Enti ricerca:
quadro riassuntivo delle agevolazioni fiscali
a cura di Roberta De Pirro - Studio Sciumé e Associati
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http://www.sciume.net/
Il presente memorandum ha la finalità di fornire, seppur in via
del tutto sintetica, un’analisi delle principali disposizioni relative
alle agevolazioni fiscali previste per l’erogazione di liberalità
in favore di enti che operano nel settore della ricerca
scientifica.
La materia in esame è stata di recente oggetto di numerose
trasformazioni che hanno determinato l’introduzione di norme
volte a favorire ed incentivare le donazioni in favore degli enti in
questione.
Ciò detto, proponiamo di seguito un quadro riassuntivo delle
agevolazioni previste in materia, indicando separatamente le
stesse per ciascuna tipologia di ente.
Onlus
Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 460/97, le
fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica
di particolare interesse sociale, svolta in ambiti e
secondo le modalità definite dal DPR 135/2003, possono
assumere la qualifica di Onlus.
Dall’assunzione di detta qualifica discendono una serie di
benefici fiscali contenuti in differenti disposizioni.
Onlus: DPR 917/86 (TUIR)
- la lettera i-bis) dell’articolo 15 del TUIR dispone che le
erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche
in favore di Onlus sono detraibili per un importo pari al
19% delle stesse e comunque per un ammontare non
superiore ad € 2.065,83;
- la lettera h) del medesimo articolo dispone che sono
deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in
denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al
2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle
Onlus.
Onlus: D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià)
L’articolo 14 del D.L. 35/2005 prevede che le erogazioni
liberali in denaro ed in natura effettuate sia da persone
fisiche sia da persone giuridiche in favore di Onlus
(fondazioni che operano nel settore della ricerca
scientifica), sono deducibili nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato dal soggetto erogatore e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui.
Detta agevolazione è subordinata al rispetto di determinate
condizioni, quali fra le altre la non cumulabilità della
medesima con le altre agevolazioni previste dal TUIR.
Onlus: D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià)
Nello specifico, le Onlus che vogliono avere la possibilità di
beneficiare dell’attribuzione del 5 per mille dovevano
presentare domanda di iscrizione presso l’Agenzie delle
Entrate, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre
il 10 febbraio 2006. Detto elenco è stato pubblicato sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Onlus: Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006)
I commi 337-340 dell’unico articolo della Legge 266/2005
stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2005, il contribuente potrà
scegliere di destinare, fermo quando dovuto a titolo d’imposta sul
reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta stessa per il sostegno alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (fondazioni che operano nel settore
della ricerca scientifica).
Le somme da destinare alle finalità suddette devono essere
determinate sulla base degli incassi IRPEF, tenendo conto delle
scelte espresse dal contribuente risultanti dal rendiconto generale
dello Stato.
Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e
sanitaria ed Università
Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed
Università: DPR 917/86 (TUIR)
-lettera o), dell’articolo 100 del TUIR dispone che sono
deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro
effettuate in favore di fondazioni ed associazioni legalmente
riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministero della
salute con apposito decreto.
Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed
Università:
D.L. 35/2005 (Decreto sulla competitivià)
L’articolo 14 del D.L. 35/2005 prevede chele erogazioni liberali in
denaro ed in natura effettuate in favore di fondazioni ed
associazioni che operano nel settore della ricerca, individuate
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono
deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato dal soggetto erogatore e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui. Detta agevolazione è subordinata
al rispetto di determinate condizioni, quali fra le altre la non
cumulabilità della medesima con le altre agevolazioni previste dal
TUIR.
Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed
Università:
Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) 5 per mille
I commi 337-340 dell’unico articolo della Legge 266/2005
stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2005, il contribuente potrà
scegliere di destinare, fermo quando dovuto a titolo d’imposta sul
reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta stessa per il perseguimento di finalità sociali:
a) il sostegno alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori indicati dal comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs. 460/97;
b) il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) il finanziamento della ricerca sanitaria. Le somme da destinare alle
finalità suddette devono essere determinate sulla base degli incassi
IRPEF, tenendo conto delle scelte espresse dal contribuente risultanti
dal rendiconto generale dello Stato.
Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 gennaio 2006 sono state individuate le modalità di
richiesta da parte dei soggetti che intendono beneficiare del 5 per
mille, le liste dei soggetti ammessi al riparto del medesimo e le
modalità di riparto delle somme stesse.
Nello specifico, mentre i soggetti di cui alle suindicate lettere a)
che vogliono avere la possibilità di beneficiare dell’attribuzione
del 5 per mille dovevano presentare domanda di iscrizione presso
l’Agenzie delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro e
non oltre il 10 febbraio 2006, con riferimento agli altri, è stato il
Ministero della salute con quello dell’istruzione a identificare
entro il 10 febbraio 2006 i soggetti beneficiari dell’erogazione in
esame.
Entrambi gli elenchi sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia
delle Entrate.
Con particolare riferimento agli enti di cui alle suddette lettere d)
ed e) (enti di ricerca scientifica, alle università e agli enti di
ricerca sanitaria) qualche perplessità sorge, però, in merito alla
loro corretta identificazione. Infatti, stante quanto disposto dal
suindicato DPCM, la loro indicazione ministeriale sembrerebbe
precludere ad un ente di ricerca non ricompreso nell’elenco stilato
dal Ministero la possibilità di essere destinatario del 5 per mille.
Tuttavia, a parere di chi scrive sembra possibile sostenere che un
ente di ricerca, che costituitosi come Onlus o come associazione o
fondazione riconosciuta operante, potrebbe, in virtù di detta
qualifica, essere ricompreso fra gli altri destinatari dell’erogazione
in questione.
Associazioni e fondazioni di ricerca scientifica e sanitaria ed
Università: Legge 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006)
Deducibilità integrale dei fondi destinati alla ricerca
Sempre in tema di erogazioni liberali, i successivi commi 353-355
della disposizione in commento stabiliscono l’integrale
deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi
destinati, a titolo di contributo o di liberalità, per il finanziamento
della ricerca dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta
sul reddito delle società (IRE) in favore delle fondazioni e delle
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo
svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.
Sarà, anche in tal caso, un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ad individuare detti enti. Tale disposizione si affianca a
quanto disposto in tema di erogazioni liberali dal decreto legge n.
35 del 14 marzo 2005 “Decreto sulla competitività”.
Tavola sinottica delle agevolazioni fiscali afferenti gli enti di ricerca
Riferimento normativo
Oggetto dell’erogazione
Soggetti erogatori
Soggetti beneficiari
Agevolazione
Lettera i-bis) dell’art. 15 DPR
917/86
Erogazioni in denaro
Persone fisiche
Onlus
Detrazione del 19% delle erogazioni,
nell’importo massimo di € 2.065,83.
Lettera h) dell’art. 100
DPR 917/86
Erogazioni in denaro
Persone giuridiche
Onlus
Deduzione del 2% del reddito d’impresa,
nell’importo massimo di euro 2.065,83.
Lettera o) dell’art. 100 DPR
917/86
Erogazioni in denaro
Persone giuridiche
Fondazioni ed
associazioni riconosciute
di ricerca
Deduzione dal reddito d’impresa.
Articolo 14 D.L. 35/2005
Erogazioni in denaro e in natura
Persone fisiche e
persone giuridiche
Fondazioni ed
associazioni di ricerca
Deduzione dal reddito complessivo dichiarato
delle erogazioni del limite del 10% e nella
misura massima di 70.000 euro annui.
Art. 1 commi 337/340 Legge
266/2005
Destinazione del 5 per mille
dell’imposta dovuta
Persone fisiche
Enti di ricerca scientifica e
sanitaria, Onlus e
Università*
Attribuzione del riparto del 5 per mille in
relazione delle preferenze espresse dai
contribuenti.
Art. 1 commi 353-355 Legge
266/2005
Erogazioni in denaro
Persone giuridiche
Fondazioni ed
associazioni riconosciute
di ricerca
Integrale deduzione dal reddito del soggetto
erogatore.
* Il Ministero della salute con quello dell’istruzione hanno individuato gli enti di ricerca scientifica e sanitaria e le Università beneficiari dell’erogazione del
5 per mille.
Il presente memo rappresenta una nota di studio e pertanto lo stesso non può essere adoperato per finalità che non ineriscano ad
un’analisi generale delle tematiche in esso affrontate.
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