Le agevolazioni previste dalla tabella A allegata al TUA Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003 (in vigore dal 1 gennaio 2004) che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale direttiva ha abrogato le direttive n. 92/81 e n. 92/82 del 19 ottobre 1992, relative all’armonizzazione delle strutture e dal ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali. La direttiva, recepita nel diritto italiano con D.Lgs.02/02/2007,n.26 (in vigore dal 1 giugno 2007), apporta per alcuni aspetti modifiche sostanziali al T.U.A. (D.Lgs.504/1995). 1 19/12/2015 Circolare 16/D del 28/04/2006 (Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi). Circolare 17/D del 28/05/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità). Nota 4436/AGT del 24/07/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D del 28/05/2007. Precisazioni). Nota 7179/AGT del 13/12/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell‟elettricità”. Circolare 17/D del 28/05/2007. Precisazioni). 2 19/12/2015 Circolare 37/D del 28/12/2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”. Circolare 17/D del 28 maggio 2007.Precisazioni). Nota 2057 del 04/04/2008 (Depositi di oli e grassi animali e vegetali – Autorizzazione alla gestione fiscale degli impianti). Circolare 32/D del 05/08/2008 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 02/02/2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che 3 19/12/2015 ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei Seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell’allegato I annesso al T.U.A.: a)benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); b)benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); c)petrolio lampante o cherosene(codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); d)oli da gas o gasolio(codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); e)oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); 419/12/2015 ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri; 0,5640 Benzina: lire 1.003.480 per mille litri; 0,5640 Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; 0,3375 usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; 5 19/12/2015 0,3375 Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri 0,423 usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; 0,403 Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg [1]; 0,0465 Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. 0,0232 6 19/12/2015 Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; 0,2278 usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; 0,1899 Gas naturale: per autotrazione: lire zero; mc per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; 7 19/12/2015 0,00291 0,012498 D.M. 25 marzo 2002. Riduzione delle aliquote di accisa prevista dall'art. 14 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 a) per usi domestici tariffa T1*: € 0,04 al mc A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui € 0,04 al mc 1 c) per altri usi civili: € 0,17 al mc D.M. 13 gennaio 2003. Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per l'anno 2003 a) per usi domestici tariffa T1*: € 0,04 al mc; A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, sono determinate nelle seguenti misure: b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 0,04 al mc; 1 c) per altri usi civili: € 0,17 al mc. D.M. 12 febbraio 2004. Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 a) per usi domestici tariffa T1*: € 40,00 per mille mc 1 b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 40,00 per mille mc A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi, sono determinate nelle seguenti misure: c) per altri usi civili: € 173,20 per mille mc D.M. 22 marzo 2006. Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. a) per usi domestici tariffa T1*: € 41,40 per mille mc A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi, sono determinate nelle seguenti misure: b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 41,40 per mille mc 1 c) per altri usi civili: € 173,20 per mille mc D.M. 23 febbraio 2007. Riduzione, per l'anno 2007, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. a) per usi domestici tariffa T1*: € 38,65 per mille mc A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, sono determinate nelle seguenti misure: b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 46,30 per mille mc 1 c) per altri usi civili: € 173,20 per mille mc D.M. 13 febbraio 2008. Riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: € 0,038 per mc 1 b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: € 0,171 per mc A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, sono determinate nelle seguenti misure: c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: € 0,166 per mc 1 d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: € 0,183 per mc D.M. 27 febbraio 2009. Riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale destinato alla combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: € 0,038 per mc 1 b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: € 0,171 per mc A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 marzo 2009, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, , sono determinate nelle seguenti misure: c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: € 0,166 per mc 1 d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: € 0,183 per mc 8 19/12/2015 *per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 0,0046 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille kg da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille kg 0,0092 ENERGIA ELETTRICA per le abitazioni per ogni kWh 0,0047 per i luoghi diversi dalle abitazioni per ogni kWh 0,0031 9 19/12/2015 NEL COMPUTO DELL'ACCISA SONO INLUSE ANCHE LE SEGUENTI VOCI: 1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935 14 lire per la crisi di Suez del 1956 10 lire per il disastro del Vajont del 1963 10 lire per l’alluvione di Firenze del 1966 10 lire per il terremoto del Belice del 1968 99 lire per il terremoto del Friuli del 1976 75 lire per il terremoto dell’Irpinia del 1980 205 lire per la missione in Libano del 1983 22 lire per la missione in Bosnia del 1996 0,02 euro per rinnovo contratto autoferrotranviari 2004(Fonte: Atti Parlamentari –Camera dei Deputati seduta del 17/03/2004) 10 19/12/2015 IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE 11 19/12/2015 1. Impieghi diversi da carburante per motori o esenzione da combustibile per riscaldamento 2. Impieghi come carburanti per la navigazione esenzione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici [1] 3. Impieghi come carburanti per la esenzione navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti [1] 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri 30% aliquota e merci normale 12 19/12/2015 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: Gasolio 30% aliquota normale oli vegetali non esenzione modificati chimicamente benzina 55% aliquota normale L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 13 19/12/2015 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni esenzione allagati nelle zone colpite da alluvione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare esenzione la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati. 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di 30% aliquota aviazione e marina e revisione dei motori di normale aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 9. Produzione di forza motrice con motori fissi 30% aliquota in stabilimenti industriali, agricolo- normale industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) 10. Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei euro 11,73 motori fissi e nelle operazioni di campo per la 1000 mc. coltivazione di idrocarburi 14 19/12/2015 per Comma 3 Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Comma 4 Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale. 15 19/12/2015 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente esenzione gas naturale e gas di petrolio liquefatti esenzione gasolio L. 23.800 per 1.000 l olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali L. 28.400 per 1.000 kg carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono le seguenti: gasolio L. 840 per 1.000 l olio combustibile L. 1.000 per 1.000 kg prodotti energetici greggi, naturali L. 2.500 per 1.000 kg 16 19/12/2015 L'agevolazione è accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 17 19/12/2015 ESENZIONI DI ACCISA ENERGIA ELETTRICA ART. 17 Forniture nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari Forniture ad org.intern. riconosciute/membri di dette org.,come da conv./accordi ART. 17 ART. 17 Forniture a forze armate di qualsiasi Stato parte cont. della NATO, per usi con. ART. 17 Consumi da accordo stipulato con Paesi terzi/org.inter. con esen.imp.valore agg. ART. 52 Usi per attivita' di prod. elettr. e per mantenere capacita' di prod. elettr. Prod.impianti azionati da fonti rinn. ai sensi della norm. vigente,con pot.>20kW ART. 52 ART. 52 Impieghi per impianto/esercizio linee ferroviarie di trasporto merci/passeggeri ART. 52 Impieghi per impianto/esercizio linee di trasporto urbano e interurbano Cons. appl. abit. di resid.anagr.utenti, con pot. fino a 3 kW e cons.mens. 150kW 18 19/12/2015 ART. 52 ART. 52 Impieghi in opifici ind. con cons. men. sup. 1.200.000 kWh, quando verificato NON SOTTOPOSTI AD ACCISA DAL 01/07/2007 ART. 52 a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; e) Usi per riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici f) Energia elettrica impiegata nei processi mineralogici g) Impieghi per realizzazione prodotti sul cui costo finale incida per oltre il 50% 19 19/12/2015 SOTTOSEZIONE DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 26.01.00 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 261 26.11.00 Fabbricazione di vetro piano 2610x 26.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano 2610x 26.13.00 Fabbricazione di vetro cavo 2610x 26.14.00 Fabbricazione di fibre di vetro 2610x 26.15.00 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso 2610x vetro per usi tecnici) , lavorazione di vetro cavo 20 19/12/2015 26.02.00 Fabbricazione di prodotti ceramici non 269x refrattari, non destinati all'edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 26.21.00 Fabbricazione di prodotti domestici e ornamentali 26.22.00 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 26.23.00 Fabbricazione ceramica 26.24.00 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico 2691x e industriale 26.25.00 Fabbricazione di altri prodotti ceramici 2691x 26.26.00 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari 2692 26.03.00 Fabbricazione di piastrelle pavimenti e rivestimenti 26.30.00 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e 2693x rivestimenti 26.04.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti 269x per l'edilizia, in terracotta 26.40.00 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per 2693x l'edilizia, in terracotta 21 19/12/2015 di isolatori in e ceramica di pezzi in per isolanti ceramica usi 2691x 2691x in 2691x per 269x 26.05.00 Produzione di cemento, calce, gesso 269x 26.51.00 Produzione di cemento 2694x 26.52.00 Produzione di calce 2694x 26.53.00 Produzione di gesso 2694x 26.06.00 Fabbricazione di prodotti cemento o gesso 26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 2695x 26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 2695x 26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 2695x 26.64 Produzione di malta 2695x 26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 2695x 26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso 2695x e cemento 22 19/12/2015 in calcestruzzo, 269x 26.07.00 Taglio, modellatura e finitura di pietre 269x ornamentali e per l'edilizia 26.70 Taglio, modellatura e finitura ornamentali per l'edilizia 26.08.00 Fabbricazione di altri prodotti in minerali 269x non metalliferi 26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi 26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non 2699x metalliferi 23 19/12/2015 di pietre 2696 2699x 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina euro 359,00 per 1.000 litri gasolio euro 330,00 per 1.000 litri gas di petrolio liquefatti 40 per cento aliquota (GPL) normale; gas naturale 24 19/12/2015 40 per cento aliquota normale; L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno (218) (219). 25 19/12/2015 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): benzina euro 359,00 per 1.000 litri gasolio euro 330,00 per 1.000 litri gas di petrolio liquefatti 40 per cento aliquota normale; (GPL) gas naturale 40 per cento aliquota normale; Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 26 19/12/2015 14. Produzione e di magnesio da esenzione acqua di mare 15. Gas di petrolio liquefatti 10% aliquota utilizzati, negli impianti normale centralizzati per usi industriali [2] e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. 16. Prodotti energetici iniettati esenzione negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi 27 19/12/2015 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri Gas di petrolio liquefatto esenzione (GPL) Gas naturale esenzione Combustibili per riscaldamento: Gasolio GPL euro 21,00 per 1.000 litri zero Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi 28 19/12/2015