Allegato 1 al Codice deontologico della FMH Direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Principi etici dell’Associazione Medica Mondiale Elfenstrasse 18, Casella postale 300, CH-3000 Berna 15 Telefono +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12 [email protected], www.fmh.ch Allegato 1 al Codice deontologico della FMH Direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche A) Esercizio della medicina presso le persone detenute (2002, attualizzata 2012) 1 B) Traitement et la prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée (2003) 2 C) Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali (2004, attualizzata 2012) 3 D) Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza (2004, attualizzata 2012) 4 E) Cure palliative (2006, attualizzata 2012) 5 F) Collaborazione corpo medico – industria (2005, revisionata 2013) 6 G) Decisioni in merito alla rianimazione (2008, attualizzata 2012) 7 H) Donazione di organi solidi da donatore vivente (2008) 8 I) Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità (2008, attualizzata 2012) 9 J) Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi (2011) 10 K) Provvedimenti di medicina intensiva (2013) 11 Direttive archiviate La Commissione Centrale d'Etica anticipa e discute i problemi etici che si pongono in medicina. Elabora delle direttive e delle raccomandazioni destinate a sostenere la pratica della medicina o la ricerca biomedica. In principio sono integrate nel Codice deontologico della FMH e sono pertanto vincolanti per i membri della FMH. Le direttive sono riesaminate e revisionate regolarmente. Quando un settore trattato è regolato da una legge, l’ASSM ritira le sue direttive o le adatta alla legge. 1 Introdotto su decisione della Camera medica del 26 giugno 2004; in vigore dal 11 ottobre 2004 2 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2005; in vigore dal 4 settembre 2005 3 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2005; in vigore dal 4 settembre 2005 4 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2005; in vigore dal 4 settembre 2005 5 Introdotto su decisione della Camera medica del 3 maggio 2007; in vigore dal 29 luglio 2007 6 Introdotto su decisione della Camera medica del 19 maggio 2006; in vigore dal 14 agosto 2006. Ripresa della versione revisionata del 2013 su decisione della Camera medica del 25 aprile 2013; in vigore dal 18 agosto 2013 7 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009 8 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009 9 Introdotto su decisione della Camera medica del 28 maggio 2009; in vigore dal 7 settembre 2009 10 Introdotto su decisione della Camera medica del 26 ottobre 2011; in vigore dal 19 febbraio 2012 11 Introdotto su decisione della Camera medica del 8 maggio 2014; in vigore dal 1o settembre 2014 2/3 Allegato 1 al Codice deontologico della FMH Qui può trovare delle vecchie versioni di direttive e delle direttive ritirate: Trapianto d’organi (1995) sostituite dalla: Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) e ordinanze d’esecuzione Sterilizzazione (1981) e raccomandazioni concernenti la sterilizzazione di persone mentalmente deficienti (2001) sostituite dalla: Legge federale del 17.12.2004 sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni (Legge federale sulle sterilizzazioni) Procreazione medicalmente assistita (1990) sostituite dalla: Legge federale del 18.12.1998 sulla procreazione medicalmente assistita Esami genetici sull’essere umano (1993) sostituite dalla: Legge federale dell' 8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU) e ordinanze d’esecuzione Trapianto di tessuti fetali umani (1998) Xenotrapianti (2000) sostituite dall’: Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali (Ordinanza sugli xenotrapianti) Misure coercitive in medicina (2005) Thérapie génique somatique appliquée à l’être humain (1998) Problèmes éthiques aux soins intensifs (1999) Utilisation de cadavres et de parties de cadavres dans la recherche médicale (2008) Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano (2006) Principi etici dell’Associazione medica mondiale Principi etici applicabili alla ricerca medica su dei soggetti umani (Dichiarazione d’Helsinki ; 2013) 12 12 Introdotta su decisione della Camera medica del 25 aprile 2002; in vigore dal 11 agosto 2002; . Ripresa della versione revisionata del 2013 su decisione della Camera medica del 8 maggio 2014; in vigore dal 1° settembre 2014 3/3 DIRETTIVE MEDICOETICHE Esercizio della medicina presso le persone detenute Direttive medico-etiche Esercizio della medicina presso le persone detenute Approvate dal Senato dell’ASSM in data 28 novembre 2002. La versione originale è quella francese. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. I. PREAMBOLO 5 II. DIRETTIVE 6 1. Principi generali; nozione di obiezione di coscienza 6 2. Condizioni della visita medica 6 3. Attività e situazioni periziali 7 4. Sanzioni disciplinari 7 5. Equivalenza delle cure 7 6. Misure coercitive decise ed attuate dalle autorità di polizia o penitenziarie 7 7. Consenso alla presa a carico medica e trattamento in stato di coercizione 8 8. Malattie contagiose 9 9. Sciopero della fame 9 10. Riservatezza 9 11. Denuncia di eventuali maltrattamenti 10 12. Indipendenza medica 11 13. Formazione 11 III. APPENDICE 12 Letteratura concernente alle direttive Riferimenti di carattere giuridico Riferimenti di carattere medico-etico 12 12 12 Note sull’applicazione pratica delle presenti direttive Introduzione Carattere vincolante delle direttive Attuazione del diritto all’equivalenza delle cure Compiti del medico nell’esecuzione delle misure Esecuzione di trattamenti coercitivi Procedura in caso di sciopero della fame Obblighi in caso di rinvio coatto 14 14 14 16 17 18 19 20 Documenti di riferimento 22 Letteratura inerente all’applicazione delle presenti direttive 23 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 24 A. B. C. D. E. F. G. I. PREAMBOLO L’intervento di medici 1 nel caso di misure coercitive poste in atto dalla polizia, in particolare quando si tratta di persone allontanate di forza dal Paese, solleva numerosi interrogativi nell’opinione pubblica. Per rispondere alle aspettative dei vari settori interessati, l’ASSM ha elaborato un insieme di direttive indirizzate ai medici eventualmente chiamati ad intervenire in un contesto sensibile ed indubbiamente a rischio di scostamenti etici. La riflessione è stata successivamente estesa agli interventi medici nei confronti di chiunque si trovi detenuto dalla polizia o incarcerato in un istituto penitenziario.2 La molteplicità dei codici di procedura penale nonchè dei regimi cantonali di esecuzione delle pene indubbiamente non agevola l’elaborazione di questo tipo di direttive. Quando la persona detenuta 3 presenta disturbi psichici, rende la situazione ancora più difficile. Si deve purtroppo lamentare la carenza di istituti idonei, ai sensi del Codice penale svizzero4, in grado di accogliere queste persone, nonché l’insufficienza di personale medico (e sociale) formato ad hoc. Nel contesto attuale, di grande complessità, l’ASSM propone direttive che, pur ispirandosi ampiamente alle raccomandazioni internazionali in materia di cure prodigate alle persone detenute, non hanno la pretesa di essere esaurienti su questa tematica. In particolare, è stata elusa la problematica generale delle misure coercitive adottate in un contesto psichiatrico o di medicina somatica d’urgenza. L’ASSM è perfettamente consapevole che parte delle presenti direttive riguardanti l’esercizio della medicina presso le persone detenute, si rivolge di fatto alle autorità amministrative ed esecutive, eventualmente legislative, del nostro Paese. In tal caso, assumono la forma condizionale nel testo ed intendono anzitutto far conoscere il punto di vista della corporazione medica sull’argomento. 1 2 3 4 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. «Istituti penitenziari» secondo le presenti direttive: istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure, carcere degli arresti e carcere giudiziario cantonale (fermi, estradanti e carcere preventivo). Ai sensi delle presenti direttive una persona è detenuta (in opposizione alle «persone ricoverate a scopo di assistenza» secondo l’art. 426 e segg. del Codice civile svizzero) quando ella è privata della sua libertà sulla base di una decisione che emana dall’autorità di polizia o giudiziaria penale (compresa quella militare) o quando si tratta di una detenzione decisa in virtù della legge federale sugli stranieri. L’articolo 59 del CPS tratta la presa a carico dei delinquenti mentalmente anormali. 5 II. DIRETTIVE 1. Principi generali; nozione di obiezione di coscienza Le regole etiche e giuridiche fondamentali che sottendono e disciplinano l’attività medica, in particolare in materia di consenso e riservatezza, si applicano anche quando la persona è privata della libertà. Tuttavia, nella fattispecie, il medico è spesso nell’obbligo di tener conto di imperativi di ordine e sicurezza, fermo restando che il suo obiettivo deve sempre essere il bene e la salvaguardia della dignità del suo paziente. Ciò premesso, i doveri del medico, nei confronti tanto dei suoi pazienti detenuti che delle autorità competenti 5, si traducono in un’incontestabile specificità dell’esercizio di questa particolare professione medica, in quanto gli interessi e gli obiettivi perseguiti sono talvolta divergenti. Alla luce di questi parametri, il cui adeguamento può talvolta urtare le convinzioni personali del medico (che si tratti di mandati a lungo termine o di interventi specifici), quest’ultimo deve poter agire secondo la propria coscienza e le regole di etica medica, e poter rifiutare di svolgere una perizia o di assumere il mandato clinico nei casi di persone private della libertà, tranne quando si trova confrontato ad una situazione di urgenza. 2. Condizioni della visita medica Per agevolare l’instaurazione di un clima di fiducia reciproca, il medico deve fare tutto quanto in suo potere per salvaguardare il contesto generale e la dignità solitamente esistenti nei rapporti che intercorrono tra il medico ed il paziente. Nel procedere alla visita medica di una persona detenuta, il medico dovrebbe sempre poter disporre di un locale idoneo. La visita deve svolgersi in modo da non essere nè vista nè udita da terzi, fatta salva richiesta contraria del medico o con il suo accordo. 5 6 Autorità competente ai sensi delle presenti direttive: direzione dell’esecuzione delle pene, autorità giudiziarie, autorità di polizia. 3. Attività e situazioni periziali Tranne in situazioni di crisi o di urgenza, il medico non può rivestire la carica al tempo stesso di medico curante e di medico perito. Prima di qualsiasi atto periziale, il medico deve chiaramente informare la persona che è incaricato di visitare, che il segreto medico non si applica al risultato degli esami svolti. 4. Sanzioni disciplinari Ogni volta che il medico è consultato sull’idoneità di una persona a subire una sanzione disciplinare, questi si esprime dopo che la sanzione è stata pronunciata. Pertanto, il suo parere interviene soltanto in un secondo tempo e può, se necessario, rivestire la forma di veto fondato su un apprezzamento esclusivamente medico. 5. Equivalenza delle cure La persona detenuta ha diritto a cure equivalenti a quelle di cui usufruisce la popolazione in generale. 6. Misure coercitive decise ed attuate dalle autorità di polizia o penitenziarie Ogniqualvolta il medico è chiamato ad informare le autorità competenti quanto ai rischi ed alle conseguenze di un trasferimento in stato di costrizione (deciso dall’autorità) sullo stato di salute di una persona detenuta (per es. espulsione da un alloggio, allontanamento dal territorio nazionale, ecc.), deve dar prova della massima cautela e sforzarsi di raccogliere, preliminarmente e in tutta la misura del possibile, le informazioni necessarie relative alla storia medica del paziente. Il medico deve tenere conto più particolarmente del mezzo di trasporto ipotizzato, della durata probabile del trasferimento nonchè delle misure di sicurezza e di contenzione possibilmente applicate alla persona. Il medico deve esigere un accompagnamento da parte del personale medico ogniqualvolta lo stato di salute fisico o psichico del detenuto lo richiede o quando l’importanza delle misure contentive e di sicurezza poste in opera rischia di mettere in pericolo la salute della persona. Quando è chiamato ad intervenire presso una persona detenuta, oggetto di una misura coercitiva, il medico deve mantenere una posizione imparziale e professionale, nonché informare chiaramente il suo potenziale paziente di essere a sua disposizione e che non sarà preso alcun provvedimento medico contro la sua volontà (fatta salva la situazione descritta al punto 7). 7 Se il medico è convinto che i mezzi posti in opera per eseguire la misura (quali imbavagliamento, legatura stretta e prolungata, posizione detta della rondine: piedi e mani ammanettati posteriormente in posizione di opistotono, ecc.) costituiscono un pericolo immediato e grave per il paziente, deve informare immediatamente l’autorità competente che, qualora i provvedimenti previsti non dovessero essere sospesi, non intende assumere la responsabilità medica del caso. Pertanto, può astenersi dall’offrire la propria collaborazione. 7. Consenso alla presa a carico medica e trattamento in stato di coercizione Alla stregua di qualsiasi situazione medica ordinaria, un medico chiamato ad intervenire in qualità di perito o terapeuta, può procedere ad un atto diagnostico o terapeutico su una persona detenuta soltanto se ne ha previamente ottenuto un consenso libero e informato («informed consent»). La somministrazione di farmaci, in particolare psicotropi, a persone detenute è possibile soltanto con il consenso del paziente e sulla base di una decisione prettamente medica. In situazione di urgenza, e nelle stesse condizioni valide per un paziente non detenuto, il medico può soprassedere al consenso del detenuto quando quest’ultimo soffre di un’incapacità di discernimento causata da un disturbo psichico grave con rischio immediato di gesti auto- o eteroaggressivi (condizioni cumulative). Nella fattispecie, il medico deve accertarsi che il paziente detenuto usufruirà di un’assistenza medica idonea nel breve e lungo termine (in particolare sotto forma di trasferimento provvisorio in reparto psichiatrico, ad esempio quando una decisione di espulsione si rivela medicalmente impossibile). Il ricorso medico a misure contentive fisiche è possibile soltanto per qualche ora. In tutti i casi di contenzione medica, il medico responsabile ha l’obbligo di sorvegliarne regolarmente lo svolgimento e le motivazioni; deve inoltre procedere a rivalutazioni ravvicinate nel tempo. 8 8. Malattie contagiose In caso di malattia contagiosa, l’autonomia e la libertà di movimento del paziente detenuto possono essere limitate esclusivamente in base ai criteri applicabili ad un gruppo di persone che vivono in condizioni paragonabili di promiscuità (per es.: unità militare, colonia di vacanze, ecc.). 9. Sciopero della fame In caso di sciopero della fame, la persona detenuta deve essere informata dal medico in modo obiettivo e ripetuto quanto ai rischi inerenti ad un digiuno prolungato. La sua decisione deve essere medicalmente rispettata, anche in caso di pericolo grave per la salute, quando la sua totale capacità di autodeterminazione è stata confermata da un medico estraneo allo stabilimento. Se la persona detenuta cade in coma, il medico interviene secondo la propria coscienza e nell’assoluto rispetto del dovere professionale, tranne qualora la persona avesse lasciato esplicite direttive applicabili in caso di perdita di conoscenza con rischio di decesso. Ogni medico confrontato con un digiuno di protesta deve dar prova della massima neutralità nei confronti delle diverse parti nonché evitare qualsiasi rischio di strumentalizzazione delle decisioni mediche da lui prese. Malgrado il rifiuto di alimentarsi manifestato dallo scioperante della fame, il medico deve accertarsi che il cibo gli venga quotidianamente proposto. 10. Riservatezza Il segreto medico deve essere rispettato conformemente alle stesse disposizioni legali applicate alle persone libere (art. 321 CPS). Gli incarti medici dei pazienti devono essere conservati sotto la responsabilità medica. Si applicano le condizioni di visita descritte al punto 2. Tuttavia, la promiscuità creata dalla vita carceraria, che talvolta può protrarsi per diversi anni, nonché il ruolo di garante e talvolta di ausiliare del personale medico spesso svolto dagli agenti penitenziari o di polizia, può necessitare uno scambio di informazioni sanitarie tra il personale medico ed il personale addetto alla sicurezza. 9 In tali condizioni, il medico deve sforzarsi, con il consenso del paziente detenuto, di rispondere a tutti gli interrogativi leciti del personale penitenziario o di polizia. Quando il paziente si oppone alla divulgazione di un’informazione in situazione di pericolo per la sicurezza o per terzi, il medico può chiedere all’autorità competente di essere sciolto dal segreto professionale se ritiene che sia suo dovere informare terzi, in particolare i responsabili e/o il personale di sorveglianza incaricato del caso (art. 321, cpv. 2 CPS). In tale eventualità, il paziente deve essere messo al corrente della richiesta di sciogliere il segreto professionale nei suoi riguardi. Eccezionalmente, quando la vita o l’integrità fisica di un terzo è gravemente e concretamente minacciata in un futuro immediato, il medico può derogare di propria iniziativa al segreto medico ed avvertire le autorità competenti o eventualmente il terzo minacciato. 11. Denuncia di eventuali maltrattamenti Qualsiasi traccia di violenza osservata su una persona detenuta nel corso di una visita medica deve essere debitamente verbalizzata. Nel suo rapporto, il medico deve operare una chiara distinzione tra quanto affermato (circostanze del trauma descritte dal paziente) e lamentato (sensazioni soggettive provate dal paziente) da una parte, e le constatazioni cliniche e paracliniche obiettive (dimensioni, localizzazione, aspetto delle lesioni, radiografie, risultati di laboratorio, ecc.) d’altra parte. Se la sua formazione e/o esperienza glielo consentono, il medico indicherà se quanto affermato dal paziente è compatibile con le constatazioni mediche da lui stesso fatte (per esempio la data del trauma affermata dal paziente ed il colore degli ematomi). Queste informazioni devono essere comunicate senza indugi alle autorità di vigilanza della polizia o penitenziarie. La persona detenuta ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento, una copia del rapporto medico di cui è oggetto. Quando la persona detenuta si oppone formalmente alla trasmissione di tali informazioni, il medico deve soppesare gli interessi presenti e se necessario procedere conformemente a quanto descritto al punto 10. 10 12. Indipendenza medica A prescindere dalle sue particolari condizioni di esercizio (statuto di funzionario o di dipendente con contratto pubblico o privato), il medico deve usufruire di una totale indipendenza nei confronti delle autorità di polizia o penitenziarie. Le sue decisioni cliniche e ogni altra valutazione in merito alla salute delle persone detenute devono fondarsi esclusivamente su criteri rigorosamente medici. Per garantire l’indipendenza dei medici che esercitano nell’ambito della polizia o del settore penitenziario, qualsiasi rapporto gerarchico o contrattuale diretto tra questi ultimi e la direzione dello stabilimento dovrà essere evitato. Il personale di cura può accettare ordini impartiti dal personale medico soltanto se provengono dal medico curante (dello stabilimento). 13. Formazione Tutti i professionisti del settore medico chiamati ad intervenire regolarmente presso pazienti detenuti dovranno in futuro avvalersi di una formazione specifica relativamente alla missione ed al funzionamento dei diversi stabilimenti di privazione della libertà, nonchè alla gestione delle situazioni potenzialmente pericolose e violente. Risultano inoltre necessarie conoscenze etno-socio-culturali. 11 III. APPENDICE Letteratura concernente alle direttive Riferimenti di carattere giuridico Consiglio d’Europa. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 4.11.1950. Consiglio d’Europa. Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti; 26.11.1987. Codice penale svizzero. Codice civile svizzero. Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005. Giurisprudenza del TF in materia di coercizione: RCC 1992, p. 508 / – DTF 118 II 254 / – ZBI. 1993 504 / – DTF 121 III 204 / – DTF 125 III 169 / – DTF 126 I 112 / – ATF 127 I 6 / – decisione dell’8 giugno 2001, 1P.134/2001 / - decisione del 15 giugno 2001, 6A.100/2000 (idem) / decisione del 22 giugno 2001, 5C.102/2001. Riferimenti di carattere medico-etico Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Adopted by the United Nations General Assembly; Resolution 37/194 of 18 December 1982. Health Professionals with Dual Obligations; in Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (The Istanbul Protocol). Commission on Human Rights; United Nations; 13 March 2001. Regole penitenziarie europee. Raccomandazioni del Comitato dei Ministri; Consiglio d’Europa; 1987. L’organizzazione dei servizi sanitari negli stabilimenti penitenziari degli Stati membro. Comitato europeo della sanità; Consiglio d’Europa; giugno 1998. Aspetti etici ed organizzativi delle cure sanitarie negli stabilimenti penitenziari degli Stati membro. Raccomandazione n° R(98)7 e motivazioni; Comitato dei Ministri; Consiglio d’Europa; aprile 1999. Servizi sanitari nelle carceri. Nel 3° rapporto generale di attività del CPT per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992; CPT; Consiglio d’Europa; giugno 1993. Persone in ritenzione in virtù di legislazioni relative all’entrata ed al soggiorno degli stranieri. Nel 7° rapporto generale di attività del CPT per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996; CPT; Consiglio d’Europa; agosto 1997. Dichiarazione di Madrid sui criteri etici per la pratica psichiatrica. Associazione Psichiatrica Internazionale; approvata dall’assemblea generale il 25 agosto 1996. 12 Dichiarazione di Tokyo dell’Associazione Medica Mondiale. Direttive all’attenzione dei medici in materia di tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti relativamente alla detenzione o alla reclusione. Adottata dalla 29a Assemblea Medica Mondiale; Tokyo, ottobre 1975. Dichiarazione di Malta dell’Associazione Medica Mondiale sugli scioperanti della fame. Adottata dalla 43a Assemblea Medica Mondiale; Malta, novembre 1991. Dichiarazione di Edimburgo sulle condizioni detentive e la propagazione della tubercolosi ed altre malattie trasmissibili; Associazione Medica Mondiale. Adottata nell’ottobre 2000. 13 Note sull’applicazione pratica delle presenti direttive A. Introduzione Nel 2010, il caso legato a un detenuto in sciopero della fame e alla relativa assistenza medica, una decisione del Tribunale federale 6 e la partecipazione dei medici ai rinvii coatti hanno destato particolare scalpore a livello mediatico, oltre ad aver innescato dibattiti all’interno della classe medica 7 e impegnato l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). Sulla scorta di quanto accaduto, l’ASSM ha colto l’occasione per sottoporre a verifica le direttive medico-etiche «Esercizio della medicina presso le persone detenute», in vigore dal 2002, e saggiarne l’attualità e la praticabilità. La Commissione centrale di etica (CCE) dell’ASSM ha conferito l’incarico a un gruppo di lavoro. Alla luce del rapporto presentato da quest’ultimo, la CCE è giunta alla conclusione che le direttive, redatte sulla base di documenti internazionali accettati a livello mondiale, conservano la propria validità. Tuttavia, le esperienze compiute dai medici penitenziari dimostrano che i principi etici enunciati nelle direttive vengono applicati in maniera ancora insufficiente sul piano dell’esecuzione delle pene e delle misure e in alcuni ambiti emerge una certa necessità di concretizzazione. La CCE ha pertanto approvato la presente appendice alle direttive medico-etiche «Esercizio della medicina presso le persone detenute», contenente indicazioni riguardanti la loro applicazione pratica. L’appendice fornisce una descrizione più particolareggiata del ruolo del personale infermieristico, a cui nelle direttive del 2002 si faceva solo un breve accenno. B. Carattere vincolante delle direttive La succitata decisione del Tribunale federale ha scatenato un dibattito sul piano giuridico mettendo in discussione il peso che verrebbe attribuito alle direttive medico-etiche dell’ASSM. Un medico penitenziario può fare riferimento alle direttive qualora gli venisse richiesto di compiere un’azione che viola i principi etici della categoria? Oppure è vincolato in ogni caso a una disposizione impartita dalla direzione del penitenziario o dalle autorità giudiziarie? 6 7 14 Decisione del Tribunale federale del 26 agosto 2010 riguardo al caso B. Rappaz. Federazione dei medici svizzeri (FMH), Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI), Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), Commissione centrale di etica dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (CCE), Conferenza dei medici penitenziari svizzeri, Forum del personale di cura degli stabilimenti di detenzione in Svizzera e 74 privati sottoscriventi. Hungerstreik im Gefängnis – Zum Entscheid des Bundesgerichts vom 26. August 2010 (Sciopero della fame in carcere – sulla decisione del Tribunale federale del 26 agosto 2010). Schweiz Ärztezeitung. 2010; 91(39): 1518 – 20. Analogamente a tutte le direttive dell’ASSM, anche quelle concernenti l’«esercizio della medicina presso le persone detenute» sono rivolte ai medici e ad altri specialisti del settore sanitario; esse intendono fornire a questi soggetti un aiuto nello svolgimento delle attività pratiche di tutti i giorni. Non rappresentano norme giuridiche coercitive ma possono avere carattere vincolante, nell’ambito del contratto stipulato con il paziente o di quanto sancito da un’associazione.8 Tuttavia, le direttive hanno effetto legale anche al di fuori di questo contesto. Infatti, nella sua giurisprudenza consolidata, il Tribunale federale attribuisce loro il valore di regole dell’arte medica. Il giudice può rifarsi ad esse per valutare l’accuratezza di un medico nel gestire il singolo caso. Contenendo norme attinenti alla responsabilità, queste direttive fungono quindi da riferimento per valutare se un medico che non ha rispettato gli standard della categoria ha violato i propri obblighi. Da quanto sopra esposto si evince la rilevanza delle regole materiali menzionate nelle direttive dell’ASSM. Le direttive medico-etiche concernenti l’«esercizio della medicina presso le persone detenute», in vigore dal 2002, sintetizzano i diritti fondamentali riconosciuti nella medicina penitenziaria in una formulazione concreta e comprensibile per quanti operano nel settore. Infatti, ad esempio, il principio di equivalenza delle cure per le persone in regime penitenziario e in libertà, stabilito nelle direttive (cap. 5), è espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e nella prassi giuridica di cantoni come il Vallese o Ginevra. Analogamente, l’indipendenza del medico sancita nelle direttive (cap. 12) per quanto riguarda la scelta e l’esecuzione dei trattamenti si basa sui principi fondamentali del diritto del paziente e degli obblighi professionali. In tale contesto, occorre considerare anche che l’articolo 55 e segg. del Codice penale svizzero stabilisce le circostanze nelle quali il giudice, sulla base di una perizia medica, può rinunciare a infliggere una pena e disporre invece un provvedimento terapeutico. Inoltre si stabilisce come il giudice debba consultare un medico per decidere in merito alla modalità e alle condizioni di esecuzione di tale provvedimento in un’istituzione adeguata. Il diritto penale definisce per ogni fase l’ambito di competenza del giudice e del medico e garantisce a quest’ultimo la libertà d’azione (vedi cap. D). In tal modo, quando si riferisce alla valutazione del medico, il giudice accetta le regole e le condizioni dell’attività medica. 8 Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. 15 C. Attuazione del diritto all’equivalenza delle cure Capitolo 5. Il diritto all’equivalenza delle cure è un principio basilare su cui si fonda la medicina penitenziaria. A prescindere da una limitazione del diritto alla libera scelta del medico, le persone detenute hanno, in relazione alla propria salute, i medesimi diritti di qualsiasi altro paziente. Le direzioni carcerarie, i medici e il personale infermieristico coinvolti nell’assistenza sul piano pratico sono tenuti a contribuire ad assicurare tale diritto. Il diritto all’equivalenza delle cure non concerne solo la possibilità di usufruire di misure sanitarie preventive, diagnostiche, terapeutiche e curative, ma riguarda anche le regole fondamentali che devono essere rispettate nel rapporto medico/ paziente, come ad es. il diritto all’autodeterminazione e all’informazione nonché la tutela della riservatezza. I medici e gli infermieri che operano in ambito penitenziario sono vincolati al segreto professionale di cui all’art. 321 del Codice penale e, al di fuori dello contesto ristretto stabilito dalla legge, non devono trasmettere a terzi informazioni relative ai propri pazienti (vedi cap. 10). Alla luce di tali premesse, risulta problematico il caso in cui, per motivi legati alle risorse disponibili, i farmaci vengono dispensati da addetti alla sorveglianza. Se i medicinali non vengono distribuiti dal personale medico autorizzato, non solo viene intaccato il segreto professionale, ma viene violata anche la legge sugli agenti terapeutici, la quale definisce con precisione la cerchia delle persone autorizzate alla dispensazione dei medicamenti, senza fare eccezioni per l’ambito penitenziario. Sono autorizzati a dispensare medicamenti i farmacisti e altre persone che esercitano una professione medica universitaria, vale a dire medici, dentisti, veterinari e chiropratici, nonché tutti gli altri specialisti in possesso di una formazione (medica) corrispondente sotto la sorveglianza di un rappresentante delle succitate professioni mediche universitarie e in virtù di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie cantonali competenti, ossia di norma dai farmacisti cantonali. La realtà dell’assistenza sanitaria negli stabilimenti carcerari svizzeri impone che si trovino soluzioni che, da un lato, consentano un funzionamento adeguato dell’assistenza medica in presenza di procedure di delega accettabili, e dall’altro ottemperino alle disposizioni giuridiche. Se persone non autorizzate vengono incaricate di dispensare farmaci, devono essere rispettate le condizioni seguenti: 16 1. Il farmaco è stato prescritto dal medico. 2. È stato fornito allo stabilimento da una farmacia pubblica, e i medicinali conservati nello stabilimento sono soggetti alla sorveglianza e al controllo di un farmacista autorizzato. 3. Laddove possibile, i farmaci devono essere dispensati in forma neutra (dosatore, portapillole) in modo da garantire la riservatezza. 4. Il sorvegliante si limita a controllare che i dosatori vengano distribuiti correttamente. In caso di dubbio, è tenuto a contattare il farmacista o il medico competente e seguire le istruzioni da essi impartite. D. Compiti del medico nell’esecuzione delle misure Capitolo 6. L’assistenza di detenuti nell’ambito dell’esecuzione di misure impartite da un giudice (art. 63 e 59 del Codice penale) rientra fra i compiti fondamentali della medicina penitenziaria. La disposizione del giudice riguardo all’esecuzione delle misure si fonda su una perizia psichiatrica; la misura ordinata deve essere adeguata, proporzionata ed eseguibile (art. 56 CP). Il setting terapeutico ideale viene spesso descritto in maniera più o meno dettagliata nella sentenza emessa: il più delle volte ci si rifà alla formulazione dello psichiatra che ha eseguito la perizia. Per questo motivo ci si domanda quale sia il margine d’azione del medico che assiste il detenuto nell’ambito dell’esecuzione delle misure in base a quanto disposto dal giudice. Accettazione dell’incarico di trattamento Il medico deve accettare l’incarico di trattamento solo se dispone delle capacità necessarie per conseguire gli obiettivi stabiliti. Ad esempio, deve intraprendere un trattamento psicoterapico solo se è in possesso delle conoscenze tecniche specifiche necessarie per applicare il trattamento al detenuto in questione, in caso contrario deve rifiutare l’incarico. Prima di accettare un incarico, il medico deve essere consapevole del significato che tale responsabilità ha per sé e per il paziente. Egli deve innanzitutto accertarsi se il paziente è disposto a esonerarlo dal segreto professionale affinché possa far pervenire alle autorità competenti le informazioni indispensabili per il controllo dell’andamento della misura terapeutica. L’ideale sarebbe definire preliminarmente in questo contesto (dispensa dal segreto professionale ecc.) le modalità per l’esecuzione della terapia. 17 La valutazione del paziente e delle relative possibilità terapeutiche Il medico deve procedere a un’anamnesi accurata, valutare le varie opzioni terapeutiche, formulare una proposta di trattamento, discuterla con il paziente e chiederne il consenso. La scelta della terapia appropriata si basa esclusivamente su riflessioni di carattere medico, si tratta quindi di una decisione puramente medica. In un simile contesto non sono rari i conflitti. Se, ad esempio, il paziente desidera un trattamento farmacologico volto a reprimere il suo istinto sessuale al fine di ottenere la scarcerazione, il medico deve assecondare la richiesta solo se la cura si rivela ragionevole dal punto di vista medico. La terapia farmacologica deve essere efficace e non deve presentare controindicazioni. Il fatto che già nella sentenza vengano descritte opzioni terapeutiche non esonera il medico dall’attenersi ai principi etici validi per ogni trattamento. È importare tenere presente che la sanzione definisce esclusivamente l’ambito di esecuzione di una decisione del Tribunale. All’interno di tale ambito, il medico mantiene tuttavia tutti i diritti per eseguire un trattamento esclusivamente sulla base della propria valutazione medica della situazione. Egli deve rendere conto alle autorità giudiziarie della modalità in base alla quale ha svolto (o non ha svolto) l’incarico conferitogli senza perdere di vista il fatto che è tenuto a riferire solo in merito ai mezzi impiegati e non ai risultati. E. Esecuzione di trattamenti coercitivi Capitolo 7. Le misure coercitive in ambito terapeutico possono assumere varie forme. Può trattarsi di limitazioni della libertà di movimento, sedazione farmacologica oppure trattamenti farmacologici principalmente con sostanze psicotrope imposte al paziente senza il consenso di quest’ultimo. I trattamenti coercitivi devono essere eseguiti solo nel caso d’emergenza descritto al capitolo 7, secondo gli stessi criteri validi per le persone non detenute. Devono sempre fare riferimento a un’indicazione medica ed essere prescritti da un medico. Durante la loro esecuzione occorre rispettare la dignità del paziente e la misura deve essere adeguata e proporzionata. È compito del medico formulare l’indicazione e garantire il supporto legale. È fatto divieto ai medici e al personale infermieristico di eseguire misure coercitive dietro ordine di un’autorità. Poiché le misure coercitive potrebbero essere vissute in maniera traumatica non solo dal paziente che le subisce ma anche dal team incaricato di attuarle, la decisione andrebbe discussa – laddove possibile – con il team in questione (medici, personale infermieristico e addetti alla sicurezza) e condivisa da tutti. 18 F. Procedura in caso di sciopero della fame Capitolo 9. I medici e gli infermieri che operano in carcere si trovano costantemente di fronte a casi di detenuti in sciopero della fame. Lo sciopero della fame deve essere inteso come azione di protesta – spesso l’ultima – da parte di una persona che non riesce a farsi ascoltare in altro modo. Il soggetto che compie un simile gesto non intende lasciarsi morire; vuole semplicemente che la sua richiesta venga presa in considerazione. È consapevole che quanto sta compiendo può avere esito mortale nel momento in cui la situazione degenera in un conflitto insanabile. Per valutare quale sia la procedura corretta da adottare è importante distinguere le varie situazioni in cui prendere in considerazione la possibilità dell’alimentazione artificiale (via sonda gastrica o infusione) nel caso di un soggetto in sciopero della fame: 1. La persona detenuta è capace di intendere e di volere, rifiuta l’alimentazione artificiale e la situazione non è tale da metterne in pericolo la sopravvivenza. In questo caso, l’alimentazione forzata verrebbe considerata una tortura dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 2. La persona detenuta è capace di intendere e di volere, rifiuta l’alimentazione artificiale e un proseguimento dello sciopero della fame comporta un pericolo per la vita del soggetto in questione. 3. La persona detenuta è diventata incapace di intendere e di volere in seguito allo sciopero della fame, ha espresso in direttive anticipate la volontà di rifiutare l’alimentazione artificiale e tale rifiuto comporta un pericolo incombente per la vita del soggetto in questione. 4. La persona detenuta è incapace di intendere e di volere (come conseguenza dello sciopero della fame o per altri motivi), non ha redatto direttive anticipate valide in cui esprima il rifiuto dell’alimentazione artificiale in presenza di una simile situazione, e il rifiuto dell’alimentazione artificiale comporta un pericolo incombente per la vita del soggetto in questione. Solo nel quarto caso, ai sensi delle direttive dell’ASSM, è indicato dal punto di vista medico procedere a un’alimentazione artificiale. Il più delle volte tale misura può essere avviata senza l’adozione di misure coercitive. Nelle altre situazioni descritte, essa sarebbe in contraddizione con le direttive e con le regole dell’arte medica. Le direttive dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) descrivono nel capitolo 9 i compiti del medico in caso di sciopero della fame. 19 A titolo integrativo, occorre tenere presenti le seguenti raccomandazioni: – La persona detenuta in sciopero della fame va sottoposta a una valutazione medica il prima possibile (< 24h). È necessario chiarire se si limita a rifiutare il cibo o anche l’assunzione di liquidi. Occorre inoltre accertarsi della presenza di comorbidità (ad es. diabete, patologia psichiatrica o insufficienza renale). Nel prosieguo, un esperto del personale medico dovrebbe valutare quotidianamente le condizioni del paziente. – La persona in sciopero della fame deve essere informata in merito alle conseguenze che il suo gesto ha sulle sue condizioni psico-fisiche. Andrebbero presentati i pericoli e le misure di protezione (assunzione di liquidi, sostituzione di vitamine ed elettroliti) nonché i rischi della sindrome da rialimentazione («refeeding syndrome») (vedi cap. 9.). – Alla persona in sciopero della fame deve essere offerto cibo ogni giorno (vedi cap. 9.). – Un clima di fiducia è alla base di ogni terapia. Per questo motivo è importante chiarire i ruoli e assicurare che il medico e il personale infermieristico agiscono in totale indipendenza dalle autorità non mediche. Inoltre, alla persona in sciopero della fame va garantito che il medico, o il personale infermieristico, si attenga alle direttive dell’ASSM concernenti l’assistenza ai detenuti, in particolare per quanto riguarda la garanzia della riservatezza e del diritto all’autodeterminazione e all’integrità fisica. – Occorre assicurarsi che la persona detenuta abbia deciso spontaneamente di iniziare lo sciopero della fame, senza subire pressioni da parte di terzi. – La capacità di intendere e di volere deve essere valutata periodicamente (almeno con cadenza settimanale), eventualmente ad opera di esperti indipendenti. – È opportuno accennare alla possibilità di stilare direttive anticipate nel momento in cui si valuta l’ipotesi di un ricovero ospedaliero, o prima che si giunga a tale valutazione. G. Obblighi in caso di rinvio coatto Capitolo 6. Il principio dell’equivalenza delle cure vale anche durante la carcerazione in vista di rinvio coatto. Comporta l’obbligo di effettuare esami e trattamenti medici nel pieno rispetto delle regole dell’arte medica (vedi cap. 3.). Le direttive dell’ASSM si pronunciano in maniera dettagliata sugli obblighi in relazione ai rinvii coatti (vedi cap. 6.). Stabiliscono anche, in particolare, che il medico non deve assumersi alcuna responsabilità professionale e deve rifiutare ogni ulteriore forma di collaborazione se matura la convinzione che i mezzi impiegati rappresentino per il paziente un pericolo imminente e notevole sul piano della salute. 20 Solitamente, oggi come in passato, le persone che si oppongono al rinvio coatto vengono ammanettate con appositi lacci (rimpatrio di livello IV). Ai sensi della direttiva sul rimpatrio dell’UE 9, dal 1° gennaio 2011 un osservatore indipendente è incaricato di sorvegliare il rinvio. Inoltre, un medico (con formazione in materia di emergenza) ed eventualmente un operatore del primo soccorso fungono da accompagnatori e garantiscono assistenza medica alla persona detenuta. L’immobilizzazione della persona rende tuttavia difficoltosa una sua valutazione clinica. Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che in molti casi gli atti già esistenti o le analisi mediche sono insufficienti in quanto nella carcerazione in vista di rinvio coatto viene risarcito solo il soccorso d’emergenza. La valutazione dell’idoneità al trasporto del detenuto in attesa di rinvio e l’assistenza medica durante l’operazione di rinvio sono compiti del medico che devono essere svolti conformemente alle regole dell’arte. In presenza di circostanze che compromettono o rendono impossibile una valutazione e un trattamento medici, il medico ha l’obbligo morale e giuridico di rifiutarsi di fungere da accompagnatore durante le operazioni di rinvio. 9 Direttiva sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE). 21 Documenti di riferimento Nazioni Unite Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment. Adopted 1989. www.2.ohchr.org/english/law/bodyprinciples.htm Istanbul Protocol Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 1999. www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en.pdf Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted 1955. www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm Resolution 37/194, 1982: Principles of Medical Ethics relevant to the role of health personnel, particularly physicians, in the protection of prisoners and detainees against torture, and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Adopted 1982. www.cirp.org/library/ethics/UN-medical-ethics Consiglio europeo Recommendation Rec(2006)2 on the European Prison Rules. wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747 Recommendation R(98)7 of the Committee of Ministers to member states on the ethical and organisational aspects of health care in prison. Council of Europe Publishing. Strasbourg 1999. https://wcd.coe.int/com.instranet. InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530914&SecMode=1&Do cId=463258&Usage=2 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) The CPT standards. CPT/Inf/E (2002)1-Rev. 2009. www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf World Medical Association Declaration of Tokyo. Guidelines for Physicians Concerning Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Relation to Detention and Imprisonment. Tokyo 1975 revised Divonee-les-Bains 2005. www.wma.net/en/20activities/10ethics/20tokyo/ Declaration on Hunger Strikers. Malta 1991, revised Marbella 1992, revised Pilanesberg 2006. www.wma.net/en/30publications/10policies/h31/ Statement on Body Searches of Prisoners. Budapest 1993, revised Divonee-les-Bains 2005. www.wma.net/en/30publications/10policies/b5/ Declaration Concerning Support for Medical Doctors Refusing to Participate in, or to Condone, the Use of Torture or Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Hamburg 1997. www.wma.net/en/30publications/10policies/c19/ 22 Resolution on the Responsibility of Physicians in the Denunciation of Acts of Torture or Cruel or Inhuman or Degrading Treatment of Which They Are Aware. Helsinki 2003. www.wma.net/en/30publications/10policies/t1/ International Council of Nurses (ICN)) Nurses’ role in the care of detainees and prisoners. Adopted 1998, revised 2006. www.icn.ch/images/stories/documents/publications/position_ statements/A13_Nurses_Role_Detainees_Prisoners.pdf ICN code of ethics for nurses. 13.11. 2009. www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/ Letteratura inerente all’applicazione delle presenti direttive Binswanger IA, Krueger PM, Steiner JF. Prevalence of chronic medical conditions among jail and prison inmates in the USA compared with the general population. J. Epidemiol Community Health. 2009; 63: 912 – 9. Fazel S, Baillargeon J. The health of prisoners. Lancet. 2011; 377: 956 – 65. Fazel S, Danesh J. 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In: Die Privatisierung des Privatrechts – rechtliche Gestaltung ohne staatlichen Zwang. Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2002; 231– 55. Sprumont D, Schaffter G, Hostettler U, Richter M, Perrenoud J. Pratique médicale en milieu de détention. Effectivité des directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales sur l’Exercice de la Médecine auprès de Personnes Détenues. Mai 2009. www.unine.ch/ids/. Wolff H, Sebo P, Haller DM, Eytan A, Niveau G, Bertrand D, Getaz L, Cerutti B. Health problems among detainees in Switzerland: a study using the ICPC-2 classification. BMC Public Health. 2011; 11: 245. 23 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 3 dicembre 1999 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare delle direttive riguardanti l’esercizio della medicina presso le persone detenute. Sottocommissione responsabile Dr. Jean-Pierre Restellini, Ginevra, Prasidente Dr. Daphné Berner-Chervet, Neuchâtel Cdt. Peter Grütter, Zurigo Prof. Olivier Guillod, Neuchâtel Dr. Joseph Osterwalder, San Gallo Dr. Fritz Ramseier, Königsfelden Dr. Ursula Steiner-König, Lyss André Vallotton, Losanna Prof. Michel Vallotton, Ginevra, Presidente CCE Dominique Nickel, Basilea, ex officio Consultazione In data 29 novembre 2001 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 28 novembre 2002. Applicazione delle direttive Le «note sull’applicazione pratica delle direttive», presenti in appendice, sono state approvate in data 20 gennaio 2012 dalla Commissione centrale di etica dell’ASSM. La loro stesura è stata curata da un gruppo di lavoro guidato dal Prof. Christian Kind e costituito dai seguenti membri: Dr. Bidisha Chatterjee, Dr. Monique Gauthey, Prof. Bruno Gravier, Prof. Samia Hurst, Dr. Fritz Ram- seier, lic. iur. Michelle Salathé, Anna Schneider Grünenfelder, Prof. Dominique Sprumont, Marianne Wälti-Bolliger, Dr. Hans Wolff. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; art. 360 segg; modifica del 19 dicembre 2008). 24 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée Directives médico-éthiques de l’ASSM Approuvées par le Sénat de l’ASSM le 27 novembre 2003 La version allemande est la version d’origine. I. Préambule 2 II. Directives 3 1. Champ d’application 3 1.1. Description des groupes de patients 1.2. Distinction par rapport aux patients mourants 3 4 Droits des patients 2.1. Principe 2.2 Directives anticipées 2.3. Représentation 5 5 5 5 3. Processus de décision 6 4. Traitement et prise en charge 6 6 7 2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Principe Mesures thérapeutiques Palliation et soins Hydratation et alimentation III. Commentaire IV. Recommandations à l’attention des autorités sanitaires compétentes Hinweise zur Ausarbeitung dieser Richtlinien f-RL PVS 30.6.03 7 7 8 10 10 1 I. Préambule Les patients1 souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée sont des personnes chez lesquelles des atteintes cérébrales dues à une maladie ou une blessure ont entraîné une perte de conscience durable et persistante ou une atteinte sévère de l’état de conscience avec la perte vraisemblablement irréversible de la faculté de communication. Chez ces patients, un retour à l’état de conscience ou une manifestation de volonté autonome n’est plus guère envisageable. Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée ont perdu une grande partie de leur capacité d’autodétermination. D’autres doivent prendre les décisions à leur place et les droits liés à leur personne doivent être respectés. La défense des intérêts d’un patient souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée est difficile et les processus de décision relatifs à un tel patient sont complexes. Dans le cas idéal, le patient a rédigé des directives anticipées aussi récentes et aussi détaillées que possible. A défaut, c’est la volonté présumée du patient qui doit être déterminée et prise en considération. Une autre difficulté réside dans l’incertitude du pronostic. Si l’on peut tabler sur un rétablissement du patient en cas d’atteintes cérébrales dues à une blessure, même lorsque l’état d’inconscience se prolonge, le pronostic est considérablement moins favorable en cas d’atteintes cérébrales graves liées à une maladie, encore que, là non plus, il ne soit pas possible de se prononcer de façon définitive. Compte tenu de l’incertitude du pronostic, l’équipe soignante (médecins, soignants et thérapeutes) est fréquemment confrontée à des questions éthiques difficiles, notamment quand la volonté du patient est inconnue ou ambiguë. En cas de complications intercurrentes, tout particulièrement, se posent la question de la poursuite du traitement déjà mis en place et celle du recours à de nouvelles mesures thérapeutiques. Les directives ci-après ont été élaborées dans le but de fournir une aide à la décision dans de telles situations et d’assurer des soins et une assistance de qualité. 1 Pour simplifier, nous emploierons, dans ce texte, le nom masculin pour les deux sexes. Les membres féminins de tous les groupes de personnes cités sont également toujours concernés. f-RL PVS 30.6.03 2 II. Directives 1. Champ d’application Les atteintes cérébrales extrêmes entraînant la perte permanente et irréversible des facultés de communication peuvent être réparties en trois catégories principales: • L’état végétatif persistant (coma vigile): un état comateux consécutif à une atteinte cérébrale le plus souvent hypoxique provoquée par une maladie ou une blessure peut déboucher sur un «état végétatif», c’est-à-dire un «état de conscience sans perceptions décelables». Si l’état végétatif se prolonge au-delà d’un mois (notion diagnostique fondée sur l’évolution observée jusque-là), on parle d’«état végétatif persistant»; et si, selon toute vraisemblance, cet état est devenu irréversible (perspective pronostique), on parle d’«état végétatif permanent». • Maladies cérébrales dégénératives graves au stade avancé (p. ex. maladie d’Alzheimer): ces maladies se caractérisent par une diminution extrême des fonctions cognitives2 (vocabulaire réduit à quelques mots, impossibilité de toute communication verbale, perte des capacités motrices, dépendance totale à l’égard du personnel soignant); les autres causes ont été exclues à l’avance par diagnostic différentiel. • Atteintes cérébrales extrêmes présentes à la naissance ou apparaissant durant la petite enfance: le cerveau a été si gravement endommagé par un processus hypoxiqueischémique, traumatique, infectieux ou métabolique, ou par une malformation, que l’acquisition des capacités de communication et d’une autonomie minimale n’est pas envisageable. Malgré ces diagnostics différents, il existe des points communs dans le traitement et la prise en charge de ces patients. Lorsqu’il existe, pour un groupe de patients défini, des règles spéciales, celles-ci sont mentionnées dans les présentes directives. 1.1. Description des groupes de patients 1.1.1 Etat végétatif persistant Par «état végétatif», on entend une perte totale de la capacité apparente du patient à se percevoir lui-même et à percevoir son environnement. Appuyées par l’assistance médicale et les soins, les fonctions encore partiellement ou totalement préservées de l’hypothalamus et du tronc cérébral sont suffisantes pour assurer la survie. Le patient ne présente aucun signe de réponse répétée, reproductible et volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux; de même, on ne discerne chez lui aucun signe de compréhension du langage ou d’expression par le langage. Il y a incontinence fécale et urinaire. Subsistent en revanche les réflexes cérébraux (pupillaires, oculocéphales, cornéens, vestibulo-oculaires) et spinaux, ainsi qu’un rythme sommeil-veille. 2 cf. à ce sujet: Reisberg B. Functional assessment staging (FAST). Psychopharmacol Bull 1988 ; 24 (4) : 653-9. niveau 7 f-RL PVS 30.6.03 3 1.1.2 Maladies neurodégénératives Ces patients ont subi une perte extrêmement importante des facultés cognitives due à une atteinte cérébrale dégénérative grave; ils restent durant des mois dans un état stationnaire. C’est essentiellement aux stades avancés de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson accompagnée de démence, de la démence frontotemporale, de la chorée de Huntington et de la démence vasculaire qu’un tel état peut s’installer3. En général, les autres affections neurodégénératives ont une évolution progressive relativement rapide et ne concernent la cognition qu’à un stade terminal. Les présentes directives ne s’appliquent qu’à partir du moment où la capacité de communication et les perceptions détectables ont disparu. 1.1.3 Atteintes cérébrales extrêmes présentes à la naissance ou apparaissant durant la petite enfance S’agissant des enfants, la situation présente, en fonction de l’âge, trois particularités éthiques, particulièrement marquées chez les nouveau-nés et les nourrissons: 1. L’atteinte cérébrale touche un système nerveux central en développement. D’une part, ceci rend difficile l’évaluation de l’ampleur d’une atteinte fonctionnelle, étant donné que, chez les nouveau-nés et les nourrissons, de nombreuses fonctions ne se manifestent pas encore. D’autre part, l’éventail de la récupération fonctionnelle possible est beaucoup plus large, du fait de la très grande plasticité du système nerveux chez l’enfant. Le pronostic se caractérise donc par une marge d’incertitude considérable. 2. On ne dispose d’aucune indication quant à la volonté présumée du patient en ce qui concerne le traitement médical. En cas d’atteinte congénitale, on ne dispose pas non plus d’indications biographiques permettant d’évaluer subjectivement la qualité de vie du patient. 3. Biologiquement, psychiquement, socialement et juridiquement, les enfants sont extrêmement dépendants de leurs parents. Les conséquences des décisions thérapeutiques en cas de pronostic défavorable touchent les parents très directement et, parfois, durant toute leur vie. Ces particularités rendent impossible la définition précise d’une catégorie de nouveau-nés, de nourrissons et d’enfants en bas âge auxquels doivent s’appliquer les présentes directives. Il s’agit plutôt d’effectuer, pour chaque enfant dont le développement de la capacité de communication et l’acquisition d’une autonomie minimale sont compromis par une atteinte cérébrale grave, un pronostic individuel permettant de déterminer si une modification de l’objectif thérapeutique est appropriée au sens des présentes directives. Pour ce faire, il importe de mettre en balance, d’une part, le bénéfice prévisible que l’enfant peut retirer d’une thérapie médicale complète en termes de joie de vivre, de possibilités relationnelles et de conscience du vécu, et, d’autre part, les contraintes liées à cette thérapie en termes de douleurs, d’inconfort et de limitations. 3 Il s’agit dans ces cas souvent de personnes âgées. Cf. à ce sujet «Traitement et prise en charge des personnes âgées», directives médico-éthiques et recommandations de l’ASSM (2004). f-RL PVS 30.6.03 4 1.2 Distinction par rapport aux patients mourants Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée ne doivent pas être assimilés à des patients mourants. Ils se trouvent dans un état encore stabilisé, mais vraisemblablement irréversible. Des complications intercurrentes ou la décision d’interrompre la thérapie peuvent cependant déclencher le processus de la mort. Chez les patients mourants, l’espérance de vie restante est relativement courte (évaluée en jours ou en semaines) et le processus terminal est progressif. La prise en charge des patients mourants fait l’objet de directives distinctes4. 2. Droits des patients 2.1. Principe Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée doivent être aidés et leurs souffrances soulagées, ceci de toutes les manières possibles. L’obligation de préserver leur vie est en revanche sujette à des restrictions. La volonté du patient est le critère prioritaire pour décider de ne pas recourir ou de mettre un terme à des mesures visant à préserver la vie. 2.2. Directives anticipées Toute personne peut rédiger à l’avance des dispositions concernant le traitement et les soins médicaux dont elle aimerait benéficier ou qu’elle refuserait en cas de perte de sa capacité de discernement5 (directives anticipées). La volonté présumée du patient doit être respectée aussi longtemps que l’on peut admettre que la déclaration du patient correspond à sa volonté actuelle. Plus les déclarations du patient sont formulées clairement, plus leur signature est récente et plus les circonstances ont pu être anticipées par le patient, plus sa déclaration est valable. A défaut d’une telle déclaration, il faut s’efforcer de déterminer la volonté présumée du patient. Si le patient n’a pas rédigé de directives anticipées, il s’agit d’essayer d’établir sa volonté présumée. La manière dont il a pensé et agi durant sa vie, ainsi que ses préférences, jouent un rôle important à cet égard. Ces informations devraient être demandées notamment aux proches du patient et le cas échéant à d’autres personnes (p.e. le médecin de famille). 4 Les «Directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes» de 1995 sont révisées non seulement pour ce qui concerne les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes, mais aussi – par une sous-commission distincte – pour ce qui concerne les patients mourants («Prise en charge des patients en fin de vie», Directives médico-éthiques de l’ASSM, 2004). S’appliquent également les «Directives concernant les problèmes éthiques aux soins intensifs» de 1999 ainsi que les «Directives médico-éthiques pour le diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes». 5 La capacité de discernement signifie la capacité de percevoir la réalité, la capacité de porter jugement et d’exprimer sa volonté de même que la capacité d’exprimer ses propres choix. Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée ne remplissent pas (plus) ces conditions. f-RL PVS 30.6.03 5 2.3. Représentation Toute personne peut également désigner à l’avance un représentant mandaté pour les affaires médicales (ci-après: «représentant thérapeutique») habilité à prendre à sa place les décisions concernant les mesures médicales, de soins et/ou thérapeutiques, en cas de perte de sa capacité de discernement. La décision doit être prise compte tenu d’éventuelles directives anticipées et en accord avec le représentant légal ou le représentant thérapeutique désigné. Lorsque la décision du représentant légal resp. celle du représentant thérapeutique semble contraire à la volonté présumée du patient, le médecin contactera les autorités de tutelle. En l’absence de représentant légal ou de représentant thérapeutique ou lorsqu’il est impossible de les contacter en raison de l’urgence de la situation, le médecin, les soignants et les thérapeutes prennent les décisions de manière interdisciplinaire, conformément aux intérêts bien compris et à la volonté présumée du patient. Pour les patients mineurs, il faut en principe se conformer à la volonté du représentant légal; en règle générale, ce sont les parents. Cependant, ceux-ci sont souvent dépassés lorsqu’il s’agit de prendre des décisions touchant à la vie et à la mort. Dans l’intérêt bien compris de l’enfant, les décisions ayant trait au traitement et aux soins doivent être prises de manière consensuelle avec les parents ou le représentant légal. Si l’on ne parvient pas à un consensus sur des décisions vitales, il faut faire appel à l’autorité de tutelle. 3. Processus de décision Le processus décisionnel mérite une attention particulière. A cet égard, le médecin compétent ou le personnel soignant doivent vérifier si le patient a rédigé des directives anticipées, si un représentant légal a été nommé ou s’il a désigné une personne de confiance. Les décisions quant aux objectifs (et au lieu) du traitement et des soins doivent être prises en fonction de l’état du patient et du pronostic concernant l’espérance de vie et la qualité de vie, ainsi qu’en fonction de la personnalité et de la volonté présumée du patient. L’expérience et le point de vue des personnes les plus proches du patient et de l’équipe soignante doivent être intégrés aux processus de décision. Les décisions ainsi prises doivent être acceptées par toutes les personnes concernées et la responsabilité de ces décisions doit être partagée aussi largement que possible. Les commissions d’éthique clinique6 peuvent être consultées pour la prise de décision. La décision ultime demeure entre les mains du médecin directement responsable. Les décisions d’interrompre les mesures de maintien en vie doivent être consignées dans un procès-verbal, de telle façon qu’elles puissent être reconstituées par la suite. 6 Par «commissions d’éthique clinique», on entend non pas les «commissions d’éthique en matière de recherche», qui évaluent les essais médicamenteux cliniques, mais les commissions d’éthique, forums d’éthique et autres instances d’éthique existant dans les hôpitaux et traitant des décisions éthiques graves à prendre dans les cas concrets. f-RL PVS 30.6.03 6 4. Traitement et prise en charge 4.1. Principe Les objectifs thérapeutiques déterminent la procédure. Les soins, notamment palliatifs, doivent être engagés assez tôt et parallèlement aux autres mesures thérapeutiques et poursuivis indépendamment de celles-ci. L’utilisation adéquate des moyens à disposition est en principe requise; elle doit respecter les bonnes pratiques cliniques et être périodiquement réexaminée. Dans le cadre individuel, des considérations économiques ne doivent pas conduire au renoncement ou à la cessation d’une mesure. 4.2. Mesures thérapeutiques Les mesures thérapeutiques découlent de l’objectif thérapeutique. Il existe des situations dans lesquelles des procédures diagnostiques et thérapeutiques par ailleurs adéquates ne sont plus indiquées, de sorte que leur limitation s’impose. Dans des situations spéciales, l’utilisation de mesures thérapeutiques durant une période limitée doit être envisagée. Une modification de l’objectif thérapeutique peut notamment être envisagée lorsque la maladie est avancée à un point tel que le traitement visant à préserver la vie ne ferait que prolonger les souffrances. Dans ces conditions, l’influence des mesures thérapeutiques sur la préservation de la vie et sur la qualité de vie est à considérer. S’il faut renoncer à des mesures thérapeutiques, ce doit être d’abord à celles qui sont invasives et aggressives, au profit des mesures douces et simples. La cessation de mesures thérapeutiques curatives entraîne un transfert de la prise en charge vers les soins, la poursuite de la palliation et l’accompagnement; le devoir médical de traitement et d’assistance est toutefois maintenu. 4.3. Palliation et soins Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée ont également toujours droit à des mesures palliatives adéquates. Il s’agit là en grande partie de mesures préventives augmentant le confort (médecine, soins, physiothérapie, etc.). Ces patients ne peuvent pas communiquer ce qu’ils ressentent et on ne peut pas réagir à leurs plaintes. Il faut donc chercher de façon proactive les états dont on sait, sur la base de l’expérience clinique, qu’ils peuvent susciter des plaintes. L’objectif palliatif doit aussi permettre d’appliquer des mesures pouvant écourter l’espérance de vie. L’accompagnement et l’information des personnes proches du patient sont d’autres éléments importants de la palliation. Font partie des soins le maintien de l’intégrité corporelle resp. la prévention de nouvelles affections ainsi que le maintien de la mobilité et de l’hygiène corporelle du patient. Les soins doivent être prodigués de façon aussi continue que possible. Ceci facilite le contact avec le patient et permet de mieux le connaître, ainsi que ses proches. 4.4. Hydratation et alimentation Sauf volonté contraire exprimée directement ou indirectement, l’apport adéquat de liquide et de nourriture (entéral ou parentéral) devrait être poursuivi chez des patients cliniquement stables. Si des complications surviennent dans ce contexte, la situation doit être réexaminée. Les indications en faveur de la reprise d’une alimentation entérale par sonde doivent être soigneusement examinées. f-RL PVS 30.6.03 7 Chez les nouveau-nés, il ne faut renoncer à l’apport de nourriture et de liquide que si la mise en place d’une alimentation entérale implique des interventions aggressives ou n’est pas possible du tout. Il faut en principe renoncer à un apport de liquide sans apport simultané de nourriture. Dans les situations terminales, l’apport de liquide seul peut se justifier; on peut même – en concertation avec l’équipe soignante et les proches – renoncer à l’apport de liquide. f-RL PVS 30.6.03 8 III. Commentaire Ad Préambule Les présentes directives sont destinées aux institutions qui prennent en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée, dans le sens de lignes directrices internes tenant compte du contexte régional et culturel. Elles devraient contribuer à prendre les meilleures décisions concernant le traitement et la prise en charge de chaque patient en particulier au-delà de tout préjugé. Ad 1. (Champ d’application) Le pronostic à long terme et la constatation de l’irréversibilité d’un «état végétatif persistant» sont extrêmement difficiles; ils dépendent entre autres de l’âge du patient, de la durée de son état jusque-là, des maladies associées, ainsi que de l’origine de l’atteinte cérébrale initiale7. Ainsi, les chances pour un patient de sortir d’un état végétatif persistant restent préservées plus longtemps, c’est-à-dire durant bien plus d’une année, lorsque l’état a été provoqué par un traumatisme craniocérébral, que s’il est dû à une atteinte cérébrale liée à une maladie. Dans le premier cas, les mesures de soutien doivent être poursuivies avec patience sur une période prolongée. Les questions ayant trait à un éventuel renoncement au traitement, à une éventuelle cessation de mesures thérapeutiques et/ou à un éventuel transfert doivent être étudiées suffisamment tôt, mais sans précipitation. Ad 2. (Droits des patients) La situation juridique concernant les patients incapables de discernement est complexe. Des incertitudes concernent notamment la portée du droit de représentation et la personne habilitée à agir à la place d’un patient incapable de discernement lorsqu’il n’y a pas de représentant légal. De plus, il existe à cet égard différentes réglementations cantonales. Dans certains cantons, les médecins ont un droit de décision. Dans d’autres cantons, sont appliqués soit la réglementation cantonale, soit, en l’absence de celle-ci, le droit fédéral qui prévoient en principe l’obligation de désigner un représentant. Sous les conditions-cadre actuelles (par ex. disponibilité du personnel dans les autorités de tutelle), il n’est ni praticable ni raisonnable d’exiger la présence d’un représentant légal. En vue de l’application à moyen terme du principe du consentement d’un représentant désigné par le patient (comme le prévoit par ex. la Convention de bioéthique), ces directives mentionnent explicitement la possibilité de désigner un représentant thérapeutique. Ad 3. (Processus de décision) Pour chaque décision, il s’agit de définir le but, de rechercher le consensus auprès de toutes les personnes concernées, de contrôler régulièrement si le but est atteint resp. s’il est toujours adéquat et surtout de mettre en évidence les conséquences d’une telle décision pour toutes les personnes concernées (par ex. le traitement de maladies récemment déclarées et de complications, le transfert dans une autre institution, les difficultés des proches lors des visites, etc.). De tels processus de décision exigent que les conditions d’espace et de temps soient déterminées. Dans la mesure du possible, les processus de décision doivent toujours être appliqués selon des directives internes à caractère obligatoire. 7 The Multi-Society Task Force on PVS, «Medical Aspects of the persistent vegetative state», Part I: NEJM 1994; 330: 1499-1508; Part II: NEJM 1994; 330; 1572-1579. f-RL PVS 30.6.03 9 Ad 4.1. (Traitement et prise en charge: principe) L’utilisation adéquate signifie la recherche de l’attitude optimale entre l’«acharnement thérapeutique» et «l’abandon thérapeutique», après l’examen attentif des avantages et inconvénients pour le patient et en fonction des ressources à disposition. En raison des ressources limitées dont dispose le système de santé, la vérification périodique des moyens à disposition est importante. Les responsables décisionnels sont coresponsables pour leur répartition équitable dans leurs domaines respectifs. Ad 4.3. (Traitement et prise en charge: palliation et soins) En plus de l’examen clinique régulier, de la recherche spécifique d’effets secondaires des thérapies en cours et de la surveillance de paramètres végétatifs susceptibles d’indiquer des troubles (par ex. douleurs), il faut prendre au sérieux les observations et l’intuition des personnes qui passent beaucoup de temps auprès du patient (proches, soignants). La valeur de beaucoup de mesures peut être le mieux évaluée quand elles sont introduites à titre d’essai (ex juvantibus). Dans la chambre du patient, l’atmosphère doit être calme et chaleureuse; les contacts doivent être maintenus dans toute la mesure du possible; l’acceptation de la durée de l’état végétatif et, le cas échéant, d’un arrêt de la thérapie doit pouvoir mûrir; les proches doivent pouvoir intégrer ce vécu dans leur propre projet de vie. Ad 4.4. (Traitement et prise en charge: liquide et nourriture) En face d’un malade dément qui, en raison de sa maladie, ne déglutit plus convenablement, il faut exclure un trouble de la déglutition ou une pathologie gastro-intestinale (bouche, pharynx, œsophage, estomac). Le refus de nourriture – un comportement souvent observé chez les déments – doit être considéré, après un diagnostic sérieux qui exclut toute autre affection facile à traiter, comme étant l’expression de la volonté du patient et doit donc être respecté. De la nourriture et du liquide doivent néanmoins être régulièrement proposés au patient dans le cadre des mesures palliatives. Chez les nouveau-nés, lorsqu’une alimentation entérale est possible par des mesures peu invasives (par ex. sonde gastrique nasale, gastrostomie percutanée, correction chirurgicale d’une atrésie duodénale), il ne faut pas renoncer à l’apport de nourriture et de liquide, vu que le pronostic est toujours incertain. En revanche, lorsqu’une alimentation entérale n’est possible qu’au prix d’interventions aggressives ou n’est pas possible du tout, le renoncement à tout apport en calories et en liquide peut se justifier, moyennant une sédation optimale et une proximité humaine constante. En principe, ces consignes valent aussi pour les adultes; toutefois cette question fait l’objet de discussions controversées et de pratiques très différentes. Les présentes directives partent du principe que l’apport de nourriture et de liquide chez des malades chroniques n’étant pas encore au stade de mourants est une des mesures destinées à stabiliser et à maintenir l’intégrité corporelle resp. à éviter de nouvelles affections (par ex. prévention des escarres de décubitus). f-RL PVS 30.6.03 10 IV. Recommandations à l’attention des autorités sanitaires compétentes Au vu des progrès accomplis dans le domaine des mesures médicales visant à préserver la vie, et compte tenu des exigences élevées auxquelles doivent répondre les soins aux personnes concernées, il est possible que les ressources disponibles atteignent leurs limites. Les responsables du système de santé devraient, à travers leur politique, garantir que tous ces patients puissent être traités au sens des présentes directives et sans considérations économiques. Les patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée ont droit aux soins et au soulagement de leurs souffrances dans le cadre de la préservation de la vie dans des limites acceptables. Des éventuelles restrictions des ressources doivent être discutées au niveau de la société. f-RL PVS 30.6.03 11 Indications concernant l’élaboration de ces directives Mandat Le 27 avril 2001 la Commission Centrale d’Ethique de l’ASSM a chargé une sous-commission d’élaborer des directives concernant le traitement et la prise en charge de patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée. Sous-commission Responsable Prof. Hannes Stähelin, Basel, président Prof. Alberto Bondolfi, Lausanne Prof. Johannes Fischer, Zürich Prof. Andreas U. Gerber, Biel Prof. Annemarie Kesselring, Basel Prof. Christian Kind, St. Gallen Dr. Cornelia Klauser, Agno Prof. Rudolf Ritz, Binningen Lic. iur. Michelle Salathé, Basel, ex officio Dr. Noëmi de Stoutz, Ayent Prof. Günter Stratenwerth, Basel Prof. Michel Vallotton, Genf, Präs. ZEK, ex officio PD Dr. Gilbert Zulian, Collonge-Bellerive Procédure de consultation Une première version de ces directives a été adoptée pour la procédure de consultation par le Sénat de l’ASSM le 28 novembre 2002. Approbation La version définitive des ces directives a été approuvée par le Sénat de l’ASSM le 27 novembre 2003. Impressum Mise en page Impression er 1 tirage e 2 tirage vistapoint, Basel Schwabe, Muttenz 1000 a, 600 f 1000 a Adresse de commande ASSM Petersplatz 13 CH-4051 Bâle Tél. +41 61 269 90 30 Fax +41 61 269 90 39 e-mail : [email protected] Toutes les directives médico-éthiques de l’ASSM sont disponibles sur son site Internet, www.assm.ch f-RL PVS 30.6.03 12 DIRETTIVE MEDICOETICHE Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali Direttive medico-etiche Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali Approvate dal Senato dell’ASSM in data 25 novembre 2004. La versione originale è quella tedesca. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. I. PREAMBOLO 5 II. DIRETTIVE 6 1. Campo di applicazione 6 2. 2.1. 2.2. Diritto all’autodeterminazione Pazienti in grado di intendere e di volere Pazienti incapaci di intendere e di volere 6 6 6 3. Trattamento e assistenza 3.1. Cure palliative 3.2. Astensione dalle cure o interruzione della terapia 7 7 8 4. Limiti dell’attività medica 4.1. Assistenza al suicidio 4.2. Omicidio su richiesta 8 9 9 III. IV. V. COMMENTI 10 ad 1. Campo di applicazione 10 ad 2.1. Pazienti in grado di intendere e di volere 10 ad 2.2. Pazienti incapaci di intendere e di volere 10 ad 3.1. Cure palliative 11 ad 3.2. Astensione dalle cure o interruzione della terapia 12 ad 4.1. Assistenza al suicidio 12 RACCOMANDAZIONI ALL’INTENZIONE DELLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI 13 Risorse 13 Formazione di base e postgraduata 13 APPENDICE 16 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 16 I. PREAMBOLO Le persone giunte alla fase finale della loro vita hanno spesso bisogno di aiuto e di protezione particolari. Ci ricordano che ogni esistenza umana ha un limite. La decisioni connesse con la fine della vita rappresentano una grande sfida per il paziente stesso,1 ma anche per i suoi familiari, i medici e il personale curante. Lo scopo di queste direttive è quello di mettere in evidenza i compiti, le possibilità e i limiti dell’assistenza dei pazienti terminali. L’obiettivo di base consiste nell’alleviare le sofferenze, nel garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile, nell’essere solidale con le persone a lui vicine e nel sostenerle. Contrariamente all’ultima versione delle direttive con data 1995, le disposizioni che seguono riguardano esclusivamente la situazione dei pazienti terminali. Le direttive medico-etiche sul trattamento e l’assistenza dei pazienti sofferenti di disturbi cerebrali estremi di lunga durata sono soggette, per la prima volta, a direttive distinte. Ciò nonostante, poiché esiste tutta una serie di questioni e di problemi comuni a questi due tipi di situazioni, va rilevata l’importanza di queste direttive distinte per le questioni considerate nei prossimi capitoli. Lo stesso si può dire delle direttive concernenti i problemi etici nel campo della medicina intensiva e delle nuove direttive sul trattamento e l’assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza. Riguardo alla problematica specifica degli estremamente prematuri, facciamo riferimento alle Raccomandazioni della Società Svizzera di Neonatologia.2 1 2 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. Vedi le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97 – 100. 5 II. DIRETTIVE 1. Campo di applicazione 3 Queste direttive riguardano l’assistenza dei pazienti terminali. Si riferiscono a quegli ammalati per i quali il medico, stando ai segni clinici, ritiene abbiano avviato un processo che, in base all’esperienza, si concluderà con la morte nello spazio di qualche giorno o settimana. I medesimi criteri si applicano ai neonati, ai bambini e agli adolescenti in fin di vita. Nella misura in cui per questi pazienti pediatrici va tenuto conto di certi aspetti particolari, ne verrà fatta menzione nei correlati paragrafi. 2. Diritto all’autodeterminazione Ogni paziente ha il diritto di disporre liberamente della sua persona. L’informazione del paziente (o del suo rappresentante) sulla sua situazione medica deve essere precoce, completa e comprensibile, affinché possa maturare una volontà propria e decidere di conseguenza. Questo presuppone una comunicazione sensibile e aperta e la disponibilità del medico ad informare il paziente sulle possibilità e sui limiti dell’azione terapeutica e delle cure palliative. 2.1. Pazienti in grado di intendere e di volere Nell’azione medica il rispetto della volontà del paziente in grado di intendere e di volere è fondamentale. Questo spiega perché un trattamento medico contro la volontà manifesta dal paziente in grado di intendere e di volere è inammissibile. Il principio vale anche nel caso in cui, dal punto di vista di terzi, la volontà manifesta sembra avversa agli interessi ben intesi del paziente. Anche i minorenni o le persone sotto curatela possono essere dotati di discernimento nel momento in cui acconsentono a un trattamento. 2.2. Pazienti incapaci di intendere e di volere Se il paziente non è più in grado di manifestare la sua volontà, il medico curante deve assicurarsi che venga accertata l’esistenza di direttive anticipate.4 Se queste sono state redatte, occorre attenersi alle indicazioni in esse contenute. Se il paziente non si è espresso in merito alla misura medica in questione, il personale curante redige un piano di trattamento coinvolgendo anche la persona con diritto 3 4 6 Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. di rappresentanza.5 Il medico informa quest’ultima riguardo a tutte le circostanze fondamentali in relazione alle misure mediche previste. La decisione in merito alla proposta di trattamento viene infine presa dal rappresentante, secondo la volontà presunta e gli interessi del paziente. In tal modo, una grande responsabilità grava su una persona fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo. L’obiettivo primario sarebbe quindi di ottenere, in relazione alla proposta di trattamento, un consenso condiviso da tutte le parti in questione. In presenza di decisioni complesse può essere utile richiedere un supporto etico.6 3. Trattamento e assistenza 3.1. Cure palliative 7 I pazienti terminali hanno diritto a un’assistenza di tipo palliativo. Questa comprende tutti i trattamenti medici e infermieristici, nonché un sostegno psichico, sociale e spirituale per il paziente stesso e per i suoi prossimi. Scopo dell’assistenza palliativa è quello di alleviare le sofferenze e assicurare al paziente la migliore qualità di vita possibile. Il compito principale del team curante riguarda il trattamento efficace dei sintomi, compresi l’attenzione allo sconforto così come la disponibilità e l’accompagnamento del paziente e dei suoi cari. In caso di bisogno vanno sollecitate tutte le risorse tecniche e umane potenzialmente utili (ad es. professionisti dell’accompagnamento psicologico, sociale e spirituale). L’assistenza palliativa deve essere proposta per tempo e ovunque si trovi il paziente (ospedale, istituzione o domicilio). Il medico è tenuto ad alleviare i dolori e le sofferenze, anche se, in singoli casi, questo fatto può influire sulla durata della vita (abbreviazione o prolungamento). Di fronte a sintomi refrattari al trattamento può a volte rivelarsi necessaria una sedazione. Ma va garantito che questa sedazione non superi il livello occorrente ad alleviare i sintomi. 5 6 7 La legge indica come aventi diritto di rappresentanza in caso di misure mediche i seguenti soggetti: in prima istanza, le persone designate nelle direttive del paziente (dette anche direttive anticipate) o nel mandato precauzionale; in seconda istanza il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, in seguito, i congiunti e altre persone di riferimento che prestano di persona regolare assistenza al paziente (coniuge o partner registrato, persone che vivono in comunione domestica con il paziente, discendenti, genitori, fratelli e sorelle). Nel caso dei pazienti minorenni, hanno diritto di rappresentanza i detentori dell’autorità parentale. Vedi «Supporto etico in medicina». Raccomandazioni medico-etiche dell’ASSM. Vedi «Cure palliative». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 7 Nella misura del possibile, le decisioni concernenti il trattamento e l’assistenza del morente devono essere sostenute congiuntamente dal team che ha in cura il paziente e dai familiari. E’ molto importante associare i parenti prossimi del paziente, riconoscendo il loro doppio ruolo di accompagnatori e accompagnati. I desideri della persona riguardo all’ultima fase della sua vita devono essere rispettati. L’assistenza al paziente deve includere anche i prossimi con un accompagnamento che può, in alcuni casi, protrarsi al di là della morte del paziente. Il defunto deve essere trattato con rispetto; inoltre, nella misura del possibile, bisogna accordare lo spazio necessario ai rituali culturali e religiosi della famiglia. 3.2. Astensione dalle cure o interruzione della terapia Una volta avviato il processo di morte, la rinuncia a misure destinate a preservare la vita o l’interruzione della terapia sono ammissibili, addirittura indicate. Nella presa di decisione svolgono un ruolo criteri quali prognosi, possibili benefici terapeutici in termini di qualità di vita così come costrizioni legate alla terapia proposta. Le stesse considerazioni valgono, in linea di massima, per i neonati, i lattanti e i bambini piccoli. Ma la presa di decisione è complicata dal fatto che, per quanto concerne queste categorie di pazienti pediatrici, non ci si può basare su una presunta volontà o sulla personalità. Il ricorso a misure pesanti, volte a sostenere le funzioni vitali, deve dunque dipendere soprattutto dalla prognosi. A questo scopo bisogna soppesare le costrizioni legate alla terapia in termini di dolore, malessere e limitazioni, ma anche i benefici auspicabili in termini di benessere, di possibilità relazionali e di coscienza del vissuto. 4. Limiti dell’attività medica Il rispetto della volontà del paziente si spinge ai limiti, quando il paziente reclama misure inefficaci o inappropriate oppure incompatibili con i valori morali personali del medico, con la deontologia o con il diritto vigente. 8 4.1. Assistenza al suicidio Secondo l’art. 115 del Codice penale, l’assistenza al suicidio non è punibile quando avviene in assenza di motivi egoistici. Questo principio è applicabile a tutte le persone. La missione dei medici che assistono pazienti terminali consiste nell’alleviare i loro sintomi e nell’accompagnarli alla morte. Non è compito del medico proporre un’assistenza al suicidio; il medico è invece tenuto ad alleviare le sofferenze che potrebbero generare intenti suicidari. Un paziente in fin di vita che non regge più la sua situazione può però manifestare il desiderio di morire e perseverare in questo desiderio. In situazioni del genere, al confine tra la vita e la morte, il medico può essere confrontato con un conflitto difficile da gestire. Da un lato, l’assistenza al suicidio non fa parte dell’attività medica, poiché è contraria agli obiettivi della medicina. D’altra parte, il rispetto della volontà del paziente è fondamentale nella relazione tra medico e paziente. Un dilemma di tale portata esige una decisione morale personale del medico che, in singoli casi di assistenza al suicidio, deve essere rispettata. Il medico ha in ogni modo il diritto di rifiutare l’assistenza al suicidio. Se, in circostanze eccezionali, il medico decidesse di assistere il paziente nel suicidio, è a lui che incombe la responsabilità di verificare il rispetto delle seguenti esigenze: – La malattia di cui soffre il paziente legittima la supposizione del suo decesso imminente . – Trattamenti alternativi sono stati proposti e, se accettati dal paziente, adottati. – Il paziente è in grado di intendere e di volere. Ha riflettuto a lungo sul suo desiderio di morte. Questo desiderio non è il risultato di pressioni esterne ed è persistente. Tutto ciò è stato verificato da una terza persona che non è necessariamente il medico. L’ultimo gesto del processo che porta alla morte deve in ogni caso essere compiuto dal paziente stesso. 4.2. Omicidio su richiesta Il medico deve rifiutarsi di mettere fine alla vita di un paziente, anche in caso di richiesta seria e insistente. L’omicidio su richiesta è punibile in base all’art. 114 del Codice penale. 9 III. COMMENTI ad 1. Campo di applicazione In conformità con questa definizione, occorre fare una distinzione tra i pazienti terminali e i pazienti che soffrono di malattie incurabili e evolutive, quando l’evoluzione della patologia può protrarsi per mesi o per anni. Per «segni clinici» vanno intesi tutte le osservazioni (ad es. la degradazione delle funzioni vitali), i risultati oggettivamente sfavorevoli e la valutazione dello stato generale, in altre parole tutti i fattori propri all’inizio del processo di morte. Bisogna tuttavia sottolineare come non sia raro che decisioni mediche di astensione o interruzione della terapia coincidano con l’inizio del processo di morte; permane pertanto una zona d’ombra. ad 2.1. Pazienti in grado di intendere e di volere I seguenti criteri aiutano a determinare la capacità di intendere e di volere secondo l’art. 16 del Codice civile: – la capacità di capire le informazioni relative alle decisioni da prendere; – la capacità di valutare correttamente una situazione e le conseguenze derivanti da altre opzioni; – la capacità di valutare razionalmente un’informazione nel contesto di un sistema di valori coerente; – la capacità di fare liberamente la propria scelta. Il discernimento si valuta rispetto a un determinato atto (in funzione della natura e della complessità di questo atto) e deve essere reale al momento della decisione. ad 2.2. Pazienti incapaci di intendere e di volere La questione del consenso del paziente incapace di intendere e di volere che non si avvale di un rappresentante legale e che non ha designato un rappresentante terapeutico non è regolata espressamente nella legislazione federale. Disposizioni si trovano però nelle legislazioni sanitarie cantonali, anche se la questione non è regolata in maniera uniforme. Vedi a questo proposito: «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza, direttive medico-etiche e raccomandazioni», nota 6 in fondo alla pagina). 10 Riscontro della presunta volontà del paziente La presunta volontà corrisponde alla volontà che il paziente esprimerebbe con ogni probabilità, se fosse ancora in grado di intendere e di volere. Risulta dalla valutazione di tutte le informazioni disponibili, quali le direttive anticipate, la designazione di un rappresentante terapeutico, le affermazioni fatte in precedenza e altre indicazioni biografiche. Ai sensi di queste direttive, i prossimi sono le persone più vicine al paziente, in particolare marito o moglie, partner, figli, genitori, fratelli e sorelle. Riscontro dell’interesse ben inteso del paziente Con «riscontro dell’interesse ben inteso del paziente» si vogliono introdurre misure mediche o infermieristiche ritenute indicate, alle quali un paziente che si suppone capace di discernimento può probabilmente acconsentire in una ben determinata situazione. Situazioni conflittuali Sebbene i prossimi non abbiano nessun potere decisionale, in caso di conflitto va trovato un consenso. ad 3.1. Cure palliative Limiti della medicina palliativa Non si possono evitare tutte le sofferenze legate all’agonia e alla morte. Identificare i limiti e farvi fronte è parte integrante dell’assistenza del paziente e dei suoi prossimi. Se per il team curante una situazione particolarmente difficile risulta penosa, si può fare appello a un sostegno professionale esterno. Influenza sulla durata della vita L’«effetto acceleratore» di sostanze attive nell’approssimarsi della morte è stato a lungo sopravvalutato. Quando sono utilizzati correttamente e al solo scopo di controllare i sintomi nell’ultima settimana di vita, in generale analgesici e sedativi non abbreviano il periodo di sopravvivenza. Gli analgesici e i sedativi possono anche essere somministrati in maniera abusiva per provocare il decesso. Nella maggior parte dei casi, sulla base del dosaggio o dell’aumento del dosaggio, si può fare una chiara distinzione tra l’alleviamento del dolore e dei sintomi a scopo palliativo e l’abbreviazione intenzionale della vita. 11 Formazione postgraduata e continua L’assistenza di pazienti terminali presuppone conoscenze e competenze in materia di medicina, di cure e di accompagnamento palliativi. ad 3.2. Astensione dalle cure o interruzione della terapia Le misure destinate a preservare la vita comportano, in particolare, la reidratazione e l’alimentazione artificiale, la respirazione assistita e la rianimazione cardiopolmonare. In funzione della situazione vanno inoltre presi in considerazione l’apporto di ossigeno, una terapia farmacologica, una trasfusione, una dialisi o un intervento chirurgico. ad 4.1. Assistenza al suicidio Per quanto concerne il comportamento da adottare di fronte a una richiesta di assistenza al suicidio nelle istituzioni di cura, è essenziale osservare le direttive e le raccomandazioni per il trattamento e l’assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza.8 Gli organi direttivi possono proibire ai loro collaboratori l’assistenza al suicidio; ma non possono obbligarli a metterla in atto. Il processo decisionale che porta all’assistenza al suicidio o al suo rifiuto deve essere documentato. Un decesso in seguito ad assistenza al suicidio deve essere comunicato alle autorità come decesso per cause non naturali. Il medico che ha prestato la sua assistenza al suicidio non ha il diritto di compilare di persona il certificato di morte. 8 12 Vedi «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. IV. RACCOMANDAZIONI ALL’INTENZIONE DELLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI Risorse Nonostante i limiti delle risorse disponibili, i responsabili del sistema sanitario dovrebbero praticare una politica volta a garantire a tutti i pazienti terminali un’assistenza palliativa ai sensi delle presenti direttive. Le istituzioni dovrebbero avere il compito e la possibilità di concretizzare le condizioni di base, quali ambienti adatti, risorse personali, accompagnamento del team curante in situazioni difficili, ecc. Formazione di base e postgraduata I contenuti della medicina e delle cure palliative vanno integrati nella formazione di base, postgraduata e continua di tutte le categorie professionali che hanno in comune l’assistenza dei pazienti. 13 V. APPENDICE Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 8 febbraio 2002 la Commissione Centrale di Etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare direttive riguardanti l’assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali. Sottocommissione responsabile Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin, Lucerna, Presidente PD Dr. phil. Jürg Bernhard, Berna Dr. med. Georg Bosshard, Zurigo Pfrn. Ulrike Büchs, Winterthur Christine Champion, infermiera, Moudon Dr. med. Daniel Grob, Zurigo Prof. Dr. med. Christian Kind, San Gallo Dr. med. Hans Neuenschwander, Lugano Prof. Dr. med. Rudolf Ritz, Basilea lic. iur. Michelle Salathé, Basilea (ex officio) Elisabeth Spichiger, infermiera, Berna Dr. med. Philipp Weiss, Basilea Prof. Dr. med. Michel Vallotton, Ginevra, Presidente CCE (ex officio) Esperti consultati Dr. med. Klaus Bally, Basilea Prof. Dr. med. Verena Briner, Lucerna Prof. Dr. theol. Johannes Fischer, Zurigo Fürsprecher Hanspeter Kuhn, Berna lic. theol. Settimio Monteverde, Basilea Catherine Panchaud, M.Sc, Puidoux PD Dr. phil. Klaus Peter Rippe, Zurigo Prof. Dr. iur. et Dr. h.c. Kurt Seelmann, Basilea Prof. Dr. med. Frédéric Stiefel, Losanna Prof. Dr. med. Andreas Stuck, Berna Consultazione In data 27 novembre 2003 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 25 novembre 2004. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; art. 360 segg; modifica del 19 dicembre 2008). 16 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze DIRETTIVE MEDICOETICHE Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza Direttive medico-etiche e raccomandazioni Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza Approvate dal Senato dell’ASSM in data 18. maggio 2004. La versione originale è quella tedesca. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. L’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) raccomanda a tutti i suoi membri e a tutto il personale infermieristico di metterle in atto e di rispettarle. I. PREAMBOLO II. DIRETTIVE (PER I MEDICI, IL PERSONALE CURANTE E I TERAPISTI) 7 1. Campo di applicazione 7 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Principi generali Assistenza appropriata Assistenza personale e continuità nelle cure Collaborazione con i prossimi della persona anziana Collaborazione interdisciplinare Formazioni di base, postgraduate e continue appropriate 7 7 7 8 8 9 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Processi decisionali Principio Direttive anticipate Mandatario per le questioni mediche Elaborazione in gruppo delle basi necessarie alla presa di decisioni Informazione Consenso della persona anziana in grado di intendere e di volere Procedura di consenso in caso di incapacità di intendere e di volere della persona anziana 9 9 9 10 10 11 11 Trattamento medico e assistenza Promozione della salute e prevenzione Cure acute Riabilitazione Cure palliative 13 13 13 13 13 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 12 5. Fine della vita e morte 5.1. Accompagnamento delle persone in fin di vita 5.2. Comportamento di fronte alla richiesta di suicidio 14 14 14 6. Documentazione e protezione dei dati 6.1. Cartella clinica e cartella infermieristica 6.2. Dovere di confidenzialità 14 14 15 7. Maltrattamento e negligenza delle cure 15 8. Ricovero in un’istituzione per lungodegenti 16 III. RACCOMANDAZIONI (ALLE ISTITUZIONI PER LUNGODEGENTI) 18 1. Campo di applicazione 18 2. Principi generali Protezione della libertà personale e della dignità Rispetto della sfera privata e della sfera intima Cura dei contatti sociali Libertà d’opinione e libertà di culto Libertà di riunione Diritti politici Partecipazione all’organizzazione della vita quotidiana Diritto di reclamo 18 18 18 19 19 19 19 20 20 3. Processi decisionali 20 4. Trattamento medico e assistenza Garanzia della qualità Personale qualificato 21 21 21 5. Fine della vita e morte Accompagnamento delle persone in fin di vita Comportamento di fronte alla richiesta di suicidio 22 22 22 6. Documentazione e protezione dei dati 23 7. Maltrattamento e negligenza nelle cure 23 8. Ricovero in un’istituzione per lungodegenti Informazione Consenso Regolamento degli affari finanziari Contratto di assistenza e risoluzione del contratto 23 23 23 24 24 IV. APPENDICE 25 Letteratura Basi legali Altre fonti di informazione utili 25 25 25 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 28 I. PREAMBOLO A causa dell’evoluzione demografica, in Svizzera il numero delle persone anziane e soprattutto delle persone che vivono fino a tarda età aumenterà notevolmente negli anni a venire. Con ogni probabilità si assisterà a un forte aumento del numero degli anziani in situazione di dipendenza. Questa evoluzione e in atto in un momento in cui le tradizionali strutture familiari si modificano, i valori morali mutano, l’autonomia del singolo diventa vieppiù importante e i costi della salute crescono. Questi motivi spiegano perché il trattamento e l’assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza possano soggiacere a centri di interesse discordanti. Tra il bisogno di assistenza e il rispetto dell’autonomia della persona anziana i contrasti sono probabili. Spesso l’esigenza di stimolazione dell’anziano entra in conflitto con il suo desiderio di tranquillità. Quando è indicato prendere in esame misure terapeutiche? E quando è opportuno rinunciare a interventi curativi? Soprattutto nelle istituzioni per lungodegenti possono sorgere tensioni e conflitti tra la sfera privata e la sfera pubblica, poiché un’istituzione del genere è contemporaneamente l’ambiente di vita dell’anziano e una forma collettiva di assistenza. Il dibattito sui costi del sistema sanitario ha accentuato ulteriormente le sfide legate al trattamento e all’assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza. Sulla base di queste riflessioni, le direttive e le raccomandazioni che seguono si prefiggono tre obiettivi: in primo luogo, significano esplicitamente che la vecchiaia e la dipendenza non devono portare alla rinuncia di misure ritenute opportune; in secondo luogo, medici1, personale curante e terapisti 2 sono agevolati dalle direttive 3 nel momento in cui devono prendere una decisione in situazioni problematiche; infine, grazie alle raccomandazioni 4 sono evidenziate le principali esigenze e le condizioni-quadro di un trattamento e di un’assistenza di qualità delle persone anziane in situazione di dipendenza. 1 2 3 4 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi Fisioterapisti, ergoterapisti, terapisti di attivazione, ortofonisti, logopedisti, psicologi Le direttive dell’ASSM riguardano i professionisti della salute (medici, personale curante e terapisti). Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH Poiché l’ASSM non ha la competenza di promulgare regolamenti all’attenzione delle istituzioni per lungodegenti, al posto delle direttive sono state enunciate delle raccomandazioni. Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 5 Queste direttive e raccomandazioni interpellano anche le istituzioni responsabili della formazione di base, postgraduata e continua, nonché le istanze politiche, invitate a tenerne conto nelle loro decisioni in materia di trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza. Le direttive non concernono il trattamento e l’assistenza delle persone giovani in situazione di dipendenza. Per questo gruppo di pazienti entrano in considerazione ulteriori aspetti specifici. 6 II. DIRETTIVE (PER I MEDICI, IL PERSONALE CURANTE E I TERAPISTI) 1. Campo di applicazione Le presenti Direttive riguardano i medici, il personale curante e i terapisti che prestano assistenza alle persone anziane in situazione di dipendenza che abitano nella propria casa o che sono ricoverate in ospedale o in istituzioni per lungodegenti. Si parla di «persona anziana» quando la persona ha oltrepassato i 65 anni di età; «situazione di dipendenza» significa che la persona ha costantemente bisogno di aiuto nelle basilari attività quotidiane (vale a dire vestirsi, lavarsi, nutrirsi, andare alla toilette, muoversi, organizzare la giornata, coltivare i contatti sociali). La situazione di dipendenza si aggrava di regola a partire dai 75 anni di età. 2. Principi generali 2.1. Assistenza appropriata Le persone anziane in situazione di dipendenza hanno diritto sino alla fine della loro vita a trattamento e assistenza adeguati. Una persona anziana non può essere privata delle cure che il suo stato richiede a causa della sua età o della sua dipendenza. Il medico curante, il personale curante e i terapisti basano le loro decisioni su una valutazione comune degli aspetti medici, psichici, sociali e funzionali, nonché della cerchia ristretta dell’anziano, e rispettano la dignità, la sfera privata e la sfera intima della persona assistita, anche quando quest’ultima non è più in grado di intendere e di volere o soffre di disturbi psichici. 2.2. Assistenza personale e continuità nelle cure Il contatto personale tra il medico e la persona anziana bisognosa di cure è fondamentale per un’assistenza adeguata. Il cambiamento di domicilio (propria abitazione, ospedale, istituzione per lungodegenti) può portare a un avvicendamento del medico o dei medici che hanno in cura la persona anziana. I medici che assistono una persona anziana in ospedale o in un’istituzione per lungodegenti si organizzano sempre in modo tale da mettere in chiaro chi sia la persona a cui va ascritta la responsabilità medica; ne informano poi la persona anziana (oppure, in caso di incapacità di intendere e di volere, il suo rappresentante terapeutico (vedi 3.3) o il suo rappresentante legale). Quando il medico responsabile viene sostituito, colui che è ha garantito le cure fino a quel momento deve assicurarsi che il nuovo responsabile abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie al proseguimento del trattamento. 7 All’assistenza della persona anziana sono spesso associati vari professionisti della salute. In questo caso la persona anziana non sa sempre chi, fra di loro, sia il responsabile delle cure e della coordinazione. In ambito ambulatorio, in ospedale o in una istituzione per lungodegenti il team curante e i terapisti designano un interlocutore qualificato per ogni persona anziana e la informano, così come ne informano le persone a lei vicine. 2.3. Collaborazione con i prossimi della persona anziana Per quanto concerne trattamento e assistenza, il medico curante e l’interlocutore qualificato in ambito terapeutico intrattengono buoni contatti con i prossimi dell’anziano (coniugi o concubini, parenti e amici). Questi contatti dipendono ovviamente dal consenso della persona anziana capace di intendere e di volere e devono rispettare le regole del segreto professionale, rispettivamente della confidenzialità. Il nuovo diritto di protezione degli adulti (art. 360 segg. CC) conferisce ai congiunti o alle persone vicine a un soggetto non in grado di intendere e di volere (incapace di discernimento) determinati diritti di rappresentanza sanciti per legge (vedi cap. 3.7.). L’assistenza a domicilio delle persone anziane in situazione di dipendenza presuppone un forte coinvolgimento dei familiari. Il compito è spesso gravoso. I medici, il personale curante e i terapisti hanno il compito di consigliare e sostenere i congiunti o le altre persone che accudiscono l’anziano. 2.4. Collaborazione interdisciplinare Nell’assistenza e nel trattamento delle persone anziane in situazione di dipendenza sono coinvolti medici, personale curante, terapisti e numerose altre persone e categorie professionali. Per questa ragione è necessario che, nell’ambito di strutture adeguate, medici, personale curante e terapisti collaborino metodicamente tra di loro e con le altre categorie professionali coinvolte nelle cure. Nelle istituzioni per lungodegenti anche il personale di servizio, delle cucine e dell’amministrazione è associato a questa collaborazione ed è tenuto a rispettare le regole del segreto professionale, rispettivamente della confidenzialità. 8 2.5. Formazioni di base, postgraduate e continue appropriate Spesso le persone anziane in situazione di dipendenza soffrono simultaneamente di più malattie, il più delle volte croniche (multimorbilità). Inoltre, i fattori psichici, sociali, spirituali e ambientali svolgono un ruolo di primo piano nelle cure. Ai medici, al personale curante e ai terapisti si richiedono, di conseguenza, competenze specifiche in materia di geriatria, gerontologia, e psichiatria geriatrica. Queste competenze comprendono la valutazione dello stato di salute attraverso un esame multidimensionale e l’introduzione, l’applicazione e la valutazione di misure appropriate. I medici, il personale curante e i terapisti che si dedicano alle persone anziane in situazione di dipendenza devono acquisire e ampliare le loro competenze tramite una formazione di base, postgraduata e continua. 3. Processi decisionali 3.1. Principio Il diritto al rispetto della dignità umana e all’autodeterminazione vale senza riserve per tutti gli esseri umani. Il diritto concretizza esigenze fondamentali, quali il rispetto della dignità della persona, la protezione della personalità e l’autodeterminazione. La riduzione dell’autonomia della persona, che aumenta con l’invecchiamento, turba l’equilibrio tra la dipendenza e l’indipendenza di un essere umano, ma non sopprime il diritto al rispetto della sua dignità e della sua autonomia. Questo spiega l’attuazione di procedure e di strutture costrittive che consentono processi decisionali rispettosi tuttavia del diritto all’autodeterminazione e alla dignità della persona anziana. A questo proposito urge far caso che la persona anziana possa esprimere la sua volontà, disporre del tempo che le serve per prendere decisioni importanti e decidere senza subire pressioni. 3.2. Direttive anticipate 5 Ogni persona può redigere direttive anticipate vincolanti riguardo al trattamento e alle cure mediche che spera di ricevere o che intende ricusare, nel caso in cui si alteri la sua capacità di intendere e di volere. Se la persona è in grado di intendere e di volere, può in qualsiasi momento modificare o annullare le direttive anticipate. I medici e il personale curante attirano l’attenzione delle persone anziane sulla possibilità di fare uso di tali direttive. Tra di loro designano la persona a cui è delegato questo compito. 5 Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 9 3.3. Mandatario per le questioni mediche Ogni persona capace di intendere e di volere ha la facoltà di indicare in anticipo, mediante direttive anticipate o mandato precauzionale, un rappresentante per le questioni mediche che può, in sua vece, acconsentire a determinate misure mediche, infermieristiche e/o terapeutiche, nel caso in cui detta persona non sia più in grado di intendere e di volere. I medici e il personale curante attirano per tempo l’attenzione delle persone anziane sulla possibilità di designare un rappresentante. Tra di loro nominano la persona a cui è delegato questo compito. 3.4. Elaborazione in gruppo delle basi necessarie alla presa di decisioni Certe misure, quali il trattamento di turbe comportamentali, il trattamento delle lesioni da decubito o l’introduzione di una sonda per l’alimentazione, richiedono spesso un processo decisionale interdisciplinare. Prima di proporre alla persona anziana una misura del genere e, nel caso in cui l’anziano l’accetti, prima di ordinarne la messa in pratica, il medico ne parla con il personale curante e i terapisti direttamente implicati e tiene conto del loro parere. Anche la soluzione di altre situazioni delicate (ad es. le questioni legate ai progetti futuri, i consigli elargiti ai familiari, i problemi causati dalla coabitazione in un’istituzione) richiede spesso una concertazione interdisciplinare che deve tenere conto della volontà della persona anziana e delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri e bisogni. Situazioni di questo tipo vanno discusse tra le diverse persone coinvolte; i partecipanti sono tenuti a esaminare le soluzioni e le misure proponibili che saranno poi sottoposte alla persona anziana dallo specialista direttamente interessato. La necessità della collaborazione interdisciplinare non esenta i medici curanti, il personale curante e i terapisti dalla loro responsabilità in materia di decisioni e misure appartenenti al loro settore di competenza. 10 3.5. Informazione La persona anziana in situazione di dipendenza ha il diritto di essere informata dal medico o dalla persona responsabile delle cure sulle previste misure diagnostiche, preventive, infermieristiche o terapeutiche, affinché sia in grado di acconsentirvi liberamente e con consapevolezza. L’informazione va data in modo confacente, deve cioè essere comprensibile, differenziata – con eventuali alternative – e adeguata alla situazione. Per ogni alternativa devono essere spiegati i benefici e i rischi. Nella misura del possibile e con l’accordo della persona anziana, può essere informata anche una persona vicina, affinché faciliti il processo decisionale dell’anziano. Quando la persona anziana non è in grado di intendere e di volere, l’informazione va data al suo rappresentante. Anche in questo caso l’informazione deve essere appropriata. 3.6. Consenso della persona anziana in grado di intendere e di volere 6 Medici, personale curante e terapisti possono adottare una misura soltanto con il consenso (libero) della persona anziana debitamente informata e in grado di intendere e di volere. Il medico e il personale curante sono tenuti a rispettare la decisione di una persona anziana in grado di intendere e di volere che ricusa le misure che le vengono proposte, dopo avere preso atto delle informazioni sulla misura stessa e sulle possibili conseguenze del suo rifiuto. Se gli specialisti responsabili considerano che questo rifiuto non è nell’interesse della persona anziana, devono prospettarle un trattamento alternativo che detta persona può ragionevolmente accettare. 6 I seguenti criteri aiutano a determinare la capacità di intendere e di volere (fonte: H.B. Staehelin, Ther Umschau. 1997; 54: 356 – 358): – la capacità di comprendere le informazioni relative alle decisioni da prendere; – la capacità di valutare correttamente la situazione e le conseguenze derivanti da altre opzioni; – la capacità di valutare razionalmente un’informazione nel contesto di un sistema di valori coerente; – la capacità di fare liberamente la propria scelta. Il professionista della salute competente deve valutare per ogni singolo caso la capacità di discernimento della persona anziana. Quando la decisione da prendere può avere gravi conseguenze, deve rivolgersi a uno specialista (p.es., uno psichiatra o un geriatra). Il discernimento si valuta rispetto a un determinato atto (in funzione della natura e della complessità di questo atto) e deve essere reale al momento in cui si prende la decisione. La persona ha – o non ha – discernimento rispetto all’atto determinato. È capace di discernimento, nel senso della legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile (art. 16 CC). 11 3.7. Procedura di consenso in caso di incapacità di intendere e di volere della persona anziana In caso di incapacità di intendere e di volere della persona anziana, il medico o il personale curante appurano se sono state stilate direttive anticipate o se sussiste un mandato precauzionale. Con le direttive anticipate un soggetto in grado di intendere e di volere definisce in maniera vincolante quali misure mediche accettare o rifiutare in caso di incapacità di discernimento. Le direttive anticipate vanno rispettate a condizione che non infrangano disposizioni di legge o non sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presunta del paziente. Per il caso in cui una persona incapace di intendere e di volere non abbia lasciato disposizioni in merito al trattamento, il nuovo diritto di protezione degli adulti definisce i soggetti con diritto di rappresentanza e autorizzati ad acconsentire alla misura medica.7 La persona con diritto di rappresentanza è tenuta a decidere, secondo la presunta volontà e gli interessi oggettivi della persona incapace di discernimento, in merito alle misure mediche da adottare. In determinate circostanze il medico non è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nelle direttive anticipate in relazione a una determinata misura medica; tuttavia, egli è in linea di principio vincolato alla decisione della persona con diritto di rappresentanza. Se, però, gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti designa, su domanda del medico o di un altro soggetto vicino oppure in totale autonomia, un’altra persona con diritto di rappresentanza. Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico, il medico è tenuto a redigere un piano terapeutico e adeguarlo periodicamente in funzione degli sviluppi della situazione (art. 377 CC). Il piano terapeutico deve essere illustrato alla persona con diritto di rappresentanza in modo tale che questa sia in grado di fornire il proprio consenso informato al trattamento. L’interessato deve essere coinvolto, per quanto possibile, nel processo decisionale. Nelle situazioni d’urgenza, il medico prende i provvedimenti medici necessari conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento. 7 12 La legge indica come aventi diritto di rappresentanza in caso di misure mediche i seguenti soggetti: in prima istanza, le persone designate nelle direttive del paziente (dette anche direttive anticipate) o nel mandato precauzionale; in seconda istanza il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, in seguito, i congiunti e altre persone di riferimento che prestano di persona regolare assistenza al paziente (coniuge o partner registrato, persone che vivono in comunione domestica con il paziente, discendenti, genitori, fratelli e sorelle). 4. Trattamento medico e assistenza 4.1. Promozione della salute e prevenzione I medici, il personale curante e i terapisti sono tenuti a proporre alla persona anziana misure che le permettono di preservare e di accrescere le sue competenze e risorse fisiche, psichiche e sociali. Nella misura del possibile, devono far sì che queste misure siano accessibili all’anziano. Le persone anziane in situazione di dipendenza sono spesso esposte a un certo numero di rischi (p.es., caduta, immobilità, depressione, turbe alimentari, decubiti, violenza, maltrattamenti). I medici, il personale curante e i terapisti devono identificare in tempo questi rischi e, dopo avere informato la persona anziana e chiesto il suo consenso, prendere le misure preventive necessarie. 4.2. Cure acute In caso di malattia acuta della persona anziana in situazione di dipendenza, i medici, il personale curante e i terapisti devono garantire al paziente esami medici e trattamenti appropriati. Anche negli ospedali vanno assicurate le cure acute che la dipendenza del paziente richiede (p.es., in caso di demenza, di decubiti o di incontinenza). 4.3. Riabilitazione I medici, il personale curante e i terapisti devono proporre e rendere accessibili alla persona anziana in situazione di dipendenza tutte le terapie disponibili (psicoterapia, fisioterapia, ergoterapia, logopedia, cure dentarie, apparecchi acustici, ecc.) e tutta l’assistenza possibile (contatti sociali, nutrizione, mobilizzazione, attività, organizzazione della giornata, ecc.), affinché possa preservare o recuperare, nei limiti del possibile, le sue competenze e risorse fisiche, psichiche e sociali. 4.4. Cure palliative 8 L’accesso alla medicina, alle cure e all’assistenza palliativa della persona anziana in situazione di dipendenza deve essere garantito per tempo, indipendentemente dal luogo in cui vive. Nelle istituzioni per lungodegenti, nelle strutture ambulatorie e negli ospedali i medici, il personale curante e i terapisti devono conoscere e applicare i concetti di cure palliative. In particolare, medici, personale curante e terapisti sono tenuti a individuare e trattare globalmente sintomi gravi (dolori, angoscia, depressione, sentimento di disperazione) e a coinvolgere le persone vicine all’anziano. L’assistenza palliativa è un processo interdisciplinare; se necessario e su domanda della persona anziana in situazione di dipendenza, si può richiedere anche un’assistenza spirituale. 8 Vedi «Cure palliative». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 13 5. Fine della vita e morte 9 5.1. Accompagnamento delle persone in fin di vita L’accompagnamento e l’assistenza delle persone in fin di vita sono regolati nelle direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». 5.2. Comportamento di fronte alla richiesta di suicidio Quando una persona anziana esprime il desiderio di mettere fine ai suoi giorni, il team curante cerca la possibilità di dialogo con la persona in questione. In ogni caso, il medico e il personale curante prendono le misure che si impongono per proteggere e aiutare la persona richiedente il suicidio e esaminano, in particolare, una possibile intensificazione della terapia, delle cure e dell’assistenza di cui gode l’anziano. Bisogna inoltre tenere conto delle numerose situazioni di dipendenza delle persone anziane, che possono accrescere il rischio di suicidio. Il team curante deve appurare che siano proposte, rispettivamente applicate, le necessarie misure palliative, terapeutiche e/o psichiatriche. All’anziano va anche prospettato un sostegno spirituale: se lo accetta, chi lo assiste è tenuto a assicurarglielo. 6. Documentazione e protezione dei dati 6.1. Cartella clinica e cartella infermieristica Il medico tiene una cartella con la storia clinica di ogni persona anziana da lui assistita. Vi annota le informazioni relative a anamnesi, esami e risultati, valutazioni, provvedimenti e decorso e vi acclude la documentazione medica rilevante. Il personale curante, da parte sua, tiene una cartella infermieristica.10 Il personale curante e i terapisti hanno accesso agli elementi più importanti della documentazione medica. I terapisti documentano il processo terapeutico (osservazioni al momento della rilevazione, obiettivi e pianificazione, valutazione delle procedure). Il medico e il personale curante direttamente interessati hanno accesso al compendio delle osservazioni, degli obiettivi e dei principali risultati. 9 Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 10 La cartella infermieristica soddisfa le seguenti esigenze: – espone la situazione del paziente nell’ottica delle cure (assessment); – fissa e valuta i principali interventi curativi connessi con la situazione; – permette di controllare il modo in cui sono state eseguite le cure. 14 La persona anziana (oppure, se questa è incapace di intendere e di volere, il suo rappresentante in caso di misure mediche) ha il diritto di consultare la cartella clinica e la cartella infermieristica e di farsele spiegare. Può pure domandarne la copia. La cartella clinica e la cartella infermieristica contengono la versione aggiornata delle eventuali direttive anticipate della persona anziana, le coordinate del rappresentante nonché eventuali verbali relativi a misure limitative della libertà. 6.2. Dovere di confidenzialità Il medico, il personale curante e i terapisti sono legati al segreto professionale. La rilevazione, l’archiviazione, la valutazione e la trasmissione dei dati avvengono con il rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Gli strumenti applicabili all’assessment geriatrico devono essere proporzionati e significativi; le persone anziane implicate vanno informate sulla rilevazione dei dati e sul loro uso. La cartella medica e la cartella infermieristica contengono dati particolarmente riservati: vanno dunque maneggiate e conservate in modo tale da essere accessibili alle sole persone autorizzate. Per il trattamento elettronico dei dati è indispensabile rispettare le esigenze riguardo all’accesso e alla sicurezza della trasmissione e della schedatura dei dati. I dati possono essere utilizzati a scopo statistico o scientifico solo se si conserva l’anonimato. La trasmissione di dati personali non anonimizzati è possibile soltanto con il consenso della persona interessata (oppure, nel caso di incapacità di intendere e di volere, del suo rappresentante). 7. Maltrattamento e negligenza delle cure Le persone anziane in situazione di dipendenza sono particolarmente vulnerabili e vanno protette da qualsivoglia forma di violenza: maltrattamenti fisici o psichici, abuso di potere o negligenza nelle cure. Il team curante annota accuratamente nella cartella clinica e nella cartella infermieristica ogni minima traccia di violenza, abuso o negligenza constatata nella persona anziana e mette in evidenza le osservazioni cliniche oggettivabili (dimensione, localizzazione, aspetto, ecc.). Il personale curante e i terapisti devono segnalare al medico curante qualsiasi traccia di violenza osservata nella persona anziana. 15 Il medico, il personale curante e i terapisti devono prendere le disposizioni che si impongono per evitare ulteriori maltrattamenti. Se lo reputano necessario e dopo avere ottenuto il consenso della persona anziana (oppure, in caso di incapacità di intendere e di volere, il consenso del suo rappresentante), le informazioni sono trasmesse all’autorità competente. In mancanza di consenso, ma nell’interesse della persona anziana, l’autorità competente deve necessariamente essere messa al corrente. 8. Ricovero in un’istituzione per lungodegenti Il ricovero in un’istituzione per lungodegenti entra in considerazione soltanto nel caso in cui restare o fare ritorno nella propria casa non è nell’interesse della persona anziana (per la mancanza di servizi ambulatori o a causa del suo limitato potenziale di riabilitazione). In alcuni casi il ricovero anticipato in un’istituzione del genere può essere favorito, p.es., quando si può in tal modo agevolare l’integrazione sociale della persona anziana. Prima di prendere in esame il ricovero in un’istituzione per lungodegenti, il medico interessato deve portare a termine una valutazione geriatrica multidimensionale. L’assessment si effettua in ospedale con l’aiuto del personale curante e dei terapisti, nonché, nella misura del possibile, in collaborazione con il medico di famiglia, l’organismo addetto alle cure a domicilio, il responsabile della terapia ambulatoria e la cerchia ristretta (congiunti o concubini, parenti e amici) della persona anziana. Il medico porta a conoscenza della persona anziana ed eventualmente delle persone a lei vicine i risultati della valutazione e soppesa la necessità di un ricovero in un’istituzione per lungodegenti, rispettivamente le possibili alternative. Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, occorre stipulare con la persona con diritto di rappresentanza un contratto di assistenza scritto in cui si stabilisce quali siano le prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo (art. 382 CC). L’obbligo della forma scritta è inteso a garantire una maggiore trasparenza e a prevenire il rischio di abuso. Inoltre, devono essere considerati per quanto possibile i desideri dell’interessato, i quali possono essere stati espressi anche in un momento in cui la persona era ancora in grado di intendere e di volere. La regolamentazione della competenza circa il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza si basa per analogia sulle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici (artt. 378-381 CC). 16 L’istituto di accoglienza o di cura è tenuto a proteggere la personalità della persona incapace di discernimento e, a tale scopo, ne incoraggia anche i contatti con l’esterno (art. 386 cpv. 1 CC). Se nessuno fuori dell’istituto si cura dell’interessato, l’istituto è tenuto a informare l’autorità di protezione degli adulti affinché istituisca un’amministrazione di sostegno (art. 386 cpv. 2 CC). Inoltre, il diritto federale obbliga gli istituti di accoglienza e di cura a garantire la libera scelta del medico (art. 386 cpv. 3 CC), eccetto che motivi gravi vi si oppongano. 17 III. RACCOMANDAZIONI (ALLE ISTITUZIONI PER LUNGODEGENTI) 1. Campo di applicazione Le seguenti raccomandazioni sono destinate in primo luogo alle direzioni delle istituzioni per lungodegenti e alle autorità di sorveglianza. Per analogia, possono essere applicate ad altre istituzioni (ospedali, strutture di cure a domicilio) che trattano e assistono le persone anziane in situazione di dipendenza. Di conseguenza, queste raccomandazioni si indirizzano anche ai medici, al personale curante e ai terapisti che lavorano in tali istituzioni, nella misura in cui ricoprono funzioni direttive. Le seguenti raccomandazioni espongono le condizioni-quadro indispensabili a un trattamento e un’assistenza ottimali delle persone anziane residenti in queste istituzioni. Le raccomandazioni trovano riscontro in ognuno dei settori definiti nelle direttive che precedono. 2. Principi generali L’istituzione protegge e rispetta i diritti della persona anziana. Protezione della libertà personale e della dignità La persona anziana ha diritto al rispetto della sua libertà personale e ad essere trattata con riguardo e considerazione. Ha diritto al rispetto della sua dignità, del suo benessere e della sua individualità. Rispetto della sfera privata e della sfera intima L’istituzione rispetta la sfera privata e la sfera intima della persona anziana, ivi compresa la sua libertà sessuale. La camera (o parte della camera) in cui vive la persona anziana fa parte della sua sfera privata; il personale dell’istituzione deve quindi averne riguardo. Con l’accordo dell’istituzione la persona anziana può predisporre la sua camera (o parte della camera) come più le aggrada, in particolare arredandola con i propri mobili o decorandone i muri. La persona anziana ha a sua disposizione un armadio con serratura, nel quale può sistemare i suoi effetti personali. Se la camera è occupata da più persone, l’istituzione prende le necessarie misure, affinché sia garantito il rispetto della sfera privata e della sfera intima di ognuna di loro. 18 Il personale è tenuto ad essere discreto riguardo ad osservazioni che toccano la sfera privata o la sfera intima della persona anziana o ad avvenimenti che la persona anziana intende condividere soltanto con la sua cerchia ristretta (parenti, amici). Il personale trasmette osservazioni e avvenimenti unicamente se servono a migliorare le cure e l’assistenza dell’anziano. Cura dei contatti sociali L’istituzione asseconda la cura e l’approfondimento delle relazioni tra le persone anziane e i loro prossimi. Informa le persone con diritto di rappresentanza e gli altri congiunti in merito alle attività culturali organizzate dall’istituzione e si sforza di renderli partecipi. L’istituzione deve fare il necessario, affinché la persona anziana disponga di uno spazio separato per i dialoghi e le visite private. La persona anziana ha diritto a coltivare i contatti con l’esterno (lettere, visite, giornali, telefono, televisione, Internet, ecc.). Libertà d’opinione e libertà di culto La persona anziana è libera di esprimere le proprie opinioni, nella misura in cui le sue idee non offendono i diritti di terzi o infrangono disposizioni legali (esempio: atto di razzismo). L’istituzione vigila sul rispetto delle opinioni enunciate. L’istituzione rispetta la libertà di credo e di coscienza della persona anziana e autorizza la pratica di riti o di altre forme religiose. Questi ultimi non devono tuttavia condizionare la libertà delle altre persone o l’ambiente circostante. Libertà di riunione L’istituzione rispetta la libertà di riunione della persona anziana. Incoraggia i suoi residenti a incontrarsi, quando il loro stato lo permette, e mette a loro disposizione locali dove possono stare insieme. Diritti politici L’istituzione provvede affinché la persona anziana possa esercitare liberamente i suoi diritti politici. Si assicura che nessun’altro lo faccia al suo posto o approfitti della situazione di dipendenza per tentare di influenzarla. 19 Partecipazione all’organizzazione della vita quotidiana I residenti dell’istituzione in grado di pronunciarsi sono coinvoltinelle alle decisioni relative all’organizzazione della vita quotidiana, alla convivenza e agli avvenimenti di carattere collettivo. L’istituzione definisce il modello di cogestione. Diritto di reclamo L’istituzione instaura una procedura interna per gestire i reclami (di carattere medico, terapeutico o amministrativo). Possono sporgere reclamo la persona anziana, il suo rappresentante o i suoi prossimi. L’istituzione controlla che il reclamo venga trattato in modo rapido, accurato, rispettoso delle regole di confidenzialità e senza ripercussioni negative per chi lo ha fatto. Se il reclamo è giustificato, l’istituzione prende le debite misure. Se l’istituzione lo respinge, informa il reclamante sulle possibilità di ricorso o, all’occorrenza, sull’esistenza di autorità cantonali che vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura, delle autorità di protezione degli adulti, di un difensore civico o di un’autorità indipendente in materia di reclami. 3. Processi decisionali Al momento del ricovero l’istituzione verifica se la persona anziana, nell’eventualità di non essere più in grado di intendere e di volere, abbia conferito una delega a un rappresentante (coniuge o partner registrato ai sensi dell’art. 374 CC) oppure, in virtù di un mandato precauzionale, abbia nominato un rappresentante, incaricato di prendersi cura dei suoi interessi in questioni di carattere amministrativo (e finanziario), e designato un «mandatario per le questioni mediche» con la facoltà di decidere in sua vece il trattamento e l’assistenza che le spettano. Se la persona anziana non lo ha fatto, l’istituzione le suggerisce di designare persone di sua scelta. Se necessario, l’istituzione aiuta la persona anziana nella ricerca delle persone giudicate idonee. L’istituzione registra i nomi dei rappresentanti nel dossier amministrativo e si assicura che il medico, il personale curante e i terapeuti siano informati dell’esistenza di un rappresentante. 20 4. Trattamento medico e assistenza Garanzia dell’adeguatezza del trattamento e dell’assistenza Prima di un ricovero, l’istituzione controlla che l’assistenza da lei proposta è adeguata confacente allo stato di salute e al grado di dipendenza della persona anziana e si accerta di disporre di personale e attrezzature commisurati alla necessità di trattare e assistere adeguatamente l’anziano. Garanzia della qualità Tutte le istituzioni che trattano e assistono persone anziane in situazione di dipendenza devono poter proporre un efficace sistema di controllo della qualità, al fine di offrire all’anziano un trattamento e un’assistenza appropriati. Personale qualificato L’istituzione deve accertarsi che le persone qualificate vantino una formazione conforme alle rispettive funzioni. L’istituzione facilita e incoraggia inoltre una sistematica formazione postgraduata e continua del personale e tiene conto del cosiddetto apprendimento basato su un problema («problem based learning») nei team interdisciplinari. A un medico interno che dispone delle debite competenze viene affidata la responsabilità dell’organizzazione dell’assistenza medica in seno all’istituzione. Se più medici esercitano nella stessa istituzione, questa deve, di comune accordo con loro, designare il medico che si assume questa responsabilità. 21 5. Fine della vita e morte11 Accompagnamento delle persone in fin di vita L’accompagnamento delle persone anziane giunte alla fine della loro vita deve compiersi nel rispetto dei loro bisogni e delle loro convinzioni. L’istituzione è tenuta ad assicurarsi che la persona anziana sia sostenuta al massimo dai suoi cari (e nella misura in cui lo desidera). La persona in fin di vita deve potersi congedare indisturbata dai suoi prossimi in un luogo adeguato e, se ne esprime il desiderio, appellarsi a un’assistenza spirituale di sua scelta. L’istituzione mette a disposizione uno spazio appropriato per i vari riti e rituali di addio e rispetta, in particolare, i riti religiosi e culturali delle persone vicine al defunto. Comportamento di fronte alla richiesta di suicidio Quando in un’istituzione per lungodegenti una persona anziana in situazione di dipendenza richiede di porre fine ai suoi giorni con l’assistenza di terzi (ad es. un’organizzazione di assistenza al suicidio), ci si trova di fronte a una situazione singolare. Una situazione del genere non è da escludere, visto che secondo il diritto svizzero l’assistenza al suicidio non è punibile, quando avviene in assenza di motivi egoistici (art. 115 del Codice penale). Su questa base certe istituzioni tollerano l’assistenza al suicidio. Soprattutto in situazioni di questo tipo l’istituzione per lungodegenti ha il dovere di proteggere l’anziano e deve garantire: a. che la persona anziana è in grado di intendere e di volere, b. che la decisione di suicidarsi non deriva da pressioni esterne e non è la conseguenza di esami, trattamento o di assistenza manchevoli, c. che la sensibilità degli altri residenti e dei collaboratori è rispettata. Le persone anziane vengono a trovarsi in una particolare relazione di dipendenza nei confronti del personale dell’istituzione. Questa relazione può rivelarsi fonte di conflitti di interesse per i dipendenti. Per questa ragione e per rispetto verso gli altri residenti, il personale di un’istituzione per lungodegenti non interviene in nessun momento nel suicidio di un residente. 11 Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche dell‘ASSM. 22 6. Documentazione e protezione dei dati La persona anziana (o, se non è in grado di intendere e di volere, il suo rappresentante) può consultare e farsi spiegare il proprio dossier amministrativo. L’istituzione rispetta le disposizioni legali relative alla protezione dei dati e accorda un’attenzione particolare a queste disposizioni in caso di gestione informatica (segnatamente nell’ambito della definizione delle tariffe, della garanzia della qualità, della ricerca). 7. Maltrattamento e negligenza nelle cure L’istituzione assicura che le persone anziane non sono oggetto di maltrattamenti o di negligenza nelle cure. Si accerta che il punto 7 delle presenti direttive sia noto e applicato. 8. Ricovero in un’istituzione per lungodegenti Informazione Prima di acconsentire al ricovero prolungato in un’istituzione per lungodegenti, la persona anziana (ed eventualmente la persona designata a svolgere la funzione di rappresentante in caso di incapacità di intendere e di volere) deve avere l’opportunità di recarsi sul posto, di discutere con un responsabile dell’istituzione e di ricevere tutte le informazioni rilevanti (regolamenti inclusi). L’istituzione deve consegnare alla persona anziana (o, in caso di incapacità di intendere e di volere, al suo rappresentante) un documento in cui sono esposti le condizioni generali di ammissione e di soggiorno, i diritti e i doveri di ognuno, le modalità e i costi dell’assistenza, nonché la procedura interna in materia di gestione dei reclami e le vie ufficiali di ricorso. Anche la situazione finanziaria della persona anziana deve essere discussa. Consenso Dopo avere ottenuto le informazioni necessarie, la persona anziana in grado di intendere e di volere decide da sé il ricovero in un’istituzione. In caso di incapacità di intendere e di volere, soltanto il rappresentante della persona anziana è abilitato a prendere la decisione. In caso di incapacità di discernimento occorre stipulare un contratto di assistenza (art. 382 CC). 23 Regolamento degli affari finanziari Per evitare conflitti di interesse la persona anziana deve gestire da sé (o tramite il rappresentante) i suoi beni e il suo reddito. L’istituzione ne è dispensata. L’istituzione vieta al personale di accettare elargizioni eccessive (anche piccole donazioni o lasciti), a parte qualche regalino occasionale. Contratto di assistenza e risoluzione del contratto Nel quadro di un contratto di assistenza scritto occorre stabilire, in presenza di una persona incapace di discernimento, quali siano le prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo. Se non sussistono gravi motivi, l’istituzione non può sciogliere il contratto con una persona anziana in situazione di dipendenza dopo la sua ammissione. Semmai può aiutarla a trovare una sistemazione in un’altra istituzione in grado di assisterla in modo consono al suo stato di salute e al suo grado di dipendenza. 24 IV. APPENDICE Letteratura Basi legali Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in materia di biologia e medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997. www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011534/index.html Costituzione della Confederazione svizzera: art. 7 – 36 (diritti fondamentali). www.admin.ch/ch/i/rs/c101.html Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). www.admin.ch/ch/i/rs/235_1 Codice civile svizzero art. 27 e ss. (protezione della personalità), art. 360 e ss. (diritto della tutela). www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html Codice penale svizzero art. 115 (istigazione e aiuto al suicidio), art. 181 (coazione), art. 320 (violazione del segreto di ufficio), art. 321 (violazione del segreto professionale). www.admin.ch/ch/i/rs/3.html Leggi cantonali sulla salute pubblica. www.lexfind.ch Leggi cantonali sugli istituti di cura. www.lexfind.ch Leggi cantonali sulla protezione dei dati. www.lexfind.ch Altri fonti di informazione utili Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Evaluation des pratiques professionnelles dans des établissements de santé. Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée. 2000. www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/contention.pdf Arbeitsgruppe «Ethische Richtlinien» des Heimverbandes Schweiz. Fachverband Betagte: Grundlagen für verantwortliches Handeln in Alters- und Pflegeheimen. 1997. Arbeitsgruppe Gesundheit (AGX) der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten. Bericht betreffend Pflegebedarfsabklärungssysteme (Bewohnerbeurteilungssysteme) in Alters- und Pflegeheimen. 2003. Association Alzheimer Europe. Directives relatives aux différentes mesures destinées à restreindre la liberté de mouvements. Position paper. 2001. www.alzheimer-europe.org Association Alzheimer Europe. Les droits des personnes atteintes de démence. 2001. www.alzheimer-europe.org 25 Association vaudoise d’établissements médico-sociaux. Charte éthique. 2001. Baumann-Hölzle R. Kap. 20: Ethische Probleme in der Geriatrie. Kap. 21: Gelungenes Altwerden und Sterben im Spannungsfeld von Macht und Menschenwürde. In: Dies. Moderne Medizin – Chance und Bedrohung. Bern/Berlin: Peter-Lang; 2001. Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS)/Conseil de l’Europe. Améliorer la qualité de vie des personnes âgées en situations de dépendance. 2002. http://book.coe.int European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly. Charte européenne des droits et libertés des personnes âgées en institution. 1993. http://ede-eu.org Forum stationäre Altersarbeit / Santésuisse. Konzept zur Einführung eines institutionalisierten Qualitätsmanagments in Schweizer Pflegeheimen gemäss KVG. 1998. Gebert A, Kneubühler HU. Qualitätsbeurteilung und Evaluation der Qualitätssicherung in Pflegeheimen. Bern: Huber; 2001. International Association of Gerontology. The Older Person’s Charter of Standards. 1997. www.aoa.gov/AOARoot/AoA_Programs/Special_Projects/Global_Aging/pdf/Chater_regional.pdf Kesselring A. Beurteilung der Verhältnismässigkeit von RAI-Items aus pflegewissenschaftlicher Sicht. Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel; 2003. Mettner M, Schmitt-Mannhart R. Wie ich sterben will. Patientenautonomie, Selbstverantwortung und Abhängigkeit am Lebensende. Zürich: NZN; 2003. Schönenberg HR. Qualitätssicherung und Qualitätsförderung im Langzeitpflegebereich. Managed Care. 2000; 2: 21 – 23. Schweizerischer Berufsverband für Krankenpflege. Qualitätsnormen für die Pflege und Begleitung von alten Menschen. Bern. 1994. Schweizerischer Berufsverband für Krankenpflege et al. Rund um den Heimeintritt: Broschüre für ältere Menschen und ihre Angehörigen. Thun: Ott; 1997. Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie. Richtlinien zur Anwendung freiheitsbeschränkender Massnahmen bei der Behandlung und Pflege betagter Personen. 1999. www.sgg-ssg.ch Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz. Empfehlungen zum Vollzug des KVG im Bereich der Pflegeheime und der Spitexdienste. 1998. Schweizerischer Senioren und Rentner-Verband. Vorschlag zu einem Kantonalen Gesetz betreffend Heime für alte Menschen und Menschen mit Behinderung. 2001. Stuck AE. State of the Art: Multidimensionales geriatrisches Assessment im Akutspital und in der ambulanten Praxis. Schweiz Med Wschr. 1997; 127: 1781 – 1788. 26 United Nations. United Nations Principles for Older Persons. 1999. www.unescap.org/ageing/res/principl.htm Weltärztebund. Deklaration von Hong Kong über die Misshandlung älterer Personen. 1989. www.bundesaerztekammer.de/downloads/handbuchwma.pdf WHO Division of Mental Health. Psychiatry of the elderly – a consensus statement. 1996. www.who.int/mental_health/media/en/17.pdf 27 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 26 ottobre 2001 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare delle direttive riguardanti il trattamento e l’assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza. Sottocommissione responsabile Prof. Dr. med. Andreas Stuck, Berna, Presidente Dr. med. Hermann Amstad, Basilea, ex officio Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, Institut Dialog-Ethik, Zurigo Angeline Fankhauser, ex consigliera nazionale, Pres. VASOS, Oberwil Prof. Dr. Annemarie Kesselring, Basilea Prof. Dr. iur. Audrey Leuba, Neuchâtel Prof. Dr. med. Charles-Henri Rapin, Ginevra Dr. med. Regula Schmitt, Ittigen Hansruedi Schönenberg, responsabile d’istituto, Zurigo Dr. med. et phil. Urban Wirz, Subingen Prof. Dr. med. Michel Vallotton, Presidente CCE, Ginevra, ex officio Esperti interpellati Prof. Lazare Benaroyo, Losanna Dr. Georg Bosshard, Zurigo Claudine Braissant, Belmont Anja Bremi, Zollikon Dr. Charles Chappuis, Berna Oskar Diener, Champagne Werner Egloff, Laupen Marianne Gerber, Zurigo Prof. Daniel Hell, Zurigo Prof. François Höpflinger, Zurigo Nicolas Kühne, Losanna Domenica Schnider Neuwiler, Wil SG Prof. Hannes Stähelin, Basilea Dr. Markus Zimmermann-Acklin, Lucerna Vérène Zimmermann, Zurigo Consultazione In data 20 maggio 2003 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 18 maggio 2004. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; modifica del 19 dicembre 2008). Per questo motivo il precedente capitolo 7 (Applicazione di misure limitanti la libertà) è stato stralciato senza essere sostituito. Alla fine del 2012, la Commissione centrale di etica ha incaricato una sottocommissione di sottoporre a revisione totale le direttive «Misure coercitive in medicina». 28 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze DIRETTIVE MEDICOETICHE Cure palliative Direttive medico-etiche e raccomandazioni Cure palliative Approvate dal Senato dell’ASSM in data 23 maggio 2006. La versione originale è quella tedesca. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. I. PREAMBOLO 5 II. DIRETTIVE 6 1. Definizione 6 2. Campo di applicazione 6 3. Aspetti generali delle cure palliative 7 4. 4.1. 4.2. Valori fondamentali e comportamenti Dignità del paziente Autonomia 7 8 8 5. Processi decisionali 9 6. Comunicazione 9 7. Continuità e interattività dell’approccio interdisciplinare 10 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. Cure palliative in settori specifici della medicina Cure palliative in pediatria Cure palliative in medicina intensiva Cure palliative in oncologia Cure palliative in geriatria Cure palliative in psichiatria 11 11 13 13 14 15 9. 9.1. 9.2. Fin di vita e morte Cure palliative per pazienti in fin di vita Commiato e lutto 16 16 17 10. Ricerca 17 III. RACCOMANDAZIONI 18 IV. APPENDICE 19 Letteratura 19 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 20 I. PREAMBOLO La questione delle cure palliative è stata analizzata dall’ASSM in varie direttive medico-etiche pubblicate negli scorsi anni. Le definizioni e la cognizione esatta del concetto di cure palliative sono discordanti, e la loro importanza nell’attività medica è oggetto di dibattiti. Per questa ragione l’ASSM ha deciso di elaborare direttive distinte centrate su questa tematica. Accanto agli indiscutibili successi legati ai progressi e all’evoluzione della medicina constatiamo il moltiplicarsi di situazioni mediche di grande complessità. La crescente specializzazione porta parzialmente a una concezione e a metodi di assistenza vieppiù frammentari che tendono a far perdere di vista la qualità di vita del paziente 1 e la sua sofferenza. La qualità di vita non è in primo luogo una nozione medica, bensì un concetto determinato contestualmente; l’opinione del paziente à pertanto decisiva. Le cure palliative considerano sempre, in aggiunta ai sintomi fisici, anche gli aspetti psichici, sociali e spirituali, e tentano di preservare, per tutta la durata della malattia e fino alla morte, una qualità di vita se possibile ottimale per il paziente affetto da un male incurabile, che minaccia la sua sopravvivenza, oppure da una malattia cronica ed evolutiva. Questo vale in particolare anche in neonatologia, in medicina intensiva, in geriatria e in psichiatria. Queste direttive si prefiggono di promuovere l’introduzione di cure palliative nella pratica medica quotidiana e in tutte le specialità,2 anche in situazioni in cui sono ancora concepibili altre opzioni terapeutiche e assistenziali. Lo scopo è di incoraggiare una condotta che riconosce i limiti della medicina e che accetta la morte di un paziente e il sentimento di impotenza che predomina in caso di decesso. 1 2 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. 5 II. DIRETTIVE 1. Definizione Nell’ambito di un approccio globale le cure palliative comprendono un trattamento e un’assistenza approfonditi di persone colpite da malattie incurabili oppure da patologie che mettono in pericolo la loro vita o che sono croniche ed evolutive. Con questo tipo di cure ci si propone di mantenere alta, per quanto possibile, la qualità di vita del paziente. Ciò comprende l’accompagnamento dei prossimi. Con le cure palliative si tenta di alleviare le sofferenze e, in conformità con i desideri del paziente, di tenere in debito conto anche gli aspetti sociali, morali, spirituali e religiosi. Tali cure, quando sono di grande qualità, sottostanno a conoscenze e a metodi di lavoro professionali, e vengono prodigate, nei limiti del possibile, nel posto auspicato dal paziente. Se assumono il loro senso più profondo al momento dell’agonia e della morte, le cure palliative andrebbero comunque proposte al paziente in anticipo, nella fase precoce della sua malattia, anche parallelamente alle misure curative. In modo più circostanziato ciò indica che le cure palliative: – tengono in alta considerazione la vita e conferiscono dignità alla morte; – rispettano la dignità e l’autonomia del paziente e pongono le sue priorità al centro delle cure; – sono proposte a prescindere dall’età del paziente che soffre di una malattia incurabile ed evolutiva; – tentano di alleviare il più possibile sintomi difficilmente sopportabili, quali dolore, difficoltà respiratorie, nausea, angoscia o confusione; – contemplano ugualmente misure di riabilitazione, diagnostiche e terapeutiche atte a migliorare la qualità di vita del paziente; – sostengono i prossimi nella gestione della malattia e nell’affrontare il proprio dolore. 2. Campo di applicazione Le cure palliative sono integrate nel trattamento di tutte le malattie incurabili o, in qualità di complemento alle cure, in situazioni dall’esito incerto: – indipendentemente dall’età del paziente (dal prematuro o neonato all’anziano): – nel contesto dell’assistenza a domicilio (per esempio, servizi ambulatori) e delle istituzioni ospedaliere; 6 – in tutti i settori della medicina e delle cure; – nel lavoro interattivo tra medici, infermieri, assistenti sociali, terapeuti, assistenti spirituali, prossimi 3 e volontari. 3. Aspetti generali delle cure palliative La questione delle cure palliative è parte integrante di tutti i settori della medicina. I trattamenti curativi e le cure palliative sono spesso complementari e formano un tutt’uno. Questo spiega perché non esistano precise linee di demarcazione tra approccio curativo e palliativo. L’elemento decisivo risiede soprattutto nel mutato atteggiamento del paziente e del personale curante nella definizione dell’obiettivo terapeutico. Nell’approccio palliativo ci si concentra sull’evoluzione della malattia, sul destino individuale del paziente, sul suo ambiente circostante, sul suo passato, sulla sua fede o sulle sue convinzioni personali, in particolare sul suo atteggiamento e i suoi sentimenti di fronte alla sofferenza, all’agonia e alla morte (concezione bio-psico-sociale della malattia). A volte, tuttavia, le cure palliative sono oggetto di malintesi, di aspettative irragionevoli e di pericoli: Sono frequenti i malintesi seguenti: – tutti i gravi sintomi possono essere leniti a sufficienza in qualsiasi momento; – tutti i trattamenti che alleviano i sintomi sono di per sé cure palliative; – le cure palliative si limitano all’accompagnamento dei morenti; – le cure palliative rappresentano una rinuncia ai trattamenti curativi. Delle aspettative irragionevoli fanno parte: – la riduzione delle domande di suicidio assistito o di eutanasia attiva in qualunque situazione; – la morte che può essere influenzata in modo tale da essere sempre una morte dolce. I principali pericoli sono che le cure palliative: – si riducano alla prescrizione di oppioidi; – siano affidate unicamente agli specialisti; – siano dispensate al posto di opzioni terapeutiche ragionevoli; – siano prodigate, per motivi economici, al posto di misure indicate dal punto di vista medico. 3 Sono considerati prossimi, ai sensi di queste direttive, soprattutto i congiunti o i partner ed i parenti o amici particolarmente vicini al paziente. 7 4. Valori fondamentali e comportamenti I seguenti valori fondamentali e i comportamenti sono particolarmente significativi nell’ambito delle cure palliative. 4.1. Dignità del paziente La dignità è inerente all’essere umano, non è dunque connessa con un dato stato di coscienza dell’uomo o con un contesto specifico. In questo senso, un essere umano non può mai essere privato della sua dignità, la quale deve essere rispettata in-condizionatamente. Ciò nondimeno, in una situazione di debolezza – per esempio, in caso di malattia avanzata o in fin di vita – il paziente diventa alquanto vulnerabile, e il rispetto della sua dignità può essere facilmente compromesso. In particolare il personale curante e gli accompagnatori portano rispetto alla dignità del paziente quando: – considerano il paziente affetto da una malattia incurabile o in fin di vita nella sua unicità e hanno riguardo per la sua individualità; – tengono conto della vulnerabilità del paziente con il loro comportamento e in ogni forma di comunicazione; – si pongono domande sul senso, sulla contraddittorietà e sulla fine della vita e danno al paziente la possibilità di affrontare insieme a loro le questioni esistenziali. Il rispetto della dignità di una persona comporta il rispetto della sua autonomia. 4.2. Autonomia Con il termine autonomia si intende la facoltà di una persona di esprimere la propria volontà e di vivere in conformità con i suoi valori e le sue convinzioni. L’autonomia di una persona risulta dal suo livello di informazione, dalla sua situazione presente e dalla sua disponibilità e capacità di assumersi la responsabilità della propria vita e della propria morte. La nozione di autonomia implica altresì la nozione di responsabilità nei confronti del prossimo. Per il personale curante il rispetto dell’autonomia del paziente sottintende che: – deve tenere conto del contesto biografico della persona ammalata; – non deve perdere d’occhio la dinamica familiare; – deve informare il paziente e i suoi prossimi in modo molto chiaro e franco; – deve accertarsi che le informazioni siano state veramente capite; – deve ripetutamente appurare se la volontà del malato sia stata compresa e, nei limiti del possibile, se se ne sia tenuto conto; – deve orientare le sue decisioni in base ai valori e alle volontà4 espresse in precedenza, oralmente o per iscritto, dal paziente incapace di discernimento. 4 8 Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 5. Processi decisionali Il paziente in grado di intendere e di volere 5 decide dell’applicazione, dell’interruzione o della sospensione di una prospettata misura medica, dopo essere stato informato in modo esauriente e comprensibile (informed consent). I dati che il paziente necessita per prendere una decisione sono elaborati di regola dal personale curante. Il risultato che ci si prefigge è di giungere a una decisione che tutte le persone interessate siano in grado assumersi. Le decisioni importanti sono messe per iscritto, riesaminate regolarmente e, se necessario, adattate. Nei limiti del possibile il paziente deve disporre di tempo sufficiente per prendere la decisione. Vanno considerati i fattori che possono influenzare la sua decisione, per esempio le aspettative di terzi o il sentimento di essere di peso per gli altri. Sono particolarmente laboriose le situazioni in cui il paziente non è più in grado di intendere e di volere in relazione a una misura medica. Il medico curante deve assicurarsi che venga accertata l’esistenza di direttive anticipate. Se il paziente non si è espresso in merito alla misura medica in questione, il personale curante redige un piano di trattamento coinvolgendo anche la persona con diritto di rappresentanza.6 Laddove possibile, anche la persona incapace di intendere e di volere viene coinvolta nel processo decisionale. La decisione in merito alla proposta di trattamento viene infine presa dal rappresentante, secondo la volontà presunta e gli interessi del paziente. In tal modo una grande responsabilità grava su una persona fortemente coinvolta dal punto di vista emotivo. L’obiettivo primario sarebbe quindi di ottenere, in relazione alla proposta di trattamento, un consenso condiviso da tutte le parti in questione. Di fronte a decisioni estremamente difficili può rivelarsi utile richiedere un supporto etico.7 6. Comunicazione Una comunicazione aperta, appropriata ed empatica con il paziente e, se questi lo desidera, con i suoi prossimi è di grande importanza nella terapia e nell’assistenza palliative. Spiegazioni facili a capirsi, date ripetutamente e gradualmente, permettono al paziente di maturare aspettative realizzabili, nonché una volontà 5 6 7 La capacità di intendere e di volere è valutata in base a un’azione precisa e al suo grado di complessità. Il discernimento è determinato al momento in cui si prende la decisione. Anche i minori e le persone sotto tutela possono essere capaci di discernimento per quanto concerne l’accettazione o il rifiuto di un trattamento. La legge indica come aventi diritto di rappresentanza in caso di misure mediche i seguenti soggetti: in prima istanza, le persone designate nelle direttive del paziente (dette anche direttive anticipate) o nel mandato precauzionale; in seconda istanza il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, in seguito, i congiunti e altre persone di riferimento che prestano di persona regolare assistenza al paziente (coniuge o partner registrato, persone che vivono in comunione domestica con il paziente, discendenti, genitori, fratelli e sorelle). Nel caso dei pazienti minorenni, hanno diritto di rappresentanza i detentori dell’autorità parentale. Vedi «Supporto etico in medicina». Raccomandazioni dell’ASSM. 9 propria e decisioni autonome. Ciò presuppone che il paziente sia trattato con empatia e con sincerità, e che gli siano prospettate esplicitamente le possibilità e i limiti del trattamento e delle cure palliative. A volte il paziente respinge il confronto diretto con la sua malattia. Questo atteggiamento va rispettato. Permette infatti al malato di nutrire speranze che possono essergli di aiuto nell’affrontare una situazione gravosa. La speranza ha un valore proprio, in grado di generare effetti palliativi. Quando i prossimi hanno l’intenzione di tacere al paziente le cattive notizie o, al contrario, quando non tengono conto del suo diniego della malattia, occorre tematizzare le ragioni di simili atteggiamenti. Il diritto del paziente di essere informato in maniera realistica o di prediligere l’ignoranza è prioritario rispetto ai desideri dei prossimi. In situazioni difficili da gestire le persone a lui vicine possono comunque beneficiare di un sostegno. L’assistenza di persone gravemente ammalate o in fin di vita racchiude un forte rischio di tensioni e conflitti tra il paziente, i prossimi e il personale curante. Un livello di informazione uguale per tutti, discussioni regolari e la designazione di una persona di riferimento possono contribuire ad allentare le tensioni e a sormontare i conflitti. 7. Continuità e interattività dell’approccio interdisciplinare 8 Nell’ambito delle cure palliative capita sovente che, oltre ai medici e al personale curante, anche altri professionisti 9 e volontari svolgano un ruolo di primo piano nell’assistenza e nei rapporti con il malato. L’accettazione e la stima reciproche sono una condizione inderogabile per una collaborazione efficace. Questo dato di fatto presuppone la percezione e l’ammissione dei propri limiti e delle proprie possibilità. Garantire la continuità del trattamento e dell’accompagnamento rappresenta una sfida particolare. È’ però possibile raccogliere questa sfida, grazie al lavoro interattivo di tutti i professionisti coinvolti - non solo in seno alle istituzioni, ma anche tra medico di famiglia, servizi ambulatori e stazionari e istituzioni. Il coordinamento è assicurato da una persona di riferimento che è l’interlocutore del paziente. Il medico di famiglia svolge in questo contesto un ruolo essenziale. L’esigenza di una collaborazione interdisciplinare non esenta i medici curanti, il personale curante e gli altri professionisti della salute dalla loro responsabilità in materia di decisioni e di misure prese nell’ambito delle loro rispettive competenze. 8 9 10 L’approccio interdisciplinare va inteso come la collaborazione tra varie discipline, ma anche come la collaborazione tra diversi gruppi professionali. Fra gli altri professionisti vanno annoverati gli psicoterapeuti, gli ergoterapeuti, gli arte-terapeuti, i musico-terapeuti, i nutrizionisti, gli assistenti spirituali rappresentanti le varie confessioni e credenze e interpellati in base ai desideri del paziente, gli psicoterapeuti e gli assistenti sociali. 8. Cure palliative in settori specifici della medicina Le cure palliative somministrate allo scopo di alleviare i sintomi, ma anche in qualità di ausilio per sopportare una malattia, possono essere indicate in tutte le patologie croniche. Il trattamento ottimale della malattia di base è spesso il mezzo migliore per lenire i sintomi; gli approcci curativi e palliativi sono complementari. Numerose malattie, quali le malattie cardiache, polmonari o renali croniche, ma anche le malattie neurologiche, possono condurre, oltre che all’invalidità o all’aumento della dipendenza, anche a situazioni pericolose per la vita. In questi casi le cure palliative significano non solo che la qualità di vita è mantenuta grazie a misure di sostegno e di alleviamento, ma anche che le possibili complicazioni e le situazioni acute sono anticipate e discusse nella fase precoce della malattia (Advance Care Planning).10 8.1. Cure palliative in pediatria Le cause dei decessi durante l’infanzia e l’adolescenza si distinguono nettamente da quelle che portano alla morte nell’età adulta. Sono di conseguenza differenti anche le ripercussioni sull’accompagnamento palliativo del giovane malato e della sua famiglia. In funzione dell’età, della malattia e della causa del decesso, si possono differenziare tre categorie: prematuri e neonati, bambini e adolescenti e bambini portatori di handicap gravi.11 Prematuri e neonati 12 Una buona metà dei casi di decesso durante l’infanzia concerne i neonati, soprattutto per ragioni di prematurità e di malattie o malformazioni congenite. Capita di frequente che decisioni di capitale importanza debbano essere prese in urgenza. Per i genitori circostanze del genere sono enormemente difficili, poiché non hanno avuto il tempo di familiarizzare né con il bambino né con la situazione medica. Il loro coinvolgimento nel processo decisionale deve perciò essere improntato alla massima prudenza. In neonatologia vanno pertanto osservati i seguenti punti: – È utile prendersi tutto il tempo che occorre prima di giungere a una decisione. Misure provvisorie di mantenimento della vita possono essere di grande aiuto. 10 Ciò include, per esempio, le discussioni relative alle indicazioni per ulteriori interventi medicamentosi, i ricoveri in ospedale, i trasferimenti, gli interventi chirurgici, i soggiorni in unità di cure intensive, le misure di ventilazione artificiale o di rianimazione. 11 La nozione di bambino che utilizzeremo d’ora innanzi ricopre anche la nozione di adolescente. 12 Vedi le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2002; 83(29/30): 1589 – 95; vedi Cignacco E, Stoffel L, Raio L, Schneider H, Nelle M. «Empfehlungen zur Palliativpflege von sterbenden Neugeborenen». Z Geburtsh Neonatol. 2004; 208: 155 –160; vedi «Grenzfragen der Intensivmedizin» (non disponibile in italiano). Direttive medico-etiche dell’ASSM; vedi «Behandlung und Betreuung von zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten» (non disponibile in italiano). Direttive medico-etiche dell’ASSM. 11 – Nella decisione è opportuno tenere conto degli eventuali strascichi derivanti dalla sopravvivenza del bambino. Bisogna inoltre considerare il fatto che per questa categoria di pazienti definire la prognosi è particolarmente problematico. – Le possibili complicazioni vanno discusse per tempo. – Il controllo appropriato del dolore e dei sintomi richiede un’attenzione particolare, poiché è molto complesso individuare il dolore nei pazienti appartenenti a questa categoria. – Alla morte di un bambino i genitori devono beneficiare del tempo e dello spazio necessari per prendere commiato. L’equipe curante li accompagna in questa triste incombenza. – L’inumazione di bambini nati morti o di prematuri è un elemento importante nell’elaborazione del lutto. Le famiglie devono essere sostenute, consigliate e accompagnate. Bambini e adolescenti Le cause principali della morte di bambini e adolescenti sono, in aggiunta agli incidenti e ai suicidi, i tumori maligni e i problemi cardiaci, nonché le conseguenze di malattie contratte nel periodo neonatale. Nell’assistenza palliativa dei bambini gli elementi che seguono hanno un ruolo fondamentale: – Il bambino è al centro dell’attenzione e va coinvolto nelle decisioni, compatibilmente con la sua età, il suo sviluppo, il suo stato e i suoi bisogni.13 – Il bambino deve essere considerato nel contesto familiare. – Il bambino ammalato continua a svilupparsi e serba bisogni legittimi e sani legati alle sue abitudini. È pertanto essenziale farlo evolvere in un ambiente adatto alla sua età (per esempio, autorizzarlo a frequentare la scuola o l’asilo). – Il bambino in fin di vita deve avere l’opportunità di portare a termine le sue ultime cose. – I rituali di addio sono di grande importanza per la famiglia colpita dal lutto. La famiglia, ivi compresi i fratelli e le sorelle, deve essere sostenuta. Bambini portatori di handicap gravi 14 L’assistenza di bambini affetti da gravi handicap fisici e mentali, congeniti o acquisiti, rappresenta una sfida particolarmente impegnativa e gravosa. Questi bambini sono spesso assistiti in istituzioni socio-pedagogiche di lunga durata. 13 I minori possono essere ritenuti in grado di intendere e di volere nell’acconsentire a un trattamento. La capacità di discernimento è valutata in funzione della situazione concreta e dell’atto concreto (consenso). 14 Vedi «Behandlung und Betreuung von zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten» (non disponibile in italiano). Direttive medico-etiche dell’ASSM 12 In questo ambito vanno osservati i seguenti punti: – Oltre all’approccio socio-pedagogico è di primaria importanza il depistaggio di sintomi alleviabili e solitamente sottovalutati, in particolare il dolore. Per questa ragione deve essere tutelato l’accesso a un’adeguata assistenza medica e alle cure. – Il trattamento di questi bambini richiede determinate conoscenze. Occorre utilizzare strumenti specifici, per esempio per valutare il dolore. 8.2. Cure palliative in medicina intensiva L’equipe curante di un servizio di cure intensive lotta per mantenere in vita un paziente, pur sapendo che le probabilità di decesso sono piuttosto alte. A volte l’incertezza si protrae a causa delle crescenti possibilità terapeutiche. In tali situazioni, di fronte all’insicurezza legata alla prognosi, l’equipe curante è portata a prendere in considerazione, parallelamente alle misure terapeutiche, anche misure palliative. Le cure palliative in medicina intensiva significano in particolare: – che a tutte le altre misure mediche si integri un controllo adeguato del dolore e dei sintomi: – che la questione delle possibili complicazioni è affrontata per tempo; – che sono discussi l’intensità e i limiti della terapia, nonché le aspettative del paziente relative al trattamento dispensato in fin di vita; – che i processi decisionali e l’adattamento degli obiettivi terapeutici sono perseguiti anche se il tempo stringe; – che, nei limiti del possibile, il paziente e i suoi prossimi sono informati in modo trasparente della gravità della malattia e della probabilità di un esito letale. 8.3. Cure palliative in oncologia Contrariamente alle affezioni degenerative croniche, sulla base delle nostre percezioni, a tutt’oggi tendiamo ad associare il «cancro» all’incurabilità e alla morte. Questa dimensione metaforica suggestiona il paziente, i suoi prossimi e chi lo assiste. Anche in un contesto in cui per tutte le persone implicate dovrebbero prevalere le misure palliative, la difficoltà di gestire una situazione irrimediabile può spingere i medici curanti e i pazienti a intraprendere nonostante tutto una terapia oncologica poco promettente. L’eccesso di zelo terapeutico può sfociare nell’omissione degli aspetti palliativi. Il medico deve anzitutto tenere presente che spesso una siffatta proposta terapeutica serve solo a rendere più sopportabile il sentimento di impotenza. Affinché il malato di cancro, mosso da un’aspettativa illusoria, non decida di sottoporsi a una terapia votata al fallimento e con effetti secondari pesanti, è essenziale che sia messo adeguatamente al corrente dei vantaggi e degli inconvenienti di una terapia mirante a ridurre il tumore, nonché delle possibilità e dei limiti delle cure palliative. 13 In merito alle cure palliative in oncologia occorre sottolineare che: – Un cancro incurabile è una malattia con durata di vita limitata, le cui conseguenze si manifestano a livello fisico, psichico e sociale. – Il paziente deve essere informato convenientemente della prognosi con o senza terapia e del possibile declino della sua qualità di vita, dovuto agli effetti secondari della terapia. Al paziente si possono proporre chemioterapie e radioterapie non solo a scopo curativo, ma anche palliativo. L’atteso beneficio di una terapia e i disturbi dovuti agli effetti secondari devono essere soppesati con cura e discussi con il paziente. – Si può evitare l’introduzione sequenziale degli approcci curativi e palliativi, se un controllo adeguato e competente dei sintomi viene effettuato nel momento in cui esistono ancora possibilità di guarigione e se il decorso viene anticipato adeguatamente. – Tensioni e conflitti tra pazienti, personale curante e familiari sono frequenti. Di regola dipendono da aspettative dissimili o inattuabili. Soltanto con un’informazione ripetuta e veritiera le persone direttamente interessate sono in grado di nutrire aspettative realistiche. – Rifiutarsi di persistere in una lotta interminabile contro il cancro dà al paziente e ai suoi prossimi spazio e tempo per prendere commiato e per regolare gli ultimi affari importanti. 8.4. Cure palliative in geriatria 15 La terza età è spesso accompagnata da malattie croniche e multimorbilità. Grazie ai progressi della medicina esistono oggi numerose opportunità di interventi e terapie altamente sofisticati. Il paziente geriatrico affetto da varie malattie somatiche corre il rischio di essere visto come una somma di disturbi organici; poiché ogni disturbo è curato separatamente, le prescrizioni mediche si accumulano. Le cure palliative sostengono l’approccio geriatrico, dando sistematicamente nuovo valore al senso di un trattamento, alla volontà del paziente e alle interazioni. L’indicazione di un intervento deve essere valutata non solo in termini di fattibilità medica, ma soprattutto in relazione alle ripercussioni sulla qualità di vita e alla conquista di una certa autonomia. D’altro canto, l’età del paziente non giustifica affatto che si tralascino le altre opzioni terapeutiche. I pazienti di età avanzata soffrono spesso di dolori cronici che non sono curati come dovuto, dato che i pazienti stessi e l’equipe curante li considerano un fatto ineluttabile. La valutazione del dolore per mezzo di strumenti adeguati è in ogni modo importante, in particolare nel caso di pazienti affetti da demenza, al fine di alleviare convenientemente le sofferenze. 15 Vedi «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza». Direttive medicoetiche e raccomandazioni dell’ASSM. 14 Le persone anziane, per lo più quelle con multimorbidità, esprimono spesso il desiderio di morire. Di fronte a tale situazione, il personale curante ha il compito di esaminare a fondo cosa si cela dietro tale desiderio, alleviare i sintomi difficilmente sopportabili nonché riconoscere e curare eventuali casi di depressione. I desideri di morte non vanno intesi principalmente come desideri di suicidio, bensì come espressione di un bisogno esistenziale. Quando la facoltà di comunicazione di un paziente è alterata, le espressioni non verbali della sua volontà, per esempio il rifiuto di cibo o di farmaci, devono essere rispettate, una volta escluse le cause curabili.16 Le volontà espresse per iscritto dal paziente in un periodo precedente (direttive anticipate) sono in linea di principio vincolanti. 8.5. Cure palliative in psichiatria Molte affezioni psichiatriche sono croniche oppure contraddistinte da frequenti recidive. L’approccio palliativo è in questo caso ancora più significativo. Questo approccio non si prefigge in primo luogo di combattere la malattia, ma consente di convivere al meglio con i sintomi o con l’handicap. Laddove, accanto al trattamento curativo o al trattamento dei sintomi, è proposto anche un sostegno e un accompagnamento palliativo, è spesso possibile migliorare la qualità di vita e ridurre i rischi di suicidio. Le situazioni problematiche derivano in particolare da: – depressioni refrattarie alla terapia con ripetuta volontà di suicidio; – gravi schizofrenie che implicano per il paziente una qualità di vita carente; – anoressie particolarmente gravi; – tossicodipendenze. Le persone affette da malattie psichiatriche possono essere colpite anche da malattie somatiche. Il rischio che i loro sintomi siano sottovalutati o che siano valutati in modo sbagliato è alto. In situazioni di questo genere è d’obbligo una stretta collaborazione degli psichiatri e degli psicoterapeuti con altri specialisti. 16 Vedi «Behandlung und Betreuung von zerebral schwerst geschädigten Langzeitpatienten» (non disponibile in italiano). Direttive medico-etiche dell’ASSM. Cap. 4.4. in particolare commento ad 4.4. 15 9. Fin di vita e morte 9.1. Cure palliative per pazienti in fin di vita 17 Sono principalmente i pazienti in fin di vita ad avere bisogno di cure palliative. Quella che viene intesa come una buona morte non può essere definita con criteri oggettivi, ma dipende dalle più svariate percezioni individuali. Le percezioni dei prossimi e dei membri dell’equipe curante sono vagliate durante la valutazione, ma non sono decisive. Sono determinanti le volontà espresse in precedenza dal paziente. Perfino un’assistenza palliativa ottimale non è in grado di garantire una buona morte, poiché la morte di un paziente è strettamente connessa con la storia della sua vita. Occorre dispensare farmaci e cure allo scopo di alleviare i sintomi, ma conviene rinunciare alle terapie pesanti. Bisogna lenire i dolori e le sofferenze, anche se in alcuni casi le cure possono affrettare il decesso. Un influsso sulla durata di vita, in particolare un suo accorciamento, è in generale sopravvalutato. Rinuncia o sospensione della cura Quando si instaura un processo di morte, si possono legittimare o prospettare la rinuncia a misure di mantenimento in vita o la loro interruzione. Per di più, negli ultimi giorni di vita i pazienti spesso non abbisognano più di liquidi o di cibo. L’idratazione artificiale deve essere introdotta soltanto dopo una minuziosa analisi dei possibili benefici e degli effetti indesiderabili. Nella decisione vanno presi in considerazione criteri quali la prognosi, l’eventuale successo del trattamento in termini di qualità di vita e i problemi connessi con il proposto trattamento. Sedazione 18 Le misure palliative si prefiggono di tutelare la facoltà di comunicazione del paziente. A volte, tuttavia, nell’attesa che agiscano le misure terapeutiche appropriate, una sedazione medicamentosa può rivelarsi indicata laddove è necessario lenire sintomi temporaneamente difficili da curare. Per sedazione si intende la somministrazione consapevole di farmaci sedativi nel dosaggio minimo efficace, in stretta collaborazione con un’equipe interdisciplinare competente al fine di alleviare adeguatamente uno o più sintomi refrattari alla terapia in un paziente con una malattia in fase avanzata la cui aspettativa di vita è limitata (giorni, settimane), riducendo il suo stato di coscienza temporaneamente o in modo permanente. 17 Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche dell’ASSM, in particolare la definizione di paziente in fin di vita al punto 1 delle direttive riguarda «quegli ammalati per i quali il medico, stando ai segni clinici, ritiene abbiano avviato un processo che, in base all’esperienza, si concluderà con la morte nello spazio di qualche giorno o settimana.» 18 Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche, commento relativo al capitolo 3.1. 16 La decisione di avviare una sedazione continua è radicale. Laddove possibile, viene esaminata in anticipo con il paziente o con la relativa persona con diritto di rappresentanza (Advance Care Planning). A volte i prossimi e il personale curante reggono a stento di fronte alle sofferenze del paziente; ma ciò non giustifica l’introduzione di una sedazione palliativa, se ciò non corrisponde al desiderio del paziente. Sono auspicabili l’elaborazione e il rispetto di un protocollo interno dell’istituzione relativo alle decisioni che sono state prese e comprendente il resoconto di un colloquio avuto in un secondo tempo con i prossimi e con il personale curante. Nel caso concreto di sospensione della cura (estubazione in cure intensive), quando il decesso del paziente è imminente, una sedazione può rivelarsi indicata. Una sedazione in fin di vita non va messa in atto intenzionalmente per accorciare la vita, anche se non si può mai escludere una simile circostanza. Questa sorta di sedazione si differenzia pertanto dall’eutanasia attiva diretta. 9.2. Commiato e lutto A prescindere dal luogo del decesso, la relazione con il defunto deve essere contrassegnata dal rispetto e avere la stessa valenza dei rapporti che si hanno con la persona in vita. In particolare questo significa che: – nei limiti del possibile il corpo del defunto deve essere trattato con il rispetto dovuto ai bisogni familiari, socio-culturali e spirituali delle persone direttamente coinvolte; – l’istituzione e i suoi collaboratori accordano ai prossimi il tempo e lo spazio di cui abbisognano per prendere commiato dal defunto in conformità con i loro desideri. I prossimi colpiti dal lutto beneficiano di un sostegno o, perlomeno, sono informati della possibilità di avvalersi di un sostegno; – anche l’equipe curante fruisce di attenzioni particolari e di sostegno. 10. Ricerca Bisogna incentivare in tutte le sue dimensioni la ricerca nel settore delle cure palliative, al fine di valutare nel modo più oggettivo possibile i nuovi metodi e approcci e il potenziale della loro applicazione pratica. In considerazione della soggettività di certe nozioni fondamentali (per esempio, il dolore o la qualità di vita), è necessario analizzare i metodi qualitativi e quantitativi di investigazione nell’ottica della loro pertinenza, della loro fattibilità e della loro adeguatezza. Le persone che necessitano un trattamento palliativo sono spesso particolarmente vulnerabili. 17 III. RACCOMANDAZIONI Le seguenti raccomandazioni riguardano in primo luogo le istituzioni del sistema sanitario, le istituzioni di formazione, perfezionamento e aggiornamento, le autorità politiche e gli organismi di finanziamento. Le seguenti condizioni quadro sono considerate essenziali per la messa in atto di cure palliative nel settore ambulatorio e stazionario: 1. La promozione e il sostegno delle cure palliative da parte delle autorità federali e cantonali responsabili della sanità pubblica, nonché il sostegno organizzativo e finanziario delle organizzazioni attive nel settore delle cure palliative. 2. L’integrazione delle cure palliative nei programmi di formazione: a livello pregraduato (nelle facoltà di medicina, nelle scuole in cure infermieristiche e nella formazione di terapeuti); a livello di perfezionamento (corsi di formazione continua nelle società di disciplina medica, nelle scuole superiori in cure infermieristiche); a livello di aggiornamento (società di disciplina medica, FMH, ASI, ecc.). 3. La revisione fondamentale del finanziamento delle cure palliative in ambito ospedaliero e ambulatorio. La rinuncia a misure curative in favore di misure palliative in situazioni disperate non deve comportare un onere finanziario supplementare per il paziente. 4. L’integrazione delle cure palliative nel concetto di trattamento e assistenza esistente e il controllo permanente della qualità delle cure palliative proposte. 5. La promozione della ricerca in tutti i settori delle cure palliative. 6. L’informazione al pubblico sui contenuti e sulle possibilità delle cure palliative da parte delle associazioni professionali e delle organizzazioni interessate (per esempio, Lega svizzera contro il cancro, Lega polmonare svizzera, Fondazione svizzera di cardiologia, ecc.). 18 IV. APPENDICE Letteratura Il Manifesto di Friborgo. Una strategia nazionale di sviluppo delle cure palliative in Svizzera. Friborgo 2001. Società svizzera di Medicina e Cure Palliative (SSMCP). Standard di qualità: principi e direttive per la pratica della Medicina e delle Cure Palliative in Svizzera. 2001. Gruppo di lavoro Formazione della SSMCP. Formazione in cure palliative. Raccomandazioni nazionali. 2002. The Barcelona Declaration on Palliative Care. Dec. 1995. WHO. Definition of Palliative Care. www.who.int/cancer/palliative/definition/en WHO Europe. Better Palliative Care for older people. 2004. www.euro.who.int/document/E82933.pdf WHO Europe. Palliative Care. The solid facts. 2004. www.euro.who.int/document/E82931.pdf EAPC Task Force. A Guide for the Development of Palliative Nurse Education in Europe. www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=e9JnEa7YZDM%3D Council of Europe. Recommendation Rec (2003)24 of the Committee Ministers to member states on the organisation of palliative care. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)24&Language=lanEnglish& Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged= FDC864 Council of Europe. Recommendation 1418 (1999). Protection of the human rights and dignity of the terminally ill and the dying. http://assembly.coe.int/main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1418.htm American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Bioethics and Committee on Hospital Care. Palliative Care for children. Recommendations. Pediatrics. 2000; 106(2): 351 – 357. 19 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 13 giugno 2003 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare direttive relative alle cure palliative. Sottocommissione responsabile Dr. med. Roland Kunz, geriatria/cure palliative, Affoltern a. Albis (Presidente) Dr. med. Urs Aemissegger, medicina di famiglia, Winterthur Dr. med. Eva Bergsträsser, pediatria/oncologia, Zurigo Dr. med. Christian Hess, medicina interna, Affoltern am Albis Prof. Dr. med. Christoph Hürny, geriatria/psico-oncologia, San Gallo Christine Kaderli, infermiera in oncologia, Nussbaumen Dr. med. Hans Neuenschwander, cure palliative/oncologia, Lugano Françoise Porchet, M. in cure palliative e tanatologia, Losanna Susan Porchet, M.A. musico-terapeuta/formazione cure pall., Birchwil Prof. Claude Regamey, medicina interna, Friburgo, Presidente CCE a partire dal 1/1/2006 PD Dr. med. Bara Ricou, medicina intensiva, Ginevra Lic. iur. Michelle Salathé, giurista, Basilea Nelly Simmen, Msc, infermiera/cure palliative, Berna Dr. theol. Plasch Spescha, assistenza spirituale ed etica, Berna Prof. Dr. med. Michel B. Vallotton, medicina interna, Ginevra, Presidente CCE fino al 31/12/2005 Esperti interpellati Christine Egerszegi, consigliera nazionale, Mellingen Prof. Dr. med. Daniel Hell, Zurigo Dr. med. Gérard Pfister, Ginevra Prof. Dr. med. Rudolf Ritz, Basilea Prof. Dr. med. Hannes Stähelin, Basilea Prof. Dr. med. Fritz Stiefel, Losanna Prof. Dr. med. Andreas Stuck, Berna Dr. med. Philipp Weiss, Basilea Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin, Lucerna Consultazione In data 24 novembre 2005 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 23 maggio 2006. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; art. 360 segg; modifica del 19 dicembre 2008). 20 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze Version '13 Directives de l‘Académie Suisse des Sciences Médicales Collaboration corps médical – industrie 2 “A useful criterion in determining acceptable activities and relationships is: would you be willing to have these arrangements generally known?” “Physicians and the Pharmaceutical Industry”, Guidelines of the American College of Physicians, 1990 Directives de l‘Académie Suisse des Sciences Médicales Collaboration corps médical – industrie Approuvées par le Sénat le 29 novembre 2012. Ces directives remplacent les directives de l‘ASSM «Collaboration corps médical – industrie» de 2006. La version allemande est la version d’origine. 0. Préambule 2 Principes généraux 3 I. Recherche clinique 4 Introduction 4 Directives 4 II. Formation prégraduée, postgraduée et continue 8 Introduction 8 Directives 8 III. Activité d‘experts 12 Introduction 12 Directives 12 IV. Acceptation de prestations en espèces ou en nature 14 Introduction 14 Directives 14 V. Annexe15 Glossaire 15 Dispositions applicables et autorités compétentes 17 Indications concernant l‘élaboration de ces directives 20 0. Préambule La collaboration entre les médecins et l‘industrie est une pratique établie depuis longtemps. Elle va, en principe, dans l‘intérêt d‘une bonne prise en charge médicale et contribue souvent au développement des connaissances, mais peut aussi générer des conflits d’intérêts et des dépendances, ou, dans des cas exceptionnels, des conflits avec la loi. Les conflits d‘intérêts peuvent être de nature matérielle, psychologique ou sociale. Ils ne sont pas la conséquence d‘un acte ou d‘une omission déterminés. Ils peuvent exister indépendamment du fait qu’une personne se sente influencée ou non dans une situation. En 2002, l‘ASSM a publié pour la première fois des «Recommandations pour la collaboration corps médical – industrie». Celles-ci ont été révisées en 2005 et sont devenues des «directives», entrées en vigueur en 2006. Les directives ont été intégrées dans le code de déontologie de la FMH. Par ailleurs, l‘ASSM a constitué une commission consultative pour la collaboration corps médical – industrie1. Depuis, cette commission soutient la mise en pratique et aide à interpréter les directives2. D‘autres lacunes et imprécisions ayant été constatées dans la pratique, l‘ASSM a décidé de réviser les directives en 2012. Différents paragraphes ont été révisés et complétés et le chapitre «Activité d‘experts» a été ajouté. Les directives s‘appliquent aux relations du corps médical avec les fournisseurs3 du marché de la santé, en particulier avec des entreprises de l‘industrie pharmaceutique et des produits médicaux et de l‘industrie IT. Ce faisant, elles doivent contribuer à une approche correcte des conflits d‘intérêts lors de l‘indemnisation des prestations des médecins par des prestations financières ou autres prestations. Le but des directives est de contribuer à promouvoir l’objectivité et la qualité des activités mentionnées, à améliorer la transparence, à éviter les dépendances et à gérer en connaissance de cause les conflits d’intérêts, en recommandant la conduite à adopter au quotidien. 1 www.samw.ch/fr/Portrait/Commissions/Commission-consultative.html 2 En tant qu’organe exécutif, Swissmedic avait publié dans le Bulletin des médecins suisses un article «A propos de l’interdiction des avantages matériel posée par l’art. 33 LPTh» (www.saez.ch/docs/saez/archiv/fr/2007/2007-39/2007-39-416.PDF) 3 Pour simplifier, nous emploierons, dans ce texte, le nom masculin pour les deux sexes. Les membres féminins de tous les groupes de personnes cités sont également toujours concernés. 2 L‘ASSM est consciente que de telles directives ne peuvent jamais offrir des solutions applicables à tous les cas particuliers. Dans la pratique, elles doivent être appliquées et observées par toutes les personnes impliquées, en respectant leur esprit et en toute âme et conscience. C‘est pourquoi, le corps médical et l‘industrie sont appelés, en tant que partenaire, à construire leurs relations dans le sens bien compris de ces directives et, le cas échéant, à les améliorer. Principes généraux Il est crucial que les personnes impliquées gèrent correctement les conflits d‘intérêts, selon les principes suivants: – Le principe de séparation: L‘activité médicale doit être exercée, notamment vis-àvis des patients, indépendamment de toutes prestations ou avantages matériels promis ou obtenus. Les différents processus et déroulement doivent être clairement séparés. – Le principe de transparence: Les prestations ou avantages matériels promis ou obtenus, notamment ceux sans contrepartie directe, doivent être mis en évidence. – Le principe de l‘équivalence: Les prestations et leurs contreparties doivent être proportionnelles. – Le principe de documentation: Toutes les prestations doivent faire l‘objet d‘un accord écrit. Ce faisant, il faut détailler la nature de la prestation et de sa rémunération et préciser quelles prestations sont concrètement fournies et dans quel but. Si ces accords concernent des collaborateurs d‘institutions du système de santé, ils doivent être approuvés par leurs employeurs ou supérieurs. – Le principe de surveillance mutuelle: Les décisions importantes ne devraient pas pouvoir être prises par une seule personne. Le but est de réduire le risque d‘erreurs et d‘abus. – Le principe de séparation des comptes: Les fonds étrangers destinés à la recherche et à l’enseignement doivent être comptabilisés séparément. Toutes les transactions relatives aux fonds étrangers doivent être transparentes et révisables. L’identification des conflits d‘intérêts dans la collaboration entre les médecins et l‘industrie est un premier pas nécessaire pour gérer ces conflits. Pour les médecins, qu‘ils soient chercheurs, cliniciens ou praticiens, il s‘agit non seulement d‘une question de droit, mais aussi d‘une question d‘éthique professionnelle. En dressant pour lui-même des garde-fous destinés à préciser et compléter les réglementations étatiques par des règles de conduite responsables, le corps médical souligne la volonté d’indépendance et de crédibilité de sa profession. 3 I. Recherche clinique Introduction La recherche clinique a pour but de comprendre les maladies humaines sur une base scientifique et de rendre ce savoir utilisable dans la pratique pour la mise au point de méthodes efficaces de dépistage, de prévention, de diagnostic et de traitement. La recherche clinique est l’indispensable fondement de tout progrès en médecine. La recherche clinique représente un processus complexe se déroulant en plusieurs étapes et sur plusieurs années, visant à mettre au point des produits et procédés prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques nouveaux, meilleurs et plus sûrs; elle est menée dans les universités, cliniques, établissements de recherche et cabinets médicaux. La conduite de la recherche clinique doit être conforme aux sévères exigences scientifiques, éthiques et juridiques, principalement dans le but de garantir la protection des sujets de recherche (cf. annexe). La collaboration entre les chercheurs cliniciens et l’industrie ou les établissements de recherche qu’elle mandate est, dans beaucoup de domaines, un préalable important à l’innovation dans la recherche. La perspective d’obtenir des avantages financiers ou d’accéder à la notoriété grâce à une étude ou à ses résultats peut toutefois pousser certains chercheurs à agir de manière incorrecte dans la planification, le déroulement ou l’évaluation d’une étude. C’est pourquoi les règles en vigueur aux fins de garantir la qualité des projets de recherche4 et de protéger les sujets de recherche doivent être complétées par des directives contribuant à assurer l’objectivité de la recherche, à éviter les dépendances et à gérer en connaissance de cause les conflits d’intérêts. Directives 1. La recherche clinique respecte les exigences scientifiques et éthiques. La recherche clinique doit répondre aux exigences scientifiques et éthiques en vigueur, aux prescriptions légales et aux principes de «good clinical practice» (GCP), c’est-à-dire des «bonnes pratiques des essais cliniques»5, telles qu’elles sont recon- 4 Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH), loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), directives en matière de «good clinical practice» (GCP) 5 De plus, en vertu de l’art. 9, al. 2, let. l OClin, l’investigateur doit disposer de la formation ou de l’expérience requises en matière de bonnes pratiques des essais cliniques 4 nues sur le plan international. Les chercheurs doivent justifier, de par la loi, d’une formation en GCP conforme à leur fonction et à leur responsabilité dans le projet de recherche. 2. Les institutions pratiquant la recherche clinique évaluent régulièrement la qualité de cette recherche. La qualité scientifique des essais cliniques est évaluée selon leur originalité, leur méthodologie et leurs résultats (y compris la révélation de résultats négatifs). Ce faisant, il importe de tenir compte de la qualité de la publication et de la signification des résultats issus de la recherche pour la pratique. 3. Tous les essais cliniques sont répertoriés dans un registre publiquement accessible. Cet enregistrement vise en particulier – à garantir la publication correcte et complète des résultats, – à garantir que les modifications du protocole soient scientifiquement fondées et justifiées et – à identifier des changements ultérieurs contraires aux GCP dans le protocole d’essai. Le registre doit contenir les principaux éléments clés relatifs à un essai6. 4. Le chercheur responsable et ses collaborateurs ne sont liés à l’essai ou à son résultat par aucun intérêt d’ordre financier. Les chercheurs participant à un essai font connaître leurs intérêts financiers liés à cette participation à l’institution pour laquelle ils travaillent. En particulier, le chercheur responsable d’un essai et ses collaborateurs ne doivent être ni propriétaires, ni associés, ni membres du conseil d’administration, ni actionnaires importants d’une entreprise qui utilise la procédure faisant l’objet de l’essai ou qui fabrique ou distribue le produit faisant l’objet de l’essai. Toute dérogation à cette règle doit être motivée et requiert l’autorisation de l’institution pour laquelle travaille l’investigateur. 5. Le déroulement et le financement des essais sont régis contractuellement. Tout essai mené sur mandat d’un tiers (qui devient alors promoteur) et financé par celui-ci doit être régi par un contrat écrit. Ce contrat doit être signé par le chercheur responsable et, le cas échéant, par le représentant compétent de l’institution dans laquelle le chercheur exerce son activité, ainsi que par le promoteur. 6 A partir de l’entrée en vigueur de la Loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH) et des ordonnances correspondantes, l’enregistrement des essais cliniques sera obligatoire. 5 Ce contrat doit stipuler: – l’essai clinique faisant l’objet du contrat; – les devoirs et responsabilités mutuels; – les prestations et leurs contreparties dans la conduite de l’essai; – l‘indemnisation, sachant qu‘elle doit être raisonnable par rapport à la prestation effectivement fournie; – les modalités de l’accès illimité du chercheur responsable à toutes les données significatives pour le déroulement de l’essai et pour la protection des sujets de recherche qui y participent; – l’accès aux interprétations statistiques; – l’obligation de publier les résultats de l’essai ou de les rendre accessibles au public; – la garantie de la liberté de publication du chercheur; – les conditions sous lesquelles l‘essai peut ou doit être interrompu; – la garantie de la responsabilité pour les éventuels dommages causés par l’essai clinique; – les droits à l‘utilisation ultérieure des données respectivement des résultats des essais. 6. Les indemnisations accordées dans le cadre d‘un essai qui se déroule au sein d‘une institution doivent être versées sur des comptes tiers institutionnels. Toutes les prestations financières fournies par des promoteurs en relation avec des essais cliniques sont comptabilisées sur des comptes prévus à cet effet. L’institution (université, département, clinique, fondation, etc.) pour laquelle travaille le chercheur responsable régit l’accès à ces comptes. 7. Lors de la publication d‘un travail scientifique, les chercheurs dont la contribution était essentielle, assument la responsabilité de la publication comme auteurs. La publication doit mentionner comme auteurs les personnes dont la contribution à la planification, à la collecte de données, à l‘évaluation et/ou à la rédaction du manuscrit a été essentielle. Lorsque des tiers (lesdits Medical Writers) ont collaboré à la publication, leurs noms doivent être mentionnés ainsi que leurs éventuelles relations avec l‘industrie ou un sponsor. Une paternité littéraire par complaisance (lesdits «guest authors») n’est pas admissible. La collaboration avec des «Ghost Writers» qui ne sont pas mentionnés dans la publication comme tiers participant, n’est pas acceptable. 6 8. Lors de la publication et de la présentation des résultats d’un essai, les soutiens financiers ou matériels doivent être divulgués. Les publications relatives aux résultats d’essais doivent comporter une remarque ou une annotation indiquant clairement au lecteur qui a financé l’essai. Lors de la présentation des résultats d’essais dans le cadre de conférences, de congrès ou d’autres manifestations similaires, cette information doit être mise clairement en évidence, tout comme les éventuels mandats des auteurs pouvant susciter des conflits d’intérêts. 9. L’interprétation des résultats d’un essai doit être indépendante des intérêts de l’institution ou de la personne qui l’a soutenu financièrement ou matériellement. Lors de l’interprétation des résultats d’un essai dans des publications ou lors de présentations, les conflits d’intérêts doivent être évités. Le chercheur responsable doit donc veiller tout particulièrement à ce que les effets recherchés ou indésirables observés lors de l’essai d’un produit ou d’un procédé soient documentés de manière factuelle et qu’ils fassent l’objet d’une discussion critique; le rapport coût–bénéfice du produit ou du procédé faisant l’objet de l’essai doit être présenté de la façon la plus objective possible. 10. Les chercheurs ne collaborent pas aux activités de marketing en faveur de produits ayant fait l’objet d’essais auxquels ils ont participé. Le chercheur responsable d’un essai et ses collaborateurs ne doivent pas mettre en jeu leur indépendance et leur crédibilité en participant à des opérations de marketing pour le produit ou le procédé faisant l’objet de l’essai. 7 II. Formation prégraduée, postgraduée et continue Introduction La médecine dispose de moyens diagnostiques et thérapeutiques toujours plus nombreux. La formation prégraduée, postgraduée et continue des médecins doit être adaptée en permanence à cette évolution. La formation continue doit apporter aux participants, d‘une manière objective et équilibrée, des connaissances, un savoir-faire et des aptitudes utiles à la prise en charge des patients; elle constitue une condition préalable à l‘exercice approprié de l‘activité médicale. La formation continue, imposée par la loi, implique pour les médecins une prestation supplémentaire considérable à fournir. Entrent en considération les coûts de participation aux sessions de formation continue, ainsi que la perte de temps de travail et de revenu. La couverture de ces coûts n’est assurée ni pour les hôpitaux, ni pour les praticiens. Toutefois, la formation continue ne doit pas être considérée seulement comme une obligation; l‘acquisition de nouvelles connaissances enrichit l‘activité médicale et sert donc aussi les intérêts personnels de chaque médecin. Une proportion importante des sessions de formation continue est soutenue financièrement («sponsorisée»), voire organisée par l’industrie pharmaceutique et le secteur des produits médicaux (désignés ci-après par le terme «industrie» ou «entreprises»). Pour beaucoup de médecins et d’institutions, cela est devenu quelque chose de naturel, mais peut créer des dépendances et des conflits d’intérêts. C‘est pourquoi, il est indispensable de mettre en place des garde-fous. Dans la formation médicale prégraduée et postgraduée, les mêmes réflexions que dans le domaine de la formation continue s’appliquent. Directives 1. La demande de validation d’une session de formation continue auprès des organes compétents (sociétés de discipline médicale, sociétés médicales cantonales, ISFM) doit être faite par les médecins ou les cercles médicaux spécialisés qui l’organisent. Il incombe à l’organisateur de demander à la société de discipline médicale compétente que la session soit validée au titre de la formation continue. Une telle validation n’est accordée que pour des sessions de formation continue répondant entièrement aux présentes directives. Les sessions de formation continue doivent 8 correspondre aux buts de la réglementation pour la formation continue (RFC)7 de l‘Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)8 ainsi qu’aux programmes de formation continue des sociétés de discipline médicale. 2. Les sessions de formation continue ne sont validées que si des médecins ou des cercles médicaux spécialisés ont déterminé le contenu et le déroulement du programme ou s’ils ont contribué de façon décisive à son élaboration. Les conditions suivantes doivent être satisfaites: – Ces sessions doivent être mises sur pied par des organisations, institutions ou personnes compétentes dans le domaine concerné, et non par l’industrie. –Les sessions de formation continue devraient être financées par les droits d‘inscription des participants et les organisateurs. En cas de besoin supplémentaire de financement par des sponsors, celui-ci doit être assuré par plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres. – En règle générale, un droit d’inscription est perçu. Lorsqu’il s’agit de sessions de formation courtes (d’une demi-journée), on peut renoncer à percevoir un droit d’inscription. – Les accords entre les organisateurs et les promoteurs doivent être passés par écrit. – L’élaboration du programme (contenu et déroulement) comme la sélection des intervenants sont l’affaire des organisateurs et non des promoteurs. Les symposiums satellites organisés par des sponsors doivent être désignés comme tels; ils doivent se dérouler en début ou fin de journée et ne sont pas reconnus comme formation continue. – Les participants doivent avoir la possibilité d’évaluer les sessions de formation continue. – Si un programme convivial est prévu, celui-ci doit clairement revêtir une importance secondaire. Le programme cadre et la formation proprement dite doivent être totalement dissociés l’un de l’autre. –La question de l‘attribution de credits doit être clarifiée avant d‘envoyer l‘invitation définitive à une session de formation. Les invitations à des sessions de formation continue avec la mention «credits sollicités» sont irrecevables. Les organes compétents devraient répondre aux demandes de credits dans un délai de quatre semaines. Afin de simplifier le travail administratif, les sociétés de discipline médicale peuvent valider en bloc ou à l’avance leurs propres sessions de formation continue ou celles organisées régulièrement par des hôpitaux ou des services hospitaliers, pour autant qu’elles disposent de l’assurance écrite des hôpitaux ou des services hospitaliers concernés que ces sessions satisfont aux exigences des présentes directives. 7 www.fmh.ch/files/pdf6/fbo_f.pdf 8 www.fmh.ch/fr/formation-isfm.html 9 3. Les possibilités prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques sont présentées en principe selon les critères de l’«evidence-based medicine» (EBM) et en tenant compte de leur rentabilité. Les thèmes doivent être traités de façon objective selon l’état actuel des connaissances scientifiques et sous différents points de vue (approche interdisciplinaire). Les possibilités prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques doivent être présentées de manière exhaustive et en principe selon les critères de l’EBM. 4. Si plusieurs médicaments, dispositifs médicaux ou procédés efficaces sont à disposition pour la prophylaxie, le diagnostic ou la thérapie dont il est question, il faut tendre à une comparaison objective. Dans les interventions, les médicaments sont en principe mentionnés par la désignation de leur principe actif telle que reconnue sur le plan international9. 5. Les fonds issus du sponsoring sont comptabilisés sur un compte de l’organisateur (université, institution, fondation, société de discipline médicale, association médicale régionale, etc.) prévu à cet effet et utilisés pour l’organisation de sessions de formation continue, la rétribution des intervenants et le remboursement de leurs frais. Les sessions de formation continue d’une journée ou de plusieurs jours se déroulant dans des hôpitaux et soutenues par l’industrie doivent être approuvées par l‘instance compétente. Le contrôle des finances est l’affaire des organisateurs. Les promoteurs et les sociétés de discipline médicale peuvent demander que le budget et les comptes leur soient présentés. 6. Les médecins participant à des sessions de formation continue en tant qu’auditeurs (c’est-à-dire sans présentation, poster, exposé, modération, etc) contribuent aux frais dans une mesure appropriée. Dans l’intérêt de leur indépendance, les participants à une session de formation continue ou leur employeur paient une contribution appropriée aux frais de participation, de déplacement et d’hébergement, c‘est-à-dire en règle générale au moins un tiers de ces coûts. Le remboursement total ou partiel de la participation aux frais et/ou l‘indemnisation des coûts indirects d‘un participant (temps de travail ou perte de salaire) par un sponsor est irrecevable. 9 International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances (INN) / Dénominations communes internationales des substances pharmaceutiques (DCI) ( www.who.int/medicines/services/inn/en/). 10 Les médecins salariés dont la participation à une session est soutenue financièrement par une entreprise informent leur supérieur hiérarchique de l’ampleur de ce soutien et de l’identité du promoteur. Pour les médecins en formation postgraduée, l’invitation est en principe adressée à l’institution qui décidera de sa participation. Les frais relatifs à une prolongation du séjour hôtelier, à des voyages ou à d’autres activités n’ayant aucun lien avec le contenu de la session de formation continue sont intégralement à la charge des participants resp. des éventuels accompagnants. 7. Les intervenants et les organisateurs font connaître leurs éventuels intérêts commerciaux personnels ou institutionnels, liens financiers avec le promoteur ou mandats de consultance octroyés par le promoteur, ainsi que les éventuelles contributions du promoteur en faveur de leurs travaux de recherche. Les honoraires des intervenants doivent être appropriés. Tous les promoteurs sont mentionnés dans le programme et la documentation de la session de formation continue. Les intervenants font connaître, de manière appropriée, leurs liens d’intérêts à l’organisateur, à la société de discipline médicale et, avant le début de leur présentation, aux participants. 8. Si les facultés de médecine respectivement leurs universités créent un poste d’enseignement et/ou de recherche (professorat) financé par des entreprises ou d‘autres fonds étrangers, elles doivent en fixer les conditions cadres. Ce faisant, l’indépendance de l’enseignement et de la recherche doit être garantie. 9. Les facultés de médecine veillent à éviter les interactions inappropriées entre les étudiants en médecine et l‘industrie. Les facultés veillent notamment à ce que, pendant leurs études et dans un contexte plus large, les étudiants ne soient pas influencés par des sociétés industrielles avec des cadeaux, des avantages matériels ou de quelque autre manière inconvenante. Ils sensibilisent en outre les étudiants aux possibles conflits d’intérêts dans la collaboration entre le corps médical et l’industrie. 10. Les médecins cadres veillent à ce que les contacts des représentants de l‘industrie avec le personnel hospitalier se déroulent dans un cadre institutionnel. En règle générale, les contacts entre les représentants de l‘industrie et le personnel hospitalier, notamment les médecins assistants, doivent se dérouler dans les locaux de l‘hôpital. Les médecins cadres veillent à être informés de tels contacts et de leurs contenus. 11 III. Activité d‘experts Introduction Les médecins sont sollicités lorsque des questions médicales spécifiques requièrent leur expertise. Les demandes proviennent de diverses parts. A titre d’exemples: une autorité étatique veut publier une recommandation relative au comportement concernant la santé, une entreprise industrielle veut traiter une question de recherche ou lancer un nouveau produit ou une société de discipline veut élaborer des directives. Des conflits d‘intérêts peuvent surgir à tout moment. Directives 1. Dans l’optique d’une participation à un Advisory Board (ou à un organe similaire, voir glossaire), il importe de clarifier si une telle activité de conseil est nécessaire et pourquoi. Il s‘agit notamment – de vérifier si l’objectif du conseil est clairement décrit et justifié; les Advisory Boards à des fins de marketing sont à éviter; – de vérifier la durée et la justification de l’activité de conseil; – de contrôler si l‘on dispose d‘une compétence suffisante pour être en mesure de s‘exprimer de façon crédible sur l‘objet du conseil; – d’identifier les éventuels conflits d’intérêts; – de vérifier les critères de sélection des experts. Le cas échéant, il convient de renoncer à participer à un Advisory Board. 2. En principe, une prestation de conseil est fournie sur la base d‘un contrat qui documente notamment la nature, le but et l‘ampleur de la prestation de conseil, l‘honoraire, l‘indépendance de l‘expert ainsi que les dispositions visant à promouvoir la transparence. 3. Le montant de l‘honoraire fixé pour l‘activité dans un Advisory Board ou dans un organe similaire doit correspondre à la prestation fournie. 4. Les membres de comités responsables de l‘élaboration de directives ou de guides annoncent leurs conflits d‘intérêts dès le début et par la suite périodiquement; ces indications sont publiées en même temps que les directives ou les guides. 12 5. Un médecin ne participe à une étude d‘observation ou à une enquête en ligne que si elle concerne une question scientifique pertinente et n‘est pas une forme déguisée de marketing. 6. Les membres de comités internes à l‘institution, responsables de l‘achat des produits thérapeutiques, doivent révéler leurs relations d‘intérêts. Si des conflits d’intérêts sont prévisibles, le membre concerné ne doit pas être associé à la décision. 7. Les experts et les «leaders d’opinion» ne figurent pas comme auteurs sur les publications auxquelles ils n’ont pas participé de façon significative et dont ils n’ont pas entièrement cautionné le contenu (pas de «guest authors»). 13 IV. Acceptation de prestations en espèces ou en nature Introduction L’art. 38 du règlement de la FMH stipule que «le médecin n’accepte, de la part de tiers, aucun cadeau en nature ou en espèces, ni aucun avantage pouvant l’influencer dans ses décisions médicales et dépassant les signes habituels de gratitude [...]». Le législateur a lui aussi, à cet égard, édicté des dispositions dans différentes lois (art. 33 de la loi sur les produits thérapeutiques, art. 56, al. 3 de la loi sur l‘assurance maladie, art. 322ter ff. du Code pénal; dispositions cantonales). Les directives ciaprès doivent être considérées comme une aide à la mise en œuvre et appliquées dans ce sens. Directives 1. Les médecins cliniciens, praticiens et chercheurs n’acceptent, de la part de l’industrie, aucun avantage en espèces ou en nature dépassant les limites de petits gestes de gratitude financièrement insignifiants. Dans les hôpitaux publics, l’acceptation d’avantages en espèces ou en nature est réglée par des dispositions internes. Chaque institution détermine, en son sein, quelles libéralités doivent être autorisées par le supérieur hiérarchique et celles qui doivent uniquement faire l‘objet d‘une information au supérieur (p. ex. par la fixation d’une limite supérieure ou par l’établissement d’une «liste positive»). Tous les achats et mandats d’une certaine importance requièrent une signature collective (principe de surveillance mutuelle). Une distinction stricte doit être faite entre l’acceptation de prestations en espèces ou en nature et les achats de l’institution. Tous les accords relatifs à l’acceptation de prestations en espèces ou en nature allant au-delà de la limite supérieure fixée par l’institution doivent être passés par écrit. Ces accords comportent aussi l’assurance qu’aucun accord annexe (oral ou tacite) n’a été convenu. De plus, ils définissent les affectations autorisées des fonds versés sur le compte réservé aux dons. Le droit de disposer de l’argent versé sur ce compte doit être régi au sein de l’institution. 2. Les médecins font un usage correct et conforme des échantillons gratuits. Les médecins doivent être conscients que la remise d‘échantillons de médicaments influence leurs prescriptions. 14 V. Annexe Glossaire Advisory Board Organe constitué de médecins et d’autres spécialistes, chargés de conseiller des entreprises ou d’autres organisations sur des questions médicales. Les dénominations de Concept Board, Expert Panel, Executive Council ou Round Table sont – entre autres – également utilisées. Dispositifs médicaux Produits, y compris des instruments, appareils, diagnostics in vitro, logiciels et autres objets ou substances, destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l’action principale n’est pas obtenue par un médicament (art. 4, al. 1, let b LPTh). Essai clinique Projet de recherche sur des personnes dans lequel les participants sont affectés dès le départ à des interventions liées à la santé afin d‘évaluer les effets de ces dernières sur la santé ou sur la structure et le fonctionnement du corps humain. Formation Formation universitaire de base (études) Formation continue Mise à jour et élargissement permanents de la qualification professionnelle, une fois la formation postgraduée achevée; elle a pour but d’assurer la qualité de l’exercice de la profession. Formation postgraduée Activité que l’on peut évaluer dans sa durée et son contenu, destinée à approfondir et à élargir les connaissances acquises, les aptitudes et les compétences en vue de l’exercice indépendant de sa profession; elle fait directement suite à la formation universitaire de base. GCP Good Clinical Practice; directives pour la «Bonne pratique des essais cliniques» qui garantissent d’une part la protection des sujets de recherche et d’autre part la qualité des résultats. Generic Name Désignation des principes actifs telle que reconnue internationalement (International Nonproprietary Name [INN]; Dénomination commune internationale [DCI]) Institution Par ex. université, hôpital, réseau LRH Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain Médicaments Produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels,et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments (art. 4, al. 1, let. a LPTh). Produits thérapeutiques Comprennent les médicaments et dispositifs médicaux 15 Promoteur Personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, de la gestion ou du financement d’un essai clinique. Recherche clinique Recherche impliquant des personnes ou des matériaux d’origine humaine; contrairement à la recherche fondamentale, le chercheur est en contact avec un être humain. Ce sont, entre autres, la recherche orientée vers le patient, les études épidémiologiques, la recherche sur les outcomes et la recherche sur les services de santé. Session de formation continue Par ex. congrès, symposiums, «cercles de qualité», offres de formation continue basées sur Internet. Sponsoring Soutien financier d’une manifestation, d’un projet, d’une publication ou d’autres prestations, attribué sans contrepartie directe de même valeur, mais avec définition d’objectifs, avec ou sans condition pour la déclaration. Sujet de recherche Personne participant à un essai clinique, qu’elle appartienne au groupe auquel on administre le produit thérapeutique à tester ou à un groupe de contrôle (art. 5 let. d OClin). 16 Dispositions applicables et autorités compétentes Ad I. Recherche clinique Règles nationales et internationales pour la réalisation d’essais cliniques L‘intégrité dans la recherche scientifique. Principes de base et procédures des Académies suisses des sciences. www.akademien-schweiz.ch/fr/index/Portrait/Kommissionen-AG/WissenschaftlicheIntegritaet.html Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale. «Principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains» (version révisée, octobre 2000) Texte original: www.wma.net/en/30publications/10policies/b3.htm En français: www.wma.net/fr/30publications/10policies/b3/ Guideline for Good Clinical Practice, International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) Texte original: www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6_R1/ Step4/E6_R1__Guideline.pdf Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine) Texte original: www.conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm En français: www.conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/164.htm The CONSORT statement. Revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. The Lancet 2001; 357: 1191–1194 International Committee of Medical Journals Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. New England Journal of Medicine 1997; 336: 309 – 315 Clinical Trial Registration. A Statement from the International Committee of Medical Journal Editors. Editorial. Annals of Internal Medicine 2004; 141: 477– 478 17 Autorités chargées de l’homologation des médicaments, lois et autres prescriptions Suisse Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic www.swissmedic.ch Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques [LPTh]) www.admin.ch/ch/d/sr/c812_21.html Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin) www.admin.ch/ch/d/sr/c812_214_2.html Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPMéd) www.admin.ch/ch/d/sr/c812_212_5.html Loi fédérale relative à la recherche sur l‘être humain (approuvée par le Parlement le 30. 9. 2011; entrera probablement en vigueur début 2014) Union européenne European Medical Evaluation Agency, EMA www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/home/Home_Page.jsp&mid= Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain Récapitulatif: ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1/index_en.htm En allemand: ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_ cons2009_de.pdf USA Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov/ Good Clinical Practice in FDA-Regulated Clinical Trials www.fda.gov/oc/gcp/default.htm Codes de l’industrie Code de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Pharmakodex) du 4 décembre 2003 www.sgci.ch/plugin/template/sgci/*/11386 Code de FASMEC (industrie des dispositifs médicaux) www.fasmed.ch/fileadmin/pdf/polit_dossiers/Medien/FASMED%20CBC%2026.05.2010.pdf EFPIA Code of Practice on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare professionals www.efpia.eu/content/default.asp?PageID=559&DocID=11731 Eucomed Guidelines on Interactions with Healthcare Professionals www.eucomed.org/key-themes/ethics 18 Ad II. Formation prégraduée, postgraduée et continue Recommandations et directives internationales World Medical Association (WMA) Prise de position concernant les relations entre médecins et entreprises commerciales. 2009. www.wma.net/fr/30publications/10policies/r»/ Canadian Medical Association. CMA Policy. Physicians and the Pharmaceutical Industry. Update 2001. www.cma.ca Physician-Industry Relations. Part 1: Individual Physicians. Ann Int Med; 2002, 136: 396, Physician-Industry Relations. Part 2: Organizational Issues. Ann Int Med 2002: 136: 403 Recommandations de l’autorité chargée de l’homologation des médicaments L‘interdiction de la promesse et de l‘acceptation d‘avantages matériels au sens de l‘article 33 de la LPTh, en particulier l‘admissibilité du soutien de la formation postgraduée et continue des médecins par l‘industrie pharmaceutique. www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00241/01468/index.html?lang=de Codes de l’industrie Code de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Pharmakodex) du 4 décembre 2003 www.sgci.ch/plugin/template/sgci/*/11386 Code de FASMEC (industrie des dispositifs médicaux) www.fasmed.ch/fileadmin/pdf/polit_dossiers/Medien/FASMED%20CBC%2026.05.2010.pdf EFPIA Code of Practice on the promotion of prescription-only medicines to, and interactions with, healthcare professionals. www.efpia.eu/content/default.asp?PageID=559&DocID=11731 Ad III. Acceptation de prestations en espèces ou en nature Principaux textes de loi Art. 33 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 12.12.2000 (LPTh) Art. 322ter ff. Code Pénal Suisse du 21.12.1937 (CP) Art. 56 al. 3 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 19 Indications concernant l‘élaboration de ces directives Les présentes directives entrent en vigueur le 1er février 2013; elles remplacent les directives analogues de 2006. Membres du groupe de travail responsable de l’élaboration de la version de 2006 Dr Hermann Amstad, Bâle Prof. Christoph Beglinger, Bâle Prof. Jerôme Biollaz, Lausanne Dr Max Giger, FMH, Winterthour Dr iur. Dieter Grauer, SGCI Chemie Pharma Schweiz, Zurich Hanspeter Kuhn, FMH, Berne Prof. Urban Laffer, Bienne Prof. Thomas Lüscher, Zurich Dr iur. Jürg Müller, Bâle lic. iur. Michelle Salathé, Bâle Prof. Werner Stauffacher, Bâle Dr Urs Strebel, Männedorf Membres de la Commission consultative également responsable de l’élaboration de la version de 2012 Prof. Walter Reinhart, Coire (Président) Dr Gilbert Abetel, Orbe Prof. Anne-Françoise Allaz, Genève Dr Hermann Amstad, Bâle Prof. Jerôme Biollaz, Lausanne Dr iur. Dieter Grauer, scienceindustries, Zurich Prof. Hans-Rudolf Koelz, Uitikon Waldegg Prof. Thomas Lüscher, Zurich Dr Christian Marti, Winterthour Dr Alain Michaud, Nyon Dr iur. Jürg Müller, Bâle Prof. Reto Obrist, Sierre Dr Gert Printzen, Lucerne Dr Urs Strebel, Männedorf Dr Markus Trutmann, Bienne Expert Dr Peter Kleist, GlaxoSmithKline, Münchenbuchsee Approbation Approuvées par le Sénat de l’ASSM le 29 novembre 2012. Contact Académie Suisse des Sciences Médicales Petersplatz 13 CH-4051 Bâle Tel. +41 61 269 90 30 Fax +41 61 269 90 39 E-Mail [email protected] www.samw.ch 20 Adresse de commande Académie Suisse des Sciences Médicales Petersplatz 13, CH-4051 Bâle T + 41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Présentation Howald Fosco, Bâle Impression Kreis Druck, Bâle Tirage 1200 A, 600 F © ASSM 2013 L'ASSM est membre des Académies suisses des sciences 1 DIRETTIVE MEDICOETICHE Decisioni in merito alla rianimazione Direttive medico-etiche e raccomandazioni Decisioni in merito alla rianimazione Approvate dal Senato dell’ASSM in data 27 novembre 2008. La versione originale è quella tedesca. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. L’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) raccomanda a tutti i suoi membri e a tutto il personale infermieristico di metterle in atto e di rispettarle. I. PREAMBOLO 5 II. DIRETTIVE 7 1. Campo d’applicazione 7 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Decisione in merito alla rianimazione Considerazioni etiche Giudizio medico Diritto all’autodeterminazione Discussione sulla rianimazione Presa di decisione Documentazione Verifica Situazioni conflittuali 8 8 8 9 10 14 14 15 15 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Procedure in caso di arresto cardiocircolatorio Condizioni giuridiche quadro Fattori di prognosi Interruzione delle manovre rianimatorie Rapporti con i congiunti Debriefing all’interno dell’equipe 16 16 17 18 19 19 III. 1. 20 3. RACCOMANDAZIONI Ai responsabili della formazione di base, postgraduata e continua in campo medico e infermieristico Alle istituzioni sanitarie (servizi di salvataggio, posti di pronto soccorso, ospedali, case di riposo istituzioni di cura ecc.) Alle autorità politiche e agli organismi di finanziamento IV. APPENDICE 21 1. 1.1. 1.2. 1.3. Esito delle rianimazioni negli adulti Aspetti fondamentali Risultati Commenti 21 21 21 23 2. 20 20 20 2. Esito delle rianimazioni nei bambini 2.1. Aspetti fondamentali 2.2. Risultati 24 24 25 3. Indicazioni delle fonti relative all’appendice 26 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 28 I. PREAMBOLO In Svizzera muoiono ogni anno circa 60 000 persone. La maggior parte di questi decessi è riconducibile a un arresto cardiocircolatorio legato al decorso di una malattia grave, preesistente e letale. Per un numero di persone statisticamente non ancora quantificato, ma circa dieci volte inferiore, l’arresto cardiocircolatorio improvviso si verifica in maniera del tutto inattesa, senza sintomi premonitori e non di rado in contesto extraospedaliero. Grazie alle moderne manovre di rianimazione, alcuni di questi pazienti 1 (in Svizzera attualmente meno del 10%) possono essere salvati. Decisive in questo senso sono l’immediata disponibilità e la qualità delle manovre rianimatorie, che devono essere effettuate il più presto possibile. In linea teorica, in qualsiasi situazione di arresto cardiocircolatorio è possibile tentare la rianimazione del paziente. È tuttavia inevitabile affrontare alcune questioni fondamentali: la questione delle effettive possibilità di riuscita nel caso specifico, e quella dell’opportunità o meno del tentativo di rianimazione, nonché la questione se un simile tentativo risponda davvero anche alla volontà del paziente. Se una persona possa o non possa essere rianimata dipende dalla situazione iniziale e dalle condizioni concomitanti. Tali fattori non possono essere valutati in modo affidabile né in anticipo, né durante la fase acuta. Le condizioni concomitanti di una rianimazione e i suoi risultati sono spesso oggetto di distorsioni e rappresentazioni fin troppo ottimistiche da parte dell’opinione pubblica. Il peso delle aspettative collettive circa le possibilità della medicina ha spinto i medici e gli altri professionisti del settore sanitario, in particolare i soccorritori, a sentirsi sempre più in dovere di avviare immediatamente le manovre rianimatorie su ogni paziente in arresto cardiocircolatorio. Tali manovre, tuttavia, non sono sempre indicate dal punto di vista medico, né auspicate da ogni paziente. Le decisioni in merito alla rianimazione sono spesso associate a un forte stress emotivo per tutti coloro che vi sono coinvolti. Per i medici e il restante personale sanitario professionista, in particolare, può nascere un dilemma tra il dovere di salvare vite umane, l’obbligo di non nuocere e il rispetto della volontà del paziente. 1 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. 5 Poiché al verificarsi di un arresto cardiocircolatorio non rimane più tempo per valutare la situazione, è necessario discutere in anticipo l’eventuale ricorso a manovre rianimatorie. La pianificazione anticipata degli interventi consente di coinvolgere il paziente nel processo decisionale. La decisione sulla rianimazione deve essere trasparente e chiara. Deve rispettare la dignità del paziente, il diritto alla vita e quello all’autodeterminazione, e non può essere influenzata da valori dettati da estranei né da riflessioni di carattere economico. Le presenti direttive riguardano soprattutto la decisione anticipata in materia di manovre rianimatorie nell’ottica di un eventuale arresto cardiocircolatorio. Le direttive fungono da sostegno al processo decisionale e forniscono assistenza nella discussione riguardo ai tentativi di rianimazione. Esse contengono altresì indicazioni operative per la presa di decisioni nell’eventualità di un arresto cardiocircolatorio. 6 II. DIRETTIVE 1. Campo d’applicazione Le presenti direttive si rivolgono principalmente a medici 2 e professionisti del sistema sanitario, in modo particolare al personale curante e ai soccorritori professionisti sia all’interno, sia al di fuori di istituzioni sanitarie. Si occupano innanzitutto della decisione se intraprendere o astenersi dall’intraprendere misure per la rianimazione cardiopolmonare 3 in caso di arresto respiratorio o cardiocircolatorio 4 negli adulti e nei bambini. Descrivono principalmente il processo che conduce alla decisione se, all’insorgere di un arresto cardiocircolatorio, eseguire o meno le manovre rianimatorie. Tali argomentazioni riguardano in prima analisi le istituzioni e sono per analogia applicabili all’attività dei medici di famiglia. Le direttive contengono inoltre indicazioni su come operare durante la fase acuta legata a un arresto cardiocircolatorio improvviso sia intra- sia extraospedaliero. La decisione di rinunciare, in determinate situazioni, al tentativo di rianimazione (disposizioni DNAR 5 o ordine di non rianimare) non deve influire in alcun modo sul trattamento medico e sull’assistenza al paziente al di fuori della condizione di arresto cardiocircolatorio. Lo stesso vale anche per tutte le misure volte a evitare tale evenienza. Le decisioni relative alla diagnosi e alle cure non direttamente connesse con un arresto cardiocircolatorio improvviso, come ad esempio misure di terapia intensiva o palliative 6, non rientrano dunque nel campo d’applicazione delle presenti direttive. La rianimazione di neonati costituisce un tema specifico a parte, e non viene trattato nelle presenti direttive.7 2 3 4 5 6 7 Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. Da qui in avanti, per semplificare, si scriverà soltanto «rianimazione». Di seguito definito arresto cardiocircolatorio. L’arresto cardiocircolatorio è una situazione clinica caratterizzata dall’assenza di attività cardiaca, che viene diagnosticata in presenza di perdita di conoscenza, mancanza di respiro o gasping, e assenza di polso. Oltre che di DNAR «Do Not Attempt Resuscitation» si può parlare anche di «Allow Death by Spontaneous Circulatory Arrest». Vedi al riguardo «Grenzfragen der Intensivmedizin» (non disponibile in italiano), «Cure palliative» e «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali», direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. Su tale argomento esistono già delle direttive, vedi le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2002; 83(29/30): 1589 – 95. Vedi anche «Die Betreuung und Reanimation des Neugeborenen». Paediatrica. 2007; 18: 36 – 45. 7 2. Decisione in merito alla rianimazione 2.1. Considerazioni etiche Il fondamento etico delle decisioni in materia di rianimazione è insito in tre principi medico-etici che in una situazione concreta possono entrare in conflitto tra loro: si tratta dei principi dell’assistenza, del non nuocere e dell’obbligo di rispettare il diritto all’autodeterminazione del paziente. Il principio dell’assistenza obbliga a preservare, nella misura del possibile, la vita del paziente ed è alla base della decisione di eseguire manovre rianimatorie in situazioni di emergenza in assenza di conoscenze pregresse. L’obbligo di non nuocere costituisce il fondamento della decisione di astenersi dai tentativi di rianimazione nel caso in cui questi provochino inutili sofferenze al paziente. L’obbligo al rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, infine, impone di astenersi dal tentare la rianimazione quando ciò corrisponda alla volontà del paziente. La decisione sulla rianimazione richiede una riflessione attenta, che tenga conto dei principi sopra esposti. 2.2. Giudizio medico I criteri medici più importanti per stabilire se le manovre rianimatorie siano o non siano indicate sono le probabilità di sopravvivenza del paziente nell’immediato e nel lungo termine nonché il suo probabile stato di salute in seguito a un’eventuale rianimazione (vedi appendice). Determinante è la situazione di partenza. Esiste un’importante differenza se l’arresto cardiocircolatorio insorge alla fine della vita, come evento naturale a causa di una malattia grave, oppure all’improvviso in un soggetto fino a quel momento «sano». Il tentativo di rianimazione è indicato dal punto di vista medico se sussiste la probabilità che il paziente sopravviva senza gravi danni neurologici come conseguenza dell’arresto cardiocircolatorio. Per i pazienti in fin di vita 8, invece, la rianimazione risulta inopportuna. Il giudizio è più difficile in caso di pazienti affetti da una malattia incurabile e progressiva, che può protrarsi per mesi o anni. In situazioni simili, l’elemento decisivo per la decisione è la volontà, o la presunta volontà, del paziente. 8 8 Si intendono quegli ammalati per i quali il medico, stando ai segni clinici, ritiene abbiano avviato un processo che, in base all’esperienza, si concluderà con la morte nello spazio di qualche giorno o settimana. Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 2.3. Diritto all’autodeterminazione Il diritto all’autodeterminazione implica che ogni individuo in grado di intendere e di volere ha il diritto di esprimersi a favore o contro i tentativi di rianimazione. Tutto ciò include anche il fatto che ogni individuo può rifiutare la rianimazione anche nel caso in cui questa risulti indicata in base al giudizio medico. La volontà del paziente va in questo caso rispettata. Il diritto all’autodeterminazione non consente tuttavia alla persona interessata di esigere l’«impossibile», vale a dire trattamenti senza speranza di successo e dunque non indicati dal punto di vista medico. Capacità di intendere e di volere La capacità di intendere e di volere è un presupposto fondamentale per determinare il carattere vincolante di una volontà espressa. Deve essere giudicata nel contesto complessivo, nella situazione specifica e nell’ottica della decisione da prendere. Capacità di intendere e di volere in materia di misure rianimatorie significa che l’individuo è in grado di valutare la portata di una decisione sulla rianimazione e che, senza pressioni esterne, può formarsi una volontà ed esprimerla. Adulti e giovani si presumono in linea di massima capaci di intendere e di volere. Se, nei singoli casi, esistono seri dubbi circa la capacità di intendere e di volere di un paziente, si raccomandano accertamenti specialistici approfonditi, ricorrendo eventualmente all’aiuto di persone vicine al paziente o di terzi. L’eventuale esistenza di contraddizioni tra le attuali volontà del paziente e altre da questi già espresse in precedenza non basta da sola a giustificare la supposizione di una sua incapacità di intendere e di volere. Pazienti incapaci di intendere e di volere Se una persona non è più in grado di intendere e di volere, farà fede la volontà espressa dal paziente nelle eventuali direttive anticipate.9 Il medico è tenuto a rispettarle a condizione che queste non infrangano disposizioni di legge o non sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera del paziente o che siano ancora conformi alla sua volontà presunta. 9 Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 9 In mancanza di direttive anticipate scritte o valide, la decisione spetta alla persona con diritto di rappresentanza10, salvo in caso d’emergenza. Nell’ambito del processo decisionale, la persona con diritto di rappresentanza e il medico devono rispettare la volontà presunta del paziente. Per conoscere quale essa sia, occorre interpellare – se il tempo a disposizione lo consente – le persone di riferimento del paziente (congiunti, medico di famiglia ecc.). Sono indicazioni importanti in questo senso le volontà espresse in precedenza, il suo modo di guardare alla vita e alla morte, e la sua disponibilità ad accettare una qualità della vita limitata. La questione centrale è quale decisione prenderebbe il paziente interessato se fosse in condizioni di farlo (presunta volontà individuale). Nel caso di pazienti che non sono mai stati capaci di intendere e di volere e in situazioni in cui la presunta volontà del paziente non può essere dedotta, si dovrà agire nell’interesse oggettivo del paziente. 2.4. Discussione sulla rianimazione 11 Adulti Nel colloquio con il paziente circa la sua malattia, la relativa prognosi e le sue aspettative riguardo al trattamento e all’assistenza, va trattato, nella misura del possibile, anche il tema dell’arresto cardiocircolatorio e di un eventuale tentativo di rianimazione. Poiché questo può generare paure, è necessario appurare accuratamente quanto la persona interessata sia disposta ad affrontare il tema. Per motivi pratici, tuttavia, non con tutti i pazienti è possibile parlare di arresto cardiocircolatorio e rianimazione. Per molti pazienti risulterebbe persino inopportuno. I pazienti ospedalizzati vanno ragguagliati tramite il dépliant informativo generale, distribuito dall’istituto, sul fatto che, in linea di principio, in caso di arresto cardiocircolatorio improvviso si procede alle manovre di rianimazione, sempre che in precedenza non siano stati presi accordi contrari. È inoltre necessario informarli del fatto che, se non sono d’accordo, devono rivolgersi al medico responsabile. 10 La legge indica come aventi diritto di rappresentanza in caso di misure mediche i seguenti soggetti: in prima istanza, le persone designate nelle direttive del paziente (dette anche direttive anticipate) o nel mandato precauzionale; in seconda istanza il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, in seguito, i congiunti e altre persone di riferimento che prestano di persona regolare assistenza al paziente (coniuge o partner registrato, persone che vivono in comunione domestica con il paziente, discendenti, genitori, fratelli e sorelle). Nel caso dei pazienti minorenni, hanno diritto di rappresentanza i detentori dell’autorità parentale. 11 Vedi anche il contributo di Ghelli R, Gerber AU. Wiederbelebung – ja oder nein: Was sagt der Patient dazu. Schweiz. Ärztezeitung. 2008; 89(39): 1667 – 1669. 10 Nelle situazioni in cui il tentativo di rianimazione non è indicato dal punto di vista medico (vedi cap. 2.2.), è il medico responsabile 12 a doversi rivolgere al paziente.13 Questo deve avvenire con la necessaria discrezione ed empatia. Occorre mettere in primo piano non tanto la questione delle eventuali manovre rianimatorie, bensì le possibilità e i limiti del trattamento medico, nonché le aspettative e i desideri del paziente. La discussione sulle misure di rianimazione è impegnativa. Il medico deve informare i pazienti circa il giudizio medico (vedi cap. 2.2.). Questo comprende anche un’informazione quanto più obiettiva e realistica possibile riguardo alle possibilità e ai limiti del trattamento, alla prognosi e ai potenziali danni e benefici delle eventuali manovre rianimatorie. Occorre prendere sul serio le paure del paziente e delle persone a lui vicine. In particolare va chiarito che un’eventuale disposizione DNAR non influisce su altre decisioni relative ai trattamenti. Bambini e adolescenti Per la maggior parte dei bambini e degli adolescenti, al momento del ricovero in ospedale non è necessario trattare il tema della rianimazione, in quanto il rischio di insorgenza di un arresto cardiocircolatorio è molto ridotto, e data l’assenza, generalmente, di malattie di base che facciano apparire un tentativo di rianimazione non indicato dal punto di vista medico. Il colloquio va tuttavia condotto laddove si preveda che eventuali manovre rianimatorie risulterebbero inutili o che, per il paziente, i potenziali danni supererebbero i benefici. I bambini più grandi e gli adolescenti vanno coinvolti in maniera opportuna in colloqui sulle misure mediche e hanno diritto a che sia tenuto conto della loro volontà. Questo vale anche per le decisioni in merito alla rianimazione. Per determinare in quale misura, oltre ai genitori, anche i bambini e gli adolescenti vadano coinvolti in questi colloqui, occorre tenere in considerazione sia il grado di sviluppo, sia la fragilità di ciascun individuo. Nella maggior parte dei casi si riesce a raggiungere un consenso; spesso, però, si rendono necessari numerosi colloqui. Nell’impossibilità di raggiungere un accordo, neppure con il supporto di professionisti, occorre rivolgersi all’organo di vigilanza competente. 12 Chi sia il «medico responsabile» deve essere stabilito internamente all’istituzione. 13 Vedi anche il paragrafo «Pazienti in fin di vita» alla fine del capitolo. 11 Pazienti sotto osservazione per problemi cardiocircolatori Nei pazienti affetti da problemi cardiaci, sotto stretta osservazione per disturbi di natura cardiocircolatoria, ad esempio nell’ambito di un’operazione, in sale di cateterismo cardiaco o terapia intensiva cardiologica o cardiochirurgica, le probabilità di successo della rianimazione, intorno al 70%, sono superiori alla media. Al contrario, nei pazienti per i quali il problema principale non è di natura cardiaca, le manovre rianimatorie risultano spesso inutili, poiché normalmente, in questi casi, l’arresto circolatorio insorge come episodio conclusivo di eventi sistemici gravi (vedi appendice). Se un paziente che intende sottoporsi a intervento diagnostico o terapeutico ha optato per l’astensione dalla rianimazione (DNAR), questa deve essere trattata nell’ambito dell’informazione sull’atto medico prima dell’intervento, e il rischio di arresto cardiocircolatorio va discusso anticipatamente. Occorre informare il paziente sulle migliori probabilità di successo nel caso specifico. Se ciononostante continua a rifiutare la rianimazione, la sua volontà deve essere rispettata. In questo caso può accadere che il paziente muoia in condizioni di «arresto cardiocircolatorio monitorizzato». Per questo è importante che nel dossier del paziente si annoti in modo chiaro non solo la volontà di quest’ultimo e la disposizione DNAR motivata, bensì anche il contenuto del colloquio informativo, e che si informi con chiarezza anche l’equipe addetta all’intervento. Se l’intervento previsto è di tipo elettivo, il medico può rifiutarsi di operare per motivi di coscienza. In tale situazione egli è tuttavia tenuto a offrire al paziente delle alternative (ad es. la sostituzione del medico). Persone con disabilità In caso di persone con disabilità, il giudizio sul probabile stato di salute in seguito a un’eventuale rianimazione può risultare più arduo a causa dei danni già esistenti. È necessario tenere conto del fatto che, spesso, le persone sane valutano la qualità della vita in maniera diversa rispetto ai diretti interessati. Questo aspetto è importante specialmente se il paziente è incapace di intendere e di volere e una terza persona deve decidere al suo posto. Parlando con le persone che forniscono assistenza ai pazienti con disabilità incapaci di intendere e di volere, occorre cercare di ottenere un quadro quanto più chiaro possibile della qualità della vita del paziente nel suo contesto assistenziale, e trarne conclusioni nel suo interesse oggettivo. È assolutamente necessario evitare che le percezioni individuali del personale medico coinvolto riguardo alla qualità della vita siano determinanti per la decisione relativa alla rianimazione. Particolare cautela va usata se, in base al giudizio medico, le misure rianimatorie vengono considerate inopportune. 12 La presunta volontà dell’interessato, se nota, deve essere presa in considerazione. In caso di pazienti che non sono mai stati in grado di intendere e di volere, la persona con diritto di rappresentanza decide in merito alle misure mediche secondo gli interessi ben intesi della persona incapace di discernimento. Pazienti anziani in situazione di dipendenza ricoverati in istituzioni di lungodegenza 14 Anche con i pazienti anziani in situazione di dipendenza che vengono ricoverati in istituzioni di lungodegenza occorre, in linea di principio, discutere la procedura da osservare in caso di arresto cardiocircolatorio e accertare le loro volontà. Se nell’istituzione sanitaria mancano i presupposti per eseguire le manovre rianimatorie, i pazienti appena ricoverati o, se essi sono incapaci di intendere e di volere, le persone a loro vicine devono essere informati della situazione. In ogni caso, vale a dire anche per i pazienti che rifiutano la rianimazione, occorre garantire che eventuali incidenti acuti potenzialmente curabili, da un punto di vista fenomenologico simili all’arresto cardiocircolatorio improvviso (come ad esempio l’aspirazione del bolo nelle vie aeree), vengano trattati senza indugio e con la dovuta cura. Pazienti in fin di vita Per quanto riguarda i pazienti in fin di vita 15 l’attenzione si focalizza sulle cure palliative.16 Fattori emotivi e psicologici rendono spesso difficile al paziente, ai congiunti e ai membri dell’equipe curante 17 di riconoscere e accettare il fatto che la fine della vita sia vicina. Discuterne nell’ambito dell’equipe curante può contribuire a una maggiore chiarezza. Altrettanto importante è una comunicazione empatica con il paziente e i suoi congiunti riguardo alle loro aspettative, desideri e paure. 14 Vedi «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza». Direttive medicoetiche e raccomandazioni dell’ASSM. 15 Per la definizione di «pazienti in fin di vita» vedi nota 8. 16 Vedi «Cure palliative». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 17 Per «equipe curante» si intende il team interdisciplinare e interprofessionale che assiste il paziente. 13 2.5. Presa di decisione La decisione in merito alla rianimazione va discussa in linea di principio all’interno dell’equipe curante. Tutti sono tenuti a rispettare l’eventuale espresso rifiuto di essere rianimato da parte di un paziente in grado di intendere e di volere. Se un paziente non è in grado di intendere e di volere, il medico deve assicurarsi che venga accertata l’esistenza di direttive anticipate valide. Qualora esse siano state redatte, occorre attenersi alle disposizioni ivi contenute. In mancanza di direttive anticipate, la persona con diritto di rappresentanza ai sensi di legge decide secondo la volontà presumibile e gli interessi del paziente (vedi cap. 2.3.). Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza riguardo a tutte le circostanze fondamentali per le misure mediche previste. Laddove possibile, anche la persona incapace di intendere e di volere viene coinvolta nel processo decisionale. 2.6. Documentazione La decisione in merito alla rianimazione deve essere riportata in maniera chiara, con l’accettazione («SI REA») o il rifiuto («NO REA») dell’intervento rianimatorio, nel dossier medico e infermieristico del paziente. Le disposizioni «NO REA» (o «DNAR») significano esclusivamente che, in caso di arresto cardiocircolatorio documentato, occorre astenersi dall’effettuare tentativi di rianimazione cardiopolmonare elettromeccanica. In base alla citata definizione non vengono ammessi gradi intermedi con manovre rianimatorie limitate.18 Per i pazienti sotto monitoraggio cardiocircolatorio costante (ad es. in terapia intensiva) vanno elaborate regole derogatorie che tengano conto dei singoli casi. Il medico competente è tenuto a datare e firmare la registrazione nella documentazione relativa al paziente; deve altresì riportare l’eventuale esistenza di una volontà inderogabile espressa dal paziente. In situazioni particolarmente complesse la decisione deve essere motivata in modo più esauriente sia nella cartella infermieristica, sia nel dossier del medico relativo al paziente (nel dossier del medico di famiglia per i pazienti ambulatoriali).19 18 In certi ospedali la decisione sulla rianimazione non viene registrata con un semplice «sì» o «no», ma ulteriormente differenziata. Questi gradi intermedi includono ad es. «rianimazione elettromeccanica senza intubazione», «rianimazione solo farmacologica», «nessuna rianimazione meccanica». 19 Vedi la proposta di Ghelli R, Gerber AU. Wiederbelebung – ja oder nein: Was sagt der Patient dazu. Schweiz. Ärztezeitung 2008; 89(39): 1667 – 1669. 14 2.7. Verifica La decisione relativa al ricorso o all’astensione dalla rianimazione deve essere regolarmente sottoposta a verifica. Ciò vale, in modo particolare, anche per i pazienti ambulatoriali affetti da malattie croniche progredienti. Il decorso della malattia, la necessità di atti medici, la (mancata) risposta a una determinata terapia e la relativa tollerabilità, nonché l’insorgere di complicazioni e malattie secondarie richiedono spesso una nuova valutazione della decisione rianimatoria. Non è raro che il rapporto sviluppato con la propria malattia spinga il paziente a cambiare idea. Anche in caso di continuità della decisione, questa deve essere aggiornata e comunicata regolarmente. In ospedale la verifica deve avvenire con regolarità, specie a ogni trasferimento del paziente da un reparto all’altro, e con maggiore frequenza, a seconda della situazione, per i pazienti in condizioni critiche. La registrazione aggiornata va datata e firmata dal medico competente. Se dovessero sorgere incertezze riguardo alla decisione sulla rianimazione per un paziente passato in custodia a una nuova equipe curante, quest’ultima dovrà conferire con l’equipe precedente. Se i dubbi permangono, la decisione va ridiscussa nella maniera opportuna con il paziente o, in caso di incapacità di intendere e di volere, con i suoi rappresentanti. In caso di trasferimento di un paziente, l’equipe addetta al trasporto deve essere informata circa l’eventuale esistenza di disposizioni DNAR e sulle relative motivazioni. Se si basa sulla volontà del paziente, essa è vincolante anche per l’equipe addetta al trasporto. 2.8. Situazioni conflittuali A volte i pazienti o i loro congiunti richiedono di tentare la rianimazione anche in situazioni in cui essa non è indicata dal punto di vista medico. Inoltre può accadere che i congiunti non accettino il rifiuto del paziente di sottoporsi a manovre rianimatorie. Simili situazioni sono indice della necessità di maggiori informazioni. Spesso si tratta di chiarire malintesi e di illustrare al paziente e ai suoi congiunti, in occasione di più colloqui, i limiti terapeutici della medicina curativa e le possibilità delle cure palliative.20 In caso di divergenze di opinione all’interno dell’equipe curante è necessario individuare con cura su cosa siano basate. Vanno discussi i diversi valori e le opzioni proposte. In situazioni conflittuali si raccomanda il ricorso a un sostegno professionale.21 20 Vedi Quill TE, Arnold R, Back AL. Discussing treatment preferencies with patients who want everything. Ann Int Med. 2009; 151(5): 345 – 349. 21 Vedi «Supporto etico in medicina». Raccomandazioni dell’ASSM. 15 3. Procedure in caso di arresto cardiocircolatorio L’arresto cardiocircolatorio improvviso costituisce sempre una situazione di emergenza, che richiede decisioni e azioni rapide. Specialmente in caso di arresto cardiocircolatorio extraospedaliero, di solito, non sono disponibili indicazioni circa le eventuali malattie pregresse o le volontà del paziente. All’interno dell’ospedale, invece, in linea di massima dovrebbe sempre risultare chiaro subito, dal dossier del paziente, se procedere o meno alle manovre rianimatorie (vedi cap. 2.). Presupposto fondamentale per l’esecuzione di manovre rianimatorie è la diagnosi clinicamente corretta dell’arresto cardiocircolatorio. Data la situazione di urgenza, la decisione deve essere presa nell’arco di pochi secondi; perdere tempo in accertamenti non farebbe che peggiorare la prognosi. In caso di dubbio, dunque, è necessario avviare senza indugio adeguate manovre di rianimazione cardiopolmonare. 3.1. Condizioni giuridiche quadro Il diritto vigente 22 stabilisce un generico obbligo di soccorso in situazioni di emergenza. Ai medici e al personale sanitario professionista, in base alle loro conoscenze specialistiche, si richiedono sforzi maggiori che non ai laici. Se in una situazione di emergenza non si conosce la volontà della persona interessata né si può risalire tempestivamente alla sua presunta volontà, occorre partire dal presupposto che il paziente voglia vivere e agire di conseguenza. La volontà del paziente rimane tuttavia vincolante anche in situazioni di emergenza. Le manovre rianimatorie non devono essere eseguite in presenza di chiare indicazioni che la persona interessata rifiuta la rianimazione. Se lo si scopre solo nel corso delle manovre stesse, ad esempio sulla base di direttive anticipate o di una dichiarazione della persona con diritto di rappresentanza, la rianimazione deve essere interrotta. Se le direttive anticipate non vengono rispettate, il personale del soccorso d’emergenza deve specificarne il motivo in maniera chiara nella cartella clinica. 22 L’obbligo di soccorso si evince dall’art. 128 del Codice penale: chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 16 I simboli DNAR di qualunque tipo (ad es. tatuaggi, timbro sulla pelle, medaglietta al collo ecc.) non hanno la validità giuridica delle direttive anticipate (mancano la forma scritta, la data e la firma), ma sono da intendersi come un forte indizio di una loro eventuale esistenza. Nel momento in cui scorge un simbolo DNAR, l’equipe di rianimazione deve pertanto procedere tempestivamente alla ricerca delle direttive anticipate. Tuttavia, fintantoché non si è certi che il paziente sia contrario, non si deve indugiare nell’avviare misure immediate volte a salvargli la vita. Oltre alle direttive anticipate o alla dichiarazione di una persona con diritto di rappresentanza (entrambe aventi carattere vincolante), occorre tener conto anche delle affermazioni espresse da persone che convivono con il paziente, in particolare se le circostanze lasciano sembrare opinabile la ragionevolezza di una manovra di rianimazione. Una chiamata d’emergenza in cui si richieda il supporto medico in fase di accompagnamento di una persona in fin di vita non deve essere interpretato come un obbligo di rianimazione. In caso di arresto cardiocircolatorio insorto a conseguenza di un tentativo di suicidio, di norma, non si può dedurre il rifiuto della rianimazione sulla sola base dell’atto suicida. Gli antefatti del suicidio, il metodo, la durata della volontà di togliersi la vita, la capacità di intendere e di volere, ecc. richiedono un’attenta valutazione. Qualora, per via della situazione d’emergenza, non sia possibile effettuarla, vanno intraprese le manovre rianimatorie. L’interpretazione di eventuali direttive anticipate è in questo caso particolarmente difficoltosa, in quanto di fronte a un suicidio non si può partire con certezza dal presupposto che esse siano state redatte in un momento in cui la persona in oggetto era in grado di intendere e di volere. 3.2. Fattori di prognosi Per la valutazione delle probabilità di successo delle manovre rianimatorie sono rilevanti i seguenti fattori prognostici,23 che tuttavia possono essere ponderati in anticipo solo in misura limitata. Fattori prognostici positivi: – breve intervallo tra l’insorgenza dell’arresto cardiocircolatorio, l’inizio delle manovre rianimatorie e la prima defibrillazione (collasso testimoniato del paziente; arresto cardiocircolatorio nel contesto di un intervento diagnostico o terapeutico, ecc.); – aritmia tachicardica (tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare); – precedente buono stato di salute del paziente. 23 Vedi American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2005; 112 (suppl IV): IV-206. 17 Fattori prognostici avversi: – indicazioni sicure di arresto cardiocircolatorio senza manovre rianimatorie efficaci per più di dieci minuti (una volta esclusa l’ipotermia (assideramento) e in assenza di indizi di intossicazione); – asistolia; – attività elettrica senza polso (PEA); – grave comorbidità e cattivo stato di salute del paziente prima dell’arresto cardiocircolatorio; – esistenza certa di una malattia pregressa incurabile che minacciava la sopravvivenza del paziente; – arresto cardiocircolatorio in condizioni particolari (ad es. politrauma). I fattori prognostici sopra elencati sono validi anche per bambini e adolescenti. Nei bambini piccoli, in particolare, l’arresto cardiocircolatorio è spesso preceduto da un arresto respiratorio. In questa situazione le probabilità di successo della rianimazione sono alte nel caso in cui le manovre (respirazione assistita o artificiale) vengano avviate prima dell’arresto cardiocircolatorio (vedi appendice). 3.3. Interruzione delle manovre rianimatorie Un altro motivo per cui sospendere le manovre rianimatorie, oltre alla volontà del paziente (vedi cap. 3.1.) e ai fattori prognostici avversi (vedi cap. 3.2.), è il mancato successo della rianimazione. La rianimazione è priva di successo quando per 20 minuti, malgrado manovre rianimatorie ininterrotte lege artis, non si ottiene mai la ripresa dell’attività cardiaca con circolazione spontanea e il paziente mostra i segni clinici del decesso (assenza di polso, coma, ecc.). Se, durante la rianimazione, si verifica una temporanea attività cardiaca con circolazione spontanea, il conteggio dei 20 minuti ricomincia da capo.24 In presenza di condizioni particolari (ipotermia prima dell’insorgere dell’arresto cardiocircolatorio, sospetta intossicazione o alterazione metabolica, bambini con fibrillazione ventricolare ricorrente o persistente) è opportuno eseguire le manovre di rianimazione per un periodo di tempo più prolungato. La decisione di interrompere la rianimazione deve essere presa possibilmente da un medico. Quest’ultimo deve tenere conto dell’eccezionalità della situazione, sul piano emotivo, per tutte le persone coinvolte nel tentativo di rianimazione e procedere alla decisione con la dovuta sensibilità. Dopo il fallimento di una rianimazione extraospedaliera si pone il problema del trasporto del deceduto. Per non aggravare il disagio dei congiunti occorre verificare la possibilità di trasportare il deceduto in ambulanza. 24 Vedi «Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 18 3.4. Rapporti con i congiunti Al centro degli sforzi di rianimazione c’è il paziente, ma anche i congiunti più vicini ne sono coinvolti. Occorre offrire adeguata assistenza ai congiunti presenti durante la rianimazione o desiderosi di prendere commiato dal deceduto dopo il fallimento della stessa. In questa situazione è di fondamentale importanza tenere conto del contesto culturale e religioso del paziente e della sua famiglia. 3.5. Debriefing all’interno dell’equipe I casi di rianimazione rappresentano per tutti, e in particolar modo per l’equipe curante all’interno e al di fuori dell’istituzione sanitaria, una situazione di grande stress. A volte permane la sensazione di aver fallito. Lo stress emotivo rischia di dare adito all’imputazione di colpe. In questi casi è utile impostare un debriefing (discussione del caso). È bene che questo non verta esclusivamente sulla qualità delle prestazioni mediche dispensate, ma tratti anche il processo decisionale, la comunicazione tra medici, personale curante e gli altri professionisti coinvolti, l’assistenza ai congiunti, lo stress emotivo della squadra di soccorso e la gestione del rapporto con l’agonia e la morte. 19 III. RACCOMANDAZIONI Segue un elenco di raccomandazioni rivolte a destinatari diversi per sostenere l’attuazione delle presenti direttive: 1. Ai responsabili della formazione di base, postgraduata e continua in campo medico e infermieristico – Garantire la formazione e l’addestramento periodici nel campo delle più recenti tecniche di rianimazione; – Formare e addestrare alla comunicazione con i pazienti e i loro congiunti nei seguenti ambiti: – conduzione del colloquio per rilevare le aspettative del paziente nei confronti di medici e personale curante (appuramento della volontà del paziente per quanto concerne la rianimazione) nonché sulle possibilità e i limiti della medicina e, in particolare, delle misure di rianimazione; – fondamenti dei diritti del paziente, comprese le direttive anticipate; – Promuovere nel contesto di eventi interdisciplinari le competenze decisionali in merito all’opportunità di intraprendere manovre rianimatorie e alla loro sospensione. 2. Alle istituzioni sanitarie (servizi di salvataggio, posti di pronto soccorso, ospedali, case di riposo istituzioni di cura ecc.) – Redigere disposizioni specifiche e interne all’istituzione a completamento delle presenti direttive; – Divulgare le informazioni attraverso il dépliant dell’ospedale o il materiale informativo della casa di riposo o dell’istituzione di cura; – Introdurre nel dossier del paziente una rubrica «decisione in merito alla rianimazione»; – Promuovere la cultura del dialogo interdisciplinare e interprofessionale mediante il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti al processo decisionale e istituzionalizzare gli incontri di debriefing. 3. Alle autorità politiche e agli organismi di finanziamento – Garantire la possibilità di scegliere una casa di riposo o un’istituzione di cura dove all’occorrenza possano essere praticate misure di rianimazione. 20 IV. APPENDICE 1. Esito delle rianimazioni negli adulti 1.1. Aspetti fondamentali Una buona conoscenza delle possibilità e dei limiti delle misure rianimatorie costituisce il fondamento medico per l’elaborazione e la definizione di decisioni in materia di rianimazione. Sia i laici, sia molti professionisti del settore, tuttavia, sanno poco riguardo all’effettivo esito delle manovre rianimatorie. Lo stesso vale anche per i fattori che, in ultima analisi, ne determinano il successo o il fallimento. Eppure, le conoscenze circa i criteri di successo nelle diverse situazioni costituiscono un presupposto indispensabile per una presa di decisione differenziata. In linea di principio, nell’analisi dei risultati delle rianimazioni occorre tenere conto anche delle condizioni concomitanti, vale a dire il luogo ove viene eseguito il tentativo di rianimazione (fuori o dentro l’ospedale, o addirittura nel reparto di terapia intensiva), le cause dell’evento (cardiache o non cardiache), il ritmo iniziale (tachicardia / fibrillazione ventricolare, asistolia o altro), se l’arresto cardiocircolatorio è o non è testimoniato, l’intervallo di tempo intercorso tra l’insorgenza dell’arresto cardiocircolatorio e l’inizio di manovre rianimatorie adeguate, e se i primi soccorritori dispongono o meno delle conoscenze necessarie per la rianimazione. In molti casi, oltre alle condizioni concomitanti, è determinante anche la causa dell’arresto cardiocircolatorio: gli eventi legati ad aritmie cardiache hanno una prognosi leggermente più favorevole, mentre non risultano di norma superabili gli arresti dovuti a shock emorragico (ad es. in seguito a un trauma) o insorti nell’ambito di un progrediente peggioramento delle condizioni generali (ad es. malattie consuntive, multiple organ failure in terapia intensiva). 1.2. Risultati In generale la rianimazione si intende avvenuta con successo in caso di dimissione del paziente dall’istituzione ospedaliera con indicazione delle sue funzioni neurologiche. Il vero successo consiste nella sopravvivenza senza danni neurologici rilevanti dovuti all’arresto cardiocircolatorio. Disabilità gravi, coma e stato vegetativo corrispondono a un fallimento. 21 Tentativi di rianimazione extraospedalieri I dati europei sui tentativi e sugli esiti delle rianimazioni avvenute in contesto extraospedaliero vengono rilevati e analizzati secondo la metodologia dello stile Utstein [1]. Per il 2005 presentano i seguenti risultati (vedi tabella): tra il 34 e il 98% dei pazienti con arresto cardiocircolatorio (media 67%, CH 71%) è stato rianimato da una squadra di soccorso professionista. Tra il 48 e il 92% dei pazienti (media 75%, CH 71%) è stato colpito da arresto cardiocircolatorio di origine cardiaca, con una percentuale di collassi testimoniati da laici che varia dal 46 all’89% (media 67%, CH 69%). Il ritmo iniziale era fibrillazione ventricolare nel 16 – 57% dei casi (media 34%, CH 41%). Nei pazienti con arresto cardiocircolatorio testimoniato, le misure rianimatorie hanno ottenuto la ripresa di una circolazione spontanea nel 31 – 65% dei casi (media 38% CH 31%), e i pazienti che hanno lasciato l’ospedale rappresentano lo 0 – 23% (media 7,4%, CH 3,4%). Dopo un anno era ancora in vita solo una percentuale tra lo 0 e il 16% (media 5,1%, CH 0,3%) dei pazienti. Non sono disponibili dati sui danni neurologici subiti dalle persone colpite [2]. Europa Svizzera Valore medio e IC 95% (%) Valore medio (%) Rianimazione intrapresa da soccorritori professionisti 67 Arresto cardiocircolatorio di origine Collasso testimoniato (34 – 98) 71 75 (48 – 92) 71 67 (46 – 89) 69 Risultati nei pazienti con collasso testimoniato e misure rianimatorie intraprese da soccorritori professionisti Ripresa della circolazione spontanea 22 38 (31 – 65) 31 Sopravvivenza fino alla dimissione 7,4 (0 – 23) 3,4 Sopravvivenza dopo 1 anno 5,1 (0 – 16) 0,3 Tentativi di rianimazione intraospedalieri Il tasso di sopravvivenza post rianimazione cardiopolmonare intraospedaliera è in media superiore rispetto a quella extraospedaliera. Ma anche all’interno dell’ospedale, le circostanze di tempo e di luogo sono determinanti per quanto riguarda sia il tasso di sopravvivenza a un mese, sia la sopravvivenza senza danni neurologici. Infatti, il tasso di sopravvivenza intraospedaliera soprattutto per rianimazioni in sala di cateterismo cardiaco e reparto di osservazione, e specialmente nei pazienti infartuati con fibrillazione ventricolare senza insufficienza sinistra [3, 4] nonché in reparto di terapia intensiva cardiochirurgica [5], supera il 70%. D’altra parte, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per cause non cardiache hanno poche probabilità, malgrado il costante monitoraggio e l’immediato intervento delle manovre rianimatorie, di superare indenni un arresto cardiocircolatorio. Questo vale in modo particolare in caso di funzioni fisiologiche in peggioramento o di progrediente multiple organ failure (tasso di sopravvivenza tra lo 0 e il 2%) [6 – 9]. Il ritmo iniziale riveste un ruolo altrettanto importante. I dati del National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation, negli Stati Uniti, mostrano infatti una ripresa della circolazione nel 44% dei pazienti colpiti, con un tasso di dimissione ospedaliera pari al 34% in presenza di fibrillazione ventricolare, e al 10% in caso di asistolia o PEA [10]. 1.3. Commenti Si stima che ogni anno, fuori dagli ospedali, 0,5 –1 persona su mille sia colpita da arresto cardiocircolatorio improvviso di origine cardiaca. Di questi sopravvive in tutto il mondo, così come in Svizzera, meno del 5%. Sistemi di soccorso esemplari, come ad esempio quello di Seattle, negli USA, raggiungono tassi di sopravvivenza più elevati. La differenza tra il tasso di sopravvivenza generalmente ridotto a livello mondiale e quello invece potenzialmente raggiungibile riflette l’efficacia della cosiddetta «catena del soccorso» 25 nonché la qualità delle misure rianimatorie intraprese. Lo stesso vale anche per i risultati intraospedalieri. Qui va però tenuto conto del fatto che i pazienti ospedalizzati (ad es. in terapia intensiva) si differenziano molto per condizioni di salute da quelli ambulatoriali, cosa che spesso influisce negativamente sulla prognosi. Una rianimazione, per essere ben riuscita, si pone come obiettivo non tanto la sopravvivenza in sé, quanto piuttosto la sopravvivenza in condizioni neurologiche integre e con una qualità di vita buona per il paziente. I risultati negativi a livello neurologico derivano dal mancato apporto di ossigeno al cervello. Questo 25 La catena del soccorso si compone delle seguenti quattro fasi: 1. Riconoscimento tempestivo dell’arresto cardiocircolatorio; 2. Inizio precoce delle procedure di rianimazione; 3. Defibrillazione precoce; 4. Tempestiva applicazione delle procedure di soccorso medico avanzato («advanced life support»). 23 è dovuto non solo alle comorbidità del paziente, ma anche e soprattutto all’esecuzione tardiva e/o insufficiente delle manovre rianimatorie. Purtroppo non esistono dati sufficienti a tale proposito, e i pochi esistenti sono stati raccolti per lo più su campioni ristretti. I pazienti sopravvissuti presentano spesso una buona ripresa a livello neurologico. Tuttavia, anche dopo il buon esito iniziale della rianimazione (con ripresa della circolazione spontanea) un notevole numero di pazienti rimane affetto da disturbi neurologici di media o grave entità. Migliorare questa situazione è possibile. Per fare ciò è necessario ottimizzare la «catena del soccorso» nonché la formazione e la qualità delle misure rianimatorie in Svizzera. Inoltre, un più diffuso impiego di nuovi metodi per la rianimazione cerebrale (come ad esempio l’ipotermia terapeutica) migliorerebbe ulteriormente i risultati neurologici a distanza in seguito a rianimazione cardiopolmonare. Il «paziente modello» per la rianimazione soddisfa i seguenti criteri: è un soggetto altrimenti sano, colpito da arresto cardiocircolatorio testimoniato per tachicardia o fibrillazione ventricolare, che viene immediatamente sottoposto a rianimazione cardiopolmonare (bystander-CPR) e defibrillazione lege artis, in seguito a cui, prima possibile (entro 10 minuti al massimo), recupera una circolazione spontanea e sufficiente. Se il paziente non si riprende a livello neurologico entro pochi minuti, si avviano le procedure di ipotermia terapeutica e respirazione artificiale sotto sedativi per un periodo di tempo limitato (24 ore). 2. Esito delle rianimazioni nei bambini 2.1. Aspetti fondamentali Per quanto riguarda i neonati e i bambini esistono differenze sostanziali rispetto agli adulti a livello epidemiologico, eziologico e di prognosi dell’arresto cardiocircolatorio. Nei bambini, l’arresto cardiocircolatorio improvviso è raramente dovuto ad aritmia primaria; di norma esso rappresenta l’evento conclusivo di un’insufficienza respiratoria progrediente, di un arresto respiratorio improvviso o di uno shock scompensato (asphyxial arrest) [11–13]. Si spiega così il fatto che il tasso di successo della rianimazione cardiopolmonare nel bambino con arresto respiratorio ma in presenza di attività cardiaca sia alto (sopravvivenza senza danni neurologici > 70%) [14 –16], mentre le probabilità di sopravvivere con condizioni neurologiche integre risulta purtroppo molto bassa (< 10%) in caso di arresto cardiocircolatorio già insorto [17–22]. Come per gli adulti, anche per i bambini il successo della rianimazione è fortemente influenzato dai fattori esterni (evento testimoniato o non testimoniato, intraospedaliero o extraospedaliero). 24 2.2. Risultati Tentativi di rianimazione extraospedalieri Analizzando 41 studi pubblicati tra il 1964 e il 2004, Donoghue et al. hanno descritto 5368 pazienti pediatrici con arresto cardiocircolatorio preclinico (extraospedaliero) [23]. In primo piano dal punto di vista eziologico ci sono morte improvvisa del bambino (SIDS o ALTE), trauma, ostruzione delle vie respiratorie e incidenti di annegamento [24]. Come ritmo cardiaco iniziale si è avuta asistolia nel 79% dei casi, seguita da PEA (13%) e fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso (8%). Nel complesso è sopravvissuto fino alla dimissione dall’ospedale il 12,1% dei pazienti, di cui il 4% con condizioni neurologiche integre. Migliori probabilità di sopravvivenza sono state riscontrate nel sottogruppo degli scampati all’annegamento (tasso di sopravvivenza 23%, con condizioni neurologiche integre 6%), dove soprattutto gli incidenti in acque molto fredde si collocano in una posizione particolare (prognosi favorevole possibile anche dopo rianimazione prolungata) [24, 25]; la prognosi risulta nettamente più sfavorevole, invece, per i pazienti pediatrici con arresto cardiocircolatorio post trauma (tasso di sopravvivenza 1,1%, neurologicamente intatto 0,3%). Analogamente a quanto accade per gli adulti, l’esito della rianimazione è migliore in situazioni in cui l’evento è testimoniato e gli sforzi rianimatori intrapresi senza indugio. Tentativi di rianimazione intraospedalieri In caso di arresto cardiocircolatorio insorto in un bambino all’interno di una struttura ospedaliera, la prognosi varia notevolmente a seconda della malattia di base. Nelle cliniche pediatriche prive di cardiochirurgia pediatrica le principali cause di arresto cardiocircolatorio sono i disturbi gravi delle vie respiratorie (61%) e gli stati di shock (29%), con asistolia (55%) e bradicardia (33%) come aritmie iniziali più frequenti [26]. In una popolazione di pazienti mista, il tasso di sopravvivenza post rianimazione cardiopolmonare si attesta sul 16 – 25%, mentre i dati relativi alla sopravvivenza senza danni neurologici oscillano tra lo 0 e il 7% [26, 27]. Se la causa scatenante è un’insufficienza respiratoria e il ritmo cardiaco iniziale una bradicardia, il tasso di sopravvivenza risulta del 50% circa; all’estremità opposta troviamo la prognosi di un arresto cardiocircolatorio insorto nell’ambito di uno shock settico (tasso di sopravvivenza 8%) [26]. Nelle cliniche con reparto cardiochirurgico, le aritmie primarie (fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare) sono causa relativamente frequente di arresto cardiocircolatorio (27%) [28], e l’esito delle rianimazioni in terapia intensiva con aritmia ventricolare insorta a livello primario è positivo nel 35 – 40% dei casi. I bambini rianimati con successo in questa situazione non riportano danni neurologici gravi permanenti nel 60 – 90% dei casi [28, 29]. 25 3. Indicazioni delle fonti relative all’appendice 1 Jacobs I, Nadkarni V. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: update and simplification of the Utstein templates for resuscitation registries. A statement for healthcare professionals from a task force of the international liaison committee on resuscitation. Resuscitation. 2004; 63(3): 233 – 49. 2 Fredrikson M, Herlitz J, Nichol G, et al. Variation in outcome in studies of out of hospital cardiac arrest: A review of studies conforming to the Utstein Guidelines. Am J Emerg Med. 2005; 21: 276 – 81. 3 Dubois C, Smeets JP, Demoulin JC, et al. Incidence, clinical significance and prognosis of ventricular fibrillation in the early phase of myocardial infarction. Eur Heart J. 1986; 7: 945 – 51. 4 Timerman A, Sauaia N, Soares Piegas L, Ramos RF, Gun C, Silva Santos E, et al. Prognostic Factors of the Results of Cardiopulmonary Resuscitation in a Cardiology Hospital. Arq. Bras. Cardiol. 2001; 77: 152 – 60. 5 Anthi A, Tzelepis GE, Alivizatos P, Michalis A, Palatianos GM, Geroulanos S. Unexpected cardiac arrest after cardiac surgery: incidence, predisposing causes, and outcome of open chest cardiopulmonary resuscitation. Chest. 1998; 113: 15 –19. 6 Smith DL, Kim K, Cairns BA, et al. Prospective analysis of outcome after cardiopulmonary resuscitation in critically ill surgical patients. Crit Care Clin. 1994; 10: 179 – 95. 7 Landry FJ, Parker JM, Phillips YY. Outcome of cardiopulmonary resuscitation in the intensive care setting. Crit Care Med. 1997; 25: 1951– 5. 8 Wallace SK, Ewer MS, Price KJ, Freeley TW. Outcome and cost implications of CPR in ICU of a comprehensive cancer center. Support Care Cancer. 2002; 10: 425 – 9. 9 Myrianthefs P, Kalafati M, Lkmomdoh C, Minasidoii E, Evagelopouloc P, Karatzas S, et al. Efficacy of CPR in a general, adult ICU. Resuscitation. 2003; 57: 43 – 8. 10 Perbedy MA, Kaye W, Ornato JP, Larkin GL, Nadkarni V, Elizabeth M, et al. Cardiopulmonary resuscitation of adults in the hospital: a report of 14720 cardiac arrests from the National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation. Resuscitation. 2003; 58: 297– 308. 11 European Resuscitation Council. Part 9: pediatric basic life support. Resuscitation. 2000; 46(1– 3): 301– 41. 12 American Heart Association (AHA). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: pediatric basic life support. Pediatrics. 2006; 117(5): e989 –1004. 13 American Heart Association (AHA). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and emergency cardiovascular care (ECC) of pediatric and neonatal patients: pediatric advanced life support. Pediatrics. 2006; 117(5): e1005 – 28. 14 Lopez-Herce J, Garcia C, Dominguez P, et al. Outcome of out-of-hospital cardiorespiratory arrest in children. Pediatr Emerg Care. 2005; 21(12): 807–15. 26 15 Lopez-Herce J, Garcia C, Rodriguez-Nunez A, et al. Long-term outcome of paediatric cardiorespiratory arrest in Spain. Resuscitation. 2005; 64(1): 79 – 85. 16 Zaritsky A. Cardiopulmonary resuscitation in children. Clin Chest Med. 1987; 8(4): 561–71. 17 Dieckmann RA, Vardis R. High-dose epinephrine in pediatric out-of-hospital cardiopulmonary arrest. Pediatrics. 1995; 95(6): 901–13. 18 Herlitz J, Engdahl J, Svensson L, Young M, Angquist KA, Holmberg S. Characteristics and outcome among children suffering from out of hospital cardiac arrest in Sweden. Resuscitation. 2005; 64(1): 37 – 40. 19 Mogayzel C, Quan L, Graves JR,Tiedeman D, Fahrenbruch C, Herndon P. Out-of-hospital ventricular fibrillation in children and adolescents: causes and outcomes. Ann Emerg Med. 1995; 25(4): 484 – 91. 20 O’Rourke PP. Outcome of children who are apneic and pulseless in the emergency room. Crit Care Med. 1986; 14(5): 466 – 8. 21 Schindler MB, Bohn D, Cox PN, et al. Outcome of out-of-hospital cardiac or respiratory arrest in children. N Engl J Med. 1996; 335(20): 1473 – 9. 22 Sirbaugh PE, Pepe PE, Shook JE, et al. A prospective, population-based study of the demographics, epidemiology, management, and outcome of out-of-hospital pediatric cardiopulmonary arrest. Ann Emerg Med. 1999; 33(2): 174 – 84. 23 Donoghue AJ, Nadkarni V, Berg RA, et al. Out-of-hospital pediatric cardiac arrest: an epidemiologic review and assessment of current knowledge. Ann Emerg Med. 2005; 46(6): 512 – 22. 24 Kuisma M, Suominen P, Korpela R. Paediatric out-of-hospital cardiac arrests-epidemiology and outcome. Resuscitation. 1995; 30(2): 141– 50. 25 Idris AH, Berg RA, Bierens J, et al. Recommended guidelines for uniform reporting of data from drowning: the «Utstein style». Resuscitation. 2003; 59(1): 45 – 57. 26 Reis AG, Nadkarni V, Perondi MB, Grisi S, Berg RA. A prospective investigation into the epidemiology of in-hospital pediatric cardiopulmonary resuscitation using the international Utstein reporting style. Pediatrics. 2002; 109(2): 200 – 9. 27 de Mos N, van Litsenburg RR, McCrindle B, Bohn DJ, Parshuram CS. Pediatric in-intensive-care-unit cardiac arrest: incidence, survival, and predictive factors. Crit Care Med. 2006; 34(4): 1209 –15. 28 Samson RA, Nadkarni VM, Meaney PA, Carey SM, Berg MD, Berg RA. Outcomes of in-hospital ventricular fibrillation in children. N Engl J Med. 2006; 354(22): 2328 – 39. 29 Parra DA,Totapally BR, Zahn E, et al. Outcome of cardiopulmonary resuscitation in a pediatric cardiac intensive care unit. Crit Care Med. 2000; 28(9): 3296 – 300. 27 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 15 aprile 2005 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare delle direttive medico-etiche riguardanti le decisioni in merito alla rianimazione. Sottocommissione responsabile Prof. Dr. med. Andreas U. Gerber, Burgdorf (Presidente) Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle, Zurigo PD Dr. med. Thomas M. Berger, Lucerna Lic. iur. Nathalie Brunner, Neuchâtel Dr. med. Daniel Grob, Zurigo Prof. Dr. med. Urban T. Laffer, Bienne Angelika Lehmann, BNS terapia intensiva, Basilea PD Dr. med. Joseph Osterwalder, San Gallo Prof. Dr. med. Claude Regamey, Presidente CCE, Friburgo lic. iur., MAE, Michelle Salathé, ASSM, Basilea Dr. med. Martin Siegemund, Basilea Prof. Dr. med. Reto Stocker, Zurigo Prof. Dr. med. Peter Stulz, Lucerna Prof. Dr. med. Martin von Planta, Basilea Dr. med. Philipp Weiss, Basilea Dr. med. Regula Zürcher Zenklusen, Neuchâtel Esperti interpellati Dr. med. Sven Staender, Männedorf Consultazione In data 20 maggio 2008 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 27 novembre 2008. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; modifica del 19 dicembre 2008). 28 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze Donazione di organi solidi da donatore vivente Direttive medico-etiche e raccomandazioni SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM Accademia Svizzera delle Scienze Mediche SAMS Swiss Academy of Medical Sciences Donazione di organi solidi da donatore vivente Direttive medico-etiche e raccomandazioni Approvate dal Senato dell’ASSM il 20 maggio 2008. La versione originale è quella tedesca. I. Preambolo 3 II. Direttive 5 1. Campo d’applicazione 5 2. Considerazioni etiche fondamentali 5 3. Condizioni giuridiche quadro 7 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Condizioni per il prelievo Gratuità e divieto di commercio Sussidiarietà Risarcimento spese e protezione assicurativa 4. Informazione del donatore 5. Aspetti generali degli accertamenti 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 6.3. 7. Carattere volontario Donazione dedicata e non Età Sesso Origine Accertamenti psicosociali 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 13 Obiettivi Situazioni particolari del donatore Donatori con un disturbo psichico Donatori con un partner che rifiuta la donazione Donatori di un’altra cultura Donatori che rifiutano le trasfusioni di sangue Donatori che non vogliono donare, ma non possono ammetterlo Aderenza Accertamenti medici 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 9 10 Donatori di rene Riceventi di rene Donatori di fegato Riceventi di fegato 16 8. Valutazione finale 19 9. Accompagnamento del donatore 20 10. Follow up del donatore 21 11. Assistenza postoperatoria del ricevente in caso di organi acquistati 22 12. Documentazione e protezione dei dati 22 III. Allegato: Parametri di controllo del follow up del donatore 23 1. 2. Rene Fegato IV. Raccomandazioni 1. 2. 3. 4. Note sull’elaborazione delle presenti direttive 2 24 Ai centri di trapianto Alla Conferenza dei direttori della sanità Al legislatore Agli assicuratori 28 Donazione di organi solidi da donatore vivente Direttive medico-etiche e raccomandazioni I. Preambolo Oggi il trapianto di organi rappresenta una forma di terapia affermata e promettente. I progressi nell’ambito dell’assistenza medica e chirurgica si sono tradotti in un innalzamento della speranza e della qualità di vita dei riceventi di organi. Questa evoluzione va di pari passo con un crescente bisogno di organi, a cui si contrappone tuttavia un numero di donatori stagnante nell’ambito della donazione post mortem. I trapianti da vivente hanno inoltre prospettive di successo nettamente migliori dei trapianti di organi donati dopo la morte. Per questi motivi, negli scorsi anni la donazione da vivente ha assunto un’importanza sempre crescente. Il prelievo di un organo da un donatore vivente1 rappresenta un intervento sull’integrità personale e fisica ed è consentito solo con il consenso esplicito del donatore. I rischi di una donazione da vivente dipendono dall’organo donato. Benché con accertamenti accurati detti rischi siano contenuti, non possono mai essere esclusi del tutto. Da un lato il donatore si espone ai pericoli che comporta ogni intervento chirurgico e dall’altro vi è la possibilità che subisca conseguenze a lungo termine. Particolare attenzione va quindi riservata alla completezza e all’adeguatezza delle informazioni e spiegazioni fornite al donatore e al suo consenso. In particolare deve essere garantito il carattere volontario della scelta. Per questo motivo si deve escludere che una persona sia spinta a donare un organo. I donatori viventi non sono pazienti nel senso tradizionale del termine. A differenza degli interventi terapeutici, il consenso del donatore e le opportunità del ricevente associate alla donazione non sono pertanto sufficienti per legittimare eticamente la donazione da vivente. È necessario anche garantire che si tenga sufficientemente conto degli accertamenti psicosociali e medici sul donatore, ma anche della sua assistenza postoperatoria e del suo diritto ad essere protetto Ciò può significare rinunciare alla donazione – contrariamente al desiderio del donatore – in caso di controindicazioni. 1 Il testo riguarda sempre anche gli esponenti femminili del gruppo di persone menzionato. 3 Il prelievo di organi da persone viventi è disciplinato nella legge sui trapianti2 e nelle ordinanze di applicazione. Le presenti direttive contribuiscono all’attuazione pratica delle disposizioni giuridiche, e sono intese come un ausilio per i medici, il personale curante e gli altri specialisti che si occupano degli accertamenti medici e psicosociali e dell’assistenza postoperatoria dei donatori. Esse formulano inoltre delle raccomandazioni indirizzate ai centri di trapianto, alla Conferenza dei direttori della sanità, al legislatore e agli assicuratori. 2 4 Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti). II. Direttive 1. Campo d’applicazione Le presenti direttive si applicano al prelievo di organi solidi, specificamente a reni e parti di fegato, da donatori viventi ai fini di un trapianto.3 Le direttive si rivolgono ai medici4 , al personale curante e agli altri specialisti che partecipano agli accertamenti medici e psicosociali sui potenziali donatori in vista di una donazione nonché all’assistenza postoperatoria. 2. Considerazioni etiche fondamentali Dal punto di vista etico, nella donazione da vivente entrano in gioco tre principi medico-etici: il dovere di assistenza, il dovere di non nuocere e il rispetto della volontà del paziente. Il dovere di assistenza obbliga il medico a conservare la vita, in questo caso quella del ricevente. Per il medico il presupposto per una donazione da vivente è rappresentato oltre che dalla volontà del donatore, anche dal dovere di mettere le proprie competenze al servizio della conservazione della vita. Ovviamente, il miglioramento durevole dello stato di salute del ricevente non è possibile senza un intervento chirurgico sul donatore, del tutto superfluo per quest’ultimo e da cui non trae alcun beneficio. L’intervento contraddice,quindi il dovere di non nuocere. In questo caso è determinante la volontà del donatore di sottoporsi all’intervento chirurgico per conservare la vita del ricevente, e il medico deve rispettarlo. Se tale scelta, tuttavia, è associata a un rischio inaccettabile per la vita del donatore, il dovere di non nuocere prevale sul rispetto della volontà del donatore. Il diritto all’autonomia del donatore comprende il diritto a prendere, in base a criteri e valutazioni personali, una decisione che può comportare un certo rischio. Con la donazione di un organo è possibile ridurre le sofferenze e in certi casi persino salvare una vita. Molti donatori sono quindi disposti ad assumersi dei rischi per la propria salute pur di aiutare ad esempio il partner o un membro della famiglia. 3 Il prelievo di segmenti pancreatici e lobi polmonari da donatori viventi non ha ancora preso piede in Svizzera, ma è già realizzato in altri Paesi. Il prelievo e il trapianto di parti dell’intestino tenue è eseguito di rado in Svizzera. In questi casi le direttive si applicano per analogia. 4 Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. 5 I medici, il personale curante e gli altri specialisti che partecipano agli accertamenti sui potenziali donatori sono esortati a rispettare l’autonomia decisionale di questi ultimi. Hanno però anche l’obbligo di non nuocere. Ciò significa che la protezione del donatore deve sempre essere al primo posto. Se i rischi per la salute e la vita del donatore sono eccessivi, la donazione deve essere negata. L’analisi rischi-benefici nel singolo caso dipende da molti fattori. Ai fini della protezione del donatore vanno tenuti presenti oltre agli aspetti medici, anche i fattori psicosociali, ad esempio le conseguenze psichiche della donazione o della non-donazione. La donazione va negata anche se emerge che il desiderio di donare non è autonomo. Dall’obbligo di non nuocere scaturisce inoltre l’impegno a prevenire, riconoscere precocemente e curare in modo mirato eventuali complicanze che possono insorgere nel donatore nel corso di tutta vita. Oltre all’utilità della donazione per la coppia donatore-ricevente, possono sussistere anche interessi di terzi nei confronti della stessa (ad esempio da parte di ospedali, assicuratori, ecc.). La protezione e la volontà del donatore prevalgono tuttavia sempre sugli interessi di terzi. L’organo donato è il mezzo terapeutico per il ricevente. Il dovere di giustizia impone quindi che tutti i costi associati alla donazione siano a carico del ricevente. 6 3. Condizioni giuridiche quadro Il prelievo di organi solidi da persone viventi è disciplinato nella legge sui trapianti e nelle ordinanze di applicazione, segnatamente l’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti). 3.1. Condizioni per il prelievo Ai sensi della legge sui trapianti è consentito prelevare organi da un donatore vivente maggiorenne e capace di discernimento alle seguenti condizioni di base (art. 12 della legge sui trapianti): – il donatore ha dato il proprio consenso liberamente e per iscritto, dopo essere stato informato in modo esauriente; – non sussistono gravi rischi per la vita o la salute del donatore; – il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile. È vietato prelevare reni e parti del fegato ai fini di un trapianto da persone incapaci di discernimento o minorenni (art. 13 della legge sui trapianti). 3.2. Gratuità e divieto di commercio La partecipazione al commercio di organi è contraria all’etica medica. Ai sensi della legge sui trapianti è vietato concedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi di origine umana e praticare il commercio di organi di origine umana (art. 6 e 7 della legge sui trapianti). Il risarcimento della perdita di guadagno e delle spese dirette per il donatore nonché il risarcimento di danni provocati dal prelievo non sono considerati un profitto. 3.3. Sussidiarietà Ai sensi della legge sui trapianti, la donazione da vivente è consentita solo se il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile (art. 12 della legge sui trapianti). Oggi il trapianto di rene è il miglior metodo di cura per le persone affette da una malattia renale avanzata. Alternative terapeutiche come l’emodialisi o la dialisi peritoneale compromettono la qualità di vita e 7 sono associate a una speranza di vita inferiore. Per questo motivo, un trapianto preventivo, e cioè precoce, senza far ricorso alla dialisi, è sensato e auspicabile. Anche per le malattie del fegato un trattamento di medicina intensiva non comporta un beneficio comparabile, poiché al momento della decisione a favore o contro un trapianto di fegato non è possibile prevedere in modo certo se il paziente reagirà alla medicina intensiva o meno. In caso di insufficienza epatica acuta e malattia epatica cronica allo stadio terminale, il trapianto di fegato rappresenta quindi l’unica terapia disponibile. La donazione da vivente evita inoltre lunghi e pesanti tempi di attesa: il trapianto diventa un evento pianificabile, il donatore e il ricevente possono essere operati nelle migliori condizioni possibili e i danni agli espianti (ad esempio in seguito a interruzione dell’irrorazione sanguigna durante il trasporto) sono minori. Le prospettive di successo del trapianto sono maggiori quanto prima è trapiantato l’organo. 3.4. Risarcimento spese e protezione assicurativa Ai sensi della legge sui trapianti, l’assicuratore che in mancanza di donazione da vivente dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente deve assumersi (art. 14 della legge sui trapianti): – i costi dell’assicurazione contro possibili conseguenze gravose del prelievo come invalidità o morte;5 – un adeguato risarcimento della perdita di guadagno e delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore. Ciò include l’assunzione delle spese di viaggio del donatore, dei costi degli accertamenti e del follow-up a vita dello stato di salute, nonché dei costi del necessario ricorso ad aiuti retribuiti, segnatamente aiuti domestici o assistenziali.6 Nella pratica, attualmente si riscontrano alcuni problemi a livello di assunzione dei costi. Il centro di trapianto deve sostenere i donatori nel far valere i propri diritti nei confronti degli assicuratori.7 8 5 Dettagli vedi art. 11 dell’ordinanza sui trapianti. 6 Dettagli vedi art. 12 dell’ordinanza sui trapianti. 7 Cfr. cap. IV; Raccomandazioni agli assicuratori e al legislatore. 4. Informazione del donatore Prima del prelievo dell’organo, i donatori devono essere informati oralmente e per iscritto in modo esauriente e comprensibile sul contenuto e sulle modalità degli accertamenti, sui rischi dell’intervento e sulla necessità di un follow up per tutta la vita. L’informazione deve essere obiettiva e formulata in una lingua che il donatore capisca. Oltre alle informazioni generali, nel colloquio con il potenziale donatore devono essere affrontati gli aspetti riguardanti in modo specifico il donatore (ad esempio rischio individuale in caso di trapianto, ecc.). I potenziali donatori vanno informati in particolare anche sul fatto che il consenso alla donazione deve essere volontario e può essere revocato in qualsiasi momento, senza indicare i motivi. I donatori devono essere informati segnatamente sui seguenti punti (cfr. anche art. 9 dell’ordinanza sui trapianti): – scopo e svolgimento degli accertamenti preliminari e dell’intervento; – carattere volontario e gratuito della donazione nonché punibilità di una donazione dietro retribuzione; – rischi per la salute del donatore a breve e a lungo termine;8 – durata probabile della degenza ospedaliera ed entità dell’incapacità al lavoro o di altre limitazioni per il donatore; – raccomandazione di sottoporsi, in quanto donatore, a un esame regolare dello stato di salute; – obbligo del centro di trapianto di assicurare il follow-up dello stato di salute del donatore; – opportunità e rischi per il ricevente (sopravvivenza al trapianto, complicanze, ecc.); – protezione assicurativa e risarcimento spese; i potenziali donatori devono essere informati anche sui problemi attuali a livello di assunzione dei costi, in particolare per i donatori residenti all’estero. Occorre pertanto attirare l’attenzione sulla necessità di un’assicurazione contro le malattie che copra adeguatamente l’assistenza medica e il controllo postoperatorio; – principi di base del trattamento di dati; – diritto di rifiutare la donazione senza indicarne i motivi o di revocare il consenso dato senza formalità; – vantaggi prospettabili e possibili svantaggi nonché eventuali altre opzioni terapeutiche per il ricevente; – informazioni su eventuali conseguenze psichiche di una donazione da vivente. 8 È inoltre raccomandata la consegna di opuscoli informativi e il rimando alle homepage dell’Associazione svizzera dei donatori viventi d’organo (ASDVO) www.lebendspende.ch e di Swisstransplant www.swisstransplant.org. 9 5. Aspetti generali degli accertamenti Gli accertamenti comprendono una valutazione psicosociale e una valutazione medica del donatore in vista del prelievo dell’organo. Le singole tappe degli accertamenti avvengono parallelamente e/o in modo scaglionato e possono quindi protrarsi per parecchio tempo. Il periodo di attesa fino alla valutazione finale può rappresentare un grande stress per il donatore. Per questo motivo, lo svolgimento degli accertamenti dovrebbe essere noto e accessibile in forma schematica su Internet e mediante opuscoli informativi. Questa informazione generale deve comprendere le tappe necessarie, il nome dei medici e degli altri specialisti coinvolti nonché il calendario degli accertamenti. È però necessaria anche del informare direttamente il donatore sulle singole tappe, scadenze e condizioni. Concretamente, per ogni donatore dovrebbero essere designati degli interlocutori per gli aspetti medici e organizzativi, che lo accompagnino durante il periodo di attesa e siano coinvolti negli accertamenti (cfr. cap. 9). Tutti i processi che ruotano attorno alla fase di accertamento dovrebbero essere definiti e stabiliti all’interno dell’ospedale. 5.1. Carattere volontario I motivi per donare un organo a un’altra persona sono molteplici quanto i donatori. Una donazione può esprimere un senso di responsabilità e preoccupazione per il ricevente, attenuare la propria «sofferenza», ma possono essere determinanti anche motivi altruistici o religiosi. Possono inoltre entrare in gioco interessi propri del donatore: il trapianto potrebbe ad esempio migliorare sensibilmente la qualità di vita della coppia donatore-ricevente. Per un esterno non è sempre facile stabilire nel singolo caso se e in che misura una pressione sociale, psichica o morale influenzi la motivazione del donatore al punto che non si possa più parlare di carattere volontario. In ogni caso, il donatore deve poter giustificare in modo plausibile la sua motivazione all’équipe incaricata degli accertamenti e ciò non deve avvenire non in presenza del potenziale ricevente. 10 5.2. Donazione dedicata e non In Svizzera sono consentite sia le donazioni dedicate che le donazioni non dedicate. Nell’ambito della donazione dedicata, nettamente più frequente, il donatore conosce il ricevente. La relazione tra il donatore e il ricevente può basarsi su una parentela genetica o essere puramente emozionale, come ad esempio all’interno di una coppia o tra amici. Una variante della donazione dedicata è la cosiddetta donazione crossover, nell’ambito della quale due coppie si donano reciprocamente un organo, non potendolo donare al proprio partner. Questa variante slitta tuttavia sempre più in secondo piano per via della possibilità di donazione tra gruppi sanguigni incompatibili. Una donazione non dedicata è destinata a un ricevente che non conosce il donatore. Le donazioni non dedicate sono rare. Se la motivazione a donare è incomprensibile devono essere richieste perizie supplementari (ad esempio accertamenti psicosociali da parte di un altro centro). Particolare attenzione va riservata al mantenimento dell’anonimato tra il donatore e il ricevente. Le équipe coinvolte, compresa la contabilità dell’ospedale, devono essere ben informate preliminarmente. Se sia il donatore che il ricevente auspicano una revoca dell’anonimato al termine della donazione, tale auspicio va rispettato solo dopo un’accurata valutazione dei rischi. Il donatore e il ricevente devono dare il loro consenso per iscritto. Nell’ambito della donazione non dedicata vi è un obbligo di notifica al servizio nazionale di attribuzione, che si occupa della gestione (art. 22 della legge sui trapianti).9 9 L’attuale soluzione di trattare questi organi come gli organi di persone decedute non è adeguata poiché bisognerebbe dare maggior peso all’utilità medica quando un donatore vivente si espone al rischio di una donazione. 11 5.3. Età Con il raggiungimento della maggiore età, per legge chiunque è autorizzato a mettersi a disposizione per la donazione di un organo da vivente. Per i giovani adulti, nell’ambito degli accertamenti in vista della donazione la capacità di discernimento va valutata in modo particolarmente accurato: bisogna stabilire se l’interessato è in grado di cogliere la portata della donazione di un organo da vivente e se il suo desiderio di donare un organo è comprensibile, fondato e volontario. Non esiste alcun limite massimo di età alla donazione di organi. Con l’età aumenta tuttavia la probabilità che una donazione non sia possibile per motivi medici. Nell’ambito degli accertamenti bisogna attirare l’attenzione sui maggiori rischi di complicanze. 5.4. Sesso Attualmente nella ripartizione tra i sessi dei donatori e dei riceventi di organi vi è una netta discrepanza, che non è attribuibile esclusivamente a fattori medici. In base al Registro svizzero dei donatori viventi d’organo (Swiss Organ Live Donor Health Registry, SOL-DHR) due terzi dei donatori sono donne e due terzi dei riceventi sono uomini. Queste cifre corrispondono approssimativamente alla media internazionale. Ciò si spiega tra l’altro con la disponibilità evidentemente superiore delle donne a un atteggiamento premuroso. Eventuali ostacoli che potrebbero influenzare la disponibilità a donare degli uomini (ad esempio problemi sul lavoro a causa dell’assenza e simili) vanno affrontati tempestivamente indicando possibili soluzioni. 5.5. Origine Spesso i donatori provengono da un contesto culturale straniero. Attualmente è residente all’estero un donatore su sei. Nella valutazione di questi donatori occorre tener conto anche dei seguenti punti: – differente interpretazione del concetto di famiglia e differente ripartizione dei ruoli all’interno della comunità; – assicurazione della comunicazione mediante un interprete, se necessario; quest’ultimo non deve essere direttamente coinvolto (in particolare non deve essere legato al ricevente); 12 – accesso a un’assistenza medica e a controlli postoperatori adeguati per il donatore. A seconda del Paese di origine del donatore, ciò è difficile da verificare e può sfociare in conflitti di coscienza. In queste situazioni, nel ponderare i rischi e i benefici della donazione occorre tenere particolarmente conto degli interessi a lungo termine del donatore. 6. Accertamenti psicosociali 10 6.1. Obiettivi Gli accertamenti psicosociali devono essere svolti da uno specialista qualificato in psicologia, che operi in modo indipendente dall’équipe di trapianto. Il donatore deve essere visto personalmente e da solo. In caso di donatori di lingua straniera deve essere a disposizione un interprete indipendente (che non sia legato né al donatore né al ricevente). Per gli accertamenti possono essere necessari più colloqui. In singoli casi, con il consenso del potenziale donatore può essere utile chiedere il parere di terzi (ad esempio famigliari, medico di famiglia, medici curanti). Nell’ambito degli accertamenti bisogna verificare se il donatore è capace di discernimento e se basa la sua decisione su un’informazione sufficiente, se dispone di una stabilità sociale e psichica sufficiente e se la sua decisione è stata presa volontariamente. Gli accertamenti devono includere in particolare i seguenti aspetti: – capacità di discernimento; – motivazione a donare un organo, in particolare il carattere volontario e la gratuità; – anamnesi psicosociale; – andamento del processo decisionale; – gestione dello stress psicosociale in passato; – condizioni di vita attuali (rete sociale, professione, finanze); – relazione con il ricevente; – aspettative del donatore in relazione alla donazione di organi; – conoscenza dei benefici e dei rischi di una donazione per il donatore; – conoscenza dei benefici e dei rischi della donazione per il ricevente. 10 Nella legge sui trapianti si parla di accertamenti «psicologici». Siccome nell’abito degli accertamenti sono considerati anche fattori sociali, nelle presenti direttive si parla di «accertamenti psicosociali». 13 6.2. Situazioni particolari del donatore 6.2.1. Donatori con un disturbo psichico I disturbi psichici sono diffusi, ma di per sé non costituiscono un criterio di esclusione di una donazione, fatti salvi i disturbi molto gravi (ad esempio le psicosi acute). Bisogna valutare individualmente se per l’interessato il rifiuto per motivi psicosociali non sia più gravoso della donazione stessa. In singoli casi può essere utile un sostegno psicologico già durante gli accertamenti. In caso di disturbi attuali che possono limitare la capacità di discernimento, occorre richiedere una valutazione psichiatrica. 6.2.2. Donatori con un partner che rifiuta la donazione I potenziali donatori possono trovarsi in un conflitto di lealtà tra la famiglia di origine (ad esempio un fratello o una sorella quale ricevente) e la famiglia attuale (partner). Per identificare tempestivamente queste situazioni, bisognerebbe coinvolgere il partner negli accertamenti psicosociali, sempre che ciò sia possibile e che il donatore non si opponga. 6.2.3. Donatori di un’altra cultura I valori e le norme sono specifici della cultura (ad esempio le lealtà famigliari). La valutazione affidabile della capacità di discernimento, del carattere volontario e della motivazione a donare può essere soggetta a dei limiti per le persone provenienti da altri contesti culturali. Bisogna verificare individualmente se la mentalità culturale specifica del potenziale donatore è compatibile con le norme e le prescrizioni locali. In caso di seri dubbi bisogna respingere l’offerta del donatore. 6.2.4. Donatori che rifiutano le trasfusioni di sangue Con l’operazione, i donatori che rifiutano le trasfusioni di sangue per principio si espongono a un maggior rischio di morire se subentrano complicanze in seguito all’operazione. Ciò vale soprattutto per le donazioni di fegato, associate a maggiori rischi rispetto alle donazioni di un rene. Il rischio accresciuto per il donatore va integrato nell’analisi rischi-benefici e può portare al rifiuto della donazione. 14 6.2.5. Donatori che non vogliono donare, ma non possono ammetterlo I potenziali donatori possono essere in conflitto tra le aspettative e i propri timori e dubbi in relazione alla donazione. Talvolta per un donatore è impossibile dire di non essere disposto a una donazione. Spesso la mancanza del desiderio di donare si rispecchia nel comportamento (ad esempio la mancanza del calo di peso necessario, ritardi). Per andare incontro al donatore, è possibile dare maggior peso alle possibili controindicazioni somatiche per motivare l’esclusione della donazione. 6.3. Aderenza L’affidabilità del ricevente ad attenersi alle prescrizioni terapeutiche (aderenza) è una delle premesse più importanti per il successo di un trapianto. L’aderenza prima del trapianto è però una garanzia solo parziale di aderenza dopo il trapianto. Vi sono tuttavia dei fattori di rischio di riduzione dell’aderenza, ad esempio l’alcolismo. Anche per alcuni pazienti giovani vi è il rischio di un’aderenza ridotta. Questi fattori vanno considerati soprattutto per i trapianti preventivi e discussi con la coppia donatore-ricevente. Nell’assistenza dopo il trapianto, l’aderenza va sostenuta con misure adeguate, in particolare la formazione. 15 7. Accertamenti medici 11 7.1. Donatori di rene Ai sensi dell’art. 23 dell’ordinanza sui trapianti, l’idoneità alla donazione è valutata da un medico che disponga della necessaria esperienza o da una persona con formazione per tale attività e subordinata alla vigilanza del medico. La valutazione dell’idoneità alla donazione si basa essenzialmente su un’anamnesi, un esame clinico, test di laboratorio e metodi per immagini. Tra i punti da tener presenti figurano i seguenti: – accertamento dell’operabilità (rischio perioperativo); – funzione renale prima della donazione compresa la pressione sanguigna o l’ipertonia, albuminuria, proiezione della funzione renale residua subito dopo la donazione e a lungo termine compresa la stima del rischio di sviluppo di un’insufficienza renale avanzata con complicanze renali secondarie (ad esempio anemia, osteopatia o bisogno di dialisi). Non vi è nessun limite massimo di età. In generale bisogna tener presente che la funzione dei reni si deteriora nel corso del processo d’invecchiamento. La funzione renale deve essere sufficiente per il donatore e per il ricevente. Bisogna quindi stimare la funzione renale del donatore dopo il prelievo del rene. La proiezione deve dare una funzione renale residua sufficiente per il donatore anche in età avanzata senza complicanze secondarie dell’insufficienza renale; – eventuali malattie concomitanti che possono ripercuotersi negativamente sul rene restante, in particolare diabete mellito, obesità; – diagnosi e valutazione delle possibili controindicazioni alla donazione di organi, in particolare malattie maligne o infettive, gravidanza; – anamnesi famigliare (ad esempio diabete mellito); – accertamenti immunologici per l’attribuzione dell’organo (ad esempio la tipizzazione tissutale) e la valutazione del rischio di reazioni di rigetto (prova incrociata). 11 Cfr. anche allegato 5 dell’ordinanza sui trapianti. 16 Un’ipertonia non è un criterio di esclusione, a patto che sia controllata efficacemente con dei farmaci. L’escrezione di albumina nell’urina non deve superare il valore limite normale, e cioè deve essere inferiore a 5 mg di albumina per mmol di creatinina. L’obesità è considerata un fattore di rischio cardiovascolare in generale. Nel registro SOL-DHR, i dati dei pazienti affetti da obesità non sono però peggiori (nessuna conclusione possibile in caso di BMI superiore a 35): l’obesità non costituisce quindi un criterio sufficiente per escludere da una donazione questo gruppo di pazienti. I donatori con un tumore maligno trasmissibile non curato o un’infezione incurabile trasmissibile acuta non sono invece ammissibili per una donazione. Un rischio immunologico superiore della potenziale costellazione donatore-ricevente (ad esempio anticorpi specifici del donatore o anticorpi non compatibili con il gruppo sanguigno) e il rischio medico del ricevente vanno discussi preliminarmente con il donatore. 7.2. Riceventi di rene Come per i donatori, gli accertamenti includono un’anamnesi, un esame clinico, test di laboratorio e metodi per immagini. Tra i punti da tener presenti figurano i seguenti: – accertamento dell’operabilità. Occorre tener presente il rischio perioperativo e una speranza di vita stimata di almeno due anni; – malattia renale di base (compresa una valutazione del rischio di recidiva nel trapianto) e malattie concomitanti che possono ripercuotersi negativamente sulla sopravvivenza del trapianto e del paziente; – controindicazioni relative e assolute all’immunosoppressione, e cioè stima dei suoi rischi, effetti collaterali e compatibilità; – accertamenti immunologici legati al trapianto per l’attribuzione di un organo (ad esempio tipizzazione tissutale) e la valutazione del rischio di reazioni di rigetto (ad esempio anticorpi contro gli antigeni HLA del donatore); – diagnosi e valutazione di altre controindicazioni al trapianto, in particolare malattie maligne o infettive. 17 7.3. Donatori di fegato Ai sensi della legge sui trapianti, il prelievo da donatore vivente è consentito solo se sono esclusi gravi rischi per la vita o la salute in seguito alla donazione (art. 12 della legge sui trapianti). Nell’ambito della valutazione dei rischi occorre tener presente che la donazione di una parte di fegato comporta maggiori rischi intraoperativi e postoperativi rispetto alla donazione di un rene. Ciò vale anche per gli accertamenti medici in vista di una potenziale donazione, in parte invasivi. Per questo motivo le controindicazioni vanno rilevate il più presto possibile e gli esami invasivi effettuati solo se la donazione sembra probabile. Dopo un primo colloquio d’informazione, gli accertamenti sono quindi svolti in due fasi. La prima fase, che comprende anche gli accertamenti psicosociali sul donatore, verte sulla verifica dell’operabilità in generale, sulla compatibilità del gruppo sanguigno, sul profilo di rischio perioperativo e sulle possibili controindicazioni alla donazione (in particolare malattie maligne o infettive). Nella prima fase sono necessari i seguenti esami: – esame clinico con anamnesi; – analisi di laboratorio; – diagnostica per immagini. Al termine di questi accertamenti, nella seconda fase l’accento è posto sugli aspetti specifici del fegato. È inoltre coinvolta anche l’équipe di trapianto (chirurgo, epatologo del ricevente). Nella seconda fase sono necessari i seguenti esami: – volume del fegato: la volumetria deve garantire un volume sufficiente per il donatore e il ricevente; – analisi di laboratorio; – esclusione di malattie epatiche; – speciali analisi di laboratorio; – ulteriori esami per immagini. Una commissione indipendente dall’équipe di trapianto (commissione per la donazione di fegato da vivente) deve inoltre valutare l’idoneità alla donazione e approvare il prelievo. Data l’estrema pressione dei tempi, per i casi «super-urgenti» al posto della consueta suddivisione degli accertamenti in due fasi, gli esami sono svolti parallelamente. Per casi «super-urgenti» s’intendono i casi in cui il ricevente soffre di un’insufficienza epatica acuta da perfettamente sano. I famigliari che considerano l’idea di prestarsi per una donazione di fegato da vivente sono sottoposti a un’enorme pressione psicologica. 18 Malgrado la pressione dei tempi bisogna garantire che i rischi per il donatore siano valutati anche dalla commissione per la donazione di fegato da vivente. Al termine di tutti gli esami, il potenziale donatore è informato della decisione. Prima dell’approvazione scritta del donatore bisogna aspettare, se possibile, almeno 24 ore. 7.4. Riceventi di fegato Sostanzialmente, gli accertamenti del ricevente non si distinguono da quelli dei trapianti in caso di donazione post mortem. La possibilità di pianificazione della donazione da vivente consente tuttavia di predisporre condizioni il più possibile ottimali per il ricevente (ad esempio la cura di possibili focolai d’infezione, lo stato nutrizionale). Lo scopo degli accertamenti è di valutare i seguenti punti: – operabilità (rischio perioperativo); – valutazione di altre controindicazioni al trapianto; – malattie epatiche di base; – controindicazioni relative e assolute all’immunosoppressione; – anatomia ed eventuale patologia della rete vascolare del fegato. 8. Valutazione finale La valutazione finale dell’idoneità del donatore è effettuata tenendo conto di tutti i risultati degli accertamenti e coinvolgendo il donatore. Spetta all’intera équipe approfondire eventuali sospetti sul carattere gratuito e volontario della donazione. Se un membro dell’équipe riscontra un motivo contro la donazione, ha l’obbligo di comunicarlo a tutti gli interessati. Per la maggior parte dei potenziali donatori, dagli accertamenti psicosociali non scaturiscono obiezioni a una donazione. In caso di problemi, questi vanno discussi con il potenziale donatore e si cercano possibili soluzioni. I rischi medici per il donatore e il ricevente sono valutati individualmente; devono essere proporzionali al potenziale beneficio per entrambe le parti. Nella ponderazione dei rischi è coinvolto anche il ricevente. 19 Se in seno all’équipe sussistono dei dubbi in merito all’idoneità del donatore, si può richiedere il parere dei gruppi di lavoro STAL (fegato) o STAN (rene) di Swisstransplant, sempre nel rispetto dei diritti della coppia donatore-ricevente.12 La valutazione finale deve essere comunicata al donatore oralmente e per iscritto. Il donatore e il ricevente devono essere informati dei rischi reciproci. Se una donazione è respinta in base ai risultati degli accertamenti, il donatore ha diritto a una motivazione dettagliata della decisione e a un colloquio supplementare con gli specialisti coinvolti. Al donatore deve inoltre essere offerta la possibilità di richiedere una seconda perizia presso un altro centro di trapianto. 9. Accompagnamento del donatore L’accertamento dell’idoneità in vista di una donazione da vivente dura di norma varie settimane e se necessario può anche protrarsi per vari mesi. Il periodo di attesa, ma anche i ritardi, ecc. possono essere un fattore di stress e suscitare dubbi e paure. Per questo motivo, lo svolgimento degli accertamenti va impostato nel modo più trasparente possibile e devono essere designati degli interlocutori per gli aspetti medici e organizzativi (cfr. capitolo 5). Questi interlocutori, che devono essere persone competenti e coinvolte nel processo di accertamento, a cui il donatore possa rivolgersi, devono essere informati delle singole tappe degli accertamenti, dei termini e dei riscontri e conoscere i risultati nel complesso. Tengono al corrente il donatore e lo contattano attivamente entro circa due giorni lavorativi, in particolare anche in caso di ritardi, dubbi, ecc. Un volta avvenuto il trapianto, il donatore va seguito dall’équipe di trapianto fino al momento dell’uscita dall’ospedale. Deve essere assicurata in particolare anche una fase postoperatoria il più possibile indolore. In vista dell’uscita dall’ospedale, l’interlocutore deve inoltre assicurarsi che i documenti concernenti il follow-up siano compilati correttamente e che il donatore sia sostenuto in caso di problemi legati al risarcimento spese e alla protezione assicurativa. 12 Una seconda valutazione è possibile solo in base a una descrizione dettagliata degli aspetti pertinenti del caso specifico. Una rinuncia alla menzione del nome e all’indicazione dell’età del donatore non è quindi sufficiente per garantirne l’anonimato. Prima di richiedere un secondo parere occorre pertanto avere il suo consenso. 20 10. Follow up del donatore Di norma, dopo la donazione la salute dei donatori viventi non è compromessa. Un follow-up a vita dello stato di salute è tuttavia importante per i seguenti motivi: – rilevazione dei singoli donatori con problemi medici o psicosociali (compresa l’informazione del medico curante); – registrazione di dati a lungo termine quale base per l’informazione ai futuri donatori; – controllo dell’andamento a breve e a lungo termine. Per il follow up si applicano i seguenti principi: – i donatori viventi (rene, fegato) devono essere tenuti sotto sorveglianza per tutta la vita; – i controlli devono avvenire a intervalli regolari, i parametri e gli intervalli di controllo dipendono dall’organo donato (vedi l’allegato Parametri di controllo); – devono essere registrate le complicanze precoci (durante l’operazione e subito dopo) nonché le complicanze a lungo termine. Devono essere registrati i problemi di salute, psichici o sociali del donatore e adottate le misure necessarie (ad esempio l’informazione del medico di famiglia); – deve essere elaborata una statistica della frequenza di complicanze, che può servire tra l’altro anche per informare i donatori di organi in merito ai rischi a breve e a lungo termine. I centri di trapianto devono assicurare il follow up (art. 27 della legge sui trapianti).13 Nell’ambito del follow up per i trapianti di rene (controllo e intervento), dal 1993 questo compito è stato affidato integralmente al registro dei donatori viventi (SOL-DHR); a partire da gennaio 2008, il registro ha assunto anche il follow up in caso di donazione di fegato da vivente. I vantaggi di un registro centrale sono evidenti: – registrazione delle complicanze e dei problemi a lungo termine indipendente dai centri; – maggior numero di esperienze di fronte alla scarsa disponibilità di dati a livello internazionale; – maggior economicità grazie alla rilevazione standardizzata, paragonabilità dei dati; – possibilità di intervento precoce in caso di conseguenze tardive associate alle donazione; 13 Per i donatori residenti all’estero, il follow up può rivelarsi difficile, a seconda del Paese, cfr. 6.2.3. 21 – – pubblicazione dei dati (trasparenza); esistenza di un servizio di contatto e di conciliazione neutrale per i donatori (funzione di mediazione). 11. Assistenza postoperatoria del ricevente in caso di organi acquistati È necessario assicurare l’assistenza postoperatoria dei riceventi che hanno acquistato un organo all’estero. Ciò vale benché il commercio di organi in Svizzera sia vietato. Se un medico non è in grado di fornire l’assistenza per motivi di coscienza deve provvedere affinché l’assistenza postoperatoria sia garantita altrimenti. 12. Documentazione e protezione dei dati Le persone coinvolte negli accertamenti, nel prelievo e nel follow up in caso di donazioni di organi da vivente sottostanno all’obbligo del segreto professionale. I dati sul donatore e sul ricevente vanno trattati in modo riservato e non possono essere trasmessi a terzi senza il loro consenso.14 I risultati degli accertamenti psicosociali e medici del donatore devono essere documentati per iscritto e conservati per un periodo di dieci anni.15 Una volta avvenuto il trapianto, i risultati degli accertamenti psicosociali sul donatore vanno conservati separatamente dalla cartella clinica.16 14 Cfr. art. 57 segg. della legge sui trapianti. 15 Ai sensi dell’art. 35 della legge sui trapianti si applica invece un termine di conservazione di 20 anni per tutti i documenti importanti, e cioè per i dati sulle procedure rilevanti per la protezione della salute. Per garantire il rintracciamento devono essere registrati il cognome, il nome, e la data di nascita del donatore e del ricevente. 16 Cfr. art. 10 cpv. 2 dell’ordinanza sui trapianti. 22 III. Allegato: Parametri di controllo del follow up del donatore I parametri di controllo vanno adeguati allo stato delle conoscenze. Quelli applicabili attualmente sono i seguenti: 1. Rene Parametro / tempo All’uscita Anni 0, 1, 3, 5, 7, 10, dall’ospedale dopo la poi ogni 2 anni donazione del rene Anamnesi medica e psichica orientata ai problemi, farmaci X Stato clinico (pressione, peso, cicatrice, ecc.) X Benessere psichico e somatico (SF8) Anni 0, 1, 5, 10, 16, 20, 26, ecc. X Status sociale (questionario) X Creatinina nel siero* X Dipstick/sedimento nelle urine spot** X Albumina/creatinina nelle urine spot* X Complicanze precoci e dolore X * Nel laboratorio centrale ** Sedimento nelle urine solo se il dipstick è patologico (dopo l’anno 0 nel laboratorio del medico di famiglia) 2. Fegato Parametro / tempo Durante la donazione di fegato All’uscita dall’ospe-dale dopo la donazione di fegato Anni 0, 1, 3, 5, 7, 10, poi ogni 5 anni Anamnesi medica e psichica orientata ai problemi, farmaci X Stato clinico (pressione, peso, cicatrice, ecc.) X Anni 0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, ecc. Benessere psichico e somatico (SF8) X Status sociale (questionario) X Analisi di laborato-rio orientata alla funzione epatica (sangue)* Stima del peso del fegato restante Complicanze precoci e dolore X X X * Nel laboratorio centrale 23 IV. Raccomandazioni 1. Ai centri di trapianto – – – – – 24 Scambio annuale istituzionalizzato tra i centri: è importante che le esperienze (ad esempio i risultati, le complicanze, i rifiuti di donatori) siano discusse per poter migliorare le procedure e l’assistenza diretta ai donatori. Istituzione di commissioni per la donazione di fegato da vivente: a differenza della donazione di un rene, la donazione di fegato da vivente è associata a un rischio di mortalità e morbilità significativo. È pertanto opportuno istituire una commissione specifica, che valuti l’idoneità alla donazione e approvi il prelievo dell’organo. I membri devono disporre di conoscenze specialistiche specifiche (ad esempio epatologi, psichiatri, etici e giuristi). Assicurazione della qualità: alla qualità dell’assistenza deve essere riservata un’attenzione speciale. Ciò riguarda in particolare la qualità degli accertamenti, l’identificazione di complicanze nella fase postoperatoria e nella fase tardiva, la raccomandazione di interventi terapeutici e la registrazione dei risultati a lungo termine. Garanzia dei presupposti operativi e professionali: i centri di trapianto che effettuano prelievi da donatori viventi e trapianti dovrebbero soddisfare le seguenti condizioni: apertura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, pronto soccorso e ricovero d’urgenza, reparto cure intense, sale operatorie, coordinamento trapianti, laboratorio chimico ed ematologico con determinazioni d’urgenza, laboratorio di tipizzazione, laboratorio microbiologico. L’équipe interdisciplinare dovrebbe essere composta da specialisti segnatamente delle seguenti discipline: cure, chirurgia, nefrologia, epatologia, urologia, psicosomatica/ psicologia/psichiatria, medicina intensiva, endocrinologia (in particolare diabetologia), immunologia, pneumologia, cardiologia, anestesia, angiologia, radiologia interventiva, infettivologia, patologia. Nei limiti del possibile, gli ospedali dovrebbero mettere a disposizione dei donatori una camera singola, anche se i trapianti di organi non sono pagati dalle assicurazioni complementari. Con la donazione, i donatori forniscono un importante contributo al ricevente, ma anche alla società. Non sono dei pazienti nel senso tradizionale del termine. – Follow-up del commercio di organi: non è chiaro quanti pazienti residenti in Svizzera acquistano un organo all’estero. Per fare più chiarezza sulla situazione in Svizzera, i centri dovrebbero cercare di stabilire anonimamente17 il numero di pazienti che possono aver acquistato un organo all’estero. 2. Alla Conferenza dei direttori della sanità – – – Garanzia della libera circolazione in relazione alla richiesta di un secondo parere nonché per la scelta del luogo del prelievo anche nei Cantoni con proprio centro di trapianto. Il medico cantonale del Cantone di domicilio del ricevente non deve negare la garanzia dell’assunzione delle spese solo perché il trapianto non è effettuato nel centro di trapianto del Cantone di domicilio del ricevente. Sostegno alla rimunerazione forfettaria del follow up dei donatori (vedi Raccomandazioni agli assicuratori). Mandato di prestazioni al registro dei donatori viventi. 3. Al legislatore Le raccomandazioni al legislatore comprendono i seguenti punti: – Rapido adeguamento alle condizioni mutate delle ordinanze di applicazione della legge sui trapianti. – Adeguamento delle disposizioni giuridiche: se i costi sono assunti dall’AI, ad esempio per i bambini con un’infermità congenita, si verifica un deficit di copertura per quanto riguarda il risarcimento della perdita di guadagno o di altre spese, dato che l’AI non si assume questi costi. Ciò è in contraddizione con l’art. 14 della legge sui trapianti. Per eliminare questa contraddizione bisognerebbe rivedere la legge federale su l’assicurazione per l’invalidità, in modo da consentire l’assunzione di tali costi. – Adeguamento della regolamentazione dei costi ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 LAMal: in caso di richiesta di un secondo parere e desiderio del donatore di prelievo dell’organo in un determinato centro nonché in caso di donazione non dedicata, i prelievi di organo fuori Cantone devono essere finanziati anche quando vi è un centro di trapianto nel Cantone di residenza del ricevente. 17 La legge sui trapianti prevede delle pene per la violazione di vari obblighi di notifica (art. 70 cpv. 1 lett. d), ma nessuno di questi obblighi di notifica riguarda il sospetto di commercio di organi. Agli ospedali con un rapporto di servizio di diritto pubblico si applica quindi per principio l’art. 320 del codice penale (Violazione del segreto d’ufficio) e una notifica sarebbe possibile solo previa dispensa da parte dell’autorità superiore. 25 – – – – Finanziamento del follow up dei donatori residenti all’estero: gli accertamenti e il follow up devono essere assicurati anche ai donatori residenti all’estero. Relazioni pubbliche: adeguata integrazione della donazione da vivente nell’ambito dell’informazione alla popolazione sulla medicina dei trapianti ai sensi dell’art. 61 segg. della legge sui trapianti. Creazione di un elenco di attribuzione separato (centrale) per le donazioni non dedicate, che dia maggior peso al criterio dell’utilità medica dell’organo per il ricevente e tenga quindi conto anche del rischio assunto dal donatore. Priorizzazione dei donatori viventi in caso di bisogno di donazione di un organo successivamente. 4. Agli assicuratori 4.1. Fissazione di una rimunerazione forfettaria Il follow-up a vita dello stato di salute è parte integrante dei costi che deve assumersi l’assicuratore del ricevente (art. 14 della legge sui trapianti). Per motivi di praticabilità, le parti contraenti dovrebbero concordare una retribuzione forfettaria al momento della donazione. Questo importo deve essere fissato da un’istanza neutrale in base al costo complessivo medio e verificata periodicamente. L’importo forfettario dovrebbe essere sostenuto congiuntamente dai Cantoni e dagli assicuratori. Una rimunerazione forfettaria è motivata soprattutto da ragioni di economicità e opportunità: – riduzione dell’onere amministrativo; – garanzia di unitarietà del follow up; – prevenzione di problemi in caso di cambiamento di assicuratore o morte del ricevente; – prevenzione di un onere inutile per la solidarietà collettiva. 4.2. Nessuno svantaggio al momento della stipulazione di assicurazioni Di norma, i donatori viventi sono sani e hanno una speranza di vita superire alla popolazione media. Non devono quindi essere svantaggiati a causa della donazione al momento della stipulazione di assicurazioni (ad esempio assicurazioni sulla vita, assicurazioni complementari presso le casse malati). 26 27 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 18 ottobre 2005 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare delle direttive riguardanti la donazione di organi solidi da vivente. Sottocommissione Prof. Dr. med. Jürg Steiger, Basilea (presidente) responsabile Dr. phil., Dr. theol. Christoph Arn, Scharans Dr. med. Isabelle Binet, San Gallo Prof. Dr. med. Alexander Kiss, Basilea Dr. phil. Margrit Leuthold, ASSM, Basilea Dr. med. Hans-Peter Marti, Berna Prof. Dr. med. Gilles Mentha, Ginevra Monika Perruchoud, Cure, Ginevra Prof. Dr. med. Claude Regamey, presidente CEC, Friburgo lic. iur. Michelle Salathé, ASSM, Basilea Prof. Dr. med. Gilbert Thiel, Bottmingen PD Dr. med. Markus Weber, Zurigo Esperti interpellati Prof. Dr. med. Nikola Biller-Andorno, Zurigo Dr. iur. Verena Bräm, Kilchberg Dr. med. Inès Rajower, Berna Dr. med. vet. Theodor Weber, Berna Consultazione In data 29 novembre 2007 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 20 maggio 2008. Impressum Realizzazione Stampa 1. edizione vista point, Basilea Schwabe, Muttenz 500 i (marzo 2009), 1000 t, 500 f (luglio 2008) Indirizzo per ordinazione Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea Tel.: +41 61 269 90 30 Fax: +41 61 269 90 39 E-mail: [email protected] Tutte le direttive etico-mediche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.assm.ch ETICA L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze 28 DIRETTIVE MEDICOETICHE Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità Direttive medico-etiche e raccomandazioni Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità Approvate dal Senato dell’ASSM in data 20 maggio 2008. La versione originale è quella tedesca. Il 1. Gennaio ha avuto luogo un adattamento al diritto di protezione degli adulti. I. PREAMBOLO 5 II. DIRETTIVE 7 1. Campo di applicazione 7 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 8 8 8 9 9 10 11 2.8. Principi generali Rispetto della dignità Rispetto dell’autonomia Giustizia e partecipazione Rispetto della qualità della vita Assistenza e responsabilità Trattamento e assistenza adeguati Assistenza personale, continuità nelle cure e collaborazione interdisciplinare Collaborazione con i prossimi del paziente 3. 3.1. 3.2. Comunicazione Informazione circa il trattamento medico e l’assistenza Informazioni circa diagnosi e prognosi 12 13 14 4. 4.1. 4.2. 4.3. Processi decisionali Pazienti in grado di intendere e di volere Pazienti incapaci di intendere e di volere Presa di decisione del personale curante 15 15 16 17 11 12 5. Trattamento e assistenza 5.1. Diagnosi eziologica 5.2. Promozione della salute e prevenzione 5.3. Cure acute 5.4. Trattamento dei disturbi psichici 5.5. Riabilitazione 5.6. Cure palliative 5.7. Fine della vita e morte 17 17 17 18 19 19 20 21 6. 6.1. 6.2. Documentazione e protezione dei dati Cartella clinica e cartella infermieristica Confidenzialità e obblighi di informazione nei confronti di terzi 21 21 22 7. 7.1. 7.2. 7.3. Maltrattamento e negligenza nelle cure Definizioni Individuazione delle situazioni di rischio e prevenzione Procedura in caso di sospetto concreto 22 22 23 24 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. Sessualità Conseguenze e rischi dell’attività sessuale Contraccezione e sterilizzazione Paternità /maternità Protezione da abusi sessuali 24 25 25 27 27 9. 9.1. 9.2. 9.3. Fasi della vita e passaggi di età Passaggio dall’infanzia all’età adulta Passaggio alla terza età Ricovero presso un’istituzione sociale o medico-sociale 28 28 29 30 10. Ricerca 31 III. 1. 2. 3. RACCOMANDAZIONI Alle autorità politiche e agli organismi di finanziamento Alle istituzioni sanitarie e mediche Alle istituzioni sociali e medico-sociali per l’assistenza delle persone con disabilità 32 32 32 APPENDICE 34 Glossario 34 Note sull’elaborazione delle presenti direttive 36 IV. 33 I. PREAMBOLO Un numero significativo 1 di persone, di ogni fascia d’età, nel corso della propria vita viene colpito dall’invalidità.2 Negli ultimi decenni, il loro ruolo nella società è stato oggetto di una crescente riflessione ed è stato inserito nel contesto più generale del dibattito sui diritti umani.3 Le persone con disabilità sono minacciate in molteplici modi: per limitazioni che ne ostacolano una condotta di vita autonoma oppure per incuria, barriere sociali o esclusione intenzionale. Presupposti indispensabili per la tutela contro queste minacce sono il riconoscimento e il sostegno del diritto all’autodeterminazione e all’autoresponsabilità, nonché l’eliminazione degli ostacoli alla libera partecipazione alla vita sociale. Emerge inoltre la necessità di compiere azioni concrete per il coinvolgimento dei disabili in tutti i settori sociali. Le disabilità coprono uno spettro straordinariamente ampio per tipo, gravità, durata e contesto sociale. La loro importanza per quanto concerne il trattamento medico 4 e l’assistenza può quindi differire in misura significativa. Una disabilità può essere direttamente correlata al trattamento: in questo caso le misure preventive, curative, riabilitative e palliative si pongono l’obiettivo di eliminare o ridurre le conseguenze del danno congenito o acquisito. Essa può tuttavia avere un’influenza anche solo indiretta sul trattamento e sull’assistenza del soggetto: anche nel caso in cui determinati disturbi di salute non siano direttamente correlati a una disabilità, quest’ultima può rivestire un certo ruolo ai fini del decorso della malattia o delle possibilità diagnostiche e terapeutiche. Per questo è necessario optare per procedure in sintonia con la situazione specifica. Spesso, però, non esiste alcuna correlazione rilevante tra la disabilità e il disturbo da curare. In tali casi non vi è nulla che giustifichi un trattamento diverso dalle terapie usate abitualmente, proprio come nulla giustificherebbe una discriminazione in base al sesso o alla nazionalità. 1 2 3 4 Vedi Murray CJL, Lopez AD. Quantifying disability: data, methods and results. Bull World Health Organ. 1994; 72(3): 481– 494. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486704/pdf/bullwho00414-0157.pdf Vedi definizione di «disabilità» nel cap. 1 e nel glossario. Vedi la «Convenzione sui diritti delle persone con disabilità» adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml) nonché la legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis). Il termine «medico», del quale sarà fatto ampio uso, si riferisce all’attività di medici, personale curante e terapisti. 5 Le presenti direttive si pongono lo scopo di − ribadire il diritto di tutte le persone con disabilità a trattamenti e assistenza adeguati; − porre l’attenzione sul ruolo determinante che cure mediche e assistenza efficaci svolgono per sostenere i disabili nelle loro aspirazioni volte all’autonomia e alla partecipazione sociale; − offrire a medici 5, personale curante e terapisti un ausilio per la gestione dei rapporti con i disabili e i loro congiunti; − formulare raccomandazioni rivolte a istituzioni sociali e autorità politiche su come creare condizioni di base che favoriscano l’erogazione di cure mediche e assistenza adeguate per le persone con disabilità. Le presenti direttive vanno così a colmare il vuoto intenzionalmente lasciato da quelle sul «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza» 6 relativamente al trattamento e all’assistenza delle persone più giovani in situazione di dipendenza, ma sono di interesse anche per coloro che curano o assistono pazienti con disabilità non in situazione di dipendenza. 5 6 6 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. Vedi «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza». Direttive medicoetiche dell’ASSM. II. DIRETTIVE 1. Campo di applicazione Le presenti direttive riguardano medici 7, personale curante e terapisti incaricati di fornire cure mediche e assistenza a persone con disabilità o di valutarle in qualità di periti 8 sia a domicilio, sia all’interno di istituzioni mediche, medico-sociali o sociali.9 Per «disabilità» si intendono gli effetti di una condizione di salute 10 congenita o acquisita, che siano di ostacolo allo svolgimento delle attività quotidiane da parte della persona interessata e alla sua partecipazione alla vita sociale. La disabilità risulta dall’interazione tra danno fisico, alterazione funzionale 11 e limitazione sociale della persona, nonché dalle circostanze favorevoli o sfavorevoli e dalle aspettative dell’ambiente in cui questa vive. L’entità della disabilità e il modo in cui essa viene vissuta a livello soggettivo variano in base alle caratteristiche della personalità di ciascun individuo disabile.12 È per scelta esplicita che le presenti direttive non si limitano a forme di disabilità specifiche, ma chiedono di essere applicate ogni qual volta una qualche disabilità caratterizzi in misura determinante il processo di trattamento e assistenza. Ne consegue che le varie parti di questo documento possono risultare più o meno rilevanti per il trattamento di persone con forme e gradi di disabilità differenti. 7 Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. 8 Le direttive riguardano principalmente professionisti della medicina, ma si rivolgono anche ai professionisti nel campo della pedagogia sociale, della formazione in senso ampio, ecc. 9 Per la definizione di «istituzione sociale», vedi glossario. 10 Per la definizione di «condizione di salute», vedi glossario. 11 Con questo termine si intendono sia disturbi relativi alle funzioni motorie e sensoriali, sia alterazioni di funzioni cognitive e di altre funzioni psichiche. 12 Per l’origine della definizione di «disabilità», vedi glossario. 7 2. Principi generali Si evidenziano di seguito i valori fondamentali, gli atteggiamenti e le modalità di azione sui quali si basano le presenti direttive. 2.1. Rispetto della dignità La dignità 13 è insita nell’essere umano, e come tale è indipendente sia da eventuali danni di carattere fisico, mentale o psichico di un individuo, sia da un contesto specifico. In tal senso la dignità deve essere rispettata in modo incondizionato. In situazioni di debolezza risulta particolarmente elevato il rischio che la dignità degli individui non venga rispettata. Per il personale addetto alle cure e all’assistenza, rispettare la dignità del paziente 14 significa: − considerare il disabile nella sua unicità e affrontarlo individualmente in quanto uomo o donna, tenendone presente l’età e il grado di sviluppo; − tenere conto della particolare vulnerabilità del paziente sia nei comportamenti che nella comunicazione, trattandolo con rispetto, empatia e pazienza; − assistere il paziente nei suoi sforzi volti a condurre una vita integrata e autodeterminata; − constatare l’esistenza di eventuali rapporti di potere e dipendenza; − rendersi consapevoli che le idee di normalità e diversità, partecipazione ed esclusione dipendono dalla propria prospettiva individuale. 2.2. Rispetto dell’autonomia Ciascun individuo ha diritto all’autodeterminazione. Questo vale anche nel caso in cui una disabilità provochi una limitazione dell’autonomia della persona. Si definisce autonomo chi possiede la capacità di comprendere la propria situazione di vita, compiere in base ad essa scelte in sintonia con i propri valori e convinzioni, ed esprimere la propria volontà al riguardo. Per il personale addetto alle cure e all’assistenza, rispettare l’autonomia significa: − sostenere con empatia e senza esercitare pressioni le varie fasi del processo di autonomia del paziente (comprensione della situazione, riconoscimento delle varie possibilità di scelta e delle relative conseguenze, valutazione in base alle proprie preferenze, espressione nonché messa in pratica delle proprie scelte e dei propri desideri); − in caso di pazienti con autonomia ridotta, accertare quali capacità parziali sono effettivamente presenti e stabilire come tenerne conto nell’ambito del processo decisionale; 13 Per il concetto di «dignità della persona», vedi glossario. 14 In linea con l’orientamento prevalentemente medico di queste direttive, ogni qual volta si parlerà di persone con disabilità come destinatari di servizi medici, il termine «pazienti» verrà preferito a termini più generici quali «persone» o «individui». 8 − coinvolgere le persone vicine al paziente al fine di migliorare la comunicazione, nella misura in cui ciò corrisponda alla volontà e all’interesse del paziente; − dedicare tempo sufficiente alla comunicazione facendo uso degli ausili necessari; − rendersi conto che la necessità di intuire a livello empatico la volontà del paziente comporta, sia per il personale curante, sia per i congiunti 15, il rischio di una proiezione dei propri desideri e pregiudizi personali. 2.3. Giustizia e partecipazione In una società orientata al principio di giustizia assume grande importanza la parità di tutti i suoi membri per quanto riguarda il diritto alla partecipazione alla vita sociale. Poiché tra le principali conseguenze di un danno o di una perdita a livello funzionale vi è spesso proprio una riduzione delle opportunità di partecipazione, la società mette a disposizione speciali risorse destinate alle persone con disabilità. Una componente importante di queste prestazioni sociali è costituita dal trattamento medico e dall’assistenza, che di conseguenza devono sempre essere orientati anche in base all’effetto degli interventi sulle opportunità di partecipazione del paziente. In tal senso si può fare riferimento alla classificazione ICF dell’OMS.16 2.4. Rispetto della qualità della vita Il trattamento medico e l’assistenza di pazienti con disabilità vanno sempre valutati e giudicati anche considerando il modo in cui influiscono sulla qualità della vita. Per il personale addetto alle cure e all’assistenza, tenere in adeguato conto la qualità della vita – sia a livello sistematico mediante strumenti collaudati, sia più semplicemente caso per caso – ha molteplici significati: − porre in primo piano l’esperienza soggettiva del paziente, in particolare il suo grado di accettazione della propria situazione di vita; − comprendere a fondo le dimensioni fondamentali della qualità della vita (fisica, emozionale, intellettuale, spirituale, sociale ed economica); − tenere presente il peso che i diversi aspetti della qualità della vita assumono dal punto di vista del paziente; − nel caso di pazienti con ridotte capacità comunicative, cogliere il più possibile l’esperienza soggettiva del paziente sulla base di osservazioni oggettivabili; − quando si ricorre all’osservazione come metodo di accesso all’esperienza soggettiva del paziente, rendersi consapevoli del rischio di proiezione dei propri desideri e pregiudizi personali; − trattare apertamente e valutare separatamente la qualità della vita di congiunti e personale curante, spesso strettamente correlata a quella del paziente. 15 Si definiscono «congiunti» il partner e i parenti stretti di un paziente nonché altre persone a lui vicine. 16 Vedi glossario sotto «disabilità». 9 La valutazione dei provvedimenti medici sotto l’aspetto della qualità della vita risulta più difficoltosa quando il paziente non è in grado di stimarne le conseguenze in maniera autonoma o dispone di capacità comunicative limitate. Particolarmente problematico è l’impiego di misure mediche che, pur migliorando o conservando la qualità della vita a lungo termine, la pregiudicano temporaneamente. Nel caso di pazienti incapaci di decidere autonomamente e la cui volontà presunta non è conosciuta, la valutazione deve basarsi sui principi medico-etici della «beneficenza» e della «non maleficenza». 2.5. Assistenza e responsabilità Per alcune persone con gravi disabilità, l’affermazione dell’autodeterminazione e l’abbattimento degli ostacoli alla partecipazione non sono sufficienti: esse necessitano di particolare assistenza da parte di chi si occupa di loro. Il bisogno di assistenza crea situazioni di dipendenza che possono interferire con l’autostima delle persone interessate e renderle più esposte ad abusi da parte di terzi. È importante che gli assistenti e gli assistiti siano ben consapevoli di come i rapporti di dipendenza siano parte integrante delle condizioni essenziali del vivere umano. Il bisogno di assistenza delle persone con disabilità richiede un’assunzione di responsabilità da parte del personale addetto, sia che si tratti di assistenza domiciliare, sia di forme di assistenza personale 17 o nell’ambito di istituzioni sociali o medico-sociali. L’assistenza di persone con disabilità può essere gratificante, ma anche impegnativa e gravosa. Un eccessivo senso di responsabilità può accrescere la dipendenza dell’assistito ma anche la vulnerabilità dell’assistente. L’idea di essere gli unici responsabili del bene dell’assistito può portare a un impiego eccessivo delle proprie forze fino all’esaurimento. Può creare inoltre una maggiore suscettibilità rispetto all’ambiente esterno che, in apparenza o in realtà, mostra troppo poca comprensione. Nel caso in cui l’assistito sfrutti a proprio favore la situazione di reciproca dipendenza dell’assistente per avanzare richieste inadeguate, la situazione può complicarsi ulteriormente. Nell’ambito dell’assistenza medica è necessario prestare attenzione sia alle situazioni di dipendenza delle persone con disabilità, sia a una marcata vulnerabilità da parte di chi assiste e, a seconda della situazione, è essenziale tenere adeguato conto di entrambi gli aspetti. 17 Per assistenza personale si intendono tutte le forme di sostegno per le quali sono le persone interessate a decidere da chi, dove, quando e come farsi assistere. Le prestazioni fornite vengono in genere pagate dal committente stesso. 10 2.6. Trattamento e assistenza adeguati Ogni persona ha diritto a cure e assistenza adeguate. Da un lato, ciò significa che nessuna misura preventiva, curativa o palliativa indicata può essere scartata a priori in base a un danno o a un’alterazione preesistente. Deve essere bandita qualsiasi discriminazione nell’accesso a prestazioni sanitarie. D’altra parte, un trattamento medico e un’assistenza adeguati devono tenere conto delle conseguenze del danno preesistente sul possibile esito positivo della terapia e considerare adeguatamente i desideri e le esigenze individuali del paziente. Il criterio determinante per valutare l’adeguatezza di una misura è la sua influenza positiva su qualità e durata della vita. 2.7. Assistenza personale, continuità nelle cure e collaborazione interdisciplinare Le persone con disabilità presentano spesso molteplici problematiche dal punto di vista medico e, per questo, sono in cura presso più di uno specialista. A causa dei periodici cambiamenti di domicilio (tra gli istituti e l’abitazione), gli assistiti sono sottoposti, contemporaneamente o in sequenza, a cure da parte di medici diversi. Per questa ragione deve essere nominato un medico di riferimento per il paziente, che raccolga tutte le informazioni rilevanti. In caso di avvicendamento del medico competente, ad esempio con il passaggio all’età adulta, è necessario un accurato passaggio di consegne, meglio se con un incontro diretto tra i due medici e il paziente. Le cure e le terapie paramediche prestate in ambito medico vanno considerate facenti parte del sistema sopra descritto di assistenza personale e continuità delle cure. È necessario provvedere allo scambio di informazioni e al coordinamento di tutti i medici, del personale curante e dei terapisti coinvolti, previo consenso del paziente. Spesso è necessario anche coinvolgere professionisti in campo sociale e pedagogico. A seconda dei casi è possibile ricorrere alla collaborazione interdisciplinare, in situazione di crisi si possono ad esempio prevedere riunioni tra le persone che assistono il paziente. Ai fini dell’assistenza prolungata in caso di specifiche forme di disabilità, la soluzione ottimale è rappresentata da consulti specialistici, interdisciplinari e ambulatoriali. Per pazienti con disturbi della sfera cognitiva o psichica, il contatto con diversi medici può portare a stati di confusione e inquietudine. Ciò pregiudica ulteriormente la loro già ridotta autonomia. Per questa ragione è necessario che il paziente possa essere accompagnato a tutte le visite mediche da un rappresentante terapeutico che conosca a fondo sia la persona che la cartella clinica. 11 2.8. Collaborazione con i prossimi del paziente Nell’ambito delle cure e dell’assistenza di pazienti con disabilità presso istituzioni sociali e medico-sociali o in ospedale, il medico curante e l’interlocutore qualificato in ambito terapeutico devono intrattenere rapporti costanti con i congiunti del paziente. I congiunti dei pazienti con disabilità in situazioni di dipendenza sono soliti assumere una notevole dose di responsabilità nell’assistere i propri cari; la loro esperienza nell’interpretare i sintomi e la loro profonda conoscenza delle abitudini, delle preferenze e delle avversioni del paziente vanno dunque prese sempre in seria considerazione in quanto elementi importanti nel processo decisionale. L’assistenza domiciliare di pazienti con disabilità in situazioni di dipendenza risulta spesso molto gravosa. I medici, il personale curante e i terapisti hanno il compito di fornire consulenza e sostegno ai congiunti o alle altre persone che assistono il paziente. 3. Comunicazione Una comunicazione aperta, adeguata ed empatica con il paziente costituisce un presupposto e un elemento integrante di cure e assistenza ottimali. Non tutti i pazienti con disabilità necessitano di sostegno o forme particolari di comunicazione. Sottovalutare le capacità di tali pazienti può risultare offensivo. Per pazienti con esigenze specifiche, la modalità di comunicazione deve essere adeguata alle varie situazioni. Bisogna assicurarsi che − il colloquio avvenga possibilmente in una sede conosciuta dal paziente e con interlocutori a lui familiari; − in caso di disabilità visive o acustiche, siano disposti in maniera ottimale gli strumenti di supporto necessari, e le condizioni dell’ambiente circostante (luminosità, rumore di sottofondo) favoriscano la conversazione; − il personale medico che gestisce il colloquio abbia acquisito dimestichezza con il livello intellettuale con il quale è possibile comunicare con il paziente e sappia utilizzare tutti i mezzi di supporto alla comunicazione di volta in volta necessari (pittogrammi, pannelli illustrati, computer, ecc.); − siano presenti tutte le terze persone, quali gli interpreti, ad esempio per il linguaggio gestuale, o i congiunti o ancora altre persone vicine che prestano assistenza in grado di comprendere il linguaggio non verbale del paziente o che addirittura dispongano di un proprio sistema di comunicazione con il paziente; − vengano previsti fin dal principio tempi eventualmente più lunghi per l’assimilazione, l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni da parte della persona con disabilità; 12 − il paziente, anche se con difficoltà nella comunicazione, venga sempre interpellato direttamente e in nessun caso vengano discussi argomenti o prese decisioni senza coinvolgerlo. 3.1. Informazione circa il trattamento medico e l’assistenza Un’informazione esauriente e chiara circa tutte le misure mediche, curative o terapeutiche previste è necessaria affinché i pazienti possano concretizzare il proprio diritto all’autodeterminazione. La disabilità può limitare le possibilità di comprendere informazioni di routine o di impegnarsi attivamente per ottenere maggiori spiegazioni e approfondimenti. Soprattutto i pazienti con danni di carattere cognitivo o psichico o con capacità comunicative ridotte si trovano a dipendere in misura rilevante dalle modalità con cui ricevono le informazioni. La comprensione delle informazioni trasmesse e il processo decisionale possono essere facilitati e il paziente si sente sicuro e guidato, quando l’interlocutore medico: − si concentra su un linguaggio semplice (utilizza frasi brevi, non usa parole straniere, abbreviazioni o definizioni diverse per lo stesso concetto); − parla lentamente, in modo comprensibile e guardando il paziente negli occhi; − suddivide le informazioni in piccole porzioni; − ripete i messaggi in modo vario accompagnandoli con gesti, immagini, pittogrammi, ecc. − avvicina il paziente alle misure mediche previste, descrivendone lo svolgimento, mostrando gli strumenti e visitando i luoghi. Il coinvolgimento di terzi (congiunti, curatori, rappresentanti terapeutici) è disciplinato dalle norme riportate al capitolo 4. Va tenuto conto che tali persone possono intervenire in diversi ruoli: − possono offrire un supporto indispensabile nella comunicazione al fine di individuare la volontà del paziente. − in caso di pazienti incapaci di intendere e di volere, possono prendere parte al processo decisionale a nome del paziente ai sensi delle norme di cui al capitolo 4. − possono inoltre intervenire come rappresentanti dei propri interessi, che non devono obbligatoriamente coincidere con quelli del paziente. In talune circostanze può essere difficile operare una distinzione tra tali ruoli. In molti casi è quindi importante intraprendere anche un colloquio individuale con il paziente. 13 3.2. Informazioni circa diagnosi e prognosi Una situazione particolarmente difficile è la comunicazione al paziente o ai suoi congiunti di una diagnosi che implica o potrebbe implicare una disabilità. Si può trattare di un caso isolato o, nell’eventualità di malattie progressive, può rendersi necessaria più di una volta. È richiesta una particolare capacità di immedesimazione per riuscire a comunicare un quadro realistico del danno e delle relative conseguenze senza tuttavia infrangere ogni speranza. Per questo è necessario avere a disposizione il giusto tempo affinché le persone coinvolte possano elaborare la notizia e porre le prime domande. Si raccomanda di non sovraccaricare il primo colloquio di consigli, poiché la ricettività intellettuale risulta spesso limitata dalle emozioni. Le persone interessate devono essere informate in modo comprensibile circa il danno, le relative conseguenze e le eventuali terapie. In particolare vanno loro indicate le possibilità di autoaiuto e di supporto specialistico nonché di ottenere informazioni e un sostegno psicologico. Particolare attenzione va prestata ai messaggi non verbali, trasmessi in modo più o meno consapevole durante tali colloqui, poiché toccano i pazienti molto da vicino. Spesso rimangono per sempre impresse nella memoria le situazioni in cui l’interlocutore ha mostrato un senso di arroganza, distanza e sfiducia o piuttosto di stima, empatia e fiducia. 14 4. Processi decisionali I processi e le strutture decisionali devono tenere conto della specifica situazione del paziente. In particolare è necessario fare in modo che il paziente, e il suo eventuale rappresentante, vengano informati in modo appropriato e chiaro (vedi capitolo 3.) e che possano prendere decisioni senza subire pressioni. 4.1. Pazienti in grado di intendere e di volere Medici, personale curante e terapisti possono adottare un trattamento o prestare un certo tipo di assistenza soltanto con il libero consenso del paziente debitamente informato e in grado di intendere e di volere.18 Anche i minorenni e gli adulti sotto curatela possono essere dotati della capacità di intendere e di volere in merito a circostanze che li riguardano da vicino e di prendere decisioni in materia di cure mediche e assistenza. Prima di simili decisioni va accuratamente appurata la capacità di intendere e di volere. È dovere degli specialisti coinvolgere il più possibile i minorenni o gli adulti sotto curatela nel processo decisionale e ottenere il loro consenso. I pazienti non devono essere eccessivamente sollecitati durante il processo decisionale, ma non si deve nemmeno decidere per loro, laddove mostrano l’intenzione e la capacità di partecipare attivamente al processo decisionale circa il trattamento medico e l’assistenza che li riguardano. Per decisioni di grossa portata è necessario coinvolgere il detentore dell’autorità parentale e/o il curatore, purché il paziente non vi si opponga. Se un minorenne o un paziente sotto curatela non è d’accordo con il trattamento o l’assistenza proposti, pur avendone compreso il significato e la portata, questi non potranno essere adottati (vedi capitolo 7.). In questo caso va tuttavia verificato con attenzione che tale rifiuto rispecchi davvero la libera volontà del paziente.19 In alcuni pazienti (soprattutto in caso di danno psichico) la capacità di intendere e di volere può essere caratterizzata da una certa instabilità nel corso del tempo. Se un paziente è incapace di intendere e di volere per un periodo transitorio, il trattamento va eseguito solo se è improrogabile. Per la decisione in merito al trattamento vale quanto riportato al punto 4.2. 18 Per capacità di intendere e di volere si intende la capacità di percepire la realtà, di farsi un giudizio ed elaborare una volontà, nonché la capacità di manifestare la propria scelta. 19 Forti emozioni, come ad esempio gli stati d’ansia, possono mettere in dubbio la reale presenza della capacità di discernimento, così da non poter più parlare di una manifestazione autonoma della volontà. 15 4.2. Pazienti incapaci di intendere e di volere Le decisioni circa le cure e l’assistenza di pazienti che non sono mai stati capaci di intendere e di volere 20 devono essere volte esclusivamente all’interesse oggettivo del paziente e vanno prese in accordo con le persone con diritto di rappresentanza previste per legge.21 Il paziente incapace di intendere e di volere deve comunque essere coinvolto, per quanto possibile, nel processo decisionale. Se il paziente è stato in passato in grado di intendere e di volere, le persone con diritto di rappresentanza decidono secondo la volontà presunta e l’interesse beninteso del paziente. In presenza di direttive anticipate valide 22, il medico decide secondo le disposizioni ivi contenute, salvo che sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente. La volontà presunta va accertata con l’aiuto di persone vicine al paziente. In mancanza di una persona con diritto di rappresentanza, è necessario contattare l’autorità di protezione dei minori o degli adulti. Se le persone con diritto di rappresentanza negano il consenso a un trattamento che rientra nell’interesse del paziente, è necessario informare l’autorità di protezione degli adulti e/o dei minori. Qualora, in seguito a una situazione d’urgenza 23 non ci fosse il tempo sufficiente per informare l’autorità, gli interventi intesi a salvare la vita del paziente o a prevenire complicazioni gravi devono essere eseguiti, nell’interesse del paziente incapace di discernimento, anche contro la volontà espressa del rappresentante. 20 Si tratta qui della cosiddetta incapacità di discernimento vera risp. originale di pazienti che, sin dalla nascita, non sono in grado di formarsi una volontà propria che permetta loro di agire con coerenza (per esempio, portatori di gravi deficienze mentali). 21 La legge indica come aventi diritto di rappresentanza in caso di misure mediche i seguenti soggetti: in prima istanza, le persone designate nelle direttive del paziente (dette anche direttive anticipate) o nel mandato precauzionale; in seconda istanza il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici, in seguito, i congiunti e altre persone di riferimento che prestano di persona regolare assistenza al paziente (coniuge o partner registrato, persone che vivono in comunione domestica con il paziente, discendenti, genitori, fratelli e sorelle). Nel caso dei pazienti minorenni, hanno diritto di rappresentanza i detentori dell’autorità parentale. 22 Vedi «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 23 È possibile praticare trattamenti, cure o assistenza particolarmente urgenti per salvare la vita del paziente o per prevenire complicazioni gravi, quando né il paziente stesso né il suo rappresentante possono acconsentire in tempo, oppure quando esistono fondati dubbi sulla validità del rifiuto di un trattamento a causa dell’incapacità di discernimento del paziente o della collisione di interessi con il rappresentante. 16 4.3. Presa di decisione del personale curante Le cure mediche e le misure assistenziali richiedono spesso un processo decisionale interdisciplinare. Prima di presentare al paziente un determinato trattamento o provvedimento, tali proposte devono essere discusse all’interno del team. È necessario cercare di raggiungere una decisione condivisa da parte di tutti i partecipanti alla discussione. Le decisioni fondamentali vengono fissate per iscritto, verificate periodicamente e, ove necessario, aggiornate (vedi cap. 6.). La necessità della collaborazione interdisciplinare non esenta i medici curanti, il personale curante e i terapisti dalla loro responsabilità in materia di decisioni e misure appartenenti al loro settore di competenza. 5. Trattamento e assistenza 5.1. Diagnosi eziologica Le persone con disabilità hanno diritto a un adeguato processo diagnostico per indagare la natura e le cause della loro condizione di salute. Una definizione il più possibile precisa delle cause di un danno o di un’alterazione può consentire alle persone interessate, ai loro congiunti e al personale medico responsabile delle cure e dell’assistenza − di predisporre in maniera più mirata programmi di trattamento preventivi, curativi e riabilitativi che agiscano direttamente sul danno; − di prevenire, riconoscere e curare con maggiore efficienza complicazioni e altre malattie che normalmente si sviluppano a partire da determinate cause; − di inquadrare ed elaborare meglio il danno nella propria personale biografia; − di conoscere e considerare i rischi genetici in riferimento alla pianificazione familiare. 5.2. Promozione della salute e prevenzione È importante tener presente che le persone con disabilità possono trarre vantaggio da tutte le misure di promozione della salute e prevenzione offerte alla collettività. Si raccomanda di effettuare, previo consenso, le vaccinazioni e gli esami per la prevenzione di malattie nelle fasce d’età previste o nelle situazioni di rischio. La condizione di salute all’origine della disabilità e le condizioni di vita che ne conseguono possono modificare l’esposizione al rischio rispetto al resto della collettività. Bisogna per esempio mettere in conto rischi maggiori derivanti da fattori come inattività fisica, alimentazione scorretta, problemi di autostima, stati d’ansia, esposizione agli abusi o all’incuria. Le persone colpite da disabilità e gli addetti all’assistenza devono essere adeguatamente istruiti sui rischi esistenti e informati sulle opportunità offerte nell’ambito della promozione della salute. 17 Per molti disturbi genetici, malformazioni o malattie croniche che si presentano in pazienti con disabilità, le società di disciplina medica hanno formulato e pubblicato specifici programmi di prevenzione. Gli esami di controllo ivi consigliati consentono una diagnosi precoce e una terapia ottimale delle complicazioni e delle patologie aggiuntive. Consentire l’accesso a tali prestazioni rientra nell’ambito delle cure mediche e dell’assistenza alle persone con disabilità. 5.3. Cure acute Il diritto all’assistenza medica immediata in caso di malattie o lesioni acute mediante una diagnosi adeguata e una terapia efficace vale per tutti gli individui, a prescindere dal tipo e dal grado di disabilità. Alcuni aspetti particolari specifici di determinate disabilità possono complicare le fasi di anamnesi, esame obiettivo, interpretazione degli esiti nonché scelta e applicazione della migliore terapia. La condizione di salute all’origine della disabilità o il particolare stile di vita possono alterare la risposta a terapie standard, soprattutto quelle farmacologiche, e provocare effetti collaterali inaspettati. Questo problema va affrontato da un lato coinvolgendo i congiunti, il personale addetto all’assistenza e il personale medico che in precedenza si occupava delle cure, che conoscono meglio il paziente e, dall’altro, approfondendo le conoscenze specifiche relative alla disabilità mediante la letteratura o la consultazione di esperti. La complessità del problema, le competenze presenti in loco, l’urgenza e le condizioni geografiche sono determinanti per capire se è possibile effettuare esami e trattamenti nel luogo dove è stata fornita la prima assistenza o se è auspicabile il trasferimento in un centro specializzato. Va altresì tenuto conto delle specifiche esigenze di assistenza affinché il grado di autonomia del paziente rimanga inalterato. Le persone che si occupano dell’assistenza, facciano esse parte dell’ambiente familiare o istituzionale, devono essere presenti in ospedale per offrire consulenza e supporto, senza tuttavia sostituirsi al personale curante competente. Dopo il superamento della fase acuta bisogna accertare tempestivamente se è possibile un rapido ritorno alle condizioni di vita precedenti o se invece è necessario trovare altre soluzioni temporanee o permanenti. Anche in questo caso può risultare opportuno il coinvolgimento di esperti o il ricorso a un’istituzione specializzata. 18 5.4. Trattamento dei disturbi psichici Le malattie psichiche possono comportare un danno temporaneo o permanente o complicare ulteriormente una situazione di disabilità. I disturbi psichici possono svilupparsi come reazione a un danno di carattere fisico o mentale o alle limitazioni che ne conseguono in termini di stile di vita, ma possono originarsi anche senza alcuna apparente relazione con la disabilità preesistente. Spesso è necessaria una conoscenza specifica in ambito psichiatrico per distinguere i disturbi psichici dalle situazioni di disadattamento, risultanti da disturbi della comunicazione o condizioni di vita inappropriate. Allo stesso modo servono conoscenze specifiche per formulare una diagnosi ed effettuare le cure. In particolare è necessario individuare i problemi comunicativi e cognitivi risultanti da una disabilità e strutturare un setting terapeutico adeguato con il paziente, i suoi congiunti e il personale addetto all’assistenza. I farmaci psicoattivi devono essere utilizzati secondo criteri specialistici e non devono avere l’obiettivo primario di facilitare le attività di assistenza. È necessario verificarne accuratamente l’efficacia e gli effetti collaterali nel lungo periodo. Va considerata la situazione gravosa che i congiunti e il personale addetto all’assistenza devono sopportare per lungo tempo e va fornito loro, qualora necessario, il giusto supporto. 5.5. Riabilitazione La riabilitazione dopo una malattia o un infortunio o l’abilitazione in seguito a danni congeniti o sviluppatisi durante l’infanzia comprende tutte le misure mediche volte a ridurre quanto più possibile le conseguenze di danni indiretti non curabili, e assume quindi grande rilievo per le persone con disabilità. Le capacità e le possibilità dal punto di vista fisico, psichico e sociale devono essere il più possibile recuperate, sviluppate e conservate. Il team che si occupa della riabilitazione, dotato di formazione ed esperienza specifiche, e il paziente, con i propri desideri e progetti di vita, devono valutare insieme il potenziale riabilitativo ed elaborare obiettivi di recupero individuali. La riabilitazione viene in genere strutturata sul lungo termine e richiede quindi un periodo di tempo sufficiente. Per particolari condizioni di salute è necessaria una riabilitazione mirata e intensiva, in grado di ridurre la portata del danno. Allo stesso tempo va però tenuto in considerazione il processo di evoluzione progressiva. Questo può essere caratterizzato da un avanzamento o da un miglioramento della malattia originaria, dalla comparsa di nuove malattie, dal progredire dell’età, così come da sconvolgimenti psichici o sociali o 19 ancora da trasformazioni lente e insidiose. Nel corso della vita è quindi necessario definire periodicamente la posizione del paziente, mediante una valutazione standardizzata della situazione biopsicosociale. Ne scaturiscono nuovi e aggiornati obiettivi riabilitativi che consentono di elaborare un’ulteriore terapia efficace e orientata alle esigenze del paziente. 5.6. Cure palliative 24 Le alterazioni o i danni congeniti o acquisiti possono essere così gravi che, fin dal principio o in seguito a un progressivo peggioramento, la speranza di vita risulta ridotta e viene meno ogni prospettiva di guarigione. Insieme agli sforzi riabilitativi è quindi necessario predisporre un insieme adeguato di misure volte ad alleviare i sintomi fisici e, allo stesso tempo, a rispettare le esigenze sociali, psichicomentali e religioso-spirituali della persona interessata. Nei pazienti con capacità comunicative limitate, l’individuazione e la comprensione di sintomi fisici quali dolore, tensione muscolare, nausea o difficoltà respiratorie da una parte ed emozioni negative come ansia, senso di solitudine, rabbia e tristezza dall’altra, risultano particolarmente complesse e rendono difficile adottare cure palliative adeguate. La conoscenza e l’utilizzo di strumenti di valutazione idonei sono elementi imprescindibili nell’assistenza a questi pazienti. Nell’interpretazione di nuovi sintomi o di un peggioramento degli stessi, bisogna sempre determinare con chiarezza se si tratta di un peggioramento inevitabile della malattia originaria o di un nuovo disturbo curabile. È importante evitare che il concentrarsi sulla ricerca di cure sintomatiche porti a trascurare altre opzioni curative sensate. I possibili interventi diagnostici e terapeutici devono essere valutati mediante un accurato processo decisionale etico che tenga conto dei possibili vantaggi e traumi per il paziente. Allo stesso tempo vanno comunque applicate misure palliative. 24 Vedi «Cure palliative». Direttive medico-etiche e raccomandazioni dell’ASSM. 20 5.7. Fine della vita e morte 25 Qualora si verifichi un peggioramento irreversibile delle condizioni di salute, la fine imminente della vita del paziente e l’avvicinarsi della morte devono essere comunicati al paziente e ai congiunti in maniera appropriata. Le modalità con le quali la disabilità ha caratterizzato la vita del paziente e la sua comunicazione con i referenti medici, il personale curante e i terapisti può essere determinante anche per il dialogo in quest’ultima fase di vita. Talvolta può essere opportuno introdurre con un certo anticipo la questione delle diverse opzioni relative alla morte e della predisposizione di direttive anticipate. È necessario prestare particolare attenzione alla difficile situazione emozionale del personale che da tempo si occupa dell’assistenza, in famiglia o presso un’istituzione, coinvolgendolo adeguatamente nella gestione della fase terminale e, se necessario, fornendogli il giusto supporto. 6. Documentazione e protezione dei dati 6.1. Cartella clinica e cartella infermieristica Per ciascun paziente il personale medico redige una cartella permanente, che viene aggiornata di volta in volta. 26 Questa documentazione dovrebbe riportare, oltre alle indicazioni relative ad anamnesi, diagnosi, decorso della malattia, cure prescritte, ecc., in particolare anche informazioni relative a eventuali comunicazioni al paziente o alla persona con diritto di rappresentanza. Nel caso di pazienti adolescenti o adulti sotto curatela, il dossier del paziente dovrebbe contenere anche indicazioni motivate sul tipo di decisioni per le quali il paziente è stato considerato incapace di intendere e di volere. Se non vengono rispettate eventuali direttive anticipate, occorre indicarne i motivi nel dossier del paziente. Qualora vengano applicate misure limitanti la libertà, devono anch’esse essere riportate nel dossier del paziente. La documentazione deve contenere indicazioni circa i motivi, la natura delle misure attuate, gli obiettivi e la durata, nonché i risultati delle periodiche nuove valutazioni. 25 Vedi «Assistenza delle pazienti e dei pazienti terminali». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 26 A seconda della natura giuridica del tipo di trattamento, la questione dell’obbligo di documentazione va valutata ai sensi delle disposizioni del diritto privato federale (CO) o del diritto pubblico cantonale. 21 6.2. Confidenzialità e obblighi di informazione nei confronti di terzi Il medico, il personale curante e i terapisti sono legati al segreto professionale. 27 La rilevazione, l’archiviazione, la valutazione e la trasmissione dei dati devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Le informazioni possono essere divulgate a terzi soltanto con l’espresso consenso del paziente o del suo rappresentante o per motivi legali o previa autorizzazione scritta dell’autorità preposta o dell’organo di vigilanza. 28 7. Maltrattamento e negligenza nelle cure 7.1. Definizioni Abusi fisici, psichici, sessuali e maltrattamenti, così come la negligenza nelle cure, rappresentano un abuso perpetrato nell’ambito di un rapporto di dipendenza. Il diritto tutela l’integrità della persona e considera quindi gli abusi e i maltrattamenti come reati. 29 Le persone che, in seguito a un danno fisico, cognitivo o psichico, hanno maggiori difficoltà a opporre resistenza, sono più spesso vittime di abusi e maltrattamenti. Una particolare situazione di dipendenza, come quella che viene a crearsi all’interno di istituzioni sociali o nell’ambito dei rapporti di assistenza medica, curativa o terapeutica, costituisce un fattore che accresce questo rischio. La particolare vulnerabilità della vittima e l’intensità del rapporto di dipendenza non favoriscono soltanto il verificarsi di abusi, ma ne rendono ancora più difficile l’identificazione. Per negligenza si intende l’adempimento insufficiente di un obbligo di assistenza che l’assistente assume in virtù di un rapporto di responsabilità legale o facoltativa nei confronti dell’assistito. L’obbligo di assistenza consiste nel supportare l’assistito nella soddisfazione dei propri bisogni nella misura in cui questi non sia in grado di farlo autonomamente. La negligenza può riguardare tutti i livelli della piramide dei bisogni (bisogni esistenziali, bisogno di sicurezza e protezione, bisogno di appartenenza, di rispetto, di stima e di autorealizzazione).30 Paradossalmente, una negligenza relativa al bisogno di autorealizzazione può verificarsi anche quando viene fornita un’assistenza eccessiva, che impedisce all’assistito di realizzarsi e svilupparsi autonomamente. 27 Per i medici e il personale medico vale il segreto professionale ai sensi dell’art. 321 del Codice penale; per il personale di un’istituzione che non rientra nelle disposizioni di cui all’art. 321, valgono le disposizioni previste dal contratto di lavoro in materia di segreto professionale; il segreto professionale è parzialmente disciplinato anche dal diritto cantonale. 28 Vedi art. 321 Codice penale, cpv. 2 e 3. 29 Reati contro la vita e l’integrità della persona. 30 Vedi Maslow AH. Motivation und Persönlichkeit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt; 1991. [trad. it. Motivazione e personalità. Armando Editore 1992] 22 Le cause di una negligenza possono risiedere nella carenza di risorse materiali, nelle condizioni sfavorevoli dell’ambiente in cui si opera, nella mancanza di tempo e nel deficit di competenza ed esperienza del personale addetto all’assistenza, nonché in un rapporto non sereno con l’assistito. 7.2. Individuazione delle situazioni di rischio e prevenzione I medici, il personale curante e i terapisti devono prestare attenzione al pericolo di abusi, maltrattamenti e negligenze, individuando ed evitando le relative situazioni di rischio. Questo vale sia per l’assistenza all’interno di istituzioni mediche, medico-sociali e sociali, sia per quella in ambito familiare. L’attenzione va rivolta in particolare alle seguenti situazioni: − situazioni ad elevata richiesta di assistenza in concomitanza con risorse proporzionalmente scarse; − situazioni di sovraccarico per il personale in formazione o con poca esperienza; − personale addetto all’assistenza con sintomi di sovraffaticamento o attitudini relazionali anomale; − applicazione di misure coercitive; − imposizione di regole della convivenza; − il pericolo che le persone con disabilità possano entrare in una situazione di crisi – risultando quindi più vulnerabili – a causa di mutamenti dello stato di salute o delle condizioni di assistenza. Portare alla luce possibilità di abusi, maltrattamenti e negligenze e costruire consapevolmente rapporti di rispetto e stima con gli assistiti costituiscono già di per sé degli strumenti di prevenzione. Situazioni critiche quotidiane all’interno di istituzioni mediche, medico-sociali e sociali, come l’assistenza fornita ai pazienti nell’ambito di attività quali l’igiene personale, l’alimentazione, l’espletamento dei bisogni fisiologici o il coricarsi, così come gli esami medici o l’applicazione di misure terapeutiche, devono essere analizzate dal punto di vista del potenziale di rischio di abusi e neutralizzate mediante regole e supporti adeguati. La sensibilità verso le situazioni di rischio è importante anche nelle situazioni di assistenza in ambito familiare. È necessario affrontare le situazioni potenzialmente critiche nonché individuare e rispondere alle eventuali necessità di supporto. 23 7.3. Procedura in caso di sospetto concreto Qualora vi sia il sospetto concreto di abusi, maltrattamenti o negligenza, è necessario in primo luogo tutelare la persona colpita e proteggerla da ulteriori danni, che possono nascere dal perdurare della situazione constatata o da interventi e misure di informazione inadeguati. Nell’ambito di istituzioni mediche, medico-sociali e sociali, i casi sospetti devono essere segnalati a uno specialista indipendente ed esperto, affinché questi fornisca un supporto nella comprensione e nella successiva gestione. Anche in caso di sospetto maltrattamento nell’ambito dell’assistenza familiare è consigliabile non agire singolarmente, ma consultare esperti indipendenti. In merito vanno rispettati il segreto professionale in campo medico e le eventuali disposizioni cantonali in materia di diritti e obblighi di comunicazione.31 In ogni caso va prestata assistenza psicologica alla vittima. 8. Sessualità La sessualità costituisce una parte integrante della personalità. L’autodeterminazione sessuale va tutelata. La disabilità può limitare la realizzazione della propria sessualità da un punto di vista fisico, mentale o psichico, rendendo più difficile la ricerca di un partner, l’impostazione delle relazioni sessuali e la gestione delle conseguenze e dei rischi dell’attività sessuale. Accanto alla disabilità rivestono per lo più un ruolo altrettanto importante le condizioni di vita che essa stessa comporta. Ai medici, al personale curante e ai terapisti spetta il compito di consigliare e sostenere le persone con disabilità relativamente agli aspetti con valenza medica dell’attività sessuale e delle sue conseguenze. Soprattutto nel caso di danni fisici è importante affrontare attivamente la necessità di sostegno in questo ambito, poiché spesso tali esigenze vengono taciute da parte del paziente per motivi di vergogna. Nel caso di danni cognitivi in particolare, l’educazione sessuale rappresenta un’importante incentivo per la salute sessuale. Nel fornire consulenza si deve partire dal presupposto che le persone con disabilità hanno diritto al libero sviluppo della propria sessualità. Una limitazione alla vita sessuale è lecita soltanto laddove l’interessato o altre persone possano venirne danneggiate o si provochi pubblico scandalo. 31 Le norme cantonali in materia sanitaria prevedono per i medici l’obbligo e, in parte, il diritto di comunicazione finalizzato a sporgere denuncia alla polizia in caso di sospetto di reati contro la vita e l’integrità della persona o l’integrità sessuale, senza per questo dispensare il medico dall’obbligo del segreto professionale. 24 Particolare cautela va usata in caso di persone con capacità di discernimento limitate. Queste persone necessitano di sostegno nello sviluppo della propria sessualità e nel superamento delle relative difficoltà. Ciò non deve però sfociare in un incitamento all’attività sessuale che non vada di pari passo con lo sviluppo della personalità. 8.1. Conseguenze e rischi dell’attività sessuale L’attività sessuale, se non limitata alla singola persona, porta alla creazione di vincoli con il partner e con eventuali figli e richiede perciò un’assunzione di responsabilità. Comporta tuttavia anche rischi, come quello di contrarre malattie sessualmente trasmissibili o quello di abuso da parte del partner. Le disabilità possono rendere più difficile sia l’assunzione di responsabilità, sia la gestione dei rischi. È compito del personale medico garantire alle persone con disabilità sessualmente attive consulenza e sostegno sia in materia di contraccezione, procreazione e gravidanze indesiderate, sia di prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili e abusi sessuali. Nel caso di donne sessualmente attive è necessario provvedere agli esami ginecologici preventivi. 8.2. Contraccezione e sterilizzazione Tra i numerosi metodi contraccettivi è bene scegliere quello più indicato per ogni singola persona disabile. I metodi contraccettivi reversibili devono sempre avere la precedenza rispetto a misure definitive, come la sterilizzazione. Nella scelta del metodo è necessario assicurarsi che − sia compatibile con le eventuali condizioni di salute fisica presenti e i relativi farmaci utilizzati; − consenta un utilizzo il più possibile autonomo e semplice da parte della persona interessata o la metta in condizione di ricevere aiuto dall’ambiente circostante, qualora necessario; − il relativo utilizzo e gli effetti collaterali siano conformi alla volontà e alle esigenze della persona interessata e il suo impiego avvenga in accordo con il paziente. La sterilizzazione è disciplinata dalla legge sulle sterilizzazioni.32 La sterilizzazione rappresenta un intervento drastico sull’integrità fisica e psichica dell’individuo e, in linea di massima, può essere praticata soltanto su libera scelta di persone capaci di intendere e di volere, dopo un’adeguata informazione. 32 Vedi Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni del 17 dicembre 2004. 25 L’accertamento della capacità di discernimento assume quindi un ruolo centrale. Ai sensi di legge, i medici che effettuano l’operazione devono documentare sulla base di quali accertamenti considerano la persona interessata capace di intendere e di volere. Nel caso di persone per le quali, in seguito a danni cognitivi o psichici, non è possibile stabilire con certezza la capacità di intendere e di volere, è necessario il ricorso a un altro parere indipendente. La legge vieta la sterilizzazione di persone con incapacità permanente di discernimento. È però prevista un’eccezione per le persone incapaci di intendere e di volere che abbiano compiuto almeno 16 anni, quando, tenuto conto di tutte le circostanze, l’intervento va nell’interesse della persona in questione, non è possibile utilizzare un altro metodo contraccettivo e risultano probabili la procreazione e la nascita di un bambino con conseguente separazione dello stesso dalla persona interessata dopo la nascita. Da un punto di vista medico, l’applicazione di questa disposizione di legge risulta notevolmente problematica. In particolare, è quasi impossibile individuare senza pregiudizi l’interesse di una persona che non è in grado di comprendere lo scopo dell’intervento e le implicazioni di una gravidanza o di una paternità/ maternità. Distinguere gli interessi del paziente da quelli del personale addetto all’assistenza presenta ulteriori problemi. In ogni caso bisogna considerare che le donne incapaci di intendere e di volere vanno protette non soltanto dalle gravidanze indesiderate, ma anche dagli abusi sessuali, poiché la consapevolezza che una donna con danni cognitivi o psichici è sterilizzata può incrementare il pericolo di abusi, venendo meno il timore di una gravidanza. Nella prassi non dovrebbe nemmeno presentarsi la necessità di sterilizzare una persona con incapacità permanente di discernimento, poiché le misure necessarie alla protezione della persona incapace di intendere e di volere da abusi sessuali e dal contrarre malattie a trasmissione sessuale dovrebbero rappresentare anche uno strumento contraccettivo efficace, senza che si renda necessario intervenire così profondamente sull’integrità fisica della persona interessata. 26 8.3. Paternità /maternità Dinanzi a un desiderio di paternità/maternità da parte di persone che, a causa della loro disabilità, non sembrano in grado di provvedere al bene dei propri figli, è necessario cercare di ottenere, mediante adeguato accompagnamento, una rinuncia spontanea e una contraccezione ottimale. Con la stessa attenzione vanno individuate e promosse tutte le possibilità di sostegno che l’ambiente circostante può offrire in caso di gravidanza. Le condizioni di salute alla base di una disabilità possono limitare la capacità riproduttiva e presentare maggiori rischi di recidiva sui discendenti. L’assistenza medica prevede la possibilità di offrire una consulenza genetica in questa situazione, con la quale vengano individuati i rischi esistenti, presentate le alternative possibili e fornite informazioni esaurienti circa la diagnostica prenatale. 8.4. Protezione da abusi sessuali L’abuso sessuale su persone con disabilità è spesso considerato un tabù e i dati statistici sono con buona probabilità più bassi di quelli reali. Le persone con danni cognitivi in particolare risultano più esposte ad abusi sessuali rispetto ad altre categorie. Ma è possibile che anche le persone con determinati danni motori, sensoriali o psichici ne siano sempre più spesso vittima. Chi perpetra tali abusi proviene spesso dall’ambiente sociale vicino alla vittima. Un’informazione chiara e un’educazione sessuale adeguata rappresentano strumenti importanti nella prevenzione degli abusi. Le persone con danni cognitivi e comunicativi devono poter imparare a parlare delle loro esperienze di intimità desiderata o indesiderata, e a esercitare il diritto di autodeterminazione in relazione al proprio corpo. Nell’ambito delle istituzioni mediche, medico-sociali e sociali è necessario porre l’attenzione sui rischi di abuso sessuale e introdurre strumenti di prevenzione. Qualora esista un sospetto concreto di abuso sessuale, occasionale o ripetuto, bisogna agire come indicato nel capitolo 7.3. Altro compito del personale medico è quello di fornire, in caso di urgenza, gli strumenti necessari per la profilassi contro le infezioni e per la contraccezione. 27 9. Fasi della vita e passaggi di età Nell’ambito delle cure e dell’assistenza di pazienti con disabilità è necessario tenere conto, così come per tutte le altre categorie di pazienti, dell’importanza dell’avanzare della vita. La disabilità ha un rapporto di interazione con i processi di maturazione e invecchiamento. Da un lato è possibile, a ogni età, acquisire nuove competenze che contribuiscono a una gestione autonoma della propria vita. Dall’altro, le facoltà della persona possono essere limitate o andare perse in seguito a malattie o all’avanzare della vecchiaia, provocando una maggiore dipendenza. A seconda del tipo di disabilità, può esistere una discrepanza tra il comportamento previsto per una determinata fascia di età e il comportamento effettivamente adottato. Le esigenze di questi pazienti relativamente all’assistenza, in particolare riguardo a una modalità di comunicazione rispettosa33, vanno individuate con cura e adeguatamente considerate nel predisporre i trattamenti. 9.1. Passaggio dall’infanzia all’età adulta Il passaggio all’età adulta è contrassegnato da diversi cambiamenti, i quali possono caratterizzare fortemente la quotidianità e portare vantaggi alle persone interessate, ma possono anche accompagnarsi a un senso di perdita. Tali cambiamenti comprendono, tra l’altro: − cambiamenti nei rapporti continuativi di lunga data, soprattutto in quelli con i genitori, ma anche con i compagni di scuola o di istituto; − cambiamenti della situazione abitativa; − misure imposte dall’autorità di protezione degli adulti; − la crescente importanza della sessualità; − la nascita di un rapporto di coppia; − l’uscita dal mondo della scuola; − l’ingresso nel mondo del lavoro o l’inizio di un’altra attività; − il confronto con fratelli o sorelle in merito al lavoro, ai rapporti di coppia, ecc. − il passaggio dalla medicina pediatrica alla medicina generale; − il cambiamento nella sfera finanziaria. 34 33 Il passaggio diretto al «Lei» a partire da una certa età può disorientare quanto l’uso incondizionato del «tu» con gli adulti. 34 Per gli assicurati di età inferiore ai 20 anni, l’AI copre i costi di tutti i provvedimenti sanitari necessari per la cura di un’infermità congenita riconosciuta. L’assicurazione medico-sanitaria obbligatoria copre inoltre i costi per la cura di infermità congenite non coperti dall’AI. Per gli adulti oltre il ventesimo anno di età, i costi dei provvedimenti sanitari per la cura di malattie o conseguenze di infortuni sono a carico dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni. L’AI copre soltanto i costi di provvedimenti sanitari che favoriscono direttamente l’integrazione professionale e sono atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o ad evitarne una diminuzione considerevole. In questo contesto, l’AI può coprire i costi per le cure mediche (ambulatoriali o nel reparto comune di un ospedale), per le cure dispensate da personale paramedico (fisioterapisti, ecc.) e per farmaci riconosciuti. (Vedi legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 e le ordinanze di esecuzione e la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994). 28 La conclusione di un rapporto di tipo pedagogico deve avvenire in sintonia con le esigenze individuali e dare il via a un rapporto tra adulti aventi uguali diritti. Ciò significa, ad esempio, coinvolgere i giovani in modo progressivo nelle decisioni da una parte e ridefinire e diversificare il coinvolgimento dei genitori dall’altra. Porre limiti di età troppo rigidi non giova all’assistenza in campo medico. 35 Anche per i giovani con danni cognitivi è importante lo sviluppo di un’identità e di un ruolo sessuale, femminile o maschile, ed è necessario tenerne conto nell’attività di assistenza. I normali mutamenti comportamentali, tipici delle crisi che caratterizzano la pubertà, vanno distinti dagli indizi associabili al danno o risultanti da un disturbo psichico. 9.2. Passaggio alla terza età 36 Il passaggio alla terza età è caratterizzato da diversi cambiamenti, che possono anche provocare sentimenti di insicurezza e tristezza. In particolare: − cambiamenti nella sfera delle relazioni, soprattutto il doversi confrontare con situazioni di dipendenza e con la morte dei genitori; − cambiamenti della situazione abitativa, come ad esempio il ricovero in un istituto di cura; − la perdita del lavoro; − cambiamenti fisici e psichici legati all’età; − il cambiamento nella sfera finanziaria.37 Per quanto attiene al trattamento medico e all’assistenza è dunque necessario considerare i seguenti aspetti: − le persone anziane con disabilità hanno diritto alla normale assistenza sanitaria, diagnosi medica e terapia. I sintomi vanno diagnosticati e curati in modo mirato; − alcune malattie specifiche dell’età avanzata, come ad esempio la demenza senile, insorgono prima o in forma atipica in presenza di determinate disabilità; − temi come la fine della vita e la morte devono essere trattati in maniera adeguata. È inoltre necessario attirare l’attenzione del paziente sulla possibilità di redigere direttive anticipate. 35 Così, ad esempio, per quanto concerne l’accettazione dei pazienti, gli ospedali pediatrici sono in parte vincolati a un limite di età pari a 16 anni, benché, in molti casi, sia sensato procedere con l’assistenza e passare gradualmente a un reparto di medicina generale. 36 Vedi «Trattamento e assistenza delle persone anziane in situazione di dipendenza». Direttive medicoetiche e raccomandazioni dell’ASSM. 37 Il diritto a rendite dell’AI o alla copertura dei costi per i provvedimenti sanitari volti all’integrazione professionale si estingue quando non vengono più soddisfatti i requisiti o, al più tardi, quando il pensionato o la pensionata dell’AI raggiunge l’età dell’AVS o ha diritto a una rendita di vecchiaia. 29 9.3. Ricovero presso un’istituzione sociale o medico-sociale Il passaggio dall’ambiente familiare o da una situazione abitativa indipendente a un’istituzione sociale o medico-sociale rappresenta per qualsiasi persona con disabilità un cambiamento radicale. Nella maggior parte dei casi, al ricovero sono collegati mutamenti dell’ambiente sociale e ripercussioni sulle possibilità di autodeterminarsi. È pur vero, tuttavia, che la persona interessata si pone sempre sotto la custodia di un’organizzazione professionale e autorevole. In relazione all’assistenza e alle cure mediche meritano particolare attenzione i seguenti punti: − prima di qualsiasi ricovero in un istituto di cura, che si tratti di un trasferimento da un ambiente familiare o da un’istituzione per disabili, è necessario sfruttare pienamente tutte le possibilità ambulatoriali (ad esempio l’assistenza all’esterno delle strutture ospedaliere, Spitex); − prima di un ricovero, il medico curante è tenuto a verificare che il personale dell’istituzione sociale in questione possegga le necessarie conoscenze e competenze per la cura e l’assistenza del paziente. A questo proposito è suo compito consultare le persone che hanno assistito il paziente fino a quel momento; − il ricovero presso un’istituzione sociale o medico-sociale comporta anche il trasferimento di tutte le informazioni rilevanti. In accordo con il paziente o la persona con diritto di rappresentanza, le informazioni biografiche e mediche devono essere trasmesse al personale che si occupa dell’assistenza presso l’istituzione e le cartelle cliniche consegnate al nuovo medico curante; − è compito della direzione dell’istituzione informare i soggetti con disabilità o la relativa persona con diritto di rappresentanza circa il diritto di libera scelta del medico. L’istituzione deve al riguardo soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei pazienti. Ogni eventuale restrizione della scelta del medico va discussa al momento del ricovero. La questione di quale sia il momento giusto per il passaggio da un’istituzione per disabili a una casa di cura deve essere affrontata partendo dagli stessi principi applicati alle persone senza danni preesistenti. 30 10. Ricerca Le persone con disabilità non possono essere escluse dal partecipare a progetti di ricerca soltanto perché disabili. Le persone con disabilità soffrono spesso di disturbi o malattie delle quali si conosce poco e per le quali le possibilità terapeutiche risultano limitate o inesistenti. I dati riguardo all’interazione tra determinati disturbi della salute o malattie e una particolare disabilità risultano parzialmente mancanti. Ecco perché è necessario incentivare la ricerca in materia di prevenzione, terapie e riabilitazione nel campo della disabilità e promuovere progetti specifici mirati. A tale proposito vanno osservate alcune norme di tutela. In particolare, su bambini o adulti con disabilità incapaci di intendere e di volere, questi progetti di ricerca dovrebbero essere effettuati solo nei casi in cui il progetto non può essere effettuato su persone in grado di intendere e di volere. Il rifiuto da parte dell’interessato di partecipare a uno studio, se distinguibile dal rifiuto di una cura medica invece necessaria, va in ogni caso rispettato. 38 38 Vedi anche art. 17 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997 ratificata dalla Svizzera. 31 III. RACCOMANDAZIONI Le seguenti raccomandazioni sono determinanti per creare le condizioni di base essenziali per la messa in pratica delle presenti direttive. 1. Alle autorità politiche e agli organismi di finanziamento − Nella pianificazione e realizzazione di strutture mediche, prestare attenzione al maggior fabbisogno di risorse umane e strutturali da destinarsi alle persone con disabilità. − Nella predisposizione di sistemi di contribuzione per le prestazioni mediche, prestare attenzione alle maggiori esigenze delle persone con disabilità. − Garantire il finanziamento di misure di identificazione delle cause delle disabilità. − Garantire il finanziamento di terapie prolungate con l’intensità necessaria per il mantenimento di una determinata qualità della vita. Questo vale anche nei casi in cui non sono attesi benefici in termini di integrazione. − Predisporre le risorse necessarie presso le istituzioni sociali o medico-sociali in caso di ricoveri d’urgenza per motivi medici o in seguito a problemi del sistema assistenziale. − Sostenere l’assistenza e le cure dei disabili da parte dei congiunti. − Promuovere una consulenza sessuale professionale e adeguata per le persone con disabilità. − Promuovere modelli di maternità/paternità «assistita» per le persone con disabilità. − Promuovere progetti a sostegno dei figli di persone con disabilità. − Promuovere e collaborare con organizzazioni di pubblica utilità che forniscono supporto specialistico e autoaiuto per le persone con disabilità. 2. Alle istituzioni sanitarie e mediche − Promuovere la formazione di base, postgraduata e continua di medici, personale curante e terapisti nell’ambito della disabilità, in particolare nell’applicazione della classificazione ICF dell’OMS e nell’accertamento della capacità di discernimento nei pazienti con facoltà cognitive, comunicative o emozionali limitate. − Promuovere centri di competenza, consulti interdisciplinari e reti di specialisti per particolari forme di disabilità. − Promuovere l’elaborazione e la diffusione di conoscenze specifiche per la diagnosi e la terapia di malattie somatiche e psichiche e per l’assistenza prolungata di persone con disabilità mentali. − Collaborare mediante forme di partnership e scambio di informazioni con il personale di istituzioni sociali. 32 − Promuovere la ricerca per quanto concerne prevenzione, terapia e riabilitazione nel campo della disabilità. − Promuovere lo sviluppo e l’applicazione di strumenti di ausilio per la comunicazione «assistita» in tutte le istituzioni. − Rinunciare all’utilizzo di un sistema rigido di definizione dei limiti di età per la cura di persone con disabilità. − Redigere linee guida interne all’istituzione per le procedure in caso di sospetto maltrattamento o abuso sessuale (inclusa la gestione del segreto professionale). − Rispettare un particolare obbligo di diligenza nell’assunzione di nuovi collaboratori: affrontando ad esempio il tema degli abusi, raccogliendo referenze, richiedendo un estratto del casellario giudiziale centrale. 3. Alle istituzioni sociali e medico-sociali per l’assistenza delle persone con disabilità − Garantire la competenza medica specialistica. − Sostenere gli assistiti nella vita quotidiana relativamente a terapie mediche e contraccezione. − Definire i punti di riferimento per l’assistenza medica, tenendo conto del potere decisionale dei rappresentanti legali e dell’esigenza di sentire il parere dei congiunti. − Predisporre tutto il necessario per l’eventualità di ricoveri d’urgenza per motivi medici o in seguito a problemi del sistema assistenziale. − Garantire il passaggio di informazioni dall’istituzione alle strutture operanti nel campo delle cure acute. − Raccogliere e conservare i dati biografici e medici. − Fornire ai pazienti con disabilità l’accompagnamento di un assistente dell’istituzione in caso di consulto medico o ricovero ospedaliero. − Assistere i pazienti, laddove richiesto, nella predisposizione di direttive anticipate. 33 IV. APPENDICE Glossario Condizione di salute «Condizione di salute» è il termine impiegato nella traduzione italiana per l’inglese «health condition» (definizione: «health conditions include diseases or illnesses, other health problems that may be short or long lasting, injuries, mental or emotional problems, and problems with alcohol or drugs». WHO Disability Assessment Schedule WHODAS II, http://whqlibdoc.who.int/publications/2000/ a80933.pdf, ultimo accesso il 31.8.2007). Dignità della persona Il concetto etico del rispetto della dignità scaturisce dall’idea universale secondo cui ogni essere umano, proprio in quanto tale, deve essere rispettato nella sua dignità. Ciò trova espressione, nei confronti di ciascun individuo, da un lato nella protezione della vita e nell’assistenza, dall’altro nel rispetto dell’autodeterminazione. In tal senso questo termine non va confuso con un’altra e ben diversa idea di dignità, quella che serve a descrivere determinati comportamenti, particolari caratteristiche dello stato sociale o speciali abilità di una persona. Disabilità Per «disabilità» si intendono gli effetti di un problema di salute congenito o acquisito che siano di ostacolo allo svolgimento delle attività quotidiane da parte della persona interessata e alla sua partecipazione alla vita sociale. La disabilità risulta dall’interazione tra danno fisico, alterazione funzionale e limitazione sociale della persona, nonché dalle circostanze favorevoli o sfavorevoli e dalle aspettative dell’ambiente in cui questa vive. L’entità della disabilità e il modo in cui essa viene vissuta a livello soggettivo variano in base alle caratteristiche della personalità di ciascun individuo disabile. Nelle presenti direttive tale termine è definito in base alla classificazione ICF dell’OMS (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, versione dell’ottobre 2005). Quest’ultima funge da linguaggio comune, internazionale e interdisciplinare per descrivere lo stato di salute, la disabilità, le limitazioni sociali e i fattori ambientali rilevanti per la persona. Una versione in lingua tedesca è disponibile gratuitamente sul sito http://www.dimdi.de/ static/en/klassi/icf/index.htm. 34 Istituzione medico-sociale Per «istituzione medico-sociale» si intendono le istituzioni nell’ambito delle quali le persone con disabilità ricevono cure professionali in aggiunta a prestazioni di altro genere. Istituzione sociale Con «istituzione sociale» si indicano le istituzioni nell’ambito delle quali le persone con disabilità ricevono istruzione, lavoro, altre occupazioni o assistenza. Non si intendono soltanto le case di cura, bensì anche altre strutture di servizio (es. gruppi abitativi per persone con disabilità). 35 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 18 ottobre 2005 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione di elaborare delle direttive riguardanti il trattamento e l’assistenza delle persone con disabilità. Sottocommissione responsabile Prof. Dr. med. Christian Kind, San Gallo (Presidente) Dr. med. Felix Brem, Weinfelden Pascal Diacon, Cure, Zurigo Gerhard Grossglauser, Bolligen Dr. med. Danielle Gubser, Neuchâtel lic. phil. Ruedi Haltiner, Coira lic. phil. Heidi Lauper, Berna Dr. med. Mark Mäder, Basilea Dr. med. Valdo Pezzoli, Lugano Dr. med. Judit Lilla Pok Lundquist, Zurigo Prof. Dr. med. Claude Regamey, Presidente CCE, Friburgo lic. iur. Michelle Salathé, ASSM, Basilea Esperti interpellati Dr. med. Dick Joyce, Allschwil Dr. med. Jackie Leach Scully, Basilea Claudine Braissant, Cure, Belmont PD Dr. med. Barbara Jeltsch-Schudel, Friburgo Dr. med. Roland Kunz, Affoltern a.A. Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin, Lucerna Consultazione In data 29 novembre 2007 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 20 maggio 2008. Adeguamento Nel corso del 2012, le presenti direttive sono state adeguate alla situazione giuridica vigente in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013 (Codice civile svizzero; protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; art. 360 segg; modifica del 19 dicembre 2008). Per questo motivo il precedente capitolo 7 (Misure coercitive) è stato stralciato senza essere sostituito. Alla fine del 2012, la Commissione centrale di etica ha incaricato una sottocommissione di sottoporre a revisione totale le direttive «Misure coercitive in medicina». 36 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM Accademia Svizzera delle Scienze Mediche SAMS Swiss Academy of Medical Sciences Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche Approvate dal Senato dell’ASSM il 24 maggio 2011 La versione originale è quella tedesca. I. Preambolo 3 II. Direttive 5 1. Criterio di morte 5 2. Constatazione della morte 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. Appuramento delle volontà del paziente 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5.3. 12 Misure mediche prima del decesso Misure mediche dopo l’accertamento del decesso Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di arresto cardiocircolatorio 5.1. 5.2. 9 Colloquio relativo alla donazione di organi e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi Consenso al prelievo di organi e all’attuazione di misure mediche per il mantenimento degli organi stessi Aspetti specifici in ambito pediatrico Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di lesione cerebrale primaria 4.1. 4.2. 5. Morte in seguito a lesione cerebrale primaria Morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Morte pediatrica Presupposti specialistici Indipendenza Documentazione 13 Classificazione di Maastricht Interruzione delle terapie (categoria 3 di Maastricht) Misure mediche 6. Assistenza ai congiunti 18 7. Comportamento nei confronti della salma 19 8. Formazione e supporto dell’équipe curante 19 1 III. Appendice Segni clinici del decesso 21 B. Esami tecnici complementari 24 C. Protocolli per la constatazione della morte 26 D. Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte 32 E. Bibliografia 34 Note sull’elaborazione delle presenti direttive l comitato centrale dell'ASI a preso atto di queste direttive e raccomanda a tutti i suoi membri e a tutto il personale infermieristico di metterle in atto e di rispettarle. 2 21 A. 36 Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi Direttive medico-etiche I. Preambolo Dal 1° luglio 2007 i presupposti giuridici per i trapianti di organi sono sanciti a livello nazionale dalla legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)1. Per quanto concerne il criterio di morte, la legge si rifà alla definizione neurologica di decesso, secondo la quale una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente. In merito alla constatazione del decesso, l’ordinanza sui trapianti rimanda alle direttive dell’ASSM concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi. Così facendo, il legislatore subordina non la definizione di decesso, bensì le disposizioni circa il suo accertamento lege artis, allo stato dell’arte della scienza medica. Una volta constatata la morte, è possibile procedere al prelievo degli organi purché l’eventuale donatore o, in via sussidiaria, un suo rappresentante autorizzato (cosiddetta regola del consenso in senso lato) ne abbia dato il consenso. La definizione di morte include, oltre ad aspetti di natura medico-biologica, anche risvolti etici e legali. Non contiene soltanto affermazioni relative a stati fisiopatologici associati al decesso, ma implica sempre anche un’idea specifica della vita e della morte. In particolare, specifica altresì quali azioni è possibile compiere sulle salme. Appurare le volontà del paziente, prestare le cure a un donatore di organi fino all’accertamento del decesso, attuare misure mediche per il mantenimento degli organi fino al loro espianto e intrattenere contatti con i familiari rappresentano per l’équipe curante una sfida complessa e al tempo stesso una situazione di grande stress. Dal punto di vista etico-legale, è indispensabile diagnosticare il decesso in maniera sicura e affidabile, tenere conto delle volontà del defunto e sostenere i congiunti in questo difficile momento. È questo lo spirito delle presenti direttive: da un lato, esse definiscono i segni clinici e gli esami tecnici complementari da considerare in fase di accertamento del decesso, dall’altro descrivono i processi che conducono all’espianto 1 Legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (RS 810.21). 3 degli organi e le responsabilità dei medici e di altri professionisti coinvolti 2 . Esse trattano anche il tema del prelievo di organi a seguito di arresto cardiocircolatorio irreversibile (cosiddetta Non-Heart-Beating-Donation) e gli specifici quesiti etici associati a tale contesto. Le seguenti direttive si rifanno sia alla legge sui trapianti sia a un parere medico-legale concernente aspetti correlati all’espianto di organi da persone decedute e provvedimenti medici preparatori 3 . II. Direttive 1. Criterio di morte 4 Una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente 5 . In seguito alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni cerebrali, un essere umano perde in via definitiva l’organo di controllo dell’intero organismo, per cui tutti gli organi, i tessuti e le cellule inesorabilmente muoiono. La morte può subentrare per i seguenti motivi: – in seguito alla cessazione irreversibile delle funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, a causa di una lesione o patologia cerebrale primaria; – in seguito a un arresto cardiocircolatorio persistente, che riduce o interrompe la perfusione dell’encefalo per un periodo di tempo tale da causare la cessazione irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale e quindi la morte (decesso per arresto cardiocircolatorio). 2. Constatazione della morte 2.1. Morte in seguito a lesione cerebrale primaria La morte viene accertata mediante un esame clinico mirante a diagnosticare la presenza contemporanea dei sette segni clinici seguenti: 1. coma; 2. pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce; 3. assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolo-oculari); 4. assenza di riflessi corneali; 5. assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi; 6. assenza di riflessi della tosse e della deglutizione; 7. assenza di respirazione spontanea (test d’apnea). 4 2 Al fine di agevolare la lettura, nel presente testo la forma maschile si riferisce a entrambi i sessi. 3 Guillod O., Mader M.: Misure mediche preliminari in vista di un prelievo di organi. Parere medico-legale relativo a vari aspetti legati alla legge sui trapianti. Marzo 2010 (www.transplantinfo.ch oppure bag.admin.ch – testo disponibile solo in tedesco e francese). 4 Il presente criterio di morte si riferisce soltanto a situazioni in cui si mira a un prelievo di organi. In tutti gli altri casi, l’accertamento della morte viene effettuato da un medico secondo le regole generali della medicina. Qui si considera soprattutto l’arresto cardiopolmonare irreversibile, con conseguente decesso, come criterio di morte principale. 5 Art. 9 della legge sui trapianti e art. 7 dell’ordinanza sui trapianti. 5 L’esame clinico viene effettuato congiuntamente da due medici (controllo incrociato), uno dei quali non dev’essere coinvolto direttamente nell’assistenza del paziente. Per poter diagnosticare il decesso, entrambi i medici devono essere in possesso di opportuna qualifica (cfr. paragrafo 2.4). Qualora il motivo della cessazione delle funzioni cerebrali sia chiaro e le circostanze e le modalità di cui all’Appendice 6 siano state opportunamente considerate, la diagnosi si limita ai segni clinici 7. Se invece la lesione strutturale visibile alle immagini diagnostiche non è sufficiente a spiegare la cessazione delle funzioni cerebrali, se non è possibile escludere eventuali fattori reversibili quali concause di tale situazione o se le funzioni dei nervi encefalici non possono essere esaminate clinicamente, l’assenza della perfusione cerebrale deve essere accertata attraverso un opportuno esame complementare. A tale proposito, è possibile utilizzare le seguenti procedure: – eco-doppler o eco-color-doppler transcranico; – angiografia tomografica computerizzata (angio-TC); – angiografia a sottrazione digitale intraarteriosa (IA-DSA); – tomografia e angiografia a risonanza magnetica. I requisiti delle singole tecniche diagnostiche sono descritti nell’Appendice8 . 2.2. Morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Secondo la legge sui trapianti, anche la morte dovuta ad arresto cardiocircolatorio persistente presuppone la cessazione irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale. In questo caso, il decesso sopraggiunge a causa dell’interruzione persistente della perfusione cerebrale a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Una volta constatato l’arresto cardiocircolatorio (attività cardiaca assente) mediante ecocardiografia transtoracica (TTE) nelle proiezioni apicale-4-camere o subxifoidea e dopo un periodo di attesa di almeno 10 minuti senza l’esercizio di misure di rianimazione, occorre appurare la concomitanza dei seguenti segni clinici: 1. coma; 2. pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce; 3. assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolo-oculari); 4. assenza di riflessi corneali; 5. assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi; 6. assenza di riflessi della tosse e della deglutizione; 7. assenza di respirazione spontanea. L’esame clinico viene effettuato congiuntamente da due medici qualificati (controllo incrociato), uno dei quali non deve essere coinvolto direttamente nell’assistenza del paziente. Non sono necessari esami complementari, dal momento che l’arresto cardiocircolatorio documentato mediante TTE per un periodo di 10 minuti esclude la possibilità di una sufficiente perfusione cerebrale 9. 2.3. Morte pediatrica Nei bambini di età superiore all’anno, si applicano le regole di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2. In caso di bambini 10 non neonati, l’accertamento della morte avviene – purché sia nota la causa della cessazione delle funzioni cerebrali – attraverso due esami clinici (incluso test d’apnea) con un periodo di osservazione di 24 ore 11. Se la lesione strutturale visibile alle immagini diagnostiche non è sufficiente a spiegare la cessazione delle funzioni cerebrali, se non è possibile escludere eventuali fattori reversibili quali concause di tale situazione o se le funzioni dei nervi encefalici non possono essere esaminate clinicamente, l’assenza della perfusione cerebrale deve essere accertata, dopo il secondo esame clinico, attraverso un opportuno esame complementare. 9 6 6 III. Appendice A. Segni clinici del decesso. 7 L’affidabilità dei segni clinici è universalmente riconosciuta (cfr. bibliografia in appendice). Non esistono indicazioni per cui, ripetendo l’esame dopo un periodo di osservazione, si pensi di poter ottenere risultati migliori, purché il primo esame sia stato effettuato lege artis. 8 III. Appendice B. Esami tecnici complementari. La diagnosi di asfigmia mediante palpazione si è rivelata inaffidabile, per cui non pare opportuna ai fini dell’accertamento preciso dell’istante in cui sopraggiunge l’arresto cardiocircolatorio in vista di un successivo espianto degli organi. Analogamente, l’elettrocardiogramma (ECG) poco si addice alla diagnosi di arresto cardiocircolatorio, visto che spesso all’ECG si riscontra un’attività elettrica del miocardio in assenza di attività cardiaca meccanica anche molto tempo dopo il decesso. 10 Ossia bambini con più di 28 giorni di vita (risp. 44 settimane di età postmestruale) ma meno di 1 anno di età. 11 L’affidabilità dei segni clinici e degli esami complementari volti ad accertare la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali è studiata meno approfonditamente nel primo anno di vita rispetto alle fasce d’età successive. Inoltre, l’ipotesi che la cedevolezza delle strutture craniche infantili possa consentire una reversibilità nel breve termine dell’interruzione della perfusione cerebrale dovuta alla pressione rende consigliabile un periodo di osservazione obbligatorio. 7 Sui neonati 12 , per motivi medico-etici non si pratica l’espianto degli organi ai fini del trapianto 13 . 2.4. Presupposti specialistici La valutazione clinica deve essere effettuata da medici con formazione postgraduata ed esperienza nel campo della diagnosi di morte cerebrale 14 . In ambito pediatrico, l’accertamento clinico del decesso richiede una formazione postgraduata in medicina intensiva pediatrica o in neuropediatria. L’esecuzione dell’esame complementare deve essere a cura di uno specialista opportunamente qualificato. 2.5. Indipendenza Onde evitare conflitti d’interesse, i processi di prelievo e trapianto degli organi devono essere rigorosamente separati tra loro. Secondo l’art. 11 della legge sui trapianti, ai medici che accertano la morte in vista di un espianto degli organi non è consentito: a. partecipare al prelievo o al trapianto di organi, tessuti o cellule; b. sottostare alle istruzioni di un medico specialista impegnato in queste attività. In medicina intensiva, la questione dell’indipendenza è particolarmente spinosa. Un conflitto d’interesse, infatti, può emergere già nel momento in cui occorre decidere se interrompere o continuare determinate terapie. Non è escluso che i possibili riceventi siano ricoverati nel medesimo reparto di terapia intensiva dei potenziali donatori. Per tenere conto di tale aspetto, l’accertamento del decesso viene effettuato con l’ausilio di un secondo medico indipendente (controllo incrociato). 12 Ossia i soggetti con meno di 28 giorni di vita risp. 44 settimane di età postmestruale. 2.6. Documentazione I reperti clinici, nonché eventuali esami complementari e colloqui concernenti il consenso all’espianto degli organi devono essere documentati per iscritto. A tale proposito, è possibile utilizzare i protocolli riportati nell’Appendice, che possono essere integrati da ulteriore documentazione interna all’ospedale. 3. Appuramento delle volontà del paziente Le fasi sotto descritte si applicano al prelievo di organi sia a seguito di decesso per lesione cerebrale primaria che di morte per arresto cardiocircolatorio (NHBD). Nel secondo caso, tuttavia, in fase di colloquio relativo a un eventuale prelievo di organi occorre considerare ulteriori aspetti (cfr. capitolo 5). 3.1. Colloquio relativo alla donazione di organi e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi In genere, i pazienti candidati all’espianto degli organi sono incapaci di discernimento. La possibilità di una donazione, qualora il paziente abbia i requisiti per un espianto, deve pertanto essere affrontata con il rappresentante legale o i rispettivi familiari, il che richiede particolare empatia e rispetto. Se possibile, l’argomento andrebbe trattato precocemente, in modo tale che i congiunti abbiano più tempo a disposizione per riflettere sulla questione. La discussione relativa a un’eventuale interruzione delle terapie di sostegno vitale (cambiamento dell’obiettivo terapeutico) deve essere affrontata separatamente, prima della spiegazione circa la donazione degli organi e i provvedimenti medici necessari a tal fine. La decisione di interrompere la terapia di sostegno vitale, infatti, non deve essere influenzata dalla possibilità di una donazione degli organi. Qualora la morte sia sopraggiunta mentre era in corso la regolare terapia, i colloqui vanno opportunamente adeguati. Se possibile, la comunicazione del decesso e la considerazione di un’eventuale donazione degli organi dovrebbero avvenire in due momenti separati. 13 Per i neonati vale ancora di più quanto affermato per i bambini fino all’anno di vita (cfr. nota a piè pagina 11). Le strutture del cranio, in particolare, sono estremamente cedevoli. Sinora non è stato possibile definire in maniera attendibile il periodo di osservazione necessario per documentare la cessazione irreversibile della perfusione cerebrale. 14 Per quanto riguarda gli adulti si tratta, ad esempio, di specialisti in neurologia o medicina intensiva rianimatori, per i bambini di medici con formazione postgraduata in medicina intensiva pediatrica o in neuropediatria. Tali specializzazioni prevedono nel curriculum anche l’esecuzione di tecniche diagnostiche per l’accertamento della morte cerebrale. 8 9 In caso di pazienti capaci di discernimento la cui prognosi non lascia speranze di sopravvivenza, la possibilità di una donazione degli organi andrebbe considerata e il tema affrontato purché non vi siano evidenti controindicazioni. Se è disposto a donare i propri organi, il paziente deve anche essere informato in merito alla necessità di adottare provvedimenti medici per il loro mantenimento. Nel colloquio relativo alla possibilità di donazione degli organi, il rispetto per il paziente e i suoi familiari è fondamentale, per cui la conversazione dovrebbe svolgersi in un luogo tranquillo e possibilmente senza fretta. È importante che sia il medico curante a occuparsi di tali colloqui, garantendo così la continuità. In sintesi, il colloquio finalizzato ad appurare le volontà del donatore deve essere strutturato come segue: – dal punto di vista dei contenuti: informazioni chiare ed esaustive in merito alle condizioni di salute e alla prognosi del paziente (probabilità di decesso), interruzione delle terapie di sostegno vitale, contenuto ed entità delle misure per il mantenimento degli organi, nonché loro scopo e conseguenze, accertamento della morte, iter di un eventuale prelievo degli organi e procedura successiva all’espianto; – dal punto di vista del contesto generale: atmosfera tranquilla, empatia e rispetto per i familiari; tempo a sufficienza per illustrare la situazione, spazio per domande e richieste, offerta di ulteriori colloqui con opportuno personale specializzato, che rimane possibilmente a disposizione per tutto il periodo. a) Prelievo degli organi ai fini del trapianto Qualora il potenziale donatore non abbia espresso le proprie volontà in merito alla donazione degli organi, spetta ai parenti più stretti prendere una decisione in merito. Le persone autorizzate in tal senso sono, nell’ordine: 1. coniuge o partner registrato, 2. figli, genitori e fratelli, 3. nonni e nipoti e 4. altre persone vicine. In caso di un loro rifiuto, non è consentito procedere all’espianto degli organi. Ciò vale anche nel caso in cui un paziente non abbia una persona che possa rappresentarlo oppure qualora quest’ultima non possa essere contattata per tempo 15 . b) Attuazione di misure per il mantenimento degli organi In presenza di un rappresentante legale 16 o qualora il paziente abbia delegato la rappresentanza a una persona di sua fiducia, spetta a loro decidere in merito all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi. In assenza di un rappresentante legale, queste ultime possono essere eseguite – con il consenso dei congiunti – soltanto se ciò rappresenta la presunta volontà del paziente. Qualora emerga che il paziente 17 non avrebbe presumibilmente acconsentito a tali misure o qualora i parenti non siano in grado di dire che cosa avrebbe voluto il loro congiunto, occorre rinunciare all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi. 3.2. Consenso al prelievo di organi e all’attuazione di misure mediche per il mantenimento degli organi stessi Lo scenario ideale è quello in cui il potenziale donatore di organi ha espresso in precedenza il proprio consenso all’espianto e all’attuazione di misure per il mantenimento degli organi, ad esempio con una tessera di donatore. Spesso, tuttavia, non è così, per cui occorre appurare le volontà del paziente. A tale proposito, si devono individuare eventuali indizi da cui desumere se il paziente avrebbe acconsentito o meno a un espianto degli organi e all’attuazione di misure volte al loro mantenimento. I parenti più stretti rivestono un ruolo fondamentale in questa fase di chiarimento. Coloro che decidono al posto del paziente devono tenere conto di questa presunta volontà, che ha la precedenza rispetto alle loro preferenze personali. 10 15 Art. 8 della legge sui trapianti e art. 3 dell’ordinanza sui trapianti. 16 Fino all’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione degli adulti nel 2013, i congiunti non hanno alcun potere di rappresentanza in materia di decisioni mediche prima della morte di un paziente, a meno che non sia loro concesso dalla legislazione cantonale. 17 Come da parere (nota a piè pagina 3 di cui sopra, pagg. 47 – 48), nel paziente con prognosi infausta l’obiettivo primario non è più la salvezza o la guarigione, bensì la possibilità di «morire con dignità». Sulla base di tale interpretazione, l’attuazione di misure per il mantenimento degli organi è un’opzione giuridicamente sostenibile alle condizioni definite nelle direttive. 11 3.3. Aspetti specifici in ambito pediatrico In ambito pediatrico, i processi decisionali si differenziano dalla procedura adottata con i maggiorenni soltanto per il fatto che, in tale situazione, vi sono sempre rappresentanti legali (di norma i genitori) che decidono in vece del bambino. Per il resto, si applicano le regole di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2. Qualora i genitori siano di opinioni divergenti e non sia possibile trovare un accordo, occorre rinunciare all’espianto degli organi. 4. Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di lesione cerebrale primaria Quando la prognosi di un paziente con lesione cerebrale primaria non lascia speranze di sopravvivenza, l’obiettivo terapeutico cambia. In primo piano vi sono le cure palliative, non più il mantenimento delle condizioni vitali. Se in questa situazione non vi sono chiare indicazioni mediche 18 contrarie a un espianto degli organi, in linea di principio il paziente viene considerato un possibile donatore, per cui occorre accertare le sue volontà in merito (cfr. a tale proposito i paragrafi 3.1 e 3.2). In caso di consenso alla donazione degli organi, l’équipe curante si trova dinanzi a una sfida notevole: deve infatti consentire al paziente di morire con dignità, rispettare le esigenze dei congiunti e al contempo mantenere gli organi trapiantabili in condizioni ottimali attraverso provvedimenti medici specifici. 4.1. Misure mediche prima del decesso Per quanto concerne i provvedimenti medici, occorre distinguere tra le misure finalizzate al mantenimento degli organi e quelle miranti a valutare l’idoneità alla donazione. Le misure per il mantenimento degli organi 19 sono la condizione sine qua non per effettuare una donazione; sono decisive per il buon esito di un trapianto. Di norma, si tratta di continuare terapie già istituite (prosecuzione della respirazione artificiale, somministrazione di farmaci e soluzioni per il mantenimento della funzione circolatoria), effettuare analisi di laboratorio per controllare le cure e avviare trattamenti ormonali sostitutivi al fine di preservare l’«ambiente interno». Nel momento in cui muta l’obiettivo terapeutico, tali misure non sono più 12 nell’interesse terapeutico del paziente, bensì servono unicamente a conservare gli organi. Nel decidere se adottare o meno un determinato provvedimento, occorre considerare la situazione specifica del paziente e ponderare i rischi. Le misure mediche sopra descritte vanno limitate a un periodo di due giorni. Le misure volte a valutare l’idoneità alla donazione 20 , invece, consistono sostanzialmente in analisi sierologiche e immunologiche. 4.2. Misure mediche dopo l’accertamento del decesso Una volta accertato il decesso, è consentito attuare provvedimenti medici per il mantenimento degli organi e misure volte a valutare l’idoneità alla donazione per un periodo massimo di 72 ore 21. 5. Prelievo di organi in caso di decesso a seguito di arresto cardiocircolatorio 5.1. Classificazione di Maastricht In linea di principio, la classificazione di Maastricht distingue i seguenti casi: a) decesso già sopravvenuto all’arrivo in ospedale (categoria 1 di Maastricht) b) decesso in ospedale in seguito a rianimazione inefficace (categoria 2 di Maastricht) c) decesso in seguito all’interruzione delle misure di sostegno vitale (categoria 3 di Maastricht) d) arresto cardiaco successivamente a decesso per lesione cerebrale primaria (categoria 4 di Maastricht) Per tutte le categorie, l’espianto degli organi o la loro perfusione mediante soluzione di conservazione deve avvenire il più rapidamente possibile dopo l’accertamento del decesso al fine di ridurre al minimo il tempo di ischemia calda, dannoso per gli organi. Nelle categorie di Maastricht I e II, in genere i congiunti non sono preparati alla morte e si trovano a dover decidere in tempi rapidi in merito alla questione del trapianto di organi. Si tratta di una situazione estremamente delicata e gravosa. 18 Ad esempio un tumore con metastasi. 20 Secondo l’art. 30 della legge sui trapianti, è indispensabile appurare l’idoneità del donatore. L’art. 31 cpv. 1 della legge sui trapianti sancisce l’obbligo di assicurarsi che gli organi siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori. 19 I provvedimenti medici preparatori non vengono elencati in maniera esaustiva, dal momento che la lista può non risultare più aggiornata. 21 Art. 10 cpv. 3 della legge sui trapianti in combinato disposto con l’art. 8 dell’ordinanza sui trapianti. 13 a) Categoria 1 di Maastricht Nei donatori di categoria 1, il decesso è già stato accertato prima o contestualmente all’arrivo in ospedale. In caso di consenso alla donazione degli organi, è possibile procedere al loro espianto, altrimenti si possono avviare i provvedimenti preparatori al prelievo (in particolare il posizionamento di un catetere a doppio palloncino per la perfusione degli organi con soluzione di conservazione a freddo) finché non sarà possibile interpellare i congiunti (cfr. paragrafo 5.3). b) Categoria 2 di Maastricht Nei donatori di categoria 2, l’espianto degli organi ha luogo dopo dopo una rianimazione risultata efficace. Visto che in fase di rianimazione cardiopolmonare la circolazione sanguigna viene mantenuta, seppure in misura ridotta, l’accertamento del decesso può essere effettuato soltanto una volta fallite le manovre rianimatorie e osservato per 10 minuti l’arresto cardiaco ininterrotto con cessazione totale della circolazione (in situazione di normotermia 22). Per rianimazione inefficace s’intende che, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati lege artis per almeno 20 minuti, non si ottiene mai la ripresa dell’attività cardiaca con circolazione spontanea e il paziente presenta i reperti elencati al paragrafo «Segni clinici». Se, durante la rianimazione, si verifica una temporanea attività cardiaca con circolazione spontanea, il conteggio dei 20 minuti ricomincia da capo una volta cessata tale attività miocardica. c) Categoria 3 di Maastricht Nei donatori di categoria 3, l’espianto degli organi viene effettuato una volta che il paziente è deceduto in seguito all’interruzione della terapia di sostegno vitale a fronte di una patologia con prognosi infausta. Questi pazienti presentano un’attività cardiaca nella norma fintantoché non vengono interrotte le misure di sostegno vitale (in particolare la respirazione artificiale). Una volta sospese, il paziente muore per arresto cardiaco. Il suo decesso viene accertato nella maniera illustrata al paragrafo 2.2. Il lasso di tempo che intercorre tra l’accertamento della morte e l’espianto degli organi deve essere il più breve possibile. d) Categoria 4 di Maastricht Nei donatori di categoria 4, l’arresto cardiocircolatorio subentra all’improvviso, dopo l’accertamento del decesso per lesione cerebrale primaria, in fase di preparazione all’espianto degli organi. In questa situazione, si può optare per una delle seguenti possibilità: – ripristino della funzione circolatoria; – trasferimento rapido in sala operatoria; – inserimento di sonde di perfusione (in genere sonda di Gillot) per la preservazione degli organi; – rinuncia a una donazione degli organi. Sono le circostanze a decidere quale tra le suddette possibilità verrà prescelta. Qualora l’arresto cardiocircolatorio sopraggiunga in fase di trasferimento alla sala operatoria, si punterà a sveltire i tempi dell’intervento di espianto. Se l’arresto cardiocircolatorio avviene quando il paziente è ancora in terapia intensiva, invece, è opportuno effettuare un rapido trasferimento in sala operatoria oppure inserire sonde di perfusione. 5.2. Interruzione delle terapie (categoria 3 di Maastricht) La procedura e il luogo ove effettuare l’interruzione delle terapie, nonché i provvedimenti medici previsti successivamente, devono essere discussi a priori con i familiari in maniera dettagliata e in tranquillità. Occorre innanzitutto chiarire fino a quando i congiunti desiderano rimanere al capezzale del paziente. È importante spiegare che l’arresto cardiocircolatorio persistente, con conseguente decesso immediato, spesso subentra molto rapidamente, ma in alcuni casi anche parecchie ore dopo l’interruzione delle terapie. I familiari devono sapere che, una volta sopraggiunto l’arresto cardiocircolatorio e accertato il decesso, l’espianto degli organi deve avvenire il più velocemente possibile onde prevenire i danni della fase di ischemia calda. Devono essere preparati all’urgenza che subentra in seguito all’arresto cardiocircolatorio e dovrebbero avere la possibilità di salutare il loro caro prima che ciò avvenga. 22 In caso di pazienti in ipotermia, la temperatura corporea deve essere salita a 35 °C. 14 15 Se l’interruzione delle terapie viene effettuata nel reparto di terapia intensiva, da un lato vi è la possibilità di trasferire rapidamente il paziente, una volta accertato il decesso, in sala operatoria ove effettuare l’espianto degli organi. Tale procedura è possibile soltanto per gli organi meno meno sensibili al danno ischemico, come ad esempio i reni o i polmoni. I congiunti devono essere preparati all’urgenza e al rapido spostamento del donatore defunto. Dall’altro lato vi è anche la possibilità, una volta accertato il decesso, di incannulare i vasi femorali del donatore nel reparto di terapia intensiva e iniziare sul posto la perfusione degli organi (cfr. paragrafo 5.3). Con i familiari, in particolare, è importante parlare anche del luogo in cui verranno interrotte le terapie. Qualora acconsentano all’espianto degli organi (soprattutto in vista del trapianto di organi particolarmente sensibili al danno ischemico, come il fegato) in sala operatoria, in linea di massima è possibile che accompagnino il paziente in fin di vita nei locali operatori e rimangano con lui finché non sopraggiunge l’arresto cardiocircolatorio. Tale eventualità, tuttavia, deve essere concordata a priori. Se si considera di interrompere le terapie in sala operatoria, occorre osservare i seguenti punti: – i processi di interruzione delle terapie e di espianto degli organi devono essere mantenuti separati in circostanze difficili; – dall’interruzione delle terapie all’accertamento del decesso, le cure palliative sono finalizzate esclusivamente al benessere del paziente; – qualora il decesso tardi così a lungo da mettere possibilmente a rischio un prelievo degli organi in condizioni ottimali, non deve essere esercitata pressione sul medico curante affinché acceleri la morte; – le condizioni particolari di questo luogo di interruzione delle terapie devono essere chiarite a priori con i familiari. 5.3. Misure mediche Eventuali misure volte a mantenere la perfusione degli organi, come il massaggio cardiaco (compressione cardiaca) o l’inserimento di cannule femorali per la perfusione a freddo degli organi, vengono adottate in caso di donatori di categoria 1, 2 e 4, una volta accertato il loro decesso. Se il donatore non ha comunicato personalmente il proprio consenso all’espianto, in attesa delle disposizioni dei familiari è consentito adottare provvedimenti medici per il mantenimento degli organi per un periodo massimo di 72 ore 23 . Se al termine di questo lasso di tempo i familiari non hanno dato il proprio assenso alla donazione, si esclude un espianto degli organi. La questione circa l’eventuale esecuzione di provvedimenti medici prima dell’accertamento del decesso si pone esclusivamente in caso di donatori di categoria 3. Per questo gruppo di pazienti, l’interruzione delle terapie è già prevista ed è possibile istituire provvedimenti medici preparatori volti a preservare la qualità degli organi e ad abbreviare il tempo di ischemia calda nonché eseguire esami sierologici e immunologici, non appena le condizioni di cui al paragrafo 3.2 risultano soddisfatte. Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti: a) somministrazione di farmaci anticoagulanti: essi vengono somministrati poco prima dell’arresto cardiocircolatorio, ossia nel momento in cui il decesso risulta imminente; b) inserimento di sonde di perfusione: l’inserimento di sonde di perfusione consente una rapida perfusione degli organi successivamente all’arresto cardiocircolatorio e ottimizza la funzionalità degli organi da prelevare. Così facendo, è possibile evitare un trasferimento precipitoso del donatore in sala operatoria. I congiunti devono essere informati in merito al fatto che l’espianto degli organi potrebbe non essere possibile, qualora l’arresto cardiocircolatorio subentri solo dopo un periodo prolungato di estrema ipotensione e conseguente apporto insufficiente di sangue e ossigeno agli organi. 23 Art. 10 cpv. 3 della legge sui trapianti in combinato disposto con l’art. 8 dell’ordinanza sui trapianti. 16 17 6. Assistenza ai congiunti La morte a seguito di lesione cerebrale primaria è più difficile da accettare rispetto a quella per arresto cardiocircolatorio. Agli occhi di chi lo osserva, il paziente che cessa di vivere a causa di una lesione cerebrale primaria non sembra, fintantoché respira artificialmente, un morto nel senso tradizionale del termine; la cassa toracica si alza e si abbassa per effetto della ventilazione meccanica, la pelle è calda, il polso è palpabile e a volte alcuni stimoli esterni possono persino scatenare movimenti e reazioni cardiovascolari, seppure mediati da riflessi midollari. Tutto questo comporta sempre una serie di dubbi e incertezze. In questo momento di commiato, il fatto di dover comunicare in breve tempo le presunte volontà del defunto in merito a un’eventuale donazione viene spesso percepito dai familiari come un ulteriore fardello 24 . L’urgenza è ancora maggiore in caso di Non-Heart-Beating-Donation (criteri 1, 2 e 4 di Maastricht). D’altro canto, la prospettiva che gli organi del defunto possano salvare o migliorare la vita di altre persone può anche essere vissuta come una consolazione. I congiunti hanno una forte necessità di informazioni che possano in qualche modo agevolare il loro compito. In questa situazione, il coordinamento dei trapianti locale riveste un ruolo particolare quale istanza trasversale ai vari processi. Esso, quindi, è anche responsabile di garantire che il processo di donazione degli organi e il flusso di informazioni siano ottimali e di coordinare eventuali ulteriori misure di assistenza ai familiari. I congiunti devono essere informati in merito a tutte le fasi principali. Dovrebbero disporre di un indirizzo a cui rivolgersi per ottenere assistenza professionale o il nominativo corretto da contattare. Essi devono sapere, in particolare, in quali condizioni e in quale momento potranno accomiatarsi dal defunto. Occorre parecchia empatia ed esperienza per individuare anche eventuali esigenze rimaste inespresse, proprio a causa dell’urgenza. La ripartizione dei ruoli nel processo di donazione degli organi, nonché le mansioni, le competenze e le responsabilità delle persone coinvolte devono essere ben definite. 7. Comportamento nei confronti della salma Prima, durante e dopo il prelievo degli organi, la salma del donatore deve essere trattata con il medesimo rispetto e secondo la medesima prassi in uso con qualsiasi persona appena deceduta. La salma va restituita ai familiari per la tumulazione in condizioni dignitose. Il coordinamento dei trapianti locale è responsabile di garantire che i congiunti dispongano di tutte le informazioni rilevanti (in particolare anche in merito a eventuali ritardi dovuti, ad esempio, ad accertamenti medico-legali). Durante il prelievo degli organi si ha a che fare con il corpo di un morto, che tuttavia possiede ancora un sistema nervoso spinale e autonomo ampiamente funzionante (cfr. III. Appendice; A. Segni clinici del decesso; capoverso 5). Il cadavere, quindi, può reagire agli stimoli e mostrare reazioni di tipo motorio. Queste ultime possono essere per buona parte inibite attraverso l’uso di anestetici, facilitando così il compito del personale coinvolto nell’espianto degli organi. Poiché la somministrazione di anestetici agisce proteggendo in una certa misura dal danno ischemico gli organi da prelevare e prevenendo una loro eventuale lesione, essa è anche nell’interesse del ricevente. Ecco perché si consiglia la somministrazione di anestetici per via inalatoria. 8. Formazione e supporto dell’équipe curante Ogni giorno, il personale medico-infermieristico dei reparti di terapia intensiva è esposto a una notevole pressione psicologica. Prestare assistenza a un donatore di organi rappresenta una grande sfida per l’équipe curante del servizio di cure intensive. Il modo in cui vengono vissute, gestite e superate situazioni di questo tipo varia da persona a persona. L’accettazione del destino del paziente e dei propri congiunti, nonché le diverse interazioni tra medici curanti, personale infermieristico, medici consulenti, familiari e il coordinamento dei trapianti richiedono notevoli capacità e abilità professionali, psicologiche, comunicative e organizzative e portare i membri dell’équipe curante pericolosamente vicino al punto di rottura. 24 Kesselring A. Kainz M. Kiss A. Traumatic Memories of Relatives Regarding Brain Death, Request for Organ Donation and Interactions with Professionals in the ICU. American Journal of Transplantation 2006. 18 19 È quindi indispensabile organizzare incontri informativi e training periodici per l’équipe curante, i cui membri andrebbero istruiti regolarmente nei seguenti ambiti: – accertamento della morte ai sensi delle direttive; – fisiopatologia della morte; – iter organizzativo prima, durante e dopo un prelievo di organi; – aspetti etici della donazione di organi e del concetto di morte cerebrale; – rapporti con i familiari. Dovrebbe sussistere la possibilità di riesaminare le situazioni critiche con tutte le persone coinvolte nell’ambito di un’analisi retrospettiva dei casi. Tutti i reparti di terapia intensiva che assistono i donatori di organi, inoltre, dovrebbero offrire programmi di supervisione e gestione dello stress. 20 III. Appendice A. Segni clinici del decesso L’esame clinico volto a constatare i segni di cessazione delle funzioni cerebrali riveste un ruolo fondamentale nell’accertamento del decesso. Le condizioni e le modalità della sua esecuzione sono descritte qui di seguito: 1. Coma ad eziologia nota: si è in presenza di un coma ad eziologia nota quando le lesioni cerebrali strutturali visibili alle immagini diagnostiche sono sufficienti a spiegare il quadro clinico. I presupposti sono che la temperatura corporea sia superiore a 35° C, che non vi sia uno stato di shock né disturbi metabolici o fattori di origine tossica o medicamentosa che possano aver contribuito a causare il coma. In tutte le altre situazioni è necessario un esame tecnico complementare. 2. Pupille in midriasi bilaterale senza reazione alla luce: la presenza di anisocoria o di pupille non completamente dilatate non esclude l’accertamento del decesso, purché non vi sia reazione alla luce. 3. Assenza di riflessi oculocefalici (cervico-oculari e vestibolooculari): l’assenza di movimenti oculari in fase di rapida rotazione passiva della testa e di flesso-estensione del capo indica la mancanza di riflessi oculocefalici. Questo esame può essere effettuato soltanto se è esclusa la presenza di un trauma alla colonna cervicale. Il riflesso vestibolo-oculare viene esaminato attraverso prove di tipo calorico (con acqua ghiacciata). 4. Assenza di riflessi corneali: i riflessi corneali possono essere esaminati toccando la cornea con un tampone di ovatta. 5. Assenza di reazione cerebrale agli stimoli dolorosi: la reazione agli stimoli dolorosi va testata esercitando pressione sui punti di uscita di un ramo trigeminale lungo la parete orbitale. In alcuni casi, permane una reazione delle estremità superiori o inferiori agli stimoli dolorosi applicati al di fuori dell’area trigeminale. Sul cadavere di un paziente, infatti, è possibile riscontrare riflessi spinali con complesse reazioni motorie. I movimenti di risposta agli stimoli, 21 siano essi spontanei o riflessi, non escludono quindi la morte cerebrale (ad es. riflesso addominale, riflessi cremasterici, sussulti isolati alle estremità superiori, movimenti unilaterali di estensione e pronazione). In caso di dubbi, occorre effettuare un esame tecnico complementare (preferibilmente un eco-doppler o un eco-color-doppler transcranico non invasivo) 25 . 6. Assenza di riflessi della tosse e della deglutizione: i riflessi della tosse e della deglutizione vengono indotti dal perito medico attraverso la stimolazione della parete posteriore della faringe e della mucosa tracheale. 7. Assenza di respirazione spontanea: l’assenza di respirazione spontanea deve essere dimostrata attraverso un test d’apnea. L’esecuzione di un test d’apnea presuppone una normale funzionalità neuromuscolare. Se al paziente sono stati somministrati miorilassanti, occorre accertare l’integrità della funzione neuromuscolare attraverso il relativo monitoraggio. Il test d’apnea prevede le seguenti fasi: – emogasanalisi arteriosa per misurare il valore basale di PaCO2 e del pH arterioso e per stabilire la correlazione tra PaCO2 ed end-tidal CO2; – ventilazione per 10 minuti con ossigeno al 100%; – monitoraggio continuo mediante ossimetria transcutanea; – ipoventilazione con controllo della end-tidal CO2 o della pCO2 per via transcutanea con 0,5 – 2 l/min finché si suppone un valore di PaCO2 pari a 60 – 70 mmHg (8 – 9,35 kPa); – prelievo per emogasanalisi a prova del fatto che la pressione parziale della PaCO2 ha superato i 60 mmHg o gli 8 kPa e il valore del pH è sceso al di sotto di 7,30; – distacco del paziente dal respiratore. L’apporto di ossigeno è garantito da una sonda endotracheale con flusso di O2 continuo pari a 2 – 4 litri al minuto (bambini con sonda a lume stretto max. 2 l); la sonda non deve essere posizionata troppo in profondità al fine di evitare barotraumi; – osservazione dell’assenza di movimenti respiratori per 1 minuto; – ripristino della respirazione artificiale con i parametri di ventilazione precedenti. 25 Saposnik G. Basile VS, Young B. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can J Neurol Sci 2009; 36:154-60. 22 Se la saturazione transcutanea scende al di sotto dell’80%, il test d’apnea va interrotto anticipatamente. In caso di pazienti con gravi disturbi di ossigenazione o insufficienza ventricolare sinistra rilevante, per evitare pericolose turbe circolatorie si procede come sopra descritto, ma senza staccare il paziente dal respiratore: – una volta effettuato il prelievo per l’emogasanalisi, il ventilatore viene impostato su una modalità di respirazione spontanea (modalità CPAP senza assistenza respiratoria), la ventilazione in fase di apnea viene disattivata e le impostazioni vengono modificate in maniera tale da riconoscere eventuali movimenti respiratori spontanei. Va considerato che un’impostazione troppo sensibile del trigger a flusso può indurre atti respiratori di origine cardiaca; – osservazione dell’assenza di movimenti respiratori; – ripresa della respirazione artificiale con i parametri di ventilazione precedenti. In caso di bambini di età inferiore a un anno, si osserva il paziente al respiratore sotto CPAP e, come valore target, si considera una PaCO2 di 90 mmHg (12 kPa 26) e un valore del pH inferiore a 7,25, mentre la saturazione dell’ossigeno non dovrebbe scendere al di sotto dell’80%. Qualora il test d’apnea non possa dare risultati definitivi (ad es. in caso di ipercapnia cronica severa) occorre effettuare, come nei casi in cui è impossibile valutare i nervi encefalici, un esame tecnico complementare. 26 Brill R. Bigos D. Apnea threshold and pediatric brain death. Crit Care Med 2000; 28: 1257. 23 B. Esami tecnici complementari 27 In fase di accertamento del decesso, si ricorre a esami tecnici complementari quando l’eziologia della cessazione funzionale è incerta. L’obiettivo dell’esame tecnico complementare è dimostrare l’arresto della circolazione cerebrale. La significatività dell’esame tecnico complementare dipende dalla pressione media arteriosa nel corso dell’esame, che deve essere pari ad almeno 60 mmHg in adulti e bambini e ad almeno 45 mmHg nei bambini di età inferiore all’anno. La pressione media arteriosa al momento dell’esame complementare deve essere obbligatoriamente riportata nel referto medico. In linea di principio, gli esami tecnici complementari indicati per accertare l’arresto della circolazione cerebrale sono i seguenti: 1. eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 2. tomografia computerizzata 3. tomografia a risonanza magnetica 4. angiografia a sottrazione digitale 1. Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico L’esame consiste nell’eco-doppler extracranico dell’arteria (a.) carotide interna, documentata mediante visualizzazione B-mode e Color Flow, e nell’indagine transcranica a colori bilaterale dell’a. cerebrale media attraverso la finestra transtemporale a una profondità d’esplorazione di 55-65 mm mediante derivazione a onda pulsata (PW) dei segnali Doppler. In caso di arresto del flusso ematico cerebrale, su entrambi i lati si evidenzia la presenza di un flusso oscillatorio o soltanto di spettri a bassa frequenza (max. 50 cm/s, di breve durata < 200 ms). 2. 3. Tomografia a risonanza magnetica (RM) L’angio-RM e la RM di perfusione dopo la somministrazione per via endovenosa di gadolinio quale mezzo di contrasto possono appurare un arresto del flusso ematico cerebrale. La disponibilità limitata, l’eventuale incompatibilità con la strumentazione applicata al paziente (tubo endotracheale, sonde, cavi ecc.) e la controindicazione dell’esame in presenza di oggetti metallici sul paziente limitano considerevolmente il loro utilizzo. 4. Angiografia a sottrazione digitale (DSA) Per accertare l’arresto della circolazione cerebrale, occorre cateterizzare selettivamente le due a. carotidi comuni e almeno l’a. vertebrale dominante. In fase di iniezione in ciascuna a. carotide comune, si deve ottenere il riempimento dell’a. carotide esterna e dei suoi rami, nonché il tratto cervicale ed eventualmente intracranico-extradurale dell’a. carotide interna. Qualora in fase di riempimento di un’a. vertebrale vi sia il sospetto di ipoplasia del vaso, occorre anche rappresentare l’a. vertebrale controlaterale. L’arresto della circolazione cerebrale e quindi il decesso per lesione al cervello s’intende dimostrato se le arterie e le vene cerebrali (ossia intracraniche-intradurali) non risultano colorate né nel compartimento sopratentoriale né in quello infratentoriale. Tomografia computerizzata (TC) Le TC spirali prima e dopo l’iniezione di mezzo di contrasto per via endovenosa per la rappresentazione e quantificazione della perfusione cerebrale (TC perfusionale) e per la rappresentazione dei vasi intracranici e carotidei afferenti al cervello (angio-TC) possono accertare l’arresto della circolazione cerebrale. 27 Questo paragrafo si basa anche sulle raccomandazioni della Società Svizzera di Neuroradiologia dell’ottobre 2010 relative all’impiego di esami neurologici complementari in fase di accertamento del decesso (Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Neuroradiologie zum Einsatz neurologischer Zusatzuntersuchungen im Rahmen der Feststellung des Todes), elaborate in vista delle presenti direttive. Le raccomandazioni sono disponibili in tedesco all’indirizzo http://www.swissneuroradiology.ch/index. php/fortbildung.html (rubrica Lehre/Fortbildung/Dokumente). 24 25 C. Protocollo per la constatazione della morte a causa di lesione cerebrale primaria Per bambini di età superiore a un anno e adulti Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica. Cognome e nome del paziente: Data di nascita: N. identificativo del paziente: Data / Ora 1. 2. 3. Medico 1 Medico 2 Timbro o nome in stampatello e firma Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto Constatazione della morte sulla base di segni clinici a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 1.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 1.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 1.d) d) Constatazione clinica del decesso 1.e) e) Test d’apnea patologico 2. Morte accertata (cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali) a) La cessazione delle funzioni cerebrali è dovuta a una causa chiara. Causa: 4. b) Le cause che hanno determinato la cessazione delle funzioni cerebrali non sono spiegabili in modo univoco oppure non è possibile formulare con sicurezza una diagnosi 3. Esami complementari a) Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 4. b) Tomografia computerizzata (TC) 4. c) Tomografia a risonanza magnetica (RM) 4. d) Angiografia a sottrazione digitale (DSA) 4. 4. Sussiste il consenso al prelievo degli organi e si è appurato quale sia la volontà presunta del donatore in merito alle misure per il mantenimento degli organi 5. 5. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 6. 6. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 28 28 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 26 27 C. Protocollo per la constatazione della morte a causa di lesione cerebrale primaria Cognome e nome del paziente: Per bambini non neonati fino a un anno di età Data di nascita: Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica.. N. identificativo del paziente: Data / Ora Medico 1 1° esame clinico Timbro o nome in stampatello e firma 1. 2. 3. 4. Data / Ora Medico 2 2° esame clinico Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto Esame clinico a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 1.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 1.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 1.d) d) Constatazione clinica del decesso 1.e) e) Test d’apnea patologico 2. Trascorso il periodo di osservazione di 24 ore: secondo esame clinico a) Sulla base dei valori di laboratorio non sussiste una causa metabolica del coma; temperatura corporea ĥ 35 °C; miorilassazione esclusa 2.b) b) Nessun sospetto d’infezione del SNC o poliradicolonevrite craniale 2.c) c) Non si rilevano segni di coma tossico o di origine medicamentosa 2.d) d) Constatazione clinica del decesso 2.e) e) Test d’apnea patologico 3. Morte accertata (cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali) a) La cessazione delle funzioni cerebrali è dovuta a una causa chiara. Causa: 5. b) Le cause che hanno determinato la cessazione delle funzioni cerebrali non sono spiegabili in modo univoco oppure non è possibile formulare con sicurezza una diagnosi 4. Esami complementari a) Eco-doppler o eco-color-doppler transcranico 5. b) Tomografia computerizzata (TC) 5. c) Tomografia a risonanza magnetica (RM) 5. d) Angiografia a sottrazione digitale (DSA) 5. 5. Sussiste il consenso al prelievo degli organi 6. 6. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 7. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 7. 29 29 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 28 29 C. Protocollo per la constatazione della morte in seguito ad arresto cardiocircolatorio persistente Per bambini di età superiore a un mese e adulti Cognome e nome del paziente: Data di nascita: Questo protocollo deve accompagnare il paziente. Dopo il decesso, costituisce un elemento importante della cartella medica. N. identificativo del paziente: Data / Ora Medico 1 Medico 2 Timbro o nome in stampatello e firma Timbro o nome in stampatello e firma Passare al punto 1. Assenza di circolazione spontanea durante almeno 20 minuti di rianimazione (categoria 1 o 2 di Maastricht) 2. 2. Rinuncia a misure di rianimazione (categoria 3 di Maastricht) Motivo: 3. 3. Arresto cardiocircolatorio constatato per la prima volta dal medico mediante ecocardiografia transtoracica (TTE) (attività cardiaca assente nelle proiezioni apicale-4-camere e subxifoidea) 4. 4. Morte constatata dal medico dopo 10 minuti di arresto cardiocircolatorio persistente senza rianimazione 5. 5. Avvio di misure mediche per il mantenimento degli organi e valutazione dell’idoneità alla donazione dopo la diagnosi di morte fino alla decisione da parte dei congiunti più stretti o, nel caso sussista già il consenso, fino al prelievo degli organi, per un periodo di non oltre 72 ore 6. 6. Congiunti informati circa la procedura di prelievo degli organi Nel caso dei donatori appartenenti alla categoria 3 di Maastricht, le informazioni circa le eventuali misure mediche e la procedura di donazione degli organi devono essere fornite prima dell’interruzione delle terapie e del sopravvenire dell’arresto cardiocircolatorio 7. 7. Sussiste il consenso al prelievo degli organi e si è appurato quale sia la volontà presunta del donatore in merito alle misure per il mantenimento degli organi 8. 8. Non vi sono controindicazioni al prelievo degli organi 9. 9. Condizioni per il prelievo di organi rispettate 30 30 Qualora sussista il sospetto che la morte sia dovuta a causa violenta, prima di procedere al prelievo degli organi è fatto obbligo di informare la polizia o il pubblico ministero. 30 31 Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte in seguito a lesione cerebrale primaria D. Diagramma di flusso relativo alla constatazione della morte per arresto cardiocircolatorio (categoria 1 e 2 di Maastricht) Grave lesione cerebrale primaria Prognosi infausta Arresto cardiocircolatorio acuto Colloquio con i familiari in merito alle fasi successive: cambiamento dell’obiettivo terapeutico (cure palliative) Continuazione temporanea della terapia di sostegno vitale Paziente idoneo alla donazione degli organi? Rianimazione inefficace per 20 minuti Interruzione della rianimazione, accertamento dell’arresto cardiocircolatorio mediante TTE No Sì Colloquio in merito alla donazione degli organi e attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi Consenso all’espianto degli organi No Sì Si conosce la presunta volontà relativa ai provvedimenti preparatori Il paziente viene scartato come possibile donatore Paziente idoneo alla donazione degli organi? No Sì Comunicazione dell’arresto cardiocircolatorio ai familiari Colloquio in merito alla donazione degli organi e attuazione di misure per il mantenimento degli organi stessi 1) Consenso all’espianto degli organi No Sì No Si conosce la presunta volontà relativa ai provvedimenti preparatori Sì Il paziente viene scartato come possibile donatore D. No Continuazione delle misure per il mantenimento degli organi 1) Sì Constatazione della morte Constatazione della morte e adozione di misure per il mantenimento degli organi 2) Continuazione delle misure per il mantenimento degli organi 2) Prelievo degli organi Prelievo degli organi 32 1) Le misure per il mantenimento degli organi possono essere praticate prima della constatazione della morte per una durata massima di 2 giorni a partire dall’istante della decisione (cambiamento dell’obiettivo terapeutico). 1) Il colloquio può avere luogo anche dopo la constatazione della morte. Le misure per il mantenimento degli organi sono consentite per un periodo massimo di 72 ore dopo il decesso. 2) Dopo la constatazione della morte, le misure per il mantenimento degli organi possono essere continuate per un periodo massimo di 72 ore. 2) Non prima di 10 minuti dall’interruzione della rianimazione. 33 E. Bibliografia Bernat J.L. The Whole-Brain Concept of Death Remains Optimum Public Policy. Journal of Law, Medicine & Ethics 34 no.1 (2006): 35 – 43 Boniolo G. Death and transplantation: Let’s try to get things methodologically straight: In: Bioethics 21, 1, 2007; 32 – 40 Brill R. Bigos D. Apnea threshold and pediatric brain death. Crit Care Med 2000; 28: 1257 Busl M. K.; Greer D.M. Pitfalls in the Diagnosis of Brain Death. Neurocrit Care 2009; 11:276 – 287 Elkins L.J. Inhalational anesthesia for organ procurement: potential indicators for administering inhalational anesthesia in the brain-dead organ donor. AANA J 2010; 78: 293 – 299 Joffe A.R. Kolski H. Duff J. deCaen A.R. A 10-Month-Old Infant With Reversible Findings of Brain Death. Pediatric Neurology Vol. 41 No 5; 2009: 378 – 382 Kesselring A. Kainz M. Kiss A. Traumatic Memories of Relatives Regarding Brain Death, Request for Organ Donation and Interactions with Professionals in the ICU. American Journal of Transplantation 2006; 6: 1– 7 Kootstra G.; Daemen J.H.; Oomen A.P. Categories of non-heart-beating donors. Transplantation proceedings 1995; 27 (5): 289 Kushf G. A Matter of Respect: A Defense of the Dead Donor Rule and of a «Whole Brain» Criterion for Determination of Death, in: Journal of Medicine and Philosophy, 35, 3, 2010; 330 – 364 Lustbader D. O’Hara D. Wijdicks E.F. M. et al. Second brain death examination may negatively affect organ donation. Neurology 2011; 76:119 Machado C. Pérez-Nellar J. Estevez M. and Gonzalez E. et al. Evidence-based guideline update: Determining brain death in adults: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2011; 76, 307 President’s Council on Bioethics. Controversies in the Determination of Death. Washington DC, 2008 (http://bioethics.georgetown.edu/pcbe/reports/death) Radya M. Verheijde J. McGregor J. Scientific, legal, and ethical challenges of end-of-life organ procurement in emergency medicine, in: Resuscitation, 81, 9, 2010, 1069 – 1078 Siminoff L.A. et al. Factors Influencing Families’ Consent for Donation of Solid Organs for Transplantation, JAMA, July 4, 2001-Vol 286 No.1: 71– 77 Saposnik G, Basile VS, Young B. Movements in Brain Death: A Systematic Review. Can J Neurol Sci 2009; 36:154 – 60 Wijdicks E.F.M. Varelas P.N. Gronseth G.S. et al. Evidence-based guideline update: Determining brain death in adults: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology June 8; 2010 74: 1911 – 1918 Wijdicks E.F.M. The Diagnosis of Brain Death. Current Concepts. N Engl J Med, Vol. 344, NO 16; 2001: 1215 –1221 34 35 Note sull’elaborazione delle presenti direttive Mandato In data 6 febbraio 2009 la Commissione centrale di etica della ASSM ha incaricato una sottocommissione di rivedere le direttive medico-etiche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi. Sottocommissione Prof. Dr. Jürg Steiger, Basilea (Presidente) responsabile Lic. theol. Settimio Monteverde, MAE, Basilea (Vicepresidente) Ursula Hager, MAE, Zurigo Prof. Christian Kind, Presidente CCE, San Gallo Dr. Roger Lussmann, San Gallo Prof. Philippe Lyrer-Gaugler, Basilea Prof. Stephan Marsch, Basilea Dr. Luca Martinolli, Berna Prof. Manuel A. Pascual, Losanna Dr. Bruno Regli, Berna Dr. Peter Rimensberger, Ginevra Lic. iur. Michelle Salathé, MAE, Basilea Dr. Theodor Weber, Berna Prof. Markus Weber, Zurigo Esperti interpellati Prof. Olivier Guillod, Neuchâtel PD Dr. Franz Immer, Berna PD Dr. Luca Remondo, Aarau Prof. Maja Steinlin, Berna Prof. Reto Stocker, Zurigo Consultazione Le direttive sono state sottoposte ad ampia consultazione nel mese di febbraio / marzo 2011. Approvazione La versione definitiva delle direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 24 maggio 2011. Entrata in vigore Le direttive entrano in vigore il 1° settembre 2011. Impressum Realizzazione Stampa vista point, Basilea Schwabe, Muttenz Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea Tel.: +41 61 269 90 30 Fax: +41 61 269 90 39 e-mail: [email protected] Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE / ETHICS L’ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze 36 Direttive medicoetiche Provvedimenti di medicina intensiva Direttive medico-etiche e raccomandazioni Provvedimenti di medicina intensiva Approvate dal Senato dell’ASSM in data 28 maggio 2013. La versione originale è quella tedesca. I.PREAMBOLO5 II.DIRETTIVE7 1. Campo di applicazione7 2. Principi etici fondamentali7 3. Basi giuridiche9 4. Scopi della terapia intensiva 11 5. Concetti fondamentali12 5.1.Prognosi12 5.2. Qualità della vita14 5.3.Dipendenza 14 5.4. Inefficacia e assenza di prospettive 15 6. Entità della terapia intensiva 16 6.1. Terapia intensiva completa17 6.2. Terapia intensiva a tempo determinato 17 6.3. Terapia intensiva a contenuto limitato18 6.4.Omissione e interruzione di provvedimenti e potenziamento delle cure palliative 19 7. Provvedimenti di medicina intensiva in condizioni particolari20 7.1. In situazione di emergenza preclinica 20 7.2. In pronto soccorso 21 7.3. Dopo un intervento di elezione 22 7.4. Nei bambini e negli adolescenti23 7.5.In caso di probabile dipendenza grave (emersa al momento o a seguito di una malattia cronica progressiva) 24 7.6. Nei pazienti in età molto avanzata 25 7.7. Nei pazienti con disabilità psichiche o multiple 26 7.8. Nei pazienti dopo un tentato suicidio27 7.9. Provvedimenti per pazienti in stato di agitazione 28 7.10. Accompagnamento del morente nel reparto di terapia intensiva28 7.11. Assistenza a potenziali donatori di organi 29 ➞ 8. 8.1. 8.2. 8.3. Rapporti con i pazienti e i congiunti30 Colloquio informativo e di accertamento30 Coinvolgimento dei congiunti31 Aspetti particolari in bambini e adolescenti 31 9. Processi decisionali nel reparto di terapia intensiva 32 9.1. Criteri per il ricovero 33 9.2. Criteri per il trasferimento e il ricovero ripetuto34 9.3. Scarsità delle risorse e triage 35 10. Situazioni conflittuali37 11. Sostegno al team incaricato della cura e dell’assistenza38 III.RACCOMANDAZIONI39 IV.APPENDICE41 Sistemi di scoring41 Letteratura41 Note sull’elaborazione delle presenti direttive44 I.PREAMBOLO Dopo la pubblicazione delle prime direttive dell’ASSM «Grenzfragen der Intensivmedizin» (non disponibili in italiano), nel 1999, le possibilità di mantenere in vita i pazienti con mezzi tecnici e medicamentosi si sono notevolmente sviluppate. Parallelamente, anche nella popolazione sono aumentate le aspettative riguardo alle possibilità di successo dei trattamenti medici, fino in età molto avanzata. I provvedimenti di medicina intensiva, però, sono solitamente molto gravosi da sopportare, sia per i pazienti1 che per i loro congiunti, e non sempre portano allo sperato recupero della salute. Il quesito fondamentale è pertanto: quali obiettivi si possono raggiungere con un trattamento intensivo, e in quali situazioni cliniche? Negli ultimi anni, si è occupata di rispondere a questa domanda la ricerca sugli outcome2 in medicina intensiva. Per definire obiettivi terapeutici differenziati, essa si è allontanata dai puri studi sulla mortalità per concentrarsi sempre di più sulla qualità della vita, sul decorso a lungo termine dopo le dimissioni dal reparto di terapia intensiva e dall’ospedale, nonché sull’analisi costo-efficacia. Ne è emerso che molti ex pazienti dei ricoverati in terapia intensiva, dopo le dimissioni dall’ospedale, evidenziano una mortalità aumentata e un peggioramento delle condizioni di salute. Ciò nonostante, la maggior parte dei pazienti sopravvissuti intervistati dopo la permanenza in un reparto di terapia intensiva afferma di volersi nuovamente sottoporre a un trattamento di quel tipo, nel caso se ne ripresentasse la necessità. Oltre ai fattori medici e sociali, anche i cambiamenti giuridici e politici influiscono sulla prassi della medicina intensiva. Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l’aggiornamento del diritto di protezione degli adulti e dei minori,3 che rinforza l’autodeterminazione dei pazienti mediante strumenti individuali e regola la rappresentanza, nelle decisioni mediche, dei pazienti incapaci di discernimento. Con i nuovi sistemi di finanziamento, l’impiego di misure di medicina intensiva influisce notevolmente non solo sui costi ma anche sugli utili degli ospedali. 1 Benché nei testi i gruppi di persone menzionati vengano citati solo nella forma maschile, si fa riferimento sempre a entrambi i sessi. 2 Nelle direttive viene utilizzato il termine inglese «outcome», di uso comune in letteratura. La traduzione più vicina in lingua italiana è «esito, risultato», ma anche in italiano è diffuso il termine inglese. 3 Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione). Modifica del 19 dicembre 2008. www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2011/725.pdf 5 La medicina intensiva si trova oggi al centro di crescenti tensioni fra le esigenze di pazienti, congiunti e medici invianti, le questioni etiche relative alla ragionevolezza di determinati interventi, nonché le condizioni quadro finanziarie stabilite da politici, assicuratori e amministrazione. Si profila inoltre una carenza di personale, sempre più marcata man mano che la medicina intensiva si trova a confrontarsi con compiti estranei al suo campo d’azione primario, come ad esempio l’assistenza di pazienti senza speranza di ripresa, che non possono essere seguiti nei reparti normali a causa della carenza di risorse. Il carico di mansioni che non rientrano nell’ambito vero e proprio della medicina intensiva aumenta la pressione sul personale già esiguo. Quando il personale curante resta assente o cambia lavoro a causa del sovraccarico, la situazione per chi resta peggiora ulteriormente. In un contesto così conflittuale, per l’applicazione delle misure di medicina intensiva sono necessarie basi e raccomandazioni chiare. Le presenti direttive 4 intendono offrire un aiuto concreto e sostenere i singoli processi decisionali nell’ambito della medicina intensiva sulla base delle conoscenze attuali. 4 Le direttive dell’ASSM riguardano i professionisti della salute (medici, personale curante e terapisti). Con l’introduzione nel Codice deontologico della FMH, le direttive diventano vincolanti per i membri della FMH. 6 II.DIRETTIVE 1. Campo di applicazione Nel seguente testo vengono denominate «provvedimenti di medicina intensiva» tutte le misure adottate per la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di tutte le forme di deterioramento delle funzioni vitali in pazienti in pericolo di vita. L’applicazione di tali misure avviene generalmente in un reparto di terapia intensiva, dotato di personale opportunamente formato e mezzi tecnici appropriati. I provvedimenti di medicina intensiva possono però essere applicati anche in altri luoghi, in particolare nella medicina d’urgenza. Le seguenti direttive si rivolgono a tutti i medici, al personale curante e ad altri specialisti del settore sanitario che trattano e curano con misure di medicina intensiva i pazienti nei reparti di terapia intensiva, ma anche prima o dopo la permanenza in tali reparti. 2. Principi etici fondamentali I principi etici fondamentali della «beneficenza», della «non maleficenza», del «rispet to dell’autonomia» e della «giustizia» costituiscono un orientamento per giungere a una decisione ponderata e fondata. Ciò che vale per la medicina in generale è valido anche per la medicina intensiva: i principi etici fondamentali che la riguardano non sono attribuiti dall’esterno, bensì sono intrinseci alla medicina intensiva. Ciò significa che il compito della medicina intensiva non può essere definito senza fare riferimento a tali principi. Una buona attività in medicina intensiva è, più o meno consapevolmente, sempre orientata ai suddetti fondamenti. Si tratta pertanto di rendersi consapevoli dei principi etici intrinseci di questa disciplina e di formularli in modo che possano fungere da base per decisioni e trattamenti ponderati e giustificabili in situazioni difficili e casi di conflitto. Il principio della «beneficenza», nella medicina intensiva, assume la forma concreta del salvataggio e del mantenimento in vita. Tale principio assume un’importanza prioritaria in particolare nelle situazioni di emergenza, quando la prima necessità è mantenere in vita o superare le condizioni potenzialmente fatali in modo da guadagnare tempo per ulteriori accertamenti. Dalla norma che impone di impegnarsi per il bene del paziente deriva però anche il fatto che il mantenimento in vita non può essere un principio assoluto per la medicina intensiva: i provvedimenti di terapia intensiva devono tenere conto anche delle limitazioni della non maleficenza. Per stabilire se una misura di medicina intensiva tesa a mantenere in vita serva al bene del paziente o gli procuri un danno occorre valutare da un lato la prognosi delle future condizioni di salute del soggetto, e dall’altro le sue idee sulle condizioni in cui desidera ancora vivere o essere mantenuto in 7 vita. Ciò significa che il rispetto dell’autonomia del paziente deve fungere da criterio guida nell’agire in medicina intensiva. In concreto, proprio questo principio (a causa delle difficoltà nell’individuare la volontà del paziente riguardo a determinate prognosi) può sollevare notevoli problemi, che spesso sono ulteriormente aggravati dalla grande fretta con cui occorre prendere le decisioni. Infine, come altri rami della medicina, anche quella intensiva deve rispettare il principio della giustizia in considerazione delle esigue risorse mediche disponibili: in caso di risorse esigue o carenti, per il triage dei pazienti che vengono trattati in un reparto di terapia intensiva occorre compiere riflessioni relative non solo alla ragionevolezza del trattamento in questione, ma anche alla giustizia verso i pazienti che non vengono trattati. Per risparmiare le scarse risorse a disposizione occorre in primo luogo evitare che in terapia intensiva vengano assistiti pazienti che non richiedono in realtà un trattamento intensivo. In situazioni di risorse insufficienti, i pazienti il cui ricovero in altri reparti non comporta un rischio sproporzionato non devono essere trattati nel reparto di terapia intensiva. Se la situazione peggiora fino alla carenza estrema di risorse, come in caso di catastrofi o pandemie, il triage va effettuato attuando un razionamento a favore dei pazienti per i quali la prognosi è relativamente favorevole in terapia intensiva e invece sfavorevole senza di essa. Questi quattro classici principi medico-etici tengono conto del singolo paziente, del suo trattamento medico e della sua assistenza. Quando però è necessario considerare tutto ciò da cui dipende il bene del paziente, diventa importante anche considerare il suo ambiente sociale. I principi citati sono linee guida generali, di cui occorre prendere coscienza perché possono essere utili per prendere decisioni ponderate e fondate nei singoli casi. Sarebbe tuttavia un equivoco pensare che le decisioni in medicina intensiva possano derivare direttamente da questi principi, che invece diventano davvero orientativi solo nella concreta situazione in cui occorre prendere la decisione. L’applicazione nella pratica richiede pertanto il know-how e soprattutto l’esperienza del team curante in medicina intensiva.5 In situazioni decisionali concrete, fra i principi citati possono crearsi tensioni e conflitti, la cui soluzione non può essere definita a livello teorico generale, bensì dipende dal singolo caso. 5 Per «team curante in medicina intensiva» si intende, in questo ambito e nel resto del teso, l’equipe di medici, personale curante e altro personale eventuale del reparto di terapia intensiva, coinvolta direttamente e sotto la propria responsabilità nella cura quotidiana del paziente. 8 3. Basi giuridiche Il diritto di protezione degli adulti stabilisce le linee guida giuridiche da seguire per il trattamento medico di pazienti incapaci di discernimento. Il rispetto del diritto all’autodeterminazione è centrale per il trattamento e l’assistenza medica. Spesso i pazienti curati in medicina intensiva non sono capaci di discernimento. Per tali situazioni il diritto di protezione degli adulti rende disponibili due strumenti a tutela dell’autodeterminazione. Con un mandato precauzionale 6 una persona può definire la propria volontà in materia di assistenza e rappresentanza giuridica. Nelle direttive anticipate 7 può designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta in caso di incapacità di discernimento; può inoltre nominare una persona che la rappresenti nelle decisioni mediche. Nelle situazioni in cui un paziente non è in grado di acconsentire personalmente a un trattamento e non ha lasciato indicazioni in direttive anticipate, la persona con diritto di rappresentanza fornisce il consenso al provvedimento medico in questione (art. 377 CC). Qualora una persona incapace di discernimento non abbia lasciato disposizioni circa il trattamento medico, il diritto di protezione degli adulti stabilisce chi ha il diritto di rappresentanza e può fornire il consenso a una procedura medica (art. 378 cpv. 1 CC). Le seguenti persone hanno diritto, nell’ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento: – la persona designata nelle direttive anticipate o nel mandato precauzionale; – il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici; – il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza; – la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza; – i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; – i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento; – i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento. 6 Con un mandato precauzionale ai sensi dell’art. 360 segg. CC un soggetto può incaricare una persona fisica o giuridica di fare le sue veci in caso di incapacità di discernimento. Gli ambiti del mandato precauzionale possono essere la cura della persona, la cura degli interessi patrimoniali e/o le relazioni giuridiche. Nella cura della persona rientrano anche le disposizioni relative a eventuali procedure mediche. Al momento di costituire il mandato precauzionale, Il mandante deve poter esercitare i suoi diritti civili, cioè essere maggiorenne e capace di discernimento. 7 Cfr. «Direttive anticipate». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 9 Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre (art. 378 cpv. 2). Se non vi è una persona con diritto di rappresentanza, se è incerto a chi spetti la rappresentanza o se i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono o sussiste il rischio che gli interessi della persona incapace di discernimento siano esposti a pericolo o non più salvaguardati, il caso rientra nelle competenze dell’autorità di protezione degli adulti (art. 381 CC). Come per tutti i trattamenti medici, il presupposto per il consenso informato è una spiegazione completa e comprensibile al paziente o (qualora quest’ultimo sia incapace di discernimento) alla persona con diritto di rappresentanza. In caso di trattamento di pazienti incapaci di discernimento, il medico ha l’obbligo di elaborare un piano terapeutico e di aggiornarlo regolarmente e discuterne con la persona con diritto di rappresentanza, di modo che quest’ultima sia nelle condizioni di fornire il proprio consenso informato al trattamento (art. 377 CC). Per quanto possibile, anche il paziente incapace di discernimento va coinvolto nel processo decisionale. Occorre tenere presente che la capacità di discernimento può risultare altalenante. La persona con diritto di rappresentanza, nelle proprie decisioni, deve basarsi sulla volontà formulata in eventuali direttive anticipate; non può tuttavia esigere trattamenti non indicati dal punto di vista medico. Se nelle direttive anticipate mancano riferimenti alla situazione concreta, o in assenza di direttive anticipate, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi del paziente. Nelle situazioni d’urgenza il medico prende provvedimenti conformi alla volontà presumibile e agli interessi del paziente incapace di discernimento (art. 379 CC). Se possibile, anche in questa situazione occorre chiedere il parere del paziente e verificare se siano state redatte direttive anticipate. In seguito è necessario informare adeguatamente il paziente o la persona con diritto di rappresentanza, coinvolgendoli nel successivo processo decisionale. 10 4. Scopi della terapia intensiva I provvedimenti di medicina intensiva servono primariamente a salvare e mantenere in vita il paziente e dovrebbero consentirgli di tornare in un ambiente di vita adeguato. Nel caso dei bambini occorre inoltre preservare il potenziale per lo sviluppo futuro. I provvedimenti di medicina intensiva servono a superare una condizione acuta pericolosa per la sopravvivenza. Il loro obiettivo è trattare la causa che determina la sofferenza del paziente o consentire una guarigione spontanea e permettergli di tornare in un ambiente di vita adeguato. Le terapie tese a mantenere in vita perdono il loro senso se questo obiettivo si rivela irraggiungibile secondo il parere medico. In tali situazioni è necessario applicare e potenziare le cure palliative. La terapia intensiva può essere considerata opportuna se esiste la fondata probabilità che il paziente, dopo una fase di riabilitazione, possa tornare a vivere in un ambiente qualitativamente conciliabile con le sue posizioni e preferenze. La soglia di ciò che viene definito come adeguato può quindi variare notevolmente da paziente a paziente; è decisiva la (presumibile) volontà del soggetto. La terapia intensiva, invece, non risulta più indicata dal punto di vista medico se non è più possibile attendersi che il paziente possa almeno lasciare l’ospedale ed essere integrato in un ambiente di vita adeguato. Nel caso dei bambini, la terapia intensiva non deve limitarsi a cercare di ripristinare il precedente stato di salute, ma deve contemporaneamente preservare il potenziale di sviluppo del paziente: in caso di ricovero prolungato, lo sviluppo deve essere favorito anche durante la terapia intensiva. Ciò è tanto più importante quanto più il bambino è piccolo. 11 5. Concetti fondamentali 5.1.Prognosi Per la prognosi, svolgono un ruolo centrale le probabilità di sopravvivenza, il recupero dopo la malattia e la qualità di vita prevista a lungo termine. Nel singolo caso, tuttavia, la prognosi può essere valutata solo integrando singoli fattori. Le stime della prognosi mediante l’applicazione di sistemi di scoring sono inoltre attendibili solo per gruppi di pazienti, ma non per singoli individui. Nel caso dei bambini, la stima della prognosi assume una notevole rilevanza, mentre al contempo la prognosi è particolarmente incerta. La valutazione della prognosi è uno dei compiti centrali, sebbene molto difficili, della medicina intensiva. I sistemi di scoring oggi in uso (APACHE II e III, SAPS II e III, MPM ecc.)8 forniscono sì dati statistici su un campione di pazienti, ma non permettono di formulare previsioni precise per il caso singolo. Le decisioni sul potenziamento, sulla riduzione o addirittura sull’interruzione delle terapie devono quindi essere prese in base a criteri probabilistici. I sistemi di scoring descrivono in pratica esclusivamente la probabilità di sopravvivenza, ma non forniscono alcuna informazione sulla qualità della vita, che può essere valutata solo in base alla letteratura e all’esperienza. Diversi parametri forniscono indicazioni attendibili per stabilire le probabilità di sopravvivenza dopo un trattamento intensivo.9 La sopravvivenza fino alle dimissioni dal reparto di terapia intensiva è un criterio misurabile in modo oggettivo, ma non può certo essere un obiettivo rilevante per il singolo paziente, in quanto la mortalità in ospedale una volta lasciato il reparto e la mortalità a lungo termine sono decisamente più alte in confronto con un campione di pazienti non in trattamento intensivo. Le probabilità individuali di sopravvivenza dopo la dimissione dal reparto di terapia intensiva sono tuttavia ancora più difficili da prevedere. Un ulteriore fattore di cui tenere conto è dato dalle prospettive di riabilitazione e assistenza post-ricovero. 8 Una descrizione dei diversi sistemi di scoring oggi in uso si trova nell’appendice, accessibile su www.samw.ch Ethique (in francese e tedesco). 9 Si citano ad esempio i seguenti parametri: – Scoring (APACHE, SAPS e altri); – polmonite o altri fattori di rischio (multimorbilità) nei pazienti in età molto avanzata (cfr. ad es. Sligl WI, Eurich DT, Marrie TJ, Majumdar SR. Age still matters: prognosticating short- and long-term mortality for critically ill patients with pneumonia. Crit Care Med. 2010; 38: 2126 – 32; – malattie concomitanti e insufficienza d’organo cronica: – il numero di organi in insufficienza acuta; – la concentrazione iniziale del lattato nel siero (cfr. ad es. Soliman HM, Vincent JL. Prognostic value of admission serum lactate concentrations in intensive care unit patients. Acta Clin Belg. 2010; 65: 176 – 81); – la clearance del lattato nelle prime 24 ore; – la risposta al trattamento nelle prime 24 – 48 ore. 12 Se si deve giudicare il valore o l’opportunità di un trattamento intensivo, oltre alla mortalità in terapia intensiva, in ospedale e a 1 – 5 anni, svolgono un ruolo notevole anche le limitazioni della qualità della vita dopo la fine del trattamento, a seconda del quadro patologico. Anche a questo riguardo esiste molta letteratura,10 secondo la quale i malati che sono stati in condizioni critiche hanno una qualità di vita inferiore a quella della popolazione normale standardizzata per età e genere; la qualità, tuttavia, migliora con il passare degli anni. Le limitazioni maggiori si presentano dopo insufficienza respiratoria acuta grave (ARDS), dopo ventilazione artificiale prolungata, grave trauma e sepsi grave. Determinanti per le decisioni in medicina intensiva sono comunque in primo luogo la prognosi relativa alla sopravvivenza alle condizioni acute potenzialmente fatali e la qualità di vita da attendersi successivamente, non l’aspettativa di vita a medio o più lungo termine. Riassumendo, la prognosi relativa a sopravvivenza e qualità della vita può essere valutata solo integrando singoli fattori. Pertanto, la sua definizione è sempre associata a un certo margine di incertezza. Know-how ed esperienza del team curante sono importanti per l’affidabilità della prognosi. Nel caso dei bambini, la valutazione prognostica assume una notevole rilevanza, in quanto il numero di anni di vita resi possibili da un’uscita favorevole dalla terapia intensiva può essere molto alto. Al contempo, però, la prognosi in pediatria è particolarmente incerta. Grazie alla plasticità del cervello, che si sta sviluppando, le possibilità di ripresa sono alte anche dopo danni gravi, ma d’altro canto le probabilità di realizzazione di questo potenziale di ripresa dipendono da molti fattori interni ed esterni, la cui futura interazione è quasi impossibile da prevedere durante la fase acuta. Questi aspetti hanno un peso particolare nel processo decisionale. 10 Cfr. Oeyen SG, Vandijck DM, Benoit DD, Annemans L, Decruyenaere JM. Quality of life after intensive care: a systematic review of the literature. Crit Care Med. 2010; 38: 2386 – 400. 13 5.2. Qualità della vita Per la valutazione della qualità di vita sono rilevanti da un lato la funzionalità attesa e dall’altro il vissuto soggettivo del paziente. La valutazione della qualità della vita è doppiamente difficile: oltre al fatto che la prognosi circa la funzionalità da attendersi nella quotidianità è incerta, anche la valutazione soggettiva delle limitazioni e delle disabilità dipende da fattori molto personali che riguardano il paziente. La funzionalità da attendersi non può essere equiparata direttamente alla qualità della vita: è infatti determinante il vissuto soggettivo del paziente, e in particolare il grado di soddisfazione per la sua situazione di vita. Occorre inoltre tenere conto delle diverse dimensioni della qualità di vita (fisica, emotiva, intellettuale, spirituale, sociale ed economica) e il peso a esse attribuito dal paziente. Poiché nella fase critica il paziente non è in genere in grado di dialogare in modo approfondito e spesso non sono disponibili direttive anticipate, il colloquio con le persone a lui vicine (persona con diritto di rappresentanza, congiunti, medico di famiglia, persone che forniscono assistenza) è non di rado l’unico modo per ottenere indicazioni sulle sue valutazioni e preferenze. Se già prima della malattia critica erano presenti limitazioni della funzionalità, è necessario – se possibile – conoscere la qualità di vita a esse collegata e stimare il possibile effetto su di essa di ulteriori limitazioni. 5.3.Dipendenza L’entità della dipendenza di un paziente viene giudicata in base al suo bisogno di prestazioni di cura e assistenza. Oltre ai fattori relativi alla salute, svolge un ruolo centrale anche l’ambiente sociale. Con il termine dipendenza si definisce la condizione in cui una persona, in seguito a malattia o incidente, necessita dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, a lungo termine o talvolta per sempre. Per l’accertamento e la determinazione operativa della dipendenza e del bisogno di aiuto vengono utilizzati ad esempio i criteri ADL (ADL: activities of daily living),11 che descrivono i deficit e le risorse esistenti in rapporto alle varie attività della vita quotidiana. 11 I deficit o le risorse mancanti nelle attività di base della vita quotidiana (BADL, basic activities of daily living, dipendenza in senso stretto) richiedono interventi di assistenza (ad es. aiuto per lavarsi, andare in bagno, muoversi o mangiare); se i deficit riguardano le attività strumentali della vita quotidiana (IADL, instrumental activities of daily living, bisogno di aiuto),è necessario un aiuto domestico (aiuto per fare la spesa, cucinare ecc.) o un sostegno di curatela (per lo svolgimento delle mansioni finanziarie come la dichiarazione d’imposta, la contabilità, ecc). I deficit nelle AADL (advanced activities of daily living) richiedono sostegno nella tutela della gestione della vita personale e della competenza sociale (partecipazione alla vita sociale, hobby, ecc.). 14 Il bisogno di cura e assistenza professionale da coprire è enormemente variegato e varia molto da caso a caso. Da un lato, dipende dalle limitazioni individuali alla salute, e dall’altro anche dall’ambiente che circonda il paziente (infrastrutture, rete familiare ecc.). Nel processo decisionale in medicina intensiva va incluso come variabile il bisogno duraturo di cure da attendersi in base alla prognosi (determinato a livello operativo tramite i criteri ADL). Proprio nella fase acuta di una malattia o di una lesione, tuttavia, le prognosi al riguardo sono estremamente incerte e, soprattutto, vanno poi bilanciate con la volontà espressa o presumibile del paziente, con la sua storia e con la qualità di vita finora mantenuta e da attendersi. 5.4. Inefficacia e assenza di prospettive 12 L’inefficacia e l’assenza di prospettive di una terapia vanno distinte l’una dall’altra. L’inefficacia si evidenzia in un peggioramento delle condizioni del paziente in regime di terapia intensiva completa. Si parla invece di assenza di prospettive quando non vi sono speranze fondate che il paziente possa tornare a un ambiente di vita adeguato. Una terapia è inefficace quando l’obiettivo terapeutico che ci si prefigge non viene raggiunto, anche se si riesce a ottenere un temporaneo miglioramento di singoli parametri fisiologici. Successivamente si ha di solito una stasi o un peggioramento delle condizioni del paziente in trattamento intensivo completo, senza che si individui una causa potenzialmente eliminabile.13 Quando ne viene riconosciuta l’inefficacia, le terapie vanno interrotte. Una terapia viene definita senza prospettive quando ci si rende conto, fin dall’inizio o nel corso del trattamento, che il paziente non sarà più in grado di tornare a un ambiente di vita adeguato. Il significato dell’espressione «ambiente di vita adeguato» dipende dalla volontà e dalle preferenze del paziente, ma deve prevedere per lo meno un’assistenza a lungo termine concretamente attuabile al di fuori del reparto di terapia intensiva (cfr. cap. 4). Le terapie inefficaci comportano sempre anche una perdita di prospettive, mentre una terapia intensiva può senz’altro essere efficace e, ciò nonostante, comportare un’assenza di prospettive: un esempio estremo è il mantenimento delle funzioni vitali dopo la morte cerebrale. 12 Queste situazioni sono talvolta definite con il termine inglese «futility». In letteratura, però, il concetto di «futility» viene utilizzato con accezioni diverse e contestate; per questo motivo si eviterà di usarlo nelle presenti direttive. 13 Una situazione di questo tipo è caratterizzata ad esempio dal bisogno sempre crescente di medicamenti a che favoriscano la circolazione sanguigna e da un continuo peggioramento dello scambio dei gas nonostante la terapia ventilatoria completa, da segni di infiammazione/infezione che aumentano nonos tante un’adeguata terapia antibiotica o da insufficienza cardiaca refrattaria al trattamento (low output). Anche un catabolismo persistente con corrispondenti perdite di proteine, una anergia con ripetute complicanze infettive e mancata cicatrizzazione e l’inefficacia di una terapia antibiotica basata sui test della resistenza dei batteri portano, a lungo termine, a una situazione («point of no return») in cui le speranze di guarigione sono ridotte al minimo. 15 I motivi di questa situazione possono essere i seguenti: – non si riesce a determinare il fattore scatenante la condizione potenzialmente fatale, il che impedisce la somministrazione di una terapia causale; non ha luogo alcun miglioramento spontaneo delle condizioni. – si riesce a determinare la causa della condizione potenzialmente fatale, ma non è possibile avviare una terapia di tale causa (ad es. insufficienza terminale d’organo senza ragionevole possibilità di trattamento). In queste situazioni, le terapie intensive possono essere efficaci nel mantenere in vita il paziente per giorni o settimane, senza che quest’ultimo si riprenda. Il trattamento in questi casi può protrarsi finché, a causa del decorso spontaneo della malattia sottostante o della perdita della capacità di riabilitazione (ad es. in pazienti con carcinoma, o geriatrici affetti da patologie plurime), l’obiettivo definito inizialmente non può più essere raggiunto. Le terapie senza prospettive risultano gravose per il paziente, i congiunti e il team curante, senza che vi sia una ragionevole possibilità di raggiungere un obiettivo desiderabile; la semplice sopravvivenza in terapia intensiva continua non può essere considerata un obiettivo desiderabile. Il paziente o la persona con diritto di rappresentanza non possono quindi esigere la somministrazione di terapie che non offrano prospettive. È possibile determinare se una terapia sostanzialmente indicata può raggiungere il proprio obiettivo una volta che sia stata efficacemente avviata e adeguatamente eseguita per un periodo di tempo preciso, da definirsi in base alle circostanze. Tuttavia, non sempre il risultato di questi tentativi è chiaro, e il riconoscimento dell’inefficacia o dell’assenza di prospettive può avvenire solo dopo un periodo piuttosto prolungato, gradualmente o dopo un susseguirsi di quadri clinici altalenanti. Non è però possibile raggiungere la certezza assoluta. 6. Entità della terapia intensiva Prima di poter stabilire l’entità della terapia intensiva per un paziente, è necessario definirne gli obiettivi. La definizione degli obiettivi deve avvenire attraverso il dialogo fra il paziente o la persona con diritto di rappresentanza e il team curante, in cui il paziente comunica i propri valori e le proprie preferenze, e il personale la valutazione delle possibilità terapeutiche. La responsabilità di decidere se e in che misura una terapia intensiva è adatta a raggiungere gli obiettivi così fissati spetta al medico intensivista competente. Il paziente o la persona con diritto di rappresentanza decide invece sul consenso alla terapia. 16 Idealmente, il processo decisionale dovrebbe seguire una griglia definita nella quale si tiene conto di tutti gli aspetti disponibili (cfr. cap. 9.). Se le decisioni hanno una portata particolare, occorre considerare che il ricorso precipitoso a provvedimenti di medicina intensiva può portare a un risultato indesiderato (ad es. limitazioni molto gravi senza speranza di ritorno a un ambiente di vita adeguato, sofferenze persistenti). 6.1. Terapia intensiva completa La terapia intensiva completa prevede l’impiego di tutti i provvedimenti di medicina intensiva ritenuti idonei per salvare e preservare la vita. Il successo della terapia intensiva dipende da una procedura ponderata e mirante a rimuovere con coerenza le cause trattabili e a ripristinare l’integrità e la qualità della vita a lungo termine. Ciò presuppone una ripetuta analisi delle cause della malattia e degli effetti positivi ma anche negativi dell’attuale terapia, e richiede un giudizio sulle riserve e sulle risorse di cui dispone il paziente e sul suo potenziale riabilitativo. 6.2. Terapia intensiva a tempo determinato La terapia intensiva a tempo determinato si applica in caso di prognosi a lungo termine sfavorevole o incerta; l’entità dei provvedimenti adottati non è però limitata. Nei pazienti con prognosi a breve termine sostanzialmente favorevole (dimissione dall’ospedale) ma con prognosi a lungo termine sfavorevole (ad es. età avanzata soprattutto con comorbilità, malattia maligna, intervento chirurgico palliativo), la terapia intensiva a tempo determinato può essere indicata per superare le disfunzioni o l’insufficienza d’organo transitorie. Per aumentarne le probabilità di successo, tutte le necessarie modalità terapeutiche vanno avviate al più presto e in modo completo. Se in queste condizioni si evidenzia un sostanziale miglioramento, è possibile proseguire la terapia, finché non subentrano danni rilevanti agli organi o finché la disfunzione migliora, mantenendo in essere la speranza che il paziente possa lasciare il reparto di terapia intensiva e infine anche l’ospedale entro un arco di tempo da definire in precedenza. In caso di bisogno prolungato di sostegno o se compaiono altre disfunzioni d’organo, è necessario rivalutare l’indicazione terapeutica entro un lasso di tempo definito in precedenza, ed eventualmente passare a una terapia intensiva dal contenuto limitato e potenziare le cure palliative. Una terapia intensiva a tempo determinato può risultare ragionevole anche in situazioni in cui occorre altro tempo per concludere il processo decisionale. 17 Nel caso dei neonati, di frequente la decisione sul trattamento intensivo va presa in sala parto, in gran fretta e sulla base di informazioni incomplete, se l’adattamento alla vita extrauterina è gravemente disturbato da una estrema prematurità14, ipossia prima o durante la nascita o malformazioni congenite. In tale situazione si decide spesso di attuare una terapia intensiva completa, per poter analizzare la situazione in maniera più approfondita dopo uno o due giorni, discuterne e prendere quindi una decisione circa la continuazione o l’interruzione della terapia. Lo stesso vale anche per i bambini più grandi che a causa di un incidente o una malattia si trovano all’improvviso in una situazione potenzialmente fatale. In questi casi si ricorre fondamentalmente a una terapia intensiva completa; le prospettive a lungo termine vanno tuttavia verificate dopo una iniziale fase di stabilizzazione. 6.3. Terapia intensiva a contenuto limitato La terapia intensiva a contenuto limitato viene utilizzata solo in casi particolari, ad esempio se si suppone che la prognosi a medio e lungo termine sia sfavorevole. Gravi comorbilità, una limitazione dello stato di salute dovuta all’età e altri motivi di prognosi a medio e lungo termine sfavorevole possono indurre a optare a priori per una terapia intensiva a contenuto limitato (ad es. rinuncia alle manovre di rianimazione, rinuncia alla ventilazione, alle terapie sostitutive renali, ecc.). In questi casi è importante che, se ve ne è il tempo, tali misure siano discusse, stabilite e documentate in anticipo. La terapia può essere potenziata oltre l’entità stabilita solo a seguito di fatti significativi e non ancora noti al momento della decisione iniziale. La terapia intensiva a contenuto limitato è indicata anche quando il paziente (ad es. in direttive anticipate) o la persona con diritto di rappresentanza non acconsente al trattamento intensivo completo, a meno che ciò non comporti l’inefficacia della terapia. Occorre invece evitare di limitare la terapia o di porre un tetto all’entità di singole cure a causa di dubbi circa l’efficacia o il successo delle misure intensive. In questo caso vi è il rischio che le cure insufficienti facciano venir meno i presupposti per una ripresa del paziente. In tale situazione, la terapia intensiva deve essere attuata nella sua interezza per un periodo limitato, e la limitazione del contenuto o l’intensificazione delle cure palliative devono essere disposte solo nel momento in cui è possibile supporre con un sufficiente grado di certezza l’assenza di prospettive. 14 Cfr. le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97 – 100. 18 In casi particolari è possibile che, dopo la riduzione dell’intensità della terapia, il paziente si riprenda («guarigione spontanea»). Ciò può indicare che la terapia intensiva stessa contribuiva al decorso sfavorevole della malattia. È opportuno ridurre l’intensità dei provvedimenti di medicina intensiva tanto più lentamente quanto meno sono chiari i motivi del mancato successo della terapia, dato che l’interruzione improvvisa di misure quali ad es. il sostegno alla circolazione arteriosa o la ventilazione può portare alla morte pazienti che sarebbero sopravvissuti con una riduzione più lenta. 6.4.Omissione e interruzione di provvedimenti e potenziamento delle cure palliative 15 Se, dopo un’analisi attenta, si stabilisce l’assenza di prospettive in relazione alla terapia intensiva, occorre rinunciare o interrompere l’impiego di provvedimenti di medicina intensiva. In tali situazioni è necessario potenziare le cure palliative. La decisione di rinunciare o di interrompere un provvedimento terapeutico che mantiene in vita si basa su un’analisi attenta della situazione attuale del paziente. È indicata in presenza di una malattia grave senza possibilità di ripresa, se la situazione è senza speranza (cfr. cap. 5.4.), e comprende la decisione consapevole di consentire la morte. La volontà del paziente è importante per valutare quale prevedibile risultato della terapia intensiva sia ancora compatibile con le sue preferenze. Tale volontà si evince dalle sue dichiarazioni dirette, finché è capace di discernimento, oppure dalle direttive anticipate o tramite la persona con diritto di rappresentanza (cfr. cap. 3.). La decisione ultima circa il fatto che provvedimenti di medicina intensiva siano o meno adeguati a raggiungere l’obiettivo terapeutico che ci si prefigge spetta invece al medico intensivista responsabile. La decisione di interrompere i trattamenti necessari a mantenere in vita il paziente deve essere attuata subito dopo essere stata presa, in quanto la prosecuzione di una terapia intensiva riconosciuta come senza prospettive lede il principio etico della non maleficenza. Un ritardo nell’attuazione si giustifica solo in presenza di particolare motivi, ad esempio quando i congiunti necessitano di più tempo per accettare che il paziente morirà o quando alcuni parenti prossimi devono mettersi in viaggio per prendere commiato dal paziente. Anche in queste situazioni, però, occorre definire e comunicare un orizzonte temporale chiaro. Un altro motivo di ritardo può essere la preparazione del prelievo di organi nell’ambito di un programma Non Heart Beating Donor. L’interruzione delle misure necessarie a mantenere in vita il paziente è di competenza del medico curante. Il 15 Cfr. «Cure palliative». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 19 procedimento pratico da attuare deve essere scelto in modo da garantire un controllo ottimale del dolore e dei sintomi, possibilmente nel quadro di cure palliative complete. Il dosaggio dei farmaci analgesici e sedativi dipende dai sintomi riscontrabili nel paziente. I miorilassanti riducono la riconoscibilità dei sintomi, e la loro somministrazione nel quadro di un’interruzione della ventilazione può essere interpretata come tentativo di eutanasia attiva. 7. Provvedimenti di medicina intensiva in condizioni particolari 7.1. In situazione di emergenza preclinica In situazione di emergenza preclinica sussiste l’obbligo fondamentale di avviare il più rapidamente possibile i provvedimenti atti a mantenere in vita il paziente, a meno che non vi siano indicazioni chiare che facciano dubitare della desiderabilità o della ragionevolezza di tali misure. La grande maggioranza delle emergenze precliniche in Svizzera è gestita da laici, samaritani, soccorritori e tecnici di anestesia. In una percentuale di casi nettamente inferiore sono coinvolti il medico di famiglia o un medico d’urgenza o di pronto intervento. Pertanto, spesso è necessario prendere decisioni su misure precliniche in assenza di un medico. Queste misure si basano su direttive interne dei servizi di salvataggio, algoritmi basati sull’evidenza e standard internazionali. Le decisioni in medicina d’urgenza sono solitamente difficili se, come spesso accade, devono essere prese disponendo di informazioni insufficienti o carenti sul paziente, in tutta fretta e talvolta in condizioni di difficoltà. Il fatto che i provvedimenti preclinici possano pregiudicare il successivo trattamento (ad es. l’intubazione, che implica una successiva ventilazione) rende ancora più difficoltoso il processo decisionale. La gamma di decisioni terapeutiche consentite agli operatori non medici dei servizi di salvataggio è tuttavia limitata e, dal punto di vista giuridico, più ristretta rispetto alle possibilità di intervento dei medici d’urgenza. Per questi motivi, di regola, in caso di emergenza al di fuori dell’ospedale si inizia il trattamento dei sintomi e si lascia ai medici ospedalieri che intervengono successivamente la decisione sull’eventuale terapia intensiva. 20 Ciò significa che sostanzialmente sussiste l’obbligo di avviare al più presto i provvedimenti atti a mantenere in vita il paziente, ma parallelamente occorre tenere conto di eventuali indicazioni che pongono dubbi circa la desiderabilità o l’opportunità di tali provvedimenti.16 Sulla base di tali indicazioni, in alcuni casi, già nel corso dell’emergenza preclinica è possibile decidere di rinunciare a misure di medicina intensiva, in particolare a terapie invasive o medicamentose, o al trasporto in ospedale. Le misure terapeutiche non vanno attuate se il paziente non le desidera o se la prognosi è talmente sfavorevole che esse possono solo danneggiarlo. La volontà del paziente può essere desunta da eventuali direttive anticipate, ma anche le dichiarazioni dei congiunti possono fornire indicazioni importanti, soprattutto se appare evidente che la chiamata di emergenza fosse finalizzata più a ricevere un sostegno nell’accompagnamento del morente che non a impedirne la morte. Se il tempo lo consente, è necessario coinvolgere la persona con diritto di rappresentanza. 7.2. In pronto soccorso In situazione di emergenza, il medico agisce secondo la volontà presumibile e nell’interesse del paziente incapace di discernimento. Il medico ha l’obbligo primario di preservare la vita. I provvedimenti avviati in pronto soccorso non devono però essere considerati pregiudiziali per le successive decisioni. Un gran numero di pazienti accolti in pronto soccorso presenta una limitazione della capacità di discernimento a causa delle lesioni riportate o della patologia che hanno contratto (ad es. ferite alla testa, stato di shock, intossicazioni e così via) o di malattie croniche già in atto in precedenza (ad es. demenze). A ciò si aggiunge il fatto che in parecchie situazioni di emergenza occorre agire molto in fretta, a causa della riduzione delle funzioni vitali e del rischio di danni agli organi, cosicché il medico curante deve prendere la decisione sull’uso di farmaci, apparecchiature e monitoraggio invasivo in tempi brevissimi. Spesso non è possibile informare a priori in maniera esaustiva il paziente o la persona con diritto di rappresentanza in merito alle misure programmate e ottenerne il consenso. In questa situazione, il medico agisce secondo la volontà presumibile e nell’interesse del paziente incapace di discernimento. Per quanto consentito dalle condizioni e dal tempo disponibile, però, quest’ultimo andrebbe coinvolto nel processo decisionale ed è necessario accertarsi dell’esistenza di direttive anticipate. Una volta stabilizzato, il paziente (o la persona con diritto di rappresentanza) deve assolutamente essere informato e occorre ottenerne il consenso al trattamento. 16 Cfr. «Decisioni in merito alla rianimazione». Direttive medico-etiche dell’ASSM, cap. 3. Procedure in caso di arresto cardiocircolatorio. 21 I compiti primari del medico in pronto soccorso restano la caratterizzazione precisa e l’eliminazione del pericolo per la vita. Oltre a trattare i sintomi, il medico curante (anche in situazioni di fretta) deve chiarire le cause o almeno stabilire se si può ritenere che la malattia o la lesione sia potenzialmente reversibile. Deve soppesare la beneficenza e la non maleficenza e impedire, per quanto possibile, che il trattamento avviato in pronto soccorso possa costituire un pregiudizio involontario per le successive decisioni. L’obiettivo della terapia tesa a mantenere in vita il paziente deve essere il ritorno a un ambiente di vita adeguato (cfr. cap. 4.). Se tale obiettivo risulta essere senza prospettive, o se il paziente o la persona con diritto di rappresentanza rifiuta i provvedimenti atti al mantenimento in vita, occorre potenziare le cure palliative. Nelle situazioni incerte è possibile avviare una terapia intensiva a tempo determinato che dovrà eventualmente essere interrotta non appena saranno disponibili informazioni più precise circa la prognosi e la volontà del paziente (cfr. cap. 6.2.). La maggiore difficoltà a interrompere una terapia intensiva una volta iniziata, rispetto al non avviarla del tutto, è senz’altro un ostacolo psicologico, ma dal punto di vista etico è decisamente preferibile alla rinuncia senza motivi sufficienti a provvedimenti tesi a mantenere in vita il paziente. I provvedimenti di medicina intensiva possono essere proseguiti, anche se sono senza prospettive per il paziente coinvolto, qualora siano in corso accertamenti relativi alla donazione degli organi. 7.3. Dopo un intervento di elezione Se durante un intervento chirurgico di elezione si verifica una complicanza con pericolo o disturbo delle funzioni vitali, vengono attuati tutti i provvedimenti di medicina intensiva appropriati. In una situazione senza prospettive, tuttavia, il fatto che le cause siano iatrogene non può giustificare l’impiego di provvedimenti di medicina intensiva. Nel caso degli interventi di elezione, i medici curanti hanno tempo a sufficienza per discutere dell’indicazione terapeutica con il paziente e spiegargli in cosa consisterà l’intervento. Il colloquio riguarderà anche benefici, rischi e possibili complicanze, nonché le opzioni terapeutiche da applicare eventualmente per contrastarli. Le complicanze possono manifestarsi in qualsiasi intervento e pertanto costituiscono rischi intrinseci di tutte le operazioni chirurgiche. Se hanno come conseguenza la minaccia o il disturbo delle funzioni vitali, si applicano tutte le misure di medicina intensiva opportune (cfr. cap. 4.). 22 In generale è importante parlarne con tutte le persone coinvolte nel trattamento del paziente. Nel caso di interventi complessi e/o se sono probabili complicanze o un outcome negativo, l’indicazione per l’intervento e l’entità delle eventuali misure di medicina intensiva che potrebbero rendersi necessarie devono essere discusse in anticipo con tutti i medici (chirurghi, anestesisti, altri medici che si occupano di procedure invasive nonché intensivisti) coinvolti e con il paziente. A quest’ultimo va raccomandato di stilare direttive anticipate o designare una persona con diritto di rappresentanza. Se possibile, vanno coinvolti anche i congiunti, tranne in caso di rifiuto da parte del paziente capace di discernimento. Poiché il trattamento si concentra esclusivamente sul bene del paziente e sulla sua volontà, se si verifica una complicanza non interessa individuarne la causa ma solo capire se è sostanzialmente risolvibile o meno. Il fatto che una complicanza iatrogena costituisca un problema per il medico che ha eseguito l’intervento, non ha alcun influsso sull’obiettivo terapeutico e non giustifica il ricorso a misure che non sarebbero state attuate anche se si fosse presentata la stessa complicanza, ma senza causa iatrogena. 7.4. Nei bambini e negli adolescenti Nei bambini e negli adolescenti in situazioni pericolose per la sopravvivenza si applica sostanzialmente sempre la terapia intensiva completa. Per i neonati con problemi di adattamento e bambini affetti da malattie croniche o disabilità plurime vanno compiute riflessioni particolari. I bambini hanno il diritto di ricevere cure mediche in strutture che offrano un ambiente adatto ai pazienti della loro età e il cui personale sia competente per quanto concerne le loro specifiche esigenze fisiche, psichiche e sociali. I pazienti pediatrici di medicina intensiva si possono distinguere in tre grandi categorie: – neonati con adattamento postnatale disturbato da prematurità 17, complicazioni durante il parto (ipossia, lesioni, infezioni) o malformazioni o malattie congenite; – bambini sani con rischio acuto per la sopravvivenza a causa di incidente o malattia; – bambini affetti da malattie croniche e/o disabilità che si trovano in una situazione potenzialmente fatale a causa di una complicanza della loro malattia di base. 17 Cfr. le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97–100. 23 Sostanzialmente, nei bambini in situazione pericolosa per la sopravvivenza la terapia intensiva è sempre indicata, e comunque lo è una terapia completa a tempo determinato (cfr. 6.2). Nei neonati nei quali i problemi di adattamento possono essere previsti già qualche tempo prima della nascita è necessario però che il team interdisciplinare valuti per tempo la situazione prognostica e discuta con i genitori le opzioni terapeutiche postnatali, stabilendo, se possibile un piano. Lo stesso vale per i bambini affetti da malattie croniche e con disabilità plurime nei quali è possibile anticipare le complicanze pericolose per la vita. Spesso è il primo ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva ad aprire la strada alla pianificazione dell’uso di misure tese a mantenere in vita il paziente e di cure palliative per gli episodi futuri. 7.5.In caso di probabile dipendenza grave (emersa al momento o a seguito di una malattia cronica progressiva) Nel caso di pazienti che sono già dipendenti a causa di una precedente malattia cronica, se possibile la situazione va discussa prima dell’avvio della terapia intensiva e può essere il caso di stabilire una limitazione dei provvedimenti tesi a mantenere in vita. Se nel corso di un trattamento di medicina intensiva si rileva che il paziente presenta una elevata probabilità di incorrere una nuova situazione di grave dipendenza, e quindi diventa improbabile che possa ritornare nell’ambiente di vita precedente, è necessario decidere circa l’ulteriore terapia in base alla volontà espressa o presumibile del paziente, alla sua storia e alla qualità di vita finora mantenuta. L’interruzione delle misure tese a mantenere in vita il paziente può essere indicata in caso di attesa dipendenza grave e persistente, se risulta chiaro che tale situazione di dipendenza non corrisponde alla volontà (espressa o presumibile) del paziente. Se non vi sono speranze che quest’ultimo possa lasciare il reparto di terapia intensiva e, dopo una fase di riabilitazione, possa passare a un’assistenza a lungo termine per un tempo illimitato, la terapia intensiva è senza prospettive e la sua interruzione è indicata dal punto di vista medico (cfr. capp. 5.4 e 6.4). Diversa è la situazione dei pazienti che sono già dipendenti a causa di una malattia cronica e che necessitano di una terapia di medicina intensiva.18 In base all’esperienza, nel migliore dei casi dopo la terapia intensiva questi pazienti raggiungeranno di nuovo le condizioni precedenti. Se possibile, quindi, già prima dell’avvio dei provvedimenti di medicina intensiva è necessario appurare se vi è una buona probabilità che il soggetto ritornare alla situazione antecedente l’episodio che ha reso necessario il trattamento. Prima dell’avvio della terapia occorre inoltre chiarire se il paziente, di fronte a questa prospettiva, è disposto a 18 Si pensi, a questo proposito, ai pazienti affetti da BPCO, da SLA, da cardiopatia coronarica grave, da demenza diagnosticata di recente, ai pazienti dipendenti a causa di ictus, ecc. 24 sopportare il trattamento intensivo. In tali situazioni è necessario discutere anche le opzioni di una terapia intensiva a contenuto limitato o a tempo determinato e, se possibile, inserirle in un piano di trattamento insieme al paziente. In nessun caso è possibile escludere il paziente da una terapia intensiva solo sulla base di una dipendenza esistente, senza conoscere la sua volontà espressa o presumibile. Nel caso dei pazienti ai quali viene diagnosticata una malattia cronica progressiva che in un prossimo futuro comporterà il problema di un trattamento di medicina intensiva, i medici dovrebbero accennare alla possibilità delle direttive anticipate o di un piano di trattamento da stabilirsi in anticipo, prima che le condizioni peggiorino rendendo difficile o addirittura impossibile il colloquio. 7.6. Nei pazienti in età molto avanzata Non è chiaro se l’età costituisca di per sé un fattore prognostico, ma in ogni caso fra le persone più anziane è maggiore il rischio di comorbilità che influenzano la prognosi, ed è necessario tenerne conto nell’analisi del rapporto rischi-benefici e parlarne con il paziente. Alcuni studi hanno dimostrato che l’età non è un buon fattore predittivo per quanto riguarda la mortalità perioperatoria e che un numero notevole dei pazienti che lasciano l’ospedale può ritornare a un ambiente paragonabile a condizioni di vita paragonabili a quelle precedenti.19 Altri studi mostrano invece che la mortalità fra i pazienti molto avanti con l’età è più elevata soprattutto nella fase post-intensiva.20 È certo che a partire dai 30 anni di età in tutti gli organi con ridotta o assente capacità di divisione cellulare (cervello, cuore, polmone, rene) si verifica una lenta perdita di massa tissutale e funzionalità. In condizioni normali sono sufficienti le riserve per garantire fino alla vecchiaia avanzata una funzionalità degli organi adeguata all’età. In caso di malattia e interventi grandi o complessi, però, la capacità di compensazione degli organi può essere notevolmente ridotta, cosicché un paziente apparentemente sano prima dell’operazione può non sopravvivere anche a un intervento primariamente ben riuscito, a causa di uno scompenso d’organo. Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che in ben oltre il 50% dei casi le persone anziane presentano comorbilità di rilievo che influiscono negativamente sulla prognosi, ed è necessario tenerne conto nell’analisi del rapporto rischi-benefici e parlarne con il paziente. 19 Cfr. Minne L, Ludikhuize J, de Jonge E, de Rooij S, Abu-Hanna A. Prognostic models for predicting mortality in elderly ICU patients: a systematic review. Intensive Care Med. 2011; 37: 1258 – 68. 20 Cfr. Wunsch H, Guerra C, Barnato AE, Angus DC, Li G, Linde-Zwirble WT. Three-Year Outcomes for Medicare Beneficiaries Who Survive Intensive Care JAMA 2010; 303: 849 – 856. 25 Particolarmente importante è la valutazione soggettiva della prognosi. Le persone in età molto avanzata valutano in modi molto diversi la qualità della propria vita, e non solo in funzione delle loro oggettive condizioni di salute. Non tutti i pazienti desiderano ritornare all’ambiente di vita precedente. È necessario evitare da un lato di discriminare a causa della loro età i pazienti che hanno voglia di vivere e dall’altro di impedire di morire a quelli che sono stanchi di vivere. In caso di pazienti senza congiunti e incapaci di discernimento a causa della loro malattia, che non hanno stilato direttive anticipate, l’accertamento della volontà è particolarmente difficile. Questo riguarda in particolare i pazienti in età molto avanzata e isolati socialmente, e le persone appartenenti a gruppi marginali della società. In alcune situazioni possono fornire informazioni sulle preferenze del paziente il medico di famiglia o i vicini o il personale curante, ecc. Se non è disponibile una persona con diritto di rappresentanza, è necessario coinvolgere l’autorità di protezione degli adulti. 7.7. Nei pazienti con disabilità psichiche o multiple 21 La presenza di una disabilità non giustifica alcuna deroga ai principi fondamentali che valgono per tutti i pazienti. In particolare non si possono trarre conclusioni sulla qualità della vita in base alla prima impressione. In caso di pazienti con disabilità psichica o multipla, non si possono trarre conclusioni sulla qualità della vita in base all’impressione generata dal paziente, ma la sua volontà presumibile deve essere accertata coinvolgendo i congiunti e le persone di riferimento. I pazienti con disabilità complessa o multipla presentano spesso particolarità legate al quadro patologico preesistente che già di per sé complicano o impediscono determinati interventi. Occorre appurare in particolare che il ricorso a provvedimenti di medicina intensiva non provochi ulteriori danni prevedibili. 21 Cfr. «Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 26 7.8. Nei pazienti dopo un tentato suicidio Nei pazienti che hanno cercato di togliersi la vita è necessario verificare se il tentato suicidio è espressione di un disturbo psichico o di una condizione eccezionale acuta. Se il soggetto aveva già compiuto un atto simile in passato o se, come conseguenza, ci si attendono danni duraturi, è necessario tenerne conto nella valutazione prognostica. I tentati suicidi possono rendere necessario un trattamento e l’assistenza in medicina intensiva (ad es. trauma da caduta o conseguenze di un avvelenamento da farmaci). Dal punto di vista etico e giuridico è importante appurare se il desiderio di togliersi la vita è sintomo di una malattia psichica o di una situazione eccezionale acuta, oppure se si tratta di un desiderio di morire ben ponderato e duraturo. In genere le cause sono di natura transitoria e il tentato suicidio va considerano un grido di aiuto o il sintomo di una malattia psichica trattabile. In altri casi invece la sofferenza psichica è persistente e tanto grande che la persona colpita perde completamente la voglia di vivere. Nel caso di pazienti con una diagnosi psichiatrica, il tentato suicidio può essere sia espressione della malattia stessa, sia la conseguenza ben ponderata tratta dal soffrirne. Nella maggior parte delle situazioni è tuttavia difficile comprendere se al momento del tentato suicidio il paziente era capace di discernimento e il desiderio di morire era ben ponderato e permanente, o se si trovava sotto l’influsso di una malattia psichica o in una condizione psichica eccezionale. Un’eventuale lettera di addio può essere considerata alla stregua di direttive anticipate solo in presenza di indicazioni chiare e convincenti del fatto che sia stata scritta in condizioni di capacità di discernimento. Se si è di fronte a un tentativo ripetuto di suicidio o se ci si attendono conseguenze con danni duraturi, è necessario tenerne conto nella valutazione prognostica. Tali fatti non giustificano però di per sé la rinuncia alle misure tese a mantenere in vita il paziente. Per valutare questo tipo di situazioni occorre coinvolgere uno psichiatra; lo stesso vale nel caso dei pazienti con nota o probabile diagnosi psichiatrica. Se possibile, occorre contattare anche gli psichiatri che hanno avuto in cura il paziente in precedenza. 27 7.9. Provvedimenti per pazienti in stato di agitazione È legittimo adottare provvedimenti tesi a evitare un immediato pericolo per il paziente e per gli altri, anche se il paziente in questione, incapace di discernimento, li rifiuta verbalmente o fisicamente. In assenza di alternative, è lecito adottare i provvedimenti che vengono rifiutati, verbalmente o fisicamente, dal paziente in stato di agitazione, ma che sono indicati dal punto di vista medico e necessari per evitare un immediato pericolo per il paziente stesso e/o per gli altri. Ulteriori presupposti sono che il paziente sia incapace di discernimento relativamente a questa concreta decisione, e che non sia stato possibile convincerlo della necessità del provvedimento o ottenerne l’accettazione passiva. L’impiego del provvedimento e la sua motivazione devono essere scritti nella cartella clinica. La persona con diritto di rappresentanza deve successivamente essere informata, non appena possibile, dell’esecuzione del provvedimento. 7.10.Accompagnamento del morente nel reparto di terapia intensiva Sebbene il reparto di terapia intensiva non sia il luogo più adatto, oggi l’accompagnamento del paziente in fin di vita rientra nella quotidianità dei servizi di cure intensive. In primo piano sono posti l’alleviamento di dolori e sofferenze e il sostegno al paziente e ai congiunti nella preparazione dell’ultima fase della vita e del commiato. L’accompagnamento del paziente in fin di vita non fa parte dei compiti veri e propri della medicina intensiva, data la sua impostazione curativa, ma è ormai diventato parte della quotidianità in molti reparti di terapia intensiva. Se, nonostante tutti i provvedimenti attuati, le condizioni del paziente peggiorano sensibilmente, se si rinuncia all’uso di misure di medicina intensiva o si decide di interromperle, la morte del paziente diviene prevedibile. In tale situazione, per alleviare in modo ottimale dolori e sofferenze si potenziano le cure palliative 22. Oltre ai sintomi fisici si tengono in considerazione anche e soprattutto gli aspetti psichici, sociali e spirituali. Per adeguare il trattamento in modo ottimale è necessario effettuare a intervalli regolari una stima dei dolori e del malessere. Vanno omesse le misure gravose. Il dosaggio dei farmaci può essere aumentato solo in presenza di segni clinici o paraclinici di dolore, difficoltà respiratoria o malessere. L’apporto di liquidi e ossigeno richiede che venga soppesato accuratamente l’effetto atteso rispetto agli effetti collaterali indesiderati e alle sofferenze per il 22 Cfr. «Cure palliative». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 28 paziente. Di regola non è indicato nell’ultima fase. In caso di sintomi gravosi refrattari alla terapia può rendersi necessaria una sedazione continuata.23 Occorre prestare particolare attenzione anche ai congiunti, ai quali può essere utile offrire sostegno psicologico o spirituale. Anche dopo la morte del paziente i congiunti dovrebbero avere la possibilità di un colloquio sul defunto con il personale incaricato della cura e dell’assistenza. Durante tutta l’ultima fase della vita, il paziente deve essere circondato da un’atmosfera empatica e tranquilla e godere della massima riservatezza. Questo non è sempre facile da tradurre in pratica negli ambienti delle unità di terapia intensiva. Se possibile, va resa disponibile una camera singola, e va sempre accertata la possibilità di trasferimento in un altro reparto. 7.11. Assistenza a potenziali donatori di organi L’assistenza a potenziali donatori di organi è uno dei compiti della medicina intensiva. In caso di pazienti con prognosi infausta, la possibilità di espianto degli organi può costituire un motivo per avviare o proseguire misure di medicina intensiva. In tali casi occorre seguire le norme giuridiche pertinenti e le corrispondenti direttive dell’ASSM.24 La decisione di interrompere la terapia tesa a mantenere in vita il paziente non deve essere influenzata dalla possibilità di una donazione di organi. Se le risorse in termini di personale e materiali sono esigue, è possibile che il ricovero o la prosecuzione del trattamento dei potenziali donatori di organi nel reparto di terapia intensiva sia in contrasto con le esigenze di pazienti che potrebbero anch’essi trarre giovamento dai servizi di cure intensive. In considerazione delle lunghe liste d’attesa per i trapianti, i potenziali donatori non devono andare perduti. Se i letti non sono sufficienti è necessario appurare se è possibile trasferire il potenziale donatore o un altro paziente intensivo. 23 Cfr. «Cure palliative». Direttive medico-etiche dell’ASSM, cap. 9.1. (Sedazione) 24 Cfr. Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell’8 ottobre 2004, nonché «Accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi». Direttive medico-etiche dell’ASSM. 29 8. Rapporti con i pazienti e i congiunti 8.1. Colloquio informativo e di accertamento Il colloquio con i pazienti, le persone con diritto di rappresentanza e i congiunti è uno dei compiti centrali del medico intensivista. Ciò richiede tempo sufficiente, ascolto empatico e informazioni comprensibili e sincere. È importante che, per quanto possibile, gli stessi interlocutori siano disponibili per colloqui ripetuti. Spesso, nei pazienti di medicina intensiva, decorso della malattia ed effetti dei farmaci causano una notevole riduzione delle funzioni cognitive (ad es. disturbi della memoria a breve termine con l’assunzione di benzodiazepine, e così via), disturbi della percezione e stati d’ansia. Anche fra i congiunti, però, la capacità di comprendere quanto viene detto è spesso fortemente ridotta, e per questo motivo non è raro che si rilevino lamentele sull’insufficienza delle informazioni fornite. È consigliabile informare in modo empatico, comprensibile e, per quanto possibile, senza espressioni specialistiche mediche, riservare tempo sufficiente per le domande e offrire sostegno. Secondo la letteratura, la soddisfazione dei congiunti è correlata anche al tempo loro concesso per prendere la parola durante il colloquio.25 Nei casi in cui la comunicazione risulta difficoltosa, prima di congedarsi può essere opportuno chiedere un breve riassunto di quanto è stato compreso. Va evitato per quanto possibile di citare i parametri medici (dati del monitoraggio, valori di laboratorio e così via), in quanto vi è il rischio che i congiunti si concentrino su queste istantanee e le interpretino come surrogato del decorso medico. Inoltre, è senz’altro consigliabile documentare per iscritto il colloquio e, se il contenuto è delicato, chiedere all’interlocutore di apporre la propria firma. L’incontro con i congiunti deve avvenire in un ambiente tranquillo, senza persone estranee che possano ascoltare. Occorre programmare un arco di tempo realistico. Il colloquio va condotto con franchezza e senza eufemismi e deve contenere solo dichiarazioni sufficientemente certe per quanto concerne la prognosi; deve inoltre informare apertamente anche su aspetti riguardo ai quali non si possono fornire dati conclusivi. È importante che al paziente e ai congiunti vengano assegnati, per quanto possibile, interlocutori fissi, che siano disponibili a rispondere alle domande e per altri colloqui.26 25 Cfr. McDonagh JR, Elliott TB, Engelberg RA, Treece PD, Shannon SE, Rubenfeld GD et al. Family satisfaction with family conferences about end-of-life care in the intensive care unit: Increased proportion of family speech is associated with increased satisfaction Crit Care Med. 2004; 32: 1484 – 88; cfr. Dullenkopf A, Rothen H. What patients and relatives expect form an intensivist – the Swiss side of a European survey. Swiss Med Weekly. 2009; 139: 47 – 51. 26 Per questi colloqui sono previsti specifici addestramenti, come ad es. il Competency based training in intensive care medicine in Europe (CoBaTrlCE ): www.cobatrice.org/en/index.asp 30 8.2. Coinvolgimento dei congiunti I congiunti di un paziente ricoverato in medicina intensiva sono sottoposti a grande stress e si sentono spesso sopraffatti. Dovrebbero essere per quanto possibile coinvolti nel processo decisionale. Anche i congiunti di un paziente in terapia intensiva, ovviamente, sono turbati dalla sua situazione potenzialmente fatale. In molti casi sono persone che svolgono un ruolo fondamentale, sia per la formazione della volontà del paziente o la sua rappresentanza legale, sia per il suo accompagnamento nella fase di terapia intensiva e, non da ultimo, per l’assistenza nella futura situazione di vita. Per questi motivi, oltre alle persone con diritto di rappresentanza, che vanno tassativamente interpellate, è opportuno coinvolgere nel processo decisionale, a seconda delle possibilità, anche altre persone vicine al paziente, sempre che ciò non sia in contrasto con l’espressa volontà di quest’ultimo. 8.3. Aspetti particolari in bambini e adolescenti 27 Nel processo decisionale che vede come interlocutori i genitori con diritto di rappresentanza, occorre tenere in considerazione che hanno diritto di parola anche i piccoli pazienti, se si tratta di bambini abbastanza grandi e adolescenti con crescente capacità di crearsi un giudizio proprio. I genitori hanno maggior margine decisionale nelle situazioni in cui la terapia intensiva non è né inequivocabilmente nel miglior interesse del bambino, né inequivocabilmente contraria. Nel caso dei bambini e degli adolescenti (sotto i 18 anni), i genitori condividono la rappresentanza legale. A seconda dell’età del bambino, tuttavia, le implicazioni etiche e psicologiche del triangolo «team curante – paziente – genitori» sono molto diverse. Nel caso dei neonati non è possibile venire a conoscenza di una presumibile volontà o delle preferenze del paziente e i genitori non hanno ancora una conoscenza profonda del loro bambino. Nel caso dei bambini che non hanno ancora raggiunto la capacità di discernimento, invece, i genitori possono essere considerati esperti per quanto attiene al bene e all’interesse dei loro figli, grazie all’intima familiarità con loro. Man mano che cresce la capacità di formarsi un giudizio personale, volontà e preferenze del bambino più grande e dell’adolescente assumono un certo peso. Nonostante dal punto di vista giuridico la volontà di un adolescente capace di discernimento, riguardo al suo trattamento medico, abbia ovviamente la precedenza su quella dei genitori, nella pratica può essere molto difficile per gli adolescenti malati cronici e le loro famiglie portare alla luce ed elaborare conflitti a tale riguardo. 27 Per i neonati cfr. le raccomandazioni «Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen». Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97 – 100. 31 Oltre ai fattori relativi al minore, per arrivare a una decisione condivisa sono rilevanti anche le condizioni personali dei genitori. Da un lato, svolge un ruolo notevole l’origine culturale: mentre per alcuni genitori è naturale voler disporre di ampie possibilità decisionali in merito al trattamento da somministrare al loro figlio, per altri non è concepibile essere coinvolti nella decisione sulla vita e la morte. Dall’altro lato, sono importanti le speranze e le paure, che vanno prese sul serio e tematizzate. Le idee sulla vita futura del figlio possono portare alla pretesa disperata di terapie inutili o, al contrario, il grande timore dei problemi legati a un figlio disabile può generare atteggiamenti negativi verso una terapia intensiva promettente dal punto di vista medico. In queste situazioni complesse è opportuno adottare una strategia decisionale condivisa. Le opzioni terapeutiche devono essere discusse con franchezza e sincerità fra il team curante e i genitori, oltre che eventualmente con l’adolescente capace di discernimento. Il potere decisionale dei genitori assume qui un significato tanto maggiore quanto più ci si trova in una zona grigia nella quale la terapia intensiva non è né inequivocabilmente nel miglior interesse del bambino, né inequivocabilmente contraria. 9. Processi decisionali nel reparto di terapia intensiva Le indicazioni in medicina intensiva vanno elaborate in un continuo dialogo fra tutte le parti coinvolte. La responsabilità ultima della decisione circa l’indicazione medica al trattamento ricade sul medico competente. Le decisioni relative agli obiettivi e all’entità della terapia intensiva devono essere sostenute congiuntamente dal team curante di medicina intensiva (medici, infermieri e specialisti in fisioterapia). Nel caso delle decisioni di ampia portata, e in particolare della decisione medica di rinunciare alle misure tese a mantenere in vita il paziente o di interromperle, occorre coinvolgere nel processo decisionale i medici precedenti – nonché, a seconda della situazione, quelli che seguiranno il paziente nella fase successiva. La responsabilità finale in merito all’indicazione resta del medico competente, che deve assumersela anche dal punto di vista legale. Nel reparto di terapia intensiva tale ruolo è svolto da un medico intensivista.28 Nelle situazioni incerte è consigliabile procedere a intervalli regolari a una valutazione etica. In ciò, l’ideale è che il team curante sia sostenuto da una persona o da un gruppo di persone non direttamente coinvolte nel trattamento e formate ad hoc.29 A seconda del quesito, può essere utile richiedere l’aiuto di un giurista. 28 Nei reparti di terapia intensiva che assistono esclusivamente neonati, tale funzione è affidata a un pediatra specializzato in neonatologia. 29 Esistono varie forme e modelli di supporto etico, cfr. «Supporto etico in medicina». Raccomandazioni dell’ASSM. 32 Nel processo decisionale vanno discussi in particolare i seguenti punti: – Benefici: quali probabilità ha il paziente, se vengono applicati i provvedimenti di medicina intensiva? Sussiste la prospettiva dell’attuazione per lo meno di un’assistenza a lungo termine al di fuori dell’ospedale? – Danni: quanto sono gravosi e dolorosi per il paziente i provvedimenti di medicina intensiva? Quali danni irreversibili o a lungo termine ci si deve aspettare? – Prognosi: qual è l’obiettivo del trattamento? Può diventare raggiungibile? Quando terminerà la dipendenza del paziente dai provvedimenti medici? Qual è l’entità del potenziale riabilitativo del paziente? Sussiste la speranza che il paziente torni a un ambiente di vita adeguato? Se il paziente sopravvive con disturbi cronici, quali sono le sue risorse, le risorse della sua famiglia e della società da impiegare al fine di ridurre le conseguenze di questi disturbi? – Volontà del paziente: esistono delle direttive anticipate? Qual è la presumibile volontà del paziente? Che posizione ha la persona con diritto di rappresentanza? Quale posizione rappresentano i congiunti? La decisione va messa per iscritto e firmata dal medico responsabile. Se non si raggiunge un consenso vi è la possibilità di richiedere un secondo parere (cfr. cap. 10.). 9.1. Criteri per il ricovero Al momento del ricovero nel reparto di terapia intensiva, l’intensivista responsabile assume il ruolo di gatekeeper. I pazienti in fin di vita e i pazienti che non hanno alcuna prospettiva reale di tornare a essere indipendenti dai provvedimenti di medicina intensiva vanno ricoverati nel reparto di terapia intensiva solo in situazioni eccezionali motivate. Per i pazienti affetti da una malattia psichica, da alcolismo grave e di lunga data o politossicomania, che in acuto sono pericolosi per sé e per gli altri ma non sono in pericolo di vita, il reparto di terapia intensiva non è il luogo di cura adatto. Il ricovero in terapia intensiva può infatti causare un’ulteriore traumatizzazione. Nel reparto di terapia intensiva sono ricoverati pazienti in condizioni di pericolo di vita o a rischio di sviluppare tale pericolo. Quest’ultimo caso riguarda in particolare i pazienti reduci da un intervento chirurgico o comunque invasivo che potrebbe risultare potenzialmente fatale a causa della sua entità o per le comorbilità presenti. In questi pazienti, tuttavia, la terapia intensiva è indicata solo quando sussiste la prospettiva del ritorno a un ambiente di vita adeguato. In situazioni normali, pertanto, i pazienti in fin di vita e i pazienti senza speranza di tornare a essere indipendenti dalle misure di medicina intensiva non vanno ricoverati in un reparto di terapia intensiva. È possibile derogare da tale norma in situazioni 33 in cui il paziente non può ricevere adeguate cure palliative in nessun altro reparto e il centro di cure intensive dispone delle necessarie risorse. In tutte le decisioni relative ai ricoveri, il medico responsabile del reparto di terapia intensiva assume il ruolo di gatekeeper, nonché la responsabilità della decisione medica. Lo stesso problema si pone nel caso di pazienti che costituiscono un pericolo per sé e che vengono inviati per il monitoraggio al reparto di terapia intensiva, in quanto non è disponibile un pronto soccorso psichiatrico. Una situazione simile è quella dei pazienti affetti da alcolismo grave e di lunga data e da politossicomania, se diventano pericolosi per sé e per gli altri in acuto. Se non sussiste motivo somatico per il trattamento e questi pazienti non sono in pericolo di vita per le loro condizioni, bensì devono essere ricoverati in ospedale a causa del loro comportamento, il reparto di terapia intensiva non è il luogo adatto per assisterli. Nell’ambiente frenetico di un simile reparto, teso a praticare provvedimenti rapidamente efficaci, misure coercitive come sedazione e contenzione si rendono necessarie molto più spesso che in un reparto psichiatrico con adeguate stanze di isolamento e personale formato ad hoc. Il ricovero di questi pazienti nel reparto di terapia intensiva può da un lato causarne un’ulteriore traumatizzazione e dall’altro sollecitare in modo eccessivo le risorse della medicina intensiva, e pertanto va evitato nei limiti del possibile. 9.2. Criteri per il trasferimento e il ricovero ripetuto Il trasferimento di un paziente è indicato quando le condizioni per il ricovero non sussistono più o è possibile garantire un’assistenza adeguata altrove. Per il ricovero ripetuto dei pazienti valgono gli stessi criteri applicati per il primo ricovero. Fondamentalmente, si pongono le premesse per un trasferimento dal reparto di terapia intensiva quando non sussistono più i criteri per il ricovero (cfr. cap. 9.1.). La verifica di tali condizioni è soggetta a una certa discrezionalità. Se è presente un reparto di Intermediate Care (IMC), è possibile trasferirvi anche un paziente ancora in pericolo di vita, se è garantito che, in caso di necessità, potrà essere immediatamente riammesso in terapia intensiva. In caso di scarsezza delle risorse, il trasferimento di un paziente non più in pericolo di vita diretto, ma potenzialmente ancora a rischio, è giustificato se viene garantito il monitoraggio necessario anche nel nuovo reparto (ad es. telemetria, presenza di personale abbastanza numeroso con elevata competenza). 34 Per il ricovero ripetuto di pazienti provenienti da reparti IMC, reparti ospedalieri o pronto soccorso valgono gli stessi criteri applicati per il soggiorno primario in terapia intensiva. Il fatto che il paziente sia già stato trattato in terapia intensiva non significa a priori che debba esservi nuovamente ricoverato. In caso di pazienti per i quali, al momento del trasferimento dal reparto di terapia intensiva a un altro reparto ospedaliero, si può prevedere che non potranno più trarre vantaggio da una nuova terapia intensiva (ad es. BPCO molto grave, insufficienza d’organo irreversibile, multimorbilità grave, severi danni neurologici, demenza avanzata e così via) è opportuno escludere una riammissione nel reparto di terapia intensiva già all’atto del trasferimento. Se dovessero manifestarsi nuovi elementi, occorre riverificare questa decisione e confrontarsi sulla possibilità di un nuovo ricovero del paziente. 9.3. Scarsità delle risorse e triage Quando le risorse non sono più sufficienti per garantire un trattamento ottimale a tutti i pazienti, diventa indispensabile razionarle. Tali decisioni devono essere prese sulla base di principi etici e i criteri applicati devono essere motivati e resi trasparenti. In caso di scarsità assoluta di risorse, come può avvenire nel corso di una pandemia, hanno la massima priorità i pazienti la cui prognosi è buona con il trattamento intensivo e sfavorevole senza di esso. Complicanze e mortalità nei reparti di terapia intensiva calano di pari passo con il numero dei pazienti ricoverati (numero di casi) e aumentano in parallelo allo sfruttamento medio dei letti. Se quest’ultimo supera l’80% della capacità massima, non è più possibile garantire ininterrottamente l’accoglienza in reparto o il trasferimento sicuro dei pazienti, il che conduce a un aumento del tasso di ricoveri ripetuti e a una mortalità più elevata.30 In considerazione del fatto che molti reparti di terapia intensiva lavorano prevalentemente a pieno regime, con un grado di utilizzo delle risorse disponibili frequentemente vicino al limite massimo, è necessario verificare tutte le possibilità (rinvio di interventi chirurgici di elezione, trasferimento in un altro reparto di terapia intensiva o trasferimento anticipato in un altro reparto dell’ospedale). Il trasferimento anticipato può comportare complicanze per il paziente se, al di fuori del reparto di terapia intensiva, le necessarie misure di sostegno sono assicurate in maniera insufficiente, 30 Cfr. Bagust A, Place M, Posnet JW. Dynamics of bed use in accommodating emergency admissions: stochastic simulation model. BMJ. 1999; 319: 155 – 158; cfr. Iapichino G, Gattinoni L, Radrizzani D, Simini B, Bertolini G, Ferla L et al. Volume of activity and occupancy rate in intensive care units. Association with mortality. Intensive Care Med. 2004; 30: 290 – 297. 35 sia dal punto di vista del personale che dei materiali. Per evitare rischi di questo tipo, è necessario in primo luogo cercare di impiegare personale supplementare, in modo da garantire almeno un’assistenza che copra tutti i posti letto disponibili. Occorre inoltre cercare un letto in reparti di terapia intensiva diversi/ esterni, trasferendo in prima istanza i pazienti con buone prospettive di ripresa e, al contempo, offrire la possibilità di riammetterli in reparto qualora il decorso dovesse protrarsi. Se questi provvedimenti non risolvono il problema e la scarsità di risorse si aggrava, diventa indispensabile razionare i trattamenti tesi a mantenere in vita i pazienti. A tale scopo occorre cercare in primo luogo di ridurre le risorse di personale e materiali fino allo standard qualitativo minimo accettabile per tutti i pazienti. Solo se nemmeno questa misura risulta sufficiente si procederà a un razionamento delle cure intensive in senso stretto. Per far ciò, è necessario un triage 31 equo. Se in situazioni di catastrofe, come ad es. in caso di pandemia, non è più possibile trattare in medicina intensiva tutti i pazienti, occorre accertarsi che il triage avvenga secondo principi etici.32 I criteri applicati devono essere motivati in modo oggettivo ed essere trasparenti. Vanno adottati senza discriminazioni (ad es. in base a età, sesso, Cantone di residenza, nazionalità, confessione religiosa, condizioni sociali e assicurative o disabilità cronica) con una procedura imparziale, che deve avvenire sotto la direzione di persone affidabili ed esperte, tenute a rendere conto del proprio operato, in grado di adeguare la procedura di triage alle esigenze poste dalla situazione di emergenza. In una situazione di catastrofe, hanno priorità assoluta i pazienti la cui prognosi è buona con trattamento intensivo, ma sfavorevole senza di esso. I pazienti che in circostanze normali sono monitorati nel reparto di terapia intensiva, ma che possono essere trattati anche in un altro reparto senza che la loro prognosi peggiori seriamente, non vengono ammessi in reparto in caso di razionamento. I pazienti con prognosi sfavorevole, per i quali normalmente sarebbe indicata una terapia intensiva a tempo determinato, nelle situazioni di catastrofe vengono trattati al di fuori del reparto di terapia intensiva. Per la valutazione della prognosi in questo contesto sono determinanti le probabilità di sopravvivenza a breve termine al trattamento intensivo come tale e l’eventuale presenza di comorbilità con prognosi infausta a breve termine, ma non l’aspettativa di vita a medio o più lungo termine. 31 Triage, nel linguaggio della moderna medicina d’urgenza, significa in primo luogo semplicemente lo smistamento dei nuovi pazienti nei percorsi terapeutici che garantiscono al contempo le migliori possibilità di cura al singolo e uno sfruttamento ottimale delle risorse complessivamente disponibili. Se tali risorse non sono più sufficienti per offrire le possibilità di recupero ai singoli pazienti, il triage serve a gestire il razionamento. In tali casi le decisioni prese nel triage possono riguardare direttamente la vita e la morte, nel senso originario della medicina di guerra. 32 Cfr. Frey B, Berger C, Kind C, Vaudaux B. Triageempfehlungen für Aufnahme und Verbleib von Kindern auf der Intensivstation bei Influenza-Pandemie. Schweiz. Ärztezeitung. 2010; 91: 18. 36 Particolarmente difficoltose in queste situazioni di estrema scarsità di risorse sono le decisioni circa l’interruzione di una terapia intensiva. La sospensione dei provvedimenti tesi a mantenere in vita il paziente non può essere motivata con una generale scarsità di risorse, neppure in caso di catastrofe. Durante e dopo queste fasi di sovraccarico estremo rivestono molta importanza la supervisione e l’assistenza al personale curante (cfr. cap. 11.). 10. Situazioni conflittuali In situazioni conflittuali con i congiunti di un paziente è bene svolgere colloqui ripetuti; può essere opportuno indicare loro la possibilità di richiedere un secondo parere o di far trasferire il paziente in un altro ospedale. In caso di divergenze di opinione circa l’indicazione di un provvedimento di medicina intensiva fra il team incaricato della cura e dell’assistenza, o con i medici invianti, il medico intensivista competente è responsabile della decisione finale; un supporto etico può facilitare la condivisione della decisione da parte di tutte le figure coinvolte. Le situazioni in cui i congiunti o anche i medici richiedono provvedimenti di terapia intensiva non compatibili con gli obiettivi della medicina intensiva (cfr. cap. 4.) rappresentano un problema di non facile soluzione per il team incaricato della cura e dell’assistenza. Non esiste alcun diritto di pretendere la somministrazione di terapie non indicate in quanto inefficaci o senza prospettive (cfr. cap. 5.4.). Se non si riesce a convincere le persone con diritto di rappresentanza e i congiunti del fatto che il provvedimento di medicina intensiva da essi richiesto non può consentire di raggiungere l’obiettivo di un ritorno a un ambiente di vita adeguato, è necessario lasciar loro del tempo. La decisione deve essere motivata nel corso di colloqui ripetuti. Può essere utile anche menzionare la possibilità di richiedere un secondo parere e proporre il trasferimento del paziente in un altro ospedale. Se alla difficoltà di accettare la decisione medica contribuiscono le convinzioni religiose della persona con diritto di rappresentanza o dei congiunti, può essere utile coinvolgere un ministro della loro comunità religiosa che li sostenga. Se il conflitto si presenta perché le persone con diritto di rappresentanza hanno pareri diversi, occorre coinvolgere l’autorità di protezione degli adulti. Ciò vale anche nelle situazioni in cui si evidenzia che gli interessi del paziente sono in pericolo o non più garantiti, ad esempio quando il medico non rispetta le direttive anticipate o quando la persona con diritto di rappresentanza difende i propri interessi e non tiene conto della volontà del paziente incapace di discernimento. 37 In caso il medico inviante e il medico intensivista responsabile non concordino sull’indicazione di un provvedimento di medicina intensiva, è necessario cercare un chiarimento o un accordo attraverso il contatto diretto. Se ciò non è possibile, il medico competente del reparto di medicina intensiva deve fungere da «gatekeeper» e assumersi la responsabilità. Se il personale incaricato della cura e dell’assistenza non trova un accordo sull’indicazione di provvedimenti di medicina intensiva, occorre fare di tutto per raggiungere una condivisione della decisione. Le persone direttamente coinvolte nell’assistenza al paziente vanno interpellate e ascoltate nell’ambito di questo processo. Può essere utile richiedere un sostegno etico.33 È inoltre importante che gli interessati non risolvano il conflitto in presenza dei congiunti. 11. Sostegno al team incaricato della cura e dell’assistenza Il team incaricato della cura e dell’assistenza deve avere la possibilità di elaborare le situazioni gravose nell’ambito di incontri retrospettivi di debriefing. Infermieri e medici dei reparti di terapia intensiva sono esposti quotidianamente a situazioni gravose dal punto di vista psichico, quali in particolare l’interruzione dei provvedimenti tesi a mantenere in vita il paziente nelle situazioni senza prospettive, o l’assistenza ai potenziali donatori di organi. Il vissuto personale, il modo di gestire queste situazioni e la capacità di superarle sono diversi da persona a persona. Alcuni studi dimostrano che fra i medici e gli infermieri che lavorano in medicina intensiva non sono rari i sintomi di esaurimento psichico.34 La fatica è ulteriormente aggravata dalla carenza di personale qualificato. Per questi motivi devono essere disponibili misure di supporto, quali ad es. incontri retrospettivi di debriefing, supervisione o misure per superare lo stress. 33 Cfr. «Supporto etico in medizina». Raccomandazioni dell’ASSM. 34 Cfr. Merlani P, Verdon M, Businger A, Domenighetti G, Pargger H, Ricou B; STRESI+ Group. Burnout in ICU caregivers: a multicenter study of factors associated to centers. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 184: 1140 – 6. 38 III.RACCOMANDAZIONI Le seguenti raccomandazioni sono rivolte a destinatari diversi e hanno lo scopo di sostenere l’attuazione delle presenti direttive. Ai medici che trattano pazienti fragili e affetti da varie patologie nonché pazienti in grave pericolo in attesa di un intervento – Occorre discutere in anticipo con il paziente circa la procedura che può essere adottata in caso di futuro aggravamento acuto delle condizioni e indicare espressamente quanto concordato in un piano di trattamento e/o in direttive anticipate, specificando non solo i desideri del paziente per quanto attiene alla rianimazione, ma anche l’entità di una eventuale terapia intensiva. – Nel colloquio informativo sugli interventi chirurgici e sui trattamenti interventistici o farmacologici programmati che comportano rischi elevati, occorre illustrare anche i benefici, i rischi e i disagi connessi a un (eventuale) successivo trattamento di medicina intensiva, cosicché il paziente, se lo desidera, si possa esprimere già in questo momento circa l’entità della terapia auspicata. Ai responsabili dei reparti di terapia intensiva – Garantire l’assistenza al personale durante e dopo le situazioni particolarmente gravose, e in particolare offrire supervisione. – Promuovere la formazione di base, postgraduata e continua in etica medica e conduzione del colloquio. – Formare reti fra reparti di terapia intensiva vicini per facilitare il trasferimento dei pazienti (compresi i potenziali donatori di organi) in caso di scarsità di posti letto. – Elaborare uno scenario di incremento e riduzione delle risorse per le situazioni di estrema scarsità di posti letto. Lo scenario deve descrivere anche come procedere qualora si renda necessario attivare un triage di razionamento. Alle direzioni degli ospedali – Creare un’offerta sufficiente nell’ambito delle cure palliative in conformità agli standard nazionali, cosicché non risulti necessario ricoverare nel reparto di terapia intensiva i pazienti in fin di vita. – Creare risorse sufficienti per poter trattare secondo gli standard previsti i pazienti che necessitano di una terapia intensiva e poter reagire in modo appropriato anche in situazioni di catastrofe. – Garantire un trattamento intensivo adeguato dal punto di vista medico indipendentemente dagli incentivi tariffari. 39 Ai servizi di salvataggio – Collaborare con i medici di famiglia o i servizi di emergenza dei medici di famiglia, in particolare coinvolgendoli quando i congiunti necessitano di sostegno perché il paziente è già deceduto, si prevede che una rianimazione risulterà inutile o, se efficace, saranno necessarie cure palliative in quanto il paziente è ormai terminale. – Insegnare al personale non medico di salvataggio a prestare attenzione alle indicazioni da cui potrebbe risultare che la rianimazione non corrisponde alla volontà o all’interesse del paziente. Alle direzioni sanitarie cantonali – Garantire un’offerta di trattamento psichiatrico ospedaliero sufficiente con possibilità di ricovero in pronto soccorso, cosicché i pazienti pericolosi per sé o per gli altri, che non necessitano di trattamenti somatici, non debbano essere monitorati nel reparto di medicina intensiva. – Misure per eliminare lo stato di emergenza sanitario attualmente sempre più grave nell’ambito delle cure intensive: rendere attraenti le condizioni di assunzione e di lavoro, numero sufficiente di posti di formazione e di lavoro. – Creare e potenziare le cure palliative ambulatoriali integrandole nel sistema delle chiamate di emergenza. Alle istituzioni di promozione della ricerca – Sostenere la ricerca sui servizi sanitari e gli outcome in medicina intensiva. 40 IV.APPENDICE Sistemi di scoring L’appendice sui sistemi di scoring presenta esempi di punteggi oggi ampiamente diffusi nella medicina degli adulti, nonché punteggi pediatrici. È accessibile in tedesco sul sito www.samw.ch ➞ Ethik e in francese su www.samw.ch/fr ➞ Ethique. Letteratura American Society of Clinical Oncology Provisional Clinical Opinion (ASCO). The integration of palliative care into standard oncology care. J Clin Oncol. 2012; 30: 880 – 7. American Thoracic Society. Fair allocation of intensive care unit resources. Am J Resp Crit Care Med. 1997; 156: 1282 – 301. Azoulay E, Timsit JF, Sprung CL, Soares M, Rusinová, Lafabrie A et al. Prevalence and factors of intensive care unit conflicts: the conflicus study. Am J Resp Crit Care Med. 2009; 180: 853 – 60. Bagust A, Place M, Posnet JW. Dynamics of bed use in accommodating emergency admissions: stochastic simulation model. BMJ. 1999; 319: 155 – 8. Berger TM, Bernet V, El Alama S, Fauchère J-C, Hösli I, Irion O et al. Perinatale Betreuung an der Grenze der Lebensfähigkeit zwischen 22 und 26 vollendeten Schwangerschaftswochen. Schweiz Ärztezeitung. 2012; 93(4): 97–100. Bertolini G, Ripamont D, Cattaneo A, Sci C, Apolone G. Pediatric risk of mortality: an assessment of its performance in a sample of 26 Italian intensive care units. Crit Care Med. 1998; 26: 1427 – 32. Curtis JR, Patrick DL, Shannon SE, Treece PD, Engelberg RA, Rubenfeld GD. The family conference as a focus to improve communication about end-of-life care in the intensive care unit: opportunities for improvement. Crit Care Med. 2001; 29(2 suppl): N26 – N33. Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ. 2010; 340: c1345. Dullenkopf A, Rothen H. What patients and relatives expect from an intensivist – the Swiss side of a European survey. Swiss Med Weekly. 2009; 139: 47 – 51. Ferreira FL, Bora DP, Bross A, Mélot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA. 2001; 286: 1754 – 8. Frey B, Berger C, Kind C, Vaudaux B. 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Sottocommissione responsabile Prof. Reto Stocker, Zurigo, Presidente Prof. Michel Berner, Ginevra Dr. Isabelle Binet, San Gallo Dr. Ulrich Bürgi, Aarau Prof. Johannes Fischer, Zurigo Valérie Gardaz, Ginevra Dr. Daniel Grob, Zurigo Ursula Hager, MAE, Zurigo Dr. Christian Kätterer, Basilea Prof. Christian Kind, Presidente CCE, San Gallo Prof. Bara Ricou, Ginevra lic. iur. Michelle Salathé, MAE, ASSM, Basilea PD Dr. Stefan Wildi, Zurigo Esperti interpellati Prof. Bernhard Frey, Zurigo Prof. Paul Hoff, Zurigo PD Dr. Tanja Krones, Zurigo Prof. Daniel Scheidegger, Basilea PD Dr. Martin Siegemund, Baden Prof. Andreas Stuck, Berna Dr. Philipp Weiss, Basilea Dr. Regula Zürcher-Zenklusen, Neuenburg Consultazione In data 29 novembre 2012 il Senato dell’ASSM ha posto in consultazione una prima versione delle presenti direttive. Approvazione La versione definitiva delle presenti direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM in data 28 maggio 2013. 44 Editore Accademia Svizzera delle Scienze Mediche Petersplatz 13 CH-4051 Basilea T +41 61 269 90 30 [email protected] www.assm.ch Realizzazione Howald Fosco, Basilea Tutte le direttive medico-etiche della ASSM sono consultabili sul sito internet www.samw.ch ETHIK / ETHIQUE © ASSM 2013 L'ASSM è membro delle Accademie Svizzere delle Scienze Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano Direttive medico-etiche e raccomandazioni SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ASSM Académie Suisse des Sciences Médicales ASSM Accademia Svizzera delle Scienze Mediche SAMS Swiss Academy of Medical Sciences 18 19 Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano Direttive medico-etiche e raccomandazioni Approvate dal Senato dell’ASSM il 23 maggio 2006 La versione tedesca è quella originale. I. Preambolo 2 II.Direttive 4 1. Definizione del termine «biobanche» 4 2. Campo di applicazione 4 3. Esigenze poste alle biobanche 5 4. 5. 3.1. Norme di qualità 3.2. Protezione dei dati 3.3. Trasmissione di campioni e di dati 3.4. Regolamento Ricerca con materiale biologico umano 4.1. Esigenze poste ai progetti di ricerca 4.2. Informazione 4.3. Consenso 4.4. Donatore incapace di intendere e di volere 4.5. Persone decedute 4.6. Revoca del consenso 4.7. Informazione a posteriori su risultati considerati rilevanti 4.8. Trasmissione di campioni e di dati 4.9. Biobanche già esistenti Insegnamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento 8 12 III. Preparati a base di tessuti umani presentati in collezioni, esposizioni e musei 12 IV. Raccomandazioni 13 V. Appendice 14 Leggi rilevanti 14 Documenti di riferimento 14 Indicazioni relative all’elaborazione di queste direttive 16 Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano Direttive medico etiche e raccomandazioni I. Preambolo Il prelievo, la conservazione e l’utilizzo di materiale biologico umano a scopo di formazione e di ricerca, ma anche ad altri fini, sono da tempo pratica corrente. Grazie alle importanti innovazioni tecniche, in particolare nel settore della genetica umana e del trattamento elettronico dei dati, è oggi possibile raccogliere e confrontare su larga scala il materiale biologico e i dati di carattere personale che se ne possono ricavare. Si acquisiscono in tal modo nuove, importanti conoscenze in materia epidemiologica, diagnostica e terapeutica che le ri cerche effettuate finora non consentivano di conseguire. Le biobanche possono così far progredire in maniera significa tiva la ricerca medica, contribuire in particolare agli sviluppi della sanità pubblica e tornare utili alle scienze umane nel loro insieme. Le biobanche sono dunque fonte di speranza e di aspetta tive, ma lasciano anche presagire rischi e pericoli. Si teme in special modo che materiale biologico e dati siano usati per scopi che il donatore 1 non ha approvato esplicitamente. Ma anche quando è garantito un utilizzo esclusivamente a scopo di ricerca, si pone il problema del possibile sviluppo di nuovi metodi di analisi e di nuovi obiettivi che al momento della consegna non potevano essere previsti dagli stessi responsa bili delle biobanche. La creazione sempre più frequente di biobanche di grandi dimensioni solleva problemi etici e giuridici che richiedono con urgenza la stesura di una normativa. Da un canto, vanno protetti i diritti del donatore, in primo luogo la libertà della persona 2 e la protezione della sfera privata 3. Questi diritti com prendono in particolare il diritto all’integrità fisica e il diritto di disporre dell’utilizzo dei propri dati personali, e cioè il di ritto di autodeterminazione in materia informativa. Dall’altro canto, nell’interesse delle persone direttamente coinvolte, ma in generale anche della società nel suo insieme, bisogna impe 2 dire che una regolamentazione eccessiva ostacoli il progresso scientifico 4 e tutti i vantaggi che ne derivano. Le presenti direttive 5 devono servire da punto di riferimento fino all’entrata in vigore di una normativa federale esaurien te. Prendono in considerazione il quadro giuridico che vige al momento sul piano nazionale e internazionale, nonché i principi basilari della bioetica, segnatamente i principi di au tonomia, di assistenza e di giustizia. Le direttive sono limitate alle disposizioni relative alla protezione della dignità umana e della personalità del donatore, nonché alle disposizioni re lative alla garanzia della qualità e della sicurezza delle bio banche. 1 Per semplificare abbiamo adottato i vocaboli maschili, applicandoli a entrambi i sessi. 2 Art. 10, cpv. 2 Costituzione federale (Diritto alla vita e alla libertà personale): «Ognuno ha il diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento». 3 Art. 13, cpv. 2 Costituzione federale: «Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali». 4 Art. 20 Costituzione federale (Libertà della scienza): «La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita». 5 Da un punto di vista legale le direttive dell’ASSM non hanno carattere obbligatorio. Fanno tuttavia parte del codice deontologico dell’FMH e devono essere rispettate dai suoi membri. 3 II. Direttive 1. Definizione del termine «biobanche» Ai sensi delle presenti direttive, una biobanca è la collezio ne sistematica di campioni di sostanze organiche umane (per esempio, organi, tessuti, sangue, cellule, ecc.), nonché di DNA in quanto supporto di informazioni genetiche. I dati che rac chiudono informazioni sul donatore (dati demografici, tipo di malattia, ecc., ma anche dati genetici) possono essere con servati unitamente ai campioni oppure separatamente 6. Al momento del deposito dei campioni in una biobanca non è sempre possibile stabilire quali informazioni complementari tali campioni possono fornire, e in che misura queste infor mazioni possono essere messe in relazione con i dati di carat tere personale. 2. Campo di applicazione Le presenti direttive riguardano tutti i responsabili e tutti gli utenti delle biobanche, nonché altre collezioni di materiale biologico umano, indipendentemente dalla loro origine pro fessionale. Riguardano la ricerca, l’insegnamento, la forma zione, il perfezionamento e l’aggiornamento. L’utilizzo di tessuti per scopi diagnostici individuali, terapeu tici o forensi 7 oppure a scopo di controllo e garanzia della qualità non è contemplato nelle direttive, nella misura in cui lo si effettua nella pratica medica 8. Queste direttive vanno invece rispettate nell’eventuale utilizzo di campioni e di dati dopo il conseguimento dell’obiettivo primario (per esempio, a conclusione della diagnosi), pertanto in caso di utilizzo se condario. Alcune biobanche sottostanno già a una regolamentazione federale (per esempio, perché toccano la ricerca con cellule staminali, cellule germinali o embrioni 9 ); le presenti direttive le concernono soltanto quando prevedono una regolamen tazione più circostanziata. La riserva riguarda inoltre altre re golamentazioni federali 10 e cantonali 11, nella misura in cui sono applicabili all’utilizzo di dati e campioni provenienti da donatori. 4 3. Esigenze poste alle biobanche La direzione di una biobanca deve accertarsi che queste di rettive siano scrupolosamente rispettate. Vanno osservati, in particolare, i seguenti punti: – la biobanca deve disporre di personale qualificato, di stru tture e di materiale adeguati; – deve avvalersi di un appropriato sistema di controllo della qualità per la conservazione e l’utilizzo dei campioni; – deve rendersi garante della protezione dei diritti dei dona tori, soprattutto in relazione alla protezione dei dati; – deve rispettare i diritti della personalità dei donatori nella trasmissione dei campioni; – deve garantire l’esistenza di un regolamento comprendente i punti essenziali. 3.1. Norme di qualità La biobanca è tenuta ad applicare misure di garanzia della qualità analoghe a quelle in uso nella pratica medica e nella ricerca. Deve soprattutto armonizzare attività quali la defi nizione della politica e degli obiettivi qualitativi, la pianifi cazione qualitativa, l’orientamento qualitativo, la garanzia e l’ottimizzazione della qualità. 6 Queste informazioni (campioni e dati) sono dati personali estremamente sensibili ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). 7 Vedi Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione delle persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA). 8 All’opposto dei progetti di ricerca nell’ambito della garanzia e del controllo della qualità, vedi cfr. 4.1. 9 Vedi Legge federale concernente la procreazione medicalmente assistita (LPAM) e Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (LCel). 10 In particolare la Legge federale sulla protezione dei dati. 11 Vedi, per esempio, l’art. 23, cpv. 4 della legge sulla salute pubblica vodese : «Un échantillon de matériel biologique d’origine humaine ne peut être utilisé qu’aux fins approuvées par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après utilisation, sous réserve d’une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la matière.» 5 3.2. Protezione dei dati I dati e i campioni devono essere protetti efficacemente da un utilizzo abusivo tramite misure tecniche e organizzative ade guate 12. Questo principio vale sia per la conservazione di dati e campioni in una biobanca che per il loro utilizzo. Al fine di proteggere convenientemente il donatore, la codi ficazione dei campioni deve essere effettuata rapidamente, al più tardi al momento della consegna alla biobanca. Nel caso di campioni soggetti ad anonimato reversibile, con il donatore esiste soltanto un legame indiretto. Al prelievo è attribuito un codice. L’accesso ai dati di carattere persona le è possibile unicamente con una chiave di codifica che va conservata e gestita separatamente. Ai campioni con doppia codificazione si attribuisce un secondo codice 13. La chiave è af fidata a una persona votata al segreto. Tale persona non deve partecipare direttamente a una ricerca che comporta campio ni e dati provenienti dalla biobanca. Nel caso di campioni soggetti ad anonimato irreversibile 14, i dati di carattere personale o materiale sono modificati in modo tale da rendere impossibile la loro attribuzione a una determi nata persona. In altre parole: il rischio di personalizzare nuo vamente il donatore è minimo, poiché i tentativi di pervenire alla sua identificazione risulterebbero sproporzionati 15. 12 Un codice facilmente decifrabile, per esempio un codice composto dalle iniziali e dalla data di nascita del donatore, non garantisce una protezione sufficiente. Vedi anche Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP): Position Paper on Terminology in Pharmacogenetics.Vedi appendice, documenti di riferimento. 13 La chiave di questo secondo codice è conservata da un organismo indipendente. 14 I termini utilizzati possono variare: al posto di «anonimato irreversibile» si parla anche di «anonymised». Invece di «anonimato reversibile» si usano a volte termini quali «codificato», «single coded» oder «double-coded». La nozione «non soggetto ad anonimato» diventa a volte «identified». 15 In teoria si possono attribuire campioni di sangue o di tessuto a una determinata persona, grazie a campioni di riferimento identificati oppure grazie ai risultati di altre analisi genomiche. 16 In questo contesto integrità indica che i campioni devono rimanere riuniti, affinché la biobanca non si scosti dal suo obiettivo, 6 Nell’interesse sia del paziente che della ricerca i campioni e i dati non dovrebbero essere soggetti ad anonimato irreversi bile. L’anonimato irreversibile significa per il paziente che di regola non gli potranno più essere comunicati risultati impor tanti, per la ricerca che campioni e dati avranno perso parte del loro impatto. 3.3. Trasmissione dei campioni e dei dati Si possono trasmettere campioni di materiale biologico umano soltanto sotto forma di anonimato reversibile o irreversibile. Quando si tratta di campioni soggetti ad anonimato reversibi le, il destinatario non deve poter avere accesso al codice. La trasmissione di campioni di materiale biologico umano deve essere attestata in maniera giustificabile e regolamentata in un contratto di trasferimento (Material transfer agreement, MTA). I diritti della personalità del donatore (in particolare il diritto di revoca) devono essere garantiti in ogni trasmissione di campioni e di dati. La trasmissione è autorizzata soltanto quando è garantito il rispetto delle norme illustrate nelle pre senti direttive. Quando un’intera biobanca viene trasferita, il nuovo depo sitario deve soddisfare le esigenze definite nelle presenti di rettive. 3.4. Regolamento Il regolamento deve indicare l’organizzazione, le responsabi lità e il campo di applicazione della biobanca. Deve in pa ricolare includere disposizioni relative alla provenienza dei campioni conservati, allo scopo delle ricerche, alla cerchia di persone autorizzate ad accedervi e alle condizioni di accesso. Il regolamento deve inoltre proteggere l’integrità 16 della bio banca. Se varie biobanche coesistono all’interno di una stessa istitu zione (ospedali, centri di ricerca, ecc.), è consigliabile che tutte siano sottoposte allo stesso regolamento e alla stessa direzione. 7 4. Ricerca con materiale biologico umano 4.1. Esigenze poste ai progetti di ricerca Tutti i progetti di ricerca con materiale biologico umano che possono concernere direttamente il donatore devono innanzi tutto essere valutati positivamente dalla competente commis sione di etica sulla sperimentazione clinica. Questo principio riguarda in particolare: – progetti di ricerca connessi con il prelievo di materiale biologico umano per scopi scientifici; – progetti di ricerca che includono campioni e dati non sog getti ad anonimato o soggetti ad anonimato reversibile. Queste esigenze riguardano anche i progetti di ricerca che im plicano materiale biologico umano nel settore del controllo e della garanzia della qualità. La commissione di etica valuta la qualità scientifica e l’accet tabilità etica del progetto in base all’ordinamento legale e alle regole etiche autorizzate in materia di ricerca. La commissione di etica deve altresì stabilire la sicurezza della procedura di codificazione. Nel caso in cui un progetto di ricerca abbina alla conservazione di campioni la creazione di banche dati genetiche 17, la commissione è tenuta ad appurare accura tamente se sono stati separati dati a sufficienza. Si evita così il rischio di identificare i donatori grazie ai rimanenti dati. 4.2. Informazione I donatori devono dare il loro accordo al prelievo, alla con servazione e all’utilizzo dei loro campioni a scopo di ricerca. Un’informazione scritta appropriata è la conditio sine qua non di ogni consenso. Il donatore deve infatti poterne misu rare la portata. Ciò nondimeno, la portata dell’informazione deve essere proporzionata all’utilizzo dei campioni e dei dati. 17 In questo contesto si tratta di biobanche in possesso di campioni di DNA isolato. Per analisi genetiche è necessario osservare la Legge federale sugli esami genetici sull’essere umano, segnatamente l’art. 20 «Riutilizzazione del materiale biologico» (non an cora in vigore). 8 Per il donatore sono di grande importanza i seguenti aspetti: – il settore di utilizzo dei campioni e dei dati; – la libera scelta nel consenso e la possibilità di revoca; – le misure in materia di protezione della personalità e dei dati; – la durata di conservazione; – il diritto del donatore di consultare i dati che lo concer nono; – le possibilità di accesso ai campioni e ai dati da parte degli organi di controllo e delle autorità di sorveglianza, il grado del loro diritto di consultazione e, nel caso, l’obbligo di informare le assicurazioni; – il diritto del donatore di essere informato su ulteriori uti lizzi dei campioni e dei dati; – la possibilità di trasmissione e di utilizzo a scopo commer ciale nel settore della ricerca medica; – l’informazione a posteriori su risultati che potrebbero es sere di utilità per il donatore (diritto di sapere), rispettiva mente la possibilità di rinunciare a tali informazioni (di ritto di non sapere). 4.3. Consenso Il consenso scritto va dato al momento del prelievo, tuttavia al più tardi al momento della consegna dei campioni e dei dati alla biobanca. Il consenso può riferirsi in generale all’utilizzo ulteriore dei campioni e dei dati per futuri progetti di ricerca (consenso generale), ma può anche limitarsi a un settore di ricerca spe cifico. Il donatore deve in ogni caso acconsentire espressamente a un progetto di ricerca, quando questi: – prevede un prelievo di materiale biologico umano; – prevede uno studio con campioni non soggetti ad anoni mato; – presenta rischi particolari per il donatore. 9 4.4. Donatore incapace di intendere e di volere Il materiale prelevato per fini diagnostici da un paziente inca pace di intendere e di volere può essere conservato o utilizzato in un secondo tempo a scopo di ricerca soltanto con il consen so del suo rappresentante legale 18. In assenza di rappresentan za legale, l’utilizzo ulteriore è consentito unicamente quando ciò corrisponde alla presunta volontà del donatore 19. Se l’incapacità di discernimento è passeggera, la conservazio ne del materiale per un eventuale, futuro utilizzo è autorizzata fino a quando il donatore recupera tutte le sue facoltà men tali. A partire da questo momento si applicano le disposizioni generali relative all’informazione e al consenso. Quando il materiale biologico è prelevato da bambini o da adolescenti, bisogna accertarsi che questi giovani possano esercitare i loro diritti non appena acquisiscono una capacità di discernimento propria. 4.5. Persone decedute In caso di prelievo da una persona deceduta (per esempio, nel corso di un’autopsia), la conservazione e il riutilizzo del materiale a scopo di ricerca necessitano un consentimento dato in anticipo (direttive anticipate del paziente). Se il de funto non ha dato il suo consenso quando era ancora in vita, possono accordarlo i suoi prossimi, a condizione che non sia in contraddizione con la volontà che il donatore ha espresso da vivo o con la sua presunta volontà. 4.6. Revoca del consenso I donatori hanno il diritto di revocare il loro consenso in qual siasi momento. Questo loro diritto si applica nel caso di utiliz zo futuro di campioni e di dati e presuppone che i campioni non siano soggetti ad anonimato irreversibile. 18 In conformità con i regolamenti cantonali, altre persone possono essere abilitate a dare il consenso; per esempio, un mandatario per le questioni mediche o un prossimo. 19 Vedi a questo proposito: «Diritto di autodeterminazione delle pazienti e dei pazienti» principi medico-etici dell’ASSM (2005 ). 20 La distruzione dei dati è tuttavia in contraddizione con le esigenze internazionali connesse con la ricerca clinica nell’ambito dell’autorizzazione di medicinali. Vedi direttive E6 Good Clinical Practice (GCP) della International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH). 21 Sono considerati «primari» i progetti di ricerca in cui si procede al prelievo di materiale biologico. 22 Vedi art. 321bis del Codice penale, nonché l’ordinanza concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP). 23 Ciò corrisponde alla pratica della Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica. 24 La prova comprende la descrizione delle circostanze nelle quali l’interessato è stato informato dei suoi diritti e la convalida dell’assenza di opposizione da parte sua. 10 In caso di revoca del consenso i campioni devono essere di strutti.20 I risultati ottenuti in precedenza e la loro valutazione non sono colpiti da questa misura. 4.7. Informazione a posteriori su risultati considerati rilevanti I donatori hanno il diritto di essere informati su importanti risultati conseguiti dal punto di vista diagnostico o terapeu tico (diritto di sapere). Ciò non riguarda i campioni e i dati soggetti a anonimato irreversibile. Di regola l’informazione è data dal medico competente che si premurerà di consigliare adeguatamente il donatore. La direzione della biobanca ga rantisce il flusso dell’informazione. Il donatore può rifiutare un’informazione a posteriori (diritto di non sapere). 4.8. Trasmissione di campioni e di dati La direzione della biobanca, rispettivamente l’investigatore responsabile del progetto di ricerca primario 21, trasmette ad altri ricercatori, in vista di ulteriori progetti, soltanto campio ni o dati codificati o soggetti ad anonimato irreversibile. Que sti ricercatori sono tenuti a restituire alla biobanca i campioni e i resti di campioni inutilizzati oppure a distruggerli, e non sono autorizzati a trasmetterli a terzi. I donatori devono aver accontentito in anticipo alla trasmissione. 4.9. Biobanche già esistenti Le biobanche che sono state istituite prima dell’entrata in vi gore delle presenti direttive e che prevedono l’utilizzo succes sivo dei campioni e dei dati a scopo di ricerca sono assogget tate ai principi generali applicabili alle biobanche create dopo la promulgazione delle sopraccitate direttive. Bisogna dimostrare preminentemente che il donatore ha accettato la conservazione dei suoi campioni e dati e il loro utilzzo ulteriore. Se la biobanca non dispone del consenso, è tenuta a richiederlo a posteriori, sempre che ciò sia fattibi le e a condizione che questo accertamento non implichi per il donatore difficoltà incongrue o gravose. In questo caso la biobanca deve ottenere l’autorizzazione generale della Com missione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica.22 Per campioni e dati raccolti prima del 31 dicembre 1995 23 che non hanno un legame diretto con campioni e dati prove nienti dallo stesso donatore ma che sono stati prelevati dopo questa data, la Commissione di esperti accorda la sua auto rizzazione senza dover comprovare l’informazione generale.24 Non è necessaria un’autorizzazione della Commissione per campioni e dati soggetti ad anonimato irreversibile. 11 5. Insegnamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento L’utilizzo di campioni soggetti ad anonimato irreversibile nel l’ambito dell’insegnamento, delle formazioni, dei corsi di per fezionamento e di aggiornamento è consentito, a condizione che il donatore non lo avversi. Nell’ambito dell’informazione generale data al momento di un ricovero (opuscolo di informazione per il paziente), agli ospedali si suggerisce di segnalare che i campioni prelevati sui pazienti possono essere utilizzati a scopo di insegnamento, formazione, corsi di perfezionamento o di aggiornamento e di attirare l’attenzione del paziente sulla possibilità di opporvisi. III. Preparati a base di tessuti umani presentati in collezioni, esposizioni e musei 25 La produzione, la conservazione, la collezione e l’elaborazio ne di preparati a base di tessuti umani a scopo scientifico e didattico è di regola ammissibile. I preparati a base di tessuti umani sono oggetti composti in teramente o prevalentemente da tessuti organici umani che si possono conservare in maniera duratura grazie a speciali procedimenti. Il rispetto della dignità umana deve essere garantito durante ogni fase della produzione, della conservazione e della pre sentazione di questi preparati 26. I preparati accessibili al pub blico devono essere soggetti ad anonimato. I preparati a base di tessuti umani possono essere prodotti e conservati soltanto con il consenso scritto (direttive antici pate) della persona interessata. Devono essere soddisfatte le condizioni generali di validità del consenso, in particolare la capacità di discernimento. Il donatore può in qualsiasi mo mento revocare il suo consenso. Quando i campioni e i dati sono soggetti ad anonimato irreversibile, specialmente nel caso di preparati istologici, una deroga è sempre possibile. Per quanto concerne le collezioni costituite prima dell’entrata in vigore di queste direttive, va ricercata nei limiti del possi bie la provenienza dei preparati. Se si appura che il decesso è dovuto alle origini o alla concezione del mondo (Weltan schauung) del defunto, a ragioni di carattere politico o a mi sure di violenza poliziesca, oppure se esistono dubbi sulla le gittimità della produzione o l’acquisizione di preparati a base di tessuti umani, allora occorre rimuoverli dalla collezione e dare loro una degna sepoltura. 12 Se dopo un perido prolungato vengono a mancare i ricordi concreti del defunto, e se la vita dei suoi discendenti non è più direttamente coinvolta, preparati del genere possono essere mantenuti nelle collezioni, principalmente quando si tratta di pezzi unici, di grande valore per la storia della medicina e della cultura. Parti di cadavere acquisite e conservate nell’ambito di istruzio ni penali o amministrative possono essere custodite in colle zioni speciali con il consenso delle autorità e dopo la scaden za del periodo di conservazione imposto per motivi giuridici, nella misura in cui prevalgono motivi di carattere scientifico e aspetti legati alla formazione o di interesse generale. A que sto proposito occorre tenere in debito conto l’opposizione dei prossimi alla conservazione. IV. Raccomandazioni Queste direttive si limitano a circoscrivere le condizioni qua dro. L’ASSM è cosciente del fatto che numerosi altri settori andrebbero regolamentati. Raccomanda in particolare: – la creazione di registri delle biobanche pubbliche e private; – l’introduzione di norme in materia di formazione nei la boratori; – l’elaborazione di disposizioni relative all’accreditamento delle biobanche; – l’elaborazione di un formulario di informazione e di con senso da presentare al paziente al momento del suo rico vero in ospedale. 25 Vedi raccomandazioni relative alla manipolazione di preparati a base di tessuti umani nelle collezioni, nei musei e negli spazi pubblici – gruppo di lavoro «Preparati umani nelle collezioni» (in tedesco). Vedi appendice, documenti di riferimento. 26 Vedi in particolare art. 262 del Codice penale (CP): Turbamento della pace dei defunti 13 V. Appendice Leggi rilevanti Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 dicembre 1998 Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (LATer) Legge federale concernente la procreazione assisitita del 18 dicembre 1998 (LPAM) Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD) Legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali del 19 dicembre 2003 (Lcel) Ordinanza concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica del 14 giugno 1993 (OATSP) Legge federale sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione delle persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) Legge federale sull’analisi genetica umana dell’ 8 ottobre 2004 (non ancora in vigore) Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule dell’ 8 ottobre 2004 (non ancora in vigore) Documenti di riferimento Ad hoc Committee on Stored Tissue, College of American Pathologists. Recommended Policies for Uses of Human Tissue in Research, Education, and Quality Control, Arch Pathol Lab Med-Vol 123, April 1999 Arbeitskreis «Menschliche Präparate in Sammlungen». Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen. Berlin 2003. www.rwi.unizh.ch/tag/Empfehlungen_Praeparate/Pressemitteilung.pdf Commission de l’éthique de la science et de la technologie, Québec. Avis: Les enjeux éthiques des banques d’information génétique: pour un encadrement démocratique et responsable. Février 2003. www.ethique.gouv.qc.ca/html/publications.html Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Avis No 77. Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d’information associées: «biobanques», «biothèques» mars 2003. www.ccne-ethique.fr/scripts/base/avis/idc Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) European Medicines Agency (EMEA). Position Paper on Terminology in Pharmacogenetics. 2002. www.emea.eu.int Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects. November 2002: www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm Council of Europe. Steering Committee on Bioethics (CDBI). Draft recommendation on research on biological materials of human origin. November 2005 Council of Europe. Steering Committee on Bioethics (CDBI). Draft explanatory memorandum to the draft recommendation on research on biological materials of human origin. December 2005 14 Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GDMS) e.V.: Arbeitsgruppe «Qualitätsmanagement in der Medizin» Begriffe und Konzepte des Qualitätsmanagements. Informatik. Biometrie und Epidemiologie. Medizin und Biologie 2003; 34: 1 – 61 European Society of Human Genetics. Recommendations. Data storage and DNA-banking for biomedical research: technical, social and ethical issues. European Journal of Human Genetics (2003) 11, Suppl 2, 8 – 10 HUGO Ethics Committee – Statement on Human Genomic Databases. www.gene.ucl.ac.uk/hugo/benefit.html International Conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use. ICH Harmonised Tripartite Guideline. Guideline for Good Clincal Practice E6 (R1). June 1996. www.ich.org Medical Research Council (MRC). Human tissue and biological samples for use in research. Operational and Ethical Guidelines. 2001. www.mrc.ac.uk National Bioethics Advisory Commission (NBAC). Research Involving human biological materials: Etical issues and policy quidance. September 1999. www.bioethics.gov Nationaler Ethikrat. Biobanken für die Forschung. Stellungnahme. März 2004. www.ethikrat.org/stellungnahmen/stellungnahmen.html Office of Research Protections (OHRP), Departement of Health and Human Services (HHS). Guidance on Research Involving Coded Private Information or Biological Specimens. August 2004. www.hhs.gov/ohrp/policy/index.html#biol President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research. Screening and counseling for genetic conditions. Washington,DC: U.S. Government Printing Office; 1983. The Royal College of Pathologists. Consensus Statement of Recommended Policies for Uses of Human Tissue in Research Education and Quality Control 1999. www.rcpath.org The Royal College of Pathologists. Transitional Guidelines to facilitate changes in procedures for handling «surplus» and archival material from human biological samples. June 2001. www.rcpath.org UNESCO International Bioethics Committee. International declaration on human genetic data. October 16, 2003 World Medical Association (WMA). The World Medical Association declaration on ethical considerations regarding health databases. 2002: www.wma.net/e/policy/dI.htm 15 Indicazioni relative all’elaborazione di queste direttive Mandato Il 13 giugno 2003 la Commissione Centrale di Etica dell’ASSM ha incaricato una sottocommissione dell’elaborazione di direttive relative al tema «Biobanche: prelievo, conservazione e utilizzo di materiale biologico umano». Sottocommissione Prof. Dr. med. Volker Dittmann, Basilea, presidente responsabile: PD Dr. med. Mario Bargetzi, Aarau Prof. Dr. theol. Alberto Bondolfi, Losanna PD Dr. med. Bernice Elger, Ginevra Dr. med. Monica Gersbach-Forrer, Ginevra Dr. med. h.c. Hugo Kurz, Basilea Dr. pharm. Werner Pletscher, Zurigo lic.iur. Michelle Salathé, Basilea (ex officio) Prof. Dr. med. Henning Schneider, Berna Prof. Dr. iur. Dominique Sprumont, Neuchâtel Dr. med. Edouard Stauffer, Berna Prof. Dr. med. Michel Vallotton, Ginevra (ex officio) Esperti consultati: Dr. chem. Roland Bühlmann, Schönenbuch Dr. iur. Lukas Bühler, Berna Prof. Wolfgang Holzgreve, Basilea Dr. Verena Schwander, Berna Procedura di consultazione: Il 24 maggio 2005 il Senato dell’ASSM ha adottato una prima versione di queste direttive da sottoporre a procedura di consultazione. Approvazione La versione definitiva di queste direttive è stata approvata dal Senato dell’ASSM il 23 maggio 2006. Impressum Realizzazione Stampa 1a edizione vista point, Basilea Schwabe, Muttenz 500 (giugno 2006) Ordinazione al seguente Indirizzo: ASSM Petersplatz 13 CH-4051 Basilea Tel.: +41 61 269 90 30 Fax: +41 61 269 90 39 E-mail: [email protected] Tutte le direttive medico-etiche dell’ASSM sono disponibili sul suo sito Internet www.assm.ch 16 20 17 Déclaration d'Helsinki La Déclaration d'Helsinki(DoH) est le document politique le plus connu de l'AMM. La Déclaration a été adoptée pour la première fois en 1964 et amendée sept fois depuis, le dernier amendement datant de l'Assemblée Générale d'octobre 2013. La version actuelle (2013) est la seule version officielle; toutes les versions antérieures sont caduques et ne doivent être utilisées qu'à des fins historiques. L'AMM remercie tous ceux qui ont apporté des commentaires et des suggestions pour la toute dernière révision (2012-2013) de la DoH. La nouvelle versión a été publiée (en anglais) dans del site de la Journal of American Medical Association (JAMA). En 2014, l'AMM a édité une publication pour célébrer le 50e anniversaire de l'adoption de la Déclaration d'Helsinki. "La Déclaration d'Helsinki de l'Association Médicale Mondiale: 1964-2014 - 50 ans d'évolution de la recherche sur l'éthique médicale" peut être commandé en ligne ICI. Attention: le livre n'est publié qu'en Anglais. Les traductions dans d'autres langues que les langues officielles de l'AMM (Anglais / Espagnol / Français) sont disponibles ci-dessous: Allemand traduit par l'Association Médicale Allemande Japonais traduit par l'Association Médicale Japonaise Quelques références utiles : Human D, Fluss SS. The World Medical Association's Declaration of Helsinki: Historical and Contemporary Perspectives (References) The International Response to Helsinki VI - The WMA's Declaration of Helsinki on Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, as adopted by the 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, October 2000 De Roy PG. Helsinki and the Declaration of Helsinki. World Med J 2004; 50/1: 9-11 Benatar SR. Linking Moral Progress to Medical Progress: New opportunities for the Declaration of Helsinki. World Med J 2004; 50/1: 11-13 Williams JR. The Promise and Limits of International Bioethics: Lessons from the Recent Revision of the Declaration of Helsinki. 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