Il sistema CONAI e la gestione del Contributo Ambientale Fondazione Eni Enrico Mattei Milano, 17 maggio 2005 Roberto Magnaghi Responsabile Settore Tecnico Padova, 12 gennaio 2009 Indice degli argomenti 1. Introduzione al sistema Conai – Consorzi di Filiera; 2. Adesione a Conai e gestione del Contributo Ambientale; 3. Attività di controllo e procedura di Autodenuncia; 4. Novità della Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2009; 5. Calendario degli adempimenti. Introduzione al sistema Conai – Consorzi di Filiera: Riferimenti normativi Risultati La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio DIRETTIVA 1994/62/CE E DIRETTIVA 2004/12/CE D.LGS. 1997/22 E D.LGS. 152/06* * e successive modifiche e integrazioni Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 217 c. 1): per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente; per garantire il funzionamento del mercato; per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati; per prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni alla concorrenza; per garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Riguarda (art. 217 c. 2): tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale; tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, qualunque siano i materiali che li compongono, utilizzati o prodotti da: industrie esercizi commerciali uffici negozi servizi nuclei domestici Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 art. (217 c. 2,3): Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi art. (178 c. 3): La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto, in particolare, del principio comunitario “chi inquina paga”. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Definisce (art. 218): imballaggio: primario, secondario, terziario; imballaggio riutilizzabile; rifiuto di imballaggio; gestione dei rifiuti; prevenzione; altro (riciclaggio, recupero, ecc.) PRIMARI SECONDARI TERZIARI Adempimenti nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 1. Prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio IMPRESE e CONAI 2. Progettare e realizzare imballaggi eco compatibili e ecosostenibili IMPRESE 3. Perseguire gli obiettivi di raccolta dei rifiuti di imballaggio COMUNI 4. Perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi CONAI 5. Facilitare la raccolta e il recupero/riciclo, attraverso la marcatura e sistemi di identificazione IMPRESE Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Obblighi per le imprese art. (221): PRODUTTORI Fornitori di materie prime Fabbricanti e trasformatori Importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio UTILIZZATORI Industrie Commercianti e distributori Importatori di imballaggi pieni I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi, facendosi carico di: •Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge; •Partecipazione al CONAI; •Applicazione del Contributo Ambientale. 10 Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 I produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio (art. 220 c.1 , allegato E) 2002 Recupero totale 50 % Riciclo totale 25 - 45 % Riciclo per materiale: Carta 15% Legno 15% Acciaio 15% Alluminio 15% Plastica 15% Vetro 15% 2008 60 % 55-80 % 60 % 35 % 50 % 50 % 26,0 % 60% Obblighi per i produttori (art. 221) Aderiscono ai Consorzi dei materiali: ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO I produttori, in alternativa, possono organizzare un sistema autonomo, oppure attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione …. CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi È retto da statuto approvato con decreto ministeriale Non ha fini di lucro È costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori di imballaggio OBIETTIVI Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni Consorzi dei Materiali (art. 223, c. 1) I produttori che non provvedono ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale. Ai consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi. OBIETTIVI Razionalizzare ed organizzare: la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su aree private il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata pubblica il riciclaggio e il recupero Lo schema di gestione attuale SISTEMA PUBBLICO Definisce obiettivi e linee guida SISTEMA PRIVATO OSSERVATORIO Si organizza per raggiungere obiettivi Opera con criteri di efficienza Mette a disposizione e gestisce le risorse Controlla/indirizza RISULTATI Risultati raggiunti con efficienza operativa a livello di eccellenza europea Finanziamento del sistema Iniziale: • adesione quota “una tantum” a costituzione del fondo consortile Permanente: (Contributo Ambientale): • al momento della “prima cessione” (dall’ultimo produttore al primo utilizzatore) • al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti Export esente Ricavi vendita CONAI: iscritti al 31.12.2007 1.430.480 suddivisi in due categorie : Produttori materiali Produttori imballaggi Importatori di imballaggi vuoti Produttori 0,6% Utilizzatori industriali Importatori di prodotti confezionati Commercianti Utilizzatori 99,4% il 60% sono Utilizzatori commerciali Peso 50-50 in Assemblea e CDA (14+14+1 Rappresentante dei consumatori) I risultati dell’attività recupero e riciclo 9.000 (66,8%) 8.000 8.403 (67,0%) 7.174 7.000 Kton 6.000 5.000 4.140 4.000 (33,0%) 3.000 (33,2%) 2.000 3.571 1.000 1998 1999 2000 2001 2002 Recupero imballaggi 2003 2004 2005 2006 2007 Discarica Ribaltata la modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio Nel 2007 “solo” il 33% dei rifiuti di imballaggio prodotti è stato smaltito in discarica Fonte: elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera Stima 2008 MATERIALE ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO TOTALE Immesso kton 563 73,5 4.619 2.860 2.270 2.157 12.542 Riciclo kton 391 38,6 3.218 1.539 645 1.303 7.135 Recupero energetico % 69,5% 52,5% 69,7% 53,8% 28,4% 60,4% 56,9% kton 0 5 376 200 687 0 1.268 % 0,0% 6,5% 8,1% 7,0% 30,3% 0,0% 10,1% Recupero complessivo kton 391 43 3.594 1.739 1.332 1.303 8.403 % 69,5% 59,0% 77,8% 60,8% 58,7% 60,4% 67,0% Adesione a CONAI e gestione del Contributo Ambientale: Modalità di partecipazione al Consorzio Procedure relative all’attività di produzione/importazione di imballaggi pieni e/o vuoti Esposizione in fattura e Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale Procedure di esenzione per l’esportazione Modulistica Adesione a CONAI Come previsto dal Dlgs 152/2006, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a Conai occorre inviare la “Domanda di Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di adesione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato. Determinazione della quota di adesione L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da: un importo fisso di 5,16 Euro al quale si aggiunge un importo variabile, solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. Aspetti amministrativi e fiscali L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio: Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituisce contributo straordinario da inserire nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto “Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile). Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA. Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi Aziende di nuova costituzione, Aziende che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI. Domanda di adesione Domanda di adesione Adesione ai Consorzi di Filiera I Produttori oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori: si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. In alternativa, possono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; oppure attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema[…]. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce. Il Contributo Ambientale Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 il CONAI ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati il contributo ambientale CONAI (CAC) MATERIALI ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO CAC 2009 €/t 15,49 25,82 22,00 8,00 105,00 10,32 Il Contributo Ambientale Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura: e dell’ammontare dovuto della tipologia del materiale oggetto della prima cessione. di imballaggio La “Prima cessione” Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione” Per prima cessione si intende il momento nel quale: L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al “primo Utilizzatore Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore” I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale. La “Prima cessione” La prima cessione non è necessariamente la prima in senso cronologico, quanto piuttosto quella che segna l’effettivo ingresso al consumo dell’imballaggio. Riempitori Produttori materiali Produttori imballaggi Distributori Importatori Contributo ambientale CONAI (prima cessione) Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento allo schema seguente: Descrizione Unità di Quantità Prezzo Misura Unit. Euro sacchi (gr cadauno 777= ton lotto 1,554) Pz 2000 Contributo Ambientale Plastica ton 1,554 IMPONIBILE Importo Tot. Euro IVA 1,11 2.200,00 20% 105 163,17 20% 2,363,17 20% Fatture di vendita dell’Importatore e fatture di vendita successive alla prima cessione Il cedente può, alternativamente: evidenziare il Contributo Ambientale per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai Assolto” Dichiarazione periodica del Contributo I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. CONAI prevede anche procedure semplificate di dichiarazione (es. per importatori di merci imballate, produttori di etichette, produttori di imballaggi in sughero) Esempio di scheda di dichiarazione: 6.1 Acciaio (1/2) Esempio di scheda di dichiarazione: 6.1 Acciaio (2/2) Periodicità delle dichiarazioni attività di produzione Classe Valori soglia Periodicità delle Dichiarazioni A. Esente Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 Euro Esenzione dall’invio della Dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione. B. Annuale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 Euro Invio di un’unica Dichiarazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. C. Trimestrale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro Invio di quattro Dichiarazioni con cadenza trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). D. Mensile Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro Invio delle Dichiarazioni con cadenza mensile (entro il 20 di ogni mese). Periodicità delle dichiarazioni attività di importazione Procedura ordinaria Per singolo materiale Stesse Classi valide per il Produttore Per tutti i materiali Procedura semplificata ESENTE Fino a 52 Euro ANNUALE Fino a 310 Euro TRIMESTRALE Fino a 31.000 Euro MENSILE Oltre 31.000 Euro Dichiarazione per importazione: procedura semplificata PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni: A) prodotti alimentari 0,10% B) prodotti non alimentari 0,05% C) Calcolo forfetario 40 €/ton sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate sul peso dei soli imballaggi delle merci Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2 Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2 Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2 Modalità di invio delle Dichiarazioni Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione: Dichiarazioni on line: • dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10; • dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, 6.17 . Dichiarazioni inviate via fax • dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax; • i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione (02.54122656, 02.54122680) Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R. Versamento del Contributo Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva. Procedure di esenzione per l’esportazione Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze di CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale Le procedure previste sono: Ordinaria Ex-Post Semplificata Ex-Ante Compensazione Import/Export Procedure ex–post: Rimborso La Procedura ordinaria ex –post consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. Entro il 31.03.2009 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.6 con allegato: Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Modello Dichiarazione IVA (Quadro VA – Informazioni sull’attività) Elenco con i riferimenti delle fatture con esplicita indicazione del Contributo versato Dal 1° gennaio 2009 non è più considerata l’alternativa conguaglio. Gli eventuali quantitativi residui (espressi in ton) potranno essere recuperati fino ad esaurimento, previa comunicazione a CONAI. Conai autorizza in forma scritta il rimborso Procedura semplificata ex-ante Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (plafond) prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Entro il 31.03.2009 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.5 con allegato Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Il consorziato, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori nel quale comunica i Plafond di esenzione. Dal 1° gennaio 2009 non è più prevista la formula che riporta a conguaglio le situazioni a debito o a credito derivanti dall’applicazione di precedenti plafond. Tali eventuali posizioni verranno chiuse ogni anno e saranno oggetto di emissione di fattura o di nota di credito da parte di Conai. Procedura di compensazione import-export Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di materiali da imballaggio. La dichiarazione si effettua attraverso la compilazione del Modulo 6.10 Dal 1° gennaio 2009 le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell’anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione) dovranno essere chiuse attraverso l’invio della richiesta di rimborso con modulo 6.6. Attività di controllo e procedura di Autodenuncia Finalità dei controlli Individuazione e contrasto di fenomeni di evasione/elusione del Contributo Ambientale Analisi della genesi dell’evasione Supporto ai Consorziati per la soluzione di specifici problemi attinenti l’applicazione della normativa CONAI Tipologie di controllo Richieste scritte di informazione ai Consorziati Verifiche presso Consorziati selezionati sulla base di: - anomalie rilevate dall’incrocio di dati interni ed esterni - criteri oggettivi determinati dalla Direzione Generale CONAI - criterio random Richieste di informazioni ai non iscritti Monitoraggio delle dichiarazioni pervenute in ritardo: analisi delle motivazioni del ritardo e calcolo degli interessi di mora Sanzioni L’art. 13 del Regolamento CONAI sancisce: “costituiscono gravi violazioni dell’obbligo di prelevare e (o) versare il contributo ambientale CONAI le seguenti infrazioni: a) Omessa applicazione del contributo ambientale b)Omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (…) c) Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo ambientale (…) d)Infedele dichiarazione del contributo ambientale (…) e) Omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI (…) f) Utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (…) Il Consiglio di amministrazione (…) dispone, per una o più delle infrazioni (…) l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al: 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (…) 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni,” L’autodenuncia Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può avvalersi della procedura di autodenuncia. NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI AUTODENUNCIA, fermo restando l’applicazione degli interessi di mora, a condizione che il Consorziato: informi spontaneamente CONAI, prima dell’avvio dei controlli dichiari il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia Novità della “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” - 2009 Guida al Contributo 2009: principali modifiche Guida al Contributo 2009: principali modifiche Ricordiamo, inoltre i seguenti servizi…. …. il servizio informativo Per tutte le informazioni sull’adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale Conai è attivo, dalla fine del 2006, un servizio informativo che risponde al numero verde gratuito 800.337799 e il Servizio “Dichiarazioni on line” Sono disponibili, attraverso il “servizio dichiarazioni on line” i moduli 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17. Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure accedendo al sito www.conai.org, Area Consorziati, alla voce “Dichiarazioni on line”. Vantaggi: Connessione internet protetta Programma semplice e guidato, con controllo automatico degli errori Notifica di conferma del ricevimento del modulo Possibilità di verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate Possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del modulo anche in un secondo tempo Procedura per rimborsi più semplice e veloce Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio Per chi è interessato ma non è ancora abilitato Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre: registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, oppure al sito www.conai.org, area consorziati, voce “Dichiarazioni on line”; scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta compilato su carta intestata dell’azienda, al fax n° 02-54044414; compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere il servizio richiesto, selezionando il “profilo”: - “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e 6.6; - “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale – moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17; “Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni. La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo specificato nel form, ma la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del modulo di autorizzazione. Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio Per chi è già abilitato Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e password nel riquadro “Utente registrato”, nella pagina di apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di servizio richiesto. Dichiarazioni on line: supporto Per problemi o chiarimenti sul funzionamento del servizio si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure telefonare al seguente numero: 02 54044205 Calendario degli adempimenti 2009 Calendario CONAI: adempimenti 2009 20 GENNAIO: Dichiarazione annuale del 2008 (moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione trimestrale del IV° trimestre 2008 (moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione mensile di dicembre 2008 (moduli 6.1/6.2/6.10); 31 GENNAIO: Modulo 6.15 per richiedere l’esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati; Modulo 6.16 per comunicare a Conai le quantità (acquistate in esenzione, nell’anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte 20 FEBBRAIO: Dichiarazione mensile di gennaio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 MARZO: Dichiarazione mensile di febbraio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 31 MARZO: Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2008 (modulo 6.6); Richiesta di plafond di esenzione (sui dati 2008 per il 2009) (modulo 6.5). Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati 2008 per il 2009) (mod. 6.14); Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati 2008 per il 2009) (mod. 6.17) 20 APRILE: Dichiarazione I° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di marzo 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 MAGGIO: Dichiarazione mensile di aprile 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 GIUGNO: Dichiarazione mensile di maggio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 LUGLIO: Dichiarazione II° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di giugno 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 AGOSTO: Dichiarazione mensile di luglio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 SETTEMBRE: Dichiarazione mensile di agosto 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 OTTOBRE: Dichiarazione III° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di settembre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10) 20 NOVEMBRE: Dichiarazione mensile di ottobre 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10) 20 DICEMBRE: Dichiarazione mensile di novembre 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)