porta www.biotech.tn.it BIOtech informa Aprile 2006 Le problematiche giuridiche della “nanomedicina” Fin dagli albori del XXI secolo, il rapido avanzamento del progresso scientifico-tecnologico innescato dall’applicazione sinergica delle diverse tecnologie annovera tra le aree prioritarie di intervento la salute pubblica, allo scopo di migliorare e potenziare la qualità di vita degli individui. Attualmente, le prospettive più promettenti in ambito medico scaturiscono dalla convergenza della ricerca biotecnologica e della nanotecnologia, nota, quest’ultima, come tecnologia di ultima generazione, che consiste nella lavorazione e manipolazione di materiali su scala nanometrica, la cui unità di misura (c.d. «nano») equivale ad un miliardesimo di metro. Tale tipo di ricerca congiunta ha prodotto risultati di notevole interesse al punto tale da generare, anche grazie a sempre più ingenti investimenti di natura pubblica e privata, un nuovo ambito di studio identificato con l’espressione «nanomedicina». Sebbene la ricerca nonomedica sia per lo più in fase sperimentale, essa preannuncia una vera e propria rivoluzione in campo medico, promettendo di apportare significative diminuzioni degli stati patologici, attraverso l’utilizzo di strumenti minimamente invasivi. Ancora priva di una definizione legislativa, la nanomedicina viene identificata con i procedimenti di monitoraggio, riparazione, costruzione e controllo dei sistemi biologici umani a livello molecolare, procedimenti realizzati per mezzo di nanodispositivi e nanostrutture ingegnerizzate. Nel complesso, la strumentazione nanobiomedica è relativa, quindi, sia alla fase diagnostica (basti pensare ai microchips studiati per captare determinati virus e batteri presenti nel corpo umano), che alla fase terapeutica (ad esempio, i sistemi avanzati di somministrazione mirata di farmaci). Ognuno di questi ritrovati è realizzato con l’ausilio della medesima tecnologia e ciò mette in luce l’originale “trasversalità” della nanotecnologia, la quale si mostra suscettibile di un’ampia gamma di applicazioni biomediche. L’inedita potenzialità applicativa e l’assenza di certezza scientifica in merito al livello di sicurezza della strumentazione, tipica dello fase iniziale di sperimentazione, hanno indotto la Comunità Europea a cogliere i tratti essenziali e dissonanti delle reazioni che accompagnano le prime invenzioni di nanomedicina: da una lato l’entusiasmo per la notevole incidenza che il nuovo Anno 2 – N°1 Bollettino di informazione ANNO 2 – N°1 modo di operare avrebbe avuto sul miglioramento di molti problemi sociali; dall’altro, le preoccupazioni e l’allarmismo per i rischi ipotizzabili, che minano la validità dei parametri tradizionali predisposti dall’ordinamento comunitario a tutela della salute. In ragione della necessità di regolamentare la commercializzazione e l’impiego dei nuovi strumenti per non ostacolare il progresso, incentivando il loro sviluppo sicuro e responsabile, anche la Comunità Europea, sulla scia di quanto avvenuto con qualche anno di anticipo nell’ordinamento statunitense, ha colto le sfide lanciate dalla nanomedicina, dedicandole i primi documenti normativi finalizzati a disciplinarla. Con la Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 intitolata “Verso una strategia a favore delle nanotecnologie” la Comunità Europea ha predisposto un piano d’azione, arricchito di maggiori dettagli dal successivo Action Plan 20052009, emanato dalla stessa Commissione il 7 giugno 2005. Tali linee guida sono permeate dall’obiettivo di politica comunitaria di integrare la dimensione etico-sociale nelle scelte decisionali da intraprendere e prospettano quali sono le aree del diritto maggiormente interessate dai cambiamenti attesi con lo sviluppo della ricerca nanomedica. La Commissione Europea auspica che il modello di regolamentazione allo studio sia inserito nella normativa già vigente nel settore biomedico e costituisca un quadro normativo di riferimento, attentamente studiato nel rispetto degli elevati standards di tutela adottati dalla Comunità in materia di salute pubblica, ambiente e consumatori. IN QUESTO NUMERO • Le problematiche giuridiche della “nanomedicina” di G. Guerra • Interpretazione e classificazione del nuovo prodotto combinato • Proprietà intellettuale e nanodimensione • La tutela dell’assistito • European Technology Plattform on Nanomedicine • Fisica dell’attenzione di L. Ricci • News & Events BIOtech Bulletin - BIOtech informa 1 L’azione normativa che si va delineando si esplica su due piani: si tratta, in primis, di approntare un’adeguata valutazione preventiva della nuova strumentazione biomedica allo scopo di permettere la commercializzazione delle sole applicazioni mediche sicure e compatibili con la tutela della salute; inoltre, con riguardo alla fase successiva all’impiego di tali strumenti, le linee guida forniscono un primo orientamento di massima sulla tutela ex post da apprestare ad eventuali assistiti danneggiati dalle conseguenze che derivano dalla c.d. nanotossicità o dalle risposte immunologiche negative dovute all’impianto di tali strumenti nell’uomo. Interpretazione e classificazione del nuovo prodotto combinato Nella fase di valutazione e di approvazione preventiva dei nanostrumenti biomedici assume importanza cruciale la qualificazione del nuovo prodotto combinato secondo le categorie di prodotti biomedici regolamentate dalla normativa vigente. Come già verificatosi con riguardo ai tessuti ingegnerizzati, e più in generale ai prodotti di biotecnologia ad uso medicale, le sperimentazioni nell’ambito della nanomedicina hanno contribuito a rendere ancor più evidente l’assenza di un intervento comunitario ad hoc per la disciplina di artefatti, terapeutici o diagnostici, risultanti da combinazioni di materiali sconosciute prima d’ora, intervento che è stato, invece, già predisposto nell’ordinamento statunitense con l’approvazione del Safe Medical Device Act del 1990. L’impossibilità di distinguere chiaramente la natura degli effetti, chimici o elettrici, innescati dai prodotti di nanomedicina ha, infatti, reso inutilizzabile la classificazione del nuovo prodotto in base alle tradizionali categorie dei prodotti medici, distinti in dispositivi, materiale biologico, e farmaci. La principale ed inevitabile conseguenza della mancanza di un esatto riferimento legislativo si esplica nella problematica identificazione dei requisiti necessari per assicurare alla generalità dei consociati l’immissione in commercio di strumenti medici che rispettano gli elevati standard di sicurezza richiesti. Attualmente, le procedure di valutazione ed il giudizio di conformità per rendere commerciabili gli strumenti terapeuti classificati come dispositivi sono predisposte nell’ordinamento comunitario dalla direttiva del Consiglio 93/42/Cee relativa ai dispositivi medici in generale. La disciplina ivi contenuta è applicata ad ogni dispositivo che non rientra nelle specifiche categorie di prodotti medici destinatarie di una normativa ad hoc, ed è finalizzata a verificarne la conformità ai requisiti fondamentali predeterminati Anno 2 – N°1 nella stessa direttiva. Tuttavia, il rispetto di tali procedure di autorizzazione e controllo preventivo dei dispositivi appaiono alquanto complesse quando si tratta di considerare prodotti che, come ad esempio il supporto nanotech costituito dai nanotubi di carbonio, mostrano un notevole potenziale di rischio in ragione della loro ancora inesplorata biocompatibilità. Proprietà intellettuale e nanodimensione Con riguardo, inoltre, al sistema tradizionale utilizzato per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, il dibattito relativo alla brevettabilità degli elementi base (i c.d. building block, che compongono le nuove invenzioni biomediche) segnala il profondo cambiamento cui sarà sottoposta anche quest’area del diritto. La possibilità di brevettare i singoli elementi base delle invenzioni biomediche, infatti, evidenzia una diversità essenziale rispetto a quanto avvenuto finora per ogni altra tecnologia emergente, dove i tasselli elementari non potevano essere oggetto di brevetto. Le commissioni amministrative deputate a conferire i brevetti hanno già avuto occasione di evidenziare la difficoltà che riscontreranno nell’esaminare un’eventuale invenzione nanotech a causa della nuova considerazione degli elementi base e della natura interdisciplinare della “Piccolo ma sofisticato: il lab on a chip, un laboratorio che sta su un polpastrello”. Commissione Europea (DG Ricerca), La nanotecnologia. Innovazioni per il mondo di domani, Bruxelles, 2004. Opuscolo informativo disponibile in rete: www.cordis.lu/nanotechnology. BIOtech Bulletin - BIOtech informa 2 strumentazione. Infatti, queste peculiarità rendono necessario un adeguamento non solo dei requisiti tecnici tradizionalmente utilizzati per la valutazione, ma anche della composizione delle commissioni tecniche di valutazioni, chiamate ora ad attuare un team approch, ossia a formare un gruppo eterogeneo di esperti, in cui ciascun professionista incaricato di giudicare l’invenzione possiede una specifica competenze scientifico-tecnologica diversa dagli altri commissari. La tutela dell’assistito Non meno rilevanti sembrano essere le problematiche relative all’individuazione delle responsabilità per i danni cagionati dagli strumenti nanobiomedici nella fase successiva alla loro commercializzazione. L’attuale mancanza di evidenza scientifica circa l’efficacia e la sicurezza delle nuove applicazioni mediche ostacola l’esatta valutazione delle potenzialità dannose per la salute degli assistiti rendendo, così, assai complessa la predisposizione di un modello normativo idoneo a gestirle. Le prime linee guida predisposte dalla Commissione Europea incoraggiano l’adozione di un “approccio proattivo” nella gestione dei rischi alludendo, in prima battuta, alla necessità che lo stesso produttore ponga in essere una forma incisiva di controllo e sorveglianza sulla nuova apparecchiatura, al fine di intervenire tempestivamente per porre rimedio ai difetti o alle reazioni negative, prodotte dall’impianto dei nanodispositivi nell’assistito, conoscibili solo in un momento successivo alla commercializzazione. A tale scopo, potrebbe essere funzionale ad un controllo rapido ed efficiente l’impiego di sistemi di tracciabilità industriale, mercé i quali può essere identificato ogni singolo componente, anche di dimensioni nanometriche, presente nelle applicazioni mediche, con la possibilità di conoscere tutte le informazioni relative alla sua provenienza e lavorazione. Un’ulteriore attenta e più ampia analisi dell’assistito quale destinatario e beneficiario finale della nuova medicina ha indotto la Commissione europea a incoraggiare l’adozione di idonei provvedimenti a garanzia, non solo del diritto costituzionale alla salute, ma anche del diritto alla riservatezza. Infatti, mentre le prospettive di utilità attraggono l’attenzione dei molti, proprio il pericolo che un sofisticato strumento diagnostico, quale ad esempio un biochip, impiantato nel corpo umano possa rilevare la struttura più intima dell’essere umano attraverso la registrazione di milioni di sequenze di DNA dell’individuo ospitante, diventa fonte di scetticismo verso l’utilizzo di questa tecnologia ad uso medicale, la quale può rendere conoscibili a terzi anche informazioni relative all’eventuale Anno 2 – N°1 presenza di malattie o addirittura alla predisposizione a determinate patologie. Le informazioni facilmente desumibili dai dati genetici, i quali per definizione hanno un’attitudine predittiva, mettono a dura prova i sistemi utilizzati per conservarle nelle banche dati, e le procedure da rispettare per consultarle. Nell’ordinamento italiano il Codice della Privacy ha già predisposto una disciplina ad hoc dei dati genetici, subordinando il trattamento degli stessi all’ottenimento di un complesso sistema di autorizzazioni. Chiudendo queste brevi note non si può negare che la convergenza tra tecnologia su nanoscala e medicina promette di migliorare notevolmente le prospettive di vita dell’assistito. Da ciò la fiducia e l’appoggio finanziario che già da qualche anno la Comunità europea ha garantito a questo settore della ricerca biotecnologica. Tuttavia, l’azione normativa comunitaria volta a contenere l’impatto giuridico del fenomeno nanomedicina si dimostra ancora molto prudente nel prospettare le specifiche condizioni di commerciabilità della strumentazione e si propone, in questa prima fase di consultazione, di favorire un dialogo intenso e costruttivo tra le parti coinvolte, affinché possa essere attribuito ampio rilievo soprattutto all’indagine sulla compatibilità delle applicazioni nanomediche con le aspettative della società civile in merito ai benefici e alla sicurezza delle stesse. G. Guerra Bibliografia di riferimento Feynman P., There’s Plenty of Room at the Bottom: an Invitation to Enter a New Field of Physics, in Engineering & Sci. (1960) Miller J. C., Serrato R., Represas- Cardens J.M., Kundahl G., The Handbook of Nanotechnology: Business, Policy and Intellectual Property Law, John Wiley & Sons, Inc. (2004) Miller J., Beyond Biotechnology: FDA Regulation of Nanomedicine, 4 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 5 (2002) Giorgia Guerra è dottoranda di ricerca in “ Studi giuridici europei e comparati” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, ed è autrice del saggio Nanomedicina e diritto: un primo approccio, in corso di pubblicazione su “Danno e responsabilità”. La sua principale attività di ricerca è relativa alle problematiche giuridiche della nanobiotecnologia per uso medicale. Attualmente sta svolgendo parte del lavoro di ricerca presso il Centre for Intellectual Property Policy della McGill University (Montreal, Canada). BIOtech Bulletin - BIOtech informa 3 European Technology Platform on Nanomedicine Si è svolto il 21 marzo ad Erlangen presso la Siemens Medical System la riunione dei membri della piattaforma che sta discutendo le linee guida e le priorità che verranno richiamate dal 7° Programma Quadro della EU nel settore delle Tecnologie Biomediche. Cinque gruppi di lavoro (Diagnostics, Drug Release, Regenerative Medicine, Ethics, Legal and Social Aspects, e Intellectual Property rights) elaboreranno entro i prossimi mesi i documenti che verranno utilizzati dalla Comunità Europea per definire priorità strategiche dei prossimi bandi. Alla piattaforma partecipa Claudio Migliaresi. Fisica dell’attenzione Lo studio dei fenomeni legati alla percezione umana mediante metodologie tipiche della fisica, ad esempio l’analisi dei segnali, costituisce un ambito di ricerca che va sotto il nome di psicofisica. Un tipico esperimento psicofisico consiste nello studio “non-invasivo” della risposta di un soggetto ad un determinato stimolo, sottoposto all’interno di una precisa configurazione sperimentale (paradigma) e riguardante una o più modalità sensoriali. In tale contesto, un aspetto particolarmente interessante riguarda l’investigazione degli effetti sulla percezione di un dato stimolo da parte di una certa quantità di rumore esogeno, ossia prodotto esternamente al soggetto, sovrapposto allo stimolo stesso. Una serie di studi condotti a partire dagli anni ’90 sulle modalità visiva, uditiva e somatosensoriale hanno infatti evidenziato un ruolo virtuoso del rumore nel modificare la soglia percettiva di un soggetto ed aumentarne quindi le capacità sensoriali. Tali fenomeni, anche in virtù dell’intrinseca non linearità dei processi neurali che sottendono i processi percettivi, sono stati classificati nell’ambito della cosiddetta risonanza stocastica. BIOtech Bulletin - BIOtech Informa NEWS & EVENTS Summer School 13th CIRMIB BIOMATERIALS SCHOOL “Strategies And Technologies For Tissue Engineering And Reparative Medicine” Hotel Continental Terme, Ischia Porto (NA) 10-14 luglio 2006 Seminars & Lectures o “Adprotein-mediation in cell-surface interactions: the nano connection” Mario Barbosa, presidente INEB (Dipartimento di Ingegneria Metallurgica e Materiali, Porto) A cura di: Devid Maniglio, Antonella Motta, Flavia Ravelli, Francesco Tessarolo. Hanno Collaborato: Giorgia Guerra, Leonardo Ricci, Claudio Migliaresi, Giandomenico Nollo. Tel: +39 0461 88 1594 -1597 e-mail: [email protected] Il bollettino non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale e delle news; non è, pertanto, un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma III, della Legge n. 62 del 7.3.2001. Anno 2 – N°1 Il termine, utilizzato in prima battuta per un insieme di fenomeni in ambito meccanico-statistico, ha poi acquisito una connotazione più ampia, arrivando a comprendere una variegata fenomenologia nella quale, anche in assenza di modelli matematici interpretativi, un particolare valore di rumore concorre ad amplificare la trasmissione e l’elaborazione di un segnale o di uno stimolo. In tempi recenti, gli studi su risonanza stocastica e percezione hanno trovato applicazione nello sviluppo di ausili, ad esempio per migliorare il senso dell’equilibrio. Da alcuni mesi si è costituito all’interno dell’Università di Trento un gruppo interdisciplinare di fisici, ingegneri e psicologi, afferenti al Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione (DiSCoF) ed al Dipartimento di Fisica (DipFis), con l’obiettivo di investigare il ruolo della risonanza stocastica in processi percettivi, ed in particolare la sua interazione con processi cognitivi ad alto livello come l’attenzione. Il gruppo di ricerca è inquadrato all’interno di un progetto finanziato dall’Ateneo (su fondi CRS) e coordinato dal Prof. Massimo Turatto (DiSCoF) e dal Dott. Leonardo Ricci (DipFis). Attualmente sono in corso due esperimenti, riguardanti le modalità visiva e uditiva. I primi risultati, peraltro incoraggianti, evidenziano la vastità e la complessità della materia: una sfida scientifica che indubbiamente vale la pena di cogliere, anche alla luce di quanto sta nascendo in questi mesi a Matterello con il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello. L. Ricci Dip. di Fisica, Università di Trento 9 giugno 2006 DIMTI, Facoltà di Ingegneria, Povo, Trento BIOtech è on-line: www.biotech.tn.it BIOtech Bulletin - BIOtech informa 4