SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !
NEWSLETTER N.124 DEL 19/06/13
NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - [email protected])
INDICE
LA STRAGE CONTINUA!
1
SICUREZZA SUL LAVORO: NEL DECRETO LEGGE PER LE SEMPLIFICAZIONI DI OGGI MODIFICHE PEGGIORATIVE
5
SUL GAS RADON E GLI AMBIENTI DI LAVORO
7
RAFFAELE GUARINIELLO: UN COMMENTO SU THYSSENKRUPP E DARWIN
10
AMBIENTI CONFINATI: IL MANUALE E GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
13
LA STRAGE CONTINUA!
Dall’Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni sul lavoro
http://cadutisullavoro.blogspot.it/
martedì 18 giugno 2013
MORTO UN OPERAIO MOLDAVO
Roma. E’morto un operaio moldavo di 29 anni questa mattina in un incidente sul lavoro. Il giovane era impegnato a scaricare delle cataste di legna in un campo a Maccarese. La morte è dovuta ad una scarica elettrica che ha folgorato il giovane. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto era
giunto anche un elicottero di soccorso ma al suo arrivo non c’era più niente da fare.
lunedì 17 giugno 2013
DOPO I 3 MORTI DI IERI REGISTRIAMO ALTRI 3 ANCHE OGGI
Piacenza 17 giugno 2013. E’morto folgorato un lavoratore di 31 anni addetto alla manutenzione della Rete Ferroviaria Italiana. La tragedia questa mattina alle 10, quando il tecnico ha perso la vita nel tratto di linea tra Sarmato e Castel San Giovanni, linea Alessandria-Piacenza.
Sembra che la vittima che stava lavorando insieme a un collega in cima a un carrello elevatore
per cause che polizia di Stato e carabinieri stanno accertando sia rimasto fulminato inspiegabilmente. Solo dopo 3 ore è ripresa la circolazione dei treni in quella linea ferroviaria.
Siracusa 17 giugno 2013. E’morto Giorgio Caligiore di 49 anni questa mattina a Palazzolo. La
vittima che di professione faceva il vigile del fuoco libero dal servizio, è morto finendo negli ingranaggi di una trebbiatrice. Caligiore stava dando una mano nell’azienda agricola di famiglia.
Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri.
Siena 17 giugno 2013. E’morto Giorgio Rossi di 89 anni. Rossi è l’ennesima vittima di quella
macchina infernale che uccide centinaia di agricoltori ogni anno. Il trattore è un autentico killer
che uccide al più piccolo errore o distrazione, soprattutto in un territorio collinare come quello
italiano. Rossi è rimasto travolto senza riuscire a mettersi in salvo. Rilievi sono in corso per
stabilire la dinamica dell’incidente.
mercoledì 12 giugno 2013
REGISTRIAMO ALTRE 4 VITTIME
Rimini 11 giugno 2013. E’morto Renato Zanchini di 70 anni. Zanchini è l’ennesima vittima del
trattore killer che uccide ogni anno, nell’indifferenza della politica, più di 100 agricoltori. A notare il mezzo ribaltato sono stati un giovane del posto e il postino della zona: proprio quest’ul timo è sceso nel campo per sincerarsi delle condizioni di Zanchini, che purtroppo è morto sul
colpo schiacciato dal mezzo.
Bari 12 giugno 2013. E’morto Raffaele Cacucci, operaio di 56 anni originario di Valenzano, deceduto stamane mentre era al lavoro in un’azienda agricola in zona Iazzo delle Conche, non c’è
stato nulla da fare. E’morto sul colpo, poco prima delle 13, dopo un volo di circa 15 metri.
Genova 12 giugno 2013. E’morto Renato Malatesta, dipendente Enel di 52 anni, stava lavorando sul tetto della propria abitazione e ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. Il cinquantacinquenne ha fatto un volo di alcuni metri ed è morto sul colpo. La tragedia sotto gli occhi
della moglie.
Crotone, 12 giugno. E’morto George Demitru Corculeu un operaio rumeno di 28 anni. Corculeu
ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto in località
Villa Magherita, nei pressi dell’aeroporto Sant’Anna di Crotone. Il giovane stava lavorando su
degli alberi per conto di una ditta boschiva di Petilia Policastro; l’operaio si trovava in cima ad
una pianta quando improvvisamente e’precipitato al suolo da un altezza di diversi metri. La vittima non è morta per l’impatto col suolo ma per l’albero che gli è rovinato addosso uccidendolo
sul colpo.
martedì 11 giugno 2013
REGISTRIAMO ALTRI DUE MORTI SUL LAVORO
Anche oggi sono morti altri due lavoratori in Friuli e in Lombardia. Nel primo caso è un camionista che era rimasto gravemente ferito ieri e nell’altro un dipendente comunale investito da
un’automobile mentre lavorava su una strada statale all’ingresso di una galleria.
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lunedì 10 giugno 2013
OGGI SONO MORTI DUE STRANIERI COMUNITARI NEL LAZIO A ROMA E IN PROVINCIA DI
FROSINONE
Roma 10 giugno 2012. E’morto George Savonea, operaio romeno di 39 anni. Savonea era al
quarto piano e stava montando una tenda su una finestra quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo dal quarto piano rimanendo ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi. La
tragedia questa mattina in via Leoncavallo nel quartiere Vescovio, a nord della Capitale. I condomini hanno sentito un tonfo quando il corpo del povero operaio si è schiantato su una terrazza al primo piano.
Frosinone 10 giugno 2013. E’morto un giovane operaio polacco di 28 anni a Supino. Il giovane
è morto cadendo da un’impalcatura sulla quale stava lavorando mentre stava eseguendo alcuni
lavori di sistemazione di un tetto in una fabbrica quando, per cause in corso di accertamento, è
precipitato da un’altezza di circa dieci metri. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di
Supino
mercoledì 1 maggio 2013
E’MORTO LUIGI MALESCIO, AGRICOLTORE
Cosenza 30 aprile. E’morto Luigi Malescio, agricoltore di 40 anni. Malescia è morto schiacciato
dal trattore. Una strage infinita di questi mostri che il parlamento non prende in considerazione. Basta poco, fare mettere delle barre laterali in modo che il guidatore non venga sbalzato
fuori. La tragedia in una campagna di Acquaformosa il trattore sarebbe finito in una scarpata
schiacciandolo. Sono 25 gli agricoltori morti nel mese di aprile e quasi tutti schiacciati dal trattore.
sabato 8 giugno 2013
ANCHE OGGI REGISTRIAMO ALTRI 2 MORTI
Perugia 8 giugno. E’morto un operaio d’origine marocchina di 39 anni a Gualdo Cattaneo, per
conto della ditta di pulizie di cui era dipendente. Il suo corpo è stato trovato da un passante
che lo ha visto questa mattina, era incastrato tra il muletto e il cancello d’ingresso dello stabi le. Probabilmente il muletto era “sfrenato” e lo ha schiacciato contro l cancello.
Afghanistan E’morto Giuseppe La Rosa capitano dei bersaglieri a Farah. Oggetto dell’attacco,
un mezzo Lince. Secondo la ricostruzione dei fatti un afghano, sembra che chi ha lanciato la
bomba sia stato un bambino di 11 anni. si è avvicinato al tank sul quale viaggiavano i nostri
militari, di ritorno da un’attività congiunta con i soldati afghani, lanciando una bomba a mano.
L’attacco ha causato la morte di un capitano del Terzo Bersaglieri e il ferimento di altri tre militari.
mercoledì 5 giugno 2013
TERRIBILE SEQUENZA DI MORTI SUL LAVORO, NE SONO MORTI 4 ANCHE OGGI.
5 giugno 2013 E’morto un autotrasportatore in Umbria. E’morto un operaio di 63 anni e suo figlio è ricoverato all’Ospedale di Andria. La tragedia in un capannone dove è crollata la copertura.
Milano. E’morto Roberto Veloce di 40 anni battendo violentemente la testa contro i resti di un
muro in demolizione. La tragedia Cormano. La vittima aveva 5 figli in tenera età. Al momento
dell’incidente, nel cantiere stavano lavorando numerosi lavoratori. Ma non sono ancora chiare
le modalità della tragedia.
Pordenone 5 giugno. E’morto un operaio di 29 anni in un impianto di trattamento rifiuti a Maniago. Per cause al vaglio dei Carabinieri, l’operaio e’rimasto schiacciato dalla benna di una
pala meccanica.
A Udine è morto un anziano, agricoltore di 73 schiacciato dal trattore mentre tagliava l’erba.
martedì 4 giugno 2013
ANCHE OGGI 3 MORTI SUL LAVORO.
Savona 4 giugno 2013. E’morto Roberto Zunino di 56 anni questa mattina. La tragedia sulla
strada panoramica che porta da Savona a Naso di Gatto: un camion della ditta Germano, che
trasportava catrame, è uscito di strada ed è finito in una scarpata. Il conducente, il 56enne Ro berto Zunino, è morto sul colpo.
Registriamo oggi la morte di altri due lavoratori: nella provincia di Milano e di Ravenna. Il
nome delle vittime saranno comunicati nei prossimi giorni.
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lunedì 3 giugno 2013
ALTRI DUE MORTI ANCHE OGGI
3 giugno 2013 Sono morti altri due lavoratori, uno in Toscana e un altro in Lombardia. I due
lavoratori di cui non si conosce ancora l’identità lavoravano uno nell’industria del legno, cadendo dal’alto, e l’altro in un’industria meccanica schiacciato da un macchinario.
sabato 1 giugno 2013
REGISTRIAMO ALTRI DUE MORTI
Ragusa, 1 giugno. E’morto Orazio Macauda, muratore di 63 anni. Macauda è morto nel reparto
di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica, era caduto il 20 maggio scorso dal tetto del
magazzino di sua proprietà nel sistemare le tegole.
Milano 31 maggio 2013. E’morto Antonio Germanò alle 13, un treno in manovra lo ha travolto
e ucciso. Non sono ancora chiare le modalità della tragedia che ha colpito questo lavoratore in stancabile, molto esperto che aveva passato 42 anni fra le stazioni di Sesto e Milano Greco Pirelli. E’una tragedia che non si spiega. La procura ha bloccato tutto in attesa dell’autopsia che
si farà nei prossimi giorni.
giovedì 30 maggio 2013
ANCORA 3 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO
Verona 30 maggio 2013 E’morto Adriano Bonfante di 62 anni, di Nogarole Rocca. E’scivolato in
un canale mentre era alla guida del suo trattore. Il “killer” era adibito al trasporto della legna,
la strada era dissestata e probabilmente in pendenza e il killer non ha perdonato neppure questa volta, uccidendo il povero agricoltore schiacciandolo.
Milano 29 maggio 2013. E’morto un lavoratore cinese di 47 di cui non si conosce ancora l’identità a Pozzuolo Martesana. La vittima era dipendente di una ditta che si occupa di manutenzioni, è caduto mentre stava operando con dei colleghi a trenta metri di altezza su un traliccio
elettrico in aperta campagna. Sul posto polizia locale, medici del 118 che non hanno potuto
fare altro che accertare il decesso e medici dell’Asl.
Fermo 30 maggio 2013. E’morto Claudio Smerilli di 66 anni. Smerilli è morto nel pomeriggio in
un cantiere di Monte Urano mentre stava effettuando lavori di ristrutturazione sul tetto di un
capannone della zona industriale precipitando al suolo da un’altezza di circa dieci metri. Tra sportato in ospedale a Fermo, ha cessato di vivere poco dopo.
martedì 28 maggio 2013
ANCHE OGGI 3 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO
Terni. E’morto un operaio di 33 anni questa mattina in un incidente sul lavoro in un’azienda di
Narni scalo. Secondo le prime informazioni, la vittima era dipendente di una ditta esterna per
la rimozione di lastre di Eternit e sarebbe caduto battendo violentemente la testa. Sulla dinamica dell’incidente sta svolgendo accertamenti l’Asl, insieme a carabinieri e 118. Dagli accertamenti è poi emerso che il giovane indossava regolarmente le misure di protezione prescritte.
Resta ancora da chiarire ancora l’esatta dinamica della tragedia. Com’è possibile che indossasse le regolari protezioni se è caduto a terra battendo la testa?
Forlì Cesena 28 maggio 2013. E’morto F.F un agricoltore forlivese di 76 anni schiacciato dal
trattore.
Agricoltore si ribalta col trattore ed è morto schiacciato.
martedì 28 maggio 2013
TERRIBILE MORTE PER INFORTUNI SUL LAVORO DI UN OPERAIO SARDO
Olbia Tempio 28 maggio. E’morto Antonello Cusseddu operaio di una ditta di compostaggio a
Tempio. Cusseddu è rimasto ucciso questo pomeriggio mentre stava lavorando, è rimasto impigliato nel nastro trasportatore che gli ha staccato un braccio. Il povero operaio è rimasto appeso ad alcuni metri di altezza, è stato subito soccorso, ma è morto a causa della grave perdita
di sangue. L’operaio era sposato ed era padre di due figli di 14 e 10 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. La salma dell’operaio è stata trasferita a Sassari,
dove sarà eseguita l’autopsia
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lunedì 27 maggio 2013
ANCHE OGGI DUE MORTI SUL LAVORO
Milano 27 maggio 2013. E’morto un operaio albanese di 33 anni per il crollo dell’impalcatura su
cui lavorava. La tragedia a Cernusco sul Naviglio. La vittima stava ristrutturando una casa in
una via poco lontano dal centro della città ed era al lavoro su un’impalcatura: all’improvviso in
mattinata il crollo della struttura e il povero giovane è precipitato a terra, rimanendo ucciso sul
colpo. Gli agenti della Polizia locale di Cernusco sul Naviglio stanno cercando di ricostruire
quello che è accaduto.
Savona 27 maggio 2013. E’morto Marco Vallarino di 44 anni dopo essere caduto da 15 metri
d’altezza da gru nel porto di Vado Ligure al Terminal cokerie . Sconosciute le cause che gli hanno fatto perdere l’equilibrio, è possibile anche che sia stato un malore Non è chiaro se a fargli
perdere l’equilibrio sia stato un malore oppure un fatto accidentale. Purtroppo apprendiamo da
Organi di Stampa che non sono a norma la scaletta e il carroponte del pontile San Raffaele del
terminal rinfuse Italia spa di Vado Ligure. Lo hanno accertato gli ispettori dell’Asl a conclusione
dell’accurato sopralluogo effettuato dopo il tragico volo mortale nel quale ha perso la vita Marco Vallarino, 44 anni. Secondo gli inquirenti, infatti, mancherebbero le necessarie ringhiere e
strutture in grado di mettere in sicurezza gli operai chiamati alla manutenzione del carro ponte
anche in caso di malore.
sabato 25 maggio 2013
REGISTRIAMO ALTRI 5 MORTI SUL LAVORO ANCHE OGGI
Un tecnico italiano è morto in Angola, si tratta di Luca Monferone originario di Belluno, ma residente nel bresciano, e due agricoltori di cui uno schiacciato da una lastra di metallo che stava
spostando in Piemonte e un altro schiacciato dal trattore in Toscana, si è aggiunto un agricoltore sempre a causa, anche se indirettamente del trattore, in Piemonte e un pensionato di 81
anni che lavorava ancora in edilizia in Umbria.
venerdì 24 maggio 2013
E’MORTO UN EDILE DI 43 ANNI IN PROVINCIA DI CREMONA
Cremona, 23 maggio 2013. E’morto M.B un edile di 43 anni in un cantiere del Consorzio di Bonifica Navarolo dove si stavano posando delle canaline. Sembra che la vittima sia stata travolta
da un cumulo di terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso di Bergamo, ma tutti i tentativi di salvarlo sono risultati vani. Le indagini sono
condotte dai carabinieri di Rivarolo del Re.
mercoledì 22 maggio 2013
TERRIBILE SEQUENZA DI LAVORATORI MORTI ANCHE OGGI
Anche oggi sono morti 6 lavoratori di cui 4 in agricoltura: nelle province di Siracusa, Avellino,
Brindisi, Rimini, Parma e Salerno. Tre sono morti a causa del trattore che dall’inizio di aprile ha
ucciso 32 agricoltori.
lunedì 20 maggio 2013
ALTRI DUE MORTI TRA SABATO E DOMENICA
Verona 20 maggio 2013. E’morto Matteo Canta operaio di 57 anni. Canta è morto dopo 10
giorni d’agonia in un letto del centro grandi ustionati dell’ospedale di Verona, l’8 maggio era
scivolato nella vasca di raffreddamento delle Acciaierie Venete di Sarezzo dove aveva riportato
ustioni nel 90% del corpo cadendo in una vasca d’acqua bollente. I soccorsi sono stati tempe stivi ma la gravità delle ferite
Chieti. E’morto giuseppe Bucciarelli di 84 anni schiacciato dal trattore sabato pomeriggio. Bucciarelli, si è ribaltato con il suo trattore. La tragedia in un campo in località Pagnotto, poco lontano dalla casa dove Bucciarelli viveva con la moglie. Per l’anziano, che stava lavorando la terra, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare e il personale del 118, giunto con
un’ambulanza, non ha potuto far altro che constatarne la morte.
Il 9 maggio è morto, sempre in provincia di Chieti Fernando Belli schiacciato dal trattore.
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SICUREZZA SUL LAVORO: NEL DECRETO LEGGE PER LE SEMPLIFICAZIONI DI OGGI
MODIFICHE PEGGIORATIVE
Da: Articolo 21
http://www.articolo21.org
di Marco Bazzoni
Nel decreto legge per le semplificazioni che verrà approvato il 19 Giugno dal Consiglio dei Ministri (all’inizio doveva essere approvato come Disegno di Legge), ci sono molte modifiche peggiorative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Come se bastasse diminuire le norme per la sicurezza sul lavoro (tra l’altro sulla pelle dei lavo ratori): per far ripartire le imprese italiane ed il Paese ci vorrà ben altro!
Evidentemente non deve essere bastato il D.Lgs. 106 del 3 Agosto 2009 (decreto correttivo
per la sicurezza sul lavoro), che ha stravolto il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro voluto
dal Governo Prodi (D.Lgs.81/08), con sanzioni dimezzate ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, norma “salva manager”, ecc.
Non deve essere bastata la procedura d’infrazione che il nostro Paese ha in corso (procedura
2010/4227), fatta aprire grazie alla mia denuncia.
Tra poco saremo anche deferiti alla Corte di Giustizia Europea, visto che l’Italia non si è ade guata al parere motivato emesso il 21 Novembre 2012.
Nella bozza del DDL semplificazioni, pubblicata al seguente link:
http://www.roars.it/online/wp-content/uploads/2013/06/Ddl-semplificazioni-diramato-ai-Ministeri-11-giugno-2013-3.pdf
che adesso il Governo Letta dice di aver ridotto a 39 articoli, perché diverse norme sono state
recepite dal Decreto “del fare”, ci sono le seguenti riduzioni per la sicurezza sul lavoro (vi faccio una sintesi della relazione tecnica dell’ing. Marco Spezia che ringrazio molto, in modo che la
relazione sia chiara anche a non addetti ai lavori).
L’articolo 6 del DDL propone una “semplificazione”, cioè una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori che nell’arco
dell’anno solare non superano le 50 giornate lavorative.
L’idea è quella che se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto for mazione e sorveglianza sanitaria presso un altro datore di lavoro nel corso dell’anno, ne possa
essere esonerato.
Innanzitutto lascia perplessi che la formazione e la sorveglianza sanitaria pregresse vengano
verificate “mediante idonee attestazioni”. Di cosa si tratta di autocertificazioni del datore di lavoro??? Sappiamo bene che valore abbiano le autocertificazioni, basta guardare cosa hanno
prodotto in questi anni (vedi ad esempio autocertificazione del Documento di Valutazione del
Rischio per le aziende fino a 10 dipendenti).
L’articolo 7 del DDL prevede l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per
le attività in appalto, nel caso di “settori di attività a basso rischio infortunistico” (da definire
con successivo Decreto Ministeriale).
Sempre l’articolo 7 del DDL prevede la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appalta te “la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno”, innalzando il limite attuale di due
giorni, senza considerare che non è la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una
valutazione dei rischi da interferenze, ma la gravità dei rischi da interferenze stessi.
L’articolo 8 del DDL aumenta i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08 relativo
alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, aggiungendo anche i
“piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
Anche in questo caso si permette il mancato adempimento di obblighi di tutela della sicurezza
solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo.
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L’articolo 9 del DDL prevede l’abrogazione dell’articolo 54 del TU 1124/65 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali) e di conseguenza cancella l’obbligo da
parte del datore di lavoro (nel termine di due giorni), di dare notizia alle autorità di pubblica sicurezza delle morti sul lavoro e degli infortuni sul lavoro, che abbiano comportato l’assenza da
lavoro per più di 3 giorni lavorativi.
In questo modo si toglie alle autorità di pubblica sicurezza ogni informazione e controllo su
eventi infortunistici (anche mortali), che hanno invece evidente rilevanza penale.
Inoltre l’articolo 9 del DDL sostituisce l’articolo 56 del D.P.R.1124/65, stravolgendolo completamente.
Si toglie così alla Pretura ogni informazione relativa a infortuni gravi e con rilevanza penale e la
possibilità di avviare inchieste relativi agli infortuni stessi.
Inoltre, modificando in tal modo l’articolo 56 del D.P.R 1124/65, viene meno anche la facoltà
per l’infortunato o i suoi superstiti di richiedere, direttamente al Pretore, che sia eseguita l’inchiesta per gli infortuni per i quali l’inchiesta non è stata eseguita.
Nell’articolo 9, ci sono i presupposti per una violazione dell’articolo 9 (vari obblighi del datore
di lavoro), comma 1. lettera d), della Direttiva europea quadro 89/391/CEE.
Inoltre l’articolo 9 del DDL consente di eseguire le notifiche previste dal D.Lgs.81/08 nei seguenti casi:
 superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici, delle cause
dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
 eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
 inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto (manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate);
 incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso, cause che li hanno determinati e misure da adottare;
anche “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro”.
L’articolo 15 del DDL permette che la consultazione dei RLS (Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza), prevista dal D.Lgs.81/08, possa avvenire anche “anche in via telematica” per tutte le attribuzioni dell’articolo 50 del Dlgs 81/08, tra le quali ci sono:
 valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
 in merito all’organizzazione della formazione.
Con la consultazione per via telematica il datore di lavoro assolve agli obblighi di legge.
Anche con questa “semplificazione” gli obblighi di consultazione dei RLS, che dovrebbe rivestire
un ruolo fondamentale nel rapporto tra datore di lavoro e dirigenti e lavoratori, si riduce a una
mera formalità burocratica, senza peraltro una valida attestazione (verbale di riunione) dell’avvenuta ed efficace consultazione.
Anche nell’articolo 15 del DDL, ci sono i presupposti per una violazione dell’articolo 11 (Consultazione e partecipazione dei lavoratori) della Direttiva europea quadro 89/391/CEE.
18 giugno 2013
Marco Bazzoni
Operaio metalmeccanico e Rappresentante per la sicurezza
Firenze
Email: [email protected]
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SUL GAS RADON E GLI AMBIENTI DI LAVORO
Da: Cobas Pisa
http://www.cobaspisa.it/
Dall’ing. Marco Spezia a risposta alle richieste di un rappresentante RSU Cobas.
Ciao,
innanzitutto ti invio in allegato l’opuscolo “Il radon in Italia: guida per il cittadino” edito dall’ISPESL nel novembre 2007, che tratta diffusamente dell’inquinamento radioattivo da radon (file
“opuscolo ISPESL radon novembre 2007.pdf”).
http://www.cobaspisa.it/wp-content/uploads/2013/04/opuscolo-ISPESL-radon-novembre2007.pdf
All’interno dell’opuscolo troverai numerose e utili informazioni (che non ti sto a ripetere) sulla
natura del radon, sui suoi effetti radioattivi, sulla sua pericolosità per la salute e sulle misure di
riduzione dell’esposizione.
Da un punto di vista normativo l’inquinamento da radon è una delle (poche) fonti di rischio che
non viene esaminata direttamente dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08), il quale rimanda invece a specifica fonte normativa.
Il D.Lgs.81/08 infatti, all’interno del Titolo VIII relativo ai rischi derivanti da agenti fisici, specifica all’articolo 180, comma 3 che:
“La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni”.
La fonte normativa che riguarda in generale le radiazioni ionizzanti e in particolare il radon è
quindi il D.Lgs.230/95.
Tale Decreto è stato modificato nel suo testo originario (che non trattava del radon) dal
D.Lgs.241/00, che, recependo la Direttiva 96/29/Euratom, ha aggiunto alla formulazione originaria il Capo III-bis “Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni” e l’Allegato I-bis, relativi specificatamente alle radiazioni di origine naturale e in particolare al radon.
Ti invio in allegato anche il D.Lgs.230/95 nella sua attuale definizione, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.241/00 e da altri Decreti (file “D.Lgs.230 95 modificato.pdf”).
http://www.cobaspisa.it/wp-content/uploads/2013/04/D.Lgs_.230-95-modificato.pdf
Ti riassumo i contenuti del Capo III-bis del D.Lgs.230/95. D’ora in poi tutti gli articoli e gli Allegati citati sono relativi a tale Decreto.
Tale Capo si applica a tutte le attività lavorative in cui le radiazioni non derivino dalle materie
prime o dai prodotti del processo produttivo, ma da sorgenti naturali.
In particolare (articolo 10-bis, comma 1, lettera a) e b)):
“Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di
sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radiopro tezione.
Tali attività comprendono:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono
esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra
esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono
esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni al tra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben indivi duate o con caratteristiche determinate”;
Per tali attività sono definiti obblighi specifici per l’esercente, cioè per il datore di lavoro dell’attività lavorativa.
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Un primo obbligo (articolo 10-ter) consiste nell’esecuzione di misurazioni dei livelli radioattivi,
secondo le modalità stabilite dall’Allegato I-bis, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività
lavorativa.
In particolare l’allegato I-bis specifica che per quanto riguarda il radon le misurazioni sono finalizzate a individuare la concentrazione per unità di volume di aria dell’isotopo 222 del radon,
espressa come Bq/m3 (Becquerel al metro cubo) su media annua.
Il Becquerel (Bq) è l’unità di misura del decadimento radioattivo dell’isotopo del radon: 1 Bq è
uguale a una disintegrazione radioattiva al secondo (trasformazione di un singolo nucleo atomico in un secondo).
Le misurazioni devono essere eseguite da organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 107, comma 3, come ad esempio l’ARPA, che rilasciano una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione (articolo 10-ter, comma 4)
Una volta eseguite le misurazioni, i valori di radioattività rilevati devono essere confrontati con
i cosiddetti livelli di azione (cioè i livelli di potenziale pericolo) definiti sempre dall’Allegato Ibis.
Per quanto riguarda il radon, il punto 4 dell’Allegato I-bis, fissa come livello di azione il valore
500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno.
Se i valori misurati sono inferiori al livello di azione, ma superiori all’80% di tale livello (se cioè
la concentrazione di radon varia da 400 a 500 Bq/m 3), il datore di lavoro ha l’obbligo di ripetere le misurazioni nel corso dell’anno successivo (articolo 10-quinquies, comma 2).
(se cioè la concentrazione di radon varia da 400 a 500 Bq/m3)
Nel caso invece di superamento dei livelli di azione (se cioè la concentrazione di radon supera i
500 Bq/m3), il datore di lavoro deve innanzitutto inviare, entro un mese dal rilascio della relazione tecnica con il risultato della misurazione, una comunicazione, contenente la relazione
tecnica stessa e in cui viene indicato il tipo di attività lavorativa, all’ARPA, all’ASL e alla Direzio ne provinciale del lavoro, (articolo 10-quater, comma 1).
Inoltre nel caso di superamento dei livelli di azione (se cioè la concentrazione di radon supera i
500 Bq/m3), il datore di lavoro, avvalendosi di “esperto qualificato”, deve attuare azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto livello di azione e deve procedere nuovamente alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette azioni. Tali operazioni
devono essere completate entro tre anni dal rilascio della relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e devono essere effettuate con urgenza correlata all’entità del superamento del livello di azione (articolo 10-quinquies, comma 3).
L’esperto qualificato è definito dall’articolo 4, comma u), come:
“persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni,
esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare
il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e
formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e
della popolazione”.
La qualificazione dell’esperto qualificato è riconosciuta secondo le procedure stabilite dall’articolo 78. L’elenco nominativo degli esperti qualificati è istituito presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro.
Esempi di interventi finalizzati alla riduzione dei livelli di radioattività da radon, cioè di risanamento degli ambienti di lavoro, sono riportati nell’opuscolo ISPESL e si possono dividere in in terventi atti a ridurre l’ingresso del radon dal terreno verso gli ambienti di lavoro (sigillatura
delle vie di ingresso, creazione di sovrapressione negli ambienti, ecc.) e in interventi atti a eliminare il radon dagli ambienti di lavoro (areazione degli ambienti, aspirazione dell’aria dagli
ambienti, ecc.).
Se, nonostante l’adozione di azioni di rimedio, le grandezze misurate dopo il risanamento risultino ancora superiori al livello di azione prescritto, il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti previsti dal capo VIII (formazione dei lavoratori, sorveglianza fisica, sorveglianza medica).
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In particolare il datore di lavoro, tra le azioni di rimedio, deve includere anche la misura della
dose efficace di radiazione assorbita dal singolo lavoratore, dove la dose efficace è la somma
ponderata delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, derivanti dalla presenza di sostanze radioattive.
Pertanto il datore di lavoro, dopo avere verificato che nell’ambiente di lavoro il livello del radon
è superiore alle concentrazioni consentite, deve anche controllare la quantità di radioattività
emessa dal radon effettivamente assorbita dai lavoratori.
Se dalla misura della dose radioattiva risulta che essa è inferiore a 3 mSv/anno (milliSievert
per anno), il datore di lavoro non è tenuto ad attuare azioni di rimedio, in quanto, nonostante
la presenza di radon, la sua radioattività non viene significativamente assorbita dai lavoratori.
Il Sievert (Sv) è l’unità di misura dell’energia radioattiva per unità di massa della persona
esposta e infatti 1 SV equivale a 1J/1kg.
In conclusione se in alcuni locali della Provincia di Livorno sono stati riscontrati valori di concentrazione per unità di volume di aria dell’isotopo 222 del radon superiore ai livelli di azione
definiti dal D.Lgs.230/95 (500 Bq/m 3), il datore di lavoro, dopo averlo comunicato alle autorità
competenti (ARPA, ASL, Direzione provinciale del lavoro) deve adottare interventi tecnici per
ridurre tali valori al di sotto dei livelli di azione.
Nel perdurare del superamento dei limiti di azione, il datore di lavoro, oltre a implementare ulteriori azioni di risanamento, deve attuare attività di formazione dei lavoratori, deve, tramite il
medico competente, eseguire sorveglianza sanitaria specifica sui lavoratori potenzialmente
esposti (i frequentatori dei locali), deve eseguire valutazioni della dose radioattiva effettiva mente assorbita dai lavoratori.
Spero di avere risposto in maniera chiara ed esaustiva al tuo quesito e rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Marco Spezia
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RAFFAELE GUARINIELLO: UN COMMENTO SU THYSSENKRUPP E DARWIN
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
04 giugno 2013
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
PuntoSicuro intervista il sostituto procuratore Raffaele Guariniello. La sentenza d’appello Thyssenkrupp. Il processo Darwin e i problemi di sicurezza della scuola italiana, la Procura che
manca e le carenze relative al rischio stress.
Torino, 4 Giugno
Dopo aver presentato le motivazioni della sentenza del 28 febbraio 2013 con cui la Corte d'assise d'appello di Torino illustra i motivi di riduzione delle condanne per i fatti relativi all’incidente alla Thyssenkrupp (6 dicembre 2007), abbiamo chiesto al sostituto procuratore Raffaele
Guariniello - coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla tutela del consumatore – un commento.
Un commento che non solo ha affrontato gli elementi qualificanti della sentenza d’appello, delle
conseguenze e del ricorso in Cassazione, ma ha spaziato al 360° su altri processi, indagini e
problematiche.
Si è parlato del processo Darwin (relativo al crollo avvenuto nel Liceo Darwin di Rivoli che è costato la vita al 17enne Vito Scafidi), dei problemi strutturali della scuola italiana. Senza dimenticare le indagini svolte dal pool sulle carenze delle valutazioni del rischio stress lavoro correlato in alcune aziende e il problema della necessità nel nostro paese di una Procura nazionale per
la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tiziano Menduto: Le 346 pagine delle motivazioni della sentenza ThyssenKrupp della Corte
d'assise d'appello di Torino sono state depositate pochi giorni fa. Sono le motivazioni che si
aspettava rispetto a una sentenza che ha ridotto le pene degli imputati e che è passata dal
reato da omicidio volontario con dolo eventuale al meno grave omicidio colposo con colpa cosciente?
Raffaele Guariniello: Dato il dispositivo era immaginabile una sentenza di questo tipo. Il mio
pensiero è che è una sentenza di eccezionale rilievo perché praticamente accoglie in pieno l’impianto accusatorio che avevamo allestito, condanna tutti gli imputati, condanna la società
come ente in base alla responsabilità amministrativa, mette in luce la riconducibilità di questa
tragedia alle scelte strategiche di fondo, cioè alla politica della sicurezza dell’azienda. Quindi
costituisce un grande ammonimento per tutte le imprese. Dire che riduce le pene in rapporto a
una sentenza che condanna l’imputato principale a dieci anni di reclusione, mi sembra persino
un po’ridicolo.
TM: Mi pare che nella sentenza si parli della logica di carattere economico, logica che era uno
dei punti fondanti dell’impianto accusatorio. La sentenza presenta dunque molti aspetti interessanti.
RG: E’riduttivo dire che ha degli aspetti interessanti. E’una sentenza eccezionalmente importante. E’una sentenza che costituisce un ottimo coronamento di tutto il lavoro che è stato fatto.
I punti a cui poi si fa riferimento, del dolo eventuale e del concorso tra reati, sono punti su cui
è in atto una grande discussione anche nella giurisprudenza e sono punti a cui naturalmente
noi teniamo. Non tanto e soltanto in rapporto a questo caso, ma in rapporto al futuro della giu risprudenza. E quindi saranno punti su cui noi chiederemo alla Corte di Cassazione di dare il
suo pensiero al riguardo. Ma tutto ciò non toglie che non si era mai vista in Italia e al mondo
una condanna a 10 anni di reclusione per la materia della sicurezza sul lavoro. E trovo che un
imputato che riceva una condanna a dieci anni di reclusione abbia poco di cui rallegrarsi.
TM: Ma secondo lei questo passaggio da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente potrebbe essere un precedente per futuri processi? Potrebbe avere
conseguenze?
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RG: No, penso che sia un po’prematuro dirlo. Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente è
un confine molto sottile. Quindi è un confine che si presta poi a molte discussioni, divergenze
d’opinioni. Proprio per questo ritengo che sia indispensabile chiamare in causa la Corte di Cassazione perché ci dia un indirizzo che possa poi costituire la base di tutti i successivi casi, nei
quali naturalmente non è che ci sia sempre e necessariamente il dolo eventuale. Insomma io
credo che questa sentenza che all’80% è un’ottima sentenza sul punto del dolo eventuale e del
concorso tra reati è una sentenza che si presta ad essere impugnata.
TM: Dunque farete ricorso in Cassazione?
RG: Questo è certo. Anzi lo stiamo già scrivendo. Anzi, devo dire, che su questi punti mi sem bra anche piuttosto facile scrivere il ricorso per Cassazione.
TM: I tempi quali saranno?
RG: Quarantacinque giorni dal deposito della sentenza. Poi io credo che tra la fine del 2013 e
l’inizio del 2014 avremo il pronunciamento della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione è
molto, molto attenta ai tempi. Quindi non credo che passerà molto tempo.
TM: Nel giornale avevamo rimarcato il passaggio della sentenza che dice “essi agirono nella
convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati”. E’in questa frase il senso del passaggio dal
dolo eventuale all’omicidio colposo?
RG:Li ci sono probabilmente alcuni passaggi significativi su cui si appunta la nostra attenzione.
Uno è quello che essendo l’imputato principale un soggetto che pensa solo ai soldi è difficile
immaginarsi che abbia accettato un evento che gli sarebbe costato all’azienda molto di più.
Questo è un passaggio che noi porremo all’attenzione della Corte di Cassazione. Così come un
altro passaggio sulla ragionevole speranza che l’evento non si verificasse che viene basato sul
fatto che in precedenza gli operai erano quasi sempre riusciti a spegnere gli incendi che si era no verificati. A nostro parere questo è in contraddizione con l’80% della sentenza precedente
in cui si descrive questo stabilimento come uno stabilimento che al momento della tragedia era
profondamente diverso dallo stabilimento del passato. Cioè uno stabilimento in cui i lavoratori
non erano più formati, si erano perse le professionalità. Cioè uno stabilimento, come dice la
sentenza, che non era più quello di prima. La nostra attenzione e l’attenzione della Corte di
Cassazione, su nostra richiesta, sarà puntata su questo fatto: come si fa a dire che si poteva
avere una ragionevole speranza quando si sapeva quali erano le condizioni attuali dello stabilimento?
TM: Lei ha recentemente depositato l’appello per la sentenza Darwin.
RG: Domani mattina (3 giugno, ndr) discuterò la questione del Darwin.
TM: Cambiando argomento, torniamo all’auspicabile istituzione di una Procura Nazionale per la
sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo lei non si è ancora fatta per un problema di volontà politica o un problema di costi e risorse?
RG: E’un problema di volontà. In realtà non determinerebbe dei costi particolari. Quello che farebbe lo toglierebbe alle oltre 120 Procure della Repubblica. Si tratterebbe solo di fare delle
spese in modo più razionale.
TM: E’solo l’opinione pubblica che può “spingere” le istituzioni verso la Procura nazionale?
RG: Sicuramente siete voi che potete riuscire a ottenere questo risultato. Io vedo che c’è una
diffusa sensibilità su questo argomento, un attenzione eccezionale dappertutto nel nostro paese. Dovunque vado mi chiedono quando finalmente si realizzerà questa Procura. Quella sarebbe la mia eredità per il futuro.
TM: Le chiedo due ultime cose. La prima è relativa alle inadempienze riguardo alle valutazioni
sul rischio stress lavoro correlato. So che lei se ne occupato in merito ad alcune aziende torinesi. Ci può dire qualche cosa? In qualche caso si arriverà a processo?
RG: Essendo delle violazioni contravvenzionali, questi casi sono oggetto di prescrizione da parte dell’organo di vigilanza oltre che di notizia di reato al pubblico ministero. Quindi le stiamo
gestendo spingendo le imprese a modificare i loro documenti di valutazione. Una volta poi che
è avvenuta questa valutazione corretta, nella maggior parte dei casi c’è la domanda di oblazio ne da parte delle aziende che viene recepita. Quindi il tutto funziona sul piano delle violazioni
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contravvenzionali. Finora non ci sono casi in cui l’impresa non ha attivato i meccanismi della
eliminazione della violazione.
TM: Voi nelle vostre indagini avete trovato aziende che non contemplavano quella tipologia di
rischio o che lo valutavano male?
RG:Veniva valutato in modo inadeguato. Questo per lo meno nelle aziende di maggiore dimensione che noi abbiamo preso in considerazione. Dove il problema dello stress lavoro correlato
ha una maggiore rilevanza. Devo dire che non è che mancasse la valutazione del rischio. A
detta dei nostri esperti, dei nostri consulenti tecnici era una valutazione non adeguata. Sono
state impartite delle prescrizioni a cui gradualmente le imprese vedo che si stanno adeguando.
TM: L’ultima cosa che le chiediamo riguarda il liceo Darwin. Noi abbiamo un patrimonio molto
in crisi da un punto di vista strutturale. Non c’è anche una difficoltà del dirigente scolastico nell’avere i poteri decisionali e le risorse necessarie per affrontare queste problematiche. Cosa dovrebbe cambiare nelle scuole per poter affrontare e risolvere, una volta individuati, i problemi
strutturali?
RG: La scuola mi sembra che sia al momento attuale un nodo di diversi problemi che toccano
diverse istituzioni. Lascio da parte, al momento, tutto il settore delle scuole private, che pure è
importante. Anche lì purtroppo abbiamo avuto una carenza gravissima. Lì però, in un certo
qual modo, il problema da un punto di vista giuridico è più semplice. Perché lì c’è un imprendi tore, un datore di lavoro privato che quindi deve adeguarsi. Il problema più denso di difficoltà
è nella scuola pubblica, dove non c’è un datore di lavoro che ci guadagna, che svolge un’attivi tà economica privata. E’un datore di lavoro che svolge un servizio pubblico che non si può far
cessare. In questo caso vengono fuori un insieme di problemi. La sicurezza della scuole è la risultante di una duplice posizione di garanzia che è quella della scuola, da una parte, ma dall’altra dell’ente proprietario della scuola. Che non è la scuola stessa, ma può essere la Provincia, il
Comune e altri enti pubblici. Ora l’indicazione che ci dà la legge è molto netta: sia tu Provincia,
sia tu scuola dovete valutare tutti i rischi per vedere quali sono gli interventi strutturali di manutenzione che devono essere eseguiti. Questo ognuno di propria iniziativa. Poi tu scuola, una
volta che fai questa valutazione, ti liberi dagli obblighi degli interventi strutturali di manutenzione facendo una segnalazione di questa necessità all’ente proprietario. Dall’altra poi l’ente
proprietario che già per conto suo deve valutare i rischi, poi deve far conto anche di questa se gnalazione.
Questo è un po’il sistema, così come è costruito dal nostro legislatore.
Con due avvertenze. La prima è che la Provincia, o altro ente proprietario, ha in questo momento grandi problemi di natura economica. Non sempre ha le risorse economiche necessarie
per far fronte ai problemi. Contemporaneamente ha problemi che noi vediamo sono molto diffusi. E che non ci sono solo in questa specifica scuola (il liceo Darwin, ndr).
Dall’altra abbiamo una scuola e un dirigente scolastico che a sua volta è un datore di lavoro un
po’per modo di dire, perché non ha autonomi poteri decisionali di spesa.
Tuttavia deve anche tener conto che se non ha questi poteri di spesa ha dei poteri che possono
arrivare ad esempio all’interdizione dall’uso di determinati locali nella stessa scuola, in accordo
naturalmente con le istituzioni scolastiche e le altre istituzioni pubbliche.
Questo quadro fa emergere quante criticità ci siano in questo momento. Queste criticità non
devono far dimenticare che in questo momento in Italia nelle nostre scuole mandiamo i nostri
ragazzi in condizioni di non acclarata sicurezza.
Questo dovrebbe indurre il Governo ad affrontare un problema che, a mio avviso, è un proble ma di emergenza nazionale che impone degli investimenti seri. Poi bisogna che gli enti sappiano investire in modo adeguato, senza fare sprechi. E’ovvio tutto questo. Ma è indubbio che
questo è un problema da affrontare non solo e non tanto sul piano giudiziario, cosa che noi
facciamo. Deve essere affrontato come problema sociale che le forze politiche e il Governo devono affrontare con le loro armi. Armi che non ha naturalmente l’autorità giudiziaria.
Il problema è che noi individuiamo le responsabilità, ma ci rendiamo anche conto che a volte i
problemi sono legati alle scelte strategiche che non sono semplici. Né per l’ente proprietario
della scuola, né per la scuola. E’un problema che ho più volte segnalato al Ministro della Pubblica Istruzione proprio perché mi rendevo conto che magari l’Ente proprietario della scuola
non ha tutte le risorse necessarie. Adesso so che sono arrivati alcuni fondi ma sono sempre
non forse sufficienti. Quello che noi vediamo è che ogni tanto ci sono degli incidenti che sono la
spia di una situazione che deve essere assolutamente governata.
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AMBIENTI CONFINATI: IL MANUALE E GLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Da: PuntoSicuro
http://www.puntosicuro.it
08 maggio 2013
di Tiziano Menduto
Pubblicato dall’Inail il manuale relativo agli ambienti confinati approvato dalla Commissione
Consultiva. La struttura del manuale. Focus sui moduli autorizzativi per l’ingresso negli ambienti confinati e sugli obblighi di datori di lavoro e preposti.
Roma, 8 Maggio
La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha raccolto nel
2012 le buone prassi richiamate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 set tembre 2011, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in un manuale illustrato.
Un manuale che con un linguaggio semplice e efficace prende ad esempio l’attività di bonifica
di una cisterna interrata e riporta diverse informazioni di carattere generale applicabili anche
ad altri ambienti confinati.
Ora il documento, che ha mantenuto il titolo originario “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del D.P.R.177/11”, è
stato pubblicato dall’Inail e rappresenta il primo volume di una serie di pubblicazioni che
avranno l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i
lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati (nel
manuale ogni volta che si parla di ambienti confinati ci si riferisce anche a quelli sospetti di in quinamento).
Il manuale indica i punti chiave da prendere in considerazione qualora ci si appresti a lavorare
in un luogo sospetto di inquinamento o confinato, ossia quei punti irrinunciabili per operare in
sicurezza come analisi del rischio, appropriata sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro e di
emergenza, formazione, informazione ed addestramento degli operatori.
E la storia è strutturata in modo tale da fornire le principali prassi da seguire nelle diverse fasi
lavorative: scelta di imprese “qualificate”, valutazione dei rischi, affidamento dei lavori, organizzazione della squadra di lavoro. Inoltre accanto all’illustrazione della storia, è affiancato un
testo per la generalità dei casi, in cui vengono riportati i principali rischi, soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, DPI da utilizzare, procedure di emergenza e soccorso.
Rimandandovi alla lettura del manuale dei vari articoli di PuntoSicuro di presentazione del ma nuale, ricordiamo che:
 è necessario evitare l’ingresso negli ambienti confinati, per quanto possibile, ed è opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in altro modo (ad esempio operando dall’esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello stato dell’arte e dello sviluppo tecnologico): nel caso ciò non fosse possibile, è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise procedure di sicurezza;
 è necessario che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato e sia stato condiviso e firma to un apposito modulo autorizzativo nel quale sono individuate le figure coinvolte.
Riguardo a tale autorizzazione, nel manuale sono presenti due allegati:
 Allegato 1a: Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
 Allegato 1b: Modulo di autorizzazione per l’ingresso in ambienti confinati.
Il primo modulo oltre a autorizzare l’ingresso in ambiente confinato di almeno 2 lavoratori idonei alla mansione, richiede il controllo sull’adozione di diverse misure generali:
 presenza di analisi di rischio ingresso in ambiente confinato;
 presenza di procedura operativa;
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presenza di procedura di emergenza;
avvenuta formazione degli operatori;
avvenuta bonifica;
avvenuto isolamento/ciecatura;
avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico;
avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale;
 idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro; - idoneità temperatura/umidità;
 avvenuta esecuzione prove ambientali.
Devono poi essere indicate le misure adottate in caso di pericoli derivanti da infiammabilità/
esplosività, tossicità, asfissia, corrosività, microclima sfavorevole, ecc.






Inoltre nel modulo bisogna indicare l’adozione o meno di tre misure specifiche:
 utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test;
 possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all’ambiente confinato;
 presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale per eventuale recupero
del personale, ventilazione forzata, ecc.).
Inoltre in caso di interruzione delle attività all’interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei
lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate.
Il modulo – relativo al caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi – deve essere firmato da datore di lavoro committente, datore di lavoro dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo, rappresentante del datore di lavoro committente, preposto e lavoratori.
Alcune note, presenti nel modulo allegato al manuale, indicano gli obblighi di queste figure.
Il datore di lavoro committente deve:
 individuare un proprio rappresentante;
 fornire a tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro
ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate
sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di inquinamento in cui sono chiamati ad operare, su
tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli
ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all’attività;
 autorizzare l’avvio dei lavori e firmare il modulo autorizzativo.
Il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:
 essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed
aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’ar ticolo 2, comma 1, lettere c) e f) del D.P.R.177/11 sugli ambienti confinati;
 essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
 vigilare con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
 autorizzare le riprese successive dell’operazione;
 firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all’inizio e in caso di ripresa dei lavori).
Il preposto deve:
 avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati; sovrintendere alle attività e garantire l’attuazione delle procedure operative e, in
particolare, di tutte le prescrizioni e misure di sicurezza;
 firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all’inizio e in caso di ripresa dei lavori).
Si ricorda che la figura del preposto può coincidere con quella del rappresentante del datore di
lavoro committente.
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Infine il lavoratore deve:
 seguire fedelmente e scrupolosamente le modalità operative che gli sono state indicate;
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
 utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione;
 firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all’inizio e in caso di ripresa dei lavori).
Il documento dell’Inail, “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del D.P.R.177/11”, documento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente nella seduta del 18 aprile 2012 e realizzato dal Sottogruppo
Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente, edizione 2013 è
scaricabile all’indirizzo:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130508_INAIL_Manuale_Ambienti_Confinati.pdf
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