Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (1) (1) In B.U.R.L. 7 novembre 2008, n. 41, suppl. ord. n. 130 Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere (2) (2) Vedi anche gli articoli 10 e 11, Reg. 21 settembre 2009, n. 16, circa disposizioni transitorie e deroghe per le strutture ricettive alberghiere. Epigrafe Premessa Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione. Art. 2 - Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche. Art. 3 - Specificazioni aggiuntive. Art. 4 - Requisiti strutturali minimi. Art. 5 - Accessibilità. Art. 6 - Camera, suite, appartamento e dipendenze. Art. 7 - Classificazione delle strutture. Art. 8 - Procedura per la classificazione. Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio delle attività. Art. 10 - Denominazioni. Art. 11 - Insegna, targa e altri obblighi informativi. Art. 12 - Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi. Art. 13 - Disposizioni transitorie. Art. 13-bis - Disposizioni transitorie in materia di residences. Art. 14 - Abrogazioni. Allegato A – Requisiti minimi alberghi Requisiti minimi residences Requisiti minimi motels Targa per strutture ricettive alberghiere La Giunta regionale ha adottato Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento: 10-10-2014 1 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio all’esercizio (1) delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa. (1) Parole sostituite dall’articolo 1 del Regolamento regionale 29 settembre 2014, n. 22. Art. 2 Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche. 1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture: a) gli alberghi o hotel; (1) b) le residenze turistico-alberghiere o residence; (2) c) i motels. (3) 2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, [con un minimo di dodici posti letto,] (3) nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio. (4) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 24/settembre 2014, n. 22, nel seguente 2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 10-10-2014 2 accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative. 3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio (4) . (5) (5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale 24/settembre 2014, n. 22, nel seguente 3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio. 4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli 10-10-2014 3 ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar ed eventuali altri servizi accessori. (6) 5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive ricettive (7) alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali. (1) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (2) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (3) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto3, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (6) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (7) Parola sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 3 Specificazioni aggiuntive. 1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti e nel rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie e urbanistiche, (1) le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse: a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati le strutture dotate (2) di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo; b) centro congressuale, per gli alberghi dotati le strutture dotate (3 )di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse; c) ecoalbergo, per gli alberghi le strutture (4) in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE) e successive modifiche; (4) d) residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati le strutture assoggettate (5) ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati ubicate (6) in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati dotate 10-10-2014 4 (7) di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata; e) albergo storico, per gli alberghi le strutture (8) che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione; f) albergo termale, per gli alberghi annesse alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali; g) albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività balneari; (9) h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una zona riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali; (9) i) albergo o hotel (10) categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites suite (11) in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere. i-bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un postoimbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento carburanti. (12) (1) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (2) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (3) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (4) Parole sostituite e aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. 10-10-2014 5 (5) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (6) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 2, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (7) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 3, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (8) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera f), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (9) Lettere soppresse dall’art. 3, comma 1, lettera g), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (10) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (11) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (12) Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera i), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 4 Requisiti strutturali minimi. 1. Gli alberghi o hotel (1) posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi: a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette; a bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le misure e le caratteristiche previste nell’allegato A2; (2) b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle camere (5) ; (3) lettera sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella seguente b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno privato, nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014;” c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato 10-10-2014 (6) ; (4) lettera sostituita dall’art. 4, 6 comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella seguente c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014; d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente (5); e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili. 2. I residences Le residenze turistico-alberghiere o residence (6) posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi: a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette; b) un locale bagno in ogni appartamento; c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento (7); d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza; e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili. 3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi: a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette; b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste di un locale bagno riservato; c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia sprovvista di un locale bagno riservato (9) ; d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza; e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili; 10-10-2014 7 f) un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i 200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti; g) una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante convenzione, entro 1 chilometro per gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti; h) i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle camere. (8) (1) Parole aggiunte dall’art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (2) lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera c), Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo originario era così formulato: «d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;. (6) Parole sostituite dall’art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (7) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo originario era così formulato: «c) un lavabo con acqua corrente, calda e fredda, un frigorifero, una macchina del gas con forno e piano cottura e cappa in apposito locale cucina o in angolo cottura di ogni appartamento adibito all'alloggio degli ospiti;». (8) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 5 Accessibilità. 1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse. 2. In particolare, per le persone con disabilità permanente o temporanea, (1) sono assicurati: a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni od in prossimità degli stessi; b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni; c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni venti camere o unità alloggiative; d) il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di classificazione attribuito alla struttura. 10-10-2014 8 (1) Parole aggiunte dall’art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 6 Camera, suite, appartamento e dipendenze. 1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata. 2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno riservato e da un vano soggiorno. contiguo, ma separato e distinto. (1) 3. L'appartamento è un'unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura (2). 4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e e) per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre 100 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi. (3) Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente 4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi. (1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. (2) Comma così sostituito dall’art. 3, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo originario era così formulato: «3. L'appartamento è una unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura. Qualora l'appartamento sia costituito da un monolocale con bagno privato, la superficie dell'ambiente destinato al pernottamento e provvisto di angolo cottura è aumentata, rispetto alle dimensioni di cui all'Allegato A2, di almeno il 25 per cento per ogni ulteriore posto letto. 10-10-2014 9 Art. 7 Classificazione delle strutture. 1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della L.R. n. 13/2007. 2. La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A9, classifica (11) : a) gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle; b) i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle; c) i motels e relative dipendenze, in una categoria unica. 3. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre; b) le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, purché assicurino: 1) una saletta per la prima colazione; 2) un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è assicurato dalla casa madre. 4. Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente inferiore a quello attribuito alla casa madre. 5. Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre. (1) Articolo dall’art. 7, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 7 Classificazione delle strutture. 1. La denominazione, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive sono indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. 10-10-2014 10 2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A6, indicano la classificazione per: a) gli alberghi o hotel e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle; b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4 stelle. 3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad una classificazione a quattro stelle, un numero di camere con un quantitativo di posti letto complessivo non superiore al 40 per cento del totale dei posti letto. Le relative camere possono avere i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione (quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell’attività alberghiera sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle). 4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre, qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre. 5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre. 6. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio. 10-10-2014 11 Art. 8 Procedura per la classificazione. 1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione aggiuntiva richiesti. 2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul territorio provinciale, provvede specificazione aggiuntiva richiesta alla classificazione ed al riconoscimento della (12) . Durante l'istruttoria il titolare o il gestore della struttura può avvalersi dell'assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni. 4. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura la classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali variazioni delle stesse. (1) Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 8 Procedura per la classificazione. 1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la denominazione, la tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive previste all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso della classificazione indicata. 2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui all’art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIAalla Provincia, per gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 6. 3. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su 10-10-2014 12 richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.” Art. 9 Autorizzazione all'esercizio delle attività. 1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, con i seguenti allegati: a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande; b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore; c) l'atto costitutivo della società ed il verbale dell'assemblea dei soci con il quale si autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l'autorizzazione all'esercizio delle attività; d) atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l'attività ricettiva; e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative dei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e-bis) copia della (13) ; certificazione, rilasciata dalla competente pubblica amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero, in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni (14) ; f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza ed il numero dei posti letto (15) ; g) copia della domanda per l'attribuzione della classificazione presentata alla provincia competente; 10-10-2014 13 h) nel caso sia prevista l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio di attività presentata ai sensi della Delib.G.R. 16 maggio 2006, n. 275concernente l'approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, rilasciata dal comune competente, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, previa acquisizione delle certificazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), qualora non allegate alla domanda, (16) contiene : a) la denominazione e l'ubicazione della struttura; b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura; c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori offerti; d) la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta; e) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale; f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni organizzati. 3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a). 4. Il titolare o il gestore della struttura provvede: a) a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse; b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti. 5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della 10-10-2014 14 suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell'apertura e della chiusura. (1) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 9 Esercizio delle attività 1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata. 2. La SCIA, in particolare, contiene le indicazioni relative alla tipologia di appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura medesima. Per le fattispecie indicate all’articolo 7, comma 3 devono essere indicati il numero esatto delle camere classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione. 3. Alla SCIA che viene presentata per l’attivazione di nuove strutture o per le intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati: a) la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza e il numero dei posti letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati; b) la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità della struttura alle normative vigenti; c) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi; d) la documentazione in materia di normative sull’impatto acustico o dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole imprese e medie imprese; e) gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva; 4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 della l.r. 13/2007 abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone 10-10-2014 15 alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità. 5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale. 6. Il titolare o il gestore della struttura provvede: a) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio: 1) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati; 2) le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata; 3) il subentro nell’esercizio dell’attività, la variazione di classificazione, la variazione di denominazione, l’attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari stipulati tra le imprese; b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti; c) a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura, anche a carattere straordinario. 7. Il SUAP o il SUAR , tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le variazioni segnalate dalle strutture, concernenti, in particolare,il numero e la data della SCIA, l’anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione, la denominazione e le specificazioni aggiuntive. 10-10-2014 16 Art. 10 Denominazioni. 1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito. 3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 10 Denominazioni. 1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014. 1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007. 2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di appartenenza come indicato all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b). 3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture esistenti che presentino, a qualsiasi titolo, una nuova SCIA. 10-10-2014 17 4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito. 5. Nelle fattispecie previste all’articolo 7 comma 3, le strutture debbono indicare entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria prevalente. 6. I “ Motel” preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a mantenere la denominazione di “Motel”. 7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.”. Art. 11 Insegna, targa e altri obblighi informativi. 1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile all'esterno l'insegna, provvista di illuminazione notturna, recante l'esatta denominazione della struttura stessa. 2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui all'allegato A 10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in prossimità dell'entrata (17) . 3. All'interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in modo ben visibile: a) l'autorizzazione all'esercizio; b) la tabella delle tariffe; c) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente. 4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla struttura stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 11 (Insegna, targa e altri obblighi informativi) 10-10-2014 18 1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura stessa. 2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione nell’insegna di cui al comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Nella fattispecie indicata all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata. 3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile: a) la documentazione inerente la regolarità dell’esercizio (copia dell’autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all’interno della zona di ricevimento degli ospiti; b) la tabella dei prezzi, all’interno della zona di ricevimento degli ospiti; c) il cartellino prezzi, all’interno di ogni camera o alloggio. 4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, laddove esistenti. Nelle fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. 5. Le insegne per l’esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi. 6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi, anche riguardo alle attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 9 comma 3. Art. 12 Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi. 10-10-2014 19 1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un'offerta turistica alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine al comfort delle strutture e all'efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più sistemi di verifica della soddisfazione dell'ospite, secondo i sistemi valutativi di cui all'allegato A2. L'adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di classificazione inferiore a quattro stelle. 2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono essere utilizzati dall'Osservatorio regionale del Turismo di cui all'articolo 20 della L.R. n. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla programmazione delle loro attività. (1) Articolo soppresso dall’art. 12, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente Art. 13 Disposizioni transitorie. 1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia: a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1; b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali; c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3. 2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato. 3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma 10-10-2014 20 della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato. 4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita. 5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007 (1). (1) Il presente articolo, già modificato dall’art. 1, Reg. 21 aprile 2009, n. 5, è stato poi così sostituito dall’art. 8, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Disposizioni transitorie. 1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda richiedere una classificazione diversa da quella già attribuita, presenta alla provincia competente per territorio, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, domanda per la variazione della classificazione posseduta. 2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato. 3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita. 4. Entro il 30 giugno 2009, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La provincia, anche procedendo ad eventuali accertamenti, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato. Nelle more della conferma le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita. 5. Il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda mantenere la classificazione già attribuita, ma che non sia in possesso di tutti i requisiti minimi per la stessa previsti, può chiedere alla provincia competente di mantenere quella classificazione, impegnandosi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 10-10-2014 21 6. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle. Analoga riduzione di superficie è consentita per i locali comuni di ricevimento di cui all'Allegato A3. 7. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano attualmente sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 6. 8. Nelle strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono fatte salve le dimensioni dei servizi igienici delle camere qualora, per motivi strutturali e tecnici, non possano adeguarsi alle superfici previste dal presente regolamento.». Art. 13-bis Disposizioni transitorie in materia di residences. 1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. 2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio dell'attività ricettiva (1). (1) Articolo aggiunto dall’art. 9, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Art.13 ter (Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence) 1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o residence già operanti in virtù delle precedenti normative, ancora non in possesso di titolo abilitativo all’esercizio di attività, presenta la SCIA al Comune per l'esercizio 10-10-2014 22 dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 13/2007. 2. Fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino alla presentazione della SCIA le residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio dell'attività ricettiva. (1) Articolo aggiunto dall’art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 13 quater (Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere) 1. Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere effettua gli adeguamenti previsti dal presente regolamento. 2. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11, del r.r. 21 settembre 2009 n. 16 e successive modifiche. 3. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a quattro e cinque stelle. 4. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono l’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3. 5. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle persone alloggiate segnalano al Comune con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4, l' estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate. 6. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all’Agenzia Regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC): a) l’elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per tipologia, specificando nell’ordine, il numero progressivo, la denominazione con 10-10-2014 23 eventuale specificazione aggiuntiva, la classificazione, l’ indirizzo, il numero dei posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA; b) l’elenco delle imprese alberghiere specificando nell’ordine, gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l’eventuale specificazione aggiuntiva, il nome e l’indirizzo del titolare o gestore (sia se persona fisica o giuridica). (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22. Art. 14 Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 59 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive alberghiere: a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive); b) il Reg. 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"); c) il Reg. 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del Reg. 4 marzo 1985, n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53"); d) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"); e) il Reg. 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del Reg. 4 marzo 1985, n. 1 e del Reg. 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53"Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive"); f) l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. 10-10-2014 24