INTRODUZIONE
Il cosiddetto “Terzo settore”, o settore no-profit, comprende le attività imprenditoriali o di assistenza che non hanno
come scopo il profitto ma l’interesse collettivo.
Quello del no-profit è un mondo interessante, ricco di importanti finalità e di attività dalla forte ricaduta sociale, ma
purtroppo c’è qualcosa di cui, solitamente, non è ricco affatto: mancano i finanziamenti.
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni non governative (Ong) che realizzano progetti
nei Paesi in via di sviluppo, Enti che si occupano di ricerca medica, o rispondono a necessità meno gravi ma comunque importanti, come la cultura, la musica, lo spettacolo: il panorama è vasto e tende ad estendersi di pari passo con
la crescita dei bisogni dell’individuo in una società che sempre più si allontana dai modelli di intervento pubblico.
Chi dona una somma ad uno di questi enti, può detrarla o dedurla dall’Irpef, e quindi ottenere un risparmio fiscale.
Le stesse agevolazioni sono previste per chi si fa carico di particolari spese (manutenzione del patrimonio artistico)
e per chi contribuisce ad attività culturali e sociali tramite lo Stato.
Sono molte le motivazioni che possono spingerci a contribuire alle attività e all’esistenza di queste realtà, e la maggior parte non troveranno spazio in questo opuscolo perché riguardano una sfera più intima, il nostro essere parte
della “società civile” e responsabili, tutti, della vita di chi è meno fortunato.
Tuttavia, conoscere queste possibilità è, oltre che un utile strumento per chi già effettua versamenti di questo genere, anche un incentivo per chi ancora non lo fa e vorrebbe saperne di più.
Anche quest'anno, poi, c'è l'opportunità di sostenere il mondo del no-profit con la destinazione del 5 per mille.
Non costa nulla ma può fare molto.
Nelle ultime pagine di questo opuscolo troverai le indicazioni per effettuare la scelta.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alle sedi del CAAF CISL presenti in tutto il territorio nazionale.
Per conoscere indirizzi e numeri di telefono è possibile consultare il sito www.caafcisl.it, o telefonare al numero verde
800-249307.
Roma, aprile 2008
CAAF CISL
CAAF CISL
CHI PIÙ DONA, PIÙ RISPARMIA
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INDICE
INTRODUZIONE
pag. 1
ONLUS
pag. 3
Società di mutuo soccorso
pag. 7
Associazioni di promozione sociale
pag. 7
Movimenti e partiti politici
pag. 8
Associazioni sportive dilettantistiche
pag. 9
Conservazione del patrimonio storico-artistico
pag. 9
Sostegno alle attività artistiche e culturali
pag. 10
Biennale di Venezia
pag. 10
Enti che operano nel settore dello spettacolo
pag. 10
Enti che operano nel settore musicale
pag. 11
Ospedale “Galliera” di Genova
pag. 11
Scuole di ogni ordine e grado
pag. 11
Istituzioni religiose
pag. 12
Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
pag. 12
Tutela di beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
pag. 13
Università ed enti di ricerca
pag. 14
Fondazioni e associazioni dedite alla ricerca scientifica
pag. 15
Una firma per il sociale e la ricerca: il 5 per mille
pag. 16
Gli enti promossi dalla Cisl a cui puoi destinare il 5 per mille
pag. 16
Come fare….
pag. 18
ECCO DOVE E QUANDO IL DENARO CHE HA UN
PESO SOCIALE ALLEGGERISCE LE TASSE.
Trovate qui la descrizione di tutte le agevolazioni fiscali previste per chi versa un contributo a favore di enti, associazioni, istituzioni…
In alcuni casi è possibile ottenere una detrazione dall’Irpef pari al 19% della somma versata all’ente, sempre che la somma
stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che formano il reddito complessivo.
In altri casi il contributo può essere dedotto dal reddito complessivo, soluzione questa assai più conveniente per il contribuente.
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) possono usufruire di una deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie o similari), deve farsi
rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Attenzione: Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale, alle
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgi-
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mento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. dell’8 maggio 2007.
(Art.14 D.L. 14/3/2005 n.35 conv. Legge 23/12/2005 n.266)
In alternativa alla deducibilità di cui sopra le erogazioni liberali in denaro a favore delle Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus), e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti (individuati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20/06/2000) nei Paesi non appartenenti all'Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) possono usufruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Si possono detrarre, inoltre, le somme versate a favore delle popolazioni colpite da catastrofi o da altri eventi straordinari avvenuti in stati esteri (L. 388 del 23/12/2000, Art.138, comma 14) se il versamento viene effettuato tramite:
g Onlus;
g organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte;
g fondazioni, associazioni, comitati ed enti, che abbiano atto costitutivo o statuto redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e che prevedano tra le proprie finalità questo tipo di intervento umanitario;
g amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici;
g associazioni sindacali di categoria (D.P.C.M. 10/11/2000).
Il limite dei 2.065,83 euro si applica quindi anche a questi contributi, che andranno sommati, per calcolare la detrazione, alle
eventuali somme versate alle Onlus nello stesso periodo di imposta.
È possibile usufruire della detrazione anche per le adozioni a distanza eseguite tramite Onlus ma a due condizioni:
g la somma versata deve essere utilizzata nell’ambito dell’attività istituzionale della Onlus in favore di chi si trova in una
condizione di bisogno;
g il versamento deve essere indicato nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa.
Per questi motivi, è necessario che sia la Onlus stessa a certificare che si ha diritto alla detrazione.
Non si può usufruire della detrazione se, per le stesse somme, si intende fruire della deduzione per i contributi a favore dei
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Paesi in via di sviluppo. È necessario utilizzare, come mezzi di pagamento, versamenti bancari o postali, carte di credito, carte
prepagate, assegni bancari e circolari. Queste modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalla Onlus.
Quali sono e cosa fanno le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale?
Sono considerate Onlus le associazioni, le fondazioni, le cooperative, i comitati che svolgono la loro attività in uno o più dei
seguenti settori:
1. assistenza sociale e sociosanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela e valorizzazione dell’ambiente;
8. tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico;
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica.
Gli statuti o gli atti costitutivi delle Onlus – redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata – devono prevedere, oltre allo svolgimento dell’attività negli undici settori elencati:
g l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
g il divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte, fatta eccezione per quelle direttamente connesse;
g il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, anche in modo indiretto;
g l’obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per realizzare attività istituzionali o altre ad esse direttamente connesse;
g l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, nell’ipotesi di un suo scioglimento per qualunque motivo, ad altre Onlus;
g il diritto di voto per gli associati o partecipanti di maggiore età;
g l’uso nella denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione
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“Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”;
l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
Le finalità solidaristiche si intendono perseguite quando l’attività sia diretta a portare beneficio a persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Si considerano comunque inerenti a finalità solidaristiche, senza necessità di verificare la condizione dei beneficiari, le attività di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio artistico, ricerca
scientifica e promozione delle attività culturali ed artistiche finanziate dall’amministrazione centrale dello Stato.
In considerazione della loro struttura e delle finalità perseguite, sono considerate automaticamente Onlus:
g le Organizzazioni non governative (Ong) di cui alla Legge n. 49/1987;
g le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla Legge n. 266/91;
g le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91.
Allo scopo di favorire il finanziamento delle Onlus, è stata concessa a questi organismi la possibilità di esercitare anche attività lucrative, purché direttamente connesse con quelle istituzionali. Poiché, tuttavia, queste attività potrebbero prestarsi
facilmente a manovre elusive e di turbativa del mercato, esse sono assoggettate alle seguenti condizioni:
a) devono interessare gli stessi settori economici delle attività istituzionali, dalle quali si differenziano in quanto possono indirizzarsi a beneficio di chiunque;
b) non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali;
c) i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive.
g
Come si riconosce una ONLUS?
Per riconoscere una Onlus basta individuare la sigla ONLUS, o la denominazione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Infatti tutte le Onlus, escluse quelle di diritto, hanno l’obbligo per legge di utilizzare queste formule in
ogni segno distintivo e comunicazione al pubblico.
Un elenco completo delle Onlus che operano sul territorio nazionale non è disponibile perché l’anagrafe apposita, costituita presso il Ministero delle Finanze, non raccoglie ancora i dati relativi alle cosiddette Onlus di diritto (cooperative sociali iscritte nei registri prefettizi, associazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri regionali ed Ong riconosciute dal Ministero degli Esteri).
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Le società di mutuo soccorso si occupano principalmente di assistenza e sanità integrativa, assicurando agli associati un sussidio per malattia, invalidità al lavoro o vecchiaia. In caso di decesso il sussidio andrà alla famiglia. I contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso sono detraibili, per un importo massimo di 1.291,00 euro, solamente dal socio
al quale sono intestati i versamenti e con riferimento alla sua posizione.
Non sono detraibili i contributi versati a favore di familiari o terzi.
È necessario devolvere tramite versamento bancario o postale, carta di credito, carte prepagate, o assegni bancari e circolari. Queste modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalle società di mutuo soccorso.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art.15, comma 1, lett. i-bis)
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati, possono usufruire di una deduzione dal reddito
complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie o similari), deve farsi
rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Attenzione: Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate
con D.P.C.M. dell’ 8 maggio 2007.
(Art.14 D.L. 14/3/2005 n.35 conv. Legge 23/12/2005 n.266)
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In alternativa alla deducibilità di cui sopra le erogazioni liberali in denaro a favore di Associazioni di Promozione Sociale
(APS) iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati, possono usufruire della
detrazione dall'Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
I mezzi di pagamento utilizzabili sono il versamento bancario o postale, la carta di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari e circolari. Queste modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalle associazioni di promozione sociale.
Quali sono le associazioni di promozione sociale?
Nel nostro Paese quello dell’associazionismo sociale è un fenomeno in continua espansione. Tra le grandi componenti del Terzo
Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l’associazionismo sociale ha acquisito una rinnovata identità con l’approvazione della L. 383 del 07/12/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. La nuova legge completa il quadro
normativo sul no-profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni sindacali, i partiti politici, le associazioni dei datori di
lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non sono, inoltre, considerate, le associazioni di promozione sociale, i circoli privati e le associazioni che prevedono discriminazioni economiche o di qualsiasi natura per l’ammissione degli associati, o prevedono il diritto di trasferimento
della quota associativa o che, infine, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
L’elenco aggiornato di queste associazioni è disponibile sul sito:
http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/Registro/
MOVIMENTI E PARTITI POLITICI
Sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% i contributi volontari a favore di partiti e movimenti politici.
La detrazione spetta per importi compresi fra 51,65 euro e 103.291,38 euro.
Beneficiari della donazione devono essere partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui si effettua l'erogazio-
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ne abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Le detrazioni non spettano nel caso in cui il contribuente nella dichiarazione dei redditi abbia dichiarato perdite che hanno
determinato un reddito complessivo “negativo”.
L'erogazione deve essere stata effettuata con versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale, che in più conti correnti diversi.
(DPR 917 del 22/12/1986 Art.15, comma 1-bis).
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
È possibile detrarre dall'Irpef, nella misura del 19%, i versamenti in denaro (fino ad un importo di 1.500,00 euro) effettuati
a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Sono definite società o associazioni sportive dilettantistiche i soggetti riconosciuti ai fini sportivi dal CONI.
È necessario devolvere la somma tramite versamento bancario o postale, carta di credito, carte prepagate, o assegni bancari e
circolari. Queste modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata dalle associazioni sportive dilettantistiche.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art.15, comma 1, lett. i-ter)
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO
Chi è tenuto alla manutenzione, alla protezione o al restauro di beni culturali e artistici può detrarre dall'Irpef, nella misura
del 19%, le spese sostenute e rimaste a suo carico. Se le spese non sono obbligatorie per legge, la sovrintendenza competente deve certificarne la necessità entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Altrimenti, la detrazione
spetta nell'anno d'imposta in cui viene rilasciata la certificazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, ma in tal caso è ridotta del 50%.
Pertanto, fino ad un importo di 48.000 euro le spese sostenute nell’anno 2007, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono usufruire anche della detrazione del 19% sul 50% della somma. Al di sopra dei 48.000 euro, dato che
dopo quel limite non spetta più la detrazione del 36%, si ha diritto alla detrazione del 19% sull'intera somma.
Per non perdere il diritto alla detrazione, è fondamentale che la destinazione di questi beni non venga modificata e/o che non
si tenti di esportarli senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, e che venga rispettato il diritto di prelazione dello Stato sui
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beni vincolati. (DPR 917 del 22/12/1986, Art.15, comma 1, lett. g)
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, tutti i contributi volontari in favore di attività culturali ed artistiche: oltre alle
somme versate, quindi, è detraibile il costo specifico o il valore dei beni ceduti gratuitamente. Le iniziative culturali devono
essere autorizzate.
I beneficiari dei contributi devono essere lo Stato, le regioni, gli enti locali territoriali, gli enti o le istituzioni pubbliche, i comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Le attività in questione, svolte o promosse, sono:
g attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale ed artistico;
g attività culturali (effettuate in base ad apposita convenzione) per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
di alcuni beni individuati per legge;
g organizzazione in Italia e all’estero di mostre ed esposizioni di interesse scientifico e culturale, studi e ricerche connesse;
g ogni altra manifestazione di interesse scientifico e culturale anche a fini promozionali o didattici, compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art.15, comma 1, lett. h), h-bis)
BIENNALE DI VENEZIA
Le somme versate alla società di cultura “La Biennale di Venezia” (www.labiennale.com), per la sua gestione o dirette al suo
patrimonio, sono detraibili dall’Irpef.
L’importo su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare il limite del 30% del reddito complessivo dichiarato.
(Art.1, comma 1 legge 18/2/1999 n.28)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
I contributi in denaro a favore di enti, fondazioni, associazioni, etc. non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello
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spettacolo sono detraibili dall’Irpef per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. I versamenti devono essere destinati a realizzare, restaurare o migliorare le strutture, o alla produzione nei vari settori dello spettacolo.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art.15, comma 1, lett. i)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE
Sono detraibili i contributi in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazione di diritto privato.
Il limite del 2% è elevato al 30% per somme versate:
g al patrimonio della fondazione dai soggetti privati;
g come contributo alla sua gestione nell’anno in cui viene approvata la trasformazione in fondazione;
g come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione in fondazione. In questo caso, per avere diritto alla detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi. (D.Lgs. 367 del 29/06/1996, Art. 2 e Art. 25)
OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA
I contributi volontari a favore dell'ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova (www.galliera.it), per attività del Registro
nazionale dei donatori di midollo osseo, sono detraibili fino al 30% dell'imposta lorda dovuta.
(Legge 6 marzo 2001, n.52, Art. 8, comma 3)
EROGAZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Sono detraibili le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Ai fini della detrazione, è necessario che le erogazioni liberali alle scuole siano finalizzate:
g all’innovazione tecnologica;
g all’edilizia scolastica;
g all’ampliamento dell’offerta formativa.
Con “istituti scolastici” si intendono quelli di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al siste-
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ma nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e successive modificazioni.
Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della
amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
La detrazione spetta esclusivamente all’intestatario della spesa.
(art.13 legge 2/4/2007, n.40 - Legge 10/3/2000 n.62)
ISTITUZIONI RELIGIOSE
Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi in denaro versati a favore dell’Istituto Centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, dell’Ente morale
Assemblee di Dio in Italia, della Chiesa Valdese e dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi, dell’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate e della Unione delle
Comunità ebraiche italiane, compresi i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche. Ciascuna delle suddette erogazioni
è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro. (DPR 917 del 22/12/1986, Art.10, comma 1, lett. i) ed l)
COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Le Organizzazioni non governative (Ong) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nelle Onlus di diritto, quindi, le liberalità in denaro o in natura a favore delle Ong, possono usufruire di una deduzione
dal reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie o similari), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione
dei relativi valori.
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Attenzione: Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle altre ONLUS, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro
nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. dell’ 8 maggio 2007.
In alternativa alla deducibilità di cui sopra le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficienza) a favore delle
Organizzazioni non governative (Ong) sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art. 10, comma 1, lett. g)
Quali sono e cosa fanno le organizzazioni non governative (ONG)?
Le Organizzazioni non governative operano nella cooperazione allo sviluppo e sono riconosciute dal Ministero degli Esteri che
ne gestisce anche l'elenco.
L’elenco aggiornato delle Ong idonee è disponibile sul sito:
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp
Le Ong riconosciute idonee alla cooperazione svolgono attività di vario genere, tra cui programmi di breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo, formazione in loco di cittadini di questi Paesi, informazione e educazione allo sviluppo.
La disciplina relativa alla cooperazione dell'Italia con i paesi di sviluppo è contenuta nella legge 26 febbraio 1987 n.49.
Oggi le Ong vengono automaticamente ricomprese tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, PAESAGGISTICO
Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, possono usufruire di una deduzione dal
reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Le fondazioni e le associazioni beneficiarie devono aver acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e la
valorizzazione dei beni che sono stati individuati dagli artt. 10, 11 e 134 del decreto n.42 del 2004.
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Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie o similari), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Attenzione: Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro
nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività
di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. dell’ 8 maggio 2007.
(Art.14 D.L. 14/3/2005 n.35 conv. Legge 23/12/2005 n.266)
UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA
Le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli
enti parco regionali e nazionali possono essere dedotte, senza limiti di importo.
La deduzione si applica alle erogazioni a favore di:
g università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
g istituzioni universitarie pubbliche;
g enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
g enti parco regionali e nazionali.
Tale onere può essere dedotto solo nell'interesse del soggetto che lo ha sostenuto.
Le erogazioni, per poter essere dedotte, devono essere effettuate tramite versamento postale o bancario, ovvero mediante
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
(DPR 917 del 22/12/1986, Art. 10, comma 1, lett. l-quater)
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FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DEDITE ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Le erogazioni liberali in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, se effettuate dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M. 8 maggio 2007 che individua dette
fondazioni e associazioni, possono usufruire di una deduzione dal reddito complessivo, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale,
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie o similari), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.
Attenzione: Nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui vanno comprese
anche eventuali erogazioni liberali alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
(Art.14 D.L. 14/3/2005 n.35 conv. Legge 23/12/2005 n.266)
ATTENZIONE
In ogni caso, dalla ricevuta rilasciata dall’ente beneficiario e/o dal cedolino di versamento devono risultare i seguenti dati:
- Beneficiario
- Donatore
- Iniziativa eventuale
- Somma versata
- Data del versamento
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UNA FIRMA PER IL SOCIALE E LA RICERCA: IL 5 PER MILLE
Un meccanismo semplice e concreto che consente di aiutare il mondo del sociale, confermato dalla Finanziaria 2008.
In particolare, per l'anno finanziario 2008 sono previste le seguenti possibilità di destinazione:
1. sostegno delle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n.460, e successive modificazioni, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e
provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n.383, delle associazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.460 del 1997 e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge;
2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Si precisa che la destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all'opzione del “classico” 8 per
mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo Stato.
Nessuna delle due scelte determina maggiori imposte da pagare.
GLI ENTI PROMOSSI DALLA CISL A CUI PUOI DESTINARE IL 5 PER MILLE
FIRMA A FAVORE DI UNO TRA QUESTI ENTI O ASSOCIAZIONI PROMOSSI DALLA CISL:
ISCOS - Istituto sindacale per la Cooperazione e lo Sviluppo è la Ong della CISL da oltre vent'anni, realizza programmi di cooperazione internazionale attraverso:
g lo sviluppo di una concreta solidarietà con i sindacati, le organizzazioni della società civile, le comunità locali dei Paesi del
Sud del mondo e in difficoltà;
g la promozione dello sviluppo economico e sociale, nel rispetto delle identità culturali;
g l'intervento in situazioni di emergenza sociale causate da guerre, disastri naturali, crisi economiche;
g la promozione, all'interno della società italiana e della CISL, di programmi di formazione e di educazione allo sviluppo, alla
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comprensione delle diverse identità culturali, alla convivenza e alla pace.
È presente con 10 sedi estere e numerosi progetti di sviluppo in Africa, America Centrale e Latina, Asia ed Europa.
www.iscos.cisl.it - CF: 97028820583
ANTEAS - Associazione nazionale terza età attiva: nata all'interno della FNP e promossa da anziani e pensionati, è un'associazione aperta all'incontro con i giovani e con tutti coloro che condividono l'impegno della solidarietà civile e sociale, dall'assistenza ai non autosufficienti, dalle attività culturali a quelle di integrazione con gli immigrati e gli extracomunitari.
L’elenco dei codici fiscali corrispondenti alle sedi provinciali ANTEAS che si sono accreditate sono disponibili sul sito
http://www.anteasnazionale.it/
ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere: è un'associazione a carattere volontario che ha come scopo la crescita
dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli. È attiva su diversi fronti per promuovere l'interazione tra gruppi sociali diversi, per una
società multiculturale in cui vi sia uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto dei valori delle singole etnie, culture e religioni.
L’elenco dei codici fiscali corrispondenti alle varie sedi provinciali ANOLF che si sono accreditate sono disponibili presso le
strutture CISL territoriali.
ETSI - Ente turistico sociale italiano: è l'ente sociale della CISL dedicato ai servizi culturali e del tempo libero; promuove
la crescita culturale dei propri associati e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative.
www.etsicisl.it - CF: 80133550584
ADICONSUM - Associazione per la difesa dei consumatori: è l'Associazione che garantisce ai consumatori consulenza
e assistenza in diversi settori del mercato, dai servizi bancari e finanziari a quelli pubblici (acqua, luce e gas), dalla sicurezza
alimentare alla garanzia nell'acquisto di case e beni immobili.
www.adiconsum.it - CF: 96107650580
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COME FARE …
La scelta del soggetto cui destinare il 5 per mille deve essere compiuta utilizzando il modello CUD 2008, il modello 730 2008
o il modello Unico Persone Fisiche 2008.
Per destinare il 5 per mille della tua imposta ad uno dei nostri enti o associazioni devi apporre la tua firma, come
nell'esempio sotto riportato, e quindi inserire il codice fiscale dell'organizzazione che hai scelto e che puoi trovare all'indirizzo:
www.cisl.it
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Se hai ricevuto il modello CUD 2008 e non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, devi prima compilare la
Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF e poi consegnarla in
busta chiusa ad un intermediario abilitato (CAF o professionista) o allo sportello di un ufficio postale entro il 31 luglio 2008.
La busta deve recare l'indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF”, nonché
il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
Se invece presenti il modello 730, devi compilare il modello 730-1 e consegnarlo in busta chiusa insieme alla tua
dichiarazione.
Se infine presenti il modello Unico devi compilare l'apposita sezione del frontespizio.
A cura di Graziano De Munari
Elaborazione Mediawork Srl.
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