Enti ricerca: quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali a cura di Roberta De Pirro - Studio Sciumé e Associati [email protected] http://www.sciume.net/ Il presente memorandum ha la finalità di fornire, seppur in via del tutto sintetica, un’analisi delle principali disposizioni relative alle agevolazioni fiscali previste per l’erogazione di liberalità in favore di enti che operano nel settore della ricerca scientifica. La materia in esame è stata di recente oggetto di numerose trasformazioni che hanno determinato l’introduzione di norme volte a favorire ed incentivare le donazioni in favore degli enti in questione. Ciò detto, proponiamo di seguito un quadro riassuntivo delle agevolazioni previste in materia, indicando separatamente le stesse per ciascuna tipologia di ente. Onlus Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 460/97, le fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta in ambiti e secondo le modalità definite dal DPR 135/2003, possono assumere la qualifica di Onlus. Dall’assunzione di detta qualifica discendono una serie di benefici fiscali contenuti in differenti disposizioni. Onlus: DPR 917/86 (TUIR) - la lettera i-bis) dell’articolo 15 del TUIR dispone che le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore di Onlus sono detraibili per un importo pari al 19% delle stesse e comunque per un ammontare non superiore ad € 2.065,83; - la lettera h) del medesimo articolo dispone che sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle Onlus. Onlus: D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià) L’articolo 14 del D.L. 35/2005 prevede che le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate sia da persone fisiche sia da persone giuridiche in favore di Onlus (fondazioni che operano nel settore della ricerca scientifica), sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Detta agevolazione è subordinata al rispetto di determinate condizioni, quali fra le altre la non cumulabilità della medesima con le altre agevolazioni previste dal TUIR. Onlus: D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià) Nello specifico, le Onlus che vogliono avere la possibilità di beneficiare dell’attribuzione del 5 per mille dovevano presentare domanda di iscrizione presso l’Agenzie delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 10 febbraio 2006. Detto elenco è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Onlus: Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) I commi 337-340 dell’unico articolo della Legge 266/2005 stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2005, il contribuente potrà scegliere di destinare, fermo quando dovuto a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa per il sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (fondazioni che operano nel settore della ricerca scientifica). Le somme da destinare alle finalità suddette devono essere determinate sulla base degli incassi IRPEF, tenendo conto delle scelte espresse dal contribuente risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed Università Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed Università: DPR 917/86 (TUIR) -lettera o), dell’articolo 100 del TUIR dispone che sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministero della salute con apposito decreto. Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed Università: D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià) L’articolo 14 del D.L. 35/2005 prevede chele erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate in favore di fondazioni ed associazioni che operano nel settore della ricerca, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Detta agevolazione è subordinata al rispetto di determinate condizioni, quali fra le altre la non cumulabilità della medesima con le altre agevolazioni previste dal TUIR. Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed Università: Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) 5 per mille I commi 337-340 dell’unico articolo della Legge 266/2005 stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2005, il contribuente potrà scegliere di destinare, fermo quando dovuto a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa per il perseguimento di finalità sociali: a) il sostegno alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97; b) il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; c) il finanziamento della ricerca sanitaria. Le somme da destinare alle finalità suddette devono essere determinate sulla base degli incassi IRPEF, tenendo conto delle scelte espresse dal contribuente risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006 sono state individuate le modalità di richiesta da parte dei soggetti che intendono beneficiare del 5 per mille, le liste dei soggetti ammessi al riparto del medesimo e le modalità di riparto delle somme stesse. Nello specifico, mentre i soggetti di cui alle suindicate lettere a) che vogliono avere la possibilità di beneficiare dell’attribuzione del 5 per mille dovevano presentare domanda di iscrizione presso l’Agenzie delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 10 febbraio 2006, con riferimento agli altri, è stato il Ministero della salute con quello dell’istruzione a identificare entro il 10 febbraio 2006 i soggetti beneficiari dell’erogazione in esame. Entrambi gli elenchi sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Con particolare riferimento agli enti di cui alle suddette lettere d) ed e) (enti di ricerca scientifica, alle università e agli enti di ricerca sanitaria) qualche perplessità sorge, però, in merito alla loro corretta identificazione. Infatti, stante quanto disposto dal suindicato DPCM, la loro indicazione ministeriale sembrerebbe precludere ad un ente di ricerca non ricompreso nell’elenco stilato dal Ministero la possibilità di essere destinatario del 5 per mille. Tuttavia, a parere di chi scrive sembra possibile sostenere che un ente di ricerca, che costituitosi come Onlus o come associazione o fondazione riconosciuta operante, potrebbe, in virtù di detta qualifica, essere ricompreso fra gli altri destinatari dell’erogazione in questione. Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed Università: Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) Deducibilità integrale dei fondi destinati alla ricerca Sempre in tema di erogazioni liberali, i successivi commi 353-355 della disposizione in commento stabiliscono l’integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi destinati, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento della ricerca dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRE) in favore delle fondazioni e delle associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica. Sarà, anche in tal caso, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad individuare detti enti. Tale disposizione si affianca a quanto disposto in tema di erogazioni liberali dal decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 “Decreto sulla competitività”. Tavola sinottica delle agevolazioni fiscali afferenti gli enti di ricerca Riferimento normativo Oggetto dell’erogazione Soggetti erogatori Soggetti beneficiari Agevolazione Lettera i-bis) dell’art. 15 DPR 917/86 Erogazioni in denaro Persone fisiche Onlus Detrazione del 19% delle erogazioni, nell’importo massimo di € 2.065,83. Lettera h) dell’art. 100 DPR 917/86 Erogazioni in denaro Persone giuridiche Onlus Deduzione del 2% del reddito d’impresa, nell’importo massimo di euro 2.065,83. Lettera o) dell’art. 100 DPR 917/86 Erogazioni in denaro Persone giuridiche Fondazioni ed associazioni riconosciute di ricerca Deduzione dal reddito d’impresa. Articolo 14 D.L. 35/2005 Erogazioni in denaro e in natura Persone fisiche e persone giuridiche Fondazioni ed associazioni di ricerca Deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle erogazioni del limite del 10% e nella misura massima di 70.000 euro annui. Art. 1 commi 337/340 Legge 266/2005 Destinazione del 5 per mille dell’imposta dovuta Persone fisiche Enti di ricerca scientifica e sanitaria, Onlus e Università* Attribuzione del riparto del 5 per mille in relazione delle preferenze espresse dai contribuenti. Art. 1 commi 353-355 Legge 266/2005 Erogazioni in denaro Persone giuridiche Fondazioni ed associazioni riconosciute di ricerca Integrale deduzione dal reddito del soggetto erogatore. * Il Ministero della salute con quello dell’istruzione hanno individuato gli enti di ricerca scientifica e sanitaria e le Università beneficiari dell’erogazione del 5 per mille. Il presente memo rappresenta una nota di studio e pertanto lo stesso non può essere adoperato per finalità che non ineriscano ad un’analisi generale delle tematiche in esso affrontate.