Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata
al TUA
 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003 (in
vigore dal 1 gennaio 2004) che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell’elettricità. Tale direttiva ha abrogato le direttive n.
92/81 e n. 92/82 del 19 ottobre 1992, relative
all’armonizzazione delle strutture e dal
ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli
minerali. La direttiva, recepita nel diritto italiano
con D.Lgs.02/02/2007,n.26 (in vigore dal 1 giugno
2007), apporta per alcuni aspetti modifiche
sostanziali al T.U.A. (D.Lgs.504/1995).
1 19/12/2015
 Circolare 16/D del 28/04/2006 (Regime del deposito doganale,
fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio
di autorizzazioni e per la gestione dei depositi).
 Circolare 17/D del 28/05/2007 (Disposizioni di applicazione del
decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità).
 Nota 4436/AGT del 24/07/2007 (Disposizioni di applicazione del
decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D
del 28/05/2007. Precisazioni).
 Nota 7179/AGT del 13/12/2007 (Disposizioni di applicazione del
decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D
del 28/05/2007. Precisazioni).
2 19/12/2015
 Circolare 37/D del 28/12/2007 (Disposizioni di
applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26
recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell’elettricità”. Circolare 17/D del 28
maggio 2007.Precisazioni).
 Nota 2057 del 04/04/2008 (Depositi di oli e grassi animali
e vegetali – Autorizzazione alla gestione fiscale degli
impianti).
 Circolare 32/D del 05/08/2008 (Disposizioni di
applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26
recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che
3 19/12/2015
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
 Seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell’allegato I annesso al T.U.A.:
 a)benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e
2710 11 59);
 b)benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710
11 49);
 c)petrolio lampante o cherosene(codici NC 2710 19 21 e
2710 19 25);
 d)oli da gas o gasolio(codici NC da 2710 19 41 a 2710 19
49);
e)oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
419/12/2015
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD
IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
TESTO UNICO.
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille
litri;
0,5640
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
0,5640
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per
mille litri;
0,3375
usato come combustibile per riscaldamento:
lire
415.990 per mille litri;
5 19/12/2015
0,3375
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per
mille litri
0,423
usato come combustibile per riscaldamento:
lire 747.470 per mille litri;
0,403
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1];
0,0465
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire
45.000 per mille kg.
0,0232
6 19/12/2015
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per
mille kg;
0,2278
usato come combustibile per riscaldamento:
lire 359.220 per mille kg;
0,1899
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
mc
per combustione per usi industriali: lire 20 al
mc;
7 19/12/2015
0,00291
0,012498
D.M. 25 marzo 2002. Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della L. 28 dicembre 2001, n. 448
a) per usi domestici tariffa T1*:
€ 0,04 al mc
A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori
diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui
€ 0,04 al mc
1
c) per altri usi civili:
€ 0,17 al mc
D.M. 13 gennaio 2003. Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003
a) per usi domestici tariffa T1*:
€ 0,04 al mc;
A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, sono determinate nelle
seguenti misure:
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui:
€ 0,04 al mc;
1
c) per altri usi civili:
€ 0,17 al mc.
D.M. 12 febbraio 2004. Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori
diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978
a) per usi domestici tariffa T1*:
€ 40,00 per mille
mc
1
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui:
€ 40,00 per mille
mc
A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi, sono determinate nelle seguenti
misure:
c) per altri usi civili:
€ 173,20 per mille
mc
D.M. 22 marzo 2006. Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1
del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
a) per usi domestici tariffa T1*:
€ 41,40 per mille
mc
A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi, sono determinate nelle seguenti
misure:
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui:
€ 41,40 per mille
mc
1
c) per altri usi civili:
€ 173,20 per mille
mc
D.M. 23 febbraio 2007. Riduzione, per l'anno 2007, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori
diversi da quelli di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
a) per usi domestici tariffa T1*:
€ 38,65 per mille
mc
A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, sono determinate nelle
seguenti misure:
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui:
€ 46,30 per mille
mc
1
c) per altri usi civili:
€ 173,20 per mille
mc
D.M. 13 febbraio 2008. Riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da
quelli di cui all'1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui:
€ 0,038 per mc
1
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480
metri cubi annui:
€ 0,171 per mc
A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, sono determinate nelle
seguenti misure:
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui:
€ 0,166 per mc
1
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
€ 0,183 per mc
D.M. 27 febbraio 2009. Riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da
quelli di cui all'1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui:
€ 0,038 per mc
1
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480
metri cubi annui:
€ 0,171 per mc
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, , sono determinate nelle
seguenti misure:
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui:
€ 0,166 per mc
1
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
€ 0,183 per mc
8 19/12/2015
*per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 0,0046
e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da
parte di imprese: 4,60 euro per mille kg
da parte di soggetti diversi dalle imprese:
9,20 euro per mille kg
0,0092
ENERGIA ELETTRICA
per le abitazioni per ogni kWh
0,0047
per i luoghi diversi dalle abitazioni per ogni kWh
0,0031
9 19/12/2015
NEL COMPUTO DELL'ACCISA SONO INLUSE ANCHE LE
SEGUENTI VOCI:
1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935
14 lire per la crisi di Suez del 1956
10 lire per il disastro del Vajont del 1963
10 lire per l’alluvione di Firenze del 1966
10 lire per il terremoto del Belice del 1968
99 lire per il terremoto del Friuli del 1976
75 lire per il terremoto dell’Irpinia del 1980
205 lire per la missione in Libano del 1983
22 lire per la missione in Bosnia del 1996
0,02 euro per rinnovo contratto autoferrotranviari
2004(Fonte: Atti Parlamentari –Camera dei Deputati seduta del 17/03/2004)
10 19/12/2015
IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE
COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O
L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA,
SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME
PRESCRITTE
11 19/12/2015
1. Impieghi diversi da carburante per motori o esenzione
da combustibile per riscaldamento
2. Impieghi come carburanti per la navigazione esenzione
aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e
per i voli didattici [1]
3. Impieghi come carburanti per la esenzione
navigazione
nelle
acque
marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni private da
diporto, e impieghi come carburanti per la
navigazione
nelle
acque
interne,
limitatamente al trasporto delle merci, e
per il dragaggio di vie navigabili e porti [1]
4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri 30% aliquota
e merci
normale
12 19/12/2015
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:
Gasolio
30% aliquota normale
oli vegetali non
esenzione
modificati chimicamente
benzina
55% aliquota normale
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza
del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali
limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta,
sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla
qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole
effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
13 19/12/2015
6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni esenzione
allagati nelle zone colpite da alluvione
7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare esenzione
la coltivazione dei fondi rustici sui terreni
bonificati.
8. Prove sperimentali, collaudo di motori di 30%
aliquota
aviazione e marina e revisione dei motori di normale
aviazione,
nei
quantitativi
stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria
9. Produzione di forza motrice con motori fissi 30%
aliquota
in
stabilimenti
industriali,
agricolo- normale
industriali, laboratori, cantieri di ricerche di
idrocarburi e di forze endogene e cantieri di
costruzione (escluso il gas naturale)
10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei euro 11,73
motori fissi e nelle operazioni di campo per la 1000 mc.
coltivazione di idrocarburi
14 19/12/2015
per
Comma 3
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale,
destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e
nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel
settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti
sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,
nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le
caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano,
altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di
lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività
ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli
anziani e degli indigenti.
Comma 4
Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione
per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci
provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate
con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale.
15 19/12/2015
11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati
alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di
consumo sull'energia elettrica:
oli vegetali non modificati chimicamente
esenzione
gas naturale e gas di petrolio liquefatti
esenzione
gasolio
L. 23.800 per 1.000 l
olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali
L. 28.400 per 1.000 kg
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
euro 2,60 per 1000 kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per
l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono le seguenti:
gasolio
L. 840 per 1.000 l
olio combustibile
L. 1.000 per 1.000 kg
prodotti energetici greggi, naturali
L. 2.500 per 1.000 kg
16 19/12/2015
L'agevolazione è accordata:
a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati
nella produzione di energia elettrica;
b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella
stessa area di estrazione per la produzione e per
l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici
per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche
per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore
tecnologico per usi interni.
17 19/12/2015
ESENZIONI DI ACCISA ENERGIA ELETTRICA
ART. 17
Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari
Forniture ad org.intern. riconosciute/membri di dette org.,come da
conv./accordi
ART. 17
ART. 17
Forniture a forze armate di qualsiasi Stato parte cont. della NATO, per usi
con.
ART. 17
Consumi da accordo stipulato con Paesi terzi/org.inter. con esen.imp.valore
agg.
ART. 52
Usi per attivita' di prod. elettr. e per mantenere capacita' di prod. elettr.
Prod.impianti azionati da fonti rinn. ai sensi della norm. vigente,con
pot.>20kW
ART. 52
ART. 52
Impieghi per impianto/esercizio linee ferroviarie di trasporto merci/passeggeri
ART. 52
Impieghi per impianto/esercizio linee di trasporto urbano e interurbano
Cons. appl. abit. di resid.anagr.utenti, con pot. fino a 3 kW e cons.mens.
150kW
18 19/12/2015
ART. 52
ART. 52
Impieghi in opifici ind. con cons. men. sup. 1.200.000 kWh, quando verificato
NON SOTTOPOSTI AD ACCISA DAL 01/07/2007 ART. 52
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in
materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con
mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni
mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza
disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite
da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore
a 200 kW;
e) Usi per riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici
f) Energia elettrica impiegata nei processi mineralogici
g) Impieghi per realizzazione prodotti sul cui costo finale incida per oltre il 50%
19 19/12/2015
SOTTOSEZIONE DI
FABBRICAZIONE
DI
PRODOTTI
DELLA
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
26
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE
DI MINERALI NON METALLIFERI
26.01.00 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
261
26.11.00 Fabbricazione di vetro piano
2610x
26.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
2610x
26.13.00 Fabbricazione di vetro cavo
2610x
26.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro
2610x
26.15.00 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso 2610x
vetro per usi tecnici) , lavorazione di vetro cavo
20 19/12/2015
26.02.00
Fabbricazione
di
prodotti
ceramici
non 269x
refrattari,
non
destinati
all'edilizia;
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.21.00
Fabbricazione di prodotti
domestici e ornamentali
26.22.00
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23.00
Fabbricazione
ceramica
26.24.00
Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico 2691x
e industriale
26.25.00
Fabbricazione di altri prodotti ceramici
2691x
26.26.00
Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
2692
26.03.00
Fabbricazione di piastrelle
pavimenti e rivestimenti
26.30.00
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 2693x
rivestimenti
26.04.00
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti 269x
per l'edilizia, in terracotta
26.40.00
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per 2693x
l'edilizia, in terracotta
21 19/12/2015
di
isolatori
in
e
ceramica
di
pezzi
in
per
isolanti
ceramica
usi 2691x
2691x
in 2691x
per 269x
26.05.00
Produzione di cemento, calce, gesso
269x
26.51.00
Produzione di cemento
2694x
26.52.00
Produzione di calce
2694x
26.53.00
Produzione di gesso
2694x
26.06.00
Fabbricazione di prodotti
cemento o gesso
26.61
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
2695x
26.62
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
2695x
26.63
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
2695x
26.64
Produzione di malta
2695x
26.65
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
2695x
26.66
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso 2695x
e cemento
22 19/12/2015
in
calcestruzzo, 269x
26.07.00
Taglio, modellatura e finitura di pietre 269x
ornamentali e per l'edilizia
26.70
Taglio,
modellatura e
finitura
ornamentali per l'edilizia
26.08.00
Fabbricazione di altri prodotti in minerali 269x
non metalliferi
26.81
Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non 2699x
metalliferi
23 19/12/2015
di
pietre 2696
2699x
12. Azionamento delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune località
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali,
adibiti al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone:
benzina
euro 359,00 per 1.000
litri
gasolio
euro 330,00 per 1.000
litri
gas di petrolio liquefatti 40 per cento aliquota
(GPL)
normale;
gas naturale
24 19/12/2015
40 per cento aliquota
normale;
L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi
giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua
a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas
naturale pari al 70 per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per
ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per
ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni
autovettura circolante nei comuni con popolazione di
100.000 abitanti o meno (218) (219).
25 19/12/2015
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e
dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da
determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e
con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui
all'articolo 67):
benzina
euro 359,00 per 1.000 litri
gasolio
euro 330,00 per 1.000 litri
gas di petrolio liquefatti 40 per cento aliquota normale;
(GPL)
gas naturale
40 per cento aliquota normale;
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai
punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero
mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del
reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
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14. Produzione e di magnesio da esenzione
acqua di mare
15. Gas di petrolio liquefatti 10%
aliquota
utilizzati,
negli
impianti normale
centralizzati per usi industriali [2] e
dagli
autobus
urbani
ed
extraurbani adibiti al servizio
pubblico.
16. Prodotti energetici iniettati esenzione
negli altiforni per la realizzazione
dei processi produttivi
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16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate
nazionali per gli usi consentiti
Carburanti per motori:
Benzina
euro 359,00 per 1.000 litri
Gasolio
euro 330,00 per 1.000 litri
Gas di petrolio liquefatto esenzione
(GPL)
Gas naturale
esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio
GPL
euro 21,00 per 1.000 litri
zero
Gas naturale
euro 11,66 per 1.000 metri
cubi
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