ai soggetti previsti dal D.I. 8/10/1997. Ma anche il rimanente 12,7
di prestazioni erogato ad enti locali, cooperative sociali, enti non profit
riguarda in genere problematiche collegate al volontariato, rapporti di
questi enti con il volontariato o volontari presenti in queste organizzazioni. Un caso a parte è costituito dalle associazioni di promozione
sociale, che in alcune realtà ricevono servizi, innanzitutto di consulenza,
sulla base di distinti finanziamenti rispetto a quelli provenienti dal
Comitati di gestione.
Grafico 5
Servizi erogati nel 2001 e nel 2002
50
45
40
35
30
%
25
20
15
10
5
altri
singoli
enti profit
ente loc ale
altro ente no profit
c oop soc iali
as s. promz soc .
org. non isc ritte r.r .v.
org. isc ritte r.r .v.
0
2002
2001
Le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri fruitrici
di servizi sono complessivamente 19.940: di queste, 11.692 sono quelle
iscritte ai registri regionali, pari al 64% di quelle esistenti nel 2001 negli
stessi registri. Altro dato significativo che emerge da questa tabella è che
ciascuna organizzazione ha utilizzato più volte i Csv: mediamente almeno
tre volte e mezzo.
25
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Grafico 6 - Prestazioni per settore di intervento delle
organizzazioni nel 2002
40
35
30
25
% 20
15
10
5
A ltri settori
Org. di colleg. e c oord.
A ttiv ità sportive
Tutela e protez ione dei diritti
Protez ione dell'ambiente
Is truz ione
Protez ione c ivile
Ric reaz ione e cultura
A ss is tenz a soc iale
Sanità
0
pres taz ioni
Tav. 9 - Soggetti che hanno avuto accesso ai servizi nel corso
del 2002per settori di intervento delle organizzazioni
Ambiti da ultima ricerca Istat
Sanità
Assistenza sociale
Ricreazione e cultura
Protezione civile
Istruzione
Protezione dell'ambiente
Tutela e protezione dei diritti
Attività sportive
Organismi di collegamento e coordinamento
Altri settori
Totale
Prestazione
%
25,4
38,5
12,5
6,6
3,2
3,2
5,2
2,5
1,2
1,7
100,0
Anche la distribuzione per settori degli utenti (Graf. 6, Tav. 9) non
presenta grandi sorprese. Infatti, poiché si tratta in gran parte di organizzazioni di volontariato, i dati rispecchiano l’universo del volontariato, fatto
di associazioni impegnate soprattutto nei settori sociale e sanitario.
2.3 Principali attività
La tabelle che seguono ci danno conto delle principali attività svolte dai
Centri: i servizi logistici, la consulenza, la formazione, la comunicazione e
26
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
l’informazione. Per queste attività è stato possibile una comparazione tra
il 2002 e il 2001. Per le altre attività ad oggi non è possibile una rilevazione omogenea e attendibile per tutto il territorio nazionale, vista la
diversa classificazione e conseguente registrazione da parte dei Csv delle
attività svolte.
Nelle principali attività nel 2002 i Csv hanno fornito quasi 72.000
prestazioni, secondo la ripartizione indicata nella seguente tabella:
Tav. 10
Principali servizi erogati nel 2002 per tipologia
Tipologia servizi
2001
2002
Prestazioni
%
Prestazioni
%
Consulenza e assistenza qualificata
38.750
54,0
26.914
50,7
Servizi logistici
20.145
27,9
15.379
29,0
Servizi di informazione, comunicazione, presenza sui media
6.576
9,1
4.349
8,2
Banca dati sulle organizzazioni di volontariato
2.208
3,1
1.450
2,7
Formazione e qualificazione
1.513
2,2
2.108
4,0
Pubblicazioni di periodici, dispense, manuali, libri, audiovisivi
1.042
1,4
1.389
2,6
Sostegno alla progettazione sociale e alle iniziative del volontariato
890
1,2
623
1,2
Promozione: attività di crescita della cultura della solidarietà
889
1,2
886
1,7
72.055
100,0
53.098
100,0
Totale delle pr estazioni effettuate nel 2002
Complessivamente si rileva la grande varietà e quantità dei servizi:
38.750 consulenze per 24.448 utenti, innanzitutto di carattere giuridicofiscale, ma anche in altri campi molto diversi. 20.145 servizi di carattere
logistico per 9.079 utenti, dalla conservazione della posta, al prestito
delle attrezzature, all’ospitalità per incontri e riunioni. 1.513 corsi e seminari, con un dimezzamento dei seminari (da 1.026 a 485) ma un aumento
complessivo delle ore di formazione (da 18.431 a 20.952) e soprattutto
un aumento dei partecipanti, negli stessi seminari e complessivamente
(da 33.000 a 45.811), si tengono cioè meno corsi e seminari, ma con attività più impegnative e più partecipati. 730 numeri di pubblicazioni periodiche per 1..210.025 copie diffuse, 312 tra pubblicazioni a stampa e audiovisivi di carattere formativo diffuse in 398.506 copie. 1.751.762 accessi sui
58 siti web dei Csv. 39.075 organizzazioni presenti nelle banche dati. Un
patrimonio librario e documentario di 23.308 pubblicazioni.
27
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
28
91 2
434
84
114
10
41 6
8
340
241
32
26
10
24
35
21 6
85
10
10
30
11
3.048
90
1 62
789
88
1 23
1 85
21 8
1 60
1 91 0
1 07
29
98
28
1 37
1 07
1 063
88
74
64
49
6
5.575
Servizio di telefono e fax
Servizio di posta elettronica
Uti lizzo di computer, scanner, stampante ed altre attrezzature informatica
Uti lizzo di internet ed intranet
Stampa e rilegatura
Recapito postale, telefonico e di e-mail
Ospitalità come sede di Organizzazione di volontariato
Prestito attrezz.(macc. F otogr., telec, gazebo, lavagna lum., proiettore, ecc.)
Supp. Te cnico comunicazione Org. di V olont. V erso comunità e istituzioni
Supporto tecnico comunicazione delle Org. di V olont. V erso i propri soci
Strumentazione per la realizzazione di una conferenza
M ateriale per la presenza a mostre e manifestazioni in genere
Supporti di luce ed acustici
M ateriale di supporto cartaceo
Organizzazioni di riunioni
Ospitalità delle associazioni di volontariato per loro attività
Assistenza per la stesura di convenzioni o protocolli di intesa
Programmi gestione contabilità, dell’indirizzario, ecc. e relativa assistenza
Comodato gratuito di computer e stampante e software di base
Consulenza per particolari problemi richiedenti l’utilizzo dell’informatica
Studio programmi informatici x specifiche necessità delle Org. di V ol.
Costumi
Altre
6.170
17
-
-
-
1
-
18
222
116
-
-
-
22
1 56
296
342
69
80
21 25
323
633
-
359
1 391
Ce ntr
o
5.095
-
-
-
22
66
-
43
89
99
1 29
10
10
6
53
69
118
55
230
262
269
21 65
-
437
963
Sud
Pr estazioni
257
-
-
-
-
-
-
-
1
20
-
-
50
-
-
50
-
11
-
-
20
30
-
45
30
I sol
e
2.289
32
15
37
59
1 59
350
53
17
97
10
99
50
485
56
39
42
17
1.846
814
2520
911
361
960
2566
348
83
168
62
266
377
1591
234
84
141
101
17
17
20.145
20
3701
50
-
11
26
10
3
40
64
1 05
-
9
10
26
25
1 32
1 94
5
115
10
35
31
1 203
18
1 09
1 85
-
82
3386
No r d
Es t
1437
No r d
Ovest
I talia
1.905
-
-
-
-
1
-
18
116
91
-
-
-
22
52
1 66
43
69
80
226
1 08
224
292
70
327
Ce ntr o
-
-
-
13
30
-
39
19
336
113
7
10
6
31
98
1 04
32
209
1 74
1 49
208
406
273
371
Sud
2.628
Ut enti
411
-
-
-
-
-
-
-
200
20
-
-
20
-
-
20
-
11
-
-
5
20
55
30
30
I sole
28
50
884
153
9.079
-
1
22
602
-
17
212
0
10
26
-
23
137
17
21
71
11
18
161
16
34
766
56
36
500
9
24
176
11
25
441
83
17
425
42
29
33
37
26
30
Italia
n. Cs v
329
503
2065
441
995
I talia
* Non è stato calcolato il n. di copie, che alcuni centri hanno calcolato in fotocopie fornite (oltre 21 0.000) ed altri nel numero di volte in cui era stata usata la fotocopiatrice.
Totale
Copisteria (F otocopiatura, ciclostile ecc.)*
No r d
Es t
No r d
Ovest
Ser vizio
T av. 11 - Str umenti di suppor to tecnico-logistico - 2002
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
T av. 12
Consulenza ed assistenza qualificata: consulenza, orientamento ed informazioni fornite nel 2002
Denominazione Csv
Fiscaleamministrativa
Pr.
Organizzazio Serv. civile
A lla
Organizzativa Comunicazione Fund raising A ssicurativa
ne eventi volontario
progettazione
Pr.
Ut.
Pr.
Ut.
Pr.
Ut. Pr.
Ut.
Pr.
Ut.
Nord Ovest
3.922 2.272 3.523 2.267 2.121 1.145 621
507
542
344
497 353 287 201 85
52
377
370
Nord Est
2.965 1.466 1.622 1.013 917
337
382
630
403
340 151 545 275 118
58
89
88
Centro
4.211 1.159 1.179 815
577
295 2.206 602 1.374 423
252 230 305 224 681 719
434
387
Sud
237
223
261
230
10
10
26
102
131 1.440
33
21
17
85 58 1.233
4
162
Isole
141
99
240
123
80
50
50
32
153
54
52
17
17 12
9
9
Italia
Ut.
GiuridicoL egale e
Notarile
Pr. Ut.
Pr.
Ut.
768
83
Ut.
Pr.
7
11.476 5.219 6.825 4.448 3.705 1.837 3.671 1.625 2.830 2.693 1.176 807 1.171 802 954 2.069 913 1.016
Consulenza ed assistenza qualificata: consulenza, orientamento ed informazioni fornite nel 2002
Denominazione Csv
Processi
formativi
Pr.
Ut.
Realizzazione
Previdenziale
A ccesso fondi
Informatica Piani di zona
Finanziaria
e del lavoro
europei
L . 328/00
Pr. Ut. Pr. Ut. Pr. Ut. Pr. Ut. Pr. Ut.
Nord Ovest
200
138
266
140
82
37
43
54
9
13
Nord Est
414
163
103
47
335
102
101
75
66
44
174 105
Centro
176
86
292
117
123
84
151
180
241
98
Sud
42
37
20
60
30
180
1
1
6
6
-
-
Isole
25
25
-
-
10
25
10
10
-
-
-
-
Italia
857
449
681
364
580
428
306
320
322
161
5
5
137 195
Serv.
V olontont.
V olont.
Internaz.
Europ.
Pr. Ut. Pr. Ut.
48
A ltre
Pr.
T otale
Ut.
Pr.
Ut.
28
20
19 1.614 1.231 14.431 9.272
141 137
76
49
195
75
27
30
38
15
780
300 13.184 5.959
-
-
3
4
25
20
904
3.815
-
-
-
-
-
-
801
532
316 305 216 195 137
9.430 4.870
87 2.614 1.626 38.750 24.448
Osservando in particolare la consulenza, si evince che quella relativa
agli aspetti giuridici, contabili, fiscali, amministrativi rimane ancora predominante costituendo il 47% del totale, pur incominciando a diminuire
percentualmente rispetto al 50% dello scorso anno. In aumento le consulenze relative alla progettazione (da 8,2% a 9,6%), alla comunicazione (da
6,2% a 7,3%) e alla realizzazione di eventi (da 0,8% a 2,5%).
Il servizio di consulenza in generale segna un passaggio progressivo
da una predominanza del settore giuridico ad una mutazione generale del
servizio che tende a passare dal settore “adempimenti” a quello delle
“opportunità”, privilegiando sempre più attività che possono fornire alle
organizzazioni occasioni e competenze per usufruire di opportunità, quali
bandi di enti pubblici, conoscenza tra l’opinione pubblica e quindi tra
soggetti che potrebbero avvicinarsi al volontariato o divenire donatori di
risorse.
29
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
T av. 13
Promozione: A ttività di crescita della cultura della solidarietà nel corso del 2002
Modalità di raccolta delle proposte
Modalità di realizzazione delle proposte
Entità del Presentazione
In risposta Da verifica e
Insieme Affidate Affidate ad
To tale
Proposte Direttamente
sostegno
diretta ad un monitoraggio
alle
iniziative
alle
un ente
economico
dal Csv dal Csv
realizzate
territorio
al Csv
Organizzazioni specializzato
bando
Organizzazioni
Euro
Eventi culturali
Eventi sportivi
Eventi benefici
Convegni e conferenze
Manifestazioni, mostre, fiere
Pubblicazioni
Ricerche
Concorsi
Campagne promozionali sui mass media
Occasioni per sperimentare l’impegno
volontario
Altre (Specificare)
Altro
Totale
n.
138
15
59
295
169
57
16
4
60
e
95.954,09
18.728,71
38.492,31
166.137,00
315.024,85
54.660,13
58.733,22
1.674,69
50.285,05
n.
47
7
33
105
39
23
4
1
9
n.
3
4
1
-
n.
16
1
0
27
34
7
3
0
30
n.
40
3
0
110
48
8
4
1
6
n.
34
5
0
101
20
23
6
1
56
n.
33
3
3
43
60
17
1
0
4
n.
15
2
13
9
21
1
1
1
5
n.
12
3
31
12
17
4
1
2
11
55
55.154,47
4
11
16
5
13
36
8
2
18
3
2.520,31
13
-
3
16
4
2
0
0
889
857.364,83
285
19
137
241
263
202
76
95
2. A vendo alle domande più analitiche risposto un numero inferiore di centri, sono nell'insieme inferiori al totale della prima colonna.
La promozione è una delle attività più difficili ma più significative, sulla
quale i Csv stanno investendo. Queste attività anche se molto significative perché finalizzate a promuovere il volontariato ed a sperimentare
innovazione, sono però di difficile rilevazione, in quanto spesso si tratta
di attività complesse difficilmente quantificabili e comparabili, essendo
alcune singole iniziative, altre un insieme di iniziative. Un dato appare
comunque importante: sono in considerevole aumento le iniziative di
promozione del volontariato realizzate dai Csv attraverso la collaborazione e l’affidamento alle organizzazioni di volontariato, rappresentano il
43% delle esperienze documentate, nel 2001 erano soltanto il 20%. Ciò
significa che sempre più i Csv si basano sulla sussidiarietà verso le stesse
organizzazioni di volontariato, valorizzando, promuovendo e sostenendo
le eccellenze del volontariato, diminuendo così l’intervento diretto dei Csv
e di esterni. La metà abbondante di queste iniziative sono convegni,
ricerche, pubblicazioni (57%), ma c’è da rilevare un aumento di iniziative
diverse quali manifestazioni pubbliche, campagne sui mass-media,
promozione di occasioni per sperimentare l’impegno volontario che nel
2002 rappresentano il 32%, rispetto al 25% dello scorso anno.
30
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
T av. 14
*Prog. Per modalità di raccolta
*Singole ass. o in rete
*Progetti per modalità di gestione
Entità del
Iniziative
In rete con
Insieme N. affidate Affidate
Sostegno alla progettazione sociale e realizzate sostegno Presentazione In risposta Verifica e
Proposte Singole
altre Direttamente
economico
alle
ad
un
alle ad un ente
monitoraggio
diretta
alle iniziative del volontariato
dal Csv associazioni associazioni dal Csv
al Csv
bando
territorio
Organizzazioni Organizzazioni specializzato
o enti
n.
e
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
Nuove iniziative
Rafforzamento di quelle esistenti
716
132
74,6%
25,4%
107
2
441
25
80
87
13
18
226
4
287
66
53
15
181
51
229
1
3
2
T otale
890
3.747.446,06
109
466
167
31
230
353
68
232
230
5
* Avendo alle domande più analitiche risposto un numero inferiore di centri, sono nell'insieme inferiori al totale della prima colonna.
Sempre più emerge fra le attività dei Centri quella del sostegno, anche
economico, alla progettazione sociale e alla realizzazione di iniziative del
volontariato. Nel 2002 sono state realizzate più di 800 iniziative di questo
tipo con un investimento di circa 3.750.000 euro. In realtà questo dato
raccoglie solo le attività strettamente codificate così. Dovrebbero aggiungersi altre forme di sostegno economico quali ad esempio una parte di
quelle realizzate nei campi della promozione e della formazione, dove
quasi la metà delle iniziative sono realizzate in partnership con organizzazioni di volontariato. Anche sulla base delle rilevazioni precedentemente effettuate, possiamo affermare che in generale dall’inizio della loro
attività i Csv hanno investito in sostegno economico ad attività formative,
ma anche a progetti delle associazioni circa 13 milioni di euro pari al 20%
di quanto da loro speso alla fine del 2002.
Molte di queste attività avvengono attraverso una selezione delle
proposte attraverso bandi con criteri resi anticipatamente pubblici (56%).
La selezione in genere è realizzata da commissioni di esperti, in diversi
casi segnalati anche da interlocutori dei Csv, quali i Comitati di gestione,
le Fondazioni bancarie, Enti locali. Molte di queste iniziative sono realizzate da reti di associazioni di volontariato e in partnership con altre organizzazioni del terzo settore od enti locali, favorendo quindi l’innovazione
e una ricaduta sul mondo del volontariato, del terzo settore o sugli interlocutori tradizionali del mondo del volontariato. Questo approccio testimonia la possibilità di sostenere il volontariato anche in questo modo,
utilizzando bene le risorse provenienti dalle Fondazioni di origine
bancaria e destinate dalla legge ai Csv. Una pubblicazione di Csv.net,
reperibile presso la segreteria del Coordinamento, raccoglie le modalità
utilizzate nelle diverse regioni per sostenere questi progetti, offrendo un
contributo alla riforma della normativa, ma soprattutto al miglioramento
delle procedure, alla promozione della collaborazione fra i diversi
soggetti, mantenendo però differenti ruoli: l’indirizzo e la scelta al volontariato, il controllo ai Comitati di gestione e alle Fondazioni di origine
bancaria.
31
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
T av. 15 - A ttività formative svolte nel corso del 2002
*Progetti per modalità di proposta
*Progetti per modalità di realizzazione
To tale
Ore
Specifici
Utenti Presentazione Risposta
corsi e
sull'informatica complessive
Monitoraggio Proposta Direttamente Insieme Affidate Affidate
seminari
ad un territorio
alle
diretta
alle ad un ente
dal Csv da Csv
bando
organizzazioni organizzazioni specializzato
al Csv
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
485
8
2068
23.543
193
15
60
39
177
107
93
18
71
21
2.278
1.689
16
6
7
1
55
12
2
1
926
153
16.448
17.623
185
184
189
256
408
142
216
12
Formazione a distanza
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Altro
31
-
158
2.956
15
-
5
15
20
-
15
-
Totale
1.513
182
20.952
45.811
409
205
261
311
660
261
326
31
Incontri singoli e seminari
Corsi strutturati anche a moduli
(con stage)
Corsi strutturati anche a moduli
(senza stage)
*A
d ll d
d iù
liti h i
t
if i
di
ti
ll'i i
i f i i l t t l d ll
i
l
La formazione è l’altra grande area di servizio, storicamente presente
dall’inizio dell’esperienza dei Csv. Rispetto al 2001 si coglie una significativa diminuzione dei seminari, che da 1.026 passano a 485. Ma se i seminari si dimezzano in numero, le ore diminuiscono molto meno, da 2.309
a 2.068, mentre i partecipanti crescono da 13.550 a 23.543, si fanno cioè
meno seminari ma con più partecipanti e più impegnativi. Anche i corsi
diminuiscono leggermente in numero del 7,4%, erano 1.077 e ora sono
997, crescono invece in maniera significativa le ore di formazione, erano
16.112 e ora sono 18.726, e crescono anche i partecipanti ai corsi da
16.112 a 19.312. Complessivamente in tutte le attività di carattere formativo i partecipanti crescono da 33.791 a 45.811. Come per la promozione,
è da segnalare che queste attività sono gestite insieme o sono date in
affidamento alle organizzazioni di volontariato, (circa 46% delle attività
documentate) proprio in un settore così importante e collegato all’identità e allo sviluppo del volontariato. Da segnalare invece l’assenza, nel
2001 come ora, della formazione a distanza, ma forse non a caso, perché
si tratta solitamente di attività non di lunga durata e nelle quali l’aspetto
della socializzazione e del confronto con l’esperienza degli altri è importante.
32
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Confronto
2001/2002
T av. 16 - Ser vizi per sostener e le capacità comuni cative delle or g. di volontar iato nel 2002
Csv che Rivolto alla Rivolto al Totale di
forniscono comunità e volontariato servizi
il servizio le istituzioni organizzato effettuati
Servizi
n.
44
35
42
33
29
6
50
Comunicati stampa
Conferenze stampa
Presenze sui giornali locali e nazionali
Presenze sugli altri media
Organizzazione o presenza in eventi pubblici
Altre (specificare)
Totale
Totale
Confronto %
servizi
2002
nel
su
2001
2.001
%
%
n.
n.
%
32,4
32,4
1.889
1.240
152,3
63,1
36,9
271
81
334,6
59,9
40,1
2.158
1.875
115,1
97,7
2,3
903
142,7
64,0
36,0
75
209,3
39,0
61,0
1.289
157
812
175
464,0
70,6
29,4
6.576
4.349
151,2
Rispetto al 2001 crescono tutti i servizi di sostegno alla comunicazione
delle associazioni di volontariato, che passano da 4.349 a 6.576 con una
crescita del 51,2% sul totale dei servizi, con un balzo in avanti delle
conferenze stampa e in minor misura nell’organizzazione di eventi
pubblici.
T av. 17 - Pubblicazioni nel 2002
Per iodicità
settimanale
quindicinale
mensile
bimestrale
trimestrale
quadrimestrale
semestrale
Totale
To t.
Numero
Pubblicazione Pubblicazione
di testate Pubb. anno (via internet)
(a stampa)
2
120
2
9
270
8
3
20
220
7
17
13
65
3
13
11
44
2
11
3
9
0
3
2
2
1
0
60
730
23
347
Tiratura
media
1.400
10.135
45.400
33.450
47.200
6.500
6.300
-
Copie diffuse
Totale
84.000
216.920
426.700
190.105
260.700
19.000
12.600
1.210.025
T av. 18 - Pubblicazioni per la for mazione
Tipo pubblicazione
Pubblicazione e diffusione di
dispense, libri, manuali
Audiovisivi
Totale
Numero
pubblicazioni
Numero
copie
Pubblicazione
a stampa
%
Pubblicazione
via internet
%
264
385.523
90,3
15,1
48
312
12.983
398.506
90,3
15,1
Da un confronto tra il 2001 e il 2002 emerge anche qui un fenomeno
di assestamento: una diminuzione del numero delle pubblicazioni, ma un
aumento della tiratura, sia per quanto riguarda quelle periodiche, come
per le singole pubblicazioni. Le copie diffuse dei periodici passano da
1.054.901 a 1.210.025, quelle relative ai libri da 202.463 a 385.523.
33
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Tav. 18 - Banche dati sulle Or ganizzazioni di volontar iato nel 2002
Banche dati per
Organizzazioni di
volontar iato
Totale
Organizzazioni
presenti
n.
Di cui con
informazioni
anagrafiche
n.
39.075
34.562
Di cui con altre C ollegamento
informazioni
ad altre
n.
Banche dati
21.172
15
T av. 20 - Ser vizio di documentazione su volontar iato e ter zo settor e nel
cor so del 2002
servizio
realizzato in
proprio
C onvenzione per l'accesso a
servizi di documentazione
gestiti da altri
Libri, manuali, opuscoli
Riviste
Video
Raccolte di leggi
10317
3584
176
364
8262
452
153
Totale
14.441
8.867
Bi blioteca
T av. 21 - Sito web inter net del Cs v e n. accessi al sito nel 2003
si
no
No r d Ovest
21
1
accessi
n.
586.459
No r d Est
17
1
380.515
Ce ntr o
6
-
458.128
Sud
10
9
153.930
Isole
4
-
172.730
Italia
58
11
1.751.762
Sostanzialmente stabile rispetto al 2001 la consistenza delle banche
dati, anche se è da rilevare che cresce il numero di organizzazioni su cui
si hanno informazioni più puntuali. Stabili anche le attività e il patrimonio
del servizio documentazione. Un balzo in avanti è costituito dal numero
di Csv che hanno un sito Web, che passano da 44 nel 2001 a 58, ma è
da considerare che questo dato è stato rilevato sul 2003 e non sul 2002,
mentre gli accessi calcolati sono 1.751.762. Da considerare anche che una
parte dei Csv del Sud appena istituiti, hanno sì già un sito, ma appena
realizzato e senza che se ne possano calcolare gli accessi.
34
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
3. IL VOLONTARIATO NELLA GESTIONE DEI
CENTRI DI SERVIZIO: ENTI GESTORI, SOCI E
ORGANI STATUTARI
L’art. 15 della L. 266/91 afferma che i Csv sono «a disposizione delle
organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti”. Viene così dalla legge
stabilito che il volontariato non è solo l’oggetto dell’attività dei Csv, ma
anche e soprattutto il soggetto che costituisce e guida il “Centro di
Servizio» e ne fornisce quindi l’indirizzo all’attività.
3.1. L’ente che gestisce il Centro di servizio
Il Decreto interministeriale 8 ottobre 1997 all’art. 3 comma 1, afferma
che può richiedere l’istituzione di un Csv uno dei seguenti enti:
– gli enti locali;
– le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del
1991, in numero di almeno cinque;
– gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del
1990, e le casse di risparmio, oggi Fondazioni bancarie;
– le federazioni di volontariato di cui all’art. 12 comma 1 della legge
266 del 1991.
Il Centro di servizio invece può essere gestito da:
– un’organizzazione di volontariato;
– un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con
presenza maggioritaria di esse.
Per quanto riguarda i Csv esistenti l’istanza era stata presentata per il
90% da organizzazioni di volontariato e solo in alcuni casi dagli altri
soggetti, come si può vedere dalla Tav. 22 che segue.
Tav. 22 - Caratteristiche del soggetto che ha presentato
l'istanza di istituzione del Centro
T ipo di soggetto
Organizzazione di volontariato
Fondazioni bancarie
Federazione nazionale di volontariato
Enti locali
Organiz. di volontariato ed Enti locali
T otale complessivo
35
N.
%
63
1
3
2
69
91,3
0,0
1,4
4,3
2,9
100,0
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
T av. 23 - Fo rma giur idica e statutar ia dell'ente gestor e
Fo r ma giur idica
n.
%
Associazione di volontariato iscritta al registro del volontariato
Associazione di volontariato non iscritta al registro del volontariato
Associazione non di volontariato, ma Onlus
Associazione non riconosciuta o Comitato
Associazione riconosciuta con personalità giuridica ex art. 11 C .C .
25
36,2
11
15,9
1
1,4
32
46,4
-
0,0
Rispondenti
69
100,0
Tav. 24 - Forma statutar ia dell’ente gestore
N.
%
Singola organizzazione di volontariato
Associazione di organizzazione di volontariato iscritte registro
Associazione di organizzazione di volontariato iscritte a registro e non iscritte
Associazione di organizzazione di volontariato e altri enti
Comitato di organizzazione di volontariato iscritte
Altro
4
9
25
26
2
3
69
5,8
13,0
36,2
37,7
2,9
4,3
100,0
Totale complessivo
L’affidamento ad Associazioni di associazioni, 94.2%, è stata la scelta
assolutamente prevalente. Le Associazioni di associazioni o i Comitati di
sole organizzazioni di volontariato sono il 53,5%, iscritte o non iscritte a
registro, nel 37,7% dei Centri si aggiungono alle associazioni di volontariato anche le associazioni di promozione sociale e, in numero molto
ridotto, cooperative sociali ed enti locali.
L’affidamento a singole Associazioni di volontariato è avvenuto in un
numero molto ristretto di situazioni, 5,8%, in Molise ed Abruzzo. In alcuni
di questi centri sono stati attivati percorsi di coinvolgimento di altre associazioni, senza però mutare la configurazione giuridica dell’ente gestore.
La Sardegna ha un modello particolare di gestione: il Csv Sardegna
solidale è stato proposto da un Comitato promotore di associazioni regionali che ha affidato la responsabilità legale ed amministrativa ad una di
esse, nell’organo di gestione del Centro sono presenti tre rappresentanti
delle associazioni facenti parte del Comitato promotore del Centro, inoltre
a singole associazioni è affidata la gestione dei numerosi punti di servizio
nel territorio, associazioni che così partecipano alla gestione del Csv e
alla sua vita.
Caso unico è quello del Csv di Pescara affidato ad un ente non profit
nazionale.
Gli Enti gestori dei Csv, in alcune regioni (Valle D’Aosta, Liguria, Veneto,
Emilia Romagna, Marche, Molise, Toscana), sono tutti o prevalentemente
iscritti ai registri regionali del volontariato; mentre in altre regioni
(Lombardia, Friuli, Lazio, Umbria, Basilicata) non sono iscritti. E’ infine da
rilevare che nessun Centro di Servizio ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica.
36
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
3.2 La base associativa dei Centri di servizio: la
partecipazione del volontariato
Tav. 25 - Co mposizione dell'ente gestor e
Soci ader enti
No r d Ovest
No r d Est
Ce ntr o
Sud
Isole
22
18
6
19
4
or g.
iscr itte ai
r .r .v.
1027
1244
348
355
171
Italia
69
3.145
A r ea geogr afica
Cs v
n.
or g. non
ass. pr omz
iscr itte ai
soc.
r .r .v.
275
80
151
2
94
4
224
28
41
1
785
Co op
sociali
115
altr o ente
ente locale altr i soci
no pr ofit
T otale
14
26
2
14
12
0
38
-
3
4
-
6
19
1
90
1
1419
1432
447
761
216
42
64
7
117
4.275
% su totale Italia
73,6
18,4
2,7
1,0
1,5
0,2
2,7
100,0
Tra i soci sono stati considerati anche gli aderenti ai comitati di partecipazione delle associazioni nel caso del C sv di C hieti e
Sardegna solidale.
Innanzitutto emerge una significativa partecipazione alla gestione dei
Centri con 4.275 organizzazioni socie che per il 92% sono di volontariato.
Appare evidente anche un forte incremento negli anni delle organizzazioni aderenti agli enti gestori, con una crescita del 243,1% rispetto alle
organizzazioni fondatrici degli stessi, segno evidente dell’infittirsi dei
rapporti con le associazioni del territorio e della volontà di partecipazione
agli organi sociali e alla gestione dei Centri di Servizio.
G ra fic o 7 - S o c i fo n d a to ri e to ta le so c i
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1 500
1 000
500
0
o rg . no n
o rg .
is c ritte a i is c ritte a i
r.r.v .
r.r.v .
as s .
pro m z
soc.
coop
s o c ia li
a ltro e nte
no pro fit
e nte
lo c a le
a ltri s o c i
T o ta le
S o c i fo nda to ri
889
222
27
21
25
9
53
1 246
S o c i a de re nti
31 45
785
115
42
64
7
117
4.275
L’iincremento è significativo soprattutto per le associazioni di volontariato, che complessivamente passa dalle 1.111 associazioni al momento
della fondazione alle 3.930 di oggi, con una crescita del 253,0%.
Ma questi dati non danno ancora effettivamente conto del rapporto tra
37
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
mondo del volontariato e gestione dei Centri: perché nei Csv più grandi,
siano essi regionali o di grandi provincie, come abbiamo spiegato al cap.
1.4 relativo all’Ambito di competenza territoriale, attraverso le delegazioni,
le associazioni di volontariato del territorio hanno la possibilità di dare
indirizzi alla gestione dei servizi. Si realizza cioè una partecipazione rilevante alla gestione anche di associazioni formalmente non socie. Basti
considerare il caso quantitativamente più rilevante, quello del Cesvot.
Il Centro di servizio per il volontariato della Toscana ha 23 soci, che per
statuto possono essere solo federazioni di carattere regionale. Già queste
federazioni associano oltre 2.000 associazioni di base, non solo di volontariato però. Sul territorio vi sono poi 11 delegazioni, una per provincia
più quella di Empoli, “aderenti” a queste delegazioni sono 2.895 associazioni di volontariato, 2431 aderenti di diritto in quanto iscritte al registro regionale del volontariato, e 464 associazioni di volontariato non
iscritte, che hanno fatto esplicita richiesta al Cesvot di aderire ad una
delegazione. E’ evidente che in particolare il dato degli aderenti di diritto,
le associazioni iscritte a registro, non significa certo 2.431 soci attivi, in
realtà la partecipazione media alle assemblee è intorno al 15% degli
aventi diritto. Si tratta però sempre di oltre 400 associazioni che non si
limitano ad incidere in maniera significativa sui servizi e progetti approvati nella loro delegazione, ma che eleggono un direttivo di delegazione,
nominano commissioni di lavoro, eleggono un rappresentante che partecipa all’assemblea regionale, con potere di voto e la possibilità di essere
eletto nel direttivo regionale.
Tav. 26 - Composizione dell'ente gestor e
Soci fondator i
No r d Ovest
No r d Est
Ce ntr o
Sud
Isole
22
18
6
19
4
or g.
iscr itte ai
r .r .v.
263
261
70
275
20
Italia
69
889
A r ea geogr afica
Cs v
n.
or g. non
ass. pr omz
iscr itte ai
soc.
r .r .v.
37
19
74
2
3
100
4
9
1
222
27
Co op
sociali
altr o ente
ente locale A ltr i soci
no pr ofit
T otale
5
14
2
4
21
-
3
4
2
-
1
1
50
1
332
339
76
466
33
21
25
9
53
1.246
71,3
17,8
2,2
1,7
2,0
0,7
4,3
100,0
% su totale Italia
Tra i soci sono stati considerati anche gli aderenti ai comitati di partecipazione delle associazioni nel caso del C sv di C hieti e
Sardegna solidale.
38
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
G rafic o 8 - So c i per are a ge ografic a
4500
4000
3500
3000
2500
2000
15 00
10 00
500
0
Nord
Oves t
Nord Est
Centro
Sud
Isole
Italia
Soc i fondatori
332
339
76
466
33
12 46
Soc i aderenti
14 19
14 32
447
761
21 6
4.275
Oltre alle associazioni aderenti alle delegazioni, bisogna poi considerare che le associazioni coinvolte nella gestione dei Centri è superiore al
numero delle associazioni socie per un altro motivo: tra le organizzazioni
socie ben 367, cfr. la Tav. 27, sono associazioni di associazioni, federazioni o coordinamenti e quindi attraverso di esse l’effettiva partecipazione
del volontariato raggiunge numeri ancora più rilevanti.
Le 367 reti associative, rappresentano in realtà molte più associazioni
di base. Con una stima molto prudenziale possiamo valutare che in media
ciascuna rete abbia almeno 10-20 soci, si tratta prevalentemente di reti di
carattere provinciale con una significativa presenza di reti regionali (le
sole reti regionali socie del Cesvot toscano organizzano migliaia di associazioni di base), il risultato è che indirettamente risultano collegate alla
vita del Csv alcune migliaia di associazioni di base, che non appaiono
nell’elenco dei soci già numeroso.
T av. 27 - Reti di organizzazioni ader enti
No r d Ovest
No r d Est
Ce ntr o
Sud
Isole
Cs v
n.
22
18
6
19
4
r eti
nazionali
2
1
1
0
r eti
r egionali
35
7
31
13
7
r eti
pr ovinciali
102
59
8
56
8
coor d.
L ocali
18
10
3
6
I talia
69
4
93
233
37
A r ea geogr afica
39
T otale
157
76
40
73
21
367
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
3.3 Organi sociali e impegno di partecipazione
L’organizzazione tipo degli enti gestori dei Csv è costituita dai seguenti
organi:
– Assemblea;
– Consiglio direttivo (eletto dall’Assemblea, 1 componente nominato
dal Comitato di gestione);
– Presidente e Vice Presidente (eletti dal Consiglio direttivo o
dall’Assemblea);
– Collegio dei Sindaci Revisori (eletto dall’Assemblea, 1 componente
nominato dal Comitato di gestione).
Alcuni Enti gestori hanno inoltre previsto nel proprio statuto i seguenti
organi:
– Giunta Esecutiva (eletta da Consiglio direttivo);
– Collegio dei Garanti o Probiviri (eletto dall’Assemblea);
– Tesoriere (eletto dal Consiglio direttivo).
T av. 28 - A ssetto istituzionale or gani e car iche sociali negli enti gestor i costituiti da associazioni si associazioni
A r ea geogr afica
Assembl. C onsiglio G iunta Presid
V ice
Te so- C ollegio Sindaci
eff. e supp.
comp. Di rettivo esecutiva ente Presidente riere
C sv
C sv
C sv
n.
C sv n..
No r d Ovest
No r d Est
Ce ntr o
Sud
I sole
22
18
6
14
4
1394
1324
331
565
216
22
18
6
14
4
243
131
62
162
29
7
3
0
3
0
I talia
64
3830
64
627
13
G aranti
C sv
C sv
n.
C sv
n. effett. suppl. n. effett. suppl.
32
6
0
17
0
22
18
6
12
4
18
16
5
14
4
26
18
7
20
4
5
6
4
7
3
22
17
6
13
4
65
50
19
40
14
25
6
7
24
6
12
8
4
9
2
42
12
12
26
6
9
0
3
16
1
55
62
57
75
25
62
188
68
35
98
29
I componenti degli organi sociali sono persone provenienti dalle associazioni socie che a titolo di volontariato operano negli organi sociali
degli Enti Gestori. Essi costituiscono un numero elevato di persone, oltre
3.800 che effettuano un considerevole numero di ore di volontariato, circa
56.000 annue, oltre a quanto già dedicano presso le loro organizzazioni.
Tav. 29 - Impegno dei volontar i negli or gani sociali
Organo
1. Assemblea
2. Consiglio direttivo
3. Giunta esecutiva
4. Presidente
5. Vice presidente/i
6. Tesoriere
7. Collegio dei sindaci revisori
8. Garanti o probiviri
9. Altri
Totale
Rispondenti 50
40
ore nel 2002
7.608
15.124
2.448
19.202
8.213
1.647
1.337
38
622
56.239
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
4. I CENTRI DI SERVIZIO: STRUTTURE, RISORSE UMANE, RISORSE ECONOMICHE
4.1. Le strutture
Le strutture utilizzate come sedi centrali dei Csv sono molto differenti
tra loro. Su 50 centri attivi che hanno risposto al questionario nel 2002,
il numero complessivo dei locali delle sedi centrali è di 269, con una
superficie complessiva di 9.671 mq. Escluso il caso eccezionale di due Csv
con una sede centrale di 800 mq, esclusi anche alcuni piccoli Csv che
hanno una sede complessivamente di 40/50 mq, gli altri si attestano su
una media di 193 mq. che può rappresentare un valore di riferimento. Il
numero di locali varia da 2 a 10 e la media si attesta sui 5 locali. Da rilevare che per gli sportelli e le delegazioni ci è stata però fornita un’informazione relativa solo alla metà di quelli esistenti, la loro dimensione
media è di 97 mq e di poco meno di 4 locali.
T av. 30 - Locali e super ficie complessiva in mq nelle sedi centr ali
Locali disponibili in sede centr ale
Locali disponibili in spor telli e delegazioni
9.671
M q complessivi
Nu mero di locali (esclusi serv.)
M q complessivi
269
Nu mero di locali (esclusi serv.)
9.826
382
T av. 31 - Sede oper ativa del Cs v
21. Tipo di contr atto
Sede oper ativa centr ale
affitto
comodato
gratuito
Locali proprietà di ente pubblico
20
8,2%
24,6%
Locali proprietà di ente non profit
3
1,6%
3,3%
Locali proprietà di privati
38
57,4%
4,9%
-
-
-
Locali proprietà del C sv
Rispondenti 58
Nella maggior parte dei casi la sede è in locali di proprietà di privati,
mentre per un restante 32,8% di proprietà pubblica. Nella maggior
parte dei casi il contratto è a titolo oneroso, mentre il 32% ha la sede
in comodato gratuito prevalentemente da enti pubblici.
Un dato tutt’altro che marginale quanto alle sedi dei Csv è la loro
accessibilità per i disabili, assicurata nel 79% dei casi per le sedi centrali
e per l’89% degli sportelli e delle delegazioni.
Tav. 32 - A ccessibilità ai disabili
Sede centrale
Si
No
79%
21%
41
Sport. e deleg.
Si
No
89%
11%
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
4.2 Le risorse umane
Generalmente in ogni Csv sono svolte le seguenti funzioni: direzione e
coordinamento generale, produzione ed erogazione servizi (a livello
centrale e a livello decentrato), segreteria, amministrazione. Mentre i
rappresentati delle associazioni aderenti negli organi sociali svolgono le
funzioni di indirizzo, orientamento, programmazione, controllo; attraverso
le risorse umane e professionali degli operatori viene impostata la
programmazione e la realizzazione dei servizi.
Le figure professionali attive nei Csv sono sostanzialmente di tre tipi e
sono portatori in misura notevole di un’esperienza precedente nell’ambito
del volontariato e del terzo settore, in particolare per quanto riguarda gli
operatori addetti ai servizi: direttivo (coordinamento generale, produzione
di servizi), operativo (segreteria, amministrazione, sportelli, erogazione
servizi), consulenziale (per le funzioni più di carattere specialistico), tutte
finalizzate alla produzione e all’erogazione di servizi alle associazioni e al
volontariato.
I Csv si avvalgono anche di volontari e di obiettori di coscienza, che
costituiscono tuttavia una parte minoritaria a supporto di operatori più
professionalizzati.
In complesso nei Csv sono attivi 559 operatori, 308 femmine e
251maschi, molti con contratti a tempo parziale: nell’insieme i 559 operatori sono impegnati per un tempo di lavoro pari a 290 unità lavorative
tempo pieno. I dipendenti sono il 26.8%. Coloro che hanno un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa sono il 40,1%, di collaborazione occasionale il 9,4%, i liberi professionisti il 23,7%, particolarmente
impegnati nelle attività consulenziali.
In complesso elevato è il numero delle figure professionali qualificate
con un’elevata scolarità. Ben il 58,7% sono in possesso di una laurea, il
38,4% di un diploma di maturità e solo il 2,9% ha un titolo di studio della
scuola dell’obbligo.
Sede
Delegaionesportello
%
49,7
61,1
56,9
52,0
31,6
%
91,4
83,2
48,4
58,8
100,0
%
8,6
16,8
51,6
41,2
0,0
%
%
%
%
%
25,0 9,5 22,3 9,5 33,8
36,4 17,6 25,1 6,4 14,4
28,7 0,0 16,0 11,7 43,6
25,0 11,7 21,7 3,3 38,3
17,6 35,3 41,2 0,0 5,9
Italia
50
559
251
308
420
139
166
127
43
Italia %
-
100,0
44,9 55,1
75,0
25,0
29,6 11,9 22,7
7,7
42
Di pendenti
C o.C o.C o.
C oll. Occ.
L ib. prof.
Obbl.
M aturità
L aurea
66
Da 36 ore e
oltre
F emmine
%
50,3
38,9
43,1
48,0
68,4
Da 26 a 3
ore
M aschi
N.
153
208
128
51
19
Da 1 6 a 25
ore
Personale
retribuito
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
N.
17
15
6
8
4
Da 6 a 1 5
ore
C entri
Da 1 a 5 ore
T av. 33 - Personale retribuito in organico nel corso del 2002
85
83
97
18
7
%
39,7
18,8
28,8
13,7
31,6
%
29,1
48,8
43,2
37,3
21,1
%
1,3
16,4
5,6
15,7
5,3
%
29,8
15,9
22,4
33,3
42,1
%
2,7
1,1
3,3
6,1
10,5
%
39,5
35,0
49,6
26,5
21,1
%
57,8
63,8
47,1
67,3
68,4
157
290
150
224
53
132
16
215
328
28,1
-
26,8
40,1
9,4
23,7
2,9
38,4 58,7
Unità
tempo
pieno
n.
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Una parte delle prestazioni professionali, quelle che richiedono una
minore presenza continuata o con specializzazioni particolari, sono acquisite mediante convenzioni, soprattutto con associazioni di volontariato e
non, oltre che con liberi professionisti, per fornire risposte adeguate, qualificate e continuative alle esigenze delle associazioni. Da rilevare che soprattutto tra questi ultimi sono la gran parte dei consulenti legali e fiscali, impegnati in genere per un numero di ore settimanali molto contenuto.
T av. 34 - Co nvenzioni per for nir e servizi nel cor so del 2002
C on Org.
di vol.
Promozione
Sostegno
C onsulenza
Strumenti di supporto
Formazione
Informazione
Documentazione
Banche dati
T otale
28
47
23
7
159
18
22
16
320
A ss. di
prom.
sociale
L iberi
Studi
C ooperati A ltri enti
profession profess.
ve sociali non profit
isti
Imprese
1
1
1
3
6
5
3
5
5
8
32
30
13
13
15
13
18
2
104
6
7
26
3
9
9
4
1
65
1
5
10
2
3
4
2
5
32
Enti
pubblici
4
3
4
1
2
11
25
Tra le risorse umane non bisogna dimenticare l’apporto, presente in
numerosi Csv, dei volontari, oltre a quelli che partecipano agli organi
sociali. Emerge dalla tabella seguente un numero di 1.211 volontari per
circa 104.058 ore annue di impegno complessive.
T av. 35 - I mpegno dei volontar i
nelle attività di ser vizio
Numero volontari
Ore
1.211
104.058
La crescita e l’aggiornamento professionale delle risorse umane infine
avviene mediante lo scambio fra i Csv attraverso:
– seminari e incontri dei gruppi di lavoro nazionali (formazione, comunicazione, ecc.) del Coordinamento nazionale dei Csv;
– la formazione dei dirigenti e degli operatori;
– la produzione editoriale.
4.3. Le risorse economiche
Come previsto dalla legge 266/91, a partire dal 1992 le Casse di
Risparmio prima e le le Fondazioni poi hanno accantonato i fondi nella
misura di 1/15 dei proventi. Nella tavola seguente sono presentati gli
accantonamenti nei cinque riparti compresi fra il 1991 e il 2001 per
ciascuna regione.
43
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
44
1991-92-93
1994-95-96
1997-98
1999-00
Ri parti
2001
A ccantonamento
A ccantonamento
indisponibile Di sponibile*
indirizzo V isco*
To tale
T otale
1991-2001
A bruzzo
465.177,20
1.231.733,14
1.227.187,42
1.321.209,78
522.372,49
97.278,40
619.650,90
4.864.958,43
Basilicata
90.977,37
116.361,05
1.143.931,57
2.007.173,42
431.133,78
431.133,78
3.789.577,19
C alabria
168.445,90
377.960,87
1.718.752,27
5.726.573,43
573.550,84
573.550,84
8.565.283,32
C ampania
1.098.622,76
1.820.647,37
2.644.187,24
8.762.592,57
939.083,49
939.083,49
15.265.133,42
Emilia Romagna
2.020.454,99
8.007.631,02
7.160.811,44
14.315.182,10
8.298.729,23
5.418.605,53 13.717.334,76
45.221.414,31
F. V . G iulia
330.677,29
870.416,68
1.047.638,54
1.126.079,20
1.024.790,90
120.644,33
1.145.435,23
4.520.246,94
L azio
1.003.763,18
2.668.733,65
2.082.825,85
6.168.758,54
1.540.958,40
12.599,52
1.553.557,92
13.477.639,14
L iguria
433.921,35
1.851.476,33
1.573.187,59
7.222.540,42
1.983.343,93
183.359,49
2.166.703,43
13.247.829,12
L ombardia
1.061.773,62
3.998.945,30
6.769.861,00
14.921.532,60
4.643.709,52
474.358,54
5.118.068,07
31.870.180,59
M arche
759.375,46
1.880.192,41
2.976.108,39
5.008.599,58
1.852.975,86
760.014,75
2.612.990,61
13.237.266,45
M olise
245.914,44
369.511,70
612.594,00
1.146.964,59
423.135,82
423.135,82
2.798.120,55
P. A ut. Bolzano
268.410,40
454.575,33
706.904,59
1.211.536,57
205.550,89
202.446,98
407.997,86
3.049.424,74
Piemonte
1.001.544,48
7.220.933,61
9.091.760,07
32.812.645,72
6.918.277,11
4.091.768,91 11.010.046,02
61.136.929,89
P. A ut. Tre nto
76.952,08
915.678,08
14.977,25
14.460,79
29.438,04
1.022.068,20
Puglia
295.158,46
1.095.706,26
2.425.176,45
4.923.318,24
1.408.736,28
116.054,72
1.524.791,01
10.264.150,42
V alle d'A osta
606.836,86
432.690,21
2.012.799,50
375.989,40
258.228,45
634.217,85
3.686.544,41
Sardegna
462.574,31
984.758,73
1.131.647,51
3.004.026,50
907.235,72
305.161,05
1.212.396,77
6.795.403,83
Sicilia
198.114,81
904.583,09
5.256.460,55
2.400.792,13
2.400.792,13
8.759.950,58
To scana
2.177.370,86
4.208.880,85
5.297.443,59
20.931.319,35
8.044.449,35
2.232.050,57 10.276.499,92
42.891.514,57
Um bria
433.945,38
836.867,27
1.414.579,79
3.939.846,14
1.336.296,45
151.778,81
1.488.075,26
8.113.313,83
V eneto
1.033.121,73
5.105.455,71
5.724.514,69
14.637.021,66 12.627.779,86
12.627.779,86
39.127.893,66
Italia
13.626.296,04 45.527.885,32 55.181.802,22 156.456.180,47 56.473.868,70 14.438.810,84 70.912.679,55 341.704.843,60
* Il M inistro V isco, con proprio Atto di indirizzo del 19/4/2001 aveva determinato il dimezzamento degli accantonamenti a favore dei C sv, in evidente contrasto con la L egge
266/91. L '11/7/2001 il Ta r del L azio, ha emesso una propria ordinanza con la quale ha sospeso questo punto dell'Atto di indirizzo. C onfermata dal C onsiglio di Stato con propria
Co mitato
T av. 36 - A ccantonamenti fondi speciali per il volontar iato
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Innanzitutto alcuni chiarimenti sulla Tav. 36 precedente. Gli accantonamenti sono costituiti da 1/15 dei proventi di ciascuna fondazione, al netto
delle spese di gestione e delle riserve obbligatorie, accantonato all’approvazione del bilancio consuntivo, al quale si riferiscono le date qui
riportate. Ciò significa concretamente che, ad es., gli accantonamenti qui
indicati come 2001 in realtà sono stati quantificati e accantonati nel 2002,
entro il mese di giugno, data ultima per l’approvazione dei consuntivi
dell’anno precedente. I fondi erogati sono quelli destinati annualmente
dal Cdg ad ogni singolo Centro ed effettivamente versati dalle Fondazioni
finanziatrici sui conti dei singoli Csv. In questa tavola sono riportati tutti
gli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni dall’approvazione della
legge 266/91 al 2002. E’ da rilevare che un primo problema da accantonamenti non utilizzati si è determinato perché i primi Csv sono stati istituiti solo nel 1997, mentre ancora manca a tutt’oggi l’operatività in Puglia,
Calabria e Campania. I fondi accantonati per queste regioni non si potevano in ogni caso spendere, mancando i Csv. Inoltre è da rilevare che la
normativa prevede che nel primo biennio di vita di ciascun Comitato di
gestione siano erogabili dallo stesso solo i fondi accumulati nel primo
riparto, 1991-1993. Quindi anche se il Comitato viene insediato per la
prima volta nel 2003, come è avvenuto per la Campania, i fondi erogabili
da questo Cdg sono sempre quelli del 1992-1993. Infine, anche quando in
ciascuna regione il meccanismo va a regime, intercorre un minimo di 3-4
anni tra l’accantonamento e l’erogazione concreta: 2-3 anni trascorrono
tra accantonamenti e nomina dei rappresentanti spettanti a ciascuna
Fondazione nel Cdg, il cui numero si calcola sulla base degli accantonamenti effettuati all’inizio dei due anni solari precedenti; mentre in seguito
vi sono i tempi propri delle stesse pratiche di erogazione (esame dei
bilanci preventivi da parte delle fondazioni, decisione dei Cdg, erogazione
da parte delle Fondazioni).
Occorre inoltre prestare attenzione alla particolarità degli accantonamenti 2001. Come documentiamo meglio al Cap. 3 dell’appendice, il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con
l’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, aveva di fatto stabilito il dimezzamento degli accantonamenti a favore dei centri di servizio per il volontariato, in evidente contrasto con la Legge quadro per il volontariato 266/91.
L’11 luglio 2001 il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta di sospensiva
richiesta dal mondo del volontariato, ha emesso un’ordinanza che
sospende il punto in questione dell’Atto di indirizzo, confermata dal
Consiglio di Stato con propria sentenza del 19/9/2001. La sospensiva del
Tar si sta però rilevando inefficace, perché inizialmente un numero ridotto
di fondazioni, ma ora praticamente quasi tutte, non hanno reso disponibile tutto l’1/15, ma solo il 50% collocando il rimanente 50% in un fondo
di riserva in attesa della sentenza definitiva del Tar. Nei consuntivi 2001
su 70.912.679,55 Euro riguardanti l’1/15, è stato messo nel fondo di
riserva il 20,36%, pari a 14.438.810,84 Euro. Nei consuntivi 2002, che qua
non riportiamo in maniera analitica regione per regione, perché questi dati
non sono ancora disponibili, l’1/15 ammontava a 94.540.716,48 Euro, ma
45
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
la quasi la totalità delle fondazioni questa volta hanno messo la metà
dell’1/15 nel fondo di riserva, che così si riduce complessivamente circa
del 50%.
Da una rilevazione di dati in materia, effettuata dal Coordinamento dei
Centri nell’autunno scorso, emerge che le risorse economiche utilizzate
complessivamente dai Csv, dalla loro nascita sino alla fine del 2002, sono
circa 62.700.000 Euro, pari al 75% di quanto effettivamente erogato dalle
fondazioni di origine bancarie, su delibera del Cdg, alla stessa data. Infatti
tali erogazioni dalla nascita dei Csv alla fine del 2002 sono state di circa
85 milioni di euro.
La lentezza della capacità di spesa non è quindi addebitabile ai Csv,
che a fine 2002 avevano speso tre quarti delle somme erogate sino allora.
Il restante 25% è sostanzialmente costituito dalla cassa annuale, non
potendo il Csv agire se non gli è stato approvato il programma annuale,
cosa che in vari casi avviene anche a metà dell’anno successivo. E da
considerare che il Csv è un’organizzazione non profit di servizio, che per
definizione non può assumersi il rischio di operare attraverso esposizioni
creditizie. Assumere dei rischi è cosa normale per un’impresa profit, ma
assolutamente da evitare per chi non trae alcuna remunerazione dal capitale investito e utilizzato, remunerazione che in quei casi copre dai rischi
d’impresa.
46
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
5. I RAPPORTI CON I COMITATI DI GESTIONE
I Comitati di gestione svolgono, secondo il Decreto interministeriale del
1997 i seguenti compiti:
a) individuano e rendono pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più
centri di servizio nella regione;
b) ricevono le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e,
sulla base di criteri e di scadenze preventivamente e pubblicizzati,
istituiscono con provvedimento motivato i centri di servizio;
c) istituiscono l’elenco regionale dei centri di servizio e ne pubblicizzano l’esistenza;
d) nominano un membro degli organi deliberativi ed un membro degli
organi di controllo dei centri di servizio;
e) ripartiscono annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la
regione, il fondo speciale per il volontariato;
f ) ricevono i rendiconti e ne verificano la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancellano, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale indicato alla lettera c), i centri di servizio nel caso in cui si accerti il venir
meno dell’effettivo svolgimento dell’attività a favore del volontariato.
Ad oggi i Comitati di gestione sono stati istituiti in tutte le regioni. In
Campania però il Comitato ha cominciato solo da poco ad operare.
5.1. L’azione di vigilanza sui Csv
Una forma con cui i Comitati possono esercitare il controllo sui Centri
di servizio secondo quanto previsto dalla normativa, è rappresentata dalla
nomina di un Consigliere nel Consiglio direttivo di ogni Csv e di un
componente dell’organo di controllo amministrativo, il Collegio dei sindaci
o dei revisori dei conti.
Tav. 37 - Partecipazione dei rappresentati del Cdg
alle riunioni degli organi sociali nel 2002
Or gano sociale
C onsiglio direttivo
C ollegio sindaci
A ssemblea
Rappres.
C dg
n.
Incontri
n.
50
50
18
486
174
79
Incontri con rapp.
C dg
n.
300
115
36
%
61,7
66,1
45,6
Rispondenti 50
47
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
5.2 L’azione del Comitato di gestione in relazione ai
programmi di attività e alle rendicontazioni richieste
per la verifica
Interpretando in maniera differente il dettato normativo i Comitati di
gestione spesso si comportano in maniera differente nella loro attività
relativa alla valutazione dei progetti, alla ripartizione dei fondi annuali,
alle modalità di rendicontazione.
Qui abbiamo posto l’attenzione sulla natura dei criteri utilizzati dai
Comitati di gestione. Infatti la natura del criterio fa trasparire l’obiettivo
del controllo effettuato. Come si coglie dalla successiva tabella, alla quale
era possibile fornire più risposte, emerge che ad oggi i criteri utilizzati
riguardano per il 36% il controllo di legittimità e amministrativo, mentre
per un altro 25% è legata a criteri di tipo metodologico. Con una percentuale in crescita rispetto all’anno scorso, era il 10%, il 17% dei Csv afferma
che il Comitato entra nel merito delle azioni, cosa non prevista dal Decreto
e esclusa apertamente nella circolare esplicativa.
T av. 38 - Cr iter i utilizzati dal Co mitato nella sua azione
Nessun criterio
28,8%
C riteri di legittimità e controllo amministrativo
36,5%
C riteri di tipo metodologico
25,0%
Indirizzi di carattere generale nel merito delle azioni
13,5%
Indirizzi specifici nel merito delle azioni
3,8%
Rispondenti 50, qualche C entro ha dato più di una risposta, base della % è il totale rispondenti
L’azione di controllo dei Comitati di gestione viene esercitata sia attraverso la presenza di propri rappresentanti negli organi di direzione e
controllo, sia attraverso la rendicontazione relativa all’uso dei fondi
erogati dal Comitato di gestione a ciascun Centro, come stabilito dal
decreto interministeriale del 7 ottobre1997. Col tempo non solo i Csv sono
andati migliorando le forme di rendicontazione, valutazione e controllo
delle attività svolte, ma anche la documentazione richiesta dai Comitati si
è andata intensificando.
T av. 39 - Re lazioni con il Cdg : documentazione r ichiesta
Periodicità con cui viene richiesta
T ipo di r endicontazione
Semplice rendiconto di entrate e uscite
Bi lancio di tipo civilistico
Rendicontazione di tipo pubblico
A ltri tipi di strumenti
C sv
n.
46
29
45
42
Trimestrale
10,0%
2,0%
2,0%
0,0%
QuadriSemestrale A nnuale
mestrale
4,0%
4,0%
4,0%
0,0%
22,0%
4,0%
6,0%
4,0%
68,0%
54,0%
82,0%
88,0%
Rispondenti 50. Era possibile più di una risposta, le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti e
quindi esprime sul totale dei C sv quanti presentano quel tipo di rendicontazione con quella determinata
periodicità.
48
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
E’ da rilevare del resto che l’erogazione dei fondi spesso viene distribuita in diverse trance, che nella maggior parte dei casi slittano sino
all’anno successivo di competenza. Nel 80% dei casi l’erogazione non
avviene in un’unica rata, come invece stabilisce il decreto che regola il
funzionamento dei Cdg e dei Centri.
5.3. La ripartizione dei fondi fra più Csv
Quanto all’interno della stessa regione vi sono più Csv, sulla base di
quali criteri il Comitato ripartisce i fondi? Solo intorno al 60% dei Centri
sembra siano applicati criteri che tengono conto della popolazione e della
presenza delle associazioni di volontariato nel territorio di competenza.
T av. 40 - Cr iter i del Cdg per r ipar tir e i fondi tr a i Cs v in Re gione
Nessun criterio ufficiale
In rapporto alla popolazione
In rapporto alle Organizzazioni di volontariato iscritte al RR
In base al preventivo richiesto
In quota uguale tra i diversi centri
Rispondenti 50, alcuni C entri hanno dato risposte multiple.
49
7,7%
34,6%
26,9%
34,6%
13,5%
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6. FORME DI COORDINAMENTO REGIONALE
FRA I CENTRI DI SERVIZIO
Il decreto del 1997 ha recepito un’esperienza che già nella fase istitutiva e di avvio in più di una regione si era andata affermando, là dove
prevede la necessità di un coordinamento regionale tra i Csv a livello
regionale, qualora il bando ne preveda vari a livello provinciale. Così la
necessità di coordinare le attività tra i Csv è entrata nei bandi emanati dai
Comitati di Gestione.
I Coordinamenti regionali si sono quindi attivati quasi dovunque, ma
con forme, obiettivi e metodologie differenti. Vi sono esperienze solo
informali, altre che hanno portato alla costituzione di un vero e proprio
organismo con proprio statuto e organi sociali. Vi sono casi nei quali si
svolge soprattutto attività di confronto e rappresentanza, altri dove
insieme si realizzano iniziative, strumenti e servizi. Un coordinamento
formalizzato esiste però ad oggi solo nella metà delle regioni interessate.
In ogni caso è comunque elevato il numero di incontri effettuati fra i Csv
di una medesima regione.
Fo r me di coor dinamento tr a i Ce ntr i per r egione
T av. 41 - Ra pporti nel 2002 con gli altr i Ce ntr i della stessa r egione
Non esiste alcuna forma di coordinamento
Esiste un coordinamento informale
Esiste un coordinamento formale istituzionale e di rappresentanza
Esiste un coord. formale di rappresentanza che gestisce anche alcune attività
Nel 2002 quante volte vi siete incontrati
Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Li guria
Veneto
Molise
Sicilia
4
16
15
12
41
27
10
6
4
6
3
Rispondenti 43 C sv, i C sv provinciali. Era comunque possibile più di una risposta.
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
APPENDICE
Premessa
L’appendice che segue consiste prevalentemente in materiali di documentazione già pubblicati, ma che ci è parso utile raggruppare qui,
mettendoli così facilmente a disposizione di tutti i soggetti interessati.
Si tratta della principale documentazione relativa alla legislazione che
regola l’istituzione e il funzionamento dei Csv, ed anche della documentazione essenziale relativa alle proposte di modifica dell’art. 15 della legge
266/91 avanzate dal 2001 ad oggi, sino cioè alla proposta di modifica
avanzata dall’attuale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’Osservatorio nazionale per il volontariato.
In particolare si tratta dei seguenti documenti:
– Cap. 1. I meccanismi legislativi che regolano l’istituzione e il funzionamento dei Csv e dei Cdg; Cap. 2. I Comitati di Gestione, capitoli già
pubblicati nel Rapporto 2001 e che riassumono efficacemente per chi
non è a conoscenza le questioni principali riguardanti la problematica
in oggetto.
– Cap. 3. L’Atto di indirizzo Visco. L’atto di indirizzo Visco che voleva
ridurre del 50% l’1/15, le sentenze del Tar. Lazio e del Consiglio di
Stato hanno sospeso il provvedimento, ma ciò nonostante, per ora le
somme in oggetto comunque non sono in molti casi state messe a
disposizione dei Centri.
– Cap. 4.Tentativi di riforma dell’art. 15 della legge quadro per il volontariato. Riproduciamo qui la documentazione essenziale relativa: La
riforma della Legge sul Volontariato chiediamo e proponiamo un
percorso consapevole e partecipato, documento approvato dal
Gruppo Volontariato promosso dal Forum Permanente del Terzo
Settore e firmato dalle principali associazioni di volontariato nazionali, Le proposte di modifica dell’art. della 266/91, tavole sinottiche
con le principali proposte di modifica dell’art. 15 formulate in questi
anni, con commento del Gruppo volontariato del Forum di cui sopra.
– Cap. 5. La legislazione riguardante i Csv. Comprende: l’Art. 15 della
266/91; il Documento dell’Osservatorio del 16 febbraio 1993 Ministro
Adriano Bompiani; le Linee guida 15 maggio 1996 emanate dal
Ministro Adriano Ossicini, il Decreto Ministeriale 8 Ottobre 1997 dei
Ministri Carlo Azelio Ciampi e Livia Turco, Circolare esplicativa D.I. 8
Ottobre 1997 della Ministra Livia Turco, Comunicazione sui progetti
delle associazioni di volontariato, della Ministra Livia Turco.
53
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
CAPITOLO I - I meccanismi legislativi che regolano
l’istituzione e il funzionamento dei Csv
e dei Cdg
Previsti dall’art.15 della legge quadro per il volontariato 266/91 e regolati da successivi decreti applicativi del 21/11/1991, del 2/12/1994 e
dell’8/10/1997, i Centri di servizio sono strutture per il sostegno e lo
sviluppo delle organizzazioni di volontariato e sono finanziati da «fondi
speciali» a livello regionale, alimentati da «una quota non inferiore ad un
quindicesimo» dei proventi delle Fondazioni di origine bancaria.
I Centri di servizio per il volontariato «a favore del volontariato e da
essi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività», art. 15
della 266/91, sono un’innovazione importante nella legislazione italiana,
non solo per quanto riguarda il volontariato ed il Terzo settore, ma più in
generale per la formazione ed il sostegno alla cittadinanza attiva.
Non ci sono mai stati in Italia interventi legislativi di questo tipo riguardanti l’associazionismo tradizionale, a differenza di altri paesi del CentroNord Europa.
Non a caso una legislazione così innovativa ha incontrato sul suo
cammino varie difficoltà. La Corte Costituzionale ha dovuto pronunciarsi
per ben tre volte tra il 1992 e la fine del 1993 sull’art.15 della 266 e tutte
le volte dando sostanzialmente ragione al legislatore. La Corte ha così
ribadito che il volontariato è «la più diretta realizzazione del principio di
solidarietà sociale che è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti
dell’ordinamento giuridico» ed ha inoltre sottolineato «come questa
moderna visione della dimensione della solidarietà non può essere limitata al “fare”, implicando ciò evidentemente quanto necessario per sostenere e qualificare l’attività»».
L’attuazione dell’art.15 è così avvenuta con forte ritardo e solo nel 1996
è iniziato l’insediamento di una parte dei Comitati di gestione dei fondi
per il volontariato che istituiscono e finanziano i Centri.
Appena si è potuto dare attuazione all’art. 15 della 266/91 si sono
evidenziate le numerose incongruenze presenti nel D.I. 21/11/1991, che
conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 stesso dettava le norme per
l’istituzione e la gestione dei fondi. Una prima modifica relativa alle forme
dell’accantonamento è stata introdotta con il D.I. 2/12/1994. Modifiche più
rilevanti al decreto in questione sono state elaborate da un gruppo di
lavoro voluto dalle associazioni di volontariato e dagli enti locali. Il nuovo
D.I. dell’8/10/1997 ha tra le altre cose stabilito che:
- i Centri possono essere gestiti solo da enti costituiti a maggioranza
da organizzazioni di volontariato (oltre che da una singola associazione di volontariato);
- per il secondo biennio di attività dei Comitati di gestione possono
essere utilizzati tutti i fondi sino a quel momento accumulatisi a causa
del ritardo con cui sono stati istituiti i Centri;
- nelle regioni dove è stato istituito più di un Centro è opportuno provvedere ad un coordinamento che «miri all’utilizzo ottimale delle
risorse disponibili quanto a costi-benefici, alla collaborazione tra i
54
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
centri, alla qualificazione e circolazione delle esperienze»;
- i Comitati di gestione dei fondi sono composti da 15 e non 14 membri,
oltre agli otto rappresentanti delle Fondazioni bancarie, ai quattro del
volontariato, al rappresentante della Regione e del Ministro per la
solidarietà sociale, si viene ad aggiungere anche un rappresentante
degli enti locali.
Centri di servizio per il volontariato
Cronologia essenziale di un processo
Le
fondazioni
bancarie
1990
1998
1999
La legge
quadro del
volontariato
266/91
Sentenza
Consulta
Decreti
e
comunicazioni
I Comitati
di gestione
ed Enti
gestori
Tentativo
di riduzione
dei Fondi
55
1991
1992
1993
1991
1994
1997
2000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Legge 30 luglio 1990, n. 218
Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Disposizioni che regolano il passaggio dagli istituti
di credito di diritto publico delle fondazioni bancarie
Legge 23 dicembre 1998, n. 46
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie.
Le finalità sociali: “Gli statuti delle fondazioni assicurano
il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266”
Art. 15
“fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,
per il tramite degli enti locali, centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne
e qualificarne l’attività”
Sentenza della Corte Costituzionale 75/92, 355/92, 500/93
di conferma validità art. 15/266 e D.L. 1 novembre 1991
D.L. 21 novembre 1991
D.L. 12 dicembre 1994
15 maggio 1996 Circolare: “Linea guida per l’avvio
della piena operatività dei Cdg”
D.L. 8 ottobre 1997
14 ottobre 1998 Circolare sul D.L. 8/10/1997
Comunicazione 22 dicembre 2000 sui progetti
➯ Insediamento dei Comitati di gestione
➯ Formazione degli enti gestori costituiti “da organizzazioni
di volontariato e con presenza maggioritaria di esse”
➯ Istituzione dei Centri di servizio
Aprile 2001 - Atto di indirizzo Min. Visco per dimezzamento fondi
Luglio 2001 - TAR Lazio ordina sospensiva Atto Min. Visco
Settembre 2001 - Sentenza del Consiglio di Stato
con ferma sospensiva del TAR
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
L egge quadr o per il volontar iato
266/91
Istituti fondamentali
Definizioni e limiti
Ca r atter istiche delle associazioni
di volontar iato:
• fini di solidar ietà
• democr aticità inter na
associazioni
• il socio si impegna sempr e
gr atuitamente
(ar ticoli 1-3)
•
•
•
L a legge non si applica a:
cooper azione inter nazionale
volontar iato inter nazionale
pr otezione civile
(ar ticolo 13)
Re gistr azione fiscalità e
contributi
I scr izione ai Re gistr i r egionali
del volontar iato
(ar ticolo 6)
Co nvenzioni con enti pubblici,
coper tur a assicur ativa a car ico
degli enti convenzionati
(ar ticolo 13)
A gevolazioni fiscali
(ar ticolo 8)
i Ce ntri di servizio
A pplicazione
L eggi r egionali applicative
(ar ticolo 10)
Osser vator io nazionale
per il volontar iato
Co ncer tazione con le
I stituzioni
Fo ndo per il volontar iato
(ar ticolo 12)
56
«costituzione di fondi speciali
pr esso le r egioni al fine di istituir e,
per il tr amite degli enti locali, centr i
di ser vizio a disposizione delle
or ganizzazioni di volontar iato, e da
queste gestiti»
(ar ticolo 15)
cr escita della cultur a della
solidar ietà e pr omozione del
volontar iato
consulenza e assistenza
qualificata
for mazione e qualificazione
infor mazioni, notizie,
documentazione
(D.I . 8/1 0/1997)
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
CAPITOLO 2 - I Comitati di Gestione
La composizione e i compiti del Comitato di gestione ci spiegano l’importanza di quest’organismo.
Senza i Comitati i Centri non possono essere istituiti, né possono ricevere i fondi.
Comitato di gestione del
Fo ndo speciale r egionale
compiti
Fa se iniziale
Re golamento di
funzionamento del Cdg
Criter i di istituzione dei Cs v
Bando istitutivo
dei Cs v
A ttività or dinar ia
Ri par tizione annuale
dei fondi
Nomina dei pr opr i
r appr esentanti nei Cs v:
1 nel Co mitato dir ettivo
1 nei Sindaci r evisor i
Selezione dei pr ogetti
pr esentati attr aver so gli Ent i
locali dalle A ssociazioni di
volontar iato
V er ifiche sulla r egolar ità
delle r endicontazioni
nell’utilizzo dei fondi
I stituzione dei Cs v e r elativa
iscr izione al Re gistr o
r egionale dei Cs v
Eve ntuali cancellazioni dal
r egistr o r egionale dei Cs v e
emanazione di un nuovo
bando
I Comitati sono composti da 15 membri, di cui:
- 8 nominati dalle Fondazioni di origine bancaria (7 sulla base della loro
quota di partecipazione al fondo regionale e 1 nominato dall’Acri,
Associazione casse di risparmio italiane; 6 nominati dalla Regione, di cui
4 in rappresentanza del volontariato, 1 in rappresentanza degli Enti locali,
1 in rappresentanza della Regione stessa; 1 rappresentante del Ministro
57
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
del Lavoro e delle Politiche sociali).
Le nomine regionali, vista la sentenza 355/92 della Corte costituzionale,
sono fatte «secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia».
In alcune regioni tali disposizioni sono state inserite nella legge regionale
prevedendo o la nomina o l’indicazione dei rappresentanti del volontariato da parte delle organizzazioni stesse, mentre in altre avviene da parte
della Regione stessa.
L’insediamento dei Comitati di gestione inizia nel 1996 (Tav. 2.1), in 14
regioni su 21, e si è completato solo nel 2003 con l’insediamento del
Comitato della Campania. I dati evidenziano ritardi di due tipi:
a) nell’insediamento;
b) nei rinnovi, che devono avvenire a scadenza biennale con riferimento alla data del primo insediamento.
I ritardi nei rinnovi si manifestano in quasi tutte le regioni e costituiscono un elemento di discontinuità nella certezza di programmazione e
finanziamento dell’attività dei Centri di Servizio.
La mancanza di continuità dei Comitati di Gestione, in assenza di una
norma che permetta la proroga dell’esistente fino alla nomina del nuovo,
ha una serie di conseguenze:
1) ritardo nell’approvazione dei programmi annuali di attività dei Centri
di Servizio e dei loro progetti;
2) ritardo nel rinnovo dei rappresentanti del Comitato all’interno degli
organi degli Enti Gestori dei Centri (Consiglio direttivo e Collegio dei
Revisori);
3) Interruzione del flusso finanziario dei fondi speciali, con ripercussioni
sulla continuità dell’attività rivolta alle organizzazioni di volontariato e
sull’organizzazione stessa del Centro.
Il ritardo nel rinnovo dei Cdg non è comprensibile se non si tiene conto
della loro composizione, evidenziata nel grafico che segue.
Dei 15 componenti gli 8 nominati dagli enti finanziatori e quello in
rappresentanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono in
genere rinnovati puntualmente.
E’ a livello regionale che si determinano i problemi che causano ritardi,
queste sono le nomine più complicate, dovendo la Regione non solo
nominare un proprio rappresentante, ma scegliere i rappresentanti del
volontariato e degli Enti locali. L’amplia platea dei soggetti che costoro
devono rappresentare rende complessa e delicata questa nomina. Come
abbiamo già visto in precedenza, la definizione di un meccanismo legislativo certo e il coinvolgimento del volontariato lascia minori margini
all’incertezza, rende la decisione più rapida e rispondente a criteri di
rappresentatività.
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Co mitato di gestione del
F ondo speciale r egionale
15 componenti
N omine
F ondazioni
Nomine Re gione
7
r appresentanti
delle
F ondazioni
bancarie
4
r appresentanti
delle
1
r appresentante
nominato
dall’ A cr i
Or ganizzazioni di volontariato
iscritte nei registri
r egionali,
maggior mente pr esenti
nel ter r itor io regionale
Nomine
M inistro
1
r appresentante
del M inistro
del L avoro e delle
Politiche Sociali
1
r appresentante della
Re gione
1
r appresentante
degli
En ti L ocali
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
CAPITOLO 3. L’Atto di indirizzo Visco
Il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica
Vincenzo Visco, con l’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio
relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, attraverso quanto stabilito al punto 9.7, aveva determinato il dimezzamento degli accantonamenti a favore dei centri di servizio per il volontariato (in evidente
contrasto con la Legge quadro per il volontariato 266/91).
Ciò ha suscitato allarme in tutto il mondo del volontariato, che insieme
alla Ministra per la Solidarietà Sociale Livia Turco - che, secondo quanto
stabilisce la legge quadro per il volontariato, è competente in materia di
Centri di servizio al volontariato - hanno più volte posto inutilmente la
questione al Capo di gabinetto e al Ministro del Tesoro Vincenzo Visco.
Ricevute risposte sostanzialmente negative, alcune Associazioni nazionali e il Collegamento nazionale tra i Centri di servizio, hanno deciso di
inoltrare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio competente, ritenendo illegittimo quanto stabilito dall’Atto di indirizzo in materia
e chiedendone la sospensiva.
Il ricorso è stato presentato da tre associazioni nazionali di volontariato, Anpas-Auser-Arci e da 18 Centri di servizio, anche in rappresentanza
del Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato, che
non avendo soggettività giuridica non poteva presentare un proprio
ricorso.
L’elenco dei ricorrenti è il seguente: Anpas, Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze; Auser, Associazione per l’autogestione dei servizi e
della solidarietà, Arci-Nuova Associazione, Associazione Ricreativa
Culturale Italiana; Cesvot, Associazione Centro Servizi VolontariatoToscana; Polis, Csv Basilicata; Cesvit, Centro servizi per il Volontariato
Integrazione Territoriale Basilicata; A.Csv Onlus, Associazione Centro
Servizi Volontariato delle Provincie di Biella-Vercelli-Novara e Verbano
Cusio Ossola; Cesavo, Centro savonese di servizi per il volontariato, su
mandato dei Csv della Liguria (Genova, Imperia e La Spezia); Csvm, Ass.ne
Centro Servizi Volontariato Prov. Mantova; Ciessevi, Associazione Ciessevi,
Centro servizi Volontariato Milano; Avm, Ass.ne Volontariato Marche;
Ass.ne Centro Servizio Volontariato Prov. Rovigo; Svep, Servizio
Volontariato Emilia di Piacenza onlus, e Centri servizio Emilia Romagna
(Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia,
Rimini).
L’11 luglio 2001 il Tar del Lazio, accogliendo la richiesta di sospensiva,
ha emesso una propria ordinanza con la quale sospendeva il punto in
questione dell’A tto di indirizzo.
Contro l’ordinanza del Tar del Lazio ha fatto ricorso al Consiglio di Stato
l’Avvocatura dello Stato a nome del Ministro del Tesoro, ma anche il
Consiglio di Stato con propria sentenza del 19/9/2001 ha dato torto al
Ministero confermando l’ordinanza di sospensiva emessa dal Tar, emettendo la seguente sentenza:
«Considerato che, ad un esame sommario, emergono elementi che
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
inducono ad una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso di
primo grado, in particolare per quanto attiene alla violazione dell’art. 3,
del D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153, e dell’art. 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266. Considerato, altresì, che l’esecuzione del controverso paragrafo
97, dell’atto di indirizzo è suscettibile di recare danno grave e irreparabile
alla parte ricorrente in primo grado. Ritenuto che, pertanto, sussistono i
presupposti per sospendere l’efficacia del citato paragrafo 9.7» respinge
l’appello del Ministero del Tesoro.
E’ infine da rilevare che nonostante la sospensiva del Tar del Lazio e la
conferma del Consiglio di Stato, che suona quasi come una sentenza definitiva, a tutt’oggi queste sentenze non sono applicate da molte fondazioni, è anzi cresciuto sempre più il numero delle Fondazioni bancarie che
destinano il 50% previsto dall’atto Visco ad un fondo di riserva particolare, non rendendo per ora disponibile tale somma per i Csv, ciò, immotivatamente, in attesa della sentenza definitiva.
CAPITOLO 4. Proposte di modifica della legge
quadro per il volontariato 266/91
Il processo di riforma della legge 266/91 parte da lontano. Durante il
2001, anno internazionale dei volontari, molti avevano indicato la necessità di aggiornare questo strumento legislativo. L’autoconvocazione del
volontariato italiano del 20 aprile 2002 aveva ribadito alcuni punti fermi
condivisi da tutti: la riconferma dei principi fondamentali iscritti nella
266/91, che identificano il volontariato con le sue caratteristiche peculiari
e irrinunciabili; la necessità di aggiornare il testo legislativo per adeguarlo
al nuovo contesto sociale; mantenere una legge specifica del volontariato.
Nel settembre 2002 Mimmo Lucà e Giuseppe Fioroni unitamente a
numerosi parlamentari del Centrosinistra, presentano alle camere un
progetto di legge di riforma della 266/91. Subito dopo anche la
Commissione di studio istituita allo scopo dall’Osservatorio Nazionale del
Volontariato ha messo a punto un suo testo.
La successiva Conferenza nazionale del volontariato svoltasi ad Arezzo
nell’ottobre 2002 ha rappresentato un momento di confronto, dove in
molti hanno discusso sui contenuti della riforma utilizzando come base il
testo-bozza dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato.
Nel luglio scorso la senatrice Grazia Sestini, sottosegretario al Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, ha proposto un nuovo testo sul quale
si è acceso un intenso dibattito, che ha segnalato molti aspetti da mutare,
con una generale contrarietà al testo iniziale.
Molte osservazioni sono giunte da più parti. In particolare presso il
Forum permanente del terzo settore si è confrontato un gruppo di lavoro,
dove diverse organizzazioni nazionali di volontariato anche esterne al
Forum e con appartenenze culturali differenti si sono confrontate cercando
di individuare i punti comuni e di rappresentare anche le differenze.
All’inizio di ottobre il documento prodotto dal gruppo con il testo di
legge, le proposte, i commenti e le osservazioni, è stato diffuso in 7.000
61
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
copie cartacee e attraverso la rete internet, al fine di raggiungere il più
possibile il variegato mondo del volontariato, nelle sue dimensioni locali.
Molte sono state le adesioni giunte dalle organizzazioni grandi e piccole
di volontariato, ma anche le iniziative di dibattito e confronto, facilitando
la partecipazione ad un processo di riforma che non può rimanere solo a
livello nazionale. Ad oggi il documento ha ricevuto esplicita adesione da
molte organizzazioni di volontariato locali.
Durante gli incontri dell’Osservatorio nazionale della seconda parte del
2003 la bozza proposta a luglio è stata così integrata fino alla versione
presentata l’8 novembre agli Stati Generali del Volontariato organizzati dal
Sottosegretario Senatrice Grazia Sestini. Ma il dibattito su una legge così
importante non si è concluso, ha anzi evidenziato molti aspetti ancora
aperti. Durante l’Osservatorio nazionale del Volontariato dello scorso 27
novembre quasi tutti i rappresentanti delle organizzazioni hanno espresso
soddisfazione, sia perché diverse osservazioni sono state inserite nella
bozza e sia per l’impegno assunto dalla Senatrice di portare il testo in
Consiglio dei ministri per farne un disegno di legge da consegnare al
dibattito parlamentare, insieme alle proposte già esistenti presentate da
diversi gruppi politici già dalla fine del 1992. Hanno però ribadito che il
cammino parlamentare sarà il luogo del confronto sui diversi punti ancora
aperti, tra i quali in particolare la stesura dell’art. 15, sui quali diverse
sono le osservazioni e le proposte. Su molti di questi, dove non si è
riscontrata una unanimità di pareri, si è così preferito far proseguire la
discussione in sede parlamentare. Proprio a ragione di diverse contrarietà
emerse, l’Osservatorio non ha approvato la bozza del testo, considerandola un contributo utile, ma non sottoscrivibile come proposta.
Qui di seguito riportiamo integralmente il documento elaborato dal
gruppo volontariato promosso dal Forum Permanente del Terzo Settore
nell’ottobre 2003.
La riforma della Legge sul Volontariato: chiediamo e
proponiamo un percorso consapevole e partecipato
Gruppo Volontariato promosso dal Forum Permanente
del Terzo Settore.
Il sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Sen.
Grazia Sestini, durante l’incontro dell’Osservatorio Nazionale del
Volontariato, ricostituito il 17 settembre 2003 dopo la Conferenza nazionale di Arezzo dello scorso ottobre, ha presentato una proposta di riforma
della Legge 266/91 sul Volontariato. Ha inoltre comunicato la volontà del
Ministero di effettuare una convention nazionale del volontariato per il
prossimo sabato 8 novembre 2003.
Diverse organizzazioni, federazioni, coordinamenti nazionali di volontariato si sono insieme ritrovati per discutere la proposta e confrontarsi sul
percorso opportuno.
Innanzitutto cogliamo positivamente una ripresa di iniziativa sul tema
della riforma della legge 266/91. Ci ha però stupito il metodo con il quale
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
si è giunti al testo propostoci. Infatti nell’incontro dell’Osservatorio tenutosi al termine della Conferenza nazionale del Volontariato di Arezzo lo
scorso 13 ottobre 2002 ci era stato proposto un percorso di raccolta di
pareri sulla proposta presentata nella medesima Conferenza e discussa
nel gruppo di lavoro n. 1 che aveva anche elaborato un documento di
lavoro ufficiale. Ci era anche stato preannunciato l’insediamento del
nuovo Osservatorio che avrebbe dovuto accompagnare questa raccolta di
pareri. Tale insediamento è avvenuto invece solo lo scorso settembre.
Ci ha inoltre meravigliato la presentazione di un testo, sensibilmente
differente in più punti da quello discusso ad Arezzo, senza comprendere
i motivi dei cambiamenti nuovi e in gran parte differenti da quelli suggeriti dal gruppo di lavoro di Arezzo, sul quale dovremmo esprimere in breve
tempo osservazioni, limitando così il confronto.
Riteniamo necessario che il dibattito sulla riforma della legge 266/91
coinvolga tutto il volontariato italiano, con l’urgenza necessaria per un
aggiornamento di cui si parla da anni, ma anche con i tempi e i modi per
rendere il dibattito realmente partecipato da tutti. La convention di
novembre sarà un utile momento di confronto, ma non potrà esaurirlo.
Relativamente al merito, manifestiamo una forte preoccupazione per
l’idea di volontariato che si evince dal testo. Diversi sono i punti che non
condividiamo in quanto tendono a mutare la natura del volontariato nelle
sue intrinseche caratteristiche di gratuità e solidarietà, a limitarne la sua
autonomia nello sviluppo, il suo contributo responsabile alla cultura della
solidarietà, al bene comune, nell’esercizio di una vera sussidiarietà.
In particolare ci preoccupa la scomparsa da diversi articoli del vincolo
per il volontariato ad agire “eesclusivamente per fini di solidarietà”. Il venir
meno di quest’obbligo e di questo fine di fatto fa venir meno una caratteristica fondamentale che ha sinora distinto il volontariato dalle altre
associazioni e da quelle di promozione sociale in particolare, snaturando
nei fatti una peculiarità che dalle origini ha caratterizzato il volontariato
nell’universo del terzo settore.
La riduzione a due terzi dell’eelettività delle cariche associative limita il
principio democratico delle organizzazioni che hanno visto in questo
aspetto una garanzia dell’autonomia e del principio della libera partecipazione democratica. La proposta di deroghe, avanzata per motivi tecnici
da alcune associazioni, qui è così estesa da rischiare lo snaturamento del
volontariato inteso dalla legge. Diverso, e da tutelare, è il caso nel quale
la presenza nelle organizzazioni di un membro autorevole di un altro ente,
promuova il mantenimento dell’ispirazione a principi e valori che i membri
dell’organizzazione interpretano nell’azione e nella vita associativa.
Le risorse per il volontariato costituiscono un aspetto importante che
si aggiunge al suo originale “capitale” costituito dall’impegno volontario
delle persone che costituiscono l’organizzazione. Ma l’ampliamento delle
possibilità di entrate per le organizzazione anche a strumenti di “mercato
buoni e voucher) rischiano di snaturarne il
sociale” quale i titoli sociali (b
ruolo. Riteniamo che le prestazioni delle associazioni di volontariato
possono essere regolate solo da convenzioni, solo così associazioni che
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
basano azioni e servizi sul lavoro gratuito e lo spirito solidale dei volontari possono raccordarsi con istituzioni ed enti. Infatti, quelli svolti dalle
associazioni di volontariato, sono servizi per definizione fuori mercato,
altrimenti si finisce col snaturare il volontariato e col mettere in concorrenza volontariato e imprese sociali, soggetti che per la loro diversa
natura sono piuttosto chiamati alla cooperazione.
L’articolo in merito alle agevolazioni fiscali ha recepito positivamente le
novità introdotte dalla legge 383/00. Ribadiamo la necessità di affrontare
il tema della riduzione dell’Iva, pur conoscendo le difficoltà di relazione
con la normativa comunitaria.
L’Osservatorio Nazionale del Volontariato rimane strumento di consulenza del Ministro sulle tematiche del volontariato. Ma nell’ampliare da
dieci a venti il numero dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato si tralascia di indicare che essi, o almeno una parte di essi, siano
individuati tra le organizzazioni operanti in almeno sei regioni, affinché
possano essere maggiormente rappresentativi della realtà multiforme del
volontariato italiano. Trattandosi infatti di un organismo nazionale riteniamo opportuno e necessario che veda la partecipazione di soggetti che
abbiano il più possibile uno sguardo e un’esperienza non solo locale, ma
il più possibile ampia e rappresentativa, rafforzando la capacità del volontariato di mantenere la propria capillarità e dimensione locale, valorizzata
e favorita dalla partecipazione a reti, coordinamenti e federazioni che
promuovono la connessione con un ambito globale.
In tema di Centri di Servizio per il Volontariato si compie un vero e
proprio capovolgimento oltre ad una riduzione dei fondi che rischia di
limitare la capacità di lavoro dei Centri. Il legislatore nel 1991, sostenuto
successivamente da tre sentenze della Corte Costituzionale e un provvedimento del Consiglio di Stato, aveva disegnato un meccanismo innovativo, fortemente improntato alla sussidiarietà e al principio di autonomia
e corresponsabilità sociale del volontariato. Lo sviluppo e il sostegno del
volontariato è affidato ai Centri di Servizio, gestiti e diretti dallo stesso
volontariato, che utilizza un quindicesimo dei proventi (detratte le spese)
delle fondazioni di origine bancaria, con il controllo dei Comitati di
Gestione. Questi ultimi sono caratterizzati dalla maggioranza assoluta dei
membri delle fondazioni bancarie (e con la presenza significativa delle istituzioni Regione, Comuni, e Governo) che essendo enti autonomi e di
carattere privato che finanziano i centri nell’ambito dei loro obblighi e
delle loro finalità sociali, possono così conservare il controllo sul denaro
messo da loro a disposizione. Una scelta presente nella 266/91, sostenuta
da tutti gli schieramenti parlamentari nel ‘91, basata sulla diversificazione
dei compiti e dei ruoli, che tutela l’autonomia del volontariato nel determinare il proprio futuro e il proprio sviluppo, con un meccanismo di
controllo certo, distinto e affidato a chi mette a disposizione le risorse.
Con la proposta del Ministero invece si rischia di limitare la possibilità
per il volontariato di autodeterminare il proprio sviluppo, di determinare
liberamente i propri indirizzi, di realizzare forme trasparenti, efficaci ed
efficienti di promozione del suo ruolo a beneficio dell’interesse generale.
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a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Si rischia così di contrastare lo spirito stesso della nostra Carta costituzionale nello stabilire i rapporti tra società civile e istituzioni, confermato
dalle sentenze, 355/92 e 300/93 della Corte costituzionale, che, ben prima
della modifica dell’art. 118 che introduce della nostra Costituzione il principio di sussidiarietà, affermano l’ «irrinunciabile autonomia alle organizzazioni di volontariato e alle loro attività istituzionali». I fondi dei Centri
di servizio sono aumentati in questi anni portando diversi Centri a
scegliere di utilizzarne una parte anche per il sostegno economico ai
progetti delle organizzazioni di volontariato, per permettere e favorire così
lo sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.
Nella proposta del Ministero i Comitati di Gestione assumono invece un
ruolo diretto, scavalcando i Centri di Servizio gestiti dal Volontariato,
riservandosi il 40% dei fondi per il loro funzionamento, per il finanziamento diretto dei progetti e del funzionamento delle organizzazioni di
volontariato. Ciò comporta anche un problema di verifica e controllo che
viene a mancare sui Comitati di Gestione, mentre i Centri sono controllati
dai Comitati ai quali rendicontano annualmente sulla base di programmi
di attività approvati da essi.
Il meccanismo di calcolo del fondo da destinare ai Centri di Servizio,
attualmente dell’ordine di un quindicesimo della differenza tra proventi e
spese delle fondazioni, è diminuito da un diverso sistema di calcolo
proposto sempre nella bozza di riforma. Senza contare che a partire dal
2001 i fondi stanno diminuendo sensibilmente a seguito dell’esiguità delle
rendite finanziarie.
Meglio sarebbe mantenere un differenziazione tra organismi: da una
parte quelli di indirizzo e gestione e dall’altra quelli di controllo, valorizzando la sperimentazione attuata in alcuni ambiti regionali dai centri di
Servizio in sinergia con i rispettivi Comitati di Gestione, dove i primi
hanno proposto un bando di finanziamento al volontariato con meccanismi trasparenti e pubblici, attuati da commissioni miste con la presenza
diretta anche di rappresentanti dello stesso Comitato di Gestione, mentre
i secondi approvano il bando all’interno del programma annuale del
Centro ed effettuano un reale controllo, lasciando invece l’autonomia
dell’indirizzo e dei contenuti al volontariato.
Sarà opportuno individuare forme che favoriscano e normino la
compresenza equilibrata nell’azione dei Centri di fondi per i servizi e fondi
per il sostegno economico ai progetti delle organizzazioni. Ma queste
dovranno evitare rigidi meccanismi che non considerino le diversità di
situazione locale, di entità dei fondi, di necessità specifiche e dell’evoluzione dei bisogni del volontariato.
Il Volontariato ha sicuramente bisogno di maggiori risorse, di maggiore
efficacia ed efficienza nei servizi rivolti al suo sviluppo. Per questo la
strada che proponiamo non è quella della diminuzione dei fondi e della
loro suddivisione affidata ad altri “illuminati” perché esterni. Proponiamo
la strada di una maggiore, più significativa, più vincolante partecipazione
del volontariato nei Centri di Servizio come governo dell’indirizzo e della
gestione, come utilizzatore attento ed esigente dei servizi, chiedendo
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
maggiore qualità, tempestività, appropriatezza delle risposte. Proponiamo
la strada della valutazione attenta e continuativa ed esigente, realizzata
dal mondo del volontariato, e dai Comitati di gestione. Riteniamo possibile su questo terreno un’alleanza forte con le fondazioni di origine
bancaria, rendendole soggetto riconosciuto e conosciuto dal volontariato
per le risorse che mettono a disposizione, su cui sono chiamate nei
Comitati ad esercitare un controllo reale, finalizzato a rendere più efficaci
le risorse messe a disposizione. Per questo non serve essere soggetto di
indirizzo, ma soggetto terzo che “misura” il grado di rispondenza delle
azioni al progetto presentato.
Per questi motivi le organizzazioni firmatarie propongono un percorso
informativo, di dibattito, di raccolta di informazioni da realizzarsi durante
il mese di ottobre 2003, capillarmente nel mondo del volontariato,
almeno a livello regionale e auspicabilmente a livello provinciale e locale.
Le organizzazioni di volontariato delle reti firmatarie e i Centri di Servizio
per il Volontariato sono impegnati in questo percorso per favorire la
massima informazione, la più intensa discussione e la più proficua
raccolta di osservazioni.
A tale fine vi proponiamo questo strumento dove sono contenuti: la
proposta di riforma della legge 266/91 in un quadro sinottico con tutte le
proposte in campo, con anche le nostre osservazioni e proposte, un
modulo per farci giungere le vostre osservazioni e per indicare la vostra
adesione a questi documenti e al percorso, che vi chiediamo di inviarci
quanto prima, anche in vista di prossime iniziative.
Roma, ottobre 2003
Firme delle organizzazioni proponenti:
Forum Permanente del Terzo Settore, Anpas, Arci, Auser, Avis, Cesiav,
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, Centro Nazionale per il
Volontariato, Csv.net (Coordinamento Nazionale Centri Servizio per il
Volontariato), Evan, Fish, Focsiv, La Gabbianella, Legambiente, Movi,
Seniores Italia, Società San Vincenzo De Paoli, Uisp
66
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
67
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356 (7), devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni
al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando
non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967 (8), e
successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme
di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro per gli affari
sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale (8/a).
L. 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato
Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
Art. 15-bis - centri di servizio per il
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni
al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività
2. Le Casse di risparmio, fino a quando
non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme
di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del Tesoro, di
concerto con il Ministro per gli Affari
sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
Commissione di studio per la proposta
di modifica della Legge 266/91 dell’Oss.
Naz Vol. testo del 17.09.2002
Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
Art. 15 bis centri di servizio per il volontariato
1. I centri di servizio per il volontariato,
Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, devono prevedere nei
propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri
proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1, dello stesso
articolo 12 venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni
al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizi a disposizione
delle organizzazioni di volontariato, e da
questi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le Casse di risparmio, fino a quando
non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime
finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme
di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro per gli affari
sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge.
Disegno di legge dell’Ulivo
16 Settembre 2002
2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di
approvazione dei bilanci consuntivi,
ripartiscono le somme:
a) nella misura del 50% in favore del
fondo speciale, di cui all’articolo 15bis,
costituito presso la regione in cui gli enti
abbiano sede legale;
b) nella misura del 30% in favore di uno
o più fondi speciali, scelti liberamente
dai suddetti enti;
c) nella misura del 20% in favore della
costituzione di un fondo perequativo
nazionale presso il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso le
regioni destinatari di accantonamenti di
minore entità effettuati ai sensi delle
Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Gli enti di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera c), e 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153 devono prevedere
nei propri statuti che una quota non
inferiore ad un quindicesimo dei propri
avanzi d’esercizio, al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la
salvaguardia del patrimonio, effettuati in
conformità alla normativa vigente in
materia di fondazioni bancarie, venga
destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni per gli scopi di
cui all’articolo 15bis. Tale quota maturerà interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento dalla data dell’assemblea di approvazione del bilancio
fino alla data di accreditamento della
stessa..
Min. del Lavoro e delle Politiche
Sociali proposta del 8 novembre 2003
Stati generali Volontariato
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
volontariato
1. I centri di servizio per il volontariato,
di cui all’articolo 15, comma 1, hanno la
funzione di sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato,
iscritte e non iscritte ai registri di cui agli
articoli 5-bis e 6. A tal fine, erogano le
seguenti prestazioni:
a) servizi di promozione e rafforzamento
dell’attività di volontariato, anche attraverso il finanziamento di progetti;
b) servizi di consulenza tecnica, fiscale
ed amministrativa;
c) strumenti per la progettazione, l’avvio
e la realizzazione di specifiche attività;
d) servizi di formazione;
e) servizi di informazione.
2 I centri di servizio redigono bilanci
preventivi e consultivi, trasmessi
all’Osservatorio nazionale per il volontariato.
di cui al comma 1 dell’articolo 15, hanno
la funzione di sostenere e qualificare
l’attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli art.
5bis e 6, attraverso la erogazione di
servizi di:
a) formazione;
b) informazione e documentazione;
c) collaborazione alla promozione di
nuove iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative già in atto;
d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
e) sostegno alla progettazione, all’avvio
e alla realizzazione di specifiche attività
e progetti delle organizzazioni di volontariato.
2. I centri di servizio di cui al comma 1,
redigono bilanci preventivi e consuntivi
e li trasmettono al Comitato di gestione
competente
per
territorio
e
all’Osservatorio nazionale per il volontariato.
3. Al fine di riequilibrare le risorse a
disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e` istituito il fondo
di perequazione nazionale, alimentato
da un quinto dei fondi di cui al comma
1 dell’artico-lo 15.
4. Con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al comma
3 dell’articolo 15 sono altresì stabilite le
modalità di attuazione delle norme di
cui al comma 3 del presente articolo.
lettere a) e b) di cui al presente comma.
Con
proprio
decreto,
sentito
l’Osservatorio nazionale per il volontariato e l’Associa-zione delle casse di
risparmio italiane, il Ministro stabilisce
annualmente la ripartizione del fondo
perequativo fra i fondi speciali costituiti
presso le regioni, tenuto conto, fra
l’altro, della dotazione dei fondi regionali, della popolazione residente e del
numero di organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di ciascuna regione.
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
68
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
Governo
15 bis. Comitati di gestione
1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti di cui
all’articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al
60% per i centri di servizio di cui all’articolo 15ter, e nella misura restante per le spese di attività, di cui al comma 4, lettera e), del presente articolo, e di funzionamento
del comitato di gestione.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, ente di natura privatistica, composto da:
a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali – eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano
operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) sette membri nominati dagli enti di cui all’articolo 15;
e) un membro nominato dall’Associazione delle casse di risparmio italiane;
f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I
membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il
comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
4. Il comitato di gestione:
a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a); esercita il controllo ed adotta sanzioni nei loro confronti;
c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15ter;
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 60% delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai centri di servizio per il volontariato di cui al successivo articolo 15ter lo svolgimento dei propri compiti;
e) ripartisce annualmente, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali anche in
forma associata tramite i centri di servizio, la quota restante, dedotti l’importo di cui alla lettera d) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati
dai centri di servizio nei loro programmi annuali.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Governo
15 ter. Centri di servizio per il volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione
la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività..
2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.
Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15bis e 15ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Commento al testo del Ministero e proposte del Gruppo di lavoro sull’Art. 15. Fondi speciali presso le Regioni
1. Le recentissime sentenze 300/03 e 301/03 della Corte costituzionale sulle fondazioni bancarie, non sembrano mettere in discussione l’1/15, poiché dette sentenze sono
coerenti con la 500/93, che già sottolineava l’autonomia delle fondazioni bancarie, fondando la legittimità dell’1/15 sui fini statutari e di legge di dette fondazioni e non
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
69
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
sulle loro funzioni pubbliche. Quanto al metodo di determinazione dell’1/15 “al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio”, è da
rilevare che già l’accantonamento alla riserva obbligatoria, menzionato nel testo del Ministero è del 15% dell’avanzo dell’esercizio (comma 9.6 dell’atto di indirizzo del 19
aprile 2001, del Ministro Visco), occorre quindi tenere conto anche della salvaguardia del patrimonio? Non è già garantita detta salvaguardia dalla riserva obbligatoria?
Inoltre entro quali limiti qualitativi e quantitativi si effettua detta salvaguardia? Oggi di fatto l’1/15 è calcolato solo al netto delle spese di funzionamento, non sussistendo
più per la mancanza della banca di riferimento altri obblighi. Di quanto diminuirà quindi l’1/15 dopo tali detrazioni?
Proponiamo quindi un approfondimento con esperti della materia di chiara fama e indipendenti, chiediamo inoltre che l’adeguamento del testo alle nuove normative di
legge sulle fondazioni bancarie, come l’uso del concetto di “avanzi” al posto dei “proventi”, non decurti i fondi speciali per il volontariato.
Inoltre è da sottolineare che nel testo del Ministero scompare il ruolo degli enti locali nell’istituzione dei centri, è bene lasciare l’obbligo di inoltrare la domanda di istituzione attraverso di essi e con il loro parere, parere oggi previsto dal D.I. 8/10/1997. La norma non solo non ha dato in genere problemi, ma ha obbligato, ciascuno nella
propria autonomia, a un raccordo tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali, che governano la comunità nel territorio e che possono attestare la presenza nel territorio dell’organizzazione che si candida alla gestione del Centro di servizi.
Al presente comma è stato inserito su nostra proposta, e dopo anni di richieste, un riferimento agli “ interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento”, occorre precisare a quale tasso ufficiale si fa riferimento, se è il tasso ufficiale di sconto fissato dalla Bce il riferimento non è congruente, perché non è correlato all’inflazione italiana
e non preserva le perdite di potere d’acquisto dell’euro sui nostri mercati.
2bis. Punto c) Dal 20% previsto nella prima bozza del governo di luglio si è già passati al 15% di settembre ed ora su nostra proposta è stato reintrodotto il 20%, così
come sempre su nostra proposta sono stati introdotti nel testo di legge i criteri con cui ha da farsi la ripartizione.
15bis e 15ter. Con questi nuovi articoli i Comitati di gestione dei fondi, neppure citati dall’art. 15 della 266, assumerebbero nel testo legislativo un’imponenza anche di
carattere quantitativo tale da diventare non solo la legge sul volontariato, ma anche sui Comitati di gestione dei fondi, che da strumentali alla promozione e qualificazione
del volontariato diventano il soggetto dominante dell’art. 15 mettendo in secondo piano le organizzazioni di volontariato e i centri di servizio da essi gestiti.. Può essere
opportuno citare i Comitati nel testo di legge, come si era convenuto ad Arezzo, ma qui sembra si sia travalicato il senso della misura, andando ben oltre gli stessi desiderata espressi dai rappresentanti dei Comitati ad Arezzo, finendo d’essere più realisti del re.
Inoltre tutto questo testo irrigidisce nel tempo in maniera irrimediabile i meccanismi di istituzione e finanziamento dei centri. Non a caso il legislatore nel ‘91 affidò il tutto
ad un decreto, qui si trasporta in un testo di legge necessariamente di indirizzo, norme di carattere particolare e regolamentare presenti nel D.I. 8/10/1997 ripreso qui quasi
totalmente, escluse forse significativamente le parti concernenti i compiti dei centri, che invece sarebbe opportuno inserire in legge. E’ bene non sovraccaricare il testo legislativo, che sembra diventato qui un regolamento: dette norme in generale è bene che conservino un aspetto funzionale, sapendosi adeguare al processo di sviluppo e
crescita dei centri, che da troppo poco tempo hanno cominciato a funzionare nella gran parte delle regioni, mentre in altre non sono stati or ora istituiti o neppure lo sono
ancora.
Le critiche avanzate dalle associazioni di volontariato hanno comunque conseguito qualche risultato, dalla bozza di luglio ad oggi si è invertita la ripartizione dei fondi tra
le attività di servizio dei centri e i fondi destinati ai progetti e alle spese di gestione delle associazione, la cui competenza viene delegata ai Comitati di gestione, vedi
comma 1 (nella prima bozza il 60% ai Comitati e il 40 ai Comitati, ora non inferiore al 60% quella dei Cds). Inoltre è stata introdotta quella precauzione, già fatta inserire
dai centri nella Comunicazione Turco, che vuole che comunque la misura di tale quota deve in ogni caso permettere ai centri di servizio per il volontariato lo svolgimento
prioritario dei propri compiti di servizio (comma 3 punto d).
Discutibile era la ripartizione in legge per quote rigide del rapporto tra servizi e progetti, rapporto che necessariamente varia nelle condizioni date di ogni regione e che
muta nel tempo con l’evolversi delle attività di servizio. Può essere opportuno fissare un tetto minimo per il finanziamento delle attività di servizio, prioritarie perché in
realtà vi sono molte altre forme di finanziamento ai progetti e alle attività (innanzitutto le convenzioni; i fondi europei, nazionali e regionali; quelli delle stese fondazioni
bancarie; le liberalità e le donazioni ancora troppo scarse in Italia). I fondi spesso non mancherebbero, è la capacità di intercettarli e gestirli che spesso manca. Quindi
prioritaria è la qualificazione e la promozione del volontariato. La fissazione però di un tetto minimo, finisce nella realtà per trasformarsi in un tetto massimo se non si
prevedono criteri chiari e applicabili. L’unico che abbia concretamente funzionato in questi anni si basa sulla concertazione di fatto tra centri e Comitati di gestione, a partire
dalla proposta di programma avanzata dai centri, che erogando i servizi ed essendo in contatto con le associazioni di volontariato, sono gli unici che possono valutare i
bisogni delle associazioni, magari anche con il necessario supporto di analisi e indagini sui bisogni delle associazioni del territorio. Da rilevare che rimangono inoltre: il
molto discutibile finanziamento delle spese di gestione delle associazioni e la ripartizione dei fondi alle associazioni decisa dal Cdg su progetti presentati tramite i centri
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
70
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
71
Pertanto proponiamo le seguenti modifiche
(Le proposte di modifiche avanzate su quest’articolo particolarmente complesso, debbono ritenersi una prima proposta,
necessitando approfondimenti di merito e discussione tra le associazioni di volontariato)
- art. 15 comma 1. La dove nella bozza è scritto “al netto degli accantonamenti obbligatori, e di quelli per la salvaguardia del patrimonio””, sino ad un chiarimento tecnico
autorevole in materia sulle caratteristiche e la consistenza dei detti accantonamenti obbligatori e di salvaguardia del patrimonio, ci si attenga a quanto stabilito oggi dall’art.
15.
- art. 15bis comma 1. Sostituire la parte che inizia e termina con “Tali somme………. del comitato di gestione” con “Tali somme e i relativi interessi maturati costituiscono
patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all’articolo 15ter, e nella misura restante
per le spese di attività e di funzionamento, di cui al comma 5 del presente articolo, del comitato di gestione”.
di servizio. Un equilibrio sulle competenze tra Cds e Cdg si era già trovato nella comunicazione Turco, presentando i Cds nel progetto di attività annuale indirizzi e criteri
per il finanziamento dei progetti delle associazioni che il Comitato deve approvare, casomai si tratterà di perfezionare criteri che garantiscano imparzialità, chiarezza degli
atti amministrativi e forme di controllo.
Altrimenti il Cdg da organo che stabilisce criteri e che controlla si trasforma anch’esso in organo gestore, mischiando inopinatamente la funzione di gestione e controllo,
sovrapponendosi al Cds, creando una situazione di confusione e conflittuale, oltre a nuovi apparati e sovrastrutture che duplicano quelle dei centri, sottraendo di fatto
fondi e servizi al volontariato.
Nei due articoli (15bis e ter) vengono riprese parti del D.I. 8/10/97 ma con significative modifiche peggiorative, poiché esso prevedeva che “Gli enti locali, le organizzazioni
di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque”, le fondazioni bancarie, “e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma
1, della legge stessa” possono richiedere al Comitato di Gestione la costituzione di un Centro di Servizio.
Art. 15bis Al comma 2, lettera b) del 15bis relativo alla nomina dei “quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato- iscritte nei registri regionali” nel Cdg, non
si richiede più che essi siano rappresentanti delle organizzazioni “maggiormente presenti nel territorio regionale”, mentre è anzi opportuno, come anche la stessa Consulta
dei Cdg propose, che essi siano nominati attraverso procedure democratiche, come già avviene in alcune regioni. La modifica introdotta alla prima bozza accoglie in parte
le nostre richieste con il riferimento alle assemblee del volontariato (la dove esistono) di nomina dei propri rappresentanti. Occorre però fare riferimento all’applicazione
da parte delle regioni di criteri di democraticità nelle fissazione delle norme regionali in materia, altrimenti non cambia nulla nelle regioni in cui tali assemblee non sono
previste.
Al comma 1 del 15ter, tra coloro che possono proporre la costituzione di un Csv scompaiono le organizzazioni nazionali di volontariato e la necessità che, qualora i proponenti siano organizzazioni di volontariato locale, essi abbiano una certa consistenza, “almeno cinque” e non siano frutto di un’aggregazione di carattere estemporaneo: già
la norma attuale è insufficiente da questo punto di vista, tant’è che Collegamento nazionale tra i Csv e Consulta nazionale dei Cdg avevano concordato un rafforzamento
della norma attuale, che si ritrova nel punto 6 del documento del Gruppo sui Csv e i Cdg della Conferenza Nazionale di Arezzo,, la dove si sottolinea “la fondamentale
centralità del volontariato sia come soggetto gestore dei centri e sia come utilizzatore di essi” e auspica che “si consolidi e si rafforzi la tendenza all’ampliamento della
partecipazione alla gestione dei centri di Servizio delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio” e che “Questo obiettivo può essere perseguito attraverso un
ampliamento della base associativa degli enti gestori dei centri”. Sulla base di questi orientamenti era stata avanzata dalla stessa Consulta dei Cdg la proposta che fosse
abrogata la norma prevista dal Dm 8/10/97 che affidava anche ad una sola “organizzazione di volontariato” la gestione dei Csv”. Questa proposta va ripresa, accompagnandola anzi a norme che prevedano la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato, sia per l’ente gestore, come per le organizzazioni proponenti che è insufficiente indicare che siano solo almeno cinque.
Sempre relativamente a questo comma, è da rilevare che il D.I. 8/10/97 e ancora il presente comma elencano tra i soggetti che possono richiedere la costituzione di un
Cds, oltre alle organizzazioni di volontariato, anche le fondazioni e gli enti locali, che in questi anni non si sono mai avvalsi di detta possibilità (se si escludono un paio
di comuni). Non a caso ciò è avvenuto, perché questa possibilità è in contrasto con le funzioni decisorie e di controllo svolte da questi enti (gli enti locali devono esprimere parere proprio su quest’istanza che è curioso possano anche presentare dandosi parere favorevole, le fondazioni finanziano e sono maggioritarie nei Cdg). Si propone
quindi di abrogare tale possibilità.
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III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
- art. 15bis. comma 2 punto b). Sostituire il punto b) attuale con il seguente: “b) da quattro rappresentati delle organizzazioni del volontariato democraticamente eletti
dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia”.
- art. 15bis. comma 2 punto d). Sostituire il punto d) con il seguente “d
d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel
fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell’approvazione con provvedimento motivato dei programmi triennali di attività presentati dai centri di servizio al
Comitato di gestione”.
- art. 15ter comma 1. Sostituire il comma proposto con il seguente: “Per la costituzione dei centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste
gestiti, possono presentare istanza di costituzione al Comitato di gestione, per il tramite dell’ente locale che la trasmette con motivato parere al Comitato di gestione: le
organizzazioni di volontariato, in numero di almeno dieci e rappresentative dei diversi settori di attività e dei diversi orientamenti del volontariato locale. La gestione dei
centri è affidata ad un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.”.
- art. 15ter comma 2. E sostituito dal seguente: “II centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. I centri possono attivare anche forme di sostegno economico a progetti delle organizzazioni di volontariato A tal fine i centri di Servizio indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle spese necessarie per il proprio
funzionamento e per l’espletamento delle prestazioni di servizio necessarie all’assistenza, qualificazione e sviluppo del volontariato, anche l’ammontare delle somme assegnabili agli interventi di sostegno in questione e motivandone l’opportunità. Le modalità di attuazione dovranno essere esplicitate preventivamente nel programma di attività, garantendo la chiarezza degli atti amministrativi e l’imparzialità nella gestione dei fondi. Tali forme di sostegno saranno approvate dal Comitato di gestione insieme
al programma di attività, nell’interesse generale del volontariato e della comunità locale”.
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
72
III Rapporto
a cura del Gruppo ricerca di Csv.net e Cesiav
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
CAPITOLO 5. La legislazione riguardante i Csv
Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato
L’art. 15 della legge-quadro sul volontariato, legge 11 agosto 1991 n. 266, sui Centri di
servizio.
Art. 15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356 , devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla
costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990,
devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una
quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica
utilità ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967,
e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
73
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III Rapporto
Osservatorio nazionale per il volontariato
Documento di indirizzo ai fini dell’istituzione dei «Fondi speciali» presso le Regioni e
l’attivazione dei «Centri di Servizio» per il volontariato, ai sensi dell’art. 15 della legge
266/91 e del decreto interministeriale 21 novembre 1991 (Approvato nella seduta del
16 febbraio 1993)
Considerata la particolare rilevanza della funzione di “sostegno” e “qualificazione”
dell’attività di volontariato, che l’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro
sul volontariato), attribuisce ai Centri di Servizio, da istituirsi con i Fondi Speciali costituiti presso le Regioni ai sensi della disposizione medesima;
considerato altresì che, con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con Ministero
degli Affari Sociali del 21 novembre 1991, sono state stabilite, a norma del terzo comma
del precitato art. 15 della legge 266, le modalità di attuazione delle norme contenute
nel medesimo art. 15, e che - conseguentemente - gli enti indicati in dette norme hanno
provveduto all’accantonamento delle somme ivi previste per la costituzione dei menzionati fondi speciali presso le regioni, dandone la prescritta comunicazione
all’Osservatorio Nazionale per il volontariato;
ritenuta l’esigenza di addivenire sollecitamente alla realizzazione dei centri di servizio e
all’utilizzazione degli stanziamenti accantonati, onde non rimangano più a lungo disattese le rilevanti finalità di sostegno e qualificazione dell’attività di volontariato indicate
dalla legge 266.
L’Osservatorio Nazionale per il Volontariato
- nell’esprimere l’avviso che ogni eventuale, ulteriore adeguamento delle norme attuative, adottate con il citato decreto interministeriale 21 novembre 1991, debba essere
posposto rispetto alla rilevata, prioritaria esigenza di una sollecita attivazione dei “centri
di servizio”, e possa altresì più utilmente realizzarsi dopo una prima, concreta sperimentazione delle norme medesime,
- reputa opportuno indicare. con il presente documento di indirizzo, alcuni criteri intesi
a chiarire ed accelerare le procedure per l’istituzione dei “fondi speciali” presso le
regioni, per la costituzione dei relativi “comitati di gestione” e per l’attivazione dei
“centri di servizio”; ciò anche in considerazione sia della novità rappresentata dalle
previsioni contenute nell’art. 15 della legge 266 e delle difficoltà emerse in sede di prima
applicazione delle relative disposizioni attuative, sia dell’incompiuta emanazione delle
opportune norme regionali integrative, nonché dell’esigenza di un’attuazione secondo
criteri e metodologie per quanto possibile uniformi.
1. Costituzione dei comitati di gestione. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2,
del decreto interministeriale 21.11.91, “ ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione”, al quale competono tutte le decisioni necessarie per l’attivazione dei
“centri di servizio”. La nomina dei componenti e l’insediamento dei comitati di gestione
rappresentano pertanto un adempimento di carattere prioritario ed urgente.
In sede di prima costituzione dei Comitati di gestione, l’Osservatorio ritiene che il
Ministro per gli Affari Sociali - nella sua veste di Presidente dell’Osservatorio - sia l’autorità competente a ricevere le nomine dei componenti dei Comitati di gestione e ad
attivare le procedure per il loro insediamento.
Conseguentemente, l’Osservatorio invita:
a) l’Associazione fra le Casse di Risparmio a provvedere quanto prima, a norma dell’art.
7, comma 3, del decreto interministeriale 21.11.1991, al riparto di cui all’art. 2, comma
5, del precitato decreto, dandone tempestiva comunicazione sia agli enti e alle casse di
cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto - affinché possano procedere alle nomine
di rispettiva competenza - sia al Presidente dell’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato;
b) le istituzioni e gli enti indicati all’art. 2, comma 2., del decreto interministeriale
21.11.1991 ad effettuare con la massima sollecitudine - in conformità alle modalità
previste nello stesso art. 2 - le nomine, di rispettiva competenza, dei membri di ciascun
comitato di gestione, attivando anche le opportune consultazioni con le organizzazioni
di volontariato esistenti sul territorio e dando immediata comunicazione delle nomine
stesse al Presidente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
Il Ministro per gli Affari Sociali stabilisce il termine per gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di addivenire, in tempi certi, alla costituzione dei comitati
di gestione su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 355/1992, le regioni
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
e le province autonome di Bolzano e Trento dovranno individuare, sulla base delle
proprie norme statutarie, l’organo regionale o provinciale legittimato a partecipare al
comitato di gestione, nonché l’organo competente a nominare i rappresentanti, nel
predetto comitato, delle organizzazioni di volontariato maggiormente presenti nel
rispettivo territorio, in conformità al disposto dell’art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 21.11.1991. Si precisa altresì che, per effetto dell’annullamento - dichiarato dalla
Corte Costituzionale con la medesima sentenza - dell’art. 6 del decreto interministeriale
21.11.1991, le disposizioni del decreto stesso e gli indirizzi contenuti nel presente documento s’intendono applicabili anche alle province autonome di Bolzano e Trento.
2. Insediamento dei Comitati di gestione. Mano a mano che sono acquisite le nomine,
il Ministro per gli Affari Sociali, con proprio provvedimento, costituisce i singoli Comitati
di gestione, dandone comunicazione all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, alla
regione o alla provincia autonoma territorialmente interessata.
Con il medesimo provvedimento, il Ministro per gli Affari Sociali, di concerto con la
regione o la provincia autonoma interessata, indice la seduta di insediamento di ciascun
Comitato di gestione - che sarà presieduta dal rappresentante della regione o della
provincia autonoma nel comitato - che dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art.
2, comma 3, del decreto interministeriale 21.11.1991.
3. Regolamentazione e funzionamento dei comitati di gestione. I comitati di gestione
provvedono a dotarsi, a norma dell’art. 2, comma 3, del decreto interministeriale
21.11.1991, degli strumenti normativi con cui dovranno essere determinati - con particolare riferimento alle attribuzioni previste dall’art. 2, comma 4, del medesimo decreto tra l’altro:
a) la sede e il funzionamento del Comitato di gestione;
b) le modalità per la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni, nonché per la
pubblicizzazione delle deliberazioni adottate;
c) i termini e le modalità per la presentazione delle istanze - da parte dei soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21.11.1991 - volte alla istituzione
dei centri di servizio di cui all’art. 15 della legge 266/91 e al medesimo art. 3 del decreto
interministeriale predetto, nonché per istituzione dei centri stessi “di intesa con l’ente
locale interessato”;
d) i criteri e le priorità che saranno seguite in sede sia di valutazione delle istanze per
l’istituzione dei centri di servizio, sia di riparto annuale delle risorse finanziarie - a norma
dell’art. 2, comma 4, lett. d), del decreto interministeriale 21.11.1991 - fra i centri di
servizio istituiti, avendo riferimento alle peculiarità delle esigenze presenti sul territorio
e ai compiti indicati dall’art. 4 del precitato decreto interministeriale;
e) le procedure e le forme per l’istituzione e la pubblicizzazione dell’elenco regionale
dei centri di servizio, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. b), del decreto interministeriale
21.11.1991;
f) i criteri cui il comitato di gestione si atterrà per le nomine di cui all’art. 2, comma 4,
lett. c), del decreto interministeriale 21.11.1991;
g) le concrete modalità di erogazione delle somme, di pertinenza di ciascun centro di
servizio, depositate ai sensi dell’art. 5, del decreto interministeriale 21.11.1991, concordando le opportune intese, al fine anche di una disciplina uniforme con gli enti creditizi depositari;
h) le modalità della rendicontazione da parte dei centri di servizio, le forme ed i criteri
per i controlli e le verifiche di cui all’art 2, comma 4, lett. e), del decreto interministeriale 21.11.1991, nonché per i provvedimenti indicati dall’art. 3, comma 5, del decreto
interministeriale medesimo.
Per quanto precede, con particolare riferimento alle lettere a), b) ed e), i comitati di
gestione concordano, ove del caso, opportune intese con le Regioni e le Province autonome interessate, nonché con gli enti di cui all’art. 1 del decreto interministeriale
21.11.1991.
Quanto alla previsione di cui alla precedente lett. d), relativa all’indicazione dei criteri e
delle priorità per 1’ istituzione dei centri di servizio, l’Osservatorio raccomanda che,
soprattutto in fase di prima istituzione, sia tenuta in speciale considerazione l’esigenza
particolarmente avvertita dalla generalità delle organizzazioni di volontariato presenti
sul territorio dell’offerta di strumenti di supporto e di promozione del volontariato,
nonché di servizi di “consulenza e assistenza qualificata”, in campo giuridico, fiscale,
amministrativo contabile e commercialistico, in conformità al disposto di cui all’art. 4,
comma 1, lettere a) e b) del decreto interministeriale 21.11.1991 e, comunque, sia
prevista un’opportuna diversificazione e complementarietà delle funzioni dei centri di
servizio sul territorio.
Nella definizione dei precitati strumenti normativi, i comitati di gestione potranno preve-
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
dere ed attivare appropriate forme - anche permanenti o periodiche - di consultazione,
di raccordo e di informazione delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali territorialmente interessati.
Copia degli strumenti normativi, di cui al presente punto, dovrà essere tempestivamente
inviata all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
4. Costituzione dei fondi speciali. Ai fini della prima istituzione, a norma dell’art. 15 della
legge 266/91 e dell’art. 2 del decreto interministeriale 21.11.1991, dei fondi speciali
presso le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, il Ministro per gli Affari
Sociali comunica formalmente alle regioni e alle province autonome di Bolzano e Trento
e ai comitati di gestione, sulla base della segnalazione acquisita ai sensi dell’art. 1
comma 3, del predetto decreto, l’entità delle somme assegnate e delle destinazioni
disposte in favore di ciascun fondo speciale - alla data di costituzione dei comitati di
gestione medesimi - degli enti e dalle Casse di Risparmio di cui all’art. 1 delle stesso
decreto interministeriale.
Mentre si sollecitano gli enti e le casse di risparmio precitate a trasmettere al Presidente
dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, qualora non vi abbiano già provveduto,
la segnalazione di cui all1art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 21.11.1991, si invitano gli Organi di vigilanza e controllo sul credito a voler effettuare le opportune verifiche, regione per regione, in ordine all’integrale espletamento degli adempimenti
previsti dall’art. 1 del decreto interministeriale predetto da parte dei soggetti ivi indicati.
5. Gestione e funzionamento dei centri di servizio. Fermo restando che per espresso
disposto dell’art. 15, comma 1, della legge 266/91, i centri di servizio debbono non
soltanto essere “a disposizione delle organizzazioni di volontariato”, ma altresì essere
“da queste gestiti”, sicché la gestione dei centri stessi non può che far capo ad “organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali”, si reputa opportuno chiarire che,
con riferimento all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto interministeriale 21.11.1991,
possono darsi due distinte ipotesi:
a) che soggetto gestore del centro di servizio sia direttamente un’organizzazione di
volontariato iscritta al registro regionale di cui all’art.6 della legge 266/91;
b) che soggetto gestore del centro di servizio sia un’entità giuridica appositamente
costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di organizzazioni di volontariato (fondazione o associazione riconosciuta; associazione costituita ai
sensi dell’art. 36 e segg. del codice civile; consorzio; eventuale altro soggetto autonomo
di imputazione di rapporti giuridici), il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a
favore delle organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio.
Nelle ipotesi di cui alla precedente lett. a), fermo restando che tutti i rapporti giuridici
fanno capo all’organizzazione di volontariato, il regolamento del centro di servizio - da
adottarsi a norma dell’art. 3, comma 4, del decreto interministeriale 21.11.1991 - dovrà
indicare organi deliberativi gestionali e di controllo appositi per il centro di servizio,
nonché la separazione del patrimonio e della contabilità del centro di servizio rispetto
all’organizzazione di volontariato.
Gli organi deliberativi e di controllo dei centri di servizio saranno integrati da un membro
nominato dal comitato di gestione ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c, del decreto interministeriale 21.11.1991.
Le esigenze di diversificazione e complementarità dei centri di servizio sul territorio
possono soddisfarsi attraverso sia la differenziazione territoriale dei centri stessi, sia la
specializzazione delle loro funzioni.
I regolamenti dei centri di servizio che a norma dell’art. 3, comma 4, del decreto
21.11.1991, dovranno ispirarsi ai principi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 266/91 in quanto compatibili con la forma giuridica del soggetto gestore, nonché con la natura
delle prestazioni e dei servizi erogati - debbono in ogni caso prevedere le modalità di
fruizione e di accesso, a titolo gratuito, ai servizi e alle attività del centro da parte della
generalità delle organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio anche non iscritte
nei registri regionali, senza discriminazione alcuna.
Eventuali violazioni di tali criteri dovranno essere segnalati al Comitato di gestione territorialmente competente ed, in seconda istanza, all’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato.
L’Osservatorio coglie infine l’occasione per sottolineare come, anche ai fini di quanto
previsto dall’art. 15 della legge 266/91 e dal decreto interministeriale del 21.11.1991, ogni
ritardo nell’istituzione dei registri regionali di cui all’art. 6 della precitata legge 266/91
sia pregiudizievole per le organizzazioni di volontariato e per la loro attività.
Il Ministro per gli Affari Sociali
Adriano Bompiani
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale
Dipartimento Affari Sociali/ 6551/1/Vol/224 Roma 15 maggio 1996
Linee guida per l’avvio della piena operatività dei Comitati di gestione dei Centri di
servizio per il volontariato di cui all’art.15 della legge 266/’91 e dei DD.MM. 21
novembre 1991 e 2 dicembre 1994.
Al fine di promuovere la più celere ed efficace costituzione e l’inizio della piena operatività dei Comitati di gestione dei Centri di servizio per il volontariato istituiti e finanziati ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo le disposizioni
del DM 21 novembre 1991 come modificato dal DM 2 dicembre 1994 si ritiene di fornire
talune linee guida interpretative di tali disposizioni ministeriali attuative come da più
parti auspicato all’esclusivo fine di consentire un uniforme e responsabile avvio dell’attività dei Comitati di gestione ed una celere istituzione dei Centri di servizio sull’intero
territorio nazionale.
1) L’istituzione dei Comitati di gestione. I Comitati di gestione una volta costituiti sulla
base delle nomine dei relativi componenti effettuate dagli enti e dalle organizzazioni
competenti ai sensi del 2°, 5° e 6° comma dell’Art. 2 del DM 21 novembre 1991
dovranno provvedere nell’ambito dei poteri di autorganizzazione di cui sono stati
dotati in forza dell’art. 2, 3° comma del predetto decreto, all’adozione di una disciplina
per il proprio funzionamento ed alla nomina del proprio Presidente ancorché questa
seconda determinazione possa essere cronologicamente effettuata antecedentemente
alla prima sulla base di una votazione, anche a maggioranza semplice, nel corso della
prima riunione e, quindi, in assenza di norme generali di votazione da prevedersi, poi,
nel corpo della disciplina in questione.
Nell’ambito di detta disciplina dovranno in particolare essere definite le modalità per
far fronte alle esigenze di copertura delle spese dei Comitati stessi che, fermo restando
il generale obbligo di rispetto del principio della destinazione delle somme invenienti
dalle Casse di Risparmio e dagli enti di cui all’art. 12, l° comma del Dlgs 20 novembre
1990 n. 356, all’esclusivo finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato di
ciascuna Regione e Provincia Autonoma, potranno essere fronteggiate facendo ricorso
anche a tali somme confluite nei Fondi speciali di cui alla Legge n.266/1991, attesa l’indubbia natura di organi sui generis di indirizzo e di controllo dei Centri di servizio che
i Comitati di gestione presentano e, quindi, della imputabilità ai singoli Centri di
servizio esistenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma delle spese strettamente
necessarie al funzionamento dei Comitati stessi.
Oltre alle spese sostenute dai membri dei Comitati di gestione per la partecipazione
alle riunioni dei Comitati di appartenenza di cui alla previsione contenuta nell’art. 2,
2° comma ultimo cpv. del Decreto, si ritiene possano rientrare in tale ambito di stretta
necessità le spese vive sostenute direttamente dal singolo Comitato per l’istituzione e
la pubblicazione dell’Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all’art. 2, 4° comma
lett. b) del Decreto, le spese postali e di cancelleria nonché le spese per eventuali
prestazioni di servizi acquisiti dal Comitato per la verifica dei rendiconti dei Centri di
servizio ai sensi della lett. e) dell’ultima norma citata o per altre prestazioni professionali ritenute strettamente necessarie per il buon funzionamento dei Comitati stessi.
Le spese sostenute dai Comitati di gestione non dovranno determinare tuttavia l’insorgere di una contabilità separata rispetto alla contabilità dei singoli Centri di servizio,
ma dovranno essere imputate, sia pure con i necessari sfasamenti temporali, alla
contabilità dei singoli Centri della Regione sulla base di una attribuzione strettamente
proporzionale alla ripartizione annuale tra i singoli Centri delle somme scritturate nel
Fondo speciale regionale ai sensi dell’art. 2, 4° comma lettera d) del Decreto stesso.
A tali fini, nei bilanci preventivi dei Centri di servizio di cui all’art. 5, 2° comma del
Decreto è opportuno che venga previsto e vincolato un importo non superiore al 10%
delle entrate di ciascun Centro derivanti dai trasferimenti dal Fondo regionale in argomento, ferma restando per i singoli Centri di servizio la possibilità di riacquistare la
piena disponibilità delle somme così vincolate e non utilizzate per la copertura proquota delle spese del Comitato di gestione in ciascun esercizio nonché, solo in sede
di prima applicazione l’obbligo di imputare alle disponibilità dell’esercizio successivo
le eventuali maggiori spese sostenute dal Comitato di gestione nell’esercizio corrente
e imputate pro-quota al singolo Centro di servizio.
Per l’attuazione concreta dei programmi necessari, a discrezione e sotto la responsabilità dei Comitati di gestione, detti importi potranno essere trasferiti in un apposito
conto aperto da ciascun Comitato per il proprio funzionamento e movimentato
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
secondo le regole di autorganizzazione che il Comitato riterrà di darsi sul punto, con
imputazione degli interessi maturati su tali conti alle spese di funzionamento del
Comitato per l’esercizio successivo ovvero con eventuale decurtazione delle somme da
accantonare e da trasferire per tali finalità da parte dei singoli Centri di servizio facenti
capo al Comitato di gestione. Viceversa, non è prevista ed è in ogni caso da sconsigliare la possibilità che il Comitato possa finanziare eventuali esigenze di cassa con il
ricorso al credito bancario.
I giustificativi delle spese sostenute dai Comitati di gestione dovranno essere trattenuti presso la Segreteria dei Comitati stessi, ma dovranno essere sempre tenuti a
disposizione per tutti i controlli contabili che risulteranno opportuni o necessari, che
potranno essere svolti dagli organi di controllo del Centro di servizio cui viene imputata la spesa.
Nell’ambito della collaborazione con le Regioni si rileva che le residue necessità dì
supporto dei Comitati di gestione che non diano luogo a spese vive, pur in assenza
di una espressa disposizione normativa al riguardo, considerato che la Legge 266/1991
attribuisce alle Regioni talune funzioni in materia di volontariato, potrebbero essere
soddisfatte, almeno per una prima fase transitoria attraverso la collaborazione degli
Uffici della Regione di competenza. che istituzionalmente o specificamente sono
preposti al settore del volontariato, mediante apporti logistici consistenti almeno in
locali di riunione (ovviamente anche non esclusivi), di conservazione di documenti (che
garantiscano la riservatezza e la celere apprensione e consultazione da parte degli
aventi diritto), e l’individuazione di personale di supporto.
Ove per carenza di locali, personale o di bilancio o per altre ragioni comunque insindacabili, le Regioni di competenza non ritengano di poter offrire tale supporto logistico
residuale, sarà posta allo studio previa esplicita comunicazione in proposito a questo
Dipartimento da parte della Regione ovvero del Comitato di gestione relativo, la possibilità di trasferire la sede del Comitato presso locali di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche.
2) Predisposizione di programmi di attività e metodo di lavoro. Per la realizzazione dei
programmi di attività sembra opportuno suggerire ai Comitati di gestione appena costituiti, dopo aver provveduto come sopra osservato alla nomina del Presidente, conferendogli, con la delibera di nomina, il potere di convocazione del Comitato stesso e
di fissazione dell’ordine del giorno, di procedere subito dopo alla predisposizione di
un programma di attività che ponga in essere i punti sopra indicati. attraverso eventuali studi preliminari dei problemi realizzati da singoli relatori o gruppi di lavoro. su
cui il Comitato nel suo insieme sarà quindi chiamato a deliberare, con precedenza, in
ogni caso, alla disciplina operativa del Comitato stesso.
3) L’esercizio del potere di “istituzione” dei Centri di servizio beneficiari del contributo
ex art. 15 legge 266/1991. L’esercizio del potere di “istituzione” dei Centri di servizio
regionali richiede che, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di legge sulla trasparenza amministrativa. il Comitato di gestione elabori e renda preventivamente noti i
criteri cui si atterrà per procedere a tale “istituzione”, eventualmente fissandone il
numero anche in sede di prima applicazione, in relazione alle risorse disponibili ed alle
necessità operative. Nel contempo dovrà essere altresì fissato il termine per la presentazione delle “istanze” per l’istituzione dei Centri di servizio di cui all’art. 3, 2° comma
del decreto ministeriale e, una volta effettuata tale “istituzione”, dovrà provvedersi
all’”iscrizione” dei Centri così istituiti nell’Elenco regionale di cui all’art. 2, 4° comma
lett. b) del decreto stesso. In proposito, occorre tener presente che l’”istituzione”, o,
quanto meno, l’iscrizione, costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo
e quindi deve essere congruamente motivata, in particolare ai sensi dell’art. 3 della
Legge 241/1990, in stretta correlazione con i criteri in precedenza predeterminati e resi
pubblici.
4) La predisposizione dei criteri per la ripartizione delle somme di cui al Fondo speciale
ex legge 266/1991 tra i Centri di servizio istituiti presso le Regioni. Anche la ripartizione
dei fondi disponibili tra i Centri di servizio costituisce un provvedimento amministrativo soggetto alle regole indicate al punto precedente. Il Comitato di gestione dovrà
predeterminare i criteri di ripartizione dei fondi, renderli pubblici e provvedere in
merito, motivando le proprie deliberazioni in modo consequenziale, specie se, come
potrebbe essere più opportuno in relazione alla diversa consistenza organizzativa ed
operativa dei Centri di servizio come sopra istituiti, ritenga di dover provvedere ad una
ripartizione su base non paritaria.
5) L’individuazione delle modalità per istituire e pubblicizzare l’Elenco regionale dei
Centri di servizio per il volontariato. L’istituzione e la pubblicizzazione dell’Elenco regionale costituiscono attività indispensabili per l’attivazione dei Centri di servizio e
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dovranno essere parimenti effettuate sulla base di una adeguata trasparenza decisionale. E’ opportuno che le modalità di tale istituzione e pubblicizzazione vengano definite contestualmente ai criteri per l’individuazione dei Centri di servizio, per consentire
la più rapida attivazione dei Centri medesimi e la più tempestiva ed ampia diffusione
delle relative notizie a vantaggio di tutti i soggetti interessati (tramite annunzi stampa.
opuscoli etc.).
6) La predisposizione dei criteri per l’effettuazione delle nomine di propria competenza
negli organi deliberativi e di controllo dei Centri di servizio. Al fine di procedere alle
nomine di cui all’art.2, comma 4, lettera c) del D.M. 21 novembre 1991 è opportuno
che anche le designazioni dei soggetti da nominare avvengano sulla base di criteri,
predeterminati e resi pubblici da parte dei Comitati di gestione, che contengano riferimenti a requisiti di professionalità, rispetto alla funzione (di amministrazione o di
controllo) nonché di onorabilità e di assenza di potenziali conflitti di interesse.
7) Gli adempimenti contabili dei Comitati di gestione. La responsabilità contabile dei
Comitati di gestione derivante dalla natura pubblica delle funzioni esercitate, copre sia
il fronte delle entrate che quello dell’utilizzo delle risorse disponibili per i Centri di
servizio invenienti dalle previsioni dell’art. 15 della Legge 266/1991.
Alla luce ditale principio, i Comitati di gestione dovranno essere chiamati a provvedere
sia ad una ricognizione delle somme disponibili e sia ad un controllo della “regolarità
e della conformità ai rispettivi regolamenti” delle somme messe a disposizione ed
utilizzate dai singoli Centri di servizio, tenendo eventualmente conto anche delle
somme utilizzate direttamente dai Comitati di gestione stessi per le proprie spese di
funzionamento.
Pertanto, appare possibile ritenere che i Comitati di gestione debbano provvedere
direttamente, ovvero attrezzandosi con gli opportuni apporti professionali esterni, ad
effettuare la ricognizione delle somme globalmente a disposizione dei Centri di servizio
della regione di appartenenza, nonché predisporre previsioni di indirizzo per la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, dei Centri di servizio, che, sia pure nell’ambito di una contabilità di tipo privatistico, assicurino il massimo di trasparenza e di
controllo della contabilità di detti Centri, con una chiara rappresentazione dell’attività
svolta, facilitando e rendendo così più efficaci le verifiche contabili.
Il Ministro
Adriano Ossicini
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III Rapporto
Ministero del Tesoro
Decreto 8 Ottobre 1997
Modalità per la Costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le regioni
Il Ministro Del Tesoro
di concerto con
Il Ministro Per La Solidarietà Sociale
Visto l’art. 15, comma 3, della legge Il agosto 1991, n. 266, il quale prevede che
saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine
di istituire, per il tramite degli Enti locali, Centri di Servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo 111;
Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto
art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il
quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà
sociale ad assicurare l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;
Considerata l’esigenza che presso ogni Regione venga costituito un unico fondo
speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;
Considerata l’opportunità che gli istituendi Centri di Servizio possano essere anche più
di uno in ogni Regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che,
allo stesso tempo siano previste le opportune e forme di coordinamento per accrescere l’efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale
delle regioni e degli Enti locali;
Decreta:
Art. 1. Destinazione delle somme
1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse
di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all’art. 15 della legge 11 agosto
1991, n. 266, destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1 costituito presso
la Regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;
b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti
enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata
dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all’art. 14 del decreto
legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all’atto dell’approvazione del
bilancio di esercizio. Entro un mese dall’approvazione di tali bilanci gli enti e le casse
segnalano al Comitato di Gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l’ammontare
delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre
dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme
sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente
dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del
1991 e all’Associazione fra le casse di risparmio italiane.
Art. 2. Fondo speciale presso ogni Regione
1. Presso ogni Regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge
n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle
casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse.
Esse sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all’art. 3 che le utilizzano per i
compiti di cui all’art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di
Gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di Gestione composto:
a) da un membro in rappresentanza della Regione competente, designato secondo le
previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri
regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
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III Rapporto
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma 1, del
presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall’Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo
le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della Regione, nominato secondo
le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il Comitato di Gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente
in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato
precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del
mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così
sostituito. La carica di membro del Comitato di Gestione è gratuita e consente solo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei Comitati di Gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei Centri di
Servizio istituiti presso ogni Regione, proporzionalmente alle somme di cui all’art. 15
della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i Comitati
di Gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle
casse di cui al comma 1 dell’art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di Servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il Comitato di Gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun Comitato di Gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed
elegge nel suo seno il presidente.
6. Il Comitato di Gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più
Centri di Servizio nella Regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi Centri di Servizio possono essere più di uno in considerazione
delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all’utilizzo ottimale
delle risorse disponibili quanto a costi e a benefici, alla collaborazione fra centri, alla
circolazione e qualificazione delle esperienze.
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e, sulla base di criteri
e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale
della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art.
3;
c) istituisce l’elenco regionale dei Centri di Servizio denominato elenco regionale dei
Centri di Servizio di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza
l’esistenza; in tale contesto viene descritta l’attività svolta da ciascun centro e vengono
pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo
dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;
e) ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la Regione, le somme
scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; riceve i rendiconti di cui al
successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti; cancella, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale indicato nella
precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni dei successivo art. 3,
comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo dei totale delle somme destinate al
fondo speciale presso la Regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il
componente è designato dall’ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il
calcolo viene effettuato dall’Associazione fra le casse dl risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo
da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi
compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L’Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del Comitato
di Gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano
contribuito al fondo speciale. Nell’effettuare tale scelta l’associazione privilegia, anche
con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano
titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.
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Art. 3. Centri di Servizio
1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del
1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all’art 1, comma 1, del
presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della legge
stessa, possono richiedere al Comitato di Gestione la costituzione di un Centro di
Servizio di cui all’art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo
Centro di Servizio nonché l’indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa
del centro, il quale sottoscrive l’istanza.
2. L’istanza è avanzata al Comitato di Gestione per il tramite dell’Ente locale ove il
Centro di Servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata
anche al Comitato di Gestione, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte
dell’Ente locale interessato. L’Ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza,
trasmette al Comitato di Gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l’Ente locale non
provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il Comitato di Gestione
potrà procedere anche in assenza di detto parere.
3. Il Comitato di Gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza
predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istruisce i Centri di Servizio
e li iscrive nell’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo
accertamento in ogni caso che essi siano:
a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266 del 1991;
b) oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato
o con presenza maggioritaria di esse.
4. Il funzionamento dei Centri di Servizio è disciplinato da apposito regolamento
approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all’art. 3, comma 3, della legge
n. 266 del 1991.
5. I Centri di Servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati
dall’elenco previsto dall’art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266 dei 1991. I
Centri di Servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la
procedura di cui all’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 dei 1991, il venir meno
dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I
Centri di Servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del Comitato di
Gestione, dall’elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell’art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai Centri di
Servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri
regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.
Art. 4. Compiti dei Centri di Servizio
1. I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato.
A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra
l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione,
l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato; offrono informazioni, notizie, documentazione e dati
sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art. 5. Funzionamento dei Centri di Servizio
1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso
banche da loro scelte, iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo l°
settembre 1993, n. 385, a favore del Comitato di Gestione e di ciascun Centro di
Servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicata annualmente dal Comitato di
Gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I Comitati di Gestione e i Centri di Servizio prelevano le somme necessarie al
proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.
2. I Centri di Servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono
trasmessi, a mezzo raccomandata, al Comitato di Gestione competente per territorio.
I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all’art. 15 della legge
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n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata,
fino a quando non verranno istituiti i Comitati di Gestione, all’Associazione fra le casse
di risparmio italiane nonché al presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei
Comitati di Gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente
dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’art. 12 della legge 11 agosto
1991, n. 266.
3. Il primo riparto di cui all’art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse
di cui all’art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all’art. 1,
comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in
considerazione per il riparto di cui al precedente comma.
Art. 7. Abrogazione del Decreto ministeriale 21 novembre 1991
1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente
decreto.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.
Il Ministro del Tesoro
Carlo Azeglio Ciampi
l Ministro per la solidarietà sociale
Livia Turco
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III Rapporto
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Sociali
Disposizioni Esplicative del D.I. 8 Ottobre 1997 Sostitutivo del D.I. 21 novembre 1991
concernente le modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso
le regioni.
1. Il D.I. 8 ottobre 1997 modifica ed integra la normativa previgente (D.I. 21 novembre
1991 e D.I. 2 dicembre 1994) concernente le modalità di costituzione dei fondi speciali
per il volontariato presso le Regioni, allo scopo di ovviare a taluni inconvenienti riscontrati in sede di prima applicazione e tener conto di quanto previsto nella sentenza
355/1992 della Corte Costituzionale.
L’ampiezza delle modifiche e delle integrazioni apportate ha reso preferibile, per
esigenze di chiarezza, sostituire integralmente la normativa citata. Tuttavia il nuovo D.I.
8 ottobre 1997, che ripropone nelle parti non modificate il testo del decreto abrogato,
fa salva la validità e l’efficacia degli atti già adottati ai sensi delle relative disposizioni
così abrogate (art. 7).
2. L’articolo 1 del nuovo Decreto mantiene inalterata la destinazione delle somme
prevista dall’art. 15 della legge 266/1991 e l’obbligo di ripartizione annuale di dette
somme posto a carico delle Casse di Risparmio e degli enti conferenti di cui al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, attuativo della legge 30 luglio 1990, n. 218.
In attesa di un intervento normativo in linea con gli auspici della Corte costituzionale
(Sent. 500/1993 e 75/1992) di riequilibrio dei fondi tra le regioni, è rimasta inalterata
l’impostazione dell’assegnazione dei fondi da parte dei suddetti enti finanziatori:
- il 50% è destinato al Fondo regionale presso la regione ove trovasi la sede legale
dell’ente;
- il restante 50% va ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dall’ente stesso.
La ripartizione percentuale delle somme in questione da parte degli enti finanziatori
va effettuata al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo, con l’obbligo di
segnalazione, entro un mese dall’approvazione del bilancio da parte del Ministero del
Tesoro, delle somme assegnate ai fondi regionali, ai Comitati di gestione destinatari,
al Presidente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, istituito ai sensi dell’art.
12 della legge 266/1991 e all’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI). Le
relative somme sono così accreditate presso i Fondi regionali di competenza, intendendo con il termine accredito l’assegnazione delle somme a ciascun Fondo regionale.
In sede di prima applicazione, sino all’istituzione di ogni singolo Comitato di gestione
permane l’obbligo di effettuare tali segnalazioni al Presidente del predetto Osservatorio
e all’ACRI.
3. L’art. 2 del Decreto ribadisce l’istituzione presso ogni regione di un fondo denominato “Fondo speciale di cui alla legge 266/1991” nonché l’obbligo di contabilizzazione
in tali fondi degli importi indicati dalle Fondazioni bancarie, come patrimonio separato
avente speciale destinazione di pertinenza delle Fondazioni stesse.
Viene altresì previsto che dette somme siano utilizzabili dai Centri di servizio per le
proprie finalità istituzionali ex art. 4 del Decreto ed anche “per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione” secondo le modalità di cui al Decreto
stesso. Ciò permette di utilizzare i fondi di cui all’art. 15 della legge 266/1991, oltre che
per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali dei Centri di servizio per il
Volontariato, anche per le stesse spese operative e per le attività dei Comitati di
gestione, in relazione alle funzioni ad essi demandate (istituzione, indirizzo e controllo
dei Centri di servizio), in modo da assicurare la copertura delle spese vive sostenute
dai relativi membri per partecipare alle riunioni e delle altre spese dei Comitati.
L’art. 2, comma 4, del Decreto infatti consente la copertura delle spese di funzionamento e di attività dei Comitati di gestione nella “misura strettamente necessaria” per
l’assolvimento delle funzioni previste dal Decreto. Tali spese sono da porre a carico dei
Centri di servizio della regione, in via proporzionale alle somme attribuite ai Centri
medesimi. A titolo esemplificativo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute dai membri del comitato per la partecipazione alle riunioni, possono trovare collocazione entro tale ambito le spese sostenute dai Comitati per rendere pubblici i criteri
per l’istituzione dei Centri di servizio nonché quelle per la pubblicizzazione del relativo
elenco, le spese logistiche e di segreteria ove non supportate dalle Regioni di competenza, gli eventuali onorari professionali e i rimborsi spese connessi per l’esame
tecnico dei bilanci dei Centri di servizio e per il proprio contenzioso giudiziario e in
particolare per la resistenza in giudizio nel caso di impugnativa di propri atti.
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III Rapporto
La destinazione di tali somme alla copertura delle necessità dei Comitati di gestione
non deve però determinare l’insorgere in capo al Comitato di gestione stesso di una
contabilità separata rispetto alle contabilità dei singoli Centri di servizio, operanti nella
regione stessa. Infatti, come previsto nel 2° e nel 3° periodo del 4° comma dell’articolo 2 del nuovo Decreto, i Comitati di gestione prelevano annualmente le somme
necessarie al proprio funzionamento dai fondi accantonati, come sopra specificato,
presso ciascun Fondo speciale regionale, imputando tali prelievi alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di servizio stessi, in proporzione alle somme disponibili
attribuite dal competente Comitato di gestione a favore di ciascun Centro di servizio.
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Comitato di Gestione provvederà
quindi a disciplinare le modalità di effettuazione delle operazioni di prelevamento e di
spesa, disponendo altresì per l’eventuale apertura e movimentazione di conti bancari.
La documentazione relativa alle spese sostenute dai Comitati di gestione, non va
trasferita presso i Centri di servizio stessi, ma va conservata presso il Comitato di
gestione, a disposizione per le verifiche contabili da parte dei competenti organi di
controllo dei singoli Centri di servizio.
4. La composizione dei Comitati di gestione incaricati di amministrare i singoli Fondi
regionali di cui alla legge 266/1991, prevista dall’articolo 2, comma 2, del Decreto,
risente del disposto della citata sentenza n. 355/1992 della Corte Costituzionale, per
effetto della quale sono ora nominati “secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia” sia il membro del Comitato di gestione in rappresentanza dell’Ente
Regione, territorialmente competente, sia i quattro rappresentanti delle organizzazioni
di volontariato, iscritte nei Registri regionali, maggiormente presenti nel territorio regionale. Inoltre il nuovo Decreto prevede la presenza in seno al Comitato di gestione, che
passa così da 14 a 15 componenti, di “un membro in rappresentanza degli enti locali
della regione nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia”
(art. 2, comma 2, lett. f). In ciascuna regione quindi si dovrà provvedere con piena
autonomia valutativa ad individuare i criteri di scelta di detto rappresentante ed alla
relativa nomina.
Resta inteso, anche con riferimento all’art. 7, comma 2, del Decreto, il quale fa salvi
gli atti in precedenza adottati in forza del D.I. 21 novembre 1991, che l’inserimento di
un nuovo membro non osta né alla piena efficacia degli atti emanati, né al compimento dei successivi atti da parte dei Comitati già insediati antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo decreto. Detti Comitati potranno continuare ad operare
secondo le previsioni del proprio Regolamento interno in materia di quorum necessari
per la validità delle delibere, anche nelle more della predetta nomina alla quale le
Regioni dovranno provvedere con la massima sollecitudine al fine di integrare i singoli
comitati.
5. Il Comitato di gestione resta in carica per un biennio, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del mandato precedente. Ovviamente, in sede di prima applicazione, la scadenza della carica non potrà avere decorrenza che dalla data di insediamento del singolo Comitato. In tal modo, si è inteso sollecitare gli enti titolari del
potere di nomina a provvedere per tempo all’esercizio dello stesso e permettere al
Comitato di operare senza soluzione di continuità, allorché intervenga la nomina della
maggioranza dei componenti prevista dai rispettivi regolamenti entro la data di entrata
in carica del nuovo Comitato. Pertanto l’inerzia degli enti titolari del potere di nomina
penalizza la durata del mandato dei membri nominati successivamente alla data di
entrata in carica prevista dal Decreto.
Analogamente eventuali membri nominati in sostituzione di membri cessati nel corso
del mandato restano in carica esclusivamente per la durata residua del mandato dei
membri che sono chiamati a sostituire.
Il nuovo Decreto conferma la natura gratuita della carica di membro del Comitato di
gestione, con il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Comitato. È da escludere quindi qualsiasi forma di gettoni di
presenza, nonché di rimborso forfettario in contrasto con la nozione di effettività della
spesa da rimborsare.
6. In base all’articolo 2, comma 5, del Decreto, ciascun Comitato, nella prima riunione,
dovrà provvedere ad autodisciplinare il proprio funzionamento, adottando in linea di
massima una delibera di portata generale ovvero un regolamento operativo nonché ad
eleggere nel proprio seno il presidente.
Con riferimento ai compiti e al funzionamento dei Comitati di gestione, il successivo
6° comma dell’articolo 2 del Decreto conforma esplicitamente il processo decisionale
degli stessi ai principi di trasparenza propri dell’esercizio di pubbliche funzioni: soprattutto la individuazione dei soggetti destinatari dei fondi in questione, cioè dei Centri
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di servizio operanti nella regione con il supporto finanziario previsto dalla legge n.
266/1991 e la cancellazione dall’Elenco regionale dei centri già istituiti ove ne esistano
i presupposti.
Infatti il Comitato di gestione è tenuto ad individuare preventivamente e a rendere
pubblici i criteri per l’istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione di competenza. In base al Decreto, il Comitato di gestione formula i criteri di istituzione dei
Centri di servizio per la qualificazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato
della regione. In particolare, il Comitato di gestione ha il potere discrezionale di decidere se i Centri di servizio istituiti nella Regione possano essere limitati ad un unico
soggetto ovvero possano comprendere più soggetti. Il Comitato di gestione è chiamato
a decidere sulla istituzione dei Centri con provvedimento motivato, in conformità ai
criteri preventivamente individuati e pubblicati, i quali prevedono, altresì, le opportune
forme di coordinamento tra i Centri da istituire.
7. Permangono immutati i compiti dei Comitati di gestione relativi all’istituzione
dell’Elenco regionale dei Centri di servizio, ora denominato esplicitamente “Elenco
regionale dei Centri di servizio di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266” per
un più puntuale riferimento alla normativa di legge da cui i centri stessi trovano origine
e supporto finanziario.
Come pure resta immutato il compito dei Comitati di pubblicizzare l’esistenza dei Centri
istituiti nonché l’attività svolta da ciascun Centro e i regolamenti che li disciplinano.
Parimenti immutato è il potere di nomina da parte del Comitato di gestione di un
membro degli organi deliberativi e di un membro degli organi di controllo dei Centri
di servizio della regione nonché il potere di ripartizione, nel caso di pluralità di Centri
nella regione, ovvero di assegnazione, nel caso di un unico Centro, con cadenza
annuale, delle somme disponibili in base ai criteri con cui ha provveduto ad istituire
detti Centri.
Ove in sede di predisposizione dei criteri per l’istituzione dei Centri di servizio, il
Comitato non abbia provveduto a disporre anche in ordine ai criteri di ripartizione dei
fondi disponibili nei singoli esercizi annuali e, nel caso di pluralità di Centri istituiti,
anche tra i medesimi, lo stesso provvederà in merito con apposita delibera preventiva,
indirizzata al Centro o ai Centri istituiti.
A titolo esemplificativo in sede di delibera di ripartizione, il Comitato potrà decidere in
particolare se ripartire i fondi su base annuale in parti uguali ovvero con diversa
proporzione e, in questa seconda ipotesi, dovrà stabilire parimenti i criteri in base ai
quali provvederà alla ripartizione differenziata.
In ordine ai bilanci preventivi dei Centri i servizio sulla base dei quali il Comitato di
gestione dovrà effettuare la ripartizione delle somme, si precisa che gli stessi dovranno
essere articolati su previsioni contabili di spesa e su una parte relazionale esplicativa
degli stessi che consenta al Comitato di valutare l’effettivo svolgimento da parte del
Centro di attività in favore del volontariato in relazione alle singole spese preventivate.
Sui bilanci dei Centri di servizio, anche nel nuovo testo del Decreto, il Comitato di
gestione continua ad esercitare un’attività di controllo, verificandone “la regolarità
nonché la conformità ai rispettivi regolamenti”, restando escluso ogni controllo di
merito su singole attività dei Centri. Anche per tale attività, in relazione alla necessità
di specifiche conoscenze e valutazioni tecniche, ove non possa provvedere direttamente, il Comitato può avvalersi di prestazioni d’opera di professionisti all’uopo abilitati, considerando il relativo onere come spese del proprio funzionamento.
8. Il Comitato, nell’ambito dei propri poteri di controllo dell’operato dei Centri di
servizio, provvede alla cancellazione dei Centri dall’Elenco regionale, con contestuale
perdita per il futuro dei fondi previsti dalla normativa in esame, nei casi previsti dall’art.
3, comma 5, del Decreto.
Tale accertamento da parte dei Comitati deve essere effettuato attraverso il ricorso alle
procedure di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 266/1991, nel caso del venir
meno dell’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, e deve concludersi con un provvedimento motivato da comunicarsi formalmente
al Centro di servizio interessato.
Il richiamo alle norme della legge 266/1991 implica che i Comitati provvedano a determinare preventivamente i criteri per la revisione periodica dell’iscrizione all’Elenco dei
Centri di servizio per il volontariato da essi istituiti “al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l’effettivo svolgimento delle attività dei centri nell’interesse delle organizzazioni di volontariato” e quindi adottino gli eventuali provvedimenti di cancellazione in assoluta coerenza con detti criteri. Contro tale provvedimento di cancellazione,
è possibile proporre, per relationem all’art. 6 della legge 266/1991, ricorso giurisdizionale speciale al TAR competente per territorio, a cura del Centro cancellato entro trenta
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giorni dalla ricezione della comunicazione della cancellazione.
La decisione del TAR è appellabile al Consiglio di Stato da entrambe le parti entro
trenta giorni dalla notifica della stessa.
Con le stesse modalità il Comitato di gestione può altresì disporre la cancellazione
dall’Elenco regionale dei Centri di servizio in precedenza istituiti, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o una diversa competenza territoriale nella Regione
stessa. In tal caso è necessario che la stessa cancellazione sia preventivamente
supportata da una delibera del Comitato con cui vengano ridisegnati i criteri istitutivi
a suo tempo individuati e pubblicizzati, alla luce del riscontro di mutate esigenze di
prestazione dei servizi alle organizzazioni di volontariato della Regione.
Conseguentemente, la delibera di cancellazione dei Centri di servizio esistenti sulla
base della nuova valutazione di opportunità sulla diversa funzionalità e/o competenza
territoriale dei centri esistenti deve essere rigorosamente motivata con riferimento alla
precedente ed anche la successiva istituzione dei nuovi Centri dovrà essere strettamente coerente con la nuova impostazione dei criteri istitutivi adattata dal Comitato.
9. Gli enti legittimati dall’articolo 3, comma 1, del Decreto possono chiedere al
Comitato di gestione competente l’istituzione di un Centro di servizio, che deve necessariamente essere un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge
266/1991, ovvero un’entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato, o con
presenza maggioritaria di esse. L’istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti dei
richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell’istituendo Centro di
servizio, e deve indicare chi assume la responsabilità amministrativa del Centro stesso,
il quale deve sottoscrivere parimenti l’istanza.
La richiesta di istituzione del Centro di servizio deve essere avanzata dai soggetti legittimati per il tramite dell’ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito, intendendo con il termine ente locale sia i Comuni che le Province in cui operi l’organizzazione.
Il parere dell’ente locale può essere disatteso dal Comitato di gestione solo con
congrua motivazione sul punto. Ove l’ente locale non provveda alla trasmissione del
parere e dell’istanza istitutiva nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza
stessa, il Comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere. A tale
scopo, è previsto che copia dell’istanza di istituzione del centro di servizio (con la
documentazione di corredo) debba essere inviata a cura dei proponenti, anche al
Comitato di gestione per conoscenza, corredata dall’attestazione del ricevimento da
parte dell’ente locale interessato.
L’istituzione dei Centri avverrà quindi sulla base di una valutazione comparata delle
istanze ricevute da parte del Comitato di gestione, sulla base della conformità ottimale
dei Centri da istituire ai criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, come già
detto, con un provvedimento motivato, che accerti anche la configurazione giuridica in
precedenza indicata del Centro istituito, conforme alle lettere a) ovvero b) dell’art. 3,
comma 3, del Decreto 8 ottobre 1997.
10. Anche i Centri di servizio devono adottare, ad integrazione del proprio Statuto, un
apposito regolamento relativo al proprio funzionamento, ispirato ai principi di cui
all’art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991 ed approvato dagli organi competenti
del Centro stesso. In tale regolamento vanno specificate le attività concrete previste
dagli scopi propri dei Centri di servizio, quali quelli di sostenere e qualificare l’attività
di volontariato e di erogare per tali fini le proprie prestazioni sotto forma di servizi a
favore delle Organizzazioni di volontariato non solo iscritte ma anche, come precisato
dal nuovo testo del Decreto, non iscritte nei registri regionali, provvedendo in particolare a:
a) approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b)offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione,
l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato
locale e nazionale.
11. Le attività dei Centri di servizio devono trovare rappresentazione contabile sia in
via preventiva, al fine di individuare gli impegni per categorie di spesa, sia in via
consuntiva al fine di consentire i previsti controlli dei Comitati di gestione sui bilanci
preventivi e consuntivi che devono essere trasmessi con lettera raccomandata.
A fini conoscitivi, in detti bilanci dovranno avere rappresentazione, con autonoma
prospettazione e temporizzazione di spesa, i proventi finanziari dei Centri di servizio
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
diversi da quelli derivanti dai trasferimenti del fondo speciale di cui alla legge
266/1991.
La previsione di spesa nei bilanci preventivi è necessaria per consentire ai Centri di
servizio, come pure ai Comitati di gestione, di prelevare le somme occorrenti per il
proprio funzionamento da quelle assegnate dagli enti finanziatori al fondo speciale
regionale. Gli enti finanziatori dovranno provvedere al deposito di dette somme entro
un mese dalla comunicazione effettuata annualmente dal Comitato di gestione. Lo
stesso Comitato potrà provvedere all’acquisizione dei fondi necessari al proprio funzionamento anche indipendentemente dalla presentazione dei bilanci preventivi dei Centri
di servizio, in cui dovranno poi trovare riscontro contabile anche i fondi che il Comitato
abbia provveduto annualmente a riservarsi.
12. Al fine di ovviare ai ritardi attuativi della disciplina previgente, il nuovo Decreto ha
parzialmente modificato le disposizioni relative agli accantonamenti dei fondi da parte
dei soggetti erogatori. A questo proposito era già stato previsto che, per quanto
riguarda le Casse di Risparmio non ancora trasformate al momento dell’emanazione
delle disposizioni in commento, il primo esercizio a partire dal quale la disciplina in
questione trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di
cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, fosse quello chiuso successivamente alla data
di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991; mentre per gli enti conferenti di cui
alla legge n. 218/1990 e al D.Lgs. n. 356/1990, il primo esercizio da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione delle somme dovute fosse quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto 21 novembre 1991.
In particolare, l’art. 6, comma 3, del nuovo Decreto prevede che il primo riparto delle
somme da destinarsi ai centri di servizio per il volontariato, cui conseguono i calcoli
di cui all’art. 2, comma 7, sia effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo
speciale dalle Casse di risparmio non ancora trasformate e dagli enti conferenti di cui
all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi
1991-92 e 1992-93.
Il nuovo comma 4 del citato art. 6, invece, onde ovviare ai ritardi sin qui accumulatisi
nell’utilizzo delle risorse accantonate, stabilisce che il riparto successivo al primo, cui
andranno riferiti anche i calcoli per
l’attribuzione dei rappresentanti degli enti finanziatori, vada effettuato avendo riguardo
alle somme destinate ai fondi speciali sulla base dei bilanci consuntivi relativi a tutti
gli esercizi utili non presi in considerazione per il primo riparto.
A tale fine assumono rilievo le somme comunicate dagli enti finanziatori, secondo le
previsioni dell’art. 1, commi 2 e 3, del decreto, entro il 30 giugno dell’anno precedente
la scadenza del mandato di ciascun Comitato, fermo restando l’obbligo per le
Fondazioni di tempestiva comunicazione all’ACRI e all’Osservatorio nazionale per il
volontariato delle somme accantonate entro e non oltre i termini previsti dalla normativa che le riguarda in relazione alla definitiva approvazione dei bilanci consuntivi.
Le nomine dei componenti dei singoli Comitati dovranno essere comunicate oltre che
al presidente del Comitato in scadenza, anche all’Osservatorio nazionale per il volontariato cui è attribuito, tra l’altro, il compito di seguire lo stato di attuazione della
normativa.
Infine, va ricordato che le risorse di pertinenza del Comitato scaduto eventualmente
residuanti andranno a confluire nelle disponibilità gestite dal successivo Comitato, non
potendosi ammettere l’esistenza di più fondi speciali per il volontariato presso la
stessa regione ai sensi dell’art. 2 del Decreto né, tantomeno, più Comitati di gestione
per il medesimo fondo speciale.
Roma 14 ottobre 1998
Il Ministro per la solidarietà sociale
Livia Turco
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Comunicazione ai Comitati di gestione dei fondi ex art. 15 Legge 266/1991 ed ai Centri
di Servizio per il Volontariato
Nell’ambito della disciplina dettata dalla Legge - quadro sul volontariato (L. 11 agosto
1991 n. 266) e delle relative norme attuative (D.M. 8 ottobre 1997), si è da più parti
manifestata l’esigenza di chiarire la questione relativa alla legittimità della facoltà per
i Centri di servizio di poter altresì provvedere a sostenere progetti di intervento presentati da Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, attingendo ai fondi ad essi
concessi ai sensi dell’art. 15 della citata Legge.
Questo Dipartimento, ritiene di poter intervenire sulla questione, confermando, per
quanto di propria competenza, la legittimità dell’interpretazione, nell’attuale quadro
normativo esistente, tanto a livello di legge quanto a livello ministeriale, che consenta
ai Centri di servizio di sostenere progetti di intervento delle Associazioni e delle
Organizzazioni di volontariato.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che i compiti istituzionali dei Centri di
servizio al volontariato fissati, come è noto, dall’art. 15 della Legge-quadro e dall’art.
4 del citato decreto ministeriale devono essere svolti con fondi a destinazione vincolata e cioè con il sostegno economico proveniente dalla quota dei fondi speciali regionali, di cui all’art. 2 del decreto, che il Comitato di gestione competente per territorio
riterrà di assegnare a ciascun Centro di servizio sulla base del programma annuale
presentato da quest’ultimo e dagli altri Centri eventualmente istituiti sullo stesso territorio.
Per risolvere la questione sollevata, occorre altresì ricordare che, ai sensi della normativa richiamata, i Centri di servizio sono “a disposizione delle organizzazioni di volontariato” ed hanno “la funzione di sostenere e qualificare l’attività di volontariato” da
queste intrapresa. Tali compiti di sostegno e qualificazione sono adempiuti mediante
la prestazione dei servizi ritenuti utili e idonei al perseguimento del fine. L’art. 4 del
decreto individua a titolo esemplificativo – come risulta dall’inciso “fra l’altro” - quattro
settori di intervento a favore delle organizzazioni di volontariato, che possono così riassumersi: a) servizi di promozione e rafforzamento; b) servizi di consulenza; c) servizi
di formazione; d) servizi di informazione.
E’ appena il caso di sottolineare come il primo tipo di servizio elencato sia di portata
generale e, per ciò stesso, tendenzialmente onnicomprensivo. Ad ogni modo, quel che
preme evidenziare al fine di risolvere la questione trattata è che, come già ricordato,
l’elenco citato non possa essere considerato esaustivo, ancorché tutti i compiti ivi
espressamente indicati permangano di fondamentale importanza.
Appare pertanto possibile ritenere che il sostegno economico fornito dai Centri di
servizio ai progetti di intervento sociale presentati da Associazioni e da Organizzazioni
di volontariato possa rientrare tra i compiti istituzionalmente previsti per gli stessi dalla
normativa in parola e svolga, in ogni caso, la funzione di strumento complementare
per le finalità di sostegno e qualificazione previste nella stessa normativa.
Naturalmente, inserendosi, tale tipologia di apporti alle Associazioni e alle
Organizzazioni di volontariato, in un ampio panorama di interventi pubblici e privati,
finalizzati allo sviluppo sociale del Paese, occorrerà che ciascun Centro valuti l’opportunità di dar corso ad iniziative della specie, sviluppando, la più ampia concertazione
possibile, nell’esistente quadro di programmazione sociale e di intervento della
Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è insediato nonché di quello degli altri
Enti locali e delle Fondazioni bancarie territorialmente presenti.
Ciò premesso, si devono ora delineare le condizioni per l’effettuazione degli interventi
di sostegno in questione da individuare in assenza di specifiche norme in base ad
un’interpretazione sistematica dei principi generali del diritto amministrativo e degli
esistenti testi normativi in materia.
A questo proposito, sembra di estrema rilevanza precisare, in primo luogo, che in via
di principio i trasferimenti dei fondi originati dalla Legge 266/1991 ai Centri di servizio
dovranno essere destinati, sempre e in ogni caso, principalmente a finanziare gli interventi di assistenza, consulenza e formazione rivolti alle Associazioni ed alle
Organizzazioni di volontariato; attività, queste, di cui si tiene a ribadire l’importanza e
la priorità. Eventuali disponibilità finanziarie invenienti dalla Legge 266/1991 che siano
considerate dal Centro stesso come non necessarie ad assicurare lo svolgimento dei
predetti compiti di assistenza, consulenza e formazione potranno essere quindi desti-
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
nabili, sulla base della valutazione di ciascun Centro di servizio, anche ad altre operazioni di sostegno delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato della propria
zona, e quindi potranno essere in particolare impiegate per sostenere progetti riguardanti la realizzazione di interventi di volontariato, che si concretizzino in attività di
sviluppo del sistema del volontariato, promosse da dette Associazioni ed
Organizzazioni di volontariato, ancorché ovunque sviluppate.
In concreto, nell’ambito della propria programmazione di attività da presentare al
Comitato di gestione, i Centri di servizi interessati ad integrare la propria attività con
interventi della specie, dovranno evidenziare tale finalità di spesa, indicando priorità e
criteri di intervento, in coerenza con le proprie finalità istitutive ai sensi dell’art. 2, 6
comma, lettera a), b) e c) del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 al Comitato di
gestione nel quadro del bilancio preventivo da presentare o da modificare, tenendo
conto a tal fine delle risorse disponibili in ciascuna Regione e Provincia autonoma, al
netto dei fondi necessari per il funzionamento del Comitato di gestione stesso, ai sensi
degli artt. 1,2 e 6 del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997. A tal fine, in particolare, i
Centri di Servizio interessati, indicheranno nel proprio bilancio preventivo, oltre alle
spese necessarie per il proprio funzionamento e per l’espletamento delle prestazioni
di servizi alle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, anche l’ammontare delle
somme potenzialmente assegnabili agli interventi di sostegno in questione sulla base
delle predette risorse nette esistenti nel quadro del proprio disegno progettuale di
intervento.
I Comitati di gestione, presso ciascuna Regione o Provincia autonoma, che inizieranno
ad adoperare non appena sia stata nominata la maggioranza dei propri membri, provvederanno all’erogazione dei fondi di cui all’art. 15 della Legge 266/1991 al Centro di
Servizio, o ai Centri di Servizi, di propria competenza sulla base della programmazione
preventiva ricevuta ed approvata, tenendo conto anche dei programmi di interventi di
sostegno presentati dai centri di servizi in modo analogo alle somme destinate all’attività istituzionale del Centro.
Le somme richieste per interventi di sostegno potranno essere erogate dai Comitati di
gestione in due tranches, a presentazione e a rendicontazione dell’andamento dei
programmi.
I Comitati di gestione potranno condizionare l’approvazione del programma di interventi di sostegno presentato da ciascun Centro alla previsione di un obbligo di trasmissione di dati e di notizie sullo stato di attuazione del programma stesso.
I Centri di servizio potranno erogare alle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato,
per le quali progetti sono stati approvati, una prima somma contestualmente all’approvazione; la somma restante a rendicontazione finale dei progetti.
Il Comitato di gestione competente provvederà ad assegnare ai Centri di servizio che
ne abbiano fatto richiesta per gli interventi in argomento, le disponibilità finanziarie
necessarie solo se risultino assegnabili e siano effettivamente assegnate al Centro interessato le risorse da destinarsi al funzionamento generale del Centro stesso ed all’espletamento dei suoi compiti istituzionali di consulenza ed assistenza.
Relativamente ai Centri di servizio che, sulla base dei preventivi approvati dal rispettivo Comitato di gestione siano risultati assegnatari di fondi ex art. 15 della Legge
266/1991 anche per i predetti interventi a favore delle Associazioni e delle
Organizzazioni di volontariato, il Comitato di gestione competente, controllerà in sede
di approvazione del rendiconto di ciascun Centro di servizi destinatario di detti fondi,
la legittimità degli interventi effettuati e degli impegni di sostegno assunti e non ancora
effettuati.
In ordine alle caratteristiche dei progetti predisposti dalle Associazioni e delle
Organizzazioni di volontariato per i quali richiedere ai Centri di servizio detti interventi
di sostegno può essere utile rammentare che, come già previsto per i progetti finanziati dall’Osservatorio nazionale per il Volontariato, i progetti della specie dovranno
presentare requisiti di chiarezza realizzativa con una congrua prospettazione di finalità,
mezzi e risorse finanziarie da utilizzare e non dovranno estendersi a operazioni
comportanti l’acquisto e la ristrutturazione di immobili. In relazione a detti progetti, il
contributo del Centro di servizio potrà viceversa estendersi alla copertura delle spese
derivanti dall’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione pratica del singolo
progetto. I criteri selettivi dovranno in ogni caso essere volti ad incoraggiare la collaborazione tra associazioni e ad incentivare la realizzazione di progetti aventi un
impatto sociale rilevante.
In secondo luogo, in ossequio al principio di buona amministrazione dei fondi pubblici,
l’attribuzione degli interventi della specie alle Associazioni ed alle Organizzazioni di
volontariato beneficiarie dovrà essere effettuata secondo criteri obiettivi, che siano
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
predeterminati rispetto all’assegnazione e all’effettuazione e resi pubblici anteriormente alla stesse. In particolare, occorre che tali criteri di selezione siano resi noti, con
ragionevole anticipo, a tutte le Associazioni di volontariato.
Naturalmente i progetti dovranno prevedere una parte di risorse proprie
dell’Associazione o delle Associazioni realizzatrici secondo misure ragionevolmente
stabilite, anche con riferimento alle citate erogazioni dell’Osservatorio nazionale per il
Volontariato. I progetti non potranno, però, beneficiare in ogni caso di un cumulo di
finanziamenti pubblici destinati specificamente al volontariato ed assegnati, in base
alla legge n. 266/1991, dall’Osservatorio nazionale per il Volontariato e da più Centri di
servizio. Qualora per il medesimo progetto venissero assegnati più apporti,
l’Associazione o il gruppo di Associazioni o Organizzazioni promotrici dovranno optare
per un intervento, rinunciando agli altri eventualmente conseguiti. Uno stesso progetto
potrà tuttavia beneficiare del concorso di fondi di altra natura, provenienti da normative diverse dalla suddetta, di fonte nazionale o comunitaria.
Opportuno riferimento cui attenersi nel predisporre le modalità delle erogazioni destinate ai progetti di servizi è infine rappresentato da quelle previste per l’Osservatorio
nazionale per il Volontariato nella Circolare annualmente emanata da questo
Dipartimento con riferimento al Fondo nazionale per il volontariato di cui all’art. 12, c.
2 della Legge-quadro.
Va infine evidenziata, a prescindere dall’esistenza di meccanismi di coordinamento tra
Centri di servizio, la cui opera di collegamento e diffusione di esperienze può essere
estremamente utile anche per la migliore effettuazione di operazioni della specie, la
più ampia disponibilità di questo Dipartimento a promuovere, con modalità e tempi
da individuare, tutte le più efficaci iniziative di incontro e di dibattito attraverso, in
particolare, l’istituzione di un ambito ufficiale di concertazione, atte a promuovere, tra
i Centri di servizio stessi e tra questi e i Comitati di gestione, gli Enti regionali e gli
altri Enti locali nonché le Fondazioni Bancarie stesse e l’ACRI, sia il miglior risultato in
termini di concertazione tra detti Enti, sia l’efficacia degli interventi di sostegno in argomento. In tale ambito sarà possibile dibattere eventuali altre problematiche relative
allo sviluppo del volontariato nel nostro Paese.
Il Ministro
Livia Turco
Roma 22 dicembre 2000
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Le Fondazioni di origine banc1 aria
Soggetti delle Libertà Sociali
Come abbiamo più volte ricordato nelle pagine di questo Rapporto, il
comma 1 dell'art. 15 della legge 266/91 stabilisce che: «Gli enti di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti,
con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività».
Gli «enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356» che obbligatoriamente, ma anche meritoriamente,
finanziano i Centri di servizio al volontariato, sono le attuali Fondazioni di
origine bancaria.
Tutta l’attività descritta nelle pagine di questo e dei precedenti rapporti è
stata resa possibile non solo per il contributo delle organizzazioni di
volontariato e degli operatori, ma anche per le risorse messe a disposizione dalle fondazioni di origine bancaria. A loro va il ringraziamento per
questo contributo importante al volontariato e al bene comune, con l’auspicio che i percorsi delle collaborazioni tra volontariato, Csv e fondazioni
di origine bancaria, siano sempre più numerosi, valorizzati e reciprocamente sostenuti nella rispettiva autonomia.
Qui diamo conto di alcune informazioni su di esse e l'elenco regione per
regione, riportando le parole stesse di un recente documento dell'Acri,
l'Associazione casse di risparmio italiane. Molte più informazioni, come i
rapporti annuali di attività del sistema delle fondazioni, sono reperibili sul
sito dell'Acri, www.acri.it, dal quale si può accedere anche a quelli delle
singole fondazioni.
«Le Fondazioni di origine bancaria sono realtà non profit, private e autonome, nate all’inizio degli anni novanta quali eredi dell’attività di beneficenza che fin dal secoli scorsi svolgevano le casse di risparmio e le
banche del monte, insieme all’esercizio del credito.
Intervengono a favore della gente e del territorio, concorrendo a soddisfarne le esigenze e i bisogni in vari campi di attività.
In base all’ultimo bilancio di sistema, le Fondazioni hanno erogato 1.044
milioni di euro: il 28,9% destinato ad arte e cultura; il 16,4% a istruzione
e formazione; il 12,5% ad attività di assistenza sociale; il 12% a filantropia
e volontariato; il 10,4% a iniziative di supporto sanitario; l’8,9% alla
ricerca scientifica; il 6,7% a favore dello sviluppo del territorio e per la
promozione delle comunità locali.
Le risorse che le Fondazioni devolvono alla collettività sono il frutto
–––––––––––––––––––
1 Dal documento dell'Acri, Le Fondazioni di Origine Bancaria - Soggetto delle Libertà
Sociali, Roma marzo 2004
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
dell’investimento dei loro patrimoni: complessivamente 37 miliardi di
euro, impiegati in attività diversificate, prudenti e fruttifere. La redditività
netta media nel 2002 è stata del 5%, in lieve crescita rispetto all’esercizio
precedente. Le Fondazioni di origine bancario sono 89, differenti per
dimensione e operatività territoriale.
Il loro impegno vede privilegiata la provincia d’appartenenza, con il 67%
del totale erogato, a cui si aggiunge un ulteriore 24% destinato all’ambito
interprovinciale o alla regione di riferimento.
Degli interventi beneficiano soprattutto i soggetti privati, con il 57,4%
degli importi, e fra questi in particolare fondazioni, associazioni e organizzazioni del volontariato. Mentre fra i soggetti pubblici i maggiori destinatari sono gli enti locali, ai quali va il 21,4% del totale delle risorse
erogate. Le Fondazioni di origine bancaria sono un interlocutore attento:
una risorsa per il pluralismo, una ricchezza che va a vantaggio di tutti».
Abruzzo
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
di
di
di
di
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
della Provincia dell'Aquila
della Provincia di Chieti
della Provincia di Teramo
di Pescara e di Loreto Aprutino
Calabria
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania
Campania
Fondazione Salernitana Sichelgaita
Istituto Banco di Napoli Fondazione
Emilia Romagna
Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto
Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola
Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione Monte di Parma
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III Rapporto
I Centri di servizio per il volontariato in Italia
Friuli Venezia Giulia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Lazio
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Banca Nazionale delle Comunicazioni
Carivit
Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Cassa di Risparmio di Roma
Varrone Cassa di Risparmio di Rieti
Liguria
Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Lombardia
Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
Marche
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
di
di
di
di
di
di
di
di
risparmio della provincia di Macerata
Risparmio di Ascoli Piceno
Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Risparmio di Fano
Risparmio di Fermo
Risparmio di Jesi
Risparmio di Loreto
Risparmio di Pesaro
Piemonte
Compagnia di San Paolo
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
Fondazione Cassa di Risparmio
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
Alessandria
Asti
Biella
Bra
Cuneo
Fossano
Saluzzo
Savigliano
Torino
Tortona
Vercelli
Puglia
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia
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I Centri di servizio per il volontariato in Italia
III Rapporto
Sardegna
Fondazione Banco di Sardegna
Sicilia
Fondazione Banco di Sicilia
Fondazione Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane
Toscana
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Fondazione Banca del Monte di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno
Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Trentino Alto Adige
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Umbria
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Cassa
Veneto
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Fondazione
Banca del Monte di Rovigo
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Cassa di Risparmio di Venezia
Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Cassamarca
Monte di Pietà di Vicenza
di
di
di
di
di
di
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
Risparmio
di
di
di
di
di
di
Città di Castello
Foligno
Orvieto
Perugia
Spoleto
Terni e Narni
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