Regolamento Regionale
24 ottobre 2008, n. 17
(1)
(1) In B.U.R.L. 7 novembre 2008, n. 41, suppl. ord. n. 130
Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere (2)
(2) Vedi anche gli articoli 10 e 11, Reg. 21 settembre 2009, n. 16, circa disposizioni transitorie
e deroghe per le strutture ricettive alberghiere.
Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.
Art. 2 - Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche.
Art. 3 - Specificazioni aggiuntive.
Art. 4 - Requisiti strutturali minimi.
Art. 5 - Accessibilità.
Art. 6 - Camera, suite, appartamento e dipendenze.
Art. 7 - Classificazione delle strutture.
Art. 8 - Procedura per la classificazione.
Art. 9 - Autorizzazione all'esercizio delle attività.
Art. 10 - Denominazioni.
Art. 11 - Insegna, targa e altri obblighi informativi.
Art. 12 - Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi.
Art. 13 - Disposizioni transitorie.
Art. 13-bis - Disposizioni transitorie in materia di residences.
Art. 14 - Abrogazioni.
Allegato A – Requisiti minimi alberghi
Requisiti minimi residences
Requisiti minimi motels
Targa per strutture ricettive alberghiere
La Giunta regionale ha adottato
Il Presidente della Regione
emana il seguente regolamento:
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1
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma
1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture
ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione
ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e
strutturali.
2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di
uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla
classificazione delle strutture ricettive alberghiere e al rilascio delle autorizzazioni per
l'esercizio all’esercizio (1)
delle relative attività, anche ai fini della semplificazione
amministrativa.
(1) Parole sostituite dall’articolo 1 del Regolamento regionale 29 settembre 2014, n.
22.
Art. 2
Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche.
1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:
a) gli alberghi o hotel; (1)
b) le residenze turistico-alberghiere o residence; (2)
c) i motels. (3)
2. Gli alberghi sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi
centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in
camere, suites o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o
dipendenze, site in una unica area omogenea di pertinenza. Tali strutture sono
composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, [con un
minimo di dodici posti letto,]
(3)
nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima
colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative,
costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una
capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio. (4)
Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale
24/settembre 2014, n. 22, nel seguente
2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con
servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi
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2
accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di
stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere,
adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente
prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di
unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La
capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla
capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.
3. Le residenze turistico-alberghiere (residences) sono strutture aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre giorni,
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali,
dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono composte da non meno di
sette appartamenti, o mini appartamenti, adibiti al pernottamento degli ospiti, con un
minimo di quindici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi
accessori centralizzati. Nei residences è consentita la presenza di camere, con il vano
soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva
non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio
(4)
. (5)
(5) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale
24/settembre 2014, n. 22, nel seguente
3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a
gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti,
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali,
dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di
sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono
forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze
turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il
vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità
ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
4. I motels sono strutture aventi le stesse caratteristiche degli alberghi e ubicate nelle
vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente
attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali
assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio per
almeno il 50 per cento delle camere di cui dispongono nonché uno standard minimo di
assistenza meccanica, di riparazione automezzi e di rifornimento carburanti. Tali
strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli
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3
ospiti, con un minimo di dodici posti letto, con servizio di prima colazione, servizio bar
ed eventuali altri servizi accessori. (6)
5. Le unità immobiliari adibite a strutture recettive ricettive (7) alberghiere
possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.
(1) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 1, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(2) Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(3) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto3, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(6) Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(7) Parola sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera e), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
Art. 3
Specificazioni aggiuntive.
1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in
base ai servizi complementari offerti e nel rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie e urbanistiche, (1) le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla
clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la
particolare ubicazione delle strutture stesse:
a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati le
strutture dotate (2) di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla
rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;
b) centro congressuale, per gli alberghi dotati le strutture dotate (3 )di sale
per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
c) ecoalbergo, per gli alberghi le strutture (4) in possesso dei requisiti
previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio
della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14
aprile 2003 (2003/287/CE) e successive modifiche; (4)
d) residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati le strutture
assoggettate (5) ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicati ubicate (6) in immobili di
particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati dotate
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(7) di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una
accoglienza altamente qualificata;
e) albergo storico, per gli alberghi le strutture (8) che esercitano l'attività da
almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da
almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;
f) albergo termale, per gli alberghi annesse alle fonti termali, o che siano
dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività
termali;
g) albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite
interno della spiaggia, con annesso stabilimento balneare riservato agli ospiti, o
che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione
delle attività balneari; (9)
h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi
d'acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite interno della riva, dotati di una
zona riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di
specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali
e/o lacuali; (9)
i) albergo o hotel (10) categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e
caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla
presenza di suites suite (11) in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale
delle camere.
i-bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di
comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi
complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto
per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un postoimbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui
dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento
carburanti. (12)
(1) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22.
(2) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(3) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(4) Parole sostituite e aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
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5
(5) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 1, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(6) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 2, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(7) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 3, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(8) Parole sostituite dall’art. 3, comma 1, lettera f), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(9) Lettere soppresse dall’art. 3, comma 1, lettera g), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(10) Parole aggiunte dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(11) Parola sostituita dall’art. 3, comma 1, lettera h), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(12) Lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera i), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
Art. 4
Requisiti strutturali minimi.
1. Gli alberghi o hotel (1) posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a
sette;
a bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le
misure e le
caratteristiche previste nell’allegato A2; (2)
b) bagni completi a uso comune delle camere prive di bagno riservato nella
misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione non serviti di
w.c., con un minimo di un locale bagno completo comune per piano nonché un
numero di bagni completi riservati non inferiore al 40 per cento del totale delle
camere
(5)
;
(3) lettera sostituita
dall’art. 4, comma 1, lettera c), del
Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella seguente
b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno
privato, nella
misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le
strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014;”
c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di
corrente, in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia
sprovvista di un locale bagno riservato
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(6)
; (4) lettera sostituita
dall’art. 4,
6
comma 1, lettera d), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nella
seguente
c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di
corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture
preesistenti alla data del 30 settembre 2014;
d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante
o colazione, ove presente (5);
e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di
edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per
favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.
2. I residences Le residenze turistico-alberghiere o residence (6) posseggono i
seguenti requisiti strutturali minimi:
a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a
sette;
b) un locale bagno in ogni appartamento;
c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento (7);
d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo
svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di
edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per
favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.
3. I motels posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:
a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;
b) un locale bagno comune ogni quattro camere, qualora queste siano sprovviste
di un locale bagno riservato;
c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di
corrente in ogni camera adibita al pernottamento degli ospiti, qualora questa sia
sprovvista di un locale bagno riservato
(9)
;
d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo
svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;
e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di
edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire
l'ospitalità delle persone diversamente abili;
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7
f) un locale officina meccanica, a gestione diretta o mediante convenzione, entro i
200 metri dalla struttura, per gli autoveicoli, entro i 500 metri per i natanti;
g) una stazione di rifornimento dei carburanti, a gestione diretta o mediante
convenzione, entro 1 chilometro per gli autoveicoli, ed entro i 500 metri per i natanti;
h) i servizi di autorimessa e di rimessaggio per almeno il 50 per cento delle
camere. (8)
(1) Parole aggiunte dall’art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(2) lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre
2014, n. 22.
(5) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera c), Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il
testo originario era così formulato: «d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta
degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;.
(6) Parole sostituite dall’art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.
22.
(7) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo
originario era così formulato: «c) un lavabo con acqua corrente, calda e fredda, un frigorifero,
una macchina del gas con forno e piano cottura e cappa in apposito locale cucina o in angolo
cottura di ogni appartamento adibito all'alloggio degli ospiti;».
(8) Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.
22.
Art. 5
Accessibilità.
1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle
disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di
garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.
2. In particolare, per le persone con disabilità permanente o temporanea, (1) sono
assicurati:
a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni
od in prossimità degli stessi;
b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;
c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni
venti camere o unità alloggiative;
d)
il
trasporto
dei
bagagli
in
camera,
indipendentemente
dal
livello
di
classificazione attribuito alla struttura.
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8
(1) Parole aggiunte dall’art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22.
Art. 6
Camera, suite, appartamento e dipendenze.
1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della
clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi,
mediante
porta
munita
di
serratura
tradizionale
o
altri
sistemi
di
chiusura
personalizzata.
2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno
riservato e da un vano soggiorno. contiguo, ma separato e distinto. (1)
3. L'appartamento è un'unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più
ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura (2).
4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e e)
per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, distanti non oltre
100 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di
mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi. (3) Comma sostituito
dall’art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22,
nel seguente
4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio
dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o
appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall'immobile
principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà
della gestione e dell'utilizzo dei servizi.
(1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 1, lettera a), del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
(2) Comma così sostituito dall’art. 3, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo
originario era così formulato: «3. L'appartamento è una unità alloggiativa e
funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.
Qualora l'appartamento sia costituito da un monolocale con bagno privato, la
superficie dell'ambiente destinato al pernottamento e provvisto di angolo cottura è
aumentata, rispetto alle dimensioni di cui all'Allegato A2, di almeno il 25 per cento per
ogni ulteriore posto letto.
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Art. 7
Classificazione delle strutture.
1. La classificazione delle strutture nonché il riconoscimento di eventuali specificazioni
aggiuntive sono effettuati dalla provincia competente per territorio. La classificazione
costituisce
condizione
necessaria
per
il
rilascio
dell'autorizzazione
di
cui
all'articolo 26 della L.R. n. 13/2007.
2. La provincia, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A9, classifica
(11)
:
a) gli alberghi e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;
b) i residences con un numero variabile da 2 a 4 stelle;
c) i motels e relative dipendenze, in una categoria unica.
3. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre
qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le camere posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle
camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre;
b) le camere non possiedano fino a due dei requisiti di classificazione di cui agli
allegati A1 e A2, purché assicurino:
1) una saletta per la prima colazione;
2) un servizio di ricevimento, anche a chiamata, nelle stesse ore in cui è
assicurato dalla casa madre.
4. Qualora le camere non posseggano più di due dei requisiti di classificazione di cui
agli allegati A1 e A2, in base ai requisiti posseduti dalle sole camere e dai servizi ivi
prestati, alle dipendenze è attribuito il livello di classificazione immediatamente
inferiore a quello attribuito alla casa madre.
5. Qualora dalle valutazioni effettuate il livello di classificazione della dipendenza sia al
di sotto di almeno due posizioni rispetto a quello della casa madre, la dipendenza
mantiene tale livello di classificazione indipendentemente dalla classificazione stabilita
per la casa madre. (1) Articolo dall’art. 7, comma 1, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22, nel seguente
Art. 7
Classificazione delle strutture.
1. La denominazione, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive sono
indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata
Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche.
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2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad
A6, indicano la classificazione per:
a) gli alberghi o hotel e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5
stelle;
b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4
stelle.
3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad
una classificazione a quattro stelle, un numero di camere con un quantitativo di posti
letto complessivo non superiore al 40 per cento del totale dei posti letto. Le relative
camere possono avere i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione
(quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell’attività alberghiera
sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle).
4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre,
qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di
classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa
madre.
5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di
classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva
individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle
camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la
casa madre.
6. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della
struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni
aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto
dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura
ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non
abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare
all’interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni
aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per
territorio.
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Art. 8
Procedura per la classificazione.
1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per
territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per
l'attribuzione della classificazione, nonché per il riconoscimento di una delle
specificazioni aggiuntive di cui all'articolo 3, allegando la documentazione attestante il
possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione o per la specificazione
aggiuntiva richiesti.
2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo
accertamento che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate
da altre strutture ricettive alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti sul
territorio
provinciale,
provvede
specificazione aggiuntiva richiesta
alla
classificazione
ed
al
riconoscimento
della
(12)
. Durante l'istruttoria il titolare o il gestore della
struttura può avvalersi dell'assistenza di soggetti delegati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20,
comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme
in
materia
di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modificazioni.
4. La provincia comunica all'interessato e al comune in cui è situata la struttura la
classificazione attribuita e la specificazione aggiuntiva riconosciuta nonché le eventuali
variazioni delle stesse. (1) Articolo sostituito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento
Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente
Art. 8
Procedura per la classificazione.
1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la denominazione, la
tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive
previste all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai
Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso
della classificazione indicata.
2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui
all’art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIAalla
Provincia, per gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 6.
3. Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di
condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo
e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su
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richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi
ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.”
Art. 9
Autorizzazione all'esercizio delle attività.
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo
sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove
costituito, con i seguenti allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,
che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e
successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;
c) l'atto costitutivo della società ed il verbale dell'assemblea dei soci con il quale si
autorizza il legale rappresentante, o un suo delegato, a richiedere l'autorizzazione
all'esercizio delle attività;
d) atti comprovanti la disponibilità dei locali in cui si svolge l'attività ricettiva;
e) una dichiarazione, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche
normative dei paesi dell'Unione europea, attestante la conformità della struttura e
dell'impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia con
particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche e alla tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori
e-bis)
copia
della
(13)
;
certificazione,
rilasciata
dalla
competente
pubblica
amministrazione, della conformità della struttura e dell'impiantistica alla normativa
vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché alla prevenzione degli
incendi, per le strutture con una capacità ricettiva superiore ai 25 posti letto ovvero,
in alternativa, copia della richiesta delle medesime certificazioni
(14)
;
f) planimetria, asseverata da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative nei
paesi dell'Unione europea, da allegare alla certificazione di cui alla lettera e), redatta
in scala opportuna, con l'indicazione della superficie utile, la destinazione d'uso di ogni
vano, l'altezza ed il numero dei posti letto
(15)
;
g) copia della domanda per l'attribuzione della classificazione presentata alla
provincia competente;
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13
h) nel caso sia prevista l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti alle
persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in
occasione di manifestazioni e di convegni organizzati, copia della dichiarazione di inizio
di attività presentata ai sensi della Delib.G.R. 16 maggio 2006, n. 275concernente
l'approvazione delle linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti
alimentari.
2.
L'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività
ricettiva,
rilasciata
dal
comune
competente, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. n. 13/2007, previa acquisizione delle
certificazioni di cui al comma 1, lettera e-bis), qualora non allegate alla domanda,
(16)
contiene
:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura nonché dei servizi accessori
offerti;
d) la classificazione attribuita nonché la specificazione aggiuntiva eventualmente
riconosciuta;
e) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;
f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a
coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e di convegni
organizzati.
3. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non
vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione
precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio
attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).
4. Il titolare o il gestore della struttura provvede:
a)
a
comunicare
al
comune
ogni
variazione
degli
elementi
contenuti
nell'autorizzazione o dichiarati nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni
prima del verificarsi delle variazioni stesse;
b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti
dei clienti.
5. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune i
periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari
almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia
apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della
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suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile
effettuare la comunicazione anche il giorno stesso dell'apertura e della chiusura.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n.
22, nel seguente
Art. 9
Esercizio delle attività
1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della
SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le
Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è
situata.
2. La
SCIA,
in
particolare,
contiene
le
indicazioni
relative
alla
tipologia
di
appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla
classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità
ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura medesima. Per le
fattispecie indicate all’articolo 7, comma 3 devono essere indicati il numero esatto
delle camere classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione.
3. Alla SCIA che viene
presentata
per l’attivazione di nuove strutture o per le
intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati:
a) la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la
superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza e il numero dei posti
letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati;
b) la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità
della struttura alle normative vigenti;
c) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione
incendi completa degli estremi degli stessi;
d) la
documentazione
in
materia
di
normative
sull’impatto
acustico
o
dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole
imprese e medie imprese;
e)
gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i
servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva;
4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 della l.r. 13/2007
abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio
ricettivo e nel rispetto della
normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone
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alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad
effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole
per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e
francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e
strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina
vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita
inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande
anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio
delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede:
a)
a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per
territorio:
1) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in
precedenza segnalati;
2) le
modifiche
societarie
quali
le
trasformazioni,
le
modifiche
di
denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il
cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi
intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
3) il subentro nell’esercizio dell’attività, la variazione di classificazione, la
variazione di denominazione, l’attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel
caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari
stipulati tra le imprese;
b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei
confronti dei clienti;
c) a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura,
anche a carattere straordinario.
7. Il SUAP o il SUAR , tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all’Agenzia
regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le
variazioni segnalate dalle strutture, concernenti, in particolare,il numero e la data
della SCIA, l’anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione,
la denominazione e le specificazioni aggiuntive.
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Art. 10
Denominazioni.
1. La denominazione delle strutture non può essere uguale a quella di altre strutture
ricettive,
alberghiere,
extralberghiere
o
all'aria
aperta,
presenti
nel
territorio
provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento
ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca
in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.
3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata
principale della stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, del Regolamento
Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente
Art. 10
Denominazioni.
1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre
strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio
comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014.
1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive
interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto
motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1.
Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun
riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura
interessata,
il
Comune
segnala
l’inadempienza
alla
Provincia
territorialmente
competente ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 6, della
l.r. n. 13/2007.
2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di
appartenenza come indicato all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività
è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture
esistenti che presentino, a qualsiasi titolo, una nuova SCIA.
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17
4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento
ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca
in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.
5. Nelle fattispecie previste all’articolo 7 comma 3, le strutture debbono indicare
entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria
prevalente.
6. I “ Motel” preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a
mantenere la denominazione di “Motel”.
7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata
principale della stessa.”.
Art. 11
Insegna, targa e altri obblighi informativi.
1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale ed in modo ben visibile
all'esterno
l'insegna,
provvista
di
illuminazione
notturna,
recante
l'esatta
denominazione della struttura stessa.
2. Sulla facciata principale è, altresì, apposta, con le specifiche tecniche di cui
all'allegato A 10, una targa recante la denominazione della struttura, le stelle nel
numero corrispondente alla classificazione attribuita nonché l'eventuale specificazione
aggiuntiva. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la
struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la stessa può essere apposta in
prossimità dell'entrata
(17)
.
3. All'interno di ogni struttura, nella zona di ricevimento dei clienti, sono esposte in
modo ben visibile:
a) l'autorizzazione all'esercizio;
b) la tabella delle tariffe;
c) le autorizzazioni o le certificazioni richieste dalla normativa vigente.
4. Il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura è
indicato sulla carta intestata, in ogni opuscolo o messaggio pubblicitario relativo alla
struttura stessa. (1) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22, nel seguente
Art. 11
(Insegna, targa e altri obblighi informativi)
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1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile
all'esterno,
l'insegna
provvista
di
illuminazione
notturna
e
recante
l'esatta
denominazione della struttura stessa.
2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione
nell’insegna di cui al
comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di
appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché
l'eventuale specificazione aggiuntiva. Nella fattispecie indicata all’articolo 7 comma 3,
devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare
maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del
condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la
medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata.
3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile:
a)
la
documentazione
inerente
la
regolarità
dell’esercizio
(copia
dell’autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all’interno della zona di
ricevimento degli ospiti;
b) la tabella dei prezzi, all’interno della zona di ricevimento degli ospiti;
c) il cartellino prezzi, all’interno di ogni camera o alloggio.
4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di
classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il
materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, laddove
esistenti. Nelle fattispecie
di cui all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate
entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla
categoria prevalente.
5. Le insegne per l’esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014,
sono considerate conformi.
6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti
alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi, anche riguardo alle
attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 9 comma 3.
Art. 12
Verifica della soddisfazione dell'ospite negli alberghi.
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1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un'offerta turistica
alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine
al comfort delle strutture e all'efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più
sistemi di verifica della soddisfazione dell'ospite, secondo i sistemi valutativi di cui
all'allegato A2. L'adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di
classificazione inferiore a quattro stelle.
2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo
procedure
da
concordare
con
le
organizzazioni
di
categoria
maggiormente
rappresentative, possono essere utilizzati dall'Osservatorio regionale del Turismo di cui
all'articolo 20 della L.R. n. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio
della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla
programmazione delle loro attività. (1) Articolo
soppresso dall’art. 12, comma 1, del
Regolamento Regionale 24 settembre 2014, n. 22, nel seguente
Art. 13
Disposizioni transitorie.
1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti
dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:
a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 1;
b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in
merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;
c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti
funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.
2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1,
lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione
ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche
procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e
all'interessato.
3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera
c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di
cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone
comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma
10-10-2014
20
della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia
comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.
4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai
sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente
attribuita.
5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di
cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla
classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della L.R. n.
13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza
dei
requisiti
minimi,
provvede
a
darne
comunicazione
al
comune,
ai
fini
dell'applicazione dell'articolo 27 della citata L.R. n. 13/2007 (1).
(1) Il presente articolo, già modificato dall’art. 1, Reg. 21 aprile 2009, n. 5, è stato poi così
sostituito dall’art. 8, Reg. 21 settembre 2009, n. 16. Il testo precedente era così formulato:
«Art. 13. Disposizioni transitorie. 1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il
gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che intenda
richiedere una classificazione diversa da quella già attribuita, presenta alla provincia
competente per territorio, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, domanda per la
variazione della classificazione posseduta.
2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova
classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato.
3.
Nelle
more
della
nuova
classificazione
le
strutture
mantengono
la
classificazione
precedentemente attribuita.
4. Entro il 30 giugno 2009, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il
gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ritenga che la
struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente
per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La
provincia,
anche
procedendo
ad
eventuali
accertamenti,
conferma
la
classificazione
precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato. Nelle more
della conferma le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
5. Il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività, che intenda mantenere la classificazione già attribuita, ma che non sia in possesso
di tutti i requisiti minimi per la stessa previsti, può chiedere alla provincia competente di
mantenere quella classificazione, impegnandosi ad effettuare gli adeguamenti necessari entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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6. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in deroga alle misure previste per la superficie delle
camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può
essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per
cento per le strutture già classificate a 4 o 5 stelle. Analoga riduzione di superficie è consentita
per i locali comuni di ricevimento di cui all'Allegato A3.
7. Per le strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e che prevedano l'installazione di bagni privati in
camere che ne siano attualmente sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle
misure indicate al comma 6.
8. Nelle strutture già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono fatte salve le dimensioni dei servizi igienici delle
camere qualora, per motivi strutturali e tecnici, non possano adeguarsi alle superfici previste dal
presente regolamento.».
Art. 13-bis
Disposizioni transitorie in materia di residences.
1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù
della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di
attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero
dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei
requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per
l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda
al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo
9 del presente regolamento.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al
rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio
dell'attività ricettiva (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 9, Reg. 21 settembre 2009, n. 16.
Art.13 ter
(Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence)
1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o
residence già operanti in virtù delle precedenti normative, ancora non in possesso di
titolo abilitativo all’esercizio di attività, presenta la SCIA al Comune per l'esercizio
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dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 13/2007.
2. Fino al 31 dicembre 2014
e comunque fino alla presentazione della SCIA le
residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio
dell'attività ricettiva. (1) Articolo aggiunto dall’art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale
24 settembre 2014, n. 22.
Art. 13 quater
(Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere)
1. Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere
effettua gli adeguamenti previsti dal presente regolamento.
2. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni
transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11, del r.r. 21 settembre 2009
n. 16 e successive modifiche.
3. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014,
in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il
mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al
25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per
le strutture già classificate a quattro e cinque stelle.
4. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono
l’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle
camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3.
5. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30
settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle
persone alloggiate segnalano al Comune con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4, l'
estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non
alloggiate.
6. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all’Agenzia Regionale del
Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC):
a) l’elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per
tipologia, specificando nell’ordine, il numero progressivo, la denominazione con
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eventuale specificazione aggiuntiva, la classificazione, l’ indirizzo, il numero dei
posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli
estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA;
b) l’elenco delle imprese alberghiere specificando nell’ordine, gli estremi del titolo
abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l’eventuale
specificazione aggiuntiva, il nome e l’indirizzo del titolare o gestore (sia se persona
fisica o giuridica). (1) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, del Regolamento Regionale 24
settembre 2014, n. 22.
Art. 14
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 59 della L.R. n. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in
materia di strutture ricettive alberghiere:
a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la
qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);
b) il Reg. 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge
regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la
qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
c) il Reg. 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del Reg. 4 marzo 1985,
n.
1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17
settembre 1984, n. 53");
d) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: "Interventi finanziari per la
qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");
e) il Reg. 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del Reg. 4 marzo 1985, n. 1 e
del Reg. 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre
1984, n. 53"Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività
ricettive");
f) l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio
finanziario 1997), relativo a
modifiche
alla legge
regionale
17
settembre 1984, n. 53.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della
Regione Lazio.
10-10-2014
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Regolamento Regionale 24 ottobre 2008, n. 17(1)