Domain Day 2003: « Dal dominio
Internet alla presenza online »
La tutela del nome aziendale:
casi recenti
Patrizio Menchetti
Avvocato in Milano
Professore a contratto nell’Università di Padova
[email protected]
http://www.menchlaw.com
© Patrizio Menchetti 2003
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OFF-TOPIC (FORSE):
UN PICCOLO TRIBUTO
● Un tributo a tutte le
donne che lottano
per vedersi
riconoscere
l’intelligenza e la
libertà di pensiero
● 9 novembre 1913:
nasce a Vienna
Hedwig Eva Maria
Kiesler, diva di
Hollwood degli anni
’40 con il nome di
Hedi Lamarr
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COSA C’ENTRA CON INTERNET?
●
Nel 1941 l’attrice Hedi Lamarr e George Antheil,
musicista, depositano il primo brevetto di base della
tecnologia di trasmisisone radio spread spectrum
●
Hedi Lamarr dona il brevetto al governo USA,
perché se ne serva “per vincere la guerra”. Non
appartenendo alla confraternita dei tecnici, ed in
più donna ed attrice, viene sbeffeggiata, e la
tecnologia non venne utilizzata fino agli anni ‘60.
●
Oggi più di 1000 brevetti nel settore delle
comunicazioni elettroniche fanno riferimento ai
brevetto Lamarr-Antheil. Di questi fanno parte i
brevetti relativi alle tecnologie Wi-Fi o wireless LAN,
che stanno rivoluzionando il modo di accedere ad
Internet
●
Nel 1997 Hedi Lamarr viene insignita del Pioneer
Award dalla Electronic Frontier Foundation
●
Ricordiamo una bella donna che con il suo cervello
ha contribuito a sviluppare le comunicazioni
elettroniche così come le conosciamo
●
E ricordiamo ai tecnici che nessuno ha il dono
dell’infallibilità
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QUELLO CHE PENSA IL VOSTRO
RELATORE
● Internet è un esempio di tecnologia
convergente (IT, media, telecomunicazioni)
● Il quadro regolamentare necessita degli
adattamenti, adottati con il nuovo Codice delle
comunicazioni elettroniche, ma per la tutela dei
diritti dei singoli bastano gli strumenti tradizionali
● La “libertà” e “gratuità” di Internet sono state
decise e finanziate, con grande lungimiranza,
dal governo USA
● Il cyberspazio esiste solo nei libri di William Gibson
● Tutto ciò che è illecito off-line lo è anche on-line
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IL NOME A DOMINIO
● È un identificativo di una rete di comunicazioni
elettroniche, e quindi, nella logica della convergenza, una
risorsa di numerazione atipica (e non un segno distintivo)
● Ma questo non vuol dire che non si applichino le tutele
tradizionali
● Il dominio è un codice alfanumerico che viene scelto da
chi lo usa, e quindi può essere usato in modo distintivo
● Ed allora interferisce, di volta in volta, con
– Diritti di marchio, di fatto (touring.it) o registrato
(lauraashley.com)
– Diritto al nome e rights of publicity (alessiamerz.it)
– Diritto d’autore (lamoto.it)
– Diritto all’insegna dell’imprenditore (amadeus.it)
– Disciplina della concorrenza sleale (alnitec.com)
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UN MITO DA SFATARE
● La normativa USA in materia di nomi a
dominio è come la Bibbia: molto citata
ma poco letta
● Neppure negli USA il nome a dominio è
assimilato tout court ad un segno
distintivo
● Il Federal Anticybersquatting Act prevede
espressamente la tutela del diritto al
nome di persone fisiche
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IL RIFERIMENTO NORMATIVO
15 USC §. 1129 Cyberpiracy protections for
individuals (1) (a) “Any person who
registers a domain name that consists of
the name of another living person, or a
name substantially and confusingly similar
thereto, without that person's consent, with
the specific intent to profit from such name
by selling the domain name for financial
gain to that person or any third party, shall
be liable in a civil action by such person.”
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UN CASO ESEMPLIFICATIVO:
BPB-CV.COM
● La sentenza è in corso di pubblicazione sulla
rivista “Il diritto dell’informazione e
dell’informatica”
● La banca detiene il marchio BPB-CV, ed è
conosciuta con quella sigla
● Il dominio è registrato da terzi e punta su un sito
web a contenuti particolari, potenzialmente
offensivi sotto diversi aspetti
● Sul sito non viene espressamente svolta alcuna
attività commerciale – non vi sono banner
pubblicitari, le foto a contenuto esplicito non
vengono apparentemente offerte in vendita
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IL RICORSO
● La banca presenta ricorso d’urgenza sotto
diversi profili:
– Contraffazione di marchio
– Violazione del diritto al nome, in quanto l’acronimo
della banca è associato a contenuti offensivi
● Il giudice (lo stesso della sentenza armani.it)
– nega la contraffazione di marchio, in quanto sul sito
non vi è attività commerciale
– accoglie la violazione del diritto al nome
● Se il dominio fosse stato assimilato tout court ad
un marchio, la banca non avrebbe
probabilmente ottenuto il provvedimento
d’urgenza
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CONCLUSIONE
● Ai fini della difesa dei diritti
– È un bene che il nome a dominio non
sia tout court assimilato ad un segno
distintivo
– L’assimilarlo ad un segno distintivo
toglierebbe la possibilità di utilizzare in
pieno anche le tutele civili oltre a
quelle industriali e commerciali
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
DOMANDE?
[email protected]
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in quanto sul sito non vi è attività commerciale