Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso MATERIALE INFORMATIVO PER NEO-ISCRITTI Anno 2010 Cari Colleghi, abbiamo raccolto in questo opuscolo del materiale che, in base alla nostra esperienza, può risultare utile a chi si affaccia al mondo del lavoro. Oltre al Codice Deontologico, vi troverete informazioni su ECM, ENPAM, ONAOSI, riscatto degli anni universitari, istruzioni sulla compilazione della ricetta medica ed altre informazioni utili nella pratica professionale. In ogni capitolo sono citate le fonti da cui è stato tratto il materiale e dove reperirlo. Vi ricordiamo che anche la componente burocratica del nostro lavoro richiede continuo aggiornamento per la rapidità con cui leggi e norme si susseguono. Commissione Giovani Medici Silvia Dal Bò Walter Cestaro Stefano Iannaccone Claudia Minello Giacomo Pianca Marco Stellin INDICE Educazione continua in medicina pg. 1 ENPAM pg. 3 Riscatto anni universitari a fini pensionistici pg. 9 ONAOSI pg. 12 Compilazione della ricetta medica pg. 13 Informazioni utili pg. 22 ALLEGATI Allegato A Allegato B e C Allegato D GIURAMENTO PROFESSIONALE CODICE DEONTOLOGICO Note AIFA Esenzioni Tabelle farmaci stupefacenti Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA Ciascun operatore sanitario ha il dovere di aggiornarsi e di svolgere attività di riqualificazione e formazione professionale. Tale dovere, richiamato dal Codice Deontologico all’Art. 19 “Aggiornamento e formazione professionale permanente”, nasce dal diritto dei cittadini ad avere operatori sanitari attenti e preparati. Per aggiornamento professionale viene intesa “l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali”. La formazione permanente “comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale” (decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992). Lo stesso Ordine dei Medici ed Odontoiatri è tenuto, come previsto dal Codice Deontologico, a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è stata istituzionalizzata in Italia e resa obbligatoria l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) il cui programma è stato affidato alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, costituita con decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2000. Il programma dell’Educazione Continua in Medicina ha lo scopo di perfezionare e mantenere ad un livello adeguato le competenze professionali di tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità sia pubblica che privata, attraverso la partecipazione ad eventi formativi accreditati. Ciascun operatore sanitario deve provvedere autonomamente al proprio aggiornamento. È esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento e laurea specialistica per tutto il periodo di frequenza. Sono esonerati inoltre dall’obbligo i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive modifiche). 1 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Ad ogni evento formativo, riconosciuto e accreditato dal programma di Educazione Continua in Medicina, è assegnato un numero di crediti E.C.M. calcolati sulla base di indicatori di qualità definiti, volti a valutarne la rilevanza professionale. L’accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 concernente il “Nuovo sistema di formazione continua in medicina” ha approvato il nuovo sistema ECM e la Commissione Nazionale ECM, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito che ciascun operatore sanitario è tenuto ad acquisire per il triennio 2008-2010 un numero di crediti annuali da maturare pari a 50, con un minimo di 25 e un massimo di 75 crediti annuali per un totale di 150 crediti nel triennio, consentendo di integrare i “nuovi” crediti con quelli acquisiti nella fase sperimentale precedente il 2008 . In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti negli anni della sperimentazione (dal 2004 al 2007). È possibile acquisire crediti non solo in qualità di discenti ma anche di docenti o relatori. È compito degli organizzatori degli eventi formativi rilasciare ai partecipanti l’attestato di partecipazione e quello di assegnazione dei crediti; l’attestato deve essere conservato dall’interessato per essere presentato, se richiesto, ai fini della registrazione dei crediti, all’organismo preposto indicato dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua. Le attività formative accreditate possono essere di tipo residenziale (congressi, conferenze, seminari, progetti formativi aziendali, ecc.) o svolte a distanza (tramite supporto cartaceo o informatico). Fonti: Codice di Deontologia Medica 2006 Decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2000 Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 Legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive modifiche Siti web dove reperire i documenti: www.ministerosalute.it/ecm www.fnomceo.it www.BUR.it 2 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI L’E.N.P.A.M. è nata allo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti come previsto dall’art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 che recita: “Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria”. Il pagamento dei contributi è conseguenza diretta dell’iscrizione all’Ordine e quindi del potenziale svolgimento dell’attività professionale (Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707). La previdenza e l'assistenza a favore dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei loro familiari e superstiti è gestita dalla Fondazione E.N.P.A.M. attraverso i seguenti Fondi di previdenza: - il Fondo di Previdenza Generale, che si compone della “Quota A”, alla quale contribuiscono tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali, e della “Quota B” a cui contribuiscono i medici e gli odontoiatri che producono redditi da libera professione. - i tre Fondi Speciali E.N.P.A.M., che assicurano i medici e gli odontoiatri che prestano attività professionale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o con gli altri Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48. FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Contributi fissi “Quota A” Il contributo è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo professionale sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità, o al mese di cancellazione dall’Albo o al mese di compimento del 65° anno di età ovvero, in via facoltativa, fino al 70° anno di età. Contributi per l’anno 2010: ⋅ € 186,40 annui fino a 30 anni di età; ⋅ € 361,82 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età; ⋅ € 678,99 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età; ⋅ € 1.253,96 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età; 3 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso ⋅ € 678,99 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta (in base a previgenti normative regolamentari). Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto che per l’anno 2010 è pari a € 42,75 annui. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è irrevocabile e consente di accedere al riscatto di allineamento. I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF. Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione E’ assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria. Sono altresì soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. Reddito libero professionale netto annuo superiore per l’anno 2009 a: ⋅ € 5.410,22 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla “Quota A”; ⋅ € 9.991,70 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni. Contributi dovuti sui redditi prodotti nell’anno 2009: ⋅ 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all’importo di € 52.637,39; ⋅ 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile. Gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla contribuzione ridotta: ⋅ del 2% sino € 52.637,39 ⋅ dell’1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile. I contributi proporzionali sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF. 4 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Riportiamo in modo schematico i servizi che vengono offerti dall’ente ed i requisiti necessari per ottenerli: Pensione ordinaria di vecchiaia Requisiti: compimento del 65° anno di età. In caso di costanza di iscrizione al Fondo: 5 anni di contribuzione effettiva. In caso di cancellazione: 15 anni di anzianità contributiva utile. Su base volontaria, è possibile rinviare il pensionamento fino al 70° anno di età. Pensione di invalidità Requisiti: età inferiore ai 65 anni. Inabilità assoluta e permanente all’esercizio dell’attività professionale, accertata dall’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. ⋅ “Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo. ⋅ “Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. Pensione indiretta ai superstiti Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico. Pensione di reversibilità ai superstiti Decesso dell’iscritto già pensionato. Restituzione dei contributi (se l’iscritto non raggiunge i requisiti necessari per avere la pensione ordinaria di vecchiaia) Requisiti: raggiungimento dei 65 anni di età. In caso di iscrizione al Fondo a tale data: meno di 5 anni di anzianità contributiva. In caso di cancellazione: anzianità contributiva inferiore a 15 anni. Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo Nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all’Albo professionale. Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dall’ingresso in famiglia del bambino). Indennità di aborto Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell’aborto stesso. 5 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Prestazioni assistenziali all’iscritto ed ai suoi superstiti Le prestazioni vengono erogate: agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate. Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche. Possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per: ⋅ spese per interventi chirurgici ⋅ cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N. ⋅ spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap ⋅ difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto ⋅ spese funerarie ⋅ spese straordinarie per eventi imprevisti Sono inoltre previsti sussidi assistenziali nei seguenti casi: ⋅ ad orfani a fini scolastici ⋅ per l’ospitalità in case di riposo ⋅ per l’assistenza domiciliare ⋅ per calamità naturali che hanno comportato danni agli immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale del richiedente ⋅ prestazioni assistenziali per invalidità temporanea ⋅ prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza Integrazione al trattamento minimo INPS Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti FONDI SPECIALI I Fondi Speciali E.N.P.A.M. assicurano i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Sanitarie Locali) o con gli altri Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48. In particolare: 6 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso - il Fondo Medici di Medicina Generale garantisce la copertura previdenziale obbligatoria ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, agli addetti ai servizi di continuità assistenziale, agli addetti all'emergenza sanitaria territoriale e agli iscritti transitati a rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM; - il Fondo Specialisti Ambulatoriali assicura la copertura previdenziale obbligatoria agli specialisti ambulatoriali e agli addetti alla medicina dei servizi e agli iscritti transitati a rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'ENPAM; - il Fondo Specialisti Esterni assicura i medici e gli odontoiatri che operano presso i propri studi professionali in regime di convenzionamento/accreditamento. Tali professionisti si suddividono in due branche, secondo la specialità esercitata: - a prestazione: fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi (patologia clinica), radiologia. - a visita: tutte le altre specialità. L'art. 1, commi 39 e 40, della legge 23 agosto 2004 n. 243 ha introdotto, a favore del Fondo Specialisti Esterni una nuova forma di contribuzione a carico delle società professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e delle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed ha confermato, nel contempo, la vigenza degli obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento (singoli professionisti, associazioni e società di persone). Presso i Fondi Speciali di previdenza oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità è prevista anche possibilità di accedere alla pensione ordinaria di anzianità. Si ringrazia per il prezioso aiuto il dott. Francesco Noce. 7 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Fonti: Statuto della fondazione E.N.P.A.M. “La previdenza della fondazione E.N.P.A.M.” (febbraio 2009) D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707 Legge n. 833 del 1978 Legge n. 24 del 23 agosto 2004 Siti web dove reperire i documenti: www.enpam.it www.BUR.it 8 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso RISCATTO ANNI UNIVERSITARI A FINI PENSIONISTICI I laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria hanno diritto, qualora lo desiderassero, a coprire con i contributi il periodo legale del corso di laurea. Gli anni riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell’età pensionabile. La Legge n° 247 del 24.12.2007, riguardante la riforma del sistema previdenziale italiano, ha apportato alcune novità tra cui la “valorizzazione” degli anni di studio ai fini pensionistici, cioè la possibilità di riscatto degli anni universitari per la maturazione dell’anzianità pensionistica. Il riscatto consiste nel pagamento di contributi, pagati in base alla durata del corso legale di laurea (quindi 6 anni per Medicina e Chirurgia, 5 anni per Odontoiatria; gli anni “fuori corso” sono esclusi dal calcolo), al fine di accrescere la propria pensione, ma anche di raggiungere prima l’età pensionabile. La rateizzazione ai fini del pagamento è stata portata da 5 a 10 anni, senza necessità di pagamento di interessi (non per l’Enpam). A questo punto bisogna decidere SE, QUANDO e DOVE sia più conveniente riscattare gli anni universitari. - SE riscattare: la richiesta o meno del riscatto è una scelta del tutto personale nella quale non si vuole entrare in merito. - QUANDO riscattare: il calcolo dell’ammontare totale da pagare è basato sul reddito dichiarato al momento della presentazione della domanda. Poiché, ragionevolmente, il reddito inferiore viene percepito all’inizio della propria carriera lavorativa, solitamente tanto prima viene richiesto tanto minore sarà la cifra totale. - DOVE riscattare: consiste nella scelta dell’Ente cui inoltrare la domanda. Le possibilità sono differenti a seconda della posizione lavorativa ricoperta. Medici Chirurghi ed Odontoiatri, a seconda delle mansioni svolte e dal tipo di attività lavorativa, possono pagare la previdenza a tre enti: ENPAM (tutti i medici iscritti all’Albo), INPS (Medici esercitanti c/o Case di cura) o INPDAP (medici ospedalieri, funzionari Asl, docenti universitari e dipendenti dello Stato). Ad ognuno di questi Enti Previdenziali può essere richiesto il riscatto degli anni universitari. 9 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Venendo ai singoli casi: - ODONTOIATRI: nella maggior parte dei casi l’attività svolta è di tipo libero professionale, pertanto il pagamento previdenziale è corrisposto nelle diverse quote all’ENPAM. Al fine del riscatto degli anni universitari, per poter inoltrare la domanda è necessaria una contribuzione minima al suddetto Ente (quota B) di almeno 10 anni. Si ricorda che si può scegliere anche il pagamento rateizzato attraverso rate semestrali protratte fino a nove anni, con possibilità di deduzione totale dal reddito (TUIR art. 10 comma 1 lettera e). - MEDICI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE: anche per costoro generalmente l’Ente previdenziale è esclusivamente l’ENPAM, per cui sono necessari al minimo 10 anni di contribuzione prima di poter inoltrare la domanda. Si ricorda che, se si decide di pagare, si può scegliere anche il pagamento rateizzato attraverso rate semestrali protratte fino a nove anni, con possibilità di detrazione totale dal reddito (D.L. 18/2/2000 – n° 47 art. 13). - MEDICI SPECIALIZZANDI: in base al nuovo contratto di lavoro i medici specializzandi contribuiscono alla gestione separata dell’INPS, oltre a contribuire obbligatoriamente, in quanto iscritti all’Ordine dei Medici, alla Quota A dell’ENPAM. Pertanto il medico specializzando può decidere se chiedere il riscatto all’ENPAM (e come tale dovrà attendere i 10 anni prima ricordati di contributi previdenziali) o all’INPS; in questo ultimo caso, la domanda potrà essere inoltrata immediatamente, senza necessità di attesa. Tale duplice modalità è garantita dalla possibilità di “totalizzazione” (cumulazione dei contributi versati in periodi non coincidenti) al fine di ottenere un’unica pensione. Allo stato attuale la totalizzazione può essere richiesta se si è contribuito ad un determinato Ente per almeno 3 anni. Il pagamento del riscatto degli anni universitari presso l’INPS può essere corrisposto in unica quota o dilazionato in 120 rate mensili senza interessi. Il genitore del medico specializzando, finché il figlio risulti fiscalmente a carico, ha diritto ad una detrazione di imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto. Le somme pagate per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo INPS e rivalutate dalla data della domanda con le regole del sistema contributivo. Bisogna comunque valutare attentamente l’operazione perché attualmente non è possibile una sua ricongiunzione ad altra forma di 10 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso previdenza obbligatoria e pur essendo sufficienti cinque anni di versamenti per avere la pensione questa sarà di importo irrisorio. Qualsiasi sia l’Ente pensionistico scelto per attuare l’operazione in questione, la presentazione della domanda NON costituisce obbligo di adempimento. Una volta eseguito il calcolo da parte dell’Ente dell’ammontare della somma da corrispondere, verranno inviati a domicilio i moduli per il pagamento. Il mancato pagamento della prima rata entro i termini indicati viene considerato come rinuncia alla domanda stessa. Si ricorda che la normativa in materia previdenziale è sempre passibile di variazioni future, pertanto la situazione attuale potrebbe essere modificata nel corso dei prossimi anni. Fonti: Decreto Legge n° 47 art. 13 del 18/02/2000 Legge n° 247 del 24.12.2007 Siti web dove reperire i documenti: www.enpam.it www.inps.it www.sims.ms 11 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso ONAOSI L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente privato senza scopo di lucro nato nel 1874 allo scopo di assistere: − gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi − i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione − i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale − I figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale. L’associazione offre: − ammissione nei Collegi Universitari e nei Centri Formativi − contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all’ordine di studi seguito. È prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza − interventi diretti a favorire la formazione − interventi speciali a favore dei disabili − convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni postlauream La contribuzione è obbligatoria per i soli dipendenti pubblici, tuttavia essa rappresenta una valida forma di assicurazione per tutti i colleghi che vogliano garantire un sereno futuro ai propri figli. Fonti: www.onaosi.it 12 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso COMPILAZIONE DELLA RICETTA MEDICA Ai fini della erogabilità a carico del SSN i farmaci si classificano in: • CLASSE A: farmaci erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per le indicazioni approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP o scheda tecnica). La normativa prevede che le singole Regioni possano introdurre una quota di compartecipazione del cittadino (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) individuando eventualmente le categorie di cittadini esenti. I farmaci in classe A con nota limitativa sono erogabili a totale carico del SSN solo per alcune delle indicazioni riportate in RCP, per le rimanenti sono a carico del cittadino. E’ responsabilità del medico stabilire se il paziente abbia diritto ad ottenere il farmaco in classe A con nota (v. allegato A). • CLASSE H: farmaci a carico del SSN a condizione che siano utilizzati esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. • CLASSE C: farmaci a totale carico del cittadino. Per questo tipo di farmaci, ogni Regione può disporre condizioni di rimborsabilità aggiuntive. La Regione Veneto ha stabilito che è possibile l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) dei medicinali a base di paracetamolo classificati in classe C, in tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche commercializzate, prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa ai soggetti, residenti o domiciliati nel territorio regionale, in possesso di una delle seguenti esenzioni: artrite reumatoide (006), diabete mellito (013) limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica, patologie neoplastiche maligne (048), spondilite anchilosante (054) (v. allegati B e C). In tal caso il medico deve annotare sulla ricetta “Classe A” e può prescrivere fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni. I farmaci di questa classe risultano a carico del SSN per i soggetti titolari del codice di esenzione 3G1, 3G2 e 3V1 (invalidi di guerra e vittime del terrorismo). Il medico ha la responsabilità di attestarne la comprovata utilità terapeutica. I farmaci in oggetto sono sia i farmaci di classe C, sia quelli di classe A con nota, per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa ma approvate dall’AIFA e riportate nel RCP. Il medico deve riportare negli appositi spazi il 13 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso relativo codice di esenzione e prescrivere questi farmaci, per un massimo di 2 confezioni a ricetta, separatamente dai farmaci di classe A o dall’ossigeno, indicando in ricetta la dicitura “invalidi di guerra”. A seconda della classe di erogabilità del farmaco da prescrivere il medico utilizzerà diversi tipi di ricetta: RICETTA BIANCA: per i farmaci non a carico del SSN e quando il farmaco viene prescritto in regime di libera professione. A seconda dello specifico farmaco prescritto la ricetta bianca può essere: − Ripetibile (per medicinali soggetti a ricetta ripetibile): viene redatta in carta intestata personalizzata a stampa oppure con timbro che identifichi chiaramente il medico prescrittore; ponendo la data della prescrizione (si ricorda che non è possibile né pre-datare né post-datare le ricette) e la firma del medico prescrittore. Non c’è l’obbligo di intestare la ricetta al paziente, ma si consiglia di farlo per evitare complicazioni medico-legali. La ricetta ha una validità di 6 mesi nel corso dei quali può essere utilizzata dal paziente fino a 10 volte (10 confezioni); tuttavia se il medico prescrive un numero di confezioni superiore ad 1 si esclude la ripetibilità della ricetta (il paziente nell’arco dei 6 mesi può ritirare al massimo un numero di confezioni pari a quelle prescritte). Fa eccezione la ripetibilità della ricetta per i medicinali compresi nella Tabella II sezione E delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope (es. tutte le benzodiazepine per os) (vedi allegato D) che è stata ridotta a 3 volte per un periodo di 30 giorni. − Non Ripetibile (per medicinali soggetti a ricetta da rinnovare di volta in volta perché l’uso continuato può comportare stati tossici o rischi elevati per la salute): oltre alle indicazioni valide per la ricetta ripetibile, nel caso della ricetta non ripetibile è obbligatorio indicare nome e cognome del paziente o, in alternativa, il codice fiscale. Ha una validità di 30 giorni. Può essere prescritta più di una confezione del medicinale. 14 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso RICETTA IN TRIPLICE COPIA A RICALCO (includente: originale, copia SSN, copia assistito/prescrittore): tutti i medici iscritti all’Ordine professionale hanno diritto ad utilizzare questo tipo di ricettario, che è personale e deve essere ritirato dal medico o da una persona delegata presso l’Azienda ULSS di riferimento. Nel caso di sostituzione di titolare di ambulatorio, il medico sostituto deve dotarsi del proprio ricettario e non può utilizzare quello del titolare. L’ambito di validità del ricettario a ricalco è su tutto il territorio nazionale. La ricetta in triplice copia si utilizza per la prescrizione dei farmaci stupefacenti appartenenti alla Tabella II A, compresi quelli dell’allegato III bis e può essere utilizzata per la prescrizione dei medicinali dell’allegato III bis in associazione con altri farmaci, appartenenti alle tabelle IIA e IID ( v. allegato D). Le prescrizioni effettuate su ricettario a ricalco prevedono una terapia di durata non superiore a 30 giorni e possono comprendere un solo medicinale, ad eccezione delle prescrizioni di medicinali dell’allegato III bis per patologie neoplastiche o degenerative, che possono comprendere due medicinali per ricetta. Pertanto: − per i medicinali della tabella II A è consentita la prescrizione di un solo medicinale; − per i medicinali dell’allegato III bis da soli o in associazione con altri farmaci (tabella II A e II D) la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o a due dosaggi differenti dello stesso medicinale. La ricetta ha una validità di 30 giorni. Nella compilazione vanno indicati: cognome e nome dell’assistito; codice di esenzione nel campo esenzione (nel caso di prescrizione di analgesici dell’Allegato III bis in Classe A per il trattamento antidolorifico in corso di patologie identificate dai codici 006 – 013 048 – 054 o di patologia degenerativa indicata con il codice L12), se l’assistito non ha una delle sopraindicate esenzioni il medico deve barrare il riquadro esenzione; dose prescritta, posologia e modo di somministrazione; domicilio e numero di telefono professionale del medico prescrittore; data, firma e timbro del medico prescrittore. Non è più obbligatorio scrivere le quantità e le relative posologie in lettere. La ricetta deve essere firmata dal medico, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre. Ad eccezione dei casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione. 15 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Per le prescrizioni a carico del SSN il medico rilascia all’assistito la copia per il SSN, oltre all’originale, e la copia “assistito/prescrittore”. Quest’ultima è conservata dall’assistito, come giustificativo del possesso dei medicinali. Nel caso di medici che lavorano in libera professione, in regime privato non convenzionato con il SSN, la prescrizione non è possibile a carico del SSN: in tal caso il medico rilascia la ricetta originale e la copia “assistito/prescrittore” ma non la copia SSN. I medici hanno la facoltà di rifornirsi dei farmaci stupefacenti dell’allegato III-bis, per uso professionale urgente, tramite l’utilizzo del ricettario a ricalco. In tal caso il medico riporterà sulla ricetta, nello spazio destinato al nome dell’assistito, la dicitura “autoprescrizione” apponendovi il timbro e la firma. Non sono richiesti formalismi, né sono stati posti precisi limiti quantitativi, anche se la quantità di farmaci deve essere coerente con l’effettivo fabbisogno. I medicinali non possono essere dispensati dalla farmacia a carico del SSN. Il medico è tenuto a conservare copia assistito/prescrittore e a registrare le operazioni di carico/scarico su un registro delle prestazioni effettuate, che deve essere conservato per 2 anni insieme alla copia dell’autoricettazione, in quanto documentazione giustificativa dell’entrata. Con la legge n. 38 del 15 marzo 2010, per la prescrizione, nell’ambito del SSN, di farmaci previsti nell’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario a ricalco, può essere utilizzato il ricettario del SSN . RICETTA SSN: per i farmaci a carico del SSN. Questo ricettario viene fornito dall’ Azienda ULSS competente a medici dipendenti o convenzionati; è personale in quanto il codice a barre in alto a destra identifica il medico cui è stato affidato il ricettario stesso (immagine 1 – punto 8), pertanto non è cedibile ad altri medici. Nella ricetta SSN di norma si possono prescrivere non più di 2 confezioni per ricetta. Fanno eccezione i pazienti in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante (v. allegati B e C) ai quali è possibile prescrivere 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni di terapia con i farmaci correlati alla patologia. La pluri-prescrizione fino ad un massimo di 6 confezioni per ricetta è consentita limitatamente a: antibiotici in confezione monodose, soluzioni medicinali somministrate per fleboclisi, interferoni a favore di soggetti affetti da epatite cronica. Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita al medico la prescrizione di un solo pezzo per ricetta e non possono essere rilasciate allo 16 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso stesso paziente più ricette con prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terapeutico entro 7 giorni. La ricetta SSN ha una validità di 30 giorni. Attualmente nella Regione Veneto per i farmaci in fascia A, erogati a carico del SSN, è prevista una quota fissa di compartecipazione del cittadino di € 2 per ogni confezione prescritta, fino ad un massimo di € 4 per ricetta, anche nei casi in cui è prevista la pluriprescrizione. Di seguito sono elencate le categorie di pazienti (con relativo codice di esenzione) per i quali è prevista l’esenzione dalla quota fissa: -invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento (3C1); -soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 12.000 (6R2); -soggetti affetti da sindrome di Sjogren (030), residenti in Veneto, con reddito superiore a € 12.000 e inferiore a € 29.000 (LR n. 2/2007) (6R3); -soggetti in possesso delle seguenti esenzioni: 3G1, 3G2, 3N1, 3L1, 3M1, 3T1, 3V1, 3V2, 3C3, 3S1, da RAnnnn a RQnnnn (questi ultimi codici per malattia rara); -soggetti in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante (da 001 a 056 – vedi allegati B e C). Per questi soggetti sono esentate solo le prescrizioni di farmaci correlati alla patologia cronico-invalidante; non si possono prescrivere sulla stessa ricetta SSN farmaci correlati alla patologia cronico-invalidante, quindi esenti dal pagamento della quota fissa, e farmaci non correlati, quindi non esenti; -pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei in Classe A utilizzati nella terapia del dolore (006, 013, 048, 054, L12; per L12 v. Legge 12/2001). Alcuni farmaci, utilizzati in patologie particolarmente gravi e necessitanti di percorsi diagnostici terapeutici altamente specialistici, per essere prescritti a carico del SSN necessitano di un “Piano Terapeutico” (PT) che, a seconda della tipologia di farmaco, deve essere redatto da Centri specializzati individuati dalla Regione, da strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie o da specialisti pubblici e privati. La prescrizione di farmaci soggetti a PT può essere fatta anche dal medico curante, ma nei limiti temporali (massimo 1 anno qualora non specificato) e posologici del PT stesso, che viene compilato in 4 copie: una per lo specialista che lo ha compilato, una per il Servizio Farmaceutico dell’ULSS di residenza dell’assistito (inviato a cura della struttura emittente il PT), una per il medico curante e una per il paziente. 17 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Nella ricetta SSN devono essere inseriti: − Codice fiscale ricavato dalla tessera sanitaria. Le ricette compilate elettronicamente devono riportare il codice fiscale dell’assistito nello spazio appositamente riservato (immagine 1 – punto 1). − Sigla provincia e codice Azienda ULSS devono essere compilati (immagine 1 – punto 2) riportando l’Azienda ULSS di residenza dell’assistito (non l’Azienda ULSS di domicilio). Tale area non deve essere riempita nel caso di assistiti stranieri temporaneamente presenti (STP), personale navigante SASN e assicurati da istituzioni estere. − Rilevazione dell’esenzione per l’ambito farmaceutico (immagine 1 – punto 3): a) esenzione per malattia, o status di invalidità: il medico prescrittore, dopo aver verificato se il paziente è in possesso di esenzione, deve riportare nell’apposito campo codice di esenzione il codice apponendovi i relativi caratteri nelle 3 caselle con l’eccezione del codice di esenzione per malattia rara che occupa tutti gli spazi a disposizione (6 caratteri). In ogni ricetta non può essere riportato più di un codice di esenzione. Tuttavia, in ragione della casistica che vede frequentemente la compresenza nello stesso soggetto delle patologie croniche e invalidanti Diabete mellito (codice 013) con Affezioni del sistema circolatorio (codice A02, B02 o C02) e Diabete mellito (013) con Ipertensione arteriosa (codici 031 o A31), si è autorizzati ad evidenziare in ricetta un unico codice risultante dall’associazione dei singoli codici delle due patologie (013A02, 013B02, 013C02, 013031, 013A31). Se il cittadino non è in possesso di esenzione per motivi sanitari (esenzione per malattia o status di invalidità) il prescrittore deve barrare obbligatoriamente il campo “N” non esente. b) in caso di pazienti in possesso esclusivamente di esenzione per motivi di reddito, il medico deve barrare le lettere “R” e “N” e riportare solamente il codice 6R2 nelle apposite caselle. L’assistito, all’atto della presentazione della ricetta in farmacia, dovrà porre la firma sul fronte della ricetta sul campo autocertificazione; i cittadini che intendono usufruire della esenzione per reddito devono esibire al medico al momento della prescrizione e al farmacista un’apposita attestazione rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale accreditati o dal Comune di Residenza. 18 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso − Indicazione tipo ricetta (immagine 1 – punto 4): questo campo viene compilato nel caso di 1. soggetti assicurati da istituzioni estere: UE per istituzioni della Comunità Europea e istituzioni estere extraeuropee di paesi con i quali sussistono accordi bilaterali o multilaterali. Inoltre sul retro della ricetta andranno indicate la data di nascita dell’assistito e la data di scadenza della tessera sanitaria anche se attualmente non sono previsti gli spazi dedicati (demandati ad un nuovo ricettario). 2. Assistiti SASN (servizi assistenza sanitaria naviganti) italiani e non, dipendenti da datore di lavoro italiano del settore marittimo o dell’aviazione civile: NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare. 3. Assistiti presso la rete dei SASN in quanto lavoratori (stranieri o italiani) dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o dell’aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti all’Unione Europea o di Paesi con i quali vigano accordi bilaterali o multilaterali: NE per istituzioni della Comunità Europea, NX per istituzioni estere extraeuropee. 4. Stranieri temporaneamente presenti (STP): ST. − Indicazione delle note (immagine 1 – punto 5): il medico dispone di due gruppi da tre caselle in cui riportare il numero delle note al fine dell’erogazione dei relativi farmaci con onere a carico del SSN; le caselle non utilizzate devono essere barrate. − Data esatta della prescrizione; non si può né retrodatare né postdatare (immagine 1 – punto 6 ). − Il timbro apposto deve essere quello del medico titolare del ricettario e deve consentire l’identificazione della struttura di appartenenza (immagine 1 – punto 7). In caso di sostituzione temporanea di medico Pediatra di Libera Scelta (PLS), Medico di Medicina Generale (MMG) o medico Specialista Ambulatoriale Interno, il sostituto utilizzerà il ricettario e il timbro del medico titolare (immagine 1 – punto 7). Il medico sostituto dovrà apporre anche il proprio timbro (immagine 1 – punto 8): Ricordiamo che nel caso PLS o MMG medici che operano in associazioni, ciascun medico utilizzerà il proprio ricettario per tutte le prestazioni effettuate a favore sia dei 19 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso propri assistiti che degli assistiti degli altri medici dell’associazione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro/convenzione il medico dovrà restituire all’Azienda ULSS tutti i ricettari non utilizzati (in parte o in toto). Immagine 1 – Ricetta SSN 8 Immagine 2 – Ricetta a ricalco. 20 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Fonti: Decreto del Presidente della Repubblica del 09/10/1990 e successive modifiche e integrazioni (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). Legge regionale 12/2001. Ordinanza del 16/06/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20/06/2009 (Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropo). Decreto Ministeriale 18/15/2004 e successive modifiche e integrazioni (modello di ricettario medico a carico del SSN). Decreto ministeriale n° 329 del 28/05/1999 e successive modifiche e integrazioni (codifica delle esenzioni per patologie croniche e invalidanti). Decreto ministeriale n° 279 del 18/05/2001 (codifica delle esenzioni per malattie rare). Decreto Giunta Regionale n° 1361 del 07/05/2004 e successive modifiche e integrazioni (codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica etc.). Legge n.38 del 15 marzo 2010. Siti web dove reperire i documenti: www.ministerosalute.it www.agenziafarmaco.it www.uif.ulss20.verona.it www.regione.veneto.it (alla voce “cure palliative e lotta al dolore”) 21 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso INFORMAZIONI UTILI TIMBRO Il timbro deve riportare alcuni dati del professionista: − Cognome e nome − Medico Chirurgo oppure Odontoiatra − Indirizzo postale − Recapito telefonico − N° iscrizione all’Ordine (per es. TV 1111) È inoltre possibile segnalare la specializzazione conseguita. Ricordiamo che i medici che hanno conseguito l’attestato del corso di formazione specifica in medicina generale e ne hanno depositato copia presso l’Ordine, possono utilizzare le seguenti diciture sulla carta intestata, targhe, timbro e sulla pubblicità sanitaria debitamente autorizzata: - medico formato in medicina generale - medico in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale TARGHE Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. Per la pubblicità a mezzo targhe è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine presso il quale è iscritto il richiedente (quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in Provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine della Provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine competente. 22 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Per i limiti di dimensione, carattere ecc a cui le targhe devono rispondere, vi rimandiamo alla legge n° 175 del 5.2.1992 e successive modifiche e al decreto n° 657 del 16 settembre 1994. PUBBLICITA’ La normativa che regola la pubblicità sanitaria è reperibile nel sito dell’Ordine. Vi riportiamo qui alcuni spunti utili. Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico: - non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che generino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati; - non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria; - non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli; - non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali; - per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario; - non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di Internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio; - è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo. Il medico e/o odontoiatra su ogni comunicazione informativa dovrà inserire: - nome e cognome - il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra - il domicilio professionale 23 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte a qualsiasi titolo non deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa e altri strumenti di comunicazione, concretizzare la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Ricordiamo che i medici che praticano medicine non convenzionali che vogliano pubblicizzare la propria attività devono farne richiesta all’Ordine, tenendo conto che le medicine non convenzionali individuate dalla FNOMCeO sono: Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia, Osteopatia, Chiropratica. POSTA ELETTRONICA È consentito l’uso delle e-mail per comunicare con i pazienti purché ne venga rispettata la riservatezza dei dati, in osservanza della normativa di legge. In particolare: - ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via email vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi di corrispondenza aperta; - è vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi; - è vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici; - qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista (compreso indirizzo e-mail); - l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo, né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario per le finalità diagnostiche e terapeutiche; 24 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso - la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei dati personali. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) Dall’anno 2010 è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata e comunicarla per iscritto all’Ordine (decreto legge n. 185 del 29.11.2008 convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009). L’Ordine ha stipulato una concessione triennale con ARUBA al costo di euro 5.50 + IVA. Per accedere alla connessione entrare nel sito dell’Ordine e seguire le modalità ivi indicate. OBIEZIONE DI COSCIENZA L’articolo 9 della legge n° 194 del 22/05/1978 relativa a “norme per la tutela sociale e della maternità e sull’interruzione di gravidanza”, prevede la possibilità per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare di sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. Presso l’Ordine troverete l’apposito modulo. Si ricorda che l’obiezione di coscienza non esonera il personale sanitario dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. 25 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso SEDE Dove siamo: Indirizzo : 31100 Treviso - Via Concordia, 21 Tel. : 0422 543864 - 545969 Fax : 0422 541637 Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Lunedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 Gli uffici rimangono chiusi nella settimana di ferragosto. 26 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti e Commissione Albo Odontoiatri Triennio 2009/2011 Consiglio direttivo Presidente: Vice Presidente: Segretario: Tesoriere: Dott. Giuseppe Favretto Dott. Brunello Gorini Dott. Daniele Frezza Dott. Pietro Mario Rossi Consiglieri: Dott. Paolo Burelli Dott. Gaetano Cappelletto Dott. Gianfranco Dotto Dott. Gaetano Giorgio Gobbato Dott. Luigino Guarini Dott. Pio Martinello Dott. Giovanni Mazzoleni Dott. Carlo Patera Dott. Giampiero Ruzzi Dott. Claudio Scarpa Dott. Remigio Villanova Dott. Giuseppe Zappia Collegio Revisori dei Conti: Presidente: Dott. Gianfilippo Neri Dott. Silvia Dal Bò Dott. Diego Girardi Dott. Elvio Gatto (Supplente) Commissione Albo Odontoiatri Presidente: Dott. Luigino Guarini Dott. Diego Codognotto Capuzzo Dott. Gianfranco Dotto Prof. Edoardo Stellini Dott. Angelo Uzzielli 27 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso Aggiornato a novembre 2010 28 ALLEGATO A NOTE AIFA NOTA 1 PRINCIPI ATTIVI Diclofenac/Misoprostolo*, Esomeprazolo, Lansoprazolo, Misoprostolo, Omeprazolo, Pantoprazolo*, Rabeprazolo* *le specialità contenenti Rabeprazolo non rientrano nelle indicazioni della nota 1 secondo scheda tecnica. Pantoprazolo: solo le confezioni a basso dosaggio possono essere prescritte in nota 1. Associazione misoprostolo+diclofenac: rimborsata alle condizioni previste dalla nota 66. 2 4 NOTE AIFA PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSN LIMITATA A Prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore • In trattamento cronico con FANS • In terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purchè sussista una delle seguenti condizioni di rischio: • Storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante • Concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici • Età avanzata Acido chenoursodesossicolico, Acido tauroursodesossicolico, Acido ursodesossiclico Pazienti affetti da: • Cirrosi biliare primitiva • Colangite sclerosante primitiva • Colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare • Calcolosi colesterinica Pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale Gabapentin*, Pregabalin* • Nevralgia post‐erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da Herpes Zoster • Neuropatia associata a malattia neoplastica • Dolore post‐ictus o da lesione midollare • Polineuropatie, multi neuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o inefficace Duloxetina*, Gabapentin*, • Neuropatia diabetica Pregabalin* *l’impego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa per le seguenti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione e disturbo d’ansia generalizzato per la duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin. 8 Levocarnitina 10 Acido folico, Cianocobalamina, Idrossicobalamina Acido folinico e suoi 11 Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, • Carenza primaria di carnitina • Carenza di carnitina secondaria a trattamento dialitico Pazienti con • Anemie megaloblastiche dovute a carenza di Vitamina B12 e/o di folati Seguente condizione analoghi 13 15 28 31 36 39 • Recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell’acido diidrofolico Pazienti affetti da Atorvastatina, Bezafibrato, • Dislipidemie familiari Fenofibrato, Fluvastatina, • Iperlipidemie non corrette dalla sola dieta Gemfibrozil, Lovastatina, ‐ indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali Omega polienoici, e inibitori della aromatasi) Pravastatina, ‐ in pazienti con insufficienza renale cronica Rosuvastatina, Simvastatina, Simvastatina/Ezetimibe Atorvastatina, • Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: Fluvastatina, Lovastatina, ‐ in soggetti a rischio elevato di un primo intervento Pravastatina, cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni > 20% in Rosuvastatina, base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell’Istituto Simvastatina, Superiore di Sanità] (prevenzione primaria) Simvastatina/Ezetimibe ‐ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria) Omega polienoici • Pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria) Albumina umana Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, • Dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica • Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto post‐chirurgico o da proteino‐ dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia Medrossiprogesterone, Seguenti condizioni, per la terapia antitumorale e dell’AIDS, Megestrolo • Neoplasia della mammella e carcinoma dell’endometrio • Sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata Diidrocodeina, Seguente condizione Diidrocodeina/Acido • Tosse persistente non produttiva nelle gravi benzoico, pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari Levodropropizina primitive o secondarie Metiltestosterone, Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture Testosterone specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, • Ipogonadismi maschili primitivi e secondari • Pubertà ritardata Somatotropina Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano: Età evolutiva: bassa statura da deficit di GH (definiti da determinati parametri clinico‐auxologici e di laboratorio), sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata, deficit staturale nell’insufficienza renale cronica, soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader‐Willi geneticamente dimostrata con BMI<95° e normale funzionalità respiratoria non affetti da sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno, bambini nati piccoli per 40 41 42 48 51 l’età gestazionale con età > 4 anni rispondenti a determinati criteri [testo incompleto]. Età di transizione (età compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni): al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH non è più indicata in sindrome di Turner, insufficienza renale cronica, sindrome di Prader‐Willi, soggetti nati piccoli per età gestazionale e può essere invece proseguita senza ulteriori rivalutazioni in deficit di GH causato da mutazione genetica documentata e panipopitutarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno 3 ormoni ipofisari; al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno 1 mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH una risposta di GH < 6μg/L dopo ipoglicemia insulinica oppure di GH < 19μg/L dopo test farmacologico con GHRH+arginina. Età adulta: soggetti adulti, di età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica <3μg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, per ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni) o ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari Lanreotide, Octreotide Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, • Acromegalia • Sindrome associata a tumori neuroendocrini Calcitonina Seguente condizione • Morbo di Paget Seguenti condizioni Acido etidronico • Trattamento del morbo di Paget Acido clodronico • Trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo Cimetidina, Esomeprazolo, Seguenti periodi di trattamento e seguenti condizioni Famotidina, Lansoprazolo, • Durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 Nizatidina, Omeprazolo, settimane) Pantoprazolo, ‐ ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter Rabeprazolo, Ranitidina, pylori Roxatidina ‐ per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l’infezione ‐ ulcera duodenale o gastrica Hp‐negativa (primo episodio) ‐ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio) • Durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno ‐ sindrome di Zollinger‐Ellison ‐ ulcera duodenale o gastrica Hp‐negativa recidivante ‐ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante) Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina 55 56 59 65 66 • • • • • Carcinoma della prostata Carcinoma della mammella Endometriosi Fibromi uterini non operabili Trattamento prechirurgico: ‐ durata di 3 mesi per interventi di miomactomia e isterectomia della paziente metrorragia ‐ durata di 1 mese per interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica Leuprorelina, Triptorelina • Pubertà precoce Amikacina, Seguenti condizioni Ampicillina/Sulbactam, • Trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie Cefepime, Ceftazidima, respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra‐ Gentamicina, Mezlocillina, addominali, ostetrico‐ginecologiche, ossee e articolari Netilmicina, Piperacillina, • Trattamento iniettivo delle infezioni causate da Piperacillina/Tazobactam, microorganismi resistenti ai più comuni antibiotici, Tobramicina particolarmente nei pazienti immunocompromessi Aztreonam, Ertapenem, Trattamento iniziato in ambito ospedaliero e successivo utilizzo Imipenem/Cilastatina, in ambito territoriale da parte del Medico di Medicina Generale Meropenem, Rifabutina, per garantire la continuità terapeutica Teicoplanina Lattitolo, Lattulosio Seguente condizione • Encefalopatia porto‐sistemica in corso di cirrosi epatica Seguenti condizioni, da parte di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, Glatiramer acetato, • Sclerosi Multipla recidivante‐remittente diagnosticata Interferone beta 1a secondo i criteri di Polman (2005) con punteggio ricombinante, Interferone sull’Expanded Disability Status Scale tra 1,0 e 5,5 beta 1b ricombinante Interferone beta 1b • Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e ricombinante punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all’EDSS e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all’EDSS nei 2 anni precedenti Aceclofenac, Acemetacina, Seguenti condizioni Acido mefenamico, Acido • Artropatie su base connettivitica tiaprofenico, Amtolmetina • Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria guacile, Celecoxib, • Dolore neoplastico Cinnoxicam, • Attacco acuto di gotta Dexibuprofene, Diclofenac, Diclofenac/Misoprostolo, Etoricoxib, Fentiazac, Flurbiprofene, Ibuprofene, Ibuprofene sale di lisina, Indometacina, Ketoprofene, Ketoprofene Sale di lisina, Lornoxicam, Meloxicam, Nabumetone, Naprossene, Nimesulide, Nimesulide Betaciclodestrina, 74 75 76 79 Oxaprozina, Piroxicam, Piroxicam Betaciclodestrina, Proglumetacina, Sulindac, Tenoxicam Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa da DNA ricombinante, Follitropina beta da DNA ricombinante, Follitropina alfa/Lutropina alfa, Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, • Trattamento dell’infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3°giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml • Trattamento dell’infertilità maschile: in maschi con ipogonadismo‐ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml Alprostadil, Sildenafil, Pazienti con Tadalafil, Vardenafil • Lesioni permanenti del midollo spinale e compromissione della funzione erettile Ferrico gluconato, Seguenti categorie di pazienti, in situazioni di carenza Ferromaltoso, Ferroso documentata, gluconato • Bambini di età < 3 anni • Donne in gravidanza • Anziani (>65 anni) Seguenti condizioni di rischio Acido alendronico, Acido • Soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un alendronico/ Vitamina D3, trattamento > 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone Acido risedronico o dosi equivalenti di altri corticosteroidi Acido alendronico, Acido • Soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali alendronico/ Vitamina D3, o di femore Acido ibandronico, Acido • Soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T‐score risedronico, Raloxifene, della BMD femorale o ultrasonografia del calcagno < ‐4 (o Ranelato di stronzio < ‐5 per ultrasuoni delle falangi) • Soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T‐score della BMD femorale o ultrasonografia del calcagno < ‐3 (o < ‐4 per ultrasuoni delle falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rschio aggiuntivi ‐ Storia familiare di fratture vertebrali e/o di femore ‐ Artrite reumatoide e altre connettiviti ‐ Pregressa frattura osteoporotica al polso ‐ Menopausa prima dei 45 anni di età ‐ Terapia cortisonica cronica Ormone paratiroideo, • Soggetti che incorrono in una nuova frattura vertebrale Teliparatide moderata‐severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79 da almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata‐severa o una frattura di femore. Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79, che si presentano cumulativamente con 3 o più pregresse fratture vertebrali severe o di femore (o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura del femore prossimale) La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre 2 volte (per un totale Teliparatide 82 Montelukast, Zafirlukast 83 Carbomer 84 Aciclovir, Famciclovir, Valacicovir 85 87 Donepezil, Galantamina, Rivastigmina Donezepil, Galantamina, Memantina, Rivastigmina Ossibutinina 88 Acetonide, Alcinonide, Aciclovir Aciclovir, Brivudin, Famciclovir, Valaciclovir complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. • Soggetti di età superiore a 50 anni in trattamento da più di 12 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi e che si presentano con una frattura vertebrale severa o due fratture vertebrali moderate La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre 2 volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Seguenti condizioni • Trattamento di “seconda linea” dell’asma moderato persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con beta2 agonisti • Profilassi dell’asma da sforzo Seguente condizione • Trattamento sintomatico dei pazienti affetti da malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca su base autoimmune), poiché non è disponibile una terapia di tipo causale della malattia Seguenti condizioni, in soggetti immunocompetenti, • Virus Herpes Simplex ‐ Trattamento delle infezioni genitali acute ‐ Profilassi e trattamento dele recidive a localizzazione genitale • Virus Herpes Simplex ‐ Cheratite erpetica ‐ Trattamento della stomatite in età pediatrica • Virus Varicella‐Zoster ‐ Trattamento della varicella • Virus Varicella‐Zoster ‐ Trattamento delle infezioni da H. Zoster cutaneo La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi. Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, • Malattia di Alzheimer di grado lieve, con MMS tra 21 e 26 • Malattia di Alzheimer di grado moderato con MMS tra 10 e 20 Pazienti affetti da • Incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla) Seguenti condizioni, su diagnosi di specialisti, secondo modalità Alclometasone, adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Beclometasone, Bolzano Betametasone, • Pazienti affetti da patologie gravi e croniche (ad es. Budesonide, Clobetasolo, psoriasi, dermatite atopica) Clobetasone, Desametasone, Desossimetasone, Diflucortolone, Fluocinolone, Fluocinonide, Fluocortin, Fluocortolone, Fluticasone, Idrocortisone, Metilprednisolone, Prednicarbato, Triamcinolone acetonide* *uniche specialità in commercio per questo principio attivo, in esaurimento scorte dal 2004 89 Acrivastina, cetirizina, desloratadina, elastina, fexofenadina, ketotifene, levocetirizina, loratadina, mizolastina, oxatomide, prometazina, terfenadina* *unica specialità in commercio Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntvite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni) Metilnaltrexone Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche • Terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno 2 settimane • Resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni per questo principio attivo, in esaurimento scorte dal 2004 90 ALLEGATO B ESENZIONI PER PATOLOGIE CRONICOINVALIDANTI E FARMACI CORRELATI ESENZIONI PER PATOLOGIE CRONICOINVALIDANTI E FARMACI CORRELATI CODICE MALATTIA O CONDIZIONE CATEGORIE FARMACOLOGICHE 001 Acromegalia, Gigantismo Ormoni anticrescita 002 (A02, Affezioni del sistema circolatorio: Antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, B02, C02) antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, sali di potassio 003 Anemia emolitica acquisita da Farmaci succedanei del sangue, soluzioni autoimmunizzazione perfusionali, farmaci immunosoppressori 005 Anoressia nervosa, Bulimia Antidepressivi 006 Artrite reumatoide FANS, immunosoppressori, sali d’oro, glucocorticoidi, antiinfiammatori (sulfasalazina, mesalazina), metotressato, idroxiclorochina. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo 007 Asma Beta2 agonisti, corticosteroidi sistemici e inalatori, teofillinici, anticolinergici, cromoni, antileucotrieni, antibiotici, ossigeno 008 Cirrosi epatica, Cirrosi biliare Diuretici, lattulosio, lattitolo, inibitori di pompa protonica, vitamina k, antimicrobici intestinali 009 Colite ulcerosa, Malattia di Crohn Farmaci steroidi, antiinfiammatori (sulfasalazina, mesalazina), immunosoppressori 011 Demenze Farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi, antiaggreganti 012 Diabete insipido Ormoni del lobo posteriore dell’ipofisi (vasopressina) 013 Diabete mellito Ipoglicemizzanti orali ed insuline, antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, glucagone. Nel dolore severo: analgesici oppiacei e, limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica, paracetamolo 014 Dipendenze da sostanze Farmaci usati nella dipendenza da alcool, stupefacenti, psicotrope e da alcool naltrexone, metadone, disulfiram 016 Epatite cronica attiva Interferoni 017 Epilessia Antiepilettici 018 Fibrosi cistica Antibiotici, enzimi pancreatici ad alto dosaggio, cortisonici sistemici ed inalatori, broncodilatatori (teofillinici, beta2 antagonisti, anticolinergici) 019 Glaucoma Farmaci antiglaucoma e miotici 020 Infezioni da HIV Antiinfettivi sistemici, antidepressivi, antimicotici, antiretrovirali 021 Insufficienza cardiaca (NYHA classe ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, III e IV) antianginosi, inotropi, diuretici, beta bloccanti, antiaritmici, anticoagulanti, antiaggreganti 022 Insufficienza corticosurrenale Farmaci corticosteroidi 023 cronica (morbo di Addison) Insufficienza renale cronica 024 Insufficienza respiratoria cronica 025 028 Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica, Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave) Lupus Eritematoso Sistemico 029 Malattia di Alzheimer 030 Malattia di Sjogren 031 032 Ipertensione arteriosa Malattia o sindrome di Cushing 034 Miastenia grave 035 Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo Morbo di Buerger 026 027 036 037 038 039 040 041 042 044 045 046 047 Farmaci antianemici (eritropoietina alfa e beta, darbepoietina alfa), antiemetici, sodio polistirensulfonato, diuretici dell’ansa, sevelamer Broncodilatatori (teofillinici, beta 2 antagonisti, anticoliergici), corticosteroidi, antibiotici, ossigeno Farmaci ipolipemizzanti Calcio, vitamina D, preparati antitiroidei Ormoni tiroidei Glucocorticoidi, antibiotici, immunosoppressori, idroxiclorochina Farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi FANS, immunosoppressori, sali d’oro, corticosteroidi, antiinfiammatori, lacrime artificiali (carbomer) Antiipertensivi, antiaggreganti Farmaci che influenzano la produzione surrenalica di cortisolo Farmaci anticolinesterasici e sostanze ad azione immunosoppressiva Farmaci antitiroidei, beta bloccanti Farmaci vasodilatatori, antiinfiammatori, antiaggreganti Morbo di Paget Calcitonina, difosfonati Morbo di Parkinson e altre malattie Farmaci antiparkinsoniani, antipsicotici estrapiramidali Nanismo ipofisario Ormoni del lobo anteriore dell’ipofisi ed analoghi (somatropina) Neonati prematuri, immaturi, a Farmaci correlati termine con ricovero in terapia intensiva neonatale Neuromielite ottica Corticosteroidi Pancreatite cronica Enzimi pancreatici, insulina, somatostatina Psicosi Farmaci antipsicotici, antidepressivi, sali di litio, carbamazepina Psoriasi (artropatia, pustolosa Antipsoriasici topici e per uso sistemico, FANS, grave, eritrodermica) corticosteroidi sistemici, ciclosporina Sclerosi multipla Farmaci immunostimolanti (interferone beta 1a ricombinante, interferone beta 1b ricombinante) Sclerosi sistemica (progressiva) Farmaci immunostimolanti (interferone beta 1b ricombinante), cortisonici per uso sistemico, inibitori di pompa protonica, 048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto 049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata all’età risultante dall’applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) Soggetti sottoposti a trapianto di cornea Spondilite anchilosante 050 051 052 053 054 055 056 Tubercolosi (attiva bacillifera) Tiroidite di Hashimoto antipertensivi Farmaci collegati alla cura delle complicazioni e alla prevenzione delle recidive, antitumorali. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo Farmaci correlati alle patologie Tutti i farmaci Tutti i farmaci Tutti i farmaci Colliri, farmaci immunosoppressori Farmaci antiinfiammatori, corticosteroidi, FANS. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo Farmaci per il trattamento della tubercolosi Preparati tiroidei, corticosteroidi ALLEGATO C ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA NELLA REGIONE VENETO ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA NELLA REGIONE VENETO CODICE CONDIZIONE NOTE 3C1 Invalidi civili al 100% Esenti pagamento quota fissa 3C3 Invalidi civili minori di 18 anni Esenti pagamento quota fissa 3G1 Invalidi di guerra Esenti pagamento quota fissa e pagamento di eventuale 3G2 differenza tra il prezzo del farmaco di riferimento e il medicinale acquistato. Farmaci in fascia C e A con nota AIFA per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa, per i quali il medico attesti la comprovata utilità terapeutica, sono a carico del SSN, con dicitura “invalido di guerra” nella ricetta. 3L1 Grandi invalidi del lavoro Esenti pagamento quota fissa 3M1 Grandi invalidi per servizio Esenti pagamento quota fissa 3N1 Ciechi assoluti Esenti pagamento quota fissa 3S1 Sordomuti Esenti pagamento quota fissa 3T1 Danneggiati da vaccinazioni o Esenti pagamento quota fissa trasfusioni o emoderivati 3V1 Vittime atti di terrorismo Esenti pagamento quota fissa e pagamento di eventuale 3V2 differenza tra il prezzo del farmaco di riferimento e il medicinale acquistato. Farmaci in fascia C e A con nota AIFA, per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa, per i quali il medico attesti la comprovata utilità terapeutica, sono a carico del SSN. 6R2 ISEE non superiore ai 12.000 € Esenti pagamento quota fissa 6R3 ISEE non superiore ai 29.000 € Esenti pagamento quota fissa anche per farmaci di classe e codice 030 riconosciuto a A non correlati alla patologia seguito di certificato rilasciato da specialista reumatologo F01 Soggetti detenuti ed internati Esenti pagamento quota fissa. Incaricato alla trascrizione dell’esenzione nella ricetta: medico della sanità penitenziaria e medico specialista Da 001 Patologia cronico‐invalidante Esenti pagamento quota fissa per farmaci correlati alla a 056 patologia Può ricevere fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni 006, 013, 048, 054: esenti pagamento quota fissa per analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore Inoltre, ai soggetti, residenti o domiciliati nella Regione Veneto, aventi le esenzioni 006, 013 (limitatamente ai soggetti affetti da neuropatia diabetica), 048 e 054, è possibile erogare a carico del SSR i medicinali a base di paracetamolo classificati in classe C per il trattamento del dolore severo annotando, oltre al codice di esenzione, “Classe A” sulla ricetta (fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni) Da Malattia rara Esenti pagamento quota fissa RAnnnn a RQnnnn L12 Patologie degenerative Esenti pagamento quota fissa per analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore ALLEGATO D TABELLE FARMACI STUPEFACENTI TABELLA I SOSTANZE DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA 2C-B 4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina 2C-I 2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina 2C-T-2 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina 2C-T-7 2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina 4-metilaminorex 4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina 4-MTA 4-metiltioamfetamina Acetil-alfa-metilfentanil N-[ 1-(alfa -metilfeniletil)-4piperidil]acetanilide Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico estere acetico del 9,10-dideidro-N,N dietil-6-metilergolina-8-beta carbossamide Acetildiidrocodeina estere acetico del 6-idrossi-3-metossiN -metil-4,5-epossimorfinano Acetorfina 3-O-acetiltetraidro-7-alfa -(1-idrossi-1metilbutil)-6,14-endo eteno-oripavina Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) acido 4-idrossibutirrico ALTRA DENOMINAZIONE acetato di etorfina Alcaloidi totali dell'oppio Alfacetilmetadolo alfa -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4difenileptano Alfameprodina alfa- 1-metil-3-etil-4-fenil-4propionossipiperidina Alfametadolo alfa- 6-dimetilamino-4,4-difenil-3eptanolo Alfametilfentanil N-[1-(alfa -metilfeniletil)-4piperidil]propioanilide 3-metilfentanil Alfametiltiofentanil N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4piperidil]propioanilide 3-metiltiofentanil Alfaprodina alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4propionossipiperidina Allilprodina 3-allil-1-metil-4-fenil-4propionossipiperidina Amfetamina (±)-alfa -metilfeniletilamina Amide dell'acido lisergico 9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta carbossamide alfa- acetilmetadone Aminorex 2-amino-5-fenil-2-ossazolina Anileridina estere etilico dell'acido 1-paraaminofeniletil-4-fenilpiperidin-4carbossilico alidina Benzetidina estere etilico dell'acido 1-(2benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico benzilossietilnorpetidina Benzilmorfina 3-O -benzilmorfina ipesandrina Benzilpiperazina (BZP) N-Benzilpiperazina 1-Benzilpiperazina Benzitramide 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine Betacetilmetadolo beta- 3-acetossi-6-dimetilamino-4,4difenileptano Beta-idrossifentanil N- [1-(beta- idrossifeniletil)-4piperidil]propioanilide Argyreia nervosa semi Beta-idrossimetil-3-fentanil Betameprodina beta- 1-metil-3-etil-4-fenil-4propionossipiperidina Betametadolo beta -6-dimetilamino-4,4-difenil-3eptanolo Betaprodina beta- 1,3-dimetil-4-fenil-4propionossipiperidina Buprenorfina Butirrato di diossafetile 21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi1,2,2,-trimetilpropil]-6,14-endo-etan6,7,8,14-tetraidrooripavina 4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile Catha edulis pianta Catina (+)-norpseudoefedrina Catinone (-)-(S)-2-aminopropiofenone Chetobemidone 4-meta -idrossifenil-1-metil-4propionilpiperidina Clonitazene 2-para -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5nitrobenzimidazolo Coca foglie Cocaina estere metilico della benzoilecgonina Codossima diidrocodeinone-6-carbossimetilossima Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC) Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) (6aR, 10aR )-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H -dibenzo[b,d ]piran1-olo Desomorfina diidrodesossimorfina Destroamfetamina (+)-alfa -metilfeniletilamina Destromoramide (+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino Destromoramide intermedio DET (N,N-dietiltriptamina) 3-[2-(dietilamino)etil]indolo Diampromide N-[2-(metilfeniletilamino)propil]propioanilide Dietiltiambutene 3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene Dietilamide dell’acido(+)-1-metil-lisergico Difenossilato estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico Difenossina acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico Diidroetorfina 7,8-diidro-7-alfa- [1-(R )-idrossi-1metilbutil]-6,14-endo etanotetraidrooripavina Diidromorfina (5-alfa , 6-alfa )-4,5-epossi-17-metilmorfinan-3,6-diolo Dimefeptanolo 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo Dimenossadolo 2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1difenilacetato Dimetiltiambutene 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1butene Dipipanone 4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone DMA (2,5-dimetossiamfetamina) (±)-2,5-dimetossi-alfa metilfeniletilamina paramorfano fenilpiperone 3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidroDMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro6,6,9-trimetil-6H -dibenzo[b,d ]piran-16,6,9-trimetil-6H -dibenzo[b,d] pirano) olo DMT (N,N-dimetiltriptamina) 3-[2-(dimetilamino)etil]indolo N,N-dimetil-1H -indol-3-etanamina DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina) (±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa metilfeniletilamina brolamfetamina DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina) (±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa feniletilamina DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina) 2,5-dimetossi-alfa, 4dimetilfeniletilamina STP Drotebanolo 3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6beta ,14-diolo ossimetebanolo Ecgonina acido 3-beta- idrossi-1-alfa-H,- 5alfa-Htropan-2-beta- carbossilico Eroina diacetilmorfina Etclorvinolo 1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo Etifossina 6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H 3,1-benzossazina Etilmetiltiambutene 3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1butene diamorfina Etilmorfina 3-O- etilmorfina Etonizatene 1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5nitrobenzimidazolo Etorfina tetraidro-7-alfa -(1-idrossi-1-metilbutil)6,14-endo eteno-oripavina Etosseridina estere etilico dell'acido 1-[2-(2idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4carbossilico Etriptamina 3-(2-aminobutil)indolo alfa- etiltriptamina Fenadoxone 6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone morfodone; eptazone Fenampromide N- (1-metil-2-piperidinoetil)propioanilide Fenazocina 2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7benzomorfano Fenetillina 7-[2-[(alfa metilfeniletil)amino]etil]teofillina Fenmetrazina 3-metil-2-fenilmorfolina Fenomorfano 3-idrossi-N- feniletilmorfinano Fenoperidina estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico Flunitrazepam 5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7nitro-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Folcodina morfoniletilmorfina fenetilazocina; fenobenzorfano omocodeina Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe Furetidina estere etilico dell'acido 1-(2tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin4-carbossilico Gamma-butirrolattone (GBL) Idromorfinolo 14-idrossidiidromorfina Idrossipetidina estere etilico dell'acido 4-meta idrossifenil-1-metilpiperidin-4carbossilico Ipomea violacea semi Isometadone 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3esanone JWH-018 (naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone JWH-073 (naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3-il) metanone Ketamina (±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone Levoamfetamina (-)-(R) -alfa -metilfeniletilamina Levofenoacilmorfano (1)-3-idrossi-N -fenacilmorfinano Levometamfetamina (-)-N,alfa -dimetilfeniletilamina demidone; ossipetidina Levometorfano (-)-3-metossi-N -metilmorfinano Levomoramide (-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil] morfolina Levorfanolo (-)-3-idrossi-N -metilmorfinano Lophophora Williamsii pianta (Peyote) LSD (Dietilamide dell'acido lisergico) 9,10-dideidro-N,N -dietil-6-metilergolina- (+)-lysergide; (+)-N,N -dietil8-beta -carbossamide lysergamide; LSD 25 MBDB (N -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina N- metil-alfa- etil-3,4-metilendiossifeniletilamina MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) tenamfetamina alfa -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina) (±)-N- etil-alfa -metil-3,4(metilendiossi)feniletilamina MDE; N -etil-MDA MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina) (±)-N,alfa -dimetil-3,4(metilendiossi)feniletilamina ecstasy; N,alfa -dimetilomopiperonilamina Mefedrone 4-metilcatinone Meclofenossato estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico Mescalina 3,4,5-trimetossifeniletilamina Mesocarb 3-(alfa- metilfeniletil)-N -(fenilcarbamoil) sidnone immina Metadone 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone Metadone intermedio 4-ciano-2-dimetilamino-4,4difenilbutano Metamfetamina (+)-(S )-N,alfa- dimetilfeniletilamina desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1fenilpropano Metazocina 2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7benzomorfano metobenzorfano Metilcatinone 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one metcatinone Metildesorfina 6-metil-delta -6-deidrossimorfina Metildiidromorfina 6-metil-diidromorfina Metilfenidato estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2piperidil)-acetico Metopone 5-metil-diidromorfinone Mirofina miristilbenzilmorfina MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina) 2-metossi-alfa -metil-4,5(metilendiossi) feniletilamina Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico 9,10-dideidro-N -etil-N -[1-idrossi-metil) propil]-1,6-metilergolina-8-beta carbossamide Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico 9,10-dideidro-N -etil-6-metilergolina-8beta -carbossamide Morferidina estere etilico dell'acido 1-(2morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico TMPEA fenilidato 3-benzil-6-miristil-morfina morfolinetilnorpetidina Morfina 7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N metilmorfinano Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad “azoto pentavalente” tra i quali i derivati Nossimorfinici (quale la N-ossicodeina). Morfolide dell'acido (+) lisergico MPPP Nandrolone estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4piperidinolo 17-idrossi-4-estren-3-one 19-nortestosterone N-etilamfetamina N- etil-alfa- metilfeniletilamina Nicocodina 6-nicotinilcodeina Nicodicodina 6-nicotinildiidrocodeina Nicomorfina 3,6-dicotinilmorfina N-idrossi-MDA (±)-N- [alfa -metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina Noracimetadolo (±)-alfa- 3-acetossi-6-metilamino-4,4difenileptano Norcodeina N- demetilcodeina Norlevorfanolo (-)-3-idrossimorfinano (-)-morfinan-3-olo Normetadone 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone desmetilmetadone Normorfina demetilmorfina morfina N- demetilata Norpipanone 4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone NDHC Oppio Oripavina 3-O-demetiltebaina oppure 6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6metossi-17-metilmorfinan-3-olo Paglia di papavero Paraesil 3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil6H -dibenzo[b,d ]piran-1-olo Para-fluorofentanil 4'-fluoro-N- (1-feniletil-4piperidil)propionanilide PCE (eticiclidina) N -etil-1-fenilcicloesilamina PCP (fenciclidina) 1-(1-fenilcicloesil)piperidina Pemolina 2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one PEPAP estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4piperidinolo Petidina estere etilico dell'acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico 5'-metil-delta 6a -10a tetraidrocannabinolo cicloesamina meperidina Petidina intermedio A 1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina Petidina intermedio B estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidinnormeperidina; norpetidina 4-carbossilico Petidina intermedio C acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4carbossilico acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico PHP (roliciclidina) 1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina PCPY Piminodina Piritramide estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3fenilaminopropil)piperidin-4anopridina carbossilico amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4- pirinitramide carbossilico Pirrolidide dell'acido (+) lisergico PMA (para- metossiamfetamina) para- metossi-alfa- metilfeniletilamina PMMA (para -metossiametamfetamina) para -metossi-N,alfa dimetilfeniletilamina Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze) Proeptazina 1,3-dimetil-4-fenil-4propionossiazacicloeptano Prolintano 1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina Properidina estere isopropilico dell'acido 1-metil-4ipropetidina; gevelina; isopedina fenilpiperidin-4-carbossilico Propiram N- (1-metil-2-piperidinoetil)-N -2-piridilpropionamide Psilocibina diidrogeno fosfato del 3-[2(dimetilamino)etil]indol-4-olo indocibina Psilocina 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo psilotsina Racemetorfano (±)-3-metossi-N- metilmorfinano deossidiidrotebacodina; metorfano Racemoramide (±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil]-morfolina Racemorfano (±)-3-idrossi-N- metilmorfinano dimefeprimina Rivea corymbosa semi metorfinano Salvia divinorum pianta Salvinorina A TCP (tenociclidina) 1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina Tebacone 6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-Nmetil-morfin-6-ene Tebaina 6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa -epossi-3,6paramorfina dimetossi-17-metilmorfinano Tilidina (±)-etil-trans- 2-(dimetilamino)-1-fenil-3cicloesene-1-carbossilato acetildiidrocodeinone TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina) (±)-3,4,5-trimetossi-alfametilfeniletilamina TMA-2 2,4,5-trimetossiamfetamina Trimeperidina 1,2,5-trimetil-4-fenil-4propionossipiperidina dimetilmeperidina Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96. Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano (*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all’art. 13 comma 1. TABELLA II SEZIONE A SOSTANZE E COMPOSIZIONI MEDICINALI I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato III-bis del testo unico. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E; DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Acetildiidrocodeina estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N metil-4,5-epossimorfinano Alfentanil N- [1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4piperidinil]-N -fenilpropanamide Amobarbital acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico Buprenorfina** 21-ciclopropil-7-alfa- [(S)-1-idrossi-1,2,2trimetilpropil]-6,14-endo -etan-6,7,8,14tetraidrooripavina Ciclobarbital acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5etilbarbiturico Codeina** 3-O -metilmorfina Destromoramide (+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino Difenossilato estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico Difenossina acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico Diidrocodeina** 3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-Nmetilmorfinano Dipipanone 4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone Eptabarbital acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5etilbarbiturico Etilmorfina 3-O- etilmorfina Fentanil** 1-feniletil-4-N- propionilanilinopiperidina Flunitrazepam 5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7nitro-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Folcodina morfoniletilmorfina Glutetimide 2-etil-2-fenilglutarimide Idrocodone** 3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfinano diidrocodeinone Idromorfone** 3-idrossi-N- metil-6-ossi-4,5-epossimorfinano diidromorfinone acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale fenilpiperone omocodeina Ketamina (±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone Levorfanolo (-)-3-idrossi-N -metilmorfinano Mecloqualone 3-(orto -clorofenil)-2-metil-4(3H )chinazolinone Metadone** 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone Metaqualone 3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H )chinazolinone Metilfenidato estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2piperidil)-acetico Morfina** 7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N metilmorfinano Nandrolone 17-idrossi-4-estren-3-one Nicocodina 6-nicotinilcodeina Nicodicodina 6-nicotinildiidrocodeina Norcodeina N- demetilcodeina Ossicodone** 14-idrossidiidrocodeinone Ossimorfone** 14-idrossidiidromorfinone Pentobarbital acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico Petidina estere etilico dell'acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico Propiram N- (1-metil-2-piperidinoetil)-N -2-piridilpropionamide Remifentanil estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-carbossilico Secobarbital acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico Sufentanil N- [4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4piperidil] propioanilide Tapentadolo fenilidato 19-nortestosterone NDHC meperidina 3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2metilpropil]fenolo Tebaina 6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa -epossi-3,6paramorfina dimetossi-17-metilmorfinano Tiofentanil N -1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide Zipeprolo alfa- (alfa- metossibenzil)-4-(beta metossifeniletil)-1-piperazina etanolo Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. TABELLA II SEZIONE B SOSTANZE MEDICINALI Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta. DENOMINAZIONE COMUNE Acido gamma-idrossibutirrico (GHB ) DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE acido 4-idrossibutirrico Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico Alazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2tifluoroetil)-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Allobarbital acido 5,5-diallilbarbiturico Alossazolam 10-bromo-11b-(orto -fluorofenil)-2,3,7,11btetraidroossazolo[3,2-d ][1,4]benzodiazepin6(5H )-one Alprazolam 8-cloro-1-metil-6-fenil-4H- s-triazolo[4,3-a ] [1,4]benzodiazepina Amfepramone 2-(dietilamino)propiofenone Amineptina 7[(10,11-dididro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten5il)amino]acido eptanoico Aprobarbital acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico Barbexaclone fenobarbital propilesedrina Barbital acido 5,5-dietilbarbiturico dietilmalonilurea Benzfetamina N- benzil-N,alfa -dimetilfeniletilamina N- benzil-N- metilamfetamina Brallobarbitale acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico Bromazepam 7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2 H -1,4benzodiazepin-2-one Brotizolam 2-bromo-4-(orto -clorofenil)-9-metil-6Htieno[3,2-f ]-s -triazolo [4,3-a ] [1,4] diazepina Butalbital acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico Butallilonale acido 5-(2-bromoallil)-5-secbutilbarbiturico Butobarbitale acido 5-butil-5-etilbarbiturico Butorfanolo (-)-N- ciclobutilmetil-3,14diidrossimorfinano Camazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil- 2H-1,4benzodiazepin-2-one Clobazam 7-cloro-1-metil-5-fenil-1H -1,5benzodiazepin-2,4(3H, 5H )-dione Clonazepam 5-(orto -clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H -1,4benzodiazepin-2-one dietilpropione sonbutal Clorazepato acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 H 1,4-benzodiazepin-3-carbossilico Clordiazepossido 7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H -1,4benzodiazepina 4-ossido Clossazolam 10-cloro-11b-(orto- clorofenil)-2,3,7,11btetraidro-ossazolo-[3,2-d ] [1,4]benzodiazepin-6(5H )-one Clotiazepam 5-(orto -clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil2H -tieno[2,3-e ]-1,4-diazepin-2-one Delorazepam 7-cloro-5-(orto -clorofenil)-1,3-diidro-2H 1,4-benzodiazepin-2-one Delta-9-tetraidrocannabinolo metaminodiazepossido; clopossido clordemetildiazepam (6aR, 10aR )-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H -dibenzo[b,d ]piran-1olo Destropropossifene alfa -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil2-butanol propionato Diazepam 7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 H -1,4benzodiazepin-2-one Estazolam 8-cloro-6-fenil-4H-s -triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina Etil loflazepato estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H -1,4benzodiazepin-3-carbossilico Etinamato 1-etinilcicloesanolcarbamato Etizolam 4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6 H -tieno[3,2f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina Fencamfamina N- etil-3-fenil-2-norbornanamina Fendimetrazina (+)-(2S, 3S )-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina Fenobarbital acido 5-etil-5-fenilbarbiturico Fenproporex (±)-3-[(alfa -metilfeniletil)amino]propionitrile Fentermina alfa,alfa -dimetilfeniletilamina Fludiazepam 7-cloro-5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1metil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Flurazepam 7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-( orto fluorofenil)-1,3-diidro-2H -1,4benzodiazepin-2-one Ketazolam 11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil4H -[1,3]ossazino[3,2-d ][1,4]benzodiazepin4,7(6H )-dione Lefetamina (-)-N,N- dimetil-1,2-difeniletilamina Loprazolam 6-(orto- clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1piperazinil)metilene]-8-nitro-1H imidazo[1,2-a ] [1,4]benzodiazepin-1-one Lorazepam 7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3-diidro-3idrossi-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Lormetazepam 7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3-diidro-3idrossi-1-metil-2H -1,4-benzodiazepin-2one Mazindolo 5-(para- clorofenil)-2,5-diidro-3H imidazo[2,1-a ] isoindol-5-olo Medazepam 7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 H -1,4benzodiazepina Mefenorex N- (3-cloropropil)-alfa -metilfeniletilamina carbamato di 1-etil cicloesile 2-etilamino-3-fenil-norcanfano SPA N- metillorazepam Meprobamato 2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbamato estere dicarbamico del 2-metil-2propil-1,3-propandiolo Metarbitale acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico Metilfenobarbitale acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico Metiprilone 3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione Midazolam 8-cloro-6-(orto- fluorofenil)-1-metil-4H imidazol[1,5-a ] [1,4]benzodiazepina Nabilone 3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro1-idrossi-6,6-dimetil-9H-dibenzo[b,d]piran9-one Nimetazepam 1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one Nitrazepam 1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one Nordazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one Ossazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 H -1,4benzodiazepin-2-one Ossazolam 10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11bfenilossazolo[3,2-d ][1,4]benzodiazepin-2one Pentazocina (2R, 6R ,11R )-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3benzazocin-8-olo Pinazepam 7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 H 1,4-benzodiazepin-2-one Pipradrolo 1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo Pirovalerone 1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1pentanone Prazepam 7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5fenil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Propilesedrina 1-cicloesil-2-metilaminopropano Quazepam 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2trifluoroetil)-2H -1,4-benzodiazepin-2-tione Secbutabarbital acido 5-sec- butil-5-etilbarbiturico Temazepam 7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil2H -1,4-benzodiazepin-2-one desmetildiazepam; nordiazepam N- metilossazepam; 3-idrossi diazepam Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam 7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1metil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo Dronabinol Triazolam 8-cloro-6-(orto -clorofenil)-1-metil-4H-s triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina Vinilbital acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico Zaleplon N- [3-(3-cianopirazolo[1,5-a ]pirimidin-7il)fenil]-N -etilacetamide Zolpidem N,N -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2a ]piridin-3-acetamide Zopiclone estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7ossi-5H -pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico I Sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere. TABELLA II SEZIONE C Composizioni medicinali contenenti: BARBEXACLONE DESTROPROPOSSIFENE FENOBARBITAL PENTAZOCINA TABELLA II SEZIONE D Ricetta da rinnovarsi volta per volta. I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell’allegato III bis. COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l’1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione; COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione; COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone** COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**; gg come massimo 2,5 mg g di difenossilato calcolato come base COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato; COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina; COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa; COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) DIAZEPAM LORAZEPAM MIDAZOLAM TABELLA II SEZIONE E “Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione”. COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: ALAZEPAM ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MEPROBAMATO MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE GIURAMENTO PROFESSIONALE Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: ⋅ di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento; ⋅ di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; ⋅ di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario; ⋅ di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona; ⋅ di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico; ⋅ di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica; ⋅ di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; ⋅ di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina; ⋅ di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali; ⋅ di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione; ⋅ di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; ⋅ di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico; ⋅ di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente; ⋅ di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; ⋅ di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione. FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 16 DICEMBRE 2006 1 TITOLO I OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 1 - Definizione Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno civile che la ispirano. Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Il medico deve prestare giuramento professionale. Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. TITOLO II DOVERI GENERALI DEL MEDICO CAP. I Libertà, indipendenza e dignità della professione Art. 3 - Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona. 2 Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione – L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico. Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale. Art. 5 - Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale determinante della salute dei cittadini. A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile. Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva. Art. 6 - Qualità professionale e gestionale Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della persona tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse. Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure. Art. 7 - Limiti dell'attività professionale In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale. CAPO II Prestazioni d'urgenza Art. 8 - Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza. Art. 9 3 - Calamità Il medico, in caso di catastrofe, dell'Autorità competente. di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione CAPO III Obblighi peculiari del medico Art. 10 - Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Art. 11 - Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione 4 peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi. CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di equità. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico. Art. 14 - Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della qualità delle cure. Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla 5 identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti. Art. 15 - Pratiche non convenzionali Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale del medico. Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso. E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche non convenzionali. Art. 16 - Accanimento diagnostico-terapeutico – Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita. Art. 17 - Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte. Art. 18 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. CAPO V Obblighi professionali Art. 19 -Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica. TITOLO III RAPPORTI CON IL CITTADINO 6 CAPO I Regole generali di comportamento Art. 20 - Rispetto dei diritti della persona Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Art. 21 - Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse. Art. 22 - Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento. Art. 23 - Continuità delle cure Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. Art. 24 - Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Art. 25 7 - Documentazione clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 26 - Cartella clinicaLa cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di arruolamento in un protocollo sperimentale. CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino Art. 27 - Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente. Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino. È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie. Art. 28 - Fiducia del cittadino Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. Art. 29 - Fornitura di farmaci Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso. Art. 30 8 - Conflitto di interesse – Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario. Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Il medico deve: - essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’importanza e gli eventuali rischi; - prevenire ogni situazione che possa essere evitata; - dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole. Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri. Art. 31 Comparaggio Ogni forma di comparaggio è vietata. CAPO III Doveri di assistenza Art. 32 - Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria. CAPO IV Informazione e consenso Art. 33 - Informazione al cittadino - 9 Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata. Art. 34 - Informazione a terzi – L’informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili. Art. 35 - Acquisizione del consenso – Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Art. 36 Assistenza d’urgenza - 10 Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile. Art. 37 - Consenso del legale rappresentante Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili. Art. 38 - Autonomia del cittadino e direttive anticipate Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato. CAPO V Assistenza ai malati inguaribili Art. 39 - Assistenza al malato a prognosi infausta In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico. CAPO VI 11 Trapianti di organi, tessuti e cellule Art. 40 - Donazione di organi, tessuti e cellule È compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini. Art. 41 - Prelievo di organi e tessuti Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge. Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l’assoluto rispetto della normativa relativa all’accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino. Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere, non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente. CAPO VII Sessualità e riproduzione Art. 42 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela della salute. Art. 43 - Interruzione volontaria di gravidanza L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. L’obiezione di coscienza del medico si esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna. Art. 44 - Fecondazione assistita La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei 12 confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare: a) forme di maternità surrogata; b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili; c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce; d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner. E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. Art. 45 -Interventi sul genoma Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche. Art. 46 - Test predittivi I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata. Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la più ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia. Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è l’unico destinatario dell’informazione.. E’ vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali. CAP. VIII Sperimentazione Art. 47 - Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale sperimentazione sull’animale e sull’uomo. Art. 48 anche della 13 - Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione. Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche. Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione. Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente. Art. 49 - Sperimentazione clinica La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute. I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani. Art. 50 - Sperimentazione sull’animale La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza. CAPO IX Trattamento medico e libertà personale Art. 51 - Obblighi del medico Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge. Art. 52 14 - Tortura e trattamenti disumani Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Il medico non deve praticare, per finalità diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Art. 53 - Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla. CAPO X Onorari professionali nell’esercizio libero professionale Art. 54 - Onorari professionali Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. CAPO XI Pubblicità e informazione sanitaria Art. 55 - Informazione sanitaria Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino . Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione sanitaria; l’Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi. Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute. Art. 56 - Pubblicità dell’informazione sanitaria - 15 La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale. La pubblicità promozionale e comparativa è vietata. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente per territorio. Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie. Art. 57 - Divieto di patrocinio Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I Rapporti di collaborazione Art. 58 - Rispetto reciproco Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati. Art. 59 16 - Rapporti con il medico curante Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell’interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente. CAPO II Consulenza e consulto Art. 60 - Consulenza e consulto Qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso. In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate. I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente. Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale documentazione relativa al caso. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato. CAPO III Altri rapporti tra medici Art. 61 - Supplenza Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica. CAPO IV Attività medico-legale Art. 62 17 - Attività medico- legale L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale. Art. 63 - Medicina fiscale Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo operato. CAPO V Rapporti con l’Ordine professionale Art. 64 - Doveri di collaborazione Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi. Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine. Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie. Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico 18 convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari. Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell' espletamento dei propri compiti. TITOLO V RAPPORTI CON I TERZI CAPO I Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale Art. 65 - Società tra professionisti I medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione. I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria ed organizzativa. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale. Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione: - garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale relativamente all’albo di appartenenza; - può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge; - è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni; - non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza professionale. L’Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell’ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO. Art. 66 - Rapporto con altre professioni sanitarie – Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali. 19 Art. 67 - Esercizio abusivo della professione e prestanomismo E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente. TITOLO VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato Art. 68 - Medico dipendente o convenzionato Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale. Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale. Art. 69 - Direzione sanitaria Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. 20 Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi. Art. 70 - Qualità delle prestazioni Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale. Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato. CAPO II Medicina dello Sport Art. 71 - Accertamento della idoneità fisica La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare. Art. 72 - Idoneità - Valutazione medica Il medico è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà di tutelare l’idoneità psicofisica dell’atleta valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e l’attività sportiva. Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale. Art. 73 - Doping Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate ad attività sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto. CAPO III 21 Tutela della salute collettiva Art. 74 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art. 75 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio. DISPOSIZIONE FINALE Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.