Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
MATERIALE INFORMATIVO PER
NEO-ISCRITTI
Anno 2010
Cari Colleghi,
abbiamo raccolto in questo opuscolo del materiale che, in base alla nostra esperienza, può
risultare utile a chi si affaccia al mondo del lavoro.
Oltre al Codice Deontologico, vi troverete informazioni su ECM, ENPAM, ONAOSI,
riscatto degli anni universitari, istruzioni sulla compilazione della ricetta medica ed altre
informazioni utili nella pratica professionale.
In ogni capitolo sono citate le fonti da cui è stato tratto il materiale e dove reperirlo.
Vi ricordiamo che anche la componente burocratica del nostro lavoro richiede continuo
aggiornamento per la rapidità con cui leggi e norme si susseguono.
Commissione Giovani Medici
Silvia Dal Bò
Walter Cestaro
Stefano Iannaccone
Claudia Minello
Giacomo Pianca
Marco Stellin
INDICE
Educazione continua in medicina
pg. 1
ENPAM
pg. 3
Riscatto anni universitari a fini pensionistici
pg. 9
ONAOSI
pg. 12
Compilazione della ricetta medica
pg. 13
Informazioni utili
pg. 22
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B e C
Allegato D
GIURAMENTO PROFESSIONALE
CODICE DEONTOLOGICO
Note AIFA
Esenzioni
Tabelle farmaci stupefacenti
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Ciascun operatore sanitario ha il dovere di aggiornarsi e di svolgere attività di
riqualificazione e formazione professionale. Tale dovere, richiamato dal Codice
Deontologico all’Art. 19 “Aggiornamento e formazione professionale permanente”,
nasce dal diritto dei cittadini ad avere operatori sanitari attenti e preparati. Per
aggiornamento professionale viene intesa “l’attività successiva al corso di diploma,
laurea, specializzazione, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare
per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali”. La formazione
permanente “comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza
ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale” (decreto legislativo
n. 502 del 30 dicembre 1992).
Lo stesso Ordine dei Medici ed Odontoiatri è tenuto, come previsto dal Codice
Deontologico, a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in
materia deontologica.
Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è stata
istituzionalizzata in Italia e resa obbligatoria l’Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) il cui programma è stato affidato alla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua, costituita con decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2000.
Il programma dell’Educazione Continua in Medicina ha lo scopo di perfezionare e
mantenere ad un livello adeguato le competenze professionali di tutto il personale
sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella sanità
sia pubblica che privata, attraverso la partecipazione ad eventi formativi accreditati.
Ciascun operatore sanitario deve provvedere autonomamente al proprio aggiornamento. È
esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta corso di
specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, dottorato di ricerca,
master, corso di perfezionamento e laurea specialistica per tutto il periodo di frequenza.
Sono esonerati inoltre dall’obbligo i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive
modifiche).
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Ad ogni evento formativo, riconosciuto e accreditato dal programma di Educazione
Continua in Medicina, è assegnato un numero di crediti E.C.M. calcolati sulla base di
indicatori di qualità definiti, volti a valutarne la rilevanza professionale.
L’accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 concernente il “Nuovo sistema di
formazione continua in medicina” ha approvato il nuovo sistema ECM e la Commissione
Nazionale ECM, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha stabilito che ciascun operatore
sanitario è tenuto ad acquisire per il triennio 2008-2010 un numero di crediti annuali da
maturare pari a 50, con un minimo di 25 e un massimo di 75 crediti annuali per un totale
di 150 crediti nel triennio, consentendo di integrare i “nuovi” crediti con quelli acquisiti
nella fase sperimentale precedente il 2008 .
In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere “nuovi”
crediti mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti ECM acquisiti
negli anni della sperimentazione (dal 2004 al 2007).
È possibile acquisire crediti non solo in qualità di discenti ma anche di docenti o relatori.
È compito degli organizzatori degli eventi formativi rilasciare ai partecipanti l’attestato di
partecipazione e quello di assegnazione dei crediti; l’attestato deve essere conservato
dall’interessato per essere presentato, se richiesto, ai fini della registrazione dei crediti,
all’organismo preposto indicato dalla Commissione nazionale per la Formazione
Continua.
Le attività formative accreditate possono essere di tipo residenziale (congressi,
conferenze, seminari, progetti formativi aziendali, ecc.) o svolte a distanza (tramite
supporto cartaceo o informatico).
Fonti:
Codice di Deontologia Medica 2006
Decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2000
Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999
Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009
Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive modifiche
Siti web dove reperire i documenti:
www.ministerosalute.it/ecm
www.fnomceo.it
www.BUR.it
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E.N.P.A.M.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
L’E.N.P.A.M. è nata allo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli
iscritti, dei loro familiari e superstiti come previsto dall’art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233 che recita: “Gli iscritti agli Albi sono tenuti all’iscrizione ed al
pagamento dei relativi contributi all’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o
da istituirsi per ciascuna categoria”. Il pagamento dei contributi è conseguenza diretta
dell’iscrizione all’Ordine e quindi del potenziale svolgimento dell’attività professionale
(Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707).
La previdenza e l'assistenza a favore dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei loro
familiari e superstiti è gestita dalla Fondazione E.N.P.A.M. attraverso i seguenti Fondi di
previdenza:
- il Fondo di Previdenza Generale, che si compone della “Quota A”, alla quale
contribuiscono tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali, e della
“Quota B” a cui contribuiscono i medici e gli odontoiatri che producono redditi da libera
professione.
- i tre Fondi Speciali E.N.P.A.M., che assicurano i medici e gli odontoiatri che prestano
attività professionale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o con gli altri
Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai sensi della L.
n. 833 del 1978, art. 48.
FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
Contributi fissi “Quota A”
Il contributo è dovuto dal mese successivo all’iscrizione all’Albo professionale sino al
mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità, o al mese di
cancellazione dall’Albo o al mese di compimento del 65° anno di età ovvero, in via
facoltativa, fino al 70° anno di età.
Contributi per l’anno 2010:
⋅
€ 186,40 annui fino a 30 anni di età;
⋅
€ 361,82 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
⋅
€ 678,99 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
⋅
€ 1.253,96 annui dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età;
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⋅
€ 678,99 annui, fino a 65 anni di età, per tutti gli iscritti ultraquarantenni
ammessi
a
contribuzione
ridotta
(in
base
a
previgenti
normative
regolamentari).
Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità,
adozione e aborto che per l’anno 2010 è pari a € 42,75 annui.
Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta
possono chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. Tale opzione è
irrevocabile e consente di accedere al riscatto di allineamento.
I contributi fissi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.
Contributi proporzionali “Quota B” – Fondo della Libera Professione
E’ assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall’esercizio, anche in
forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura
previdenziale obbligatoria. Sono altresì soggetti a contribuzione proporzionale i compensi
– anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente – che derivano dallo
svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza
professionale.
Reddito libero professionale netto annuo superiore per l’anno 2009 a:
⋅
€ 5.410,22 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al
contributo ridotto alla “Quota A”;
⋅
€ 9.991,70 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni.
Contributi dovuti sui redditi prodotti nell’anno 2009:
⋅
12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra
forma di previdenza obbligatoria sino all’importo di € 52.637,39;
⋅
1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
Gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad
altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M., ovvero
siano già titolari di pensione, possono presentare istanza per essere ammessi alla
contribuzione ridotta:
⋅
del 2% sino € 52.637,39
⋅
dell’1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
I contributi proporzionali sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.
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Riportiamo in modo schematico i servizi che vengono offerti dall’ente ed i requisiti
necessari per ottenerli:
Pensione ordinaria di vecchiaia
Requisiti: compimento del 65° anno di età. In caso di costanza di iscrizione al Fondo: 5
anni di contribuzione effettiva. In caso di cancellazione: 15 anni di anzianità contributiva
utile. Su base volontaria, è possibile rinviare il pensionamento fino al 70° anno di età.
Pensione di invalidità
Requisiti: età inferiore ai 65 anni. Inabilità assoluta e permanente all’esercizio dell’attività
professionale, accertata dall’apposita Commissione Medica costituita presso ciascun
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
⋅
“Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo.
⋅
“Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio
antecedente la decorrenza della pensione.
Pensione indiretta ai superstiti
Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo.
Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in
loro assenza, ascendenti e collaterali a carico.
Pensione di reversibilità ai superstiti
Decesso dell’iscritto già pensionato.
Restituzione dei contributi (se l’iscritto non raggiunge i requisiti necessari per avere la
pensione ordinaria di vecchiaia)
Requisiti: raggiungimento dei 65 anni di età.
In caso di iscrizione al Fondo a tale data: meno di 5 anni di anzianità contributiva.
In caso di cancellazione: anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo
Nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo da parte di Sanitarie libere
professioniste in costanza di iscrizione all’Albo professionale.
Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il
termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dall’ingresso in famiglia del bambino).
Indennità di aborto
Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, relativo
a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data
dell’aborto stesso.
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Prestazioni assistenziali all’iscritto ed ai suoi superstiti
Le prestazioni vengono erogate: agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni
economiche disagiate. Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpiti da infortunio,
malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni
economiche.
Possono essere erogate prestazioni assistenziali straordinarie per:
⋅
spese per interventi chirurgici
⋅
cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.
⋅
spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap
⋅
difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi
successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto
⋅
spese funerarie
⋅
spese straordinarie per eventi imprevisti
Sono inoltre previsti sussidi assistenziali nei seguenti casi:
⋅
ad orfani a fini scolastici
⋅
per l’ospitalità in case di riposo
⋅
per l’assistenza domiciliare
⋅
per calamità naturali che hanno comportato danni agli immobili adibiti a prima
abitazione o studio professionale del richiedente
⋅
prestazioni assistenziali per invalidità temporanea
⋅
prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza
Integrazione al trattamento minimo INPS
Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti
FONDI SPECIALI
I Fondi Speciali E.N.P.A.M. assicurano i medici e gli odontoiatri aventi rapporto
professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Sanitarie Locali) o
con gli altri Istituti che applicano gli Accordi Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati ai
sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48.
In particolare:
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- il Fondo Medici di Medicina Generale garantisce la copertura previdenziale obbligatoria
ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta, agli addetti ai servizi di continuità
assistenziale, agli addetti all'emergenza sanitaria territoriale e agli iscritti transitati a
rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione
assicurativa presso l'ENPAM;
- il Fondo Specialisti Ambulatoriali assicura la copertura previdenziale obbligatoria agli
specialisti ambulatoriali e agli addetti alla medicina dei servizi e agli iscritti transitati a
rapporto di dipendenza che abbiano optato per il mantenimento della posizione
assicurativa presso l'ENPAM;
- il Fondo Specialisti Esterni assicura i medici e gli odontoiatri che operano presso i
propri studi professionali in regime di convenzionamento/accreditamento. Tali
professionisti si suddividono in due branche, secondo la specialità esercitata:
-
a prestazione: fisiokinesiterapia, medicina nucleare, analisi (patologia clinica),
radiologia.
-
a visita: tutte le altre specialità.
L'art. 1, commi 39 e 40, della legge 23 agosto 2004 n. 243 ha introdotto, a favore del
Fondo Specialisti Esterni una nuova forma di contribuzione a carico delle società
professionali mediche ed odontoiatriche in qualunque forma costituite e delle società di
capitali operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed ha
confermato, nel contempo, la vigenza degli obblighi contributivi relativi agli altri rapporti
di accreditamento (singoli professionisti, associazioni e società di persone).
Presso i Fondi Speciali di previdenza oltre alle pensioni di vecchiaia e di invalidità è
prevista anche possibilità di accedere alla pensione ordinaria di anzianità.
Si ringrazia per il prezioso aiuto il dott. Francesco Noce.
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Fonti:
Statuto della fondazione E.N.P.A.M.
“La previdenza della fondazione E.N.P.A.M.” (febbraio 2009)
D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233
Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707
Legge n. 833 del 1978
Legge n. 24 del 23 agosto 2004
Siti web dove reperire i documenti:
www.enpam.it
www.BUR.it
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RISCATTO ANNI UNIVERSITARI A FINI PENSIONISTICI
I laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria hanno diritto, qualora lo
desiderassero, a coprire con i contributi il periodo legale del corso di laurea. Gli anni
riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell’età pensionabile.
La Legge n° 247 del 24.12.2007, riguardante la riforma del sistema previdenziale italiano,
ha apportato alcune novità tra cui la “valorizzazione” degli anni di studio ai fini
pensionistici, cioè la possibilità di riscatto degli anni universitari per la maturazione
dell’anzianità pensionistica.
Il riscatto consiste nel pagamento di contributi, pagati in base alla durata del corso legale
di laurea (quindi 6 anni per Medicina e Chirurgia, 5 anni per Odontoiatria; gli anni “fuori
corso” sono esclusi dal calcolo), al fine di accrescere la propria pensione, ma anche di
raggiungere prima l’età pensionabile.
La rateizzazione ai fini del pagamento è stata portata da 5 a 10 anni, senza necessità di
pagamento di interessi (non per l’Enpam).
A questo punto bisogna decidere SE, QUANDO e DOVE sia più conveniente riscattare
gli anni universitari.
- SE riscattare: la richiesta o meno del riscatto è una scelta del tutto personale nella quale
non si vuole entrare in merito.
- QUANDO riscattare: il calcolo dell’ammontare totale da pagare è basato sul reddito
dichiarato al momento della presentazione della domanda. Poiché, ragionevolmente, il
reddito inferiore viene percepito all’inizio della propria carriera lavorativa, solitamente
tanto prima viene richiesto tanto minore sarà la cifra totale.
- DOVE riscattare: consiste nella scelta dell’Ente cui inoltrare la domanda. Le possibilità
sono differenti a seconda della posizione lavorativa ricoperta. Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, a seconda delle mansioni svolte e dal tipo di attività lavorativa, possono
pagare la previdenza a tre enti: ENPAM (tutti i medici iscritti all’Albo), INPS (Medici
esercitanti c/o Case di cura) o INPDAP (medici ospedalieri, funzionari Asl, docenti
universitari e dipendenti dello Stato).
Ad ognuno di questi Enti Previdenziali può essere richiesto il riscatto degli anni
universitari.
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
Venendo ai singoli casi:
- ODONTOIATRI: nella maggior parte dei casi l’attività svolta è di tipo libero
professionale, pertanto il pagamento previdenziale è corrisposto nelle diverse quote
all’ENPAM. Al fine del riscatto degli anni universitari, per poter inoltrare la domanda è
necessaria una contribuzione minima al suddetto Ente (quota B) di almeno 10 anni.
Si ricorda che si può scegliere anche il pagamento rateizzato attraverso rate semestrali
protratte fino a nove anni, con possibilità di deduzione totale dal reddito (TUIR art. 10
comma 1 lettera e).
- MEDICI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA
GENERALE: anche per costoro generalmente l’Ente previdenziale è esclusivamente
l’ENPAM, per cui sono necessari al minimo 10 anni di contribuzione prima di poter
inoltrare la domanda.
Si ricorda che, se si decide di pagare, si può scegliere anche il pagamento rateizzato
attraverso rate semestrali protratte fino a nove anni, con possibilità di detrazione totale dal
reddito (D.L. 18/2/2000 – n° 47 art. 13).
- MEDICI SPECIALIZZANDI: in base al nuovo contratto di lavoro i medici
specializzandi contribuiscono alla gestione separata dell’INPS, oltre a contribuire
obbligatoriamente, in quanto iscritti all’Ordine dei Medici, alla Quota A dell’ENPAM.
Pertanto il medico specializzando può decidere se chiedere il riscatto all’ENPAM (e come
tale dovrà attendere i 10 anni prima ricordati di contributi previdenziali) o all’INPS; in
questo ultimo caso, la domanda potrà essere inoltrata immediatamente, senza necessità di
attesa. Tale duplice modalità è garantita dalla possibilità di “totalizzazione” (cumulazione
dei contributi versati in periodi non coincidenti) al fine di ottenere un’unica pensione.
Allo stato attuale la totalizzazione può essere richiesta se si è contribuito ad un
determinato Ente per almeno 3 anni.
Il pagamento del riscatto degli anni universitari presso l’INPS può essere corrisposto in
unica quota o dilazionato in 120 rate mensili senza interessi. Il genitore del medico
specializzando, finché il figlio risulti fiscalmente a carico, ha diritto ad una detrazione di
imposta del 19% su quanto viene versato annualmente per il riscatto. Le somme pagate
per il riscatto vengono accreditate in un apposito fondo INPS e rivalutate dalla data della
domanda con le regole del sistema contributivo. Bisogna comunque valutare attentamente
l’operazione perché attualmente non è possibile una sua ricongiunzione ad altra forma di
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
previdenza obbligatoria e pur essendo sufficienti cinque anni di versamenti per avere la
pensione questa sarà di importo irrisorio.
Qualsiasi sia l’Ente pensionistico scelto per attuare l’operazione in questione, la
presentazione della domanda NON costituisce obbligo di adempimento. Una volta
eseguito il calcolo da parte dell’Ente dell’ammontare della somma da corrispondere,
verranno inviati a domicilio i moduli per il pagamento. Il mancato pagamento della prima
rata entro i termini indicati viene considerato come rinuncia alla domanda stessa.
Si ricorda che la normativa in materia previdenziale è sempre passibile di variazioni
future, pertanto la situazione attuale potrebbe essere modificata nel corso dei prossimi
anni.
Fonti:
Decreto Legge n° 47 art. 13 del 18/02/2000
Legge n° 247 del 24.12.2007
Siti web dove reperire i documenti:
www.enpam.it
www.inps.it
www.sims.ms
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ONAOSI
L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente
privato senza scopo di lucro nato nel 1874 allo scopo di assistere:
− gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del
decesso e in regola con i versamenti dei contributi
− i figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti,
dichiarati totalmente e permanentemente inabili all’esercizio della professione, per
malattia insorta durante il periodo della contribuzione
− i figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che
abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari
contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l’iscrizione
all’ordine professionale
− I figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60
anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30
anni e che mantengano l’iscrizione all’ordine professionale.
L’associazione offre:
− ammissione nei Collegi Universitari e nei Centri Formativi
− contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato
all’ordine di studi seguito. È prevista inoltre l’erogazione di un’integrazione
assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di
appartenenza
− interventi diretti a favorire la formazione
− interventi speciali a favore dei disabili
− convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni postlauream
La contribuzione è obbligatoria per i soli dipendenti pubblici, tuttavia essa rappresenta
una valida forma di assicurazione per tutti i colleghi che vogliano garantire un sereno
futuro ai propri figli.
Fonti: www.onaosi.it
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COMPILAZIONE DELLA RICETTA MEDICA
Ai fini della erogabilità a carico del SSN i farmaci si classificano in:
• CLASSE A: farmaci erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) per le indicazioni approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e
riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP o scheda tecnica).
La normativa prevede che le singole Regioni possano introdurre una quota di
compartecipazione del cittadino (in genere una quota fissa per confezione o per
ricetta) individuando eventualmente le categorie di cittadini esenti.
I farmaci in classe A con nota limitativa sono erogabili a totale carico del SSN
solo per alcune delle indicazioni riportate in RCP, per le rimanenti sono a carico
del cittadino. E’ responsabilità del medico stabilire se il paziente abbia diritto ad
ottenere il farmaco in classe A con nota (v. allegato A).
• CLASSE H: farmaci a carico del SSN a condizione che siano utilizzati
esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.
• CLASSE C: farmaci a totale carico del cittadino.
Per questo tipo di farmaci, ogni Regione può disporre condizioni di rimborsabilità
aggiuntive. La Regione Veneto ha stabilito che è possibile l’erogazione a carico
del Servizio Sanitario Regionale (SSR) dei medicinali a base di paracetamolo
classificati in classe C, in tutti i dosaggi e le forme farmaceutiche
commercializzate, prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa ai soggetti, residenti o domiciliati nel
territorio regionale, in possesso di una delle seguenti esenzioni: artrite reumatoide
(006), diabete mellito (013) limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia
diabetica, patologie neoplastiche maligne (048), spondilite anchilosante (054) (v.
allegati B e C). In tal caso il medico deve annotare sulla ricetta “Classe A” e può
prescrivere fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni.
I farmaci di questa classe risultano a carico del SSN per i soggetti titolari del
codice di esenzione 3G1, 3G2 e 3V1 (invalidi di guerra e vittime del terrorismo).
Il medico ha la responsabilità di attestarne la comprovata utilità terapeutica. I
farmaci in oggetto sono sia i farmaci di classe C, sia quelli di classe A con nota,
per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa ma approvate
dall’AIFA e riportate nel RCP. Il medico deve riportare negli appositi spazi il
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
relativo codice di esenzione e prescrivere questi farmaci, per un massimo di 2
confezioni a ricetta, separatamente dai farmaci di classe A o dall’ossigeno,
indicando in ricetta la dicitura “invalidi di guerra”.
A seconda della classe di erogabilità del farmaco da prescrivere il medico utilizzerà
diversi tipi di ricetta:
RICETTA BIANCA: per i farmaci non a carico del SSN e quando il farmaco viene
prescritto in regime di libera professione. A seconda dello specifico farmaco prescritto la
ricetta bianca può essere:
− Ripetibile (per medicinali soggetti a ricetta ripetibile): viene redatta in carta
intestata personalizzata a stampa oppure con timbro che identifichi chiaramente il
medico prescrittore; ponendo la data della prescrizione (si ricorda che non è
possibile né pre-datare né post-datare le ricette) e la firma del medico prescrittore.
Non c’è l’obbligo di intestare la ricetta al paziente, ma si consiglia di farlo per
evitare complicazioni medico-legali. La ricetta ha una validità di 6 mesi nel corso
dei quali può essere utilizzata dal paziente fino a 10 volte (10 confezioni); tuttavia
se il medico prescrive un numero di confezioni superiore ad 1 si esclude la
ripetibilità della ricetta (il paziente nell’arco dei 6 mesi può ritirare al massimo un
numero di confezioni pari a quelle prescritte). Fa eccezione la ripetibilità della
ricetta per i medicinali compresi nella Tabella II sezione E delle Sostanze
Stupefacenti e Psicotrope (es. tutte le benzodiazepine per os) (vedi allegato D)
che è stata ridotta a 3 volte per un periodo di 30 giorni.
− Non Ripetibile (per medicinali soggetti a ricetta da rinnovare di volta in volta
perché l’uso continuato può comportare stati tossici o rischi elevati per la salute):
oltre alle indicazioni valide per la ricetta ripetibile, nel caso della ricetta non
ripetibile è obbligatorio indicare nome e cognome del paziente o, in alternativa, il
codice fiscale. Ha una validità di 30 giorni. Può essere prescritta più di una
confezione del medicinale.
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RICETTA IN TRIPLICE COPIA A RICALCO (includente: originale, copia SSN,
copia assistito/prescrittore): tutti i medici iscritti all’Ordine professionale hanno diritto
ad utilizzare questo tipo di ricettario, che è personale e deve essere ritirato dal medico o
da una persona delegata presso l’Azienda ULSS di riferimento. Nel caso di sostituzione di
titolare di ambulatorio, il medico sostituto deve dotarsi del proprio ricettario e non può
utilizzare quello del titolare. L’ambito di validità del ricettario a ricalco è su tutto il
territorio nazionale.
La ricetta in triplice copia si utilizza per la prescrizione dei farmaci stupefacenti
appartenenti alla Tabella II A, compresi quelli dell’allegato III bis e può essere utilizzata
per la prescrizione dei medicinali dell’allegato III bis in associazione con altri farmaci,
appartenenti alle tabelle IIA e IID ( v. allegato D).
Le prescrizioni effettuate su ricettario a ricalco prevedono una terapia di durata non
superiore a 30 giorni e possono comprendere un solo medicinale, ad eccezione delle
prescrizioni di medicinali dell’allegato III bis per patologie neoplastiche o degenerative,
che possono comprendere due medicinali per ricetta. Pertanto:
− per i medicinali della tabella II A è consentita la prescrizione di un solo
medicinale;
− per i medicinali dell’allegato III bis da soli o in associazione con altri farmaci
(tabella II A e II D) la prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi
tra loro o a due dosaggi differenti dello stesso medicinale.
La ricetta ha una validità di 30 giorni.
Nella compilazione vanno indicati: cognome e nome dell’assistito; codice di esenzione
nel campo esenzione (nel caso di prescrizione di analgesici dell’Allegato III bis in Classe
A per il trattamento antidolorifico in corso di patologie identificate dai codici 006 – 013 048 – 054 o di patologia degenerativa indicata con il codice L12), se l’assistito non ha
una delle sopraindicate esenzioni il medico deve barrare il riquadro esenzione; dose
prescritta, posologia e modo di somministrazione; domicilio e numero di telefono
professionale del medico prescrittore; data, firma e timbro del medico prescrittore. Non è
più obbligatorio scrivere le quantità e le relative posologie in lettere. La ricetta deve
essere firmata dal medico, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
Ad eccezione dei casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può
essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente
prescrizione.
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Per le prescrizioni a carico del SSN il medico rilascia all’assistito la copia per il SSN,
oltre all’originale, e la copia “assistito/prescrittore”. Quest’ultima è conservata
dall’assistito, come giustificativo del possesso dei medicinali. Nel caso di medici che
lavorano in libera professione, in regime privato non convenzionato con il SSN, la
prescrizione non è possibile a carico del SSN: in tal caso il medico rilascia la ricetta
originale e la copia “assistito/prescrittore” ma non la copia SSN.
I medici hanno la facoltà di rifornirsi dei farmaci stupefacenti dell’allegato III-bis, per uso
professionale urgente, tramite l’utilizzo del ricettario a ricalco. In tal caso il medico
riporterà sulla ricetta, nello spazio destinato al nome dell’assistito, la dicitura
“autoprescrizione” apponendovi il timbro e la firma. Non sono richiesti formalismi, né
sono stati posti precisi limiti quantitativi, anche se la quantità di farmaci deve essere
coerente con l’effettivo fabbisogno. I medicinali non possono essere dispensati dalla
farmacia a carico del SSN. Il medico è tenuto a conservare copia assistito/prescrittore e a
registrare le operazioni di carico/scarico su un registro delle prestazioni effettuate, che
deve essere conservato per 2 anni insieme alla copia dell’autoricettazione, in quanto
documentazione giustificativa dell’entrata.
Con la legge n. 38 del 15 marzo 2010, per la prescrizione, nell’ambito del SSN, di
farmaci previsti nell’allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo,
in luogo del ricettario a ricalco, può essere utilizzato il ricettario del SSN .
RICETTA SSN: per i farmaci a carico del SSN.
Questo ricettario viene fornito dall’ Azienda ULSS competente a medici dipendenti o
convenzionati; è personale in quanto il codice a barre in alto a destra identifica il medico
cui è stato affidato il ricettario stesso (immagine 1 – punto 8), pertanto non è cedibile ad
altri medici.
Nella ricetta SSN di norma si possono prescrivere non più di 2 confezioni per ricetta.
Fanno eccezione i pazienti in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante (v.
allegati B e C) ai quali è possibile prescrivere 3 confezioni per ricetta fino a coprire un
massimo di 60 giorni di terapia con i farmaci correlati alla patologia.
La pluri-prescrizione fino ad un massimo di 6 confezioni per ricetta è consentita
limitatamente a: antibiotici in confezione monodose, soluzioni medicinali somministrate
per fleboclisi, interferoni a favore di soggetti affetti da epatite cronica.
Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia, è consentita al
medico la prescrizione di un solo pezzo per ricetta e non possono essere rilasciate allo
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stesso paziente più ricette con prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo
i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terapeutico entro 7
giorni.
La ricetta SSN ha una validità di 30 giorni. Attualmente nella Regione Veneto per i
farmaci in fascia A, erogati a carico del SSN, è prevista una quota fissa di
compartecipazione del cittadino di € 2 per ogni confezione prescritta, fino ad un massimo
di € 4 per ricetta, anche nei casi in cui è prevista la pluriprescrizione.
Di seguito sono elencate le categorie di pazienti (con relativo codice di esenzione) per i
quali è prevista l’esenzione dalla quota fissa:
-invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento (3C1);
-soggetti appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a € 12.000 (6R2);
-soggetti affetti da sindrome di Sjogren (030), residenti in Veneto, con reddito superiore a
€ 12.000 e inferiore a € 29.000 (LR n. 2/2007) (6R3);
-soggetti in possesso delle seguenti esenzioni: 3G1, 3G2, 3N1, 3L1, 3M1, 3T1, 3V1,
3V2, 3C3, 3S1, da RAnnnn a RQnnnn (questi ultimi codici per malattia rara);
-soggetti in possesso di esenzione per patologia cronico invalidante (da 001 a 056 – vedi
allegati B e C). Per questi soggetti sono esentate solo le prescrizioni di farmaci correlati
alla patologia cronico-invalidante; non si possono prescrivere sulla stessa ricetta SSN
farmaci correlati alla patologia cronico-invalidante, quindi esenti dal pagamento della
quota fissa, e farmaci non correlati, quindi non esenti;
-pazienti in trattamento con farmaci analgesici oppiacei in Classe A utilizzati nella terapia
del dolore (006, 013, 048, 054, L12; per L12 v. Legge 12/2001).
Alcuni farmaci, utilizzati in patologie particolarmente gravi e necessitanti di percorsi
diagnostici terapeutici altamente specialistici, per essere prescritti a carico del SSN
necessitano di un “Piano Terapeutico” (PT) che, a seconda della tipologia di farmaco,
deve essere redatto da Centri specializzati individuati dalla Regione, da strutture
specialistiche delle Aziende Sanitarie o da specialisti pubblici e privati. La prescrizione di
farmaci soggetti a PT può essere fatta anche dal medico curante, ma nei limiti temporali
(massimo 1 anno qualora non specificato) e posologici del PT stesso, che viene compilato
in 4 copie: una per lo specialista che lo ha compilato, una per il Servizio Farmaceutico
dell’ULSS di residenza dell’assistito (inviato a cura della struttura emittente il PT), una
per il medico curante e una per il paziente.
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Nella ricetta SSN devono essere inseriti:
− Codice fiscale ricavato dalla tessera sanitaria. Le ricette compilate elettronicamente
devono riportare il codice fiscale dell’assistito nello spazio appositamente
riservato (immagine 1 – punto 1).
− Sigla provincia e codice Azienda ULSS devono essere compilati (immagine 1 –
punto 2) riportando l’Azienda ULSS di residenza dell’assistito (non l’Azienda
ULSS di domicilio). Tale area non deve essere riempita nel caso di assistiti
stranieri temporaneamente presenti (STP), personale navigante SASN e assicurati
da istituzioni estere.
− Rilevazione dell’esenzione per l’ambito farmaceutico (immagine 1 – punto 3):
a) esenzione per malattia, o status di invalidità: il medico prescrittore, dopo aver
verificato se il paziente è in possesso di esenzione, deve riportare
nell’apposito campo codice di esenzione il codice apponendovi i relativi
caratteri nelle 3 caselle con l’eccezione del codice di esenzione per malattia
rara che occupa tutti gli spazi a disposizione (6 caratteri). In ogni ricetta non
può essere riportato più di un codice di esenzione. Tuttavia, in ragione della
casistica che vede frequentemente la compresenza nello stesso soggetto delle
patologie croniche e invalidanti Diabete mellito (codice 013) con Affezioni
del sistema circolatorio (codice A02, B02 o C02) e Diabete mellito (013)
con Ipertensione arteriosa (codici 031 o A31), si è autorizzati ad evidenziare
in ricetta un unico codice risultante dall’associazione dei singoli codici delle
due patologie (013A02, 013B02, 013C02, 013031, 013A31).
Se il cittadino non è in possesso di esenzione per motivi sanitari (esenzione
per malattia o status di invalidità) il prescrittore deve barrare
obbligatoriamente il campo “N” non esente.
b) in caso di pazienti in possesso esclusivamente di esenzione per motivi di
reddito, il medico deve barrare le lettere “R” e “N” e riportare solamente il
codice 6R2 nelle apposite caselle. L’assistito, all’atto della presentazione
della ricetta in farmacia, dovrà porre la firma sul fronte della ricetta sul
campo autocertificazione; i cittadini che intendono usufruire della esenzione
per reddito devono esibire al medico al momento della prescrizione e al
farmacista un’apposita attestazione rilasciata dai Centri Autorizzati di
Assistenza Fiscale accreditati o dal Comune di Residenza.
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− Indicazione tipo ricetta (immagine 1 – punto 4): questo campo viene compilato nel
caso di
1. soggetti assicurati da istituzioni estere: UE per istituzioni della Comunità
Europea e istituzioni estere extraeuropee di paesi con i quali sussistono
accordi bilaterali o multilaterali. Inoltre sul retro della ricetta andranno
indicate la data di nascita dell’assistito e la data di scadenza della tessera
sanitaria anche se attualmente non sono previsti gli spazi dedicati (demandati
ad un nuovo ricettario).
2. Assistiti SASN (servizi assistenza sanitaria naviganti) italiani e non,
dipendenti da datore di lavoro italiano del settore marittimo o dell’aviazione
civile: NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare.
3. Assistiti presso la rete dei SASN in quanto lavoratori (stranieri o italiani)
dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o
dell’aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti
all’Unione Europea o di Paesi con i quali vigano accordi bilaterali o
multilaterali: NE per istituzioni della Comunità Europea, NX per istituzioni
estere extraeuropee.
4. Stranieri temporaneamente presenti (STP): ST.
− Indicazione delle note (immagine 1 – punto 5): il medico dispone di due gruppi da
tre caselle in cui riportare il numero delle note al fine dell’erogazione dei relativi
farmaci con onere a carico del SSN; le caselle non utilizzate devono essere
barrate.
− Data esatta della prescrizione; non si può né retrodatare né postdatare (immagine 1
– punto 6 ).
− Il timbro apposto deve essere quello del medico titolare del ricettario e deve
consentire l’identificazione della struttura di appartenenza (immagine 1 – punto
7).
In caso di sostituzione temporanea di medico Pediatra di Libera Scelta (PLS), Medico di
Medicina Generale (MMG) o medico Specialista Ambulatoriale Interno, il sostituto
utilizzerà il ricettario e il timbro del medico titolare (immagine 1 – punto 7). Il medico
sostituto dovrà apporre anche il proprio timbro (immagine 1 – punto 8):
Ricordiamo che nel caso PLS o MMG medici che operano in associazioni, ciascun
medico utilizzerà il proprio ricettario per tutte le prestazioni effettuate a favore sia dei
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propri assistiti che degli assistiti degli altri medici dell’associazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro/convenzione il medico dovrà restituire
all’Azienda ULSS tutti i ricettari non utilizzati (in parte o in toto).
Immagine 1 – Ricetta SSN
8
Immagine 2 – Ricetta a ricalco.
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Fonti:
Decreto del Presidente della Repubblica del 09/10/1990 e successive modifiche e
integrazioni (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope).
Legge regionale 12/2001.
Ordinanza del 16/06/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.141 del 20/06/2009
(Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D
allegata al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotropo).
Decreto Ministeriale 18/15/2004 e successive modifiche e integrazioni (modello di
ricettario medico a carico del SSN).
Decreto ministeriale n° 329 del 28/05/1999 e successive modifiche e integrazioni
(codifica delle esenzioni per patologie croniche e invalidanti).
Decreto ministeriale n° 279 del 18/05/2001 (codifica delle esenzioni per malattie rare).
Decreto Giunta Regionale n° 1361 del 07/05/2004 e successive modifiche e integrazioni
(codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa
farmaceutica etc.).
Legge n.38 del 15 marzo 2010.
Siti web dove reperire i documenti:
www.ministerosalute.it
www.agenziafarmaco.it
www.uif.ulss20.verona.it
www.regione.veneto.it (alla voce “cure palliative e lotta al dolore”)
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INFORMAZIONI UTILI
TIMBRO
Il timbro deve riportare alcuni dati del professionista:
− Cognome e nome
− Medico Chirurgo oppure Odontoiatra
− Indirizzo postale
− Recapito telefonico
− N° iscrizione all’Ordine (per es. TV 1111)
È inoltre possibile segnalare la specializzazione conseguita. Ricordiamo che i medici che
hanno conseguito l’attestato del corso di formazione specifica in medicina generale e ne
hanno depositato copia presso l’Ordine, possono utilizzare le seguenti diciture sulla carta
intestata, targhe, timbro e sulla pubblicità sanitaria debitamente autorizzata:
- medico formato in medicina generale
- medico in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale
TARGHE
Le targhe possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e
orario delle visite o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza
abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
Per la pubblicità a mezzo targhe è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia
previo nulla osta dell'Ordine presso il quale è iscritto il richiedente (quando l'attività a cui
si riferisce l'annuncio sia svolta in Provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo
professionale, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine della Provincia nella quale viene
diffuso l'annuncio stesso). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il
professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine competente.
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
Per i limiti di dimensione, carattere ecc a cui le targhe devono rispondere, vi rimandiamo
alla legge n° 175 del 5.2.1992 e successive modifiche e al decreto n° 657 del 16 settembre
1994.
PUBBLICITA’
La normativa che regola la pubblicità sanitaria è reperibile nel sito dell’Ordine. Vi
riportiamo qui alcuni spunti utili.
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico:
- non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che
generino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare
timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità
personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro
della categoria o comunque eticamente disdicevoli;
- non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare
riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in
campo sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali
aziende o comunque a siti commerciali;
- per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o
link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in
campo sanitario;
- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di
Internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro
bene o servizio;
- è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni
erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione non devono
costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
Il medico e/o odontoiatra su ogni comunicazione informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra
- il domicilio professionale
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte a qualsiasi titolo non
deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa e altri strumenti di
comunicazione, concretizzare la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome
o di altri colleghi.
Ricordiamo che i medici che praticano medicine non convenzionali che vogliano
pubblicizzare la propria attività devono farne richiesta all’Ordine, tenendo conto che le
medicine non convenzionali individuate dalla FNOMCeO sono: Agopuntura, Fitoterapia,
Medicina Ayurvedica, Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica, Medicina
Tradizionale Cinese, Omotossicologia, Osteopatia, Chiropratica.
POSTA ELETTRONICA
È consentito l’uso delle e-mail per comunicare con i pazienti purché ne venga rispettata la
riservatezza dei dati, in osservanza della normativa di legge.
In particolare:
- ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via email vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che
trattasi di corrispondenza aperta;
- è vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a
terzi;
- è vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in
particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;
- qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare
messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario possa visualizzare
dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista (compreso indirizzo e-mail);
- l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito
purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo, né
altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario
per le finalità diagnostiche e terapeutiche;
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
- la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza
chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa
sulla tutela dei dati personali.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
Dall’anno 2010 è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo di dotarsi di casella di posta
elettronica certificata e comunicarla per iscritto all’Ordine (decreto legge n. 185 del
29.11.2008 convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009). L’Ordine ha stipulato una
concessione triennale con ARUBA al costo di euro 5.50 + IVA. Per accedere alla
connessione entrare nel sito dell’Ordine e seguire le modalità ivi indicate.
OBIEZIONE DI COSCIENZA
L’articolo 9 della legge n° 194 del 22/05/1978 relativa a “norme per la tutela sociale e
della maternità e sull’interruzione di gravidanza”, prevede la possibilità per il personale
sanitario ed esercente le attività ausiliare di sollevare obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione.
Presso l’Ordine troverete l’apposito modulo.
Si ricorda che l’obiezione di coscienza non esonera il personale sanitario dall’assistenza
antecedente e conseguente all’intervento.
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
SEDE
Dove siamo:
Indirizzo : 31100 Treviso - Via Concordia, 21
Tel. : 0422 543864 - 545969 Fax : 0422 541637
Orario di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Lunedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Gli uffici rimangono chiusi nella settimana di ferragosto.
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Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti e
Commissione Albo Odontoiatri
Triennio 2009/2011
Consiglio direttivo
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Dott. Giuseppe Favretto
Dott. Brunello Gorini
Dott. Daniele Frezza
Dott. Pietro Mario Rossi
Consiglieri:
Dott. Paolo Burelli
Dott. Gaetano Cappelletto
Dott. Gianfranco Dotto
Dott. Gaetano Giorgio Gobbato
Dott. Luigino Guarini
Dott. Pio Martinello
Dott. Giovanni Mazzoleni
Dott. Carlo Patera
Dott. Giampiero Ruzzi
Dott. Claudio Scarpa
Dott. Remigio Villanova
Dott. Giuseppe Zappia
Collegio Revisori dei Conti:
Presidente:
Dott. Gianfilippo Neri
Dott. Silvia Dal Bò
Dott. Diego Girardi
Dott. Elvio Gatto (Supplente)
Commissione Albo Odontoiatri
Presidente:
Dott. Luigino Guarini
Dott. Diego Codognotto Capuzzo
Dott. Gianfranco Dotto
Prof. Edoardo Stellini
Dott. Angelo Uzzielli
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Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso
Aggiornato a novembre 2010
28
ALLEGATO A
NOTE AIFA
NOTA 1 PRINCIPI ATTIVI Diclofenac/Misoprostolo*, Esomeprazolo, Lansoprazolo, Misoprostolo, Omeprazolo, Pantoprazolo*, Rabeprazolo* *le specialità contenenti Rabeprazolo non rientrano nelle indicazioni della nota 1 secondo scheda tecnica. Pantoprazolo: solo le confezioni a basso dosaggio possono essere prescritte in nota 1. Associazione misoprostolo+diclofenac: rimborsata alle condizioni previste dalla nota 66. 2 4 NOTE AIFA PRESCRIZIONE A CARICO DEL SSN LIMITATA A Prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore • In trattamento cronico con FANS • In terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purchè sussista una delle seguenti condizioni di rischio: • Storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante • Concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici • Età avanzata Acido chenoursodesossicolico, Acido tauroursodesossicolico, Acido ursodesossiclico Pazienti affetti da:
• Cirrosi biliare primitiva • Colangite sclerosante primitiva • Colestasi associata alla fibrosi cistica o intraepatica familiare • Calcolosi colesterinica Pazienti con dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale Gabapentin*, Pregabalin* • Nevralgia post‐erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da Herpes Zoster • Neuropatia associata a malattia neoplastica • Dolore post‐ictus o da lesione midollare • Polineuropatie, multi neuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l’impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o inefficace Duloxetina*, Gabapentin*, • Neuropatia diabetica Pregabalin* *l’impego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa per le seguenti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione e disturbo d’ansia generalizzato per la duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin. 8 Levocarnitina 10 Acido folico, Cianocobalamina, Idrossicobalamina Acido folinico e suoi 11 Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, • Carenza primaria di carnitina • Carenza di carnitina secondaria a trattamento dialitico Pazienti con • Anemie megaloblastiche dovute a carenza di Vitamina B12 e/o di folati Seguente condizione
analoghi 13 15 28 31 36 39 •
Recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell’acido diidrofolico Pazienti affetti da
Atorvastatina, Bezafibrato, • Dislipidemie familiari Fenofibrato, Fluvastatina, • Iperlipidemie non corrette dalla sola dieta Gemfibrozil, Lovastatina, ‐ indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali Omega polienoici, e inibitori della aromatasi) Pravastatina, ‐ in pazienti con insufficienza renale cronica Rosuvastatina, Simvastatina, Simvastatina/Ezetimibe Atorvastatina, • Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta: Fluvastatina, Lovastatina, ‐ in soggetti a rischio elevato di un primo intervento Pravastatina, cardiovascolare maggiore [rischio a 10 anni > 20% in Rosuvastatina, base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell’Istituto Simvastatina, Superiore di Sanità] (prevenzione primaria) Simvastatina/Ezetimibe ‐ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria) Omega polienoici • Pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria) Albumina umana Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie, • Dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica • Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento (ad es. intestino corto post‐chirurgico o da proteino‐
dispersione), non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia Medrossiprogesterone, Seguenti condizioni, per la terapia antitumorale e dell’AIDS,
Megestrolo • Neoplasia della mammella e carcinoma dell’endometrio • Sindrome anoressia/cachessia da neoplasie maligne e da AIDS in fase avanzata Diidrocodeina, Seguente condizione Diidrocodeina/Acido • Tosse persistente non produttiva nelle gravi benzoico, pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari Levodropropizina primitive o secondarie Metiltestosterone, Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture Testosterone specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, • Ipogonadismi maschili primitivi e secondari • Pubertà ritardata Somatotropina Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, IRCCS, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano: Età evolutiva: bassa statura da deficit di GH (definiti da determinati parametri clinico‐auxologici e di laboratorio), sindrome di Turner citogeneticamente dimostrata, deficit staturale nell’insufficienza renale cronica, soggetti prepuberi affetti dalla sindrome di Prader‐Willi geneticamente dimostrata con BMI<95° e normale funzionalità respiratoria non affetti da sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno, bambini nati piccoli per 40 41 42 48 51 l’età gestazionale con età > 4 anni rispondenti a determinati criteri [testo incompleto]. Età di transizione (età compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l’età di 25 anni): al raggiungimento della statura definitiva la terapia con GH non è più indicata in sindrome di Turner, insufficienza renale cronica, sindrome di Prader‐Willi, soggetti nati piccoli per età gestazionale e può essere invece proseguita senza ulteriori rivalutazioni in deficit di GH causato da mutazione genetica documentata e panipopitutarismo con difetto di secrezione ormonale multiplo di almeno 3 ormoni ipofisari; al raggiungimento della statura definitiva la terapia con rGH negli altri soggetti con deficit di GH può essere proseguita solo se presentano dopo almeno 1 mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH una risposta di GH < 6μg/L dopo ipoglicemia insulinica oppure di GH < 19μg/L dopo test farmacologico con GHRH+arginina. Età adulta: soggetti adulti, di età superiore a 25 anni, con livelli di GH allo stimolo con ipoglicemia insulinica <3μg/L o, in presenza di controindicazioni al test di ipoglicemia insulinica, con picco inadeguato di GH dopo stimoli alternativi, per ipofisectomia totale o parziale (chirurgica, da radiazioni) o ipopituitarismo idiopatico, post traumatico, da neoplasie sellari e parasellari Lanreotide, Octreotide Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, • Acromegalia • Sindrome associata a tumori neuroendocrini Calcitonina Seguente condizione
• Morbo di Paget Seguenti condizioni
Acido etidronico • Trattamento del morbo di Paget Acido clodronico • Trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo Cimetidina, Esomeprazolo, Seguenti periodi di trattamento e seguenti condizioni Famotidina, Lansoprazolo, • Durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 Nizatidina, Omeprazolo, settimane) Pantoprazolo, ‐ ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter Rabeprazolo, Ranitidina, pylori Roxatidina ‐ per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l’infezione ‐ ulcera duodenale o gastrica Hp‐negativa (primo episodio) ‐ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio) • Durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno ‐ sindrome di Zollinger‐Ellison ‐ ulcera duodenale o gastrica Hp‐negativa recidivante ‐ malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante) Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, Buserelina, Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina Goserelina, Leuprorelina, Triptorelina 55 56 59 65 66 •
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Carcinoma della prostata Carcinoma della mammella Endometriosi Fibromi uterini non operabili Trattamento prechirurgico: ‐ durata di 3 mesi per interventi di miomactomia e isterectomia della paziente metrorragia ‐ durata di 1 mese per interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica Leuprorelina, Triptorelina • Pubertà precoce Amikacina, Seguenti condizioni
Ampicillina/Sulbactam, • Trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie Cefepime, Ceftazidima, respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra‐
Gentamicina, Mezlocillina, addominali, ostetrico‐ginecologiche, ossee e articolari Netilmicina, Piperacillina, • Trattamento iniettivo delle infezioni causate da Piperacillina/Tazobactam, microorganismi resistenti ai più comuni antibiotici, Tobramicina particolarmente nei pazienti immunocompromessi Aztreonam, Ertapenem, Trattamento iniziato in ambito ospedaliero e successivo utilizzo Imipenem/Cilastatina, in ambito territoriale da parte del Medico di Medicina Generale Meropenem, Rifabutina, per garantire la continuità terapeutica Teicoplanina Lattitolo, Lattulosio Seguente condizione
• Encefalopatia porto‐sistemica in corso di cirrosi epatica Seguenti condizioni, da parte di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, Glatiramer acetato, • Sclerosi Multipla recidivante‐remittente diagnosticata Interferone beta 1a secondo i criteri di Polman (2005) con punteggio ricombinante, Interferone sull’Expanded Disability Status Scale tra 1,0 e 5,5 beta 1b ricombinante Interferone beta 1b • Sclerosi Multipla secondariamente progressiva e ricombinante punteggio di invalidità da 3 a 6,5 all’EDSS e almeno 2 ricadute o 1 punto di incremento all’EDSS nei 2 anni precedenti Aceclofenac, Acemetacina, Seguenti condizioni
Acido mefenamico, Acido • Artropatie su base connettivitica tiaprofenico, Amtolmetina • Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria guacile, Celecoxib, • Dolore neoplastico Cinnoxicam, • Attacco acuto di gotta Dexibuprofene, Diclofenac, Diclofenac/Misoprostolo, Etoricoxib, Fentiazac, Flurbiprofene, Ibuprofene, Ibuprofene sale di lisina, Indometacina, Ketoprofene, Ketoprofene Sale di lisina, Lornoxicam, Meloxicam, Nabumetone, Naprossene, Nimesulide, Nimesulide Betaciclodestrina, 74 75 76 79 Oxaprozina, Piroxicam, Piroxicam Betaciclodestrina, Proglumetacina, Sulindac, Tenoxicam Coriogonadotropina alfa, Follitropina alfa da DNA ricombinante, Follitropina beta da DNA ricombinante, Follitropina alfa/Lutropina alfa, Lutropina alfa, Menotropina, Urofollitropina Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, • Trattamento dell’infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3°giorno del ciclo, non superiori a 30 mUI/ml • Trattamento dell’infertilità maschile: in maschi con ipogonadismo‐ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml Alprostadil, Sildenafil, Pazienti con Tadalafil, Vardenafil • Lesioni permanenti del midollo spinale e compromissione della funzione erettile Ferrico gluconato, Seguenti categorie di pazienti, in situazioni di carenza Ferromaltoso, Ferroso documentata, gluconato • Bambini di età < 3 anni • Donne in gravidanza • Anziani (>65 anni) Seguenti condizioni di rischio
Acido alendronico, Acido • Soggetti di età superiore a 50 anni in cui sia previsto un alendronico/ Vitamina D3, trattamento > 3 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone Acido risedronico o dosi equivalenti di altri corticosteroidi Acido alendronico, Acido • Soggetti con pregresse fratture osteoporotiche vertebrali alendronico/ Vitamina D3, o di femore Acido ibandronico, Acido • Soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T‐score risedronico, Raloxifene, della BMD femorale o ultrasonografia del calcagno < ‐4 (o Ranelato di stronzio < ‐5 per ultrasuoni delle falangi) • Soggetti di età superiore a 50 anni con valori di T‐score della BMD femorale o ultrasonografia del calcagno < ‐3 (o < ‐4 per ultrasuoni delle falangi) e con almeno uno dei seguenti fattori di rschio aggiuntivi ‐ Storia familiare di fratture vertebrali e/o di femore ‐ Artrite reumatoide e altre connettiviti ‐ Pregressa frattura osteoporotica al polso ‐ Menopausa prima dei 45 anni di età ‐ Terapia cortisonica cronica Ormone paratiroideo, • Soggetti che incorrono in una nuova frattura vertebrale Teliparatide moderata‐severa o in una frattura di femore in corso di trattamento con uno degli altri farmaci della nota 79 da almeno un anno per una pregressa frattura vertebrale moderata‐severa o una frattura di femore. Soggetti, anche se in precedenza mai trattati con gli altri farmaci della nota 79, che si presentano cumulativamente con 3 o più pregresse fratture vertebrali severe o di femore (o con 2 fratture vertebrali severe ed una frattura del femore prossimale) La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre 2 volte (per un totale Teliparatide 82 Montelukast, Zafirlukast 83 Carbomer 84 Aciclovir, Famciclovir, Valacicovir 85 87 Donepezil, Galantamina, Rivastigmina Donezepil, Galantamina, Memantina, Rivastigmina Ossibutinina 88 Acetonide, Alcinonide, Aciclovir Aciclovir, Brivudin, Famciclovir, Valaciclovir complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. • Soggetti di età superiore a 50 anni in trattamento da più di 12 mesi con dosi > 5 mg/die di prednisone o dosi equivalenti di altri corticosteroidi e che si presentano con una frattura vertebrale severa o due fratture vertebrali moderate La nota si applica su diagnosi e piano terapeutico, della durata di 6 mesi prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre 2 volte (per un totale complessivo di 18 mesi), di centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Seguenti condizioni
• Trattamento di “seconda linea” dell’asma moderato persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con beta2 agonisti • Profilassi dell’asma da sforzo Seguente condizione
• Trattamento sintomatico dei pazienti affetti da malattia di Sjögren o fenomeno di Sjögren (sindrome sicca su base autoimmune), poiché non è disponibile una terapia di tipo causale della malattia Seguenti condizioni, in soggetti immunocompetenti, • Virus Herpes Simplex ‐ Trattamento delle infezioni genitali acute ‐ Profilassi e trattamento dele recidive a localizzazione genitale • Virus Herpes Simplex ‐ Cheratite erpetica ‐ Trattamento della stomatite in età pediatrica • Virus Varicella‐Zoster ‐ Trattamento della varicella • Virus Varicella‐Zoster ‐ Trattamento delle infezioni da H. Zoster cutaneo La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi. Seguenti condizioni, su diagnosi e piano terapeutico delle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) individuate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, • Malattia di Alzheimer di grado lieve, con MMS tra 21 e 26 •
Malattia di Alzheimer di grado moderato con MMS tra 10 e 20 Pazienti affetti da • Incontinenza urinaria, nei casi in cui il disturbo minzionale sia correlato a patologie del sistema nervoso centrale (es. ictus, morbo di Parkinson, traumi, tumori, spina bifida, sclerosi multipla) Seguenti condizioni, su diagnosi di specialisti, secondo modalità Alclometasone, adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Beclometasone, Bolzano Betametasone, • Pazienti affetti da patologie gravi e croniche (ad es. Budesonide, Clobetasolo, psoriasi, dermatite atopica) Clobetasone, Desametasone, Desossimetasone, Diflucortolone, Fluocinolone, Fluocinonide, Fluocortin, Fluocortolone, Fluticasone, Idrocortisone, Metilprednisolone, Prednicarbato, Triamcinolone acetonide* *uniche specialità in commercio per questo principio attivo, in esaurimento scorte dal 2004 89 Acrivastina, cetirizina, desloratadina, elastina, fexofenadina, ketotifene, levocetirizina, loratadina, mizolastina, oxatomide, prometazina, terfenadina* *unica specialità in commercio Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntvite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni) Metilnaltrexone Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche • Terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno 2 settimane • Resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni per questo principio attivo, in esaurimento scorte dal 2004 90 ALLEGATO B
ESENZIONI PER PATOLOGIE CRONICOINVALIDANTI E FARMACI CORRELATI
ESENZIONI PER PATOLOGIE CRONICO­INVALIDANTI E FARMACI CORRELATI CODICE MALATTIA O CONDIZIONE
CATEGORIE FARMACOLOGICHE 001 Acromegalia, Gigantismo
Ormoni anticrescita
002 (A02, Affezioni del sistema circolatorio:
Antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, B02, C02) antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, sali di potassio 003 Anemia emolitica acquisita da Farmaci succedanei del sangue, soluzioni autoimmunizzazione perfusionali, farmaci immunosoppressori 005 Anoressia nervosa, Bulimia
Antidepressivi
006 Artrite reumatoide FANS, immunosoppressori, sali d’oro, glucocorticoidi, antiinfiammatori (sulfasalazina, mesalazina), metotressato, idroxiclorochina. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo 007 Asma Beta2 agonisti, corticosteroidi sistemici e inalatori, teofillinici, anticolinergici, cromoni, antileucotrieni, antibiotici, ossigeno 008 Cirrosi epatica, Cirrosi biliare
Diuretici, lattulosio, lattitolo, inibitori di pompa protonica, vitamina k, antimicrobici intestinali 009 Colite ulcerosa, Malattia di Crohn
Farmaci steroidi, antiinfiammatori (sulfasalazina, mesalazina), immunosoppressori 011 Demenze Farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi, antiaggreganti 012 Diabete insipido Ormoni del lobo posteriore dell’ipofisi (vasopressina) 013 Diabete mellito Ipoglicemizzanti orali ed insuline, antiaritmici, antianginosi, anticoagulanti, antiaggreganti, eparine, cardiocinetici, diuretici, ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, calcioantagonisti, farmaci ipolipemizzanti, beta bloccanti, glucagone. Nel dolore severo: analgesici oppiacei e, limitatamente ai pazienti affetti da neuropatia diabetica, paracetamolo 014 Dipendenze da sostanze Farmaci usati nella dipendenza da alcool, stupefacenti, psicotrope e da alcool naltrexone, metadone, disulfiram 016 Epatite cronica attiva
Interferoni
017 Epilessia Antiepilettici
018 Fibrosi cistica Antibiotici, enzimi pancreatici ad alto dosaggio, cortisonici sistemici ed inalatori, broncodilatatori (teofillinici, beta2 antagonisti, anticolinergici) 019 Glaucoma Farmaci antiglaucoma e miotici 020 Infezioni da HIV Antiinfettivi sistemici, antidepressivi, antimicotici, antiretrovirali 021 Insufficienza cardiaca (NYHA classe ACE inibitori, antagonisti angiotensina II, III e IV) antianginosi, inotropi, diuretici, beta bloccanti, antiaritmici, anticoagulanti, antiaggreganti 022 Insufficienza corticosurrenale Farmaci corticosteroidi
023 cronica (morbo di Addison)
Insufficienza renale cronica
024 Insufficienza respiratoria cronica
025 028 Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica, Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III Iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave) Lupus Eritematoso Sistemico
029 Malattia di Alzheimer
030 Malattia di Sjogren 031 032 Ipertensione arteriosa
Malattia o sindrome di Cushing
034 Miastenia grave 035 Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo Morbo di Buerger 026 027 036 037 038 039 040 041 042 044 045 046 047 Farmaci antianemici (eritropoietina alfa e beta, darbepoietina alfa), antiemetici, sodio polistirensulfonato, diuretici dell’ansa, sevelamer Broncodilatatori (teofillinici, beta 2 antagonisti, anticoliergici), corticosteroidi, antibiotici, ossigeno Farmaci ipolipemizzanti
Calcio, vitamina D, preparati antitiroidei
Ormoni tiroidei
Glucocorticoidi, antibiotici, immunosoppressori, idroxiclorochina Farmaci antidemenza (anticolinesterasici), antipsicotici, antidepressivi FANS, immunosoppressori, sali d’oro, corticosteroidi, antiinfiammatori, lacrime artificiali (carbomer) Antiipertensivi, antiaggreganti Farmaci che influenzano la produzione surrenalica di cortisolo Farmaci anticolinesterasici e sostanze ad azione immunosoppressiva Farmaci antitiroidei, beta bloccanti Farmaci vasodilatatori, antiinfiammatori, antiaggreganti Morbo di Paget Calcitonina, difosfonati
Morbo di Parkinson e altre malattie Farmaci antiparkinsoniani, antipsicotici
estrapiramidali Nanismo ipofisario Ormoni del lobo anteriore dell’ipofisi ed analoghi (somatropina) Neonati prematuri, immaturi, a Farmaci correlati
termine con ricovero in terapia intensiva neonatale Neuromielite ottica Corticosteroidi
Pancreatite cronica Enzimi pancreatici, insulina, somatostatina
Psicosi Farmaci antipsicotici, antidepressivi, sali di litio, carbamazepina Psoriasi (artropatia, pustolosa Antipsoriasici topici e per uso sistemico, FANS, grave, eritrodermica) corticosteroidi sistemici, ciclosporina Sclerosi multipla Farmaci immunostimolanti (interferone beta 1a ricombinante, interferone beta 1b ricombinante) Sclerosi sistemica (progressiva)
Farmaci immunostimolanti (interferone beta 1b ricombinante), cortisonici per uso sistemico, inibitori di pompa protonica, 048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto 049 Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell’autonomia personale correlata all’età risultante dall’applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) Soggetti sottoposti a trapianto di cornea Spondilite anchilosante
050 051 052 053 054 055 056 Tubercolosi (attiva bacillifera)
Tiroidite di Hashimoto
antipertensivi
Farmaci collegati alla cura delle complicazioni e alla prevenzione delle recidive, antitumorali. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo Farmaci correlati alle patologie Tutti i farmaci
Tutti i farmaci
Tutti i farmaci
Colliri, farmaci immunosoppressori Farmaci antiinfiammatori, corticosteroidi, FANS. Nel dolore severo: analgesici oppiacei, paracetamolo Farmaci per il trattamento della tubercolosi
Preparati tiroidei, corticosteroidi ALLEGATO C
ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA FARMACEUTICA NELLA REGIONE
VENETO
ESENZIONI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA NELLA REGIONE VENETO CODICE CONDIZIONE NOTE
3C1 Invalidi civili al 100% Esenti pagamento quota fissa
3C3 Invalidi civili minori di 18 anni
Esenti pagamento quota fissa
3G1 Invalidi di guerra Esenti pagamento quota fissa e pagamento di eventuale 3G2 differenza tra il prezzo del farmaco di riferimento e il medicinale acquistato. Farmaci in fascia C e A con nota AIFA per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa, per i quali il medico attesti la comprovata utilità terapeutica, sono a carico del SSN, con dicitura “invalido di guerra” nella ricetta. 3L1 Grandi invalidi del lavoro
Esenti pagamento quota fissa
3M1 Grandi invalidi per servizio
Esenti pagamento quota fissa
3N1 Ciechi assoluti Esenti pagamento quota fissa
3S1 Sordomuti
Esenti pagamento quota fissa
3T1 Danneggiati da vaccinazioni o Esenti pagamento quota fissa
trasfusioni o emoderivati 3V1 Vittime atti di terrorismo Esenti pagamento quota fissa e pagamento di eventuale 3V2 differenza tra il prezzo del farmaco di riferimento e il medicinale acquistato. Farmaci in fascia C e A con nota AIFA, per le indicazioni diverse da quelle stabilite dalla nota stessa, per i quali il medico attesti la comprovata utilità terapeutica, sono a carico del SSN. 6R2 ISEE non superiore ai 12.000 € Esenti pagamento quota fissa
6R3 ISEE non superiore ai 29.000 € Esenti pagamento quota fissa anche per farmaci di classe e codice 030 riconosciuto a A non correlati alla patologia seguito di certificato rilasciato da specialista reumatologo F01 Soggetti detenuti ed internati
Esenti pagamento quota fissa. Incaricato alla trascrizione dell’esenzione nella ricetta: medico della sanità penitenziaria e medico specialista Da 001 Patologia cronico‐invalidante
Esenti pagamento quota fissa per farmaci correlati alla a 056 patologia Può ricevere fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni 006, 013, 048, 054: esenti pagamento quota fissa per analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore Inoltre, ai soggetti, residenti o domiciliati nella Regione Veneto, aventi le esenzioni 006, 013 (limitatamente ai soggetti affetti da neuropatia diabetica), 048 e 054, è possibile erogare a carico del SSR i medicinali a base di paracetamolo classificati in classe C per il trattamento del dolore severo annotando, oltre al codice di esenzione, “Classe A” sulla ricetta (fino a 3 confezioni per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni) Da Malattia rara Esenti pagamento quota fissa
RAnnnn a RQnnnn L12 Patologie degenerative Esenti pagamento quota fissa per analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore ALLEGATO D
TABELLE FARMACI STUPEFACENTI
TABELLA I
SOSTANZE
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
2C-B
4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina
2C-I
2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina
2C-T-2
2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina
2C-T-7
2,5-dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina
4-metilaminorex
4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina
4-MTA
4-metiltioamfetamina
Acetil-alfa-metilfentanil
N-[ 1-(alfa -metilfeniletil)-4piperidil]acetanilide
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico
estere acetico del 9,10-dideidro-N,N dietil-6-metilergolina-8-beta carbossamide
Acetildiidrocodeina
estere acetico del 6-idrossi-3-metossiN -metil-4,5-epossimorfinano
Acetorfina
3-O-acetiltetraidro-7-alfa -(1-idrossi-1metilbutil)-6,14-endo eteno-oripavina
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB )
acido 4-idrossibutirrico
ALTRA DENOMINAZIONE
acetato di etorfina
Alcaloidi totali dell'oppio
Alfacetilmetadolo
alfa -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4difenileptano
Alfameprodina
alfa- 1-metil-3-etil-4-fenil-4propionossipiperidina
Alfametadolo
alfa- 6-dimetilamino-4,4-difenil-3eptanolo
Alfametilfentanil
N-[1-(alfa -metilfeniletil)-4piperidil]propioanilide
3-metilfentanil
Alfametiltiofentanil
N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4piperidil]propioanilide
3-metiltiofentanil
Alfaprodina
alfa 1,3-dimetil-4-fenil-4propionossipiperidina
Allilprodina
3-allil-1-metil-4-fenil-4propionossipiperidina
Amfetamina
(±)-alfa -metilfeniletilamina
Amide dell'acido lisergico
9,10-dideidro-6-metilergolina-8-beta carbossamide
alfa- acetilmetadone
Aminorex
2-amino-5-fenil-2-ossazolina
Anileridina
estere etilico dell'acido 1-paraaminofeniletil-4-fenilpiperidin-4carbossilico
alidina
Benzetidina
estere etilico dell'acido 1-(2benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico
benzilossietilnorpetidina
Benzilmorfina
3-O -benzilmorfina
ipesandrina
Benzilpiperazina (BZP)
N-Benzilpiperazina
1-Benzilpiperazina
Benzitramide
1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine
Betacetilmetadolo
beta- 3-acetossi-6-dimetilamino-4,4difenileptano
Beta-idrossifentanil
N- [1-(beta- idrossifeniletil)-4piperidil]propioanilide
Argyreia nervosa semi
Beta-idrossimetil-3-fentanil
Betameprodina
beta- 1-metil-3-etil-4-fenil-4propionossipiperidina
Betametadolo
beta -6-dimetilamino-4,4-difenil-3eptanolo
Betaprodina
beta- 1,3-dimetil-4-fenil-4propionossipiperidina
Buprenorfina
Butirrato di diossafetile
21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi1,2,2,-trimetilpropil]-6,14-endo-etan6,7,8,14-tetraidrooripavina
4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile
Catha edulis pianta
Catina
(+)-norpseudoefedrina
Catinone
(-)-(S)-2-aminopropiofenone
Chetobemidone
4-meta -idrossifenil-1-metil-4propionilpiperidina
Clonitazene
2-para -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5nitrobenzimidazolo
Coca foglie
Cocaina
estere metilico della benzoilecgonina
Codossima
diidrocodeinone-6-carbossimetilossima
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)
(6aR, 10aR )-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H -dibenzo[b,d ]piran1-olo
Desomorfina
diidrodesossimorfina
Destroamfetamina
(+)-alfa -metilfeniletilamina
Destromoramide
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino
Destromoramide intermedio
DET (N,N-dietiltriptamina)
3-[2-(dietilamino)etil]indolo
Diampromide
N-[2-(metilfeniletilamino)propil]propioanilide
Dietiltiambutene
3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene
Dietilamide dell’acido(+)-1-metil-lisergico
Difenossilato
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico
Difenossina
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico
Diidroetorfina
7,8-diidro-7-alfa- [1-(R )-idrossi-1metilbutil]-6,14-endo etanotetraidrooripavina
Diidromorfina
(5-alfa , 6-alfa )-4,5-epossi-17-metilmorfinan-3,6-diolo
Dimefeptanolo
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo
Dimenossadolo
2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1difenilacetato
Dimetiltiambutene
3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1butene
Dipipanone
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)
(±)-2,5-dimetossi-alfa metilfeniletilamina
paramorfano
fenilpiperone
3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidroDMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro6,6,9-trimetil-6H -dibenzo[b,d ]piran-16,6,9-trimetil-6H -dibenzo[b,d] pirano)
olo
DMT (N,N-dimetiltriptamina)
3-[2-(dimetilamino)etil]indolo
N,N-dimetil-1H -indol-3-etanamina
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)
(±)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa metilfeniletilamina
brolamfetamina
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)
(±)-4-etil-2,5-dimetossi-alfa feniletilamina
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)
2,5-dimetossi-alfa, 4dimetilfeniletilamina
STP
Drotebanolo
3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6beta ,14-diolo
ossimetebanolo
Ecgonina
acido 3-beta- idrossi-1-alfa-H,- 5alfa-Htropan-2-beta- carbossilico
Eroina
diacetilmorfina
Etclorvinolo
1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo
Etifossina
6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4H 3,1-benzossazina
Etilmetiltiambutene
3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1butene
diamorfina
Etilmorfina
3-O- etilmorfina
Etonizatene
1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5nitrobenzimidazolo
Etorfina
tetraidro-7-alfa -(1-idrossi-1-metilbutil)6,14-endo eteno-oripavina
Etosseridina
estere etilico dell'acido 1-[2-(2idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4carbossilico
Etriptamina
3-(2-aminobutil)indolo
alfa- etiltriptamina
Fenadoxone
6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone
morfodone; eptazone
Fenampromide
N- (1-metil-2-piperidinoetil)propioanilide
Fenazocina
2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7benzomorfano
Fenetillina
7-[2-[(alfa metilfeniletil)amino]etil]teofillina
Fenmetrazina
3-metil-2-fenilmorfolina
Fenomorfano
3-idrossi-N- feniletilmorfinano
Fenoperidina
estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico
Flunitrazepam
5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7nitro-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Folcodina
morfoniletilmorfina
fenetilazocina; fenobenzorfano
omocodeina
Funghi del genere strofaria, conocybe e psilocybe
Furetidina
estere etilico dell'acido 1-(2tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin4-carbossilico
Gamma-butirrolattone (GBL)
Idromorfinolo
14-idrossidiidromorfina
Idrossipetidina
estere etilico dell'acido 4-meta idrossifenil-1-metilpiperidin-4carbossilico
Ipomea violacea semi
Isometadone
6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3esanone
JWH-018
(naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il)
metanone
JWH-073
(naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3-il)
metanone
Ketamina
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)
cicloesanone
Levoamfetamina
(-)-(R) -alfa -metilfeniletilamina
Levofenoacilmorfano
(1)-3-idrossi-N -fenacilmorfinano
Levometamfetamina
(-)-N,alfa -dimetilfeniletilamina
demidone; ossipetidina
Levometorfano
(-)-3-metossi-N -metilmorfinano
Levomoramide
(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil] morfolina
Levorfanolo
(-)-3-idrossi-N -metilmorfinano
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)
9,10-dideidro-N,N -dietil-6-metilergolina- (+)-lysergide; (+)-N,N -dietil8-beta -carbossamide
lysergamide; LSD 25
MBDB (N -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina
N- metil-alfa- etil-3,4-metilendiossifeniletilamina
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)
tenamfetamina
alfa -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)
(±)-N- etil-alfa -metil-3,4(metilendiossi)feniletilamina
MDE; N -etil-MDA
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)
(±)-N,alfa -dimetil-3,4(metilendiossi)feniletilamina
ecstasy; N,alfa -dimetilomopiperonilamina
Mefedrone
4-metilcatinone
Meclofenossato
estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido
4-cloro-fenossiacetico
Mescalina
3,4,5-trimetossifeniletilamina
Mesocarb
3-(alfa- metilfeniletil)-N -(fenilcarbamoil)
sidnone immina
Metadone
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone
Metadone intermedio
4-ciano-2-dimetilamino-4,4difenilbutano
Metamfetamina
(+)-(S )-N,alfa- dimetilfeniletilamina
desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1fenilpropano
Metazocina
2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7benzomorfano
metobenzorfano
Metilcatinone
2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one
metcatinone
Metildesorfina
6-metil-delta -6-deidrossimorfina
Metildiidromorfina
6-metil-diidromorfina
Metilfenidato
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2piperidil)-acetico
Metopone
5-metil-diidromorfinone
Mirofina
miristilbenzilmorfina
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)
2-metossi-alfa -metil-4,5(metilendiossi) feniletilamina
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico
9,10-dideidro-N -etil-N -[1-idrossi-metil)
propil]-1,6-metilergolina-8-beta carbossamide
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico
9,10-dideidro-N -etil-6-metilergolina-8beta -carbossamide
Morferidina
estere etilico dell'acido 1-(2morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico
TMPEA
fenilidato
3-benzil-6-miristil-morfina
morfolinetilnorpetidina
Morfina
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N metilmorfinano
Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad
“azoto pentavalente” tra i quali i derivati Nossimorfinici (quale la N-ossicodeina).
Morfolide dell'acido (+) lisergico
MPPP
Nandrolone
estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4piperidinolo
17-idrossi-4-estren-3-one
19-nortestosterone
N-etilamfetamina
N- etil-alfa- metilfeniletilamina
Nicocodina
6-nicotinilcodeina
Nicodicodina
6-nicotinildiidrocodeina
Nicomorfina
3,6-dicotinilmorfina
N-idrossi-MDA
(±)-N- [alfa -metil-3,4-(metilendiossi)
feniletil] idrossilamina
Noracimetadolo
(±)-alfa- 3-acetossi-6-metilamino-4,4difenileptano
Norcodeina
N- demetilcodeina
Norlevorfanolo
(-)-3-idrossimorfinano
(-)-morfinan-3-olo
Normetadone
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone
desmetilmetadone
Normorfina
demetilmorfina
morfina N- demetilata
Norpipanone
4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone
NDHC
Oppio
Oripavina
3-O-demetiltebaina oppure
6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6metossi-17-metilmorfinan-3-olo
Paglia di papavero
Paraesil
3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil6H -dibenzo[b,d ]piran-1-olo
Para-fluorofentanil
4'-fluoro-N- (1-feniletil-4piperidil)propionanilide
PCE (eticiclidina)
N -etil-1-fenilcicloesilamina
PCP (fenciclidina)
1-(1-fenilcicloesil)piperidina
Pemolina
2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one
PEPAP
estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4piperidinolo
Petidina
estere etilico dell'acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico
5'-metil-delta 6a -10a tetraidrocannabinolo
cicloesamina
meperidina
Petidina intermedio A
1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina
Petidina intermedio B
estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidinnormeperidina; norpetidina
4-carbossilico
Petidina intermedio C
acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4carbossilico
acido meperidinico; acido petidinico;
acido gevelinico
PHP (roliciclidina)
1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina
PCPY
Piminodina
Piritramide
estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3fenilaminopropil)piperidin-4anopridina
carbossilico
amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4- pirinitramide
carbossilico
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico
PMA (para- metossiamfetamina)
para- metossi-alfa- metilfeniletilamina
PMMA (para -metossiametamfetamina)
para -metossi-N,alfa dimetilfeniletilamina
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana,
olio, resina, foglie e infiorescenze)
Proeptazina
1,3-dimetil-4-fenil-4propionossiazacicloeptano
Prolintano
1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina
Properidina
estere isopropilico dell'acido 1-metil-4ipropetidina; gevelina; isopedina
fenilpiperidin-4-carbossilico
Propiram
N- (1-metil-2-piperidinoetil)-N -2-piridilpropionamide
Psilocibina
diidrogeno fosfato del 3-[2(dimetilamino)etil]indol-4-olo
indocibina
Psilocina
3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo
psilotsina
Racemetorfano
(±)-3-metossi-N- metilmorfinano
deossidiidrotebacodina; metorfano
Racemoramide
(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil]-morfolina
Racemorfano
(±)-3-idrossi-N- metilmorfinano
dimefeprimina
Rivea corymbosa semi
metorfinano
Salvia divinorum pianta
Salvinorina A
TCP (tenociclidina)
1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina
Tebacone
6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi-Nmetil-morfin-6-ene
Tebaina
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa -epossi-3,6paramorfina
dimetossi-17-metilmorfinano
Tilidina
(±)-etil-trans- 2-(dimetilamino)-1-fenil-3cicloesene-1-carbossilato
acetildiidrocodeinone
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)
(±)-3,4,5-trimetossi-alfametilfeniletilamina
TMA-2
2,4,5-trimetossiamfetamina
Trimeperidina
1,2,5-trimetil-4-fenil-4propionossipiperidina
dimetilmeperidina
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia
fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre
tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96.
Sono espressamente escluse dalla presente tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette
sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli
individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all’indicazione della
quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all’art. 13 comma 1.
TABELLA II SEZIONE A
SOSTANZE E COMPOSIZIONI MEDICINALI
I
medicinali
contrassegnati
con
**
costituiscono
l'allegato
III-bis
del
testo
unico.
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in
associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la
loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E;
DENOMINAZIONE COMUNE
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina
estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N metil-4,5-epossimorfinano
Alfentanil
N- [1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1H tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4piperidinil]-N -fenilpropanamide
Amobarbital
acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico
Buprenorfina**
21-ciclopropil-7-alfa- [(S)-1-idrossi-1,2,2trimetilpropil]-6,14-endo -etan-6,7,8,14tetraidrooripavina
Ciclobarbital
acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5etilbarbiturico
Codeina**
3-O -metilmorfina
Destromoramide
(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)butil]-morfolino
Difenossilato
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4carbossilico
Difenossina
acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilisonipecotico
Diidrocodeina**
3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-Nmetilmorfinano
Dipipanone
4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone
Eptabarbital
acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5etilbarbiturico
Etilmorfina
3-O- etilmorfina
Fentanil**
1-feniletil-4-N- propionilanilinopiperidina
Flunitrazepam
5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7nitro-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Folcodina
morfoniletilmorfina
Glutetimide
2-etil-2-fenilglutarimide
Idrocodone**
3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfinano
diidrocodeinone
Idromorfone**
3-idrossi-N- metil-6-ossi-4,5-epossimorfinano
diidromorfinone
acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
tetraidrofenobarbitale;
tetraidrogardenale
fenilpiperone
omocodeina
Ketamina
(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)
cicloesanone
Levorfanolo
(-)-3-idrossi-N -metilmorfinano
Mecloqualone
3-(orto -clorofenil)-2-metil-4(3H )chinazolinone
Metadone**
6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone
Metaqualone
3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H )chinazolinone
Metilfenidato
estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2piperidil)-acetico
Morfina**
7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N metilmorfinano
Nandrolone
17-idrossi-4-estren-3-one
Nicocodina
6-nicotinilcodeina
Nicodicodina
6-nicotinildiidrocodeina
Norcodeina
N- demetilcodeina
Ossicodone**
14-idrossidiidrocodeinone
Ossimorfone**
14-idrossidiidromorfinone
Pentobarbital
acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico
Petidina
estere etilico dell'acido 1-metil-4fenilpiperidin-4-carbossilico
Propiram
N- (1-metil-2-piperidinoetil)-N -2-piridilpropionamide
Remifentanil
estere metilico dell'acido 1-(2-metossi
carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-carbossilico
Secobarbital
acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico
Sufentanil
N- [4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4piperidil] propioanilide
Tapentadolo
fenilidato
19-nortestosterone
NDHC
meperidina
3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2metilpropil]fenolo
Tebaina
6,7,8,14-tetradeidro-4,5alfa -epossi-3,6paramorfina
dimetossi-17-metilmorfinano
Tiofentanil
N -1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]
propioanilide
Zipeprolo
alfa- (alfa- metossibenzil)-4-(beta metossifeniletil)-1-piperazina etanolo
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli
esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle
sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
TABELLA II SEZIONE B
SOSTANZE MEDICINALI
Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in
associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta.
DENOMINAZIONE COMUNE
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB )
DENOMINAZIONE CHIMICA
ALTRA DENOMINAZIONE
acido 4-idrossibutirrico
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico
Alazepam
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2tifluoroetil)-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Allobarbital
acido 5,5-diallilbarbiturico
Alossazolam
10-bromo-11b-(orto -fluorofenil)-2,3,7,11btetraidroossazolo[3,2-d ][1,4]benzodiazepin6(5H )-one
Alprazolam
8-cloro-1-metil-6-fenil-4H- s-triazolo[4,3-a ]
[1,4]benzodiazepina
Amfepramone
2-(dietilamino)propiofenone
Amineptina
7[(10,11-dididro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten5il)amino]acido eptanoico
Aprobarbital
acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico
Barbexaclone
fenobarbital propilesedrina
Barbital
acido 5,5-dietilbarbiturico
dietilmalonilurea
Benzfetamina
N- benzil-N,alfa -dimetilfeniletilamina
N- benzil-N- metilamfetamina
Brallobarbitale
acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico
Bromazepam
7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2 H -1,4benzodiazepin-2-one
Brotizolam
2-bromo-4-(orto -clorofenil)-9-metil-6Htieno[3,2-f ]-s -triazolo [4,3-a ] [1,4]
diazepina
Butalbital
acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico
Butallilonale
acido 5-(2-bromoallil)-5-secbutilbarbiturico
Butobarbitale
acido 5-butil-5-etilbarbiturico
Butorfanolo
(-)-N- ciclobutilmetil-3,14diidrossimorfinano
Camazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil- 2H-1,4benzodiazepin-2-one
Clobazam
7-cloro-1-metil-5-fenil-1H -1,5benzodiazepin-2,4(3H, 5H )-dione
Clonazepam
5-(orto -clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2H -1,4benzodiazepin-2-one
dietilpropione
sonbutal
Clorazepato
acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 H 1,4-benzodiazepin-3-carbossilico
Clordiazepossido
7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H -1,4benzodiazepina 4-ossido
Clossazolam
10-cloro-11b-(orto- clorofenil)-2,3,7,11btetraidro-ossazolo-[3,2-d ]
[1,4]benzodiazepin-6(5H )-one
Clotiazepam
5-(orto -clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil2H -tieno[2,3-e ]-1,4-diazepin-2-one
Delorazepam
7-cloro-5-(orto -clorofenil)-1,3-diidro-2H 1,4-benzodiazepin-2-one
Delta-9-tetraidrocannabinolo
metaminodiazepossido;
clopossido
clordemetildiazepam
(6aR, 10aR )-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9trimetil-3-pentil-6H -dibenzo[b,d ]piran-1olo
Destropropossifene
alfa -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil2-butanol propionato
Diazepam
7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 H -1,4benzodiazepin-2-one
Estazolam
8-cloro-6-fenil-4H-s -triazolo[4,3-a]
[1,4]benzodiazepina
Etil loflazepato
estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1H -1,4benzodiazepin-3-carbossilico
Etinamato
1-etinilcicloesanolcarbamato
Etizolam
4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6 H -tieno[3,2f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
Fencamfamina
N- etil-3-fenil-2-norbornanamina
Fendimetrazina
(+)-(2S, 3S )-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina
Fenobarbital
acido 5-etil-5-fenilbarbiturico
Fenproporex
(±)-3-[(alfa -metilfeniletil)amino]propionitrile
Fentermina
alfa,alfa -dimetilfeniletilamina
Fludiazepam
7-cloro-5-(orto -fluorofenil)-1,3-diidro-1metil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Flurazepam
7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-( orto fluorofenil)-1,3-diidro-2H -1,4benzodiazepin-2-one
Ketazolam
11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil4H -[1,3]ossazino[3,2-d ][1,4]benzodiazepin4,7(6H )-dione
Lefetamina
(-)-N,N- dimetil-1,2-difeniletilamina
Loprazolam
6-(orto- clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1piperazinil)metilene]-8-nitro-1H imidazo[1,2-a ] [1,4]benzodiazepin-1-one
Lorazepam
7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3-diidro-3idrossi-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Lormetazepam
7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3-diidro-3idrossi-1-metil-2H -1,4-benzodiazepin-2one
Mazindolo
5-(para- clorofenil)-2,5-diidro-3H imidazo[2,1-a ] isoindol-5-olo
Medazepam
7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 H -1,4benzodiazepina
Mefenorex
N- (3-cloropropil)-alfa -metilfeniletilamina
carbamato di 1-etil cicloesile
2-etilamino-3-fenil-norcanfano
SPA
N- metillorazepam
Meprobamato
2-metil-2-propil-1,3-propandiol
dicarbamato
estere dicarbamico del 2-metil-2propil-1,3-propandiolo
Metarbitale
acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico
Metilfenobarbitale
acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico
Metiprilone
3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione
Midazolam
8-cloro-6-(orto- fluorofenil)-1-metil-4H imidazol[1,5-a ] [1,4]benzodiazepina
Nabilone
3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro1-idrossi-6,6-dimetil-9H-dibenzo[b,d]piran9-one
Nimetazepam
1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one
Nitrazepam
1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one
Nordazepam
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H -1,4benzodiazepin-2-one
Ossazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 H -1,4benzodiazepin-2-one
Ossazolam
10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11bfenilossazolo[3,2-d ][1,4]benzodiazepin-2one
Pentazocina
(2R, 6R ,11R )-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3benzazocin-8-olo
Pinazepam
7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 H 1,4-benzodiazepin-2-one
Pipradrolo
1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo
Pirovalerone
1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1pentanone
Prazepam
7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5fenil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Propilesedrina
1-cicloesil-2-metilaminopropano
Quazepam
7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2trifluoroetil)-2H -1,4-benzodiazepin-2-tione
Secbutabarbital
acido 5-sec- butil-5-etilbarbiturico
Temazepam
7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil2H -1,4-benzodiazepin-2-one
desmetildiazepam; nordiazepam
N- metilossazepam; 3-idrossi
diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e
diferbarbamato)
Tetrazepam
7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1metil-2H -1,4-benzodiazepin-2-one
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
Dronabinol
Triazolam
8-cloro-6-(orto -clorofenil)-1-metil-4H-s triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina
Vinilbital
acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico
Zaleplon
N- [3-(3-cianopirazolo[1,5-a ]pirimidin-7il)fenil]-N -etilacetamide
Zolpidem
N,N -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2a ]piridin-3-acetamide
Zopiclone
estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7ossi-5H -pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico
dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico
I Sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.
TABELLA II SEZIONE C
Composizioni medicinali contenenti:
BARBEXACLONE
DESTROPROPOSSIFENE
FENOBARBITAL
PENTAZOCINA
TABELLA II SEZIONE D
Ricetta da rinnovarsi volta per volta.
I medicinali contrassegnati con ** sono inclusi nell’allegato III bis.
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina,
folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100
mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l’1% ed il 2,5% p/v
(peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg
fino a 100 mg per unità di somministrazione;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantità,
espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,
superiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**,
diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl**, idrocodone**, idromorfone**,
morfina**, ossicodone**, ossimorfone**
COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;
gg come massimo 2,5 mg
g di difenossilato calcolato come base
COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio,
anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;
COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una
quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;
COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità
almeno uguale di metilcellulosa;
COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
MIDAZOLAM
TABELLA II SEZIONE E
“Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**,
diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base
anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,
inferiore all’1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione rettale contenenti
acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali
in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione”.
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione
ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B
COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello iniettabile che contengono destropropossifene in associazione
con altri principi attivi
COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:
ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO
CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM
FLURAZEPAM
KETAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MEPROBAMATO
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM
PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPICLONE
GIURAMENTO PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo, giuro:
⋅
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento
rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
⋅
di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e
il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno
scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
⋅
di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia,
religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo
l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;
⋅
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una
persona;
⋅
di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
⋅
di promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla
reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l'arte
medica;
⋅
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i
quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
⋅
di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
⋅
di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza
e alle mie doti morali;
⋅
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento
che possano ledere il decoro e la dignità della professione;
⋅
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
⋅
di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
⋅
di prestare assistenza d'urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di
pubblica calamità, a disposizione dell'autorità competente;
⋅
di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che
mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia
professione o in ragione del mio stato;
⋅
di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza
e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio
della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della
mia professione.
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
CODICE DI
DEONTOLOGIA
MEDICA
16 DICEMBRE 2006
1
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono
al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con i principi di solidarietà, umanità e impegno
civile che la ispirano.
Il medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio
Ordine professionale.
Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti espressi
nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art. 2
- Potestà e sanzioni disciplinari L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia
Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della
professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli
atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
TITOLO II
DOVERI GENERALI
DEL MEDICO
CAP. I
Libertà, indipendenza e dignità
della professione
Art. 3
- Doveri del medico Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di
sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in
tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e
psichico della persona.
2
Art. 4
- Libertà e indipendenza della professione –
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che
costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai
valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e
psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia professionale e segnalare all’Ordine
ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art. 5
- Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile tesa all’utilizzo appropriato delle
risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un ambiente
vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di
lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva.
Art. 6
- Qualità professionale e gestionale Il medico agisce secondo il principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della
persona tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.
Il medico è tenuto a collaborare alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo
sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità,
utilizzazione e qualità delle cure.
Art. 7
- Limiti dell'attività professionale In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 8
- Obbligo di intervento Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso
o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.
Art. 9
3
- Calamità Il medico, in caso di catastrofe,
dell'Autorità competente.
di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione
CAPO
III
Obblighi peculiari del medico
Art. 10
- Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale. L’inosservanza
del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui
ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un
obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche
di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e
12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto
professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 11
- Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e
particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità
del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi
ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico
deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei
limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Art. 12
- Trattamento dei dati sensibili Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del
paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest’ultimo, subordinatamente ad una
preventiva informazione sulle conseguenze e sull’opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso
dell’interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge
ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi
nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione
4
peraltro, sarà necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove
precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in
caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 13
- Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la
libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del
paziente secondo criteri di equità.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni individuali prevedibili, nonché delle
caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del
paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di
scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure
disponibili.
La prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora
autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente
documentata.
In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la
responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti.
È obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 14
- Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio clinico
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire
all'adeguamento dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico anche
attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al fine del miglioramento della
qualità delle cure.
Il medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le cause di un
evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari per evitarne la ripetizione; tali
strumenti costituiscono esclusiva riflessione tecnico-professionale, riservata, volta alla
5
identificazione dei rischi, alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
Art. 15
- Pratiche non convenzionali Il ricorso a pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità
della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale del medico.
Il ricorso a pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti
specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione
del consenso.
E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire l’esercizio di terzi non medici nel
settore delle cosiddette pratiche non convenzionali.
Art. 16
- Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi
dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere
un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 17
- Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a
provocarne la morte.
Art. 18
- Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere
attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto
beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 19
-Aggiornamento e formazione professionale permanente Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e
gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in
ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con
i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.
Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere agli studenti e ai colleghi le proprie
conoscenze e il patrimonio culturale ed etico della professione e dell'arte medica.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
6
CAPO I
Regole generali di
comportamento
Art. 20
- Rispetto dei diritti della persona Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della
persona.
Art. 21
- Competenza professionale Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia
in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni problematica con
il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per una accurata valutazione
dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti
ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle
risorse.
Art. 22
- Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di
grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni
utile informazione e chiarimento.
Art. 23
- Continuità delle cure Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare
la propria sostituzione, informandone il cittadino.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere
efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo
anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 24
- Certificazione Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino
dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima
diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e
scientificamente corretti.
Art. 25
7
- Documentazione clinica Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in
suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da
essa indicati per iscritto.
Art. 26
- Cartella clinicaLa cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle informazioni nonché i termini del consenso
del paziente, o di chi ne esercita la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre
registrare il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare riguardo ai casi di
arruolamento in un protocollo sperimentale.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 27
- Libera scelta del medico e del luogo di cura La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del
rapporto tra medico e paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a
indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da
lui ritenuti idonei per le cure necessarie.
Art. 28
- Fiducia del cittadino Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali
rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne
dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro
collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure,
previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 29
- Fornitura di farmaci Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a titolo oneroso.
Art. 30
8
- Conflitto di interesse –
Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse
primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse
secondario.
Il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca
scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di
esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e
istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.
Il medico deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’importanza e
gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte
consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi ad accordi
economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.
Art. 31
Comparaggio Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri di assistenza
Art. 32
- Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga
che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla
cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali,
fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto
necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano
garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti
non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere
e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli
incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 33
-
Informazione al cittadino -
9
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al
fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Art. 34
- Informazione a terzi –
L’informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo
quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto
stesso o di altri.
In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone
preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 35
- Acquisizione del consenso –
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità
delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è
integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.
Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per
l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa
informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del
consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto
della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo
conto delle precedenti volontà del paziente.
Art. 36
Assistenza d’urgenza -
10
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il
medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile.
Art. 37
- Consenso del legale rappresentante Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve
debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a
favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo
per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque
procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.
Art. 38
- Autonomia del cittadino e direttive anticipate Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della
dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del
soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.
In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il
caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di
mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle
proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 39
- Assistenza al malato a prognosi infausta In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve
improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di
vita e della dignità della persona.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di
sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento
terapeutico.
CAPO VI
11
Trapianti di organi, tessuti e cellule
Art. 40
- Donazione di organi, tessuti e cellule È compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche
collaborando alla idonea informazione ai cittadini.
Art. 41
- Prelievo di organi e tessuti Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere
effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l’assoluto rispetto della
normativa relativa all’accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino.
Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere,
non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per
quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 42
- Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è
tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni
corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela
della salute.
Art. 43
- Interruzione volontaria di gravidanza L’interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
L’obiezione di coscienza del medico si esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo
esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.
Art. 44
- Fecondazione assistita La fecondazione medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il
medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e coscienza. Alla coppia
vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni
scientifiche ed è dovuta la più esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei
12
confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro
e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a)
forme di maternità surrogata;
b)
forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c)
pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d)
forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini eugenetici; non
è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento
commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in centri non autorizzati o privi di idonei requisiti
strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Art. 45
-Interventi sul genoma Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni
patologiche.
Art. 46
- Test predittivi I test diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria,
devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata.
Il medico deve fornire al paziente informazioni preventive e dare la più ampia ed adeguata
illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle
conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili
interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non deve eseguire test genetici o predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato che è
l’unico destinatario dell’informazione..
E’ vietato eseguire test genetici o predittivi in centri privi dei requisiti strutturali e professionali
previsti dalle vigenti norme nazionali e/o regionali.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 47
- Sperimentazione scientifica Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale
sperimentazione sull’animale e sull’uomo.
Art. 48
anche della
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- Ricerca biomedica e sperimentazione sull’uomo La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio
della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono
subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui
benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi
momento dalla sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la
sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche.
Il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti, ma il medico sperimentatore è tenuto ad
informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata
secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo
assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 49
- Sperimentazione clinica La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia
razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini
interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati
mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.
Art. 50
- Sperimentazione sull’animale La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle
conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e
mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di
un Comitato etico indipendente.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 51
- Obblighi del medico Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto
rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure
coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti
dalla legge.
Art. 52
14
- Tortura e trattamenti disumani Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare a
esecuzioni capitali o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non deve praticare, per finalità diversa da quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna
forma di mutilazione o menomazione, né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 53
- Rifiuto consapevole di nutrirsi Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle
gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la
persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve
assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei
confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali nell’esercizio libero professionale
Art. 54
- Onorari professionali Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell’intesa diretta tra medico e
cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà,
alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi
impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai
risultati delle prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità e informazione sanitaria
Art. 55
- Informazione sanitaria Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire
una efficace e trasparente informazione al cittadino .
Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema
di pubblicità e informazione sanitaria; l’Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una
corretta educazione alla salute.
Art. 56
- Pubblicità dell’informazione sanitaria -
15
La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie
pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza
informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è
indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale,
ma obiettiva, veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente
per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria
non deve mai venir meno a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza,
escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in
campo sanitario, non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali
da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Art. 57
- Divieto di patrocinio Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere
avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o
istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Rapporti di collaborazione
Art. 58
- Rispetto reciproco Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di
considerazione della attività professionale di ognuno.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile
dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.
Art. 59
16
- Rapporti con il medico curante Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un
ammalato in cura presso altro collega, previo consenso dell’interessato o del suo legale
rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente
indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche
relative, tenuto conto delle norme di tutela della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la
corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma tramite il paziente, al medico curante o ad
altro medico indicato dal paziente.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 60
- Consulenza e consulto Qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a specifiche
competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante deve proporre il consulto
con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque salvaguardare la tutela della salute del
paziente che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate.
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che
del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi
familiari, può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale
documentazione relativa al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una
dettagliata relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61
- Supplenza Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a
fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di
assicurare la continuità terapeutica.
CAPO IV
Attività medico-legale
Art. 62
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- Attività medico- legale L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza
delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza
medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame,
nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e
preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso
che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza
nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di
ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di
cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta
nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili
pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della
prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi
precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del
decoro professionale.
Art. 63
- Medicina fiscale Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere al soggetto sottoposto
all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso ruolo, non devono esprimere al
cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo operato.
CAPO V
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 64
- Doveri di collaborazione Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli conseguiti utili al fine della
compilazione e tenuta degli albi.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua
condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al
reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico
18
convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore
elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza
deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito
pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le
eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e
imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell' espletamento
dei propri compiti.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale
Art. 65
- Società tra professionisti I medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o
convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività professionale al fine della valutazione
della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione.
I medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a notificare all’Ordine l’atto
costitutivo della società, costituita secondo la normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni
successiva variazione statutaria ed organizzativa.
Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura
che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o
indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale
o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di qualsivoglia forma societaria di esercizio della
professione:
- garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività dell’oggetto sociale dell’attività professionale
relativamente all’albo di appartenenza;
- può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;
- è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e indipendenza
professionale.
L’Ordine, al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto, nell’ambito della
normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci professionisti e le società costituite secondo
la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali partecipino i professionisti
iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla
FNOMCeO.
Art. 66
- Rapporto con altre professioni sanitarie –
Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli
operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze professionali.
19
Art. 67
- Esercizio abusivo della professione e prestanomismo E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome, chi
eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento
dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 68
- Medico dipendente o convenzionato Il medico che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture
sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine anche in riferimento
agli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e/o private non può in alcun modo
adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria attività libero-professionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente,
pubblico o privato, per cui presta la propria attività professionale, deve chiedere l'intervento
dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave
violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e
indipendenza della propria attività professionale.
Art. 69
- Direzione sanitaria Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di
responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il
rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità
professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per
territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza
delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e
alle prestazioni erogate dalla struttura.
20
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei
confronti dei colleghi.
Art. 70
- Qualità delle prestazioni Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni
garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità
delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che
gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti
dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da
pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 71
- Accertamento della idoneità fisica La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela
della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze
scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.
Art. 72
- Idoneità - Valutazione medica Il medico è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà di tutelare l’idoneità psicofisica dell’atleta valutando se un atleta possa intraprendere o proseguire la preparazione atletica e
l’attività sportiva.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art. 73
- Doping Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare
trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate
ad attività sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano
direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO III
21
Tutela della salute collettiva
Art. 74
- Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori
e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre
autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista,
la tutela dell'anonimato.
Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e
reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona
e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento
della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e
sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il presente
Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento
esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono
tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi il
Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di
approfondimento in materia deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di
garantirne l’eventuale aggiornamento.
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MATERIALE INFORMATIVO PER NEO-ISCRITTI